Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||||
Titolo: | Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro - A.C. 1441-quater-B | ||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 138 | ||||||||
Data: | 21/01/2010 | ||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||||||
Altri riferimenti: |
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21 gennaio 2010 |
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n. 138 |
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro A.C. 1441 – quater - BElementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
1441-quater-B |
Titolo |
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro |
Iniziativa |
Governo |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli |
52 |
Date: |
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adozione quale testo base |
9 dicembre 2009 |
richiesta di parere |
20 gennaio 2010 |
Commissione competente |
XI (Lavoro) |
Sede e stato dell’iter |
Sede referente – Concluso l’esame degli emendamenti |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
Sì (inizio 25 gennaio 2010) |
Il disegno di legge A.C. 1441-quater-B, risultante dallo stralcio di alcuni articoli dell’originario A.C. 1441, è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013. Il testo, approvato dalla Camera dei deputati, in prima lettura, il 28 ottobre 2008 (A.C. 1441-quater) e dal Senato, in seconda lettura, il 26 novembre 2009 (A.S. 1167), si è andato arricchendo di nuovi e più ampi contenuti nel corso dell’esame parlamentare e consta, attualmente, di 53 articoli[1].
Il provvedimento reca alcune ampie deleghe al Governo e varie disposizioni che intervengono in diversi settori della materia lavoristica.
Il provvedimento conferisce innanzitutto quattro nuove deleghe al Governo, riguardanti:
- la possibilità di accesso anticipato al trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico (“attività usuranti”);
- la riorganizzazione di una serie di enti vigilati dal Ministero del lavoro e la ridefinizione del rapporto di vigilanza del medesimo Ministero sugli stessi enti;
- il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai dipendenti pubblici e privati.
- Il sistema di tutela previdenziale e assistenziale del personale in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (tale ultima delega è stata introdotta nel corso dell’esame in Commissione).
Viene inoltre disposta la riapertura dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile, già conferite ai sensi dell’articolo 1, commi 28, 30 e 81, della legge 247/2007 (di attuazione del Protocollo sul welfare).
Altre misure previste dal provvedimento riguardano, in particolare, il contrasto del lavoro sommerso, la conciliazione e l'arbitrato nelle controversie di lavoro, le Agenzie del lavoro, il lavoro a termine, l'apprendistato, il lavoro a progetto, la somministrazione di lavoro, nonchè il personale delle università, della sanità, della difesa e delle Forze dell'ordine.
Nel corso dell’esame in Commissione sono state apportate talune limitate modifiche al testo e sono stati soppressi alcuni articoli (articoli 3 e 25) (tali modifiche, peraltro, investono solo marginalmente profili di competenza della I Commissione).
Al testo originario del provvedimento (AC 1441) sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica. Non risultano invece allegate l’Analisi tecnico-normativa (ATN) e l’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).
Con riferimento all’articolo 1 si ricorda che sono già all’esame della XI Commissione (Lavoro) le abbinate proposte di legge C. 1297 (Damiano ed altri) e C. 1367 (Cazzola ed altri), volte anch’esse a prevedere una disciplina in materia di pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti.
Con riferimento all’articolo 23, si ricorda che attualmente è all’esame della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati l’A.C. 799, recante i principi fondamentali in materia di governo delleattività cliniche del S.S.N., il quale detta norme relative al limite di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del S.S.N.
Il provvedimento in esame reca una pluralità di disposizioni riconducibili:
§ alle seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato:
- difesa e Forze armate;
- tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- ordine pubblico e sicurezza;
- giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- norme generali sull'istruzione;
- previdenza sociale;
- coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
§ nonché alle seguenti materie di competenza concorrente tra Stato e regioni:
- tutela e sicurezza del lavoro;
- tutela della salute;
- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
L’articolo 38 introduce una generica facoltà del Ministro del lavoro di prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione del mercato del lavoro, a valere sulle risorse destinate alla formazione professionale, con priorità rispetto agli altri interventi.
Le misure che il Ministro può adottare potrebbero ricadere nella materia di competenza esclusiva dello Stato “previdenza sociale”, nella materia di competenza concorrente “tutela e sicurezza del lavoro” o nella materia di competenza residuale delle regioni “servizi sociali”.
Si riscontra all’art. 24, comma 1, lettera d), la previsione di una delega per la ridefinizione dei presupposti oggettivi e per la precisazione dei requisiti soggettivi in materia di congedi , aspettative e permessi, per la quale non risultano indicati criteri e principi direttivi.
Si segnala inoltre la formulazione dell’art.
52 che non appare univoca. Tale articolo interviene sulla materia dell’accertamento in
sede giudiziaria della natura subordinata di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa. La disposizione sembra riferirsi all’ipotesi dei
ricorsi presentati da lavoratori ai quali i datori di lavoro convenuti abbiano
offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro
subordinato ai sensi dell’articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n.
L'articolo 1reca una delega al Governo per l’adozione di una disciplina sul pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti, rifacendosi alle modalità procedurali, ai principi e criteri direttivi e alla copertura finanziaria previsti dalla delega in materia di lavori usuranti già conferita dalla legge n. 247 del 2007.
L’articolo 2 reca una delega al Governo volta all’adozione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero sugli stessi organismi.
L’articolo 21, comma 4, reca una delega al Governo per l’armonizzazione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale del personale in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
L’articolo 24 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati.
L’art. 29 reca una delega per il riordino del sistema previdenziale di personale del Corpo dei Vigili del fuoco, per la quale non è prevista l’espressione di parere parlamentare.
L’articolo 48 riapre i termini temporali (dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2011) per l'esercizio di alcune deleghe, già conferite dalla legge n. 247 del 2007, concernenti la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione e di apprendistato, nonchè la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.
Inoltre, rinvii a decreti ministeriali di attuazione sono contenuti all’articolo 7, comma 1; all’articolo 29 comma 2; all’articolo 33, comma 19; all’articolo 36, comma 1, lettera a), capoverso 14; all’articolo 43, comma 2; all’articolo 50, comma 2 e all’articolo 50, comma 6-bis.
L’articolo 38 prevede infine la facoltà del Ministro del lavoro di prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione del mercato del lavoro, senza specificare il tipo di atto da adottare né i criteri da seguire per l’individuazione delle misure.
L’art. 34 bis, in materia di spese di giustizia nel processo del lavoro, prevede la soppressione della voce n. 1639 dell'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319.
Tale voce è già stata soppressa dal decreto legge n. 200 del 2008 convertito in legge dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.
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2 Termine peraltro stabilito dall’art, 1 comma 1202, della legge n. 296 del 2006 per la conclusione della contrattazione collettiva e non per la contrattazione individuale.
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File: Cost138-AC1441quaterB.doc
[1] Per una illustrazione analitica del contenuto degli articoli di cui si compone il provvedimento si rinvia ai Dossier n. 255 e 255/0 del Servizio studi (relativi al testo trasmesso dal Senato).