Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau - A.C. 3403 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 3403/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 259
Data: 08/02/2011
Descrittori:
ASSEGNI ED ELARGIZIONI SPECIALI   INCIDENTI FERROVIARI
VAL VENOSTA   VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

8 febbraio 2011

 

n. 259

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau

A.C. 3403

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3403

Titolo

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau

Iniziativa

On. Zeller

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

1° febbraio 2011

Commissione competente

IX (Trasporti)

Sede e stato dell’iter

Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

L’articolo 1 assegna 1 milione di euro per il 2011 e 2 milioni per il 2012 al Presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau[1] da destinare a speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau[2] e di coloro che in tale occasione hanno riportato lesioni gravi o gravissime. A tal fine è istituito un apposito Fondo, di 3 milioni di euro, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.L’articolo 2 stabilisce che i beneficiari delle elargizioni e la somma spettante a ciascuno saranno stabiliti dal Presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, d’intesa con il Presidente della provincia autonoma di Bolzano. In particolare, i contributi sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo il seguente ordine, nella misura determinata in proporzione allo stato di effettiva necessità del beneficiario:

a) coniuge  supersite, convivente more uxorio e figli a carico;

b) figli, in mancanza del coniuge supersite o in presenza di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, discioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione, con sentenza passata in giudicato;

c) genitori;

d) fratelli e sorelle conviventi e a carico;

e) conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti il disastro.

I contributi in favore dei soggetti che hanno riportato lesioni sono commisurati alla gravità della lesione e allo stato di effettiva necessità.

Secondo l’articolo 3, i contributi sono assegnati con provvedimento del Presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, sono esenti da ogni imposta e tassa e vengono assegnati anche in aggiunta ad altre somme cui i soggetti beneficiari abbiano diritto, a qualsiasi titolo, secondo la normativa vigente (in particolare con riferimento ai procedimenti finalizzati al risarcimento del danno).

L’articolo 4 provvede alla copertura dell’onere recato dalla presente proposta di legge, quantificato in 1 milione di euro per il 2011 e 2 milioni per il 2012, prevedendo che ad esso si faccia fronte attraverso riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 5).

 

Relazioni allegate

E’ allegata la relazione illustrativa.

 

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il testo unificato in esame può essere ricondotto alla materia ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Viene anche in considerazione la materia assistenza sociale, di competenza residuale delle regioni.

Può essere infine richiamato, l’articolo 119, quinto comma, Cost. che prevede interventi speciali dello Stato, in favore di enti territoriali determinati, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

 

Rispetto degli altri principi costituzionali

La Commissione Affari costituzionali ha già espresso, in data 14 luglio 2010, un parere favorevole sul testo trasmesso, con un’osservazione relativa all'opportunità di prevedere, all'articolo 2, comma 2, tra i criteri di concessione dei contributi alle famiglie delle vittime, la valutazione dello stato di effettiva necessità del beneficiario, analogamente a quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, per i soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime.

L’osservazione è stata recepita dal testo in esame.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost259.doc



[1]    Le comunità comprensoriali sono enti di diritto pubblico, istituiti con legge dalla Provincia autonoma di Bolzano (L.P. 20 marzo 1991, n. 7), ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 279/1974, allo scopo di promuovere la valorizzazione e la tutela ambientale delle zone montane o parzialmente montane interessate, favorendo la partecipazione della popolazione allo sviluppo economico, sociale, culturale ed ecologico delle stesse. I comprensori sono attualmente sette, tra cui quello della Val Venosta, e sono loro attribuite funzioni nel campo dei servizi sociali e dei servizi ambientali. Organi del comprensorio sono: il consiglio, la giunta, il presidente e il collegio dei revisori dei conti. La disciplina è contenuta nella stessa legge istitutiva.

[2]  Il deragliamento di un treno regionale nella zona di Merano, avvenuto il 12 aprile 2010, ha provocato 9 morti e numerosi feriti.