Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Principali misure nazionali di aiuto autorizzate dall'UE per Francia, Germania, Regno Unito e Spagna nel quadro della crisi economica e finanziaria (2008-2010)
Serie: Appunti    Numero: 10
Data: 25/05/2010
Descrittori:
ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA   CONTRIBUTI PUBBLICI
CRISI ECONOMICA   STATI ESTERI

Camera dei deputati

XVI Legislatura

 

BIBLIOTECA - LEGISLAZIONE STRANIERA

 

A P P U N T I

Appunto 17/2010                                                                                                                                                                     25 maggio 2010

 

Principali misure nazionali di aiuto autorizzate dall’UE per Francia, Germania,

Regno Unito e Spagna nel quadro della crisi economica e finanziaria (2008-2010)[1][2]

 

STATO

ANNO

SETTORE

PROVVEDIMENTO

DESCRIZIONE

 

 

Francia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

Sistemi bancari e finanziari

 

 

Convenzione di garanzia tra Belgio, Francia e Lussemburgo del 9 ottobre 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi n. 2008-1061 de finances rectificative pour le financement de l’économie (art. 6, II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi n. 2008-1061 de finances rectificative pour le financement de l’économie (Art. 6, III)

 

 

 

 

 

 

Il 20 novembre 2008 la Commissione europea ha autorizzato una garanzia di Stato fino a 150 miliardi di euro, in favore del Gruppo finanziario DEXIA, come conseguenza del deterioramento del mercato finanziario belga. L’aiuto, fornito congiuntamente da Belgio, Francia e Lussemburgo, era destinato al salvataggio d’urgenza del gruppo. In base all’accordo del 9 ottobre 2008, i tre Stati hanno messo a punto un meccanismo di garanzia a favore di DEXIA. La garanzia è congiunta, ma non solidale (fino al 60,5% per il Belgio, fino al 36,5% per la Francia e fino al 3% per il Lussemburgo). Questo primo intervento è stato autorizzato per la durata di sei mesi a partire dal 3 ottobre 2008.

 

 

La legge del 2008 ha creato un meccanismo di rifinanziamento sostenuto dalla garanzia dello Stato destinato a stabilizzare i mercati finanziari. Le autorità francesi non hanno scelto un meccanismo diretto di garanzia, ma una struttura creata per l’occasione, la Société de refinancement des activités des établissements de crédit - SRAEC(poi divenuta Societé de refinancement de l’économie - SFEF)che è l’unica struttura, finanziata dallo Stato (34 %) e da banche private (66 %), a ricevere la garanzia dello Stato, sulla cui base emette titoli da utilizzare per concedere prestiti agli istituti di credito autorizzati in Francia. Gli istituti devono soddisfare le esigenze di fondi propri definiti dal Codice monetario e finanziario (CMF), pagare una remunerazione e assumere impegni determinati attraverso una convenzione con la SFEF, in base alla quale tutti gli istituti beneficiari si sono impegnati a utilizzare le liquidità fornite per finanziare «l’economia reale».

Il 30 ottobre 2008 la Commissione ha accordato la garanzia di Stato, a partire dal 30 ottobre 2008, a titoli di credito emessi dalla SFEF entro il 31 dicembre 2009, per una durata massima di 5 anni e per un ammontare massimo di circa 265 miliardi di euro.

 

La legge del 2008 (Art. 6, III) ha anche previsto un dispositivo di ricapitalizzazione di alcuni istituti di credito (destinato a istituti “fondamentalmente sani”, sottoposti a forti pressioni per aumentare i loro fondi propri a causa della crisi finanziaria)

A dicembre 2008 la Commissione ha autorizzato un regime di rafforzamento dei fondi propri degli istituti finanziari, complementare al regime approvato il 30 ottobre 2008, che prevede alcuni «paletti» per limitare le distorsioni della concorrenza. Le autorità francesi hanno adattato la «remunerazione» dello Stato per i suoi apporti di capitale e instaurato un meccanismo di maggiorazione del rimborso per limitare, al minimo indispensabile, la presenza dello Stato nel capitale delle banche.

Le autorità francesi sono intervenute attraverso la Société de prise de participation de l'État (SPPE) che ha potuto sottoscrivere titoli emessi dalle banche beneficiarie. Tali titoli, che hanno assunto la forma di capitale “ibrido”, sono remunerati a tasso fisso per 5 anni e a tasso variabile dopo i 5 anni. La decisione della Commissione ha autorizzato iniezioni di capitale a favore di sei banche (Groupes bancaires, BNP Paribas, Société générale, Groupe Crédit agricole, Groupe Crédit Mutuel, Groupe Caisse d’Epairgne, Groupes Banques Populaires) per un massimo di 21 miliardi di euro, versati in due tranches, la prima delle quali per un ammontare di 10,5 miliardi di euro sotto forma di titoli super subordinati (TSS).

Meccanismi di controllo e di mediazione sono stati creati per obbligare le banche al rispetto dei loro impegni verso le imprese in difficoltà di credito.

SPPE sarà utilizzata per il finanziamento dell’”economia reale” e per evitare distorsioni della concorrenza tra gli istituti beneficiari del regime di aiuti e gli altri.

Tra le altre misure, le imprese in difficoltà di credito possono rivolgersi al Mediatore nazionale del credito o indirizzare la loro richiesta di mediazione alla Banca di Francia.

Le autorità francesi sono state autorizzate a intervenire per un periodo di sei mesi, a partire dall’8 dicembre 2008 fino all’8 giugno 2009.

 

Aiuti a sostegno dell’economia reale

(“Quadro temporaneo”) [3]

 

 

Non risultano misure autorizzate

 

 

2009

Sistemi bancari e finanziari

 

 

Loi n. 2008-1061 de finances rectificative pour le financement de l’économie (Art. 6, III)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenzione di garanzia tra Belgio, Francia e Lussemburgo del 9 ottobre 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi n. 2008-1061 de finances rectificative pour le financement de l’économie (Art. 6, III)

 

 

 

 

 

 

Loi n. 2008-1061 de finances rectificative pour le financement de l’économie (art. 6, II)

 

 

 

 

 

 

Loi n. 2008-1061 de finances rectificative pour le financement de l’économie (Art. 6, III)

 

 

 

 

 

Convenzione di garanzia tra Belgio, Francia e Lussemburgo del 9 ottobre 2008 (rinnovata il 27 ottobre 2009)

 

Il 28 gennaio 2009 la Commissione ha autorizzato una modifica del regime di rafforzamento dei fondi propri degli istituti di credito approvato a dicembre 2008; la modifica ha riguardato la possibilità concessa alle banche di utilizzare azioni di preferenza al posto di titoli di debito subordinati (TSS) per la loro ricapitalizzazione da parte dello Stato. Il bilancio della seconda tranche di ricapitalizzazione è aumentato da 10,5 a 11 miliardi di euro e la durata del regime è stata estesa fino al 31 agosto 2009.

 

Il 13 marzo 2009 la Commissione ha autorizzato una garanzia della Francia e del Belgio per un totale di 16,9 miliardi di dollari, per permettere la vendita di FSA, la filiale americana di DEXIA. In parallelo Belgio, Francia e Lussemburgo hanno presentato un piano di aiuto per la ristrutturazione del Gruppo finanziario, sul quale la Commissione ha aperto un’inchiesta approfondita, anche se le misure d’aiuto, in quanto aiuti al salvataggio, mantengono la loro validità durante il periodo di esame del piano di ristrutturazione.

 

Una seconda modifica del regime di ricapitalizzazione degli istituti di credito è stata approvata dalla Commissione il 24 marzo 2009. La modifica riguarda le condizioni di remunerazione e di rimborso delle azioni di preferenza emesse dalle banche beneficiarie per la ricapitalizzazione da parte dello Stato.

Una proroga delle misure di rifinanziamento (garanzia dello Stato) delle istituzioni finanziarie francesi è stata approvata dalla Commissione il 1° maggio 2009. Le misure prorogate sono di durata e portata limitata (fino al 30 novembre 2009) e sono state concesse alle stesse condizioni delle misure accordate a ottobre 2008.

 L’8 maggio 2009la Commissione ha autorizzato un rafforzamento supplementare dei fondi propri dell’entità risultante dalla fusione dei Gruppi Caisse d’Epargne e Banque Populaire, fino all’ammontare di 2,45 miliardi di euro La misura è applicata dall’11 maggio 2009.

Il 30 ottobre 2009 la Commissione ha approvato un prolungamento temporaneo (fino al 28 febbraio 2010) dell’aiuto, sotto forma di garanzia, fornito congiuntamente da Belgio, Francia e Lussemburgo al gruppo DEXIA.

 

 

Aiuti a sostegno dell’economia reale

(“Quadro temporaneo”)

 

Constitution du 4 octobre 1958, art. 20;

Code général des collectivités territoriales, artt L. 1511-1 à L. 1511-5, L. 2251-1, L. 2252-1, L. 2253-7, L. 3231-1, L. 3231-4, L. 3231- 7, L. 4211-1, L 4211-1 10°, L. 4253-1, L. 4253-3 et L. 5111-4;

Circulaire du ministre de l’intérieur du 3 juillet 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en ce qui concerne les interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements et ses annexes;

Circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 rappelant la réglementation communautaire de la concurrence applicable aux aides publiques aux entreprises;

Circulaires DIACT du 30 novembre 2007 et du 24 décembre 2008 relatives à l’application de la règlementation des aides publiques aux entreprises.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitution du 4 octobre 1958, art. 20; Code général des collectivités territoriales, artt. L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du; articles L. 1511-1 à L. 1511-5; Circulaire du ministre de l’intérieur du 3 juillet 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en ce qui concerne les interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements et ses annexes;

Circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 rappelant la réglementation communautaire de la concurrence applicable aux aides publiques aux entreprises;

Circulaires DIACT du 30 novembre 2007 et du 24 décembre 2008 relatives à l’application de la règlementation des aides publiques aux entreprises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitution du 4 octobre 1958, art. 20;

Code général des collectivités territoriales, artt. L. 1511-1 à L. 1511-5, L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1;

Circulaire du ministre de l’intérieur du 3 juillet 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en ce qui concerne les interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements et ses annexes;

Circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 rappelant la réglementation communautaire de la concurrence applicable aux aides publiques aux entreprises;

Circulaires DIACT du 30 novembre 2007 et du 24 décembre 2008 relatives à l’application de la règlementation des aides publiques aux entreprises.

 

 

 

 

Constitution du 4 octobre 1958, art. 20; Code général des collectivités territoriales, artt. L. 2251-1, L. 3231-1, L. 4211-1, L. 2252-1, L. 3231-4, L. 4253-1, L. 5111-4, L. 2253-7, L. 3231-7, L. 4253-3 et L. 4211-1;

Circulaire du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en ce qui concerne

les interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements et ses annexes; Circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 rappelant la réglementation communautaire de la concurrence applicable aux aides publiques aux entreprises;

Circulaires DIACT du 30 novembre 2007 et du 24 décembre 2008 relatives à l'application de la règlementation des aides publiques

aux entreprises

 

 

 

 

Loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectifi-cative pour 2009 (art. 15)

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2009 rectificative pour 2009 (art.106)

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitution du 4 octobre 1958, art. 20;

Code général des collectivités territoriales (CGCT), artt. L. 2251-1, L. 2253-1, L. 3231-1, L. 3231-6 et L. 4211-1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code des assurances,artt. L432-1 e L432-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitution du 4 octobre 1958, art. 20,

Code rural, artt. L621-1 à L621-11, R621-1 à R621-43 et R684-1 à R684-12;

Code rural, livre VI, titre 2, chapitre 1,

Code général des collectivités territoriales (CGCT), artt. L1511-1 à L1511-5

e L 3231-2 e ss. sur les aides des collectivités territoriales pour favoriser le développement économique.

 

 

 

Il 19 gennaio 2009 la Commissione ha autorizzato una serie di misure di aiuti alle imprese, adottate dalla Francia per far fronte alla crisi economica.

Il pacchetto di misure rientra nel Plan de Relance de l’économie, annunciato dal Presidente Sarkozy il 4 dicembre 2008[4], del quale fanno parte anche altri regimi di aiuti autorizzati in seguito.

Il regime di aiuti permette alle amministrazioni pubbliche, alle collettività territoriali e ad alcuni organismi pubblici (ad es. l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie- ADEME) di accordare, per un periodo di due anni (2009-2010), aiuti alle imprese in difficoltà,sotto forma di sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, interventi in capitale o incentivi e facilitazioni fiscali.

Gli aiuti riguardano, tra gli altri, le tipologie di aiuti trasparenti per il mercato comune, individuati dal Regolamento CE n. 800/2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria)[5].

L’ammontare massimo dell’aiuto non può superare i 500.000 euro per impresa nei tre anni di esercizio (2008-2010) e il regime di aiuti si applica a imprese che non erano in difficoltà al 1° luglio 2008 o che lo sono diventate a causa della crisi economica.

 

Un regime di aiuti sotto forma di prestiti a tasso ridotto alle imprese che investono nella fabbricazione di “prodotti verdi” è stato approvato dalla Commissione europea il 3 febbraio 2009.

Le misure fanno parte del Plan de Relance de l’économie.

I poteri pubblici, in particolare le collettività territoriali, possono accordare prestiti agevolati agli investimenti fino al 31 dicembre 2010, per una durata di due anni al massimo.

La riduzione dei tassi deve riguardare prodotti che anticipano future norme comunitarie in materia di ambiente o vanno al di là di tali norme (tra gli altri settori industriali, anche quello automobilistico beneficerà del regime di aiuti). La riduzione dei tassi d’interesse non può eccedere il 50 % per le PMI e il 25% per le grandi imprese, in rapporto al tasso di riferimento, e deve tener conto del profilo di rischio per l’impresa al momento della concessione del prestito.

Le autorità francesi ritengono che il budget totale del regime di aiuti potrebbe ammontare a circa 500 milioni di euro.

Sono escluse dal regime di aiuti le imprese che non erano in difficoltà al 1° luglio 2008.

 

Il 4 febbraio 2009 La Commissione ha autorizzato un regime di aiuti alle imprese con problemi di finanziamento a causa della crisi, sotto forma di tassi d’interesse ridotti.

Gli aiuti, che rientrano nelle misure previste dal Plan de Relance de l’économie, si applicano ai prestiti conclusi entro il 31 dicembre 2010 e unicamente ai pagamenti di interessi prima del 31 dicembre 2012 (oltre questa data le imprese assolveranno ai loro debiti a tassi d’interesse di mercato).

Sono escluse dal regime di aiuti le imprese non in difficoltà al 1° luglio 2008.

 

 

 

 

 

Il 27 febbraio 2009 la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti temporanei finalizzato a “dinamizzare” l’economia reale del Paese.

Anche questo regime di aiuti rientra nelle misure previste dal Plan de Relance de l’économie.

Le autorità nazionali, regionali e locali possono accordare aiuti alle imprese, di qualunque dimensione e in qualunque settore di attività, sotto forma di garanzie sovvenzionate per crediti d’investimento e crediti per capitale di esercizio accordati fino al 31.12.2010. La riduzione del premio di garanzia può essere applicata per un periodo massimo di 2 anni per le garanzie su prestiti contratti entro il 31.12.2010. In caso di prestito sottostante superiore ai 2 anni, i premi esentati possono essere applicati per un periodo supplementare non superiore a 8 anni.

 

 

Il 16 marzo 2009 la Commissione ha approvato un aumento temporaneo delle tranches d’investimento previste da un regime francese già autorizzato in precedenza relativo ad un dispositivo di riduzione d’imposta di solidarietà sul patrimonio (Impôt de solidarité sur la fortune - ISF) a favore d’investimenti nelle PMI.

La modifica temporanea sarà applicabile fino al 31 dicembre 2010.

 

 

Il 7 luglio 2009 la Commissione ha autorizzato un regime-quadro temporaneo di capitale di rischio, ilRégime cadre temporaire d’interventions publiques en capital-investissement dans le PME, notificato dalla Franciaa gennaio 2009. Il regime fa parte delle misure del Plan de Relance de l’économie.

Le autorità francesi, a livello nazionale o locale, potranno partecipare a strutture d’intervento in capitale di rischio, per facilitare l’accesso delle PMI a questo tipo di capitale. Alle strutture intermediarie d’investimento potranno partecipare due tipi di investitori: pubblici (per un massimo di 70 % dei fondi raccolti) e privati (per un minimo del 30 % dei fondi) per investimenti sotto forma di capitale di rischio nelle PMI, secondo particolari condizioni. Il regime sarà applicabile a tutte le operazioni di capital-risk a sostegno dello sviluppo e della crescita delle imprese, soprattutto nelle prime fasi del loro sviluppo (ammortamento, creazione di nuove imprese e, nelle zone consentite, espansione delle imprese esistenti).

Il regime di aiuti avrà durata limitata fino al 31 dicembre 2010.

 

Il 5 ottobre 2009 la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti, denominato “CAP Export”, in favore delle imprese esportatrici. Il governo francese, attraverso l’intermediario della sua agenzia di assicurazione-credito all’esportazione, la COFACE, può fornire un’assicurazione–credito all’export a breve termine alle imprese con sede nel Paese, quando la copertura assicurativa non è disponibile sul mercato privato. Potranno beneficiarne solo le imprese finanziariamente “sane”.

Il regime ha durata limitata al 31 dicembre 2010.

 

 

Il 2 dicembre 2009 la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti dotato di un bilancio di 700 milioni di euro, destinato a sostenere gli agricoltori in difficoltà (settore inizialmente escluso dal “quadro temporaneo”). Gli aiuti, fino a 15.000 euro ad agricoltore, potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2010, sotto forma di sovvenzioni dirette, prestiti agevolati, abbuoni di interessi, e di aiuti al pagamento degli oneri sociali.

Sono esclusi dal regime di aiuti gli agricoltori non in difficoltà al 1° luglio 2008.

 

 

 

2010

Sistemi bancari e finanziari

 

 

 

Non risultano misure autorizzate

Aiuti a sostegno dell’economia reale

(“Quadro temporaneo”)

 

 

Non risultano misure autorizzate


 

STATO

ANNO

SETTORE

PROVVEDIMENTO

DESCRIZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germania

 

 

2008

Sistemi bancari e finanziari

 

Legge di bilancio 2008 (Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2008 - Haushaltsgesetzes 2008) del 22 dicembre 2007

(§ 3, comma 1, n. 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge di attuazione del pacchetto di misure per la stabilizzazione del mercato finanziario (Gesetz zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes -Finanzmarktstabilisierungsgesetz) del 17 ottobre 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge istitutiva del Fondo federale per la stabilizzazione del mercato finanziario (Gesetz zur Errichtung eines Finanzmarktstabilisierungsfonds – Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz) del 17 ottobre 2008 (§ 1 della Legge sulla stabilizzazione del mercato finanziario).

 

 

 

 

 

 

Il 2 ottobre 2008, la Commissione europea ha autorizzato il piano di aiuti (garanzie di credito per una somma di 35 miliardi di euro) a favore della Hypo Real Estate Holding AG, proposto dal Governo federale tedesco.

Settore di intervento: intermediazione finanziaria.

Durata: 1 ottobre 2008 – 1° aprile 2009.

 

 

 

 

Il 27 ottobre 2008, la Commissione europea ha autorizzato il piano di salvataggio del sistema finanziario tedesco approvato dal Parlamento federale, attraverso una procedura d’urgenza, il 17 ottobre 2008. Le misure contenute nella legge di attuazione del piano mirano a garantire stabilità e capacità di funzionamento al sistema finanziario tedesco. Le misure di salvataggio riguardano, in particolare, un piano di ricapitalizzazione a favore delle banche e delle compagnie di assicurazione, al fine di consolidare i loro bilanci e di far fronte alle eventuali perdite; un sistema di garanzia che copre nuove emissioni di debito nel medio e breve termine per sostenere le banche fondamentalmente sane; l’acquisto temporaneo di beni ed azioni.

Le forme di aiuto previste comprendono, dunque, garanzie, altre forme di apporto di capitali, soft loan.

Settore di intervento: intermediazione finanziaria.

Durata: 23 ottobre 2008 - 23 aprile 2009.

 

 

Il 23 dicembre 2008, la Commissione europea ha autorizzato una garanzia che il Governo federale ha deciso di accordare alla Banca industriale tedesca - IKB (Deutsche Industriebank),al fine di coprire i bisogni di rifinanziamento a medio termine della banca in piena crisi finanziaria.

Il Fondo federale per la stabilizzazione del mercato finanziario è destinato alla ricapitalizzazione delle società che operano nel settore finanziario e alla copertura dei prestiti interbancari.

Settore di intervento: intermediazione finanziaria

Durata: 22 dicembre 2008 - 22 giugno 2009.

 

 

Aiuti a sostegno dell’economia reale

(“Quadro temporaneo”)

Legge sull’Istituto di credito per la ricostruzione (Gesetz über die Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW) del 5 novembre 1948; Decisione del Governo federale del 6 novembre 2008.

 

 

 

 

 

 

 

Il 30 dicembre 2008, la Commissione europea ha autorizzato una misura adottata dalla Repubblica federale tedesca per far fronte alla crisi dell’economia reale. Si tratta del Programma speciale KFW 2009 (KfW-Sonderprogramm 2009), un piano di prestiti destinato a fornire liquidità alle imprese colpite dalla restrizione del credito. Il programma, previsto nel pacchetto federale di interventi denominato “Tutela dell’occupazione attraverso il rafforzamento e la crescita” (adottato dal Governo federale il 5 novembre 2008) è finanziato dalla Kreditanstalt für Wiederaufbau, la principale banca pubblica di sviluppo.

Forme di aiuto: mutui erogati con la partecipazione i fondi pubblici, Soft loan.

Settore di intervento: tutti.

Durata: 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2010.

 

 

 

 

 

2009

Sistemi bancari e finanziari

 

Legge istitutiva del Fondo federale per la stabilizzazione del mercato finanziario (Gesetz zur Errichtung eines Finanzmarktstabilisierungsfonds - Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz) del 17 ottobre 2008 (§ 6) e Regolamento attuativo della Legge istitutiva del Fondo federale per la stabilizzazione del mercato finanziario (Verordnung zur Durchführung des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes

- Finanzmarktstabilisierungsfonds-Verordnung) del 20 ottobre 2008 (§2).

 

 

 

 

Legge istitutiva del Fondo di stabilizzazione del mercato finanziario (Gesetz zur Errichtung eines Finanzmarktstabilisierungsfonds – Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz) del 17 ottobre 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge istitutiva del Fondo di stabilizzazione del mercato finanziario (Gesetz zur Errichtung eines Finanzmarktstabilisierungsfonds – Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz) del 17 ottobre 2008 (§8).

 

 

 

 

 

 

 

Legge istitutiva del Fondo di stabilizzazione del mercato finanziario (Gesetz zur Errichtung eines Finanzmarktstabilisierungsfonds – Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz) del 17 ottobre 2008 (§§ 6a a 6d).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge sull’Istituto di credito per la ricostruzione (Gesetz über die Kreditanstalt für Wiederaufbau) del 5 novembre 1948; (§ 2, comma 4)

 

 

 

 

 

 

 

Legge istitutiva del Fondo di stabilizzazione del mercato finanziario Gesetz zur Errichtung eines Finanzmarktstabilisierungsfonds – Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz) del 17 ottobre 2008 e Regolamento attuativo della Legge istitutiva del Fondo di stabilizzazione del mercato finanziario (Verordnung zur Durchführung des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes

- Finanzmarktstabilisierungsfonds-Verordnung) del 20 ottobre 2008.

 

Il 22 gennaio 2009, la Commissione europea ha autorizzato una garanzia di 6,7 miliardi di euro accordati dal Fondo federale di stabilizzazione del mercato finanziario a favore della banca tedesca SdB (Sicherungseinrichtungsgesellschaft deutscher Banken), un’istituzione del settore bancario privato.

Settore di intervento: intermediazione finanziaria.

Durata: febbraio 2009 – febbraio 2014.

 

 

 

La Commissione europea ha autorizzato, il 7 maggio 2009, la ricapitalizzazione della Banca commerciale tedesca (Commerzbank) per un valore di 10 miliardi di euro. L’aiuto mira a garantire la stabilità finanziaria nell’ambito del Piano di salvataggio degli istituti finanziari tedeschi autorizzato dalla Commissione europea il 27 ottobre 2008. Il piano permette la ricapitalizzazione delle banche fondamentalmente sane. La Germania aveva già accordato alla Banca commerciale 8 miliardi di euro di capitale nel dicembre 2008.

Forma di aiuto: erogazione diretta.

Settore: intermediazione finanziaria.

 

 

Il 12 maggio 2009, la Commissione europea ha autorizzato una garanzia generale di 5 miliardi di euro a favore della Banca tedesca WestLB. La garanzia è coperta dal Fondo di stabilizzazione del mercato finanziario.

Settore di intervento: intermediazione finanziaria.

Durata: fino al 30 novembre 2009.

 

 

 

 

Il 31 luglio 2009, la Commissione europea ha autorizzato un regime di aiuti all’economia tedesca al fine di stabilizzare più a lungo il mercato finanziario. A tale scopo, il Parlamento tedesco ha approvato la Legge per l’ulteriore stabilizzazione del mercato finanziario (Gesetz zur weiteren Stabilisierung des Finanzmarktes) del 7 aprile 2009, che, all’articolo 1, modifica la Legge istitutiva del fondo di stabilizzazione del mercato finanziario, prevedendo, in particolare, trasparenza ex ante, informazioni sugli ammortamenti degli attivi e verifica degli attivi fondata sul loro valore economico reale.

Settore di intervento: intermediazione finanziaria.

Durata: fino al 22 gennaio 2010.

 

 

 

La legge prevede ulteriori garanzie a favore della Banca IKB, per un valore complessivodi 7 miliardi di euro. La misura è di durata limitata (sei mesi) ed è volta a garantire la liquidità dell’istituto e la stabilità finanziaria in Germania.

Settore di intervento: intermediazione finanziaria.

Durata: 15 settembre 2009 – 14 marzo 2010.

 

 

 

Il 21 dicembre 2009, la Commissione europea ha autorizzato temporaneamente garanzie di stato del valore rispettivamente di 8 e 10 miliardi di euro a favore della Banca tedesca Hypo Real Estate, al fine di coprire i suoi bisogni urgenti di liquidità. Le garanzie sono coperte dal Fondo di stabilizzazione del mercato finanziario.

Settore di intervento: intermediazione finanziaria.

 

Aiuti a sostegno dell’economia reale

(“Quadro temporaneo”)

Regolamento riguardante la modifica temporanea dei programmi di capitale di rischio, approvati nell’ambito degli aiuti di Stato, per le piccole e medie imprese sul territorio della Repubblica federale tedesca durante la crisi finanziaria ed economica, del 3 febbraio 2009.

(Regelung zur vorübergehenden Modifizierung von beihilferechtlich genehmigten Risikokapitalprogrammen für kleine und mittlere Unternehmen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland während der Finanz- und Wirtschaftskrise (Bundesrahmenregelung Risikokapital).

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento relativo alla concessione temporanea di prestiti a tasso agevolato alle imprese nell’area di applicazione della Repubblica federale tedesca durante la crisi finanziaria ed economica ("Regolamento federale per i prestiti a tasso agevolato") del 19 febbraio 2009.

(Regelung zur vorübergehenden Gewährung niedrigverzinslicher Darlehen anUnternehmen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland während derFinanz- und Wirtschaftskrise – (Bundesrahmenregelung NiedrigverzinslicheDarlehen), Förderprogramme und -richlinien in Bund, Ländern und Kommunen,Haushaltsregelungen auf Bundes, Landes und kommunaler Ebene).

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento relativo alla concessione temporanea di prestiti a tasso agevolato per la produzione di “prodotti verdi” nell’area di applicazione della Repubblica federale tedesca durante la crisi finanziaria ed economica (Quadro normativo federale per la produzione di “prodotti verdi”) del 5 agosto 2009.

(Regelung zur vorübergehenden Gewährung von niedrigverzinslichen Darlehen zur Herstellung „grüner Produkte“ im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland während der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie die Haushaltsregelungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene).

 

 

 

 

Legge di bilancio 2009 (Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 - Haushaltsgesetz) del 21 dicembre 2008

(§ 3, comma 1, n. 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento relativo alla concessione temporanea di aiuti di minore entità alle imprese agricole al fine di agevolare l’accesso al finanziamento durante la crisi finanziaria ed economica (Regolamento federale “klein Aid”), del 7 aprile 2009.

(Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen an landwirtschaftliche Unternehmen zur Erleichterung des Zugangs zu

Finanzierungsmitteln während der Finanz- und Wirtschaftskrise - Bundesregelung

landwirtschaftliche Kleinbeihilfen).

 

 

Il 5 febbraio 2009, la Commissione europea ha autorizzato il Quadro normativo federale sul capitale di rischio al fine di facilitare l’accesso delle PMI a questo tipo di capitale. Il regime di aiuti avrà durata limitata fino al 31 dicembre 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il regime di aiuti, autorizzato il 27 febbraio 2009 dalla Commissione europea al fine di dinamizzare l’economia reale, consente alle autorità federali regionali e locali ad accordare aiuti sotto forma di garanzie sovvenzionate per i crediti di investimento e crediti per capitale d’esercizio accordati fino al 31 dicembre 2010.

 

 

 

 

 

 

 

Il 5 agosto 2009, la Commissione europea ha autorizzato un regime di prestiti a tasso agevolato a favore delle imprese che investono nella fabbricazione di prodotti rispettosi dell’ambiente (“prodotti verdi”). In base al regolamento, le autorità federali, regionali o locali possono accordare prestiti agevolati fino al 31 dicembre 2010, per una durata di due anni al massimo.

 

 

 

Il 5 agosto 2009, la Commissione europea ha autorizzato una misura assunta dalla Germania per limitare le conseguenze della crisi finanziaria sulle imprese esportatrici. Si prevede, in particolare, una remunerazione conforme alle condizioni del mercato. La misura risponde al problema dell’impossibilità di ottenere, durante la crisi finanziaria, una copertura assicurativa del credito d’esportazione. Il regime ha durata limitata fino al 31 dicembre 2010.

 

 

 

 

Il 23 novembre la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti destinato a sostenere gli agricoltori in difficoltà. Gli aiuti fino a 15.000 euro ad agricoltore potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2010 sotto forma di sovvenzioni dirette, prestiti agevolati e di aiuti al pagamento degli oneri sociali.

 

 

 

 

 

2010

Sistemi bancari e finanziari

 

 

 

Non risultano misure autorizzate

Aiuti a sostegno dell’economia reale

(“Quadro temporaneo”)

 

 

Non risultano misure autorizzate

 


 

STATO

ANNO

SETTORE

PROVVEDIMENTO

DESCRIZIONE

 

 

 

 

 

 

 

Regno Unito

 

 

2008

Sistemi bancari e finanziari

 

Support Measures to the UK Banking Industry:

 

   - Bank Recapitalisation Scheme- Wholesale

  - Funding Guarantee Scheme

  - Short Term Liquidity Measures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 12 ottobre 2008 il Regno Unito ha notificato alla Commissione UE l’adozione di un “pacchetto” di misure, di durata triennale, per la stabilità del sistema finanziario e per agevolare la ripresa economica. Queste misure (approvate dalla Commissione il 14 ottobre) sono finalizzate principalmente ad agevolare i prestiti inter-bancari attraverso l’immissione di liquidità nel sistema, la ricapitalizzazione del settore finanziario e la garanzia pubblica dei prestiti di nuova emissione.

Gli schemi relativi alla ricapitalizzazione finanziaria e alla garanzia dei crediti sono stati successivamente oggetto, il 18 dicembre 2008, di modifiche relative alle attività finanziarie coperte dalla garanzia pubblica (con particolare riferimento alle valute, ai tassi di interesse e all’estensione temporale della garanzia oltre il biennio in casi determinati). Approvati dalla Commissione il 23 dicembre 2008, gli schemi modificati sono entrati in vigore il 1° gennaio 2009. Per gli interventi finalizzati alla ricapitalizzazione finanziaria è stato disposto uno stanziamento di circa 55 miliardi di euro; per la garanzia pubblica dei crediti è stato fissato un tetto di circa 275 miliardi di euro.

Aiuti a sostegno dell’economia reale

(“Quadro temporaneo”)

 

in particolare: il Credit Guarantee Scheme

Nel quadro delle iniziative adottate dal Governo britannico[6] per assicurare la stabilità del mercato finanziario e per tutelare i depositanti, si segnalano in particolare, per gli effetti sull’economia reale, le misure di garanzia dei prestiti bancari erogati alle imprese (Credit Guarantee Scheme). Lo schema ha, tra le sue finalità principali, quella di fornire liquidità al mercato nel breve termine; di capitalizzare le banche e alcune categorie di intermediari per rafforzarne la solidità e per preservarne l’indispensabile ruolo assolto nei confronti della “economia reale”; di assicurare che il sistema bancario disponga, nel medio termine, delle risorse necessarie per il prestito alle imprese.

Regolato da specifiche disposizioni ministeriali quanto alle modalità di erogazione dei fondi e ai soggetti abilitati ad accedervi, il programma è stato oggetto di successivi adattamenti. Nell’ottobre del 2008, la soglia massima di garanzia dei depositi bancari è stata elevata dalla FSA (Financial Services Authority) da 35.000 a 50.000 sterline. Nel novembre dello stesso anno, lo Scheme è stato modificato quanto alla sua durata di applicazione (estesa dal triennio precedentemente previsto a cinque anni), al fine di facilitare la transizione degli intermediari partecipanti allo schema ad una condizione in cui essi torneranno ad operare senza la relativa garanzia. Il 19 gennaio 2009, tra le misure aggiuntive adottate per incentivare il prestito da parte delle banche, il Ministro del Tesoro ha ulteriormente allargato i margini del loro indebitamento.

 

 

 

2009

Sistemi bancari e finanziari

 

Prolongation of the financial support measures to the banking industry

 

 

 

 

 

 

Restructuring Royal Bank of Scotland following its recapitalisation by the State and its partecipation in the Asset Protection Scheme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Working Capital Guarantee Scheme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK asset backed securities Scheme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidation aid to Bradford and Bingley plc

 

 

 

 

 

Restructuring of Lloyds Banking Group

 

 

 

 

Restructuring of Northern Rock

 

Nel corso dell’anno la Commissione UE ha approvato due successive proroghe dello schema introdotto nel 2008, con riferimento al Recapitalisation Scheme e, come già anticipato, al Credit Guarantee Scheme. La vigenza dello schema è stata quindi prorogata al 31 dicembre 2009.

 

 

L’applicazione delle misure di sostegno di cui sopra ha avuto tra i suoi beneficiari una delle principali imprese bancarie del paese, la Royal Bank of Scotland (RBS) di cui è stata effettuata nel 2008 la ricapitalizzazione attraverso la sottoscrizione da parte dello Stato di azioni ordinarie pari a circa il 58% del capitale. A fronte di ulteriori perdite registrate dal gruppo bancario RBS all’inizio del 2009, il Tesoro, in esercizio dei propri poteri normativi, ha portato al 70% la partecipazione statale al capitale azionario di RBS.

Nel giugno del 2009, il Governo britannico ha notificato un piano di ristrutturazione di RBS e la sua partecipazione allo Asset Protection Scheme (APS). La scadenza del programma di aiuti, approvato dalla Commissione UE, è fissata al 31 dicembre 2013.

 

Il 25 febbraio 2009 il Regno Unito ha notificato uno schema di aiuti concernente i prestiti bancari alle imprese garantiti dal credito di esercizio (ovvero dai crediti verso i clienti e dalle scorte di magazzino). La misura, adottata dal Ministro del Tesoro in base al Banking Act 2009, prevede la costituzione di un fondo pubblico di garanzia di 10 miliardi di sterline a copertura dei rischi assunti dalle banche che, aderendo allo schema, erogano prestiti alle imprese.

 

Il 17 aprile 2009 è stato altresì notificato dal Regno Unito (ed approvato il 21 aprile 2009 dalla Commissione per la durata di sei mesi) uno schema di aiuti per il settore finanziario, riferito ad una determinata categoria di valori mobiliari – securities – e consistente nella predisposizione di un fondo di garanzia presso il Tesoro per l’adempimento degli obblighi assunti dagli operatori nel quadro della negoziazione di tali strumenti finanziari.

Lo schema, adottato in base al Banking Act 2009 (art. 228), è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2009.

 

Le misure, notificate il 27 marzo 2009, sono riferite al piano di liquidazione di un’impresa bancaria già beneficiaria di misure di “salvataggio” nel 2008, consistenti nell’alienazione dei cespiti in attivo ad altre imprese bancarie.

 

Il 16 luglio 2009 il Regno Unito ha notificato il piano di ristrutturazione del Lloyds Banking Group (LBG), già beneficiario di misure di ricapitalizzazione nel 2008.

 

Il piano di ristrutturazione del gruppo bancario, notificato nel marzo 2008, è stato definitivamente approvato dalla Commissione nell’ottobre 2009. In applicazione del piano il gruppo bancario, già oggetto di prime misure di salvataggio nel 2008, ha subito lo scorporo delle attività in modo da attribuire le passività ad una società di nuova costituzione (cosiddetta “bad bank”).

 

Aiuti a sostegno dell’economia reale

(“Quadro temporaneo”)

Temporary Aid in the form of Loan Guarantees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporary Aid in the form of subsidised interest rate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Small amounts of compatible aids

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK Homeowners Mortgage Support Scheme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welsh Assembly Government Rescue and Restructuring Scheme for SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Woodland Grant Scheme

 

 

 

 

 

 

Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) – Advertising and Promotion Scheme

 

 

 

 

 

 

 

 

Front End Engineering and Development Studies (FEED Studies)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green Bus Fund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode Shift Revenue Support Scheme

Waterborne Freight Grant Scheme

Il 10 gennaio 2009 il Regno Unito ha notificato l’adozione di un piano di aiuti alle imprese finalizzato ad agevolarne l’accesso al credito e a compensare le restrizioni creditizie intervenute a seguito della crisi finanziaria. Gli aiuti consistono nella costituzione di un fondo di garanzia per i mutui accesi dalle imprese, le quali vi accedono su base selettiva (con esclusione delle imprese in difficoltà) per dotarsi di capitali di investimento. Per l’operatività del fondo, ricondotta all’interno delle ordinarie competenze della pubblica amministrazione centrale e locale, il Governo ha disposto lo stanziamento di 8 miliardi di sterline per il biennio 2009-2010.

Le misure di sostegno hanno avuto applicazione attraverso l’introduzione di uno schema - Small Firms Loan Guarantee – in virtù del quale lo Stato, attraverso un fondo pubblico a ciò destinato (Capital Enterprise) e in presenza di determinate condizioni, si è fatto garante di una quota del finanziamento erogato alle imprese in difficoltà. Il 9 dicembre 2009 il Governo, inoltre, ha annunciato la prosecuzione e il rifinanziamento del sistema di garanzia dei prestiti delle imprese (Enterprise Finance Guarantee, EFG).

 

Il programma di aiuti temporaneo concernente il concorso pubblico al pagamento degli interessi di prestiti e mutui bancari, notificato il 29 aprile 2009, rientra tra le misure adottate dal Regno Unito per mitigare gli effetti dovuti alla crisi finanziaria globale e alla conseguente restrizione dell’accesso al credito. L’operatività del programma di aiuti è affidata alle competenze esercitate nei rispettivi ambiti dalle autorità ministeriali e dagli organi di governo locale, grava sul fondo di 8 miliardi di sterline già menzionato con riferimento alle misure per agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese, e ha durata fino al 31 dicembre 2010.

Con una modifica delle misure di aiuto notificata il 29 luglio 2009, il Regno Unito ha integrato la lista degli atti normativi costituenti la base giuridica delle misure medesime, includendovi lo Housing and Regeneration Act 2008. Ciò al fine di consentire l’erogazione degli aiuti da parte di un ente di nuova istituzione, la Homes and Communities Agency, in prospettiva dell’accesso al credito delle imprese del settore edilizio.

 

Tra le misure temporanee per sostenere l’accesso al credito, il Regno Unito ha notificato, il 28 gennaio 2009, una serie di interventi settoriali gestiti a livello centrale o in ambito locale. Le misure, finanziate con un fondo di 1 miliardo di sterline per il biennio 2009-2010, contemplano erogazioni alle PMI per investimenti e il concorso pubblico al pagamento degli interessi di prestiti già contratti.

 

Particolari misure di sostegno finanziario sono state introdotte con riguardo ai mutui ipotecari e al rischio di insolvenza che interessa un largo numero di proprietari di case. Lo schema di aiuti, adottato dal Governo in esercizio dei propri poteri normativi e notificato alla Commissione il 24 marzo 2009, è riferito alla possibilità, per gli acquirenti di abitazioni residenziali (homeowners) che hanno acceso un mutuo per la casa e che abbiano subito una contrazione del proprio reddito, di differire di un biennio il pagamento del capitale e del 70% degli interessi. L’intervento pubblico consiste nella garanzia prestata dallo Stato relativamente ad una quota (l’80%) degli interessi di cui è differito il pagamento. Lo schema, di cui è stata inizialmente prevista la durata biennale, è aperto alla partecipazione dei mutuatari in possesso di determinati requisiti e, sul versante delle istituzioni mutuanti, alle banche, alle filiali di banche straniere presenti sul territorio nazionale e alle building societies che esercitano attività finanziarie.

Nella loro applicazione tali misure si sono articolate in tre specifici programmi. Uno stanziamento di 200 milioni di sterline è stato effettuato, in primo luogo, per l’operatività del Mortgage Rescue Scheme, fondo destinato ai proprietari di case a rischio di esecuzione immobiliare (repossession) i quali abbiano già i requisiti per accedere a forme di assistenza prestate dagli enti locali. Ai lavoratori che, avendo perduto il posto di lavoro, abbiano titolo al sussidio di disoccupazione e si trovino in difficoltà nell’adempiere agli obblighi già assunti è destinato, invece, il Support for Mortgage Interest Scheme, dal quale gli aventi diritto possono ricevere contributi pubblici finalizzati alla copertura parziale delle rate di restituzione dei mutui. Dal dicembre 2008, infine, è stato reso operante un fondo garantito dal Governo (Homeowners Mortgage Support Scheme), diretto alle persone in difficoltà economiche e destinato a coprire, a determinate condizioni e per il periodo di due anni, la restituzione delle somme ricevute in prestito attraverso un differimento delle scadenze e la proporzionale diminuzione delle rate.

 

Tra gli aiuti di Stato a finalità regionale è stato notificato dal Regno Unito, il 14 luglio 2009, un programma di aiuti contenente misure di “salvataggio” (rescue aid) e di ristrutturazione per le PMI in difficoltà stabilite nella regione gallese. L’erogazione degli aiuti è attribuita alle competenze degli organi di governo locale, disciplinate dal Welsh Development Agency Act 1975 e dal Government of Wales Act 2006.

 

 

 

Programma di aiuti alle piccole e medie imprese del settore tessile laniero disposti in base al Forestry Act 1975. Gli aiuti, finanziati con uno stanziamento di circa 145 milioni di euro fino al 2013.

 

Misure di sostegno finanziario a sei imprese del comparto agricolo (per il tramite dello AHDB che ne detiene il controllo) per l’adozione di misure promozionali rivolte ai consumatori, ai commercianti al dettaglio e alle imprese di distribuzione con riferimento agli standards qualitativi e alle proprietà nutrizionali di prodotti agricoli. Il fondo per gli aiuti è finanziato attraverso la riscossione di tributi da parte dello AHBD.

 

Questo programma di aiuti, introdotto in base al Science and Technology Act 1965 e adottato nella prospettiva della riduzione delle emissioni di CO2, riguarda il finanziamento di (due) progetti per lo studio e la sperimentazione di tecniche di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica (Carbon Capture and Storage – CCS). I fondi sono attinti direttamente dal bilancio dello Stato.

Si segnala, per completezza, che in materia della riduzione delle emissioni il Regno Unito aveva notificato, il 12 dicembre 2008, un programma di aiuti concernenti l’impegno assunto dalle imprese di ridurre le emissioni determinate, in modo diretto od anche indiretto, attraverso le loro attività (Carbon Reduction Committment – CRC).  

 

Ancora con riguardo al tema della tutela ambientale, si segnala il programma di aiuti notificato il 15 settembre 2009 dal Regno Unito (ed approvato dalla Commissione il 19 novembre) in vista dell’introduzione di mezzi di trasporto a bassa emissione di CO2 e di altre sostanze inquinanti. Gli aiuti, erogati dal Ministro dei Trasporti in esercizio delle sue competenze ordinarie (derivanti dallo Science and Technology Act 1965), sono finanziati con un fondo di 30 milioni di sterline e hanno ad oggetto l’adozione, da parte delle reti del trasporto pubblico e degli operatori privati, di “autobus ecologici” (Low Carbon Emission Bus), a trazione “ibrida” o comunque in grado di ridurre del 30% le proprie emissioni rispetto ai parametri “Euro III”.

 

Il trasporto intermodale è l’oggetto dei due programmi di aiuti notificati il 23 e il 24 aprile 2009, il cui comune obiettivo è la tutela ambientale da perseguire attraverso la valorizzazione delle reti ferroviarie e di navigazione interna per i trasporti in alternativa alle reti stradali. Gli aiuti, che hanno base giuridica nella legislazione di settore (Transport Act 2000 e Railways Act 2005), consistono nel finanziamento parziale dei costi di trasporto e nell’erogazione di incentivi agli operatori dei settore interessati (società di navigazione, ferroviarie, operatori portuali o della logistica) ed attingono, il primo, ad un fondo finanziato con 135 milioni di sterline in cinque anni; il secondo, ad un fondo di 50 milioni di sterline.

 

 

 

2010

Sistemi bancari e finanziari

 

Prolongation of the financial support measures to the banking industry

 

 

 

 

Restructuring of Dunfermline Building Society

 

Con un provvedimento adottato dal Ministero del Tesoro in esercizio delle prerogative attribuitegli dal Banking Act 2009 (art. 228), sono stati ulteriormente prorogati di un bimestre, dal 1° gennaio 2010 al 28 febbraio 2010, i noti schemi predisposti per la ricapitalizzazione finanziaria e la garanzia pubblica dei crediti.

 

Piano di ristrutturazione del gruppo bancario, con scorporo delle relative attività.

Aiuti a sostegno dell’economia reale

(“Quadro temporaneo”)

 

 

Non risultano misure autorizzate

 


 

STATO

ANNO

SETTORE

PROVVEDIMENTO

DESCRIZIONE

 

 

 

 

 

 

 

Spagna[7]

 

 

2008

Sistemi bancari e finanziari

 

Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros

 

 

 

 

 

 

 

 

Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona Euro

 

 

Ha istituito il Fondo per l’acquisizione di disponibilità finanziarie. Il fondo prevedeva un budget massimo di 30 milioni di euro per il 2008 e di 40 milioni per il 2009. La durata prevista era all’inizio di 6 mesi, poi prorogati. La Commissione ha approvato la misura nel novembre 2008, ritenendola coerente con la comunicazione relativa agli aiuti di Stato per superare la crisi finanziaria.

 

 

Contiene misure urgenti in materia economico-finanziaria in relazione al piano di azione congiunto dei Paesi dell’area euro. Il budget previsto è di 100 miliardi di euro per una durata di 6 mesi, poi prorogati. La Commissione ha approvato la misura nel dicembre 2008.

Aiuti a sostegno dell’economia reale

(“Quadro temporaneo”)

 

 

Non risultano misure autorizzate

 

 

2009

Sistemi bancari e finanziari

 

Real Decreto-ley 9/2009 de 26 de junio sobre restructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito

Misure rivolte al settore dell’intermediazione finanziaria con un budget di 99 miliardi di euro e una durata prevista fino al 30 giugno 2010. La Commissione ha approvato la misura nel gennaio 2010, ritenendola coerente con la comunicazione relativa agli aiuti di Stato per superare la crisi finanziaria.

 

Aiuti a sostegno dell’economia reale

(“Quadro temporaneo”)

 

Orden ITC/21/23009, de 16 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras, y se efectúa la convocatoria de las ayudas para la realización de actuaciones en le marco del Plan de Competitividad del Sector Automoción

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos sobre el maco nacional transitorio de concesión de ayudas de importe limitado a empresas como consecuencia de la crisis económica y financiera

 

Il 29 marzo la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti, il Plan de competitividad del Sector automoción, sotto forma di concessione di prestiti agevolati a favore della produzione di veicoli ecologici (auto “verdi”). Il regime di aiuti permette ai costruttori di automobili di investire più agevolmente in prodotti rispettosi delle norme UE sull’ambiente, in particolare le norme relative ai veicoli a basse emissioni (EURO 6) il cui sviluppo avrebbe potuto essere ostacolato dalla crisi. Il regime si applica al settore dell’industria automobilistica e dei ricambi automobilistici. I prestiti agevolati possono essere concessi fino al 31 dicembre 2009 per una durata massima di due anni. La riduzione dei tassi di interesse non può superare il 50% del tasso di riferimento per le PMI e il 25% per le grandi imprese. Sono escluse dal regime di aiuti le imprese che non erano già in difficoltà al 1° luglio 2008, periodo di inizio della crisi.

 

 

 

L’8 giugno 2009 la Commissione ha approvato un regime che permette di accordare, nel periodo 2009-2010, aiuti alle imprese per un ammontare massimo di 500.000 euro a beneficiario. Destinatarie dell’aiuto sono le imprese in difficoltà nel reperimento di finanziamenti a causa della crisi. Sono escluse dal regime le imprese già in difficoltà al 1° luglio 2008.

Il regime di aiuti, concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, è dotato di un budget totale di 1,4 miliardi di euro e può essere concesso fino al 31 dicembre 2010.

 

 

2010

Sistemi bancari e finanziari

 

Acuerdo de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria de 29 de enero de 2010 por el que se detallan los criterios y condiciones a los que se ajustará la actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en los procesos de integración de entidades de crédito previstos en el articulo 9 del Real Decreto-ley 9/2009 de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos de las entidades de crédito

 

Si veda la descrizione relativa al Real Decreto-ley 9/2009, riportata nell’anno 2009.

Aiuti a sostegno dell’economia reale

(“Quadro temporaneo”)

Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos sobre el Marco nacional transitorio de concesión de garantías públicas para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera.

 

Il 30 marzo 2010 la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti, sotto forma di garanzie sovvenzionate alle PMI e alle grandi imprese per prestiti per nuovi investimenti iniziali e capitale circolante. Il regime si avvarrà di una dotazione di 800 milioni di euro. Le garanzie non potranno superare il 90% del prestito e l’importo massimo del prestito garantito non potrà superare il totale dei costi salariali annui del beneficiario (inclusi gli oneri sociali e il costo del personale impiegato) per il 2008. Il regime avrà una durata limitata al 31 dicembre 2010.

 

 



[1] FONTE: European Commission - State aid: Overview of national measures adopted as a response to the financial/economic crisis (MEMO/ 10/179 - 12 maggio 2010)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/179&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=it. Si segnala che nella MEMO della Commissione sono consultabili i dati relativi agli altri Paesi UE, con link, per ogni aiuto di Stato autorizzato dall’UE, alla relativa nota IP della Commissione europea e alla scheda sull’aiuto (identificato con il numero con il quale viene registrato alla notifica), presente nella banca dati UE “State Aid Register”. La banca dati consente il collegamento ipertestuale dalla scheda alla lettera della Commissione di autorizzazione dell’aiuto e alla GUCE di riferimento.

 

[2] Per una sintesi delle principali misure economiche e sociali, adottate dai quattro Paesi per fronteggiare la crisi economico-finanziaria, anche non rientranti tra i regimi di aiuto soggetti ad autorizzazione della UE, si segnalano i Materiali di Legislazione comparata a cura dell’Ufficio di Legislazione straniera della Camera dei Deputati su Crisi, welfare e sostegno allo sviluppo (MLC n.14/settembre 2009) e Misure di incentivazione e semplificazione amministrativa per le PMI in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna (MLC n.16/febbraio 2010).

 

[3] Il “Quadro temporaneo” per le misure di Aiuto degli Stati membri destinate a finanziare l’attuale crisi economico-finanziaria è stato adottato dalla Commissione europea con una comunicazione del 17 dicembre 2008 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:016:0001:0009:IT:PDF) e fa parte del Piano europeo di ripresa economica, approvato dal Consiglio europeo dell’11-12 dicembre 2008. Le prime misure nazionali d’aiuto, sulla base del “Quadro temporaneo” sono state approvate nel 2009. Il “Quadro temporaneo” è stato più volte modificato e ampliato. Si segnala una prima versione consolidata, pubblicata sulla GUCE il 7.4.2009 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:083:0001:0015:IT:PDF) alla quale si sono aggiunte le successive modifiche del 28 ottobre 2009 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:261:0002:0002:IT:PDF) e dell’8 dicembre 2009 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:303:0006:0006:IT:PDF).

[4] Per fronteggiare la crisi economico-finanziaria la Francia ha approvato tra il 2008 e il 2009 un complessivo Plan de relance de l’économie di 26 miliardi di euro. Le principali disposizioni normative per la realizzazione del Plan sono contenute in tre leggi (Loi n. 2008-1443 de finance rectificative pour 2008, Loi n. 2009-122 de finance rectificative pour 2009, Loi n.2009-179 pour l’accélération des programmes de construction) e otto decreti di attuazione. Una descrizione del Piano, la normativa di riferimento e approfondimenti sulle azioni e i progetti rientranti nel Plan sono reperibili sul sito web del Plan de relance (http://www.relance.gouv.fr/index.php).

 

[5] Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (26 tipi di misure) in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:IT:PDF).

[6] È utile precisare che la base giuridica degli aiuti di Stato è normalmente costituita dai poteri normativi che nel Regno Unito connotano le prerogative dell’Esecutivo. Negli atti di autorizzazione della Commissione pubblicati sulla GUCE, ove non sia altrimenti indicata, la base giuridica delle misure notificate è infatti individuata nei “common law powers of UK Government”.

[7] Il Piano complessivo delle misure spagnole per fronteggiare la crisi economica è disponibile al seguente link: http://www.plane.gob.es.