| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
| Titolo: | Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche - A.C. 3681 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 335 | ||
| Data: | 09/11/2011 | ||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||
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9 novembre 2011 |
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n. 335 |
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logisticheA.C. 3681Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
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Numero del progetto di legge |
3681 |
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Titolo |
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche |
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Iniziativa |
Parlamentare |
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Iter al Senato |
No |
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Numero di articoli |
8 |
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Date: |
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adozione quale testo base |
11 ottobre 2011 |
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richiesta di parere |
11 ottobre 2011 |
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Commissione competente |
IX Commissione (Trasporti) |
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Sede e stato dell’iter |
Richiesta pareri alle commissioni |
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Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
no |
L’art. 1, al comma 1, stabilisce i princìpi fondamentali in materia di interporti e piattaforme logistiche territoriali, nell'ambito delle materie relative ai porti e aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione di potestà legislativa concorrente. Il comma 2 specifica le finalità, che consistono nel migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto e la razionalizzazione del territorio in funzione del trasporto; nel contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale; nel superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo, promuovendo le effettive potenzialità competitive sui traffici di lunga distanza e la disponibilità di una rete portante di base finalizzata alla crescita delle imprese del trasporto e della logistica. Il comma 3 reca le definizioni: per piattaforma logistica territoriale si intende il compendio delle infrastrutture e dei servizi, presenti su un territorio interregionale, destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero territorio nazionale; per interporto, il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire lo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e migliorare la logistica; per infrastruttura intermodale, ogni infrastruttura lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica; per Comitato interregionale per l’intermodalità e la logistica, l’organismo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge su ciascuna piattaforma logistica territoriale le funzioni di cui all’articolo 3-bis.
L’art. 2,
concerne la programmazione delle strutture, prevedendo al comma 1 che - coerenza con le previsioni del Piano nazionale della
logistica -
La proposta detta principi generali nell’ambito delle materie “porti e aeroporti civili”, e “grandi reti di trasporto e navigazione”, che l’art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni. La localizzazione delle piattaforme e degli interporti va anche ricondotta alla materia “governo del territorio”, attribuita anch’essa alla competenza legislativa concorrente.
Al riguardo, per quanto attiene alla programmazione delle strutture, il Piano generale per l’intermodalità è approvato con decreto ministeriale d’intesa con la Conferenza unificata.
Per quanto riguarda l’art. 6, comma 1, che demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri urbanistico-edilizi in merito alle particolari caratteristiche delle strutture, viene in rilievo la materia dell’urbanistica, attribuibile alla competenza concorrente di Stato e regioni.
Come specificato più volte dalla Corte costituzionale “La parola "urbanistica" non compare nel nuovo testo dell'art. 117, ma ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma: essa fa parte del "governo del territorio"(sent. 303 del 2003), ossia una materia attribuita alla competenza concorrente di sTato e Regioni.
Ai sensi dell’art. 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost., nelle materie a competenza concorrente “ lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. La relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va intesa nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi” (sent. 340 del 2009).
Il comma 2 del medesimo articolo 6 stabilisce l’effetto di variante urbanistica in conseguenza dell’approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale per gli interporti facenti parte della piattaforma logistica territoriale. Sono fatte comunque salve le competenze delle Regioni, senza però specificare alcunché in merito alle verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni.
La Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 340 del 2009, in merito ad una norma che stabiliva l’effetto di variante urbanistica escludendo che la variante stessa dovesse essere sottoposta a verifiche di conformità “introduce una disciplina che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi d’intervento al legislatore regionale, ponendosi così in contrasto con il menzionato parametro costituzionale”.
L’art. 2 prevede: al comma 2 un decreto ministeriale per l’approvazione del Piano generale per l’intermodalità; al comma 4 uno o più decreti ministeriali per determinare l’ambito di influenza delle piattaforme logistica territoriale; al comma 5, uno o più decreti ministeriali per la ricognizione degli interporti già esistenti e delle infrastrutture intermodali; al comma 6, uno o più decreti ministeriali per l’individuazione di nuovi interporti; al comma 7, un decreto ministeriale per l’individuazione dei criteri per l’utilizzo delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali, delle piattaforme logistiche territoriali e al funzionamento dei Comitati interregionali per l’intermodalità e la logistica. L’art. 3-bis prevede un regolamento ministeriale per definire la composizione, l’organizzazione e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato interregionale per l’intermodalità e la logistica. L’art. 5 prevede un decreto ministeriale per definire le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose nell’ambito delle piattaforme logistiche territoriali. L’art. 6 prevede un decreto ministeriale per stabilire i parametri urbanistico-edilizi in merito alle caratteristiche delle strutture.
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File: cost335-AC3681.doc