Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: L'attività delle Commissioni nella XV legislatura - Commissione bilancio
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 1    Progressivo: 5
Data: 14/05/2008
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   COMMISSIONI E GIUNTE PARLAMENTARI
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO STUDI

 

Documentazione e ricerche

 

L’attività delle Commissioni
nella XV legislatura

Commissione Bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1/5

parte seconda

 

 

 

Maggio 2008

 


 

 

La documentazione di inizio legislatura predisposta dal Servizio Studi e, quanto ad alcune parti, dall’Ufficio per i Rapporti con l’Unione europea, dal Servizio Biblioteca, dal Servizio Bilancio dello Stato, dal Servizio Commissioni e dal Servizio per il Controllo parlamentare, si compone di:

§         un dossier ipertestuale su CD-ROM (Documentazione e ricerche, n. 1), che illustra analiticamente le principali politiche legislative e attività istituzionali svolte dalla Camera dei deputati nel corso della XV legislatura;

§         14 fascicoli di accompagnamento (Documentazione e ricerche, nn. da 1/1 a 1/14 – parte prima) recanti, per ciascuna Commissione, una nota di sintesi sulle aree tematiche di interesse, sull’attività svolta e sugli adempimenti governativi nelle materie di competenza;

§         14 volumi (Documentazione e ricerche, nn. da 1/1 a 1/14 – parte seconda) recanti, per ciascuna Commissione, un estratto del dossier ipertestuale concernente le politiche legislative e l’attività istituzionale nelle materie di competenza.

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: BI0001a.doc

 


I N D I C E

 

Politiche legislative e attività istituzionale

La finanza pubblica

La finanza pubblica nella XV legislatura. 9

Le manovre di finanza pubblica. 15

Contenimento e controllo della spesa

Il contenimento della spesa pubblica. 25

Il processo di riforma del bilancio. 31

Finanza territoriale

La finanza regionale e locale. 41

Il Patto di stabilità interno. 45

Politiche di sviluppo territoriale

L’intervento nelle aree sottoutilizzate. 53

Le politiche di sviluppo territoriale. 59

La politica di coesione. 65

Il Ministero dell’economia e delle finanze

Il riordino del Ministero dell’economia. 73

Le privatizzazioni e altri interventi

Le privatizzazioni79

Trasferimenti ad enti83

Profili metodologici riferiti all’analisi degli effetti finanzari dei provvedimenti e degli andamenti di finanza pubblica

Gli effetti finanziari delle leggi89

Verifica andamenti di finanza pubblica. 103

Attività presso le istituzioni dell’Unione europea (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Politica di coesione. 109

Schede di approfondimento

La finanza pubblica

Confronti internazionali115

La procedura di disavanzo eccessivo. 123

Il Patto di stabilità e crescita. 127

La manovra per il 2007. 135

La manovra per il 2008. 141

Contenimento e controllo della spesa

Interventi di razionalizzazione della spesa. 149

§      La gestione della spesa iscritta in bilancio. 149

§      Interventi di contenimento della spesa di personale. 159

§      Limiti alla spesa per locazione e manutenzione di beni immobili164

§      Limiti alla spesa per le società a partecipazione pubblica. 167

§      Altri interventi di contenimento della spesa. 170

Il sistema degli acquisti della P.A.173

La spending review.. 181

L’indagine conoscitiva sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio  195

La riclassificazione del bilancio dello Stato. 203

Il rafforzamento del sistema dei controlli223

Finanza territoriale

L’evoluzione della finanza regionale. 233

§      Le regioni a statuto ordinario. 233

§      Le regioni a statuto speciale. 251

Il finanziamento degli enti locali261

I tributi regionali e locali275

§      Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)277

§      Imposta comunale sugli immobili (ICI)279

§      Addizionali comunali e regionali all’IRPEF. 279

L’indebitamento degli enti territoriali281

Il federalismo fiscale. 291

§      La lunga strada del «federalismo fiscale». 291

§      I ‘paletti’ della Corte costituzionale. 294

§      Le proposte avanzate nella XV legislatura. 301

§      Quale federalismo fiscale. 304

§      Quale «federalismo fiscale» per le regioni a statuto speciale e le province autonome?  319

§      Principi e procedure di coordinamento finanziario e contabile. 322

Le regole del Patto 2007-2009 per le regioni325

Le regole del Patto 2007-2010 per gli enti locali337

Le politiche di sviluppo territoriale

Le aree sottoutilizzate. 355

Le risorse per le aree sottoutilizzate. 359

Il Fondo per le aree sottoutilizzate. 367

Il credito d’imposta per investimenti379

Il credito d’imposta per l’occupazione. 387

Autoimpiego e autoimprenditorialità. 393

I contratti di programma. 399

La riforma di Sviluppo Italia S.p.A.405

La legge n. 488/1992. 415

I patti territoriali421

I contratti di area. 429

I contratti di localizzazione. 433

I fondi strutturali comunitari 2000-2006. 439

Il ciclo di programmazione 2007-2013. 447

Gli aiuti di Stato a finalità regionale. 459

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze

La nuova struttura del MEF. 467

Le privatizzazioni e altri interventi

Riassetto delle partecipazioni statali479

Il 5 per mille. 489

L’8 per mille. 493

Contributi vari495

 


Politiche legislative e attività istituzionale


La finanza pubblica


La finanza pubblica nella XV legislatura

Nel biennio 2006-2007 l’economia italiana è cresciuta in termini reali a un tasso cumulato del 3,3 per cento (1,8 per cento nel 2006 e 1,5 per cento nel 2007), superiore al potenziale in entrambi gli anni.

Nel biennio precedente (2004-2005) il tasso medio di incremento del PIL era stato pari a circa l’1 per cento; in entrambi i periodi la crescita è risultata inferiore alla media annua dei paesi dell’area dell’euro (pari a circa l’1,8per cento nel 2004-2005 e a circa il 2,6 per cento nel 2006-2007)[1].

 

Negli ultimi mesi del 2007, il tasso di crescita dell’economia ha cominciato ad inviare i primi segnali di rallentamento, in linea con il deteriorarsi degli scenari macroeconomici internazionali, sui quali incidono il rallentamento dell’economia americana, le persistenti turbolenze sui mercati finanziari internazionali innescate dalla crisi dei mutui sub-prime statunitensi, nonché il sensibile incremento dei prezzi delle materie prime.

Per il 2008, a fronte delle incertezze e dell’indebolimento del ciclo che caratterizzano lo scenario internazionale, la Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica (RUEF)[2] prevede una riduzione del tasso di crescita del PIL allo 0,6 per cento, meno della metà di quanto stimato nella Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) pubblicata a settembre (1,5%).

Anche nel triennio successivo il profilo di crescita media del PIL, pari all’1,5 per cento, risulta inferiore rispetto a quanto stimato a settembre (1,7%).

Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale[3], per l’Italia la crescita del PIL nel 2008 si attesterà allo 0,3 per cento, mentre le previsioni di primavera della Commissione europea stimano un incremento dello 0,5 per cento[4].

 

Il sostenuto andamento del ciclo economico nel biennio 2006-2007 è stato accompagnato da un generale miglioramento dei principali saldi di finanza pubblica, che nel periodo considerato hanno costantemente registrato consuntivi più favorevoli di quanto stimato dal Governo in sede previsionale.

 

In particolare, l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche si è sensibilmente ridotto, passando dal -4,2 per cento del 2005 al -3,4 per cento nel 2006[5] e al -1,9 per cento del PIL nel 2007.

Tale ultimo valore è risultato inferiore all’obiettivo del 2,8 per cento concordato per l’Italia in sede comunitaria ai fini della procedura di disavanzo eccessivo decisa dal Consiglio ECOFIN nel luglio 2005, che dovrebbe pertanto essere abrogata nel mese di maggio 2008 (vedi schede La procedura di disavanzo eccessivo, pag.

Il deficit strutturale, al netto delle misure una tantum e dell’impatto del ciclo economico, è passato dal 2,9 per cento del 2006 all’1,6 per cento del 2007.

Per il 2008,le stime formulate dal Governo nella Relazione unificata sull’economia e la finanza di marzo tengono conto delle mutate prospettive di crescita dell’economia reale e pertanto prevedono un valore tendenziale dell’indebitamento netto pari a -2,4 per cento del PIL, maggiore di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni della Relazione previsionale e programmatica del settembre precedente.

Tale revisione delle stime incorpora una serie di fattori.

In particolare, sul versante delle entrate, si considera acquisito anche per il futuro l’aumento di gettito connesso alla lotta all’evasione e al maggiore livello di adesione fiscale registrato nell’ultimo biennio (pari ad oltre 20 miliardi di euro); non si tiene invece conto, in via prudenziale, di eventuali ulteriori recuperi di base imponibile. Ad avviso del Governo, il trascinamento strutturale delle maggiori entrate dovrebbe almeno in parte compensare la riduzione delle medesime imputabile al rallentamento ciclico dell’economia, nonché le minori entrate che dovrebbero derivare dalla scelta di molte imprese di posticipare al saldo 2008 le riduzioni del cuneo fiscale (deduzioni IRAP) previste per il 2007.

Sul versante delle spese, la stima tiene conto dello slittamento – dal 2007 al 2008 – di alcune poste del decreto-legge n. 159 del 2007[6] (tra cui il c.d. “bonus incapienti” e alcuni trasferimenti alle famiglie) - compensato peraltro da una revisione al ribasso delle spese correnti primarie (redditi di lavoro dipendente e consumi intermedi).

 

La suddetta stima dell’indebitamento netto per il 2008 è influenzata da elementi di incertezza.

La citata Relazione prospetta infatti due ulteriori scenari possibili: nel caso più favorevole (ulteriore emersione di base imponibile, contenuta dinamica salariale, minore spesa per interessi e rallentamento delle spese per investimenti) il deficit potrebbe attestarsi nel 2008 su un valore pari al -2 per cento.

Viceversa, nell’ipotesi di “rimbalzi” della spesa (in primis per interessi e consumi intermedi) il suddetto valore potrebbe peggiorare ad un livello pari a -2,6%.

Tali scenari devono peraltro essere integrati con le spese eventuali che, pur non essendo incorporate nelle previsioni a legislazione vigente, dovranno presumibilmente essere sostenute in corso d’esercizio.

In tale ambito assumono specifica rilevanza le spese derivanti dalle c.d. “prassi consolidate”, tra le quali la posta di maggiore consistenza è connessa ai finanziamenti richiesti dal Gruppo FS per nuovi investimenti e contratto di servizio (circa 1,5 miliardi di euro), cui si potrebbero aggiungere ulteriori misure per circa 1,1 miliardi di euro[7]. Rimangono altresì esclusi dalle stime delle ulteriori spese per l’esercizio 2008 gli oneri aggiuntivi derivanti dal rinnovo dei contratti del pubblico impiego per il biennio 2008-2010, i quali, per legge, dovranno essere oggetto di apposito stanziamento nella legge finanziaria successiva.

Secondo le più recenti stime della Commissione europea[8], per il 2008 il deficit rispetto al PIL per l’Italia dovrebbe attestarsi al -2,3 per cento.

Per quanto attiene all’indebitamento netto strutturale, si prevede che esso si attesti intorno al 2,2 per cento nell’anno in corso, con un peggioramento di circa 0,6 punti percentuali rispetto al 2007. Non si tratta, peraltro, di un peggioramento permanente, posto che ad avviso del Governo tale andamento è ascrivibile a slittamenti al 2008 di maggiori spese e di minori entrate di natura non ricorrente.

 

Il suddetto miglioramento dell’indebitamento netto nel biennio 2006-2007 appare imputabile al progressivo ricostituirsi dell’avanzo primario - il saldo di bilancio al netto della spesa per interessi – che si è attestato al 3,1 per cento del PIL nel 2007 dopo aver toccato il livello dello 0,3 per cento nel 2005 e dell’1,3 per cento nel 2006.

Il migliore risultato del 2007 è ascrivibile sia all’aumento dell’incidenza delle entrate sul PIL che si è verificato in entrambi gli anni della legislatura (dal 45,9 per cento del 2006 al 47,2 per cento del 2007)[9], sia ad una dinamica contenuta delle spese correnti al netto dell’onere per interessi. Queste ultime sono passate dal 39,7 per cento nel 2006 al 39,6 per cento nel 2007, in linea con la diminuzione del totale delle uscite al netto degli interessi, che hanno registrato un valore del 44,7 per cento nel 2006 e del 44,1 per cento nel 2007.

Per il 2008 la previsione relativa all’avanzo primario è del 2,6 per cento.

La spesa per interessi sul debito pubblico è aumentata dal 4,6 per cento del PIL nel 2006 (valore identico a quello registrato nel 2005) al 5 per cento nel 2007, per effetto dell’aumento dei tassi di interesse nell’area dell’euro.

Per il 2008 si prevede che la spesa per interessi si attesti al 5 per cento del PIL.

Il saldo corrente (risparmio pubblico) ha registrato un miglioramento, passando da un valore negativo di -0,6 per cento nel 2005 ad un valore positivo del 2,3 per cento nel 2007. Sono in particolare aumentate le entrate correnti (dal 44,2% del 2005 al 47,2% nel 2007), in primo luogo grazie al favorevole andamento delle entrate tributarie, mentre si è registrata – come accennato – una dinamica contenuta delle uscite correnti al netto degli interessi[10].

Per il 2008 si stima un valore del saldo corrente pari all’1,4 per centodel PIL.

La pressione fiscale è aumentata dal 40,6 per cento del 2005 al 43,3 per cento del PIL nel 2007[11]. La RUEF stima, in particolare, che nel biennio 2006-2007 l’incremento del gettito non imputabile all’andamento del ciclo economico e alle misure fiscali – e pertanto attribuibile all’azione di contrasto all’evasione fiscale ed all’aumento spontaneo dell’adesione fiscale (tax compliance) da parte dei contribuenti – sia stato pari ad oltre 1 punto di PIL (circa 11 miliardi di euro nel 2006 ed oltre 9 miliardi di euro nel 2007).

Il debito pubblico, dopo la crescita rispetto al PIL ai livelli del 103,8 per cento del 2004, del 106,2 per cento del 2005 e del 106,5 per cento del 2006, ha ripreso a scendere nel 2007, attestandosi al 104 per cento.

Per il 2008 si stima un’ulteriore diminuzione del rapporto debito/PIL al 103 per cento.

Per quanto concerne il quadro di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, la RUEF sottolinea come il raggiungimento del pareggio strutturale dei conti pubblici nel 2011 richiederà una correzione rispetto agli andamenti tendenziali a legislazione vigente, pari a circa 0,4 punti di PIL l’anno, ossia circa 20 miliardi di euro complessivi nel triennio.

A tali interventi correttivi andranno aggiunte le risorse necessarie per la copertura di presumibili nuove spese non incluse nel tendenziale a legislazione vigente, quali, ad esempio, le spese connesse al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e le altre spese difficilmente derogabili. Tali spese sono quantificabili, complessivamente, in un ammontare non inferiore a 3-4 miliardi di euro annui, ossia pari ad ulteriori 10-12 miliardi di euro nel triennio 2009-2011.

Nei grafici e nelle tabelle seguenti sono evidenziati gli andamenti delle principali voci del conto economico delle Amministrazioni pubbliche, l’evoluzione dei saldi di bilancio negli anni 2004-2007, nonché le previsioni del Governo per l’anno 2008.


Voci di conto economico della Pubblica Amministrazione

(valori in percentuale del PIL – 2008: dati previsionali)

 


Conto economico delle amministrazioni pubbliche

(valori in percentuale del PIL)

Conto della P.A.

2004

2005

2006

2007

2008
(stime)

Entrate correnti

43,6

43,8

45,6

46,9

46,6

 - entrate tributarie (imposte dirette e indirette)

27,4

27,5

29,3

29,9

29,6

 - contributi sociali (effettivi e figurativi)

12,6

12,8

12,8

13,3

13,5

Entrate in c/capitale

0,9

0,4

0,3

0,3

0,3

Entrate complessive

44,5

44,2

45,9

47,2

46,9

Uscite correnti

44,0

44,4

44,3

44,6

45,2

 - uscite correnti al netto interessi

39,3

39,8

39,7

39,6

40,2

      - Redditi da lavoro dipendente

10,8

11,0

11,0

10,7

11,0

      - Consumi intermedi

5,4

5,5

5,2

5,2

8,0

      - Prestazioni sociali in denaro

16,9

17,0

17,0

17,3

17,5

 - interessi passivi

4,7

4,5

4,6

5,0

5,0

Uscite in c/capitale

4,0

4,1

5,0

4,5

4,2

Uscite complessive

48,0

48,4

49,3

49,1

49,4

Pressione fiscale (*)

40,6

40,5

42,1

43,3

43,1

Saldo correntedella P.A.
(entrate correnti – spese correnti)

-0,4

-0,6

1,3

2,3

1,4

Saldo primario della P.A.
(indebitamento netto – spesa per interessi)

1,2

0,3

1,3

3,1

2,6

Indebitamento netto della P.A.

-3,5

-4,2

-3,4

-1,9

-2,4

Debito

103,8

106,2

106,5

104,0

103,0

PIL (in miliardi di euro)

1.391,5

1.428,4

1.480,0

1.535,5

1.590,4

(*)  Imposte dirette, indirette, in c/capitale e contributi sociali (effettivi e figurativi) in % del PIL. Dato al lordo delle imposte dirette pagate dalle altre Amministrazioni pubbliche allo Stato.

Fonte:   Elaborazioni su dati ISTAT per i consuntivi 2004-2007. I dati previsionali sono tratti dalla Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica (RUEF) del 2008.

Per un’analisi complessiva degli effetti delle manovre di finanza pubblica adottate nel corso della legislatura si rinvia al capitolo Le manovre di finanza pubblica, pag. 15.


Le manovre di finanza pubblica

Nel corso della XV legislatura sono stati adottati molteplici interventi normativi finalizzati ad incidere sui saldi di finanza pubblica. Un’analisi limitata alle sole manovre attuate con le leggi finanziare non risulterebbe pertanto sufficiente ad illustrare l’azione complessiva di politica economica perseguita nella legislatura.

Si ritiene pertanto opportuno operare preliminarmente un’analisi complessiva degli interventi attuati nel corso del ciclo di bilancio dei singoli esercizi, rinviando alle apposite schede l’approfondimento riferito alle singole manovre finanziarie per il 2007 (vedi scheda La manovra per il 2007, pag.

Tralasciando l’analisi settoriale dell’intervento pubblico, occorre focalizzare l’attenzione, per ciascun intervento, su due aspetti:

§      l’incidenza sui saldi di finanza pubblica. Il segno e la dimensione della correzione apportata da ciascun intervento ai saldi, identifica l’orientamento prioritario dell’intervento pubblico: nel caso di manovre che peggiorano il deficit (c.d. manovre espansive) si evidenza un’attribuzione di priorità all’azione di sostegno all’economia, anche al prezzo di peggiorare il bilancio del settore pubblico; viceversa, nel caso opposto di manovre che riducono il deficit (c.d. manovre restrittive), si evidenza l’obiettivo di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, anche al costo di assorbire risorse dall’economia privata;

§      l’incidenza sulla composizione delle entrate e delle spese. Tale elemento informa in merito alla modifica operata dalle manovre sulla dimensione del bilancio pubblico. Indipendentemente dal suo intervento sul saldo di bilancio, infatti, ciascuna manovra può prevedere un aumento oppure una riduzione complessiva delle entrate e delle spese della pubblica amministrazione: nel primo caso si determina un’espansione della dimensione del settore pubblico, nel secondo caso, al contrario, la misura dell’intervento pubblico si riduce.

I due aspetti sopra evidenziati verranno esaminati con riferimento al Conto consolidato della Pubblica amministrazione, il cui saldo, l’indebitamento netto, costituisce il parametro fondamentale cui si applicano i vincoli imposti in sede europea dal Patto di stabilità e crescita (vedi scheda Patto di stabilità e crescita, pag. 127).

 

Pur nella sua brevità, la XV legislatura può essere più efficacemente descritta se analizzata in due fasi:

§      la prima, di carattere restrittivo, caratterizzata da un’attribuzione di priorità all’obiettivo di miglioramento dei saldi: in tale fase pertanto gli interventi attuati operano una riduzione del deficit;

§      la seconda, di carattere espansivo, caratterizzata dall’attribuzione di priorità alla funzione di sostegno all’economia: in tale fase sono posti in essere interventi che peggiorano il deficit.

I dati utilizzati nell’analisi, salvo diversamente indicato, sono quelli tratti dalle relazioni tecniche allegate ai diversi provvedimenti.

Fase restrittiva

La legislatura si è aperta in una situazione che vedeva la pendenza di una procedura di disavanzo eccessivo a carico dell’Italia (vedi scheda La procedura di disavanzo eccessivo, pag. 123), il cui deficit era risultato superiore alla soglia ammessa dal Trattato europeo in 4 degli ultimi 5 esercizi[12] conclusi. Inoltre, a partire dal 2001[13], le previsioni formulate nei DPEF di ciascun anno si erano rivelate eccessivamente ottimistiche alla luce dei risultati effettivamente conseguiti. Tali elementi sono stati alla base della valutazione di priorità attribuita all’obiettivo di risanamento della finanza pubblica nella prima fase della legislatura.

Di seguito si riporta un grafico che illustra le previsioni presentate nel primo DPEF della legislatura[14], in merito all’evoluzione attesa del deficit in assenza di interventi correttivi da parte del Governo[15], posta a confronto con il percorso di rientro del deficit concordato in sede comunitaria nell’ambito della procedura di rientro dal disavanzo eccessivo:

 

 

Il grafico mostra come si ritenesse che il deficit tendenziale sarebbe rimasto largamente oltre la soglia ammessa del 3%. Per tale ragione, contestualmente al DPEF, venne disposto un primo immediato intervento correttivo – il DL n. 223/06, recante un effetto correttivo del deficit pari a circa 0,4 punti di PIL annui a decorrere dal 2007[16] - e definita la dimensione della manovra da attuare per il 2007, di entità fissata in 1,3 punti percentuali di PIL.

La Nota di aggiornamento al DPEF ‘07, presentata nel settembre 2006, operò una prima rettifica dell’andamento tendenziale del deficit, previsto nel precedente mese di giugno, al fine di tenere conto dell’incremento inatteso del gettito tributario e contributivo[17]. In considerazione del miglioramento del deficit tendenziale, venne inoltre ridotta all’1 per cento del PIL l’entità della manovra correttiva per il 2007, rispetto all’importo indicato nel DPEF (1,3% del PIL).

 

La tabella seguente sintetizza gli effetti di tali interventi:

 

Segno meno = peggioramento                                                                (mln di euro)

Fase restrittiva

2006

2007

2008

2009

DL n. 223/2006

 

 

 

 

Effetto sull'indebitamento netto

1.238

6.585

6.015

7.087

Manovra sulla spesa

-2.353

702

764

906

Manovra sull'entrata

3.591

5.883

5.251

6.181

Manovra 2007[18]

 

 

 

 

Effetto sull'indebitamento netto

-12.916

14.016

11.135

13.649

Manovra sulla spesa

-12.916

-3.612

-2.579

-2.384

Manovra sull'entrata[19]

 

17.628

13.714

16.033

Effetto complessivo degli interventi

-11.678

20.601

17.150

20.736

In percentuale del PIL

-0,8

1,3

1,1

1,2

Manovra sulla spesa

-15.269

-2.910

-1.815

-1.478

Manovra sull'entrata

3.591

23.511

18.965

22.214

 

Il segno positivo degli interventi sul saldo dell’indebitamento netto evidenzia il carattere restrittivo degli stessi[20], finalizzati ad ottenere una correzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica. Tale effetto correttivo è ottenuto utilizzando essenzialmente la leva delle maggiori entrate nette, mentre il lato della spesa è utilizzato in chiave espansiva[21]: l’aumento congiunto di entrate e spese configura quindi un incremento della dimensione dell’intervento pubblico nell’economia.

Fase espansiva

La manovra approvata a fine 2006 conclude la fase restrittiva.

Gli aggiornamenti delle stime, operati nel corso del 2007, hanno evidenziato l’emersione graduale di miglioramenti inattesi del deficit tendenziale rispetto alle previsioni formulate nel primo DPEF della legislatura. Il miglioramento registrato risulta ascrivibile essenzialmente ad un andamento delle entrate migliore del previsto[22], e ad una sostanziale conferma delle previsioni formulate sull’andamento della spesa. Il miglioramento tendenziale dei saldi avrebbe consentito di ottenere per gli esercizi 2007-2009, senza operare manovre correttive, risultati migliori[23] rispetto agli obiettivi concordati in sede europea.

L’orientamento espresso dal Governo, in occasione di ogni revisione delle stime operata, è stato invece quello di sfruttare il miglioramento imprevisto dei conti in chiave espansiva[24], e di utilizzare il margine di manovra creatosi per attuare misure di sostegno allo sviluppo.

 

Nella tabella che segue sono riepilogati gli effetti sul saldo della P.A. dei provvedimenti adottati[25] e la relativa composizione fra entrate e spese.

 

 


Segno meno = peggioramento                                                                (mln di euro)

 

2007

2008

2009

2010

DL n. 81/2007

 

 

 

 

Effetto sull'indebitamento netto

-5.621

-1.624

-1.614

-1.614

Manovra sulla spesa

-5.621

-1.624

-1.614

-1.614

Manovra sull'entrata

0

0

0

0

DL n. 159/2007

 

 

 

 

Effetto sull'indebitamento netto

-7.145

0

0

0

Manovra sulla spesa[26]

-7.145

0

0

0

Manovra sull'entrata

0

0

0

0

Legge 244/2007

 

 

 

 

Effetto sull'indebitamento netto

0

-6.089

-4.411

-4.989

Manovra sulla spesa

0

-3.734

-647

-2.814

Manovra sull'entrata

0

-2.355

-3.763

-2.174

DL n. 248/2007

 

 

 

 

Effetto sull'indebitamento netto

-4.610

-983

191

154

Manovra sulla spesa[27]

-4.610

-1.242

48

42

Manovra sull'entrata

0

259

143

112

Effetto complessivo degli interventi

-17.376

-8.696

-5.834

-6.449

In percentuale del PIL

-1,1

-0,5

-0,4

-0,4

Manovra sulla spesa

-17.376

-6.600

-2.213

-4.386

Manovra sull'entrata

0

-2.096

-3.621

-2.062

 

Dai dati contenuti nella tabella emerge che le manovre espansive hanno operato essenzialmente mediante aumenti della spesa, mentre minoritaria risulta la riduzione delle entrate[28].

Se si considera che la copertura delle manovre espansive avviene mediante l’utilizzo del miglioramento dei saldi, a sua volta largamente ascrivibile all’extragettito fiscale, risulta evidente che, come già la fase restrittiva, anche la fase espansiva ha agito nel senso dell’aumento della dimensione del bilancio pubblico.

 

 


Valutazione d’insieme del contributo delle manovre al risanamento

La tabella che segue riassume gli interventi operati nelle due fasi sopra descritte al fine di evidenziare come l’azione complessiva di politica economica della legislatura trascorsa abbia inciso sul saldo delle P.A.

 

Segno meno = peggioramento                                                                       (mln di euro)

 

2006

2007

2008

2009

2010

Totale fase restrittiva

 

 

 

 

 

Effetto sull'indebitamento netto

-11.678

20.601

17.150

20.736

20.736

Manovra sulla spesa

-15.269

-2.910

-1.815

-1.478

-1.478

Manovra sull'entrata

3.591

23.511

18.965

22.214

22.214

 

 

 

 

 

 

Totale fase espansiva

 

 

 

 

 

Effetto sull'indebitamento netto

0

-17.376

-8.696

-5.834

-6.448

Manovra sulla spesa

0

-17.376

-6.600

-2.213

-4.385

Manovra sull'entrata

0

0

-2.096

-3.621

-2.062

 

 

 

 

 

 

Effetto complessivo manovre

 

 

 

 

 

Effetto sull'indebitamento netto

-11.678

3.225

8.454

14.902

14.289

Manovra sulla spesa

-15.269

-20.286

-8.416

-3.691

-5.863

Manovra sull'entrata

3.591

23.511

16.870

18.593

20.152

 

 

 

 

 

 

In percentuale del Pil:

 

 

 

 

 

Effetto sull'indebitamento netto

-0,8

0,2

0,5

0,9

0,8

Manovra sulla spesa

-1,0

-1,3

-0,5

-0,2

-0,3

Manovra sull'entrata

0,2

1,5

1,1

1,1

1,2

 

La tabella evidenzia che gli interventi adottati hanno inciso complessivamente nel senso di un miglioramento del deficit della P.A.[29]. Peraltro, sulla base dei dati delle relazioni tecniche allegate ai provvedimenti, l’ammontare della correzione operata sembrerebbe risultare particolarmente esiguo con riferimento all’esercizio 2007.

 

Alcune informazioni contenute nel comunicato Istat del 29 febbraio scorso e nella RUEF portano, peraltro, a ritenere che l’entità effettiva della correzione del deficit apportata dalle manovre della legislatura con riferimento al 2007 sia superiore a quella stimata dalle relazioni tecniche riferite ai singoli provvedimenti. In particolare la RUEF, nell’operare una rettifica peggiorativa della previsione del deficit per il 2008, indica fra le diverse ragioni alla base della revisione, lo slittamento a tale esercizio di alcune misure di maggiore spesa o minore entrata che avrebbero dovuto incidere sul 2007[30]. L’ammontare effettivo per tale esercizio delle manovre espansive adottate sarebbe, quindi, a consuntivo inferiore rispetto a quello stimato dalle relazioni tecniche. Ne risulterebbe conseguentemente aumentato l’effetto correttivo netto delle manovre complessivamente adottate per tale esercizio e il loro contributo al risanamento riscontrato[31].

 

Conclusivamente, l’analisi sopra condotta ha evidenziato che le manovre adottate nella XV legislatura, idealmente distinguibili in due fasi, restrittiva ed espansiva, hanno complessivamente contribuito al risanamento del saldo di bilancio della P.A. nel 2007, in misura anche superiore rispetto a quanto risultante dalle relazioni tecniche allegate ai provvedimenti.

Al tempo stesso le predette manovre, operando essenzialmente mediante incrementi delle entrate nella fase restrittiva e incrementi delle spese nella fase espansiva, hanno contribuito ad accrescere la dimensione del bilancio pubblico nei suoi macro aggregati di entrata e di spesa.

 


Contenimento e controllo della spesa


Il contenimento della spesa pubblica

L’esigenza di un’analisi puntuale sui meccanismi che determinano l’andamento della spesa pubblica e l’individuazione di interventi mirati al contenimento e alla sua progressiva riqualificazione sono divenuti, negli ultimi anni, temi fondamentali della politica finanziaria e di bilancio.

Tale esigenza è connessa, in primo luogo, alla necessità di fronteggiare la tendenza ad una crescita continua della spesa pubblica e, segnatamente, delle spese correnti al netto degli interessi, il cui tasso di incremento medio annuo nominale è risultato pari, nel biennio 2006-2007, al 3,4 per cento, in marginale riduzione in rapporto al Pil (dal 39,8% del 2005 al 39,6 del 2007), ma che si stima in aumento di sei decimi di punto nel 2008 (40,2 per cento).

 

Spese correnti al netto degli interessi
(in % del PIL anni 2001-2007)

 

 

A fronte di tale tendenza il legislatore è stato indotto, sin dalla XIV legislatura, ad intervenire direttamente in via di normativa primaria, stabilendo, per quanto concerne il bilancio statale:

§      vincoli precisi per l’aumento delle spese, attraverso l’introduzione di meccanismi di carattere prevalentemente automatico, come la c.d. regola del 2 per cento, prevista dalla legge finanziaria per il 2005[32], ovvero, per quanto attiene alla fase di gestione di bilancio, il divieto per le amministrazioni dello Stato di assumere mensilmente impegni per importi superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base[33];

§      riduzioni di carattere trasversale di stanziamenti di spesa, attraverso tagli lineari delle dotazioni di bilancio relative, in particolare, alle spese discrezionali per consumi intermedi, nonché riduzioni di trasferimenti e di autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge[34].

 

Alla luce del controllo dell’Unione europea sui conti pubblici, che si esercita a consuntivo; è stata inoltre prevista l’introduzione di strumenti volti sia ad assicurare il rispetto delle previsioni di spesa contenute nelle leggi di autorizzazione, sia a consentire un intervento nella concreta fase di gestione del bilancio al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, quali il c.d. “decreto-legge tagliaspese[35].

 

Stante il rilievo che assume a livello europeo il saldo dell’indebitamento netto, il controllo del legislatore statale, ai fini del contenimento della spesa, è stato progressivamente ampliato all’intero comparto delle amministrazioni inserite del conto consolidato della P.A. Il controllo non si limita così al bilancio dello Stato, ma si estende a tutti i grandi settori della spesa pubblica e in particolare:

§      agli enti territoriali (vedi capitolo Il Patto di stabilità interno, pag. 45);

§      alla spesa sanitaria (vedi capitolo Controllo della spesa sanitaria nel dossier relativo alla Commissione Affari sociali);

§      al pubblico impiego (vedi capitolo Assunzioni del personale pubblico nel dossier relativo alla Commissione Lavoro).

 

Poiché parte rilevante della spesa si realizza a livello decentrato, criteri di riduzione della spesa sono stati stabiliti anche per quanto riguarda l’andamento delle spese degli enti territoriali, il cui contenimento dei saldi è stato assicurato prima dalla logica dei tetti di spesa nell’ambito del Patto di stabilità interno, accompagnata poi dall’introduzione, per gli enti locali, di meccanismi sanzionatori e premiali ai fini del miglioramento dei saldi finanziari.

 

Nella XV legislatura l’esigenza di contenimento della spesa pubblica si è riproposta con forza, stante anche gli impegni, assunti in sede comunitaria, relativi al rientro del deficit al di sotto del limite del 3 per cento del PIL entro il 2007 e al raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2011.

 

In tale ambito, le linee d’azione adottate sono state molteplici, alcune di carattere sistematico adottate in un ottica di medio-lungo periodo, altre più mirate e specificamente rivolte a contenere negli esercizi in corso l’andamento delle voci di spesa nei grandi comparti della pubblica amministrazione (consumi intermedi, pubblico impiego, spesa sanitaria, enti decentrati).

 

Quanto al primo aspetto, a fronte delle difficoltà di contenimento di una spesa pubblica di cui parte rilevante sfugge al decisore politico (interessi sul debito), che ha natura obbligatoria ovvero necessità di modifiche strutturali per essere ridotta (prestazione sociali) o si ritiene debba essere salvaguardata per favorire la crescita economica di lungo periodo (investimenti e ricerca) - è emersa la necessità di elaborare nuove modalità per il contenimento della spesa di carattere più strutturale e selettivo, attraverso l’introduzione di strumenti finalizzati a potenziare il monitoraggio dei flussi di finanza pubblica e a consentire un più penetrante controllo anche qualitativo della spesa.

 

In tale prospettiva si collocano un complesso di iniziative avviate in materia di bilancio e di allocazione delle risorse, quali:

§      l’avvio di un vasto programma pluriennale di analisi e valutazione della spesa pubblica, volto a riesaminare in modo sistematico l’insieme dei programmi di spesa valutandone efficacia, efficienza ed economicità (v. scheda La “spending review”, pag. 181);

§      la riclassificazione del bilancio dello Stato in missioni e programmi, volta a migliorare la funzione informativa, di strumento della decisione politico-istituzionale e di strumento di gestione delle risorse finanziarie di tale documento (v. scheda La riclassificazione del bilancio dello Stato, pag. 203);

§      la razionalizzazione del processo di programmazione economico-finanziaria[36] e di definizione della legge finanziaria[37];

§      l’allestimento di strumenti e procedure di controllo, anche parlamentare, in base ai quali le Amministrazioni sono chiamate a rendere conto del loro operato in termini di risultato dell’azione amministrativa (v. scheda Il rafforzamento del sistema dei controlli, pag. 223).

 

A fianco di tali interventi - tutti orientati a superare, in prospettiva, sia le criticità connesse al ricorso, ai fini del contenimento della spesa, a tagli “orizzontali” e non selettividelle dotazioni di bilancio, sia il protrarsi di una logica di tipo "incrementale", in base alla quale è invalsa negli anni la tendenza a rifinanziare le politiche di spesa in essere senza valutarne attentamente la qualità e l’efficienza in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire - sono stati adottati una serie di interventi puntuali che hanno inciso sull’andamento della spesa corrente.

Al riguardo, taluni di questi interventi hanno reiterato la prassi dei tagli lineari alle dotazioni di bilancio, seppur con modalità differenti rispetto al passato; altri hanno esteso l’ambito di applicazione ovvero rafforzato misure di contenimento della spesa già introdotte nella XIV legislatura, mentre un complesso di nuovi interventi di razionalizzazione della spesa ha riguardato anche la riduzione dei costi della rappresentanza politica.

 

Per quanto concerne la prassi dei tagli lineari alle dotazioni di bilancio, essa, come accennato, è stata riproposta, in una nuova configurazione, dalla legge finanziaria 2007[38], che ha stabilito, all’articolo 1, comma 507, l’accantonamento e la conseguente indisponibilità, in maniera lineare (cioè proporzionale), di una quota pari a 4,6 miliardi di euro per il 2007, a 5 miliardi di euro per il 2008 e a 4,9 miliardi di euro per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, relative a determinate categorie economiche. Il citato comma 507 ha introdotto nella prassi dei tagli lineari alcuni aspetti innovativi: da una parte, ha previsto accantonamenti di somme riguardanti non solo le spese discrezionali (come in precedenza), ma anche le spese classificate come fattore legislativo; dall’altra, ha autorizzato le singole amministrazioni a proporre variazioni compensative al fine di determinare scelte allocative all’interno del medesimo comparto[39].

Tali innovazioni non hanno consentito, tuttavia, di superare le criticità connesse, in generale, al ricorso a strumenti di “blocco” della spesa, che oltre a creare difficoltà gestionali alle Amministrazioni, possono dar luogo a “rimbalzi” della spesa negli anni successivi. Nonostante la strumentazione prevista dalla legge, le Amministrazioni hanno infatti mostrato una scarsa propensione a riorientare le proprie decisioni di spesa sulla base di specifiche priorità, posto che hanno usato solo in minima parte la possibilità loro riconosciuta di modificare - sulla base di specifiche esigenze - gli accantonamenti lineari determinati dal testo della legge; non sono inoltre intervenute sulle risorse accantonate sulla base di fattori legislativi e in definitiva hanno tutte richiesto la restituzione delle somme accantonate.

Conseguentemente, a seguito delle difficoltà operative riscontrate dalle Amministrazioni, circa il 43 per cento delle risorse accantonate ai sensi del citato comma 507 - pari, per il 2007, a circa 2 miliardi di euro - sono state successivamente disaccantonate e rese disponibili ad opera dell’articolo 7 del decreto legge n. 81 del 2007, che ha altresì disposto il reintegro di diverse autorizzazioni di spesa, nonché la non applicazione, per il 2007, di talune misure di contenimento introdotte in precedenza[40].

 

Un ulteriore “taglio lineare” di 545 milioni di euro per il 2008, 700 milioni per il 2009 e 900 milioni per il 2010, delle dotazioni di bilancio dei singoli ministeri relative a spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio è stato successivamente disposto dalla legge finanziaria per il 2008, che ha altresì introdotto disposizioni innovative in materia di gestione del bilancio, quali la riduzione da 7 a 3 anni del termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale, affiancata da un conseguente programma di ricognizione periodica triennale di tali residui ai fini della verifica dei presupposti per il loro mantenimento in bilancio; sono state inoltre confermati, anche per il triennio 2008-2010, i limiti ai prelevamenti di tesoreria per la gran parte dei soggetti compresi nell’elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, mentre è stata abrogata la disciplina - introdotta nella XIV legislatura - che prevedeva il divieto per le amministrazioni dello Stato di assumere mensilmente impegni per importi superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base.

 

Per quanto concerne le misure di contenimento della spesa di carattere puntuale introdotte nel corso della legislatura, esse hanno riguardato diversi ambiti. In primo luogo, è stato esteso e rafforzato l’ambito di applicazione di taluni interventi adottati nella XIV legislatura in materia di riduzione delle spese delle Amministrazioni per studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, auto di servizio e indennità dei componenti gli organi collegiali, per i quali è stato disposto un complessivo riordino anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture.

Un secondo filone di attenzione ha riguardato, in generale, le retribuzioni e gli emolumenti del personale a carico delle pubbliche amministrazioni e delle società non quotate a partecipazione pubblica, per i quali è stata prevista la fissazione di tetti retributivi, accompagnata da specifici obblighi di pubblicità.

Un terzo ambito di interventi ha riguardato in particolare le società in mano pubblica, per le quali sono state introdotte misure di contenimento del numero dei componenti degli organi societari, nonché limitazioni volte a circoscrivere la stessa possibilità di costituzionee partecipazione in societàda parte delle pubbliche amministrazioni.

Un altro ambito di intervento ha riguardato, in via generale, l’organizzazione dei Ministeri, per i quali è stato previsto un apposito programma di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento, attuato attraverso l’adozione di regolamenti finalizzati, tra l’altro, a ridurre il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e a riorganizzare le strutture periferiche (vedi capitolo Assetto dei Ministeri nel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali). E’ stata inoltre prevista l’adozione di appositi regolamenti di delegificazione per il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali.

 

Una serie di misure ha riguardato i costi della rappresentanza politica; tra queste si possono annoverare: la riduzione del 30 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale; il blocco per cinque anni dell’adeguamento automatico dell’indennità parlamentare; la riduzione dei Ministeri e del numero dei componenti del Governo, che non può superare i sessanta membria partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008; il divieto per le amministrazioni prive di un vertice che sia espressione di rappresentanza politica di istituire uffici di diretta collaborazione. Misure di riduzione dei costi della rappresentanza politica sono state inoltre introdotte con riferimento agli enti locali (vedi schede Interventi sui “costi della politica” e Trattamento economico dei parlamentarinel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali).

 

Ulteriori interventi di contenimento della spesa hanno riguardato le diarie per missioni all’estero, le spese postali e telefoniche e quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni.

Nel corso della legislatura sono state apportate, infine, numerose modifiche alla disciplina dell’acquisto di beni e servizi, volte a razionalizzare il sistema degli acquisti delle amministrazioni pubbliche, estendendo l’utilizzo alle convenzioni quadro della CONSIP e dei parametri di prezzo e di qualità in esse stabiliti (vedi scheda Il sistema degli acquisti della P.A., pag. 173).

 

Per approfondimenti in ordine alle diverse misure di contenimento della spesa adottate nella XV legislatura si rinvia alla scheda Interventi di razionalizzazione della spesa, pag. 149.


Il processo di riforma del bilancio

Nel corso della XV legislatura è stato avviato un ampio processo di riforma degli strumenti e delle procedure di finanza pubblica, che ha investito vari aspetti della problematica: dal potenziamento degli strumenti per il monitoraggio e controllo degli andamenti della finanza pubblica, alla modifica delle modalità con le quali si predispongono le manovre di bilancio, sino alla riclassificazione del bilancio dello Statoper missioni e programmi, anche in funzione di un vasto programma di analisi e valutazione della spesa pubblica.

Tale processo si è svolto sostanzialmente in due fasi: la prima, che ha preso le mosse dai commi 473-481 dell’articolo unico della legge finanziaria per il 2007, ha introdotto un complesso di disposizioni, elaborate nel corso dell’esame parlamentare, in tema di riforma della struttura del bilancio e di riordino del sistema di analisi e di monitoraggio della finanza pubblica; la seconda fase, prevista dall’articolo 3, commi 67-74 della legge finanziaria per il 2008, è stata invece specificamente diretta a potenziare ulteriormente il sistema informativo e dei controlli, anche parlamentari, sulle pubbliche amministrazioni, valorizzando e collegando tra loro gli apparati esistenti al fine precipuo di promuovere nella PA i criteri dell’efficienza, dell’efficacia e della verifica dei risultati raggiunti dall’azione amministrativa.

In particolare, la legge finanziaria per il 2007[41] ha predisposto una serie di interventi finalizzati ad avviare una riforma del bilancio dello Stato e a potenziare l’analisi e il monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica, quali:

§      l’istituzione della Commissione tecnica per la finanza pubblica[42] (CTFP), cui sono stati assegnati compiti di studio e analisi, al fine di formulare proposte per accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche; con specifico riferimento al bilancio dello Stato, alla Commissione è stato assegnato il compito di disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;

§      l’istituzione di un apposito Servizio studi nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con finalità di raccordo alla Commissione tecnica;

§      il rafforzamento delle attività di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, anche mediante il collegamento fra loro delle strutture di supporto del Parlamento[43];

§      l’avvio di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (cd. spending review), affidato al Ministro dell'economia,volto a riesaminare in modo sistematico l’insieme dei programmi di spesa in atto, valutando la loro corrispondenza agli obiettivi originari ed alle nuove priorità nell’azione di Governo, al fine di migliorare l’efficienza organizzativa e la qualità dei servizi offerti dallo Stato (vedi scheda La spending review, pag. 181).

 

Ulteriori passi verso la riforma della struttura del bilancio e un processo sistematico di analisi e valutazione della spesa pubblica sono stati:

§      la presentazione, da parte del Ministro dell’economia al Consiglio dei Ministri e alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, degli “Orientamenti del MEF in materia di struttura del Bilancio e valutazione della spesa” (gennaio 2007);

§      l’indicazione, da parte del Presidente del Consiglio, dei Dicasteri interessati dall’avvio della spending review: Giustizia, Interni, Istruzione, Infrastrutture e Trasporti (aprile 2007);

§      la pubblicazione della Circolare del MEF del 5 giugno 2007 per la predisposizione del bilancio per l’anno 2008, recante una prima ipotesi di riclassificazione del bilancio dello Stato e della Direttiva del Presidente del Consiglio 3 luglio 2007 recante nuove modalità per la presentazione della legge finanziaria per il 2008 sulla base della nuova classificazione del bilancio;

§      la presentazione di un prima relazione sui risultati del programma di analisi e valutazione della spesa e sulle conseguenti iniziative di intervento: “Libro verde sulla spesa pubblica” (6 settembre 2007);

§      la presentazione del disegno di legge di bilancio per l’anno 2008 riclassificato per Missioni e Programmi (1° ottobre 2007);

§      la presentazione del “Rapporto intermedio di revisione della spesa” (13 dicembre 2007).

 

Sul versante parlamentare, le Commissioni Bilancio della Camera e del Senato hanno svolto un intenso lavoro istruttorio, deliberando, nel mese di febbraio 2007, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.

L’indagine si è conclusa nel successivo mese di maggio con l’approvazione di due documenti da parte dei rispettivi rami del Parlamento - di tenore sostanzialmente analogo – nei quali, oltre ad evidenziare i punti di criticità degli strumenti e delle procedure di bilancio, vengono formulate una serie di proposte volte ad aggiornare, anche tramite appositi interventi legislativi e regolamentari, nonché tramite alcuni correttivi nelle prassi, il quadro vigente della finanza pubblica[44] (vedi scheda Riforma del bilancio: l’indagine conoscitiva, pag. 195).

 

Riforma del bilancio e spending review sono stati obiettivi sollecitati dal dibattito parlamentare, dal quale è emerso, tra l’altro, un orientamento, ampiamente condiviso, volto a superare sia le criticità connesse alla riproposizione, ai fini del contenimento della spesa, di tagli “orizzontali” e non selettivi delle dotazioni di bilancio (vedi capitolo Il contenimento della spesa pubblica, pag. 21) - sia il protrarsi di una logica di tipo "incrementale", in base alla quale è invalsa negli anni la tendenza a rifinanziare le politiche di spesa in essere senza valutarne attentamente la qualità e l’efficienza in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire.

La nuova struttura del Bilancio

Per quanto concerne la nuova classificazione delle voci del bilancio, essa si è mossa dal presupposto che la struttura previgente – fondata sulle unità previsionali di base articolate, al primo livello, in centri di responsabilità amministrativa - non consentisse una chiara identificazione delle “azioni” svolte attraverso l’utilizzo delle risorse pubbliche. Fino al 2007 il bilancio votato dal Parlamento è stato infatti strutturato sulla base dell’organizzazione delle Amministrazioni (chi gestisce le risorse) e non anche sulle funzioni (cosa viene realizzato con le risorse disponibili). Ciò rendeva complesso il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, non agevolando la definizione delle priorità dell’azione politica ed amministrativa.

In coerenza con il dibattito sviluppatosi e con gli impegni assunti in sede parlamentare, nonché in linea con analoghe esperienze straniere - come ad esempio la riforma del bilancio francese - con la legge di bilancio per il 2008[45] si è proceduto ad una revisione in senso funzionale del sistema di classificazione del bilancio dello Stato, volta a chiarire meglio la relazione fra l’insieme complessivo delle risorse disponibili e le specifiche finalità pubbliche perseguite.

Con la nuova classificazione, attuata in via amministrativa senza incidere sulla vigente disciplina di contabilità[46] si è passatida uno schema basato sulle Amministrazioni e le sottostanti unità organizzative (centri di responsabilità che gestiscono le risorse), ad una struttura che pone al centro le funzioni da svolgere, individuando le grandi finalità perseguite nel lungo periodo con la spesa pubblica - le 34 missioni - e come esse si realizzano concretamente attraverso uno o più programmi di spesa.

Le 34 missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica e possono essere ricondotte ad un concetto di "risorse di settore", ove la missione circoscrive l'insieme di risorse disponibili per una specifica funzione.

Ciascuna missione è di norma suddivisa in piùprogrammi; i 168 programmi individuati rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero, per perseguire obiettivi ben definiti nell’ambito delle finalità istituzionali riconosciute al Dicastero. Essi sono prevalentemente di competenza di un unico Ministero, anche se non mancano programmi condivisi tra più Amministrazioni.

Nell’ambito di ciascun programma sono infine individuate le unità previsionali di base (ossia le voci elementari del bilancio), che per effetto della riclassificazione operata non sono più articolate per centri di responsabilità amministrativa, ma sulla base della classificazione funzionale della spesa. Ciascun programma è pertanto frazionato in “macroaggregati”, i quali evidenziano le diverse tipologie di spesa attribuite al programma medesimo (funzionamento, investimenti, ecc.). Essicostituisconole nuove unità fondamentali di voto nell’esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, che a seguito della riclassificazione hanno registrato una diminuzione di circa il 60 per cento, passando da 1.716 nel 2007 a 714 nel 2008.

Ciascun programma è corredato da un’articolata documentazione informativa che evidenzia, per ciascun macroaggregato, la quota riconducibile al fattore legislativo, i cosiddetti oneri inderogabili e la parte discrezionale della spesa. Al di sotto dei macroaggregati si collocano, infine, i centri di responsabilità amministrativa, che sono peraltro esposti a fini meramente conoscitivi, poiché, come precisato, l’U.P.B., ossia l’unità elementare di voto, è quella dei macroaggregati.

Novità sono state introdotte anche nell’ambito delle Note preliminari che accompagnano ciascun stato di previsione della spesa, nelle quali sono indicate, da parte di ciascun Ministro, le priorità delle iniziative legislative in itinere o in progetto e individuati gli obiettivi che le Amministrazioni intendono conseguire con riferimento ai programmi di spettanza e gli indicatori di efficienza ed efficacia che si intendono utilizzare per la valutazione dei risultati[47].

Il potenziamento del sistema dei controlli

In continuità con gli interventi adottati dalla legge finanziaria 2007, i commi da 67 a 73 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008[48] hanno introdotto una serie di diposizioni volte a rendere permanente il programma di analisi e valutazione della spesa avviato nel 2007, potenziando nel contempo il sistema informativo e dei controlli delle pubbliche amministrazioni alla luce della nuova classificazione del bilancio per missioni e programmi.

 

In particolare, la seconda fase del processo di riforma ha inteso, in primo luogo, disporre la prosecuzione del programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali avviato dalla precedente legge finanziaria per il solo 2007: entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e delle finanze, con atto di indirizzo, è pertanto chiamato ad aggiornare il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali con specifico riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato, mentre il Governo dovrà riferire annualmente sullo stato e sulle risultanze del programma in un apposito allegato al DPEF[49].

 

In secondo luogo, le richiamate disposizioni della legge finanziaria 2008 hanno inteso valorizzare e collegare fra loro gli apparati conoscitivi e i sistemi di controllo interno ed esterno già esistenti - facenti capo, rispettivamente, ai Servizi per il controllo interno e alla Corte dei conti – ai fini del miglioramento della conoscenza sullo stato delle pubbliche amministrazioni e del radicamento nell’attività amministrativa e nel medesimo sistema dei controllidei criteri di efficienza, efficacia ed economicità sottesi alla riclassificazione in senso funzionale del bilancio dello Stato.

 

In tale prospettiva, che pone al centro la prosecuzione “a regime” della c.d. spending review e l’attività di analisi quantitativa e qualitativa della spesa pubblica, le disposizioni citate hanno altresì previsto il rafforzamento delle attività di programmazione strategica e di controllo parlamentare sul sistema delle amministrazioni statali, delineando un articolato schema procedimentale che vede coinvolti, in una logica di sistema, i diversi organismi preposti alla definizione degli indirizzi strategici, al controllo, al monitoraggio e alla valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche.

 

Particolare rilievo assumono, in tale ambito, le disposizioni[50] che hanno introdotto una nuova procedura parlamentare, in base alla quale entro il 15 giugno di ciascun anno ogni Ministro è tenuto a trasmettere alle Camere - ai fini dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria - una relazione recante elementi conoscitivi in ordine allo stato della spesa; all'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e al grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

Le suddette relazioni ministeriali sono in particolare tenute a segnalare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso lo stato di attuazione delle direttive adottate annualmente da ciascun Ministro[51], con riguardo: ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro; al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori di risultato stabiliti; alle linee di intervento perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e ai casi di maggior successo registrati. Le relazioni devono inoltre segnalare le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative, nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura per missioni e per programmi del bilancio dello Stato.

Tale complesso normativo appare in sostanza rivolto ad implementare la cultura della “accountability” nella P.A., ponendo al centro dell’attenzione del Parlamento la valutazione dei risultati conseguiti con la spesa pubblica.

 

In questa prospettiva si collocano anche le nuove disposizioni[52] relative alla Corte dei conti, la quale, nell’ambito della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, è chiamata a esprimere le valutazioni di sua competenza anche con riferimento alle tematiche inerenti lo stato della spesa e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni trattate nelle suddette relazioni ministeriali da trasmettere al Parlamento, tenendo altresì conto della nuova classificazione del bilancio dello Stato, nonché delle priorità indicate dal Parlamento ai fini della predisposizione dei programmi e dei criteri per l’esercizio dell’attività di controllo successivo sulla gestione (vedi scheda Responsabilità e controlli nel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali).

 

Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa è stata inoltre prevista la valorizzazione del ruolo del Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico - istituito presso la Presidenza del Consiglio- il quale è chiamato a cooperare con la Commissione tecnica per la finanza pubblica e il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa[53].

Come logico corollario di tale impostazione volta a misurare l’efficienza e la qualità della spesa, si collocano, infine, le disposizioni[54] volte a rafforzare l’informazione statistica, anche attraverso la standardizzazione di regole e l’interconnessione dei siti WEB delle pubbliche amministrazioni.

In tale ambito, è stato disposto che nel programma statistico nazionale debba essere inclusa una apposita sezione - concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni, le società pubbliche e i servizi pubblici - finalizzata, tra l’altro, a monitorare i beni e i servizi prodotti, il rapporto tra costo e prodotto e ogni altro indicatore o dato utile a misurare l'economicità, l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi pubblici, nonché la produttività del personale, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale dovrà inoltre comprendere i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita da cittadini e imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione.

 

Per un approfondimento in ordine al sistema informativoe dei controlli vedi scheda Rafforzamento del sistema dei controlli, pag. 223.


Finanza territoriale


La finanza regionale e locale

Il passaggio dalla XV alla XVI legislatura trova l’ordinamento della finanza regionale e della finanza locale ancora in corsa per quella attuazione dell’articolo 119 della Costituzione che dal 2001 è invocata come indispensabile e auspicata come imminente. Per varie combinazioni di fattori, le due legislature che si sono succedute non sono riuscite a sciogliere la complessità istituzionale, finanziaria e politica che si aggroviglia intorno a questa riforma.

Nella XIV e nella XV legislatura la disciplina della finanza regionale e locale ha registrato soltanto “aggiustamenti” di manutenzione, sia sul versante dei tributi sia su quello dei trasferimenti erariali. I due cespiti, di fatto, sono rimasti strettamente connessi dal tetto posto al valore complessivo delle risorse messe a disposizione di questi livelli di governo: ad eccezione della spesa sanitaria corrente e del finanziamento di nuove funzioni, l’aumento del gettito dei tributi è stato costantemente “compensato” da una riduzione equivalente dei trasferimenti erariali. Unica eccezione può considerarsi la nuova disciplina della compartecipazione comunale all’IRPEF[55]; in questo caso la compartecipazione è stata trasformata da cifra fissa in misura del gettito effettivo dell’imposta.

La finanza locale della XIV legislatura è stata caratterizzata dal blocco delle aliquote dei tributi propri di regioni ed enti locali; per assecondare il contenimento del disavanzo e le politiche nazionali di stimolo all’economia tramite la riduzione della pressione fiscale complessiva. Di fronte alla impossibilità (o incapacità) di ridurre o contenere la spesa, per aumentare le entrate di bilancio restava il ricorso alle tariffe e all’indebitamento.

Nella XV legislatura quel blocco è stato rimosso a partire dall’esercizio finanziario 2007 e molte Regioni e comuni hanno deliberato nuove aliquote e maggiori entrate.

Anche la legge finanziaria per il 2008 è stata per questi aspetti sostanzialmente “manutentiva”.

Nel frattempo tuttavia il confronto Stato–Regioni-Autonomie ed il dibattito parlamentare intorno a questi temi hanno definito proposte concrete sui vari aspetti istituzionali e finanziari che si accomunano oggi sotto la prospettiva del «federalismo fiscale»: i disegni e le proposte di legge presentati per un nuovo “codice delle autonomie”, per la determinazione delle funzioni fondamentali di comuni e province, per definire le “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” in attuazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione, per il trasferimento di funzioni “promesso” dall’articolo 7 della legge n. 131 del 2003 (c.d. Legge La loggia) e, infine, per l’attuazione del federalismo fiscale chiamato a sostenere finanziariamente questo nuovo assetto dei poteri locali. Taluni di quei testi sono stati discussi a lungo, ma nessuno ha trovato approvazione, nemmeno in una sola Camera.

Gli obiettivi sono: l’abbandono definitivo del ciclo della finanza derivata, l’avvio della sussidiarietà come gestione della “cosa pubblica” in modo efficiente e responsabile, l‘“accountability” di amministrazioni più vicine ai cittadini, la riduzione dei costi dei servizi resi, un federalismo solidale e virtuoso.

Con il termine “Nuovo codice della autonomie” è indicato il disegno di legge di iniziativa governativa (A.S. n. 1464) che recava la delega al riordino dell’intero ordinamento delle autonomie e, per quanto qui interessa, alla individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane - secondo quanto dispone l’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione - e alla riallocazione complessiva delle funzioni amministrative tra enti singoli ed esercizio associato, in concorrenza con il corrispettivo potere delle regioni per quanto riguarda le funzioni amministrative relative alle materie di competenza legislativa. La delega prevedeva anche l’effettiva costituzione delle città metropolitane, l’assorbimento della rispettiva provincia e la disciplina dei rapporti con i comuni che ne fanno parte (vedi scheda Ordinamento degli enti locali – Iniziative di riforma, nel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali).

La delega per il trasferimento di funzioni amministrative a regioni ed enti locali ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 131/2003 (c.d. legge La Loggia) si è esaurita nella attesa del riassetto complessivo delle funzioni che doveva derivare dalla “riallocazione” di talune competenze nell’articolo 117 della Costituzione e, ancor più, per l’assenza di un nuovo assetto finanziario che consentisse a regioni e comuni di sostenere i nuovi oneri. Anche la riallocazione di queste funzioni – fuori o dentro un eventuale nuovo codice delle autonomie – costituisce un parametro importante per la definizione dell’assetto finanziario di Regioni e comuni.

 

L’ambito entro cui potrà peraltro svolgersi la legislazione attuativa dell’articolo 119 della Costituzione, è stato in questi anni definito, nei suoi punti principali, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Nella soluzione dell’ampio contenzioso tra Stato ed enti territoriali, la Corte non ha mancato occasione per enunciare principi di carattere generale, sulla natura e sull’ampiezza del potere statale di coordinamento della finanza pubblica e dell’autonomia finanziaria riconosciuta a Regioni ed enti locali, sul rapporto tra funzioni e risorse e tra perequazione e capacità fiscale.

Nella seconda metà del 2006, il Governo ha istituito un “Gruppo di lavoro sul federalismo fiscale”, che nel dicembre 2006 ha presentato un primo documento di analisi sull’ordinamento finanziario di regioni ed enti locali. Contestualmente, con la legge finanziaria per il 2007, è stata istituita la Commissione tecnica per la finanza pubblica, che tra i suoi compiti ha assunto quello di elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilità europeo (vedi scheda Il Patto di stabilità e crescita, pag. 127).

Contemporaneamente, nel corso dell’intera legislatura, il confronto in ordine all’accordo tra Stato, Regioni ed Enti locali sulla definizione del federalismo fiscale si è svolto, a partire dal marzo del 2007, con riferimento al contenuto di proposte di legge in materia elaborate dal Governo, su cui si cercata l’intesa in sede di Conferenza Stato–Regioni-Autonomie locali e di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, proposte che sono sfociate, nel successivo mese di settembre, nella presentazione alle Camere del disegno di legge “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale” (A.C. 3100), recante la definizione dei principi e dei criteri direttivi per l’attuazione del Titolo V della Costituzione.

Il disegno di legge, assegnato in sede referente alle Commissioni V e VI, non è stato peraltro esaminato dal Parlamento, in ragione dell’anticipata conclusione della legislatura (vedi scheda Il federalismo fiscale, pag. 291).

 

Sul versante del controllo della finanza degli enti territoriali, imposto anche ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica derivanti dall’ordinamento comunitario, nella XV legislatura è stata introdotta una nuova disciplina del Patto di stabilità interno, che torna a porre l’accento sul miglioramento dei saldi finanziari, piuttosto che sul controllo delle spese finali degli enti territoriali, secondo quella che era stata la tendenza negli ultimi anni della legislatura precedente.

L’impostazione del Patto di stabilità interno incentrata sul controllo dei saldi è risultata funzionale all’impegno di riconoscere agli enti territoriali una maggiore autonomia tributaria, responsabilizzandoli nella gestione finanziaria anche in relazione ai vincoli finanziari derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea (vedi capitolo Il patto di stabilità interno, pag. 45).

Vale ricordare che la disciplina del Patto di stabilità interno per le Regioni non si applica alla spesa sanitaria corrente, spesa che costituisce circa l’80 per cento della spesa corrente delle Regioni a statuto ordinario. Con appositi accordi interistituzionali Governo e Regioni hanno determinato, in successione negli anni, aumenti della spesa sanitaria corrente che, per sostenere i livelli essenziali di assistenza (LEA) hanno superato i limiti che il Patto di stabilità interno poneva alle altre spese. La spesa sanitaria corrente tuttavia è sottoposta ad un apposito monitoraggio, a limiti e vincoli specifici la cui violazione determina responsabilità e sanzioni per la regione inadempiente (vedi capitolo Il controllo della spesa sanitaria, nel dossier relativo alla Commissione Affari sociali).

In parallelo alla revisione delle regole del Patto di stabilità si è proceduto pertanto a riattivare la leva fiscale degli enti territoriali, per l’acquisizione di maggiori entrate ai fini del controllo dei saldi, rimasta bloccata per 4 anni.

In particolare, è stata ripristinata la possibilità per i comuni e le Regioni di variare l’aliquota dell’addizionale all’IRPEF nonché, per le Regioni, di maggiorare l’aliquota IRAP, possibilità che la legge finanziaria per il 2003 aveva provveduto a sospendere in attesa di un accordo in sede di Conferenza unificata tra Stato Regioni ed Enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

La legge finanziaria per il 2007 (art. 1, commi 43-45) e successivamente la legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 52), hanno ampliato la facoltà delle Regioni di introdurre modificazioni alla disciplina dell’IRAP e, contestualmente, hanno dichiarato l’IRAP imposta regionale. A partire dell’anno 2009, dichiarazioni e versamenti dei contribuenti saranno indirizzati alla Regione. Analogamente, l’articolo 1, comma 143, della legge finanziaria 2007 ha stabilito che l’addizionale comunale all’IRPEF venga versata direttamente al comune di riferimento (vedi scheda I tributi regionali e locali, pag. 275).

Diversi interventi legislativi hanno infine riguardato la materia dell’indebitamento delle Regioni e degli Enti locali, ed in particolare la disciplina relativa all’emissione di titoli obbligazionari e operazioni in strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali.

Attraverso le due leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008 sono state inserite una serie di misure volte, da un lato, a ridurre l’utilizzo, da parte di Regioni ed enti locali, di strumenti finanziari derivati per le operazioni di gestione del debito, dall’altro a limitare i rischi insiti nei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, sottoscritti dagli enti pubblici territoriali (vedi scheda L’indebitamento degli enti territoriali, pag. 281).

 


Il Patto di stabilità interno

Analogamente agli anni precedenti, nella XV legislatura, lo strumento prioritario cui il legislatore ha affidato il compito di stabilire obiettivi e vincoli della gestione finanziaria di regioni ed enti locali ai fini della determinazione della misura del concorso dei medesimi al rispetto degli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione europea è stato il Patto di stabilità interno.

Le regole del Patto di stabilità interno sono formulate in sede di manovra di finanza pubblica e inquadrate quali princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica nell’ambito del nuovo quadro del titolo V della Costituzione.

 

Nella XV legislatura si è arrivati ad una nuova definizione del Patto di stabilità interno, che torna a porre l’accento sul miglioramento dei saldi finanziari, come nelle prime formulazioni del Patto, piuttosto che sul controllo delle spese finali degli enti territoriali, come invece era stata la tendenza negli ultimi anni della legislatura precedente. Ciò vale, in particolar modo, per gli enti locali e, programmaticamente, anche per le regioni e le province autonome.

La formulazione delle regole del Patto in termini di riduzione della spesa anziché del disavanzo, era in sostanza riconducibile, nella XIV legislatura, alla volontà di mantenere sotto controllo la pressione fiscale, evitando che il miglioramento del disavanzo da parte delle autonomie si realizzasse attraverso un incremento delle imposte regionali e locali. A tal fine, l’autonomia decisionale degli enti territoriali aveva subito limitazioni oltre che dal lato della spesa, con i vincoli del Patto di stabilità interno, anche dal lato delle entrate, con l’introduzione di misure dirette a precludere il ricorso alla leva fiscale per l’acquisizione di maggiori entrate (si pensi alla sospensione, a decorrere dal 29 settembre 2002 e fino a tutto il 2006, della possibilità per regioni e comuni di aumentare le aliquote delle addizionali all’IRPEF o, per le regioni, di maggiorare l’aliquota IRAP).

 

Nel documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2008-2011, presentato nel mese di giugno 2007, nel paragrafo VIII.2 riguardante la finanza territoriale e le regole ed istituzioni fiscali, il Governo ha sostenuto la necessità di riconoscere agli enti territoriali un’autonomia tributaria significativa rispetto alle loro ampie competenze di spesa, responsabilizzandoli nella loro gestione finanziaria anche in relazione ai vincoli finanziari derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea.

L’impegno a ripristinare condizioni di maggiore autonomia tributaria nei confronti degli enti decentrati ha quindi condotto ad una completa revisione del Patto di stabilità interno, incentrata su obiettivi espressi in termini di saldi (inclusivi delle spese per investimenti), in modo da consentire la riattivazione la leva fiscale degli enti territoriali, rimasta, appunto, bloccata per 4 anni.

A tale riguardo, con la legge finanziaria per il 2007 il Governo ha introdotto una serie di interventi volti ad ampliare gli spazi di autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali, ripristinando, ad esempio, la facoltà di variazione dell’aliquota di compartecipazione alla base imponibile dell’IRE, nonché, per le Regioni, di maggiorazione dell’aliquota IRAP, in maniera tale da lasciare agli enti territoriali maggiore libertà di individuare su quali voci di bilancio operare il miglioramento del saldo (vedi scheda I tributi regionali e locali, pag. 275).

 

Con la legge finanziaria per il 2007 la disciplina del Patto di stabilità interno è stata definita in modo differenziato per i vari enti:

§      per gli enti locali (province e comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) si è tornati ad una impostazione basata sul vincolo riferito alla crescita del disavanzo finanziario. In sintesi, le regole del Patto di stabilità interno perseguono l’obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese pertanto le spese in conto capitale), allo scopo di far convergere quanto più possibile le regole del Patto di stabilità interno con quelle previste dal Patto di stabilità e crescita sottoscritto in sede europea.

Come nelle sue prime formulazioni[56], il Patto di stabilità per il periodo 2007-2010 prevede il contributo della finanza locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di riduzione del saldo finanziario tendenziale del comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010. La determinazione della misura del concorso di ciascun ente al raggiungimento dell’obiettivo generale è definita sulla base di una specifica procedura, in considerazione di alcune caratteristiche finanziarie dell’ente medesimo, quali, in particolare, l’entità della spesa corrente e il livello di deficit.

Una volta determinata, secondo la indicata procedura, l’entità del concorso di ciascun ente alla manovra, gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per gli anni 2007-2010 consistono, per ciascun ente, nel miglioramento dei propri saldi finanziari medi del periodo 2003-2005della suddetta entità.

A tale riguardo va sottolineato che la legge finanziaria per il 2008 ha introdotto il criterio della competenza mista, ai fini del calcolo del saldo che costituisce l’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2008, 2009 e 2010 e del saldo medio del periodo base di riferimento 2003-2005. Il saldo è calcolato quale differenza tra le entrate finali e le spese finali, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. E’ prevista l’esclusione di un’unica voce, relativa alle entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo triennio all’estinzione anticipata di prestiti.

In base a tale disciplina, tutti gli enti locali (anche quelli con saldo finanziario positivo) avrebbero dovuto partecipare al raggiungimento dell’obiettivo generale di comparto del Patto di stabilità in ragione del volume della propria spesa corrente; soltanto gli enti in deficit avrebbero contribuito ulteriormente al raggiungimento degli obiettivi di comparto, in misura proporzionale all’ampiezza del loro deficit. Tale impostazione è stata peraltro corretta dalla legge finanziaria per il 2008, che ha azzerato il concorso alla manovra per gli enti locali con saldi finanziari positivi in termini di cassa (per approfondimenti, vedi scheda Le regole del Patto 2007-2010 per gli enti locali, pag. 337).

Una importante novità è costituita dall’obbligo per gli enti locali soggetti al Patto di stabilità interno di redigere, a partire dall’anno 2008, il bilancio di previsione in coerenza con l’obiettivo programmatico da raggiungere. In sostanza, nel bilancio di previsione, le previsioni di entrata e di spesa devono essere iscritte in misura tale da consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto determinato per ciascun anno;

§      per le regioni e le province autonome si è invece mantenuta, ma solo temporaneamente, una impostazione basata sul principio dell’evoluzione controllata della spesa, come applicato a partire dal 2002, prevedendo in prospettiva una ridefinizione delle regole del Patto stesso sulla base degli esiti di una sperimentazione avviata con le stesse regioni e province autonome, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il Patto di stabilità interno, il saldo finanziario, in sostituzione del controllo della spesa.

In particolare, per ciascuna regione a statuto ordinario è richiesta una riduzione del complesso delle spese finali per l’anno 2007 dell’1,8% rispetto al corrispondente complesso di spese finali dell'anno 2005. Per gli anni 2008 e 2009, si applica, invece, una percentuale di incremento, rispettivamente, del 2,5% e del 2,4% rispetto all’anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del Patto di stabilità interno (per approfondimenti, vedi scheda Le regole del Patto 2007-2009 per le regioni, pag. 325).

Si ricorda che, come ogni anno, è esclusa dalla disciplina del Patto di stabilità interno la spesa per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore (vedi capitolo Controllo della spesa sanitaria nel dossier relativo alla Commissione Affari sociali).

Circa la sperimentazione, finalizzata ad assumere per le regioni e le province autonome il saldo finanziario quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, le regioni coinvolte sono: Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Sicilia, Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, Calabria, Lazio, Piemonte, Valle D’Aosta e Sardegna. Queste regioni sono chiamate a designare i loro rappresentanti che formeranno il gruppo di lavoro che avrà il compito di definire i criteri e le modalità della sperimentazione stessa.

 

La legge finanziaria per il 2008, pur confermando in larga parte la disciplina del Patto di stabilità interno recata dalla legge finanziaria precedente, ha operato alcune importanti modifiche ed integrazioni al Patto degli enti locali al fine di ovviare ad alcune problematiche applicative emerse nel corso del 2007, con riferimento particolare agli enti locali che, pur registrando saldi finanziari di cassa positivi, hanno dovuto comunque migliorare la loro posizione nel 2007, o che avendo registrato saldi positivi nel periodo base di riferimento 2003-2005 in virtù di entrate straordinarie dovute all’alienazione di beni patrimoniali, non più ripetibili negli anni, si trovavano, di fatto, impossibilitati a raggiungere gli obiettivi programmatici del Patto.

 

Tra gli aspetti di maggiore criticità che hanno caratterizzato la formulazione del Patto recata dalla legge finanziaria 2007, è emersa, in particolare, la necessità di individuare una soluzione adeguata alla problematica relativa alle spese di investimento, incluse nelle regole del Patto, soprattutto in considerazione del ruolo che le autonomie locali hanno sempre svolto a sostegno di una politica relativa allo sviluppo[57]. Alcune indicazioni contenute nel DPEF 2008-2011 suggerivano, quale soluzione al problema, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione[58], ferma restando la necessità di verificare le regole evolutive del debito delle amministrazioni territoriali.

 

Per le regioni, inoltre, nel DPEF 2008-2011 si evidenziava la necessità di accelerare il periodo di sperimentazione al fine di introdurre, anche per tale comparto, il saldo come parametro di riferimento per il Patto di stabilità interno, anche in vista del disegno di legge delega sul federalismo fiscale, presentato a settembre 2007 (vedi scheda Il federalismo fiscale, pag. 291).

Le linee di intervento sulla disciplina del Patto di stabilità interno, assunte nella legge finanziaria per il 2008, sono state condivise e concordate tra Governo ed enti locali nell’accordo sottoscritto in data 25 settembre 2007.

 

In sostanza, nell’accordo sono stati definiti alcuni correttivi specifici:

§      azzeramento del concorso alla manovra per gli anni 2008-2010 per gli enti con una media positiva del saldo finanziario di cassa del periodo 2003-2005. Tali enti non sono più costretti, pertanto, ad una manovra aggiuntiva;

§      riduzione dell’obiettivo programmatico per gli enti che, oltre a presentare una media positiva del saldo finanziario di cassa 2003-2005, presentino anche un valore particolarmente elevato (superiore al 15% delle entrate finali) delle entrate in conto capitale derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare;

§      adozione delcriterio contabile della competenza c.d. “mista”, ai fini del computo del saldo finanziario rilevante per il Patto, in base al quale le entrate e le uscite di parte corrente vengono contabilizzate in termini di competenza (giuridica) e quelle in conto capitale si considerano invece in termini di cassa.

Questa soluzione, oltre ad avvicinare maggiormente il saldo finanziario del patto di stabilità interno al saldo rilevante a livello comunitario, ai fini del Patto di stabilità e crescita, e in particolare a quello calcolato dall'ISTAT ai fini della procedura sui deficit eccessivi di cui al Trattato di Maastricht, permetterebbe, soprattutto, di superare il problema dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione a copertura delle spese di investimento.

L’utilizzo del criterio della competenza mista, di fatto, esclude dai vincoli la spesa in conto capitale in termini di competenza. Di conseguenza, gli enti potranno utilizzare, a copertura di nuovi impegni di spesa in conto capitale, l’avanzo di amministrazione, senza riflessi negativi sul saldo contabile soggetto al patto.

 

Per quanto concerne le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti territoriali che non abbiano rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità interno stabiliti per l’anno precedente, la disciplina definita dalla legge finanziaria per il 2007 è profondamente diversa rispetto a quella in vigore fino all’anno 2006.

A differenza della normativa precedente - che prescriveva misure correttive degli andamenti di spesa degli enti locali nelle ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi del Patto, in coerenza con una impostazione del Patto medesimo finalizzata all’obiettivo della riduzione della spesa degli enti locali - la nuova disciplina introduce un meccanismo di automatismo fiscale, che prevede l’incremento delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF e dell’imposta provinciale di trascrizione, per gli enti locali, e dell’imposta sulla benzina per autotrazione e della tassa automobilistica, per le regioni, che si attiva qualora l’ente, a seguito della diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, non adotti autonomamente le necessarie misure per il riassorbimento dello scostamento.

In caso di mancato rispetto del Patto, l’ente, su diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari al rientro entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Dopo tale data, se l’ente non ha assunto alcuna iniziativa, il Sindaco od il Presidente della Provincia, in qualità di commissari ad acta, devono procedere entro il successivo 30 giugno all’adozione dei provvedimenti. Se anche entro il 30 giugno non è stato adottato alcun provvedimento, scattano le procedure automatiche di rientro che prevedono, per le regioni, l’applicazione dell’aliquota massima applicabile dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (0,0258 euro) e l’aumento del 5% della tassa automobilistica regionale, per i comuni, una maggiorazione dello 0,3% dell’aliquota vigente dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e, per le province, un aumento del 5% della tariffa vigente relativa all’imposta provinciale di trascrizione.

Va peraltro evidenziato che le procedure di rientro, se definite entro il 30 giugno, potranno essere commisurate all’effettiva entità dello scostamento dall’obiettivo di ciascun ente. Solo dopo che sia decorso inutilmente tale termine il rientro è attuato con criteri automatici uguali per tutti.

 

Per quanto concerne il rispetto del Patto di stabilità interno, a livello generale si può affermare che esso, nelle sue varie formulazioni a partire dal 1999 fino al 2006, è sempre stato rispettato dagli enti[59]; tuttavia, tale rispetto si è risolto in una scarsa presenza di risultati significativi dal punto di vista finanziario.

Secondo i dati più recenti forniti dall’ISTAT sull’andamento del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche[60], la dinamica della spesa pubblica delle amministrazioni locali ha registrato negli ultimi anni un costante ritmo di crescita (da 153,9 miliardi del 1999 a 231 miliardi di euro nel 2006). La sua incidenza sul complesso della spesa pubblica è andata costantemente aumentando fino al 2004 (passando dal 28,4% del 1999 al 32,1% del 2004) per poi diminuire negli anni 2005 e 2006, confermandosi al 32,1% nel 2005 e scendendo al 31% nel 2006.

Va infatti evidenziato che negli anni 2005 e 2006, in cui si scontano gli effetti della disciplina del patto incentrata sul controllo della spesa complessiva degli enti territoriali, si è registrato un rallentamento del tasso di crescita delle spese complessive delle amministrazioni locali (+3,4% nel 2005 e +4,2% nel 2006, rispetto ad una media di crescita del 6,9% nel periodo 2000-2004), con un incremento delle spese correnti più basso rispetto al passato (4,7% nel 2005 e 4,9% nel 2006, rispetto ad una media del 5,7% negli anni precedenti) e una contrazione delle spese in conto capitale (-2,4% nel 2005, cui ha fatto riscontro una leggera ripresa, dell’1,2%, nel 2006).


Politiche di sviluppo territoriale


L’intervento nelle aree sottoutilizzate

La definizione delle aree sottoutilizzate

Con il termine “aree sottoutilizzate” si fa riferimento all’ambito territoriale delle aree depresse individuate dall’articolo 1, comma 1, lettera a-bis) del D.L. n. 32 del 1995[61] (vedi scheda Le aree sottoutilizzate, pag. 355).

Ai sensi della citata disposizione, in tale ambito vi rientrano le aree individuate dalla Commissione UE come:

§      ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, Obiettivi 1 e 2 e le aree ammesse al sostegno transitorio(in quanto fuoriuscite dagli obiettivi al 31 dicembre 1999);

§      ammissibili al regime in deroga per gli aiuti di Stato, secondo quanto stabilito dall’art. 87, par. 3, lett. c) del Trattato CE[62].

 

Va subito rilevato che la definizione normativa recata dal D.L. n. 32/1995 fa riferimento al periodo di programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006, valido fino al 31 dicembre 2006 (vedi scheda I Fondi strutturali comunitari 2000-2006, pag. 439). In base a tale programmazione, nella definizione ricadevano:

§      nell’ambito dell’Obiettivo 1: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia;

§      nell’ambito dell’Obiettivo 2: la regione Abruzzo e numerose zone del Centro-Nord appartenenti a varie province[63];

§      con riferimento al sostegno transitorio, l’unica regione italiana in regime di “phasing-out” dall’Obiettivo 1 era il Molise[64];

§      con riferimento alle aree di cui all’art. 87.3.c) del Trattato CE, individuate per l’Italia con la Decisione della Commissione UE del 20 settembre 2000[65], si trattava delle regioni Abruzzo e Molise e di alcuni territori del Centro-Nord (vedi scheda Gli aiuti di Stato a finalità regionale, pag. 459).

Come accennato, la normativa comunitaria attribuisce agli obiettivi della programmazione 2000-2006 un periodo di validità fino al 31 dicembre 2006.

 

Il nuovo ciclo di programmazione dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 ha individuato nuovi obiettivi di intervento della politica comunitaria di coesione, sopprimendo gli obiettivi della precedente programmazione. In particolare, in luogo dei vecchi Obiettivi 1 e 2 sono stati individuati due nuovi obiettivi denominati obiettivo “Convergenza” e obiettivo “Competitività regionale e occupazione”.

In base alle nuova “zonizzazione”, i nuovi obiettivi comunitari insistono su aree diverse rispetto agli obiettivi della programmazione 2000-2006 (vedi scheda Il ciclo di programmazione 2007-2013, pag. 447).

 

In particolare, per l’Italia i nuovi obiettivi riguardano le seguenti regioni:

§      Obiettivo “Convergenza”: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

§      regime “phasing-out” dall’obiettivo “Convergenza”: Basilicata;

§      Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”: tutto il territorio nazionale che non risulta incluso nell’obiettivo “Convergenza” (in sostanza, tutto il Centro-Nord);

§      regime “phasing-in” per sostenerne l’ingresso nell’obiettivo “Competitività”: Sardegna.

 

Per quanto riguarda le aree di cui all’art. 87.3.c) del Trattato CE, per il periodo 2007-2013 è stata approvata una nuova Carta degli aiuti a finalità regionale[66], contenente, da un lato, le aree ammesse a beneficiare delle deroghe in questione e, dall’altro, i massimali di intensità.

Le risorse

Nella XV legislatura è stato definito il quadro complessivo delle risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2007-2013 (vedi scheda Le risorse per le aree sottoutilizzate, pag. 359).

Il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con Decisione del 13 luglio 2007, ha previsto una programmazione settennale di tutti gli strumenti finanziari di attuazione della politica di coesione e di sviluppo, vale a dire i fondi strutturali comunitari, il cofinanziamento nazionale e le risorse aggiuntive nazionali assegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), relativamente alle nuove aree obiettivo.

L’ammontare delle risorse dei fondi comunitari (vedi scheda Il ciclo di programmazione 2007-2013, pag. 447), pari a 28,7 miliardi di euro, è stato approvato con singole decisioni delle autorità comunitarie; di questi, 23 miliardi di euro sono riferibili agli interventi nelle regioni del Mezzogiorno, mentre 5,8 miliardi sono destinati alle regioni del Centro-Nord.

 

La legge finanziaria per il 2007, all’articolo 1, comma 863, ha disposto un incremento delle risorse aggiuntive del FAS pari a 64,4 miliardi di euro per il periodo 2007-2015, destinato alla realizzazione degli interventi di politica regionale nel periodo di programmazione comunitaria 2007-2013.

Tali risorse sono state ripartite dal CIPE con la delibera n. 166 del 21 dicembre 2007 (non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale).

 

Per quanto concerne le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, il QSN considera una quotaindicativa” di cofinanziamento nazionale pari a 31,6 miliardi di euro.

 

L’ammontare delle risorse complessive da destinare allo sviluppo territoriale nel periodo 2007-2015 risulterebbe, pertanto, pari a 124,8 miliardi di euro, come esposto nella tabella che segue:

(milioni di euro)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

Convergenza

2.853

2.910

2.969

3.028

3.088

3.150

3.213

21.211

Phasing-out (Basilicata)

90

81

73

62

53

41

30

430

Competitività

720

734

749

764

780

795

811

5.353

Phasing-in (Sardegna)

229

196

160

124

86

88

89

972

Cooperazione territoriale

111

113

117

120

125

128

132

846

Totale Fondi comunitari

4.003

4.034

4.068

4.098

4.132

4.202

4.275

28.812

FAS (1)

100

1.100

4.400

9.166

9.500

11.000

11.000

64.379

Cofin. Nazion.

 

 

 

 

 

 

 

31.600

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

124.791

(1)  + 9.400 milioni nel 2014 e 8.713 milioni nel 2015.

 

A tale quadro contabile vanno aggiunte le “risorse ordinarie” destinate al Mezzogiorno, che in base agli ultimi documenti di programmazione economico-finanziaria dovrebbero essere fissate in media nel 30 per cento della spesa ordinaria di conto capitale del Paese.

Per quanto riguarda gli stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio per gli anni 2006-2008, nella successiva tavola sono riportate, relativamente alla prima annualità di bilancio, le risorse relative alle leggi pluriennali di spesa per le aree sottoutilizzate riportate nel settore 4 della tabella F delle singole leggi finanziarie (FAS e altri interventi settoriali), nonché la dotazione del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, al netto di eventuali finanziamenti o tagli disposti dall’articolato delle rispettive leggi finanziarie.

(dati in euro)

 

Bil. 2006

Bil. 2007

Bil. 2008

FAS da ripartire

5.540.000.000

4.281.200.000

4.543.400.000

Quote FAS già ripartite

188.880.000

134.000.000

130.000.000

Altre voci settore 4

2.142.500.000

13.730.000

20.000.000

Totale settore 4

7.871.380.000

4.428.930.000

4.693.400.000

Cofinanziamento nazionale

2.050.000.000

4.254.000.000

8.557.000.000

TOTALE

9.921.380.000

8.682.930.000

13.250.400.000

 

Analizzando le singole manovre di bilancio, la legge finanziaria per il 2007 ha incrementato le risorse aggiuntive del FAS di complessivi 64,4 miliardi.

 

La gran parte delle risorse (59,2 milioni) è stata assegnata agli anni 2010-2015, a cui vanno aggiunti ulteriori 7,6 miliardi che la tabella F ha rimodulato, facendoli slittare dagli anni 2007-2009 a quelli successivi.

Le risorse destinate al cofinanziamento nazionale sono state sensibilmente incrementate per gli anni 2007 e 2008, attraverso una rimodulazione “in anticipo” della tabella F delle risorse del 2009. La maggiore disponibilità di risorse per il 2007 (circa 1,7 miliardi) non è stata tuttavia pienamente utilizzata, in quanto circa 1,1 miliardi di euro di risorse del FAS sono state utilizzate a copertura parziale degli oneri recati per il 2007 dal D.L. n. 159/2007 (collegato alla legge finanziaria 2008).

(milioni di euro)

 

2007

2008

2009

2010 e ss.

TOTALE

Interventi aree sottoutilizzate

- 2.309,2

- 1.121,4

-555,9

+67.005,5

+63.019,0

Cofinanziamento nazionale

+4.000,0

+5.100,0

- 10.100,0

+5.000,0

+4.000,0

Effetti finanziaria 2007

+1.690,8

+3.978,6

- 10.655,9

+72.005,5

+67.019,0

D.L. n. 159/2007

- 1.100,0

-5,4

-11,3

-

- 1.116,7

Variazioni Disponibilità

+590,8

+3.973,2

- 10.667,2

+72.005,5

+65.902,3

 

La legge finanziaria per il 2008, per quanto riguarda il FAS, ha reintegrato con un rifinanziamento in tabella D le risorse utilizzate nel 2007 a copertura parziale degli oneri recati dal citato D.L. n. 159/2007; ha inoltre contestualmente rimodulato in Tabella F le autorizzazioni pluriennali di spesa, spostandole in avanti negli anni. Le risorse per il cofinanziamento nazionale sono state anch’esse rifinanziate in Tabella D.

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

2111 e seg.

Interventi aree sottoutilizzate

-232,4

- 1.081,9

- 3.255,7

+3.067,4

Cofinanziamento nazionale

+2.859

+2.000

+285

0

Effetti finanziaria 2008

2.626,6

918,1

- 2.970,7

3.067,4

 

 


Le politiche di sviluppo territoriale

Le politiche di sviluppo territoriale sono state condizionate, nel corso della XV legislatura, da alcuni fattori esterni.

 

Da una parte, il nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali dell’Unione europea per gli anni 2007-2013 ha comportato, in relazione all’allargamento dell’Unione europea, una modifica delle aree nazionali beneficiarie degli interventi dei fondi strutturali (vedi scheda Le aree sottoutilizzate, pag. 355).

Dall’altra parte, con riferimento agli aiuti di Stato, la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale dell’Italia – recante l’indicazione delle aree ammesse alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE - è stata approvata dalle autorità comunitarie alla fine di novembre 2007.

Per tutto il 2007 si è pertanto determinato uno stallo dell’operatività degli strumenti di intervento che vengono considerati aiuti di Stato a finalità regionale.

 

Per quanto riguarda la programmazione delle risorse, il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - approvato dalla Commissione europea con Decisione del 13 luglio 2007 - ha previsto una programmazione settennale di tutti gli strumenti finanziari di attuazione della politica di coesione e di sviluppo, vale a dire i fondi strutturali comunitari, il cofinanziamento nazionale e le risorse nazionali assegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Per il periodo 2007-2015, le leggi finanziarie per il 2007 e il 2008 hanno rifinanziato il FAS prevedendo una dotazione aggiuntiva pari a complessivi 64,4 miliardidi euro (vedi capitolo L’intervento nelle aree sottoutilizzate, pag.

 

Alle criticità connesse al protrarsi dei tempi necessari per l’individuazione delle nuove aree beneficiarie della politica di sviluppo, si sono sommati i ritardi dovuti all’approvazione, da parte della Commissione europea, di alcuni regimi di aiuto introdotti nel corso della legislatura - quali il nuovo credito di imposta per le imprese che effettuano investimenti nel Mezzogiorno - nonché quelli connessi all’attuazione della riforma dei criteri di concessione delle agevolazioni alle imprese ai sensi della legge n. 488/1992 e della programmazione negoziata (patti territoriali, contratti di programma e contratti di area) delineata dall’articolo 8-bis del D.L. n. 81 del 2007[67].

L’attuazione di tale riforma – finalizzata ad assicurare la coerenza delle suddette agevolazioni con quelle finanziate attraverso il nuovo Fondo per la competitività e lo sviluppo[68], nonché con gli indirizzi del nuovo Quadro strategico nazionale 2007-2013 – è stata demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico[69], prevedendo l’abrogazione, dalla data di entrata in vigore del decreto, della precedente riforma dei meccanismi di concessione degli incentivi prevista nella XIV legislatura ai sensi del D.L. n. 35 del 2005[70].

In attuazione della nuova riforma degli incentivi avviata con l’articolo 8-bis del D.L. n. 81/2007, ad oggi risulta adottato soltanto un decreto relativo ai nuovi criteri e alle condizioni e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma[71](D.M.sviluppo economico del 24 gennaio 2008), mentre il decreto di carattere generale - vista la decisione favorevole della Commissione europea del 12 dicembre 2007 (Aiuto di Stato n. 302/2007), con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione - risulta essere in corso di predisposizione.

 

Per quanto concerne i singoli strumenti di incentivazione, si evidenzia che, relativamente alla legge n. 488/1992, a seguito dell’emanazione del decreto del Ministro delle attività produttive del 1° febbraio 2006che recava la definizione dei nuovi criteri ai sensi della riforma del D.L. n. 35/2005, solo dopo l’approvazione da parte della Commissione delle modifiche al regime di aiuti (decisione C(2006)6603 del 20 dicembre 2006), sono state approvate, in data 30 dicembre 2006, le nuove graduatorie del settore industria (31° bando), del turismo (32° bando), del commercio (33° bando) ed imprese artigiane (34° bando) (vedi scheda La legge n. 488/1992, pag. 415).

Nel corso del 2007, tuttavia, l’operatività delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992 (così come quella di altre misure di incentivazione a favore delle aree sottoutilizzate del Paese) è stata sospesa, in attesa della conclusione del negoziato tra il Governo italiano e la Commissione europea per l’approvazione della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, avvenuta soltanto alla fine del 2007.

 

In ordine ai patti territoriali (vedi scheda I patti territoriali, pag. 421) e ai contratti d’area (vedi scheda I contratti d’area, pag. 429), va evidenziato come già nella XIV legislatura il ricorso a tali strumenti, quali mezzi per lo sviluppo locale proposti dalle componenti territoriali (enti, associazioni imprenditoriali e sindacali), abbia subìto una battuta d’arresto.

Gli ultimi patti territoriali, infatti, sono stati sottoscritti nel 2003 e la materia è stata poi regionalizzata dal CIPE con la delibera n. 26 del 2003. Dal giugno 1999 era stata sospesa dal CIPE anche la sottoscrizione di nuovi contratti di area, ferma restando la possibilità di agevolare nuovi investimenti con protocolli aggiuntivi ai contratti d’area già sottoscritti.

Nella XV legislatura, pertanto, non si è proceduto a nuove sottoscrizioni.

 

Nel corso della legislatura si è invece continuato a fare largo ricorso allo strumento del contratto di programma (vedi scheda I contratti di programma, pag. 399), operativo sin dal 1986, il quale rappresenta il più consolidato tra gli strumenti di sviluppo imprenditoriale territoriale. Nel 2006 sono stati approvati 24nuovi contratti di programma, di cui 23 nella XV legislatura.

Nel 2007 non sono stati approvati nuovi contratti in attesa dell’approvazione della Carta degli aiuti da parte della Commissione europea. All’inizio del 2008, il Governo ha provveduto, come accennato, ad adottare il decreto recante i nuovi criteri per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma, in attuazione della riforma approvata nel 2007.

 

Infine, per quanto concerne il nuovo strumento del contratto di localizzazione (vedi scheda I contratti di localizzazione, pag. 433), introdotto nella XIV legislatura, con il compito specifico dell’attrazione di investimenti esteri, attraverso l’utilizzo degli strumenti di contrattazione già esistenti, va evidenziato che si tratta di uno strumento che ha dimostrato alcune criticità, che hanno impedito sino ad ora il pieno utilizzo delle sue potenzialità[72].

Occorre peraltro sottolineare che, rispetto alle difficoltà iniziali (all’inizio del 2006, risultavano in itinere soltanto 6 proposte di contratto), nel corso della XV legislatura sono stati portati a conclusione 10 contratti di localizzazione, ed altri 8 risultano in fase di sottoscrizione.

 

Rispetto agli strumenti di sviluppo delle aree sottoutilizzate sin qui descritti, attuati attraverso la concessione di contributi finanziari, nella XV legislatura si è continuato a fare ricorso all’utilizzo di strumenti di agevolazione automatica in conto fiscalegià sperimentati nelle precedenti legislature, quali il credito di imposta per gli investimenti (vedi scheda Il credito di imposta per investimenti, pag. 379) e il credito di imposta per l’assunzione di nuovi lavoratori(vedi scheda Il credito di imposta per l’occupazione, pag. 387), per i quali è stata prevista una nuova disciplina.

In particolare, per il credito d’imposta per nuovi investimenti, scaduta la precedente disciplina il 31 dicembre 2006, la legge finanziaria per il 2007[73] ha ridefinito la misura agevolativa, introducendo alcune rilevanti innovazioni sostanziali e procedurali per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.

Per quanto riguarda, invece, il credito d’imposta per l’occupazione, con la legge finanziaria per il 2008[74], è stata prevista l’attribuzione di un credito di imposta per gli anni 2008-2010 ai datori di lavoro che nel corso del 2008 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Rispetto alle pregresse esperienze tali strumenti risentono della nuova “zonizzazione” comunitaria per il periodo 2007-2013, in quanto la loro operatività è limitata alle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghepreviste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato; in precedenza, il credito di imposta per gli investimenti era indirizzato a tutte le aree ammesse alle deroghe, e quindi anche quelle del Centro-Nord, mentre il credito di imposta per l’occupazione era operativo su tutto il territorio nazionale, benché con una maggiore intensità dell’agevolazione per le aree svantaggiate.

 

Ulteriori disposizioni di natura tributaria in materia di sviluppo territoriale sono state previste dalla legge finanziaria 2007, attraverso la riduzione del c.d. “cuneo fiscale”, operata intervenendo sulla disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con la previsione, tra l’altro, di nuove deduzioni dalla base imponibile per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nelle regioni meridionali (vedi scheda IRAPnel dossier relativo alla Commissione Finanze).

Un nuovo strumento di intervento per lo sviluppo territoriale è stato previsto, infine, dalla legge finanziaria per il 2007, che all’articolo 1, commi 340-342, ha introdotto la disciplina delle c.d. “Zone franche urbane” (ZFU), che prevede la concessione di agevolazioni fiscali e contributive per le piccole e microimprese che iniziano l’attività in tali aree nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012. Tale disciplina è stata peraltro successivamente ridefinita dall’articolo 2, commi 561-563, della legge finanziaria per il 2008[75], che ne ha disposto in via generale l’applicazione in aree o quartieri con non più di 30.000 abitanti, allo scopo di contrastare fenomeni di esclusione sociale e favorire l’integrazione sociale e culturale in aree di degrado degli spazi urbani, mentre il testo originario della finanziaria 2007 faceva invece riferimento, quale ambito territoriale di applicazione, alle aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, con particolare riguardo al centro storico di Napoli[76].

 

Per quanto concerne il sistema dei soggetti preposti alla gestione dello sviluppo del territorio, nella XV legislatura è stato avviato un complessivo riassetto dellasocietà Sviluppo Italia S.p.A.(ora denominata “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”), da attuarsi mediante un piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici e di cessione delle società regionali[77].

Vocazione principale dell’Agenzia, che dovrà essere articolata in tre società operative, sarà l’attrazione degli investimenti esteri, mentre le competenze in materia di autoimpiego e autoimprenditorialità dovranno essere trasferite entro il 2010 alle regioni; la società sarà, inoltre, soggetto di riferimento per la gestione dei contratti di programma (vedi scheda La riforma di Sviluppo Italia S.p.A., pag. 405).

Per il momento, dunque, le competenze in materia di autoimpiego e autoimprenditorialità restano assegnate all’Agenzia. A tale riguardo, si segnala, tuttavia, che l’operatività di tali strumenti ha subìto, nel corso degli anni, una flessione nel numero sia delle domande presentate, sia delle domande ammesse (vedi scheda Autoimpiego e autoimprenditorialià, pag. 393).


La politica di coesione

Con l’approvazione da parte del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 dicembre 2005 dell’Accordo sulle prospettive finanziarie dell’Unione per il settennio 2007-2013, è stato rafforzato il ruolo della politica di coesione europea per il conseguimento dell’obiettivo previsto da Trattato CE di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo dei vari Stati membri, anche in considerazione della politica di allargamento dell’Unione a nuovi Stati[78].

Nel documento conclusivo, il Consiglio europeo ha previsto la concentrazione dell’assistenza, a titolo dei fondi strutturali e di coesione, per le regioni meno sviluppate, prevedendo altresì regimi transitori di sostegno per le aree in transizione economica. Pertanto, nel quadro dell’obiettivo dell’Unione di promuovere la competitività e di creare posti di lavoro secondo l’agenda di Lisbona (2000), le azioni sostenute dalla politica di coesione si concentrano su investimenti relativi ad un numero limitato di priorità organizzate intorno a tre obiettivi relativi alla convergenza degli Stati membri, al rafforzamento della competitività regionale e occupazione ed alla cooperazione territoriale.

 

Al riguardo, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte volte a stabilire le spese utili al raggiungimento di tali traguardi e a prevedere le disposizioni volte ad assicurare il pieno coinvolgimento degli Stati membri per garantire la coerenza con le politiche nazionali e regionali indirizzate ai medesimi scopi. E’ stato pertanto previsto che la programmazione di tali politiche di sviluppo a livello nazionale e regionale abbia un arco temporale (7 anni) di pari durata rispetto alle politiche comunitarie.

Sono stati inoltre previsti gli stanziamenti dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione; nel complesso gli stanziamenti per il perseguimento dell’obiettivo della coesione economica e sociale dell’Unione allargata corrispondono ad un impegno finanziario per il 2007-2013 pari allo 0,37% del reddito nazionale lordo (RNL) dell’UE a 27 (vedi scheda Il ciclo di programmazione 2007-2013, pag. 447).

 

L’obiettivo “Convergenza” è volto ad accelerare la convergenza delle regioni meno sviluppate e degli Stati membri. Le regioni ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali nell’ambito di questo obiettivo sono le regioni che presentano un PIL pro capite inferiore al 75% della media dell’UE a 25. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui RNL pro capite presenta un livello inferiore al 90% della media UE a 25 e che dispongono di un programma per conformarsi alle condizioni di convergenza economica.

Per tale obiettivo è previsto inoltre un regime di sostegno transitorio per motivi di equità e per permettere di completare il processo di convergenza. Le regioni interessate sono quelle che presentano un PIL pro capite superiore al 75% della media UE a 25 per l’effetto statistico dell’allargamento, mentre tale soglia non sarebbe stata superata se il calcolo fosse basato sui dati del PIL medio dell’UE a 15. Tali regioni usciranno progressivamente dall’obiettivo di convergenza.

 

L’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” punta a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni, nonché l’occupazione. E’ ammissibile a tale obiettivo l’intero territorio comunitario che non rientri nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”. Anche per tale obiettivo è previsto un regime transitorio di sostegno per le regioni che erano ammissibili all’Obiettivo 1 della programmazione 2000-2006 e che non presentano più i requisiti per rientrare nel nuovo obiettivo “Convergenza”.

 

L’obiettivo “Cooperazione territoriale” è inteso a rafforzare la cooperazione territoriale a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale, nonché a porre in essere reti di cooperazione e promuovere lo scambio di esperienze.

E’ ammissibile il territorio collocato lungo le frontiere terrestri interne o esterne e lungo le frontiere marittime separate da un massimo di 150 chilometri, tenuto conto degli adeguamenti potenziali necessari per garantire la coerenza e la continuità dell’azione di cooperazione. Inoltre, con riferimento al finanziamento delle reti di cooperazione e allo scambio di esperienze è ammissibile l’intero territorio della Comunità.

 

Nel maggio 2007, la Commissione ha valutato l’impatto del finanziamento strutturale delle regioni più sfavorite e ha lanciato un dibattito sulla prossima fase della politica di coesione mediante la presentazione della “Quarta relazione sulla coesione economica e sociale”. Essaespone la situazione economica, sociale e territoriale del’Unione allargata a 268 regioni di 27 Stati membri, definendo le questioni chiave sul futuro della politica di coesione dopo il 2013, di cui si discuterà in occasione del quarto Forum europeo sulla coesione, in programma il prossimo mese di settembre 2008.

La relazione analizza in dettaglio la posizione delle regioni in relazione agli indicatori relativi a PIL, produttività e occupazione, fornendo una prima valutazione dell’attuazione finanziaria della politica di coesione nel periodo di programmazione 2000-2006 ed evidenziando le nuove prospettive per il settennio 2007-2013.

Dall’analisi condotta dalla citata Relazione si evince:

§      una riduzione delle disparità del reddito e dell’occupazione nell’intera Unione nell’ultimo decennio;

§      un contributo diretto dei programmi europei in materia di coesione per la promozione della convergenza regionale e l’occupazione. In particolare, nel periodo 2000-2006, la politica di coesione ha favorito la crescita del PIL e la riduzione dell’esclusione sociale e della povertà;

§      l’esigenza del risanamento delle finanze pubbliche degli Stati dovute in particolare all’impatto dei costi dei trattamenti previdenziali e dei sistemi sanitari, anche a causa dell’invecchiamento della popolazione;

§      una relazione sempre più stretta tra le varie politiche comunitarie (ricerca e sviluppo, innovazione, concorrenza e aiuti di Stato) che accresce l’efficacia delle politiche di coesione.

 

Si ricorda che nel corso della XV legislatura è stata avviata una indagine conoscitiva – non conclusa - delle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell’Unione europea) sull’attuazione a livello nazionale della politica di coesione regionale[79]. L’indagine è stata deliberata allo scopo di rispondere alle numerose richieste, avanzate anche durante l’iter della legge finanziaria per il 2007, circa le politiche per il Mezzogiorno e l’impiego delle risorse destinate al fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Tali politiche sono state esaminate con riferimento sia agli aspetti che attengono alle decisioni assunte dall’Unione europea, per quanto riguarda le risorse destinate alle politiche di coesione e alla riforma delle politiche medesime, sia alle scelte da adottare a livello nazionale.

 

Per ulteriori approfondimenti relativi all’attività della Commissione europea sulla coesione economica e sociale si rinvia al capitolo Attività UE: politica di coesione, pag. 109.

Gli aiuti di Stato

Nell’ambito della politica di coesione occorre altresì fare riferimento alle politiche relative alla concorrenza e alla disciplina relativa agli aiuti di Stato.

Questi ultimi, com’è noto, rappresentano strumenti di politica economica che consistono in regimi di sostegno destinati - sotto varie forme - a favorire determinate imprese o produzioni.

Per aiuto deve intendersi qualsiasi vantaggio, economicamente apprezzabile, conferito attraverso un intervento pubblico che può causare distorsioni della concorrenza e limitazioni della libera circolazione delle merci e dei servizi. Il beneficio alle imprese può derivare non soltanto da una prestazione positiva e diretta dello Stato, ma anche da un alleggerimento degli oneri che normalmente gravano sul bilancio aziendale.

L’ordinamento comunitario è intervenuto per regolare la disciplina degli aiuti di Stato nel mercato comune, in modo da conciliare tale strumento con gli obiettivi fondamentali della Comunità, attraverso l’applicazione di divieti anticoncorrenziali non solo alle imprese private ma anche agli Stati membri.

L’articolo 87, paragrafo 1,del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE) non fornisce una nozione di aiuto di Stato, ma dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi intracomunitari, gli aiuti concessi dagli Stati membri sotto qualsiasi forma che, favorendo determinate imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. In ogni caso, tutte le disposizioni che istituiscono regimi di aiuto devono essere comunicate alla Commissione, che ne valuta la compatibilità con il Trattato (art. 88 TCE).

 

Rispetto a tale divieto generale posto dall’articolo 87, sono tuttavia ammesse alcune deroghe di pieno diritto (paragrafo 2) ovvero deroghe eventuali (paragrafo 3). Queste ultime rendono ammissibili gli aiuti di Stato se destinati a:

§      regioni in ritardo di sviluppo ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (lett. a). Si tratta di regioni ove il PIL pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto, risulta inferiore al 75% della media comunitaria.

§      progetti di interesse comune o situazioni di grave turbamento nell’economia di uno Stato membro (lett. b);

§      sviluppo di talune attività o regioni, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (lett. c);

§      promozione della cultura e conservazione del patrimonio (lett. d).

 

In particolare, gli aiuti per le regioni svantaggiate di cui alle lett. a) e c) sono considerati aiuti di Stato a finalità regionale.

 

Per assicurare un controllo più stringente sulle forme di aiuto, il Consiglio ha adottato due regolamenti che hanno recepito gli indirizzi e gli orientamenti elaborati dalla Commissione e dalla Corte di giustizia:

§      il Regolamento (CE) n. 994/1998 del 7 maggio 1998, con il quale il Consiglio ha delegato alla Commissione il compito di individuare, per il tramite di appositi regolamenti di esecuzione, determinate categorie di aiuti considerati compatibili con il mercato comune e pertanto esentate da obblighi di notifica:

-       i c.d. aiuti orizzontali[80];

-       gli aiuti di importanza minore (c.d. aiuti de minimis)[81]che, in un determinato arco di tempo, non superano prestabiliti importi. Essi sono applicabili a tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa, considerato che il loro ridotto importo non appare suscettibile di determinare un impatto sensibile sulla concorrenza. Fino al 2006, il tetto dell’aiuto non doveva superare la soglia di 100.000 euro nell'arco di tre anni. Da ultimo, il Regolamento (CE) n. 1998/2006 ha stabilito che, per lo stesso periodo, sono ammissibili aiuti concessi ad una medesima impresa per importi complessivi non superiori a 200.000 euro[82].

-       gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro (c.d. aiuti a finalità regionale);

§      il Regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 relativo alle procedure del controllo sugli aiuti di Stato, operato dalla Commissione.

 

L’ultimo quadro di valutazione[83] sugli aiuti di Stato, elaborato dalla DG Concorrenza della Commissione nel dicembre 2007, mostra una tendenza all’adesione, negli ultimi sei anni, all’invito formulato dal Consiglio europeo verso la riduzione degli aiuti di Stato ed un loro utilizzo più mirato.

Per il 2006, la Commissione europea ha elaborato un quadro degli aiuti erogati dai diversi Stati membri dell’UE a 25.

In particolare, i nuovi dieci Stati membri, entrati a far parte della Comunità dopo l’allargamento del 1° maggio 2004, hanno progressivamente riorientato i propri aiuti di Stato verso obiettivi di interesse comune, come ad esempio lo sviluppo regionale, la ricerca e lo sviluppo, le PMI e la tutela dell’ambiente. Inoltre, grazie all’adattamento di tali paesi alla normativa comunitaria e alle prassi in materia, il volume complessivo degli aiuti di Stato destinati al settore industriale e terziario è sceso da 53 miliardi di euro (0,5% del PIL) nel periodo 2001-2003 a 48 miliardi di euro (0,43% del PIL) nel periodo 2004-2006[84].

 

Per ulteriori approfondimenti relativi agli aiuti di Stato alle imprese pubbliche si rinvia alla scheda Aiuti di Stato e servizi pubblici nel dossier relativo alla Commissione Finanze.


Il Ministero dell’economia e delle finanze


Il riordino del Ministero dell’economia

Nel corso della XV legislatura il Ministero dell’economia e finanze è stato oggetto di diversi interventi normativi, che hanno riguardato sia le attribuzioni ad esso spettanti, sia l’articolazione della sua organizzazione, centrale e periferica. Il riordino del Ministero è stato in particolare determinato da:

§      un primo intervento normativo di carattere generale, di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, contenuto nel decreto legge n. 181 del 18 maggio 2006[85], che ha, tra l’altro, disposto il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione, unitamente alle inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ad eccezione delle funzioni relative alla Segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le quali sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

§      ulteriori interventi, finalizzati a obiettivi di contenimento della spesa, quali il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’economia e finanze - avvenuto con il D.P.C.M. 4 maggio 2007[86] e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 117[87] - e la successiva revisione dell’organizzazione dei Ministero operata con il D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43[88];

§      l’avvio del processo di riclassificazione del bilancio dello Stato e di revisione della spesa e la conseguente esigenza di rafforzare gli strumenti di monitoraggio della finanza pubblica, anche mediante la creazione di strutture ad hoc di supporto tecnico, quali il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Commissione tecnica per la Finanza pubblica, entrambi istituiti dalla legge finanziaria per il 2007[89].

 

In particolare, il citato D.P.R. n. 43 ha disposto – in attuazione di disposizioni di contenimento della spesa dei ministeri contenute nella legge finanziaria 2007 (vedi capitolo Assetto dei ministeri nel dossier relativo alla Commissione Affari sociali) - una complessiva riorganizzazione delle strutturecentrali e periferiche del MEF, finalizzata al conseguimento di economie gestionali e al miglioramento dei servizi resi all’utenza, sulla base dei seguenti criteri:

§      revisione delle competenze e rafforzamento del coordinamento in materia di finanza pubblica e di integrazione dei relativi flussi informativi;

§      unificazione della gestione del personale, della logistica e dei servizi comuni;

§      revisione dell’articolazione territoriale.

 

In attuazione di tali criteri, il MEF è stato articolato in quattro dipartimenti, corrispondenti a distinte aree funzionali:

 

§         Dipartimento del Tesoro;

§         Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

§         Dipartimento delle Finanze;

§         Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi.

 

Quest’ultimo dipartimento assume il ruolo di “centro servizi” operante a favore degli altri Dipartimenti svolgenti attività di carattere istituzionale.

 

Sono stati poi istituiti due Comitati permanenti: uno, per il coordinamento delle attività in materia di finanza pubblica, e l’altro di indirizzo e coordinamento della fiscalità, ciò al fine di rendere omogeneo il rapporto dell’area Economia e dell’area Finanze del Ministero[90].

 

E’ stata inoltre disposta la soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari, e la contestuale istituzione delle “Ragionerie territoriali dello Stato” e delle “Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze”(queste ultime sono articolazioni territoriali del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi).

La nuova struttura territoriale del MEF prevede, a regime, la riduzione di 40 sedi, sia nell’articolazione periferica del Dipartimento della Ragioneria generale, sia in quella del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, che dovrebbero entrambe passare da 103 a 63.

 

Per ciò che attiene alle dotazioni organiche del Ministero, si è proceduto ad una riduzione del personale dirigenziale, sia di livello generale che di livello non generale.

In particolare, la riorganizzazione degli uffici ha consentito di operare una riduzione del 10% per quelli di livello dirigenziale generale e del 7,8% per quelli di livello dirigenziale non generale, superando, in quest’ultimo caso, l’obiettivo minimo del 5% fissato dalla legge finanziaria per il 2007.

 

Per quanto attiene al personale allocato in funzioni di supporto, sia a livello centrale, sia a livello periferico, è stato previsto un processo di formazione e riallocazione tale da garantire il raggiungimento dell’obiettivo del 15% di riduzione, nell’ambito di un arco temporale di 5-6 anni.

Si segnala, infine, che attribuzioni e strutture dei Ministeri saranno oggetto di un ulteriore intervento di riordino ai sensi della previsione, contenuta nella legge finanziaria per il 2008, di riduzione a dodici del numero dei Ministeri a partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della legge. Per un esame più dettagliato di tale misura vedicapitolo Assetto dei ministeri nel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali.

 

Per approfondimenti in ordine alla nuova organizzazione del MEF vedi scheda La nuova struttura del Ministero dell’economia e delle finanze, pag. 467.


Le privatizzazioni e altri interventi


Le privatizzazioni

Nel corso della XV legislatura, il processo di privatizzazione delle partecipazioni statali - che era stato oggetto di diverse iniziative nel corso della precedente legislatura - non ha presentato novità di rilievo.

L’ultima “Relazione sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato per l’anno 2006” (Doc. XCIX n. 3)[91], evidenzia in particolare come nel corso del 2006 le operazioni di cessione effettuate non abbiano riguardato le privatizzazioni,ma solo immobili o altri cespiti pubblici per un ammontare complessivo di oltre 416 milioni di euro.

 

Dai dati acquisiti dal Dipartimento del tesoro del MEF con riferimento all’anno 2007, si evince invece che sono state effettuate, nel medesimo anno, operazioni di privatizzazione per circa 33 milioni di euro, relative a:

§      cessioni di quote di controllo detenute direttamente da Fintecna S.p.A. per 17 milioni di euro;

§      cessione di quote di controllo indirette di Fintecna Spa per 16 milioni di euro (c.d. privatizzazioni di 2° livello, vale a dire cessione di quote societarie di società indirettamente partecipate)[92].

Nel dettaglio, le suddette operazioni hanno riguardato il gruppo Fintecna, chenel 2006 ha effettuato cessioni prevalentemente di immobili ed altri cespiti pari a 296,5 milioni di euro per cessioni dirette e a 120 milioni di euro per cessioni di 2° livello, effettuate da partecipate (c.d. “holding settoriali”).

Nel 2007, tali operazioni sono state pari rispettivamente a 116,1 milioni e a 208,2 milioni di euro, come riportato nelle tabelle che seguono:

(in milioni di euro)

2006

Privatizzazioni

Altre cessioni

 

Cessioni di quote di controllo

Cessioni aziende e rami d’azienda

Cessioni quote di minoranza

Cessioni di immobili /cespiti

Fintecna Spa

-

-

-

296,540

2° livello

-

-

-

120,013

Totale

-

-

-

416,553


(in milioni di euro)

2007

Privatizzazioni

Altre cessioni

 

Cessioni di quote di controllo

Cessioni aziende e rami d’azienda

Cessioni quote di minoranza

Cessioni di immobili /cespiti

Fintecna Spa

17,000

-

0,005

116,166

2° livello

16,010

-

4,000

208,209

Totale

33,010

-

4,005

324,375

 

 

Particolarmente complesse sono risultate le procedure di cessione, avviate nel corso della legislatura ma non andate a buon fine, delle quote di controllo di Alitalia S.p.A.[93] (vedi scheda Riassetto delle partecipazioni statali, pag. 479).

 

Nel corso della legislatura sono stati peraltro adottati diversi interventi concernenti il sistema di governo delle società in mano pubblica. La legge finanziaria per il 2008 ha in particolare previsto la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, stabilendo un limite minimo di tre e massimo di cinque membri nelle società pubbliche non quotate, nonché disposto il divieto di nominare nei consigli della controllata gli amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali, ovvero che la nomina risponda all’esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari competenze tecniche degli amministratori della società controllante. La medesima legge finanziaria ha inoltre previsto la soppressione della carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, stabilendo altresì, ai fini del contenimento della spesa, che al presidente siano attribuite, per i consigli di amministrazione costituiti da tre componenti, anche le funzioni di amministratore delegato senza alcun compenso aggiuntivo (per un approfondimento vedi scheda Interventi di razionalizzazione della spesa, pag. 149). Disposizioni specifiche sono state infine introdotte per la società Sviluppo Italia S.p.A. (ora denominata “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”), per la quale la legge finanziaria per il 2007 ha previsto un complessivo riassetto da attuarsi mediante un piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici e di cessione delle società regionali (vedi scheda Sviluppo Italia S.p.A, pag. 405).

 

Per quanto concerne il patrimonio pubblico, nel corso del 2007 la V Commissione (Bilancio) della Camera ha avviato una apposita indagine conoscitiva[94]finalizzata ad effettuare una ricognizione delle questioni di rilievo ad esso riferite e a valutarne le prospettive in termini di redditività e di valorizzazione.

 

In proposito, si ricorda che è stato portato a compimento il censimento del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché adottate diverse misure di valorizzazione del medesimo (vedi capitolo Demanio e patrimonio dello Stato nel dossier relativo alla Commissione Finanze).


Trasferimenti ad enti

I principali interventi relativi ai trasferimenti ad enti introdotti nel corso della XV legislatura hanno riguardato:

§      il rifinanziamento e la ripartizione delle quote corrispondenti all’8 per mille dell’IRE (vedi scheda L’8 per mille, pag. 493);

§      il rifinanziamento e la modifica della disciplina relativa al 5 per mille dell’IRE (vedi scheda Il 5 per mille, pag. 489);

§      la riassegnazione di risorse derivanti da revoche di contributi statali per la realizzazione di interventi volti a tutelare l’ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, la cui disciplina è stata successivamente abrogata (vedi scheda Contributi vari, pag. 495).

 

Con riferimento alle quote corrispondenti all’8 per mille dell’IRE di pertinenza statale, l’articolo 1, comma 1233, della legge finanziaria per il 2007[95] ha disposto un parziale ripristino delle risorse che erano state decurtate per un importo di 80 milioni di euro a decorrere dal 2004 e destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 2, comma 69, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003).

In particolare, le risorse vengono ripristinate per un importo di 45 milioni di euro nel 2007 e integralmente a decorrere dal 2010, mentre per gli anni 2008 e 2009 la decurtazione rimane pari a 80 milioni di euro.

Per il 2006, il decreto di ripartizione della quota statale dell’otto per mille è stato pari a circa 4,7 milioni di euro, quota sensibilmente ridotta rispetto a quella ripartita nel 2005 (11,8 milioni di euro)[96].

Per il 2007, le somme da ripartire mediante decreto relativamente alla quota statale dell’otto per mille sono state pari a circa 46,5 milionidi euro.

Per il 2008, il comma 3 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008[97] ha disposto l’incremento di 60 milioni di euro della autorizzazione di spesa che nel bilancio a legislazione vigente era pari a 5 milioni di euro. A seguito del rifinanziamento, la legge di bilancio per il 2008[98] reca uno stanziamento relativo alla quota statale dell’otto per mille pari a 65 milioni di euro.

 

Per quanto concerne la disciplina del 5 per mille dell'imposta sul reddito (IRE) - istituto introdotto a titolo iniziale e sperimentale dalla legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005), per il sostegno di attività non lucrative a carattere sociale e culturale ed il finanziamento della ricerca scientifica, universitaria e sanitaria – essa èn stata oggetto di diverse modificazioni.

In particolare, la legge finanziaria per il 2007 ha introdotto un limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per il 2008, nonché la destinazione fissa di una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e ad altre organizzazioni rappresentative di associazioni a carattere sociale. Si ricorda che lo stanziamento iniziale in bilancio del Fondo in cui confluiscono le quote del 5 per mille dell’IRE per il 2007 era pari a 270 milioni di euro.Il D.L. n. 159 del 2007[99] ha integrato di 150 milioni di euro per il 2007 la dotazione di tale Fondo, stabilendo altresì che al riparto della quota siano ammesse le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal CONI a norma di legge.

La legge finanziaria per il 2008 ha innalzato di 150 milioni il limite massimo di spesa statale relativa al 5 per mille dell’IRE da assegnare per l’anno finanziario 2008, portandolo da 250 a 400 milioni di euro, mentre per il 2009 tale limite è stato stabilito in 380 milioni di euro.

Da ultimo, il D.L. n. 248 del 2007[100] (c.d “Milleproroghe”) ha disposto che all’ammissione al riparto del 5 per mille per l’anno finanziario 2008, sulla base della scelta dei contribuenti, partecipino anche le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, le quali non erano state espressamente citate tra i beneficiari previsti dalla legge finanziaria per il 2008 e pertanto risultavano esclusi dal riparto delle quote.

Si ricorda, infine, che nella legge di bilancio per il 2008 il Fondo al quale confluiscono le quote del 5 per mille presenta uno stanziamento pari a 400 milioni di euro per il 2008.

 

Nella XV legislatura non sono state stanziate nuove risorse destinate alla realizzazione di interventi volti a tutelare l’ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, ai sensi dell’articolo 1, commi 28 e 29, della legge finanziaria per il 2005[101]. Tuttavia, le competenti Commissioni parlamentari hanno approvato alcune risoluzioni volte a riassegnare le risorse derivanti dalle revoche disposte dalla Ragioneria generale dello Stato di contributi statali precedentemente assegnati; conseguentemente, sono stati emanati i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 agosto 2007, del 29 novembre 2007 e del 22 dicembre 2007. L’unico intervento legislativo sulla materia nella XV legislatura è contenuto all’articolo 3, comma 24, della legge finanziaria per il 2008, come modificato dall’articolo 47, comma 1, del D.L. n. 248 del 2007[102], il quale ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 1° agosto 2008, della disciplina di cui ai citati commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, prevedendo contestualmente la corresponsione dei soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari, ovvero siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico (vedi scheda Contributi vari, pag. 495).


Profili metodologici riferiti all’analisi degli effetti finanzari dei provvedimenti e degli andamenti di finanza pubblica


Gli effetti finanziari delle leggi

Il vincolo di copertura finanziaria

L’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dispone che ogni legge che determini nuove o maggiori spese “deve indicare i mezzi per farvi fronte”, includendo in tal modo la copertura finanziaria tra i requisiti di costituzionalità delle leggi.

Il vincolo costituzionale implica che la copertura sia commisurata all’ onere – inteso sia come incremento di spesa sia come riduzione di entrate – effettivamente derivante dalle norme. Pertanto, ai fini della verifica del rispetto del requisito indicato dall’art. 81, quarto comma, Cost., assumono rilievo la corretta determinazione degli effetti di maggior spesa o di minore entrata derivanti dalle norme proposte nonché la coerenza, rispetto a tali oneri, dei mezzi di copertura apprestati.

Tale coerenza va accertata sia sotto il profilo quantitativo – ossia dell’equivalenza tra oneri e mezzi di copertura - sia sotto il profilo temporale, per la necessaria sincronia richiesta tra il determinarsi degli effetti onerosi e l’acquisizione delle risorse con le quali farvi fronte.

La disciplina del procedimento di quantificazione

In attuazione del disposto costituzionale dell’art. 81, quarto comma, Cost., la legge n. 362 del 1988[103] ha apportato importanti innovazioni alla normativa in materia di contabilità generale dello Stato recata dalla legge n. 468 del 1978[104], introducendo, tra l’altro, in tale legge l’art. 11-ter, che individua, con carattere di tassatività, le tipologie di copertura ammissibili.

L’articolo 11-ter della legge n. 468/1978 dispone infatti che alla copertura degli oneri possa provvedersi mediante:

-        utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dalla legge finanziaria (tabelle A e B);

-        riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

-        modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

 

Con lo stesso art. 11-ter è stato disciplinato un procedimento, preordinato alla corretta determinazione degli oneri e dei relativi mezzi di copertura: quantificazione e copertura dell’onere costituiscono in tal modo il risultato di specifici adempimenti, suscettibili di verifica parlamentare.

Il procedimento di quantificazione è essenzialmente incentrato sulla relazione tecnica, ossia su un documento, predisposto dal Governo e sottoposto a verifica in sede parlamentare, con il quale si dà conto degli oneri e delle coperture che scaturiscono dalle normative proposte nonché dei dati e dei metodi utilizzati per la loro quantificazione.

L’articolo 11-ter, infatti:

-        dispone l'obbligo di presentazione della relazione tecnica per tutti i disegni di legge del Governo, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino "conseguenze finanziarie".

-        prevede che le Commissioni parlamentari competenti possano richiedere al Governo la relazione tecnica anche sulle proposte di legge d'iniziativa parlamentare;

-        precisa che la relazione tecnica deve essere verificata in sede parlamentare secondo le norme dei regolamenti delle due Camere. Tale verifica assume specifica evidenza nel quadro del procedimento legislativo, in quanto finalizzata alla formulazione – secondo modalità e con gli effetti disciplinati dai regolamenti parlamentari - dei pareri che le Commissioni Bilancio di Camera e Senato sono chiamate ad esprimere sui progetti di legge e sulle proposte emendative aventi conseguenze di carattere finanziario.

 

In sintesi, il procedimento di quantificazione può essere così rappresentato:

§      predisposizione da parte dei competenti Ministeri di una relazione tecnica a corredo di un’iniziativa legislativa o di un emendamento governativi o, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, a corredo di una proposta legislativa di iniziativa parlamentare;

§      prima verifica di coerenza delle quantificazioni e di conformità della relazione tecnica alla normativa contabile da parte Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), che appone un visto, con il quale si attesta che la relazione tecnica è stata verificata positivamente ovvero negativamente: la verifica negativa può riguardare i profili di copertura e/o di quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento, cui la relazione tecnica si riferisce;

§      trasmissione della relazione tecnica al Parlamento, in allegato all’iniziativa legislativa o all’emendamento governativi ovvero in risposta alla richiesta formulata da una Commissione parlamentare con riferimento ad un’iniziativa legislativa parlamentare;

§      esame della relazione tecnica e del testo normativo cui la stessa si riferisce da parte della Commissione avente competenza nella speci-fica materia su cui verte l’iniziativa;

§      elaborazione di un testo e trasmissione dello stesso alla V Commissione (Bilancio) per l’espressione del parere prescritto dal regolamento;

§      esame del testo e della relazione tecnica da parte della Commissione Bilancio, previa istruttoria tecnica degli uffici competenti;

§      eventuale richiesta da parte della medesima Commissione, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, di un’integrazione della relazione tecnica ovvero di ulteriori elementi e chiarimenti;

§      espressione del parere da parte della Commissione Bilancio;

§      esame ed eventuale recepimento del parere da parte della Commissione destinataria, secondo le modalità e con gli effetti previsti dai regolamenti parlamentari.

 

La funzione di controllo finanziario si esplica anche sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare sprovviste di relazione tecnica. In tali casi la Commissione Bilancio può procedere all’espressione di un parere sulla base dell’analisi tecnica svolta dagli uffici e degli ulteriori elementi forniti dai rappresentanti del Governo. Non è tuttavia infrequente il caso in cui la Commissione stessa, qualora ritenga che i dati e gli elementi in suo possesso non siano sufficienti per un esauriente esame dei profili finanziari del provvedimento, richieda espressamente al Governo la predisposizione di un’apposita relazione tecnica. A seguito dell’acquisizione della relazione, il procedimento di verifica delle quantificazioni prosegue secondo lo schema già illustrato.

Il controllo si esplica infine sugli schemi di atti normativi del Governo che implichino entrate o spese, trasmessi alle Camere per il parere parlamentare. Rispetto a tali provvedimenti - che devono anch’essi essere corredati, in base all’art. 11-ter della legge n. 468/1978 di relazione tecnica - la Commissione Bilancio è chiamata ad esprimere rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, che vengono trasmessi al Governo unitamente al parere della Commissione competente per il merito.

La relazione tecnica

L’articolo 11-ter della legge n. 468/1978 configura, quindi, la relazione tecnica come lo strumento mediante il quale il Governo, da un lato, individua gli effetti finanziari delle normative proposte e fornisce una stima, il più possibile attendibile, degli oneri da esse derivanti e dei mezzi di copertura previsti, dall’altro, rende espliciti - e, pertanto, verificabili nell’ambito del procedimento di approvazione delle leggi - tutti gli elementi, le valutazioni nonché la sequenza dei passaggi di tipo logico-matematico, attraverso i quali si è pervenuti alla definizione delle medesime stime.

Lo stesso articolo 11-ter pone un vincolo di contenuto per le relazioni tecniche, disponendo che le stesse debbano indicare i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni altro elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare: ciò con l’intento di rendere possibile, nell’ambito del procedimento legislativo, la ricostruzione esaustiva del procedimento di quantificazione e la sottoposizione ad un vaglio di coerenza e di attendibilità dei dati e delle ipotesi sui quali esso si fonda.

Infine, la RT deve indicare i risultati del procedimento di quantificazione, ossia gli effetti finanziari che ciascuna disposizione è suscettibile di determinare.

Completano la definizione del contenuto necessario delle relazioni tecniche ulteriori prescrizioni recate dall’art. 11-ter, alcune delle quali aventi una valenza generale, altre invece riferite a specifiche tipologie di spese.

Si dispone infatti che la quantificazione debba dar conto anche della proiezione temporale dell’onere con riferimento ad un arco che generalmente coincide con quello del bilancio pluriennale, almeno per quanto riguarda la spesa in conto capitale, per la quale è richiesta anche un’indicazione dell’onere complessivo, in relazione agli obiettivi fisici previsti. Per la spesa corrente e per le minori entrate, la RT deve considerare tutti gli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme.

Sono inoltre previste specifiche prescrizioni, con riferimento ai progetti di legge vertenti su particolari materie.

 

In particolare, si prevede che:

-        per le norme in materia di pensioni, sia fornito un quadro analitico di proiezioni, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari;

-        per le misure concernenti il pubblico impiego, siano indicati i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che conseguono dalle norme fino alla loro completa attuazione, nonché sulle correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili;

-        per gli interventi che comportino oneri a carico di enti del settore pubblico la relazione tecnica riporti le valutazioni espresse dagli enti interessati, fermo restando l’obbligo di prevedere la copertura di tali oneri, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 468/1978.

 

Dalla descrizione fornita emerge come il legislatore abbia finora optato per un modello flessibile, che presuppone, accanto da una comune struttura di base, contenuti delle relazioni tecniche differenziati in ragione della natura e delle finalità delle norme oggetto di esame. Negli ultimi anni è emersa peraltro la necessità di porre rimedio a carenze e disomogeneità riscontrate nella predisposizione delle relazioni tecniche, individuando contenuti minimi essenziali che le stesse devono presentare, sulla base delle prescrizioni del più volte citato art. 11-ter della legge n. 468/1978.

Tali elementi sono stati ribaditi - con ulteriori precisazioni di carattere applicativo - dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, che ha inoltre stabilito le caratteristiche e le modalità di redazione della relazione tecnica secondo un modello standardizzato (cosiddetto “manuale per la predisposizione della relazione tecnica standard”). Nel quadro della definizione di tale modello sono state anche fornite indicazioni di dettaglio circa i contenuti che, in attuazione del medesimo art. 11-ter, le relazioni tecniche devono presentare.

Si dispone, tra l’altro, che:

-        le variabili relative al quadro macroeconomico, se utilizzate, siano quelle riportate nei più recenti documenti di finanza pubblica; eventuali eccezioni dovranno essere espressamente indicate;

-        siano altresì indicati tutti “i passi logico-matematici”che hanno portato alla definizione degli effetti finanziari diretti ed indiretti;

-        l’onere sia indicato, in applicazione della legge n. 246/2002[105] come limite massimo di spesa, ovvero come previsione di spesa. Viene tuttavia precisato che, anche qualora sia la norma stessa ad indicare la dimensione finanziaria dell’intervento (c.d. “limite di spesa”), la relazione tecnica debba fornire tutte le indicazioni e gli elementi necessari a valutare la congruità delle risorse finanziarie rispetto agli obiettivi assegnati. Nel caso in cui si tratti invece di una previsione di spesa, deve essere sempre indicata una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime;

-        per le misure che comportino oneri di carattere permanente o con proiezione oltre il triennio, particolare attenzione sia dedicata all’individuazione del cosiddetto onere a regime e alle relative forme di finanziamento;

-        per le disposizioni in materia di entrata, gli effetti sul gettito siano esplicitati anche rispetto alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;

-        per gli interventi che riguardano amministrazioni diverse dallo Stato (Enti territoriali e previdenziali, Aziende sanitarie ecc.) siano quantificati i relativi oneri, indicando la relativa copertura in una specifica sezione della relazione tecnica; la copertura potrà essere rappresentata da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, da nuove o maggiori entrate per l’ente; da minori spese per il bilancio dello stesso ente;

-        siano individuati gli effetti finanziari indotti del provvedimento;

-        in apposita sezione sia indicato l’impatto della normativa introdotta sui saldi di finanza pubblica (saldo netto da finanziare; fabbisogno di cassa del settore statale; indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche); qualora si riscontrino differenze tra i tre aggregati, vanno indicate le ragioni di tali discrasie, “tenuto conto degli effetti della gestione di tesoreria e delle regole del SEC 95”.

Si tratta di indirizzi integralmente recepiti, mediante rinvio alla citata direttiva del 2004, con la più recente direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2006, che ha altresì stabilito, nel quadro della definizione di indirizzi per il coordinamento dell’azione di Governo, il divieto di prendere in considerazione iniziative legislative prive di relazione tecnica o con relazione redatta in difformità dal prescritto modello standard.

Va tuttavia ricordato che il modello standard per la predisposizione della relazione tecnica viene ormai di rado utilizzato e che, anche a prescindere dall’utilizzo di una modulistica predefinita, i contenuti delle relazioni tecniche non sempre rispondono in modo omogeneo e ricorrente a quelli indicati dalle due direttive sopra richiamate.

La verifica parlamentare delle quantificazioni

Come già evidenziato, il procedimento di quantificazione è articolato tra i vari portatori dell’interesse finanziario (le Amministrazioni di settore ed il Ministero dell’economia e delle finanze, sul versante governativo, le Commissioni di merito e la Commissione Bilancio, sul versante parlamentare): la quantificazione non rappresenta infatti il frutto dell’elaborazione di un unico centro dotato di competenze tecniche, ma il risultato di un processo dialettico tra i diversi soggetti del comparto finanziario istituzionalmente coinvolti nella formazione degli atti normativi. Il procedimento presuppone quindi un confronto tra organi governativi (responsabili delle quantificazioni e dei dati ad esse sottostanti) ed organi parlamentari, in primis le Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento, (impegnate nella fase della verifica delle quantificazioni.

Come già accennato, la verifica delle quantificazioni in sede parlamentare assume una specifica evidenza nel quadro dell’attività consultiva svolta dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato: i pareri resi dalle due Commissioni in merito agli effetti finanziari delle iniziative legislative ed i rilievi formulati sulle conseguenze finanziarie degli schemi di atti normativi del Governo rappresentano infatti l’esito di procedimenti di verifica delle quantificazioni degli effetti finanziaridei provvedimenti e, qualora questi abbiano natura onerosa, delle corrispondenti coperture finanziarie.

Sono sottoposte a verifica in primo luogo le quantificazioni operate dalla relazione tecnica, al fine di valutarne la coerenza sul piano del procedimento logico-matematico, dell’attendibilità delle ipotesi e della validità dei metodi adottati, dell’affidabilità dei dati utilizzati, della rispondenza delle stime al contenuto delle norme. A tali fini gli organi parlamentari si avvalgono del supporto delle strutture amministrative competenti e dell’istruttoria tecnica dagli stessi svolta. Gli esiti di tale esame costituiscono infatti la base del dibattito che si sviluppa nel corso delle sedute della Commissione Bilancio e può diventare il presupposto per la richiesta al rappresentante del Governo – avanzata dal presidente della Commissione, dal relatore o con delibera della Commissione stessa - di dati ed elementi ulteriori, o di un’integrazione della relazione tecnica ovvero di approfondimenti o maggiori chiarimenti su singoli profili.

Gli elementi richiesti sono generalmente forniti, nel corso delle sedute, dal rappresentante del Governo che, a tali fini, si avvale dell’attività svolta dai competenti uffici governativi (strutture dell’amministrazione competente nella specifica materia trattata dall’iniziativa legislativa, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze, ecc.).

Sulla base dell’esame tecnico svolto e del confronto con i rappresentanti del Governo, viene a maturare un orientamento della Commissione sui profili finanziari dei provvedimenti al suo esame, fondato sull’istruttoria tecnica effettuata dagli uffici competenti e sui dati raccolti: tale giudizio si esprime in un parere, adottato mediante una votazione.

Il parere costituisce quindi oggetto di una pronuncia, assunta al termine di una discussione politica, condotta in contraddittorio con i rappresentanti del Governo.

Il parere può essere favorevole e, quindi, confermare le quantificazioni operate dalla relazione tecnica, oppure può essere contrario in quanto considera non fondate le stime indicate oppure non adeguate o non disponibili le risorse utilizzate a copertura,

I casi più frequenti sono tuttavia quelli in cui la Commissione esprime un parere favorevole, corredandolo tuttavia di osservazioni (di carattere non vincolante) ovvero di condizioni (vincolanti), volte ad adeguare il dettato normativo alle esigenze di rispetto del vincolo di copertura finanziaria.

Talvolta le condizioni poste sono tali da imporre una rideterminazione delle stime indicate nella relazione tecnica, alla luce di eventuali errori o di una inidoneità dei dati e delle ipotesi utilizzati, acclarati nel corso della verifica parlamentare.

 

Nei casi in cui manchi una relazione tecnica, come già accennato, il progetto di legge viene comunque esaminato dalla Commissione Bilancio, che, qualora ritenga insufficienti gli elementi forniti dal rappresentante del Governo nel corso della seduta ovvero ravvisi possibili profili problematici o la necessità di approfondimenti, può richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica.

Gli effetti dei pareri espressi dalla Commissione Bilancio sono disciplinati dai regolamenti parlamentari e variano a seconda della sede (referente, legislativa, redigente) di esame dei provvedimenti.

 

In particolare, la vincolatività dei pareri espressi dalla Commissione Bilancio si manifesta con conseguenze procedurali di particolare rilievo nelle ipotesi di adozione della cosiddetta procedura decentrata di esame dei progetti di legge, presso le Commissioni competenti, in sede legislativa o in sede redigente: la sanzione del mancato rispetto delle parti vincolanti dei predetti pareri si sostanzia, nel caso del procedimento in sede legislativa, nella rimessione all’Assemblea del progetto di legge (ai sensi dell’art. 94 del Reg.) e, nel caso dell’ esame in sede redigente, nell’instaurarsi di una procedura che comporta una pronuncia della stessa Assemblea, con possibile, conseguente obbligo per la Commissione competente per il merito di adeguare il testo alle condizioni imposte dalla Commissione Bilancio (art. 96 del Reg.).

 

In ogni caso, nell’ipotesi di conflitto tra la Commissione Bilancio e le competenti Commissione di settore riguardo alla copertura finanziaria dei provvedimenti, il giudizio in ultima istanza è rimesso all’Assemblea, abilitata ad esprimersi anche in difformità ai pareri resi dalla V Commissione sui profili di copertura finanziaria. Il parere della Commissione Bilancio ha infatti funzione istruttoria rispetto alle determinazioni assunte dall’Assemblea. Le norme regolamentari mirano a rendere comunque palese, in ogni fase della decisione di Assemblea, la pronuncia adottata, per i profili di competenza, dalla Commissione Bilancio, sul testo legislativo e sulle proposte emendative ad esso riferite.

Particolare rilievo assumono, a tal riguardo, le modifiche regolamentari apportate con l’introduzione, all’articolo 86, del comma 4-bis, che annette peculiari effetti ai pareri della Commissione Bilancio, che risultino espressamente motivati con riferimento all’osservanza dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Infatti, qualora la Commissione che procede in sede referente non adegui il teso legislativo a siffatte indicazioni, la norma regolamentare introdotta dispone che le corrispondenti proposte di modifica o di soppressione del testo, volte a recepire le condizioni espresse dalla Commissione Bilancio, assumono un autonomo e ben individuato rilievo procedurale: tali proposte si intendono infatti presentate come emendamenti e sottoposte alla votazione dell’Assemblea. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la votazione per parti separate.

 

Quanto infine ai rilievi formulati dalla Commissione Bilancio, ai sensi dell’articolo 96-ter del Regolamento, sugli schemi di atti normativi del Governo che implichino entrate o spese, essi sono trasmessi al Governo unitamente al parere della Commissione competente per il merito.

Resta in tali casi impregiudicata la facoltà del Governo di discostarsi dal parere parlamentare nell’emanazione degli atti normativi, ma il giudizio parlamentare sui profili finanziari assume un rilievo specifico, determinando quasi sempre una coerente pronuncia finale del Governo, diretta a recepire le indicazioni formulate.

L’attività delle strutture amministrative della Camera

La verifica delle quantificazioni effettuata in sede parlamentare viene espressamente qualificata dall’art. 11-ter come di carattere tecnico: essa si avvale pertanto, come già segnalato, di un’istruttoria tecnica svolta dalle strutture amministrative competenti.

A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 362/1988, sono stati pertanto costituiti, presso i due rami del Parlamento, apposite strutture (i Servizi Bilancio) che hanno iniziato ad operare a partire dal 1989. Alla Camera, il Servizio Bilancio dello Stato svolge una disamina dei testi legislativi e delle relative relazioni tecniche, all’esame della Commissione Bilancio e sottopone a verifica tecnica le quantificazioni riguardanti gli oneri derivanti da tali testi nonché i mezzi di copertura, qualora anche questi ultimi siano oggetto di stima, come nel caso dell’utilizzo, a fini di copertura finanziaria, di maggiori entrate derivanti da nuove normative proposte.

La verifica tecnica svolta dal Servizio Bilancio dello Stato ha per oggetto, in primo luogo, la rispondenza della relazione tecnica alle norme proposte: a tal fine è importante controllare che tutti gli effetti onerosi che il testo normativo è suscettibile di produrre siano correttamente individuati e sottoposti a quantificazione. Sono quindi soggetti a verifica i dati utilizzati dalla relazione tecnica, allo scopo di riscontrarne l’attendibilità ed il grado di aggiornamento: a tale scopo sono effettuate ricerche volte, tra l’altro, ad accertare che i dati riportati nelle relazioni tecniche siano in linea con quelli forniti da altre fonti ufficiali e che siano state utilizzate le più aggiornate basi di dati disponibili.

Sono quindi oggetto di verifica i metodi di quantificazione, che devono consentire l’individuazione di tutti i possibili effetti, diretti ed indiretti, derivanti dalle nuove normative, il procedimento di calcolo utilizzato, le ipotesi e le metodologie di stima - che devono fondarsi su adeguati supporti statistici - ed ogni altro elemento su cui si fonda la quantificazione.

All’analisi svolta dal Servizio Bilancio dello Stato si affianca quella della Segreteria della Commissione Bilancio, che effettua un esame volto a controllare la correttezza e la conformità alla normativa contabile delle clausole di copertura finanziaria utilizzate e a verificare inoltre, mediante apposite banche dati, la disponibilità effettiva dei mezzi di copertura rinvenuti a valere su fondi speciali o derivanti da riduzioni di autorizzazioni legislative preesistenti.

I contributi del Servizio Bilancio dello Stato e della Segreteria della Commissione Bilancio confluiscono in un’unica nota di verifica delle quantificazioni, riferita a ciascun provvedimento corredato di relazione tecnica, all’esame della Commissione Bilancio.

 

La nota predisposta dagli uffici, nel dar conto delle risultanze della verifica effettuata, potrà evidenziare che la quantificazione è correttamente svolta ovvero segnalare eventuali lacune nei dati riportati nelle relazioni tecniche ovvero profili problematici o passaggi logico-matematici non del tutto esplicitati, che necessitano pertanto di chiarimenti e/o approfondimenti. In alcuni casi potrà essere segnalata l’opportunità di acquisire dal Governo ulteriori elementi o un’integrazione della relazione tecnica. Infine, la verifica tecnica potrà evidenziare veri e propri errori nelle quantificazioni ovvero l’utilizzo di criteri scarsamente prudenziali nelle stime.

Tali rilievi, generalmente recepiti nel dibattito svolto presso la Commissione Bilancio, possono indurre il relatore o la stessa Commissione ad avanzare richieste o formulare osservazioni di analogo tenore. Infine, a seguito di un confronto dialettico con i rappresentanti del Governo, la Commissione perviene alla formulazione del parere che, in base all’istruttoria tecnica svolta dagli uffici e degli ulteriori elementi acquisiti, può anche indicare, mediante apposite condizioni, la necessità di una revisione delle quantificazioni e, quindi, di una riformulazione delle clausole di copertura finanziaria contenute nei progetti di legge.

 

In ogni caso, la valutazione finale della relazione tecnica e degli effetti finanziari dei provvedimenti rientra nella sfera decisionale propria dell'organo parlamentare. L’esito della verifica tecnica compiuta dagli uffici competenti non ha infatti un proprio rilievo procedimentale, ma dà luogo ad una documentazione nella piena disponibilità degli organi parlamentari e, in particolare, della Commissioni Bilancio. L’attività del Servizio Bilancio dello Stato (unitamente a quella della Segreteria della Commissione Bilancio) si delinea quindi come uno specifico – e necessario – supporto tecnico nell’ambito del complessivo procedimento valutativo degli oneri e degli altri effetti finanziari, che trova espressione nelle pronunce adottate dalla VCommissione.

Va ancora segnalato che il procedimento di controllo degli effetti finanziari viene avviato dalle competenti strutture anche sui provvedimenti – sottoposti al parere della Commissione Bilancio – privi di relazione tecnica. In tali casi viene predisposta una scheda di analisi del Servizio Bilancio, cui risultano sempre unite le valutazioni sulla copertura finanziaria formulate dalla segreteria della Commissione Bilancio.

La condivisione dei metodi di quantificazione

Come emerge dalla precedente illustrazione, la legge n. 362 del 1988, modificando la legge n. 468, ha procedimentalizzato l'attività di quantificazione preventiva di oneri e mezzi di copertura, per garantire una coerente pronuncia sui profili finanziari dei progetti di legge. Tale procedimento si giova del contributo di una pluralità di attori, nel quadro di un confronto dialettico tra Governo e Parlamento.

Attraverso tale confronto sono state affrontate, e spesso risolte, numerose questioni metodologiche relative alla stima degli effetti delle disposizioni esaminate. L’interazione tra i diversi protagonisti del procedimento (organi governativi interessati e relative strutture amministrative, Commissioni Bilancio delle due Camere ed uffici parlamentari) ha consentito la definizione di una base comune di regole condivise, con conseguente, progressivo miglioramento delle metodologie di determinazione degli effetti finanziari dei progetti normativi.

Ulteriori soggetti istituzionali concorrono poi, con le loro decisioni, a convalidare o a sottoporre a rilievi critici gli esiti del procedimento di quantificazione, attraverso un controllo, anch’esso caratterizzato da un elevato profilo tecnico, che si esercita sia nella fase della formazione delle leggi sia successivamente all’entrata in vigore delle stesse.

Si fa riferimento essenzialmente, per quanto attiene al primo profilo, al controllo esercitato, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione, dal Presidente della Repubblica nella fase della promulgazione delle leggi, ai fini dell’eventuale esercizio del potere di rinvio alle Camere.

Successivamente all’entrata in vigore delle leggi, i risultati del procedimento di quantificazione trovano ancora un momento importante di valutazione e di riscontro nelle pronunce della Corte costituzionale, motivate dal rispetto del vincolo costituzionale ex art. 81, quarto comma, Cost.

Le motivazioni addotte a sostegno delle decisioni di rinvio alle Camere dei progetti di legge da parte del Presidente della Repubblica, così come le pronunce della Corte costituzionale costituiscono il presupposto per l’adeguamento o la radicale modifica di regole, anche convenzionali, e metodologie di quantificazione, contribuendo quindi al sistematico perfezionamento dei criteri utilizzati nelle stime.

 

Si pensi ad esempio al problema della determinazione degli oneri previsti oltre la durata del bilancio pluriennale e di quelli recati “a regime” dalle leggi di spesa pluriennali.

I consolidati indirizzi interpretativi dell’articolo 81 della Costituzione, stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale, impongono di individuare l’onere recato dalle norme per tutto il periodo di effettiva durata della legge di spesa, indicando adeguati mezzi di copertura. In particolare, a giudizio della Corte, la ragionevolezza della copertura va valutata facendo riferimento alla coerenza tra onere coperto nel triennio ed onere a regime. Pertanto, la previsione di copertura può ritenersi idonea soltanto se non si determina un apprezzabile scostamento tra l’onere massimo indicato nel bilancio pluriennale e gli oneri previsti per gli esercizi successivi.

Tali orientamenti sono stati recepiti nell’ attività di verifica parlamentare delle quantificazioni e di controllo delle coperture finanziarie: risulta infatti ormai consolidato il criterio in base al quale deve essere oggetto di attenta valutazione il rapporto tra onere “a regime” ed onere previsto per l’ultimo esercizio considerato nella clausola di copertura finanziaria. Inoltre, per ragioni di carattere prudenziale, la copertura necessaria a far fronte all’onere massimo, che si produce oltre il triennio, viene normalmente anticipata all’ultimo anno del triennio di riferimento. L’applicazione di questo criterio è suscettibile quindi di produrre economie di bilancio, anche consistenti, in quegli esercizi in cui l’onere stimato si colloca ad un livello molto più basso del picco che si determina nell’anno di massima incidenza della norma sul bilancio dello Stato. Al fine di evitare tale eventualità e di assicurare nel contempo il rispetto del principio sancito dalla giurisprudenza costituzionale, in alcuni casi è stato seguito un diverso criterio, riferendo la copertura non già all’onere massimo previsto oltre il triennio, ma all’onere medio ultratriennale[106].

 

I risultati del procedimento di quantificazione trovano infine un importante momento di valutazione tecnica nell’attività della Corte dei conti: il citato articolo 11-ter della legge n. 468 ha infatti affidato alla Corte la redazione di una relazione quadrimestrale sulle tipologie di copertura delle leggi e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, che viene trasmessa al Parlamento.

In tal modo le valutazioni della Corte, pur intervenendo su una decisione legislativa ormai definitiva, segnalano a Governo e Parlamento i possibili profili problematici sia delle quantificazioni che delle coperture, contribuendo in tal modo al consolidamento delle metodologie e delle tecniche adottate.

La verifica delle quantificazioni riferite ai saldi di rilievo europeo

La ricostruzione degli effetti delle norme contenuta nelle relazioni tecniche è preordinata essenzialmente alla verifica del rispetto dell’obbligo di copertura finanziaria: pertanto essa è formulata considerando soprattutto l’impatto della normativa proposta sul bilancio dello Stato e sul relativo saldo (saldo netto ad finanziare). Fanno eccezione le quantificazioni riferite alle disposizioni della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati a manovre di finanza pubblica, che espongono anche, attraverso appositi allegati, gli effetti delle normative introdotte sui saldi rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli europei (l’indebitamento netto della P.A. e, per i riflessi sul debito pubblico, il fabbisogno di cassa del settore statale).

 

Tali parametri fanno infatti riferimento ad aggregati contabili più ampi del bilancio dello Stato, che riguardano l’intero comparto della pubblica amministrazione. Inoltre, le operazioni che ne influenzano l’andamento sono per lo più contabilizzate secondo criteri diversi da quelli che presiedono alla registrazione delle operazioni nel bilancio dello Stato. Per quanto riguarda l’indebitamento, si fa infatti riferimento alle convenzioni contabili del sistema “SEC 95”, basato sul criterio della competenza economica e, quindi, su modalità di contabilizzazione profondamente diverse da quelle che presiedono alla redazione del bilancio dello Stato e dei bilanci della maggior parte degli enti pubblici (basati per lo più sui criteri della competenza giuridica e della cassa).

 

D’altro canto, i saldi rilevanti per il rispetto dei vincoli europei costituiscono informazioni finali di sintesi sullo stato complessivo della finanza pubblica di ciascun Paese, elaborate ai fini della comparabilità dei dati in ambito europeo e della verifica del rispetto dei parametri di stabilità e di convergenza. La definizione preventiva dell’impatto delle normative proposte su tali saldi e la disponibilità delle relative informazioni fin dalla fase dell’iter parlamentare delle norme assumono quindi un rilievo sempre meno eludibile.

Peraltro la questione viene affrontata in modo non occasionale soltanto allorquando il procedimento di quantificazione abbia ad oggetto gli effetti delle disposizioni della legge finanziaria e di altri provvedimenti inquadrabili nell’ambito di manovre di finanza pubblica, mentre, per le normative proposte in corso di esercizio, non collegate a manovre finanziarie, tale tipo di quantificazione è di rado disponibile. Va inoltre considerato che, anche allorquando le quantificazioni in questione risultino disponibili, i dati forniti non sempre sono corredati di puntuali indicazioni che esplicitino i criteri ed il procedimento sui quali essi si fondano. In assenza di tali informazioni, non è quindi possibile, il più delle volte, procedere ad un’accurata verifica dell’attendibilità delle stime fornite.

Inoltre la mancanza di una puntuale descrizione del procedimento logico-matematico che ha condotto alla definizione degli effetti delle norme sui saldi di indebitamento e di fabbisogno, rende difficile la comparabilità, nel tempo, e il controllo di coerenza tra stime riferite a fattispecie analoghe, impedendo quindi che si enucleino criteri comuni e metodologie condivise, secondo il modello affermatosi nell’ordinario procedimento di quantificazione prima descritto.

Recenti indirizzi emersi nell’ambito dell’attività istituzionale di quantificazione evidenziano la necessità di accrescere l’informazione e gli strumenti disponibili ai predetti fini, integrando opportunamente le relazioni tecniche ed estendendo la valutazione dell’impatto delle norme in termini di fabbisogno e di indebitamento anche ai provvedimenti non direttamente inquadrabili in manovre economico-finanziarie. Ciò al fine di rendere possibile, tendenzialmente per tutte le iniziative legislative, un controllo che non si limiti ai profili di copertura finanziaria in senso stretto (equivalenza tra oneri e mezzi di copertura ai fini del saldo netto da finanziare), ma che si estenda alla valutazione dell’equilibrio finanziario (compensazione) rispetto ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

In proposito vanno richiamate in primo luogo le già citate direttive del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004 e del 6 giugno 2006, che disciplinano le modalità di predisposizione delle relazioni tecniche ed evidenziano come “le coperture finanziarie dei nuovi provvedimenti devono essere idonee a garantire il rispetto dell'art. 81 della Costituzione, nonché degli obiettivi contenuti nel Patto di stabilità, in relazione agli impatti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine (…) nelle relazioni tecniche va dimostrato l’equilibrio di copertura con riguardo al saldo netto da finanziare, al fabbisogno e all’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.”.

Di recente, la Commissione Bilancio del Senato ha definito precisi indirizzi sulla questione in esame, con il parere espresso, nel corso della seduta del 26 febbraio 2008, sul cosiddetto “decreto milleproroghe” (A.S. 2013), già approvato dalla Camera. La Commissione – preso atto della mancanza di compensatività del provvedimento rispetto a tali grandezze - ha infatti espresso un parere contrario, non motivandolo tuttavia con riferimento all’art. 81, quarto comma, della Cost. Nel parere viene rilevata l’opportunità che, “nella valutazione della copertura delle singole leggi di spesa, sia assicurata la compensazione anche degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto della P.A., in quanto si può ritenere che l’attuale sistema di regole (anche conformemente a quanto indicato nella Direttiva del Presidente del Consiglio del 6 giugno 2006) non consenta di prescindere dalla valutazione e dalla compensazione di tali effetti (…) “.


Verifica andamenti di finanza pubblica

Una specifica attività del Servizio Bilancio ha per oggetto l’analisi ed il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica.

 

Tale attività ha ricevuto particolare impulso nella XV legislatura con la legge finanziaria per il 2007[107] che ha previsto il potenziamento degli strumenti di analisi e monitoraggio della finanza pubblica delle strutture di supporto del Parlamento, anche avvalendosi di altre istituzioni e istituti di ricerca.

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 481 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, a partire dal 2007, è stata avviata la collaborazione tra i competenti Uffici della Camera (Servizio Bilancio dello Stato e Servizio Studi) e del Senato (Servizio Bilancio) ai fini della predisposizione di analisi integrate per l’esame parlamentare dei documenti presentati dal Governo.

 

In tale contesto, sono esaminati i dati contenuti nei documenti di fonte governativa o comunque di fonte ufficiale (Banca d’Italia, Istat, Commissione e Consiglio dell’Unione europea, ecc.), riguardanti i principali flussi finanziari relativi sia al bilancio dello Stato ed al settore statale, che al conto delle pubbliche amministrazioni, i cui andamenti sono soggetti alla procedura di sorveglianza in ambito europeo.

Specifiche analisi sono, quindi, dedicate ai documenti presentati dal Governo in relazione al ciclo annuale della decisione di bilancio. Ulteriori contributi sono, peraltro, predisposti in occasioni di attività parlamentare (svolgimento di audizioni, attività di indirizzo, ecc.) aventi per oggetto tali tematiche.

 

Particolare attenzione riveste l’analisi della Relazione unificata sull’economia e la finanza[108] che il Governo presenta alla fine del primo trimestre, e che reca sia i risultati conseguiti nell’anno precedente, sia le prime indicazioni per l’anno in corso alla luce della manovra di finanza pubblica approvata alla fine dell’esercizio precedente e degli andamenti rilevati. Le informazioni contenute nella RUEF si completano con i dati di consuntivo diffusi dall’Istat e comunicati agli organi europei, come previsto dalle procedure di monitoraggio dei conti pubblici nazionali.

Specifiche analisi sono poi riservate alle previsioni, per l’anno in corso ed il successivo triennio, dell’andamento dei principali saldi di finanza pubblica e l’evoluzione delle singole componenti di entrata e di uscita, contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria presentato il 30 giugno, che costituisce il punto di riferimento per le scelte da adottare con la manovra per l’anno successivo. Particolare attenzione è dedicata, in questa sede, all’analisi dei saldi strutturali (l’indebitamento netto corretto per il ciclo e per gli effetti delle misure una tantum), che assumono rilievo per il percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio termine fissato nel Programma di stabilità.

Anche in questo caso, l’analisi del quadro tendenziale si arricchisce con le informazioni (di carattere consuntivo) contenute nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese presentata nel mese di maggio. Il confronto con gli andamenti registrati negli anni precedenti consente una prima valutazione circa l’attendibilità delle previsioni e la solidità, quindi, del quadro programmatico che incorpora le future misure che il Governo intende adottare.

Nell’analisi dedicata alla Nota di aggiornamento del DPEF, presentata (eventualmente) dal Governo contestualmente alla manovra, si mettono in evidenza gli scostamenti negli andamenti delle variabili macroeconomiche e di finanza pubblica rispetto a quelli delineati nel DPEF, e si pongono in luce le variazioni o viceversa la conferma, degli obiettivi in precedenza indicati.

Con la presentazione della manovra, l’analisi è diretta a verificare, rispetto agli obiettivi delineati con il DPEF (e con la Nota) come approvati nelle risoluzioni parlamentari, sia la tenuta dei saldi che la coerenza della sua composizione e l’impatto, quindi, sulla pressione fiscale e sulla spesa complessiva. Le analisi utilizzano le informazioni circa gli effetti sui saldi delle singole componenti in cui la manovra si articola contenute negli allegati al disegno di legge finanziaria e al disegno di legge di bilancio, nelle relazioni tecniche e nei prospetti della contestuale Relazione previsionale e programmatica. Esse tengono conto, inoltre, degli elementi contenuti nell’Aggiornamento del Programma di stabilità, presentato annualmente dal Governo alla Commissione UE, che reca l’illustrazione della manovra nel testo iniziale[109].

 

Nell’elaborazioni di tali analisi il Servizio Bilancio, anche utilizzando, ove disponibili, studi ed elaborazioni di istituti di ricerca, mette in evidenza i fattori alla base delle tendenze delineate, sempre partendo dai dati ufficiali e tenendo conto sia dell’evoluzione del quadro normativo che del contesto economico generale.

Qualora dai documenti non emerga con chiarezza il contributo dei diversi fattori alle dinamiche riscontrate, si formulano, ove possibile, delle ipotesi interpretative dei fenomeni, chiedendo conferma delle stesse al Governo. In alternativa, può essere formulata una richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di valutazione.

Nel caso che oggetto dei documenti siano le previsioni a breve o medio termine delle variabili di finanza pubblica, il Servizio Bilancio può valutare le ipotesi in base alle quali sono costruite tali proiezioni, al fine di verificarne la coerenza rispetto ad altre previsioni provenienti da soggetti governativi o centri pubblici di ricerca o inserite in analisi di istituti europei ed internazionali (Commissione UE, FMI, OCSE, ecc.). In particolare, il confronto con i dati di fonte internazionale è ricorrente per quanto attiene alla verifica delle ipotesi relative all’evoluzione del quadro macroeconomico, determinante per la definizione delle previsioni di finanza pubblica.

Anche con riferimento ai dati previsionali, il Servizio può formulare segnalazioni ovvero richieste di chiarimenti qualora ravvisi carenze della base informativa, possibili incongruenze nella definizione delle ipotesi, o evidenti elementi di contrasto rispetto alle proiezioni di altri organismi accreditati nel settore.


Attività presso le istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)


Politica di coesione

Dopo l’approvazione nel luglio 2006 degli strumenti giuridici relativi alla programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013, l’attività dell’UE in materia di politica di coesione si è concentrata essenzialmente su tre aspetti: la supervisione sulla gestione dei fondi; l’affermazione di una dimensione territoriale della coesione; l’avvio di una riflessione sul futuro della politica di coesione.

Coesione territoriale

La coesione territoriale è una delle priorità per il 2008 della Commissione europea che, nel programma legislativo per il 2008, ha preannunciato la presentazione, nel settembre 2008, diun libro verde in materia, cui farà seguito una consultazione pubblica ed un incontro informale, organizzato nel novembre 2008 dalla Presidenza francese, dei ministre delle politiche regionali.

La coesione territoriale sarà, peraltro, espressamente riconosciuta dal Trattato di Lisbona e disciplinata accanto alla coesione economica e sociale, tra gli obiettivi generali e le politiche dell’UE.

La costruzione di una dimensione territoriale della politica di coesione, accanto a quella economica e sociale, è stata oggetto di specifiche iniziative da parte delle istituzione dell’UE.

In particolare, il 24 e 25 maggio 2007 a Lipsia, nel corso della riunione informale dei ministri responsabili dello sviluppo urbano e della coesione territoriale , sono stati adottati due documenti: l’“Agenda territoriale dell’UE” e la “Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili”.

Il primo documento è inteso a promuovere una intensificazione della cooperazione territoriale attorno ai temi della crescita economica sostenibile, delle politiche del mercato del lavoro; dello sviluppo urbano e territoriale sostenibile, associando i diversi attori regionali e locali.

Il secondo documento sottolinea che una pianificazione urbana integrata è la condizione indispensabile per lo sviluppo sostenibile delle città europee e propone le strategie volte a valorizzare il tessuto urbano e a migliorare il mercato dell’occupazione, i trasporti urbani e l’integrazione degli immigrati.

Nella successiva riunione informale dei ministri responsabili della politica regionale, tenutasi il 23 e 24 novembre 2007 alle Azzorre, le delegazioni degli Stati membri hanno preso atto dell’adozione del Primo programma d’azione per l’attuazione dell’Agenda territoriale dell’Unione europea per il periodo 2007-2011, (come già prospettato nell’Agenda territoriale).


Controllo e gestione dei fondi strutturali[110]

Il 19 febbraio 2008 la Commissione ha presentato una comunicazione recante un piano d’azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione stessa nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali (COM(2008)97). Tale piano d’azione tiene conto delle raccomandazioni della Corte di conti europea nelle sue conclusioni sull’esercizio 2006.

Il futuro della politica di coesione

I futuri sviluppi della politica di coesione sono stati esaminati dalla Commissione europea nella IV relazione sulla coesione economica e sociale, presentata il 30 maggio 2007, in relazione alla più ampia riflessione sulla riforma del bilancio dell’UE, avviata nel 2007 (vedi capitolo Revisione del bilancio UEnel dossier relativo alla Commissione Politiche dell’Unione europea). In particolare, in una comunicazione (COM(2007)273) che accompagna la IV Relazione, la Commissione suggerisce una serie di questioni per strutturare il dibattito sul futuro della politica di coesione, poi aperto dal Quarto forum sulla coesione, tenutosi a Bruxelles nel settembre 2007, e culminato con una consultazione pubblica sul potenziamento dello sviluppo regionale e della convergenza attraverso la politica di coesione. I risultati di tale dibattito, conclusosi il 31 gennaio 2008, verranno utilizzati dalla Commissione e presentati presumibilmente nel giugno 2008 unitamente alla V Relazione intermedia sulla coesione economica e sociale.

La Commissione ha infine annunciato la pubblicazione, entro la fine del 2008, di un documento analitico che sintetizzerà i risultati dei lavori condotti dai servizi della Commissione stessa sui possibili scenari socio-economici delle regioni europee nel 2020; e la pubblicazione invece, nella primavera del 2009, di un documento concernente la prima bozza di alcune idee concrete della Commissione sulla politica di coesione dopo il 2013.


Schede di approfondimento


La finanza pubblica


La finanza pubblica nella XV legislatura

Confronti internazionali

L’andamento del PIL nei principali paesi europei mostra, per il periodo 2006-2007, una crescita a livelli superiori rispetto a quelli del periodo 2001-2005[111], con una media del 2,65 per cento per l’area dell’euro (contro un valore all’1,45 per cento nel periodo 2001-2005).

In Europa si segnala il dinamismo dell’economia spagnola, con una crescita media del 3,85 per cento nel periodo 2006-2007, nonché il buon andamento dell’economia britannica, che ha segnato una crescita media del 3 per cento.

L’Italia ha fatto registrare risultati positivi in termini di incremento del PIL, sebbene inferiori alla media comunitaria. Nel biennio 2006-2007, infatti, la variazione del PIL in termini reali è aumentata ad un tasso cumulato del 3,3 per cento (1,8% nel 2006 e 1,5% nel 2007), a fronte di una crescita media cumulata dei paesi dell’area dell’euro pari, nel medesimo biennio, al 5,3 per cento (2,7% nel 2006 e 2,6% nel 2007).

La seguente tabella ed il corrisponde grafico riportano l’andamento del PIL nei principali paesi nel periodo 2001-2007 e le previsioni di crescita per il biennio 2008-2009.

 

Prodotto interno lordo

(variazioni % a prezzi costanti)

 

PIL

Consuntivo

Previsioni

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Italia

1,8

0,5

0,0

1,5

0,6

1,8

1,5

0,5

0,8

Francia

1,9

1,0

1,1

2,5

1,7

2,0

1,9

1,6

1,4

Spagna

3,6

2,7

3,1

3,3

3,6

3,9

3,8

2,2

1,8

Germania

1,2

0,0

-0,2

1,1

0,8

2,9

2,5

1,8

1,5

AREA EURO

1,9

0,9

0,8

2,1

1,6

2,8

2,6

1,7

1,5

Regno Unito

2,4

2,1

2,8

3,3

1,8

2,9

3,0

1,7

1,6

UE – 27

2,0

1,2

1,3

2,5

1,9

3,1

2,8

2,0

1,8

Usa

0,8

1,6

2,5

3,6

3,1

2,9

2,2

0,5

0,6

Giappone

0,2

0,3

1,4

2,7

1,9

2,4

2,1

1,4

1,5

Fonte: Commissione UE, Economic forecasts, Spring 2008 (28 aprile 2008) per i dati consuntivi e previsionali; FMI, World Economic Outlook (aprile 2008) per i dati di USA e Giappone.

 

Per quanto concerne l’economia globale, la Relazione sulla situazione economica del Paese, presentata al Parlamento dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 23 aprile 2008, sottolinea come la crescita nel 2007 sia risultata sostanzialmente in linea con quella sperimentata l’anno precedente. La decelerazione manifestatasi nel secondo semestre nei maggiori sistemi industriali ha, infatti, trovato compensazione nella buona evoluzione che ha continuato a contrassegnare le aree emergenti, sospinte, da un lato, dai tassi di sviluppo persistentemente elevati dei paesi asiatici (Cina in testa) e, dall’altro, dalla dinamica molto positiva delle economie produttrici di materie prime (Russia, paesi OPEC, economie latino-americane).

 

Fino ai mesi estivi il quadro internazionale appariva peraltro ancora orientato verso una solida espansione. Successivamente, l’esplodere della crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti ha fatto emergere i nodi degli squilibri accumulati negli ultimi anni in tale economia, peggiorandone gli andamenti congiunturali e deteriorando le prospettive a breve termine. A partire dall’estate si è pertanto manifestato un progressivo sgonfiamento del settore immobiliare americano, si sono evidenziati fenomeni di contrazione del credito bancario, è aumentata l’incertezza tra gli operatori, ha preso a crescere la volatilità dei mercati finanziari.

 

In Europa - sottolinea ancora la Relazione – il rallentamento dell’attività produttiva è risultato più graduale e di entità contenuta, risentendo dell’effetto di freno sulle esportazioni esercitato dall’apprezzamento dell’euro e della perdita di dinamismo delle componenti della domanda interna, a seguito di un appesantimento del clima degli investitori e, soprattutto sul finire dell’anno, dell’erosione di potere d’acquisto subita dai consumatori. Il forte aumento delle quotazioni petrolifere e dei prodotti agricoli se, da un lato, ha sottratto reddito reale alle economie importatrici nette, ha, dall’altro, favorito il consolidamento dell’espansione dei paesi produttori. Il reimpiego da parte di quest’ultimi di una quota delle maggiori entrate da esportazioni in acquisti sui mercati internazionali di beni di investimento e intermedi ha contribuito a sostenere il commercio mondiale, alimentando una domanda rivolta principalmente ai sistemi industriali.

 

Per quanto concerne in particolare l’Italia, la Relazione sottolinea come la crescita nel 2007 sia risultata leggermente inferiore a quella registrata l’anno precedente e come gli indicatori congiunturali evidenzino una frenata più intensa che nei partner europei occorsa negli ultimi mesi dell’anno.

La Relazione sottolinea, in particolare, come, dal lato dell’offerta, la dinamica produttiva sia stata principalmente trainata dai servizi (soprattutto quelli per l’intermediazione monetaria e finanziaria e per le attività immobiliari e imprenditoriali) e dalle costruzioni, mentre l’attività manifatturiera ha sperimentato un andamento meno brillante rispetto all’anno precedente; stagnante è risultato il valore aggiunto dell’agricoltura. Dal lato della domanda, la spesa delle famiglie ha segnato, in media d’anno, un’accelerazione rispetto al 2006 (aumentando dell’1,4%, tre decimi di punto in più rispetto all’anno precedente). Gli aumenti di prezzo hanno peraltro inciso negativamente sui consumi di energia e contribuito a frenare quelli alimentari. In rallentamento sono apparsi gli investimenti totali (+1,2%, 1,3 punti in meno rispetto al 2006).

La frenata si è concentrata sulla componente delle macchine, attrezzature e prodotti vari e su quella dei mezzi di trasporto, risentendo anche del peggioramento, nella seconda metà dell’anno, del clima di opinione degli imprenditori. Le esportazioni di beni e servizi sono invece aumentate a ritmi sostenuti, sebbene lievemente inferiori a quelli del 2006 (+5%, 1,2 punti in meno rispetto all’anno precedente).

Considerando la stima circa l’evoluzione del commercio internazionale, la citata Relazione sottolinea, inoltre, come la dinamica delle vendite italiane all’estero abbia evidenziato, nell’ultimo anno, una migliore capacità di tenuta in termini di quota di mercato, superiore, peraltro, a quella che ha caratterizzato gran parte delle economie europee.

Per quel che concerne gli acquisti dall’estero, le importazioni di beni e servizi sono cresciute a ritmi leggermente inferiori a quelli delle esportazioni, evidenziando un certo rallentamento rispetto all’anno precedente (+4,4%, 1,5 punti in meno sul 2006). Tenuto conto di queste dinamiche, il contributo della domanda estera netta (esportazioni meno importazioni) alla variazione del PIL è risultato marginalmente positivo nel 2007 (per un decimo di punto).

 

Il deteriorarsi degli scenari macroeconomici internazionali – derivante, come accennato, dal rallentamento dell’economia americana, dalle persistenti turbolenze sui mercati finanziari internazionali innescate dalla crisi del mercato immobiliare statunitense, nonché dal sensibile incremento dei prezzi delle materie prime, in particolare alimentari ed energetiche - ha condotto ad una revisione al ribasso delle previsioni di crescita per il 2008 formulate dalla Commissione europea e dal Fondo monetario internazionale.

All’andamento in media crescente del PIL nei paesi europei nel biennio 2006-2007 rispetto al quinquennio precedente (2001-2005), ha fatto seguito un generale miglioramento dei deficit pubblici per l’intero periodo.

 

Nel complesso dell’area dell’euro la soglia del 3 per cento nel rapporto deficit/PIL non è stata mai superata. Salvo l’Italia (per il solo anno 2006, nel quale il deficit si è attestato al 3,4 per cento del PIL), i principali paesi dell’eurozona, quali Germania e Francia, hanno fatto registrare valori sempre inferiori alla soglia del 3 per cento, con una media nel biennio pari, rispettivamente, allo 0,8 e al 2,5 per cento.

 

Anche il Regno Unito ha ridotto i valori del deficit, passando dal 3,3 per cento del PIL nel 2005 al 2,9 nel 2007.

 


Indebitamento o accreditamento netto delle P.A.

(% del PIL)

 

Indebitam. netto

Consuntivo

Previsioni

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Italia

-3,1

-2,9

-3,5

-3,5

-4,2

-3,4

-1,9

-2,3

-2,4

Francia

-1,5

-3,1

-4,1

-3,6

-2,9

-2,4

-2,7

-2,9

-3,0

Spagna

-0,6

-0,5

-0,2

-0,3

+1,0

+1,8

+2,2

+0,6

0,0

Germania

-2,8

-3,7

-4,0

-3,8

-3,4

-1,6

 0,0

-0,5

-0,2

AREA EURO

-1,8

-2,5

-3,1

-2,9

-2,5

-1,3

-0,6

-1,0

-1,1

Regno Unito

+0,6

-1,9

-3,3

-3,4

-3,4

-2,6

-2,9

-3,3

-3,3

UE – 27

-1,4

-2,5

-3,1

-2,8

-2,5

-1,4

-0,9

-1,2

-1,3

Usa

-0,4

-3,8

-4,8

-4,4

-3,6

-2,6

-2,5

-4,5

-4,2

Giappone

-6,3

-8,0

-8,0

-6,2

-5,0

-3,8

-3,4

-3,4

-3,3

Fonte: Commissione UE, Economic forecasts, Spring 2008 (28 aprile 2008) per i dati dell’area euro; FMI, World Economic Outlook (aprile 2008) per i dati di USA e Giappone.

Per l’Italia, in particolare, la diminuzione dell’indebitamento netto delle PA nel 2007 di 1,5 punti percentuali (dal 3,4% all’1,9%) ha consentito l’annuncio della chiusura della procedura per i disavanzi eccessivi avviata dalla Commissione europea nel 2005 (vedi scheda La procedura di disavanzo eccessivo, pag. 123).

In generale, le previsioni della Commissione di un lieve peggioramento dei risultati di indebitamento netto per il 2008 e il 2009 nei paesi dell’area dell’euro riflettono la revisione al ribasso delle stime di crescita per l’area.

 

Con riferimento al rapporto del debito pubblico rispetto al PIL, per l’Italiai valori registrati si attestano su un livello assai elevato rispetto al parametro del 60 per cento stabilito dal Trattato europeo.

 

Il dato consuntivo 2007 di tale rapporto è stato del 104,0 per cento, a fronte di una media del 66,5 per cento dell’area dell’euro. Valori elevati di tale dato per il 2007 sono stati registrati altresì con riferimento alla Grecia (94,5%) e al Belgio (84,9%).

 

La variazione dal 2006 al 2007 del rapporto debito pubblico/PIL è stata in diminuzione per l’Italia (dal 106,5% al 104%) e per la Germania (dal 67,6% al 65%), mentre la Francia ha fatto registrare un peggioramento di 6 decimi di punto (dal 63,6% al 64,2%).

 

Debito delle P.A.

(% del PIL)

 

Debito delle P.A.

Consuntivo

Previsioni

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Italia

108,7

105,6

104,3

103,8

105,8

106,5

104,0

103,2

102,6

Francia

56,2

58,2

62,9

64,9

66,4

63,6

64,2

64,4

65,1

Spagna

55,5

52,5

48,7

46,2

43,0

39,7

36,2

35,3

35,2

Germania

58,8

60,3

63,8

65,6

67,8

67,6

65,0

63,1

61,6

AREA EURO

68,0

67,9

69,1

69,6

70,2

68,5

66,4

65,2

64,3

Regno Unito

37,7

37,5

38,7

40,4

42,1

43,1

43,8

45,6

48,2

UE – 27

60,8

60,2

61,7

62,1

62,6

61,3

58,7

58,9

58,4

Usa

53,7

56,1

59,4

60,4

60,8

60,1

60,8

63,2

66,5

Giappone

151,7

160,9

167,2

178,1

191,6

194,7

195,5

197,5

196,0

N.B.   I dati di Germania, Spagna, Italia, Regno Unito del 2000 e della Francia del 2001-2002 scontano gli effetti delle entrate derivanti dalle licenze UMTS.

Fonte: Commissione UE, Economic forecasts, Spring 2008 (28 aprile 2008) per i dati consuntivi e previsionali dell’area euro; FMI, World Economic Outlook (aprile 2008) per i dati di USA e Giappone.

 


 

 

Le previsioni della Commissione europea per il 2008 stimano per l’Italia un’ulteriore diminuzione del debito pubblico in rapporto al PIL di 8 decimi di punto (103,2%), a fronte di una riduzione di tale rapporto di oltre un punto percentuale nell’area dell’euro. Per il 2009 si stima un’ulteriore lieve miglioramento del rapporto debito/PIL, che dovrebbe attestarsi al 102,6 per cento, a fronte di un obiettivo programmatico del Governo pari al 101,5 per cento[112].

 


La finanza pubblica nella XV legislatura

La procedura di disavanzo eccessivo

Gli anni 2001-2005 sono stati segnati da una bassa crescita a livello europeo, soprattutto nei paesi dell’euro, dove il PIL ha registrato una crescita media del 1,4 per cento.

Le difficile fase congiunturale ha portato ad una crescente difficoltà per i paesi europei di rispettare gli stringenti vincoli imposti dal trattato di Maastricht e dal Patto di stabilità e crescita, soprattutto per quanto concerne il parametro del 3 per cento per il rapporto deficit/PIL (indebitamento netto).

Nel 2005 si è dunque approdati ad una revisione del Patto di stabilità e crescita, ossia dell’insieme di regole che integra le disposizioni del trattato CE relative al controllo sulle politiche economiche degli Stati membri.

La riforma ha introdotto un margine di flessibilità nella valutazione del rispetto dei parametri e un minor rigore per delineare i percorsi di rientro dei Paesi non in linea con i parametri medesimi

In particolare, sono stati ampliati i casi in cui il superamento del valore del 3% nel rapporto deficit/PIL può essere considerato eccezionale e temporaneo e può quindi (se resta vicino a detto valore) essere giustificato, come nei casi di tasso di crescita negativo o di una diminuzione cumulata della produzione realizzatisi durante un periodo prolungato di crescita molto bassa in relazione alla crescita potenziale. Nella valutazione sulla situazione di disavanzo eccessivo, devono inoltre essere tenuti presenti una serie di fattori rilevanti, quali:

§      gli sviluppi relativi alla posizione economica a medio termine: la crescita potenziale, le condizioni congiunturali prevalenti, l'attuazione delle politiche nel contesto dell'agenda di Lisbona e delle politiche intese a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione;

§      l’evoluzione della posizione di bilancio di medio termine: l'impegno per il risanamento del bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, la sostenibilità del debito, gli investimenti pubblici e la qualità complessiva delle finanze pubbliche;

§      ulteriori fattori significativi, con particolare attenzione agli sforzi di bilancio intesi ad aumentare o a mantenere a un livello elevato i contributi finanziari a sostegno della solidarietà internazionale e della realizzazione degli obiettivi delle politiche europee, soprattutto l'unificazione dell'Europa, nonché all'attuazione di riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione (per un ricostruzione della normativa comunitaria sulla procedura di disavanzo eccessivo(vedi scheda Il Patto di stabilità e crescita, pag. 127).

 

Nonostante la riforma del Patto di stabilità e crescita, all’inizio del 2006 erano sottoposti alla procedura di disavanzo eccessivo 5 paesi dell’area dell’euro - Italia, Francia, Germania, Grecia e Portogallo - oltre al Regno Unito ed a 6 dei nuovi paesi.

 

Per quanto concerne l’Italia, l’apertura della procedura di disavanzo eccessivo è stata preceduta da alcune decisioni di Eurostat in ordine alle classificazioni contabili di determinate voci di entrata e di spesa (apporti di capitale alle Ferrovie dello Stato Spa; finanziamento dell’alta velocità da parte di Infrastrutture Spa; operazione di cartolarizzazione di immobili SCIP2; anticipazioni corrisposte dai concessionari della riscossione).

A seguito di tali riclassificazioni, l’ISTAT ha proceduto ad una revisione in negativo dai dati sull’indebitamento netto per gli anni 2000-2004 (-0,1 per il 2000; -0,2 per il 2001; -0,1 per il 2002; -0,3 per il 2003 e -0,2 per il 2004[113]), che hanno portato ad un superamento del parametro del 3 per cento negli anni 2001, 2003 e 2004.

 

La decisione del Consiglio ECOFIN sull’esistenza del disavanzo eccessivo in Italia, adottata nel luglio 2005, si è basata sui seguenti elementi:

§      il rapporto disavanzo/PIL è stato superiore al valore di riferimento del 3 per cento del PIL nel 2003 e 2004. Tale superamento non è stato determinato da un evento inconsueto, non soggetto al controllo delle autorità italiane, né è derivato da una grave recessione economica, ai sensi del patto di stabilità e crescita. Il tasso di crescita economica è stato positivo sebbene modesto: non si è trattato quindi di una situazione eccezionale ai sensi del Trattato e del patto di stabilità e crescita. Il superamento del valore di riferimento non è stato considerato temporaneo in quanto il disavanzo, dopo aver superato (seppure non di molto) il valore di riferimento nel 2003 e nel 2004, è stato giudicato destinato a superarlo anche nel 2005 e nel 2006 (come in effetti è poi accaduto);

§      il rapporto debito/PIL, pari al 106-107% nel 2003 e nel 2004, è risultato nettamente superiore al valore di riferimento (del 60%) e non è apparso scendere ad un ritmo soddisfacente negli ultimi anni, ne’ destinato a farlo nel futuro, tenuto conto del livello dell'avanzo primario, risultato inferiore al 2% nel 2004 e successivamente ulteriormente diminuito.

 

Nella connessa raccomandazione, il Consiglio - considerato il progressivo deterioramento delle finanze pubbliche italiane e, in particolare, il ridimensionamento dell’avanzo primario, nonché l’elevato indebitamento, e preso atto del fatto che uno sforzo troppo ampio in un periodo troppo breve avrebbe potuto rivelarsi economicamente costoso, a causa della debolezza del ciclo - ha raccomandato all’Italia di:

§      attuare con rigore il bilancio 2005, in particolare mediante la riduzione delle misure una tantum dall’1,4% allo 0,4% del PIL, al fine di arrivare ad un deficit del 2005 pari al massimo al 4,3 per cento del PIL;

§      prendere le misure necessarie per riportare il deficit al di sotto del 3%, in modo durevole, entro il 2007. Ipotizzando una crescita del PIL dell’1,5% nel 2006 e nel 2007, il Consiglio ha raccomandato una riduzione cumulativa del disavanzo strutturale di almeno l'1,6% del PIL nel periodo 2006-2007, di cui la metà da conseguire nel 2006, al fine di consentire al deficit di scendere al di sotto del 4 per cento nel 2006 e del 3 per cento nel 2007;

§      assicurare che il rapporto debito/PIL si riduca ad un ritmo soddisfacente, conseguendo un avanzo primario di livello adeguato e prestando particolare attenzione anche ai fattori diversi dal disavanzo netto, come le operazioni registrate “sotto la linea” (vale a dire operazioni che non incidono sull’indebitamento netto ma soltanto sul debito);

Il Consiglio ha rilevato altresì la necessità di aumentare la trasparenza nella raccolta e nel trattamento dei dati relativi alle finanze delle amministrazioni pubbliche nei conti nazionali italiani.

 

Nel marzo 2006 e nel febbraio 2007 il Consiglio Ecofin ha esaminato il Programma di stabilità presentato dall’Italia nel 2005 e il successivo Aggiornamento annuale del dicembre 2006, ritenendoli compatibili con una correzione del disavanzo eccessivo entro il 2007, a condizione di un’attuazione completa ed effettiva del bilancio 2006 e dell'individuazione e attuazione di ulteriori e sostanziali misure correttive nel 2007[114].

 

Rispetto all’aggiornamento del Programma di Stabilità presentato nel 2006 - che prevedeva un valore dell’indebitamento netto per il 2007 pari al -2,8 per cento del PIL - le previsioni di aggiustamento dei saldi di finanza pubblica sono state successivamente riviste.

In aprile, con la Relazione Unificata sull’Economia e la Finanza Pubblica si rivedeva la stima dell’indebitamento netto per il 2007 dal 2,8 al 2,3 per cento del PIL. La nuova stima teneva conto di prospettive di crescita più favorevoli e di un’evoluzione delle entrate migliore delle attese.

Nel mese di giugno, le indicazioni provenienti dallo scenario macroeconomico e la successiva evoluzione dei conti pubblici lasciavano prefigurare un quadro di finanza pubblica più favorevole.

Con il DPEF 2007-2010 l’indebitamento netto tendenziale era valutato al 2,1 per cento del PIL, principalmente per effetto di una stima più elevata delle entrate. Contestualmente venivano tuttavia approvate misure di sostegno economico a determinate categorie sociali e interventi a favore dello sviluppo, con una spesa complessiva pari a 0,4 punti percentuali di PIL.

A seguito a tali interventi, l’indebitamento netto per il 2007 era fissato al 2,5 per cento del PIL. Nel mese di settembre 2007, con la Relazione Previsionale e Programmatica e la Nota di Aggiornamento al DPEF, la stima dell’indebitamento veniva aggiornata ulteriormente per tener conto dei nuovi dati sulla crescita delle entrate tributarie che continuava ad essere superiore alle aspettative. Insieme alla Relazione venivano definiti interventi, pari a 0,5 punti percentuali del PIL, con un impatto sulla spesa limitato all’anno 2007. Con l’aggiornamento al Programma di stabilità dell’Italia presentato nel novembre 2007 l’indebitamento netto per il 2008 veniva da ultimo ricollocato al -2,4 per cento del PIL.[115]

 

Sul Programma aggiornato al periodo 2007-2011 il Consiglio Ecofin ha espresso una valutazione favorevole il 12 febbraio 2008,[116] rilevando come nel complesso esso potesse consentire con un ampio margine la correzione del disavanzo eccessivo nel 2007.

 

Come accaduto nel 2006, anche nel 2007, l’indebitamento netto è risultato a consuntivo inferiore alle previsioni ufficiali del Governo, ciò nonostante gli incrementi di spesa disposti in corso d’anno con decretazione d’urgenza (vedi capitolo Le manovre di finanza pubblica, pag. 15) e il rallentamento ciclico dell’economia manifestatosi nell’ultimo trimestre del 2007. Nel mese di marzo 2008 l’ISTAT ha infatti indicato un valore dell’indebitamento netto per il 2007 pari all’1,9 per cento del PIL (29,2 miliardi di euro in termini nominali), inferiore di 0,9 punti percentuali rispetto all’iniziale obiettivo concordato in sede europea.

Tale risultato dovrebbe consentire l’abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi avviata nei confronti nel nostro paese nel luglio del 2005[117].

 


La finanza pubblica nella XV legislatura

Il Patto di stabilità e crescita

Gli strumenti di coordinamento delle politiche economiche

Nell’ambito dell’Unione economica e monetaria le politiche di bilancio sono decise dai singoli Stati membri. Tuttavia, esse costituiscono “una questione di interesse comune”, di cui il Trattato CE ha previsto tre diversi strumenti di coordinamento:

1.      la definizione di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e per quelle dell’Unione;

2.      procedure di sorveglianza sull’evoluzione economica di ciascuno degli Stati membri e dell’Unione;

3.      il divieto di disavanzi pubblici eccessivi e le relative procedure di controllo e, eventualmente, di sanzione.

Indirizzi di massima

Gli indirizzi di massima per le politiche economiche (art. 99, par. 2, del Trattato CE) degli Stati membri e dell’Unione indicano priorità e orientamenti per la conduzione del complesso delle politiche economiche. Rappresentano, pertanto, uno strumento di indirizzo che si riferisce non soltanto alle politiche di bilancio, ma anche alle politiche fiscali, alla regolamentazione del mercato del lavoro, alla struttura e al funzionamento dei mercati di beni e servizi, agli interventi a sostegno dell’iniziativa imprenditoriale, della ricerca, sviluppo tecnologico e formazione, della sostenibilità ambientale.

Secondo le modalità con cui finora gli indirizzi di massima sono stati elaborati, tali indirizzi sono costituiti da una prima parte che si riferisce al complesso dell’economia europea e da una seconda parte che reca raccomandazioni specificamente indirizzate ai singoli Stati membri.

Gli indirizzi di massima sono predisposti dalla Commissione europea e approvati annualmente con raccomandazione dal Consiglio dei ministri, sulla base delle conclusioni adottate dal Consiglio europeo.

Sorveglianza multilaterale

La procedura di “sorveglianza multilaterale” (art. 99, par. 3 e 4, del Trattato CE) prevede la periodica valutazione del Consiglio sulla situazione economica e finanziaria di ciascuno degli Stati membri.

A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione tutte le informazioni necessarie, in particolare illustrando le misure di rilievo da essi adottate nell’ambito della politica economica.

Sulla base di relazioni della Commissione, il Consiglio sorveglia l’evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e la coerenza delle politiche adottate con gli indirizzi di massima.

Nel caso in cui il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, giudichi che le politiche economiche di uno Stato membro rischino di recare pregiudizio al funzionamento dell’Unione economica e monetaria ovvero non siano coerenti con gli indirizzi di massima, il Consiglio medesimo, deliberando a maggioranza qualificata, può rivolgere allo Stato membro apposite indicazioni. Tali indicazioni sono adottate con raccomandazione. Il Consiglio può inoltre decidere di rendere pubbliche tali raccomandazioni.

Procedura sui disavanzi eccessivi

La terza e più vincolante forma di coordinamento è rappresentata dal divieto di disavanzi eccessivi. Secondo le disposizioni contenute nel Trattato CE (art. 104), come integrate dal protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, uno Stato membro presenta un disavanzo eccessivo nei seguenti casi:

1)      se presenta un rapporto deficit/PIL superiore al 3%;

2)      se presenta un rapporto debito/PIL superiore al 60%.

 

Il Trattato prospetta, peraltro, alcune deroghe.

In particolare, non si ha disavanzo eccessivo, per quanto concerne il rapporto deficit/PIL, se si registri una diminuzione significativa e costante e tale rapporto abbia raggiunto un livello prossimo al valore di riferimento.

Riguardo al rapporto debito pubblico/PIL un valore superiore al 60% non rappresenta un disavanzo eccessivo purché tale rapporto si riduca in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento “con ritmo adeguato”.

L’articolo 104 del Trattato CE configura una complessa procedura volta ad accertare l’esistenza di un disavanzo eccessivo e ad irrogare le eventuali sanzioni. Tale procedura si articola in tre fasi principali.

 

Nella prima fase il Consiglio adotta una decisione, con la quale accerta che uno Stato membro presenta un disavanzo eccessivo.

 

La dichiarazione di disavanzo eccessivo ha luogo a seguito di un’attività istruttoria svolta dalla Commissione, che prepara una relazione, e del parere espresso dal Comitato economico e finanziario. In particolare, la Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista attualmente o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere al Consiglio. Il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione, tenendo conto altresì delle osservazioni che lo Stato membro interessato può avanzare.

 

Nel caso in cui il Consiglio accerti la sussistenza di un disavanzo eccessivo, il Consiglio medesimo rivolge allo Stato membro in questione le raccomandazioni che ritiene opportune al fine di far cessare il disavanzo eccessivo entro un termine predeterminato. Se lo Stato membro non dà attuazione alle raccomandazioni entro il termine prefissato, il Consiglio può decidere di renderle pubbliche.

 

Nel caso in cui lo Stato in questione continui, oltre il termine prefissato, a non adottare le misure raccomandate, il Consiglio, con una seconda decisione, anch’essa adottata su raccomandazione della Commissione, prescrive allo Stato membro di attuare gli interventi ritenuti opportuni per pervenire al superamento del disavanzo eccessivo entro un termine prestabilito.

In questa seconda fase, le indicazioni dal Consiglio assumono per lo Stato in questione valore cogente, in quanto sono definite non più attraverso una raccomandazione, ma attraverso una decisione.

 

Nella terza fase, se lo Stato membro non adempie alla decisione del Consiglio, il Consiglio può decidere di applicare le sanzioni, che secondo quanto indicato dal trattato possono essere di varia natura: la richiesta allo Stato membro di pubblicare informazioni supplementari quando procede all’emissione di titoli del debito pubblico; l’invito alla Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la propria politica di prestiti verso tale Stato l’obbligo di costituire un deposito; il versamento di un’ammenda.

Il Patto di stabilità e crescita

Le disposizioni contenute nel Trattato CE in merito alla procedura di sorveglianza multilaterale e alla procedura sui disavanzi eccessivi sono state specificate e integrate dal Patto di stabilità e crescita.

Infatti, in previsione dell’avvio della terza fase dell’Unione economica e monetaria, i Governi degli Stati membri hanno concordato di rendere più rigorose e stringenti le disposizioni del Trattato relative al coordinamento delle politiche economiche. Il Patto deriva dalla valutazione politica di alcuni Stati, in particolare la Germania, circa la necessità di imporre, come obiettivo di medio termine, una situazione di bilancio in pareggio, rafforzando le misure di coordinamento e sorveglianza e istituendo, per i disavanzi eccessivi, un meccanismo sanzionatorio di carattere semiautomatico.

Il Patto di stabilità e crescita è costituito, nella sua originaria formulazione dalla risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, che ha sancito l’impegno degli Stati membri a perseguire l’obiettivo di medio termine di un saldo del conto economico delle amministrazioni pubbliche prossimo al pareggio o in avanzo, e dai regolamenti del Consiglio n. 1466/97 e 1467/97 del 7 luglio 1997, con i quali sono state definite le modalità di attuazione, rispettivamente, della procedura di sorveglianza multilaterale e della procedura sui disavanzi eccessivi.

Fin dalla nascita, il Patto di stabilità è stato oggetto di ampie discussioni, relative, in particolare, alla giustificazione dei parametri di cui impone il rispetto e alle limitazioni che ne derivano nell’utilizzo della politica di bilancio a fini di sostegno della crescita e dell’occupazione. Tale dibattito si è intensificato in relazione alla fase di accentuato rallentamento della crescita economica, che si è registrata a partire dal 2001 e che, per quanto riguarda l’Europa, si è prolungata oltre le previsioni.

Il rallentamento della crescita, infatti, ha determinato la contrapposizione, anche istituzionale, tra diversi governi degli Stati membri, che intendevano adottare politiche economiche espansive capaci di contrastare l’andamento sfavorevole del ciclo, e la Commissione (sostenuta dalle prese di posizione della Banca centrale europea), che per lungo tempo ha richiesto una puntuale applicazione delle regole del Patto.

L’applicazione del Patto è stata resa più difficoltosa dal fatto che a partire dal 2002 hanno registrato un deficit superiore alla soglia del 3 per cento del PIL i due principali paesi dell’area euro, vale a dire Germania e Francia. Questa situazione ha portato ad un contrasto tra il Consiglio, da un lato, e la Commissione, dall’altro, che ha visto anche l’intervento della Corte di Giustizia.

L’intervento della Corte ha chiarito la ripartizione di competenze tra Consiglio e Commissione, ma non ha sciolto il nodo politico relativo alle difficoltà di applicazione del Patto in una congiuntura economica sfavorevole.

Il dibattito sulla riforma è dunque proseguito, facendosi più serrato, ed ha portato nel marzo 2005 all’approvazione da parte del Consiglio europeo di una relazione del Consiglio ECOFIN intitolata “Migliorare l’attuazione del Patto di stabilità e crescita”, che “aggiorna e completa” la risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997.

La relazione, oltre a riaffermare la validità dei valori di riferimento del 3 per cento per il rapporto tra disavanzo e PIL e del 60 per cento per il rapporto tra debito pubblico e PIL, prospetta una serie di interventi volti al rafforzamento della razionalità economica delle norme di bilancio, al potenziamento dei meccanismi preventivi previsti dal Patto di stabilità ed al miglioramento dell’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

Viene in particolare rivista la stretta imposizione come obiettivo di medio termine di una situazione di bilancio in pareggio, ammettendosi la possibilità di obiettivi differenziati che tengano conto della peculiarità della situazione di ciascuno Stato membro.

Si è di conseguenza proceduto all’approvazione di due regolamenti (regolamenti (CE) 1055/2005 e 1056/2005), che hanno modificato i precedenti regolamenti sulla sorveglianza multilaterale e sulla procedura di disavanzo eccessivo.

Il regolamento sulla sorveglianza delle posizioni di bilancio

Il regolamento (CE) 1466/97, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, dispone innanzitutto, a seguito di un’importante modifica apportata nel 2005, che ciascuno Stato membro ha un obiettivo a medio termine differenziato per la sua posizione di bilancio, che può divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo, offrendo comunque un margine di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo pubblico e PIL del 3 per cento.

L’obiettivo assicura rapidi progressi verso la sostenibilità e consente margini di manovra nel bilancio, segnatamente per gli investimenti pubblici.

Per gli Stati membri che hanno adottato l'euro e per quelli che fanno parte dell'ERM2[118] gli obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese sono specificati in una forcella stabilita tra il - 1% del PIL e il pareggio o l'attivo, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.

 

Gli Stati che hanno adottato la moneta unica devono presentare annualmente un Programma di stabilità, nel quale precisano:

§      l’obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo, nonché l’andamento del rapporto debito pubblico/PIL;

§      le previsioni sull’andamento dell’economia del Paese;

§      le misure di politica economica che intendono adottare per conseguire gli obiettivi del programma di stabilità e, a seguito di una modifica del 2005, un’analisi dettagliata del rapporto costi/benefici delle principali riforme strutturali;

§      l’analisi dell’incidenza sui saldi del conto economico delle amministrazioni pubbliche e sul debito pubblico di uno scenario macroeconomico diverso rispetto a quello ipotizzato (“analisi di sensitività”);

§      se del caso, le ragioni di una deviazione dal percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine (modifica introdotta nel 2005).

 

Il Consiglio, previa valutazione da parte della Commissione e del Comitato economico e finanziario, esamina, entro tre mesi, i programmi presentati, adottando un parere con il quale può, se del caso, invitare lo Stato membro ad adeguare il proprio programma, in modo da rafforzarne gli obiettivi ed i contenuti.

Le modifiche apportate nel 2005 hanno specificato una serie di elementi di cui il Consiglio deve tener conto in questa valutazione.

In particolare, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua il miglioramento annuo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto di misure di carattere temporaneo, tenendo conto del fatto che in periodi di congiuntura favorevole lo sforzo di aggiustamento dovrebbe essere maggiore, laddove nei periodi di congiuntura sfavorevole detto sforzo può essere più limitato.

Il Consiglio prende inoltre in considerazione l'attuazione di riforme strutturali sostanziali che producano effetti di contenimento dei costi nel lungo periodo, con una particolare attenzione alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione.

Viene configurata una specifica procedura di allarme preventivo (cd. early warning), che ha luogo mediante una raccomandazione rivolta dal Consiglio allo Stato membro interessato, nel caso in cui si registri una divergenza sensibile tra la situazione finanziaria esistente o prevedibile e gli obiettivi precedentemente fissati, tale da comportare il rischio che si determini un disavanzo eccessivo. Qualora la predetta situazione persista o si aggravi, il Consiglio può adottare un’ulteriore raccomandazione affinché lo Stato adotti prontamente misure correttive.

I Paesi che non adottano la moneta unica sono tenuti a presentare annualmente un programma di convergenza, contenente informazioni analoghe a quelle dei programmi di stabilità e sono anch’essi sottoposti alla sorveglianza da parte del Consiglio.

Il regolamento sulla procedura per i disavanzi successivi

Il regolamento (CE) n. 1467/97, relativo all’accelerazione e al chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, provvede a definire le condizioni in presenza delle quali si deve dare corso alla suddetta procedura, stabilisce gli adempimenti previsti dalla procedura sui disavanzi eccessivi (dalla dichiarazione di disavanzo eccessivo fino all’applicazione delle sanzioni) e precisa le modalità di applicazione e l’entità delle sanzioni con cui tale procedura può concludersi.

 

È consentito superare il tetto massimo del 3 per cento del deficit rispetto al PIL, senza incorrere in sanzioni, solo in “circostanze eccezionali e temporanee”, cioè, in base alla formulazione originaria del Patto, connesse ad eventi che non sono soggetti al controllo dello Stato interessato o che sono determinate da una grave recessione economica

La riforma del 2005 ha peraltro ampliato i casi in cui il superamento del valore della soglia del 3% può essere considerato eccezionale e temporaneo e può quindi (se resta vicino a detto valore) essere giustificato.

In particolare:

§      la Commissione e il Consiglio possono considerare eccezionale un superamento del valore di riferimento risultante da una grave recessione economica dovuta a un tasso di crescita negativo o alla diminuzione cumulata della produzione durante un periodo prolungato di crescita molto bassa in relazione alla crescita potenziale;

§      devono inoltre essere tenuti presenti tutti gli altri fattori rilevanti indicati nel trattato CE; le valutazioni degli organi europei devono riflettere in maniera appropriata gli sviluppi relativi alla posizione economica a medio termine (in particolare la crescita potenziale, le condizioni congiunturali prevalenti, l'attuazione delle politiche nel contesto dell'agenda di Lisbona e delle politiche intese a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione) e l'evoluzione della posizione di bilancio di medio termine (in particolare l'impegno per il risanamento dei bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, la sostenibilità del debito, gli investimenti pubblici e la qualità complessiva delle finanze pubbliche); inoltre, la Commissione deve tenere nella debita considerazione tutti gli altri fattori che secondo gli Stati membri sono significativi per valutare in termini qualitativi il superamento del valore di riferimento. A questo riguardo, una particolare attenzione deve essere riservata agli sforzi di bilancio intesi ad aumentare o a mantenere a un livello elevato i contributi finanziari a sostegno della solidarietà internazionale e della realizzazione degli obiettivi delle politiche europee, segnatamente l'unificazione dell'Europa, se tali sforzi hanno ripercussioni negative sulla crescita e sul bilancio di uno Stato membro e se soddisfano due condizioni: il disavanzo resta vicino al valore di riferimento; il superamento di tale valore è temporaneo;

§      deve essere altresì tenuta nella debita considerazione l'attuazione di riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. A tal fine, nel caso di Stati membri il cui disavanzo superi il valore di riferimento, pur rimanendo prossimo ad esso, e qualora tale superamento rispecchi l'attuazione di riforme delle pensioni, si tiene conto dei costo netto della riforma in maniera linearmente decrescente per un periodo transitorio di cinque anni.

 

Il Consiglio decide sull’esistenza di una situazione di disavanzo eccessivo sulla base di un parere e di una raccomandazione trasmessi dalla Commissione, previo parere del comitato economico e finanziario. Contestualmente alla decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo, il Consiglio formula una raccomandazione finalizzata a porre fino al disavanzo, che fissa un termine per l’adozione delle opportune misure da parte dello Stato interessato; il termine massimo per l’adozione di dette misure è stato aumentato dalla riforma del 2005 da quattro a sei mesi. Nella raccomandazione deve essere altresì fissato un termine per il rientro dalla situazione di disavanzo, che dovrebbe avvenire nell’anno successivo all’adozione della decisione, salvo circostanze particolari.

A seguito della riforma del 2005, la raccomandazione deve prevedere che lo Stato membro interessato realizzi ogni anno un miglioramento minimo, pari ad almeno lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum. Inoltre, qualora lo Stato membro interessato dimostri che l'inadempienza alle misure richieste dal Consiglio è dovuta a eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative sul bilancio, il Consiglio può adottare una nuova raccomandazione con la quale concede un ulteriore anno per il rientro dal disavanzo.

Se il Consiglio valuta che lo Stato membro non ha dato seguito ad una sua prima raccomandazione, dopo aver intimato, con una seconda decisione, l’adozione dei provvedimenti necessari, procede, nel caso in cui venga disattesa anche la seconda decisione, ad applicare le sanzioni.

La sanzione (applicabile solo agli Stati dell’area euro) ha in un primo momento la forma di un deposito infruttifero costituito presso la Commissione. Il deposito è calcolato sommando una parte fissa pari allo 0,2% del PIL del Paese inadempiente ad una parte variabile pari ad un decimo dell’eccedenza del disavanzo rispetto al 3% del PIL (l’importo complessivo del deposito non può comunque superare lo 0,5% del PIL). Se il rapporto deficit/PIL risulta superiore al 3% anche negli anni successivi, lo Stato membro deve costituire per ciascun anno un deposito aggiuntivo calcolato secondo la regola con cui, il primo anno, si determina la parte variabile.

Lo Stato membro ha due anni di tempo dalla decisione sulla costituzione del deposito infruttifero per correggere il disavanzo eccessivo e vedere restituito il deposito medesimo (senza gli interessi).

Trascorsi due anni senza che il deficit sia stato ridotto entro il valore di riferimento del 3%, il deposito (come pure gli interessi maturati) è trasformato in ammenda definitiva, da ripartirsi tra gli Stati membri facenti parte dell’area dell’euro che non presentano disavanzi eccessivi.


Le manovre di finanza pubblica

La manovra per il 2007

Il DPEF 2007-2011, presentato nel luglio 2006, indicava quale obiettivo programmatico di indebitamento netto per il 2007 un valore del 2,8 per cento del PIL[119].

 

Indebitamento netto e saldo primario della Pubblica Amministrazione 2007

(dati SEC 95 - Valori in % del PIL e in milioni di euro)

 

Indebitamento netto

Saldo primario

 

tendenziale

programmatico

tendenziale

programmatico

DPEF 2007-2011 (8 luglio 2006)
(milioni di euro)

4,1
(61,4)

2,8
(n.d.)

0,8
(11,8)

2,1
(n.d.)

Nota aggiornamento DPEF (settembre 2006)
(milioni di euro)

3,8

2,8
(n.d.)

 

2,0
(n.d.)

RUEF 1/2007 (16 marzo 2007)
(milioni di euro)

2,3
(34,6)

2,6
(39,4)

DPEF 2008-2011 (27 giugno 2007)
(milioni di euro)

2,5
(38,3)

2,3
(35,5)

Nota aggiornamento DPEF (settembre 2007)
(milioni di euro)

2,4
(36,3)

2,5
(38,1)

Consuntivo ISTAT (29 febbraio 2008)
(milioni di euro)

1,9
(29,1)

3,1
(47,5)

 

 

Per conseguire tale obiettivo, conforme al percorso di rientro delineato dagli organi europei nell’ambito della procedura di deficit eccessivo (vedi scheda La procedura di disavanzo eccessivo, pag. 123) era stata prevista una manovra il cui impatto correttivo netto rispetto agli andamenti tendenziali era stato stimato in circa 1,3 punti percentuali di PIL.

 

Nel mese di settembre 2006, le stime tendenziali dell’indebitamento netto per il 2007 sono state riviste, al fine di tenere conto sia dell’incremento del gettito tributario più favorevole rispetto a quello considerato nel DPEF di luglio - con una previsione di maggiori entrate pari a circa 6 miliardi di euro – sia della maggiore crescita economica per gli anni 2006 e 2007 (+0,1 punti di PIL per ciascuno dei due anni considerati).

In base alle nuove valutazioni, il deficit tendenziale per l’anno 2007 è stato ridotto al 3,8% del PIL. Tale revisione ha consentito, pertanto, una riduzione dell’entità della manovra necessaria a conseguire l’obiettivo programmatico del 2,8% fissato nel DPEF (e confermato nella Nota di aggiornamento), il cui impatto correttivo è stato fissato nell’1% del PIL.

 

La manovra è stata realizzata attraverso i seguenti strumenti normativi:

§      il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante norme in materia di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e altre disposizioni tributarie urgenti;

§      la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

§      la legge 27 dicembre 2006, n. 298 (legge di bilancio per il 2007).

 

I provvedimenti indicati hanno determinato, per il conto delle amministrazioni pubbliche, una manovra lorda per il 2007 pari a 38,1 miliardi di euro[120].

Sull’importo complessivo della manovra pesano, peraltro, gli effetti dell’aumento delle aliquote contributive in relazione agli immigrati che sono entrati in Italia in conseguenza del DPCM 25 ottobre 2006, per 0,8 milioni di euro[121].

L’importo predetto è considerato al netto degli effetti derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia europea sulla detraibilità dell’IVA sugli autoveicoli, pari a 5,3 miliardi e coperti con misure recate dal decreto-legge collegato alla manovra (per approfondimenti, vedi scheda La sentenza IVA sugli autoveicoli nel dossier relativo alla Commissione Finanze).

Considerando anche questi effetti, l’importo complessivo della manovra risulta pari a 42,9 miliardi di euro e l’effetto correttivo dei conti pubblici pari a 20,5 miliardi di euro.

 

In particolare, la manovra lorda si compone di:

§      maggiori entrate per 25,1 miliardi di euro, derivanti per 5 miliardi da interventi previsti dal decreto-legge collegato, per 19,3 miliardi da misure contenute nella legge finanziaria e per 0,8 miliardi dagli effetti dell’aumento delle aliquote contributive in relazione agli immigrati che sono entrati in Italia in conseguenza del DPCM 25 ottobre 2006;

§      minori spese per 12 miliardi di euro, derivanti per 10,4 miliardi da riduzioni di spese correnti, per 1,6 miliardi da riduzioni di spese di conto capitale;

§      ulteriori risparmi di spesa derivanti da misure contenute nelle tabelle allegate alla legge finanziaria, per un totale di 0,9 miliardi di euro.

 

In particolare, le maggiori entrate sono state in larga parte così reperite:

a)       circa 5,5 miliardi di euro dall’istituzione presso l’INPS del Fondo per l’erogazione del TFR (vedi capitolo Previdenza complementare e Fondo TFR nel dossier relativo alla Commissione Lavoro);

b)       circa 4 miliardi di euro dall’incremento delle aliquote contributive;

c)       oltre 4,8 miliardi dalle misure di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, contenute sia nella finanziaria che nel decreto-legge collegato (vedi capitoli Emersione della base imponibile e Accertamento e riscossione tributi nel dossier relativo alla Commissione Finanze);

d)       circa 1,5 miliardi di euro dalle misure introdotte dal D.L. n. 262/2006 volte al recupero della base imponibile (vedi capitolo Emersione della base imponibile nel dossier relativo alla Commissione Finanze);

e)       1,4 miliardi dalla proroga contenuta nella legge finanziaria dell’incremento automatico delle aliquote in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni delle limitazioni alla spesa sanitaria.

 

Le minori spese di parte correntesono per lo più imputabili alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti territoriali, per circa 3,2 miliardi di euro; alla costituzione di accantonamenti indisponibili sul bilancio dello Stato, per 2,3 miliardi di euro e alle misure strutturali di contenimento della spesa sanitaria, per 944 milioni di euro (vedi scheda I disavanzi sanitari regionalinel dossier relativo alla Commissione Affari sociali).

La costituzione degli accantonamenti indisponibili sul bilancio dello Stato ha riguardato anche le spese in conto capitale, per 828 milioni di euro.

 

L’importo della manovra lorda di finanza pubblica per il 2007, pari a 38,1 miliardi di euro, è stato destinato a:

§      misure di carattere espansivo o comunque oneroso, volte al finanziamento di spese non eludibili (ad es. il rinnovo dei contratti del pubblico impiego), nonché alla realizzazione di interventi di sviluppo o di carattere sociale, per complessivi 24,1 miliardi di euro;

§      la correzione dei conti pubblici per garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per circa 14 miliardi di euro.

 

Le misure di carattere espansivo si sono concretizzate in:

§      minori entrate per 7,5 miliardi di euro, relative principalmente alla riduzione del cuneo fiscale e agli incentivi all’occupazione femminile nelle aree svantaggiate (per complessivi 2,5 miliardi di euro) (vedi scheda L’IRAPnel dossier relativo alla Commissione Finanze), nonché allaproroga di alcune agevolazioni fiscali (1,6 miliardi);

§      maggiori spese per 16,4 miliardi di euro, imputabili, per circa 10 miliardi alla parte corrente e per circa 6,4 miliardi al conto capitale.

Per quanto concerne la parte corrente, la maggiori spese sono connesse soprattutto ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego (1,1 miliardi), alla revisione della disciplina degli assegni familiari (930 milioni), alla compartecipazione dinamica all’IRPEF (851 milioni) e al rifinanziamento del Fondo per le missioni di pace (1 miliardo).

Per il conto capitale si è proceduto al finanziamento di Ferrovie dello Stato (2,4 miliardi) e alla costituzione del Fondo per la compensazione dei contributi pluriennali, finalizzato a consentire l’utilizzazione di risorse per la realizzazione soprattutto di infrastrutture (520 milioni).

 

La manovra ha dunque comportato una riduzione dell’indebitamento netto di oltre 14 miliardi di euro.

 

Nel corso dell’anno 2007 gli andamenti tendenziali di finanza pubblica si sono rivelati migliori rispetto alle previsioni di settembre 2006, a causa della crescita economica che si è rivelata superiore alle stime e, segnatamente, del favorevole andamento del gettito tributario[122].

Pertanto, il DPEF 2008-2011, presentato a giugno 2007, ha rivisto l’obiettivo di indebitamento netto per il 2007, fissandolo al 2,5 per cento del PIL.

L’obiettivo si poneva ad un livello inferiore a quello indicato dal DPEF del luglio 2006 (2,8 per cento), che rappresentava l’obiettivo concordato con la Commissione europea nel piano di rientro del disavanzo adottato nell’ambito della procedura di disavanzo eccessivo avviata nei confronti dell’Italia nel luglio 2005 (vedi scheda La procedura di disavanzo eccessivo, pag. 123).

Alla luce tale andamento positivo, il Governo ha ritenuto di realizzare, contestualmente alla presentazione del DPEF 2008-2011, una manovra di carattere espansivo per il 2007, realizzata con il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81[123], recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, di circa lo 0,4 per cento del PIL (6,6 miliardi di euro).

Con il decreto-legge si è proceduto ad un aumento delle spese pari a 6.599 milioni di euro, di cui 4.920 milioni di spese correnti (0,3 per cento del PIL) e 1.679 milioni di spese in conto capitale (0,1 per cento del PIL). Tra le spese correnti, si segnalano, in particolare, un aumento dei consumi intermedi (comprensivi delle prestazioni sociali in natura) di 1.940 milioni e delle prestazioni sociali in denaro di 771 milioni di euro.

 

Nel mese di settembre 2007, con la Relazione Previsionale e Programmatica e la Nota di Aggiornamento al DPEF 2008-2011, la stima dell’indebitamento veniva ulteriormente aggiornata, per tener conto dei nuovi dati sulla crescita delle entrate tributarie che continuava ad essere superiore alle aspettative.

Alla luce degli andamenti di finanza pubblica, rivelatisi migliori rispetto alle previsioni, a causa sia del favorevole andamento del gettito tributario, sia di una crescita più contenuta della spesa primaria corrente rispetto a quella stimata in precedenza, il Governo nella Nota di Aggiornamento ha ridotto di un decimo di punto percentuale l’obiettivo di indebitamento netto per il 2007 (dal 2,5 al 2,4 per cento del PIL), adottando contestualmente interventi di carattere espansivo pari a 0,5 punti percentuali del PIL, con un impatto sulla spesa sostanzialmente limitato all’anno 2007. Tali interventi sono stati attuati con il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159[124], collegato alla manovra finanziaria per il 2008.

 

Nel decreto sono contenute misure per oltre 10 miliardi di euro[125].

I principali interventi introdotti dal decreto hanno riguardato, per la spesa corrente, le misure una tantum a favore dei soggetti c.d. incapienti per un importo complessivo di 1.900 milioni di euro, le risorse per il pubblico impiego (520 milioni) e la cooperazione internazionale (500 milioni), nonché le risorse per l'istruzione (circa 200 milioni). Le maggiori spese in conto capitale riguardano le risorse a favore dell'edilizia residenziale pubblica (544 milioni), le spese per l'ambiente e le risorse per opere pubbliche e trasporti (investimenti Anas e Ferrovie per complessivi 1.250 milioni e infrastrutture di trasporto pubblico locale per ulteriori 800 milioni).

 

L’esercizio 2007 si è chiuso con un indebitamento netto pari all’1,9 per cento del PIL (pari in termini nominali a 29,2 miliardi di euro).

Tale risultato risulta inferiore di 0,9 punti percentuali all’iniziale obiettivo concordato in sede europea e di 0,5 punti percentuali a quello stimato a settembre 2007. Al netto delle due manovre espansive adottate in corso d’anno con decretazione d’urgenza, l’indebitamento netto nel 2007 si sarebbe attestato ad un valore prossimo all’1 per cento del PIL.


Le manovre di finanza pubblica

La manovra per il 2008

Il quadro tendenziale di finanza pubblica presentato nel DPEF di giugno 2007 prospettava, per il 2008, un indebitamento netto pari al 2,2 per cento del PIL, in diminuzione rispetto all’indebitamento previsto per il 2007 (2,5%).

 

Il DPEF 2008-2011 poneva l’obiettivo programmatico di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche per il 2008 allo stesso livello di quello tendenziale, ossia pari al 2,2 per cento.

 

Indebitamento netto e saldo primario della Pubblica Amministrazione 2008

(dati SEC 95 - Valori in % del PIL e in milioni di euro)

 

Indebitamento netto

Saldo primario

 

tendenziale

programmatico

tendenziale

programmatico

DPEF 2008-2011 (29 giugno 2007)
(miliardi di euro)

2,2
(35,8)

2,2
(n.d.)

2,6
(42,5)

2,7
(n.d.)

Nota aggiornamento DPEF (settembre 2007)
(miliardi di euro)

1,8
(29,4)

2,2
(35,4)

3,0
(48,8)

2,7
(42,9)

RUEF (aprile 2008)
(miliardi di euro)

2,4
(38,7)

2,6
(40,6)

 

La coincidenza tra i valori tendenziali ed i valori programmatici dell’indebitamento per il 2008 prefigurava la decisione del Governo di non realizzare una manovra correttiva per il 2008.

 

Nel mese di settembre 2007, con la Relazione Previsionale e Programmatica e la Nota di Aggiornamento al DPEF 2008-2011, la stima tendenziale dell’indebitamento netto veniva rivista all’1,8%, in relazione, segnatamente, al favorevole andamento del gettito tributario, risultato superiore alle aspettative.

Il Governo, confermando l’obiettivo di indebitamento per il 2008 al 2,2% del PIL, ha quindi ritenuto di destinare le maggiori risorse resesi disponibili dal favorevole andamento del quadro tendenziale dei conti pubblici al finanziamento di nuovi interventi, che sono stati oggetto dalla manovra per il 2008, la quale, rispetto al quadro tendenziale, reca un effetto espansivo di circa 0,4 punti di PIL (circa 6,1 miliardi di euro).

Diversamente dalle manovre adottate negli ultimi anni[126], lamanovra di finanza pubblica posta in essere dal Governo per il 2008 non ha avuto la funzione di ridurre l’entità dell’indebitamento netto, riconducendo l’andamento tendenziale del disavanzo agli obiettivi programmatici, ma ha assunto un carattere espansivo.

 

La manovra di finanza pubblica è stata realizzata attraverso i seguenti strumenti normativi:

§      il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, (convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222)recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”, il quale, pur avendo effetti trascurabili sull’esercizio finanziario per il 2008 (vedi scheda La manovra per il 2007, pag. 135) è stato qualificato come provvedimento collegato alla decisione di bilancio per il triennio 2008-2010;

§      la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);

§      la legge 24 dicembre 2007, n. 245 (legge di bilancio per il 2008).

 

I provvedimenti indicati hanno determinato, per il conto delle amministrazioni pubbliche, una manovra lorda di carattere espansivo[127] per il 2008 pari a circa 15,5 miliardi di euro.

 

Il reperimento delle risorse, per complessivi 9,4 miliardi di euro, si è fondato su:

§      maggiori entrate per 1,6 miliardi di euro, connesse, principalmente, all’incremento dell’imposta sui tabacchi (320 milioni) (vedi capitolo Le accise nel dossier relativo alla Commissione Finanze) e alle compensazioni IVA di gruppo (450 milioni) (vedi capitolo L’imposta sul valore aggiunto (IVA)nel dossier relativo alla Commissione Finanze);

§      minori spese per circa 7,8 miliardi di euro, derivanti per 3,4 miliardi da riduzioni di spese correnti e per 4,4 miliardi da riduzioni di spese di conto capitale.

Le minori spese sono in gran parte derivanti da una serie di interventi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, tra le quali si segnalano:

a)   tra le minori spese correnti:

-       la modifica del sistema di finanziamento del trasporto pubblico locale, non più basato su risorse statali, ma sulla compartecipazione regionale al gettito delle accise (per complessivi 1.578 milioni di euro) (vedi scheda Riforma del finanziamentonel dossier relativo alla Commissione Trasporti);

-       il taglio linearedelle spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio (545 milioni), nonché la limitazione delle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri per il 50% dei versamenti riassegnabili all’entrata (300 milioni) (vedi scheda Interventi di razionalizzazione della spesa, pag. 149);

-       le misure finalizzate alla riduzione dei “costi della politica”, quali la non applicazione dell’adeguamento annuale all’indennità parlamentare (2 milioni), la riduzione dei contributi relativi alle comunità montane oggetto di soppressione (33,4 milioni), il contenimento dei costi per la rappresentanza degli enti locali (313 milioni) e la riduzione degli stanziamenti relativi al rimborso delle spese elettorali (20 milioni) (vedi schede Trattamento economico dei parlamentarie Interventi sui “costi della politica” nel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali);

-       le misure volte alla riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali, da attuarsi attraverso un piano di razionalizzazione degli spazi (140 milioni) (vedi scheda Interventi di razionalizzazione della spesa, pag. 149).

b)      tra le minori spese in conto capitale:

-       la previsione di riduzione del termine di perenzione dei residui propri di conto capitale, che viene portato da sette a tre anni (1,5 miliardi) (vedi scheda Interventi di razionalizzazione della spesa, pag. 149);

-       la limitazione degli investimenti degli enti previdenziali pubblici(400 milioni) e delle spese annue di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e da enti pubblici (700 milioni) (vedi scheda Interventi di razionalizzazione della spesa, pag. 149);

 

L’effetto espansivo della manovra, pari a complessivi 15,5 miliardi di euro, si è realizzato attraverso una serie di misure che hanno determinato una riduzione delle entrate per 3,9 miliardi di euro e un aumento delle spese per complessivi 11,5 miliardi di euro.

 

Tra le disposizioni che hanno comportato minori entrate, si segnala che la quota preponderante è rappresentata dagli interventi di carattere tributario in favore delle famiglie (vedi scheda Politiche fiscali per la famiglianel dossier relativo alla Commissione Finanze) e, segnatamente, dalle misure agevolative riguardanti l’abitazione principale, tra le quali le detrazioni ICI in favore dei proprietari (vedi scheda L’Imposta Comunale sugli Immobilinel dossier relativo alla Commissione Finanze) e quelle IRE in favore degli affittuari, che determinano effetti complessivi, in termini di indebitamento netto, per circa 2,2 miliardi di euro (di cui 1,3 miliardi derivanti dalle maggiori detrazioni IRE e 0,9 miliardi per maggiori detrazioni ICI sulla prima casa) (vedi capitolo La tassazione delle persone fisiche nel dossier relativo alla Commissione Finanze).

Si ricordano, inoltre, gli interventi inerenti il prelievo sulle imprese, caratterizzati da molteplici misure che, a fronte di riduzioni di aliquote (IRES e IRAP), determinano un ampliamento delle basi imponibili, realizzando nel contempo una semplificazione e razionalizzazione del prelievo medesimo (vedi scheda IRES: ampliamento base imponibile nel dossier relativo alla Commissione Finanze).

 

Per quanto concerne le maggiori spese, la manovra di finanza pubblica è intervenuta sui seguenti principali settori:

§      In materia di pubblico impiego le maggiori spese sono ascrivibili in prevalenza all’integrazione degli stanziamenti per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007 con riferimento ai protocolli siglati dal Governo con le organizzazioni sindacali nell’aprile e nel maggio 2007; le misure adottate in materia recano complessivamente, in termini di indebitamento netto, maggiori oneri pari ad oltre 2 miliardi di euro per il 2008.

I rinnovi contrattuali hanno in particolare interessato:

-        il personale del settore statale contrattualizzato e non contrattualizzato, i docenti della scuola, il comparto Sicurezza e i Vigili del fuoco (945,7 milioni);

-        il personale di regioni ed enti locali (497 milioni);

-        il personale delle Università (c.d. “Patto universitario”) (313 milioni);

§      tra le disposizioni in materia di previdenza e assistenza, il peso preponderante è rappresentato dal finanziamento del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007 (994 milioni) (vedi capitolo Delega in materia di mercato del lavoro nel dossier relativo alla Commissione Lavoro). Con riferimento al settore assistenziale, sono state introdotte una serie di misure significative nei settori dell’assistenza all’infanzia (vedi capitolo Misure in tema di famiglia e minori nel dossier relativo alla Commissione Affari sociali), degli indennizzi ai danneggiati da vaccinazioni e dalla talidomide (vedi capitolo Tutela della salute nel dossier relativo alla Commissione Affari sociali) nonché dei benefici alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (complessivi 299 milioni);

§      in materia di sanità, si segnala l’abolizione, limitatamente al 2008, del ticket sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (834 milioni) (vedi capitolo Controllo della spesa sanitarianel dossier relativo alla Commissione Affari sociali) ;

§      in materia di enti locali, si segnalano le modifiche del patto di stabilità interno, cui sono ascritti effetti peggiorativi dei saldi per il 2008 e il 2009, relativi, da un lato, alla esclusione degli enti locali in avanzo (in media nel triennio 2003-2005) dall’obbligo di migliorare ulteriormente detto saldo; dall’altro, alla riduzione dei vincoli per gli enti che, nel triennio 2003-2005, hanno registrato entrate da dismissione di beni mobili e immobili per importi rilevanti (circa 280 milioni) (vedi capitolo Il patto di stabilità interno, pag. 45);

§      in materia di trasporto pubblico locale, si segnala la riforma delle modalità di finanziamento del trasporto pubblico locale, che prevede, in particolare, la sostituzione dei trasferimenti statali con la concessione alle regioni di una compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione (maggiori spese per 1.748 milioni) (vedi scheda Riforma del finanziamentonel dossier relativo alla Commissione Trasporti).

 

Il quadro di finanza pubblica per il 2008-2011 è stato da ultimo rivisto nella Relazione Unificata sull’Economia e la Finanza pubblica, presentata nel marzo 2008, per tener conto delle mutate prospettive di crescita dell’economia reale.

La nuova stima prevede un valore tendenziale dell’indebitamento netto pari al 2,4% del PIL, maggiore di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni della RPP di settembre 2007.

 


Contenimento e controllo della spesa


Il contenimento della spesa pubblica

Interventi di razionalizzazione della spesa

Nella XV legislatura sono state adottate una serie di interventi di razionalizzazione volti a contenere l’andamento delle voci di spesa nei grandi comparti della pubblica amministrazione.

Taluni di questi interventi hanno reiterato la prassi dei tagli lineari alle dotazioni di bilancio, seppur con modalità differenti rispetto al passato; altri hanno esteso l’ambito di applicazione ovvero rafforzato misure di contenimento della spesa già introdotte nella XIV legislatura, mentre un complesso di nuovi interventi di razionalizzazione della spesa ha riguardato anche la riduzione dei costi della rappresentanza politica.

La gestione della spesa iscritta in bilancio

Per quanto riguarda la gestione della spese iscritte in bilancio, nella XV legislatura sono stati effettuati una serie di interventi, che oltre a reiterare la pratica dei tagli lineari alle dotazioni di bilancio relative, in particolare, alle spese per consumi intermedi, hanno previsto la costituzione di accantonamenti indisponibIli sugli stanziamenti del bilancio statale.

 

In particolare, all’inizio della legislatura, il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223[128], ha previsto[129]:

§      la costituzione, negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni centrali, di accantonamenti indisponibili su una parte degli stanziamenti delle unità previsionali di base indicate in un apposito elenco, nella misura ivi indicata, da versare all’entrata del bilancio dello Stato (art.25)[130];

§      l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio in caso di mancato rispetto del limite all’incremento delle spese degli enti pubblici non territoriali introdotto dalla legge finanziaria 2005 (cd. regola del 2 per cento) (art.26)[131].

Per quanto concerne, segnatamente, la pratica dei tagli alle dotazioni di bilancio, essa è stata successivamente riproposta, in una nuova configurazione, dalla legge finanziaria 2007[132], che ha stabilito, all’articolo 1, comma 507, l’accantonamento e la conseguente indisponibilità, in maniera lineare (cioè proporzionale), di una quota pari a 4,6 miliardi di euro per il 2007, a 5 miliardi di euro per il 2008 e a 4,9 miliardi di euro per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, relative a determinate categorie economiche.

Il citato comma 507 ha introdotto nella prassi dei tagli lineari alcuni aspetti innovativi: da una parte, ha previsto accantonamenti di somme riguardanti non solo le spese discrezionali, ma anche le spese classificate come fattore legislativo; dall’altra, ha autorizzato, ai fini di flessibilità gestionale, le singole amministrazioni a proporre variazioni compensative al fine di determinare scelte allocative all’interno del medesimo comparto.

 

In particolare, gli stanziamenti su cui incidono gli accantonamenti riguardano sia le spese correnti che quelle in conto capitale, ivi incluse le spese predeterminate legislativamente. Le categorie di spesa oggetto degli accantonamenti sono le seguenti:

-        consumi intermedi (categoria 2);

-        trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione degli enti territoriali, enti previdenziali e organi costituzionali, nonché dei trasferimenti a favore della protezione civile e del Fondo ordinario delle università statali;

-        trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private (categoria 5), a imprese (categoria 6) e a estero (categoria 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge n. 222/1982, e successive modificazioni;

-        altre uscite correnti (categoria 12);

-        tutte le categorie di spese in conto capitale, con esclusione dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie, nonché dei trasferimenti a favore della protezione civile e del 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Resta comunque escluso il comparto della radiodiffusione televisiva locale. Sono altresì esclusi dall’accantonamento gli effetti finanziari derivanti dalla legge finanziaria 2007, in cui l’accantonamento è stato previsto. Restano pertanto escluse dagli accantonamenti le seguenti categorie economiche relative a spese correnti: redditi da lavoro dipendente (cat. 1), imposte pagate sulla produzione (cat. 3), risorse proprie CEE (cat. 8), interessi passivi e redditi da capitale (cat. 9), poste correttive e compensative (cat. 10) e ammortamenti (cat. 11). Un regime peculiare riguarda il Ministero della pubblica istruzione: nel relativo stato di previsione l’accantonamento e l’indisponibilità concernono un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno.

 

Come accennato, al fine di assicurare un’adeguata flessibilità gestionale, è stata prevista una procedura volta a consentire, con decreto del Ministero dell’economia, di rimodulare in via compensativa gli accantonamenti all’interno degli stati di previsione dei singoli Ministeri.

 

In particolare, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, possono essere infatti disposte variazioni degli accantonamenti, anche interessando diverse unità previsionali relative alle citate categorie economiche[133].

Il comma 508 della legge finanziaria per il 2007 ha poi introdotto un meccanismo incentivante finalizzato a conseguire ulteriori effetti di risparmio, il quale consente al Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia, di comunicare all'ufficio centrale del bilancio accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese predeterminate legislativamente. Questi ulteriori accantonamenti sono destinati a consuntivo, per una quota comunque non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito in maniera diretta al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione della spesa.

 

Le suddette innovazioni non hanno consentito di superare le criticità connesse, in generale, al ricorso a strumenti di “blocco” della spesa, che oltre a determinare difficoltà di funzionamento alle Amministrazioni, possono dar luogo a “rimbalzi” della spesa negli anni successivi.

Nonostante la strumentazione prevista dalla legge, le amministrazioni hanno infatti mostrato una scarsa propensione a riorientare le proprie decisioni di spesa sulla base di specifiche priorità, posto che hanno usato solo in minima parte la possibilità loro riconosciuta di modificare - sulla base di specifiche esigenze - gli accantonamenti lineari determinati dal testo della legge; non sono inoltre intervenute sulle risorse accantonate sulla base di fattori legislativi e in definitiva hanno tutte richiesto la restituzione delle somme accantonate.

Conseguentemente, a seguito delle difficoltà operative riscontrate dalle amministrazioni, circa il 43 per cento delle risorse accantonate ai sensi del citato comma 507 - pari, per il 2007, a circa 2 miliardi di euro - sono state successivamente disaccantonate e rese disponibili ad opera dell’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 81 del 2007[134].

Le somme di maggiore consistenza di cui è stato disposto il disaccantonamento hanno riguardato:

-        il Fondo per le aree sottoutilizzate (404, 4 milioni)[135];

-        il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese, le cui dotazioni sono state ripristinate (251,1 milioni);

-        le somme relative agli oneri di gestione dell’Agenzia delle entrate (216,3 milioni);

-        le risorse del Fondo per le politiche sociali (186,2 milioni);

-        il Fondo di riserva per le spese impreviste presso il Ministero dell’Economia (100 milioni, rispetto ai 133 milioni accantonati originariamente).

Il decreto legge n. 81 ha inoltre soppresso taluni accantonamenti relativi allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

Il citato decreto legge n. 81/2007, oltre a disporre il reintegro di diverse autorizzazioni di spesa, ha previsto la non applicazione, per il 2007, di talune misure di contenimento introdotte in precedenza, quali:

§      il limite alle riassegnazioni di entrate disposto dalle leggi finanziarie per il 2005 e il 2006 (art. 4, c. 1)[136];

§      la riduzione del 20 per cento delle spese di funzionamento stabilita per gli enti e gli organismi pubblici non territoriali di cui al citato art. 22, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006 (art. 4, c. 2), quest’ultimo a sua volta abrogato dall’art. 2, comma 625, della legge finanziaria per il 2008.

 

La prassi dei tagli orizzontali alle dotazioni di bilancio è stata, da ultimo, riproposta dall’articolo 2, comma 575, della legge finanziaria per il 2008[137], che ha disposto una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio dei singoli Ministeri relative a spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio, pari a 545 milioni di euro per l’anno 2008, 700 milioni di euro per l’anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010.[138]

Al riguardo si segnala che la Corte dei Conti[139] ha rilevato come tale ulteriore riduzione lineare delle dotazioni di bilancio, aggiungendosi a quella disposta dal comma 507 dell’articolo unico della legge finanziaria 2007, possa aggravare la situazione di precarietà operativa della Amministrazioni, rischiando in tal modo di riproporsi, anche nel 2008, la necessità di fare ricorso ad un provvedimento d’urgenza volto a ripristinare le risorse analogo a quello intervenuto nel 2007, ossia il citato D.L. 81/07.

 

Per quanto concerne la gestione del bilancio, la medesima legge finanziaria per il 2008, ha inoltre disposto:

§      la riduzione da 7 a 3 anni del termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale (ossia il termine di iscrizione in bilancio delle somme di conto capitale impegnate ma non pagate nel corso degli esercizi precedenti) e un conseguente programma di ricognizione periodica triennale dal 2008 di tali residui ai fini della verifica dei presupposti per il loro mantenimento in bilancio (art. 3, c. 36-39);

Le disposizioni prevedono, che con cadenza triennale, a partire dal 2008, debba effettuarsi l'analisi e la valutazione dei residui passivi propri di conto capitale, consistenti in somme riferibili ad impegni registrati dalle amministrazioni in base ad atti formali, al fine di verificare la permanenza dei presupposti per il loro mantenimento in bilancio, ossia l’esistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate. In sede di prima applicazione, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi da concludersi entro il 30 aprile. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, deve essere quantificato: l’ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare, che devono essere conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all’entrata del bilancio dello Stato; l’ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L’utilizzazione di tali fondi è disposta con decreti del Ministro dell’economia e finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

§      la conferma, anche per il triennio 2008-2010, dei limiti ai prelevamenti di tesoreria per numerosi soggetti compresi nell’elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (art. 3, c.c. 40-42)[140].

In particolare, l’articolo 3, comma 40, prevede che per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell’elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possano effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell’anno precedente aumentato del 2 per cento[141].

 

La legge finanziaria per il 2008 ha infine abrogato (art. 2, comma 626) la disciplina - introdotta nella XIV legislatura - che prevedeva un limite per le amministrazioni dello Stato - escluso il comparto della sicurezza e del soccorso – all’assunzione mensile di impegni di spesa in misura non superiore ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base[142].

Limiti alle spese di consulenza, rappresentanza e auto di servizio

Nell’ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa corrente, nella XV legislatura sono state introdotte una serie di disposizioni limitative delle spese di consulenza e rappresentanza, che hanno anche in parte ripreso ed esteso interventi adottati nella legislatura precedente.

 

In particolare, all’inizio della legislatura, l’articolo 27 del D.L. n. 223/2006[143] ha disposto una riduzione ulteriore del 10 per cento, rispetto a quella prevista dalla legge finanziaria per il 2006,delle spese delle pubbliche amministrazioni per:

§       studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione;

§       relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

 

Le suddette spese - in virtù di una modifica apportata all’articolo 1, commi 9 e 10, della legge finanziaria 2006[144] - non possono superare, a decorrere dal 2006, il 40 per cento – anziché il 50 per cento - di quelle sostenute nel 2004.

Successivamente, l’articolo 1, comma 505, della legge finanziaria per il 2007 ha esteso a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni le disposizioni della legge finanziaria 2006 in materia di limitazione delle spese per studi ed incarichi di consulenza e per rappresentanza e per auto di servizio, nonché quelle volte allariduzione dei compensi per incarichi di consulenza e delle indennità per i componenti di organi collegiali.

In particolare, le disposizioni della legge finanziaria 2006 estese a tutte le pubbliche amministrazioni prevedono:

-        una limitazione di carattere permanente della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione: tale spesa non può essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nel 2004 (art. 1, comma 9, legge n. 266/2005, modificato dall’art. 27 del decreto-legge n. 223/2006);

-        una limitazione di carattere permanente della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza: anche in tal caso tale spesa non può essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nel 2004 (art. 1, comma 10, legge n. 266/2005, modificato dall’art. 27 del decreto-legge n. 223/2006).

-        una limitazione di carattere permanente della spesa annua per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica: tale spesa non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nel 2004 (art. 1, comma 11, legge n. 266/2005);

-        un riduzione del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 delle indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza (art. 1, comma 56, legge n. 266/2005);

-        un riduzione del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 delle somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati (art. 1, comma 58, legge n. 266/2005).

 

Tali disposizioni di contenimento della spesa si applicavano alle pubbliche amministrazioni previste dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001[145], che pur contenendo una definizione molto ampia di pubbliche amministrazioni, non comprende tutte quelle inserite nel conto economico consolidato[146].

L’estensione operata ha comunque fatto salve alcune esclusioni già previste dalla legge finanziaria 2006; si tratta delle università, degli enti di ricerca e degli organismi equiparati, esclusidalla limitazione delle spese per studi ed incarichi di consulenza; nonché di regioni, province autonome, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, cui non si applicala limitazione delle spese per studi ed incarichi di consulenza, per rappresentanza e auto di servizio, nonché l’obbligo di riduzione dei compensi per incarichi di consulenza e delle indennità per i componenti di organi collegiali[147]. Sono altresì esclusi gli organi costituzionali.

 

Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l’articolo 14 del decreto legge n. 81 del 2007 ha previsto la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese sostenute per studi e incarichi di consulenza e rappresentanza, nonché per auto di servizio, indicate dai citati commi 9-11 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 [148].

Per ciò che attiene alle auto di servizio, si ricorda che anche la legge finanziaria per il 2008 (art. 2, comma 588) è intervenuta nuovamente in materia, stabilendo un limite alla cilindrata massima delleauto in uso alle magistrature e alle amministrazioni civili dello Stato (pari 1600 cc), ad eccezione delle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile (cfr. oltre).

 

Sempre in materia di incarichi di studio, consulenza e di collaborazione, la legge finanziaria per il 2008 ha introdotto ulteriori misure volte a:

§      stabilire, quale condizione dell’efficacia dei contratti di consulenza stipulati con le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti territoriali, la pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale della pubblica amministrazione stipulante (articolo 3, comma 18);

§      rafforzare le norme in materia di pubblicità dei rapporti di collaborazione e di consulenza a titolo oneroso[149], prevedendo le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso debbano non devono limitarsi alla pubblicazione (in forma libera) degli elenchi, ma devono pubblicare sul loro sito web i provvedimenti con cui hanno affidato gli incarichi, con l’indicazione dei soggetti beneficiari dei pagamenti, degli importi erogati e della ragione dell’affidamento dell’incarico. In caso di omessa pubblicazione, si prevede che la liquidazione del corrispettivo per la collaborazione o l’incarico costituisca illecito disciplinare e determini l’insorgere della responsabilità amministrativa[150] (art. 3, comma 54);

§      ristretto ad esperti di comprovata specializzazione universitaria l’ambito dei soggetti ai quali possono essere conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni incarichi individuali (art. 3, comma 76, che ha novellato l’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001).

Si ricorda, peraltro, che la disciplina del conferimento degli incarichi esterni era stata già novellata dal decreto – legge n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani 1)[151]. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, comma 6 e 6 bis, rispettivamente novellato e introdotto dal decreto – legge n. 223/2006, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali solo per esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio, nel rispetto dei seguenti principi:

-        l’oggetto della prestazione deve rientrare nelle competenze dell’amministrazione conferente e deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

-        l’amministrazione deve in via preliminare accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane a disposizione;

-        la prestazione deve avere natura temporanea e altamente qualificata;

-        devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

 

Per ciò che attiene agli enti locali, l’articolo 3, commi 55-57 della legge finanziaria 2008, ha inoltre disposto che gli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza possano essere conferiti dall’ente locale solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio dell’ente stesso.

 

Al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali è demandata la definizione dei limiti, dei criteri e delle modalità per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o di ricerca e della relativa spesa annua massima. L’affidamento di incarichi in violazione delle norme suddette costituisce illecito ed è fonte di responsabilità erariale. Le disposizioni regolamentari che disciplinano criteri e modalità suddetti devono essere trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

 

Da ultimo, l’articolo 3, comma 58, della medesima legge finanziaria per il 2008ha disposto la soppressione dei contratti di consulenza di durata continuativa stipulaticon personale facente parte di “speciali uffici o strutture”, comunque denominati, istituiti presso amministrazioni statali. Sono espressamente esentati da tale soppressione i contratti di consulenza stipulati dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale e storico artistico e dell’attività culturale, alla tutela della salute e alla pubblica incolumità[152].

Interventi di contenimento della spesa di personale

L’introduzione di “tetti retributivi”

Nel corso della XV legislatura, attraverso una pluralità di interventi normativi, sono state introdotte specifiche disposizioni di contenimento delle retribuzioni e degli emolumenti a carico di pubbliche amministrazioni e di società a partecipazione pubblica, attraverso la fissazione di tetti retributivi. Tali limitazioni sono state contestualmente accompagnate da specifici obblighi di pubblicità e di comunicazione.

In particolare, in un primo tempo, la legge finanziaria per il 2007 ha stabilito, all’articolo 1, comma 593, che la retribuzione dei dirigenti “esterni” delle pubbliche amministrazioni[153], dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non potesse superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Ha inoltre subordinato la validità degli atti di spesa alla loro pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, con l’indicazione dei destinatari e del compenso, stabilendo altresì una sanzione in caso di violazione del suddetto tetto: il pagamento da parte dell’amministratore e da parte del destinatario del corrispettivo di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.

L’articolo 1, comma 593 è stato abrogato dalla legge finanziaria per il 2008, la quale è nuovamente intervenuta in materia.

I commi da 44 a 53 dell’articolo 3 della legge hanno in particolare innovato il precedente regime del tetto retributivo, mantenendone fermo il massimale dato dal trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione,ed estendendone altresì il campo di applicazione.

 

La circolare applicativa n. 1/2008 ha specificato, relativamente all'individuazione del tetto, che la retribuzione attuale del Primo Presidente in carica della Corte, comprensiva di tutti gli emolumenti connessi alla carica, è pari a 289.984 euro annui lordi .

La disciplina, di carattere generale, si riferisce al trattamento economico onnicomprensivo[154] di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali[155], agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate[156], ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano.

 

Sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, loro consorzi e associazioni.

Sono inoltre escluse dalla disposizione la Banca d’Italia “e le altre Autorità indipendenti”. Ad esse si applicano solo gli obblighi di pubblicità (cfr.oltre) per gli emolumenti superiori al limite fissato (art. 3, comma 44, ultimo periodo); gli emolumenti corrisposti da tali organismi non possono comunque superare il doppio del trattamento retributivo del Primo presidente della Corte di Cassazione (art. 46)[157].

Per tali soggetti la disciplina in ordine ai controlli sulla spesa, i modi di finanziamento, le retribuzioni e gli emolumenti, sarà prevista in una futura legge di riforma nel rispetto degli adempimenti previsti a livello comunitario (art. 3, comma 45, modificato dall’articolo 42, comma 2 del D.L. 248/2007).

 

Sono invece esplicitamente inclusi nel novero dei soggetti cui si applica il predetto limite retributivo i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i presidenti e i componenti di collegi ed organi di governo e di controllo delle società non quotate e i dirigenti.

 

La circolare n. 1/2008 ha specificato che le norme non riguardano i corrispettivi per incarichi conferiti a soggetti diversi dalle persone fisiche. Al fine di meglio chiarire l’ambito applicativo della disposizione, è stato inoltre abrogato l’articolo 1, comma 466 della legge finanziaria 2007, nella parte in cui conteneva un limite (di 500.000 euro annui) al compenso dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate (art. 3, comma 51); è stato quindi espressamente stabilito che a tali società si applichi la disciplina generale sopra esposta in ordine al tetto retributivo[158].

Per ciò che attiene all’ambito oggettivo, la legge finanziaria ha espressamente previsto che il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Si deve però trattare di contratti che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi (art. 2, comma 44, terzo periodo).

Sul punto è successivamente intervenuto il decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007[159], il quale ha specificato (art. 24, comma 4-bis) che ferma restando l'inapplicabilità del limite alle attività soggette a tariffe professionali, il tetto si applica ai contratti d'opera. L’applicazione a tali contratti decorre dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà definire, entro il 1° luglio 2008, le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse.

 

E’ prevista infine la possibilità di deroga al regime del tetto al trattamento economico, laddove ricorrano motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni.

 

Per le amministrazioni statali le deroghe possono essere autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità (articolo 3, comma 44).

 

Per le Amministrazioni dello Stato e, in via generale, in relazione ai soggetti cui non si applica il suddetto limite, non si può comunque superare il doppio del trattamento retributivo del Primo Presidente della Corte di cassazione.

 

Per ciò che attiene al regime di pubblicità e di comunicazione degli atti comportanti spesa per retribuzioni, viene sostanzialmente riprodotta la disciplina già contenuta nella legge finanziaria per il 2007.

La comunicazione è condizione per l’attuazione dell’atto: esso deve essere preventivamente pubblicato sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo[160] , al Parlamento e alla Corte dei conti.

Per le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa è specificamente previsto che esse siano rese note alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (art. 3, comma 50).

 

Il tetto retributivo non opera per i contratti di natura privatistica in corso alla data del 28 settembre 2007[161] i quali non possono in alcun caso essere prorogati[162] (articolo 3, comma 48). Ai contratti in essere si applica invece il regime di pubblicità e trasparenza sopra menzionato (articolo 3, comma 49).

Con riferimento agli incarichi o rapporti di natura non privatistica il superamento del limite retributivo comporta un “rientro” graduale, mediante una decurtazione annuale del 25 per cento della parte eccedente [163].

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve presentare alle Camere, entro il 30 settembre 2008, una relazione sull’attuazione della disciplina del tetto retributivo (art. 3, comma 52), mentre la Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni in oggetto in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio (art. 3, comma 53).

Ulteriori disposizioni di contenimento della spesa di personale

Tra le altre misure adottate nella XV legislatura volte al contenimento della spesa di personale, si ricorda l’articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, il quale ha previsto la riduzione del 30 percento della spesa complessiva, rispetto a quella sostenuta nell’anno 2005,per gli organi collegali ed altri organismi, comunque denominati, anche monocratici, delle amministrazioni pubbliche – fatta eccezione per le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale per cui la previsione costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica[164].

Per realizzare la riduzione delle spese per le amministrazioni statali e al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, il medesimo articolo 29 ha disposto il riordino dei suddetti organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, da realizzare con appositi regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente.

Tale disciplina trova un suo analogo precedente nell’art. 18, comma 1 della legge 448/2001, che aveva disposto il divieto per le pubbliche amministrazioni – escluse regioni, province, comuni e comunità montane – di istituire nuovi organismi e l’obbligo di individuare quelli di carattere tecnico indispensabili per la realizzazione dei propri obiettivi istituzionali. Il divieto contenuto nella norma in questione è peraltro mantenuto fermo dall’articolo 29 del decreto-legge n. 223/2006.

 

In attuazione di tali disposizioni sono stati quindi adottati una serie di atti di riorganizzazione (per ciò che attiene il Ministero dell’economia e finanze vedi scheda La nuova struttura del MEF, pag. 467).

 

La legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi 404-416) ha infine previsto un vasto programma di riorganizzazione dei Ministeri finalizzato al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento degli stessi, da attuarsi attraverso l’adozione di regolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

In particolare, tale programma di riorganizzazione delle articolazioni interne dei Ministeri è stato finalizzato:

§      alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento, e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento, nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative eventualmente esistenti[165];

§      alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

§      alla revisione delle strutture periferiche prevedendone, anche in questo caso, la loro riduzione;

§      alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

§      alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

§      alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione;

§      all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura (sul punto vedi il capitolo il Ministero degli affari esteri nel dossier relativo alla Commissione Affari esteri).

Per approfondimenti in ordine a tale disciplina si rinvia al capitolo Assetto dei Ministeri nel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali.

Limiti alla spesa per locazione e manutenzione di beni immobili

Nel corso della XV legislatura, si è proceduto, da un lato, all’abrogazione delle disposizioni limitative dell’acquisto di beni immobili da parte della P.A. introdotte dalla legge finanziaria per il 2006; dall’altro, all’introduzione di limiti alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di amministrazioni statali ed enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, fatta eccezione per gli enti territoriali.

 

In particolare, la legge finanziaria per il 2007[166] ha disposto l’abrogazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 23-26 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005), che prevedevano limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte dalle Amministrazioni pubbliche, comprese le amministrazioni territoriali, a decorrere dall’anno 2006, fatta eccezione per l'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole e asili.

Il comma 23 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 prevedeva che a decorrere dal 2006 le pubbliche amministrazioni - con l'eccezione degli enti territoriali, le cui limitazioni erano regolate dal comma successivo- potessero annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media effettuata nei tre anni precedenti per la medesima finalità. Il successivo comma 24 disponeva limitazioni all’acquisto di immobili da terzi da parte degli enti territoriali nell’anno 2006 calcolate in rapporto alla spesa media del quinquennio precedente per tale finalità, prevedendo una riduzione dei trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti agli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto di immobili da soggetti terzi e la spesa media sostenuta nei precedenti cinque anni per la medesima finalità. Il comma 26 recava le norme relative al monitoraggio dell’andamento delle spese, introducendo, a carico delle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti territoriali, l’obbligo di una comunicazione trimestrale al Ministero dell’economia e delle finanze circa gli acquisti e le vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o abitative. L’articolo 34-ter del decreto-legge n. 223/2006 aveva poi escluso dall’applicazione del limite gli enti previdenziali destinatari delle operazioni di cartolarizzazione.

Contestualmente, la medesima legge finanziaria per il 2007 (art. 1, commi 204-209) ha previsto l’adozione di piani di razionalizzazione degli spazi per l’utilizzo degli immobili di uso governativo da parte delle amministrazioni centrali e periferiche statali.

La legge finanziaria per il 2008[167] è nuovamente intervenuta sul punto mediante una novella all’art. 1, comma 204, della legge finanziaria per il 2007, prevedendo che dai suddetti piani di razionalizzazione debba conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati per l’anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi. Ha inoltre stabilito - attraverso una novella alla disciplina di cui all’articolo 1, comma 206 della legge finanziaria 2007 - che il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni debba essere commisurato, anziché ai valori correnti di mercato del bene, al 50 per cento degli stessi valori; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato.

La medesima legge finanziaria ha inoltre introdotto disposizioni volte a contenere le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili (art. 2, comma 618 – 622).

In particolare, per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, tali spese non possono superare la misura:

§      dell'1% del valore dell'immobile utilizzato, nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria;

§      dell'1,5% del valore dell’immobile utilizzato, nel caso in cui vi siano anche interventi di manutenzione straordinariaper l'anno 2008. A decorrere dal 2009, il limite è del 3%.

 

Per gli immobili in locazione passiva è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell’1% del valore dell’immobile utilizzato[168].

Da tali limiti alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni di euro per l’anno 2008, 465 milioni per l’anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall’anno 2010.

 

E’ inoltre previsto che in due appositi capitoli di bilancio, uno di parte corrente e uno di parte capitale, iscritti nello stato di previsione dell’Amministrazione, siano appostate le somme relative alle spese in oggetto. Una deroga ai limiti suddetti può essere richiesta al Ministro dell’economia e delle finanze del Ministro competente, in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze. Sono sottratti dall'ambito di applicazione della disposizione in esame gli immobili trasferiti ai Fondi immobiliari costituiti ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351[169].

 

L’applicazione delle suddette misure di contenimento è estesa agli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311[170].

Sono invece esclusi dalla limitazione alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, sebbene contenuti nel suddetto elenco ISTAT:

§      gli enti territoriali e locali e gli enti da essi vigilati;

§      le aziende sanitarie ed ospedaliere;

§      gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

L’eventuale differenza tra l’importo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative all’anno 2007 e l’importo delle stesse, rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri sopra indicati, deve essere versata ogni anno all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno.

Gli organi interni di revisione e di controllo sono chiamati a vigilare sull’applicazione del comma in esame.

Limiti alla spesa per le società a partecipazione pubblica

Nella XV legislatura sono state adottate specifiche disposizioni volte al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dei componenti di società partecipate da pubbliche amministrazioni.

 

Al riguardo, l’articolo unico della legge finanziaria per il 2007, ha previsto:

§      la riduzione a tre dei membri dei consigli di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e della Sogin S.p.A., nonché la cessazione dall’incarico dei consiglieri in carica alla data dell’entrata in vigore della legge finanziaria (1° gennaio 2007). Si è inoltre stabilito che il limite di tre membri del consiglio di amministrazione si applichi alle società controllate risultanti dal piano di riordino e dismissione delle partecipazione societarie di Sviluppo Italia S.p.A. (ora denominata “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”) (vedi scheda La riforma di Sviluppo Italia S.p.A, pag. 405);

§      l’adozione di un apposito atto di indirizzo per il contenimento del numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle società non quotate partecipate dal MEF e delle rispettivesocietà controllate e collegate (co. 465);

§      misure di contenimento della spesa degli enti territoriali, volte, tra l’altro, a limitare sia l’entità massima deicompensi spettanti agli amministratori di società partecipate da comuni o province sia il numero complessivo dei componenti i relativi consigli di amministrazione.In particolare, il comma 729, pone il limite numerico di tre componenti ai consigli di amministrazione delle società totalmente partecipate, anche in via indiretta, da enti locali. Tale limite sale a cinque per le società il cui capitale, interamente versato, raggiunga o superi un determinato importo, il cui ammontare è fissato con D.P.C.M. da adottare su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i ministri dell'interno e dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.Per tutte le società miste, partecipate cioè anche da altri soggetti pubblici o privati, si dispone che il numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali (inclusi, se presenti, quelli di nomina regionale) non sia superiore a cinque.

 

Successivamente, l’articolo 3, commi da 12 a 17, della legge finanziaria per il 2008 ha introdotto una serie di disposizioni volte a ridurre i componenti degli organi delle società in mano pubblica, le quali danno seguito – senza sostituirla - alla disciplina limitativa già introdotta in materia dalla legge finanziaria per 2007 che viene infatti richiamata e fatta salva.

 

In particolare, il comma 12 chiama le amministrazioni pubbliche statali a porre in essere iniziative atte a incidere sugli organi societari delle società da esse direttamente o indirettamente controllate.

Tali iniziative devono essere promosse entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, anche attraverso atti di indirizzo, e sono volte a:

§      ridurre il numero dei componenti degli organi societari (a tre, se gli organi sono composti attualmente da più di cinque membri; a cinque, se se sono composti attualmente da più di sette membri)[171];

§      prevedere che nei consigli amministrativi o di gestione formati da tre membri le funzioni di amministratore delegato siano attribuite al presidente, senza alcun compenso aggiuntivo per quest’ultimo;

§      sopprimere del tutto la carica di vice presidente, ove prevista a livello statutario, ovvero specificare che questa permane solo come modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza che essa dia titolo a compensi aggiuntivi;

§      eliminare, ove prevista, la corresponsione di gettoni di presenza per i componenti gli organi societari;

§      limitare ai “casi strettamente necessari” la costituzione di organismi con funzioni consultive o di proposta.

 

Il comma 13 prevede che le modifiche statutarie, che saranno determinate dalle iniziative delle pubbliche amministrazioni, abbiano effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

Il comma 14 reca una norma relativa alle sole società indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni statali, nelle quali è fatto divieto di nominare nei consigli d’amministrazione o gestione amministratori della società controllante.

A tale divieto si può derogare in due casi:

§      se sono attribuite a tali soggetti deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo;

§      se la nomina è tesa a mettere a disposizione della società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante.

 

Anche nei casi di operatività delle deroghe, gli emolumenti legati alla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque “riversati alla società controllante”.

Ai sensi del comma 15le società in mano pubblica, come individuate dal comma 12, sono invitate ad adottare, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni da CONSIP S.p.A. Si tratta di una norma non cogente, in quanto dette società possono scostarsi dai parametri, pur dovendo fornire motivazione espressa delle ragioni dello scostamento. Tale onere di motivazione vale soprattutto, ma non esclusivamente, nei casi in cui le società siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici (vedi scheda Il sistema degli acquisiti della P.A., pag. 173)

Il comma 16 esenta dalla disciplina sopra illustrata le società quotate nei mercati regolamentati. Inoltre, esenta dall’obbligo relativo alla coincidenza fra la carica di presidente del consiglio d’amministrazione e quella di amministratore delegato le società Sviluppo Italia S.p.A. (ora “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa”) e Sogin S.p.A.

Il comma 17stabilisce, infine, che alle società partecipate, anche in via indiretta, da enti locali, continuano ad applicarsi le norme limitative sopra richiamate previste dalla legge finanziaria 2007.

 

Da ultimo, l'articolo 3, commi 27-32, della medesima legge finanziaria per il 2008 ha introdotto una serie di limiti alla costituzione e alla partecipazione in società da parte delle pubbliche amministrazioni, per le quali viene sancito il divieto di:

§      costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

§      assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società[172].

 

Viene comunque sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle suddette amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

L'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle esistenti devono essere autorizzate dall’organo competente, con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti.

Le società e le partecipazioni vietate devono essere cedute a terzi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e tale cessione deve avvenire nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

Nei casi in cui sia comunque necessario costituire, nel rispetto dei limiti, società o enti, comunque denominati, o assumere partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, le amministrazioni devono:

§      adottare, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, i provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i suddetti società, enti, ecc.;

§      provvedere alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

Altri interventi di contenimento della spesa

La legge finanziaria per il 2008 reca, all’art. 2, commi da 588-600, una serie di ulteriori disposizioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni in materia di auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia ed immobili.

 

In particolare, il comma 588 prevede il limite di 1.600 centimetri cubici alla cilindrata media delle autovetture di servizio (le c.d. auto blu)assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell’ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato, ad esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

I commi 589 e 590 recano disposizioni volte a sanzionare, attraverso una riduzione delle risorse finanziarie, il mancato uso da parte delle pubbliche amministrazioni delle modalità di trasmissione informatica dei documenti mediante posta elettronica, prevedendo che qualora una singola amministrazione non utilizzi tale modalità normativa in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata essa subisca la riduzione, nell’esercizio successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di invio di corrispondenza cartacea.

I commi da 591 a 593prevedono l’obbligo per le amministrazioni statali centrali (incluso il sistema scolastico nei limiti precisati), nonché per le amministrazioni statali periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado nonché delle istituzioni educative ed universitarie, di utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo Internet” (VoIP)[173], previsti dal sistema pubblico di connettività[174] o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP, attribuendo al CNIPA il compito di monitorare il rispetto di tale obbligo. In caso di non osservanza, nell’esercizio successivo si opera una riduzione del 30% delle risorse stanziate per spese di telefonia. Si dispone, inoltre, la riduzione lineare delle dotazioni di bilancio dei Ministeri relative alle spese postali e telefoniche; le altre pubbliche amministrazioni dovranno adottare analoghe misure per realizzare risparmi di spesa e, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle amministrazioni inadempienti.

 

I commi da 594 a598, a contenimento delle spese di funzionamento, impongono alle pubbliche amministrazioni l’adozione di piani triennali per la razionalizzazione dell’uso delle dotazioni strumentali, anche informatiche; delle autovetture di servizio; dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio. Tali piani indicano altresì misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, individuando altresì forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. I piani triennali devono essere resi pubblici dagli uffici per le relazioni con il pubblico e attraverso i siti internet delle singole amministrazioni.

 

Il comma 599reca, infine, disposizioni per il censimento degli immobili in mano pubblica, ai seni delle quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze l’elenco dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio in proprio possesso, esclusi i beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, ovvero di cui abbiano la disponibilità, quantificandone, in questo caso, gli oneri sostenuti.[175]

 

Tra le ulteriori misure di contenimento della spesa introdotte della medesima legge finanziaria per il 2008 si ricordano:

§      il divieto per le amministrazioni i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica di istituire di uffici di diretta collaborazione (art. 2, comma 632);

§      la previsione dell’adozione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, di regolamenti di delegificazione - previo parere parlamentare - per il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali e la conseguente soppressione degli enti, organismi e strutture, previsti nell’allegato A della legge, che non siano stati riordinati entro il citato termine (art. 2, commi 634-636).

 

Misure specifiche sono state inoltre previste ai fini del rafforzamento dell’attività di controllo della Corte dei Conti (vedi scheda Responsabilità e controlli nel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali).

 

Tra gli interventi volti alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica, vi sono, infine, una serie di misure che hanno riguardato i costi della rappresentanza politica.

Tra queste si possono annoverare, a livello di Amministrazioni centrali:

§      la riduzione del 30 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, disposta dall’articolo 1, comma 575, della legge finanziaria 2007;

§      il blocco per cinque anni dell’adeguamento automatico dell’indennità parlamentare, disposta dall’articolo 1, comma 375, della legge finanziaria 2008;

§      la riduzione dei Ministeri e del numero dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, Vice Ministri e Sottosegretari, che non può superare i sessanta membri a partire dal Governo successivo a quello in carica alla data del 1°gennaio 2008, disposta dall’articolo 1, comma 376, della legge finanziaria 2008.

Misure di contenimento dei costi della rappresentanza politica sono state, infine, introdotte anche con riferimento agli enti locali (vedi scheda Interventi sui “costi della politica” nel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali).


Il contenimento della spesa pubblica

Il sistema degli acquisti della P.A.

L’evoluzione della disciplina

Negli ultimi anni il sistema degli acquisti delle pubbliche amministrazioni è stato oggetto di ripetuti interventi correttivi.

Nel quadro del generale processo di razionalizzazione delle modalità di acquisto di beni e servizi, anche mediante il ricorso a strumenti e procedure informatiche, volto a conseguire significativi risparmi di spesa, sono state in particolare ampliate le competenze della Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.A. - la società con capitale interamente posseduto dal Ministero dell’economia e finanze, che oltre a gestire le attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile è stata configurata come la struttura di servizio per agli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A.

Alla CONSIP è attribuito infatti il compito di stipulare, nel rispetto della normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni quadro con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare - sino a concorrenza della quantità massima stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti - ordinativi di fornitura di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato.

La normativa in materia è stata oggetto nelle ultime legislature di numerose modifiche. L’articolo 26 della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000), che aveva conferito al Ministero dell’economia la competenza (successivamente attribuita alla CONSIP ai sensi dell’art. 58 della legge finanziaria per il 2001[176]) a stipulare le suddette convenzioni, prevedeva, originariamente, l’obbligo di avvalersi delle convenzioni medesime per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, mentre per le pubbliche amministrazioni diverse da quella statale era prevista una mera facoltà di adesione alle convenzioni ovvero un obbligo di utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per acquistare beni comparabili.

Nella XIV legislatura si sono susseguiti diversi interventi normativi, con indirizzi tra loro non sempre coincidenti, in esito ai quali è stata prevista, in linea generale, la facoltà per le amministrazioni pubbliche di ricorrere alle suddette convenzioni, ovvero, qualora non intendano avvalersene, l’obbligo di utilizzarne i parametri di prezzoqualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili[177].

 

In particolare, nella XIV legislatura i compiti della CONSIP S.p.A. e, in generale, la disciplina relativa alle modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche è stata oggetto di numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti, talvolta a distanza di pochi mesi, seguendo indirizzi talvolta ampliativi, talvolta restrittivi.

In sintesi, in un primo tempo, con gli interventi contenuti nella legge finanziaria per 2003, è stato confermato ed esteso l’obbligo di adesione alle convenzioni quadro stipulate dalla CONSIP per le pubbliche amministrazioni dello Stato e sono state altresì poste garanzie volte al rispetto dell’obbligo medesimo, quali la previsione, ex lege, della nullità dei contratti stipulati in violazione dello stesso obbligo e la conseguente responsabilità amministrativa del dipendente sottoscrittore.

Successivamente, la legge finanziaria per 2004, modificando il precedente indirizzolegislativo, ha previsto la facoltà, in luogo dell’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di ricorrere alle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., nonché la facoltà per le stesse di utilizzare i parametri di qualità e di prezzo fissati nelle convenzioni CONSIP per le forniture di beni e servizi comparabili.

In un terzo tempo, il decreto-legge n. 168 del 12 luglio 2004[178] ha a sua volta corretto in parte l’indirizzo di precedente, adottato con le disposizioni della legge finanziaria 2004: Il decreto ha infatti in primo luogo esteso l’oggetto delle convenzioni-quadro a tutti gli acquisti di beni e servizi, superando così la limitazione, introdotta dalla legge finanziaria 2004, per effetto della quale tali convenzioni riguardavano solo gli acquisti di beni e servizi a rilevanza nazionale. Inoltre, da un lato, è stata mantenuta la facoltà del ricorso alle convenzioni CONSIP per le amministrazioni pubbliche; dall’altro è stato introdotto l’obbligo, per quelle che non intendono avvalersi delle suddette convenzioni, di attenersi ai parametri prezzo-qualità fissati nelle convenzioni stessecome limiti massimi per l’acquisto di beni comparabili. Il decreto reintroduce, infine, le disposizioni contenute nell’articolo 24, comma 4, della legge n. 289/2002, che erano state abrogate dal comma 166 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2004, in base alle quali la stipulazione di contratti in difformità dai parametri contenuti nelle convenzioni CONSIP costituisce causa di responsabilità amministrativa e la differenza tra il prezzo stabilito nella convenzione e quello pattuito nel contratto rappresenta un elemento di cui tener conto nella determinazione del danno erariale.

Il comma 22 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 ha infine previsto una fattispecie particolare in base alla quale qualora il monitoraggio delle spese per beni e servizi della P.A. dovesse evidenziare, a decorrere dal secondo bimestre dell’anno 2006, un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Patto di stabilità e crescita presentato agli organi dell’Unione europea, le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP stipulate ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 (e non la mera facoltà), ovvero, nel caso in cui procedano agli acquisti in forma autonoma, l’obbligo di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili. L’accertamento dei presupposti, da cui dipende l’operatività di tale disciplina, è demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; al riguardo, si segnala che non sono stati finora adottati provvedimenti in tal senso.

Le modifiche alla disciplina dell’acquisto di beni e servizi nella XV legislatura

Nel corso della XV legislatura, le leggi finanziarie per il 2007 e il 2008 hanno introdotte diverse misure di razionalizzazione del sistema degli acquisti delle amministrazioni centrali, statali e periferiche, finalizzate, tra l’altro, a:

§      ampliare le fattispecie in cui sussiste l’obbligo di aderire alle convenzioni quadro CONSIP;

§      estendere la facoltà di utilizzo dei parametri qualità- prezzo contenuti nelle convenzioni medesime;

§      favorire la creazione di un “sistema a rete” tra la centrale statale di acquisto di beni e servizi, gestita dalla CONSIP, e centrali regionali di acquisto.

La legge finanziaria 2007

In particolare, la legge finanziaria per il 2007[179] ha esteso l’ambito di operatività delle convenzioni CONSIP, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze l’individuazione, entro il mese di gennaio di ogni anno, delle tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie – sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioniquadro stipulate dalla CONSIP.

Le tipologie di beni e servizi per le quali vi è l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP sono state individuate, da ultimo, con il D.M. del 23 gennaio 2008[180].

Per le restanti amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra le quali rientrano gli enti territoriali[181]), si prevede la facoltà di ricorrere alle convenzioni CONSIP e a quelle stipulate dalle centrali regionali di acquisto (cfr. oltre), ovvero l’obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti[182].

Gli enti del servizio sanitario nazionale sono invece in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento.

 

I successivi commi 450-454 dell’articolo unico della legge recano, inoltre, una serie di intereventi volti a promuovere il mercato elettronico per l’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché i sistemi informativi comuni, anche ai fini del controllo della spesa, quali.

§      l’introduzione dell’obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2007, di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione[183] per le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario[184] (comma 450);

§      la sperimentazione, da parte del Ministero dell’economia, della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e servizi (comma 451)[185];

§      l’obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche di effettuare le transazioni attraverso la rete telematica, per le convenzioni quadro per cui è stato attivato il negozio elettronico, salvo il caso di temporanea inutilizzabilità della rete per cause estranee alla pubblica amministrazione e per ragioni di imprevedibile necessità ed urgenza certificata dall’ufficio. Anche in tal caso sono esclusi dall’obbligo gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie (comma 452);

§      la possibilità di introdurre, con decreto del Ministero dell’economia e finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, meccanismi di remunerazione sugli acquisti a carico dell’aggiudicatario delle convenzioni – quadro (comma 453);

§      un programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato ai fini della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e la definizione un insieme di indicatori dei livelli di spesa sostenibili per categorie di spesa comune, da utilizzarsi nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Il programma è realizzato dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il supporto della CONSIP, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (comma 454). Il programma, ad oggi, non risulta ancora adottato.

 

Sono state infine introdotte una serie di disposizioni volte alla razionalizzazione degli acquisti a livello territoriale, attraverso la creazione di un sistema integrato a rete tra centrale statale e centrali regionali, che possono essere all’uopo costituite (articolo 1, commi da 455 a 458).

In tale ambito è in particolare prevista:

§      la possibilità per le regioni di costituire, anche unitamente ad altre regioni, centrali di acquisto operanti quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture[186] (comma 455);

§      la competenza delle centrali regionali a stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni quadro per l’acquisto di beni e servizi (comma 456);

§      la costituzione di un sistema a rete tra le centrali regionali di acquisto e la CONSIP S.p.A., al fine di armonizzare i piani di razionalizzazione della spesa e realizzare sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi (comma 457);

§      la competenza della Conferenza Stato-Regioni ad approvareannualmente, nel quadro del Patto di stabilità interno, i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi (comma 457).

 

A tale ultimo riguardo si segnala l’adozione, il 24 gennaio 2008, dell’Accordo tra Governo, regioni e province autonome per la costituzione del sistema a rete tra centrali regionali e CONSIP[187].

La legge finanziaria per il 2008

La legge finanziaria per il 2008[188] è intervenuta nuovamente sul sistema degli acquisti di beni e servizi, estendendo la facoltà di utilizzo dei parametri prezzo-qualità contenuti nelle convenzioni CONSIP ed introducendo altresì una serie di disposizioni in tema di fabbisogno delle amministrazioni e di indicatori di spesa sostenibili.

A tale ultimo riguardo, è stato in particolare disposto che le amministrazioni statali centrali e periferiche[189] trasmettano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze un prospetto previsionale del proprio fabbisogno di beni e servizi per il cui acquisto si applica il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. Tale prospetto previsionale deve essere conforme alle modalità e allo schema pubblicati sul Portale degli acquisti in rete del Ministero dell’economia e delle finanze e di CONSIP S.p.A.[190] In sede di prima applicazione, il prospetto va trasmesso al Ministero dell’economia e finanze entro il 28 febbraio 2008; a regime, va trasmesso al medesimo Ministero entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 2, comma 569).

 

Sulla base delle informazioni raccolte dai prospetti preliminari di fabbisogno e delle informazioni circa gli acquisti delle amministrazioni per gli anni 2005-2007, acquisite mediante il “Sistema di contabilità gestionale”[191] ed elaborate attraverso sistemi informativi integrati[192], il Ministero dell’economia e delle finanze – avvalendosi di CONSIP – individua gli indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni[193](art. 2, comma 570).

Tali indicatori ed i parametri di spesa sostenibile,elaborati dal Ministero dell’economia, costituiscono strumenti di supporto e modelli di comportamento nell’attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell’attività di controllo di gestione[194].

Essi sono messi pertanto a disposizione delle amministrazioni statali, anche mediante pubblicazione sul Portale degli acquisti in rete del Ministero dell’economia e delle finanze e di CONSIP (art. 2, comma 571).

 

Per quanto concerne i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni CONSIP, la medesima legge finanziaria ha previsto una serie di disposizioni volte a facilitarne ed estenderne l’adozione.

Da una parte, è stato infatti disposto che il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso CONSIP, metta a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità stabiliti da CONSIP S.p.A. per l’acquisto di beni e servizi, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi (art. 2, comma 572).

Tali strumenti di supporto sono stati messi a disposizione delle PP.AA sul portale degli acquisti in rete[195] in data 30 marzo 2008 (art. 2, comma 572).

 

Sotto altro profilo, ai fini di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, la possibilità di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi alle convenzioni quadro CONSIP è stata estesa a tutti i soggetti tenuti all’applicazione della normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti pubblici - ossiai“soggetti aggiudicatori”ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art.2, comma 573).

Si ricorda che ai sensi del citato Codice degli appalti pubblici (articolo 3, comma 25 del decreto legislativo 163/2006[196]), sono “soggetti aggiudicatori” i seguenti soggetti: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

 

Il Ministero dell'economia, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi, viene inoltre chiamato ad individuare con decreto[197], entro il mese di marzo di ogni anno, le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie - sono tenute a ricorrere alla CONSIP S.p.A., in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici (art. 2, comma 574).

 

L’articolo 3, comma 15, della legge finanziaria per il 2008 ha introdotto, infine, disposizioni volte a favorire una razionalizzazione del sistema degli acquisiti anche con riferimento alle società in mano pubblica.

A tal fine è stato previsto che le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche statali - ad eccezione di quelle quotate nei mercati regolamentati – debbano adottare,per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo “rapportati” a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni da CONSIP S.p.A.

Si tratta di una norma non cogente, in quanto le società possono scostarsi dai parametri, pur dovendo fornire motivazione espressa delle ragioni dello scostamento, soprattutto nei casi in cui le società siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.


Il contenimento della spesa pubblica

La spending review

L’esigenza di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni (vedi capitolo Il contenimento della spesa pubblica, pag. 21) - derivante anche dai vincoli economico-finanziari derivanti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea (vedi scheda Il Patto di stabilità e crescita, pag. 127) - e di una contestuale riqualificazione della medesima volta ad incrementarne l’efficacia e l’efficienza, ha indotto il Legislatore a prevedere, nell’ambito di un complesso di iniziative in materia di monitoraggio della spesa e di riforma del bilancio (vedi capitolo Il processo di riforma del bilancio, pag. 31), la realizzazione di un vasto programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali.

 

Il programma, comunemente denominato, sulla base di analoghe esperienze internazionali, “spending review”, è stato avviato in via sperimentale dalla legge finanziaria per il 2007 e trasformato successivamente in programma “permanente” ad opera della legge finanziaria per il 2008[198].

Esso si configura come un moderno strumento di programmazione delle finanze pubbliche, utilizzato anche in altri paesi[199], volto a fornire una metodologia sistematica per migliorare sia il processo di decisione delle priorità e di allocazione delle risorse, sia la performance delle amministrazioni pubbliche in termini di qualità ed efficienza dei servizi offerti.

 

Per quanto concerne l’esperienza italiana, gli obiettivi sottesi al programma di revisione della spesa sono molteplici.

Da una parte, quello di superare, in prospettiva, un approccio "incrementale" nelle decisioni di allocazione di bilancio, in base al quale è invalsa negli anni la tendenza a introdurre modifiche marginali alla spesa storica, rifinanziando sistematicamente le politiche di spesa in essere senza valutarne la qualità e l’efficienza in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire.

Dall’altra, quello di superare altresì le criticità connesse al ricorso, ai fini del contenimento della spesa, a tagli “orizzontali” o “lineari” alle dotazioni di bilancio ovvero a strumenti di “blocco” della spesa, che oltre a creare difficoltà operative alle amministrazioni, possono dar luogo a “rimbalzi” della spesa medesima negli anni successivi ovvero alla necessità di provvedere ad un parziale reintegro delle risorse già nell’anno di riferimento[200].

A queste finalità si aggiunge quella di implementare nella pubblica amministrazione le attività di misurazione dei risultati raggiunti dall’azione amministrativa e di verifica dell’efficienza dell’organizzazione amministrativa, anche mediante l’individuazione, in relazione agli obiettivi di ciascun programma di spesa, di precisi indicatori verificabili ex post, anche dai cittadini.

 

L’avvio del programma di revisione della spesa è stato disposto, come accennato, dall’articolo unico, comma 480, della legge finanziaria 2007, ai sensi del quale al Ministro dell’economia e delle finanze è stato affidato il compito di promuovere - avvalendosi della Commissione tecnica per la finanza pubblica, all’uopo istituita[201] - un riesame sistematico dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali, volto ad individuare le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate sul piano della qualità e dell'economicità dell’azione amministrativa[202].

Il processo di revisione della spesa si è mosso all’interno di un più ampio processo di riforma del bilancio dello Stato per missioni e programmi che ha coinvolto, nei primi mesi del 2007, i vari Ministeri. L’avvio della spending review e la riclassificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi sono state del resto configurate, fin dall’origine, come due iniziative parallele e tra loro coordinate[203];la classificazione in senso funzionale del bilancio per programmi di spesa offre infatti una base di partenza essenziale sulla quale costruire un processo di revisione della spesa, evidenziando in modo più chiaro il legame tra risorse, priorità ed obiettivi.

Il programma di analisi e valutazione della spesa è stato in particolare articolato in due processi volti a esaminare simultaneamente:

§      le priorità e l’efficacia dei principali programmi di spesa dello Stato;

§      gli aspetti organizzativi comuni per il complesso delle amministrazioni pubbliche.

 

In sede di prima applicazione, su indicazione del Presidente del Consiglio, nell’aprile 2007, sono stati individuati preliminarmente 5 Ministeri da sottoporre ad un compiuto processo di revisione della spesa - Giustizia, Interno, Istruzione, Infrastrutture e Trasporti - che rappresentano insieme circa il 30 per cento del totale della spesa corrente dello Stato (al netto degli oneri per interessi e di altre partite finanziarie) e poco più di un quarto della spesa in conto capitale.

L’analisi delle procedure trasversali, dell’efficienza organizzativa e dei principali programmi di spesa è stata affidata a 5 gruppi di lavoro tematici, composti anche da esperti dei singoli dicasteri, coordinati dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica con il supporto della Ragioneria Generale dello Stato[204].

Le fasi del lavoro preliminari, avviatesi non appena i gruppi sono stati costituiti e resi operativi, hanno riguardato:

§       la ricognizione del materiale già disponibile concernente la struttura del bilancio (bilancio per capitoli, budget finanziario, relazioni della Corte dei conti sui ministeri, direttive del Ministro, “Note preliminari degli stati di previsione” ed eventuali analisi settoriali già compiute), al fine di raccogliere le informazioni settoriali già predisposte;

§       l’accesso e l’utilizzo del sistema informativo del bilancio dello Stato (“data mart” predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato) e altre fonti dati del Ministero dell’economia e delle finanze (conto annuale dei dipendenti pubblici, Relazioni trimestrali di cassa, ecc.), per elaborare e supportare l’analisi quantitativa;

§       la verifica delle leggi di spesa sottostanti ai principali programmi, con l’obiettivo di evidenziare il quadro normativo di supporto e di individuare eventuali disposizioni da eliminare o semplificare.

 

I primi risultati della spending review sono stati la pubblicazione del “Libro verde sulla spesa pubblica” (6 settembre 2007) e del “Rapporto intermedio sulla revisione della spesa” (13 dicembre 2007).

Il Libro Verde sulla spesa pubblica

Un prima relazione sui risultati del programma di analisi e valutazione della spesa è contenuta nel “Libro verde sulla spesa pubblica”, presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze il 6 settembre 2007.

Il documento, preparato dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica, reca alcune prime indicazioni, di carattere prevalentemente metodologico, su come “spendere meglio”, sottolineando come in tutti i settori esaminati esistano ampi spazi per realizzare sostanziali risparmi di spesa migliorando nel contempo la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

 

In particolare, il primo capitolo del Rapporto, nell’esaminare le tendenze di fondo della spesa pubblica in Italia, evidenzia come, con la sola eccezione del periodo 1994-1996, la spesa corrente primaria (al netto degli interessi sul debito) abbia mostrato un comportamento fortemente inerziale, espandendosi costantemente ad un ritmo medio prossimo al 2 per cento all’anno in termini reali. Nonostante oggi il livello di spesa pubblica in Italia non differisca di molto da quello della media degli altri paesi europei, si sottolinea come, dal punto di vista della composizione della spesa, sussistano alcune evidenti peculiarità: una divergenza nei valori per la spesa per interessi (circa il doppio delle principali economie europee), come conseguenza dell’alto debito pubblico, ed un valore elevato della spesa per pensioni. Più basso è invece il livello delle altre prestazioni sociali, denotando un evidente sbilanciamento nei confronti della spesa pensionistica. Se la spesa per interessi e quella pensionistica fossero in linea con le altre economie europee, l’Italia potrebbe disporre ogni anno di circa 50-60 miliardi (quasi il 4 per cento del PIL) da destinare ad altre finalità quali un più rapido raggiungimento del pareggio di bilancio, l’investimento in infrastrutture e in ricerca, lo sviluppo degli ammortizzatori sociali e la riduzione del prelievo fiscale. Quanto all’analisi qualitativa della spesa, si sottolinea inoltre come alcuni studi che hanno tentato, pur con molte difficoltà, di comparare la performance del settore pubblico in diversi paesi industrializzati in termini di qualità della spesa nella sua interezza, abbiano collocano l’Italia agli ultimi posti delle graduatorie internazionali.

Il secondo capitolo del Libro verde esamina con un maggior grado di approfondimento alcuni settori e voci di spesa – quali giustizia, sanità, università, pubblico impiego, finanza comunale – analizzando prevalentemente dati comparativi (a livello internazionale o nazionale a seconda dei casi), senza tuttavia fornire valutazioni dettagliate di efficienza ed efficacia.

 

In particolare, per quanto riguarda il settore della giustizia, si evidenzia come nel confronto internazionale l’Italia risulti disporre di un numero di magistrati e di un impiego di risorse finanziarie non inferiore, e talvolta superiore, a paesi che pure mostrano una performance giudiziaria migliore. Anche considerando la dinamica delle dotazioni totali di magistrati e collaboratori negli ultimi anni, non risultano vistose carenze strutturali dell’Italia sul fronte delle risorse umane. Poiché i risultati del sistema giudiziario sono invece inferiori a quelli esteri, si sottolinea pertanto come esista uno spazio promettente di intervento per spendere meglio, anche prescindendo dai problemi dell’ordinamento e restando sul terreno meramente organizzativo. Un aspetto importante per il perseguimento di maggiore efficienza ed efficacia nella spesa in tale ambito, riguarda la dimensione degli uffici giudiziari. L’analisi dei dati evidenzia infatti l’esistenza nell’organizzazione giudiziaria di rilevanti economie di scala non sfruttate e rivela che un importante elemento di inefficienza dell’offerta di giustizia in Italia risiede nella dimensione troppo limitata degli uffici giudiziari. L’aspetto da approfondire è dunque la valutazione dei margini di attuabilità di tale revisione, affinché esigenze di efficienza e di equità di trattamento dei cittadini insediati nelle diverse aree geografiche possano essere conciliate.

Per quanto concerne la sanità, il rapporto sottolinea come essa regga abbastanza bene i confronti internazionali. In termini di efficacia, per quanto difficili e opinabili siano le valutazioni in merito, il sistema sanitario italiano è collocato dall’Organizzazione Mondiale di Sanità tra i migliori del mondo. La spesa pro capite è inferiore a quella di altri paesi analoghi e l’incidenza sul PIL è di poco inferiore alla media dei trenta paesi dell’OCSE (8,9 contro 9 per cento). Esistono tuttavia ampi spazi di miglioramento, in due direzioni: aumentando la prevenzione in senso lato e la medicina territoriale a scapito dei ricoveri, che pesano per il 48% della spesa totale; elevando l’efficienza e l’efficacia dell’attività ospedaliera in diverse regioni, in particolare nel Centro-Sud. La media nazionale nasconde infatti una forte variabilità regionale, di cui è indice anche la significativa mobilità dei pazienti.

Quanto al sistema universitario, esso presenta elementi di criticità derivanti dall’insufficiente e discontinua dinamica dei finanziamenti pubblici, prevalentemente basati sulla spesa storica, e da una politica di assunzioni attuata da numerosi atenei senza adeguata attenzione ai vincoli finanziari. E’ inoltre sostanzialmente assente qualunque meccanismo che premi gli atenei meglio in grado di rispondere alla domanda proveniente dalle famiglie e dalle imprese ed è solo parziale l’esercizio dell’autonomia delle Università per quanto riguarda le entrate derivanti dal finanziamento da parte degli studenti. Ferma restando la necessità di interventi di medio-lungo termine per affrontare i problemi strutturali del sistema universitario, nel breve periodo è possibile utilizzare lo strumento finanziario per introdurre elementi di razionalizzazione e promuovere l’uso efficiente ed efficace delle risorse. In questa direzione si cita il “patto” proposto tra Governo e Università, recante delle linee di intervento rivolte, tra l’altro, a garantire la stabilità finanziaria e lo sviluppo del sistema, assicurando un’adeguata dinamica pluriennale del Fondo di Finanziamento Ordinario e il finanziamento dell’edilizia su base almeno triennale, rafforzando la politica del diritto allo studio e consentendo agli Atenei di aumentare moderatamente le tasse universitarie, assicurando nel contempo l’adozione sistematica del metodo della programmazione e l’effettiva applicazione di regole di sana gestione, con vincoli stringenti e differenziati in base alle diverse condizioni degli atenei

Per quanto riguarda il settore del pubblico impiego, il libro verde rileva come le retribuzioni dei dipendenti pubblici siano aumentate negli ultimi anni a tassi superiori rispetto all’inflazione e alla produttività totale dell’economia. Ciò è l’effetto di molte e complesse ragioni: un sovrapporsi di ruoli tra contrattazione di I e di II livello, che snatura in parte l’impostazione degli accordi del luglio 1993; il cronico ritardo con cui si concludono le tornate contrattuali nel pubblico impiego; un forte meccanismo di emulazione tra comparti in sede di contrattazione decentrata; il ruolo fortemente politico assegnato al contratto del pubblico impiego; una scarsa attenzione agli andamenti della produttività; lo slittamento salariale determinato dai passaggi orizzontali (all’interno della stessa qualifica) e verticali (tra qualifiche) dovuti in massima parte all’anzianità di servizio; una volontà di recupero rispetto ad una dinamica sistematicamente inferiore a quella dell’industria privata durante gli anni ’90. In merito al solo comparto Ministeri si osserva, poi, che vi è ancora poca mobilità (l’80 per cento del personale non ha cambiato neanche una volta ufficio all’interno dello stesso Ministero negli ultimi 5 anni) e che esistono forti eterogeneità nella distribuzione tra centro e periferia, tra dirigenti e non, nonché tra i diversi Ministeri.

Per quanto riguarda la finanza pubblica dei Comuni, numerose analisi hanno sottolineato come la sua struttura evidenzi marcate differenze nel confronto tra singoli enti in termini di livello pro-capite e di composizione di entrate e spese. Il Libro verde rileva al riguardo come regione di appartenenza ed ampiezza demografica costituiscano determinanti rilevanti, seppure non esaustive, di questa accentuata variabilità. In particolare, la quota della spesa per il personale sul totale della spesa corrente risulta nei Comuni delle regioni meridionali maggiore di quella nei Comuni delle regioni del nord. Ciò pone l’interrogativo se queste diverse scelte finanziarie non siano in realtà fortemente correlate a disparità nei livelli di efficienza delle produzioni pubbliche. Si tratta di indicazioni iniziali che andranno verificate sulla scorta di adeguate informazioni sugli input e output rispettivamente impiegati e prodotti a livello locale.

 

Il terzo capitolo del libro verde si concentra sulle politiche della spesa.

Al riguardo, si sottolinea come per “spendere meglio” occorra incidere sui due aspetti che caratterizzano la spesa pubblica italiana:

a)  la forte componente inerziale, che ne rende difficile il suo contenimento una volta che si siano messi in moto i meccanismi generatori e che siano acquisiti ‘diritti’ di spesa;

b)  la forte variabilità in termini di qualità ed efficienza, sia tra diversi comparti di spesa sia all’interno di uno stesso comparto, tra le prestazioni dei diversi centri di responsabilità a livello centrale e locale.

Viene infine effettuato una riesame critico di alcuni recenti tentativi di contenimento e riqualificazione della spesa, quali: la riduzione delle dotazioni dei Ministeri operata con il comma 507 della legge finanziaria per il 2007 (vedi capitolo Il contenimento della spesa pubblica, pag. 21), il Patto per la Salute per il settore sanitario (vedi capitoloControllo della spesa sanitaria nel dossier relativo alla Commissione Affari sociali), gli interventi di limitazione del turn over del pubblico impiego (vedi capitolo Assunzioni del personale pubblico nel dossier relativo alla Commissione Lavoro), il Patto di stabilità interno (vedi capitolo Il patto di stabilità interno, pag. 45).

 

Quanto all’intervento previsto dal comma 507 della legge finanziaria per il 2007, si osserva come esso abbia rappresentato un tentativo di coniugare i risparmi di spesa richiesti per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica con una maggior flessibilità di bilancio, consentendo la possibilità di stabilire all’interno di ogni amministrazione dello Stato come riallocare tali risparmi, migliorando, in tal senso, rispetto a precedenti interventi di “tagli lineari” di spesa. La prima esperienza di applicazione del provvedimento sul bilancio per l’anno 2007 ha messo in luce aspetti positivi, ma anche alcune criticità. Da un lato, infatti, il provvedimento ha prodotto, a consuntivo, un sostanziale risparmio per lo Stato. Dall’altro, ha evidenziato alcune lacune connesse sia alla formulazione originaria della misura, sia alla rigidità complessiva del bilancio e alla scarsa propensione o capacità da parte delle Amministrazioni di riorientare priorità e risorse nel proprio bilancio in tempi brevi.

Il Patto per la Salute, siglato dallo Stato con le Regioni il 28 Settembre 2006 e recepito poi nei suoi contenuti dalla Legge finanziaria per il 2007 prevede una serie di interventi organici con riferimento a tutte le Regioni e misure specifiche che si applicano alle Regioni con elevati disavanzi strutturali nel comparto sanitario. La predeterminazione e certezza delle risorse assegnate in un’ottica di medio periodo (triennale), la responsabilizzazione finanziaria dei centri decisionali di spesa, l’aumento delle risorse finalizzate alla riqualificazione tecnologica delle strutture, il controllo di efficienza nella gestione delle risorse e del livello della qualità dei servizi e monitoraggio basato sul principio del costo delle pratiche più efficienti, costituiscono, ad avviso del Libro Verde, aspetti di rilievo del Patto e indicano linee di intervento applicabili ad altri settori.

Per quanto concerne il turn over del pubblico impiego, il Libro Verde sottolinea come dagli anni ‘80, al fine di contenere la spesa di personale delle pubbliche amministrazioni, siano state sovente previste disposizioni intese a limitare le assunzioni di personale a tempo indeterminato. Il meccanismo del blocco delle assunzioni con fondo per le deroghe disegnato dalle varie leggi finanziarie ha riguardato solo una parte limitata del pubblico impiego, interessando in media negli ultimi anni circa il 21 per cento dei dipendenti pubblici. L’effetto sull’andamento dell’occupazione complessiva del settore pubblico è stato più che controbilanciato da un forte ricorso da parte delle Amministrazioni a forme di assunzione diverse dal tempo indeterminato, con la conseguente formazione del fenomeno del precariato e le successive istanze di stabilizzazione, e da una la proliferazione di interventi speciali. In generale, si osserva come l’adozione di provvedimenti drastici e di continue eccezioni non abbiano favorito una programmazione coerente dell’occupazione nella pubblica amministrazione, creando contemporaneamente situazioni di grave invecchiamento del personale in alcuni comparti accompagnate da entrate di fatto non controllate. Favorire una effettiva e graduale riduzione del personale pubblico, fermare la creazione di lavoro precario ed al contempo garantire l’immissione di risorse giovani e qualificate secondo criteri e regole condivise, rimane la sfida per gli anni a venire.

Quanto all’ultimo provvedimento esaminato, il Patto di stabilità interno con gli Enti territoriali, si è osservato come esso abbia conosciuto nel corso degli anni continue modifiche riguardo ai soggetti pubblici coinvolti, alla definizione degli aggregati finanziari obiettivo, alle regole di aggiustamento, al meccanismo delle sanzioni e dei premi. In tale ambito, gli interventi previsti dalla legge finanziaria per il 2007 (vedi schede Le regole del Patto 2007-2009 per le Regioni, pag. 325 e Le regole del Patto 2007-2010 per gli enti locali, pag. 337) rappresentano, secondo il Libro Verde, un primo passo verso la formulazione di regole fiscali più condivise maggiormente rispettose dell’autonomia fiscale riconosciuta agli Enti decentrati. Per Comuni e Province l’innovazione fondamentale consiste nella riformulazione dell’obiettivo da realizzare ora riferito, seppur non integralmente, al saldo di bilancio. Per completare la revisione del Patto di stabilità interno il Libro sottolinea in particolare l’esigenza di inserire il sistema delle regole per la finanza decentrata nel processo di decisione e formazione del bilancio pubblico visto nel suo insieme. In questa prospettiva, un punto rilevante è segnato dal disegno di legge delega sull’attuazione dell’art. 119 della Costituzione approvato dal Consiglio dei Ministri (vedi scheda Il federalismo fiscale, pag. 291), nel quale si prevede, in particolare, che gli interventi della manovra annuale di bilancio con ricadute sulla finanza regionale e locale siano in futuro collocati in un disegno di legge presentato in anticipo rispetto alla legge finanziaria e dopo un’adeguata fase di confronto e valutazione congiunta con le autonomie. L’obiettivo è quello di decongestionare la sessione di esame parlamentare del bilancio dello Stato e di garantire agli Enti territoriali margini temporali adeguati per poter adeguatamente programmare i propri interventi.

 

Il Libro verde reca, infine, talune considerazioni in ordine alla natura “sistemica” del problema della spesa pubblica in Italia, rilevando come molte delle debolezze che appaiono essere comuni a tutti i settori di intervento pubblico portino a far ritenere che alla fonte vi sia una inadeguatezza di fondo del sistema di allocazione delle risorse e di formazione del bilancio pubblico.

La non sempre piena trasparenza, l’assenza di un legame stretto fra risorse, priorità ed obiettivi, un sistema di allocazione delle risorse disponibili che si basa eccessivamente sull’acquisito storico e non premia merito e risultati, l’assenza di un riesame sistematico della efficacia ed efficienza delle politiche in essere, la bassa flessibilità nell’utilizzo delle risorse a disposizione e una scarsa cultura del render conto delle proprie azioni, rappresentano in tale prospettiva le carenze del nostro sistema di bilancio (vedi capitolo Il processo di riforma del Bilancio, pag. 31).

A tali carenze ha cercato peraltro di porre rimedio, almeno in parte, la riforma del sistema di classificazione del bilancio dello Stato (vedi scheda La riclassificazione del bilancio dello Stato, pag. 203), che oltre ad offrire una solida base di partenza su cui costruire il processo di revisione della spesa, è stata diretta a:favorire una maggiore trasparenza dei conti pubblici e un consapevole dibattito sulle effettive priorità e necessità; permettere una gestione del bilancio pubblico più flessibile ed orientata ai risultati; offrire alle Amministrazioni l’opportunità di ripensare la propria organizzazione, rivedendo gradualmente strutture, responsabilità e sistema di incentivi.

Il Libro verde si chiude, infine, con un cenno ad alcuni passi che devono essere intrapresi per intervenire sui meccanismi profondi di generazione della spesa, menzionando, al riguardo, la necessità di un rinnovo dei contratti del pubblico impiego incentrato a favorire una maggiore produttività e mobilità e la valutazione del personale in base a merito e risultati, e di una revisione profonda del sistema di finanziamento delle autonomie locali, anche in funzione dell’avvio dell’attuazione del federalismo fiscale.

Il Rapporto intermedio sulla revisione della spesa

Il 13 dicembre 2007la Commissione tecnica per la finanza pubblica ha presentato il “Rapporto intermedio sulla revisione della spesa”, recante una prima ricognizione dei problemi di efficacia e di efficienza di ciascuno dei 5 Dicasteri oggetto del processo di revisione della spesa.

Il documento sottolinea in particolare come dall’analisi svolta emergano numerosi elementi di similarità nella natura dei problemi che i Ministeri si trovano ad affrontare, nonché alcune tipologie di interventi che possono avere una valenza trasversale alle singole aree, sicché le metodologie di analisi dei problemi e di sviluppo delle soluzioni e le competenze necessarie a riqualificare la spesa potrebbero essere, almeno in parte, trasferite da un Dicastero all’altro, creando una vera e propria metodologia di revisione della spesa..

In particolare, sono state identificate quattro macro tipologie di intervento, volte a:

§      razionalizzare l’organizzazione territoriale;

§      revisionare le procedure amministrative e dell’organizzazione del personale;

§      rivedere la politica dei trasferimenti;

§      revisionare la struttura dei bilanci.

 

Per ciascuna di queste aree il Rapporto descrive alcuni esempi di ambiti di applicazione desunti dalle analisi di revisione della spesa.

Razionalizzazione dell’organizzazione territoriale dell’amministrazione

In tutti i ministeri che presentano un significativo decentramento territoriale sono state rilevate delle opportunità di revisione dell’allocazione delle risorse in funzione dei livelli effettivi di domanda sul territorio. Spesso la definizione dei livelli di decentramento sul territorio (ad esempio in tema di Prefetture o di tribunali) sembra riflettere più delle logiche di ripartizione amministrativa (province) che dei criteri di massa critica efficiente. Inoltre, alcuni indicatori di rapporto tra risorse dedicate e servizi erogati sui diversi territori sembrano evidenziare criticità nell’efficienza della distribuzione delle risorse sul territorio.

 

Al riguardo, si citano due esempi, concernenti il Ministero dell’interno e quello della Giustizia. Quanto al primo, da analisi preliminari sembra che per le Prefetture l’efficienza, misurata dall’indicatore risorse per 10.000 abitanti, sia rapidamente crescente fino a quando la circoscrizione arrivi all’intorno dei 500.000 abitanti. Se ciò fosse confermato, il criterio che ad ogni provincia debba corrispondere una Prefettura non consentirebbe di sfruttare adeguatamente le economie di scala. L’attuale scelta organizzativa porterebbe quindi ad una spesa meno efficiente. A titolo puramente esemplificativo e considerando solo le economie di scala, se il rapporto tra personale e popolazione per le 66 Prefetture sotto i 500.000 abitanti fosse pari a quello delle 35 Prefetture con più di 500.000 abitanti, si potrebbe risparmiare il 27% del personale delle Prefetture a parità di servizi. Quanto al Ministero della giustizia, sulla base di varie ricerche, risulta che i tribunali minori, cioè al di sotto di 20 magistrati, hanno una produttività minore. In questa ottica, in circa il 70% dei casi i tribunali sarebbero al di sotto della dimensione minima efficiente e impossibilitati a cogliere le economie di specializzazione che permettono di migliorare la qualità e l’efficienza del servizio Giustizia. D’altro canto sembrano esistere anche diseconomie di scala oltre una certa soglia. Sarebbe quindi opportuno una revisione della distribuzione territoriale dei tribunali, favorendo un maggiore accentramento degli stessi e al contempo studiando una più efficiente articolazione interna per i grandi tribunali.

Revisione delle procedure amministrative e dell’organizzazione del personale

L’analisi condotta ha consentito di rilevare in vari dicasteri spazi di miglioramento dell’efficienza attraverso una revisione delle procedure amministrative accompagnata da una contestuale revisione delle logiche di organizzazione del lavoro e di dimensionamento degli uffici. Si citano al riguardo alcuni esempi concernenti il sistema penitenziario e quello dell’istruzione.

In ordine al sistema penitenziario, dalle analisi svolte risulta che il sistema penitenziario italiano richiede uno sforzo consistente di miglioramento, sia sotto il profilo ordinamentale sia come riduzione di spesa corrente per liberare risorse a vantaggio di investimenti nelle strutture di detenzione. Al riguardo, si cita un confronto con la Francia al fine di dare la misura del potenziale miglioramento. In Italia (agosto 2007) a fronte di 45.600 persone detenute (59.000 prima dell’indulto), ci sono 41.600 unità di polizia penitenziaria. In Francia, con circa 59.500 detenuti, gli agenti penitenziari sono circa 31.000. Tra le cause di questo stato di cose: un ordinamento carcerario obsoleto, l’uso di polizia penitenziaria in compiti amministrativi, un limitato uso nel nostro Paese di forme di detenzione alternativa, meno costose ma non meno efficaci, anche per la limitata dotazione di figure professionali specializzate (psicologi, assistenti sociali, ecc.). Un programma pluriennale di revisione delle procedure amministrative e ordinamentali del sistema penitenziario potrebbe quindi liberare consistenti risorse da reinvestire nel miglioramento del sistema.

Quanto al sistema istruzione, alla radice dell’elevata spesa per il personale vi è un rapporto insegnanti/studenti molto più alto che negli altri paesi OCSE: alta intensità di docenti, cui non corrisponde, in base a confronti internazionali, un equivalente alto rendimento scolastico degli studenti. Tra le cause di tale situazione, oltre a specifiche scelte del legislatore, vanno annoverate difficoltà di organizzazione e gestione del servizio sul territorio: dalla programmazione degli organici e della mobilità dei docenti alla gestione della rete scolastica (demandata ad altri livelli di governo non sempre coordinati tra di loro), ai sistemi di incentivo inadeguati in tema di gestione ottimale del numero dei docenti. Vi è pertanto la fondata sensazione che gli spazi di recupero di efficienza siano notevoli, considerando anche l’entità dei numeri e delle risorse finanziarie in gioco.

Anche in altri settori analizzati abbondano esempi di opportunità di miglioramento della qualità della spesa attraverso una revisione intelligente delle procedure amministrative e delle connesse normative ed un contemporaneo allineamento in ciascuna unità produttiva delle risorse impiegati ai carichi di lavoro effettivi: si va dalla distribuzione territoriale delle risorse della Motorizzazione Civile e delle Capitanerie di Porto al livello medio di assenza giornaliera delle forze di pubblica sicurezza - dal Ministero stesso calcolata intorno al 18% - e alla variabilità territoriale del numero medio di processi esauriti per magistrato.

Revisioni nella politica dei trasferimenti

Il Rapporto evidenzia come nei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti l’attività sia prevalentemente caratterizzata dal trasferimento di risorse, in conto capitale o come spesa corrente, a soggetti pubblici e privati. In tale ambito il tema della revisione della spesa concerne la funzionalità di questi programmi di spesa e l’efficienza delle procedure di trasferimento, anche alla luce della permanenza di autorizzazioni di spesa non sempre attivate, che vincolano risorse che potrebbero essere più utilmente spostate sul altri interventi. Si sono inoltre riscontrate delle fattispecie di trasferimenti ad imprese, introdotte per finalità di supporto temporaneo ad un settore, che si sono trasformate gradualmente in trasferimenti permanenti e la cui utilità potrebbe essere riesaminata (si citano, ad esempio, i trasferimenti del Ministero dei trasporti a imprese dell’autotrasporto, della cantieristica e del trasporto navale, rilevando l’opportunità di una verifica del rapporto costi-benefici dei sussidi erogati). Una seconda area di approfondimento riguarda i processi decisionali e le procedure amministrative e di realizzazione con l’obiettivo di individuare eventuali “buone pratiche” che massimizzino l’efficienza allocativa dei fondi, in particolare in ambito infrastrutturale.

Revisione della struttura dei bilanci e dei rapporti con il Ministero dell’economia

Tra le aree di riflessione emerse nel processo di revisione della spesa vi è quella dell’effettiva trasparenza, semplicità ed utilità delle modalità attuali di impostazione dei bilanci e del rapporto con il Ministero dell’economia e delle finanze. In quest’ambito vengono citate tre fattispecie oggetto di riflessione.

La prima concerne i debiti fuori bilancio, i quali, in alcuni casi, rendono poco significativo il bilancio, come ad esempio quando in carenza di stanziamenti la singola amministrazione si trova nella situazione di non poter dare evidenza contabile a spese giuridicamente obbligatorie, ad esempio in tema di spese di giustizia e anche in tema di affitti; in tal caso il contenimento della spesa dell’anno è solo illusorio in quanto si accumulano di fatto debiti che presto o tardi riemergeranno con un picco di spesa.

In secondo luogo, si rileva come in molti casi vi sia una differenza importante e sistematica tra stanziamenti iniziali e finali, ciò perché in corso d’anno imponenti somme vengono trasferite dal bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze a quelli dei ministeri di spesa. Un esempio al riguardo è rappresentato dal Ministero dell’interno. La non immediata allocazione dei fondi al Ministero competente riduce la trasparenza del bilancio, crea incertezza gestionale e ostacola, quindi, un’efficiente politica di spesa.

Da ultimo, il Rapporto fa riferimento alla mancata riallocazione delle entrate tipiche, rilevando come alcune attività svolte dai ministeri nell’espletamento della propria missione istituzionale generino delle entrate (ad esempio convenzioni della Polizia di Stato e Vigili del fuoco, entrate della Motorizzazione, ecc.); tali entrate in genere sono contabilizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze e solo in un secondo tempo, in alcuni casi parzialmente e con ritardo, sono trasferite al Ministero competente, generando incertezze ed inefficienze.

Il programma di lavoro 2008-2009 e la legge finanziaria per il 2008

Da ultimo, il Rapporto intermedio delinea il programma di lavoro per il 2008, precisando che entro il 15 maggio 2008 dovrebbe essere presentato un secondo Rapporto sulla revisione della spesa, avente l’obiettivo di verifica delle ipotesi di intervento formulate nel rapporto intermedio e di elaborazione in termini più precisi delle azioni che si intendono proporre per il 2008/2009.

 

Successivamente, si aprirà la fase di medio termine del processo di revisione della spesa, diretta ad inserire stabilmente la logica della revisione della spesa nelle procedure dell’attività ministeriale. In tal senso si prevede che i programmi ministeriali di spesa siano impostati sulla base di obiettivi verificabili con indicatori di performance, che serviranno poi per la valutazione a consuntivo dei risultati raggiunti.

A tale ultimo riguardo, si ricorda che la legge finanziaria per il 2008[205] ha introdottouna serie di disposizioni volte a rendere permanente il programma di analisi e valutazione della spesa avviato nel 2007, potenziando nel contempo il sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni, anche al fine di radicare nell’attività amministrativa e nel medesimo sistema dei controlli i criteri di efficienza, efficacia ed economicità che presiedono lo stesso processo di revisione della spesa.

 

Per quanto concerne, in particolare, la spending review, l’art. 3, comma 67, della legge finanziaria 2008 ha disposto che il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio atto di indirizzo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegua ed aggiorni il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali.

Tale aggiornamento deve essere compiuto tenendo conto delle missioni e dei programmi in cui si articola il bilancio dello Stato (vedi scheda La riclassificazione del bilancio dello Stato, pag. 203), nonché delle tematiche inerenti l’efficienza e l’efficacia della spesa e dell’organizzazione amministrativa indicate in apposite relazioni ministeriali che devono essere trasmesse al Parlamento, ai fini dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno di ciascun anno (per un approfondimento su tale nuova procedura parlamentare vedi schedaRafforzamento del sistema dei controlli, pag. 223).

Il Governo viene infine chiamato a riferire sullo stato e sulle risultanze del programma in un apposito allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.


Il processo di riforma del bilancio

L’indagine conoscitiva sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio

Nella XV legislatura è stato avviato un ampio dibattito sulla riforma degli strumenti e delle procedure di finanza pubblica, che ha investito vari aspetti della problematica, dal potenziamento degli strumenti per il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, alla modifica degli strumenti con i quali si realizzano le manovre di bilancio, all’opportunità di individuare nuove regole per l’esame parlamentare della legge finanziaria, fino alla riclassificazione del bilancio dello Stato.

 

In data 13 febbraio 2007, a breve distanza dalla conclusione della sessione di bilancio – nell’ambito della quale la legge finanziaria per il 2007[206] aveva predisposto i primi interventi finalizzati ad avviare una riforma del bilancio dello Stato e a potenziare gli strumenti per l’analisi e il monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica (vedi scheda La riclassificazione del bilancio dello Stato, pag. 203) - le Commissioni Bilancio della Camera e del Senato hanno deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva congiunta sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.

L'indagine conoscitiva è stata avviata con lo svolgimento dell'audizione, sempre in data 13 febbraio 2007, del Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa.

La Commissione Bilancio della Camera, nella seduta dell’8 maggio 2007, ha terminato i propri lavori, approvando il documento conclusivo dell’indagine, contenente gli elementi di rilievo e i risultati emersi.

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato il proprio documento conclusivo in data 16 maggio 2007. Esso è di contenuto sostanzialmente identico a quello approvato alla Camera: le differenze sono più che altro riconducibili a diversità delle norme contenute nei due regolamenti di Camera e Senato[207].


Il documento conclusivo

La Commissione bilancio della Camera, nel suo documento, ha proceduto all’individuazione dei punti di criticità del quadro vigente, individuando, in primo luogo, le crescenti difficoltà che contraddistinguono il processo di approvazione della legge finanziaria.

 

Quali cause strutturali dell’ipertrofia della legge finanziaria sono indicate:

§      l'assenza di una legge organica per il coordinamento della finanza pubblica in conformità all’articolo 119 della Costituzione;

§      la crescente complessità assunta dalle regole di contabilità comunitarie e la necessità di adottare normative coerenti con tali regole o di adeguarle;

§      la difficoltà di individuare strumenti efficaci di contenimento della spesa non meramente riproduttivi di tagli “automatici ed uniformi”, quali quelli negli ultimi anni;

§      l’affiancamento di interventi correttivi con paralleli interventi di sostegno allo sviluppo, in una proporzione, pari e, negli ultimi anni superiore a quelli di contenimento.

 

Il documento rileva la necessità di effettuare preliminarmente una ricognizione del livello di efficienza nell’utilizzo delle risorse a legislazione vigente per ciascun settore. Viene sottolineato, al riguardo, il mancato sfruttamento delle potenzialità della riforma delineata dalla legge n. 94 del 1997, per quanto concerne l'articolazione del bilancioin funzioni obiettivo, nell’ottica di una maggiore trasparenza dei dati contabili, nonché del loro collegamento con obiettivi, programmi e norme che li sostengono, anche per la verifica dei risultati conseguiti.

 

La legge finanziaria è pertanto divenuta il contenitore nel quale si concentra una quota sempre più ampia della legislazione di spesa, limitando la restante parte dell’attività legislativa alla disciplina di questioni ordinamentali.

In proposito si rileva il progressivo svuotamento dei fondi speciali, le cui disponibilità vengono utilizzate quasi interamente dalla stessa finanziaria, con pregiudizio del ruolo del tutto peculiare che il legislatore aveva assegnato alla legge finanziaria di preordinare le risorse da destinare al finanziamento dei provvedimenti da adottare in corso d’anno.

Altro fattore di criticità è individuato nel ricorso del legislatore al rinvio dell’attuazione di una crescente parte della normativa contenuta nella legge finanziaria a successivi provvedimenti ministeriali.

Il documento, in sintesi, riconosce che la crescente tendenza a demandare alla finanziaria il compito di dare risposta alle più diverse questioni risale all'indisponibilità di strumenti alternativi.

Dopo aver illustrato i punti critici, il documento finale passa ad illustrare le possibili soluzioni.

Al riguardo si indica come obiettivo una riforma non limitata all'aggiustamento della disciplina vigente, ma tale da aggiornare complessivamente il quadro normativo e giungere ad una legge quadro interamente nuova per la finanza pubblica.

Ciò anche tramite appositi interventi legislativi e regolamentari, nonché tramite alcuni correttivi nelle prassi, che siano anticipatori del processo riformatore. Viene pertanto profilata, a medio termine, un’intesa tra Governo e Camere per la presentazione di un DPEF che assuma impegni precisi in ordine ai contenuti del disegno di legge finanziaria.

 

In particolare, il documento propone di valorizzare il ruolo del DPEF, in modo tale che esso:

§      per ciò che concerne il quadro conoscitivo, offra una disaggregazione dei dati con specifico riferimento ad una scomposizione della spesa per grandi finalità, che tenga conto della nuova struttura del bilancio, considerando partitamente sia gli andamenti a consuntivo sia quelli tendenziali;

§      l’individui i punti di maggiore criticità valutando gli interventi da assumere con riferimento ai livelli, istituzionali e negoziali, da attivare;

§      delinei una proposta di organizzazione della manovra attraverso uno o più provvedimenti collegati, funzionali ad essa nei settori cruciali della finanza pubblica, differenziando gli interventi di rapida approvazione da quelli da distribuire in un arco di tempo più lungo;

§      definisca i criteri suppletivi quanto al contenuto proprio della legge finanziaria.

E’ inoltre auspicato l’utilizzo più proficuo della Nota di aggiornamento al DPEF, cui affidare il compito di precisare in maniera più stringente, rispetto alle previsioni del DPEF medesimo, le modalità di organizzazione degli interventi legislativi nell'ambito della sessione di bilancio.

 

Dall’impostazione del DPEF seguirebbe una struttura più coerente e compatta delle legge finanziaria, con un accorpamento dei diversi interventi in relazione ai principali comparti della finanza pubblica (entrate, pubblico impiego, previdenza, sanità, sostegno al sistema produttivo), e una limitato numero degli articoli.

 

Inoltre, il documento sottolinea l’opportunità di dare attuazione alla riforma del Titolo V della Costituzione per quanto riguarda in particolare il federalismo fiscale, e di definire, attraverso un'apposita legge organica e con una concertazione con le regioni e gli enti locali, criteri, regole e obiettivi essenziali del patto di stabilità interno, così da snellire il disegno di legge finanziaria, che conterrebbe la sola definizione degli aspetti quantitativi in materia.

Sottolinea altresì l’opportunità di aggravare la procedura relativa alla presentazione degli emendamenti da parte del Governo, prevedendone la previa delibera del Consiglio dei ministri.

 

Per ciò che attiene al ruolo dei disegni di legge collegati, il documento reputa necessario:

§      che il quadro di utilizzazione dei diversi tipi di provvedimenti collegatisia già prefigurato nel DPEF, al fine di porre le basi per una corrispondente organizzazione dei lavori parlamentari;

§      approvare subito dopo la legge finanziaria quei collegati di spesa, riguardanti specifici settori, la cui copertura sia posta a carico degli accantonamenti di fondo speciale recati dalla stessa legge finanziaria;

§      affidare ai provvedimenti collegati un prevalente contenuto normativo relativo alle misure di sviluppo, che attualmente confluisce nella legge finanziaria. Tutto ciò anche anticipandone la presentazione e prevedendone le coperture necessarie nell’ambito dei fondi speciali.

 

Parallelamente al ridimensionamento dei contenuti della legge finanziaria, il documento sollecita il “recupero delle potenzialità del bilancio”.

Al riguardo, il documento sottolinea l’opportunità che il Governo proceda – com’è in effetti poi accaduto (vedi scheda La riclassificazione del Bilancio dello Stato, pag. 203) - ad una riorganizzazione del bilancio dello Stato sulla base del criterio delle funzioni-obiettivo, con lo scopo di pervenire ad una migliore leggibilità del documento (sia ai fini della deliberazione parlamentare che di approvazione e successivo controllo), individuando un numero ristretto di missioni al di sotto delle quali articolare un numero comunque contenuto di programmi, con riferimento a ciascun stato di previsione, collocando a questo livello l'unità previsionale di base cui è correlato il voto parlamentare.

Il documento reputa inoltre opportuno valorizzare, in questo quadro, il ruolo del rendiconto come strumento di verifica dei risultati conseguiti.

Il dibattito presso la Giunta per il regolamento della Camera

Presso la Giunta per il regolamento della Camera è stato avviato in data 28 febbraio 2007 un dibattito sulla riforma delle procedure di bilancio, proseguito nelle successive sedute del 13, 20 e 27 marzo.

 

Nelle sue comunicazioni, il Presidente della Camera si è soffermato sulle principali disfunzioni manifestatesi nelle ultime legislature nel corso dello svolgimento delle procedure di bilancio, rilevando:

§      la straordinaria ampiezza di contenuto del disegno di legge finanziaria e la sua non coerenza, per ampie parti, alle funzioni proprie della legge finanziaria medesima;

§      la conseguente abnorme entità del numero di emendamenti presentati, che impedisce l'ordinato esame del testo in Parlamento e concorre a determinare il consueto ricorso del Governo alla presentazione di maxiemendamenti ed alla posizione della questione di fiducia;

§      Il carattere di «seconda legge finanziaria» del decreto-legge presentato dal Governo quale parte integrante della manovra di finanza pubblica, anch'esso ripetutamente approvato a seguito della posizione della questione di fiducia.

In tale ambito è stato quindi sottolineato come i tempi dell'esame parlamentare, in Commissione e in Assemblea, si rivelino del tutto inadeguati rispetto alla consistenza degli interventi normativi proposti dal Governo, mentre la successione delle riforme delle norme di contabilità non è riuscita ad arginare la continua espansione del contenuto della legge finanziaria e degli strumenti che concorrono alla manovra di finanza pubblica.

Una riforma delle procedure di bilancio dovrebbe pertanto procedere verso un assetto completamente nuovo della finanza pubblica tra Stato, regioni e Unione europea ed essere inquadrato nel complesso dei processi evolutivi degli assetti istituzionali.

Si sottolinea quindi la necessità di organizzare il contenuto proprio della legge finanziaria alla luce dei nuovi compiti richiesti da un sistema di governo della finanza pubblica strutturato su più livelli.

Importanza determinante assume a tal fine la legislazione di attuazione del federalismo fiscale, considerato strumento attraverso cui ridistribuire la quantità di questioni che la legge finanziaria è chiamata a risolvere ogni anno: una disciplina stabile e strutturale della finanza regionale e locale, consentirebbe di lasciar fermo di anno in anno il quadro normativo e procedurale, rimettendo alla finanziaria le modulazioni quantitative coerenti con la manovra annuale.

Inoltre, nei settori di prevalente competenza regionale alla legge finanziaria dovrebbe essere lasciato solo il compito di fissare vincoli e obiettivi di interesse nazionale, lasciando il relativo svolgimento alle competenti fonti regionali ed a procedure di intesa.

La legge finanziaria dovrebbe poi essere chiamata esclusivamente a fissare i saldi annuali della finanza pubblica, a regolare in termini quantitativi talune poste di spesa già previste dalla legislazione vigente ed a determinare gli indirizzi ed i criteri generali per l'allocazione delle risorse nei grandi comparti di intervento.

Al bilancio spetterebbe la determinazione degli stanziamenti sulla base di una chiara e trasparente aggregazione delle relative poste per grandi funzioni, mentre la gestione amministrativa sarebbe più responsabilizzata, quanto al conseguimento degli obiettivi, attraverso il controllo dei risultati.

Il Presidente ha poi rilevato l’opportunità di procedere in attesa di una riforma strutturale, almeno per l'anno in corso, ad una intesa tra Governo e Parlamento volta ad “un raffreddamento rispetto all'andamento inerziale sin qui registrato, sul piano sia del contenuto sia delle modalità di esame” della legge finanziaria.

 

Il perno centrale dell'intesa dovrebbe essere costituito dalla piena utilizzazione, a legislazione vigente, del Documento di programmazione economico-finanziaria.

 

A tal fine, è stata evidenziata la necessità che il Documento contenga:

§      un esame approfondito dei vincoli e degli impegni nei rapporti con l'Unione europea e delle loro conseguenze rispetto ai settori di spesa e alla distribuzione delle competenze verso i diversi livelli territoriali;

§      una proposta di organizzazione della manovra legislativa attraverso una pluralità di provvedimenti collegati, articolati secondo un coerente programma di lavoro che ne indichi contenuto e effetti attesi in termini di massima, differenziando gli interventi di rapida approvazione da quelli di ordine strutturale, da distribuire in un arco di tempo corrispondente, per quanto possibile, al triennio di riferimento;

§      le indicazioni per l'impostazione del contenuto della legge finanziaria 2008, in modo da prefigurare una consistente delimitazione degli interventi ad essa affidati;

§      una maggiore utilizzazione della Nota di aggiornamento al DPEF, cui potrebbe essere affidato il compito di precisare in maniera più stringente, le modalità di organizzazione degli interventi legislativi nell'ambito della sessione di bilancio e del suo immediato seguito.

 

L'intesa con il Governo potrebbe, secondo le osservazioni formulate allora dal Presidente della Camera, prevedere un'organizzazione del disegno di legge finanziaria che ne accorpi le diverse disposizioni sulla base dei grandi comparti della finanza pubblica (entrate, previdenza, pubblico impiego, sanità, investimenti), in modo da rendere più compatto e coerente il confronto parlamentare almeno sui principali indirizzi. Non si tratterebbe dunque di ridurre la qualità dei contenuti del provvedimento, ma la loro quantità, sulla base di un forte criterio selettivo concordato.

 

Il Presidente ha inoltre evidenziato, per ciò che attiene alla legge di bilancio per il 2008, che una revisione complessiva della classificazione delle poste dovrebbe consentire di recuperare significatività e spazio decisionale al disegno di legge di bilancio, facendone la base di una riorganizzazione della legge finanziaria, con l'effetto di rafforzare e razionalizzare la fase dell'esame presso le Commissioni di settore.

Il Presidente, infine, ha rilevato come, sul piano dell'esame parlamentare dei documenti di bilancio, il problema principale sia rappresentato dall'asimmetria che caratterizza le prassi nelle due Camere. Essa potrebbe peraltro essere superata attraverso la contemporanea emanazione da parte dei Presidenti previa discussione nelle rispettive Giunte per il Regolamento, di una organica lettera circolare di identico contenuto, vertente sul:

a)  rigoroso rispetto del contenuto proprio della legge finanziaria, anche alla luce del contenuto del DPEF, ed i criteri di ammissibilità degli emendamenti;

b)  ruolo di lavoro delle commissioni;

c)  effettività dell'esame in Assemblea.

 

Si sottolinea la necessità di un esercizio rigoroso del potere di stralcio e delle decisioni di inammissibilità delle norme e degli emendamenti estranei per materia, con l'impegno reciproco a confermare, in seconda lettura, le decisioni assunte nell'altro ramo del Parlamento.

 

Per quanto riguarda il ruolo delle Commissioni, un'articolazione del disegno di legge finanziaria per temi e grandi settori di intervento potrebbe consentire di organizzare i lavori delle stesse secondo una chiara ripartizione delle sedute e dei tempi. Ciò consentirebbe, al contempo, di valorizzare l'apporto delle Commissioni di settore, rendendo effettiva la partecipazione dei rispettivi relatori ai lavori della Commissione Bilancio in sede referente.

 

Quanto infine all'esame in Assemblea, un possibile rimedio alla prassi della presentazione da parte del Governo di emendamenti sostanzialmente nuovi, unitamente alla posizione della fiducia su maxiemendamenti è ravvisabile, secondo le considerazioni del Presidente, nell'adozione di un'interpretazione delle norme regolamentari relative alla presentazione, da parte del Governo e della Commissione direttamente in Assemblea di emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti già presentati e respinti in Commissione.


Il processo di riforma del bilancio

La riclassificazione del bilancio dello Stato

La finanziaria 2007

La legge finanziaria per il 2007[208] ha predisposto una serie di strumenti finalizzati ad avviare una riforma dei bilanci pubblici, a potenziare il monitoraggio dei flussi di finanza pubblica e a consentire il controllo della spesa pubblica.

In tale ambito, è stata in primo luogo istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione tecnica per la finanza pubblica (CTFP)[209], cui sono stati assegnati compiti di studio e analisi,al fine di formulare proposte per accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche; con specifico riferimento al bilancio dello Stato, alla Commissione è stato assegnato il compito di disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni.

 

E’ stata inoltre prevista l’istituzione di un apposito Servizio studi nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con finalità di raccordo alla Commissione tecnica, ed il rafforzamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica già esistenti, anche con il potenziamento ed il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento.

Accanto alla predisposizione ed al rafforzamento degli organismi di studio, è stato previsto l’avvio di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (cd. spending review, vedi scheda La spending review, pag. 181), affidato al Ministro dell'economia, volto a riesaminare in modo sistematico l’insieme dei programmi di spesa in atto, individuando le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili sul piano dell’efficienza organizzativa e della qualità dei servizi offerti dallo Stato.

Le tappe del processo di riforma

Per quanto concerne, segnatamente, il bilancio dello Stato, a seguito dell’approvazione delle suddette misure introdotte dalla finanziaria 2007, gli ulteriori passi verso la riforma del bilancio sono stati:

§      la presentazione da parte del Ministro dell’economia al Consiglio dei Ministri e alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato degli “Orientamenti del MEF in materia di struttura del Bilancio e valutazione della spesa” (gennaio 2007);

§      lo svolgimento, da febbraio a maggio 2007, di una indagine conoscitiva sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio(vedi scheda La riforma del Bilancio: l’indagine conoscitiva, pag. 195) , articolata nell’audizione congiunta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, volta ad illustrare gli orientamenti in materia di riclassificazione del bilancio dello Stato (13 febbraio), ed in alcune sedute congiunte nelle quali è stato svolto un ampio dibattito sulle linee di riforma (14 febbraio, 14 marzo e 15 marzo);

§      la firma, da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze, del decreto di nomina dei membri della Commissione tecnica per la finanza pubblica (CTFP) che ne disciplina organizzazione, funzionamento e attività (16 marzo);

§      l’organizzazione di un convegno presso il Ministero dell’economia e delle finanze sul tema “Migliorare la qualità della spesa pubblica: esperienze internazionali a confronto”, nel quale, tra l’altro, si prese in esame la riforma del bilancio francese[210].. In questo periodo ha avuto avvio il complesso lavoro di riclassificazione del bilancio della Ragioneria generale dello Stato in collaborazione con tutti i Ministeri di spesa per definire i programmi e le missioni (29 marzo);

§      l’istituzione, presso la Ragioneria generale dello Stato, il Servizio Studi Dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato (31 maggio). Lo stesso giorno, dinanzi al comitato paritetico, si è tenuta un’audizione del Ministro dell’economia e delle finanze sulla riclassificazione del bilancio;

§      l’audizione, da parte della Commissione Bilancio, del Ragioniere generale dello Stato al fine di illustrare alcune ipotesi sulla riclassificazione del bilancio (5 giugno);

§      la pubblicazione della Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 giugno 2007 per la predisposizione del bilancio per l’anno 2008, recante una prima ipotesi di riclassificazione del bilancio dello Stato;

§      l’audizione, presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato, del Ministro dell’economia e delle finanze sul tema della riclassificazione del bilancio, in vista della predisposizione dei documenti di bilancio. Il titolo della presentazione del Ministro era “Rendere più chiari il bilancio e la finanziaria” (13 giugno);

§      la pubblicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio del 3 luglio 2007 recante nuove modalità per la formazione del disegno di legge finanziaria, ai sensi della quale i singoli Dicasteri sono stati chiamati a formulare le proprie proposte sulla base della nuova classificazione del bilancio per missioni e programmi di spesa[211].

 

Alla fine di questo denso lavoro istruttorio - che ha visto il coinvolgimento delle singole Amministrazioni, delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, del Fondo Monetario Internazionale e della Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica - il 1º ottobre 2007 è stato presentato il disegno di legge di bilancio per il 2008 riclassificato per missioni e programmi.

Gli obiettivi della riclassificazione

Nel 1997 è stata realizzata una significativa riforma della struttura del bilancio[212], volta a superare alcune criticità dello strumento del bilancio, che risultava di difficile lettura e di carente funzionalità, soprattutto per la frammentazione delle voci di spesa e per la difficoltà di individuazione della linea politica del Governo sottesa alle scelte di bilancio relative ai vari Ministeri.

 

Tale riforma, che nella sua finalità originaria doveva portare ad un bilancio che consentisse di risalire alle macrodecisioni di politica economica ad esso sottese, è rimasta in larga parte inattuata. L’auspicata rideterminazione dei centri di responsabilità amministrativa sulla base di criteri di omogeneità funzionale non è stata infatti portata a compimento, mentre le strutture ministeriali sono state oggetto negli anni di ripetute riorganizzazioni. La classificazione per funzioni –obiettivo della spesa, prevista dalla riforma del 1997, ha avuto invece, sino al 2007, un significato solo conoscitivo ed informativo, rivelandosi nei fatti inadeguata a rappresentare in modo chiaro le linee di azione sottese alle scelte di bilancio, anche per la sua scarsa capacità di raccordo con il bilancio votato dal Parlamento[213]. Tale classificazione si è inoltre sviluppata, strutturalmente, in modo trasversale tra i Ministeri, non risultando idonea a costituire la base per un diverso sistema gestionale diretto anche alla responsabilizzazione dei dirigenti.

 

Sino al 2007 il bilancio decisionale (votato dal Parlamento) è stato pertanto strutturato sulla base dell’organizzazione delle Amministrazioni (chi gestisce le risorse) e non anche sulle funzioni (cosa viene realizzato con le risorse disponibili)[214].

 

Tale struttura del bilancio – fondata sulle unità previsionali di base articolate, al primo livello, in centri di responsabilità amministrativa - non consentiva una chiara identificazione delle “azioni” svolte attraverso l’utilizzo delle risorse pubbliche.

Ciò rendeva complesso il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche e, conseguentemente, non agevolava la definizione delle priorità dell’azione politica ed amministrativa.

 

In coerenza con il dibattito sviluppatosi in sede parlamentare, il Governo ha proceduto, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione a legislazione vigente per il 2008 e per il triennio 2008-2010, ad una profonda revisione in senso funzionale del sistema di classificazione del bilancio dello Stato, volta a chiarire meglio la relazione fra l’insieme complessivo delle risorse disponibili e le specifiche finalità pubbliche perseguite, anche al fine di superare la tradizionale logica "incrementale", in base alla quale è invalsa la tendenza a rifinanziare le politiche di spesa in essere senza valutarne attentamente la qualità e l’efficienza in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire.

La revisione operata è avvenuta a legislazione vigente.

Al riguardo, la relazione al disegno di legge di bilancio per il 2008[215], sottolinea come la nuova struttura del bilancio si basi sempre sulla legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge di riforma n. 94 del 1997.

Nel riprendere il processo di riforma si è tuttavia deciso di capovolgere, l'impostazione precedente, passando da uno schema basato sulle Amministrazioni e le sottostanti unità organizzative (centri di responsabilità che gestiscono le risorse), ad una struttura che pone al centro le funzioni da svolgere, individuando le grandi finalità perseguite nel lungo periodo con la spesa pubblica - le Missioni -e come esse si realizzano concretamente attraverso uno o più Programmi di spesa.

 

Senza tralasciare gli aspetti contabili e organizzativi, la riforma ha inteso pertanto privilegiare il contenuto funzionale della spesa, al fine di rendere più chiaro e trasparente il legame tra risorse stanziate e azioni perseguite, consentendoper tale via una più agevole misurazione e verifica degli obiettivi raggiunti.

 

In tale prospettiva, la nuova classificazione del bilancio appare strettamente connessa al processo di valutazione e riqualificazione della spesa (c.d. spending review) avviato al fine di riesaminare in modo sistematico l’efficienza e l’efficacia dell'insieme dei programmi di spesa in atto.

La nuova struttura del Bilancio

La riclassificazione è stata attuata in via amministrativa all’interno della struttura vigente del bilancio dello Stato, il quale, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 468 del 1978, si articola in stati di previsione, corrispondenti, per quanto riguarda la spesa, ai Ministeri.

 

Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, la riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34Missioni, a loro volta articolate in 168 “Programmi.

Le Missioni

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono quindi una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa e a meglio comunicare le direttrici principali dell’azione amministrativa delle singole Amministrazioni.

L’articolazione delle missioni sottende una visione dello Stato che non svolge solo le funzioni fondamentali - quali, ad esempio, l'amministrazione della difesa (Missione 5), e della giustizia (Missione 6), la tutela della salute (Missione 20) e la promozione dell’istruzione scolastica (Missione 22) - ma espleta anche compiti di protezione di particolari categorie sociali e di redistribuzione delle risorse, tutelando, ad esempio, i diritti sociali e la famiglia (Missione 24) e i giovani e lo sport (Missione 30), ovvero interessi collettivi, come lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente (Missione 18).

 

Le missioni non corrispondono alla ripartizione degli stati di previsione, nel senso che vi sono numerosi Ministeri che partecipano a più di una missione istituzionale e che vi sono missioni istituzionali affidate alla responsabilità di più Ministeri. Esse possono essere pertanto ministeriali o trasversali a più Dicasteri (interministeriali)[216], a seconda dell’attuale ripartizione di funzioni, superando, come accennato, l’approccio tradizionale che articola la spesa pubblica secondo l’organizzazione amministrativa del Governo.

 

Le missioni possono essere ricondotte ad un concetto di "risorse di settore", ove la missione circoscrive l'insieme di risorse disponibili per una specifica funzione, e può dunque essere utilizzata nell'ambito del dibattito parlamentare per organizzare la discussione della sessione di bilancio.

Rispetto alla classificazione funzionale della spesa applicata sino al bilancio 2007, basata per i primi tre livelli sulla classificazione COFOG (classification of functions of government) - ossia sulla classificazione delle funzioni di Governo previste dal SEC/95 ed elaborata in sede OCSE - e per il quarto livello sulle Missioni istituzionali, espressive delle realtà funzionali del nostro Paese, il nuovo concetto di missione, introdotto per il bilancio 2008, si avvicina al primo livello della classificazione COFOG (Divisioni), avente lo scopo di confrontare macroaggregati e consentire una rappresentazione sintetica della spesa pubblica. Di converso, se ne allontana per la maggiore capacità esplicativa, considerato che la classificazione in missioni in oggetto ha ricondotto a funzioni primarie dello Stato italiano attività che, nella classificazione COFOG, vengono considerate al secondo (Gruppi) o al terzo (Classi) livello; nel contempo, non fa riferimento ad alcune funzioni di primo livello COFOG che hanno scarsa capacità esplicativa ( come, ad esempio, gli "Affari economici").

 

La nuova struttura prevede inoltre due Missioni trasversali, presenti in tutti i Ministeri: "Fondi da ripartire" e "Servizi istituzionali e generali".

La missione "Fondi da ripartire" raccoglie alcuni fondi di riserva e speciali, che non hanno, in sede di predisposizione della legge di Bilancio di previsione, una collocazione specifica, ma la cui attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.

La seconda - "Servizi istituzionali e generali" - raggruppa le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo, le quali sono trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole Missioni. Rientrano, in particolare, in tale categoria le spese per "l'indirizzo politico" e per "gli affari generali".

 

Si segnala, in proposito, come durante il dibattito parlamentare svoltosi in ordine alla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, sia stato sottolineato come le due missioni di carattere generale e trasversale, che interessano gli stati di previsione di tutti i Ministeri, tolgano in parte significatività alla costruzione dei programmi e che pertanto potrebbe in prospettiva valutarsi l’opportunità di ripartire le relative risorse nell’ambito dei singoli programmi. In ordine alla missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” si è peraltro rilevato come essa possa avere, almeno in una prima fase, una sua utilità, in quanto consente di evidenziare le spese di indirizzo politico e di cd. back-office, cioè necessarie per il mero funzionamento del Ministero (in contrapposizione alle spese di front-office, per le attività delle amministrazioni direttamente finalizzate all’erogazione dei servizi agli utenti, le quali dovrebbero risultare già attribuite ai programmi), anche ai fini di una valutazione comparativa tra Ministeri.

 

Ciascuna missione è di norma suddivisa in più Programmi[217], ma non mancano Missioni (Missione n. 25 – Politiche previdenziali – Missione n. 31 – Turismo) che consistono in un unico programma.

Le Missioni nella legge di Bilancio 2008

La riclassificazione del bilancio consente di identificare chiaramente lo stock delle risorse disponibili[218] a legislazione vigente per ciascuna della 34 grandi finalità istituzionali perseguite con la spesa pubblica, offendo un quadro più ampio e completo di quello offerto dalla legge finanziaria, che si limita invece a definire soltanto le risorse incrementali al margine per l’anno successivo[219].

 

A tale proposito, analizzando la quota delle risorse disponibili prevista dalla la legge di bilancio per il 2008[220]per ognuna delle 34 missioni rispetto al totale del bilancio dello Stato,emerge come le percentuali maggiori delle risorse siano destinate:

§      al cofinanziamento delle attività svolte dagli Enti locali e territoriali (missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali” - 22,6 per cento);

§      agli interessi per il servizio del debito (missione Debito pubblico - 18 per cento)[221];

§      ai trasferimenti agli enti previdenziali per la previdenza obbligatoria e complementare (missione “Politiche previdenziali”- 14,7 per cento).

 

Il 9 per cento della spesa complessiva è poi destinato all’istruzione scolastica e universitaria (missione “Istruzione scolastica”), il 5,4 per cento alle relazioni internazionali e alla cooperazione (missione “L’Italia in Europa e nel mondo”) e il 5,3 per cento è riferito alla missione “diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia”.

A fronte dell’entità delle risorse destinate alle suddette finalità istituzionali, si segnalano, a titolo esemplificativo, le risorse destinate alle missioni concernenti la ricerca e all’innovazione (0,9 per cento); le politiche del lavoro (0,6 per cento) e l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche (0,01 per cento).

 

La tabella che segue mostra l’ammontare complessivo e in quota percentuale delle risorse disponibili per ciascuna delle 34 Missioni iscritte nel Bilancio 2008:

 

 

Le 34 missioni del bilancio
risorse per il 2008

milioni di euro

% sul totale

1

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

105.123

22,6

2

Debito pubblico (1)

83.541

18,0

3

Politiche previdenziali

68.403

14,7

4

Istruzione scolastica

41.645

9,0

5

L’Italia in Europa e nel mondo

25.048

5,4

6

Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

24.497

5,3

7

Difesa e sicurezza del territorio

19.086

4,1

8

Fondi da ripartire

16.846

3,6

9

Ordine pubblico e sicurezza

9.412

2,0

10

Politiche economico-finanziarie e di bilancio (2)

8.875

1,9

11

Istruzione universitaria

8.168

1,8

12

Diritto alla mobilità

7.960

1,7

13

Giustizia

7.275

1,6

14

Competitività e sviluppo delle imprese

5.574

1,2

15

Sviluppo e riequilibrio territoriale

4.545

1,0

16

Ricerca e innovazione

3.964

0,9

17

Infrastrutture pubbliche e logistica

3.778

0,8

18

Soccorso civile

3.688

0,8

 

19

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri

3.233

0,7

20

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

2.911

0,6

21

Politiche per il lavoro

2.701

0,6

22

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

1.427

0,3

23

Tutela e valorizzazione dei beni, attività culturali e paesaggistici

1.380

0,3

24

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1.225

0,3

25

Casa e assetto urbanistico

1.060

0,2

26

Giovani e sport

902

0,2

27

Comunicazioni

896

0,2

28

Tutela della salute (3)

711

0,2

29

Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

353

0,1

30

Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo

234

0,1

31

Turismo

113

0,0

32

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

101

0,0

33

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

59

0,0

34

Regolazione dei mercati

16

0,0

1)   Al netto dei rimborsi del debito statale

2)   Al netto delle regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposta

3)   Non include le risorse delle Regioni

Fonte: Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica per il 2008 (RUEF).

I Programmi

Ogni missione si realizza concretamente attraverso uno o più Programmi.

 

I 168 Programmi individuati rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero, per perseguire obiettivi ben definiti nell’ambito delle finalità istituzionali, riconosciute al Dicastero competente.

Essi sono prevalentemente di competenza di un unico Ministero, anche se non mancano Programmi condivisi tra più Amministrazioni.

Tra i Programmi, sono condivisi tra più Amministrazioni : Indirizzo politico; Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza; Fondi da assegnare; Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento; Sviluppo sostenibile; Tutela e conservazione della fauna, della flora e salvaguardia della biodiversità; Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale; Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale, trasferimenti agli enti ed organismi interessati; Rapporti con le confessioni religiose; Oneri per il servizio del debito statale; Rimborsi del debito statale.

Il Programma trova la sua base normativa nell’art. 2, comma 2, della legge 468/78, come modificato dalla legge n. 94/97, e rappresenta il fulcro della nuova classificazione proposta, in quanto, ad avviso del Governo, costituisce un livello di aggregazione sufficientemente dettagliato da consentire all’organo politico di poter scegliere chiaramente l'impiego delle risorse tra scopi alternativi.

I nuovi Programmi derivano sostanzialmente dall'aggregazione delle attuali Missioni istituzionali (4° livello funzionale successivo ai tre livelli della classificazione COFOG), in modo da identificare aggregati più ampi e significativi rispetto a quelli esistenti.

 

I programmi indicano quanto più possibile i risultati da perseguire in termini di impatto dell’azione pubblica sui cittadini e nel territorio (outcome). Nel concreto, alcuni programmi hanno carattere strumentale, indicano cioè input dell’Amministrazione statale per perseguire le sue finalità, o evidenziano prodotti o servizi finali dell’azione dello Stato (output).

 

Per ogni Ministero esistono due programmi trasversali, dove vengono allocate le “spese indirette”, non attribuibili ex ante ai Programmi, e le spese di "indirizzo politico", collegati entrambi alla corrispondente missione "Servizi istituzionali e generali", sopra richiamata.

 

Ciascun Programma si articola in un insieme di attività che ogni Amministrazione pone in essere per il raggiungimento delle proprie finalità. attraverso l’attuazione dei processi e delle funzioni da parte singole strutture amministrative. Fanno tuttavia eccezione i c.d. “Programmi finanziari”, i quali non sono rappresentati da attività operative svolte dai competenti Centri di responsabilità amministrativa, ma costituiscono mere operazioni di trasferimento delle risorse finanziarie ai rispettivi enti destinatari, che a loro volta utilizzeranno le risorse per il perseguimento degli obiettivi istituzionali.

I Macroaggregati

Nell’ambito di ciascun programma sono individuate le unità previsionali di base (vale a dire le voci elementari del bilancio), che per effetto della riclassificazione operata non sono più articolate per centri di responsabilità amministrativa, ma sulla base della classificazione funzionale della spesa.

 

Ciascun programma è dunque frazionato in “macroaggregati”, i quali evidenziano le diverse tipologie di spesa attribuite al Programma medesimo.

Essicostituiscono le unità fondamentali di voto nell’esame parlamentare del disegno di legge di Bilancio, corrispondenti alle voci dell’attuale terzo livello delle unità previsionali di base, previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 279/1997.

Nell’ambito della riclassificazione operata i centri di responsabilità amministrativa vengono pertanto collocati al di sotto dei macroaggregati, per consentire l'evidenziazione degli stanziamenti di missioni, programmi e unità previsionali di base, assegnati agli stessi centri di responsabilità, secondo le schema seguente:

 

§      Missioni

§      Programmi

§      Macroaggregati (u.p.b di terzo livello - unità di voto parlamentare).

Per la Spesa corrente

-       1. Funzionamento

-       2. Interventi

-       3. Oneri comuni

-       4. Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi

-       5. Oneri del debito pubblico

Per la Spesa in conto capitale

-       6. Investimenti

-       7. Altre spese in c/capitale

-       8. Oneri comuni

Rimborso di prestiti

-       9. Rimborso del debito pubblico

Centro di responsabilità amministrativa

 

In pratica, nel bilancio predisposto per la decisione parlamentare, ogni Ministero ha in evidenza, in via progressiva, le “missioni” sulle quali è coinvolto, i “programmi” di competenza specifica, con riferimento ai macroaggregati di spesa e, nell’ambito di questi ultimi, i centri di responsabilità interessati.

Nell'allegato tecnico al bilancio, il quale è comprensivo anche dei capitoli sottostanti a ciascun centro di responsabilità amministrativa, la struttura contabile, per ogni stato di previsione della spesa, alla luce della nuova classificazione, è la seguente:

§      Primo livello di aggregazione:

-       34 Missioni

§      Secondo livello di aggregazione:

-       168 Programmi

§      Terzo livello di aggregazione:

-       Macroaggregati (unità previsionale di baseunità di voto parlamentare), di cui 8 per i tre titoli della spesa - 5 per la spesa corrente e 3 per la spesa in conto capitale – ed uno per il rimborso di prestiti.

§      Quarto livello di aggregazione:

-       Centri di responsabilità amministrativa

·         Capitoli

A seguito della riclassificazione, le unità di voto per il 2008 presentano una sensibile riduzione rispetto alle unità di voto 2007, passando da 1.716 per il 2007, a 714 per il 2008, con una diminuzione del 60 per cento circa.

 

La tabella che segue evidenzia la variazione delle unità di voto del nuovo Bilancio di previsione 2008 rispetto all’anno precedente[222]:

 

Bilancio per unità previsionali di base

Amministrazioni

Unità di voto 2007

Unità di voto 2008

Entrate

164

60

Economia e Finanze

295

115

Sviluppo economico

84

46

Lavoro e previdenza sociale

60

26

Giustizia

39

16

Affari esteri

85

26

Pubblica istruzione

201

44

Interno

67

47

Ambiente, tutela territorio e mare

61

30

Infrastrutture

67

31

Comunicazioni

54

20

Difesa

81

26

Politiche agricole e forestali

59

34

Beni e attività culturali

108

34

Salute

55

25

Trasporti

65

40

Università e ricerca

34

30

Solidarietà sociale

37

26

Commercio internazionale

40

14

Aziende

 

 

Monopoli di Stato

19

7

Archivi notarili

15

7

Istituto agronomico oltremare

10

5

Fondo edifici di culto

16

5

Totale

1.716

714

 

Tale riduzione è ascrivibile al fatto che le poste 2008 sottoposte al voto delle Camere sono state, come detto, i macroaggregati, ossia le unità previsionali di base al III livello (spese di funzionamento, spese per interventi, spese di investimento, ecc.) mentre, fino al Bilancio di previsione 2007, le unità di voto erano rappresentate dalle unità previsionali di base al IV livello, determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, scaturenti dall'articolazione delle competenze istituzionali di ciascun Ministero[223].

 

Ciascun macroaggregato è a sua volta suddiviso in tre voci corrispondenti alla fonte normativa della previsione di bilancio.

 

Sono in particolare evidenziate:

§      la quota della dotazione finanziaria corrispondente a spese predeterminate per legge (c.d. fattori legislativi), vale a dire le spese obbligatorie a carattere rigido previste da disposizioni normative che quantificano specificamente lo stanziamento da iscrivere in bilancio. Questa quota non può essere modificata né in aumento né in riduzione durante l’esame parlamentare, ma solo con altra legge sostanziale. Con riferimento ad essa viene fornito l’elenco delle autorizzazioni legislative sottostanti, con l’indicazione anche dell’apporto finanziario recato da ciascuna di esse;

§      la quota della dotazione finanziaria corrispondente ad oneri inderogabili, vale a dire le spese obbligatorie previste da disposizioni normative che tuttavia non quantificano specificamente lo stanziamento da iscrivere in bilancio, il quale è determinato in base all’effettivo fabbisogno; sono quindi spese vincolate a particolari meccanismi che regolano la loro evoluzione e che possono essere determinati sia dalle leggi che da altri atti normativi[224];

§      la quota della dotazione finanziaria corrispondente a spese discrezionali, che rappresentano stanziamenti non prefissati legislativamente che trovano copertura nell'equilibrio complessivo della legge di bilancio individuato in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. Si tratta sostanzialmente delle spese di funzionamento dei Ministeri, che vengono quantificate tenendo conto delle necessità segnalate dalle Amministrazioni, in funzione dei programmi di spesa da perseguire. Tale quota può essere modificata in sede parlamentare. Nella voce spese discrezionali è tuttavia precisata la quota che corrisponde alle spese vincolate, ossia le spese derivanti da obbligazioni giuridiche perfezionate, che pur essendo di natura discrezionale sono relative ad impegni giuridici assunti dall’amministrazione i quali devono in ogni caso essere adempiuti (es. canoni di locazione di immobili). La quota “vincolata” ai contratti in essere, qualificata spesa avente natura obbligatoria, non può essere ridotta senza determinare l’insorgere di un debito a carico dell’Amministrazione, con il conseguente contenzioso[225].

 

La ripartizione delle spese negli allegati riferiti a ciascun macroaggregato in spese discrezionali, oneri inderogabili e spese predeterminate per legge e, segnatamente, la specifica indicazione nell’ambito delle spese predeterminate per legge delle singole disposizioni autorizzative introducono significativi elementi di trasparenza del bilancio, rendendo più agevole il raccordo tra le disposizioni legislative di spesa e i corrispondenti stanziamenti di Bilancio.

 

Al riguardo, si osserva come nel corso del dibattito parlamentare svoltosi in ordine alla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, sia stata rappresentata l’opportunità di arricchire gli allegati conoscitivi di ulteriori elementi che consentano una precisa individuazione di tutte le determinanti della spesa riferite alle singoli voci, siaal fine di consentire al Parlamento di assolvere pienamente la sua funzione di controllo, sia al fine di agevolare eventuali interventi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. In tal senso, con riferimento agli oneri inderogabili, è stata sottolineata la possibilità di procedere all’individuazione dei fattori sottostanti la spesa (con una sorta di “relazione tecnica” riferita ai singoli programmi), nonché alla specifica indicazione, ove la complessità del quadro normativo lo consenta, delle disposizioni legislative di riferimento. Analogamente, è stata rilevata l’opportunità di fornire ulteriori e adeguati elementi di conoscenza in ordine alla quantificazione in bilancio delle spese discrezionali, anche con riferimento agli obblighi già assunti dalle amministrazioni.

 

Come accennato, al di sotto dei macroaggregati si collocano i centri di responsabilità amministrativa, i qualisono peraltro esposti a fini meramente conoscitivi, poiché, come precisato, l’unità elementare di voto è quella dei macroaggregati.

L’articolazione del bilancio per centri di responsabilità è prevista dalla vigente legislazione la quale, all’articolo 2, comma 2, della legge n. 468 del 1978 prevede l’articolazione per “centri di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione”. Il principio è confermato dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 297 del 1997, il quale prevede che le unità previsionali di base costituiscono “l’insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa”.

 

Nell’ambito della riclassificazione operata, i programmi sono stati definiti con riferimento alle attività effettivamente svolte, non alle strutture attualmente esistenti all’interno dei Ministeri; vi sono pertanto casi nei quali più centri di responsabilità partecipano ad un singolo programmaattraverso lo svolgimento di specifiche attività che concorrono, in sostanza, al raggiungimento di obiettivi rientranti in uno stesso programma[226].

La costruzione dei programmi è risultata quindi condizionata dall’attuale ripartizione di competenze nell’ambito delle strutture amministrative, per comprensibili esigenze di continuità gestionale, ed il criterio di omogeneità funzionale è stato conseguentemente rispettato solo parzialmente.

All’interno dei singoli Ministeri la condivisione di un medesimo programma tra i diversi centri di responsabilità è situazione piuttosto diffusa. Tra i casi più rilevanti si segnala, ad esempio, che all’interno del Ministero della giustizia il programma Giustizia civile e penale è distribuito tra il Dipartimento per gli affari di giustizia e il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi. I programmi Rappresentanza generale di Governo e Stato sul territorio, Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico, Garanzia dei diritti ed interventi per lo sviluppo della coesione sociale e Gestione dei flussi migratori sono ripartiti tra più centri di responsabilità del Ministero dell’interno. Il Dipartimento dei trasporti terrestri e quello per la navigazione marittima del Ministero dei trasporti si suddividono le risorse destinate ai programmi Sistemi portuali e Sviluppo della mobilità locale. Nel Ministero delle infrastrutture sono tre i programmi non “mono-dipartimentali”; mentre nel Ministero della pubblica istruzione lo sono quasi tutti, a volte ripartiti anche fra tre dipartimenti.

 

Permane pertanto una asimmetriatra le strutture del bilancio (i programmi) e l’organizzazione amministrativa (i centri di responsabilità), la quale potrà essere completamente superata quando alla riclassificazione in senso funzionale corrisponderà la complessiva riforma delle strutture amministrative, che dovrebbe determinare, in linea teorica, una completa corrispondenza fra programmi d’azione inseriti nel bilancio e centri di responsabilità affidati alla gestione di un unico dirigente[227].

In tal senso, la stessa riclassificazione operata offre, del resto, a tutte le Amministrazioni centrali, l'opportunità di reimpostare la propria organizzazione, rivedendo strutture, responsabilità e attività svolte.

 

A fronte di tale situazione e per ovviare alle naturali difficoltà connesse ad una profonda riforma della struttura del bilancio, la legge di bilancio per il 2008 (legge n.245/07) ha introdotto talune disposizioni volte ad accrescere la flessibilità gestionale del bilancio. Al riguardo, si segnalano, in particolare, l’articolo 22, comma 22, il quale ha disposto dispone che ai fini di assicurare alle Amministrazioni la necessaria flessibilità nella gestione delle risorse a seguito della ristrutturazione del bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad effettuare con propri decreti - da comunicare alle Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione - variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base di parte corrente «funzionamento, interventi, oneri comuni, oneri del debito pubblico» e di conto capitale «investimenti e oneri comuni», che sono stati frazionati per la loro allocazione sui diversi programmi dello stesso stato di previsione.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 23, i Ministri competenti, nell’ambito dei programmi concernenti i propri stati di previsione, sono inoltre autorizzati ad effettuare, con propri decreti da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, anche con evidenze informatiche, eventuali variazioni compensative per la stessa categoria economica tra i capitoli di spese discrezionali relativi ai programmi medesimi, allocati nei diversi centri di responsabilità amministrativa. Tali variazioni non devono peraltro comportare alterazioni dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno.

La struttura del Bilancio decisionale

A seguito della nuova classificazione del bilancio, in ciascun stato di previsione si prevede una esposizione che, attraverso le missioni, i programmi, i macroaggregati - cui si aggiungono le analisi che si ritrovano nella parte illustrativa e tecnica del Bilancio, costituita dagli allegati a ciascuno stato di previsione - consente di identificare chiaramente le funzioni e gli obiettivi generali che lo Stato si prefigge di conseguire con la spesa pubblica.

 

La struttura del documento di bilancio per la decisione non si discosta dall’impostazione adottata degli anni precedenti.

Il documento, infatti, si articola nelle consuete 19 tabelle (gli stati di previsione): la prima riguarda l’Entrata, le seguenti, dalla n. 2 alla n. 19, i singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

Esso contiene inoltre l’insieme di “elenchi”, “riassunti”, “riepiloghi” e “tavole” che tendono a migliorare la lettura dei dati e, nel contempo, a fornire più immediatezza alla comprensione delle grandi cifre del bilancio.

Per quanto concerne gli allegati tecnici al disegno di legge di bilancio, essi sono costituiti dalle tabelle relative agli stati di previsione di ciascun Ministero.

La parte iniziale delle predette tabelle è rappresentata dalla Nota preliminare, che ha la funzione di illustrare i criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni di spesa in coerenza con i criteri ed i parametri indicati nel DPEF[228].

Le Note preliminari si inseriscono pertanto nel quadro della definizione sia delle finalità da perseguire che delle risorse dirette a realizzarle, al fine di valorizzare l’allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso i risultati da raggiungere.

Nelle Note sono indicate, da parte di ciascun Ministro, le priorità – in coerenza con le scelte di politica economica definite sulla base dello scenario macroeconomico, finanziario ed istituzionale della vigente legislazione di settore – delle iniziative legislative in itinere o in progetto, e individuati gli obiettivi che le Amministrazioni intendono conseguire con riferimento ai propri Programmi, nonché gli indicatori di efficienza ed efficacia che si intendono utilizzare per la valutazione dei risultati.

Per quanto concerne la struttura contabile dell’allegato tecnico di ciascun stato di previsione, essa indica, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base (Macroaggregato) e il carattere giuridicamente obbligatorio e/o discrezionale della relativa spesa.

La struttura contabile, per ogni stato di previsione, ricalca quella già illustrata, secondo la sequenza: Missioni → Programmi → Macroaggregati → Centri di responsabilità amministrativa → Capitoli.

Tra le novità, si segnala che lo stato di previsione di ogni Ministero presenta una Scheda di analisiUnità previsionale di base – Macroaggregatoper ciascun Programma.

Tale scheda fornisce specifiche informazioni contabili, rilevanti dal punto di vista conoscitivo, concernenti gli stanziamenti ivi previsti.

 

La scheda è così strutturata:

§      indicazione della Missione del Ministero;

§      indicazione del Programma, con la descrizione delle attività sottostanti;

§      dettaglio contabile delle unità previsionali di base (Macroaggregati), con la distinzione, al loro interno, della tipologia di spesa, a seconda che si tratti di spese discrezionali, oneri inderogabili o spese predeterminate per legge.

 

In particolare, nell’ambito di ciascun programma le unità previsionali di base sono contrassegnate mediante una numerazione a tre cifre.

La prima e la seconda cifra indicano, rispettivamente, la missione e il programma, secondo la numerazione che assumono nello stato di previsione.

La terza cifra indica il macroaggregato che definisce la natura economica della spesa. In base alla terza cifra è possibile distinguere se si tratti di una spesa di parte corrente o di conto capitale. Se la terza cifra è compresa tra 1 e 5 l’U.P.B. è di parte corrente (1. funzionamento, 2. interventi, 3. oneri comuni di parte corrente, 4.trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi, 5.oneri del debito pubblico); se invece la terza cifra è compresa tra 6 e 8, l’U.P.B. è di conto capitale (6. investimenti, 7. altri spese in conto capitale, 8. oneri comuni di conto capitale); vi è, infine, il macroaggregato n. 9, relativo al rimborso del debito pubblico.

 

Relativamente alle spese discrezionali viene riportata la quota vincolata (indicata con asterisco), cioè connessa a obbligazioni giuridicamente perfezionate, che impegnano quota parte dello stanziamento e lo rendono non assoggettabile a riduzioni senza causare l’insorgenza di nuovi debiti. Gli stanziamenti previsti, vengono distinti, a loro volta, per competenza, cassa e residui. Nell’ambito dei fattori legislativi, vengono, infine, indicate le norme autorizzative su cui si fondano le previsioni di spesa, con il relativo importo.

Lo stato di previsione dell’entrata

Nel quadro della riclassificazione del bilancio dello Stato sopra descritta, riferita in particolare al versante della spesa, si é operata anche la revisione dello stato di previsione dell'entrata, al fine di armonizzarlo alla nuova struttura, migliorando nel contempo il livello qualitativo delle informazioni fornite dal documento.

Nell'occasione, si è operato un avvicinamento della classificazione ai principi posti alla base dei criteri SEC 95, rispettando peraltro le peculiarità connesse all'inquadramento nell'ambito del bilancio dello Stato.

La nuova classificazione dell'entrata è articolata su quattro livelli di aggregazione.

 

Nel primo livello si ha una suddivisione per i quattro titoli:

1)      entrate tributarie;

2)      entrate extra tributarie;

3)      entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti;

4)      entrate derivanti dall'accensione di prestiti.

 

Al secondo livello è stata introdotta la distinzione tra entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti, di particolare rilevanza per la finanza pubblica ai fini della valutazione, per il rispetto del Patto di Stabilità e crescita, dei conti pubblici (in particolare dell’indebitamento strutturale, al netto del ciclo e delle una tantum) da parte dei competenti organismi comunitari.

 

Nel terzo livello è evidenziata la tipologia dell'entrata: per le tributarie, le voci sono costituite dai tributi più importanti (IRE, IRES, IVA), ovvero raggruppamenti di tributi aventi caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall' amministrazione statale, ecc.).

 

Per il quarto livello, nelle entrate tributarie si distinguono gli introiti relativi ai singoli tributi in " entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione" ed "entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo". La suddivisione in parola consente di individuare, tra le entrate relative ad un determinato tributo o aggregato di tributi, la quota che si riferisce ai versamenti effettuati spontaneamente dai contribuenti dalla quota correlata all'attività di accertamento e controllo svolta dagli uffici finanziari, finalizzata alla lotta all'evasione. Nei restanti titoli, al quarto livello, che rappresenta le poste da sottoporre al voto delle Camere, vengono indicate le voci di dettaglio dei proventi che rientrano nelle tipologie di introiti individuate al terzo livello. Si riporta di seguito lo schema sintetico.

 

ENTRATE

§      Titoli I livello:

-       Tributarie

-       Extra Tributarie

-       Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti

-       Accensione prestiti

§      Natura II livello:

-       Entrate ricorrenti

-       Entrate non ricorrenti

§      Unità di III livello

-       Tipologia dell'entrata

§      Unità di IV livello (unità di voto parlamentare)

-       Attività/Proventi

 

A seguito della riclassificazione, le unità di voto inerenti l’entrata sono passate da 164 nel 2007 a 60.

 


Il processo di riforma del bilancio

Il rafforzamento del sistema dei controlli

La legge finanziaria per il 2008[229] all’articolo 3, commi 67-73, ha introdotto - in continuità con gli interventi adottati dalla legge finanziaria per il 2007 in tema di potenziamento degli strumenti per il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e di riqualificazione della spesa – una serie di disposizioni volte a rendere permanente il programma di analisi e valutazione della spesa avviato nel 2007, potenziando nel contempo il sistema informativo e dei controlli delle pubbliche amministrazioni alla luce della nuova classificazione del bilancio per missioni e programmi.

 

Le citate disposizioni sono in particolare dirette a valorizzare e collegare fra loro gli apparati conoscitivi e i sistemi di controllo interno ed esterno già esistenti - facenti capo, rispettivamente, ai Servizi per il controllo interno e alla Corte dei conti – al fine di migliorare la conoscenza sullo stato delle pubbliche amministrazioni e di radicare nell’attività amministrativa e nel medesimo sistema dei controlli i criteri di efficienza, efficacia ed economicità sottesi alla riclassificazione in senso funzionale del bilancio dello Stato.

Il complesso normativo introdotto dalla legge finanziaria 2008 intende in sostanza implementare la cultura della “accountability” nella P.A., ponendo l’accento sulla valutazione dei risultati conseguiti con la spesa pubblica.

Tale prospettiva, che pone al centro la prosecuzione “a regime” della c.d. spending review e l’attività di analisi quantitativa e qualitativa della spesa pubblica, prevede altresì il rafforzamento delle attività di programmazione strategica e di controllo parlamentare sul sistema delle amministrazioni statali, delineando un articolato schema procedimentale che vede coinvolti in una logica di sistema, i diversi organismi preposti alla definizione degli indirizzi strategici, al controllo, al monitoraggio e alla valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche.

 

Quanto alle singole disposizioni, si rammenta che, ai sensi dell’art. 3, comma 67, della legge finanziaria 2008, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio atto di indirizzo, è chiamato, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a proseguire ed aggiornare il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali[230]; tale aggiornamento deve essere compiuto tenendo conto delle missioni e dei programmi in cui si articola il bilancio dello Stato, nonché delle tematiche inerenti l’efficienza e l’efficacia della spesa indicate nelle relazioni di cui al successivo comma 68 (cfr. oltre).

 

Il Governo è invece chiamato a riferire sullo stato e sulle risultanze del programma in un apposito allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.

 

Con il successivo comma 68 si prevede il rafforzamento del controllo parlamentare sul sistema delle amministrazioni statali e sulla spesa pubblica, da svolgere in una speciale sessione di lavori da avviare con breve anticipo rispetto all’esame del DPEF.

In particolare, il comma introduce una specifica procedura parlamentare in base alla quale entro il 15 giugno di ciascun anno ogni Ministro trasmette alle Camere - ai fini dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria - una relazione recante elementi conoscitivi in ordine:

§      allo stato della spesa;

§      all'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza;

§      al grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

 

Le suddette relazioni ministeriali, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano, inoltre, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:

a)  lo stato di attuazione delle direttive adottate annualmente da ciascun Ministro ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286[231], con riguardo:

-       ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro;

-       al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio e alla luce delle attività di controllo interno;

-       alle linee di intervento perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e ai casi di maggior successo registrati;

Si ricorda che il citato D.Lgs. n. 286/99 ha previsto il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche. In tale ambito, la direttiva annuale del Ministro, di cui all’articolo 8 del medesimo D.Lgs., costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo (in tal caso, a seguito della riclassificazione, occorrerà evidentemente fare riferimento agli obiettivi e agli indicatori di risultato contenuti nelle “schede Programma” contenute in ciascun stato di previsione della spesa), e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. n. 286, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.

b)  gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c)  le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative, nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura per missioni e per programmidel bilancio dello Stato.

Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) si connettono al fatto che nell’ambito della riclassificazione del Bilancio dello Stato la costruzione delle missioni e dei programmi è risultata condizionata, per comprensibili esigenze di continuità gestionale, dall’attuale ripartizione di competenze nell’ambito delle strutture amministrative. Il criterio di omogeneità funzionale che avrebbe dovuto presiedere alla definizione delle missioni e dei programmi medesimi è stato, infatti, attuato solo parzialmente, posto che i programmi di spesa sono stati definiti con riferimento alle attività effettivamente svolte, e non alle strutture attualmente esistenti all’interno dei Ministeri. Sussistono pertanto casi nei quali più centri di responsabilità amministrativa partecipano ad un singolo programma, attraverso lo svolgimento di specifiche attività che concorrono al raggiungimento di obiettivi rientranti in uno stesso programma. In tale quadro, permane una asimmetria tra le strutture del bilancio (i programmi) e quelle amministrative (i centri di responsabilità), la quale potrà essere completamente superata quando alla riclassificazione in senso funzionale corrisponderà la complessiva riforma delle strutture amministrative, che dovrebbe determinare, in linea teorica, una completa corrispondenza fra programmi d’azione inseriti nel bilancio e centri di responsabilità affidati alla gestione di un unico dirigente. Al riguardo, si ricorda che nella audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato del 9 ottobre 2007, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, nel riassumere le criticità del Bilancio riclassificato, ha sottolineato, tra l’altro, proprio l’insufficiente coerenza tra le strutture del bilancio (i Programmi) e l’organizzazione amministrativa (i centri di responsabilità), nonché l’eccessiva frammentazione dei programmi tra più Centri di responsabilità. D’altro canto, come sottolineato nella relazione illustrativa del Governo al disegno di legge di bilancio per il 2008, è la stessa riclassificazione che potrebbe offrire a tutte le Amministrazioni centrali l'opportunità di reimpostare la propria organizzazione, rivedendo strutture, responsabilità e attività svolte. I programmi, infatti, come accennato, sono stati definiti con riferimento alle attività effettivamente espletate, non alle strutture costituite all'interno dei Ministeri. Ciò rende possibile che vengano riviste le attribuzioni interne ed identificate le possibili sinergie, duplicazioni o sovrapposizioni di attività tra i diversi centri di responsabilità amministrativa e Ministeri. In tale prospettiva sembrano collocarsi le disposizioni in esame.

 

Ai sensi del comma 69, entro il mese di gennaio il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico, istituito presso la Presidenza del Consiglio, indica ai servizi di controllo interno le linee guida ai fini dell’attività istruttoria svolta per la preparazione delle relazioni ministeriali sullo stato della spesa da trasmettere al Parlamento ai sensi del comma 68.

Il medesimo Comitato è chiamato inoltre a riassumere gli esiti complessivi ai fini della relazione del Ministro per l’attuazione del programma di Governo.

Si prevede inoltre una ulteriore valorizzazione del ruolo del Comitato, il quale è chiamato altresì a cooperare, assieme ai servizi di controllo interno, con la Commissione tecnica per la finanza pubblica e il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa.

 

Il Comitato tecnico scientifico è stato istituito dall'articolo 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, recante norme di "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59[232]” Il citato articolo 7, comma 2, prevedeva che, per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvalesse di un apposito Comitato tecnico-scientifico, composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri.

La disciplina del Comitato è stata successivamente ridefinita con D.P.R. 12 dicembre 2006 n. 315[233]. Il Comitato è ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento programma di Governo, e svolge la propria attività avvalendosi del supporto tecnico del predetto Dipartimento. Esso è composto da un Presidente e da tre membri[234].

Ai fini del coordinamento delle attività di competenza delle amministrazioni dello Stato in materia di valutazione e controllo strategico, di cui all’articolo 6 del citato D.Lgs. 286/99, il Comitato:

-        svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, al fine di assicurare la coerenza tra il programma di Governo e la pianificazione strategica dei Ministeri in relazione alle funzioni di direzione della politica generale e di mantenimento dell'unita' d'indirizzo politico ed amministrativo del Governo;

-        promuove l'utilizzo di metodologie e strumenti comuni per la pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato, la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, l'accumulo e la diffusione di conoscenze, anche con riferimento alle esperienze di altri Paesi;

-        elabora metodologie e strumenti per assicurare e migliorare il collegamento fra gli obiettivi strategici e l'allocazione e l'uso delle risorse nelle amministrazioni dello Stato;

-        elabora proposte per la progressiva integrazione tra il processo di formazione del bilancio ed il processo di pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato;

-        formula, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

Alla Commissione tecnica per la finanza pubblica[235]istituitapresso il Ministero dell’economia, sono assegnati compiti di studio e analisi, al fine di formulare proposte per accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche; con specifico riferimento al bilancio dello Stato, alla Commissione è stato assegnato il compito di disegnare una diversa classificazione della spesa finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni. Essa elabora inoltre studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei princìpi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare riferimento al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilità. La Commissione è composta da dieci membri rinnovabili una sola volta.

Ai fini del raccordo operativo con la Commissione tecnica, il comma 474 della legge finanziaria 2007, ha previsto altresì l’istituzione di un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento.

 

Nella medesima prospettiva volta ad implementare nella P.A. la cultura della valutazione del risultato si collocano anche le disposizioni relative alla Corte dei conti, la quale, nell’ambito della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, è chiamata, ai sensi del comma 70, ad esprimere le valutazioni di sua competenza:

§      anche con riferimento alle tematiche inerenti lo stato della spesa e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni trattate nelle relazioni ministeriali di cui al comma 68;

§      tenendo altresì conto della nuova classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento[236] ai fini della predisposizione dei programmi e dei criteri per l’esercizio dell’attività di controllo successivo sulla gestione.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, la Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. Ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma, modificato dal comma 473 della legge finanziaria 2007, la Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari. Per un approfondimento della disciplina dei controlli (vedi scheda Responsabilità e controlli nel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali).

 

Tra le disposizioni di rilievo si segnala, inoltre, il comma 71, ai sensi del quale il Governo è chiamato a promuovere, in attuazione degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di esame del DPEF, l’adozione di intese, nell’ambito della Conferenza Unificata[237], ai fini di:

§      individuare i metodi di reciproca informazione volti a monitorare la presenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali;

§      sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici.

 

La promozione dell’adozione delle predette intese è qualificata come attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione.

Si ricorda che il citato articolo 117, secondo comma, lettera r), prevede che lo Stato abbia una competenza legislativa esclusiva in ordine, tra l’altro[238], al coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. Il comma 1 dell’articolo 118 della Costituzione, richiamato dalla norma in esame, dispone invece che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

 

Quale logico corollario di un indirizzo normativo volto a misurare l’efficienza e la qualità della spesa, si collocano, infine, le nuove disposizioni dirette a rafforzare il sistema dell’informazione statistica, anche attraverso la standardizzazione di regole e l’interconnessione dei siti WEB delle pubbliche amministrazioni.

In tale ambito, il comma 72reca una novella all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322[239], ai sensi della quale nel programma statistico nazionale deve essere inclusa una apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni ed altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici.

Tale sezione è finalizzata a monitorare:

§      il numero, la natura giuridica, il settore di attività, la dotazione di risorse umane e finanziarie e la spesa dei suddetti soggetti;

§      i beni e i servizi prodotti, il rapporto tra costo e prodotto e ogni altro indicatore o dato utile a misurare l'economicità, l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi pubblici, nonchéla produttività del personale, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale.

 

Il programma statistico nazionale dovrà inoltre comprendere i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita da cittadini e imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione.

 

Ai sensi del successivo comma 73, ai fini dell’introduzione della suddetta nuova sezione del programma statistico nazionale, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è chiamato ad emanare una circolare sul coordinamento dell’informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti concernenti i temi trattati nelle relazioni di cui al comma 68.

Viene infine prevista la definizione - da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica[240], in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) - di standard finalizzati a unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio delle informazioni; tali standard sono definiti per il rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione.

 

Per approfondimenti in ordine alla disciplina dei controlli vedi scheda Responsabilità e controllinel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali.


Finanza territoriale


La finanza regionale e locale

L’evoluzione della finanza regionale

L’assetto sostanziale dell’ordinamento finanziario delle regioni non è stato modificato nel corso della XV legislatura, così come immutato è il diverso grado di autonomia delle regioni a statuto ordinario rispetto alle regioni a statuto speciale.

Le regioni a statuto ordinario

Per le regioni a statuto ordinario, in attesa dell’attuazione del federalismo fiscale, le leggi finanziarie 2007 e 2008 intervengono, con qualche aggiustamento, nel quadro delineato nel 2001:

§      con riguardo alle entrate regionali, il margine di manovra sulla leva fiscale è aumentato – in ragione dell’eliminazione progressiva del blocco delle aliquote su cui possono incidere le regioni - anche se resta ancora molto limitato; in generale continua ad aumentare l’incidenza delle entrate tributarie rispetto ai trasferimenti sul totale delle entrate; l’indebitamento è un’altra delle voci di entrata in costante aumento;

§      la misura e la ripartizione del Fondo perequativo previsto dal D.Lgs. 56/2000 – e quindi la misura delle compartecipazioni ai tributi erariali – per gli anni 2005 e 2006 è stata concordata tra lo Stato e le Regioni sulla base dell’Accordo di Santa Trada del 21 luglio 2005;

§      persistono i trasferimenti per le funzioni conferite con il cosiddetto federalismo amministrativo (Legge 59/1997);

§      prosegue il contenimento della spesa attraverso la disciplina del patto di stabilità e crescita; sono state inoltre emanate alcune norme di principio per il risparmio su strutture e organizzazione regionale; la spesa sanitaria, fuori dal patto di stabilità, continua ad essere il punto di maggiore criticità.

I tributi ‘propri’ e le compartecipazioni erariali

Le entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario sono costituite principalmente dal gettito di IRAP, addizionale IRPEF, cosiddetta tassa automobilistica e della compartecipazione al gettito dell’accisa sulla benzina.

Altri tributi minori, compresa l’addizionale regionale all'imposta erariale sul gas metano (ARISGAM) e il tributo speciale il deposito in discarica dei rifiuti non arrivano a costituire il 3% dell’intero gettito tributario (sono il 2,7 % dei tributi ‘propri’ – escludendo la compartecipazione all’IVA - negli accertamenti 2005[241]).

 

La compartecipazione regionale al gettito dell’IVA, istituita dal D.Lgs. 56/2000 e determinata con DPCM, entra poi nel meccanismo di perequazione previsto dallo stesso decreto 56. Ciascuna regione riceve la quota di compartecipazione all’IVA a seguito delle operazioni di perequazione, e quindi in aumento o in diminuzione rispetto al conteggio iniziale. Per tale motivo, benché inserita generalmente nel titolo I, non viene considerata una vera e propria entrata tributaria e per alcune regioni è, di fatto, un trasferimento. Su di essa le regioni non hanno alcun potere di manovra, analogamente a quanto accade con la compartecipazione al gettito dell’accisa sulla benzina.

 

Per quanto riguarda i tributi, le possibilità di manovra sulla leva fiscale da parte regionale sono limitate:

§      determinazione dell’aliquota entro una forbice fissata dalla legge dello Stato e – in alcuni casi - differenziazione dei soggetti passivi (scaglioni di reddito per l’addizionale IRPEF, differenziazione categorie economiche per l’IRAP);

§      disciplina e gestione degli aspetti amministrativi: riscossione, rimborsi, recupero della tassa e l'applicazione delle sanzioni, sempre entro limiti e principi fissati dalla legge dello Stato.

 

In tal senso si è espressa – oramai più volte - la Corte costituzionale nelle decisioni che hanno avuto ad oggetto i principali tributi regionali ad iniziare dalla sentenza n. 296 del 2003 fino alla più recente sentenza n. 451 del 2007 concernente la tassa automobilistica. La Corte dichiara la illegittimità costituzionale della norma dell’Emilia Romagna che estendeva agevolazioni tributarie concernenti la tassa automobilistica a casi non previsti dalla normativa statale. La Corte ribadisce che lo Stato, benché abbia attribuito alle Regioni «il gettito della tassa ed un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, oltre che l'attività amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il recupero della tassa stessa e l'applicazione delle sanzioni, non ha tuttavia devoluto a dette Regioni il potere di disciplinare gli altri elementi costitutivi del tributo. In questo quadro normativo, quindi, la tassa automobilistica non può definirsi come “tributo proprio della Regione”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost.». In altre sentenze[242] e con motivazioni analoghe la Corte dichiara che non possono definirsi tributi propri delle regioni”: l’IRAP, l’addizionale IRPEF, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti[243].

 

Questo il quadro generale, di fatto le disposizioni dettate dalla legge finanziaria nazionale hanno determinato la politica fiscale regionale che, attualmente, segue due direttrici: da una parte – dall’esercizio 2007 – è stato tolto completamente il blocco delle aliquote dei due principali tributi (IRAP e addizionale Irpef); dall’altra – ad iniziare dall’esercizio 2006 - le regioni in cui sono stati certificati deficit nel settore sanitario sono obbligate ad innalzare le stesse aliquote - anche oltre il limite massimo fissato dalla legge dello Stato[244].

Si ricorda infine che con la legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 167 L. 244/2007) è stato prorogato a tutto il periodo di imposta 2008 l’applicazione delle disposizioni regionali in materia di IRAP e tassa automobilistica emanate in difformità dai poteri attribuiti in materia dalla normativa statale. Si tratta delle ‘sanatoria’ disposta dalla legge finanziaria 2004, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale, estesa poi anche alle leggi regionali emanate prima del 2005 e non sottoposte a giudizio della Corte.

Per la normativa fiscale relativa ai principali tributi vedi la scheda Tributi regionali e locali, pag. 275.

 

IRAP

L’imposta regionale sulle attività produttive, istituita a decorrere dal 1998, è l’imposta che finanzia la spesa sanitaria regionale e, data la possibilità di differenziare le aliquote per settori di attività e per categorie di soggetti, quella che le regioni hanno maggiormente utilizzato – e stanno utilizzando - come strumento di politica fiscale - pur nei limiti della legislazione statale.

La legge finanziaria 2008[245] interviene nella disciplina dell’imposta:

§      in attesa della attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1 gennaio 2009, trasformazione dell’IRAP in tributo proprio della regione [rectius ‘tributo propriodevoluto’ se si considera quanto stabilito dalla Corte costituzionale sulla definizione di tributo proprio della Regione];

§      modifica della disciplina riguardante la determinazione della base imponibile e modifica dell’aliquota ordinaria d’imposta - ridotta da 4,25 a 3,9 - a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007

§      le aliquote regionali vigenti al 1° gennaio 2008 devono essere “riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176”

 

Il quadro delle manovre sull’IRAP da parte regionale è molto complesso. Tra le regioni a statuto ordinario solo la regione Calabria ha mantenuto invariate le aliquote stabilite dal D.Lgs. 446/1997.

Maggiorazioni di aliquote

§      Nelle regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise [e Sicilia] ad iniziare dal periodo d’imposta relativo al 2006, è stata applicata la maggiorazione di un punto percentuale delle aliquote IRAP – ovvero la regione ha deliberato in tal senso - per il ripianamento del disavanzo di gestione del servizio sanitario. L’aumento riguarda l’aliquota ordinaria e le aliquote agevolate eventualmente stabilite dalla regione (o fissate dalla legge dello Stato); in tal modo la regione ha potuto mantenere proporzionalmente le agevolazioni deliberate. Aumenti finalizzati esplicitamente al ripiano dei disavanzi sono stati inoltre deliberati dalla regione Liguria – a decorrere dall’esercizio 2006 – limitatamente a banche e assicurazioni e dalla regione Puglia – a decorrere dall’esercizio 2008 – che porta l’aliquota ordinaria a 5,25.

§      La regione Marche ha disposto l’aumento dell’aliquota ordinaria, fissata a 5,15% a decorrere dal 2002 prima del blocco degli aumenti (articolo 3 comma 1 della legge 289/2002 finanziaria 2003). Sono esclusi dall’aumento alcuni settori specifici (tessile e abbigliamento, ricerca e sviluppo, spettacolo e intrattenimento), oltre che cooperative sociali, ONLUS e nuove imprese. Per i settori delle calzature, per le imprese che esportano all’estero e per le PMI l’aliquota è invece fissata al 4,50%.

§      Alcune regioni – Piemonte e Lombardia - hanno invece aumentato la sola aliquota – generalmente di un punto percentuale, fissandola al 5,25% - relativa a banche, società finanziarie e imprese di assicurazione. Altre regioni oltre a queste attività economiche estendono l’aumento anche ad altri settori, tra cui: telecomunicazioni, attività immobiliari, produzione e distribuzione di energia. E’ il caso delle regioni Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Umbria.

 

Per quanto concerne le agevolazioni è possibile individuare due direttrici di intervento:

§      agevolazioni nel settore del no-profit e della cooperazione sociale. Quasi tutte le regioni applicano aliquote ridotte (principalmente 3,25%) per le ONLUS e le cooperative sociali e ci sono anche casi di esenzione totale: in Lombardia, Molise e Puglia sono esentate le ONLUS; in Umbria e Veneto le cooperative sociali che si occupano dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Aliquote ridotte sono previste anche per le ONG (Emilia Romagna), le associazioni di promozione sociale (Liguria) e le Imprese sociali (Toscana);

§      incentivi e/o sostegno a tipologie di imprese, aree territoriali, settori produttivi.Sono molti i casi in cui la diversificazione dell’aliquota (diversamente ridotta rispetto l’aliquota ordinaria) è così utilizzata. La riduzione maggiormente diffusa (applicata da otto regioni) tra le tipologie di imprese è quella per le società di nuova costituzione (in alcuni casi si deve trattare specificatamente di imprenditoria giovanile e/o femminile) e si estende in genere ai primi tre anni di attività. In altri casi vengono agevolate le imprese insediate in piccoli comuni o in comuni montani (Abruzzo, Liguria, Lombardia, Molise, Toscana, in Molise invece è ridotta l’aliquota per le attività riferibili ai comuni maggiormente colpiti dal sisma del 2002). In Toscana è prevista l’esenzione totale per gli esercenti attività commerciale in zone montane individuate che svolgono congiuntamente in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività. Ancora in Toscana inoltre sono previste aliquote ridotte per le imprese con specifiche certificazioni CE di qualità di gestione ambientale e di responsabilità sociale. Tra i settori agevolati si segnalano infine le aliquote ridotte previste da Lazio e Lombardia per il settore turistico, quelle previste nella regione Marche per il settore tessile, l’abbiglia-mento e lo spettacolo.

 

I dati sul gettito dell’IRAP (accertamenti degli esercizi 2002-2005) forniti dalla Corte dei Conti nell’ultima relazione sulla gestione finanziaria delle regioni a statuto ordinario (deliberazione luglio 2007 relativa agli esercizi finanziari 2005-2006) rilevano un gettito complessivo per il 2005 pari a 29.749 milioni di euro, che costituisce quasi il 70 per cento dei tributi ‘propri’, escludendo da questi la compartecipazione all’IVA.

Rispetto agli accertamenti 2002, l’aumento è del 5 per cento. L’analisi compiuta dalla Corte dei Conti sugli accertamenti pro-capite nel periodo 2002-2005 evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni, come mostra il grafico che segue.

 

IRAP – accertamenti pro-capite 2002- 2005 (Italia =100)

 

Addizionale regionale all’IRPEF

L’aliquota può variare da 0,9 a 1,4 per cento, con possibilità di differenziazione secondo scaglioni di reddito. Allo stato – esercizio 2008 - il quadro delle manovre è il seguente:

§      solo due regioni, Basilicata e Toscana, hanno mantenuto – sin dal 2001, anno di istituzione dell’imposta - l’aliquota allo 0,9;

§      Abruzzo, Campania, Lazio e Molise sono le regioni che, a decorrere dal 2006, hanno aumentato l’aliquota nella misura massima (ovvero l’aumento è scattato automaticamente) per ripianare i debiti del servizio sanitario regionale, la regione Liguria a decorrere dal 2007, la regione Puglia dal 2008. Prevedono comunque un’aliquota inferiore per i redditi più bassi la Campania (variabile in base alla tipologia, sotto i 15 mila euro) e la Liguria (0,9 sotto i 20 mila euro);

§      le regioni che avevano innalzato l’aliquota prima del blocco disposto dallo Stato (articolo 3 comma 1 della legge 289/2002 finanziaria 2003) lo hanno fatto (ad eccezione della Calabria) per scaglioni di reddito e con successive modifiche. Per l’esercizio 2008 l’aliquota maggiore è applicata ai redditi superiori a una determinata cifra nelle seguenti regioni:

-       Piemonte (1,4 oltre 11,3 mila euro); Puglia (1,4 oltre 28 mila euro); Umbria (1,1 oltre 26 mila euro); Veneto (1,4 oltre 29,5 mila euro); Lombardia e Marche (1,4 oltre 31 mila euro);

§         infine a decorrere dall’esercizio 2008 anche l’Emilia-Romagna innalza le aliquote per scaglioni di reddito (da 1,1 fino a 15 mila euro a 1,4 oltre 25 mila euro).

 

I dati sul gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF (accertamenti degli esercizi 2002-2005) forniti dalla Corte dei Conti nell’ultima relazione già citata, rilevano un gettito complessivo per il 2005 pari a 5.670 milioni di euro, che costituisce il 13,2 per cento delle entrate tributarie, escludendo da queste la compartecipazione all’IVA.

Rispetto agli accertamenti 2002, l’aumento è del 15,3 per cento. Anche l’addizionale all’IRPEF, come l’IRAP, è molto differenziata per area geografica come esposto nel grafico seguente, riguardo gli accertamenti pro-capite, per ciascuna regione a statuto ordinario, per gli anni 2002-2005.

 

Addizionale IRPEF – accertamenti pro-capite 2002-2005 (Italia =100)

 

Tassa automobilistica

Istituita a decorrere dal 1993, le regioni possono variare del 10% (in positivo e negativo) l’importo dell’anno precedente. Il tariffario unico nazionale è stato aggiornato recentemente dalla legge finanziaria 2007 e le nuove tariffe sono entrate in vigore nel 2007[246].

Molte regioni hanno già disposto l’aumento delle tariffe vigenti – generalmente del 10%: Veneto e Marche dal 2002 (quest’ultima del 7,9%); Calabria dal 2003; Campania dal 2004, Abruzzo e Molise dal 2005 (quest’ultima del 7%) e infine dal 2007, anche Toscana, Liguria e Piemonte (quest’ultima regione con aumenti distinti per KW).

Lazio e Liguria vincolano parte degli introiti della tassa automobilistica al ripiano dei disavanzi del servizio sanitario.[247]

I dati sul gettito della tassa automobilistica forniti dalla Corte dei Conti nell’ultima relazione citata - sempre con riferimento accertamenti degli esercizi 2002-2005 - rilevano un gettito complessivo per il 2005 pari a 4.278 milioni di euro, che costituisce il 10 per cento dei tributi ‘propri’, escludendo da questi la compartecipazione all’IVA. Rispetto agli accertamenti 2002, l’aumento è del 6,7 per cento. Diversamente da quanto avviene per IRAP e addizionale IRPEF le differenze territoriali degli accertamenti pro-capite non sono molto marcate. Il valore più alto è quello del Veneto che si discosta dalla media del 28 per cento, mentre nelle altre grandi regioni del Centro Nord, lo scostamento è intorno al 10 per cento.

 

Altri tributi

Gli altri tributi sono i seguenti:

§      Addizionale regionale all'imposta erariale sul gas metano (D.Lgs. 398/1990 e succ.mod.);

§      Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (L. 549/1995 e succ. mod.);

§      Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (L. 549/1995 e succ. mod.);

§      Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (L. 342/2000: non istituita da nessuna regione);

§      Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile (L. 281/1970 e successive modifiche);

§      Tasse sulle concessioni regionali (D.Lgs. 230/1991 e succ. mod.; articolo 55 del D.Lgs. 446/1997[248]).

 

Per quanto concerne infine tributi di nuova istituzione si segnala l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

Benché fin dal 1990 fosse prevista la possibilità[249] per le regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta sulla benzina per autotrazione erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nei rispettivi territori, solo recentemente e solo poche regioni lo hanno fatto. La Campania dal 2004, il Molise dal 2005, la Liguria dal 2006 e da ultimo, a decorrere dal 2008, la Puglia al fine esplicito di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia sanitaria. Le quattro regioni applicano la misura massima fissata dalla legge dello Stato (euro 0,0258 per litro benzina).

 

Accisa sulla benzina (L. 449/1997, art. 17, comma 22)

Le regioni a statuto ordinario ricevono dal 1996 una quota dell'accisa sulla benzina per autotrazione[250]. Inizialmente fissata a 350 lire per litro di carburante, è stata poi diminuita a 242 lire dalla legge 449/1997[251], ed infine, a decorrere dal 2001, fissata a 250 lire per litro dal D.Lgs. 56/2000[252].

Per quanto concerne il gettito dell’accisa sulla benzina, questo, a partire dal 2002 è in continua flessione. Gli accertamenti 2005, pari a 2.032 milioni di euro, costituiscono il 4,7 per cento dei tributi ‘propri’, e registrano un calo del 23,3 per cento rispetto al 2002. La Corte dei Conti imputa tale calo alla costante diminuzione della immatricolazioni di nuovi veicoli a benzina mentre aumentano quelle di veicoli a gasolio.

 

Accisa sul gasolio da autotrazione (L. 244/2008, art. 1, commi 295-303)

La legge finanziaria per il 2008 attribuisce alle regioni a statuto ordinario una compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione. La compartecipazione è determinata in quota fissa per gli anni 2008-2010, per un totale complessivo – per ciascun anno - di 1.748 milioni di euro, in sostituzione di trasferimenti soppressi (finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni – D.Lgs. 422/1997 e del rinnovo dei contratti degli autoferrotranvieri) e a compensazione di minore gettito introitato dalle regioni in relazione alla compartecipazione dell’accisa sul gasolio prevista dalla finanziaria 2007[253] e alla riduzione accisa sulla benzina.

Una ulteriore quota è attribuita al fine di adeguare – e integrare – le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale; questa ulteriore quota è fissata per gli anni 2008, 2009 e 2010 nella misura, di euro 0,00860, 0,00893 e 0,00920 per litro di gasolio[254].

La ripartizione del Fondo perequativo

La legge finanziaria per il 2008 interviene sull’applicazione del D.Lgs. 56/2000 recata dalla legge finanziaria per il 2006, in particolare sui criteri di ripartizione delle somme dovute alle regioni ai fini della perequazione.

Come illustrato più ampiamente nella scheda Il federalismo fiscale, pag. 291, a seguito delle difficoltà di applicazione e dalla mancanza di consenso da parte di alcune regioni, le disposizioni contenute nel D.Lgs 56/2000 sono disapplicate. I finanziamenti - e la ripartizione degli stessi – sono stati determinati per gli anni 2002-2004 sulla base di un Accordo tra Stato e Regioni – il cosiddetto Accordo di Santa Trada del 21 luglio 2005 – recepito dalla legge finanziaria 2006.

Sulla base dei criteri concordati sono stati determinati con Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per l’anno 2002 (DPCM 3 ottobre 2006), per l’anno 2003 (DPCM 3 ottobre 2006) e per l’anno 2004 (DPCM 18 ottobre 2006):

§      le quote di compartecipazione all’IVA - previste dall’articolo 2, comma 4 del D.Lgs. 56/2000 e determinata sulla base dei consumi delle famiglie; la misura della compartecipazione è stabilita con DPCM ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 56/2000[255];

§      le quote di concorso alla solidarietà interregionale e le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo – previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 56/2000;

§      le somme da erogare a ciascuna regione sulla base della ripartizione delle quote sopra dette.

 

La legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, articolo 2, commi 52-54) dispone ora che le ripartizioni del fondo perequativo possono essere effettuate sulle base “di uno specifico accordo stipulato tra le regioni”, quando non sia possibile rispettare la formula di ripartizione scritta nell’allegato “A” del decreto legislativo n. 56. Questa possibilità è estesa anche alle ripartizioni relative agli anni 2005 e 2006.

Per gli anni 2005 e 2006 le regioni hanno infatti proposto criteri di ripartizione, diversi da quelli indicati nella tabella A allegata al D.Lgs. 56/2000; le proposte sono state accettate dal Governo e – conseguentemente - sono state sancite le intese sugli schemi di DPCM recanti i finanziamenti e le relative ripartizioni per l’anno 2005 e per l’anno 2006.

 

Per l’anno 2005, l'intesa sui finanziamenti e le relative ripartizioni, in sede di Conferenza Stato-regioni, è stata raggiunta in data 18 ottobre 2007. Il conseguente DPCM 7 dicembre 2007[256], come per gli anni precedenti, determina:

§      le quote di compartecipazione all’IVA per ciascuna regione a statuto ordinario, per complessivi 39.874 milioni di euro255;

§      le quote di concorso alla solidarietà interregionale (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio sono le regioni che versano somme nel fondo perequativo)

§      le somme da erogare a ciascuna regione sulla base della ripartizione delle quote sopra dette.

Queste ultime sono però “corrette” secondo il nuovo criterio concordato tra Stato e Regioni.

All’articolo 5 del DPCM infatti è stata recepita la proposta delle regioni di riassegnare le ulteriori risorse rese disponibili dall’applicazione dei criteri concordati nell’Accordo di Santa Trada anziché dei parametri iniziali contenuti nel D.Lgs. 56/2000, nel triennio 2002-2004.

Queste risorse sono ripartite proporzionalmente tra le regioni che hanno maggiormente contribuito al fondo perequativo sempre nel triennio 2002-2004, sia come maggiori somme versate al fondo, sia come minori esborsi ottenuti dal fondo stesso.

Analogamente per l’anno 2006 l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – conclusa in data 15/11/2007[257] - ha portato alla correzione dell’assegnazione delle somme alle regioni – per complessivi 40.985 milioni di euro, sulla base dei criteri sopra esposti. Le ulteriori risorse da assegnare proporzionalmente alle regioni che maggiormente hanno contribuito al Fondo nel periodo 2002-2005, sono quantificate (nelle premesse al decreto) in “oltre dieci milioni di euro”.

Trasferimenti erariali e interventi speciali

La voce dei trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario comprende ormai solo le risorse destinate al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni nell’ambito del processo noto come federalismo amministrativo (attuazione della delega contenuta nella legge 59/1997).

 

Anche questi trasferimenti, ad eccezione di quelli destinati al trasporto pubblico locale, avrebbero dovuto cessare e la copertura delle rispettive risorse essere garantita dalla rideterminazione delle aliquote delle compartecipazioni al gettito di alcuni tributi erariali (compartecipazione regionale al gettito dell’IVA, dell’addizionale regionale all’IRPEF e all’accisa sulle benzine). L’articolo 6 del D.Lgs. 56/2000 stabiliva infatti che i trasferimenti erariali connessi con l’attribuzione di funzioni e di compiti alle regioni, sarebbero dovuti cessare a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo al completamento del procedimento di identificazione delle risorse di cui all’articolo 7 della 59/1997, quindi dal 1° gennaio 2002. Questo termine è stato più volte prorogato in stretta connessione con il rinvio della definitiva determinazione delle aliquote delle compartecipazioni che avrebbero dovuto inglobare i trasferimenti stessi[258].

La legge finanziaria per il 2006 (L. 266/2005) - come già visto - sospende l’applicazione del D.Lgs. 56/2006 nonché l’efficacia delle disposizioni dello stesso decreto 56 che prevedono la rideterminazione successiva delle aliquote di compartecipazione regionale al gettito dell’IVA, dell’addizionale regionale all’IRPEF e all’accisa sulle benzine, fino all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, senza peraltro prorogare i trasferimenti. Questi sono invece prorogati con il D.L. 223/2006, fino al secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione (attuazione del cd. “federalismo fiscale”).

 

Con la legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, articolo 1, commi 673-675), viene confermato il termine per la cessazione dei trasferimenti fissato dal D.L. 223/2006. Il medesimo termine è stabilito per la determinazione delle aliquote e compartecipazioni definitive che dovranno inglobare i suddetti trasferimenti. Di conseguenza sono abrogate le disposizioni concernenti la determinazione dell’aliquota provvisoria che doveva garantire, anch’essa, la copertura degli oneri correlati all’esercizio delle funzioni trasferite alla cessazione dei trasferimenti.

In sostanza viene ripristinato il regime vigente anteriormente la legge finanziaria 2006, secondo cui i trasferimenti erariali alle regioni sono in quota fissa fino alla definizione delle aliquote e compartecipazioni stabilite per il finanziamento del federalismo fiscale.

 

La Corte dei Conti nell’ultima Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni riferita agli esercizi finanziari 2005-2006[259] analizza, come di consueto, i dati relativi all’ultimo esercizio disponibile.

Nel 2006 le risorse erogate sono state pari a 4.497 milioni di euro – con minime differenze rispetto agli anni precedenti – di cui 82% destinate a quattro comparti: al trasporto pubblico locale il 42%, all’edilizia residenziale pubblica il 13,4%, agli incentivi alle imprese il 14,4% e agli interventi per la viabilità l’11,2%.

Complessivamente le risorse erogate dall’inizio del processo di trasferimento (anni 2000-2006) ammontano a 27,3 miliardi di euro con le medesime percentuali di distribuzione tra i diversi settori, come mostra il grafico seguente:

 

Distribuzione percentuale delle risorse erogate alle regioni - anni 2000-2006

L’ammontare delle risorse in questi anni è rimasto sostanzialmente costante. La Corte dei Conti segnala come la mancata trasformazione dei trasferimenti in entrate proprie abbia inevitabilmente eroso tali risorse, non avendo consentito una dinamica di crescita attraverso l’indicizzazione al gettito dell’imposta scelta per il finanziamento. La Corte analizza inoltre tre ipotesi di trasformazione delle somme destinate al federalismo amministrativo, al fine di valutarne gli effetti redistributivi tra le regioni: distribuzione pro-capite; ripartizione fondata sulla capacità fiscale (attraverso un incremento addizionale regionale IRPEF e perequazione del 90% delle differenze); distribuzione in base ai consumi delle famiglie (attraverso l’incremento della compartecipazione all’IVA).

 

Per quanto riguarda le risorse destinate al trasporto pubblico locale, la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, art. 1, commi 295-312) opera la trasformazione dei trasferimenti erariali destinati a questo comparto – che, come visto, ne costituiscono la parte più cospicua - in compartecipazione ad un tributo erariale, nel caso specifico, all’accisa sul gasolio per autotrazione.

Per gli anni 2008-2010 la misura della compartecipazione dovrà essere tale da compensare le seguenti risorse:

§      trasferimenti erariali per il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni dal D.Lgs. 422/1997 in materia di trasporto pubblico locale – pari a 670,5 milioni di euro annui;

§      risorse destinate ai rinnovi contrattuali degli autoferrotranvieri - pari complessivamente a 480,2 milioni di euro;

§      compensazione di minore gettito introitato dalle regioni in relazione alla riduzione dell’accisa sulla benzina - pari a pari a 342,5 milioni di euro annui;

§      compartecipazione dell’accisa sul gasolio prevista dalla finanziaria 2007 – pari a 254,9 milioni di euro.

 

Interventi speciali

Nel corso della XV legislatura è stato istituito il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale».

Il Fondo è stato istituito dal comma 7 dell’articolo 6 del Decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, modificato dall’articolo 35 del Decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159. Dotato di 25 milioni di euro per il 2007 e interamente finalizzato alla valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, è stato finanziato dalla legge finanziaria 2008 (L. 244/2008, art. 2, comma 44) per 10 milioni di euro per l’anno 2008 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

 

Il Fondo è riconducibile alle tipologie previste dall’articolo 119, quinto comma della Costituzione. Come più volte ribadito dalla Corte costituzionale lo Stato può erogare risorse in ambiti che non siano strettamente di propria competenza osservando determinati limiti: devono essere aggiuntive rispetto alla ordinaria autonomia finanziaria; rispondere alle finalità di perequazione e garanzia sociale enunciate nella norma costituzionale; devono finanziare interventi “speciali” in favore di determinati comuni (o province, o regioni o ad una specifica categoria di enti).

Il Fondo ‘riprende’ il finanziamento di 10 milioni di euro che l’articolo 1, comma 494 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) – poi integrato dal comma 709 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 - ha istituito per integrare i trasferimenti erariali ‘in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano’. Le risorse, ripartite per il 90% in base della popolazione e per il 10% in base al territorio dei comuni, sono destinate per non meno del 40% ai comuni il cui territorio confina con le province di Trento o di Bolzano.

Il finanziamento integrativo avrebbe sostenuto le maggiori spese che quei comuni avrebbero dovuto affrontare per adeguare i propri servizi alle condizioni più favorevoli in cui quei servizi sono goduti dai cittadini dei comuni confinanti nelle province autonome di Trento e Bolzano. Condizione che era divenuta la causa immediata delle richieste che molti dei comuni confinanti delle province del Veneto (a partire dal comune di Lamon) andavano perfezionando per abbandonare le regioni di origine e transitare nelle speciali Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Ad oggi i referendum che si sono svolti per il distacco di un comune da una regione a statuto ordinario e l’aggregazione ad una regione a statuto speciale hanno interessato 22 comuni:

§      14 comuni, in tutti con esito favorevole al distacco, dalla regione Veneto alla regione Trentino-Alto Adige;

§      6 comuni, di cui solo 2 con esito favorevole al distacco, dalla regione Veneto alla comuni dalla regione Friuli-Venezia Giulia;

§      2 comuni, con esito favorevole al distacco, dal Piemonte alla Valle d’Aosta[260].

 

Il Fondo - gestito dal Dipartimento per gli affari regionali - dovrà essere utilizzato per finanziare specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Ai fini della valutazione dei progetti, inoltre è particolarmente importante la caratteristica sovracomunale degli stessi.

Come stabilito dalla legge, il DPCM 28 dicembre 2007 specifica i destinatari del fondo - tre macroaree costituite dai territori confinanti con la regione Valle d’Aosta, la regione Trentino-Alto Adige e la regione Friuli-Venezia Giulia - e gli ambiti di intervento; definisce i criteri per la valutazione dei progetti e fissa un limite massimo di finanziamento per ciascun progetto (300 mila euro, 1.500 se sovra comunale). Il Decreto ministeriale 3 marzo 2008 provvede alla ripartizione delle risorse tra le tre macroaree e definisce i criteri per l’accesso ai fondi attraverso la presentazione di progetti – da parte dei comuni o aggregazioni anche temporanee di questi, elencati in allegato al Decreto ministeriale[261].

Il contenimento della spesa

Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni a statuto ordinario sono assoggettate alla disciplina del patto di stabilità. Com’è noto le regole del patto sono poste in relazione all’esigenza di assicurare il concorso di tutti gli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in considerazione del fatto che i vincoli sul disavanzo e sul debito, previsti dal Trattato CE e dal Patto di stabilità e crescita, si riferiscono al complesso delle amministrazioni pubbliche. Per la disciplina specifica, si veda la scheda Le regole del Patto 2007-2009 per le regioni, pag. 325.

Altri disposizioni concernenti il contenimento delle spese sono contenute nelle leggi finanziarie 2007 e 2008. Queste norme richiamano il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea.

Com’è noto il principio di coordinamento della finanza pubblica, contenuto nel secondo comma dell’articolo 119 della Costituzione, può essere alla base dell’intervento legittimo dello Stato sulle politiche degli enti territoriali imponendo anche vincoli di bilancio - come nel caso delle regole del patto di stabilità e crescita - a condizione che venga mantenuto il carattere “finalistico” dell’azione di coordinamento. In altre parole lo Stato può prescrivere criteri ed obiettivi ma non imporre nel dettaglio gli strumenti per raggiungerli.

La Corte costituzionale ha più volte ribadito (da ultimo nella sentenza n. 157 del 2007[262]) che la legge statale può prescrivere criteri e obiettivi (ad esempio, il contenimento della spesa pubblica), non imporre alle Regioni minutamente gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi, in quanto ciò si risolve «in un’indebita invasione dell’area riservata dall’art. 119 Cost. alle autonomie regionali».

 

§      Contenimento delle spese di rappresentanza all’estero di regioni ed enti locali (L. 296/2006, articolo 1, commi 594-599). La norma mira a contrastare e a sanzionare le spese che regioni ed enti locali sostengono per l’istituzione ed il mantenimento all’estero di proprie sedi di rappresentanza. Per le regioni il divieto concerne la possibilità di acquistare o gestire all’estero sedi di rappresentanza, ovvero istituire all’estero uffici o strutture comunque denominati per la promozione economica, commerciale o turistica finanziando le relative spese con fondi derivanti a qualunque titolo da trasferimenti dello Stato. Sono espressamente esclusi da questo divieto gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell’Unione europea. La sanzione è costituita da una sorta di ‘ammenda’ pari alla somma che la regione sostiene nell’anno per tali sedi o uffici; lo Stato la detrae (e la trattiene) dai fondi che le deve a qualsiasi titolo nel medesimo anno.

 

§      Principi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica delle regioni in relazione ai costi degli organismi politici e degli apparati amministrativi. (L. 296/2006, articolo 1, commi 721-723)

La norma fissa il termine di sei mesi entro cui le regioni devono adottare disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare:

-       riduzione dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi (e conseguente riduzione del numero degli stessi)

-       soppressione degli enti inutili,

-       fusione delle società partecipate,

-       ridimensionamento delle strutture organizzative.

L’obiettivo di risparmio posto dalla legge è un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali del 10% rispetto ai saldi dell'anno precedente. La disposizione non prevede espressamente controlli o verifiche successive per il rispetto di questo obiettivo.

 

§      Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni (L. 244/2007, articolo 2, commi 33-34). Disposizione di indirizzo diretta alla razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa degli enti territoriali, in particolare alla soppressione o accorpamento di enti, agenzie, organismi che svolgano le medesime funzioni – o parte di esse – esercitate dagli enti territoriali. Scopo della norma è il miglioramento dei saldi di bilancio di regioni ed enti locali, miglioramento non quantificabile e da considerare come misura ulteriore (non determinante) per il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità. Le Regioni, in coordinamento con lo Stato, dovrebbero provvedere alla revisione dell’allocazione delle funzioni al fine, come detto, di eliminarne le duplicazioni. Oltre al principio di coordinamento della finanza pubblica, la norma richiama l’attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, il quale articolo statuisce il principio secondo cui le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni e ogni diversa allocazione – anche per assicurarne l’esercizio unitario - deve ispirarsi ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza. La norma, infine, non è accompagnata da disposizioni sulla rilevazione di adempimenti specifici o comunque sul monitoraggio del comportamento delle regioni e degli enti locali a riguardo.

 

La spesa sanitaria

La spesa sanitaria, fuori dalle regole del patto di stabilità, rimane il punto di maggiore criticità. Il Patto per salute siglato il 28 settembre 2006 tra Stato e Regioni è alla base della determinazione del fabbisogno sanitario per gli anni 2007 e 2008 (vedi il capitolo Controllo della spesa sanitaria nel dossier relativo alla Commissione Affari sociali file Affari sociali). La Deliberazione CIPE 28 settembre 2007 provvede alla ripartizione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale tra le regioni per l’anno 2007 per una somma complessiva di 96.040 milioni di euro. Queste risorse sono integrate – e ripartite tra le regioni – di ulteriori 511 milioni di euro con deliberazione CIPE 29 novembre 2007. Per il 2008, infine, l’intesa tra Stato e Regioni sulla ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale, 99.916 milioni di euro, è stata raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 14 febbraio 2008[263].

Proseguono intanto le manovre per la copertura dei disavanzi sanitari delle regioni relativi agli anni 2001-2005: lo Stato aumenta le risorse a ciò destinate ma ne vincola l’utilizzo all’adozione da parte delle regioni interessate di specifiche misure fiscali, nonché alla stipula di un accordo con lo Stato sulle misure di risanamento da adottare (vedi la scheda I disavanzi sanitari regionali nel dossier relativo alla Commissione Affari sociali file Affari sociali).

In particolare nel corso del 2007 sono state sei le regioni - Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise e Sicilia – con un disavanzo superiore al 7 per cento rispetto all’anno precedente (certificato sulla base dei bilanci consuntivi 2005 dal Tavolo di monitoraggio) che hanno stipulato con il Governo un accordo sulla base di uno specifico piano di rientro predisposto da ciascuna regione. Il piano contiene l’analisi delle cause del disavanzo e la quantificazione dello stesso e le singole misure che la regione si impegna ad adottare. Da una parte le misure di natura fiscale e tributaria per l’innalzamento delle entrate (innalzamento delle aliquote di IRAP e addizionale IRPEF, aumento della tassa automobilistica, istituzione della imposta sulla benzina) e la revisione delle tariffe. Dall’altra le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa: revisione della spesa per il personale; riorganizzazione delle strutture sanitarie (riconversione-chiusura-apertura).

Le regioni a statuto speciale

Anche per le regioni a statuto speciale l’assetto fondamentale rimane immutato; tuttavia nel corso della XV legislatura sono state disposte modifiche dell’ordinamento finanziario - nella misura delle quote di compartecipazione ovvero come regolazioni finanziarie - per le regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia.

Autonomia finanziaria e quote di compartecipazione ai tributi erariali

Il fondamento costituzionale della autonomia tributaria e finanziaria per le regioni a statuto speciale viene ricondotto all'articolo 119 della Costituzione e trova specificazione in apposite norme degli Statuti speciali, che hanno rango costituzionale. Oltre le disposizioni contenute negli Statuti speciali - disposizioni non modificabili che con norme costituzionali, o con leggi ordinarie “rinforzate” da intese o accordi con la regione - la normativa finanziaria per le regioni speciali è contenuta nelle così dette norme di attuazione. Anche questi atti, adottati n genere con decreto legislativo, sono soggetti al parere (di fatto all'intesa) di speciali commissioni paritetiche Stato-regioni previste e disciplinate dagli Statuti.

 

Per quanto differenziati tra loro per le modalità ed il livello delle compartecipazioni ai tributi erariali, l'autonomia ed il sistema finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano corrispondono - in ciascuno degli Statuti - a caratteristiche unitarie che ricalcano in gran parte l'autonomia ed il sistema finanziario delle regioni a statuto ordinario. Ciascuna regione e provincia autonoma può istituire tributi propri entro limiti di autonomia impositiva definiti dal rispettivo statuto. Nella accezione consolidata, oltre agli eventuali tributi deliberati e disciplinati dalle regioni, vengono considerate come tributi propri anche le quote di compartecipazione ai tributi erariali previste dagli Statuti speciali.

Quanto ai principali tributi spettanti alle regioni ordinarie, spetta anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome il gettito dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF, mentre rimane imposta erariale la tassa automobilistica corrisposta nelle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia[264].

Con riferimento alla potestà di istituire tributi propri, va segnalata la recente vicenda delle cosiddette tasse sul lusso istituite dalla Regione Sardegna ai sensi dell’articolo 8 dello statuto che conferisce alla regione la potestà di istituire imposte e tasse sul turismo e altri tributi propri “in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato”.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 102 del 15 aprile 2008, dichiara la illegittimità costituzionale delle norme che istituiscono e disciplinano l’«imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case» e l’«imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico» in quanto lesive del limite dell’armonia coni principi del sistema tributario statale. Le censure rivolte alle norme che istituiscono la «imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto» sono invece dichiarate infondate. Con riguardo a questa ultima imposta, la Corte decide di sollevare questione pregiudiziale innanzi la Corte di giustizia CE, in relazione alla configurabilità, ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE, di un aiuto di Stato alle imprese con domicilio fiscale nel territorio regionale.

 

La regione Sardegna con la legge regionale n. 4 del 2006 (articoli 2, 3 e 4 modificati successivamente dall’art. 3 della legge n. 2 del 2007) istituisce, ai sensi dell’articolo 8 dello statuto:

§       «imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case», siti in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina e destinati ad uso abitativo «imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case». L’imposta è applicabile – nei confronti dell’alienante avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale o avente domicilio fiscale in Sardegna da meno di ventiquattro mesi. La Corte dichiara la illegittimità costituzionale dell’imposta regionale per violazione del limite dell’armonia con i principi del sistema tributario statale. La norma regionale introduce una ratio impositiva diversa da quella propria della imposta statale prevista sullo stesso tipo di reddito (art. 7, comma 1 lettera b) del DPR 917/1986) che limita la tassazione alle sole plusvalenze realizzate nel quinquennio. La Corte rileva inoltre una ingiustificata discriminazione tra soggetti aventi residenza anagrafica all’estero e soggetti fiscalmente non domiciliati in Sardegna aventi residenza anagrafica in Italia.

§       «imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico» ubicate nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia e non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi. L’imposta è applicabile a soggetti con domicilio fiscale fuori del territorio regionale, con esclusione dei soggetti nati in Sardegna e dei loro coniugi e figli. La Corte ne dichiara la illegittimità costituzionale in quanto in disarmonia con i principi del sistema tributario statale in materia di imposte patrimoniali. In particolare la Corte sostiene la ingiustificata disparità di trattamento impositivo fra possessori di fabbricati ubicati nella fascia costiera sarda non adibiti ad abitazione principale e il contrasto con il carattere generale delle imposizioni sui patrimoni immobiliari. Viene inoltre rigettata la tesi regionale che riferisce l'imposta alla categoria dei tributi a finalità ecologico-turistica, in quanto il tributo – secondo le norme regionali - si applicherebbe alle unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e dunque anche per finalità diverse dal turismo.

§       «imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto», l’imposta si applica a persone o società aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assumono l’esercizio dell’aeromobile o dell’unità di diporto. La Corte dichiara infondate le denunce del Governo ma solleva questione pregiudiziale presso la Corte di giustizia CE in relazione alla configurabilità, ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE, di un aiuto di Stato alle imprese con domicilio fiscale nel territorio regionale, vista la limitazione dei soggetti passivi dell’imposta.

Le quote di compartecipazione ai tributi erariali

Il connotato più forte dell'autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome è rappresentato dalle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Ogni statuto elenca le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione. Talune specificazioni di dettaglio sono rimesse poi alle norme di attuazione. Come si è detto, le compartecipazioni possono essere considerate tributi regionali solo ai fini della destinazione del gettito (in tal senso sono “tributi propri”). Non sono regionali, però, per alcun punto della loro disciplina: istituzione, soggetti passivi e base imponibile, sanzioni, contenzioso, eccetera. Solo nella regione Sicilia tutti i tributi erariali sono riscossi direttamente dalla regione stessa; in questo caso la riscossione è disciplinata anche da norme della regione. Tutte le regioni a statuto speciale e le province autonome collaborano - secondo le specificazioni dei propri Statuti - all'accertamento delle imposte erariali riscosse o prodotte sul proprio territorio[265].

Una questione che ha coinvolto tutte le regioni a statuto speciale riguarda la spettanza del gettito dei tributi imputabili ad attività e soggetti propri della regione ma riscossi fuori del territorio della regione, e soprattutto la possibilità di determinarli e quantificarli. La questione è stata definita dal punto di vista normativo per la regione Sardegna con la legge finanziaria 2007. Per la Regione Sicilia il processo di quantificazione è stato avviato nel 2005 ed è tutt’ora in corso.

 

In sintesi, è attribuito alle regioni:

§      Sicilia: il gettito di tutti i tributi erariali, ad eccezione delle imposte di produzione (ora, accise) e dei proventi del monopolio dei tabacchi e del lotto;

§      Sardegna: i 7/10 dell’IRPEF e dell’IRPEG, i 9/10 delle imposte ipotecarie, bollo e registro, concessioni, energia elettrica, fabbricazione (accise) e, con la finanziaria 2007 (ma in vigore dal 2010) i 9/10 dell’IVA e i 7/10 di tutte le altre entrate erariali;

§      Valle d’Aosta: i 9/10 di quasi tutte le imposte e l’IVA in quota fissa;

§      Friuli-Venezia Giulia: i 6/10 dell’IRPEF, i 4,5/10 dell’IRPEG, 9,1/10 dell’IVA (con la finanziaria 2007 ma in vigore dal 2008) i 9/10 di altre poche imposte e il 29,75% del gettito dell’accisa sulle benzine ed il 30,34 % del gettito dell’accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione (a decorrere dal 2008);

§      Trentino-Alto Adige: le imposte ipotecarie, 9/10 delle imposte sulle successioni e donazioni e dei proventi del lotto, i 2/10 dell’IVA;

§      Province autonome di Trento e di Bolzano: i 9/10 di quasi tutte le imposte erariali, una quota variabile dell’IVA (max 4/10) stabilita annualmente d’intesa.

Regolazioni finanziarie tra lo Stato e le Regioni

Regione Sicilia

La legge finanziaria 2007 (L. 296/06, articolo 1, commi 830-832) dispone sulla misura della partecipazione della Regione siciliana al finanziamento del Servizio Sanitario nazionale nel suo territorio.

Anche la Regione siciliana, al pari di tutte le altre regioni a statuto speciale e delle provincia autonome di Trento e Bolzano, dovrà assumere progressivamente a proprio carico l’intera spesa sanitaria corrente o, almeno un’ulteriore quota che innalzi significativamente i livelli attuali[266]. A tal fine le disposizioni della finanziaria 2007 aumentano progressivamente questa misura: 44,85 per cento per l’anno 2007, 47,05 per cento per l’anno 2008 e 49,11 per cento per l’anno 2009. La manovra è però connessa alla necessaria modifica delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di «sanità pubblica» e di «assistenza sanitaria» per la definizione, in quel contesto, dei relativi oneri finanziari. In altre parole Stato e Regione devono trovare un’intesa nell’ambito della Commissione paritetica di cui all’articolo 43 dello statuto siciliano (R.D.Lgs. n. 455/1946)[267].

Poiché l’intesa non è stata ancora raggiunta si applica la norma di salvaguardia prevista dal comma 831 che fissa la quota di partecipazione alla spesa sanitaria – in caso di mancato raggiungimento dell’intesa - per l’anno 2007, nella misura del 44,09, con un incremento rispetto alla misura in vigore fino all’anno 2006 dell’1,5 %.

In attesa delle modifiche alle norme di attuazione – e dunque dell’intesa Stato-Regioni – è comunque riconosciuta alla Regione siciliana la retrocessione di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale. L’importo annuo deve essere quantificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, assunto su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica ex art. 43 dello statuto.

 

Ancora la legge finanziaria 2007 (L. 296/06, articolo 1, comma 833) rifinanzia il Fondo di solidarietà nazionale previsto dall’articolo 38 dello statuto siciliano (R.D.Lgs. n. 455/1946) secondo cui lo Stato è tenuto a versare annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici. A partire dall’anno 2000 il fondo di solidarietà nazionale è stato ripetutamente finanziato tramite limiti di impegno annuali (attualmente in corso) che hanno consentito alla Regione di attualizzare quei crediti collocati di volta in volta sul mercato[268]. La norma contenuta nella legge finanziaria 2007 attribuisce alla Regione siciliana un finanziamento di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, finalizzandolo (prevalentemente) al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi. Il contributo è finanziato tramite la ‘retrocessione’ alla regione Siciliana di parte del gettito delle accise che gravano sui prodotti petroliferi immessi al consumo nel territorio della Regione.

Si segnala infine che rimane tutt’ora aperta la questione del gettito dei tributi erariali riscossi fuori dal territorio regionale e imputabile ad attività o soggetti localizzati nella regione, gettito di spettanza regionale secondo quanto stabilito dall’articolo 37 dello statuto siciliano (R.D.Lgs. n. 455/1946) rimasto fino ad ora inattuato.

Il processo di definizione delle somme spettanti alla regione si è avviato con l’accordo raggiunto tra Stato e Regione – in sede di Commissione paritetica prevista dall’art. 43 dello statuto - che ha portato all’emanazione della norma di attuazione dell’articolo 37 dello statuto. Il D.Lgs. 341/2005 dispone che le spettanze fiscali relative al reddito prodotto dagli stabilimenti e impianti siti nella regione, fino ad oggi percepite dallo Stato, sono ritrasferite alla regione. Contemporaneamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo statuto e fino ad ora esercitate invece dallo Stato. Per le modalità applicative tuttavia la norma rinvia a decreti dirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze che dovranno essere adottati d’intesa con l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Anche in questo caso la relativa intesa è in corso di definizione.

Regione Sardegna

Con la legge finanziaria 2007 vengono apportate modifiche al sistema di finanziamento della regione autonoma Sardegna.

I commi 834-840 dell’articolo 1 dispongono, per un verso, un aumento delle risorse finanziarie attribuite alla regione realizzato con le modifiche all’articolo 8 dello statuto, per l’altro verso vengono trasferite alla Regione funzioni fino ad ora esercitate dallo Stato in materia di trasporto pubblico locale.

Le modifiche apportate all’articolo 8 dello statuto riguardano:

§      la compartecipazione sulla imposta sul valore aggiunto (IVA), prima attribuita in quota annuale variabile, ora fissata a 9/10; la modifica corregge anche la definizione della base imponibile e introduce un parametro di calcolo: la compartecipazione è riferita all’imposta sul valore aggiunto “generata sul territorio della regione” – anziché “riscossa nel territorio della regione” - ed è determinata sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT;

§      introduzione della così detta “clausola residuale” che attribuisce alla regione una compartecipazione di 7/10 su tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l’imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici;

§      l’attribuzione alla regione del gettito dei tributi erariali riscossi fuori dal territorio regionale (art. 8, comma 2): la modifica introduce nello statuto un principio generale secondo cui in tutte le entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che affluiscono ad uffici finanziari situati fuori del territorio regionale ma relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale.Il testo dell’articolo 8 antecedente la modifica, conteneva la specificazione - riferita ad IRPEF ed IRPEG - “riscossa nel territorio della regione” interpretata come un ostacolo normativo alla definizione della questione, principalmente in assenza di altre disposizioni legislative.

 

In conseguenza dell’aumento delle entrate, il comma 837 dispone il trasferimento alla regione delle seguenti funzioni:

§      trasporto pubblico locale, in particolare le funzioni relative alle Ferrovie Sardegna e alle Ferrovie Meridionali Sarde, concessionarie delle linee di trasporto pubblico dell’isola, nonché le funzioni relative ai servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri erogati da Trenitalia S.p.A. In relazione a questo trasferimento – in analogia con quanto avvenuto per le regioni a statuto ordinario con le funzioni trasferite ai sensi del D.Lgs. 422/1997 – un accordo attuativo ha disciplinato gli aspetti finanziari e demaniali. Con il decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46 recante norme di attuazione dello statuto speciale sono stati trasferiti alla regione i beni, il materiale rotabile le infrastrutture e i relativi impianti in uso alle Ferrovie della Sardegna e alle Ferrovie Meridionali Sarde. Il decreto legislativo individua i suddetti beni e ne disciplina la consegna; per quanto concerne i servizi erogati da Trenitalia, invece, il decreto legislativo rinvia ad uno specifico Accordo di programma con il quale dovranno essere individuati i servizi trasferiti e le risorse finanziarie;

§      continuità territoriale.

 

Questo nuovo ordinamento entrerà a regime nel 2010. Con riguardo alle principali compartecipazioni (IRPEF, IRPEG e gli aggiuntivi 7/10 delle altre imposte) il comma 838 fissa infatti un tetto massimo di oneri per lo Stato per gli anni 2007, 2008, 2009. Per gli stessi anni, lo Stato conserva a proprio carico l’esercizio delle funzioni trasferite. Così dispone anche il già citato Decreto legislativo 46/2008 di attuazione dello statuto speciale in materia di trasporto pubblico locale che quantifica le risorse finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni trasferite in 57,6 milioni di euro annui. Per il triennio 2007-2009 gli oneri rimangono a carico dello Stato.

Fin dal 2007 invece la regione provvede integralmente al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nel proprio territorio, fino al 2006 finanziato dalla Regione solo per il 29%[269]. Per gli anni 2007, 2008, 2009 – ovvero fino alla messa a regime del nuovo sistema - la spesa sanitaria è finanziata con la compartecipazione IVA. La corrispondente quota è infatti attribuita in misura pari all’importo necessario a coprire la spesa sanitaria della Regione, maggiorato di 300 milioni di euro. Ad integrazione di quanto dovuto come compartecipazione IVA per gli anni 2004-2006, alla regione viene inoltre attribuito un contributo ventennale di 25 milioni di euro per ciascun anno dal 2007 al 2026.

Regione Friuli-Venezia Giulia

Nel corso della XV legislatura sono state apportate le seguenti modifiche al sistema di finanziamento della regione.

 

§      Incremento della quota di compartecipazione all’IVA

La legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, articolo 1 commi 946-948) ha disposto l’incremento della quota di compartecipazione all’IVA da 8/10 a 9,1/10 con decorrenza 1° gennaio 2008, al fine di assicurare il finanziamento delle funzioni trasferite alla regione in materia di viabilità e trasporti. Il trasferimento è stato disposto dalle norme di attuazione dello statuto speciale emanate con il D.Lgs. n. 111 del 2004. Dal finanziamento restano esclusi gli oneri relativi ai servizi di trasporto ferroviario interregionale tra le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto. I servizi di trasporto ferroviario interregionale da assegnare alla gestione della regione Friuli-Venezia Giulia saranno individuati da un protocollo di intesa che dovrà intervenire fra il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti e le due regioni interessate e in quella sede ne sarà quantificato l’onere.

 

§      Applicazione della norma di attuazione dello statuto speciale che include nelle entrate della regione le ritenute sui redditi da pensione.

La questione riguarda la compartecipazione spettante alla regione dei sei decimi delle imposte sul reddito delle persone fisiche (articolo 49 dello statuto speciale L.cost. n. 1/1963). Il D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 137, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale, dispone sulle modalità di attribuzione dei proventi erariali spettanti alla regione e dà seguito a quanto stabilito nel Protocollo d’intesa siglato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia il 6 ottobre 2007. Con riguardo alle questioni finanziarie il Protocollo rilevata – tra l’altro - la necessità di verificare e risolvere anomalie nell’attuale andamento del gettito, tra cui quella riguardante l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Fino a tutto il 2007, sono stati attribuiti alla regione i 6/10 del gettito IRPEF solo con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e non anche ai redditi da quiescenza (comma 7 dell’articolo 3 del Protocollo). Il comma 4 dell’articolo 1 del D.Lgs. 137/2007 include espressamente nella fattispecie di cui all’art. 49, primo comma n. 1) dello statuto “le ritenute sui redditi da pensione” riferite ai soggetti passivi residenti nella regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale.

La decorrenza della disposizione è fissata alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008, nell’ambito della quale è stato disposto in merito alla regolazione finanziaria tra lo Stato e la Regione (L. 244/2007, articolo 2, comma 5 come modificato dall’articolo 47-ter del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31/2008). Per gli anni 2008, 2009 e 2010 viene stabilito un regime transitorio in cui il gettito spettante alla regione è determinato in quota fissa: le maggiori entrate non potranno superare l’importo di 20 milioni di euro per l’esercizio 2008 e di 30 milioni di euro per l’esercizio 2009 e 2010.

 

§      Modifica del regime di compartecipazione al gettito dell’accisa sulle benzine

La legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, art. 1, commi 185-189) modifica il regime di riduzione dell’accisa e di compartecipazione al gettito erariale della stessa nella regione Friuli-Venezia Giulia in relazione alla scadenza, avvenuta il 31 dicembre 2006[270] dell’autorizzazione comunitaria all’Italia per applicare una riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina consumata nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

La norma dispone l’abrogazione – a decorrere dal 1º gennaio 2008 - del comma 16 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Si tratta della norma che attribuiva alla regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburanti negli Stati confinanti, una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione. Il relativo regolamento di attuazione, adottato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2009. Nell’anno 2008 occorrerà infatti determinare le quote di spettanza regionale maturate nel precedente anno 2007 dalla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi della predetta legge n. 549 del 1995.

A compensazione delle minori entrate della Regione, conseguenti la soppressione della compartecipazione in quota fissa, è attribuito alla regione il 29,75 per cento del gettito dell’accisa sulle benzine e il 30,34 per cento del gettito dell’accisa sul gasolio consumati nella regione per autotrazione. A tal fine la norma modifica lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia – inserendo il numero 7-bis) nell’art. 49, comma 1, dello statuto, che contiene l’elenco delle compartecipazioni alle entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione. La norma dispone inoltre che per gli anni successivi al 2010, mediante previsione nella legge finanziaria, possa essere eventualmente rideterminata l’entità delle compartecipazioni al gettito dell’accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e l’equilibrio finanziario nei rapporti Stato-Regione.


La finanza regionale e locale

Il finanziamento degli enti locali

Nel corso della XV legislatura non sono stati definiti interventi di riforma organica della struttura della finanza locale.

Nonostante il riconoscimento a livello costituzionale dell’autonomia finanziaria degli enti locali operato dall’articolo 119 della Costituzione, a seguito della riforma del 2001, il processo di rafforzamento dell’autonomia impositiva degli enti locali non ha avuto – nell’arco delle ultime due legislature - rilevanti sviluppi.

 

Il processo di superamento della natura derivata della finanza locale (cioè, alimentata in misura prevalente da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato), avviato nel 1997 mediante l’adozione di una serie di interventi normativi, la maggior parte dei quali approvati negli anni 1997-2000, e finalizzato alla progressiva riduzione dei trasferimenti erariali con un corrispondente aumento di entrate “proprie” di natura tributaria (tributi propri o quote di tributi erariali), ha subito, nelle ultime due legislature, una sostanziale battuta d’arresto.

La prima tappa significativa di tale processo, per i comuni, ha avuto luogo, in realtà, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 421/1992, espressamente rivolta a consentire agli enti territoriali di provvedere ad una quota consistente del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie. A tal fine, con il D.Lgs. n. 504/1992 è stata disposta l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), da applicarsi sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili, che ha consentito ai comuni di disporre di un’entrata tributaria di considerevole entità. L’attribuzione del gettito ai comuni fu accompagnata da una corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali rapportata all’aliquota minima stabilita nella misura del 4 per mille. In attuazione della citata legge di delega è stato adottato anche il D.Lgs. n. 507/1993, che ha provveduto a riordinare la disciplina della Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), nonché dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 449/1997, è stata introdotta una seconda, rilevante, fonte di entrate tributarie per i comuni, prevedendo l’istituzione di un’addizionale comunale all’IRPEF, istituita con il D.Lgs. n. 360/1998.

A partire dal 1997, il processo di rafforzamento dell’autonomia finanziaria ha interessato anche le province. Con il D.Lgs. n. 446/1997, esse sono state dotate di entrate tributarie proprie attraverso l’istituzione dell’imposta provinciale sulla trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, in sostituzione dell’analoga imposta erariale, e l’assegnazione del gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. All’assegnazione di queste entrate tributarie si è correlata una riduzione, per pari importo, dei trasferimenti erariali.

Le linee generali delle attribuzioni agli enti locali sono state successivamente integrate con le disposizioni della legge n. 133/1999 (c.d. collegato fiscale 1999), che all’art. 10, comma 9 e 11, ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2000, l’attribuzione alle province e ai comuni del gettito dell’addizionale sul consumo di energia elettrica, con le conseguenti riduzioni dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

Come entrata transitoria per i comuni, in attesa della piena applicazione della disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF, di cui al D.Lgs. n. 360/1998[271], è stata prevista, a partire dal 2002 per i comuni (art. 67, legge n. 388/2000), e via via estesa agli anni successivi, e dal 2003 per le province (art. 31, legge n. 289/2002), la compartecipazione al gettito dell’IRPEF. Anche in questo caso, l’attribuzione agli enti delle somme spettanti a tale titolo ha determinato una riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito derivante dalla compartecipazione stessa.

Dal 2007, tuttavia, per i comuni, è stata istituita una nuova disciplina dell’addizionale all’IRPEF, legata all’andamento del gettito IRPEF, che viene a costituire, effettivamente una entrata aggiuntiva per i comuni (vedi oltre).

Per quanto concerne una analisi della disciplina vigente relativa ai principali tributi locali vedi scheda I tributi regionali e locali, pag. 275.

 

Nel DPEF 2008-2011, presentato nel luglio 2007, nel paragrafo riguardante la finanza territoriale, il Governo ha sottolineato la necessità di riconoscere agli enti territoriali una effettiva maggiore autonomia finanziaria.

In questo senso è stata avviata, con la legge finanziaria per il 2007, la riforma del Patto di stabilità interno, che assumendo come obiettivo di riferimento i saldi finanziari degli enti locali, intende ripristinare la valenza del binomio autonomia/responsabilità finanziaria degli enti (vedi capitolo Il patto di stabilità interno, pag. 45). La revisione del disegno del Patto di stabilità interno avrebbe però dovuto essere affrontata unitamente al riordino generale della finanza degli enti locali.

Secondo le indicazioni del DPEF, questo compito avrebbe dovrebbe essere assolto dalle norme recate dal disegno di legge “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale” (A.C. 3100) che, a sette anni dal varo della riforma costituzionale, reca la definizione dei principi e dei criteri direttivi per l’attuazione del Titolo V della Costituzione. Sul disegno di legge, presentato dal Governo nel settembre 2007, non è iniziato l’esame in sede referente da parte delle commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze (per approfondimenti sul contenuto del disegno di legge delega del Governo, vedi scheda Il federalismo fiscale, pag. 291).

 

Per quanto concerne, invece, il riordino delle competenze e delle funzioni proprie degli enti locali, nonché la definizione del nuovo ordinamento degli enti locali in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, il Governo ha presentato, nell’aprile 2007, un ulteriore disegno di legge “Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001”, di cui è iniziato l’esame al Senato (a tale riguardo, vedi capitolo Ordinamento degli enti locali nel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali).

 

In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle autonomie locali, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, nel corso della XV legislatura - come peraltro nella legislatura precedente - non si è proceduto ad interventi significativi sul sistema dei tributi locali.

 

Si è cercato, tuttavia, di accrescere i margini di autonomia tributaria degli enti locali, innanzitutto ripristinando la possibilità per i comuni (e le regioni) di variare l’aliquota dell’addizionale all’IRPEF, possibilità che la legge finanziaria per il 2003 aveva provveduto a sospendere in attesa di un accordo in sede di Conferenza unificata tra Stato regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

Più precisamente, la legge finanziaria per il 2003 aveva previsto l’istituzione di una apposita Commissione (l’Alta Commissione di studio) con il compito specifico di indicare al Governo i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, sulla base degli indirizzi formulati in un accordo che Stato, regioni ed enti locali avrebbero dovuto raggiungere in sede di Conferenza Unificata, sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale. La Commissione non ha potuto portare a termine il proprio lavoro in quanto l’Accordo in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale non è stato raggiunto[272].

 

In attesa dell’accordo fra Stato, regioni ed enti locali, fino al 31 dicembre 2006 sono stati sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, nonché della maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP, deliberati dai comuni e dalle regioni successivamente al 29 settembre 2002 (data di presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2003)[273].

Con la legge finanziaria per il 2007 si è pertanto intervenuti in modo da riattivare la leva fiscale degli enti territoriali, consentendo ai comuni di variare l’aliquota (quella facoltativa e variabile) dell’addizionale IRPEF nella misura massima di 0,8 punti percentuali (rispetto alla misura di 0,5 punti percentuali prevista in precedenza, ai sensi del D.Lgs. n. 360/1998) con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. Al tempo stesso, è stata prevista la possibilità, per i comuni, di stabilire delle fasce di esenzione dall’imposta, al fine di limitare il prelievo fiscale sulle fasce più deboli della popolazione (art. 1, commi 142-144, della legge n. 296/2006).

A decorrere dall’anno d’imposta 2007, inoltre, l’addizionale comunale all’IRPEF viene versata direttamente ai comuni di riferimento.

 

Per i comuni, inoltre, è stata definita una nuova disciplina della comparteci­pazione comunale all’IRPEF (c.d. dinamica), legata all’andamento del gettito IRPEF (art. 1, commi 189-193, legge n. 296/2006).

Sebbene i comuni disponessero già di una compartecipazione al gettito dell’IRPEF, introdotta con la legge finanziaria per il 2001[274], questa in effetti assumeva la forma di un semplice trasferimento, in quanto l’attribuzione al comune non veniva effettuata sulla base delle dinamiche del gettito locale dell’IRPEF, ma rimaneva legata all’entità dei trasferimenti erariali spettanti al singolo ente[275].

Con la disciplina introdotta dalla legge finanziaria per il 2007, invece, l’obiettivo è stato quello di ancorare le somme compartecipate all’effettivo andamento a livello comunale del gettito IRPEF (per questa ragione viene chiamata compartecipazione dinamica).

La nuova compartecipazione dei comuni al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata nella misura dello 0,69 per cento per il 2007 e il 2008 e dello 0,75 per cento a decorrere dal 2009, applicata al gettito del penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento (per il 2007 è quindi applicata sul gettito 2005).

La compartecipazione è applicata a decorrere dal 1º gennaio 2007, con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, del complesso dei trasferimenti erariali a valere sul fondo ordinario. In sostanza, per ciascun comune, dall’anno 2007, è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura pari alla quota di compartecipazione attribuita, tale da garantire l’invarianza delle risorse.

Dal 2008, invece, la compartecipazione diventa “dinamica”, nel senso che l’incremento del gettito compartecipato, rispetto all’anno 2007, derivante appunto dalla dinamica dell’IRPEF, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con apposito decreto (D.M. Interno 20 febbraio 2008), che devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell’esigenza di promuovere lo sviluppo economico. Dal 2008, cioè, a fronte di una riduzione dei trasferimenti correnti operata in quota costante come sopra indicato (pari quindi all’ammontare del gettito 2007 da compartecipazione), il maggior gettito derivante dalla compartecipazione viene distribuito fra i comuni, secondo criteri perequativi, venendo a costituire per gli stessi un’effettiva maggiore entrata (i comuni soggetti al patto di stabilità che non avranno rispettato gli obiettivi del patto, saranno esclusi dalla possibilità di partecipare al riparto).

Per quanto riguarda le province, invece, la compartecipazione all’IRPEF continua ad essere disciplinata ai sensi dell’articolo 31, comma 8, della legge n. 289/2002, e la sua applicazione è stata confermata, per l’anno 2008, dall’art. 2, co. 3, legge n. 244/2007. Essa è calcolata nella misura dell’1 per cento del gettito in conto competenza delle entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione (capitolo 1023 dello stato di previsione dell’entrata), relativo all’esercizio finanziario 2002. In base a tale disciplina, alle province verrà pertanto attribuito, anche nel 2008, lo stesso ammontare di compartecipazione riconosciuto negli anni precedenti (a decorrere dal 2003). La compartecipazione non costituisce, peraltro, una entrata aggiuntiva per i bilanci provinciali; l’attribuzione agli enti delle somme spettanti a tale titolo determina, infatti, una riduzione dei trasferimenti erariali di ciascun ente in misura corrispondente al gettito derivante dalla compartecipazione stessa.

 

Tra le innovazioni introdotte negli ultimi due anni, in relazione all’autonomia impositiva degli enti locali, vanno inoltre ricordate alcune disposizioni di tipo ordinamentale, in materia di accertamento, riscossione e sanzioni, con una disciplina di carattere generale per le varie imposte comunali (vedi il capitolo Accertamento e riscossione tributi nel dossier relativo alla Commissione Finanze).

Nonostante il progressivo ampliamento dei margini di autonomia impositiva attribuiti alle province e ai comuni, una parte consistente del complesso delle entrate degli enti locali risulta ancora costituita dalle entrate da trasferimento erariale.

 

Entrate correnti degli enti locali - Accertamenti - Anni 2003-2005

(Valori in milioni di euro)(a)

 

Entrate
tributarie

Contributi e
trasferimenti
(b)

Entrate
extra tributarie

Totale
entrate

 

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

205

Comuni

24.674

25.528

26.425

14.275

13.306

13.072

10.250

10.697

10.853

49.200

49.531

50.350

Province

4.446

4.624

4.625

4.160

3.880

4.175

502

722

592

9.108

9.228

9.392

a)   Dati provvisori.

b)   Il dato considera sia i trasferimenti erariali che quelli regionali.

 

 

Indicatori economico strutturali degli enti locali - Anni 2003-2005

(Valori percentuali)(a)

 

Grado di autonomia impositiva*

Grado di autonomia finanziaria **

Grado di dipendenza erariale***

 

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

Comuni

50,1

51,5

52,5

71,0

73,1

74,0

17,8

15,8

15,4

Province

48,8

50,1

49,2

54,3

57,9

55,5

13,1

11,7

11,5

a)   Dati provvisori.

*     Grado di autonomia impositiva = entrate tributarie/entrate correnti.

**    Grado di autonomia finanziaria = entrate tributarie + entrate extra-tributarie/entrate correnti.

***  Grado di dipendenza erariale = contributi e trasferimenti statali/entrate correnti.

 

Fonte:   ISTAT, Statistiche in breve, “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali” e “I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali”, 14 giugno 2007

 

In merito all’andamento del gettito delle principali imposte locali, vedi capitolo Entrate tributarie: tabellenel dossier relativo alla Commissione Finanze.

I trasferimenti erariali

In attesa della riforma della finanza locale, che dovrà attuarsi sulla base dei principi enunciati dal novellato articolo 119 della Costituzione, il sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali continua tuttora ad essere disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (articoli da 34 a 43), senza che sia proceduto ad una revisione dei criteri, in coerenza con l’ampliamento dell’autonomia tributaria degli enti locali.

I trasferimenti erariali agli enti locali vengono annualmente determinati, in sede di legge finanziaria, ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992. E’ previsto un incremento annuale delle risorse, calcolato, fino all’anno 2004, sulla base del tasso programmato di inflazione, e poi determinato in un importo fisso (pari a 180 milioni di euro), incremento che viene distribuito, a fini di riequilibrio, per il 50% alla generalità dei comuni e per il restante 50% a favore dei comuni “sottodotati” di risorse, che si identificano negli enti che risultano dal punto di vista finanziario sotto la media nazionale della propria fascia demografica.

 

Per quanto concerne i trasferimenti di parte corrente (iscritti su appositi capitoli nello stato di previsione del Ministero dell’interno)[276], secondo lo schema generale delineato dal D.Lgs. n. 504/1992, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci di province e comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:

§      Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali”.

Il fondo ordinario è formato dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica; nella determinazione del fondo viene assunta come base la dotazione attribuita alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane nell'anno 1993, ridotta, per i comuni, di un importo pari al gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), calcolata secondo un'aliquota del 4 per mille;

§      Fondo consolidato per il finanziamento dei bilanci degli enti locali”.

Nel Fondo consolidato confluiscono i contributi erariali finalizzati da leggi speciali a specifici interventi;

§      Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale” (relativo, in particolare, ai problemi perequativi derivanti dall’ICI).

Le risorse sono attribuite alle province e ai comuni sulla base del gettito delle imposte e delle addizionali di loro competenza per le quali non vi sia discrezionalità, considerato in relazione alla classe demografica di appartenenza degli enti medesimi.

Attraverso il Fondo ordinario e il Fondo consolidato, lo Stato concorre altresì al finanziamento dei bilanci delle comunità montane.

 

A seguito dell’istituzione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell’IRPEF, è stato costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono le somme spettanti a tale titolo a province e comuni.

 

Nella medesima U.P.B. 2.3.2 è inoltre iscritto il Fondo per il federalismo amministrativo, in cui confluiscono le risorse di parte corrente attribuite agli enti locali in conseguenza degli effetti recati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni e agli enti locali.

 

Per quanto concerne i trasferimenti di conto capitale, il D.Lgs. n. 504/1992 prevede i seguenti fondi[277]:

§       il “Fondo nazionale ordinario per gli investimenti”, specificamente destinato al finanziamento di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, a favore delle province, dei comuni e delle comunità montane.

Lo stanziamento del Fondo è riservato per l’80% ai comuni con meno di 5.000 abitanti, ai sensi della legge n. 449/1997, art. 49, comma 11;

§      il “Fondo nazionale speciale per gli investimenti”, finanziato con i proventi di competenza dello Stato derivanti della casa da gioco di Campione d'Italia e destinato prioritariamente alla realizzazione di opere pubbliche degli enti in condizioni di degrado o degli enti i cui organi siano stati disciolti ai sensi delle norme sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso[278].

Il Fondo, che era presente nel bilancio 2007 per la sola gestione di residui, non risulta iscritto nel bilancio per il 2008;

§      il ”Fondo per lo sviluppo degli investimenti” dei comuni e delle province e quello delle comunità montane.

In particolare, il fondo relativo alle province e ai comuni è mantenuto tra le voci della contribuzione erariale esclusivamente per il finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 504/1992; la sua consistenza va pertanto riducendosi gradualmente a seguito della progressiva estinzione dell’indebitamento pregresso.

 

Anche tra gli stanziamenti di conto capitale è stato istituito un apposito Fondo per il federalismo amministrativo, in cui sono iscritte le risorse relative al finanziamento di funzioni e compiti amministrativi trasferiti agli enti locali ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

 

Per quanto concerne la determinazione annuale delle risorse dei principali Fondi per il finanziamento degli enti locali, come disciplinati dal D.Lgs. n. 504/2002, va peraltro osservato che, nel corso degli ultimi anni, il numero di voci che compongono la cosiddetta “spettanza” (ossia l’insieme delle attribuzioni di competenza dell’ente locale nell’anno di riferimento) è cresciuto notevolmente per effetto di disposizioni di legge, le quali hanno attribuito agli enti locali gettiti compensativi di minori entrate o anche per finanziare risorse trasferite in forza del D.Lgs. n. 112/1998, ovvero anche per attribuire il rimborso di oneri sostenuti quale, ad esempio, il rimborso per l’IVA sui servizi esternalizzati.

In particolare, va ricordato che in questi ultimi due anni sono stati previsti meccanismi di riequilibrio dei trasferimenti erariali per compensare le variazioni del gettito per i comuni a seguito di alcune modifiche alla disciplina dell’ICI.

Il D.L. n. 262/2006 (cd. Decreto Visco), convertito, con modificazioni, nella legge n. 286/2006, recava all’articolo 2, co. 39 e 46, alcune disposizioni in materia di aggiornamento delle rendite catastali, che hanno comportato una riduzione dei trasferimenti erariali, in misura pari al maggior gettito ICI derivante ai comuni dalle nuove norme. L’aumento di gettito è stato stimato dall’Agenzia del territorio attorno ai 609 milioni di euro. Tale è stata quindi la riduzione dei trasferimenti erariali a partire dal 2007[279].

Trasferimenti compensativi di minori introiti ICIsono invece stati disposti in favore dei comuni, in conseguenza degli interventi recati dalla legge finanziaria per il 2008, connessi all’introduzione di ulteriori detrazioni ai fini ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale (art. 1, co. 5 e 7, legge n. 244/2007), per importi pari a 904 milioni di euro a decorrere dal 2008.

La previsione delle modalità di determinazione dei conguagli sulle somme trasferite in via compensativa è demandata ad appositi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze (cfr. decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 17 marzo 2008, per quanto concerne le modalità operative per la certificazione, relativa all'anno 2007, da parte dei comuni del maggior gettito ICI derivante dall'applicazione dell'articolo 2, co. da 33 a 38 e da 40 a 45, del D.L. n. 262/2006).

 

Per un approfondimento relativo alla disciplina dell’ICI vedi scheda L’Impostacomunale sugli immobili (ICI) nel dossier relativo alla Commissione Finanze.

 

Un cenno a parte va fatto con riferimento alle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2008, volte al contenimento dei costi della politica a livello locale, che hanno determinato una riduzione del livello dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali. In particolare, riduzioni del Fondo ordinario sono state disposte:

§      dall’articolo 2, commi 16-22, della legge n. 244/2007, in relazione al riordino delle comunità montane. A regime, il riordino dovrà comportare, in ciascuna regione, la riduzione della spesa corrente per il finanziamento delle comunità montane per un importo pari ad un terzo della quota loro destinata del Fondo ordinario. Le norme prevedono che il risparmio debba essere conseguito attraverso la riduzione del numero complessivo delle comunità e la riduzione del numero dei componenti e delle indennità loro spettanti. Contestualmente, la dotazione del Fondo ordinario, su cui sono iscritti i trasferimenti erariali spettanti alle comunità montane, è stata ridotta di 33,4 milioni di euro per il 2008 e di 66,8 milioni a decorrere dal 2009;

§      dall’articolo 2, commi 23-32, recanti misure di contenimento dei costi per la rappresentanza degli enti locali (per approfondimenti vedi scheda Interventi sui “costi della politica” nel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali). Le norme, che prevedono la riduzione del numero massimo degli assessori e dei componenti delle giunte comunali e provinciali, la riduzione delle circoscrizioni, nonché limitazioni alle indennità o emolumenti dei rappresentanti e dei componenti i governi locali, comportano risparmi pari a 313 milioni a decorrere dal 2008, che vengono detratti dal Fondo ordinario.

La norma citata prevede peraltro che quota parte di tali risorse, nella misura di 100 milioni di euro, sia di nuovo assegnata al Fondo ordinario, per essere destinata, per l’anno 2008, al reintegro dei trasferimenti in favore di quegli enti che abbiano dato piena attuazionealle disposizioni di contenimento dei costi previste dai commi da 23 a 32, nonché all’incremento del contributo a favore dei piccoli comuni che non beneficiano dei contributi assegnati ai sensi del comma 703, art. 1, della legge n. 296/2006.

 

Si ricorda, infine, che negli ultimi anni si è operata una certa redistribuzione delle risorse complessivamente stanziate per gli enti locali in favore dei piccoli comuni, attraverso l’assegnazione di specifici contributi a sostegno dei comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti, a valere sulle risorse del Fondo ordinario.

Da ultimo, si ricordano i contributi aggiuntivi assegnati dalla legge finanziaria per il 2007[280], per ciascuno degli anni 2007-2009, in favore degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che presentano determinate problematiche demografiche, a valere sulle risorse del Fondo ordinario:

§      55 milioni, in favore dei comuni nei quali la popolazione residente ultrasessantacinquenne sia superiore al 25% della popolazione complessiva;

§      71 milioni, in favore dei comuni nei quali la popolazione residente al di sotto dei 5 anni sia superiore al 5% della popolazione complessiva;

§      42 milioni, per finalità di investimento, in favore dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, tra loro associati o che abbiano delegato funzioni alle comunità montane;

§      contributo di 20 milioni di euro in favore delle comunità montane.

 

Per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi erariali per gli enti locali, il decreto del Ministro dell’Interno del 21 febbraio 2002 stabilisce scadenze determinate per le varie tipologie di contributi. In particolare, per i contributi ordinari il sistema prevede l’attribuzione delle risorse spettanti all’ente a titolo di prima, seconda e terza rata nei mesi di febbraio, maggio e febbraio dell’anno successivo. Il pagamento della terza rata può essere anticipato previa autorizzazione del Ministero dell’Economia e Finanze.

Va peraltro osservato che fino all’anno 2007, tali modalità di assegnazione dei contributi trovavano applicazione per i soli comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

Per le province e i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti si applicavano invece le disposizioni introdotte dall'art. 47, co. 1, della legge n. 449/1997 (legge finanziaria 2008), che regolamentano i pagamenti a carico del bilancio dello Stato in favore degli enti locali, subordinandoli al raggiungimento di determinati limiti di giacenza delle disponibilità liquide nei conti di tesoreria degli enti medesimi.

Tali disposizioni prevedono che le erogazioni a carico del bilancio dello Stato a favore di tali enti abbiano luogo soltanto dopo aver accertato che le disponibilità liquide esistenti nelle contabilità speciali o in conti correnti di tesoreria siano ridotte al di sotto di una certa percentuale stabilita, di anno in anno, per le singole categorie di enti, con decreto del Ministro dell’economia, in misura compresa tra il 10% e il 20% dell’assegnazione di competenza[281]. Per il triennio 2005-2007, i limiti di giacenza sono stati fissati nella misura del 20% dal D.M. economia e finanze 15 marzo 2005.

Tale regime di controllo dei flussi di tesoreria degli enti locali non è peraltro stato ulteriormente prorogato dalla legge finanziaria per il 2008.

Pertanto, dal 2008, si applica a tutti gli enti locali il regime delle rate.

 

Nelle tavole seguenti sono esposti gli stanziamenti relativi ai fondi di parte corrente e ai fondi di conto capitale destinati agli enti locali in ciascuno degli anni dal 1999 al 2008.

Per quanto riguarda l’entità delle risorse erariali destinate agli enti locali, bisogna in ogni caso tener conto che, negli ultimi anni, il complesso dei trasferimenti ordinari correnti, confluenti sul Fondo ordinario ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 504/1992, è stato via via rideterminato sulla base delle norme di riordino della finanza locale che, come già detto, hanno comportato l’attribuzione agli enti locali di entrate di natura tributaria, con conseguente riduzione dei trasferimenti erariali.

La dotazione di base del Fondo ordinario, determinata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 504/1992, è stata quindi ricalcolata a partire dal 1999, in conseguenza dell’attribuzione alle province del gettito delle imposte RC Auto (imposta sulle assicurazioni, contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore) e IET (imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico), ai sensi dell’art. 61 e 60, co. 1, del D.Lgs. n. 446/1997, con conseguente definitiva riduzione dei trasferimenti erariali destinati a tali enti di un importo pari al gettito stimato di tali imposte (valutato in 3.417 miliardi di lire, di cui 2.467 miliardi relativi alla RC Auto e 950 miliardi relativi alla IET).

Il Fondo ordinario ha subìto una successiva decurtazione, a partire dal 1° gennaio 2000, in conseguenza dell’attribuzione alle province e ai comuni del gettito dell’addizionale sul consumo di energia elettrica, ai sensi dell’art. 10, comma 9 e 11, della legge n. 133/1999 (c.d. collegato fiscale 1999), valutato in 586 miliardi di lire.

In sede di conguaglio, il Fondo ordinario è stato reintegrato di circa 82 milioni di euro annui, rispetto al taglio originariamente previsto.

 

Per l’anno 2000, la dotazione di base del Fondo ordinario per le province e i comuni è stata ulteriormente ridotta di 3.191 miliardi di lire in conseguenza del trasferimento del personale scolastico ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) degli enti locali alle dipendenze della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 124/1999 (D.M. Interno del 16 ottobre 1999).

Peraltro, la soppressione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito IRAP (ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs n. 56/2000), attribuita per il solo 1998, ha determinato, a decorrere dal 2001, un incremento compensativo del Fondo ordinario, per un importo pari a 2.892 miliardi di lire.


Trasferimenti erariali agli enti locali per gli anni 1999-2008

(milioni di euro)

Cap.

Denominazione

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008


1316 (ex 1601)

Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali

7.503

6.295

9.197

4.841

2.860

4.004

4.050

4.687

7.983

6.221


1317 (ex 1602)

Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale

976

971

974

950

921

903

884

883

969

953


1318 (ex 1603)

Fondo consolidato per il finanziamento dei bilanci degli enti locali

2.115

2.139

2.099

2.025

1.714

1.503

1.475

1.434

2.348

2.412


1319 (ex 1604)

Fondo per il federalismo amministrativo

-

-

132

163

175

130

126

125

130

283

1320

Compartecipazione dei comuni delle regioni a statuti ordinario al gettito dell’IRPEF (*)

-

-

-

4.298

6.612

6.294

6.429

6.527

1.260

1.263

 

Totale Fondi di parte corrente

10.594

9.405

12.401

12.277

12.282

12.834

12.964

13.656

12.690

11.132

7232

Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province

3.276

2.813

2.316

1.900

1.456

1.568

1.151

975

1.060

993

7233

Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane

13

14

15

16

16

16

15

16

15

15

7235

Fondo nazionale speciale per gli investimenti

5

per memoria

13

9

5

2

0,3

-

-

soppresso

7236

Fondo nazionale ordinario per gli investimenti

67

82

281

192

256

132

46

46

122

122

7237

Fondo per il federalismo amministrativo

-

-

258

624

652

424

418

410

405

676

 

Totale Fondi in conto capitale

3.362

2.909

2.884

2.741

2.385

2.142

1.630

1.447

1.602

1.806

(*)  Il Fondo è stato istituito a decorrere dal 2002, ai sensi dell’art. 67 della legge n. 388/2000, e successive modificazioni

 

Fonte:   anni 1999-2007, Rendiconto generale dello Stato relativo a ciascun esercizio finanziario. Previsioni definitive;

             anno 2008: stanziamenti aggiornati al 23 aprile 2008, come da interrogazione del sistema informativa della RGS.


La finanza regionale e locale

I tributi regionali e locali

La nuova ripartizione delle competenze fra lo Stato e gli altri enti che costituiscono la Repubblica, introdotta dalla riforma operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ha comportato l’assegnazione di conseguenti poteri in materia di entrata e di spesa agli enti territoriali (regioni, province, comuni, città metropolitane) e di correlate funzioni normative, da esercitarsi nel quadro definito dalla legislazione statale. Tale assetto di rapporti, nel quale a ciascun ente è riconosciuta autonomia finanziaria entro i limiti necessari a mantenere l’unitarietà dell’ordinamento e la solidarietà tra le articolazioni territoriali della Repubblica, si riassume nella formula del “federalismo fiscale” (vedi scheda Il federalismo fiscale, pag. 291).

Per quanto specificamente attiene alla materia tributaria, esso si esplica – secondo le previsioni dell’articolo 119 della Costituzione – nella titolarità di tributi ed entrate propri dei suddetti enti territoriali e nella disponibilità di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La disciplina normativa dei primi è rimessa agli enti medesimi, che possono definirne tutti gli elementi fondamentali (soggetti passivi, basi imponibili, territorialità, aliquote, riscossione, accertamento), nel quadro generale stabilito dalla legge dello Stato, cui resta altresì riservato il contenzioso; le seconde rimangono invece soggette alla competenza legislativa statale, salvi gli aspetti che questa ritenga di demandare all’ente destinatario del gettito.

A questo regime sono altresì soggetti i tributi statali il cui gettito è interamente rimesso a regioni, province e comuni. Tali tributi – che sul piano logico costituiscono residuo del sistema antecedente il nuovo assetto delle competenze costituzionali – hanno in realtà importanza molto rilevante per la finanza delle regioni e degli enti locali, soprattutto in mancanza dell’effettiva realizzazione di un sistema di tributi propri, per il quale manca finora il presupposto costituito dalla legge statale destinata a definire i princìpi del sistema.

 

Attualmente, le principali fonti di entrata tributaria delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali sono costituite da:

§      addizionali a tributi statali (addizionali regionale e comunale all’imposta sui redditi delle persone fisiche; addizionale all’imposta di consumo sul gas metano, addizionale comunale e provinciale sul consumo di energia elettrica, addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri su aeromobili);

§      quote di partecipazione al gettito di tributi statali (imposta sul valore aggiunto; imposta di fabbricazione sulle benzine);

§      destinazione alle regioni e agli enti locali dell’intero gettito di tributi disciplinati dalla legge statale, con la possibilità di determinazione delle aliquote – entro limiti prefissati – da parte della regione o dell’ente locale (fra le principali: imposta regionale sulle attività produttive; imposta comunale sugli immobili; tassa automobilistica regionale, imposta provinciale di trascrizione per gli autoveicoli).

 

Disposizioni particolari sono previste per le regioni a statuto speciale. Per queste infatti, titolari di maggiori competenze legislative e amministrative fin dalla loro costituzione, la principale fonte di finanziamento è costituita da quote di compartecipazione ai tributi erariali. Ogni statuto elenca le imposte erariali una quota percentuale delle quali è attribuita alla regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascuna imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione. Le compartecipazioni dunque possono essere considerati “tributi propri” solo relativamente alla destinazione del gettito e non anche per quanto riguarda la loro disciplina (vedi scheda L’evoluzione della finanza regionale, pag. 233).

 

In merito alle misure adottate nel corso della XV legislatura si segnalano quelle relativa all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)[282] contenute nell’articolo 1, commi da 43 a 45, nonché nel comma 52 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) dirette, tra l’altro, ad attribuire all’IRAP la natura di tributo proprio della regione, a decorrere dal 1º gennaio 2009.

Ai sensi della citata norma, l’attribuzione della natura di tributo regionale deve essere effettuata assicurando il rispetto del Patto di stabilità interno e, in ambito europeo, dovrà essere garantito il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dall’Unione europea.

In materia di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP, in via transitoria fino all’emanazione dei regolamenti regionali[283], lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data del 1° gennaio 2008.

In materia di adempimenti fiscali, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre2007, la dichiarazione annuale dell’IRAP non dovrà più essere presentata in forma unificata, ma dovrà essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale.

Sempre in materia di IRAP, inoltre, si segnala che le regioni che nel 2006 hanno evidenziato un disavanzo del settore sanitario hanno dovuto applicare una maggiorazione delle aliquote IRAP e addizionale regionale all’IRPEF, ovvero deliberare in tal senso, il cui maggior gettito è finalizzato al ripianamento del disavanzo di gestione del servizio sanitario[284] (vedi scheda I disavanzi sanitari regionali nel dossier relativo alla Commissione Affari sociali).

 

Per quanto concerne l’addizionale comunale all’IRPEF, l’articolo 1, comma 143, della legge finanziaria per il 2007 ha disposto che a decorrere dall’anno d’imposta 2007, l’addizionale comunale all’IRPEF venga versata direttamente ai comuni di riferimento, attraverso un apposito codice tributo assegnato a ciascun comune.

Il DM 5 ottobre 2007, emanato in attuazione della citata norma, dispone, all’articolo 3 che il versamento deve essere effettuato dalle persone fisiche utilizzando il modello F24 nel quale deve essere indicato il codice del tributo e il codice del comune in favore del quale è effettuato il versamento. L’Agenzia delle entrate provvede, quindi, all’attribuzione a ciascun comune delle somme di competenza nei tempi e con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Si segnala, inoltre, che la legge finanziaria per il 2007[285] ha limitato il blocco degli aumenti dell’addizionale consentendo ai comuni di approvare, con decorrenza 2007, delibere di variazione dell’imposta nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 360/1998 (v. infra).

 

In merito all’andamento del gettito delle principali imposte regionali e locali, si rinvia al capitolo Entrate tributarie: tabellenel dossier relativo alla Commissione Finanze.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Relativamente all’imposta regionale sulle attività produttive (vedi anche scheda L’IRAP nel dossier relativo alla Commissione Finanze) gli interventi effettuati nel corso della XV legislatura, oltre a quanto indicato nel precedente paragrafo, riguardano, in primo luogo, il c.d. “cuneo fiscale e contributivo”, rappresentato dalla differenza fra il costo del lavoro a carico dell’azienda e la retribuzione netta percepita dal lavoratore.

Al fine di ridurre a suddetta differenza, con la legge finanziaria per il 2007 sono state introdotte nuove deduzioni dall’imponibile fiscale IRAP nei casi di assunzione di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Il beneficio spetta in misura superiore qualora le assunzioni avvengano in zone del Mezzogiorno, ovvero nel caso di assunzioni di donne lavoratrici. L’ammontare del beneficio, tuttavia, è stato oggetto di modifiche introdotte con la legge finanziaria per il 2008 la quale, peraltro, è intervenuta sull’intera disciplina IRAP.

Infatti, con la legge finanziaria 2008 sono state introdotte modifiche finalizzate all’allineamento della struttura dell’IRAP ai criteri di contabilità nazionale utilizzati per il calcolo del valore della produzione e del valore aggiunto nei vari settori economici; pertanto, l’obiettivo posto dal Governo è quello di poter determinare la base imponibile IRAP facendo riferimento ai dati indicati nel bilancio della società.

Si rileva infatti che, prima della riforma, la determinazione della base imponibile IRAP non era allineata alla disciplina fiscale relativa alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette. Ciò comportava, per il contribuente, un aggravio degli adempimenti in quanto la contabilità doveva seguire un “doppio binario” finalizzato, appunto, alla determinazione dei due imponibili fiscali.

 

Pertanto, le modifiche alla disciplina IRAP introdotte dalla legge finanziaria 2008 riguardano:

§      nuove modalità per la determinazione del valore netto di produzione, con particolare riferimento ai componenti positivi che concorrono alla formazione della base imponibile e agli oneri deducibili ai fini IRAP. Tra le novità introdotte si segnala la indeducibilità dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

§      le deduzioni forfetarie e deduzioni per lavoratori dipendenti, ossia degli importi che vengono sottratti dal valore netto di produzione ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. L’articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997 dispone una prima tipologia di deduzioni forfetarie, il cui importo è stabilito per scaglioni di valore netto di produzione, e ulteriori tipologie di deduzioni il cui ammontare è in funzione del numero dei lavoratori dipendenti prevedendo maggiori agevolazioni per le imprese che operano nelle aree svantaggiate ovvero per quelle che assumono lavoratrici donne. Le modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008 alle deduzioni forfetarie hanno comportato un incremento delle stesse in favore delle persone fisiche, delle società di persone, associazioni e soggetti equiparati e una riduzione del beneficio per i soggetti passivi IRES. In materia di deduzioni per lavoratori dipendenti, invece, le misure del beneficio sono state ridotte;

§      la riduzione dell’aliquota ordinaria dal 4,26% al 3,9%.

 

Tra le altre disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2008 si segnalano quelle finalizzate al coordinamento con la modifica alla disciplina IRES, la quale ha, tra l’altro, previsto l’eliminazione del prospetto delle deduzioni extracontabili precedentemente considerate utili anche ai fini IRAP. E’ stata pertanto introdotta la facoltà di affrancare tali deduzioni e le relative riserve in sospensione d’imposta attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva (vedi scheda IRES: ampliamento della base imponibile nel dossier relativo alla Commissione Finanze).

Imposta comunale sugli immobili (ICI)

Nel corso della XV legislatura, la disciplina relativa all’imposta comunale sugli immobili è stata oggetto di numerosi interventi legislativi i quali, pur mantenendo invariata struttura e disciplina generale del tributo, hanno inciso sia sotto il profilo della normativa sostanziale dell’imposta, sia per quanto riguarda aspetti relativi all’accertamento e riscossione della stessa.

 

Si ricordano, in particolare, le disposizioni di agevolazione fiscale specificamente previsti in relazione all’imposta dovuta per determinate categorie di immobili (immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente ed immobili in uso ad enti non commerciali); le novità in materia di determinazione della base imponibile, legate al progressivo aggiornamento del catasto; gli interventi finalizzati allo snellimento ed alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti (vedi scheda L’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) nel dossier relativo alla Commissione Finanze).

Giova altresì ricordare come dalle variazioni di gettito ICI siano derivate, nel corso degli ultimi due anni, diverse misure di riequilibrio dei trasferimenti erariali nei confronti dei comuni (vedi scheda Il finanziamento degli enti locali, pag. 261).

Addizionali comunali e regionali all’IRPEF

L’addizionale comunale all’IRPEF, istituita dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è composta di un’aliquota divisa in due parti[286]:

§      un’aliquota base di compartecipazione, fissata in misura uguale per tutti i comuni, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali. La legge finanziaria per il 2007 ha fissato un’aliquota di compartecipazione, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali, in misura pari allo 0,69 per cento con decorrenza 2007 e in misura pari allo 0,75 per cento a decorrere dal 2009[287];

§      un’ulteriore aliquota, facoltativa e variabile, in quanto la sua applicazione è rimessa a ciascun comune, che ne determina la misura nei limiti individuati dalla legge. La legge finanziaria per il 2007, modificando l’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, è intervenuta su tale misura consentendo ai comuni di variare l’aliquota facoltativa e variabile[288] dell’addizionale IRPEF nella misura massima di 0,8 punti percentuali, anziché, come precedentemente previsto, nella misura massima di 0,5 punti percentuali con un incremento annuo dello 0,2 per cento. Ha inoltre stabilito che i comuni possono stabilire una soglia di esenzione dall’addizionale, in ragione del possesso di requisiti reddituali specifici.

 

In merito alle modalità di versamento, si segnala che l’articolo 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha introdotto l’obbligo di effettuare anche il versamento in acconto, in luogo della precedente modalità che prevedeva il solo versamento a saldo. L'acconto è stabilito nella misura del 30% per cento dell'addizionale calcolata applicando l’aliquota e la soglia di esenzione vigenti nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera comunale sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento[289].

 

L'addizionale regionale all'IRPEF, istituita dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è fissata in misura pari allo 0,90 per cento. Le regioni, tuttavia, hanno la facoltà di maggiorare l’aliquota entro la misura massima fissata all’1,4% con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre[290] dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce.

L’articolo 40, comma 8, del decreto legge n. 159/2007 (collegato alla finanziaria 2008) ha introdotto una modifica diretta a consentire alle regioni la possibilità di maggiorare l’aliquota con effetto dal medesimo anno in cui il provvedimento è adottato nella sola ipotesi in cui la maggiorazione sia favorevole al contribuente, ossia, in altre parole, nel caso in cui si provveda ad una riduzione della maggiorazione già deliberata.


La finanza regionale e locale

L’indebitamento degli enti territoriali

La nuova formulazione dell’articolo 119, comma sesto, della Costituzione, a seguito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che consente alle regioni, ai comuni, alle province e alle città metropolitane di ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, ha notevolmente condizionato la capacità di finanziamento degli enti territoriali mediante indebitamento[291].

Dopo la riforma del 2001, in attuazione della richiamata disposizione costituzionale, è stata sancita la nullità degli atti degli enti locali e delle regioni che contraggano mutui per spese diverse da quelle d’investimento, in violazione quindi dell’articolo 119 della Costituzione[292], ed è stata altresì disposta la disapplicazione, in attesa dell’attuazione del Titolo V della Costituzione, delle disposizioni del Testo Unico dell’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) che disciplinano l’assunzione di mutui per il risanamento finanziario dell’ente locale dissestato[293].

Al fine di evitare ogni ambiguità nell’interpretazione dell’articolo 119 della Costituzione, il legislatore è intervenuto nella materia elencando espressamente quali operazioni costituiscono indebitamento e quali operazioni possono configurarsi come investimenti[294].

Ai sensi del comma 17 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2004, le operazioni che costituiscono indebitamento, agli effetti dell’applicazione dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, sono le seguenti: assunzione di mutui; emissione di prestiti obbligazionari; operazioni di cartolarizzazione[295]; cessione di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche.

Non costituiscono indebitamento le operazioni che comunque non comportano risorse aggiuntive[296].

Il successivo comma 18 individua l’elenco delle operazioni che rappresentano investimenti. Vi rientrano l’acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di fabbricati residenziali e non residenziali; la costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti; l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzazione pluriennale; gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; l’acquisizione di aree e la costituzione di servitù onerose; le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale; i trasferimenti in conto capitale, destinati alla realizzazione di investimenti da parte di un altro soggetto appartenente al settore delle amministrazioni pubbliche; i trasferimenti in conto capitale, se destinati a soggetti concessionari di lavori pubblici ovvero a soggetti operanti nel settore dei servizi pubblici (in quanto proprietari o gestori della rete o erogatori del servizio); gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi ed esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale, aventi finalità pubblica e volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

 

La legge finanziaria per il 2007[297] ha modificato il comma 17 dell’art. 3 della legge n. 350/2003, ampliando l’elenco delle operazioni che costituiscono indebitamento per le regioni e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione. In particolare, sono state inserite tra le operazioni di indebitamento sopra elencate le operazioni di cessione o cartolarizzazione effettuate dai soggetti che forniscono beni e servizi all’ente locale e aventi ad oggetto i crediti vantati dai fornitori stessi nei confronti dell’ente, quando, in relazione a tali cessioni e cartolarizzazioni, l’ente locale assume nuove obbligazioni, ancorché indirettamente, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento.

L’inclusione di tali operazioni nella categoria delle operazioni di indebitamento opera a decorrere dal 1° gennaio 2007.

È fatta comunque espressa eccezione per le operazioni di cui sopra che siano state deliberate dalla Giunta regionale prima del 4 settembre 2006, a condizione che le stesse siano completate entro e non oltre il 31 marzo 2007.

 

Come precisato nella circolare esplicativa del Ministero dell’economia e delle finanze 31 gennaio 2007 (pubblicata in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2007), la disposizione introdotta dal comma 739 è volta a qualificare come debiti alcune fattispecie di operazioni finanziarie, alla luce dei criteri definiti da Eurostat nella sua comunicazione del 4 settembre 2006.

La citata comunicazione ha chiarito il trattamento contabile secondo il SEC95 delle operazioni di cessione e di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti vantati da fornitori di beni e servizi alle ASL, in base alle quali le regioni si impegnano mediante l'emissione di una nuova delegazione di pagamento, derivante dalla ristrutturazione dei flussi finanziari rivenienti dai piani di ammortamento che da detti accordi scaturiscono. Eurostat, in tale comunicazione, ha chiarito che l'emissione di una nuova delegazione di pagamento, congiuntamente alla ridefinizione temporale dei flussi di pagamento, rappresenta una sostanziale novazione della passività originaria, che produce il cambiamento di natura della stessa da debito commerciale in debito finanziario, aumentando il livello complessivo di debito dell'ente - e, di conseguenza, della pubblica amministrazione - secondo i criteri definitori stabiliti dalla normativa comunitaria per il rispetto dei parametri fissati nel Trattato di Maastricht.

 

E’ stata altresì estesa la categoria delle operazioni di cartolarizzazione che costituiscono indebitamento, ricomprendendovi tutte lecartolarizzazioni di flussi futuri di entrata, indipendentemente dalla circostanza che siano collegati ad un’attività patrimoniale preesistente.

 

 

Con la legge finanziaria per il 2007 sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni del Testo unico concernenti la disciplina dell’indebitamento da parte degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento.

Attraverso una novella all’articolo 204 del TUEL, il comma 698 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 ha ampliato la possibilità di indebitamento degli enti locali aumentando dal 12%[298] al 15% delle entrate relative ai primi tre titoli dell’entrata del rendiconto del penultimo anno precedente l’entità delle spese per interessi che rappresentano il livello massimo di indebitamento degli enti locali, come risultante dall’accensione di mutui e da qualunque altra forma di finanziamento reperibile sul mercato cui l’ente possa accedere (emissione di titoli obbligazionari ed aperture di credito).

In sostanza, la novella introdotta all’articolo 204 del TUEL amplia la possibilità di indebitamento degli enti locali rispetto alla normativa previgente, consentendo che l'ente locale possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato qualora l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non sia superiore al 15% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui (anziché al 12%).

In relazione con l’aumento del limite di indebitamento degli enti locali dal 12% al 15% (dei primi tre titoli delle entrate), il medesimo comma 689 della legge finanziaria per il 2007 ha peraltro ridotto il percorso temporale concesso agli enti locali con livelli molto elevati di indebitamento, per la graduale riduzione del loro indebitamento, disponendo il raggiungimento del livello massimo consentito di indebitamento (15%) entro l’anno 2010.

Si ricorda, infatti, che in relazione alla forte riduzione dl livello massimo di indebitamento degli enti locali disposto con la legge finanziaria n. 311/2004 – dal 25% al 12% dei primi tre titoli dell’entrata – era stata prevista una disciplina transitoriavolta a permettere, agli enti locali che registravano i più alti livelli di indebitamento, una progressiva riduzione del loro livello di indebitamento,fino al limite massimo consentito, in un arco temporale di 8 anni. Più precisamente, per gli enti che all’inizio del 2005 superavano il limite di indebitamento consentito, era definito un percorso di graduale riduzione del proprio livello di indebitamento, fino al raggiungimento del nuovo limite fissato dalla finanziaria 2005 entro il 2013 (in particolare, 20% entro il 2008, 16% entro il 2010, 12% entro il 2013).

 

La legge finanziaria per il 2007 ha pertanto anticipato il termine finale del percorso di graduale riduzione dell’indebitamento previsto dalla legge n. 311/2004, disponendo che entro la fine dell’esercizio 2010 l’importo annuale degli interessi non possa essere superiore alla misura del 15% (dei primi tre titoli delle entrate) per tutti gli enti locali.

 

Per quanto concerne, infine, le misure volte ad incentivare la rinegoziazione dei mutui contratti dagli enti locali o l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, al fine di ridurre il costo dell'indebitamento, si ricorda la nuova misura introdotta dal decreto legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2008[299] per agevolare province e comuni che intendono estinguere anticipatamente mutui o prestiti obbligazionari già contratti, diretta a consentire l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per tale finalità.

Per incentivare i comuni e le province ad utilizzare le quote non vincolate dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di passività finanziarie, è prevista la concessione di contributi statali, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alleestinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009, da attribuire agli enti che ne fanno richiesta, fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007- 2009.

 

Poiché l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è strettamente limitato alle sole ipotesi espressamente previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con la legge finanziaria per il 2008 si è provveduto a modificare l’articolo 187 del TUEL, al fine di ricomprendere l’estinzione anticipata dei prestiti tra le finalizzazioni per le quali gli enti locali hanno facoltà di utilizzare l’avanzo di amministrazione.

 

In base al comma 2 dell’articolo 187 del TUEL, come novellato dalla legge finanziaria per il 2008, l'eventuale avanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, può essere utilizzato soltanto:

a)  per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;

b)  per la copertura dei debiti fuori bilancio nonché, a seguito della novella introdotta dalla legge finanziaria per il 2008, per l’estinzione anticipata di prestiti;

c)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;

d)  per il finanziamento di spese di investimento.

 

Va ricordato che la necessità di concedere contributi per far fronte agli indennizzi correlati alle estinzioni anticipate di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni, si è resa necessaria a seguito dell’abolizione, ai sensi dell’art. 1, comma 699 della legge finanziaria per il 2007, della norma che prevedeva la possibilità per gli enti locali di estinguere anticipatamente i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti, ponendo a carico dello Stato gli oneri relativi all’indennizzo previsto per le estinzioni anticipate[300].

L’abrogazione della misura citata (applicata a partire dal 1999 al fine di accelerare il processo di riduzione del rapporto tra l’ammontare del debito proprio degli enti locali e il prodotto interno lordo) è stata operata per impedire che potessero continuare a maturare oneri a carico dello Stato per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei mancati introiti derivanti dalle estinzioni anticipata dei mutui che gli enti territoriali richiedevano, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, della legge n. 448/1998, senza pagamento di indennizzo.

 

Ulteriori modifiche alle disposizioni in tema di indebitamento degli enti territoriali, introdotte nel corso della XV legislatura, hanno interessato la disciplina relativa all’emissione di titoli obbligazionari e operazioni in strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali.

Attraverso le due leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008 sono state inserite una serie di misure volte, da un lato, a ridurre l’utilizzo, da parte di regioni ed enti locali, di strumenti finanziari derivati per le operazioni di gestione del debito, dall’altro a limitare i rischi insiti nei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, sottoscritti dagli enti pubblici territoriali.

L’emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti territoriali è consentita ai sensi dell’articolo 205 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).

La disciplina, originariamente dettata dall’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è stata notevolmente integrata dall’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) che, al fine di contenere il costo dell’indebitamento e di consentire la vigilanza sugli andamenti della finanza pubblica, ha conferito al Ministero dell’economia e delle finanze una funzione generale di coordinamento con riferimento all’accesso al mercato dei capitali degli enti territoriali. In sostanza, la disciplina consente a regioni, province, comuni e unioni di comuni, città metropolitane, comunità montane e isolane nonché consorzi tra enti territoriali di deliberare l’emissione di prestiti obbligazionari destinati in via esclusiva al finanziamento degli investimenti[301]. È esplicitamente previsto il divieto di finanziare spese di parte corrente.

 

Con la legge finanziaria per il 2007 (art. 1, commi 736-738, legge n. 296/2006) si è provveduto ad introdurre alcune misure volte, in sostanza, a ridurre l’utilizzo, da parte di regioni ed enti locali, di strumenti finanziari derivati per le operazioni di gestione del debito[302].

In particolare, il comma 736 afferma che le operazioni di gestione del debito tramite strumenti derivati effettuate da regioni ed enti locali devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell’esposizione ai rischi di mercato. È stabilito inoltre che le suddette operazioni possano essere concluse solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al rischio di credito assunto.

Inoltre, sono stati introdotti obblighi di comunicazione a carico delle regioni e degli enti locali che pongono in essere operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e operazioni in strumenti derivati.

In particolare, a sensi del comma 737, che introduce i commi 2-bis e 2-ter nell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), le regioni e gli enti locali, prima della sottoscrizione di contratti relativi alle operazioni sopra indicate, devono trasmetterli al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro. La trasmissione è elemento costitutivo dell’efficacia dei contratti stessi. Sono espressamente confermate le disposizioni del D.M. n. 389 del 2003 in materia di controllo sull’andamento delle operazioni. La norma si applica a partire dal 1° gennaio 2007.

L’articolo 1 del citato D.M. n. 389 del 2003 prevede che regioni ed enti locali comunichino entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi all’utilizzo netto di forme di credito a breve termine presso il sistema bancario, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate concluse e ai titoli obbligazionari emessi, nonché alle operazioni di cartolarizzazione concluse.

 

Le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e operazioni in strumenti derivati che vìolano la vigente normativa devono essere comunicate alla Corte dei conti per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza. Gli enti tenuti alle comunicazioni sono tenuti a conservare, per almeno cinque anni, elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento soggette all’obbligo di comunicazione. L’organo di revisione dell’ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento dell’obbligo da parte degli enti vigilati.

 

La legge finanziaria per il 2008 (art. 1, commi 381-384, legge n. 244/2007) è ulteriormente intervenuta sulla materia, introducendo norme volte a limitare i rischi insiti nei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, sottoscritti dagli enti pubblici territoriali.

La diffusione degli strumenti finanziari derivati è fenomeno recente, che s’inquadra nell’elaborazione di strategie finanziarie volte a permettere ai soggetti operanti sul mercato di garantirsi da rischi finanziari connessi alla loro attività o di realizzare una gestione attiva dell’indebitamento, adeguandolo all’evoluzione delle condizioni di mercato per fruire delle opportunità derivanti dalle oscillazioni dei tassi d’interesse.

Un accorto impiego di questi strumenti può consentire infatti di modificare le caratteristiche del debito esistente, ristrutturandolo in maniera conveniente e riducendo l’esposizione complessiva, senza estinguerlo anticipatamente o rinegoziarne le condizioni (operazioni che possono essere in talune circostanze onerose o impossibili).

L’operazione può servire per ristrutturare l’intero debito pregresso oppure quote di esso, ad esempio per diversificarne le caratteristiche in modo da ridurre il rischio complessivo. La diversificazione può riferirsi a tre elementi: tipo d’indicizzazione (tasso fisso o variabile con differenti indici); scadenza (breve, media, lunga); divisa (valuta nazionale o estera). I rischi tipici di queste operazioni sono il rischio legato alle variazioni di valore degli indici di riferimento o delle attività sottostanti, e il rischio di credito.

L’applicazione di queste tecniche alla finanza degli enti territoriali è assai recente, poiché in precedenza l’indebitamento di essi consisteva in mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti (a tasso fisso) o con istituti bancari (a tassi stabiliti entro i limiti massimi fissati dall’autorità di Governo). L’esigenza di una gestione più attenta e responsabile del debito di questi enti, con la cessazione di talune forme di sostegno a carico della finanza statale, ha imposto la ricerca di finanziamenti a condizioni di mercato. In questo contesto si è sviluppato l’impiego delle emissioni obbligazionarie, le cui condizioni dipendono dall’andamento del mercato e dal merito di credito degli enti emittenti, per il quale può rendersi necessario il rilascio di un rating da parte delle agenzie specializzate.

 

Ai fini della riduzione dei rischi insiti nei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, il comma 381 ha disposto che i contratti su strumenti finanziari derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, devono essere informati alla massima trasparenza.

A tal fine, è stato demandato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare sentite la Consob e la Banca d’Italia, il compito di indicare le informazioni che devono recare i contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, nonché il compito di specificare le indicazioni secondo le quali tali contratti devono essere redatti (comma 382).

Il Ministero dell’economia e delle finanze sarà quindi tenuto a verificare la conformità dei contratti al predetto decreto ministeriale.

 

Per poter sottoscrivere uno strumento finanziario, la regione o l’ente locale sottoscrittore deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione (comma 383):

§      dei rischi dello strumento proposto;

§      delle caratteristiche dello strumento proposto.

E’ inoltre stabilito che l’ente pubblico territoriale debba evidenziare gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dal contratto in apposita nota allegata al bilancio.

 

Il rispetto di quanto previsto dai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell’efficacia dei contratti.

Peraltro, ove non siano rispettate le disposizioni recate dai commi 382 e 383, il contratto stipulato tra l’ente territoriale e la sua controparte avente ad oggetto strumenti finanziari anche derivati non deve ritenersi nullo ovvero annullabile. Il mancato rispetto di tali norme impedirebbe, infatti, soltanto il dispiegarsi dell’efficacia del contratto. Pertanto, un adeguamento successivo dell’ente territoriale alle prescrizioni recate dai commi 382 e 383 consentirebbe al contratto, di per sé valido, di produrre anche gli effetti suoi propri (comma 384).

Il comma 384 ha altresì previsto che la violazione delle norme introdotte dai precedenti commi vada comunicata alla Corte dei conti, che sarà tenuta ad adottare i provvedimenti rientranti nella sua competenza.

Per ulteriori approfondimenti sulla materia vedi scheda Gli strumenti finanziari derivati nel dossier relativo alla Commissione Finanze.

 

 

L’indebitamento delle amministrazioni locali passa dal 2004 al 2007 da 76,6 a 108 milioni di euro complessivi, secondo le specificazioni riportate nella tabella che segue tratta dal supplemento al Bollettino statistico della Banca d’Italia (maggio 2008).

 

Debito delle Amministrazioni locali: analisi per comparti e strumenti

(milioni di euro)

Periodo

Regioni e Province autonome

Province

Comuni

Altri enti

Debito Amministraz. locali

 

di cui

 

di cui

 

di cui

Titoli

Prestiti di IFM e CDP spa

Titoli

Prestiti di IFM e CDP spa

Titoli

Prestiti di IFM e CDP spa

2004

29.993

13.358

13.878

5.866

2.029

3.582

35.298

5.882

28.857

5.629

76.606

2005

34.107

13.968

15.278

7.286

3.262

3.954

40.830

10.248

29.954

7.835

90.058

2006

45.128

18.710

18.956

8.666

3.664

4.944

45.263

11.219

33.516

9.036

108.093

2007

(47.124)

(18.040)

(19.595)

(8.845)

(3.755)

(5.038)

(46.610)

(11.014)

(35.235)

(9.087)

(111.665)

 

N.B.I dati riportati fra parentesi sono provvisori.

 

Fonte:   Banca d’Italia, Supplemento al Bollettino Statistico, “Finanza pubblica”. I dati riferiti al 2007 sono tratti dal n. 27 (maggio 2008).


La finanza regionale e locale

Il federalismo fiscale

La lunga strada del «federalismo fiscale»

Anche la XVI legislatura, terza della serie, inizia - per la finanza regionale e locale - all’inseguimento dell’obiettivo «federalismo fiscale».

 

Nel 2001 l’avvio della XIV legislatura coincise con il primo anno di applicazione del decreto legislativo n. 56/2000[303]. Quel decreto era stato accolto dalle regioni a statuto ordinario come (il primo) traguardo del lungo processo di trasformazione della loro finanza da derivata in autonoma, processo avviato («in attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale») dalla legge n. 158 del 1990[304]. Avvenne invece che le poche disposizioni di federalismo fiscale introdotte nel decreto n. 56/2000 furono abbandonate già alla loro prima applicazione nel 2004 perché la ripartizione del fondo sanitario per l’anno 2002 aveva tradotto in numeri la quota di abbandono della spesa storica[305]; quota che, apprezzata in euro, era apparsa alle regioni colpite più insostenibile – specie nella progressione futura - di quanto non lo fosse leggendola nella complessa formula matematica escogitata dall’articolo sette del decreto[306].

Le premesse del federalismo fiscale non hanno avuto modo di concretizzarsi nemmeno nella XIV legislatura. Per più versi, la finanza regionale e locale ha percorso quei cinque anni, e gli anni della legislatura seguente, facendo pochi passi avanti: soltanto alcuni ‘aggiustamenti’, sia della normativa che dei trasferimenti, sempre all’ombra del “contenimento” del fabbisogno.

 

Innanzi tutto perché in una persistente alternanza di stagnazione economica e piccoli sintomi di ripresa, le risorse disponibili furono quasi interamente assorbite dalle politiche messe in campo dal livello centrale. Non vi è stato spazio per l’ampliamento delle risorse dei livelli di governo decentrato; anzi, questi sono stati chiamati sempre più fermamente a concorrere alla riduzione del fabbisogno e dell’indebitamento del settore pubblico. Nella XIV legislatura inoltre la decisione di sostenere e stimolare lo sviluppo economico (anche, o principalmente) attraverso la riduzione del carico fiscale non avrebbe potuto conciliarsi con l’espansione della tassazione decentrata[307].

 

In secondo luogo perché sulle natura e sulle regole del federalismo fiscale Stato, regioni ed autonomie locali – a tacere delle parti politiche in campo – erano allora distanti e lo sono ancora, con varie articolazioni, al termine della XV legislatura. Nella XIV legislatura le intese per l’introduzione del federalismo fiscale furono cercate – e non raggiunte - nell’Alta Commissione per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale (detta, in breve, ACoFF, o “Commissione Vitaletti”)[308]; nella legislatura appena conclusa il Governo, le regioni riunite nella Conferenza dei Presidenti, gli organi rappresentativi delle autonomie locali ed altri attori istituzionali hanno avanzato proposte concrete in forma di articolato ed hanno opposto emendamenti e resistenze alle scelte che essi giudicano non conformi alla autonomia ed ai poteri che la Costituzione riconosce a ciascuno di essi.[309] Tuttavia, sebbene le divergenze in campo siano ancora numerose e, talune di esse siano anche pesanti, il percorso compiuto nella ricerca della definizione concreta del federalismo fiscale ha fatto emergere molte linee convergenti ed ha ridotto i dissensi che nella perequazione ex articolo 7 del decreto legislativo n. 56/2000 apparivano radicali ed insormontabili.

I ‘paletti’ della Corte costituzionale

Nell’avanzare la propria proposta (o rivendicazione) di federalismo fiscale Governo, regioni ed enti locali prendono atto che l’ambito entro cui potrà svolgersi la legislazione attuativa dell’articolo 119 della Costituzione – e molti dei suoi contenuti – sono definiti, nei punti principali, da una insistente e ripetuta giurisprudenza della Corte costituzionale.

Questa, non solo ha sciolto le questioni poste dal contenzioso in corso[310], ma non ha mancato occasione per trarne enunciati direttivi di carattere generale, espressamente rivolti al legislatore futuro: sulla natura e sull’ampiezza del potere statale di coordinamento della finanza pubblica, della «autonomia finanziaria» riconosciuta a regioni ed enti locali, sul rapporto fra funzioni e risorse, o tra perequazione e capacità fiscale, e molto altro ancora.

 

Giova per altro notare che in questa giurisprudenza, mentre è ampia ed insistita l’esegesi del potere statale di coordinamento della finanza pubblica e, per corrispettivo, delle molte implicazioni che derivano dalla «autonomia finanziaria» riconosciuta ai poteri locali, la locuzione «federalismo fiscale» appare soltanto per relato dei ricorrenti, o perché assunta da norme dedotte, mentre la Corte mai vi ricorre in proprio, né ne assume ed esplicita il ‘concetto’ per ricomprendervi la composizione dei poteri e delle prerogative che (essa ritiene) derivano dall’articolo 119 della Costituzione.[311].

Da quell’articolo la Corte non trae il principio federativo, che nella accezione originaria richiama la pariordinazione dei soggetti ‘federati’, ma vi conclama la sovraordinazione del potere statale di coordinamento della finanza pubblica, per quanto nella forma e nei limiti della materia di potestà legislativa concorrente[312].

 

Il quadro normativo – e direttivo - che la Corte trae dalle disposizioni in materia tributaria e di finanza regionale e locale presenti negli articoli 117 e 119 della Costituzione può essere riassunto in alcuni “principi-guida”:

a)  La potestà legislativa in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (art. 117, Cost., terzo comma) consente alla legge statale di imporre vincoli, limiti e obblighi alla finanza delle regioni e degli enti locali[313] e assegna allo Stato il potere di determinare la ripartizione della potestà impositiva[314] fra Stato, regioni ed enti locali. La Costituzione non riconosce una propria area impositiva alle regioni e agli enti locali, ma richiede che la legge dello Stato assegni ad essi ‘tributi propri’, senza tuttavia indicare per essi una particolare natura o ampiezza. In ragione di tale ripartizione il tributo è erariale o regionale a seconda che la sua istituzione e disciplina siano attribuiti alla legge dello Stato o alla legge della regione. Ne consegue perciò che in assenza di una norma statale di coordinamento che le assegni un cespite o un’area impositiva, non compete alla legge regionale istituire o disciplinare tributi propri[315];

b)  a questa potestà fa da corrispettivo un primo limite di carattere normativo: il sistema di finanza pubblica disciplinato dalla legge dello Stato deve prevedere che regioni ed enti locali dispongano «di risorse autonome (secondo comma, primo periodo) ed essere finanziati tramite i proventi delle entrate proprie e la compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio dell'ente interessato, (secondo comma, terzo periodo)» (C. cost. sentenza n. 37/2004)[316]. La Corte trae dal testo costituzionale l’obbligo che le «risorse autonome» di regioni ed enti locali siano composte da «tributi propri» e da «compartecipazione ai tributi erariali», ma non vi rinviene – o almeno non indica - criteri di misura e composizione. Inoltre, la giurisprudenza costituzionale non offre, al momento, alcuna indicazione circa le implicazioni da trarre dal riferimento alla territorialità del gettito sia, ovviamente, dei tributi propri, sia dei tributi erariali. La rivendicazione della titolarità (o dell’appartenenza) del gettito dei tributi al territorio - anche indipendentemente dalla titolarità della loro istituzione e disciplina – è però una delle richieste più forti di talune delle tesi in campo sulla attuazione dell’articolo 119 e, più immediatamente, del «federalismo fiscale»[317];

c)  il secondo vincolo è di carattere sostanziale (o quantitativo): «l’adeguatezza delle risorse»; la sua effettività costituisce lo snodo della attuale discussione sulla (istituenda) disciplina del «Federalismo fiscale».

La Corte sottolinea e ripete in più decisioni l’obbligo dell’integrale finanziamento delle funzioni (quarto comma): «Le risorse derivanti da tali fonti, e dal fondo perequativo istituito dalla legge dello Stato, consentono - vale a dire devono consentire - agli enti di "finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite" (quarto comma), salva la possibilità per lo Stato di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, per gli scopi di sviluppo e di garanzia enunciati dalla stessa norma o "per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio" delle funzioni degli enti autonomi (quinto comma)»[318]. E tuttavia, per antica giurisprudenza della medesima Corte, va sottolineato che «la Costituzione non garantisce alle Regioni una determinata quantità di risorse, ma solo il diritto a disporre di risorse finanziarie che risultino complessivamente non inadeguate rispetto ai compiti loro attribuiti»[319]. Fermo dunque il principio, è ancora una volta la legge dello Stato che determina modalità e misura delle risorse di cui potranno disporre regioni ed enti locali e a quali condizioni queste soddisfano il principio dell’«integrale finanziamento delle funzioni pubbliche» loro attribuite. E’, si diceva, il nodo della attuazione dell’articolo 119 della Costituzione: il legislatore del federalismo fiscale dovrà determinare il gettito tributario assegnato a ciascuna regione o ente locale, l’ammontare delle spese che devono essere integralmente finanziate e, di conseguenza, l’ammontare del trasferimento perequativo che dovrà compensare la minore capacità fiscale di ciascun ente. Una equazione di cui nessuna variabile è (costituzionalmente) pre-definita se, come emerge dalle proposte sino ad ora in campo, il nuovo sistema di finanza ‘federale’ abbandonerà, per quanto gradualmente, il criterio della spesa storica[320].

d)  il divieto di finanza derivata e di vincoli di destinazione. Le funzioni pubbliche attribuite a regioni ed enti locali – quelle cioè che sono tradizionalmente indicate come funzioni proprie o ordinarie - non possono essere finanziate attraverso trasferimenti erariali, o risorse con vincolo di destinazione. La Corte trae questo principio dal combinato delle disposizioni recate dai commi quarto e quinto dell’articolo 119 Cost. In attuazione di questo principio i trasferimenti che potranno costituire «risorse aggiuntive» o «interventi speciali» potranno essere soltanto «in favore di singoli comuni, province, Città metropolitane e Regioni» e non della generalità di una di questi enti[321];

e)  l’autonomia della finanza locale, e la sua collocazione fra competenze dello Stato e competenze delle regioni. E’ anche questo un punto di incertezza - e di contesa – nella attuazione dell’articolo 119 Cost.: quale possa essere cioè l’equilibrio fra l’autonomia degli enti locali e la potestà legislativa delle regioni che presiede per competenza legislativa alla maggior parte delle funzioni amministrative (fondamentali e non) degli enti locali. La Corte chiarisce che nella disciplina dei tributi degli enti locali possono intervenire sia lo Stato che le regioni[322], con il che la disciplina del concorso fra queste due regolazioni – in termini di identificazione delle risorse e di criteri di ripartizione-perequazione di quelle – deve raggiungere un equilibrio nel quale non venga vanificata l’autonomia degli enti locali, costituzionalmente garantita, e non sia svuotata la potestà legislativa e di programmazione delle regioni che disporrebbero altrimenti delle norme ma non della finanza per attuarle[323].

Le proposte avanzate nella XV legislatura

Sebbene non siano state fatte proprie dal Governo, dal Parlamento, dalle regioni e dagli enti locali ai quali, tutti congiuntamente, erano dirette, la relazione e le proposte dell’Alta Commissione per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale (ACoFF) hanno segnato un punto di analisi ampio ed esteso dei problemi connessi alla attuazione del federalismo fiscale. Esse hanno lasciato, al contempo, una formalizzazione articolata delle proposte messe in campo e possono costituire ancora oggetto di discussione parlamentare[324]. Una loro parte ispira e performa le proposte presentate nella legislatura appena conclusa, a partire da quella avanzata dal Governo (Prodi II).

 

Nel corso della XV legislatura l’accordo fra Stato, regioni ed enti locali sulla definizione del federalismo fiscale è stato cercato per vie concertative su testi di origine governativa che hanno preso forma in successione[325] e sui quali hanno proposto intese ed emendamenti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, l’ANCI, l’UPI e, senza raggiungere il parere finale, la Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali sul testo che, in fine, il Governo ha presentato al Parlamento nel settembre 2007[326]. Quel testo, che pure si proponeva di trovare attuazione prima del varo della legge finanziaria 2008, è caduto con la legislatura senza che se ne potesse iniziare la discussione. Insieme sono cadute anche le altre proposte avanzate da più parti politiche e dai consigli regionali della Lombardia e del Veneto[327].

Quale federalismo fiscale

I Contenuti

Fatta memoria delle indicazioni contenute nella Relazione dell’ACoFF[328], le proposte lasciate dalla XV legislatura al dibattito parlamentare della XVI possono essere riassunte, per sintesi e brevità, in quelle che emergono dal testo presentato dal Governo, dagli emendamenti a quel testo concertati ed approvati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome[329] e dalla proposta avanzata dal Consiglio regionale della Lombardia. Il raffronto tra questi tre testi può consentire di rendere evidenti quali concordanze e quali differenze si vanno definendo sul «federalismo fiscale», atteso che restano numerose – e discrezionali – le opzioni lasciate aperte dai principi posti dall’articolo 119 della Costituzione e dalla lettura che di essi ne ha dato la Corte costituzionale.

 

Il contenuto del «federalismo fiscale» - almeno per quanto è definito dalle proposte in campo e dal dibattito che su di queste si è svolto - è enunciato nel primo articolo della proposta governativa:

§      ridefinire il complesso delle risorse e delle regole che dovranno garantire autonomia di entrata a regioni ed enti locali: determinare cioè quali tributi propri, quali compartecipazioni ai tributi erariali e quali trasferimenti perequativi costituiranno le entrate di ciascun ente, in rapporto alle spese che esso deve sostenere per le funzioni che gli sono affidate;

§      in particolare, per quanto riguarda le entrate da tributi propri, definire quali cespiti possano essere oggetto di tributi regionali o locali e definire le regole che coordinano il potere impositivo di regioni e degli enti locali con quello dello Stato;

§      determinare i criteri e i livelli di perequazione finanziaria in favore delle regioni e degli enti locali ai quali la minore capacità fiscale non consente entrate (da tributi propri e compartecipazioni) sufficienti a finanziare le spese che essi devono sostenere; la proposta del Governo Prodi II indica in proposito due principi-obiettivo:

-       assicurare l’integrale finanziamento del normale svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi del quarto comma dell’articolo 119, Cost. (art. 1, co. 1, lett. c);

-       abbandonare (gradualmente) il criterio della spesa storica come misura del fabbisogno per le funzioni da finanziare (art. 1, co. 1, lett. a);

§      stabilire le condizioni in cui lo Stato, in forza del quinto comma dell’articolo 119, Cost., può intervenire con finanziamenti specifici in favore di singoli enti, senza sovrapporsi al finanziamento ordinario, o sottrarre risorse a questo;

§      determinare principi e regole di finanza pubblica che assicurino:

-       l’autonomia di spesa di regioni ed enti locali;

-       l’efficacia all’azione di coordinamento dello Stato;

-       il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica assunti dallo Stato, o stabiliti dall’Unione europea;

§      definire infine lo statuto finanziario di Roma-capitale.

 

Questi oggetti trovano sviluppo nei principi e nei criteri direttivi che definiscono e delimitano il contenuto della delega sia nel testo del Governo Prodi II, sia in quello presentato dal Consiglio regionale della Lombardia.

La potestà tributaria ed i tributi propri delle regioni

Insieme alla disciplina della perequazione, quella dei tributi propri connota le maggiori differenze fra le proposte in campo e, per esse, tra i gradi di autonomia che quelle proposte assegnano ai soggetti del federalismo fiscale. Permane in tutte le proposte la compresenza di tributi propri “derivati” e di tributi propri “autonomi”, anche se questa distinzione, elaborata sulla scia della giurisprudenza della Corte, tende a perdere efficacia quanto più i principi e i criteri direttivi della delega rendono netti i poteri di Stato e regione in ordine a ciascun tributo[330].

Al legislatore delegato è rimesso di stabilire per quanta parte i tributi propri concorrono al finanziamento dell’ente; la proposta n. 3100 (Governo Prodi II) assume che debbano essere «quote significative» delle spese derivanti dalle funzioni proprie, quella della regione Lombardia (C. n. 2844) ne accentua la consistenza indicando come parametro «quote rilevanti» di quelle spese[331]. Gli emendamenti proposti dalla Conferenza delle regioni propongono di abolire il riferimento quantitativo per modo che il principio direttivo faccia riferimento al finanziamento di tutte le spese derivanti da funzioni proprie[332].

Limitando qui le segnalazioni ai principi direttivi che definiscono più immediatamente il grado di autonomia dei tributi propri di regioni ed enti locali, è di tutta evidenza che quelli recati dal disegno di legge C. n. 3100 sono quantitativamente ispirati a principi di coordinamento dello Stato sul sistema tributario complessivo, quelli delle regioni e quelli della regione Lombardia sono intesi anche a massimizzare, nell’ambito del coordinamento, il grado di autonomia degli enti sub-statali[333] riducendo in questo senso la discrezionalità lasciata al legislatore delegato.

 

Nel disegno di legge n. 3100 la facoltà di istituire tributi propri ‘autonomi’ delle regioni è limitata “alle materie non assoggettate a imposizione da parte dello Stato” (art. 3, comma 1, lettera G), ai principi e limiti di coordinamento tributario, (art. 3, comma 1, lettere da ‘a’ ad ‘f’). Le ‘materie non assoggettate’ saranno individuate “dalle norme sul coordinamento tributario ai sensi del terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione” (art. 7, co. 1, lettera b). Il disegno di legge fa riferimento – in aggiunta – ad una non altrimenti precisata “eventuale sovrimposta in sostituzione della addizionale regionale all’IRPEF”[334]. Quanto ai tributi propri ‘derivati’ il disegno di legge conferma quelli esistenti elencandoli singolarmente (art. 7, co. 2)[335].

Gli emendamenti proposti dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome prospettano una impostazione più generale del rapporto fra tributi regionali autonomi e tributi regionali derivati chiedendo che la legge regionale possa determinare “la cedevolezza della intera legge statale che ha istituito il tributo, diventandone la autonoma fonte di istituzione. In tal caso la legge regionale rimane sottoposta solo all’eventuale limite massimo incrementale stabilito dalla legislazione statale”.

 

Anche la proposta della Regione Lombardia conferma l’attribuzione dei “tributi regionali previsti dall’ordinamento vigente” (art. 2, co. 2, lettera b), sebbene altri principi direttivi ne prevedono successivamente la revisione o la soppressione (così per addizionali e sovrimposte l’articolo 1, comma 3, lettera g). Egualmente prevede che la legge regionale possa istituire tributi regionali (e locali) “con riguardo alle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato” (art. 2, co. 2, lettera e), e “tributi applicati su basi imponibili autonomamente determinate ... nel rispetto dei principi fondamentali di cui all’articolo 1” (art. 2, co. 2, lettera b), ultima frase)[336].

Di grande impatto è però la previsione della istituzione di una (nuova) Imposta regionale sul reddito personale (art. 2, co. 2, lettera ‘b’ e lettera ‘d’) istituita direttamente dalla regione, con aliquota non inferiore al 15 per cento e con contestuale riduzione dell’IRPEF per eguale misura, con facoltà delle regioni di variare liberamente l’aliquota e le detrazioni per i famigliari a carico, mentre è esclusa la facoltà di modificare la base imponibile[337]. Di fatto una quota dell’IRPEF (almeno quella corrispondente al 15% del gettito) cessa di essere imposta erariale e diviene regionale, anche se in una situazione ibrida, di tributo autonomo “derivato” per il quale la regione potrà modificare liberamente ‘le aliquote’ (trattandosi di un’imposta progressiva) e, in congiunzione, una limitata causa di detrazioni[338].

La potestà tributaria ed i tributi propri degli enti locali

Si è fatto cenno, ripetutamente, alla questione – irrisolta – che contrappone, o distingue, regioni ed enti locali nella definizione del federalismo fiscale.

 

Le regioni, con articolazioni diverse ma con indirizzo univoco, mirano a ricomporre la finanza territoriale dei rispettivi territori nell’ambito della propria potestà legislativa e di programmazione, giacché la maggior parte delle funzioni amministrative esercitate dai comuni – anche le ‘funzioni fondamentali’, il cui elenco è rimesso alla competenza esclusiva della legge dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera p), – ricadono sotto la propria competenza legislativa esclusiva o concorrente. Del resto, ricordano, è questo l’ordinamento della finanza comunale e provinciale nelle regioni a statuto speciale.

 

Gli enti locali temono, da sempre, che il centralismo regionale tenda a sostituirsi e a sovrapporsi a quello statale, forte anche della maggiore pregnanza che gli deriva dalla contiguità territoriale. Da qui gli emendamenti proposti dal citato documento di ANCI e UPI[339], intesi a stabilire con legge dello Stato i tributi propri e le quote di compartecipazione ai tributi erariali che finanziano “le spese riconducibili ad attività necessarie all’espletamento delle funzioni fondamentali di Comuni, Province, Città metropolitane, come individuate dalla legge statale ai sensi della lettera p), secondo comma, dell’articolo 117 della Costituzione”.

 

Nelle richieste di ANCI e UPI la potestà regionale sulla finanza degli enti locali dovrebbe essere limitata, inoltre, alle risorse destinate a funzioni amministrative non ‘fondamentali’, esclusa da decisioni su “contributi finalizzati al riequilibrio territoriale riconducibili al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione” e, sicuramente, esclusa dalla determinazione della perequazione, che gli enti locali chiedono affidata ad uno specifico fondo nazionale, i cui principi di azione siano disciplinati direttamente dalla legge dello Stato[340].

 

Il ddl del Governo Prodi II, dopo una prima bozza orientata prevalentemente in senso regionalista, ha adottato una soluzione ‘intermedia’ i cui termini esatti sono però rimessi al futuro legislatore delegato: comuni e province sono divisi in due gruppi ai quali si applica una disciplina parzialmente diversa. Un decreto delegato stabilirà la soglia demografica entro cui saranno compresi province e comuni ai quali il finanziamento delle funzioni fondamentali (quelle di cui alla lettera p) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione) saranno assicurate dallo Stato attraverso compartecipazioni al gettito dei tributi erariali e fondi perequativi (art. 6, co. 1, lettera b) e art. 11, co. 2). Agli enti così determinati si aggiungeranno le future città metropolitane.

 

Le altre province e gli altri comuni, oltre il gettito dei tributi propri istituiti dal legge dello Stato o da legge della regione, saranno finanziati da distinti fondi perequativi istituiti nel bilancio dello Stato (art. 15, co. 1). Per questi l’articolo 15 stabilisce direttamente un dettagliato elenco di criteri di assegnazione e ripartizione ma, in via aggiuntiva, riconosce alle regioni al facoltà di “procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate ... nonché a stime autonome del fabbisogno di infrastrutture ...” (idem, co. 8) e determinare così le conseguenti compensazioni perequative “distribuite da ciascuna regione ai comuni del proprio territorio nello stesso esercizio finanziario in cui affluiscono al bilancio della regione ...” (art. 9, co. 5)[341].

 

A questa disciplina distinta si accompagnano disposizioni comuni sui tributi propri degli enti locali[342], sulle compartecipazioni loro attribuite, sui poteri delle regioni e dello Stato sulla finanza locale[343]

La proposta della regione Lombardia propende in modo netto per una finanza locale interamente coordinata dalle regioni[344]. E’ esplicito in tal senso l’enunciato dell’articolo 1, co. 2, lettera l): “coordinamento e responsabilizzazione delle regioni rispetto alla finanza degli enti locali dei rispettivi territori”. In ossequio a questo principio, le norme di attuazione del federalismo fiscale dovranno prevedere che “la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato ...” (art. 2, co. 2, lettera e) “determinare le materie nelle quali comuni province e città metropolitane possono ... istituire tributi locali e introdurre variazioni alle aliquote o alle agevolazioni” (idem, numero 2).

 

Come alle regioni, la proposta della Lombardia riconosce agli enti locali “i tributi previsti dall’ordinamento vigente” e una nuovo tributo proprio: l’Imposta locale sui redditi fondiari, ad aliquota proporzionale per i comuni e le città metropolitane (art. 2, co. 2, lettere ‘g’ ed ‘h’). L’aliquota iniziale dovrebbe essere fissata in modo uniforme per una misura in grado di “garantire l’invarianza della pressione fiscale complessiva” ma potrà essere modificata successivamente entro limiti determinati dalla legge regionale[345].

Compartecipazioni ai tributi erariali

I principi direttivi sulla compartecipazione di regioni ed enti locali al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio ripetono formalmente e sostanzialmente, nei testi presentati, quanto detto nell’articolo 119 della Costituzione e quanto su di esso ha esplicitato la giurisprudenza della Corte costituzionale:

§       a regioni ed enti locali sono attribuite compartecipazioni al gettito di tributi erariali (a partire, almeno, da quelli in atto), il loro gettito concorre con le altre entrate (tributi propri e trasferimenti perequativi) a finanziare le spese secondo la natura delle funzioni assegnate,

§       i tributi compartecipati restano tributi erariali, anche se il gettito è interamente devoluto alla regione;

§       alla legge dello Stato (o ad altro atto a ciò autorizzato) è rimessa la determinazione dell’ammontare del gettito assegnato alla regione e all’ente locale (per aliquota o per cifra fissa); i decreti delegati ne stabiliscono i criteri.

 

Anche sulla attribuzione di questa entrata la proposta presentata dalla regione Lombardia segna una differenza di impostazione rispetto a quella del Governo Prodi II e alle proposte di modificazione che su di questa hanno avanzato le regioni e gli enti locali. Alla regione è assegnata:

§       (almeno) l’80 per cento del gettito del gettito dell’IVA riferibile al territorio con contestuale abrogazione del decreto legislativo n. 56/2000[346]; contestualmente è abrogato il decreto legislativo n. 56 che ricorre al gettito dell’IVA per finanziare il fondo perequativo della sanità regionale;

§       il gettito delle accise, dell’imposta sui tabacchi e di quella sui giochi[347];

§       il gettito dell’imposta sostitutiva sui fondi pensione complementare su base territoriale regionale (11%) per la parte gravante sui residenti in regione[348]

 

In ogni caso l’ammontare complessivo delle compartecipazioni dovrebbe essere tale da “consentire di finanziare quote rilevanti delle spese derivanti dall’esercizio delle funzioni nelle materie di competenza esclusiva e concorrente” (art. 2, co. 3, lettera a)[349]. Inoltre, le regioni hanno facoltà di istituire in favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e regionali e alla propria quota di compartecipazione al gettito dei tributi erariali (art. 2, co. 3, lettera e).

 

Il disegno di legge C. n. 3100, collega anche le compartecipazioni ai tributi erariali ai principi del federalismo fiscale, ma conserva di fatto la situazione attuale, in attesa di rideterminare le compartecipazioni regionali all’IVA e all’IRPEF nell’ambito della revisione del sistema stabilito con il decreto legislativo 56/2000 e successive modificazioni. In questa operazione, da condurre comunque in parità al valore attuale della spesa riconosciuta, dovrà tenere conto dei (nuovi) tributi regionali e, sopratutto, del nuovo sistema di perequazione commisurata alla (progressiva) sostituzione del ‘costo standard’ al parametro della spesa storica. E’ il sistema di perequazione che, determinando le diverse componenti del costo delle funzioni, stabilirà le aliquote di compartecipazione ai tributi erariali in misura tale che il loro gettito, sommato a quello dei tributi propri considerati, coprirà l’intero costo delle funzioni nella regione con maggiore capacità fiscale (Lombardia). Tutte le altre regioni, a parità di aliquote, troveranno nel trasferimento perequativo la copertura al livello del nuovo sistema dei costi[350].

Sistema e misura della perequazione

Insieme alla natura e alla misura delle risorse disponibili[351] il livello e le modalità della perequazione costituiscono il nodo centrale dell’equilibrio cui si ispira il sistema di finanza regionale e locale disposto dall’articolo 119 della Costituzione. Ricordando i “paletti” posti dalla Corte costituzionale, si è detto che le due rotaie del binario su cui la Costituzione fissa la perequazione sono il dovere di “finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite” (quarto comma) e il criterio del territorio con “minore capacità fiscale per abitante” (terzo comma).

Si è anche ricordato come il decreto legislativo n. 56 del 2000 sia naufragato – principalmente – proprio sulla ‘inaccettabilità’ per alcune regioni della curva di abbandono del finanziamento della spesa storica e sulla insufficienza, per altre del grado di federalismo fiscale (o di federalismo tout court) che quello realizzava[352]. Sebbene poi le regioni, per gli esercizi dal 2002 al 2008 hanno trovato, di volta in volta, un compromesso su di una ripartizione ‘continuista’ e sui criteri di perequazione del Fondo sanitario nazionale.

Come per i tributi e le compartecipazioni, anche per la perequazione i principi e i criteri direttivi che ispirano il disegno di legge C. n. 3100 (governo PRODI II) e la proposta C. n. 2844 (Consiglio regionale della Lombardia) divergono sensibilmente per impostazione e finalità.

Per la verità, entrambi intendono finanziare in tutto il territorio nazionale le spese che sostengono i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ed entrambi mirano ad una perequazione che compensi la diversa capacità fiscale per abitante, ma divergono significativamente per il numero e il livello delle spese che sono comprese fra quelle da finanziare integralmente e per il grado di riduzione del differenziale di capacità fiscale da perequare.

 

Comune è invece il principio di pre-determinazione dei costi delle funzioni (o del fabbisogno di spesa) e, corrispettivamente, dell’abbandono ‘graduale’ del finanziamento della spesa storica per tutti gli enti, se pure la proposta della Regione Lombardia fissa il periodo transitorio in un massimo di cinque anni e quella del governo PRODI II si affida ad un termine da stabilire in futuro. La spesa storica resta però il livello di partenza della disciplina del federalismo fiscale. Con diversa accentuazione, è comune anche il divieto di utilizzare la perequazione per incidere sulla (o alterare la) capacità fiscale delle regioni (e dei comuni)[353].

 


Un prospetto comparativo sintetico potrebbe essere il seguente:

 

DDL C. n. 3100

PDL C. n. 2844

A. - Tipologia delle spese

Quattro categorie, più una considerazione speciale per le spese relative ai servizi di trasporto pubblico locale (art. 6):

a.       riconducibili alle attività di cui alla lettera m) dell’articolo 117, secondo comma (co. 1, lett. a);

b.       spese riconducibili alle funzioni essenziali (art. 117, lettera p) esercitate dai comuni e dalle province ‘minori’ (soglia da definire) (co. 1, lett. b);[354]

c.       le spese non rientranti in quelle considerate alle lettere precedenti (co. 1, lett. c);

d.       spese finanziate da risorse aggiuntive dello Stato o dell’Unione europea (co. 1, lett. d);

e.       somme destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale (co. 4);

 

A. - Tipologia delle spese

Tre categorie (art. 3):

 

 

a.       oneri derivanti dal finanziamento dei livelli essenziali di cui all’art. 117, Cost. co. 2, lett. m) (co. 1, lett. c);

 

 

 

 

b.       tutte le altre spese ordinarie;

 

 

c.       spese per interventi speciali finanziate da risorse aggiuntive (co. 1, lett. n);

 

 

 

 

B. - Livello della spesa da finanziare /perequare

1.       Integralmente

Le spese di cui alle precedenti lettere a) e b), sulla base di costi e fabbisogno standard associati ai livelli essenziali fissati dalla legge dello Stato. Vi rientrano, in ogni caso, quelle per la sanità e l’assistenza. (co. 2);

Una perequazione ‘assimilata’ è disposta per il trasporto pubblico locale (art. 6, co. 4);

 

B. - Livello della spesa da finanziare /perequare

1.       Non oltre il 50%

Gli oneri derivanti dal finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera m) dell’art. 117 Cost. (v. precedente lettera a) (art. 3, co. 1, lett. c)

Alle spese per le funzioni essenziali degli enti locali la perequazione è assicurata direttamente dalla Regione (art. 3, co. 1, lettere l) ed m);

 

I costi standard sono stabiliti «nella misura minima sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento (art. 8, co. 2) e l’integrale copertura delle spese (art .9, co. 4) del:

 

 

 

 

 

 

a.    100% «della spesa corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni»;

b.     100% «della spesa per le funzioni essenziali dei comuni» ‘minori’;

Il contributo perequativo copre «la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura» di queste spese «e il gettito regionale dei tributi»[355].

La capacità fiscale per abitante[356] è determinata con riferimento alle aliquote standard assunte come quelle in grado di determinare il gettito sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento dei costi standard. (art. 8, co. 2)[357]. Nel computo non sono considerate le variazioni di gettito che derivino dall’esercizio della autonomia tributaria.

 

I costi standard: devono assicurare uniformità su tutto il territorio nazionale del livello minimo essenziale di ciascuna prestazione (art. 3, co. 1, lett. a); il livello delle prestazioni deve essere fissato tenendo conto del costo della vita in ciascuna regione e del livello di evasione fiscale (art. 3, co. 1, lett. c); Il fondo perequativo (art. 3, co. 1, lett. b) e lett. f) è ripartito in modo da:

·         ridurre di non oltre il 50% le differenze di capacità fiscale per abitante (art. 3, co. 1, lett. f);

·         norme ed entità della perequazione per gli enti locali sono rimesse ad un fondo regionale (art. 3, co. 1, lett. l);


La capacità fiscale per abitante è determinata «con applicazione di aliquote standard rapportata al costo della vita in ciascuna regione» (art. 3, co. 1, lett. g)
[358]. Il parametro ‘costo della vita’ ed il parametro ‘evasione fiscale’ mirano a modificare l’unicità dei ‘costi standard’ e della ‘capacità fiscale per abitante’.[359]

 

2.       Parzialmente

Le spese connesse all’esercizio di funzioni attribuite alla competenza legislativa delle regioni (commi 3 e 4 dell’articolo 117, Cost) e le spese degli enti locali non classificate “fondamentali” e che non assicurano prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 6, co. 1, lett. c) NON sono perequate integralmente ma in misura da ridurre le minori disponibilità in base a due parametri standard:

·         il rapporto tra la capacità fiscale per abitante della regione e la media nazionale della capacità fiscale per abitante; le regioni con maggiore capacità fiscale non partecipano alla ripartizione perequativa (art. 9, co. 6, lett. b) e lett. a);

·         l’inverso della dimensione demografica della regione (art. 9, co. 6, lett. c).

L’importo iniziale del fondo «è stabilito nella misura sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l’importo dei trasferimenti soppressi» (art. 8, co. 3).

 

2.       Perequazione relativa ad altre funzioni.

Non è data perequazione per le spese non derivanti dall’esercizio delle funzioni relative ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       Spese relative al trasporto pubblico locale

Non sono incluse tra quelle relative al finanziamento dei livelli essenziali, né tra quelle ‘altre’. Sembra poter intendere che nell’ambito di queste ultime la somma destinata al loro finanziamento non sarà stabilita in base ai trasferimenti soppressi” (art. 8, co. 3), ma in base all’obiettivo di assicurare un livello (nazionale) adeguato dei servizi, tenendo conto di costi standard. (art. 6, co. 4).

 

3.       Non sono considerate separatamente le spese relative al trasporto pubblico locale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       Spese finanziate con contributi speciali (art. 6, co. 1, lett. d)

Sono i fondi in essere che hanno carattere di generalità e, per il futuro sono definiti sentita la Conferenza unificata (art. 4, co. 2).

 

4.       Spese finanziate con contributi speciali

I decreti delegati definiscono entità, criteri di riparto, tipologie, sistemi di cofinan­ziamento in base ai quali lo Stato, d’intesa con le regioni, concede risorse aggiuntive ai sensi del comma 5 dell’articolo 119 Cost. (art. 3, co. 1, lett. n).

C. - Natura dei fondi perequativi. Il sistema prevede:

·       Fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante (art. 9, co. 1);

-    finanzia la perequazione regionale e la perequazione agli enti locali di minori dimensioni.

-    è alimentato dalla fiscalità generale e da una quota del gettito della compartecipazione regionale all’IRPEF, dell’addizionale regionale all’IRPEF (art. 9, co. 1 e art. 8, co. 3);

-    è ripartito in due quote (regioni ed enti locali) anche se non con vincolo di destinazione (art. 9, co. 7).

-    è istituito nel bilancio dello Stato.

·       Fondi perequativi destinati al finanziamento dei comuni e delle province ‘sopra soglia demografica’ (art. 11, co. 2 e art. 15):

- hanno una disciplina propria

- sono alimentati dalla fiscalità generale

 

C. - Natura dei fondi perequativi. Il sistema prevede:

·       Fondo perequativo ai sensi dell’articolo 119, terzo comma, della Costituzione (art. 3, co. 1, lett. b)

-     finanzia soltanto la perequazione regionale.

 

-     è di carattere ‘orizzontale’ alimentato cioè con quote del gettito di tributi propri e delle compartecipazioni delle regioni con maggiore capacità fiscale per abitante (art. 3, co. 1, lett. d);





·       La perequazione per comuni e province è assicurata dalla finanza regionale attraverso apposito fondo (art. 3, co. 1, lett. l) fissato inizialmente in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti statali a favore degli enti locali del territorio regionale (art. 3, co. 1, lett. m).

 

In ultimo possono essere ribaditi unitariamente due principi direttivi già richiamati in vari punti dello schema: la determinazione del livello iniziale cui sono dimensionate le varie poste finanziarie con le quali si entra nella disciplina del «federalismo fiscale» e il periodo transitorio per il raggiungimento della ‘disciplina a regime.

 

Per il ddl n. 3100 il livello finanziario di ingresso è determinato dai valori monetari all’atto della transizione; l’insieme delle risorse finanziarie assegnate nel primo anno in cui si applica la nuova disciplina assicura a ciascuna regione e a ciascun ente almeno quanto essi ottenevano da tributi e trasferimenti in vigore. Conseguentemente, le aliquote di partenza di tributi e trasferimenti nonché l’ammontare del nuovo trasferimento perequativo non sono pre-stabiliti dalla legge delega, ma saranno determinati dai decreti delegati in misura tale da assicurare quel risultato con riferimento a gettiti pregressi o attesi (vedi, C. n. 3100, per le regioni art. 7, co. 1, lett. a) e co. 2; per i comuni art. 12, co. 2). Con il medesimo principio sarà assicurato il progressivo ingresso nel sistema di nuove funzioni assegnate a regioni ed enti locali (idem, art. 5, co. 1, lett. b) e art. 11, co. 3).

 

La proposta C. n. 2844 sceglie invece di stabilire direttamente nella legge delega taluni tributi e le relative aliquote spettanti alle regioni ed agli enti locali e affida quindi al legislatore delegato il compito di assicurare il livello di partenza attraverso il trasferimento perequativo. Per le regioni il livello di partenza è stabilito soltanto con riferimento al finanziamento delle spese per i livelli essenziali, mentre per gli enti locali la proposta prevede soltanto che la regione possa disporre per essi, complessivamente, quanto essi ricevono al momento della transizione (C. n. 2844, art. 2, co. 2, lett. g).

Acquistano perciò ancora più importanza (ed effetti) la disciplina transitoria e la progressione di abbandono del parametro della spesa storica. La proposta, per altro, ripete in più parti il divieto di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il divieto di aggravi della pressione fiscale a livello individuale e aggregato, il principio di incentivazione e premialità di comportamenti amministrativi virtuosi (C. n. 2844, art. 1, co. 2, lettere i), m), f), h); art. 3, co. 1, lett. h); art. 4, co. 1, lett. f).

Quanto alla durata della fase transitoria il pdl n. 3100 opta per una gradualità indeterminata, rimessa ai decreti delegati e agli accordi che nel corso del loro iter e, più ancora, della loro attuazione potranno determinarsi in ordine alla gradualità dell’abbandono del parametro della spesa storica (art. 1, lett. a); art. 1, co. 4, ult. periodo, art. 10, art. 16).

 

La proposta di legge presentata dal Consiglio regionale della Lombardia limita la fase transitoria e l’abbandono del parametro della spesa storica ad un massimo di cinque anni (art. 3, co. 1, lett i) e prevede la revisione triennale «delle regole di evoluzione nel tempo del fondo» perequativo (idem, lett. h).

Quale «federalismo fiscale» per le regioni a statuto speciale e le province autonome?

Nel confronto che si è fatto sempre più inevitabile tra le proposte di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e l’attuale sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale emergono i caratteri di eccezionalità che quel sistema verrebbe ad assumere se restasse inalterato[360]:

§      fondato sul principio di risorse proprietarie prima che su quello costituzionale dell’integrale finanziamento delle funzioni attribuite;

§      assente dal contributo alle spese generali dello Stato e alla funzione di solidarietà interregionale[361];

§      finanziato quasi esclusivamente dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali[362] e lontano, dunque, dal principio di responsabilità[363] di amministratori che non dispongono di quei tributi.

Il «Documento sui principi applicativi dell’articolo 119 della Costituzione»[364] approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome riafferma e giustappone l’indiscussa specialità costituzionale dell’autonomia di quelle regioni e l’unicità dei valori cui è ispirato l’articolo 119 della Costituzione. Quelle riaffermazioni tuttavia non sciolgono in concreto la questione posta: se cioè, ferme le procedure speciali attraverso le quali si può addivenire alla modifica dei rispettivi ordinamenti finanziari, anche la loro finanza debba adattarsi ai principi comuni del federalismo fiscale e, dunque, se anche le loro risorse debbano essere commisurate alle spese necessarie a sostenere il costo standard (o fabbisogno) delle ‘loro specifiche e diverse’ funzioni essenziali e se anche per loro la perequazione si misuri alla stregua della minore capacità fiscale per abitante, per modo che anche i tributi di quei territori partecipino – pro quota e proporzionalmente – al finanziamento delle funzioni generali dello Stato e alla solidarietà interregionale[365].

 

La pdl n. 3100 opta per una prima risposta affermativa, se pure contenuta entro i limiti della solidarietà. Richiama espressamente le prerogative di sostanza e di forma che contraddistinguono l’ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, ma afferma (art. 19) che esse concorrono:

§      al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà;

§      all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario.

 

Le future norme di attuazione degli statuti speciali, assunte con le procedure previste da ciascun statuto speciale, dovranno riformare quegli ordinamenti finanziari tenendo conto degli stessi principi che presiedono all’attuazione del «federalismo fiscale»: l’abbandono del riferimento meramente ‘proprietario’ ai gettiti prodotti nella regione, il rapporto con la finanza pubblica complessiva, il valore ed il costo delle funzioni esercitate, gli svantaggi strutturali e le differenze del reddito pro-capite in ciascuna regione[366].

Alla ‘revisione’ degli ordinamenti finanziari speciali il pdl assegna gli stessi termini temporali che pone per la realizzazione del federalismo fiscale. Mette conto di segnalare che nella proposta avanzata dalla Regione Lombardia la disciplina prevista fa riferimento alle regioni senza distinguere tra ordinarie e speciali[367].

Principi e procedure di coordinamento finanziario e contabile

Nella breve rassegna dei principali ‘paletti’ posti dalla Corte costituzionale a delimitare l’ambito e l’indirizzo di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione si è visto come quella giurisprudenza sia particolarmente definita e costante circa la sovraordinazione della potestà legislativa dello Stato in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (art. 117, Cost., terzo comma). Potestà che – pur nei limiti della sua natura ‘concorrente’ - consente alla legge statale di imporre vincoli, limiti e obblighi alla finanza delle regioni e degli enti locali partendo, in primo luogo, da quelli connessi alla determinazione degli obiettivi di finanza pubblica; il che, in connessione stretta, implica il coordinamento finanziario, quello tributario, delle procedure di bilancio, del sistema e delle procedure contabili[368].

Questi obiettivi e la definizione di sedi e procedure di concertazione tra lo Stato e le autonomie sono l’oggetto di principi e criteri direttivi che il disegno di legge C. n. 3100 integra strettamente nella attuazione del federalismo fiscale (art. 2 e passim)[369].

 

Ad unire in un solo contesto il coordinamento degli obiettivi di finanza pubblica ed il coordinamento delle procedure di bilancio dovrebbe provvedere, secondo il disegno di legge, il «coordinamento dinamico delle fonti di copertura» (art. 2, lett. c), realizzato attraverso un disegno di legge dello Stato, presentato dal Governo alle Camere insieme al documento di programmazione economico-finanziaria e approvato da queste entro il 31 ottobre come “provvedimento collegato alla manovra di bilancio”.

Quel testo – oggetto di confronto e valutazione congiunta nella Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali[370] - dovrebbe iniziare il sui iter entro il mese di aprile di ciascun anno e dovrebbe determinare «le fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni»[371]. Al termine del mese di ottobre, e comunque prima di procedere alla approvazione della legge finanziaria, le Camere dovrebbero aver approvato la legge di coordinamento dinamico, al cui interno sarebbero state decise tutte le variabili che condizionano il bilancio di regioni ed enti locali. Da quella data regioni ed enti locali avrebbero ulteriori sessanta giorni per approvare in termine i propri bilanci.

Al coordinamento finanziario e alle azioni intese al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica appartengono disposizioni che ripropongono in questo contesto principi già presenti nelle leggi di contabilità e ripetutamente affermati dalla giurisprudenza costituzionale:

§      l’obbligo posto a regioni ed enti locali di rispettare il livello programmato dei saldi, del ricorso al debito e della quota di pressione fiscale ad essi assegnata (idem, lett. d);

§      il sistema di sanzioni e sostituzioni previsto in caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra.

 

Nuova, e connessa al rapporto fra regioni ed enti locali nella disciplina del federalismo fiscale, è invece la previsione che – ferma l’intesa del Consiglio delle autonomie locali – le regioni possano procedere all’ulteriore coordinamento finanziario degli enti locali modificando «le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse» (idem, lett. i).

Principi di coordinamento contabile sono infine quelli recati dalla lettera b) dell’articolo 2, tutti intesi a far si che i bilanci e gli altri documenti contabili delle regioni e degli enti locali siano coerenti con quello dello Stato per modo che sia possibile il coordinamento dei dati finanziari esposti. Al coordinamento contabile, in termini di conoscibilità e trasparenza dei dati finanziari su cui si fonda, in ultima istanza, la perequazione delle minori capacità fiscali, i principi che nelle pdl n 2844 richiedono la «la trasparenza dei flussi finanziari intergovernativi» (art. 1, co. 1, lett g) e la «raccolta e aggiornamento dei dati fiscali e contributivi con suddivisione regionale e obbligo di divulgazione pubblica» (idem, lett. h).


Il Patto di stabilità interno

Le regole del Patto 2007-2009 per le regioni

La disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con riferimento al triennio 2007-2009 è contenuta nei commi da 655 a 672 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

A differenza del patto di stabilità interno per gli enti locali (vedi scheda Le regole del Patto 2007-2010 per gli enti locali, pag. 337), che è stato ridefinito nel 2007 assumendo come obiettivo il vincolo alla crescita del disavanzo finanziario, il patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per gli anni 2007-2009 continua ad essere basato sul contenimento della spesa, come negli anni precedenti, anche se solo “temporaneamente”, fino a quando cioè potranno essere ri-definite le regole del patto stesso sulla base degli esiti di una sperimentazione avviata secondo quanto disposto dalle norme in esame. Base di riferimento dovrebbe diventare il saldo finanziario, in sostituzione del controllo della spesa.

 

Come già previsto dalla normativa precedente, le regole del patto vengono poste in relazione all’esigenza di assicurare il concorso di tutti gli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 655, della legge n. 296/2006), in considerazione del fatto che i vincoli sul disavanzo e sul debito, previsti dal Trattato CE e dal Patto di stabilità e crescita, si riferiscono al complesso delle amministrazioni pubbliche[372].

Il rispetto di tali vincoli, di cui il Governo è responsabile di fronte alle istituzioni comunitarie, dipende dal comportamento di tutti i livelli di governo con autonomia decisionale in materia di entrata e di spesa.

Al tempo stesso, il comma 655 inquadra la disciplina del patto di stabilità interno nell’ambito del titolo V della Costituzione, precisando che la disciplina del patto reca i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, e 119, comma secondo, della Costituzione.

Il riferimento alla funzione di coordinamento della finanza pubblica vale non solo a indicare la funzione del patto di stabilità interno, ma anche a individuare il fondamento della competenza dello Stato nel dettarne la disciplina con propria legge.

In relazione al Titolo V, il rispetto delle regole del patto di stabilità interno viene altresì posto in relazione all’esigenza di garantire la “tutela dell’unità economica della Repubblica”, che, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, può giustificare l’intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali.

Avvio della sperimentazione per nuove regole

La disciplina del patto di stabilità interno, dettata dalla legge finanziaria per il 2007, mantiene, come gli scorsi anni (a partire dal 2002), un’impostazione basata sul principio dell’evoluzione controllata della spesa.

Nello stesso tempo però prevede – al comma 656 - che, a decorrere dal 2007, venga avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario, in sostituzione del criterio di contenimento della spesa.

I criteri e le modalità per la sperimentazione nonché di definizione del saldo finanziario saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-regioni.

 

Le regioni coinvolte nella sperimentazione sono: Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Puglia, Sicilia, Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, Calabria, Lazio, Piemonte, Valle D’Aosta e Sardegna, designate congiuntamente dal Ministero per gli affari regionali e dalla Conferenza Stato regioni, che ha integrato l’elenco definitivo il 19 febbraio 2008. Queste regioni designano loro rappresentanti che formeranno il gruppo di lavoro.

Attualmente si sta formalizzando il gruppo di lavoro che avrà il compito di definire i criteri e le modalità di sperimentazione. Al termine dei lavori, verrà predisposto lo schema di Decreto Ministeriale che, verrà inviato alla Conferenza Stato-Regioni per il parere previsto dal citato comma 656.

 

L’operatività delle modifiche alla disciplina del Patto conseguenti alla sperimentazione, potranno essere anticipate in corso d’anno. La norma (comma 665) stabilisce, infatti, che in base agli esiti della sperimentazione si proceda a “ridefinire le regole del patto di stabilità interno” anche nei confronti di una sola regione o provincia autonoma. Contestualmente si stabilisce anche il termine (l’anno) dal quale entra in vigore la nuova disciplina. La ridefinizione è operata legislativamente.

 

La stessa norma precisa inoltre le modalità di calcolo del saldo. La disciplina cui perverrà la sperimentazione, dovrà prevedere che il saldo rilevante per il patto sia comunque espresso in termini di competenza e di cassa.

Inoltre, con riferimento alla competenza, le spese finali dovranno essere calcolate assumendo i dati di competenza per le spese correnti e quelli di cassa per le spese in conto capitale (a differenza di quanto disposto in passato, in cui il riferimento era al complesso degli impegni sia per le spese correnti che per quelle in conto capitale). In sostanza, il saldo di competenza è calcolato quale somma algebrica risultante:

§      per le spese di parte corrente, dalla differenza tra accertamenti e impegni;

§      per le spese di parte capitale, dalla differenza tra incassi totali e pagamenti totali.

Tale modalità di calcolo è volta a definire l’aggregato di spesa in una accezione più simile a quella utilizzata a livello europeo per il Patto di stabilità e crescita.

Il Patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario

In attesa dei risultati della sperimentazione, per il triennio 2007-2009 il patto di stabilità per le regioni e le province autonome continua ad essere basato sul criterio del contenimento delle spese.

Rispetto alla normativa in vigore nel 2006, che definivavincoli diversificati con riferimento alle spese correnti e alle spese di conto capitale, in particolare imponendo una riduzione delle spese correnti e consentendo una crescita programmata delle spese di investimento, le nuove regole del Patto di stabilità interno prevedono un vincolo unico di riduzione delle spese finali, che includono sia le spese correnti che le spese in conto capitale.

 

Per le regioni a statuto ordinario, il comma 657 della legge n. 296/2006 stabilisce che per ciascuna regione il complesso delle spese finali per l’anno 2007, come determinato ai sensi del comma 658, non può essere superiore al corrispondente complesso di spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8 per cento.

Per gli anni 2008 e 2009, si applica, invece, una percentuale di incremento, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento rispetto all’anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno.

 

Nella determinazione del complesso delle spese finali rilevanti ai fini del Patto, non si calcolano alcune particolari voci di spesa indicate dal comma 658.

 

Sono escluse dalla disciplina del patto:

a)      le spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore (vedi capitolo Controllo della spesa sanitaria nel dossier relativo alla Commissione Affari sociali);

b)      le spese per la concessione di crediti, in quanto, trattandosi di operazioni finanziarie, non sono rilevanti ai fini del conto economico delle amministrazioni pubbliche.

 

Sono altresì escluse dalla disciplina del patto di stabilità le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende di trasporto pubblico localedegli importi ad esse assegnati. In tal senso dispone il comma 1230 della legge n. 296/2006, nell’ambito del cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome per il rinnovo del contratto collettivo 2004-2007 del trasporto pubblico locale.

Va segnalato, a tale riguardo, che rispetto alla disciplina precedente, che prevedeva un elenco molto ampio di voci escluse[373], per il 2007 dal complesso delle spese finali vengono espunte le sole operazioni finanziarie e la sanità, i cui limiti di spesa sono fissati con una disciplina specifica.

 

Inoltre, ai sensi del comma 659, il complesso delle spese finali cui si applicano i vincoli di incremento è considerato con riferimento sia alla gestione di competenza che alla gestione di cassa.

Non sono specificate le modalità di calcolo, come avviene invece nel comma 665 con riguardo alla disciplina che dovrà essere adottata a seguito delle sperimentazione, in particolare per la determinazione del saldo finanziario.

Il Patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano

Per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma le modalità del concorso al conseguimento degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno sono concordate con il Ministero dell’economia e delle finanze entro il 31 marzo di ciascun anno.

Dal 2002, infatti, il meccanismo del patto di stabilità è esteso alle regioni a statuto speciale. Si tratta di una disciplina, dettata dalle leggi finanziarie[374], che:

§      esplicita l’assoggettamento delle regioni a statuto speciale agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal ‘Patto’ e, dunque, impone ad esse l’obbligo di partecipare alla riduzione della spesa pubblica (rectius, del fabbisogno dello Stato);

§      stabilisce il principio della definizione di una intesa sulla misura e sulle modalità di tale concorso, in ossequio alle potestà e prerogative stabilite dai rispettivi statuti speciali e dalle loro norme di attuazione;

§      prevede l’applicazione della disciplina stabilita per le regioni a statuto ordinario e per gli enti locali della restante parte del territorio nazionale, qualora – per qualsiasi causa – l’intesa non sia raggiunta entro il 31 marzo dell’anno di riferimento.

 

Anche nel caso delle regioni a statuto speciale – come già visto per le regioni a statuto ordinario – si tratta di una disciplina temporanea: per queste regioni la disciplina del patto di stabilità interno sarà dettata in via permanente da apposite norme di attuazione dello statuto; norme che manterranno fermo il principio della partecipazione pro quota ed in proporzione al complesso dei risparmi attesi, ma stabiliranno in via permanente le procedure ed i termini della co-determinazione tra Stato (e per lui la Ragioneria generale) e singola regione a statuto speciale o provincia autonoma.

Resta ferma, in termini suppletivi qualora non si raggiungesse l’intesa, l’applicabilità della disciplina stabilita per le regioni a statuto ordinario e, all’occorrenza, quella generale degli enti locali.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome, le quali hanno tutte competenza legislativa primaria in materia di enti locali (ordinamento e finanza) estendono l’applicazione del Patto agli enti locali dei rispettivi territori e, se lo ritengono opportuno, agli enti strumentali che da essa dipendono.

Alle province della regione autonoma della Sardegna, istituite ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell’8 e 9 maggio 2005[375], le regole del Patto di stabilità si applicano dal 2009, ai sensi del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300[376] che ha esteso a tali enti l’applicazione della norma (comma 687, legge n. 296/2006), prevista per gli enti locali istituiti nel 2006.

 

Con la legge finanziaria 2007 sono state introdotte alcune novità:

§      per ottenere risparmi ulteriori e permanenti per il bilancio dello Stato, è stata introdotta una disposizione direttiva (art. 1, comma 661), non prevista nelle leggi finanziarie precedenti, intesa a trasferire alle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome gli oneri relativi a funzioni di competenza delle regioni stesse che sono attualmente esercitate dallo Stato. Questa ri-appropriazione di funzioni avverrebbe a totale carico del bilancio della regione e della provincia autonoma ‘ricevente’, senza corrispettivo di ulteriori trasferimenti o maggiorazione di aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;

§      per le regioni a statuto speciale e le province autonome dalla sperimentazione dovrà derivare la disciplina ‘permanente’ del patto rendendola definitivamente coerente con le altre disposizioni che disciplinano l’ordinamento finanziario di ciascuna regione e provincia autonoma. In questo contesto saranno ‘ri-determinate’ anche le modalità ed i tempi con i quali saranno versate a ciascuna regione le somme loro spettanti che lo Stato incassa per l’addizionale regionale all’IRPEF e per l’IRAP. La disposizione consente di inserire il gettito di questi tributi nella disciplina del patto di stabilità interno (art. 1, comma 662).

 

Sia la disciplina definita del patto di stabilità, che l’eventuale assunzione di funzioni da parte della regione non possono che avvenire attraverso le ‘norme di attuazione’, la cui disciplina non consente al Parlamento di decidere direttamente il contenuto di quelle disposizioni né di esprimere un parere nel corso del loro iter di formazione.

 

La legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 385, legge n. 244/2007) dispone inoltre che, a decorrere dal 2008, nell’ambito dell’accordo sul patto di stabilità che ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma definisce con il Ministero dell’economia e delle finanze, possa essere assunto a riferimento dello stesso patto il criterio del saldo finanziario, anche prima della definizione delle regole della sperimentazione e del computo del saldo finanziario[377] a condizione che la sperimentazione abbia dato esiti positivi.

La modifica del riferimento per le regole del patto di stabilità è una richiesta delle regioni stesse. Il criterio attuale del contenimento della spesa infatti, non consente di poter computare – ai fini del rispetto del patto – le eventuali maggiori entrate conseguite dalla regione o dalla provincia autonoma.

 

Gli accordi relativi al 2007 sono stati sottoscritti da ciascuna regione e provincia autonoma con la Ragioneria generale – anche se non tutte nei termini previsti.

Come per le regioni a statuto ordinario viene considerato il livello complessivo delle spese in conto corrente e in conto capitale, sia in termini di competenza che di cassa. Le spese si intendono, inoltre, al netto delle spese per la sanità e delle spese per la concessione di crediti.

 

Per le regioni a statuto speciale sono inoltre escluse dal computo le spese relative alle funzioni le cui competenze sono direttamente esercitate in applicazione di specifiche norme di attuazione dello Statuto di autonomia:

§      trasferimenti agli enti locali (Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta; Provincia autonoma di Trento e di Bolzano);

§      spese per il personale e il funzionamento delle scuole statali (Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Trento e di Bolzano);

§      pensioni e assegni invalidi civili (Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Trento e di Bolzano);

§      funzioni prefettizie del presidente della Regione (VDA);

§      servizi antincendio e corpo forestale (VDA).

 

La riduzione degli impegni e dei pagamenti 2007 rispetto al 2005 è stata concordata a 1,8% con le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni Valle d’Aosta, Sardegna e Trentino-Alto Adige (in questa regione la diminuzione degli impegni è stata maggiore, -12,6%).

Per la regione Friuli-Venezia Giulia, invece, è stata accettata la proposta che vede a fronte di una riduzione degli impegni del 9,7% un incremento delle spese correnti dell’11,8%.

Anche per la Regione siciliana, nonostante il mancato rispetto dell’obiettivo programmatico in termini di cassa (i pagamenti 2007 hanno registrato un aumento del 9% rispetto al 2005) è stato accettata la proposta che vede una riduzione degli impegni del 3,1% e un impegno a contenere gli oneri relativi alle spese per il personale attraverso un processo di riorganizzazione delle proprie strutture burocratiche amministrative.

Monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno

Per quanto concerne le modalità del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno la disposizione introdotta dal comma 666 della legge finanziaria per il 2007 delinea per le regioni e le province autonome un sistema sostanzialmente analogo a quanto già previsto dalla disciplina precedente, consistente nell’obbligo di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa.

La comunicazione dovrà essere indirizzata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, attraverso l’utilizzo del sistema web appositamente istituito per il monitoraggio del patto di stabilità. Il prospetto e le modalità di comunicazione delle informazioni richieste sono stati definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 12 luglio 2007, sentita la Conferenza Stato–regioni.

 

Nuovi adempimenti, rispetto alla disciplina precedente, sono disposti ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

In particolare, la norma prevede che ciascuna regione e provincia autonoma debba inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 666.

Va peraltro ricordato che l’articolo 40-bis, comma 1,del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008) ha prorogato il termine per la presentazione della certificazione relativa al patto di stabilità interno relativo all'anno 2007, fissandolo al 31 maggio 2008, quale termine perentorio.

 

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, la normativa specifica – in relazione al monitoraggio - quanto già stabilito in via generale, vale a dire che esse sono tenute ad applicare la specifica disciplina che sarà emanata con norma di attuazione e che fino a quando quella non sarà entrata in vigore, ad esse si applicherà la disciplina che sarà stabilita in sede di intesa (entro il 31 marzo 2007) per la prima applicazione del patto per l’anno 2007. Sapendo per altro che, qualora quell’intesa non fosse raggiunta, alle stesse, dal primo aprile 2007 e sino al raggiungimento dell’intesa o alla emanazione delle norme di attuazione, si applicherà la disciplina stabilita per le regioni a statuto ordinario (comma 668, legge n. 296/2006).

Le sanzioni per il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno

I commi 669-672 della legge n. 296/2006 determinano gli obblighi che possono essere posti a carico delle regioni e delle province autonome che non rispettano il patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009 e, contestualmente, la disciplina per l’attivazione del potere sostitutivo da parte dello Stato nel caso in cui esse non adempiano a tali obblighi.

L’attivazione del potere sostitutivo nei confronti delle regioni e delle province autonome fa capo alle disposizioni dell’articolo 120 della Costituzione e alla disciplina attuativa dettata dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3[378]. La disciplina generale prevede che si esplichi obbligatoriamente una procedura contestativa, seguita eventualmente da un termine monitorio e, solo successivamente, dalla attivazione del potere sostitutivo.

 

In caso di mancato raggiungimento da parte delle regioni e delle province autonome dell’obiettivo annuale posto dal patto, accertato con la certificazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, ed inviata al Ministero dell'economia entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, il comma 669 della legge n. 296/2006 prevede l’intervento del Presidente del consiglio dei Ministri che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia), diffida la regione ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento (fase monitoria).

La «diffida» reca non solo gli elementi conoscitivi e valutativi della decisione, ma anche l’indicazione dei provvedimenti ‘correttivi’ da assumere; la disposizione in esame lascia indefinita la natura e la tipologia delle azioni che il Presidente del Consiglio dei ministri può prescrivere, né indica per questi una eventuale sede valutativa (Conferenza Stato-Regioni o ‘Tavolo politico’, come ad esempio prevede l’intesa del 23 marzo 2005 per la sanità).

 

Il procedimento di riconduzione dei conti di dell’ente entro i limiti stabiliti dal patto si esplica secondo le seguenti fasi[379]:

1)       La regione ‘diffidata’ è tenuta a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i provvedimenti che intende adottare per riportare i conti in linea con gli obiettivi del patto di stabilità interno, entro la data indicata del 31 maggio, con le modalità che sono definite dal D.M. Economia 12 luglio 2007, relativo alle procedure di monitoraggio.

La regione ‘diffidata’ deve adempiere entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento; il termine è posto in via assoluta, senza riferimento ad un tempo minimo che debba intercorrere fra la diffida ed il termine per adempiere.

2)       Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non adempia nei termini indicati, il suo Presidente è nominato ex lege commissario ad acta. Questi deve adottare entro il 30 giugno del medesimo anno gli stessi provvedimenti che l’ente[380] non ha assunto entro il 31 maggio, che devono essere comunicati al Ministero dell’economia e finanze, entro la medesima data, con le modalità indicate dal D.M. Economia 12 luglio 2007, relativo alle procedure di monitoraggio..

Ai sensi del comma 672, scaduto il termine del 30 giugno al commissario ad acta è fatto divieto di adottare misure che comprendano l’aumento delle aliquote dei tributi regionali indicati ai commi 670 e 671 (imposta regionale sulla benzina per autotrazione e tassa automobilistica).

 

Queste due fasi sono accompagnate da una disciplina della pubblicità delle situazioni di crisi e della loro evoluzione. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato deve infatti pubblicare su di un apposito sito informatico le informazioni relative alle:

-        regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità,

-        regioni che hanno adottato gli atti (di risanamento) prescritti;

-        regioni i cui commissari ad acta non hanno inviato le prescritte comunicazioni.

Questi elenchi devono consentire al contribuente regionale la conoscenza di provvedimenti correttivi o sanzionatori che prescrivono l’innalzamento delle aliquote di tributi cui essi sono soggetti.

 

3)       Qualora il Commissario ad acta non assuma i provvedimenti prescritti entro il 30 giugno sopra indicato, si attiva la fase sanzionatoria vera e propria; la ‘sanzione’ è costituita dall’aumento diretto (anche questo ex lege) delle aliquote di due imposte regionali per le quali la legge indica anche la misura dell’aumento:

-       l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 17, che disponeva la possibilità per le regioni di istituire l’imposta nella misura massima di 30 lire – poi elevate a 50 dalla legge 662/1996 - per litro di benzina erogato. Solo tre regioni - Campania, Molise e Liguria[381] - e solo di recente hanno istituito l’imposta, tutte nella misura massima consentita. La misura prescritta dalla disposizione in esame prevede l’applicazione della aliquota massima attualmente applicabile: 0,0258 euro; l’automatismo dovrebbe applicarsi a partire dal 15 luglio dell’anno in cui la procedura sostitutiva è stata attivata (per quanto concerne la disciplina dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione vedi scheda I tributi regionali e locali, pag. 275).

Il comma 671 specifica che nelle regioni in cui l’imposta si applica già con l’aliquota massima (dovrebbero essere attualmente quelle sopra indicate) la sanzione è ridotta alla metà: 0,0129 euro;

-       la tassa automobilistica regionale (da ultimo, articolo 5-quinquies, D.L. 282/2002, convertito in legge n. 27 del 21 febbraio 2003), per una misura pari al 5 per cento dell’imposta vigente che si applica a ciascun veicolo nella regione. Si ricorda che se pure per una misura contenuta, le aliquote sono differenziate per gruppi di regioni che hanno utilizzato la facoltà di modificarle nei limiti previsti dalla legge (per quanto concerne la disciplina della tassa automobilistica regionale vedi scheda I tributi regionali e locali, pag. 275).

 

Va peraltro ricordato, con riguardo alle misure sanzionatorie applicabili nei casi di mancato rispetto dell’obiettivo posto dal patto di stabilità interno, che l’articolo 7-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 229/2007) ha introdotto il comma 658-bis alla legge n. 296/2006, che esclude l’applicazione delle sanzioni nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non abbia conseguito per l’anno 2007 l’obiettivo di spesa previsto dal patto e lo scostamento registrato rispetto all’obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell’Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell’anno 2008.


Il Patto di stabilità interno

Le regole del Patto 2007-2010 per gli enti locali

La disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali con riferimento al periodo 2007-2010 è contenuta nei commi da 676 a 693 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006). Tale disciplina è stata integrata dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 1, co. 379, legge n. 244/2007), che, oltre ad estendere la disciplina ivi contenuta anche all’anno 2010, ha provveduto ad apportare alcune importanti modifiche alle regole del patto degli enti locali, in conseguenza di alcune problematiche applicative evidenziatesi nel corso dell’anno 2007 (vedi capitolo Il patto di stabilità interno, pag. 45).

La disciplina relativa al patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2007-2010 è illustrata dalla Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 12 del 22 febbraio 2007, per le disposizioni non modificate dalla legge finanziaria 2008, e dalla successiva Circolare n. 8 del 28 febbraio 2008, che è invece esplicativa delle novità che sono state introdotte dalla legge n. 244/2007.

 

Come già previsto dalla normativa precedente, le regole del patto vengono poste in relazione all’esigenza di assicurare il concorso di tutti gli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 676), in considerazione del fatto che i vincoli sul disavanzo e sul debito, previsti dal Trattato CE e dal Patto di stabilità e crescita, si riferiscono al complesso delle amministrazioni pubbliche.

Il rispetto di tali vincoli, di cui il Governo è responsabile di fronte alle istituzioni comunitarie, dipende dal comportamento di tutti i livelli di governo con autonomia decisionale in materia di entrata e di spesa.

Al tempo stesso, la disciplina del patto di stabilità interno è inquadrata nell’ambito del titolo V della Costituzione, precisando che la disciplina del patto reca i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, e articolo 119, comma secondo, della Costituzione. Il riferimento alla funzione di coordinamento della finanza pubblica vale non solo a indicare la funzione del patto di stabilità interno, ma anche a individuare il fondamento della competenza dello Stato nel dettarne la disciplina con propria legge.

In relazione al Titolo V, il rispetto delle regole del patto di stabilità interno viene altresì posto in relazione all’esigenza di garantire la “tutela dell’unità economica della Repubblica”, che, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, può giustificare l’intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali.

Ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilità interno

Ai sensi del comma 676 della legge n. 296/2006, la disciplina del patto di stabilità interno per il periodo 2007-2010 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Si conferma pertanto, come negli anni precedenti, l’esclusione dei comuni di minori dimensioni dall’applicazione del patto.

 

Per quanto concerne gli enti di nuova istituzione, il comma 687 della legge n. 296/2006 prevede che per gli enti istituiti negli anni compresi tra il 2003 e il 2005, le regole del Patto di stabilità interno si applicano, con decorrenza dall’anno 2007, facendo riferimento alla media degli anni compresi nel triennio 2003-2005, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi. Se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annua di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno.

Per gli enti istituiti nel 2006, le regole del Patto di stabilità interno si applicano a decorrere dall’anno 2009, assumendo, quale base annua di calcolo su cui applicare le regole del patto, le risultanze dell'esercizio 2007.

 

Per quanto concerne gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267),ilcomma 688 della legge n. 296/2006 dispone che per quelli commissariati per mafia a decorrere dall'anno 2007 le regole del patto di stabilità interno si applicheranno a partire dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

E’ prevista, invece, l’esclusione dal patto di stabilità interno per gli anni 2007 e 2008 degli enti locali che siano stati commissariati nel 2004 e 2005 sia per fenomeni di tipo mafioso che per le ulteriori motivazioni previste dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (comma 689 della legge n. 296/2006, prorogato all’anno 2008 dall’art. 1, co. 386, della legge n. 244/2007).

Si tratta, in particolare, degli enti locali i cui organi consiliari siano stati commissariati, anche per frazione di anno, per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ovvero nelle ipotesi previste dall’art. 141 del Testo unico, che dispone lo scioglimento degli organi consiliari: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco, dimissioni del sindaco, ecc.; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

 

Nella Circolare n. 12/2007, si sottolineava che con il comma 689 (che prevedeva l’esclusione dal patto di stabilità per il 2006 per gli enti commissariati nel 2004 e dal patto per il 2007 per gli enti commissariati nel 2005) era stata data una interpretazione puntuale sull’assoggettamento degli enti commissariati alle regole del patto, per renderla in linea con la risoluzione parlamentare n. 7-00741 del 18 gennaio 2006 della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Secondo quanto indicato nella circolare n. 8 del 28 febbraio 2008, con la proroga all’anno 2008 dell’efficacia della disposizione del comma 389 della legge finanziaria 2007, disposta dall’art. 1, comma 386, della legge finanziaria 2008, si intendono esclusi dal patto di stabilità per il 2008 gli enti commissariati sia nell’anno 2004 che nell’anno 2005. La proroga al 2008 ha effetti anche sull’anno precedente e consente, pertanto, di escludere dal patto per il 2007 anche gli enti locali commissariati nel 2004, esclusione che non poteva operare sulla base della precedente formulazione del comma 389.

Determinazione del concorso di ciascun ente alla manovra

Come nelle sue prime formulazioni, il patto di stabilità interno per il periodo 2007-2010 prevede il contributo della finanza locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di riduzione del saldo finanziario tendenziale del comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 (comma 677, come novellato dall’art. 1, co. 379, lett. b) della legge n. 244/2007).

 

La determinazione del concorso di ciascun ente al raggiungimento dell’obiettivo generale è effettuata sulla base di una specifica procedura, definita dal comma 678 della legge n. 296/2006 in considerazione di alcune caratteristiche finanziarie dell’ente medesimo, in particolare, l’entità della spesa corrente e il suo livello di deficit.

In sostanza, la norma prevede che la misura del concorso di ciascun ente alla manovra complessiva per il periodo 2007-2010 sia corrispondente alla somma, in valori assoluti, degli importi derivanti dall’applicazione di determinati coefficienti alla media del triennio 2003-2005 della propria spesa corrente, sostenuta in termini di cassa, e alla media del triennio 2003-2005 dei propri saldi di cassa, per i soli enti che presentino una media negativa.

La somma di questi due importi, considerati in valore assoluto, rappresenta l’obiettivo specifico di miglioramento del saldo che ogni singolo ente deve realizzare nel periodo 2007-2010 rispetto alla media del triennio 2003-2005[382].

Più in particolare, per definire l’entità del miglioramento del saldo-obiettivo per ciascuno degli anni 2007-2010, si prevede che ciascun ente debba:

a)      calcolare la media del triennio 2003-2005 dei propri saldi di cassa, intesi quale differenza tra le entrate finali e le spese finali, sia di parte corrente che in conto capitale (con la sola esclusione delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti), e risultanti dai propri conti consuntivi. Se tale media risultasse negativa, gli enti devono applicare ad essa i seguenti coefficienti:

1)      per le province: 0,4 per il 2007, 0,210 per il 2008 e 0,117 per l'anno 2009;

2)      per i comuni: 0,33 per l'anno 2007, 0,205 per il 2008 e 0,155 per il 2009.

A seguito dell’estensione dell’applicazione del patto di stabilità all’anno 2010, l’art. 1, co. 379, lett. c) della legge finanziaria per il 2008 ha introdotto il comma 678-bis all’articolo 1 della legge n. 296/2006, che stabilisce che per il 2010 si adottano i medesimi coefficienti previsti per il 2009;

b)      calcolare la media della spesa corrente sostenuta nel triennio 2003-2005, considerata in termini di cassa, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:

1)      per le province: 0,041 per il 2007, 0,022 per il 2008 e 0,012 per il 2009;

2)      per i comuni: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per il 2008 e 0,013 per il 2009.

Per il 2010 si adottano i medesimi coefficienti previsti per il 2009;

c)      determinare l'importo annuo della manovra, corrispondente alla somma degli importi, considerati in valore assoluto, derivanti dall’applicazione dei coefficienti al saldo finanziario e alle spese correnti.

In tal modo, il concorso di ciascun ente alla manovra complessiva è ottenuto come somma di una quota della spesa corrente e di una quota di deficit, considerati in valore assoluto, come desunti dai rispettivi consuntivi.

 

Per i comuni, è peraltro fissato un limite massimo di concorso alla manovra, pari all’importo corrispondente all’8% della media triennale delle spese finali del triennio 2003-2005, qualora l’importo derivante dall’applicazione dei coefficienti alla media dei disavanzi di cassa e alla media della spesa corrente rappresenti, per tali enti, un valore percentuale superiore all’8% della media delle spese finali registrate nel triennio 2003-2005 (comma 679 della legge n. 296/2006).

Come illustrato nella Circolare n. 8/2008, i comuni devono confrontare l’importo ottenuto applicando la procedura di cui al comma 678 con l’importo corrispondente all’8% del valore medio delle spese finali del triennio 2003-2005 e considerare, ai fini della determinazione dell’obiettivo del patto, il minore fra i due importi. In sostanza, la disposizione è volta ad eliminare la distorsione che avrebbe potuto essere determinata dalla presenza, nel triennio considerato, di picchi di spesa registrati per fenomeni straordinari.

 

Va sottolineato che, in base alla disciplina fin qui illustrata, anche gli enti che avessero presentato una media 2003-2005 del saldo finanziario di cassa di valore positivo avrebbero dovuto essere soggetti alle regole del patto di stabilità: l’entità del loro concorso alla manovra veniva calcolato applicando soltanto i coefficienti stabiliti per la spesa corrente.

In tal modo, come sottolineato anche dalla Circolare del Ministero dell’economia n. 12/2007, tutti gli enti avrebbero partecipato al patto di stabilità in ragione del volume della propria spesa corrente; soltanto gli enti in deficit avrebbero ulteriormente contribuito al raggiungimento degli obiettivi di comparto, in misura proporzionale all’ampiezza del loro deficit.

Tale previsione ha determinato però alcune problematiche applicative nel corso del 2007, in quanto tali enti, pur registrando un saldo finanziario positivo in termini di cassa nel periodo base di riferimento (2003-2005), hanno dovuto comunque migliorare la loro situazione (già positiva) nel 2007.

 

In considerazione di ciò, con la legge finanziaria per il 2008 (art. 1, co. 379, lett. d), legge n. 244/2007) è stato introdotto il comma 679-bis nella legge finanziaria 2007 che per gli anni 2008-2010 azzera il concorso alla manovra per gli enti che presentano una media triennale 2003-2005 positiva del saldo di cassa, fissando, per tali enti, gli obiettivi programmatici degli anni 2008-2010 in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005, calcolato in termini di competenza mista.

Gli obiettivi programmatici di miglioramento dei saldi finanziari

Una volta determinata, secondo i commi 678, 679 e 679-bis della legge n. 296/2006, l’entità del concorso di ciascun ente alla manovra, gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2007-2010 consistono nel miglioramento dei saldi finanziari medi del periodo 2003-2005 della suddetta entità.

 

A tale riguardo va sottolineato che la legge finanziaria per il 2008 ha introdotto il criterio della competenza mista, ai fini del calcolo del saldo che costituisce l’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2008, 2009 e 2010 e del saldo medio del periodo base di riferimento 2003-2005.

Si tratta del criterio di contabilizzazione in base al quale le entrate e le spese di parte corrente vengono considerate in termini di competenza e quelle in conto capitale vengono contabilizzate in termini di cassa.

Come sottolineato anche nella Circolare n. 8/2008, l’adozione del criterio della competenza mista, in base al quale le poste di parte corrente sono considerate in termini di competenza e quelle in conto capitale sono contabilizzate in termini di cassa, rappresenta una soluzione che “ha il pregio di rendere più facilmente gestibile il problema dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione a copertura di spese di investimento e, inoltre, ha il vantaggio di avvicinare maggiormente il saldo di riferimento a quello che, a consuntivo, viene calcolato dall'Istat ai fini della procedura sui deficit eccessivi di cui al Trattato di Maastricht e, pertanto, di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita”[383].

 

Mentre ai fini della determinazione del concorso alla manovra, il saldo finanziario viene calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali e spese finali, risultanti dai conti consuntivi (comma 680), il saldo finanziario che costituisce l’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per gli anni 2008-2010 viene invece calcolato in termini di competenza mista (comma 681).

Resta invariata la disciplina relativa all’esercizio finanziario 2007,che prevede che il saldo finanziario sia computato sia in termini di competenza che in termini di cassa.

 

Per quanto concerne la definizione di obiettivo programmatico, secondo la nuova formulazione del comma 681 della legge n. 296/2006 (come sostituito dall’art. 1, co. 379, lett. e) della legge n. 244/2007), gli enti locali devono conseguire un saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista,per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari a quello medio del triennio 2003-2005, anch’esso calcolato in termini di competenza mista, migliorato della misura annualmente determinata secondo la procedura definita dal comma 678, lettera c), ovvero, se ne sussistono le condizioni, dell’importo corrispondente all’8% della media triennale delle spese finali, ai sensi del comma 679.

Per il solo anno 2008, per gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa è prevista la possibilità di scegliere di conseguire l’obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza[384].

 

Per gli enti che presentano una media positiva del saldo di cassa del periodo 2003-2005, gli obiettivi programmatici degli anni 2008-2010 sono fissati, ai sensi del comma 679-bis, in misura pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005, calcolato in termini di competenza mista.

L’articolo 1, co. 379, lett. e) della legge finanziaria per il 2008 ha inoltre introdotto il comma 681-bis nella legge finanziaria 2007, che prevede una riduzione degli obiettivi programmatici in favore degli enti di cui al comma 679-bis, qualora essi presentino nel triennio 2003-2005 un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare superiore al 15% della media delle entrate finali (considerate al netto delle riscossioni di crediti), purché tali entrate non siano mai state utilizzate nel triennio considerato per l’estinzione anticipata dei prestiti.

Qualora la media 2003-2005 delle entrate in conto capitale derivanti da dismissioni del patrimonio soddisfino le suddette condizioni (sono cioè superiori al 15% della media delle entrate finali e non sono mai state destinate, nel triennio, all’estinzione dei prestiti), il comma prevede, per gli enti “in avanzo”, una riduzione degli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010, in misura pari alla differenza tra l’ammontare dei proventi che eccedono il 15% e l’importo annuo della manovra, determinato ai sensi dei commi 678 e 679.

Gli enti considerati hanno diritto alla riduzione dell’obiettivo, in misura pari al valore così determinato, soltanto se tale differenza risulti positiva, vale a dire soltanto se la quota eccedente delle entrate derivanti da dismissioni dell’ente risulti superiore all’entità, in valori assoluti, del concorso dell’ente stesso alla manovra.

Se la differenza è pari a zero o è negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005, calcolato in termini di competenza mista.

Con il comma 681-bis si è voluto pertanto dare soluzione alle difficoltà insorte per gli enti locali che nel triennio di riferimento 2003-2005 avevano registrato entrate straordinarie dovute all’alienazione di beni patrimoniali (non destinate peraltro all’estinzione anticipata dei mutui), non più ripetibili negli anni successivi, garantendo ad essi una riduzione dell’obiettivo programmatico attraverso la deduzione dell’eccedenza dei proventi da alienazioni rispetto all’obiettivo prefissato.

Il calcolo del saldo finanziario

Per quanto concerne le modalità di calcolo del saldo finanziario, il comma 683 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 379, lett. f) della legge n. 244/2007, prevede che il saldo finanziario di ciascun anno e quello medio del periodo 2003-2005 sia calcolato - per l’anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista - quale differenza tra le entrate finali e le spese finali, considerato al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, secondo i medesimi criteri adottati dal comma 680 per la determinazione del saldo utile ai fini del calcolo del concorso alla manovra[385].

Nel computo del saldo sono pertanto ricomprese tutte le voci di entrata e di spesa, sia di parte corrente che in conto capitale.

E’ prevista l’esclusione di un’unica voce, relativa alle entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo triennio all’estinzione anticipata di prestiti.

 

Va ricordato, peraltro, che l’adozione del criterio della competenza mista ai fini del computo dei saldi, di fatto, esclude dai vincoli la spesa in conto capitale in termini di competenza. Di conseguenza, gli enti potranno utilizzare, a copertura di nuovi impegni di spesa in conto capitale, l’avanzo di amministrazione, senza riflessi negativi sul saldo contabile soggetto al patto.

 

Per i soli comuni, dal computo del saldo finanziario utile ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi programmatici sono inoltre escluse le spese, in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, relative all’attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco. Come peraltro precisa la Circolare n. 12/2007, l’esclusione dal saldo delle suddette spese opera solo con riferimento al triennio 2007-2009 - e non anche sul saldo medio del triennio 2003/2005 - e riguarda sia la gestione di competenza che quella di cassa.

La Circolare n. 12/2007 precisa che la norma ha inteso introdurre un’agevolazione per i comuni e che, di conseguenza, è da escludersi l’interpretazione (penalizzante) secondo la quale l’esclusione delle spese per le nuove sedi di uffici giudiziari debbano essere operate anche sul triennio di riferimento 2003/2005. Peraltro, mentre per le dismissioni patrimoniali, anch’esse escluse dal computo del saldo, sussiste nella norma un esplicito riferimento al triennio 2003/2005, per le spese di giustizia non vi è un analogo riferimento.

Inoltre, nel caso in cui le spese per l’attivazione di nuovi uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco, siano finanziate da trasferimenti correnti ed in conto capitale da parte del Ministero della Giustizia, si ritiene che anche tali trasferimenti statali debbano essere portati in detrazione dalle entrate e, quindi, dal saldo finanziario. Tale impostazione deriva dal fatto che appare corretto che somme a destinazione vincolata, quali le entrate che finanziano le spese in riferimento, siano utilizzate per coprire dette spese, senza che sia possibile alcun diverso utilizzo.

 

Limitatamente all’anno 2007, il D.L. 2 luglio 2007, n. 81 (conv., con modificazioni, dalla legge n. 127/2007) ha previsto alcune ulteriori esclusioni dal computo del saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno:

§       le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (comma 683-bis della legge n. 296/2006, introdotto dall’art. 1-bis del D.L. n. 81/2007).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2007 sono stati individuati i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l’importo complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2007;

§       le spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione, con riferimento ai soli comuni e alle sole province che negli ultimi tre anni hanno rispettato il patto.

L'esclusione delle spese di investimento è commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata: a) nella misura del 17%, per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa risulta positiva. Per le restanti province la misura è del 2,6%; b) nella misura del 18,9%, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è del 2,9%; c) nella misura del 7% per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è dell’1,3%.

 

Il comma 681 specifica infine che le maggiori entrate derivanti dall’applicazione della facoltà per i comuni di aumentare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF (da 0,5 a 0,8%, come previsto dai commi 142-144 della legge finanziaria 2007), concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità.

Il comma 682precisa che, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, i trasferimenti erariali vengono conteggiati in misura pari agli importi annualmente comunicati dall’amministrazione statale interessata.

Come precisato nella Circolare n. 8/2008, l’ente locale deve far riferimento a tutti i trasferimenti comunicati e provenienti dallo Stato (non solo quelli provenienti dal Ministero dell’interno), sia di parte corrente che in conto capitale per gli anni 2007-2010. I trasferimenti registrati nel triennio 2003/2005 devono, invece, essere quelli risultanti dai conti consuntivi dell’ente, sia in termini di accertamenti che di riscossioni, come espressamente stabilito dai commi 678 e 680.

La norma costituisce un elemento di certezza e di garanzia per l’ente locale che può conteggiare, ai fini della verifica del patto, gli importi di competenza e di cassa nella misura comunicata all’ente dalle amministrazioni statali, senza che eventuali minori riscossioni di tali spettanze in corso di esercizio possano incidere negativamente nel raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto. Pertanto, la norma introduce una tutela per l’ente locale nei casi in cui un’Amministrazione statale attribuisca trasferimenti in misura diversa da quelli comunicati.

L’introduzione del criterio della competenza mista modifica, di fatto, l’applicazione del comma 682 in quanto l’ente, se adotta tale criterio, deve considerare:

-        per la parte corrente del bilancio, i trasferimenti statali in termini di competenza;

-        per la parte in conto capitale, i trasferimenti statali in termini di cassa.

I riflessi delle regole del patto sulle previsioni di bilancio

Al fine di sancire legislativamente il principio contabile della obbligatorietà del rispetto del patto di stabilità interno come elemento necessario per l’approvazione del bilancio di previsione, il comma 684 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 379, lettera g) della legge finanziaria per il 2008, prevede che, a decorrere dal 2008, il bilancio di previsione degli enti soggetti al pattodi stabilità interno, debba essere redatto in coerenza con l’obiettivo programmatico da raggiungere, soprattutto in considerazione del fatto che le regole dell’attuale patto interessano l’intero bilancio e non più, come in passato, solo alcuni aggregati di spesa.

 

In particolare, il comma 684 stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto.

A tal fine, la norma prevede altresì che gli enti locali provvedano ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

In sostanza, come precisato nella Circolare n. 8/2008, la norma è finalizzata a rendere coerente il bilancio di previsione degli enti locali che, com’è noto, è strutturato in termini di competenza finanziaria, alle nuove regole del patto che sono formulate in termini di competenza mista.

Al riguardo, nella Circolare n. 12/2007 si ritiene opportuno precisare che in alcuni enti l'azione di miglioramento del bilancio può determinare un eccesso di entrate finali rispetto alle spese finali che non coincide con la differenza tra uscite per rimborso di prestiti (titolo 3° della spesa) ed entrate derivanti da accensione di prestiti (titolo 5° dell’entrata).

In tal caso si ritiene che, qualora nella propria autonomia di bilancio l’ente non ritenga di impiegare tale eccedenza per ulteriori rimborsi di mutui e prestiti (titolo 3° della spesa), l’eccedenza stessa possa essere accantonata, iscrivendola in un apposito “fondo patto stabilità interno” ai fini del pareggio di bilancio di cui all’art. 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno

Le norme che definiscono le modalità del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno per gli anni 2007-2010 delineano un sistema profondamente diverso rispetto a quello previsto dalla disciplina precedente, estendendo l’ambito di applicazione delle procedure di monitoraggio a tutti gli enti cui si applica il Patto, vale a dire a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti[386].

 

In base alle disposizioni del comma 685 della legge n. 296/2006, tutti gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno hanno l’obbligo di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa.

La comunicazione dovrà essere indirizzata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema web appositamente istituitoper il monitoraggio del patto di stabilità.

Il prospetto e le modalità di comunicazione delle informazioni richieste nonché il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente sono stati definiti con i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 23 marzo 2007 e 20 novembre 2007.

 

La legge finanziaria 2008 ha introdotto alcune novità relativamente al monitoraggio del patto (art. 1, co. 379, lett. h), legge n. 244/207), con le quali ha sottolineato l’obbligatorietà della trasmissione delle suddette informazioni al Ministero dell’economia e delle finanze prevedendo che:

§      la mancata trasmissione via web del prospetto contenente gli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

§      la mancata comunicazione al sistema webdellasituazione di commissariamento dell’ente per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso –che determina l’esclusione dal patto fino l’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali[387]- determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

 

Ulteriori adempimenti sono disposti ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

In particolare, il comma 686 della legge n. 296/2006 prevede che ciascuno degli enti soggetti al patto deve inviare al Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario.

Anche in questo caso, la legge finanziaria per il 2008 art. 1, co. 379, lett. l), legge n. 244/207), ha ribadito l’obbligatorietà di tale certificazione aggiungendo anche in questo caso la previsioneper cui la mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

Va peraltro ricordato che l’articolo 40-bis, comma 1,del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008) ha prorogato il termine per la presentazione della certificazione relativa al patto di stabilità interno relativo all'anno 2007, fissandolo al 31 maggio 2008, quale termine perentorio.

 

La legge finanziaria per il 2008 (art. 1, co. 379, lett. i), legge n. 244/2007) ha introdotto il comma 685-bisalla legge n. 296/2006 che prevede l’attivazione di un nuovo sistema di acquisizione di dati, condiviso tra Governo e enti locali, riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci di comuni e province, che in aggiunta al SIOPE[388] - il Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici, volto a rilevare telematicamente tutte le operazioni di riscossione e di pagamento effettuate dai tesorieri e dai cassieri delle amministrazioni pubbliche - possa consentire, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni degli enti locali, una analisi più completa degli andamenti della finanza locale.

Scopo del sistema è infatti quello di monitorare, in corso d’anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica.

I relativi contenuti e le modalità dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La concreta realizzazione del sistema è tuttavia condizionata sia alla previa quantificazione dei costi che all'individuazione della relativa copertura finanziaria.

 

Come già nella disciplina precedente (art. 1, co. 37, legge n. 311/2004), siprevede che le informazioni inviate dagli enti locali ai fini del monitoraggio di cui al commi 685 e 686 siano messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni (comma 690, legge n. 296/2006).

 

Va, infine, ricordato che la legge finanziaria per il 2008 (art. 1, co. 379, lett. m), legge n. 244/2007) ha inserito il comma 686-bisalla legge n. 296/2006 che prevede l’introduzione di strumenti per intervenire nei casi in cui l’andamento dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale da parte degli enti locali non sia coerente rispetto agli obiettivi di debito assunti con l’Unione europea.

In particolare, la norma autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ad adottare adeguate misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti della tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi di debito.

La misura è volta a contenere l’evoluzione dello stock di debito ed a conferire al predetto parametro un ruolo di maggiore rilievo nell’ambito dell’evoluzione delle regole del patto di stabilità interno per gli anni futuri.

Misure sanzionatorie

Per quanto concerne le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l’anno precedente, la disciplina definita dai commi 691-693 della legge n. 296/2006, è profondamente diversa rispetto a quella in vigore fino all’anno 2006 (definita dall’articolo 1, comma 33, della legge n. 311/2004).

 

A differenza della normativa precedente - che prescriveva misure correttive degli andamenti di spesa degli enti locali nelle ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi del patto, in coerenza con l’impostazione del patto di stabilità interno finalizzato all’obiettivo della riduzione della spesa degli enti locali[389] - la nuova disciplina introduce un meccanismo di automatismo fiscale (incremento delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF e dell’imposta provinciale di trascrizione), che si attiva qualora l’ente, a seguito della diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, non adotti autonomamente le necessarie misure per il riassorbimento dello scostamento.

 

Le disposizioni recate dalla legge finanziaria per il 2007 e confermate dalla legge finanziaria 2008 prescrivono gli obblighi che possono essere posti a carico degli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno e, contestualmente, recano la disciplina per l’attivazione del potere sostitutivo da parte dello Stato nel caso in cui essi non adempiano a tali obblighi.

L’attivazione del potere sostitutivo nei confronti degli enti territoriali fa capo alle disposizioni dell’articolo 120 della Costituzione e alla disciplina attuativa dettata dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (c.d. legge La Loggia)[390]. La disciplina generale prevede che si esplichi obbligatoriamente una procedura contestativa, seguita eventualmente da un termine monitorio e, solo successivamente, dalla attivazione del potere sostitutivo.

 

In caso di mancato raggiungimento da parte degli enti locali dell’obiettivo annuale posto dal patto, accertato con la certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, che gli enti soggetti al patto devono inviare al Ministero dell'economia entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, il comma 691della legge n. 296/2006 prevede l’intervento del Presidente del consiglio dei Ministri che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia), diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

La disposizione lascia indefinita la natura e la tipologia e delle azioni che il Presidente del Consiglio dei ministri può prescrivere.

 

Il procedimento si esplica nelle seguenti fasi[391]:

1)       L’ente è tenuto a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i provvedimenti che intende adottare per riportare i conti in linea con gli obiettivi del patto di stabilità interno, entro la data indicata del 31 maggio.

2)       Qualora l’ente diffidato non adempia nei termini indicati, il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati al Ministero dell’economia e finanze, entro la medesima data.

3)       Decorso inutilmente anche il termine del 30 giugno si attiva, automaticamente, la fase sanzionatoria vera e propriacostituita dall’aumento diretto (ex lege) delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF e dell’imposta provinciale di trascrizione.

Più precisamente:

a)  nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento (per quanto concerne la disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF, vedi scheda I tributi regionali e locali, pag. 275);

b)  nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse (per quanto concerne la disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione, vedi scheda I tributi regionali e locali, pag. 275).

 

Una volta attivata la fase sanzionatoria, con la scadenza del termine del 30 giugno senza l’adozione dei provvedimenti necessari, al commissario ad acta è fatto divieto di adottare misure che comprendano l’aumento delle aliquote dell’addizionale comunale all’RPEF ovvero dell’imposta provinciale di trascrizione (comma 693 della legge n. 296/2006).


Le politiche di sviluppo territoriale


L’intervento nelle aree sottoutilizzate

Le aree sottoutilizzate

Il termine “aree sottoutilizzate” è stato introdotto dalla legge finanziaria per il 2003[392], che ha istituito il relativo Fondo per il finanziamento degli interventi pubblici nelle aree medesime (FAS) (vedi scheda Le risorse per le aree sottoutilizzate, pag. 359), nel quale sono confluite le risorse disponibili previste da disposizioni legislative per finalità di riequilibrio economico e sociale.

 

L’ambito territoriale delle aree sottoutilizzate coincide con quello delle aree depresse, già individuate dall’art. 1, co. 1, lettera a-bis) del D.L. n. 32 del 1995 (legge n. 104/1995).

Ai sensi della citata disposizione, in tale ambito vi rientrano le aree individuate dalla Commissione UE come:

§      ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1 e 2 e le aree ammesse al sostegno transitorio(in quanto fuoriuscite dagli obiettivi al 31 dicembre 1999);

§      ammissibili al regime in deroga per gli aiuti di Stato, secondo quanto stabilito dall’art. 87, par. 3, lett. c) del Trattato CE[393].

 

Va subito rilevato che la definizione normativa recata dal D.L. n. 32/1995 fa riferimento al periodo di programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006, valido fino al 31 dicembre 2006 (vedi scheda I Fondi strutturali comunitari 2000-2006, pag. 439).

 

In base alla programmazione 2000-2006, nella definizione di aree depresse venivano incluse le seguenti aree:

§       nell’ambito dell’Obiettivo 1, individuato dal criterio economico del PIL pro capite, a parità di potere d’acquisto, inferiore al 75% della media comunitaria, vi rientravano le seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia[394];

§       nell’Obiettivo 2, invece, relativo alle zone aventi problemi strutturali, con popolazione o superficie sufficientemente significative, per le quali doveva essere favorita la riconversione economica e sociale, per l’Italia, erano interessate le zone del Centro-Nord giudicate in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell’industria e dei servizi ovvero aree rurali in declino o dipendenti da attività della pesca in crisi, nonché zone urbane in difficoltà. L’individuazione di tali aree era stata oggetto di negoziazione con gli organismi comunitari da parte del Governo italiano[395];

§       per quanto concerne le aree ammesse al sostegno transitorio dei fondi strutturali per gli Obiettivi 1 e 2 nella programmazione 2000-2006, si ricorda che si trattava delle aree cui si applicavano gli Obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali per il periodo 1994-1999 e non più ricomprese nel ciclo di programmazione 2000-2006. Per tali regioni, la Commissione aveva previsto un periodo di“phasing out”, cioè un periodo di sostegno transitorioper consentire il mantenimento del livello di sviluppo raggiunto[396]. Per l’Italia, l’unica regione che era rientrata in tale regime di “phasing-out” era il Molise[397];

§       per le aree ammesse al regime in deroga per gli aiuti di Stato, secondo quanto stabilito dall’art. 87, par. 3, lett. c) del Trattato CE (vedi scheda Gli aiuti di Stato a finalità regionale, pag. 459), si ricorda che tale regime fa riferimento agli aiuti che agevolano lo sviluppo di talune attività o di talune regioni, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (lett. c))[398]. Per il periodo 2000-2006, ciascuno Stato membro ha negoziato con la Comunità la Carta degli aiuti a finalità regionale[399], contenente, da un lato, le regioni o aree ammesse a beneficiare delle deroghe in questione e, dall’altro, i massimali di intensità. Per quanto riguarda l’Italia, le aree 87.3.c) sono state individuate con la Decisione della Commissione UE del 20 settembre 2000[400] si trattava delle regioni Abruzzo e Molise e di alcuni territori delle regioni del Centro-Nord[401].

E’ da osservare che le aree ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.a) non sono richiamate nella definizione di aree depresse del D.L. n. 32/1995 in quanto coincidenti con le regioni ammesse agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell’obiettivo 1.

 

Il nuovo ciclo di programmazione dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 ha individuato nuovi obiettivi di intervento della politica comunitaria di coesione, sopprimendo gli obiettivi della precedente programmazione. In particolare, in luogo dei vecchi Obiettivi 1 e 2 sono stati individuati nuovi obiettivi che, in base alla nuova “zonizzazione”, insistono su aree diverse rispetto agli obiettivi della programmazione 2000-2006 (vedi scheda Il ciclo di programmazione 2007-2013, pag. 447).

I nuovi obiettivi sono di seguito indicati:

§      l’obiettivo “Convergenza” è stato definito mantenendo il criterio economico del PIL pro capite, misurato in standard di potere di acquisto, inferiore al 75% della media comunitaria, già utilizzato dalla precedente programmazione 2000-2006 per l’ex obiettivo 1. Tuttavia, per effetto dell’allargamento comunitario del 1° maggio 2004a nuovi Stati con PIL in media più basso, oltre che dei risultati degli interventi previsti dalla precedente politica di coesione, l’ambito territoriale risulta più ristretto e pertanto solo in parte coincidente con il precedente Obiettivo 1.

Per quanto riguarda l’Italia, sono infatti rimaste nell’Obiettivo “Convergenza” la Calabria, la Campania, la Pugliae la Sicilia.

La Basilicata beneficia di un sostegno transitorio per l’uscita dall’Obiettivo, in quanto il corrispondente PIL pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria UE-25 che include i nuovi Stati con reddito mediamente meno elevato (c.d. “effetto statistico”);

§      l’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” che include l’intero territorio della Comunità che non rientra nell’obiettivo “Convergenza”. Per l’Italia, rientra pertanto nell’obiettivo “Competitività” l’intero territorio del Centro-Nord.

Inoltre, vi rientrano le regioni ex Obiettivo 1 del periodo di programmazione 2000-2006 con un PIL pro capite superiore al 75% della media comunitaria (anche non considerando i nuovi Stati dell’allargamento), che tuttavia beneficiano di un sostegno transitorio. Per quanto riguarda l’Italia, l’unica regione che rientra in tale regime di “phasing-in” nell’obiettivo “Competitività” è la Sardegna.

E’ da osservare, pertanto, che la disposizione del citato articolo 1, comma 1, lettera a-bis), del D.L. n. 32 del 1995 che definisce l’ambito delle “aree depresse” come sopra illustrato, non appare aggiornata alla modifica dei nuovi obiettivi della politica di coesione comunitaria per il settennio 2007-2013, ridenominati e ridefiniti dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, che ha abrogato la disciplina relativa agli Obiettivi 1 e 2 della precedente programmazione 2000-2006[402], a partire dal 1° gennaio 2007.

 

Per quanto concerne, invece, il riferimento alle aree ammissibili agli aiuti di Stato in deroga, ex art. 87, par. 3, lett. c) TCE, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a-bis) del predetto D.L. n. 32/1995, deve ora farsi riferimento alle aree individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, recepita nell’ordinamento italiano con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 dicembre 2007, come modificato dal decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 27 marzo 2008[403].


L’intervento nelle aree sottoutilizzate

Le risorse per le aree sottoutilizzate

Il settore 4 della tabella F

Sino all’esercizio 2007 la tabella F della legge finanziaria, ossia l’elenco delle autorizzazioni di spesa di conto capitale recate da leggi pluriennali, è stata esposta per settori di intervento; in particolare, il “settore 4 ricomprendeva gli “Interventi nelle aree sottoutilizzate”.

Con la legge finanziaria per il 2008 la tabella F è stata articolata per missioni e programmi secondo la nuova classificazione del bilancio dello Stato (vedi scheda La riclassificazione del bilancio dello Stato, pag. 203). La tabella F continua tuttavia ad indicare per ciascuna autorizzazione di spesa anche il relativo settore di intervento.

Il totale delle autorizzazioni di spesa del settore 4 quantifica l’ammontare delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato per gli interventi nelle aree sottoutilizzate. Oltre alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (vedi scheda Il Fondo per le aree sottoutilizzate, pag. 367) vengono, pertanto, esposte quelle disposizioni legislative recanti autorizzazioni di spesa previste per singoli interventi nelle aree sottoutilizzate.

 

Il “Fondo da ripartire per gli interventi nelle aree sottoutilizzate” (FAS) risulta nel bilancio per il 2008 articolato in tre fondi, in quanto riferiti a tre specifici programmi nell’ambito della missioneSviluppo e riequilibrio territoriale”.

Alle risorse FAS ancora da ripartire si aggiungono le autorizzazioni di spesa già trasferite alle amministrazioni competenti per gli interventi di settore, nonché le autorizzazioni disposte da singoli provvedimenti.

L’ammontare delle risorse riportate nel settore 4 della tabella F della legge finanziaria può fornire tuttavia una parziale indicazione delle risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate; ad esse vanno infatti aggiunte quelle destinate agli interventi in tali aree nell’ambito del cofinanziamento nazionale degli interventi dei fondi strutturali comunitari (c.d. Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie), previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, anch’esso esposto in tabella F (settore 27).

La tabella F, pur contabilizzando gli effetti della Tabella D (rifinanziamenti), della Tabella E (definanziamenti), nonché le eventuali rimodulazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa disposte dalla medesima Tabella F, non “sconta” direttamente gli effetti - in aumento e in diminuzione – disposti dall’articolato della legge finanziaria stessa. Conseguentemente, gli importi indicati nella tabella F non coincidono con le singole dotazioni dei capitoli indicati nel bilancio dello Stato.

Le dotazioni annuali di bilancio

Nel triennio 2006-2008 l’ammontare delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) è stato così determinato da ciascuna legge annuale di bilancio relativamente al primo anno finanziario:

(dati in euro)

2006

2007

2008

Cap.

5.540.000.000

4.281.200.000

4.543.400.000

TOTALE

 

 

131.964.000

8349/Sviluppo

 

 

1.319.640.000

8348/Sviluppo

 

 

3.091.796.000

8425/Sviluppo

Nell’esercizio 2008, a seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato in missioni e programmi, le risorse del FAS sono state suddivise in tre capitoli.

 

Ulteriori risorse del FAS autorizzate ai sensi dell’articolo 61 della legge n. 289 del 2002 sono presenti nella tabella F e riferite agli stati di previsione del Ministero dell’interno, del Ministero delle comunicazioni e del Ministero dell’università e della ricerca. Si tratta di risorse precedentemente assegnate dal CIPE in sede di ripartizione triennale del Fondo e già trasferite alle pertinenti amministrazioni con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze:

(dati in euro)

 

2006

2007

2008

Ministero dell’interno

 

 

 

Progetti finalizzati

98.000.000

4.000.000

0

Ministero delle comunicazioni

 

 

 

Sviluppo delle infrastrutture delle reti di comunicazione (larga banda)

20.880.000

30.000.000

30.000.000

Ministero dell’università e della ricerca

 

 

 

Ricerca scientifica e tecnologica applicata

20.000.000

80.000.000

60.000.000

Fondo rotativo imprese

50.000.000

20.000.000

 

Ricerca scientifica e tecnologica di base

 

 

40.000.000

Totale risorse FAS già trasferite

188.880.000

134.000.000

130.000.000

 

Sommando le due tavole si possono quantificare le risorse riferibili al Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall’articolo 61 della legge n. 289/2002 presenti nelle singole leggi di bilancio:

(dati in euro)

 

2006

2007

2008

FAS da ripartire

5.540.000.000

4.281.200.000

4.543.400.000

Quote FAS già trasferite

188.880.000

134.000.000

130.000.000

TOTALE FAS

5.728.880.000

4.415.200.000

4.673.400.000

 

Le altre autorizzazioni di spesa ricomprese nel settore 4 dalle leggi finanziarie 2006-2008 riguardano gli interventi residuali della legge n. 208 del 1998 (Interventi nelle aree depresse), le agevolazioni alle imprese previsti dalla legge n. 488 e dagli strumenti della programmazione negoziata, nonché gli interventi relativi al credito di imposta per gli investimenti.

Per il 2006 sono esposte nel settore 4 anche le risorse per il trasferimento di opere infrastrutturali alle regioni Basilicata e Campania, ai sensi dell’articolo 4, comma 86, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003).

(dati in euro)

 

Bil. 2006

Bil. 2007

Bil. 2008

Agevolazioni alle imprese

870.000.000

0

0

Credito di imposta

1.265.000.000

0

0

Legge n. 208 - beni culturali

0

13.730.000

20.000.000

Legge n. 350/2003 art. 4

7.500.000

0

0

TOTALE ALTRE VOCI

2.142.500.000

13.730.000

20.000.000

 

Nella successiva tavola sono riportate, relativamente alla prima annualità di bilancio, le risorse relative alle leggi di spesa riportate nel settore 4 della tabella F, nonché la dotazione del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, al netto di eventuali finanziamenti o tagli disposti dall’articolato delle rispettive leggi finanziarie.

(dati in euro)

 

Bil. 2006

Bil. 2007

Bil. 2008

FAS da ripartire

5.540.000.000

4.281.200.000

4.543.400.000

Quote FAS già trasferite

188.880.000

134.000.000

130.000.000

Altre voci settore 4

2.142.500.000

13.730.000

20.000.000

Totale settore 4

7.871.380.000

4.428.930.000

4.693.400.000

Cofinanziamento nazionale

2.050.000.000

4.254.000.000

8.557.000.000

TOTALE

9.921.380.000

8.682.930.000

13.250.400.000

 

L’esercizio finanziario 2006

Il bilancio pluriennale 2006-2008[404] indicava una dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate pari a 5.540 milioni per il 2006, 6.736 milioni per il 2007 e 5.940 milioni per il 2008, cui andavano aggiunti 10.451 milioni per il 2010 e gli anni successivi, indicati dalla tabella F della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005).

In particolare, la tabella D della legge finanziaria 2006 aveva disposto un rifinanziamenti di 100 milioni sia per il 2006 che per il 2007 e di 8,3 miliardi per il 2008, mentre la tabella F aveva rimodulato le autorizzazioni pluriennali di spesa spostando 7 miliardi dal 2008 al 2009.

Il CIPE, con delibera 22 marzo 2006, n. 2, ha provveduto alla ripartizione delle risorse aggiuntive per le aree sottoutilizzate per il periodo 2006-2010 previste dalla legge finanziaria 2006 e decurtate delle riduzioni del Fondo disposte a copertura degli oneri recati da successivi decreti-legge.

La manovra di bilancio per il 2007

La legge finanziaria 2007 ha disposto in tabella D un rifinanziamento del FAS (Ministero dello sviluppo economico) di 25 milioni di euro per il 2008; un definanziamento in tabella E di 633,8 milioni nel 2007, 291,2 milioni nel 2008 e 100 milioni nel 2009, nonché una rimodulazione in tabella F delle autorizzazioni di spesa pluriennale, con riduzioni di 1.434,8 milioni nel 2007, di 659,7 milioni nel 2008 e di 5.500,9 milioni nel 2009, che slittano al 2010 (7.595,4 milioni).

Ulteriori effetti contabili sono stati determinati dall’articolato della legge finanziaria per il 2007. In particolare, l’articolo 1, comma 863, ha incrementato le risorse del FAS di circa 64,4 miliardi per il periodo 2007-2015, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l’anno 2009 e 59.179 milioni per il periodo 2010-2015.

Tali risorse aggiuntive sono state finalizzate alla realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale per il periodo di programmazione 2007-2013. Il comma ha, altresì, disposto che almeno il 30% delle risorse aggiuntive sia destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. Il successivo comma 925ha inoltre incrementato di 10 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno, mentre il comma 716ha ridotto il fondo di 195 milioni per il 2007, di 130 milioni per il 2008 e di 65 milioni per il 2009, al fine di compensare gli effetti finanziari sul fabbisogno e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni derivanti dai maggiori contributi assegnati ai piccoli comuni (esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno), in attuazione delle disposizioni recate dai commi 703-707 della medesima legge finanziaria 2007.

Rispetto al bilancio a legislazione vigente, la legge finanziaria 2007 ha disposto per il FAS una riduzione di 2.153,6 milioni per il 2007, 945,6 milioni per il 2007 e 655,9 milioni per il 2008, a fronte di un incremento di 66,7 miliardi per il 2009 e gli anni successivi. Conseguentemente, la dotazione di bilancio per il 2007 è risultata pari a 4.281,2 milioni.

Rispetto a tale disponibilità, l’articolo 47 del D.L. n. 159/2007 (provvedimento collegato alla manovra per il 2008) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007, ha posto parte della copertura degli oneri da esso recati a carico del FAS, per un importo pari 1 miliardo e 100 milioni di euro nel 2007, 5,4 milioni nel 2008 e per 11,3 milioni per il 2009.

 

Un’ulteriore rimodulazione delle risorse del FAS relative agli interventi di competenza del Ministero dell’università e ricerca è stata disposta dalla tabella F della legge finanziaria 2007, recante riduzioni di 155,6 milioni nel 2007 e di 175,5 milioni nel 2008, a fronte di un incremento di 100 milioni nel 2009 e di 231,1 milioni nel 2010.

 

Per quanto concerne le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali, la Tabella Ddella legge finanziaria per il 2007 ha autorizzato un rifinanziamento di 4.000 milioni nel 2009. Contestualmente, la Tabella F ha anticipato risorse del 2009 per 4.000 milioni al 2007 e per 5.100 milioni al 2008, posticipando nel contempo 5.000 milioni di euro al 2010. In virtù del finanziamento disposto in Tabella D e delle rimodulazioni disposte dalla Tabella F, le risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie risultavano incrementate di 4.000 milioni di euro nel 2007 e di 5.100 milioni di euro nel 2008 e ridotte di 14.100 milioni per il 2009.

 

Conseguentemente, gli effetti della manovra di bilancio 2007 relativamente alle risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate possono essere riepilogati nel modo seguente:

(dati in milioni di euro)

 

2007

2008

2009

2010 e ss.

TOTALE

Interventi aree sottoutilizzate

- 2.309,2

- 1.121,4

-555,9

+67.005,5

+63.019,0

- Articolato (comma 863)

+100,0

+100,0

+5.000,0

+59.179,0

+64.379,0

- Articolato (comma 925)

+10,0

+10,0

+10,0

-

+30,0

- Articolato (comma 716)

-195,0

-130,0

-65,0

-

-390,0

- Tabella D FAS

-

+25,0

-

-

+25,0

- Tabella E FAS

-633,8

-291,2

-100,0

-

- 1.025,0

- Tabella F FAS

- 1.434,8

-659,7

- 5.500,9

+7.595,4

0

- Tabella F FAS Università

-155,6

-175,5

+100,0

+231,1

0

Cofinanziamento nazionale

+4.000,0

+5.100,0

- 10.100,0

+5.000,0

+4.000,0

- Tabella D

-

-

+4.000,0

-

+4.000,0

- Tabella F

+4.000,0

+5.100,0

- 14.100,0

+5.000,0

0

Effetti finanziaria 2007

+1.690,8

+3.978,6

- 10.655,9

+72.005,5

+67.019,0

D.L. n. 159/2007

- 1.100,0

-5,4

-11,3

-

- 1.116,7

Variazioni Disponibilità

+590,8

+3.973,2

- 10.667,2

+72.005,5

+65.902,3


La manovra di bilancio per il 2008

La nuova classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi introdotta per il 2008 ha determinato una suddivisione del Fondo per le aree sottoutilizzate in tre fondi, inseriti in tre distinti programmi.

La legge finanziaria per il 2008[405] dispone in tabella D un rifinanziamento del FAS pari a 1 miliardo e 100 milioni di euro per il 2008, 7,4 milioni per il 2009 e di 11,7 milioni per il 2010, mentre la Tabella F determina una rimodulazione delle risorse del FAS, riducendo la dotazione del 2008 di 1 miliardo, incrementando il 2009 di 600 milioni e riducendo di 2.667,36 milioni le risorse per il 2010, a fronte di un incremento di 3.067,36 milioni delle risorse per gli anni 2011 e successivi.

Una ulteriore rimodulazione delle risorse è disposta dall’art. 2, co. 537, che riassegna le risorse aggiuntive stanziate con la legge finanziaria 2007, prevedendo per il 2008 un anticipo (cioè un incremento) di un 1 miliardo (1.100 milioni anziché 100 milioni), a fronte di una riduzione per il 2009 di 600 milioni (da 5 miliardi a 4,4 miliardi) e di 400 milioni di euro a valere sulle risorse 2010-2015.

Il FAS viene inoltre incrementato di 50 milioni nel 2008 per il finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno (art. 2, co. 299), mentre viene ridotto di 200 milioni per ciascuna annualità 2008-2010 il finanziamento del credito di imposta per l’occupazione, di 500 milioni per il 2008 e per il 2009 per gli interventi relativi alla viabilità secondaria in Sicilia e Calabria (art. 2, co. 538), di 150 milioni nel 2008 per la copertura degli oneri per la concessione di aiuti alle aziende viticole siciliane (art. 2, co. 135)e di 150 milioni nel 2008 per la copertura degli oneri per l’acquisizione da parte del Dipartimento della protezione civile di velivoli antincendio (art. 2, co. 112).

Le variazioni sono state contabilizzate sul cap. 8425/Sviluppo economico.

(milioni di euro)

Infrastrutturazione territoriale (cap. 8425)

2008

2009

2010

2111 e ss.

TOTALE

Bil. legislazione vigente

2.947,2

6.486,9

6.486,9

38.176,2

54.097,3

Tabella D

+1.100,0

+7,4

+11,7

0

+1.129,1

Rimodulazione tabella F

- 1.000,0

+600,0

- 2.667,4

+3.067,4

0

Tabella F

3.047,2

7.094,3

3.831,3

41.243,6

55.216,4

D.L. n. 159/2007 (art. 47)

- 5,4

- 11,3

0

0

- 16,7

Larga banda (art. 2, co. 299)

+50,0

0

0

0

+50,0

Risorse aggiuntive (art. 2, co. 537)

+1.000,0

- 600,0

- 400,0

0

0

Fondo credito occupazione (art. 2, co. 548)

- 200,0

- 200,0

- 200,0

0

- 600,0

Aziende viticole siciliane (art. 2, co. 135)

- 150,0

0

0

0

- 150,0

Velivoli antincendio (art. 3, co. 158)

- 150,0

0

0

0

- 150,0

Viabilità Sicilia e Calabria (art. 2, co. 538)

- 500,0

- 500,0

0

0

- 1.000,0

Disponibilità cap. 8425

3.091,8

5.783,0

3.231,3

41.243,6

53.349,7

Variazione su BLV

+144,6

- 703,9

- 3.255,6

+3.067,4

-747,6


Conseguentemente, le risorse considerate nei tre capitoli di spesa relativi al FAS risultano così determinate:

(milioni di euro)

Tabella F corretta

cap.

2008

2009

2010

2111
e seg.

Strutture istituzionali

8349

132,0

290,5

290,5

1.709,4

Sistemi produttivi

8348

1.319,6

2.904,6

2.904,6

17.093,8

Infrastrutturazione territoriale

8425

3.091,8

5.783,0

3.231,3

41.243,6

Totale FAS

 

4.543,4

8.978,1

6.426,4

60.046,8

 

Rispetto al bilancio a legislazione vigente, si determina un aumento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate pari a 144,6 milioni per il 2008.

Oltre alle risorse del FAS ancora da ripartire, nel settore 4 della tabella F sono riportate le risorse del FAS già assegnate dal CIPE al Ministero delle comunicazioni e al Ministero dell’università e delle ricerca per gli interventi di competenza, nonché le risorse per la prosecuzione degli interventi per le aree depresse di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali (legge n. 208 del 1998) e quelle relative al credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (art. 1, co. 271, della legge finanziaria 2007).

 

In particolare, per quanto riguarda il credito di imposta per gli investimenti, l’articolo 1, comma 284, della medesima legge finanziaria per il 2008 dispone il differimento al periodo di imposta 2008 dell’applicazione del regime agevolativo in favore delle imprese che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno, con conseguente riduzione di 377 milioni per il 2008 e 378 milioni per il 2009 delle risorse stanziate nel bilancio a legislazione vigente (UPB 8.1.6, cap. 7809/Economia). L’importo delle maggiori entrate derivanti dal differimento del credito di imposta per investimenti, pari a 350 milioni per il 2008 e a 280 milioni per il 2009, viene trasferito al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. n. 282/2004)[406].

Successivamente, il D.L. n. 248/2007 (c.d. proroga termini), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008, novellando l’articolo 1, comma 271, della legge finanziaria 2007, ha ricondotto la decorrenza del credito di imposta per investimenti al periodo di imposta 2007, senza, tuttavia, indicare le risorse a copertura di eventuali oneri per il 2008.

Per quanto riguarda le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree oggetto degli interventi dei Fondi strutturali, la Tabella D della legge finanziaria per il 2008 autorizza un rifinanziamento del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie pari a 3.200 milioni per il 2008, 2.000 milioni per il 2009 e 300 milioni per il 2010.

Altre disposizioni della medesima legge hanno tuttavia inciso sulla dotazione del fondo; l’articolo 2, comma 378, ha infatti ridotto di 326 milioni di euro per il 2008 la dotazione del Fondo quale copertura parziale dell’onere derivante dalla soppressione per il 2008 dell'applicazione della quota fissa (10 euro) a carico degli assistiti non esentati per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Analogamente, l’articolo 3, comma 159 ha ridotto le risorse del Fondo di 15 milioni di euro per il 2008 e a decorrere dal 2010 quale copertura parziale degli oneri relativi alle convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) previste dal comma 550 dell’articolo 2.

(migliaia di euro)

L. 183/1987, art. 5 – Fondo per le politiche comunitarie (U.P.B. 3.1.6 – cap. 7493)

 

2008

2009

2010

Bilancio a legislazione vigente

5.698.000

4.897.500

4.998.000

Rifinanziamento Tabella D

+3.200.000

+2.000.000

+300.000

Tabella F

8.898.000

6.897.500

5.298.000

Art. 2, co. 378 (soppressione ticket)

- 326.000

0

0

Art. 3, co. 159 (convenzioni ASU)

- 15.000

0

- 15.000

Disponibilità in bilancio

8.557.000

6.897.500

5.283.000

Effetto manovra

2.859.000

2.000.000

285.000

 

Conseguentemente, gli effetti della manovra di bilancio 2008 sulle risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate possono essere così riepilogati:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

2111
e seg.

Interventi aree sottoutilizzate

-232,4

- 1.081,9

- 3.255,7

+3.067,4

- FAS articolato (+ DL n. 159)

+44,6

- 1.311,3

-600,0

0

- FAS Tabella D

+1.100,0

+7,4

+11,7

0

- FAS Tabella F

- 1.000,0

+600,0

- 2.667,4

+3.067,4

- Credito imposta investimenti

-377,0

-378,0

0

0

Cofinanziamento nazionale

+2.859

+2.000

+285

0

- Tabella D

3.200

2.000

300

0

- Articolato

- 341

0

- 15

0

TOTALE

+2.626,6

+918,1

- 2.970,7

+3.067,4


L’intervento nelle aree sottoutilizzate

Il Fondo per le aree sottoutilizzate

A seguito della riclassificazione del bilancio dello Stato (vedi scheda La riclassificazione del bilancio dello Stato, pag. 203) per missioni e programmi,il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), allocato dall’esercizio finanziario 2007 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione,è ora ricompreso nella missione n. 28Sviluppo e riequilibrio territoriale”.

La nuova classificazione del bilancio ha peraltro determinato un c.d. “spacchettamento” del Fondo in tre fondi, di identica denominazione, inseriti in tre distinti programmi:

§      28.1 Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e sviluppo;

§      28.2 Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate;

§      28.3 Politiche per l’infrastrutturazione territoriale per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate.

Le risorse presenti nei tre Fondi FAS dovranno essere ripartite dal CIPE destinandole agli interventi nelle aree sottoutilizzate.

 

Negli esercizi finanziari 2006-2008 il FAS risulta così allocato:

§       nel 2006 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, alla UPB 4.2.3.27, cap. 7576;

§       nel 2007 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, alla UPB 6.2.3.12, cap. 8425;

§       nel 2008 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, articolato in 3 programmi: UPB 5.1.6, cap. 8349 (Strutture istituzionali), UPB 5.2.6, cap. 8348 (Sistemi produttivi) e UPB 5.3.6, cap. 8425 (Infrastrutturazione territoriale).

 

Per quanto riguarda il Fondo per la competitività e lo sviluppo è stato suddiviso in due fondi, in cui sono confluite le risorse destinate alle agevolazioni alle attività produttive (legge 488/1992) e alla programmazione negoziata, nella legge di bilancio per il 2008, a seguito della nuova classificazione del bilancio per missioni e programmi di spesa, tale Fondo è presente in due diverse missioni: nella missione 4 (Ricerca e innovazione) sono allocate sul cap. 7445 le risorse ancora da ripartire, mentre le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate e alla programmazione negoziata sono allocate sul cap. 7342 ricompreso nella missione Competitività e sviluppo delle imprese, rispettivamente nei piani di gestione n. 14 e n. 16. Nel piano di gestione n. 17 sono presenti le risorse residuali destinate all’intervento straordinario nel Mezzogiorno.


Le dotazioni annuali di bilancio

Nel triennio 2006-2008 l’ammontare delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) è stato così determinato da ciascuna legge annuale di bilancio relativamente al primo anno finanziario (dati in euro):

 

2006

2007

2008

Cap.

5.540.000.000

4.281.200.000

4.543.400.000

TOTALE

 

 

131.964.000

8349/Sviluppo

 

 

1.319.640.000

8348/Sviluppo

 

 

3.091.796.000

8425/Sviluppo

 

La dotazione del Fondo per la competitività e lo sviluppo (cap. 7342/Sviluppo) ammonta nella legge di bilancio per il 2008 a complessivi 140 milioni in competenza e a 1.025 milioni in cassa. In particolare, nel piano di gestione n. 14 (legge n. 488) sono presenti 500 milioni in sola cassa, mentre nel piano di gestione n. 16 (programmazione negoziata) sono stanziati 100 milioni di euro in competenza e 300 milioni in cassa.

Il riparto delle risorse del FAS nella XV legislatura

Con delibera n. 136 del 17 novembre 2006 il CIPE ha autorizzato il trasferimento, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate, dell’importo di 33,260 milioni di euro (quota residuale dei 50 milioni previsti dalla delibera CIPE n. 83/2003) a favore del Commissario per l’emergenza nell’area del fiume Sarno.

 

Diverse delibere del CIPE, in data 22 dicembre 2006, hanno interessato le aree sottoutilizzate. In particolare:

§      con la delibera n. 175/2006 sono stati destinati 90 milioni al finanziamento dei programmi per l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego gestiti da Sviluppo Italia S.p.A. a valere sulle disponibilità assegnate a favore del credito d’imposta per l’occupazione per le imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno;

§      a valere sulle assegnazione disposte con la delibera CIPE n. 3/2006 a favore della Regione Sardegna e della Regione Campania, con le delibere n. 176/2006 e n. 177/2006 sono stati trasferiti dal FAS al Fondo previsto dall’art. 60 della legge n. 289/2002 e assegnati 30.534.780 di euro per il finanziamento dei due nuovi contratti di programma “CREA” e “PROKEMIA” e 51.449.169 euro per il finanziamento dei tre nuovi contratti di programma, da approvare entro il 31 dicembre 2006, relativi alle “Industrie Polo delle qualità S.c.a.r.l.”, al “Programma Porto Napoli S.c.a.r.l.” e a “S.A.M. S.c.a.r.l. (Progetto SAM 2004)”. Con successive delibere il CIPE provvederà a reintegrare a favore delle regioni interessate gli importi utilizzati;

§      analogo trasferimento per un importo di 446,25 milioni di euro è stato disposto con la delibera n. 178/2006 per il finanziamento del contratto di programma “ST Microelectronics S.r.l.”;

§      la delibera n. 179/2006 ha disposto la revoca per complessivi 737,8 milioni delle risorse assegnate e non impegnate entro il 31 dicembre 2005, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, in base ai dati forniti dalle Amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse;

§      con la delibera n. 180/2006 è stata disposta, per l’anno 2006, l’integrazione del Fondo per l’occupazione, per un importo di 18 milioni ai sensi dell’articolo 8-bis, comma 1, del D.L. n. 203/2005;

§      la delibera n. 181/2006 ha assegnato alle Regioni e Province autonome l’importo complessivo di 24.484.190 euro a valere sulla riserva premiale (30 milioni) relativa al Progetto monitoraggio prevista dalla delibera n. 17/2003. Delle restanti risorse (5.515.810 euro) 3 milioni sono destinati al finanziamento delle attività del Progetto monitoraggio concernenti la valutazione del funzionamento degli attuali sistemi di monitoraggio degli Accordi di programma quadro e dei programmi cofinanziati con i Fondi strutturali europei per il periodo 2000-2006 (punto 1.2.2.a della delibera n. 17/2003);

§      con la delibera n. 183/2006 il CIPE ha quantificato l’ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento di contratti di programma nella misura di 412.349.384 euro.

Esercizio 2007

Per quanto riguarda il periodo 2007-2011, la manovra finanziaria disposta con la legge finanziaria 2007 ha determinato una riduzione delle disponibilità del FAS di 2.153,6 milioni per il 2007, 945,9 milioni per il 2008 e 655,9 milioni per il 2009, a fronte di 66,8 miliardi di euro stanziati per il 2010 e gli anni successivi (59,2 miliardi previsti dal comma 863 e 7,6 miliardi da rimodulazioni di risorse ai sensi della tabella F)[407]. Inoltre, il comma 507 della legge finanziaria ha accantonato e reso indisponibile 430,7 milioni per il 2007[408], 440,8 milioni per il 2008 e 669,7 milioni per il 2009.

Il CIPE, con la delibera n. 50 del 28 giugno 2007, ha provveduto ad “assorbire” contabilmente gli effetti dei tagli e degli accantonamenti disposti dalla legge finanziaria per il 2007, che sono stati così considerati[409]:

(migliaia di euro)

 

2007

2008

2009

TOTALE

Definanziamento Tab. E

- 633.800

- 291.200

- 100.000

- 1.025.000

Articolato (comma 716)

- 195.000

- 130.000

- 65.000

- 390.000

Accantonamenti (comma 507)

- 430.687

- 440.843

- 669.748

- 1.541.278

TOTALE

- 1.259.487

- 862.043

- 834.748

- 2.956.278

 

Contestualmente, il CIPE ha considerato ulteriori risorse che si sono rese disponibili per i seguenti importi per complessivi di 3.414,840 milioni:

-          550 milioni derivanti da un minor utilizzo delle risorse assegnate con precedenti delibere CIPE allo strumento del credito di imposta per l’occupazione, che ha dimostrato un tiraggio inferiore alle previsioni;

-          1.106 milioni relativi al 2010 reperiti nell’ambito dello stanziamento recato dalla legge finanziaria 2007 a favore del FAS, aggiuntivo rispetto a quanto previsto in sede di stesura del Quadro Strategico Nazionale (QSN);

-          1.758,840 milioni reperiti a carico degli accantonamenti disposti per finalità premiali con le delibere di riparto del FAS adottate dal CIPE a partire dal 2002.

(migliaia di euro)

 

2007

2008

2009

TOTALE

Credito d’imposta occupazione

550.000

0

0

550.000

Premialità ancora non maturate

370.550

375.930

378.000

1.124.480

Premialità maturate ma non verificate

634.360

0

0

634.360

TOTALE

1.554.910

375.930

378.000

2.308.840

 

Sommando ai 2.308,840 milioni i 1.106 milioni relativi al 2010, eccessivi rispetto a quanto indicato nel QSN, si ottiene la cifra complessiva di 3.414,840 milioni di euro.

 


Conseguentemente, la disponibilità di risorse da ripartire è la seguente:

(migliaia di euro)

 

2007

2008

2009

TOTALE

Tagli e accantonamenti

- 1.259.487

- 862.043

- 834.748

- 2.956.278

Risorse recuperate

1.554.910

375.930

378.000

2.308.840

Disponibilità

295.423

- 486.113

- 456.748

- 647.438

 

Il punto 2.2 della delibera n. 50/2007 prevede che tali disponibilità consentono anche una nuova assegnazione a favore della società Sviluppo Italia S.p.A. (ora Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.) per un importo di 300 milioni e la costituzione di una prima quota di 158,562 milioni per il reintegro dei citati accantonamenti a suo tempo disposti per finalità premiali.

In particolare, al punto 6, al fine di garantire il rispetto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte dalla società Sviluppo Italia S.p.A. (ora Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.) a fronte delle pregresse assegnazioni disposte con le precedenti delibere nn. 19/2004, 34/2005 e 2/2006 e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 869, della legge finanziaria 2007, la delibera assegna 300 milioni di euro (225 milioni nel 2007 e 75 milioni nel 2008) a favore della stessa società da destinare al finanziamento dei contributi a fondo perduto previsti dagli incentivi in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego[410].

La delibera n. 50/2007 provvede inoltre a riassegnare le risorse revocate con la delibera n. 179/2006. in particolare, il punto 6.4 stabiliva che coerentemente con gli obiettivi dell’accelerazione della spesa e della premialità previsti dall’articolo 73 della legge finanziaria 2002, le risorse assegnate non impegnate entro il 31 dicembre 2005, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti – quali risultanti dai dati forniti dalle Amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse – saranno riprogrammate dal CIPE. La delibera n. 179/2006 disponeva la revoca di risorse per complessivi 737,8 milioni, di cui 18 milioni assegnati al Fondo per l’occupazione con la delibera n. 180/2006.

A valere sui residui 719,8 milioni, la delibera n. 50/2007 assegnava per il 2007 le seguenti risorse per complessivi 456,7 milioni:

a)      7.944.274 euro alle Regioni e alle province autonome nell’ambito del “Progetto Monitoraggio” delle Intese istituzionali di programma, secondo la ripartizione di cui all’allegato 1 della delibera stessa;

b)      25 milioni a favore della Regione Campania per interventi nell’area del fiume Sarno svolti in regime commissariale;

c)      268.669.466 euro al Ministero dell’università per i distretti tecnologici;

d)      119.016.181 euro al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione per l’attuazione di programmi nazionali in materia di società dell’informazione;

e)      36.056.266 euro al Ministero dell’Ambiente per il finanziamento degli interventi di risanamento delle aree contaminate di Priolo (28.056.266 euro) e del progetto “Portale cartografico nazionale” (8 milioni).

Inoltre, 1 milione è stato assegnato al Ministero per le politiche giovanili per il finanziamento di azioni di sistema ed attività di assistenza, nonché al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie per il finanziamento di un progetto pilota di assistenza tecnica alle regioni del Mezzogiorno fuori obiettivo convergenza, finalizzata alla tempestiva attuazione della normativa comunitaria.

(migliaia di euro)

 

2007

2008

2009

TOTALE

Revoche Delibera n. 179/2006

719.818

0

0

719.818

Riassegnazione revoche

- 458.686

0

0

- 458.686

Disponibilità

261.132

0

0

261.132

 

Le risorse ancora disponibili a valere sulle revoche disposte dalla delibera n. 179/2006 ammontano pertanto a 261,1 milioni, che, ai sensi del punto 5 la delibera n. 50/2007, saranno utilizzate al fine di garantire il reintegro dell’importo di 1.758,840 milioni di euro a suo tempo destinato a finalità premiali.

La delibera stabilisce, inoltre, che il reintegro delle citate quote premiali potrà altresì essere assicurato con l’integrale utilizzo dei minori accantonamenti che dovessero essere disposti in attuazione dell’articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007, nonché con le risorse eventualmente disponibili a fronte delle revocheche dovessero emergere nel corso delle future verifiche relative alle delibere già adottate dal CIPE a partire dal 2004 e ancora in corso di attuazione.

Al fine di garantire l'intera copertura delle premialità di primo livello che risulteranno effettivamente maturate, qualora le risorse sopra individuate non fossero sufficienti allo scopo, la copertura delle stesse potrà avvenire attingendo alle risorse recate dalla legge finanziaria 2007 per la nuova programmazione 2007-2013.

(migliaia di euro)

 

2007

2008

2009

TOTALE

Disponibilità

295.423

- 486.113

- 456.748

- 647.438

Sviluppo Italia

- 225.000

- 75.000

0

- 300.000

Primo reintegro accantonamenti premiali

- 158.562

0

0

- 158.562

Disponibilità revoche delibera n. 179/2006

261.131

0

0

261.131

Saldo finale

172.992

- 561.113

- 456.748

- 844.869


Considerando i 1.106 milioni relativi al 2010, eccessivi rispetto a quanto indicato nel QSN, si ottiene una disponibilità complessiva di 261,131 milioni.

 

Ulteriori assegnazioni di risorse del FAS sono state disposte dal CIPE con le seguenti delibere:

§      con la delibera n. 76/2007 è stata disposta l’assegnazione di 1 milione a favore del Ministero delle politiche agricole da trasferire al Consorzio nazionale per la valorizzazione delle risorse e dei prodotti forestali con sede in Frontone (PU) per il finanziamento di un primo stralcio del progetto “Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali”;

§      con la delibera n. 80/2007 sono stati assegnati al Commissario per l’emergenza nell’area del fiume Sarno 5.910.177 di euro per il completamento dei lavori di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinanti e di sistemazione idraulica del bacino idrografico del fiume Sarno;

§      la delibera n. 81/2007 ha revocato 4 milioni assegnati dalla delibera n. 1/2006 al Ministro per gli Affari regionali per il completamento dei lavori di ristrutturazione di Villa Raffo, sede per le attività di alta formazione europea;

§      la delibera n. 83/2007 ha disposto, per l’anno 2007, l’assegnazione definitiva di 2.065.827 euro a favore della Regione Campania per il finanziamento degli interventi relativi alla realizzazione del Museo archeologico all’interno del complesso della Reggia di Quisisana e alla fruibilità del Parco;

§      la delibera n. 85/2007 ha disposto che le risorse assegnate in favore del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio dalla delibera CIPE n. 20/2004 per la realizzazione di interventi di microgenerazione diffusa, pari complessivamente a 20 milioni sono riprogrammate in favore di interventi di riqualificazione ambientale da realizzare nel sito di interesse nazionale di Piombino;

§      la delibera n. 98/2007 ha stabilito che l’assegnazione di 20 milioni, disposta a favore del Ministro per l’innovazione e le tecnologie (ora Ministro per le riforme e l’innovazione nella Pubblica amministrazione) al punto 2.2 della delibera CIPE n. 1/2006 per il finanziamento dell’iniziativa gestita dal Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), denominata “Competenza in cambio di esperienza: i giovani sanno navigare, gli anziani sanno dove andare”, è parzialmente riprogrammata, per un importo pari a 17 milioni di euro, al fine di consentire il completamento dei programmi nazionali per lo sviluppo della società dell’informazione, di competenza dello stesso Ministro, già finanziati con le precedenti delibere n. 17/2003, n. 83/2003, n. 8/2004;

§      la delibera n. 99/2007 ha posto a carico del FAS l’assegnazione di 3.700.000 euro a favore del Ministero degli affari esteri per il finanziamento del primo modulo (biennio 2007/2008) del programma denominato “Sostegno delle relazioni dei territori regionali con la CINA”;

§      la delibera n. 100/2007 ha assegnato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l’importo di euro 175.000per il pagamento dei compensi relativi all’anno 2007 del Commissario ad acta per la gestione delle attività ex Agensud e dei consulenti giuridici;

§      la delibera n. 122/2007, in attuazione dell’art. 1, co. 1152, della legge finanziaria 2007 ha disposto una prima assegnazione di 500 milioni a favore delle Regioni Calabria e Sicilia, nella misura rispettivamente di 150 e 350 milioni, per gli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria esistente non compresa nelle strade gestite da ANAS S.p.A. L’assegnazione è articolata in 90 milioni per il 2007, 100 milioni per il 2008 e 310 milioni per il 2009.

 

Con delibera n. 166 del 21 dicembre 2007 (non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale) il CIPE ha ripartito l’ammontare complessivo delle risorse FAS, per il periodo 2007-2013, pari 63.273 milioni tra le due macroaree del Mezzogiorno e del Centro Nord, secondo il tradizionale criterio dell’85-15% e per ciascuna area ha proceduto:

-             all’accantonamento di una quota di risorse per la riprogrammazione di metà periodo, da ripartire entro il primo semestre del 2011, nonché per finanziare progetti strategici speciali, meccanismi premiali e incentivanti;

-             all’individuazione delle risorse assegnate ai programmi di interesse strategico e alla ulteriore ripartizione delle stesse tra programmi nazionali, regionali e interregionali (questi ultimi relativi al solo Mezzogiorno).

 

 

Programmazione FAS 2007-2013 – Mezzogiorno
(in milioni di euro)

 

A

Totale risorse disponibili Mezzogiorno

53.782,050

B

Accantonamento per particolari destinazioni e riserva di programmazione

16.134,615

B1

Progetto "obiettivi di servizio"

3.012,000

B2

Fondo premiale per progetti innovativi e di qualità

1.500,000

B3

Destinazione a Progetti strategici speciali

3.699,269

B31

Progetto Salute, sicurezza e sviluppo nel Mezzogiorno

1.500,000

B32

Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati

2.149,269

B33

Progetto straordinario per la tutela delle collettività residenti in aree a rischio

50,000

B4

Riserva di programmazione

7.923,346

C

Risorse Programmi FAS in attuazione Priorità del QSN 2007-2013

37.647,435

C1

Programmi di interesse strategico nazionale

17.817,981

C2

Programmi di interesse strategico regionale

18.069,164

C3

Programmi interregionali

1.760,290


Programmazione FAS 2007-2013 - Centro-Nord
(in milioni di euro)

A

Totale risorse disponibili Centro-Nord

9.490,950

B

Accantonamento per destinazioni particolari e riserva di programmazione

1.728,190

B1

Progetti strategici speciali

630,000

B11

Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati

450,000

B12

Progetto Valle del Fiume PO

180,000

B2

Riserva di programmazione

1.098,190

C

Risorse Programmi FAS in attuazione Priorità del QSN 2007-2013

7.762,760

C1

Programmi di interesse strategico nazionale

2.218,779

C2

Programmi di interesse strategico regionale

5.543,981

Esercizio 2008

Per quanto riguarda l’esercizio in corso il CIPE si è riunito nelle sedute del 31 gennaio, 21 febbraio, 27 marzo e 2 aprile. Non è stata ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale alcuna delibera. Le informazioni di seguito riportate sono state tratte dai relativi comunicati stampa.

Nella seduta del 31 gennaio 2008 il CIPE ha approvato la rimodulazione degli investimenti previsti per il contratto di programma Mediterraneo Villages Spa, approvato dal CIPE in data 20 dicembre 2004.

Nella seduta del 21 febbraio 2008 il CIPE ha preso atto della riprogrammazione, per un importo di 1,94 milioni di euro a carico delle risorse FAS di cui alla delibera n. 20/2004, a favore dell’Interporto di Termoli e dell’approvazione, con apposita delibera, di una pre-assegnazione di pari importo a valere sulle risorse regionali FAS assegnate alla regione Molise nell’ambito della programmazione 2007-2013, per il completamento dell’opera stessa.

Relativamente al Quadro strategico nazionale il CIPE ha inoltre definito le procedure e modalità di attribuzione del meccanismo premiale e di sostegno collegato al Sistema conti pubblici territoriali, che prevede l’attribuzione di risorse, a favore di Regioni e Province autonome, per oltre 35 milioni di euro a valere sulla programmazione FAS 2007-2013.

 

Nella seduta del 27 marzo 2008 l’attività del CIPE, relativamente al FAS, ha riguardato:

§      la presa d’atto della destinazione, in via prioritaria, di una quota di 37,020 milioni a favore del progetto distrettuale culturale “La via dei Vestini” a valere sulle risorse relative alla programmazione del FAS per il periodo 2007-2013;

§      l’approvazione di una nuova assegnazione di risorse, pari a 8 milioni di euro, a favore del Commissario delegato per il superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale del bacino del Fiume Sarno;

§      la presa d’atto in ordine all’utilizzo, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, delle economie relative al Programma di empowerment delle amministrazioni pubbliche del Mezzogiorno di cui alla delibera CIPE 36/2002, per il finanziamento del progetto relativo alla valutazione e alla diffusione dei risultati del programma stesso;

§      la riprogrammazione, con apposita delibera, delle risorse già assegnate all’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa per consentire l’operatività delle misure agevolative di cui al D.Lgs. n. 185/2000 (autoimprenditorialità e autoimpiego), per un importo di 71,3 milioni;

§      l’adozione della proroga, al 31 dicembre 2008, dei termini di utilizzo delle risorse destinate ai Patti territoriali per l’occupazione, nell’ambito del programma aggiuntivo di cui alla delibera n. 57/2005, in linea con le disposizioni normative in materia di programmazione negoziata previste dalla legge finanziaria 2008;

§      l’assegnazione, con apposita delibera, di risorse di carattere vincolato a favore del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (180.000 euro) e del Ministero dell’economia e delle finanze (545.000 euro) a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate (legge 64/1986);

§      l’approvazione, con apposita delibera, della modifica del riparto del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” di cui all’art. 20 bis della legge n. 222/2007.

 

In relazione agli adempimenti per i contratti di programma:

§      l’aggiornamento, con apposite delibere, dei contratti di programma “Nuova Concordia Srl”, “Consorzio Latte”, ”Società consortile Tuscania”, ”Consorzio fiorifrutti” e “Consorzio Conflaj”;

§      la revoca, con apposite delibere, delle agevolazioni previste per i contratti di programma “Trapani Turismo” e “Industrie Polo della Qualità”;

§      l’approvazione, con apposita delibera, dell’assetto finale del contratto di programma “SARAS 2” che ha previsto investimenti complessivi per un ammontare pari a 250.415.185 euro;

§      l’approvazione, con apposita delibera, della sospensione dell’efficacia, fino al 31 dicembre 2008, degli effetti della delibera relativa al contratto di programma “Consorzio SIKELIA”.

 

Per quanto riguarda le risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007–2013, nella seduta del 2 aprile 2008 il CIPE ha approvato una serie di Programmi, consentendo l’avvio delle complesse procedure per la loro attuazione e per la realizzazione degli interventi. In particolare, il Comitato ha disposto l’approvazione del:

§      “Documento di Programma Valle del Po” per un ammontare di risorse pari a 180 milioni di euro;

§      “Documento di Programma nazionale per il recupero economico-produttivo dei siti industriali inquinati” per un ammontare complessivo di risorse pari a 3,009 miliardi di euro;

§      “Programma attuativo nazionale ricerca e competitività” per un ammontare di risorse pari a 7,211 miliardi di euro;

§      “Programma attuativo nazionale governance” per un ammontare di risorse pari a 243,412 milioni di euro.

§      “Programma attuativo nazionale competitività dei sistemi agricoli e rurali” per un ammontare di risorse pari a 875 milioni di euro.

§      “Programma interregionale energia rinnovabile e risparmio energetico” per un ammontare di risorse pari a 813,999 milioni di euro.

 

E’ stata inoltre svolta un’informativa al Comitato, da parte del Ministero dello sviluppo economico, in merito alla sospensione cautelare, per la durata di un anno, dell’efficacia dei Contratti di programma “Centro tessile meridionale” e “Impreco”, mentre con adozione di apposita delibera è stato approvato l’aggiornamento del Contratto di programma “Italia Turismo S.p.A.”.

 

Per quanto concerne l’analisi dei decreti di trasferimento delle risorse del Fondo alle singole amministrazioni, si rinvia alla versione della presente scheda contenuta nel dossier ipertestuale su CD-ROM.


Le politiche di sviluppo territoriale

Il credito d’imposta per investimenti

Il credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate del Paese è stato introdotto dalla legge finanziaria per il 2001[411].

In particolare, l’articolo 8 della legge ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese che, entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, individuate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato in materia di aiuti di Stato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti per il periodo 2000-2006.

I soggetti beneficiari sono i titolari di reddito d’impresa, con esclusione degli enti non commerciali. L’articolo 60 della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002), ha modificato l’ambito soggettivo dei beneficiari delle disposizioni di cui al citato articolo 8 estendendone l’applicazione anche alle imprese agricole operanti nell’intero territorio nazionale.

 

Scaduta la precedente disciplina il 31 dicembre 2006, taleregime agevolativo, è stato nuovamente disciplinato dalla legge finanziaria per il 2007[412], che all’articolo 1, commi 271-279, ha introdotto alcune innovazioni sostanziali e procedurali.

In particolare, ai sensi della nuova disciplina, gli investimenti devono essere effettuati in strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe (DM sviluppo economico del 27 marzo 2008)previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea[413].

Sono considerate agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a)      macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 (impianti e macchinari) e B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali), dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali indicate;

b)      programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c)      brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

Rispetto al precedente credito di imposta si riscontra una riduzione del novero dei beni il cui acquisito è agevolabile; in particolare sono stati esclusi dalla nuova disciplina gli immobili e i mezzi di trasporto.

 

Per i suddetti investimenti, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006[414] e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, non cumulabile con il sostegno de minimis[415] né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

 

Sono esclusi i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.

 

L’articolo 15, comma 1-bis, del D.L. n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, al fine di promuovere lo sviluppo dell’economia ittica, ha esteso il credito d’imposta anche al settore della pesca, nel rispetto degli Orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura[416], con conseguente soppressione del riferimento alla “pesca” tra i settori esclusi indicati nel testo originario del comma 275[417].

 

Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

Le norme specificano, inoltre, le modalità di determinazione del credito d'imposta, commisurato alla quota del costo dei beni acquistati, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativamente alle medesime categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva (esclusi agli ammortamenti dei beni acquistati con l’agevolazione, nel solo periodo d’imposta in cui entrano in funzione). Per i beni in locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per il loro acquisto, escluse le spese di manutenzione.

II credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

Essoè utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte su redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 (deduzione degli interessi passivi) e 109, comma 5 (determinazione del reddito di impresa), del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986).

Il comma 278 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno 12 mesi dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

 

Il comma 279 prevede che l'efficacia delle disposizioni in oggetto siano subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Con Decisione C(2008)380[418] del 25 gennaio 2008 (relativa all’Aiuto N 39/2007) la Commissione ha approvato l’agevolazione fiscale in oggetto.

 

La legge finanziaria per il 2008, all’articolo 1, comma 53, nell’introdurre un limite massimo di utilizzo dei crediti d’imposta, fissato in misura pari a 250.000 euro annui, ha previsto che tale tetto massimo non si applichi al credito d’imposta in oggetto a partire dal 1° gennaio 2010.

 

Con circolare dell’11 aprile 2008 l’Agenzia delle entrate ha emanato disposizioni attuative.

In particolare, relativamente ai soggetti beneficiari, la circolare specifica che per quanto concerne il settore agricolo, il credito d’imposta si applica - nel rispetto degli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale” - alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE, con riferimento ai soli casi in cui tali attività non siano esercitate da imprenditori agricoli. Per imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli gli aiuti per gli investimenti le cui spese ammissibili siano superiori a 25 milioni di euro, o se l’importo effettivo dell’aiuto supera i 12 milioni di euro, devono essere appositamente notificati allaCommissione a normadell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE[419].

Il regime si applica, inoltre, al settore dei trasporti, nel rispetto delle discipline comunitarie specifiche di settore e, ove prevista, previa autorizzazione comunitaria, ferma restando, in ogni caso, l’esclusione degli attivi mobili dall’agevolazione.Al riguardosi precisa che la normativa comunitaria esclude, in generale,gli aiuti, compresi quelli de minimis, destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

In assenza di un’espressa esclusione normativa si ritiene che possono fruire dell’agevolazione anche gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.

 

Le intensità di aiuto, espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL), sono distintamente indicate per i singoli territori beneficiari (aree in deroga annesse agli aiuti di stato ai finalità regionale) in base alla Carta degli aiuti a finalità regionale, come indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, correttivo del precedente decreto del 7 dicembre 2007:

 

A)  Aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE per l'intero periodo 2007-2013

 

CALABRIA
(intero territorio regionale)

 

GRANDE

MEDIA

PICCOLA

Fino al 31/12/2010

40%

50%

60%

Dall’1/01/2011 al 31.12.2013

30%

40%

50%

 

CAMPANIA
(intero territorio regionale)

 

GRANDE

MEDIA

PICCOLA

Fino al 31/12/2013

30%

40%

50%

 

PUGLIA
(intero territorio regionale)

 

GRANDE

MEDIA

PICCOLA

Fino al 31/12/2013

30%

40%

50%

 

SICILIA
(intero territorio regionale)

 

GRANDE

MEDIA

PICCOLA

Fino al 31/12/2013

30%

40%

50%

 

B)  Aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE fino al 31 dicembre 2010 (Regioni ad effetto statistico)

 

BASILICATA
(intero territorio regionale)

 

GRANDE

MEDIA

PICCOLA

Fino al 31/12/2010

30%

40%

50%

Dall’1/01/2011 al 31.12.2013*

20%

30%

40%

*Tale regione è ammessa agli aiuti a norma dell'articolo 87, par. 3, lett. a) del trattato CE fino al 31 dicembre 2010. Dal 1° gennaio 2011 la regione stessa sarà ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, par. 3, lett. c); tuttavia, qualora la revisione delle intensità di aiuto, da effettuarsi nel 2010, dovesse dimostrare che il PIL pro-capite della Regione interessata sia sceso sotto il 75% della media UE-25, essa rimarrà ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) con gli stessi massimali d'aiuto previsti fino al 2010.

 


C)  Aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE per l'intero periodo 2007 – 2013

 

ABRUZZO
(solo nelle zone censuarie indicate*)

 

GRANDE

MEDIA

PICCOLA

Fino al 31/12/2013

15%

25%

35%

*Non è ammesso l’intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013

 

MOLISE
(solo nelle zone censuarie indicate*)

 

GRANDE

MEDIA

PICCOLA

Fino al 31/12/2013

15%

25%

35%

*Non è ammesso l’intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013

 

SARDEGNA
(solo nelle zone censuarie indicate*)

 

GRANDE

MEDIA

PICCOLA

Fino al 31/12/2010

25%

35%

45%

Dall’1/01/2011 al 31.12.2013*

15%

25%

35%

*Non è ammesso l’intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013

 

D)  Aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE per il periodo 2007 - 2008 (phasing- out)

 

ABRUZZO
(solo nelle zone censuarie indicate*)

 

GRANDE

MEDIA

PICCOLA

Fino al 31/12/2008

10%

20%

30%

*Non è ammesso l’intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013

 

MOLISE
(solo nelle zone censuarie indicate*)

 

GRANDE

MEDIA

PICCOLA

Fino al 31/12/2008

10%

20%

30%

*Non è ammesso l’intero territorio regionale ma soltanto le zone censuarie dei singoli comuni individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 1, commi da 54 a 57, della legge finanziaria 2008, dispone una ulteriore deroga al limite di importo annuale di 250.000 euro ai fini della compensazione tributaria previsto per l’utilizzo dei crediti d’imposta ai sensi dell’articolo 1, comma 53, della medesima legge finanziaria,per le imprese situate nelle aree svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria aventi determinati requisiti.

In particolare il comma 54 prevede, in particolare, che il suddetto limite non si applichi, nei limiti dello stanziamento complessivo di 10 milioni, alle imprese:

§      impegnate in processi di ricerca e sviluppo;

§      che presentino un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro;

§      che risultino ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale[420];

§      che siano beneficiarie delle disposizioni agevolative in materia di processi di aggregazione aziendale di cui ai commi 242 e 249 della legge finanziaria per il 2007 (lett. a)).

 

Ai sensi del comma 55, la disapplicazione del limite massimo di utilizzo dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU è subordinata alla presentazione di un’istanza preventiva all’Agenzia delle entrate,volta a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54.

Per le finalità di cui ai commi precedenti, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo con una dotazione nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dal 2008. Le modalità di applicazione delle disposizioni in esame sono demandate ad apposito decreto del Ministro dell’economia e finanze, il quale stabilisce anche le procedure volte ad assicurare il rispetto del limite dello stanziamento del predetto fondo (comma 56).

Il comma 57 dispone, infine, che l’efficacia delle disposizioni in oggetto sia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.


Le politiche di sviluppo territoriale

Il credito d’imposta per l’occupazione

Il 31 dicembre 2006 scadeva la possibilità per gli imprenditori di beneficiare di un credito di imposta per nuovi assunti a tempo indeterminato, già previsto dall’articolo 7 della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000) per il periodo 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2003, e prorogato a tale data dall’articolo 63 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2003).

In particolare, il credito d’imposta era pari a 100 euro nel caso in cui i nuovi assunti non avessero superato i 25 anni d’età e non avessero svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi (ad esclusione dei portatori di handicap). Tale misura veniva elevata: a 150 euro, se i nuovi assunti fossero stati di età superiore ai 45 anni; a 300, se il rapporto fosse instaurato nelle cosiddette aree di crisi (determinate province del Centro-Sud) e zone cuscinetto (sezioni circoscrizionali individuate nella regione Lazio), nonché, in ogni caso, nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Basilicata, Abruzzo e Molise.

 

Nell’esercizio 2007 il legislatore non prorogato l’efficacia di tale istituto, in quanto ha fatto ricorso, quale intervento sulle politiche occupazionali, allo strumento della “fiscalità di vantaggio”, cioè alla “riduzione del cuneo fiscale” (differenza tra il costo del lavoro per l’impresa e l’effettiva retribuzione corrisposta al lavoratore), che si è concretizzata nella introduzione di misure agevolative relative alla base imponibile IRAP dovuta delle imprese (articolo 1, commi 266 e seguenti della legge finanziaria per il 2007 – legge n. 296/2006).

 

Con la legge finanziaria per il 2008[421], all’articolo 2, commi da 539 a 548, è stata prevista l’attribuzione di un credito di imposta ai datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale[422].

Le aree individuate dalla disposizione in esame sono pertanto le seguenti[423]:

§      nell’ambito delle aree ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 87, par. 3, lett. a) del Trattato CE: l’intero territorio regionale della Calabria, della Campania, della Puglia, della Sicilia e della Basilicata (quest’ultima rientrante nella predetta deroga in base ad un regime transitorio[424]);

§      nell’ambito delle aree ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 87, par. 3, lett. c) del trattato CE: le circoscrizioni comunali elencate nella Carta degli aiuti a finalità regionale nelle regioni Abruzzo (province di Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo), Molise (province di Campobasso e Isernia) e Sardegna (province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Mediano Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari).

 

La misura agevolativa in oggetto non può essere applicata né all’interno delle circoscrizioni comunali delle regioni Abruzzo, Molise e Sardegna che non risultano comprese nell’elenco della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2007-2013, né all’interno delle restanti aree del Centro ancorché rientranti nell’elenco. Rimangono inoltre in ogni caso escluse dall’applicazione del credito d’imposta le regioni del Nord.

 

Rispetto alla normativa vigente per il periodo 2001-2006 che aveva natura di misura generale, applicandosi alle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, e natura di aiuto “de minimis” relativamente alla sua applicazione nelle aree svantaggiate, il nuovo incentivo si qualifica per essere una misura di aiuto interamente limitata ai datori di lavoro operanti nelle aree svantaggiate ammissibili alle deroghe di cui alle citate disposizioni del Trattato CE.

 

Il credito di imposta, pari a 333 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto per ciascun mese di assunzione, è attribuito per gli anni 2008, 2009 e 2010.

La misura agevolativa è peraltro incrementata a 416 euro in caso di assunzione di donne lavoratrici che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato prevista dal regolamento (CE) n. 2204 del 2002 della Commissione europea.

Il D.L. n. 248/2007 (c.d. “mille proroghe”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008, ha previsto il riferimento puntuale alla disposizione contenuta nel predetto regolamento (CE) n. 2204, vale a dire il punto XI, articolo 2, lett. f), che nel testo della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) non risultava indicato. In tal modo, si individua con esattezza la definizione di lavoratore svantaggiato riferita al caso di “qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti”.

Inoltre, il richiamato D.L. n. 248 del 2007 ha precisato che il predetto credito d’imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204 del 2002[425].

 

Tra i beneficiari della misura agevolativa in oggetto sono esclusi espressamente le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo - anche se dotate di personalità giuridica –, gli enti locali (comuni, province e comunità montane, consorzi tra enti locali, enti gestori di demanio collettivo) e le regioni.

Il comma 540 della medesima legge finanziaria per il 2008 definisce la modalità di calcolo delle unità lavorative che danno diritto al credito d’imposta in oggetto come differenza tra il numero – rilevato per ciascun mese - dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e la media dei lavoratori occupati nell’anno 2007 con analogo contratto. Ai fini del predetto calcolo, le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computate in misura proporzionale rispetto alle ore prestate che sono previste dal contratto nazionale.

Il comma 541 precisa che l’incremento della base occupazionale deve essere computato al netto delle diminuzioni occupazionali che si sono avute in società controllate e collegate ovvero che possono essere comunque riferite allo stesso datore di lavoro.

Si prevede, inoltre, che il credito d’imposta sia fruibile anche dai nuovi datori di lavoro che assumono tale qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i quali ogni nuovo assunto costituisce incremento della base occupazionale. Si specifica, anche in questo caso, che i contratti a tempo parziale concorrono in misura proporzionale all’incremento di tale base.

Il comma 542 prevede che il credito d’imposta possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi secondo la normativa vigente, in sede di dichiarazione dei redditi. Esso non concorre né alla formazione del reddito d’impresa, né al valore della produzione ai fini del calcolo dell’IRAP. La norma chiarisce, inoltre, che il beneficio non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa tributaria vigente ai fini IRES.

 

Il comma 543 specifica le condizioni che danno diritto al datore di lavoro di beneficiare del credito d’imposta, stabilendo che esso spetta a condizione che:

§      i lavoratori assunti ad incremento della base occupazione non abbiano mai lavorato prima oppure abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente (salvo il caso di assunti portatori di handicap) ovvero se siano lavoratrici donne che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato;

§      siano rispettate le prescrizioni previste dai contratti collettivi nazionali per le unità lavorative impiegate dal datore di lavoro che beneficia del credito d’imposta;

§      siano rispettate le norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;

§      il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale durante l’anno 2007 per motivi diversi dal collocamento a riposo dei dipendenti.

 

Il comma 544 dispone che, in tutti i casi in cui un’impresa subentra ad un’altra nella gestione di un servizio pubblico, il credito d’imposta deve essere computato con riferimento ai lavoratori incrementali rispetto alla base costituita dai dipendenti dell’impresa sostituita.

Il comma 545 definisce le ipotesi di decadenza dal beneficio del credito d’imposta:

§      se il numero complessivo di lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori con contratto a contenuto formativo, risulti uguale o inferiore alla media annuale dei lavoratori occupati nell’impresa durante il 2007;

§      se i nuovi posti di lavoro non siano conservati per un periodo minimo di tre anni, ridotti a due nel caso di imprese medio-piccole;

§      se, a seguito di violazione della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, siano state accertate violazioni non formali e irrogate sanzioni per oltre 5.000 euro, ovvero siano state compiute violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori connesse al periodo di concessione del credito d’imposta o, infine, siano stati emanati provvedimenti definitivi per condotta antisindacale, ai sensi dello Statuto dei lavoratori.

 

Il comma 546 dispone l’equiparazione dei soci lavoratori di società cooperative ai lavoratori dipendenti.

 

Il comma 547 istituisce un Fondo, ai fini dell'attuazione del credito di imposta, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (UPB 2.1.6, cap. 7346) con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Si dispone, altresì, che entro il 31 luglio 2008 il Governo provveda alla verifica ed al monitoraggio dell’applicazione della nuova disciplina del credito d’imposta, identificando la nuova occupazione generata, per area territoriale, sesso, età e professionalità.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 marzo 2008 sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 539 a 548.

 

Per quanto riguarda le modalità di accesso e di fruizione del credito d’imposta, l’articolo 6 del decreto ministeriale prevede l’inoltro di un’istanza telematica al Centro operativo dell’Agenzia delle entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009. Tuttavia, per la gestione delle procedure relative alle assunzioni agevolabili effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2008 e la data di attivazione della procedura telematica, è previsto l’invio delle istanze di attribuzione del credito a partire dal primo giorno di attivazione della stessa procedura.

L’Agenzia esamina le istanze secondo l’ordine cronologico di presentazione, verificandone, sulla base dei dati in essa indicati, l’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma. É prescritto che l’eventuale accoglimento, nei limiti di stanziamento dei fondi per ciascun anno, sia espresso, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza medesima, mediante comunicazione in via telematica al soggetto interessato.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicarsi sul sito internet dell’Agenzia, inoltre, è comunicata la data dell’accertato esaurimento dei fondi.

In caso di accoglimento dell’istanza, ai beneficiari è imposto l’onere di inviare all’Agenzia, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascun anno dal 2009 al 2011, una comunicazione che attesti il rispetto della condizione circa il numero complessivo dei lavoratori. Mediante la stessa comunicazione il beneficiario è tenuto ad indicare l’eventuale minor credito spettante con riferimento all’anno precedente o a quello in corso.

La suddetta comunicazione costituisce il presupposto per fruire, nell’anno in cui la stessa deve essere presentata, della quota di credito già prenotata con l’istanza di attribuzione del beneficio. Ne consegue che il mancato invio della stessa comporta la decadenza dalla fruizione del credito.

Per i soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati, è prevista una sorta di “riapertura dei termini”, mediante la presentazione, dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, di una “nuova” istanza telematica, per l’attribuzione del credito in misura non superiore a quella già richiesta con la “precedente” istanza non accolta. Per l’accoglimento delle nuove istanza si applica l’ordine cronologico di presentazione delle istanze originarie, nei limiti delle risorse resesi disponibili a seguito di rinunce al credito, o di mancato invio della comunicazione o di indicazione di minori crediti spettanti nella comunicazione medesima.


Le politiche di sviluppo territoriale

Autoimpiego e autoimprenditorialità

Le agevolazioni all’imprenditorialità giovanile, in forma di autoimpiego e autoimprenditorialità sono disciplinate dal D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

 

In particolare nel titolo I sono disciplinate le diverse forme di agevolazione in favore dell’imprenditorialità giovanile: nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese, nel settore dei servizi, in agricoltura, in favore delle cooperative sociali. Nel titolo II, oltre al già esistente “prestito d’onore”, sono disciplinati gli incentivi per le tipologie di autoimpiego in forma di microimpresa e in forma di franchising. La legge finanziaria per il 2006 ha esteso anche alle società di giovani imprenditori agricoli i benefìci previsti dal decreto legislativo n. 185 del 2000 in favore dell’imprenditorialità giovanile in agricoltura.

Per entrambe le forme di imprenditorialità l’ambito territoriale di applicazione riguarda le aree obiettivo 1 e 2 dei nuovi fondi comunitari 2000-2006[426], le aree ammesse alla deroga per gli aiuti di Stato a finalità regionale (art. 87.3.c. del Trattato), nonché le c.d. “aree svantaggiate” indicate dal D.M. Lavoro 14 marzo 1995 e successive modificazioni.

Le agevolazioni all’imprenditorialità giovanile sono estese anche ai comuni montani del Centro-Nord con meno di 5.000 abitanti.

I soggetti interessati devono risultare residenti nei comuni ricadenti nei territori sopraindicati alla data del 1° gennaio 2000, ovvero, come previsto dall’articolo 8, comma 7, del D.L. n. 35/2005 che ha novellato il D.Lgs. n. 185/2000, da almeno 6 mesi all’atto della presentazione della domanda

Per la promozione di iniziative di autoimprenditorialità e di autoimpiego gli articoli 3 e 15 del D.Lgs. n. 185/2000 prevedono la concessione di contributi a fondo perduto e mutui agevolati, stipulati con Sviluppo Italia, secondo i limiti fissati dall'Unione europea. I mutui agevolati sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale. A Sviluppo Italia S.p.A., ora Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. spetta il compito di provvedere alla selezione delle domande e alla erogazione delle agevolazioni, nonché all’assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate.

 

Per la ricostruzione normativa delle suddette misure agevolative, si rinvia alla versione della presente scheda contenuta nel dossier ipertestuale su CD-ROM.

Nella XV legislatura, l’articolo 28 del D.L. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008, ha disposto che il Ministro dello sviluppo economico definisca le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni nelle funzioni svolte in materia di autoimpiego e autoimprenditorialità, che dovrà completarsi entro il 31 dicembre 2010.

 

Si ricorda inoltre che con riferimento all’autoimprenditorialità, l’articolo 2, commi da 188 a 190, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), ha autorizzato l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.(ex Sviluppo Italia S.p.A.) alla rinegoziazione dei mutui accesi entro il 31 dicembre 2004, in base alle seguenti disposizioni:

1.      il D.L. n. 786/1985 in materia di misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

2.      l’articolo 1 del D.L. n. 26/1995, in materia di imprenditorialità giovanile;

3.      l’articolo 1-bis del D.L. n. 148/1993, in materia di promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari, in particolare per l’aiuto di persone in situazioni di gravità;

4.      l’articolo 3, comma 9, del D.L. n. 67/1997, in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale

5.      l’articolo 51 della legge n. 448/1998, recante provvedimenti a favore delle cooperative sociali;

6.      il titolo I del D.Lgs. n. 185/2000, che detta i principi generali in materia di incentivi in favore dell'autoimprenditorialità.

 

La rinegoziazioneconsiste nellarideterminazione della durata complessiva del rimborso. In ogni caso, tale durata è fissata entro il limite temporale di 15 anni, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Gli interessi del mutuo rinegoziato sono calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione europea fissato alla data della rinegoziazione.

Eventuali aumenti del costo degli interessi a causa dell’allungamento e della rinegoziazione dei mutui in oggetto sono previsti a carico dei beneficiari della rinegoziazione di cui al predetto decreto-legge n. 786 del 1985.

Alle imprese ammesse alle agevolazioni relative alla rinegoziazione dei mutui si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 185 del 2000 ed ai relativi regolamenti di attuazione.

Per l’attuazione della rinegoziazione dei mutui da parte dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

Con riferimento all’autoimpiego, nel corso della XV legislatura, il D.M. Economia 4 febbraio 2008, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 151, della legge finanziaria 2008, ha autorizzato la riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti vantati dalla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (già Sviluppo Italia S.p.A.) nei confronti dei beneficiari delle agevolazioni per l'autoimpiego di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (articolo 15, comma 1, lettere a) e b).

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze ha presentato, a gennaio 2007, l’ultima relazione disponibile sull’attuazione delle misure incentivanti previste dal D.Lgs. n. 185/2000, in favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego, riferita all’anno 2005 (Doc. CV-bis, n. 1).

 

Le risorse

In sede di riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, il CIPE ha assegnato negli anni 2006-2007 le seguenti risorse per gli interventi di sviluppo e promozione di autoimprenditorialità ed autoimpiego:

§      con la delibera n. 2/2006 (risorse aggiuntive 2006-2010) 150 milioni per il 2006, 150 milioni per il 2007 e 50 milioni per il 2008;

§      con la delibera n. 175/2006 90 milioni a valere sulle disponibilità assegnate a favore del credito d’imposta per l’occupazione per le imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno;

§      con la delibera n. 50/2007 300 milioni (225 milioni nel 2007 e 75 milioni nel 2008) da destinare al finanziamento dei contributi a fondo perduto al fine di garantire il rispetto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte dalla società Sviluppo Italia S.p.A. (ora Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.) a fronte delle pregresse assegnazioni disposte con le precedenti delibere nn. 19/2004, 34/2005 e 2/2006 e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 869, della legge finanziaria 2007[427].

 

A tali risorse vanno aggiunte quelle precedentemente destinate dal CIPE all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità con le delibere di ripartizione delle risorse pluriennali del FAS nel 2004 e nel 2005.


(milioni di euro)

 

2006

2007

2008

CIPE n. 19 del 2004

250

0

0

CIPE n. 34 del 2005

240

0

0

CIPE n. 2 del 2006

150

150

50

CIPE n. 175 del 2006

90

0

0

CIPE n. 50 del 2007

0

225

75

TOTALE

730

375

125

 

Per quanto concerne la gestione, le risorse, iscritte sul Fondo aree sottoutilizzate, sono trasferite sui capitoli 7212/Economia (Imprenditorialità giovanile) e 7245/Economia (Fondo rotativo per le imprese), rispettivamente destinati, ai contributi a fondo perduto e ai prestiti agevolati.

I decreti di variazione del bilancio hanno trasferito nell’esercizio 2006 220 milioni in conto residui e 640 milioni in competenza, mentre nell’esercizio 2007 sono stati trasferiti complessivamente 90 milioni in conto residui e 75 milioni in competenza, così riferiti:

§      con il D.M. n. 124993 sono stati trasferiti 250 milioni in competenza, 220 milioni in conto residui e 470 milioni in cassa per il finanziamento dei programmi di autoimpiego e autoimprenditorialità ai sensi delle delibere CIPE n. 19/2004 e 34/2005, che sono stati suddivisi in pari misura sui capp. 7212 e 7425/Economia;

§      con il D.M. n. 141934 390 milioni in competenza e cassa per il finanziamento dei programmi di autoimpiego e autoimprenditorialità ai sensi delle delibere CIPE 34/2005 e 2/2006, che sono stati suddivisi in pari misura sui capp. 7212 e 7425/Economia;

§      con il D.M. n. 136825 90 milioni in conto residui per il finanziamento dei programmi di autoimpiego e autoimprenditorialità ai sensi della delibera CIPE 175/2006, che sono stati suddivisi in pari misura sui capp. 7212 e 7425/Economia. Sul cap. 7425 (Fondo rotativo per le imprese) sono stati trasferiti altresì 75 milioni in competenza.

 

 

2006

2007

DM 124993 del 2006 (al cap. 7212) RS

125

 

DM 124993 del 2006 (al cap. 7425) RS

125

 

DM 141934 del 2006 (al cap. 7212)

195

 

DM 141934 del 2006 (al cap. 7425)

195

 

DM 136825 del 2007 (al cap. 7212) RS

45

 

DM 136825 del 2007 (al cap. 7425) RS

45

75

Decreti di variazione

730

75

Lo stato di attuazione[428]

Per quanto riguarda l’autoimprenditorialità,, dal 1986 fino al 31 dicembre 2007 sono state complessivamente presentate 8.929 domande relative all’imprenditorialità giovanile e ne sono state ammesse alle agevolazioni 1.853.

Di queste, 631 iniziative sono state oggetto di revoca (522) o decadenza (109). Gli investimenti previsti ammontano a 2.383 milioni di euro, con un incremento occupazionale di 30.334 unità a fronte di agevolazioni concesse per 2.832 milioni di euro.

Le agevolazioni erogate ammontano a 2.236 milioni di euro, di cui 1.009 milioni quali contributi a fondo perduto in conto investimenti, 691 milioni per mutui agevolati, 414 milioni per contributi a fondo perduto in conto gestione e 122 milioni per servizi di assistenza tecnica e tutoraggio.

Le misure agevolative previste dal D.Lgs. 185/2000 - Titolo II (Autoimpiego), sono:

§      Capo I: Lavoro autonomo

§      Capo II: Microimpresa

§      Capo III: Franchising

 

Per quanto riguarda la misura “Lavoro autonomo” (ex prestito d’onore) dal 1996, anno della sua introduzione, al 2007 sono state presentate circa 244.000 domande, con una percentuale di ammissione del 39% al netto delle rinunce. Nel periodo di riferimento hanno beneficiato delle agevolazioni circa 75.000 proponenti per un ammontare di agevolazioni concesse di circa 2.217 milioni . Le erogazioni finanziarie si sono attestate a circa 1.373 milioni . L’impatto occupazionale medio per iniziativa agevolata è stato di 1,2 unità, quello complessivo di circa 90.000 unità.

Per quanto riguarda la misura “Microimpresa” dal 2001, anno della sua introduzione, al 2007 sono state presentate circa 24.000 domande, con una percentuale di ammissione del 53% al netto delle rinunce. Nel periodo di riferimento hanno beneficiato delle agevolazioni circa 10.400 proponenti per un ammontare di agevolazioni concesse di circa 1.379 milioni . Le erogazioni finanziarie si sono attestate a circa 865 milioni . L’impatto occupazionale medio per iniziativa agevolata è stato di 2,5 unità, quello complessivo di circa 26.000 unità.

Per quanto riguarda la misura “Franchising” dal 2001, anno della sua introduzione, al 2007 sono state presentate circa 2.200 domande, con una percentuale di ammissione del 33% al netto delle rinunce. Nel periodo di riferimento hanno beneficiato delle agevolazioni 500 proponenti per un ammontare di agevolazioni concesse di circa 58 milioni . Le erogazioni finanziarie si sono attestate a circa 33 milioni . L’impatto occupazionale medio per iniziativa agevolata è stato di 2 unità, quello complessivo di circa 1.000 unità.


Le politiche di sviluppo territoriale

I contratti di programma

Il contratto di programma è un contratto stipulato tra l’Amministrazione statale e una o più imprese, di piccola, media o grande dimensione, per la realizzazione di un progetto industriale.

Alla fine della XIV legislatura i contratti di programma avevano risentito della mancata adozione del decreto di attuazione della riforma degli incentivi della legge n. 488/1992 prevista dall’articolo 8 del D.L. n. 35/2005 (legge n. 80/2005) anche per gli istituti della programmazione negoziata (patti territoriali, contratti di programma). Inoltre, la legge finanziaria per il 2006[429] aveva disposto un definanziamento di 560 milioni di euro per il 2006 delle risorse destinate agli strumenti della programmazione negoziata.

 

Nella XV legislatura è intervenuto il D.L. n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006 (collegato alla finanziaria 2007), che, all’articolo 2, commi 74-78, ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2006 dell’applicazione della nuova disciplina sui meccanismi di concessione degli incentivi alle imprese agli strumenti della programmazione negoziata.

In particolare, il comma 75, in assenza del decreto attuativo sulla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni, ha disposto la revoca delle proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE, prevedendo un nuovo esame da parte del Ministero dello sviluppo economico. Le relative risorse sono state prioritariamente destinate alla copertura degli oneri derivanti dai contratti di programma rimasti privi di copertura finanziaria per effetto del definanziamento disposto dalla tabella E della legge finanziaria 2006.

Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 10 novembre 2006, ha elencato i contratti di programma revocati e ha determinato, in diminuzione, le intensità massime degli aiuti concedibili ai fine del riesame.

Il CIPE, con deliberazione n. 183 del 22 dicembre 2006, in applicazione dell’articolo 8, comma 3, del D.L. n. 262 del 2006,ha effettuato unaricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento dei contratti di programma, determinandone l’ammontare in 412.349.384 euro.

 

Allo scopo di reperire ulteriori risorse, l’articolo 8-bis, comma 2, del D.L. n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, ha aumentato dal 60% al 100% la quota delle risorse da destinare al finanziamento di nuovi contratti di programma a valere sulle economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992.

Il successivo comma 3 dell’articolo 8-bis ha disposto la revisione dei criteri di concessione degli incentivi, previsti dall’articolo 8, commi 1-5, del D.L. n. 35/2005, per il finanziamento della legge n. 488/1992 e degli strumenti della programmazione negoziata (patto territoriale, contratto di programma e del contratto d’area), demandando ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie. Dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo, verranno conseguentemente abrogate le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 8 del D.L. n. 35 del 2005, fatto salvo l’eventuale utilizzo della quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 gennaio 2008 sono stati emanati i nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di programma.

In particolare, il decreto ministeriale ridefinisce i soggetti beneficiari ammissibili alle agevolazioni del settore “industria e servizi[430] e le procedure da seguire. Il decreto è articolato in quattro titoli:

§       Titolo I – Procedura per la concessione di agevolazioni;

§       Titolo II – Programmi relativi ad investimenti produttivi nelle aree 87.3.a) e 87.3.c) del trattato UE;

§       Titolo III - Programmi relativi ad investimenti produttivi proposti da PMI in aree diverse da quelle aree 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato UE;

§       Titolo IV – Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

 

In particolare il decreto attribuisce all’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (già Sviluppo Italia) (vedi scheda La riforma di Sviluppo Italia S.p.A., pag. 405) le funzioni inerenti la presentazione e la valutazione della domanda di accesso.

 

Per una ricostruzione del quadro normativo relativo all’istituto del contratto di programma, si rinvia alla versione della presente scheda contenuta nel dossier ipertestuale su CD-ROM.

Le risorse

In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, spetta al CIPE, ai sensi del comma 207 dell’art. 2 della legge n. 662/1996 e del punto 5 della delibera CIPE 21 marzo 1997, determinare le quote da riservare ai contratti di programma (oltre che ai contratti d’area e patti territoriali); le risorse specifiche destinate dal CIPE ai contratti di programma sono riservate esclusivamente ai contratti attivabili nelle aree sottoutilizzate.

Sulla base delle delibere CIPE di ripartizione delle risorse destinate alla programmazione negoziata, nel periodo 1998-2009 risultano assegnate allo strumento del contratto di programma le seguenti risorse:

(milioni di euro)

Assegnazioni Cipe

1998-
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1998-
2009

Risorse complessive program. negoziata,
di cui:

6.509,6

1.178,2

852,6

638,7

618,1

324,7

380

296,0

10.797,8

- Contratti di programma

1.414,3

107,3

249,2

242,1

503,0

324,7

380,0

296,0

3.516,8

Fonte:      Ministero dello sviluppo economico, Rapporto annuale 2007 del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate.

 

Si ricorda che il CIPE, con deliberazione n. 183 del 22 dicembre 2006, in applicazione dell’articolo 8, comma 3, del D.L. n. 262 del 2006,ha effettuato unaricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento dei contratti di programma, determinandone l’ammontare in 412.349.384 euro.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2007

Secondo i dati forniti dal Ministero dello sviluppo economico nel Rapporto annuale 2007 del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate (aprile 2008), dall’aprile del 1996 al dicembre del 2007 sono stati approvati dal CIPE 117 contratti di programma, per un totale di agevolazioni concesse pari a 4.983 milioni di euro (di cui 833 milioni a carico delle Regioni).

Complessivamente, per i 117 contratti considerati, gli investimenti previsti ammontano complessivamente a 13.791 milioni di euro, mentre l’incremento occupazionale è previsto in 39.340 unità.

Delle 117 iniziative deliberate, tuttavia, 8 sono state oggetto di revoca, e per 42 di esse non è stato ancora stipulato il relativo contratto.

La maggioranza dei contratti è concentrata nelle regioni del Mezzogiorno. La regione con il maggior numero di contratti in essere è la Campania con 23 contratti, seguita dalla Sicilia con 17 e dalla Sardegna con 12 contratti.

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento delle erogazioni al 31 dicembre 2007, sul totale dei 117 contratti considerati sono state effettuate erogazioni per complessi 1.673 milioni di euro.

Nel mese di aprile 2007 il CIPE ha pubblicato i risultati del lavoro svolto dal “Tavolo tecnico di ricognizione sullo stato di attuazione dei contratti di programma”[431].

Lo stato di attuazione dei contratti di programma, al 31 dicembre 2007, suddiviso per regioni, è riportato nel Rapporto annuale 2007 sugli interventi nelle aree sottoutilizzate predisposto dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico.


nel dossier Inserire pdf pag. 251, 252, 253 Rapporto Min. sviluppo economico DPS




Le politiche di sviluppo territoriale

La riforma di Sviluppo Italia S.p.A.

I commi da 459 a 464 dell’articolo unico della legge finanziaria per il 2007[432] hanno introdotto una serie di disposizioni volte ad un complessivo riassetto dellasocietà Sviluppo Italia S.p.A. (ora denominata “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”), da attuarsi mediante un piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici edi cessione delle società regionali.

 

Si ricorda che la società per azioni “Sviluppo Italia”, interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze, è stata istituita il 26 gennaio 1999, ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 1999 n. 1, successivamente integrato dal D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, con il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti. I principali compiti assegnali alla società Sviluppo sono:

1)  promozione di attività produttive e attrazione degli investimenti;

2)  promozione di iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità;

3)  supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria e la progettualità dello sviluppo;

4)  consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse.

Il D.Lgs. n. 3/2000 (di modifica del D.Lgs. n. 1/1999), ha previsto la possibilità per Sviluppo Italia di operare tramite propri rami di azienda.

Il consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A., nel gennaio 2000, ha deciso di procedere alla fusione per incorporazione delle società SPI, ITAINVEST, IG, INSUD, RIBS e FINAGRA, nonché di Progetto Italia e Investire Italia.

A seguito della operazione di fusione, completata nel giugno del 2000, Sviluppo Italia è subentrata nella gestione di tutti gli interventi che precedentemente erano di competenza delle varie società in essa confluite:

-        l’imprenditoria giovanile e il prestito d’onore (ora definiti “autoimpiego e autoimprenditorialità”) della IG;

-        la siderurgia (legge 181/1989) e la promozione e lo sviluppo di attività imprenditoriali della SPI;

-        il settore turistico della INSUD;

-        le attività finanziarie di ITAINVEST;

-        gli interventi nel settore agro-alimentare di RIBS e Finagra.

Le società controllate e partecipate

Sviluppo Italia deteneva, alla data del 31 gennaio 2007, un portafoglio di partecipazioni costituito da numerose società, in parte ereditate dalle singole società confluite nella Società, in parte acquisite successivamente alla fusione, di cui 29 direttamente controllate. In particolare:

§       17 società regionali operative, frutto di un processo di accorpamento e razionalizzazione delle società dislocate sul territorio volto alla costituzione di un solo soggetto per regione;

§       12 società focalizzate su settori specifici (banda larga, porti turistici, poli turistici integrati, infrastrutture e ingegneria, riqualificazione di aree industriali) e che sono:

-       Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. (SIAP);

-       Italia Turismo;

-       Italia Navigando S.p.A.;

-       Rete Autostradale Mediterranee;

-       Infratel Italia;

-       Innovazione Italia S.p.A.;

-       Investire Partecipazioni S.p.A.;

-       Sviluppo Italia Engineering;

-       Garanzia Italia;

-       Italia Evolution;

-       Sviluppo Italia Factor;

-       Strategia Italia SGR S.p.A..

 

Per quanto concerne, in particolare, le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2007, il comma 460 dell’articolo unico della legge, nel mutare la denominazione della società in “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.“, ha attribuito al Ministro dello sviluppo economico una serie di poteri,quali:

§      la definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi della società e l’approvazione delle linee generali di organizzazione interna, nonché del documento previsionale di gestione ed eventuali aggiornamenti[433];

§      l’approvazione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, dello statuto della società;

§      l’individuazione, con decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società e delle sue controllate dirette ed indirette, che necessitano della preventiva approvazione ministeriale ai fini della efficacia e validità.

 

A tal fine è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, modificato dal decreto 21 dicembre 2007[434]. In particolare, si dispone che l'Agenzia e, per il suo tramite, le proprie controllate dirette ed indirette, inclusa la Società veicolo (ossia la società alla quale, in base al piano di riordino, saranno trasferite le partecipazioni industriali di minoranza non strategiche che dovranno essere dismesse, (cfr.oltre), sottopongono all'approvazione preventiva del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero gli atti relativi a:

1)  affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse dal Ministero dello sviluppo economico per importi maggiori di 500.000 euro;

2)  costituzione di nuove società;

3)  acquisizioni di partecipazioni in società, con esclusione degli atti connessi ad operazioni rientranti nell'ambito di strumenti agevolativi;

4)  cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie non comprese nel Piano di riordino e dismissione.

 

L'Agenzia e, per il suo tramite, le proprie controllate dirette ed indirette, inclusa la Società veicolo, sottopongono all'approvazione preventiva del Ministro dello sviluppo economico i seguenti atti:

1)  designazione di amministratori qualora non scelti tra gli amministratori e i dirigenti dell'Agenzia;

2)  proposte di revoca di amministratori;

3)  proposte di modifica significative degli statuti delle società;

4)  proposte di nomina e revoca di liquidatori, qualora non scelti tra gli amministratori e i dirigenti dell'Agenzia;

5)  tutti gli altri atti per i quali il Piano di riordino e dismissione e il decreto ministeriale di approvazione del Piano di riordino e dismissione prevedano la preventiva approvazione.

 

I diritti dell’azionista sono comunque mantenuti in capo al Ministero dell’economia e finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Per quanto concerne l’assetto organizzativo, il comma 459 ha, inoltre, disposto la riduzione dei membri del consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. (nonché della Sogin S.p.A.). In particolare, il comma dispone che i componenti dei suddetti consigli di amministrazione siano ridotti al numero di tre, e che i consiglieri attualmente in carica cessino dall’incarico alla data dell’entrata in vigore della legge finanziaria (1° gennaio 2007). I nuovi consiglieri dovranno essere nominati entro i successivi quarantacinque giorni[435].

Il comma 461 ha previsto l’adozione, entro il 31 marzo 2007, di un piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici, sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico.

Il piano di dismissione deve prevedere:

§      la riduzione entro il 30 giugno 2007 delle società controllate a non più di tre;

§      la cessione, entro lo stesso termine, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite.

Per le società regionali si procede d’intesa con le regioni interessate, anche con la cessione gratuita delle partecipazioni a queste o ad altre amministrazioni pubbliche.

Relativamente alle società regionali il termine del 30 giugno 2007 è stato differito al 30 giugno 2008 dall’articolo 28, comma 1, del D.L. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008. Per quanto riguarda le società controllate il medesimo articolo 28, al comma 1-ter, ha prorogato l'attività della società Rete autostrade mediterranee S.p.A.(RAM), da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Si dispone, inoltre, che le azioni della società RAM siano cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1° marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasporti.

 

Ai sensi del comma 459, il numero dei membri del consiglio di amministrazione delle società controllateche risulteranno dal piano di riordino e dismissione dovrà essere non superiore a tre. Per tutte le operazioni di riorganizzazione, comprese quelle complementari e strumentali, è disposta l’esenzione dalle imposte e dalle tasse.

Il comma 462 - modificando l’articolo 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 - limita alle sole amministrazioni centrali (escludendo le amministrazioni regionali e locali) la facoltà di avvalersi delle convenzioni con Sviluppo Italia S.p.A.per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti alla realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese, anche mediante finanza di progetto.

Conseguentemente, il comma 463, modificando il D.L. n. 1 del 1999:

a)      limita alle sole amministrazioni statali (anche in tal caso escludendo le amministrazioni regionali e locali) la stipula di convenzioni con Sviluppo Italia,disciplinanti i rapporti per l’esercizio di attività, strumentali al perseguimento di fini pubblici, che le predette amministrazioni ritengono di affidare alla società anche con l’apporto di fondi propri (art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 1);

b)      mantiene il capo al Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, (eliminando l’intesa con il Ministro delle politiche agricole), l’esercizio dei diritti dell’azionista, mentre attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia, (oltre ai poteri di cui al comma 461) il potere di nomina gli organi sociali e la competenza a riferirne al Parlamento. Elimina invece la previsione, contenuta nel testo previgente, secondo la quale i diritti dell’azionista sono esercitati in base alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri(art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 1);

c)      introduce la previsione che un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte medesima, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Società (art. 2, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 1);

d)      dispone che sia il Ministero dello sviluppo economico (e non più il Presidente del Consiglio dei Ministri) il destinatario della relazione annuale sull’attività svolta da parte della società; in base alla nuova formulazione del comma, la società è inoltre tenuta a riferire alle Camere (mentre nella disciplina precedente il Presidente del Consiglio doveva trasmettere il rapporto alle Camere, per l'esame e le valutazioni delle competenti Commissioni (art. 4 del D.Lgs. n. 1).

 

Il comma 464 reca, infine, una modifica al comma 6 dell’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 1 del 1999, sopprimendo l’intesa con il Ministro per le politiche agricole nell'esercizio dei diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia.[436]

Per quanto riguarda il Piano di riordino societario e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici,l’amministratore delegato dell’Agenzia, nel corso dell’indagine conoscitiva sul patrimonio pubblico svolta dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati (seduta del 27 settembre 2007) ha sottolineato la struttura sovradimensionata del gruppo, articolato in 17 società regionali, 15società controllate che,a loro volta, hanno25 subcontrollate, e 124 società partecipate. Negli organi societari delle controllate siedono339 componenti (168 consiglieri di amministrazione, 93 sindaci e78membri degli organismi di vigilanza), cui si aggiungono 153 consiglieri nominati da Sviluppo Italia nelle società partecipate, per un totale di 492 membri degli organi societari.

Secondo il piano di riordino è prevista la riduzione delle società controllate da 57 a 3 e delle società partecipate da 124 a 13; contestualmente i consiglieri di amministrazione saranno ridotti a 12, così come i membri dei collegi sindacali. Pertanto gli amministratori e i sindaci delle società del gruppo (57 società controllate e 124 partecipate) scenderanno da 492 a 24 (Agenzia + 3 società controllate, ciascuna con 3 amministratori e 3 sindaci).

La struttura dell’Agenzia si articola in 3 aree strategiche di affari (ASA): Impresa, Territorio e Investimenti esteri.

Le società “controllate strategiche” confluiranno in 3 società denominate “Newco:

§      nella Newco Reti: Sviluppo Italia Aree Produttive, Sviluppo Italia Engineering, Infratel, Innovazione Italia;

§      nella Newco Finanza: Strategia Italia SGR, Garanzia Italia, Sviluppo Italia Factor;

§      nella Newco Progetti: Italia Navigando.

La società Italia Turismo, giudicata strategica, si trasformerà in partecipata.

Le “partecipate strategiche” dovranno ridursi a 13.

 

In base alla direttiva del 27 marzo 2007 l’Agenzia utilizzerà una società veicolo, alla quale saranno trasferite tutte le partecipazioni industriali di minoranza non strategiche non acquisite nell’ambito di regimi di aiuto autorizzati, che dovranno essere dismesse, le quote detenute in consorzi e le quote delle società controllate non ritenute strategiche.

Le 17 società regionali erano presenti in ogni regione, salvo in Trentino e in Val d'Aosta nonché nel Lazio, che aveva costituito una società di sviluppo locale di proprietà della regione stessa.

Cinque società sono state messe in liquidazione, in quanto le regioni interessate hanno escluso l’intenzione di acquisirne il controllo: si tratta delle società in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Marche e Calabria[437].

Sono, invece, stati siglati i protocolli d’intesa finalizzati al trasferimento alla Regione della partecipazione detenuta dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa nelle regioni Sicilia (29 gennaio 2008), Puglia (14 febbraio 2008), Molise (27 febbraio 2008), Friuli Venezia Giulia (28 febbraio 2008), Toscana (27 marzo 2008) e Liguria (7 aprile 2008).

Per le società regionali di Umbria, Basilicata, Campania, Abruzzo e Piemonte la trattativa è ancora in corso.

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 28 del D.L. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008, nel differire al 30 giugno 2008 il termine previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge finanziaria per il 2007 per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione relativo alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., al fine di consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni, dispone che il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisca le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni nelle funzioni svolte in materia di autoimpiego e autoimprenditorialità, che dovrà completarsi entro il 31 dicembre 2010.

Le attività dell’Agenzia

Secondo la direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2007 l’azione dell’Agenzia dovrà essere diretta, con particolare riferimento al Mezzogiorno, a conseguire le seguenti priorità:

1.      favorire l’attrazione degli investimenti esteri di elevata qualità, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale;

2.      sviluppare l’innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei sistemi produttivi e nei sistemi territoriali;

3.      promuovere la competitività e le potenzialità attrattive dei territori.

 

I settori di intervento dell’Agenzia possono essere così identificati:

§      autoimpiego e autoimprenditorialità;

§      contratti di localizzazione;

§      contratti di programma;

§      interventi di deindustrializzazione ex lege n. 181/1989.

Autoimpiego e autoimprenditorialità

Per quanto riguarda l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità (vedi scheda Autoimpiego e autoimprenditorialità, pag. 393), l’articolo 28 del D.L. n. 248/2007, ha previsto l’adozione di un decreto ministeriale volto a definire modalità, termini e procedure per un graduale subentro delle regioni nelle funzioni svolte in materia, che dovrà comunque completarsi entro il 31 dicembre 2010.

L’attrazione degli investimenti esteri

L’attività di attrazione di investimenti rientra tra i compiti istituzionali assegnati alla ex Sviluppo Italia S.p.A.ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 1999 n. 1, successivamente integrato dal D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3.

Il CIPE, con delibera n. 62 del 2 agosto 2002, aveva assegnato, in via programmatica, a Sviluppo Italia l’importo di 70 milioni di euro, quale finanziamento delle attività ad essa demandate dal medesimo DPEF, di cui 38 milioni di euro sono destinati, con successiva delibera n. 130 del 19 dicembre 2002 alla attività specifica di “predisposizione e avvio di un programma pluriennale di marketing volto all’attrazione di investimenti dall’esterno, concentrata nel Mezzogiorno”.

Per quanto concerne gli strumenti rivolti specificamente all’attrazione degli investimenti, la Società ha attivato, a partire dall’ottobre 2003, insieme al Ministero delle attività produttive e a quello dell'economia, uno strumento nuovo, il contratto di localizzazione (vedi scheda I contratti di localizzazione, pag. 433), finalizzato all’attrazione di investimenti privati di notevole dimensioni nelle aree sottoutilizzate del Paese attraverso l’utilizzo degli strumenti di contrattazione già esistenti e, in particolare, dello strumento del contratto di programma.

Con la legge finanziaria per il 2005[438], al fine di rafforzare l’attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, la Società è stata autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio.

La forma principale di agevolazione consiste in un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni, destinati a coprire fino al 50% degli investimenti ammissibili. Le agevolazioni sono state finanziate a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Al CIPE è stato affidato il compito di definire annualmente l'ammontare delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, sia di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze sia di quello di competenza del Ministero delle attività produttive, destinate al finanziamento del contratto di localizzazione e, più in generale, all'intervento di Sviluppo Italia per l'attrazione degli investimenti.

I contratti di programma

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 gennaio 2008 sono stati definiti i nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma (vedi scheda I contratti di programma, pag. 399). In particolare, gli articoli da 7 a 9 affidano all’Agenzia il compito di istruire le domande per l’accesso ai contratti di programma, nonché la gestione degli stessi. E’ altresì affidata all'Agenzia la gestione dei contratti di programma già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Gli interventi ex lege n. 181/1989

Oltre agli interventi nelle aree sottoutilizzate, l’Agenzia opera in specifici territori in crisi industriale. Infatti, la legge n. 181 del 1989, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, affidava alla SPI (poi confluita in Sviluppo Italia S.p.A.) la realizzazione di un Piano di promozione industriale. Successivamente, ulteriori disposizioni legislative hanno esteso tali incentivi ad altri settori manufatturieri in crisi, assegnando a Sviluppo Italia il compito di attuare il programma di reindustrializzazione.

Da ultimo, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 dicembre 2007, n. 747, nell’emanare le direttive per l'adeguamento del regime di aiuti ex lege n. 181/1989 al nuovo Regolamento (CE) n. 1628/2006 in materia di aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, nonché al Regolamento (CE) n. 70/2001 - come prorogato dal Regolamento n. 1976/2006 - ha stabilito che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. dovrà operare per la concessione degli aiuti a finalità regionale nel rispetto dei principi contenuti nel Regolamento di esenzione (CE) n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006, limitatamente alle aree comprese nella nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013, approvata dalla U.E. il 28 novembre 2007. Per la concessione degli aiuti alle P.M.I., consentiti nelle restanti aree del territorio nazionale, l'Agenzia opererà nel rispetto del Regolamento (CE) n. 70/2001 e successive modifiche ed integrazioni, come prorogato dal Regolamento n. 1976/2006, istituito in esenzione.

L’allegato al decreto n. 747/2007 indica le aree geografiche beneficiarie degli interventi ai sensi della legge n. 181/1989, individuate dalle varie disposizioni normative, e la natura della crisi dei comparti produttivi che ne hanno giustificato l'intervento legislativo, evidenziando, conseguentemente, le aree e i settori di intervento dell’Agenzia relativamente ai programmi di reindustrializ­zazione.

Nello specifico, si distinguono:

§      le aree di crisi siderurgica ex delibera CIPI del 13 ottobre 1989 ossia i territori individuati nell'ambito di un'area compresa nel raggio di 30 Km rispetto ai centri di crisi di Genova, Villadossola (VB), Lovere (BG), Trieste, Massa Carrara, Piombino (LI), Terni, Napoli, Taranto;

§      le aree di crisi siderurgica ex DM 21.10.2002 n. 1120578 per i comuni di Civitate Camuno (BS) e Prestine (BS);

§      le aree di crisi settoriale ex lege n. 289/2002, art. 73 ed ex Delibera CIPE n. 130 del 23.12.2003, ossia i territori individuati nell'ambito di un'area compresa nel raggio di 50 Km rispetto ai centri di crisi di Caserta, L'Aquila, Ottana (NU), Gela (CL), Latina, Palermo;

§      le aree di crisi settoriale ex lege n. 311/2004, art. 1 commi 265-268, ossia i territori di Arese (MI), Rho (MI), Garbagnate Milanese (MI), Lainate (MI) – area Fiat Alfa Romeo) , Marcianise (CE) e nel «distretto di Brindisi»;

§      le aree di crisi settoriale ex lege n. 80/2005, art. 11, cc. 8-9 e D.P.C.M. 7 luglio 2005, ossia i territori individuati nell'ambito di un'area compresa nel raggio di 50 Km rispetto ai centri di crisi di Acerra (NA), Assemini (CA), Ottana (NU), Porto Torres (SS), Brindisi, Nerviano (MI), Pisticci (MT), Priolo (SR), Terni;

§      le aree di crisi settoriale del Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero («T.A.C.») ex lege n. 51/2006, art. 37, cioè i territori individuati dalla Regione Puglia nei comuni delle aree P.I.T. n. 2 (Area Nord Barese), P.I.T. n. 4 (Area della Murgia) e P.I.T. n. 9 (Territorio Salentino- Leccese);

§      le aree di crisi settoriale del saccarifero ex delibera CIPE n. 29 del 22/03/2006, ossia i territori individuati nell'ambito di un'area compresa nel raggio di 50 Km rispetto ai centri di crisi di Bondeno (FE), Cairo Montenotte (SV), Casei Gerola (PV), Castiglion Fiorentino (AR), Ostellato (FE), Porto Viro, (RO), Russi (RA), Villasor (CA) e Venezia Marghera (VE).


Le politiche di sviluppo territoriale

La legge n. 488/1992

La legge n. 488/1992[439] ha rappresentato il principale intervento di agevolazione a favore delle imprese previsto nell’ambito dell’intervento ordinario nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale.

La revisione dei meccanismi che presiedono alla concessione degli incentivi alle imprese nelle aree sottoutilizzate definiti dalla legge n. 488/1992, nonché di quelli disposti nell’ambito degli strumenti della programmazione negoziata, è stata prevista, nella XIV legislatura, dall’art. 8 del D.L. n. 35/2005[440]; successivamente, con decreto del Ministro delle attività produttive del 1° febbraio 2006, sono stati definiti i nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni nelle aree sottoutilizzate previste dalla medesima legge n. 488.

La riforma delineata dal citato D.L. n. 35/2005 consiste essenzialmente nella trasformazione di non meno del 50% del contributo in conto capitale in un sistema misto di finanziamenti, ordinari e agevolati. La concessione di finanziamenti ordinari è condizione di ammissibilità all’intervento. Le risorse per la concessione del finanziamento agevolato sono attinte da quelle del “Fondo rotativo per il sostegno delle imprese” (FRI), istituito dall’articolo 1, comma 354 della legge finanziaria 2005[441] presso la Cassa Depositi e Prestiti. Le risorse di tale Fondo derivano dalla raccolta del risparmio postale e da appositi stanziamenti dello Stato necessari ad assicurare ai beneficiari il contributo in conto interessi, riconosciuto a fronte del finanziamento agevolato.

Le modifiche al nuovo regime di aiuto sono state notificate alla Commissione europea, che le ha approvate con decisione del 20 dicembre 2006.

 

Nel corso del 2007 l’operatività delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992, così come quella di tutte le altre misure di incentivazione a favore delle aree sottoutilizzate del Paese, è stata sospesa a seguito dal negoziato tra il Governo italiano e la Commissione europea per l’approvazione della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo di programmazione 2007-2013.

Il processo di designazione delle aree ammissibili si è concluso il 28 novembre 2007, con la decisione C(2007)5618 def., con la quale la Commissione europea ha approvato le aree ammesse a beneficiare delle deroghe di cui all’art. 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato dell’Unione e i relativi massimali d’intensità degli aiuti.

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 dicembre 2007, corretto dal successivo decreto del 27 marzo 2008, ha infine recepito i contenuti della suddetta decisione comunitaria.

Se, da un lato, per le ragioni suddette l’attività di concessione delle agevolazioni è rimasta sospesa, nel 2007 sono intervenute alcune disposizioni che hanno nuovamente modificato le norme che regolano la concessione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992, al fine di assicurare coerenza degli interventi agevolativi con quelli da finanziare attraverso il Fondo per la competitività e lo sviluppo, istituito dall’articolo 1, comma 864, della legge finanziaria 2007.

 

L’articolo 8-bis, comma 3, del D.L. n. 81/2007[442] ha demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la ridefinizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, individuando attività, iniziative, tipologie di imprese e spese ammissibili, nonché la misura e la natura delle agevolazioni, gli indicatori per la formazione di eventuali graduatorie, le limitazioni e le riserve per l’utilizzo dei fondi.

Il citato articolo 8-bis, ha inoltre disposto l’abrogazione, contestualmente all’adozione del suddetto decreto attuativo (che non risulta ancora emanato), della riforma delle agevolazioni disposta dal D.L. n. 35 del 2005, ad eccezione dell’eventuale utilizzo del “Fondo rotativo per il sostegno delle imprese” (FRI).

Il medesimo articolo 8-bis, al comma 1, è inoltre intervenuto in ordine alla definizione amministrativa degli aiuti concessi ai sensi della legge 488/92.

La modifica normativa introdotta ha in particolare eliminato il provvedimento di concessione definitiva – prima emanato a chiusura del procedimento agevolativo – sostituendolo con un atto di liquidazione a saldo e conguaglio emanato dallo stesso ente che ha gestito tutte le fasi precedenti (banca concessionaria).

Per gli investimenti di importo rilevante (superiore a 1.549.370,69 euro) vengono inoltre eliminati gli accertamenti finali a cura del Ministero, che duplicavano un’attività istruttoria già svolta dalla banca. Nel contempo, con la stessa norma sono stati posti i presupposti per un’azione di controllo a vasto raggio, da effettuarsi anche mediante affidamento ad enti od organismi terzi.

E’ stata inoltre introdotta un’ulteriore modifica, volta a prevedere la possibilità di attenuare l’effetto di condizioni di revoca applicabili in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi attesi con l’iniziativa agevolata.

Le circolari 2 agosto 2007, n. 64 e n. 65 del Ministero dello sviluppo economico, al fine di conciliare efficacia dei controlli e velocità nell’erogazione delle agevolazioni, hanno infine previsto alcune semplificazioni procedurali, snellendo gli adempimenti a carico delle imprese e delle banche, mentre il decreto 2 agosto 2007 del Ministero dello sviluppo economico ha allungato i tempi a disposizione delle imprese per la stipula dei contratti di finanziamento agevolato (da 90 a 150 giorni, a partire dal ricevimento del decreto di concessione delle agevolazioni).

 

Per una dettagliata illustrazione delle modalità di concessione delle agevolazioni della legge n. 488/1992, come ridisciplinate ai sensi del D.M. attività produttive del 1° febbraio 2006, in attuazione del D.L. n. 35/2005, si rinvia alla versione della presente scheda contenuta nel dossier ipertestuale su CD-ROM.

Le risorse

Come accennato, la riforma delle agevolazioni ha previsto un sistema di finanziamento misto, costituito da un contributo in conto capitale e da un finanziamento con capitale di credito, composto per metà da finanziamento pubblico agevolato e per l’altra metà da finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato.

I finanziamenti pubblici agevolati sono concessi a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. dalla legge finanziaria per il 2005[443], nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal CIPE con le delibere n. 76/2005, n. 45/2006 e n. 167/2006.

La dotazione iniziale del Fondo rotativo è stata stabilita in 6.000 milioni di euro, da finanziare con le risorse del risparmio postale (Cassa depositi e prestiti).

Con delibera n. 167/2006, di riassegnazione delle risorse del Fondo, il CIPE ha destinato 1.790 milioni alla ricerca scientifica (FAR – D.Lgs. n 297/1999), 1.710 milioni al Fondo per l’innovazione tecnologica (FIT – legge n. 46/1982), 1.710 milioni alla legge n. 488, 350 milioni ai contratti di programma, 140 milioni ai patti territoriali e ai contratti di area e 300 milioni ai contratti di filiera.

Si ricorda che la riforma delle agevolazioni previste dalla legge 488 e dalla programmazione negoziata prevede l’abrogazione delle disposizioni recate dall’articolo 8, commi da 1 a 5 del D.L. n. 35/2005; in particolare il comma 5 prevede l’erogazione sulla quota del Fondo rotativo in oggetto del finanziamento degli interventi ex lege 488 e programmazione negoziata. Attualmente è stato emanato soltanto il decreto attuativo relativo ai contratti di programma.

 

Rispetto ai 1.710 milioni del Fondo rotativo destinati al finanziamento agevolato in favore della legge n. 488, il decreto del Ministro dello sviluppo del 13 dicembre 2006 ha destinato 927 milioni di euro al bando “Industria”, 592 milioni al bando “turismo” e 88 milioni al bando “commercio”.

Per il finanziamento dei contributi in conto capitale (ossia a fondo perduto) il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 dicembre 2006 ha considerato complessivamente disponibili, per i bandi del 2006, 733 milioni di euro, di cui circa 423 milioni per il bando “Industria”, 270 milioni per il bando “turismo” e 40 milioni per il bando “commercio”.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2007

Per quanto riguarda lo stato di attuazione della legge n. 488, la “Relazione generale sulla situazione economica del Paese nel 2007”, sottolinea come attraverso la legge n. 488/1992, nel periodo di programmazione 2000-2006, in base ai bandi generali di tutti i settori ammessi all’intervento, siano state complessivamente agevolate 21.326 iniziative, per 44.824 milioni di euro di investimenti, 10.638 milioni di contributi in conto capitale, 1.645 milioni di finanziamento agevolato e 324.238 nuovi occupati previsti.

Nel Mezzogiorno, le iniziative agevolate sono state 16.366, con investimenti per 33.878 milioni, contributi in conto capitale per 9.571 milioni, finanziamenti agevolati per 1.398 milioni e un’occupazione prevista di 276.017 nuovi addetti.

Le quote del Mezzogiorno sui rispettivi totali sono state del 75,6% per quanto riguarda gli investimenti agevolati e, rispettivamente, del 90,0%, dell’85,0% e dell’85,1% per quanto riguarda i contributi in conto capitale, i finanziamenti agevolati e i nuovi addetti previsti.

Nel 2007 le agevolazioni complessivamente erogate nelle aree sottoutilizzate del Paese sono risultate pari a 322,4 milioni di euro, in calo di circa il 22% rispetto a quelle registrate (pari a 414,1 milioni) nel 2006. La flessione è stata più intensa nel Centro-Nord (-33,5%) che nel Mezzogiorno (-20,1%).

Delle 21.326 iniziative agevolate, circa i due terzi (corrispondenti a 13.206 iniziative), per 33.438 milioni di investimenti, pari al 74,6% di quelli complessivi, hanno riguardato il settore “industria e i servizi”.

I contributi in conto capitale e i finanziamenti agevolati concessi sono stati nell’ordine di 7.870 e 1.069 milioni di euro (corrispondenti al 74 e al 65% di quelli totali). La relativa occupazione prevista nel settore industria e servizi è di 220.456 nuovi addetti, pari al 68,0% di quella complessiva.

Nel Mezzogiorno, le iniziative agevolate dai bandi industria e servizi sono state 9.722, per 24.899 milioni di euro di investimenti; questi ultimi sono risultati pari al 73,5% di quelli totali della ripartizione, a fronte del 78,0% registrato nel Centro-Nord.

Nel 2007, le agevolazioni erogate nelle aree sottoutilizzate del Paese nel settore “industria e servizi”, pari a 211,8 milioni di euro, hanno segnato, rispetto al 2006, una diminuzione maggiore di quella verificatasi per il complesso dei settori agevolati (-28,8%,a fronte del 22,1%); il calo è stato del 34,8% per l’industria e i servizi del Centro-Nord e del 27,5% per quella del Mezzogiorno.

Dati analitici sul numero delle domande agevolate dei bandi generali della legge n. 488 e sull’erogazione delle risorse negli anni 2000-2007 sono contenute nella tavole riportate nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese nel 2007.


Inserire pdf pag. 147 e 149 del Volume 2 della relazione sulla situazione economica del paese 2007


 


Le politiche di sviluppo territoriale

I patti territoriali

Il “Patto territoriale”, quale espressione del partenariato sociale, consiste nell'accordo tra più soggetti (enti locali, soggetti pubblici operanti a livello locale, rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali, soggetti privati) per l'attuazione di un programma di interventi nei settori dell'industria, agroindustria, agricoltura, pesca e acquacoltura[444], produzione di energia termica o elettrica da biomasse, servizi, turismo ed in quello dell'apparato infrastrutturale, tra loro integrati[445].

Il patto territoriale è caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale in ambito subregionale compatibili con uno sviluppo ecosostenibile.

I patti territoriali possono essere attivati su tutto il territorio nazionale, fermo restando che le specifiche risorse destinate dal CIPE sono riservate esclusivamente ai patti attivabili nelle aree depresse.

 

Per una illustrazione della disciplina dell’istituto del patto territoriale, si rinvia alla versione della presente scheda contenuta nel dossier ipertestuale su CD-ROM.

 

Nella XV legislatura con il D.L. n. 262/2006 (legge n. 286/2006) è stata disposta la sospensione, fino al 31 dicembre 2006, dell’applicazione agli strumenti della programmazione negoziata della nuova disciplina sui meccanismi di concessione degli incentivi alle imprese.

L’articolo 8-bis del D.L. n. 81/2007, al comma 6, ha stabilito che le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti d’area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria di rimodulazioni già autorizzate dei patti territoriali e dei contratti d’area in essere, sono utilizzate:

a)  per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo globale al responsabile unico del contratto d’area o al soggetto responsabile del patto territoriale, per la copertura degli oneri derivanti dall’incremento del 25% del contributo globale, nonché di quelli derivanti dalla corresponsione alle società convenzionate dei compensi per l’attività di istruttoria e di assistenza tecnica;

b)  per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti d’area. Per i patti ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le relative richieste di rimodulazione possono essere presentate entro il 31 dicembre 2008[446].

A tale disposizione è stata data attuazione con il D.M. 14 dicembre 2007, recante “Priorità di utilizzo delle risorse impegnate a favore di iniziative comprese nei patti territoriali e nei contratti d'area”.

Le risorse

Sulla base delle delibere CIPE di ripartizione delle risorse per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione negoziata, nel periodo 1998-2009 allo strumento del patto territoriale risultano assegnate le seguenti risorse:

(milioni di euro)

Assegnazioni Cipe

1998-
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1998-
2009

Risorse complessive program. negoziata,
di cui:

6.509,6

1.178,2

852,6

638,7

618,1

324,7

380

296,0

10.797,8

- Patti territoriali

3.468,9

877,6

532,4

396,6

115,0

 

 

 

5.390,5

Fonte:      Ministero dello sviluppo economico, Rapporto annuale 2007 del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2007

Complessivamente, dal 1996 ad oggi, sono stati approvati 220 patti territoriali.

Ai primi 12 patti c.d. di prima generazione (approvati nel 1996-1997) se ne sono aggiunti altri 91 patti specializzati nei settori dell’agricoltura e della pesca, approvati nel corso del 2000, ed ulteriori 117 patti c.d. generalisti di seconda generazione, approvati tra il 1998 e il 2003.

Secondo i dati forniti dal Ministero dello sviluppo economico nel Rapporto annuale 2007 del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, ai complessivi 220 patti sottoscritti è legato un investimento complessivo di 11.522 milioni di euro, un onere pubblico di 4.996 milioni di euro e una nuova occupazione prevista, per le sole iniziative imprenditoriali, di 85.331 unità.


Patti territoriali nazionali

Stato di attuazione al 31 dicembre 2007

Tipologia patti

N.ro

Investimento
complessivo
(migliaia di euro)

Onere complessivo (migliaia di euro)

Totale erogato al netto delle revoche (migliaia di euro)

Occupazione aggiuntiva iniziative imprenditoriali

I generazione (generalisti)

12

643.272

480.628

291.733

6.985

II generazione (generalisti)

117

8.629.764

3.361.540

1.755.136

52.075

Specializzati nei settori del­l’agricoltura e della pesca

91

2.249.462

1.154.028

732.636

26.271

Totale

220

11.522.498

4.996.195

2.779.506

85.331

Fonte: Elaborazioni del DPS su dati del Ministero dello sviluppo economico e I.P.I.

 

Per i 12 patti di “prima generazione”, approvati con la vecchia procedura, attivati fra il 1998 e il 1999, cui era legata la previsione di attivazione di investimenti per 643 milioni a fronte di un onere pubblico pari a 480 milioni, il Rapporto indica, al 31 dicembre 2007 erogazioni per quasi 292 milioni.

I 91 patti agricoli prevedono la realizzazione di 2.249 milioni di euro di investimento complessivo, cui corrisponde un onere pubblico di 1.154 milioni e una nuova occupazione, per le iniziative imprenditoriali, di 26.271 unità. Le erogazioni effettuate, al 31 dicembre 2007, ammontano a 732 milioni di euro.

Secondo i dati forniti nel Rapporto annuale 2007 del DPS, per i 117 patti generalisti di seconda generazione corrispondono investimenti complessivi per 8.630 milioni, un onere, su risorse pubbliche, pari a 3.361 milioni ed un numero di nuovi addetti previsti, per le sole iniziative imprenditoriali, pari a 52.075 unità.

Le erogazioni effettuate al 31 dicembre 2007, ammontano a 1.755 milioni.

 

Per quanto concerne la ripartizione regionale dei patti territoriali, 67 patti risultano sottoscritti in zone del Centro-Nord (30%) e 153 nel Mezzogiorno (70%).

In termini di ammontare di investimenti, la ripartizione è di 5.102 milioni di euro nel Centro-Nord, pari al 44% del totale degli investimenti complessivi, contro 6.421 milioni di euro nel Mezzogiorno, che rappresentano all’incirca il 56%.

Le relative erogazioni si attestano, al 31 dicembre 2007, a 640 milioni di euro per il Centro-Nord (23% del totale) e a 2.139 milioni per il Mezzogiorno (77%).

 

Lo stato di attuazione dei patti territoriali nazionali, al 31 dicembre 2007, suddiviso per regioni, è riportato nel Rapporto annuale 2007 sugli interventi nelle aree sottoutilizzate predisposto dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico.


nel dossier inserire pdf pag. 246, 247 e 248 del Rapporto DPS


 


 


Ai patti territoriali (generalisti e agricoli) sottoscritti secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale, si affiancano inoltre i “Patti territoriali per l’occupazione” (c.d. patti comunitari) indicati dalla Commissione europea come uno degli strumenti destinati a rafforzare l'efficacia dei Fondi strutturali in materia di occupazione ai livelli regionale e locale.

L’obiettivo di tali patti è quello di stimolare la creazione di ampi partenariati regionali e locali onde consentire l'elaborazione di programmi innovativi in materia di creazione di posti di lavoro.

Lo strumento del “patto territoriale per l’occupazione” non è previsto in alcuna direttiva o regolamento comunitario, ma si è sviluppato gradualmente nei vari documenti predisposti in sede comunitaria.

Per quanto riguarda l’Italia, i patti territoriali comunitari sono 10: Sangro Aventino, Agro Nocerino Sarnese, Area Nord Est Napoli, Appennino centrale, Matese, Nord Barese Ofantino, Oristano, Alto Belice Corleonese, Calatino Sud Simeto, Catania Zona Sud[447].

I 10 patti comunitari hanno previsto la realizzazione di investimenti per un complesso di 883 milioni di euro a fronte di agevolazioni per 514 milioni di euro.

 

Per quanto concerne lo stato di attuazione dei patti territoriali per l’occupazione, al 31 dicembre 2007 risultano erogati, sul complesso dei 10 patti e dell’attività da essi svolta, circa 480 milioni di euro.

 

Lo stato di attuazione dei patti territoriali per l’occupazione, al 31 dicembre 2007, suddiviso per regioni, è riportato nel Rapporto annuale 2007 sugli interventi nelle aree sottoutilizzate predisposto dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico.


Inserire pdf pag. 249 del Rapporto DPS


Le politiche di sviluppo territoriale

I contratti di area

Il contratto d'area costituisce lo strumento operativo - concordato tra le amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati - funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione attraverso condizioni di massima flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti qualificati da validità tecnica, economica e finanziaria, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli.

 

Per una illustrazione della disciplina dell’istituto del contratto d’area, si rinvia alla versione della presente scheda contenuta nel dossier ipertestuale su CD-ROM.

 

Sulla materia nella XV legislatura è intervenuto il D.L. n. 262/2006 (legge n. 286/2006) che, all’articolo 2, comma 74, ha disposto la sospensione, fino al 31 dicembre 2006, dell’applicazione agli strumenti della programmazione negoziata della nuova disciplina sui meccanismi di concessione degli incentivi alle imprese.

Il successivo comma 79ha introdotto una disposizione interpretativa circa la revoca delle agevolazioni nel caso l'iniziativa non venga ultimata entro 48 mesi dalla data di inizio dell'istruttoria. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore ai 12 mesi. In particolare il comma 79 prevede che il suddetto termine, limitatamente alle iniziative già avviate e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, risultino aver raggiunto almeno il 55% dell'investimento mediante agevolazioni a valere sui contratti d'area, si deve intendere a decorrere dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunità europea.

 

L’articolo 8-bis del D.L. n. 81 del 2007, al comma 6, ha stabilito che le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti territorialie nei contratti d’area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria di rimodulazioni già autorizzate dei patti territoriali e dei contratti d’area in essere, sono utilizzate:

a)  per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo globale al responsabile unico del contratto d’area o al soggetto responsabile del patto territoriale, per la copertura degli oneri derivanti dall’incremento del 25% del contributo globale, nonché di quelli derivanti dalla corresponsione alle società convenzionate dei compensi per l’attività di istruttoria e di assistenza tecnica;

b)  per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti d’area. Per i patti ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le relative richieste di rimodulazione possono essere presentate entro il 31 dicembre 2008[448].

A tale disposizione è stata data attuazione con il D.M. 14 dicembre 2007, recante “Priorità di utilizzo delle risorse impegnate a favore di iniziative comprese nei patti territoriali e nei contratti d'area”.

 

Sulla base delle delibere del CIPE di ripartizione delle risorse per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione negoziata, nel periodo 1998-2009 risultano assegnate allo strumento del contratto d’area le seguenti risorse:

(milioni di euro)

Assegnazioni Cipe

1998-
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1998-
2009

Risorse complessive program. negoziata,
di cui:

6.509,6

1.178,2

852,6

638,7

618,1

324,7

380

296,0

10.797,8

- Contratti di area

1.626,4

193,2

71,0

-

-

-

-

-

1.890,6

Fonte:      Ministero dello sviluppo economico, Rapporto annuale 2007 del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate.

Stato di attuazione al 31 dicembre 2007

Alla data del 31 dicembre 2007 risultano sottoscritti 18 contratti d’area e 18 protocolli aggiuntivi (Ministero dell’economia e delle finanze, Rapporto annuale 2007 del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate).

La gran parte dei contratti risulta sottoscritta nel periodo 1998-2000. L’ultimo contratto d’area - quello di Avellino - è stato sottoscritto nel 2001.

L’utilizzo dello strumento del contratto d’area è stato di fatto sospeso in questi ultimi anni.

E’ pertanto proseguita soltanto l’attuazione dei contratti d’area che erano già stati avviati, con l’approvazione dei protocolli aggiuntivi.

 

Già a partire dal 1999, con la delibera n. 81 del 9 giugno 1999 il CIPE aveva, infatti, bloccato la stipula e il finanziamento di nuovi contratti d’area, limitandola ai soli contratti d’area la cui istruttoria bancaria alla data del 9 giugno 1999 fosse conclusa e pervenuta al Ministero del tesoro, nonché a quelli localizzati nelle aree industriali realizzate ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 219 del 1981 (aree terremoto Irpinia).

La delibera, inoltre, autorizzava eccezionalmente il finanziamento dei protocolli aggiuntivi a contratti d’area già stipulati o ai contratti in via di stipula.

 

Per quanto concerne lo stato di attuazione dei contratti d’area, secondo i dati forniti nel Rapporto 2007 del DPS, alla data del 31 dicembre 2007 dei 18 contratti d’area sottoscritti (di cui 15 nel Mezzogiorno), il numero complessivo delle iniziative imprenditoriali attivate risulta pari a 766 (658 nel Mezzogiorno), per un investimento complessivo pari a 3.657 milioni di euro (di cui 3.351 milioni nel Mezzogiorno).

Il contributo pubblico è pari a 2.364 milioni di euro (di cui 2.304 milioni nel Mezzogiorno) e l’occupazione prevista a regime a 22.641 unità (20.370 nel Sud d’Italia).

Le risorse pubbliche effettivamente erogate al 31 dicembre 2005 ammontano a 1.166 milioni di euro, di cui 1.159 milioni nel Mezzogiorno.

 

Lo stato di attuazione dei contratti d’area, al 31 dicembre 2007, suddiviso per regioni, è riportato nel Rapporto annuale 2007 sugli interventi nelle aree sottoutilizzate predisposto dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico.


Inserire nel dossier pdf pagina 250 Rapporto DPS


Le politiche di sviluppo territoriale

I contratti di localizzazione

Il “Programma operativo pluriennale di marketing territoriale per l’attrazione degli investimenti esteri”, finanziato dal CIPE con la delibera n. 130/2002, affidato a Sviluppo Italia S.p.a (ora Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.) (vedi scheda La riforma di Sviluppo Italia S.p.A., pag. 405) e avviato il 1° settembre 2003, si è posto l’obiettivo di incrementare i flussi di investimenti esteri in Italia, attraverso la creazione di un riferimento istituzionale univoco per gli investitori stranieri, ed il rafforzamento e la semplificazione delle procedure per la localizzazione, l’accesso ai finanziamenti e le autorizzazioni amministrative.

A tal fine, nel corso del 2003 è stato introdotto il contratto di localizzazione per l’attrazione di investimenti privati di grande portata nelle aree sottoutilizzate del Paese, attraverso l’utilizzo degli strumenti di contrattazione già esistenti, in particolare, del contratto di programma e dell’accordo di programma quadro, ma dando forte rilievo alla creazione di condizioni di contesto capaci di radicare nel territorio gli stessi investimenti.

 

Per una illustrazione della disciplina dell’istituto del contratto di localizzazione, si rinvia alla versione della presente scheda contenuta nel dossier ipertestuale su CD-ROM.

Le risorse

Il CIPE, con delibera n. 16 del 9 maggio 2003 ha destinato 140 milioni per il “Progetto pilota di localizzazione dei contratti di programma”, di cui 6 milioni per il 2003, 30 milioni per il 2004 e 104 milioni per il 2005.

Ulteriori 100 milioni sono stati destinati dalla delibera n. 34 del 2005, che, in base alla rimodulazione delle risorse disposta dalla delibera n. 1 del 2006 ha assegnato 20 milioni per il 2005, 20 milioni per il 2006, 20 milioni per il 2007 e 40 milioni per il 2008 e anni seguenti (rispetto alla assegnazione originaria di 40 milioni per il 2006 e di 40 milioni per il 2007).

La delibera n. 2 del 2006 ha infine destinato 250 milioni ai contratti di localizzazione, di cui 25 milioni per il 2006, 50 milioni per il 2007, 50 milioni per il 2008 e 125 milioni per il 2009.

Lo stato di attuazione

In base alle informazioni fornite dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – alla data del 7 aprile 2008 - sono stati sottoscritti 10 contratti di localizzazione.

I contratti sono stati sottoscritti con le seguenti imprese:

§      Verdura International Hotel Resort (gruppo alberghiero inglese Rocco Forte);

§      Vegitalia, società del gruppo giapponese Kagome;

§      Donnafugata (gruppo spagnolo Sotogrande);

§      Denso Thermal Systems, gruppo giapponese;

§      Helesi, gruppo greco;

§      In & Out S.p.A., consociata del gruppo francese Teleperformance;

§      la società Porto Industriale Cagliari SpA (CICT), appartenente al gruppo tedesco Eurokai/Erogate;

§      Transcom Worldwide S.p.A. che fa capo al Gruppo lussemburghese Transcom Worldwide S.A.;

§      Il Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. (Bosch CVIT);

§      la Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A. (Bosch TDIT).

 

Le domande delle imprese Bridgestone, ITSA, Degusta Medavox, Mubea, Rosemberg South Europe, Skylogic Mediterraneo risultano essere nella fase iniziale della procedura (decreto di approvazione della domanda di contratto di programma), mentre per le imprese Digital Display Devices e Atlantica Invest sono stati sottoscritti, rispettivamente, l’accordo di programma quadro e il contratto di programma.

E’ stata infine revocata l’iniziativa con la società Etnavax (dello svizzero KK Group) che prevedeva investimenti nel settore delle biotecnologie a Caltagirone (Catania).


Contratto di Localizzazione

Aggiornamento al 07/04/2008 – Fonte: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.

Iter Concluso – Sottoscrizione Contratto di Localizzazione

(Accordo di Programma Quadro e Contratto di Programma)

 

Nome

Regione

Comune

Settore

Inv.

€/Mln

Contributo

€/Mln

Nuovi

occupati

Tipologia di intervento

Contributo erogato

€/Mln

Vegitalia

Calabria

S.Marco Argentano (CS)

Agro - alimentare

32

14,3

217

Nuova iniziativa

7,2

Donnafugata

Sicilia

Ragusa

Turismo

45,5

18,6

222

Nuova iniziativa

6,2

Denso Thermal Systems

Campania

Avellino

Componentistica auto

63,2

24,0

0(1)

Ristrutturazione

 

Helesi

Basilicata

Pisticci (MT)

Contenitori plastici

25,6

17,0

53

Nuova iniziativa

5,7

In & Out

Puglia

Taranto

Call center

1,9

1,0

1.700

Nuova iniziativa

 

Transcom

Puglia

Bari

Call center

2,9

1,5

630

Nuova iniziativa

 

Bosch TDIT

Puglia

Bari

Automotive

89,4

29,1

0(1)

Ammodernam.

 

Bosch CVIT

Puglia

Bari

Automotive

27,5

11,4

6(1)

Ampliamento

 

CICT

Sardegna

Cagliari

Logistica

60,6

21,8

61

Ampliamento

 

Verdura International Hotel Resort

Sicilia

Sciacca
(AG)

Turismo

99,2

43,0

330

Nuova iniziativa

 

TOTALE

 

 

 

447,8

181,7

3.219

 

 

(1) Trattasi di operazione di retention finalizzata ad evitare il ridimensionamento degli attuali livelli occupazionali.

 


 

Sottoscrizione Accordo di Programma Quadro

 

Nome

Regione

Comune

Settore

Inv.

€/Mln

Contributo

€/Mln

Nuovi occupati

Tipologia di intervento

Stato di avanzamento

Digital Display Devices

Campania

Rocca d’Evandro (CE)

Pannelli LCD

900,0

181,8

1.200

Nuova iniziativa

10%

TOTALE

 

 

 

900,0

181,8

1.200

 

 

 

Sottoscrizione Contratto di Programma

 

Nome

Regione

Comune

Settore

Inv.

€/Mln

Contributo

€/Mln

Nuovi occupati

Tipologia di intervento

Stato di avanzamento

Atlantica Invest

Sicilia

Regalbuto (EN)

Turismo

599,3

97,5

702

Nuova iniziativa

1%

 

Iniziative revocate

 

Nome

Regione

Comune

Settore

Inv.

€/Mln

Contributo

€/Mln

Nuovi occupati

Tipologia di intervento

Stato di avanzamento

Etnavax

Sicilia

Caltagirone (CT)

Biotecnologie

45,5

26,0

59

Nuova iniziativa

5%

 

 


Decreto di approvazione della domanda di Contratto di Programma

 

Nome

Regione

Comune

Settore

Inv.

€/Mln

Contributo

€/Mln

Nuovi occupati

Tipologia di intervento

Stato di avanzamento

Bridgestone

Sardegna

Cagliari

Componenti pneumatici

20,2

9,1

15

Ampliamento

0%

ITSA

Sicilia

Bari

Logistica

42,2

18,3

136

Nuova iniziativa

0%

Degussa Medavox

Abruzzo

Bussi (PE)

Chimica

25,0

6,7

20

Ampliamento

0%

Mubea

Basilicata

Melfi (PZ)

Automotive

5,2

2,4

10

Ampliamento

0%

Rosenberger South Europe

Campania

Pastorano (CE)

Cavi per telecomunic.

7,3

3,1

60

Nuova iniziativa

0%

Skylogic Mediterraneo

Sardegna

Assemini (CA)

Telecomunic.

22,1

11,1

60

Nuova iniziativa

0%

TOTALE

 

 

 

122

50,7

301

 

 

 

 

Riepilogo

 

Status

N.

Totale investimenti
€/Mln

Contributo
€/Mln

Nuovi occupati

Iter concluso

10

0

0

3.219

Sottoscrizione Accordo di Programma Quadro

1

900,0

181,8

1.200

Sottoscrizione Contratto di Programma

1

599,3

97,5

702

Decreto di approvazione domanda Contratto di Programma

6

122

50,7

301

Totale

18

1621,3

330

5.422

Iniziative revocate

1

45,5

26,0

59


La politica di coesione

I fondi strutturali comunitari 2000-2006

Nel periodo di programmazione 2000-2006, la politica regionale dell’Unione europea è stata attuata attraverso i seguenti Fondi strutturali[449]:

§      Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), che contribuisce ad aiutare le regioni in ritardo di sviluppo, in riconversione economica e con difficoltà strutturali;

§      Fondo Sociale Europeo (FSE), che interviene principalmente nell'ambito della strategia europea per l'occupazione;

§      Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia, sezione orientamento (FEAOG), rivolto allo sviluppo delle regioni in ritardo tramite il miglioramento dell'efficienza delle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli, nonché alla promozione delle zone rurali;

§      Strumento finanziario di orientamento per la pesca (SFOP), per il settore della pesca.

I Fondi strutturali e gli strumenti finanziari previsti dalla politica di coesione comunitaria 2000-2006 contribuiscono al conseguimento di alcuni obiettivi prioritari della Comunità finalizzati a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, secondo la seguente tabella[450]:

 

Obiettivo 1 -Promozione dello sviluppo e ade­guamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo.

FESR, FSE, FEAOG sezione “orientamento” e SFOP

Obiettivo 2 -Riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali.

FESR e FSE

Obiettivo 3 -Adeguamento e ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, forma­zione e occupazione.

FSE

 

In particolare, l’obiettivo 1 è individuato applicando il parametro comunitario già utilizzato nella precedente programmazione 1994-1999 del PIL pro capite, misurato a parità di potere d'acquisto, inferiore al 75% della media comunitaria[451]. Per l’Italia, nell'obiettivo 1 sono state ricomprese, per il periodo 2000-2006, le seguenti regioni italiane: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’obiettivo 2 riguarda le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi; le zone rurali in declino; le zone urbane in difficoltà; le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi. L’individuazione di tali zone è stato definito dalla Commissione europea su proposta di ogni Stato membro interessato. L’elenco delle zone italiane si estende su 13 regioni italiane del Centro-Nord ed è rivolto soprattutto alle zone rurali in declino e alle zone industriali; esso riguarda in piccola parte anche quartieri urbani in difficoltà e alcune zone dipendenti dalla pesca[452].

L’obiettivo 3 si estende all’intero territorio nazionale, ad eccezione delle zone obiettivo 1[453]. In Italia tale obiettivo si estende alle regioni del Centro-Nord.

Le risorse stanziate per i fondi strutturali, a livello comunitario, sono state complessivamente pari a 195 miliardi di euro, di cui circa 183 miliardi destinati al finanziamento delle misure relative agli obiettivi 1, 2 e 3[454] ed hanno interessato il41% del totale della popolazione degli Stati membri, rispetto ad una percentuale del 50% del precedente periodo di programmazione. Per l’Italia si è passati dal 54% del totale della popolazione nel periodo 1994-1999 al 47% per il 2000-2006.

Tali risorse includono altresì il sostegno transitorio previsto per le aree c.d. “phasing out” che non presentavano i parametri delineati per il periodo di programmazione 2000-2006 ai fini della loro inclusione nel quadro dell'obiettivo 1 o dell’obiettivo 2[455].

Per l’Italia, ha beneficiato di tale sostegno transitorio fino al 31 dicembre 2006 la regione Molise, in quanto fuoriuscita dall’obiettivo 1 alla fine del 1999 per il superamento del limite del 75% previsto per il corrispondente PIL pro capite confrontato alla media comunitaria. I territori che hanno beneficiato del sostegno transitorio nel quadro dell’obiettivo 2 sono stati invece individuati per esclusione tra le aree del Centro-Nord che sono fuoriuscite dai vecchi obiettivi 2 e 5b e che pertanto non entravano a far parte nell’obiettivo 2 ridefinito.

Si ricorda che i Fondi finanziano altresì i programmi di iniziativa comunitaria (PIC), in relazione alla cooperazione transfrontaliera (INTERREG), alle risorse umane (EQUAL), allo sviluppo regionale (LEADER) e alla riqualificazione delle aree urbane (URBAN), nonché il sostegno alle misure di assistenza tecnica e alle azioni innovative.

Le risorse per il periodo 2000-2006

Le risorse stanziate per la programmazione 2000-2006 ammontano complessivamente ad un valore, definito ai prezzi 1999, di circa 183,6 miliardi di euro e sono incrementate anno per anno di una percentuale di indicizzazione pari al 2%. La tabella che segue espone la ripartizione delle risorse per obiettivo e Stato beneficiario.

 

Fondi strutturali (2000-2006): ripartizioni per Stato e per obiettivo

(in milioni di euro, prezzi 1999 - escluse le iniziative comunitarie e delle azioni innovative)

 

Stato membro

Obiettivo 1

Phasing Out
Obiettivo 1

Obiettivo 2

Phasing Out
Obiettivo 2

Obiettivo 3

Strumento della pesca
(al di fuori obiettivo 1)

Totale

BELGIO

0

625

368

65

737

34

1.829

DANIMARCA

0

0

156

27

365

197

745

GERMANIA

19.229

729

2.984

526

4.581

107

28.156

GRECIA

20.961

0

0

0

0

0

20.961

SPAGNA

37.744

352

2.553

98

2.140

200

43.087

FRANCIA

3.254

551

5.437

613

4.540

225

14.620

IRLANDA

1.315

1.773

0

0

0

0

3.088

ITALIA

21.935

187

2.145

377

3.744

96

28.484

LUSSEMBURGO

0

0

34

6

38

0

78

OLANDA

0

123

676

119

1.686

31

2.635

AUSTRIA

261

0

578

102

528

4

1.473

PORTOGALLO

16.124

2.905

0

0

0

0

19.029

FINLANDIA

913

0

459

30

403

31

1.836

SVEZIA

722

0

354

52

720

60

1.908

GRAN BRETAGNA

5.085

1.166

3.989

706

4.568

121

15.635

EU 15

127.543

8.411

19.733

2.721

24.050

1.106

183.564

Fonte:Comunicato della Commissione Europea del 1° luglio 1999, n. IP/99/442.

 

Per il finanziamento dei quattro Programmi di Iniziativa Comunitaria (PIC) la Comunità ha destinato il 5,35% delle risorse complessive dei Fondi, pari a 10,4 miliardi di euro. Per tali iniziative, all’Italia è stata destinata la somma di circa 1,2 miliardi di euro.


Il monitoraggio al 31 dicembre 2007 dell’attuazione finanziaria delle risorse dei fondi comunitari per l’Italia

Come indicato nel documento relativo al monitoraggio degli interventi comunitari relativi alla programmazione 2000-2006, predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze (RGS-IGRUE), il livello di attuazione finanziaria al 31 dicembre 2007 degli interventi per i tre obiettivi rilevanti nella programmazione 2000-2006 è pari all’ 81,7% degli stanziamenti complessivi, comprensivi della quota di cofinanziamento nazionale.

 

In valori assoluti, con riferimento ai fondi strutturali FESR, FSE, FEAOG e allo strumento finanziario SFOP, risultano essere stati spesi al 31 dicembre 2007 circa 50.913 milioni di euro (che includono altresì la quota di cofinanziamento nazionale), a fronte di 68.408 milioni di euro relativi ad impegni giuridicamente vincolanti assunti a tale data.

Il valore degli impegni supera pertanto il contributo complessivo delle risorse finanziarie, attestandosi a circa il 110%, considerato che non tutti gli impegni sono suscettibili di trasformarsi in spesa in quanto ciò dipende dalla effettiva realizzazione dei progetti approvati nell’ambito dei rispettivi fondi.

 

La seguente tabella espone i dati relativi allo stato di attuazione dei Fondi strutturali 2000-2006 al 31 dicembre 2007.

Per ciascun obiettivo e per ciascun programma operativo viene indicato l’importo complessivo dei finanziamenti programmati e l’ammontare degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati alla data del 31 dicembre 2007.

 

Attuazione finanziaria per obiettivo – Periodo 2000-2006

Situazione al 31 dicembre 2007

(valori in milioni di euro)

Obiettivo

Tot. Contributo

Impegni

Pagamenti

Avanzamento %

(A)

(B)

(C)

(B/A)

(C/A)

Obiettivo 1

46.019,33

51.093,25

36.703,30

111,0

79,8

Obiettivo 2

7.182,58

8.030,28

6.327,83

111,8

88,1

Obiettivo 3

9.097,67

9.284,04

7.882,29

102,05

86,64

Totale

62.299,6

68.407,6

50.913,4

109,8

81,7

Fonte:Ministero dell’economia e delle finanze, RGS-IGRUE (N.B.: i valori includono la quota di cofinanziamento nazionale).


Stato di attuazione dell’Obiettivo 1

Per quanto riguarda l’attuazione degli interventi comunitari nel Mezzogiorno, lo stato di avanzamento finanziario nella precedente programmazione 2000-2006 può essere misurato mediante il monitoraggio dell’attuazione del QCS obiettivo 1, pari al 79,8% degli stanziamenti complessivi.

In valori assoluti, risultano essere stati spesi al 31 dicembre 2007 per tale obiettivo circa 36.700 milioni di euro, a fronte di 51.090 milioni di euro relativi ad impegni giuridicamente vincolanti assunti a tale data. Il valore degli impegni supera pertanto il contributo complessivo delle risorse finanziarie per il periodo di programmazione 2000-2006, attestandosi al 111%. La migliore performance tra gli assi prioritari di intervento è stata registrata dalle “Reti e nodi di servizio”, con pagamenti per oltre 8,8 miliardi di euro (il 90,1% del contributo totale).

Secondo i dati forniti dalla RGS-IGRUE, restano da spendere entro la data limite per la realizzazione della maggior parte della spesa (il 31 dicembre 2008) circa 9,3 miliardi di euro di cui il 70,8% in ambito FESR.

Al 31 dicembre 2007, l’attuazione finanziaria dei Programmi a titolarità regionale (POR) e dei Programmi Operativi Nazionali (PON) ha fatto registrare i seguenti valori esposti nella seguente tabella.

 

QCS - Obiettivo 1

Avanzamento finanziario interventi regionali (POR) e nazionali (PON)

(Dati al 31 dicembre 2007 - valori in milioni di euro)

 

Contributo totale

Impegni

Pagamenti

Percentuali

(A)

(B)

(C)

(B/A)

(C/A)

POR Basilicata

1.696,07

2.036,15

1.330,92

120,1

78,5

POR Calabria

4.036,40

4.098,33

3.221,08

101,5

79,8

POR Campania

7.748,17

8.231,25

5.886,70

106,2

76,0

POR Molise

469,48

543,35

396,51

115,7

84,5

POR Puglia

5.232,35

6.003,53

3.962,25

114,7

75,7

POR Sardegna

4.258,56

4.056,27

3.202,00

95,2

75,2

POR Sicilia

8.459,91

9.559,81

6.380,78

113,0

75,4

Totale Programmi regionali

31.900,94

34.528,67

24.380,25

108,2

76,4

PON ATAS

517,10

501,17

450,61

96,9

87,1

PON Pesca

305,10

284,46

207,58

93,2

68,0

PON Ricerca

2.267,33

2.806,55

1.832,82

123,8

80,8

PON Scuola per lo sviluppo

830,01

892,00

757,13

107,5

91,2

PON Sicurezza

1.225,84

1.196,28

984,14

97,6

80,3

PON Sviluppo

4.452,84

5.823,78

4.079,91

130,8

91,6

PON Trasporti

4.520,16

5.060,40

4.010,86

112,0

88,7

Totale programmi nazionali

14.118,39

16.564,58

12.323,05

117,3

87,3

TOTALE QCS

46.019,33

51.093,25

36.703,30

111,0

79,8

Fonte:Ministero dell’economia e delle finanze, RGS-IGRUE.

Al 31 dicembre 2007, il livello di spesa complessivo del totale dei programmi regionali è pari al 76,4% dei contributi totali, con situazioni diversificate in merito ai pagamenti effettuati: tra tutti, il POR Molise evidenza la migliore capacità realizzativa, con pagamenti pari all’84,5% del contributo totale 2000-2006.

Con riferimento ai programmi nazionali, la migliore performance a livello di pagamenti effettuati sui contributi programmati risulta essere stata realizzata dal PON Sviluppo Imprenditoriale Locale, che ha utilizzato al 31 dicembre 2007 risorse pari al 91,6% del totale disponibile.

Stato di attuazione dell’Obiettivo 2

Con riferimento all’attuazione finanziaria dell’obiettivo 2, la dotazione finanziaria totale dei 14 Documenti Unici di Programmazione (Docup) dell’Obiettivo 2 (uno per ogni regione del Centro-Nord), nel periodo di programmazione 2000-2006, è pari a oltre 7.180 milioni di euro. Le Regioni a cui risulta destinata una quota maggiore di fondi sono il Piemonte (17,9% del totale), la Toscana (17,1%) e il Lazio (12,3%).

 

L’analisi dei dati di avanzamento dei pagamenti per gli Interventi Obiettivo 2 al 31 dicembre 2007, rappresentata nella tabella che segue, evidenzia impegni di spesa per oltre 6.300 milioni, con una performance di realizzazione complessiva (pagamenti/contributo totale) dell’88,5% e una capacità di impegno (impegni/contributo) che si attesta oltre al totale delle risorse disponibili (111,8%).

 

Relativamente ai dati di monitoraggio finanziario al 31 dicembre 2007, l’Intervento che risulta aver impegnato e speso di più rispetto al contributo totale è il Docup Valle d’Aosta, con una capacità di impegno del 152,7% e un’efficienza realizzativa del 133,9%. Livelli di avanzamento significativi sono stati altresì raggiunti dai Docup Veneto e Docup Emilia Romagna con pagamenti pari, rispettivamente, al 106,1% e al 105,5% delle risorse stanziate.


Monitoraggio finanziario Obiettivo 2

Avanzamento finanziario al 31 dicembre 2007 - Riepilogo per Intervento

(valori in milioni di euro)

 

Contributo totale

Impegni

Pagamenti

Percentuali

(A)

(B)

(C)

(B/A)

(C/A)

DOCUP Abruzzo

546,60

617,38

410,49

112,9

75,1

DOCUP Emilia-Romagna

263,80

355,46

278,21

134,7

105,5

DOCUP Friuli Venezia Giulia

335,76

394,00

282,38

117,3

84,1

DOCUP Lazio

884,43

1.031,70

736,78

116,7

83,3

DOCUP Liguria

694,48

708,46

558,63

102,0

80,4

DOCUP Lombardia

421,04

414,02

350,76

98,3

83,3

DOCUP Marche

347,00

334,57

229,75

96,4

86,4

DOCUP P.A. Bolzano

67,64

79,95

67,10

118,2

99,2

DOCUP P.A. Trento

58,69

66,51

55,30

113,3

94,2

DOCUP Piemonte

1.290,97

1.392,11

1.127,18

107,8

87,3

DOCUP Toscana

1.233,25

1.382,63

1.154,90

112,1

93,6

DOCUP Umbria

400,20

381,79

318,13

95,4

79,5

DOCUP Valle d'Aosta

41,87

63,929

56,05

152,7

133,9

DOCUP Veneto

596,86

807,78

663,23

135,3

106,1

Totale

7.182,58

8.030,28

6.287,89

111,8

88,5

Fonte:Ministero dell’economia e delle finanze, RGS-IGRUE.

Stato di attuazione dell’Obiettivo 3

I dati di attuazione finanziaria del Quadro comunitario di sostegno per l’Obiettivo 3 al 31 dicembre 2007 mostrano livelli di impegno e di spesa che si attestano rispettivamente al 102,05% e all’86,64% dei contributi programmati, con performance più elevate con riferimento agli interventi per le politiche attive del mercato del lavoro (90,6% delle risorse disponibili) e per la promozione delle pari opportunità (89,5%).

 

Livelli di spesa significativi si rilevano per i POR gestiti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (107,3% rispetto al contributo totale 2000-2006), dalla P.A. di Trento (100,2%) e di Bolzano (95,9%) e dalla Regione Emilia-Romagna (94,5%).

 

La performance meno brillante emerge invece per il POR Lazio, che si attesta su una percentuale di pagamento pari al 75,6% del contributo programmato.

 


Monitoraggio finanziario del QCS Obiettivo 3

Avanzamento finanziario al 31 dicembre 2007 - Riepilogo per Intervento

(valori in milioni di euro)

 

Contributo totale

Impegni

Pagamenti

Percentuali

(A)

(B)

(C)

(B/A)

(A)

P.O.R. Abruzzo

406,57

409,46

318,25

100,7

78,3

P.O.R. Emilia-Romagna

1.324,19

1.417,47

1.251,59

107,0

94,5

P.O.R. Friuli Venezia Giulia

371,83

430,91

399,10

115,9

107,3

P.O.R. Lazio

902,04

844,73

682,30

93,6

75,6

P.O.R. Liguria

371,38

393,83

337,31

106,0

90,8

P.O.R. Lombardia

1.582,86

1.569,73

1.441,01

99,2

91,0

P.O.R. Marche

291,95

273,34

236,57

93,6

81,0

P.O.R. Piemonte

1.065,33

1.049,33

857,02

98,5

80,4

P.O.R. Bolzano

207,86

240,30

199,244

115,6

95,9

P.O.R. Trento

230,38

283,28

230,75

123,0

100,2

P.O.R. Toscana

705,00

700,00

598,63

99,3

84,9

P.O.R. Umbria

232,16

246,93

189,85

106,4

81,8

P.O.R. Valle d'Aosta

93,25

105,52

73,74

113,2

79,1

P.O.R. Veneto

872,41

893,61

713,12

102,4

81,7

P.O.N. Azioni di Sistema

440,44

425,59

353,82

96,6

80,3

Totale

9.097,67

9.284,04

7.882,29

102,05

86,64

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze- RGS-IGRUE.

 


La politica di coesione

Il ciclo di programmazione 2007-2013

Nella XV legislatura è stato dato l’avvio alla riforma dei Fondi comunitari per il nuovo ciclo di programmazione 2007-2013 che interessa l’Unione europea allargata ai 12 nuovi Stati membri, allo scopo di rafforzare la coesione economica e sociale e ridurre i divari di sviluppo regionali, secondo determinati orientamenti strategici.

Le risorse comunitarie per il settennio di programmazione sono state concordate nel Consiglio europeo di Bruxelles del 15 dicembre 2005, nel quale sono stati fissati gli importi complessivi destinati alla politica di coesione e la corrispondente ripartizione per Stato membro ed obiettivo comunitario.

 

Il quadro normativo comunitario che definisce i nuovi obiettivi e gli strumenti finanziari di intervento della politica di coesione ad essi destinati, nonché i criteri per la loro ripartizione, è definito dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, che ha abrogato le norme che regolavano la disciplina della precedente programmazione 2000-2006 (Regolamento (CE) n. 1260 del 1999). Esso definisce inoltre il contesto in cui si inserisce la politica di coesione, inclusi il metodo di fissazione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, il quadro di riferimento strategico nazionale ed il processo di verifica a livello comunitario.

 

In particolare, gli interventi strutturali sono programmati in modo da concentrare le risorse su un numero più limitato di priorità, che fanno seguito alle politiche tracciate dai Consigli europei di Lisbona (2000) e di Göteborg (2001) per potenziare la crescita, la competitività e l’occupazione e per diffondere uno sviluppo sostenibile.

Pertanto, i fondi che intervengono nell’ambito della politica di coesione sono limitati a tre, rispetto ai cinque della precedente programmazione[456]: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di Coesione[457].

 

Le risorse disponibili, indicate ai prezzi 2004, da impegnare per l’utilizzo dei Fondi nel periodo 2007-2013, ammontano complessivamente a 308,041 miliardi di euro[458], importo che include altresì le risorse per gli interventi nei due nuovi Stati comunitari a partire dal 1° gennaio 2007 (Bulgaria e Romania)[459], stanziate con successive decisioni della Commissione del medesimo anno.

 

Le risorse dei citati Fondi sono ripartite fra tre nuovi obiettivi di intervento della politica comunitaria di coesione. I tre nuovi obiettivi e le risorse ad essi destinate sono:

 

§      l’obiettivo “Convergenza”: costituisce la priorità dei Fondi (FESR, FSE e Fondo di Coesione) cui è destinato oltre l’81% del totale degli stessi, pari a circa 161,7 mld di euro, misurati ai prezzi del 2004,nel settennio di programmazione 2007-2013 (Decisione della Commissione 2006/594/CE del 4 agosto 2006). Esso ha lo scopo di accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo, migliorando le condizioni di crescita e di occupazione mediante:

-       la qualità degli investimenti in capitale fisico e umano;

-       lo sviluppo dell’innovazione e delle conoscenze;

-       l’adattabilità ai cambiamenti economici e sociali;

-       la tutela dell’ambiente;

-       l’efficienza amministrativa.

Le regioni interessate dall’obiettivo “Convergenza”, definite a livello NUTS II[460], coincidono solo in parte con le aree territoriali dell’Obiettivo 1 della precedente programmazione 2000-2006. Tali regioni ed i corrispondenti fondi comunitari che intervengono per finanziarne la politica di coesione sono individuati come segue:

-       regioni con PIL pro capite, misurato in standard di poteri di acquisto sulla base di dati comunitari per il periodo 2000-2002, inferiore al 75% della media comunitaria dell’UE-25. Ad esse è destinato oltre il 70% delle risorse dell’obiettivo “Convergenza”, finanziato dal FESR e dal FSE;

-       regioni con PIL pro capite che supera il 75% della media comunitaria dell’UE-25, per “effetto statistico” a seguito dell’allargamento dell’Unione a dieci nuovi Stati (dal 1° maggio 2004). Per esse è previsto un sostegno transitorio, c.d. regime di “phasing-out”, pari a quasi il 5% delle risorse, finanziate dal FESR e dal FSE, destinate al citato obiettivo;

-       gli Stati membri con reddito nazionale lordo inferiore al 90% della media comunitaria, i cui interventi sono finanziati dal Fondo di coesione[461] per oltre il 23% delle risorse previste per l’obiettivo in esame. Anche in questo caso è previsto un regime transitorio per gli effetti statistici sul reddito pro capite a seguito dell’allargamento (circa l’1,3% delle risorse complessive dell’obiettivo finanziate dal Fondo di coesione).

 

§      l’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” è finanziato dai fondi FESR e FSE per un ammontare complessivo di circa il 16% del totale delle nuove risorse della programmazione 2007-2013, pari a oltre 49 miliardi di euro (Decisione della Commissione 2006/593/CE del 4 agosto 2006).

In tale obiettivo rientrano:

 

-       tutte le aree comunitarie che non ricadono nell’obiettivo “Convergenza” cui è destinato circa il 79% delle risorse dell’obiettivo;

-       le regioni che rientravano nell’Obiettivo 1 nel periodo di programmazione 2000-2006 e che non risultano ammissibili all’obiettivo “Convergenza” secondo i nuovi criteri. Queste ultime beneficiano in particolare di un sostegno transitorio per evitare gli effetti negativi derivanti da un rapido passaggio al nuovo obiettivo (c.d. “phasing-in”). Ad esse è destinato oltre il 21% delle risorse dell’obiettivo.

Le azioni finanziate mirano al rafforzamento della competitività, dell’occupazione e della capacità di attrazione delle aree interessate, diverse da quelle in ritardo di sviluppo. Pertanto, gli interventi sono volti ad anticipare i cambiamenti socioeconomici, promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità, tutelare l’ambiente, migliorare l’accesso all’occupazione, l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e sviluppare i mercati che ne favoriscano l’inserimento.

 

§      l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” è finanziato dal FESR per circa il 2,5% delle risorse complessive della nuova programmazione, pari a circa 6,8 mld di euro (Decisione della Commissione 2006/609/CE del 4 agosto 2006). Vi rientrano le aree di livello NUTS III che si situano lungo le frontiere terrestri interne e in talune frontiere esterne e marittime adiacenti, separate da un massimo di 150 chilometri. Le azioni finanziate si basano sulla precedente esperienza dell’iniziativa comunitaria INTERREG e puntano al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera (74% delle risorse dell’obiettivo), transnazionale (circa il 21%) e interregionale (oltre il 5%) mediante:

-       la ricerca di soluzioni congiunte a problemi comuni tra le autorità confinanti con riferimento allo sviluppo urbano, rurale e costiero;

-       la creazione di relazioni economiche e di reti tra le piccole e medie imprese, su ricerca e sviluppo, informazione, ambiente, prevenzione dei rischi e gestione integrata delle acque.

 

Il citato Regolamento n. 1083/2006 prevede inoltre che i Fondi intervengano in misura complementare delle azioni nazionali, comprendendo in esse le azioni a livello regionale e locale e in modo coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie (principio della complementarità e della coerenza).

In particolare, tali priorità consistono nella promozione della competitività e nella creazione di posti di lavoro, oltre che nella realizzazione degli obiettivi delle linee di orientamento integrate per la crescita e l’occupazione 2005-2008.

Gli obiettivi dei Fondi, inoltre, sono perseguiti nel quadro di una programmazione pluriennale e di una stretta cooperazione tra la Commissione e ogni Stato membro e nel quadro della gestione condivisa secondo il regolamento finanziario (principio del partenariato e della conformità).

 

Inoltre, attuando gli “Orientamenti strategici della Comunità per la coesione”[462] (Decisione del Consiglio 2006/702/CE del 6 ottobre 2006), ogni Stato membro ha presentato un quadro di riferimento strategico nazionale per il settennio di programmazione 2007-2013, allo scopo di garantire la coerenza degli interventi nazionali e comunitari nel quadro dei grandi orientamenti di politica economica (GOPE) e delle strategia europea per l’occupazione (SEO).

 

Per quanto riguarda l’Italia, il Quadro strategico nazionale 2007-2013, presentato dal Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero dell’economia e delle finanze, in base ai citati orientamenti strategici comunitari e agli indirizzi di politica economica per il riequilibrio di aree in ritardo di sviluppo contenuti nel DPEF 2007-2011, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione del 13 luglio 2007[463]. Esso contiene in particolare:

§      l’analisi delle priorità strategiche delle politiche nazionali, coordinate anche a livello regionale, in funzione degli obiettivi comunitari e basate su dati economici consuntivi per macroarea territoriale (Centro-Nord e Mezzogiorno);

§      l’elenco dei programmi operativi nel settennio di programmazione, a carattere regionale (POR) e nazionale (PON), in base ai quali sono delineate le strategie di allocazione programmatica ed utilizzo dei Fondi e della corrispondente quota di cofinanziamento nazionale, nonché del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) destinato alle politiche regionali di riequilibrio economico delle aree in ritardo di sviluppo[464]. Essi presentano, in particolare:

-       una giustificazione delle priorità con riferimento agli orientamenti strategici per la coesione;

-       informazioni sugli assi prioritari e sui loro obiettivi specifici;

-       il piano di finanziamento;

-       le disposizioni di attuazione del programma operativo;

§      le valutazioni ex ante dei programmi operativi, nel rispetto del principio di addizionalità dei Fondi comunitari[465], volte a migliorare la qualità della programmazione;

§      gli indicatori economici consuntivi regionali che giustificano le priorità strategiche nel settennio di programmazione.

Le risorse della politica di coesione per l’Italia

Le risorse dei fondi comunitari assegnate all’Italia ammontano complessivamente a 28.812 milioni di euro[466], comprensivi dell’indicizzazione pari al 2% annuo, ripartite per obiettivo come esposto nella tabella che segue:

 

Ripartizione delle risorse dei fondi comunitari

destinate all’Italia per anno e per obiettivo

(importi in milioni di euro comprensivi di indicizzazione)

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

Convergenza (Calabria Campania, Puglia, Sicilia)

2.853

2.910

2.969

3.028

3.088

3.150

3.213

21.211

Phasing-out (Basilicata)

90

81

73

62

53

41

30

430

Competitività regionale e occupazione (regioni del Centro-Nord, Abruzzo e Molise)

720

734

749

764

780

795

811

5.353

Phasing-in (Sardegna)

229

196

160

124

86

88

89

972

Cooperaz. territoriale
(le
aree di interesse transfrontaliero, transnazionale e interregionale)

111

113

117

120

125

128

132

846

Totale

4.003

4.034

4.068

4.098

4.132

4.202

4.275

28.812

 

Il QSN 2007-2013 riporta altresì le tabelle relative alle risorse stanziate annualmente per gli obiettivi “Convergenza”, “Competitività regionale ed occupazione” e “Cooperazione territoriale”, in base al Fondo strutturale di riferimento e ai diversi programmi operativi.

Per l’esame dettagliato dei programmi operativi adottati e della loro diversa tipologia nella nuova programmazione 2007-2013, si rinvia alla illustrazione riportata nel sito del Dipartimento delle politiche di sviluppo del MEF[467].

 

Come riportato in tabella, circa il 75% (21,6 miliardi di euro) delle risorse comunitarie assegnate all’Italia sono destinate all’obiettivo “Convergenza” che, applicando il parametro del PIL pro-capite inferiore al 75% della media comunitaria, include le seguenti regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

 

Nell’ambito dello stesso obiettivo si aggiunge la Regione Basilicata, che beneficia di un regime transitorio di sostegno (c.d. di phasing-out) per favorirne l’uscita dall’obiettivo. Il PIL pro capite di tale regione, infatti, supera il 75% della media comunitaria per l’effetto statistico dell’inclusionenel calcolodei dati relativi al PIL dei nuovi Stati comunitari dopo l’allargamento del 1° maggio 2004.

 

All’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, che include le regioni italiane diverse da quelle dell’obiettivo “Convergenza” sopra illustrate, è destinato il 22% delle risorse assegnate all’Italia (6,3 miliardi di euro). Tra queste è inclusa anche la regione Sardegna che beneficiadi un regime transitorio (c.d. di phasing-in) a sostegno del suo ingresso nell’obiettivo.

 

Con riferimento alla politica regionale di coesione e sviluppo, il QSN 2007-2013 sottolinea inoltre, nella sezione dedicata al quadro finanziario, l’unificazione della programmazione delle nuove risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale con le dotazioni del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) (vedi scheda Le risorse per le aree sottoutilizzate, pag. 359).

Tale unificazione, infatti, riduce l’articolazione tra i diversi strumenti finanziari (a livello comunitario, nazionale e regionale) che si ritiene possa aver limitato la piena attuazione degli obiettivi strategici nella precedente programmazione 2000-2006.

 

Pertanto, coerentemente con le linee unitarie di intervento delle politiche regionali, il QSN 2007-2013 ha previsto una programmazione settennale degli strumenti finanziari di attuazione della politica di coesione e di sviluppo, vale a dire fondi strutturali comunitari (FESR e FES, da una parte, e Fondo di coesione, dall’altra), quote di cofinanziamento nazionale e risorse aggiuntive nazionali (FAS), relativamente alle nuove aree obiettivo.

Le dotazioni complessive delle risorse definite nel QSN 2007-2013 ammontano per l’intero periodo a oltre 124 miliardi di euro e sono ripartite per area obiettivo secondo le misure riportate in tabella:

QSN 2007-2013 – Dotazioni finanziarie complessive
(in miliardi di euro, valori indicizzati al 2006)

 

Fondi strutturali

Cofinanz. nazionale

FAS

TOTALE

QSN 2007-2013
(risorse complessive)

28,7

31,6

64,4

124,7

Obiettivo “Convergenza”

21,6

21,8

-

43,4

Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”

6,3

9,6

-

15,9

Obiettivo “Cooperazione territoriale”

0,8

0,2

-

1

 

A livello di macro-area territoriale, le risorse complessive (comunitarie e nazionali) previste per il Mezzogiorno ammontano a 101,6 miliardi di euro e per il Centro-Nord a 22,1 miliardi.

Per le risorse aggiuntive nazionali del FAS finalizzate allo sviluppo territoriale, in particolare, è prevista una ripartizione nella misura del 15% per il Centro-Nord e dell’85% per il Mezzogiorno. In quest’ultima macro-area sono incluse tutte le regioni dell’obiettivo “Convergenza” (Campagna, Puglia, Calabria e Sicilia, oltre alla Basilicata in regime transitorio) e le regioni dell’obiettivo “Competitività” quali Abruzzo, Molise e Sardegna in regime transitorio. Di seguito è indicata la ripartizione delle risorse previste dal QSN 2007-2013 per macroarea:

 

QSN 2007-2013 – Ripartizione delle dotazioni finanziarie per macroarea
(in miliardi di euro)

 

Fondi strutturali (*)

Cofinanz. Nazionale

FAS (**)

Totale

Centro-Nord

4,9

7,5

9,7

22,1

Mezzogiorno

23,0

23,9

54,7

101,6

Totale

27,9

31,4

64,4

123,7

(*)  Non sono incluse le risorse dell’obiettivo “Cooperazione territoriale”.

(**)   Include la riserva premiale di 17 miliardi di euro, che non è computata nella ripartizione degli stanziamenti ai programmi.

 

Riguardo alle politiche di intervento previste per il Centro-Nord, il QSN 2007-2013 riporta la strategia che mira a consolidare e ad innovare la capacità competitiva dei sistemi territoriali, rafforzando la dimensione sostenibile dello sviluppo, con particolare attenzione ai processi di innovazione delle imprese.

 

Per il Mezzogiorno, in particolare, l’ammontare per il periodo 2007-2013 - al netto della riserva premiale del FAS – è di oltre 84 miliardi di euro, ripartiti nelle dieci priorità strategiche individuate nel QSN[468], come esposto nella tabella che segue:


QSN 2007-2013 – Ripartizione programmatica delle risorse tra le priorità della politica regionale 2007-2013 per il Mezzogiorno
(in milioni di euro)

Priorità del QSN 2007-2013

Fondi Strutturali+ cofinanziamento nazionale

FAS (*)

TOTALE

Quota di riparto %

1. Risorse umane

5.460,6

2.111,6

7.572,2

9,0

di cui: istruzione

2.332,6

1.874,3

4.206,9

5,0

2. Ricerca e innovazione per la competitività

6.531,2

5.247,9

11.779,1

14,0

3. Energia sostenibile e ambiente

7.370,9

5.922,6

13.293,5

15,8

di cui: energia rinnovabile e risparmio energetico (interreg.)

1.541,8

 

1.541,8

2,8

4. Servizi per l’attrattività territoriale

4.105,3

3.298,7

7.404,0

8,8

di cui: sicurezza

1.157,9

 

1.157,9

1,4

5. Risorse naturali e culturali, attrattività e sviluppo

4.871,7

2.700,6

7.572,3

9,0

di cui: attrattori culturali, naturali e turismo

988,8

946,3

1935,1

2,3

6. Reti e mobilità

6.248,0

8.055,2

14.303,2

17,0

7. Competitività dei sistemi produttivi e occupazione

7.464,2

5.997,6

13.461,8

16,0

8. Sistemi urbani

2.685,8

3.372,0

6.057,8

7,2

9. Apertura internazionale e attrazione di investimenti e consumi

559,8

449,8

1.009,6

1,2

10. Capacità istituzionali (governance)

1.353,7

329,0

1.682,7

2,0

TOTALE

46.651,1

37.485,0

84.136,1

100,0

(*)  Al netto della quota di riserva pari a circa 17 miliardi di euro destinati ai meccanismi premiali. Fonte: QSN 2007-2013, Allegato tecnico.

 

Con riferimento ai contenuti strategici, il QSN 2007-2013 mostra pertanto elementi di continuità con la precedente programmazione con riferimento alle priorità delle politiche di sviluppo.

In termini percentuali, le priorità su cui la politica di coesione regionale nella nuova programmazione destinerà più risorse sono le reti e la mobilità (17%) e la competitività dei sistemi produttivi (16%), entrambe appartenenti al macro-obiettivo strategico del potenziamento della produttività, dei servizi e della concorrenza, con particolare riferimento al sistema dei trasporti e dei servizi pubblici, seguiti dall’energia sostenibile ed ambiente (15,8%) per l’uso più efficiente delle risorse ambientali, dalla ricerca ed innovazione (14%) e dalle risorse umane (9%).

Disciplina generale dei Fondi comunitari 2007-2013

Per quanto concerne le procedure di gestione, sorveglianza e controllo dei programmi operativi, il citato Regolamento n. 1083/2006prevede che gli Stati membri siano responsabili della buona gestione finanziaria, della legittimità e della regolarità delle transazioni. La Commissione inoltre verifica la conformità e l’efficacia dei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri e a tal fine coopera con le autorità di controllo dei medesimi Stati.

Gli impegni di bilancio comunitari relativi ai programmi operativi sono effettuati per frazione annuale per ogni fondo e per ciascun obiettivo. L’impegno di bilancio avviene prima del 30 aprile di ogni anno, a cura della Commissione, sulla base delle decisioni di contribuzione dei Fondi a corrispondenti obiettivi.

 

La Commissione effettua i pagamenti relativi alla partecipazione dei fondi ai programmi operativi in conformità agli impegni di bilancio. I pagamenti assumono, a seconda della fase di attuazione del programma in cui sono erogati, la forma del prefinanziamento, del pagamento intermedio e del pagamento del saldo. Essa procede al disimpegno automatico dell’impegno di bilancio, relativo ad un programma operativo, che non sia stato utilizzato per il prefinanziamento o i pagamenti intermedi o per il quale non sia stata trasmessa la relativa domanda di pagamento entro i due anni successivi (la cosiddetta regola “n+2”, già prevista dalla normativa vigente).

 

Sono previsti, inoltre, anticipi per ciascuno Stato membro da parte della Commissione. Essi non devono superare la quota del 2% della relativa dotazione totale per l’anno 2007 ed il 3% per l’anno 2008.

Con riferimento all’Italia, la corrispondente quota statale a carico del Fondo di rotazione (ex legge n. 183 del 1987) per l’assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2% e del 3%, rispettivamente per il 2007 e per il 2008, è stata recepita mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Su iniziativa della Commissione, i Fondi possono finanziare interamente le spese per l’assistenza tecnica effettuata mediante azioni di preparazione, di sviluppo, di sostegno amministrativo e tecnico, di valutazione, di audit e di controllo, entro la quota limite dello 0,25% della loro rispettiva dotazione annua.

 

Il contributo dei Fondi è, inoltre, modulato in base all’interesse di ogni asse prioritario per le priorità dell’Unione, alla tutela ambientale e al tasso di partecipazione dei finanziamenti privati. Esso viene calcolato a livello di programma operativo in base al totale delle spese ammissibili (pubbliche e private). In ogni caso, la partecipazione dei Fondi per ciascuna priorità deve rispettare un livello minimo pari al 20% delle spese di natura pubblica. Ciascuna azione può ricevere il sostegno soltanto da un fondo per volta e nell’ambito di un unico programma operativo.

 

Gli Stati membri hanno la responsabilità della gestione e del controllo dei programmi operativi ed hanno il compito di prevenire, rilevare e correggere le irregolarità, oltre che eventualmente recuperare le somme indebitamente pagate. A tal fine si prevede la definizione delle funzioni degli organismi che svolgono la gestione ed il controllo dei programmi operativi, il rispetto del principio di separazione delle funzioni tra tali organismi ed adeguate procedure di accertamento della fondatezza e della regolarità delle spese dichiarate con riferimento a ciascun programma operativo.

Sono previsti inoltre adeguati sistemi di contabilità, di sorveglianza e d’informazione finanziaria, un sistema di comunicazione di informazioni e di sorveglianza nel caso di delega delle funzioni di controllo, procedure di recupero degli importi indebitamente pagati.

In particolare, ogni Stato membro è chiamato a designare le seguenti autorità:

§      di gestione del programma operativo;

§      di certificazione delle spese e delle domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;

§      di audit per la verifica dell’efficacia del funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

 

La Commissione accerta che gli Stati membri abbiano attivato idonei sistemi di controllo e di gestione durante il periodo di attuazione dei programmi operativi.

I documenti e le attività legate ai Fondi sono valutati allo scopo di migliore la qualità, l’efficacia e la coerenza dell’intervento degli stessi. La valutazione rientra nelle responsabilità dello Stato membro ovvero della Commissione secondo il principio di proporzionalità.

 

Si segnala che il 19 febbraio 2008, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti un piano d’azione per il rafforzamento della propria funzione di supervisione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali (Comunicazione della Commissione COM(2008)97 “Piano per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali”).

Con tale piano, riconoscendo che le azioni strutturali rappresentano una delle politiche chiave dell’Unione, si sottolinea la necessità che le risorse dedicate alle azioni strutturali vengano utilizzate nel modo più efficace possibile, nel rigoroso rispetto dei principi di corretta gestione finanziaria. Infatti, dalle conclusioni della Corte dei conti per l’esercizio 2006 emerge che la quota di bilancio comunitario oggetto di una dichiarazione di affidabilità positiva è cresciuta, ma che in particolare nel settore delle azioni strutturali l’affidabilità non è migliorata. Nel 2006 vi è stato peraltro un elevato livello di errori nelle spese dichiarate dagli Stati membri e rimborsate dalla Commissione, una moderata efficacia dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri e dei sistemi adottati dalla Commissione per attenuare le tali carenze.

La Corte ha pertanto formulato raccomandazioni per migliorare l’efficacia della funzione di supervisione della Commissione nel contesto delle azioni strutturali, volte:

§      al miglioramento dell’efficacia della supervisione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri, al rafforzamento dell’impatto dell’attività di audit;

§      a garantire relazioni complete, trasparenti, affidabili e coerenti riguardo alle rettifiche finanziarie ed ai recuperi;

§      a procedere alle decisioni necessarie riguardo alla sospensione dei pagamenti e alle rettifiche finanziarie entro un arco temporale chiaramente definito.

 

Il piano d’azione prevede pertanto misure specifiche da adottare nel 2008 in 10 settori , al fine di attuare le raccomandazioni della Corte e di aumentare l’efficacia e l’incidenza della supervisione e dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri da parte della Commissione.

 

Il Regolamento n. 1083/2006 prevede, infine, due tipi di riserve per garantire l’efficacia degli stanziamenti:

§      una “riserva nazionale di prestazione” per gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione”, pari al 3% delle risorse stanziate per gli obiettivi;

§      una “riserva nazionale per imprevisti”, pari all’1% della dotazione per l’obiettivo “Convergenza” e al 3% per l’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, allo scopo di far fronte alle crisi settoriali o locali che derivano da ristrutturazioni socioeconomiche o commerciali.


La politica di coesione

Gli aiuti di Stato a finalità regionale

Per aiuti di Stato a finalità regionale si intendono i benefici, sotto qualsiasi forma[469], considerati compatibili con il mercato comunitario e riservati ad aree specifiche della Comunità considerate più svantaggiate. Per il sostegno degli investimenti e dell’occupazione in tali aree è pertanto prevista una disciplina derogatoria rispetto alla normativa comunitaria in materia di concorrenza.

L’articolo 87, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), stabilisce che sono ammissibili gli aiuti destinati a:

§      favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (lett. a)).

Si tratta delle aree individuate mediante l’applicazione del criterio comunitario del PIL pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto, inferiore al 75% della media comunitaria;

§      agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (lett. c))[470].

Tale disposizione permette agli Stati membri di proporre alla Commissione europea l’elenco che individua le regioni considerate svantaggiate rispetto alla media nazionale.

 

Anche le regioni ammissibili ai Fondi comunitari possono beneficiare della deroga concessa in relazione agli aiuti di Stato, allo scopo di incentivare gli Stati membri a garantire la coerenza della politica regionale degli interventi pubblici, secondo i principi di concentrazione geografica e nei limiti dei massimali stabiliti dalla Comunità.

Gli aiuti a finalità regionale sono consentiti in relazione ad investimenti produttivi o all’incremento netto di posti di lavoro derivante dalla realizzazione di tali investimenti e richiedono in ogni caso un apporto minimo del 25% da parte del beneficiario e un periodo minimo di cinque anni.

Solo in via eccezionale possono essere concessi aiuti al funzionamento, al fine di ridurre le spese correnti dell’impresa, purché siano giustificati in base al loro contributo allo sviluppo regionale ed il loro livello sia proporzionale agli svantaggi si intendono compensare. Tali aiuti in ogni caso devono essere limitati nel tempo e di importo decrescente.

 

I nuovi “Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2007-2013”(Comunicazione della Commissione 2006/C 54/08 pubblicata il 4 marzo 2006), che peraltro sono definiti per l’arco temporale di sette anni pari al periodo di programmazione dei Fondi strutturali, proseguono in parte gli indirizzi dettati dalle linee-guida dei precedenti “Orientamenti”[471]. Tuttavia, rispetto alla precedente programmazione, essi presentano:

§      un diverso massimale di copertura della popolazione interessata.

In considerazione delle conclusioni dei vari Consigli europei che hanno auspicato una riduzione dei livelli complessivi degli aiuti di Stato e degli effetti distorsivi della concorrenza che potrebbero avere gli aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese, la Commissione ha ritenuto che la copertura totale in termini di popolazione debba essere limitata alle regioni più svantaggiate rispetto alla media comunitaria e rispetto alla media nazionale. Di conseguenza, il limite di copertura complessiva in termini di popolazione ammissibile è stato fissato al 42% della popolazione UE-25. Tale percentuale è simile a quella fissata per la Comunità europea a 15 membri del 1998 ed è giudicata adeguata al fine di determinare un livello di concentrazione degli aiuti a finalità regionale che consenta una flessibilità sufficiente per l’adesione della Bulgaria e della Romania dal 1° gennaio 2007[472].

Oltre che per le regioni individuate applicando i parametri comunitari in relazione al livello del PIL pro capite (ex art. 87.3.a)), per le aree ritenute particolarmente svantaggiate a causa della loro posizione territoriale (regioni ultraperiferiche) e per le zone più sfavorite rispetto alla media nazionale (ex art. 87.3.b)), sono ammessi gli aiuti di Stato a finalità regionale anche per talune regioni il cui PIL pro capite è superiore al 75% della media comunitaria UE-25 soltanto per l’effetto statistico dell’allargamento. Per evitare un cambiamento eccessivamente rapido dell’intensità degli aiuti, infatti, la Commissione riconosce per tali aree un regime derogatorio analogo a quello delle regioni ex art. 87.3.a), ma di carattere transitorio fino a tutto il 2010[473];

§      una selezione delle regioni ammissibili modificata rispetto alla precedente programmazione 2000-2006.

I criteri di ammissibilità per la selezione delle regioni da parte degli Stati membri devono essere sufficientemente flessibili da permettere un’ampia varietà di casi in cui la concessione di aiuti a finalità regionale possa essere giustificata (ex art. 87.3.c), purché si forniscano sufficienti garanzie del fatto che tale concessione non comporterà una distorsione della concorrenza in misura contraria all’interesse comune. Sinteticamente, si tratta di zone:

-       con un potenziale di maggiore sviluppo economico;

-       con scarsa densità di popolazione;

-       con territori contigui con determinati livelli di popolazione e tassi di disoccupazione;

-       isole o aree con analogo isolamento geografico (come penisole o regioni montagnose);

-       limitrofe o confinanti con regioni ammissibili agli aiuti ex art. 87.3.a);

-       singole aree – con popolazione minima di 50.000 abitanti – che, in casi debitamente giustificati, sono considerati ammissibili agli aiuti perché sottoposte a considerevoli cambiamenti strutturali o in grave declino rispetto ad altre regioni ad esse comparabili.

Spetta pertanto agli Stati membri dimostrare che le aree proposte ai benefici dei regimi in deroga necessitino degli aiuti in misura proporzionalmente maggiore rispetto ad altre aree territoriali, utilizzando gli indicatori economici riconosciuti come il PIL pro capite, il livello di occupazione o di disoccupazione, la produttività locale o la qualificazione professionale.

Con riferimento alle aree sopra illustrate, la Commissione ha approvato, su proposta di ciascuno Stato membro, la “Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013”[474], che individua le aree ammesse ai regimi in deroga rispetto alla normativa comunitaria degli aiuti di Stato ex art. 87.3 lett. a) e lett. c).

Per le aree ammesse in deroga in base a quest’ultima disposizione, nel definire il massimale delle intensità di aiuto, la Commissione applica una maggiorazione per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003[475]. Tuttavia, a causa della potenziale distorsione della concorrenza derivante dagli effetti di ricaduta (c.d. di “spill-over”) nelle regioni circostanti più prospere, la Commissione non consente aiuti agli investimenti di grandi imprese in queste aree o aiuti agli investimenti con spese ammissibili superiori a 25 milioni di euro.

In particolare, per l’Italia è stato approvato il documento Aiuto di Stato n. 324/2007 riguardante la carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, nella quale sono stati definiti i criteri per l’individuazione delle aree ammesse a beneficiare delle deroghe ai sensi dell’art. 87.3, lett. a) e c) del Trattato CE, incluse le aree a soppressione graduale fino al 2008, nonché i massimali d’intensità degli aiuti all’investimento iniziale.

Per l’Italia, rispetto alla precedente programmazione 2000-2006, le regioni ammesse alla deroga di cui all’art. 87.3.a) che coincidevano con le aree Obiettivo 1 dei Fondi strutturali[476] (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) coincidono ora, con una diversa percentuale d’intensità di aiuto, con le regioni del nuovo obiettivo comunitario “Convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, oltre la Basilicata in regime di “phasing-out”) (vedi scheda Il ciclo di programmazione 2007-2013, pag. 447).

 

Con riferimento alle aree in deroga ex art. 87.3.c), se precedentemente era riscontrabile una parziale sovrapposizione con le zone Obiettivo 2 dei Fondi strutturali[477], ora tutte le aree in deroga secondo questo regime rientrano nel nuovo obiettivo “Competitività regionale e occupazione” (vedi scheda Il ciclo di programmazione 2007-2013, pag. 447), dal momento che esso si estende a tutto il territorio nazionale non ricompreso nell’obiettivo “Convergenza”. E’ da notare che per tale ragione, l’intero territorio della Sardegna, che nella precedente programmazione 2000-2006 rientrava completamente tra le aree in deroga ex art. 87.3.a), è ora incluso tra le aree in deroga ex art. 87.3.c).

 

La quota di popolazione assistita che è stata assegnata all’Italia sulla base dei nuovi “Orientamenti 2007-2013”, comporta una riduzione del 10% della copertura della popolazione: la maggior parte delle regioni italiane precedentemente ammesse a titolo di aree ex art. 87.3 lett. a) - con l’inclusione delle aree ad effetto statistico - continua a beneficiare di tale regime in deroga per l’interno periodo di programmazione[478], mentre solo il 3,9% della popolazione italiana totale può essere assegnato ad aree ammissibili ex art. 87.3 lett. c). In particolare, le autorità italiane hanno dato la priorità alle aree in cui vi è una maggiore probabilità che eventuali investimenti contribuiscano efficacemente allo sviluppo regionale, privilegiando la continuità delle politiche economiche in corso. Pertanto, la maggior parte delle aree che sono state proposte per la “Carta 2007-2013” era già ammissibile agli aiuti nella precedente programmazione 2000-2006 ed alcune di esse coincidono interamente con le precedenti. Alcune aree, infine, sono completamente nuove e sono state proposte in quanto determinati settori economici operanti in esse si presentavano in grave declino.

LacitataCarta degli aiuti ha fissato altresì i massimali dell’intensità degli aiuti calcolati in equivalente sovvenzione lordo (ESL) o netto (ESN)[479] e graduati differentemente secondo la dimensione di impresa e la localizzazione territoriale.

L’intensità degli aiuti è ripartita secondo la tabella che segue:

Massimale di intensità di aiuto 2007-2013

% in ESL (equivalente sovvenzione lorda)

Regime di deroga

Aree ammesse

Piccole imprese*

Medie Imprese

Grandi Imprese

Aree 87.3.a) coincidenti con le regioni obiettivo “Convergenza”

- Calabria(fino al 2010)

60

50

40

                   (2011-2013)

50

40

30

- Campania, Puglia e Sicilia

50

40

30

- Basilicata (effetto statistico)

 

 

 

                   (fino al 2010)

50

40

30

                   (2011-2013)

40

30

20

Aree 87.3.c)** (interamente incluse nell’obiettivo “Competitività”)

- Abruzzo

35

25

15

- Emilia Romagna

30

20

10

- Friuli Venezia Giulia

35

25

15

- Lazio

35

25

15

- Liguria

30

20

10

- Marche

30

20

0

- Molise

35

25

15

- Piemonte

30

20

10

- Sardegna   (fino al 2010)

45

35

25

                   (2011-2013)

35

25

15

- Toscana

30

20

0

- Umbria

30

20

0

- Valle d’Aosta

30

20

10

- Veneto

30

20

10

*     Definite dalla Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003 (GUUE L.124 del 20.5.2003)

**   Ammesse per le sole zone censuarie individuate con riferimento ai comuni elencati dalla Carta (cfr. Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 dicembre 2007 (G.U. del 21 dicembre 2007, S.O. n. 279), come modificato dal Decreto 27 marzo 2008 (G.U. del 19.4.2008, S.O. n. 99).

 

La Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 per l’Italia elenca altresì una serie di comuni e zone censuarie di comuni – anch’essi inclusi interamente nell’obiettivo “Competitività” – ammessi ai benefici del regime di deroga ex 87.3.c) esclusivamente fino al 31 dicembre 2008 (c.d. “aree a soppressione graduale”). Di seguito si elencano le regioni in cui ricadono i citati comuni o zone censuarie e le uniche percentuali di intensità di aiuto previste a seconda della dimensione delle imprese beneficiarie:

 

 

Massimale di intensità di aiuto 2007-2013

% in ESL (equivalente sovvenzione lorda)

 

Regime di deroga

Regioni con comuni o zone censuarie ammesse in Phasing-out*

Piccole imprese*

Medie Imprese

Grandi Imprese

Aree 87.3.c) Phasing-out
(fino al 31/12/2008)

- Abruzzo

30

20

10

- Emilia Romagna

30

20

10

- Lazio

30

20

10

- Liguria

30

20

10

- Lombardia

30

20

10

- Marche

30

20

10

- Molise

30

20

10

- Piemonte

30

20

10

- Toscana

30

20

10

- Umbria

30

20

10

- Valle d’Aosta

30

20

10

- Veneto

30

20

10

*     Elencate in dettaglio nel D.M. Sviluppo economico del 7 dicembre 2007 (G.U. del 21 dicembre 2007)

 

Si ricorda che, nella precedente programmazione 2000-2006, le intensità di aiuto previste - in percentuale relativa all’equivalente al netto delle imposte sulla sovvenzione - per le regioni e le aree ammesse a beneficiare degli aiuti di Stato in deroga erano le seguenti:

Massimale di intensità di aiuto 2000-2006

% in ESN (equivalente sovvenzione netta)

 

Aree in deroga

Piccole imprese

Medie Imprese

Grande Impresa

 

Regioni meridionali

Aree 87.3.a:

 

 

 

- Calabria

- altre regioni meridionali

60

45

60

45

50

35

Molise

Aree 87.3.c

27

27

20

Aree non in deroga

10

5

-

Abruzzo

Aree 87.3.c

27

27

20

Aree non in deroga

10

5

-

Centro-nord

Aree 87.3.c)

15

12

8

Aree non in deroga

10

5

-

 

Come evidenziato sopra, un regime particolare era previsto per l’Abruzzo e il Molise (in quanto ricomprese in precedenza - rispettivamente fino al 31 dicembre 1996 e al 31 dicembre 1999 - sotto la deroga 87.3.a)).

Peraltro, le aree del Centro-Nord che erano state escluse dalla mappatura delle zone beneficiarie delle deroghe, potevano comunque avvalersi di aiuti di Stato nella misura del 15% in equivalente sovvenzione lordo (corrispondente al 10% in ESN) per le piccole imprese e del 7,5% in ESL (corrispondente al 5% in ESN) per le medie imprese (come del resto avveniva con la Carta degli aiuti in vigore fino al 31 dicembre 1999).


Il Ministero dell’economia e delle finanze


Il riordino del Ministero dell’economia

La nuova struttura del MEF

Per ciò che attiene agli interventi di riordino dei quali il Ministero dell’economia e finanze è stato oggetto nel corso della XIV legislatura, si ricorda, in primo luogo, il decreto legge n. 181 del 18 maggio 2006[480], il quale ha disposto:

§      il trasferimento delle funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione, unitamente alle inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale – ivi compresa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate - al Ministero dello sviluppo economico(articolo 1, comma 2).

La ricognizione delle strutture trasferite è avvenuta con D.P.C.M 28 giugno 2007[481]. Le strutture oggetto del trasferimento sono state gli uffici del Dipartimento politiche di sviluppo e coesione, ad eccezione del Servizio centrale di Segreteria del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e dei relativi uffici, che sono passati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in virtù del D.P.C.M. 31 gennaio 2007;

§      il mantenimento in capo al Ministero dell’economia e delle finanze delle funzioni generali di programmazione economica e finanziaria e il trasferimento delle funzioni relative alla segreteria del CIPE alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Successivamente, in attuazione delle disposizioni di contenimento della spesa recate dal decreto-legge n. 223 del 2006[482], con il D.P.C.M. 4 maggio 2007 e il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114, si è proceduto:

§      alla revisione della disciplina del Comitato di consulenza globale e di garanzia nelle privatizzazioni[483];

§      alla ricognizione e al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso l’area economia e l’area finanze del Ministero[484].

In attuazione del programma di riordino dei Ministeri disposto dalla legge finanziaria per il 2007(vedi capitolo Assetto dei ministeri nel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali)[485] è stato da ultimo adottato il D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, recante una complessivariorganizzazione delle strutturecentrali e periferiche del Ministero dell’economia e delle finanze (cfr. oltre).

La medesima legge finanziaria per il 2007 ha inoltre predisposto una serie di strumenti finalizzati ad avviare una riforma dei bilanci pubblici, a potenziare il monitoraggio dei flussi di finanza pubblica e a consentire un più pervasivo controllo della spesa pubblica, che hanno inciso sulla struttura del Ministero.

In tale ambito, la legge ha in particolare previsto:

§      l’istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della Commissione tecnica per la finanza pubblica[486], cui sono stati assegnati compiti di studio e analisi,al fine di formulare proposte per accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche (articolo 1, commi 474-479)

In particolare, alla Commissione - composta di 10 membri, scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico in materia di finanza pubblica (tre dei quali in rappresentanza delle regioni e degli enti locali), nominati per tre anni, rinnovabili, alla scadenza, una sola volta - sono assegnati compiti di studio e analisi nei seguenti campi:

-        proposte finalizzate al processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche;

-        studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali ;

-        studi e analisi che riguardano l'attività di monitoraggio sui flussi di spesa della Ragioneria generale dello Stato;

-        valutazione, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti statistici nazionali, dell'affidabilità, trasparenza e completezza dell'informazione statistiche sulla finanza pubblica;

-        svolgimento di ricerche e studi su richiesta delle Commissioni parlamentari.

La CTFP opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia - sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata- e presenta annualmente al Parlamento, entro il 31 gennaio, una relazione sull'attività svolta e sul programma di lavoro.

Per il 2007 la Commissione ha avviato la propria attività dando priorità al supporto del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (vedi scheda Laspending review”, pag. 181) Tra febbraio e giugno 2007 è stata inoltre compiuta l’attività finalizzata alla riclassificazione del bilancio dello Stato (vedi scheda La riclassificazione del Bilancio dello Stato, pag. 203).

§      l’istituzione del Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF.

Il Servizio studi è posto alle dipendenze del Ragioniere generale dello Stato e compie:

-        attività di analisi metodologica, studio e ricerca a supporto delle attività di tutto il Dipartimento;

-        attività di ricerca economica e analisi in materia di finanza pubblica e di impatto delle politiche di bilancio, per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;

-        studi sull’evoluzione del bilancio dello Stato e delle amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle iniziative di riforma,

-        metodologie e tecniche di rilevazione dei costi dei servizi e delle attività delle pubbliche amministrazioni;

-        studi preliminari per la predisposizione di banche dati in materia finanziaria.

-        collaborazioni con l’ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica per l’elaborazione e lo sviluppo di nuovi modelli econometrici;

-        studi sulla regionalizzazione della spesa statale e analisi della finanza pubblica regionale, nonché studi e analisi in materia di contabilità e bilancio ambientale;

-        un raccordo operativo con la Commissione tecnica per la finanza pubblica.

Competenze e struttura del Servizio studi sono state disciplinate dal D.M. Economia 31 maggio 2007 [487].

§      la soppressione dell’Ispettorato Generale per la soppressione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria e la destinazione del personale adibito alle procedure liquidatorie ad altre attività dello stesso Dipartimento (art. 1, comma 486). Le competenze residue del soppresso Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria;

§      l’attribuzione agli Uffici centrali del bilancio del compito di valutare, in sede di applicazione delle norme che comportano oneri, la congruenza delle clausole di copertura (art. 1, comma 470).

Articolazione del MEF

Il D.P.R. 30 gennaio 2008 n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 404 della legge finanziaria per il 2007, che ha previsto un vasto programma di riorganizzazione dei Ministeri, finalizzato al contenimento e alla razionalizzazione delle spese e dei costi di funzionamento degli stessi, nonché dei commi 426-429 della medesima legge finanziaria, recanti specifiche disposizioni per la ridefinizione dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e finanze sempre ai fini del conseguimento di economie gestionali e di miglioramento dei servizi resi all’utenza.

Il regolamento, composto da 26 articoli, suddivisi in 6 Capi, provvede pertanto alla riorganizzazione complessiva della struttura amministrativa del Ministero, sulla base dei seguenti criteri:

§      revisione delle competenze e rafforzamento del coordinamento in materia di finanza pubblica e di integrazione dei relativi flussi informativi;

§      unificazione della gestione del personale, della logistica e dei servizi comuni;

§      revisione dell’articolazione territoriale.

 

In attuazione di tali criteri, il MEF è riorganizzato in quattro dipartimenti:

§         Dipartimento del Tesoro;

§         Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

§         Dipartimento delle Finanze;

§         Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi.

 

Nell’ambito della riorganizzazione operata, si è provveduto alla soppressione delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dello Stato, e alla contestuale istituzione delle Ragionerie territoriali dello Stato e delle Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze.

Sono inoltre istituiti e disciplinati:

§      Comitato permanente per il coordinamento delle attività in materia di finanza pubblica

Il Comitato permanente per il coordinamento delle attività in materia di finanza pubblicasostituisce la precedente la “Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero”, di cui all’art. 8, co. 2, del D.P.R. n. 38/1998[488] e costituisce il raccordo delle attività e dei flussi informativi in materia di finanza pubblica. Il supporto tecnico alle attività del Comitato è fornito dal Dipartimento della Ragioneria[489].

§      Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalità

Il Comitato è composto in via permanente dal Direttore generale delle finanze, che lo presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro, e dai direttori delle Agenzie fiscali, dal Rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dal Comandante generale della Guardia di finanza, dal Direttore del Secit.

§      Comitati interdipartimentali

Ai Comitati interdipartimentalispettano poi le funzioni in materia di coordinamento delle risorse umane e strumentali.

 

Nell’ambito del Ministero dell’economia operano, oltre alla già citata Commissione tecnica per la finanza pubblica:

§      l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

§      la Scuola superiore dell’economia e finanze;

§      il Servizio consultivo ed ispettivo tributario.

Il Dipartimento del Tesoro

Con riferimento al Dipartimento del Tesoro, è in generale ribadita, rispetto alla disciplina previgente, la competenza nel settore della politica economica e finanziaria[490].

Quale elemento di novità si segnala in particolare l’istituzione di un’apposita direzione generale (Direzione VIII) con competenza in materia di valorizzazione dell’attivo e del patrimonio dello Stato[491].

Il Dipartimento è dunque ora articolato in otto Direzioni generali:

§         Direzione I ‑ analisi economico‑finanziaria;

§         Direzione II ‑ debito pubblico;

§         Direzione III ‑ rapporti finanziari internazionali;

§         Direzione IV ‑ sistema bancario e finanziario - affari legali;

§         Direzione V ‑ prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali;

§         Direzione VI ‑ operazioni finanziarie ‑ contenzioso comunitario;

§         Direzione VII ‑ finanza e privatizzazioni;

§         Direzione VIII ‑ valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato.

 

Inoltre, presso il Dipartimento opera il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, la cui composizione è stata ridotta a sedici membri[492].

Il Consiglio risponde direttamente al Direttore generale del tesoro ed ha compiti di elaborazione, analisi e studio nelle materie di competenza dipartimentale[493]. Esso rimane articolato in un Collegio tecnico-scientifico ed un Collegio degli esperti.

E’ previsto che il Consiglio possa svolgere specifici compiti affidati dal Direttore generale del tesoro, nell’ambito delle competenze istituzionali.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Le competenze del Dipartimento risultano ulteriormente specificate rispetto a quelle elencate dal previgente articolo 3 del D.P.R. n. 38 del 1998.

In particolare, nel ribadire la generale competenza della Ragioneria generale nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti della finanza pubblica, viene esplicitata l’attività di monitoraggio e controllo sulla spesa, la quale è esercitata anche ai sensi delle disposizioni di contenimento introdotte dal D.L. n. 194 del 2002 (cd. taglia - spese)[494].

Tra le nuove competenze, si ricorda la funzione di monitoraggio dell’evoluzione normativa dei bilanci pubblici e di raccordo operativo con la Commissione tecnica per la Finanza pubblica, nonché la definizione delle modalità e dei criteri per l’introduzione nella amministrazioni pubbliche di principi di contabilità economica, e per la trasmissione di bilanci per via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed enti locali[495].

 

Il Dipartimento della Ragioneria è articolato in:

       10 Uffici centrali di livello dirigenziale generale, di cui 9 Ispettorati generali[496] e un Servizio studi dipartimentale.

Per ciò che attiene agli Ispettorati, sono previste le seguenti novità:

-       l’Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica[497] assorbe il Centro nazionale di contabilità pubblica, contestualmente soppresso;

-       all’Ispettorato generale di finanza vengono attribuite le competenze residue del soppresso Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti[498].

       13 Uffici centrali di bilancio[499], quali uffici di livello dirigenziale generale, ciascuno dei quali opera presso uno o più Ministeri;

       un Ufficio centrale di ragioneria presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di livello dirigenziale non generale;

       63 Ragionerie territoriali

Le Ragionerie territoriali sono organi locali del MEF, organicamente dipendenti dalla Ragioneria generale, e svolgono, su base regionale, ovvero interregionale e interprovinciale, le funzioni attribuite alla Ragioneria.

 

Gli Uffici centrali del bilancio, le Ragionerie territoriali e l’Ufficio centrale di Ragioneria presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato costituiscono il Sistema delle Ragionerie del Dipartimento[500].

Il Dipartimento delle Finanze

Analogamente a quanto previsto dalle disposizioni previgenti[501], al Dipartimento delle finanze è attribuita in via generale la competenza nel settore della politica fiscale[502].

Il Dipartimento si compone di 8 Direzioni generali. In particolare, per quanto riguarda gli uffici dirigenziali di livello generale, esso è così articolato:

§         Direzione centrale studi e ricerche economico- fiscali;

§         Direzione centrale legislazione tributaria;

§         Direzione centrale per le agenzie e gli enti della fiscalità;

§         Direzione centrale per le relazioni internazionali;

§         Direzione centrale per il federalismo fiscale;

§         Direzione centrale per la comunicazione istituzionale della fiscalità;

§         Direzione sistema informativo della fiscalità;

§         Direzione della giustizia tributaria.

 

Questa articolazione sostituisce il previgente impianto, costituito da 8 Uffici di livello dirigenziale generale.

Il regolamento prevede altresì la presenza di 20 uffici di livello dirigenziale non generale, alle dirette dipendenze del Direttore generale delle finanze.

Innovativa rispetto alla disciplina precedente è, infine, l’istituzione della Direzione della giustizia tributaria, con compiti di gestione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria; coerentemente all’impianto della riforma organizzativa ed alle nuove attribuzioni della Direzione generale per il personale i servizi e l’amministrazione (vedi paragrafo successivo), è stato soppresso l’Ufficio amministrazione delle risorse cui erano attribuite la gestione, lo sviluppo e il monitoraggio delle risorse organizzative, umane, economico-finanziarie, strumentali, logistiche e tecnologiche necessarie allo svolgimento dei compiti del Ministero e all'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

 

Per una specifica analisi di compiti e struttura di tale dipartimento si rinvia alla relativa scheda di approfondimento Il Dipartimento delle Finanzenel dossier relativo alla Commissione Finanze.

Il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi

L’assetto organizzativo del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi presenta rilevanti novità, essendo state adesso completamente affidate le attività di carattere operativo, in modo da configurarlo come una sorta di “centro servizi” sia per il Ministero nel suo complesso, sia per altri soggetti esterni. Il Dipartimento svolge pertanto ulteriori compiti, tra i quali gli approvvigionamenti delle Pubbliche Amministrazioni e l'elaborazione del pagamento degli stipendi dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

In particolare, al Dipartimento è attribuito, all’interno del Ministero, il compito di definire indirizzi generali e linee guida in materia di politiche del personale, sentiti gli altri Dipartimenti, con la previsione di forme di coordinamento che assicurino una visione coerente e unitaria in tali settori.

In capo al Dipartimento è quindi prevista l’unificazione della gestione del personale, della logistica e dei servizi comuni.

 

Esso si compone di 5 Direzioni centrali:

§         Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti;

§         Direzione centrale dei sistemi informativi e dell’innovazione;

§         Direzione centrale per le politiche del personale;

§         Direzione centrale per i servizi al personale;

§         Direzione centrale dei servizi del tesoro.

 

Organicamente dipendenti dal Dipartimento sono le Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze. Tali direzioni – organi locali del MEF – svolgono a livello territoriale (regionale, ovvero interregionale e interprovinciale) i compiti e i servizi del Dipartimento, oltre ad altre attività e servizi per conto di altre strutture del Ministero. Esse sono in numero pari alle Ragionerie territoriali (63).

Programma di riduzione degli uffici territoriali

L’organizzazione degli uffici territoriali è demandata ad un decreto del ministro dell’economia e finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 43[503]. Il numero delle sedi da chiudere è indicato in almeno 20, per ciascuna delle suddette strutture territoriali (Ragionerie e Direzioni territoriali), che dovranno essere chiuse entro 12 mesi dalla emanazione del decreto medesimo. Ulteriori 20 sedi dovranno essere chiuse entro 24 mesi[504].

Dotazioni organiche del MEF

In ossequio a quanto previsto dalla legge finanziaria 2007, le posizioni dirigenziali di livello generale del MEF sono passate da 68 a 61 posti (-7 rispetto all’assetto preesistente). Essa infatti prevede una riduzione non inferiore al 10 per cento delle posizioni di livello dirigenziale generale e non inferiore al 5 per cento delle posizioni di livello dirigenziale non generale.

Relativamente alle posizioni di livello dirigenziale non generale, la riduzione operata è di 80 posti, passando dalle 1.025 posizioni dell’attuale organico alle 945 del nuovo(con un decremento del 7,8 per cento). Le posizioni verranno comunque individuate con un decreto ministeriale non ancora emanato.


Le privatizzazioni e altri interventi

 


Le privatizzazioni

Riassetto delle partecipazioni statali

Nella XV legislatura non sono state effettuate operazioni di cessione del capitale di società direttamente detenute dallo Stato, coerentemente con quanto delineato nei Documenti di programmazione economico-finanziaria presentati nel 2006 e 2007 con riferimento alle politiche di privatizzazione e di rimborso del debito pubblico.

Infatti, in tali Documenti il Governo ha:

§      ridimensionato il ruolo del contributo potenziale dei programmi di privatizzazione al processo di riduzione del debito, nell’ambito del ventaglio delle opzioni dirette al risanamento della finanza pubblica. Dal 1995 al 2005, tale contributo è stimato in circa 107 miliardi di euro (DPEF 2007-2011);

§      sottolineato che il portafoglio di partecipazioni gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze si è attestato su soglie di poco superiori a quelle necessarie per assicurare la qualificata presenza del medesimo Ministero nei settori strategici dell’energia e della difesa (DPEF 2008-2011).

 

E’ stato inoltre evidenziato come le partecipazioni detenute dallo Stato non presentino i requisiti - per entità, tipologia di impresa, peculiarità del quadro normativo o finanziario di riferimento - tali da poter essere oggetto di dismissione e come, d’altra parte, alcune società partecipate siano inserite in processi di ristrutturazione ovvero necessitino di un quadro regolamentare chiaro e razionalizzato (ad esempio Poste Italiane S.p.A. e Ferrovie dello Stato S.p.A.).

 

Nel corso della XV legislatura si è registrato pertanto un sostanziale arresto del processo di privatizzazione delle società a partecipazione pubblica – di notevole rilevanza durante le precedenti legislature - finalizzato in particolar modo alla riduzione del debito pubblico mediante lo storno delle quote incassate al corrispondente Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato[505].

Nel DPEF 2008-2011, il Governo aveva peraltro indicato comeprossimo il termine dell’operazione di dismissione di Alitalia, confermandol’impegno a proseguire una politica di apertura del capitale di società controllate dal MEF. A tale riguardo era stata prospettata la possibilità di procedere, una volta eliminate talune condizioni ostative, ad operazioni di cessione di quote azionarie detenute dal MEF con particolare riferimento alle Poste Italiane Spa e all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

 

Con riferimento alle partecipazioni azionarie indirette, il Governo aveva infine prefigurato:

§      il collocamento in borsa di una parte del capitale della società Fincantieri, mantenendo comunque il controllo pubblico con una quota di partecipazione non inferiore al 51 per cento;

§      la dismissione di Tirrenia, in coerenza con le norme contenute nella legge finanziaria per il 2007 volte a completare il processo di liberalizzazione del settore dei cabotaggio marittimo e a privatizzare le società esercenti i predetti servizi[506].

La procedura di privatizzazione dell’Alitalia

In merito alla dismissione delle azioni in Alitalia S.p.A., si ricorda che il 1° dicembre 2006 il Consiglio dei Ministri ha deliberato di procedere alla cessione di una quota di controllo pari ad almeno il 30,1% del capitale di Alitalia attraverso una procedura di vendita competitiva a trattativa diretta. Analoga cessione è stata deliberata con riferimento alle obbligazioni. La procedura di cessione è stata configurata mediante procedura competitiva a trattativa diretta rivolta a potenziali acquirenti, con facoltà da parte del Ministero di interrompere in qualsiasi momento la procedura e addivenire all'alienazione dei titoli in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2005[507].

 

Successivamente, con comunicato stampa del 29 dicembre 2006, il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha individuato gli impegni necessari e non derogabili con riferimento alla partecipata Alitalia, quali il mantenimento di una quota per un periodo di tempo congruo – e comunque non inferiore al 30,1% -, coerente con il perseguimento degli obiettivi del piano industriale; la salvaguardia dell’identità nazionale di Alitalia; e, infine, la garanzia di qualità e quantità del servizio offerto e di copertura del territorio.

 

Alla procedura di cessione hanno fatto seguito alcune manifestazioni di interessa da parte di potenziali acquirenti[508]. In particolare, in data 22 maggio 2007, il Ministero dell’economia e delle finanze, con la “Lettera di procedura per presentazione offerte vincolanti per Alitalia” ha confermato che la fase di presentazione delle offerte vincolanti riguardavano l’acquisto di una partecipazione pari a circa il 39,9% del capitale sociale di Alitalia[509]. La procedura di cessione della quota di partecipazione del 39,9%, la cui scadenza era prevista per il 12 luglio 2007, è stata prima prorogata[510] e poi, in data 18 luglio 2007, dichiarata formalmentechiusa, per mancanza di soggetti acquirenti intenzionati a proseguire le fasi di presentazione delle offerte vincolanti.

Il 28 dicembre 2007 il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri ed esaminata la documentazione trasmessa dal Consiglio di amministrazione di Alitalia, ha espresso un orientamento favorevole per l’avvio di una trattativa in esclusiva con la società Air France – Klm per la cessione delle sue quote di partecipazione in Alitalia.

 

In data 16 marzo 2008 il Ministro dell’economia e delle finanze ha illustrato al Presidente del Consiglio, in una riunione aperta a tutti i Ministri interessati, i contenuti dell’offerta vincolante a sua volta presentata venerdì 14 marzo da Air France – KLM per Alitalia e accolta il 15 marzo dal Consiglio di amministrazione della stessa Alitalia.

 

In tale ambito il Ministro ha esposto, in particolare, l’esito dell’attività istruttoria condotta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il supporto dei suoi advisor legali, industriali e finanziari, in merito a quanto rappresentato da Alitalia al Ministero stesso e al mercato relativamente all’offerta in oggetto.

Il Ministro ha quindi informato il Presidente del Consiglio – che ha espresso condivisione – in merito alla lettera da inviare ad Alitalia contenente l’impegno ad aderire alle previste offerte pubbliche di scambio (per le azioni) e di acquisto (per le obbligazioni) da parte di Air France – KLM per la totalità dei titoli detenuti dal Ministero stesso.

In tale lettera viene inoltre specificato che gli impegni assunti non saranno vincolanti nel caso in cui uno o più soggetti lancino un’offerta pubblica concorrente migliorativa e il Ministero accetti tale offerta, ciò al fine di tutelare i principi di trasparenza e non discriminazione previsti dalla normativa sulle privatizzazioni e in linea con la disciplina delle offerte pubbliche[511].

 

Infine, il 21 aprile 2008, la compagnia franco-olandese ha comunicato la rinuncia a proseguire la procedura di offerta pubblica su Alitalia, in base agli accordi contrattuali precedentemente presi, in quanto non sono state soddisfatte le condizioni cui era subordinata l’offerta stessa.

 

Da ultimo, con il decreto-legge n. 80 del 23 aprile 2008, è stata disposta in favore di Alitalia l’erogazione di un prestito pari a 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità di cui alla contabilità speciale 1201, in deroga alla procedura prevista in relazione al “Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica”, previsto dalla legge n. 46 del 1982[512].

Le disponibilità prelevate dal Fondo per il predetto ammontare di 300 milioni debbono essere ricostituite, alla restituzione dell’importo erogato, maggiorate di un tasso di interesse equivalente ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea.

 

In particolare, il tasso da applicare fino al 30 giugno 2008 è quello indicato dalla comunicazione della Commissione europea pubblicata il 29 dicembre 2007[513]; dal 1° luglio 2008 è inveceil tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione[514].

 

Il finanziamento erogato deve essere rimborsato entro il minor termine tra il trentesimo giorno successivo a quello di cessione dell’intera quota del capitale sociale di Alitalia Spa ed il limite massimo del 31 dicembre 2008.

 

La Commissione europea ha osservato come tale prestito possa configurarsi come un aiuto di Stato (vedi scheda Gli aiuti di Stato e servizi pubblici nel dossier relativo alla Commissione Finanze) 6cap02sch01, suscettibile di alterare le regole comunitarie della concorrenza, sottolineando altresì come l’Alitalia abbia già beneficiato degli aiuti di Stato per ristrutturazione industriale nel periodo 1997-2001[515].

 

Con riferimento ai precedenti relativi agli aiuti erogati dallo Stato ad Alitalia Spa, si ricorda, da ultimo, il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159[516], che ha previsto la concessione di garanzie dello Stato a valere su finanziamenti di breve termine contratti da Alitalia per il tempo necessario a consentire la definizione e la successiva realizzazione da parte della società di un piano industriale di ristrutturazione e rilancio. La garanzia dello Stato è riferita specificamente ad un “prestito ponte” di 400 milioni di euro. La Commissioneeuropea, con decisione del 20 luglio 2004, ha autorizzato la concessione della garanzia di Stato a favore di Alitalia di cui al citato decreto legge. In tale occasione la Commissione ha peraltro “preso atto dell'impegno assunto dalle autorità italiane”[517] a:

 

§      ridurre entro dodici mesi dalla concessione della garanzia sul richiamato prestito ponte la partecipazione dello Stato al capitale di Alitalia ad una quota di minoranza (meno del 50%). La Commissione ha rilevato, in proposito, come tale impegno escludesse la possibilità di una ricapitalizzazione della compagnia dopo la ristrutturazione della stessa;

§      adottare un piano di ristrutturazíone della società che non comporti alcun aiuto di Stato.

La citata decisione della Commissione europea è stata adottata previa verifica della conformità delle misure recate dal citato decreto agli “Orientamenti per gli aiuti destinati al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà[518].

Partecipazioni detenute dallo Stato

La tabella che segue riassume l’assetto delle partecipazioni detenute dallo Stato al 31 dicembre 2007.

 

Società per settore

Settore e ruolo
dell’impresa pubblica

Partecipazione MEF
(%)

Assicurativo

 

 

Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

Gestione di fondi di garanzia, solidarietà, previdenziali e di rotazione - fornitore unico

100

SACE

Assicurazioni al credito per le esportazioni – settore liberalizzato

 

100

Bancario e Servizi finanziari

 

 

CDP S.p.A.

Holding di partecipazioni, gestione postale, finanziamento a enti locali – attività specifiche MEF

70

Difesa e Aerospazio

 

 

Finmeccanica S.p.A.

Difesa e alta tecnologia – posizione dominante in settore parzialmente liberalizzato (con vincoli legati alla sicurezza)

33,78

Editoriale e culturale

 

 

SEAT S.p.A.

Vendita spazi pubblicitari – posizione dominante in settore liberalizzato

0,1

Telecom Italia Media S.p.A.

Telecomunicazioni – posizione dominante in settore liberalizzato

0,1

ARCUS S.p.A.

Servizi culturali e spettacolo - agenzia

100

Energetico

 

 

ENEL S.p.A.

Produzione e fornitura energia elettrica - posizione dominante in settore parzialmente liberalizzato

21,4

ENI S.p.A.

Produzione e fornitura energetica - posizione dominante in settore parzialmente liberalizzato

20,31

Gestore Servizi Elettrici (GSE S.p.A.)

Gestore servizi elettrici – agenzia e authority

100

Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN S.p.A.)

Dismissione siti nucleari - agenzia

100

Holding di partecipazione

 

 

Fintecna S.p.A. (ex Gruppo IRI)*

Dismissione e liquidazione aziende partecipate - attività specifiche MEF

100

RAI S.p.A.

Produzione e trasmissione televisiva – sostanziale duopolio

99,55

Cinecittà Holding S.p.A.

Supporto al cinema italiano - agenzia

100

Mezzogiorno

 

 

SOGESID - Società per la Gestione degli Impianti Idrici S.p.A.

Gestione impianti idrici - agenzia

100

Sviluppo Italia S.p.A.

Attività di supporto allo sviluppo economico - agenzia

100

Occupazione e previdenza

 

 

Italia Lavoro S.p.A.

Agenzia per le politiche del lavoro - agenzia

100

Società per lo sviluppo del Mercato dei fondi pensione S.p.A. (MEFOP S.p.A.)

Sviluppo mercati Fondi pensione – attività specifiche MEF

56

Postale

 

 

Poste Italiane S.p.A.

Servizi postali e finanziari – servizio postale: sostanziale monopolio; consegne: settore liberalizzato; servizi finanziari: settore liberalizzato

 

65

Servizi vari

 

 

Coni Servizi S.p.A.

Servizi per conto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – fornitore unico

100

CONSIP - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A.

Acquisto beni e servizi PA e consulenza – fornitore unico

100

EUR S.p.A.

Gestione e sviluppo immobiliare – settore liberalizzato

90

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Conio e zecca/servizi editoriali per lo Stato – fornitore unico

100

Sistemi di consulenza per il Tesoro (SICOT S.r.l.)

Servizi di consulenza per il MEF – fornitore unico

100

Trasporti

 

 

Alitalia S.p.A.

Trasporto aereo – settore liberalizzato

49,90

ENAV S.p.A.

Assistenza al volo – agenzia e authority

100

Ferrovie dello Stato S.p.A.

Rete e trasporto ferroviario – sostanziale monopolio

100

ANAS S.p.A.

Costruzione e gestione strade statali, controllo concessione autostrade – agenzia e authority

100

*    Dal novembre 2006 presenta nel proprio bilancio l’intero capitale sociale di Patrimonio dello Stato S.p.A.

Fonte: Ministero dell’economia e finanze.

 

 

In particolare, la classificazione delle società pubbliche operata dalMinistero dell’economia e delle finanze distingue le imprese in quattro categorie basate sulla partecipazione dello Stato, a seconda che si tratti delle seguenti attività:

§      a carattere prevalentemente pubblicistico (es. CONSIP, Italia Lavoro, l’Agenzia ex Sviluppo Italia), con la prospettiva che la partecipazione dello Stato possa aumentarne l’efficacia e l’efficienza della corrispondente attività;

§      svolte da società fornitrici di servizi pubblici trasformate in società per azioni (es. Ferrovie dello Stato Spa, Poste italiane Spa, l’IPZS, l’ANAS ecc.)per le quali occorre valutare se la forma di società per azioni sia compatibile con le funzioni di controllo svolte parallelamente all’attività di produzione e vendita di servizi;

§      svolte in settori strategici (es. ENI, ENEL e Finmeccanica) nei quali è opportuno che lo Stato mantenga una quota di controllo superiore al 30% per l’attuazione di politiche di interesse generale;

§      svolte in settori liberalizzati - con mercati fortemente concorrenziali – nei quali lo Stato è rimasto azionista di controllo e per i quali si prospetta l’opportunità di una cessione delle quote azionarie.


La seguente tabella sintetizza le quattro categorie sopra elencate e le prospettive che il Ministero dell’economia e finanze ha individuato per esse.

 

Tipologia attività

Esempi

Prospettive

Prevalentemente pubblicistica

Gestore Servizi elettrici (GSE), Consip, Consap, Italia Lavoro, Agenzia ex Sviluppo Italia, ecc.

Aumento efficacia ed efficienza attività

Pubblici servizi trasformati in Spa

Ferrovie dello Stato, Anas, Poste italiane, ENAV, IPSZ, ecc.

Migliore definizione regolamentazione e autosufficienza economica

In settori strategici con il quota di controllo pubblica

Eni, Enel, Finmeccanica, ecc.

Mantenimento di una quota non inferiore al 30%

Settori liberalizzati

Alitalia

Crescente concorrenza (cessione)

 


Trasferimenti ad enti

Il 5 per mille

L’istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito (IRE) è stato introdotto, a titolo iniziale e sperimentale, dall’articolo 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), il quale ha previsto l'istituzione di un apposito Fondo nel quale far confluire una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito da destinare alla seguenti finalità:

§      sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori[519];

§      finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

§      finanziamento della ricerca sanitaria;

§      attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Sulla base dell’autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 1, comma 337, della legge finanziaria per il 2006, lo stanziamento iniziale del Fondo per il 2007 era pari a 270 milioni di euro.

 

Nel corso della XV legislatura sono state apportate diverse modifiche alla disciplina del 5 per mille.

 

In particolare, l’articolo 1, commi 1234-1237, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), nel prevedere la ripartizione della quota del 5 per mille per l’anno finanziario 2007[520] per le medesime finalità sopra richiamate, ha eliminato, rispetto alla precedente disciplina, la facoltà di destinarne le quote parti:

§      ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

§      a fondazioni operantiin ambito sociale o culturale che non siano ONLUS.

Le norme richiamate hanno inoltre introdotto per il 2008 un limite massimo di spesa, pari a 250 milioni di euro[521], nonché previsto la destinazione fissa di una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle associazioni che presentino i requisiti per poter beneficiare del 5 per mille e che siano riconosciute come parti sociali.

 

Successivamente, l’articolo 20 del decreto-legge n. 159/2007[522] ha integrato di 150 milioni dieuro per il 2007 la dotazione del Fondonel quale confluisce unaquota pari al 5 per mille destinata al volontariato e alla ricerca, stabilendo altresì che al riparto della quota siano ammesse le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal CONI a norma di legge.

 

L’articolo 3, commi 4-11, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha poi introdotto una novella normativa al già citato comma 1237 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. In particolare, la disposizione ha innalzato di 150 milioni il limite massimo di spesa statale relativa al 5 per mille dell’IRE da assegnare per l’anno finanziario 2008, portandolo da 250 a 400 milioni di euro.

Rispetto alla previgente normativa di cui alla legge finanziaria 2007, la nuova disciplina ha previsto, in particolare, la specificazione dei requisiti dei soggetti ammessi alle quote da ripartire[523] ed il calcolo al netto del credito d’imposta (e degli altri crediti d’imposta spettanti) delle quote da destinare alle finalità solidaristiche e sociali relativamente ai redditi prodotti all’estero.

E’ stato inoltre previsto uno specifico obbligo di rendicontazione in capo ai soggetti beneficiari del riparto, i quali sono chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, apposito e separato rendicontoda cui risulti la destinazione delle somme ad essi attribuite.

Ad un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri[524] viene demandato il compito di definire le modalità ed i termini per il recupero delle somme non rendicontate, nonché – come peraltro già previsto dalla disciplina previgente - lemodalità di richiesta, le liste dei soggetti beneficiari e le modalità di riparto delle quote.

Il limite massimo per l’erogazione delle somme nel 2009 è stabilito in un importo complessivo pari a 380 milioni di euro.

Un’ulteriore novità è lo stanziamento di 500.000 euro per migliorare l’efficacia e la tempestività del processo di erogazione dei contributi del 5 per mille in relazione agli anni finanziari 2006 e 2007 da parte del Ministero della solidarietà sociale. Tale stanziamento trova copertura a valere sulla quota dello 0,5 per cento del totale assegnata all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle associazioni, introdotta, come accennato, dalla legge finanziaria 2007. A valere su quest’ultima quota viene altresì prevista la copertura degli oneri necessari alla liquidazione delle quote del 5 per mille agli aventi diritto, relativamente agli anni 2006 e 2007.

Infine, la legge finanziaria per il 2008 ha introdotto la stipula di apposite convenzioni con un intermediario finanziario da parte del Ministero della solidarietà sociale finalizzate allo svolgimento dell’attività di erogazione dei contributi relativi agli anno 2006 e 2007.

 

Da ultimo, l’articolo 45 del D.L. n. 248 del 2007[525] (c.d “Milleproroghe”)ha disposto che all’ammissione al riparto del 5 per mille per l’anno finanziario 2008, sulla base della scelta dei contribuenti, partecipino anche le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge. Si ricorda, infatti, che tali soggetti - ammessi al riparto della quota del 5 per mille per l’anno finanziario 2007 dal predetto articolo 20 deldecreto-legge n. 159 del 2007 – non erano stati espressamente citati tra i beneficiari previsti dalla legge finanziaria per il 2008 e pertanto risultavano esclusi dal riparto delle quote.

 

Si ricorda, infine, che attualmente il Fondo corrispondente alla quota parte dell’importo del 5 per mille del gettito IRE - iscritto al capitolo di bilancio 3094 del macroaggregato 25.1.3 (oneri comuni di parte corrente) del Programma “Fondi da assegnare”, Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze – presenta uno stanziamento pari a 400 milioni di euro per il 2008.


Trasferimenti ad enti

L’8 per mille

La legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", all’articolo 47, secondo comma, ha stabilito che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF – ora IRE), liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, sia in parte destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, nonché a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Il terzo comma del citato articolo 47 stabilisce inoltre che la scelta relativa all'effettiva destinazione sia effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e che in caso di scelte non espresse la destinazione venga stabilita in proporzione alle scelte espresse.

Relativamente all'impiego dei fondi disponibili, il successivo articolo 48 della predetta legge n. 222 prevede che le quote vengano utilizzate:

§      dallo Stato, per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali;

§      dalla Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo.

 

Successive disposizioni legislative hanno previsto che la scelta sulla destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF possa essere effettuata anche a favore di altre confessioni religiose.

 

Per una dettagliata analisi della disciplina si rinvia alla versione della presente scheda contenuta nel dossier ipertestuale su CD-ROM.

Le risorse destinate all’8 per mille

Per quanto riguarda le risorse corrispondenti alla quota dell’otto per mille del gettito IRE (ex IRPEF) di pertinenza statale, esse sono indicate annualmente nella legge di bilancio.

Nella legge di bilancio per il 2008, le risorse sono iscritte nel al cap. 2780 del macroaggregato 25.1.2 (Interventi), Programma “Fondi da assegnare”, Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze.

 

Si ricorda che la legge finanziaria 2004[526]avevaprevisto, a decorrere dal 2004, la riduzione di 80 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato a valere sull’otto per mille del gettito IRE. Inoltre, il decreto-legge n. 249 del 2004, all’articolo 1-quater, comma 4[527] ha previsto - a decorrere dal 2006 – una ulteriore riduzione di 5 milioni di euro della quota dell’otto per mille di pertinenza statale.

 

L’articolo 1, comma 1233, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006)ha disposto un parziale ripristino delle risorse stanziate, per un importo di 45 milioni di euro per il solo 2007 e integralmente a decorrere dal 2010, mantenendo intatta la decurtazione di 80 milioni per gli anni 2008 e 2009.

 

Per il 2007, pertanto, le somme ripartite mediante decreto relativamente alla quota statale dell’otto per mille sono state pari a circa 46,5 milioni di euro (DPCM 23 novembre 2007).

 

Nel disegno di legge di bilancio per il 2008, lo stanziamento relativo alla quota dell’otto per mille di gestione statale recava una previsione di 5 milioni di euro.

Il comma 3 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ha disposto l’incremento di 60 milioni di euro per l’anno 2008 dell’autorizzazione di spesa della quota dell’otto per mille destinata allo Stato, di cui al citato articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985.

A seguito del rifinanziamento richiamato, la legge di bilancio per il 2008[528] reca uno stanziamento relativo alla quota statale dell’otto per mille pari a 65 milioni di euro.


Trasferimenti ad enti

Contributi vari

Tra gli interventi rilevanti in materia di contributi statali ad enti, si ricorda la disposizione recata dall’articolo 3, comma 24, della legge finanziaria per il 2008[529], come modificato dall’articolo 47, comma 1, del D.L. n. 248 del 2007[530], il quale hadisposto l’abrogazione, a decorrere dal 1° agosto 2008, deicommi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), che prevedono la concessione di contributi per la realizzazione di interventi volti a tutelare l’ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Ai sensi del citato comma 24 è prevista la corresponsione dei soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008,siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari, ovvero siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico.

Le risorse stanziate

L’articolo 1, comma 28, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha autorizzato la spesa di 201,5 milioni di euro per il 2005, di 176,5 milioni per il 2006 e di 170,5 milioni per il 2007 per la realizzazione di interventi rivolti a tutelare l’ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Ulteriori finanziamenti per gli interventi sopra richiamati sono stati autorizzati dall’articolo 2-bis del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2005). In particolare, la disposizione ha autorizzato la spesa di ulteriori 65 milioni per l'anno 2004, di 10,230 milioni per l'anno 2005, di 23,755 milioni per l'anno 2006 e di 2,6 milioni per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento degli interventi di cui al comma 28 della legge n. 311/2004.

Successivamente, l’articolo 11-bis del D.L. n. 203/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005), ha autorizzato la spesa di 222 milioni di euro per il 2005 per la concessione di ulteriori contributi statali per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 28, della legge n. 311/2004, volti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali e alla promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio.

La legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 575, legge n. 266/2005) ha integrato gli stanziamenti indicati dal D.L. n. 203/2005, novellando l’articolo 11-bis e disponendo una ulteriore autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per il 2006 (ulteriori rispetto ai 222 milioni di euro già previsti per il 2005).

Occorre inoltre ricordare che la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha provveduto, con la tabella F, a rimodulare negli anni le risorse autorizzate dall’art. 1, comma 28, della legge n. 311/2004, posticipando al 2008 46,2 milioni di euro stanziati per il 2006 e 49,8 milioni stanziati per l’anno 2007. Per effetto di tale rimodulazione, le risorse autorizzate dal comma 28 della legge n. 311/2004 per gli anni 2006 e 2007 si sono ridotte rispetto a quanto previsto dalla norma originaria (da 176,5 a 130 milioni lo stanziamento per il 2006 e da 170,5 a 120 milioni quello per il 2007), ma si è creato un nuovo stanziamento di complessivi 96 milioni di euro per il 2008.

Poiché gli stanziamenti autorizzati dal comma 28 della legge n. 311/2004 erano già stati ripartiti con il D.M. 18 marzo 2005, l’articolo 39-septiesdecies del D.L. n. 273/2005 ha autorizzato il Ministero dell’economia a procedere ad una rideterminazione, in misura proporzionale, per gli anni 2006-2008, dei contributi statali già attribuiti agli enti beneficiari per il 2006 e il 2007 ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2005.

La ripartizione delle risorse

Per quanto concerne la ripartizione delle risorse, il comma 29 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 prevede che l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi sia effettuata con decreto del Ministro dell’economia e finanze.

L’individuazione deve essere peraltro effettuata in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con l’indicazione degli enti beneficiari dei contributi autorizzati dalla legge finanziaria per il 2005 è stato emanato il 18 marzo 2005. La ripartizione delle risorse autorizzate dall’articolo 2-bis del D.L. n. 7/2005 è stata effettuata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 luglio 2005.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante l’individuazione degli enti beneficiari dei 195,960 milioni di euro per l’anno 2005, è stato emanato il 1° marzo 2006, secondo le indicazioni dettate nelle risoluzioni parlamentari del 22 dicembre 2005; il decreto relativo alla ripartizione degli ulteriori 26,04 milioni per il 2005 e 5 milioni per il 2006 è stato emanato il 7 marzo 2006.

Le revoche delle risorse

SI ricorda che l’articolo 1, comma 29, terzo periodo, della legge finanziaria per il 2005 (come successivamente modificato dall’articolo 1-ter del D.L. n. 314/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2005[531]) ha introdotto una disciplina dettagliata relativamente alle modalità di attribuzione e di revoca dei contributi assegnati secondo le indicate modalità. In particolare:

-        nel caso in cui gli assegnatari dei contributi siano enti pubblici, il comma 29 prevede che se alla data del 31 agosto di ciascun anno i contributi non risultano impegnati nel bilancio dell’ente, siano revocati per essere riassegnati ad altri interventi secondo la medesima procedura;

-        per gli altri soggetti non di diritto pubblico è richiesta, ai fini della verifica dell’impegno dei contributi, la presentazione annuale della dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale.

Per ottenere l'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario deve trasmettere entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2005, emanato in attuazione del comma 29 medesimo. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, co. 12, del D.L. n. 323/1996 (legge n. 425/1996)[532]. Relativamente alle assegnazioni effettuate con i decreti del 18 marzo 2005 e dell’8 luglio 2005 (di ripartizione delle risorse autorizzate dall’art. 1, comma 28, della legge n. 311/2004 e dall’art. 2-bis del D.L. n. 7/2005), il Ministero dell’economia e finanze ha proceduto alla revoca di alcuni finanziamenti, secondo le indicazioni fornite in apposite comunicazioni della Ragioneria generale dello Stato. Con apposita risoluzione sono stati indicati al Governo gli ulteriori interventi da finanziare a valere sulle risorse revocate e riassegnate con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in data 1° marzo 2006 e 3 agosto 2007.

 

Nella XV legislatura non sono state approvate disposizioni recanti ulteriori finanziamenti degli interventi. Tuttavia, a seguito delle revoche disposte dalla Ragioneria generale dello Stato, il Parlamento ha approvato alcune risoluzioni recanti la riassegnazione di tali disponibilità per nuovi interventi. A tal fine sono stati emanati i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 agosto 2007, del 29 novembre 2007 e del 22 dicembre 2007.

 

 


 



[1]    Per un confronto con i dati dei principali paesi, si rinvia alla scheda Confronti internazionali, pag. 115 .

[2]    La Relazione è stata presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze il 18 marzo 2008.

[3]    FMI, “World Economic Outlook”, aprile 2008.

[4]    Commissione UE, Economic forecasts, Spring 2008 (28 aprile 2008).

[5]    Si ricorda che l’ISTAT ha rivisto al ribasso (dal 4,4 al 3,4 per cento del PIL) il valore dell’indebitamento netto nel 2006 per effetto di un diverso trattamento statistico dei rimborsi connessi alla sentenza della Corte di giustizia UE concernente la detraibilità dell’IVA sulle auto aziendali. In accordo con Eurostat, tali oneri non sono più inclusi nel 2006 per l’intero loro ammontare ma vengono registrati negli anni nei quali sono effettivamente sostenuti.

[6]    Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007.

[7]    Tra le ulteriori spese eventuali la RUEF richiama quelle connesse al reintegro del fondo compensazione per i limiti di impegno (circa 800 milioni di euro), le risorse necessarie per completare gli interventi infrastrutturali connessi alle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia e le richieste aggiuntive di risorse da parte di ANAS per il relativo contratto di servizio.

[8]    Commissione UE, Economic forecasts, Spring 2008 (28 aprile 2008).

[9]    Per un’analisi dell’andamento delle entrate vedi scheda Entrate tributarie: tabelle, nel dossier relativo alla Commissione Finanze.

[10]   La RUEF 2008, in particolare, sottolinea come la spesa corrente al netto degli interessi abbia registrato un rallentamento per il secondo anno consecutivo. La crescita media annua di tale voce di spesa è stata del 3,4 per il biennio 2006-2007, rispetto al 5,1% del quinquennio 2001-2005. In termini reali, la crescita di tale voce è stata pari all’1,4% nell’ultimo biennio (inferiore alla crescita del PIL), a fronte del valore del 2,2% registrato nel quinquennio precedente.

[11]   Comunicato stampa dell’ISTAT, ‘Conti economici nazionali anni 2001-2007’, del 29 febbraio 2008.

[12]   Ciò anche a causa delle revisioni operate da Eurostat nel corso del 2005, che hanno apportato rettifiche ai criteri di contabilizzazione di alcune poste finanziarie adottati dall’Italia, peggiorando conseguentemente, in misura significativa, il saldo di bilancio degli esercizi di revisione.

[13]   Dal 2000, se si tiene conto delle citate revisioni Eurostat: prima di tali rettifiche il dato riscontrato a consuntivo per il 2000 non si discostava in misura significativa con le previsioni formulate nel DPEF 2000-2003.

[14]   Presentato nel giugno 2006 e riferito agli esercizi 2007-2011.

[15]   Tale deficit è definito tendenziale mentre quello che ci si attende di raggiungere a seguito dell’intervento pubblico è detto programmatico.

[16]   L’effetto correttivo sul deficit del 2006 risulta invece limitato al solo 0,1 per cento del PIL.

[17]   Fra i motivi di tale andamento si ricorda il miglioramento delle previsioni di crescita del PIL, il gettito di alcune misure una tantum previste nelle manovre pregresse, l’effetto della lotta all’evasione, dovuto ad interventi disposte sia nella legislatura precedente sia con il DL 223/06, un aumento della c.d. tax compliance, ovvero della propensione dei cittadini ad adempiere spontaneamente agli obblighi di natura tributaria.

[18]   Sono qui considerati congiuntamente gli effetti del DL n. 262/2006, quelli della L. n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) e quelli del provvedimento amministrativo di regolarizzazione degli immigrati, i cui effetti sono inclusi, dalla RPP per il 2007, nella manovra 2007.

[19]   La manovra non comprende gli effetti del DDL di revisione delle rendite finanziarie, inizialmente previsto ma in seguito non più adottato.

[20]   Fa eccezione l’esercizio 2006, sul quale incide l’operazione straordinaria di accollo del debito ISPA.

[21]   Ciò a differenza di quanto indicato nel DPEF, che prevedeva che l’intervento correttivo adottato con la finanziaria per il 2007 sarebbe dovuto discendere dalla riduzione della spesa.

[22]   Per un’analisi dell’andamento delle entrate vedi scheda Entrate tributarie 2006 e 2007: tabelle, nel dossier relativo alla Commissione Finanze.

[23]   O uguali nel caso del 2009.

[24]   Per il 2007, in sede di Nota di aggiornamento al DPEF ‘08, viene fissato un deficit obiettivo per il 2007 (-2,4% del PIL) lievemente migliore rispetto a quello concordato in sede europea (-2,8%), destinando quindi a miglioramento del saldo la quota di extragettito che, per la sua natura non strutturale, non è possibile utilizzare a copertura di interventi di natura espansiva.

[25]   Come quantificati negli allegati riferiti al testo approvato dei diversi provvedimenti (solo con riferimento al DL n. 81/2007 si utilizza l’allegato riferito al testo iniziale, in quanto non è stato fornito dal Governo l’allegato aggiornato con le modifiche apportate dal Parlamento. Tali modifiche peraltro, per il vincolo di compensatività degli emendamenti, non dovrebbero aver inciso sul saldo complessivo del provvedimento, mentre potrebbero aver comportato variazioni nella composizione del saldo fra entrate e spese).

[26]   A differenza di quanto indicato nell’allegato 7 e in conformità ai criteri contabili indicati dall’Istat, l’ammontare del bonus per gli incapienti, stimato dalla relazione tecnica in 1,9 mld complessivi (dato di previsione: con riferimento ai dati di consuntivo si veda la successiva nota n. 20), viene qui incluso tra le maggiori spese invece che fra le minori entrate.

[27]   A differenza di quanto indicato nell’allegato 7 e in conformità ai criteri contabili indicati dall’Istat, il mancato introito dovuto alla soppressione dell’acconto dovuto dai concessionari della riscossione, stimato dalla relazione tecnica in 4,6 mld, viene qui incluso tra le maggiori spese, a titolo di trasferimenti alle imprese, invece che fra le minori entrate. Si segnala inoltre che l’importo stimato dalla relazione tecnica, riportato in tabella, è stato rettificato dall’Istat, in sede di consuntivo, in 4,9 mld.

[28]   Ciò anche a causa dei criteri di contabilizzazione adottati dall’Istat sopra citati, che hanno incluso fra le misure di maggiore spesa alcune poste che il Governo aveva classificato fra le minori entrate.

[29]   Eccezion fatta per l’esercizio 2006, sul quale incide negativamente l’operazione straordinaria di accollo del debito ISPA, operata con la legge finanziaria per il 2007.

[30]   Fra queste la RUEF, nella tabella riportata a pag. 47, ricorda in particolare lo slittamento al 2008:

-        degli effetti delle agevolazioni ICI e del cd cuneo fiscale (per un importo complessivo di 1,6 mld), per la scelta da parte dei contribuenti di posticipare in sede di saldo l’applicazione delle detrazioni IRAP

-        degli effetti di alcune poste di spesa previste dal DL 159/07 per un importo complessivo pari a 3,09 mld (di cui 782 mln imputabili allo slittamento di parte del bonus incapienti – per il quale il comunicato Istat evidenzia che l’erogazione effettuata a tale titolo nel 2007 risulta pari a soli 562 mln contro 1,9 mld previsti – mentre la parte restante imputabile allo slittamento di alcune poste di spesa in conto capitale).

[31]   Naturalmente una rettifica di segno opposto andrebbe corrispondentemente operata con riferimento all’esercizio 2008, per il quale l’ammontare dell’effetto correttivo delle manovre risultante dalle relazioni tecniche non tiene conto dello slittamento a tale esercizio di parte delle misure espansive previste per il 2007 (evidenziate nella nota precedente). In assenza di una valutazione a consuntivo degli effetti delle singole manovre, per le quali si dispone unicamente delle relazioni tecniche prodotte in sede di previsione, non risulta possibile una compiuta valutazione dell’incidenza effettiva sui saldi dei provvedimenti adottati

[32]   La “regola del 2 per cento” è una regola di evoluzione della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche quale strumento di controllo delle dinamiche di spesa. In particolare, la legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311: art. 1, comma 57) ha fissato, per ciascun anno del triennio 2005-2007, un limite di incremento del 2 per cento alla spesa delle amministrazioni pubbliche rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate dell’anno precedente, salvo alcuni comparti esclusi dall’ambito di applicazione della norma.

[33]   Tale previsione, contenuta nella legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005, articolo 1, comma 7) è stata abrogata dall’articolo 3, comma 626, della legge finanziaria 2008 (cfr. oltre).

[34]   Cfr. la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), art. 1, commi 6, 7, 8, 13, 15, 16 e 20.

[35]   D.L. 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, il quale ha, tra l’altro, delineato una procedura, da adottarsi qualora si rilevi uno scostamento degli andamenti degli aggregati di finanza pubblica rispetto agli obiettivi fissati dal Governo, volta a consentire una limitazione all’assunzione degli impegni e dei pagamenti da parte delle Amministrazioni statali.

[36]   Si veda, al riguardo, la Circolare n. 21 del 5 giugno 2007, che ha dettato alle Amministrazioni centrali dello Stato i criteri per la formulazione delle proposte volte all'elaborazione e definizione del progetto di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2008, per il triennio 2008/2010 e del budget per l'anno 2008.

[37]   Si veda, al riguardo, la Direttiva del Presidente del Consiglio del 3 luglio 2007 recante nuove modalità per la formazione del disegno di legge finanziaria, la quale, sopperendo alla mancanza di una procedura formalizzata comune a tutte le Amministrazioni, ha introdotto delle linee guida che hanno consentito una più organica predisposizione delle proposte di variazione della legislazione vigente da introdurre nel disegno di legge finanziaria anche alla luce della nuova classificazione in missioni e programmi del Bilancio dello Stato.

[38]   Legge n. 296 del 2006.

[39]    Al fine di assicurare un’adeguata flessibilità gestionale è stata infatti prevista una procedura volta a consentire, con decreto del Ministero dell’economia, di rimodulare in via compensativa gli accantonamenti all’interno degli stati di previsione dei singoli Ministeri, sulla base del quale è stato adottato il decreto ministeriale n. 91 del luglio 2007.

[40]   Il decreto legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ha in particolare disposto la non applicazione, per il 2007, del limite alle riassegnazioni di entrate disposto dalle leggi finanziarie per il 2005 e il 2006 (art.4, c.1) e della riduzione del 20 per cento delle spese di funzionamento stabilita per gli enti e gli organismi pubblici non territoriali disposta dall’art. 22, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006 (art.4, c. 2), a sua volta abrogato dalla legge finanziaria per il 2008.

[41]   Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 474-481.

[42]   Istituita dall’art. 1, comma 474, della legge finanziaria per il 2007, è stata costituita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 marzo 2007.

[43]   In base al quale gli uffici della Camera e del Senato hanno concordato una metodologia integrata di lavoro che ha condotto alla produzione di dossier di documentazione comuni sui principali documenti di finanza pubblica.

[44]   In coerenza con gli obiettivi delineati dalla legge finanziaria per il 2007, le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, dopo lo svolgimento della suddetta indagine conoscitiva congiunta, hanno costituito, ciascuna al proprio interno, un Comitato permanente per il monitoraggio della finanza pubblica, composto in modo paritetico da rappresentanti dei gruppi di maggioranza e dei gruppi di opposizione e presieduto dal Presidente della Commissione. Il Comitato è stato chiamato a svolgere un'attività conoscitiva avente per oggetto le caratteristiche della spesa pubblica, le dinamiche che regolano il suo andamento, i fattori che ne rendono difficile, in base alla vigente normativa, il contenimento, nonché l'individuazione dei possibili rimedi ai fini di una più efficace allocazione delle risorse disponibili.

[45]   Legge n. 245 del 24 dicembre 2007, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e il bilancio pluriennale per il triennio 2008 – 2010.

[46]   La struttura del Bilancio dello Stato è stata da ultimo delineata con il decreto legislativo n. 279/97, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge di riforma n. 94/97, che ha modificato sul punto la legge di contabilità generale dello Stato (legge n. 468/78).

[47]   Per ciascun programma di competenza è stata in particolare prevista una “Scheda di analisi” che fornisce, oltre che specifiche informazioni contabili, rilevanti dal punto di vista conoscitivo, concernenti gli stanziamenti ivi previsti, anche l’indicazione dettagliata delle finalità del programma, degli obiettivi perseguiti e degli indicatori adottati ai fini della valutazione di efficienza, efficacia ed economicità

[48]   Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

[49]   Cfr. art.3, comma 67, della legge finanziaria 2008.

[50]   Cfr. art.3, comma 68, della legge finanziaria 2008.

[51]   Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche.

[52]   Cfr. art.3, comma 70, della legge finanziaria 2008.

[53]   Cfr. art.3, comma 69, della legge finanziaria 2008

[54]   Cfr. art.3, commi 72 e 73 , della legge finanziaria 2008.

[55]   Di cui alla legge n. 296 del 2006( legge finanziaria 2007), art. 1, commi 189-193.

[56]    Il patto di stabilità per gli anni 1999 e 2000 prevedeva il contributo della finanza regionale e locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per quegli anni attraverso l’obiettivo primario di riduzione del disavanzo degli enti territoriali, per un importo complessivo pari ad almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo. L’obiettivo di riduzione del disavanzo era espresso in termini aggregati con riferimento all’intero comparto degli enti territoriali (regioni a statuto ordinario e province autonome, province e comuni) ed era calcolato come correzione dei saldi rispetto all’andamento tendenziale. Soltanto le successive circolari ministeriali determinarono il risparmio atteso da ciascuna componente del comparto e le modalità tecniche con le quali l’obiettivo si sarebbe tradotto in vincoli posti alla formazione del bilancio di ciascuno degli enti tenuti alla sua osservanza.

[57]   L’inclusione delle spese in conto capitale nel computo del saldo rilevante ai fini del Patto di stabilità interno, aveva fatto emergere, sin dall’inizio, il rischio che gli enti soggetti al patto avrebbero contribuito alla riduzione dell’indebitamento netto delle amministrazioni territoriali essenzialmente attraverso la contrazione degli investimenti, dato, questo, che avrebbe potuto tradursi in un grave arresto per lo sviluppo locale.

[58]   In base alle regole del patto 2007, in linea con quelle europee, gli enti locali non possono utilizzare il proprio avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese rilevanti ai fini del patto, in quanto l’avanzo di amministrazione, essendo riferito ad esercizi precedenti, non viene considerato tra le entrate dell’esercizio ai fini del saldo finanziario utile.

[59]   Cfr. le annuali Relazioni della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali (Doc. XLVI-bis).

[60]   ISTAT, Conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche (Serie Sec95)– anni 1980-2006, 12 giugno 2007.

[61]   Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 104 del 1995.

[62]   E’ da osservare che le aree ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.a) non sono state richiamate nella definizione di aree depresse del D.L. n. 32/1995 in quanto coincidenti con le regioni meridionali ammesse agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell’Obiettivo 1.

[63]   (Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli-Piceno, Asti, Belluno, Biella, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Savona, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo).

[64]   L’Abruzzo, uscito dall’Obiettivo 1 alla fine del 1996, è rientrato integralmente nell’Obiettivo 2 della programmazione 2000-2006.

[65]   La Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 è stata successivamente revisionata, a seguito di rinegoziazione tra il Governo italiano e la Comunità, con la Decisione dell'8 settembre 2004 C (2004) 3344 fin cor. (Aiuto di Stato n. 147/04 – Italia – Corrigendum), valutando ammissibili alla deroga ulteriori zone, prima escluse, del Molise.

[66]   Per l’Italia la “Carta” - approvata con Decisione della Commissione C(2007)5618 del 28 novembre 2007 e comunicata con atto 2008/C 90/04 - è stata recepita con D.M. per lo sviluppo economico del 7 dicembre 2007, come modificato dal D.M. sviluppo economico del 27 marzo 2008.

[67]   Il quadro normativo delineato dalla riforma del 2007 sostituisce l’analoga riforma introdotta nella XIV legislatura (articolo 8 del D.L. n. 35 del 2005), che aveva ottenuto l’approvazione comunitaria alla fine del 2006 e limitatamente alle agevolazioni previste per la legge n. 488: le graduatorie dei bandi si sono pertanto potute approvare soltanto il 30 dicembre 2006, allo scadere del ciclo di programmazione 2000-2006.

[68]   Si ricorda che, con la legge finanziaria per il 2007 , il Governo ha provveduto alla istituzione di un apposito “Fondo per la competitività e lo sviluppo”, nel quale sono state fatte confluire tutte le risorse destinate alle agevolazioni alle imprese, autorizzate dall’articolo 52 della legge n. 448/1998 (Fondo per gli incentivi alle imprese) e dall’articolo 60, comma 3, della legge n. 289/2002 (Fondo per gli interventi nelle aree sottoutilizzate ai sensi della legge n. 488/1992 e della programmazione negoziata) (vedi scheda Fondo per la competitività e lo sviluppo nel dossier relativo alla Commissione Attività produttive).

[69]   Cui spetta la ridefinizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione delle agevolazioni alle imprese ai sensi della legge n. 488/1992 e della programmazione negoziata, l’individuazione delle attività, iniziative, tipologie di imprese e spese ammissibili, nonché della misura delle agevolazioni medesime.

[70]   La riforma dei meccanismi di concessione degli incentivi, delineata nella XIV legislatura dall’articolo 8 del D.L. n. 35/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005), non ha avuto piena attuazione, essendo stato emanato soltanto il decreto relativo alle agevolazioni alle attività produttive previste dalla legge n. 488/1992 (decreto del Ministro delle attività produttive del 1° febbraio 2006) e non anche a quelle per gli strumenti della programmazione negoziata.

[71]   D.M. Sviluppo economico del 24 gennaio 2008.

[72]   Sin dall’inizio, sono emerse difficoltà di ordine procedurale: i tempi di attuazione si sono dimostrati più lunghi del previsto a causa della sovrapposizione di due procedure già esistenti: quella dei contratti di programma e quella degli Accordi di Programma Quadro, alle quali si aggiungono le fasi specifiche del contratto di localizzazione; inoltre a seguito della riforma degli incentivi si è verificata una fase di incertezza sulle caratteristiche e sull’entità delle agevolazioni inserite nei contratti di localizzazione.

[73]   Articolo 1, commi 271-279, legge n. 296/2006.

[74]   Articolo 2, commi 539-548, legge n. 244/2007.

[75]   Legge n. 244/2007.

[76]   Si segnala che il CIPE, nella seduta 31 gennaio 2008, ha approvato la definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e per l’individuazione e la selezione delle Zone Franche Urbane.

[77]   Articolo 1, commi 459-464, legge n. 296/2006.

[78]   Si ricorda che, oltre all’allargamento dell’Europa a 10 nuovi Stati il 1° maggio 2004, sono entrati a far parte dell’UE dal 1° gennaio 2007 anche Bulgaria e Romania.

[79]   Nel corso dell’indagine sono stati auditi il Ministro dello sviluppo economico (il 23 gennaio, il 13 febbraio e il 2 ottobre 2007), il Ministro per le politiche comunitarie (25 gennaio 2007), il Ministro dei trasporti (21 febbraio 2007), il Ministro delle infrastrutture (21 marzo 2007) e il Viceministro dello sviluppo economico (17 aprile 2007), nonché i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (14 giugno 2007) e della SVIMEZ (martedì 30 ottobre 2007).

[80]   Si tratta di aiuti destinati a specifici obiettivi che interessano tutti i settori economici (piccole e medie imprese, ricerca e allo sviluppo, tutela dell’ambiente, occupazione e formazione). Tra essi si segnalano gli aiuti destinati alla formazione (Regolamento (CE) n. 68/2001) e gli aiuti destinati alle PMI (Regolamento (CE) n. 70/2001), la cui applicazione è stata successivamente estesa agli aiuti alla ricerca e sviluppo (Regolamento (CE) n. 364/2004).

[81]   Regolamento (CE) n. 69/2001, in vigore fino al 2006.

[82]   Le norme non riguardano i settori della produzione primaria (agricoltura e pesca), l’industria carboniera e le imprese in difficoltà, nonché le attività connesse all’esportazione. Data l’evoluzione del settore dei trasporti, in particolare per effetto della loro liberalizzazione, non è più prevista l’esclusione del settore dei trasporti, ma gli aiuti di importanza minore alle attività ad esso connesse sono ammessi entro un limite di 100.000 euro.

[83]   http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.cfm

[84]   Circa due terzi degli Stati membri utilizza oltre il 90 per cento degli aiuti per perseguire obiettivi comuni a tutti i Paesi. Tra questi i principali sono il risparmio energetico e l’ambiente, mediante esenzioni fiscali, lo sviluppo economico regionale e la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione. Rispetto al 2005, gli Stati che perseguivano tali “obiettivi orizzontali” mediante gli aiuti di Stato erano circa la metà. In particolare, gli Stati dell’area mediterranea e i nuovi Paesi membri hanno favorito principalmente lo sviluppo regionale.

[85]   D.L. n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

[86]   D.P.C.M. 4 maggio 2007, recante “Riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248”.

[87]   D.P.R. 14 maggio 2007, n. 117, recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248”.

[88]   Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

[89]   Legge27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, articolo 1, commi 474-479

[90]   Cfr, al riguardo, le osservazioni espresse dal Governo nel libro bianco a cura del MEF, “Politica economica e finanziaria. Glossario di due anni”, dell’Aprile 2008.

[91]   Presentata nel novembre del 2007 dal Ministro dell’economia e delle finanze.

[92]   Si ricorda che dal novembre 2006 il capitale sociale della Patrimonio dello Stato S.p.A. è stato trasferito a titolo gratuito a Fintecna S.p.A., con un decreto del Direttore generale del tesoro. Tale operazione è stata prevista dall’articolo 7, comma 3 del decreto-legge 15 aprile 2002 , n. 63 (convertito con modificazioni dalla legge n. 112 del 2002). Il decreto del Direttore generale del tesoro è stato pubblicato nella G.U. n. 300 del 28 dicembre 2006. Informazioni di dettaglio sui bilanci di Fintecna e Patrimonio dello Stato Spa sono contenute nel Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2006, che riporta in allegato il conto consuntivo, economico e patrimoniale delle due società, le quali provvedono alla valorizzazione e alla gestione, ma altresì alle operazioni di alienazione del patrimonio pubblico.

[93]   Al riguardo, si segnala che il 14 febbraio 2007, presso le Commissioni riunite 5a e 6a del Senato, è stata svolta l’audizione del Ministro dell’economia e delle finanze sulla gestione delle partecipazioni azionarie in possesso del Tesoro, con particolare riferimento all’Alitalia S.p.A. Successivamente, il 2 aprile 2008, presso le Commissioni riunite V Bilancio, IX Trasporti e X Attività produttive della Camera si è svolta l’audizione del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dei trasporti, che ha dato conto dei recenti sviluppi in ordine alla procedura di privatizzazione della principale aviolinea italiana.

[94]   Nel corso dell’indagine – peraltro non conclusa anche seguito del termine anticipato della legislatura - sono stati auditi i rappresentanti delle Poste Italiane Spa (21 novembre), della partecipata ENI Spa (6 novembre), delle Ferrovie dello Stato Spa (24 ottobre), il presidente dell’Anas (17 ottobre), i rappresentanti di Fincantieri (3 ottobre), dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa Spa, ex Sviluppo Italia (27 settembre), dell’ENEL Spa (26 settembre), il direttore generale dell’Agenzia del demanio (27 giugno), il direttore generale del Tesoro (21 giugno) nonché i rappresentanti della Cassa depositi e prestiti (9 maggio).

[95]   Legge n. 296 del 2006.

[96]   Si ricorda, peraltro, che le quote ripartite nel 2004 ammontavano a 20,5 milioni di euro. Inoltre, precedentemente all’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2004, le somme erano notevolmente più consistenti (nel 2003, le risorse ripartite ammontavano a 101,5 milioni di euro).

[97]   Legge n. 244 del 2007.

[98]   Legge n. 245 del 2007.

[99]   Recante “Interventi in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 29 novembre2007.

[100]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008.

[101]Legge n. 311/2004.

[102]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008.

[103]Legge 23 agosto 1988, n. 362 “Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato”.

[104]Legge 5 agosto 1978, n. 468 “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”.

[105]Legge 31 ottobre 2002, n. 246, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 194/2002, recante “misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica” (c.d. “decreto taglia-spese”).

[106]E’ quanto accaduto, nella XIV legislatura, per il decreto legge n. 68 del 2006, convertito dalla Legge n. 127 del 24 marzo 2006, concernente il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni.

[107]Legge n. 296/2006, art. 1, comma 481.

[108]La Relazione unificata per l’economia e la finanza, presentata per la prima volta nell’aprile 2007 e per la seconda nel marzo 2008, sostituisce due relazioni previste dall’art. 30. comma 1, della legge n. 468/1978: la Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa e situazione di cassa al 31 dicembre (c. d. relazione trimestrale di cassa o RTC) e la Relazione sull’andamento dell’economia (c.d. aggiornamento della Relazione previsionale e programmatica), che dovrebbero presentate, in base alla previsione di legge, entro il mese di febbraio, ma che nella prassi venivano trasmesse ad aprile. La Relazione trimestrale di cassa è poi presentata in corso di esercizio con aggiornamento ai dati al 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre.

[109]Un’analisi della manovra, dell’impatto sull’indebitamento netto, della sua composizione tra entrate e spese, nonché delle principali misure rilevanti in ciascun settore, è predisposta congiuntamente dagli Uffici di Camera e Senato sia con riferimento al disegno di legge inizialmente presentato dal Governo che alle successive modifiche intervenute nel corso dell’iter parlamentare e al testo della legge. L’analisi si affianca alle note di verifica che esaminano in modo più specifico l’impatto sui saldi delle singole misure recate dalla finanziaria e dai provvedimenti collegati.

[110]Si ricorda che nel corso della passata legislatura le Commissioni riunite V e XIV hanno svolto un’indagine conoscitiva sull’attuazione a livello nazionale della politica di coesione regionale.

[111]Ai fini di un confronto tra la XV legislatura e il biennio della XIV legislatura, si è scelto, in via convenzionale, di considerare i dati di consuntivo 2001-2007, indicando altresì le più recenti previsioni per il biennio 2008-2009.

[112]Fonte: Relazione Unificata sull’Economia e la Finanza Pubblica per il 2008.

[113]  Dati espressi in percentuale del PIL.

[114]Il Consiglio, oltre a ribadire la necessità che il rapporto debito/PIL scenda verso il parametro del 60 per cento ad un ritmo più sostenuto, ha altresì invitato ad un miglioramento della trasparenza del processo di bilancio e ad un’applicazione efficace degli strumenti per il monitoraggio, il controllo ed il rendiconto della spesa.

[115]Complessivamente, la differenza tra le stime d’indebitamento netto per il 2007 e quelle indicate nel 2006 è stata pari a 0,4 punti percentuali.

[116]Il Consiglio Ecofin, nel rilevare come l’aggiustamento dei conti necessario al raggiungimento dell’obiettivo del pareggio di bilancio sia concentrato negli ultimi anni del Programma, ha, tra l’altro, espresso talune considerazioni in ordine alla sostenibilità delle finanze pubbliche, invitando l’Italia a rafforzare l’obiettivo di bilancio per il 2008 sfruttando i buoni risultati del 2007, in modo da garantire un aggiustamento consistente e tale da raggiungere l’obiettivo del pareggio di bilancio entro il 2011, accelerando nel contempo il ritmo di riduzione del debito. Ha inoltre invitato l’Italia ad attuare pienamente la riforma delle pensioni, per evitare aumenti significativi delle spese legate all’invecchiamento della popolazione, nonché a proseguire gli sforzi al fine di migliorare la qualità delle finanze pubbliche, rafforzando la trasparenza del processo di bilancio ed attuando efficacemente i meccanismi di controllo e di monitoraggio della spesa.

[117]Il 7 maggio 2008 la Commissione europea ha proposto ufficialmente l’archiviazione della procedura disciplinare per deficit eccessivo avviata nei confronti dell’Italia, con Portogallo, Slovacchia e Repubblica Ceca. Ai fini della chiusura definitiva della procedura per disavanzi eccessivi, la medesima proposta dovrà essere approvata dal prossimo Consiglio Ecofin.

[118]L’ERM2 è il sistema di cambio tra l'euro e le monete nazionali dei paesi che non partecipano sin dall'inizio alla zona dell'euro ("pre-in"). Esso consiste in relazioni bilaterali fra l'euro e le valute degli Stati membri "pre-in"; è basato su parità centrali definite rispetto all'euro per ciascuna delle monete dei paesi che non hanno adottato la nuova valuta, con una banda di fluttuazione standard attorno alle parità centrali.

[119]Nel DPEF 2007-2011, l’obiettivo programmatico scontava gli effetti del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, adottato all’inizio della legislatura quale primo intervento correttivo (di circa 0,4 punti di PIL) dell’andamento dei conti pubblici a decorrere dal 2007. Il decreto ha introdotto, tra l’altro, una serie di misure in materia di contrasto all’evasione ed elusione fiscale, potenziamento dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria, semplificazione degli adempimenti tributariedi contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica. Sono stati inoltreprevisti interventi diretti alla promozione della concorrenza e della competitività,per la tutela dei consumatori e la liberalizzazione di settori produttivi. Le risorse reperite sono state destinate, in parte, a favore delle infrastrutture, e segnatamente a favore di ANAS e di Ferrovie S.p.A.

[120]Con la dizione manovra lorda si fa riferimento al complesso delle risorse attivate, comprensive sia di quelle destinate a finanziare interventi di spesa o di riduzione di entrata, sia di quelle destinate alla correzione dei conti pubblici. La “manovra netta” corrisponde, invece, alla correzione netta operata sul saldo di riferimento. essa rappresenta cioè la somma algebrica del complesso degli interventi disposti con la manovra annuale.

[121]Gli effetti del provvedimento amministrativo di regolarizzazione degli immigrati, sono inclusi, dalla RPP per il 2007, nella manovra 2007. Nella manovra 2007 non sono invece compresi gli effetti del disegno di legge di revisione delle rendite finanziarie (A.C. 1762), inizialmente previsto ma in seguito non più adottato.

[122]Fra i motivi di tale andamento si ricorda il miglioramento delle previsioni di crescita del PIL, il gettito di alcune misure una tantum previste nelle manovre pregresse, l’effetto della lotta all’evasione, dovuto alle misure introdotte sia nella legislatura precedente sia con il D.L. n. 223/06 di inizio legislatura, nonché un aumento della c.d. tax compliance, ovvero della propensione dei cittadini ad adempiere spontaneamente agli obblighi di natura tributaria.

[123]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007.

[124]Recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[125]Gli interventi per il 2007 contenuti nel decreto-legge n. 159/2007 sono stati coperti, quanto a 5.978 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni di bilancio (che sono state pertanto iscritte nell’assestamento per il 2007); quanto 1.320 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell’autorizzazione di spesa concernente il contributo al bilancio comunitario, anch’essa già iscritta nell’assestamento 2007, e quanto 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

[126]Al riguardo, si osserva, come dall’anno 2000 le manovre finanziarie annuali abbiano sempre operato una correzione netta sul saldo di riferimento, al fine di ricondurre l’andamento tendenziale dei conti pubblici agli obiettivi programmatici, ad eccezione tuttavia dell’esercizio 2001, nel quale la manovra netta è risultata negativa, ossia ha prodotto un effetto di peggioramento sull'indebitamento netto.

[127]Si precisa, che in questo caso, trattandosi di un intervento espansivo, con il termine manovra lorda si intende l’impiego complessivo delle risorse e non il reperimento complessivo delle risorse (come nel caso delle manovre correttive).

[128]Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

[129]Il medesimo decreto ha, tra l’altro, previsto la riduzione del 10 per cento degli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi di enti ed organismi pubblici non territoriali (art.22, comma 1) e l’introduzione di un limite alle previsioni per le medesime voci di spesa, per il triennio 2007-2009, pari all'ottanta per cento delle dotazioni iniziali di bilancio dell'anno 2006 (art.22, comma 2), disposizioni tuttavia successivamente abrogate dall’art.2, comma 625, della legge finanziaria 2008 (cfr.oltre).

[130]Nel citato elenco sono state altresì indicate le riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2007-2009. Il comma 3 dell’art.25 ha inoltre previsto che nel corso della gestione 2006, per effettive, motivate e documentate esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti, ed al rispettivo Ufficio centrale di bilancio, possa modificare i suddetti accantonamenti, fermo restando il mantenimento dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

[131]Si ricorda che il comma 57 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 ha previsto un limite all’incremento della spesa per il triennio 2005-2007 delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, fissato al 2 per cento rispetto al livello della spesa programmato per l’anno precedente, al netto della spesa per personale. L’articolo 26 del DL 223/06 in oggetto ha in particolare disposto che in caso di mancato rispetto del suddetto limite di spesa:

-        per gli enti beneficiari di trasferimenti statali, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati sono ridotti in misura pari alla maggiore spesa verificata in sede di rendiconto consuntivo per gli esercizi 2005, 2006 e 2007;

-        gli enti che non ricevono trasferimenti erariali devono provvedere, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il superamento del limite, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente alle maggiori spese effettuate rispetto al limite previsto.

Le amministrazioni vigilanti sono inoltre tenute a dare comunicazione di tali maggiori spese al Ministero dell'Economia entro il 31 luglio del 2006, 2007 e 2008. Sono comunque fatte salve le esclusioni previste dall’articolo 1, comma 57, della legge finanziaria 2005, ai sensi del quale il limite all’incremento della spese non si applica: alle Casse di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni ( si tratta degli enti, trasformati in persone giuridiche private, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie per i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione); alle altre associazioni e fondazioni di diritto privato; agli enti del sistema camerale (Unioncamere e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

[132]Legge n. 296 del 2006.

[133]Si ricorda che per l’anno 2007, la rimodulazione degli accantonamenti è stata operata con il Decreto del Ministro dell’economia del 10 luglio 2007. La maggior parte delle variazioni compensative ha interessato lo stato di previsione del Mistero dell’economia e delle finanze, che è risultato lo stato di previsione maggiormente interessato dagli accantonamenti (il 46,9% del totale degli accantonamenti si riferisce infatti a questo Ministero); il ripristino delle risorse ha riguardato principalmente i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche.

[134]Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

[135]Come già detto, il comma 507 ha limitato per il Fondo per le aree sottoutilizzate la quota da accantonare nella misura del 50 per cento delle risorse previste nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007 (6.434,8 milioni).

[136]Si ricorda che l’articolo 1, comma 9, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005 ) fissava, per il triennio 2005-2007, un limite di incremento del 2% delle riassegnazioni di entrate rispetto all’anno precedente, prevedendo, “in casi di particolare necessità e urgenza”, la possibilità di superare il limite così stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia, comunicato alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti La successiva legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005), all’articolo 1, comma 46, ha introdotto una limitazione superiore rispetto a quanto previsto precedentemente, disponendo che l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potesse superare, per ciascuna amministrazione, a decorrere dal 2006, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005, calcolate al netto delle riassegnazioni espressamente escluse dalla norma stessa, cioè le riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.

      Infine, si ricorda che la legge finanziaria per il 2008, all’articolo 2, commi 615-617, ha disposto una limitazione alle reiscrizioni in bilancio, nei singoli stati di previsione della spesa, nel limite del 50 per cento delle somme riassegnabili all’entrata, derivanti da specifiche autorizzazioni legislative.

[137]Legge n. 244/2007.

[138]Sono esentati dalla riduzione il Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche e il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, istituiti dal comma 601 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

[139]  Audizione della Corte dei Conti dinnanzi alle Commissioni bilancio del Senato e Camera sul disegno di legge finanziaria per l’anno 2008, 10 ottobre 2007.

[140]Si ricorda che disposizioni dirette al controllo dei flussi di tesoreria degli enti sottoposti al sistema di Tesoreria unica, con l’obiettivo di porre limiti alla crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni, sono state introdotte a partire dalla manovra di finanza pubblica per il 1997. Si tratta di misure dirette ad imporre, da un lato, limiti ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria unica che presentano elevate giacenze e, dall’altro, vincoli sui tiraggi dai conti stessi da parte dei soggetti intestatari dei conti, con l’obiettivo del contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni. L’applicazione di tali misure è stata estesa agli anni successivi dalle leggi finanziarie. Anche nella XIV legislatura la legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), ai commi 18-20, ha confermato per il triennio 2005-2007 l’applicazione dei limiti ai tiraggi di tesoreria, estendendoli a tutti gli enti titolari di conti correnti e contabilità speciali di tesoreria rientranti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche.

[141]Tale limite non si applica, tra l’altro, a: regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni), enti previdenziali, enti del Servizio sanitario nazionale, CNEL, enti del sistema camerale ed altri enti

[142]La disciplina della spesa per dodicesimi era stata introdotta con la legge finanziaria per il 2006 (l. n.266/2005), articolo 1, comma 7. Il limite del “dodicesimo” comunque non operava per le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché delle spese per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui

[143]Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[144]Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[145]  Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[146]  Il conto economico consolidato è il conto che espone le entrate e le spese del settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, nell’ambito del sistema di contabilità nazionale. Esso costituisce il quadro contabile di riferimento per la programmazione degli obiettivi di finanza pubblica, sia a livello comunitario (negli aggiornamenti annuali del programma di stabilità) sia a livello nazionale (nel documento di programmazione economico-finanziaria). Le amministrazioni pubbliche ivi inserite sono individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno (art. 1, comma 5, legge n. 311/2004 – Legge finanziaria 2005).

[147]L’esclusione dalla richiamata disciplina per le regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale è stata operata in attuazione dei principi della sentenza della Corte Costituzionale n.417 del 2005.

[148]In particolare, le variazioni compensative devono essere effettuate con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio e alla Corte dei conti per la registrazione.

[149]Di cui all’art. 1, comma 127 della legge 662/1996.

[150]La norma in esame presenta forti analogie con l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il quale, modificato dal D.L. 223/2006 (c.d. “decreto Bersani 1”), prevede che le pubbliche amministrazioni rendano noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico . La portata innovativa della disciplina in esame rispetto all’art. 53 del D.Lgs 165/2001 sembra limitarsi all’introduzione dell’obbligo di pubblicare non solo i dati relativi alle consulenze, ma anche i provvedimenti con i quali sono conferiti gli incarichi, con l’indicazione anche delle ragioni dell’incarico stesso.

[151]D.L. 4 luglio 2006 n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[152]Sembrerebbe inoltre che la disposizione intenda esentare dalla soppressione anche i contratti di “consulenza e di durata continuativa” individuati come indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali di uffici e strutture delle amministrazioni statali. L’individuazione è effettuata con D.P.C.M. da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. A seguito della cessazione delle consulenze, le relative funzioni sono demandate alle “direzioni generali” che abbiano competenza nella stessa materia o in materie affini. Il personale di ruolo delle amministrazioni statali è invece restituito all’amministrazione di appartenenza ovvero può essere inquadrato – nel rispetto delle procedure previste per i passaggi fra amministrazioni diverse – in uno degli uffici del Ministero presso il quale presta servizio.

[153]La disposizione, abrogata dalla legge finanziaria per il 2008, aveva ad oggetto le retribuzioni dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 19, co. 6, del D.Lgs. 165/2001. L’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Ai sensi del comma 6 dell’articolo, tali incarichi possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, a tempo determinato, anche a soggetti diversi dagli appartenenti ai rispettivi ruoli della dirigenza, che siano persone di particolare comprovata qualificazione personale e in possesso di specifici requisiti elencati dal medesimo comma, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni statali e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

[154]  La legge finanziaria 2008 (art. 3, comma 44, penultimo periodo) dispone inoltre che, ai fini del concorso al limite, debbono considerarsi tutti gli emolumenti lordi ricevuti a carico delle pubbliche finanze nel corso dell’anno e che sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno.

[155] Ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, citato nella norma, per amministrazioni pubbliche si intendono “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

[156]La circolare ha precisato che il rispetto dell’adempimento dell’obbligo da parte delle società non quotate a prevalente o tale partecipazione pubblica deve essere assicurato dalle amministrazioni controllanti.

[157]Il predetto limite del doppio del trattamento retributivo del Primo presidente della Corte di Cassazione, ha specificato la circolare n. 1/2008, opera per tutti coloro che hanno incarichi o rapporti con la Banca d'Italia o con le autorità indipendenti.

[158]  Il primo, secondo e terzo periodo del comma 466 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, abrogati dall’articolo 3, comma 51, della legge finanziaria per il 2008, stabilivano che i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche in società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate non potessero superare l'importo di 500.000 euro annui. A tale quota poteva essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Era inoltre prevista la rivalutazione annua di tali importi e la possibilità per il Ministro dell'economia di concedere autorizzazioni in deroga.

[159]Convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[160]Per il Governo le comunicazioni vanno effettuate alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

[161]Restano dunque fuori da tale esclusione gli “incarichi, mandati e cariche” e i rapporti di lavoro di natura non privatistica in corso al 28 settembre 2007. Tra questi rientrano i rapporti di lavoro del personale definito “in regime di diritto pubblico”, che l’art. 3 del D.Lgs. 165/2001 sottrae alla disciplina generale, e il cui stato giuridico ed economico resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti. Tra le categorie c.d. “non contrattualizzate”, il citato art. 3 annovera le seguenti:

-     magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

-     avvocati e procuratori dello Stato;

-     personale militare;

-     Forze di polizia di Stato;

-     personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;

-     vigili del fuoco;

-     docenti e ricercatori universitari.

[162]La circolare fa salva l’ipotesi in cui l’efficacia del contratto decorra successivamente al 28 settembre 2007.

[163]Nel caso in cui l’eccedenza derivi dal cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione opera a partire dall’incarico conferito per ultimo. La circolare n. 1/2008 specifica, con riferimento alla decurtazione del 25 per cento, che essa va operata ogni anno sull'importo già decurtato e che in ogni caso il differenziale retributivo va recuperato entro quattro anni.

[164]La norma non si applica altresì agli organi di direzione, amministrazione e controllo e ai commissari straordinari del Governo (quest’ultima esclusione è stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2007, art. 1, comma 421).

[165]La norma ha inoltre previsto che detta riorganizzazione, volta alla riduzione degli uffici dirigenziali, sia coniugata con la possibilità di immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti nell’ambito delle procedure sull’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28, co. 2, 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001 in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali.

      Si tratta di dirigenti da assumere tramite concorso per esami (co. 2 dell’art. 28) e di dirigenti da assumere mediante corso-concorso (co. 3 e 4 dell’art. 28).

[166]Legge n. 296/2006, articolo 1, comma 694.

[167]Legge n. 244/2007, art.3, comma 1.

[168]Il valore dell'immobile, ai sensi dell’articolo 1, comma 620, è determinato dall’Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008. L'Agenzia deve rendere pubbliche tali informazioni, anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell’Agenzia stessa

[169]  D.L. n. 351/2001, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

[170]  In attuazione dell’articolo 1, comma 5 della legge finanziaria 2005 (L. n. 311/2004), le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono annualmente individuate dall’ISTAT con elenco da pubblicarsi in Gazzetta ufficiale. Per il 2008, l’elenco è quello di cui al Comunicato ISTAT 29 luglio 2007 (pubblicato G.U. 31 luglio 2007, n. 176), con la successiva integrazione pubblicata in G. U n. 252 del 29 ottobre 2007. Tale Comunicato reca una elencazione delle amministrazioni pubbliche secondo le seguenti macro-tipologie: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri, Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, Agenzie fiscali, Enti di regolazione dell’attività economica, Enti produttori di servizi economici, Autorità amministrative indipendenti, Enti a struttura associativa, Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, Enti e Istituzioni di ricerca, Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca, Amministrazioni locali, Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

[171]  Nel testo originario il numero massimo di componenti era pari, rispettivamente, a 5 e a 7.

[172]Destinatarie del divieto sono le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ossia tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[173]Si ricorda che il “Voice over IP” (Voce tramite protocollo Internet, acronimo “VoIP”) è una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un'altra rete per trasmissione dati che utilizza il protocollo IP, consentendo un notevole risparmio dei costi per servizi telefonici. La relativa tecnologia è stata inclusa nei progetti e negli accordi finalizzati a realizzare il citato Sistema Pubblico di Connettività.

[174]Ai sensi dell’articolo 73, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, il Sistema Pubblico di Connettività - SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. Il completamento del SPC è previsto entro il 2007.

[175]Da ultimo, il comma 600, dispone che le Regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, adottino, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dalle norme citate.

[176]Legge n. 388 del 2000.

[177]La stipulazione di contratti in difformità dai parametri contenuti nelle convenzioni CONSIP costituisce causa di responsabilità amministrativa e ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto (cfr. art.26, comma 3, della legge n.488 del 1999).

[178]Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 191 del 30 luglio 2004.

[179]Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 449:

[180]Pubblicato in G. U. 7 febbraio 2008, n. 32. Ai sensi del decreto, le tipologie di beni e servizi per i quali vige l’obbligo di approvvigionamento tramite convenzioni quadro Consip sono le seguenti:

-        arredi per ufficio;

-        carburanti da autotrazione (specificamente: carburanti in rete ed extrarete, buoni carburante e fuel card);

-        combustibili da riscaldamento (specificamente gasolio e biodiesel);

-        energia elettrica;

-        macchine per ufficio, nonché prodotti hardware e software (specificamente: fotocopiatrici, in acquisto e noleggio, personal computer, desktop e portatili, server entry e midrange, software microsoft e stampanti);

-        noleggio autoveicoli;

-        servizio di buoni pasto;

-        servizi di telefonia fissa;

-        servizi di telefonia mobile;

-        apparati di telefonia e trasmissione dati (specificamente reti locali, centrali telefoniche);

-        servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro

[181]Ai sensi del comma 3 della disposizione citata per “amministrazioni pubbliche” si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[182]Si ricorda che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento alla disciplina in materia di facoltà per gli enti territoriali di ricorrere alle convenzioni Consip e di obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti (cfr. sentenze n. 36/2004 e n. 417/2005).

[183]  Si ricorda che l’articolo 11 del D. P. R n. 101 del 2002, ha consentito in via generale alle unità ordinanti delle amministrazioni di effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario avvalendosi del mercato elettronico, direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione.

[184]Sono esclusi da tale obbligo gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie Si ricorda che l’articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) definisce gli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria. Il Titolo II della Parte II del codice (articolo 121-125) reca la disciplina applicabile ai contratti al di sotto di tale soglia

[185]L’articolo 38 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) disciplina i pagamenti informatici, prevedendo la possibilità di trasferimento telematico di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati.

[186]Il D.Lgs. n. 163 del 2006, all’articolo 33, disciplina gli appalti pubblici e gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza, prevedendo che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. Tali centrali sono tenute all’osservanza del codice dei contratti pubblici;

[187]Conseguentemente alla creazione del sistema a rete tra Consip s.p.a e centrali regionali di acquisto, è stata infine abrogata la preesistente disciplina sull’acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale da parte degli enti decentrati di spesa (contenuta nell’articolo 59 della legge finanziaria 2001, abrogato dall’art.1, comma 458 della legge finanziaria 2007, ad eccezione del comma 3), ed introdotta la facoltà per le università di costituire fondazioni di diritto privato, con enti e amministrazioni pubbliche e soggetti privati, per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca.

[188]Legge n. 244 del 2007.

[189]Ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e di quelle universitarie.

[190]Schema e modalità sono stati pubblicati sul Portale nel gennaio 2008

[191]  Il DPR 367/94 ha disciplinato la sostituzione delle registrazioni cartacee con quelle informatizzate (Sistema informatico di contabilità gestionale – SICOGE).

[192]I sistemi informativi integrati sono realizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 454 della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006), che prevede un programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato ai fini della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e la definizione un insieme di indicatori dei livelli di spesa sostenibili per categorie di spesa comune, da utilizzarsi nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Il programma è realizzato dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il supporto della CONSIP Spa, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Tali sistemi informativi, come il suddetto programma, non risultano ancora essere stati adottati.

[193]I fabbisogni sono quelli collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenuto conto delle caratteristiche di consumo dei beni e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.

[194]  Si ricorda che la disciplina del controllo di gestione, di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 286/1999, richiamato dalle norme in esame, dispone che ciascuna amministrazione pubblica definisca l'unità o le unità responsabili della suddetta attività, nonché i criteri per l’esercizio di tale attività, con particolare riferimento ai criteri e modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e le modalità di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti. Gli indicatori di spesa si inseriscono dunque quali parametri “precostituiti“ nell’esercizio del controllo gestionale.

[195]www.acquistinretepa.it.

[196]Si ricorda che il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere. Il Codice non si applica, in tutto o in parte, a talune tipologie di contratti indicate nella parte I, Titolo II del suddetto Codice (artt.16-27), le quali sono in sintesi, contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, contratti aggiudicati in base a norme internazionali, taluni contratti di servizi specificamente indicati nell’articolo 19 del Codice, taluni contratti nel settore delle telecomunicazioni, taluni appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione di terzi, appalti aggiudicati per l’acquisto e la fornitura di energia, contratti di sponsorizzazione.

[197]Il medesimo decreto ministeriale – che non risulta ancora adottato - individua altresì, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda.

[198]Il programma, previsto originariamente per il solo 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) è stato successivamente reso permanente dall’articolo 3, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

[199]Oltre al Regno Unito, tra i paesi che negli ultimi anni hanno adottato, in varie forme, un processo sistematico di revisione della spesa, si annoverano l’Australia, il Canada, la Francia, l’Olanda e la Nuova Zelanda.

[200]Come accaduto, da ultimo, con riferimento alle risorse accantonate dal comma 507 della legge finanziarie per il 2007, di cui oltre un terzo sono state disaccantonate e rese indisponibili ad opera dell’articolo 7 del decreto legge n.81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

[201]Istituita dai commi 474-479 dalla legge finanziaria per il 2007, è stata costituita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 marzo 2007. Alla Commissione sono assegnati compiti di studio e analisi finalizzati, tra l’altro, ad accelerare il processo di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche e migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica. Per l'anno 2007 la Commissione è stata chiamata ad avviare la propria attività conferendo priorità al supporto del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa. La Commissione - composta di 10 membri, scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica, tre dei quali in rappresentanza delle regioni e degli enti locali - opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e presenta annualmente al Parlamento, entro il 31 gennaio, una relazione sull'attività svolta.

Ai fini del raccordo operativo con la Commissione è stato inoltre istituito un apposito Servizio studi nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

[202]A tal fine, le amministrazioni dello Stato sono state chiamate – a sensi del medesimo comma 480 - a trasmettere al Ministero dell'economia entro il mese di marzo 2007 un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza, recante altresì proposte di intervento in ordine alla allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare l'efficacia della spesa.

[203]Si veda, sul punto, la relazione sugli “Orientamenti del Ministero dell’economia e delle finanze in materia di struttura del bilancio e di valutazione della spesa” trasmessa alle Camere dal Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 6 febbraio 2007.

[204]In particolare, la composizione tipica dei gruppi di lavoro per l’analisi della spesa, coordinati da un membro della Commissione tecnica per la finanza pubblica designato dal Presidente, ha visto la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri indicati dai Capi di Gabinetto, di esperti interni ed esterni del Ministero dell’economia, di membri della Segreteria tecnica e consulenti esperti della Commissione tecnica, integrata dal supporto della Ragioneria generale dello Stato con i “bilancisti” esperti dei Ministeri e i rappresentanti degli uffici centrali del bilancio. Sono inoltre state consultate istituzioni varie nell’ambito delle rispettive competenze, quali l’Istat, la Corte dei conti, l’Isae, la Consip, la Funzione pubblica e gli uffici del Servizio di controllo interno.

[205]Crf. l’articolo 3, commi 67-73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

[206]Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 474-481.

[207]Rispetto al documento approvato alla Camera, il documento del Senato evidenzia specificamente l’opportunità, che, a livello regolamentare interno, siano create condizioni per un completo esame del disegno di legge finanziaria e dei relativi emendamenti da parte della Commissione bilancio, attraverso l’estensione del contingentamento dei tempi alla fase di esame in commissione dei disegni di legge collegati (oltre che al disegno di legge finanziaria), sulla base dei precedenti parlamentari in materia riferiti ai disegni di legge finanziaria (1991 e 1992). Inoltre è previsto che l’eventuale maxiemendamento del Governo deve essere soggetto al vaglio del Presidente del Senato (previo parere della Commissione bilancio) per gli aspetti non solo di copertura finanziaria e al contenuto proprio, ma anche all’obbligo per cui i testi presentati nel maxiemendamento debbono essere stati già oggetto di valutazione da parte della Commissione bilancio.

[208]Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 474-481.

[209]Istituita dall’art. 1, commi 474-479 della legge finanziaria per il 2007, è stata costituita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 marzo 2007. La Commissione è composta di 10 membri, scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico in materia di finanza pubblica (tre dei quali in rappresentanza delle regioni e degli enti locali), nominati per tre anni, rinnovabili, alla scadenza, una sola volta; essa opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e presenta annualmente al Parlamento, entro il 31 gennaio, una relazione sull'attività svolta e sul programma di lavoro.

[210]Per una analisi della riforma del bilancio in Francia, si rinvia alla scheda contenuta nel Cd-rom.

[211]La direttiva, sopperendo alla mancanza di una procedura formalizzata comune a tutte le Amministrazioni, ha introdotto delle linee guida per le Amministrazioni che hanno consentito una più ordinata predisposizione delle proposte di variazione della legislazione vigente da introdurre nel disegno di legge finanziaria. Conseguentemente, già durante il processo di formazione del disegno di legge finanziaria, le singole proposte provenienti dai Dicasteri sono state strutturate seguendo la classificazione in missioni e programmi e formulate in base al principio che le risorse per finanziare interventi ritenuti prioritari devono essere individuate in primo luogo nell’ambito delle dotazioni esistenti nei bilanci delle singole amministrazioni ed ogni proposta di aumento delle risorse deve corrispondere una proposta di risparmi compensativi.

In particolare, ai sensi della suddetta circolare le proposte di variazione dovevano contenere: a) la definizione di priorità, con l’indicazione delle ragioni delle variazioni ed il grado di priorità rispetto alle altre proposte; b) la redistribuzione delle risorse già in gestione dell’Amministrazione sulla base della legislazione vigente piuttosto che ad un aumento; di conseguenza, le proposte dovevano includere le possibili abrogazioni di normativa vigente per liberare risorse al fine di potenziare i programmi ritenuti prioritari; c) gli obiettivi da perseguire, anche al fine della realizzazione della spending review. Il disegno di legge finanziaria per il 2008 presentato al Paralamento è stato pertanto strutturato tenendo conto della nuova classificazione per missioni; durante l’iter parlamentare, tale articolazione è tuttavia venuta meno a seguito della votazione di tre maxiemendamenti sostituitivi del testo sui quali Governo ha posto la questione di fiducia.

[212]La riforma è stata attuata con il decreto legislativo n. 279/97, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 94/97, che ha modificato sul punto la legge di contabilità generale dello Stato (legge n. 468/78).

[213]Cfr. la relazione al disegno di legge di Bilancio 2008 presentato al Senato (A.S. 1818).

[214]Si ricorda che ai sensi della legge n.94/97 la struttura del bilancio dello Stato è imperniata, per ogni stato di previsione della spesa, sui centri di responsabilità amministrativa (aspetto organizzativo), sulle Unità previsionali di base (aspetto contabile) e sulla classificazione per funzioni-obiettivo (aspetto funzionale). In particolare, la normativa vigente (articolo 4, comma 2, lettera b), della legge di riforma n. 94 del 1997), prevede che le “funzioni-obiettivo siano individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto della attività amministrativa, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini”. In linea con tali prescrizioni, nell’ambito del bilancio annuale, è stata applicata una classificazione funzionale della spesa, basata per i primi tre livelli (Divisioni, Gruppi, Classi) sulla classificazione COFOG (classification of functions of government - classificazione delle funzioni di Governo, previste dal SEC 95 elaborata in sede OCSE) e per il quarto livello sulle Missioni istituzionali, espressive delle realtà funzionali della spesa pubblica del nostro Paese. Come accennato, sino al bilancio 2007 la suddivisione degli stanziamenti di spesa per funzioni obiettivo ha avuto, tuttavia, un significato solo conoscitivo, rivelando inoltre una scarsa significatività nel rappresentare le peculiarità della spesa pubblica italiana. Tale classificazione, inoltre, sviluppandosi strutturalmente in modo trasversale tra i vari Ministeri, non è risultata, ad avviso del Governo, idonea a costituire la base per un diverso sistema gestionale diretto alla responsabilizzazione dei dirigenti.

[215]Atto Senato n.1818

[216]In particolare, le missioni interministeriali sono 20, comprese le due 2 missioni trasversali “Servizi istituzionali” e “Fondi da ripartire” (cfr. oltre), mentre le missioni monoministeriali sono 14.

[217]Si segnalano, ad esempio, la Missione 17 (Ricerca e Innovazione), 4 (L’Italia in Europa e nel mondo) e 22 (Istruzione scolastica), articolate, rispettivamente, in 16, 11 e 10 distinti Programmi.

[218]Al netto di alcune partite finanziarie - quali i rimborsi del debito statale e di imposta - il Bilancio 2008 ripartisce tra le 34 Missioni ivi contemplate circa 450 miliardi di euro.

[219]A fronte di un bilancio a legislazione vigente pari a circa 700 miliardi di euro (al lordo delle partite finanziarie concernenti i rimborsi del debito statale e di imposta), le variazioni proposte dalla legge finanziaria per il 2008 dal lato della spesa hanno inciso per meno del 3 per cento del bilancio.

[220]Legge n. 245 del 24 Dicembre 2007, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e il bilancio pluriennale per il triennio 2008 – 2010.

[221]Considerando la Missione 34 ( Debito pubblico) al netto del Programma 34.2 “Rimborso del debito statale”, pari a 198.178 milioni di euro, che riguarda titoli in scadenza nell’esercizio finanziario 2008.

[222]Il prospetto in esame riproduce la tabella n. 4 del disegno di legge di bilancio, AS. 1818.

[223]Si ricorda che la tabella 4 del disegno di legge di Bilancio per il 2008 reca il prospetto che per ogni Ministero mette a confronto le unità previsionali di base, presenti nel disegno di Bilancio di previsione 2008, con le unità previsionali di base esposte nel Bilancio di previsione 2007.

[224]Al riguardo, si ricorda che nella seduta della Commissione Bilancio del 21 novembre 2007, il Governo, su richiesta della Commissione, ha depositato una documentazione nella quale è stato indicato, con riferimento a ciascuna U.P.B., l’importo della quota relativa a oneri inderogabili, al netto delle spese obbligatorie, suscettibile di essere emendato.

[225]Anche in tal caso si segnala che nella documentazione depositata dal Governo nella seduta della Commissione Bilancio del 21 novembre 2007, è stato indicato, con riferimento a ciascuna U.P.B., l’importo del fabbisogno, che corrisponde al complesso della spesa discrezionale (comprensivo anche della quota vincolata) e, nell’ambito di quest’ultimo, la quota non vincolata che è stata ritenuta emendabile.

[226]Al fine di convogliare attività e risorse in processi che rispondano ad esigenze di efficacia e di efficienza, la circolare n.21 del 5 giugno 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha previsto la figura del “coordinatore di programma” che, nell’ambito di ogni Ministero, dovrebbe assumere il compito di razionalizzare l’impiego delle risorse disponibili. Tale coordinamento, realizzato dal Ministro ovvero da un suo delegato, sarebbe volto a garantire una visione unitaria delle risorse relative ad ogni singolo programma. Allo stato, risulta peraltro che tale figura non sia stata introdotta in alcuna Amministrazione.

[227]Al riguardo, nella audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato del 9 ottobre 2007, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, nel riassumere le criticità del bilancio riclassificato, ha sottolineato, tra l’altro, l’insufficiente coerenza tra le strutture del bilancio e l’organizzazione amministrativa, l’eccessiva frammentazione dei programmi tra più centri di responsabilità, nonché l’eccessiva eterogeneità delle dimensioni dei programmi.

[228]Cfr. art. 2 della legge n. 468/1978 come modificata dalla legge n. 94/1997.

[229]Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

[230]Programma previsto originariamente per il solo 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

[231]Recante il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche.

[232]L. n. 59/1997, cd. “Bassanini”, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

[233]Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

[234]I componenti sono scelti, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione nell'albo professionale, dirigenti di prima fascia dello Stato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti o tra esperti di chiara fama, anche stranieri, nelle materie oggetto delle attività del Comitato.

[235]Istituita dall’art. 1, comma 479 della legge finanziaria per il 2007(legge n. 296/06), è stata costituita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 marzo 2007.

[236]  Si tratta delle priorità indicate con apposita delibera della commissioni parlamentari ai sensi dell’articolo all'articolo 3, comma 4, ultimo periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 473 della legge finanziaria 2007, norma che non risulta allo stato aver trovato ancora applicazione.

[237]Di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 281/97, ai sensi del quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

[238]  Si ricorda che tra le materie sulle quali lo Stato ha una competenza legislativa esclusiva ai sensi della citata lettera r) figurano anche quelle inerenti pesi, misure e determinazione del tempo, nonché le opere dell'ingegno.

[239]Recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.”

[240]Di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989.

[241]Dall’ultima relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria delle regioni - esercizi finanziari 2005-2006 (Deliberazione n. 6/AUT/2007, luglio 2007,) sono estrapolati e sintetizzati i dati di seguito esposti riferiti agli accertamenti del gettito tributario per gli anni 2002-2005.

[242]Le sentenze della Corte costituzionale in materia di tributi regionali sono le seguenti: n. 297 e 311 del 2003 e n. 455 del 2005 con riguardo alla tassa automobilistica; n. 241, 381 e 431 del 2004 in materia di IRAP; n. 397 e 335 del 2005 sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti; n. 37 e 381 del 2004 e n. 2 e 148 del 2006 in materia di addizionale IRPEF. Si veda inoltre la sentenza n. 193 del 2007 con cui la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità del comma 277 dell’art. 1 della Legge finanziaria 2006, che prevedeva – al verificarsi di determinate condizioni - l’automatica maggiorazione dell’addizionale all’IRPEF e dell’aliquota dell’IRAP, ai fini del ripiano dei debiti del servizio sanitario regionale, Oggetto del giudizio, secondo la Corte non è in questo caso la materia concorrente “tutela della salute”, bensì la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato, ribadendo ancora una volta la “natura erariale” dei due tributi in questione.

[243]Nella sentenza n. 297 del 2003 la Corte qualifica come “tributo proprio della regione” la tassa di concessione regionale sulla raccolta dei tartufi, istituita dalla regione Veneto con legge regionale n. 30/1988 e poi abrogata dall’art. 5 della legge regionale n. 18/2002 – impugnata dal Governo - in ragione «dell’esiguità dell’introito derivante (dal tributo stesso) rapportato ai costi di gestione amministrativa».

[244]A decorrere dal 2005 (L. 311/2004 art. 1, co. 174) è possibile derogare al blocco delle aliquote (disposto dalla L. 289/2002, art. 3, co. 1, lett. a) esclusivamente ai fini del ripiano dei disavanzi sanitari certificati nell’abito del monitoraggio cui sono sottoposte le regioni. A decorrere dal 2006 (L. 266/2005, art. 1 co. 277) gli aumenti delle due aliquote sono obbligatori al verificarsi di determinate condizioni.

[245]L. 244/2007, art.1 commi 43-45; 50-52; 226-227, vedi la scheda IRAP nel dossier relativo alla Commissione Finanze.

[246]Il tariffario unico nazionale è contenuto nel D.M. 27-12-1997 Tariffe delle tasse automobilistiche, come modificato dalla tabella 2 allegata alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) comma 321 dell'art. 1.

[247]Lazio: art. 6 e art. 7 della L.R. 28-12-2007 n. 26; Liguria, art. 2 della L.R. 3-4-2007 n. 15.

[248]A decorrere dall’anno di imposta 1998, la maggior parte delle regioni a statuto ordina-rio ha disposto la disapplicazione di un notevole numero di tasse sulle concessioni regio-nali, accogliendo così la disposizione dell’articolo 55 del D.Lgs. 446/1997.

[249]D.Lgs. 398/1990, articolo 17. La misura massima è stata poi innalzata con dalla legge 23-12-1996 n. 662, art. 1, comma 154.

[250]L. 28-12-1995 n. 549, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 3, comma 12. La misura, inizialmente fissata a 350 lire per litro, è attualmente

[251]L'articolo 17, comma 22, della legge n. 449/1997 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la riduzione dell'aliquota a lire 242/litro come compensazione del maggiore introito che le regioni avrebbero dovuto ottenere delle gettito delle tasse automobilistiche. La riduzione è invece risultata eccessiva, per cui le regioni hanno subito una perdita di entrata che il gettito delle tasse automobilistiche non ha compensato interamente. Negli anni successivi la perdita di gettito è stata compensata nell’ambito della manovra finanziaria annuale:

-        per gli anni 1998, 1999 e 2000: 663.333 milioni di lire annue (articolo 4 della L. 11 ottobre 2000, n. 290 e articolo 52, comma 9, della legge n. 388/2000, finanziaria 2001)

-         per gli anni 2001 e 2002: 342,582 milioni di euro (art. 3, comma 5 L. 289/2002 Finanziaria 2003).

-        per l’anno 2003: 342,583 milioni di euro, mentre per gli anni successivi la compensazione del minore gettito viene integrata nel computo delle somme sostitutive dei trasferimenti erariali soppressi dall’articolo 1 del D.Lgs. 56/2000. La somma di 342,583 milioni di euro concorre alla determinazione dell’aliquota della compartecipazione all’IVA (art. 1, comma 58, L. 311/2004 Finanziaria 2005).

[252]Successivi DCPM di determinazione delle compartecipazioni regionali ai sensi del D.Lgs. 56/2000 hanno confermato l’aliquota fissata dall’art. 4 del D.Lgs. 56/2000: da ultimo in relazione all’anno 2006, il DPCM 7/12/2007 (GU n. 27 del 1/2/08).

[253]La legge finanziaria 2007 (comma 12 dell'art. 1 della legge n. 296/2006) aveva già attribuito – a decorrere dal 1° gennaio - una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. La disposizione è poi stata abrogata dalla legge finanziaria per il 2008, in coerenza con le nuove disposizioni (comma 312 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244).

[254]Le modalità di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario della quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione sono state disciplinate con Decreto 11 aprile 2008 (G.U. 30/4/2008, n. 101) del Ministero dell’Economia e delle finanze.

[255]Si ricorda che la misura della compartecipazione, stabilita con DPCM ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 56/2000, è stata fissata nelle seguenti misure: per l’anno 2002, 37,39% (DPCM 7/5/2004); per l’anno 2003, 38,69% (DPCM 7/5/2004); per l’anno 2004, 40,31% )DPCM 27/9/2006); per l’anno 2005, 44,28% (DPCM 16/2/2007); per l’anno 2006, 43,58% (DPCM 7/12/2007).

[256]DPCM 7 dicembre 2007 Determinazione delle quote previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2005 (GU n. 28 del 2/2/08) - l’Intesa, raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni il 18/10/2007- Repertorio Atti n. 207/CSR, è disponibile nel sito http://www.palazzochigi.it/Conferenze/c%5Fstato%5Fregioni/atti/

[257]DPCM 11 gennaio 2008, Determinazione delle quote previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 per l’anno 2006. (GU n. 67 del 19-3-2008) Intesa del 15/11/2007, Repertorio Atti n. 237/CSR, disponibile nel sito http://www.palazzochigi.it/ Conferenze/c%5Fstato%5Fregioni/atti/

[258]Il termine per la cessazione dei trasferimenti è stato spostato:

-        al 1° gennaio 2004 dalla legge finanziaria per il 2003 (L. 289/2002, articolo 30, comma 4). La stessa disposizione esclude dalla soppressione i trasferimenti connessi all’esercizio delle funzioni trasferite in materia di trasporto pubblico locale;

-        al 1° gennaio 2005 dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 (articolo 11-bis, come integrato legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47);

-        al 1° gennaio 2006 dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (articolo 4-bis, aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80);

-        al 1° gennaio del secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 226 (articolo 34-quinquies aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248).

[259]Corte dei Conti, Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni, Deliberazione n. 6/AUT/2007, luglio 2007. Parte II, cap. 3. Il finanziamento delle funzioni amministrative trasferite alle Regioni; TAB 24 FINANZIAMENTO FUNZIONI TRASFERITE - Erogazioni 2000 – 2006.

[260]I comuni che hanno completato l’iter del procedimento che dovrebbe consentire loro di passare da una regione a statuto ordinario ad una confinante a statuto speciale – ovvero si è già svolto il referendum con esito positivo ed è stato presentato al Parlamento (XV legislatura) il relativo disegno di legge costituzionale - sono i seguenti: Carema (A.C. 2727) e Noasca (A.C. 2525) per il passaggio dal Piemonte alla Valle d’Aosta; Sovramonte (A.C. 2524) e Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo (A.C. 2951) per il passaggio dal Veneto al Trentino-Alto Adige; Cinto Caomaggiore (A.C. 2526) dal Veneto al Friuli-Venezia per ricordare qui, dopo Lamon (AC 1359 e 1427). Altri referendum si sono svolti con esito favorevole: per il distacco dal Veneto e l’aggregazione al Trentino-Alto Adige dei comuni di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia (28 ottobre 2007) e per il distacco del comune di Pedemonte dalla regione Veneto alla regione Trentino-Alto Adige, e del comune di Sappada dalla regione Veneto alla regione Friuli-Venezia Giulia (il 9 marzo 2008).

[261]DPCM 28 dicembre 2007- Erogazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 e successive modifiche. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66); DM 3 marzo 2008, Ripartizione prevista dall'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2007 delle risorse del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale». (Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 2008, n. 89). Il bando per la presentazione dei progetti - Provvedimento del 25 marzo 2008 del Dipartimento per gli Affari regionali - è stato infine pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008.

[262]La sentenza n. 157 del 2007 decide la questione di legittimità costituzionale (richiamando precedenti sentenze: n. 417 del 2005, n. 449 del 2005 e n. 88 del 2006) sollevata dalla regione Campania avverso i commi 54 e 55 dell’articolo 1 della L. 266/2005 (finanziaria 2006). La norma riduce le indennità corrisposte ai soli titolari degli organi politici regionali fissa la riduzione delle indennità corrisposte ai titolari degli organi politici regionali «nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005», ponendo cioè un precetto specifico e puntuale, che comprime l’autonomia finanziaria regionale ed eccede dall’ambito dei poteri statali in materia di coordinamento della finanza pubblica. La Corte inoltre, in varie pronunce (cfr. ad es. sentt. 50 e 336 del 2005) ha affermato in via generale che la nozione di “principio fondamentale” non può avere carattere di rigidità e di universalità, poiché le “materie” hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo; l’ampiezza e l’area di operatività di tali princìpi, dunque, devono essere calate nelle specifiche realtà normative cui afferiscono e devono tenere conto, in modo particolare, degli aspetti peculiari con cui tali realtà si presentano.

[263]Per il 2007: Deliberazione CIPE 28-09-2007 (G.U. 22/11/2007, n. 272) Intesa Conferenza Stato-Regioni15 marzo 2007 (Atti n. 43/CSR); intergrazione: Deliberazione CIPE 29-11-2007 n. 131/2007 Ripartizione tra le regioni della somma di 511 milioni di euro destinata ad incrementare per l'anno 2007 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1 del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito dalla legge 17 maggio 2007, n. 64. (G.U. 27 marzo 2008, n. 73, S.O.). Per il 2008: Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto delle disponi-bilità finanziarie destinate al Servizio Sanitario nazionale per l'anno 2008 (Conferenza Stato-Regioni - Rep. Atti n. 30/CSR del 14 febbraio 2008; disponibile nel sito: http://www.statoregioni.it/default.asp);

[264]Alle regioni a statuto speciale spettano inoltre le tasse di concessione regionale o provinciale (in particolar modo quelle relative alle concessioni di caccia e di pesca, commercio su aree pubbliche, sui servizi di trasporto pubblico, eccetera), le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, delle tasse che spettano alle province autonome di Trento e Bolzano e alla Valle d’Aosta in quanto imposte attribuite alle province (tasse di iscrizione al PRA, la tassa ambientale di cui al decreto legislativo n. 504/1992, art. 19, le addizionali sui consumi di energia elettrica). Ad eccezione di queste le regioni a statuto speciale e le province autonome non dispongono di tributi propri disposti per esse da leggi dello Stato o istituite in forza del proprio potere impositivo. Come unica eccezione si può ricordare la imposta regionale di soggiorno della Regione Trentino-Alto Adige per la quale le due province autonome possono determinare aliquote ed esenzioni in ragione del carattere turistico del comune. Altre imposte minori sono state istituite dalla regione Valle d’Aosta.

[265]Le norme statutarie che disciplinano la collaborazione nell’accertamento dei tributi sono le seguenti: Friuli-Venezia Giulia art. 53 L.Cost. n. 1/1936; Valle d’Aosta art. 13 L. Cost. n. 4/1948 e art. 12 L. 690/1981; Sardegna art. 9 della L.Cost. n. 3/1948

[266]Si ricorda che le funzioni relative al servizio sanitario, così come nelle altre regioni, sono di competenza della regione e, al pari delle altre funzioni di competenza della regione, dovrebbero essere finanziate con le entrate ordinarie stabilite dallo statuto speciale e le relative norme di attuazione. Si ricorda inoltre che le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono interamente con proprie risorse al finanziamento della spesa sanitaria senza alcun onere per Stato. Alle regioni Sicilia e Sardegna in considerazione della loro situazione di svantaggio, è stato fino ad ora attribuito un contributo al finanziamento della spesa sanitaria per cui la quota di partecipazione regionale è stata fissata da ultimo dalla legge 662/1996, articolo 1, comma 143, rispettivamente nella misura del 42,5% e del 29%.

[267]Il comma 831 dell’articolo 1 della legge 244/2006 sospende gli aumenti del concorso alla spesa, sino al 30 aprile 2007. Entro quella data - nell’ambito della Commissione paritetica di cui all’articolo 43 dello statuto siciliano (R.D.Lgs. n. 455/1946) – Stato e Regione avrebbero dovuto raggiungere l’intesa – o per lo meno l’accordo ‘preliminare’ - sulle nuove norme di attuazione dello statuto. Le nuove norme di attuazione dello statuto siciliano avrebbero dovuto determinare, inoltre, la misura percentuale del (l’ulteriore) concorso della Regione alla spesa sanitaria e, insieme, la ‘retrocessione’ di una quota delle accise in misura compresa fra il 20 ed il 50 per cento del loro ammontare sino, comunque, a ‘concorrenza’ del maggiore onere accollato al bilancio regionale.

[268]Da ultimo l’articolo 1, comma 144, della legge n. 266/2005 (L.F. 2006) assegna al Fondo un finanziamento complessivo di 394 milioni di euro, corrisposti per 94 milioni nell’anno 2006 e per la restante parte in limiti di impegno pari a 10 milioni di euro annui negli esercizi 2007 e 2022, nonché 20 milioni di euro all’anno per gli esercizi dal 2008 al 2021.

[269]Vedi nota 266

[270]La deroga, contenuta nel punto 8 dell’Allegato III della direttiva 2003/96/CE, consentiva allo Stato italiano di effettuare una differenziazione della tassazione sui carburanti nella regione Friuli-Venezia Giulia.

[271]Si ricorda che l’aliquota dell’addizionale è distinta in due parti: una aliquota base di compartecipazione, fissata annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in misura uguale per tutti i comuni, con corrispondente riduzione delle aliquote erariali di IRPEF; una seconda aliquota di compartecipazione, facoltativa e variabile, la cui applicazione è rimessa a ciascun comune, che ne determina la misura nei limiti fissati dalla legge (l’ente locale può deliberare incrementi annui non superiori a 0,2 punti percentuali, e la misura dell’aliquota non può, in ogni caso, essere superiore allo 0,5%). L’aliquota base di compartecipazione non ha finora ricevuto attuazione.

[272]Alla scadenza del 30 settembre 2005, comunque, la Commissione ha presentato un documento conclusivo (Relazione sull’attività dell’Alta Commissione) che costituisce una sintesi dell’intera attività svolta in ordine alla determinazione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

[273]La sospensione dell’efficacia degli aumenti, disposta dall’articolo 3, comma 1, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003), è stata via via confermata, da ultimo, dall’articolo 1, comma 51, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), che ha prorogato il blocco fino al 31 dicembre 2006. L’unica deroga alla sospensione, per i comuni, è stata prevista dalla legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004, art. 1, comma 51) a favore dei comuni che non si erano mai avvalsi della facoltà di aumentare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF. L’aumento dell’aliquota dell’addizionale comunale è stato peraltro concesso entro il limite complessivo dello 0,1% nel triennio 2005-2007.

[274]La compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, per i comuni, dall’art. 67, comma 3, della legge n. 388/2000 (finanziaria per il 2001), per il solo anno 2002. La disciplina è stata successivamente modificata dall’art. 25, comma 5, della legge n. 448/2001 (finanziaria per il 2002) ed estesa all’anno 2003, come entrata transitoria per i comuni, in attesa della piena applicazione della disciplina dell’addizionale all’IRPEF, di cui al decreto legislativo n. 360/1998. L’aliquota di compartecipazione, inizialmente fissata al 4,5% del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario precedente, è stata aumentata al 6,5% per l’anno 2003 dall’art. 31, comma 8, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003). La medesima disposizione ha altresì istituito, per lo stesso anno 2003, una compartecipazione al gettito dell’IRPEF anche per le province, nella misura dell’1%, in tutto analoga a quella già attuata per i comuni. La compartecipazione come disciplinata dall’art. 31, co. 8, della legge n. 289/2002 non costituiva una entrata aggiuntiva per i bilanci locali; essa comportava, infatti, la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a ciascun ente di un ammontare pari alle somme assegnate a titolo di compartecipazione.

[275]In base alla disciplina recata dall’articolo 67 della legge n. 388/2000, che l’ha istituita, dalla compartecipazione i comuni non potevano, comunque, ricevere più di quanto spettasse loro a titolo di trasferimento erariale. La normativa prevede, addirittura, che nel caso in cui illivello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa sia corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti ad esso spettanti per l’anno corrispondente (comma 4 dell’articolo 67 della legge n. 388/2000). Tale disciplina è quella ancora vigente per le province.

[276]Nel bilancio per il 2008, che presenta una complessiva riclassificazione delle voci di bilancio, i fondi risultano iscritti nell’ambito della Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali” (corrispondente alla terza Missione dell’intero bilancio dello Stato), Programma 2.3 “Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali”, U.P.B. 2.3.2 – Interventi.

[277]Nel bilancio per il 2008, i fondi in conto capitale risultano iscritti, nell’ambito della Missione 2, Programma 2.3, alla U.P.B. 2.3.6 – Investimenti.

[278]  Il D.M. Interno 25 luglio 2000 ha fissato i parametri obiettivi volti ad individuare gli enti in gravissime condizioni di degrado; il medesimo decreto ha inoltre destinato una quota pari al 30% del fondo agli enti locali con meno di 3.000 abitanti, per la realizzazione di opere pubbliche i cui oneri non siano diversamente fronteggiabili, a prescindere dalla graduatoria formata sulla base delle condizioni di degrado. La ripartizione del fondo tra gli enti interessati è determinata annualmente con decreto del Ministro dell’interno.

[279]In particolare, le citate disposizioni hanno disposto la riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni, in misura corrispondente al maggior gettito derivante dall’imposta comunale sugli immobili conseguente all’aggiornamento del catasto dei terreni (479,4 milioni di euro nel 2007), alla razionalizzazione dell’accatastamento degli immobili nella categoria E (40 milioni nel 2007) e all’adeguamento dei moltiplicatori degli immobili di categoria B (90 milioni nel 2007).

[280]Art. 1, comma 703, della legge n. 296/2006.

[281]Disposizioni dirette al controllo dei flussi di tesoreria degli enti locali sottoposti al sistema di Tesoreria unica, con l’obiettivo di porre limiti alla crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni, sono state introdotte a partire dalla manovra di finanza pubblica per il 1997 (legge n. 662/1996 e D.L. n. 669/1996).L’applicazione di tali misure, dirette ad imporre limiti ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria unica che presentano elevate giacenze, sono state via via estese agli anni successivi dalle leggi finanziarie e, da ultimo, confermate, per il triennio 2005-2007, dall’art. 1, co. 20, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

[282]Per ulteriori approfondimenti si rinvia al paragrafo successivo.

[283]Tali regolamenti dovranno essere conformi allo schema tipo approvato dalla Conferenza Stato Regioni e dovranno prevedere l’obbligatorio affidamento all’Agenzia delle entrate delle funzioni dl liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP.

[284]Decreto legge n. 23 del 2007.

[285]Articolo 1, comma 144, della legge n. 296/2006.

[286]La legge 13 maggio 1999, n. 133, ha poi previsto che l’addizionale all’IRPEF riguardi non solo i comuni, ma anche le province, stabilendo che l’aliquota base di compartecipazione comprenda, indicandole distintamente, oltre che l’addizionale comunale, anche quella provinciale

[287]Articolo 1, commi da 189 a 193 della legge n. 296 del 2006. Si segnala, peraltro, che limitatamente all’anno 2002, la compartecipazione era stata fissata in misura pari al 4,5 per cento del riscosso dall’articolo 67 della legge n. 388 del 2000. Dall’anno 2003 fino al 2006 la misura è stata elevata al 6,5 per cento con norme contenute nelle singole leggi finanziarie.

[288]La variazione deve essere decisa con regolamento comunale con deliberazione da pubblicare nel sito internet.

[289]Il termine è stato così modificato dall’articolo 40, comma 7, del decreto legge n. 159/2007 (collegato alla finanziaria 2008). Il precedente termine, stabilito dal comma 142 della finanziaria 2007, prevedeva l’applicazione dell’aliquota dell’anno di riferimento in caso di pubblicazione della delibera entro il 15 febbraio del medesimo anno.

[290]Il termine è stato sostituito al precedente (30 novembre dell’anno precedente) dall’articolo 2, comma 70, del decreto legge n. 262/2006 (collegato alla finanziaria 2007).

[291]Oltre al vincolo costituzionale, le regole per l’indebitamento degli enti locali sono dettate dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare Titolo IV, Capo II e III (artt. 202-207). In base alla normativa citata, le tradizionali fonti di indebitamento degli enti locali sono rappresentate:

-        dalla assunzione di mutui a medio e lungo termine, con la Cassa depositi e prestiti e con il sistema bancario in genere (comprese le Istituzioni creditizie europee);

-        dalle aperture dei credito, introdotte con il comma 68, art. 1, della legge n. 311/2004;

-        dall’emissione di titoli obbligazionari, originariamente dettata dall’art. 35 della legge n. 724/1994, e successivamente integrata dall’art. 41 della legge n. 448/2001.

Le regole dettate dal TUEL per il finanziamento mediante indebitamento si applicano a tutte e tre le tipologie di indebitamento e nei rapporti con qualsiasi istituto finanziatore.

Va ricordato che, in base all’art. 203 del TUEL, il ricorso all’indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

a)   avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;

b)  avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.

Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l’art. 203 prevede che l'organo consiliare adotti apposita variazione al bilancio annuale e, contestualmente modifichi il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

La normativa risulta più stringente per l’emissione dei prestiti obbligazionari, in quanto l’emissione non può avvenire se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione.

[292]Articolo 30, comma 15 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003).

[293]Articolo 31, comma 15, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003).

[294]Articolo 3, commi 16-21, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004).

[295]Le operazioni di cartolarizzazione costituiscono indebitamento solo nel caso in cui sussista almeno una delle seguenti condizioni:

a)       cartolarizzazione di flussi futuri di entrata non collegati ad una attività patrimoniale preesistente;

b)       cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85% del prezzo di mercato dell’attività oggetto di cartolarizzazione;

c)       cartolarizzazioni accompagnate da garanzie fornite dalle amministrazioni pubbliche.

[296]  A tal fine vengono indicate due caratteristiche atte a individuare le operazioni in esame:

1)   operazioni finalizzate a superare una momentanea carenza di liquidità; in tal caso l’elemento qualificante pare doversi individuare nella brevità del termine entro cui saranno restituite le risorse acquisite con l’operazione di finanziamento;

2)   operazioni che permettono di effettuare spese per le quali è in ogni caso prevista in bilancio un’adeguata copertura finanziaria. Il profilo decisivo qui pare essere dato dalla certezza di risorse stanziate in bilancio o comunque affluenti al bilancio dell’ente e destinate a far fronte alla spesa per la quale viene assunto il finanziamento. Quest’ultimo, pertanto, si configura come una mera anticipazione.

[297]Art. 1, commi 739-740, della legge n. 296/2006.

[298]Si ricorda peraltro che il limite al 12% è stato fissato di recente, con la novella recata all’art. 204 del TUEL dalla legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 44, della legge n. 311/2004), che è intervenuto a limitare fortemente la possibilità di indebitamento degli enti locali, fissata dal testo originario al 25% delle entrate relative ai primi tre titoli dell’entrata.

[299]Articolo 11 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007.

[300]Più precisamente, la norma prevedeva la possibilità per gli enti locali e le regioni che avessero presentato al Ministero dell’economia e finanze uno o più piani finanziari, almeno quinquennali, di riduzione progressiva e continuativa del rapporto tra il proprio ammontare di debito e il PIL, diestinguere anticipatamente i debiti contratti con la Cassa depositi e prestiti, ponendo a carico dello Stato sia gli oneri aggiuntivi che il pagamento dell’indennizzo previsto per le estinzioni anticipate dei mutui. La norma era stata introdotta dall’articolo 28, comma 3, della legge n. legge n. 448/1998 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1999), nell’ambito della disciplina del patto di stabilità interno per gli anni 1999-2001, che prevedeva, in aggiunta all’obiettivo principale della riduzione del disavanzo degli enti territoriali, un secondo obiettivo di natura derivata, relativo alla riduzione del rapporto tra l’ammontare del debito degli enti territoriali e il PIL, anche attraverso speciali programmi di dismissione di partecipazioni mobiliari.

La mancata realizzazione degli obiettivi del piano avrebbe comportato il pagamento di una penale calcolata in base alle vigenti disposizioni, da effettuare in tre anni, anche mediante riduzione dei trasferimenti erariali.

[301]  Le obbligazioni possono essere emesse esclusivamente a fronte di un preciso investimento chiaramente individuato e il ricavo netto dell’emissione deve essere pari alla somma prevista nel quadro economico del progetto o delle acquisizioni che si intendono effettuare.

[302]In materia, sono intervenute le circolari esplicative del Ministero dell’economia e delle finanze 31 gennaio 2007, pubblicata in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2007 e 22 giugno 2007, n. 6301, pubblicata in G.U. n. 151 del 2 luglio 2007.

[303]Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, “Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133.”L’art. 10 della L. 133/1999 aveva conferito al Governo la delega per il riordino del sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario. Quella delega impose la soppressione dei trasferimenti erariali con cui erano ancora finanziate molte delle funzioni ordinarie attribuite alle regioni – in primo luogo la sanità – e la loro sostituzione – per somme corrispondenti - con quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Già il decreto legislativo n. 446/1997 aveva istituito l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ed una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per compensare la soppressione dei contributi sanitari che gravavano (principalmente) sulle retribuzioni e che finanziavano una parte della spesa sanitaria corrente. Il decreto legislativo n. 56/2000 completò l’opera sopprimendo il Fondo sanitario nazionale ed altri trasferimenti erariali a carattere ordinario. Quelle somme furono sostituite – per una cifra inizialmente uguale - dalla attribuzione alle regioni di una quota di compartecipazione al gettito dell’IVA, di una quota di compartecipazione al gettito delle accise sulle benzine per autotrazione e dall’aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF. La nuova disciplina di finanziamento inglobava anche un meccanismo perequativo interregionale per il quale le regioni con minore ‘capacità fiscale’ (dove cioè il gettito dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali si rivelava insufficiente a coprire la spesa predeterminata) erano compensate da trasferimenti a carico delle regioni con maggiore ‘capacità fiscale’ (dove cioè quel gettito superava la spesa predeterminata). Di anno in anno l’operazione sarebbe risultata in pareggio.

[304]Dalla seconda metà degli anni ’80 tutti i governi che si sono succeduti hanno inteso trasformare quella finanza da derivata in autonoma. La trasformazione è avvenuta gradualmente (forse, ‘a sbalzi’) sostituendo di volta in volta parte dei trasferimenti erariali con risorse di natura tributaria. La ‘sostituzione’ è sempre avvenuta ‘alla pari’, stimando cioè che il gettito iniziale dei tributi assegnati (o compartecipati) a ciascuna regione fosse uguale alle somme soppresse. Il che non è sempre avvenuto e nuovi trasferimenti sono intervenuti a compensare i gettiti insufficienti. Questa trasformazione ha comunque favorito l’autonomia finanziaria delle regioni perché ha fatto cadere i vincoli di destinazione che erano all’origine dei trasferimenti erariali ed ha contribuito a formare progressivamente criteri condivisi di ripartizione fra le regioni per le risorse il cui ammontare è determinato in sede nazionale. In taluni casi il riferimento ai tributi ha avuto carattere prevalentemente formale perché lo Stato ha determinato di volta in volta l’aliquota del tributo in misura tale che il gettito corrispondesse a quanto pre-stabilito secondo i criteri della spesa alla quale il finanziamento era commisurato. E’ questo, ad esempio, il caso della compartecipazione all’IVA prevista dal decreto legislativo n. 56/2000, la cui aliquota è determinata ogni volta in ragione della somma necessaria a coprire il fabbisogno sanitario stabilito altrimenti e, proprio da ultimo, la trasformazione dei trasferimenti erariali destinati al trasporto pubblico locale in compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione (L. 244 del 2007, legge finanziaria 2008, art. 1, commi 295-312). Altri tributi (la c.d. ‘Tassa automobilistica’, in primo luogo, ma anche l’addizionale sul gas metano, la compartecipazione all’accisa sulle benzine ed altri) sono divenuti invece pienamente regionali nel gettito, giacché questo spetta loro interamente, senza riferimento a parametri di spesa. Sebbene restino le limitazioni normative che impediscono alla regione la piena ‘manovrabilità’ di questi tributi (secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale) essa beneficia per intero della loro dinamica; in ascesa, quando è tale, ma anche quando quella decresce, senza ottenere compensazioni risarcitorie.

[305]Con il «criterio della spesa storica» si intende la determinazione del fabbisogno futuro in ragione della spesa sino ad allora sostenuta, aumentando quella previsione, eventualmente, in misura tale da coprire i costi aggiuntivi connessi alla evoluzione del settore e al processo inflattivo. Sin dalla nascita del Servizio sanitario nazionale (1988) la spesa sanitaria è stata di fatto una ‘spesa storica’ e si è determina il più delle volte ‘a posteriori’, come quantità di risorse necessarie a ‘coprire’ le prestazioni sanitarie fornite ed i costi della relativa organizzazione regionale. Lunghissima è la sequenza delle norme e delle riorganizzazioni dirette a predeterminare e contenere il fabbisogno sanitario. Altrettanti sono stati i provvedimenti a ripiano dei debiti pregressi. Il decreto legislativo n. 56/2000, determinato il plafond di partenza al livello della media europea, aveva tentato di ancorare l’evoluzione della spesa sanitaria alla evoluzione del gettito (regionale) di taluni tributi, svincolandola progressivamente negli anni dal criterio della spesa storica (in 12 anni, dal 2002 al 2013). Tra le cause intrinseche che avrebbero portato all’insuccesso di quel modello di federalismo fiscale il suo autore principale, il prof. Giarda, indica l’ottimistica «assunzione che i differenziali interregionali nei gettiti pro-capite dei tributi propri regionali (che vedevano sfavorite le Regioni meridionali) potessero ridursi nel tempo e contrastare la redistribuzione a favore delle regioni ricche che si sarebbe gradualmente determinata per effetto della incompleta perequazione della capacità fiscale. C’era forse l’idea, o la speranza, che la crescita delle economie delle regioni meridionali potesse essere superiore alla media nazionale e ... che ciò potesse attenuare la modesta redistribuzione delle risorse che il decreto legislativo 56/2000 avrebbe potuto determinare». Piero GIARDA, sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro dal 1995 al 2001 e autore principale di quel testo, in «L’esperienza italiana di federalismo fiscale. Una rivisitazione del decreto legislativo 56/2000», Il Mulino, 2005. Più determinanti per quell’insuccesso furono, a suo avviso, le cause o le condizioni esterne che hanno contraddetto i presupposti stessi sui quali si era fondata la scelta di quel modello; così la rideterminazione (sempre verso l’alto) dei fabbisogni sanitari e, conseguentemente, dell’aliquota IVA che determina la provvista finanziaria e, insieme, la conservazione dei numerosi fondi settoriali che sono stati esclusi dalla disciplina del federalismo.

[306]L’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 ne sospendeva l’efficacia in attesa di proposte normative del Governo intese ad «adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai princìpi contenuti nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino alla detta data è sospesa l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000.» La decisione di merito fu assunta con la legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 320); la riduzione del parametro della spesa storica è rimasta, ma la sua progressione è stata diluita in 66 anni a partire dal 2002 (il tasso di decremento della quota storica passa dal 9 all’1,5% annuo). Il D.P.C.M. 3 ottobre 2006 sostituì quello del 2004 e ‘restituì’, per l’anno 2002, 77,25 milioni di euro alle regioni del Sud (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); somma che il criterio di ripartizione del 2004 aveva assegnato alle regioni del Nord. La legge finanziaria approvata l’anno successivo – legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, commi 52 e 53, – ha preso atto che, in attesa dell’avvento del nuovo «federalismo fiscale», senza attendere i 66 anni del regime transitorio, le regioni preferiscono accordarsi direttamente sulla misura della riduzione della quota di spesa storica. Così hanno fatto da ultimo nella Conferenza Stato-regioni del 14 febbraio 2008, dando via libera alla ripartizione delle risorse 2008; ripartizione che conferma anche per quest’anno l’accordo raggiunto per il 2007.

[307]La legge finanziaria per il 2003 (L. n. 289/2002, articolo 3, comma 1, lettera a) impose il blocco alla variazione delle aliquote dell’IRAP e delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF. Quelle disposizioni sospesero la facoltà che la legge dava alle regioni e agli enti locali di deliberare maggiorazioni delle rispettive addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Gli aumenti eventualmente deliberati dopo il 29 settembre 2002 sarebbero rimasti sospesi fino a quando Stato, regioni ed enti locali non avessero raggiunto una intesa sull’attuazione del federalismo fiscale. Questa avrebbe dovuto far seguito alla conclusione dei lavori dell’Alta commissione per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale (ACoFF), istituita dalla stessa legge finanziaria e costituita soltanto qualche mese prima dello scadere del primo termine posto per la conclusione dei lavori. Le leggi finanziarie degli anni successivi prorogarono il termine alle disposizioni di blocco delle aliquote e quello per la presentazione della relazione (e dell’intesa) da parte dell’ACoFF. L’ultimo termine fu fissato al 31 dicembre 2006 ma l’ACoFF nel settembre del 2005 – prendendo atto che non sembrava possibile raggiungere l’intesa richiesta dalla legge – aveva presentato una “Relazione sull’attività svolta”, chiudendo con essa i propri lavori.

[308]   Nella XIV legislatura l’attenzione del Parlamento è stata rivolta principalmente alla ridefinizione dei poteri istituzionali e, nel caso di specie, del rapporto Stato-regioni-autonomie locali. La lunga vicenda della ‘devolution’ inseritasi nella riforma costituzionale poi caducata dal referendum e la approvazione della legge n 131/2003 (cosiddetta ‘Legge La Loggia’) costituivano, con ogni evidenza, i presupposti costituzionali e amministrativi dell’indirizzo e dell’ampiezza che avrebbe assunto l’attuazione dell’articolo 119 Cost. quando la ‘devoluzione’ fosse divenuta costituzione e la legge n. 131/2003 avesse ‘svuotato’ le amministrazioni centrali di funzioni e personale in favore di regioni ed enti locali. Le proposte avanzate dall’ACoFF avrebbero costituito le ‘linee guida’ delle decisioni di federalismo fiscale quando quei presupposti si fossero verificati. Con questo intento, la Relazione dell’Alta Commissione enuclea principi direttivi e numerose ‘prescrizioni’ per il futuro legislatore del federalismo fiscale. Più in generale, essa propone una articolata lettura del sistema di finanza pubblica che dovrà derivare dalla attuazione del nuovo testo costituzionale e dalle indicazioni della Corte. Si tratta di un complesso di diciannove principi direttivi che il legislatore statale dovrebbe porre a base della propria legge di coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica. I principi sono poi tradotti in una proposta-modello che, ad avviso dell’Alta Commissione e, in particolare, del suo Comitato tecnico scientifico, può costituire la base di una proposta intorno alla quale convogliare quell’accordo Stato, regioni, autonomie locali che ancora oggi manca all’avvio di questa riforma.

[309]le citazioni puntuali sono più avanti nel testo e nelle relative note.

[310]Le censure mosse dalle regioni muovono alternativamente, o congiuntamente, da due profili di illegittimità: dalla rivendicazione di una propria competenza legislativa che esclude la competenza della legge statale, o che lamenta l’eccessiva pervasività delle disposizioni di dettaglio e dalla riduzione del gettito che consegue alle modificazioni apportate alla disciplina del tributo; riduzione che non è compensata da risorse equivalenti, o è compensata in misura inadeguata. Le decisioni di maggior rilievo sono indicate, per oggetto, alle note che seguono.

[311]V., tra le molte, C. cost. sentenze nn. 194 e 98 del 2007, n. 2 del 2006, n. 270 del 2005, nn. 320, 255, 241, 17 del 2004, n. 311 del 2003.

[312]Nelle decisioni assunte dalla Corte non appare quale sia il contenuto ‘concorrente’ della ‘materia’ «coordinamento ... del sistema tributario», quale sia cioè il livello di coordinamento riservato alle regioni e, eventualmente, quali siano i limiti di dettaglio cui può spingersi la disposizione di coordinamento della legge dello Stato. Nel definire l’esercizio di quella potestà legislativa da parte dello Stato, la Corte non ha individuato ambiti di ‘partecipazione’ e modalità di esercizio che – traducendosi in limiti, ovvero in obblighi positivi per lo Stato - caratterizzerebbero l’aspetto regionale di quella potestà concorrente. Le pronunce rese dalla Corte ribadiscono con estesa chiarezza che l’esercizio di quella potestà da parte dello Stato è il presupposto perché la regione possa divenire titolare di un tributo proprio o di compartecipazione al gettito di un tributo erariale e, indirettamente, perché prima ancora che uno specifico tributo (e la sua disciplina) alla regione possa essere riconosciuta una specifica area impositiva entro la quale essa possa definire tributi propri cosiddetti “autonomi”. L’armonia con la Costituzione e i principi del coordinamento della finanza pubblica non consentono di applicare qui, per analogia, il criterio principi/dettaglio che presiede alle materie elencate al terzo comma dell’articolo 117 Cost., né, stante il tenore dell’articolo 119, si può immaginare che esista una eventuale materia ‘ordinamento tributario della regione’ tra le potestà ‘residuali’ riconosciute dal quarto comma dell’articolo 117, Cost. Nella sentenza n. 37/2004 vi è però, in nuce, l’indicazione di tale potestà compartecipativa verso ‘il basso’: il contenuto ‘minimo’ sarebbe cioè la potestà di definire, con propria legge, tributi locali o ambiti impositivi nei quali gli enti locali possano esplicare la propria potestà tributaria alla luce delle norme legislative poste dalla regione (e/o dallo Stato) «L'attuazione di questo disegno costituzionale richiede ... l'intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l'insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell'intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali.» Un secondo principio, ancora in negativo, è contenuto nella sentenza n. 49 del 2004: « ... Nei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (si veda in tal senso la sentenza n. 417 del 2005) non possono rientrare, ... , limiti al potere discrezionale delle Regioni di decidere come utilizzare le somme a loro disposizione, per quali tipologie di spese e di investimenti».

[313]In primo luogo, obblighi e vincoli connessi alla determinazione degli obiettivi di finanza pubblica, ribaditi dalla Corte nei molti aspetti in cui questi sono stati proposti dalle norme dedotte in giudizio. Così nelle conseguenze derivanti da manovre sui tributi compartecipati, o comunque sui tributi statali (tra le tante, sentenze n. 155 del 2006, n. 2 del 2006), dalla potestà per la determinazione dei principi fondamentali nella materia compresa nella endiadi espressa dalla indicazione di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario“ (Sentenza n. 17 del 2004 e n. 417 del 2005), per i poteri derivanti dalla disciplina del patto di stabilità interno (Sentenza n. 36 del 2004), per la disciplina dell’indebitamento, sino a specificare che « il coordinamento finanziario può richiedere, per la sua stessa natura, anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo: onde, attesa la specificità della materia, non può ritenersi preclusa alla legge statale la possibilità, nella materia medesima, di prevedere e disciplinare tali poteri, anche in forza dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. Il carattere "finalistico" dell'azione di coordinamento esige che al livello centrale si possano collocare non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia, ma altresì i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento - che di per sé eccede inevitabilmente, in parte, le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali - possa essere concretamente realizzata.»(Sentenza n. 376/2003).

[314]A fronte dell’unica locuzione «autonomia finanziaria di entrata e di spesa» accolta dall’articolo 119, primo comma, della Costituzione si potrebbe convenire di utilizzare locuzioni distinte per ciascuno dei poteri (e delle rivendicazioni di autonomia) sottesi a quella locuzione; così si potrebbe indicare:

a)       come «autonomia impositiva» il potere di definire l’area impositiva e di ‘creare’ il relativo tributo; questa, alla luce della giurisprudenza costituzionale, sarebbe concessa alle regioni soltanto nei limiti in cui sia assegnata da una legge dello Stato;

b)       come «autonomia tributaria» il potere di disciplinare il tributo nei suoi elementi essenziali; anche in questo caso la legge dello stato, definito il tributo in via generale - determina gli ambiti entro cui può svolgersi l’autonomia della regione: da quello minimo – come attualmente accade – di una forcella della aliquota, alle varie possibilità di determinare singolarmente o congiuntamente gli altri elementi del tributo: soggetto colpito, base imponibile, disciplina della riscossione, sanzioni, e quant’altro, liberamente, o entro parametri predefiniti;

c)       come «autonomia finanziaria» quella più propriamente contabile, come potere di disporre autonomamente delle proprie entrate e delle spese. Anche questa autonomia, sicuramente più ampia delle altre, è comunque sottoposta al potere di coordinamento della finanza pubblica esercitato dalla legge dello Stato.

[315]         La decisione-capostipite può essere ritenuta la sentenza n. 37 del 2004 nella quale la Corte riassume organicamente i principi direttivi che essa trae dall’articolo 119 della Costituzione: «Il sistema finanziario e tributario degli enti locali è oggetto delle disposizioni dell'art. 119 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; ... Esso considera, in linea di principio, sullo stesso piano Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, stabilendo che tutti tali enti "hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa" (primo comma); hanno "risorse autonome" e "stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri", sia pure "in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", ed inoltre "dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio" (secondo comma). ... L'attuazione di questo disegno costituzionale richiede però come necessaria premessa l'intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l'insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell'intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali.» ... «Da ciò consegue che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, poiché non è ammissibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potestà regionali autonome in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale, si deve tuttora ritenere preclusa alle Regioni (se non nei limiti ad esse già espressamente riconosciuti dalla legge statale) la potestà di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati da leggi statali (cfr. ancora sentenze n. 296 del 2003 e 297 del 2003); e per converso si deve ritenere tuttora spettante al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina dei tributi locali esistenti» La riaffermazione di questi principi e i corollari che la Corte ne trae sono, tra le tante, nelle sentenze n. 320 del 2004, n. 222 del 2005 e n. 98 del 2007. Così anche l’IRAP – tributo definito ‘regionale’ dalla stessa legge istitutiva e destinato interamente a finanziare spese di competenza delle regioni – è tributo statale in senso proprio e, pertanto, la legge dello Stato (e non quella regionale) ne può modificare ogni aspetto, anche se quelle modificazioni riducono il gettito spettante alla regione (tra le molte, v. sentenze nn. 2 e 155/2006, nn. 397 e 455 del 2005, n. 431/2004).

[316]      La prescrizione costituzionale è inequivocabile: regioni ed enti locali devono finanziarsi attraverso un ‘mix’ di risorse che provenga dagli strumenti elencati: tributi propri, compartecipazione ai tributi erariali, trasferimenti perequativi, determinati quest’ultimi da un rapporto (da stabilirsi) con la (minore) capacità fiscale. Nell’attuale assetto, che essa qualifica ancora di “finanza derivata”, la Corte non rinviene tributi propri delle regioni, giacché nessuno di quelli ora considerati come tali ne possiede le caratteristiche; nessuno è stato istituito integralmente dalle regioni, tutti sono soggetti alla disciplina della legge statale, le regioni, per alcuni di essi, ne possono variare soltanto taluni limitati parametri. La individuazione e la attribuzione di “tributi propri” è dunque rimessa alla legge dello Stato. Tuttavia dalle decisioni della Corte dovrebbe trarsi il principio secondo cui devono ritenersi propri – ai sensi dell’articolo 119 Cost. – soltanto i tributi direttamente istituiti e disciplinati dalle regioni, convenzionalmente distinti come “autonomi”, in contrapposizione ai tributi propri “derivati”, per i quali la legge dello Stato lascia alle regioni la facoltà di modifiche molto limitate. Questa distinzione non potrebbe estendersi ai tributi propri degli enti locali che dovrebbero comunque essere disciplinati, negli elementi essenziali, dalla legge dello Stato o della regione. In ogni caso la Corte rinviene nell’articolo 119 Cost., secondo comma, l’obbligo di attribuire anche tributi propri “autonomi” a regioni ed enti locali tra le fonti di entrata loro assegnate. Al di là della questione nominalistica però, i tributi delle regioni e degli enti locali saranno effettivamente «propri» nella misura in cui regioni ed enti locali disporranno liberamente dei parametri che ne determinano il gettito e ne governano gli effetti sul sistema economico. A questa libertà si connette, ovviamente, la determinazione della “minore capacità fiscale per abitante” di cui parla il terzo comma dell’articolo 119 della Costituzione.

[317]   E’ la ben nota tesi che si riconduce alla organizzazione dello stato federale e della federazione di stati: i tributi (o, talvolta, anche il solo gettito dei tributi) appartengono allo stato federato, il quale trasferisce alla federazione una quota parte del gettito per concorrere al finanziamento delle funzioni che quella svolge. Questa impostazione, variamente declinata, è presente da lungo tempo nel dibattito istituzionale e politico ed è stata avanzata ripetutamente anche nel corso della approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, senza trovare accoglimento nel nuovo testo dell’articolo 119 della Costituzione. In quel contesto fu però introdotto l’attuale riferimento alla territorialità del gettito. La sua interpretazione in termini di “restituzione” è ritenuta incostituzionale ed è particolarmente avversata (tra gli altri) dagli studiosi raccolti nel “Gruppo di lavoro della SVIMEZ in materia di federalismo fiscale”. Riferendosi al dibattito in corso e, in particolare, al disegno di legge in materia di federalismo fiscale presentato dal Governo Prodi nel settembre 2007 (A.C. n. 3100), questi ritengono «infondata dal punto di vista economico la tesi ispiratrice del disegno di legge, che è quella della “restituzione”, secondo la quale le somme pagate dai cittadini per le imposte erariali apparterrebbero, in realtà, alle collettività territoriali, che avrebbero perciò titolo a vedersele, sia pure in parte, “restituite”. La base logica, in realtà fuorviante, delle opinioni al riguardo proposte è la c.d. teoria del “trasferimento implicito”: se ciascuno paga le imposte a seconda della sua ricchezza ... il gettito raccolto nei diversi contesti territoriali dipende dal reddito medio degli abitanti di esso; se questo reddito medio è diverso e i servizi sono fruiti in condizioni di uguaglianza, vi è un guadagno (evidentemente giudicato indebito) per i territori a minore ricchezza (trasferimento implicito).» in: Il disegno di legge delega in materia i federalismo fiscale e le regioni del Mezzogiorno, Quaderno SVIMEZ, n. 12, Roma, dicembre 2007, pag. 20, e più dettagliatamente, pag. 77 e seguenti.

[318]Anche in questo caso, tra le molte, le già citate sentenze n. 370 del 2003, n. 37, n. 320 e n. 423 del 2004.

[319]Così, letteralmente, la sentenza n. 29 del 2004, la quale rinvia a precedenti e costanti pronunce, quali le sentenze n. 138 del 1999, n. 507 del 2000, n. 381 del 2004. Tuttavia, alla luce della nuova formulazione dell’articolo 119 forse non può essere ripetuta la qualificazione di “autonomia strumentale” cui la Corte aveva fatto ricorso in una precedente decisione: «l’autonomia finanziaria regionale ha valenza strumentale, e la sua tutela entra in gioco in quanto, per effetto della violazione del relativo principio, venga in concreto meno la possibilità per la regione di attuare le sue prerogative di autonomia legislativa ed amministrativa» (Sentenza n. 337 del 2001); la Corte ha legato a queste affermazioni – per quanto abbia ripetuto che si versa(va) in regime di ‘finanza derivata’ – il principio secondo cui la legge dello Stato può variare a suo piacimento la disciplina dei tributi statali, anche se il gettito, o parte di esso è attribuito alle regioni; ciò anche senza stabilire per questo un compenso risarcitorio, purché resti soddisfatta l’esigenza della ‘adeguatezza’, nella accezione che essa ne aveva data. Nelle decisioni assunte in merito, la Corte ha posto l’onere della prova a carico della regione ricorrente che lamentava l’inadeguatezza delle risorse: « ... questa Corte ha affermato più volte (si vedano, tra le tante, le sentenze n. 437 e n. 337 del 2001, n. 507 del 2000, n. 138 del 1999) che, a seguito di manovre di finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e, in definitiva, rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti (così la citata sentenza n. 431 del 2004, nonché le sentenze n. 381, n. 29 e n. 17 del 2004). Evenienza, questa, che non è stata dimostrata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia» (Sentenza n. 155 del 2006). Lamentandosi dell’intervento statale sull’IRAP la regione Veneto avrebbe dovuto dimostrare «che l'intervento normativo compiuto sulle aliquote dell'IRAP abbia dato luogo ad una complessiva insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione della Regione Veneto per l'adempimento dei propri compiti» (Sentenza n. 431/2004). Il che, a ben vedere, sembra proprio una dimostrazione impossibile e, a meglio vedere, un giudizio rimesso ad una valutazione di merito che non dovrebbe essere fatta dal giudice della costituzionalità. Le proposte che mirano ad introdurre il «federalismo fiscale» hanno fatto tesoro di questa giurisprudenza e per questo propongono che la futura disciplina vieti alla legge statale ogni intervento sui tributi regionali, o le imponga l’obbligo della neutralità degli effetti finanziari per le regioni e gli enti locali (v. avanti, nota n. 335).

[320]La Corte ha però ripetutamente precisato che il livello di prestazione (o di spesa) dei servizi essenziali non può essere determinato dallo Stato ed imposto alle regioni ed enti locali ma deve essere codeterminato secondo modalità e procedure definite dalla legge e, comunque, rispettose delle competenze concorrenti e del principio di leale collaborazione: « ... La stessa offerta “minimale” di servizi sanitari non è unilateralmente imposta dallo Stato, ma viene concordata per taluni aspetti con le Regioni in sede di determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) (secondo quanto questa stessa Corte, con le sentenze n. 134 del 2006 e n. 88 del 2003, ha ritenuto costituzionalmente necessitato), (Sentenza n. 98/2007).

[321]    La Corte affronta questo tema anche con l’intento di enucleare e precisare, in contrapposizione, le regole che dovranno disciplinare la finanza ordinaria di regioni ed enti locali: «Questa Corte ha ripetutamente precisato che la predeterminazione di vincoli siffatti da parte dello Stato, al di fuori degli indirizzi e dei limiti resi necessari dal coordinamento della finanza pubblica, è lesiva dell'autonomia finanziaria, costituzionalmente protetta, delle Regioni e delle Province autonome (ex plurimis, sentenze numeri 169, 157, 105 e 95 del 2007)» (Sentenza n. 387/2007). E ancora: « ... deve ritenersi che l’art. 119 della Costituzione ponga, sin da ora, precisi limiti al legislatore statale nella disciplina delle modalità di finanziamento delle funzioni spettanti al sistema delle autonomie. Innanzitutto, non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata, in materie e funzioni la cui disciplina spetti alla legge regionale, siano esse rientranti nella competenza esclusiva delle Regioni ovvero in quella concorrente, pur nel rispetto, per quest’ultima, dei principi fondamentali fissati con legge statale (sentenze numeri 16 del 2004 e 370 del 2003). D’altronde, come precisato con la sentenza n. 16 del 2004, ove non fossero osservati tali limiti e criteri, il ricorso a finanziamenti ad hoc rischierebbe di divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza. In applicazione dei suindicati principi, questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme con le quali, successivamente all’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono stati istituiti nuovi Fondi vincolati e in particolare il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali, nonché il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (sentenza n. 49 del 2004); il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni (sentenza n. 16 del 2004); il Fondo per gli asili nido (sentenza n. 370 del 2003). La Corte ha, inoltre, dichiarato l’illegittimità costituzionale ― per violazione del riparto delle competenze legislative, ex art. 117 della Costituzione ― del Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano servizi di asilo nido o micro-nidi (sentenza n. 320 del 2004), nonché del Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso di prestiti fiduciari in favore degli studenti capaci e meritevoli (sentenza n. 308 del 2004). 3.3.― La giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, chiarito che opera, fino all’attuazione dell’art. 119 della Costituzione, un ulteriore limite per il legislatore statale, rappresentato dal divieto imposto di procedere in senso inverso a quanto oggi prescritto dall’art. 119 della Costituzione, e così di sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore, alle Regioni e agli enti locali, o di procedere a configurare un sistema finanziario complessivo che contraddica i principi del medesimo art. 119 (sentenze numeri 320, 241 e 37 del 2004)» (Sentenza n. 423/2004).

[322]Così, fra altre, la Sentenza n. 37 del 2004. Quella decisione non accoglie la tesi secondo cui esisterebbe una materia riconducibile al "sistema tributario degli enti locali", materia che spetterebbe alla potestà "residuale" delle Regioni (art. 117, quarto comma della Costituzione), salva la sola competenza dello Stato a determinare i principi fondamentali in materia di "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario". La Corte ritiene che «per quanto ... riguarda i tributi locali, si deve aggiungere che, stante la riserva di legge che copre tutto l'ambito delle prestazioni patrimoniali imposte (art. 23 della Costituzione), e che comporta la necessità di disciplinare a livello legislativo quanto meno gli aspetti fondamentali dell'imposizione, e data l'assenza di poteri legislativi in capo agli enti sub-regionali, dovrà altresì essere definito, da un lato, l'ambito (sempre necessariamente delimitato in forza appunto della riserva di legge) in cui potrà esplicarsi la potestà regolamentare degli enti medesimi; dall'altro lato, il rapporto fra legislazione statale e legislazione regionale per quanto attiene alla disciplina di grado primario dei tributi locali: potendosi in astratto concepire situazioni di disciplina normativa sia a tre livelli (legislativa statale, legislativa regionale, e regolamentare locale), sia a due soli livelli (statale e locale, ovvero regionale e locale).»

[323]Nel dibattito sulle proposte sino ad ora discusse si può vedere il contrasto che sulla finanza locale oppone il modello propugnato dagli enti locali a quello auspicato dalle regioni e mediato dalla proposta del Governo Prodi II. I primi propugnano una finanza determinata e garantita direttamente dalla legge statale di attuazione dell’articolo 119 Cost., le seconde rivendicano l’esigenza di intermediare la distribuzione delle risorse sul proprio territorio in ragione come condizione essenziale per rendere effettiva la loro azione legislativa e programmatoria; il governo tenta invece di definire una linea mediana in cui il discrimine sia costituito dalla dimensione degli enti (grandi comuni, province e aree metropolitane) e dalla natura delle funzioni (fondamentali ed altre).

[324]     Oltre quanto già detto alla nota n. 308, uno schema appena indicativo di quella proposta può essere così riassunto (v. pagine 76-83 e pag. 88 della Relazione):

1.     la parte maggiore delle entrate di regioni, province e comuni deve esser costituita da compartecipazioni ai grandi tributi erariali; questa compartecipazione deve però essere disciplinata in modo da rendere evidente il percettore di quella quota di tributi e, dunque, la sua responsabilità in proposito;

2.     le compartecipazioni devono essere affiancate da «tributi propri, capaci di fornire un gettito significativo e rispetto ai quali gli enti territoriali godano di ampi poteri di manovra, almeno delle aliquote»;

3.     ai comuni, come tributi propri, dovrebbe essere assegnata la quota prevalente dei prelievi sugli immobili e le utenze; i tributi che colpiscono le unità abitative e produttive, tributi sui rifiuti solidi, imposte sui trasferimenti, Irpef sulle unità immobiliari; in compartecipazione con lo Stato e le province, dovrebbero disporre di parte dei prelievi sull’automobile, quali le accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, il bollo-auto o tassa automobilistica, trasformata quest’ultima in un prelievo per lo stazionamento sul suolo pubblico; ancora a questi potrebbe spettare una sovraimposta o, eventualmente, addizionale sull’Ire (Irpef) e una quota di compartecipazione, diretta, quest’ultima, a sostenere i servizi sociali erogati;

4.     alle province, andrebbero come tributi propri quote minori dei prelievi su immobili e utenze; la quota prevalente dei prelievi sull’automobile, in compartecipazione con i comuni e lo Stato;

5.     alle regioni, i prelievi su alcolici, tabacchi e giochi e una sovraimposta o, eventualmente, una addizionale sull’Ire (Irpef, come tributi propri e, principalmente, dovrebbe essere riservato uno spazio significativo per la definizione ed introduzione di tributi propri regionali, sia autonomi (su beni e cespiti riservati), sia derivati

6.     allo Stato, infine, dovrebbe essere trasferita l’IRAP come tributo proprio, conservato l’intero gettito dell’Ires e una grande quota dell’Ire (Irpef);

7.     alle risorse tributarie proprie e derivate dovrebbero affiancarsi i trasferimenti di natura perequativa; assumendo però la capacità fiscale come parametro della perequazione e abbandonando per questa il riferimento alla spesa storica. Il Comitato tecnico scientifico propone in proposito un modello di perequazione fiscale articolato su più livelli, in grado di incentivare sia lo sforzo fiscale degli enti, sia l’efficienza della loro azione amministrativa (v., da ultimo, pag. 102). Il trasferimento perequativo dovrebbe spettare a ciascuna regione (e a ciascun ente locale) in misura sufficiente ad integrare la copertura delle spese derivanti dalle funzioni ordinarie dell’ente. Un trasferimento, quindi, libero da vincoli di destinazione, determinato in misura inversa alla capacità tributaria (e, forse, allo sforzo fiscale) dell’ente, e in ragione del fabbisogno che l’ente non riesce a coprire con la somma delle risorse proprie (il gettito di tributi propri, compartecipazione e altre entrate).In questo contesto la perequazione sarebbe pertanto una funzione dello Stato, anche se – in via astratta – i medesimi criteri di dimensione e natura della perequazione potrebbero adattarsi anche ad un (apparente) sistema ‘orizzontale’ quale è quello disegnato dal decreto legislativo n, 56/2000.

Alle proposte in forma di proposizioni normative la relazione dell’ACoFF premette l’elenco dei principi cui quelle si ispirano e che si trovano per la maggior parte ri-assunti nelle proposte avanzate nella legislatura successiva. Quei principi (riprodotti qui di seguito quasi integralmente) sono intesi a:

a) una definizione dell’assetto delle competenze ... capace di garantire l’equilibrio economico e finanziario del Paese e la sostenibilità della finanza pubblica;

b) la correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate ... in modo da ... garantire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa;

c) il principio di responsabilità (implicito in quello di correlazione del punto precedente);

d) la trasparenza e l’efficienza delle decisioni di entrata e di spesa;

e) il concorso di tutte le amministrazioni pubbliche alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica posti dal patto di stabilità e crescita;

f) l’uniformità dei sistemi contabili che consenta l’affidabilità elle informazioni sugli andamenti di finanza pubblica;

g) limitare alle sole spese di investimento l’indebitamento di regioni e autonomie locali;

h) limitare i trasferimenti a destinazione vincolata;

i) limitare i trattamenti fiscali agevolativi; la sufficienza delle risorse finanziarie attribuite a regioni ed enti locali;

k) l’obbligo per le regioni di garantire, nella loro legislazione, autonomia ed equilibrio finanziario degli enti locali;

l) la razionalità e coerenza del sistema tributario e dei singoli tributi fra loro;

m) la continenza e la responsabilità nell’imposizione di tributi propri;

n) l’omogeneità dei tributi regionali e locali;

p) l’impegno a rispettare il principio di sussidiarietà fiscale;

q) il divieto di doppia imposizione sulla medesima fattispecie imponibile;

r) la lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo;

s) i principi di territorialità neutralità dell’imposizione e divieto di esportazione (rilocazione) delle imposte.

[325]Nella seconda metà del 2006 il Ministro dell’Economia e delle finanze aveva istituito un “Gruppo di lavoro sul federalismo fiscale” il quale, nel mese di dicembre, presentava un primo documento particolarmente discusso in quanto – con altre innovazioni - introduceva, per la prima volta, una classificazione delle spese di regioni ed enti locali in base ad un qualche parametro di rango costituzionale delle funzioni, spese per le quali ipotizzava una diversa misura di copertura – non integrale – da parte del fondo perequativo. Contestualmente, la legge finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 474), istituiva la Commissione tecnica per la finanza pubblica che tra i suoi compiti assumeva quello di «elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei princìpi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilità europeo». Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le associazioni degli enti locali, ciascuno per le innovazioni che avversavano particolarmente, opposero critiche e controproposte mirando a raggiungere posizioni comuni su scelte alternative. Nel marzo 2007 il Ministro dell’economia e delle finanze trasmise alle regioni e agli enti locali un primo testo in articolato per raccoglierne le osservazioni e le proposte. A quel testo regioni ed enti locali risposero proponendo (nel maggio successivo) emendamenti e integrazioni che dissentivano su molti degli assunti fondamentali della proposta. In quella fase sembrava ancora possibile che potesse essere raggiunta una posizione comune fra regioni ed enti locali in ordine all’ordinamento finanziario di questi ultimi giacché il testo in articolato aveva abbandonato la primitiva scelta ‘piramidale’ (rapporti finanziari Stato-regioni e regioni-enti locali) che era nelle opzioni del primo documento. Sulla base delle osservazioni ricevute il Ministro dell’Economia e delle finanze elaborò una nuova proposta e ne illustrò le linee fondamentali – tra le altre sedi - alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Quel testo ricevette una prima approvazione dal Consiglio dei ministri nell’agosto 2007 e fu trasmesso alla Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza Stato-regioni-autonomie locali per la concertazione ed i previsti pareri. Per la loro netta avversione alla ipotesi di divisione del proprio sistema di finanziamento in base alla dimensione demografica, gli enti locali rifiutarono per lungo tempo il confronto con il Governo. Le regioni, ordinarie e speciali, si impegnarono per parte loro a definire un atteggiamento comune che superasse le divisioni che pure esistevano fra ordinarie e speciali, fra maggiore e minore capacità fiscale, fra fautori e critici del parametro della spesa storica, e ancora per altri aspetti. Il 2 agosto del 2007 – senza aver raggiunto una intesa anche con gli enti locali – la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome approvò un documento unitario delle regioni che recava, tra l’altro, il corpus degli emendamenti che essi richiedevano al Governo. Questi, il 29 settembre, presentava, con poche modificazioni, la sua proposta alle Camere.

[326]A.C. n. 3100, di iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri (Governo Prodi-II), presentato il 29 settembre 2007, “Delega al Governo in materia i federalismo fiscale”, assegnato in sede referente alla Commissione V (Bilancio) e per il quale non è iniziato l’esame.

[327]Alcune di queste intervengono direttamente sul sistema di finanziamento delle regioni, altre propongono una delega assistita da principi e criteri direttivi diversi, distanti, e per taluni aspetti antitetici a quelli cui si ispira il testo presentato dal Governo Prodi II. La regine Veneto – ddl costituzionale A.S. n. 1137 – mira ad inserire se stessa fra le regioni a statuto speciale (art. 116, Cost.) e ad attribuire a queste (regioni a statuto speciale e province autonome) l’intero gettito dei tributi i cui presupposti di imposta si verificano sul proprio territorio. Anche il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1458 è inteso ad attribuire il gettito di imposte riscosse sul territorio, e per questo inserisce nell’articolo 119, Cost. l’obbligo di fissare annualmente la percentuale di gettito erariale che spetta a ciascuna regione. Il disegno di legge A.S. n. 731, presentato dai senatori Galan e altri, assunto poi anche dai deputati Milanato ed altri (A.C. n. 1406) e dal deputato Paniz (A.C. n. 2032), è assistito da uno studio sui flussi finanziari Stato-regioni elaborato dagli Uffici della Regione Veneto e propone principi e criteri direttivi di una delega al Governo sia per la definizione della legge di coordinamento della finanza pubblica, sia principi e criteri direttivi per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. Tra questi la proposta prevede di introdurre il principio del finanziamento parziale della spesa per funzioni non comprese nelle prestazioni relative ai diritti essenziali, una perequazione integrativa per favorire lo sforzo fiscale delle regioni con gettito insufficiente, il diritto delle regioni a parteciparne all’accertamento fiscale sul proprio territorio. Articolato e per molti aspetti distante da quello governativo è il disegno di legge presentato dal consiglio regionale della Lombardia sia al Senato (A.S. n. 1676), sia alla Camera (A.C. n. 2844). Il testo presentato al Senato è corredato da una Relazione tecnica che espone anche una previsione quantitativa degli effetti finanziari della proposta. Delle due proposte principali si dice nel testo, considerandole a raffronto con gli identici temi della proposta governativa e con gli emendamenti avanzati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. La proposta di legge A. C. n. 2251 (deputato Incostante) affronta l’introduzione del federalismo fiscale considerando principalmente la revisione della disciplina del finanziamento della spesa sanitaria.

[328]Vedi al paragrafo precedente e, in particolare, alla nota n. 324.

[329]Ci si riferisce qui al testo degli emendamenti approvati dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del primo agosto 2007, emendamenti trasmessi al Governo il giorno successivo. Si deve per altro segnalare nel corso di ulteriori confronti svoltisi nella Conferenza dei Presidenti va facendosi strada la proposta di ‘risolvere’ l’introduzione del federalismo fiscale adottando anche per le regioni a statuto ordinario il modello di finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Questa scelta farebbe si che la finanza regionale diverrebbe tutta ‘compartecipativa’ giacché le regioni a statuto speciale non hanno – in atto – tributi propri autonomi e, comunque, ottengono la massima parte del loro finanziamento da quote di compartecipazione ai (a tutti i) tributi erariali. Non rileverebbe qui l’elemento nominalistico che qualifica come propri anche quei tributi e quelle compartecipazioni. Di pari importanza sono, ovviamente, le posizioni assunte e gli emendamenti avanzati dall’ANCI e dall’UPI nel dibattito che si è svolto sulla definizione della proposta del Governo e nel confronto che i soggetti rappresentativi degli enti locali hanno avuto con le regioni sulla ‘connessione’ fra finanza locale e finanza regionale. Su questo tema, come si ricorda nel testo, regioni ed enti locali non hanno raggiunto una intesa e le scelte in proposito restano quanto mai aperte e passibili di soluzioni intermedie e articolate. Di fatto – proprio perché contrari a taluni assunti delle proposte in discussione - ANCI ed UPI non hanno partecipato alle ultime fasi di consultazione con il Governo e le regioni. Gli emendamenti approvati congiuntamente il 15 maggio 2007 al testo del Governo (a seguito della riunione tecnica del 10 maggio 29007) che ha preceduto quello definitivo ribadiscono – tra soppressioni e aggiunte – la volontà di conservare agli enti locali un sistema di finanziamento assolutamente indipendente da quello regionale nelle cosiddette “funzioni fondamentali” dei comuni e delle province e di conservare ampia autonomia anche nelle decisioni finanziarie che dipendono dalle funzioni esercitate nelle materie della potestà legislativa delle regioni.

[330]Dalla giurisprudenza della Corte si trae che il criterio secondo cui un tributo proprio è ascritto alla categoria “autonomi” o alla categoria “derivati” è (principalmente) quello della sua istituzione; se cioè è istituito da legge dello Stato o da legge regionale (v. anche nota n. 316). Applicato formalmente, questo criterio non è utile a descrivere questi tributi sotto il profilo della autonomia impositiva e della autonomia tributaria che vi hanno le regioni. All’origine di un tributo vi è sempre una legge dello Stato; quanto meno per definire l’oggetto o l’area impositiva ‘lasciata’ alla potestà legislativa della regione. Di fatto, i tributi propri si collocano, e più ancora si collocheranno, seguendo i principi direttivi formulati dai testi qui citati, entro una gamma di vari gradi di autonomia lasciata alla legge regionale. Questa gamma va da tributi totalmente disciplinati dalla legge statale, per i quali le regioni potranno modificare di qualche punto soltanto l’aliquota (v. ora l’Addizionale regionale all’IRPEF) a tributi istituiti da legge dello Stato ma ampiamente disponibili alle modifiche della legge regionale: aliquote, base imponibile, esenzioni, e altro, come prevede ad esempio la proposta della regione Lombardia per l’istituenda Imposta Regionale sul Reddito Personale (A. C. n. 2844, art. 2, co. 2, lettera d). Le proposte prevedono anche tributi definiti e istituiti dalla regione nell’ambito di basi imponibili assegnate; questi dovrebbero essere quelli a maggior grado di autonomia ma, prevedibilmente, non determinanti nella finanza regionale e locale quanto a gettito prodotto. Divengono pertanto importanti le eventuali norme di federalismo fiscale (richieste dalle proposte all’esame) che vietano alla legge dello Stato di intervenire sui tributi lasciati alle regioni o, nell’impossibilità, che impongono a quella di conservare comunque alla regione o all’ente locale il gettito atteso dalle disposizioni originarie. Per i tributi propri degli enti locali, scontata l’assenza di potestà legislativa, le considerazioni possono essere traslate alle possibilità di intervento lasciate ai regolamenti della provincia e del comune.

[331]La diversa formulazione non rende diversi il contenuto dei due principi qui enunciati in via generale. La proposta della Lombardia utilizza il medesimo aggettivo sia per i tributi propri (art. 2, co. 2, lettera a), sia per la compartecipazione ai tributi erariali (art. 2, co. 3, lettera a) ma, come indicato alla nota n. 332 e nel prosieguo del testo, la differenza è fatta dalla assegnazione diretta di tributi propri e compartecipazioni e dalla libera disponibilità dei relativi gettiti.

[332]Si può notare sin d’ora che il ddl n. 3100 rimette alla determinazione (preventiva) delle spese l’ammontare delle risorse da assegnare complessivamente alle regioni e agli enti locali in sede di prima determinazione del “federalismo fiscale” e, per il prosieguo, all’ammontare della perequazione assicurata agli enti con minore capacità fiscale. La determinazione del fabbisogno finanziario di ciascun livello (regioni ed enti locali) segue la determinazione del ‘costo’ delle funzioni classificate secondo le appartenenze ed i criteri elencati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 6. Ne discende, di conseguenza, la determinazione delle risorse da assegnare: in queste si sommano il gettito dei tributi esistenti (propri e compartecipati), degli eventuali tributi di nuova istituzione, diretti a sostituire i trasferimenti erariali da sopprimere o nuove funzioni da sostenere e, infine, la perequazione ai parametri di spesa calcolati. La ‘spesa storica’ (v. nota n. 305) contribuirà ancora, per un tempo indeterminato (articolo 10), alla quantificazione del totale della spesa finanziata, oggetto di perequazione. Nettamente diversa è la scelta effettuata dalla proposta della regione Lombardia. La pre-determinazione delle spese da finanziare è limitata a quelle che sostengono i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e, per questi, “in modo da assicurare uniformità su tutto il territorio nazionale del livello minimo essenziale di ciascuna prestazione”. Si può notare in proposito che la formulazione reintroduce una qualificazione che il legislatore della legge costituzionale n. 3 del 2001 aveva espressamente rifiutato di introdurre nella formulazione della lettera m) del secondo comma dell’articolo 117. L’ammontare delle risorse disponibili è perciò determinato dal gettito dei tributi propri e delle compartecipazioni assegnate cui si aggiungono risorse perequative limitate al 50 per cento del differenziale derivante dalla minore capacità fiscale pro capite. (v. art. 3, comma 1, lettera ‘a’ e lettera ‘f’). La spesa storica potrà essere utilizzata nei criteri di perequazione per un periodo non superiore a cinque anni (idem, lettera i).

[333]Così il ddl n. 3100 esclude la doppia imposizione, la deducibilità degli oneri fiscali derivanti da tributi regionali e locali, stabilisce il divieto di introdurre trattamenti regionali e locali di favore e trattamenti discriminatori in ragione della residenza, esclude che il gettito di tributi propri possa essere sottoposto a vincolo di destinazione, distingue tra poteri esplicabili sui tributi propri destinati al finanziamento delle funzioni relative ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e le funzioni fondamentali degli enti locali e poteri esplicabili su tributi destinati l finanziamento di altre funzioni. Per i primi preclude alle regioni di modificare le basi imponibili e delimita strettamente la modificabilità delle aliquote stabilite dalla legge dello stato; per gli altri prevede margini più ampi di autodeterminazione, sempre delimitati dalla legge statale istitutiva del tributo (v. art. 3, principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario). Della proposta di legge della regione Lombardia (A.C. n. 2844) si segnalano invece la “correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio”, la “attribuzione di risorse e imposte basate sull’effettivo gettito tributario” (si intende, del territorio), la “esclusione di ogni intervento sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo” e, convenendo con il medesimo principio enunciato dal ddl n. 3100, “l’impossibilità di dedurre gli oneri fiscali fra tributi ... i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo” e, insistendovi particolarmente, “l’incentivazione dei comportamenti finanziari virtuosi”, la “premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell’esercizio della potestà tributaria” (A.C. n. 2844, art. 2). Anche gli emendamenti proposti dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome sono particolarmente rivolti a predeterminare elementi di autonomia e certezza in favore dei (futuri) tributi propri, inserendo criteri che tendono a rendere ampio e, tendenzialmente sufficiente, il gettito dei tributi propri delle regioni a minore capacità fiscale: “I decreti delegati dovranno comunque prevedere una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e territorialmente uniforme, tale da consentire a tutte le regioni, comprese quelle a basso potenziale fiscale, di superare, ... , il livello di spesa complessivo” derivante dalle funzioni relative a tutte le materie della propria competenza legislativa. Una particolare specificazione è dedicata al principio di territorialità dei tributi per modo da dirimere preventivamente le questioni che possono insorgere (fra regioni e fra regioni e Stato) circa l’attribuzione del gettito quando il criterio della residenza del contribuente o quello dell’incasso non corrispondono a quello della determinazione dei presupposti del tributo in relazione alla sua natura (imposte sui consumi, sulla produzione, sul patrimonio e sul reddito) (così il documento citato, emendamenti all’articolo 7, comma aggiuntivo dopo il comma 3).

[334]nettamente contraria la proposta della regione Lombardia che fra i principi direttivi pone la “abolizione delle addizionali esistenti e divieto di applicazione di addizionali e sovrimposte”.

[335]Ricordando quanto detto al termine della nota n. 319, va segnalata la “previsione che la legge statale non possa intervenire, salva intesa, nelle materie assoggettate a imposizione con legge regionale ai sensi della lettera g)” (ddl. C. n. 3100, art. 3, co. 1, lettera n) e la “esclusione di interventi sulle basi imponibili e sui tributi riferibili ad altri livelli di governo senza contestuale adozione di misure di compensazione” (idem, lettera c).

[336]     il principio direttivo recato dalla successiva lettera f) limita (o obbliga) la potestà tributaria della regione– nelle materie di propria competenza – alla istituzione di tributi di natura commutativa, (tributi che siano cioè corrispettivo di una spesa che l’amministrazione sopporta per il beneficio che deriva al contribuente) accogliendo in ciò un indirizzo già avanzato dall’ACoFF. Il ddl n. 3100, accoglie altra impostazione e consente che i tributi propri istituiti dalle regioni (anche quelli attribuiti agli enti locali) abbiano anche natura di imposta.

[337]Dalle disposizioni della proposta non si evince se la riduzione della aliquota IRPEF segue l’evoluzione dell’aliquota del tributo regionale. Se così fosse, le determinazioni assunte per il tributo regionale inciderebbero sul tributo erariale violando, fra l’altro, il divieto di interferenza fra tributi posto dall’articolo 1, co. 3, lettera i) e, in caso contrario, il divieto di doppia imposizione (art. 2, co. 2, lettera c) giacché la parte di aliquota superiore al 15 per cento si aggiungerebbe alla aliquota del tributo erariale. Va segnalato che la proposta della regione Lombardia (per enunciazione nella relazione che l’accompagna e per i principi direttivi che reca) sconta l’effetto di riduzione della pressione fiscale complessiva che dovrà (così assume) derivare dalla introduzione del federalismo fiscale. In questo senso sono coerenti i principi recati dall’articolo 1, co. 2, lettera f) (“attuazione del federalismo fiscale senza aggravi della pressione fiscale a livello individuale e aggregato”), lettera m) (“assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica nazionale in riferimento alla attuazione del federalismo fiscale”), lettera c) (“semplificazione del sistema tributario e riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti”).

[338]E’ ovvio che per le regioni a più alta capacità fiscale la natura ‘propria’ del tributo (in senso non soltanto normativo) varia se – stabilito il punto di partenza – le evoluzioni di gettito saranno computate, o meno, nel calcolo della perequazione rispetto allo standard dei costi. In caso positivo, gli incrementi della ricchezza della regione andrebbero a compensare le riduzioni dei trasferimenti perequativi. In caso contrario gli incrementi di gettito costituirebbero maggiori entrate nette della regione. In ogni caso, il sistema di perequazione in cui le aliquote dei tributi propri e le misure della compartecipazione ai tributi erariali sono fissate al pareggio tra gettito e costi standard per la sola regione a maggiore capacità fiscale, per tutte le altre regioni tutti gli incrementi dei gettiti collegati al sistema di perequazione andrebbero a compensare i minori trasferimenti perequativi sino (almeno) al raggiungimento della parità che corrisponderebbe a ‘zero perequazione’. Il disegno di legge della regione Lombardia reca in proposito un ulteriore principio direttivo che denomina ‘di flessibilità fiscale’: “ ... il paniere dei tributi e delle compartecipazioni ...” dovrà essere dimensionato in modo da conseguire il “ ... perseguimento dell’equilibrio tra tributi manovrabili e non manovrabili in modo da mantenere almeno un livello di flessibilità fiscale pari a quello attuale” (art. 2, co. 3, lettera g).

[339]Dattiloscritto, “Emendamenti ANCI-UPI a seguito della riunione tecnica del 10 maggio 2007, Roma, 15 maggio 2007”.

[340]Si ricorda che su questi punti si sono sviluppati lunghi tentativi di intesa e di mediazione tra la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome e gli organi di vertice dell’ANCI e dell’UPI. Anche all’interno della Conferenza dei Presidenti non è prevalsa la tesi più radicale della struttura ‘piramidale’, o ‘a cascata’, della finanza pubblica: Stato, regioni, enti locali ma l’ipotesi che mira a rendere del tutto autonoma la finanza delle istituende aree o città metropolitane. Nell’ultima parte della legislatura, anche in concomitanza con la discussione della legge finanziaria, ANCI e UPI avevano disertato le sedi di concertazione che Stato e regioni miravano a ristabilire.

[341]Va sottolineato che a dirimere in concreto l’intreccio fra la partizione di comuni e province in base alla loro dimensione demografica e quella fra finanziamento delle funzioni “fondamentali” e funzioni nelle materie oggetto della competenza legislativa delle regioni saranno chiamati in concreto i decreti delegati e quelli che determineranno l’ammontare delle risorse. Non vi è dubbio infatti che tra le funzioni fondamentali degli enti locali sono ascritte (e ancor più, per i grandi comuni, potranno essere ascritte) talune funzioni oggetto di potestà legislativa delle regioni. Per queste il principio direttivo recato dall’articolo 5, co. 2, del disegno di legge stabilisce che, ovunque siano allocate le relative funzioni, «Per le materie attribuite dalla Costituzione alla competenza legislativa delle regioni, queste definiscono con propria legge le regole di finanziamento delle attività amministrative da loro assegnate ad altri livelli di governo, assicurando a questi le risorse necessarie per la copertura degli oneri da sostenere per l’esercizio delle funzioni fondamentali, come individuate ed allocate dalla legge statale.» E su ciò lo Stato è chiamato ad esercitare il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120 Cost. L’interpretazione della successione e combinazione dei principi sembra dubbia: se la norma di eccezione della bipartizione degli enti (art. 6, co. 1, lettera b) e art. 11, co. 2) prevale su questo principio generale, gli enti di grandi dimensioni sono interamente sottratti alla finanza regionale anche per le funzioni amministrative “fondamentali” nelle materie di competenza legislativa regionale; in caso contrario, ad essere ‘bipartito’ sarebbe il finanziamento delle funzioni amministrative fondamentali.

[342]I tributi vigenti sono confermati ed elencati nominativamente (art. 12, co. 2); viene inoltre previsto il riordino e la razionalizzazione della compartecipazione e dell’addizionale comunale all’IRPEF (art. 13), nell’ambito del quale il testo torna ad annunciare la possibilità di sostituire l’addizionale con una sovrimposta (v. all’art. 7, co. 1, lettera b), e prevede il riordino e la razionalizzazione delle compartecipazioni e dei tributi delle province (art. 14). L’art. 3, co. 1, lettera p) da mandato anche per la “revisione e razionalizzazione della disciplina dell’imposta comunale sugli immobili anche in relazione alla riforma del catasto”.

[343]Alla definizione dei tributi propri degli enti locali concorrono la legge dello Stato, che stabilisce gli elementi principali del tributo e “aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale” (art. 12, co. 1), le regioni “nell’ambito dei loro poteri legislativi in materia tributaria” (idem, co. 4, art. 3, co. 1, lettera ‘g’), e ancora lo Stato, in via suppletiva, quando ritiene che non vi proceda la regione negli ambiti della propria competenza (art. 3, co. 1, lettera ‘o’). I comuni e le province possono stabilire nuovi tributi soltanto se predisciplinati dalla legge statale o regionale (art. 3, co. 2, lettera ‘m’) e, sempre entro limiti previsti dalle leggi istitutive, possono con proprie delibere – quindi, anche senza norme di natura regolamentare,- modificare aliquote, introdurre agevolazioni, stabilire autonomamente le tariffe dei servizi che prestano. (art. 3, commi 5 e 6). I tributi propri in vigore sono conservati ed elencati espressamente con la previsione di possibili imposte di scopo). (art. 12, co. 2).

[344]Senza prevedere l’esclusione, o una disciplina specifica, per le future città metropolitane. Torna in proposito la memoria di una immagine efficace ed icastica, corrente ai tempi della attuazione del d.p.r. 616 del 1977 e della celebrazione del primo decennale delle regioni a statuto ordinario. Quella delle «Regioni con il buco» che si riferiva, nel trasferimento dei poteri allora in atto, alla situazione di regioni come il Lazio, la Lombardia, la Campania e altre, dove la gran parte delle (nuove) funzioni veniva assorbita e direttamente gestita dai grandi comuni, con sostanziale esclusione di intervento da parte delle regioni. L’immagine potrebbe tornare ancor più icastica nei futuri rapporti finanziari fra regioni e grandi aree metropolitane che assorbirebbero più della metà della popolazione regionale, se queste rivendicassero decisioni del tutto autonome, o astrattamente divergenti da quelle regionali.

[345]Ovviamente, l’introduzione di questo nuovo tributo è connessa, nella proposta, a “contestuale esclusione dei redditi fondiari da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall’imposta regionale sul reddito personale (quella da istituire in favore delle regioni come sostitutiva di pari quota dell’IRPEF). La soppressione di tutte le sovrimposte e le addizionali (art. 1, co. 2, lettera g) eviterebbe rischi di doppia imposizione.

[346]esattamente: “ ... una compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto (IVA), in misura non inferiore all’80 per cento, commisurata al gettito riscosso riferibile al territorio di ciascuna regione”; data la natura trasferibile del tributo, per la riferibilità al territorio non può essere assunto il luogo dell’incasso ma si deve fare riferimento al luogo dove avviene l’acquisto finale del bene o del servizio su cui grava l’imposta. Il decreto legislativo n. 56/2000 assume a parametro il valore dei consumi finali della regione (Fonte ISTAT) assumendo che l’IVA, senza tener conto delle differenze nel grado di evasione, ne rappresenti una percentuale. Sul decreto legislativo n. 56/2000 il rinvio è alla nota n. 303 e al primo paragrafo del testo.

[347]per le accise e i tabacchi il gettito dovrebbe essere commisurato al consumo dei prodotti (acquisto finale) sul territorio regionale, come avviene attualmente per la compartecipazione assegnata alle regioni a statuto ordinario; se invece il gettito dell’accisa sui prodotti pertroliferi fosse determinato al momento dell’uscita dal deposito fiscale (come lo era, con riferimento al luogo di raffinazione, la compartecipazione attribuita fino all’anno 1991 alla regione Sicilia), allora occorrerebbe considerare la traslazione dell’imposta come ricordato per l’IVA alla nota n. 346.

[348]D.Lgs. 5-12-2005 n. 252, Disciplina delle forme pensionistiche complementari, Articolo 17. Regime tributario delle forme pensionistiche complementari. “ I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta».

[349]Criterio non determinato quantitativamente, utilizzato già per la dimensione del gettito dei tributi propri; v. nota n. 331.

[350]L’assegnazione della compartecipazione al gettito dell’IVA e al gettito dell’IRPEF è stabilita – senza quantificazione – al comma 3 dell’articolo 7; i principi per la determinazione delle aliquote sono al successivo articolo 8, commi 2 e 3, in relazione al costo delle funzioni stabilito all’articolo 6, in particolare al comma 5, e all’articolo 9 per l’entità e il riparto del Fondo perequativo.

[351]Qui natura e misura delle risorse disponibili non si riferiscono tanto all’elemento formale (disponibilità normativa) ma al grado di libertà e disponibilità del potere impositivo, tributario e finanziario della regione e degli enti locali e alla libertà e disponibilità del gettito che può derivare dalla dinamica della economia della regione e da ‘manovre’ su aliquote e altri elementi del tributo.

[352]v. nota n. 303.

[353]«riduzione, ma non annullamento delle differenze di capacità fiscale ai fini della perequazione finanziaria lasciando inalterata la graduatoria della capacità fiscale delle singole regioni prima e dopo il processo di perequazione», così la pdl n. 2844, art. 1, co. 2, lettera F), e così il ddl n. 3100, art. 9, co. 2: «Il principio di perequazione delle differenze di capacità fiscale deve essere applicato in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l’ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all’evoluzione del quadro economico territoriale».

[354]Province e comuni ‘maggiori’ ed in ogni caso le Città metropolitane sono finanziate e perequate direttamente dallo Stato con i Fondi di cui all’articolo 15)

[355]Sono considerati a questo fine tutti i tributi propri e le compartecipazioni ai tributi erariali ad eccezione della compartecipazione regionale all’IRPEF e del gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF che l’art. 3, co. 8 destina a parametro per il finanziamento delle ‘altre spese’ [cioè quelle relative alle funzioni altre (non ‘m’ e non ‘p’) di cui alla lettera c) del comma 1, dell’articolo 6] e l’art. 9, co. 1 al parziale finanziamento della perequazione alle regioni.

[356]Quella delle modalità e dei parametri in base ai quali viene determinata la capacità fiscale per abitante è una delle due questioni hanno maggior rilievo nel sistema di perequazione, giacché l’articolo 119, terzo comma, vi connette la misura della perequazione. Il pdl C. n. 3100 assume il termine di capacità fiscale senza indicarne alcuna connotazione specifica. Gli emendamenti della Conferenza dei presidenti di regioni e province autonome contengono invece alcuni di quei parametri: «si dovrà fare riferimento ad indicatori di capacità fiscale che considerino il gettito di tributi su una base imponibile effettivamente disponibile e per il cui accertamento vengano usate tecniche appropriate ed una elevata efficienza amministrativa (gettito potenziale) al netto di maggiori o minori gettiti rispetto ai valori medi o standard nazionali derivante dall’esercizio dell’autonomia tributaria regionale e tenendo presente che gli incrementi annuali di gettito ... dovuta ad efficienza gestionale e/o crescita delle basi imponibili dovuta ad efficaci politiche economiche non sono conteggiati nelle risorse da perequare» (Emendamenti del 2 agosto 2007, emendamenti all’articolo 9, comma 6, lett. g). In questo contesto va anche considerata l’insistenza che la proposta della regione Lombardia pone su un atteggiamento premiale – per altro non identificato in una qualche misura concreta – a favore di regioni ed enti locali «in relazione al maggior imponibile accertato a seguito dello sforzo fiscale delle amministrazioni interessate» (C. n. 2844, art. 2, co. 3, lett. f). Con il che il concetto di “sforzo fiscale” è identificato con l’allargamento della base imponibile dovuta a maggiori accertamenti derivati dal contrasto all’evasione e all’elusione condotto dalla amministrazione regionale o locale.

[357] La disposizione evita di stabilire se le aliquote saranno commisurate al gettito della sola regione con maggiore capacità fiscale, o invece con riferimento ad una qualche media di gettito che includa più regioni sopra media. La proposta di assumere come discrimine ‘il gettito medio nazionale per abitante’ (di fatto, il criterio assunto dal decreto legislativo n. 56/2000) è presente – limitatamente alla perequazione delle spese per le funzioni non attinenti alle prestazioni per i livelli essenziali – nell’articolo 9, commi 5 e 6 del ddl e negli emendamenti proposti il 2 agosto del 2007 dalla Conferenza dei presidenti di regione e province autonome. Per essi le regioni «nelle quali del tributo regionale ... supera il gettito medio per abitante non partecipano alla ripartizione del fondo» (Emendamenti all’articolo 9, Entità e riparto del fondo perequativo).

[358]Questa disposizione va considerata in rapporto alla definizione che la pdl fa dei tributi propri delle regioni e degli enti locali e delle compartecipazioni ai tributi erariali, già determinati per natura e aliquote minime: l’imposta regionale sul reddito personale con aliquota minima al 15%, il gettito delle accise, dei tabacchi e dei giochi, il gettito della imposta sostitutiva sui fondi pensione complementari, la compartecipazione regionale all’IVA, in misura non inferiore all’80% del gettito, l’imposta locale sui redditi fondiari; v. ai precedenti paragrafi b. e c. Questo complesso di imposte è ritenuto già proprio e acquisito mentre la proposta 3100 rimette la determinazione delle aliquote al raggiungimento di un mix che parifichi il fabbisogno dato dai costi standard.

[359]v. alla nota n. 356

[360]Si affaccia qui la lunga ‘querelle’ sul valore e l’estensione dell’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e sul rapporto tra la clausola di maggior favore e le nuove disposizioni costituzionali che attengono più ai principi dell’ordinamento generale che non alla ripartizione dei poteri e delle competenze al suo interno. La questione non può essere considerata soltanto per il suo profilo formale, dacché implica la rivendicazione di risorse rilevanti e, insieme, di eguaglianza sostanziale che sopravanza ogni resistenza esclusivamente formale. Essa è espressamente rivendicata dalle regioni a statuto speciale quando affermano – vedi il ‘Documento citato alla nota n. 364 – che anche la nuova disciplina del federalismo fiscale potrà applicarsi a loro soltanto nella misura in cui soddisfi la clausola di maggior favore posta dal citato articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

[361]Per la verità questo rilievo – rivolto indistintamente a tutte le regioni a statuto speciale e alle province autonome – non rende giustizia delle differenze che pure vi sarebbero (e vi sono) fra quegli ordinamenti finanziari, almeno sotto l’aspetto quantitativo, giacché non è irrilevante la differenza che intercorre tra la titolarità dei 10/10 (Sicilia), o 9/10 (Trentino-A.A. e Valle d’Aosta) della quasi totalità dei tributi il cui presupposto di imposta matura nel territorio della regione e i 7/10, o quote minori, attribuiti al Friuli-Venezia Giulia e alla Sardegna. E questo anche per le considerazioni che si possono fare, secondo la prima osservazione, sul rapporto fra il costo (standard) delle funzioni esercitate e l’ammontare dei gettiti disponibili.

[362]Le regioni a statuto speciale hanno acquisito man mano anche i tributi propri che lo Stato ha attribuito alle regioni a statuto ordinario in cambio di precedenti trasferimenti erariali. E’ il caso dell’IRAP e dell’Addizionale regionale all’IRPEF ed così è stato anche per la Tassa automobilistica di cui, quando era tributo erariale, le regioni a statuto speciale ottenevano il gettito senza poter disporre della disciplina. Di fatto, nonostante il più ampio potere tributario di cui dispongono, solo negli ultimi tempi alcune regioni a statuto speciale hanno introdotto tributi propri, per altro contestati e impugnati dallo Stato.

[363]Questione che oggi, per una accezione ampia di potere trasparente e responsabile, è indicata con il termine di «Accountability».

[364]Documento approvato il 7 febbraio 2007 e richiamato nella recente riunione della Conferenza dei Presidenti il 28 aprile 2008 come punto di partenza per una ‘ridefinizione’ della posizione comune delle regioni per gli incontri da avviare con il nuovo Governo dopo le elezioni del 13 e 14 aprile 2008. Come ricordato avanti, le regioni e le province autonome hanno elaborato ulteriori proposte ed emendamenti anche al testo ultimo proposto dal Governo e, per quanto riguarda la finanza delle regioni a statuto speciale, il «Documento» redatto il 23 maggio 2007 in base alla Conferenza dei Presidenti tenutasi il 17 maggio 2007, riproduce all’articolo 19 un testo non molto difforme da quello poi presente – con il medesimo numero – nel disegno di legge C. n. 3100. Gli è però che – almeno ripetendo quanto riportato dalle comunicazioni ufficiali – in quest’ultima riunione della Conferenza (28 aprile 2008) è andata affacciandosi l’idea di proporre al nuovo Governo il “Modello Friuli”, estendere cioè a tutte le regioni (a statuto ordinario) l’ordinamento della regione speciale che ha le più basse percentuali di compartecipazione ai tributi erariali.

[365]Questa questione era posta in termini di principio già nella «Bozza del documento predisposto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in materia di federalismo fiscale» del 22 dicembre 2006. Embrione, subito avversato, di molte delle proposte successive. Nel paragrafo n. 6 ‘Regioni a statuto speciale’, il Gruppo di lavoro (Giarda) che aveva redatto il documento affermava di NON ritenere «perseguibile in tempi brevi un’ipotesi di completa armonizzazione della finanza delle RSS alla finanza delle RSO, che tuttavia nell’ottica di attuazione piena del Titolo V della Costituzione dovrebbe in linea di principio essere ricercata». Riteneva comunque «perseguibili e desiderabili alcuni passi in questo senso, tramite una verifica rigorosa delle motivazioni dei flussi finanziari che ancora transitano dal bilancio dello Stato a quello delle RSS e tramite una partecipazione delle RSS più ricche al sistema perequativo a favore delle regioni più povere». Più dirette e percepibili – e perciò più fortemente avversate – le proposizioni normative inserite nell’articolo 19 della prima Bozza governativa di pdl in materia di federalismo fiscale diffusa dal Ministero dell’Economia e Finanza il 2 aprile 2007: «... ai bilanci delle regioni a statuto speciale viene addebitata una frazione degli interessi del debito pubblico corrispondente all’incidenza dei proventi delle compartecipazioni al gettito tributario di ciascuna regione sul totale del gettito dei tributi erariali. A regime tale addebito si tradurrà in una riduzione della quota di compartecipazione ai tributi erariali»; e ancora: «le regioni a statuto speciale con livelli di reddito pro-capite superiore alla media nazionale non partecipano a nessun riparto di fondi assegnati da leggi dello Stato».

[366]Si tratta di disposizioni formulate in termini teleologici, più che come principi direttivi delle future norme; i parametri di riferimento della nuova finanza di regioni a statuto speciale e province autonome sono costituiti dai valori medi di spese, risorse e funzioni equivalenti esercitate dalle regioni a statuto ordinario, dallo Stato e dai comuni in altri territori. Il che dovrebbe ricondurre anche l’ordinamento delle regioni a statuto speciale ai parametri assunti per le altre parti del territorio nazionale. Fermi, ovviamente, numero, ampiezza e diversità delle funzioni di ciascuna e fermo la piena estensione ad esse del principio di perequazione. E’ in questo senso l’unico emendamento in proposito avanzato dalla conferenza dei presidenti di regione tra quelli approvati in ultimo il 2 agosto del 2007.

[367]Per altro la regione Lombardia e la regione Veneto hanno approvato, ciascuna di esse, una proposta (rectius, richiesta) di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” ai sensi del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione. Su di esse avevano avviato una procedura informale di concertazione con il Governo perché potessero avere una delibazione di accoglimento prima di essere trasformate in proposte di legge al Parlamento. Il terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione richiama (e sottomette) esplicitamente il finanziamento di queste funzioni ulteriori ai principi e alle compatibilità dell’articolo 119, ma non vi è dubbio che – non potendo essere finanziate attraverso trasferimenti erariali – esse comportano una differenziazione nella disciplina delle aliquote dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali. Può invece sorgere qualche dubbio circa la possibilità o, forse, soltanto l’opportunità che esse possano essere finanziate tramite trasferimenti perequativi.

[368]Nella stretta dipendenza che attualmente lega il bilancio delle regioni e degli enti locali a quello dello Stato il coordinamento finanziario è l’obiettivo che, a partire dal 1998, è stato perseguito con determinazione dal complesso sistema di vincoli e regole posti dal patto di stabilità interno. Sul piano delle procedure per la definizione dei bilanci pubblici e su quello del coordinamento contabile per il consolidamento dei conti, le regole e le sedi di concertazione introdotte nella legislazione dello Stato ed in quella delle regioni a partire, almeno, dalla legge n. 468 del 1978 non hanno raggiunto risultati ritenuti soddisfacenti. Almeno considerando che molte variabili di entrata e di spesa delle regioni e degli enti locali dipendono da decisioni assunte con la legge finanziaria ed il bilancio dello Stato e che questi sono definiti al 31 di dicembre quando, contemporaneamente (e, sino ad ora, soltanto ‘teoricamente’), dovrebbero concludersi anche le procedure di bilancio di regioni ed enti locali. Quanto al coordinamento contabile, il consolidamento delle poste di entrata e di spesa tra i tre livelli di governo è possibile soltanto per macro-aggregati ed in tempi non sempre coerenti con i processi decisionali in corso.

[369]Degna di rilievo, ai fini della concertazione, è la previsione della istituzione di una apposita ‘Cabina di regia’ come sede per la definizione congiunta – Stato, regioni, enti locali dei contenuti dei decreti legislativi delegati che avrebbero dato attuazione al federalismo fiscale (C. n. 3100, art. 20, co. 2 e C. n. 2844, art. 1, co. 1, lett. l). La proposta, sorta in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome è stata accolta nell’ultimo testo del disegno di legge del governo Prodi II ed è presente anche nella proposta della regione Lombardia.

[370]la proposta non utilizza in questo caso termini già connotati nella procedura e negli effetti quali ‘parere’ o ‘intesa’: «la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli interessati all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale è oggetto», deve cioè scaturire dal «confronto» e dalla «valutazione congiunta» in sede di Conferenza unificata (idem, lett e).

[371]Secondo l’impostazione del disegno di legge si tratta, in primo luogo, della determinazione delle variabili che – in ragione del gettito dei tributi e delle compartecipazioni di ciascun ente - completano il finanziamento delle funzioni tramite il fondo perequativo. L’ammontare complessivo della perequazione dipende infatti dalla definizione (e ridefinizione) dei livelli essenziali, dei costi standard, dei fabbisogni e dagli effetti che si riverberano su questi parametri per il raggiungimento degli altri obiettivi di finanza pubblica. Il ‘coordinamento dinamico’ raccoglierebbe perciò anche il progressivo abbandono del parametro della spesa storica e tutte le modificazioni non permanenti che adattano alle contingenze del bilancio in corso l’assetto (stabile) definito dal federalismo fiscale. Il testo prevede infatti che « ... possono essere stabiliti obiettivi di comparto ... in relazione all’andamento della finanza pubblica e nel rispetto degli obiettivi fissati a livello europeo» (art. 2, co. 1, lett. c) e che la legge di coordinamento dinamico potrà recare anche le disposizioni intese a stabilire il limite di ricorso al debito imposto a ciascun ente e la ripartizione della pressione fiscale tra i livelli di governo (idem, lett. d). L’aggiornamento «triennale delle regole di evoluzione nel tempo dell’entità del fondo» perequativo è previsto anche dalla proposta di legge C. n. 2844, art. 3, co. 2, lett. h), per «stimolare l’efficienza delle amministrazioni regionali e la capacità di accertamento e di contrasto all’evasione fiscale» e dagli emendamenti proposti dalla Conferenza dei presidenti delle regioni «per verificare la congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard ... sia in termini di gettito, sia in termini di correlazione con le funzioni svolte» (Emendamenti del 2 agosto 2007, Ripristino ex art. 9, co. 4).

[372]  Secondo le indicazioni della relazione tecnica al disegno di legge iniziale (A.C. 1746-bis), l’effetto di riduzione dell’indebitamento netto per il 2007, che dovrebbe derivare dalle nuove regole del patto per regioni e province autonome, viene stimato nella relazione tecnica in 1.760 milioni di euro.

[373]Per l’anno 2006, risultavano escluse dal complesso delle spese correnti e in conto capitale le seguenti voci:

-        spese per il personale, che risultano da specifica disciplina nonché dagli esiti della contrattazione.

-        spese per la sanità, per la quale sono previste regole specifiche, dettate dalla disciplina di settore;

-        spese per trasferimenti correnti e in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, in quanto voci di spesa che risultano consolidate nell’ambito del conto economico delle P.A.;

-        spese per interessi passivi;

-        spese per calamità naturali, di parte corrente e in conto capitale, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

-        spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;

-        spese derivanti da concessioni di crediti, in quanto, trattandosi di operazioni finanziarie, non sono rilevanti ai fini del conto economico delle amministrazioni pubbliche.

[374]  Da ultimo: legge finanziaria 2007 L. 296/2006, articolo 1, commi 660-672; Legge finanziaria 2006 - legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 148; Legge finanziaria 2005 - legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 38-40. Il meccanismo del patto di stabilità fu esteso – con una disciplina differenziata - alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dall’art. 1, comma 4, del D.L. 347/2001 (convertito con modificazioni dalla legge405/2001).

[375]La legge regionale n. 4/1997 reca disposizioni circa il riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l’istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali. Con successiva legge della Regione Sardegna 12 luglio 2001, n. 9 sono state istituite le province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, i cui organi sono stati eletti nelle elezioni amministrative del maggio 2005.

[376]  Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17/2007.

[377] Quindi prima dell’emanazione del decreto previsto dal comma 656 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 che disciplina la sperimentazione.

[378]  Per questa ipotesi di potere sostitutivo il primo comma di quell’articolo recita: 8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.

      1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

[379]Nelle ipotesi di mancato adempimento del patto di stabilità per l’anno 2007, l’articolo 40-bis, comma 2,del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008) reca la proroga di due mesi di tutti i termini previsti relativi alla procedura sanzionatoria.

[380]  Si osservi che l’ente è rappresentato dal medesimo soggetto in qualità di Presidente della Regione o provincia autonoma.

[381]  La imposta è istituita dalle regioni:

-        Campania a decorrere dal 1/1/04 (art. 3 L.R. 24-12-2003 n. 28, modificato da ultimo dall’art. 1 comma 3 della L.R. 11-08-2005, n. 15);

-        Molise a decorrere dal 1/1/05 (L.R. 31-12-2004 n. 38 e L.R. 28-12-2006 n. 42 che innalza la misura);

-        Liguria a decorrere dal 1/1/2006 (art. 7 e 8 L.R. 24-1-2006 n. 2).

      In tutte tre le regioni la misura dell'imposta è attualmente determinata in euro 0,02582 per litro di benzina (misura massima consentita dall’art. 1, comma 154 della L. 662/1996). Le regioni Piemonte e Puglia invece, pur avendo emanato la legge regionale istitutiva dell’imposta (Piemonte L.R. 31-8-1993 n. 47, articoli 2 e 3; Puglia - L.R. 17-2-1994 n. 9), non hanno finora emanato le disposizioni applicative a cui avevamo condizionato l’efficacia delle norme.

[382]Si segnala che il Ministero dell’economia ha ritenuto opportuno, allo scopo di facilitare la determinazione del contributo e dei connessi obiettivi programmatici di ciascun ente, predisporre un’applicazione informatica che calcola automaticamente gli obiettivi programmatici per il 2008, 2009 e 2010 di ciascun ente soggetto al patto. Gli enti che desiderano avvalersi di detta procedura, possono collegarsi al sito web dedicato al Patto di stabilità interno “www . pattostabilita.rgs.tesoro.it”.

[383]Uno degli aspetti di maggiore criticità del Patto di stabilità interno, come formulato dalla legge finanziaria per il 2007, era rappresentato dalla inclusione nelle regole del Patto delle spese di investimento, che aveva fatto emergere il rischio che gli enti soggetti al patto avrebbero contribuito alla riduzione del disavanzo essenzialmente attraverso la contrazione degli investimenti. In base alle regole del patto 2007, gli enti locali non potevano neppure utilizzare l’avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese di investimento, in quanto l’avanzo di amministrazione, essendo riferito ad esercizi precedenti, non viene considerato tra le entrate dell’esercizio ai fini del saldo finanziario utile.

Pertanto, l’utilizzo del criterio della competenza mista, di fatto, esclude dai vincoli la spesa in conto capitale in termini di competenza. Di conseguenza, gli enti potranno utilizzare, a copertura di nuovi impegni di spesa in conto capitale, l’avanzo di amministrazione, senza riflessi negativi sul saldo contabile soggetto al patto.

[384]  Si segnala che al fine di facilitare il calcolo del concorso alla manovra e la determinazione degli obiettivi programmatici di ciascun ente, il Ministero dell’economia e delle finanze ha ritenuto opportuno predisporre un’applicazione informatica che calcola automaticamente gli obiettivi programmatici di ciascun ente soggetto al patto. Gli enti che desidereranno avvalersi di detta procedura, potranno collegarsi al sito web dedicato al Patto di stabilità interno “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”. L’applicazione calcolerà, evidenziandone le modalità, sia l’entità del contributo annuo alla manovra di ciascun ente che gli obiettivi programmatici (per ulteriori dettagli si vedano gli allegati alla circolare esplicativa del Ministero dell’economia 28 febbraio 2008, n. 8).

[385]Il saldo così calcolato tende ad avvicinarsi, quanto più possibile, all’indebitamento netto, vale a dire al saldo rilevante, a livello comunitario, ai fini del divieto di disavanzi eccessivi e del patto di stabilità e crescita; l’indebitamento netto è infatti calcolato in termini di competenza economica. In base al principio della competenza economica, adottato dal sistema europeo dei conti (SEC95), i flussi sono registrati nel sistema dei conti allorché un valore economico è creato, trasformato o eliminato o allorché crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti. Il criterio della competenza economica non coincide dunque né con il criterio della competenza (giuridica) né con il criterio della cassa adottati nei bilanci a livello nazionale. Da un lato, infatti, sono comprese nel saldo le entrate e le spese sia di parte corrente che in conto capitale, in termini di cassa; dall’altro sono escluse tutte le voci di entrata e di spesa relative a operazioni finanziarie, che, come tali, non sono registrate nel conto economico da cui risulta l’indebitamento netto.

[386]In base alla disciplina vigente fino al 2006, dettata dalla legge finanziaria per il 2005 (art. 1, commi 30, 31, 32, 35 e 37, della legge n. 311/2004), come successivamente modificata dalla legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 150, legge n. 266/2005), le procedure relative al monitoraggio riguardavano tutte le province, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

[387]Più precisamente, il comma 688 della legge n. 296/2006 dispone che per gli enti commissariati a decorrere dall'anno 2007 per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), le regole del patto di stabilità interno si applicheranno a partire dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

[388]Il SIOPE (istituito dall’articolo 28 della legge finanziaria per il 2003) consiste, sostanzialmente, in un sistema di rilevazione telematica di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento effettuate dai tesorieri e dai cassieri delle amministrazioni pubbliche, rese omogenee attraverso un sistema di codificazione uniforme per tipologia di enti, che permette di rilevare in tempo reale le informazioni sui flussi di cassa delle amministrazioni, anche al fine di migliorare la conoscenza dei conti pubblici nazionali e garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni previste dall'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità Europea, relativo alla procedura sui disavanzi eccessivi.

[389]  Si ricorda che in base alla normativa precedente, gli enti locali inadempienti alle regole del patto di stabilità interno erano soggetti alle seguenti misure:

a)       divieto di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, nell’ipotesi in cui l’ente sia risultato sempre inadempiente, obbligo di ridurre le spese per l’acquisto di beni e servizi almeno del 10%, rispetto alla corrispondente spesa effettuata nel penultimo anno precedente.

b)      divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

c)       divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare investimenti (con riferimento sia ad operazioni di emissione di titolo di debito, sia di mutuo, prestito o anticipazione).

A decorrere dal 2006, inoltre, era previsto che tutti gli enti territoriali soggetti alle regole del patto di stabilità, al fine di reperire, attraverso mutui e prestiti obbligazionari, risorse per il finanziamento degli investimenti, fossero tenuti a produrre agli enti creditizi una attestazione circa il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente (comma 35, legge n. 311/2004).

[390]  Per questa ipotesi di potere sostitutivo il primo comma dell’articolo recita: “8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento”.

[391]Nelle ipotesi di mancato adempimento del patto di stabilità per l’anno 2007, l’articolo 40-bis, comma 2,del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008) reca la proroga di due mesi di tutti i termini previsti relativi alla procedura sanzionatoria.

[392]Cfr. art. 61, co. 1, della legge n. 289/2002.

[393]E’ da osservare che le aree ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.a) non sono state richiamate nella definizione di aree depresse del D.L. n. 32/1995 in quanto coincidenti con le regioni meridionali ammesse agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell’Obiettivo 1.

[394]Tali regioni erano riportate nell’allegato I alla decisione della Commissione n. 502/1999 del 1° luglio 1999 con un periodo di validità dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

[395]Il corrispondente elenco è stato approvato dalla Commissione europea con la Decisione del 27 luglio 2000.Tale decisione (n. 2000/530/CE) è stata successivamente modifica dalla Decisione n. 2001/363/CE del 27 aprile 2001. Nell’Obiettivo 2 sono rientrate numerose aree del Centro-Nord appartenenti alle seguenti province: Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli-Piceno, Asti, Belluno, Biella, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Savona, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo, nonché l’intera regione Abruzzo.

[396]In particolare, le regioni interessate dal sostegno transitorio nel quadro dell'obiettivo 1 sono elencate nell'allegato II alla Decisione della Commissione UE n. 502 del 1° luglio 1999.

[397]L’Abruzzo, uscito dall’obiettivo 1 alla fine del 1996, è rientrato integralmente nell’obiettivo 2 della programmazione 2000-2006. Inoltre, diverse aree del Centro-Nord, fuoriuscite dai vecchi obiettivi 2 e 5b dei fondi 1994-1999, non sono state più incluse nell’obiettivo 2 della successiva programmazione.

[398]  Secondo un’interpretazione della Corte di giustizia (causa 248/84), la disposizione contenuta nell’art. 87, par. 3, lett. c) fa riferimento a regioni con una deroga più ampia di quella di cui alla precedente lett. a) (regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione). Infatti, per le aree di cui alla lett. c) è attribuito alla Commissione il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale.

[399]La Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 è stata successivamente revisionata, a seguito di rinegoziazione tra il Governo italiano e la Comunità, con la Decisione dell'8 settembre 2004 C (2004) 3344 fin cor. (Aiuto di Stato n. 147/04 – Italia – Corrigendum), valutando ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, ulteriori zone, prima escluse, del Molise. La proposta di revisione è stata giustificata dal degrado della situazione socioeconomica delle aree della regione Molise (la maggior parte delle quali non risultava ammissibile agli aiuti a finalità regionale) colpite da due calamità naturali successive, nei mesi di ottobre 2002 (sisma) e gennaio 2003 (alluvione).

[400]G.U.C.E. L 105 del 20/4/2002):

[401]Pertanto, alcune aree dell’Abruzzo ed alcuni territori delle regioni del Centro-Nord erano ammissibili sia agli interventi dei fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo 2, sia alle deroghe sugli aiuti di Stato ex art. 87.3.c).

[402]Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che attribuiva peraltro agli obiettivi 1 e 2 un periodo di validità che si è concluso al 31 dicembre 2007.

[403]Pubblicato nel S.O. n. 99 alla G.U. n. 93 del 19/4/2008.

[404]Legge n. 267/2005.

[405]Legge n. 244/2007.

[406]In realtà la tabella F della legge finanziaria per il 2008 (missione “Competitività e sviluppo delle imprese”, programma “Incentivi alle imprese”) indica risorse per 377 milioni nel 2008 e di 763 milioni nel 2009, in quanto non sconta gli effetti dell’articolo 1, commi 284-285. Infatti nella legge di bilancio per il 2008 (legge n. 245/2007 e relativo decreto di ripartizione) non sono presenti risorse sul cap. 7809/Economia relativo alle “somme da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti per l'acquisizione dei beni strumentali per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate”.

[407] 

L. 289/2002, art. 61, co. 1: Fondo aree sottoutilizzate (U.P.B. 6.2.3.12 - cap. 8425/Sviluppo economico)

migliaia di euro

 

2007

2008

2009

2010 e succ.

BLV (A)

6.434.820

5.659.700

10.450.900

-

Rifinanziamento Tab. D

-

+25.000

-

-

Definanziamento Tab. E

- 633.800

- 291.200

- 100.000

-

Rimodulazioni Tab. F

- 1.434.820

- 659.700

- 5.500.900

+7.595.420

Esposto in Tab. F

4.366.200

4.733.800

4.850.000

7.595.420

Articolato (comma 863)

+100.000

+100.000

+5.000.000

+59.179.000

Articolato (comma 925)

+10.000

+10.000

+10.000

-

Articolato (comma 716)

- 195.000

- 130.000

- 65.000

-

Disponibilità di bilancio (B)

4.281.200

4.713.800

9.795.000

66.774.420

Effetto finanziaria (B-A)

- 2.153.620

- 945.900

- 655.900

+66.774.420

 

[408]Dei 430,7 milioni accantonati relativamente al 2007 404,4 milioni sono stati successivamente “sbloccati” dall’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 81/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n, 127/2006.

[409]Il CIPE non ha tuttavia considerato, anche se peraltro citato nel preambolo alla delibera, la rimodulazione in tabella F delle autorizzazioni di spesa pluriennale, con riduzioni di 1.434,8 milioni nel 2007, di 659,7 milioni nel 2008 e di 5.500,9 milioni nel 2009, che slittano al 2010 (7.595,4 milioni).

[410]In realtà l’articolo 1, comma 869, della legge finanziaria 2007 stabiliva che la società Sviluppo Italia S.p.A. (ora Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e sviluppo di impresa S.p.A.) riversasse all’entrata del bilancio dello Stato a fronte di precedenti assegnazioni CIPE disposte per il finanziamento dei contributi a fondo perduto a favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego, il complessivo importo di 300 milioni di euro.

[411]Legge n. 388/2000.

[412]Legge n. 296/2006.

[413]  Si tratta dei territori individuati nella Carta degli aiuti a finalità regionale, aggiornata con la nuova programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione dell’Unione europea degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale” (pubblicati nella GUUE serie C n. 54 del 4 marzo 2006). A seguito della decisione della Commissione europea C(2007)5618 del 28 novembre 2007, l’elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale per i periodo 2007-2013 è riportato nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, di modifica del decreto 7 dicembre 2007.

[414]L’articolo 1, comma 284¸della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) aveva novellato la disposizione contenuta al comma 271 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), disponendo il differimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 dell’applicazione del regime agevolativo in forma di credito d’imposta per i nuovi investimenti, in favore delle imprese che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno. Tale differimento è stato successivamente annullato dalla disposizione recata dall’articolo 29, comma 10-bis, del D.L. n. 248/2007 (c.d. proroga termini), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008, che, novellando ulteriormente il comma 271, ha ripristinato la decorrenza del credito d’imposta in oggetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

[415]  Con regolamento n. 1998/2006 del 13 dicembre 2006 (GUUE serie L n. 379 del 28/12/2006), che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, è stato stabilito che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve invece superare i 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

      Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

[416]Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 229 del 14 settembre 2004.

[417]Il Ministero delle politiche alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura ha comunicato che con nota n. 5656 del 27 febbraio 2008 è stato notificato alla competente Direzione della Commissione Europea l’art. 15 comma 1-bis e 1-ter della legge 3 agosto 2007, n. 127: conseguentemente, le imprese operanti nel settore della pesca potranno fruire del credito d’imposta solo dopo che la Commissione europea avrà positivamente valutato la descritta estensione dell’ambito soggettivo.

[418]Con nota C(2008) 1285 final del 9 aprile 2008 la Commissione europea ha trasmesso alla Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea il “Corrigendum” all’originaria Decisione n. C (2008) 380 del 25 gennaio 2008, che rettifica talune imprecisioni che come affermato dalla stessa Commissione, “non alterano la sostanza della decisione”.

[419]Vedi “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013”, paragrafo IV.B.2, punto (45).

[420]Si tratta delle aree ammissibili alle deroghe previste alle lettere a) e c) del paragrafo 3, dell’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che dispone la compatibilità degli aiuti volti a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (con PIL inferiore al 75% della media UE a 25); e ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tali aree sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Si segnala che tale Carta degli aiuti è stata aggiornata con la nuova programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione dell’Unione europea degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale” (pubblicati nella GUUE serie C n. 54 del 4 marzo 2006).

[421]Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[422]     Si tratta delle aree ammissibili alle deroghe previste alle lettere a) e c) del paragrafo 3, dell’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che dispone la compatibilità degli aiuti volti a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (con PIL inferiore al 75% della media UE a 25); e ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tali aree sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. Si segnala che tale Carta degli aiuti è stata aggiornata con la nuova programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione dell’Unione europea degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale” (pubblicati nella GUUE serie C n. 54 del 4 marzo 2006) e approvata con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 dicembre 2007 e poi corretta con il decreto ministeriale del 27 marzo 2008.

[423]Per l’individuazione delle circoscrizioni comunali, ove dettagliate per provincia, e per i diversi livelli di massimale si rimanda alla già citata pubblicazione dell’elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale (S.O. n. 279, alla G.U. n. 296 del 21 dicembre 2007).

[424]Si ricorda che il regime transitorio è applicato alla Basilicata in considerazione dell’effetto statistico dovuto all’allargamento comunitario alle nazioni dell’Europa centro-orientale, che ha causato un innalzamento del PIL procapite per tale regione oltre la soglia-limite del 75% entro cui si collocano le aree dell’obiettivo “Convergenza” che, com’è noto, beneficiano delle più alte misure di intervento della politica di coesione regionale.

[425]Conseguentemente, è stato abrogato l’originario comma 548 dell’articolo 2 della legge finanziaria 208, in base al quale l’efficacia delle disposizioni relative al credito d’imposta dovevano essere subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea. In tal modo, lo Stato membro interessato può dare esecuzione alle misure agevolative in maniera automatica, non dovendo preventivamente attivarsi la procedura – prescritta all’articolo 88, paragrafo 3 – secondo la quale alla Commissione devono essere comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare gli aiuti.

[426]A tale riguardo si ricorda che il periodo di programmazione 2007-2013 sono stati individuati nuovi obiettivi che insistono su aree diverse rispetto agli obiettivi della precedente programmazione. I nuovi obiettivi riguardano:

-        la Calabria, la Campania, la Puglia e la Sicilia (nuovo obiettivo “Convergenza”) e la Basilicata (in regime transitorio c.d. “phasing-out” finalizzato a sostenerne gradualmente l’uscita dall’obiettivo “Convergenza”);

-        tutto il resto del territorio nazionale che non risulta incluso nell’obiettivo “Convergenza” (nuovo obiettivo “Competitività territoriale e occupazione”). In particolare, la Sardegna beneficia di un regime transitorio c.d. “phasing-in” per sostenerne l’ingresso nell’obiettivo “Competitività”.

[427]In realtà l’articolo 1, comma 869, della legge finanziaria 2007 stabiliva che la società Sviluppo Italia S.p.A. (ora Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e sviluppo di impresa S.p.A.) riversasse all’entrata del bilancio dello Stato, a fronte di precedenti assegnazioni CIPE disposte per il finanziamento dei contributi a fondo perduto a favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego, il complessivo importo di 300 milioni di euro.

[428]Fonte: Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e sviluppo di impresa S.p.A.

[429]Legge n. 266/2005.

[430]Sono in corso di definizione i decreti che disciplineranno i contratti di programma nel settore dell’agro-industria e nel settore turistico.

[431]http://www.cipecomitato.it/documentazione/Documenti_in_primo_piano/87/NotaTavolocontratti diprogramma.pdf.

[432]Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[433]In data 27 marzo 2007 è stata emanata la direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze recante “Priorità d obiettivi per l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna dell’Agenzia”.

[434]Recante “Individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale

[435]L’articolo 12 dello statuto di Sviluppo Italia Spa, approvato nel febbraio 2006, dispone che il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove secondo quanto stabilito dall’Assemblea.

      Il consiglio di amministrazione, prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria, era composto da sei consiglieri, più il presidente e il vice presidente, e l’amministratore delegato.

      Il 14 febbraio 2007 l’Assemblea degli azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, che risulta composto da Nicolò Piazza (successivamente nominato Presidente), Domenico Arcuri, Maurizio Prato.

[436]La disposizione è di fatto collegata al venir meno alle competenze di Sviluppo Italia nel settore agro-alimentare. Infatti l’articolo 4, commi 42-44, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003) e successive modificazioni, ha disposto il trasferimento all’ISMEA delle risorse finanziarie di Sviluppo Italia previste dalla delibera CIPE n. 62/2002 per gli interventi previsti dall’art. 3, comma 9 del D.L. n. 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/1997, in favore dei giovani imprenditori agricoli subentranti nella conduzione dell’azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative relative alla produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura. Si disponeva il subentro dell'ISMEA nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia Spa per l'attuazione di tali interventi, che risultavano assegnate dalle leggi vigenti, nonché nei relativi rapporti giuridici e finanziari. Le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie (50 milioni di euro) e strumentali sono state definite dal decreto interministeriale del 28 dicembre 2006, modificato dal decreto 18 ottobre 2007.

L’articolo 10-ter del D.L. n. 203 del 2005 ha disposto il trasferimento di talune risorse patrimoniali, nella disponibilità di Sviluppo Italia S.p.A., all’Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. In particolare i primi due commi hanno disposto che Sviluppo Italia trasferisse a ISA, senza alcun costo o spesa ad eccezione dei costi notarili a carico di ISA, il seguente patrimonio: il credito risultante dal finanziamento ad ISA Spa erogato da Sviluppo Italia Spa il 4 aprile 2005, pari a 200 milioni di euro (co. 1, lett. a); le partecipazioni acquisite sia dalla ex-RIBS Spa sia da Sviluppo Italia Spa, nonché i relativi crediti derivanti dai finanziamenti erogati (co. 1, lett. b e c); le disponibilità liquide ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), pari a 50 milioni di euro (co. 1, lett. d), il debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto dalla ex-RIBS per gli interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 423/1998, con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato (co. 1, lett. e); gli impegni già assunti da Sviluppo Italia Spa, anche relativi ad iniziative non ancora attuate (co. 2, lett. a); le competenze relative agli interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000 (co. 2, lett. b).

Attraverso l’abrogazione disposta dal successivo comma 9, il trasferimento di competenze verso ISA è esteso agli interventi di cui alla delibera CIPE n. 90 del 2002, a suo tempo attribuiti alla società per il risanamento del settore saccarifero RIBS.

Da ultimo Il comma 1-bis dell’articolo 28 del D.L. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008, prevede che il trasferimento di risorse a suo tempo disposto dall’articolo 10-ter del D.L. n. 203/2005, da parte di Sviluppo Italia a beneficio dell'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A., si completi con il trasferimento aggiuntivo, entro il termine del 31 marzo 2008, di 150 milioni di euro, per lo svolgimento dei compiti istituzionali della società in favore della filiera agroalimentare.

[437]In particolare, per la Regione Calabria la principale problematica riguardava il numero dei dipendenti (165 unità) da trasferire all’amministrazione regionale; la Regione Sardegna sembra invece non volersi avvalere della società regionale di Sviluppo Italia in quanto intende intraprendere altre direttrici per lo sviluppo dell'economia locale.

[438]Legge n. 311 del 2004.

[439]  Ci si riferisce, segnatamente, all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 415 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992.

[440]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005.

[441]Legge n. 311/2004.

[442]Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

[443]Art. 1, comma 354, legge n. 311/2004.

[444]  L’ambito di applicazione dell’istituto del patto territoriale è stato esteso ai settori dell’agricoltura e della pesca con la deliberazione CIPE 11 novembre 1998, n. 127, emanata in attuazione del D.Lgs. n. 173/1998.

[445]  Compresi la movimentazione ed il magazzinaggio dei terminals e dei containers, nonché il confezionamento, l'imballaggio, il reimballaggio, la pesatura e la campionatura delle merci, alimentari e non.

[446]Il testo originario del D.L. n. 81 del 2007 destinava parte delle risorse alla copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti d'area che fossero richieste entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria. L’articolo 2, comma 191, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ha modificato la disposizione, prevedendo che le richieste di rimodulazione delle risorse, per i patti territoriali e ai contratti d'area in essere alla data del 31 dicembre 2007, possono essere presentate entro il 31 dicembre 2008 (in luogo dei 48 mesi dalla data di avvio dell'istruttoria).

[447]  Dei 10 patti territoriali per l’occupazione sopra elencati, per i quali la Commissione Europea ha garantito l’assistenza tecnica, ben 9 patti sono stati inseriti all’interno di un Programma Operativo Multiregionale denominato “Sviluppo locale”, presentato nell’ambito del QCS 1994-1999 per le regioni dell’Obiettivo 1.

Per quanto riguarda invece il patto per l’occupazione “Appennino Centrale” relativo alle zone Obiettivo 5b, che interessa le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, non è stato inserito nel citato Programma Operativo Multiregionale “Sviluppo locale”, in quanto la riprogrammazione riguardava il solo Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni dell’Obiettivo 1.

[448]Il testo originario del D.L. n. 81 del 2007 destinava parte delle risorse alla copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti d'area che fossero richieste entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria. L’articolo 2, comma 191, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ha modificato la disposizione, prevedendo che le richieste di rimodulazione delle risorse, per i patti territoriali e ai contratti d'area in essere alla data del 31 dicembre 2007, possono essere presentate entro il 31 dicembre 2008 (in luogo dei 48 mesi dalla data di avvio dell'istruttoria).

[449]Nell’ambito delle azioni strutturali sono compresi inoltre ulteriori interventi finanziati con uno specifico fondo, il c.d. “Fondo di coesione”, che nella programmazione 2000-2006 è stato destinato in particolare a Spagna, Irlanda e Portogallo.

[450]Le disposizioni generali sui Fondi strutturali nella programmazione 2006 e corrispondenti obiettivi sono contenute nel Regolamento (CE) n. 1260 del 1999. Inoltre, con le Decisioni adottate il 1° luglio 1999, nn. 500-505, la Commissione europea ha individuato le aree interessate e i massimali di la ripartizione fra gli Stati membri delle risorse destinate ai singoli obiettivi.

La riduzione da sei a tre obiettivi rispetto al precedente periodo di programmazione 1994-1999 è stata prevista in accordo con il principio di concentrazione tematica e geografica degli interventi contenuto in Agenda 2000, il programma d'azione adottato dalla Commissione europea il 15 luglio 1997, nella prospettiva dell'allargamento dell'UE.

[451]L’allegato I alla decisione della Commissione UE n. 502/1999 riporta l'elenco delle regioni interessate dall'obiettivo 1, valido dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

[452]Si veda la Decisione (CE) n. 530 del 27 luglio 2000, successivamente modificata dalla Decisione (CE) n. 363 del 27 aprile 2001.

[453]Il “Quadro di sostegno comunitario per l’Obiettivo 3” relativo all’Italia centrale e settentrionale è stato approvato il 19 luglio 2000.

[454]Altre forme di intervento sono costituite dai Programmi di Iniziativa Comunitaria – PIC, dalla assistenza tecnica e da azioni innovative.

[455]Allegato II alla Decisione n.502/1999 della Commissione.

[456]I fondi della precedente programmazione erano: il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, FEAOG - il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia, sezione orientamento, il SFOP - Strumento finanziario di orientamento per la pesca e il Fondo di Coesione.

[457]Si sottolinea che solo il FESR (Regolamento (CE) n. 1080/2006) e il FSE (Regolamento (CE) 1080/2006) rientrano nella definizione di fondi strutturali, mentre il Fondo di coesione è integrato nella programmazione dell’assistenza strutturale ai fini di una maggiore coerenza nell’intervento dei diversi Fondi.

[458]Tale ammontare (ai prezzi 2004) è ripartito in 42,863 mld di euro nel 2007, 43,318 mld nel 2008, 43,862 mld nel 2009, 43,860 mld nel 2010, 44,073 mld nel 2011, 44,723 mld nel 2012 e 45,342 mld nel 2013. La somma, approvata dal Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005, è stata stanziata alla “Rubrica 1b) – Coesione per la crescita e l’occupazione” del testo della proposta definitiva della Presidenza del Consiglio sulle prospettive finanziarie dell’Unione. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1083/2006, co. 1, secondo periodo, gli importi delle risorse globali sono indicizzati in ragione del 2% annuo, sia ai fini della programmazione, sia per la successiva imputazione al bilancio generale dell’Unione europea.

[459]Con riferimento all’obiettivo “Convergenza” 2007-2013, la Decisione della Commissione 2007/191/CE del marzo 2007 ha fissato le risorse, ai prezzi 2004, per Bulgaria e Romania, rispettivamente pari a 3,9 miliardi e 11,1 miliardi di euro e, con riferimento agli stanziamenti relativi al Fondo di coesione, rispettivamente pari a 2 miliardi e 5,8 miliardi di euro. Per quanto riguarda l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” le risorse 2007-2013 ammontano rispettivamente a circa 160 milioni e a oltre 400 milioni di euro (Decisione della Commissione 2007/349/CE).

[460]La "Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica” (NUTS) è un sistema di classificazione regionale comune disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1059/2003 del 26 maggio 2003. La classificazione NUTS è gerarchica: ogni Stato membro è ripartito in unità territoriali di livello NUTS 1, ognuna delle quali è suddivisa in unità territoriali di livello NUTS 2, a loro volta suddivise in unità territoriali di livello NUTS 3. Per l’Italia, sono considerate unità di livello 1 cinque grandi aree geografiche (Nord-Ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole); all’interno di ciascuna di tali aree geografiche sono considerate di livello 2 le rispettive regioni (nonché le province autonome di Trento e Bolzano); nell’ambito di ciascuna regione sono unità livello 3 le rispettive province.

[461]Si veda in proposito la Decisione della Commissione 2006/596/CE del 4 agosto 2006.

[462]  Recepiti con la delibera CIPE n. 77 del 2006.

[463]     Si ricorda che il QSN 2007-2013 è stato redatto secondo le “Linee guida” tracciate dall’intesa approvata dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali nel febbraio 2005 e definite con delibera del CIPE n. 77 del luglio 2005. II processo di costruzione del QSN delineato dalle predette Linee guida si è svolto in una prima fase, che si è conclusa nel 2005, nella quale le Amministrazioni centrali hanno predisposto un Documento strategico preliminare nazionale e le singole regioni hanno predisposto i loro Documenti strategici regionali. Successivamente, è avvenuto il confronto tra i diversi livelli di governo e le parti economiche e sociali sulle opzioni strategiche. In ultimo, nell’ottobre 2006, il governo italiano ha inviato alla Commissione europea il QSN 2007-2013, con l’individuazione degli indirizzi strategici e operativi per l’attuazione della politica regionale comunitaria e nazionale. L’ultima versione del QSN 2007-2013, del giugno 2007, contiene alcune modifiche apportate a seguito delle osservazioni della Commissione europea relative, in particolare, alla specificazione delle risorse aggiuntive.

[464]Secondo il principio della sussidiarietà e della proporzionalità, l’attuazione dei programmi operativi rientra nella responsabilità degli Stati membri al livello territoriale secondo il sistema istituzionale proprio di ciascuno Stato.

[465]Si ricorda che tale principio è volto ad assicurareche i contributi dei Fondi non sostituiscano gli investimenti che il governo centrale o regionale ha programmato di sostenere in ragione di proprie politiche di sostegno delle aree in ritardo di sviluppo.

[466]  Comunicazione della Commissione europea con nota n. D(2006)1027 del 7 agosto 2006.

[467]http://www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn_programmioperativi.asp.

[468]Il QSN, in particolare, raggruppa e priorità strategiche in quattro macrobiettivi: sviluppo dei circuiti della conoscenza (priorità 1 e 2); incremento della qualità della vita, della sicurezza e dell’inclusione sociale (priorità 3 e 4); potenziamento delle filiere produttive, dei servizi e della concorrenza (priorità da 5 a 8); Internazionalizzazione e modernizzazione (priorità 9 e 10).

[469]Gli aiuti di Stato possono infatti assumere forma di sovvenzione, prestito a tasso agevolato o con abbuono d’interessi, garanzia statale, acquisizione di una partecipazione o altro apporto di capitale a condizioni favorevoli, esenzione o riduzione fiscale, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori, oppure mediante la fornitura di terreni, beni o servizi a prezzi vantaggiosi.

[470]Secondo una interpretazione della Corte di giustizia (causa 248/84), si tratta di regioni con deroga più ampia di quella di cui alla precedente lett. a), che attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale.

[471]Comunicazione della Commissione n. 74 del 10 marzo 1998.

[472]Infatti, dal nuovo periodo di programmazione 2007-2013, la Bulgaria e la Romania rientrano tra gli obiettivi comunitari, come risulta dall’Atto relativo alle condizione di adesione, pubblicato nella GUUE L.157/203 del 21.6.2005).

[473]A partire dal 2011, la Commissione modificherà tale regime a carattere transitorio sulla base del riesame della posizione delle regioni che beneficiano degli aiuti in deroga ex art. 87.3.a) grazie all’effetto statistico misurato con riferimento al PIL pro capite dell’UE-25. Se per tali regioni il PIL pro capite sarà al di sotto del 75% del PIL medio UE-25, le regioni in questione continueranno a beneficiare del predetto regime in deroga, altrimenti saranno ammissibili al regime con intensità di aiuti meno elevata ex art. 87.3.c).

[474]Per l’Italia la “Carta” - approvata con Decisione della Commissione C(2007)5618 del 28 novembre 2007 e comunicata con atto 2008/C 90/04 - è stata recepita con D.M. per lo sviluppo economico del 7 dicembre 2007, come modificato dal D. M per lo sviluppo economico del 27 marzo 2008.

[475]GUUE L.124 del 20.5.2003.

[476]Si veda la Carta degli aiuti relativa alle regioni meridionali (Decisione della Commissione del 13 marzo 2000).

[477]Si ricorda che la Carta degli aiuti relativa alle aree ammesse alla deroga ex art. 87.3.c), nella precedente programmazione 2000-2006, è stata approvata con Decisione della Commissione del 20 settembre 2000 e revisionata con Decisione della Commissione dell'8 settembre 2004 (C (2004) 3344, Aiuto di Stato n. 147/04 – Italia – Corrigendum), includendovi talune zone del Molise precedentemente escluse.

[478]Infatti viene esclusa la sola Sardegna dal regime di deroga ex art. 87.3 lett. a), considerato che Abruzzo e Molise erano già “uscite” fin dalla precedente programmazione degli aiuti 2000-2006.

[479]  Tale metodo di calcolo è stato adottato dall'Unione Europea per valutare l'importo attualizzato degli aiuti (sia in conto capitale che in conto interessi) concessi alle imprese degli Stati membri. L’importo viene rapportato, in termini percentuali, all'investimento complessivo. La sovvenzione si determina al lordo dell'imposta commisurata alla sovvenzione (si assume che l'impresa consegua, nel primo anno, un utile sufficiente per pagare tale imposta).

[480]Recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

[481]  D.P.C.M 28 giugno 2007, recante “Termine e modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico”, pubblicato in G.U 19 settembre 2007, n. 218.

[482]Si tratta, in particolare, dell’articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, commi 1, 2 e 2-bis che ha previsto la riduzione del trenta per cento della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, ed un contestuale riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,.

[483]Il D.P.C.M 4 maggio 2007 ha disciplinato, in particolare, composizione e durata del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993. Il Comitato è formato, oltre che dal Direttore Generale del Tesoro, che lo presiede, da due esperti di riconosciuta indipendenza e di documentata esperienza dei mercati nazionali ed internazionali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. Il comitato dura in carica 3 anni, prorogabili di ulteriori tre anni, per più d’una volta. Al termine del primo triennio, ai fini della valutazione della perdurante utilità dell’organismo è inviata, da parte dello stesso al MEF, e per suo tramite, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, una relazione sull’attività svolta.

[484]  In particolare, il D.P.R. 114, al Capo I, ha: riordinato la “Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio”; istituito la “Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi”, in luogo delle Commissioni interministeriali, aventi ad oggetto la stessa materia, prima esistenti. E’ stato inoltre riordinato il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, operante presso il Dipartimento del Tesoro del MEF, avente compiti di studio e proposta nelle materie di competenza del dipartimento Tale Consiglio è stato peraltro successivamente riordinato dal D.P.R. n. 43/2008 (cfr.oltre, il paragrafo sul Dipartimento del Tesoro) E’ stato altresì disposto che continuino ad operare presso il MEF: la Commissione per la convalidazione dei titoli del debito pubblico deteriorati; la Commissione per lo scarto degli atti d'archivio. Al Capo II del D.P.R. è stato oggetto di riordino il Comitato generale per i giochi, il quale continua ad operare presso l’amministrazione autonoma monopoli di Stato. Presso la stessa amministrazione autonoma sono stati inoltre confermati la Commissione per la trasparenza dei giochi, la Consulta tecnica nazionale dei giochi, la Commissione per la fissazione del corrispettivo per l'assegnazione delle rivendite generi di monopolio. E’ stato in via generale previsto che tutti gli organismi di cui sopra, riorganizzati e confermati, durino in carica tre anni, decorsi i quali è previsto l’invio da parte degli stessi al Mef, e, per tramite di quest’ultimo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una relazione sull’attività svolta, così da confermare il loro carattere perdurante di utilità.

[485]I commi da 404 a 416 e da 426 a 429 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 hanno previsto un programma di riorganizzazione dei Ministeri finalizzato al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento degli stessi, da attuarsi attraverso l’adozione di regolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[486]Istituita dall’art. 1, comma 474 della legge finanziaria per il 2007, è stata costituita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 marzo 2007.

[487]D.M. 31 maggio 2007, recante “Modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Istituzione del Servizio studi dipartimentale”.

[488]  D.P.R. n.38/1998, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero dell’economia, nonché le disposizioni in materia di organizzazione e di personale del Ministero dell’economia.

[489]Il Comitato è presieduto dal Ministro e composto da: il Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale ove nominato, il Sottosegretario delegato a seguire l’esame dei disegni di legge di bilancio e finanziaria e i Capi Dipartimento del Ministero.

[490]Si ricorda che le competenze e l’articolazione del dipartimento erano state disciplinate, fino a tale regolamento di riorganizzazione, dal D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38 e dal D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154 e successive modifiche.

[491]Il decreto ha comunque introdotto una elencazione delle competenze del dipartimento più analitica, e in particolare:

-     la specificazione che il Dipartimento si occupa del ricorso al mercato finanziario nonché, per le competenze relative alla copertura del fabbisogno finanziario;

-     accanto al potere di vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio l’esplicitazione della competenza in materia di rapporti con le Autorità indipendenti del settore;

-     la competenza in merito alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

[492]Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114 aveva provveduto ad un riordino di tale organismo, cfr. nota n.5, prevedendo che fosse composto di 19 membri.

[493]nulla è invece disposto, come invece specificava l’abrogato articolo 5 del D.P.R. n. 154/1994, circa la durata della carica ( prima fissata in quattro anni). I membri del Consiglio devono essere scelti tra docenti ed esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale. Ad essi sono attribuiti compensi stabiliti con decreto ministeriale (articolo 7, comma 2).

[494]Recante "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge n.246/02. Tale provvedimento reca, tra l’altro, una novella all'articolo 11-ter della legge di contabilità 5 agosto 1978, n. 468, in base alla quale qualora disposizioni che comportano nuove o maggiori spese superino i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Per le Amministrazioni dello Stato, è affidato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle predette disposizioni.

[495]La ragioneria provvede nello specifico in ordine alle seguenti attività:

a)   previsioni economiche e finanziarie; elaborazione dei conti finanziari ed economici delle PP. AA; monitoraggio dei saldi; relazione trimestrale di cassa; predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti e copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata;

b)   formazione e gestione del bilancio dello Stato, nonché, predisposizione del budget e consuntivo economico;

c)   integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, nonché, viene esplicitato nello schema, previsione e calcolo del fabbisogno;

d)   rapporti con organismi e istituzioni internazionali per quanto di competenza, nonché specifica lo schema, con l’Istat per i raccordi tra la contabilità finanziaria e contabilità economica prevista dalla disciplina comunitaria;

e)   informatizzazione dei dati di finanza pubblica;

f)    attività di indirizzo e coordinamento in materia di contabilità delle amministrazioni pubbliche;

g)   definizione dei principi e delle metodologie della contabilità economica, anche analitica e patrimoniale, anche ai fini del controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche, per una loro armonizzazione con i principi della contabilità comunitaria;

h)   monitoraggio delle leggi di spesa e degli andamenti generali della spesa sociale, nonché degli oneri derivanti dall’attuazione di contratti collettivi in materia di personale della pubblica amministrazione;

i)    controllo e vigilanza in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso i servizi ispettivi del Dipartimento;

j)    partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell’unione europea;

k)   definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di risorse umane e strumentali.

[496]In relazione alle nuove competenze del Dipartimento dell’amministrazione generale, nell’elenco degli uffici di livello dirigenziale non figura più il Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell’organizzazione; analogamente non figura il Centro nazionale di contabilità pubblica, le cui funzioni sono assorbite dal nuovo Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica.

[497]Tale ispettorato svolge: compiti di finanza pubblica, di indirizzo e coordinamento normativo in materia di sistemi contabili delle Amministrazioni pubbliche; iniziative per l’adeguamento dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici alle disposizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria, anche per la costruzione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni; il monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale e pubblico e dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; la predisposizione, d’intesa con il Servizio studi, di banche dati documentali in materia economica e finanziaria; il coordinamento nella predisposizione delle relazioni trimestrali di cassa e dei documenti di previsione.

[498]Sono invece sostanzialmente confermate le attribuzioni disposte dalla disciplina previgente (D.P.R. n. 154 del 1998, articolo 2) riferite a:

-        l’Ispettorato generale di finanza

-        l’Ispettorato generale del bilancio (nella disciplina previgente denominato - D.P.R. n. 154/1998 - ispettorato per le politiche di bilancio);

-        l’ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico;

-        l’Ispettorato generale per gli affari economici;

-        l’Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;

-        l’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea;

-        l’Ispettorato generale per la spesa sociale;

-        l’Ispettorato generale per l’informatizzazione della Contabilità di Stato.

[499]Si ricorda che gli uffici centrali del bilancio concorrono alla formazione del bilancio dei singoli ministeri con gli altri uffici del Dipartimento, e intervengono nella valutazione degli oneri dei programmi e progetti finanziati nell'ambito delle unità previsionali di bilancio. Il D.P.R n. 48 esplicita la competenza degli uffici centrali nella compilazione del rendiconto di ciascun Ministero. Agli uffici è inoltre demandato di esercitare un controllo, anche a campione, di regolarità amministrativa e contabile. Inoltre il D.P.R. richiama sia le funzioni attribuite agli uffici centrali del bilancio dal d.l. n. 194 del 2002, in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, nonché dalle altre norme contabilistiche, ed esplicita che tali uffici provvedono al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello stato per centro di responsabilità e alla tenuta del conto del patrimonio.

[500]Il dirigente preposto al dipartimento assume il nome di Ragioniere generale dello Stato.

[501]Si ricorda che la disciplina previgente era recata dal D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, ovvero dal regolamento di organizzazione dell’ex Ministero delle Finanze.

[502]Nel dettaglio il citato decreto n. 43/2008 ha specificato i seguenti compiti:

-     monitoraggio sull'andamento delle entrate tributarie e le previsioni sul gettito;

-     valutare e predisporre elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti e sugli atti di sindacato ispettivo, con la possibilità altresì di acquisire informazioni dalle agenzie fiscali ed altri enti della fiscalità;

-     emanare direttive interpretative della legislazione tributaria;

-     verificare la congruità degli adempimenti fiscali dei contribuenti

-     definire le proprie esigenze relative alle risorse umane e strumentali;

-     al Dipartimento delle finanze è inoltre attribuita la funzione di gestire le relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali per le materie di competenza;

-     definire criteri e regole per l'utilizzazione delle informazioni e dei dati che costituiscono il sistema informativo della fiscalità.

[503]Il D.P.R. prevede l’individuazione delle sedi da chiudere sulla base dei seguenti criteri:

-        bacino di utenza dei servizi resi in relazione alle funzioni assegnate;

-        interazioni con le attività svolte dalle singole amministrazioni;

-        popolazione residente;

-        distanza tra le sedi e conformazione geografica del territorio;

-        logistica, mobilità regionale e sistema dei trasporti;

-        consistenza del personale.

[504]  A tal fine, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno costituiti dei presidi territoriali attraverso il temporaneo funzionamento di uffici non dirigenziali della Ragioneria o della Direzione generale del Tesoro.

[505]Il “Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato” è stato istituito ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 432 del 1993, successivamente modificata dall'articolo 1 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6 (legge n. 110/1996) e dai commi 181-182 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1997). Le somme ivi accreditate possono essere impiegate per il riacquisto di titoli di Stato sul mercato, per il rimborso di titoli in scadenza nonché per l’acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia azionista, ai fini della solo successiva dismissione.

Al riguardo, l’allegato n. 2 al “Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2006”, il quale riporta la Relazione illustrativa delle acquisizioni che formano la disponibilità annua e la gestione degli utilizzi del predetto Fondo di ammortamento dei titoli di Stato, evidenzia che per il 2006 sono affluiti al Fondo circa 334 milioni di euro. Di tali afflussi, solo il 3,3 per cento (11 milioni di euro circa) ha riguardato operazioni di dismissione - relative all’anno 2005 -, con particolare riferimento alla vendita diritti di opzione legati all’aumento del capitale sociale di Alitalia, nonché ad un versamento di una cifra di arrotondamento rispetto ad un lotto intero di vendita di azioni Finmeccanica dell’agosto 2005. La quota più rilevante delle entrate al predetto Fondo nel 2006 è ascrivibile al 90% dell’importo derivante dal pagamento dilazionato delle licenze UMTS (circa 323 milioni di euro). Gli interessi maturati sulle giacenze del Fondo, infine, sono stati complessivamente pari a circa 53 milioni di euro. Al 31 dicembre 2006 il saldo ha fatto registrare una consistenza di circa 553 milioni di euro.

La citata Relazione sul Fondo di ammortamento titoli, inoltre, prevede che nel corso dell’ultimo bimestre 2007 sarà trasferito al Fondo il ricavato dell’adesione all’OPA volontaria di acquisto di azioni proprie Telecom Italia Media S.p.A, esercitata a luglio 2005, per un importo pari a 872 mila euro circa. Da dati acquisiti direttamente presso il Dipartimento del Tesoro, 2a Direzione (Debito pubblico), VIII Ufficio, nel 2007 le entrate del Fondo hanno riguardato prevalentemente operazioni legate alle SACE per circa 3,5 miliardi di euro, utilizzati per far fronte ad un’operazione di rimborso titoli a scadenza per un valore nominale di 4.050 milioni di euro dei BTP 1° giugno 2004/1° giugno 2007, che ha esaurito pressoché integralmente le disponibilità del Fondo.

[506]  La legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), all’articolo 1, commi 998-1000, prevede la stipula di nuove convenzioni con alcune società marittime. In particolare, il comma 998 autorizza la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2009 per la stipula di nuove convenzioni con le società marittime esercenti i servizi di collegamento con le isole maggiori e minori. Tale disposizione è finalizzata a completare il processo di liberalizzazione del settore dei cabotaggio marittimo e a privatizzare le società esercenti i predetti servizi. Inoltre, il comma 1001 reca una modifica all’art. 1, comma 1, della legge n. 169/1975, volta a precisare che la partecipazione della società Tirrenia alle società di navigazione a carattere regionale che effettuano i servizi postali e commerciali con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria nella misura prevista dalla legge (cioè non inferiore al 51%) avrà luogo fino all’attuazione del processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte.

[507]  Nell’ambito della predetta procedura, la selezione dei potenziali acquirenti è avvenuta sulla base dei contenuti economici delle offerte e dell’analisi dei piani industriali che presentati dai soggetti interessati all’acquisto, anche al fine di verificarne la compatibilità con gli obiettivi di risanamento, sviluppo e rilancio dell’azienda.

[508]Infatti, con la comunicazione denominata “Lettera di procedura per presentazione offerte preliminari per Alitalia”, il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato il contenuto e le modalità di presentazione dell’offerta preliminare per l’acquisto di azioni ordinarie Alitalia - rappresentative di una partecipazione non inferiore al 39,9% del capitale sociale di Alitalia stessa - e n. 1.207.147.404 obbligazioni convertibili del prestito “Alitalia 7,5% 2002-2010 convertibile”. Con la medesima comunicazione il Ministero si è riservato la facoltà di mantenere, valutati i Piani Industriali e tenuto conto degli orientamenti espressi nelle Offerte Preliminari, una partecipazione nel capitale sociale di Alitalia per un importo massimo pari al 10% del capitale sociale della stessa. Si è inoltre impegnato a non aderire all’offerta pubblica di acquisto conseguente all’acquisto dei titoli comunicando l’intenzione di fornire, in un momento successivo della procedura di alienazione, ulteriori indicazioni circa le modalità di gestione della partecipazione medesima.

[509]Il Ministero ha inoltre comunicato di voler cedere, su richiesta dell’acquirente selezionato, anche le residue n. 138.958.598 azioni ordinarie di Alitalia detenute, rappresentative di una partecipazione pari a circa il 10% del capitale sociale (denominate “azioni residue”), gestendo la vendita di tale azioni alla stregua di un operatore economico privato e impegnandosi a non aderire all’offerta pubblica di acquisto conseguente all’acquisto delle azioni, qualora tale ultima partecipazione non sia ceduta nell’ambito della procedura complessiva di cessione.

[510]V. comunicato del 6 luglio 2007 del Ministro dell’economia e delle finanze.

[511]  Fonte: Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2008.

[512]Si ricorda che il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica, denominato “FIT”, finanzia interventi che hanno ad oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. In base alla disciplina vigente il Ministro dello sviluppo economico provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse e riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese..

[513]V. GUUE C 319 (2007/C 319/03). Tale tasso di interesse equivale al 5,19% più uno spread lo 0,75 ed l’1,5%.

[514]Comunicazione pubblicata nella GUUE C 14 del 19 gennaio 2008 (2008/C 14/02). La percentuale del tasso di interesse è calcolata considerando l’Ibor a un anno sul quale è applicato un margine variabile tra lo 0,6% e l’1%, in base alla categoria di rating della società. Si ricorda che l’Ibor si attesta oggi a poco meno del 5%. Pertanto, essendo l’Alitalia una società pubblica controllata dallo Stato, il tasso finale dovrebbe essere contenuto entro la soglia del 9%.

[515]V. Sole 24 Ore del 27 aprile 2008 “Alitalia, il nodo dei tassi sul rimborso del prestito”.

[516]  Recante Misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 203.

[517]  Cfr. la lettera del Ministro per le politiche comunitarie al Commissario per i Trasporti e l'Energia della Commissione Europea in data 13 luglio 2004.

[518]  Questi orientamenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C, n. 288 del 9 ottobre 1999. A partire dal 10 ottobre 2004 sono stati sostituiti dai nuovi orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, contenuti nella comunicazione 2004/C pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C, n. 244 del 1° ottobre 2004. Si ricorda che gli “Orientamenti” considerano compatibili con la normativa comunitaria della concorrenza gli aiuti che, in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, sono destinati "ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche" e si applicano a qualsiasi impresa in difficoltà, comprese le piccole e medie imprese, ed a qualsiasi settore, compresa l'agricoltura. In generale, sono considerate in difficoltà le imprese che non sono in grado, con le loro risorse ed in mancanza di un intervento esterno dei poteri pubblici, di contenere le perdite che potrebbero condurle quasi certamente al collasso economico a breve o a medio termine. In linea di massima presentano profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di nuova costituzione o di quelle che fanno parte di un gruppo.

      Inoltre, gli “Orientamenti” distinguono tra aiuti di salvataggio e aiuti di ristrutturazione: un aiuto per il salvataggio - transitorio per natura e pertanto da considerarsi come misure di intervento di carattere eccezionale - deve consentire di mantenere in attività un'impresa in difficoltà per un periodo corrispondente al tempo necessario ad elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione; una ristrutturazione, invece, è basata su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. Poiché tale forma di aiuti può comportare una distorsione della concorrenza, sono soggetti al principio dell'aiuto unico (una tantum), cioè l'aiuto può essere concesso un'unica volta. In ogni caso, la Commissione effettua un controllo dello stato di avanzamento del piano di ristrutturazione sulla base di relazioni regolari e particolareggiate, trasmesse dallo Stato membro

[519]Ai sensi del comma 337, articolo 1, della citata legge finanziaria per il 2006, i soggetti beneficiari della destinazione del 5 per mille sono: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, comprese le ONLUS di diritto (gli organismi di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali e i loro consorzi e gli enti ecclesiastici e le associazioni di promozione sociale qualificatisi ONLUS limitatamente ad alcune attività ); le associazioni di promozione socialeiscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali; le fondazioni e associazioni riconosciute che operano nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria; sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni.

[520]Nonostante il riferimento non univoco della definizione di anno finanziario, la disposizione deve intendersi riferita al periodo d’imposta 2006 e dunque alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2007.

[521]Il limite di spesa è riferito all’anno successivo a quello di riferimento della norma (in questo caso l’anno finanziario 2007) per tenere conto dei tempi tecnici per l’erogazione delle somme.

[522]Recante “Interventi in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 29 novembre2007.

[523]La disposizione specifica che le associazioni beneficiarie debbono essere "senza scopo di lucro" ed operare "in via esclusiva o prevalente" nei settori indicati dal citato articolo 10 del D.Lgs. 460 del 1997.

[524]Da adottarsi su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.

[525]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008.

[526]  Articolo 2, comma 69 della legge n. 350 del 2003.

[527]Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004. In particolare, la riduzione di 5 milioni di euro della quota dell’otto per mille di pertinenza statale è stata destinata alla copertura degli oneri recati dalle modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (cd. “Fondo volo”) di cui al D.lgs. n. 164 del 1997.

[528]Legge n. 245 del 2007.

[529]Legge n. 244/08.

[530]Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008.

[531]In particolare,con l’art. 1-ter del D.L. n. 314/2004 è stata eliminata la previsione che imponeva agli enti beneficiari di presentare i progetti preliminari ai fini dell’ammissione ai benefici.

[532]  La disposizione citata prevede che gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, siano assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro dell’economia, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni per importi superiori al predetto limite trimestrale.