Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi - Schema di DPR n. 361- Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 361/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 310
Data: 06/06/2011
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

Schema di DPR n. 361

(art. 20, L.59/1997 e art. 49, co. 4-quater, L. 122/2010)

Schede di lettura

 

 

 

 

 

n. 310

 

 

 

6 giugno 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it

 

 

 

 

 

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File: Am0225.doc


INDICE

Schede di lettura

§      Il quadro normativo vigente  5

§      I presupposti legislativi per l’adozione del regolamento  7

§      Il contenuto  8

Raffronto tra il testo dello schema e la normativa vigente  21

 

 

 


Schede di lettura

 


Il quadro normativo vigente

La disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi è contenuta nel regolamento di semplificazione adottato (ai sensi dell'art. 20, comma 8, della L. 59/1997) con il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.

Successivamente all’emanazione del citato regolamento la materia è stata, in parte, rilegificata con il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, recante il “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229", che, all’art. 16, ha disciplinato il procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) riunendo e riorganizzando le varie disposizioni in materia recate da diversi provvedimenti previgenti, anche di rango regolamentare.

II comma 7 dell'art. 16 rimette, in ogni caso, ad un successivo regolamento le disposizioni attuative e di dettaglio sul procedimento per il rilascio del CPI.

Ai sensi del comma 1 del citato art. 16, il CPI attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con apposito D.P.R. (non ancora emanato).

Nelle more dell’emanazione di tale decreto, il CPI deve essere richiesto dal titolare se l’attività è compresa tra le 97 attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982.

In tale quadro normativo si è inserita la disciplina generale della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), dettata dall'art. 19 della L. 241/1990, come introdotta dall'art. 49 del D.L. 78/2010 (convertito dalla L. 122/2010). La relazione illustrativa evidenzia, in proposito, che “tale disposizione di carattere generale ricomprende, nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione degli incendi”.

Si ricorda che l'istituto della SCIA è finalizzato alla velocizzazione dei procedimenti di autorizzazione. Con la SCIA, infatti, viene previsto un iter più snello che contempla il solo ricorso ad una segnalazione, sostitutiva dei permessi e licenze richiesti dalla legge, che, attestando la rispondenza ai requisiti normativi, permette di esercitare la nuova attività una volta presentata l'istanza all'autorità competente. Con l'emanazione del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (cd. Regolamento SUAP)[1], in caso di ricorso alla SCIA da parte di un’impresa, il punto unico di riferimento per l'imprenditore diviene lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP, appunto).

In tali casi l'iter da seguire è il procedimento automatizzato – previsto dall’art. 5 del citato D.P.R. 160/2010 – che incarica il SUAP della ricezione e della preliminare verifica formale della documentazione presentata dall'impresa. In caso di esito positivo all'interessato viene consegnata una ricevuta che vale come autorizzazione all'esercizio dell'attività. Saranno poi le amministrazioni e gli uffici competenti al rilascio dei permessi relativi ad effettuare le reali verifiche ed i controlli una volta recepiti le attestazioni, le asseverazioni e gli elaborati tecnici dovuti dal richiedente.

Si segnala, infine, che il decreto-legge n. 70 del 2011, all’articolo 5, comma 2, lettera b), introduce alcune modifiche alla SCIA. In particolare, attraverso una novella al comma 1 dell’art. 19 della legge n. 241/1990, si prevedono le modalità con cui può essere presentata la SCIA che, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.

 

Nelle more dell’emanazione dello schema in esame, il Ministero dell’interno ha provveduto, con la circolare n. 3791 del 24 marzo 2011[2], a dettare gli indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure di prevenzione degli  incendi ed il "procedimento automatizzato" previsto dal Regolamento SUAP.

Le istruzioni più significative recate dalla circolare riguardano le attività "sensibili" in materia di prevenzione degli incendi che sono escluse dalla SCIA e quindi, di conseguenza, dalle procedure previste dal Regolamento SUAP.

La “tempestività e la mancanza di controllo che caratterizzano la fase iniziale della procedura automatizzata rendono impossibile l'applicazione del nuovo iter alle attività a maggior rischio”[3]. La circolare, infatti, esclude innanzitutto le attività soggette ad atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, come le Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e le Commissioni tecniche per le sostanze esplosive, nonché le attività a rischio di incidente rilevante disciplinate dal D.Lgs. 334/1999.

Essendo poi la SCIA preposta all'accertamento di requisiti predeterminati dalla legge, la SCIA stessa non potrà applicarsi ai casi che necessitano di un parere discrezionale da parte dell'organo di controllo. Ne consegue che risultano escluse:

a) attività che non sono oggetto di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;

b) attività che, pur essendo oggetto di specifiche regole tecniche, presentino una particolare complessità dal punto di vista tecnico-gestionale;

c) procedure che fanno riferimento ai contenuti del D.M. 9 maggio 2007 e delle successive direttive attuative (ingegneria della sicurezza antincendio);

d) procedura di deroga (art. 6 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37).

Pertanto, fra tutte le 97 attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al D.M. 16 febbraio 1982, ricadono nel "procedimento automatizzato" solo le 15 attività indicate nell'elenco allegato alla circolare e con le limitazioni in esso riportate[4].

I presupposti legislativi per l’adozione del regolamento

Lo schema in esame è adottato in attuazione del disposto dell’art. 49, comma 4-quater, del D.L. 78/2010.

Il citato comma 4-quater, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi previste dall’art. 25 del D.L. 112/2008, ha autorizzato il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione (ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 400/1988), volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle PMI (piccole e medie imprese), in base ai princìpi e criteri direttivi indicati dallo stesso comma e nel rispetto dei criteri generali dettati dagli artt. 20, 20-bis e 20-ter della L. 59/1997.

I principi e criteri direttivi indicati dal comma 4-quater prevedono:

a)   proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

b)   eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero alle attività esercitate;

c)   estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’art. 38, comma 4, del D.L. 112/2008;

d)   informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale);

e)   soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;

f)     coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

 

Si ricorda inoltre che il comma 4-quinquies dispone che i regolamenti autorizzati dal comma 4-quater sono emanati entro il 31 luglio 2011[5] ed entrano in vigore il 15° giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella G.U.

Lo stesso comma prevede che, con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti.

Il contenuto

La nuova disciplina dettata dallo schema in esame, sulla base del principio di proporzionalità al rischio, coniuga semplificazione e riduzione degli oneri burocratici, riduzione e certezza dei tempi con un’elevata tutela della pubblica incolumità. Il complesso degli interventi di semplificazione previsti dallo schema di regolamento è stimato in circa 650 milioni di euro all'anno, pari al 46% dei costi amministrativi gravanti complessivamente sulle PMI.

In particolare lo schema, in attuazione del principio di proporzionalità:

§         distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie (A, B e C) elencate nell'allegato I e assoggettate a una disciplina differenziata;

§         differenzia – in ragione delle categorie individuate - sia gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti che le modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi.

 

Nel parere del Consiglio di Stato viene evidenziato che “l'idea di fondo di segmentare la disciplina sulla base della pericolosità (statistica) delle attività e di prevedere oneri e procedure con effetti distinti appare idonea a conseguire gli obiettivi declinati nei criteri di semplificazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato art. 49, comma 4-quater”.

 

In estrema sintesi, la disciplina dettata dallo schema in esame prevede che:

§         per le attività che non provocano rischi significativi (inserite nelle categorie A e B dell'allegato) assume una valenza centrale e conclusiva il rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA;

§         per le attività con rischio medio (categoria B) rimane il parere di conformità ma, come per quelle poco pericolose, i controlli saranno anche a campione;

§         per le attività più complesse e rischiose (categoria C), oltre al parere di conformità, rimangono verifiche, controlli e sopralluoghi obbligatori.

Definizioni

L’art. 1 precisa le definizioni ed il significato degli acronimi (CTR, SCIA, SUAP, CPI) utilizzati nel testo dello schema.

Finalità

La relazione illustrativa sottolinea che la disciplina vigente in materia di prevenzione incendi va raccordata con l'introduzione della SCIA, in modo “da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, quale funzione di preminente interesse pubblico. Ciò al fine di assicurare che la prevenzione incendi, pur nel mutato quadro normativo, sia garantita secondo criteri applicativi uniformi, a tutela degli obiettivi di sicurezza della vita umana, dell'incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell'ambiente, in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione a rischio di incendio”. La stessa relazione afferma quindi che lo schema in esame intende conseguire sia l'obiettivo di semplificazione proprio dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 78/2010, “sia quello di salvaguardare la specificità dei procedimenti in materia di prevenzione incendi con riguardo ad ogni tipo di attività correlata alla gravità di rischio, piuttosto che alla natura giuridica del soggetto destinatario delle norme, ovvero alla dimensione delle stesse attività di impresa”. Un altro obiettivo segnalato dalla relazione è poi il raccordo con la disciplina recata dal Regolamento SUAP (D.P.R. 160/2010), al fine di assicurarne un’attuazione certa ed uniforme.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lo schema in esame:

§         individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

§         disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ambito di applicazione

Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Ai sensi del comma 2 dell’art. 2 rientrano nel campo di applicazione dello schema in esame tutte le attività elencate nell’Allegato I.

Si fa notare che l’ambito di applicazione del vigente regolamento è costituito principalmente dalle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 1982.

Nel verbale della riunione del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi allegato alla relazione illustrativa si specifica che l’Allegato I allo schema in esame sostituirà sia l’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 che le tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689/1959 recante “Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco”.

 

Il successivo comma 3 specifica che le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi indicate in allegato sono distinte in tre categorie (A, B e C) in relazione ai seguenti parametri:

-        dimensione dell'impresa;

-        settore di attività;

-        esistenza di specifiche regole tecniche;

-        esigenze di tutela della pubblica incolumità.

 

La relazione illustrativa segnala, in proposito, che i criteri richiamati recepiscono i criteri di proporzionalità indicati dalla lettera a) del comma 4-quater dell'art. 49 del D.L. 78/2010.

 

I commi 4 e 5 prevedono la revisione dell’elenco delle attività soggette recato dall’Allegato I:

   in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio;

   con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 139/2006, acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

 

Si ricorda che il comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs. 139/2006 prevede che il CPI attesti il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati con D.P.R., da emanare a norma dell'art. 17, comma 1, della L. 400/1988, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

Il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi è disciplinato dall’art. 21 del D.Lgs. 139/2006. Tra i compiti affidati al Comitato dal citato articolo figura, in particolare, quello di concorrere all'elaborazione e di esprimere il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa.

 

Nel parere del Consiglio di Stato viene rilevata l’opportunità di una riformulazione del comma 5 volta ad esplicitare “direttamente nel corpo del testo normativo, che assume così una sua piena e conclusa valenza di fonte operativa, le modalità con le quali deve essere effettuata la revisione delle elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I”.

La riformulazione dovrebbe cioè indicare chiaramente che la revisione deve avvenire con D.P.R. emanato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L. 400/1988, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

 

Attività escluse dall’ambito di applicazione

Ai sensi del comma 6 dell’art. 2, sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del D.Lgs. 334/1999.

Si ricorda che l'individuazione del campo di applicazione del D.Lgs. 334/1999 non è basata sulla tipologia di attività considerata, bensì sulla presenza delle sostanze e preparati pericolosi, in qualunque stabilimento siano essi impiegati, nelle quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I e relative alle varie classificazioni di rischio (art. 2, comma 1, del D.Lgs. 334/1999)[6].

L’art. 8 del D.Lgs. 334/1999 prevede poi che, per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.

Modalità e contenuti delle istanze

Il comma 7 dell’art. 2 prevede, al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, che le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione, da allegare, siano disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

Nel parere del Consiglio di Stato viene segnalata l’incoerenza con il livello della fonte regolamentare in esame e con il nuovo assetto regolatorio della previsione relativa alla possibilità “che anche il contenuto delle istanze oggetto dello schema sia demandato alla specifica disciplina di un decreto del Ministro dell'interno, che si configura come un atto amministrativo a contenuto generale”.

Per tale motivo appare necessario espungere dal comma le parole «, il contenuto delle stesse».

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, l’espunzione citata deve fare in modo che risulti “del tutto univoco che la fonte amministrativa incide solo sui profili meramente organizzativi, ma non può impingere in elementi di contenuto che devono trovare la propria disciplina nello schema in esame o in fonti di livello normativo sovraordinato”.

 

In proposito si ricorda che una norma pressoché identica a quella in esame è contenuta nel testo vigente dell’art. 1, comma 5, del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, e che, in attuazione di tale comma, è stato emanato il D.M. 4 maggio 1998 recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco”[7].

 

L’art. 11, comma 1, prevede che, fino all’adozione del decreto previsto dal comma 7 dell’art. 2, si applicano le norme del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998 recante le disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Corrispettivi per i servizi di prevenzione prestati dai Vigili del fuoco

Il comma 8 dell’art. 2 conferma quanto già stabilito dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 139/2006, in merito alla definizione con decreto interministeriale dei corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si ricorda che il comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. 139/2006 affida i servizi relativi alle attività di prevenzione incendi alla competenza del Corpo nazionale, che vi provvede a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2. Il comma 2 dispone poi che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Lo stesso comma prevede che tali tariffe siano aggiornate annualmente sulla base degli indici ISTAT.

Si osserva che la disposizione riproduce quanto già previsto da una norma vigente di cui non si prevede l’abrogazione.

 

L’art. 11, comma 3, prevede che, fino all’adozione del decreto previsto dal comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs. 139/2006, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2006 recante “Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966”[8].

Lo stesso comma prevede che, per le nuove attività introdotte all'Allegato I, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all’Allegato II dello schema in esame.

Valutazione dei progetti

L’art. 3 prevede, al comma 1, l’obbligo di presentazione di apposita istanza, al Comando, per l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino la variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Lo stesso comma chiarisce che tale obbligo non è posto in capo a tutti gli enti e ai privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, ma opera limitatamente alle attività incluse nelle categorie B e C.

 

Il comma 2 dell'articolo in esame dispone che i progetti per i quali viene presentata l’istanza di valutazione devono essere corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'art. 2 del presente schema.

 

Ai sensi del comma 3 i progetti sono esaminati dal Comando provinciale dei VV.FF. territorialmente competente.

Lo stesso Comando:

§         entro 30 giorni può richiedere documentazione integrativa;

§         entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa, si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

Si noti altresì che rispetto all’omologa disposizione vigente (art. 2, comma 2, del D.P.R. 37/1998) scompare la precisazione “Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto” (cd. silenzio-rifiuto).

Continuando il confronto con l’art. 2, comma 2, del citato D.P.R., si notano i diversi termini contemplati per l’espressione del parere di conformità.

La relazione illustrativa, nel commentare l’articolo in esame, sottolinea che “i termini per l'emissione del parere sono stati rimodulati in modo da essere compatibili con quelli stabiliti dal regolamento dello Sportello unico per le attività produttive” e che, in base al criterio di proporzionalità, i titolari delle attività di cui alla categoria A non sono più tenuti a richiedere il parere di conformità sul progetto.

Istanza per il rilascio del CPI

L’art. 4 disciplina, al comma 1, la presentazione dell’istanza, da parte dei soggetti responsabili delle attività interessate, per il rilascio del CPI.

Si ricorda in proposito che l’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 139/2006 dispone che il CPI è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate.

Ai sensi del comma in esame, l’istanza citata è presentata al Comando provinciale VV.FF., prima dell'esercizio dell'attività:

§         mediante SCIA;

§         corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2, comma 7, del presente regolamento.

 

Ai sensi del medesimo comma 1 il Comando:

§         verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati;

§         rilascia apposita ricevuta in caso di esito positivo delle verifiche effettuate.

 

La relazione illustrativa evidenzia che “la SCIA sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione, corredata dalle attestazioni, prevista dal vigente regolamento”.

Il riferimento sembra essere all’art. 3, comma 5, del D.P.R. 37/1998, in base al quale “l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al Comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio”. Lo stesso comma prevede che il Comando provinciale VV.FF. rilasci all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

Controlli di prevenzione incendi

I commi 2 e 3 dell’art. 4 disciplinano i controlli di prevenzione degli incendi, prevedendo modalità differenziate a seconda della categoria di attività.

I commi 2 e 3 prevedono che, per tutte le attività di cui all'Allegato I (A, B e C), il Comando provinciale VV.FF., entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza per il rilascio del CPI, effettui controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Il comma 2 dispone che, per le sole attività meno pericolose (categorie A e B), i controlli siano disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

Esito negativo

I commi 2 e 3 dispongono che entro lo stesso termine di 60 giorni, nei casi in cui il controllo accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando provinciale VV.FF. adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, a meno che l'interessato non provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di 45 giorni.

Esito positivo

Qualora il controllo abbia esito positivo, il Comando provinciale VV.FF.:

§         per le attività di tipo A e B, a richiesta dell'interessato, rilascia copia del verbale della visita tecnica;

§         per le attività della categoria C, rilascia il CPI entro 15 giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate.

Modifiche sostanziali

Ai sensi del comma 6 dell’art. 4, ogni modifica delle strutture o degli impianti, ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporta un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, determina, per il soggetto interessato, l’obbligo di avviare nuovamente le procedure di valutazione dei progetti e/o di rilascio del CPI previste dall'articolo 3 e dal presente articolo.

Altre disposizioni

Il comma 4 dell’art. 4 prevede che il Comando provinciale VV.FF. acquisisca, dai soggetti responsabili delle attività soggette al presente regolamento, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Nel parere del Consiglio di Stato viene svolta un’articolata analisi che pone in dubbio la valenza dichiarativa che la norma attribuisce all’iscrizione nei citati elenchi. Il Consiglio auspica pertanto che, se la funzione dell'elenco è meramente dichiarativa, “la formula normativa dovrebbe rendere del tutto esplicita tale finalità, evitando ogni ambiguità” oppure, in caso contrario, “dovrebbe porsi e risolvere il problema della fonte primaria di tale potere e comunque, risolto tale profilo, sarebbe consigliabile rinviare, ad esempio, ad un apposito allegato l’elencazione predeterminata dei requisiti ritenuti necessari per il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione nell’elenco”. In altri termini, “se si intende inserire un ulteriore ambito di validazione di tali requisiti è necessario delimitare con più precisione i criteri di esercizio del potere relativo”.

 

Si fa notare che la disposizione recata dal comma in esame è pressoché identica (si veda il confronto tra il testo dello schema e la normativa vigente di seguito allegato) a quella contenuta nel vigente comma 4 dell’art. 16 del D.Lgs. 139/2006, di cui si prevede l’abrogazione.

 

Il comma 5 dell’art. 4 disciplina il caso in cui il sopralluogo del Comando provinciale VV.FF. viene effettuato nell’ambito di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso; in tal caso, si applicano i diversi termini stabiliti per tale procedimento.

Tale norma è pressoché identica a quella recata dall’art. 3, comma 6, del D.P.R. 37/1998 (si veda il confronto tra il testo dello schema e la normativa vigente di seguito allegato).

Rinnovo periodico della conformità antincendio

L’art. 5 disciplina le modalità di presentazione, da parte del titolare delle attività indicate nell’Allegato I, della richiesta di rinnovo periodico (quinquennale) di conformità antincendio al Comando provinciale VV.FF.

Tale presentazione si intende effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2, comma 7, del presente regolamento, cui segue la contestuale ricevuta, emessa dal Comando, dell'avvenuta presentazione.

La relazione tecnica sottolinea che “L'attestazione di conformità sostituisce il rinnovo del certificato e la perizia giurata prevista dal vigente regolamento.”.

Si ricorda, infatti, che l’art. 4 del D.P.R. 37/1998 dispone - tra l’altro - che, ai fini del rinnovo del CPI, gli interessati presentano al Comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda “corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio”.

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

L’art. 6, volto a disciplinare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività, riproduce in buona parte il dettato del vigente art. 5 del D.P.R. 37/1998.

Il campo di applicazione dell’articolo in esame viene ristretto alle sole attività non soggette alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro dettata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Conseguentemente vengono eliminati i riferimenti alla formazione del personale (in quanto disciplinata dal citato D.Lgs. 81/2008).

Si ricorda che il citato D.Lgs. 81/2008 reca “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. In particolare l’art. 46 del citato decreto disciplina la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro.

 

La relazione illustrativa sottolinea che l'articolo 6, in coerenza con il criterio di cui alla lettera b) dell'art. 49, comma 4-quater, elimina le duplicazioni della disciplina regolamentare vigente rispetto alle previsioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. A tal fine l'articolo disciplina gli obblighi per i responsabili delle attività che non sono soggette alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.

Deroghe

L’art. 7 disciplina i casi di deroga al rispetto della normativa antincendio qualora l'attività non consenta l'osservanza integrale delle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi.

I commi 1 e 3 dell'articolo in esame riproducono nella sostanza le disposizioni recate dal testo vigente dell’art. 6 del D.P.R. 37/1998.

L’unica modifica di rilievo è l’aggiornamento al mutato assetto organizzativo, per cui in luogo dell’Ispettorato regionale l’articolo in esame si riferisce alla Direzione regionale.

Si ricorda, infatti, che l’art. 2 del D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314 (“Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”), ha istituito le Direzioni Regionali in sostituzione dei preesistenti Ispettorati Regionali.

Il comma 2 reca una disposizione, aggiuntiva rispetto al contenuto del vigente art. 6 del D.P.R. 37/1998, che consente la presentazione dell’istanza di deroga anche ai titolari di attività non incluse nell'Allegato I, qualora siano disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

Nulla osta di fattibilità

Ai sensi dell’art. 8, per gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, è prevista la possibilità di richiedere al Comando, per i progetti di particolare complessità, l'esame preliminare della fattibilità di tali progetti ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

Verifiche in corso d’opera

L’art. 9 prevede, per i titolari delle attività di cui all’Allegato I, la possibilità di richiedere visite tecniche al Comando provinciale VV.FF. per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi anche durante la realizzazione dell' opera.

Raccordo con le norme SUAP

L'art. 10 disciplina il raccordo tra le disposizioni dello schema in esame in materia di prevenzione incendi e le norme del D.P.R. 160/2010 (cd. Regolamento SUAP).

Il comma 1 dispone che il Regolamento SUAP si applica alle attività rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, cioè a quelle elencate nell’Allegato I.

Il comma 2 specifica poi che, ai soli fini antincendio, le attività di cui alla categoria A ricadono nell'ambito del procedimento automatizzato, di cui al Capo III del D.P.R. 160/2010, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario disciplinato dal Capo IV del medesimo decreto.

Il comma 3, infine, stabilisce che l'istanza presentata tramite SCIA – ai sensi dell’art. 4 dello schema in esame – integra, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, la documentazione che deve essere trasmessa al SUAP in seguito all’ultimazione dei lavori.

Si ricorda che l’art. 10, comma 1, del D.P.R. 160/2010 impone, al soggetto interessato, di comunicare al SUAP l'ultimazione dei lavori. La comunicazione deve includere, ai sensi della lettera a) del medesimo comma, la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda di rilascio del certificato di agibilità ai sensi dell'art. 25 del T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001).

Disposizioni transitorie e finali

L'art. 11 reca una serie di disposizioni transitorie e finali, di cui in parte si è già dato conto. Di seguito, pertanto, verranno riportate solo le disposizioni non precedentemente trattate

Oltre alle disposizioni transitorie, l’art. 11 reca altresì, al comma 7, una disposizione che fa salve le disposizioni dell’art. 16, comma 7, del D.Lgs. 139/2006.

Si ricorda che il comma 7 dell’art. 16 del D.Lgs. 139/2006 ha previsto l’emanazione di un D.P.R. volto a dettare le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del CPI. Tale D.P.R., sempre secondo il comma citato, “disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività”.

Disciplina transitoria per le attività in corso o in procinto di essere avviate

La tabella seguente evidenzia gli adempimenti previsti dalla disciplina transitoria recata dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 11 per le attività esistenti o in procinto di essere avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento

Adempimenti da espletare

“Nuove attività” introdotte dall’Allegato I

Sono tali le attività che, attualmente, non sono soggette alla normativa di prevenzione incendi, ma che lo saranno in quanto incluse nell’Allegato I e quindi rientranti nel campo di applicazione dello schema in esame.

Adempimenti prescritti dal presente regolamento.

Tali adempimenti devono essere espletati entro un anno dall’entrata in vigore dello schema in esame.

Attività di cui all’Allegato I già in possesso del CPI

Presentazione, alla scadenza del CPI, dell’attestazione prevista dall’art. 5 di rinnovo periodico di conformità antincendio

 

Attività in procinto di essere avviate

Adempimenti da espletare

Attività di cui all’Allegato I per le quali è stato acquisito il parere di conformità sul progetto (ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 37/1998)

Adempimenti prescritti dall’art. 4, che disciplina la presentazione dell’istanza per il rilascio del CPI e i successivi controlli.

 

Disciplina transitoria per la messa in esercizio di particolari depositi di GPL

Il comma 2 dell’art. 11, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'art. 2 dello schema in esame, disciplina la documentazione da allegare all'istanza di rilascio del CPI relativa alla messa in esercizio dei depositi di GPL (gas di petrolio liquefatto) in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3 non a servizio di attività di cui all'Allegato I.

Il comma in esame prevede che alla citata istanza siano allegati:

a)   la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

b)   una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'art. 6 del presente regolamento;

c)   una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

 

La norma in esame riproduce nella sostanza i contenuti del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 214 (“Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi”)[9], di cui è prevista l’abrogazione dall’art. 12, comma 1, lettera c), dello schema in esame.

Si fa altresì notare che i “Depositi di GPL fino a 5 m3 sono inclusi nella categoria A dell’Allegato I dello schema in esame.

Abrogazioni

L'art. 12 reca le seguenti abrogazioni espresse, che decorrono dalla data di entrata in vigore dello schema in esame:

§         D.P.R. 689/1959 e decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982. Tali decreti individuano, attualmente, le attività rientranti nel campo di applicazione della normativa sulla prevenzione degli incendi. Il nuovo campo di applicazione viene definito dall’Allegato I dello schema in esame;

§         alcune parti limitate dell’art. 16 del D.Lgs. 139/2006 relative alla disciplina della procedura per il rilascio del CPI, nonché l’intero testo del D.P.R. 37/1998. La disciplina dettata dalle disposizioni citate viene completamente riscritta dallo schema in esame (si veda anche il raffronto tra il testo dello schema e la normativa vigente);

§         D.P.R. 214/2006 (“Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi”). Si ricorda quanto evidenziato nell’ambito del commento all’art. 11 circa il fatto che i citati depositi vengono fatti rientrare nel campo di applicazione della normativa sulla prevenzione incendi (in quanto sono inseriti nell’Allegato I alla categoria A) e, fino all’emanazione della nuova regolamentazione (prevista dall’art. 2, comma 7, dello schema in esame), l’art. 11, comma 7, detta una disciplina transitoria per disciplinare la documentazione da allegare al rilascio del CPI per tali depositi.

 


Raffronto tra il testo dello schema e la normativa vigente

Schema 361

Normativa vigente

Art. 1.
Definizioni

 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

"a) «Comando»: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;

 

b) «Direzione»: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

 

c) «CTR»: il Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi di cui all' articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

 

d)  «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) e j), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

 

e) «SUAP»: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

 

f) «CPI»: Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

 

 

D.P.R. 37/1998

Art. 2.
Finalità ed ambito di applicazione

Art. 1
Oggetto del regolamento.

1. II presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente normativa, alla competenza dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attività soggette a controllo, all'approvazione delle deroghe alla normativa di conformità.

2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette al controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.

4. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono in tre categorie A, B e C, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

 

4. L'elenco delle attività soggette ai controlli diprevenzione di cui alI'Allegato I del presente regolamento è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

 

5. La revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, è effettuata con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

 

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti previsti per il settore delle attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175 , e successive modificazioni ed integrazioni.

 

3. Ai sensi del presente regolamento, il comando provinciale dei vigili del fuoco è denominato «comando».

 

7. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

5. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto il Ministro per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto sono fissati criteri uniformi per lo svolgimento dei servizi a pagamento resi da parte dei comandi.

8. Con il decreto del Ministro dell' interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

D.P.R. 37/1998

Art. 3.
Valutazione dei progetti

Art. 2
Parere di conformità.

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all' Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino la variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente regolamento.

 

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.

 

 

 

D.P.R. 37/1998

Art. 4
Controlli di prevenzione incendi

Art. 3
Rilascio del certificato di prevenzione incendi.

1. Per le attività di cui alI'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformità a quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5.

2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato.

 

D.Lgs. 139/2006

 

Articolo 16
Certificato di prevenzione incendi.

 

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.

3. Per le attività di cui all' Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.

2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

 

 

 

D.P.R. 37/1998
(Segue art. 3)

Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

3. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.

 

4. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

 

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

 

 

 

D.Lgs. 139/2006
(Segue art. 16)

4. Il Comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui all' Allegato I le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell' interno.

4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

 

 

 

D.P.R. 37/1998
(Segue art. 3)

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicità, qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato debba essere effettuato dal comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il comando stesso, il termine di cui al comma 2 non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedimentali ivi stabiliti.

6. Ogni modifica delle strutture o degli impianti, ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dall'articolo 3 nonché di quelle previste dal presente articolo.

 

 

 

 

D.P.R. 37/1998

Art. 5.
Attestazione dì rinnovo periodico di conformità antincendio

Art. 4
Rinnovo del certificato di prevenzione incendi

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, si intende effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle previsioni contenute nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5, corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio. Il comando, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 6.
Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

Art. 5
Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato 1 del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1 del presente regolamento, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell' attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

 

3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

 

Art. 7.
Deroghe

Art. 6
Procedimento di deroga.

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7 del presente regolamento, possono presentare al comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 5, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.

2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato 1.

 

3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 , si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente. L'ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l'uniformità applicativa nei procedimenti di deroga.

Art. 8.
Nulla osta di fattibilità

Art. 7
Nulla osta provvisorio.

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 , sono tenuti all'osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto 8 marzo 1985 del Ministro dell'interno, nonché all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all'articolo 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966 , nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attività o gruppi di attività di cui all'allegato al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno. Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate entro il 31 dicembre 2005.

 

 

Art. 9.
Verifiche in corso d'opera

 

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

 

 

 

Art. 10.
Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)

 

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

 

2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo ID del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.

 

3. La documentazione di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 10 del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

 

 

 

 

D.P.R. 37/1998

 

Art. 7
Nulla osta provvisorio.

 

1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 , sono tenuti all'osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto 8 marzo 1985 del Ministro dell'interno, nonché all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all'articolo 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966 , nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attività o gruppi di attività di cui all'allegato al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno. Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate entro il 31 dicembre 2005.

Art. 11.
Disposizioni transitorie e finali

Art. 8
Norme transitorie.

 

 

 

 

 

 

1. Fino all' adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco" .

1. Alle domande presentate ai comandi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della acquisizione di pareri su progetti, di certificazioni di prevenzione incendi, di autorizzazioni in deroga e per le quali alla stessa data non si sia ancora provveduto, si applica la disciplina del presente regolamento. In tali casi si intende per data di presentazione della domanda quella dell'entrata in vigore dello stesso regolamento o quella di trasmissione di documentazione aggiuntiva, ove necessaria, richiesta dal comando.

 

D.P.R. 214/2006

 

Art. 2
(Adempimenti del titolare del deposito)

 

 

 

 

 

 

2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell' articolo 2 del presente regolamento, all' istanza di cui al comma 1 dell' articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all'Allegato I, sono allegati: a) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37; b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento; c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell' impresa che procede all' installazione del deposito.

1. Ai fini della prevenzione incendi, gli enti e i privati titolari dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Comando, il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

2. Alla richiesta di cui al comma 1 sono allegati:

a) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

c) una planimetria del deposito, in scala idonea.

 

3. La planimetria di cui al comma 2, lettera c), è firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

4. Unitamente alla documentazione di cui al comma 2, il titolare presenta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'effettuazione del sopralluogo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966. L'importo è determinato in base alla tariffa oraria dovuta per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla durata del servizio stabilita per l'attività di sopralluogo dal decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998.

5. Il Comando rilascia al titolare contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 4, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di deposito.

6. Per ogni modifica del deposito che comporti una variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare pone in essere gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4.

3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Per le nuove attività introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.

 

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte alI'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento , devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all' articolo 5 del presente regolamento.

 

6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

 

7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

 

 

 

 

D.P.R. 37/1998

Art. 12.
Abrogazioni

Art. 9
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme:

 

a) articoli 10, comma quinto; 11, comma primo, lettera d); 15, comma primo, numero 5); 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 ;

b) articoli 2, commi quinto, sesto, settimo, ottavo; e 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818

a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la "determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco".

 

b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, regolamento recante: "disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

 

c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, "regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi";

 

d) decreto del Ministro dell' interno 16 febbraio 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;

 

e) Articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" limitatamente a:

- comma 1: il secondo periodo;

- comma 2 : dalle parole " a conclusione di un procedimento" fino alle parole "attività medesime";

- comma 4.

 

 

 

 

D.P.R. 37/1998

 

Art. 10
Entrata in vigore.

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 



[1]    Il D.P.R. 160/2010 reca il “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

[2]    www.professionearchitetto.it/news/archivio/file/2011/05/SUAP_lettera-circolare_MI_3791.pdf

[3]    M. Barletta, SCIA, SUAP, Prevenzione Incendi: una circolare ministeriale ne stabilisce le relazioni (3/5/2011), disponibile al link www.professionearchitetto.it/news/notizie/13245/SCIA-SUAP-Prevenzione-Incendi-una-circolare-ministeriale-ne-stabilisce-le-relazioni.

[4]    Le limitazioni contemplate sono: dimensionali, per gli edifici che le ospitano (limiti di altezza, superficie, volume e capienza); di potenza, per impianti destinati alla produzione di calore e di pericolosità, per i liquidi infiammabili e combustibili (con punto di infiammabilità superiore a 65°C) contenuti in depositi e rivendite.

[5]    La norma fissa infatti il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 78/2010. La L. 122/2010, di conversione del citato decreto, è stata pubblicata nella G.U. 30 luglio 2010, n. 176, S.O. ed è entrata in vigore il giorno successivo.

[6]    Per un approfondimento sulla disciplina dettata dal D.Lgs. 334/1999 si rinvia al tema webhttps://www.camera.it/465?area=5&tema=265&Rischio+industriale.

[7]    Pubblicato nella G.U. 7 maggio 1998, n. 104.

[8]    Pubblicato nella G.U. 13 aprile 2006, n. 87.

[9]    Pubblicato nella G.U. 16 giugno 2006, n. 138.