Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau - A.C. 3403 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 3403/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 211
Data: 14/07/2010
Descrittori:
INCIDENTI FERROVIARI   VAL VENOSTA
VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

14 luglio 2010

 

n. 211

Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario
della Val Venosta/Vinschgau

A.C. 3403

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 3403

Titolo

Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date:

 

adozione quale testo base

--

richiesta di parere

30 giugno 2010

Commissione competente

IX Commissione Trasporti

Sede e stato dell’iter

Referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

--

 

 


Contenuto

La proposta di legge prevede la attribuzione di una elargizione  alle famiglie delle vittime del gravissimo incidente ferroviario verificatosi il 12 aprile 2010 sulla linea ferroviaria Merano-Malles, in provincia di Bolzano, che ha provocato nove morti e ventotto feriti.

L’articolo 1 assegna 3 milioni di euro al Presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau da destinare a speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario e di coloro che in tale occasione hanno riportato lesioni gravi o gravissime. A tal fine è istituito un apposito Fondo, di 3 milioni di euro, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

L’articolo 2 stabilisce che i beneficiari delle elargizioni e la somma spettante a ciascuno saranno stabiliti dal Presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, d’intesa con il Presidente della provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto dei criteri di seguito indicati. In particolare, i contributi spettanti ai familiari delle vittime sono concessi ai seguenti soggetti e secondo il seguente ordine:

- coniuge superstite, convivente more uxorio e figli a carico;

E’ escluso il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il coniuge cui sia stata addebitata la separazione, con sentenza passata in giudicato.

- figli, in mancanza del coniuge superstite o in presenza di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione, con sentenza passata in giudicato;

- genitori;

- fratelli e sorelle conviventi e a carico;

- conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti il disastro.

I contributi in favore dei soggetti che hanno riportato lesioni sono commisurati alla gravità della lesione e allo stato di effettiva necessità.

Ai sensi dell’articolo 3, i contributi sono assegnati con provvedimento del Presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, sono esenti da ogni imposta e tassa e vengono attribuiti anche in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto, a qualsiasi titolo, secondo la normativa vigente.

L’articolo 4 provvede alla copertura dell’onere recato dalla proposta di legge, quantificato in 3 milioni di euro per il 2010, prevedendo che ad esso si faccia fronte attraverso corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, determinato in 156,3 milioni di euro per il 2010, dalla tabella C, allegata alla legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 5).

 

Si ricorda che un’iniziativa analoga è già stata assunta in occasione del disastro aereo di Linate nell'ottobre 2001, in cui morirono 118 persone, per il quale è stata approvata la legge n. 33 del 27 febbraio 2003, che ha stanziato 12,5 milioni di euro. Vanno inoltre rammentate la legge n. 436/1999, che ha previsto disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona, la legge n. 497/1999, relativa alla corresponsione di indennizzi per l’incidente della funivia del Cermis, e la recente legge (A.S. 2231, approvata definitivamente dal Senato il 24 giugno 2010, non ancora pubblicata), in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. In quest’ultimo testo l’individuazione dei familiari destinatari delle attribuzioni è parzialmente difforme da quella effettuata dal provvedimento in esame.

 

Relazioni allegate

La proposta è corredata dalla relazione illustrativa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il testo in esame dispone un’elargizione in favore di familiari delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta e può pertanto essere ricondotto alla materia ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Può altresì venire in rilievo la materia assistenza sociale, di competenza residuale delle regioni.

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 2 attribuisce agli organi istituzionali locali (presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau e presidente della provincia autonoma di Bolzano) il compito di individuare i beneficiari delle elargizioni e la somma spettante a ciascuno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

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File: Cost211-AC3403.doc