Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile D.L. 90/2008 - AC 1145
Riferimenti:
AC N. 1145/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 2
Data: 04/06/2008
Descrittori:
CAMPANIA   RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO
SCARICHI E DISCARICHE   SMALTIMENTO DI RIFIUTI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

 

 


Camera dei deputati

xvi legislatura

 

servizio studi

 

 

 

note per il comitato per la legislazione

 

Misure straordinarie per fronteggiare
l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania
e ulteriori disposizioni di protezione civile

D.L. 90/2008

A.C. 1145

 

n. 2

 

4 giugno 2008


 

INDICE

 

 

Dati identificativi                                                                                                1

Struttura e oggetto                                                                                            2

§      Contenuto                                                                                                        2

§      Tipologia del provvedimento                                                                            6

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia                                                6

§      Collegamento con lavori legislativi in corso                                                    6

Elementi di valutazione in relazione ai parametri stabiliti dagli articoli 96-bis  e 16-bis del regolamento                                                                                                       7

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni                                                   7

§      Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione                       7

§      Chiarezza e proprietà della formulazione del testo                                       10

 

 


Dati identificativi

 

 

 

Numero del disegno di legge di conversione

1145

Numero del decreto-legge

90/2008

Titolo del decreto-legge

Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile

Settore d’intervento

 

Iter al Senato

No

Numero di articoli

 

§       testo originario

20

§       testo approvato dal Senato

--

Date

 

§       emanazione

23 maggio 2008

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

23 maggio 2008

§       approvazione del Senato

--

§       assegnazione

27 maggio 2008

§       scadenza

22 luglio 2008

Commissione competente

 VIII Commissione (Ambiente)

Stato dell'iter

All’esame della Commissione in sede referente

 

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto-legge in esame prevede una serie di misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza rifiuti in Campania, che spaziano dall’organizzazione di governo (con l’istituzione di un Sottosegretario dotato di poteri eccezionali, cui è delegata la materia) alla giurisdizione e alla raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Nel dettaglio, l’articolo 1 introduce un nuovo modello per la gestione dell’emergenza campana. I commissari delegati e le relative strutture sono sostituiti da un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ quindi attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per la durata del periodo emergenziale (fino al 31 dicembre 2009).

L’articolo 2 affida al Sottosegretario il compito di provvedere all'attivazione dei siti da destinare a discarica. Il Sottosegretario può utilizzare procedure espropriative per l'acquisizione di siti per lo stoccaggio/smaltimento di rifiuti. Egli può inoltre disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza.

Ai siti, alle aree e agli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti è attribuita la qualifica di “aree di interesse strategico nazionale”. Chiunque si introduca in tali aree abusivamente o vi ostacoli l’accesso autorizzato è punito con l’arresto da 3 mesi ad un anno o l’ammenda da 51 a 309 euro.

I poteri di urgenza sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario, mentre viene previsto il coinvolgimento delle forze di polizia e delle forze armate al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative per fronteggiare l'emergenza.

Il Sottosegretario richiede alle autorità competenti l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza. E’ punito con la reclusione fino ad un anno chiunque impedisce, ostacola o rende più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti. I capi, i promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni.

Chi «distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti» è punito con reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il delitto è perseguibile d’ufficio.

Il Sottosegretario può disporre la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione dei rifiuti. In caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario è autorizzato al ricorso ad interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei.

L’articolo 3 reca disposizioni finalizzate a definire - in via transitoria e fino al termine dello stato emergenziale - la competenza dell’autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania.

Sono quindi demandate al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli le funzioni di PM per i procedimenti penali relativi ai reati in materia di gestione dei rifiuti e, più in generale, in materia ambientale nel territorio della regione Campania..Le funzioni di GIP e GUP sono esercitate da magistrati del tribunale di Napoli. E’ attribuita al tribunale in composizione collegiale la competenza sulle richieste di misure cautelari personali e reali. Nel corso delle indagini preliminari, è fatto divieto a PM e ufficiali di polizia giudiziaria di disporre il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato o la cui libera disponibilità possa aggravarne le conseguenze. Resta invece salva l’applicabilità delle disposizioni sull’attività di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia, quando le indagini dimostrino il coinvolgimento della criminalità organizzata.

La nuova disciplina è applicabile anche ai procedimenti in corso per i quali non sia stata ancora esercitata l’azione penale. Inoltre, le misure cautelari già disposte dal PM o convalidate dal GIP perdono efficacia se non sono convalidate, entro 20 giorni dalla trasmissione degli atti, dal tribunale collegiale.

Per ovviare alle accresciute esigenze di organico degli uffici giudiziari di Napoli, sono adottate da parte del Ministro della giustizia misure di ridistribuzione dei magistrati e di riallocazione di personale amministrativo. Per tutta la durata dell’emergenza le aree destinate a discarica e a sito di stoccaggio possono essere oggetto di sequestro preventivo qualora sussistano gravi indizi di reato o sia impossibile contenere altrimenti il pregiudizio alla salute dei cittadini.

L’articolo 4 disciplina la tutela giurisdizionale relativa alle controversie attinenti alla gestione dei rifiuti, anche qualora tale azione sia posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. Le suddette controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale si estende anche a quelle relative a diritti costituzionalmente tutelati.

L’articolo 5, al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza, in deroga al parere della Commissione VIA del 9 febbraio 2005, autorizza il conferimento ed il trattamento di una serie di rifiuti (tra cui le cosiddette “ecoballe”) presso il termovalorizzatore di Acerra per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate. Come sottolineato nella relazione illustrativa, tale norma consente al termovalorizzatore di bruciare “il rifiuto «tal quale» così come risultante dal processo di raccolta”. Sono quindi autorizzati l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra e la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa.

L’articolo 6 dispone una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti: Caivano (NA); Tufino (NA); Giugliano (NA); Santa Maria Capua Vetere (CE); Avellino - località Pianodardine; Battipaglia (SA); Casalduni (BN); termovalorizzatore di Acerra (NA).

All'esito della procedura di valutazione, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, nonché per la trasferenza dei rifiuti urbani.

L’articolo 7 prevede la riduzione da 60 a 50 del numero dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale. Con decreti del Ministro dell'ambiente si provvede alla nomina dei cinquanta commissari e al riordino della Commissione. Viene poi istituita, presso il Ministero dell’ambiente, la figura del Segretario generale.

L’articolo 8 autorizza il Sottosegretario alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli. Il sindaco provvede all’individuazione del sito ove ubicare l’impianto entro trenta giorni; in caso di mancato rispetto del predetto termine, il Consiglio dei Ministri delibera in via sostitutiva. In base al comma 2, nella regione Campania è autorizzato per un triennio l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti rientranti in determinate tipologie sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento. Il comma 3 proroga per un triennio, per determinate tipologie di rifiuti, lo stoccaggio in attesa di smaltimento e il deposito presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

L’articolo 9 autorizza la realizzazione di 10 siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni e individua le tipologie di rifiuti smaltibili: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; Serre (SA) - località Valle della Masseria; Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - località Pozzelle; Terzigno (NA) - località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle.

Il comma 5 introduce una disciplina, derogatoria sia delle norme del codice ambientale che della pertinente legislazione regionale in materia, per la VIA relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti. Tale disciplina prevede la convocazione, da parte del Sottosegretario, di una conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione.

E’ inoltre prevista l’emanazione di apposita ordinanza di protezione civile per la definizione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica. E’ infine previsto che le ordinanze contingibili e urgenti adottate dalle autorità locali per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti possano essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione.

L’articolo 10 autorizza le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali presso gli impianti di depurazione delle acque reflue e - in deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi - l’immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione in una misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal Codice ambientale, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro istituito dal Sottosegretario.

L’articolo 11 reca disposizioni volte ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nella regione Campania, attraverso le seguenti misure: maggiorazione delle tariffe in caso di mancato rispetto degli obiettivi minimi di raccolta; monitoraggio dei dati di raccolta; scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e loro riunione in un consorzio; affidamento al CONAI di campagne di comunicazione; definizione di un piano di raccolta differenziata per il comune di Napoli; stanziamento di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la realizzazione di misure di compensazione ambientale.

L’articolo 12 autorizza i capi missione a provvedere - per un importo massimo pari a quaranta milioni di euro - alle attività solutorie nei confronti di creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti.

L’articolo 13 prevede l’adozione di iniziative volte a garantire l’informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui temi ambientali e in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.

L’articolo 14, con norma di interpretazione autentica, dispone che le ordinanze adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nonché i decreti concernenti l’organizzazione del Dipartimento della protezione civile non siano soggetti al preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti.

L’articolo 15 reca alcune misure di potenziamento e organizzazione delle strutture facenti capo al Sottosegretario e al Dipartimento della protezione civile, anche ai fini della determinazione degli emolumenti del personale impegnato nelle attività di gestione dell’emergenza rifiuti (inclusi forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco). Vengono inoltre sottratte al pignoramento e al sequestro le risorse finanziarie destinate all’emergenza rifiuti e resi privi di effetti i pignoramenti già notificati.

L’articolo 16 introduce alcune misure concernenti il personale del Dipartimento della protezione civile, riguardanti sia il personale non dirigenziale, sia l’accesso alla seconda fascia dirigenziale.

L’articolo 17 istituisce il Fondo per l’emergenza rifiuti Campania con una dotazione per l’anno 2008 pari a 150 milioni di euro, di cui un importo pari al 10 per cento (15 milioni di euro) è destinato alle spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell’emergenza. Il comma 2 individua la relativa copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

L’articolo 18 autorizza il Sottosegretario di Stato e i capi missione a derogare - nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell’ambiente e del patrimonio culturale - alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali.

L’articolo 19 prevede che lo stato di emergenza si protragga  fino al 31 dicembre 2009, mentre l’articolo 20 reca le norme sull’entrata in vigore e la pubblicazione.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, all’esame della Camera in prima lettura.

Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

La materia della gestione dei rifiuti nella regione Campania è stata disciplinata da numerosi provvedimenti d’urgenza; da ultimo si segnalano i decreti-legge 9 ottobre 2006, n. 263, e 11 maggio 2007, n. 61.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

 

 


Elementi di valutazione in relazione ai parametri stabiliti dagli articoli 96-bis
e 16-bis del regolamento

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

In linea generale, le disposizioni contenute nel decreto-legge riguardano la materia della gestione dei rifiuti nella Regione Campania, dotando di adeguati strumenti le strutture amministrative cui sono affidati i compiti maggiori. Si segnala peraltro che alcune disposizioni sembrano avere una portata più ampia rispetto alla materia in esame. In particolare, si segnalano l’articolo 7, che modifica la composizione della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale e istituisce il segretario generale del Ministero dell’ambiente, e l’articolo 14, che esclude dal preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti le ordinanze adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nonché i decreti concernenti l’organizzazione del Dipartimento della protezione civile.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Norma di interpretazione autentica

L’articolo 14, con disposizione di valenza generale, reca una norma di interpretazione autentica in base alla quale le ordinanze adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225) nonché i decreti concernenti l’organizzazione del Dipartimento della protezione civile previsti dall’articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, vengono esclusi dal preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti previsto dall’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di verificare, ai sensi del paragrafo 3, lettera l), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, “se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”.

 

Disposizioni in deroga

Il provvedimento, nel fronteggiare con misure straordinarie una situazione eccezionale, reca numerose disposizioni in deroga non soltanto alla vigente legislazione statale, ma anche a fonti di rango secondario e a leggi regionali.

In qualche caso, si deroga genericamente alla normativa vigente (per es., articolo 15, comma 1, lettera a) ); in altri casi la deroga è alle disposizioni vigenti in determinati settori (per es., l’articolo 8, comma 1 prevede una possibilità di deroga “alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti”); l’articolo 8, comma 5 reca una disposizione in materia di valutazione d’impatto ambientale in deroga al codice ambientale ed alla “pertinente legislazione regionale in materia”.

In altri casi, si dettano discipline speciali che derogano implicitamente alle norme ordinamentali vigenti: si segnala, a titolo esemplificativo, l’articolo 3 (competenza dell’autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania).

L’articolo 10, comma 2 autorizza - in deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi e per il periodo strettamente necessario – l’immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione in una misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal Codice ambientale[1] e previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro istituito dal Sottosegretario di Stato. In proposito, andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare le norme cui si riferisce la deroga in materia di disciplina degli scarichi nonché gli articoli del decreto legislativo n. 152 del 2006 che fissano i relativi limiti di legge e di introdurre un’indicazione temporale volta a chiarire la durata delle deroghe autorizzate, eventualmente collegandola a quella dello stato di emergenza.

L’articolo 18 autorizza il Sottosegretario di Stato e i capi missione a derogare - nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell’ambiente e del patrimonio culturale - alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali. L’articolo riporta quindi - in “via non esclusiva” - l’indicazione delle predette norme. In proposito si rileva che l’elenco delle norme per le quali è autorizzata la deroga contiene anche:

-  disposizioni non riconducibili alle materie citate, quali ad esempio la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e le disposizioni relative ai contratti della pubblica amministrazione,  ai comandi del personale e al trattamento di missione;

- disposizioni di rango secondario e alcune leggi regionali;

- disposizioni che risultano abrogate[2] o citate con titolo diverso[3].

Si segnala inoltre che la formulazione dell’articolo 18 appare sostanzialmente analoga ma non coincidente con quella presente nell’articolo 2, che autorizza il Sottosegretario ad agire “anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l’obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell’ambiente”.

Infine, l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, già prevede, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, la deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. In particolare, il comma 5 del medesimo articolo prevede che i provvedimenti interessati contengano l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e siano motivati. Anche ai fini di un coordinamento della norma in esame con la citata disposizione, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire: 1. la portata della norma, considerando che la legge n. 225 del 1992 richiama i “principi generali” dell’ordinamento, mentre la norma in esame si riferisce a “principi fondamentali” nelle sole materie di tutela della salute, dell’ambiente e del patrimonio culturale; 2. se la deroga alle disposizioni vigenti prevista dalla norma in esame debba essere comunque realizzata secondo il procedimento stabilito dall’articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e cioè mediante un provvedimento motivato e con l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare.

 

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 1, comma 3 prevede che, in sostituzione dei Commissari delegati attualmente operanti, il Sottosegretario provveda “alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica”. In tale nuovo quadro, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire la posizione dei presidenti delle province campane, cui il decreto-legge n. 61/2007 (articolo 6) aveva attribuito le funzioni di sub-commissari.

 

All’articolo 7, comma 1, terzo periodo – ove si stabilisce che “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale” – andrebbe valutata l’opportunità di coordinare tale previsione con il comma 4 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007, ove già si dispone che “con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono stabiliti l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione”;

 

Rapporti con le fonti regionali

Oltre a derogare alla normativa regionale, il provvedimento in esame prevede, all’articolo 11, comma 8, lo scioglimento e la riunione in un unico consorzio dei consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta istituiti con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10. Andrebbe valutata l’opportunità di riformulare la disposizione in esame facendo riferimento al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni previsto, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione, dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. In particolare, andrebbe valutata l’opportunità di richiamare il comma 4 del citato articolo 8, in base al quale “nei casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame”.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Rubriche

Si segnala che gli articoli 15 e 16 hanno identica rubrica.

 

Definizioni giuridiche

L’articolo 2, comma 3, autorizza il Sottosegretario a disporre “l’acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge”. Mentre il termine acquisizione ha valenza generale e può riferirsi anche a normali procedure di compravendita, il riferimento agli indennizzi sembrerebbe far presumere che il Sottosegretario possa procedere alla requisizione.

 

Formulazione del testo

Andrebbe valutata l’opportunità di riformulare l’articolo 2, comma 2, in modo da chiarire le alternative ivi prospettate tra ricorso all’occupazione di fatto e a procedure espropriative (per es. sostituendo le parole: “ovvero mediante procedure espropriative” con le seguenti: “ovvero utilizzare procedure espropriative”) e di specificare che le spese di cui l’indennizzo deve tenere conto sono quelle sostenute dai titolari degli impianti e dei siti suscettibili di occupazione, come specificato nella relazione illustrativa.

Al medesimo articolo 2, il comma 4 sembra introdurre – in analogia ad altri settori, come quello delle infrastrutture, nel quale la legge n. 443/2001 ha delegato il Governo ad individuare “le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale” – la nuova definizione di “aree di interesse strategico nazionale” con riguardo ai siti, aree e impianti “comunque connessi all’attività di gestione dei rifiuti”; i commi 5 e 9 stabiliscono una peculiare protezione con lo strumento penale dei suddetti siti (comma 5: contravvenzione per chiunque renda più difficoltoso l’accesso autorizzato alle aree di interesse strategico nazionale) e della complessiva azione di gestione dei rifiuti (comma 9: delitto commesso da chi renda più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti). In proposito, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire se tale definizione delle aree di interesse strategico nazionale operi nella sola Regione interessata dall’emergenza ovvero in tutto il territorio nazionale ed indipendentemente dalla durata della situazione emergenziale, specificando conseguentemente l’ambito in cui possano applicarsi le disposizioni penali previste ai commi 5 e 9, che appaiono peraltro sanzionare condotte astrattamente riconducibili ad entrambe le fattispecie (contravvenzionale e delittuosa); inoltre, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare la previsione di cui al comma 9 (qualora se ne se ne escluda il carattere temporaneo) in termini di novella all’articolo 340 del codice penale.

All’articolo 9, comma 5, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire che la norma riguarda i soli impianti e discariche indicati al comma 1 dello stesso articolo.



[1]    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale.

[2]    A titolo di esempio sis egnbalano le seguenti disposizioni:

      - l’articolo 331 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante legge sui lavori pubblici, è stato abrogato dall’articolo 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni;

      - gli articoli 1, 3, 4, 5 e 10 della legge n. 10/1977 sono stati abrogati dall’articolo 136 del testo unicodelle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR n. 380/2001) nel quale sono confluiti;

      - il DPR n. 203/1988 è stato abrogato dall’articolo 280 del decreto legislativo n. 152/2006 (cosiddetto codice ambientale).

[3]    A titolo esemplificativo, il DPR n. 616/1977 viene citato con il virgolettato “Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità montane”; tale attribuzione costituisce effettivamente l’oggetto del decreto, il cui titolo è però il seguente: Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.