Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Norme sui acquisizione di conoscenze e competenze in materia di "Cittadinanza e Costituzione" e insegnamento dell'Inno di Mameli nelle scuole - A.C. 4117 e abb. - Testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 4117/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 364
Data: 20/02/2012
Descrittori:
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA   MATERIE DI INSEGNAMENTO
SCUOLA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

21 febbraio 2012

 

n. 364

 

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di “Cittadinanza e Costituzione” e insegnamento dell’inno di Mameli nelle scuole

 

A.C. 4117e abb -Testo unificato

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 4117 e A.C. 2135

Titolo

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di “Cittadinanza e Costituzione” e insegnamento dell’inno di Mameli nelle scuole

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

adozione quale testo base

14 febbraio 2012

richiesta di parere

15 febbraio 2012

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede e stato dell’iter

Terminato l’esame in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il comma 1 dispone che, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito delle attività volte all’acquisizione delle competenze e delle conoscenze relative a Cittadinanza e Costituzione, sono organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzatia informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento, nonché sulle vicende che hanno condotto all’Unità nazionale, alla scelta dell’Inno di Mameli e della bandiera nazionale e all’approvazione della Costituzione.

Il comma 2 dispone che nell’ambito delle iniziative è previsto l’insegnamento dell’Inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali.

 

Con riferimento all’Inno di Mameli e alla “scelta” di cui parla il testo unificato, si ricorda che lo stesso fu adottato nel secondo dopoguerra quale inno per il giuramento delle Forze armate; nel verbale del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 1946 si legge:

«On. Cipriano Facchinetti, Ministro per la Guerra – In merito al giuramento delle Forze armate avverte che sarà effettuato il 4 novembre. Quale inno si adotterà l’inno di Mameli. La formula nuova del giuramento sarà sottoposta all’Assemblea Costituente. Si proporrà schema di decreto col quale si stabilisca che provvisoriamente l’inno di Mameli sarà considerato inno nazionale. Gli ufficiali che si rifiutassero di giurare saranno considerati dimissionari. Gli ufficiali giureranno il giorno tre novembre».

Successivamente, però, non è stato adottato alcun provvedimento ufficiale di adozione del Canto quale inno nazionale, anche se sono state presentate nel tempo diverse proposte di legge in tal senso[1].

Con riferimento all’ambito disciplinare nel quale si prevede l’introduzione dell’insegnamento dell’inno, si ricorda che l’art. 1 del D.L. 137/2008 (L. 169/2008) ha previsto che, a decorrere dall’a.s. 2008/2009, al fine di favorire l’acquisizione delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, fossero predisposte azioni di sperimentazione ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 275/1999, recante disciplina dell’autonomia scolastica, nonché di sensibilizzazione e di formazione del personale docente.

L’art. 5, c. 6, del DPR 89/2009, pubblicato nella GU del 15 luglio 2009, relativo al riordino del primo ciclo di istruzione, ha quindi previsto che nella scuola secondaria di I grado l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è inserito nell'area disciplinare storico-geografica, mentre l’art. 4, c. 9, relativo alla scuola primaria, ha solo previsto che per lo stesso insegnamento si applica l’art. 1 del D.L. 137/2008.

Nel marzo dello stesso anno, il MIUR aveva diramato il documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento della stessa materia[2] nel quale venivano declinati i percorsi specifici per ciascun ordine di scuola. Il documento illustrava i nuclei tematici e gli obiettivi di apprendimento caratterizzanti l’insegnamento, affidando alle scuole e ai docenti il compito di distribuire i contenuti declinati nell’arco dei diversi anni di corso.

Per quanto concerne il secondo ciclo, in seguito l’art. 10, co. 7, del DPR 89/2010, relativo al riordino dei licei, ha disposto che le attività e gli insegnamenti relativi a Cittadinanza e Costituzione si sviluppano nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore complessivo in esse previsto, con riferimento all'insegnamento di «Diritto ed economia» o, in mancanza di quest'ultimo, all'insegnamento di «Storia e Geografia» e «Storia». L’art. 5, co. 1, del DPR 88/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, e l’art. 5, co. 1, del DPR 87/2010, relativo al riordino degli istituti professionali, hanno disposto che le attività e gli insegnamenti in questione sono previsti in tutti i percorsi. Gli allegati hanno precisato che essi si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico.

 

Il comma 3 dispone che per i fini di cui ai commi 1 e 2 la Repubblica riconosce il 17 marzoGiornata dell’unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera”, senza effetti civili. Il riconoscimento è operato allo scopo di promuove i valori di cittadinanza e di riaffermare l’identità nazionale.

Si ricorda che la legge 31-12-1996 n. 671 “Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale” ha disposto che il giorno 7 gennaio, anniversario della nascita del primo tricolore d'Italia, è dichiarato giornata nazionale della bandiera e che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissate le modalità delle celebrazioni annuali che devono, comunque, prevedere il carattere non festivo del giorno stesso.

 

Il comma 4 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, in particolare disponendo che le attività indicate sono realizzate nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Relazioni allegate

Le proposte di legge A.C. 4117 e 2135 erano corredate di relazione illustrativa.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso direttamente collegati agli argomenti trattati nel testo unificato in esame.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili allamateria dell’istruzione.

La Costituzione riserva le norme generali in materia di istruzione alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.); alla competenza concorrente di Stato e regioni è, invece, rimessa l’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.).

 

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279/2005, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose norme del d.lgs. n. 59/2004, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l’interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione. In particolare, la Corte ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell’ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano anche dai “principi fondamentali”, i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose». In tale prospettiva, la Corte ha considerato espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato: l’indicazione delle finalità di ciascun ordine di scuola; la determinazione dei livelli minimi di monte-ore di insegnamento validi per l’intero territorio nazionale; la scelta della tipologia contrattuale da utilizzare per gli incarichi di insegnamento facoltativo da affidare agli esperti e l’individuazione dei titoli richiesti ai medesimi esperti; la fissazione dell’età minima di accesso alle scuole; la definizione dei compiti e dell’impegno orario del personale docente, dipendente dallo Stato (in questo caso, però, si tratta di questioni che rientrano nella materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”), nonché la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità dei titoli professionali (materia che viene ricondotta alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”).

La Corte è tornata sull’argomento con la sentenza n. 200 del 2009, concernente l’art. 64 del D.L. 112/2008, nella qualeha individuato nei contenuti degli art. 33 e 34 Cost. la prima chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili al concetto di “norme generali sull'istruzione”. Sul piano della legislazione ordinaria, la Corte ha fatto riferimento agli ambiti individuati dalla L. 53/2003,che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi proprio per la definizione delle “norme generali sull'istruzione” evidenziando, quindi, che ai sensi della stessa, rientrano in tale ambito la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; la regolamentazione dell'accesso al sistema ed i termini del diritto-dovere alla sua fruizione; la previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la “quota nazionale”; la previsione e la regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; la definizione generale dei “percorsi” tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali e la possibilità di passare da un percorso all'altro; la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti; i princípi della valutazione complessiva del sistema; il modello di alternanza scuola-lavoro; i princípi di formazione degli insegnanti. Inoltre, la Corte ha rilevato che in via interpretativa sono, in linea di principio, considerate norme generali sull'istruzione anche quelle sull'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, quelle sull'assetto degli organi collegiali, quelle sulla parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione. Infine, la Corte ha qualificato come norme generali quelle recate dall’art. 64, c. 4, lett. da a) ad f), del D.L. 112/2008 e, quindi, gli interventi in materia di classi di concorso e di ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola; la revisione dei criteri vigenti per la formazione delle classi; la rimodulazione dell’organizzazione didattica della scuola primaria, compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione; la revisione dei criteri per la determinazione degli organici del personale docente ed ATA; la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti. Appartengono, invece, alla competenza concorrente Stato-regioni le competenze in materia di programmazione della rete scolastica, di cui alle lettere f-bis) ed f-ter) del comma 4 dell’art. 64 citato.

 

Con riferimento al comma 3, con particolare riguardo all’istituzione di una «Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera», pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, è plausibile ritenere che l’istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientri nell’ambito della materia “ordinamento civile”, che l’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato

Formulazione del testo

Al comma 2 non è necessario specificare “nelle scuole”, poiché si parla delle iniziative di cui al comma 1, che sono organizzate, ai sensi dello stesso comma 1, “nelle scuole di ogni ordine e grado”.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it

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File: cost364-A.C.4117TU.doc



[1]   Nella XIV legislatura, l’A.S. 1967, volto a modificare l’articolo 12 della Costituzione stabilendo che Fratelli d’Italia è l’inno nazionale, e l’A.S. 1968, progetto di legge di natura ordinaria. L’iter, avviato per entrambi, non si è concluso. Anche nella XV legislatura è stato avviato, sempre al Senato, l’esame di alcuni progetti di legge in materia: si tratta di tre proposte di legge ordinaria, A.S. 688, 820 e 1660 e della Petizione popolare n. 227. Non è stato esaminato, invece, un progetto di legge costituzionale (A.S. 821) che riproduceva il contenuto dell’A.S. 1967 della XIV legislatura. Nella legislatura in corso risultano presentati, sia alla Camera, sia al Senato, diversi progetti di legge in materia, per nessuno dei quali è ancora iniziato l’esame. Tra questi: A.C. 3776, A.A.S. 202 e 1766 (di natura costituzionale); A.A.C. 284, 3554, 3875, A.A.S. 5, 204, 536, 943, 1823 (di natura ordinaria).

[2]http://iostudio.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9cfcb376-08d0-11de-873d-bf246490dfd1/Documento%20di%20indirizzo%20Citt%20e%20Cost%20def..pdf