| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
| Titolo: | Convenzione con la Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali - A.C. 3881 | ||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 244 | ||||
| Data: | 15/12/2010 | ||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||
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15 dicembre 2010 |
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n. 244 |
Convenzione con
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Numero del progetto di legge |
A.C. 3881 |
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Titolo |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002 |
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Iniziativa |
Governo |
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Iter al Senato |
Si (A.S. 2095) |
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Numero di articoli |
4 |
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Date: |
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adozione quale testo base |
- |
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richiesta di parere |
30 novembre 2010 |
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Commissione competente |
III Commissione (Affari esteri) |
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Sede e stato dell’iter |
Sede referente. Concluso l’esame preliminare |
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Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
In via generale si provvede alla stipula di Convenzioni in materia di doppie imposizioni al fine di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano "transnazionale". Non esiste infatti alcuna norma di diritto internazionale che limiti le giurisdizioni fiscali di qualsiasi paese o che obblighi gli Stati a stipulare Convenzioni contro le doppie imposizioni.
La legislazione nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti: tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate tra Stati sovrani, quali soggetti primi del diritto internazionale.
Queste regole si concretizzano nella stipula di Trattati bilaterali o multilaterali fra Stati, che vengono poi recepiti nelle singole legislazioni nazionali con strumenti diversi a seconda dei modelli costituzionali, derogando alle leggi interne e prevalendo su di esse.
Con più specifico
riferimento al disegno di legge in esame, si osserva che
Con
Il disegno di legge approvato dal Senato il 17 novembre scorso, consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione (articolo 1) e l’ordine di esecuzione (articolo 2). L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’a Convenzione, pari a 16.000 euro annui a decorrere dal 2011, reperiti tramite riduzione, per gli anni 2011 e seguenti, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170, recante la ratificadella convenzione delle Nazioni Unite del 1994 sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa.
Oltre che dalla consueta relazione illustrativa e dalla relazione tecnica sugli effetti finanziari del provvedimento, il disegno di legge in oggetto, come presentato al Senato, è corredato da un’analisi tecnico-normativa (ATN).
Il provvedimento si inquadra nell’ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere a),Cost.).
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File: cost244-AC3881.doc