Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese - A.C. 2754 - Nuovo testo - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 2754/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 268
Data: 09/03/2011
Descrittori:
IMPRESE MEDIE E PICCOLE   LIBERA CIRCOLAZIONE NEL MERCATO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

9 marzo 2011

 

n. 268

Norme per la tutela della libertà d'impresa.
Statuto delle imprese

A.C. 2754 - Nuovo testo

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2754 (nuovo testo)

Titolo

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

18

Date:

 

adozione quale testo base

8 marzo 2011

richiesta di parere

8 marzo 2011

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Sede e stato dell’iter

Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

Inizio dell’esame previsto per il 14 marzo 2011

 

 


Contenuto

Il nuovo testo delle proposte di legge C. 2754 e abb. è volto a stabilire i diritti fondamentali delle imprese definendone lo statuto giuridico, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, relativamente alle quali si intendono recepire le indicazioni contenute nello Small Business Act adottato a livello comunitario.

In particolare le finalità del provvedimento esplicitate dall’articolo 1 sono, tra l’altro: riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e allo sviluppo economico; sostenere l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale; adeguare l'intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.

L’articolo 2 esplicita i principi generali del provvedimento, che concorrono a definire lo statuto giuridico delle imprese, tra cui: libertà di iniziativa economica e concorrenza; sussidiarietà orizzontale quale principio a cui sono improntate le politiche pubbliche, anche per quanto riguarda l’avvio dell’attività d’impresa, la semplificazione burocratica, la tassazione, la successione d’impresa; l’adozione di norme certe sull’attività d’impresa; progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; diritto delle imprese all’accesso al credito informato, corretto e non vessatorio; misure fiscali e di semplificazione amministrativa a favore delle micro, piccole e medie imprese; la promozione dell’aggregazione tra imprese; la riduzione della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti entro termini ragionevolmente brevi.

L’articolo 3 pone il principio della libertà di associazione delle imprese.

L’articolo 4 dispone che le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio o nel CNEL sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità degli appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni appartenenti.

L’articolo 5 prevede che Stato, regioni, enti locali ed enti pubblici sono tenuti a valutare gli effetti sulle imprese delle iniziative legislative, regolamentari ed amministrative, anche mediante obbligo di consultazione delle parti interessate prima dell’approvazione delle relative proposte.

L’articolo 6 reca misure per la riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, prevedendo che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori devono recare in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

L’articolo 7 reca nuove norme in materia di analisi di impatto della regolazione, prevedendo che le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per ciascun onere informativo deve essere poi effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari.

L’articolo 8 prevede norme dirette alla semplificazione dei procedimenti per l’attività di impresa. In tale direzione, il comma 1 richiama il rispetto di alcuni principi generali dell’azione amministrativa nei confronti delle imprese. Il comma 2 prevede la pubblicazione e l’aggiornamento di norme e requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna tipologia di attività imprenditoriale, tramite le camere di commercio. A tutela delle imprese, il comma 3 dispone che in nessun caso può costituire presupposto della motivazione un’inadempienza addebitabile alla pubblica amministrazione. Il comma 4 dispone che le certificazioni relative all’impresa devono essere comunicate dalla stessa al Registro delle imprese anche per il tramite delle Agenzie per le imprese, e sono inserite dalle Camere di commercio nel Repertorio economico amministrativo (REA). Conseguentemente alle pubbliche amministrazioni, a cui è garantito senza oneri l’accesso telematico al Registro delle imprese, è fatto divieto di esigere dalle imprese copie di documentazioni già presenti nello stesso Registro.

Ai sensi dell’articolo 9 le pubbliche amministrazioninelle transazioni commerciali non possono derogare unilateralmente ai termini di pagamento di cui all’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 (Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), di norma fissati in trenta giorni. Si prevede la nullità dell’accordo di rinuncia agli interessi di mora, sottoscritto anche successivamente al pagamento, qualora una delle parti contraenti sia la pubblica amministrazione. Inoltre si prevede l’adozione di disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 231/2002, in materia di ritardi di pagamento tra imprese con particolare riguardo agli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese.

L’articolo 10 dispone che le certificazioni rilasciate alle imprese da enti autorizzati sostituiscono le verifiche delle autorità competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali.

L’articolo 11 è volto a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea e ai bandi per l’accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese (comma 1) nonché a facilitare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle gare d’appalto e a favorire l'accesso delle medesime imprese nell’aggiudicazione degli appalti (commi 2-6).

L’articolo 12 reca una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti di imprese, rinviando ai criteri utilizzati in ambito comunitario per la definizione di micro, piccola e media impresa e provvedendo altresì a definire i consorzi per il commercio estero, le nuove imprese, le imprese femminili, le imprese giovanili, le imprese tecnologiche.

L’articolo 13 dispone che, al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato ne favorisce in ogni modo la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, in particolare tramite apposite misure specificate dalla norma.

L’articolo 14 istituisce la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, che ha il compito di valutare l’attuazione degli accordi internazionali e della legislazione in materia di micro, piccole e medie imprese e di formulare osservazioni e proposte sull’eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente ai fini della rispondenza della medesima alla normativa europea sulle imprese in questione.

L’articolo 15 introduce nell’ordinamento la “Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese”, al fine di attuare lo Small Business Act adottato a livello comunitario (COM(2008)394). Il provvedimento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno, è volto a definire gli interventi in materia per l’anno successivo a quello di presentazione e reca, oltre a una o più deleghe, norme di immediata applicazione per favorire e promuovere le PMI. Al disegno di legge sarà allegata una relazione sullo stato di conformità della normativa vigente riguardante le imprese rispetto ai principi ed obiettivi dello Small Business Act; sullo stato di attuazione degli interventi programmati nelle precedenti leggi per le MPI; sull’analisi preventiva e la valutazione successiva d’impatto delle politiche sulle MPI; sulle ulteriori specifiche misure da adottare per favorire la competitività delle MPI.

L’articolo 16 prevede che le norme di cui al provvedimento in esame sono espressione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela. Inoltre, le regioni promuovono la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni per il coordinamento delle competenze normative sugli adempimenti amministrativi delle imprese e per conseguire livelli ulteriori di liberalizzazione dell’attività d’impresa.

L’articolo 17 reca la clausola di neutralità finanziaria, mentre l’articolo 18 dispone in merito all’entrata in vigore (il giorno successivo alla pubblicazione).

 

Relazioni allegate

Alle proposte di legge iniziali è allegata la relazione illustrativa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento, finalizzato in via generale ad introdurre una disciplina sullo statuto giuridico delle imprese, e in particolare delle micro, piccole e medie imprese, che sia in grado di favorire l’avvio e lo sviluppo dell’attività d’impresa meglio della normativa vigente e così accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale, è riconducibile nel suo complesso alla materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato tutela della concorrenza, come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale.

Nella sentenza n. 14 del 2004, la Corte ha rilevato che l'inclusione della tutela della concorrenza nella lettera e) dell'art. 117, secondo comma, Cost. - insieme alle materie moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie - «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica: solo in tale quadro è mantenuta allo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall'ordinamento comunitario (fra i quali gli aiuti de minimis), purché siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale (nello stesso senso, cfr. sentenze n. 16 e 272 del 2004).

 

Con riferimento alle singole disposizioni vengono altresì in rilievo:

§       le seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato:

-        rapporti dello Stato con l'Unione europea; immigrazione;

-        ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

-        giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

-        determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

-        coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

§       le seguenti materie di competenza concorrente tra Stato e regioni:

-        commercio con l'estero;

-        ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

 

L’articolo 1, commi 2 e 3,prevede che i principi della legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell’ordinamento giuridico dello Stato e chenelle materie oggetto di competenza legislativa concorrente le regioni e le province autonome esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti o desumibili dalla presente legge.

 

L’articolo 16, comma 1, dispone peraltro che le disposizioni di cui alla legge costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

 

Nel parere espresso il 25 novembre 2010 la Commissione Affari costituzionali ha espresso una condizione relativa alla necessità di verificare il coordinamento tra l'articolo 1, comma 3, in base al quale nelle materie di competenza legislativa concorrente le disposizioni del provvedimento in esame costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e l'articolo 16, comma 1, che qualifica tutte le disposizioni come livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, sottintendendo quindi che il provvedimento intervenga per intero in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (quella appunto di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) e che conseguentemente tutte le sue disposizioni siano di diretta applicazione.

 

Si ricorda infine che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, «ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza» (ex plurimis, sentenze n. 207 del 2010, n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995).

In altri termini, per individuare la materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni, non assume rilievo la qualificazione che di esse dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all’oggetto ed alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio così da identificare correttamente e compiutamente anche l’interesse tutelato (sentenze n. 430, n. 169 e n. 165 del 2007).

 

Formulazione del testo

Alcune disposizioni del testo sembrano rivestire natura di norma di principio o di indirizzo, non risultando direttamente applicabili.

Fra queste, a titolo esemplificativo, rientrano l’articolo 2, e in particolare la lettera o), secondo cui rientra tra i principi generali del provvedimento quello della riduzione della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e verso altre imprese entro termini ragionevolmente brevi e l’articolo 13, relativo alle politiche pubbliche per la competitività.

 

L’articolo 4, comma 2, prevede che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.

La disposizione dovrebbe essere oggetto di valutazione, ove fosse interpretata nel senso dell’esclusione della legittimazione attiva per le altre associazioni di categoria.

L’articolo 12 reca una serie di definizioni.

Peraltro, molte di tali definizioni non sono poi effettivamente utilizzate nelle norme del Capo III. Si pensi alle definizioni di «distretti tecnologici», «meta-distretti tecnologici», «distretti del commercio», «consorzi per il commercio estero», «imprese dell’indotto», «imprese femminili», «imprese giovanili», «imprese tecnologiche».

Inoltre, come osservato dalla Commissione Affari costituzionali nel parere del 25 novembre 2010, con riferimento alla definizione di «imprese femminili» e «imprese giovanili», si valuti l’opportunità di chiarire se si intenda escludere le imprese non costituite in forma societaria.

 

L’articolo 14 prevede l’istituzione della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese.

 

Nel parere del 25 novembre 2010 la Commissione Affari costituzionali ha espresso una condizione relativa alla necessità di individuare in dettaglio le competenze della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, evitando di limitare o di duplicare competenze attribuite dai regolamenti parlamentari a Commissioni permanenti, e di evitare di attribuire alla stessa competenze a carattere amministrativo, che, in quanto tali, non spettano al Parlamento.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Attività produttive

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File: cost268-AC2754NT.doc