| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
| Titolo: | Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi - A.C. 1373 e abb. - Testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 280 | ||||
| Data: | 06/04/2011 | ||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||
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6 aprile 2011 |
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n. 280 |
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe VerdiA.C. 1373 e abb. –Testo unificatoElementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
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Numero del progetto di legge |
A.C. 1373 e abb. – Testo unificato |
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Titolo |
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell’Opera verdiana e sulla dichiarazione d’interesse nazionale della Villa Verdi in Sant’Agata di Villanova sull’Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi |
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Iniziativa |
Parlamentare |
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Iter al Senato |
No |
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Numero di articoli |
7 |
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Date: |
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adozione quale testo base |
30 marzo 2011 |
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richiesta di parere |
31 marzo 2011 |
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Commissione competente |
VII Commissione (Cultura) |
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Sede e stato dell’iter |
Sede referente - Concluso l’esame degli emendamenti |
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Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il testo unificato adottato dalla VII Commissione è volto a favorire, in occasione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, nel 2013, iniziative celebrative e di valorizzazione dell’opera dell’artista.
In particolare, l’art.
1 dispone che il 2013 è dichiarato “anno
verdiano” e che la casa natale del musicista in Roncole
Verdi e
Con riferimento alla dichiarazione di interesse nazionale dei due immobili, è utile ricordare che il concetto di “beni culturali di interesse nazionale” è presente nell’art. 10 del D.lgs. 368/1998 – come modificato dal c. 52 dell’art. 80 della L. finanziaria 2003 (L. 289/2002) – il quale individuava come tali i beni inalienabili elencati all’art. 2, c. 1, lett. b) e c), del DPR 283/2000. Si trattava, in particolare,dei beni che, ai sensi del TU in materia di beni culturali e ambientali (D.lgs. 490/1999), fossero di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, nonché dei beni di interesse archeologico.
Il DPR 283/2000 è stato poi abrogato dal nuovo codice dei beni culturali
e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), il cui art. 10, c. 3, stabilisce che sono beni culturali, fra gli altri, e come tali tutelabili, quando sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale
prevista dall'art. 13: a) le cose immobili e mobili che presentano
particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico,
appartenenti a soggetti diversi da quelli pubblici o dalle persone giuridiche
private senza fine di lucro; b) gli
archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse
storico particolarmente importante; c)
le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse
culturale; d) le cose immobili e
mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della
letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della
cultura in genere. Sono compresi fra gli elementi indicati i manoscritti, gli
autografi, i carteggi, gli incunaboli, gli
spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio, le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico. Ai sensi dell’art. 14, la dichiarazione dell'interesse culturale è
adottata dal Ministero, quando si è concluso il procedimento avviato dal
soprintendente, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente
territoriale interessato, che comporta comunicazione al proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa. Tra le disposizioni di
tutela, si ricorda l’art.
In relazione alla circostanza che la “dichiarazione di interesse nazionale” non è contemplata nel vigente codice dei beni culturali - che, invece, contempla la “dichiarazione dell’interesse culturale” ad opera del Ministero e all’esito di un procedimento che vede il coinvolgimento della soprintendenza - occorrerebbe chiarire quali effetti si intende conseguire con la previsione indicata.
L’art. 2 individua la tipologia degli interventi che si ritengono meritevoli di finanziamento da parte dello Stato e che attengono, in generale, a promozione, ricerca, salvaguardia, e diffusione della conoscenza della vita, dell’opera e dei luoghi legati a Verdi.
Tra questi:
- l’organizzazione di attività formative, anche a carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, scientifiche, culturali e di spettacolo, anche attraverso la collaborazione con associazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli privati (lett. a);
- la ricerca, il riordino e il recupero di fonti e materiali riguardanti la figura di Verdi e la loro pubblicazione e il recupero edilizio e il restauro di sedi idonee per la collocazione dei materiali (lett. b) e c), primo periodo).
Occorre valutare se esista una differenza sostanziale fra il secondo periodo della lett. b) e il primo periodo della lett. c);
- l’istituzione di borse di studio e l’emanazione di bandi di concorso per l’elaborazione di saggi storiografici e musicologici sul’opera di Verdi, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie, nonché la promozione nelle scuole di “mattinate teatrali-musicali verdiane e la rivalutazione e promozione del concorso per giovani cantanti lirici “Corale G. Verdi” di Parma e del concorso internazionale “Voci verdiane” di Busseto (lett. c), secondo periodo);
-il recupero edilizio e il restauro conservativo dei luoghi verdiani e la sistemazione viaria dei relativi itinerari, ubicati nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia (lett. d);
- la tutela e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, e anche attraverso interventi di manutenzione, restauro e potenziamento, dei luoghi in cui Verdi ha vissuto e operato - con particolare riferimento alla casa natale e a quella di residenza - e delle relative infrastrutture di collegamento e di accesso. A tali iniziative è destinata una percentuale del contributo straordinario di cui all’art. 5 (v. infra) non inferiore al 20 per cento (lett. f);
Occorre valutare se esista una differenza sostanziale fra “luoghi verdiani” (lett. d) e “luoghi in cui Verdi ha vissuto e operato” (lett. f);
- la valorizzazione delle attività svolte da soggetti attivi nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali verdiani (lett. e).
Alla promozione degli interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi verdiani, nonché di un programma di celebrazioni e manifestazioni culturali, è preposto (art. 3) un Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da loro delegati, dai presidenti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna, dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni interessati (province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia e comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Villanova sull’Arda), nonché dai rappresentanti di una serie di soggetti (Fondazione Istituto nazionale di studi verdiani, Fondazione Teatro Regio di Parma, Fondazione Teatro alla Scala di Milano, Casa Ricordi, Fondazione Arturo Toscanini, famiglia Carrara-Verdi) e da quattro esponenti insigni della cultura e dell’arte musicale italiani ed europei, nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
Non è viceversa indicata la tipologia di atto con il quale è nominato il Comitato.
Con l’accordo dei soggetti indicati, al Comitato possono successivamente aderire altri soggetti pubblici e privati che vogliano promuovere la figura e l’opera di Verdi. Inoltre, il Comitato può avvalersi della collaborazione di soggetti privati.
Infine, il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative, che sono poste sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica.
Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino al 31 dicembre 2014, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative svolte e sull’utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette alle Camere. Ai sensi dell’art. 5, al Comitato, per le attività ad esso affidate, è conferito un contributo annuo - qualificato “straordinario” nella rubrica - di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Il contributo è versato al Comitato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Sull’argomento, si ricorda che
Rispetto alla legislazione vigente, il provvedimento delinea una procedura alternativa.
L’art. 4 prevede
il riconoscimentoquale patrimonio di interesse nazionale del Festival Verdi e ne affida l’organizzazione alla Fondazione Teatro
Regio di Parma, che per l’ideazione si avvale della collaborazione del Comitato
di cui all’art. 3, e alla quale, conseguentemente, viene destinato un
contributo annuo di 3 milioni di euro
per il triennio 2011-2013 (in
ragione di 1 milione di euro per ogni anno, come meglio si evince dall’art. 6,
comma 3).
L’art. 6 reca una ulteriore autorizzazione di spesa, nonché la copertura degli oneri.
Sul primo fronte, si dispone cheper le finalità di cui all’art. 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, da assegnare al Comitato.
Non appare chiara la finalizzazione del contributo in questione rispetto a quello previsto dall’art. 5, riferito ai medesimi anni.
Si dispone, inoltre, che le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono versate in apposita u.p.b. dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Alla copertura finanziaria degli oneri si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF, allo scopo utilizzando quota parte dell’accantonamento relativo al MIUR.
Gi accantonamenti relativi al MIUR, iscritti nel fondo speciale di parte corrente di cui alla Tab. A della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010), non presentano disponibilità per il 2011.
Le pdl sono corredate di relazioni illustrative.
Non risultano lavori legislativi in corso.
La disciplina recata dalle pdl può essere ricondotta alla materia dei beni culturali. In proposito, si ricorda che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.
Nella sentenza n. 9
del 2004
Successivamente all’adozione del già citato Codice dei beni
culturali e del paesaggio,
L’art. 9 della Costituzione prevede che
L’art. 3, comma 2, dispone che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono nominati quattro esperti della vita e delle opere di Giuseppe Verdi, quali membri del Comitato promotore delle celebrazioni.
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Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Cultura |
( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it |
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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
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File: cost280-AC1373NT.doc
[1] Con riferimento a quest’ultima categoria, è utile ricordare che l’attuale normativa non prevede una specifica procedura da porre in essere per la dichiarazione di monumento nazionale. In altra circostanzail Ministero per i beni e le attività culturali ha evidenziato (Cfr. nota Ufficio legislativo, prot. 9206 del 6 marzo 2006) come non sia casuale la scelta del Codice di “menzionare i monumenti nazionali in sede di disciplina della circolazione, piuttosto che nell’ambito delle disposizioni concernenti i modi di individuazione dell’oggetto della tutela. Tale scelta connota la considerazione del monumento nazionale non come distinta tipologia di ‘cosa’ suscettibile di essere riconosciuta ‘bene culturale’. Si evidenzia, infatti, come significativamente già la legge di tutela n. 1089 del 1939, “in luogo della definizione di monumento nazionale si preoccupava invece di introdurre nel sistema la nozione di interesse storico-relazionale attraverso la previsione della ordinaria procedura di ‘notifica’ per le cose immobili che presentassero un interesse particolarmente importante ‘a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere’. Tale scelta è stata riconfermata dal Codice nel quale, mentre si è provveduto ad assicurare ai monumenti nazionali, riconosciuti tali nelle forme giuridiche consone all’ordinamento dell’epoca (legge o decreto), la tutela rafforzata tipica dei beni culturali di maggiore rilevanza, si è però confermata l’incongruenza del ricorso a tale nozione per l’accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per la operatività degli istituti della tutela”. Peraltro, si evidenzia che quanto detto “non esclude che il legislatore possa riconoscere valore storico o culturale ad un immobile, al limite, anche qualificandolo monumento nazionale”.