Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Inquinamento ambientale e danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque - A.C. 3344 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3344/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 383
Data: 28/07/2010
Descrittori:
FUMO E PRODOTTI DA FUMO   INQUINAMENTO DEL SUOLO
INQUINAMENTO DELLE ACQUE     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 

28 luglio 2010

 

n. 383/0

 

Inquinamento ambientale e danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque

A.C. 3344

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

 

Numero del progetto di legge

3344

Titolo

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

19 marzo 2010

assegnazione

7 giugno 2010

Commissione competente

Commissione VIII (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissione I, II, V, VI, X, XII, XIV e Questioni regionali

 

 

 


Contenuto

La proposta di legge in esame, composta da 5 articoli, si propone, come viene sottolineato nella relazione illustrativa, di introdurre, nella legislazione italiana, lo smaltimento ad hoc dei mozziconi dei prodotti da fumo, facendo ricadere il relativo costo su un fondo di 5 milioni di euro istituito dal ministero dell’ambiente e finanziato attraverso l’aumento del prezzo dei pacchetti di sigarette.

La relazione illustrativa sottolinea come, malgrado il danno ambientale causato dai mozziconi dei prodotti da fumo, non esista ancora una normativa nazionale o europea sul loro smaltimento. La gravità del problema è confermata da una recente ricerca delle Nazioni Unite secondo cui i mozziconi sono nettamente al primo posto tra i rifiuti presenti nelle acque del Mar Mediterraneo. I risultati di tale ricerca sono stati riportati anche in uno studio dell’Enea in collaborazione con la Ausl di Bologna che ha messo in evidenza il carico inquinante dei mozziconi di sigaretta sul territorio italiano proponendo di smaltirli separatamente alla stregua dei rifiuti tossici. Lo studio dell’Enea[1], del febbraio 2010 mette in luce come il carico inquinante derivante della dispersione incontrollata nell’ambiente di tale tipologia di rifiuto che, singolarmente, risulterebbe basso, risulta, invece, alto se si considera l’elevato numero di fumatori italiani (13 milioni), il numero medio di sigarette fumate da ogni fumatore (15 al giorno), i quantitativi di alcuni agenti chimici presenti in ogni cicca ed il numero complessivo di cicche immesse nell’ambiente ogni anno (72 miliardi di cicche ogni anno). Anche se lo studio rileva l’inesistenza di dati quantitativi completi ed esaustivi sul contenuto degli agenti chimici nelle cicche - in quanto dipendono dal luogo geografico di produzione del tabacco, dagli additivi usati dalle industrie e dal modo di fumare del tabagista – esso rileva la presenza di una serie di sostanze inquinanti quali: nicotina pari a circa 4,5 mg (per un totale di circa 324 tonnellate ogni anno riversatenell’ambiente), acido cianidrico, arsenico, cadmio, catrame e condensato, ammoniaca, polonio 2010 (il 35% del polonio rimane nella cicca) , acetato di cellulosa e altre. La dispersione incontrollata di cicche nell’ambiente inquina, pertanto, suolo, acque superficiali e fauna, oltre ad essere causa anche di incendi boschivi o residenziali. Inoltre viene sottolineato come i filtri di una sigaretta impiegano oltre un anno per diventare biodegradabile. Da non sottovalutare il problema delle spiagge dove – secondo l’indagine delle Nazioni Unite – il 27% dei rifiuti raccolti sul Mediterraneo è costituito proprio da cicche di sigarette e altri prodotti correlati al fumo (confezioni di tabacco, accendini).

Inoltre, l’introduzione del divieto di fumo privo di un’adeguata strategia di gestione delle cicche ha accentuato le problematiche legate all’impatto ambientale del tabagismo, in quanto non ha considerato lo smaltimento di tali prodotti di rifiuti.

Lo studio dell’Enea sottolinea, infine, come non esistendo normative nazionali che ne limitino la dispersione nell’ambiente, il problema viene affrontato attualmente unicamente con singole iniziative da parte di alcuni comuni italiani o da singole associazioni[2]:

Interessanti proposte sono state adottate, per esempio, in Australia ove il governo ha finanziato una intensa campagna informativa di sensibilizzazione al problema a causa dell’impatto ambientale delle cicche in particolare sull’ambiente marino, prevedendo pesanti sanzioni a seconda della gravità dell’infrazione[3]. Tra le soluzioni adottate, l’installazione di appositi contenitori nelle stazioni e in alcune vie delle principali città e l’immissione in commercio di posaceneri ecologici portatili[4]. Alcuni sindaci statunitensi (New York e San Francisco) hanno annunciato un aumento del prezzo dei pacchetti di sigarette al fine di compensare i costi per la rimozione dei filtri dalle strade cittadine.

 

L’articolo 1 aggiunge i mozziconi dei prodotti da fumo all’elenco dei rifiuti speciali inseriti al comma 3 dell’art. 184 del d.lgs. 152/2006, cd. Codice ambientale, e rinvia ad un apposito decreto ministeriale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la determinazione delle modalità tecniche per il trattamento dei mozziconi dei prodotti da fumo (commi 1 e 2).

Si ricorda che l’art. 184, comma 1, del Codice ambientale, classifica i rifiuti secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Inoltre il comma 2 elenca, tra i rifiuti urbani quelli provenienti dallo spazzamento delle strade (lett. c) e quelli di qualunque natura o provenienza, giacentisulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree privatecomunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua (lett. d).

I mozziconi dei prodotti da fumo sono trattati come rifiuti urbani anche se non compaiono esplicitamente nell’allegato D alla parte IV del Codice ambientale - Codice CER 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata: 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti, 20 03 altri rifiuti urbani 20 03 03 residui della pulizia stradale 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.

 

L’articolo 2 istituisce la raccolta differenziata dei mozziconi in ogni ambito territoriale prevedendo che, entro il 31 dicembre 2014, i comuni installino nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo.

Conseguentemente i mozziconi raccolti dovranno essere sottoposti a forme di trattamento differenziato rispettose dell'ambiente e della salute (comma 1)[5].

Si ricorda che ai sensi dell’art. 200 e seguenti del Codice ambientale, l’ambito territoriale ottimale (ATO) rappresenta il modello organizzativo territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti urbani è, infatti, organizzata sulla base di ATO, delimitati dal piano regionale, al fine di superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, conseguire adeguate dimensioni gestionali e valorizzare esigenze comuni nella produzione e gestione dei rifiuti.

Il comma 2 rinvia ad un decreto ministeriale, da emanare anch’esso entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle modalità attuative del comma 1, anche sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'art. 206-bis del Codice ambientale.

I commi 3, 4 e 5 prevedono l’istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico fondo finalizzato ad erogare contributi ai comuni per l'installazione dei raccoglitori dei mozziconi dei prodotti da fumo, la cui dotazione è stabilita in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Al fine di coprire i maggiori oneri derivanti dall'istituzione del fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno aumentate le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'art. 28 del decreto legge n. 331/1993.

Si ricorda che il citato art. 28 del decreto legge 331/1993 è stato abrogato, a decorrere dal 1° aprile 2010, dal comma 2 dell’art. 4 del D. Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, recante attuazione di disposizioni comunitarie in materia di accise (nel dettaglio, della direttiva 2008/118/CE). Da ultimo, il D.L. 23 giugno 2010 n. 94, recante “Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi”, con una novella al Testo Unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), ha modificato la disciplina delle accise sui tabacchi lavorati, intervenendo sia sulle nomenclature di cui all’Allegato I del citato D.Lgs. n. 504 del 1995, sia sulle modalità di calcolo dell’accisa. Si ricorda, in proposito, che le disposizioni del suddetto D.L. n. 94/2010 sono state sostanzialmente trasfuse nel testo dell’art. 55, commi da 2-bis a 2-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), in corso di conversione presso la Camera dei deputati.

Sembrerebbe opportuno, pertanto, fare riferimento alla nuova normativa in materia di accise.

 

L’articolo 3 dispone che gli obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformità dei sistemi di raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo sul territorio nazionale dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della proposta in esame. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti avrà il compito di verificare i livelli di qualità da parte dei comuni nella raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo.

Sulla scorta di tali verifiche i! Ministero dell'ambiente potrà anche emanare specifiche linee guida per i comuni finalizzate a garantire un servizio ottimale.

 

L’articolo 4 riguarda le misure da adottare per sensibilizzare la platea di fumatori.

Tra esse si propone, specularmente a quanto avviene con le indicazioni sui confezioni dei prodotti da fumo sugli effetti nocivi del fumo stesso, la stampigliatura sulle confezioni - entro il 31 dicembre 2014 - di un simbolo, determinato con decreto del Ministro dell'ambiente che indichi il divieto di gettare i mozziconi dei prodotti da fumo nei raccoglitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti (comma1).

Vengono quindi previste delle campagne informative,coinvolgendo i produttori dei prodotti da fumo in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, per sensibilizzare gli utilizzatori finali sugli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalle sostanze chimiche presenti nei mozziconi dei prodotti da fumo e sui sistemi di raccolta differenziata (comma 2).

Il comma 3, da ultimo, coinvolge anche i rivenditori, prevedendo che essi espongano chiaramente, in prossimità dei banchi di vendita e dei distributori automatici, un avviso al pubblico con l’indicazione della raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. L'avviso dovrà informare, altresì, sui pericoli e sui danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento dei mozziconi dei prodotti da fumo al di fuori dei contenitori per la raccolta differenziata, nonché sul significato del simbolo apposto sulle confezioni dei prodotti da fumo.

Si osserva che il decreto ministeriale previsto per l’individuazione del simbolo da stampigliare sulle confezioni dei prodotti da fumo di cui al comma 1 dovrebbe recare anche le indicazioni sull’avviso in capo ai rivenditori.

 

L’articolo 5, da ultimo, introduce delle sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro nei confronti di coloro che abbandonano indiscriminatamente mozziconi dei prodotti da fumo.

Anche in tal caso un decreto ministeriale dovrebbe specificare la gradualità della sanzione a seconda della gravità del reato.

 

Relazioni allegate

La pdl è corredata della relazione illustrativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta interviene su norme di rango legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta è riconducibile alla materia “tutela dell’ambiente”, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Ambiente                                                                                                                       ( 9253 - *st_ambiente@camera.it

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[1]http://www.enea.it/eventi/eventi2010/FumoTabacco210110/Articolo_3.pdf

[2] Per citare un esempio l’associazione Marevivo ha distribuito nel 2009 posaceneri portatili sulle spiagge. Nel nuovo Regolamento di Igiene Urbana del Comune di Trieste, in corso di approvazione, oltre ad essere vietato gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto anche di moderate dimensioni (tra cui anche i mozziconi di sigarette), vengono previsti posaceneri associati ai cestini stradali ove possono essere conferiti esclusivamente mozziconi di sigarette/sigari opportunamente spenti. Inoltre i titolari di pubblici esercizi sono tenuti a posizionare, a propria cura e manutenzione, all’interno dell’area di competenza un adeguato numero di posacenere destinati a raccogliere i mozziconi di sigaretta prodotti durante l’orario di attività. In particolare, i posacenere dovranno essere collocati :almeno uno in corrispondenza di ogni ingresso del pubblico esercizio; uno su ogni tavolo e/o postazione eventualmente esistente all’esterno.

[3]http://www.cleanup.org.au/PDF/au/cua-cigarette-butts-fact-sheet.pdf

[4] http://www.buttsout.net/aboutus

[5] Un recente studio cinese, pubblicato sulla rivista scientifica americana Industrial & Engineering Chemistry Research, illustra come i resti delle sigarette possono essere riutilizzati per prevenire la corrosione dell’acciaio del tipo N80, utilizzato ampiamente nell’industria del petrolio. I ricercatori hanno dimostrato che attraverso la nicotina questo tipo di acciaio viene protetto dalla ruggine anche in condizioni difficili, prevenendo così anche danni costosi e interruzioni nella produzione del greggio http://www.usatoday.com/tech/science/environment/2010-07-08-cigarettebutts08_st_N.htm