Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||
Titolo: | Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche - A.C. n. 4573 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 173 | ||
Data: | 09/10/2012 | ||
Organi della Camera: | Comitato per la legislazione |
9 ottobre 2012 |
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n. 173 |
Disposizioni per il coordinamento della disciplina
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Numero del progetto di legge |
4573 |
Titolo |
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche |
Iniziativa |
parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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richiesta di parere |
26 settembre 2012 |
Commissione competente |
VIII Commissione (Ambiente) |
Sede e stato dell’iter |
All’esame della Commissione in sede referente |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
La proposta di legge in esame, composta da un unico articolo, è volta a prevedere l’emanazione di un unico regolamento di delegificazione ove far confluire e coordinare le diverse disposizioni regolamentari attualmente vigenti, al fine di garantire l’omogeneità e l’unitarietà della normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico.
Le disposizioni regolamentari che dovrebbero confluire nel nuovo testo sono contenute nel regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Il comma 1 prevede dunque l’emanazione di un regolamento di delegificazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato. Sullo schema di regolamento dovrà essere altresì:
• acquisito, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che dovrà esprimersi entro trenta giorni;
• sentita
• acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della trasmissione.
Il comma 2 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo D.P.R. saranno abrogati il D.P.R. n. 503/1996 ed il D.M. n. 236/1989.
Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare che viene sottoposta all’esame del Comitato a norma dell’articolo 16-bis, comma 6-bis del regolamento, in quanto contenente una autorizzazione alla delegificazione.
Si segnala che è in corso di esame al Senato la proposta di legge recante norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (A.S. 108) e che è in corso di esame alla Camera la proposta di legge recante norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (A.C. 2367).
La proposta presenta un contenuto puntuale, limitandosi ad autorizzare il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione ove far confluire e coordinare le diverse disposizioni attualmente vigenti, al fine di garantire l’omogeneità e l’unitarietà della normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico.
La proposta di legge in esame autorizza l’adozione di un regolamento di delegificazione ove far confluire e coordinare le diverse disposizioni di rango subordinato attualmente vigenti, prevedendo quindi l’innalzamento della fonte delle prescrizioni tecniche, attualmente contenute in un regolamento ministeriale.
Al regolamento di cui si prevede l’adozione non è affidato dunque il compito di delegificare una disciplina di rango legislativo bensì quello di raccogliere in un unico testo le disposizioni di rango regolamentare già contenute in un regolamento di attuazione (D.P.R. n. 503 del 1996) ed in un regolamento ministeriale (D.M. n. 236 del 1989). Andrebbe valutata l’opportunità di verificare la congruità dello strumento normativo prescelto, valutando, in particolare, se non sia preferibile prevedere l’adozione di un regolamento di attuazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
Procedura di adozione del regolamento
Sotto il profilo della procedura di adozione del regolamento, fermo restando il parere delle competenti Commissioni parlamentari (obbligatorio per i regolamenti di delegificazione e facoltativo negli altri casi), andrebbe valutata l’opportunità di specificare:
- il termine entro il quale deve essere adottato il regolamento;
- che il termine per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici decorre dalla richiesta del parere medesimo;
- che il termine per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari decorre dall’assegnazione dello schema di regolamento piuttosto che dalla trasmissione.
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File: Cl173.doc