Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau - A.C. 3403 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 211 | ||||
Data: | 14/07/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
14 luglio 2010 |
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n. 211 |
Disposizioni
in favore delle vittime del disastro ferroviario
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Numero del progetto di legge |
A.C. 3403 |
Titolo |
Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
5 |
Date: |
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adozione quale testo base |
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richiesta di parere |
30 giugno 2010 |
Commissione competente |
IX Commissione Trasporti |
Sede e stato dell’iter |
Referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
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La proposta di legge prevede la attribuzione di una elargizione alle famiglie delle vittime del gravissimo incidente ferroviario verificatosi il 12 aprile 2010 sulla linea ferroviaria Merano-Malles, in provincia di Bolzano, che ha provocato nove morti e ventotto feriti.
L’articolo 1 assegna 3 milioni di euro al Presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau da destinare a speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario e di coloro che in tale occasione hanno riportato lesioni gravi o gravissime. A tal fine è istituito un apposito Fondo, di 3 milioni di euro, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
L’articolo 2 stabilisce che i beneficiari delle elargizioni e la somma spettante a ciascuno saranno stabiliti dal Presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, d’intesa con il Presidente della provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto dei criteri di seguito indicati. In particolare, i contributi spettanti ai familiari delle vittime sono concessi ai seguenti soggetti e secondo il seguente ordine:
- coniuge superstite, convivente more uxorio e figli a carico;
E’ escluso il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il coniuge cui sia stata addebitata la separazione, con sentenza passata in giudicato.
- figli, in mancanza del coniuge superstite o in presenza di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione, con sentenza passata in giudicato;
- genitori;
- fratelli e sorelle conviventi e a carico;
- conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti il disastro.
I contributi in favore dei soggetti che hanno riportato lesioni sono commisurati alla gravità della lesione e allo stato di effettiva necessità.
Ai sensi dell’articolo 3, i contributi sono assegnati con provvedimento del Presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, sono esenti da ogni imposta e tassa e vengono attribuiti anche in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto, a qualsiasi titolo, secondo la normativa vigente.
L’articolo 4 provvede alla copertura dell’onere recato dalla proposta di legge, quantificato in 3 milioni di euro per il 2010, prevedendo che ad esso si faccia fronte attraverso corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, determinato in 156,3 milioni di euro per il 2010, dalla tabella C, allegata alla legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 5).
Si
ricorda che un’iniziativa analoga è già stata assunta in occasione del disastro
aereo di Linate nell'ottobre
La proposta è corredata dalla relazione illustrativa.
Il testo in esame dispone un’elargizione in favore di familiari delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta e può pertanto essere ricondotto alla materia ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Può altresì venire in rilievo la materia assistenza sociale, di competenza residuale delle regioni.
L’art. 2 attribuisce agli organi istituzionali locali (presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau e presidente della provincia autonoma di Bolzano) il compito di individuare i beneficiari delle elargizioni e la somma spettante a ciascuno.
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File: Cost211-AC3403.doc