| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
| Titolo: | Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche A.C. 3681 e abb. Nuovo testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 365 | ||
| Data: | 21/02/2012 | ||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||
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21 febbraio 2012 |
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n. 365 |
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logisticheA.C. 3681 e abb. Nuovo testo unificatoElementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
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Numero del progetto di legge |
A.C. 3681 Velo e A.C. 4296 Nastri |
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Titolo |
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche |
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Iniziativa |
Parlamentare |
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Iter al Senato |
No |
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Numero di articoli |
9 |
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Date: |
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adozione quale testo base |
7 febbraio 2012 |
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richiesta di parere |
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Commissione competente |
IX (Trasporti) |
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Sede e stato dell’iter |
Referente |
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Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
no |
La proposta di legge stabilisce, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione, i princìpi fondamentali in materia di interporti e piattaforme logistiche territoriali, nell'ambito delle materie relative ai porti e aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione di potestà legislativa concorrente (articolo 1, comma 1). Il comma 2 specifica le finalità, che consistono nel migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto e la razionalizzazione del territorio in funzione del trasporto; nel contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale; nel superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo, promuovendo le effettive potenzialità competitive sui traffici di lunga distanza e la disponibilità di una rete portante di base finalizzata alla crescita delle imprese del trasporto e della logistica. Il comma 2 bis fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il comma 3 reca le definizioni: per piattaforma logistica territoriale si intende il compendio delle infrastrutture e dei servizi, presenti su un territorio interregionale, destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero territorio nazionale; per interporto, il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire lo mobilità delle merci tra le diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e migliorare vl’efficienza dei flussi logistici; per infrastruttura intermodale, ogni infrastruttura lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica; per Comitato nazionale per l’intermodalità e la logistica, l’organismo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge su ciascuna piattaforma logistica territoriale le funzioni di cui all’articolo 3-bis.
L’art. 2, concerne la programmazione delle strutture, prevedendo al comma 1 il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti alla ricognizione
degli interporti e delle infrastrutture intermodali esistenti,Il successivo comma 2 che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi, previo parere della la Consulta generale per
l'autotrasporto e la logistica, integrata con la partecipazione di
rappresentanti delle imprese ferroviarie, elabora il Piano generale per l’intermodalità. Il Piano viene approvato, ai
sensi del comma 3, previa
valutazione ambientale strategica, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con
L’art. 3 specifica i requisiti delle strutture. Per i nuovi interporti si prevede: la disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità; collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione; collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria; adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto; coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto. Altri requisiti minimi per gli interporti sono indicati dal comma 2. Gli interporti esistenti devono garantire i suddetti requisiti entro il quinto anno successivo alla entrata in vigore della legge (comma 3). Il comma 4 prevede infine che la progettazione, realizzazione e gestione di un interporto devono rispondere a criteri di unitarietà tra le diverse funzioni previste, e devono essere conformi ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico.
L’art. 4, comma 1, definisce i compiti del Comitato nazionale per l’intermodalità e la logistica, nel rispetto delle competenze delle autorità portuali: iniziative inerenti lo sviluppo della piattaforma logistica territoriale, ai fini dell’integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo; promozione dello sviluppo economico delle aree facenti parte della piattaforma. Il comma 2 demanda a un regolamento ministeriale l’organizzazione, il funzionamenti e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato. Si dispone in particolare che il Comitato sia presieduto dal Ministro delle infrastrutture, che ne facciano parte di diritto il presidenti delle Regioni nelle quali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali. Il comma 3 include il Comitato nazionale per la logistica fra i soggetti che partecipano alle attività d'intesa e di coordinamento per la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali, promosse dalle autorità portuali, ai sensi del recente decreto legge n. 201 del 2011. Il comma 4 precisa che dall’attuazione dell’articolo non devono derivare oneri per la finanza pubblica..
L’articolo 5 prevede che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale (comma 1), e che i soggetti gestori degli interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro; l’utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici (comma 2).
L’art. 6 prevede al comma 1 che, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l’intermodalità e la logistica, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. Ai sensi del comma 2, ai fini della realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
L’art. 7 stabilisce che, nel rispetto della normativa dell'Unione
europea e nazionale in materia di rifiuti e trasporto delle merci pericolose,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
d'intesa con
L’art. 8 prevede che al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità, nonché di parcheggio, i progetti elaborati sulla base del Piano generale per l’intermodalità costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle amministrazioni locali nei cui ambiti sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali.
L’articolo 9 contiene, infine, la copertura finanziaria degli oneri recati dall’articolo 6 (pari a 5 milioni di euro per ciascun esercizio 2012, 2013 e 2014). A tal fine si prevede l’utilizzazione per un importo corrispondete di parte del fondo speciale di conto capitale iscritto nell’ambito del programma “Fondi speciali e da ripartire”.
Le proposte di legge A.C. 3681 e 4296 erano corredate di relazione illustrativa.
Non risultano lavori legislativi in corso collegati agli argomenti trattati nel testo unificato in esame.
La proposta detta principi generali nell’ambito delle materie “porti e aeroporti civili”, e “grandi reti di trasporto e navigazione”, che l’art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni. La localizzazione delle piattaforme e degli interporti va anche ricondotta alla materia “governo del territorio”, attribuita anch’essa alla competenza legislativa concorrente.
Al riguardo, per quanto attiene alla programmazione delle strutture, il Piano generale per l’intermodalità è approvato con decreto ministeriale d’intesa con la Conferenza unificata.
Per quanto riguarda l’art. 8, comma 1, ai sensi del quale progetti elaborati sulla base del Piano generale per l’intermodalità (per la cui adozione è richiesta l’intesa in Conferenza unificata) costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle amministrazioni locali nei cui ambiti sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali viene in rilievo la materia dell’urbanistica, attribuibile alla competenza concorrente di Stato e regioni.
Come specificato più volte dalla Corte costituzionale “La parola "urbanistica" non compare nel nuovo testo dell'art. 117, ma ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma: essa fa parte del "governo del territorio"(sent. 303 del 2003), ossia una materia attribuita alla competenza concorrente di sTato e Regioni.
Ai sensi dell’art. 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost., nelle materie a competenza concorrente “ lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. La relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va intesa nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi” (sent. 340 del 2009).
Con la sentenza n. 340 del 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del D.L. 112/2008 in materia di dismissione di beni pubblici, nella parte in cui tale norma, attribuendo l’effetto di variante alla deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni ed escludendo che la variante stessa debba essere sottoposta a verifiche di conformità, con l’eccezione dei casi previsti nell’ultima parte della disposizione (la quale pure contempla percentuali volumetriche e termini specifici), introduce una disciplina che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi d’intervento al legislatore regionale, ponendosi così in contrasto con il riparto di competenze stabilito dalla Costituzione (sentenza n. 401 del 2007).
Va peraltro ricordata la giurisprudenza costituzionale in merito al principio di sussidiarietà, ritenuto titolo giustificativo dell’intervento statale in materie formalmente attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni in diverse occasioni. La Corte ha precisato che «l’attrazione in sussidiarietà» comporta la necessità che lo Stato coinvolga le Regioni stesse «poiché l’esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme allafunzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003 ex plurimis ).
Con riferimento all’articolo 8, comma 1, l’attribuzione degli effetti di variante urbanistica ai progetti individuati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, andrebbe valutata alla luce del riparto di competenze in materia di governo del territorio ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione. Al riguardo va considerato da un lato che la definizione del procedimento di adozione dei singoli progetti che valgono a tutti gli effetti quali varianti urbanistiche non è passibile di ulteriore svolgimento da parte del legislatore regionale con possibile conseguente compromissione delle competenze che alle Regioni spettano in materia di urbanistica e quindi di assetto del territorio. Inoltre accanto all’argomento principale del carattere di dettaglio della previsione statale, va altresì valutata la possibile compressione dei poteri regionali di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e di verifica della conformità dei piani urbanistici comunali agli strumenti urbanistici regionali sovraordinati. Dall’altro lato però occorre valutare che i suddetti progetti sono elaborati sulla base di uno strumento programmatorio (il Piano per l’intermodalità) per l’adozione del quale è previsto il pieno coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali (tramite l’intesa in Conferenza unificata).
L’art. 2 prevede:
L’art. 4 prevede un regolamento ministeriale per definire la composizione, l’organizzazione e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato interregionale per l’intermodalità e la logistica.
L’art. 7 prevede un decreto ministeriale per definire le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose nell’ambito delle piattaforme logistiche territoriali.
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( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it |
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File: cost365-A.C.3681TU.doc