Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi - A.C. 1373 e abb. - Testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 1373/XVI   AC N. 1656/XVI
AC N. 2110/XVI   AC N. 2777/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 280
Data: 06/04/2011
Descrittori:
COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI   MUSICA ED ATTIVITA' MUSICALI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

6 aprile 2011

 

n. 280

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi

A.C. 1373 e abb. –Testo unificato

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 1373 e abb. – Testo unificato

Titolo

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell’Opera verdiana e sulla dichiarazione d’interesse nazionale della Villa Verdi in Sant’Agata di Villanova sull’Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

7

Date:

 

adozione quale testo base

30 marzo 2011

richiesta di parere

31 marzo 2011

Commissione competente

VII Commissione (Cultura)

Sede e stato dell’iter

Sede referente - Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 


Contenuto

Il testo unificato adottato dalla VII Commissione è volto a favorire, in occasione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, nel 2013, iniziative celebrative e di valorizzazione dell’opera dell’artista.

In particolare, l’art. 1 dispone che il 2013 è dichiarato “anno verdiano” e che la casa natale del musicista in Roncole Verdi e la Villa Verdi in Sant’Agata di Villanova sull’Arda, luogo di residenza, sono dichiarati beni culturali di interesse nazionale.

 

Con riferimento alla dichiarazione di interesse nazionale dei due immobili, è utile ricordare che il concetto di “beni culturali di interesse nazionale” è presente nell’art. 10 del D.lgs. 368/1998 – come modificato dal c. 52 dell’art. 80 della L. finanziaria 2003 (L. 289/2002) – il quale individuava come tali i beni inalienabili elencati all’art. 2, c. 1, lett. b) e c), del DPR 283/2000. Si trattava, in particolare,dei beni che, ai sensi del TU in materia di beni culturali e ambientali (D.lgs. 490/1999), fossero di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, nonché dei beni di interesse archeologico.

Il DPR 283/2000 è stato poi abrogato dal nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), il cui art. 10, c. 3, stabilisce che sono beni culturali, fra gli altri, e come tali tutelabili, quando sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale prevista dall'art. 13: a) le cose immobili e mobili che presentano particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, appartenenti a soggetti diversi da quelli pubblici o dalle persone giuridiche private senza fine di lucro; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere. Sono compresi fra gli elementi indicati i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio, le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico. Ai sensi dell’art. 14, la dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero, quando si è concluso il procedimento avviato dal soprintendente, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, che comporta comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa. Tra le disposizioni di tutela, si ricorda l’art. 54, in base al quale sono inalienabili, fra gli altri, gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, c. 3, lett. d), nonché gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente[1].

In relazione alla circostanza che la “dichiarazione di interesse nazionale” non è contemplata nel vigente codice dei beni culturali - che, invece, contempla la “dichiarazione dell’interesse culturale” ad opera del Ministero e all’esito di un procedimento che vede il coinvolgimento della soprintendenza - occorrerebbe chiarire quali effetti si intende conseguire con la previsione indicata.

 

L’art. 2 individua la tipologia degli interventi che si ritengono meritevoli di finanziamento da parte dello Stato e che attengono, in generale, a promozione, ricerca, salvaguardia, e diffusione della conoscenza della vita, dell’opera e dei luoghi legati a Verdi.

Tra questi:

- l’organizzazione di attività formative, anche a carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, scientifiche, culturali e di spettacolo, anche attraverso la collaborazione con associazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli privati (lett. a);

- la ricerca, il riordino e il recupero di fonti e materiali riguardanti la figura di Verdi e la loro pubblicazione e il recupero edilizio e il restauro di sedi idonee per la collocazione dei materiali (lett. b) e c), primo periodo).

Occorre valutare se esista una differenza sostanziale fra il secondo periodo della lett. b) e il primo periodo della lett. c);

- l’istituzione di borse di studio e l’emanazione di bandi di concorso per l’elaborazione di saggi storiografici e musicologici sul’opera di Verdi, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie, nonché la promozione nelle scuole di “mattinate teatrali-musicali verdiane e la rivalutazione e promozione del concorso per giovani cantanti lirici “Corale G. Verdi” di Parma e del concorso internazionale “Voci verdiane” di Busseto (lett. c), secondo periodo);

-il recupero edilizio e il restauro conservativo dei luoghi verdiani e la sistemazione viaria dei relativi itinerari, ubicati nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia (lett. d);

- la tutela e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, e anche attraverso interventi di manutenzione, restauro e potenziamento, dei luoghi in cui Verdi ha vissuto e operato - con particolare riferimento alla casa natale e a quella di residenza - e delle relative infrastrutture di collegamento e di accesso. A tali iniziative è destinata una percentuale del contributo straordinario di cui all’art. 5 (v. infra) non inferiore al 20 per cento (lett. f);

Occorre valutare se esista una differenza sostanziale fra “luoghi verdiani” (lett. d) e “luoghi in cui Verdi ha vissuto e operato” (lett. f);

- la valorizzazione delle attività svolte da soggetti attivi nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali verdiani (lett. e).

 

Alla promozione degli interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi verdiani, nonché di un programma di celebrazioni e manifestazioni culturali, è preposto (art. 3) un Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da loro delegati, dai presidenti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna, dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni interessati (province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia e comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Villanova sull’Arda), nonché dai rappresentanti di una serie di soggetti (Fondazione Istituto nazionale di studi verdiani, Fondazione Teatro Regio di Parma, Fondazione Teatro alla Scala di Milano, Casa Ricordi, Fondazione Arturo Toscanini, famiglia Carrara-Verdi) e da quattro esponenti insigni della cultura e dell’arte musicale italiani ed europei, nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

Non è viceversa indicata la tipologia di atto con il quale è nominato il Comitato.

Con l’accordo dei soggetti indicati, al Comitato possono successivamente aderire altri soggetti pubblici e privati che vogliano promuovere la figura e l’opera di Verdi. Inoltre, il Comitato può avvalersi della collaborazione di soggetti privati.

Infine, il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative, che sono poste sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica.

Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino al 31 dicembre 2014, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative svolte e sull’utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette alle Camere. Ai sensi dell’art. 5, al Comitato, per le attività ad esso affidate, è conferito un contributo annuo - qualificato “straordinario” nella rubrica - di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Il contributo è versato al Comitato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Sull’argomento, si ricorda che la L. 420/1997 ha inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l’intervento statale a favore di comitati per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di edizioni nazionali. A questo fine, la leggeha previsto l’istituzione, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, della “Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali”, alla quale ha affidato il compito – per quanto qui interessa - di deliberare sulla costituzione e sull’organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, nonché sull’accesso al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso.

La Consulta predispone con cadenza annuale un elenco dei comitati ammessi al finanziamento, che viene emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Rispetto alla legislazione vigente, il provvedimento delinea una procedura alternativa.

 

L’art. 4 prevede il riconoscimentoquale patrimonio di interesse nazionale del Festival Verdi e ne affida l’organizzazione alla Fondazione Teatro Regio di Parma, che per l’ideazione si avvale della collaborazione del Comitato di cui all’art. 3, e alla quale, conseguentemente, viene destinato un contributo annuo di 3 milioni di euro per il triennio 2011-2013 (in ragione di 1 milione di euro per ogni anno, come meglio si evince dall’art. 6, comma 3). La Fondazione redige e pubblica ogni anno il bilancio culturale e finanziario del Festival.

 

L’art. 6 reca una ulteriore autorizzazione di spesa, nonché la copertura degli oneri.

Sul primo fronte, si dispone cheper le finalità di cui all’art. 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, da assegnare al Comitato.

Non appare chiara la finalizzazione del contributo in questione rispetto a quello previsto dall’art. 5, riferito ai medesimi anni.

Si dispone, inoltre, che le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono versate in apposita u.p.b. dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Alla copertura finanziaria degli oneri si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF, allo scopo utilizzando quota parte dell’accantonamento relativo al MIUR.

Gi accantonamenti relativi al MIUR, iscritti nel fondo speciale di parte corrente di cui alla Tab. A della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010), non presentano disponibilità per il 2011.

 

Relazioni allegate

Le pdl sono corredate di relazioni illustrative.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalle pdl può essere ricondotta alla materia dei beni culturali. In proposito, si ricorda che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte individua una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela “è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale”; la valorizzazione “è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa”.

Successivamente all’adozione del già citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, c. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, c. 3) . Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall’art. 118, terzo comma, Cost.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

 

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 3, comma 2, dispone che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono nominati quattro esperti della vita e delle opere di Giuseppe Verdi, quali membri del Comitato promotore delle celebrazioni.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Cultura

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File: cost280-AC1373NT.doc



[1] Con riferimento a quest’ultima categoria, è utile ricordare che l’attuale normativa non prevede una specifica procedura da porre in essere per la dichiarazione di monumento nazionale. In altra circostanzail Ministero per i beni e le attività culturali ha evidenziato (Cfr. nota Ufficio legislativo, prot. 9206 del 6 marzo 2006) come non sia casuale la scelta del Codice di “menzionare i monumenti nazionali in sede di disciplina della circolazione, piuttosto che nell’ambito delle disposizioni concernenti i modi di individuazione dell’oggetto della tutela. Tale scelta connota la considerazione del monumento nazionale non come distinta tipologia di ‘cosa’ suscettibile di essere riconosciuta ‘bene culturale’. Si evidenzia, infatti, come significativamente già la legge di tutela n. 1089 del 1939, “in luogo della definizione di monumento nazionale si preoccupava invece di introdurre nel sistema la nozione di interesse storico-relazionale attraverso la previsione della ordinaria procedura di ‘notifica’ per le cose immobili che presentassero un interesse particolarmente importante ‘a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere’. Tale scelta è stata riconfermata dal Codice nel quale, mentre si è provveduto ad assicurare ai monumenti nazionali, riconosciuti tali nelle forme giuridiche consone all’ordinamento dell’epoca (legge o decreto), la tutela rafforzata tipica dei beni culturali di maggiore rilevanza, si è però confermata l’incongruenza del ricorso a tale nozione per l’accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per la operatività degli istituti della tutela”. Peraltro, si evidenzia che quanto detto “non esclude che il legislatore possa riconoscere valore storico o culturale ad un immobile, al limite, anche qualificandolo monumento nazionale”.