Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Convenzione con la Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali - A.C. 3881
Riferimenti:
AC N. 3881/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 244
Data: 15/12/2010
Descrittori:
DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI   EVASIONI FISCALI
MOLDAVIA   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

15 dicembre 2010

 

n. 244

Convenzione con la Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali

A.C. 3881

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3881

Titolo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Si (A.S. 2095)

Numero di articoli

4

Date:

 

adozione quale testo base

-

richiesta di parere

30 novembre 2010

Commissione competente

III Commissione (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

Sede referente. Concluso l’esame preliminare

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

In via generale si provvede alla stipula di Convenzioni in materia di doppie imposizioni al fine di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano "transnazionale". Non esiste infatti alcuna norma di diritto internazionale che limiti le giurisdizioni fiscali di qualsiasi paese o che obblighi gli Stati a stipulare Convenzioni contro le doppie imposizioni.

La legislazione nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti: tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate tra Stati sovrani, quali soggetti primi del diritto internazionale.

Queste regole si concretizzano nella stipula di Trattati bilaterali o multilaterali fra Stati, che vengono poi recepiti nelle singole legislazioni nazionali con strumenti diversi a seconda dei modelli costituzionali, derogando alle leggi interne e prevalendo su di esse.

 

Con più specifico riferimento al disegno di legge in esame, si osserva che laConvenzione e l’annesso Protocollo, firmati a Roma il 3 luglio 2002sono nati dall’esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali derivanti dalle relazioni economiche tra l’Italia e la Moldova.

 

Con la Convenzione si predispone la cornice normativa necessaria a favorire lo sviluppo dell’insieme dei rapporti finanziari e commerciali bilaterali, determinando, pertanto, condizioni atte ad incrementare le opportunità d’investimento per gli operatori economici italiani, in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati

La Convenzione con la Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, costituita da 31 articoli e, come accennato, da un Protocollo aggiuntivo che ne è parte integrante, è basata sul modello elaborato dall'OCSE e si applica alle imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio, profilo quest’ultimo attualmente presente solo nella legislazione fiscale moldova.

 

Il disegno di legge approvato dal Senato il 17 novembre scorso, consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione (articolo 1) e l’ordine di esecuzione (articolo 2). L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’a Convenzione, pari a 16.000 euro annui a decorrere dal 2011, reperiti tramite riduzione, per gli anni 2011 e seguenti, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170, recante la ratificadella convenzione delle Nazioni Unite  del 1994 sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa.

Relazioni allegate

Oltre che dalla consueta relazione illustrativa e dalla relazione tecnica sugli effetti finanziari del provvedimento, il disegno di legge in oggetto, come presentato al Senato, è corredato da un’analisi tecnico-normativa (ATN).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere a),Cost.).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: cost244-AC3881.doc