Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Proposta di regolamento sullo statuto della Società privata europea - Proposta di regolamento (COM(2008)396) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Bollettino Politiche dell'Unione Europea Numero: 36 | ||||
Data: | 17/02/2009 | ||||
Descrittori: |
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Politiche dell’Unione europea
Titolo |
“Proposta di regolamento sullo statuto della società privata europea” (COM(2008)396) |
Settori di intervento |
Diritto societario |
Finalità |
Consentirealle piccole e medie imprese, di costituire una società basandosi su disposizioni di diritto societario uniformi, semplici e flessibili in tutti gli Stati membri. |
Base giuridica |
Articolo 308 del Trattato che istituisce la Comunità europea |
Procedura |
Consultazione |
Date: - proposta iniziale della Commissione europea - Esame del Parlamento europeo in lettura unica - Esame del Consiglio |
25 giugno 2008 9 marzo 2009 (plenaria) 1° dicembre 2008 |
Il 25 giugno 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sullo Statuto della Società Privata Europea (Sociaetas Privata Europaea - SPE) (COM(2008)396). L’obiettivo della proposta è quello di consentire a tutti gli imprenditori, in particolare alle piccole e medie imprese, di costituire una società basandosi su disposizioni di diritto societario uniformi, semplici e flessibili in tutti gli Stati membri.
La proposta rientra tra le iniziative legislative collegate all’Atto europeo per le piccole imprese (attualmente all’esame della Commissione politiche UE della Camera).
Nelle intenzioni della Commissione le misure proposte dovrebbero contribuire a rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese, facilitando lo stabilimento e lo sviluppo delle loro attività in altri Stati membri dell’UE mediante il ricorso ad una nuova forma giuridica rispondente alle loro esigenze.
La proposta mira inoltre a ridurre i costi legati al rispetto delle norme relative alla creazione e al funzionamento delle imprese causati dalle disparità tra le regole nazionali vigenti in materia.
La relazione illustrativa della proposta osserva, infatti, che le PMI costituiscono oltre il 99% delle imprese dell’UE ma solo l’8% di esse esercita un’attività commerciale transfrontaliera e appena il 5% ha controllate o joint venture all’estero..
La proposta in esame contiene una serie di disposizioni intese a disciplinare principalmente i seguenti aspetti:
Ø natura giuridica e caratteristiche della Società privata europea:
· la SPE è una forma societaria alternativa e parallela a quelle già esistenti negli Stati membri;
· la SPE si configura come una società a responsabilità limitata, dotata di personalità giuridica e capitale sociale;
· la denominazione di ogni Società privata europea deve essere seguita dalla sigla "SPE";
· la SPE è denominata "società privata" nel senso che ha carattere chiuso, vale a dire che le sue azioni non possono essere offerte al pubblico o negoziate pubblicamente;
· la SPE è disciplinata anzitutto dalle disposizioni della proposta di regolamento in esame, direttamente applicabili, che facilitano la formazione della società e ne garantiscono l’uniformità necessaria nell’UE. La disciplina di alcune materie indicate nell’allegato I alla proposta stessa, relative essenzialmente all’organizzazione interna della società, è demandata invece all’atto costitutivo in modo da consentire flessibilità. Per le materie non incluse nell’allegato o che esulano dal diritto societario (rapporti di lavoro, insolvenza, fiscalità) si applica la legge dello Stato in cui la SPE è registrata;
Ø formazione della Società privata europea:
· la SPE può essere creata ex nihilo oppure attraverso fusione, divisione o trasformazione di una società esistente;
· la SPE può essere costituita da uno o più soggetti, persone fisiche e/o società. Anche una Società europea, una Società cooperativa europea, un Gruppo europeo d'interesse economico o un'altra SPE possono partecipare alla formazione di una SPE;
· la sua sede legale e l’amministrazione centrale o principale sede operativa devono essere situate nel territorio degli Stati membri. Tuttavia il luogo dell’amministrazione centrale o centro di attività principale e quello della sede sociale non devono necessariamente coincidere;
· la SPE può essere registrata elettronicamente e solo determinati documenti, indicati espressamente nella proposta di regolamento, possono essere richiesti per la registrazione. Questa, d’altra parte, può essere soggetta o al controllo di legalità da parte di un’autorità amministrativa o giudiziaria, oppure alla certificazione di un notaio;
Ø azioni:
· gli azionisti un ampio margine di discrezionalità per definire i diritti e gli obblighi connessi alle azioni ad esse connessi. Gli amministratori provvedono alla tenuta di un “registro degli azionisti” che costituisce la prova della proprietà delle azioni, in mancanza di qualsiasi altro elemento probatorio contraddittorio, e può essere consultato su richiesta dagli azionisti o da terzi;
· è autorizzata sia l'esclusione sia il recesso di un azionista in determinate circostanze. Le condizioni di cessione delle azionidevono essere disciplinate nell'atto costitutivo;
· non è invece riconosciuto agli azionisti il diritto di acquistare le azioni degli azionisti di minoranza (squeeze out), né è previsto obbliga l'azionista di maggioranza o la SPE ad acquistare le azioni di un azionista di minoranza (sell out). Tali meccanismi possono tuttavia essere introdotti nell'atto costitutivo;
Ø capitale:
· per agevolare l’avvio della società, la proposta di regolamento stabilisce il requisito patrimoniale minimo di 1 EUR, discostandosi dall'approccio tradizionale che considera la fissazione di un requisito patrimoniale elevato come un mezzo di tutela dei creditori;
· al tempo stesso la proposta non restringe il diritto degli azionisti fondatori di decidere quale tipo di corrispettivodebba essere fornito per le azioni al momento della creazione della SPE o di un aumento di capitale. Spetta all’atto costitutivo determinare quali beni, diritti o servizi accettare come corrispettivo per le azioni e la data del loro pagamento o della loro prestazione;
· gli azionisti sono responsabili dei loro apporti, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale. Per quanto riguarda le distribuzioni agli azionisti dalle attività della SPE, come ad esempio i dividendi, la proposta di regolamento stabilisce l’obbligo di soddisfare il “balance-sheet test” (ovvero la verifica che anche dopo la distribuzione le attività della SPE coprano pienamente le sue passività); tuttavia, lo Statuto può prevedere che venga soddisfatto anche il “solvency test”. Dato che la preparazione di un test di solvibilità sulle distribuzioni esiste attualmente soltanto in pochi Stati membri, la proposta non lo rende obbligatorio per le SPE, ma autorizza gli azionisti a prevederlo nello Statuto;
Ø organizzazione:
· la proposta di regolamento, pur lasciando ampia libertà all’autonomia delle parti per l’organizzazione interna della SPE, contiene una lista non esaustiva di decisioni che devono essere prese dagli azionisti nell’atto costitutivo: maggioranza e quorum necessario per il voto (salvo il caso di alcune decisione per le quali la proposta stessa prevede maggioranze qualificate); metodo per l’adozione delle decisioni da parte degli azionisti (non è obbligatorio convocare assemblee generali in senso fisico);
· l'atto costitutivo deve determinare la struttura di gestione della SPE (uno o più amministratori, un sistema monistico o dualistico) e deve determinare la durata del mandato degli amministratori ed eventuali criteri di ammissibilità;
· tutte le decisioni non elencate nella proposta di regolamento o nell'atto costitutivo sono di competenza dell'organo responsabile della gestione della SPE;
· la proposta di regolamento impone agli amministratori uno standard generale di diligenza e di competenze che può essere ragionevolmente richiesto nell'esercizio dell'attività d'impresa e stabilisce la responsabilità degli amministratori per le perdite e i danni subiti dalla SPE in violazione dei loro doveri di amministratori;
· gli azionisti di minoranza hanno il diritto di chiedere una risoluzione degli azionisti e il diritto di chiedere al giudice o ad un’autorità amministrativa indipendente la nomina di un esperto indipendente (in particolare un revisore dei conti indipendente);
Ø partecipazione dei dipendenti:
· poiché la partecipazione dei dipendenti nelle PMI è previsto solo in alcuni Stati membri, la proposta stabilisce che si applicano al riguardo le disposizioni dello Stato in cui la SPE è registrata; ma se la SPE è costituita mediante fusione si applicano le disposizioni previste dalla direttiva 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere;
Ø trasferimento della sede sociale:
· la proposta di regolamento prevede la possibilità per la SPE di trasferire la propria sede sociale in altro Stato membro mantenendo la personalità giuridica e senza essere sciolta;
· al fine di proteggere gli interessi dei terzi, è tuttavia vietato il trasferimento della sede sociale della SPE durante lo scioglimento, la liquidazione o altre procedure analoghe;
· nell’ipotesi di trasferimento il regime di partecipazione dei lavoratori è quello dello Stato di destinazione. Tuttavia, quando una SPE intende trasferirsi in uno Stato membro che non assicura lo stesso livello di partecipazione o che non conferisce ai lavoratori della SPE situati in altri Stati membri gli stessi diritti, gli amministratori devono aprire le negoziazioni con i rappresentanti dei lavoratori. Se attraverso le negoziazioni non si raggiunge un accordo, si applicherà il sistema di partecipazione dei lavoratori dello Stato membro di origine;
Ø ristrutturazione, scioglimento e nullità:
· la proposta di regolamento rinvia alle disposizioni del diritto nazionale per la disciplina dello scioglimento della SPE o della sua trasformazione in una forma societaria prevista dal diritto nazionale. La SPE può inoltre fondersi con altre società o essere scissa conformemente alle norme applicabili alle società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso.
La proposta si fonda sull’articolo 308 del trattato CE che consente al Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione europea e con il parere del Parlamento europeo (procedura di consultazione), di adottare azioni necessarie per raggiungere uno degli obiettivi della Comunità nel funzionamento del mercato interno ma per le quali il trattato non prevede una specifica base giuridica.
L'articolo 308 costituisce la base giuridica per le forme già esistenti di società europee, ovvero la Società europea (SE), il Gruppo europeo d'interesse economico e la Società cooperativa europea.
Per quanto riguarda la motivazione della proposta di direttiva sotto i profili di sussidiarietà e proporzionalità, la Commissione ritiene che l’obiettivo di permettere alle PMI di utilizzare la stessa forma giuridica in tutta l’UE, da essa perseguito, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può invece essere realizzati meglio dalla Comunità; la Commissione sottolinea inoltre che le disposizioni della proposta non vadano al di là di ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti. In particolare, la Commissione osserva che:
· solo un’azione a livello UE può permettere alle PMI di utilizzare la stessa forma giuridica in tutta l’UE. Secondo la Commissione tale obiettivo non può essere realizzato dai singoli Stati membri in quanto anche se tutti gli Stati si impegnassero a rendere il loro diritto societario più favorevole alle imprese, le PMI continuerebbero ad essere soggette ad un insieme di 27 regimi nazionali;
· la Società privata europea, che offre alle PMI una forma societaria uniforme, giuridicamente sicura e al contempo flessibile, costituisce il mezzo più efficace e mirato per raggiungere l’obiettivo. L’alternativa, che potrebbe essere costituita dall’armonizzazione delle principali disposizioni dei diritti societari nazionali applicabili alle società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso, ad avviso della Commissione comporterebbe un’intrusione significativa e probabilmente sproporzionata nel diritto degli Stati membri rispetto alla proposta di Società privata europea la cui incidenza sul diritto nazionale è molto limitata considerato che la nuova forma societaria coesisterebbe con i tipi di società nazionali esistenti;
· il ricorso al regolamento anziché alla direttiva è giustificato dall’esigenza di creare, per la nuova forma giuridica, un regime uniforme direttamente applicabile in tutti gli stati membri.
La proposta, che segue la procedura di consultazione, è all’esame presso la Commissione affari giuridici del Parlamento europeo con il parere della Commissione affari economici e monetari e della Commissione occupazione e affari sociali.
La relazione e la proposta di risoluzione legislativa, che sono state adottate dalla Commissione affari giuridici il 9 settembre 2008 (relatore Lehne Klaus-Heiner – gruppo PPE-DE), dovrebbero esaminate dal Parlamento in seduta plenaria il 9 marzo 2009.
Il Consiglio competitività, che ha avviato l’esame il 1° dicembre 2008, proseguirà l’esame della proposta in una delle prossime sessioni.
XVI legislatura – Bollettino Politiche dell'Unione europea, n. 36, 17 Febbraio 2009