Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: La gestione dei rifiuti in Danimarca, Francia e Paesi Bassi
Serie: Appunti    Numero: 7
Data: 13/04/2010
Descrittori:
RECUPERO E RICICLAGGIO   RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO
STATI ESTERI     

Camera dei deputati

XVI Legislatura

 

BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA

 

A P P U N T I

                                              

Appunto 19/2009                                                                                  9 ottobre 2009

 

La gestione dei rifiuti in Francia

 

           

 

I. La normativa sui rifiuti nel Codice dell’ambiente

 

Il Titolo IV del Libro V della parte legislativa del Codice dell’ambiente (Code de l’Environnement) è dedicato alla materia dei Rifiuti (Déchets).

 

Il Capitolo I, Titolo IV, Libro V è dedicato all’ “Eliminazione dei rifiuti e recupero dei materiali” (artt. da L 541-1 a L541-50).

 

Il Capitolo II, Titolo IV, Libro V è dedicato alle “Disposizioni particolari per la gestione sostenibile dei materiali e dei rifiuti radioattivi” ( artt. da L 542-1 a L 542-14).

(Gli articoli citati della parte legislativa del Codice sono consultabili all’indirizzo internet: http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006834444&idSectionTA=LEGISCTA000006176615&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20091008).

 

Il Titolo IV del Libro V della parte regolamentare del Codice dell’ambiente è dedicato alla materia dei rifiuti (artt. da D541-1 a R 543-224).

(Gli articoli citati della parte legislativa del Codice sono consultabili all’indirizzo internet:

http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000021009027&idSectionTA=LEGISCTA000006188957&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20091008).

 

 

II. I principali testi normativi in materia di gestione dei rifiuti (1992-2006)

 

I provvedimenti più importanti approvati negli ultimi anni in materia di rifiuti sono:

 

 

 

La Circolare riguarda il trattamento dei rifiuti organici (http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.3235).

 

 

Il Decreto, relativo al controllo dei circuiti di trattamento dei rifiuti, è stato abrogato il 16 ottobre 2007.

 

Il Decreto relativo allo smaltimento di materiale elettrico ed elettronico è stato abrogato il 16 ottobre 2007.

 

 

 

La legge permette di definire e adottare soluzioni “sicure” per gestire tutti i tipi di rifiuti radioattivi, proteggendo la salute delle persone e l’ambiente. La nuova legge modifica e completa la parte legislativa del Code de l’environnement ed è composta da 24 articoli.

Le nuove disposizioni definiscono in particolare:

a) i principi fondamentali della gestione durevole dei rifiuti radioattivi (art. 1);

b) le priorità delle ricerche in materia, che riguarderanno la separazione, la trasmutazione, lo “stoccaggio” reversibile in strati geologici profondi, l’immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di lunga vita (art. 3); gli studi per gestire gli altri rifiuti radioattivi (art. 4);

c) i termini tecnici utilizzati nella legge, come ad es. sostanza radioattiva, combustibile nucleare, rifiuti radioattivi (art. 5);

d) un centro di “stoccaggio” in strato profondo di rifiuti radioattivi, al quale è attribuito un particolare regime giuridico in deroga alle regole generali (art. 12);

e) i compiti dellANDRA (art. 14).

 

La legge n. 2006-739 istituisce inoltre un Pianonazionale triennale digestione delle scorie e dei rifiuti radioattivi (artt. 6 e 8). I proprietari di rifiuti di “media” attività di lunga vita, prodotti prima del 2015, dovranno “condizionarli” entro il 2030 (art. 7). E’ vietato lo “stoccaggio” in Francia di rifiuti radioattivi come quello dei rifiuti risultanti dai combustibili nucleari dopo la loro utilizzazione di provenienza dall’estero; è ammesso solo il transito per o da altri Paesi (art. 8). L’Alto Comitato per la trasparenza e l’informazione sulla sicurezza nucleare organizzerà periodicamente concertazioni e dibattiti sulla gestione dei rifiuti radioattivi (art. 10). Un gruppo d’interesse pubblico (Group d’intérêt public) sarà costituito in ogni dipartimento, in cui si trovino centri di “stoccaggio” (art. 13). La legge obbliga, per altro, i produttori di rifiuti radioattivi a garantire le somme necessarie per lo smaltimento di lungo periodo dei rifiuti (art. 20). Sempre al fine di assicurare le risorse necessarie per perseguire gli obiettivi della legge, vengono istituite tre tasse aggiuntive rispetto alla “tassa sulle istallazioni nucleari di base” già esistente : le tasse dette di “ricerca”, di “accompagnamento” e di “diffusione tecnologica” (art. 21).

 

 

III. Le nuove politiche di trattamento dei rifiuti avviate sulla base del progetto « Grenelle Environnement » (2007-2009).

 

 

1) La legge n. 2009-967 del 3 agosto 2009 relativa alla realizzazione del progetto “Grenelle Environnement(Loi Grenelle I)

 

Con l’approvazione della Loi n. 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&dateTexte=), sono state recentemente promosse in Francia nuove misure relative alla gestione dei rifiuti.

 

La legge, detta anche “Loi Grenelle I”, costituisce il primo consistente provvedimento promosso dal Governo per realizzare il progetto “Grenelle Environnement”, lanciato dal Presidente Sarkozy nel maggio 2007, per avviare nuove azioni per l’ecologia e la promozione di uno sviluppo sostenibile. Il progetto ha visto il coinvolgimento di alcuni membri dell’amministrazione pubblica, così come di rappresentanti della società civile che, riuniti in gruppi di lavoro, hanno elaborato, tra l’ottobre e il dicembre 2007, una serie di proposte di azioni in materia. (Il Ministero dell’Ecologia ha attivato un sito internet dedicato al progetto Grenelle: http://www.legrenelle-environnement.fr/).

La legge, che è stata adottata dall’Assemblea Nazionale e poi dal Senato con un voto quasi unanime, è composta da 57 articoli ed è suddivisa in sei Titoli (1. Lotta al cambiamento climatico; 2. Biodiversità e ambienti naturali; 3. Rischi per ambiente e salute, rifiuti ; 4. Lo Stato esemplare; 5. Governance e informazione; 6. Disposizioni specifiche per i Territori d’Oltremare).

 

Il Titolo III della legge (art. 36- 47) è dedicato in modo specifico alla “Prevenzione dei rischi per l’ambiente e la salute, alla prevenzione in materia di rifiuti”.

 

L’art. 36 della legge pone innanzitutto una norma di principio, stabilendo che “la riduzione dei danni all’ambiente contribuisce al miglioramento della salute pubblica e alla competitività delle imprese. La sobrietà nel consumo di materie prime, in particolare attraverso la prevenzione in materia di inquinamento e di rifiuti, costituisce un elemento essenziale di una nuova economia”.

L’art. 37 dispone la realizzazione di un secondo “Piano nazionale salute ambiente”. Con riferimento al periodo 2009-2012, il progetto comporterà in particolare “un piano per la riduzione dei rifiuti delle sostanze più pericolose”, in conformità con il Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.

L’art. 46 stabilisce diverse misure nell’ambito della gestione dei rifiuti

In primo luogo, l’articolo dispone che la “politica di riduzione dei rifiuti”, considerata una priorità rispetto alle altre politiche di trattamento dei rifiuti, sarà rafforzata mediante l’introduzione dell’ “ecoconcezione” di un prodotto, considerato nelle diverse fasi della sua fabbricazione, distribuzione, consumo, fino alla cessazione del suo utilizzo. E’ inoltre stabilita una gerarchia nel trattamento dei rifiuti che, nel rispetto degli art. 3 e 4 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, prevede le seguenti fasi: prevenzione, preparazione in vista del reimpiego, riciclo, valorizzazione della materia, valorizzazione energetica, eliminazione.

 

In secondo luogo, l’articolo fissa gli “obiettivi nazionali” in materia di rifiuti:

 

Per raggiungere tali obiettivi, nel testo legislativo sono indicati una serie di azioni promosse dallo Stato:

o       sostegno allo sviluppo di informazione e ricerca in materia di rifiuti;

o       promozione di una politica fiscale sulle strutture di smaltimento rifiuti, come discariche e inceneritori, volta a promuovere la prevenzione e il riciclo;

o       realizzazione di un quadro legislativo che permetta l’implementazione di una nuova politica fiscale delle collettività territoriali in materia di rifiuti. In particolare, è previsto che le tasse relative al ritiro dei rifiuti siano integrate, entro i prossimi cinque anni, di una parte variabile di incitamento ad una gestione responsabile dei rifiuti da parte delle famiglie, calcolata in base alla natura, peso e/o volume dei rifiuti, e/o numero dei ritiri di immondizie;

o       realizzazione di un quadro regolamentare che permetta di migliorare la gestione di alcuni flussi di rifiuti, per lo sviluppo di raccolte differenziate e di filiere appropriate, in particolare per: rifiuti determinati da attività sanitarie che possono determinare rischi di infezione; rifiuti dell’edilizia; rifiuti organici; rifiuti pericolosi prodotti in contesto domestico; rifiuti ingombranti; rifiuti di impianti elettrici.

o       promozione di misure che limitino la creazione di imballaggi al rispetto delle sole esigenze di sicurezza dei prodotti, di igiene e logistica.

o       modernizzazione degli strumenti di trattamento dei rifiuti, in particolare della loro parte residuale attraverso la valorizzazione energetica; incentivo alla metanizzazione e al compostaggio della frazione fermentescibile dei rifiuti.

o       richiesta obbligatoria di “piani di gestione dei rifiuti” nel settore dell’edilizia; sostegno alle collettività territoriali per l’elaborazione di “piani locali di prevenzione” in materia di rifiuti.

 

 

 

2) Il disegno di legge riguardante l’impegno nazionale per l’ambiente (Projet de Loi Grenelle II)

 

Dopo poco più di un mese dall’approvazione della Loi Grenelle I, il 15 settembre 2009 è iniziato al Senato l’esame in assemblea del projet de loi portant engagement national pour l’environnement (Atto Senato n. 155), detto anche progetto di Loi Grenelle II (http://www.senat.fr/leg/pjl08-155.html), insieme con altre proposte di legge abbinate sulla materia.

 

Il disegno di legge è stato presentato dal Ministro dell’Ecologia al Senato il 12 gennaio 2009, insieme con “uno studio di impatto” (http://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl08-155-ei/pjl08-155-ei.html) ad esso relativo ed il Governo ha formulato “la dichiarazione di urgenza” sul testo legislativo. Con tale dichiarazione, si attiva una procedura particolare in base alla quale il Primo Ministro, dopo la conclusione della prima lettura del testo in ciascuna Camera, senza che esso sia stato adottato, ha la facoltà di attivare la riunione di una “Commissione mista paritetica”per giungere celermente alla sua definitiva approvazione (ex art. 45 Cost.).

Il disegno di legge è stato approvato dal Senato nella seduta dell’ 8 ottobre 2009 (Per l’iter legislativo del provvedimento cfr. http://www.senat.fr/dossierleg/pjl08-155.html).

 

Mentre la Loi Grenelle I ha fissato gli “obiettivi nazionali” della nuova politica ambientale del Governo, la Loi Grenelle II dovrebbe costituirne la declinazione tecnica e territoriale.

Il projet de Loi Grenelle II dispone, come era avvenuto per la precedente legge, le misure di politica ambientale in sei Titoli (1. Edilizia e Urbanistica; 2. Trasporti; 3. Energia; 4. Biodiversità; 5. Rischi per la salute, rifiuti; 6. Gouvernance).

 

Il Titolo V del disegno di legge(art.66-81)è dedicato in particolare a: “Rischi, salute, rifiuti”. Gli articoli relativi specificatamente ai Rifiuti sono contenuti nel Cap. 3.

 

Il Cap. 3 (art. 74-81), del Titolo V del testo legislativo approvato dal Senato introduce modifiche a diversi Codici, tra cui il Codice della sanità pubblica e il Codice dell’ambiente:

 

In particolare, con l’art. 74 del testo approvato si propone di instaurare una filiera di responsabilità ampliata dei produttori per la gestione dei rifiuti derivanti da attività sanitarie che possono determinare rischi di infezioni.

L’art. 75 stabilisce che lo Stato renda pubbliche, nei documenti di urbanistica, le informazioni di cui dispone circa i rischi di inquinamento del suolo e prevede che l’acquirente di un terreno debba essere informato della sua storia dal venditore.

L’art. 76 completa e rafforzale misure relative al ricevimento dei rifiuti generati dalle navi, in particolare conla previsione di disposizioni che assicurino l’adozione, nei porti marittimi decentrati, di “piani di ricezione e di trattamento dei rifiuti generati dalle navi e dei residui di carico”. Con il miglioramento degli impianti di ricezione portuali, si intendono ridurre gli scarichi in mare di tali rifiuti.

L’art. 77 rende in particolare obbligatoria, prima della demolizione di un edificio, la diagnosi relativa alla gestione dei rifiuti prodotti con tale abbattimento.

L’art. 78 stabilisce che i piani attuali di gestione dei rifiuti fissino obiettivi specifici riguardanti la prevenzione quantitativa e qualitativa dei rifiuti, incoraggiando il carattere riciclabile dei prodotti, la riduzione della loro pericolosità ambientale e la raccolta differenziata dei rifiuti che creano rischi per l’ambiente e la salute.

Gli art. 78 bis, art. 78 bis A e B, art. 78 ter, art. 78 quater, art.78 quinques stabiliscono un nuovo regime di responsabilità per i produttori, che incentivi l’ “eco-concezione” e la riciclabilità dei prodotti e nuove regole per coloro che operano nei settori della distribuzione e della vendita di prodotti.

L’art. 79 dispone che ogni dipartimento realizzi un piano dipartimentale o interdipartimentale di gestione di rifiuti derivanti da attività di edilizia.

L’art. 80 stabilisce chea partire dal1° gennaio 2012 le persone che producono o detengono molti rifiuti organici sono tenute ad organizzare un regime particolare di raccolta differenziata.

L’art. 81 prevede che l’autorizzazione per la gestione di un inceneritore o una discarica fissi un limite di capacità di trattamento annuale.

 

 

(Gli articoli citati del testo legislativo approvato dal Senato, chiamato anche “Petite Loi”, sono consultabili all’indirizzo web: http://ameli.senat.fr/publication_pl/2008-2009/553.html).

 

 

 

 

 

 

 


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A P P U N T I

 

Appunto 9/2010                                                                                                 13 aprile 2010

La gestione dei rifiuti in Danimarca

La politica della gestione dei rifiuti in Danimarca si basa, da un lato, su un’attività di tipo preventivo, avente come obiettivo la riduzione della crescita nella produzione dei rifiuti, dall’altro sul sistema di recupero e di riciclaggio dei materiali di scarto, nonché su quello dell’utilizzazione energetica dei rifiuti attraverso l’incenerimento, sebbene il riciclaggio sia considerato più favorevolmente. L’uso delle discariche è, pertanto, residuale.

La Danimarca è stato il primo paese in Europa ad introdurre, con legge, il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti ammissibili all’incenerimento. Ciò ha prodotto un grande beneficio per l’economia danese e per l’ambiente.

Mediante una corretta gestione dei rifiuti, in Danimarca vengono recuperate sostanze ed energia che riducono il fabbisogno di materie prime e di altre risorse energetiche, quali i combustibili fossili. Inoltre, attraverso un adeguato trattamento, le sostanze potenzialmente nocive per la salute umana e per l’ambiente sono raccolte e successivamente riciclate, riducendo al minimo i rischi. I rifiuti non trattabili in alcun altro modo vengono inviati alle discariche.

Il “modello danese” della gestione dei rifiuti è un sistema consolidato nel quale le municipalità hanno la responsabilità e l’autorità decisionale per la raccolta e il trattamento di tutti i rifiuti prodotti all’interno del territorio di competenza. I comuni hanno il compito di controllare il flusso dei rifiuti domestici, commerciali e industriali, compresi quelli pericolosi, per il trattamento assegnato e gli impianti di smaltimento. Per recuperare le risorse derivanti dai rifiuti, la priorità è quella di riutilizzare o di riciclare gli stessi. Tutti i rifiuti residuali vengono inceneriti presso gli impianti per il recupero energetico (Waste-to-energy - WTE) o, come ultima istanza, vengono trasportati nelle discariche[1].

Il modello danese si basa, altresì, su una combinazione di atti giuridico-amministrativi tradizionali (leggi, regolamenti, linee guida) e di strumenti economici (sovvenzioni, accordi, tasse ed imposte) che garantiscono la minore dispersione possibile delle risorse attraverso il riciclaggio e l’incenerimento per il recupero del calore e dell’energia.

 

A livello nazionale, il principale attore nell’ambito della gestione e del trattamento dei rifiuti è il Ministero dell’ambiente e dell’energia, le cui attività tecniche ed amministrative sono svolte, principalmente, da tre agenzie nazionali: l’Agenzia per la protezione ambientale (Environmental Protection Agency), l’Agenzia nazionale per le foreste e la natura (National Forest and Nature Agency) e l’Agenzia danese per l’energia (Danish Energy Agency). Il Ministero dell’ambiente è composto da sette Centri regionali per l’ambiente situati a Aarhus, Odense/Fåborg, Roskilde, Aalborg, Ringkøbing, Ribe e a Nykøbing Falster.

In particolare, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA)[2] ha il compito di definire il quadro generale relativo alla gestione dei rifiuti ed implementare le misure di politica ambientale con il supporto delle autorità locali. L’EPA è responsabile della predisposizione di schemi di progetti di legge, normativa secondaria e linee guida.

A livello regionale, le regioni, che costituiscono l’organismo più importante nell’ambito della gestione e del trattamento dei rifiuti, predispongono i relativi piani. Ogni regione ha il suo dipartimento ambientale. Il consiglio regionale ha il dovere di informare le municipalità se il piano comunale di gestione dei rifiuti si accorda con la strategia del piano regionale.

A livello locale, le municipalitàsono responsabili dell’amministrazione quotidiana del ciclo dei rifiuti. Le municipalità hanno il dovere di garantire che tutti i rifiuti prodotti nell’area territoriale di competenza siano raccolti e trattati in maniera appropriata. Le autorità comunali hanno, inoltre, il compito di elaborare i piani di gestione locale dei rifiuti, di redigere la normativa di dettaglio, di garantire l’osservanza del modello gerarchico (waste hierarchy), comprendente i quattro strumenti fondamentali nella gestione dei rifiuti per ordine di priorità (prevenzione, riutilizzo, incenerimento con recupero dell’energia, sotterramento nelle discariche) e di assicurare che il trattamento dei rifiuti venga svolto in maniera salubre per l’ambiente. L’organizzazione del ciclo dei rifiuti varia da comune a comune. Generalmente, le grandi municipalità scelgono di gestire i rifiuti autonomamente, mentre i comuni più piccoli cooperano nelle imprese intercomunali di rifiuti.

 

Il quadro giuridico generale relativo alla gestione dei rifiuti è dato dalla legge sulla protezione dell'ambiente (The Environmental Protection Act)[3] del 1998, che rappresenta la normativa di riferimento sulla prevenzione e sul controllo dell’inquinamento. La legge contiene disposizioni sulla supervisione dell’attività di prevenzione, sulla protezione del suolo, sui rifiuti e sull’attività di riciclaggio, nonché sulla tecnologia pulita.

Nel 2000 sono stati adottati gli Statutory Orders No. 619, riguardante la gestione dei rifiuti a livello locale, e No. 655, sull’utilizzo dei rifiuti residuali derivanti dai materiali da costruzione.

La normativa riguardante la tassazione sui rifiuti e sulle materie prime è, invece, contenuta nel Consolidated Act No. 570 of August 3, 1998 on Taxes on Waste and Raw Materials[4].

In Danimarca esiste una tassa statale generalesui rifiuti. La tassa sui rifiuti è diversificata e risulta in generale assai più oneroso sotterrare i rifiuti in una discarica che non incenerirli. È, invece, esente da imposta il riciclo dei materiali di scarto. È prevista, altresì, la cosiddetta “tassa verde” sull’imballaggio, sui sacchetti di plastica, sulle stoviglie usa e getta e sulle batterie al nichel e cadmio. Il sistema di “vuoto a rendere” o “deposito e ritorno” (deposit and return systems) è previsto per determinati di tipi di imballaggio, quali ad esempio quelli utilizzati per la birra e le bibite analcoliche gassate[5].

I consigli comunali possono imporre tasse al fine di finanziare la gestione e lo smaltimento dei rifiuti a livello locale. Per determinati tipi di prodotti (pneumatici e batterie ricaricabili) sono state previste tasse speciali per finanziare la raccolta ed il riciclaggio.

I rifiuti vengono classificati in modi differenti, tra i quali è prevista anche una suddivisione in base al settore che li produce (costruzioni, casa, industria, istituzioni, commercio, uffici, gruppi elettronici). I diversi settori producono vari tipi di rifiuti e per ciascuno esiste uno specifico sistema di raccolta.

 

 

 

 

 

 

 

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Appunto 10/2010                                                                                  13 aprile 2010

La gestione dei rifiuti nei Paesi Bassi

La politica della gestione dei rifiuti nei Paesi Bassi è fondata essenzialmente su un uso intensivo del riciclaggio e del recupero dei rifiuti, con una significativa presenza della termovalorizzazione[6] e con un utilizzo residuale del sistema delle discariche[7].

La gestione dei rifiuti nei Paesi Bassi è centralizzata dal 1997[8], e si fonda su una divisione dei compiti tra le autorità centrali e quelle locali. Il Ministro degli alloggi, della pianificazione territoriale e dell’ambiente[9] deve redigere un piano per la gestione dei rifiuti almeno ogni quattro anni, in base alla legge sulla gestione ambientale [10] (art. 10.3).

Il piano nazionale per la gestione dei rifiuti (National Waste Management Plan, indicato spesso come LAP dall’espressione olandese Landelijk afvalbeheerplan) è stato dapprima redatto per il periodo temporale 2002-2012[11], quindi modificato nel 2009, divenendo pertanto il piano nazionale per il periodo 2009-2015, che per taluni aspetti arriva a coprire fino all’anno 2021[12].

Il piano nazionale dei rifiuti consta di tre parti: il quadro politico (policy framework)[13], i piani di settore e i piani di capacità. Il quadro politico indica i punti principali nella politica dei rifiuti e contiene altresì gli obiettivi nazionali da raggiungere in materia. I piani di settore indicano le modalità inerenti a specifiche tipologie di rifiuti. I piani di capacità sono invece relativi alle modalità di smaltimento meno utilizzate nel Paese, vale a dire gli inceneritori e le discariche.

Gli obiettivi del nuovo piano nazionale di gestione dei rifiuti includono:

1) la limitazione della crescita nella generazione dei rifiuti;

2) la riduzione dell’impatto ambientale dei rifiuti, ottimizzando il recupero e il riuso degli stessi;

3) la minimizzazione delle catene di produzione ambientale (estrazione delle materie prime, produzione, uso e gestione dei rifiuti, inclusa la riutilizzazione).

Da un punto di vista quantitativo, gli obiettivi sono i seguenti:

1) limitare la produzione di rifiuti a 68 milioni di tonnellate (Mton) nel 2015 e a 73 Mton nel 2021;

2) portare il recupero dei rifiuti dall’83% del 2006 fino all’85% nel 2015;

3) portare il recupero/riuso dei rifiuti domestici dal 51% del 2006 fino al 60% nel 2015;

4) portare il recupero/riuso dei rifiuti delle piccole imprese dal 46% del 2006 fino al 60% nel 2015;

5) mantenere, come minimo, l’aliquota corrente del recupero/riuso per rifiuti da costruzione e demolizione del 95%;

6) mantenere, come minimo, l’aliquota corrente del recupero/riuso per rifiuti industriali del 90%;

7) ridurre le discariche di rifiuti da bruciare da 1,7 Mton del 2007 fino a 0 (zero) Mton nel 2012;

8) ridurre del 20% la pressione ambientale di sette specifici flussi di rifiuti.

Il piano nazionale per la gestione dei rifiuti nei Paesi Bassi costituisce quindi lo schema generale, al cui interno sono indicati i compiti spettanti alle autorità nazionali, alle province e alle municipalità[14].

Il compito principale delle province è relativo alle autorizzazioni concernenti le strutture deputate al trattamento dei rifiuti, compresi gli inceneritori e le discariche, nonché la regolazione della prevenzione in materia di rifiuti, per i permessi individuali. Le province sono altresì responsabili, sia finanziariamente, sia sotto il profilo amministrativo ed organizzativo, della gestione delle discariche individuali. A tale scopo, esse hanno la possibilità di imporre una tassa sui rifiuti destinati alle discariche, in maniera da creare un fondo per consentire la gestione del sito alla sua chiusura.

Le municipalità sono responsabili per la raccolta separata dei rifiuti domestici nei rispettivi territori. Tale raccolta comprende la maggior parte delle tipologie dei rifiuti provenienti dalle abitazioni, con qualche eccezione, quali le acque reflue e i rottami automobilistici. La raccolta avviene generalmente con cadenza settimanale e i rifiuti domestici organici sono raccolti separatamente, mediante una raccolta “porta a porta”.

La normativa fondamentale in materia è rappresentata dalla già citata legge sulla gestione ambientale, che prevede un approccio integrato alle materie ambientali. Il capitolo 10 della legge costituisce la legislazione specifica in materia di gestione dei rifiuti. Essa ha incorporato nel diritto nazionale, tra l’altro, alcune normative europee sul ciclo dei rifiuti. Il principio fondamentale nella gestione dei rifiuti è la previsione di un modello gerarchico in materia (Waste Disposal Hierarchy oppure Landlink’s Ladder), comprendente i cinque strumenti fondamentali nella gestione dei rifiuti per ordine di priorità:

1) la prevenzione;

2) il riutilizzo dei prodotti;

3) il recupero dei rifiuti;

4) l’incenerimento;

5) la discarica.

In questa maniera, vengono preferite quelle modalità che minimizzano gli impatti ambientali della produzione dei rifiuti, di cui si cerca innanzitutto di prevenire l’eccessiva produzione, mediante politiche volte a disincentivare, penalizzare economicamente o vietare la produzione di materiali e manufatti a ciclo di vita molto breve e destinati a diventare rifiuti senza possibilità di riuso; si favorisce, pertanto, il riutilizzo e il recupero degli stessi, e solo come ultime possibilità, si utilizzano gli inceneritori e le discariche.

L’autorità in materia di rifiuti è costituita dal Dipartimento per la gestione dei rifiuti[15], che fa parte di un’agenzia del Ministero degli affari economici (in passato Senternovem, attualmente la NL Agency[16]). Tale Dipartimento costituisce un centro di eccellenza sui rifiuti, a cui le autorità e le imprese possono rivolgersi per informazioni, sostegni finanziari e permessi. Il Dipartimento sviluppa inoltre programmi, schemi di sostegno e compie altresì studi sulla normativa nazionale ed internazionale sulla materia. Esso inoltre partecipa all’elaborazione della politica nazionale dei rifiuti.

Il riciclo dei rifiuti nei Paesi Bassi[17] è particolarmente significativo[18]. La raccolta differenziata porta a porta utilizza contenitori di diverso colore, ad esempio rosso per prodotti chimici domestici e batterie (con una frequenza di ritiro di una volta ogni tre mesi), bianco per i vestiti (frequenza più rara). I contenitori verdi destinati alla carta e le raccolte di giornali vengono prelevati una volta alla settimana.

Per alcuni rifiuti, quali le bottiglie o i contenitori per bevande, vi è il sistema di deposito, per cui la somma pagata in deposito (statiegeld) viene restituita mediante macchinette automatiche situate in luoghi pubblici.

 

 

 

 

 

 

 

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[1] Alla fine del 2005, la Danimarca contava 29 strutture per il recupero energetico che hanno trattato un totale di 3,5 milioni di tonnellate di rifiuti (corrispondente al 26 per cento del totale dei rifiuti prodotti in Danimarca). L'attuale legislazione riguardante la protezione dell'ambiente, il calore e la fornitura di energia elettrica garantisce condizioni quadro favorevoli per l'incenerimento dei rifiuti in Danimarca. Ciò ha reso la Danimarca il paese in Europa che incenerisce la maggior quantità di rifiuti pro capite, in virtù di normative ambientali particolarmente severe. Più del 90 per cento dei rifiuti prodotti a livello domestico ed industriale è riutilizzato e trasformato il calore ed elettricità.

[2] L’Agenzia danese per la protezione ambientale raccoglie e compila statistiche sulla quantità di rifiuti e pubblica annualmente un documento denominato Waste statistics. Per informazioni più dettagliate sul tema in oggetto è possibile consultare, in lingua inglese, il documento “Waste Statistics 2005 pubblicato nel 2007 e reperibile all’indirizzo http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2007/978-87-7052-581-7/pdf/978-87-7052-581-7.pdf. Il sito ufficiale dell’agenzia è consultabile all’indirizzo http://www.mst.dk/English/.

[3] Il testo del Consolidated Environmental Protection Act No. 698 of September 22, 1998 è reperibile all’indirizzo: http://faolex.fao.org/docs/texts/den39758E.doc.

[4] Il testo completo della legge è reperibile all’indirizzo: http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/arch/den/wastetax.doc.

[5] Informazioni dettagliate e riferimenti normativi sul sistema “deposit and return” sono reperibili all’indirizzo: http://www.dansk-retursystem.dk/content/us/the_danish_system/legal_framework.

 

[6] Nei Paesi Bassi sono presenti undici impianti di termovalorizzazione (il dato è tratto da “Analisi e comparazione delle tecnologie più idonee per il secondo impianto di trattamento area Nord dei rifiuti urbani, assimilati e fanghi della provincia di Torino”, 2006, p. 33: http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/rifiuti/pdf/ALLEGATO_PPGR_06.pdf). Tuttavia, tale modalità di smaltimento appare destinata ad essere fortemente ridimensionata, se non del tutto eliminata.

[7] Secondo il rapporto “Panorama mondiale dei rifiuti 2009” (“Du rare à l’infini: panorama mondial des déchets 2009 di Philippe Chalmin e Catherine Gaillochet, Ed. Economica), presentato all’Università Bocconi di Milano nel novembre 2009, l’Olanda rientra nel gruppo dei Paesi che destinano alla discarica quote residuali di rifiuti (inferiori al 20% del totale dei rifiuti), insieme a Svezia, Danimarca, Belgio e Germania. Notizie in merito sono reperibili su vari siti, tra cui: http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2009/11/24/rifiuti-il-dinamismo-delleuropa-e-la-staticita-dellitalia. Una sintesi in italiano dello studio citato è inoltre disponibile al seguente link: http://unaltrasesto.files.wordpress.com/2010/01/panorama-mondiale-dei-rifiuti-2009-sintesi-della-ricerca-presentata-alluniversita-bocconi-di-milano.pdf.

[8] Per un inquadramento sulla materia della gestione dei rifiuti (waste management) nei Paesi Bassi si può consultare la scheda in inglese disponibile sul sito dell’EIONET (European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production) al seguente link: http://scp.eionet.europa.eu/facts/factsheets_waste/2009_edition/factsheet?country=NL. Utile inoltre l’articolo “Trash Planet: The Netherlands” di Becky Hammad, al seguente link: http://earth911.com/news/2009/07/06/trash-planet-the-netherlands.

[9] Sito ufficiale in inglese del Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment: http://international.vrom.nl/.

[10] Wet milieubeheer: http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/geldigheidsdatum_30-03-2010 (in olandese). Una versione in inglese aggiornata al 2004 dell’Environmental Management Act è disponibile al seguente link: http://docs1.eia.nl/cms/Environmental%20Management%20Act%20%5BMay%202004%5D.pdf.

[11] Sul primo National Waste Management Plan è disponibile la seguente pagina in inglese: http://www.senternovem.nl/Waste_Management_Department/policy/national_wmp/index.asp.

[12] Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP): http://www.lap2.nl/.

[13] Il policy framework (2004) è disponibile in inglese al seguente link: http://www.senternovem.nl/mmfiles/LAP_Engels_pdf_19-04-04_tcm24-196567.pdf.

[14] I Paesi Bassi sono divisi in dodici province: Brabante Settentrionale, Drenthe, Flevoland, Frisia, Gheldria, Groninga, Limburgo, Olanda meridionale, Olanda settentrionale, Utrecht, Overijssel e Zelanda, che a loro volta contano un totale di 443 municipalità (gemeenten).

[15] Uitvoering Afvalbeheer: http://www.senternovem.nl/uitvoeringafvalbeheer/index.asp. Le pagine in inglese del Waste Management Department sono disponibili al seguente link: http://www.senternovem.nl/Waste_Management_Department/index.asp. Tra le pubblicazioni disponibili si cita il documento “The Dutch Waste Profile 1990-2005, rinvenibile al seguente link: http://www.senternovem.nl/mmfiles/ab_The%20Dutch%20Waste%20Profile_tcm24-196860.doc.

[16] NL Agency English: http://www.senternovem.nl/english.

[17] Su tale argomento risulta utile la consultazione della voce di Wikipedia “Recycling in the Netherlands”, disponibile al seguente link: http://en.wikipedia.org/wiki/Recycling_in_the_Netherlands.

[18] Con riferimento ai rifiuti municipali, nei Paesi Bassi la quota di riciclo arriva al 32%, quella di compostaggio è del 27%, mentre il 39% è destinato all’incenerimento e l’1% alla discarica (dati relativi al 2008). Quindi il totale dei rifiuti riciclati o compostati arriva quasi al 60%. La fonte è Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home). Si veda un quadro di sintesi contenuto nel comunicato stampa del 19 marzo 2010, disponibile al seguente link: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-19032010-AP/FR/8-19032010-AP-FR.PDF.