Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: L'attuazione delle direttive 'Seveso' e la politica della prevenzione dei grandi incidenti industriali in Francia, Germania e Regno Unito
Serie: Appunti    Numero: 8
Data: 05/05/2010
Descrittori:
DISASTRI   INDUSTRIA
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E INFORTUNISTICA   STATI ESTERI

Camera dei deputati

XVI Legislatura

 

BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA

 

A P P U N T I

 

Appunto 15/2010                                                                                  5 maggio 2010

 

L’attuazione delle direttive “Seveso” e la politica della prevenzione dei grandi incidenti industriali in Francia, Germania e Regno Unito

 

 

Francia

Al momento dell’approvazione della prima direttiva “Seveso [1]sui rischi di grandi incidenti collegati agli impianti industriali (come le industrie chimiche, le raffinerie, gli impianti di stoccaggio di prodotti tossici o di gas liquidi capaci di originare incendi, esplosioni, o rilascio di gas tossici), la Francia era già dotata di una legislazione specifica sul funzionamento di stabilimenti industriali capaci di generare effetti nocivi o rischi per l’ambiente.

La legge del 19 luglio 1976 sulle installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)e il decreto di attuazione del 1977 avevano infatti individuato due categorie di impianti, classificati ai fini della protezione dell’ambiente: gli impianti soggetti ad autorizzazione e gli impianti soggetti a dichiarazione[2].

Il dispositivo legislativo e regolamentare di protezione dell’ambiente esistente in Francia già corrispondeva alle esigenze della direttiva comunitaria e, pertanto, la legge francese n. 87-565 del 22 luglio 1987[3], di recepimento della direttiva 82/501/CE, ha solo integrato la legislazione esistente[4], riconoscendo il diritto dei cittadini di essere informati sui rischi e prevedendo l’allestimento di Piani d’intervento (Plans d’intervention) per gli impianti ad alto rischio così come l’organizzazione di una particolare pianificazione urbanistica sulle aree limitrofe.

La direttiva comunitaria ha definito, per ogni categoria di materie pericolose e in base alla quantità di sostanza presente nell’impianto industriale, due soglie di pericolo:

·        una soglia bassa, a partire dalla quale sono previste regole semplici di prevenzione[5];

·        una soglia alta, a partire dalla quale si applicano obblighi più forti.

Le soglie, riprese nella nomenclatura francese ICPE, comportano due grandi ripartizioni:

·        una classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi;

·        una classificazione delle attività industriali in funzione delle operazioni e dei rischi che esse comportano.

La nomenclatura ICPE, sotto forma di rubriche, determina le soglie che permettono di classificare gli impianti, al momento attuale, secondo quattro regimi principali:

·        impianti soggetti a dichiarazione (D): l’impresa deve semplicemente dichiarare la sua esistenza al prefetto prima dell’avvio dell’attività e rispettare gli arrêtés ministeriali che fissano le prescrizioni standard relative alle singole rubriche (impianti a basso potenziale di pericolo);

·        impianti soggetti a registrazione (E)[6]: l’impresa deve richiedere una registrazione al prefetto prima dell’avvio dell’attività. La registrazione viene accordata al termine di una procedura d’istruzione semplificata delle domande, sulla base eventuale di uno studio d’impatto ambientale ed uno studio dei pericoli (impianti a medio potenziale di pericolo);

·        impianti soggetti ad autorizzazione del prefetto (A): l’impresa deve chiedere un’autorizzazione preventiva, basata su uno studio d’impatto ed uno studio dei pericoli (étude de dangers) che espongano gli effetti nocivi, i rischi generali dell’impianto e le misure adottate per porvi rimedio. La procedura si applica ad impianti a rischio medio-alto, compresi gli impianti classificati in base alla soglia “bassa” fissata dalle direttive Seveso (impianti c.d. “Seveso – soglia bassa”);

·        impianti soggetti ad autorizzazione del prefetto con servitù di utilità pubbliche (AS): l’impresa deve richiedere l’autorizzazione preventiva secondo una procedura identica alla precedente, ma i rischi generati dall’impianto industriale comportano la messa a punto di servitù di utilità pubblica che vietino o regolamentino ogni nuova costruzione intorno allo stabilimento. La procedura ha l’obiettivo di gestire lo sviluppo urbanistico intorno ai siti ad alto rischio, classificati in base alla soglia “alta” fissata dalle direttive Seveso (impianti c.d.“Seveso AS – soglia alta”) [7].

Anche il recepimento della direttiva “Seveso II”, 96/82/CE, che ha introdotto e rafforzato, a livello comunitario, la prevenzione alla fonte, la gestione dello sviluppo urbano intorno agli stabilimenti a rischio, i piani di emergenza e l’informazione ai cittadini, non ha comportato inizialmente cambi radicali nella legislazione francese in materia[8].

L’incidente di Tolosa del 21 settembre 2001 alla AZF, fabbrica di concimi agricoli, ha portato il Governo francese a premere in sede comunitaria per una revisione della direttiva Seveso II e, nelle more dei negoziati comunitari[9], ad approvare, il 30 luglio 2003, la Legge n. 2003-699 sui rischi tecnologici e naturali e sulla riparazione dei danni [10] (c.d. Legge Bachelot o anche Legge “rischi”). La Legge “rischi” ha riformato profondamente gli strumenti a disposizione, anche se tuttora la politica di prevenzione dei rischi industriali si basa sulla valutazione di questi ultimi da parte degli stessi gestori degli impianti (formalizzata negli studi dei pericoli richiesti agli imprenditori per gli impianti classificati “a rischio Seveso”).

 

La politica francese di prevenzione dei rischi industriali[11], rafforzata con l’approvazione della Legge “Rischi” e della direttiva 2003/105/CE[12], è stata ulteriormente completata, il 13 agosto 2004, con la Leggen. 2004-811di modernizzazione della sicurezza civile [13] e si basa su quattro pilastri fondamentali:

·        la riduzione del rischio alla fonte: l’impresa deve dimostrare di essere in grado di “gestire” i rischi. Si tratta di limitare gli incidenti e l’importanza delle loro conseguenze sul loro ambiente fisico ed umano;

·        la pianificazione dei soccorsi: mettere a punto i piani di emergenza e di soccorso (interni ed esterni) per far fronte alle conseguenze immediate di un eventuale incidente;

·        l’informazione: ogni cittadino deve essere a conoscenza dei possibili incidenti suscettibili di verificarsi nella zona in cui vive ed essere informato sulle modalità di reazione da assumere in caso di crisi. Deve inoltre disporre di strutture di concertazione[14];

·        la gestione dell’urbanizzazione: controllare lo sviluppo urbano intorno ai siti classificati come “pericolosi” per evitare di aumentare o per ridurre la presenza della popolazione nelle vicinanze di un’industria a rischio.

Le azioni sono proporzionali al potenziale di pericolo e ai rischi generati dai siti industriali. I siti che presentano grandi potenziali di pericolo sono coperti dalla legislazione francese, ma anche, a livello europeo, dalle direttive Seveso per i possibili effetti transfrontalieri. Il quadro giuridico, a livello europeo, è stato completato dalla direttiva 2008/1/CE relativa alla prevenzione e alla riduzione integrale dell’inquinamento[15], che impone un approccio globale e riguarda gli impianti industriali altamente inquinanti.

 

La riduzione del rischio alla fonte

I principali elementi della gestione del rischio alla fonte sono:

·        lo studio sui pericoli (étude de dangers) per gli impianti soggetti ad autorizzazione. A carico del gestore[16], lo studio deve essere realizzato in caso di: creazione dell’impianto; modifica notevole di alcune strutture dell’impianto; modifica notevole di un processo di lavorazione o creazione di nuovi processi; modifica notevole dei prodotti utilizzati. Lo studio deve identificare i “potenziali di pericolo” dell’impianto, i tipi di incidente che possono prodursi e la loro possibile intensità, nonché indicare le misure tecniche e organizzative messe in atto per la prevenzione o per la gestione della conseguenze in caso di incidente. Lo studio viene analizzato dai servizi amministrativi preposti all’ispezione degli impianti “a rischio” (DRIRE, DSV, STIIC, etc.)[17]. Per gli stabilimenti “Seveso AS”, lo studio deve essere riesaminato almeno ogni cinque anni o comunque aggiornato[18]. L’imprenditore ha l’obbligo di dimostrare all’ispettore di aver preso tutte le precauzioni nell’organizzazione dell’attività industriale per prevenire i rischi di grandi incidenti, al di là delle misure tecniche. È responsabilità dell’ispettore controllare l’efficacia dell’impianto organizzativo della gestione del rischio messo a punto dall’impresa;

·        la politica di prevenzione degli incidenti per tutti gli stabilimenti Seveso: nel quadro di uno stabilimento “Seveso” vengono considerati, nel determinare gli scenari che possono condurre a incidenti, anche gli “effetti domino”, ovvero le ripercussioni di possibili incidenti industriali sugli impianti vicini. È competenza del prefetto identificare gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti industriali che possano presentare rischi accresciuti per la localizzazione degli uni rispetto agli altri. È richiesta una cooperazione tra stabilimenti vicini ed un reciproco scambio di informazioni, in particolare, sui relativi “studi dei pericoli” e sui piani d’urgenza;

·        il Sistema di gestione della sicurezza (SGS) per i siti “Seveso AS”: i gestori di impianti industriali soggetti ad autorizzazione devono fissare disposizioni organizzative per la prevenzione degli incidenti e la minimizzazione delle conseguenze. Nel caso degli impianti “Seveso AS” tali disposizioni, presentate nello “Studio dei pericoli”, prendono la forma di un Sistema di gestione della sicurezza (SGS). Il SGS stabilisce l’organizzazione, le funzioni del personale, le procedure e le risorse finalizzate a determinare e attuare la politica di prevenzione dell’impresa. In particolare tali disposizioni riguardano: l’organizzazione e la formazione del personale; l’identificazione e la valutazione dei rischi di grandi incidenti; la gestione dei processi produttivi e dell’uso degli impianti in sicurezza ottimale; la gestione delle modifiche agli impianti e ai processi produttivi; la gestione delle situazioni di “urgenza”, oggetto di una formazione specifica del personale; la gestione del “ritorno” di esperienza che permette di evidenziare le debolezze del sistema e adottare i miglioramenti correttivi necessari; il controllo del SGS, gli audit interni e il riesame da parte della direzione (revue de direction), che permettono di assicurare il rispetto delle procedure valutando periodicamente l’efficacia del Sistema in rapporto agli obiettivi fissati;

·        altri elementi non a carico dell’impresa come le ispezioni regolari delle autorità di controllo regionali, le Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE), per gli impianti “Seveso AS” o l’attuazione di un programma d’ispezione pluriennale da parte delle DRIRE per tutte le ICPE[19].

 

La pianificazione dei soccorsi

Per far fronte a rischi gravi, capaci di portare ad un “grande” incidente industriale, la legge prescrive l’obbligo di un Piano operativo interno (POI) e di un Piano particolare d’intervento (PPI) per gli impianti industriali classificati “Seveso AS”. Il Prefetto può imporre questi due strumenti operativi anche ad altri impianti per i quali ritenga necessaria una pianificazione delle situazione di emergenza (ad es. stabilimenti con specifici rischi gravi quali un ambiente vicino molto urbanizzato, etc.).

In particolare:

·        il Piano operativo interno (POI): il gestore di uno stabilimento “Seveso AS” deve essere in grado di gestire un sinistro all’interno e di rimettere l’impianto in uno stato di sicurezza più efficace possibile. Il POI viene messo a punto dall’industriale e definisce l’organizzazione ed i mezzi specifici per la gestione di un incidente circoscritto all’interno dello stabilimento. Il POI pianifica l’organizzazione, le risorse e le strategie d’intervento. Su iniziativa dell’imprenditore vengono svolti test sull’efficacia del POI ed esercitazioni periodiche almeno ogni tre anni;

·        il Piano particolare d’intervento (PPI): in caso di sinistro i cui effetti escano fuori dai confini dello stabilimento, è il Prefetto a prendere la direzione delle operazioni di soccorso. Il Prefetto fissa un Piano particolare di intervento, uno dei casi specifici di applicazione dei Piani ORSEC[20]. Il PPI prevede la mobilizzazione dei servizi di soccorso pubblici (pompieri, gendarmi, polizia, SAMU), dei servizi dello Stato (DRIRE, DDE, DDASS, etc.), dei comuni e degli attori privati e stabilisce le misure di protezione della popolazione in caso di incidente. I perimetri di applicazione del PPI sono generalmente più ampi di quello del Piano di prevenzione dei rischi tecnologici (PPRT).

La legge di modernizzazione della sicurezza civile del 13 agosto 2004 ha ridefinito la pianificazione dei soccorsi e la gerarchia di questi dispositivi di soccorso a livello dipartimentale, zonale e nazionale. Il dispositivo ORSEC (Organizzazione della risposta di sicurezza civile) permette, a livello dipartimentale, di mobilizzare e organizzare in tempi rapidi, sotto l’autorità unica del prefetto, tutti i mezzi pubblici e privati per garantire la protezione della popolazione. Il PPI è una disposizione specifica nell’ambito del dispositivo ORSEC dipartimentale, che permette di pianificare una risposta adatta al particolare rischio rappresentato dal sito industriale preso in esame.

La legge del 2004 prevede anche altri nuovi dispositivi. In particolare:

·        il Piano comunale di salvaguardia (PCS): ogni comune soggetto ad un PPI o, per i rischi da catastrofi naturali, ad un Piano di prevenzione dei rischi naturali prevedibili (PPRN), ha l’obbligo di dotarsi di un PCS. Il sindaco deve prevedere l’organizzazione e le misure di salvaguardia da attuare per proteggere la popolazione;

·        la Riserva comunale di sicurezza civile (RCSC): si tratta di una “riserva” volontaria a sostegno del sindaco per gli eventi che toccano la sicurezza civile. Riguarda i cittadini di ogni età e di ogni mestiere per assistere il sindaco nei compiti di salvaguardia, in sinergia con le azioni dei servizi di soccorso o delle associazioni di sicurezza civile.

 

L’informazione

I cittadini hanno diritto all’informazione sui rischi maggiori ai quali sono sottoposti sul luogo di lavoro e nel luogo di residenza. La legge “rischi” ha rafforzato il dispositivo d’informazione, esistente fin dal 1987.

Per quanto riguarda l’informazione preventiva, la legge del 2003 prescrive l’obbligo di redigere un dossier dipartimentale sui grandi rischi (DDRM), realizzato dal Prefetto e disponibile in ogni comune, sulla base del quale il sindaco prepara un documento d’informazione comunale sui grandi rischi (DICRIM) ed una diffusione pubblicitaria del rischio per informare i cittadini. È stata inoltre resa obbligatoria l’informazione degli acquirenti e dei locatari nei comuni soggetti a rischio sismico o dotati di un PPRN o di un PPRT. L’obbligo di informare spetta al venditore o al locatore prima della firma dell’atto di vendita o di locazione.

Oltre alle misure generali d’informazione preventiva, i gestori di impianti “Seveso AS” devono organizzare, almeno ogni cinque anni, una campagna di comunicazione all’interno delle zone definite nel PPI. Durante l’elaborazione del PPI, inoltre, il pubblico viene consultato sul progetto di Piano per consentirgli di esprimersi sulle misure operative previste. La legge “rischi” ha previsto la creazione di un Comitato locale d’informazione e di concertazione (CLIC)[21]intorno agli stabilimenti “Seveso AS” per informare meglio il pubblico e consentirgli di presentare le proprie osservazioni.

Per quanto riguarda l’informazione durante e dopo un incidente,la legge “rischi” prevede una segnalazione acustica per avvertire la popolazione ed un’informazione “a caldo” sugli eventuali incidenti sopravvenuti negli stabilimenti.

In caso di grave incidente un segnale acustico specifico, previsto nel PPI, viene diffuso dalle sirene dello/degli stabilimenti industriali (tre cicli successivi della durata di 1 minuto e 41 secondi, separati da un intervallo di cinque secondi, modulati in ampiezza o in frequenza). Il sistema di allarme può essere anche trasmesso da un insieme mobile di allarme (EMA), autoveicoli equipaggiati di altoparlanti che diffondono un messaggio di allarme nei quartieri coinvolti.

Il gruppo Radio France e, dall’ottobre 2006, il gruppo France Télévision, hanno firmato una convenzione con la Direzione della difesa e la sicurezza civili per diffondere i messaggi di allarme e le consegne di sicurezza decise dai direttori delle operazioni di soccorso in caso di grande evento. La fine dell’allarme viene segnalata da un altro segnale acustico di cessato allarme (trenta secondi di suono a frequenza fissa) o, comunque, da forme di messaggio diffuse alle medesime condizioni osservate per i messaggi di allarme.

Gli abitanti vicini agli stabilimenti “Seveso” potranno essere informati degli incidenti accaduti in quei siti industriali. In linea con la Legge “rischi”, un comunicato stampa dell’allora Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEDAD) del 4 dicembre 2006 raccomanda ai responsabili degli stabilimenti “Seveso” di informare “a caldo” il pubblico. Pur non trattandosi di un obbligo per gli industriali, l’invito si inserisce all’interno di una politica volta a creare una cultura del rischio e a mantenere un dialogo con gli abitanti di aree limitrofe agli impianti industriali. In alternativa saranno, a seconda dei casi, il comune, la stampa locale o le associazioni a divulgare notizie, attraverso comunicati municipali, informazioni su internet o riunioni pubbliche, su quanto è accaduto negli stabilimenti, sulle circostanze e le conseguenze immediate dell’incidente, nonché sulle misure prese per la soluzione del problema.

 

La gestione dell’urbanizzazione

La legge del 1987 ha imposto ai comuni di tener conto dei rischi industriali nei loro documenti urbanistici. La gestione dell’urbanizzazione spetta allo Stato e alle collettività territoriali. Il prefetto e le collettività territoriali dispongono di diversi strumenti legali e regolamentari per prevenire lo sviluppo dell’urbanizzazione nei perimetri pericolosi intorno ad un impianto industriale esistente o previsto.

Per lo Stato, gli strumenti principali sono:

·        la diffusione dell’informazione: il prefetto deve “portare a conoscenza” dei comuni tutte le informazioni e gli studi tecnici che ha a disposizione sui grandi incidenti e dei quali le collettività territoriali devono tener conto nell’elaborazione dei rispettivi piani urbanistici;

·        le Servitù di utilità pubblica (SUP): nel campo dei rischi tecnologici le SUP consistono in obblighi urbanistici in determinate zone intorno ai siti “Seveso AS”. Servitù che possono essere riportate nel Piano locale urbanistico (PLU);

·        il Progetto d’interesse generale (PIG): nel campo dei grandi rischi, un progetto d’interesse generale è un progetto di protezione finalizzato a limitare le conseguenze dei rischi esistenti e presenta carattere di utilità pubblica. Il PIG è disposto con arrêté del prefetto e permette allo Stato di far prevalere la considerazione di interessi che vanno oltre i limiti territoriali di un singolo comune. La supremazia dell’interesse generale contenuto nel PIG fa sì che quest’ultimo prevalga eventualmente su un PLU.

Per le Collettività territoriali, i principali strumenti a disposizione sono:

·        il rifiuto o la concessione condizionata all’osservanza di prescrizioni speciali del permesso per una costruzione in una zona a rischio[22];

·        il Piano locale urbanistico (PLU): è lo strumento di pianificazione urbanistica a livello comunale o intercomunale (per cinque o dieci anni). In base alle informazioni ricevute dal Prefetto (compresi i PIG e le SUP) e gli studi sui pericoli forniti dagli industriali per gli impianti già installati, il comune può determinare eventualmente le zone dove è vietata l’edificazione in ragione del rischio collegato allo stabilimento o al gruppo di stabilimenti industriali presenti nella zona;

·        la Carta comunale: è una versione semplificata del PLU, adattata ai comuni rurali con un’urbanizzazione meno significativa. È approvata dal Prefetto e dal Consiglio municipale e delimita le zone edificabili da quelle non edificabili. A questi comuni, a predominanza rurale, si applica il Regolamento nazionale urbanistico.

La legge “rischi” del 2003 ha introdotto anche un altro strumento regolamentare di prevenzione e di gestione urbanistica intorno ai siti “Seveso AS”: il Piano di prevenzione dei rischi tecnologici (PPRT). Il PPRT è un documento prescritto dal Prefetto[23] che mira a definire, in concertazione con le parti interessate, regole di utilizzo dei suoli rispettose dell’obiettivo di proteggere le persone e, al tempo stesso, compatibili con l’attività dell’industria “a rischio”. Dopo la sua approvazione, il PPRT è opponibile a terzi, costituisce una servitù di utilità pubblica e deve essere allegato ai documenti urbanistici esistenti (PLU o carta comunale). È lo Stato ad avere la responsabilità di definire il perimetro di “pericolo”, lo “zonaggio” regolamentare e le relative regole urbanistiche. Una volta approvato il PPRT; spetta ai sindaci dei comuni interessati procedere alla gestione dello sviluppo urbanistico in attuazione di quanto prescritto dal PPRT.

 

Germania

La Repubblica federale tedesca è stato uno dei primi paesi in Europa ad adottare disposizioni legislative sulla prevenzione degli incidenti industriali.

La normativa per la salvaguardia della popolazione dai pericoli derivanti dagli incidenti industriali era contenuta inizialmente nella legge sulla sicurezza sul lavoro. Successivamente, con l’aumento del livello di pericolosità degli impianti industriali, la protezione è stata estesa a terzi e, in particolare, alle aree adiacenti alle strutture.

Il primo tentativo di regolare la materia in maniera sistematica e dettagliata è stato compiuto con l’approvazione della Legge federale contro l’inquinamento (Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG)[24] del 15 marzo1974, in base alla quale tutti gli impianti ad alto rischio erano obbligati a possedere una licenza mirata a garantire la salvaguardia non solo dagli effetti nocivi sull’ambiente, ma anche da pericoli “aggiuntivi”, come incendi ed esplosioni (art. 1).

La Legge contro l’inquinamento, che negli anni ha subito diverse modifiche anche per un necessario adeguamento alla normativa comunitaria, trova il suo fondamento giuridico nell’art. 74, comma 24, della Legge fondamentale, in base al quale la Federazione ha competenza legislativa concorrente nelle materie riguardanti il controllo dell'inquinamento atmosferico e la lotta all'inquinamento acustico.

Per l’attuazione della Legge contro l’inquinamento, il Governo federale ha emanato, nel tempo, una serie di regolamenti (Verordnungen zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - BImSchV) e disposizioni amministrative generali (Allgemeine Verwaltungsvorschriften).

Il Ministero federale per l’ambiente, la conservazione della natura e la sicurezza nucleare (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit)[25] e l’Ufficio federale per l’ambiente (Umweltbundesamt)[26] costituiscono le autorità competenti a livello federale.

Nel 1992 il Ministero federale dell’ambiente istituì la Commissione tecnica per la sicurezza degli impianti (Technischer Ausschusses für Anlagensicherheit - TAA) e la Commissione sul rischio degli incidenti (Störfall-Kommission) come organi di consulenza. Nel 2005 tali organi sono stati fusi nella Commissione per la sicurezza degli impianti (Kommission für Anlagensicherheit - KAS)[27].

Il nucleo centrale della Legge federale contro l’inquinamento riguarda “gli effetti nocivi sull’ambiente” (Schädliche Umwelteinwirkungen) (art 3, comma 1), che potrebbero essere causati sia da normali operazioni di installazione, sia da un possibile malfunzionamento dell’impianto.

La legge prevede speciali obblighi per i gestori degli impianti. In relazione a tali obblighi, essa distingue tra gli impianti soggetti ad autorizzazione (Genehmigungsbedürftige Anlagen – art. 5) e gli impianti non soggetti ad autorizzazione (Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen – art. 22).

In particolare, sono soggetti ad autorizzazione gli impianti che sono particolarmente esposti al rischio di determinare effetti nocivi sull’ambiente, conformemente al 4° Regolamento di attuazione della Legge contro l’inquinamento, relativo agli impianti soggetti ad autorizzazione (Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - BImSchV)[28].

Tali impianti devono essere edificati e gestiti secondo i seguenti obblighi prescritti per legge:

·        obbligo di controllare le emissioni e di prevenire i rischi;

·        obbligo di assumere precauzioni;

·        obbligo di riciclare, recuperare e trattare i rifiuti;

·        obbligo di risparmiare energia.

Inoltre, gli impianti soggetti ad autorizzazione devono essere costruiti e gestiti dagli operatori in modo da non determinare effetti nocivi sull’ambiente o altri rischi, svantaggi o rilevanti fastidi alla popolazione e alle aree limitrofe.

Le autorità competenti, infine, rilasciano la licenza per la costruzione e la gestione di impianti quando tutti gli obblighi di base dei gestori e i requisiti aggiuntivi richiesti per l’installazione siano stati osservati e non entrino in conflitto con alcuna altra disposizione di legge (art. 6).

 

La Legge contro l’inquinamento è stata attuata attraverso una serie di regolamenti, incluso il 12° Regolamento sul rischio di incidenti (Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - BImSchV)[29] - la cosiddetta Störfall-Verordnung che contiene misure per la prevenzione degli incidenti industriali e per limitare gli effetti nocivi delle sostanze pericolose sull’ambiente. Il regolamento si applica alle aree industriali (Betriebsbereiche) che possono essere costituite da impianti soggetti o non soggetti ad autorizzazione: determinante è, dunque, la quantità di sostanze pericolose trattata, così come specificato nell’allegato I del regolamento (art 1, comma 1).

La Störfall-Verordnung obbliga il gestore dell’area industriale (Betreiber) ad adottare una serie di misure di sicurezza, al fine di evitare incidenti fin dall’inizio della propria attività o di minimizzarne, il più possibile, gli effetti nocivi sulle persone e sull’ambiente.

La prima versione del regolamento, risalente al 1980, costituiva un punto di riferimento per la Direttiva del Consiglio 82/501/CEE del 24 giugno 1982 sui rischi rilevanti connessi con determinate attività industriali (la cosiddetta direttiva “Seveso I”). Il regolamento del 1980 si applicava a “determinati” impianti soggetti ad autorizzazione nei quali erano presenti sostanze pericolose.

Nel 1988, a seguito di gravi incidenti verificatisi non solo nella Repubblica federale tedesca, ma anche in altri paesi, il campo di applicazione del regolamento fu esteso a tutti gli impianti soggetti ad autorizzazione nei quali erano presenti o era prevista la presenza di sostanze pericolose.

Il regolamento fu emendato ulteriormente nel 1991, al fine di accogliere le modifiche apportate alla direttiva “Seveso I”. In tale occasione, fu inserita la nozione di “incidente rilevante”.

Nel 2000 fu introdotta una nuova versione della Störfall-Verordnung al fine di recepire nell’ordinamento tedesco le disposizioni contenute nella Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (la cosiddetta direttiva “Seveso II”).

Il nucleo centrale del regolamento in seguito alle modifiche del 2000 resta la sicurezza degli impianti,in particolare la protezione dai rischi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Inoltre, la nuova normativa introduce previsioni legislative relative alla sicurezza sul lavoro, ma sempre con riferimento alla protezione dai rischi rilevanti. L'obiettivo del regolamento è, dunque, di garantire la tutela delle persone e dell'ambiente dalle conseguenze degli incidenti derivanti dalle attività prevalentemente industriali.

In conformità con le nuove previsioni contenute nella direttiva “Seveso II”, l’attenzione si sposta sulla “quantità” delle sostanze pericolose” e sul “superamento delle quantità stabilite”, e non più sul fatto che l’impianto sia soggetto ad autorizzazione.

Il nuovo regolamento, inoltre, si basa sulla nozione di stabilimento, vale a dire “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostante pericolose all’interno di uno e più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni connesse”. Dunque, non è più necessario che tali sostanze siano presenti all’interno di un impianto soggetto ad autorizzazione. Ciò significa, altresì, che l’impianto non soggetto ad autorizzazione può ricadere nell’ambito di applicazione del regolamento in oggetto. Infine, il regolamento non fa più riferimento ai singoli impianti, ma a un gruppo di impianti in termini spaziali.

Il regolamento si applica, pertanto, agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose (art. 2, comma 1). Le sostanze considerate pericolose sono specificate nell'allegato I (Anwendbarkeit der Verordnung) del regolamento. Tale allegato contiene nuove categorie di sostanze pericolose, come quelle “altamente infiammabili”, “estremamente infiammabili” o “pericolose per l’ambiente”. Un altro requisito per l’applicazione del regolamento è la quantità delle sostanze pericolose presenti nell’area dello stabilimento industriale, che deve essere uguale o superiore alle quantità indicate nell’allegato I, quarta colonna, del regolamento. In tale caso, lo stabilimento è soggetto ad una serie di “generali obblighi di sicurezza”, elencati agli artt. 3 e 8 del regolamento. Qualora, invece, le quantità siano uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I, quinta colonna, gli operatori degli stabilimenti sono tenuti al rispetto di “ulteriori obblighi” stabiliti agli artt. 9 e 12.

La Störfall-Verordnung si applica, altresì, agli impianti soggetti ad autorizzazione che non appartengono ad uno stabilimento e che sono a maggior rischio di incidenti, ove si ritenga che le sostanze trattate (gas liquido altamente infiammabile, gas naturale, ammoniaca) siano presenti in quantità superiori alla soglia specificata nell’allegato VII del regolamento.

 

Generali obblighi di sicurezza per i gestori degli impianti

In conformità con la Direttiva “Seveso II”, il regolamento del 2000 introduce l’obbligo di notifica di una serie di informazioni alle autorità competenti e le nozioni di “politica di prevenzione degli incidenti rilevanti” e di “sistema di gestione della sicurezza”.

In base all’art. 7 del Regolamento, il gestore è obbligato a trasmettere alle autorità competenti una notifica contenente non solo i dati relativi all’operatore dello stabilimento, ma anche le informazioni riguardanti l’attività in corso o prevista dell’impianto, la quantità e la forma fisica delle sostanze pericolose e l’ambiente immediatamente circostante allo stabilimento. Inoltre, il gestore deve informare immediatamente l’autorità competente in caso di modifica o di chiusura dello stabilimento.

L’art. 8 del regolamento stabilisce, in conformità con l’articolo 7 della direttiva, che il gestore debba redigere un documento che definisca la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e farsi carico della sua corretta applicazione. La politica di prevenzione deve essere proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti presentati dallo stabilimento. Tale documento deve essere consegnato qualora l’autorità competente ne faccia richiesta. Il regolamento non contiene dettagli sulla formulazione e il contenuto della politica di sicurezza che, sulla base dell’allegato III della direttiva, deve contenere obiettivi generali e misure di intervento adottate dal gestore in merito al rispetto del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti. In ogni caso, in conformità con la norma comunitaria, la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti mira a garantire un elevato livello di protezione dell’uomo e dell’ambiente attraverso mezzi, strutture ed un sistema di gestione della sicurezza (Sicherheitsmanagementsystem - SMS) appropriati.

 

Ulteriori obblighi

I gestori degli impianti hanno, altresì, l’obbligo di elaborare rapporti di sicurezza (art. 9) ed un piano di emergenza interna (art. 10), nonché di fornire al pubblico specifiche informazioni sulle misure di sicurezza (art. 11).

In base all’art. 9 del regolamento, il gestore dello stabilimento è tenuto a presentare un rapporto di sicurezza (Sicherheitsbericht) contenente i dati di cui all’allegato II della Direttiva Seveso II.

Ai sensi dell’art. 10 del regolamento, prima di avviare l’attività di uno stabilimento, il gestore ha l’obbligo di predisporre piani di emergenza interni (interne Alarm- und Gefahrenabwehrpläne) da applicare all’interno dello stabilimento e di trasmettere alle autorità competenti informazioni che consentano loro di elaborare piani di emergenza esterni (externe Alarm- und Gefahrenabwehrpläne).

Prima di elaborare un piano di emergenza interno, il gestore è tenuto ad informare e ad ascoltare il personale che lavora nello stabilimento. È prevista, inoltre, la verifica e la revisione del piano interno ogni tre anni. Per quanto riguarda i piani di emergenza esterni, che devono essere predisposti dalle competenti autorità dei Länder ai sensi delle rispettive leggi regionali, è previsto l’intervento delle forze di soccorso esterne in specifiche situazioni di emergenza in cui versa lo stabilimento.

Per ciò che concerne, invece, le informazioni sulle misure di sicurezza, in conformità con le nuove disposizioni della Störfall-Verordnung, i gestori sono tenuti a fornire alla popolazione tutte le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all’articolo 9 della direttiva.

Infine, l’art. 11, comma 3, del regolamento stabilisce che il rapporto di sicurezza possa essere accessibile al pubblico. Tuttavia, il gestore ha il diritto di richiedere alle autorità competenti di non rendere pubbliche alcune parti del rapporto per ragioni di riservatezza industriale o commerciale. In tal caso, il gestore può mettere a disposizione del pubblico un rapporto emendato, da cui sono stralciate le parti che non devono essere divulgate.

 

Obblighi per le autorità competenti

Oltre ad introdurre obblighi per i gestori degli stabilimenti, il regolamento ha introdotto doveri più stringenti per le autorità competenti:

·        dovere di informare il gestore (Mitteilungspflicht): le autorità competenti, dopo aver ricevuto il rapporto di sicurezza, devono comunicare al gestore, entro un ragionevole periodo di tempo, il risultato dell’esame di tale documento, in modo da consentire al gestore stesso di correggerlo (art. 13);

·        dovere di fornire rapporti (Berichtspflichten): le autorità competenti hanno l’obbligo di trasmettere, ogni tre anni, un rapporto sull’impianto, soggetto alle previsioni contenute nella Störfall-Verordnung, al Ministero federale dell’ambiente, della conservazione della natura e della sicurezza nucleare. A sua volta, il Ministero ha l’obbligo di inviare tale rapporto alla Commissione europea (art. 14);

·        effetto domino (Domino-Effekt): le competenti autorità sono tenute ad individuare gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possano essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti e delle sostanze pericolose in essi presenti (art. 15);

 

Al fine di recepire nel diritto interno la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, del 16 dicembre 2003 (la cosiddetta direttiva Seveso III), sono stati modificati la Legge contro l’inquinamento e il Regolamento sui rischi degli incidenti.

Le modifiche alla normativa comunitaria sui rischi degli incidenti sono state decise ed attuate in seguito ai gravi incidenti industriali di Baia Mare, in Romania, il 30 gennaio 2000, e di Enschede, nei Paesi Bassi, il 13 maggio 2000, nonché all'esplosione avvenuta nell'impianto chimico dell'AZF di Tolosa il 21 settembre 2001.

Ciò che ha acuito le conseguenze di tali incidenti è stata la vicinanza degli impianti alle zone abitate. L’articolo 12 sul controllo dell’urbanizzazione contenuto nella direttiva Seveso II si poneva lo scopo di separare, nel lungo termine, gli stabilimenti industriali pericolosi dalle zone abitate o da altri luoghi frequentati dal pubblico. La nuova direttiva Seveso III ha compiuto un passo in avanti, stabilendo, nel riformato articolo 12, che gli Stati membri “provvedono affinché la loro politica in materia di assetto del territorio e/o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione, tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali e, per quanto possibile, le aree ricreative e quelle di particolare interesse naturale (o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale) dall'altro e, per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche complementari a norma dell'articolo 5, per non accrescere i rischi per le persone”.

Per quanto riguarda le informazioni sulle misure di sicurezza, il nuovo articolo 13 della direttiva stabilisce che le informazionisulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente debbano essere fornite d'ufficio, regolarmente e nella forma più idonea, a ogni persona e a ogni struttura frequentata dal pubblico (quali scuole e ospedali) che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno stabilimento di cui all'articolo 9.

La Legge contro l’inquinamento è stata modificata tramite la Legge di attuazione della direttiva “Seveso III" del 25 giugno 2005[30].

Il nuovo art. 50 della legge introduce la pianificazione territoriale (Planung) al fine di evitare gli effetti nocivi sull’ambiente e le conseguenze derivanti dagli incidenti industriali su determinati beni protetti, come le vie di comunicazione e le aree ricreative. La legge elenca i luoghi soggetti a tutela per i quali deve essere rispettata un’adeguata distanza dalle aree industriali.

La legge ha previsto, altresì, l’istituzione della Commissione per la sicurezza degli impianti (Kommission für Anlagensicherheit - KAS) che riunisce in sé la Commissione tecnica per la sicurezza degli impianti (Technischer Ausschusses für Anlagensicherheit - TAA) e la Commissione sul rischio di incidenti (Störfall-Kommission) (§ 51a). La KAS fornisce informazioni e consulenza al Governo federale o al competente Ministero federale. Ad intervalli regolari, o per determinati motivi, fornisce consigli tecnici per il miglioramento della sicurezza degli impianti.

La modifica della Störfall-Verordnung, effettuata attraverso il Regolamento di attuazione della Direttiva 2003/105/CE[31] dell’8 giugno 2005, è entrata in vigore il 1° luglio 2005. In conformità con le disposizioni contenute nella nuova direttiva, specifiche attività minerarie o di smaltimento dei rifiuti, che formalmente erano escluse dall’applicazione delle norme sugli incidenti rilevanti, sono rientrate nell’ambito di applicazione del regolamento in oggetto.

 

Regno Unito

La legislazione in materia di protezione dell’ambiente rispetto ai rischi derivanti da processi industriali ha avuto, nel Regno Unito, un’evoluzione le cui origini precedono di circa un decennio gli interventi del legislatore comunitario e i conseguenti atti di trasposizione nel diritto interno.

L’esigenza di regolamentare le attività industriali suscettibili di determinare rilevanti rischi ambientali in relazione all’impiego di sostanze pericolose si è infatti delineata, nel Regno Unito, intorno al 1965 e ha determinato, nel 1974, l’approvazione dello Health and Safety at Work Act[32] e la contestuale istituzione della Health Safety Commission (HSC)[33], nonché, l’anno seguente, dello Health Safety Executive (HSE).

A brevissima distanza di tempo dall’approvazione della legge predetta, il verificarsi di incidenti industriali con gravi conseguenze sulle persone e sull’ambiente (come quello di Flixborough avvenuto nel giugno del 1974) rese tuttavia necessaria la creazione, in seno alla Health Safety Commission, di un organismo specializzato con competenze riferite alla prevenzione dei maggiori rischi ambientali di fonte industriale, la Advisory Committee on Major Hazards. Formata da esponenti industriali e sindacali e da rappresentanti delle autorità locali, questa commissione per i “grandi rischi” ha avuto assegnati compiti consultivi con specifico riguardo all’identificazione dei siti a maggior rischio di incidenti, all’elaborazione di un sistema di misure preventive e alla predisposizione di regole di gestione dei siti suddetti.

Nel corso della sua attività di studio e di ricerca, la commissione (disciolta nel 1984) ha raccomandato l’adozione legislativa di misure che nel contenuto anticipavano in parte regole poi elaborate in sede comunitaria (ad esempio, in materia di notificazione dell’uso di sostanze pericolose negli impianti industriali e di valutazione dei rischi, oggetto di una relazione del 1978); talune modifiche apportate all’iniziale proposta di direttiva (“Seveso I”) presentata nel 1979, formulate dal Regno Unito nella “fase ascendente” del testo comunitario, traggono appunto origine dalle raccomandazioni della commissione per i “grandi rischi” in tema di puntuale identificazione delle sostanze pericolose soggette ad obbligo di notifica e di semplificazione dei relativi adempimenti.

 

L’attuazione della direttiva 82/501/CEE (“Seveso I”)

La prima direttiva “Seveso” è stata trasposta nel 1984 nella legislazione del Regno Unito mediante un provvedimento di normativa secondaria, costituito dalle Control of Industrial Major Accident Hazards Regulations (meglio note come CIMAH Regulations 1984)[34].

In relazione alle principali previsioni della direttiva, l’attuazione da parte del Regno Unito presenta alcune peculiarità. Mentre l’obbligo generale posto agli Stati membri di prevenire gli incidenti (artt. 3 e 4 della direttiva) veniva recepito dal legislatore britannico con disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro adottate nel solco dei requisiti prescritti in tale ambito dallo Health and Safety at Work Act 1974, egli provvedeva, nel contempo, a differire al 1989 il termine per la presentazione, da parte delle imprese, dei documenti sulle misure di sicurezza e dei piani di emergenza interna (art. 5 della direttiva): ciò al fine di non esporre, mediante la prescrizione di stringenti requisiti, le imprese nazionali (segnatamente del comparto chimico e petrolchimico) ad uno svantaggio competitivo rispetto alle imprese straniere. I provvedimenti nazionali di attuazione, inoltre, si connotano rispetto alla direttiva per il maggiore dettaglio della individuazione delle sostanze pericolose, dei soggetti titolari di competenze nella gestione degli incidenti e di taluni aspetti procedurali.

Specifiche procedure, ad esempio, sono state introdotte relativamente all’attuazione degli obblighi di informazione verso il pubblico previsti dalla direttiva (art. 8), con il coinvolgimento dello Health and Safety Executive, preposto dalle norme attuative alla designazione dell’ambito territoriale interessato, e dell’ente locale (District Council) incaricato della diffusione dell’informazione presso la cittadinanza; solo in caso di mancato accordo con tali autorità l’impresa è abilitata a comunicare direttamente ai cittadini le informazioni previste dalla direttiva.

Le difficoltà incontrate dalle autorità di settore nella valutazione del potenziale impatto sull’ambiente di determinate attività industriali, peraltro, hanno condotto all’attribuzione di nuove e più incisive competenze allo Health and Safety Executive, in corrispondenza di modifiche delle CIMAH Regulations intervenute negli anni per integrarne il testo con disposizioni aggiornate sul controllo dei rischi di incidenti industriali rilevanti[35].

 

L’attuazione delle successive direttive (“Seveso II” e “Seveso III”)

La seconda direttiva “Seveso” (96/82/CEE) è stata attuata nel 1999 con le Control of Major Accidents Hazards Regulations, note anche con l’acronimo COMAH Regulations 1999 [36]; con un distinto provvedimento, peraltro, è stata data attuazione (come si dirà in seguito) alle previsioni della direttiva specificamente riferite al coordinamento tra le funzioni di pianificazione territoriale e quelle di regolamentazione delle misure di prevenzione dei grandi rischi ambientali [37].

Le COMAH Regulations sono state ulteriormente modificate, in attuazione della terza direttiva “Seveso” (2003/105/CEE), nel 2005 con l’introduzione delle Control of Major Accidents Hazards (Amendment) Regulations [38].

Nel testo consolidato, la disciplina dettata dalle COMAH Regulations distingue e classifica gli stabilimenti industriali in due principali categorie a seconda del livello di rischio delle corrispondenti attività, commisurato in rapporto all’utilizzazione di determinate sostanze pericolose nei processi industriali. Gli stabilimenti (definiti anche COMAH sites in ragione della loro soggezione a queste regole) sono pertanto qualificati come a minor rischio (lower-tier operators) se le sostanze (o gruppi di sostanze) pericolose che vi sono utilizzate siano complessivamente eccedenti la prima soglia quantitativa indicata nelle Regulations, ma inferiori alla soglia quantitativa superiore; per contro, gli stabilimenti a maggior rischio (top-tier operators) sono considerati tali se la quantità delle sostanze utilizzati superi l’una e l’altra soglia (entrambe indicate negli allegati tecnici delle Regulations).

Il testo normativo, dopo aver individuato, ai fini della direttiva, l’Autorità Competente, i gestori degli stabilimenti industriali (operators) e le finalità della disciplina, enumera gli obblighi posti sui gestori, prevedendo la redazione da parte loro di due documenti: il primo riferito alle misure di prevenzione degli incidenti (Major Accident Prevention Policy), concernente la predisposizione, nell’amministrazione interna dello stabilimento, di un sistema di sicurezza rispondente alle note Regulations; il secondo consistente nella descrizione in dettaglio - da notificare all’Autorità Competente – dei processi che hanno luogo nello stabilimento e delle sostanze che vi sono utilizzate. Per i top-tier operators è altresì prevista la redazione di una relazione sulla sicurezza (Safety Report [39]) da sottoporre all’esame dell’Autorità Competente, la quale, sulla base di esso, è abilitata a richiedere informazioni aggiuntive e ad opporre il suo diniego, se necessario, all’inizio delle attività industriali.

I piani di emergenza la cui redazione è prescritta dalla disciplina hanno caratteristiche differenziate a seconda del contenuto e dell’attività industriale interessata. Nel caso degli On-Site Emergency Plans, essi sono redatti obbligatoriamente dal gestore qualora si tratti di un top-tier operator, in conformità alle previsioni delle Regulations (contenute nell’allegato 5) che prevede a tal fine il coinvolgimento dei lavoratori dello stabilimento, dell’autorità di protezione ambientale (Enviroment Agency), delle autorità sanitarie locali e dei servizi di emergenza. Diversamente, gli Off-Site Emergency Plans sono predisposti dalle autorità locali territorialmente competenti sulla base delle informazioni comunicate dal gestore e ad esito di una procedura di consultazione obbligatoria con l’Autorità Competente e, ancora una volta, con i servizi di emergenza e le autorità sanitarie.

La normativa definisce, infine, il contenuto degli obblighi di informazione gravanti sul gestore verso il pubblico, le autorità e i gestori degli stabilimenti industriali vicini, in modo da creare un “effetto domino”; e, conformemente alle prescrizioni comunitarie, individua i compiti e le responsabilità dell’Autorità Competente.

 

L’Autorità Competente

Autorità Competente designata dal Regno Unito, in sede di attuazione della direttiva “Seveso I”, è lo Health Safety Executive in concerto con la Environment Agency per l’Inghilterra e il Galles; in base alla ripartizione di competenze stabilita nel quadro della devolution avviata nel 1998 (e disciplinata, per quanto concerne la materia specifica, da un apposito protocollo d’intesa), in Scozia lo Health Safety Executive opera in concerto con la Scottish Environment Protection Agency. Ogni organismo, costitutivo dell’Autorità Competente nel suo complesso, applica tariffe per i propri servizi a copertura dei costi sostenuti.

Tra i compiti dell’Autorità Competente vi è quello di provvedere, in conformità alla direttiva comunitaria, a ricevere e ad esaminare le notificazioni (art. 6 delle COMAH Regulations); di valutare i documenti in materia di sicurezza (Safety Reports, artt. 7 e 17); di disporre il blocco delle attività industriali non conformi alle norme di sicurezza (art. 18); di esercitare i poteri ispettivi di cui sono investite, definendone le modalità procedurali (art. 19). Un ruolo di coordinamento strategico ed organizzativo, rivolto all’Autorità nelle sue tre diverse componenti, è assegnato al Competent Authority Strategic Management Group (CASMG), che svolge anche compiti referenti nei confronti delle istituzioni comunitarie e nazionali [40].

Il quadro delle competenze istituzionali è completato dal ruolo attribuito agli enti locali in materia di pianificazione territoriale (land use planning). Spetta a tali enti, in particolare, la redazione di piani di sviluppo (development plans) e l’esame, oltre alle notificazioni previste dalle COMAH Regulations, delle richieste di autorizzazione presentate degli operatori industriali relativamente alla detenzione di sostanze pericolose nei loro stabilimenti [41].

Per il rilascio di tali autorizzazioni sono previste procedure differenziate, anche in questo caso, in base alla dimensione quantitativa delle sostanze pericolose utilizzate nelle attività industriali; di modo che, per avviare l’operatività di un nuovo stabilimento in cui tali sostanze siano presenti in misura eccedente le soglie stabilite dalle note regolamentazioni, il gestore deve munirsi della previa autorizzazione da parte della Hazardous Substances Authority (HSA), la cui funzione è di norma rivestita dall’autorità locale competente alla pianificazione territoriale (Local Planning Authority – LPA). La HSA, nell’esaminare la richiesta di autorizzazione, è tenuta ad acquisire il parere dello Health Safety Executive, che può stabilire nel caso concreto particolari requisiti o condizioni.

Sulla base delle informazioni ricevute dalla HSA, lo Health Safety Executive, inoltre, provvede ad individuare il perimetro di un’area di sicurezza circostante il sito industriale oggetto dell’autorizzazione; normalmente suddivisa in tre zone concentriche, la cui estensione è definita in rapporto alla tipologia e alla quantità delle sostanze pericolose la cui presenza è dichiarata nello stabilimento, tale area (detta Consultation Distance) è sottoposta ad esame particolare da parte delle LPA in sede di pianificazione urbanistica, al fine di valutare le condizioni, sotto il profilo della sicurezza, in base alle quali possono esservi costruiti insediamenti abitativi o commerciali.

 

La revisione della direttiva “Seveso II”

Nel quadro della revisione, recentemente promossa dalla Commissione Europea delle regole poste dalla direttiva “Seveso II”, lo Health Safety Executive, nella sua veste di Autorità Competente del Regno Unito, è intervenuto con la pubblicazione di alcuni documenti. In essi l’Autorità, pur ribadendo la validità dell’impianto normativo di fonte comunitaria, ha formulato, da una parte, rilievi critici su talune proposte di modifica, nel presupposto che esse siano suscettibili di appesantire gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese (ciò con riguardo, in particolare, all’estensione agli operatori industriali censiti nella classe di minor rischio di obblighi finora posti sui top-tier operators); d’altra parte, lo HSE ha prospettato l’inclusione di nuove sostanze, e dei connessi processi industriali, tra quelli classificati per la loro pericolosità in caso di incidenti[42].

Lo HSE, peraltro, ha avviato un autonomo programma di revisione e di semplificazione (noto come COMAH remodelling programme) di taluni aspetti organizzativi delle funzioni ad esso attribuite, con particolare riferimento al ruolo di coordinamento del CASMG, alle procedure di esame dei Safety Report notificati dalle imprese (di cui si prospetta l’inoltro anche in forma elettronica) e all’esercizio dei poteri ispettivi e sanzionatori [43].

 

 

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[1] Direttiva 82/501/CEE, il cui nome deriva dall’incidente dell’ICMESA di Seveso del 10 luglio 1976 che ne ha determinato l’origine (http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=95570:cs&lang=it&list=95571:cs,95570:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte ). La direttiva è stata abrogata e sostituita “in toto” dalla direttiva 96/82/CE, c.d. “SEVESO II” (http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=346680:cs&lang=it&list=324348:cs,346681:cs,346680:cs,&pos=3&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte).

[2] Loi n. 76-663 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement del 19 luglio 1976 e Decrét de procedure del 21 settembre 1977. La disciplina delle attività industriali è oggi consolidata nel Libro V del Code de l’Environnement, parte legislativa(artt. L 511-1 e ss.) e parte regolamentare (artt. da D511-1 a D511-8; R 511-9 e ss.). consultabili all’indirizzo http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100430.

[3] http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508820&fastPos=2&fastReqId=1116369700&categorieLien=id&oldAction=rechTexte. La legge è stata abrogata dal 17 agosto 2004.

[4] La direttiva imponeva agli Stati membri di mettere a punto un sistema di controllo degli impianti a rischio. Il sistema francese di ispezione delle installations classées corrispondeva in gran parte a tale esigenza; venne solo aggiunta la speciale abbreviazione “S” (con riferimento a Seveso) alla nomenclatura di attività industriali soggette a speciali regole, incluse nel regime giuridico dettato dalla legge del 1976.

[5] Soglia poi riportata nell’allegato all’ Arrêté del 10 maggio 2000 che ha recepito la direttiva Seveso II, vedi infra.

[6] Introdotto nel 2009, il regime di registrazione per le installations classées è intermedio tra la dichiarazione e l’autorizzazione. La procedura d’istruzione delle domande di autorizzazione, lunga e complessa sia per l’impresa che per l’amministrazione, ha portato, attraverso un processo di concertazione, alla messa a punto del nuovo regime (Ordinanza dell’11 giugno 2009: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020728359&fastPos=2&fastReqId=126766073&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte). Il Décret n. 2010-368del 13 aprile 2010 ha precisato le relative procedure applicabili (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=47CCA9C19E982F62198DB5D4F14FC715.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000022092587&idArticle=LEGIARTI000022093326&dateTexte=20100414). Un primo Décret di modifica della nomenclatura ICPE, n. 2010-369 del 13 aprile 2010, ha introdotto il regime di registrazione per una serie di attività: le stazioni di servizio, i depositi di combustibili, legno, carta, plastiche, polimeri, i magazzini frigoriferi, etc. (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022092730&fastPos=3&fastReqId=1555384511&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte). Seguiranno, a breve, altre modifiche della nomenclatura ICPE. È prevista la consultazione delle collettività locali interessate e del pubblico sulle domande di registrazione in forma «semplificata e modernizzata» via internet. È al momento in corso la preparazione di una circolare esplicativa di guida ai prefetti e ai servizi decentrati. Per ulteriori informazioni si segnala il Sito internet nazionale dell’Ispezione delle Installations classées: http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/index.php.

[7] Al momento della prima direttiva Seveso sono stati recensiti più di quattrocento impianti “a rischio” in Francia. Al 31 dicembre 2005 risultavano 1213 stabilimenti classificati “S” e circa 58.000 stabilimenti sottoposti ad autorizzazione (A).

[8]La direttiva è stata recepita con un Arrêté del 10 maggio 2000 (per il testo in vigore: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=53D3E193B7527F6AE13EEE8B884551AC.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000000752492&dateTexte=20100503), accompagnato da una circolare esplicativa (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000766893&fastPos=2&fastReqId=898402264&categorieLien=id&oldAction=rechTexte) e preceduto da un Décret del 20 marzo 2000 che aveva già modificato il decreto del 1977 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=53D3E193B7527F6AE13EEE8B884551AC.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000005629235&dateTexte=20100503).

[9] I negoziati si sono successivamente conclusi con l’approvazione, a dicembre 2003, della direttiva 2003/105/CE, che ha esteso il campo di applicazione ad altre attività “pericolose”, tra le quali i depositi di prodotti pirotecnici ed esplosivi, le attività minerarie e le attività di stoccaggio di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0097:0105:IT:PDF).

[10]Per il testo in vigore: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604335&fastPos=1&fastReqId=1410427479&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte.

[11] Per ulteriori informazioni sulla politica di prevenzione dei rischi industriali si segnala il dossier del Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire su Le risque industriel (2007) (http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/ecologie/pdf/MaqID_RisqIndus_v2007_tbd.pdf).

[12] Recepita in particolare con il Décret n° 2005-1158 du 13/9/2005, relativamente ai Piani particolari d’intervento (PPI), previsti dalla Legge del 2004, il Décret n° 2005-989 del 10/8/2005 di modifica della nomenclatura delle installations classées e l’Arrêté del 29/9/2005.

[13] Per il testo in vigore: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804612&fastPos=1&fastReqId=102064121&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte.

[14] In Francia la concertazione è una procedura di elaborazione delle misure e delle decisioni pubbliche che permette ad ogni attore del procedimento pubblico, di far valere le proprie attese e preoccupazioni e di utilizzare vantaggiosamente le proprie competenze per raggiungere le soluzioni più appropriate.

[15] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:024:0008:0029:IT:PDF. La direttiva abroga e sostituisce la precedente direttiva 96/61/CE, c.d. “ICCP”, applicabile ad attività altamente inquinanti, non rientranti nel campo di applicazione delle direttive Seveso, quali centrali elettriche, industrie siderurgiche, alcuni settori dell’industria chimica, allevamenti intensivi, industrie della carta, impianti di concia delle pelli, trattamento dei rifiuti, etc.

[16] Il gestore è, secondo la definizione data dalla direttiva 96/82/CE, “la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto ovvero la persona cui è stato delegato, in base alla legislazione nazionale, un potere economico determinante in relazione al funzionamento tecnico dello stabilimento o dell'impianto”.

[17] La regolamentazione, l’organizzazione e il «pilotaggio» delle ispezioni negli impianti classificati «a rischio» fanno parte dei principali compiti del Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDM) che ha attualmente, tra le sue attribuzioni, le competenze relative alle installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). In seno al Ministero la lotta all’inquinamento industriale ed il rispetto della normativa sulle installations classées sono assicurati dalla Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), in particolare dal Service des Risques Technologiques (SRT).

Sotto l’autorità del Prefetto, l’ispezione degli stabilimenti industriali «a rischio» è assicurata in Francia da:

·         le Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) o, a seconda delle regioni, le Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL);

·         le Directions départementales des services vétérinaires (DDSV), servizi decentrati del Ministero dell’agricoltura che esercitano, per conto del MEEDDM, compiti di ispezione sugli impianti a rischio negli stabilimenti agricoli (macelli, allevamenti, etc.);

·         il Service technique interdépartemental de l’inspection des installations classées (STIIIC) (servizio della prefettura di polizia di Parigi, che esercita, per conto del Ministero dello sviluppo durevole, compiti di ispezione sugli impianti a rischio a Parigi e nel suo circondario;

·         la Direction générale de la prévention des risques.

Gli impianti a rischio costituiscono al momento attuale l’attività principale degli ispettori in materia di prevenzione dei rischi di grandi incidenti. Le evoluzioni amministrative in corso per l’applicazione delle leggi relative al Grenelle Environnement comporteranno modifiche importanti dell’organizzazione di alcuni di questi servizi, senza comunque mettere in discussione i compiti fondamentali e i principi organizzativi dell’ispezione delle installations classées. Sulle attività di Ispezione delle installations classées si segnalano le schede online presenti sul relativo sito internet all’indirizzo http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/-Generalites-.html.

[18] Dopo la legge “rischi” del 2003 la regolamentazione degli études de dangers impone all’industriale di valutare la “probabilità” di comparsa di ogni fenomeno pericoloso considerato e di valutarne anche l’intensità degli effetti.

[19]Il 26 giugno 2008 è stato firmato l’ultimo Programma strategico 2008-2012 per l’ispezione degli impianti a rischio (http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/_DGPR/SRT/BRPICQ/PS_IIC_2008_2010.pdf)[19].

Il programma tiene conto degli obblighi europei derivanti dalle direttive Seveso e 2008/1/CE e della raccomandazione 2001/331/CE che ha stabilito i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri così come della Legge “rischi” del 2003. Il Programma si basa sugli assi di azione definiti dal Grenelle Environnement. Il programma comporta impegni nei confronti della popolazione e del mondo professionale e definisce modalità di « pilotaggio », di metodologia, di organizzazione, di formazione e informazione di questo tipo di ispezione. Il piano precedente (2004-2007) condotto nelle DRIRE e nel 2006 nelle DDSV ha permesso di professionalizzare e strutturare l’attività di ispezione delle installations classées, in particolare sviluppando metodologie e strumenti comuni.

[20] I Piani di Organizzazione della risposta di sicurezza civile (ORSEC) sono piani per la organizzazione dei soccorsi in caso di catastrofi di portata dipartimentale, zonale o marittima, riformati dalla Legge del 2004.

[21] Il CLIC è composto da trenta membri al massimo, ripartiti in cinque collegi rappresentanti tutti gli attori della gestione del rischio, compresi gli abitanti dei comuni limitrofi e i dipendenti degli impianti a rischio. Il CLIC collega l’informazione alla popolazione e costituisce una sede di scambio e di concertazione sulla strategia di gestione del rischio industriale.

[22] Code de l’Urbanisme, art. R111-2

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E278DDAD06B07E6504323E3690FCFD0.tpdjo17v_3?idArticle=LEGIARTI000006816398&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20100505)

[23] Durante la fase di elaborazione del PPRT intervengono diversi attori. Il prefetto prescrive e “pilota” la procedura; sotto la sua autorità, i servizi per l’ispezione delle ICPE e delle infrastrutture sono incaricati di elaborare il progetto che viene sottoposto ad un sistema di concertazione (il comitato locale d’informazione e concertazione (CLIC) viene associato al procedimento di elaborazione del PPRT) e di associazione relativa ad un gruppo di lavoro operativo composto dalle collettività territoriali coinvolte, dai rappresentanti del CLIC, dall’imprenditore, dai servizi dello Stato competenti e da tutti i soggetti definiti nell’arrêté del Prefetto di prescrizione del PPRT.

[24] Il testo aggiornato e completo della legge è consultabile all’indirizzo internet http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bimschg/gesamt.pdf.

[25] Il sito del Ministero dell’ambiente è reperibile all’indirizzo internet http://www.bmu.de/allgemein/aktuell/160.php.

[26] Il sito dell’Ufficio federale per l’ambiente è reperibile all’indirizzo internet http://www.umweltbundesamt.de/ .

[27] Informazioni dettagliate sulla Commissione per la sicurezza degli impianti sono reperibili all’indirizzo internet http://www.kas-bmu.de/.

[28] Il testo del regolamento è reperibile all’indirizzo internet http://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_4_1985/index.html.

[29] Il testo completo del regolamento è consultabile all’indirizzo internet http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bimschv_12_2000/gesamt.pdf.

[30] Il testo della Legge di attuazione delle direttiva 2003/105/CE (Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2003 zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen) di attuazione della direttiva in oggetto è reperibile all’indirizzo internet http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl105s1865.pdf.

[31] Il testo della Regolamento attuativo della Direttiva 2003/105/CE (Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2003 zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen) è consultabile all’indirizzo internet http://217.160.60.235/BGBL/bgbl1f/bgbl105s1591.pdf.

[32] Il testo della legge può consultarsi all’indirizzo

http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Legislation&title=health+and+safety+at+work+etc+act+&Year=1974&searchEnacted=0&extentMatchOnly=0&confersPower=0&blanketAmendment=0&TYPE=QS&NavFrom=0&activeTextDocId=1316700&PageNumber=1&SortAlpha=0.

[33] Compito della HSC, come si legge nella sua prima relazione annuale (1977), è “taking appropriate steps to secure the health, safety and welfare of people at work, to protect the public generally against risks to health and safety arising out of the work situation, to give general direction to the Health and Safety Executive (HSE) and guidance to Local Authorities on the enforcement provisions of the Act, to assist and encourage persons with duties under the Act and to make suitable arrangements for research and the provision of information.” Lo HSE, per contro, ha rilevato le competenze prima attribuite ad una pluralità di organismi tecnici (tra cui, ad esempio, il Factory Inspectorate, il Nuclear Installations Inspectorate ed il Mines Inspectorate); a tal fine esso si avvale di una serie di comitati consultivi specializzati in relazione ai diversi settori industriali (l’elenco di tali advisory committees è consultabile all’indirizzo http://www.hse.gov.uk/aboutus/meetings/committees.htm).

[34] Statutory Instrument 1984 No. 1902

[35] Il riferimento è alle Control of Industrial Major Accident Hazards (Amendment) Regulations del 1988, del 1990 e del 1994 (introdotte, rispettivamente, dagli Statutory Instruments 1988 No. 1462; 1990 No. 2325; 1994 No. 118, i cui testi possono essere ricercati all’indirizzo: http://www.opsi.gov.uk/stat.htm.

[36] Statutory Instrument 1999 No. 743 (http://www.opsi.gov.uk/si/si1999/19990743.htm).

[37] Planning (Control of Major Accidents Hazards) Regulation 1999, Statutory Instrument 1999 No. 981 (http://www.opsi.gov.uk/si/si1999/19990981.htm).

[38] Statutory Instrument 2005 No. 1088 (il cui testo è consultabile all’indirizzo http://www.opsi.gov.uk/si/si2005/20051088.htm). Per un’esposizione sintetica delle principali modifiche introdotte nel 2005 è utile il documento predisposto dallo HSE, Summary of changes to COMAH introduced by the Control of Major Accidents Hazards (Amendment) Regulations 2005 (http://www.hse.gov.uk/comah/background/summary.pdf ).

[39] Per la redazione di tali documenti la HSE ha predisposto – e aggiornato nel dicembre 2009 - una guida destinata ai gestori degli impianti industriali classificati nella fascia di maggior rischio: Revised guidance for operators of top tier COMAH establishments (http://www.hse.gov.uk/comah/report-review.pdf).

[40] L’ambito delle competenze della Competent Authority è illustrato presso il sito Internet dello HSE http://www.hse.gov.uk/comah/authority.htm. Il ruolo e i compiti del CASMG trovano la loro definizione nel documento (Purpose Statement) consultabile all’indirizzo http://www.hse.gov.uk/comah/purpose-statement.pdf.

[41] Tali compiti sono esercitati dalle Local Authorities in base al Planning (Hazardous Substances) Act 1990 (http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1990/Ukpga_19900010_en_1) e alla normativa secondaria di attuazione (da ultimo modificata con il Planning (Control of major Accidents Hazards) Regulations 1999, Statutory Instrument 1999 No. 981, http://www.opsi.gov.uk/si/si1999/19990981.htm).

[42] La proposta di inclusione riguarda, in particolare, le attività industriali dirette alla cattura e allo stoccaggio del biossido di carbonio: al tema è stato dedicato uno studio elaborato per lo HSE (http://www.hse.gov.uk/seveso/co2-hazardous-substance.pdf). Sulla Seveso Review e sulla posizione del Regno Unito è utile la consultazione della sezione dedicata al tema nel sito Internet dello HSE http://www.hse.gov.uk/seveso/review.htm.

[43] I contenuti del programma sono illustrati presso il sito dello HSE, all’indirizzo http://www.hse.gov.uk/comah/remodelling/index.htm.