| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||
| Titolo: | Variazione compensativa relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri - Schema di Decreto n. 504 (art. 1, co. 02, D.L. n. 138/2011) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Atti del Governo Numero: 443 | ||||
| Data: | 18/09/2012 | ||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: |
III-Affari esteri e comunitari
V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||||
| Altri riferimenti: |
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18 settembre 2012 |
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443/0 |
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Variazione compensativa relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteriSchema di Decreto n. 504(art. 1, co. 02, D.L. n. 138/2011) Elementi per l’istruttoria normativa |
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Numero dello schema di decreto |
504 |
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Titolo |
Schema di decreto ministeriale concernente una variazione compensativa relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri |
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Ministro competente |
Ministro dell’economia e delle finanze |
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Norma di riferimento |
Art. 1, co. 02, D.L. n. 138/2011 |
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Date: |
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presentazione |
1 agosto 2012 |
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assegnazione |
11 settembre 2012 |
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termine per l’espressione del parere |
26 settembre 2012 |
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Commissioni competenti |
III (Affari esteri) e V (Bilancio) |
Lo schema di decreto n. 504 reca una variazione compensativa, in termini di competenza e cassa, tra dotazioni finanziarie, iscritte nella legge di bilancio 2012, relative allo stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari esteri.
La variazione compensativa viene operata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 02, del decreto-legge n. 138/2011 (legge n. 148/2011).
Si ricorda che il testé citato articolo
Gli obiettivi di riduzione sono strettamente connessi al programma di riorganizzazione della spesa pubblica – cd. programma di spending review - previsto all’articolo 01 del medesimo decreto-legge, programma avviato, con modifiche ed integrazioni, dall’articolo 1, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto-legge n. 52/2012 (legge n. 94/2012).
Al solo scopo di consentire alle amministrazioni di pervenire al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa fissati dal comma 01 dell’articolo 1, il successivo comma 02 del medesimo articolo del D.L. n. 138 prevede, per il periodo 2012-2016, una significativa estensione dei margini di flessibilità nella allocazione delle risorse iscritte a bilancio.
Il comma
La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dallerelative norme sostanziali e, comunque, non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese non rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 6, della citata legge n. 196 del 2009.
La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, con preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
Gli schemi dei decreti di rimodulazione delle risorse sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione; decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di competenza i decreti possono essere adottati.
Si rileva, infine, con riguardo alla possibilità di effettuare rimodulazioni alle dotazioni finanziare di bilancio, che accanto alla disciplina suesposta recata dell’articolo 1, comma 02, del D.L. n. 138/2011, sono attualmente vigenti ulteriori disposizioni derogatorie della disciplina generale contabile sulla flessibilità del bilancio.
Si ricorda, in particolare, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 che - a fronte di consistenti riduzioni operate a decorrere dal 2011 sulle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa dei vari Ministeri - ha introdotto, all’articolo 2, per il solo triennio 2011-2013, la possibilità, con il disegno di legge di bilancio, di effettuare rimodulazioni tra dotazioni finanziarie appartenenti a missioni diverse di ciascun stato di previsione della spesa (laddove l’articolo 23 della legge di contabilità riconosce tale facoltà solo nell’ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione). Tale facoltà può però essere esercitata solo per motivate esigenze ed entro i seguenti limiti, invero più stringenti di quelli recati dal D.L. n. 138/2011, quali:
§ la flessibilità riguarda le sole spese rimodulabili, (dunque, da fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno);
§ il rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica;
§ il divieto dell’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Lo schema di decreto del Ministro dell’economia e finanze n. 504, reca una variazione compensativa, in termini di competenza e cassa, tra dotazioni finanziarie, iscritte nel bilancio 2012 nello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari esteri, Missione n. 1 “L’Italia in Europa e nel mondo”.
La variazione interessa le risorse rimodulabili di parte corrente afferenti al Programma 1.2 “Cooperazione allo sviluppo”, iscritte sul capitolo 2164 “Manutenzione ordinaria e riparazione immobili, mobili e impianti”, che vengono ridotte per un importo pari a 100.000 euro.
Tali risorse vengono portate in aumento sul Programma 1.4 “Promozione della pace e della sicurezza internazionale”, capitolo 3399 “Contributo per la partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù”.
(importi in euro)
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
2012 |
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1.L’Italia in Europa e nel Mondo |
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1.2. Cooperazione allo sviluppo |
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Funzionamento |
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Cap. 2164 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili, mobili,
arredi e accessori, impianti e macchinari, hardware |
- 100.000 |
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1.L’Italia in Europa e nel Mondo |
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1.4. Promozione della pace e della sicurezza internazionale |
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Interventi |
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Cap. 3399 – Contributo per la partecipazione al Fondo europeo per la
Gioventù |
+100.000 |
La premessa allo schema di decreto, nonché la relazione ad esso allegata, affermano che la riduzione operata al programma Cooperazione allo sviluppo a favore del Programma Promozione della pace e della sicurezza internazionale lascia impregiudicate le finalità definite dall’autorizzazione legislativa di spesa di cui alla legge n. 49/1987 e che tale riduzione risulta comunque inferiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate per la medesima legge 49/1987.
Secondo quanto esposto nella premessa allo schema, la legge n. 49/1987 presenta uno stanziamento complessivo di competenza pari a 77,236 milioni.
Si ricorda, al riguardo, che l’autorizzazione legislativa di spesa di cui alla legge n. 49/1987 è annualmente determinata dalla legge di stabilità, nella Tabella C, ed iscritta in bilancio su numerosi capitoli del Programma 1.2/Esteri, tra i quali il capitolo 2164.
Con riferimento al capitolo 2164/Esteri, oggetto di variazione in diminuzione, si ricorda che esso presentava nel bilancio di previsione 2012 uno stanziamento iniziale di competenza pari a 555.000 euro. Dall’interrogazione effettuata sulla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 17 settembre 2012, il capitolo presenta uno stanziamento definitivo di competenza pari a 500.325, dei quali 127.263 risultano accantonati.
Con riferimento al capitolo 3399/Esteri, oggetto di variazione in aumento, esso presentava nel bilancio di previsione 2012 uno stanziamento iniziale di competenza pari a 243.000 euro, che, alla data attuale, risulta interamente utilizzato.
Si osserva che lo schema di decreto in esame costituisce il primo provvedimento attuativo della sopra commentata disciplina derogatoria sulla flessibilità del bilancio di cui all’articolo 1, comma 02, del D.L. n. 138/2011.
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File: BI0561_0.doc
[1] L’articolo 1 del D.L. n. 138/2011, al comma 01, prevede che nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in base al programma di spending review di cui all'articolo 01 del D.L. n. 138, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero siano ridotte, rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, siano ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza.
[2] Si ricorda che la disciplina generale contabile sulla flessibilità prevede che, in sede di formulazione degli stati di previsione della spesa, i Ministri devono indicare gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento, anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse traprogrammi appartenenti alla medesima missione di spesa.
In particolare, ai sensi del comma 3, con il disegno di legge di bilancio possano essere effettuate rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, all’interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa, rimanendo preclusa la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti. In allegato a ciascuno stato di previsione della spesa devono essere indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.
[3] Secondo la definizione contenuta nell’articolo 21, comma 6, della legge di contabilità pubblica (legge n. 196/2009), sono spese non rimodulabili quelle “per le quali l'amministrazione non può esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”, vale a dire le spese vincolate a meccanismi o parametri (determinati da leggi o da altri atti normativi) che ne regolano autonomamente l’evoluzione. La nozione di onere inderogabile è stato precisata nel senso suesposto dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 10, comma 15, del decreto legge n. 98/2011 (legge n. 111/2011).
Ai sensi dell’articolo 21, comma 7, della legge di contabilità pubblica, sono spese rimodulabili e dunque soggette a flessibilità le seguenti spese:
a) spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio, la cui rimodulabilità è disciplinata dall’articolo 23 della legge di contabilità;
b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.