Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al DPR 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance Schema di DPR n. 487 (art. 17, commi 2 e 4-bis, L. 400/1988) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 487/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 435
Data: 12/07/2012
Descrittori:
DPR 2001 0245   L 1988 0400
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO   ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO
REGOLAMENTI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

12 Luglio 2012

 

n. 435/0

 

Modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al DPR 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance

Schema di DPR n. 487
(art. 17, commi 2 e 4-bis, L. 400/1988)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di regolamento

487

Titolo

Modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance

Ministro competente

Ministro per i rapporti con il Parlamento

Norma di riferimento

(art. 17, commi 2 e 4-bis, L. 400/1988)

Numero di articoli

3

Date:

 

presentazione

19 giugno 2012

assegnazione

25 giugno 2012

termine per l’espressione del parere

25 luglio 2012

Commissione competente

I Commissione (Affari Costituzionali)

Rilievi di altre Commissioni

V Commissione (Bilancio)

 


Contenuto

Con lo schema di regolamento in titolo, composto da tre articoli, vengono apportate alcune modifiche al D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è disciplinato l’Organismo indipendente di valutazione della performance istituito in attuazione dell’art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2009.

Si ricorda che sulla base dell’attuale Regolamento di organizzazione - D.P.R. n. 245 del 2001 - gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefìci ed alla congruenza fra obiettivi e risultati. Gli Uffici di diretta collaborazione sono: a) la Segreteria del Ministro; b) la Segreteria tecnica del Ministro; c) la Segreteria particolare del Ministro; d) l'Ufficio di Gabinetto; e) l'Ufficio legislativo; f) l'Ufficio stampa; g) il Servizio di controllo interno; h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. Successivamente il D.P.R. 15 febbraio 2006 n. 183 ha ridefinito l’organizzazione di tali uffici, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di una segreteria e di un ufficio per il vice Ministro e assegnando a tale ufficio un contingente di 16 unità di personale, che rientra nel contingente complessivo di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, che è stato fissato dal D.P.R. 245 in 90 unità.

In relazione al D.lgs. n.150/2009, esso reca una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti della amministrazioni pubbliche, intervenendo anche sulla valutazione delle strutture e del personale delle stesse amministrazioni attraverso una serie di strumenti operativi, tra cui l’istituzione in ogni amministrazione, ai sensi dell’art. 14, di un Organismo indipendente di valutazione della performance.

 

Le modifiche al D.P.R. n. 245 del 2001 (art. 1)

Le modifiche principali introdotte con l’art. 1, commi da 1 a 4,riguardano:

§         l’esplicita previsione che la presenza degli uffici e delle segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato è subordinata alla loro effettiva nomina (comma 1, che modifica l’art. 1 del D.P.R. 245/2001);

§         la ridefinizione dell’assetto della Segreteria particolare del Ministro, che opera alle dirette dipendenze del Ministro e a cui è preposto il Capo della Segreteria particolare che assume le funzioni del Segretario particolare, figura che viene soppressa (comma 2, che modifica l’art. 2 del D.P.R. 245/2001);

§         l’attribuzione espressa al Capo di Gabinetto dei compiti di coordinamento degli Uffici di diretta collaborazione e la fissazione di un numero massimo di quattro Vice Capi di Gabinetto, nonché l’attribuzione dell'incarico di Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie da parte del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto (comma 3, che modifica l’art. 3 del D.P.R. 245/2001);

§         la determinazione di un numero massimo di tre Vice Capi dell’Ufficio legislativo e l’attribuzione dell'incarico di Vice Capo dell’Ufficio legislativo con funzioni vicarie da parte del Ministro, su proposta del Capo dell’Ufficio legislativo (comma 4, che modifica l’art. 4 del D.P.R. 245/2001).

 

Le modifiche recate dai commi 5 e 6 sopprimono, rispettivamente, il Servizio di controllo interno (Secin) di cui all’articolo 7 del D.P.R. 245/2011[1], a seguito dell’istituzione dell’Organismo indipendente di valutazione previsto dal D.lgs. n. 150 del 2009, e la previsione di cui all’articolo 7-bis del D.P.R. 245/2011 che attribuisce, nell’ambito degli Uffici di diretta collaborazione, compiti di consulenza, studio e ricerca, ai dirigenti assegnati ai due posti di funzione di livello dirigenziale generale di cui all’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 261 del 2003, che è stato abrogato dall’art. 12 del D.P.R. n. 140 del 2009[2].

 

Il comma 7 reca una diversa articolazione del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, confermato in complessive novanta unità novellando l’articolo 8 del D.P.R. 245/2001. Nell'ambito di tale contingente complessivo si conferma la possibilità di assegnazione, presso gli uffici di diretta collaborazione, di dipendenti del Ministero, ovvero:

§         nel limite di ventitré unità, altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo (il vigente Regolamento prevede la stessa quota espressa in quota percentuale: il 25% su novanta unità);

§         nel limite di otto unità, consiglieri giuridici provenienti dalle carriere delle Magistrature ordinarie, amministrative e contabile o dall'Avvocatura dello Stato (tale previsione non è presente nel testo del vigente Regolamento);

Per la copertura delle specifiche indennità da determinarsi nel decreto interministeriale previsto dall’articolo 3 dello schema relativo alla definizione delle indennità accessorie di diretta collaborazione, la relazione tecnica rinvia alle risorse di cui al decreto interministeriale n. 124 del 2003, ossia, secondo quanto previsto dall’articolo 2, all’unità previsionale di base 1- Gabinetto e uffici di diretta collaborazione – capitolo n. 1004, dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell’ambiente.

 

§          nel limite massimo di quindici unità, collaboratori anche estranei alla P.A., in luogo del vigente 10% del contingente complessivo (ossia nove unità) e previa verifica dell’assenza delle necessarie professionalità tra il personale di ruolo previsto dal regolamento vigente, in possesso di specifici titoli di studio e professionali con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o consulenza o altra attività professionale di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

In relazione all’incremento del numero dei distacchi, il Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio del 21 aprile 2011, ha richiesto il reinserimento, nel testo in esame, della disposizione normativa che prevede che si debba ricorrere ai distacchi solo dopo la previa verifica dell’assenza delle necessarie professionalità tra il personale di ruolo. Inoltre ha richiesto ulteriori e documentati chiarimenti soprattutto in relazione all’asserita assenza di oneri aggiuntivi derivanti dall’aumento del personale estraneo alla P.A. cui il Ministero intende provvedere in fase di esecuzione del decreto stesso, mediante una più idonea programmazione delle risorse disponibili. Pertanto, qualora la fonte dell’onere si collochi in atti normativi secondari, la copertura deve essere assicurata sulla base del bilancio di gestione e delle fonti primarie e secondarie che sono alla base della costruzione dei capitoli e dei programmi e tale ricostruzione non è presente nelle disposizioni relative al personale estraneo alla P.A. Da ultimo, nel parere reso il 9 maggio 2012, il Consiglio di Stato ha riportato la nota del Ministero del 26 marzo 2012 in cui il Ministero stesso dichiara che non intende avvalersi della facoltà di disporre di collaboratori estranei nel limite massimo di quindici, ma che è, invece, intenzionato a mantenere invariato il numero di nove unità attualmente previste, preannunciando una proposta emendativa in sede di approvazione definitiva dello schema.

 

Si prevede, inoltre, la riduzione da sei a cinquedei dirigenti di livello dirigenziale non generale.

La relazione tecnica precisa che, a fronte delle attuali 6 unità previste dal D.P.R. 245/01 (di cui 3 all’ex Secin) si prevede l’attribuzione di 5 unità agli uffici di diretta collaborazione mentre un’unità sarà destinata alla struttura tecnica permanente dell’Organismo indipendente di valutazione.

 

In proposito, si segnala che non è chiaro se tali dirigenti sono ricompresi nel contingente complessivo di novanta unità, sulla scorta di quanto esplicitamente previsto nella norma vigente, atteso che la disposizione in commento assegna “altresì” tali dirigenti agli Uffici di diretta collaborazione.

 

Le ultime novelle recate dal comma 7 riducono da sedici a sei le unità del contingente supplementare destinato al Vice Ministro, che rientrano, comunque nel contingente complessivo delle novanta unità e sopprimono la figura del “responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti alle funzioni delegate”.

La relazione illustrativa fa presente che, nelle ultime tre legislature, l’organizzazione del Governo non ha più previsto la figura del Vice Ministro all’ambiente.

 

I commi 8 e 9 recano disposizioni di coordinamento a seguito delle modifiche introdotte dai commi precedenti.

 

L’Organismo indipendente di valutazione della performance (art. 2)

 

L'art. 2 disciplina l’istituzione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2009. La disciplina dell’Organismo di valutazione è, pertanto, pressoché analoga a quanto previsto dalle altre amministrazioni che hanno già provveduto a introdurre tale Organismo[3].

 

Si ricorda che l’art. 14 del D.lgs, n. 150 del 2009 ha disposto che venga istituito, in ogni amministrazione (anche in forma associata tra varie amministrazioni), un Organismo indipendente di valutazione della performance che svolge le attività inerenti alla misurazione e alla valutazione della performance,garantendo dall’interno la definizione e l’implementazione dei sistemi di valutazione, nel rispetto dei modelli definiti dalla Commissione per la valutazione e l'integrità della P.A.. Trattasi di organo monocratico, ovvero collegiale di tre componenti, nominati per tre anni (rinnovabili per una sola volta) dall’organo di indirizzo politico-amministrativo tra soggetti di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel management, nella valutazione della performance e quella del personale delle amministrazioni pubbliche.

 

In particolare, l’Organismo di valutazione svolge i compiti e le funzioni indicate:

§         dai commi 2, 4 e 5 dello stesso art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 relativi alla misurazione e alla valutazione della performance;

I commi 2, 4 e 5 dispongono che l’Organismo sostituisce i servizi di controllo interno ed esercita, in piena autonomia, le seguenti attività: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione per la valutazione e l'integrità della P.A.; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10 e ne assicura la pubblicazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, dai contratti collettivi nazionali e integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione; e) propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice; f) risponde della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla citata Commissione; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. Da ultimo, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente.

§          dall'art. 1, comma 1, lett. d), e comma 2, lett. a) e all’art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 286 del 1999 sui principi generali da applicare sul controllo interno;

Le norme richiamate del D.lgs. n. 286 del 1999 dispongono in merito ai principi sul controllo interno in capo alle P.A. che è tenuta a dotarsi di strumenti adeguati a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico). Inoltre, la progettazione d'insieme dei controlli interni deve rispettare una serie di principi generali tra i quali l'attività di valutazione e controllo strategico che deve essere tesa a supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Infine, si richiama anche la direttiva annuale del Ministro che costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello; identifica i principali risultati da realizzare; determina gli obiettivi di miglioramento; definisce i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.

 

Dal punto di vista operativo l’Organismo di valutazione si avvale, per il perfezionamento delle attività istruttorie e di quelle connesse con le funzioni di valutazione e misurazione delle performance, di un Ufficio di supporto quale struttura tecnica permanente. A tale Ufficio è assegnato il contingente di personale di livello non dirigenziale già appartenente al soppresso Secin, cui si aggiunge, quale responsabile dell'Ufficio, un dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione, che è individuato con provvedimento del Direttore della Direzione generale degli affari generali e del personale, su proposta del Presidente dell’organo collegiale ovvero dell’unico componente dell’organismo e che deve essere in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance.

 

Si osserva che la norma assegna all’Organismo indipendente di valutazione, dotato di autonomia operativa e valutativa, il contingente di personale già appartenente al soppresso Servizio del controllo interno che era ricompreso tra gli uffici di diretta collaborazione del Ministero. A tale assegnazione non corrisponde una rideterminazione della dotazione organica complessiva dei medesimi uffici, che viene riconfermata in novanta unità.

 

Norme transitorie e finali (art. 3)

 

L’art. 3 demanda ad un decreto interministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la determinazione dell’indennità accessoria di diretta collaborazione utilizzando, a tal fine, le risorse già disponibili a legislazione vigente (comma 1).

In relazione all’indennità accessoria si ricorda che il comma 4 dell’art. 9 del D.P.R. n. 245 del 2001 prevede che al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell'indennità è determinata, senza aggravi di spesa, con DM del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 29 del 1993, come richiamato dall'art. 7 del D.lgs. n. 300 del 1999.

Il comma 2, infine, precisa che dall’attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Nella relazione illustrativa si precisa che lo schema di decreto è stato riformulato in conformità alle osservazioni pervenute dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

 

Relazioni e pareri allegati

Al decreto sono allegati: la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l’analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), l’analisi tecnico-normativa (A.T.N.), i pareri del 21 aprile 2011 e del 19 aprile 2012 del Consiglio di Stato; la nota del Ministero dell’ambiente del 26 marzo 2012.

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

L’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 stabilisce che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell’economia e delle finanze nel rispetto di alcuni criteri ivi indicati. L’articolo 17, comma 2, disciplina la procedura per l’emanazione dei regolamenti di delegificazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Adempimenti normativi

Il comma 1 dell’articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la determinazione dell’indennità accessoria.

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 1 provvede a novellare il D.P.R. 245/2001, mentre l’articolo 2 istituisce l’Organismo indipendente di valutazione, che non è inserito tra le modifiche al citato D.P.R.

Impatto sui destinatari delle norme

L’A.I.R. precisa che destinataria dell’intervento è l’amministrazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e che l’attuazione dello schema determinerà una complessiva razionalizzazione degli uffici di diretta collaborazione e delle funzioni di supporto ad essi necessarie.

 

 

 

 

 

 

 


Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-9253 – *st_ambiente@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Am0295a



[1] Il comma 3 dell’articolo 7 prevede che al Secin sono assegnati fino ad un massimo di tre dirigenti di seconda fascia e che le funzioni di segreteria del Servizio sono svolte da un contingente determinato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare non superiore alle quattordici unità.

[2]Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

[3] Il Ministero della difesa con DPR 11 marzo 2011, n. 65 ed il Ministero delle politiche agricole con DPR 14 febbraio 2012, n. 42.