Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul cliclo dei rifiuti e sulle attività aillecite ad esso connesse - A.C. 152 e abb.
Riferimenti:
AC N. 1239/XVI   AC N. 1182/XVI
AC N. 152/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 23
Data: 27/10/2008
Descrittori:
INCHIESTE PARLAMENTARI   RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO
SMALTIMENTO DI RIFIUTI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Casella di testo: Note per la I Commissione
 


27 Ottobre 2008

 

n. 23

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

A.C. 152 e abb.

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

152, 1182 e 1239

Titolo

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Iniziativa

Testo unificato

Iter al Senato

No

Numero di articoli

6

Date:

 

adozione quale testo base

17 settembre 2008

richiesta di parere

1° ottobre 2008

Commissione competente

VIII (Ambiente)

Sede e stato dell’iter

Sede referente; concluso l’esame degli emendamenti

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame è volto alla istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

L’istituzione della Commissione d’inchiesta rappresenta una ricostituzione – per la nuova legislatura – di una commissione bicamerale operante già dalla XIII legislatura.

Nella XII legislatura era stata istituita dalla sola Camera una commissione monocamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (deliberazione dell’Assemblea del 20 giugno 1995).

In particolare, nella XV legislatura, la ricostituzione della Commissione era stata disposta dalla legge 20 ottobre 2006, n. 271.  Essa, in continuità con le precedenti leggi istitutive (legge 10 aprile 1997, n. 97, e legge 31 ottobre 2001, n. 399), aveva attribuito alla Commissione di inchiesta il compito di:

§       svolgere indagini sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata;

§       verificare l’attuazione delle normative vigenti e i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica;

§       proporre le soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie ai fini di un migliore coordinamento e di una maggiore incisività dell’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

L’attività della Commissione nella XV legislatura si è svolta tra il novembre 2006 e il febbraio 2008. Essa ha prodotto 3 documenti, tra cui la relazione finale, approvata nella seduta del 27 febbraio 2008 (Doc. XXIII n. 8).

Compiti attribuiti alla Commissione

Per quanto riguarda i compiti attribuiti alla Commissione di inchiesta, l’elencazione contenuta nel testo in esameriproduce nella sostanza le corrispondenti disposizioni della L. 271/2006.

In particolare, in base all’articolo 1, comma 1, tali compiti consistono:

a)nello svolgere indagini sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sulle organizzazioni che lo gestiscono;

b)nell’individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

c)nel verificare l’eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione e dei soggetti operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti;

d)nel verificare l’eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati sul territorio nazionale;

e)nel verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.

Ai sensi del co. 2 dell’art. 1, la Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

Ai sensi dell’art. 1, co. 1, la durata dell’inchiesta coincide con quella della XVI legislatura.

Poteri della Commissione

Con generale riferimento ai poteri della Commissione, la propostaprevede (articolo 1, comma 3) che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell’autorità giudiziaria. In tale ambito, la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 c.p.p.

Composizione della Commissione

Ai sensi dell’art. 2, co. 1, la Commissione è composta da dodici senatori e dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

I successivi commi dell’articolo 2 recano disposizioni sulla composizione e l’elezione dell’ufficio di presidenza.

Diversamente da quanto previsto nella legge istitutiva della Commissione di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere (L. 132/2008) non è previsto che la nomina debba avvenire anche tenendo conto della specificità dei compiti della Commissione né un obbligo di dichiarazione in ordine alla sussistenza di una delle condizioni menzionate dalla relazione approvata dalla Commissione “antimafia” nella XV legislatura, relativa ai criteri cui attenersi per la designazione dei candidati alle elezioni amministrative.

Testimonianze

Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, l’articolo 3 prevede l’applicazione delle disposizioni previste dagli artt. da 366 a 372 c.p. (vale a dire, il Capo I del Titolo III del Libro II del codice, relativo ai delitti contro l’attività giudiziaria).

Acquisizionediatti edocumenti

All’articolo 4, è prevista la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativia procedimenti in corso presso l’autorità giudiziaria e altri organismi inquirenti ovvero di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari (anche se coperti dal segreto), prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza. La disciplina prevista per il rigetto della richiesta degli atti e documenti differisce peraltro da quella prevista per la Commissione “antimafia” dalla L. 132/2008. I commi 2 e 3 dettano disposizioni sulla divulgazione degli atti.

Obbligo del segreto

L’art. 5 reca disposizioni in merito all’obbligo del segreto.

Organizzazione interna della Commissione

Ai sensi dell’articolo 6, che reca norme in materia di organizzazione della Commissione, l’attività e il funzionamento della Commissione stessa sono demandati ad un regolamento interno.

In particolare, si segnala un limite di spesa pari a 75.000 euro per l'anno 2008 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia, attenendo all’esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall’art. 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione all’esclusiva competenza legislativa dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’articolo 82 della Costituzione prevede che “ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse”.

Benché l’inchiesta parlamentare possa anche essere deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo, sin dalla III legislatura (1958-1963) si è andato affermando l’uso di deliberare le inchieste con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori.