Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche - A.C. 3681 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 3681/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 335
Data: 09/11/2011
Descrittori:
IMMOBILI PER IL TRASPORTO   LEGGE QUADRO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

9 novembre 2011

 

n. 335

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche

A.C. 3681

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

3681

Titolo

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

8

Date:

 

adozione quale testo base

11 ottobre 2011

richiesta di parere

11 ottobre 2011

Commissione competente

IX Commissione (Trasporti)

Sede e stato dell’iter

Richiesta pareri alle commissioni

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

no

 

 


Contenuto

L’art. 1, al comma 1, stabilisce i princìpi fondamentali in materia di interporti e piattaforme logistiche territoriali, nell'ambito delle materie relative ai porti e aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione di potestà legislativa concorrente. Il comma 2 specifica le finalità, che consistono nel migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto e la razionalizzazione del territorio in funzione del trasporto; nel contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale; nel superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo, promuovendo le effettive potenzialità competitive sui traffici di lunga distanza e la disponibilità di una rete portante di base finalizzata alla crescita delle imprese del trasporto e della logistica. Il comma 3 reca le definizioni: per  piattaforma logistica territoriale si intende il compendio delle infrastrutture e dei servizi, presenti su un territorio interregionale, destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero territorio nazionale; per interporto, il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire lo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e migliorare la logistica; per infrastruttura intermodale, ogni infrastruttura lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica; per Comitato interregionale per l’intermodalità e la logistica, l’organismo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge su ciascuna piattaforma logistica territoriale le funzioni di cui all’articolo 3-bis.

L’art. 2, concerne la programmazione delle strutture, prevedendo al comma 1 che - coerenza con le previsioni del Piano nazionale della logistica - la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, integrata con la partecipazione di rappresentanti delle imprese ferroviarie, elabora il Piano generale per l’intermodalità. Il Piano viene approvato, ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata. Si provvede con lo stesso decreto alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia (comma 3). Il comma 4 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti debba determinare l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010. Lo stesso Ministro, previo parere dei Comitati interregionali per l’intermodalità e la logistica, provvede inoltre alla ricognizione degli interporti già esistenti e delle infrastrutture intermodali (comma 5), nonché, sulla base di tale ricognizione, all’individuazione di nuovi interporti e di nuove infrastrutture intermodali (comma 6). D’intesa con la Conferenza unificata, il Ministro individua infine i criteri per l’utilizzo delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali, delle piattaforme logistiche territoriali e al funzionamento dei Comitati interregionali per l’intermodalità e la logistica (comma 7). L’art. 3 specifica i requisiti delle strutture. Per i nuovi interporti si prevede: la disponibilità di territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità; collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione; collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria; adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto; coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto. Altri requisiti minimi per gli interporti sono indicati dal comma 2. Gli interporti esistenti devono garantire i suddetti requisiti entro il quinto anno successivo alla entrata in vigore della legge (comma 3). Il comma 4 prevede infine che la progettazione,  realizzazione e gestione di un interporto devono rispondere a criteri di unitarietà tra le diverse funzioni previste, con adeguati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico. L’art. 3-bis, comma 1, definisce i compiti dei Comitati interregionali per l’intermodalità e la logistica, nel rispetto delle competenze delle autorità portuali: iniziative inerenti lo sviluppo della piattaforma logistica territoriale, ai fini dell’integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo; promozione dello sviluppo economico delle aree facenti parte della piattaforma; valutazione di proposte e progetti locali per accedere a finanziamenti e programmi rivolti allo sviluppo della piattaforma logistica territoriale. Ai sensi del comma 2, il Presidente del Comitato interregionale per l’intermodalità e la logistica è il Presidente di una delle Regioni presenti nella piattaforma logistica. Il comma 3 demanda a un regolamento ministeriale l’organizzazione e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato. Il comma 4 precisa che l’onere derivante dal funzionamento del Comitato è a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi operanti nell’ambito della piattaforma. L’articolo 4 prevede che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale (comma 1), e che i soggetti gestori degli interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro; l’utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici (comma 2). L’art. 4-bis prevede al comma 1 che, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Comitati interregionali per l’intermodalità e la logistica, individua i progetti relativi alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. Ai sensi del comma 2,  e compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, i progetti vengono inseriti nel Documento di economia e finanza di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), della legge n. 196/2009, ai fini della definizione dei relativi finanziamenti nella legge di stabilità annuale. Il comma 3 dispone che, in sede di prima applicazione della legge, al fine di agevolare la realizzazione delle opere ricadenti all’interno delle piattaforme logistiche territoriali, e il funzionamento dei Comitati interregionali per l’intermodalità e la logistica, sono utilizzate le risorse previste dalla legge n. 240/1990 (Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalita'). L’art. 5 stabilisce che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di rifiuti e trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire la diversione modale e la sicurezza dei trasporti nell’ambito delle piattaforme logistiche territoriali. L’art. 6, infine, prevede che i parametri urbanistico-edilizi, in merito alle particolari caratteristiche delle strutture, siano definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (comma 1), e che, fatte salve le competenze delle Regioni, per gli interporti facenti parte della Piattaforma logistica territoriale, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti (comma 2).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta detta principi generali nell’ambito delle materie “porti e aeroporti civili”, e “grandi reti di trasporto e navigazione”, che l’art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni. La localizzazione delle piattaforme e degli interporti va anche ricondotta alla materia “governo del territorio”, attribuita anch’essa alla competenza legislativa concorrente.

Al riguardo, per quanto attiene alla programmazione delle strutture, il Piano generale per l’intermodalità è approvato con decreto ministeriale d’intesa con la Conferenza unificata.

Per quanto riguarda l’art. 6, comma 1, che demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri urbanistico-edilizi in merito alle particolari caratteristiche delle strutture, viene in rilievo la materia dell’urbanistica, attribuibile alla competenza concorrente di Stato e regioni.

Come specificato più volte dalla Corte costituzionale “La parola "urbanistica" non compare nel nuovo testo dell'art. 117, ma ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma: essa fa parte del "governo del territorio"(sent. 303 del 2003), ossia una materia attribuita alla competenza concorrente di sTato e Regioni.

Ai sensi dell’art. 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost., nelle materie a competenza concorrente “ lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. La relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va intesa nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi” (sent. 340 del  2009).

 

Il comma 2 del medesimo articolo 6 stabilisce l’effetto di variante urbanistica in conseguenza dell’approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale per gli interporti facenti parte della piattaforma logistica territoriale. Sono fatte comunque salve le competenze delle Regioni, senza però specificare alcunché in merito alle verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni.

La Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 340 del 2009, in merito ad una norma che stabiliva l’effetto di variante urbanistica escludendo che la variante stessa dovesse essere sottoposta a verifiche di conformità “introduce una disciplina che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi d’intervento al legislatore regionale, ponendosi così in contrasto con il menzionato parametro costituzionale”.

 

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 2 prevede: al comma 2 un decreto ministeriale per l’approvazione del Piano generale per l’intermodalità; al comma 4 uno o più decreti ministeriali per determinare l’ambito di influenza delle piattaforme logistica territoriale; al comma 5, uno o più decreti ministeriali per la ricognizione degli interporti già esistenti e delle infrastrutture intermodali; al comma 6, uno o più decreti ministeriali per l’individuazione di nuovi interporti; al comma 7, un decreto ministeriale per l’individuazione dei criteri per l’utilizzo delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali, delle piattaforme logistiche territoriali e al funzionamento dei Comitati interregionali per l’intermodalità e la logistica. L’art. 3-bis prevede un regolamento ministeriale per definire la composizione, l’organizzazione e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato interregionale per l’intermodalità e la logistica. L’art. 5 prevede un decreto ministeriale per definire le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose nell’ambito delle piattaforme logistiche territoriali. L’art. 6 prevede un decreto ministeriale per stabilire i parametri urbanistico-edilizi in merito alle caratteristiche delle strutture.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost335-AC3681.doc