Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Stabilità del sistema creditizio e continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali D.L. 155/2008 (A.C. n. 1762) e D.L. 157/2008 (A. C. n. 1774) - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
Riferimenti:
AC N. 1762/XVI   AC N. 1774/XVI
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 22
Data: 28/10/2008
Descrittori:
CREDITO   CRISI ECONOMICA
ECONOMIA NAZIONALE     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione
Altri riferimenti:
DL N. 155 DEL 09-OTT-08   DL N. 157 DEL 13-OTT-08

Casella di testo: Note per il Comitato per la legislazione 


28 ottobre 2008

 

n. 22

Stabilità del sistema creditizio e continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali

D.L. 155/2008 (A.C. n. 1762) e D.L. 157/2008 (A. C. n. 1774)

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

 

Numero del disegno di legge di conversione

1762

Numero del decreto-legge

155/2008

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

Iter al Senato

no

Numero di articoli:

 

testo originario

6

testo approvato dal Senato

--

Date:

 

emanazione

9 ottobre 2008

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

9 ottobre 2008

approvazione del Senato

 

assegnazione

9 ottobre 2008

scadenza

8 dicembre 2008

Commissione competente

VI (Finanze)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 

Numero del disegno di legge di conversione

1774

Numero del decreto-legge

157/2008

Titolo del decreto-legge

Misure per garantire la stabilità del sistema creditizio

Iter al Senato

No

Numero di articoli:

 

testo originario

3

testo approvato dal Senato

--

Date:

 

emanazione

13 ottobre 2008

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

13 ottobre 2008

approvazione del Senato

--

assegnazione

13 ottobre 2008

scadenza

12 dicembre 2008

Commissione competente

VI (Finanze)

Stato dell’iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Contenuto

La presente nota è dedicata ai due decreti-legge nn. 155 e 157del 2008, che, emanati a distanza di 4 giorni l’uno dall’altro, fanno tra loro sistema, recando misure urgenti per la stabilità del credito e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese ed ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

 

 

Il decreto-legge n. 155/2008

Il decreto-legge n. 155/2008 si compone di 6 articoli volti ad autorizzare il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare misure straordinarie eventualmente necessarie per fronteggiare le ripercussioni dell'attuale crisi finanziaria, al fine di garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio, in linea con le conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'economia e delle finanze dell'Unione europea dello scorso 7 ottobre.

 

L’articolo 1 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad intervenire presso le banche che si trovano in situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d’Italia attraverso la sottoscrizione o la garanzia di aumenti del capitale sociale. A tal fine è prevista un’autorizzazione della Banca d’Italia, che verifica l’esistenza dei requisiti richiesti, l’adeguatezza del programma di stabilizzazione e rafforzamento, da attuare in un periodo non inferiore a 36 mesi, e la presenza di politiche dei dividendi dirette a garantire un regime di favore per il Ministero nella distribuzione degli utili (commi da 1 a 4).

Negli interventi in favore delle banche cooperative, al Ministero non si applicano i limiti partecipativi previsti dal testo unico bancario (nessun socio può detenere più dello 0,50% del capitale nelle banche popolari ovvero un valore nominale complessivo superiore a 50.000 euro per le banche di credito cooperativo) ed è comunque garantito un diritto di voto proporzionale alle partecipazioni possedute (comma 5).

Il comma 6 dispone la inapplicabilità della disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto (OPA) per le partecipazioni acquisite dal Ministero dell’economia e delle finanze.

I commi 7 ed 8 dispongono in ordine al reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli eventuali interventi di sostegno pubblico alle ricapitalizzazioni bancarie previsti dal presente articolo.

In particolare, il comma 7 dispone che le risorse necessarie per ciascuna operazione siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia . Tali risorse – il cui importo non è quantificato – sono individuate mediante: a) la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione di alcune categorie di spesa assimilabili in larga parte a spese di carattere obbligatorio o aventi natura obbligatoria; b) la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; c) l’utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali, nonché sui conti di tesoreria intestati ad Amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa; d) l’emissione di titoli del debito pubblico.

Ai sensi del comma 8, i suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e i correlati decreti di variazione di bilancio devono essere trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

 

L’articolo 2, comma 1, estende la facoltà di avviare le procedure di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria alle banche che presentano problemi di liquidità.

Il comma 2 stabilisce che gli interventi di ricapitalizzazione pubblica delle banche previsti dall’articolo 1 sono ammessi anche per gli istituti di credito che si trovano in amministrazione straordinaria o in gestione provvisoria.

 

L’articolo 3 reca deroghe alla disciplina civilistica in materia di garanzie in relazione ai finanziamenti della Banca d’Italia nonché la previsione di una garanzia statale in relazione ai finanziamenti erogati dalla stessa Banca d’Italia.

 

L’articolo 4 integra la vigente disciplina in tema di garanzia sui depositi, aggiungendo ai sistemi di natura privatistica già presenti nell’ordinamento la possibilità di rilascio, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di una garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane.

 

L’articolo 5 reca le disposizioni di attuazione delle norme del decreto-legge medesimo, la copertura finanziaria degli interventi di garanzia statale sui depositi, nonché sui finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità. La copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie statali è posta a valere sulle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

 

L’articolo 6 dispone l’immediata entrata in vigore del provvedimento.

 

 

Il decreto-legge n. 157/2008

Il decreto-legge completa gli strumenti già previsti con il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, al fine, in particolare, di riattivare il funzionamento del mercato dei prestiti interbancari, in linea con gli indirizzi approvati dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi aderenti all'euro nel vertice di Parigi del 12 ottobre 2008.

 

L’articolo 1 prevede, in generale, una garanzia dello Stato sulle passività delle banche e un meccanismo di operazioni di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche. Si autorizza inoltre il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, a concedere la garanzia dello Stato sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

 

L’articolo 2 affida a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di stabilire criteri, condizioni e modalità di attuazione del presente decreto. La copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalle garanzie concesse dallo Stato sulle passività delle banche e sulle operazioni stipulate dalle banche è posta a valere sulle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

 

L’articolo 3 dispone l’immediata entrata in vigore del provvedimento.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di due disegni di legge di conversione di  decreti-legge tra loro connessi, all’esame abbinato della Camera in prima lettura.

I due disegni di legge di conversione non sono corredati né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Non risultano precedenti provvedimenti d’urgenza legati a situazioni di crisi nel sistema creditizio.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge n. 155/2008 reca una organica serie di misure urgenti volte ad arginare la crisi del sistema creditizio, integrate dal successivo decreto-legge n. 157/2008.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

 

Disposizioni derogatorie

I decreti-legge in esame incidono, anche in via derogatoria, su disposizioni del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e del testo unico della finanza di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Derogano inoltre agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, nonché – in maniera più generica – alla legislazione vigente in materia di emissione di titoli di Stato ed alla norme di contabilità dello Stato.

 

 

Modalità di reperimento delle risorse finanziarie

Riguardo alle modalità di reperimento delle risorse finanziarie di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 155/2008, si osserva come la procedura prevista abbia un carattere innovativo anche rispetto alle recenti disposizioni previste in materia di flessibilità di bilancio dall’articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, posto che si demanda ad un DPCM da trasmettere al Parlamento e alla Corte dei Conti l’individuazione delle riduzioni di dotazioni finanziarie stabilite nella legge di bilancio e di singole autorizzazioni legislative di spesa. Con riferimento alla possibilità di emettere titoli del debito pubblico, si osserva, inoltre, come tale modalità di copertura, che non rientra tra le modalità di copertura finanziaria delle leggi tipizzate dall’articolo 11-ter della legge di contabilità generale, sia stata utilizzata in passato per far fronte ad esigenze di carattere straordinario; andrebbero comunque valutati gli effetti delle eventuali emissioni di titoli sull’andamento della spesa per interessi e sulle previsioni relative alla riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL.

Si segnala in proposito che il Comitato per la legislazione, nei pareri sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 93/2008 e n. 112/2008, ha avuto modo di segnalare – in riferimento alla possibilità di rimodulare le spese con decreti ministeriali – che tale modalità di rimodulazione prefigura “uno strumento di intervento su spese legislativamente previste non avente carattere di fonte normativa di rango primario”.

 

 

Riferimenti normativi

All’articolo 2, comma 1, ove si richiamano “ gli articoli 70, e seguenti” andrebbe valutata l’opportunità di specificare in dettaglio a quali articoli del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385/1993, si intenda fare riferimento.

 

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

All’articolo 1 del decreto-legge n. 155/2008 andrebbe valutata l’opportunità di integrare i contenuti del comma 1, secondo periodo, e del comma 2, atteso che tali disposizioni fissano le condizioni per la partecipazione a sottoscrizioni di aumenti di capitale da parte del Ministero dell’economia, mentre il primo periodo del comma 1 contempla anche la possibilità che il ministero si limiti a garantire gli aumenti di capitale delle banche italiane.

L’articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 155/2008 e l’articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 157/2008 demandano a decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, emanati previo parere della Banca d’Italia e di natura non regolamentare, rispettivamente:

-          criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale, nonché di attuazione del decreto-legge;

-          l'adozione delle disposizioni di attuazione che specifichino criteri, condizioni e modalità delle operazioni ivi previste e della garanzia dello Stato.

 

Data l’ampiezza di contenuto dei decreti di cui si prevede l’emanazione, che afferiscono a materia di competenza esclusiva dello Stato (tutela del risparmio e mercati finanziari), per la quale non opera la limitazione di cui all’articolo 117, sesto comma, della Costituzione[1], andrebbe valutata l’opportunità di verificare la congruità dello strumento prescelto, con specifico riguardo alla  natura non regolamentare.

 



[1] L’articolo 117, sesto comma, della Costituzione limita la potestà regolamentare dello Stato alle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.