Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Preparazione del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 | ||
Serie: | Documentazione per l'Assemblea - Esame di atti e documenti dell'UE Numero: 3 | ||
Data: | 12/06/2012 | ||
Descrittori: |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Documentazione per l’Assemblea
attività dell’unione europea
Preparazione del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012
n. 3
12 giugno 2012
Il dossier è stato curato dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea
(' 066760.2145 - * cdrue@camera.it)
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I N D I C E
Preparazione del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012
· Stabilizzazione dell’eurozona
- Le proposte del Presidente Monti
- Il dibattito presso il Parlamento europeo
Stato delle ratifiche della modifica all’articolo 136 TFUE, del Fiscal Compact e del Trattato ESM
Il Consiglio europeo del 28-29 giugno, secondo le indicazioni emerse nel corso del Consiglio europeo informale del 23 maggio 2012, dovrebbe incentrarsi sui seguenti temi:
· misure di stabilizzazione dell’eurozona;
· iniziative in materia di crescita;
· rafforzamento dell’unione economica e ipotesi di ulteriore integrazione politica dell’Unione;
· quadro finanziario pluriennale 2014-2020.
La discussione sui primi tre punti dovrebbe svolgersi sulla base di una relazione che sarà predisposta, facendo seguito ad un impegno assunto in occasione del vertice informale del 23 maggio, dal presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, in stretta collaborazione con il presidente della Commissione, Barroso, il presidente dell'Eurogruppo, Juncker, e il presidente della Banca centrale europea, Draghi. La relazione dovrebbe individuare, in particolare, i principali elementi costitutivi e a un metodo di lavoro per condurre l'unione economica e monetaria verso una nuova fase.
La discussione in materia dovrebbe incentrarsi su due profili:
· il primo attiene agli strumenti di sostegno ai Paesi colpiti da crisi del debito sovrano, con particolare riferimento alla effettiva entrata in vigore del nuovo meccanismo permanente di stabilizzazione (European stability mechanism, ESM) dell’area euro e alla sua combinazione con gli strumenti attualmente operanti nonché al loro utilizzo per sostenere il settore creditizio;
· il secondo concerne la creazione di nuovi strumenti volti ad assicurare una gestione o garanzia comune (di parte) del debito sovrano degli Stati membri dell’eurozona al fine di prevenire future crisi.
A fronte delle numerose opzioni prospettate a questo riguardo (con varie denominazioni) nel dibattito politico e accademico, sono state sottoposte all’attenzione delle istituzioni dell’UE due proposte:
· la prima, relativa ai c.d. “stability bonds” (emissione in comune di titoli di debito da parte degli Stati dell’eurozona) è stata avanzata dalla Commissione europea nel Libro verde presentato nel novembre 2011.
· la seconda, concernente la creazione di un Fondo europeo di redenzione, è stata elaborata dal Consiglio degli esperti economici della Cancelleria tedesca.
Come già accennato, il meccanismo permanente di stabilizzazione (ESM) è destinato a sostituire il vigente meccanismo transitorio di stabilizzazione finanziaria (European financial stability facility, EFSF), che è stato istituito per 3 anni (fino al 31 dicembre 2012) dal Consiglio ECOFIN del 9 maggio 2010 in seguito alla crisi finanziaria della Grecia e alla luce delle condizioni critiche di Irlanda, Portogallo e di altri Paesi dell’area euro.
L’EFSF, che consente di mobilizzare risorse di ammontare complessivo massimo pari a 500 miliardi di euro, è stato attivato per la prima volta il 7 maggio 2010, nell’ambito di un programma di aiuti alla Grecia di 110 miliardi di euro complessivi (80 dell’UE e 30 del FMI). Successivamente, il 28 novembre 2010 è stata deliberata la concessione di un prestito all’Irlanda di 85 miliardi (di cui 23 a carico del FMI), e il 16 maggio 2011, un prestito al Portogallo di 78 miliardi (di cui 26 a carico del FMI). Da ultimo, il 28 febbraio 2012 è stato concesso un secondo prestito alla Grecia di 130 miliardi di euro (di cui 28 a carico del FMI).
Ciascuno Stato membro dell’Eurozona contribuisce all’EFSF in base alla quota di sottoscrizione del capitale della BCE, modificata secondo una chiave di conversione fissata dall’accordo istitutivo dell’EFSF. I dati relativi sono riportati nella seguente tabella:
Paese |
Quota capitale BCE |
Chiave di conversione |
Belgio |
2,42% |
3,46% |
Germania |
18,9% |
27,06% |
Estonia |
0,17% |
0,25% |
Irlanda |
1,11% |
1,58% |
Grecia |
1,96% |
2,80% |
Spagna |
8,30% |
11,86% |
Francia |
14,22% |
20,32% |
Italia |
12,49% |
17,85% |
Cipro |
0,13% |
0,19% |
Lussemburgo |
0,17% |
0,24% |
Malta |
0,06% |
0,09% |
Paesi Bassi |
3,98% |
5,69% |
Austria |
1,94% |
2,77% |
Portogallo |
1,75% |
2,50% |
Slovenia |
0,32% |
0,46% |
Slovacchia |
0,69% |
0,99% |
Finlandia |
1,25% |
1,79% |
Con una dichiarazione approvata il 9 dicembre 2011, i Capi di Stato e di Governo dell’area euro hanno disposto il potenziamento dell’EFSF mediante:
- il ricorso a certificati di protezione parziale che forniscono una protezione dal 20 al 30 per cento del valore capitale di una nuova obbligazione emessa dagli Stati membri beneficiari;
- la costituzione fondi di coinvestimento - con combinazione di finanziamenti pubblici e privati - per acquistare obbligazioni degli Stati membri beneficiari sui mercati primari e/o secondari;
- l’attribuzione alla BCE della funzione di agente per l’EFSF nelle sue operazioni di mercato (non avendo, a causa dell’opposizione della Germania, l’EFSF licenza bancaria).
La medesima dichiarazione ha inoltre precisato che l’EFSF resterà attivo per finanziare i programmi avviati (a beneficio di Grecia, Irlanda e Portogallo) fino a metà 2013.
L’istituzione di un meccanismo permanente di stabilità (ESM) dell’area euro, consentita da una apposita modifica all’articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) in corso di ratifica presso i 27 Stati membri, è stata inclusa, alla luce delle crisi greca, irlandese e portoghese, tra i pilastri del nuovo sistema di governance economica europea.
Il Consiglio europeo aveva inizialmente chiesto il rapido avvio delle procedure nazionali di ratifica, affinché la modifica potesse entrare in vigore il 1º gennaio 2013 (prima della scadenza dell’attuale meccanismo transitorio di stabilizzazione)[1]. Alla luce del perdurare della crisi del debito pubblico di alcuni Stati membri dell’area euro, il Consiglio europeo del 9 dicembre 2011 ha auspicato una accelerazione dell'entrata in vigore della modifica dell’art. 136 e del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, concordando che quest’ultimo entri in vigore non appena gli Stati membri che rappresentano il 90% degli impegni di capitale lo avranno ratificato. Alla data del 12 giugno 2012, il Trattato è stato ratificato[2] da 5 Paesi dell’eurozona (pari al 26% del capitale sottoscritto): Cipro, Francia, Grecia, Portogallo e Slovenia.
L’obiettivo è di rendere l’ESM operativo già dal prossimo mese di luglio, in modo da cumularne l’intervento con quello dell’EFSF nella seconda metà del 2012 (con una capacità di prestito combinata pari a 700 miliardi di euro).
In base al Trattato istitutivo, firmato il 2 febbraio 2012 dagli Stati membri della zona euro, l’ESM sarebbe costituito quale organizzazione intergovernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale con sede in Lussemburgo e avrebbe le seguenti caratteristiche:
· l'accesso all'assistenza finanziaria dell’ESM sarà offerto sulla base di una rigorosa condizionalità politica nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico e di un'analisi della sostenibilità del debito pubblico effettuata dalla Commissione insieme al Fondo monetario internazionale (FMI) e di concerto con la Banca centrale europea (BCE);
· lo Stato membro beneficiario sarà tenuto a realizzare una forma adeguata di partecipazione del settore privato in funzione delle circostanze specifiche e secondo modalità pienamente conformi alle prassi dell'FMI;
· l’ESM avrà una capacità effettiva di prestito pari a 500 miliardi di euro, soggetta a verifica periodica almeno ogni cinque anni. Si cercherà di integrare la capacità di prestito dell’ESM attraverso la partecipazione del FMI alle operazioni di assistenza finanziaria, mentre gli Stati membri che non fanno parte della zona euro potranno anche partecipare su una base ad hoc;
· l’ESM avrà un capitale sottoscritto totale di 700 miliardi di euro. Di questo importo, 80 miliardi di euro saranno sotto forma di capitale versato dagli Stati membri della zona euro. Inoltre, l’ESM disporrà anche di una combinazione di capitale richiamabile impegnato e di garanzie degli Stati membri della zona euro per un importo totale di 620 miliardi di euro.
· la ripartizione dei contributi di ciascuno Stato membro al capitale sottoscritto totale dell’ESM sarà basata sulla partecipazione al capitale versato della BCE, modificata secondo una chiave di conversione(vedi tabella precedente). Gli Stati membri, ratificando il trattato istitutivo dell’ESM, si impegnano giuridicamente a fornire un contributo al capitale sottoscritto totale.
· al fine di garantire efficacia al sistema decisionale dell’ESM, esso opererà a maggioranza qualificata dell'85% del capitale (anziché secondo la regola del comune accordo) qualora la Commissione e la BCE decidano che occorrono decisioni urgenti in materia di assistenza finanziaria in caso di minaccia per la stabilità finanziaria ed economica della zona euro.
A seguito della riunione straordinaria del 9 giugno 2012, l’Eurogruppo ha espresso la disponibilità ad accogliere la richiesta che il Governo spagnolo presenterà a breve per ottenere un sostegno finanziario al proprio settore creditizio.
Secondo le indicazioni fornite dall’Eurogruppo, tale sostegno verrà assicurato tramite l’EFSF/ESM, in una misura che verrà stabilita a seguito di una disaminache Governo iberico ha commissionato a società internazionali di revisione contabile.
Il prestito, che potrà raggiungere la quota massima di 100 miliardi di euro, verrà erogato sulla base di una valutazione effettuata dalla Commissione europea, in collaborazione con la Banca centrale europea (BCE), l’Autorità bancaria europea (EBA) e il Fondo monetario internazionale, e corredata da misure di condizionalità per la ristrutturazione del sistema bancario spagnolo. Il prestito confluirà nel Fondo spagnolo per la ristrutturazione del sistema creditizio, con la garanzia fornita dal governo spagnole, che firmerà un apposito memorandum di intesa con istituzioni dell’UE.
Resta da chiarire se il sostegno finanziario arriverà dall’EFSF o dall’ESM: nel primo caso, i titoli emessi dal fondo sono garantiti dai Paesi che ne fanno parte, e tale garanzia deve essere contabilizzata nel debito pubblico dei Paesi in questione. L’Italia dunque dovrebbe contabilizzare nel proprio debito il 19,81% della somma prestata[3]. I contributi dell’ESM, invece, non vengono contabilizzati nel debito pubblico e, rispetto a quelli dell’EFSF, godono di prelazione ai fini del loro rimborso.
Sempre in tema di sistema creditizio, si ricorda inoltre che il 6 giugno la Commissione ha presentato una proposta di direttiva recante un quadro comune per il salvataggio e la gestione degli istituti di credito in difficoltà.
Le misure proposte, che entrerebbero in vigore dal 2015, sono riconducibili a tre settori prioritari:
· preparazione e prevenzione: le banche sarebbero tenute a redigere piani di risanamento che scatteranno in caso di deterioramento della loro situazione finanziaria e che ripristineranno la loro sostenibilità economica. Le autorità incaricate della risoluzione delle crisi potrebbero imporre alle banche piani di ristrutturazione che includerebbero modifiche alle strutture giuridiche o operative;
· intervento precoce: le autorità potrebbero imporre all’ente finanziario di richiedere la convocazione di un’assemblea degli azionisti per adottare decisioni urgenti e imporre all’ente di elaborare un piano per ristrutturare i debiti con i creditori. Le stesse autorità avrebbero il potere di nominare un amministratore straordinario;
· poteri e strumenti di risoluzione delle crisi: se l’autorità stabilisce che nessun’altra azione aiuterebbe ad evitare il dissesto della banca e se è a rischio l’interesse pubblico (accesso a funzioni bancarie essenziali, stabilità finanziaria, integrità delle finanze pubbliche, ecc.), le autorità preposte potrebbero assumere direttamente il controllo dell’ente. Se le autorità creano una banca-ponte e il finanziamento non può provenire dal mercato, per evitare che le azioni di risoluzione delle crisi vengano finanziate dallo Stato, possono essere costituiti appositi fondi di risoluzione. Tali fondi, accanto a quelli già disponibili nei 27 sistemi di garanzia dei depositi, fornirebbero finanziamenti per la protezione dei depositanti al dettaglio.
Da ultimo, si segnala che il Presidente della BCE, Mario Draghi, intervenendo presso la commissione affari economici e monetari del PE il 30 maggio scorso, avrebbe prospettato l’esigenza di creare una «unione bancaria» fra i Paesi dell'eurozona, basata su tre pilastri:
· un sistema comune di garanzia dei depositi;
· un fondo europeo di risoluzione (per i fallimenti bancari);
· una più forte centralizzazione della vigilanza bancaria a livello Ue.
Il ricorso ai c.d. stability bond, emissioni in comune di debito da parte degli Stati membri dell’eurozona, è stato ipotizzato, in varie forme, sin dal 2010 da esponenti del mondo accademico ed istituzionale (in particolare, una proposta in tal senso era stata formulata nel dicembre 2010 congiuntamente dal Primo ministro lussemburghese e Presidente dell’Eurogruppo Juncker e dal Ministro pro-tempore dell’Economia e delle finanze, Tremonti, ma non averva avuto seguito per la ferma opposizione della Germania e di altri Stati membri).
Secondo le convenzioni terminologiche in via di consolidamento in seno alle Istituzioni dell’UE, gli stability bond vanno distinti da altre tipologie di emissioni proposte nel dibattito in corso: - gli eurobond, titoli obbligazionari che sarebbero emessi direttamente dall’Unione europea (dalla Commissione, portando a garanzia il bilancio UE, o dalla BEI) per finanziarie, in tutto o in parte, programmi e progetti in settore ad alto potenziale di crescita (generalmente sono indicati al riguardo le infrastrutture, la ricerca e l’innovazione, la politica dello spazio e la difesa); - i project bond, titoli obbligazionari emessi direttamente da parte delle imprese che realizzano progetti infrastrutturali, che sarebbero garantiti dalla Commissione (sulla base del bilancio dell'UE) e dalla BEI per migliorarne l'affidabilità creditizia delle obbligazioni, al fine di attrarre gli investitori del mercato dei capitali di debito, quali fondi pensione e compagnie di assicurazione. Il ricorso ai project bond è già previsto nell’ambito delle proposte della Commissione europea per il QFP 2014-2020, e sarà avviato in via sperimentale già nel 2012-2013 in relazione a 5-10 progetti in fase avanzata nel settore delle reti transeuropee dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni. A tale riguardo, si segnala che il 22 maggio è stato raggiunto un accordo in sede di trilogo (Parlamento europeo-Commissione europea-Consiglio dell'UE) su un progetto pilota di 18 mesi che destina 230 milioni di garanzie e prestiti (a carico del bilancio dell'UE e della Banca europea per gli investimenti) per l'emissione di project bonds, in grado di mobilizzare 4,6 miliardi di euro di investimenti privati per progetti per infrastrutture in trasporti, energia e tecnologie digitali. L'accordo deve ora essere sottoposto all'approvazione della plenaria del PE nella sessione di luglio 2012.
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Con il Libro verde sugli stability bonds, presentato nel novembre 2011, la Commissione europea ha individuato tre opzioni per l’emissioni di stability bonds, a seconda del grado di sostituzione – totale o parziale - dell’emissione nazionale, e a seconda della natura della garanzia sottostante (congiunta o differenziata):
· opzione 1: la sostituzione totale dei titoli nazionali con gli stability bond, con garanzia congiunta e differenziata.
I titoli di debito dei Paesi membri sarebbero integralmente sostituiti da stability bond, emessi da un’”agenzia centralizzata del debito” e con una garanzia congiunta di tutti i Paesi membri.
Tali titoli avrebbero un rendimento pari a quello attualmente detenuto dai Paesi più virtuosi, allentando la pressione sui Paesi che attualmente pagano i rendimenti più elevati; creerebbero un mercato paragonabile, per dimensioni e liquidità, a quello dei tioli di Stato USA; costituirebbero uno strumento collaterale molto solido per gli istituti di credito.
Tuttavia, la scelta di questa opzione potrebbe determinare, secondo la Commissione, un significativo azzardo morale, inducendo gli Stati membri meno virtuosi a perseguire più blandamente gli obiettivi di risanamento del bilancio. Sarebbe dunque opportuno, ad avviso della Commissione, accompagnare l’adozione di questa opzione con misure che rafforzino ulteriormente il coordinamento delle politiche economiche a livello dell’eurozona.
L’adozione della prima opzione comporterebbe modifiche dei Trattati vigenti.
· Opzione 2: sostituzione parziale dei titoli nazionali con gli stability bond, con garanzia congiunta e differenziata.
L’emissione di titoli di debito comuni sarebbe supportata da una garanzia congiunta e differenziata, ma sostituirebbe solo i parte i titoli di debito nazionale. Pertanto, il mercato dei titoli di debito europei sarebbe costituito dalle due parti distinte:
- stability bond (o “blue bond”), che coprirebbero il debito dei Paesi membri dell’eurozona fino ad una certa soglia, con un tasso di interesse uniforme;
- bond nazionali (o “red bond”), che finanzierebbero il debito degli Stati membri oltre la soglia degli stability bond e con un rendimento variabile da Paese a Paese.
Il nodo essenziale di questa opzione concerne la fissazione della soglia fino alla quale il debito può essere finanziato con gli stability bond, che potrebbe coincidere con il parametro fissato dai Trattati (60% del rapporto debito/PIL), oppure potrebbe essere variabile in misure della conformità della politica economica di ciascuno Stato membro alle raccomandazioni assunte nel quadro della governance economica dell’UE[4]. La fissazione di una soglia troppo alta può comportare, come conseguenza, l’aumento dell’azzardo morale, e quindi la possibilità che un Paese si discosti dalla politica di rigore di bilancio.
Anche questa opzione comporterebbe modifiche dei Trattati vigenti.
· Opzione 3: la sostituzione parziale dei titoli nazionali con gli stability bond, con garanzia differenziata;
Tale opzione prevede la sostituzione solo parziale dei titoli di debito nazionali con titoli comuni supportati da una garanzia pro quota degli Stati membri dell’eurozona. Essa differisce dall’opzione 2 nella misura in cui i Paesi membri rimangono responsabili, per proprio conto, tanto della quota rispettiva di stability bond quanto dei titoli di debito nazionali.
L’opzione in oggetto produrrebbe, secondo la Commissione, minori effetti benefici rispetto all’emissione con garanzia congiunta, ma – nel contempo - imporrebbe minori precondizioni da rispettare. In particolare, gli Stati meno virtuosi non potrebbero beneficiare dei bassi rendimenti determinati dalla garanzia dei Paesi con rating più elevato. Inoltre, al fine di rendere appetibili per gli investitori gli stability bond, non potendo contare sull’appeal della garanzia congiunta, bisognerebbe prevedere dei diritti di precedenza per il rimborso.
L’adozione di questa soluzione avrebbe anche il vantaggio, secondo la Commissione, di non allentare la pressione sui Paesi più indebitati a perseguire politiche di bilancio rigorose.
L’ opzione 3 non comporterebbe modifiche dei Trattati vigenti, bensì l’adozione di atti di legislazione secondaria (ad esempio, per introdurre i diritti di precedenza del rimborso).
La Commissione sottolinea che gli elementi essenziali dei tre scenari (riassunti nella tabella seguente) possono essere anche combinati tra loro, e le tre opzioni stesse possono essere considerate come passi successivi nel processo di integrazione finanziaria.
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Opzione 1 |
Opzione 2 |
Opzione 3 |
Caratteristiche principali |
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Grado di sostituzione dell’emissione di titoli nazionali |
Totale |
Parziale |
Parziale |
Struttura delle garanzie |
Congiunta e differenziata |
Congiunta e differenziata |
Differenziata |
Effetti principali |
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Costi di finanziamento: 1)per gli stability bond come tali
2) per i Paesi membri |
effetto medio positivo derivante dall’aumento di liquidità bilanciato da un elevato rischio morale;
forte spostamento dei benefici dai Paesi con alto rating a quelli con basso rating |
effetto medio positivo, derivante da media liquidità e limitato rischio morale;
lieve spostamento dei benefici dai Paesi con alto rating a quelli con basso rating. Alcune pressioni di mercato sui Paesi membri con alto livello di debito |
effetto medio positivo, bassa liquidità e politiche più rigorose indotte da una disciplina di mercato rafforzata; Maggiore pressione sui Paesi membri con un alto livello di debito 1) |
Possibile rischio morale (senza una governance rafforzata) |
Alto |
Medio |
Medio |
Integrazione finanziaria in Europa |
Alto |
Medio |
Medio |
Attrattività globale dei mercati finanziari europei |
Alto |
Alto, ma alcuni rischi in caso di livelli insostenibile di emissione di titoli nazionali |
Basso, ma può contribuire ad alleviare l’attuale crisi sui mercati finanziari |
Implicazioni giuridiche |
Probabili modifiche ai Trattati |
Probabili modifiche ai Trattati |
Nessuna modifica ai Trattati |
Tempo minimo di attuazione |
lungo |
Da medio a lungo |
breve |
Fonte: Commissione europea
Sul Libro verde si è svolto un processo di consultazione rivolto prevalentemente agli Stati membri, agli operatori dei mercati finanziari e agli accademici, che si è concluso l’8 gennaio 2012.
Contrariamente a quanto prospettato nello stesso Libro verde[5], alla consultazione non ha ancora fatto seguito la presentazione di proposte più specifiche, dato che sul tema della mutualizzazione del debito pubblico permangono forti divergenze tra gli Stati membri.
La proposta di creare un Fondo europeo di redenzione (European redemption fund, ERF) è stata formulata dal Consiglio degli esperti economici della Cancelleria tedesca[6].
La proposta prevede di far confluire nel Fondo l’importo dei debiti pubblici degli Stati dell’Eurozona per la parte eccedente il 60% del PIL. L’ERF emetterebbe titoli (per complessivi 2.300 miliardi di euro, secondo i calcoli dello stesso Consiglio degli esperti economici) per una durata massima di 20-25 anni garantiti dal gettito delle imposte riscosse a livello nazionale e da asset pubblici (in particolare, riserve auree e di valuta estera) dei Paesi assistiti.
Gli Stati sarebbero dunque tenuti a rimborsare il fondo entro il periodo indicato 20-25 anni, durante il quale dovrebbero raggiungere (come già imposto peraltro dal Patto di stabilità e dal Fiscal compact) la soglia del 60% di debito/PIL, garantendo una gestione virtuosa dei conti pubblici ed evitando il rischio di azzardo morale.
Secondo i calcoli degli esperti economici tedeschi, l’Italia parteciperebbe al Fondo con una quota parti al 40% (la più alta tra i Paesi partecipanti), e per rimborsare il suo debito entro il termine stabilito (20-25 anni) dovrebbe produrre ogni anno, assumendo una crescita annua del PIL nominale pari al 3%, un avanzo primario pari al 4,2% del PIL.
A loro avviso, il raggiungimento di questo obiettivo richiederebbe una rigorosa disciplina fiscale, annullando di fatto il rischio di azzardo morale, ma produrrebbe nel contempo una consistente riduzione dei costi di rifinanziamento del debito. In assenza del Fondo, infatti, per ridurre il debito al di sotto del 60%, l’Italia, assumendo un tasso di interesse sui titoli di Stato pari al 7%, dovrebbe assicurare un avanzo primario superiore all’8% del PIL.
La differenza sostanziale rispetto agli eurobond consiste nel fatto che il Fondo avrebbe durata limitata. Inoltre, gli Stati partecipanti dovrebbero garantire l’introduzione di norme vincolanti, di rango costituzionale, che assicurino il pareggio di bilancio, in mondo da evitare che la quota di debito non compresa nel Fondo non ecceda nuovamente la soglia del 60% del PIL.
Nell’ambito del dibattito sull’ERF da più parti si è ipotizzato di far confluire nel fondo le risorse derivanti da un’imposta sulle transazioni finanziarie, che è oggetto di una specifica proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea il 28 settembre 2011, e attualmente all’esame delle istituzioni dell’UE[7].
Un meccanismo analogo a quello prospettato dal Consiglio degli esperti economici tedeschi è previsto da uno degli emendamenti approvati dalla commissione affari economici e monetari del PE nell’ambito dell’esame del cd. “two-pack”[8].
Più specificamente, in base all’emendamento approvato il debito eccedente il valore di riferimento del 60% previsto dal Patto di stabilità, potrebbe essere trasferito a un fondo comune a responsabilità solidale (Fondo per il rimborso del debito): per ciascuno Stato membro dovrebbe essere definito un percorso di consolidamento per il rimborso del debito trasferito nell'arco di un periodo di 20-25 anni.
Un altro emendamento approvato prevede che Commissione pubblichi una tabella di marcia concreta per l'introduzione degli stability bond.
Il two pack, con i relativi emendamenti, dovrebbe essere esaminato dalla plenaria del Parlamento europeo il 13 giugno 2012. E’ possibile che il voto sulla risoluzione legislativa venga posticipato ad una sessione successiva, al fine di conseguire l’accordo in prima lettura con il Consiglio sulle modifiche da apportare.
Con riferimento al rilancio della crescita il Consiglio europeo del 28-29 maggio dovrebbe anzitutto avallare politicamente le raccomandazioni formulate dalla Commissione europea in esito all’esame dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità di ciascuno Stato membro[9].
Facendo seguito alla discussione avviata nella riunione informale del 23 maggio, il Consiglio europeo potrebbe inoltre valutare il lancio di strategia europea per la crescita, volta a completare il sistema di governance economica europea.
In occasione della riunione del 23 maggio, i Capi di Stato e di governo, recependo in buona misura una dichiarazione pubblicata dalla Commissione europea il 9 maggio, in occasione della festa dell’Europa, hanno convenuto sull’opportunità di:
· compiere rapidi progressi su importanti proposte legislative, quali l'Atto per il mercato unico, la direttiva sull'efficienza energetica, il regolamento sul brevetto dell'UE;
· dare un'attuazione piena e coerente della legislazione vigente, in particolare per quanto riguarda la direttiva sui servizi, e un forte slancio ai lavori sull'agenda digitale;
· valutare entro giugno un aumento di capitale della Banca europea per gli investimenti;
· avviare entro l'estate la fase pilota relativa ai prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti (cd. project bonds);
· proseguire i lavori e del Consiglio relativamente all'imposta sulle transazioni finanziarie (rispetto alla quale si registrano tuttora forti resistenze in seno al Consiglio, in particolare da parte del Regno Unito e della Svezia);
· stimolare le sinergie tra strumenti nazionali ed europei, compresi i fondi strutturali, in particolare al fine di combattere la disoccupazione giovanile;
· condurre l'unione economica e monetaria verso una nuova fase. A giugno, in stretta collaborazione con il presidente della Commissione, il presidente dell'Eurogruppo e il presidente della Banca centrale europea, Van Rompuy riferirà in merito ai principali elementi costitutivi e a un metodo di lavoro per conseguire tale obiettivo.
La discussione ha inoltre evidenziato il permanere di divergenze sul tema degli eurobonds (fortemente osteggiati dalla Germania e, in generale, dai Paesi nordici), nonché su un sistema comune di garanzia dei depositi bancari.
Nel quadro del dibattito avviato in vista del Consiglio europeo del 23 maggio, il Presidente del Consiglio Monti, oltre a sostenere la proposta di ricapitalizzazione della BEI per garantire l’emissione dei project bond, ha avanzato le seguenti ipotesi:
· l’introduzione della “regola aurea” (golden rule), ovvero lo scorporo delle spese per investimenti dal computo del deficit;
· lo scorporo dal computo del deficit, in tutto o in parte, dei debiti di fornitura delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle imprese;
· modifiche alla proposta di regolamento sui capitali di rischio (venture capital), attualmente in discussione, con l’obiettivo di attirare investimenti privati[10].
La commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo, nell’ambito dell’esame del cd. “two-pack” ha respinto un emendamento presentato dall’On. Roberto Gualtieri (gruppo Socialisti & Democratici) che mirava a scomputare dal calcolo del deficit ai fini del Patto di stabilità i 2/5 della spesa pubblica per investimenti. Un emendamento di contenuto analogo verrà sottoposto all’esame della plenaria del PE il 13 giugno 2012[11].
I dati, forniti dal European Centre for Parliamentary Research & Documentation (ECPRD), sono aggiornati al 12 giugno 2012
____=Stati non membri dell’Eurozona (pertanto non aderisce all’ESM) ____=Stati che non hanno firmato il Fiscal Compact
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Art. 136 TFUE |
Fiscal compact |
Trattato ESM |
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Scadenze previste |
Procedura di ratifica |
Scadenze previste |
Procedura di ratifica |
Scadenze previste |
Procedura di ratifica |
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Austria |
Ratifica prevista per luglio 2012 |
Maggioranza di 2/3 in entrambe le Camere |
Ratifica prevista per luglio 2012 |
Maggioranza semplice in entrambe le Camere |
Ratifica prevista per luglio 2012 |
Solo nel Consiglio nazionale, maggioranza semplice |
Belgio |
Approvato dal Senato e trasmesso alla Camera |
Maggioranza semplice in entrambe le Camere (e approvazione dei 7 Parlamenti regionali) |
Nessuna informazione |
Maggioranza semplice in entrambe le Camere (e approvazione dei 7 Parlamenti regionali) |
Approvato dal Senato e trasmesso alla Camera |
Maggioranza semplice in entrambe le Camere |
Bulgaria |
Nessuna informazione |
Maggioranza qualificata (3/4) |
Nessuna informazione |
Maggioranza qualificata (3/4) |
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Cipro |
Ratificato il 31 maggio 2012 |
Maggioranza semplice |
Approvato dal Consiglio dei ministri il 20 aprile 2012 |
Non è richiesta l’approvazione parlamentare |
Ratificato il 31 maggio 2012 |
Maggioranza semplice |
Rep. ceca |
Ratificato il 25 aprile |
Maggioranza qualificata (3/4) |
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Danimarca |
Ratificato il 23 febbraio 2012 |
Maggioranza semplice |
Ratificato il 31 maggio 2012 |
Maggioranza semplice |
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Estonia |
Nessuna informazione |
Maggioranza semplice |
Nessuna informazione |
Maggioranza assoluta |
Nessuna informazione |
Maggioranza semplice |
Finlandia |
Ratificato il 9 maggio 2012 |
Maggioranza semplice |
Ratifica prevista per l’autunno 2012 |
Maggioranza semplice |
Nessuna informazione |
Maggioranza semplice |
Francia |
Ratificato il 7 marzo 2012 |
Maggioranza semplice in entrambe le Camere |
Nessuna informazione |
In caso di modifiche costituzionali, maggioranza qualificata di 3/5 |
Ratificato il 7 marzo 2012 |
Maggioranza semplice in entrambe le Camere |
Germania |
All’esame del Bundesrat dal 30 marzo 2012, e del Bundestag dal 23 aprile 2012 |
Maggioranza semplice in entrambe le Camere |
All’esame del Bubdesrat dal 9 marzo 2012, e del Bundestag dal 16 maggio 2012 |
Maggioranza qualificata di 2/3 in entrambe le Camere |
All’esame del Bubdesrat dal 30 marzo 2012, e del Bundestag dal 23 aprile 2012 |
Maggioranza semplice in entrambe le Camere |
Grecia |
Ratificato il 28 marzo 2012 |
Maggioranza semplice
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Ratificato il 28 marzo 2012 |
Maggioranza semplice
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Ratificato il 28 marzo 2012 |
Maggioranza semplice
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Ungheria |
Ratificato il 27 febbraio 2012
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Maggioranza qualificata di 2/3 |
Nessuna informazione |
Maggioranza qualificata di 2/3 |
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Irlanda |
Ratifica prevista prima della pausa estiva (almeno in 1 dei 2 rami del Parlamento) |
Maggioranza semplice in entrambe le Camere |
Approvato con referendum il 31 maggio 2012 |
Maggioranza semplice in entrambe le Camere (a seguito del referendum) |
Ratifica prevista prima della pausa estiva (almeno in 1 dei 2 rami del Parlamento) |
Maggioranza semplice in entrambe le Camere |
Italia |
Procedura di ratifica in corso (A.S. 2914) |
Maggioranza semplice in entrambe le Camere |
Procedura di ratifica in corso (A.S. 3239) |
Maggioranza semplice in entrambe le Camere |
Procedura di ratifica in corso (A.S. 3240) |
Maggioranza semplice in entrambe le Camere |
Lettonia |
Ratificato il 19 aprile 2012 |
Maggioranza semplice |
Ratificato il 31maggio 2012 |
Maggioranza semplice |
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Lituania |
Ratificato il 12 giugno 2012 |
Maggioranza semplice |
Ratifica prevista per la fine di giugno |
Maggioranza semplice |
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Lussemburgo |
Nessuna informazione |
Maggioranza semplice |
Nessuna informazione |
Maggioranza semplice |
Nessuna informazione |
Maggioranza semplice |
Malta |
Nessuna informazione |
Nessuna informazione |
Nessuna informazione |
Nessuna informazione |
Nessuna informazione |
Nessuna informazione |
Paesi Bassi |
Procedura di ratifica in corso |
Maggioranza semplice |
Procedura di ratifica in corso |
Maggioranza semplice |
Procedura di ratifica in corso |
Maggioranza semplice |
Polonia |
Procedura di ratifica in corso
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Maggioranza semplice in entrambe le Camere |
Procedura di ratifica in corso |
Maggioranza qualificata di 2/3 in entrambe le Camere qualora decidano che il Trattato comporti un trasferimento di sovranità |
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Portogallo |
Ratificato il 2 febbraio 2012 |
Maggioranza semplice |
Ratificato il13 aprile 2012 |
Maggioranza semplice |
Ratificato il 13 aprile 2012 |
Maggioranza semplice |
Romania |
Procedura di ratifica in corso
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Maggioranza qualificata di 2/3 |
Ratificato il 21 maggio 2012 |
Maggioranza semplice |
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Slovacchia |
Ratificato il 15 maggio 2012 |
Maggioranza assoluta |
Nessuna informazione |
Maggioranza assoluta |
Ratifica prevista entro fine giugno 2012 |
Nessuna informazione |
Slovenia |
Ratificato il 17 luglio 2011 |
Maggioranza semplice |
Ratificato il 19 aprile 2012 |
Maggioranza semplice |
Ratificato il 19 aprile 2012 |
Maggioranza assoluta |
Spagna |
All’esame del Congreso dal 17 maggio 2012, e del Senado dal 4 giugno |
Maggioranza assoluta in entrambe le Camere |
All’esame del Congreso dal 14 maggio 2012, |
Maggioranza assoluta in entrambe le Camere |
All’esame del Congreso dal 17 maggio 2012, |
Maggioranza assoluta in entrambe le Camere |
Svezia |
Ratificato il 30 maggio 2012 |
Maggioranza semplice |
Il Governo dovrebbe presentare il ddl di ratifica a novembre 2012 |
Da definire 8molto probabilmente, maggioranza semplice) |
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Regno Unito |
All’esame dell’House of Lords dal 23 maggio 2012 |
Maggioranza semplice in entrambe le Camere |
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[1] I disegni di legge di ratifica della modifica all’art. 136 del TFUE e del trattato istitutivo dell’ESM sono attualmente all’esame della commissione affari esteri del Senato (A.S. 2914 e A.S. 3240), unitamente al ddl di ratifica del Fiscal compact.
[2] Vedi anche tabella allegata alla presente scheda.
[3] La quota è più alta rispetto a quella prevista dalla chiave di conversione perché la Spagna non partecipa al piano di aiuti.
[4] Si ricorda che, in base alla nuova procedura del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, gli Stati membri approvano le leggi di bilancio nazionali sulla base delle raccomandazioni approvate dal Consiglio ECOFIN.
[5] La Commissione si era impegnata a presentare entro metà febbraio 2012 ulteriori proposte che dessero seguito agli esiti della consultazione.
[6] Wolfgang Franz, Peter Bofinger, Lars P. Feld, Christoph M. Schmidt, Beatrice Weder di Mauro.
[7] Il PE si è più volte espresso a favore dell’introduzione di tale imposta, da ultimo con la risoluzione del 23 maggio 2012, mentre in seno al Consiglio – che su questa materia si deve esprimere all’unanimità – permane una forte opposizione da parte di alcuni Governi, in particolare quello della Gran Bretagna e della Svezia.
[8] Si tratta delle due proposte legislative, presentate il 23 novembre 2011, che mirano a completaree rafforzareil pacchetto legislativo sulla governance economica (six pack), e in particolare:
- una proposta di regolamento sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che affrontano o sono minacciati da serie difficoltà per la propria stabilità finanziaria nell’eurozona (COM(2011)819);
- una proposta di regolamento recante disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei progetti di bilancio e per assicurare la correzione dei disavanzi eccessivi degli Stati membri nell’eurozona (COM(2011)821).
[9] Vedi bollettino RUE “Raccomandazioni della Commissione europea in materia di politica economica”, n. 212 del 31 maggio 2012.
[10] Al riguardo, si segnala che Il 7 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento (COM(2011)860) volta a migliorare i finanziamenti tramite venture capital, vale a dire le attività di investimento in capitale di rischio realizzate da operatori professionali destinate in particolare a PMI innovative nelle fasi iniziali del loro sviluppo (start-up). Le nuove misure dovrebbero consentire alle PMI di ricorrere ad investitori in capitale di rischio a lungo termine anziché soltanto a prestiti bancari a breve termine, migliorandone di conseguenza la competitività ed il potenziale di crescita in un mercato globale.
[11] Più specificamente, emendamento prevede che “nel valutare l'obiettivo di bilancio a medio termine specifico per Paese e nel sorvegliare l'evoluzione della situazione di bilancio degli Stati membri, la Commissione individua e quantifica la spesa direttamente riconducibile alla realizzazione della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione (inclusi gli investimenti pubblici),e, e propone un loro trattamento adeguato allo scopo di garantire una disciplina sostenibile.”