Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate e di polizia A.C. 141 e 1444 - Testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 141/XVI   AC N. 1444/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 66
Data: 07/04/2009
Descrittori:
FORZE ARMATE   MALATTIE EREDITARIE
RECLUTAMENTO MILITARE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

7 aprile 2009

 

n. 66

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate e di polizia

A.C. 141 e 1444 - Testo unificato

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

Testo unificato C. 141 e C. 1444

Titolo

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia

Iniziativa

Parlamentare (Ascierto e Oppi)

Iter al Senato

-

Numero di articoli

1

Date:

 

adozione quale testo base

18 marzo 2009

richiesta di parere

26 marzo 2009

Commissione competente

IV Difesa

Sede e stato dell’iter

Concluso l’esame degli emendamenti in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge n. 141 e n. 1444, composto a un unico articolo, è volto a stabilire il principio generale in base al quale il cosiddetto “favismo”, ossia la carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PDH, non può costituire motivo di esclusione dall’arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia, ad eccezione dei casi in cui il deficit di G6PDH abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche.

 

Relazioni allegate

Trattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare, alle medesime è allegata unicamente la relazione illustrativa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni del testo unificato sono riconducibili alle materie difesa e Forze armate e ordine pubblico e sicurezza, spettanti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, (art. 117, secondo comma, lettere d) ed h), Cost.).

 

Si ricorda in proposito che la Commissione Affari costituzionali della Camera ha espresso, in data 1° agosto 2007, un parere in questo senso con riferimento ad un analogo progetto di legge esaminato in sede referente dalla Commissione Difesa nel corso della XV legislatura.

 

 

Attribuzione di poteri normativi

Il comma 2 dell’articolo unico prevede che i Ministeri interessati adottano, entro trenta giorni dalla entrata in vigore, gli opportuni provvedimenti di competenza al fine di adeguare la propria normativa al nuovo principio.

 

 


 

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File: Cost066-AC141TU.doc