Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali - D.L. 228/2010 - A.C. 3996 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 3996/XVI   DL N. 228 DEL 29-DIC-10
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 252
Data: 19/01/2011
Descrittori:
FORZE ARMATE   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI MILITARI   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

19 gennaio 2011

 

n. 252

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

D.L. 228/2010 - A.C. 3996

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 3996

Numero del decreto-legge

D.L. 228/2010

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

9

testo approvato dal Senato

--

Date:

 

emanazione

29 dicembre 2010

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

30 dicembre 2010

approvazione del Senato

--

assegnazione

4 gennaio 2011

scadenza

28 febbraio 2011

Commissioni competenti

III Commissione (Affari esteri) e IV Commissione (Difesa)

Stato dell’iter

All’esame delle Commissioni riunite in sede referente

 

 


Contenuto

Il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti in eventi bellici Capo I, articoli 1-3), delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (Capo II, articoli 4-7), nonché disposizioni finali (Capo III, articoli 8 e 9).

In particolare, gli articoli 1 e 2 sono dedicati essenzialmente alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Myanmar Pakistan, Sudan e Somalia, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011.

L’articolo 3 disciplina il regime degli interventi, prevedendo, tra l’altro, la possibilità, per il Ministero degli affari esteri, di ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza e per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall’articolo in esame. Inoltre, il testo, come emendato dalle commissioni di merito, prevede che il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga a disposizioni vigenti. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste. E’ prevista, inoltre, la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate dal 1º gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore del decreto. Sono state altresì introdotte disposizioni in tema di esperti per la cooperazione allo sviluppo.

 

Il capo II provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia (articolo 4) e reca le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7).

In particolare, l’articolo 4 proroga al 30 giugno 2011 il termine per la partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché le rispettive autorizzazioni di spesa. Al riguardo, si segnala che le spese autorizzate riguardano missioni già previste dal precedente decreto di proroga (articolo 4 del decreto-legge n. 102 del 2010, convertito dalla legge n. 126 del 2010) ad eccezione di quelle riferite alla missione denominata MINUSTAH ad Haiti, conclusa lo scorso dicembre.

Gli articoli  5, 6 e 7 intervengono, rispettivamente, in materia di trattamento economico del personale, in materia penale e, infine, in materia contabile.

Gli articoli 8 e 9, recano norme concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

In particolare, l'articolo 8 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto-legge, pari complessivamente a 754,3 milioni di euro mediante l'utilizzo del Fondo per le missioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006). Viene dunque integralmente utilizzata la disponibilità del fondo, in cui sono stati stanziati dalla legge di stabilità per il 2011 (comma 27 dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010), 750 milioni di euro per la proroga della partecipazione italiana fino al 30 giugno 2011. A questo stanziamento si aggiungono i 4,3 milioni di euro, già previsti dal comma 5 dell'articolo 55 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Relazioni allegate o richieste

Al testo del decreto-legge sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica sugli effetti finanziari, l’analisi tecnico-normativa (ATN) e l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati finora numerosi decreti-legge che hanno, di volta in volta, autorizzato il finanziamento della partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero quello per la proroga di ciascuna delle missioni internazionali in corso.

Nella legislatura in corso, sono stati adottati i decreti-legge:

-        22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia e 29 settembre 2008, n. 150, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008. Durante il procedimento di conversione, i contenuti del secondo decreto sono stati trasfusi nel disegno di legge di conversione del primo. Si tratta della legge di conversione 20 novembre 2008, n. 183;

-        30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12;

-        1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, il cui articolo 24, ai commi da 1 a 72, soppressi durante l’iter parlamentare, disponeva la proroga delle missioni internazionali. La proroga fino al 31 ottobre 2009 è stata poi disposta dalla legge 3 agosto 2009, n. 108;

-        4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;

-        1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa;

-        6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia.

Collegamento con lavori legislativi in corso

In relazione al provvedimento in esame, si segnala che le Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa della Camera hanno avviato l’esame in sede referente delle proposte di legge C. 1213, C. 1820, C.2605 e C. 2849, volte ad introdurre una complessiva ed organica normativa di riferimento sul trattamento economico e giuridico del personale impegnato nelle missioni, nonché a disciplinare la procedura da adottare per l’invio dei militari all’estero. Si segnala, inoltre, che le Commissioni riunite II Giustizia e IV Difesa del Senato hanno iniziato l’esame del disegno di legge governativo n. 2099, recante delega al Governo per l’emanazione del codice penale delle missioni militari all’estero, cui è stata abbinata la proposta di legge n. 335, recante delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell’articolo 4-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l’ufficio militare di sorveglianza.

Motivazioni della necessità ed urgenza

In relazione alla materia delle missioni internazionali, si segnala che la normativa vigente non prevede una disciplina uniforme stabile concernente la loro autorizzazione ed il loro svolgimento. La disciplina in materia di svolgimento delle missioni internazionali è, pertanto, contenuta nell’ambito dei provvedimenti legislativi che di volta in volta finanziano le missioni stesse. L’ultimo provvedimento di proroga del finanziamento delle missioni è venuto a scadenza il 31 dicembre scorso. In vigenza delle missioni, èrisultato pertanto necessario procedere con urgenza ad un loro rifinanziamento.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto legge in esame è riconducibile nel suo complesso alle seguenti materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione:

- politica estera e rapporti internazionali dello Stato (lettera a));

- difesa e Forze armate (lettera d)).

 

Con riferimento a singole disposizioni vengono altresì in rilievo ulteriori materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del richiamato art. 117, secondo comma, quali:

- sistema tributario e contabile dello Stato (lettera e));

- ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lettera g));

- giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale (lettera l));

- previdenza sociale (lettera o)).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost252-AC3996.doc