Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali - D.L. 228/2010 - A.C. 3996 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 252 | ||||
Data: | 19/01/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
19 gennaio 2011 |
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n. 252 |
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionaliD.L. 228/2010 - A.C. 3996Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 3996 |
Numero del decreto-legge |
D.L. 228/2010 |
Titolo del decreto-legge |
Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli: |
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testo originario |
9 |
testo approvato dal Senato |
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Date: |
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emanazione |
29 dicembre 2010 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
30 dicembre 2010 |
approvazione del Senato |
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assegnazione |
4 gennaio 2011 |
scadenza |
28 febbraio 2011 |
Commissioni competenti |
III Commissione (Affari esteri) e IV Commissione (Difesa) |
Stato dell’iter |
All’esame delle Commissioni riunite in sede referente |
Il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti in eventi bellici Capo I, articoli 1-3), delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (Capo II, articoli 4-7), nonché disposizioni finali (Capo III, articoli 8 e 9).
In particolare, gli articoli 1 e 2 sono dedicati essenzialmente alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Myanmar Pakistan, Sudan e Somalia, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011.
L’articolo 3 disciplina il regime degli interventi, prevedendo, tra l’altro, la possibilità, per il Ministero degli affari esteri, di ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza e per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall’articolo in esame. Inoltre, il testo, come emendato dalle commissioni di merito, prevede che il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga a disposizioni vigenti. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste. E’ prevista, inoltre, la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate dal 1º gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore del decreto. Sono state altresì introdotte disposizioni in tema di esperti per la cooperazione allo sviluppo.
Il capo II provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia (articolo 4) e reca le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7).
In particolare, l’articolo 4 proroga al 30 giugno 2011 il termine per la partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché le rispettive autorizzazioni di spesa. Al riguardo, si segnala che le spese autorizzate riguardano missioni già previste dal precedente decreto di proroga (articolo 4 del decreto-legge n. 102 del 2010, convertito dalla legge n. 126 del 2010) ad eccezione di quelle riferite alla missione denominata MINUSTAH ad Haiti, conclusa lo scorso dicembre.
Gli articoli 5, 6 e 7 intervengono, rispettivamente, in materia di trattamento economico del personale, in materia penale e, infine, in materia contabile.
Gli articoli 8 e 9, recano norme concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.
In particolare, l'articolo 8 reca
le disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall'attuazione del decreto-legge, pari complessivamente a 754,3 milioni di
euro mediante l'utilizzo del Fondo per le missioni internazionali di cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296
del 2006). Viene dunque integralmente utilizzata la disponibilità del fondo, in
cui sono stati stanziati dalla legge di stabilità per il 2011 (comma 27
dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010), 750 milioni di euro per la
proroga della partecipazione italiana fino al 30 giugno
Al testo del decreto-legge sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica sugli effetti finanziari, l’analisi tecnico-normativa (ATN) e l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati finora numerosi decreti-legge che hanno, di volta in volta, autorizzato il finanziamento della partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero quello per la proroga di ciascuna delle missioni internazionali in corso.
Nella legislatura in corso, sono stati adottati i decreti-legge:
- 22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia e 29 settembre 2008, n. 150, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008. Durante il procedimento di conversione, i contenuti del secondo decreto sono stati trasfusi nel disegno di legge di conversione del primo. Si tratta della legge di conversione 20 novembre 2008, n. 183;
- 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12;
-
1° luglio 2009, n. 78, recante
provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, il cui articolo 24, ai
commi da
- 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;
- 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa;
- 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia.
In relazione al provvedimento in esame, si segnala che le
Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa della Camera hanno avviato
l’esame in sede referente delle proposte di legge C.
In relazione alla materia delle missioni internazionali, si segnala che la normativa vigente non prevede una disciplina uniforme stabile concernente la loro autorizzazione ed il loro svolgimento. La disciplina in materia di svolgimento delle missioni internazionali è, pertanto, contenuta nell’ambito dei provvedimenti legislativi che di volta in volta finanziano le missioni stesse. L’ultimo provvedimento di proroga del finanziamento delle missioni è venuto a scadenza il 31 dicembre scorso. In vigenza delle missioni, èrisultato pertanto necessario procedere con urgenza ad un loro rifinanziamento.
Il decreto legge in esame è riconducibile nel suo complesso alle seguenti materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione:
- politica estera e rapporti internazionali dello Stato (lettera a));
- difesa e Forze armate (lettera d)).
Con riferimento a singole disposizioni vengono altresì in rilievo ulteriori materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del richiamato art. 117, secondo comma, quali:
- sistema tributario e contabile dello Stato (lettera e));
- ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lettera g));
- giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale (lettera l));
- previdenza sociale (lettera o)).
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