Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||||
Titolo: | Sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (Euratom) - Schema di D.Lgs. n. 53 - (artt. 1 e 22 della L. 25 febbraio 2008, n. 34) | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 48 | ||||||
Data: | 13/01/2009 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
XIV - Politiche dell'Unione europea | ||||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
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XVI LEGISLATURA |
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servizio studi |
segreteria generale |
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Atti del Governo |
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Sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (Euratom) Schema di D.Lgs. n. 53 |
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(artt. 1 e 22 della L. 25 febbraio 2008, n. 34) |
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n. 48 |
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13 gennaio 2009 |
SIWEB
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File: Am0045.doc
INDICE
§ La direttiva 2006/117/EURATOM
§ Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
§ Artt. 2, 3 e 4 (Regime transitorio e invarianza degli oneri)
§ Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
§ L. 31 dicembre 1962 n. 1860 Impiego pacifico dell'energia nucleare.
§ D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti (artt. 32, 137, 142 e 157)
§ L. 25 febbraio 2008 n. 34 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007). (art. 22)
Normativa comunitaria
§ Dir. 20 novembre 2006, n. 2006/117/EURATOM DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
La direttiva in commento è stata adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 20 novembre 2006. La materia delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito è soggetta a una serie di prescrizioni stabilite da strumenti normativi comunitari e internazionali, concernenti in particolare la sicurezza del trasporto dei materiali radioattivi e le condizioni di smaltimento o di stoccaggio dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito nel paese di destinazione.
A livello comunitario la direttiva 92/3/EURATOM (abrogata dalla direttiva in commento), relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di residui radioattivi fra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa, ha istituito un sistema comunitario di autorizzazione preventiva e di controllo rigoroso delle spedizioni di rifiuti radioattivi.
Nel quarto considerando della direttiva in commento, si ricorda che il sistema autorizzatorio previsto dalla direttiva 92/3/Euratom, nonostante si sia dimostrato soddisfacente, necessita, alla luce dell'esperienza acquisita, di modifiche volte a:
Ø chiarire ed introdurre alcuni concetti e definizioni;
Ø tenere conto di situazioni in precedenza ignorate;
Ø semplificare l'attuale procedura per la spedizione di rifiuti radioattivi tra gli Stati membri;
Ø assicurare la coerenza con altre disposizioni comunitarie e internazionali.
Nel sesto considerando si ricorda, infatti, che “la procedura stabilita nella direttiva 92/3/Euratom è stata applicata in pratica soltanto alle spedizioni di combustibile esaurito per il quale non è previsto alcun utilizzo ulteriore e che è dunque considerato come «rifiuto radioattivo» ai fini di detta direttiva. Da un punto di vista radiologico, l'esclusione da tale procedura di sorveglianza e controllo del combustibile esaurito destinato al ritrattamento non è giustificata. È pertanto opportuno che la presente direttiva copra tutte le spedizioni di combustibile esaurito, sia esso destinato allo smaltimento o al ritrattamento”.
Si ricorda, inoltre, che la direttiva 96/29/EURATOM stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; essa si applica fra l’altro al trasporto, all’importazione e all’esportazione di sostanze radioattive in partenza da o verso la Comunità e prevede un sistema di notificazione e di autorizzazione delle pratiche che implicano radiazioni ionizzanti.
A livello internazionale, si richiama la Convenzione comune dell’AIEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica)[1] sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi[2], alla quale l’Euratom ha aderito il 2 gennaio 2006.
La direttiva 2006/117/Euratom in esame intende sostituire il sistema comunitario di sorveglianzae controllodelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi già previsto dalla direttiva 92/3/Euratom, semplificandolo ed estendendolo anche alle spedizioni di combustibile esaurito, allo scopo di garantire una protezione adeguata della popolazione.
La direttiva trova applicazione quando il Paese di origine o il Paese di destinazione o un Paese di transito è uno Stato membro della Comunità, e quando le quantità e la concentrazione dei materiali spediti superano i livelli previsti all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 96/29/Euratom. Non pregiudica comunque né diritti o obblighi derivanti dal diritto internazionale (articolo 1), né la piena responsabilità degli Stati membri della scelta della propria politica di gestione dei rifiuti nucleari e del combustibile esaurito all’interno della loro giurisdizione (articolo 3). Gli Stati membri possono quindi optare per esportare combustibile esaurito destinato al ritrattamento o preferire lo smaltimento definitivo del combustibile esaurito senza che siano previsti altri utilizzi. Come precisato nei consideranda della direttiva, inoltre, nulla implica che uno Stato membro debba accettare le spedizioni di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito ai fini del loro trattamento o smaltimento definitivo eccetto in caso di rispedizione. Qualsiasi rifiuto di tali spedizioni dovrebbe essere giustificato sulla base dei criteri stabiliti nella direttiva stessa.
Le definizioni, tra le altre, di “rifiuti radioattivi” e di “combustibile esaurito” sono contenute nell’articolo 5. In particolare per “rifiuti radioattivi” si intendono i materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un’autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei paesi di origine e di destinazione. Per “combustibile esaurito”, il combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi.
La direttiva stabilisce specifiche prescrizioni relative alla tutela della salute dei lavoratori e della popolazione imponendo di assoggettare le spedizioni di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito fra Stati membri e quelle in entrata o in uscita dal territorio comunitario a un sistema comune e obbligatorio di autorizzazione preventiva (articoli 6-16), nell’ambito del quale è previsto che le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di transito hanno l’obbligo di inviare l’avviso di ricevimento della domanda. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati hanno inoltre il diritto di comunicare il loro consenso o le condizioni che considerano necessarie per dare il loro consenso oppure il loro rifiuto di dare il consenso.
L’articolo 17prevede che per tutte le spedizioni soggette alla direttiva venga utilizzato un documento uniforme. Il documento uniforme e i suoi allegati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e messi a disposizione in forma elettronica entro il 25 dicembre 2008. Qualora il documento uniforme non sia disponibile, l’articolo 24 prevede come norma transitoria che venga utilizzato, con gli opportuni adattamenti, il documento uniforme stabilito dalla decisione 93/552/Euratom della Commissione[3].
La Commissione è tenuta a formulare raccomandazioni per un sistema sicuro ed efficace di trasmissione dei documenti e delle informazioni relativi alle disposizioni della presente direttiva. Essa deve stabilire e mantenere una piattaforma di comunicazione elettronica per pubblicare i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti di ciascuno Stato membro, le lingue accettabili per le autorità competenti di ciascuno Stato membro e tutte le condizioni generali e le eventuali condizioni ulteriori necessarie alle autorità competenti di ciascuno Stato membro per autorizzare una spedizione (articolo 19).
All’articolo 20 si prevede che entro il 25 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettano alla Commissione relazioni sull’applicazione della direttiva. Sulla base di tali relazioni la Commissione predisporrà una relazione di sintesi per il Parlamento europeo, per il Consiglio e per il Comitato economico e sociale europeo.
La direttiva 2006/117/Euratom prevede l’abrogazione della direttiva 92/3/Euratom con effetto dal 25 dicembre 2008, lasciando comunque impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri per quanto riguarda i termini per il recepimento nell’ordinamento nazionale e per l’applicazione della direttiva abrogata (articolo 23). Essa assicura inoltre la coerenza con altre disposizioni comunitarie e internazionali, in particolare con la Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla quale la Comunità ha aderito il 2 gennaio 2006 (articolo 23).
Il termine per il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali, previsto dall’articolo 22, è scaduto il 25 dicembre 2008.
La direttiva 2006/117/EURATOM è inclusa nell’allegato B della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007),per la quale viene conferita delega al Governo, ai sensi dell’art. 1, di adottare il relativo decreto di recepimento entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla direttiva stessa.
Nonostante tale termine sia scaduto il 25 dicembre 2008, il termine per l’esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni, ai sensi del comma 3 del citato art. 1.
Tale comma prevede, infatti, che decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione al Parlamento per l’espressione del prescritto parere, i decreti sono emanati anche in mancanza del medesimo e che, qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
Nell’esercizio della delega, il Governo è tenuto ad informarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi, fissati dall’art. 22, comma 1, della legge n. 34/2008:
a) modificare opportunamente il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, con il quale sono state recepite le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom (abrogata dalla direttiva in oggetto) e 96/29/Euratom, relative alle radiazioni ionizzanti.
b) assicurare, nelle procedure autorizzative di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito, la previsione di misure atte a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonché delle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti: la sicurezza dell'ambiente; l’adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione; la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate;
c) assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva delle autorità locali riguardo alle misure di sorveglianza e controllo adottate nei casi di spedizione, trasferimento e transito del materiale radioattivo, con particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria ed al comportamento in caso di emergenza;
d) prevedere, ai fini del rilascio, del rifiuto o della fissazione di condizioni per l'autorizzazione, criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni, nonché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della direttiva summenzionata;
e) assicurare adeguate forme di consultazione ed informazione di regioni ed enti locali, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che interessino il territorio di loro competenza e fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia;
f) stabilire adeguate misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi ed alle tipologie e caratteristiche delle discariche a cui essi vengono inviati, ai fini della salvaguardia della salute umana.
Si segnala, altresì, che il comma 2 dell’art. 22 citato ha richiesto, oltre al parere delle competenti Commissioni parlamentari previsto dal comma 3 dell’art. 1, e sempre nel rispetto del termine di cui al medesimo comma, anche il previo parere della Conferenza Stato-Regioni.
Il comma 3 dell’art. 22 reca, infine, l’usuale clausola di invarianza della spesa.
La materia in esame è regolata dalla legge n. 1860/1962, concernente l’impiego pacifico dell’energia nucleare (modificata e integrata dal DPR n. 1704/1965, dalla legge n. 1008/1969 e dal DPR n. 519/1975) e, in particolare, dal d.lgs. n. 230/1995 con cui è stata recepita nell’ordinamento nazionale la direttiva 92/3/Euratom sostituita dalla direttiva 2006/117/Euratom in oggetto.
In realtà il d.lgs. n. 230/1995 aveva di fatto anticipato alcuni contenuti della direttiva 96/29/Euratom, che sarebbe stata pubblicata l’anno successivo ma che era già sostanzialmente nota. Peraltro lo stesso decreto n. 230/1995 è rimasto per alcuni anni inapplicato per la mancata emanazione dei numerosi decreti attuativi previsti. Con l’emanazione del d.lgs. n. 241/2000 si è quindi provveduto alla modifica del decreto n. 230/1995 al fine dell’integrale recepimento della direttiva 96/29/Euratom, inerente la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Il d.lgs. n. 241/2000 (poi successivamente integrato e corretto dal d.lgs. n. 257/2001) contiene una serie di allegati che anticipano e, provvisoriamente, sostituiscono quasi tutti i decreti attuativi del d.lgs. n. 230/1995.
Lo schema di decreto legislativo in esame si configura come un intervento correttivo ed integrativo delle disposizioni del d.lgs. n. 230/1995 (recante “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”), in particolare con riferimento all’art. 32 e all’allegato II del medesimo decreto che disciplinano i procedimenti autorizzatori per le spedizioni, l’importazione e l’esportazione di rifiuti radioattivi, finalizzato a consentire – come evidenziato nella relazione illustrativa – “un ulteriore controllo e sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito”.
Oltre al citato articolo 32, lo schema in esame prevede, all’articolo 1, modifiche volte a integrare il testo degli articoli 137 e 142 in tema di contravvenzioni, ad inserire un articolo 7-bis volto a recepire le definizioni dettate dalla direttiva, nonché a riscrivere l’art. 157 in materia di sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.
Gli articoli 2 e 3 recano disposizioni transitorie necessarie alla luce delle modifiche apportate dall’articolo 1.
Infine l’articolo 4 sancisce, in accordo con la norma di delega, l’invarianza degli oneri.
Si segnala, inoltre, l’introduzione del silenzio-assenso da parte degli Stati membri di destinazione o di transito nelle procedure autorizzative della spedizione, in considerazione - secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa - dell’obbligo introdotto dalla direttiva di inviare l’avviso di ricevimento della domanda di autorizzazione, che consentirà di presumere l’approvazione tacita con “elevato grado di certezza”.
Nella relazione illustrativa viene altresì segnalato che lo schema in esame è stato “armonizzato con gli adempimenti previsti dal Code of conduct on the safety and security of Radioactive Sources[4] dell’IAEA al quale l’Italia ha aderito, anche in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2003/122/Euratom, la quale fornisce indicazioni per un migliore controllo relativamente all’importazione ed all’esportazione di sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”.
In relazione al rispetto dei criteri di delega, si segnala che la relazione illustrativa descrive in dettaglio le disposizioni adottate a tal fine.
Si rileva, con riguardo ai criteri di cui alla lettera b) - volti ad assicurare, nelle procedure autorizzative di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito, la previsione di misure atte a garantire il rispetto delle disposizioni concernenti la sicurezza dell'ambiente, l’adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione e la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate – che la relazione rimanda alle disposizioni già contenute nel d.lgs. n. 230 del 1995.
Per quanto riguarda poi, il rispetto del principio di informazione preventiva delle autorità locali nonché la previsione di forme di consultazione ed informazione di regioni ed enti locali - rispettivamente, lettera c) ed e) dei criteri di delega – la relazione richiama le Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, adottate il 10 febbraio 2006 in attuazione dell’articolo 125 del d.lgs. n. 230 del 1995.
Con riferimento alla previsione di criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni (lettera d) dei criteri di delega), la relazione illustrativa ricorda che il decreto in esame introduce ulteriori sanzioni in caso di violazione della direttiva.
Infine, riguardo alle misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi ed alle tipologie e caratteristiche delle discariche a cui essi vengono inviati, ai fini della salvaguardia della salute umana (lettera f) dei criteri di delega), la relazione segnala che il governo ha ritenuto sufficienti le disposizioni recate dal Capo VII del d.lgs. n. 230 del 1995.
Art. 1
(Modifiche al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230)
Il comma 1 dell’articolo in esame modifica il titolo del d.lgs. n. 230/1995 alla luce dell’abrogazione della direttiva 92/3/Euratom operata dalla direttiva 2006/117/Euratom.
Il comma 2 reca una serie di modifiche all’art. 32 del d.lgs. n. 230/1995 volte ad adeguare la procedura autorizzativa vigente a quella prevista dalla direttiva 2006/117/Euratom., come evidenziato dal seguente testo a fronte:
Art. 32 d.lgs. n. 230/1995 |
Nuovo testo dell’art. 32 previsto dallo schema in esame |
Art. 32 (Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi)
1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri dell'Unione europea o ad essi destinate, le importazioni e le esportazioni dei rifiuti medesimi da e verso altri Stati, nonché il loro transito sul territorio italiano debbono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata da: a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, sentiti i competenti organismi tecnici, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 e 30 o nell'ambito di attività esenti da detti provvedimenti; b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonché nei casi di transito sul territorio italiano.
3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione europea e nei casi di importazione o di esportazione da o verso altri Stati, l'autorizzazione è soggetta all'approvazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri destinatari della spedizione o interessati dal transito sul loro territorio. L'approvazione è richiesta dall'autorità di cui al comma 2, competente al rilascio dell'autorizzazione, e si intende concessa in caso di mancata risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che lo Stato membro interessato non richieda una proroga, sino ad un mese, di tale termine o non abbia comunicato alla Commissione europea la propria mancata accettazione di tale procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/3/EURATOM.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono determinati i criteri, le modalità, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo. Tale decreto può stabilire particolari esenzioni dagli obblighi e particolari divieti per l'importazione e l'esportazione di rifiuti, anche in relazione ai paesi di origine o di destinazione.
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Art. 32 (Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito) 1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito provenienti da Stati membri dell'Unione europea o ad essi destinate, le importazioni e le esportazioni dei rifiuti e di combustibile nucleare esaurito medesimi da e verso altri Stati, nonché il loro transito sul territorio italiano debbono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata da: a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, sentiti i competenti organismi tecnici, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 e 30 o nell'ambito di attività esenti da detti provvedimenti; b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonché nei casi di transito sul territorio italiano.
3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione europea e nei casi di importazione o di esportazione da o verso altri Stati, l'autorizzazione è soggetta all'approvazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri destinatari della spedizione o interessati dal transito sul loro territorio. L'approvazione
è richiesta dall'autorità di cui al comma 2, competente al rilascio dell'autorizzazione,
e si intende concessa in caso di mancata risposta entro due mesi dal
ricevimento della richiesta stessa, salvo che lo Stato membro interessato non
richieda una proroga, sino ad un mese, di tale termine
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono determinati i criteri, le modalità, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo. Tale decreto può stabilire particolari esenzioni dagli obblighi e particolari divieti per l'importazione e l'esportazione di rifiuti, anche in relazione ai paesi di origine o di destinazione.
4-bis. Con apposite prescrizioni da inserire nell’autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto obbligo agli operatori della restituzione al Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti da: a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi; b) operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni.
4-ter. Se sono rispettate le disposizioni di legge applicabili, le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere rifiutate: a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti od esportati ai fini del loro trattamento; b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso; c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4. |
Le lettere a), b), c) ed f) sono finalizzate ad estendere la procedura autorizzativa vigente, prevista per i soli rifiuti radioattivi, anche al combustibile nucleare esaurito, in accordo con le finalità e le disposizioni della direttiva.
A tal fine dopo le parole “rifiuti” o “rifiuti radioattivi” vengono aggiunte le parole “e di combustibile nucleare esaurito” sia nella rubrica che nel testo dell’art. 32.
Si ricorda che l’art. 32 del d.lgs. n. 230/1995 disciplina (come evidenziato nella rubrica) le spedizioni, importazioni ed esportazioni dei soli rifiuti radioattivi.
La lettera d) ha invece la finalità di integrare il disposto della lettera b) del comma 2 dell’art. 32 al fine di prevedere anche il parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell’ambito degli altri provvedimenti autorizzativi previsti dal d.lgs. n. 230/1995 (diversi da quelli contemplati dagli articoli 29-30 e strettamente legati allo smaltimento di rifiuti radioattivi) o nei casi di transito sul territorio italiano.
Si ricorda, in proposito, che l’art. 27 (con cui si apre il capo VI del d.lgs. n. 230/1995 intitolato “Regime autorizzativo per le installazioni e particolari disposizioni per i rifiuti radioattivi”) dispone che l'impiego delle sorgenti di radiazioni è soggetto a nulla osta ed è classificato in due categorie, A e B.
Il successivo articolo 28 prevede, per l'impiego di categoria A, il nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti, mentre l’articolo 29 individua l’autorità competente al rilascio del nulla osta per la categoria B.
L’art. 30 reca, invece, particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti radioattivi.
L’esame della norma vigente evidenzia come la modifica in esame sembra finalizzata ad allineare il dettato dell’art. 32 a quello dell’art. 28, in modo che in entrambi i casi sia previsto il parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Sotto il profilo della formulazione del testo, si segnala che l’ANPA - Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente è stata da ultimo sostituita dall’ISPRA. Occorrerebbe pertanto valutare l’opportunità di aggiornare il riferimento all’ente nonché le denominazioni dei Ministeri, anch’esse variate nel tempo.
Il DL n. 112 del 2008, all’articolo 28, reca l’istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), cui sono trasferite le funzioni e le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dei seguenti enti:
§ Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), già ANPA;
§ Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);
§ Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
La lettera e) elimina dal comma 3 dell’art. 32 un riferimento a disposizioni dell’abrogata direttiva 92/3/Euratom.
La lettera g) aggiunge due nuovi commi dopo il comma 4 dell’art. 32.
Il nuovo comma 4-bis prevede che nell’autorizzazione di cui al comma 1 (cioè alla spedizione, importazione/esportazione e transito di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito) siano inserite apposite prescrizioni atte ad obbligare gli operatori alla restituzione al Paese di origine di particolari tipologie di rifiuti radioattivi.
La norma fa riferimento ai rifiuti radioattivi derivanti da:
§ operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi;
§ operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni.
Tale disposizione consente di recepire il dettato dell’art. 2 della direttiva 2006/117/Euratom.
Il nuovo comma 4-ter elenca i seguenti casi in cui, se sono state rispettate le disposizioni di legge applicabili, non è possibile rifiutare l’autorizzazione di cui al comma 1:
a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti od esportati ai fini del loro trattamento;
Tale disposizione consente di recepire il dettato dell’art. 9, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2006/117/Euratom.
b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso;
Tale disposizione consente di recepire il dettato dell’art. 13, par. 2, e dell’art. 14, par. 2, della direttiva 2006/117/Euratom, nella parte in cui prevedono che alle importazioni e al transito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito si applichi l’art. 9 della direttiva stessa.
c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4.
Tale disposizione consente di recepire il dettato dell’art. 9, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2006/117/Euratom.
Il comma 3 dell'articolo in esame inserisce due nuovi commi dopo il comma 4 dell’art. 137 del d.lgs. n. 230/1995.
Tali commi introducono due fattispecie sanzionatorie nel caso di inottemperanza degli obblighi previsti dal comma 4-bis dell’art. 32, introdotto dallo schema in esame.
Il nuovo comma 4-bis dell’art. 137 riguarda l’obbligo di restituzione al Paese d’origine previsto dal comma 4-bis dell’art. 32.
Il nuovo comma 4-ter dell’art. 137 riguarda, invece, il rispetto delle prescrizioni che, sempre ai sensi del comma 4-bis dell’art. 32, sono inserite nell’autorizzazione.
Il comma 4 contiene una modifica consequenziale a quella prevista dal successivo comma 7. Come sottolineato nella relazione illustrativa, il comma in esame reca l’eliminazione dell’assoggettamento del comma 2 dell’art. 157 del d.lgs. n. 230/1995 alle disposizioni contenute al comma 1 dell’art. 142 del medesimo decreto, in quanto tale fattispecie è ricompresa nel comma 1 del nuovo testo dell’art. 157 previsto dallo schema in esame.
Il comma 5 dell'articolo in esame dispone che l’allegato II del d.lgs. n. 230/1995 è sostituito dall’allegato al presente decreto.
Si fa notare che il nuovo allegato II riproduce buona parte degli articoli della direttiva (cfr. commento all’allegato II).
Viene altresì disposto che restano ferme le disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 146 del d.lgs. n. 230.
Il citato comma 7 reca una disposizione transitoria secondo cui “sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32, comma 4, valgono le disposizioni di cui all'allegato II”.
Si ricorda che l’art. 32, comma 4, demanda ad un decreto interministeriale (a tutt’oggi non emanato) la determinazione di criteri e modalità, nonché delle disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo articolo. Lo stesso comma prevede che il decreto possa stabilire particolari esenzioni dagli obblighi e particolari divieti per l'importazione e l'esportazione di rifiuti, anche in relazione ai paesi di origine o di destinazione.
Il comma 6 dell'articolo in esame inserisce l’articolo 7-bis nel testo del d.lgs. n. 230/1995 al fine di recepire le seguenti definizioni dettate dall’art. 5 della direttiva:
§ «rifiuti radioattivi», materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un'autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei paesi di origine e di destinazione;
§ «combustibile esaurito», combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi;
§ «ritrattamento», un processo o un'operazione intesi ad estrarre gli isotopi radioattivi dal combustibile esaurito per un ulteriore uso;
§ «smaltimento», il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di recuperarli;
§ «stoccaggio», la conservazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con l'intenzione di recuperarli successivamente;
§ «detentore», qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, è responsabile conformemente al diritto nazionale applicabile per tali materiali e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario;
§ «domanda debitamente compilata», il documento uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Si segnala, in proposito, che con tale decisione[5] è stato attuato il disposto dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva, cui rinvia la definizione di «domanda debitamente compilata» recata dall’art. 5 della direttiva stessa.
Si fa notare che il nuovo articolo 7-bis precisa che le definizioni recate sono finalizzate all’applicazione dell’art. 32 e che rimangono ferme le definizioni del d.lgs. n. 52/2007 di attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.
Tale disposizione consente di recepire tutte le definizioni rilevanti previste dall’art. 5 della direttiva 2006/117/Euratom.
Il comma 7 dell'articolo in esame riscrive l’articolo 157 del d.lgs. n. 230/1995 relativo alla sorveglianza radiometrica sui materiali al fine - evidenziato anche dalla relazione illustrativa – di estendere la sorveglianza radiometrica anche ai prodotti e ai semilavorati metallici.
A tal fine il nuovo testo del comma 1 dell’art. 157 riproduce, nella sostanza, le disposizioni dei commi 1 e 2 del vigente testo - volte ad imporre l’obbligo della sorveglianza radiometrica su rottami e altri materiali metallici - aggiungendo che le medesime disposizioni si applicano ai soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti o semilavorati metallici.
Si fa notare che la rubrica del nuovo articolo 157 fa riferimento a “prodotti semilavorati metallici”, mentre dal testo dello stesso si evince un campo di applicazione più ampio, dato che la disposizione riguarda prodotti (quindi anche prodotti finiti) o semilavorati metallici. Sembrerebbe pertanto opportuno uniformare la rubrica al contenuto della disposizione.
Si osserva inoltre che per il comma in esame si può parlare di mancanza di delega, poiché sia nell’art. 22 della legge 34/2008 che nella direttiva non c’è nessuna menzione in proposito. L’unico riferimento è rinvenibile nel 3° considerando della direttiva ove si legge che “Come dichiarato nella risoluzione del Consiglio, del 22 maggio 2002, sulla creazione di sistemi nazionali di sorveglianza e controllo della presenza di materie radioattive nel riciclaggio di materiali metallici negli Stati membri, è importante ridurre al minimo i rischi radiologici derivanti dalla presenza di materie radioattive tra i materiali metallici destinati al riciclaggio”.
Il nuovo testo dell’art. 157 prevede, inoltre, una diversa procedura per il controllo degli obblighi imposti dal comma 1.
Infatti mentre nel testo vigente il comma 3 demanda ad apposito decreto interministeriale l’individuazione delle condizioni di applicazione dell’articolo, nel nuovo testo dell’art. 157 i commi 3 e 4 disciplinano puntualmente le azioni da intraprendere qualora le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività.
Artt. 2, 3 e 4
(Regime transitorio e invarianza degli
oneri)
Gli articoli 2 e 3 dello schema in esame recano disposizioni volte a prevedere un regime transitorio atto a regolare il passaggio alla nuova disciplina.
In particolare l’articolo 2 disciplina il regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 230/1995 in modo che le nuove norme non interessino le spedizioni per le quali la domanda è stata approvata o trasmessa prima dell’entrata in vigore del presente schema (art. 24, par. 1, della direttiva).
Lo stesso articolo, al comma 2, riguarda invece le domande solamente presentate prima dell’entrata in vigore del presente schema, riproducendo fedelmente quanto previsto dall’art. 24, par. 2, della direttiva.
L’articolo 3 prevede il differimento di 12 mesi dell’entrata in vigore della nuova disciplina sulla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici prevista dal nuovo testo dell’art. 157 del d.lgs. n. 230/1995 ai sensi del comma 7 dell’art. 1 del presente schema.
Tale differimento è finalizzato a “consentire agli operatori del settore l’adeguamento alle nuove disposizioni”, come evidenziato dalla relazione illustrativa.
L’articolo 4 reca l’usuale clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
ALLEGATO II
SPEDIZIONI, IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DI
COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO
Le disposizioni contenute nell’allegato II disciplinano - senza modifiche di rilievo rispetto al testo precedente, salvo l’introduzione del silenzio-assenso da parte degli Stati membri di destinazione o di transito nelle procedure autorizzative della spedizione - le spedizioni (importazioni, esportazioni e transito) di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, consentendo di recepire gran parte dell’articolato della direttiva.
Tale allegato riproduce, nella sostanza, quanto disposto dall’articolo 1 della direttiva, nonché dagli articoli da 6 a 17 della stessa.
Il punto 1 dell’allegato elenca le seguenti esenzioni dalla disciplina prevista dall’art. 32 del d.lgs. n. 230/1995, ricalcando quanto previsto dall’art. 1 della direttiva:
§ spedizioni in cui quantità e concentrazioni di attività dei materiali spediti non superano i livelli di cui alla tabella VII-1 dell’allegato VII;
Si ricorda che tale tabella recepisce i valori previsti dall'art. 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 96/29/Euratom.
§ spedizioni di sorgenti dimesse destinate ad un fornitore o fabbricante di sorgenti radioattive o ad un impianto riconosciuto, e che non contengano materie fissili speciali;
§ spedizioni di materiali radioattivi recuperati mediante ritrattamento e destinati a ulteriori utilizzi;
§ spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo allo stato naturale non proveniente da pratiche.
I punti da 2 a 7 dell’allegato disciplinano le seguenti differenti tipologie di spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito:
2 Invio verso Stati membri
In tal caso la procedura prevede che il detentore invii all’autorità competente di cui all’art. 32, comma 2, la domanda debitamente compilata (art. 6, par. 1, della direttiva).
L’autorità competente inoltra la domanda al Paese di destinazione e agli eventuali Paesi di transito (art. 7, par. 1, della direttiva). Ai fini del consenso di tali Paesi viene prevista un’ipotesi di silenzio-assenso, in linea con il dettato dell’art. 9, paragrafi 1-2, della direttiva.
Ottenute tutte le approvazioni, l’autorità competente italiana autorizza il detentore all’invio (art. 10, par. 1, della direttiva) e, una volta conclusa la spedizione, invia copia dell’attestato di ricevimento – ricevuto dall’autorità competente del Paese di destinazione – al detentore che ha proceduto all’invio (art. 11, par. 3, della direttiva).
3 Ricevimento da Stati membri
L’autorità competente italiana che ha ricevuto dall’autorità competente di un Paese membro una richiesta di spedizione sul territorio nazionale, verifica che la domanda sia debitamente compilata (art. 8, par. 1, della direttiva). In caso contrario provvede alla richiesta delle informazioni mancanti (art. 8, par. 2 e ss., della direttiva).
Entro due mesi l’autorità competente italiana comunica all’autorità competente dello Stato membro richiedente il proprio consenso (o le condizioni per poterlo dare) o rifiuto (art. 9, par. 1, della direttiva), oppure può richiedere una proroga non superiore ad un mese (art. 9, par. 2, della direttiva).
Entro 15 giorni dal ricevimento della spedizione, il destinatario sul territorio italiano trasmette l’attestato di ricevimento all’autorità competente italiana (art. 11, par. 1, della direttiva), la quale ne invia copia alle autorità degli altri Paesi coinvolti nell’operazione (art. 11, par. 2, della direttiva).
4 Transito per spedizioni tra Stati membri
In tal caso la procedura da seguire è pressoché identica al caso precedente.
5 Importazione da Paesi extra-UE
Il punto 5.1 dispone che, in tale caso, si segua la procedura indicata al paragrafo 2, con esclusione del punto 2.4.
In linea con il disposto dell’art. 13, par. 1 e 6, della direttiva viene previsto che l’autorità competente italiana verifichi preventivamente che il destinatario abbia negoziato un accordo con il detentore nel Paese terzo, che obblighi il detentore stesso a riprendere i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito qualora la spedizione non possa essere ultimata come previsto al punto 9.8.
6 Esportazione verso Paesi extra-UE
In tal caso la procedura prevede che il detentore invii all’autorità competente italiana, la domanda debitamente compilata (art. 15, par. 1, della direttiva).
L’autorità competente inoltra la domanda al Paese di destinazione e agli eventuali Paesi di transito (art. 15, par. 2, della direttiva).
Analogamente a quanto previsto al punto 4 per le importazioni, anche in tal caso viene previsto che l’autorità competente italiana verifichi preventivamente che il detentore abbia negoziato un accordo con il destinatario, che obblighi quest’ultimo a rendere tempestivamente una dichiarazione o attestato dell’avvenuto arrivo dei rifiuti o del combustibile.
Acquisite le approvazioni degli eventuali Paesi di transito, l’autorità competente italiana autorizza il detentore ad effettuare la spedizione (art. 15, par. 3, della direttiva).
Entro 15 giorni dall’arrivo a destinazione della spedizione, il detentore iniziale notifica all’autorità italiana competente che la spedizione è giunta a destinazione, allegando la dichiarazione del destinatario attestante il ricevimento dei rifiuti o del combustibile (art. 15, par. 4, della direttiva).
7 Transito per spedizioni provenienti da e destinate a Paesi extra-UE per le quali l’Italia è il Paese d’ingresso nell’UE (cd. primo Stato membro di transito)
Come al punto 5.1, anche in tal caso viene disposto che si segua la procedura indicata al paragrafo 2, con esclusione del punto 2.4.
Viene altresì precisato che è considerato detentore il responsabile della gestione della spedizione sul territorio italiano.
Sempre in analogia al punto 5, anche in tal caso (in linea con il disposto dell’art. 14, par. 1, della direttiva) viene previsto che l’autorità competente italiana verifichi preventivamente che il destinatario stabilito nel Paese terzo abbia concluso un accordo con il detentore stabilito nel Paese terzo, che obblighi il detentore stesso a riprendere i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito qualora la spedizione non possa essere ultimata.
Entro 15 giorni dall’arrivo a destinazione della spedizione, il responsabile della gestione della spedizione sul territorio italiano notifica all’autorità italiana competente che la spedizione è giunta a destinazione, allegando la dichiarazione del destinatario attestante il ricevimento dei rifiuti o del combustibile (art. 14, par. 4, della direttiva).
Relativamente ai paragrafi da 2 a 7 in esame, si segnala:
§ il costante coinvolgimento dell’ISPRA, chiamato a fornire pareri ai fini della concessione o del diniego dell’autorizzazione o dell’eventuale richiesta di integrazioni o condizioni da parte dell’autorità nazionale competente.
In verità tale aspetto non costituisce una novità, semplicemente si è provveduto a sostituire all’ANPA il nuovo istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) creato dall’art. 28 del DL n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008).
Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 28, comma 2, del citato decreto-legge l’ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente (APAT, in precedenza ANPA), dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari previsti dal comma 5 del medesimo articolo, sono soppressi.
§ una dettagliata disciplina dei vari passaggi procedurali volta a specificare, in ognuno di questi, le parti del documento uniforme da utilizzare.
Si osserva, con riferimento ai numerosi richiami al documento uniforme, che tali richiami risultano incomprensibili alla luce della mancata inclusione nello schema in esame di un’appendice volta ad aggiornare opportunamente l’appendice vigente all’allegato II.
L’inserimento di tale appendice risulta invero necessario, e del resto la sua presenza viene annunciata nella stessa relazione illustrativa, in quanto deve consentire il recepimento nella normativa nazionale del documento uniforme di cui alla decisione della Commissione europea del 5 marzo 2008.
Il punto 8 dell’allegato II prevede che il detentore, prima di ciascuna spedizione, compili un elenco dei colli oggetto della spedizione stessa, che deve accompagnare la spedizione e dovrà essere allegato all'attestato di ricevimento.
Il punto 10 viene introdotto dallo schema in esame nell’allegato II al fine di recepire le disposizioni dell’art. 17 della direttiva sull’utilizzo del documento uniforme.
Tale punto dispone che la domanda debitamente compilata, secondo il documento uniforme di cui alla decisione della Commissione europea 5 marzo 2008, deve essere redatta nella lingua italiana.
Viene altresì disposto che, fatti salvi gli eventuali altri documenti di accompagnamento richiesti da altre disposizioni giuridiche in materia, il documento uniforme debitamente compilato attestante il rispetto della procedura di autorizzazione deve accompagnare ciascuna spedizione contemplata dal presente decreto, anche nei casi in cui l'autorizzazione si riferisca a più di una spedizione in un unico documento.
Il punto 9 disciplina i criteri che devono essere seguiti per la concessione o diniego delle autorizzazioni, nonché circa la validità e gli effetti delle autorizzazioni stesse.
Di seguito si illustrano le disposizioni più rilevanti contenute nel punto 9.
Il punto 9.1 elenca i divieti alle esportazioni di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito, riproducendo il disposto dell’art. 16 della direttiva.
Il punto 9.3 reca le condizioni affinché una domanda debitamente compilata possa riguardare più di una spedizione (art. 6, par. 2, della direttiva).
Ai sensi del punto 9.4 la validità dell’autorizzazione non può essere superiore a 3 anni (art. 10, par. 4, della direttiva).
Vengono altresì riprodotte le norme dell’art. 9, par. 3, della direttiva, relative alla fissazione di condizioni per l’autorizzazioni e alla motivazione del rifiuto o della fissazione di condizioni nei riguardi di una spedizione.
Il punto 9.8 dispone che l’autorità competente italiana, può decidere che la spedizione non può essere portata a termine se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente al presente decreto o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione dello stesso decreto e, in tal caso, deve informare immediatamente le autorità competenti degli altri Paesi coinvolti (art. 12, par. 1, della direttiva).
Qualora una spedizione non possa essere portata a termine o non siano rispettate le relative condizioni, l’autorità competente (ai sensi del punto 9.8.2, che riproduce fedelmente l’art. 12, par. 2, della direttiva) provvede a che:
§ i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito siano ripresi dal loro detentore, a meno che non sia possibile concludere un accordo alternativo sicuro;
§ la persona responsabile della spedizione adotti le misure correttive di sicurezza eventualmente necessarie.
Viene altresì previsto che quando la spedizione non può essere portata a termine o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del detentore (art. 12, par. 3, della direttiva).
Ai sensi del punto 9.9 l'autorizzazione lascia impregiudicata la responsabilità del detentore, dei vettori, del proprietario, del destinatario e di qualsiasi altra persona fisica o giuridica coinvolta nella spedizione (art. 10, par. 2, della direttiva).
Infine il punto 9.10 dispone che l’autorità competente italiana è tenuta a segnalare alla Commissione europea ogni ritardo ingiustificato e mancanza di cooperazione da parte delle autorità competenti di altri Stati membri (art. 9, par. 5, della direttiva).
La direttiva 2006/117/Euratom afferma il principio per cui ciascuno Stato membro, nell’esercizio della propria responsabilità sulla gestione dei rifiuti nucleari e del combustibile esaurito all’interno della sua giurisdizione, può scegliere di smaltire o ritrattare materiali radioattivi anche ricorrendo al trasferimento in altri paesi. Tuttavia, si segnala le recente ripresa delle discussioni, a livello europeo, in merito all’elaborazione di una legislazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti radioattivi, considerata l’enorme importanza che tale politica assumerà nei riguardi dello sviluppo dell'energia nucleare nel futuro.
L’8 settembre 2008 la Commissione ha presentato la sesta relazione sulla situazione della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nell'Unione europea (COM(2008)542) intesa ad offrire una panoramica della situazione attuale della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nella UE e a proporre, altresì, azioni a livello comunitario e nazionale al fine di procedere verso la creazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.
La Commissione apprezza i progressi realizzati in campo scientifico e tecnico per lo smaltimento geologico dei rifiuti nucleari che consentono, attualmente, di considerare il deposito geologico l'opzione più sicura e sostenibile per la gestione a lungo termine dei rifiuti ad alta attività e del combustibile esaurito. Secondo la Commissione, dovrebbe essere incoraggiata e facilitata l'identificazione, la creazione e l'uso di depositi di rifiuti sicuri, anche attraverso la cooperazione regionale e internazionale, che potrebbe accelerare l'adozione di soluzioni definitive oltreché vantaggiose in termini di economie di scala. La Commissione, tuttavia, ricorda la necessità, per gli Stati eventualmente disposti a ospitare tali centri regionali di tenere nella dovuta considerazione l'accettazione di tali scelte a livello politico e sociale. La Commissione giudica opportuno, inoltre, non incentivare le proposte avanzate dagli Stati non comunitari in materia di depositi di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito, per motivi tecnici, economici e di sicurezza.
La Commissione ritiene, altresì, che sia necessario proseguire le attività di ricerca e sviluppo orientate alle soluzioni pratiche negli ambiti indicati dai principali organismi di ricerca del settore, e che siano coordinate nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca Euratom. La Commissione, inoltre, considera la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito come parte integrante dello sviluppo dei programmi nucleari nazionali e, in particolare, della pianificazione, della costruzione e dello smantellamento degli impianti nucleari.
Il 16 dicembre 2008 il Consiglio ha approvato una risoluzione sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Il Consiglio, nel prendere atto della relazione della Commissione, constata, sulla scorta dei lavori svolti dal gruppo ad alto livello, che gli Stati membri dell’UE concordano sui seguenti principi:
- ciascuno Stato membro è responsabile della propria politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, che dovrebbe rispettare i principi fondamentali sviluppati nel quadro dell'AIEA, sia in materia di sicurezza nucleare che di gestione dei rifiuti radioattivi, assicurando costantemente un livello elevato di sicurezza;
- è imperativa l'attuazione da parte di ciascuno Stato membro di un piano nazionale di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Tali piani devono essere a lungo termine, comprendere tutti i tipi di rifiuti radioattivi e precisare tutte le fasi della loro attuazione. Essi devono includere, tra l’altro, un inventario dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito presenti sul territorio, le strategie di R&S per migliorare le attuali soluzioni o svilupparne delle nuove comprensive di un calendario di attuazione, una valutazione dei costi e dei metodi di finanziamento, l’indicazione del quadro normativo e dei processi decisionali e le sfere di responsabilità;
- l'attuazione di politiche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, basata sui progressi scientifici e tecnologici, deve essere effettuata mediante processi trasparenti che consentano d'informare correttamente il pubblico e di coinvolgerlo nel processo decisionale (in particolare per l'insediamento di un sito di deposito);
- per migliorare le politiche dei singoli Stati membri e, globalmente, dell'UE è necessaria una migliore utilizzazione dei risultati del meccanismo di riesame della Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi elaborata nel quadro dell'AIEA;
- il meccanismo di riesame tra pari nell'ambito del gruppo ad alto livello o in altro ambito, è considerato un modo eccellente per consentire il costante miglioramento della sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nell'Unione europea, in particolare, perché permettono di prendere conoscenza dei vari piani nazionali di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito e, se del caso, di procedere alla revisione degli stessi, traendo vantaggio dagli scambi di opinioni cui danno luogo e prendendo in considerazione le osservazioni formulate dalle altri Parti.
Il 13 novembre 2008 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa ad un aggiornamento del programma indicativo per il settore nucleare nel contesto del secondo riesame strategico delle politica energetica (COM(2008)776) che aggiorna le informazioni contenute nel programma indicativo per il settore nucleare del 2007[6].
La Commissione, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici prevista dal piano d’azione globale in materia di energia per il periodo 2007-2009, approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007, ribadisce l’importanza dell'energia nucleare al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell'Europa e di ridurre le emissioni di CO2, e la necessità di mantenere la sicurezza e la protezione nucleare al centro del processo decisionale, assicurando che lo sviluppo di questa fonte di energia risponda ai requisiti più rigorosi in materia di sicurezza.
La Commissione, tra l’altro, raccomanda:
- l’attuazione di tutte le soluzioni tecniche già disponibili nel settore della gestione dei rifiuti radioattivi nonché la collaborazione tra le principali parti in causa nel settore della ricerca e sviluppo, in particolare le agenzie nazionali per la gestione dei rifiuti, al fine di creare un programma di ricerca strategica e un piano di attuazione di attività di ricerca;
- che l'UE prosegua gli sforzi intesi a promuovere livelli di sicurezza elevati a livello internazionale mediante gli strumenti di cooperazione esterna;
- la promozione e la creazione di un quadro economico e normativo più uniforme nell'UE, in particolare, armonizzando e semplificando le procedure di rilascio delle autorizzazioni e delle certificazioni di progetto in modo da favorire gli investimenti negli Stati membri che decidono di includere l'energia nucleare nel loro mix energetico;
- sviluppare un regime di responsabilità civile più uniforme e armonizzato in modo da garantire un livello di protezione omogeneo a tutti i cittadini e creare condizioni di parità nel settore dell'energia nucleare dell'UE.
La Commissione, inoltre, sottolinea l’importanza degli strumenti creati per migliorare il quadro per l'energia nucleare in Europa nel contesto del piano d’azione del piano d’azione del Consiglio, sopra citato, quali il gruppo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei rifiuti[7], il forum europeo per l'energia nucleare[8], la piattaforma tecnologica per un'energia nucleare sostenibile[9], auspicando la creazione di una nuova piattaforma tecnologica sullo smaltimento geologico. In particolare, la Commissione ritiene che tali strumenti consentano di affrontare meglio i problemi legati ai rifiuti radioattivi e raggiungere obiettivi quali: ottimizzare le attività di ricerca e sviluppo europee; migliorare il coordinamento; fissare obiettivi comuni; rafforzare la partecipazione e l'impegno delle imprese del settore nella ricerca di soluzioni alle questioni relative alla gestione dei rifiuti radioattivi.
Il 26 novembre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio (Euratom) relativa alla predisposizione di un quadro comunitario per la sicurezza nucleare (COM(2008)790) intesa a definire gli obblighi fondamentali e i principi generali per gli impianti nucleari che tutti gli Stati membri della UE sono tenuti ad applicare, sulla base di principi e prescrizioni disciplinati a livello UE, norme relative, tra l’altro, al rafforzamento dell’indipendenza degli organismi di controllo, alle responsabilità degli esercenti, ad una serie di garanzie in riferimento alle risorse umane e finanziarie, ai sistemi di gestione, alla periodica supervisione della sicurezza, alla disponibilità di competenze tecniche a livello transfrontaliero e alla possibilità, per gli Stati membri, di elaborare ulteriori prescrizioni di sicurezza da applicare ai futuri reattori nucleari, qualora ciò si rendesse necessario. In particolare, si prevede che, per quanto concerne la sicurezza dei nuovi reattori nucleari, gli Stati membri puntino a elaborare ulteriori prescrizioni di sicurezza, conformemente al principio del costante miglioramento della sicurezza, sulla base dei livelli di sicurezza elaborati dall’dell'Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale[10] e in stretta collaborazione con il Gruppo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei rifiuti. La proposta, infine, prevede la creazione di un gruppo di esperti per coordinare la cooperazione tra le autorità di regolamentazione.
Il 28 giugno 2006 la Commissione ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in relazione al mancato adempimento di quanto prescritto nel parere motivato che la Commissione ha inviato all’Italia il 5 luglio 2005[11].
L’articolo 226 TCE prevede che la Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù di detto Trattato, possa porlo, attraverso l’invio di una lettera di messa in mora, in condizione di presentare le sue osservazioni. La procedura d’infrazione può proseguire con l’invio di un parere motivato, che rappresenta la seconda e ultima fase della procedura d’infrazione, prima che la Commissione europea proceda al deferimento formale dello Stato membro davanti alla Corte di giustizia, affinché accerti la sussistenza di una violazione del diritto comunitario.
La Commissione contesta all’Italia di essere venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 96/29/Euratom, che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti e dalla direttiva 89/618/Euratom, concernente l’informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva.
La procedura d’infrazione prende le mosse da alcune denunce che hanno per oggetto la mancanza di piani d’intervento di emergenza necessari a fronteggiare un’eventuale situazione di emergenza radioattiva che possa trarre origine, per la regione di Trieste, dalla centrale nucleare di Krsko (Slovenia) e dai navigli a propulsione nucleare che attraccano occasionalmente nel porto di Trieste, nonché dai siti nucleari nei comuni di Saluggia (VC), Trino (VC), e di Bosco Marengo (AL), sia in relazione a situazioni di emergenza che possano trarre origine nei siti menzionati, sia in relazione alle operazioni di trasporto di combustibile irraggiato, per via ferroviaria, svolte tra Saluggia e Sellafeld (Gran Bretagna).
La Commissione, in particolare, contesta all’Italia di non aver adottato i decreti di attuazione necessari a garantire un’effettiva applicazione delle due direttive in esame[12].
Costituzione della Repubblica italiana (arttt. 76 e 87)
La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.
(omissis)
76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato (79) al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti .
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(79) Vedi art. 72, comma quarto.
(omissis)
87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere (98).
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione (99).
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo (100).
Promulga le leggi (101) ed emana i decreti aventi valore di legge (102) e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione (103).
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere (104).
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (105).
Presiede il Consiglio superiore della magistratura (106).
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica (107) .
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(98) Vedi anche art. 74, comma primo.
(99) Vedi art. 61, comma primo.
(100) Vedi art. 71, comma primo.
(101) Vedi artt. 73, 74 e 138, comma secondo.
(102) Vedi artt. 76 e 77.
(103) Vedi artt. 75 e 138, comma secondo.
(104) Vedi art. 80.
(105) Vedi art. 78.
(106) Vedi art. 104, comma secondo.
(107) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.
L. 31 dicembre 1962 n. 1860
Impiego pacifico dell'energia
nucleare.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio 1963, n. 27.
(omissis)
13. Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96 e 102 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, l'impiego degli isotopi radioattivi, quando la quantità di radioattività che si intende utilizzare è pari o superiore ai valori di quantità totale di radioattività o di peso che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30, D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, è sottoposto all'autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per gli usi industriali; dallo stesso Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'agricoltura e le foreste per gli usi agricoli, con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione per gli usi didattici e con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità per gli usi diagnostici, terapeutici e sperimentali clinico-sanitari (8).
Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli altri istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica.
Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi.
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(8) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704 (Gazz. Uff. 9 maggio 1966, n. 112). Vedi, anche, nota 2 all'art. 3.
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230
Attuazione delle direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di
radiazioni ionizzanti (artt. 32, 137, 142 e 157)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1995, n. 136, S.O.
(2) Titolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto. A parziale deroga di quanto disposto dal presente decreto, vedi l'art. 4, L. 29 dicembre 2000, n. 401. Vedi, anche, il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 22 luglio 2003, n. 47;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 29 marzo 2002, n. 17/2002.
(omissis)
32. Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi.
1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri dell'Unione europea o ad essi destinate, le importazioni e le esportazioni dei rifiuti medesimi da e verso altri Stati, nonché il loro transito sul territorio italiano debbono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata da:
a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, sentiti i competenti organismi tecnici, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 e 30 o nell'ambito di attività esenti da detti provvedimenti;
b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonché nei casi di transito sul territorio italiano.
3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione europea e nei casi di importazione o di esportazione da o verso altri Stati, l'autorizzazione è soggetta all'approvazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri destinatari della spedizione o interessati dal transito sul loro territorio. L'approvazione è richiesta dall'autorità di cui al comma 2, competente al rilascio dell'autorizzazione, e si intende concessa in caso di mancata risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che lo Stato membro interessato non richieda una proroga, sino ad un mese, di tale termine o non abbia comunicato alla Commissione europea la propria mancata accettazione di tale procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/3/EURATOM.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono determinati i criteri, le modalità, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo. Tale decreto può stabilire particolari esenzioni dagli obblighi e particolari divieti per l'importazione e l'esportazione di rifiuti, anche in relazione ai paesi di origine o di destinazione.
(omissis)
137. Contravvenzioni al capo VI.
1. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A senza il nulla-osta di cui all'articolo 28, comma 1, è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni.
2. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B senza il nulla-osta di cui all'articolo 29, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
3. Chi effettua lo smaltimento di rifiuti radioattivi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'autorizzazione è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
4. Chi effettua le attività di cui agli articoli 31, comma 1, e 32, comma 1, senza le richieste autorizzazioni è punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.
5. Colui il quale effettua una delle attività di cui all'articolo 33, comma 1, senza il preventivo nulla-osta è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da venti a cento milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'articolo 33, comma 2, è punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.
6. Chiunque viola gli obblighi di registrazione e di riepilogo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni (113).
(113) Sull'applicabilità delle sanzioni previste dal presente articolo vedi l'art. 13, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52.
(omissis)
142. Contravvenzioni al capo XII.
1. Chiunque viola l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 154, comma 3, o contravviene all'articolo 157, commi 1 e 2, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
(omissis)
157. Sorveglianza radiometrica su materiali.
1. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica quanto disposto dall'articolo 25, comma 3.
2. Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresì tenuti i soggetti che esercitano attività, a scopo commerciale, comportanti la raccolta ed il deposito dei predetti materiali e rottami. Sono escluse le attività che comportano esclusivamente il trasporto.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono stabilite le condizioni di applicazione del presente articolo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni fissate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, e le eventuali esenzioni.
(omissis)
Allegato II
Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi
1. Esenzioni
1.1. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, del presente decreto non si applicano:
a) ai rifiuti radioattivi nei quali la concentrazione di radionuclidi è inferiore a 100 Bq/g, ovvero a 500 Bq/g nel caso di sostanze radioattive naturali solide;
b) alle sorgenti sigillate che vengano rispedite dall'utilizzatore al fornitore e che non contengano materie fissili speciali.
2. Invio di rifiuti radioattivi verso Stati membri dell'Unione Europea
2.1. Il detentore di rifiuti radioattivi sul territorio italiano che intenda spedirli o farli spedire in altro Stato membro dell'Unione Europea deve far pervenire all'Autorità competente di cui all'articolo 32, comma 2, la domanda di autorizzazione alla spedizione dei rifiuti utilizzando la parte 1 del Documento uniforme riportato nell'Appendice 1 del presente Allegato. Copia della domanda deve essere inviata anche all'ANPA.
2.2. L'Autorità competente italiana, acquisisce, ove previsto, il parere dell'ANPA ed invia per l'approvazione la domanda alle Autorità competenti del Paese di destinazione e degli eventuali Paesi di transito, indicate nell'Appendice 2.
2.3. Se tutte le necessarie approvazioni previste per la spedizione sono state concesse, l'Autorità competente italiana autorizza il detentore dei rifiuti a procedere all'invio degli stessi, trasmettendogli la parte 3 del Documento uniforme succitato. Copia di detto documento viene trasmessa dalla Autorità competente italiana alle Autorità che hanno comunicato la loro approvazione, nonché all'ANPA e ai Ministeri dell'interno, della sanità, del lavoro e previdenza sociale, dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato, ove quest'ultimo non sia l'Autorità competente italiana.
2.4. L'Autorità competente italiana invia copia dell'attestato di ricevimento dei rifiuti radioattivi, trasmessogli dalla Autorità competente del paese di destinazione, al detentore che ha proceduto all'invio degli stessi.
3. Ricevimento di rifiuti radioattivi da Stati membri della Unione Europea
3.1. L'Autorità competente italiana che ha ricevuto dall'Autorità competente di un Paese membro dell'Unione Europea la richiesta per la spedizione o il transito sul territorio nazionale di rifiuti radioattivi, sentita ove previsto l'ANPA, comunica all'Autorità competente del Paese richiedente la propria approvazione, con eventuali condizioni, oppure il diniego motivato di approvazione, trasmettendole la parte 2 del Documento uniforme. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ANPA e ai Ministeri dell'interno, della sanità, del lavoro e previdenza sociale, dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato, ove quest'ultimo non sia l'Autorità competente italiana.
3.2. Entro quindici giorni dal ricevimento dei rifiuti radioattivi il destinatario sul territorio italiano trasmette all'Autorità competente italiana e all'ANPA l'attestato di ricevimento, utilizzando il modello di cui alla parte 5 del Documento uniforme.
3.3. L'Autorità competente italiana invia copia dell'attestato alle Autorità degli altri Paesi coinvolti nell'operazione.
4. Transito per spedizioni tra Stati membri dell'Unione Europea
4.1. Nel caso di transito sul territorio italiano di rifiuti radioattivi oggetto di spedizione tra Stati membri dell'Unione Europea, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato sentita l'ANPA, trasmette all'Autorità competente del Paese membro dell'Unione Europea che ne ha fatto richiesta la propria approvazione, con eventuali condizioni, oppure il diniego motivato, utilizzando la parte 2 del Documento uniforme.
4.2. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ANPA e ai Ministeri dell'interno, della sanità, del lavoro e previdenza sociale e dell'ambiente.
5. Importazione di rifiuti radioattivi nell'Unione Europea
5.1. Per l'importazione sul territorio italiano di rifiuti radioattivi provenienti da un Paese esterno all'Unione Europea, si segue la procedura indicata al paragrafo 2, con esclusione del punto 2.4. Il destinatario sul territorio italiano deve agire come se fosse il detentore di detti rifiuti.
5.2. L'Autorità competente italiana verifica preventivamente che il destinatario dei rifiuti radioattivi abbia negoziato una clausola con il detentore nel Paese terzo, la quale obblighi il detentore stesso a riprendere i rifiuti qualora la spedizione non possa essere ultimata.
6. Esportazione di rifiuti radioattivi dall'Unione Europea
6.1. Per l'esportazione di rifiuti radioattivi dal territorio italiano verso un Paese esterno all'Unione Europea, il detentore presenta domanda di autorizzazione alla spedizione all'Autorità competente italiana, utilizzando la parte 1 del Documento uniforme. L'Autorità italiana, acquisito, ove previsto, il parere dell'ANPA, trasmette la domanda all'Autorità del Paese di destinazione e alle Autorità degli eventuali Paesi di transito.
6.2. L'Autorità competente italiana verifica preventivamente che il detentore dei rifiuti abbia negoziato con il destinatario degli stessi una clausola contrattuale che obblighi quest'ultimo a rendere tempestivamente una dichiarazione o un attestato dell'avvenuto arrivo dei rifiuti, indicante altresì il valico di frontiera d'ingresso nel Paese di destinazione.
6.3. Acquisite le approvazioni degli eventuali Paesi di transito, l'Autorità competente italiana autorizza il detentore ad effettuare la spedizione, trasmettendogli la parte 3 del Documento uniforme e invia la copia di detto documento all'Autorità del Paese di destinazione e alle Autorità degli eventuali Paesi di transito. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ANPA e ai Ministri dell'interno, della sanità, del lavoro e previdenza sociale, dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato, ove quest'ultimo non sia l'Autorità competente italiana.
6.4. Entro due settimane a decorrere dalla data di arrivo a destinazione dei rifiuti radioattivi, il detentore iniziale dei rifiuti stessi, utilizzando la parte 5 del Documento uniforme, notifica all'Autorità competente italiana che detti rifiuti hanno raggiunto la loro destinazione, indicando l'ultimo valico di frontiera dell'Unione Europea attraversato.
7. Transito di rifiuti radioattivi provenienti e destinati a un Paese non facente parte dell'Unione Europea
7.1. Per il transito sul territorio italiano di rifiuti radioattivi provenienti e destinati verso un Paese non facente parte dell'Unione Europea, per i quali l'Italia è il Paese d'ingresso nell'Unione va seguita la procedura indicata al paragrafo 2, con esclusione del punto 2.4. È considerato detentore il responsabile della spedizione sul territorio italiano.
7.2. Il Ministero dell'industria, commercio e artigianato verifica preventivamente che il detentore dei rifiuti radioattivi con sede nel Paese esterno all'Unione Europea si sia impegnato formalmente, mediante una dichiarazione, a riprendere i rifiuti qualora la spedizione non possa essere ultimata.
8. Documentazione di accompagnamento delle spedizioni di rifiuti radioattivi
8.1. Il detentore di rifiuti radioattivi, prima di ciascuna spedizione, compila un elenco dei colli oggetto della spedizione stessa, utilizzando la parte 4 del Documento uniforme. Detto elenco deve accompagnare, insieme alle Parti 1 e 3 del Documento uniforme, i rifiuti radioattivi durante la spedizione e dovrà essere allegato all'attestato di ricevimento.
9. Criteri per le autorizzazioni
9.1. Non possono essere autorizzate esportazioni di rifiuti radioattivi:
a) con destinazione a sud della latitudine 60° sud;
b) verso uno Stato che non sia membro dell'Unione Europea e che sia parte della quarta Convenzione ACP-CEE, salvo quanto previsto al punto 9.2., lettere a) e b);
c) verso un paese esterno all'Unione Europea che, in base ai criteri definiti dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 92/3/EURATOM, non possegga risorse tecniche, giuridiche o amministrative atte a garantire una gestione sicura dei rifiuti.
9.2. Se sono rispettate le disposizioni di legge applicabili, le autorizzazioni di cui all'articolo 32, comma 1, non possono essere rifiutate:
a) per il ritorno al paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti o esportati ai fini del loro trattamento;
b) per il ritorno al paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile nucleare irradiato che sia stato effettuato in un paese diverso;
c) per il ritorno dei rifiuti al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata.
9.3. Una domanda può riguardare più di una spedizione purché:
a) i residui radioattivi a cui essa si riferisce presentino essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e radioattive, e
b) si tratti di spedizioni dal medesimo detentore al medesimo destinatario e siano coinvolte le stesse autorità competenti, e
c) gli inoltri previsti, qualora le spedizioni interessino paese terzi, siano effettuati attraverso lo stesso valico di frontiera di entrata e/o di uscita dell'Unione Europea e attraverso lo stesso valico di frontiera del paese terzo o dei paesi terzi interessati, salvo diverso accordo tra le autorità competenti interessate.
9.4. L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a tre anni.
9.5. Le condizioni di cui ai punti 3.1. e 4.1. eventualmente definite dall'Autorità competente italiana non possono essere più gravose di quelle previste per analoghe spedizioni nazionali.
Appendice 1
PARTE 1
N. di registrazione: ...............
(a cura delle autorità competenti per il
rilascio dell'autorizzazione alla spedizione)
DOCUMENTO UNIFORME DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE SPEDIZIONI DI RESIDUI RADIOATTIVI (DIRETTIVA 92/3/EURATOM)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPEDIZIONE
Istruzioni
Il richiedente compila le sezioni da 1 a 16 e quindi invia il documento uniforme completo (parti da 1 a 5) alle autorità competenti del proprio paese, per il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione dei residui radioattivi.
Il richiedente è, a seconda del tipo di spedizione (vedi sezione 1):
Tipo A: Spedizione tra Stati membri: |
- il detentore dei residui radioattivi; |
Tipo B: Importazione nella Comunità: |
- il destinatario dei residui radioattivi; |
Tipo C: Esportazione al di fuori della Comunità: |
- il detentore dei residui radioattivi; |
Tipo D: Transito nella Comunità: |
- la persona responsabile della spedizione nello Stato membro dal |
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quale i residui entrano nella Comunità. |
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La sezione 1 nonché le sezioni 3 e 4 accompagnano i residui durante la loro spedizione.
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1 |
Tipo di spedizione (segnare con una crocetta la casella corrispondente) |
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Tipo A: |
Spedizione tra Stati membri |
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Tipo B: |
Importazione nella Comunità |
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Tipo C: |
Esportazione al di fuori della Comunità |
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Tipo D: |
Transito nella Comunità |
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2 |
Domanda di autorizzazione riguardante ( segnare con una crocetta la casella corrispondente) |
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una sola spedizione |
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varie spedizioni |
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Numero di spedizioni programmate: |
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Periodo di esecuzione programmato: |
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3 |
(Sezione da compilare in caso di spedizione/i tra Stati membri attraverso uno o più paesi terzi) |
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Valico di frontiera di uscita dalla Comunità: |
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Valico di frontiera di entrata nel paese terzo (primo paese attraversato): |
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Valico di frontiera di uscita dal paese terzo (ultimo paese attraversato): |
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Valico di frontiera di rientro nella Comunità: |
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(Questi valichi di frontiera devono essere identici per tutte le spedizioni oggetto della domanda salvo disposizioni |
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contrarie convenute tra le autorità competenti) |
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4 |
Detentore (ragione sociale): |
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Persona con cui prendere contatto: Sig./Sig.ra |
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Indirizzo: |
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Codice postale: |
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Città: |
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Tel.: |
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Fax: |
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Telex: |
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5 |
(Sezione da compilare se le informazioni da fornire sono diverse da quelle date nella sezione 4) |
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Luogo di stoccaggio dei residui: |
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Persona con cui prendere contatto: Sig./Sig.ra |
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Indirizzo: |
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Codice postale: |
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Città: |
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Paese: |
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Tel.: |
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Fax: |
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Telex: |
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6 |
Natura dei residui: |
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Caratteristiche fisico-chimiche: |
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Principali radionuclidi: |
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Attività alfa massima/collo: (GBq) |
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Attività beta/gamma massima/collo: (GBq) |
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7 |
Attività alfa totale: (GBq) |
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Attività totale beta/gamma: (GBq) |
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Numero totale di colli: |
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Massa netta totale di residui: (kg) |
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Massa lorda totale: (kg) |
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Volume totale: (facoltativo) |
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(questi valori sono stime nel caso di varie spedizioni) |
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Tipo di imballaggio contenente i residui (es.: sacchi di plastica, fusti metallici da 200 l, container ISO, ecc.): |
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Mezzi di identificazione degli imballaggi (se vengono usate etichette, allegare modello) |
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8 |
Altre classi di pericolo (segnare con una crocetta la casella o le caselle corrispondenti) |
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Classe 1 |
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Materie esplosive |
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Classe 2 |
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Gas: compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione |
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Classe 3 |
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Materie liquide infiammabili |
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Classe 4 |
4.1. |
Materie solide infiammabili |
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4.2. |
Materie soggette a infiammazione spontanea |
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4.3. |
Materie che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabile |
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Classe 5 |
5.1. |
Materie comburenti |
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5.2. |
Perossidi organici |
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Classe 6 |
6.1. |
Materie tossiche |
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6.2. |
Materie repellenti o in grado di provocare un'infezione |
/_/ |
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Classe 8 |
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Materie corrosive |
/_/ |
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Classe 9 |
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Materie e oggetti pericolosi diversi |
/_/ |
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9 |
Tipo d'attività all'origine dei residui (ad esempio: medica, ricerca, industria nucleare o altra attività da |
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specificare) |
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10 |
Scopo della spedizione (segnare con una crocetta la casella corrispondente) |
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Ritorno di residui derivanti da ritrattamento di combustibile irraggiato |
/_/ |
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Trattamento e/o condizionamento di residui |
/_/ |
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Ritorno dopo trattamento e/o condizionamento dei residui |
/_/ |
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Deposito temporaneo |
/_/ |
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Ritorno dopo deposito temporaneo |
/_/ |
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Stoccaggio definitivo |
/_/ |
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Altri scopi (da specificare) |
/_/ |
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Tipo di trasporto |
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11 |
previsto (strada, ferrovia, |
Punto di |
Punto di |
Vettore |
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marittimo, aereo, via |
partenza |
arrivo |
previsto |
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navigabile) |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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12 |
Elenco, per ordine, dei paesi interessati dalla spedizione |
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(il primo è il paese di origine, l'ultimo è quello di destinazione) |
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3 |
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5 |
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7 |
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2 |
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4 |
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6 |
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8 |
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13 |
Destinatario (ragione sociale): |
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Persona con cui prendere contatto: Sig./Sig.ra |
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Indirizzo: |
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Codice postale: |
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Città: |
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Paese: |
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Tel.: |
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Fax: |
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Telex: |
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14 |
(Sezione da compilare se le informazioni da fornire sono diverse da quelle fornite nella casella 13) |
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Luogo di destinazione dei residui: |
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Persona con cui prendere contatto: Sig./Sig.ra |
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Indirizzo: |
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Codice postale: |
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Città: |
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Paese: |
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Tel.: |
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Fax: |
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Telex: |
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15 |
Richiedente (ragione sociale): |
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Persona con cui prendere contatto: Sig./Sig.ra |
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Indirizzo: |
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Codice postale: |
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Città: |
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Paese: |
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Tel.: |
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Fax: |
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Telex: |
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16 |
In conformità delle disposizioni della direttiva 92/3/Euratom, il sottoscritto: |
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|
i) |
chiede l'autorizzazione di effettuare la/le spedizione/i dei residui radioattivi sopra descritti; |
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|
ii) |
certifica che le informazioni fornite sopra sono esatte per quanto di sua conoscenza, e che la/le spedizione/i |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verrà/verranno effettuata/e in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
iii) |
(caso di spedizioni di tipi A o C) |
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|
|
- si impegna a riprendere i residui se la spedizione non può avere luogo o se le condizioni di spedizione non |
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|
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possono essere soddisfatte [*], |
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|
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(caso di spedizioni di tipo B o D) |
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|
|
- allega una dichiarazione del detentore di residui radioattivi con sede nel paese terzo con la quale lo stesso |
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|
|
si impegna a riprendere i residui qualora la spedizione non possa aver luogo o le condizioni di spedizione |
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|
|
non possano essere soddisfatte [*]. |
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Timbro |
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(Data e luogo) |
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(Firma) |
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__________ |
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[*] È applicabile solo uno dei paragrafi contrassegnati con un asterisco: cancellare la menzione inutile. |
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|
PARTE 2
N. di registrazione: ...............
(a cura delle autorità competenti per il
rilascio dell'autorizzazione alla spedizione)
DOCUMENTO UNIFORME DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE SPEDIZIONI DI RESIDUI RADIOATTIVI (DIRETTIVA 92/3/EURATOM)
APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI CONSULTATE
1. Le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione dei residui radioattivi compilano le sezioni 17 e 18 al ricevimento della domanda ed appongono il numero di registrazione all'estremità superiore del documento uniforme. Esse riproducono in numero sufficiente di copie la parte 2 da inviare ad ogni altra autorità competente al rilascio dell'autorizzazione necessaria per la/le spedizione/i denominata "l'autorità competente consultata". Per ciascuna autorità competente da consultare, occorre compilare la sezione 19 su una copia della parte 2; questa copia, con una copia della parte 1, deve essere inviata all'autorità competente da consultare citata sopra.
2. L'autorità competente consultata compila le necessarie caselle della sezione 19, se del caso. Entro due mesi dalla data di ricezione essa compila la sezione 20 e rinvia la copia originale della parte 2 all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione. Un rinvio di al massimo un mese del termine per l'esame della domanda può essere richiesto dall'autorità competente consultata. Se il formulario non è compilato e rinviato entro il termine, la domanda si considera approvata, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/3/Euratom.
|
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17 |
Autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione |
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|
Tali autorità sono, a seconda del tipo di spedizione: |
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Tipo A: |
le autorità del paese d'origine; |
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|
Tipo B: |
le autorità del paese di destinazione; |
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|
Tipo C: |
le autorità del paese d'origine; |
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|
Tipo D: |
le autorità dello Stato membro attraverso il quale i residui entrano nella Comunità. |
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|
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|
Denominazione delle autorità competenti: |
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Persona con cui prendere contatto: Sig./Sig.ra |
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Indirizzo: |
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Codice postale: |
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Città: |
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Paese: |
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Tel.: |
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Fax: |
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Telex: |
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18 |
Data di registrazione della domanda: |
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firma |
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timbro |
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19 |
Autorità competenti del paese consultato |
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Paese: |
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Paese d'origine |
/_/ |
di transito |
/_/ |
di destinazione |
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Denominazione delle autorità competenti: |
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Persona con cui prendere contatto: Sig./Sig.ra |
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Indirizzo: |
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Codice postale: |
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Città: |
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Paese: |
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Tel.: |
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Fax: |
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Telex: |
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20 |
Approvazione della domanda di spedizione da parte delle autorità del paese consultato |
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Si |
/_/ |
(condizioni eventuali) |
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No |
/_/ |
(motivo del rifiuto) |
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Condizioni eventuali |
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oppure |
Motivo del rifiuto |
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Timbro |
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(Data e luogo) |
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(Firma) |
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PARTE 3
N. di registrazione: ...............
(a cura delle autorità competenti per il
rilascio dell'autorizzazione alla spedizione)
DOCUMENTO UNIFORME DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE SPEDIZIONI DI RESIDUI RADIOATTIVI (DIRETTIVA 92/3/EURATOM)
AUTORIZZAZIONE ALLA SPEDIZIONE
Le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione:
1. compilano questa parte, tenendo conto, alla sezione 22, che il periodo di validità massimo per l'autorizzazione è di 3 anni;
2. l'inviano al richiedente;
2. inviano copia di detta parte alle altre autorità competenti consultate.
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21 |
Autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione |
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Tali autorità sono, a seconda del tipo di spedizione: |
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|
Tipo A: |
le autorità del paese d'origine; |
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Tipo B: |
le autorità del paese di destinazione; |
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Tipo C: |
le autorità del paese d'origine; |
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Tipo D: |
le autorità dello Stato membro attraverso il quale i residui entrano nella Comunità. |
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Denominazione delle autorità competenti: |
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Persona con cui prendere contatto: Sig./Sig.ra |
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Indirizzo: |
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Codice postale: |
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Città: |
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Paese: |
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Tel.: |
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Fax: |
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Telex: |
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22 |
Autorizzazione |
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Si |
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Valevole per una sola spedizione |
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No |
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Valevole per varie spedizioni |
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Data di scadenza dell'autorizzazione: |
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23 |
Elenco nell'ordine dei paesi interessati dalla spedizione |
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(il primo è il paese d'origine, l'ultimo è quello di destinazione) |
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Paese |
Condizioni |
Paese |
Condizioni |
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Si |
No |
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Si |
No |
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1 |
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/_/ |
5 |
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/_/ |
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2 |
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/_/ |
6 |
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/_/ |
/_/ |
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3 |
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/_/ |
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7 |
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/_/ |
/_/ |
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4 |
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/_/ |
/_/ |
8 |
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/_/ |
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24 |
Enumerazione delle condizioni |
Motivo del rifiuto |
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(indicando il paese che le pone ed eventuali |
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riferimenti a documenti allegati) |
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25 |
La decisione adottata e registrata in questa parte è stata presa in conformità delle disposizioni della direttiva |
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92/3/Euratom |
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Le autorità competenti consultate sono informate del rilascio oppure del rifiuto di autorizzazione alla spedizione |
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di residui radioattivi. |
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Timbro |
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(Data e luogo) |
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(Firma del detentore) |
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N.B.: |
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1. |
La presente autorizzazione non modifica in alcun modo la responsabilità del detentore, del vettore, del proprietario, del destinatario o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica coinvolta nella spedizione. |
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2. |
I residui spediti devono essere accompagnati dalle parti 1, 3 e 4 e debitamente compilate. |
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PARTE 4
N. di registrazione: ...............
(a cura delle autorità competenti per il
rilascio dell'autorizzazione alla spedizione)
DOCUMENTO UNIFORME DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE SPEDIZIONI DI RESIDUI RADIOATTIVI (DIRETTIVA 92/3/EURATOM)
ELENCO DEI COLLI
Questo elenco viene compilato dal detentore dei residui radioattivi prima di ciascuna spedizione (anche quando l'autorizzazione riguarda varie spedizioni). Esso accompagna, insieme alle parti 1 e 3 del documento uniforme, i residui durante la spedizione. Esso verrà quindi allegato all'attestato di ricevimento.
26 |
Detentore (ragione sociale): |
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|
Persona con cui prendere contatto: Sig./Sig.ra |
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Indirizzo: |
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Codice postale: |
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Città: |
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Paese: |
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Tel.: |
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Fax: |
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Telex: |
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27 |
L'autorizzazione si riferisce: |
a una sola spedizione |
/_/ |
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|
a varie spedizioni |
/_/ |
N. cronologico della spedizione |
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28 |
Natura dei residui: |
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Caratteristiche fisico-chimiche: |
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Radionuclidi principali: |
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Attività massima alfa/collo ( package): (GBq) |
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Attività massima beta/collo ( package): (GBq) |
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Tipo di collo contenente i residui (es.: sacchi di plastica, fusti metallici da 200 l, container ISO, ecc.): |
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29 |
Attività alfa totale: (GBq) |
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Attività beta/gamma totale: (GBq) |
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Numero totale di colli: |
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Peso netto totale dei residui: (kg) |
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Peso lordo totale dei residui: (kg) |
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Volume totale (facoltativo): |
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30 |
Identificazione dei colli contenenti i residui |
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(numero di identificazione di ciascun collo, peso lordo (kg)/collo, peso netto (kg)/collo, attività (GBq)/collo) |
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Vedi elenco allegato (se lo spazio previsto non è sufficiente), oppure (facoltativo) il documento allegato contenente i dati summenzionati. |
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31 |
Data della spedizione: |
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Il sottoscritto certifica che le informazioni su questa parte (e sull'elenco a parte) sono esatte per quanto di sua conoscenza. |
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Timbro |
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(Data e luogo) |
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(Firma del detentore) |
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PARTE 5
N. di registrazione: ...............
(a cura delle autorità competenti per il
rilascio dell'autorizzazione alla spedizione)
DOCUMENTO UNIFORME DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE SPEDIZIONI DI RESIDUI RADIOATTIVI (DIRETTIVA 92/3/EURATOM)
ATTESTATO DI RICEVIMENTO DEI RESIDUI
Questa parte è compilata dal destinatario e completata, se del caso, dal richiedente. Tuttavia, un destinatario situato al di fuori della Comunità europea può attestare il ricevimento dei residui per mezzo di una dichiarazione indipendentemente dal documento uniforme.
A seconda che l'autorizzazione riguardi una o varie spedizioni, si procederà come segue:
Autorizzazione per una sola spedizione
1. Spedizioni di tipo A o B
Entro 15 giorni dal ricevimento dei residui, il destinatario compila le sezioni 32, 33 e 35 e trasmette le parti 4 e 5 alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.
Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano quindi copia delle parti 4 e 5 alle altre autorità competenti consultate (e, se del caso, gli originali di queste due parti alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione).
Nel caso di una spedizione tra Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di origine inviano copia dell'attestato di ricevimento al detentore.
2. Spedizioni di tipo C o D
Il richiedente ottiene che il destinatario, che ha sede in un paese terzo, gli invii, immediatamente dopo il ricevimento dei residui, la parte 4 e la parte 5 con le sezioni da 32 a 35 debitamente compilate. La parte 5 può essere sostituita da una dichiarazione del destinatario nella quale figurino al minimo gli elementi contenuti nelle sezioni da 32 a 35.
Entro 15 giorni dal ricevimento dei residui, il richiedente rispedisce la parte 4, la parte 5 (se il destinatario non l'ha utilizzata, il richiedente la compila ad eccezione della sezione 34) e, se del caso, la dichiarazione del destinatario, alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione.
Dette autorità inviano quindi copia delle parti 4 e 5 e, se del caso, della dichiarazione del destinatario alle altre autorità competenti consultate.
Autorizzazione per varie spedizioni
1. Spedizioni di tipo A o B
Il destinatario compila le sezioni 32, 33 e 35 della parte 5 dopo ciascuna spedizione (a questo scopo riproduce in più copie la parte 5 in bianco) e trasmette detta parte direttamente alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, e allega la parte 4 corrispondente alla stessa spedizione.
2. Spedizione di tipo C o D
Il richiedente fa in modo che il destinatario non situato nella Comunità gli invii, dopo ciascuna spedizione, la parte 4 corrispondente e una copia in bianco della parte 5 di cui solo le sezioni da 32 a 35 siano compilate.
Il richiedente compila la sezione 38 della parte 5 e trasmette le parti 4 e 5 alle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione.
3. Qualsiasi tipo di spedizione
Una volta effettuate le spedizioni oggetto dell'autorizzazione, l'attestato di ricevimento finale viene compilato e trasmesso come se si trattasse di un'autorizzazione valida per una sola spedizione (vedi sotto) salvo che:
- nella sezione 33 della parte 5 viene specificato che si tratta dell'ultima spedizione oggetto dell'autorizzazione;
- la dichiarazione eventualmente redatta da un destinatario situato al di fuori della Comunità precisa che tutti i residui oggetto dell'autorizzazione di spedizione sono giunti a destinazione;
- a titolo ricapitolativo, le parti 4 corrispondenti a ciascuna delle spedizioni oggetto dell'autorizzazione sono allegate all'attestato di ricevimento finale.
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32 |
Destinatario (ragione sociale): |
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Persona con cui prendere contatto: Sig./Sig.ra |
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Telex: |
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Luogo di stoccaggio dei residui: |
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Persona con cui prendere contatto: Sig./Sig.ra |
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Indirizzo: |
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Codice postale: |
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Città: |
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Paese: |
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Tel.: |
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Fax: |
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Telex: |
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33 |
Autorizzazione concessa riguardante: |
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Una sola spedizione |
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Varie spedizioni |
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N. cronologico del trasferimento: |
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Ultima spedizione oggetto dell'autorizzazione: |
Si |
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No |
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34 |
Da compilare unicamente in caso di spedizione di tipo C o D: |
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(questa rubrica può essere sostituita da una dichiarazione a parte) |
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Valico di frontiera di entrata nello Stato terzo di destinazione: |
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Paese: |
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Valico: |
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Data di ricevimento dei residui: |
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Data di trasmissione dell'attestato di ricevimento accompagnato dalla parte 4: |
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A seconda del tipo di spedizione, l'attestato di ricevimento è inviato: |
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- tipo A o B: |
alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, |
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- tipo C o D: |
al richiedente (tipo C: al detentore; tipo D: al responsabile della spedizione nello Stato |
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membro attraverso il quale i residui entrano nella Comunità). |
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Il sottoscritto certifica che le informazioni fornite sopra sono esatte per quanto di sua conoscenza. |
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Timbro |
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(Firma del destinatario) |
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36 |
Unicamente in caso di spedizione di tipo C o D: |
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Ritrasmissione da parte del richiedente dell'attestato di ricevimento e, se del caso, della dichiarazione del |
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destinatario (vedi nota in calce) all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione: |
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Data di ritrasmissione dell'attestato di ricevimento (accompagnato dalla parte 4): |
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Valico di frontiera di uscita dalla Comunità: |
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Paese: |
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Poste: |
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Timbro |
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(Firma del ricevente) |
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N.B.: |
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1. |
Un destinatario situato al di fuori della Comunità può attestare il ricevimento dei residui per mezzo di una dichiarazione o di un certificato che comporti al minimo gli elementi che figurano nelle sezioni da 32 a 35. |
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2. |
Le autorità competenti che ricevono l'attestato di ricevimento originale ne inviano copia alle altre autorità competenti. |
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3. |
Gli originali delle parti 4 e 5 sono trasmessi da ultimo alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione. |
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4. |
In caso di una spedizione tra Stati membri, le autorità competenti dello Stato di origine inviano copia dell'attestato di ricevimento al detentore. |
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APPENDICE 2
Autorità competenti per l'applicazione della direttiva 92/3/Euratom del 3 febbraio 1992 relativa alla sorveglianza ad al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa
Belgio: |
Ministère de la Santé publique et de l'Environnement |
|
Service de la Protection contre les Radiations Ionisantes |
|
CAE - Quartier Vésale V2/3, |
|
1010 BRUXELLES |
|
|
|
Tel: (32)-2-210 49 66/210 49 62 |
|
Fax: (32)-2-210 49 67 |
|
|
Danimarca: |
Statens Institut for Stràlehygiejne |
|
Frederikssundsvej 378 |
|
3700 BRONSHOJ |
|
|
|
Tel: (45) 44 88 91 19 |
|
Fax: (45) 44 53 27 73 |
|
Telex: 35 333 ipharm |
|
|
Germania: |
Bundesausfuhramt |
|
Postfach 51 60 |
|
65726 ESCHBORN |
|
|
|
Tel: (49) 6196-908398/980564 |
|
Fax: (49) 6196-908800 |
|
|
Grecia: |
Greek Atomic Energy Commission |
|
Agia Paraskevi |
|
153 10 ATHENS |
|
|
|
Tel: (30)-1-651-51 94/651 62 09 |
|
Fax: (30)-1-654 45 20 |
|
|
Spagna: |
Dirección General de la Energia |
|
Paseo de la Castellana, 160 |
|
28046 MADRID |
|
|
|
Tel: (34)-1-349 45 15 |
|
Fax: (34)-1-457 80 66 |
|
|
Francia: |
Ministère de l'industrie, des postes et télécommunications |
|
et du commerce extérieur |
|
Direction générale de l'énergie et des matières premières |
|
Service des affaires nucléaires |
|
101, rue de Grenelle |
|
75353 PARIS Cedex 07 |
|
|
|
Tel: (33)-1-43 19 32 86 |
|
Fax: (33)-1-43 19 25 00 |
|
|
Irlanda: |
Radiological Protection Institute of Ireland (RPII) |
|
3 Clonskeagh Square |
|
Clonskeagh Road |
|
DUBLIN 14 |
|
|
|
Tel: (353)-1-269 77 66 |
|
Fax: (353)-1-269 74 37 |
|
|
Lussemburgo: |
Ministère de la Santé |
|
Direction de la Santé |
|
Division de la radioprotection |
|
1, avenue des Archiducs |
|
L-1135 LUXEMBOURG |
|
|
|
Tel: (352) 44 55 70/44 55 71/44 55 72 |
|
Fax: (352) 45 47 94 |
|
Telex: 60553 RADPR LU |
|
|
Paesi Bassi: |
Ministerie van Sociale Zaken en Wergelegenheid |
|
Directoraat Generaal van de Arbeid |
|
Directie Gezondheid |
|
Afdeling Stralingshygiëne |
|
Sector Vergunningen |
|
Postbus 90804 |
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|
Tel: (31)-70-333 65 29 |
|
Fax: (31)-70-333 40 41 |
|
|
Portogallo: |
Direcção Geral da Saude |
|
Ministério da Saude |
|
Alameda D. Afonso Henriques 45 |
|
1056 LISBOA |
|
|
|
Tel: (351.1) 847 55 15 |
|
Fax: (351.1) 847 66 39 or 847 64 55 |
|
Telex: 64237 |
|
|
Regno Unito: |
Nel caso in cui il luogo di origine o di destinazione della spedizione sia in Inghilterra o nel Galles, o nel caso in cui il Regno Unito sia un paese di transito ed il punto di entrata della spedizione nel Regno Unito sia l'Inghilterra o il Galles: |
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|
|
HM Chief Inspector of Pollution |
|
(Transfrontier Shipment of Radioactive Waste Regulations 1993) |
|
43 Marsham Street |
|
LONDON SW1P 3PY |
|
|
|
Tel: (44) 272-31 96 33 |
|
Fax: (44)-71-276-85 62 |
|
|
|
Nel caso in cui il luogo di origine o di destinazione di una spedizione sia in Scozia, o nel caso in cui il Regno Unito sia un paese di transito e il punto di entrata della spedizione nel Regno Unito sia in Scozia: |
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|
Chief Inspector |
|
HM Industrial Pollution Inspectorate |
|
Scottish Office Environment Department |
|
27 Perth Street |
|
EDINBURGH EH3 5RB |
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Tel: (44)-31-244 30 60 |
|
Fax: (44)-31-244 29 03 |
|
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Nel caso in cui il luogo di origine o di destinazione sia l'Irlanda del Nord, o nel caso in cui il Regno Unito sia un Paese di transito e il punto di ingresso della spedizione nel Regno Unito sia l'Irlanda del Nord: |
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The Chief Alkali Radiochemical Inspector |
|
Calvert House |
|
23 Castle Place |
|
BELFAST BT1 1FY |
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|
Tel: (44)-232-230560 interno 2210 |
|
Fax: (44)-232-243939 |
L. 25 febbraio 2008 n. 34
Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge
comunitaria 2007). (art. 22)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 2008, n. 56, S.O.
(omissis)
Art. 22 (Disposizioni occorrenti per l'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed allo scopo di garantire l'adeguata protezione della popolazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti;
b) assicurare, nelle procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la previsione di misure atte a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonché delle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la sicurezza dell'ambiente, l'adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione, la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate;
c) assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva delle autorità locali sulle misure di sorveglianza e controllo adottate nei casi di spedizione, trasferimento e transito del materiale radioattivo, con particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in caso di emergenza;
d) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o della fissazione di condizioni per l'autorizzazione, criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni, nonché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/117/EURATOM;
e) fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, assicurare adeguate forme di consultazione e informazione di regioni ed enti locali con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/117/EURATOM, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio di loro competenza;
f) prevedere adeguate misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie e caratteristiche delle discariche a cui vengono inviati gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute umana.
2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1, lo schema di decreto legislativo è trasmesso, oltre che alle competenti Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'acquisizione del relativo parere.
3 Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Dir. 20 novembre 2006, n. 2006/117/EURATOM
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti
radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 5 dicembre 2006, n. L 337.
(2) Termine di recepimento: 25 dicembre 2008. Direttiva recepita con L. 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007).
(3) La presente direttiva è entrata in vigore il 25 dicembre 2006.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31, secondo comma, e l'articolo 32,
vista la proposta della Commissione, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri in conformità dell'articolo 31 del trattato e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo (4),
visto il parere del Parlamento europeo (5),
considerato quanto segue:
(1) Le operazioni necessarie per la spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito sono soggette ad una serie di prescrizioni stabilite da strumenti normativi comunitari e internazionali, concernenti in particolare la sicurezza del trasporto dei materiali radioattivi e le condizioni di smaltimento o di stoccaggio dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito nel paese di destinazione.
(2) Oltre a queste prescrizioni, la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione impone di assoggettare le spedizioni di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito tra Stati membri e quelle in entrata o in uscita dal territorio comunitario ad un sistema comune e obbligatorio di autorizzazione preventiva.
(3) Come dichiarato nella risoluzione del Consiglio, del 22 maggio 2002, sulla creazione di sistemi nazionali di sorveglianza e controllo della presenza di materie radioattive nel riciclaggio di materiali metallici negli Stati membri (6), è importante ridurre al minimo i rischi radiologici derivanti dalla presenza di materie radioattive tra i materiali metallici destinati al riciclaggio.
(4) La direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa ha istituito un sistema comunitario di autorizzazione preventiva e di controllo rigoroso delle spedizioni di rifiuti radioattivi, che si è dimostrato soddisfacente. Tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario modificarlo onde chiarire ed introdurre alcuni concetti e definizioni, tenere conto di situazioni in precedenza ignorate, semplificare l'attuale procedura per la spedizione di rifiuti radioattivi tra gli Stati membri e assicurare la coerenza con altre disposizioni comunitarie e internazionali e in particolare con la convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (di seguito «la convenzione comune») alla quale la Comunità ha aderito il 2 gennaio 2006.
(5) Nell'ambito della quinta fase dell'iniziativa SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market - Semplificare la legislazione per il mercato interno) è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli Stati membri e degli utenti, al fine di esaminare una serie di preoccupazioni espresse dai destinatari della direttiva 92/3/Euratom e di adeguare quest'ultima alle norme e agli strumenti internazionali attualmente in vigore.
(6) La procedura stabilita nella direttiva 92/3/Euratom è stata applicata in pratica soltanto alle spedizioni di combustibile esaurito per il quale non è previsto alcun utilizzo ulteriore e che è dunque considerato come «rifiuto radioattivo» ai fini di detta direttiva. Da un punto di vista radiologico, l'esclusione da tale procedura di sorveglianza e controllo del combustibile esaurito destinato al ritrattamento non è giustificata. È pertanto opportuno che la presente direttiva copra tutte le spedizioni di combustibile esaurito, sia esso destinato allo smaltimento o al ritrattamento.
(7) Ciascuno Stato membro dovrebbe continuare ad essere pienamente responsabile della scelta della sua politica di gestione dei rifiuti nucleari e del combustibile esaurito all'interno della sua giurisdizione; alcuni Stati membri optano per il ritrattamento del combustibile esaurito, altri preferiscono lo smaltimento definitivo del combustibile esaurito senza che siano previsti altri utilizzi; la presente direttiva dovrebbe dunque applicarsi senza pregiudizio del diritto degli Stati membri di esportare il loro combustibile esaurito ai fini del ritrattamento e nulla nella presente direttiva dovrebbe implicare che uno Stato membro di destinazione deve accettare le spedizioni di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito ai fini del loro trattamento o smaltimento definitivo eccetto in caso di rispedizione. Qualsiasi rifiuto di tali spedizioni dovrebbe essere giustificato sulla base dei criteri definiti nella presente direttiva.
(8) La semplificazione della procedura esistente non dovrebbe ledere il diritto attualmente spettante agli Stati membri di opporsi ad una spedizione di rifiuti radioattivi per la quale è richiesto il loro consenso o di subordinarla a condizioni. Le obiezioni non dovrebbero essere arbitrarie e dovrebbero basarsi sul diritto nazionale, comunitario o internazionale pertinente. La presente direttiva dovrebbe trovare applicazione fatti salvi i diritti e gli obblighi che discendono dal diritto internazionale, e in particolare l'esercizio, per le navi e aeromobili, dei diritti e delle libertà di navigazione marittima, fluviale e aerea previsti dal diritto internazionale.
(9) La possibilità per uno Stato membro di destinazione o di transito di rifiutare la procedura automatica per dare il proprio consenso alle spedizioni impone un onere amministrativo ingiustificato ed è fonte di incertezze. L'obbligo per le autorità del paese di destinazione e del paese di transito di inviare l'avviso di ricevimento della domanda, unitamente alla proroga dei termini per la concessione del consenso, dovrebbe consentire di presumere l'approvazione tacita con un elevato grado di certezza.
(10) Le «autorizzazioni» delle spedizioni ai fini della presente direttiva non dovrebbero sostituire i requisiti nazionali specifici per le spedizioni come le licenze di trasporto.
(11) Per proteggere la salute umana e l'ambiente dai pericoli derivanti dai rifiuti radioattivi, si dovrebbe tenere conto dei rischi che possono sorgere all'esterno della Comunità. Nel caso dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito in uscita dalla Comunità, il paese terzo di destinazione non soltanto dovrebbe essere informato della spedizione, ma dovrebbe altresì dare il suo consenso.
(12) Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione dovrebbero cooperare e mettersi in contatto con le altre autorità competenti interessate per evitare ingiustificati ritardi e per assicurare un buon funzionamento della procedura di assenso stabilita dalla presente direttiva.
(13) Il requisito che la persona responsabile della spedizione adotti le misure correttive di sicurezza eventualmente necessarie in caso di mancata esecuzione della spedizione non dovrebbe impedire l'applicazione dei meccanismi creati dagli Stati membri a livello nazionale.
(14) Il requisito che il detentore assuma a proprio carico i costi risultanti dalla mancata esecuzione della spedizione non dovrebbe impedire l'applicazione dei meccanismi creati dagli Stati membri a livello nazionale o di eventuali patti contrattuali tra il detentore e qualsiasi altra persona coinvolta nella spedizione.
(15) Fermo restando che i rifiuti radioattivi dovrebbero, nella misura compatibile con la gestione sicura di tale materiale, essere smaltiti nello Stato in cui sono stati generati, si riconosce che gli Stati membri dovrebbero promuovere tra di loro accordi volti a facilitare una gestione sicura ed efficiente dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito provenienti da Stati membri che ne producono piccole quantità o in cui la creazione di appositi impianti non sarebbe giustificata da un punto di vista radiologico.
(16) Qualora sia stato concluso un accordo tra un destinatario in un paese terzo e un detentore in un paese terzo ai sensi dell'articolo 27 della convenzione comune, lo stesso accordo potrebbe essere usato ai fini della presente direttiva.
(17) Ai fini della presente direttiva e alla luce dell'esperienza passata è opportuno adattare il documento uniforme esistente. Per maggiore chiarezza si dovrebbe stabilire l'obbligo di adottare il nuovo documento uniforme entro la data di recepimento della presente direttiva. Tuttavia, si dovrebbero prevedere, in caso di inosservanza di questo termine, disposizioni transitorie per l'utilizzo del documento uniforme esistente. Inoltre, l'adozione di regole chiare sulle lingue da utilizzare dovrebbe assicurare la certezza del diritto ed evitare ritardi ingiustificati.
(18) Le relazioni periodiche trasmesse dagli Stati membri alla Commissione e dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo dovrebbero fornire un'utile visione d'insieme delle autorizzazioni concesse a livello comunitario e individuare eventuali difficoltà pratiche incontrate dagli Stati membri, nonché le soluzioni adottate.
(19) La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti , si applica tra l'altro al trasporto, all'importazione e all'esportazione di sostanze radioattive in partenza da o verso la Comunità e prevede un sistema di notificazione e di autorizzazione delle pratiche che implicano radiazioni ionizzanti. Queste disposizioni rientrano pertanto nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
(20) Alla luce di quanto precede è necessario, per motivi di chiarezza, abrogare e sostituire la direttiva 92/3/Euratom. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri per quanto riguarda i termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale e per l'applicazione della direttiva abrogata.
(21) Conformemente al paragrafo 34 del progetto interistituzionale «Legiferare meglio» (7) gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
(1) GU C 286 del 17.11.2005, pag. 34.
(2) Parere espresso il 5 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) {Testo nota 4}
(5) {Testo nota 6}
(6) (3) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 7.
(7) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
CAPO 1
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Articolo 1
Oggetto e campo d'applicazione
1. La presente direttiva istituisce un sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, allo scopo di garantire un'adeguata protezione della popolazione.
2. La presente direttiva si applica alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito quando:
a) il paese di origine o il paese di destinazione o un paese di transito è uno Stato membro della Comunità; e
b) le quantità e la concentrazione dei materiali spediti superano i livelli previsti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 96/29/Euratom.
3. La presente direttiva non si applica alle spedizioni di sorgenti dismesse destinate ad un fornitore o fabbricante di sorgenti radioattive o ad un impianto riconosciuto.
4. La presente direttiva non si applica alle spedizioni di materiali radioattivi recuperati mediante ritrattamento e destinati a ulteriori utilizzi.
5. La presente direttiva non si applica alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo allo stato naturale non proveniente da pratiche.
6. La presente direttiva non pregiudica diritti e obblighi che derivano dal diritto internazionale.
Articolo 2
Rispedizioni connesse ad operazioni di trattamento e ritrattamento
La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro o di un'impresa nello Stato membro:
a) cui debbano essere spediti rifiuti radioattivi destinati ad operazioni di trattamento; o
b) cui debbano essere spediti altri materiali ai fini del recupero dei rifiuti radioattivi, di rispedire, dopo l'avvenuto trattamento, i rifiuti radioattivi al loro paese di origine. Essa lascia altresì impregiudicato il diritto di uno Stato membro o di un'impresa nello Stato membro cui debba essere spedito combustibile esaurito destinato al ritrattamento di rispedire al paese di origine i rifiuti radioattivi recuperati con l'operazione di ritrattamento.
Articolo 3
Spedizioni transfrontaliere di combustibile esaurito destinato al
ritrattamento
Fatte salve le competenze di ciascuno Stato membro nella definizione delle proprie politiche in materia di ciclo del combustibile esaurito, la presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di esportare combustibile esaurito destinato al ritrattamento, tenendo conto dei principi del mercato comune nucleare, in particolare la libera circolazione delle merci. Tali spedizioni ed esportazioni sono sorvegliate e controllate conformemente alle procedure stabilite dalla presente direttiva.
Articolo 4
Rispedizioni connesse a spedizioni non autorizzate e a rifiuti radioattivi
non dichiarati
La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di rispedire in condizioni di sicurezza nel paese d'origine:
a) spedizioni di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva ma che non sono stati debitamente autorizzati ai sensi della stessa; e
b) rifiuti contaminati radioattivamente o materiali contenenti una sorgente radioattiva, laddove tali materiali non sono stati dichiarati come rifiuti radioattivi nel paese d'origine.
Articolo 5
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) «rifiuti radioattivi», materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un'autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei paesi di origine e di destinazione;
2) «combustibile esaurito», combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi;
3) «ritrattamento», un processo o un'operazione intesi ad estrarre gli isotopi radioattivi dal combustibile esaurito per un ulteriore uso;
4) «spedizione», tutte le operazioni necessarie per trasferire i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito dal paese o Stato membro di origine al paese o Stato membro di destinazione;
5) «spedizione all'interno della Comunità», una spedizione effettuata tra un paese di origine e un paese di destinazione che sono Stati membri;
6) «spedizione al di fuori della Comunità», una spedizione in cui il paese di origine e/o il paese di destinazione sono paesi terzi;
7) «smaltimento», il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di recuperarli;
8) «stoccaggio», la conservazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con l'intenzione di recuperarli successivamente;
9) «detentore», qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, è responsabile conformemente al diritto nazionale applicabile per tali materiali e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario;
10) «destinatario», la persona fisica o giuridica alla quale sono spediti i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito;
11) «paese o Stato membro di origine» e «paese o Stato membro di destinazione», rispettivamente qualsiasi paese o Stato membro in partenza dal quale è prevista o effettuata una spedizione e qualsiasi paese o Stato membro verso il quale è prevista o effettuata una spedizione;
12) «paese o Stato membro di transito», qualsiasi paese o Stato membro, diverso dal paese o Stato membro di origine o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o effettuata una spedizione;
13) «autorità competenti», qualsiasi autorità che, in base alle disposizioni legislative o regolamentari del paese di origine, di transito o di destinazione, abbia il potere di attuare il sistema di sorveglianza e di controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito;
14) «sorgente sigillata» ha il significato datogli dalla direttiva 96/29/Euratom ed include la capsula, ove applicabile, che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;
15) «sorgente dismessa», una sorgente sigillata non più utilizzata, né destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l'autorizzazione;
16) «impianto riconosciuto», un impianto situato nel territorio di un paese, autorizzato dalle autorità competenti di tale paese, in conformità del diritto nazionale, allo stoccaggio a lungo termine o allo smaltimento di sorgenti sigillate o un impianto debitamente autorizzato, in conformità del diritto nazionale, allo stoccaggio provvisorio di sorgenti sigillate;
17) «domanda debitamente compilata», il documento uniforme che soddisfa tutti i requisiti, come stabilito in conformità dell'articolo 17.
CAPO 2
SPEDIZIONI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ
Articolo 6
Domanda di autorizzazione della spedizione
1. Il detentore di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito che preveda di spedirli o di farli spedire all'interno della Comunità presenta alle autorità competenti dello Stato membro di origine una domanda di autorizzazione debitamente compilata.
2. La domanda può riguardare più di una spedizione, a condizione che:
a) i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito a cui si riferisce presentino essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e radioattive; e
b) si tratti di spedizioni dal medesimo detentore al medesimo destinatario e siano coinvolte le stesse autorità competenti; e
c) qualora le spedizioni comportino il transito attraverso paesi terzi, detto transito avvenga attraverso lo stesso valico di frontiera di ingresso e/o di uscita della Comunità e attraverso lo stesso valico (o gli stessi valichi) di frontiera del paese terzo o dei paesi terzi interessati, salvo diverso accordo tra le autorità competenti interessate.
Articolo 7
Trasmissione della domanda alle autorità competenti
1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine inviano la domanda di cui all'articolo 6, debitamente compilata, alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi eventuale Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso.
2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati prendono le misure necessarie ad assicurare che tutte le informazioni concernenti le spedizioni coperte dalla presente direttiva siano trattate con la dovuta cura e siano protette contro ogni utilizzazione abusiva.
Articolo 8
Avviso di ricevimento e richiesta di informazioni
1. Entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di transito verificano che la domanda sia debitamente compilata, ai sensi dell'articolo 5, punto 17.
2. In caso di domanda debitamente compilata, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano un avviso di ricevimento alle autorità competenti dello Stato membro di origine e una copia alle altre autorità competenti interessate, entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di 20 giorni stabilito al paragrafo 1.
3. Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati ritengano che la domanda non sia debitamente compilata, esse chiedono alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni mancanti e informano le altre autorità competenti di tale richiesta. Questa richiesta è fatta al più tardi alla scadenza del periodo stabilito al paragrafo 1.
Le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono le informazioni richieste alle autorità competenti interessate.
Entro 10 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni mancanti e non prima della scadenza del periodo di 20 giorni stabilito al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano un avviso di ricevimento alle autorità competenti dello Stato membro di origine e una copia alle altre autorità competenti interessate.
4. I termini stabiliti ai paragrafi 1, 2 e 3 per l'invio dell'avviso di ricevimento possono essere ridotti se le autorità competenti di destinazione e di transito ritengono che la domanda sia debitamente compilata.
Articolo 9
Consenso e rifiuto del consenso
1. Entro due mesi dalla data dell'avviso di ricevimento le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di origine il loro consenso o le condizioni che considerano necessarie per dare il loro consenso oppure il loro rifiuto di dare il consenso.
Tuttavia, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione o di qualsiasi eventuale Stato membro di transito possono chiedere, per far conoscere la loro posizione, una proroga non superiore ad un mese del termine di cui al primo comma.
2. Qualora alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 1 non sia pervenuta alcuna risposta delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e/o degli Stati membri di transito previsti, si presume che tali paesi abbiano approvato la spedizione oggetto della domanda.
3. Il rifiuto del consenso o la fissazione di condizioni alle quali è subordinato il consenso devono essere debitamente motivati dagli Stati membri, sulla base:
a) per gli Stati membri di transito, della normativa nazionale, comunitaria o internazionale applicabile al trasporto di materiale radioattivo;
b) per lo Stato membro di destinazione, della pertinente normativa applicabile alla gestione di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito o della normativa nazionale, comunitaria o internazionale applicabile al trasporto di materiale radioattivo.
Le eventuali condizioni imposte dalle autorità competenti degli Stati membri, siano essi paesi di transito o di destinazione, non possono essere più restrittive di quelle previste per analoghe spedizioni all'interno di tali Stati membri.
4. Lo Stato membro o gli Stati membri che hanno dato il loro consenso al transito di una determinata spedizione non possono negare il consenso alla rispedizione nei seguenti casi:
a) se il consenso iniziale concerneva la spedizione di materiale destinato al trattamento o al ritrattamento, purché la rispedizione riguardi rifiuti radioattivi o altri prodotti equivalenti al materiale originale dopo il trattamento o il ritrattamento, e a condizione che sia rispettata tutta la normativa applicabile in materia;
b) nei casi descritti all'articolo 12, se la rispedizione è effettuata nelle stesse condizioni e secondo le stesse specifiche.
5. Ogni ritardo ingiustificato e/o mancanza di cooperazione da parte delle autorità competenti di un altro Stato membro è segnalato alla Commissione.
Articolo 10
Autorizzazione delle spedizioni
1. Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono autorizzare il detentore a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi Stato membro o paese terzo di transito.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la responsabilità del detentore, dei vettori, del proprietario, del destinatario e di qualsiasi altra persona fisica o giuridica coinvolta nella spedizione.
3. Una stessa autorizzazione può riguardare più spedizioni, purché siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 2.
4. La durata dell'autorizzazione non può essere superiore a tre anni.
Nello stabilire questo periodo di validità, gli Stati membri tengono conto delle eventuali condizioni definite ai fini del consenso dagli Stati membri di destinazione o di transito.
Articolo 11
Avviso di ricevimento della spedizione
1. Entro 15 giorni dal ricevimento di ciascuna spedizione, il destinatario invia alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione un avviso di ricevimento.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia dell'avviso di ricevimento allo Stato membro di origine e a ciascuno Stato membro o paese terzo di transito.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine inviano una copia dell'avviso di ricevimento al detentore originario.
Articolo 12
Mancata esecuzione della spedizione
1. Lo Stato membro di destinazione, di origine o di transito può decidere che la spedizione non può essere portata a termine se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alla presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva.
Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti degli altri Stati membri implicati nella spedizione in causa.
2. Se una spedizione non può essere portata a termine o se le condizioni di spedizione non sono rispettate, secondo quanto disposto dalla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine provvedono affinché i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito siano ripresi dal loro detentore, a meno che non sia possibile concludere un accordo alternativo sicuro. Queste autorità competenti provvedono a che la persona responsabile della spedizione adotti le misure correttive di sicurezza eventualmente necessarie.
3. Quando la spedizione non può essere portata a termine o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del detentore.
CAPO 3
SPEDIZIONI AL DI FUORI DELLA COMUNITÀ
Articolo 13
Importazioni nella Comunità
1. Qualora sia prevista l'introduzione nella Comunità, in provenienza da paesi terzi, di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito soggetti alla presente direttiva e il paese di destinazione sia uno Stato membro, il destinatario presenta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di detto Stato membro. Una domanda può riguardare più di una spedizione, alle condizioni stabilite dall'articolo 6, paragrafo 2.
La domanda include la prova che il destinatario ha concluso con il detentore stabilito in un paese terzo un accordo, che è stato accettato dalle autorità competenti di detto paese terzo e che obbliga il detentore a riprendere in carico i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito qualora la spedizione non possa essere portata a termine conformemente alla presente direttiva, come previsto al paragrafo 5 del presente articolo.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano la domanda di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti di qualsiasi eventuale Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso.
Trovano applicazione gli articoli 8 e 9.
3. Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione possono autorizzare il destinatario a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti di qualsiasi Stato membro o paese terzo di origine o di transito.
Trova applicazione l'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4.
4. Entro 15 giorni dal ricevimento della spedizione, il destinatario invia alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione un avviso di ricevimento. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia dell'avviso di ricevimento al paese di origine e a qualsiasi eventuale Stato membro o paese terzo di transito.
5. Lo Stato membro di destinazione o qualsiasi eventuale Stato membro di transito può decidere che la spedizione non può essere portata a termine se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alla direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti del paese di origine.
6. Quando la spedizione non può essere portata a termine o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del destinatario.
Articolo 14
Transito attraverso il territorio della Comunità
1. Qualora sia previsto l'ingresso nel territorio della Comunità, in provenienza da un paese terzo, di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito e il paese di destinazione non sia uno Stato membro, la persona fisica o giuridica responsabile della gestione della spedizione all'interno dello Stato membro dai cui posti doganali i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito devono entrare per la prima volta nel territorio comunitario («primo Stato membro di transito») presenta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di detto Stato membro. Una domanda può riguardare più di una spedizione, alle condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 2.
La domanda include la prova che il destinatario stabilito nel paese terzo ha concluso con il detentore stabilito nel paese terzo un accordo che è stato accettato dalle autorità competenti di tale paese terzo e che obbliga detto detentore a riprendere in carico i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito qualora la spedizione non possa essere portata a termine conformemente alla presente direttiva, come previsto al paragrafo 5 del presente articolo.
2. Le autorità competenti del primo Stato membro di transito inviano la domanda di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti di ogni eventuale altro Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso.
Trovano applicazione gli articoli 8 e 9.
3. Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti del primo Stato membro di transito possono autorizzare la persona responsabile di cui al paragrafo 1 a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti di ogni eventuale Stato membro o paese terzo di transito o di origine.
Trova applicazione l'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4.
4. Entro 15 giorni dalla data di arrivo, la persona responsabile di cui al paragrafo 1 notifica alle autorità competenti del primo Stato membro di transito l'avvenuto arrivo a destinazione nel paese terzo dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito, indicando l'ultimo posto doganale della Comunità attraverso il quale la spedizione è transitata.
La notifica è corredata di una dichiarazione o di un certificato del destinatario attestante che i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito hanno raggiunto la destinazione prevista, con indicazione del posto doganale di ingresso nel paese terzo.
5. Uno Stato membro di transito può decidere che la spedizione non può essere portata a termine se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alla presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti del paese di origine. Quando la spedizione non può essere portata a termine o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico della persona responsabile di cui al paragrafo 1.
Articolo 15
Esportazioni al di fuori della Comunità
1. Quando i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito devono essere esportati dalla Comunità verso un paese terzo, il detentore presenta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti dello Stato membro di origine. Una domanda può riguardare più di una spedizione, alle condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 2.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine:
a) notificano la spedizione prevista alle autorità competenti del paese di destinazione e chiedono il loro consenso; e
b) inviano la domanda di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti di qualsiasi eventuale Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso.
Trova applicazione l'articolo 8.
3. Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono autorizzare il detentore a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti del paese terzo di destinazione e di ogni eventuale Stato membro o paese terzo di transito.
Trova applicazione l'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4.
4. Entro 15 giorni dalla data di arrivo, il detentore notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine l'avvenuto arrivo a destinazione nel paese terzo dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito, indicando l'ultimo posto doganale della Comunità attraverso il quale la spedizione è transitata.
La notifica è corredata di una dichiarazione o di un certificato del destinatario attestante che i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito hanno raggiunto la destinazione prevista, con indicazione del posto doganale di ingresso nel paese terzo.
5. Lo Stato membro di origine o qualsiasi eventuale Stato membro di transito può decidere che la spedizione non può essere portata a termine se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alla presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro di transito informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti dello Stato membro di origine.
Trova applicazione l'articolo 12, paragrafi 2 e 3.
Articolo 16
Divieto di esportazione
1. Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano spedizioni verso:
a) destinazioni situate a sud del 60° parallelo sud; oppure
b) uno Stato parte dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, (accordo ACP-CE firmato a Cotonou) che non sia Stato membro, fatto salvo l'articolo 2; oppure
c) un paese terzo che, a giudizio delle autorità competenti dello Stato membro di origine, non dispone, alla luce dei criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, delle risorse tecniche, giuridiche o amministrative per garantire una gestione sicura dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito, come indicato nella convenzione comune. Nel formare un'opinione sulla questione gli Stati membri tengono in debito conto ogni pertinente informazione a tale riguardo che proviene da altri Stati membri. A questo proposito gli Stati membri informano con scadenza annuale la Commissione e il comitato consultivo istituito dall'articolo 21.
2. Conformemente alla procedura fissata all'articolo 21, la Commissione stabilisce i criteri, tenendo debito conto, tra l'altro, delle pertinenti norme di sicurezza dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), che facilitano agli Stati membri la valutazione del rispetto delle disposizioni applicabili alle esportazioni.
CAPO 4
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 17
Utilizzo di un documento uniforme
1. Per tutte le spedizioni soggette alla presente direttiva è utilizzato un documento uniforme.
2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 21, stabilisce il documento uniforme, che include in allegato un elenco dei requisiti minimi di una domanda debitamente compilata.
Il documento uniforme e i suoi allegati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e messi a disposizione in forma elettronica entro il 25 dicembre 2008. Se necessario, il documento è aggiornato secondo la stessa procedura.
3. La domanda di autorizzazione è compilata e la documentazione e le informazioni complementari di cui agli articoli 10, 13, 14 e 15 sono trasmesse in una lingua accettabile per le autorità competenti dello Stato membro al quale è presentata la domanda di autorizzazione a norma della presente direttiva.
Su richiesta delle autorità competenti del paese di destinazione o di transito, il detentore fornisce una traduzione autenticata in una lingua accettabile per tali autorità.
4. Le eventuali ulteriori condizioni previste per l'autorizzazione della spedizione sono allegate al documento uniforme.
5. Fatti salvi gli eventuali altri documenti di accompagnamento richiesti da altre disposizioni giuridiche in materia, il documento uniforme debitamente compilato attestante il rispetto della procedura di autorizzazione accompagna ciascuna spedizione contemplata dalla presente direttiva, anche nei casi in cui l'autorizzazione si riferisca a più di una spedizione in un unico documento.
6. Questi documenti sono a disposizione delle autorità competenti dei paesi di origine e di destinazione così come di qualsiasi eventuale paese di transito.
Articolo 18
Autorità competenti
1. Entro il 25 dicembre 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome (i nomi) e l'indirizzo (gli indirizzi) dell'autorità o delle autorità competenti nonché tutte le informazioni necessarie per comunicare rapidamente con dette autorità.
2. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati.
Articolo 19
Trasmissione
1. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, formula raccomandazioni per un sistema sicuro ed efficace di trasmissione dei documenti e delle informazioni relativi alle disposizioni della presente direttiva.
2. La Commissione stabilisce e mantiene una piattaforma di comunicazione elettronica per pubblicare:
a) il nome (i nomi) e l'indirizzo (gli indirizzi) dell'autorità o delle autorità competenti di ciascuno Stato membro;
b) le lingue accettabili per le autorità competenti di ciascuno Stato membro; e
c) tutte le condizioni generali e le eventuali condizioni ulteriori necessarie alle autorità competenti di ciascuno Stato membro per autorizzare una spedizione.
Articolo 20
Relazioni periodiche
1. Entro il 25 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni sull'applicazione della presente direttiva.
2. Sulla base di tali relazioni la Commissione predispone una relazione di sintesi per il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo, secondo la procedura di cui all'articolo 21, riservando particolare attenzione all'applicazione dell'articolo 4.
Articolo 21
Comitato consultivo
1. Nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 2, la Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione (di seguito «il comitato»).
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.
3. Il parere è messo a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.
4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
Articolo 22
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 25 dicembre 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando sono adottate dagli Stati membri, queste disposizioni contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 23
Abrogazione
1. La direttiva 92/3/Euratom è abrogata con effetto dal 25 dicembre 2008, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale e l'applicazione della suddetta direttiva.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura in allegato.
Articolo 24
Disposizioni transitorie
1. Qualora la domanda di autorizzazione sia stata debitamente approvata da o trasmessa alle autorità competenti del paese di origine prima del 25 dicembre 2008, la direttiva 92/3/Euratom si applica a tutte le spedizioni oggetto della medesima autorizzazione.
2. In sede di decisione sulle domande di autorizzazione presentate prima del 25 dicembre 2008, riguardanti più spedizioni di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito verso un paese terzo di destinazione, lo Stato membro di origine tiene conto di tutte le circostanze del caso, e in particolare:
a) del calendario previsto per l'effettuazione di tutte le spedizioni oggetto della medesima domanda;
b) della giustificazione fornita a proposito dell'inclusione di tutte le spedizioni in un'unica domanda;
c) dell'opportunità di autorizzare per un numero di spedizioni inferiore a quello cui si riferisce la domanda.
3. Fintanto che il documento uniforme di cui all'articolo 17 della presente direttiva non sia disponibile, ai fini della presente direttiva è utilizzato, con gli opportuni adattamenti, il documento uniforme stabilito dalla decisione 93/552/Euratom della Commissione.
Articolo 25
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 26
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
ALLEGATO
TAVOLA DI CONCORDANZA
[1] http://www.iaea.org.
[2] http://www-ns.iaea.org/conventions/waste-jointconvention.htm.
[3] Decisione 93/552/Euratom della Commissione, del 1° ottobre 1993, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di residui radioattivi di cui alla direttiva 92/3/Euratom del Consiglio.
[4] http://www-ns.iaea.org/tech-areas/radiation-safety/code-of-conduct.htm.
[5] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0032:0059:IT:PDF.
[6] Programma indicativo per il settore nucleare, COM(2007)565 presentato dalla Commissione il 4 ottobre 2007. L’articolo 40, Titolo II, Capo 4 del trattato Euratom dispone che la Commissione “pubblica periodicamente dei programmi a carattere indicativo, riguardanti in particolare obiettivi di produzione di energia nucleare e gli investimenti di qualsiasi natura richiesti dalla loro realizzazione”. Dal 1958 sono stati pubblicati quattro programmi indicativi ed un aggiornamento: nel 1966, 1972, 1984, 1990 e l'ultima volta nel 1997. La versione finale del “Programma indicativo per il settore nucleare” è stata pubblicata dalla Commissione in seguito al parere espresso dal Comitato economico e sociale europeo in merito ad un progetto di “Programma indicativo per il settore nucleare” (COM(2006)844), presentato il 23 gennaio 2007 dalla Commissione nel contesto di un pacchetto di proposte per la politica energetica europea, ben illustrate dalla comunicazione della Commissione “Una politica energetica per l’Europa” (COM(2007)1), che sono alla base del Piano d’azione approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007.
[7] Il gruppo di alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei rifiuti – istituito con decisione della Commissione del 17 luglio 2007 (2007/530/Euratom) - ha costituito, tra l'altro, un gruppo di lavoro cui ha assegnato il mandato di individuare soluzioni per migliorare la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nonché delle operazioni di smantellamento nell'interesse dei cittadini comunitari.
[8] In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di primavera, la Commissione ha creato un forum europeo per facilitare il dialogo tra le diverse parti interessate sulle opportunità e i rischi dell'energia nucleare. Al forum partecipano governi della UE, membri del Parlamento europeo, rappresentanti dell’industria nucleare, consumatori industriali di energia e rappresentanti della società civile. Gli incontri del forum si tengono alternativamente a Bratislava e a Praga. La riunione inaugurale del forum si è tenuta in novembre 2008 a Bratislava In tale occasione sono stati creati tre gruppi di lavoro sulle opportunità, i rischi e la trasparenza. Il forum si concentra, altresì, sulla competitività dell'energia nucleare, sulle specificità del finanziamento della costruzione di nuovi impianti, sulla necessità di una tabella di marcia giuridica per un utilizzo responsabile dell'energia nucleare, sulle modalità per migliorare la gestione dei rifiuti e sulle strategie per accrescere la trasparenza e la fiducia tra il pubblico e i soggetti partecipanti al processo.
[9] Il 21 settembre 2008 la Commissione ha lanciato la piattaforma tecnologica per l'energia nucleare sostenibile (SNE-TP) allo scopo, tra l'altro, di favorire e consolidare la cooperazione europea nel settore della ricerca e dello sviluppo nel settore della fissione nucleare.
[10] (Western European Nuclear Regulators Association – WENRA).
[11] Procedura 2003/4755.
[12] Il recepimento delle direttive 96/29/Euratom e 89/618/Euratom è previsto dal D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal D.L. 26 maggio 2000, n. 241.