Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Altri Autori: Servizio Studi - Documentazione in materia regionale
Titolo: Il governo del territorio - Normativa regionale - tomo III
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 21
Data: 29/10/2008
Descrittori:
AMBIENTE   OPERE DI URBANIZZAZIONE
URBANISTICA     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Documentazione e ricerche

Il governo del territorio

Normativa regionale

 

 

 

 

n. 21

Tomo III

 

29 ottobre 2008

 


 

 

Il presente dossier è composto dai seguenti volumi:

n. 21 tomo I (Schede di lettura e normativa regionale)

n. 21 tomo II e III (Normativa regionale)

n. 21/1 (documentazione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

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File: Am0026.doc

 


INDICE

TOMO I

Schede di lettura

§         Premessa                                                                                                           3

§         Abruzzo                                                                                                               3

§         Basilicata                                                                                                             5

§         Calabria                                                                                                               7

§         Campania                                                                                                            9

§         Emilia Romagna                                                                                               11

§         Friuli Venezia Giulia                                                                                           12

§         Lazio                                                                                                                  14

§         Liguria                                                                                                                15

§         Lombardia                                                                                                         17

§         Marche                                                                                                              19

§         Piemonte                                                                                                           20

§         Puglia                                                                                                                21

§         Sardegna                                                                                                           23

§         Sicilia                                                                                                                 24

§         Toscana                                                                                                            25

§         Umbria                                                                                                               26

§         Valle d’Aosta                                                                                                      27

§         Veneto                                                                                                               28

§         Provincia di Bolzano                                                                                         30

§         Provincia di Trento                                                                                            31

§         Tabella riepilogativa per argomenti                                                             35

Normativa regionale

Abruzzo

§         L.R. 12 aprile 1983, n. 18 Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo.                                                                                               39

§         L.R. 24 aprile 1990, n. 47 L.R. 12 aprile 1983, n. 18 - Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo - Modifiche. (artt. 7 e 8)   87

§         L.R. 7 settembre 1992, n. 85 Norme per l'attuazione degli obiettivi e finalità stabiliti dalla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 in materia di urbanizzazione ed uso del suolo.                 89

§         L.R. 27 aprile 1995, n. 70 Modifiche ed integrazioni della L.R. 12 aprile 1983, n. 18: Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo      91

§         L.R. 13 agosto 1997, n. 90 Interpretazione autentica degli artt. 71 e 72 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 alla luce delle modifiche introdotte dalla L.R. 27 aprile 1995, n. 70.                  93

Basilicata

§         L.R. 11 agosto 1999, n. 23 Tutela, governo ed uso del territorio                     95

Calabria

§         L.R. 16 aprile 2002, n. 19 Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria                                                                                                            121

Campania

§         L.R. 22 dicembre 2004, n. 16 Norme sul governo del territorio                     173

Emilia-Romagna

§         L.R. 24 marzo 2000, n. 20 Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio197

Friuli-Venezia Giulia

§         L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.225

Lazio

§         L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 Norme sul governo del territorio.                    251

Liguria

§         L.R. 4 settembre 1997, n. 36 Legge urbanistica regionale.                            287

TOMO II

Lombardia

§         L.R. 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio                        337

 

 

Marche

§         L.R. 5 agosto 1992, n. 34 Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio.     403

Piemonte

§         L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 Tutela ed uso del suolo                                     439

Puglia

§         L.R. 27 luglio 2001, n. 20 Norme generali di governo e uso del territorio      511

§         L.R. 21 maggio 2008, n. 12 Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale.                                                                                                             521

§         L.R. 10 giugno 2008, n. 13 Norme per l'abitare sostenibile. (artt. 3 e 4)        523

§         L.R. 29 luglio 2008, n. 21 Norme per la rigenerazione urbana.                      527

Sardegna

§         L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale.        533

§         L.R. 25 novembre 2004, n. 8 Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale                                               551

Sicilia

§         L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica                                                  557

§         L.R. 11 aprile 1981, n. 65 Norme integrative della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, riguardante norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia urbanistica e di regime dei suoli589

Toscana

§         L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio                         595

TOMO III

Umbria

§         L.R. 22 febbraio 2005, n. 11 Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale                                                                                                          635

Valle d’Aosta

§         L.R. 6 aprile 1998, n. 11 Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta      671

Veneto

§         L.R. 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio                         729

§         L.R. 2 dicembre 2005, n. 23 Disposizioni per l'applicazione della legislazione urbanistica regionale e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio". (art. 1)        765

Provincia di Bolzano

§         L.P. 11 agosto 1997, n. 13 Legge urbanistica provinciale                              767

Provincia di Trento

§         L.P. 4 marzo 2008, n. 1 Pianificazione urbanistica e governo del territorio   851


 

L.R. 22 febbraio 2005, n. 11
Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale

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(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 9 marzo 2005, n. 11, suppl. ord. n. 1.

(2) Con Delib.G.R. 12 aprile 2005, n. 657 e con Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 2003 sono stati disposti adempimenti in materia di deposito, pubblicazione e comunicazione degli atti inerenti gli strumenti urbanistici e approvate le norme regolamentari. Vedi, anche, la Delib.G.R. 2 agosto 2006, n. 1435.

 

 

TITOLO I

Norme generali e contenuto del piano regolatore generale

Capo I - Norme generali

 

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La presente legge, nell'ambito delle attività di governo del territorio volte ad assicurare il suo assetto ottimale, con particolare riferimento alla sua utilizzazione ed alle trasformazioni, disciplina la pianificazione urbanistica comunale privilegiando il metodo della copianificazione, assicurando il completamento del processo di conferimento di funzioni a province e comuni.

2. Il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali territoriali è ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. La Regione persegue obiettivi di qualità nel governo del territorio, attraverso l'attivazione di politiche di sviluppo sostenibile e la promozione di una disciplina urbanistica di uso del suolo improntata a criteri di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche ed antropiche, con particolare attenzione alla biodiversità, alla qualità dello spazio rurale, alla qualità urbana e alla qualità paesaggistica del territorio.

 

 

TITOLO I

Norme generali e contenuto del piano regolatore generale

Capo II - Contenuto del piano regolatore generale

 

Art. 2

Definizione e componenti del piano regolatore generale.

1. Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione con il quale il comune, sulla base del sistema delle conoscenze e delle valutazioni di cui all'articolo 8, stabilisce la disciplina urbanistica per la valorizzazione e la trasformazione del territorio comunale, definendo le condizioni di assetto per la realizzazione di uno sviluppo locale sostenibile, nonché individua gli elementi areali, lineari e puntuali del territorio sottoposto a vincoli e stabilisce le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica.

2. Il PRG è composto da:

a) una parte strutturale che, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione regionale e della pianificazione territoriale provinciale, con particolare riferimento al Piano urbanistico territoriale (PUT) e al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), e tenendo conto delle relazioni con altri territori comunali coinvolti, definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale, provvedendo a:

1) identificare le componenti strutturali del territorio;

2) articolare il territorio comunale in sistemi ed unità di paesaggio;

3) configurare il sistema delle principali attività e funzioni urbane e territoriali, anche definendo scenari di sviluppo qualitativo e quantitativo atti a caratterizzarne la sostenibilità;

4) indicare le azioni di conservazione, di valorizzazione e di trasformazione considerate strategiche ai fini dello sviluppo sostenibile;

b) una parte operativa, che individua e disciplina gli interventi relativi alle azioni di conservazione, valorizzazione e trasformazione del territorio, considerate strategiche nella parte strutturale, nel rispetto degli scenari qualitativi e quantitativi da quest'ultima definiti e con specifica attenzione alle dimensioni sociali, economiche, ambientali e morfologico-funzionali degli interventi.

3. Il comune predispone il PRG, parte strutturale, preferibilmente in forma associata con i comuni limitrofi, anche avvalendosi di strutture tecniche condivise.

4. Il PRG di norma è redatto da un gruppo multidisciplinare di progettazione, atto a garantire le competenze necessarie rispetto alle valenze spaziali, fisiche, sociali, culturali ed economiche del territorio e dell'insediamento.

 

Art. 3

Parte strutturale del PRG.

1. Il PRG, parte strutturale, identifica, in riferimento ad un'idea condivisa di sviluppo socio-economico e spaziale e mediante individuazione fondiaria, le componenti strutturali del territorio e cioè:

a) gli elementi del territorio che costituiscono il sistema delle componenti naturali e assicurino il rispetto della biodiversità;

b) le aree instabili o a rischio, per caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche, nonché i giacimenti di cava accertati con le modalità previste all'articolo 5-bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, come modificata ed integrata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26;

c) le aree agricole, quelle di particolare interesse agricolo e delle produzioni agricole di pregio, nonché quelle boscate, anche con riferimento alle normative di settore;

d) gli insediamenti esistenti e gli elementi del territorio che rivestono valore storico-culturale di cui all'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, i beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché gli edifici sparsi nel territorio agricolo, di cui all'articolo 33, comma 5, e le eventuali relative fasce di rispetto;

e) gli insediamenti esistenti non aventi le caratteristiche di cui alla lettera d);

f) le infrastrutture lineari e nodali per la mobilità ed in particolare la rete ferroviaria e viaria di interesse regionale, provinciale e comunale, nonché gli elettrodotti e gli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e radiodiffusione esistenti.

2. Il PRG, parte strutturale, illustra:

a) l'idea complessiva dello sviluppo socio-economico e spaziale della città e del suo territorio posta a base del PRG, evidenziando la coerenza in rapporto alle componenti strutturali di cui al comma 1 e prospettandone la realizzabilità tramite azioni sul sistema ambientale, della mobilità, nonché su quello delle dotazioni territoriali e funzionali dei servizi e delle attrezzature, nello spazio rurale e nello spazio urbano;

b) il sistema delle funzioni insediative urbane e territoriali, esistenti e di progetto quantificandolo in rapporto ad ipotesi dimensionali relazionate a presunti andamenti demografici, migrazionali ed occupazionali e tenendo conto delle dotazioni, attuali e potenziali, di infrastrutture e servizi, nonché delle indicazioni del PTCP;

c) le azioni di cui alla lettera a) relative allo spazio rurale, articolandole in riferimento alle politiche di sviluppo, ad obiettivi di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e antropiche e di valorizzazione del paesaggio ed a quelli di riqualificazione ambientale e paesaggistica delle situazioni di degrado;

d) le azioni di cui alla lettera a) relative allo spazio urbano articolandole in quelle di tutela e valorizzazione dell'insediamento storico, in quelle di mantenimento, miglioramento e riqualificazione dell'assetto funzionale e morfologico dell'insediamento esistente e in quelle relative a nuovi insediamenti la cui definizione urbanistica è affidata al PRG, parte operativa.

3. In particolare, il PRG, parte strutturale:

a) articola, in coerenza con la pianificazione sovraordinata, il territorio comunale in sistemi ed unità di paesaggio, intesi come porzioni del territorio comunale, all'interno delle quali le componenti naturali, di tipo morfologico, idrografico e vegetazionale, e le componenti antropiche, di tipo insediativo e di uso del suolo, presentano caratteri omogenei e relazioni tali da attribuire a ciascuna porzione specificità ed identità riconoscibili sotto il profilo territoriale e paesaggistico; per essi indica il tipo di considerazione dei diversi paesaggi, e delle relative componenti, che occorre avere nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio e dell'insediamento;

b) definisce, anche in riferimento al sistema ed alle unità di paesaggio di cui alla lettera a) ed eventualmente rinviando al PRG, parte operativa, approfondimenti specifici, la disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti strutturali, di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché di valorizzazione per i beni vincolati dal D.Lgs. n. 42/2004 di cui alla stessa lettera d);

c) indica, anche con riferimento al sistema ed alle unità di paesaggio di cui alla lettera a), i criteri di conservazione e valorizzazione, mantenimento o riqualificazione della città esistente, da assumere in sede di PRG, parte operativa, per la definizione della disciplina delle componenti strutturali di cui al comma 1, lettere d), e) ed f);

d) individua gli elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali esistenti e di progetto che nel loro insieme costituiscono la struttura urbana minima di cui è necessario garantire l'efficienza in caso di eventi sismici allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica urbana; a tal fine definisce gli obiettivi da perseguirsi mediante la qualificazione antisismica degli interventi dai quali detti elementi sono interessati ordinariamente, demandando al PRG, parte operativa, la promozione di detta qualificazione anche attraverso meccanismi compensativi di cui all'articolo 30;

e) individua le principali infrastrutture lineari e nodali per la mobilità di progetto;

f) individua e disciplina, eventualmente rinviando al PRG, parte operativa, approfondimenti specifici, gli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle risorse naturali, antropiche e paesaggistiche relative alle azioni nello spazio rurale di cui al comma 2, lettera c);

g) individua, in continuità con l'insediamento esistente, aree che classifica come zona agricola utilizzabile per nuovi insediamenti di cui al comma 2, lettera d), e stabilisce i criteri cui il PRG, parte operativa, deve attenersi nella relativa disciplina urbanistica; tali criteri, relazionati in base a quanto previsto al comma 2, lettera b), riguardano l'eventuale dimensionamento e la programmazione nel tempo dell'uso insediativo delle aree agricole utilizzabili, l'assetto funzionale e morfologico da perseguire, i meccanismi perequativi e compensativi da attivare;

h) individua le aree per le quali è necessario ridurre il rischio ambientale e, in particolare, indica, anche in relazione ai contenuti del PTCP, le aree destinate alla produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante;

i) stabilisce, con riferimento alle discipline relative all'inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso e da immissioni nell'atmosfera, eventuali verifiche da effettuare in sede di PRG, parte operativa, sul territorio da quest'ultimo interessato;

l) fissa i campi di variazione percentuale, non superiori al dieci per cento delle dimensioni da esso stabilite in materia di definizione fondiaria e di capacità insediativa di cui alla lettera g), all'interno dei quali eventuali modifiche del PRG, parte operativa, non costituiscono variante al PRG, parte strutturale;

m) fissa i criteri per la elaborazione di eventuali piani e programmi comunali di settore, aventi incidenza sulle componenti strutturali, con particolare riferimento a quelli relativi alla riduzione della vulnerabilità urbana.

4. Le previsioni del PRG, parte strutturale, di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) hanno valore prescrittivo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali. Per le previsioni di nuove infrastrutture stradali e ferroviarie di cui al comma 1, lettera f), il PRG, parte strutturale, definisce ambiti di salvaguardia proporzionati all'interesse della infrastruttura, all'interno dei quali verrà sviluppato il tracciato definitivo dell'infrastruttura medesima. I diritti edificatori all'interno degli ambiti di cui sopra sono fatti salvi e possono essere esercitati su altra area del territorio comunale con le modalità di cui all'articolo 30.

 

Art. 4

Parte operativa del PRG.

1. Il PRG, parte operativa, in applicazione del PRG, parte strutturale e motivando la fattibilità delle previsioni in relazione ai documenti della programmazione e di bilancio comunali:

a) definisce la disciplina dell'insediamento esistente e dell'insediamento di progetto di cui all'articolo 3, comma 3, lettere c), d) e g);

b) integra il PRG, parte strutturale, nei casi da questo esplicitamente previsti, relativamente alla disciplina delle componenti strutturali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) ed f).

2. In particolare il PRG, parte operativa:

a) individua e delimita le diverse parti o tessuti all'interno degli insediamenti esistenti, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), per i quali, in coerenza con i criteri stabiliti dal PRG, parte strutturale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), detta norme di conservazione, trasformazione, uso e relative modalità d'attuazione;

b) individua, disciplinandone il recupero, le zone territorialmente degradate e le aree produttive e per servizi dismesse, nonché disciplina le aree destinate alla produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante;

c) individua e disciplina la viabilità, inclusa quella ciclopedonale, non ricompresa nella parte strutturale, nel rispetto, in particolare dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, i parcheggi, le aree per i servizi e gli spazi verdi per parchi urbani e territoriali;

d) individua e disciplina le parti dell'insediato esistente dove, in ragione delle opere di urbanizzazione da migliorare o da completare, gli interventi edilizi possono essere eseguiti direttamente, definendo i casi in cui il titolo abilitativo è accompagnato da convenzione o atto d'obbligo;

e) individua e disciplina le parti dell'insediato esistente da riqualificare ed eventuali aree libere insediabili ove prevede incrementi premiali dei diritti edificatori ed eventuali ulteriori destinazioni d'uso purché compatibili, per interventi integrati finalizzati ad obiettivi di riqualificazione urbana, da attuarsi in forma privata o mista pubblico-privata secondo le modalità di cui all'articolo 28; l'entità dell'incremento premiale dei diritti edificatori è contenuta in limiti tali che i diritti edificatori complessivi non comportino un indice di utilizzazione territoriale maggiore di 1,5 mq/mq comprese le volumetrie esistenti. A fronte di interessi pubblici da perseguire in termini di maggiori dotazioni quali-quantitative delle attrezzature e degli spazi pubblici o in termini di interventi di miglioramento della qualità ambientale, sono ammissibili eventuali incrementi premiali dei diritti edificatori che eccedano i limiti sopradetti, che possono essere esercitati anche al di fuori dell'ambito interessato, in aree individuate e cedute dal comune con priorità tra quelle da esso acquisite ai sensi del comma 5;

f) individua e disciplina, all'interno delle aree classificate dal PRG, parte strutturale, come zona agricola, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera g), gli ambiti per nuovi insediamenti. L'estensione e capacità insediativa degli ambiti per nuovi insediamenti è programmata nel tempo con il PRG, parte operativa, e attraverso la redazione di successive varianti, anche in relazione al piano dei servizi che ne valuta la fattibilità in relazione agli impianti delle reti tecnologiche, alle infrastrutture della mobilità e ai rischi territoriali ed ambientali. Il PRG, parte operativa, ne definisce inoltre i caratteri fissando, in relazione alla natura del sito e a quella orografica del suolo, nonché in rapporto alle preesistenze storiche e insediative, gli indici territoriali massimi, le dotazioni territoriali e funzionali minime, le possibili destinazioni d'uso e le altezze massime. Il PRG, parte operativa prevede, all'interno delle stesse aree agricole gli ambiti da utilizzare con il programma urbanistico di cui all'articolo 28, le quali assumono i diritti edificatori solo al momento della loro inclusione nel programma nei limiti dallo stesso stabiliti;

g) può definire, per le aree di cui alla lettera f), e ai soli fini della modalità attuativa prevista all'articolo 27, le unità minime di intervento, la configurazione plani-volumetrica, i tipi insediativi urbanistico-edilizi, le destinazioni d'uso prevalenti e compatibili, le aree per dotazioni territoriali e funzionali minime e infrastrutture pubbliche e non, le opere di arredo urbano; qualora non si proceda ai sensi del citato articolo 27, le definizioni di cui sopra hanno valore esclusivamente indicativo;

h) detta la disciplina compensativa ai sensi dell'articolo 30 finalizzata al perseguimento degli obiettivi fissati dal PRG, parte strutturale, per la riduzione della vulnerabilità urbana di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d).

3. Tutte le previsioni del PRG, parte operativa, ove non diversamente precisato, esplicitano le relative modalità di attuazione e hanno valore prescrittivo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali.

4. Il PRG, parte operativa, nell'individuare parti della città esistente o per nuovi insediamenti da assoggettare a piano attuativo unitario, può ricomprendere, ai fini della perequazione urbanistica, di cui all'articolo 29, ai fini della compensazione di cui all'articolo 30, nonché ai fini del soddisfacimento delle dotazioni territoriali e funzionali minime, nel medesimo piano attuativo, anche aree non contigue e con diversa destinazione.

5. Il PRG, parte operativa, può stabilire, nelle aree da assoggettare a piano attuativo, ad esclusione di quello previsto all'articolo 21, comma 1, lettere b) e c), l'obbligo della cessione al comune di superfici fondiarie e relativi diritti edificatori, in percentuale non inferiore al venti per cento e non superiore al quaranta per cento del totale, i cui contenuti economici sono definiti in sede di convenzione. Il comune utilizza le aree ed i diritti suddetti per il soddisfacimento di esigenze di pubblica utilità, ivi compresa la realizzazione di edilizia residenziale pubblica, la realizzazione di edilizia pubblica per finalità sociali, le operazioni di compensazione di cui all'articolo 30. In alternativa all'obbligo di cessione delle superfici fondiarie e delle volumetrie, il comune può autorizzare, previa convenzione per la determinazione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione, i proprietari delle aree stesse, in possesso di idonei requisiti, alla realizzazione di alloggi con le caratteristiche dell'edilizia residenziale pubblica, entro i limiti volumetrici stabiliti.

6. Il PRG, parte operativa, stabilisce metodi e criteri ai fini dell'applicazione della perequazione urbanistica e delle compensazioni di cui agli articoli 29 e 30.

 

Art. 5

Piano comunale dei servizi.

1. Il comune, sulla base delle norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a), si dota del piano comunale dei servizi (PCS), che implementa il PRG, parte operativa.

2. Il PCS è lo strumento di programmazione e di indirizzo gestionale dei servizi pubblici e di interesse generale o collettivo per soddisfare le esigenze attuali dei cittadini e quelle prodotte dalle trasformazioni previste dal PRG, nonché per garantire la qualità e la efficienza dei servizi.

3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 prevedono le agevolazioni connesse alla dotazione del PCS, concernenti anche l'attuazione e la modifica del PRG, parte operativa, che possono riguardare aspetti procedurali, programmatici e finanziari.

4. Le norme regolamentari di cui al comma 1 stabiliscono le modalità per il coinvolgimento dei soggetti privati, singoli o associati, alla definizione del PCS.

 

Art. 6

Situazioni insediative e dotazioni territoriali e funzionali minime.

1. La Regione, con le norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettere b) e c), in riferimento alle diverse situazioni insediative esistenti o per nuovi insediamenti, definisce le dotazioni territoriali e funzionali minime per spazi pubblici di interesse generale e privati di interesse pubblico, destinati ad attività e servizi collettivi, a verde e a parcheggi, necessari ad assicurare le condizioni per la sostenibilità ambientale e la qualità urbanistica.

2. Le diverse situazioni insediative di cui al comma 1 sono individuate e classificate tenendo conto dei caratteri funzionali e morfologici che le distinguono, delle conseguenti capacità di carico urbanistico che esse sono in grado di sostenere ed in rapporto ai meccanismi attuativi diretti o indiretti da applicare, anche in riferimento ai limiti di densità edilizia, altezza, distanza tra i fabbricati, nonché ai rapporti tra insediamenti residenziali, produttivi e per servizi.

 

TITOLO II

Copianificazione e approvazione del PRG

Capo I - Copianificazione

 

Art. 7

Copianificazione del PRG.

1. La copianificazione per la formazione del PRG, basata sulla condivisione del sistema delle conoscenze e delle valutazioni:

a) costituisce il metodo per il governo del territorio, che mira a conseguire, nell'attività di pianificazione, la convergenza delle decisioni dei soggetti istituzionali coinvolti;

b) garantisce, nel rispetto delle prerogative e della autonomia dei singoli soggetti istituzionali, la continuità ed organicità dell'azione di governo del territorio.

 

Art. 8

Sistema delle conoscenze e delle valutazioni.

1. Il sistema delle conoscenze e delle valutazioni è componente fondamentale della copianificazione, quale modalità di governo del territorio ai fini della definizione del PRG. Esso si articola in un quadro conoscitivo, in un bilancio urbanistico-ambientale ed in un documento di valutazione.

2. Il quadro conoscitivo è l'insieme delle conoscenze necessarie ad evidenziare le risorse del territorio per lo sviluppo locale, con particolare riferimento al patrimonio naturalistico e culturale, nonché a dimostrare la sostenibilità sociale, economica ed ambientale, sia ecologica che culturale, delle trasformazioni previste.

3. Sono elementi, fra gli altri, del quadro conoscitivo gli atti di programmazione territoriale regionale, di pianificazione provinciale ed i piani di settore, nonché quelli di incidenza territoriale, emanati da enti e organizzazioni operanti nel territorio comunale e in quelli finitimi.

4. Nel quadro conoscitivo sono inseriti anche i programmi e le disposizioni adottate dalle amministrazioni preposte alla tutela dei diversi interessi pubblici inerenti il territorio di riferimento.

5. Gli enti che partecipano all'attività di copianificazione contribuiscono alla formazione del quadro conoscitivo apportandovi gli elementi in loro possesso, incidenti sui fenomeni e sui processi oggetto di pianificazione.

6. Il comune cura l'elaborazione del quadro conoscitivo avvalendosi dei dati in proprio possesso e di quelli di cui ai commi 3, 4 e 5. A tal fine può convocare un'apposita conferenza di servizi cui partecipano tutti gli enti e le organizzazioni di cui al comma 3. Il comune cura l'aggiornamento continuo del quadro conoscitivo.

7. Il comune, contestualmente all'avvio del procedimento di PRG, provvede a dotarsi di un bilancio urbanistico-ambientale, contenente la descrizione, anche in riferimento agli scenari degli andamenti demografici, migrazionali ed occupazionali, delle trasformazioni intercorse nell'arco degli ultimi dieci anni nel territorio in oggetto, nonché degli esiti operativi e dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale vigenti di propria competenza.

8. Il comune, sulla base del quadro conoscitivo e del bilancio urbanistico, compie le valutazioni di opportunità e sostenibilità delle previsioni di assetto, uso e trasformazione del territorio, redigendo il documento di valutazione di cui al comma 1.

 

Art. 9

Documento programmatico.

1. Il comune, in coerenza con le valutazioni di cui all'articolo 8, approva il documento programmatico contenente gli indirizzi per la parte strutturale del PRG, validi anche ai fini dell'eventuale accordo preliminare di copianificazione di cui all'articolo 11.

2. Il documento programmatico è composto da:

a) una relazione contenente le indicazioni degli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire con il piano, delle scelte strutturali per l'assetto del territorio e delle azioni strategiche, anche con riferimento agli obiettivi e indirizzi della programmazione regionale, della pianificazione provinciale e dei piani di settore. La relazione contiene altresì le indicazioni del sistema delle principali funzioni urbane e territoriali, esistenti e di progetto;

b) schemi grafici illustrativi che indicano la struttura territoriale e le principali scelte e azioni strategiche per l'assetto del territorio, di cui alla lettera a), con l'indicazione dell'incidenza sugli ambiti territoriali contermini;

c) il quadro conoscitivo, il bilancio urbanistico-ambientale ed il documento di valutazione di cui all'articolo 8.

3. Il comune attua la partecipazione assicurando la pubblicità del documento programmatico, mediante pubblico avviso e ulteriori ampie forme di informazione alla popolazione, agli enti o amministrazioni pubbliche, statali e regionali interessati dall'esercizio delle funzioni di pianificazione, ai soggetti titolari di pubblici servizi, ai soggetti portatori di interessi collettivi qualificati, ai soggetti di rilevanza sociale ed economica presenti nel territorio, nonché, eventualmente, ai comuni e province confinanti, appartenenti ad altre regioni.

4. L'avviso fissa anche i termini, non inferiori a trenta giorni, per la presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 3, delle valutazioni o proposte in merito al documento programmatico. Il comune è tenuto a valutare formalmente tali proposte in sede di adozione del PRG.

 

Art. 10

Conferenza di copianificazione.

1. Il comune, sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 9, convoca, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle valutazioni o proposte di cui al comma 4 dello stesso articolo 9, la conferenza di copianificazione, alla quale partecipano la Regione, la provincia territorialmente competente, nonché i comuni e le province i cui territori sono limitrofi a quelli del comune interessato. Il comune cura la segreteria e l'organizzazione della conferenza. Alla conferenza sono invitati anche i comuni e le province confinanti appartenenti ad altre regioni.

2. Ogni ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato ad esprimere le valutazioni e la volontà dell'ente medesimo su tutte le questioni oggetto della conferenza.

3. La conferenza ha la finalità di esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte prospettate nel documento programmatico, nonché di pervenire all'eventuale stipula dell'accordo preliminare di copianificazione, di cui all'articolo 11.

4. Il comune convoca la prima riunione della conferenza almeno venti giorni prima della data della stessa, trasmettendo agli enti convocati gli atti relativi.

5. La conferenza si conclude entro trenta giorni dalla prima riunione. I soggetti invitati possono presentare, entro tale termine, proposte scritte e memorie, che il comune valuta in sede di adozione del PRG. Dei lavori della conferenza è redatto apposito verbale.

6. La conferenza di copianificazione può concludersi con la proposta di variante al PTCP, al PUT o ai piani di settore in accordo con gli enti competenti.

7. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono presentare alla provincia, in sede di conferenza, una proposta di accordo preliminare di copianificazione con i contenuti del PRG, parte strutturale, compatibili con le previsioni del PUT, del PTCP e dei piani di settore. Il comune, qualora la provincia ritenga sufficienti i contenuti della proposta di cui sopra, per gli aspetti di cui all'articolo 15, comma 3, adotta, prima della sottoscrizione dell'accordo, il PRG, parte strutturale, provvedendo alle procedure di pubblicazione di cui all'articolo 13 ed alle decisioni in merito alle osservazioni presentate durante la fase di pubblicazione. La sottoscrizione dell'accordo da parte del rappresentante del comune e della provincia consente al comune di procedere alla definitiva approvazione del PRG, parte strutturale in conformità all'accordo sottoscritto, senza attuare le procedure di conferenza istituzionale previste all'articolo 15 (3).

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(3)  Vedi, anche, la Delib.G.R. 15 novembre 2006, n. 1944.

 

Art. 11

Accordo preliminare di copianificazione.

1. A conclusione della conferenza i soggetti partecipanti o alcuni di essi, nonché quelli invitati ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e sulla base del verbale di cui al comma 5 dello stesso articolo, possono concludere un accordo preliminare di copianificazione sulla proposta del comune procedente in merito alle scelte strategiche di assetto del territorio, nonché a quelle volte a dar corso a specifiche politiche di settore. La sottoscrizione dell'accordo preliminare avviene entro i dieci giorni successivi alla conclusione della conferenza.

2. L'accordo di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, è ratificato dal comune procedente e assentito da parte degli altri enti che hanno sottoscritto l'accordo, di cui è data notizia al comune procedente.

3. La ratifica da parte del comune procedente e l'assenso della Regione e della provincia sono condizioni sufficienti ai fini dell'efficacia dell'accordo.

4. Il comune procedente, in sede di adozione del PRG, si adegua all'accordo preliminare di copianificazione.

 

Art. 12

Partecipazione dei privati.

1. I soggetti privati singoli o associati, durante le fasi di deposito e pubblicazione del PRG, parte operativa, possono partecipare alla sua definizione e a quelle delle relative varianti, proponendo i piani attuativi di cui all'articolo 20 e seguenti o i programmi urbanistici di cui all'articolo 28, con i contenuti richiesti per detti piani o programmi, accompagnati da atti d'obbligo unilaterali relativi agli impegni anche economici dei proponenti in materia di infrastrutture, di dotazioni territoriali e funzionali minime. Qualora il comune accolga in sede di esame delle osservazioni tali proposte, il loro contenuto si intende adottato anche come piano attuativo o programma urbanistico, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 11.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è comunque fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di procedure concorsuali di evidenza pubblica.

 

 

TITOLO II

Copianificazione e approvazione del PRG

Capo II - Approvazione del PRG e sue varianti

 

Art. 13

Adozione della parte strutturale del PRG.

1. Entro il termine di centoventi giorni dalla ratifica dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 2, o, in assenza del medesimo, dalla conclusione della conferenza di copianificazione, il PRG, parte strutturale, è adottato dal consiglio comunale ed è depositato presso gli uffici comunali.

2. Il deposito è reso noto al pubblico mediante la pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e l'affissione dello stesso avviso, contenente gli estremi di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, all'albo pretorio, nonché attraverso la pubblicazione su almeno due quotidiani locali ed eventuali altre idonee forme di pubblicità. Il comune trasmette la deliberazione di adozione alla Regione che provvede alla pubblicazione del suddetto avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione ed alla implementazione della banca dati del Sistema informativo territoriale (S.I.TER.) di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di inserzione dell'avviso all'albo pretorio chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti e del progetto di PRG depositati e, entro lo stesso termine, i soggetti interessati possono presentare al comune le proprie osservazioni.

4. Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse può presentare brevi repliche alle osservazioni eventualmente pervenute.

6. Sulle osservazioni, anche conseguenti alla verifica di cui all'articolo 14, nonché sulle eventuali repliche, delibera il consiglio comunale entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5.

7. Qualora nel PRG vengano introdotte, ai sensi del comma 6, modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni e repliche, le misure di salvaguardia sono applicabili con riferimento alle nuove previsioni.

8. L'accoglimento delle osservazioni e delle repliche al PRG non comporta la sua ripubblicazione ai fini di ulteriori osservazioni.

9. Il parere di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica, in merito alle previsioni del PRG, parte strutturale, è espresso dal comune in sede di adozione, tenuto conto degli elaborati del PRG relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche, nonché agli studi di microzonazione sismica effettuati nei casi e con le modalità previste dalle normative vigenti, nonché di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b).

 

Art. 14

Verifica di carattere igienico-sanitario.

1. Il comune, contestualmente all'affissione all'albo pretorio di cui all'articolo 13, comma 2, trasmette il PRG alla ASL interessata territorialmente, ai fini della verifica delle relative previsioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro il termine di pubblicazione del PRG.

 

Art. 15

Conferenza istituzionale per la formazione del PRG.

1. Il comune, entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui all'articolo 13, comma 6, trasmette alla provincia competente la parte strutturale del PRG adottato.

2. La provincia, entro e non oltre il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, convoca la conferenza istituzionale tra gli enti di cui all'articolo 10, comma 1.

3. La provincia verifica i contenuti del PRG, parte strutturale, rispetto a quanto stabilito nell'accordo preliminare di copianificazione, ove stipulato, nonché sotto il profilo della loro compatibilità con le previsioni del PUT, del PTCP e dei piani di settore, vigenti al momento dell'adozione del PRG.

4. La conferenza istituzionale, sulla base delle verifiche di cui al comma 3, decide sulle eventuali modifiche da apportare al PRG e all'accordo preliminare di copianificazione, nonché sull'eventuale adeguamento del PTCP, del PUT e dei piani di settore.

5. Ogni ente partecipa alla conferenza istituzionale con un unico rappresentante, legittimato a esprimere in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente medesimo su tutte le questioni oggetto della conferenza.

6. Il termine massimo di cui al comma 2 può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi e comunque per non più di sessanta giorni.

7. I lavori della conferenza istituzionale si concludono entro trenta giorni dalla data di inizio.

8. La conferenza istituzionale si conclude, ove possibile, con un accordo definitivo, sottoscritto dai rappresentanti degli enti partecipanti, contenente le eventuali modifiche da apportare al PRG e all'accordo preliminare di copianificazione, nonché l'eventuale adeguamento del PTCP, del PUT e dei piani di settore, nel rispetto della legislazione e comunque finalizzate all'aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi e tali da non ridurre le azioni di tutela di detti piani.

9. L'accordo definitivo di cui al comma 8, qualora comporti la necessità di modificare l'accordo preliminare di copianificazione o i piani di cui allo stesso comma 8, con rilevanza anche sul territorio di comuni e di province limitrofe, che hanno stipulato l'accordo preliminare di copianificazione, deve essere condiviso, per la parte interessata, anche dai rappresentanti di tali enti. Gli adeguamenti del PUT, del PTCP e dei piani di settore, definiti in sede di conferenza istituzionale, devono essere ratificati entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'accordo definitivo. Decorso inutilmente tale termine si intende non ratificata la modifica di detti piani.

10. La provincia, entro venti giorni dalla conclusione della conferenza e preso atto delle avvenute ratifiche di cui al comma 9, adotta il provvedimento finale in conformità alle determinazioni contenute nell'accordo definitivo.

 

11. Qualora l'accordo definitivo non venga sottoscritto da tutti i partecipanti, o in mancanza delle ratifiche di cui al comma 9, la provincia, sulla base degli esiti della conferenza stessa delibera, dettando le eventuali prescrizioni in merito al PRG, parte strutturale, necessarie ad assicurarne la coerenza con il PUT, il PTCP e i piani di settore. Gli adempimenti di cui sopra sono effettuati dalla provincia entro venti giorni dalla conclusione della conferenza o decorsi i termini di cui al comma 9.

12. L'accordo definitivo e le deliberazioni della provincia, di cui ai commi 10 e 11, sono trasmesse alla Regione, al comune ed agli enti coinvolti nella conferenza, entro quindici giorni dalla adozione delle deliberazioni medesime.

 

Art. 16

Approvazione della parte strutturale del PRG.

1. Il consiglio comunale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni della provincia di cui all'articolo 15, commi 10 e 11, approva il PRG, parte strutturale, in conformità alle determinazioni contenute in tali atti.

2. La deliberazione consiliare di approvazione e gli elaborati del PRG approvato in formato numerico georeferenziato sono trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione alla Regione che provvede alla pubblicazione della deliberazione consiliare nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il S.I.TER rende possibile la consultazione della deliberazione e degli elaborati mediante strumenti informatici e telematici e implementa la propria banca dati.

3. Il PRG, parte strutturale, ha efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Art. 17

Adozione ed approvazione della parte operativa del PRG.

1. Il PRG, parte operativa, è adottato e approvato dal consiglio comunale con le procedure di deposito e pubblicazione previste all'articolo 13 e quelle di verifica di carattere igienico-sanitario previste all'articolo 14, nel rispetto delle previsioni contenute nella parte strutturale del PRG, delle normative in materia, nonché della programmazione regionale e delle vigenti previsioni della pianificazione provinciale e di settore.

2. Il parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica, sono espressi dal comune in sede di adozione del PRG, parte operativa, tenuto conto degli elaborati del PRG relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche, idrauliche, nonché agli studi di microzonazione sismica effettuati nei casi e con le modalità previste dalle normative vigenti.

3. Al PRG, parte operativa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 7 e 8 e articolo 16, commi 2 e 3.

 

Art. 18

Varianti del PRG.

1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Per i comuni con popolazioni inferiore a diecimila abitanti, possono essere applicate le procedure previste all'articolo 10, comma 7.

2. Le varianti del PRG, parte strutturale, conseguenti a sopravvenute previsioni di strumenti di pianificazione provinciali o nell'ipotesi di recepimento, da parte degli enti interessati, di accordi definitivi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15, sono adottate ed approvate dal consiglio comunale con le procedure previste all'articolo 13, comma 2 e seguenti, articolo 14 e articolo 16, comma 2, i cui tempi sono ridotti della metà.

3. Le varianti del PRG, parte strutturale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 o necessarie per realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese quelle disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, nonché quelle da effettuare anche a mezzo di piano attuativo, connesse alla attuazione dei programmi edilizi ed urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, ivi compresi quelli di cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, sono adottate dal comune con le procedure previste agli articoli 13 e 14, i cui tempi sono ridotti della metà, e sono inviate alla provincia. Esse sono approvate dal comune qualora la provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la conferenza istituzionale di cui all'articolo 15 o comunica di non doverla attivare.

4. Le varianti del PRG, parte operativa, sono adottate e approvate dal comune, ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 17. Qualora le varianti riguardino quanto previsto ai commi 2 e 3, i tempi di deposito e pubblicazione previsti sono ridotti della metà.

5. Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di servizi che comportano variazione degli strumenti urbanistici generali, le conferenze medesime tengono luogo dell'adozione della variante ed assolvono anche alle funzioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 15 per la conferenza di copianificazione e per la conferenza istituzionale. La potestà provvedimentale degli enti interessati si esprime nell'ambito della conferenza, in base alle competenze previste dalla presente legge. I tempi di deposito e pubblicazione delle relative varianti previsti dalla presente legge, sono ridotti della metà ed entro tali termini i soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, possono presentare valutazioni e proposte in merito alla variante.

6. Il comune, in sede di adozione delle varianti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, esprime il parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica.

7. Alle varianti di cui al presente articolo si applica quanto disposto all'articolo 16, commi 2 e 3.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo di applicano anche alle varianti al PRG approvato ai sensi della L.R. n. 31/1997.

9. Non costituiscono variante al PRG la perimetrazione delle aree soggette a nuovi provvedimenti di vincolo, o a modifiche di quelli esistenti, nonché il recepimento delle previsioni di atti di programmazione regionali e di piani di settore immediatamente applicabili.

 

Art. 19

Assistenza per la formazione del PRG.

1. La Regione e le province, per favorire la formazione e l'operatività del PRG, coadiuvano i comuni che ne facciano richiesta, fornendo gli studi, le indagini e le ricerche necessarie, nonché l'eventuale consulenza tecnica. A tal fine la Regione organizza corsi di aggiornamento professionale, con il supporto delle università, degli ordini e collegi professionali e degli organismi scientifici operanti in materia urbanistica. La cartografia è fornita dalla Regione, attraverso il S.I.TER., in formato numerico georeferenziato, ed il comune è tenuto a trasmettere alla Regione gli elaborati del PRG aggiornati, come previsto agli articoli 16, comma 2, 17, comma 3, 18, comma 7 e 63, comma 1, sempre con la stessa modalità.

 

 

TITOLO III

Attuazione del PRG

Capo I - Strumenti per l'attuazione del PRG

 

Art. 20

Piano attuativo e modalità di intervento.

1. Il PRG è attuato mediante piani attuativi:

a) di iniziativa pubblica, se promosso da soggetti pubblici;

b) di iniziativa privata, se promosso da soggetti privati;

c) di iniziativa mista, se promosso da soggetti pubblici e privati.

2. La Regione, con le norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettera e), disciplina le ipotesi in cui è obbligatoria la redazione del piano attuativo.

 

Art. 21

Piano attuativo di iniziativa pubblica.

1. Il piano attuativo di iniziativa pubblica, la cui approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste, fermo restando quanto previsto dal D.P.R. n. 327/2001 in materia di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, riguarda:

a) gli interventi di dettaglio delle previsioni del PRG;

b) le aree da acquisire per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e delle disposizioni regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;

c) le aree da acquisire per la realizzazione di insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La formazione di tale piano non è soggetta alla preventiva autorizzazione;

d) gli interventi di recupero;

e) gli interventi previsti da programmi edilizi e urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, che per la loro realizzazione necessitano di piano attuativo, anche secondo le previsioni del PRG, parte operativa.

 

Art. 22

Piano attuativo di iniziativa privata e mista.

1. Il piano attuativo di iniziativa privata o mista riguarda:

a) l'utilizzazione di aree a scopo edilizio;

b) gli interventi di recupero;

c) gli interventi concernenti le attività estrattive;

d) gli interventi per la valorizzazione del paesaggio di cui all'articolo 32, comma 2, lettera i);

e) gli interventi previsti da programmi edilizi e urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, che per la loro realizzazione necessitano di piano attuativo, anche secondo le previsioni del PRG, parte operativa.

2. I piani di cui al comma 1 promossi da soggetti misti, pubblici e privati, producono gli effetti di cui all'articolo 21.

3. I proprietari di almeno il cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree perimetrate dal PRG, parte operativa, possono presentare una proposta di piano attuativo, purché riferita a un comparto che costituisca un'entità funzionale. La proposta deve prevedere, in ogni caso, la sistemazione complessiva delle aree perimetrate dal PRG, in maniera da consentirne la corretta e razionale attuazione, in termini planovolumetrici, di allaccio ai servizi tecnologici, nonché di assetti viari. Il piano è di iniziativa privata per la parte proposta dai proprietari e di iniziativa pubblica per la restante parte. La parte di iniziativa pubblica è attuata con convenzione urbanistica nella quale sono stabiliti gli oneri a carico dei privati, nonché le forme, i termini e le modalità per l'eventuale recupero di quanto anticipato per la realizzazione delle opere infrastrutturali.

4. Nel caso previsto al comma 3, qualora i proprietari proponenti rappresentino almeno il settantacinque per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree si procede per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione dei piani attuativi con le modalità previste all'articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

 

Art. 23

Piano attuativo.

1. Il piano attuativo consegue gli obiettivi fissati nel PRG mediante:

a) la delimitazione degli spazi collettivi, destinati a servizi pubblici, di interesse generale, privati e di uso pubblico e a infrastrutture, ivi comprese quelle di cui all'articolo 12 della L.R. n. 46/1997;

b) la realizzazione e la localizzazione del complesso degli interventi previsti, nonché la relativa articolazione per comparti o unità minime d'intervento;

c) l'individuazione delle proprietà interessate con l'eventuale indicazione di quelle da espropriare o vincolare, attraverso idonea documentazione da presentare a cura dei proprietari, in caso di piani attuativi d'iniziativa privata o mista, o da accertare a cura del comune, in caso di piani attuativi di iniziativa pubblica.

2. Il piano attuativo contiene:

a) l'analisi e le indagini conoscitive atte a definire i caratteri e le qualità degli elementi del territorio interessato;

b) la definizione degli interventi consentiti, delle loro caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione.

3. Gli interventi previsti dal piano attuativo ricadenti in zone vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei siti di interesse naturalistico, nelle aree contigue alle aree naturali protette, negli ambiti interessati dai centri storici, nonché negli ambiti interessati dagli elementi del paesaggio antico, dall'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico, indicati agli articoli 13, 17, comma 3 e 29, della L.R. n. 27/2000, devono rispettare i valori riconosciuti dal vincolo, i provvedimenti di tutela vigenti, le peculiari caratteristiche dei siti ed immobili interessati e le prescrizioni della normativa paesistica.

4. Il piano attuativo, nell'ipotesi che contenga previsioni di media e grande struttura di vendita ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, deve indicare la localizzazione degli insediamenti e le relative aree per dotazioni territoriali e funzionali di competenza.

 

Art. 24

Adozione e approvazione del piano attuativo.

1. Il comune comunica al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni.

2. Il responsabile del procedimento, qualora accerti l'incompletezza degli elaborati del piano attuativo previsti dalle relative normative, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda. Qualora accerti la necessità di applicare la valutazione d'impatto ambientale di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, oltre a dichiarare l'irricevibilità della domanda, consegna contemporaneamente all'interessato la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), della L.R. n. 11/1998, qualora ne sussistano le condizioni.

3. Il piano attuativo è adottato dal comune ed è depositato presso gli uffici comunali fino alla scadenza di cui al comma 5. Nella deliberazione di adozione è dichiarata la eventuale sussistenza dei requisiti di piano attuativo con previsioni planovolumetriche anche ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2004.

4. L'avviso dell'effettuato deposito è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e successivamente è affisso all'albo pretorio del comune con gli estremi della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Lo stesso può essere reso noto anche attraverso altre forme di pubblicità.

5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque può presentare osservazioni e opposizioni al piano attuativo.

6. Le osservazioni e le opposizioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

7. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e opposizioni, chiunque ne abbia interesse può presentare repliche.

8. Il regolamento comunale può prevedere l'adozione da parte della Giunta comunale dei piani attuativi.

9. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo e tenuto conto della relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree interessate, nonché degli studi di microzonazione sismica di dettaglio nei casi previsti dalle normative vigenti, esprime parere ai fini dell'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001 ed ai fini idrogeologici e idraulici, sentito il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio.

10. Il piano attuativo è approvato dal comune previa valutazione delle osservazioni, delle opposizioni, delle repliche presentate e delle eventuali osservazioni conseguenti alla verifica di cui all'articolo 25.

11. Il piano attuativo è approvato previo parere vincolante della provincia, da rendersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 ed alle aree o immobili di cui all'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 1/2004.

12. L'accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni non comporta una nuova pubblicazione del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.

13. L'approvazione di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti dalle relative normative e dal regolamento edilizio comunale. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla-osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti sono acquisiti. Il responsabile del procedimento può convocare, anche su richiesta del proponente, ai fini dell'acquisizione di pareri o nulla-osta una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

14. Il termine di novanta giorni di cui al comma 13 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di novanta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

15. I piani attuativi di iniziativa pubblica sono predisposti entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione comunale ha assunto formalmente l'impegno di procedere alla loro redazione; l'adozione avviene nei successivi novanta giorni. L'approvazione del piano attuativo di iniziativa pubblica deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, le opposizioni e le repliche.

16. Il piano attuativo può essere approvato anche in variante al PRG, parte operativa, nel rispetto delle previsioni dei piani, delle normative e delle procedure di deposito e pubblicazione espressamente richiamate all'articolo 17, comma 1.

17. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è trasmessa, entro quindici giorni, alla Regione che provvede alla pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione, dalla quale decorre l'efficacia dell'atto. Qualora il piano attuativo costituisca variante al PRG, parte operativa, il comune, unitamente alla deliberazione di cui sopra, trasmette alla Regione anche i relativi elaborati di variante, per quanto previsto all'articolo 16, commi 2 e 3.

 

Art. 25

Verifica di carattere igienico-sanitario.

1. Il comune, contestualmente all'affissione all'albo pretorio di cui all'articolo 24, comma 4, trasmette il piano attuativo alla ASL interessata territorialmente, ai fini della verifica delle relative previsioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della L. n. 833/1978.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro il termine di pubblicazione del piano attuativo.

 

Art. 26

Validità del piano attuativo.

1. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è depositata nella segreteria comunale e notificata a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso.

2. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica o mista stabilisce il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale il piano deve essere attuato, e può stabilire il termine entro il quale il decreto di esproprio va eseguito, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

3. La convenzione del piano attuativo, ove prevista, fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale deve essere ultimata la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

 

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, decorsi i termini stabiliti ai sensi dei commi 2 e 3, il piano attuativo decade automaticamente per la parte non attuata, rimanendo ferma, a tempo indeterminato, la possibilità di realizzare gli interventi edilizi, condizionatamente all'esistenza delle opere di urbanizzazione relative, con l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso, fermo restando quanto indicato all'articolo 33, comma 7, della L.R. n. 1/2004.

5. La parte di piano attuativo non attuata entro i termini stabiliti dai commi 2 e 3 può essere urbanizzata ed edificata previa approvazione di un nuovo piano attuativo.

6. I piani attuativi approvati per le finalità della L. n. 167/1962, ivi compresi quelli della legge regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché dell'articolo 27 della L. n. 865/1971 hanno efficacia per il periodo previsto dalle rispettive normative. La proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 2, della L. n. 167/1962 è disposta dal comune interessato.

7. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo costituisce titolo abilitativo per la realizzazione degli allacci e delle opere di urbanizzazione previste, compresi gli elementi di arredo urbano e il sistema del verde, purché sia stata stipulata l'apposita convenzione di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g) e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 24, comma 11.

 

Art. 27

Intervento diretto per i nuovi insediamenti del PRG.

1. Nelle aree individuate dal PRG, parte operativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera g), è consentito l'intervento diretto a condizione che:

a) il progetto dell'intervento sia relativo all'intero comparto o all'unità minima d'intervento, come definiti dal PRG, e contenga, obbligatoriamente, gli elaborati previsti per il piano attuativo;

b) preliminarmente al titolo abilitativo, sia stipulata apposita convenzione di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), o atto d'obbligo, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione da realizzare, come prevista per il piano attuativo e corredata dello schema di sistemazione delle opere di urbanizzazione.

 

Art. 28

Attuazione del PRG tramite programma urbanistico.

1. Nelle parti del territorio per le quali il PRG prevede, ai fini degli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana, la disciplina di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), l'attuazione del PRG ha luogo tramite programma urbanistico. Gli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana riguardano parti del territorio ove sono presenti fenomeni di degrado edilizio, di abbandono, di dismissione, ovvero carenza di servizi e infrastrutture.

2. Il programma urbanistico è costituito da un insieme organico di interventi relativi alle opere di urbanizzazione, alle infrastrutture, all'edilizia per la residenza, per le attività produttive ed i servizi, al superamento delle barriere architettoniche. La loro attuazione è favorita dal PRG tramite le norme di tipo premiale, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). L'incremento della capacità edificatoria è commisurato ai benefici pubblici conseguiti a fronte della cessione al comune, a titolo gratuito, di immobili, di infrastrutture, servizi e spazi aggiuntivi rispetto alle dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché a fronte della realizzazione di interventi di qualità urbanistica e ambientale, anche in applicazione delle direttive di cui all'articolo 43 della L.R. n. 1/2004, secondo le modalità stabilite dai criteri di valutazione di cui al comma 4.

3. Il comune promuove i programmi urbanistici con le modalità previste per i piani attuativi mediante l'adozione di un preliminare del programma urbanistico, reso noto come previsto all'articolo 24 per ogni ambito indicato dal PRG, parte operativa. Il preliminare del programma urbanistico può interessare anche aree non contigue. I soggetti aventi la disponibilità degli immobili possono comunque presentare al comune le proposte di intervento sulla base delle indicazioni del PRG.

4. Il preliminare di programma urbanistico definisce gli obbiettivi del programma in termini urbanistici, sociali, economici ed ambientali, gli interventi pubblici da realizzare e le relative priorità, nonché gli indirizzi per la progettazione degli interventi privati. Successivamente il comune tramite un avviso pubblico stabilisce i tempi e le modalità di presentazione, anche in più fasi, delle proposte di intervento di cui al comma 6, nonché i relativi criteri di valutazione. Il preliminare di programma urbanistico indica eventuali risorse finanziarie pubbliche per la sua realizzazione.

5. I soggetti privati ed i soggetti pubblici competenti, anche in applicazione di quanto previsto agli articoli 12 e 22, commi 3 e 4, presentano proposte di intervento coerenti con il preliminare di programma urbanistico.

6. Il comune procede alla formazione e approvazione del programma urbanistico definitivo sulla base delle proposte pervenute, come eventualmente modificate ed integrate attraverso le opportune forme di concertazione con i proponenti ai sensi dell'articolo 29 della direttiva CE 18/2004. Il programma urbanistico definitivo deve conseguire una parte rilevante degli obiettivi stabiliti dal preliminare di programma urbanistico, e comunque consentire la realizzazione di almeno il cinquanta per cento, in termini economici, degli interventi pubblici previsti dal programma preliminare stesso. Al programma urbanistico definitivo, che ha valore di piano attuativo, si applicano le disposizioni previste agli articoli 23, 24, 29, 30 e 31.

7. Il programma urbanistico definitivo, in particolare, stabilisce, al livello progettuale previsto dagli strumenti urbanistici attuativi, l'assetto delle aree interessate, nonché contiene i documenti di cui all'articolo 15, comma 5, del regolamento per i lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il piano finanziario comprendente le risorse pubbliche e private, il cronoprogramma degli interventi e la convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi.

8. Qualora il preliminare di programma urbanistico ed il programma urbanistico definitivo abbiano contenuti e forma dei Programmi urbani complessi di cui alla L.R. n. 13/1997, le maggiorazioni di edificabilità sono dimensionate tenendo anche conto dei contributi finanziari pubblici eventualmente attribuiti dalla Regione.

9. Il PRG, parte operativa, adottato o approvato ai sensi della L.R. n. 31/1997, può essere integrato con le indicazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), con atto del consiglio comunale.

 

Art. 29

Perequazione urbanistica.

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti o attribuiti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali.

2. Il PRG, parte operativa, disciplina gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo insediamento, assicurando una equa distribuzione dei diritti edificatori in riferimento alle condizioni urbanistiche ed alle situazioni di stato di fatto e di diritto degli immobili.

3. I piani attuativi e i programmi urbanistici attuano la perequazione, disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare sulla base di progetti unitari ed assicurando l'equità attraverso una ripartizione dei diritti e degli oneri, indipendente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree. Ai fini di cui sopra sono evidenziate le aree da cedere gratuitamente al comune per la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture, nonché, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 5, le aree dove concentrare l'utilizzazione dei diritti edificatori, individuando gli edifici esistenti, compresi quelli da demolire ed eventualmente compensare ai sensi dell'articolo 30.

4. I comuni contermini possono stipulare accordi per attuare la perequazione in ambiti intercomunali.

 

Art. 30

Compensazioni.

1. Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere l'utilizzazione dei diritti edificatori e delle aree acquisite dal comune ai sensi dell'articolo 4, comma 5 per compensazioni di oneri imposti ai proprietari in materia di acquisizione pubblica degli immobili, di demolizioni senza ricostruzioni in loco per finalità urbanistiche, di ripristino e di riqualificazione di spazi, di eliminazione di detrattori ambientali.

2. Le compensazioni vengono definite, sulla base di perizie tecnico-estimative e sono deliberate dal comune.

 

Art. 31

Piano attuativo con modifiche al PRG.

1. Il Piano attuativo può apportare al PRG, parte operativa, le seguenti modifiche senza ricorrere alle procedure di varianti al PRG:

a) limitate modifiche delle perimetrazioni e della viabilità all'interno dell'area interessata dal piano;

b) variazioni, non superiori al dieci per cento, in più o in meno, fra le singole quantità attribuite a ciascuna delle diverse utilizzazioni previste, relativamente a volumetrie, superfici, destinazioni d'uso e dotazioni territoriali e funzionali minime, purché non incidano sul dimensionamento complessivo dell'area interessata dal piano attuativo;

c) incrementi nelle dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblico.

2. Le modifiche di cui al comma 1 non possono comportare l'apposizione di nuovi vincoli preordinati all'esproprio.

 

 

TITOLO III

Attuazione del PRG

Capo II - Norme per il territorio agricolo

 

Art. 32

Finalità e definizioni.

1. Gli strumenti urbanistici generali disciplinano l'uso dello spazio rurale in coerenza con i principi, i criteri e le azioni previste dalla programmazione regionale, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema socio-economico, per la difesa dell'ambiente, per l'integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali.

2. Ai fini dell'applicazione del presente capo, si assumono le seguenti definizioni:

a) impresa agricola: è quella condotta dall'imprenditore agricolo sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del regolamento n. 1257 del 17 maggio 1999, del Consiglio della Comunità europea con una adeguata capacità di reddito;

b) nuovi edifici: sono quelli di nuova costruzione destinati a residenza, ad attività produttive agricole e attività connesse;

c) edifici esistenti, ai fini dell'articolo 35, commi 1, 5, 7 e 8: sono quelli presenti e legittimati nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, purché siano stati ultimati i lavori relativi alle strutture alla data del 13 novembre 1997;

d) indice di utilizzazione territoriale: è il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta e la superficie di terreno interessato;

e) superficie utile coperta: è la sommatoria delle superfici coperte ad ogni piano del fabbricato, misurate all'esterno dei muri perimetrali, fatto salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia di miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico di cui agli articoli 37 e 38 della L.R. n. 1/2004; nel caso in cui l'altezza utile interna dei piani o parti di essi di nuovi edifici ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. La superficie utile coperta dei piani completamente interrati e seminterrati è ottenuta moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso. La superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto al piano naturale di campagna ante operam. Ai fini del computo di cui sopra il piano completamente interrato deve comunque far parte di edifici costituiti da uno o più piani fuori terra e la sua superficie planimetrica non deve eccedere quella del piano sovrastante. La superficie del piano completamente interrato che ecceda quella del piano sovrastante, deve essere computata per intero e, nel caso di realizzazione del solo piano completamente interrato, si computa la sua intera superficie utile coperta;

f) singolo edificio: si intende l'immobile nel suo complesso costituito anche da più unità immobiliari, nonché ciascuna unità immobiliare individuabile come organismo edilizio strutturalmente autonomo da cielo a terra per tipologia costruttiva, nonché per consistenza catastale e proprietà, ancorché posta in contiguità con altre;

g) piano aziendale: è l'insieme delle azioni tese al miglioramento produttivo e ambientale delle attività dell'impresa agricola, secondo criteri di sostenibilità ambientale del processo produttivo. Il Piano prevede in via prioritaria l'utilizzo e il recupero degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici, in coerenza con le esigenze dell'impresa, contenente gli interventi tesi a valorizzare il paesaggio rurale interessato. Il piano aziendale costituisce parte integrante del progetto edilizio (4);

h) piano aziendale convenzionato, di cui all'articolo 34, comma 4: ferma restando la definizione contenuta alla lettera g), esso ha valore di piano attuativo di iniziativa privata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, e la sua realizzazione, relativamente agli interventi previsti, è garantita da apposita convenzione (5);

i) progetto d'area per la valorizzazione del paesaggio: è un piano attuativo per la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo dello spazio rurale (6).

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(4)  Vedi il punto 2), Delib.G.R. 2 agosto 2006, n. 1379 che ha approvato l'atto di indirizzo, di cui alla presente lettera.

(5)  Vedi il punto 2), Delib.G.R. 2 agosto 2006, n. 1379 che ha approvato l'atto di indirizzo, di cui alla presente lettera.

(6) Vedi, anche, la Delib.G.R. 12 maggio 2008, n. 501.

 

Art. 33

Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni.

1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti nel territorio agricolo sono realizzati nel rispetto delle tradizionali caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, individuate dal comune, anche in base a studi e ricerche promossi dalla Regione sul patrimonio architettonico e di interesse toponomastico rurale.

2. In tutte le zone agricole, ivi comprese quelle di particolare interesse agricolo, previste negli strumenti urbanistici generali dei comuni, è compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative di modeste dimensioni strettamente connesse alle abitazioni o alle attività di tipo ricettivo e agrituristico. In tali zone è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali, di rilevante interesse pubblico, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e all'articolo 20, comma 3, della L.R. n. 27/2000.

3. I comuni, in ragione di particolari aspetti ambientali da tutelare ed al fine di ridurre l'impatto nel territorio agricolo, disciplinano:

a) le caratteristiche degli interventi di cui ai commi 1 e 2;

b) le eventuali prescrizioni in ordine alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

4. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono stabilire indici di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici, inferiori agli indici massimi stabiliti all'articolo 34, anche tenendo conto del sistema e delle unità di paesaggio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), ove previste dallo strumento urbanistico generale, e della normativa paesistica, per particolari interessi ambientali da tutelare, nonché tenendo conto delle disposizioni legislative in materia di distretti rurali e agroalimentari di qualità.

5. I comuni individuano negli strumenti urbanistici generali, anche con specifica variante agli stessi, con le modalità previste all'articolo 18, commi 3 e 8 e all'articolo 67, comma 3, gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale oltre a quelli indicati all'articolo 29 della L.R. n. 27/2000.

6. I comuni, in attuazione dei programmi in materia di valorizzazione del paesaggio, possono approvare progetti d'area di cui all'articolo 32, comma 2, lettera i).

 

Art. 34

Realizzazione di nuovi edifici.

1. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, l'indice di utilizzazione territoriale massimo consentito per la realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza è di due metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato.

2. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli è consentita la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all'attività dell'impresa, con un indice di utilizzazione territoriale massimo di quaranta metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato. Le serre qualora non comportino trasformazione permanente del suolo non costituiscono superficie utile coperta. La realizzazione di tali edifici è subordinata alla presentazione al comune di un piano aziendale (7).

3. La realizzazione di nuovi edifici, di cui al comma 2, è subordinata alla condizione che l'impresa agricola eserciti la sua attività su superfici non inferiori a cinque ettari, con esclusione delle aree boscate di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 8, della L.R. n. 27/2000 (8).

4. L'impresa agricola può realizzare nuovi edifici ai sensi del comma 2 in deroga all'indice di utilizzazione, nonché alla superficie di cui al comma 3 che comunque non devono risultare, rispettivamente, superiore a cento metri quadri di superficie utile coperta per ettaro e inferiore a tre ettari, nei casi previsti al comma 5, previa approvazione di un piano aziendale convenzionato. Il piano è approvato dal comune, secondo le procedure previste dall'articolo 24, previo parere favorevole della Regione in merito alla congruità dell'intervento previsto in rapporto alla potenzialità produttiva dell'impresa agricola. L'approvazione non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2 (9).

5. Gli interventi in deroga di cui al comma 4 sono consentiti esclusivamente per produzioni tipiche di qualità, ad alta redditività, anche a seguito di piani regionali di riconversione produttiva, nonché coerenti con la programmazione regionale di settore, da definire con le norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1 lettera h) (10) che individuano le specialità produttive, le tipologie degli impianti, nonché le caratteristiche edilizie degli edifici al fine di favorirne l'inserimento nell'ambiente rurale.

6. L'altezza massima per i nuovi edifici residenziali, di cui al comma 1 è fissata in metri lineari sei e cinquanta dal piano di campagna.

7. Gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei limiti della superficie utile coperta prevista dall'intervento. Il vincolo relativo agli interventi di cui sopra riguarda i terreni corrispondenti all'applicazione del relativo indice di utilizzazione territoriale considerando la superficie utile coperta sia del nuovo edificio che quella di tutti gli edifici dell'impresa agricola.

8. Sui nuovi edifici per attività diverse dalla residenza, di cui ai commi 2 e 4 e nei casi di utilizzazione di singoli annessi agricoli per attività agrituristiche, è costituito un vincolo di destinazione d'uso ventennale decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge.

9. L'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici al servizio dell'impresa agricola è effettuata tenendo anche conto di terreni non contigui. Tale applicazione è ammessa anche per terreni ricadenti in comuni confinanti e, in caso di edifici diversi dalla residenza, previa comunicazione ai comuni interessati. Per la localizzazione di nuovi edifici, con le modalità di cui sopra, è resa in sede progettuale ampia e motivata dimostrazione, al fine di ridurre sia l'impatto ambientale che l'eccessivo sviluppo delle reti infrastrutturali e di servizio.

10. Ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale, sono considerati tutti gli immobili del richiedente il titolo abilitativo esistenti sui terreni interessati al momento della presentazione della domanda al comune, tenendo conto dei vincoli di asservimento già gravanti sui terreni, nonché di tutti gli edifici esistenti o in corso di costruzione alla data del 13 novembre 1997, ancorché oggetto di successivo trasferimento, frazionamento di proprietà, o cambiamento di destinazione d'uso.

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(7)  Vedi, anche, la Delib.G.R. 7 giugno 2006, n. 955.

(8)  Vedi, anche, la Delib.G.R. 7 giugno 2006, n. 955.

(9)  Vedi il punto 2), Delib.G.R. 2 agosto 2006, n. 1379 che ha approvato l'atto di indirizzo, di cui alla presente lettera.

(10)  Vedi, al riguardo, il Reg. 28 maggio 2007, n. 5.

 

Art. 35

Interventi relativi agli edifici esistenti.

1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di superficie utile coperta, purché la superficie utile coperta complessiva del singolo edificio oggetto di intervento, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a quattrocentocinquanta metri quadri. In caso di ampliamento, l'altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio esistente.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è comprensivo di quelli già realizzati in applicazione della normativa previgente.

3. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali di cui al comma 1, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti dal presente articolo, sono subordinati alla individuazione da parte del comune degli edifici sparsi nel territorio, ai sensi dell'articolo 33, comma 5.

4. Per gli edifici di cui all'articolo 33, comma 5, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche del medesimo. Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati dai comuni in sede di individuazione, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio e, comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti, qualora a seguito della loro realizzazione compromettano le caratteristiche tipologiche, storiche ed architettoniche dell'edificio esistente, possono costituire un organismo edilizio autonomo, purché per l'edificio esistente sia già completato il recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari e non superiore a trenta metri lineari dall'edificio esistente in ragione della tutela delle visuali godibili in direzione dell'edificio medesimo.

5. Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, al fine di migliorare la qualità strutturale e favorire la riqualificazione urbanistica e ambientale. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, con riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione degli edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti insediamenti edilizi di tipo abitativo, produttivo o ricettivo, entro cinquanta metri dall'insediamento edilizio più vicino e comunque nel rispetto della disciplina del sistema e delle unità di paesaggio di cui all'articolo 3, comma 2, ove prevista dal PRG. L'eventuale delocalizzazione di edifici destinati ad attività zootecniche, ai fini della riqualificazione urbanistica degli ambiti interessati, è comunque effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e di quanto previsto all'articolo 27, comma 6, della L.R. n. 27/2000 o comunque in allontanamento.

6. La ricostruzione in sito diverso di edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, da parte dell'impresa agricola, è consentita nell'ambito dell'azienda previa presentazione al comune di piano aziendale.

7. Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai commi 1 e 4 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso dell'intero edificio, incluso l'eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività extralberghiere, per residenze d'epoca, nonché per servizi connessi all'attività agricola.

8. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 7, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti nelle aree dove sono già presenti insediamenti edilizi di tipo abitativo, o ricettivo, entro cinquanta metri da questi e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria, da realizzare in un unico edificio. Negli interventi di cui sopra sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d'uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È fatto salvo quanto previsto dalle normative in materia di agriturismo.

9. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di cambiamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai commi 5 e 8, nonché gli interventi di ampliamento di cui al comma 4, sono condizionati all'approvazione di un piano attuativo per il quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2.

10. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo di cui al comma 9 valuta l'entità dei manufatti da ricomprendere nell'intervento, in ragione degli obiettivi di riqualificazione da raggiungere per il miglioramento delle condizioni del territorio e dei manufatti edilizi presenti, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004 ed alla normativa paesistica. Il piano attuativo dovrà inoltre tutelare gli edifici eventualmente presenti che rivestono interesse storico-architettonico, gli elementi del paesaggio antico, nonché l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico, anche in riferimento alle disposizioni regionali in materia. Il comune, in caso di interventi di demolizione e successiva ricostruzione in sito diverso, è tenuto ad accertare che la demolizione dell'edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di ricostruzione.

11. Gli interventi concernenti il cambiamento di destinazione d'uso, di cui al comma 8, sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Il vincolo riguarda i terreni necessari e corrispondenti all'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per le nuove costruzioni, di cui all'articolo 34, comma 2, considerando la superficie utile coperta degli immobili interessati dall'intervento. In carenza di terreno necessario ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale sono vincolati i terreni agricoli di proprietà del richiedente comunque disponibili nel territorio comunale.

 

 

TITOLO IV

Funzioni amministrative

 

Art. 36

Funzioni conferite alle province.

1. Sono conferite alle province le funzioni concernenti:

a) l'adozione degli accordi di programma promossi dal comune o dalla provincia ai fini della variazione degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, secondo periodo del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando la partecipazione della Regione alla sottoscrizione dell'accordo;

b) l'emissione del parere vincolante preliminare all'approvazione dei piani attuativi comunali, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli indicati agli articoli 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 ed alle aree o immobili di cui all'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 1/2004;

c) le funzioni amministrative regionali di cui agli articoli 146, 152, 154, 159 e 167 del D.Lgs n. 42/2004 attinenti le opere della provincia e gli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta Kv, purché integralmente ricadenti nel territorio provinciale e con esclusione degli interventi riguardanti la rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica.

2. Per la determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004, la provincia può avvalersi delle disposizioni di cui al D.M. 26 settembre 1997 del Ministero per i beni culturali e ambientali e di organi tecnici statali, regionali e provinciali. I proventi delle sanzioni, limitatamente alle funzioni conferite ai sensi del comma 1, sono incamerati dalla provincia competente e sono inseriti in apposito capitolo di bilancio, da utilizzare esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

3. La provincia, per la emissione dei provvedimenti in materia ambientale di cui al comma 1, lettere b) e c) e comma 2, verifica la compatibilità degli interventi proposti ed accerta:

a) la congruità dell'intervento con i valori riconosciuti dal vincolo;

b) la conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nella pianificazione paesistica.

4. La provincia invia semestralmente alla Regione una relazione informativa sull'esercizio delle funzioni e sui provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo.

 

Art. 37

Funzioni conferite ai comuni.

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministratiative di cui agli articoli 146, 152, 153, 154, 159, 167 e 168 del D.Lgs. n. 42/2004.

2. Le funzioni di cui al comma 1 attengono anche alle opere pubbliche, purché integralmente ricadenti nel territorio comunale, ivi comprese quelle relative agli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione. Sono escluse le opere di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, nonché sono escluse le opere della Regione e della provincia e quelle relative a infrastrutture viarie regionali, sia stradali che ferroviarie.

3. Sono conferite ai comuni le funzioni per l'emissione del parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001, nonché in materia idraulica ed idrogeologica, in merito alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. I relativi pareri sono espressi con le modalità previste dalla presente legge e dall'articolo 4, comma 4, lettera c) della L.R. n. 1/2004.

 

Art. 38

Richiesta di atti.

1. La Regione può richiedere agli enti interessati copia degli strumenti urbanistici, degli atti di pianificazione e degli atti relativi alle funzioni conferite ai sensi della presente legge, nonché ogni altra notizia sull'attività urbanistica ed edilizia.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere trasmessi entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta.

 

 

TITOLO V

Modifiche di leggi

Capo I - Modifiche della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9

 

Art. 39

Modificazione dell'art. 10.

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 le parole «- le proposte di variante agli strumenti urbanistici;» sono soppresse.

 

Art. 40

Modificazione dell'art. 12.

1. Il terzo periodo del comma 8 dell'articolo 12 della L.R. n. 9/1995 è sostituito dal seguente: «L'approvazione delle varianti dello strumento urbanistico generale comunale comporta la contemporanea modifica del Piano dell'Area naturale protetta.».

 

 

TITOLO V

Modifiche di leggi

Capo II - Modifiche della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28

 

Art. 41

Modificazioni e integrazioni dell'art. 16.

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:

 

«La provincia trasmette la deliberazione di adozione e gli elaborati del PTCP adottato in formato numerico georeferenziato alla Regione che provvede alla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione ed alla implementazione della banca dati del Sistema Informativo Territoriale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.».

2. Al comma 12 dell'articolo 16 della L.R. n. 28/1995, dopo il punto sono aggiunti i seguenti periodi:

«La deliberazione di approvazione e gli elaborati del PTCP approvato in formato numerico georeferenziato sono trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione, alla Regione che provvede alla pubblicazione della deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dalla quale decorre l'efficacia dell'atto. Il SITER rende possibile la consultazione della deliberazione e degli elaborati mediante strumenti informatici e telematici.».

 

Art. 42

Modificazione dell'art. 17.

1. Il comma 4 dell'articolo 17 della L.R. n. 28/1995 è sostituito dal seguente:

«4. Le varianti al PTCP concernenti la previsione di servizi o infrastrutture di pubblico interesse, sono adottate dalla provincia e trasmesse alla Regione. Esse sono approvate dalla provincia qualora la Regione, entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la Conferenza istituzionale di cui all'articolo 16, commi 7 e seguenti o comunica di non doverla attivare.».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della L.R. n. 28/1995 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le varianti del PTCP diverse da quelle previste al comma 4 sono adottate e approvate con le forme e i termini previsti agli articoli 15-bis e 16.

4-ter. Le perimetrazioni delle aree interessate da provvedimenti di vincolo, l'adeguamento a nuove disposizioni del PUT con carattere cogente o le previsioni di piani di settore immediatamente applicabili, nonché nell'ipotesi di ratifica di accordi definitivi per l'approvazione del PRG implementano il PTCP.».

 

 

TITOLO V

Modifiche di leggi

Capo III - Modifiche della legge regionale 11 aprile 1997, n. 13

 

Art. 43

Modificazione dell'articolo 6.

1. All'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 13/1997 le parole «, sentita la Commissione Consiliare competente,» sono soppresse.

 

Art. 44

Sostituzione dell'articolo 7.

1. La rubrica e il testo dell'articolo 7 della L.R. n. 13/1997 sono sostituiti dai seguenti:

 

«Art. 7

Attuazione dei programmi urbani complessi in variante agli strumenti urbanistici generali.

1. Il comune, qualora per l'attuazione del programma urbano complesso finanziato dalla Regione sia necessario apportare varianti allo strumento urbanistico generale, può proporre la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle relative disposizioni regionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli atti del programma urbano complesso sono depositati e pubblicati in conformità alle normative regionali in materia di strumenti urbanistici generali comunali.».

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

Modifiche di leggi

Capo IV - Modifica della legge regionale 3 marzo 1999, n. 3

 

Art. 45

Integrazione dell'articolo 110.

1. Al comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale n. 3/1999, alla lettera r) dopo la parola «1999» sono aggiunte le seguenti parole: «con una adeguata capacità di reddito».

 

 

TITOLO V

Modifiche di leggi

Capo V - Modifiche della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27

 

Art. 46

Sostituzione dell'art. 9 della L.R. n. 27/2000.

1. La rubrica e il testo dell'articolo 9 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 è sostituito dal seguente:

 

«Art. 9

Rete Ecologica regionale.

1. La Rete Ecologica regionale è un sistema interconnesso di habitat, di elementi paesistici e di unità territoriali di tutela ambientale finalizzato alla salvaguardia ed al mantenimento della biodiversità.

2. La Rete Ecologica regionale è costituita da:

a) unità regionali di connessione ecologica, quali aree di habitat delle specie ombrello di estensione superiore alla soglia critica, reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica;

b) corridoi, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica ma reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica in forma lineare o areale collegate con le unità regionali di connessione ecologica;

c) frammenti, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica, reciprocamente non connesse e non collegate alle unità regionali di connessione ecologica, ma circondate da una fascia di categorie ambientali non selezionate dalle specie ombrello.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, aggiorna la carta n. 6 per le finalità di cui al presente articolo e all'articolo 10.».

 

Art. 47

Sostituzione dell'art. 10 della L.R. n. 27/2000.

1. La rubrica e il testo dell'articolo 10 della L.R. n. 27/2000 è sostituito dal seguente:

 

«Art. 10

Unità regionali di connessione ecologica, corridoi e frammenti.

1. Nelle zone di cui all'articolo 9, il PTCP elabora, per il sistema di protezione faunistico, ambientale e paesaggistico, indirizzi per la pianificazione comunale finalizzati al mantenimento della biodiversità ed alla tutela della biopermeabilità, definendo gli ambiti che costituiscono la Rete Ecologica regionale.

2. Il PRG, parte strutturale, localizza in termini fondiari, alla scala non inferiore al rapporto 1:5.000, le indicazioni di cui al comma 1 stabilendone le specifiche dimensioni e le normative di assoluta salvaguardia. Il PRG formula, altresì, le previsioni finalizzate alla protezione, ricostituzione e all'adeguamento degli elementi ecologici prevedendo le modalità di attuazione degli interventi.

3. Nei corridoi localizzati nel PRG è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali non costituenti barriera, nonché di infrastrutture viarie e ferroviarie purché esse siano adeguate all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 e siano previsti interventi di riambientazione.

4. Nei corridoi è vietato alterare in maniera permanente la vegetazione legnosa spontanea preesistente a seguito di interventi agricolturali e silvicolturali o per l'esecuzione di opere pubbliche e private, con l'esclusione di quelle indicate al comma 3. È comunque consentita la coltivazione con le modalità di cui al comma 5. In ogni caso in tali corridoi possono essere comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione edificatoria che non ne interrompano la connettività prevedendo adeguati varchi per garantire la biopermeabilità, evitando fenomeni di linearizzazione urbana e prevedendo interventi di riambientazione.

5. Nei frammenti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), il censimento delle aree di vegetazione legnosa da sottoporre a protezione totale o particolare e la loro definizione in termini fondiari, è effettuata dai comuni nel PRG, parte strutturale, sulla base di quanto indicato dal PTCP che, tenuto conto degli indirizzi programmatici e pianificatori regionali, stabilisce criteri e modalità di coltivazione per le altre aree boscate, che siano compatibili con le specie faunistiche.

6. La Regione nei frammenti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) incentiva la ricostruzione di siepi e filari permanenti che ricolleghino tra di loro le aree di cui al comma 5, al fine di ristabilire la continuità con le unità regionali di connessione ecologica.».

 

Art. 48

Integrazioni dell'art. 28 della L.R. n. 27/2000.

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della L.R. n. 27/2000, è aggiunto il seguente periodo: «Tali disposizioni si applicano anche per gli interventi in materia di infrastrutture viarie ed insediamenti produttivi strategici di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e alla legge 1° agosto 2002, n. 166.».

 

 

TITOLO V

Modifiche di leggi

Capo VI - Modifiche della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1

 

Art. 49

Integrazioni dell'articolo 4.

1. All'articolo 4 della legge regionale n. 1/2004 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il regolamento edilizio comunale può prevedere che la Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio sia presieduta dal Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto.».

 

Art. 50

Istituzione dell'articolo 5-bis.

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale n. 1/2004 è aggiunto il seguente articolo:

 

«Art. 5-bis

Regolamento comunale per l'attività edilizia.

1. Il Comune disciplina con proprio regolamento l'attività edilizia ai sensi della presente legge e della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 anche sulla base delle norme regolamentari e degli atti di indirizzo emanati dalla Regione.

2. Il regolamento comunale di cui al comma 1 è trasmesso alla Regione che provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e, attraverso il Sistema Informativo Territoriale (SITER), ne rende possibile la consultazione. Il regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

 

Art. 51

Integrazione dell'articolo 8.

1. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 1/2004 dopo le parole «presente titolo» sono aggiunte le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7,».

2. All'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 1/2004 dopo la parola «urbanistiche» è soppressa la virgola.

3. All'articolo 8, comma 1, della L.R. n. 1/2004 al termine della lettera e) il punto è sostituito dal punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:

 

«e-bis. le opere della Regione e delle province concernenti la manutenzione ordinaria di edifici, attrezzature, impianti, opere idrauliche, sedi viarie ed aree per parcheggi e verde, ivi comprese quelle per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, commi 3 e 4.».

Art. 52

Integrazione dell'art. 12.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera d) della L.R. n. 1/2004, il punto al termine del comma è sostituito dal punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:

 

«d-bis. detta criteri per le norme regolamentari dell'attività edilizia di cui all'art. 5-bis.».

 

Art. 53

Modificazioni dell'articolo 20.

1. All'articolo 20, comma 1, lettera b), della L.R. n. 1/2004 le parole «non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia,» sono soppresse e dopo la parola «costruire» sono aggiunte le seguenti parole: «e non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 13.».

 

Art. 54

Integrazione dell'articolo 21.

1. All'articolo 21, comma 1, della L.R. n. 1/2004 è aggiunto il seguente periodo: «Lo sportello unico comunica al proprietario dell'immobile o a chi ne ha titolo, entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, il nominativo del Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni.».

2. All'articolo 21, comma 8, della L.R. n. 1/2004 è aggiunto il seguente periodo:

 

«Contestualmente è presentata la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento; in assenza di tale documentazione si applica la sanzione pari ad euro 600,00.».

 

Art. 55

Modificazione dell'art. 24.

1. All'art. 24 al comma 9 della legge regionale n. 1/2004 le parole: «, attraverso il Sistema Informativo Territoriale (SITER),» sono soppresse e dopo le parole «applicazione, e» sono aggiunte le seguenti parole:

 

«, attraverso il Sistema Informativo Territoriale (SITER),».

 

Art. 56

Modificazioni dell'art. 25.

1. All'art. 25 al comma 6 della legge regionale n. 1/2004 le parole: «, attraverso il SITER,» sono soppresse e dopo le parole «applicazione, e» sono aggiunte le seguenti parole: «, attraverso il SITER,».

 

Art. 57

Integrazione dell'articolo 32.

1. All'articolo 32 della L.R. n. 1/2004 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

 

«3-bis. Non costituiscono difformità rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, purché, sulla base della valutazione del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o del piano attuativo. Tali interventi sono comunicati con la dichiarazione di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b) alla quale sono allegati gli elaborati che rappresentano l'esatta consistenza delle opere.».

 

Art. 58

Modificazioni dell'art. 45.

1. All'art. 45 al comma 2 della legge regionale n. 1/2004 le parole «, attraverso il SITER» sono soppresse e dopo le parole «applicazione e» sono aggiunte le seguenti parole: «, attraverso il SITER,».

 

 

TITOLO V

Modifiche di leggi

Capo VII - Modifiche della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21

 

Art. 59

Modificazione dell'articolo 3.

1. All'articolo 3, comma 8, della L.R. n. 21/2004 le parole «comma 3» sono sostituite dalle parole «commi 3 e 4».

 

Art. 60

Modificazioni dell'art. 15.

1. All'art. 15, comma 4, secondo periodo della legge regionale n. 21/2004 le parole «al comma 1» sono sostituite dalle parole: «ai commi 1 e 2».

 

Art. 61

Integrazioni all'articolo 17.

1. All'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 21/2004 è aggiunto il seguente periodo: «Nell'ipotesi di intervento per il quale la normativa non prevede il contributo di costruzione, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento di una somma non superiore ad euro 4.000,00 e non inferiore ad euro 600,00, stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, in relazione all'entità dell'intervento medesimo.».

 

 

TITOLO VI

Norme regolamentari e di indirizzo

 

Art. 62

Norme regolamentari e atti di indirizzo.

1. La Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, adotta norme regolamentari attuative della presente legge (11), con riferimento:

a) alla disciplina del piano comunale dei servizi alla popolazione, contenente l'individuazione dei comuni che devono provvedere all'approvazione del piano stesso, ai sensi dell'articolo 5;

b) alle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti, di cui all'articolo 6;

c) alle situazioni insediative di cui all'articolo 6, per le quali sono definiti parametri qualitativi anche in riferimento alle destinazioni d'uso ammesse;

d) alla disciplina delle modalità dell'esercizio del potere sostitutivo regionale, di cui all'articolo 65, commi 1 e 2;

e) alla definizione delle ipotesi in cui è obbligatoria la formazione del piano attuativo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2;

f) agli elaborati del PRG;

g) agli elaborati del piano attuativo, ivi compreso lo schema di convenzione, di cui all'art. 26, commi 3 e 7, per regolare i rapporti connessi alla sua attuazione;

h) alle produzioni di cui all'articolo 34, comma 5.

2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge adotta atti di indirizzo volti:

a) alla definizione, ai fini della formazione del quadro conoscitivo, delle modalità e degli elementi integrativi di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, nonché alla definizione dei contenuti del documento di bilancio urbanistico-ambientale e del documento di valutazione, di cui all'articolo 8;

b) a definire criteri e linee di indirizzo finalizzate alla sostenibilità ambientale degli interventi nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale;

c) alla definizione del contenuto della convenzione di cui all'art. 28, comma 7;

d) alla definizione dei contenuti, delle condizioni e delle limitazioni, del piano aziendale e del piano aziendale convenzionato di cui rispettivamente ai commi 2 e 4 dell'articolo 34 (12);

e) all'individuazione delle tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e quindi non costituiscono superficie utile coperta di cui all'articolo 34, comma 2.

3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, al PRG approvato ai sensi della L.R. n. 31/1997 e alle relative varianti.

4. Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al comma 2, sono emanate entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla loro emanazione operano le corrispondenti normative vigenti.

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(11)  Vedi, al riguardo, con riferimento alla lettera h) del presente comma, il Reg. 28 maggio 2007, n. 5.

(12)  Con Delib.G.R. 2 agosto 2006, n. 1379 e con Delib.G.R. 21 maggio 2007, n. 767 è stato approvato l'atto di indirizzo, di cui alla presente lettera.

 

 

TITOLO VII

Rapporto sulla pianificazione e poteri sostitutivi

 

Art. 63

Informazioni.

1. Le deliberazioni di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici, del PCS e loro varianti, con allegata la documentazione relativa, redatta in formato numerico georeferenziato, sono inviate alla Giunta regionale ai fini della conoscenza e dell'aggiornamento dei dati relativi alla trasformazione del territorio, della valutazione delle scelte di governo del territorio compiute in attuazione degli indirizzi generali di programmazione, nonché dello svolgimento di elaborazioni statistiche di dati per la programmazione territoriale.

2. Copia degli atti amministrativi e tecnici che compongono gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi e loro varianti è trasmessa alla provincia competente dopo l'approvazione definitiva da parte del consiglio comunale.

3. La Giunta regionale si avvale del S.I.TER ai fini dell'aggiornamento e della elaborazione di dati territoriali di cui al comma 1.

 

Art. 64

Rapporto sulla pianificazione territoriale.

1. La Regione con il documento annuale di programmazione (DAP), ai fini della valutazione delle scelte di governo del territorio compiute dalla pianificazione comunale, di cui all'articolo 63, comma 1, può individuare gli obiettivi di maggior rilievo ai fini della predisposizione di un rapporto annuale sulla pianificazione comunale.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, redige periodicamente il rapporto sulle trasformazioni territoriali previste dalla pianificazione comunale.

3. La Giunta regionale presenta al Consiglio delle Autonomie locali il rapporto sulla pianificazione territoriale, di cui ai commi 1 e 2, per le valutazioni conseguenti e lo trasmette successivamente al Consiglio regionale.

4. La Regione, qualora dal rapporto risulti che la pianificazione comunale contenga previsioni in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di programmazione regionale, di pianificazione paesistica e dei piani di settore, invita il comune ad adottare, entro un termine congruo e comunque entro centottanta giorni, i necessari provvedimenti per la modifica e l'aggiornamento delle previsioni medesime. In caso di contrasto con le disposizioni del PTCP la Regione invita la provincia a provvedere con le modalità di cui all'articolo 65, commi 3 e 4. In mancanza di tali adempimenti la Giunta regionale provvede in applicazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d).

 

Art. 65

Poteri sostitutivi.

1. In caso di mancato rispetto dei termini inerenti i procedimenti di approvazione di strumenti urbanistici generali, la Giunta regionale, a seguito di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, al compimento dei singoli atti provvede un commissario nominato dalla Giunta regionale, con oneri a carico degli enti inadempienti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai piani attuativi in variante allo strumento urbanistico generale.

2. In caso di inerzia di province e comuni nell'esercizio di funzioni amministrative loro conferite dall'art. 22, comma 4, della L.R. n. 1/2004, nonché dagli articoli 24, comma 11, 36 e 37 della presente legge, la Giunta regionale, a seguito di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita gli enti inadempienti a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali, alla adozione dei singoli atti amministrativi provvede un commissario nominato dalla Giunta regionale, con oneri a carico dell'ente inadempiente.

 

3. L'inutile decorso dei termini per l'approvazione del piano attuativo di cui all'articolo 24, commi 13, 14 e 15, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo alla provincia competente. A tal fine è data facoltà all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta al Presidente della provincia il quale, previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita il comune ad adempiere nei successivi sessanta giorni. La provincia, in caso di ulteriore inerzia del comune, provvede, alla nomina di un commissario ad acta entro i venti giorni successivi. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.

4. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui i comuni omettano di recepire o deliberino in difformità dalle prescrizioni dettate dalla provincia in applicazione dell'articolo 15, commi 11 e 12, dell'articolo 67, comma 3, della presente legge e dell'articolo 30, comma 10, della L.R. n. 31/1997.

 

 

TITOLO VIII

Norme speciali per le aree terremotate

Capo I - Riqualificazione delle aree terremotate

 

Art. 66

Recupero urbanistico-edilizio.

1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2694/1997, nonché tutti gli altri comuni della Regione Umbria, censiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni principali, delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale (13). I risultati del censimento sono pubblicati all'Albo pretorio del Comune e contemporaneamente trasmessi in copia alla Regione e alla Provincia.

2. I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta ai fini dell'acquisto dell'edificio. Per le strutture di cui alla L.R. 12 agosto 1998, n. 30, articolo 9, comma 2, il valore di cessione è pari al trenta per cento del contributo assegnato allo scopo; per le altre strutture il valore di cessione è stabilito sulla base della stima del valore dell'immobile, elaborata secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, ridotta del trenta per cento. Al momento dell'acquisto si applica la riduzione stabilita dalla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, articolo 52, comma 4 (14).

3. I comuni, entro novanta giorni dal censimento di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 e nei limiti delle richieste presentate ai sensi del comma 2, possono adottare apposita variante allo strumento urbanistico generale, finalizzata al recupero e alla riqualificazione delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti. La variante è adottata ed approvata con le procedure di cui agli articoli 18, comma 3 o 67, comma 3.

4. Le varianti, mediante la definizione di zone di recupero urbanistico, prevedono:

a) di realizzare un'adeguata urbanizzazione, quantificando le dotazioni territoriali e funzionali necessarie, ai sensi delle vigenti normative, attraverso apposita convenzione tra il comune e l'interessato o atto d'obbligo, per definire modalità, criteri, tempi ed oneri per l'attuazione degli interventi;

b) di rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, ambientale, geologico, idrogeologico, sismico ed igienico-sanitario, acquisendo il parere favorevole degli organi preposti alla loro tutela;

c) di realizzare un razionale inserimento territoriale ed ambientale prevedendo le modalità di adeguamento edilizio, tipologico ed estetico degli edifici interessati, nonché gli elementi di arredo urbano necessari.

5. Gli edifici non raccordabili con gli insediamenti esistenti come previsto al comma 3, possono essere individuati in sede di variante, come ambito agricolo per la riqualificazione degli edifici medesimi, previa costituzione del vincolo di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 34, comma 8 e di asservimento del terreno ai sensi dell'articolo 35, comma 11.

6. Le previsioni urbanistiche oggetto delle varianti di cui sopra debbono confermare le volumetrie ed altezze degli edifici interessati con eventuale possibilità di modifica entro il limite del dieci per cento; ulteriori modifiche delle previsioni possono essere apportate decorsi cinque anni dall'approvazione della variante.

7. L'atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 è stipulato entro centoventi giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui al comma 8 (15).

8. Il proprietario o avente titolo presenta al comune la richiesta per il titolo abilitativo a sanatoria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione consiliare di approvazione della variante (16). Il titolo abilitativo è rilasciato con le modalità ed oneri previsti agli articoli 18 e 23, comma 6, della L.R. n. 21/2004 con il solo obbligo di accertamento della conformità alle previsioni della variante approvata ai sensi del presente articolo.

9. Per gli edifici oggetto del censimento di cui al comma 1, che per ragioni di contrasto con gli interessi di cui al comma 4, lettera b) e/o con un razionale inserimento territoriale ed ambientale di cui alla lettera c) dello stesso comma 4, non risulti possibile l'inclusione nelle varianti di cui al presente articolo, o nel caso in cui il comune non abbia approvato tali varianti, si applicano, decorso il termine di cui al comma 11, le disposizioni di cui al titolo I della stessa L.R. n. 21/2004.

10. [In caso di non inclusione degli edifici nelle varianti di cui al presente articolo, la somma versata a titolo di anticipazione di cui al comma 2 è restituita previa richiesta dell'interessato] (17).

11. Il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale n. 21/2004 è prorogato al 31 dicembre 2006 (18)e comunque successivamente al completamento dei lavori di ristrutturazione degli immobili oggetto di sgombero.

11-bis. Per quanto non espressamente previsto con il presente articolo si applicano le disposizioni contenute all'articolo 52 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (19).

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(13)  Periodo così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 10 febbraio 2006, n. 4.

(14)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, L.R. 10 febbraio 2006, n. 4. Il testo originario era così formulato: «2. I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta ai fini dell'acquisto dell'edificio. Per le strutture di cui alla L.R. 12 agosto 1998, n. 30, articolo 9, comma 2, è allegato alla richiesta il versamento di un terzo dell'importo previsto; per le altre strutture il valore di cessione è stabilito sulla base della stima del valore dell'immobile, elaborata secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, ridotta del trenta per cento. Al momento dell'acquisto, ai fini del calcolo del residuo importo da versare si applica la riduzione stabilita dalla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, articolo 56, comma 4.».

(15)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 3, L.R. 10 febbraio 2006, n. 4. Il testo originario era così formulato: «7. L'atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 è stipulato entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione consiliare di approvazione della variante e previo versamento dell'importo restante.».

(16)  Periodo così modificato dall'art. 3, comma 4, L.R. 10 febbraio 2006, n. 4.

(17)  Comma abrogato dall'art. 3, comma 5, L.R. 10 febbraio 2006, n. 4.

(18) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 7, L.R. 26 marzo 2008, n. 5.

(19)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6, L.R. 10 febbraio 2006, n. 4.

 

 

TITOLO IX

Disposizioni transitorie finali e finanziarie

Capo I - Norme transitorie e finali

 

Art. 67

Norme transitorie inerenti gli strumenti urbanistici generali comunali.

1. I PRG, parte strutturale e operativa e relative varianti, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla L.R. n. 31/1997.

2. I comuni che hanno avviato le procedure di conferenza partecipativa di cui all'articolo 6 della L.R. n. 31/1997 possono adottare ed approvare il PRG ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla stessa legge regionale.

 

3. I comuni possono adottare ed approvare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali, non ancora adeguati alla L.R. n. 31/1997 o alla presente legge, nei casi e con le modalità previsti all'articolo 30, comma 3, e seguenti della L.R. n. 31/1997 medesima. Tali varianti parziali possono essere adottate ed approvate anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, o a mezzo di piano attuativo di iniziativa privata ai fini previsti dall'articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. La deliberazione comunale di approvazione della variante è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e dalla pubblicazione decorre l'efficacia dell'atto. Alle varianti di cui all'articolo 30, comma 3, lettera d), della L.R. n. 31/1997, connesse all'attuazione dei programmi di cui alla L.R. n. 13/1997, non si applicano le limitazioni inerenti il rispetto della capacità edificatoria.

4. Ai PRG, parte strutturale, approvati ai sensi della L.R. n. 31/1997, contenenti previsioni corrispondenti ai contenuti del PRG, parte operativa, di cui alla presente legge, possono essere apportate varianti con le modalità previste per l'approvazione della parte operativa medesima. Tali varianti sono adottate ed approvate con le procedure di cui all'articolo 18, comma 3.

5. I comuni che hanno approvato il PRG, parte strutturale, ai sensi della L.R. n. 31/1997 o che procedano ai sensi dei commi 1 e 2, possono individuare, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), aree agricole o già destinate a nuovi insediamenti, da utilizzare per quanto previsto agli articoli 28, 29 e 30. Tali aree devono rientrare nei limiti di espansione dell'edificato di cui all'articolo 27, comma 4, della L.R. n. 27/2000 e lo strumento urbanistico per la loro individuazione è adottato e approvato con le procedure di cui all'articolo 18, comma 3.

 

Art. 68

Norme transitorie inerenti il piano attuativo.

1. I comuni applicano le disposizioni di cui al titolo terzo, capo primo, nonché le norme regolamentari e gli atti di indirizzo emanate dalla Regione in materia di piani attuativi, anche agli strumenti urbanistici generali vigenti e loro varianti, nonché alle varianti approvate con le procedure previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 30 della L.R. n. 31/1997 e dall'articolo 67, comma 3.

2. Ai piani attuativi, sino alla data di adozione dei PRG, parte strutturale, ai sensi della L.R. n. 31/1997 o della presente legge, si applicano le norme procedurali di approvazione previste dall'articolo 9, comma 5, della L.R. n. 26/1989.

3. I piani attuativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati ai sensi e con le modalità procedurali previste dalle normative vigenti alla data della loro adozione.

 

Art. 69

Norme transitorie generali e finali.

1. Le normative che fanno rinvio alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e alle norme della L.R. n. 31/1997, abrogate dall'articolo 73, devono intendersi riferite alle disposizioni della presente legge.

2. Fino alla adozione da parte della Giunta regionale delle norme regolamentari, degli indirizzi e delle direttive attuative previsti dalla presente legge, si applicano le norme della stessa oppure le corrispondenti norme nazionali e quelle regionali previgenti, abrogate ai sensi dell'articolo 73, in quanto compatibili.

3. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d), si applica il Reg. 12 aprile 2000, n. 3, in quanto compatibile.

4. Con l'entrata in vigore della presente legge, cessa l'applicabilità delle disposizioni di cui alla L. n. 10/1977, in materia di piani pluriennali di attuazione.

5. La disciplina concernente le dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché quella relativa alle situazioni insediative del PRG, di cui all'art. 62, comma 1, lettere b) e c), sostituisce quella del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in materia, rispettivamente, di standard e di zone territoriali omogenee.

6. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1, lettera b), costituiscono dotazioni territoriali e funzionali minime, per gli strumenti urbanistici comunali e relativi interventi edilizi, gli standard urbanistici di cui all'articolo 26 della L.R. n. 31/1997 e agli articoli 59, 60 e 61 della L.R. n. 27/2000.

7. Dalla data di approvazione delle norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1, lettere a), b) e c), tutte le normative che fanno rinvio o riferimento alle zone omogenee del D.M. n. 1444/1968 devono intendersi riferite alle corrispondenti situazioni insediative di cui alle stesse norme regolamentari.

8. La Regione, provvede a raccogliere in un unico testo l'intera legislazione regionale in materia urbanistica.

9. Le disposizioni di cui al titolo terzo, capo secondo, concernenti le norme per il territorio agricolo, prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti comunali purché queste non prevedano indici di densità edilizia, di altezze e superfici più restrittivi.

10. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei comuni e delle province.

11. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa nella Regione Umbria la diretta operatività delle norme statali di dettaglio in materia urbanistica, ivi comprese quelle che non trovano una corrispondente disciplina nella normativa regionale, salvo quanto previsto al comma 2.

12. I comuni adeguano le proprie normative e conformano i propri atti in base ai requisiti e contenuti definiti come cogenti negli atti di cui all'art. 62, commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti, parametri tecnici e tipologici cogenti trovano diretta applicazione al fine di garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale (20).

12-bis. Fino alla approvazione del piano comunale dei servizi di cui all'articolo 5, i Comuni utilizzano le somme ricavate dall'applicazione degli articoli 60, comma 5 e 61, comma 7 della L.R. n. 27/2000 per la realizzazione e la gestione dei servizi di cui all'articolo 5, comma 2. Tale possibilità decade ventiquattro mesi dopo la pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento regionale, di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a) (21).

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(20)  Vedi il punto 2), Delib.G.R. 2 agosto 2006, n. 1379 che ha approvato l'atto di indirizzo, di cui alla presente lettera.

(21) Comma aggiunto dall'art. 26, L.R. 10 luglio 2008, n. 12.

 

Art. 70

Adeguamenti del PRG.

1. Salvo quanto disposto all'articolo 67, comma 2, i comuni che non hanno adottato il PRG ai sensi della L.R. n. 31/1997 adottano il PRG, in conformità alle norme della presente legge, entro il 31 dicembre 2008.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 28, 29, 30 e 31 si applicano anche ai piani regolatori generali approvati in base alla L.R. n. 31/1997.

 

 

TITOLO IX

Disposizioni transitorie finali e finanziarie

Capo II - Incentivi ai comuni e disposizioni finanziarie

 

Art. 71

Incentivazione di forme associative fra i comuni.

1. La Giunta regionale:

a) promuove, mediante ausili professionali, tecnico-conoscitivi e finanziari, iniziative volte a realizzare intese tra comuni per elaborare studi, progetti e programmi di ambito sovracomunale;

b) promuove e sostiene, con le stesse modalità di cui alla lettera a), anche in attuazione della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 la formazione di uffici e servizi intercomunali per assolvere le funzioni in materia urbanistica;

c) concede contributi ai comuni per favorire la formazione dei PRG in forma associata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, tenendo conto della dimensione demografica dei comuni, con priorità per quelli di minore popolazione.

2. La Giunta regionale provvede alla concessione di contributi ai comuni per costituire il sistema informativo in raccordo con il S.I.TER.

3. Le pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di cui agli articoli 13, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 7, 24, comma 17, nonché all'articolo 16, commi 2 e 12, della L.R. n. 28/1995 e all'articolo 5-bis, comma 2, della L.R. n. 1/2004, sono gratuite.

 

Art. 72

Norma finanziaria.

1. Per il finanziamento degli oneri previsti all'articolo 19, comma 1 e all'articolo 33, comma 1, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 23.291,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi in materia di urbanistica e di edilizia» (cap. 5825 n.i.).

2. Agli oneri previsti all'articolo 71, commi 1 e 2, si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi in materia di urbanistica e di edilizia» (cap. 5826 n.i.).

3. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si provvede quanto a 3.291,00 euro con utilizzo delle disponibilità allocate nella unità previsionale di base 05.1.015 denominata «Interventi in materia di urbanistica» di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (cap. 5815) e quanto a 20.000,00 euro con riduzione delle disponibilità della unità previsionale di base 03.2.005 del bilancio regionale 2005, parte spesa, denominata «Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana» (cap. 7023).

4. Per gli anni 2006 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

 

TITOLO X

Abrogazioni

 

Art. 73

Abrogazioni.

1. Sono abrogati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 69, comma 2:

a) la legge regionale 2 settembre 1974, n. 53;

b) la legge regionale 3 giugno 1975, n. 40;

c) la legge regionale 30 giugno 1976, n. 26;

d) la legge regionale 28 marzo 1978, n. 14;

e) i commi 1 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25;

f) il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33;

g) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 30, comma 1, 31, comma 2, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, comma 3 e 50, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31;

h) il comma 3 dell'articolo 4, il comma 2 dell'articolo 20 e gli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

i) l'articolo 42 della legge regionale n. 1/2004.

2. Il rinvio all'articolo 31, comma 2, della L.R. n. 31/1997, contenuto nell'articolo 51, comma 1, lettera e) della stessa legge, va riferito all'articolo 68, comma 2, della presente legge.

3. Sono abrogati gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, commi 1 e 2, e 9-bis della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, da ritenersi già implicitamente abrogati con la legge regionale 8 giugno 1984, n. 29, con la legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 e con la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

 


L.R. 6 aprile 1998, n. 11
Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta

 

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(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 16 aprile 1998, n. 16.

(2) Per l'approvazione delle norme di attuazione della presente legge, relativamente alla conferenza di pianificazione, vedi la Delib.G.R. 17 aprile 2000, n. 1183. Con la Circ.Ass. 4 giugno 1998, n. 23 è stato approvato il piano territoriale paesistico di cui alla presente legge. Vedi altresì la Circ.Ass. 6 luglio 2001, n. 34 che ha dato risposta ad alcuni problemi specifici ed interpretativi sorti in fase di applicazione della presente legge. Vedi, anche, la Delib.C.R. 6 febbraio 2002, n. 2450/XI, la Delib.C.R. 6 febbraio 2002, n. 2451/XI e il Provv. 22 aprile 2004, n. 1925. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, L.R. 4 novembre 2005, n. 25 l'espressione «impianti per le telecomunicazioni», ovunque ricorra nella presente legge, è sostituita dalla seguente: «strutture per radiotelecomunicazioni». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, L.R. 18 aprile 2008, n. 21 ogni edificio di nuova costruzione, o sottoposto a ristrutturazione edilizia ai sensi della presente legge e delle relative disposizioni attuative, è dotato, a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica.

 

TITOLO I

Principi

 

Art. 1

Principi fondamentali.

1. Con la presente legge, la Regione determina le condizioni giuridiche riguardanti l'uso del proprio territorio, idonee a perseguire lo sviluppo sostenibile del territorio medesimo.

2. Per sviluppo sostenibile si intende lo sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti, salvaguardando il diritto di tutti a fruire, con pari possibilità, delle risorse del territorio, senza pregiudicare la soddisfazione dei bisogni delle generazioni future, nella consapevolezza della particolare rilevanza ambientale che caratterizza il territorio della Regione.

3. La pianificazione territoriale-paesistica, urbanistica, di settore e la programmazione generale e settoriale sono orientate a perseguire uno sviluppo sostenibile gestendo le risorse in modo misurato e compatibile con l'ambiente, tutelando il paesaggio e i beni culturali, riservando all'agricoltura le buone terre coltivabili, perseguendo il pieno recupero del patrimonio edilizio, qualificando le zone a destinazione artigianale e industriale e riservando aree adeguate agli impianti ed alle strutture di interesse pubblico, evitando l'edificazione sparsa e favorendo una distribuzione equilibrata della popolazione sul territorio.

4. Le trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio, ivi inclusi i mutamenti delle destinazioni d'uso ancorché non accompagnati da opere edilizie, incidenti sui pesi insediativi o sull'ambiente, devono rispettare le norme della presente legge, nonché quelle delle altre leggi, dei regolamenti e dei piani di volta in volta applicabili.

5. Al fine di garantire tale rispetto, le trasformazioni di cui al comma 4 sono soggette al controllo, esercitato dai competenti organi pubblici, di cui alle disposizioni normative in materia.

5-bis. La Regione attua, altresì, ogni attività per la comunicazione, la promozione, l'educazione e la formazione in materia ambientale, utile al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo (obiettivo programmatico 2.2.1.09, capitoli 67390 parz., 67460 parz.) (3).

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(3)  Comma aggiunto dall'art. 34, L.R. 9 dicembre 2004, n. 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

Pianificazione regionale

 

Art. 2

Natura e obiettivi del piano territoriale paesistico.

1. L'attività della Regione e dei Comuni per il governo del territorio nell'ambito delle rispettive competenze, nonché l'azione di tutela e valorizzazione dei beni immobili di interesse artistico e storico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico), e dei beni paesistici e ambientali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), e al decreto - legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431, e dei beni di interesse storico, artistico e paesistico di cui alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali), sono orientate dal piano territoriale paesistico (PTP). Per quanto riguarda l'azione di tutela e di valorizzazione dei beni anzidetti, l'orientamento dettato dal PTP opera ai fini sia delle determinazioni riguardanti le richieste di autorizzazione sia della formazione di nuovi vincoli ai sensi delle leggi citate.

2. Restano salve le determinazioni specifiche e puntuali recate dai provvedimenti di vincolo emanati ai sensi delle leggi di cui al comma 1.

3. Il PTP è il piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1-bis della legge n. 431/1985.

4. Il PTP assolve altresì le funzioni di cui all'art. 15, comma 2, della legge statale 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

5. Il PTP considera l'intero territorio regionale, al quale si applica senza esclusioni; il PTP stesso persegue gli obiettivi di assicurare uno sviluppo sostenibile, di tutelare e valorizzare il paesaggio, di renderne evidenti e fruibili i valori e di garantire la stabilità ecologica.

6. La Regione è dotata di PTP, avente la natura e gli obiettivi di cui al presente articolo.

 

Art. 3

Impianto normativo del PTP.

1. Il PTP reca determinazioni che si articolano in:

a) prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti. Le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti hanno quali destinatari tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel territorio della Regione, senza necessità di previa ricezione per mezzo di strumenti o atti sottordinati; tali prescrizioni, ove contrastino con gli strumenti di pianificazione urbanistica, con i regolamenti o con i progetti o i programmi o i piani di settore, prevalgono sugli strumenti, sui regolamenti, sui progetti, sui programmi e sui piani medesimi; gli strumenti di pianificazione locale e i regolamenti devono comunque essere adeguati alle prescrizioni di cui alla presente lettera, nel termine stabilito dalla presente legge;

b) prescrizioni mediate. Le prescrizioni mediate hanno quali destinatari i soggetti autori di strumenti di pianificazione, di regolamenti, di progetti o di programmi che incidono sul territorio; tali prescrizioni sono recepite, nel termine stabilito dalla presente legge, negli strumenti ed atti predetti; le prescrizioni stesse si applicano sul territorio in seguito a tale ricezione;

c) indirizzi. Gli indirizzi hanno quali destinatari i soggetti di cui alla lett. b). Gli strumenti di pianificazione urbanistica e i regolamenti, ove del caso adeguati nel termine stabilito dalla presente legge, traducono gli indirizzi nella realtà oggetto della loro disciplina, attraverso l'interpretazione, l'approfondimento e la precisazione che risultano necessari; parimenti operano i progetti, i programmi, i piani di settore, che incidono sul territorio, per quanto non è disciplinato dagli strumenti di pianificazione urbanistica e dai regolamenti adeguati agli indirizzi espressi dal PTP. Lo scostamento dagli indirizzi ad opera degli strumenti e degli atti sopra indicati richiede idonea motivazione.

 

Art. 4

Contenuto del PTP.

1. Il PTP reca le indicazioni di cui all'art. 15, comma 2, lett. a), b), c) e d), della legge n. 142/1990.

2. Il PTP definisce:

a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e disciplina;

b) gli indirizzi per i sistemi di trasporto e di viabilità nonché per le reti infrastrutturali e i criteri localizzativi degli impianti, delle attrezzature e dei servizi di rilievo territoriale;

c) gli indirizzi e i criteri da osservare per la distribuzione territoriale delle attività e della popolazione;

d) i vincoli, le cautele e, in genere, le prescrizioni da applicare per la disciplina di uso e di trasformazione delle diverse aree e delle diverse risorse, con particolare riguardo per la tutela del suolo e delle risorse primarie, dell'ambiente naturale, del patrimonio storico, artistico e culturale e del paesaggio;

e) le condizioni da rispettare nell'attuazione di esso.

3. Il PTP reca altresì norme generali di tutela con riguardo ai beni di rilievo archeologico, architettonico, storico e ambientale.

 

Art. 5

Varianti al PTP.

1. La struttura regionale competente in materia di urbanistica provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento di variante al PTP mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione; provvede quindi alla redazione di un progetto preliminare di variante.

2. Formato il progetto preliminare di variante, la struttura regionale competente in materia di urbanistica lo trasmette ai Comuni.

3. I Comuni esprimono parere sul progetto di variante di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla ricezione; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

4. Il parere dei Comuni deve contenere valutazioni di carattere urbanistico, ambientale e socio-economico di interesse locale, tenuto anche conto dei rispettivi piani regolatori generali.

5. La valutazione dell'impatto ambientale della variante avviene con le procedure stabilite dalla legislazione regionale in materia.

6. La struttura regionale competente in materia di urbanistica acquisisce altresì i pareri degli organi consultivi regionali competenti; provvede quindi a formare il progetto definitivo della variante tenendo conto dei pareri acquisiti; rimette infine il progetto definitivo di variante alla Giunta regionale.

7. La Giunta regionale acquisisce il parere della commissione consiliare permanente, competente per materia, e quindi adotta la variante, dando avviso dell'avvenuta adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione; notizia dell'adozione è data, altresì, nella stampa a maggiore diffusione locale.

8. La consultazione pubblica sulla variante adottata dalla Giunta avviene nel corso di un periodo di sessanta giorni a far data dalla pubblicazione di cui al comma 7 nel Bollettino Ufficiale della Regione; gli enti, i cittadini e comunque tutti i soggetti pubblici e privati possono presentare, presso la struttura regionale competente in materia di urbanistica, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo utile per le consultazioni, osservazioni scritte, ove del caso munite di documenti integrativi, nel pubblico interesse ed ai fini della miglior rispondenza della variante all'interesse predetto.

9. La Giunta regionale assume, sulle osservazioni, determinazioni motivate; coordina quindi il testo della variante adottata con le determinazioni anzidette e presenta la variante al Consiglio regionale per l'approvazione, unitamente alle osservazioni raccolte e alle determinazioni assunte in proposito dalla Giunta stessa.

10. Il Consiglio regionale provvede, con legge, all'approvazione della variante; questa assume efficacia con l'entrata in vigore della legge che la approva.

 

Art. 6

Riconsiderazione del PTP.

1. Decorsi dieci anni dalla data in cui il PTP ha assunto efficacia, e allo scadere di ogni successivo decennio, la Regione provvede comunque a riconsiderarne i contenuti anche in relazione all'evolversi dello stato di fatto; la disamina anzidetta è effettuata dalla Giunta regionale che riferisce al riguardo al Consiglio, formulando, ove del caso, proposte di variante.

2. Il Consiglio regionale promuove le varianti che, in esito alla riconsiderazione effettuata, reputa opportune.

 

Art. 7

Misure di salvaguardia riguardanti le varianti al PTP e relative deroghe.

1. Dal giorno successivo a quello della ricezione da parte dei singoli enti locali del testo della variante adottata dalla Giunta regionale, e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione della variante stessa, il Comune sospende ogni determinazione sui titoli abilitativi edilizi che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti della variante adottata dalla Giunta regionale; i provvedimenti di sospensione, adeguatamente motivati, sono notificati tempestivamente agli interessati.

2. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, è fatto divieto di realizzare trasformazioni edilizie o urbanistiche ed interventi idonei a modificare lo stato dei luoghi, ancorché non soggetti alle procedure di assenso edilizio, che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti della variante al PTP adottata dalla Giunta regionale; la disposizione del presente comma non si applica alle trasformazioni e agli interventi per i quali si sia concluso il procedimento abilitativo anteriormente al momento in cui assumono efficacia le misure di salvaguardia della variante adottata.

3. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, non è consentita l'approvazione dei progetti di opere pubbliche che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti della variante al PTP adottata dalla Giunta regionale.

4. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, non è consentita l'adozione né l'approvazione di strumenti urbanistici generali e di loro varianti, di piani urbanistici di dettaglio sia di iniziativa pubblica sia di iniziativa privata e di loro varianti, di strumenti, programmi, intese e concertazioni attuativi dei piani regolatori generali comunali, di regolamenti, di programmi e di piani di settore, che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti della variante al PTP adottata dalla Giunta regionale.

5. In via eccezionale, la Giunta regionale, acquisiti, tramite la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3, i pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di quelle competenti per la specifica natura dell'intervento proposto, può deliberare l'esclusione dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 per opere di interesse generale e per specifici lavori ed interventi aventi particolare rilevanza sociale ed economica; la rilevanza predetta o l'interesse generale devono essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione che ammette la deroga.

 

Art. 8

Deroghe alle determinazioni del PTP.

1. In via eccezionale, la Giunta regionale, acquisiti, tramite conferenza di servizi, i pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di quelle competenti per la specifica natura dell'intervento proposto, può deliberare, in deroga alle determinazioni del PTP, l'approvazione dei progetti di opere d'interesse generale e di lavori ed interventi aventi particolare rilevanza sociale ed economica; la rilevanza predetta o l'interesse generale devono essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione che ammette la deroga.

 

Art. 9

Attuazione del PTP e controllo dinamico della stessa.

1. Il PTP si attua applicando le sue determinazioni secondo l'articolazione di cui all'art. 3, con il concorso di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio della Regione.

2. L'attuazione del PTP è realizzata anche con l'impiego delle risorse finanziarie pubbliche di livello regionale e locale, in conformità alle disposizioni normative che disciplinano nei suoi vari aspetti la pubblica spesa; l'impiego delle risorse predette interviene coerentemente con le determinazioni del PTP, anche per quanto concerne l'individuazione degli interventi da finanziare o incentivare prioritariamente.

3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la tutela del paesaggio e la riqualificazione dell'ambiente, ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi del PTP, anche mediante misure perequative atte a compensare le penalizzazioni e i maggiori costi che ne possono derivare a carico di singoli soggetti.

4. La Regione assicura il continuo monitoraggio e la permanente conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni attraverso l'integrazione dei sistemi informativi territoriali locali e di quello regionale, attivando, anche mediante intese con i soggetti pubblici e gli operatori privati interessati, sistemi conoscitivi continui, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) pericolosità idrogeologica;

b) rischio di valanghe;

c) inquinamento del suolo, idrico, atmosferico, acustico;

d) degrado paesaggistico ed ambientale delle aree più sensibili;

e) aggravamento dei rischi ambientali nelle aree più critiche;

f) sovraccarico ambientale prodotto dai flussi turistici nelle aree che esercitano maggior attrazione e presentano nel contempo particolare sensibilità;

g) compromissione dei beni culturali;

h) distribuzione territoriale della popolazione residente;

i) distribuzione territoriale dell'attività edilizia;

l) flussi dei mezzi di trasporto;

m) distribuzione delle presenze turistiche nel territorio.

5. La coerenza e l'adattamento continuo del processo d'attuazione del PTP alle condizioni reali d'intervento sono assicurati anche mediante il controllo continuo e la permanente conoscenza degli aspetti di cui al comma 4. I sistemi conoscitivi di cui al comma 4 assicurano a tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio la costante conoscenza del territorio stesso e dell'ambiente anche ai fini della gestione integrata delle risorse. Le precisazioni e le specificazioni operate dai Comuni, dalle strutture regionali e dai soggetti ed organi pubblici competenti in applicazione delle determinazioni del PTP concorrono a formare e aggiornare i sistemi conoscitivi sovra indicati.

 

Art. 10

Disciplina degli altri strumenti regionali aventi attinenza con la pianificazione urbanistica e/o paesaggistica.

1. Tutti gli strumenti regionali aventi ad oggetto singoli aspetti di pianificazione urbanistica e/o paesaggistica o procedimenti attuativi della pianificazione medesima sono approvati con atti amministrativi.

2. La Giunta regionale cura che piani, o atti consimili, estranei al PTP ma aventi comunque attinenza con esso, vengano adottati e/o sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale corredati di puntuali norme di coordinamento con il PTP medesimo.

3. Ove i piani o gli atti di cui al comma 2, che siano approvati con legge regionale, determinino l'abrogazione, o la modificazione, di parti del PTP questa deve essere espressamente prevista.

 

TITOLO III

Pianificazione comunale

 

Art. 11

Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico.

1. Lo strumento generale di pianificazione urbanistica è costituito dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), formato e approvato ai sensi della normativa regionale in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge, di cui tutti i Comuni sono dotati.

2. Il PRG di cui al comma 1, per mezzo delle varianti di cui all'art. 13, comma 2, dà applicazione ai principi enunciati nell'art. 1.

3. Il PRG, ridelineato ai sensi del comma 2, definisce l'organizzazione dell'intero territorio del Comune cui fa riferimento, stabilendo gli usi propri dello stesso, nonché le forme e le modalità per il suo corretto impiego a soddisfare le esigenze delle comunità e degli individui, nella consapevolezza e nel rispetto della storia di quelle comunità.

 

Art. 12

Contenuti ed elaborati del PRG.

1. Il PRG, tenuto conto del PTP e ricercando il coordinamento con i PRG dei Comuni confinanti, assolve le seguenti funzioni:

a) provvede alla tutela dei beni culturali, ambientali e naturali e alla salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli ed agro-silvo-pastorali; a tal fine individua prioritariamente le relative aree da sottoporre a particolare disciplina d'uso e trasformazione;

b) individua gli insediamenti abitativi esistenti da conservare e riqualificare e, compatibilmente con le esigenze di tutela e salvaguardia di cui alla lett. a), individua le parti del territorio da destinare a nuova edificazione, qualora il relativo fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) definisce i criteri e le norme per i vari tipi di insediamento;

d) individua la localizzazione delle infrastrutture e dei servizi di interesse collettivo;

e) dispone in merito al sistema di verde pubblico;

f) evidenzia i vincoli che gravano sul territorio;

g) individua le aree di proprietà pubblica;

h) stabilisce le modalità delle trasformazioni urbanistiche o edilizie ammesse;

i) individua ogni ulteriore elemento, in relazione alle condizioni dei luoghi, al sistema socio - economico, all'uso delle risorse ambientali, all'assetto e alla difesa del suolo, che sia necessario ad un corretto inquadramento della pianificazione anche al fine di costituire un valido supporto alle decisioni.

2. Il PRG definisce gli equilibri funzionali e dispone in ordine al loro raggiungimento via via che si realizzino gli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, prefigurando le linee programmatiche dell'assetto territoriale locale in coerenza con il PTP; ai fini anzidetti le norme di attuazione del PRG definiscono le condizioni ed eventualmente le successioni temporali per la realizzazione degli interventi, in relazione alle destinazioni di uso da essi previste e alle infrastrutture esistenti e programmate; in ogni caso, le previsioni spaziali dei piani, tenuto conto delle diverse situazioni locali anche in ordine all'utilizzazione turistica del territorio, devono riferirsi alla prevista evoluzione dell'entità e della composizione della popolazione e delle attività entro un orizzonte temporale non superiore al decennio.

3. Ove specifici servizi pubblici o di interesse pubblico siano, in forza di un formale accordo, concentrati in un Comune ma destinati a soddisfare il fabbisogno di più Comuni vicini, il PRG del Comune designato come sede del servizio deve garantire la quantità di spazi a ciò destinati corrispondente al fabbisogno complessivo; in presenza di tale condizione, i PRG dei Comuni in cui il servizio non ha sede sono esonerati dall'obbligo di assicurare la corrispondente dotazione di spazi.

4. Il PRG è dotato di relazione illustrativa, di idonea cartografia, di norme di attuazione; la Giunta regionale, con apposita deliberazione, precisa:

a) la cartografia di base su cui rappresentare lo strumento urbanistico;

b) le scale di rappresentazione grafica in relazione all'oggetto della pianificazione;

c) i formati degli elaborati, in relazione alla scala di rappresentazione e di analisi;

d) le rappresentazioni grafiche necessarie in relazione alle zone territoriali e alle relative infrastrutture ed attrezzature, ai sistemi ambientali e agli ambiti inedificabili;

e) le norme intese a garantire l'uniformità e la possibilità di informatizzazione degli elementi espressivi del PRG, delle varianti e delle modifiche allo stesso;

f) la natura, prescrittiva o motivazionale, dei singoli elaborati del PRG.

5. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, le procedure di formazione, adozione ed approvazione delle varianti e delle modifiche al PRG sono comunque esperibili sulla base di idonei elaborati tecnici.

 

Art. 13

Adeguamento dei PRG (4).

1. I PRG vigenti devono essere adeguati alle norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP.

2. I Comuni provvedono all'adeguamento di cui al comma 1 contestualmente all'adozione della prima variante sostanziale al PRG, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 dicembre 2005; l'obbligo si intende ottemperato con la trasmissione da parte del Comune della variante, recante l'adeguamento, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica per l'approvazione (5). L'approvazione della variante al PRG, nonché l'approvazione degli strumenti attuativi in variante al PRG la cui bozza e relativo studio di impatto ambientale siano pervenuti, completi, alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non comporta l'applicazione delle disposizioni della legge medesima, eccezion fatta per quelle di carattere procedurale che non aggravino il procedimento di approvazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì all'adeguamento del PRG alle prescrizioni ed indirizzi della variante al PTP, restando sostituita all'entrata in vigore della presente legge l'entrata in vigore della legge di approvazione della variante al PTP.

4. I Comuni che, entro il 31 dicembre 2005, non hanno provveduto all'adeguamento di cui al comma 1 non possono adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) (6).

4.1 Dalla data di trasmissione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica della bozza di variante sostanziale al PRG, i Comuni possono approvare, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, quelle di seguito elencate, sempre che le stesse siano coerenti con la bozza di variante al PRG (7):

a) le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante di cui, rispettivamente, all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c);

b) le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata o di iniziativa pubblica di cui all'articolo 48, commi 5 e 6;

c) le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui all'articolo 52, comma 3 (8).

4.2 Entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per la valutazione della bozza di variante sostanziale al PRG da parte della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, i Comuni adottano il testo preliminare della variante; nell'ipotesi di mancato rispetto del predetto termine, i Comuni non possono adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) (9).

4.3 I Comuni definiscono con la Regione i tempi e le modalità mediante i quali procedere all'adeguamento dei PRG, attraverso apposito accordo da stipularsi in sede di conferenza di pianificazione, il cui schema generale è definito dalla Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (10).

4.4 I Comuni possono approvare le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante di cui, rispettivamente, all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa pubblica di cui all'articolo 48, commi 5 e 6, le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui all'articolo 52, comma 3, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, se dimostrano, in sede di approvazione dell'accordo di cui al comma 4.3 da parte della Regione (11):

a) di avere avviato le attività necessarie per la redazione della bozza di variante sostanziale al PRG, come definite nello schema generale di accordo di cui al comma 4.3;

b) di disporre delle cartografie degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37, ancorché in forma di bozza (12).

4.5 Il mancato rispetto degli accordi e dei termini stabiliti nell'accordo di cui al comma 4.3, accertato secondo le procedure definite nell'accordo stesso, comporta per il Comune il divieto di adottare qualunque variante al PRG fino alla presentazione della bozza di variante sostanziale, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) (13).

4-bis. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, definisce le forme di collaborazione fra Regione e Comuni e gli eventuali strumenti di sostegno e di coordinamento per agevolare l'iter di definizione ed approvazione dell'adeguamento dei PRG al PTP. A tale scopo, i finanziamenti disponibili per la costituzione del Sistema informativo territoriale regionale (SITR) sono destinabili in via prioritaria ai progetti connessi alla raccolta ed elaborazione dei dati per l'adeguamento dei PRG di cui al comma 1 (14).

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(4) Vedi anche l'art. 27, commi 1 e 2, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

(5)  Periodo così modificato dall'art. 30, comma 1, L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

(6)  Il presente comma, già sostituito dall'art. 30, comma 2, L.R. 15 dicembre 2003, n. 21, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «4. L'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo esclude l'adottabilità di varianti al PRG.».

(7) Alinea così modificato dall'art. 26, comma 1, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

(8)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22.

(9)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22 (vedi anche, per la decorrenza del termine di sei mesi da applicarsi ai Comuni che hanno già ottenuto la valutazione della bozza di variante sostanziale al PRG, l'art. 8, comma 4, della stessa legge).

(10)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 8, commi 1 e 2, della stessa legge).

(11) Alinea così modificato dall'art. 26, comma 1, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

(12)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 5, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22.

(13)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 6, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22.

(14)  Comma aggiunto dall'art. 30, comma 3, L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

 

Art. 14

Modifiche e varianti al PRG.

1. Salva restando la disciplina di cui all'art. 13 sull'adeguamento dei PRG alla presente legge e al PTP, i PRG vigenti possono essere modificati, oltre che con le procedure eccezionali di cui al Titolo IV, attraverso tre ordini di atti:

a) varianti sostanziali, eventualmente generali;

b) varianti non sostanziali;

c) modifiche non costituenti variante.

2. Costituiscono varianti sostanziali le modifiche che attengono all'impostazione generale del PRG e che in particolare:

a) adeguano, ai sensi dell'art. 13, comma 1, il PRG alle norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP;

b) comportano una riduzione della perimetrazione delle zone territoriali di tipo A;

c) introducono una normativa che consente, all'interno delle zone territoriali di tipo A, interventi di nuova costruzione;

d) comportano, all'interno della zona territoriale di tipo E, una modificazione alle parti di territorio qualificato di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale;

e) incrementano gli indici di edificabilità, la volumetria complessiva ammessa o la superficie delle zone territoriali di tipo B, C e D, o più d'uno tra tali parametri, in misura superiore al dieci per cento dei valori vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) apportano modificazioni alle modalità di attuazione del PRG, per quanto concerne le aree la cui attuazione è demandata all'approvazione di piani urbanistici di dettaglio, con l'eccezione degli adeguamenti di limitata entità di cui al comma 5, lett. d), e delle modificazioni alla delimitazione di tali aree in misura non superiore al dieci per cento;

g) individuano nuove zone territoriali o nuovi collegamenti stradali di lunghezza superiore a 500 metri.

3. Le varianti sostanziali sono denominate generali quando considerano il PRG nella sua interezza e lo sostituiscono o lo modificano organicamente nel suo complesso.

4. Sono varianti non sostanziali le modificazioni del PRG che non rientrano nelle ipotesi di cui al comma 2, né in quelle di cui al comma 5.

5. Le modifiche non costituenti varianti sono costituite:

a) dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;

b) dagli adeguamenti di limitata entità, imposti da esigenze tecniche, della localizzazione delle infrastrutture, degli spazi e delle opere destinate a servizi pubblici o di interesse generale;

c) dalla modifica della localizzazione degli spazi per i servizi locali, all'interno di singole aree già destinate a tali servizi, senza riduzione della loro superficie complessiva e nel rispetto degli standard definiti ai sensi dell'art. 23;

d) dagli adeguamenti di limitata entità, che non incidano sui pesi insediativi e sulle quantità di spazi pubblici dovuti, dei perimetri delle aree assoggettate a strumento urbanistico esecutivo;

e) dalle determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio a strumento urbanistico esecutivo e a delimitare tali porzioni di territorio;

f) dalle modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, le quali non riguardino edifici compresi in zone territoriali di tipo A o edifici anche esterni a tali zone territoriali, ma classificati dal PRG di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, non conducano alla ristrutturazione urbanistica e non riguardino edifici o aree per i quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità;

g) dalla riconferma dei vincoli per servizi pubblici o di interesse generale previsti dal PRG;

h) dalla destinazione a specifiche opere pubbliche o servizi pubblici di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opere o di servizi pubblici.

6. Le modifiche non costituenti variante e le varianti al PRG devono risultare coerenti con il PTP; le valutazioni della conferenza di pianificazione, di cui all'art. 15, comma 3, sono in primo luogo indirizzate ad assicurare la coerenza delle varianti al PTP.

7. Sono soggette alla valutazione di impatto ambientale esclusivamente le varianti sostanziali al PRG; il PTP costituisce l'insieme organico delle determinazioni con le quali, in primo luogo, sono da confrontare le varianti sostanziali al PRG al fine della valutazione di impatto ambientale; la valutazione di impatto ambientale delle varianti medesime comporta pertanto in primo luogo il confronto della variante con le analisi, le valutazioni e le determinazioni del PTP, ove del caso operando approfondimenti delle analisi stesse e della ricognizione dello stato di fatto, per motivare eventuali scelte che si discostassero da indirizzi del PTP medesimo.

8. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, specifica la disciplina relativa ai procedimenti di cui agli artt. 15 e 16 nonché agli ulteriori procedimenti che determinano varianti o deroghe agli strumenti urbanistici.

 

Art. 15

Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali al PRG (15).

1. Il Comune elabora la bozza di variante sostanziale al PRG, definendo i criteri e i contenuti fondamentali della variante stessa; la bozza contiene uno studio di impatto ambientale, ai sensi della normativa regionale in materia, idoneo ad accertare la compatibilità ambientale della proposta stessa ed evidenziare la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione.

 

2. La bozza di variante, con lo studio di impatto ambientale che ne è parte integrante, è sottoposta alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi della normativa regionale in materia, nei tempi e nei modi di cui al comma 3 ed è contestualmente, e con procedimenti coordinati, fatta oggetto di concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio ai sensi della legge n. 1089/1939 e della legge n. 1497/1939 o della legge regionale n. 56/1983.

3. Al fine di un'organica consultazione preventiva, la struttura regionale competente in materia di urbanistica individua il responsabile del procedimento il quale cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali interessate al contenuto della variante; il risultato di tale istruttoria è valutato da una conferenza di pianificazione convocata dal responsabile del procedimento alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, programmazione regionale, vincoli idrogeologici, protezione dell'ambiente ed altri eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della variante. Ai lavori della conferenza partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune che ha adottato la variante. La valutazione della conferenza sostituisce, a tutti gli effetti, il parere del Comitato scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale); l'attività di cui al presente comma è compiuta nel termine di centocinquanta giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della bozza; decorso tale termine, senza che la struttura stessa abbia concluso le attività di cui al presente comma, il Comune ne prescinde. La conferenza di pianificazione di cui al presente comma conclude il procedimento di concertazione di cui al comma 2 (16).

4. Tenuto conto dell'esito dell'attività di cui ai commi 1, 2 e 3 il Consiglio comunale, con apposita motivata deliberazione, adotta il testo preliminare della variante sostanziale.

5. La variante adottata ed il relativo studio di impatto ambientale sono pubblicati mediante deposito in pubblica visione dei relativi atti e delle deliberazioni che li riguardano presso la segreteria del Comune interessato, per quarantacinque giorni consecutivi; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione ai cittadini tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere locale e regionale. Chiunque ha facoltà di produrre osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere del termine predetto.

6. Sulle osservazioni si pronuncia il Consiglio comunale che dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante; questi non comportano una nuova pubblicazione ove non riguardino tematiche di cui all'art. 14, comma 2. Con la stessa deliberazione, il Consiglio comunale adotta, quindi, il testo definitivo della variante.

7. La deliberazione di cui al comma 6, con gli atti della variante adottata ai sensi del comma medesimo, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che la esamina per valutarne la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione; a tal fine, il responsabile del procedimento, individuato dalla struttura regionale competente in materia di urbanistica, cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali e, ove del caso, degli enti pubblici interessati dal contenuto della variante; il risultato di tale istruttoria è valutato dalla conferenza di pianificazione di cui al comma 3, convocata dal responsabile del procedimento; l'attività di cui al presente comma e quelle di cui al comma 8 sono compiute nel termine di centoventi giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della variante adottata. Decorso tale termine, il PRG si applica con effetti equivalenti a quelli dello strumento approvato, ai fini delle decisioni sulle domande di concessione edilizia, della formazione dei piani urbanistici di dettaglio, del rispetto delle distanze a protezione delle strade, delle eccezioni ai vincoli di inedificabilità, degli accordi di programma, delle intese e delle procedure accelerate, e comunque per l'applicazione di quelle altre norme che ne prevedono la vigenza.

8. La Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni conclusive operate dalla conferenza di pianificazione e sentite le valutazioni del Sindaco, approva, con propria deliberazione, la variante oppure non la approva oppure propone al Comune delle modificazioni.

9. Nel caso di proposte di modificazioni da parte della Giunta regionale, il Comune può deliberarne l'accoglimento, che comporta l'approvazione definitiva delle varianti, oppure presentare proprie controdeduzioni su cui la Giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro novanta giorni dal loro ricevimento.

 

10. La variante assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale che l'approva o della dichiarazione con la quale il segretario del Comune interessato attesta l'accoglimento, da parte del Consiglio comunale, delle proposte di modificazioni della Giunta stessa.

11. Le modalità di funzionamento della conferenza di pianificazione di cui al comma 3 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale (17).

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(15)  Vedi, anche, l'art. 1 dell'allegato A, Delib.G.R. 3 agosto 2007, n. 2132.

(16)  Il presente periodo, aggiunto dall'art. 2, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22, è stato poi così sostituito dall'art. 26, comma 2, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34. Il testo originario era così formulato: «La conferenza di pianificazione di cui al presente comma costituisce anche conferenza di servizi ai fini della definizione del procedimento di concertazione di cui al comma 2.».

(17) Comma così sostituito dall'art. 26, comma 3, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34. Il testo originario era così formulato: «11. Alla conferenza di pianificazione di cui al comma 3 si applicano le disposizioni relative alla conferenza di servizi di cui alla legislazione regionale in materia di procedimento amministrativo.».

 

Art. 16

Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG.

1. Previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove incidano su beni tutelati ai sensi della legge n. 1089/1939 e della legge n. 1497/1939 o della legge regionale n. 56/1983, le varianti non sostanziali sono adottate dal Consiglio comunale con apposita motivata deliberazione; questa è pubblicata per estratto nell'albo comunale e depositata in pubblica visione, con gli atti della variante, presso la segreteria del Comune stesso per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente all'avvio della pubblicazione copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica al fine della eventuale formulazione di proprie osservazioni; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione ai cittadini tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere locale e regionale; chiunque ha facoltà di produrre osservazioni nel pubblico interesse fino allo scadere del termine predetto.

2. Sulle osservazioni si pronuncia il Consiglio comunale che dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante; questi non comportano una nuova pubblicazione.

3. La variante assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, della deliberazione del Consiglio comunale che l'approva. La deliberazione medesima, con gli atti della variante, è trasmessa nei successivi trenta giorni alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

 

Art. 17

Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG.

1. Le modifiche non costituenti variante al PRG, di cui all'art. 14, sono introdotte nel PRG con deliberazione motivata del Consiglio comunale, previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove la modifica incida su beni tutelati ai sensi della legge n. 1497/1939 e/o della legge n. 431/1985 o della legge n. 1089/1939, o della legge regionale n. 56/1983, limitatamente alle modifiche riguardanti i beni stessi; la deliberazione medesima è trasmessa immediatamente alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, munita degli allegati tecnici.

 

Art. 18

Pubblicazione di varianti previste da leggi di settore.

1. Tutte le varianti al PRG, previste da leggi di settore, per le quali non è espressamente disciplinata la fase di pubblicazione, sono pubblicate nei modi e nei termini previsti per le varianti non sostanziali.

 

Art. 19

Riconsiderazione del PRG.

1. Decorsi dieci anni dalla data in cui il PRG ha assunto efficacia e allo scadere di ogni successivo decennio, il Comune provvede a riconsiderare i contenuti della propria pianificazione urbanistica generale, anche in relazione all'evolversi dello stato di fatto, allo scopo di assicurare, ove del caso con opportune varianti, la maggior rispondenza possibile della pianificazione medesima all'interesse generale e agli obiettivi di cui all'art. 1.

 

Art. 20

Misure di salvaguardia.

1. Dal momento in cui è assunta la deliberazione che adotta una variante non sostanziale, o il testo preliminare di una variante sostanziale, e fino all'approvazione della variante stessa, il Comune sospende ogni determinazione sulle istanze e sulle dichiarazioni relative a titoli abilitativi edilizi che risultino in contrasto con la variante adottata; il provvedimento di sospensione, adeguatamente motivato, è notificato tempestivamente agli interessati.

2. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, è fatto divieto di realizzare trasformazioni edilizie o urbanistiche che risultino in contrasto con la variante adottata; la disposizione del presente comma non si applica alle trasformazioni e agli interventi per i quali si sia concluso il procedimento abilitativo anteriormente al momento in cui assumono efficacia le misure di salvaguardia.

3. A richiesta del Comune e nell'ambito del periodo di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato notificato al proprietario, al costruttore e al direttore dei lavori, può ordinare la sospensione di trasformazioni edilizie o urbanistiche e di interventi idonei a modificare lo stato dei luoghi, che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione della variante adottata.

4. Decorsi tre anni dalla data di adozione della variante o del testo preliminare di variante senza che sia intervenuta l'approvazione o che la variante, ove previsto, sia stata trasmessa per l'approvazione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, essa decade a tutti gli effetti.

 

Art. 21

Mezzi di conoscenza e di informazione.

1. La Regione, con la collaborazione dei Comuni e delle Comunità montane, raccoglie i dati e gli elementi significativi per la conoscenza continua del territorio regionale, utilizzando le tecnologie più idonee.

2. Ai fini di cui al comma 1, i piani, i programmi e gli atti urbanistici sono formulati con tecniche idonee a consentire rapida ed efficace attuazione delle disposizioni del comma stesso e recano forme espressive uniformi.

3. I soggetti che vi abbiano interesse possono accedere ai dati ed agli elementi raccolti dalla Regione.

4. La Giunta regionale delibera in merito all'attuazione delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3, prescrivendo che le tecniche di disegno e in genere le forme espressive degli strumenti urbanistici siano uniformi in tutto il territorio regionale; a tal fine, esse devono corrispondere a quelle indicate dal provvedimento di cui al presente comma.

5. Le forme espressive degli strumenti urbanistici devono mirare:

a) alla trasparenza degli atti e pertanto a rendere il più possibile agevole la loro lettura e la loro comprensione;

b) alla semplicità delle loro rappresentazioni;

c) a rendere immediatamente confrontabili i vari strumenti urbanistici;

d) a rendere utilizzabili sistemi informatici per la conoscenza del territorio e dei piani e per la gestione degli stessi.

 

 

 

Art. 22

Zone territoriali.

1. Ai fini della formazione delle varianti al PRG le zone territoriali sono articolate in conformità ai seguenti criteri:

a) zone di tipo A: sono le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi;

b) zone di tipo B: sono le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari, diversi dagli agglomerati di cui alla lett. a), e dai relativi elementi complementari o integrativi, qualunque sia l'utilizzazione in atto, totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturate;

c) zone di tipo C: sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, da infrastrutturare, destinate alla realizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari;

d) zone di tipo D: sono le parti del territorio comunale destinate ad attività industriali;

e) zone di tipo E: sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili come tali definiti dal provvedimento di cui al comma 2;

f) zone di tipo F: sono le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale.

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, precisa i criteri di cui al comma 1, al fine di:

a) agevolare il recepimento e la traduzione in norme urbanistiche delle determinazioni del PTP;

b) differenziare le determinazioni urbanistiche ed edilizie, ivi comprese quelle attinenti alle modalità attuative, in relazione ai valori naturali, colturali o culturali espressi da determinate parti dei diversi tipi di zone, al loro grado di infrastrutturazione e di conservazione, alle specifiche destinazioni di uso in atto e previste, alla sovrapposizione, in determinate aree, di usi e attività stagionali diverse;

c) fornire elementi univoci di differenziazione tra le zone di tipo B e le zone di tipo C;

d) assicurare l'omogeneizzazione della struttura dei PRG, anche ai fini della loro informatizzazione;

e) individuare particolari condizioni per l'edificazione e l'uso del territorio anche in relazione alla funzione strategica dell'agricoltura nella gestione, tutela e salvaguardia dei terreni agricoli produttivi e del paesaggio agrario tradizionale. In particolare, la Giunta regionale definisce gli standard costruttivi e i parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi, nonché dei fabbricati a destinazione agrituristica, in relazione alle esigenze aziendali, alle dimensioni dell'azienda e al suo indirizzo produttivo prevalente e riparto colturale. La valutazione dei progetti, relativamente al rispetto degli standard così definiti, è effettuata, laddove prevista dai PRG, dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura (18).

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(18)  Periodo aggiunto dall'art. 27, comma 1, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

 

Art. 23

Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza.

1. Ai fini della formazione delle varianti al PRG, il Consiglio regionale definisce, con propria deliberazione, adeguati rapporti qualitativi o quantitativi tra gli abitanti insediati e da insediare, ivi compresi quelli fluttuanti per ragioni di turismo, e gli spazi da riservare ai servizi locali, tenuto conto degli indirizzi forniti dal PTP.

2. Sono servizi locali le attrezzature e gli impianti per la sanità e la sicurezza, l'istruzione e la formazione, la cultura, la ricreazione, lo sport, il commercio, l'amministrazione, i trasporti, i parcheggi, il verde attrezzato o di rispetto, il credito e altri assimilabili, con esclusione dei servizi qualificati dal PTP di rilevanza regionale.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono altresì definiti:

a) i rapporti minimi e/o massimi tra gli spazi destinati ad attività produttive, commerciali e direzionali, in atto e previste, e gli spazi pubblici destinati o da destinare a parcheggi e a verde attrezzato o di rispetto;

b) i limiti di densità edilizia dei diversi tipi di insediamento;

c) i limiti di altezza dei diversi tipi di fabbricato;

d) i limiti di distanza tra i fabbricati, dei fabbricati dai confini e, ove occorra, ad integrazione della disciplina in materia di sicurezza stradale, dei fabbricati dalle strade pubbliche.

 

Art. 24

Indici urbanistici.

1. Ai fini della formazione delle varianti al PRG, il Consiglio regionale, con la deliberazione di cui all'art. 23, comma 1, provvede altresì alle definizioni degli enti geometrici e degli indici, in particolare con riferimento a:

a) superficie territoriale;

b) superficie fondiaria;

c) superficie coperta;

d) superficie lorda abitabile;

e) superficie netta abitabile;

f) volume complessivo;

g) volume fuori terra;

h) densità fondiaria;

i) rapporto di copertura.

 

Art. 25

Azione delle Comunità montane.

1. Le Comunità montane possono assumere le iniziative e porre in essere i mezzi e le strutture più idonei a fornire ai Comuni adeguati supporti per l'esercizio delle funzioni comunali in materia urbanistica e in materia edilizia.

 

TITOLO IV

Accordi - Intese - Opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Comunità montane - Strutture per radiotelecomunicazioni (19)

 

Art. 26

Accordi di programma.

1. La disciplina del presente articolo e degli articoli 27 e 28 si applica agli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990, promossi dalla Regione o ai quali comunque la Regione partecipi.

2. Sono esclusi dall'applicazione delle presenti disposizioni le convenzioni, i protocolli di intesa e gli altri atti di concertazione, comunque denominati, il cui oggetto sia costituito da dichiarazioni di intenti o programmatiche prive di efficacia giuridica vincolante per i sottoscrittori.

3. L'accordo di programma può essere concluso quando sia necessaria l'azione integrata e coordinata di enti pubblici territoriali, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici, nel caso in cui:

a) debbano essere definiti o realizzati opere, interventi o programmi di intervento, di carattere pubblico o di interesse pubblico;

b) la definizione o la realizzazione delle opere, interventi o programmi di intervento di cui alla lett. a) rientri per qualche aspetto nella competenza della Regione o dei Comuni, o di più di uno fra tali enti;

c) la definizione o le realizzazioni di cui alla lettera b) comportino una pluralità di atti amministrativi o di azioni rientranti nella competenza di enti e di amministrazioni pubbliche diverse, o rendano comunque opportuno il coinvolgimento di più soggetti pubblici ed eventualmente di soggetti privati;

d) si renda necessario, o opportuno, il coordinamento delle azioni degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti di cui alla lettera c), al fine di renderle contestuali ed integrate, evitando la loro scomposizione in momenti e sedi distinte;

e) si giustifichi, in relazione al suo oggetto, la formazione e la stipulazione di un accordo, giuridicamente vincolante per i soggetti pubblici che ne sono parte, nel quale siano configurati e coordinati gli obblighi di ciascun soggetto, i tempi, le modalità, eventualmente i finanziamenti, e comunque quanto occorra per la completa definizione o realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento.

4. Ai fini della determinazione del possibile contenuto degli accordi di programma, per interventi si intendono gli insiemi sistematici di opere o di azioni concrete; per programmi di intervento si intendono gli atti che, considerando un insieme sistematico di interventi, coordinano gli stessi anche nel tempo, prevedono le fonti di finanziamento e i mezzi di attuazione ed in genere predispongono quanto occorre operativamente per la realizzazione degli interventi medesimi.

5. Gli accordi di programma configurano e disciplinano gli obblighi di ciascun soggetto partecipante, i tempi e le modalità di definizione e realizzazione ed indicano i tempi e le modalità di finanziamento; la completa realizzazione delle opere o degli interventi può essere perseguita anche con più accordi di programma, riferiti ciascuno ad una o più fasi della definizione e della realizzazione.

6. Ove l'accordo di programma riguardi opere, interventi o programmi di intervento alla cui realizzazione debbano concorrere, o sia opportuno che concorrano, soggetti privati, l'accordo dà atto di tale circostanza e prevede gli atti successivi attraverso i quali vengono disciplinati il concorso e gli obblighi dei soggetti privati e quelli correlativi dei soggetti pubblici.

7. Gli enti e le amministrazioni pubbliche che hanno stipulato l'accordo di programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'accordo o che contrastino con esso; gli enti e le amministrazioni medesime sono tenuti a compiere gli atti attuativi e applicativi dell'accordo stesso.

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(19)  Rubrica così modificata per effetto dell'art. 20, comma 4, L.R. 4 novembre 2005, n. 25.

 

Art. 27

Procedura di formazione degli accordi di programma.

1. Gli accordi di programma sono formati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) l'iniziativa che prospetta il ricorso all'accordo di programma può essere assunta da qualsiasi soggetto pubblico o privato; l'effettiva promozione dell'accordo di programma, invece, è di competenza del Presidente della Giunta regionale o del Sindaco;

b) la verifica della possibilità di concordare l'accordo di programma è condotta da una conferenza di programma, convocata dal promotore, fra i rappresentanti di tutti gli enti ed amministrazioni interessate;

c) alla conferenza sono convocati:

1) i partecipanti necessari all'accordo, consistenti nei soggetti che dovranno esprimere il consenso costituente l'accordo di programma;

2) i partecipanti eventuali, la cui partecipazione all'accordo non è ammessa o non è necessaria, ma la cui presenza alla conferenza di programma e alla preparazione dell'accordo è opportuna, ivi compresi i soggetti privati;

d) i soggetti diversi dalle singole persone fisiche esercitano la partecipazione alla conferenza di programma mediante il proprio legale rappresentante o mediante uno o più delegati dal medesimo o mediante altri soggetti legittimati dalle disposizioni sull'ordinamento interno di ciascun ente o amministrazione;

e) una volta verificata la possibilità di pervenire all'accordo di programma il promotore nomina un responsabile del procedimento;

f) il responsabile del procedimento assume le iniziative più efficaci al fine di pervenire alla formulazione del testo definitivo dell'accordo, alla cui redazione provvede, in termini idonei a far sì che tale testo sia condiviso da tutti gli enti e le amministrazioni il cui consenso è necessario;

g) il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i pareri degli organi collegiali, nonché, tramite conferenza di servizi, i pareri, le autorizzazioni e gli assensi a qualsiasi titolo dovuti dalla pubblica amministrazione;

h) l'accordo di programma è approvato dagli enti e dalle pubbliche amministrazioni partecipanti all'accordo tramite gli organi competenti secondo il proprio ordinamento; in tale sede è formulata l'autorizzazione al legale rappresentante dell'ente o dell'amministrazione pubblica a sottoscrivere l'atto.

2. L'accordo di programma può determinare varianti o modifiche degli strumenti urbanistici. In tal caso:

a) all'accordo devono essere allegati, come parte integrante dello stesso, gli atti tecnici che definiscono le varianti medesime; tali atti devono rendere evidente ed inequivoco l'oggetto di ciascuna variante;

b) devono essere depositati in pubblica visione presso la segreteria dei Comuni competenti, per venti giorni consecutivi, gli atti dell'accordo costituiti dal testo del medesimo, da sottoscrivere, nonché dagli atti tecnici che definiscono la modifica o la variante;

c) del deposito di cui alla lett. b) è data pubblicità; nei successivi venti giorni, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni; le osservazioni stesse sono esaminate e valutate dalla conferenza di servizi ai fini della redazione del testo definitivo dell'accordo.

3. La disciplina di cui al comma 2 si applica anche nei casi in cui l'accordo di programma comporti l'adeguamento di atti di programmazione o di pianificazione di altre amministrazioni firmatarie; in tal caso, il deposito degli atti interviene anche presso l'amministrazione titolare dell'atto di programmazione o di pianificazione interessato dall'adeguamento.

4. Ove l'accordo produca varianti o modifiche degli strumenti urbanistici, esso deve essere ratificato dal Consiglio comunale competente e quindi adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Qualora l'accordo di programma comporti l'adeguamento di atti di programmazione o di pianificazione di altre amministrazioni firmatarie, l'accordo deve essere approvato anche dagli organi competenti delle amministrazioni stesse.

6. L'accordo di programma può sostituire le concessioni edilizie; in tal caso la sostituzione deve essere espressamente dichiarata nella deliberazione del Consiglio comunale con la quale è formato il consenso del Comune; gli allegati dell'accordo stesso devono contenere tutti gli elaborati tecnici necessari per il rilascio delle concessioni medesime, nonché, ove necessario, la documentazione atta a consentire il corretto adempimento delle procedure espropriative e di occupazione d'urgenza.

7. Le modifiche degli accordi di programma sono effettuate con le procedure previste per la formazione degli stessi.

8. L'accordo di programma contiene disposizioni istitutive della commissione di vigilanza sull'attuazione dell'accordo. Tale commissione è costituita da rappresentanti degli enti e delle amministrazioni stipulanti l'accordo di programma ed è presieduta dal legale rappresentante dell'ente che ha deliberato l'atto finale dell'accordo. La commissione vigila sulla corretta applicazione dell'accordo, può acquisire documenti e informazioni presso i soggetti stipulanti, può disporre ispezioni ed accertamenti; può diffidare il soggetto inadempiente ad adempiere entro un preciso termine, decorso il quale la commissione può richiedere la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti e delle attività sui quali si è verificata inerzia o ritardo.

9. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può definire in modo più dettagliato la procedura di formazione degli accordi di programma promossi dalla Regione, gli elaborati da allegare, nonché le condizioni della sua partecipazione ad accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici (20).

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(20) Con Delib.G.R. 22 febbraio 2008, n. 469 sono state approvate disposizioni attuative di quanto previsto dal presente comma.

 

Art. 28

Pubblicazione degli accordi di programma.

1. Dell'avvio del procedimento dell'accordo di programma viene data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione all'atto della convocazione della conferenza di programma da parte del promotore.

2. L'accordo di programma approvato deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione insieme con l'atto finale di approvazione; la pubblicazione conferisce efficacia all'accordo.

3. L'atto finale di approvazione dell'accordo di programma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere pubbliche in esso previste, ove tali opere siano comprese nei programmi dell'amministrazione competente e siano utilizzabili i relativi finanziamenti; la dichiarazione anzidetta perde efficacia se le opere non sono iniziate entro tre anni dalla data della dichiarazione stessa.

 

Art. 29

Intesa per le opere di interesse regionale.

1. Le opere pubbliche regionali e le opere volte a soddisfare importanti interessi economici, sociali e culturali di rilievo regionale difformi, incoerenti o contrastanti con le determinazioni degli strumenti urbanistici comunali, possono essere realizzate mediante un'intesa tra la Regione ed il Comune territorialmente competente, secondo la procedura di cui al presente articolo.

2. La Giunta regionale approva la proposta di intesa, avanzata dalla struttura regionale competente per materia, completa della documentazione tecnico-descrittiva idonea a definire le caratteristiche, i parametri fisico-geometrici dell'opera ed i contenuti delle varianti da apportare alle determinazioni dello strumento urbanistico, individuando la struttura regionale responsabile del procedimento finalizzato al conseguimento dell'intesa.

3. La struttura regionale responsabile del procedimento inoltra la proposta di intesa, completa della documentazione di cui al comma 2, al Comune interessato, che provvede all'immediato deposito, in libera visione, degli atti pervenuti per trenta giorni consecutivi; durante il periodo di deposito, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni.

4. Il Comune si pronuncia sulla proposta di intesa e sulle eventuali osservazioni, presentate ai sensi del comma 3, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di intesa.

5. L'atto di intesa dispone sui contenuti della variante alle determinazioni dello strumento urbanistico e indica altresì il termine previsto per l'avvio dell'opera.

6. Nel caso in cui l'inerzia del Comune si protragga oltre il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale decide in via definitiva approvando, con propria deliberazione, le eventuali modifiche alle previsioni progettuali in accoglimento, anche parziale, delle proposte del Comune e le varianti alle determinazioni dello strumento urbanistico comunale.

7. Raggiunta l'intesa o, comunque, concluso il procedimento di cui al comma 6, il soggetto preposto all'esecuzione dell'opera dispone la redazione delle fasi progettuali necessarie e provvede all'acquisizione, ove richiesta, della valutazione di impatto ambientale e dei pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi, comunque denominati, necessari ai sensi di legge secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

8. Il progetto definitivo dell'opera è approvato con decreto del Presidente della Regione che sostituisce a tutti gli effetti la concessione edilizia ed equivale a variante del PRGC nonché a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, mediante apposizione, se necessario, del vincolo preordinato all'esproprio. Il decreto definisce, inoltre, i termini massimi entro i quali debbono essere iniziati ed ultimati i lavori.

9. Le eventuali varianti in corso d'opera aventi rilevanza urbanistico-edilizia che non comportano varianti allo strumento urbanistico sostanzialmente difformi da quelle oggetto dell'intesa sono approvate, previa comunicazione al Comune interessato, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale (21).

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(21)  Articolo così sostituito dall'art. 22, L.R. 29 marzo 2007, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 29. Intesa per le opere pubbliche di interesse regionale. 1. La progettazione di opere pubbliche di iniziativa della Regione, qualora incoerenti, contrastanti o difformi rispetto alle determinazioni degli strumenti urbanistici comunali, è effettuata dalla Regione d'intesa con i Comuni interessati dall'intervento. 2. La Giunta regionale, ultimato il progetto preliminare dell'opera, individua il responsabile del procedimento e delibera l'avvio del procedimento per il raggiungimento dell'intesa; in caso di inerzia del Comune che si protragga per oltre novanta giorni dalla ricezione della richiesta della Regione, il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti di competenza del Comune. 3. Raggiunta l'intesa e predisposto il progetto definitivo, l'acquisizione degli assensi, delle autorizzazioni, dei pareri, dei nullaosta e in genere degli atti dovuti ai sensi di legge, nonché della valutazione di impatto ambientale ove dovuta, è effettuata dal responsabile del procedimento, con l'impiego, per quanto possibile, della conferenza di servizi; l'approvazione del progetto definitivo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. 4. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 3 equivale a variante del PRG nonché a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere e sostituisce ad ogni effetto la concessione edilizia.».

 

 Art. 30

Intesa per le opere pubbliche di interesse statale.

1. Alle opere pubbliche di interesse statale si applica, ove occorra, l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per la estensione alla Regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641).

 

Art. 31

Opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Comunità montane.

1. L'approvazione, da parte del Consiglio comunale, dei progetti preliminari di opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Comunità montane, riguardanti aree che il PRG destina genericamente a servizi pubblici o la cui destinazione specifica non coincide con quella delle opere progettate, costituisce approvazione di modifica al PRG ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c); si applicano le procedure di cui all'art. 17.

2. L'approvazione, da parte del Consiglio comunale, dei progetti preliminari di opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Comunità montane, riguardanti aree che il PRG non destina in tutto o in parte a servizi pubblici, costituisce adozione di variante non sostanziale al PRG ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b); si applicano le procedure di cui all'art. 16.

3. Gli atti di approvazione delle modifiche di cui al comma 1 e delle varianti non sostanziali di cui al comma 2 costituiscono dichiarazione di conformità urbanistica del progetto ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici.

 

Art. 32

Strutture per le radiotelecomunicazioni.

1. Le strutture per le radiotelecomunicazioni sono definite dalla vigente normativa di settore.

2. La realizzazione delle strutture per le radiotelecomunicazioni di cui al comma 1 costituisce trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

3. Le strutture per le radiotelecomunicazioni devono essere localizzate in modo da non incidere negativamente:

a) sull'incolumità fisica e sulla salute delle persone;

b) sulle componenti strutturali del paesaggio qualificate come meritevoli di tutela dal PTP;

c) sui siti, beni e aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico, definiti dal PTP;

d) sulle aree naturali protette.

4. Le Comunità montane ed il Comune di Aosta, d'intesa con i Comuni interessati e sentiti i soggetti concessionari presenti sul territorio, formano piani preordinati:

a) ad assicurare concreta attuazione alle disposizioni di cui al comma 3 e comunque ad evitare o contenere al massimo i possibili pregiudizi ai beni indicati nel comma stesso;

b) ad evitare la proliferazione delle strutture per le radiotelecomunicazioni sul territorio;

c) a concentrare per quanto possibile le strutture per le radiotelecomunicazioni mediante l'associazione delle stesse sia quanto a localizzazione, sia quanto a postazioni impiegate;

d) a localizzare le strutture per le radiotelecomunicazioni nel modo più idoneo, tenuto conto di quanto previsto al presente articolo;

e) a dettare la disciplina urbanistico-edilizia per un corretto inserimento ambientale delle strutture per le radiotelecomunicazioni.

5. Ai piani di cui al comma 4 si applicano le procedure di cui agli articoli 27 e 28.

6. L'installazione di strutture per le radiotelecomunicazioni deve rispettare il piano di cui al comma 4 (22).

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(22) Articolo così sostituito dall'art. 20, comma 1, L.R. 4 novembre 2005, n. 25. Il testo originario era così formulato: «Art. 32. Impianti per le telecomunicazioni. 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli impianti di telecomunicazione costituiti da antenne, tralicci, ripetitori, stazioni, postazioni e in genere da qualsiasi struttura per la telecomunicazione che impegni il territorio. 2. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 costituisce trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. 3. Gli impianti medesimi devono essere localizzati in modo da non incidere negativamente: a) sull'incolumità fisica e sulla salute delle persone; b) sulle componenti strutturali del paesaggio qualificate come meritevoli di tutela dal PTP; c) sui siti, beni e aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico, definiti dal PTP; d) sulle aree naturali protette. 4. Le Comunità montane, d'intesa con i Comuni interessati e sentiti i soggetti concessionari presenti sul territorio, formano piani preordinati: a) ad assicurare concreta attuazione alle disposizioni del comma 3 e comunque ad evitare o contenere al massimo i possibili pregiudizi ai beni indicati nel comma stesso; b) ad evitare la proliferazione degli impianti di telecomunicazione sul territorio; c) a concentrare per quanto possibile gli impianti mediante l'associazione degli stessi sia quanto a localizzazione, sia quanto a strutture impiegate; d) a localizzare gli impianti nel modo più idoneo, tenuto conto di quanto previsto al presente articolo; e) a dettare la disciplina urbanistico-edilizia per un corretto inserimento ambientale degli impianti. 5. Ai piani di cui al comma 4 si applicano le procedure di cui agli artt. 27 e 28. 6. L'installazione di impianti di telecomunicazione deve rispettare il piano di cui al comma 4.».

 

TITOLO V

Ambiti inedificabili

Capo I - Aree boscate, zone umide e laghi, terreni sedi di frane, a rischio di inondazioni, di valanghe o slavine

 

Art. 33

Aree boscate.

1. È vietata l'edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno cinque anni di età, anche se sviluppatisi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione di insediamenti preesistenti.

3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione, sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia che non comportino la sostituzione delle strutture esistenti e, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, di ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna; è altresì consentito il mutamento della destinazione d'uso.

4. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate è ammesso, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione, il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino accatastati o la cui esistenza alla data di entrata in vigore della presente legge sia provata da documentazione fotografica o scritta. Gli interventi di ripristino eseguibili sui fabbricati anzidetti consistono in un insieme sistematico di opere, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi o dalla documentazione fotografica o scritta attestante la loro preesistenza.

5. Fatte salve le eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle fasce di salvaguardia di cui al comma 10, è ammessa l'esecuzione di costruzioni e infrastrutture agricole senza possibilità di mutamento della destinazione d'uso.

6. In caso di motivata necessità, nelle aree boscate è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.

7. Sono inoltre ammessi, previo parere della struttura regionale competente in materia di forestazione ed in coerenza con i criteri precisati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 22, gli interventi infrastrutturali per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi, la costruzione di altre infrastrutture primarie necessarie e gli interventi di miglioramento fondiario, di recupero produttivo e di riordino fondiario che interessino terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per effetto dell'abbandono.

8. L'esecuzione delle opere di cui ai commi 5 e 6 è subordinata al parere vincolante della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di forestazione, sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3.

9. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni recate dal comma 2, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti relativi; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, quali deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l'individuazione e la delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle aree boscate effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge.

10. Nella delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, i Comuni possono prevedere una fascia di salvaguardia inedificabile circostante le aree boscate; fino all'approvazione dell'individuazione e della delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, la fascia predetta è fissata in metri trenta; essa esclude le zone destinate all'edificazione dai PRG vigenti; il relativo vincolo di inedificabilità non si applica alle costruzioni e alle infrastrutture agricole di cui al comma 5 né alle opere di cui ai commi 6 e 7.

11. I Comuni definiscono, di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione della legge n. 431/1985.

 

Art. 34

Zone umide e laghi (23).

1. È vietata l'edificazione nelle zone umide e nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali per una profondità di metri cento dalle sponde, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo (24).

1-bis. Per i laghi artificiali, intesi come massa d'acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale, i Comuni perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia con la procedura di cui al comma 5 e disciplinano gli interventi in esse consentite, fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici di cui alla normativa statale vigente (25).

2. Ai fini della presente legge e fatti comunque salvi i laghi elencati nell'Appendice "4 Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario - Aree di pertinenza di laghi - L" della Relazione illustrativa del PTP (26):

 

a) per zona umida si intende uno specchio d'acqua privo di affluenti superficiali o servito da affluenti superficiali di portata minima, caratterizzata dalla bassa profondità delle acque, dalla diffusa presenza di vegetazione acquatica emersa e dall'assenza di stratificazione termica o di termoclino durevole sull'intera superficie o sulla massima parte di essa;

b) per lago naturale si intende una massa d'acqua, avente superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati durante i periodi di magra, occupante una conca completamente circondata da terre emerse;

c) [per lago artificiale si intende una massa d'acqua avente superficie potenziale non inferiore a metri quadrati 5.000 ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale] (27).

2-bis. [I Comuni, per i laghi artificiali, intesi come una massa d'acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale, perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia e disciplinano le destinazioni d'uso consentite in esse nell'ambito dei Piani regolatori comunali] (28).

3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, negli ambiti di cui al comma 1 sono ammessi:

a) per una profondità di 20 metri dalle sponde, gli interventi previsti all'articolo 40, comma 2, delle norme di attuazione del PTP;

b) per una profondità compresa tra 20 e 100 metri dalle sponde, oltre agli interventi di cui alla lettera a), interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, è ammesso l'ampliamento, compresa la sopraelevazione, per adeguare l'edificio a specifiche leggi in materia di sicurezza o norme igienico-sanitarie, ed in particolare per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna. È altresì consentito il mutamento della destinazione d'uso, nonché la costruzione di autorimesse strettamente connesse con gli edifici esistenti, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di laghi e zone umide (29) (30).

4. In caso di motivata necessità, nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali di cui al comma 3, la Giunta regionale, acquisiti, tramite conferenza di servizi, i pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di quelle competenti in relazione alla specifica natura dell'intervento proposto, può deliberare l'approvazione dei progetti di interventi d'interesse generale aventi particolare rilevanza sociale ed economica; la rilevanza predetta o l'interesse generale devono essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione che ammette la deroga; i progetti devono essere corredati di specifiche valutazioni idrogeologiche e ambientali e devono essere coerenti con la tutela e valorizzazione delle zone umide e dei laghi naturali o artificiali (31).

4-bis. Per le zone umide e i laghi, la procedura di deroga di cui al comma 4, ove necessario, è ricompresa in quella di cui all'articolo 4 delle norme di attuazione del PTP (32).

5. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni di cui al comma 2, e quelli di cui al comma 1-bis, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti in sede di conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui ai commi 1 e 1-bis, come deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l'individuazione e la delimitazione delle zone umide e dei laghi naturali costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle zone umide e dei laghi naturali effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla data di entrata in vigore della presente legge (33).

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(23)  Vedi anche l'art. 8, comma 3, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22.

(24)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22.

(25)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22, poi così modificato dall'art. 26, comma 4, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

(26)  Alinea così modificato dall'art. 16, comma 1, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

(27)  Lettera abrogata dall'art. 16, comma 2, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

 

(28)  Comma aggiunto dall'art. 16, comma 3, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, poi abrogato dall'art. 3, comma 3, lettera a), L.R. 16 ottobre 2006, n. 22.

(29)  L'ultimo periodo della presente lettera è stato così modificato dall'art. 3, comma 4, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22.

(30)  Comma così sostituito dall'art. 16, comma 4, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, negli ambiti di cui al comma 1 sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, è ammesso l'ampliamento compresa la sopraelevazione, per adeguare l'edificio a specifiche leggi in tema di sicurezza o norme igienico-sanitarie, ed in particolare per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in tema di altezza minima libera interna. È altresì consentito il mutamento della destinazione d'uso, nonché la costruzione di autorimesse interrate strettamente connesse con gli edifici esistenti».

(31)  Comma così sostituito dall'art. 16, comma 5, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, poi così modificato dall'art. 3, comma 5, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22. Il testo originario era così formulato: «4. In caso di motivata necessità, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali o artificiali è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, previo parere vincolante della Giunta regionale».

(32)  Comma aggiunto dall'art. 16, comma 6, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, poi così modificato dall'art. 3, comma 6, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22.

(33)  Il presente comma, già modificato dall'art. 16, comma 7, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, è stato poi così sostituito dall'art. 3, comma 7, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «5. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni recate dai commi 2 e 2-bis, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti relativi; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, quali deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l'individuazione e la delimitazione delle zone umide e dei laghi naturali e artificiali costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle zone umide e dei laghi naturali e artificiali effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge.».

 

Art. 35

Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d'uso (34).

1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti, in funzione della pericolosità geologica, nelle classi alta, media e bassa.

2. La delimitazione delle aree alluvionabili dalle colate detritiche avviene, in funzione di tre diversi gradi di intensità del fenomeno, in aree ad elevata, media e bassa pericolosità, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 38, sulla base di idonei studi realizzati secondo specifiche metodiche di valutazione della pericolosità, definite con deliberazione della Giunta regionale.

3. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2 sono ammissibili gli interventi compatibili con un adeguato livello di sicurezza delle aree stesse, gli interventi finalizzati alla difesa, stabilizzazione e consolidamento dei terreni e al miglioramento della tutela della pubblica incolumità dai dissesti e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti.

4. I progetti relativi agli interventi ammissibili devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie.

5. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2, e per quelle di cui all'articolo 36, sono consentiti gli interventi conseguenti a proroghe, varianti e rinnovi del titolo abilitativi che non comportino la modifica sostanziale dell'opera come originariamente prevista e, in particolare, che non aumentino il numero di unità immobiliari o che non mutino la destinazione d'uso e che non siano incompatibili con lo stato di dissesto esistente.

6. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2, e per quelle di cui all'articolo 36, gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale. In caso di motivata necessità:

a) la Giunta regionale può deliberare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali; tali progetti devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie;

 

b) il Comune può autorizzare, per le aree e gli edifici isolati o per le infrastrutture e gli edifici danneggiati o distrutti in caso di dissesti idraulici, geologici o valanghivi, la realizzazione di interventi edilizi, compresi i mutamenti di destinazione d'uso, altrimenti non consentiti, che presuppongono preventivi interventi di protezione a carico del promotore dell'iniziativa e che assicurano un grado di protezione adeguato all'uso dell'area. Nel caso di aree isolate sono ammissibili gli interventi di nuova edificazione relativa ad attività agro-silvo-pastorali o artigianali, a strutture connesse alla pratica delle attività escursionistica ed alpinistica o alla ristorazione a diretto servizio delle piste da sci. Per gli interventi di protezione non è comunque ammesso alcun finanziamento pubblico, salvo che per gli interventi diretti alla salvaguardia di edifici di proprietà degli enti pubblici.

7. Per le aree a diversa pericolosità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione, le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica (35).

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(34) Con Delib.G.R. 11 dicembre 2000, n. 4268 sono state approvate le istruzioni concernenti il comportamento che i comuni sono tenuti ad adottare dal punto di vista urbanistico in relazione agli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000. Vedi, anche, gli articoli 2 e 19, L.R. 24 giugno 2002, n. 11. Con Circ.Ass. 3 marzo 2006, n. 15 sono state approvate le linee interpretative di cui al presente articolo.

(35) Il presente articolo, già modificato dall'art. 16, commi 8, 9, 10 e 11, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1 e dall'art. 4, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22, è stato poi così sostituito dall'art. 26, comma 5, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 9 del medesimo articolo). Il testo precedente era così formulato: «Art. 35. Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d'uso. 1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti, in funzione della pericolosità geologica, in: a) aree dissestate di grande estensione o coinvolgenti elevati spessori di terreno o comunque ad alta pericolosità, comprendenti grandi frane, falde detritiche frequentemente alimentate, aree instabili con elevata propensione al dissesto o con elevata probabilità di coinvolgimento in occasione anche di deboli eventi idrogeologici; b) aree dissestate di media estensione o coinvolgenti limitati spessori di terreno o comunque a media pericolosità, comprendenti settori di versante maggiormente vulnerabili durante eventi idrogeologici per potenziale franosità soprattutto dei terreni superficiali e falde detritiche sporadicamente alimentate; c) aree dissestate di piccola estensione o bassa pericolosità, caratterizzate da locali fenomeni di instabilità per franosità in occasione di eventi idrogeologici. 2. Nelle aree di cui al comma 1, lettera a), è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale ad eccezione: a) degli interventi di demolizione senza ricostruzione; b) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture, senza aumento del carico insediativo o modifica della destinazione d'uso; i progetti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente; sono, altresì, consentiti nello specifico gli interventi o varianti ai progetti relativi a: 1) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti; 2) recinzioni e cancellate; 3) opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; 4) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari e non mutino la destinazione d'uso; 5) devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti; 6) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti; 7) opere di demolizione; 8) manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento; 9) intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici; c) degli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente; d) degli interventi di consolidamento, risanamento e restauro conservativo di beni di interesse storico, compatibili con la normativa di tutela, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente; e) delle opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei dissesti; f) delle opere di regimazione delle acque, superficiali e sotterranee, nonché di sistemazione agraria, comprensive di ogni intervento infrastrutturale necessario, nel rispetto degli equilibri statici e idrodinamici delle aree, della ristrutturazione e della realizzazione di infrastrutture puntuali, lineari, ad esclusione di quelle viarie, e a rete non altrimenti localizzabili; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente valutato dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo. 2-bis. Gli interventi di cui al comma 2 devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale. La Giunta regionale può deliberare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di importanti interessi economici e sociali; tali progetti devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie. Il Comune può deliberare l'eventuale aumento del carico insediativo per gli interventi di cui al comma 2 realizzati all'interno delle zone A di cui all'articolo 22, sulla base delle indicazioni derivanti da uno specifico studio della situazione di pericolosità del bacino che individui le possibili misure di mitigazione del rischio. 3. Fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree di cui al comma 1, lettera b), sono consentiti, oltre alle opere di cui al comma 2, gli interventi di risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia degli edifici e delle infrastrutture esistenti, senza aumento di superficie, di volume e del carico insediativo. All'interno dei centri edificati, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti e con le norme del piano regolatore, è ammesso l'ampliamento, compresa la sopraelevazione, per adeguare l'edificio a specifiche leggi in materia di sicurezza o norme igienico-sanitarie, ed in particolare per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna, il mutamento della destinazione d'uso senza aumento del carico insediativo, nonché la costruzione di autorimesse strettamente connesse con gli edifici esistenti. I relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale. La Giunta regionale può deliberare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di importanti interessi economici e sociali; tali progetti devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie. 4. Nelle aree di cui al comma 1, lettera c), sono consentiti, oltre agli interventi di cui ai commi 2 e 3, anche interventi che comportino la realizzazione di nuove strutture abitative e produttive, previa verifica, tramite specifica valutazione geologica e geotecnica, dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.».

 

Art. 36

Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni (36).

1. I terreni a rischio di inondazioni prodotte dalla Dora Baltea, nel territorio posto a valle della confluenza del torrente Grand-Eyvia nella Dora stessa, si identificano con le fasce fluviali di cui al piano stralcio delle fasce fluviali del piano di bacino del fiume Po, di seguito denominato piano stralcio, ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modificazioni.

2. Il trasferimento dei limiti delle fasce fluviali, di cui al comma 1, dalle tavole grafiche del piano stralcio alla cartografia comunale è effettuato con le procedure di cui all'art. 38, comma 4-bis (37).

3. Per i corsi d'acqua naturali dei quali il piano stralcio non delimita le fasce fluviali, i terreni a rischio di inondazioni sono delimitati, con le modalità di cui all'art. 38, dai Comuni; la Giunta regionale delibera i criteri per la delimitazione dei suddetti terreni a rischio di inondazioni, in coerenza con le prescrizioni del piano stralcio.

4. Ai terreni a rischio di inondazioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale che disciplinano le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività, nonché quelle che regolano la pianificazione urbanistica (38).

5. Il PRG, traducendo nel territorio del Comune i relativi indirizzi del PTP, disciplina i divieti, le limitazioni e le prescrizioni riguardanti i territori ricadenti nelle fasce C del piano stralcio, ed in quelle analoghe di cui al comma 3, con particolare riguardo alla dispersione di sostanze nocive.

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(36)  Con Delib.G.R. 11 dicembre 2000, n. 4268 sono state approvate le istruzioni concernenti il comportamento che i comuni sono tenuti ad adottare dal punto di vista urbanistico in relazione agli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000. Vedi, anche, gli articoli 2 e 19, L.R. 24 giugno 2002, n. 11.

(37)  Comma così modificato dall'art. 16, comma 12, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

(38)  Comma così modificato dall'art. 16, comma 13, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

 

Art. 37

Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso (39).

1. I terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine sono distinti, in funzione dell'intensità degli eventi attesi e della loro frequenza, in:

a) aree ad elevato rischio;

b) aree a medio rischio;

c) aree a debole rischio.

2. Nelle aree di cui al comma 1, lettera a), sono consentiti:

a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture. Ogni intervento strutturalmente e staticamente rilevante comporta l'adeguamento delle strutture e l'esecuzione di specifiche opere di protezione, atte a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;

c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo degli edifici e delle infrastrutture, compreso l'eventuale mutamento della destinazione d'uso degli immobili, purché la destinazione d'uso sia relativa allo svolgimento di attività circoscritte alla stagione estiva. Ogni intervento strutturalmente e staticamente rilevante comporta l'adeguamento delle strutture e l'esecuzione di specifiche opere di protezione, atte a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;

d) la realizzazione di opere di protezione attiva e passiva e di riduzione del rischio idrogeologico;

e) la nuova costruzione di infrastrutture:

1) di tipo puntuale, quali opere di captazione, prese d'acqua e impianti di telecomunicazioni;

2) di tipo lineare o a rete, quali acquedotti, fognature, reti irrigue, elettrodotti, reti telematiche, impianti di risalita, piste di sci, piste tagliafuoco e forestali, sistemazioni ed adeguamenti stradali, piste di servizio temporanee ad uso esclusivamente stagionale e rete sentieristica;

3) di tipo areale, quali sistemazioni di terreni, bonifiche agrarie ed aree ludico-sportive ad uso esclusivamente estivo;

f) gli interventi di nuova costruzione di strade poderali di servizio ad alpeggi e mayen fruibili solo nella stagione estiva, nonché gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione di fabbricati rurali utilizzati esclusivamente per le attività agro-pastorali durante il periodo estivo, a condizione che gli stessi presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree (40).

2-bis. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere e) ed f), devono fondarsi su specifiche analisi di interferenza valanghiva e sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie (41).

3. Fatto salvo il rispetto delle determinazioni più restrittive del PTP e dei PRG, nelle aree di cui al comma 1, lettera b), ferma restando l'eseguibilità degli interventi di cui al comma 2 con le cautele tecniche, le limitazioni e la procedura ivi previste, sono consentite la nuova costruzione o la ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, a condizione che le stesse presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree. I relativi progetti devono fondarsi su specifiche analisi di interferenza valanghiva e sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nelle aree di cui al comma 1, lettera c), in relazione ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree (42).

4. [Nelle aree di cui al comma 1, lett. c), si applicano le disposizioni di cui al comma 3, in relazione ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree] (43).

5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina:

a) i criteri e i parametri per la delimitazione delle classi di aree soggette al rischio di valanghe o slavine;

b) i coefficienti relativi ai massimi effetti degli eventi attesi in ciascuna classe di aree;

c) i criteri per la progettazione degli interventi ammissibili.

6. I progetti relativi agli interventi nelle aree di cui al comma 1, ad eccezione degli interventi da realizzare su manufatti esistenti che non comportano la diretta esposizione ai fenomeni valanghivi, e le modifiche strutturali staticamente rilevanti dei manufatti stessi sono sottoposti al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di rischio valanghivo (44).

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(39) Con Delib.G.R. 11 dicembre 2000, n. 4268 sono state approvate le istruzioni concernenti il comportamento che i comuni sono tenuti ad adottare dal punto di vista urbanistico in relazione agli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000. Vedi, anche, gli articoli 2 e 19, L.R. 24 giugno 2002, n. 11.

(40)  Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22. Il testo originario era così formulato: «2. Nelle aree di cui al comma 1, lettera a), è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale eccedente la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria. Ogni intervento di manutenzione straordinaria deve comportare l'adeguamento delle strutture e l'esecuzione di specifiche opere di protezione, atti a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree; è comunque consentita l'esecuzione di opere infrastrutturali interrate direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, purché dette opere non siano localizzabili altrimenti o siano assistite da opportuni accorgimenti o interventi di bonifica. Sono altresì consentiti gli interventi di costruzione di strade poderali di servizio agli alpeggi e ai mayen fruibili solo in stagioni caratterizzate da assoluta sicurezza, nonché interventi di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati rurali utilizzati esclusivamente per la monticazione del bestiame durante il periodo estivo, solo ove gli stessi presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.».

(41)  Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22. (42)  Comma così sostituito dall'art. 5, comma 3, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22. Il testo originario era così formulato: «3. Fatto salvo il rispetto delle determinazioni più restrittive del PTP e dei PRG, nelle aree di cui al comma 1, lettera b), ferme restando l'eseguibilità degli interventi di cui al comma 2 con le cautele tecniche, le limitazioni e la procedura ivi previste: a) sono consentiti la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici solo ove gli stessi presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti attesi in tali aree; b) sono consentiti gli interventi di recupero eccedenti l'ordinaria manutenzione solo ove si accompagnino all'adeguamento delle strutture e all'esecuzione di specifiche opere di protezione, ove necessarie, atte a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree; c) sono comunque consentiti gli interventi di consolidamento, risanamento conservativo, ristrutturazione, ricostruzione di alpeggi e mayen utilizzati esclusivamente per la monticazione estiva del bestiame, nonché gli interventi di risanamento, consolidamento, ricostruzione, ampliamento, realizzazione di canali interrati o a cielo aperto e di piccole strutture tecniche agricole; in questi casi, la concessione edificatoria è subordinata al rilascio, da parte della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, del parere favorevole in ordine alla tipologia costruttiva adottata.». (43)  Comma abrogato dall'art. 5, comma 4, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22. (44)  Comma così sostituito dall'art. 5, comma 5, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22. Il testo originario era così formulato: «6. I progetti relativi agli interventi nelle aree di cui al comma 1 sono sottoposti al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.».

 

Art. 38

Compiti dei Comuni (45).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni individuano, con deliberazione del Consiglio comunale, i terreni di cui agli artt. 35, 36, comma 3, e 37, in conformità alle disposizioni degli articoli medesimi ed ai criteri, parametri e coefficienti individuati dalla Giunta regionale ai sensi degli artt. 36, comma 3, e 37, comma 5, e ne delimitano il perimetro in apposita cartografia, sia su base catastale, sia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000; in caso di difformità tra le due delimitazioni prevale quella a base catastale.

2. La cartografia di cui al comma 1 costituisce parte integrante del PRG ed è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale, la quale vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, riunite nella conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, alla quale partecipano altresì i tecnici incaricati della redazione della cartografia, entro centoventi giorni dalla ricezione dei relativi atti comunali; ove tale termine decorra inutilmente, la cartografia si intende approvata (46).

3. Qualora i Comuni non provvedano all'individuazione degli ambiti di cui agli artt. 33, 34, 35, 36 e 37 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede all'individuazione, delimitazione ed approvazione di tali ambiti.

4. La cartografia di cui al comma 1 è sottoposta a revisione da parte del Comune interessato o della Giunta regionale, per recepire le modificazioni verificatesi a seguito:

a) di eventi calamitosi o di aggiornamenti del quadro dei dissesti idrogeologici;

b) di indagini e studi di dettaglio della pericolosità idrogeologica di parti del territorio;

c) del mutamento sostanziale del quadro di riferimento alla base delle delimitazioni già approvate (47).

4-bis. La revisione della cartografia di cui al comma 1 avviene con le procedure di cui ai commi 1 e 2 ove proposta dal Comune interessato oppure da parte della Giunta regionale, sulla base di specifiche indagini di approfondimento della situazione di dissesto sviluppate dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, che richiede l'attivazione della procedura di revisione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che a sua volta provvede, nei successivi sessanta giorni, alla convocazione della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, difesa del suolo e vincoli idrogeologici, il Sindaco, o suo delegato, del Comune interessato dalle perimetrazioni ed altri soggetti eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della modifica (48).

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(45)  Con Delib.G.R. 11 dicembre 2000, n. 4268 sono state approvate le istruzioni concernenti il comportamento che i comuni sono tenuti ad adottare dal punto di vista urbanistico in relazione agli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000.

(46) Comma così modificato dall'art. 26, comma 6, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

(47)  Comma così sostituito dall'art. 16, comma 14, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1. Il testo originario era così formulato: «4. La cartografia di cui al comma 1 può essere sottoposta a revisione, con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, recependo le modificazioni verificatesi».

(48)  Il presente comma, aggiunto dall'art. 16, comma 15, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, è stato poi così sostituito dall'art. 26, comma 7, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34. Il testo originario era così formulato: «4-bis. La revisione della cartografia di cui al comma 1 avviene con le procedure di cui ai commi 1 e 2 ove proposta dal Comune interessato, oppure da parte della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di urbanistica, sulla base del parere espresso dalla conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, difesa del suolo, vincoli idrogeologici, il Sindaco, o suo delegato, del Comune interessato dalle perimetrazioni e altri eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della modifica, entro sessanta giorni dalla richiesta, sulla base di specifiche indagini di approfondimento della situazione di dissesto, da parte della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.».

 

TITOLO V

Ambiti inedificabili

Capo II - Fasce di rispetto

 

Art. 39

Disposizioni comuni.

1. Nelle fasce di rispetto di cui al presente Capo, sono ammessi, fatte salve le disposizioni relative a ciascun tipo di fascia, gli interventi seguenti:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo delle costruzioni esistenti; sono ammessi altresì gli interventi di ristrutturazione edilizia purché non comportino la sostituzione della costruzione esistente, né, fatti salvi gli interventi di cui alla lett. b), la realizzazione di ampliamenti;

b) interventi di sopraelevazione delle costruzioni esistenti nella misura minima sufficiente per consentire a ciascun piano abitabile di raggiungere l'altezza interna minima netta stabilita dall'art. 95;

c) impianti tecnici connessi con le strutture o infrastrutture per la cui salvaguardia è prevista la fascia di rispetto;

d) impianti per il trasporto e la trasformazione dell'energia e quelli per la fornitura di pubblici servizi.

2. Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al presente Capo sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle aree esterne alle fasce stesse, ove ammesso dal PRG e nei limiti e con le modalità stabiliti dal PRG medesimo.

3. Le larghezze minime delle fasce di rispetto di cui al presente Capo sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale.

 

Art. 40

Fasce di rispetto stradali.

1. Il PRG indica le fasce di rispetto, a tutela delle strade carrabili, di larghezza non inferiore alle misure stabilite dalle disposizioni applicabili in materia di sicurezza stradale.

2. Il PRG stabilisce, ove non disciplinato dalle disposizioni in materia di sicurezza stradale, le distanze minime dall'asse delle strade carrabili nonché le distanze minime delle costruzioni, dei muri di cinta e degli altri manufatti dall'asse delle strade pedonali in misura non inferiore ai valori stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 39, comma 3.

3. Le larghezze delle fasce di rispetto stradali, oltreché nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono definite dal PRG tenuto conto delle esigenze riguardanti la visibilità dalle strade, la ragionevole probabilità di ampliamenti della carreggiata, di inserimenti di allacciamenti e di insediamenti di impianti accessori.

4. Anche nelle more dell'adeguamento del PRG alla presente legge, gli interventi edilizi devono rispettare sia le disposizioni degli strumenti urbanistici sia le disposizioni in materia di sicurezza stradale in quanto applicabili.

5. Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa l'esecuzione, oltreché degli interventi di cui all'art. 39, comma 1, di percorsi ciclabili e pedonali, di parcheggi, di impianti per la distribuzione del carburante e connesse altre attività di servizio agli utenti della strada.

 

Art. 41

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle vasche di carico.

1. Ferme restando le maggiori limitazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36, le varianti di adeguamento al PRG devono indicare fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali pubblici contenuti negli appositi elenchi e, ove del caso, dei canali artificiali a cielo libero, delle vasche di carico a cielo libero e a quote di campagna, aventi larghezze non inferiori a quelle stabilite dal Consiglio regionale con la deliberazione di cui all'art. 39, comma 3.

 

Art. 42

Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano.

1. Le varianti di adeguamento del PRG devono definire ed evidenziare zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione, sia con riferimento alle captazioni, sia con riguardo alle opere di stoccaggio dell'acqua, nel rispetto delle disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Le zone di tutela assoluta sono adibite esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio; esse devono essere recintate e provviste di canalizzazione per le acque meteoriche e devono avere un'estensione di raggio non inferiore a dieci metri, ogni qualvolta sia possibile; l'estensione della zona di tutela assoluta è adeguatamente ampliata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e di rischio della risorsa.

3. Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e devono comunque avere un'estensione di raggio non inferiore a duecento metri rispetto al punto di captazione; tale estensione può essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

4. Le varianti di adeguamento del PRG definiscono l'ampiezza delle zone di protezione e stabiliscono le destinazioni e gli interventi che vi sono ammessi, ove del caso limitandoli ed imponendo misure a tutela della captazione o dello stoccaggio.

5. Nell'adempiere a quanto disposto dal comma 4, le varianti di adeguamento del PRG applicano altresì le prescrizioni del PTP.

6. Nelle more dell'adeguamento del PRG, trovano comunque applicazione le disposizioni di legge in materia, con le relative norme di attuazione, nonché le prescrizioni direttamente prevalenti e cogenti del PTP.

 

Art. 43

Ulteriori fasce di rispetto.

1. Le varianti di adeguamento del PRG devono prevedere ed evidenziare fasce di rispetto dalle linee ferroviarie e tramviarie, dalle officine e dagli impianti strumentali connessi con le linee predette, di ampiezza non inferiore a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dalle relative norme di attuazione; le fasce predette sono misurate in proiezione orizzontale dalla più vicina rotaia o dal limite esterno dell'officina o dell'impianto, in coerenza con le disposizioni statali richiamate.

2. Le varianti di adeguamento del PRG devono prevedere ed evidenziare, in coerenza con le disposizioni di legge in materia:

 

a) le servitù aeronautiche per gli impianti aeroportuali;

b) le fasce di rispetto degli impianti di risalita e funiviari, nonché delle attrezzature complementari;

c) le fasce di rispetto dei cimiteri.

3. Le varianti di adeguamento del PRG, nel rispetto delle determinazioni della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 39, comma 3, devono disporre in merito:

a) alle distanze minime delle stalle e delle relative concimaie dalle abitazioni, dalle aree urbanizzate e dalle aree di cui è prevista l'urbanizzazione;

b) alla costituzione, in forma di ecosistemi-filtro o di tamponi ecologici, di fasce di rispetto, di idonea larghezza, attorno agli impianti industriali le cui lavorazioni siano pericolose o insalubri, ai depositi di materiali nocivi o che determinano impatti negativi sul paesaggio, alle discariche e agli impianti di depurazione delle acque reflue.

4. Il PRG può determinare ulteriori misure protettive inerenti all'uso e alla sistemazione del territorio circostante alle strutture e alle aree di cui al comma 3.

 

TITOLO VI

Piani, programmi e progetti attuativi

Capo I - Progetti e programmi attuativi del PTP

 

Art. 44

Progetti e programmi integrati.

1. Per l'attuazione del PTP, oltre agli strumenti urbanistici comunali generali e di dettaglio, ai piani e programmi settoriali ai sensi di legge e ai programmi di sviluppo turistico di cui all'art. 47, sono utilizzabili gli strumenti seguenti:

a) progetti operativi integrati di rilievo regionale (PTIR);

b) progetti operativi integrati di rilievo sub-regionale (PTIL);

c) programmi integrati di interesse regionale (PMIR).

2. I progetti e i programmi integrati riguardano gli ambiti individuati dal PTP nonché altri ambiti che siano individuati, motivatamente, dal Consiglio regionale di propria iniziativa o per iniziativa della Giunta regionale o su richiesta di Comuni.

3. Alla formazione dei progetti e programmi integrati provvede la Giunta regionale di propria iniziativa o per iniziativa dei Comuni territorialmente interessati, applicando le procedure di cui agli artt. 27 e 28.

 

Art. 45

Progetti operativi integrati.

1. I progetti operativi integrati, sia di rilevanza regionale sia di rilevanza subregionale, provvedono:

a) a definire l'ambito territoriale o funzionale di riferimento del progetto, mediante indicazioni cartografiche, descrizione degli elementi funzionali e altre eventuali rappresentazioni ritenute idonee allo scopo;

b) a precisare i campi di applicazione degli indirizzi del PTP;

c) ad integrare, ove ritenuto opportuno, motivatamente sulla base degli esiti di nuovi studi o indagini, gli indirizzi del PTP attinenti all'ambito considerato dal progetto;

d) a dare attuazione agli indirizzi del PTP, modificando, eventualmente, le previsioni e le prescrizioni del PRG;

e) ad effettuare, alla scala urbanistica, le indagini ritenute necessarie per la corretta definizione dei diversi interventi previsti;

f) a definire, alla scala urbanistica o di dettaglio, in relazione alla dimensione dell'ambito di riferimento e alle problematiche progettuali, gli interventi da effettuare e le azioni da intraprendere, indicando il periodo di riferimento e specificando:

1) i soggetti pubblici e privati coinvolti;

2) gli immobili interessati dagli interventi e le modalità per acquisirne la disponibilità;

3) le autorizzazioni necessarie;

4) l'entità della spesa globale, ivi comprese le spese tecniche e fiscali, ripartita nei diversi esercizi finanziari, per l'esecuzione degli interventi progettati, distinguendo le quote a carico dei soggetti pubblici da quelle a carico dei soggetti privati;

5) le fonti di finanziamento;

6) il programma temporale degli interventi;

7) il programma di manutenzione delle opere, dei manufatti e degli impianti relativi ai progetti preliminari di cui alla lett. g), con la quantificazione della relativa spesa annuale, distinguendo le quote a carico dei soggetti pubblici da quelle a carico dei soggetti privati;

g) a definire, ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici, i progetti preliminari degli interventi, la cui esecuzione è ritenuta essenziale per l'avvio dell'attuazione dell'intero progetto.

 

Art. 46

Programmi integrati.

1. I programmi integrati provvedono:

a) a definire l'ambito territoriale o funzionale di riferimento del programma, mediante indicazioni cartografiche, descrizioni degli elementi funzionali ed altre eventuali rappresentazioni ritenute idonee allo scopo;

b) a integrare, ove ritenuto opportuno, motivatamente sulla base degli esiti di nuovi studi o indagini, gli indirizzi del PTP attinenti agli ambiti considerati dal programma;

c) a definire, con riferimento a insiemi più o meno complessi di interventi, alla cui progettazione si provvede con i progetti integrati di cui all'art. 45 o con altri strumenti operativi di tipo urbanistico o settoriale:

1) i soggetti pubblici e privati coinvolti e le azioni che competono a ciascuno di essi;

2) le risorse disponibili, distinguendo quelle di provenienza pubblica da quelle di provenienza di privati;

3) le priorità temporali in ordine alle diverse azioni e ai diversi interventi considerati e alle loro concatenazioni, tenuto conto delle risorse disponibili.

 

Art. 47

Programmi di sviluppo turistico.

1. I programmi di sviluppo turistico attengono all'attuazione degli indirizzi del PTP, concernenti la valorizzazione delle risorse e delle peculiarità delle diverse stazioni e località turistiche considerate, mediante la programmazione di azioni e interventi tra loro coordinati sia di competenza pubblica sia di competenza di privati.

2. I programmi di sviluppo turistico sono costituiti da una relazione motivazionale e illustrativa delle scelte generali e degli specifici interventi previsti, con gli allegati grafici ritenuti opportuni per completare la rappresentazione degli interventi medesimi; essi definiscono:

a) le azioni e gli interventi previsti e le aree direttamente interessate;

b) i soggetti pubblici e privati coinvolti e le azioni e gli interventi che competono a ciascuno di essi;

c) le risorse disponibili, distinguendo quelle di provenienza pubblica da quelle di provenienza di privati;

d) le priorità temporali in ordine alle diverse azioni e ai diversi interventi considerati e alle loro concatenazioni, tenuto conto delle risorse disponibili.

3. I programmi di sviluppo turistico che riguardano il territorio di un solo Comune sono predisposti dalla Giunta comunale, di concerto con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio per i casi in cui incidano su beni tutelati ai sensi della legge n. 1089/1939 e della legge n. 1497/1939 e della legge regionale n. 56/1983, limitatamente alle parti incidenti sui beni stessi e sono adottati, su proposta della Giunta stessa, dal Consiglio comunale.

4. I programmi di sviluppo turistico adottati sono depositati nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi; del deposito è dato avviso all'albo comunale; entro trenta giorni dalla data di inizio del deposito chiunque può presentare osservazioni scritte. I programmi di sviluppo turistico sono approvati dal Consiglio comunale, che contestualmente decide sulle osservazioni presentate, ed acquistano efficacia con l'esecutività della deliberazione che li ha approvati.

5. I programmi di sviluppo turistico che riguardano il territorio di più Comuni sono formati con le procedure di cui agli artt. 27 e 28; la competenza alla promozione dei relativi accordi di programma appartiene al Sindaco del Comune nel cui territorio sono prevalenti gli interventi considerati dal programma.

6. Copia dei programmi di sviluppo turistico approvati è trasmessa, per conoscenza, alle strutture regionali competenti in materia di turismo e di urbanistica nonché alla Comunità montana competente per territorio.

 

TITOLO VI

Piani, programmi e progetti attuativi

Capo II - Piani e programmi attuativi del PRG

 

Art. 48

Piani urbanistici di dettaglio.

1. Le norme del presente Capo disciplinano gli strumenti, i programmi, le intese e le concertazioni attuative del PRG; le disposizioni della legge statale in tema di autorizzazione a lottizzare non si applicano nel territorio della Regione.

2. Lo strumento urbanistico attuativo del PRG è il piano urbanistico di dettaglio (PUD).

3. Il PUD può essere formato ad iniziativa e cura di privati, PUD di iniziativa privata, o ad iniziativa e cura del Comune, PUD di iniziativa pubblica.

4. Il PUD ha la funzione di esplicitare, negli ambiti considerati, le indicazioni del PRG e, eventualmente, di proporre soluzioni alternative in ordine alla localizzazione dei servizi pubblici, sia puntuali, sia a rete.

5. Ove il PUD comporti variante al PRG, la variante medesima è adottata e approvata con le procedure e la disciplina delle varianti non sostanziali al PRG; le soluzioni alternative in ordine alla localizzazione dei servizi pubblici, di cui al comma 4, non costituiscono variante al PRG.

6. Le varianti al PUD di iniziativa privata e al PUD di iniziativa pubblica sono approvate con i procedimenti disciplinati, rispettivamente, dall'art. 49 e dall'art. 50.

7. Il termine di attuazione del PUD non può essere superiore a dieci anni.

 

Art. 49

PUD di iniziativa privata.

1. Il PUD di iniziativa privata può essere proposto dai proprietari degli immobili che, in base al reddito catastale, rappresentino almeno due terzi del valore complessivo degli immobili interessati; nei casi in cui il PUD di iniziativa privata non interessi la totalità degli immobili, esso deve in ogni caso garantire una corretta attuazione dell'intera area con riferimento sia agli insediamenti previsti sia alle opere di urbanizzazione od altre opere pubbliche o di interesse pubblico; a tal fine il PUD deve fornire indicazioni specifiche anche per l'attuazione degli immobili comunque compresi nell'ambito sottoposto a PUD, ma non interessati dal PUD medesimo; l'attuazione delle aree non interessate dal PUD può avvenire mediante il rilascio di concessione singola purché i relativi progetti rispettino tali condizioni specifiche.

2. Il PUD di iniziativa privata è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa concernente:

1) la descrizione dei luoghi, con rappresentazione, tenuto conto delle determinazioni del PRG, dei valori culturali che caratterizzano gli immobili considerati e con elencazione degli eventuali vincoli, anche in ordine alla tutela delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico e storico, che gravano su tutti o parte degli immobili considerati;

2) la descrizione del tipo e della dimensione degli interventi, ivi comprese le opere infrastrutturali, con indicazione dei presumibili tempi di realizzazione, e gli interventi ritenuti prioritari;

3) la verifica delle determinazioni del PUD che risultano conformi con il PRG e l'illustrazione di quelle eventuali che costituiscono varianti al PRG medesimo;

4) la stima degli investimenti occorrenti, evidenziando quelli relativi alle opere infrastrutturali;

5) il computo di massima dei contributi da versare al Comune, in relazione alla dimensione e al tipo degli interventi, tenuto conto delle opere infrastrutturali che i proponenti sono disposti a realizzare in proprio;

b) elenchi catastali degli immobili compresi nel PUD e atti comprovanti la disponibilità degli immobili stessi;

c) elaborati grafici in numero e scala adeguati, contenenti indicazioni di dettaglio in ordine:

1) alla rappresentazione delle determinazioni che risultano conformi con il PRG e di quelle eventuali che costituiscono proposte di variante al PRG medesimo; tali rappresentazioni devono essere effettuate utilizzando le basi cartografiche, le simbologie e le scale che sono proprie degli strumenti di riferimento anzidetti;

2) alle infrastrutture puntuali e a rete, sia di nuova concezione, sia di potenziamento e modificazione di quelle esistenti;

3) alla configurazione spaziale degli insediamenti;

4) alla destinazione d'uso dei vari edifici e degli spazi liberi;

5) alla simulazione fotografica dell'intervento;

d) bozza di convenzione volta a regolare i rapporti fra i proponenti medesimi, e i loro successori o aventi causa, e il Comune in ordine all'attuazione del PUD ed in particolare alla realizzazione di opere infrastrutturali e al conseguente scomputo parziale o totale della quota di contributo, afferente alla concessione, relativa agli oneri di urbanizzazione.

3. Sulle proposte di PUD di iniziativa privata si pronuncia, relativamente ad ammissibilità, completezza di elaborati e conformità al PRG, il Sindaco, sentita la commissione edilizia e previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove esso incida su beni tutelati ai sensi della legge n. 1089/1939 e della legge n. 1497/1939 e della legge regionale n. 56/1983, anche attraverso apposita conferenza di servizi. Il PUD ritenuto ammissibile è depositato in pubblica visione presso la segreteria del Comune per quindici giorni; del deposito è pubblicato avviso all'albo comunale; entro trenta giorni dalla pubblicazione anzidetta chiunque può presentare osservazioni e proposte scritte; il Consiglio comunale decide in ordine alle osservazioni ed approva il PUD. Nel caso in cui il Consiglio comunale ritenga di apportare modificazioni al PUD adottato, la deliberazione contenente le modifiche viene comunicata ai soggetti interessati perché possano far pervenire, nel termine di quindici giorni, le proprie deduzioni; il PUD acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato.

4. Il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica copia del PUD di iniziativa privata approvato entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

 

Art. 50

PUD di iniziativa pubblica.

1. I piani particolareggiati, i piani di recupero, i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economica e popolare e comunque gli strumenti urbanistici esecutivi di pubblica iniziativa disciplinati da norme di legge costituiscono PUD di iniziativa pubblica.

2. Il PUD di iniziativa pubblica è dotato di relazione illustrativa, di idonei elaborati grafici in relazione agli scopi ed alle finalità del PUD medesimo, di norme per la loro attuazione e di relazione finanziaria integrata con gli elenchi catastali degli immobili preordinati all'esproprio; la Giunta regionale precisa, con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 4, i contenuti di tali elaborati per le finalità specificate dall'art. 21.

3. Il PUD di iniziativa pubblica è adottato con deliberazione del Consiglio comunale, sentita la commissione edilizia e previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove esso incida su beni tutelati ai sensi della legge n. 1089/1939 e della legge n. 1497/1939 e della legge regionale n. 56/1983, anche attraverso apposita conferenza di servizi. Il PUD adottato è depositato in pubblica visione presso la segreteria del Comune per quindici giorni; del deposito è pubblicato avviso all'albo comunale; entro trenta giorni dalla pubblicazione anzidetta i proprietari di immobili possono presentare opposizioni e chiunque può presentare osservazioni e proposte scritte. Il Consiglio comunale decide in ordine alle opposizioni e alle osservazioni ed approva il PUD. Il PUD acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato.

4. La deliberazione di approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche previste nel PUD.

5. Il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 4, copia del PUD di iniziativa pubblica approvato.

 

Art. 51

Programmi integrati, intese e concertazioni per la riqualificazione del territorio.

1. L'attuazione del PRG, per quanto concerne la riqualificazione del territorio, può intervenire, in coerenza con il PTP, anche attraverso programmi integrati, altri programmi preordinati alla riqualificazione e al recupero degli insediamenti e dell'ambiente, intese e concertazioni disciplinate da specifiche norme; ove l'approvazione di tali atti avvenga attraverso accordi di programma, questi determinano le necessarie varianti al PRG.

2. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i Comuni possono promuovere la formazione di programmi integrati, caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e di risorse finanziarie pubbliche e private; soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra loro, possono presentare al Comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.

3. I programmi integrati possono avere ad oggetto interventi da realizzare:

a) nella aree qualificate come zone territoriali di tipo A, ai fini del loro recupero urbano ed edilizio, della valorizzazione e della qualificazione ambientale e paesaggistica e della tutela del tessuto sociale preesistente;

b) nelle aree periferiche e marginali degli abitati, per il completamento delle aree inedificate e per la ristrutturazione edilizia dell'esistente, ai fini di recuperare identità urbana e di integrare alle residenze i servizi, il verde, le attività produttive e terziarie;

c) nelle restanti aree urbane, per ristrutturazioni urbanistiche, in particolare ove esistono aree produttive e terziarie obsolete o irrazionalmente dislocate o dismesse; i programmi integrati possono avere più oggetti fra quelli individuati nelle lett. a), b) e nella presente lettera; essi non possono interessare le zone territoriali di tipo E.

4. Il programma integrato è dotato degli elaborati prescritti per i PUD di iniziativa privata nonché di quegli altri atti ed elaborati che il suo contenuto renda necessari, in particolare qualora partecipino anche soggetti privati; in tal caso esso è munito dello schema di convenzione contenente i rapporti attuativi tra i soggetti promotori ed il Comune, ivi comprese le garanzie di carattere finanziario, i tempi di realizzazione, le fasi attuative, l'entità degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, la definizione delle eventuali cessioni di aree e delle opere di urbanizzazione da realizzare, la previsione di eventuali sanzioni da applicare in caso di inottemperanza. Il programma integrato può essere proposto dai proprietari degli immobili che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno due terzi del valore complessivo degli immobili interessati.

5. I programmi integrati sono formati e approvati mediante accordi di programma.

6. Eventuali altri programmi, intese e concertazioni ai sensi del comma 1 sono formati ed approvati con le procedure stabilite dalle specifiche norme che li disciplinano e, in difetto, mediante accordi di programma; essi sono dotati degli elaborati richiesti dalle norme medesime o, in difetto, dalle disposizioni relative agli accordi di programma.

7. Il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, entro sessanta giorni dalla data di decorrenza della sua efficacia, copia del programma, intesa o concertazione di cui al presente articolo.

 

Art. 52

Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A.

1. Nelle zone territoriali di tipo A, l'attuazione del PRG avviene, nel rispetto dei criteri, rapporti e limiti definiti con i provvedimenti di cui all'art. 22, comma 2, e all'art. 23, comma 3:

a) mediante i piani o i programmi di cui agli articoli 49, 50 e 51;

b) mediante apposita normativa di attuazione del PRG di cui al comma 2.

2. Per apposita normativa di attuazione, di cui al comma 1, lettera b), si intende un insieme organico di determinazioni normative e cartografiche riguardanti essenzialmente gli aspetti edilizi, precisamente:

a) determinazioni in merito al tipo, alla dimensione degli interventi ammessi per i singoli edifici o per gruppi di edifici, nonché alle interrelazioni funzionali tra gli edifici medesimi e le aree libere private e pubbliche e alle loro sistemazioni;

b) norme da osservare per la progettazione ed esecuzione degli interventi ammessi, al fine di garantire la valorizzazione dei valori storici, artistici ed ambientali delle zone di riferimento.

3. L'apposita normativa di attuazione è formata ed approvata con la procedura di cui all'art. 50, comma 3, ovvero, nel caso in cui comporti variante al PRG, con la procedura di cui all'art. 48, comma 5.

4. In assenza di strumenti attuativi di cui al comma 1, nelle zone territoriali di tipo A, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi della legge n. 1089/1939 e della legge n. 1497/1939 o dalla legge regionale n. 56/1983, sono comunque consentiti:

a) l'esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere; le aree libere sono comunque inedificabili e non possono conferire volumetria in altre zone;

b) l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;

c) l'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia, nei Comuni il cui PRG abbia classificato i singoli edifici; tali interventi non possono riguardare edifici classificati monumento o documento, nonché quelli classificati di pregio storico, culturale, architettonico od ambientale; tali interventi devono, inoltre, essere tesi all'eliminazione degli elementi di contrasto ed all'adeguamento dei caratteri tipologici del fabbricato con quelli del contesto storico;

d) l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quelle minime stabilite dalle vigenti disposizioni, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti;

e) l'esecuzione di interventi di ripristino sui fabbricati diroccati mediante l'esecuzione di un insieme sistematico di opere che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato attuale dei fabbricati medesimi o da documentazione fotografica o scritta, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Nei casi in cui lo stato attuale di detti fabbricati non consenta di desumere i relativi elementi tipologici, formali o strutturali e non esista, in merito, documentazione fotografica o scritta, gli interventi di ripristino non sono ammessi e il sedime del fabbricato costituisce area libera ai sensi della lettera a). Detti interventi sono sempre ammessi sempreché sussistano la strada pubblica, anche soltanto pedonale, e l'acquedotto pubblico o di uso pubblico;

f) l'esecuzione di piccole demolizioni funzionali agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

g) l'esecuzione di interventi di demolizione parziale o totale, con esclusione di quegli edifici classificati monumento o documento nonché di quelli classificati di pregio storico, culturale, architettonico od ambientale, solo nei casi in cui ciò sia necessario per dare esecuzione a opere dirette a migliorare la funzionalità di infrastrutture pubbliche. Nei casi di demolizione parziale, la parte di edificio residua può essere oggetto di interventi di ristrutturazione o, qualora si tratti di fabbricato diroccato, di interventi di ripristino alle condizioni di cui alla lettera e) (49);

h) gli ampliamenti, ivi comprese le sopraelevazioni, per gli interventi di recupero di edifici pubblici, qualora giustificati dalla necessità di razionalizzare il servizio pubblico presente nell'edificio, o di adeguare l'edificio a specifiche leggi in tema di sicurezza o a norme igienico-sanitarie, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio;

i) gli ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l'efficienza dell'organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio e in materia di turismo; i fabbricati alberghieri per i quali siano rilasciate concessioni ai sensi della presente lettera non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori; tale vincolo di destinazione è trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari a cura e a spese degli interessati. Gli ampliamenti volumetrici devono rispettare le disposizioni seguenti:

1) il volume aggiunto non può superare la misura del venti per cento del volume esistente alla data di entrata in vigore della presente legge computato escludendo gli ampliamenti volumetrici già realizzati in deroga; in assenza del provvedimento di cui all'art. 24 il volume da conteggiare è tutto quello emergente dal suolo a sistemazione avvenuta, con la sola esclusione del volume tecnico del sottotetto derivante da una copertura a falde inclinate nel caso in cui le falde di copertura siano appoggiate sull'estradosso del solaio soprastante l'ultimo piano abitabile, con la possibilità di interporre, tra le falde e il solaio, una trave o dormiente di altezza non superiore a centimetri quaranta; nel caso in cui le falde di copertura non siano appoggiate sull'estradosso del solaio soprastante l'ultimo piano abitabile, il sottotetto deve essere conteggiato ai fini del calcolo sia dei piani che del volume; è altresì conteggiato il volume non emergente dal suolo a sistemazione avvenuta nei casi in cui è destinato a uso residenziale, uffici e negozi, con l'esclusione dei volumi tecnici;

2) in ordine alle distanze degli edifici vicini il volume aggiunto deve rispettare le disposizioni del codice civile.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può precisare ed articolare in modo più dettagliato gli interventi di cui al comma 4 nonché precisare i contenuti della apposita normativa di attuazione di cui al comma 2.

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(49)  L'ultimo periodo della presente lettera è stato aggiunto dall'art. 6, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22.

 

TITOLO VII

Disciplina dell'attività edilizia

Capo I - Regolamento edilizio e commissione edilizia

 

Art. 53

Regolamento edilizio.

1. Ogni Comune deve essere dotato di regolamento edilizio.

2. Il regolamento edilizio comunale disciplina, in armonia con le disposizioni di legge:

a) la composizione, la durata, la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione edilizia, nel rispetto del criterio secondo cui l'istruttoria tecnico-giuridica delle pratiche è compito del responsabile del procedimento, mentre compete alla commissione la valutazione di merito sul progetto;

b) gli adempimenti inerenti ai titoli abilitativi edilizi e comunque alla legittimazione delle trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio;

c) i parametri e gli indici edilizi, i tipi di intervento edilizio o urbanistico;

d) l'inserimento ambientale, le tipologie, i requisiti prestazionali, la qualità del prodotto edilizio;

e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti, secondo criteri rispettosi delle esigenze di tutela dell'ambiente e di contenimento dei consumi energetici.

3. Le prescrizioni del regolamento riguardanti il prodotto edilizio elencano le esigenze alle quali debbono corrispondere i requisiti prestazionali che il prodotto stesso deve possedere, senza necessità di vincolarlo a specifiche soluzioni tecniche, quantitative o formali precostituite. Il regolamento edilizio dà applicazione alle disposizioni regionali in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

 

Art. 54

Regolamento edilizio tipo. Approvazione del regolamento edilizio.

1. Il Consiglio regionale approva un regolamento edilizio tipo da porre a disposizione dei Comuni; esso è integralmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (50); il regolamento edilizio tipo può essere modificato o integrato con deliberazione del Consiglio regionale.

2. Il regolamento edilizio tipo individua gli argomenti sui quali il testo approvato dal Consiglio comunale può scostarsi da quello del regolamento tipo, senza che ciò pregiudichi, agli effetti di cui al comma 3, la conformità del testo comunale a quello regionale tipo.

3. L'approvazione del regolamento edilizio comunale conforme al regolamento edilizio tipo è effettuata dal Consiglio comunale e il regolamento stesso è trasmesso alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

4. I Comuni che non intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3 predispongono autonomamente un testo di regolamento edilizio, lo adottano con deliberazione del Consiglio comunale e lo trasmettono alla struttura regionale competente in materia di urbanistica per l'approvazione.

5. Nei casi di cui al comma 4, il regolamento è approvato, entro centottanta giorni dal ricevimento, dalla Giunta regionale, che può introdurre modifiche d'ufficio solo per correggere errori, chiarire prescrizioni ed operare adeguamenti a norme di legge; decorso il termine anzidetto senza che la Giunta stessa si sia pronunciata, il regolamento si intende approvato.

6. Il regolamento che richieda modifiche o rielaborazioni è restituito al Comune, con provvedimento motivato della Giunta regionale; il Comune provvede alle modifiche o alla rielaborazione richiesta e invia il regolamento alla struttura regionale competente in materia di urbanistica. La Giunta regionale assume le proprie determinazioni nei successivi novanta giorni; decorso tale termine senza che la Giunta stessa si sia pronunciata, il regolamento si intende approvato.

7. Il regolamento edilizio comunale assume efficacia con la pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione che lo ha approvato o della dichiarazione con la quale il segretario comunale attesta l'avvenuta decorrenza del termine che costituisce approvazione.

8. Le modifiche dei regolamenti edilizi comunali sono approvate con le procedure di cui al presente articolo; le modifiche conformi alle corrispondenti disposizioni del regolamento edilizio tipo sono approvate dal Consiglio comunale.

9. Nelle more della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento edilizio tipo, i regolamenti edilizi comunali sono adottati e approvati con la procedura di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

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(50)  Vedi, al riguardo, la Delib.C.R. 4 aprile 2001, n. 1943/XI.

 

Art. 55

Commissione edilizia.

1. In ogni Comune è costituita la commissione edilizia, nominata dalla Giunta comunale per quanto riguarda i componenti elettivi; essa esprime pareri preventivi obbligatori non vincolanti sul merito delle proposte di PUD, di programmi, di intese e di concertazioni, attuativi del PRG, e delle relative varianti nonché sul merito delle istanze per il rilascio delle concessioni edilizie e delle relative varianti ed altresì sul merito delle eventuali istanze per pareri preventivi e sugli atti di annullamento di concessioni edilizie.

2. La Giunta comunale, il Sindaco ed i responsabili dei procedimenti edilizi hanno comunque facoltà di richiedere pareri non vincolanti alla commissione edilizia su qualsiasi questione attinente all'uso e alle trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio comunale.

3. La commissione edilizia ha facoltà di formulare proposte all'amministrazione comunale e agli uffici in materia edilizia o urbanistica e in tema di organizzazione e di procedimenti amministrativi riguardanti le materie predette; la commissione può inoltre individuare criteri interpretativi e regole di comportamento che intende seguire nella propria attività e richiedere all'amministrazione comunale di renderli noti pubblicamente.

4. I componenti della commissione edilizia sono scelti fra soggetti competenti per esperienza e specifica preparazione nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente. La commissione è formata dal numero di componenti eletti definito dal regolamento edilizio in misura non inferiore a tre e non superiore a sette, ivi compreso l'esperto in materia di tutela del paesaggio individuato ai sensi della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e, in qualità di componente di diritto, da un rappresentante del servizio igienico-sanitario dell'Azienda sanitaria regionale (51).

5. La commissione edilizia elegge, nel suo ambito, il presidente e un vice-presidente; essa è tempestivamente convocata, in relazione alle richieste di pareri formulate, dal presidente o, in caso di impedimento di questi, dal vice-presidente.

6. Le sedute della commissione edilizia non sono pubbliche; quando la commissione sia chiamata a trattare argomenti specifici sui quali uno dei suoi componenti abbia interesse di carattere privato, questi deve astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula.

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(51) Comma così sostituito dall'art. 8, L.R. 4 agosto 2006, n. 21. Il testo originario era così formulato: «4. I componenti della commissione edilizia sono scelti fra soggetti competenti per esperienza e specifica preparazione nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente; la commissione è formata dal numero di componenti eletti definito dal regolamento edilizio in misura non inferiore a tre e non superiore a sette, ivi compreso l'esperto in materia di tutela del paesaggio, di cui alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e dai componenti di diritto. Sono componenti di diritto della commissione edilizia un rappresentante del servizio igienico-sanitario dell'Unità sanitaria locale (U.S.L.) e un rappresentante del servizio prevenzione incendi.».

 

Art. 56

Colore e arredo urbano.

1. Le determinazioni in tema di colore, di arredo urbano ed altre analoghe materie, nei Comuni che si dotano di tale disciplina, sono approvate dal Consiglio comunale e inserite nel regolamento edilizio.

 

Art. 57

Poteri del Sindaco per l'applicazione del regolamento edilizio e sanzioni.

1. Il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del regolamento edilizio comunale è assicurato dal Sindaco anche mediante l'esercizio dei poteri di coercizione e, occorrendo, attraverso l'esecuzione d'ufficio delle necessarie opere, a spese dei contravventori.

2. La violazione delle disposizioni del regolamento edilizio è inoltre perseguita con sanzione amministrativa pecuniaria, restando impregiudicata l'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge.

3. Chiunque violi le disposizioni del regolamento edilizio comunale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire cinque milioni.

4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il limite minimo e il limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'incidenza della stessa sull'ambiente, alla misura del pericolo creato, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose.

5. Il rapporto che ha accertato la violazione è presentato al Sindaco, autorità competente a irrogare la sanzione.

6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in tema di sanzioni pecuniarie amministrative.

 

Art. 58

Poteri del Sindaco di ordinare manutenzioni.

1. Il Sindaco ha il potere di ordinare ai proprietari degli immobili le opere di manutenzione degli stessi, ivi comprese le tinteggiature, necessarie e sufficienti ad assicurare la sicurezza, la circolazione delle persone e dei veicoli, il decoro.

2. Nei casi di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 57; l'osservanza dei provvedimenti di cui al comma 1 è curata dal Sindaco anche mediante l'esercizio dei poteri di coercizione e, occorrendo, attraverso l'esecuzione d'ufficio delle necessarie opere, a spese dei proprietari.

 

TITOLO VII

Disciplina dell'attività edilizia

Capo II - Legittimazione dell'attività edilizia

 

Art. 59

Titoli abilitativi.

1. I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono costituiti:

a) dalla concessione edilizia;

b) dalla denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera;

b-bis) da qualsiasi altro titolo abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico, a condizione che gli interventi siano conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti (52).

2. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti; l'esecuzione delle relative opere è obbligatoriamente subordinata a concessione rilasciata dal Comune; peraltro, le opere di cui all'art. 61 sono obbligatoriamente subordinate a denuncia di inizio di attività o a denuncia di avvenuta esecuzione.

3. Le trasformazioni urbanistiche o edilizie sono consentite in presenza delle opere di urbanizzazione occorrenti, o dell'impegno a realizzarle, o della previsione della loro prossima realizzazione risultante dagli atti di programmazione comunale.

4. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 60, 61 e 62 prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.

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(52)  La presente lettera, aggiunta dall'art. 20, comma 2, L.R. 4 novembre 2005, n. 25, è stata poi così sostituita dall'art. 26, comma 8, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34. Il testo originario era così formulato: «b-bis) da qualsiasi altro atto abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico.».

 

Art. 60

Concessione edilizia.

1. Non appena pervenuta la domanda di concessione edilizia all'ufficio competente per il rilascio della stessa, il Comune segnala all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento; questi cura l'istruttoria verificando la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

2. Il responsabile del procedimento richiede altresì il parere della commissione edilizia assegnando a tal fine un congruo termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a quaranta giorni; ove tale parere non sia espresso nel termine assegnato, il responsabile del procedimento conclude comunque il procedimento stesso.

3. La tempestiva acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e degli assensi preventivamente dovuti può essere effettuata dal responsabile del procedimento anche ricorrendo ad apposita conferenza di servizi.

4. Il procedimento per il rilascio della concessione edilizia deve essere concluso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione edilizia, salvo il maggior tempo che risultasse indispensabile per disporre dei pareri, delle autorizzazioni e degli assensi di cui al comma 3 o per consentire l'integrazione della pratica con documenti necessari, non allegati alla domanda.

5. La decisione sulla domanda di concessione edilizia è comunicata agli interessati entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 4 e 5, l'interessato inoltra istanza al Presidente della Giunta regionale, affinché eserciti i poteri sostitutivi. Il Presidente della Giunta regionale nomina, entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia; gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario sono a carico del Comune interessato.

7. Le concessioni edilizie devono stabilire i termini di inizio e di ultimazione dei lavori; il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a due anni per i lavori pubblici ed assimilati e ad un anno in ogni altro caso; il termine per l'ultimazione delle strutture portanti verticali ed orizzontali, ivi comprese quelle attinenti alla copertura, non può essere superiore a tre anni. L'edificio deve essere utilizzabile o abitabile nei termini seguenti, articolati in relazione all'altitudine:

a) fino a m. 500 di quota: mesi 48;

b) da m. 501 a m. 1.000: mesi 51;

c) da m. 1.001 a m. 1.500: mesi 54;

d) sopra i 1500 m: mesi 60.

8. Il termine di ultimazione può essere prorogato, per cause indipendenti dalla volontà del concessionario che abbiano ritardato i lavori in corso di esecuzione; il provvedimento comunale che concede la proroga deve essere motivato.

9. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini stabiliti, il concessionario deve richiedere una nuova concessione, per la parte di intervento non ultimata.

10. La concessione è trasferibile, mediante voltura, ai successori e agli aventi causa che abbiano il necessario titolo sul bene oggetto della concessione stessa.

11. Ogni concessione edilizia deve enunciare espressamente la destinazione, o le destinazioni, d'uso in atto e in progetto nell'immobile oggetto della concessione medesima.

12. Ove del caso, per l'incidenza che l'intervento ha sulla situazione infrastrutturale, sull'ambiente circostante, sulla necessità di coordinare azioni pubbliche e private, o per altre oggettive ragioni, il Comune può, con adeguata motivazione, subordinare il rilascio della concessione edilizia alla stipulazione di una convenzione o alla formazione di un atto unilaterale d'obbligo, con i quali il titolare della concessione assume specifici obblighi, riguardanti modalità e tempi di realizzazione, requisiti dell'opera, attuazione di opere o interventi integrativi, od altri aspetti di interesse pubblico.

 

Art. 61

Denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera.

1. Non sono subordinati a concessione, e sono soggetti a denuncia di inizio dell'attività da depositare presso il Comune, i seguenti interventi:

a) opere di manutenzione straordinaria; opere di restauro e risanamento conservativo in assenza di mutamenti della destinazione d'uso;

b) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

d) opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari e non mutino la destinazione d'uso;

f) realizzazione di parcheggi di pertinenza, nel sottosuolo del fabbricato o del lotto su cui insiste il fabbricato stesso;

g) devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;

h) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;

i) realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, come tali prive di funzioni autonome e destinate invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, le quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;

l) opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità che non attengano alla coltivazione di cave né a bonifiche agrarie;

m) manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento;

n) manufatti temporanei per la loro natura o per la loro funzione;

o) ricoveri per attrezzi ed altre analoghe costruzioni di piccole dimensioni, funzionali all'attività agricola, ove ammesse dal regolamento edilizio e nei limiti imposti dal regolamento medesimo;

p) intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici ove conforme alle disposizioni comunali in tema di colore e arredo urbano e al regolamento edilizio;

q) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui al presente comma;

r) interventi di manutenzione idraulico-forestale dei corsi d'acqua.

2. Le disposizioni del comma 1 sono applicabili solo ove concorrano le seguenti condizioni:

a) nel caso in cui gli immobili interessati siano assoggettati alle disposizioni della legge n. 1089/1939, della legge n. 1497/1939, della legge regionale 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ovvero alle disposizioni della legge regionale n. 56/1983, siano state rilasciate le autorizzazioni, gli assensi o i pareri dovuti;

b) gli interventi oggetto della denuncia di inizio dell'attività siano conformi alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore e dei progetti e programmi attuativi del PTP nonché a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o adottati;

c) gli interventi medesimi rispettino le norme igienico-sanitarie e quelle relative alla sicurezza.

3. L'ultimazione dei lavori oggetto della denuncia di inizio dell'attività deve intervenire nel termine di un anno; decorso tale termine, cessano gli effetti abilitativi della denuncia medesima.

4. Il ricorso alla denuncia di inizio dell'attività non esonera i soggetti interessati dall'applicazione delle norme sul rischio idrogeologico, sulle opere di conglomerato cementizio, sul contenimento dei consumi energetici e delle altre disposizioni in materia edilizia.

5. In caso di denuncia di inizio dell'attività, la documentazione comprovante il titolo abilitativo è data dalle copie della denuncia recanti la data della ricezione della stessa in Comune e l'elenco degli allegati depositati presso il Comune stesso.

6. Non sono soggette ad approvazione espressa, ma a denuncia della loro esecuzione, da depositare presso il Comune prima dell'ultimazione dei lavori, le varianti realizzate in corso d'opera che presentino i seguenti requisiti:

a) rispondano alle condizioni di cui al comma 2;

b) non contrastino con prescrizioni espresse nella concessione edilizia;

c) non comportino modifiche ai volumi e alle superfici utili assentite;

d) non mutino la destinazione d'uso delle costruzioni o delle singole unità immobiliari;

e) non modifichino il numero delle unità immobiliari;

f) non alterino la sagoma né l'altezza della costruzione.

7. Alle varianti in corso d'opera di cui al comma 6 si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 e, ove del caso, le sanzioni in tema di opere soggette a denuncia di inizio dell'attività; si applicano altresì le norme relative a tali opere riguardanti la documentazione da allegare alla denuncia.

 

Art. 62

Opere dei Comuni.

1. Le deliberazioni con le quali vengono approvati i progetti delle opere pubbliche comunali hanno i medesimi effetti delle concessioni edilizie; i relativi progetti devono peraltro essere corredati da una relazione a firma di un tecnico abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche o edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche; i progetti stessi devono inoltre essere sottoposti all'esame della commissione edilizia del Comune.

 

Art. 63

Certificato urbanistico.

1. I Comuni sono tenuti a rilasciare, a istanza di chi abbia titolo a compiere trasformazioni urbanistiche o edilizie, un certificato in cui siano indicate le prescrizioni urbanistiche riguardanti gli immobili interessati; tale certificato deve indicare altresì se gli immobili medesimi ricadano o meno negli ambiti in cui è vietata l'edificazione e comunque quali siano i vincoli riguardanti quegli immobili; il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal Comune entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza; esso conserva validità finché non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

 

TITOLO VII

Disciplina dell'attività edilizia

Capo III - Onerosità delle concessioni edilizie

 

Art. 64

Contributo per il rilascio della concessione.

1. Il rilascio della concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

2. Sono soggetti a contributo di onerosità anche i mutamenti della destinazione d'uso privi di opere edilizie con essi connesse, ove aggravino, secondo i valori delle apposite tabelle sugli oneri di urbanizzazione, il peso insediativo; in tali casi, il contributo è costituito dai soli oneri di urbanizzazione.

2-bis. Sono altresì soggetti a contributo di onerosità gli atti abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b-bis), qualora le opere in essi previste non siano assimilabili a quelle di cui all'articolo 61, comma 1 (53).

3. Apposite deliberazioni del Consiglio regionale provvedono a disciplinare l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.

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(53)  Comma aggiunto dall'art. 20, comma 3, L.R. 4 novembre 2005, n. 25.

 

Art. 65

Determinazione degli oneri di urbanizzazione.

1. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita, ai fini del contributo per il rilascio della concessione, con deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche a loro volta definite con deliberazione del Consiglio regionale, per classi di Comuni, in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei Comuni;

b) alle caratteristiche geografiche degli stessi;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) agli spazi da riservare per i servizi locali e ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza definiti dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 23.

2. La misura degli oneri di urbanizzazione è ridotta per gli interventi di recupero dell'esistente.

 

Art. 66

Determinazione del costo di costruzione per i nuovi edifici e per gli interventi su edifici esistenti a destinazione residenziale.

1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e per gli interventi su edifici esistenti a destinazione residenziale è determinato, ai fini della definizione e dell'applicazione del contributo per il rilascio della concessione edilizia, con deliberazione del Consiglio regionale, in misura pari ai costi massimi ammissibili definiti per l'edilizia agevolata.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il Consiglio regionale identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del costo di costruzione in misura non superiore al cinquanta per cento.

3. Il contributo per il rilascio della concessione comprende una quota del costo di costruzione, determinata con la deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1, in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

4. La misura del costo di costruzione è ridotta per gli interventi di recupero dell'esistente.

 

Art. 67

Edilizia convenzionata.

1. Per gli interventi relativi alle abitazioni permanenti o principali, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, la parte di contributo per il rilascio della concessione edilizia commisurata al costo di costruzione è ridotta in misura pari al cinquanta per cento.

2. La riduzione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune, o al rilascio da parte del concessionario al Comune di un atto unilaterale di obbligo, recante l'impegno a mantenere, per almeno venti anni dalla data di ultimazione dei lavori, la destinazione ad abitazione permanente o principale; la convenzione o l'atto unilaterale di obbligo sono trascritti a cura del Comune e a spese del concessionario.

 

Art. 68

Concessione gratuita (54).

1. Il contributo per il rilascio della concessione edilizia non è dovuto:

a) per gli edifici rustici da realizzare in funzione della conduzione di un fondo; gli edifici rustici sono funzionali alla conduzione del fondo in quanto necessari allo sviluppo e alla razionalizzazione dell'attività dell'azienda agricola, tenuto conto dell'estensione del fondo e del tipo di coltura in esso praticata; i terreni costituenti la superficie agraria utilizzata dall'azienda devono essere di proprietà del richiedente la concessione oppure questi deve poterne disporre in forza di altro diritto reale o personale di godimento;

b) per le residenze da realizzare in funzione delle esigenze di conduzione della struttura rurale asservita. Gli edifici con destinazione d'uso residenziale sono considerati funzionali alle esigenze dell'imprenditore agricolo, nel limite dei metri quadrati massimi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5. Qualora le previsioni progettuali eventualmente assentite dai PRG superino il limite anzidetto, il contributo è dovuto per la parte eccedente;

c) per le parti residenziali al servizio di alpeggi e mayen e per i dormitori del personale asserviti alle strutture di fondovalle. Tali edifici con destinazione d'uso residenziale sono funzionali alle esigenze di conduzione della struttura rurale annessa, nei limiti dei metri quadrati massimi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5. Qualora le previsioni progettuali eventualmente assentite dai PRG superino il limite anzidetto, il contributo è dovuto per la parte eccedente;

d) per gli edifici funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche;

e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, ancorché eseguite da privati;

f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

2. La funzionalità dei rustici in rapporto alla conduzione del fondo è accertata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

3. Il trasferimento della proprietà o dell'uso degli edifici di cui al comma 1 a soggetti privi dei requisiti aziendali richiesti ovvero effettuato indipendentemente dalla vendita del fondo nei dieci anni successivi alla data di ultimazione dei lavori costituisce mutamento della destinazione d'uso.

 

4. L'entità aziendale utile ai fini della gratuità della concessione edilizia, deve essere mantenuta per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso in cui tale obbligo sia violato, il contributo per il rilascio della concessione edilizia è dovuto nella misura massima determinata con riferimento al momento dell'avvenuta variazione. Non si procede al recupero del contributo nel caso in cui la variazione consegua a forza maggiore o sia occasionale e temporanea e l'interessato provveda a riportare la dimensione aziendale ad un livello equivalente a quello minimo richiesto ai fini della gratuità.

5. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo (55).

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(54)  Con Delib.C.R. 14 gennaio 2004, n. 341/XII sono stati approvati, a sanatoria, i criteri generali e le modalità di applicazione del presente articolo.

(55)  Articolo così sostituito dall'art. 27, comma 2, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31. Il testo originario era così formulato: «Art. 68. Concessione gratuita. 1. Il contributo per il rilascio della concessione edilizia non è dovuto:

a) per gli edifici rustici da realizzare in funzione della conduzione di un fondo; gli edifici rustici sono funzionali alla conduzione del fondo in quanto necessari allo sviluppo e alla razionalizzazione dell'attività dell'azienda agricola, tenuto conto dell'estensione del fondo e del tipo di coltura in esso praticata; il fondo dev'essere di proprietà del richiedente la concessione oppure questi deve poterne disporre in forza di contratto d'affitto almeno sessennale;

b) per le residenze da realizzare in funzione delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 4, comma primo, lettera f), della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49 (Attuazione della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 del Consiglio delle comunità europee per l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate) e delle esigenze di conduzione della struttura rurale asservita. Gli edifici con destinazione d'uso residenziale sono funzionali alle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale in quanto diretti ad assicurare al nucleo familiare dell'imprenditore stesso, quale risulta dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza nei tre mesi antecedenti l'istanza di concessione, un numero di vani, esclusi gli accessori, non superiore a quello dei componenti il nucleo familiare; le parti residenziali al servizio di alpeggi e mayen sono da considerare funzionali con riferimento alle esigenze di conduzione della struttura rurale annessa, prescindendo dal soggetto richiedente. Qualora le previsioni progettuali superino i limiti anzidetti, il contributo è dovuto per quanto eccede i limiti stessi. La funzionalità dei rustici in rapporto alla conduzione del fondo e la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale sono accertate, a richiesta dell'interessato e tenuto conto della documentazione da lui prodotta, dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura. Il trasferimento della proprietà o dell'uso degli edifici, di cui alla presente lettera, realizzati con concessione gratuita ai sensi del presente articolo, a soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 4, comma primo, lettera f), della legge regionale n. 49/1978, ovvero effettuato indipendentemente dalla vendita del fondo, nei dieci anni successivi alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, costituisce mutamento della destinazione d'uso;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, anche ove eseguite da privati;

d) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.».

 

Art. 69

Concessioni relative ad opere o impianti non destinati alla residenza.

1. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche; l'incidenza di tali opere è stabilita con la deliberazione del Consiglio comunale di cui all'art. 65 in base a parametri che il Consiglio regionale definisce, con deliberazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 65, comma 1, lett. a) e b), nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

2. Il contributo afferente alle concessioni relative alla ristrutturazione e alla riconversione di fabbricati o impianti destinati ad attività industriali ed artigianali dirette alla trasformazione di beni è ridotto, rispettivamente, ad un decimo e ad un quinto di quello stabilito per i nuovi insediamenti industriali e artigianali ai sensi del comma 1.

3. Ai fini delle disposizioni del comma 2 sono:

a) di ristrutturazione, i progetti funzionali alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico, la sostituzione di fabbricati e di impianti esistenti nell'ambito dell'area occupata dall'impresa alla data dell'istanza di concessione;

b) di riconversione, i progetti funzionali all'introduzione di produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi e la sostituzione di fabbricati e di impianti esistenti nell'ambito dell'area occupata dall'impresa alla data dell'istanza di concessione.

4. Costituisce inoltre ristrutturazione o riconversione ai sensi del comma 3 la riutilizzazione di fabbricati industriali abbandonati che vengono destinati a nuovi insediamenti industriali e artigianali.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai progetti di costruzione di nuovi fabbricati o impianti destinati ad attività industriali e artigianali in sostituzione di fabbricati e impianti da riordinare ai sensi di determinazioni del PTP recepite nel PRG.

6. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione determinata ai sensi dell'art. 65 e costituito altresì da una quota, non superiore al dieci per cento, del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio comunale.

7. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nel presente articolo, nonché di quelle previste dall'art. 68, comma 1, lettere a), b), c) e d), venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo della concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione (56).

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(56)  Comma così modificato dall'art. 27, comma 3, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

 

 Art. 70

Versamento del contributo afferente alla concessione.

1. La quota di contributo per oneri di urbanizzazione è rateizzata in non più di quattro rate semestrali; i concessionari sono tenuti a prestare ai Comuni idonee garanzie.

2. A scomputo totale o parziale della quota di contributo per oneri di urbanizzazione dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.

3. La quota di contributo commisurata al costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori.

 

Art. 71

Destinazione dei proventi delle concessioni.

1. I proventi dei contributi per le concessioni e delle sanzioni ad essi relative sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonché, a spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale (57).

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(57)  Comma così modificato dall'art. 30, comma 4, L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

 

 

 

Art. 72

Ritardato o omesso versamento del contributo afferente alla concessione.

 

1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo per il rilascio della concessione, o di parte di esso, comporta:

a) l'aumento del contributo, o della parte di esso non versata, in misura pari al venti per cento qualora il versamento sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento in misura pari al cinquanta per cento quando, superato il termine di cui alla lett. a), il ritardo si protragga non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento in misura pari al cento per cento quando, superato il termine di cui alla lett. b), il ritardo si protragga ulteriormente.

2. Le misure di cui alle singole lettere del comma 1 non si cumulano.

3. Nel caso di pagamento rateizzato, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, lett. c), il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito con apposita ingiunzione.

 

TITOLO VII

Disciplina dell'attività edilizia

Capo IV - Destinazione d'uso

 

Art. 73

Destinazioni d'uso e relative categorie.

1. L'uso cui l'immobile, o parte di esso, è destinato, sotto il profilo delle attività da svolgere nell'immobile stesso, costituisce la destinazione d'uso.

2. Le destinazioni d'uso sono raggruppate nelle seguenti categorie:

a) destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico;

b) destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale;

c) destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali;

d) destinazione ad abitazione permanente o principale;

d-bis) destinazione ad abitazione temporanea (58);

e) destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali, di interesse prevalentemente locale;

f) destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale;

g) destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive;

h) destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti urbano-abitativi;

i) destinazione ad attività commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi;

l) destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture;

m) destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse.

3. All'interno di ogni categoria di destinazioni d'uso, opera la presunzione che gli usi e le attività diano luogo allo stesso peso insediativo; di contro, si presume che il passaggio dall'una all'altra categoria dia luogo a pesi insediativi diversi, e richieda pertanto standard potenzialmente diversi.

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(58)  Lettera aggiunta dall'art. 45, comma 1, L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

 

Art. 74

Mutamento della destinazione d'uso.

1. Si ha mutamento della destinazione d'uso quando l'immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività appartenenti ad una categoria di destinazioni, fra quelle elencate all'art. 73, comma 2, diversa da quella in atto.

2. Il mutamento della destinazione d'uso, come disciplinato dal presente articolo, sussiste anche in assenza di opere edilizie ad esso funzionali.

3. Il mutamento della destinazione d'uso da cui deriva la necessità di dotazioni aggiuntive di servizi e spazi pubblici costituisce trasformazione urbanistica ed è soggetto a concessione edilizia; la destinazione d'uso finale deve essere ammessa dal PRG e dal PTP nell'area o nell'immobile interessati; quando una destinazione d'uso non sia ammessa dal PRG o dal PTP nell'area o nell'immobile interessati, fatto salvo quanto stabilito nel comma 4, non sono consentite trasformazioni edilizie o urbanistiche preordinate a quella destinazione e non è consentito destinare quell'immobile, o parte di esso, a quell'uso, ancorché in assenza di opere edilizie.

4. Gli immobili, o loro parti, di fatto impiegati per usi diversi da quelli ammessi dal PRG o dal PTP nell'area o nell'immobile interessati, permanendo la destinazione esclusa, possono essere sottoposti solo ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di consolidamento statico.

5. L'indicazione delle destinazioni d'uso, in atto e previste, che deve essere contenuta nei progetti delle trasformazioni edilizie o urbanistiche, nei PUD e nei programmi, nelle intese e nelle concertazioni attuativi del PRG, deve risultare idonea ad individuare univocamente la categoria di destinazioni d'uso di appartenenza. Le convenzioni degli strumenti urbanistici esecutivi e gli atti dei programmi, delle intese e delle concertazioni attuativi del PRG, nonché le convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo che eventualmente accompagnino le concessioni edilizie devono contenere l'obbligazione, assunta anche per gli aventi causa, a non mutare le destinazioni d'uso, neppure parzialmente, senza concessione.

6. I provvedimenti che dispongono o che attuano il ripristino dello stato dei luoghi in presenza di violazioni edilizie o urbanistiche, ove la violazione attenga al mutamento della destinazione d'uso, contengono le prescrizioni idonee ad assicurare in concreto l'esclusione delle destinazioni d'uso non ammesse in quell'area o per quell'immobile.

 

TITOLO VIII

Vigilanza e sanzioni (59)

 

Art. 75

Vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche o edilizie.

1. Il Sindaco esercita la vigilanza su ogni attività comportante trasformazione edilizia o urbanistica ed del territorio comunale al fine di assicurarne la rispondenza alle disposizioni di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e degli atti equipollenti, ai titoli abilitativi edilizi e alle modalità esecutive prescritte.

2. Il territorio della Regione è assoggettato a controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici, da parte della Regione; l'esito del controllo è comunicato ai Comuni interessati, che dispongono gli atti conseguenti.

3. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti gli abusi edilizi o urbanistici rilevati, nonché delle relative ordinanze di sospensione, e lo trasmette al Presidente della Giunta regionale e all'autorità giudiziaria competente.

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(59)  Vedi, anche, l'art. 31, comma 9, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

 

Art. 76

Provvedimenti urgenti in sede di vigilanza.

1. Il Sindaco, quando accerti l'inizio, senza titolo, di trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio, dispone il ripristino dello stato dei luoghi, a spese dei responsabili dell'abuso, dandone notizia, nei casi di cui alle lett. a) e c), alle strutture regionali competenti, quando tali trasformazioni interessino immobili assoggettati da norme di legge o prescrizioni di piani a:

a) vincolo di inedificabilità;

b) destinazione per opere, impianti o spazi pubblici;

c) tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali.

2. Fermo restando quanto stabilito nel comma 1, qualora sia constatata l'inosservanza delle disposizioni, prescrizioni e modalità esecutive di cui all'art. 75, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori e, ove questa sia disattesa, l'apposizione dei sigilli al cantiere; tali provvedimenti hanno effetto fino all'adozione degli atti definitivi, anche in via sostitutiva; nei successivi quarantacinque giorni il Sindaco adotta e notifica i provvedimenti definitivi.

3. Per le opere eseguite da amministrazioni statali o insistenti su aree del demanio o del patrimonio statale, il Sindaco informa immediatamente il Presidente della Giunta regionale, il quale provvede a darne comunicazione al Ministro per i lavori pubblici, ai fini dell'adozione degli atti in conformità alla procedura indicata nell'art. 51 del D.P.R. n. 182/1982.

 

Art. 77

Provvedimenti conseguenti all'esecuzione di trasformazioni in assenza di concessione, in totale difformità da essa o con variazioni essenziali.

1. Il Sindaco, accertata l'esecuzione di trasformazioni in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima oppure con variazioni essenziali, previa diffida a provvedere entro congruo termine, ordina la demolizione delle opere e comunque il ripristino dello stato dei luoghi.

2. Ove il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e, in ogni caso, al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni, l'immobile oggetto dell'abuso e l'area di pertinenza dello stesso, determinata sulla base delle norme urbanistiche vigenti, e comunque non superiore a dieci volte l'area di sedime, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune.

3. L'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione o ripristino nel termine prescritto, previa notifica all'interessato, costituisce titolo di acquisto della proprietà e titolo per l'immissione nel possesso, nonché per la trascrizione nei registri immobiliari.

4. Acquisita la proprietà, lo stato dei luoghi viene ripristinato su ordinanza del Sindaco e a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che il Consiglio comunale non dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici che ostino al ripristino, in assenza di rilevanti interessi urbanistici o ambientali allo stesso.

5. Nel caso di trasformazioni abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione si verifica di diritto e gratuitamente a favore della Regione, salvo che si tratti di trasformazioni eseguite su aree vincolate ai fini della difesa dello Stato o di servizi di carattere nazionale, nel qual caso l'acquisizione, previo l'espletamento della procedura di cui al presente articolo, ha luogo a favore dell'ente cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo; il Sindaco, qualora accerti l'esecuzione di trasformazioni abusive su tali terreni, è tenuto a darne immediata comunicazione, a seconda dei casi, al Presidente della Giunta regionale o all'amministrazione statale competente, cui spetta provvedere al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso; nell'ipotesi di concorso di vincoli soggetti alla vigilanza di differenti amministrazioni pubbliche, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del Comune.

6. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 non trovano applicazione nel caso in cui le trasformazioni eseguite in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima oppure con variazioni essenziali interessino entità immobiliari non indipendenti; in tal caso, ove i responsabili dell'abuso non ottemperino all'ordine di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni, la demolizione, o comunque il ripristino, è eseguita a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili dell'abuso.

 

7. Nel caso di cui al comma 6, qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, la demolizione o il ripristino non risultino possibili, il Sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore venale dell'opera abusiva o, se questo non è determinabile, dell'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'opera stessa, determinato dall'ufficio tecnico del Comune.

 

Art. 78

Definizione delle trasformazioni in totale difformità dalla concessione o con variazioni essenziali.

1. Sono trasformazioni eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso, per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche, localizzative o di utilizzazione, dall'organismo oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

In particolare, danno luogo a totale difformità:

a) il mutamento della destinazione d'uso in misura superiore al cinquanta per cento della superficie abitabile o utilizzabile indicata in progetto;

b) l'aumento della superficie utile abitabile o utilizzabile in misura superiore al trenta per cento di quella indicata in progetto;

c) l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata all'imposta della copertura, in misura superiore al venti per cento di quella indicata in progetto;

d) l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata nel punto più elevato della copertura, in misura superiore al venti per cento di quella indicata in progetto;

e) l'esecuzione di un edificio su di un lotto di terreno diverso da quello indicato in progetto;

f) l'aumento del numero delle unità immobiliari in misura superiore al cinquanta per cento di quello indicato in progetto.

2. Sussiste variazione essenziale rispetto al progetto approvato quando si verifica anche una sola delle condizioni seguenti:

a) il mutamento della destinazione d'uso in misura compresa tra il venticinque e il cinquanta per cento della superficie utile abitabile o utilizzabile indicata in progetto;

b) l'aumento della superficie utile abitabile o utilizzabile in misura compresa tra il venti e il trenta per cento di quella indicata in progetto;

c) l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata all'imposta della copertura, in misura compresa tra il dieci e il venti per cento di quella indicata in progetto;

d) l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata nel punto più alto della copertura, in misura compresa tra il dieci e il venti per cento di quella indicata in progetto;

e) l'esecuzione di un edificio in posizione sostanzialmente diversa da quella indicata in progetto, ancorché nello stesso lotto di terreno;

f) l'aumento del numero delle unità immobiliari in misura compresa tra il venticinque e il cinquanta per cento di quello indicato in progetto;

g) il mutamento del tipo di intervento edilizio rispetto a quello assentito, in relazione alla classificazione dei tipi di intervento sull'edificazione esistente contenuta nel PRG o, in difetto, nelle norme regionali o statali;

h) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

 

Art. 79

Provvedimenti conseguenti alla realizzazione di ristrutturazioni edilizie in assenza di concessione o in totale difformità dalla concessione.

1. Il Sindaco, accertata l'esecuzione di ristrutturazioni edilizie eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, ordina la demolizione o la rimozione e comunque la riduzione dell'opera in conformità alle prescrizioni edilizie o urbanistiche e alla concessione ove esistente.

2. Ove i responsabili dell'abuso non ottemperino all'ordine di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni, il ripristino è eseguito a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili dell'abuso.

3. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino di cui al comma 1 non risulti possibile, il Sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato dall'ufficio tecnico del Comune.

4. Qualora le violazioni riguardino immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e della L.R. n. 56/1983, l'assessore regionale competente in materia di beni culturali o di tutela del paesaggio, in relazione alla natura del vincolo, salva restando l'applicazione di misure e sanzioni previste da altre norme, può ordinare, qualora lo ritenga necessario, la totale o parziale restituzione in pristino a cura e spese dei responsabili dell'abuso, indicando i criteri e le modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, o disporre l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a euro 600 e non superiore a euro 6.000 (60).

5. Qualora le violazioni riguardino immobili, non vincolati, compresi nelle zone territoriali di tipo A, il Sindaco richiede alle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio apposito parere vincolante circa la riduzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria; se il parere non viene reso entro centoventi giorni dalla richiesta, il Sindaco provvede autonomamente.

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(60)  Comma così sostituito dall'art. 16, comma 16, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1. Il testo originario era così formulato: «4. Qualora le violazioni riguardino immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939, della legge n. 1497/1939 o della legge regionale n. 56/1983, l'assessore regionale competente in materia di beni culturali e/o di tutela del paesaggio, salva restando l'applicazione di misure e sanzioni previste da altre norme, ordina la restituzione in pristino a cura e spese dei responsabili dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio ed irroga una sanzione pecuniaria di importo non inferiore a un milione di lire e non superiore a dieci milioni, nella misura determinata dalla commissione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 56/1983».

 

Art. 80

Provvedimenti conseguenti a difformità parziali.

1. Il Sindaco, accertata l'esecuzione di trasformazioni in parziale difformità dalla concessione, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, ordina la demolizione o la rimozione o comunque l'eliminazione delle difformità.

2. Ove i responsabili dell'abuso non ottemperino all'ordine di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni, il ripristino è eseguito a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili dell'abuso.

3. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino anzidetto non risulti possibile senza pregiudizio di ciò che risulta conforme alla concessione, il Sindaco irroga, in luogo dei provvedimenti di cui al comma 1, una sanzione pari al doppio del valore venale dell'opera abusiva o, se questo non è determinabile, dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione dell'opera stessa, determinato dall'ufficio tecnico del Comune.

 

Art. 81

Provvedimenti conseguenti a trasformazioni abusive in immobili di proprietà della Regione, di Comuni o di Comunità montane.

1. Qualora sia accertata l'esecuzione di trasformazioni in assenza di concessione o in totale o parziale difformità dalla medesima, ovvero con variazioni essenziali, in immobili di proprietà della Regione, di Comuni o di Comunità montane, il Sindaco dispone, previa diffida a provvedere entro un congruo termine e sentito l'ente proprietario dell'immobile ove questi sia la Regione o una Comunità montana, l'eliminazione della trasformazione abusiva ed il ripristino dello stato dei luoghi, da effettuare entro novanta giorni.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la riduzione in pristino è eseguita a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili dell'abuso.

 

Art. 82

Provvedimenti conseguenti alle violazioni in tema di denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera.

1. Il Sindaco, accertata l'esecuzione di trasformazioni soggette a denuncia di inizio dell'attività in assenza della denuncia stessa, o in difformità rispetto a quanto in essa dichiarato, qualora la trasformazione riguardi immobili tutelati ai sensi della legge n. 1089/1939 o della legge n. 1497/1939 o della legge regionale n. 56/1983 o siti in fasce di rispetto o soggetti ad allineamenti imposti, o dia luogo a lesione ambientale per specifica disposizione di piano o di regolamento, o causi situazione di pericolo, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, ordina la demolizione o la rimozione o comunque l'eliminazione delle opere abusive.

2. Ove i responsabili dell'abuso non ottemperino all'ordine di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni, il ripristino è eseguito a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili dell'abuso.

3. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino anzidetto non risulti possibile senza pregiudizio di ciò che risulta conforme alla concessione, il Sindaco irroga, in luogo dei provvedimenti di cui al comma 1, una sanzione pari al doppio del valore venale dell'opera abusiva o, se questo non è determinabile, dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione dell'opera stessa, determinato dall'ufficio tecnico del Comune.

4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, l'esecuzione di trasformazioni soggette a denuncia di inizio dell'attività in assenza della denuncia stessa, o in difformità rispetto a quanto in essa dichiarato, comporta l'irrogazione, da parte del Sindaco, di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dall'ufficio tecnico del Comune, con il minimo di un milione di lire; in caso di denuncia di inizio dell'attività effettuata quando le opere sono in corso di esecuzione, la sanzione predetta è applicata nella misura minima; nel caso in cui non sia determinabile un aumento del valore venale dell'immobile, la sanzione medesima è irrogata in un importo compreso fra un milione e dieci milioni di lire, in dipendenza della gravità del fatto.

5. Alla mancata tempestiva denuncia di avvenuta esecuzione delle varianti in corso d'opera si applicano le sole sanzioni pecuniarie di cui al comma 4, anche nel caso in cui la variante incida su opere dotate di concessione edilizia.

 

Art. 83

Annullamento della concessione.

1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, determinato dall'ufficio tecnico del Comune.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 produce gli effetti della concessione in sanatoria.

 

Art. 84

Sanatoria (61).

1. Fino alla scadenza dei termini fissati negli ordini del Sindaco di ripristino, e fino all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, i responsabili dell'abuso dotati di idoneo titolo possono richiedere la concessione in sanatoria quando l'intervento è conforme agli strumenti di pianificazione nonché ai piani, programmi, intese e concertazioni attuativi del PRG e non contrasta con quelle dei piani medesimi, adottate, sia con riferimento al tempo della realizzazione dell'intervento, sia con riguardo al momento della presentazione della domanda di concessione in sanatoria.

 

2. Il procedimento per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria dev'essere concluso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, salvo il maggior tempo che risultasse indispensabile per disporre dei pareri, delle autorizzazioni e degli assensi dovuti, o per consentire l'integrazione della pratica con documenti necessari, non allegati alla domanda.

3. La decisione sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria è comunicata agli interessati entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, l'interessato inoltra istanza al Presidente della Giunta regionale, affinché eserciti i poteri sostitutivi; il Presidente della Giunta regionale nomina, nei quindici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia; gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario sono a carico del Comune interessato.

5. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria irrogata dal Sindaco, sanzione che si aggiunge al contributo per il rilascio della concessione ove dovuto; la sanzione è di importo pari al contributo anzidetto, con il minimo di un milione di lire.

6. In caso di parziale difformità, la sanzione è calcolata con riferimento alla parte di intervento difforme dalla concessione.

7. Nei casi in cui non sia determinabile il contributo per il rilascio della concessione, la sanzione è irrogata in un importo compreso fra un milione e dieci milioni di lire, in dipendenza della gravità del fatto.

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(61)  Vedi, anche, l'art. 2, comma 1, L.R. 5 febbraio 2004, n. 1.

 

Art. 85

Lottizzazione abusiva.

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio quando viene predisposta o attuata la trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi, sia mediante la realizzazione di opere, sia mediante qualsiasi attività diretta alla suddivisione dei terreni a scopo edificatorio.

2. Nel caso in cui il Sindaco accerti l'attività di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio in assenza di PUD o di altri equipollenti piani, programmi, intese o concertazioni, ne dispone la sospensione con ordinanza notificata ai proprietari delle aree e agli altri soggetti responsabili.

3. Trascorsi novanta giorni senza che sia intervenuta la revoca del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, le aree lottizzate sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune, che provvede, mediante ordinanza del Sindaco, alla demolizione delle opere eventualmente eseguite.

4. Qualora una lottizzazione sia iniziata prima dell'approvazione del relativo PUD od altro atto equipollente, ma sia comunque conforme al PRG vigente al momento di presentazione della domanda di approvazione del PUD o dell'equipollente programma, intesa o concertazione, gli interessati possono conseguirne l'approvazione in sanatoria previa stipulazione di una convenzione col Comune che preveda:

a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere infrastrutturali, sia puntuali, sia a rete, in base alle indicazioni e alle prescrizioni del PRG;

b) la quantificazione e l'assunzione degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di cui alla lett. a) anche mediante l'esecuzione diretta delle opere stesse;

c) i termini, non superiori a dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del PUD o dell'equipollente programma, intesa o concertazione, entro i quali devono essere ultimate le opere anzidette;

d) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

5. Al Comune deve essere, comunque, corrisposta, a titolo di sanzione pecuniaria, una somma pari alla maggior somma tra quella complessivamente dovuta per contributi per il rilascio delle concessioni e quella pari agli oneri di cui al comma 4, lett. b). La convenzione è approvata con deliberazione del Consiglio comunale contestualmente all'approvazione del PUD, o dell'equipollente programma, intesa o concertazione.

 

Art. 86

Soggetti responsabili.

1. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini del presente Titolo, della conformità delle trasformazioni alla disciplina urbanistica, ivi comprese le previsioni di piano, nonché, unitamente al direttore dei lavori, al titolo abilitativo edilizio e alle modalità esecutive prescritte; essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di riduzione in pristino, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, fornendo al Comune contemporanea motivata comunicazione della violazione stessa; nei casi di totale difformità dalla concessione, o di variazioni essenziali, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione predetta; in caso contrario, il Comune segnala al consiglio del competente ordine o collegio professionale la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori.

 

Art. 87

Procedura per la riduzione in pristino e poteri sostitutivi.

1. In tutti i casi in cui la riduzione in pristino deve avvenire a cura del Comune, essa è disposta dal Sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta comunale; i relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, a imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.

2. Qualora la procedura di affidamento di cui al comma 1 non abbia esito, il Sindaco ne dà notizia al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede alla riduzione in pristino con i mezzi a disposizione dell'amministrazione regionale ovvero tramite impresa se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta; il rifiuto ingiustificato da parte delle imprese di eseguire i lavori comporta le sanzioni previste dalla legislazione in materia.

3. In caso di inerzia comunale in ordine agli obblighi di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni di cui al presente Titolo, che si protragga per più di tre mesi dal momento in cui avrebbero dovuto essere compiuti gli atti del caso, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario ad acta; questi adotta i provvedimenti necessari entro trenta giorni dalla nomina; le spese per l'attività del commissario sono a carico del Comune.

 

TITOLO IX

Poteri di deroga e di annullamento

 

Art. 88

Poteri di deroga.

1. I poteri di deroga previsti da norme vigenti di PRG o di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico.

2. Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma 1 non possono essere mutati di destinazione per un periodo di anni venti a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori; il vincolo di destinazione è trascritto, a cura e spese del concessionario o suo avente causa, entro la data di ultimazione dei lavori.

3. Per l'esercizio dei poteri di deroga, il Sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di urbanistica; la concessione può essere rilasciata solo previo nullaosta della struttura stessa sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3.

4. Sono inderogabili le norme di attuazione del PRG e quelle del regolamento edilizio concernenti le destinazioni di zona, le modalità di attuazione e le distanze minime tra le costruzioni.

 

Art. 89

Annullamento di provvedimenti comunali.

1. Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni o gli altri provvedimenti comunali in materia di urbanistica e di edilizia non conformi a disposizioni di legge, a prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del PTP, a norme e prescrizioni di regolamenti, di strumenti urbanistici e di altri atti equipollenti, quali programmi, intese e concertazioni attuativi del PRG, possono essere annullati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni al titolare della concessione, al proprietario della costruzione e al progettista, nonché all'amministrazione comunale, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

3. In pendenza delle procedure di annullamento riguardanti atti che autorizzano opere, l'assessore regionale competente in materia di urbanistica può ordinare la sospensione dei lavori; il provvedimento è comunicato all'amministrazione comunale; l'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non è stato emesso il decreto di annullamento.

4. I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento sono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo comunale.

 

TITOLO X

Norme finali

 

Art. 90

Disposizioni relative al piano regolatore della Conca di Pila.

1. Il piano regolatore urbanistico e paesaggistico della Conca di Pila, in Comune di Gressan, approvato, ai sensi della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9 (Norme per l'approvazione del piano regolatore della Conca di Pila, nel Comune di Gressan), e successive modificazioni, con Delib.G.R. 17 aprile 1968, n. 1742 forma parte integrante del PRG del Comune di Gressan.

2. Il PRG del Comune di Gressan è integrato con gli elaborati costituenti gli allegati A, B, C e D della legge regionale n. 9/1968, come successivamente modificati.

3. Le eventuali modifiche e varianti al PRG del Comune di Gressan, ivi comprese quelle concernenti gli elaborati indicati nel comma 2, sono adottate e approvate con gli atti e le procedure di cui alla presente legge.

4. Ai progetti di utilizzazione previsti nell'allegato D richiamato nel comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 49.

 

Art. 91

Vincoli preordinati all'espropriazione e vincoli che comportano inedificabilità.

1. Le indicazioni del PRG, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia, qualora entro cinque anni dalla data di imposizione del vincolo non siano stati approvati i relativi PUD o i relativi programmi, intese o concertazioni attuativi del PRG; l'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione del PUD (62).

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, per gli immobili già assoggettati a vincolo trova applicazione la disciplina urbanistica delle relative zone di appartenenza; è tuttavia facoltà del Comune riconfermare motivatamente tali vincoli ai sensi dell'art. 14, comma 5, lettera g). [Qualora il Comune, nei tre anni successivi alla riconferma, non avvii le procedure di acquisizione o non adotti i relativi PUD, tali vincoli non possono essere ulteriormente riconfermati] (63).

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(62)  Comma così modificato dall'art. 35, L.R. 2 luglio 2004, n. 11. Per una deroga a quanto disposto nel presente comma vedi l'art. 27, comma 4, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

(63)  Periodo soppresso dall'art. 7, L.R. 16 ottobre 2006, n. 22.

 

Art. 92

Opere costruite su aree soggette al divieto di attività edificatoria ai sensi di norme regionali non più vigenti.

1. Possono essere sanate, se conformi alle norme di legge e dei piani vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria e, nelle aree sottoposte a vincolo di tutela ambientale, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, le opere realizzate su aree già soggette al divieto di attività edificatoria ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge, in base a concessioni o autorizzazioni annullate o illegittimamente rilasciate.

 

Art. 93

Pubblicità stradale.

1. Restano ferme le norme di legge regionale in tema di limitazione e disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio.

 

Art. 94

Servitù militari.

1. Sono fatte salve le servitù concernenti le esigenze di difesa nazionale ai sensi delle leggi recanti norme in tema di servitù militari.

 

 Art. 95

Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione.

1. Il limite altimetrico al di sopra del quale è consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche e di esposizione e della tipologia edilizia delle singole località, una riduzione dell'altezza minima interna utile dei locali abitabili a metri 2,55, è di 300 metri sul livello del mare. L'altezza minima può essere inferiore a metri 2,55 ma, comunque, non inferiore a metri 2,40 nelle località site oltre 1100 metri sul livello del mare.

2. Nell'effettuazione di opere di restauro o di rinnovamento funzionale di fabbricati soggetti alla disciplina della legge n. 1089/1939, è consentito mantenere l'attuale situazione di fatto dei locali di abitazione limitatamente all'altezza interna utile, alla superficie degli alloggi monostanza e delle stanze da letto e di soggiorno e alla superficie finestrata apribile.

3. Nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo o di ristrutturazione di fabbricati compresi nelle zone territoriali di tipo A, si applicano i limiti seguenti:

a) altezza minima interna utile dei locali di abitazione: metri 2,20; il limite dell'altezza minima interna utile dei locali di abitazione in metri 2,20 dev'essere inteso nei termini seguenti:

1) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna inferiore a metri 2,20 devono, in sede di recupero, essere sopraelevati al fine di raggiungere tale altezza minima e possono mantenere tale altezza minima, qualora già esistente;

2) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna maggiore di metri 2,20 possono, in sede di recupero, essere abbassati fino a tale altezza minima;

3) nei volumi esistenti aventi destinazione non abitativa possono essere ricavati locali ad uso abitazione con altezza minima interna pari a metri 2,20, anziché con altezza pari a quella prevista per i nuovi locali di abitazione, qualora le altezze dei volumi esistenti lo consentano;

b) superficie minima delle stanze da letto:

1) stanze per una persona: metri quadrati 7,50;

2) stanze per due persone: metri quadrati 11,50;

c) superficie finestrata apribile pari a quella esistente purché non inferiore a 1/32 della superficie di pavimento.

4. In caso di locali adibiti ad abitazione aventi altezza non uniforme, le altezze minime interne utili di cui ai commi 1 e 3 devono essere intese come riferite all'altezza media dei locali abitabili.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai fabbricati ubicati esternamente alle zone territoriali di tipo A purché classificati dal PRG di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali in materia igienico-sanitaria relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.

7. I fabbricati destinati ad abitazione e quelli destinati ad albergo, commercio o uffici devono essere serviti da canne fumarie per permettere il riscaldamento autonomo di tutti i vani. Per ogni 100 metri quadrati di superficie utile abitabile o, in ogni caso, per ogni unità d'immobile, vi è l'obbligo di installare una canna fumaria.

 

Art. 96

Modificazioni.

1.... (64).

2.... (65).

3.... (66).

4.... (67).

5.... (68).

6.... (69).

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(64)  Sostituisce il quarto comma dell'art. 5, L.R. 10 giugno 1983, n. 56.

(65)  Il presente comma, abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera d), L.R. 18 giugno 1999, n. 14, sostituiva il comma 1-bis dell'art. 6, L.R. 4 marzo 1991, n. 6, abrogata anch'essa dal suddetto art. 22.

(66) Il presente comma, abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera d), L.R. 18 giugno 1999, n. 14, sostituiva il comma 1-ter dell'art. 6, L.R. 4 marzo 1991, n. 6, abrogata anch'essa dal suddetto art. 22.

(67)  Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 4, L.R. 27 maggio 1994, n. 18.

(68)  Aggiunge la lettera g-bis) al comma 1 dell'art. 4, L.R. 27 maggio 1994, n. 18.

(69)  Sostituisce il comma 3 dell'art. 12, L.R. 20 giugno 1996, n. 12.

 

Art. 97

Applicazione di disposizioni statali in materia edilizia e urbanistica.

1. Solo per quanto non disciplinato dalla presente legge e da altre leggi regionali hanno applicazione le norme statali in materia edilizia e urbanistica.

 

Art. 98

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) L.R. 28 aprile 1960, n. 3 (Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta);

b) L.R. 11 marzo 1968, n. 9 (Norme per l'approvazione del piano regolatore della Conca di Pila, nel Comune di Gressan);

c) L.R. 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico- sanitari dei locali di abitazione);

d) L.R. 16 marzo 1976, n. 12 (Modificazioni della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, concernente la materia urbanistica e la tutela del paesaggio, della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, concernente l'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane, e della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, concernente i controlli sugli atti degli enti locali);

 

e) L.R. 16 maggio 1977, n. 33 (Interpretazione autentica della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11);

f) L.R. 4 aprile 1978, n. 6 (Modificazione della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9 concernente l'approvazione del piano regolatore della Conca di Pila, in Comune di Gressan);

g) L.R. 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale);

h) L.R. 2 marzo 1979, n. 11 (Disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta e ulteriori norme in materia urbanistica);

i) L.R. 31 maggio 1979, n. 32 (Ulteriori norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale e disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta);

l) L.R. 30 ottobre 1979, n. 63 (Ulteriore modificazione della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, concernente l'approvazione del piano regolatore della conca di Pila in Comune di Gressan);

m) L.R. 7 dicembre 1979, n. 74 (Provvedimenti in materia di edificabilità dei suoli);

n) L.R. 16 gennaio 1980, n. 1 (Sostituzione della tabella di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 63, recante ulteriore modificazione della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, concernente l'approvazione del piano regolatore della conca di Pila, in Comune di Gressan);

o) L.R. 6 giugno 1980, n. 25 (Disciplina integrativa alle attuali disposizioni statali per l'altezza minima e le condizioni igienico-sanitarie dei locali uso di abitazione);

p) L.R. 9 giugno 1981, n. 32 (Ulteriori modificazioni della L.R. 15 giugno 1978, n. 14: norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale e modificazioni dell'articolo 3 della L.R. 22 luglio 1980, n. 34: disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto);

q) L.R. 24 agosto 1982, n. 50 (Ulteriori modificazioni della L.R. 11 marzo 1968, n. 9, concernente l'approvazione del piano regolatore della Conca di Pila, in Comune di Gressan);

r) L.R. 1° aprile 1987, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, concernente "norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale" e successive modificazioni);

s) L.R. 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta);

t) L.R. 18 maggio 1993, n. 34 (Modificazioni della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta));

u) L.R. 7 aprile 1994, n. 9 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico - territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta));

v) L.R. 9 agosto 1994, n. 44 (Modificazioni di norme regionali in materia urbanistica: legge regionale 28 aprile 1960, n. 3 (Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta); legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale); legge regionale 2 marzo 1979, n. 11 (Disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta e ulteriori norme in materia urbanistica); legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali));

z) L.R. 2 dicembre 1994, n. 73 (Interpretazione autentica della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11: Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico - sanitari dei locali di abitazione);

aa) L.R. 2 settembre 1996, n. 32 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 14: Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale e alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1: Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta. Norme di coordinamento e in materia di autorizzazione paesistica).

2. [I commi secondo e terzo dell'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34 (Disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto) sono abrogati] (70).

3. Il comma primo dell'art. 8 legge regionale n. 56/1983 è abrogato.

4. L'art. 17 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti le Comunità montane) è abrogato.

 

5. Sono comunque abrogate le disposizioni che contrastano con le norme della presente legge.

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(70)  Comma abrogato dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 24 giugno 2002, n. 8. Detto articolo ha abrogato anche la citata L.R. 22 luglio 1980, n. 34.

 

 Art. 99

Disposizioni transitorie (71).

1. Fino all'attuazione degli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di sicurezza della circolazione, nell'edificazione in fregio alle strade carrabili regionali e comunali, si devono osservare le seguenti distanze minime:

a) all'interno degli insediamenti previsti dai PRG: metri 7,50 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a metri 5,00; metri 9,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza compresa fra i metri 5,01 e metri 8,00; metri 15,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a metri 8,00;

b) nelle altri parti del territorio: metri 14,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a metri 8,00; metri 27,50 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a metri 8,00.

2. Si definisce carreggiata la parte di piattaforma stradale destinata al transito dei veicoli con esclusione delle aree di sosta e di parcheggio, delle piste ciclabili, dei marciapiedi nonché delle strutture non transitabili, come cunette, arginelle, parapetti e simili; fino all'approvazione del provvedimento di cui all'art. 39 la distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio alle strade pedonali comunali è fissata in cinque metri da misurare dall'asse delle strade stesse.

3. Ove motivazioni di interesse generale o sociale lo giustifichino, nelle zone territoriali di tipo E del PRG i fabbricati agricoli o di interesse generale possono essere edificati ad una distanza dalle strade pari a quella prevista nel comma 1, lett. a); a seguito di concessione in deroga rilasciata dal Comune, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale e previo nullaosta della struttura regionale competente in materia di agricoltura, su parere della conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3. Detto parere deve vertere sui seguenti elementi di valutazione:

a) interesse generale o sociale dell'opera;

b) necessità di realizzazione della medesima.

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(71)  Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera a), L.R. 20 novembre 2006, n. 26, a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui all'art. 13, comma 4, della stessa legge, cessano di trovare applicazione, per le strade regionali, le disposizioni relative alle distanze minime di cui al presente articolo.

 

 Art. 100

Entrata in vigore.

1. La presente legge entrerà in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


 

L.R. 23 aprile 2004, n. 11
Norme per il governo del territorio

 

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(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 27 aprile 2004, n. 45.

(2)  Vedi anche, fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) di cui alla presente legge, l'art. 3, L.R. 10 agosto 2006, n. 18.

 

TITOLO I

Principi generali

Capo I - Finalità e livelli di pianificazione

 

Art. 1

Oggetto.

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, detta le norme per il governo del territorio del Veneto, definendo le competenze di ciascun ente territoriale, le regole per l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di competitività e di riqualificazione territoriale al fine di migliorare la qualità della vita.

 

Art. 2

Contenuti e finalità.

1. La presente legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;

b) tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici;

c) tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;

d) utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;

e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico;

f) coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionali ed europee.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, ed efficienza, mediante:

a) la semplificazione dei procedimenti di pianificazione, con riduzione di tempi e con garanzia di trasparenza e partecipazione;

b) l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili;

c) il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e successive modificazioni, alla formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali;

d) il riconoscimento in capo ai comuni della responsabilità diretta nella gestione del proprio territorio.

 

Art. 3

Livelli di pianificazione.

1. Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del comune, della provincia e della Regione. I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti.

2. I piani di livello sovracomunale stabiliscono i modi e i tempi di adeguamento dei piani di livello comunale, nonché l'eventuale disciplina transitoria da applicarsi fino all'adeguamento.

3. Ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso.

4. La pianificazione si articola in:

a) piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degli interventi comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale, piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) e piani urbanistici attuativi (PUA);

b) piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);

c) piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).

5. Al fine dell'adozione del PTRC, del PTCP, del PAT e del PATI, l'ente territoriale competente elabora un documento preliminare che contiene in particolare:

a) gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;

b) le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio.

6. Il PTRC, i PTCP nonché i PAT e i PI sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352" e successive modificazioni.

 

Art. 4

Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione territoriale (3).

1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva n. 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente". La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a), criteri e modalità di applicazione della VAS, in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e delle diverse tipologie di comuni.

2. Sono sottoposti alla VAS il piano territoriale regionale di coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali.

3. La VAS evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire nel piano.

4. Sino all'approvazione dei criteri regionali di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), l'ente competente ad approvare gli strumenti di cui al comma 2 valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.

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(3)  Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 7 agosto 2007, n. 2587 e la Delib.G.R. 8 agosto 2008, n. 2357.

 

 

TITOLO I

Principi generali

Capo II - Forme di concertazione e partecipazione nella pianificazione

 

Art. 5

Concertazione e partecipazione.

1. I comuni, le province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

2. L'amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.

 

Art. 6

Accordi tra soggetti pubblici e privati.

1. I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

 

Art. 7

Accordo di programma.

1. Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni. I rapporti con i privati sono disciplinati da un atto unilaterale d'obbligo o da una convenzione da allegare all'accordo di programma.

2. Qualora l'accordo di programma comporti varianti agli strumenti urbanistici, lo stesso è approvato ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni, come specificato e integrato da quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. Verificata la possibilità di un consenso unanime dei soggetti interessati in sede di conferenza di servizi, la proposta di accordo di programma, entro i cinque giorni successivi, è depositata presso la segreteria del comune per dieci giorni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sull'albo pretorio del comune e della provincia interessati e mediante affissione di manifesti. Fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni.

4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il comune provvede all'istruttoria delle osservazioni e convoca tutte le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati che si esprimono definitivamente sull'accordo, anche sulla base delle osservazioni presentate.

5. L'accordo di programma è sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni e dai soggetti pubblici che partecipano all'accordo. Ove l'accordo di programma comporti variante al piano di assetto del territorio (PAT), è necessaria l'adesione della provincia e l'accordo è approvato dal presidente della provincia. Ove comporti variante al piano degli interventi (PI), l'accordo è approvato dal sindaco.

6. L'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di programma a pena di decadenza. L'accordo di programma acquista efficacia trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione:

a) nell'albo pretorio del comune qualora comporti varianti al piano degli interventi (PI);

b) nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (Bollettino Ufficiale della Regione) qualora comporti varianti al piano di assetto del territorio (PAT).

7. Qualora l'accordo di programma non venga realizzato nei termini previsti l'eventuale variante urbanistica decade.

 

TITOLO I

Principi generali

Capo III - Coordinamento e integrazione delle informazioni

 

Art. 8

Osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica (4).

1. Al fine di diffondere la conoscenza delle dinamiche territoriali del Veneto e di agevolare le valutazioni degli effetti degli strumenti di pianificazione, è istituito presso la Giunta regionale l'osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica, con la partecipazione di rappresentanti degli enti pubblici e delle categorie professionali interessate.

2. L'osservatorio elabora, pubblica e diffonde dati e analisi riguardanti la pianificazione e ne promuove la conoscenza.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina la composizione e il funzionamento dell'osservatorio.

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(4)  Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 27 settembre 2005, n. 2773.

 

 Art. 9

Cartografia tecnica regionale.

1. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono redatti su carta tecnica regionale secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a).

2. La base cartografica degli strumenti urbanistici comunali è aggiornata a cura del comune secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a).

 

Art. 10

Quadro conoscitivo e basi informative.

1. Il quadro conoscitivo è il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Le basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo sono parte del sistema informativo comunale, provinciale, regionale e dei soggetti pubblici e privati, ivi compresi i soggetti gestori di impianti di distribuzione di energia, che svolgono funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente; dette basi informative contengono dati ed informazioni finalizzati alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale (5).

3. La Giunta regionale individua condizioni e modalità per lo scambio e l'integrazione di dati ed informazioni, nonché per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata. A tale scopo ciascuna amministrazione utilizza il proprio sistema informativo, anche connesso in rete con i sistemi informativi delle altre amministrazioni pubbliche.

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(5)  Comma così sostituito dall'art. 20, L.R. 25 febbraio 2005, n. 8. Il testo originirio era così formulato: «2. Le basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo sono parte del sistema informativo comunale, provinciale, regionale e dei soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente; dette basi informative contengono dati ed informazioni finalizzati alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.».

 

 Art. 11

Parametri per la validazione del quadro conoscitivo.

1. La Giunta regionale verifica, mediante l'impiego di idonee procedure, gli archivi alfa-numerici dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 50, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ).

2. La Giunta regionale definisce i parametri di valutazione e stabilisce il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) da assegnare ai contenuti del quadro conoscitivo di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 50 (6).

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(6)  Articolo così sostituito dall'art. 21, L.R. 25 febbraio 2005, n. 8. Il testo originario era così formulato: «Art. 11. Parametri per la validazione del quadro conoscitivo. 1. La Giunta regionale verifica gli archivi alfa-numerici dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ). 2. La Giunta regionale definisce i parametri di valutazione e stabilisce il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo.».

 

TITOLO II

Strumenti di governo del territorio

Capo I - Pianificazione comunale per il governo del territorio

Sezione I - Piano regolatore comunale

 

Art. 12

Il Piano Regolatore Comunale.

1. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI).

2. Il piano di assetto del territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.

3. Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

4. Il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione intercomunale finalizzato a pianificare in modo coordinato scelte strategiche e tematiche relative al territorio di più comuni.

5. L'approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e delle loro varianti comporta l'obbligo per i comuni di adeguarsi adottando apposite varianti al piano di assetto del territorio (PAT) ed al piano degli interventi (PI) entro il termine massimo di un anno.

6. Le varianti di adeguamento di cui al comma 5:

a) sviluppano le direttive attraverso opportune analisi ed approfondimenti pianificatori;

b) attuano le prescrizioni e adattano la individuazione dei vincoli in relazione alla diversa scala di rappresentazione.

 

Art. 13

Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT).

1. Il piano di assetto del territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed in particolare:

a) verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;

b) disciplina, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;

c) individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;

d) recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;

e) individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;

f) determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c); tale limite può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia interessata, per interventi di rilievo sovracomunale (7);

g) detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 22;

h) detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 43;

i) assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'articolo 31;

j) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate;

k) determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;

l) definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;

m) precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 35 e 37;

n) detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, in relazione alle specificità territoriali del comune;

o) individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 3, lettera c);

p) individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;

q) stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni;

r) elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.

2. Ai fini della presente legge gli ambiti territoriali omogenei (ATO) in cui il comune suddivide il proprio territorio, vengono individuati per specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo.

3. Il PAT è formato:

a) da una relazione tecnica che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;

b) dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;

c) dalle norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli, anche relativamente ai caratteri architettonici degli edifici di pregio, in correlazione con le indicazioni cartografiche;

d) da una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'articolo 10 e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b) e c).

4. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, così come individuati dal PTCP, possono predisporre il PAT in forma semplificata secondo le modalità definite con atto di indirizzo di cui all'articolo 46, comma 2, lettera g).

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(7) Lettera così modificata dall'art. 8, L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

 

Art. 14

Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio.

1. La giunta comunale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui all'articolo 3, comma 5 e, a seguito della conclusione della fase di concertazione di cui all'articolo 5, lo trasmette al consiglio comunale ai fini dell'adozione del piano.

2. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi allo scadere del termine per proporre osservazioni, il piano adottato è trasmesso alla provincia, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni formulate dal consiglio comunale.

4. La giunta provinciale approva il piano entro duecentoquaranta giorni dal suo ricevimento, trascorsi i quali il piano si intende approvato (8).

5. Con provvedimento motivato del responsabile del procedimento il termine di cui al comma 4 può essere sospeso, per una sola volta e per non più di novanta giorni, in relazione alla complessità della istruttoria o al fine di acquisire integrazioni documentali. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o, comunque, trascorsi novanta giorni dalla sospensione.

6. La giunta provinciale approva il piano decidendo sulle osservazioni presentate e introducendo d'ufficio le modifiche necessarie ad assicurare:

a) la compatibilità del piano con il PTRC e con il PTCP;

b) la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;

c) la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica.

7. Qualora la giunta provinciale rilevi l'incompletezza del quadro conoscitivo, non integrabile ai sensi del comma 5, oppure che il piano necessiti del coordinamento territoriale di cui all'articolo 16 in conformità alle previsioni del PTRC o del PTCP, lo restituisce al comune indicando le necessarie integrazioni al quadro conoscitivo, o l'ambito cui riferire il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI).

8. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione da effettuarsi a cura della provincia ovvero del comune nel caso in cui lo stesso risulti approvato per decorso del termine ai sensi del comma 4.

9. Il piano approvato è depositato presso la segreteria del comune a disposizione del pubblico ed ha validità a tempo indeterminato.

10. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure del presente articolo ovvero dell'articolo 15.

11. L'approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.

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(8) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

 

Art. 15

Procedimento di formazione del piano di assetto del territorio mediante procedura concertata tra Comune e Provincia (9).

1. Per la formazione del piano di assetto del territorio (PAT) può essere attivata una procedura di pianificazione concertata tra comune, provincia, enti locali e altri soggetti pubblici interessati.

2. La giunta comunale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui all'articolo 3, comma 5, e propone agli enti ed ai soggetti interessati un accordo di pianificazione per la predisposizione dello strumento urbanistico.

3. Con l'accordo di pianificazione, sottoscritto dai legali rappresentanti degli enti e dei soggetti di cui al comma 1, viene recepito il documento preliminare e si provvede alla disciplina degli obblighi reciproci, definendo le modalità di formazione del quadro conoscitivo, di redazione degli elaborati costituenti il piano e di valutazione delle osservazioni pervenute durante la pubblicazione, nonché il programma dei lavori.

4. Dopo la sottoscrizione dell'accordo di pianificazione, si procede alla redazione del piano.

5. Il piano è adottato dal consiglio comunale ed è depositato presso la sede del comune a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta.

6. Trascorsi i termini di cui al comma 5, il comune convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano gli enti interessati, con un rappresentante autorizzato dal rispettivo organo competente, che si esprimono sul piano e sulle osservazioni pervenute. Qualora si riscontri il consenso del comune e della provincia il piano si intende approvato ed è ratificato dalla giunta provinciale.

7. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione e del relativo atto di ratifica della giunta provinciale da effettuarsi a cura della provincia ed ha validità a tempo indeterminato (10).

8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure del presente articolo, ovvero dell'articolo 14.

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(9)  Con Delib.G.R. 3 ottobre 2006, n. 3090 sono state approvate le modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi del presente articolo.

(10) Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

 

 Art. 16

Contenuti, procedimento di formazione e varianti del Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI).

1. Il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione finalizzato al coordinamento fra più comuni e può disciplinare in tutto o in parte il territorio dei comuni interessati o affrontare singoli tematismi. La necessità del coordinamento può essere stabilita dai comuni interessati e dal PTCP o dal PTRC a seconda che l'intercomunalità riguardi una o più province.

2. Il coordinamento di cui al comma 1 ha per oggetto:

a) ambiti intercomunali omogenei per caratteristiche insediativo-strutturali, geomorfologiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche;

b) previsioni la cui incidenza territoriale sia da riferire ad un ambito più esteso di quello comunale.

3. Il PATI ha i medesimi contenuti ed effetti del PAT rispetto al quale:

a) coordina le scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, in funzione delle specifiche vocazioni territoriali;

b) dispone una disciplina urbanistica o edilizia unitaria per ambiti intercomunali omogenei;

c) definisce un'equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i comuni interessati mediante convenzione.

4. Il PATI, costituito dai medesimi elaborati di cui all'articolo 13, è adottato dai comuni interessati con la procedura di cui all'articolo 15, comma 2 e seguenti, sulla base di un documento preliminare predisposto e concertato tra gli stessi comuni. Qualora i comuni ricadano nel territorio di più province, alla procedura concertata partecipano le province interessate e la Regione ed è necessario ai fini dell'approvazione anche il loro consenso. In tal caso il piano si intende approvato ed è ratificato da ciascuna provincia competente per territorio.

5. Le varianti al PATI sono adottate e approvate con le procedure di cui all'articolo 15, comma 2 e seguenti. Qualora le varianti riguardino il territorio di un solo comune e non incidano sui contenuti intercomunali del piano, ovvero si rendano necessarie ai soli fini dell'adeguamento alle prescrizioni del PTRC o del PTCP, possono essere approvate anche con le procedure previste all'articolo 14.

6. Il piano ha validità a tempo indeterminato e diviene efficace quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione da effettuarsi a cura di ciascuna provincia competente per territorio.

 

Art. 17

Contenuti del Piano degli interventi (PI).

1. Il piano degli interventi (PI) si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).

2. Il PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:

a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b);

b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;

c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14;

d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;

e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;

f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;

g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;

h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;

i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37;

j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43;

k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.

3. Il PI può, altresì, definire minori distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 del Ministro per i lavori pubblici "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765":

a) nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA planivolumetrici;

b) nei casi di interventi disciplinati puntualmente.

4. Per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'articolo 6.

5. Il PI è formato da:

a) una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico;

b) gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;

c) le norme tecniche operative;

d) il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;

e) il registro dei crediti edilizi;

f) una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b), e c).

 

Art. 18

Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi.

1. Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.

2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.

3. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.

5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso della avvenuta approvazione da effettuarsi a cura del comune.

7. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'articolo 33.

8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.

9. L'approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.

 

TITOLO II

Strumenti di governo del territorio

Capo I - Pianificazione comunale per il governo del territorio

Sezione II - Attuazione della pianificazione urbanistica

 

Art. 19

Piani urbanistici attuativi (PUA).

1. Il piano urbanistico attuativo può essere d'iniziativa pubblica o privata o, congiuntamente, di iniziativa pubblica e privata. Esso definisce l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica di un insediamento ed assume, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia:

a) del piano particolareggiato e dei piani di lottizzazione, di cui agli articoli 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica" e successive modificazioni;

b) del piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare" e successive modificazioni;

c) del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata" e successive modificazioni;

d) del piano di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia popolare" e successive modificazioni;

e) del piano ambientale di cui all'articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" e successive modificazioni;

f) del programma integrato di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni; in particolare il programma integrato è lo strumento di attuazione della pianificazione urbanistica per la realizzazione coordinata, tra soggetti pubblici e privati, degli interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale. La riqualificazione si attua mediante il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche attraverso l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell'arredo urbano, il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche con il completamento dell'edificato.

2. In funzione degli specifici contenuti, il piano urbanistico attuativo è formato dagli elaborati necessari individuati tra quelli di seguito elencati:

a) l'estratto del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi nonché, qualora attinenti alle tematiche svolte, gli estratti di altri strumenti di pianificazione;

b) la cartografia dello stato di fatto riportante il perimetro dell'intervento;

c) la planimetria delle infrastrutture a rete esistenti;

d) la verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell'intervento;

e) i vincoli gravanti sull'area;

f) l'estratto catastale e l'elenco delle proprietà;

g) il progetto planivolumetrico e l'eventuale individuazione dei comparti;

h) l'individuazione delle aree da cedere o vincolare;

i) lo schema delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a rete;

j) la relazione illustrativa che, nel caso dei programmi integrati, precisa la rappresentazione del programma in termini economico-sintetici con particolare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori, nonché il piano finanziario di attuazione;

k) le norme di attuazione;

l) il prontuario per la mitigazione ambientale;

m) la convenzione o gli atti unilaterali d'obbligo;

n) il capitolato e il preventivo sommario di spesa.

3. I PUA sono attuati dagli aventi titolo, anche mediante comparti urbanistici e relativi consorzi ai sensi dell'articolo 21.

4. Per i PUA di iniziativa privata, l'esecuzione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, come disciplinata dalla normativa vigente, non ricade nella disciplina degli appalti di lavori pubblici quando le singole opere da realizzare abbiano un valore pari o inferiore alla soglia comunitaria di cui alla direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993 "Direttive del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori" e successive modificazioni.

 

Art. 20

Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo.

1. Il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato dalla giunta comunale e approvato dal consiglio comunale. Qualora il piano sia di iniziativa privata la giunta comunale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, può essere richiesta alla provincia, con le modalità di cui all'articolo 30, comma 6, la nomina di un commissario ad acta che assuma i conseguenti provvedimenti.

3. Entro cinque giorni dall'adozione il piano è depositato presso la segreteria del comune per la durata di dieci giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e mediante l'affissione di manifesti. Nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni mentre chiunque può presentare osservazioni.

4. Entro trenta giorni dal decorso del termine di cui al comma 3, il consiglio comunale approva il piano decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate.

5. Il piano approvato è depositato presso la segreteria del comune ed il relativo deposito, nel caso di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, è notificato a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, entro trenta giorni dall'avviso dell'avvenuto deposito.

6. I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata sono redatti e presentati dagli aventi titolo che rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell'ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo. Il piano approvato è depositato ed il relativo deposito è notificato ai proprietari dissenzienti nelle forme previste per gli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale. Dopo l'entrata in vigore del piano, l'inutile decorso dei termini previsti per la sua attuazione costituisce titolo per procedere all'espropriazione degli immobili degli aventi titolo dissenzienti secondo le modalità e per gli effetti previsti dall'articolo 21.

7. Per i programmi integrati può essere seguita la procedura dell'accordo di programma di cui all'articolo 7.

8. Il piano entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'albo pretorio del comune del provvedimento di approvazione.

9. Il piano ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso. La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione.

10. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano, lo stesso diventa inefficace per le parti non attuate.

11. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del piano urbanistico attuativo è possibile presentare un nuovo piano per il completamento della parte rimasta inattuata. Prima della scadenza, il comune può prorogare la validità del piano per un periodo non superiore a cinque anni.

12. L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste per la durata di dieci anni, salvo diverse disposizioni di legge per la singola fattispecie, prorogabile dal comune per un periodo non superiore a cinque anni.

13. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo entro il termine di efficacia del medesimo.

14. Possono essere approvate varianti sottoscritte dai soli titolari delle aree incluse nella variante, purché le medesime non incidano sui criteri informatori del PUA secondo i parametri definiti dal piano degli interventi.

 

Art. 21

Comparto urbanistico.

1. Il comparto urbanistico è costituito dall'insieme degli immobili da trasformare appartenenti a più proprietari o soggetti aventi titolo ad edificare e costituenti una unità minima d'intervento.

2. La delimitazione dell'ambito territoriale del comparto e i termini per la costituzione del consorzio e per la presentazione di denuncia di inizio di attività, ovvero di un'unica istanza di permesso di costruire, sono stabiliti da un PUA oppure dal piano degli interventi. Il comparto può riguardare tutto o parte di un PUA oppure ricomprendere gli interventi singoli spettanti a più soggetti in attuazione diretta del piano degli interventi (PI).

3. Il comparto si realizza attraverso la costituzione di un consorzio per la presentazione di un unico titolo abilitativo, previa stipula di una apposita convenzione.

4. Il consorzio è costituito dai soggetti interessati rappresentanti almeno il 51% del valore degli immobili del comparto sulla base dell'imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle superfici utili di pavimento esistenti oggetto degli interventi, mediante atto sottoscritto ove, in particolare, sono fissati i criteri per un equo riparto degli oneri e dei benefici secondo quanto stabilito all'articolo 35; dell'avvenuta costituzione è data notizia a tutti i proprietari o aventi titolo compresi nel comparto.

5. Il consorzio, costituito ai sensi del comma 4, ha titolo per procedere all'occupazione temporanea degli immobili dei dissenzienti per l'esecuzione degli interventi previsti, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo, oppure per procedere all'espropriazione degli stessi immobili ai prezzi corrispondenti all'indennità di esproprio.

6. L'occupazione temporanea o l'espropriazione sono notificate ai proprietari e agli aventi titolo nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale.

 

TITOLO II

Strumenti di governo del territorio

Capo II - Pianificazione provinciale per il governo del territorio

 

Art. 22

Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).

1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali, ed in particolare:

a) acquisisce, previa verifica, i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale provinciale;

b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;

c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti determinando, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale;

d) indica gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-forestale e dell'agricoltura specializzata in coerenza con gli strumenti di programmazione del settore agricolo e forestale;

e) detta le norme finalizzate alla prevenzione e difesa dall'inquinamento prescrivendo gli usi espressamente vietati in quanto incompatibili con le esigenze di tutela;

f) riporta le aree a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", così come individuate e perimetrate dalla Regione ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni;

g) riporta i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge;

h) individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale nonché le zone umide, i biotopi e le altre aree relitte naturali, le principali aree di risorgiva, da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio;

i) individua e disciplina i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte naturali, i fiumi e le risorgive;

j) perimetra i centri storici, individua le ville venete e i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti figurativi;

k) indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio, i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale;

l) formula i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi di cui alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale";

m) individua, sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g), gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita;

n) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più comuni ai sensi dell'articolo 16;

o) individua i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti i cui PAT possono essere redatti in forma semplificata, secondo i criteri indicati dal provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2, lettera g).

2. Il PTCP assume l'efficacia e la valenza di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, alle condizioni previste nel medesimo articolo.

3. Il PTCP è formato:

a) da una relazione che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e stabilisce gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico nelle materie di competenza provinciale;

b) dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;

c) dalle norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli;

d) da una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'articolo 10 e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b) e c).

 

Art. 23

Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano territoriale di coordinamento provinciale.

1. La giunta provinciale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui all'articolo 3, comma 5 e lo trasmette alla Regione, alle province contermini, ai comuni, alle comunità montane, agli enti di gestione delle aree naturali protette interessati e agli enti pubblici ed ai soggetti gestori di servizi pubblici nonché ai gestori di reti e servizi ad uso pubblico aventi rilevanza provinciale.

2. Per un esame del documento preliminare la provincia assume il metodo della concertazione e della partecipazione di cui all'articolo 5, coinvolgendo anche i soggetti di cui al comma 1.

3. A seguito della conclusione della fase di concertazione di cui al comma 2 il consiglio provinciale adotta il piano.

4. Entro venti giorni dall'adozione il piano è depositato presso la segreteria della provincia e dell'avvenuto deposito è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo pretorio di ogni comune della provincia, dando indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati, e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di deposito, chiunque ha facoltà di prenderne visione e, nei trenta giorni successivi, può presentare le proprie osservazioni.

5. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni, entro i sessanta giorni successivi, la provincia trasmette alla Regione il piano, unitamente alle osservazioni pervenute e alle relative controdeduzioni del consiglio provinciale.

6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla sua trasmissione, si esprime sul piano adottato e, verificata la compatibilità del piano con il PTRC, previo parere della competente commissione consiliare, lo approva anche con riferimento alle osservazioni.

7. Qualora la Giunta regionale riscontri la non compatibilità con il PTRC, trasmette il piano alla provincia per la sua rielaborazione. Qualora il consiglio provinciale non provveda entro novanta giorni dalla trasmissione del piano, ovvero non introduca nel piano le modifiche necessarie per renderlo compatibile con il PTRC, la Giunta regionale lo restituisce oppure, stralciate le parti non conformi, lo approva.

8. Il piano approvato è depositato presso la segreteria della provincia e dei comuni a disposizione del pubblico.

9. Il piano acquista efficacia quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.

11. Per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali possono contenere proposte di modificazione al piano territoriale di coordinamento provinciale, purché tali proposte abbiano carattere meramente operativo e non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale. In tal caso la modifica è approvata dal consiglio provinciale ed è trasmessa alla Giunta regionale che, entro sessanta giorni, deve esprimere l'eventuale motivato dissenso in mancanza del quale la variante si intende approvata.

 

TITOLO II

Strumenti di governo del territorio

Capo III - Pianificazione regionale per il governo del territorio

 

Art. 24

Contenuti del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).

1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. In particolare:

a) acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale regionale;

b) indica le zone e i beni da destinare a particolare tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali nonché recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;

c) indica i criteri per la conservazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, nonché per la tutela delle identità storico-culturali dei luoghi, disciplinando le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici;

 

d) indica il sistema delle aree naturali protette di interesse regionale;

e) definisce lo schema delle reti infrastrutturali e il sistema delle attrezzature e servizi di rilevanza nazionale e regionale;

f) individua le opere e le iniziative o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio, da definire mediante la redazione di progetti strategici di cui all'articolo 26;

g) formula i criteri per la individuazione delle aree per insediamenti industriali e artigianali, delle grandi strutture di vendita e degli insediamenti turistico-ricettivi;

h) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra comuni che interessano il territorio di più province ai sensi dell'articolo 16.

2. I piani di settore ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora ciò sia previsto da specifiche leggi. Al fine di restituire un unico quadro pianificatorio e conoscitivo coerente, si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti cartografici al PTRC.

 

Art. 25

Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano territoriale regionale di coordinamento (11).

1. La Giunta regionale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui all'articolo 3, comma 5 e lo trasmette alle province, ai comuni, alle comunità montane e agli enti di gestione delle aree naturali protette interessati.

2. Per un esame del documento preliminare la Giunta regionale assume il metodo della concertazione e della partecipazione di cui all'articolo 5, coinvolgendo anche i soggetti di cui al comma 1.

3. A seguito della conclusione della fase di concertazione di cui al comma 2 la Giunta regionale adotta il piano.

4. Entro trenta giorni dall'adozione il piano è depositato presso la segreteria della Giunta regionale e presso le province. Dell'avvenuto deposito è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione, con indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati, e sui quotidiani a diffusione regionale.

5. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto deposito di cui al comma 4, gli enti locali, le comunità montane, le autonomie funzionali, le organizzazioni e le associazioni economiche e sociali, nonché chiunque ne abbia interesse, possono presentare alla Giunta regionale osservazioni e proposte.

6. La Giunta regionale, entro i successivi centoventi giorni, trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione il piano adottato con le osservazioni pervenute, corredate del relativo parere e le eventuali proposte di modifica.

7. Il piano è approvato con provvedimento del Consiglio regionale.

8. Il piano acquista efficacia quindici giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del relativo provvedimento di approvazione.

9. Le varianti al piano sono adottate ed approvate con le procedure di cui al presente articolo. Le varianti che non incidono sulle caratteristiche essenziali e sul disegno generale del piano sono approvate dalla Giunta regionale subordinatamente all'acquisizione del parere della competente commissione consiliare e i termini previsti ai commi 4, 5 e 6 sono ridotti della metà. Le varianti al piano acquistano efficacia ai sensi del comma 8 (12).

10. Per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali possono contenere proposte di modificazione al piano territoriale regionale di coordinamento purché tali proposte abbiano carattere meramente operativo e non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale. In tale caso la modifica è approvata dalla Giunta regionale subordinatamente all'acquisizione del parere della competente commissione consiliare e acquista efficacia ai sensi del comma 8.

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(11)  Vedi, anche, per l'estensione della procedura qui prevista ai piani paesaggistici di cui al comma 1 dell'art. 6, L.R. 10 agosto 2006, n. 18, il comma 3 del medesimo articolo e la Delib.G.R. 7 agosto 2007, n. 2587. Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 8 agosto 2008, n. 2357.

(12)  Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 2 dicembre 2005, n. 23. Il testo originario era così formulato: «9. Le varianti al piano sono adottate ed approvate con le procedure di cui al presente articolo. Le varianti che hanno carattere meramente operativo e non alterano i contenuti sostanziali del piano sono approvate dalla Giunta regionale subordinatamente all'acquisizione del parere della competente commissione consiliare e acquistano efficacia ai sensi del comma 8.».

 

Art. 26

Progetti strategici.

1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) può prevedere che le opere, gli interventi o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio siano definiti mediante appositi progetti strategici.

2. Per l'attuazione dei progetti strategici l'amministrazione, che ha la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 7, che assicuri il coordinamento delle azioni e determini i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2-bis. La Giunta regionale può approvare con la procedura di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare, i progetti strategici previsti nel documento preliminare di PTRC di cui all'articolo 25, comma 1, purché non in contrasto con il PTRC vigente (13).

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(13) Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

 

 Art. 27

Valutazione tecnica regionale (VTR) (14).

1. L'emanazione di provvedimenti del Presidente o della Giunta regionale relativi a strumenti di pianificazione è preceduta da un parere, denominato valutazione tecnica regionale (VTR), espresso da un Segretario regionale a tale scopo nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni o in caso assenza o di impedimento, dal dirigente regionale competente in materia urbanistica (15).

2. Il Segretario regionale responsabile della VTR si esprime, sentite le amministrazioni comunali e provinciali proponenti il piano, previo parere di un comitato, da lui stesso convocato e presieduto, formato da rappresentanti delle strutture regionali competenti nelle seguenti materie:

a) urbanistica e beni ambientali;

b) mobilità e infrastrutture;

c) geologia;

d) difesa del suolo;

e) consulenza giuridica e legale;

f) politiche agroambientali.

3. In relazione alla materia e alle problematiche trattate, il Segretario regionale responsabile della VTR può sentire anche i rappresentanti di altre strutture regionali e di altri enti pubblici.

4. Il Segretario regionale responsabile della VTR deve espressamente motivare qualora si discosti dalle determinazioni espresse, in sede di comitato, dalle strutture regionali di cui al comma 2.

5. Fino alla nomina del Segretario regionale responsabile della VTR, le relative funzioni sono esercitate dal Segretario regionale competente in materia urbanistica.

6. Le funzioni consultive attribuite dalla vigente legislazione regionale alla Commissione Tecnica Regionale, sezione urbanistica di cui all'articolo 26 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni, ed al Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 47 "Disposizioni in materia di urbanistica e disciplina del comitato tecnico regionale" e successive modificazioni, sono sostituite dalla valutazione tecnica regionale (VTR).

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(14)  Vedi, anche, la Delib.G.R. 18 marzo 2005, n. 131.

 

(15)  Comma così modificato dapprima dall'art. 22, L.R. 25 febbraio 2005, n. 8 e poi dall'art. 4, L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

TITOLO II

Strumenti di governo del territorio

Capo IV - Norme particolari su procedimenti

 

Art. 28

Intese.

1. I comuni, successivamente al deposito del piano di assetto del territorio (PAT) e del piano degli interventi (PI) adottati, relativamente ad ambiti ed immobili demaniali o di proprietà di enti regionali, devono acquisire, in sede di conferenza dei servizi, l'assenso alle modifiche delle vigenti previsioni ovvero delle destinazioni d'uso proposte con lo strumento urbanistico adottato.

2. Il comune convoca la conferenza dei servizi individuando i soggetti pubblici da invitare alla conferenza in relazione alle competenze istituzionali e alle materie oggetto di valutazione e determina le modalità di svolgimento della conferenza indicando il termine entro il quale la decisione finale è assunta.

 

Art. 29

Misure di salvaguardia.

1. Dalla data dell'adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale nonché delle relative varianti e fino alla loro entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori" e successive modificazioni. Il periodo massimo è di cinque anni, quando lo strumento sia stato trasmesso per l'approvazione entro un anno dall'adozione e, in ogni altro caso, di tre anni.

2. Dall'adozione del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), o di loro eventuali varianti e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, il comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nei piani.

3. Il Presidente della giunta regionale e il Presidente della provincia possono disporre, con provvedimento motivato da notificare al Sindaco e all'interessato, la sospensione dei lavori che siano in contrasto rispettivamente con le prescrizioni del piano territoriale regionale di coordinamento o del piano territoriale di coordinamento provinciale, e siano tali da comprometterne o renderne più onerosa l'attuazione.

 

Art. 30

Annullamento dei provvedimenti comunali e poteri sostitutivi.

1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla provincia.

2. Il provvedimento di annullamento è assunto dal presidente della provincia entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista e al comune con l'invito a presentare controdeduzioni entro sessanta giorni.

3. In pendenza delle procedure di annullamento il presidente della provincia può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.

4. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.

6. Quando il comune, con riferimento alla formazione o alla variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, non adotti o non compia, entro i termini previsti dalla legge, atti o adempimenti cui è espressamente obbligato, il presidente della provincia esercita i poteri sostitutivi promuovendo d'ufficio, ove possibile, la convocazione dell'organo comunale competente per la deliberazione dell'atto previsto oppure assegnando un termine al comune per il compimento dell'atto o dell'adempimento. Decorso inutilmente il nuovo termine, il presidente della provincia nomina un commissario ad acta. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se, anteriormente alla data dell'insediamento medesimo, l'amministrazione abbia provveduto ancorché in data successiva al termine assegnato.

7. Quando la provincia, nella formazione, adozione o variazione degli strumenti territoriali non adotti o non compia, entro i termini previsti, tutti gli atti o adempimenti cui è tenuta, il Presidente della giunta regionale, esercita il potere sostitutivo secondo la disciplina prevista dal comma 6.

8. Il Presidente della Giunta regionale, nei casi di particolare gravità e previa notifica di un nuovo termine al comune e alla provincia, nomina un commissario ad acta per il compimento dell'atto o dell'adempimento previsto a seguito dell'inerzia della provincia nell'esercizio dei propri poteri sostitutivi nei confronti del comune.

9. L'ente nei cui confronti è nominato il commissario ad acta assume tutte le spese inerenti all'espletamento dell'incarico conferito al commissario, ivi comprese quelle relative alla difesa processuale degli atti adottati, in quanto all'ente medesimo imputabili.

10. Qualora il comune nel procedimento di formazione o di variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, non possa deliberare su piani urbanistici in presenza delle condizioni che comportino l'obbligo di astensione previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni, il Difensore civico regionale, su istanza del comune interessato, se ritiene sussistano ragioni di interesse pubblico, può nominare un commissario ad acta per adottare il provvedimento in via sostitutiva.

TITOLO III

Aree per servizi e vincoli

 

Art. 31

Dimensionamento e aree per servizi.

1. Il piano di assetto del territorio (PAT), per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un'idonea dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso.

2. Le attrezzature e i servizi riguardano in particolare:

a) l'istruzione;

b) l'assistenza, i servizi sociali e sanitari;

c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;

d) le attività culturali, associative e politiche;

e) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, i parchi urbani, le aree boscate pubbliche. I PUA con destinazione residenziale di aree di nuova formazione prevedono, comunque, spazi riservati a parco, gioco e sport nella misura di almeno mq. 3 per abitante teorico da insediare;

f) gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi;

g) i parcheggi, gli spazi di sosta pubblici, le attrezzature per la mobilità e la rete di percorsi ciclo-pedonali urbani ed extraurbani;

h) gli elementi di riqualificazione urbana.

3. Le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d'uso non possono essere inferiori a:

a) relativamente alla residenza, mq. 30 per abitante teorico;

b) relativamente all'industria e artigianato, mq. 10 ogni 100 mq. di superficie delle singole zone;

c) relativamente al commercio e direzionale, mq. 100 ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;

d) relativamente al turismo, mq. 15 ogni 100 mc., oppure mq. 10 ogni 100 mq, nel caso di insediamenti all'aperto.

4. Nei comuni turistici e nelle città d'arte, individuati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 "Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita" e successive modificazioni, la dotazione minima di aree per servizi deve essere incrementata in ragione del fabbisogno turistico come determinato dal piano di assetto del territorio (PAT), fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.

5. Il conseguimento degli standard di cui al comma 3 può essere in parte assicurato mediante forme di convenzionamento con aree di proprietà privata.

6. Il PAT può aggregare gli standard di cui al comma 3 e ridefinirne le quantità in relazione agli ambiti territoriali omogenei (ATO), alle necessità del contesto in cui l'intervento si colloca, al tipo di intervento e alle esigenze espresse dalla collettività.

7. Il PAT dimensiona le aree per servizi per i singoli ATO individuati dal piano medesimo in rapporto alle caratteristiche del tessuto insediativo. Il dimensionamento residenziale è effettuato sommando ai residenti insediati gli abitanti teorici ipotizzati dovuti a nuove espansioni, trasformazioni o cambi di destinazione d'uso.

8. Lo standard per abitante teorico è quantificato in 150 mc. di volume residenziale lordo. Il PAT può rideterminare tale parametro in relazione alle diverse connotazioni del tessuto urbano e degli interventi previsti.

9. Il PAT determina il fabbisogno di aree per servizi relativamente al settore produttivo, commerciale, direzionale e turistico anche in funzione dei cambi di destinazione d'uso e delle trasformazioni consentite.

10. Relativamente alle nuove strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni e relativamente a ristrutturazioni ed ampliamenti di strutture esistenti che comportino aumento del numero dei posti letto, è fatto obbligo di realizzare almeno un posto auto per ogni camera. Nei centri storici è ammessa anche la stipula di convenzioni con parcheggi esterni pubblici o privati.

11. Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è scomputabile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del titolo abilitativo, ammettendosi la compensazione anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard.

 

Art. 32

Dotazioni di aree per servizi nei Piani Urbanistici Attuativi.

1. Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento dei piani urbanistici attuativi (PUA) è assicurato mediante la cessione di aree o con vincoli di destinazione d'uso pubblico.

2. Le aree per servizi devono avere dimensione e caratteristiche idonee alla loro funzione in conformità a quanto previsto dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b). Qualora all'interno del PUA tali aree non siano reperibili, o lo siano parzialmente, è consentita la loro monetizzazione ovvero la compensazione ai sensi dell'articolo 37.

3. I PUA relativi a nuovi insediamenti, ivi comprese le ristrutturazioni urbanistiche e le riconversioni volumetriche, devono contenere almeno la dotazione minima di aree per opere di urbanizzazione primaria, salvo quanto previsto dal comma 2.

4. Qualora le dimensioni di PUA con destinazione residenziale, turistico-ricettiva e direzionale superino i tre ettari o i 50.000 mc. devono essere reperite dotazioni aggiuntive di aree per servizi di almeno 10 mq. ogni abitante teorico insediabile, salvo quanto previsto al comma 2.

5. Nel caso in cui il comune accerti che l'intervento attuativo non necessiti, o necessiti parzialmente, delle opere di urbanizzazione, è consentito compensare la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione con la realizzazione di altre opere finalizzate al miglioramento dell'arredo urbano e delle infrastrutture per un importo equivalente.

 

Art. 33

Aree non pianificate.

1. Si intendono aree non pianificate quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all'articolo 18, comma 7.

2. Nelle aree non pianificate esterne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi per la zona agricola limitatamente alla residenza.

3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380 del 2001.

 

Art. 34

Vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

1. I vincoli preordinati all'esproprio hanno la durata di cinque anni e possono essere reiterati una sola volta e per la stessa durata.

2. Il piano degli interventi (PI) quantifica le risorse finanziarie occorrenti per le espropriazioni degli immobili vincolati dal piano medesimo, ne stabilisce i criteri e le modalità per provvedervi nonché le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari.

3. Il comune può, anche su proposta dei proprietari interessati, definire forme alternative all'espropriazione. Tali forme seguono i criteri della perequazione di cui all'articolo 35, ovvero possono consistere nella permuta con altri immobili o con quote edificatorie all'interno dei piani urbanistici, oppure nella partecipazione dei proprietari medesimi alla realizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici localizzati dal piano degli interventi su immobili dagli stessi posseduti.

4. Qualora il comune reiteri il vincolo decaduto ai sensi del comma 1, sono dovuti al proprietario o agli aventi titolo un indennizzo nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente ovvero adeguate forme di compensazione ai sensi dell'articolo 37.

 

TITOLO IV

Norme specifiche

 

Art. 35

Perequazione urbanistica.

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

2. Il piano di assetto del territorio (PAT) stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica.

3. Il piano degli interventi (PI), i piani urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata attuano la perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

4. Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall'indice di edificabilità attribuito, i piani urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata, individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l'edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 37.

 

Art. 36

Riqualificazione ambientale e credito edilizio.

1. Il comune nell'ambito del piano di assetto del territorio (PAT) individua le eventuali opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare.

2. Il comune con il piano degli interventi (PI) disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1.

3. La demolizione delle opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale di cui al comma 1, determinano un credito edilizio.

4. Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 3 ovvero a seguito delle compensazioni di cui all'articolo 37. I crediti edilizi sono annotati nel registro di cui all'articolo 17, comma 5, lettera e) e sono liberamente commerciabili. Il PI individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi, prevedendo l'attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1 ovvero delle compensazioni di cui all'articolo 37.

5. Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere, realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio.

 

Art. 37

Compensazione urbanistica.

1. Con le procedure di cui agli articoli 7, 20 e 21 sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'articolo 36, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.

 

Art. 38

Società di trasformazione urbana.

1. I comuni, anche con la eventuale partecipazione delle province e della Regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni.

 

Art. 39

Cessione di aree per edilizia residenziale pubblica.

1. Il piano degli interventi (PI) può prescrivere che, nelle aree residenziali soggette a piano urbanistico attuativo, vengano riservate delle quote di superficie o di volume per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica anche mediante la perequazione di cui all'articolo 35.

2. Le modalità di tale riserva o cessione, anche in rapporto alle aree per servizi, sono stabilite dal piano di assetto del territorio (PAT).

3. Sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 i comuni superiori a 25.000 abitanti nonché quelli dichiarati a forte tensione abitativa con provvedimento della Giunta regionale.

4. Per i comuni di cui al comma 3, la quantità di superficie o di volume da riservare per l'edilizia residenziale pubblica non può essere inferiore al 20%, né superiore al 40% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa per la durata del PI; per gli altri comuni tale quantità non può comunque superare il 40% del totale dell'intervento.

5. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale può prevedere un apposito progetto strategico ai sensi dell'articolo 26.

 

Art. 40

Centri storici e beni culturali.

1. Si considerano centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.

2. Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al comma 1, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso.

3. Il piano di assetto del territorio (PAT) determina:

a) previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti, le categorie in cui gli stessi devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, attribuendo valori di tutela in funzione degli specifici contesti da tutelare e salvaguardare;

b) per ogni categoria di cui alla lettera a), gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili;

c) i margini di flessibilità ammessi dal piano degli interventi (PI).

4. Il PAT provvede alle determinazioni di cui al comma 3, anche relativamente alle ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete "Ville Venete - Catalogo e Atlante del Veneto" nonché agli edifici ed ai complessi di valore monumentale e testimoniale individuando, altresì, le pertinenze scoperte da tutelare e il contesto figurativo.

5. Il piano degli interventi (PI) attribuisce a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle determinate dal PAT, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio ai sensi del comma 3, lettere a) e b).

 

Art. 41

Zone di tutela e fasce di rispetto.

1. Le zone di tutela che il piano di assetto del territorio (PAT) individua e disciplina sono:

a) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti;

b) le golene, i corsi d'acqua, gli invasi dei bacini naturali e artificiali, nonché le aree a essi adiacenti per una profondità adeguata;

c) gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini;

d) le aree umide, le lagune e relative valli;

e) le aree di rispetto cimiteriale;

f) le aree comprese fra gli argini maestri e il corso di acqua dei fiumi e nelle isole fluviali;

g) una fascia di profondità di almeno:

1) m. 30 dal ciglio dei fiumi, torrenti, canali, compresi nei territori classificati montani;

2) m. 100 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili;

3) m. 100 dal limite demaniale dei laghi naturali o artificiali e, nei restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi, delle loro golene, torrenti e canali;

4) m. 300 dal piede esterno degli argini maestri, e m. 100 dal limite esterno della zona golenale del fiume Po;

5) m. 200 dal limite demaniale della spiaggia per le coste marine;

h) le aree boschive o destinate a rimboschimento nonché le aree già destinate a bosco interessate da incendi;

i) le aree di interesse storico, ambientale e artistico;

j) le aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna;

k) le aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto;

l) le aree relative ai contesti figurativi delle ville venete.

2. Il piano degli interventi (PI) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g).

3. Le fasce di rispetto sono finalizzate alla tutela dei beni, infrastrutture e servizi e sono definite e regolate dalle specifiche disposizioni vigenti in materia.

4. In particolare nelle aree relative ai contesti figurativi delle ville venete, fermo restando quanto disposto dall'articolo 40, non è consentito collocare cartelli pubblicitari o altri mezzi di pubblicità.

 

Art. 42

Progetti di particolare rilievo.

1. La Giunta regionale, in conformità ai parametri del provvedimento di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), riconosce ai piani ed ai progetti di particolare qualità e rilevanza, che siano rappresentativi della specifica cultura urbanistica e architettonica del Veneto, la possibilità di fregiarsi dello stemma e dello specifico logo della Regione.

 

TITOLO V

Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

 

Art. 43

Tutela del territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale.

1. Il piano di assetto del territorio (PAT) individua:

a) gli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili;

b) le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli di cui alla lettera a);

c) i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio.

2. Il piano degli interventi (PI) individua:

a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti;

b) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti di cui al comma 1, lettera c);

c) gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;

d) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore storico-ambientale di cui al comma 1, lettera a);

e) le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività.

 

Art. 44

Edificabilità.

1. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola con i seguenti requisiti minimi:

a) iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;

b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS; tale requisito non è richiesto per le aziende agricole ubicate nelle zone montane di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 «Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane"» e successive modificazioni;

c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1.

2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere degli animali (16).

2-ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma 1 sono consentiti, qualora siano realizzati dalle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 "Riordino delle Regole", da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati (17).

3. Il piano aziendale di cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato del settore secondo i parametri indicati dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 2, è approvato dall'ispettorato regionale dell'agricoltura (IRA) e contiene in particolare:

a) la certificazione dei requisiti di cui al comma 2;

b) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;

c) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti. Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve dimostrare analiticamente la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali.

3-bis. Al fine di garantire l'insediamento di giovani in agricoltura sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, limitatamente alle iniziative del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 riferite al pacchetto giovani relative agli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive, l'approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa, ai fini del finanziamento a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l'approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3 (18).

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti:

a) per l'ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 5, fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1.200 mc (19);

a-bis) per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l'ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente (20);

b) per nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell'azienda agricola, fino ad un limite di 600 mc. per ogni azienda agricola, ampliabili di 100 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1200 mc.;

c) per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali, fatte salve eventuali scelte più restrittive del piano di assetto del territorio.

5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'articolo 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria (21).

5-bis. Al fine di garantire completezza all'offerta turistica nel territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" (22).

5-ter. I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplinano nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo (23).

6. La realizzazione di serre fisse è consentita all'imprenditore agricolo nei limiti di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e). Si intendono per serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture; le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture e le serre mobili possono essere installate senza i limiti stabiliti dal presente comma (24).

7. I fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale non possono essere ubicati in zona agricola, dovendo il piano degli interventi (PI) individuare a tale scopo specifiche aree nelle zone industriali.

Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra (25). La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento; il PI nell'individuazione di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta regionale (26).

7-bis. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2 (27).

8. La realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igenico-sanitaria, è consentita previo rilascio di uno specifico parere da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 4.

9. La realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto della disciplina dettata dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5. Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola.

10. Non è consentita la nuova edificazione nelle aree boscate e al di sopra dei 1.300 m., fatta salva per queste ultime aree la realizzazione di malghe, rifugi e bivacchi alpini. Nelle aree di montagna il limite dei 1.600 m. può essere derogato secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 6 (28).

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(16) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

(17) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

(18) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

(19) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 3, L.R. 26 giugno 2008, n. 4. Il testo originario era così formulato: «a) per l'ampliamento di case di abitazione esistenti, fino ad un limite di 800 mc. comprensivi dell'esistente, ampliabili di 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1200 mc.».

(20) Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 4, L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

(21) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 5, L.R. 26 giugno 2008, n. 4. Il testo originario era così formulato: «5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'articolo 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 e successive modificazioni purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria.».

(22) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 6, L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

(23) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 6, L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

(24) Periodo così modificato dall'art. 5, comma 7, L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

(25) Periodo aggiunto dall'art. 5, comma 7, L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

(26) Periodo aggiunto dall'art. 5, comma 7, L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

(27) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 8, L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

(28) Comma così modificato dall'art. 15, L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

 

Art. 45

Vincoli.

1. All'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo è istituito, a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.

2. Le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza.

3. L'ampiezza del fondo di pertinenza di cui al comma 1 è determinato sulla base del provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 7.

4. Le abitazioni e gli edifici destinati a strutture agricolo-produttive determinano un vincolo di destinazione d'uso fino alla eventuale variazione del piano degli interventi (PI).

5. La demolizione, parziale o totale, delle abitazioni o delle strutture agricolo-produttive, riduce o elimina il vincolo.

6. Ogni comune si dota di un registro fondiario sul quale trascrivere i dati catastali degli immobili e dei fondi vincolati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 e di una planimetria su cui risultano individuate tali aree vincolate ad edifici costruiti nel proprio territorio o in quello dei comuni vicini, qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in più di un comune.

 

TITOLO VI

Norme finali

 

Art. 46

Attività di indirizzo (29).

1. La Giunta regionale entro un anno dall'applicazione degli articoli da 1 a 49, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, sentita la conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modificazioni e la competente commissione consiliare, con appositi provvedimenti disciplina:

a) le verifiche di sostenibilità e di compatibilità necessarie per la redazione degli strumenti territoriali ed urbanistici con particolare riferimento alla direttiva comunitaria n. 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), nonché le specifiche tecniche per la definizione dell'indice di riequilibrio ecologico;

b) il dimensionamento dei piani e degli standard di aree per servizi;

c) i criteri per l'omogenea applicazione della perequazione, dei crediti edilizi e della compensazione di cui agli articoli 35, 36 e 37;

d) i criteri per la predisposizione dei programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale con particolare riferimento alle modalità di valutazione economica di cui all'articolo 19, comma 1, lettera f);

e) le modalità di attribuzione dello stemma e dello specifico logo della Regione ai progetti di particolare rilievo di cui all'articolo 42;

f) i criteri per la operatività delle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 38.

2. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'applicazione degli articoli da 1 a 49, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, adotta appositi atti di indirizzo e coordinamento che riguardano:

a) le modalità di adeguamento dei piani urbanistici comunali alle previsioni degli strumenti di livello superiore (30);

b) i sussidi operativi per l'edificabilità nei centri storici e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico;

c) l'elaborazione da parte dei comuni dei criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n);

d) i prontuari del verde per il corretto inserimento ed impiego della vegetazione nelle opere di arredo urbano e di mitigazione ambientale;

e) le specifiche tecniche per la predisposizione della mappa dei rischi;

f) il prontuario delle distanze di rispetto;

g) i criteri per la redazione del piano di assetto del territorio (PAT) in forma semplificata, relativamente ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, così come individuati dal piano territoriale di coordinamento provinciale ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera o).

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(29)  Con Delib.G.R. 30 dicembre 2005, n. 4374 è stato approvato il programma degli interventi, ai sensi del presente articolo.

(30)  Vedi, anche, la Delib.G.R. 21 marzo 2006, n. 828.

 

Art. 47

Contributi (31).

1. Al fine di assicurare l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali alla nuova disciplina introdotta dalla presente legge, in particolare per la formazione del quadro conoscitivo, per la pianificazione concertata, per la formazione di piani di assetto del territorio intercomunali (PATI), per la costituzione di uffici per la gestione in forma associata dei piani, per incentivare l'istituto del credito edilizio e del restauro ambientale di cui all'articolo 36, nonché per lo svolgimento di ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, la Giunta regionale può erogare appositi contributi.

2. I contributi sono erogati con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e sono assegnati prioritariamente ai comuni con minore dimensione demografica e a quelli che partecipano alla redazione dei PATI.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006, si fa fronte mediante apposito accantonamento previsto sull'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 5 "Interventi in materia di urbanistica" da allocarsi sull'u.p.b. U0085 "Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio" del bilancio di previsione 2004 e del bilancio pluriennale per il triennio 2004 - 2006.

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(31)  Per una deroga alle procedure di cui al presente articolo vedi l'art. 23, L.R. 25 febbraio 2005, n. 8. Con Delib.G.R. 27 luglio 2006, n. 2342 sono stati approvati i criteri per l'assegnazione dei contributi previsti dal presente articolo.

 

 Art. 48

Disposizioni transitorie (32).

1. Gli strumenti urbanistici e loro varianti adottati prima che siano applicabili gli articoli da 1 a 49, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, sono approvati ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni e della legge regionale 1° giugno 1999, n. 23 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179" e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, comma 3. Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui all'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni nonché quelle disciplinate dall'articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni; con le medesime procedure possono essere altresì adottate le varianti allo strumento urbanistico generale vigente finalizzate a dare attuazione all'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile" nonché quelle necessarie per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici (33). Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del predetto articolo 50, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto, che non determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate dalla pianificazione urbanistica e territoriale, vigente al 30 ottobre 2005, ad attività produttive nel settore della logistica (34) (35).

1-bis. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all'approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'articolo 50, commi 3, 4 e 9, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, le varianti conseguenti all'approvazione di programmi integrati ai sensi della legge 1° giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni, nonché quelle conseguenti all'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, qualora adottate entro il 28 febbraio 2005; entro la medesima data continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 2 a 6, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni (36).

1-ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all'approvazione del primo PAT, sono consentite, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 9 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e con le procedure dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 del medesimo articolo 50, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all'adeguamento al piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), ai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), ai piani di assetto del territorio intercomunale (PATI) aventi ad oggetto i singoli tematismi di cui al comma 1, dell'articolo 16, riferiti agli ambiti e previsioni di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 16 limitatamente a temi di interesse pubblico o di pubblica utilità, ai piani di area ed ai piani ambientali di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 (37).

1-quater. Fino all'approvazione del primo PAT continua ad applicarsi l'articolo 11 e terzultimo comma dell'articolo 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni (38).

2. I piani di area vigenti sono parte integrante del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e possono essere modificati con le procedure di cui all'articolo 25. Con le medesime procedure sono approvati i piani di area adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 «Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 (Rideterminazione del termine previsto dell'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica)» e successive modificazioni, e possono essere adottati e approvati solo i seguenti piani di area:

a) Garda-Baldo;

b) Corridoio metropolitano Padova - Venezia;

c) Grandi Valli Veronesi;

d) Medio Corso del Piave;

e) Valle del Biois e di Gares;

f) Prealpi Vittoriesi e Alta Marca.

3. L'edificazione in zona agricola continua ad essere disciplinata dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela ed edificabilità delle zone agricole" e successive modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute nell'articolo 1, comma 8, lettere a) e b), della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, e successive modificazioni, fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque, per non più di un anno decorrente dall'applicazione degli articoli da 1 a 49 (39). Decorso tale termine, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45.

4. Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), e comunque non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l'approvazione ai sensi dell'articolo 23, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia (40). In sede di prima applicazione, per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni è sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non più di sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione consiliare.

5. I piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all'approvazione del primo PAT. A seguito dell'approvazione di tale piano, i piani regolatori generali vigenti acquistano il valore e l'efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT.

6. Successivamente all'applicazione degli articoli da 1 a 49, viene meno l'obbligo di redigere il piano pluriennale di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme per la edificabilità dei suoli".

7. Fino all'approvazione dei PTCP i comuni di cui all'articolo 13, comma 4, sono individuati con provvedimento del consiglio provinciale entro centottanta giorni dall'applicazione degli articoli da 1 a 49.

7-bis. L'articolo 27 si applica a decorrere dal 28 febbraio 2005. Fino a tale data la Commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, e il comitato tecnico regionale continuano ad esercitare le rispettive funzioni consultive loro attribuite dalla vigente legislazione regionale ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e della legge regionale 1° settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni (41).

7-bis 1. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all'approvazione del primo PAT, e comunque non oltre il 30 giugno 2006, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale disciplinate dall'articolo 50, commi da 9 a 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni ed è necessario il parere favorevole della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali, se ne prescinde (42).

7-bis 2. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all'approvazione del primo PAT, sono consentite varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attività produttive esistenti, ivi comprese le attività commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere e i servizi resi dalle banche, considerate non più compatibili con il contesto insediativo in cui ricadono, previo parere della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde. La partecipazione regionale alla conferenza di servizi è preceduta dalla valutazione tecnica regionale di cui all'articolo 27. Nel caso di trasferimento di attività, con le medesime modalità e procedure può essere riclassificata l'area su cui insiste l'attività da trasferire ed essere previsto l'utilizzo dei crediti edilizi di cui al comma 4 dell'articolo 36 in aree appositamente identificate. Qualora l'attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, l'ampliamento è consentito fino ad un massimo di 1.500 mq. e comunque nel limite dell'80 per cento della superficie coperta esistente. Sono di competenza esclusivamente comunale e non necessitano del parere regionale in sede di conferenza di servizi, le varianti al piano regolatore generale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 e successive modificazioni che interessano:

a) ampliamenti delle attività realizzati mediante mutamento di destinazione d'uso di manufatti esistenti, purché non comportino modifiche della sagoma e/o del volume;

b) ampliamenti che si rendano indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento e comunque non oltre i 100 mq. di superficie coperta;

c) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 e successive modificazioni, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate;

d) esecuzione di strutture di servizi e/o impianti tecnologici e/o opere non quantificabili in termini di volume e superficie (43).

7-bis 3. In deroga al comma 3, fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque non oltre il 30 giugno 2006, nelle zone agricole sono consentiti esclusivamente gli interventi di ampliamento ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni ad eccezione delle zone agricole dei territori classificati montani, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani", dove sono consentiti tutti gli interventi di edificazione previsti dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute nell'articolo 1, comma 8, lettere a) e b), della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, e successive modificazioni. Decorso il termine suindicato si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni (44).

7-bis 4. Le varianti allo strumento urbanistico generale, adottate entro il 28 febbraio 2005 ai sensi del comma 1-bis, da trasmettersi in Regione ai fini della loro approvazione, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2006; successivamente a tale data le varianti pervenute sono restituite al comune (45).

7-ter. Decorso il termine di cui al comma 7-bis 3, fermi restando gli interventi consentiti ai sensi del comma 5 dell'articolo 44, nelle more dell'approvazione del primo PAT e PI:

a) nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso:

1) gli interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;

2) per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo individuate e disciplinate dallo strumento urbanistico vigente, gli interventi in esso previsti;

3) gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45;

b) nelle sottozone classificate E2 e E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono, altresì, consentiti gli interventi di cui alla lettera d), comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni nonché, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 44, la realizzazione di nuovi edifici residenziali da destinare ad abitazione principale nel limite di 600 mc.;

c) nelle sottozone classificate E4 - centri rurali - dal vigente piano regolatore generale comunale sono consentiti tutti gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente;

d) oltre agli interventi ammessi per ciascuna tipologia di sottozona ai sensi delle lettere a), b) e c), nelle zone agricole dei territori montani di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani" sono consentiti, altresì, gli interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc., a condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del richiedente. Nelle zone E1, il cambio di destinazione d'uso a fini residenziali è consentito esclusivamente con gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni;

e) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare (46).

7-quater. Per i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale trasmessi entro il 30 giugno 2006, il termine di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° giugno 1999, n. 23 è prorogato di ulteriori centoventi giorni (47).

7-quinquies. In deroga al divieto di cui al comma 1 e fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI, i comuni possono adottare varianti allo strumento urbanistico generale che abbiano ad oggetto la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, su aree o immobili di proprietà di enti pubblici, con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e ferme restando le attribuzioni e le competenze individuate dall'articolo 50 comma 3 (48).

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(32)  In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 5, L.R. 10 agosto 2006, n. 18. Vedi anche l'art. 13, L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

(33) Periodo così modificato dall'art. 7, commi 1 e 2, L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

(34)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 2 dicembre 2005, n. 23.

(35)  In deroga a quanto disposto nel presente comma vedi l'art. 38, comma 4, L.R. 13 agosto 2004, n. 15, l'art. 1, L.R. 2 dicembre 2005, n. 22 e l'art. 3, L.R. 10 agosto 2006, n. 18. Vedi anche l'art. 6, L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

(36)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 ottobre 2004, n. 20, corretto poi con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 2 agosto 2005, n. 73.

(37)  Il presente comma, aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 ottobre 2004, n. 20, è stato poi così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 2 dicembre 2005, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 7, comma 3, L.R. 26 giugno 2008, n. 4. Il testo originario era così formulato: «1-ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all'approvazione del primo PAT, sono consentite, con le procedure di cui al comma 1 ovvero ai sensi della presente legge nel caso le relative attribuzioni regionali siano passate in capo alle province, le varianti allo strumento urbanistico generale adottate entro il 31 dicembre 2003 e finalizzate unicamente al puntuale adeguamento ai piani di area.».

(38)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 ottobre 2004, n. 20, poi così modificato dall'art. 24, L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

(39)  Periodo così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 21 ottobre 2004, n. 20.

(40)  Periodo così modificato dall'art. 1, comma 3, L.R. 21 ottobre 2004, n. 20.

(41)  Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 21 ottobre 2004, n. 20.

(42)  Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, L.R. 2 dicembre 2005, n. 23.

(43)  Il presente comma, aggiunto dall'art. 2, comma 3, L.R. 2 dicembre 2005, n. 23, poi modificato dall'art. 2, L.R. 10 agosto 2006, n. 18, è stato successivamente così sostituito dall'art. 7, comma 4, L.R. 26 giugno 2008, n. 4 (vedi anche il comma 5 del medesimo articolo). Il testo precedente era così formulato: «7-bis 2. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all'approvazione del primo PAT, è consentita l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento di attività produttive esistenti nonché alla trasposizione, a parità di superficie di zona e per comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute, di zone territoriali omogenee D a carattere industriale e artigianale interessate da un'unica struttura aziendale purché vi sia il parere della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde. Qualora l'attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, gli eventuali ampliamenti non possono superare l'80 per cento della superficie coperta esistente e comunque i 1.500 metri quadrati (mq).».

(44)  Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, L.R. 2 dicembre 2005, n. 23.

(45)  Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, L.R. 2 dicembre 2005, n. 23.

(46)  Il presente comma, aggiunto dall'art. 1, L.R. 10 agosto 2006, n. 18, è stato poi così sostituito dall'art. 7, comma 7, L.R. 26 giugno 2008, n. 4. Il testo originario era così formulato: «7-ter. Decorso il termine di cui al comma 7-bis 3, nelle more dell'approvazione del primo PAT e PI: a) nelle sottozone classificate E1 dal vigente piano regolatore generale comunale sono ammessi esclusivamente gli interventi sui fabbricati esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento, gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici, nonché gli altri tipi di interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24; b) nelle sottozone classificate E2 dal vigente piano regolatore generale comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici residenziali, utilizzando l'eventuale parte rustica esistente e contigua fino ad un massimo di 800 mc. compreso l'esistente; c) nelle sottozone classificate E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici residenziali fino ad un massimo di 800 mc. compreso l'esistente; d) nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono altresì consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso, gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45; e) nelle sottozone classificate E4 - centri rurali - dal vigente piano regolatore generale comunale sono realizzabili gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente; f) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare; g) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), nelle zone agricole dei territori montani di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani" sono consentiti interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc., a condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del richiedente.».

(47)  Comma aggiunto dall'art. 8, L.R. 10 agosto 2006, n. 18.

(48) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 6, L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

 

 Art. 49

Abrogazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni di leggi regionali (49):

a) l'articolo 3, punto 4), primo alinea, della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione con il D.P.R. 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e il D.P.R. 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11" e successive modificazioni;

b) la legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 "Norme per la conservazione e il ripristino dei centri storici nel Veneto" e successive modificazioni;

c) gli articoli 23, 24 e 26 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni;

d) la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni;

e) gli articoli dall'1 al 75, l'articolo 98, gli articoli dal 101 al 109, gli articoli dal 114 al 121 e l'articolo 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni (50);

f) la legge regionale 1° settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni;

g) la legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 (51) «Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e disposizioni in materia di base informative territoriali» e successive modificazioni;

h) la legge regionale 1° giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni;

i) gli articoli 58, 59 e 60 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni;

l) la legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 e successive modificazioni;

m) la legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni;

n) l'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 16 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia" e successive modificazioni.

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(49)  Alinea così modificato dall'art. 2, L.R. 21 ottobre 2004, n. 20.

(50)  L'art. 1, comma 1, L.R. 2 dicembre 2005, n. 23 ha ripristinato la vigenza dei commi da 4 a 16 (ad esclusione della lettera c) del comma 9) dell'art. 50, L.R. n. 61/1985, in virtù del richiamo all'art. 2 della stessa L.R. n. 23/2005.

(51)  Nel Bollettino Ufficiale il provvedimento è indicato erroneamente con la data del 4 maggio 1998.

 

Art. 50

Disposizioni sull'applicazione della legge (52).

1. Gli articoli da 1 a 49 si applicano successivamente all'adozione e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione da parte della Giunta regionale di tutti i seguenti provvedimenti:

a) le specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati di cui agli articoli 13, 17 e 22 nonché per la redazione degli strumenti urbanistici generali su carta tecnica regionale e per l'aggiornamento della relativa base cartografica da parte dei comuni di cui all'articolo 9;

b) i criteri per la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee;

c) la metodologia per il calcolo, nel piano di assetto del territorio (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola definendo, con riferimento ai singoli contesti territoriali, la media regionale del rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC);

d) le specificazioni relative all'edificabilità nelle zone agricole ed in particolare (53):

1) la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;

2) i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3;

3) la definizione di strutture agricolo-produttive;

4) i parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti;

5) le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto;

6) le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.300 metri di cui all'articolo 44, comma 10;

7) i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'articolo 45;

e) i criteri per una omogenea elaborazione del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);

f) i contenuti essenziali del quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme tecniche del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi;

g) le specifiche tecniche per la rappresentazione dei piani, comprensive delle tavole di progetto;

h) la definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma 1 previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

3. Fino all'applicazione degli articoli da 1 a 49 le funzioni amministrative relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti continuano ad essere esercitate dalla Regione; a tal fine, ferme restando le attribuzioni della competente commissione consiliare ai sensi del punto 4) dell'articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12 , e successive modificazioni, i poteri attribuiti dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, al presidente della provincia sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale e quelli attribuiti alla Giunta e al consiglio provinciale sono esercitati dalla Giunta regionale (54).

4. Fino all'applicazione degli articoli da 1 a 49, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 2 e seguenti, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni con le modifiche di cui al comma 7, e l'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 16 .

5. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che la Giunta regionale abbia adottato e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione tutti i provvedimenti di cui al comma 1 e fino alla loro adozione e pubblicazione, è abrogato il comma 3, restano fermi il comma 4 e la disciplina urbanistica regionale vigente al momento della entrata in vigore della presente legge e le attribuzioni regionali di cui all'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 sono da riferirsi alla provincia.

6. I piani territoriali provinciali già adottati e trasmessi alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono inviati alle province per la loro rielaborazione; da tale data decadono le norme di salvaguardia. La Giunta regionale provvede alla costituzione di un ufficio per il coordinamento delle province nella predisposizione dei nuovi piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) nonché per la coerente elaborazione del provvedimento di cui al comma 1, lettera e).

7. L'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 è così modificato:

a) alla fine del comma 5 è aggiunta la seguente frase: "Resta fermo, previa sottoscrizione dell'accordo, quanto consentito dal comma 3; in tale caso l'ampliamento non può essere superiore al 100% della superficie coperta esistente e, comunque, non può interessare una superficie superiore a mq. 1.500";

b) la lettera c) del comma 8 è abrogata.

8. L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito:

"Il piano regolatore generale può, altresì, definire minori distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968 del Ministro per i lavori pubblici:

a) nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici;

b) nei casi di interventi disciplinati puntualmente;

c) [nelle zone territoriali omogenee B e C1 qualora, fermo restando per le nuove costruzioni il rispetto delle distanze dal confine previste dal piano regolatore generale che comunque non possono essere inferiori a cinque metri, gli edifici esistenti antistanti a quelli da costruire siano stati realizzati legittimamente ad una distanza dal confine inferiore] (55)".

9. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla lettera c) dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come modificato dal comma 8, il Comune può approvare varianti al piano regolatore generale con la procedura dell'articolo 50, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, avuto riguardo alle particolari connotazioni urbanistiche ed edilizie dei luoghi.

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(52)  Con Delib.G.R. 8 ottobre 2004, n. 3178 sono stati approvati atti di indirizzo ai sensi del presente articolo.

(53)  Vedi, anche, il D.Dirig. 31 maggio 2007, n. 158.

(54) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l'art. 13, L.R. 26 giugno 2008, n. 4.

(55)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 giugno 2005, n. 232 (Gazz. Uff. 22 giugno 2005, n. 25, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

 

 Art. 51

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 


L.R. 2 dicembre 2005, n. 23
Disposizioni per l'applicazione della legislazione urbanistica regionale e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio". (art. 1)

 

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(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 6 dicembre 2005, n. 115.

 

Art. 1

Disposizioni per l'applicazione della legislazione urbanistica regionale.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è ripristinata la vigenza delle norme richiamate dall'articolo 2, e di quelle alle stesse connesse, già abrogate in base al combinato disposto degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni. Resta abrogata la lettera c) del comma 9 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.

2. Nell'applicazione del comma 15 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 richiamato dall'articolo 2, sono da computarsi le percentuali già utilizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge.


L.P. 11 agosto 1997, n. 13
Legge urbanistica provinciale

 

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(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 16 settembre 1997, n. 44, I suppl. ord.

(2)  Si veda il D.P.G.P. 23 febbraio 1998, n. 5 (Regolamento di esecuzione della presente legge).

(3)  Tutte le parole "soprintendenza provinciale ai beni culturali" e: "soprintendente provinciale ai beni culturali" vengono rispettivamente sostituite con "Ripartizione provinciale Beni culturali" e "Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali" dall'art. 14 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

(4)  Si veda la Delib.G.P. 9 dicembre 2003, n. 4489: modalità per l'esecuzione dei controlli a campione relativi all'attribuzione di vantaggi economici.

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Norme generali.

1. La presente legge detta le norme del governo del territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione territoriale e urbanistica nonché attraverso la disciplina e la vigilanza sull'attività edilizia.

3. Considerate la limitata estensione del territorio, la vulnerabilità dell'ecosistema nonché la rilevanza anche economica del patrimonio culturale e paesaggistico, la presente legge stabilisce principi, indirizzi, procedure e contenuti della pianificazione per il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) sviluppo sostenibile, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;

b) tutela e sviluppo sostenibile del paesaggio culturale e naturale;

c) tutela delle identità storico-culturali;

d) tutela della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani;

e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici ed idrogeologici;

f) coordinamento con le politiche di sviluppo nazionali ed europee;

g) risparmio di energia e utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

h) utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela paesaggistica. (5)

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(5)  Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 2

Commissione urbanistica provinciale.

1. Alla funzione tecnico-consultiva in materia urbanistica, in osservanza dei principi e delle disposizioni stabiliti in leggi e regolamenti, in particolare nella presente legge, nella legge sull'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata e nella legge sulla tutela del paesaggio nonché nel Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, assolve la commissione urbanistica provinciale, composta come segue:

a) dal direttore della ripartizione provinciale urbanistica, quale presidente;

b) da un rappresentante dell'ufficio provinciale coordinamento territoriale;

c) da un esperto per la tutela del paesaggio, iscritto all'albo di cui all'articolo 113 e proposto dall'assessore provinciale competente per la tutela del paesaggio;

d) da un rappresentante della ripartizione provinciale sanità, esperto in materia di igiene pubblica;

e) da un esperto designato dal Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano.

2. Per ciascun membro della commissione viene nominato un supplente destinato a sostituire quello effettivo in caso di assenza o di impedimento.

3. Alle riunioni della commissione partecipa con diritto di voto il direttore dell'ufficio provinciale urbanistica competente per il comune territorialmente interessato o un sostituto.

4. Alle riunioni della commissione partecipa senza diritto di voto un funzionario dell'ufficio provinciale affari legali dell'urbanistica.

5. Quando si tratti di piano urbanistico comunale nuovo o rielaborato o di varianti allo stesso, i dipartimenti competenti vengono invitati a inviare rappresentanti qualificati per tutte le materie di loro rispettiva competenza e comunque rilevanti per il caso in esame. Devono essere invitati ad inviare rappresentanti qualificati gli uffici statali interessati nelle materie riservate alla competenza dello Stato. In caso di dubbio sulla rilevanza, il direttore della ripartizione provinciale urbanistica procede d'intesa con il dipartimento o l'ufficio statale competente.

6. [I rappresentanti così invitati possono, a conclusione della loro partecipazione alla riunione, fare inserire nella relazione proprie osservazioni o proposte. È obbligatoria la presa di posizione nella relazione dell'esperto di cui al comma 1, lettera c)] (6).

7. Alle riunioni della commissione urbanistica provinciale è invitato con diritto di voto il sindaco del comune territorialmente interessato o un suo delegato.

8. La commissione urbanistica provinciale esprime anche pareri sulle questioni ad essa sottoposte dalla Giunta provinciale o dall'assessore competente in materia urbanistica.

9. Ove il progetto del piano urbanistico comunale o di successive varianti preveda, nell'ambito di zone soggette a tutela paesaggistica, zone destinate a insediamenti residenziali o zone per insediamenti produttivi o per opere pubbliche o di interesse pubblico o per impianti di cui all'articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, la commissione urbanistica provinciale deve valutare la compatibilità della nuova destinazione urbanistica con le esigenze della tutela del paesaggio. A tale scopo la commissione urbanistica provinciale viene integrata da un esperto in materia di tutela del paesaggio, nominato su proposta dell'assessore competente per la tutela del paesaggio. (7)

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(6) Comma abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera g), L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(7)  Articolo sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 3

Norme comuni alle commissioni urbanistica e per l'edilizia abitativa agevolata.

1. La composizione della commissione urbanistica provinciale e di quella per l'edilizia abitativa agevolata deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, come questa risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la facoltà di accesso per il gruppo linguistico ladino.

2. Le commissioni di cui sopra sono nominate con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura. I componenti cessati per qualsiasi motivo dall'incarico sono sostituiti fino al completamento della legislatura. Quale segretario della commissione urbanistica provinciale funge un impiegato del servizio urbanistica e quale segretario della commissione tecnica per l'edilizia abitativa agevolata funge un impiegato dell'ufficio edilizia abitativa agevolata.

3. Le commissioni di cui sopra sono legalmente riunite con la partecipazione della metà dei componenti di cui al comma 1 dell'articolo 2 e deliberano a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti decide il voto del presidente.

4. Sui piani urbanistici sottoposti ad approvazione della Giunta provinciale deve essere redatta a cura del servizio urbanistica la relazione con conclusioni motivate da presentare alla Giunta stessa.

5. Per il funzionamento delle commissioni di cui al presente articolo si applica la legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i compensi a componenti di commissioni istituite presso l'amministrazione provinciale.

 

Art. 4

Sopralluoghi e rilevamenti.

1. Il personale incaricato degli studi urbanistici o di qualunque altra incombenza dipendente dall'attuazione della presente legge e della legge per la tutela del paesaggio può accedere nelle proprietà private e procedere alle rilevazioni occorrenti, sempreché sia munito di ordinanza autorizzante nominativamente le persone cui è concessa la facoltà.

2. Detta ordinanza è emessa dal Presidente della giunta provinciale o dal sindaco competente per territorio ed è notificata al proprietario dell'immobile ed all'attuale possessore, con la fissazione del giorno e dell'ora dell'accesso, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni.

 

Capo II

Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale

 

Art. 5

Contenuto del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale.

1. Il piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale contiene la pianificazione di ordine superiore, sovracomunale e riassuntiva per lo sviluppo del territorio provinciale.

2. Nel piano devono essere indicati, nelle linee fondamentali, gli obiettivi per un coordinato sviluppo economico, culturale e sociale della popolazione nel territorio provinciale.

3. Il piano si estende a tutto il territorio della provincia di Bolzano e, sulla base dei fattori geografici e naturali, etnici, demografici, sociali, economici e culturali, definisce i principi per assicurare un indirizzo coordinato della pianificazione a livello comunale e comprensoriale.

4. Il piano, nel formulare gli obiettivi ed i principi urbanistici più importanti a livello provinciale, comprensoriale e comunale, deve avere particolare rispetto per le esigenze dell'ecologia, nell'interesse delle generazioni future.

 

Art. 6

Elementi del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale.

1. Sono elementi del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale:

a) la relazione illustrativa della situazione di fatto;

b) la definizione dei principi fondamentali per il coordinato sviluppo economico, culturale e sociale della popolazione nel territorio provinciale, nonché la definizione dei principi per assicurare un indirizzo coordinato della pianificazione a livello comunale;

c) la definizione degli obiettivi e delle misure;

d) gli allegati grafici utili per evidenziare il piano;

e) l'elenco delle materie per le quali sono previsti piani di settore.

 

Art. 7

Pubblicazione del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale - osservazioni.

1. Il progetto del piano, deliberato dalla Giunta provinciale, è depositato ed esposto al pubblico presso l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia.

2. La data di esposizione è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani, di cui uno in lingua tedesca ed uno in lingua italiana, nonché su un settimanale. Il piano è esposto per 30 giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione; nello stesso periodo gli enti e le associazioni interessate possono presentare osservazioni e proposte ai comuni o alla Giunta provinciale, intese a contribuire al perfezionamento del piano.

3. Entro i successivi 60 giorni i comuni esprimono sul progetto del piano il loro parere motivato, tenendo presenti le osservazioni e le proposte a loro presentate.

4. I comuni trasmettono, entro i successivi 30 giorni, alla Giunta provinciale il loro parere sul piano, corredato delle osservazioni e proposte presentate. Decorsi tali termini si prescinde dai pareri dei comuni.

5. Contemporaneamente al deposito ai sensi del comma 1, il progetto del piano è inviato al Ministero dei lavori pubblici, affinché entro il termine perentorio di 120 giorni formuli le eventuali osservazioni ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

 

Art. 8

Pronuncia sulle osservazioni al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale.

1. La Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale, delibera sulle osservazioni, sulle proposte e sui pareri di cui all'articolo 7 entro 90 giorni dalla data in cui sono pervenuti.

2. Il progetto definitivo del piano ed il relativo disegno di legge sono trasmessi al Consiglio provinciale.

 

Art. 9

Pubblicità ed effetti del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale.

1. Un esemplare del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale deve essere depositato, a libera visione del pubblico, in ogni comune della provincia.

2. Tutti gli enti sono obbligati a rispettare il piano provinciale e ad eseguirlo nell'ambito delle rispettive competenze. I comuni non possono rilasciare concessioni edilizie per opere che siano in contrasto con il piano stesso.

 

Art. 10

Revisione periodica del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale.

1. Alla scadenza di un decennio dalla data di entrata in vigore del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, la Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale ed il Ministero dei lavori pubblici, propone al Consiglio provinciale la conferma del piano o, qualora intenda adeguarlo a nuove esigenze, procede secondo le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.

 

Art. 11

Piani di settore.

1. I piani di settore trasformano in concrete pianificazioni gli obiettivi, i principi e le direttive del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e si possono estendere anche a parti limitate ma omogenee del territorio provinciale.

2. I piani di settore previsti da altre leggi provinciali di settore devono adeguarsi al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale.

 

Art. 12

Pubblicazione ed approvazione del piano di settore.

1. Il progetto del piano di settore deliberato dalla Giunta provinciale è depositato ed esposto al pubblico presso l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia territorialmente interessati.

2. La data di esposizione è preventivamente resa nota nella rete civica della Provincia e nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il piano è esposto per 30 giorni durante i quali chiunque può prendere visione del piano stesso e degli allegati; nello stesso periodo i cittadini, gli enti e le associazioni interessati possono presentare osservazioni e proposte ai comuni o alla Giunta provinciale, tese a contribuire al perfezionamento del piano (8).

3. Entro i successivi 60 giorni i comuni territorialmente interessati esprimono sul progetto del piano il loro parere motivato, tenendo presenti le osservazioni e proposte loro presentate. Decorso tale termine, si prescinde dai pareri dei comuni.

4. I comuni trasmettono quindi entro i successivi 30 giorni alla Giunta provinciale il loro eventuale parere sul piano ed osservazioni e proposte presentate.

5. La Giunta provinciale, sentiti gli organi consultivi competenti per materia, delibera sulle osservazioni, sulle proposte e sui pareri, ed approva il piano. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici oppure sentire più organi consultivi, l'assessore competente o il Presidente della Provincia può indire una conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti (9).

6. Il piano di settore è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Alla scadenza del decennio dall'entrata in vigore del piano di settore, la Giunta provinciale, sentiti gli organi consultivi competenti per materia, delibera la conferma del piano o, qualora intenda adeguarlo a nuove esigenze, procede secondo le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 13, e sempreché non siano intervenute modifiche al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, che ne richiedano l'adeguamento.

8. La Giunta provinciale può adeguare il piano di settore qualora emergano nuove esigenze. (10)

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(8)  Comma sostituito dall'art. 36, comma 1, della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

(9)  Comma sostituito dall'art. 19 della L.P. 19 maggio 2003, n. 7.

(10)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 13

Pubblicità ed effetti del piano di settore.

1. Un esemplare del piano di settore approvato dalla Giunta provinciale deve essere depositato, a libera visione del pubblico, in ogni comune della provincia territorialmente interessato.

2. Tutti gli enti sono obbligati a rispettarlo e ad eseguirlo nell'ambito delle rispettive competenze. I comuni sono tenuti a farlo rispettare e ad eseguirlo e non possono rilasciare concessioni edilizie per opere che siano in contrasto con il piano.

3. Dopo l’approvazione del piano di settore e della valutazione ambientale strategica la Giunta provinciale adegua d’ufficio i piani urbanistici comunali e i piani paesaggistici al piano di settore, ad eccezione delle categorie protette parco naturale, monumento naturale e biotopo. La rispettiva Ripartizione provinciale cura le modifiche agli allegati grafici e alle norme di attuazione dei piani (11).

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(11) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

 

Capo III

Piano urbanistico comunale

 

Art. 14

Piano urbanistico comunale e collaborazione per la sua formazione.

1. Ogni comune della provincia è obbligato a formare il piano urbanistico comunale.

2. La deliberazione del Consiglio comunale di formulare il piano urbanistico comunale deve essere notificata agli uffici statali, operanti a qualunque titolo nell'ambito del territorio, alla Regione ed alla Provincia.

 

Art. 15

Contenuto del piano urbanistico comunale.

1. I piani urbanistici comunali devono riferirsi alla totalità del territorio comunale e considerare essenzialmente:

a) le reti delle principali vie di comunicazione con gli spazi destinati a parcheggi ed alle altre attrezzature viarie, comprese le modificazioni delle strade esistenti, in modo da soddisfare le attuali e le future esigenze del traffico, della economia tipica della zona, dell'igiene, del pubblico decoro e della massima valorizzazione delle bellezze naturali, in vista della razionale sistemazione e dell'organico sviluppo dell'abitato;

b) la delimitazione e la destinazione funzionale delle singole zone con le prescrizioni specifiche e con la normativa relativa agli indici di edificazione; (12)

c) le aree riservate ad opere e impianti di interesse pubblico e quelle destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposti a speciali vincoli o a particolari servitù, o, infine, necessarie alla valorizzazione delle bellezze naturali;

d) l'ampiezza della zona di rispetto delle opere pubbliche necessarie ad integrare la finalità delle opere stesse o a soddisfare prevedibili esigenze future;

e) gli impianti di approvvigionamento e di smaltimento essenziali. (13)

2. Nella impostazione del piano devono essere oggetto di particolare studio le direttrici di sviluppo dell'abitato, la giacitura e le caratteristiche geologiche del suolo, le condizioni microclimatiche, le caratteristiche delle attività economiche locali prevalenti, nonché la topografia sociale del centro urbano, in modo da assicurare le migliori condizioni di abitabilità, di vita e di lavoro.

3. Nella delimitazione territoriale dei futuri insediamenti da prevedere negli strumenti urbanistici dovrà tenersi conto delle esigenze della difesa del suolo e delle riserve idriche, del razionale sfruttamento del suolo e della conservazione o ricostituzione delle unità produttive, nonché della tutela del paesaggio.

4. Ai fini di un razionale sfruttamento delle aree destinate ad opere e impianti di interesse pubblico, il dieci per cento della volumetria può essere destinato nel piano urbanistico comunale ad attività commerciale al dettaglio e/o terziaria di iniziativa privata. Se queste aree sono situate all'interno del centro edificato delimitato ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, la percentuale può essere aumentata fino al 20 per cento e, per i comuni con un numero di abitanti superiore a 50.000, fino al 40 per cento (14).

[5. Al fine di coordinare la pianificazione urbanistica con le esigenze della tutela dell'ambiente, le richieste di varianti o di rielaborazioni di piani urbanistici comunali riguardanti la localizzazione di opere o impianti soggetti alla VIA ordinaria devono essere accompagnate da una relazione sommaria illustrativa dei principali elementi di impatto ambientale. In tal caso i termini di cui all'articolo 20 della presente legge sono sospesi fino alla emanazione di un parere da parte del comitato VIA su tale relazione da emanarsi entro il termine perentorio di 30 giorni. L'indicazione nel piano urbanistico delle opere soggette alla VIA non comporta alcun diritto alla loro realizzazione] (15).

6. Al fine di un coerente orientamento al trasporto pubblico dello sviluppo degli insediamenti, alle richieste di modifica o di rielaborazione dei piani urbanistici comunali, che riguardino zone residenziali, produttive ecc., deve essere allegata una relazione illustrativa sulla presenza di un efficace servizio di trasporto pubblico raggiungibile a piedi o sulla possibilità di una sua istituzione, garantendo, per quanto possibile, la redditività di tale servizio.

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(12)  Lettera sostituita dall'art. 1, comma 4, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(13)  Lettera sostituita dall'art. 1, comma 5, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(14)  Comma sostituito dall'art. 32, comma 1, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1 e poi dall'art. 5, comma 1, della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

(15) Comma abrogato dall'art. 34, comma 2, della L.P. 5 aprile 2007, n. 2.

 

Art. 16

Aree per opere ed impianti di interesse collettivo e sociale.

1. Nell'ambito delle aree riservate ad opere e impianti di interesse pubblico i comuni possono delimitare parti di esse da destinare ad opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione nell'interesse collettivo possono essere affidate ai privati proprietari. La specificazione del singolo impianto, la sua cubatura e la destinazione ad uso pubblico sono da stabilirsi nel piano urbanistico comunale. Il privato proprietario può chiedere che gli venga affidata la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'affidamento al privato proprietario viene fatto con delibera di assegnazione dell'area. L'impianto realizzato dal privato è destinato ad uso pubblico, anche verso corrispettivo ed in osservanza degli obblighi e diritti fissati con convenzione stipulata in forma di atto pubblico da annotare nel libro fondiario. Nella convenzione devono essere indicati gli obblighi, la cui inosservanza da parte del titolare determina da parte del comune l'acquisizione dell'impianto assieme all'area secondo la seguente procedura.

2. I fatti che danno luogo all'acquisizione devono essere contestati dal comune al proprietario dell'impianto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'invito a presentare entro 30 giorni controdeduzioni documentate.

3. Decorso il termine di cui al comma precedente il consiglio comunale dichiara la revoca dell'assegnazione e delibera l'acquisizione dell'impianto, con l'area su cui insiste, al patrimonio indisponibile del comune, che lo utilizza ai fini pubblici. La delibera è titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore del comune.

4. Al proprietario dell'impianto viene corrisposta un'indennità costituita dalla somma dell'indennità per l'area determinata ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'impianto, dalla quale viene detratto il 50 per cento a titolo di sanzione per la violazione degli obblighi.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 possono essere applicate anche per i parcheggi pubblici.

 

Art. 17

Allegati al piano.

1. Sono elementi del piano:

a) la relazione illustrativa contenente anche la illustrazione delle convenzioni in vigore tra privati od enti ed il comune, anche se riguardanti soltanto realizzazioni edilizie;

b) il piano della viabilità su pianta quotata, inquadrato nella rete viaria di un ambito territoriale;

c) il piano di zonizzazione;

d) il regolamento contenente le norme relative all'attuazione del piano;

e) le mappe catastali sulle quali sono individuate le zone di espansione, le zone per insediamenti produttivi e le aree riservate a opere e impianti di interesse pubblico, nonché l'elenco dei proprietari interessati iscritti nei libri fondiari;

f) il programma per l'attuazione del piano con l'ordine di precedenza stabilito per l'esecuzione delle opere preveduto dal medesimo.

g) il rapporto ambientale di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001. (16)

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(16)  Lettera aggiunta dall'art. 34, comma 3, della L.P. 5 aprile 2007, n.2.

 

Art. 18

Efficacia del piano urbanistico comunale.

1. Il piano urbanistico comunale ha efficacia a tempo indeterminato.

2. Le indicazioni del piano urbanistico comunale, del piano di attuazione e del piano di recupero nella parte in cui incidono su aree determinate e assoggettano le aree stesse a vincoli preordinati all'espropriazione o vincoli che determinano l'inedificabilità, comportano dichiarazione di pubblica utilità. Le indicazioni perdono ogni efficacia e le relative aree sono considerate verde agricolo qualora, entro dieci anni dalla data di approvazione del piano urbanistico comunale o di variante allo stesso, gli enti competenti non abbiano provveduto all'acquisizione delle aree stesse.

3. Alla scadenza del decennio dall'entrata in vigore del piano urbanistico comunale il consiglio comunale conferma con delibera il piano o, qualora intenda adeguarlo a nuove esigenze, procede alla rielaborazione. In relazione alle aree assoggettate a vincoli preordinati all'esproprio, il comune, confermando il piano, è tenuto a motivare la necessità delle aree stesse. Le osservazioni sono ammesse soltanto per le variazioni.

4. Qualora nuove esigenze comportino un mutamento dei criteri d'impostazione e delle caratteristiche essenziali del piano, il comune procede alla rielaborazione secondo le disposizioni del presente articolo. Le osservazioni sono ammesse soltanto per le modifiche apportate.

 

Art. 19

Procedimento per l'approvazione del piano urbanistico comunale.

1. Il sindaco, prima di sottoporre il piano urbanistico comunale per l'adozione, deve informare tempestivamente i rappresentanti locali delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello provinciale sui criteri di impostazione e sulle caratteristiche essenziali del piano e acquisire il loro parere. (17)

2. In caso d'individuazione di nuove zone per insediamenti residenziali o produttivi e di nuove aree per opere e impianti d'interesse pubblico il sindaco, qualora venga interessato verde agricolo, deve sentire al riguardo anche il parere della commissione locale per i masi chiusi, integrata da un funzionario dell'amministrazione provinciale addetto a un ufficio distrettuale dell'agricoltura o delle foreste, per un parere sull'osservanza delle direttive concernenti il razionale sfruttamento del suolo e la conservazione o ricostituzione delle unità produttive di cui al comma 3 dell'articolo 15, in armonia con l'osservanza delle altre direttive indicate nella presente legge e nella legge provinciale di riforma dell'edilizia abitativa (18).

3. I pareri di cui ai commi precedenti devono essere espressi entro 30 giorni. Trascorso tale termine il parere si ritiene positivo.

4. Il progetto di piano urbanistico comunale è deliberato dal consiglio comunale e quindi depositato nella segreteria del comune ed esposto al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha la facoltà di prendere visione e di presentare osservazioni e proposte al comune.

5. Prima del deposito del progetto del piano urbanistico comunale e la relativa esposizione al pubblico il sindaco deve comunicare ai proprietari di nuove zone per insediamenti edilizi o produttivi o di nuove aree per opere ed impianti di interesse pubblico la nuova destinazione. Tale obbligo di comunicazione è limitato ai proprietari iscritti in quel momento nel libro fondiario ed i cui indirizzi risultano dagli atti del comune. In caso di proprietà in comune la comunicazione del sindaco può essere indirizzata all'amministratore incaricato. Le comunicazioni ai proprietari possono essere effettuate tramite il servizio postale.

6. Del deposito è data preventiva notizia al pubblico con avviso all'albo comunale, su due giornali quotidiani ed un settimanale. I 30 giorni di pubblicazione decorrono dal giorno successivo all'avviso all'albo comunale, rispettivamente dal giorno successivo a quello dell'ultima pubblicazione sui giornali quotidiani e sul settimanale.

7. Il progetto del piano urbanistico comunale per i comuni elencati nel primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, deve essere trasmesso anche al rappresentante regionale dell'autorità militare, il quale entro 90 giorni comunica il parere di cui al comma 2 dell'articolo 22 citato.

8. Il progetto di piano, con le osservazioni e le proposte e le eventuali conclusioni del Consiglio comunale sul medesimo deve essere trasmesso a cura del sindaco all'amministrazione provinciale.

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(17)  Comma sostituito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(18)  Comma sostituito dall'art. 1 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

 

Art. 20

Approvazione del piano urbanistico comunale da parte della Giunta provinciale.

1. La Giunta provinciale, entro 120 giorni dal ricevimento del piano urbanistico, sentito il parere della commissione urbanistica provinciale, prende le seguenti determinazioni:

A) Quando condivide il piano adottato nei criteri informatori e nelle caratteristiche essenziali:

1) approva il piano urbanistico comunale o

2) approva il piano urbanistico comunale, introducendo direttamente le modifiche d'ufficio necessarie per assicurare:

a) il rispetto delle disposizioni della normativa vigente, nonché delle previsioni del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale,

b) la razionale e coordinata sistemazione dei servizi, delle opere e degli impianti di interesse statale, provinciale e comprensoriale;

c) la tutela del paesaggio;

d) la tutela dei complessi storici, monumentali, ambientali, archeologici e dell'insieme.

3) propone modifiche, diverse da quelle previste al precedente numero 2), al comune, il quale entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento delle proposte di modifica può fare pervenire le sue controdeduzioni all'amministrazione provinciale; entro il termine perentorio di 30 giorni la Giunta provinciale approva il piano urbanistico comunale, introducendo le modifiche ritenute opportune.

B) Quando non condivide i criteri informatori o le caratteristiche essenziali dello stesso, restituisce il piano urbanistico comunale al comune per la conseguente rielaborazione. In tal caso il comune deve, entro il termine perentorio di 180 giorni, adottare il nuovo piano urbanistico comunale; in caso d'inerzia del comune, la Giunta provinciale provvede d'ufficio.

2. La delibera della Giunta provinciale di approvazione, di proposta di modifiche o di restituzione viene notificata, corredata dagli elementi del piano urbanistico comunale, al comune entro 60 giorni dalla data della delibera stessa. Per rispettare i termini la Giunta provinciale può incaricare, ove necessario, liberi professionisti per apportare le modifiche agli allegati grafici e ai sensi dell'articolo 56 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, può essere nominato un funzionario delegato.

3. Quando la Giunta provinciale non provvede entro i termini di cui ai commi precedenti, il comune può dare esecuzione al piano urbanistico comunale adottato, ordinando a spese della Provincia la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di adozione con le norme di attuazione e il programma di attuazione adottati.

4. La delibera d'approvazione della Giunta provinciale è pubblicata con le norme di attuazione e il programma d'attuazione del piano urbanistico comunale nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il piano urbanistico comunale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (19)

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(19)  Comma sostituito dall'art. 1, comma 7, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

 Art. 21

Varianti al piano urbanistico comunale.

1. Per l'adozione di varianti al piano urbanistico comunale si applica lo stesso procedimento prescritto per l'approvazione del piano. Del deposito del progetto è data preventiva notizia al pubblico con avviso all'albo comunale e sulla rete civica della Provincia autonoma di Bolzano. I 30 giorni di deposito decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso all'albo comunale. Se la commissione urbanistica provinciale esprime parere negativo alla variante al piano urbanistico comunale per ragioni diverse da quelle di cui all'articolo 20, comma 1, lettera A, punto 2, l'assessore provinciale all'urbanistica trasmette tale parere al sindaco. Il sindaco entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione può far pervenire le sue controdeduzioni all'amministrazione provinciale. Entro il successivo termine perentorio di 30 giorni la Giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale all'urbanistica, decide sulla variante al piano urbanistico comunale. (20)

2. Le modifiche di cui al punto 2) della lettera A) del comma 1 dell'articolo 20 possono essere apportate dalla Giunta provinciale di propria iniziativa.

3. Per i piani di attuazione, ove occorrano delle zone destinate a servizi, opere e impianti di cui alla lettera b) del punto 2 della lettera A del comma 1 dell'articolo 20, vale quanto disposto in ordine alle zone per insediamenti produttivi di interesse provinciale secondo il Capo V della presente legge.

4. Al procedimento di approvazione delle proposte di modifica di cui al precedente comma 2, riferite ai diversi elementi del piano urbanistico comunale, si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 riferiti, per quanto concerne l'esposizione al pubblico, all'amministrazione provinciale nonché ai comuni (21).

5. Decorso il termine complessivo di 60 giorni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 la Giunta provinciale delibera in via definitiva, sentita la commissione urbanistica provinciale. In caso di silenzio del comune si considera acquisito il relativo assenso. (22)

6. La zona per la realizzazione del centro commerciale di cui all'articolo 44-bis, comma 1, viene prevista dalla Giunta provinciale con il procedimento di cui ai commi 2, 4 e 5, sentito preventivamente il comune. (23)

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(20)  Comma sostituito dall'art. 1, comma 8, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(21)  Comma modificato dall'art. 36, comma 2, della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

(22)  Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 9, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(23)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 10, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 22

Piani urbanistici intercomunali.

1. La Giunta provinciale, su richiesta di uno o più comuni o di propria iniziativa, può disporre, sentita la commissione urbanistica provinciale, la formazione di un piano urbanistico intercomunale comprendente il territorio di due o più comuni secondo le norme della presente legge.

2. Con la deliberazione che dispone la formazione del piano intercomunale, la Giunta provinciale determina se provvedere direttamente o quale dei comuni interessati deve provvedere alla redazione del piano e la ripartizione della spesa relativa tra i comuni.

3. Per l'approvazione del piano urbanistico intercomunale si applica la procedura prevista per i piani urbanistici comunali di modo che ogni consiglio comunale delibera la parte di sua competenza.

 

Art. 22-bis

Piani delle zone di pericolo.

1. La Giunta provinciale approva le linee guida per la redazione dei piani delle zone di pericolo. Con regolamento di esecuzione sono determinate le norme relative agli interventi ammissibili e alle misure, differenziati a seconda del grado e del tipo di pericolo rilevato, per la prevenzione di pericoli o danni dovuti a eventi naturali (24).

2. Entro tre anni dall'approvazione delle linee guida di cui al comma 1, i comuni redigono i piani delle zone di pericolo nel rispetto delle citate linee guida o adeguano alle stesse gli studi sulla classificazione del rischio idrogeologico già esistenti. Ove la situazione orografica lo renda opportuno, va privilegiata la redazione di piani di pericolo sovracomunali.

3. Per l'approvazione dei piani delle zone di pericolo e il relativo adeguamento dei piani urbanistici si applica la procedura di cui all'articolo 21. La funzione della commissione urbanistica provinciale è svolta da una conferenza dei servizi coordinata dalla ripartizione provinciale urbanistica. Alla conferenza dei servizi partecipano il Sindaco del Comune interessato e un rappresentante per ciascuna delle seguenti Ripartizioni e dei seguenti Uffici provinciali: Ufficio geologia e prove materiali, Ufficio protezione civile, Ufficio idrografico, Ripartizione urbanistica, Ripartizione opere idrauliche e Ripartizione foreste (25).

4. Scaduti i termini di cui al comma 2 si procede ai sensi dell'articolo 23. Si applica il procedimento di cui agli articoli 12 e 13.

5. Le prescrizioni del piano delle zone di pericolo prevalgono su prescrizioni contrastanti del piano urbanistico.

6. In caso di nuove conoscenze o quando, per effetto della realizzazione di nuove opere di protezione o di eventi di altro genere, si verificano cambiamenti sostanziali delle situazioni di pericolo, si procede alla modifica del piano delle zone di pericolo.

7. Se l'opera progettata è in contrasto con il piano delle zone di pericolo, l'autorità competente sospende la decisione sulle richieste di concessione edilizia in attesa della modifica del progetto, della realizzazione di opere di protezione o comunque fino all'eliminazione della situazione di pericolo. (26)

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(24) Con Delib.G.P. 28 luglio 2008, n. 2741 sono state emanate le direttive per la redazione dei piani delle zone di pericolo di cui al presente comma.

(25) Periodo così sostituito dall'art. 9, comma 2, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(26)  Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 22-ter

Attuazione della direttiva 96/82/CE.

1. L'attuazione degli obiettivi e dei principi di cui alla Dir. n. 96/82/CE del Consiglio 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose tramite adeguate procedure di consultazione è garantita nei modi di cui ai commi seguenti.

2. Se la commissione urbanistica provinciale tratta questioni riguardanti l'ambito di rischio dell'area intorno allo stabilimento di cui all'articolo 2 della direttiva, determinato dalla conferenza dei servizi prevista dall'articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, rilascia il proprio parere tenuto conto delle prescrizioni di cui alla relazione conclusiva della citata conferenza dei servizi.

3. Se sono previsti la nuova costruzione o l'ampliamento di uno stabilimento di cui all'articolo 2 della direttiva oppure se il nuovo insediamento o l'opera progettata si trovano nell'ambito di rischio determinato dalla conferenza dei servizi, senza che sia avvenuto l'esame di cui al precedente comma 2, l'autorità competente decide tenuto conto delle prescrizioni contenute nel parere della conferenza dei servizi.

4. Con propria deliberazione, la Giunta provinciale può emanare disposizioni procedurali e criteri applicativi del presente articolo.

5. L'applicazione delle predette disposizioni non limita gli interventi edificatori ammissibili in base ai piani urbanistici e ai piani di attuazione in vigore alla data dell'entrata in vigore del presente articolo. (27)

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(27)  Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 23

Sostituzione della Giunta provinciale.

1. Trascorso uno dei termini assegnati al comune dagli articoli precedenti per la formazione ed adozione del piano urbanistico, il Presidente della giunta provinciale, salvo il caso di una sola proroga da parte della Giunta non superiore ad un semestre concessa su richiesta motivata del comune, convoca il consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni. Trascorso quest'ultimo la Giunta provinciale nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano urbanistico comunale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano alla Giunta provinciale.

2. Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano, la Giunta provinciale promuove l'iscrizione d'ufficio della parte della relativa spesa a carico del comune nel bilancio comunale.

 

Art. 24

Programmi pluriennali di attuazione.

1. L'attuazione del piano urbanistico comunale avviene sulla base di programmi di attuazione che determinano le aree e le zone o parti di esse - comprese le aree di completamento e le zone di risanamento - nelle quali debbano realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni.

2. In relazione al numero ed all'estensione delle aree, nonché al prevedibile andamento delle istanze di concessione, i periodi di tempo per la realizzazione dei programmi di attuazione devono essere stabiliti in modo da assicurare il progressivo ordinato utilizzo delle aree a disposizione nel decennio di calcolo in misura non inferiore a tre e non superiore a nove anni.

3. La concessione di cui all'articolo 66 è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dall'articolo 76 della presente legge.

[4. Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.] (28)

[5. Decorsi i tempi indicati dai programmi pluriennali di attuazione si applicano le disposizioni del successivo articolo 43.] (29)

6. Per le zone di espansione e per quelle destinate ad insediamenti produttivi il comune deve adottare il piano di attuazione entro un anno dall'inizio del periodo di realizzazione stabilito nel programma pluriennale di attuazione previsto dai precedenti commi.

[7. Per le zone per insediamenti produttivi il comune deve avviare la procedura di esproprio entro 60 giorni dall'approvazione del piano di attuazione.] (30)

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(28)  Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(29)  Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(30)  Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 25

Tutela degli insiemi.

1. Insiemi di elementi (Ensemble), in particolare vedute di strade, piazze e parti edificate, come pure i parchi e giardini con edifici, compresi i singoli elementi di tali impianti costituiti dal verde, da spazi liberi e specchi d'acqua, sono sottoposti nel piano urbanistico a particolare tutela, se il loro mantenimento è dettato da motivi di ordine scientifico, artistico o di cultura locale.

2. La Giunta provinciale fissa i criteri per l'imposizione della tutela degli insiemi e istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive. Nel caso di varianti al piano urbanistico che riguardino gli insiemi sottoposti a tutela, un rappresentante del comitato di esperti è invitato alle riunioni della commissione urbanistica provinciale ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

3. Entro due anni dall'entrata in vigore dei criteri di cui al comma 2, i comuni predispongono un elenco degli immobili da sottoporre alla tutela degli insiemi e provvedono all'adozione della relativa variante al piano urbanistico, ai sensi del dell'articolo 21, comma 1. A partire dall'adozione della delibera vige la salva-guardia di cui all'articolo 74, comma 2.

4. In caso di particolare urgenza, la giunta comunale può deliberare, su richiesta del comitato degli esperti o anche di propria iniziativa, la messa sotto tutela provvisoria fino all'avvio del procedimento di cui al comma 3. In questo caso la salvaguardia di cui all'articolo 74, comma 2, vige dalla data di adozione della deliberazione per un periodo non superiore a due anni. [Tutti gli oggetti, la cui messa sotto tutela era già stata proposta dai comuni, vengono automaticamente posti sotto tutela provvisoria e la salvaguardia di cui all'art. 74, comma 2, vige per la durata di tre mesi. (31)] (32)

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(31)  Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

(32)  Periodo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 26

Concessione di contributi o sussidi.

1. L'Amministrazione provinciale promuove iniziative a tutela degli insiemi mediante contributi o sussidi a persone private o a enti pubblici. La relativa spesa sarà autorizzata con successivo provvedimento legislativo. (33)

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(33)  Si veda La Delib.G.P. 2 maggio 2007, n. 1436: Approvazione delle direttive per la concessione e la liquidazione dei contributi o sussidi nell'ambito della tutela degli insiemi.

 

Art. 27

Obblighi di convenzionamento.

1. Nelle zone con funzione residenziale, escluse le aree preordinate all'espropriazione per l'edilizia abitativa agevolata nei limiti di cui all'articolo 37, la nuova cubatura deve essere destinata nella misura del 60 per cento alla costruzione di alloggi non aventi le caratteristiche di lusso. La metà di tali alloggi deve avere una superficie utile non inferiore a 65 m2.

2. Tali alloggi devono essere occupati alle condizioni di cui all’articolo 79 (34).

3. La riserva del 60 per cento non si applica:

a) se dopo la detrazione di 1000 m3 per la costruzione della propria abitazione stabile da parte di famiglie aventi nel comune la residenza anagrafica o il posto di lavoro stabile, la cubatura restante realizzabile nel lotto non supera 250 m3;

b) se la nuova cubatura è destinata all'ampliamento razionale di un'azienda, ivi esistente il 1° ottobre 1997, produttiva o di prestazione di servizi o, tenuto conto del piano commerciale e comunque nel rispetto dei limiti di superficie previsti dall'ordinamento del commercio per le medie strutture di vendita, di commercio al dettaglio; (35)

c) se la nuova cubatura realizzabile sul singolo lotto continuo o comparto edificatorio risulti inferiore al 30 per cento della cubatura esistente;

d) per l'ampliamento della propria abitazione nella misura massima di 250 m3.

e) per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse mediante nuova costruzione o trasformazione di edifici esistenti (36).

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(34)  Comma così sostituito prima dall'art. 4, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3 e poi dall'art. 9, comma 3, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(35)  Lettera sostituita dall'art. 4, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(36)  Lettera aggiunta dall'art. 41, comma 1 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

 

Art. 28

Salvaguardia del patrimonio abitativo.

1. La cubatura di edifici esistenti già destinata ad abitazione non può essere ridotta sotto il limite del 60 per cento della cubatura dell'intero edificio. Tale disposizione non si applica in caso di ampliamento razionale di aziende produttive o di prestazione di servizi ivi esistenti il 1° ottobre 1997 o, tenuto conto del piano commerciale e comunque nel rispetto dei limiti di superficie previsti dall'ordinamento del commercio per le medie strutture di vendita, di commercio al dettaglio.

2. L'utilizzo dei fabbricati e delle aree di aziende produttive trasferite oppure dismesse, ubicati in zone di diversa destinazione urbanistica, avviene nel rispetto della destinazione d'uso e delle prescrizioni di cui al piano urbanistico o piano di attuazione. Quelle parti di fabbricati che superano le dimensioni ammissibili devono essere demolite. Nel caso di trasformazione a scopo residenziale gli alloggi sono soggetti alle disposizioni sull'edilizia convenzionata di cui all'articolo 79. (37)

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(37)  Articolo sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 28-bis

Deroga all'obbligo del convenzionamento.

1. In deroga alle disposizioni degli articoli 27 e 28, su richiesta del competente consiglio comunale, approvata a maggioranza dei due terzi, e sentita la commissione urbanistica provinciale, la Giunta provinciale può approvare nella zona residenziale "A" la trasformazione della destinazione d'uso in attività terziaria e/o di commercio al dettaglio.

2. Prima del rilascio della concessione edilizia deve essere stipulata una convenzione ai sensi dell'articolo 40 con la quale il richiedente la concessione si assume gli obblighi previsti dal citato articolo. (38)

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(38)  Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 29

Salvaguardia della ricettività turistica.

1. Al fine di salvaguardare la ricettività turistica nel territorio provinciale gli edifici sedi di pubblici esercizi, anche in caso di demolizione e successiva ricostruzione, non possono avere destinazione d'uso diversa.

2. Nei seguenti casi è possibile derogare al divieto di modificare la destinazione d'uso:

a) edifici che al momento della domanda di modifica della destinazione d'uso si trovano in una zona residenziale e che non sono stati ampliati qualitativamente o quantitativamente in applicazione delle relative disposizioni, possono essere trasformati, nei limiti della cubatura ammissibile in base alla densità edilizia o della cubatura già esistente, in abitazioni convenzionate ai sensi dell'articolo 79 o in commercio al dettaglio e/o in attività terziaria o in attività di affitto di camere e appartamenti per ferie; almeno il 60 per cento della cubatura deve essere riservato ad abitazioni convenzionate;

b) edifici che al momento della domanda di modifica della destinazione d'uso si trovano in una zona residenziale e che sono stati ampliati qualitativamente o quantitativamente in applicazione delle relative disposizioni, scaduto il vincolo, sono soggetti, nei limiti della cubatura ammissibile in base alla densità edilizia o della cubatura esistente prima dell'ampliamento, alla disciplina di cui alla lettera a). Scaduto il vincolo, il consiglio comunale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, può autorizzare la prevista modifica della destinazione d'uso anche nei limiti della cubatura ampliata;

c) edifici che al momento della domanda di modifica della destinazione d'uso si trovano in zona di verde agricolo, verde alpino o bosco, anche se sono stati ampliati qualitativamente o quantitativamente in applicazione delle relative disposizioni, scaduto il vincolo possono essere trasformati in abitazioni convenzionate ai sensi dell'articolo 79 nei limiti della cubatura esistente prima dell'ampliamento. Fino al 40 per cento di tale cubatura può essere trasformato per l'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie. In caso di cessazione di tale attività la cubatura deve essere trasformata in abitazioni convenzionate.

3. Nella concessione edilizia deve essere prevista la demolizione della parte della cubatura esistente al momento del rilascio della concessione edilizia, che per effetto del comma 2 non può essere trasformata. L'avvenuta demolizione costituisce presupposto per il rilascio della licenza d'uso. Se la demolizione non avviene entro il termine di cui all'articolo 72, comma 1, la concessione edilizia decade.

4. I pubblici esercizi sono definiti nella legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.

5. Nel regolamento di esecuzione alla presente legge può essere previsto l'ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi esistenti in zone residenziali, per i quali è necessario a tale fine derogare agli indici di edificazione stabiliti dal piano urbanistico comunale. Con lo stesso regolamento di esecuzione vengono determinati i criteri per l'ampliamento qualitativo degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande nonché la relativa norma transitoria.

6. La concessione edilizia per l'ampliamento qualitativo di pubblici esercizi ai sensi del comma 5, è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata a pubblico esercizio. Il vincolo ha durata ventennale. L'atto unilaterale d'obbligo vale anche per i progetti non contenenti varianti essenziali ai sensi dell'articolo 82, comma 2, e per i quali la concessione edilizia viene rilasciata entro tre anni dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo. Decorso il vincolo ventennale, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario.

7. L’annotazione tavolare della destinazione a pubblico esercizio o a esercizio ricettivo significa che gli edifici aziendali, compresa l’area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data dell’annotazione. In caso di cambio di destinazione d’uso ai sensi del comma 2, l’indivisibilità non si estende alla cubatura oggetto del cambio della destinazione d’uso. A pena di nullità, gli atti aventi per oggetto il distacco e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. Con delibera della Giunta provinciale vengono definiti i criteri per il rilascio di tale nulla osta (39) (40).

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(39) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 4, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(40)  Articolo sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda, anche, la Delib.G.P. 18 febbraio 2008, n. 485: Criteri per il rilascio del nulla osta relativi al distacco ed alienazione di parti di pubblici esercizi.

 

Art. 30

Prescrizione di piani di attuazione.

1. Il piano urbanistico comunale individua le zone per le quali, oltre ai casi previsti dalla legge, è prescritta la redazione di un piano di attuazione.

1-bis. Su richiesta dei proprietari e sulla base di una proposta di edificazione volta alla riqualificazione urbanistica, il Consiglio comunale, rispettivamente la Giunta comunale nei Comuni con più di 10.000 abitanti, previo parere della Commissione edilizia comunale, alla cui riunione è invitato un rappresentante della Ripartizione provinciale urbanistica, per parti di zone edificabili con una estensione fino a 5.000 metri quadrati può prescrivere la redazione di un piano di attuazione. La Ripartizione urbanistica provinciale cura la evidenziazione nel piano urbanistico comunale (41).

2. Il contenuto del piano di attuazione è quello di cui all'articolo 38, esclusa la suddivisione in aree per l'edilizia abitativa agevolata e in aree residenziali. Restano salve le disposizioni di legge e regolamentari relative a determinati tipi di zone.

3. Per le zone di cui al comma 1 il piano urbanistico stabilisce la destinazione e la densità edilizia. La determinazione delle ulteriori prescrizioni ed in particolare la distribuzione della cubatura sui singoli fondi può essere demandata al piano di attuazione.

4. Fino all'approvazione del piano di attuazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 1 (42).

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(41) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 5, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(42)  Articolo sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 31

Consorzi tra comuni limitrofi.

1. Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di attuazione di zona di espansione e di aree per insediamenti produttivi ai sensi della presente legge.

2. La Giunta provinciale può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani consortili.

 

Art. 32

Approvazione dei piani di attuazione.

1. I piani di attuazione vengono approvati con delibera del Consiglio comunale, previo parere della Commissione edilizia comunale, alla cui riunione è invitato un rappresentante della Ripartizione provinciale urbanistica, e vengono trasmessi alla Ripartizione provinciale urbanistica.

2. La Commissione urbanistica provinciale esprime un parere relativo al piano di attuazione, che può avere il seguente contenuto:

a) il piano di attuazione è approvato;

b) il piano di attuazione è approvato con le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona nonché l’osservanza delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia;

c) il piano di attuazione è rigettato.

3. Se il parere della Commissione urbanistica provinciale si è formato con il voto favorevole del sindaco, la decisione sul piano di attuazione diventa esecutiva con la notifica del parere al comune.

4. Se il parere della Commissione urbanistica provinciale non si è formato con il voto favorevole del Sindaco, decide la Giunta provinciale, che può apportare al piano di attuazione le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona nonché l’osservanza delle norme di legge e di regolamento.

5. Se il piano di attuazione contiene modifiche al piano urbanistico comunale, l’approvazione del piano di attuazione è comunque di competenza della Giunta provinciale.

6. Il piano di attuazione diventa esecutivo trascorso il termine di 90 giorni dal ricevimento del piano senza una decisione al riguardo. Decorso tale termine, il Presidente della Provincia provvede agli adempimenti di cui all’articolo 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (43).

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(43)  Articolo così sostituito prima dall'art. 7, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3 e poi dall'art. 9, comma 6, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

 

Art. 33

Inclusione di edifici da demolire o trasformare.

1. Nei piani di attuazione di zone di espansione e nei piani di aree per insediamenti produttivi possono essere comprese anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano.

 

Art. 34

Piani di attuazione per piccole zone.

1. Tutti i piani di attuazione per zone con una estensione fino a 5.000 metri quadrati vengono approvati con delibera del consiglio comunale, previo parere della commissione edilizia comunale, alla cui riunione è invitato un rappresentante della ripartizione provinciale urbanistica.

2. Il piano di attuazione entra in vigore con la trasmissione del piano completo e della deliberazione alla Ripartizione provinciale urbanistica (44).

3. Se il Comune con il piano di attuazione adotta modifiche al piano urbanistico comunale, si applica il procedimento di cui all’articolo 32 (45) (46).

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(44) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 7, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(45) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 7, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(46)  Articolo sostituito dall'art. 7, comma 3, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 34-bis

Modifiche al piano di attuazione.

1. Per le modifiche sostanziali al piano di attuazione si applica il procedimento previsto per l'approvazione del piano.

2. Sono considerate sostanziali le modifiche che:

a) riguardano aree destinate all'uso comune o aree di urbanizzazione e che ne aumentano o diminuiscono l'estensione rispetto al valore originario di oltre il cinque per cento;

b) in relazione ad altri parametri urbanistici quantificati, contenuti nel piano, comportano una variazione rispetto al valore originario in misura superiore al dieci per cento (47);

c) riguardano criteri urbanistici dichiarati esplicitamente essenziali nel piano di attuazione.

3. Le modifiche non sostanziali sono approvate dalla Giunta comunale, sentita la Commissione edilizia comunale. Il direttore della Ripartizione provinciale urbanistica esprime un parere sulle modifiche da trasmettere al Comune entro 30 giorni dalla ricezione della deliberazione e del piano completo. In caso di parere positivo le modifiche entrano in vigore con la trasmissione dello stesso. In caso di parere negativo le modifiche non entrano in vigore. In mancanza della trasmissione di un parere entro il predetto termine, le modifiche entrano in vigore alla scadenza del termine stesso (48) (49).

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(47) Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 8, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(48) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 8, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(49)  Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 4, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Capo IV

Zone di espansione per l'edilizia residenziale

 

Art. 35

Dimensione delle zone di espansione.

1. Nei piani urbanistici le zone di espansione sono dimensionate secondo il fabbisogno residenziale determinato, in considerazione dello sviluppo della popolazione residente risultante dal calcolo per un decennio, in base alle determinazioni del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e agli obiettivi di sviluppo comunali. Nelle singole zone la densità edilizia non può essere inferiore ad 1,30 metri cubi/metri quadrati ed il coefficiente di utilizzo deve raggiungere lo 0,8 della densità edilizia massima prevista per la singola zona. (50)

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(50)  Comma sostituito dall'art. 7, comma 5, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 36

Definizione delle zone di espansione.

1. Sono considerate zone di espansione agli effetti della presente legge le zone già soggette a piani di attuazione in base ai piani urbanistici vigenti e qualsiasi area che verrà destinata a scopo residenziale a partire dall'entrata in vigore della presente legge e che dovrà essere delimitata nel piano urbanistico.

2. Le aree non soggette a piano di attuazione in base ai piani urbanistici vigenti vengono assoggettate alla disciplina della presente legge, qualora l'indice di copertura, riferito ad aree residenziali omogenee delimitate da aree aventi altra destinazione o da aree residenziali con diversa disciplina urbanistica, non risulti sfruttato almeno per il 50 per cento. La delimitazione o dichiarazione di tali aree a zona di espansione è effettuata con il programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 24.

3. In sede di approvazione, rielaborazione o di variante del piano urbanistico comunale non possono essere dichiarate zone di espansione il centro abitato -già delimitato a norma dell’articolo 125 - e le zone non già dichiarate tali in applicazione del comma 2 (51).

4. Le zone destinate a scopo residenziale a partire dall'entrata in vigore della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, non sono considerate zone di espansione e quindi non è prescritto il riparto di cui all'articolo 37, comma 1, qualora la densità edilizia attribuita alla zona risulti sfruttata al 70 per cento. La delimitazione di tali zone può essere modificata senza variazione dell'estensione della zona e tenuto conto delle aree pertinenziali asservite agli edifici esistenti. (52)

4-bis. Gli edifici esistenti vincolano le superfici pertinenziali, da dimostrare in base alla densità edilizia vigente all'atto della presentazione della domanda di concessione edilizia, a prescindere dalla data della loro realizzazione, dal successivo frazionamento del compendio immobiliare o dall'alienazione di parti dello stesso. (53)

5. La delimitazione e dichiarazione delle nuove aree a zona di espansione è effettuata nel piano urbanistico comunale.

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(51) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 9, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(52)  Comma sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(53)  Comma aggiunto dall'art. 8, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 37

Piano di attuazione della zona di espansione.

1. Per le zone di espansione deve essere predisposto, prima del rilascio di concessioni edilizie, un piano di attuazione. Nell'ambito di tale piano il 60 per cento rispettivamente il 55 per cento della volumetria deve essere destinato all'edilizia abitativa agevolata a seconda che il piano di attuazione venga predisposto d'ufficio dal comune ai sensi dell'articolo 41 rispettivamente di iniziativa dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'articolo 39. [Il nuovo rapporto di ripartizione non trova applicazione per quelle zone di espansione per le quali è stato presentato al comune all'entrata in vigore della presente legge un regolare piano di attuazione.] (54)

1-bis. Previo accordo con i proprietari dei terreni, nel piano di attuazione può essere riservata all’edilizia abitativa agevolata anche una quota dell’area e della cubatura superiore a quella di cui al comma 1. Se un proprietario di terreni dà l’assenso affinché non meno dell’80 per cento della sua area e cubatura vengano riservate all’edilizia abitativa agevolata, la cubatura rimanente non è soggetta all’obbligo di convenzio-namento di abitazioni ai sensi dell’articolo 27, comma 1. La convenzione tra i proprietari dei terreni e il comune può essere stipulata prima dell’avvio del procedimento finalizzato alla individuazione della zona di espansione nel piano urbanistico comunale. La quota delle aree e della cubatura eccedente quella di cui al comma 1 può essere utilizzata dal Comune per la costruzione di abitazioni convenzionate per persone aventi da almeno 5 anni la residenza anagrafica nel Comune e per opere di urbanizzazione secondaria. Le relative aree sono espropriate dal Comune. L’assegnazione delle aree destinate all’edilizia convenzionata è disciplinata con regolamento comunale (55).

2. La volumetria preesistente, anche se destinata a demolizione nel piano di attuazione, non viene considerata al fine del riparto di cui al comma precedente nell'estensione di terreno necessario per la realizzazione della volumetria secondo l'indice di densità attribuito alla zona applicando il coefficiente di utilizzo cui all'articolo 35. Prima dell'approvazione del piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per lavori di consolidamento, di restauro o di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti compreso l'ampliamento fino a raggiungere lo sfruttamento totale sull'area vincolata dalla volumetria preesistente dell'indice di densità attribuito alla zona. L'area vincolata dalla volumetria preesistente è determinata, sentita la commissione edilizia comunale, con deliberazione della Giunta comunale, che diventa esecutiva dopo il controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale ai sensi dell'ordinamento dei Comuni, sentito l'ufficio urbanistico provinciale.

3. Se in una zona di espansione sono comprese aree di proprietà del comune o di altro ente pubblico o di cooperative edilizie fruenti di mutuo agevolato, la rispettiva volumetria deve essere destinata interamente all'edilizia abitativa agevolata e/o ad opere di urbanizzazione secondaria. Qualora l'estensione della zona lo esiga, una quota fino al 15 per cento della suddetta volumetria può essere destinata ad attività terziarie in relazione al fabbisogno della zona.

4. Se una zona di espansione è proprietà esclusiva di uno o più enti pubblici, il comune è autorizzato a destinare fino al 40 per cento dell'area della zona di espansione all'edilizia convenzionata. L'assegnazione di tali aree è disciplinata con regolamento comunale (56).

5. In sede di approvazione del piano di attuazione possono essere apportate, per facilitare l'attuazione del piano, modifiche al piano urbanistico comunale concernenti:

a) la delimitazione della zona di espansione per rispettare i confini di proprietà o per eliminare aree che per la loro conformazione non sono suscettibili di razionale utilizzazione a scopo residenziale;

b) l'esclusione dalla zona di espansione di particelle o di parti di esse non suscettibili di ripartizione tra edilizia abitativa agevolata ai sensi della presente legge e l'edilizia residenziale, perché la loro area è inferiore al lotto minimo necessario per la realizzazione di due abitazioni.

6. Per le aree escluse ai sensi del comma precedente deve essere indicata la destinazione urbanistica, rimanendo escluso ogni sfruttamento edilizio. L'ufficio urbanistico cura le modifiche agli allegati grafici del piano urbanistico comunale derivanti dalla lettera a) del precedente comma.

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(54)  Periodo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(55)  Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3 e poi così sostituito dall'art. 9, comma 10, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

 

(56)  Comma sostituito dall'art. 145 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

 

Art. 38

Contenuto del piano di attuazione.

1. Il piano di attuazione comprendente l'intera zona di espansione deve rispettare la destinazione della zona e la densità edilizia stabilita nel piano urbanistico comunale. Esso può derogare, salvo prescrizioni particolari per singole zone, alle altre prescrizioni per la zona contenute nel piano urbanistico comunale. Le distanze degli edifici dai confini della zona e dagli edifici esistenti al di fuori della zona sono stabilite con piano di attuazione. (57)

2. Il piano di attuazione deve contenere:

1) la rappresentazione in scala non inferiore a 1:500:

a) della situazione preesistente comprendente: la delimitazione della zona, l'utilizzazione preesistente, la planivolumetria degli edifici esistenti all'interno della zona e di quelli circostanti la zona;

b) del piano comprendente:

i principali dati altimetrici, le opere di urbanizzazione primaria, gli allacciamenti alle opere esistenti al di fuori della zona, la suddivisione in aree per l'edilizia abitativa agevolata ed in aree residenziali, la sistemazione ed utilizzazione delle aree, la planivolumetria e la destinazione d'uso degli edifici esistenti e di quelli previsti;

2) la relazione illustrante l'impostazione del piano con indicazioni dettagliate delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti o da realizzare, nonché con l'indicazione di massima della spesa relativa alle opere da realizzare;

3) la situazione catastale (58);

4) le norme di attuazione;

5) il modello in scala non inferiore a 1:500.

3. Per le zone con densità edilizia fino a 1,50 m3/m2 non sono richiesti la rappresentazione planivolumetrica degli edifici né il plastico (59).

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(57)  Comma sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(58) Punto così sostituito dall'art. 9, comma 11, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(59) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 12, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

 

Art. 39

Iniziativa dei proprietari e costituzione della comunione.

1. Il progetto del piano di attuazione di iniziativa privata deve essere presentato al comune. L'iniziativa privata è ammessa quando vi concorrono i proprietari di tre quarti dell'area compresa nella zona di espansione. (60)

2. I proprietari devono allegare uno schema per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni, nonché la procura speciale ad un comune rappresentante nel procedimento.

[3. In caso di approvazione la Giunta provinciale può apportare le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona nonché l'osservanza delle norme di legge e di regolamento.] (61)

4. Il piano approvato è notificato al comune, nonché al rappresentante dei proprietari, il quale, per quanto riguarda le modifiche eventualmente apportate, può, entro 30 giorni, presentare all'amministrazione provinciale uno schema modificato per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni e approvato dai proprietari.

5. [Il Presidente della giunta provinciale decreta la costituzione della comunione e/o la divisione materiale dei terreni, le quali devono essere intavolate nel libro fondiario, con contemporanea annotazione del vincolo di destinazione a terreno soggetto all'esproprio per uso di edilizia abitativa agevolata a carico delle particelle previste dal piano di attuazione a tale scopo.] (62)

 

6. [In virtù di tale annotazione possono essere liquidate le indennità di esproprio ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, prima del trasferimento tavolare dell'immobile. Tale annotazione sarà cancellata contestualmente alla pertrattazione tavolare del decreto di esproprio.] (63)

7. [Le quote di comproprietà sono determinate in proporzione all'estensione delle singole aree comprese nel piano. I diritti reali di godimento e le ipoteche gravanti i singoli terreni sono trasferiti sulle quote di comproprietà e/o sui terreni assegnati. Le servitù prediali sono estinte, conservate o costituite ai sensi dell'articolo 1032 del Codice Civile in relazione alle esigenze della sistemazione edilizia.] (64)

8. [I terreni soggetti alle norme di cui al presente articolo e all'articolo 41 non sono sottoposti alle norme sui masi chiusi rispettivamente sugli usi civici; pertanto gli stessi possono essere escorporati dai rispettivi masi senza ulteriori provvedimenti amministrativi rispettivamente il vincolo di uso civico decade in virtù dei decreti previsti dal presente articolo e dall'articolo 41.] (65)

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(60)  Comma sostituito dall'art. 10, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(61)  Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(62)  Comma abrogato dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

(63)  Comma abrogato dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

(64)  Comma abrogato dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

(65)  Comma abrogato dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

 

Art. 40

Convenzione con i proprietari.

1. [Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 39 si procede all'esproprio delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ed alle opere di urbanizzazione primaria. Dall'indennità di esproprio spettante ai singoli comproprietari della zona di espansione viene detratto un importo corrispondente alla quota parte delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria a carico dei lotti destinati all'edilizia residenziale privata e che ai sensi dell'articolo 66, comma 5, deve essere ceduta gratuitamente al comune.] (66)

2. Prima del rilascio di concessioni edilizie singole per le aree destinate all'edilizia residenziale privata il comune stipula una convenzione con i proprietari delle relative aree che preveda:

a) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi all'elaborazione del piano di attuazione ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di una quota parte di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della zona, nonché del contributo per l'urbanizzazione secondaria; gli oneri sono determinati in proporzione alla volumetria ammessa in base al piano di attuazione;

b) i termini entro i quali le costruzioni devono essere realizzate in osservanza dei periodi di tempo previsti dal programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 24.

3. L’onere per le opere che siano necessarie ad allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della stessa è pari al costo approvato delle opere stesse e comunque non superiore al tre per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 75, riferito alla cubatura ammessa in base al piano di attuazione (67).

4. La convenzione può essere sostituita da un atto d'obbligo unilaterale.

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(66)  Comma abrogato dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

(67) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 13, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

 

Art. 40-bis

Convenzione urbanistica.

1. Il comune può stipulare convenzioni urbanistiche con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nel piano urbanistico comunale oppure in un piano attuativo oppure in un altro documento di contenuto programmatico. Rimangono invariati gli obblighi già vigenti in capo alle parti contrattuali.

2. Le convenzioni urbanistiche hanno lo scopo di coprire il fabbisogno abitativo della popolazione residente, di mettere a disposizione aree per insediamenti produttivi o di realizzare e gestire opere ed impianti pubblici.

3. Le convenzioni urbanistiche possono prevedere l'acquisto di immobili e di diritti reali oppure l'assunzione dei costi di realizzazione, gestione o costi successivi nonché l'esecuzione di misure compensative di risanamento o di compensazione di danni all'ambiente o al paesaggio da parte dei contraenti in cambio delle seguenti prestazioni:

a) indennizzo in denaro;

b) rinuncia agli oneri di concessione;

c) permuta di immobili oppure cessione di diritti edificatori, eventualmente anche compensati da pagamenti in denaro;

d) creazione di diritti edificatori tramite modifica del piano urbanistico comunale, del piano di attuazione oppure del piano di recupero.

4. Il comune può acquisire immobili adatti alla permuta oppure alla destinazione a terreni edificabili.

5. Nella previsione delle zone edificabili oppure nella costituzione dei diritti edificatori si può derogare alle disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 36, 37 e 46 allo scopo di attuare le convenzioni di cui al presente articolo.

6. La controprestazione deve essere congrua, considerando debitamente tutte le circostanze. Per accertare la congruità deve essere acquisito il parere dell'ufficio estimo provinciale oppure di un professionista abilitato. Con tale parere si accerta che le prestazioni del contraente sono adeguate e che in ogni caso non compromettono l'interesse della Pubblica Amministrazione.

7. Le aree oggetto di una convenzione urbanistica ai sensi del comma 5 vengono contrassegnate nel piano urbanistico comunale, nel piano di attuazione oppure nel piano di recupero seguendo i procedimenti prescritti per l'approvazione di questi piani o di varianti agli stessi. La conseguente approvazione del piano di attuazione o del piano di recupero nonché di modifiche degli stessi è sempre di competenza del consiglio comunale e della Giunta provinciale.

8. Per attuare interventi che ricadono nella competenza della Provincia, la Giunta provinciale può, sentito il comune territorialmente interessato, procedere a stipulare convenzioni urbanistiche, ai sensi di questo articolo, con enti pubblici e con privati ed inserirle nel piano urbanistico comunale applicando il procedimento di cui all'articolo 21, comma 2. Qualora siano interessate anche competenze di un comune, questo comune partecipa come parte contrattuale alla convenzione urbanistica. (68)

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(68)  Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 41

Procedimento d'ufficio.

1. Decorsi i termini assegnati ai proprietari nel programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 24, il consiglio comunale delibera di provvedere d'ufficio al piano di attuazione, compreso lo schema per la costituzione della comunione, e/o per la divisione materiale dei terreni; la delibera divenuta esecutiva è notificata ai proprietari. (69)

[2. L'amministrazione provinciale provvede sul piano ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 39, in quanto applicabili.] (70)

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(69)  Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(70)  Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 41-bis

Aumento della densità edilizia.

1. Se in una zona di espansione per l'edilizia residenziale successivamente all'avvenuta approvazione del piano di attuazione viene aumentata la densità edilizia, per l'adeguamento del piano di attuazione e per il rilascio delle concessioni edilizie devono essere osservate le disposizioni del presente articolo.

2. Per la nuova cubatura devono essere versati gli oneri di urbanizzazione nella misura prevista dal rispettivo regolamento di esecuzione del comune.

3. Sulle aree riservate all'edilizia residenziale privata, se la cubatura esistente è sottoposta all'obbligo del convenzionamento, anche l'ulteriore cubatura è soggetta a tale disciplina. Se l'ulteriore cubatura è utilizzata per ampliare un'abitazione esistente, quest'ultima è soggetta integralmente alle disposizioni di cui all'articolo 79.

4. Sulle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata si applica la seguente disciplina:

a) l'ulteriore cubatura può essere utilizzata soltanto per i progetti previsti dall'articolo 86, comma 7, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche;

b) il vincolo sociale di cui agli articoli 62 e 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, deve essere assunto con atto unilaterale d'obbligo e deve essere annotato nuovamente nel libro fondiario;

c) il vincolo riguarda l'abitazione ampliata e l'abitazione connessa. (71)

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(71)  Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 42

Effetti giuridici della notificazione del decreto della comunione dei terreni.

1. [La notificazione ai proprietari del decreto di costituzione della comunione e/o divisione materiale dei terreni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 39 sostituisce il procedimento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, ed equivale alla richiesta di esproprio delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata a favore del comune o degli assegnatari dei terreni ai sensi degli articoli 26 e 29 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.] (72)

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(72)  Articolo abrogato dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

 

 Art. 43

Acquisizione delle aree non edificate da parte del comune.

1. [Decorsi i periodi di tempo stabiliti nel programma pluriennale di attuazione senza che i proprietari delle aree destinate all'edilizia residenziale privata abbiano presentato al comune la domanda di concessione, il comune, accertato che non sono disponibili altre aree per l'edilizia abitativa agevolata, procede all'esproprio delle aree non edificate. L'indennità di esproprio è determinata in base all'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

2. Le aree espropriate ai sensi del comma precedente devono essere destinate all'edilizia abitativa agevolata.

3. Su richiesta dei proprietari l'esproprio di aree destinate all'edilizia privata può essere effettuato anche prima del decorso del termine previsto dal programma pluriennale di attuazione.] (73)

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(73)  Articolo abrogato dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

 

Capo V

Zone per insediamenti produttivi (74)

 

Art. 44

Zone per insediamenti produttivi (75).

1. Le zone per insediamenti produttivi sono previste nei piani urbanistici comunali. Si distinguono in zone produttive di interesse comunale, di competenza dei rispettivi comuni, e in zone produttive di interesse provinciale, per le quali è competente la Provincia.

 

2. Le zone produttive sono destinate all'insediamento d'imprese industriali, artigianali, di attività di prestazione di servizio e di commercio all'ingrosso per l'esercizio delle rispettive attività aziendali. Nelle zone produttive, inoltre, enti senza scopo di lucro possono svolgere attività di formazione e di aggiornamento e possono essere realizzati anche insediamenti d'interesse pubblico.

3. Il piano di attuazione può prevedere che al massimo il 25 per cento della cubatura ammissibile, rispettivamente il 40 per cento nei comuni con più di 30.000 abitanti, possa essere destinato ad attività del settore terziario. Se il piano di attuazione non prevede la relativa percentuale, non può essere esercitata alcuna attività di prestazione di servizio. Nelle zone produttive che sono state edificate in assenza di piano d'attuazione, l'insediamento da parte d'imprese del settore servizi è ammesso nella misura massima del 15 per cento della cubatura. Il piano di attuazione può identificare tipologie di attività di prestazione di servizio che non possono assolutamente essere esercitate nella zona produttiva. Anche con il regolamento di esecuzione alla presente legge possono essere determinate le attività di prestazione di servizio, che non è in nessun modo consentito esercitare nelle zone produttive, così come eventuali ulteriori disposizioni per l'insediamento delle imprese del settore terziario.

4. Il piano di attuazione può individuare i lotti riservati in modo esclusivo alle imprese industriali e artigianali che esercitano attività produttiva (76) (77).

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(74) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

(75) Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(76)  Articolo sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(77) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Art. 44-bis

Zone produttive con destinazione particolare.

1. Sono considerate zone produttive con destinazione particolare le zone per strutture turistiche, le zone individuate ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e 4, la zona per la realizzazione a Bolzano di un centro commerciale di rilievo provinciale nonché zone per impianti per la produzione di energia termica ed elettrica. Per tali zone non trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi articoli relative all'esproprio ed alla conseguente assegnazione.

2. Nelle zone per strutture turistiche sono ammessi soltanto gli esercizi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. Sono inoltre ammesse le imprese di prestazione di servizi necessarie al fabbisogno della zona. Il regolamento di esecuzione disciplina le aree nelle quali tali tipologie di zone possono essere previste nonché i criteri per la loro previsione e utilizzazione. Gli edifici aziendali, compresa l’area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data della loro realizzazione. A pena di nullità, gli atti aventi per oggetto il distacco e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. Con delibera della Giunta provinciale vengono definiti i criteri per il rilascio di tale nulla osta (78).

3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati i casi in cui è possibile realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza previsione di una zona produttiva ai sensi del comma 1.

4. Impianti idroelettrici con una potenza nominale media di oltre 3.000 kW, dopo la conclusione del procedimento relativo alla concessione della derivazione d'acqua, sono inseriti nel piano urbanistico del relativo comune quale zona produttiva con destinazione particolare. Se l'impianto idroelettrico interessa il territorio di una pluralità di comuni e se entro sei mesi dalla richiesta del concessionario della derivazione d'acqua non è stata adottata la delibera di cui all'articolo 19, comma 4, oppure la richiesta viene respinta, la Giunta provinciale può provvedere ai sensi dell'articolo 21, comma 2. Previo inserimento dell'impianto nel piano urbanistico, il concessionario della derivazione d'acqua ha titolo per richiedere la concessione edilizia.

5. Sull'area assegnata nel comune di Bolzano alla Fiera Bolzano S.p.A. sono altresì ammesse le strutture per l'attività di prestazione di servizi e di commercio al dettaglio necessarie per la Fiera nonché opere di interesse provinciale. La superficie di vendita per i singoli negozi non può superare 50 metri quadrati. Dette strutture possono essere allestite anche dalla Provincia direttamente o tramite la Fiera Bolzano S.p.A. Inoltre dette strutture possono essere realizzate anche da altri enti o imprese, in base ad un contratto di concessione la cui durata non può essere superiore a 30 anni (79) (80).

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(78) Comma così modificato dall'art. 9, comma 14, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(79)  Articolo prima aggiunto dall'art. 6 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5 e poi sostituito. dall'art. 13, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(80) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

 Art. 44-ter

Attività commerciale nelle zone per insediamenti produttivi.

1. Nelle zone per insediamenti produttivi non è ammesso il commercio al dettaglio di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.

2. In deroga al comma 1 è ammesso il commercio al dettaglio per le seguenti voci merceologiche: mobilimateriali edili, combustibili, prodotti per l'agricoltura, automobili, macchine utensili nonché bevande in confezioni formato all'ingrosso. I singoli articoli sono stabiliti in apposite tabelle dalla Giunta provinciale. La superficie di vendita di ogni esercizio di commercio al dettaglio non deve essere superiore a 3.500 metri quadrati, ovvero a 5.000 metri quadrati nei comuni con più di 10.000 abitanti nonché nei comuni sede delle comunità comprensoriali. Per la voce merceologica automobili non c'è alcun limite di superficie massima. Nello stesso edificio o in edifici tra loro comunicanti o costruiti in aderenza la superficie massima complessiva ammissibile per la voce merceologica mobili - materiali edili non può superare il limite di superficie di 3.500 metri quadrati ovvero 5.000 metri quadrati. In presenza di esercizi di commercio al dettaglio, autorizzati entro il 31 dicembre 2006, solamente a favore di tali esercizi, la superficie massima complessiva per mobili - materiali edili di cui sopra può essere superata al massimo del 50 per cento, fermo restando il limite di superficie massima per ogni esercizio di commercio al dettaglio (81).

3. In deroga al comma 1 è altresì ammesso il commercio al dettaglio per singole voci merceologiche se l'attività commerciale viene svolta in funzione della prevalente attività artigianale o industriale, limitatamente agli articoli strettamente legati a tali attività. Gli articoli sono stabiliti in apposite tabelle dalla Giunta provinciale. La superficie destinata all'attività principale artigianale o industriale deve essere almeno doppia rispetto alla superficie di vendita per il commercio al dettaglio. In ogni caso la superficie di vendita non può superare i limiti di superficie massima previsti al comma 2. In caso di cessazione o del venir meno della prevalente attività artigianale o industriale, l'autorità competente revoca l'autorizzazione ovvero ordina la chiusura della piccola struttura di vendita.

4. In deroga al comma 1 è ammesso il commercio al dettaglio:

a) nelle zone per insediamenti produttivi che superano i cinque ettari di estensione, per il settore alimentare nonché per giornali quotidiani e periodici e per generi di monopolio. La superficie di vendita di ogni esercizio di commercio al dettaglio non deve essere superiore a 50 metri quadrati;

b) nei cinema, per gli articoli previsti dalla tabella riservata a sale cinematografiche e teatri. La superficie di vendita di ogni esercizio di commercio al dettaglio non deve essere superiore a quella prevista per le piccole strutture di vendita;

c) nelle cooperative di produzione agricola per i prodotti ivi fabbricati e per carne e salumi, la cui materia prima principale proviene da aziende agricole della provincia nonché altri prodotti alimentari fabbricati da aziende agricole nella provincia, che o portano il marchio di qualità o appartengono ai prodotti alimentari tipici locali individuati dalla Giunta provinciale. La superficie di vendita non deve essere superiore a quella prevista per le piccole strutture di vendita;

d) senza limitazioni nella zona produttiva con destinazione particolare per la realizzazione del centro commerciale con rilevanza provinciale a Bolzano.

5. In deroga al comma 1, esercizi di commercio al dettaglio esistenti, che svolgono l'attività di commercio al dettaglio a prescindere dalle deroghe di cui ai commi 2, 3 e 4, possono continuare la loro attività. In caso di revoca o di decadenza dell'autorizzazione o comunque di cessazione dell'attività di commercio al dettaglio, i locali cessano di avere destinazione d'uso di commercio al dettaglio.

 

6. Per gli esercizi di commercio al dettaglio in zone per insediamenti produttivi valgono le seguenti prescrizioni:

a) essi non possono venire concentrati per la creazione di un unico punto di vendita;

b) possono essere trasferiti solo nell'ambito della stessa zona per insediamenti produttivi o in altre zone per insediamenti produttivi dello stesso comune. Gli esercizi di commercio al dettaglio di cui al comma 5 possono essere trasferiti anche in zone di altra tipologia urbanistica dello stesso comune, nelle quali il commercio al dettaglio è ammesso;

c) esercizi di commercio al dettaglio di cui ai commi 2 e 3 nonché tutti gli esercizi di commercio al dettaglio con autorizzazione rilasciata con riferimento ad un'attività artigianale, industriale o di commercio all'ingrosso non possono essere ampliati oltre i limiti di superficie massima previsti nei commi 2 e 3. Se l'autorizzazione comprende anche articoli dei settori abbigliamento o alimentare, la superficie di vendita dell'esercizio di commercio al dettaglio non può essere ampliata;

d) gli esercizi di commercio al dettaglio di cui al comma 5 non possono essere ampliati;

e) nessun esercizio di commercio al dettaglio può essere trasferito in una zona per insediamenti produttivi da una zona di diversa tipologia urbanistica.

7. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, fatte salve le disposizioni di cui al capo VIII della presente legge, il procedimento e le sanzioni previsti dall'articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 (82) (83).

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(81)  Comma modificato dall'art. 36, comma 3, della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

(82)  Articolo aggiunto dall'art. 13, comma 3, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(83) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Art. 44-quater

Alloggi di servizio.

1. In deroga all'articolo 44, comma 2, nella zona produttiva, nei limiti delle previsioni del regolamento d'esecuzione e del piano di attuazione, possono essere realizzati alloggi di servizio riservati esclusivamente ai titolari dell'impresa, ai collaboratori ed ai rispettivi famigliari. La superficie abitabile massima ammessa è di 160 meri quadrati per impresa. Il regolamento d'esecuzione definisce comunque le caratteristiche della superficie abitabile, le tipologie di attività economiche in relazione alle quali non è ammesso l'alloggio di servizio nonché il rapporto minimo tra la superficie dell'azienda e quella dell'alloggio. Il piano di attuazione stabilisce espressamente se ed eventualmente in quale misura nella zona produttiva a cui lo stesso si riferisce possono essere realizzati alloggi di servizio.

2. Gli alloggi di servizio costituiscono parte integrante dell'immobile aziendale. L'alienazione, il trasferimento, il godimento a qualsiasi titolo, la locazione di tali alloggi di servizio, in modo separato, o la costituzione di diritti reali sugli stessi sono nulli. Sono tuttavia ammissibili i diritti di garanzia per finanziamenti assunti per la costruzione degli alloggi di servizio stessi. È ammesso un utilizzo separato solo nei seguenti casi e fino a quando vi siano figli non indipendenti economicamente:

a) in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando l'alloggio di servizio spetti o venga assegnato al coniuge con cui convivono i figli;

b) nel caso in cui per causa di forza maggiore risulti impossibile proseguire l'attività aziendale.

3. In deroga all'articolo 44, comma 2, la Giunta provinciale per le imprese di lavorazione dei prodotti agricoli può autorizzare, anche nelle zone produttive e in quelle con destinazione particolare, la realizzazione di strutture ad uso foresteria destinate ad ospitare in via transitoria lavoratori e lavoratrici. La relativa richiesta viene inoltrata alla Giunta provinciale corredata dell'indicazione della collocazione della struttura e delle sue caratteristiche tecniche. Qualora per la zona produttiva interessata sia prevista, ai sensi dell'articolo 47, l'elaborazione del piano d'attuazione, la struttura autorizzata dalla Giunta provinciale deve essere inserita nel piano d'attuazione prima del rilascio della concessione edilizia. La cubatura riservata alla struttura ad uso foresteria rientra nell'ambito della destinazione d'uso di cui all'articolo 75, comma 2, lettera d). Gli alloggi devono essere realizzati nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità stabilite per i locali adibiti ad abitazione. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la costruzione, l'utilizzo ed eventuali limitazioni per le strutture ad uso foresteria (84) (85).

 

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(84)  Articolo aggiunto dall'art. 13, comma 3, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(85) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

 Art. 45

Insediamenti delle imprese.

1. L'insediamento delle imprese avviene ad opera degli enti competenti per le zone produttive, ossia i comuni, singolarmente o consorziati, la Provincia autonoma di Bolzano e la società Business Location Alto Adige di cui all'articolo 51-bis.

2. Le imprese possono essere insediate secondo la procedura di assegnazione disciplinata dall'articolo 46 all'articolo 50-bis o secondo la procedura contrattuale di cui all'articolo 51.

3. Nella fase di insediamento deve essere promossa la realizzazione di effetti sinergici tra le imprese per quanto riguarda l'ambiente e la tecnologia. I relativi criteri rientrano nei criteri di assegnazione di cui all'articolo 49, comma 3 (86) (87).

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(86)  Articolo sostituito dall'art. 13, comma 4, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(87) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Art. 45-bis

Costituzione della comunione e esecuzione della divisione materiale delle aree.

[1. In base alla proposta di costituzione della comunione o divisione materiale delle aree contenuta nel piano di attuazione approvato, il Presidente della Provincia dispone per le aree delle zone produttive, che sono utilizzate dalle aziende per meno del 75 per cento, la costituzione della comunione o la divisione materiale.

2. Le quote di comproprietà sono disposte in proporzione all'estensione delle singole aree comprese nel piano. I diritti reali di godimento e le ipoteche gravanti sui singoli fondi sono trasferiti sulle quote di comproprietà o sui fondi assegnati. Le servitù prediali sono costituite, conservate o estinte ai sensi dell'articolo 1032 del codice civile in relazione alle esigenze dell'utilizzazione edilizia.

3. I decreti del Presidente della Provincia di costituzione della comunione o di divisione materiale vengono intavolati su richiesta della Ripartizione provinciale Artigianato.

4. I terreni costituenti oggetto dei decreti di costituzione della comunione o di divisione materiale non sono sottoposti alle norme sui masi chiusi e neppure a quelle sugli usi civici; pertanto gli stessi possono essere scorporati dai rispettivi masi senza ulteriori provvedimenti amministrativi e il vincolo di uso civico decade in virtù dei decreti di costituzione della comunione o di divisione materiale (88)] (89) (90).

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(88)  Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

(89)  Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(90) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Art. 46

Esproprio degli immobili.

1. Gli immobili che sono stati inseriti nel piano urbanistico comunale quali zona per insediamenti produttivi, vengono espropriati.

2. I proprietari degli immobili possono disporre liberamente al massimo del 25 per cento delle aree e in ogni caso di non più di 20.000 metri quadrati per zona produttiva. Tale possibilità è esclusa per quegli immobili su cui già insistono complessi aziendali ammissibili in zone produttive nonché per le aree utilizzate all'1 ottobre 1997 per la lavorazione di ghiaia o per la produzione di asfalto. La volontà di disporre liberamente del 25 per cento delle aree deve essere dichiarata all'ente competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della previsione dell'area come zona produttiva. Contestualmente il proprietario dichiara di cedere a titolo gratuito all'ente competente la quota delle aree liberamente disponibili necessaria alla realizzazione delle infrastrutture e delle aree comuni.

3. Qualora un'impresa sia già proprietaria dell'immobile da assegnare o del complesso aziendale ammesso in zona produttiva e soddisfi i requisiti previsti per l'assegnazione, si può prescindere dall'esproprio.

4. Per garantire un utilizzo e una gestione organici degli immobili che non vengono espropriati, con decreto del Presidente della Provincia, dopo aver sentito i proprietari interessati, possono essere costituite comunioni e divisioni materiali degli immobili. Il decreto costituisce titolo per l'iscrizione tavolare. Le quote di comproprietà vengono determinate in proporzione all'estensione dei singoli immobili. I diritti reali gravanti sui singoli immobili sono trasferiti sulle quote di comproprietà o sugli immobili materialmente suddivisi. Le servitù prediali sono costituite, conservate o estinte in base alle esigenze. Gli immobili oggetto della comunione o della divisione materiale non sono sottoposti alle norme sui masi chiusi e sugli usi civici.

5. L'indennità di esproprio viene determinata ai sensi delle disposizioni delle leggi provinciali in materia. Per le aree che ai sensi del comma 2 sono utilizzate per la lavorazione di ghiaia o la produzione di asfalto, il 25 per cento della rispettiva area viene espropriato al valore di mercato stabilito dall'ufficio estimo della Provincia. Per i proprietari che ai sensi del comma 2 dispongono liberamente del 25 per cento dell'area, dall'indennità di esproprio viene trattenuta la somma che in proporzione corrisponde ai costi per l'urbanizzazione di cui all'articolo 48, comma 2.

6. L'utilizzo degli immobili di proprietà dell'ente assegnante, ai sensi dei criteri stabiliti con regolamento d'esecuzione, può temporaneamente essere concesso ad imprese fino al momento dell'assegnazione. Al fine di garantire un utilizzo razionale degli immobili di cui è proprietario, l'ente competente per le zone produttive può realizzare insediamenti di interesse pubblico che possono essere utilizzati anche da imprese. La realizzazione può essere eseguita anche da imprese cui, a titolo di compenso, vengono concessi diritti di utilizzo degli insediamenti. A tal fine è necessario stipulare una convenzione fra l'ente competente per la zona produttiva e l'impresa interessata (91) (92).

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(91)  Articolo sostituito dall'art. 13, comma 5, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(92) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Art. 46-bis

Acquisto di aree nel verde agricolo da parte della Provincia o del comune.

[1. La Provincia o il comune competente possono acquistare aree nel verde agricolo, idonee a essere destinate a terreno produttivo. Prima dell'acquisto del terreno deve essere acquisito il parere vincolante della commissione urbanistica provinciale integrata ai sensi dell'articolo 45, comma 6. Il parere della commissione urbanistica provinciale sull'idoneità dell'area quale terreno produttivo deve essere reso entro 90 giorni. Decorso tale termine senza che la commissione urbanistica provinciale si sia espressa, il parere si intende positivo e il comune o la Provincia avviano immediatamente il procedimento per la modifica della destinazione urbanistica delle aree come zona produttiva.

2. La Provincia o il comune competente possono assegnare le aree acquisite a imprese aventi diritto ai sensi della presente legge, oppure possono in proprio o, dopo la cessione - anche gratuita - dell'area al Business Innovation Center (BIC) Alto Adige, attraverso quest'ultimo realizzare strutture aziendali e locare queste strutture a imprese individuate in base a criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 2 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 (93)] (94) (95).

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(93)  Articolo aggiunto dall'art. 10 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

(94)  Articolo abrogato dall'art. 42, comma 1, lett. r), della L.P. 23 luglio 2007, n. 6. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(95) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Art. 47

Piano d'attuazione delle zone produttive.

1. Il piano urbanistico comunale stabilisce per quali zone produttive è prescritta la redazione di un piano di attuazione. Piani di attuazione vengono comunque predisposti per le nuove zone produttive e per ogni ampliamento di zone produttive esistenti nonché per quelle che il 1° agosto 2007 erano utilizzate per meno del 75 per cento (96).

2. La predisposizione dei piani di attuazione per le zone produttive d'interesse comunale spetta al comune competente o ai comuni consorziati e per le zone produttive di interesse provinciale alla Provincia. Il piano di attuazione viene predisposto dopo aver sentito i proprietari che hanno dichiarato la volontà di disporre liberamente del 25 per cento delle aree. L'ente competente per le zone produttive, tramite stipula di una convenzione, può affidare l'elaborazione del piano di attuazione alla società Business Location Alto Adige. Il piano di attuazione può essere elaborato dai proprietari che rappresentino almeno i due terzi degli immobili interessati e che abbiano stipulato con l'ente competente una convenzione in cui vengono disciplinate le caratteristiche fondamentali del piano di attuazione, le scadenze da rispettare e le eventuali sanzioni.

3. Il piano di attuazione contiene quanto previsto all'articolo 38 e le eventuali prescrizioni ai sensi dell'articolo 44, commi 3 e 4, e dell'articolo 44-quater. Il modello previsto dall'articolo 38 può essere sostituito da rappresentazioni tridimensionali. Inoltre il piano di attuazione individua:

a) le aree che ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 51 sono previste per l'insediamento delle imprese;

b) le aree di cui i proprietari ai sensi dell'articolo 46, comma 2, possono liberamente disporre;

c) le aree su cui già insistono complessi aziendali ammessi in zone produttive.

4. Il piano di attuazione per le zone produttive d'interesse provinciale è depositato per 30 giorni nella segreteria del comune o dei comuni territorialmente competenti e viene approvato dalla Giunta provinciale, sentito gli stessi e acquisito il parere della commissione urbanistica provinciale, integrata da un rappresentante della ripartizione competente per le zone produttive.

5. L'approvazione del piano di attuazione costituisce il presupposto per il rilascio della concessione edilizia. Solamente per la ristrutturazione di edifici aziendali già esistenti nonché come per la demolizione e ricostruzione degli stessi possono essere rilasciate concessioni edilizie anche prima dell'approvazione del piano di attuazione.

6. I costi per l'elaborazione del piano di attuazione vengono suddivisi proporzionalmente fra le imprese assegnatarie e i proprietari degli immobili (97) (98).

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(96) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 15, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(97)  Articolo sostituito dall'art. 13, comma 6, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(98) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Art. 47-bis

Assegnazione di aree nelle zone produttive.

[1. Le domande per l'assegnazione delle aree ai sensi dell'articolo 47, comma 1, devono indicare l'attività economica, il livello occupazionale, il fabbisogno di superficie, la superficie aziendale lorda dell'edificio prevista sulla base di una bozza di progetto, i tempi per la realizzazione delle strutture aziendali e l'investimento globale previsto.

2. Nelle zone produttive già prima dell'elaborazione del piano di attuazione possono essere determinate con delibera di assegnazione provvisoria le aziende singole, nonché i consorzi tra aziende da insediare, fatte salve le disposizioni della successiva delibera formale dell'amministrazione competente, concernente l'assegnazione definitiva. Nelle zone produttive di interesse provinciale l'assegnazione provvisoria avviene su proposta del competente comitato degli assessori. Per quanto riguarda l'assegnazione occorre favorire la realizzazione di sinergie ecotecnologiche tra i futuri assegnatari, da definirsi nei criteri di applicazione della presente legge.

 

3. L'impresa che ha ottenuto un'assegnazione provvisoria deve presentare nel termine perentorio di 60 giorni a decorrere dalla relativa comunicazione da parte dell'ente assegnante fideiussione bancaria per un importo ammontante a 10 euro per metro quadro del terreno in corso di assegnazione. La mancata presentazione della fideiussione equivale a rinuncia all'assegnazione provvisoria. Tale fideiussione garantisce:

a) la presentazione del progetto di costruzione di massima entro 90 giorni - salvo espressa proroga - dall'invito da parte dell'ente competente. Qualora nell'ipotesi di assegnazione condominiale un'impresa rinunci per iscritto, comunicandolo all'ufficio assegnante nel termine di cui sopra, quest'ultimo rinizierà a decorrere, limitatamente agli assegnatari di massima non rinunzianti, a partire dalla data di comunicazione dell'impresa che vi subentri;

b) la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 6 entro un mese dall'invito alla firma da parte dell'ente competente.

Tale fideiussione viene restituita, previa richiesta da parte dell'interessato, dopo la firma della convenzione. In caso di rinuncia da parte dell'impresa che ha ottenuto l'assegnazione provvisoria, l'ente assegnante incamera la fideiussione.

4. Gli enti di cui all'articolo 47, comma 1, accertata la conformità delle domande agli strumenti urbanistici, assegnano mediante delibera le aree in proprietà, con diritto di superficie, in concessione d'uso, oppure procedono alla stipula di appositi contratti d'affitto.

5. La delibera di assegnazione deve indicare:

a) l'attività o le attività produttive per il cui svolgimento viene assegnata l'area;

b) i tempi per la realizzazione delle strutture aziendali e l'inizio dell'attività produttiva;

c) il livello occupazionale che l'assegnatario è tenuto a mantenere; in caso di assegnazione a consorzi di imprese, il livello occupazionale che i singoli membri del consorzio sono tenuti a mantenere;

d) il corrispettivo per l'assegnazione e le modalità di pagamento, qualora l'area venga assegnata dall'ente espropriante in proprietà o con diritto di superficie;

e) le modalità di pagamento delle spese per l'urbanizzazione o le modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione, qualora queste siano state affidate mediante convenzione all'assegnatario;

f) il divieto ventennale di alienazione nonché di costituire diritti reali, di godimento o diritti di obbligazione, ad esclusione dei diritti di garanzia su finanziamenti e delle servitù da costituirsi nel pubblico interesse sull'area assegnata.

6. L'assegnazione è subordinata alla stipulazione di una convenzione tra l'ente assegnante e l'impresa assegnataria, in conformità a una convenzione-tipo approvata dalla Giunta provinciale, che disciplina i diritti e gli obblighi delle parti, i vincoli e gli oneri, anche reali, connessi con l'assegnazione di aree in zone produttive e le sanzioni in caso di inadempimento. Nel caso di assegnazione a favore di ditta individuale, se l'assegnatario vive in comunione legale di beni, la convenzione deve contenere espressa rinuncia da parte del coniuge non partecipante in alcun modo all'attività dell'impresa, a che il terreno oggetto di assegnazione entri a far parte della comunione legale dei beni. L'intavolazione della proprietà o del diritto di superficie avviene solamente a favore del titolare della ditta individuale e non anche a favore del coniuge. Nel caso di mancata dichiarazione di rinuncia, la ditta individuale per potere ottenere l'assegnazione definitiva deve assumere forma societaria, oppure i coniugi, a loro scelta, devono modificare il proprio regime patrimoniale (99).

7. La delibera di assegnazione costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà o di superficie. In base alla delibera vengono annotati nel libro fondiario, a carico dell'area assegnata, il vincolo di destinazione d'uso per insediamenti produttivi, nonché il vincolo del divieto di cessione di diritti reali sull'area, salvo le eccezioni o autorizzazioni da parte dell'ente assegnante. Il vincolo di destinazione d'uso rimane in vigore fino alla modifica della destinazione urbanistica della zona nel piano urbanistico comunale. La cancellazione dell'annotazione è disposta dall'ente assegnante.

8. Se l'area produttiva è assegnata con diritto di superficie, allo scadere del termine di dieci anni a decorrere dalla data della deliberazione di assegnazione, la proprietà della stessa può essere ceduta all'impresa assegnataria, a condizione che siano stati osservati tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dalla convenzione. Gli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione vanno osservati in ogni caso fino allo scadere del termine di 20 anni.

9. Se l'area produttiva è assegnata mediante la stipula di un apposito contratto d'affitto, allo scadere del termine massimo di sei anni a decorrere dalla firma, su esplicita richiesta dell'affittuario, la stessa gli può essere ceduta - a meno che non ricorrano contrari interessi pubblici - a seguito di stipula della convenzione conforme alla convenzione-tipo approvata dalla Giunta provinciale, che disciplina i diritti e gli obblighi delle parti, i vincoli e gli oneri anche reali connessi con l'assegnazione di aree in zone produttive e le sanzioni in caso di inadempimento, nonché a seguito della delibera di assegnazione contenente le indicazioni previste dal comma 4. Gli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione vanno osservati in ogni caso fino allo scadere del termine di 20 anni, il quale decorre dalla data della firma del contratto di affitto. La delibera di assegnazione costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà (100)] (101) (102).

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(99)  Si veda, per l'approvazione dello schema tipo di convenzione di cui al presente comma, la Delib.G.P. 5 luglio 2004, n. 2423.

(100)  Articolo aggiunto dall'art. 12 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

(101)  Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(102) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Art. 47-ter

Alienazione di terreno produttivo da parte dei proprietari.

[1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, il proprietario ovvero i comproprietari possono usare in proprio o alienare liberamente un'area non superiore al 25 per cento della zona produttiva e non superiore a 20.000 metri quadri, area da individuare nel piano di attuazione. Inoltre i vincoli derivanti dal piano di attuazione sono da rispettare. Non avviene alcuna assegnazione.

2. Il proprietario ovvero i comproprietari possono realizzare sull'area a loro disposizione ai sensi del presente articolo anche strutture imprenditoriali nel rispetto degli oneri fissati dal piano di attuazione e locarle o alienarle ad imprese interessate (103)] (104) (105).

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(103)  Articolo aggiunto dall'art. 13 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

(104)  Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(105) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Art. 48

Urbanizzazione delle zone produttive.

1. Agli enti competenti per le zone produttive spetta la progettazione e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresi tutti i lavori necessari all'apprestamento degli immobili interessati. La progettazione e/o l'esecuzione dei lavori possono anche essere affidate tramite convenzione alle imprese assegnatarie, ai proprietari degli immobili nonché alla società Business Location Alto Adige di cui all'articolo 51-bis.

2. Le opere di urbanizzazione primaria nelle zone produttive dopo l'ultimazione dei lavori sono trasferite in proprietà al comune territorialmente competente. Il relativo decreto del Presidente della Provincia costituisce titolo per l'iscrizione nel libro fondiario.

3. I costi per l'urbanizzazione e per l'allacciamento della zona agli impianti di approvvigionamento - anche in considerazione di un ampliamento della zona produttiva - vengono sempre suddivisi proporzionalmente fra le imprese assegnatarie e i proprietari degli immobili siti nella zona produttiva stessa (106) (107).

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(106)  Articolo sostituito dall'art. 13, comma 7, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(107) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Art. 48-bis

Revoca dell'assegnazione.

[1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, di inosservanza di condizioni previste dalla convenzione, di cessazione di attività o di interruzione dell'attività per più di due anni, se l'interruzione non è determinata dalla ristrutturazione o riorganizzazione dell'azienda ai sensi delle rispettive norme provinciali, l'ente assegnante revoca l'assegnazione in toto o in parte e il fondo, gli edifici o altri manufatti eventualmente ivi costruiti sono restituiti all'ente assegnante.

2. Se le aree sono state assegnate in proprietà, il prezzo dovuto all'assegnatario per la restituzione delle aree è pari a quello corrisposto dal medesimo in sede di assegnazione, rivalutato in base agli indici del costo della vita, accertati dall'Istituto provinciale di statistica nel territorio della provincia di Bolzano. Il corrispettivo per le opere di urbanizzazione e per gli edifici o altri manufatti eventualmente costruiti consiste nel giusto prezzo che gli stessi, a giudizio dell'Ufficio estimo provinciale, avrebbero avuto in una libera contrattazione di compravendita al momento della revoca. Nel caso di edifici o altri manufatti già esistenti nell'area al momento dell'assegnazione, il corrispettivo non può essere superiore a quello pagato in sede di assegnazione, rivalutato in base agli indici del costo della vita, accertati dall'Istituto provinciale di statistica nel territorio della provincia di Bolzano. In sede di determinazione dell'importo complessivo vanno detratti i contributi e vantaggi economici di qualunque genere concessi da enti pubblici per l'acquisizione dell'area, l'urbanizzazione del terreno e l'esecuzione delle costruzioni.

3. Se le aree sono state assegnate con diritto di superficie o in concessione, il corrispettivo per le opere di urbanizzazione, per gli edifici o altri manufatti è determinato ai sensi del comma 2 (108)] (109) (110).

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(108)  Articolo aggiunto dall'art. 15 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

(109)  Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(110) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Art. 48-ter

Procedura.

[1. I fatti che danno luogo alla revoca dall'assegnazione sono contestati all'assegnatario e agli altri soggetti interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito a presentare entro 60 giorni le proprie controdeduzioni. L'organo competente per l'assegnazione decide entro 60 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

2. Avverso la delibera di revoca è ammesso ricorso, anche in opposizione, alla Giunta provinciale, da presentarsi entro 30 giorni dal ricevimento della pronuncia.

3. La delibera definitiva di revoca costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore dell'ente assegnante o la cancellazione del diritto di superficie nel libro fondiario.

4. Pronunciata la revoca, tutti i diritti relativi ai beni immobili interessati si possono far valere non più sui medesimi, ma sull'importo dovuto per la restituzione. L'ente competente notifica entro 60 giorni la delibera di revoca a tutti i creditori risultanti dal libro fondiario al momento della revoca stessa. In caso di controversie il relativo importo rimane depositato presso il tesoriere provinciale fino alla definizione delle stesse. L'ente assegnante può pagare il relativo importo verso prestazione di una garanzia ritenuta idonea.

5. La Giunta provinciale può stabilire un termine entro il quale il comune o i comuni consorziati ai sensi dell'ordinamento dei comuni devono avviare la procedura di revoca, con riserva di intervento sostitutivo ai sensi dell'ordinamento dei comuni (111)] (112) (113).

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(111)  Articolo aggiunto dall'art. 16 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

(112)  Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(113) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Art. 48-quater

Responsabilità solidale in caso di costituzione di diritti reali, di godimento o diritti di obbligazione.

[1. Qualora da parte dell'ente assegnante, relativamente all'area assegnata, vengano costituiti diritti reali, di godimento o diritti di obbligazione, il proprietario o il superficiario e i titolari dei rispettivi diritti rispondono in solido per il rispetto degli obblighi assunti in sede di assegnazione (114)] (115) (116).

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(114)  Articolo aggiunto dall'art. 17 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

(115)  Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(116) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Art. 48-quinquies

Attività commerciale nelle zone per insediamenti produttivi.

[1. Nelle zone per insediamenti produttivi non è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative, né l'invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio, salvo le deroghe di cui al presente articolo. È ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative e l'invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio, se l'attività commerciale viene svolta in funzione di prevalente attività artigianale o industriale o in funzione di attività di commercio all'ingrosso, limitatamente agli articoli strettamente legati all'attività principale, indicati nella tabella riservata agli esercizi di vendita siti nelle zone per insediamenti produttivi. Per le aziende artigianali o industriali l'autorizzazione va concessa per singole voci merceologiche determinate dalla Giunta provinciale. Per le aziende di commercio all'ingrosso l'autorizzazione va concessa solamente per una delle seguenti voci merceologiche, il cui contenuto è definito dalla Giunta provinciale: combustibili, materiali da costruzione, prodotti per l'agricoltura, automobili, macchine utensili e mobili, nonché bevande solo in confezioni formato all'ingrosso.

2. La superficie destinata al commercio al dettaglio in tutti i casi non deve essere superiore a 2.500 metri quadri, fatto salvo il rispetto di eventuali limiti più restrittivi previsti dagli strumenti di pianificazione commerciale. La superficie destinata all'attività principale artigianale o industriale deve essere almeno doppia rispetto a quella per il commercio al dettaglio. In caso di cessazione dell'attività di commercio all'ingrosso o del venir meno della prevalenza dell'attività artigianale o industriale, per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa o inviata la comunicazione, l'autorità competente revoca l'autorizzazione ovvero ordina la chiusura della piccola struttura di vendita. Nelle zone per insediamenti produttivi non è consentito il trasferimento da altre zone di esercizi commerciali e delle relative autorizzazioni. Esercizi di commercio al dettaglio già esistenti in zone per insediamenti produttivi, con autorizzazione rilasciata senza riferimento ad alcuna attività artigianale, industriale o di commercio all'ingrosso e per una gamma merceologica diversa o più ampia rispetto a quella prevista dal presente articolo, possono continuare l'attività sulla superficie di vendita autorizzata, ma non possono essere ampliati, né le relative autorizzazioni possono venir fuse tra di loro per la creazione di un unico punto di vendita. In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione o comunque di cessazione dell'attività di commercio al dettaglio, i locali adibiti a tale attività cessano di avere destinazione d'uso di commercio al dettaglio.

3. In via straordinaria e al solo fine di garantire il servizio di prossimità, nelle zone per insediamenti produttivi che superano i cinque ettari di estensione è consentita la comunicazione per il commercio al dettaglio, su una superficie massima di 50 metri quadri per il settore alimentare, per la vendita di quotidiani e periodici nonché il rilascio della licenza per la rivendita ordinaria o speciale di generi di monopolio. Tali esercizi non possono essere ampliati oltre il precitato limite di superficie, né trasferiti in altre zone, né gli esercizi possono venire concentrati tra di loro per la creazione di un unico punto di vendita. Quanto stabilito dal presente articolo con riferimento all'autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio, va inteso anche per la comunicazione relativa a piccole strutture di vendita al dettaglio. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano il procedimento e le sanzioni previsti dall'articolo 22 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7 (117)] (118) (119).

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(117)  Articolo aggiunto dall'art. 18 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

 

(118)  Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(119) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Art. 49

Assegnazione degli immobili.

1. Gli enti competenti per le aree produttive provvedono all'assegnazione degli immobili ad imprese singole o costituite in consorzio. Gli immobili vengono assegnati alle imprese per l'esercizio delle rispettive attività aziendali.

2. L'assegnazione può avvenire in proprietà, con diritto di superficie, in concessione o in locazione.

3. L'assegnazione avviene secondo i criteri stabiliti dall'ente assegnante. Nelle zone produttive d'interesse comunale, l'assegnazione avviene con deliberazione della giunta comunale. Nelle zone produttive d'interesse provinciale, l'assegnazione avviene con deliberazione della Giunta provinciale su proposta di un apposito comitato assessori nominato dalla stessa.

4. L'assegnazione è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'impresa assegnataria di un atto unilaterale d'obbligo. L'impresa assegnataria si obbliga:

a) a iniziare l'attività dichiarata entro il termine previsto e a comunicare l'inizio dell'attività sull'immobile assegnato;

b) a corrispondere il prezzo di assegnazione stabilito ai sensi dell'articolo 49-bis e a rispettare i termini previsti per il pagamento;

c) a rispettare gli obblighi di legge di cui all'articolo 49-ter;

d) nel caso di inosservanza degli obblighi di legge, ad adempiere alle sanzioni di cui all'articolo 50;

e) a presentare una cauzione per eventuali danni alle infrastrutture;

f) a rispettare eventuali particolari condizioni per l'immobile, il suo utilizzo, il progetto di costruzione o l'attività d'impresa.

5. Nel caso di assegnazione a favore di un'impresa individuale, se l'assegnatario vive in comunione legale dei beni, l'assegnazione è subordinata all'espressa rinuncia da parte del coniuge, nell'atto unilaterale d'obbligo di cui al comma 4, che l'immobile oggetto di assegnazione entri a far parte della comunione legale dei beni.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 1 un immobile può:

a) essere assegnato ad un'impresa di locazione finanziaria, che nell'atto unilaterale d'obbligo di cui al comma 4 si obbliga a realizzare impianti aziendali e a darli in locazione a imprese;

b) essere assegnato ad un'impresa che controlla in misura non inferiore al 51 per cento una società che esercita attività ammessa in zona produttiva nell'immobile da assegnare o che è controllata, nella stessa misura, dalla società operativa ovvero collegata con la stessa in modo tale che esista una coincidenza dell'assetto societario di almeno il 51 per cento. Qualora non vengano rispettati gli obblighi assunti con l'atto unilaterale d'obbligo di cui al comma 4, tutte le imprese coinvolte rispondono in solido per le sanzioni.

7. L'ente assegnante può provvedere all'assegnazione anche mediante permuta, se del caso con conguaglio. Qualora il proprietario dell'immobile da permutare abbia messo lo stesso regolarmente a disposizione di un terzo per l'esercizio di un'attività produttiva, al proprietario può essere trasferito, tramite permuta, un immobile libero da vincoli, con contemporanea assegnazione dell'immobile acquistato all'esercente l'attività produttiva.

8. Qualora l'assegnazione sia disposta con diritto di superficie, in concessione o in locazione, l'ente assegnante può richiedere una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi di cui al comma 4.

9. La deliberazione di assegnazione costituisce titolo per l'iscrizione del diritto di proprietà o del diritto di superficie nel libro fondiario. In base alla deliberazione vengono annotati nel libro fondiario, a carico dell'immobile assegnato, il vincolo di destinazione d'uso per insediamenti produttivi, gli obblighi previsti dalla legge ai sensi dell'articolo 49-ter e la responsabilità solidale di cui all'articolo 50, comma 2. Il vincolo di destinazione d'uso rimane in vigore fino alla modifica della destinazione urbanistica della zona nel piano urbanistico comunale. In tal caso l'ente assegnante provvede anche alla cancellazione dell'annotazione nel libro fondiario.

10. Tutte le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assegnazioni senza previo esproprio di cui all'articolo 46, comma 3. Si può prescindere anche dall'assegnazione in presenza di un immobile, destinato a un impianto ammesso in zona produttiva e che già veniva utilizzato a scopo produttivo, che non è stato espropriato (120) (121).

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(120)  Articolo sostituito dall'art. 13, comma 8, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(121) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Art. 49-bis

Prezzo d'assegnazione.

1. Il prezzo di assegnazione è determinato dall'ente assegnante sulla base della stima del valore di mercato effettuata annualmente dall'Ufficio Estimo provinciale. Il prezzo di assegnazione tiene conto:

a) della diminuzione del valore determinata dagli obblighi di legge di cui all'articolo 49-ter;

b) dei costi eventualmente sostenuti dall'ente assegnante per la predisposizione del piano di attuazione di cui all'articolo 47 e per l'urbanizzazione di cui all'articolo 48;

c) delle agevolazioni spettanti all'impresa per l'acquisto e l'urbanizzazione dell'immobile.

2. L'impresa assegnataria corrisponde il prezzo di assegnazione, previa richiesta dell'ente assegnante, entro i termini stabiliti per il pagamento.

3. Prima dell'assegnazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, l'ente assegnante può richiedere alle imprese individuate come assegnatarie un acconto nella misura massima del 25 per cento del prezzo di assegnazione previsto. In caso di rinuncia all'assegnazione da parte delle imprese individuate come assegnatarie, quest'importo o una parte a copertura delle spese viene trattenuto dall'ente assegnante a titolo di sanzione per l'aggravio e il ritardo causati alla procedura di assegnazione.

4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 50, allegate tabelle A e B, dal prezzo d'assegnazione vengono dedotte anche le agevolazioni concesse direttamente all'impresa assegnataria per l'acquisto dell'immobile (122) (123).

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(122)  Articolo aggiunto dall'art. 13, comma 9, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(123) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Art. 49-ter

Obblighi di legge per l'assegnatario.

1. Gli immobili assegnati e gli edifici ivi realizzati devono essere adibiti all'esercizio di attività ammesse in zone produttive. Per venti anni dalla loro assegnazione non possono essere alienati, affittati o locati e sugli stessi non possono essere costituiti diritti reali o altri diritti di godimento. La cessione da parte di società di persone o di società di capitali assegnatarie di quote, partecipazioni o azioni è consentita nella misura massima del 49 per cento.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le imprese assegnatarie, previa comunicazione, possono:

a) affittare, locare o concedere diritti di godimento ad imprese che svolgono attività ammessa nella zona produttiva, nella misura massima del 15 per cento dell'immobile assegnato o del volume edilizio ivi realizzato;

b) costituire ipoteche a garanzia dei finanziamenti relativi all'attività aziendale e servitù di pubblico interesse;

c) cedere o affittare l’immobile assegnato insieme all’impresa a consoci al momento dell’assegnazione, a parenti fino al terzo grado, ad affini fino al terzo grado in linea retta o al coniuge di uno dei titolari dell’impresa (124);

d) cedere l'immobile assegnato per l'esercizio di un'attività ammessa in zona produttiva a società che partecipano all'impresa assegnataria per almeno il 51 per cento, a società che sono partecipate dall'impresa assegnataria per almeno il 51 per cento o a società che sono collegate con l'assegnataria in modo che vi sia una coincidenza dell'assetto societario di almeno il 51 per cento.

3. Le imprese assegnatarie, previa richiesta, possono derogare alle disposizioni di cui al comma 1:

a) quando la realizzazione del complesso aziendale viene affidata ad un'impresa di locazione finanziaria tramite costituzione del diritto di superficie;

b) quando la proprietà dell'area assegnata e/o dell'edificio ivi realizzato viene ceduta a un'impresa di locazione finanziaria al fine di ottenere un finanziamento tramite leasing;

c) quando il proseguimento dell'attività aziendale da parte dell'impresa assegnataria diventa impossibile o sia seriamente compromesso a causa di un incidente, di pensionamento, di malattia o di morte;

d) in casi motivati cui si riconduce un'importanza straordinaria e strategica sotto il profilo dei posti di lavoro e del tessuto economico (125) (126).

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(124) Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 16, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(125)  Articolo aggiunto dall'art. 13, comma 9, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(126) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Art. 50

Sanzioni.

1. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli relativi alle zone produttive si applicano le sanzioni di cui alle allegate tabelle A e B.

 

 

Fattispecie

Sanzioni

 

 

Prima dell'inizio dell'attività aziendale

Entro 5 anni dall'inizio dell'attività aziendale

Dopo 5 anni dall'inizio dell'attività aziendale

a)

Alienazione dell'immobile assegnato o di parte di esso, degli edifici ivi realizzati o di parte di essi, di più del 49 per cento di quote, partecipazioni o azioni dell'impresa assegnataria;

a)

Gli atti giuridici sono nulli e l'assegnazione viene revocata ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4.

a)

Sanzione pari a 2 volte il prezzo di assegnazione rivalutato.

a)

La differenza tra il prezzo di assegnazione rivalutato in base agli indici sul costo della vita e il giusto prezzo che, a giudizio dell'Ufficio estimo provinciale, avrebbe avuto l'immobile o parte di esso in una libera contrattazione di compravendita al momento dell'alienazione. Tale importo viene ridotto annualmente in proporzione al periodo rimanente di validità degli obblighi previsti.

b)

Costituzione di diritti reali sull'immobile assegnato o su parte di esso;

b)

Gli atti giuridici sono nulli e l'assegnazione viene revocata ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4.

b)

Metà della sanzione prevista per la fattispecie sub a).

b)

Metà della sanzione prevista per la fattispecie sub a).

c)

Mancato inizio dell'attività aziendale entro i termini stabiliti nell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'art. 49, comma 4;

c)

L'assegnazione viene revocata ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4.

 

 

 

 

d)

Cessazione dell'attività aziendale o interruzione della stessa per più di due anni, se l'interruzione non è determinata dalla ristrutturazione o riorganizzazione dell'azienda ai sensi delle norme provinciali.

 

 

d)

L'ente assegnante può revocare l'assegnazione ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 5.

d)

L'ente assegnante può revocare l'assegnazione ai sensi dell'articolo 50- bis, comma 5.

 

 

Fattispecie

 

Sanzione

a)

Affitto, locazione o costituzione di qualsiasi altro diritto di godimento per più del 15 per cento dell'immobile assegnato o degli edifici ivi realizzati;

a)

per ogni metro quadrato una sanzione pari a 1,5 volte il giusto prezzo di affitto stimato dall'Ufficio Estimo provinciale relativo all'intera durata della violazione;

b)

affitto, locazione o costituzione di qualsiasi altro diritto di godimento per più del 30 per cento dell'immobile assegnato o degli edifici ivi realizzati;

b)

per ogni metro quadrato una sanzione pari a 4 volte il giusto prezzo di affitto stimato dall'Ufficio Estimo provinciale relativo all'intera durata della violazione;

c)

mancato rispetto di quanto dichiarato nell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'articolo 49, comma 4, e non diversamente disciplinato.

c)

una sanzione fino al 7 per cento del prezzo di assegnazione.

 

2. Nel caso in cui, prima del decorso del termine obbligatorio di venti anni, l'impresa assegnataria alieni in tutto o in parte l'immobile assegnato o l'edificio ivi realizzato, o costituisca diritti reali sugli stessi o ceda quote, partecipazioni o azioni, l'impresa assegnataria e l'acquirente rispondono in solido nei confronti dell'ente assegnante per il pagamento delle sanzioni.

3. Qualora l'assegnatario abbia pagato le sanzioni previste, si può prescindere dalla revoca dell'assegnazione in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata nonché liquidazione coatta amministrativa.

4. Qualora l'impresa assegnataria alieni l'immobile assegnato e gli edifici ivi realizzati a causa di una crescita dimensionale dell'attività tale da rendere necessario il trasferimento della sede dell'azienda, se quest'ultimo non avviene in altre province o all'estero, o a causa dell'incompatibilità dell'attività dell'impresa con le altre attività esercitate nella zona, l'ente assegnante può ridurre le sanzioni previste del 50 per cento (127) (128).

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(127)  Articolo sostituito dall'art. 13, comma 10, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(128) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Art. 50-bis

Revoca dell'assegnazione.

1. Nei casi di cui all'articolo 50, allegata tabella A, l'assegnazione viene revocata. La deliberazione di revoca costituisce titolo per l'iscrizione del diritto di proprietà a favore dell'ente assegnante o per la cancellazione del diritto di superficie nel libro fondiario.

2. Deliberata la revoca, tutti i diritti relativi ai beni immobili interessati si possono far valere non più sui medesimi, ma sull'importo dovuto per la restituzione. L'ente competente notifica entro 60 giorni la delibera di revoca a tutti i creditori risultanti dal libro fondiario al momento della revoca stessa. In caso di controversie, il relativo importo rimane depositato presso il tesoriere dell'ente fino alla definizione delle stesse. L'ente assegnante può pagare il relativo importo verso prestazione di una garanzia ritenuta idonea.

3. La Giunta provinciale può stabilire un termine entro il quale il comune o i comuni consorziati devono avviare la procedura di revoca, con riserva d'intervento sostitutivo ai sensi dell'ordinamento dei comuni.

4. In caso di revoca dell'assegnazione ai sensi dell'articolo 50, allegata tabella A, lettere a), b) o c), il prezzo dovuto all'assegnatario per la restituzione dell'immobile è pari a quello corrisposto dal medesimo in sede di assegnazione. L'importo per le eventuali opere di urbanizzazione o per gli eventuali edifici ivi realizzati consiste nel giusto prezzo che gli stessi, a giudizio dell'ufficio estimo provinciale, avrebbero avuto in una libera contrattazione di compravendita al momento della revoca. Dagli importi di cui sopra vanno detratti i vantaggi economici di qualsiasi genere concessi da enti pubblici per l'acquisizione e l'apprestamento dell'immobile e la costruzione degli edifici, così come il 30 per cento del valore di mercato stimato, a titolo di sanzione, per il mancato rispetto di quanto dichiarato nell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'articolo 49, comma 4.

5. L'ente assegnante può procedere alla revoca dell'assegnazione anche in caso di cessazione dell'attività o di interruzione dell'attività per più di due anni, ai sensi dell'articolo 50, allegata tabella A, lettera d), se l'interruzione non è determinata dalla ristrutturazione o riorganizzazione dell'impresa. In tal caso il prezzo dovuto all'impresa interessata per la restituzione dell'immobile nonché per gli eventuali edifici già esistenti sull'immobile al momento dell'assegnazione è pari a quello corrisposto dalla medesima in sede di assegnazione, rivalutato in base agli indici del costo della vita accertati dall'Istituto provinciale di statistica nel territorio della provincia di Bolzano. L'importo per le opere di urbanizzazione o per gli edifici eventualmente costruiti consiste nel giusto prezzo che gli stessi, a giudizio dell'ufficio estimo provinciale, avrebbero avuto in una libera contrattazione di compravendita al momento della revoca dell'assegnazione. Dall'importo così determinato vanno detratti a titolo di sanzione, per il mancato utilizzo dell'immobile assegnato, gli importi che l'impresa interessata avrebbe dovuto pagare all'ente assegnante in caso di vendita dell'immobile stesso al momento dell'interruzione dell'attività, nonché i vantaggi economici di qualunque genere concessi da enti pubblici per la realizzazione degli edifici (129) (130).

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(129)  Articolo aggiunto dall'art. 13, comma 11, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(130) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Art. 51

Procedura contrattuale.

1. In casi particolarmente motivati gli enti competenti per le aree produttive possono prescindere in tutto o in parte dall'esproprio degli immobili e possono stipulare con i proprietari degli immobili o con coloro che su questi ultimi abbiano un diritto reale di godimento di durata almeno decennale - direttamente o tramite la società Business Location Alto Adige - un contratto di durata decennale. Un analogo contratto può essere stipulato anche fra l’ente competente per le zone produttive, quale proprietario dell’immobile, e l’impresa che si deve insediare (131).

2. Il contratto disciplina le condizioni fondamentali di utilizzo dell'immobile a tutela del raggiungimento degli obiettivi urbanistici e di politica economica. In particolare esso disciplina:

 

a) il termine entro il quale dovrà essere iniziata l'attività ammessa in zona produttiva e il proseguimento della stessa;

b) l'eventuale esclusione di determinate attività e l'eventuale obbligo di rispettare particolari limitazioni e standard ambientali e standard per le emissioni;

c) la predisposizione del piano di attuazione e la realizzazione dell'urbanizzazione dell'immobile con l'obbligo di cedere le aree necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e di partecipare proporzionalmente ai costi di urbanizzazione;

d) in caso di alienazione, l'obbligo di prevedere nel relativo atto di cessione il subentro dell'acquirente nel contratto in oggetto;

e) le sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali;

f) l'opzione d'acquisto ai sensi del comma 3 e il diritto di prelazione di cui al comma 4.

3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), all'ente competente è riconosciuta per la durata del contratto un'opzione di acquisto dell'immobile e degli edifici ivi realizzati. Il prezzo di acquisto corrisponde al valore di mercato stimato, ridotto del 30 per cento a titolo di sanzione.

4. In caso di alienazione dell'immobile e degli edifici ivi realizzati, entro 10 anni dalla sottoscrizione del contratto, all'ente competente spetta un diritto di prelazione. Tale diritto di prelazione viene iscritto nel libro fondiario (132) (133).

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(131) Periodo così sostituito dall'art. 9, comma 17, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(132)  Articolo sostituito dall'art. 13, comma 12, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(133) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Art. 51-bis

Business Location Alto Adige.

1. La società Business Location Alto Adige, la cui costituzione è stata autorizzata con legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, ha come scopo la promozione territoriale dell'Alto Adige come zona per insediamenti economici, così come l'incremento della produttività e di posti di lavoro qualificati, in particolar modo tramite l'insediamento di imprese produttive con possibilità di futuro sviluppo.

2. I principali ambiti di intervento della società sono la promozione territoriale dell'Alto Adige, l'acquisto e l'amministrazione di immobili produttivi, l'insediamento di imprese e l'urbanizzazione delle zone produttive. Gli enti competenti per le zone produttive possono delegare alla società Business Location Alto Adige l'espletamento di fasi della procedura di assegnazione e di quella contrattuale.

3. L'insediamento delle imprese ad opera della società Business Location Alto Adige avviene tramite la procedura contrattuale di cui all'articolo 51 e sulla base di criteri fissati dalla Giunta e che pongono particolare attenzione all'insediamento di quelle imprese che, conformemente al programma provinciale per l'innovazione, operano in settori di rilievo strategico da un punto di vista politico-economico. Nelle zone produttive di interesse comunale la società Business Location Alto Adige può insediare imprese solo su richiesta o con il consenso del comune interessato.

4. Ai fini dell'insediamento di imprese e dell'acquisizione di investimenti diretti di imprese, la società può, nell'ambito di un programma annuale approvato dalla Giunta provinciale, acquisire, costruire o demolire, utilizzare o rendere utilizzabili immobili produttivi. La Giunta provinciale può trasferire, anche a titolo gratuito, alla società Business Location Alto Adige la proprietà o la disponibilità di immobili (134) (135).

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(134)  Articolo aggiunto dall'art. 13, comma 13, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(135) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Art. 51-ter

Disposizioni transitorie.

1. Qualora imprese in zone per insediamenti produttivi, scaduti tutti i vincoli connessi all'assegnazione, interrompano l'attività aziendale per oltre tre anni, gli enti competenti per la zona produttiva possono stabilire un termine entro il quale deve essere ripresa l'attività aziendale. Decorso inutilmente il termine stabilito può essere avviata la procedura di esproprio, salvo che l'interruzione dell'attività aziendale sia determinata dall'attuazione di progetti di ristrutturazione o di riconversione dell'azienda.

2. Le nuove disposizioni di cui agli articoli 49-ter e 50, che siano più favorevoli per l'assegnatario, sono applicabili anche retroattivamente ad assegnazioni già disposte e sostituiscono quelle parti delle convenzioni già stipulate che non siano compatibili con le stesse.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 50-bis si applicano ai procedimenti di revoca avviati dopo l'entrata in vigore di tale articolo.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure di assegnazione per le quali all'entrata in vigore dell'articolo 49, comma 4, non sia ancora stata sottoscritta la convenzione prevista. Ai sensi dell'articolo 49, comma 4, la convenzione è sostituita dall'atto unilaterale d'obbligo.

5. [Le disposizioni di cui all'articolo 51 si applicano alle zone produttive per le quali all'entrata in vigore di tale articolo non sia ancora stata avviata alcuna procedura di esproprio] (136).

6. Le disposizioni di cui agli articoli 44, comma 3, 44-quater, comma 1, e 46, comma 2, si applicano alle zone produttive per le quali al momento dell'entrata in vigore di tali articoli non sia ancora stata adottata la proposta del piano di attuazione.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 47 trovano applicazione per le zone produttive per le quali all'entrata in vigore di tale articolo non sia ancora stata avviata la procedura per la predisposizione del piano d'attuazione.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 44-ter si applicano anche alle zone per insediamenti produttivi già ed ancora definite di completamento o di espansione nei piani urbanistici comunali (137).

9. Coloro ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione o è stato notificato l’accoglimento dell’istanza di autorizzazione in funzione di commercio all’ingrosso, ai sensi dell’articolo 48-quinquies, abrogato dall’articolo 33 della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, hanno diritto ad ottenere il rilascio d’ufficio dell’autorizzazione di cui all’articolo 44-ter, comma 2, per le corrispondenti merceologie: le voci merceologiche mobili e materiali edili vengono sostituite dalla voce merceologica mobili-materiali edili (138) (139).

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(136) Comma abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera g), L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(137)  Articolo aggiunto dall'art. 13, comma 13, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(138) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 18, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(139) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

 

Capo VI

Zone di recupero

 

Art. 52

Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente.

1. I comuni individuano, nell'ambito dei piani urbanistici comunali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati e aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.

2. Per le zone di cui al precedente comma, i comuni elaborano un piano di attuazione come previsto dall'articolo 30. Detto piano di attuazione assume la denominazione di piano di recupero e deve comprendere, oltre al contenuto di cui all'articolo citato, l'indicazione per ciascun edificio del numero delle abitazioni preesistenti e del numero delle abitazioni per le quali si rende opportuno il recupero mediante uno degli interventi di cui all'articolo 59, lettere b), c), d) ed e), e le unità di intervento costituite almeno da un intero edificio compresa l'area di pertinenza.

3. Nel piano di recupero è consentita una destinazione d'uso diversa. La cubatura già destinata ad abitazione può essere ridotta fino al limite del 60 per cento della cubatura dell'unità di intervento.

 

4. Se si tratta di immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 o la cui conservazione sia prescritta dal piano di recupero per motivi di tutela dell'ambiente architettonico, la Giunta provinciale può concedere deroghe alla norma di cui al precedente comma 3, qualora le esigenze della tutela e della conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare o della conservazione dell'ambiente architettonico contrastino con la totale o parziale trasformazione dell'immobile in abitazioni. La deroga viene concessa previo parere del sovrintendente provinciale dei beni culturali e della commissione urbanistica provinciale.

5. Qualora lo stato di conservazione non renda necessario il recupero dell'intero edificio, gli interventi di recupero possono essere effettuati limitatamente ad una parte dell'edificio.

 

Art. 53

Lavori in attesa del piano di recupero.

1. In attesa dell'entrata in vigore del piano di recupero sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59. (140)

2. Il termine "recupero" sostituisce il termine "risanamento" nella vigente legislazione provinciale.

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(140)  Comma prima modificato dall'art. 24 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5 e poi sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 54

Contenuto del piano di recupero.

1. Nell'elaborazione del piano di recupero deve aversi riguardo alla conservazione dei complessi che nell'insieme hanno valore storico od artistico o che comunque caratterizzano esteticamente l'ambiente, nonché alla tutela degli insiemi.

2. I proprietari, i conduttori e gli altri aventi diritto al possesso o al godimento di un fondo, edificio o parte dello stesso, nonché i loro delegati sono obbligati a fornire al comune o suoi incaricati tutte le informazioni richieste per poter valutare la necessità del recupero della zona o per preparare o attuare il recupero stesso.

 

Art. 55

Piani di recupero.

1. Il piano di recupero deliberato dal Consiglio comunale, previo parere della Commissione edilizia comunale, alla cui riunione è invitato un rappresentante della Ripartizione provinciale urbanistica, deve essere depositato nella segreteria del Comune ed esposto al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione e di presentare osservazioni o proposte (141).

2. Il piano di recupero deve essere trasmesso entro i successivi 30 giorni a cura del sindaco all'amministrazione provinciale con le osservazioni e le proposte di cui sopra e con le conclusioni del Consiglio comunale sulle medesime.

3. La Giunta provinciale delibera il piano di recupero entro 90 giorni dal ricevimento del piano stesso, sentita la Commissione urbanistica provinciale (142).

4. L'approvazione del piano di recupero equivale anche a dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle misure in esse previste.

5. L'approvazione del piano di recupero da parte della Giunta provinciale comporta anche l'approvazione ai sensi delle norme per la tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, con l'abolizione dei vincoli contrastanti e l'imposizione dei nuovi vincoli ivi previsti. La sovraintendenza provinciale ai beni culturali è tenuta a curare le conseguenti cancellazioni e annotazioni tavolari. A tale scopo alle riunioni della commissione urbanistica provinciale è invitato con diritto di voto il rappresentante della sovraintendenza provinciale ai beni culturali, la cui presa di posizione deve risultare dal parere della commissione.

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(141) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 19, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(142) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 20, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

 

Art. 55-bis

Piano di riqualificazione urbanistica.

1. Il comune può individuare nel piano urbanistico comunale aree ove per necessità di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale si renda necessario nell'interesse pubblico un intervento organico ed unitario con il possibile concorso di risorse pubbliche e private. Tali zone di riqualificazione urbanistica possono essere individuate all'interno del centro edificato ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, devono avere un'estensione complessiva non inferiore a 2 ettari e non possono interessare, se non marginalmente ed in quanto necessarie per assicurare l'unitarietà e la funzionalità dell'intervento, le zone di verde agricolo.

2. Per queste aree deve essere predisposto, nell'interesse pubblico di migliorare la qualità dell'ambiente e del tessuto urbanizzato, un piano di riqualificazione urbanistica (PRU), che può includere una pluralità di funzioni e prevedere in particolare il riordino e il completamento degli insediamenti e delle infrastrutture primarie e secondarie e il riuso di immobili irrazionalmente dislocati o utilizzati.

3. Nell'individuazione di tali zone nel piano urbanistico comunale devono essere definiti:

a) la densità edilizia territoriale riferita all'intera zona;

b) i rapporti minimi e massimi relativi alle destinazioni d'uso prevalenti, garantendo un assetto polifunzionale della zona;

c) criteri prestazionali oggettivi relativi alla qualità urbanistica, architettonica ed ambientale, adatti a garantire in generale la sostenibilità degli interventi.

4. Il piano di riqualificazione urbanistica è predisposto dal comune ovvero presentato al comune da soggetti pubblici o privati, singolarmente o associati tra loro, che siano proprietari di almeno tre quarti dell'area compresa nel piano. Il piano di riqualificazione urbanistica è approvato secondo le disposizioni ed agli effetti di cui all'articolo 55.

5. La Giunta provinciale, di concerto con il comune, può procedere di propria iniziativa sia all'individuazione della zona nel piano urbanistico comunale che alla redazione, approvazione e attuazione del piano di riqualificazione urbanistica, qualora siano interessate competenze della Provincia e comunque nel caso di aree delle stazioni ferroviarie o aree militari.

6. Per le aree interessate dal piano di riqualificazione urbanistica si applica il principio di perequazione urbanistica, da attuarsi tramite convenzione urbanistica di cui all'articolo 40-bis. La perequazione urbanistica è basata sui valori iniziali degli immobili compresi nell'area interessata dal piano di riqualificazione urbanistica e deve garantire che tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti partecipino, in proporzione a questi valori, sia ai benefici che agli oneri.

In particolare:

a) vengono confermati i diritti edificatori derivanti da edifici esistenti, anche se previsti in demolizione e ricostruzione o con altra collocazione dal piano di riqualificazione urbanistica, a condizione che la loro destinazione d'uso rientri tra quelle indicate e nei limiti previsti al comma 3;

b) viene riconosciuto un indice di densità edilizia pari a 1,5 metri cubi/metri quadrati, riferita ai singoli lotti, ai proprietari delle aree inedificate o di aree sulle quali insistono fabbricati con destinazione che non rientri tra quelle previste al comma 3;

c) la maggior quota di cubatura derivante dall'indice di densità edilizia territoriale assegnato all'area è attribuita al comune;

d) nel caso in cui la proprietà delle aree sia in parte o totalmente già pubblica, la quota parte di cubatura non utilizzata per opere e insediamenti di interesse pubblico potrà essere alienata tramite procedura ad evidenza pubblica. (143)

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(143)  Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 56

Interventi di recupero e programmi pluriennali.

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi nei piani di recupero, sono inclusi nei programmi pluriennali di attuazione previsti dall'articolo 24. I comuni possono includere nei predetti programmi pluriennali anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi nei piani di recupero.

2. Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione i comuni sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e a valutarne l'incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.

3. In relazione alla collocazione del finanziamento delle zone di recupero nel programma decennale i comuni devono adeguare i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 24.

 

Art. 57

Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.

1. I piani di recupero sono attuati:

1) dai comuni nei seguenti casi:

a) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del proprio patrimonio edilizio, salva la facoltà di affidarli all'istituto ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13;

b) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica consistenti in opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) per l'adeguamento delle urbanizzazioni. I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero;

2) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio;

3) dall'istituto nei seguenti casi:

a) per gli interventi programmati per il recupero del patrimonio edilizio esistente proprio e di quello affidato ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13;

b) per gli interventi da attuare, mediante occupazione temporanea, previa diffida, nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi.

2. L'occupazione temporanea può aver luogo dopo che il sindaco, previa delibera della Giunta comunale, abbia diffidato i proprietari delle unità minime di intervento a dare corso alle opere previste dal piano di recupero, con inizio delle stesse entro un termine non inferiore ad un anno.

3. La diffida di cui al comma precedente può effettuarsi soltanto una volta decorso il termine di scadenza indicato nel programma pluriennale di attuazione, nel quale ciascun piano di recupero approvato viene incluso, previo apposito accertamento tecnico che il mancato recupero della unità minima di cui si tratta compromette l'azione di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico della zona individuata ai sensi del primo comma del precedente articolo 52.

 

Art. 58

Recupero mediante occupazione temporanea.

1. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2 del precedente articolo 57, il sindaco chiede all'istituto di intervenire. L'istituto entra nel possesso dell'immobile mediante l'occupazione temporanea.

2. L'occupazione temporanea è disposta dal Presidente della giunta provinciale; nel decreto di occupazione devono essere stabilite, su proposta dell'istituto e sentito, ove possibile, il proprietario, le condizioni del rapporto di locazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, tenuto conto dei contributi provinciali conseguibili nel caso concreto. Il decreto del Presidente della giunta provinciale deve essere annotato nel libro fondiario con l'indicazione della durata del rapporto di locazione.

3. Il proprietario rientra nella piena disponibilità del suo diritto rimborsando, nei limiti di quanto dovuto ai sensi del comma precedente, la spesa sostenuta fino al momento del rilascio della licenza d'uso o di agibilità e un interesse non superiore a quello previsto per i canoni di locazione dell'edilizia convenzionata.

 

Art. 59

Definizione degli interventi.

1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: .

a) interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, e l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (144);

d) interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio per sagoma, superficie, dimensione e tipologia in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistemativo di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei piani urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, concernente la tutela del paesaggio, e 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, concernente la tutela del patrimonio storico, artistico e popolare.

3. Edifici siti in zone residenziali non soggette a un piano d'attuazione possono essere demoliti e ricostruiti nei limiti della cubatura e dell'altezza preesistenti, rispettando però gli altri parametri di edificabilità previsti dal piano urbanistico comunale. Qualora le distanze dai confini e dalle costruzioni esistenti siano inferiori a quelle prescritte dal piano urbanistico comunale le distanze esistenti non possono essere ridotte. Vanno comunque osservate le distanze prescritte dal codice civile. (145)

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(144)  Lettera sostituita dall'art. 20 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

(145)  Comma sostituito dall'art. 14, comma 3, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 60

Sistemazione temporanea di famiglie.

1. Qualora non siano disponibili abitazioni di vecchia costruzione di proprietà comunale, il comune concorda con l'Istituto per l'edilizia sociale (IPES) la sistemazione delle famiglie che devono sgomberare le loro attuali abitazioni, per la durata dell'esecuzione dei lavori di recupero (146).

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(146)  Articolo così sostituito dall'art. 132 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

 

Art. 61

Incaricato per il recupero.

1. La Giunta provinciale, d'intesa con il comune, nomina un architetto scelto dall'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio, istituito in base all'articolo 113, che sovraintende all'attuazione del piano di recupero e coordina le relative attività dell'amministrazione provinciale e comunale.

2. All'uopo l'architetto è membro di diritto della commissione edilizia comunale limitatamente alla materia di sua competenza ai sensi del comma precedente.

3. Per l'attuazione di piani di recupero di centri urbani l'architetto può essere sostituito da un comitato di coordinamento composto di tre persone nominate d'intesa con il comune, tra le quali un esperto in materia di diritto urbanistico. Alla relativa spesa, compresa quella per la gestione di un apposito ufficio, si fa fronte con lo stanziamento previsto dall'articolo 114.

 

Art. 62

Assunzione della progettazione.

[1. Per l'attuazione dei piani di recupero la Giunta provinciale può elaborare a sue spese il progetto esecutivo concernente singoli comparti con un patrimonio edilizio sottoposto ai vincoli di cui alle leggi per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare in grave degrado edilizio, i cui proprietari hanno prevalentemente un reddito non superiore a quello fissato nell'articolo 6 bis, comma 1, numero 2, della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.] (147)

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(147)  Abrogato dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

 

Art. 63

Recupero di case inabitabili.

[1. In caso di dichiarazione di inabitabilità di una casa o parte di essa prevista nella terza proposizione del primo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, il comune, se non intende provvedere in proprio entro un termine che può essere prefissato dalla Giunta provinciale, deve affidare all'istituto la gestione dell'edificio relativo, purché esso contenga in prevalenza o sia suscettibile di contenere in prevalenza alloggi da locare. Per tutti gli alloggi affidati in gestione l'istituto stipula con il comune un contratto di locazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della stessa legge.] (148)

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(148)  Abrogato dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

 

 Art. 64

Standards minimi per il recupero.

[1. Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono stabiliti gli standards minimi per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 59. In tali standards minimi rientra comunque il rispetto delle norme per il contenimento del consumo energetico relativo agli impianti termici e all'isolamento termico degli edifici di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 373, nonché delle norme della legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66, concernente "Provvedimenti contro l'inquinamento da rumore".] (149)

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(149)  Abrogato dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

 

Art. 65

Opere di urbanizzazione.

1. Sono considerate opere di urbanizzazione primaria:

a) strade residenziali;

b) spazi di sosta e di parcheggio;

c) fognature;

d) rete idrica;

e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

f) pubblica illuminazione;

g) spazi di verde attrezzato;

[h) impianti e rete di teleriscaldamento] (150);

i) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni (151).

2. Sono considerate opere di urbanizzazione secondaria:

a) asili nido e scuole materne;

b) scuole dell'obbligo;

c) mercati di quartiere;

d) delegazioni comunali;

e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;

f) impianti sportivi di quartiere;

g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie.

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(150)  Lettera aggiunta dall'art. 34 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9 e poi abrogata dall'art. 32, comma 9, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

(151)  Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 1, della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

 

 

Capo VII

Concessione edilizia

Art. 66

Obbligo della concessione.

1. Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l'aspetto, deve chiedere apposita concessione al Sindaco del comune.

2. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco ai sensi della presente legge.

2-bis. Reti antigrandine possono essere installate senza autorizzazione paesaggistica e senza concessione edilizia, previa denuncia di inizio attività. La denuncia è in ogni caso esente da tasse e imposte. La Giunta provinciale, dopo aver acquisito pareri redatti tenendo conto della tutela del paesaggio e delle esigenze dell'agricoltura, determina i colori delle reti antigrandine ammessi. Chiunque installi reti di colore diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 5.000 euro a 10.000 euro per ettaro ed è altresì tenuto alla rimozione delle reti entro il termine stabilito dall'autorità competente. In caso di mancata rimozione delle reti entro il termine di cui sopra, il comune territorialmente competente procede d'ufficio addebitando le relative spese all'autore dell'infrazione. L'irrogazione delle sanzioni spetta al sindaco del comune territorialmente competente. (152)

3. È vietata qualsiasi costruzione su terreni sede di frane o valanghe, sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni franosi o comunque soggetti a scoscendimenti. Per il rilascio della concessione edilizia riguardante progetti con particolare effetto sul terreno deve essere elaborata una relazione di un geologo o di un laureato in scienze agrarie o forestali, secondo la rispettiva competenza.

4. La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. La Giunta provinciale con deliberazione approva le relative direttive sul contributo relativo alla concessione edilizia (153).

4-bis. In caso di interventi su edifici esistenti, ivi compresa la loro demolizione e ricostruzione, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione in ragione dell'incremento del carico urbanistico. I comuni con regolamento di cui all'articolo 73, comma 2, stabiliscono i relativi criteri, tenendo conto dell'aumento della superficie utile e del cambiamento della destinazione d'uso (154).

5. Presupposto per la realizzazione di nuova cubatura a scopo residenziale e quindi per il rilascio della relativa concessione in tutte le parti del territorio comunale, escluse le zone di verde rurale, le zone boschive, il verde alpino e le zone per l'edilizia sociale, è la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e di quota parte di quelle necessarie per l'urbanizzazione secondaria, nonché la partecipazione alla spesa per le opere stesse, nella misura stabilita dall'articolo 40 della presente legge. La partecipazione alla spesa per le opere di urbanizzazione secondaria costituisce presupposto per la realizzazione di nuova cubatura a scopo residenziale e per il rilascio della relativa concessione in tutto il territorio comunale. Lo stesso vale per la partecipazione alla spesa per le opere di urbanizzazione primaria in caso di allacciamento alla rete idrica e di fognatura comunale.

6. La concessione è in ogni caso subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all'impegno dell'attuazione della stessa da parte del comune nel successivo biennio o all'impegno del privato di attuare le stesse contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione.

7. La concessione è richiesta anche per l'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno. Per le opere da eseguirsi sui terreni demaniali, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, è pure richiesta la concessione.

8. Ai sensi dell'articolo 18 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285, per le domande di concessione edilizia prima del rilascio della concessione devono essere compilati dei questionari statistici prescritti dall'ISTAT.

9. Nel regolamento di esecuzione sono disciplinati i casi in cui la concessione edilizia è rilasciata per un determinato utilizzo e a tempo determinato e, cessato l'utilizzo, la costruzione deve essere eliminata. Se la costruzione non viene eliminata entro sei mesi dalla cessazione dell'utilizzo, il comune provvede ai sensi del capo VIII (155).

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(152)  Comma prima aggiunto dall'art. 8, comma 1, della L.P. 18 novembre 2005, n. 10 e poi sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(153) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 21, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(154)  Comma aggiunto dall'art. 15, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(155)  Comma aggiunto dall'art. 15, comma 3, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 67

Impianti di interesse provinciale.

1. Gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti e quelli per la depurazione delle acque di rifiuto, realizzati da parte dell'amministrazione provinciale sulla base di programmi stabiliti dalla Provincia, nonché tutte le opere sanitarie e sociali e le infrastrutture di qualsiasi natura di interesse sovracomunale e di competenza dell'amministrazione e/o di interesse provinciale, ivi comprese le costruzioni universitarie, non sono subordinati a concessione edilizia. La conformità dei progetti con il piano urbanistico del comune territorialmente competente e con la presente legge viene accertata dall'assessore provinciale all'urbanistica, sentito il sindaco territorialmente competente che deve comunicare la sua presa di posizione entro il termine perentorio di 60 giorni; in mancanza della presa di posizione l'assenso si intende acquisito. L'autorizzazione relativa alla tutela del paesaggio, ove prescritta, viene richiesta dall'assessore all'urbanistica presso l'autorità provinciale competente. (156)

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(156)  Articolo sostituito dall'art. 15, comma 4, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 68

Norme per l'esecuzione di lavori pubblici.

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici si applica la relativa legge provinciale.

 

Art. 69

Determinazione del sindaco sulle domande di concessione edilizia.

1. Le determinazioni del sindaco sulle domande di concessione di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco in conformità alle disposizioni vigenti. Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, la domanda si intende accolta. Rimangono comunque salvi i diritti di terzi (157).

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(157)  Articolo sostituito dall'art. 26 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

 

Art. 70

Rilascio della concessione edilizia.

1. La concessione è data dal sindaco a chi abbia il titolo per richiederla, previo parere della commissione edilizia comunale e con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui alla presente legge, in conformità alle previsioni del piano urbanistico comunale e del regolamento edilizio. (158)

2. Per gli immobili di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia o del comune, la concessione può essere data anche a coloro che siano muniti di titolo al godimento del bene rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione. (159)

3. Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

4. Le concessioni rilasciate vengono annotate a cura dell'amministrazione comunale con l'indicazione dell'area sfruttata in apposito registro.

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(158)  Comma sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(159)  Comma sostituito dall'art. 16, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 71

Concessione in deroga.

1. Il rilascio di concessioni edilizie in applicazione di disposizioni che consentono alle amministrazioni di derogare alle norme del regolamento edilizio e alle norme di attuazione dei piani urbanistici, è subordinato al preventivo nulla osta dell'assessore provinciale competente, della ripartizione provinciale ai beni culturali nonché dell'autorità preposta alla tutela della strada, in quanto competenti.

2. Le concessioni in deroga di cui al comma 1 possono essere rilasciate per edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico nonché, in caso di necessità derivante da ritrovamenti archeologici, anche per edifici ed impianti diversi. (160)

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(160)  Articolo sostituito dall'art. 16, comma 3, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 72

Termini di inizio e di ultimazione del lavoro e certificato di abitabilità.

1. Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione del lavoro.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni; il termine per l'inizio dei lavori e quello per l'ultimazione possono essere prorogati, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

3. La concessione non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati, l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della concessione.

4. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

5. Qualora per la realizzazione dell'opera vengano richiesti contributi pubblici, il titolare della concessione ha diritto alla proroga del termine per l'inizio dei lavori fino a sei mesi dopo la concessione del contributo e i lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla concessione del contributo stesso. I pareri che costituiscono presupposto per il rilascio della concessione edilizia conservano la loro efficacia. Il titolare della concessione deve informare il Comune per iscritto sia della richiesta sia della concessione del contributo.

6. L'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

7. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

8. La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento.

 

Art. 73

Contributo relativo alla concessione edilizia.

1. La Giunta provinciale determina entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno per il semestre successivo, con deliberazione da pubblicare per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione, in base alle rilevazioni periodiche dell'ufficio provinciale statistica e in relazione alle situazioni locali, il costo di costruzione, per metro quadro e per metro cubo, per l'edilizia residenziale nonché l'incidenza del costo delle aree, agli effetti dell'ordinamento urbanistico e delle agevolazioni in materia di edilizia abitativa. Il costo di costruzione determinato dalla Giunta provinciale non può essere inferiore al costo determinato con decreto del Ministro per i Lavori Pubblici ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (161).

2. I Comuni con proprio regolamento determinano quella parte del contributo di concessione che è commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria. Il contributo di urbanizzazione è variabile tra il 5 ed il 10 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui al presente articolo. Nel regolamento sono definite le modalità di pagamento, inclusa la possibilità della rateizzazione. L'intero contributo deve essere comunque versato prima del rilascio della licenza d'uso. Nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 40, possono essere stabiliti per le zone di espansione per l'edilizia residenziale e per insediamenti produttivi maggiori oneri per l'urbanizzazione primaria al fine di consentire la copertura dell'intera spesa delle relative opere.

3. I proventi delle concessioni devono essere destinati in primo luogo all'acquisizione delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e quindi per la realizzazione delle relative opere. I comuni possono destinare i proventi dei contributi di urbanizzazione fino al 50 per cento all'ammortamento dei mutui che vengono assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (162).

4. [La concessione edilizia per nuove costruzioni destinate ad esercizi pubblici è subordinata al parere favorevole della commissione comunale per la disciplina degli esercizi pubblici o al nullaosta del Presidente della Giunta provinciale secondo le rispettive competenze, fatti salvi i gravami previsti] (163).

5. Per la costruzione e l’ampliamento di rifugi alpini non è dovuto il contributo relativo alla concessione edilizia (164).

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(161)  Per la determinazione del costo di costruzione per metro cubo e per metro quadrato si vedano:

- per il 2000 la Delib.G.P. 19 giugno 2000, n. 2210;

- per il 2001 la Delib.G.P. 18 dicembre 2000, n. 4878 e la Delib.G.P. 25 giugno 2001, n. 2068;

- per il 2002 la Delib.G.P. 10 dicembre 2001, n. 4468 e la Delib.G.P. 17 giugno 2002, n. 2149;

- per il 2003 la Delib.G.P. 16 dicembre 2002, n. 4794 e la Delib.G.P. 23 giugno 2003, n. 2122;

- per il primo semestre 2004 la Delib.G.P. 9 dicembre 2003, n. 4486;

- per il secondo semestre 2004 la Delib.G.P. 28 giugno 2004, n. 2302;

- per il primo semestre 2005 la Delib.G.P. 13 dicembre 2005, n. 4607;

- per il secondo semestre 2005 la Delib.G.P. 30 maggio 2005, n. 1843;

- per il primo semestre 2006 la Delib.G.P. 28 novembre 2005, n. 4566;

- per il secondo semestre 2006 la Delib.G.P. 19 giugno 2006, n. 2205;

- per il secondo semestre 2007 la Delib.G.P. 18 giugno 2007, n. 2048;

- per il primo semestre 2008 la Delib.G.P. 10 dicembre 2007, n. 4227;

- per il secondo semestre 2008 la Delib.G.P. 23 giugno 2008, n. 2197.

(162)  Comma prima modificato dall'art. 33 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11 e, da ultimo, modificato dall'art. 32, comma 10, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

(163) Comma abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera g), L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(164) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 22, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

 

Art. 74

Sospensione dei lavori in attesa del piano.

1. A decorrere dal giorno di deposito del progetto del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale o di modifiche al medesimo e fino all'entrata in vigore della legge relativa, ma non oltre due anni dal deposito, il Presidente della giunta provinciale, con provvedimento motivato, deve ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione del territorio che siano tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del piano.

2. Dalla data di adozione del piano urbanistico comunale o della sua rielaborazione o di modifiche allo stesso, rispettivamente dalla data del deposito nella segreteria comunale delle proposte di modifica da parte della Giunta provinciale fino alla loro esecutività, il sindaco deve sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione di costruzione, quando riconosca che esse siano in contrasto con le determinazioni urbanistiche sopradette.

 

Art. 75

Determinazione del contributo sul costo di costruzione.

1. La quota parte del contributo di concessione commisurato al costo di costruzione è variabile fino al tre per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all'articolo 73 ed è determinata dal consiglio comunale con regolamento, tenendo conto in particolar modo della destinazione d'uso e dell'ubicazione delle costruzioni. Per la costruzione di edifici con destinazione "abitazione" la quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione ammonta al 15 per cento del costo di costruzione, salvo diversa disciplina nel regolamento comunale; il volume abitativo nella sede del maso chiuso, eccedente quello esonerato dalla quota del contributo di concessione commisurato al costo di costruzione, è soggetto ad un contributo fino al tre per cento.

2. Agli effetti della presente legge si distinguono le seguenti destinazioni d'uso di costruzioni:

a) abitazione;

b) attività terziaria eccettuato il commercio;

c) commercio al dettaglio;

d) attività produttiva e commercio all'ingrosso;

e) agricoltura;

f) opere di interesse pubblico;

g) abitazione convenzionata.

3. Cambiamenti di destinazione d'uso nell'ambito delle categorie di cui al comma 2 sono urbanisticamente rilevanti e quindi il cambiamento di destinazione d'uso di costruzioni esistenti nonché di aree, anche se attuato senza interventi edilizi, è considerato variante essenziale ai sensi dell'articolo 82, comma 2, e, se attuato senza concessione edilizia, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di costruzione delle parti dell'opera rispettivamente dei costi di costruzione in misura semplice delle aree abusivamente trasformate stabilito in base all'articolo 73. Agli effetti della presente legge la locazione temporanea di uffici alla Pubblica Amministrazione non è considerata cambiamento della destinazione d'uso.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale vengono stabilite le attività economiche che possono essere esercitate anche nelle abitazioni. (165)

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(165)  Articolo sostituito dall'art. 17, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Per ulteriori disposizioni si veda l'art. 32 della medesima legge.

 

Art. 75-bis

Destinazione d'uso di beni immobili trasferiti.

1. In sede di prima applicazione, la destinazione d'uso dei beni immobili trasferiti alla Provincia in esecuzione del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, e successive modifiche, è determinata dalla Giunta provinciale (166).

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(166)  Articolo aggiunto dall'art. 33 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

 

Art. 76

Esonero dal contributo sul costo di costruzione.

1. La quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione non è comunque dovuta nei seguenti casi:

a) per le costruzioni di fabbricati rurali di cui all'articolo 107, comma 1, nella misura necessaria per la razionale conduzione dell'azienda;

b) per la costruzione della propria abitazione stabile nella misura massima di 495 metri cubi;

c) per il volume demolito e ricostruito, qualora non venga modificata la destinazione urbanistica;

d) per la cubatura soggetta al vincolo di cui all'articolo 79;

e) per edifici e attrezzature pubblici.

2. L'esenzione di cui alla lettera b) del comma 1 è applicabile esclusivamente a favore di persone che abbiano la loro residenza anagrafica in un comune del territorio provinciale, non siano proprietarie, usufruttuarie o titolari del diritto d'uso su un alloggio della dimensione minima di 495 metri cubi e che non abbiano mai fruito dell'esenzione qui prevista. Se il richiedente è proprietario di un'abitazione la cui dimensione è inferiore a 495 metri cubi e non ha mai fruito dell'esonero dal contributo sul costo di costruzione ovvero ha già usufruito di tale esonero anche se non è più proprietario di detta abitazione, il previsto esonero viene applicato sulla differenza. Il richiedente la concessione deve allegare alla domanda la relativa dichiarazione e impegnarsi a trasferire la propria residenza nell'abitazione a lavori ultimati. Se, entro un anno dal rilascio della licenza d'uso, la residenza non è stata trasferita nell'abitazione, è dovuta la quota del contributo di concessione commisurato al costo di costruzione.

3. Chi acquista un'abitazione, è in possesso dei requisiti e adempie alle condizioni di cui al comma 2, ha diritto al rimborso della quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione per tale abitazione fino a 495 metri cubi, purché l'acquisto avvenga entro un anno dal rilascio della licenza d'uso rispettivamente dal pagamento della quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione. (167)

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(167)  Articolo sostituito dall'art. 17, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Per ulteriori disposizioni si veda l'art. 32 della medesima legge.

 

Art. 77

Adeguamento di edifici esistenti.

1. I volumi tecnici e le opere necessarie per adeguare edifici esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione degli incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzati in deroga agli indici di edificazione contenuti nei piani urbanistici comunali o nei piani di attuazione e sono esenti dal contributo di concessione di cui all'articolo 73. Sono altresì esentati dal contributo di concessione di cui all'articolo 73 i volumi tecnici derivanti da nuovi impianti o da modifiche di impianti esistenti, realizzati a partire dal 1° gennaio 1996 da imprese industriali per adeguarsi alle prescrizioni delle vigenti normative in materia ecologica. (168)

2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare ed i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

3. In caso di trasformazione in abitazioni di vani esistenti, già destinati a scopi diversi, vengono applicati gli standards in materia di igiene e sanità fissati per gli interventi di recupero.

4. In caso di sopraelevazione di edifici esistenti si può derogare dalle distanze previste dal piano urbanistico comunale, purché sia osservato l'indice di visuale libera in rapporto di 1:1 verso edifici esistenti.

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(168)  Comma sostituito dall'art. 17, comma 3, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Per ulteriori disposizioni si veda l'art. 32 della medesima legge.

 

Art. 78

Concessione relativa ad opere od impianti non destinati alla residenza.

1. Nelle zone per insediamenti produttivi per la costruzione di opere o impianti destinati ad attività produttive, al commercio all'ingrosso o alla prestazione di servizi, la concessione comporta esclusivamente la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria. Per l'alloggio di servizio è dovuto anche il contributo di urbanizzazione secondaria.

2. In caso di impianti con luce netta interna dei singoli piani superiore a tre metri, ai fini del contributo relativo alla concessione edilizia viene computata solo l’altezza di tre metri per ogni piano (169).

3. Nelle zone residenziali e nel verde agricolo, per la cubatura destinata alle attività produttive o al commercio all'ingrosso, il contributo di urbanizzazione secondaria non è dovuto, se il richiedente la concessione mediante atto unilaterale d'obbligo autorizza il comune ad annotare nel libro fondiario il vincolo di costruzione destinata ad impianto produttivo. Il vincolo deve essere annotato prima del rilascio della licenza d'uso a cura del comune e a spese del concessionario. (170)

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(169) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 23, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(170)  Comma sostituito dall'art. 17, comma 4, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Per ulteriori disposizioni si veda l'art. 32 della medesima legge.

 

Art. 79

Edilizia convenzionata.

1. Abitazioni convenzionate devono essere occupate per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario da parte di persone aventi, al momento del rilascio della concessione edilizia, la residenza anagrafica in un comune della provincia e che non siano o i cui componenti il nucleo familiare non siano proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza ovvero non siano titolari del diritto di usufrutto o di abitazione su una tale abitazione. Se l'abitazione viene occupata da due coniugi in regime di comunione legale dei beni, è sufficiente che uno di essi sia in possesso dei requisiti per la residenza anagrafica al momento del rilascio della concessione edilizia. Alle persone indicate nel primo periodo sono equiparate, per quanto riguarda la residenza, le persone residenti o aventi il posto di lavoro in un comune della provincia da almeno cinque anni al momento dell'occupazione dell'abitazione. Il canone di locazione nei primi venti anni non può essere superiore al canone di locazione provinciale, determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, salvo che il proprietario corrisponda, anche dopo il rilascio della licenza d'uso, il contributo di concessione commisurato al costo di costruzione pari al 15 per cento dell'importo vigente al momento della presentazione della relativa domanda.

2. Nei casi di convenzionamento, la concessione edilizia può essere rilasciata soltanto a condizione che il concessionario, con un atto unilaterale d'obbligo o con una convenzione, autorizzi il comune a far annotare il vincolo di cui al presente articolo nel libro fondiario. L'annotazione è richiesta dal comune a spese del concessionario.

3. L'abitazione deve essere occupata entro un anno dal rilascio della licenza d'uso. Entro il medesimo termine l'acquirente o il conduttore e i loro familiari devono trasferire la loro residenza anagrafica nell'abitazione.

4. Qualora l'abitazione convenzionata dovesse rendersi libera, dovrà essere occupata entro sei mesi da persone aventi diritto. Il fatto che l'abitazione si sia resa libera, deve essere comunicato al comune entro trenta giorni. Se la comunicazione non avviene o avviene in ritardo si applica una sanzione pecuniaria pari a 500 euro.

5. Se l’abitazione non è occupata o non viene nuovamente occupata entro il termine di cui ai commi 3 e 4, ciò deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dalla scadenza del termine. In tal caso il proprietario è obbligato ad affittare l’abitazione al canone di locazione provinciale all’Istituto per l’edilizia sociale o a persone indicate dal Comune. L’indicazione del Comune ovvero la dichiarazione da parte dell’Istituto per l’edilizia sociale della volontà di prendere in locazione l’abitazione, acquistano efficacia dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo che entro tale termine l’abitazione non sia occupata da persone aventi diritto scelte dal proprietario. Qualora l’abitazione non venga messa a disposizione dell’Istituto per l’edilizia sociale o delle persone indicate dal Comune entro ulteriori 30 giorni, il proprietario deve corrispondere all’Istituto per l’edilizia sociale, rispettivamente al Comune, per ogni mese di ritardata consegna una sanzione amministrativa pari al canone provinciale (171).

6. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

7. Se un'abitazione convenzionata soggetta al vincolo di cui al comma 1 è occupata da persone non aventi diritto, per la durata dell'illegittima occupazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte e mezzo l'ammontare del canone di locazione provinciale. Se l'abitazione illegittimamente occupata non è resa libera entro sei mesi dalla contestazione dell'occupazione abusiva, viene applicata un'ulteriore sanzione pecuniaria pari a quattro volte l'ammontare del canone di locazione provinciale. Nelle zone turistiche fortemente sviluppate le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 1 le abitazioni convenzionate possono essere utilizzate anche come case-albergo per lavoratori, studenti o portatori di handicap nonché come comunità-alloggio e alloggi protetti.

9. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 e al fine di facilitare la libera circolazione dei lavoratori, le abitazioni convenzionate possono essere occupate, per la durata del rapporto di lavoro, da lavoratori che siano titolari di un regolare contratto di lavoro nel territorio provinciale. Tali abitazioni possono altresì essere occupate per la durata del rapporto di lavoro da cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea o da apolidi regolarmente soggiornanti nel territorio della provincia e titolari di un regolare contratto di lavoro.

10. Per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in questo articolo e nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo si applica l'articolo 91.

11. I comuni devono tenere un pubblico registro delle abitazioni convenzionate, nel quale sono tenute distinte le abitazioni realizzate senza agevolazioni edilizie provinciali e quelle recuperate con agevolazioni edilizie provinciali. A tal fine l'amministrazione provinciale comunica ai comuni i nominativi dei beneficiari di agevolazioni edilizie.

12. La convenzione e l'atto unilaterale d'obbligo possono essere autenticati dal segretario del comune interessato.

13. I requisiti per l'occupazione di un'abitazione convenzionata possono essere dimostrati esclusivamente mediante una certificazione ufficiale o i relativi documenti in originale o copia fotostatica.

14. Il vincolo di edilizia convenzionata di cui al presente articolo può essere cancellato previo nulla osta del Sindaco o del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, se si tratta di un’abitazione recuperata con le agevolazioni edilizie provinciali, previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione, se dovuto, nei seguenti casi:

a) qualora il vincolo di edilizia convenzionata non sia stato assunto in base a una norma imperativa, ma volontariamente;

b) qualora all’area sulla quale insiste l’abitazione convenzionata venga attribuita nel piano urbanistico comunale o in un piano di attuazione una destinazione d’uso incompatibile con la realizzazione di abitazioni convenzionate (172) (173).

15. Per il rilascio dei nulla osta di cui al comma 14 non è richiesta la concessione edilizia per il cambiamento della destinazione d’uso prescritta dall’articolo 75, comma 3 (174).

16. Previo nulla osta del Sindaco o del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, se si tratta di un’abitazione recuperata con le agevolazioni edilizie provinciali, possono essere effettuate per l’immobile vincolato modifiche all’atto unilaterale d’obbligo, permute, divisioni, conguagli divisionali nonché movimenti di terreno pertinenziale e di altre entità condominiali. Per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni di edifici suddivisi in porzioni materiali non è richiesto il nulla osta (175).

17. Alle persone di cui al comma 1 sono parificate le persone che prima dell’emigrazione erano residenti in provincia di Bolzano per almeno cinque anni. Lo stesso vale per il loro coniuge non legalmente separato e per i loro figli. Qualora queste persone acquistino o affittino abitazioni convenzionate, si può prescindere dall’obbligo dell’occupazione permanente dell’abitazione (176).

18. Con delibera della Giunta provinciale possono essere stabiliti ulteriori criteri (177).

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(171) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 24, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(172) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 25, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(173)  Articolo sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(174) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 26, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(175) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 26, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(176) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 26, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(177) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 26, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

 

Art. 79-bis

Cancellazione del vincolo di cui all'articolo 79.

1. Il consiglio comunale delibera a maggioranza dei due terzi un regolamento in cui disciplina se ed in quali casi sia ammissibile la cancellazione del vincolo di cui all'articolo 79. Questo regolamento deve essere approvato dalla Giunta provinciale.

2. Nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1 il proprietario di alloggi convenzionati non occupati ha la possibilità di richiedere la cancellazione del vincolo di cui all'articolo 79.

3. Presupposto per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario è il pagamento di un importo che nei comuni economicamente depressi corrisponde al 25 per cento del costo di costruzione, e nei restanti comuni al 90 per cento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle abitazioni convenzionate, per il cui recupero siano state utilizzate le agevolazioni edilizie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera G), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

5. Il presente articolo non si applica fin tanto che non venga emanato il regolamento di cui al comma 1. (178)

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(178)  Articolo sostituito dall'art. 18, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Capo VIII

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

 

Art. 80

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

1. Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione.

2. Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, provinciali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia abitativa agevolata di cui alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree

- assoggettate alla tutela di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21 "Ordinamento forestale",

- o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, sugli usi civici,

- nonché delle aree di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, tutela delle cose d'interesse artistico e storico,

- e alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, tutela del paesaggio,

il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al primo comma, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro 45 giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al Presidente della Giunta provinciale ed al sindaco, il quale verifica entro 30 giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

5. Il Sindaco, accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali ai sensi dell’articolo 82, ingiunge la demolizione (179).

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(179)  Comma aggiunto dall'art. 32 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5 e poi così sostituito dall'art. 9, comma 27, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

 

Art. 81

Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con varianti essenziali.

1. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

2. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per l'intavolazione nel libro fondiario, che deve essere eseguita gratuitamente.

3. L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

4. In caso di ampliamento o sopraelevazione di edifici esistenti viene soltanto disposta la demolizione delle opere abusive a spese dei responsabili dell'abuso.

5. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o provinciali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore dell'amministrazione cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

6. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione all'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere e lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente e al Presidente della Giunta provinciale.

7. In caso d'inerzia, protrattasi per 30 giorni dalla data di constatazione dell'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 80 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 dell'articolo 80, il Presidente della giunta provinciale, nei successivi 30 giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

8. I provvedimenti della Giunta provinciale sono emanati, previo parere della commissione urbanistica provinciale, entro cinque anni dal rilascio del certificato di abitabilità di cui all'articolo 131 della presente legge, o entro cinque anni dal rilascio della dichiarazione di agibilità.

9. I provvedimenti sono notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, al titolare della concessione o, in mancanza di questa, al proprietario della costruzione nonché al direttore dei lavori e al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo, e comunicati all'amministrazione comunale.

10. Per le opere abusive di cui al presente articolo il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 20, lettera b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

 

Art. 82

Determinazione delle variazioni essenziali.

1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quell'oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Sono considerate varianti essenziali al progetto approvato:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968;

b) aumento della cubatura o della superficie utile superiore al 20 per cento di quella del progetto approvato;

c) divergenze superiori al 20 per cento dei parametri urbanistici edilizi del progetto approvato;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 59.

3. Gli interventi di cui al precedente comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e provinciali, sono considerati in totale difformità dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 81 e 100 della presente legge. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

 

Art. 83

Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione.

1. Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre 120 giorni, fissato dalla relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale termine sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di costruzione, stabilito in base all'articolo 73 della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio estimo provinciale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

 

Art. 84

Interventi abusivi di ristrutturazione edilizia.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 98, le opere di ristrutturazione edilizia, come definite dalla lettera d) del primo comma dell'articolo 59, eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dall'articolo 73.

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili soggetti a vincolo di tutela storico-artistica o di tutela del paesaggio, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, e irroga una sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. (180)

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il sindaco richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro 120 giorni dalla richiesta, il sindaco provvede autonomamente.

5. Si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 81.

6. È comunque dovuto il contributo di concessione. (181)

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(180)  Il presente comma, già modificato dall'art. 1, comma 51, L.P. 19 luglio 2006, n. 34, è stato poi così sostituito dall'art. 19, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Per ulteriori disposizioni si veda l'art. 32 della medesima legge.

(181)  Comma sostituito dall'art. 19, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Per ulteriori disposizioni si veda l'art. 32 della medesima legge.

 

Art. 85

Accertamento di conformità.

1. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 81, comma 1, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui all'articolo 84, comma 1, nonché nei casi di parziale difformità nel termine di cui all'articolo 83, comma 1, e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Sulla richiesta di concessione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro 60 giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

3. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria è subordinato al pagamento del contributo di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione nella misura dovuta ai sensi del relativo regolamento comunale, nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria corrisponde al 25 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73 (182).

3-bis. Qualora la costruzione abusivamente realizzata sia conforme solamente al momento della presentazione della domanda di concessione in sanatoria agli strumenti urbanistici generali e di attuazione vigenti e non in contrasto con quelli adottati, la concessione in sanatoria può essere rilasciata solamente qualora venga pagato il contributo di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione, nella misura dovuta ai sensi del relativo regolamento comunale, nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria corrisponde al 50 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73 (183)

3-ter. Qualora si tratti di costruzioni che non formano cubatura ma esclusivamente superficie coperta, la concessione edilizia in sanatoria può essere rilasciata solamente se viene versato al comune, a titolo di sanzione pecuniaria, per ogni metro quadrato di superficie coperta un importo pari al cinque per cento del costo di costruzione per metro quadrato di cui all'articolo 73. (184)

3-quater. Se si tratta di costruzioni abusive che comportano un cambiamento di destinazione d'uso, dall'importo determinato ai sensi dei commi 3 e 3-bis possono essere detratti gli importi dei contributi di urbanizzazione già versati al comune per la medesima opera. (185)

3-quinquies. Se si tratta di opere e interventi non valutabili in termini di superficie coperta o di cubatura, la concessione edilizia in sanatoria può essere rilasciata solamente se viene versato al comune, a titolo di sanzione pecuniaria, un importo pari al due per cento del costo di costruzione e comunque nella misura minima di euro 1.000. (186)

4. Per i casi di parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.

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(182)  Comma così sostituito prima dall'art. 19, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3 e poi dall'art. 9, comma 28, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(183)  Comma così sostituito prima dall'art. 19, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3 e poi dall'art. 9, comma 28, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(184)  Comma aggiunto dall'art. 19, comma 3, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Per ulteriori disposizioni si veda l'art. 32 della medesima legge.

(185)  Comma aggiunto dall'art. 19, comma 3, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Per ulteriori disposizioni si veda l'art. 32 della medesima legge.

(186)  Comma aggiunto dall'art. 19, comma 3, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Per ulteriori disposizioni si veda l'art. 32 della medesima legge.

 

Art. 86

Varianti in corso d'opera.

1. Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari nonché il numero di queste ultime e sempre che non si tratti di immobili soggetti a vincolo di tutela storico - artistica o di tutela del paesaggio. (187)

2. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro come definiti dall'articolo 59.

3. L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

4. La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste dall'articolo 100 della presente legge.

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(187)  Comma sostituito dall'art. 19, comma 4, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 87

Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici.

 

1. Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi dalle amministrazioni statali in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

 

Art. 88

Annullamento della concessione.

1. In caso di annullamento della concessione edilizia e qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative, il sindaco applica per le costruzioni eseguite o per parti di esse una sanzione pecuniaria pari all'80 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all'articolo 73. Nel caso in cui la costruzione costituisca abitazione per il fabbisogno abitativo primario del richiedente e costui assuma gli obblighi relativi all'edilizia convenzionata di cui all'articolo 79, la sanzione pecuniaria è pari al 60 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all'articolo 73. (188)

1-bis. Il pagamento della sanzione pecuniaria è ammesso anche quando l’annullamento della concessione edilizia sia dipeso da vizi sostanziali. Il pagamento della sanzione pecuniaria non è ammesso qualora la costruzione insista su un’area gravata dai vincoli di cui ai commi 1, lettere a), b) e c) e 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4. La norma di cui al comma 1 non trova applicazione in caso di condanna penale, passata in giudicato, della persona responsabile del rilascio della concessione edilizia. L’applicazione del comma 1 è sospesa per la durata delle indagini preliminari e del procedimento penale (189).

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione di cui all'articolo 85.

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(188)  Comma sostituito dall'art. 19, comma 5, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(189)  Comma aggiunto dall'art. 32, comma 15, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1 e poi così sostituito dall'art. 9, comma 29, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

 

Art. 89

Annullamento di provvedimenti in contrasto con le norme urbanistiche.

1. Entro cinque anni dalla loro adozione i provvedimenti comunali che autorizzano opere non rispondenti alle norme od alle prescrizioni di cui all'articolo 90 possono essere annullati dalla Giunta provinciale previo parere della commissione urbanistica provinciale.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro sei mesi dall'accertamento da parte della Giunta provinciale delle violazioni di cui al comma 1 ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della concessione, al proprietario della costruzione e al direttore dei lavori, nonché all'amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

3. In pendenza della procedura di annullamento la Giunta provinciale può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia, se entro tre mesi dalla notificazione non sia stato deliberato l'annullamento di cui al comma 1.

4. Intervenuta la deliberazione di annullamento, che viene notificata ai sensi del comma precedente, la Giunta provinciale applica le disposizioni previste nell'articolo 81.

 

Art. 90

Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori nonché del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività. (190)

1. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, nonché - unitamente al direttore di lavori - a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 86 fornendo al sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al sindaco. In caso contrario il sindaco segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio di attività edilizia ai sensi dell'articolo 132 il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione allegata alla denuncia di inizio lavori, il sindaco ne dà comunicazione alla competente autorità giudiziaria e al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. (191)

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(190)  Rubrica sostituita dall'art. 20, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(191)  Comma aggiunto dall'art. 20, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 91

Riscossione.

1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli articoli 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

Art. 92

Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici.

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della citata legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'articolo 85. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. Nei casi in cui sia prevista ai sensi dell'articolo 88 l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in sanatoria, agli atti deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima. La sentenza che accerta la nullità degli atti non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza della concessione al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 85 della presente legge, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dall'autorità giudiziaria.

2. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo e dell'articolo 52 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, non sono oggetto di concessione o autorizzazione i beni immobili di cui all'articolo 20-ter della L.P. 21 gennaio 1987, n. 2, inserito dall'articolo 1 della L.P. 16 luglio 2002, n. 9, già destinati alla difesa nazionale, che alla data dell'atto di cessione a terzi non siano di per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio (192).

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(192)  Comma aggiunto dall'art. 28, comma 3 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

 

Art. 93

Lottizzazione.

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o provinciali o senza la prescritta autorizzazione, nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, od atti equivalenti, del terreno in lotti che per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno ed alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

2. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, sono nulli e non possono essere stipulati né intavolati nel libro fondiario, ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 m2.

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei comproprietari attestante l'avvenuta presentazione della domanda nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi, ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.

6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a 10.000 m2 devono trasmettere, entro 30 giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune ove è sito l'immobile.

7. Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nell'articolo 90, comma 1, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere annotato a tal fine nel libro fondiario.

8. Trascorsi 90 giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere. In casi di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 81.

9. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal settimo comma, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo l'annotazione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del sindaco. Tali disposizioni si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in vigore della citata legge e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.

 

Art. 94

Confisca dei terreni.

1. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.

2. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva.

3. La sentenza definitiva è titolo per la immediata intavolazione nel libro fondiario.

 

Art. 95

Demolizione di opere.

1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta comunale.

2. I relativi lavori sono affidati, anche mediante trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle opere pubbliche.

3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il sindaco ne dà notizia all'assessore provinciale ai lavori pubblici, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori, se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.

4. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno.

 

Art. 96

Valore venale dell'immobile.

1. L'ufficio estimo provinciale è tenuto a determinare, entro 120 giorni dalla richiesta del comune, il valore degli immobili in relazione all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

 

Art. 97

Aziende erogatrici di servizi pubblici.

1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione nonché ad opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Il richiedente il servizio di cui al comma 1 è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 85 e, limitatamente alle prime due rate, nell'ipotesi dell'articolo 29 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4. Ogni contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è nullo e il funzionario dell'azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro. (193)

 

3. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma può essere prodotta copia di una fattura emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.

4. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.

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(193)  Il presente comma, già modificato dall'art. 1, comma 52, L.P. 19 luglio 2006, n. 34, è stato poi così sostituito dall'art. 20, comma 3, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 98

Opere interne.

1. Non sono soggette a concessione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse.

2. Nei casi di cui al precedente comma, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose di interesse artistico e storico, e della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la tutela del paesaggio.

5. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, legge-ponte, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del Codice civile.

 

Art. 99

Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione.

1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 66, 75 e 76 della presente legge comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni.

2. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente non si cumulano. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 91 della presente legge.

 

Art. 100

Sanzioni penali.

1. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la Provincia autonoma di Bolzano applica per le violazioni edilizie le sanzioni penali stabilite dalle leggi dello Stato. (194)

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(194)  Articolo sostituito dall'art. 21, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 101

Sanzioni a carico dei notai.

[1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli, previsti dagli articoli 92 ed 93 della presente legge e non convalidabili, costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.

2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 93, sono esonerati da ogni responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della formalità prevista dal comma 6 dello stesso articolo 93 tiene anche luogo del rapporto di cui all'articolo 331 del Codice di procedura penale.] (195)

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(195)  Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 102

Norme relative all'azione penale.

[1. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo.

2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in sanatoria di cui all'articolo 85, l'udienza ai sensi dell'articolo 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, viene fissata d'ufficio dal Presidente della sezione autonoma del tribunale regionale di giustizia amministrativa per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.

3. Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.] (196)

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(196)  Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 103

Mezzi per l'attuazione della legge.

1. Tutti gli enti ed uffici pubblici operanti nella provincia sono tenuti a fornire dati statistici ed informazioni e ad eseguire le indagini che secondo la loro competenza vengono richiesti dalla Giunta provinciale per l'attuazione e l'osservanza della presente legge.

2. I sindaci devono inviare all'ufficio urbanistico provinciale, nel termine più breve possibile, copia autentica delle deliberazioni, ordinanze, provvedimenti e notificazioni fatte o ricevute in esecuzione della presente legge.

 

Art. 104

Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici.

1. In considerazione che l'85 per cento della popolazione vive sul 6 per cento della superficie (fondovalle fino a 1600 m s.l.m.), dal quale proviene anche il 90 per cento del reddito da attività agricole, mentre il rimanente territorio compone il paesaggio, costituente con le acque la maggiore risorsa naturale del territorio, ma esposta estensivamente a movimenti idrogeologici, tutto il territorio deve essere sottoposto periodicamente a controllo anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici per controllare sia l'attività urbanistica ed edilizia, sia il fattore di instabilità e di rischi naturali ed umani.

 

Art. 105

Ricorso popolare.

1. Avverso progettazioni, autorizzazioni o l’esecuzione di opere in contrasto con le disposizioni della presente legge e di regolamenti o con quanto previsto e prescritto dai piani approvati, ogni cittadino può ricorrere entro 30 giorni alla Giunta provinciale. La Giunta provinciale provvede entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, alla cui seduta in tal caso partecipa con diritto di voto il funzionario di cui all’articolo 2, comma 4, se necessario, con l’annullamento della concessione e con l’emanazione diretta dei provvedimenti di cui all’articolo 89 (197).

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(197)  Articolo così sostituito prima dall'art. 21, comma 3, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3 e poi dall'art. 9, comma 30, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

 

Art. 106

Intervento d'ufficio della Giunta provinciale.

1. Quando le opere siano eseguite senza concessione di costruzione o in difformità da questa, l'assessore provinciale all'urbanistica può disporre la sospensione dei lavori invitando il sindaco ad adottare le sanzioni di cui all'articolo 81 entro un termine all'uopo fissato. In caso di inerzia del sindaco le sanzioni di cui all'articolo 81 possono essere applicate dalla Giunta provinciale. L'acquisizione viene fatta a favore della Provincia con decreto del Presidente della giunta provinciale previa delibera della Giunta provinciale. Il decreto è vidimato e reso esecutivo dal pretore nella cui giurisdizione ricade l'opera.

2. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica.

 

Capo IX

Il verde agricolo, alpino e bosco

 

Art. 107

Il verde agricolo, alpino e bosco.

1. Verde agricolo: nelle zone con funzione agricola è consentita, nella misura strettamente necessaria per la razionale conduzione dell'azienda agricola, la costruzione di fabbricati rurali. Per fabbricati rurali si intendono le costruzioni ad uso aziendale per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi nonché le costruzioni e gli impianti per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli del luogo e per la preparazione e vendita diretta dei propri prodotti se realizzati da coltivatori diretti singoli o da proprietari di aziende agricole. I suddetti fabbricati rurali non possono in nessun caso essere adibiti ad altra destinazione. Nei comuni individuati con delibera della Giunta provinciale, la Giunta provinciale, su richiesta del comune e dopo l'acquisizione dei pareri della commissione urbanistica provinciale e della ripartizione agricoltura, può rilasciare l'autorizzazione a considerare anche superfici situate in comuni fuori dai confini della provincia e confinanti con il territorio provinciale, che dal 1°ottobre 1997 sono di proprietà del titolare dell'azienda agricola e che sono utilizzate dallo stesso ai fini della conduzione della propria azienda agricola (198).

 

2. Nelle zone residenziali i fabbricati rurali appartenenti ad un'azienda agricola possono essere adibiti, osservando le prescrizioni del piano urbanistico comunale, ad altra destinazione, qualora siano esuberanti per la conduzione dell'azienda. Nelle zone di verde privato la trasformazione di fabbricati rurali può essere effettuata nei limiti della cubatura esistente.

3. La costruzione di nuovi impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la promozione, la protezione e il miglioramento della produzione dei prodotti agricoli locali da parte di cooperative agricole è consentita solo in zone per insediamenti produttivi. Sentiti i comuni interessati la Giunta provinciale su proposta degli assessori all'urbanistica, all'agricoltura ed alla tutela del paesaggio, può individuare anche apposite zone produttive per gli impianti di cui sopra interessanti più comuni più facilmente accessibili da parte dei soci osservando la procedura prevista dall'articolo 21, commi 1, 3 e 4 (199).

4. Le aziende zootecniche industrializzate possono essere ammesse in zone per insediamenti produttivi appositamente individuate a norma del comma precedente.

5. Gli impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli e le aziende zootecniche industrializzate esistenti nel verde agricolo non possono essere adibiti ad altre destinazioni, salvo che tutta l'area asservita all'impianto venga destinata nel piano urbanistico comunale a zona per insediamenti produttivi o a zona residenziale o ad opere o impianti di interesse pubblico. Finché non è intervenuto il cambiamento della destinazione d'uso nel piano urbanistico comunale, le costruzioni non possono essere utilizzate per altre attività che per quelle per le quali sono state realizzate.

6. Gli impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali, esistenti nel verde agricolo e appartenenti a cooperative, possono essere ampliati nella misura strettamente necessaria per le esigenze della produzione locale.

7. I proprietari di masi chiusi effettivamente coltivati possono realizzare nella sede dell'azienda agricola, come precisato nel regolamento di esecuzione, volume residenziale fino alla misura massima di 1.000 metri cubi. La cubatura complessivamente realizzata forma parte inscindibile del maso chiuso. Qualora per i motivi di cui all'articolo 6 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, venga autorizzato il distacco di volume residenziale dal maso chiuso, a carico del maso chiuso di cui faceva parte l'immobile viene annotato nel libro fondiario, contestualmente al distacco, il divieto di edificazione in misura corrispondente alla cubatura oggetto di distacco. Il distacco può essere autorizzato soltanto se nella sede del maso chiuso permane volume residenziale in misura non inferiore a metri cubi 1.000. Il maso chiuso non può essere svincolato per la durata di 20 anni dall'utilizzo di questa possibilità edificatoria. Il relativo vincolo viene annotato nel libro fondiario. La realizzazione di volume abitativo ai sensi del presente comma vale anche per i casi di cui al comma 1, ultimo periodo. La possibilità di edificare ai sensi del presente comma è esclusa, qualora per la costituzione del maso chiuso al fine di raggiungere l'estensione minima di superficie aziendale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, vengano considerate aree distaccate da altri masi chiusi che hanno già sfruttato questa possibilità di edificare (200).

8. Nel verde agricolo, nel verde alpino o nel bosco possono essere realizzati apiari ed apiari didattici. La Giunta provinciale approva con deliberazione le relative direttive (201).

9. Il trasferimento di sedi di masi chiusi dalle zone residenziali in zone residenziali rurali o nel verde agricolo è ammesso soltanto qualora ciò si renda necessario per oggettive esigenze aziendali che non possono essere soddisfatte con un ammodernamento o un ampliamento in loco, anche prescindendo dalla densità edilizia e dal rapporto di copertura previsti dal piano urbanistico comunale. Aziende effettivamente coltivate, con allevamento di bestiame, che non costituiscono masi chiusi e la cui sede di azienda è sita nella zona residenziale, possono trasferire nel verde agricolo il fabbricato aziendale rurale per i motivi oggettivi sopra specificati. Il trasferimento è possibile anche nel territorio di un comune confinante con quello ove è sita la vecchia sede dell'azienda agricola, purché la maggior parte dei terreni agricoli di proprietà dell'azienda si trovi in quel comune. Il comune rilascia la concessione dopo aver acquisito un parere vincolante della commissione di cui al comma 29 circa l'esistenza degli oggettivi motivi e la nuova ubicazione. L'ubicazione deve essere scelta tenuto conto delle esigenze di pianificazione urbanistica e di tutela del paesaggio. Nel caso di trasferimento nel territorio di un comune confinante, la commissione di cui al comma 29, competente per il comune in cui è sita la vecchia sede, rilascia un parere sull'esistenza dei motivi oggettivi, mentre la commissione di cui al comma 29, competente per il comune in cui viene realizzata la nuova sede, rilascia un parere sull'ubicazione (202).

10. In caso di trasferimento della sede del maso chiuso ai sensi del comma 9, l'utilizzo a fini edificatori dell'area della vecchia sede dell'azienda agricola avviene nel rispetto della densità edilizia prevista dal piano urbanistico o dal piano di attuazione relativa all'area della vecchia sede dell'azienda agricola. È comunque interdetta l'attività agricola nella vecchia sede dell'azienda agricola. Nel rispetto di queste disposizioni i fabbricati rurali non più utilizzati per effetto del trasferimento possono essere trasformati in volume residenziale. Il volume residenziale già esistente o che, per effetto del trasferimento, può essere realizzato sull'area della vecchia sede dell'azienda agricola, è soggetto alle disposizioni sull'edilizia convenzionata di cui all'articolo 79 (203).

10-bis. Lo spostamento della sede di un maso chiuso dall'attuale posizione nel verde agricolo ad un'altra nel verde agricolo del medesimo comune è ammesso previo nulla osta della commissione di cui al comma 29, fatte salve le ipotesi di cui al comma 13-bis. La vecchia sede del maso chiuso deve in ogni caso essere demolita (204).

10-ter. In caso di demolizione della sede di un maso chiuso, anche in deroga ad altre disposizioni di legge aventi contenuto contrario, si decade dal diritto di realizzare la sede dell'azienda agricola, se il comune non rilascia, contestualmente alla concessione edilizia per la demolizione, anche quella per la realizzazione della nuova sede dell'azienda agricola. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la realizzazione della nuova sede dell'azienda agricola in altra sede nel verde agricolo nell'ambito del territorio comunale avvenga nelle ipotesi di cui al comma 13-bis. A carico del maso chiuso è annotato il relativo divieto di edificazione (205).

11. Esercizi ricettivi che in data 1o gennaio 1988 erano classificati ai sensi della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15, e che al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia sono siti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco, possono essere ampliati qualitativamente, indipendentemente dalla densità edilizia, per adeguarli agli standards moderni. Edifici che il 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l'affitto di camere o appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un'attività ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che al più tardi entro il 1° gennaio 2000 sono classificati quali esercizi ricettivi ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia sono siti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco, possono essere ampliati qualitativamente, indipendentemente dalla densità edilizia, per adeguarli agli standards moderni. Nel regolamento di esecuzione sono determinati i criteri per l'ampliamento qualitativo degli esercizi ricettivi, differenziati a seconda della loro classificazione ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. Nell'ambito dell'area di pertinenza di esercizi ricettivi possono essere realizzate opere che non comportino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio, dimensionate alle esigenze e comunque non superiori alla superficie utile complessiva dell'esercizio ricettivo stesso. L'area di pertinenza viene calcolata applicando la densità edilizia di 0,6 metri cubi/metri quadrati alla cubatura esistente. Nel regolamento di esecuzione sono altresì stabiliti i criteri per l'ampliamento qualitativo di esercizi di somministrazione di pasti e bevande esistenti nelle zone di cui sopra nonché le relative norme transitorie. La concessione edilizia per l'ampliamento qualitativo di pubblici esercizi ricettivi è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo, con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata a pubblico esercizio. Il vincolo ha durata ventennale. L'atto unilaterale d'obbligo vale anche per i progetti non riguardanti varianti essenziali ai sensi dell'articolo 82, comma 2, e per i quali la concessione edilizia viene rilasciata entro tre anni dalla presentazione dell'atto unilaterale d'obbligo. Decorso tale termine, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario. L’annotazione tavolare della destinazione a pubblico esercizio o a esercizio ricettivo significa che gli edifici aziendali, compresa l’area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data dell’annotazione. In caso di cambio di destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 29, comma 2, l’indivisibilità non si estende alla cubatura oggetto del cambio della destinazione d’uso. A pena di nullità gli atti aventi per oggetto il distacco e l'alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. Con delibera della Giunta provinciale vengono definiti i criteri per il rilascio di tale nulla osta (206).

12. Nelle zone di cui al comma 11 edifici distrutti o danneggiati da calamità naturali o catastrofi dopo il 1° ottobre 1997 possono essere ricostruiti con la stessa cubatura e nel territorio dello stesso comune, mantenendo la destinazione d'uso preesistente. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio in seguito a una calamità naturale o a una catastrofe deve essere confermata dal competente ufficio provinciale o dal comandante dei vigili del fuoco territorialmente competente o da un tecnico incaricato dal comune a spese del richiedente. Per la nuova localizzazione degli edifici la concessione edilizia è rilasciata, se si tratta della sede aziendale di un maso chiuso, previo nulla osta della commissione di cui al comma 29, negli altri casi previo nulla osta della commissione urbanistica provinciale (207).

13. Costruzioni situate nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, la tutela delle acque o per servitù militari nonché quelle presenti nel verde alpino o nel bosco possono essere demolite e ricostruite con la stessa destinazione d'uso nella stessa posizione o nelle immediate vicinanze (208).

13-bis. Nei seguenti casi, costruzioni situate nel verde agricolo, nel verde alpino o nel bosco possono essere demolite e ricostruite in altra sede nel verde agricolo nell'ambito dello stesso territorio comunale:

a) se si tratta di costruzioni esistenti su aree sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio o per le ragioni di cui al comma 3 dell'articolo 66;

b) per eliminare situazioni di pericolo lungo infrastrutture pubbliche (209).

13-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 13-bis le situazioni di pericolo ai sensi dell'articolo 66, comma 3, nonché quelle lungo infrastrutture pubbliche sono confermate dall'ufficio provinciale competente. Per la nuova localizzazione degli edifici la concessione edilizia è rilasciata, se si tratta della sede aziendale di un maso chiuso, previo nulla osta della commissione di cui al comma 29, negli altri casi previo nulla osta della commissione urbanistica provinciale (210).

14. Previa evidenziazione nel piano urbanistico comunale, nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino e nel bosco è consentita la realizzazione di zoo, di impianti da golf, maneggi, piste per slittino naturali, nonché impianti per attività ricreative, che abbiano una destinazione limitata nel tempo e non modifichino le superfici dei terreni (211).

15. Costruzioni esistenti nel verde agricolo il giorno 24 ottobre 1973 (data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38), adibiti a tale data ad attività produttiva secondaria e che non siano già stati ampliati in base alla legge sopraccitata, possono, indipendentemente dalla densità fondiaria, essere ampliati nella misura strettamente necessaria e comunque non oltre il 50 per cento del volume esistente a scopo produttivo. Sopraelevazioni o aggiunte tecniche necessarie per adeguare gli impianti produttivi alla normativa dei settori tutela del lavoro, sicurezza sul lavoro, ambiente ed igiene possono essere realizzate in deroga ai limiti di cubatura, qualora ciò non sia altrimenti possibile per motivi di tecnica edilizia nei limiti delle cubature esistenti.

16. Edifici destinati ad abitazioni esistenti alla data del 24 ottobre 1973 o per i quali prima di tale data è stata rilasciata una concessione edilizia e che inoltre alla data del 1° ottobre 1997 avevano un volume abitativo di oltre 300 metri cubi e si trovano nel verde agricolo al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, possono essere ampliati fino a 850 metri cubi. Edifici destinati ad abitazioni esistenti alla data del 24 ottobre 1973 o per i quali prima di tale data è stata rilasciata una concessione edilizia e che al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia si trovano nel verde agricolo, e che al 1° gennaio 2000 avevano un volume superiore a 700 metri cubi o per i quali prima di quest'ultima data è stata rilasciata una concessione edilizia per tale cubatura, possono essere ampliati di 150 metri cubi. Presso la sede dell'azienda agricola l'ampliamento di cui al secondo periodo può essere realizzato anche in altri fabbricati mediante trasformazione di volume agricolo esistente facente parte della sede dell'azienda agricola e non più necessario per la conduzione della stessa. La nuova cubatura deve essere convenzionata ai sensi dell'articolo 79. In deroga all'articolo 79 essa può essere utilizzata per affittacamere ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, nonché per gli altoatesini all'estero, come queste vengono precisati con deliberazione della Giunta provinciale. Il convenzionamento non è prescritto se il volume residenziale non viene ampliato in misura superiore al 20 per cento (212) (213).

16-bis. Le possibilità di ampliamento di cui al comma 16 non trovano applicazione per gli edifici distaccati dal maso chiuso siti nella sede dell'azienda agricola (214).

[17. Le abitazioni ampliate ovvero quelle nuove realizzate in applicazione del comma 16 devono essere convenzionate ai sensi dell'articolo 79 della presente legge o destinate ad affittacamere ai sensi della L.P. 11 maggio 1995, n. 12. Quest'obbligo non è prescritto per abitazioni che non vengono ampliate per più del 20 per cento (215)] (216).

18. Nella sede di impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali di cui al comma 6, nonché di aziende zootecniche industrializzate e di aziende ortofloricole è consentita la costruzione di una abitazione nella misura massima di 495 metri cubi. La necessità di un'abitazione deve essere accertata dall'ispettorato agrario competente per territorio in base alle esigenze oggettive di continuità di presenza di una persona per l'esercizio dell'attività produttiva sopraindicata. Sono considerate aziende ortofloricole ai sensi di questo comma quelle che dispongono di un'area di almeno 5.000 metri quadri, di cui 500 metri quadri adibiti a serre con struttura permanente. Il gestore dell'azienda deve avere esercitato da almeno tre anni l'attività di giardiniere ed essere iscritto nell'apposito registro previsto dal relativo ordinamento professionale (217).

19. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 e dell'articolo 20, comma 1, le zone residenziali, diverse da quelle di espansione, con strutture insediative prevalentemente rurali, possono essere definite zone residenziali rurali. In queste zone è consentita la costruzione di fabbricati rurali e di edifici residenziali ai sensi del presente articolo. Il piano urbanistico comunale può prescrivere un piano di attuazione.

20. Edifici adibiti ad attività produttiva o a commercio al dettaglio, esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, ed esistenti nel verde agricolo alla data di presentazione della domanda di concessione edilizia, non più utilizzati a tale scopo, possono essere trasformati nei limiti della cubatura esistente destinata agli scopi di cui sopra, e comunque non superiore a 850 metri cubi, in volume residenziale ai sensi dell'articolo 79, a condizione che l'edificio sia situato a una distanza inferiore a 300 metri dal prossimo centro edificato, delimitato ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, purché non ostino ragioni urbanistiche o paesaggistiche o ragioni legate a programmi di sviluppo comunali e non intervengano spese successive per la comunità e le abitazioni vengano allacciate alla rete idrica e alla fognatura comunale. La cubatura dell'edificio utilizzata per gli scopi di cui sopra non trasformata deve essere demolita prima del rilascio della licenza d'uso per la nuova costruzione (218).

20-bis. Negli edifici siti ad una distanza superiore a 300 metri dal prossimo centro edificato, delimitato ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, ed esistenti nel verde agricolo alla data di presentazione della domanda di concessione edilizia, e adibiti in parte a scopo abitativo e in parte a scopo produttivo ai sensi del comma 20 e non più utilizzati a scopo produttivo, la cubatura adibita a scopi produttivi può essere trasformata, nei limiti della cubatura esistente e comunque non superiore a 495 metri cubi, in volume abitativo ai sensi dell'articolo 79 della presente legge, purché non ostino ragioni urbanistiche o paesaggistiche o ragioni legate a programmi di sviluppo comunali, non intervengano spese successive per la comunità e le abitazioni vengano allacciate alla rete idrica e alla fognatura comunale. La cubatura produttiva dell'edificio non trasformata deve essere demolita prima del rilascio della licenza d'uso per la nuova costruzione (219).

20-ter. Edifici adibiti a prestazione di servizio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 75, esclusi i pubblici esercizi nonché immobili che sono e sono stati di pertinenza delle Ferrovie, esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, ed esistenti nel verde agricolo alla data di presentazione della domanda di concessione edilizia, non più utilizzati a tale scopo, possono essere trasformati nei limiti della cubatura esistente destinata agli scopi di cui sopra in volume abitativo ai sensi dell'art. 79, purché non ostino ragioni urbanistiche o paesaggistiche o ragioni legate a programmi di sviluppo comunali, non intervengano spese successive per la comunità e le abitazioni vengano allacciate alla rete idrica ed alla fognatura comunale. La cubatura dell'edificio non trasformata deve essere demolita prima del rilascio della licenza d'uso per la nuova costruzione (220).

21. Nel verde alpino e nel bosco è consentita la costruzione di fabbricati strettamente necessari per una razionale conduzione agricola e forestale delle aree.

22. Qualora la sede dell'azienda agricola sia costituita da un immobile soggetto ai vincoli di cui alle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare nonché di quelle per la tutela del paesaggio, gli eventuali contributi concessi dall'assessorato all'agricoltura per il recupero della sede dell'azienda sono cumulabili con i contributi concessi dalla ripartizione provinciale beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dalla ripartizione provinciale natura e paesaggio ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, per coprire la maggiore spesa dovuta all'osservanza dei vincoli. Qualora, a giudizio della ripartizione provinciale beni culturali, l'intervento di recupero per gli immobili facenti parte della sede dell'azienda agricola o per gli immobili soggetti a tutela storico-artistica esistenti nel verde agricolo sia incompatibile con la necessità della conservazione, è ammessa la costruzione di un separato edificio nelle immediate vicinanze nei limiti della cubatura esistente e comunque non superiore a 700 metri cubi e in osservanza dei criteri della tutela degli insiemi (221).

23. I fabbricati rurali con almeno 400 metri cubi esistenti o autorizzati alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, e al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia siti nel verde agricolo e non più utilizzati per la conduzione di aziende agricole, possono essere trasformati, nei limiti della cubatura esistente, qualora si tratti di edifici più grandi nel limite massimo di 2.000 metri cubi, in abitazioni convenzionate, a condizione che siano situati a una distanza inferiore a 300 metri dal prossimo centro edificato delimitato ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e che vengano allacciati alla rete idrica e alla fognatura comunale. In deroga all'articolo 79 possono essere adibiti ad agriturismo. Dopo la trasformazione in volume residenziale, il volume agricolo eccedente il fabbisogno di cui al comma 1 deve essere demolito prima del rilascio della licenza d'uso per il volume residenziale, a meno che non venga fornita, tramite un parere della ripartizione provinciale agricoltura, la prova che questo volume aziendale sia necessario per la conduzione di un'azienda agricola. Per la durata di 20 anni non può essere autorizzato nessun nuovo volume aziendale. In caso di demolizione e ricostruzione l'ubicazione può essere spostata nell'ambito della sede dell'azienda oppure è ammesso lo spostamento in direzione dello stesso centro edificato in linea diretta. La Giunta provinciale emana le relative direttive (222).

24. Non sono considerati fabbricati rurali ai sensi del comma 23 le costruzioni di aziende ortofloricole. La possibilità di modifica della destinazione d'uso ai sensi dei commi 20, 20-bis e 20-ter non si applica alle costruzioni delle aziende ortofloricole (223).

25. In zone di verde agricolo, alpino e bosco non è consentito il rilascio di autorizzazioni di cui agli articolo 5, 6 e 7 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7, né l'invio di comunicazioni, di cui all'articolo 4 della medesima legge, per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di esercizi di commercio al dettaglio. Esercizi di commercio al dettaglio esistenti in tali zone possono continuare ad esercitare l'attività sulla superficie di vendita autorizzata, ma non possono essere ampliati né trasferiti in altri locali della stessa zona. In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione o comunque di cessazione dell'attività di commercio al dettaglio in magazzini di frutta o cantine vinicole, i relativi vani riacquistano destinazione d'uso agricola con esclusione dell'applicabilità del comma 23. Non è richiesta né la comunicazione, né l'autorizzazione per la vendita di articoli per golf o per l'equitazione entro i campi da golf e nei maneggi. Lo stesso vale per le aziende ortofloricole e i prodotti strettamente legati all'attività agricola che saranno individuati dalla Giunta provinciale, entro i limiti di superficie previsti per le piccole strutture di vendita dall'ordinamento del commercio provinciale. Lungo le piste ciclabili nei posti indicati dalla Giunta provinciale possono essere realizzate costruzioni accessorie con servizi per i ciclisti. Possono essere rilasciate anche licenze per esercizi di somministrazione di pasti e bevande. Per la vendita di articoli per i ciclisti, la cui area di vendita non può essere superiore a 50 metri quadri, non è prescritta nessuna comunicazione o autorizzazione. La misura di tali impianti viene determinata con regolamento di esecuzione (224).

26. Su richiesta del competente consiglio comunale ed in deroga alle disposizioni dell'articolo 28 e di questo articolo, la Giunta provinciale può approvare la trasformazione della destinazione d'uso da volume residenziale esistente nel verde agricolo e della cubatura realizzata ai sensi dell'articolo 108, comma 1, in cubatura riservata a pubblico esercizio ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 (225).

27. Ai sensi del comma 1 questi edifici possono essere costruiti soltanto da singoli agricoltori diretti o proprietari di aziende agricole; vengono considerate anche le superfici in affitto, coltivate effettivamente e continuamente dal richiedente. La coltivazione continua deve essere dichiarata dal richiedente. Per le aree che non sono di proprietà del richiedente la concessione, deve essere stipulato un contratto di affitto per la durata di 10 anni e le relative aree per un periodo di 20 anni non possono essere considerate ai fini del calcolo del fabbisogno per un nuovo fabbricato aziendale rurale. Se per il calcolo del fabbisogno vengono considerate anche superfici prese in affitto, la destinazione d'uso del fabbricato aziendale non può essere cambiata (226).

28. Fatte salve le norme in materia di tutela del paesaggio, nel verde agricolo e nel bosco, in deroga ai commi 1 e 21 nonché al piano urbanistico comunale, possono essere realizzati depositi per legname. Nell’ambito del deposito di legname possono essere realizzate tettoie. La Giunta provinciale con deliberazione approva le relative direttive e stabilisce la dimensione massima delle tettoie. La Giunta provinciale stabilisce fino a quali dimensioni è necessaria unicamente un’autorizzazione del sindaco. Cessato l’utilizzo, tutte le costruzioni devono essere eliminate e deve essere ripristinato lo stato originario (227).

29. La Giunta provinciale nomina una commissione composta da un rappresentante della ripartizione provinciale agricoltura, un rappresentante della ripartizione provinciale urbanistica, un rappresentante della ripartizione provinciale natura e paesaggio, un agronomo e dal sindaco del comune interessato. Il sindaco svolge le funzioni di presidente della commissione. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Qualora il vincolo paesaggistico preveda per il trasferimento della sede dell’azienda agricola il parere della ripartizione provinciale agricoltura, della Commissione urbanistica provinciale o dell’autorità paesaggistica provinciale, la decisione della Commissione sostituisce detti pareri (228).

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(198)  Comma prima sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3 e poi così modificato dall'art. 9, comma 31, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(199)  Comma modificato dall'art. 34 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

(200)  Comma sostituito dall'art. 22, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(201) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 32, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(202)  Comma sostituito dall'art. 22, comma 3, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(203)  Comma sostituito dall'art. 22, comma 4, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(204)  Comma aggiunto dall'art. 22, comma 5, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(205)  Comma aggiunto dall'art. 22, comma 6, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(206)  Comma prima sostituito dall'art. 22, comma 7, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3 e poi così modificato dall'art. 9, comma 33, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(207)  Comma sostituito dall'art. 22, comma 8, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(208)  Comma sostituito dall'art. 22, comma 9, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(209)  Comma aggiunto dall'art. 22, comma 10, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(210)  Comma aggiunto dall'art. 22, comma 10, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(211)  Comma sostituito dall'art. 23 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

(212)  Comma sostituito dall'art. 22, comma 11, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(213)  Si veda la Delib.G.P. 30 luglio 2007, n. 2596.

(214)  Comma aggiunto dall'art. 36, comma 4, della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

(215)  Comma sostituito dall'art. 42 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

(216)  Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(217)  Comma sostituito dall'art. 43 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

(218)  Comma sostituito dall'art. 22, comma 12, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(219)  Comma aggiunto dall'art. 22, comma 13, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(220)  Comma aggiunto dall'art. 22, comma 13, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(221)  Comma sostituito dall'art. 22, comma 14, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(222)  Comma sostituito dall'art. 22, comma 15, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Le direttive per i casi di demolizione e ricostruzione ai sensi del comma 23 sono state approvate con Delib.G.P. 18 febbraio 2008, n. 486.

(223)  Comma sostituito dall'art. 22, comma 16, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(224)  Comma sostituito dall'art. 26, comma 10 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7, poi modificato dall'art. 34 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, ora sostituito dall'art. 44 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

(225)  Comma sostituito dall'art. 22, comma 17, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(226)  Comma modificato dall'art. 45 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

(227)  Comma aggiunto dall'art. 22, comma 18, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3 e poi così modificato dall'art. 9, comma 34, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(228)  Comma aggiunto dall'art. 22, comma 18, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3 e poi così modificato dall'art. 9, comma 35, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

 

Art. 107-bis

Interpretazione autentica.

1. L'articolo 76, comma 1, lettera a) viene interpretato nel senso che nel concetto di fabbricati rurali sono compresi anche le cantine e i magazzini di frutta realizzati da cooperative agricole in qualsiasi zona (229).

2. La disposizione di cui al comma 25 dell'articolo 107 sia nel testo previgente alla modifica apportata con l'articolo 26, comma 10, della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, sia nel testo oggi in vigore si interpreta nel senso che: "per superficie di vendita autorizzata" si intende l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, punti cassa, esclusa unicamente l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e spazi tra le casse e l'uscita connessi con il disbrigo e l'asporto della merce acquistata, e le cui dimensioni sono indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente o nella comunicazione fatta al comune competente per territorio rispettivamente ai sensi della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, e della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 (230).

[3. L'articolo 76, comma 1, lettera c), è da intendersi nel senso che non è dovuto il contributo di costruzione per il volume demolito e ricostruito, qualora non venga modificata la destinazione urbanistica (231).] (232)

4. L'articolo 128, comma 6, viene interpretato nel senso che la riunione di più esercizi ricettivi in un'unica unità ricettiva è ammessa solo nello stesso comune (233).

5. Il comma 23 dell'articolo 107 non è applicabile ai fabbricati rurali realizzati dalle cooperative agricole, a prescindere dalla data di costruzione (234).

6. [Al comma 1 dell'articolo 88 la dizione: "In caso di annullamento della concessione edilizia e qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative" si interpreta nel senso che l'annullamento della concessione edilizia può essere dipeso anche da vizi sostanziali che non possono essere rimossi] (235).

7. [Al comma 1-bis dell'articolo 88 la dizione: "area soggetta al vincolo di inedificabilità e menzionata dall'articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4" si interpreta nel senso che si tratta di un'area gravata dai vincoli di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3 dell'articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4] (236).

8. La disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 78 disciplina gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e non riguarda il contributo sul costo di costruzione regolamentato dagli articoli 75 e 76 (237).

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(229)  Art. aggiunto dall'art. 41, comma 2 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

(230)  Comma aggiunto dall'art. 35 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

(231)  Comma aggiunto dall'art. 35 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, poi sostituito dall'art. 33 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

(232)  Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(233)  Comma aggiunto dall'art. 46 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

(234)  Comma aggiunto dall'art. 22 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

(235)  Comma aggiunto dall'art. 23, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3 e poi abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera g), L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(236)  Comma aggiunto dall'art. 23, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3 e poi abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera g), L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(237) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 36, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

 

Art. 108

Disposizioni urbanistiche riguardanti l'esercizio di attività economiche secondarie nella sede dell'azienda agricola.

1. Il coltivatore diretto, proprietario di un maso chiuso, può realizzare nella sede della propria azienda agricola - oltre al volume residenziale massimo attualmente ammesso - una cubatura massima di 250 metri cubi, da destinarsi esclusivamente all'attività di agriturismo, a condizione che egli sia in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per l'esercizio di questa attività. La realizzazione di bagni di fieno e di maneggi rientra nell'attività di agriturismo. Per la copertura di maneggi e la realizzazione di locali esclusivamente necessari per l'attività equestre è richiesto un parere della commissione di cui all'articolo 107, comma 29. Le facoltà ai sensi del presente comma valgono anche per i casi di cui all'articolo 107, comma 1, ultimo periodo. (238)

2. Il coltivatore diretto proprietario di un maso chiuso e i suoi familiari che permanentemente e abitualmente risiedano nel maso e collaborino alla coltivazione dello stesso possono esercitare un'attività economica secondaria nei fabbricati rurali annessi alla sede dell'azienda agricola. Qualora l'esistente cubatura dei fabbricati rurali non consenta l'esercizio di tale attività, essa può essere aumentata fino ad un massimo di 130 m2 di superficie lorda a condizione che dal 14 dicembre 1988 non siano avvenute trasformazioni e/o distacchi di fabbricati rurali. Nel senso dell'attività economica secondaria questa disciplina trova applicazione anche per la realizzazione di bagni di fieno. Dopo la cessazione dell'esercizio di bagni di fieno questi vani devono essere adibiti a scopi agricoli o a un'altra attività economica secondaria ai sensi di questo articolo.

3. I fabbricati realizzati ai sensi dei precedenti commi rimarranno comunque parte integrante della sede dell'azienda, non potranno esserne distaccati e rimarranno vincolati alla destinazione d'uso per 10 anni.

4. I criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi verranno stabiliti con regolamento di esecuzione.

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(238)  Comma sostituito dall'art. 24, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 109

Densità fondiaria nel verde agricolo.

1. Alla domanda di costruzione il richiedente deve allegare gli estratti tavolari ed i fogli di possesso dei terreni agricoli interessati dalla costruzione.

2. La cubatura esistente il giorno 22 aprile 1970 (data di entrata in vigore della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6) viene computata per la determinazione della densità fondiaria ammissibile.

3. In caso di acquisto di terreno agricolo dopo il giorno 22 aprile 1970, lo sfruttamento della densità fondiaria ammissibile in tale zona è comunque consentito, qualora non sia stata sfruttata da precedente proprietario.

 

Art. 110

L'urbanizzazione primaria nel verde rurale.

1. Nel verde agricolo le opere di urbanizzazione primaria, in particolare la viabilità e i servizi di smaltimento dei liquami e di approvvigionamento idrico, sono a totale carico del richiedente la concessione. Lo smaltimento di liquami e l'approvvigionamento idrico sono il presupposto per il rilascio del certificato di abitabilità (239).

[2. Su prescrizione del Comune, e comunque nei casi in cui la costruzione sia distante meno di 100 m dalla rete di fognatura del Comune, la costruzione deve essere allacciata a tale impianto.] (240)

3. In caso di azienda agricola le acque nere, in quanto destinate a fertilizzare i propri terreni agricoli, possono essere accumulate comunque in pozzo nero a tenuta.

4. Se il Comune ritiene inattuabile, per la quantità e composizione dei liquami derivanti da un determinato esercizio, l'allacciamento alla fognatura pubblica, il rilascio di concessione viene condizionato alla realizzazione di un impianto epurativo proprio, adeguato all'azienda. Per il tipo e le dimensioni di tale impianto il Comune chiede il parere del responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente competente.

5. Ove il Comune non sia dotato di fognature con adeguato impianto epurativo secondo le prescrizioni vigenti in materia e se non si garantisce la realizzazione di un impianto epurativo proprio ai sensi del precedente comma, è vietata qualsiasi costruzione nel verde rurale, ad eccezione di quelle connesse con aziende agricole.

6. Con regolamento di attuazione saranno stabilite le caratteristiche delle opere di urbanizzazione considerando che le stesse dovranno essere adeguatamente condizionate ad una adatta ubicazione rispetto agli edifici vicini, alla estensione del terreno, alla direzione e profondità della falda freatica e alla natura fisico-chimica del suolo.

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(239)  Comma sostituito dall'art. 47 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

(240)  Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 111

Il paesaggio agrario-tradizionale.

1. Qualora nelle zone di utilizzazione agricola gli strumenti urbanistici o l'autorità per la tutela del paesaggio caso per caso non consentano per ragioni di conservazione del paesaggio agrario-tradizionale lo sfruttamento della densità fondiaria di cui all'articolo 107 ed ammettano esclusivamente il risanamento conservativo degli edifici esistenti, l'amministrazione provinciale può concedere contributi annui.

2. Per poter usufruire del contributo i proprietari devono impegnarsi formalmente alla conservazione del verde agricolo prestando la loro opera per la coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria e per la manutenzione degli immobili.

 

3. Tale contributo, che non può superare l'importo fissato per ettaro dall'articolo 31, comma 1, lettera b), della legge provinciale 19 dicembre 1988, n. 63, viene commisurato alla reale difficoltà di conservazione del paesaggio agrario tradizionale e della conseguente gestione aziendale espressa in un punteggio attribuito alla singola azienda secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale fissa l'ammontare del premio per singoli scaglioni di punti e può anche escludere la concessione del premio per un gruppo di aziende sul quale la difficoltà di cui sopra non si ripercuote notevolmente. Dal contributo sono escluse le aziende che percepiscono l'indennità compensativa di cui all'articolo 30 della legge provinciale 19 dicembre 1988, n. 63 (241).

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(241)  Si vedano:

- la Delib.G.P. 24 luglio 2000, n. 2743 per l'anno 2000;

- la Delib.G.P. 1 ottobre 2001, n. 3455 per l'anno 2001;

- la Delib.G.P. 13 agosto 2002, n. 2917 per l'anno 2002;

- la Delib.G.P. 12 agosto 2003, n. 2744 per l'anno 2003;

- la Delib.G.P. 13 dicembre 2004, n. 4626 per l'anno 2004;

- la Delib.G.P. 24 ottobre 2005, n. 3958 per l'anno 2005.

- la Delib.G.P. 25 settembre 2006, n. 3461 per l'anno 2006.

 

Art. 112

Distanze dalle strade pubbliche e dalle ferrovie.

1. Nell'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani urbanistici comunali devono osservarsi dalla proprietà stradale distanze minime che vengono stabilite con regolamento di attuazione.

2. Quando la particolare conformazione del terreno non consente altra soluzione, il sindaco, previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela della strada, può autorizzare l'ampliamento e la ricostruzione di edifici esistenti e, per motivi di tutela del paesaggio, nuove costruzioni lungo le strade comunali, provinciali e statali con distanze minori da quelle previste dal comma 1, a condizione che non venga pregiudicato un eventuale allargamento o rettifica della strada e non vengano ostacolate la visibilità e la viabilità in generale (242).

3. Nell'edificazione lungo i tracciati delle linee ferroviarie dalla più vicina rotaia deve essere rispettata la seguente distanza minima, da misurarsi in proiezione orizzontale dal limite di zona di occupazione della più vicina rotaia:

a) nell'ambito delle zone residenziali, di quelle per opere e impianti di interesse pubblico e di quelle per insediamenti produttivi previsti dal piano urbanistico comunale: 10 m;

b) nel rimanente territorio comunale: 30 m;

c) in caso di ampliamento di edifici esistenti: la distanza della costruzione preesistente.

4. Quando particolari esigenze locali lo richiedano, l'Assessore provinciale all'urbanistica, su parere conforme della commissione urbanistica provinciale, integrata a tale scopo da un rappresentante locale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato S.p.a., può autorizzare distanze minori per la ricostruzione di fabbricati esistenti.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano anche per le distanze da osservarsi in caso di costruzione, ricostruzione e ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie in prossimità di officine di qualsiasi tipo delle ferrovie dello Stato S.p.a., nonché dei seguenti impianti dell'azienda stessa:

- depositi locomotive;

- rimesse locomotive con dotazione di operai e mezzi di lavoro;

- squadre rialzo;

- posti di manutenzione corrente del materiale rotabile;

- cantieri iniezione legnami.

6. La distanza di cui al comma precedente dovrà misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal limite esterno delle officine o degli impianti.

7. Nella fascia di rispetto lungo le strade pubbliche o nelle aree individuate nel piano urbanistico come aree per la viabilità possono essere autorizzati le strutture necessarie per la manutenzione delle strade e impianti di distribuzione di carburanti. Presso gli impianti di distribuzione di carburanti ubicati nel verde agricolo o nelle zone per insediamenti produttivi è ammessa l'attività di commercio al dettaglio, su una superficie di vendita massima di 50 metri quadrati, per gli articoli stabiliti in una apposita tabella dalla Giunta provinciale. Se gli impianti di distribuzione di carburanti sono all'interno di altre zone dove l'attività di commercio al dettaglio è ammessa, tale attività può essere svolta nel rispetto della normativa in materia di commercio su una superficie di vendita massima di 500 metri quadrati. La Giunta provinciale con deliberazione approva direttive per la localizzazione, la dimensione, le strutture accessorie, i servizi offerti; un esercizio di somministrazione di bevande su una superficie massima di 50 metri quadrati può essere autorizzato anche in deroga al piano urbanistico comunale (243).

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(242)  Comma sostituito dall'art. 48 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

(243)  Comma aggiunto dall'art. 36, comma 5, della L.P. 23 luglio 2007, n. 6 e poi così modificato dall'art. 9, comma 37, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

 

Art. 113

Albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio.

1. Presso l'Amministrazione provinciale è istituito l'albo di esperti in urbanistica e tutela del paesaggio.

2. Per assolvere particolari compiti di consulenza e per le funzioni specifiche come previsti dalle leggi provinciali in urbanistica e tutela del paesaggio vengono scelti uno o più esperti dal suddetto albo.

3. L'iscrizione all'albo avviene con decreto del Presidente della giunta provinciale.

4. I requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione vengono fissati con regolamento di esecuzione.

 

Art. 114

Previsione di spesa.

1. L'Amministrazione provinciale promuove iniziative per la conoscenza dei problemi sulla pianificazione territoriale e urbanistica, anche per favorire l'accesso del risparmio popolare ad un'abitazione e la divulgazione delle relative norme, ed agevola l'attività di enti e organizzazioni che per compito istituzionale si propongono il raggiungimento di queste finalità mediante contributi o sussidi a copertura del relativo onere, ivi comprese le spese generali, queste ultime nella misura riconosciuta dalla Giunta provinciale, e mettendo a disposizione appropriati mezzi di pubblicità.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con apposito stanziamento nel bilancio provinciale.

 

Capo X

Disposizioni varie

 

Art. 115

Commissione edilizia comunale.

1. Ogni consiglio comunale deve costituire una commissione edilizia comunale composta di almeno sette membri e cioè:

a) il Sindaco o un assessore da lui delegato, che la presiede;

b) un rappresentante dell'unità sanitaria locale appartenente al servizio per l'igiene e la sanità pubblica competente per territorio;

c) un esperto designato dall'Assessore provinciale all'urbanistica, scelto dall'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio istituito presso l'amministrazione provinciale;

d) un tecnico scelto dal Consiglio comunale;

e) il comandante del corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato;

f) un rappresentante delle associazioni per la tutela dell'ambiente, scelto tra una terna di residenti nel comune, proposta dalle relative associazioni;

g) un rappresentante degli agricoltori e coltivatori diretti scelto da una terna di nominativi proposta dall'associazione più rappresentativa.

Il tecnico comunale funge da relatore.

2. Nei comuni stazioni di cura, soggiorno e di turismo ed in quelli dichiarati di interesse turistico della commissione deve far parte anche un rappresentante dell'associazione turistica.

3. Per tutti i membri della commissione, ad eccezione del presidente, deve essere nominato un supplente destinato a sostituire l'effettivo in caso di assenza od impedimento.

4. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione possono essere ulteriormente disciplinati nel regolamento edilizio comunale. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. La presenza in commissione dell'ufficiale sanitario sostituisce l'autorizzazione speciale prescritta.

5. Ogni Consiglio comunale può aumentare il numero dei componenti di detta commissione sino ad un massimo di dieci membri. Il capoluogo della provincia ha facoltà di estendere il numero sino a dodici membri.

6. Al membro di cui alla lettera c) del comma 1 sono estese le disposizioni della legge provinciale concernente i compensi ai componenti di commissioni istituite presso l'amministrazione provinciale.

7. Del membro di cui alla lettera c) del comma 1 il Sindaco può avvalersi per l'ispezione al fine del rilascio della licenza d'uso.

8. Il membro di cui alla lettera c) del comma 1 è tenuto ad esaminare prima della seduta della commissione edilizia comunale ogni progetto ai fini della tutela del paesaggio e della conformità con l'ordinamento urbanistico provinciale.

9. Dell'accertamento deve essere fatta menzione nel parere della commissione edilizia comunale.

10. Per gli accertamenti all'esperto viene corrisposto da parte dell'Amministrazione provinciale un compenso unitario per ogni progetto, da determinarsi con delibera della Giunta provinciale. Il relativo onere è a carico dello stanziamento del bilancio provinciale di cui all'articolo 114.

11. La commissione edilizia comunale può invitare il richiedente la concessione edilizia a presenziare alla seduta della commissione edilizia comunale per fornire spiegazioni in merito alla domanda di concessione. In questo caso la trattazione della pratica è sospesa e il termine di cui all'articolo 69 è prorogato di 30 giorni. Il regolamento edilizio comunale disciplina le relative modalità. (244)

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(244)  Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 116

Regolamenti edilizi comunali.

1. I Consigli comunali devono deliberare il regolamento edilizio in armonia con le norme del Codice Civile, della presente legge e del testo unico delle leggi sanitarie. Il regolamento edilizio deve contenere norme sulle seguenti materie:

a) i punti fissi di linea e di livello per determinare la profondità massima e minima per la posa in opera dei servizi;

b) l'altezza massima e minima ed il volume massimo delle opere edilizie;

c) i distacchi delle opere edilizie dalle aree di uso pubblico, dai confini e da altri fabbricati anche dello stesso lotto, compresi i distacchi tra fabbricato e fabbricato;

d) le sporgenze sugli spazi pubblici;

e) le dimensioni e la forma dei cortili e spazi interni, ove ammessi;

f) l'aspetto dei fabbricati ed il decoro dei servizi ed impianti interessanti l'estetica urbana (tabelle stradali, mostre ed affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);

g) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle tabelle toponomastiche;

h) le norme atte ad assicurare la rispondenza delle costruzioni alle condizioni climatiche;

i) la recinzione e la manutenzione di aree inedificate, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e spazi pubblici e da queste visibili;

j) le buone norme di costruzione, le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità, per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, e per prevenire il pericolo di incendi, se queste ultime non formano oggetto di regolamento apposito;

k) la documentazione da allegare alle domande di concessione edilizia e la documentazione richiesta per la dichiarazione di abitabilità, nel rispetto dei principi della semplificazione delle procedure amministrative e dell'autocertificazione;

l) l'uso e l'autorizzazione di fonti e di impianti di illuminazione (245).

2. Per la consulenza della commissione edilizia nelle decisioni su progetti influenti sul sistema insediativo urbanistico, sull'estetica dell'ambiente urbano e con impatto paesaggistico, i comuni possono insediare una consulta sull'assetto urbanistico. La composizione ed il regolamento della consulta vengono disciplinati con il regolamento edilizio. (246)

3. Il comune con il regolamento edilizio può stabilire la percentuale della nuova cubatura non convenzionata, nell'ambito della quale gli alloggi devono avere una superficie non inferiore a 65 metri quadri. (247)

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(245)  Lettera aggiunta dall'art. 49 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

(246)  Comma aggiunto dall'art. 25, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(247)  Comma aggiunto dall'art. 25, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 117

Approvazione dei regolamenti edilizi comunali.

[1. I regolamenti edilizi dei Comuni di cui all'articolo precedente vengono pubblicati e sono sottoposti al controllo di merito della Giunta provinciale, previo parere della ripartizione urbanistica ai sensi dell'ordinamento dei Comuni.] (248)

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(248)  Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

 Art. 118

Oneri e vincoli non indennizzabili.

1. Nessuna indennità è dovuta per vincoli di zona, per limitazioni ed oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni, per la servitù di pubblico passaggio che il piano imponga sulle aree dei portici.

2. In questo caso rimangono a carico del Comune la costruzione e manutenzione del pavimento e l'illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù.

 

Art. 119

Indennità agli immobili soggetti a vincolo.

1. Quando l'imposizione di vincoli prescritti dal piano di attuazione, ad esclusione di quelli prescritti dall'articolo precedente, comporti la perdita della libera disponibilità di un immobile, o di parte di esso, determinando una diminuzione del valore o del reddito che esso aveva prima dell'imposizione, è dovuta al proprietario una indennità.

2. Su richiesta dell'interessato detta indennità è determinata dal comune in base alla durata del vincolo stesso, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria. L'indennità decorre dalla data della richiesta.

 

Art. 120

Sistemazione edilizia a carico dei privati - procedura coattiva.

1. Indipendentemente dalla facoltà prevista dall'articolo 121, il Comune può procedere in sede di approvazione del piano di attuazione o successivamente, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di attuazione, ma sempre entro il limite di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendenti aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo le prescrizioni del piano di attuazione.

2. Formato il comparto, il Sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli in quanto proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, alla edificazione dell'area ed alle trasformazioni delle costruzioni.

3. A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.

4. Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica, il Comune procede alla espropriazione del comparto secondo le disposizioni della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10. Per l'assegnazione di esso, con l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione e di trasformazione a norma del piano di attuazione, il Comune indice una gara tra i proprietari espropriati sulla base del prezzo corrispondente all'indennità di espropriazione aumentata dalla somma corrispondente all'aumento di valore derivante dalla approvazione del piano.

5. In caso di diserzione della gara, il Comune può procedere alla assegnazione mediante gara aperta a tutti o, in osservanza delle disposizioni della legge regionale sull'ordinamento dei Comuni, mediante vendita a trattativa privata a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara tra i proprietari espropriati.

6. La spesa necessaria per l'espropriazione delle aree comprese nel comparto edificatorio può essere posta a carico del soggetto con il quale il Comune avrà stipulato apposito contratto per la realizzazione del comparto, secondo modalità da definirsi nel regolamento di attuazione. Tale contratto dovrà comunque prevedere l'obbligo del soggetto di mettere a disposizione del Comune tutte le somme occorrenti per il pagamento delle indennità di espropriazione ai proprietari compresi nel comparto.

 

Art. 121

Rettifica dei confini.

1. Il Sindaco ha facoltà di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili esistenti in un determinato comprensorio l'invito a mettersi d'accordo per una modificazione dei confini fra le diverse proprietà, quando ciò sia necessario per l'attuazione del piano urbanistico comunale.

2. Decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica per dare la prova del raggiunto accordo, il Comune può procedere alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle aree secondo le disposizioni della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

 

Art. 122

Limiti di progettazione per professionisti.

1. I professionisti incaricati della redazione di un piano urbanistico comunale possono, fino alla approvazione del piano urbanistico comunale, assumere nell'ambito del territorio comunale interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo consiglio dell'ordine per i provvedimenti del caso.

2. Gli esperti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 115 possono assumere, nell'ambito del territorio del comune della cui commissione edilizia fanno parte, solamente incarichi di pianificazione urbanistica e di progettazione di opere e impianti pubblici, purché questi ultimi vengano conferiti mediante pubblico concorso.

 

Art. 123

Spazi per parcheggio.

1. Nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un posto macchina per ogni 200 m3 di costruzione. In ogni caso deve essere riservato un parcheggio per ciascun alloggio. Per alloggio con superficie utile abitabile non superiore a 110 m2 sono sufficienti due posti macchina.

2. Nei lotti, ove non è possibile realizzare i prescritti parcheggi, il richiedente la concessione è obbligato a pagare al Comune un contributo, il quale viene fissato annualmente dal consiglio comunale e corrisponde al valore di 20 mq di area edificabile per ogni parcheggio. Questo contributo è vincolato per la realizzazione di parcheggi pubblici.

 

Art. 124

Spazi per parcheggi per edifici esistenti.

1. Per adeguare gli edifici esistenti anche in caso di demolizione e ricostruzione degli stessi alla disposizione di cui al precedente articolo 123, nel sottosuolo delle aree di pertinenza ovvero nei locali siti al piano terreno degli edifici stessi possono essere realizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari; il vincolo di pertinenza deve essere annotato nel libro fondiario. Ai fini della presente legge sono considerati sotterranei anche i parcheggi in terreni in pendenza, quando il solo lato di accesso sia fuori terra. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica ed ambientale. Nelle aree di pertinenza di singoli edifici e di condomini, sia nel sottosuolo o all'aperto sotto idonei sistemi di copertura protettiva, possono essere realizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, parcheggi per bici e motoveicoli, da destinare a pertinenza degli edifici stessi.

2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a concessione gratuita.

3. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono adottate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dal comma 2 dell'articolo 1136 del codice civile. Resta fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1120 e dal comma 3 dell'articolo 1121 del codice civile.

4. I comuni ovvero altri enti pubblici, anche economici, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, possono consentire la realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenza di immobili privati, su aree di rispettiva proprietà o nel sottosuolo delle stesse. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:

a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a 90 anni;

b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;

c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e l'esecuzione dei lavori;

d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione, nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.

5. Il corrispettivo che il comune ovvero gli altri enti chiedono per la concessione del diritto di superficie non può essere superiore al 10 per cento del costo convenzionale dell'opera, fissato con il 60 per cento del costo di costruzione per metro quadrato, determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 73.

6. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, i parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.

 

Art. 125

Prescrizioni in Comuni sprovvisti di strumento urbanistico.

1. Nei Comuni sprovvisti di piano urbanistico comunale l'edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura di 1,5 m3 per ogni m2 di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri, qualora non siano già definiti, vengano determinati entro 60 giorni dal giorno 22 aprile 1970 (data di entrata in vigore della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6) con deliberazione del Consiglio comunale, sentito l'Assessore provinciale dell'urbanistica. Nelle parti del territorio, classificate terreno agricolo nel catasto, ed in assenza della perimetrazione anche negli insediamenti abitativi, si applicano le disposizioni della presente legge relative al verde rurale; nelle altre parti è vietata qualsiasi costruzione a scopo residenziale;

b) gli edifici non possono comprendere più di tre piani abitabili;

c) l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire.

Le superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi non possono superare un terzo dell'area di proprietà.

2. Qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazione di volumi. Le aree libere sono inedificabili fino all'approvazione dello strumento urbanistico.

3. Dalla data di approvazione del progetto di piano urbanistico comunale, o di parti di esso, da parte della Giunta provinciale, le limitazioni del presente articolo non trovano applicazione per le parti del piano approvato ed i comuni sono autorizzati a dare esecuzione al piano urbanistico comunale, rispettivamente a parti di esso.

 

Art. 126

Gli standards urbanistici.

1. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

2. I limiti ed i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con regolamento di attuazione, sentita la Commissione urbanistica provinciale.

3. Per facilitare l'osservanza dei rapporti massimi concernenti i parcheggi di cui al comma 1, nei piani urbanistici comunali possono essere previste aree destinate alla realizzazione di autosilo. La realizzazione di tali opere può essere affidata mediante convenzione ai privati proprietari delle aree. Nella convenzione deve essere indicato il numero dei posti macchina, comunque non inferiore ad un terzo del totale dei posti macchina di cui si prevede la costruzione, destinati all'uso pubblico. Il residuo numero dei posti macchina può anche essere utilizzato per la realizzazione dei parcheggi prescritti dall'articolo 123, qualora la realizzazione di detti posti macchina non sia possibile nelle costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni.

4. Qualora i privati non provvedano alla realizzazione degli autosilo entro i termini fissati dal Consiglio comunale, il Comune può provvedere alla realizzazione delle opere previo esproprio delle aree.

 

Art. 127

Interventi sugli edifici.

1. L'installazione di nuovi impianti e la realizzazione di opere relative al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia sono esenti dal contributo di cui all'articolo 66 e vengono realizzati nel rispetto della presente legge e delle leggi provinciali in materia di tutela artistico-storica, tutela del paesaggio e dell'ambiente in genere. Se eseguiti su edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34, non vengono considerati ai fini del calcolo della cubatura. (249)

[2. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in caso di interventi in parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi e all'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.] (250)

3. Come misura per il contenimento dei consumi energetici ai sensi del comma 1 vale anche la costruzione di verande. Nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, nella costruzione di verande si può derogare alle disposizioni riguardanti le distanze dai confini e dagli edifici previste nel piano urbanistico nonché all’indice di area coperta, purché sia osservato un indice di visuale libera di 0,5 verso il confine di proprietà. Le caratteristiche tecniche che devono possedere le verande per essere considerate interventi per il contenimento dei consumi energetici sono stabilite con delibera della Giunta provinciale (251).

4. Nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, ai fini della coibentazione di edifici esistenti alla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34, è possibile derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici e alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico o nel piano di attuazione. (252)

5. Gli edifici di nuova costruzione, ivi compresa la demolizione e ricostruzione, non devono superare il fabbisogno annuo di calore per riscaldamento da stabilire. Le relative direttive di applicazione nonché i criteri per l’aumento della cubatura ammessa in funzione della categoria di consumo vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale (253).

6. Se il fabbisogno annuo di calore per riscaldamento rispetto al valore massimo di cui al comma 5 è inferiore di una quota ancora da definire, solo una parte, ancora da definire, dello spessore dell’involucro esterno viene calcolata come cubatura. I relativi criteri vengono stabiliti con delibera della Giunta provinciale (254).

7. Qualora negli edifici di cui ai commi 5 e 6 venga accertato un fabbisogno energetico superiore alla rispettiva categoria di consumo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 83 (255).

8. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, la certificazione del fabbisogno energetico è effettuata dalla Provincia autonoma di Bolzano, anche tramite affidamento "In-House", o da altre istituzioni qualificate ai sensi di un regolamento emanato dalla Giunta provinciale. (256)

9. Salvi i casi in cui la legge preveda scale di sicurezza esterne, i giroscale con i quali viene superato più di un livello rispetto alla quota dell'entrata, devono essere eseguiti in forma di vani distributivi chiusi. [Con deliberazione della Giunta provinciale è determinata la parte dei vani distributivi chiusi, che non viene calcolata come cubatura. Per i giroscale aperti ed esistenti all'entrata in vigore del presente comma il comune può provvedere con il regolamento edilizio] (257) (258) (259).

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(249)  Comma sostituito dall'art. 26, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(250)  Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(251)  Comma così sostituito prima dall'art. 26, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3 e poi dall'art. 9, comma 38, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(252)  Comma sostituito dall'art. 26, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(253)  Comma aggiunto dall'art. 50 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5 e poi così sostituito dall'art. 9, comma 39, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(254)  Comma così sostituito prima dall'art. 26, comma 3, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3 e poi dall'art. 9, comma 39, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(255)  Comma aggiunto dall'art. 50 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5 e poi così sostituito dall'art. 9, comma 39, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

(256)  Comma aggiunto dall'art. 26, comma 4, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(257) Periodo abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera g), L.P. 10 giugno 2008, n. 4

(258)  Comma aggiunto dall'art. 26, comma 4, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(259)  Per l'approvazione di direttive ai sensi del presente articolo si vedano la Delib.G.P. 30 luglio 2007, n. 2595 e la Delib.G.P. 30 giugno 2008, n. 2299.

 

Art. 128

Ampliamento degli esercizi alberghieri esistenti.

1. Allo scopo di recuperare i posti letto degli esercizi ricettivi disattivati è ammesso l'ampliamento quantitativo degli esercizi ricettivi classificati in data 1° gennaio 1988 ai sensi della L.P. 18 giugno 1981, n. 15. Egualmente è ammesso l'ampliamento quantitativo degli edifici che il giorno 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l'affitto di camere o appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un'attività ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che al più tardi entro il 1° gennaio 2000 sono classificati quale esercizio ricettivo ai sensi della L.P. 14 dicembre 1988, n. 58. L'ampliamento è consentito entro il numero complessivo di letti esistenti alla data del 1° gennaio 1985. Tale ampliamento non è consentito nelle zone sottoposte a divieto assoluto di costruzione per motivi paesaggistici (260).

2. Le zone vengono divise, oltre che in zone economicamente depresse, in zone turistiche sviluppate ed in zone fortemente sviluppate, secondo il regolamento di esecuzione alla presente legge. Il regolamento di esecuzione deve tener conto in particolare del rapporto letti/abitanti e abitanti più letti/territorio comunale.

[3. Per i singoli esercizi ricettivi valgono i seguenti limiti:

A) Zone turistiche sviluppate:

a) esercizi alberghieri ricettivi con posti letto inferiori a 40 possono aumentare il numero dei posti letto di 20 unità, comunque non oltre il numero complessivo di 50 unità;

b) esercizi alberghieri ricettivi con posti letto da 40 a 50 unità possono aumentare il numero dei posti letto di 10 unità;

c) esercizi alberghieri ricettivi con più di 50 posti letto possono aumentare il numero dei posti letto del 20 per cento.

B) Zone turistiche fortemente sviluppate:

Gli esercizi alberghieri ricettivi possono aumentare il numero dei posti letto di 5 unità nel corso di una ristrutturazione dell'esercizio.] (261).

[4. Per il territorio comunale di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico non valgono le limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo; in ogni caso non va superato il numero dei posti letto disattivati a livello comunale dal 1985. In questi comuni nel piano urbanistico possono essere previste apposite zone per impianti turistici alloggiativi e per impianti turistici ristorativi.] (262).

5. Per l'ampliamento quantitativo di esercizi ricettivi esistenti in zone edificabili, nel regolamento di esecuzione della presente legge può essere previsto di derogare agli indici di edificazione stabiliti dal piano urbanistico comunale.

6. Nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino e nel bosco volumi di più esercizi ricettivi possono essere uniti ad un'unica unità ricettiva. L'abbattimento completo del volume da trasferire è da garantire prima dell'emissione della licenza d'uso per l'unità ricettiva unita.

7. Nel caso di ampliamento della superficie lorda di piano per l'ampliamento quantitativo di pubblici esercizi è necessario il rilascio della concessione edilizia che è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo, con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata a pubblico esercizio. Il vincolo ha durata ventennale. L'atto d'obbligo vale anche per i progetti di variante non essenziale ai sensi dell'articolo 82, comma 2, e per i quali la concessione edilizia viene rilasciata entro tre anni dalla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo. Decorso tale termine, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario (263).

7-bis. L’annotazione tavolare della destinazione a pubblico esercizio o a esercizio ricettivo significa che gli edifici aziendali, compresa l’area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data dell’annotazione. In caso di cambio di destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 29, comma 2, l’indivisibilità non si estende alla cubatura oggetto del cambio della destinazione d’uso. A pena di nullità gli atti aventi per oggetto il distacco e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. Con delibera della Giunta provinciale vengono definiti i criteri per il rilascio di tale nulla osta. Il nulla osta per la cancellazione del relativo vincolo nel libro fondiario viene rilasciato dal sindaco (264).

8. Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabiliti i criteri tecnici, quali standards minimi di superficie lorda di piano, aree di pertinenza minime ed altri, per l'ampliamento quantitativo di esercizi ricettivi.

9. Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabiliti gli scaglionamenti cronologici, spaziali e aziendali del recupero dei posti letto disattivati nonché il controllo dell'osservanza degli stessi.

10. È in ogni caso consentito, anche nelle zone assoggettate a vincoli ambientali o paesaggistici, il ripristino della destinazione d'uso di esercizio pubblico e la ripresa delle correlative attività per immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della L.P. 10 luglio 1960, n. 8, già finalizzati a tale attività per un periodo almeno ventennale, purché il proprietario non si sia impegnato formalmente al convenzionamento ai sensi dell'articolo 79 (265).

11. La previsione di nuove zone turistiche può essere vietata, per motivi paesaggistici o urbanistici, con delibera della Giunta provinciale su aree contermini ai laghi in una fascia della profondità fino a 300 metri dalla linea di battigia. L'ampliamento quantitativo può essere ridotto alla misura fissata per le zone turistiche sviluppate (266).

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(260)  Comma sostituito dall'art. 51 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5, ora nuovamente sostituito dall'art. 22 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

(261)  Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(262)  Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(263)  Comma sostituito dall'art. 27, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(264)  Comma aggiunto dall'art. 27, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3 e poi così sostituito dall'art. 9, comma 40, L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Si veda, anche, la Delib.G.P. 18 febbraio 2008, n. 485: Criteri per il rilascio del nulla osta relativi al distacco ed alienazione di parti di pubblici esercizi.

(265)  Comma aggiunto dall'art. 23 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

(266)  Comma aggiunto dall'art. 51 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

 

Art. 128-bis

Zona per impianti pubblici sovracomunali.

1. Nella zona per impianti pubblici sovracomunali, individuata nell'area delle Terme di Merano sono ammesse le costruzioni necessarie per l'esercizio delle stesse. Inoltre sono ammessi esercizi ricettivi, gli esercizi di vendita al dettaglio, gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande, e altre strutture del settore terziario nonché parcheggi pubblici e privati, strade e altre attrezzature viarie, giardini e parchi pubblici. La L.P. 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, non trova applicazione (267).

2. Detti impianti possono essere anche realizzati e gestiti dalla Terme di Merano Spa e da altri enti e soggetti a norma dell'articolo 67.

3. L'articolo 16 non trova applicazione (268).

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(267)  Comma modificato dall'art. 34 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

(268)  Art. aggiunto dall'art. 41, comma 3 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

 

Art. 128-ter

Affitto di camere e appartamenti per ferie.

1. Possono essere ampliati gli edifici che dal 1° ottobre 1997 sono stati utilizzati ininterrottamente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie; l'utilizzo deve essere comprovato dalla relativa denuncia. Tenuto conto del numero dei letti risultanti dalla denuncia in data 1° ottobre 1997, la Giunta provinciale fissa ulteriori criteri e l'entità dell'ampliamento ammissibile (269).

2. La concessione edilizia per l'ampliamento è rilasciata previa presentazione di un atto unilaterale d'obbligo che autorizza il sindaco a far annotare nel libro fondiario il vincolo di destinazione dell'edificio all'attività di affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie. Il vincolo ha una durata di 20 anni. La nuova cubatura non è soggetta agli obblighi di convenzionamento di cui all’articolo 79. Tale ampliamento non è consentito nelle zone sottoposte a divieto assoluto di costruzione per motivi paesaggistici (270).

3. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 2, deve essere versato a titolo di sanzione un importo corrispondente all'80 per cento del costo di costruzione. Decorso il termine di durata del vincolo, in caso di cessazione dell'attività deve essere annotato il vincolo di cui all'articolo 79 (271).

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(269) Si veda la Delib.G.P. 26 novembre 2007, n. 4008: Ampliamento degli edifici utilizzati per l'affitto di camere e appartamenti per ferie.

(270) Comma così modificato dall'art. 9, comma 41, L.P. 10 giugno 2008, n. 4

(271)  Articolo aggiunto dall'art. 28, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 129

Conservazione di esercizi alberghieri storici.

1. Il vincolo della destinazione d'uso di esercizi alberghieri storici può essere disposto nel piano urbanistico comunale.

 

Art. 130

Reclamo alla Commissione urbanistica provinciale.

[1. Avverso i pareri negativi della commissione edilizia comunale, espressi per le materie elencate negli articoli 34 e 107, commi 11 e 23, nonché nell'articolo 128 della presente legge, è ammesso entro 30 giorni reclamo alla commissione urbanistica provinciale. Quest'ultima viene integrata da un esperto nel settore del turismo, scelto tra una terna proposta dall'associazione provinciale di categoria, qualora i reclami riguardino ampliamenti di esercizi alberghieri.

2. La commissione urbanistica provinciale deve esprimere entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo il proprio parere.] (272)

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(272)  Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 131

Rilascio del certificato di abitabilità.

1. Gli edifici di nuova costruzione o trasformati non possono essere utilizzati prima che il sindaco abbia rilasciato la licenza d'uso. Alla domanda per il rilascio della licenza d'uso devono essere allegati il certificato di collaudo, la copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto ai sensi dell'articolo 42 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e successive modifiche, nonché una dichiarazione del direttore dei lavori attestante sotto la propria responsabilità la conformità dell'edificio al progetto approvato, l'avvenuto prosciugamento dei muri e la salubrità degli ambienti nonché lo smaltimento, secondo la normativa vigente, del materiale risultante dalla demolizione. Se è prevista la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente, in caso di concessione di un contributo provinciale, l'ultima rata può essere corrisposta soltanto ad avvenuta demolizione dell'edificio. Con delibera della Giunta provinciale vengono indicati gli attestati necessari per il rilascio della licenza d'uso, che possono essere sostituiti con la dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità. (273)

2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda il comune decide definitivamente, previa eventuale ispezione. In caso di silenzio del comune, l'abitabilità si intende attestata.

3. Per l'utilizzazione di un edificio senza licenza d'uso è dovuta, a partire dalla diffida del comune, per ogni mese o frazione dello stesso una sanzione pecuniaria nella misura dello 0,5 per cento del costo di costruzione di cui all'articolo 73 delle parti dell'edificio abusivamente occupate. (274)

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(273)  Comma sostituito dall'art. 29, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

(274)  Comma aggiunto dall'art. 29, comma 2, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 132

Denuncia di inizio attività edilizia e autorizzazione.

1. Nel regolamento edilizio comunale sono stabiliti gli interventi che sono subordinati solo alla denuncia di inizio di attività edilizia o ad autorizzazione. (275)

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(275)  Articolo sostituito dall'art. 30, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 133

Norma transitoria.

1. La Giunta provinciale adotta definizioni uniformi per i parametri urbanistici e un regolamento unificato della simbologia. La ripartizione provinciale urbanistica adegua i piani urbanistici alle nuove definizioni e alla nuova simbologia.

2. La Giunta provinciale adotta uno schema tipo delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale su cui si basa l'attività dei comuni. (276)

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(276)  Articolo sostituito dall'art. 31, comma 1, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3.

 

Art. 134

Abrogazione di norme.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

- il testo unico sulle leggi provinciali in materia urbanistica, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20,

- il testo unico sulle leggi provinciali in materia urbanistica, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1993, n. 38,

- l'articolo 4 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35,

- l'articolo 20 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21,

- l'articolo 16, comma 2, della legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27,

- l'articolo 12 della legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15,

- gli articoli 44 e 45 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27,

- l'articolo 1, comma 6, della legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3.

- gli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 32 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2,

- l'articolo 6 della legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18,

- la legge provinciale 2 ottobre 1996, n. 20,

- l'articolo 5 della legge provinciale 6 novembre 1996, n. 22.

- la legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8;

- la legge provinciale 10 novembre 1960, n. 11;

- la legge provinciale 10 luglio 1961, n. 5;

- la legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9;

- la legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6;

- la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, eccettuato l'articolo 9-ter;

- gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45;

- gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 45. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 e 54 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4;

- gli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 40 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47;

- gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 e 24 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21;

- la legge provinciale 6 luglio 1992, n. 25;

- l'articolo 3 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4;

- l'articolo 10 della legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5 (277).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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(277)  Comma modificato dall'art. 20 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.


L.P. 4 marzo 2008, n. 1[1]
Pianificazione urbanistica e governo del territorio

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(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 11 marzo 2008, n. 11, suppl. n. 2.

(2) Si veda, anche, la L.P. 27 maggio 2008, n. 5, Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale.

 

Il Consiglio Provinciale ha approvato

Il Presidente della Provincia

Promulga la seguente legge:

 

TITOLO I

Disposizioni generali.

Capo I - Oggetto e finalità.

 

Art. 1

Oggetto della legge

1. Con questa legge la Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio della propria competenza primaria in materia di urbanistica, di piani regolatori e di tutela del paesaggio prevista dallo Statuto speciale e in coerenza con i principi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), detta disposizioni per il governo e la valorizzazione del territorio provinciale.

2. Questa legge definisce in particolare:

a) gli strumenti e le modalità per la formazione degli atti di pianificazione territoriale;

b) i contenuti e il procedimento di formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale in relazione alle competenze attribuite alla Provincia, alle comunità e ai comuni, nonché gli strumenti della loro attuazione;

c) la disciplina della tutela e valorizzazione del paesaggio e le sue modalità di esercizio da parte della Provincia, nonché le funzioni delegate alle comunità in tale materia;

d) la disciplina in materia di edilizia.

 

Art. 2

Finalità della legge.

1. Questa legge persegue le seguenti finalità:

a) garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione del sistema delle risorse territoriali e del paesaggio provinciali per migliorare la qualità della vita, dell'ambiente e degli insediamenti;

b) assicurare la tutela dell'identità storica e culturale della popolazione trentina;

c) promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole nel rispetto del principio di sussidiarietà responsabile;

d) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale nell'ambito del territorio provinciale e nel quadro dei processi di sviluppo nazionale ed europeo;

e) accrescere la competitività del sistema territoriale provinciale;

f) assicurare la partecipazione dei cittadini nei processi di elaborazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale;

g) assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione territoriale, mediante un processo d'integrazione fra i piani e l'aggiornamento permanente del sistema della pianificazione;

h) prevedere che la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale avvenga nel rispetto del principio della sussidiarietà responsabile e del decentramento delle scelte pianificatorie, nonché con il metodo della pianificazione condivisa fra la Provincia, le comunità e i comuni;

i) prevedere la valutazione strategica degli strumenti di pianificazione territoriale, con il metodo dell'autovalutazione, per assicurare la coerenza dei piani con il sistema della pianificazione provinciale;

j) valorizzare gli strumenti della perequazione e della compensazione nella redazione e attuazione degli atti di pianificazione territoriale locale, anche per favorire un'equa ripartizione tra i proprietari degli immobili dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione.

 

TITOLO II

La pianificazione territoriale

Capo I - Strumenti di pianificazione e flessibilità del sistema.

 

Art. 3

Sistema della pianificazione territoriale.

1. Il sistema della pianificazione territoriale provinciale si articola nei seguenti strumenti di pianificazione territoriale generale:

a) il piano urbanistico provinciale;

b) il piano territoriale della comunità;

c) il piano regolatore generale;

d) i piani dei parchi naturali provinciali e del parco nazionale dello Stelvio.

2. Il sistema di pianificazione territoriale provinciale, inoltre, comprende i seguenti strumenti di pianificazione con funzione integrativa, di specificazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale generale:

a) i regolamenti edilizi comunali previsti dall'articolo 36;

b) i piani attuativi previsti dal capo VIII di questo titolo.

3. I piani e i programmi di settore sono elaborati in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale di carattere generale del rispettivo livello territoriale e contribuiscono al loro aggiornamento secondo quanto previsto dall'articolo 4.

 

Art. 4

Flessibilità del sistema di pianificazione territoriale.

1. Il sistema della pianificazione territoriale provinciale s'ispira al principio della sussidiarietà responsabile e si realizza mediante un processo permanente d'integrazione, di aggiornamento e di modifica degli strumenti di pianificazione secondo quanto previsto da questa legge e dal piano urbanistico provinciale.

 

Art. 5

Partecipazione alle scelte pianificatorie.

1. Nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale la Provincia, le comunità e i comuni conformano la propria attività al metodo della partecipazione per la definizione delle scelte. Questo metodo si realizza mediante:

a) l'intervento dei soggetti interessati nell'ambito delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione;

b) l'utilizzo degli accordi-quadro di programma previsti da questa legge;

c) il coinvolgimento degli altri enti pubblici, delle associazioni che rappresentano rilevanti interessi di categoria e interessi diffusi nonché dei gestori di servizi pubblici e d'interesse pubblico nella definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche nell'ambito degli accordi-quadro di programma;

d) il ricorso agli accordi tra comuni e privati nell'ambito delle procedure di approvazione del piano regolatore generale e dei piani attuativi, nonché nell'utilizzo degli strumenti della compensazione e della perequazione urbanistica.

2. Per i fini di cui al comma 1, le comunità e i comuni assicurano appropriate misure di informazione per favorire la partecipazione della cittadinanza sugli atti deliberativi di prima adozione delle varianti generali o delle revisioni dei rispettivi strumenti urbanistici.

 

Capo II - Autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale

 

Art. 6

Autovalutazione dei piani.

1. Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o da questa legge sono sottoposti a un processo di autovalutazione inserito nei relativi procedimenti di formazione. L'autovalutazione si configura come una metodologia di analisi e di valutazione in base alla quale il pianificatore integra le considerazioni ambientali e socio-economiche all'atto dell'elaborazione e adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione.

2. I piani regolatori generali e i piani dei parchi naturali provinciali sono elaborati sulla base di una rendicontazione urbanistica che verifica ed esplicita, su scala locale, le coerenze con l'autovalutazione dei piani previsti dal comma 1.

3. L'autovalutazione e la rendicontazione evidenziano gli effetti finanziari dei piani sul bilancio dell'amministrazione interessata, con particolare riguardo alle spese per la realizzazione d'interventi e infrastrutture pubblici o connesse a previsioni che comportano vincoli ablativi o di asservimento della proprietà, esplicitando la coerenza con le previsioni, anche pluriennali, degli strumenti di bilancio e di programmazione finanziaria.

4. L'autovalutazione e la rendicontazione si svolgono con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, che riguardano la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

5. Se ne ricorrono i presupposti l'autovalutazione e la rendicontazione comprendono la valutazione d'incidenza, volta a considerare, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004, gli effetti diretti e indiretti dei piani sugli habitat e sulle specie afferenti i siti e le zone individuati ai sensi delle disposizioni provinciali in materia.

6. La struttura ambientale provinciale prevista dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004 è sostituita, relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi, dalle rispettive strutture competenti in materia di ambiente. Le strutture della Provincia e della comunità possono, su richiesta, prestare supporto tecnico alle strutture dei comuni.

 

Capo III - Organi e strutture per il governo del territorio

 

Art. 7

Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio.

1. Presso la Provincia è istituita la commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP), quale organo di elevata qualificazione tecnica con funzioni consultive sulle tematiche di maggior interesse concernenti il governo e la valorizzazione del territorio e del paesaggio e con funzioni autorizzative in materia di tutela del paesaggio.

2. In particolare spetta alla commissione:

a) su richiesta, esprimere pareri alla Giunta provinciale su temi di particolare rilevanza ai fini della programmazione degli interventi per lo sviluppo socio-economico della Provincia, per garantirne la sostenibilità ambientale e la compatibilità paesaggistica;

b) esprimere pareri sulle deliberazioni della Giunta provinciale nei casi previsti da questa legge;

c) esprimere pareri alle comunità ai fini dell'adozione del piano territoriale delle comunità;

d) su richiesta della Giunta provinciale, proporre soluzioni urbanistiche per far fronte a nuove esigenze e a problemi di particolare rilevanza urbanistica;

e) esprimere i pareri e rilasciare le autorizzazioni ai fini paesaggistici per le opere previste dall'articolo 71, comma 1, e dall'articolo 73.

3. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

a) l'assessore provinciale competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, che la presiede;

b) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, con funzioni di vicepresidente;

c) un numero non inferiore a sette e non superiore a nove esperti di riconosciuta professionalità ed esperienza nel settore della pianificazione territoriale, del paesaggio, dello sviluppo socio-economico, della sostenibilità ambientale e in materia giuridica, di cui almeno tre scelti fra professionisti competenti in materia di pianificazione, paesaggio e architettura iscritti ai rispettivi albi e uno indicato dal Consiglio delle autonomie locali.

4. Per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni indicati nel comma 2, lettera e), la commissione opera mediante una sottocommissione costituita da un numero di componenti non inferiore a due e non superiore a quattro ed è integrata da due dipendenti della Provincia esperti in tutela del paesaggio. I componenti della sottocommissione sono individuati dalla Giunta provinciale con la delibera di nomina della commissione.

5. Le modalità di funzionamento della commissione e la determinazione dei compensi per i suoi componenti sono disciplinate con deliberazione della Giunta provinciale. Ai componenti della commissione che sono dipendenti della Provincia si applicano le disposizioni provinciali in materia di compensi per la partecipazione a organi collegiali. Agli esperti esterni è attribuito un compenso determinato dalla Giunta provinciale sulla base dei compiti attribuiti.

 

Art. 8

Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità.

1. Presso ciascuna comunità è istituita una commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC).

2. Le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio:

a) esprimono pareri obbligatori ai fini dell'adozione dei piani regolatori generali e relative varianti, nonché dei regolamenti edilizi comunali;

b) rilasciano le autorizzazioni di loro competenza nei casi previsti dall'articolo 74 per gli interventi riguardanti immobili soggetti alla tutela del paesaggio;

c) quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimono pareri obbligatori sulla qualità architettonica dei piani attuativi, esclusi i piani guida, e delle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico individuate dal piano territoriale della comunità sulla base dei criteri generali stabiliti dal regolamento di attuazione. Nei comuni con popolazione superiore alla soglia individuata dal regolamento di attuazione i pareri possono essere resi dalla commissione edilizia comunale, se lo prevede il regolamento edilizio del comune interessato; in questi casi il regolamento edilizio deve prevedere che la commissione edilizia sia integrata da un componente designato dalla Giunta provinciale, al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7. Le disposizioni demandate al regolamento di attuazione ai sensi di questa lettera sono approvate previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali; in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro novanta giorni dalla richiesta della Provincia, il regolamento può essere approvato prescindendo da essa.

3. I pareri per la qualità architettonica previsti dal comma 2, lettera c), riguardano l'armonico inserimento degli interventi nel contesto di riferimento e sono rilasciati sulla base dei principi desumibili dalla carta del paesaggio e dalle sue linee guida. Per gli interventi che richiedono il parere obbligatorio della CPC ai sensi del comma 2, lettera c), si prescinde dal parere della commissione edilizia.

4. Si prescinde dal parere per la qualità architettonica di cui al comma 2, lettera c), nei seguenti casi:

a) per gli interventi previsti da piani attuativi, se la CPC, in sede di rilascio del parere sui piani attuativi medesimi, ha accertato che essi contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la loro realizzazione;

b) a decorrere dall'approvazione nell'ambito del piano territoriale della comunità dei manuali a carattere tipologico o esplicativo di cui all'articolo 21, comma 4, relativamente alle parti di territorio considerate dai manuali medesimi;

c) in assenza dei manuali tipologici di cui alla lettera b) ovvero nelle aree non considerate dagli stessi, qualora le opere siano realizzate in conformità a previsioni dei regolamenti edilizi, approvate previa acquisizione del parere favorevole della CPC, che disciplinano le modalità costruttive per la realizzazione di specifiche tipologie di opere.

5. I comuni possono avvalersi della CPC per l'espressione dei pareri spettanti alle commissioni edilizie comunali se non intendono istituire tali commissioni e per la richiesta di altri pareri previsti dai regolamenti edilizi, anche in luogo del parere della commissione edilizia. In questi casi alla richiesta di parere è allegato il verbale concernente l'esito dell'istruttoria urbanistica ed edilizia effettuata dall'ufficio comunale competente.

6. La CPC è nominata dalla comunità ed è composta da:

a) il presidente della comunità, che la presiede;

b) un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sei, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di storia e cultura locali e di sviluppo socio-economico, di cui uno designato dalla Giunta provinciale e uno dipendente della comunità.

7. Gli organi competenti nominano o designano gli esperti indicati nel comma 6, lettera b), tenuto conto dei titoli in loro possesso. Nei casi previsti dal comma 5 la CPC è integrata da rappresentanti designati in via permanente dal comune in misura non superiore a tre. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della comunità. Per il suo funzionamento la CPC provvede secondo proprie determinazioni, fermo restando che in caso di voto negativo dell'esperto designato dalla Giunta provinciale le autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e i pareri positivi sulla qualità architettonica possono essere rilasciati con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti:

a) i requisiti professionali minimi richiesti per la nomina a componente della CPC;

b) le modalità di selezione dei componenti della CPC sulla base di criteri proposti da un organismo tecnico composto da tre rappresentanti della Provincia e da tre rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali;

c) gli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione permanente individuate dalla Provincia sui temi della pianificazione territoriale, della tutela del paesaggio e dell'ambiente;

d) le ipotesi d'incompatibilità con l'incarico di esperto e i casi di decadenza dall'incarico.

9. Ai componenti della CPC la comunità corrisponde i compensi stabiliti nell'atto di nomina e determinati entro i limiti minimi e massimi individuati dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Gli oneri per i compensi corrisposti ai rappresentanti dei comuni di cui al comma 7, se previsti, sono a carico del bilancio comunale. Per i componenti delle CPC che siano dipendenti degli enti territoriali si applicano le disposizioni in materia di compensi previste dai rispettivi ordinamenti.

 

Art. 9

Sistema informativo ambientale e territoriale.

1. La Provincia, attraverso il sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT), cura la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati conoscitivi e delle informazioni relative al territorio e all'ambiente.

2. Il SIAT costituisce il sistema informativo integrato e unitario a supporto dell'intero sistema della programmazione della Provincia, delle comunità, dei comuni e della funzione di autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale.

3. Gli elementi conoscitivi del piano urbanistico provinciale, dei piani di settore della Provincia, degli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità e dei comuni costituiscono la struttura fondamentale del SIAT.

4. La Provincia, le comunità e i comuni forniscono al SIAT le informazioni in materia di pianificazione territoriale in loro possesso.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti:

a) i contenuti del SIAT e le sue articolazioni;

b) le specificazioni tecniche che la Provincia, le comunità e i comuni devono seguire nella redazione dei piani territoriali per garantire uniformità e omogeneità nella loro elaborazione;

c) i criteri e le modalità per la trasmissione, lo scambio e l'integrazione di dati e informazioni nonché per il collegamento dei sistemi informativi degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati ai processi di pianificazione territoriale, per creare una rete unificata provinciale;

d) i criteri di validazione dei dati acquisiti dal SIAT (3).

6. La Giunta provinciale individua le modalità di coordinamento fra i dipartimenti competenti in materia di urbanistica, di programmazione e le strutture provinciali tenute all'implementazione del sistema.

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(3) Si veda la Delib.G.P. 22 agosto 2008, n. 2129.

 

 Capo IV - Piano urbanistico provinciale

 

Art. 10

Obiettivi del piano urbanistico provinciale.

1. Il piano urbanistico provinciale (PUP) è lo strumento unitario di governo e di pianificazione del territorio provinciale con il quale si definiscono le strategie, le direttive e le prescrizioni da seguire per le trasformazioni territoriali.

2. Il piano urbanistico provinciale persegue i seguenti obiettivi:

a) garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione del sistema delle risorse territoriali provinciali al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile e durevole, nel rispetto del principio di sussidiarietà responsabile;

b) definire il quadro di riferimento per l'approvazione degli altri strumenti di pianificazione territoriale, di carattere generale e settoriale, assicurando il raccordo con gli strumenti di programmazione socio-economica;

c) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale nell'ambito del territorio provinciale e nel quadro del processo d'integrazione nel territorio europeo;

d) accrescere la competitività del sistema territoriale provinciale.

 

Art. 11

Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale.

1. Il piano urbanistico provinciale definisce i propri contenuti per perseguire gli obiettivi indicati dall'articolo 10. Costituiscono contenuti essenziali del piano urbanistico provinciale, comunque:

a) l'inquadramento strutturale e l'individuazione delle invarianti ai sensi dell'articolo 12;

b) l'analisi del sistema del paesaggio trentino mediante la carta del paesaggio prevista dall'articolo 13;

c) l'individuazione delle aree di tutela ambientale - stabilendone la specifica normativa d'uso per la valorizzazione paesaggistico-ambientale - e dei beni ambientali, da sottoporre a tutela del paesaggio nelle forme e con le modalità previste dal titolo III;

d) i criteri, gli indirizzi e i parametri per l'elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità e dei comuni;

e) la sintesi della disciplina degli aspetti legati alla sicurezza fisica del territorio, nelle componenti idrogeologiche, valanghive, sismiche e di difesa dal pericolo d'incendi boschivi, mediante la carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 14;

f) la definizione degli indirizzi per le strategie che costituiscono il quadro di riferimento nella valutazione strategica della pianificazione urbanistica e di settore.

2. Il piano urbanistico provinciale comprende tra i territori di cui al comma 1, lettera c), le aree indicate dall'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ferma restando la definizione di bosco di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), e ha valenza di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nella delimitazione dei territori il piano può adeguare, per ragioni di andamento orografico, la profondità delle fasce contermini ai laghi e ai fiumi o torrenti, escludere in tutto o in parte i corsi d'acqua che non hanno rilevanza a fini paesaggistici, escludere le zone totalmente o parzialmente edificate.

3. I contenuti del piano urbanistico provinciale sono espressi da:

a) norme prescrittive e vincolanti, che sospendono gli effetti della disciplina incompatibile contenuta negli strumenti di pianificazione delle comunità e dei comuni o che richiedono il loro adeguamento;

b) norme di direttiva, indirizzo e orientamento rivolte agli enti titolari di poteri pianificatori, che costituiscono parametro di coerenza nella valutazione dei singoli strumenti di pianificazione;

c) indicatori strategici e parametri, da implementare, monitorare e aggiornare attraverso il SIAT, per misurare e valutare il livello di conseguimento degli obiettivi nell'ambito del processo di valutazione degli strumenti di pianificazione.

4. Il piano urbanistico provinciale è costituito dai seguenti elementi essenziali:

a) la relazione illustrativa e i relativi allegati;

b) la struttura cartografica;

c) le norme di attuazione.

 

Art. 12

Inquadramento strutturale e invarianti.

1. L'inquadramento strutturale rappresenta la sintesi interpretativa del quadro conoscitivo del territorio provinciale e costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi, degli indirizzi e delle strategie da parte degli strumenti di pianificazione territoriale. Esso comprende gli elementi aventi valore strutturale, in quanto elementi cardine dell'articolazione morfologica e insediativa che caratterizzano il territorio provinciale. Gli strumenti di pianificazione tengono conto degli elementi dell'inquadramento strutturale nella definizione dei propri obiettivi e delle proprie strategie.

2. L'inquadramento strutturale individua le invarianti, definite a scala provinciale, quali elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela, di qualificazione e di valorizzazione per garantire lo sviluppo sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.

 

Art. 13

Carta del paesaggio.

1. Al fine del riconoscimento e della tutela dei valori paesaggistici la carta del paesaggio e le relative linee guida, previste dal piano urbanistico provinciale, forniscono l'analisi e l'interpretazione del sistema del paesaggio, inteso come sintesi dell'identità e delle invarianti che gli strumenti di pianificazione territoriale utilizzano come ausilio nella definizione delle scelte di sviluppo e nella conseguente valutazione della sua sostenibilità e dell'equilibrio territoriale.

2. I piani territoriali delle comunità approfondiscono e interpretano la carta del paesaggio con riferimento al relativo territorio, anche mediante l'utilizzo di scale cartografiche più idonee, tenuto conto delle linee guida previste dal piano urbanistico provinciale.

 

Art. 14

Carta di sintesi della pericolosità.

1. La carta di sintesi della pericolosità individua le aree caratterizzate da diversi gradi di penalità ai fini dell'uso del suolo sulla base della classificazione della pericolosità derivante dalla combinazione dei fattori di pericolo indicati dal comma 2. La carta è approvata dalla Giunta provinciale tenuto conto delle carte della pericolosità previste dalla vigente normativa in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è soggetta ad aggiornamenti periodici.

2. Ai fini della redazione della carta di sintesi della pericolosità la Giunta provinciale determina la metodologia per l'identificazione e la valutazione combinata dei fattori relativi ai pericoli idrogeologico, sismico, valanghivo e d'incendio boschivo, nonché per la perimetrazione delle aree soggette a questi pericoli, secondo criteri che tengono conto dei livelli d'intensità e di probabilità degli eventi attesi. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per verificare la coerenza delle nuove previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, nell'ambito del loro procedimento di approvazione, con la carta di sintesi della pericolosità.

3. Le disposizioni contenute nella carta di sintesi della pericolosità e nei suoi aggiornamenti prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale.

4. Dalla data di approvazione della carta di sintesi della pericolosità si applica la disciplina di uso del suolo stabilita dal capo IV dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale" e dai provvedimenti da esso richiamati.

5. La disciplina prevista dal comma 4 soddisfa i requisiti e i principi stabiliti, sotto il profilo urbanistico, dal capo IV dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche). Le disposizioni del piano in materia di uso del suolo cessano di applicarsi a decorrere dalla data di approvazione della carta di sintesi della pericolosità.

6. Il regolamento di attuazione stabilisce i contenuti e le modalità di presentazione e valutazione delle relazioni tecniche previste dal capo IV dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale" e dai provvedimenti da esso richiamati, individuando le strutture provinciali o comunali competenti e disciplinando la tenuta, da parte dei comuni, di un apposito registro delle relazioni tecniche e degli esiti della loro valutazione.

7. Il grado di pericolosità e la relativa penalità evidenziati dalla carta di sintesi della pericolosità sono riportati nei certificati di destinazione urbanistica.

8. I progetti d'interventi che interessano gli ambiti fluviali d'interesse idraulico di cui all'articolo 32 dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche), sono corredati da un'apposita relazione tecnica, volta a illustrare il rispetto delle condizioni previste dal piano, e sono sottoposti ad autorizzazione della struttura provinciale competente in materia.

 

Art. 15

Flessibilità del piano urbanistico provinciale.

1. Per assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione territoriale provinciale il piano urbanistico provinciale è soggetto ad aggiornamenti progressivi, nei limiti previsti da questo articolo e dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, in relazione al processo di sviluppo del sistema di pianificazione.

2. La carta del paesaggio contenuta nel piano urbanistico provinciale costituisce lo strumento di analisi e interpretazione del sistema del paesaggio per la redazione del piano territoriale della comunità nei termini previsti dal piano urbanistico provinciale.

3. La carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 14 è modificata con deliberazione della Giunta provinciale a seguito dell'approvazione delle modificazioni dei provvedimenti in base ai quali è elaborata.

4. Le previsioni del piano urbanistico provinciale possono essere integrate, specificate e modificate dagli strumenti di pianificazione territoriale nei casi previsti dal piano urbanistico provinciale medesimo. Le modifiche alle previsioni del piano urbanistico provinciale da parte degli strumenti di pianificazione e dei piani e programmi di settore sono comunque subordinate all'effettuazione di una specifica verifica di coerenza con i contenuti fondamentali del piano urbanistico provinciale e con il sistema della pianificazione, nell'ambito dell'autovalutazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione.

5. Nei casi in cui le norme di attuazione del piano urbanistico provinciale consentono alla Giunta provinciale di apportare integrazioni, specificazioni e modificazioni al piano urbanistico provinciale, senza ricorrere alle procedure di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 4, l'approvazione dei relativi provvedimenti è subordinata all'acquisizione del parere della CUP, alla preventiva adozione - resa nota con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e sui quotidiani locali - e al successivo deposito del provvedimento, per consentire la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati, secondo modalità e termini stabiliti con regolamento. A tal fine i provvedimenti adottati sono trasmessi alle comunità, ai comuni e agli enti parco interessati.

6. Le modificazioni del piano urbanistico provinciale ai sensi di questo articolo sono disposte dalla Giunta provinciale con l'approvazione dei provvedimenti previsti da questo articolo e sono effettuate dalle strutture provinciali competenti con le procedure stabilite per l'aggiornamento del SIAT ai sensi dell'articolo 9.

 

Art. 16

Documento preliminare.

1. Ai fini dell'adozione del piano urbanistico provinciale o di sue varianti la Giunta provinciale predispone e approva un documento preliminare contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi generali e delle linee direttive che si intendono perseguire. La relativa deliberazione è comunicata alle comunità, ai comuni ed al Consiglio delle autonomie locali, i quali, entro i successivi novanta giorni, possono far pervenire alla Giunta provinciale osservazioni sul documento e proposte per la risoluzione dei principali problemi di assetto dei loro territori.

2. La deliberazione della Giunta provinciale che approva il documento preliminare è trasmessa al Consiglio provinciale che, entro centoventi giorni dal ricevimento, può approvare indirizzi ai fini della formazione e dell'adozione del progetto di piano urbanistico provinciale.

3. Decorsi i termini previsti dai commi 1 e 2 la Giunta provinciale può procedere all'adozione del progetto di piano.

 

Art. 17

Adozione del progetto di piano urbanistico provinciale.

1. Il progetto di piano urbanistico provinciale è adottato dalla Giunta provinciale e depositato in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto ambientale relativo all'autovalutazione del piano ai sensi dell'articolo 6, a disposizione del pubblico, per novanta giorni consecutivi, presso la struttura provinciale competente in materia di pianificazione urbanistica.

2. Il deposito decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale di adozione del piano. Le date di deposito del piano sono rese note anche mediante avviso da pubblicare sui quotidiani locali.

3. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse.

4. Contemporaneamente al deposito la Giunta provinciale trasmette il progetto di piano alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento. Il parere della commissione può contenere anche richieste di modifica o integrazione del progetto.

5. Il parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali), è richiesto in relazione al progetto di piano adottato e depositato. A tal fine il progetto, contemporaneamente al deposito, è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali, che esprime il suo parere entro sessanta giorni dal ricevimento.

6. Contemporaneamente al deposito la Giunta provinciale trasmette il progetto di piano alla CUP, che entro novanta giorni formula il proprio parere. Alla CUP sono trasmessi, per le valutazioni di competenza, i pareri espressi dalla competente commissione permanente del Consiglio provinciale e dal Consiglio delle autonomie locali.

7. Contemporaneamente al deposito il progetto di piano è inviato allo Stato per eventuali osservazioni a scopo di coordinamento, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Decorso il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto la Giunta provinciale può prescindere dal parere.

8. Se la Giunta provinciale delibera variazioni al piano in seguito ai pareri della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, del Consiglio delle autonomie locali e della CUP, nonché di osservazioni pervenute ai sensi di questo articolo, è disposto un secondo deposito con la riduzione a metà dei termini previsti da questo articolo, prescindendo dalla richiesta di ulteriori pareri o osservazioni a eccezione di quelle previste dal comma 3, che però possono riguardare solo le parti variate.

9. Le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni relative alle parti variate non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni.

 

Art. 18

Approvazione del piano urbanistico provinciale e relazioni al Consiglio provinciale.

1. Al termine del procedimento disciplinato dall'articolo 17 la Giunta provinciale approva il disegno di legge di approvazione del piano, unitamente ai documenti concernenti l'autovalutazione, e lo trasmette al Consiglio provinciale.

2. La legge di approvazione del piano urbanistico provinciale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione limitatamente alla relazione illustrativa e alle norme di attuazione.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione del piano urbanistico provinciale. La relazione è discussa dal Consiglio provinciale con gli strumenti previsti dal suo regolamento interno, nell'ambito della programmazione dei lavori consiliari.

 

Art. 19

Salvaguardia del piano urbanistico provinciale.

1. La Giunta provinciale, all'atto dell'adozione del piano urbanistico provinciale o di sue varianti, individua le previsioni nei cui confronti si applica la salvaguardia e ne determina le modalità.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale che adotta il piano urbanistico provinciale o sue varianti, e fino alla data di entrata in vigore della relativa legge di approvazione, i comuni, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, devono sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia relative a interventi soggetti alle misure di salvaguardia. Inoltre sono sospesi gli effetti delle denunce d'inizio di attività relative a questi interventi.

3. In caso di variazioni al progetto di piano o di variante deliberate dalla Giunta provinciale la misura di salvaguardia può essere modificata e va riferita al progetto così come variato.

4. Nei territori sottoposti a salvaguardia la Giunta provinciale può sospendere il rilascio di atti di assenso comunque denominati di competenza provinciale per lavori di modifica del suolo.

5. Le sospensioni previste da questo articolo non possono essere protratte oltre quattro anni dalla data di adozione del piano o della variante e comunque non oltre due anni dalla data di approvazione del disegno di legge da parte della Giunta provinciale.

6. L'entrata in vigore di nuove previsioni del piano urbanistico provinciale comporta la decadenza delle concessioni e delle denunce d'inizio di attività in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e siano ultimati entro tre anni dalla data d'inizio dei lavori, sempre che non intervenga una proroga per l'ultimazione concessa dal comune ai sensi dell'articolo 103, comma 6.

 

Art. 20

Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale.

1. L'entrata in vigore di un nuovo piano urbanistico provinciale o di sue varianti sospende con effetto immediato l'applicazione delle prescrizioni contenute nei piani territoriali delle comunità, nei piani regolatori generali e nei piani e programmi provinciali di settore incompatibili con le previsioni del piano o della variante.

2. Le comunità possono apportare modificazioni ai propri piani territoriali solo contestualmente o dopo il loro adeguamento al nuovo piano urbanistico provinciale o alle sue varianti. In ogni caso le comunità provvedono all'adeguamento entro i termini eventualmente stabiliti dal piano urbanistico provinciale.

3. I comuni non possono procedere all'adozione di nuovi piani regolatori generali o di loro revisioni prima dell'adeguamento del piano territoriale della comunità al piano urbanistico provinciale o alle sue varianti. In sede di approvazione delle varianti diverse dalle revisioni la comunità e la Provincia verificano comunque la loro coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità.

4. Ad avvenuto adeguamento del piano territoriale della comunità al piano urbanistico provinciale i comuni possono apportare modificazioni ai propri piani regolatori solo contestualmente o dopo il loro adeguamento al piano territoriale della comunità. Sono fatte salve le varianti per la realizzazione di opere pubbliche e il rilascio di concessioni in deroga, ai sensi di questa legge, che la CPC ha ritenuto compatibili con le previsioni del piano territoriale. In ogni caso i comuni adeguano il proprio piano regolatore entro i termini eventualmente stabiliti dal piano territoriale della comunità.

 

Capo V - Piano territoriale della comunità

 

Art. 21

Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità.

1. Il piano territoriale della comunità (PTC) è lo strumento di pianificazione del territorio della comunità con il quale sono definite, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per uno sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale, nell'obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali, nella cornice delle funzioni riservate alle comunità dalla legge provinciale n. 3 del 2006. Il piano territoriale della comunità è elaborato in coerenza con i criteri e gli indirizzi definiti dall'accordo-quadro di programma di cui all'articolo 22 e in raccordo con gli strumenti di programmazione socio-economica della comunità, se approvati.

2. Il piano territoriale della comunità definisce e articola i propri contenuti in funzione degli obiettivi indicati dal comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dal piano urbanistico provinciale.

3. Costituiscono contenuti essenziali del piano territoriale della comunità, comunque:

a) l'inquadramento strutturale relativo al territorio della comunità;

b) l'approfondimento e l'interpretazione della carta del paesaggio delineata dal piano urbanistico provinciale con riguardo all'ambito territoriale della comunità;

c) la carta di regola del territorio, intesa come statuto condiviso delle istituzioni e della comunità locale comprendente gli elementi cardine dell'identità dei luoghi, espressivo anche della carta del paesaggio e delle invarianti; la carta stabilisce regole generali d'insediamento e di trasformazione del territorio, la cui tutela garantisce, nei processi evolutivi, lo sviluppo sostenibile;

d) l'individuazione delle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza sulla base dei criteri generali individuati con il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c);

e) l'implementazione della disciplina d'uso delle invarianti e la loro eventuale integrazione, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale e tenuto conto delle normative di settore vigenti;

f) l'approfondimento delle indicazioni del piano urbanistico provinciale per le reti ecologiche e ambientali;

g) la delimitazione delle aree di protezione fluviale, tenuto conto dei criteri del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;

h) la definizione di linee d'indirizzo per la determinazione, da parte dei piani regolatori generali, del dimensionamento dell'edilizia pubblica e agevolata per l'attuazione della politica della casa, perseguendo il riequilibrio complessivo del territorio, tenuto conto della sua effettiva capacità di carico antropico, in coerenza con i criteri generali stabiliti dalla Giunta provinciale e con le disposizioni in materia di residenza contenute nell'articolo 56;

i) il dimensionamento e la localizzazione delle attrezzature, dei servizi, delle infrastrutture e dei centri di attrazione di livello sovracomunale, previo assenso del comune, in coerenza con l'impianto complessivo della pianificazione territoriale dei comuni;

j) la specificazione e l'integrazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale definiti dalla Giunta provinciale in attuazione del piano urbanistico provinciale, e la localizzazione delle grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, e del commercio all'ingrosso;

k) la delimitazione delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale indicate dal piano urbanistico provinciale e l'eventuale localizzazione di nuove aree produttive del settore secondario di livello provinciale;

l) la precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio individuate dal piano urbanistico provinciale, con riguardo alla situazione specifica del territorio della comunità, sulla base di ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio;

m) la modificazione anche sostanziale dei perimetri delle aree sciabili, in osservanza delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale;

n) l'individuazione della viabilità e della mobilità di valenza sovracomunale, fatti salvi gli interventi contemplati dal piano provinciale della mobilità;

o) ogni altra misura o indicazione demandata al piano territoriale della comunità dal piano urbanistico provinciale o dalle leggi di settore.

4. In relazione a quanto previsto dal comma 3, lettere b) e c), la comunità approva, nell'ambito del piano territoriale della comunità, atti d'indirizzo e manuali a carattere tipologico o esplicativo, anche per specifiche parti del suo territorio, a supporto della pianificazione territoriale dei comuni e dell'esercizio delle funzioni autorizzative e concessorie in materia di urbanistica e di paesaggio.

5. Le previsioni del piano territoriale della comunità ai sensi del comma 3, lettere e), g), i), j), k), l), m), n) e o), se considerate vincolanti ai sensi del piano urbanistico provinciale o delle leggi di settore, devono essere osservate anche in deroga alle previsioni dei piani regolatori generali in vigore o soltanto adottati. Se la comunità non definisce direttamente la disciplina d'uso delle aree interessate dalle predette previsioni i comuni definiscono tale disciplina nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale, entro il termine stabilito dal piano territoriale della comunità. In caso d'inutile decorso del termine la disciplina d'uso è definita direttamente dalla comunità, acquisito il parere della CPC.

6. Il piano territoriale della comunità è costituito dai seguenti elementi essenziali:

a) la relazione illustrativa e relativi allegati;

b) la struttura cartografica;

c) le norme di attuazione;

d) gli atti d'indirizzo e manuali tipologici o esplicativi di cui al comma 4.

7. La relazione illustrativa del piano riporta, in un apposito allegato, il rapporto ambientale relativo all'autovalutazione prevista dall'articolo 6.

 

Art. 22

Accordo-quadro di programma.

1. L'adozione del piano territoriale della comunità e delle relative revisioni è preceduta, in relazione a quanto disposto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, dalla convocazione da parte della comunità di una conferenza per la stipulazione di un accordo-quadro di programma tra la comunità, i comuni rientranti nel suo territorio e gli enti parco interessati.

2. Preliminarmente alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma di cui al comma 1, la comunità attiva un tavolo di confronto e consultazione al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della comunità. Gli esiti di tale tavolo sono riportati in un apposito documento che viene considerato nell'ambito della procedura di formazione dell'accordo-quadro di programma medesimo.

3. Se non raggiunge l'accordo con tutti i comuni, la comunità può adottare comunque il piano territoriale, purché l'accordo sia stipulato da un numero di comuni che rappresenti almeno il 50 per cento della popolazione e almeno il 50 per cento dei comuni. Alla conferenza partecipa la Provincia per fornire il supporto conoscitivo necessario mediante i dati territoriali e socio-economici del SIAT e per suggerire scelte coerenti con il piano urbanistico provinciale. La stipulazione dell'accordo-quadro di programma è esteso obbligatoriamente alla Provincia nel caso d'indirizzi che richiedono delle modifiche al piano urbanistico provinciale mediante il piano territoriale della comunità, ai sensi dell'articolo 15.

4. Per la definizione dei criteri ed indirizzi generali di cui al comma 3 riguardanti le aree a parco è richiesta l'intesa con l'ente parco e con le altre comunità interessate, assicurando la coerenza con le previsioni dei piani dei parchi vigenti ed adottati. A tal fine è sottoscritto un documento che costituisce uno specifico allegato dell'accordo-quadro di programma; se l'intesa non viene raggiunta la decisione definitiva è assunta dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del piano territoriale della comunità.

5. L'accordo-quadro di programma definisce i criteri e gli indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale, promuovendo l'azione integrata della Provincia, della comunità, dei comuni e degli altri soggetti rappresentativi d'interessi collettivi nella redazione dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, nella cornice del modello di sviluppo locale e delle sue linee strategiche e tenuto conto degli indirizzi del programma di sviluppo provinciale, e a loro integrazione.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e nel rispetto del principio di leale collaborazione, sono individuate le modalità per lo svolgimento della conferenza prevista da questo articolo.

 

Art. 23

Adozione del piano territoriale della comunità.

1. La comunità elabora il progetto di piano territoriale della comunità sulla base degli indirizzi approvati nell'ambito dell'accordo-quadro di programma.

2. Il progetto di piano territoriale è adottato dalla comunità ed è depositato per novanta giorni consecutivi in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto ambientale relativo all'autovalutazione, a disposizione del pubblico. Il deposito decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di adozione del piano nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le date di deposito del piano, inoltre, sono rese note mediante avviso pubblicato sui quotidiani locali. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse.

3. Contemporaneamente al deposito il piano è trasmesso ai comuni facenti parte della comunità e agli enti parco interessati per la formulazione di osservazioni nonché alla Provincia per la verifica della sua coerenza con il piano urbanistico provinciale, con gli strumenti di pianificazione e con la programmazione di settore. Per la valutazione di coerenza con il piano urbanistico provinciale è richiesto il parere della CUP. I comuni, gli enti parco interessati e gli organi e strutture provinciali competenti si esprimono entro centoventi giorni dal ricevimento, decorsi inutilmente i quali i pareri s'intendono positivi salvo che, per ragioni adeguatamente motivate, la Giunta provinciale non proroghi il termine per esigenze di carattere istruttorio.

4. Il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento di osservazioni, è definitivamente adottato dalla comunità. Con l'adozione definitiva del piano è effettuata l'autovalutazione ai sensi dell'articolo 6. L'autovalutazione stabilisce le modalità e gli strumenti per assicurare il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano.

5. Se l'accoglimento di osservazioni comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, la comunità dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica; in tal caso i termini previsti dai commi 2 e 3 sono ridotti a trenta giorni, e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni. Si prescinde dalla richiesta di ulteriori osservazioni se le modifiche accolgono le osservazioni precedenti.

 

Art. 24

Approvazione ed entrata in vigore del piano territoriale della comunità.

1. Il piano territoriale della comunità è approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica in merito alla coerenza delle previsioni del piano con il piano urbanistico provinciale, l'accordo-quadro di programma, il parere della CUP e le osservazioni presentate, entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. Se in sede di approvazione del piano la Giunta provinciale riconosce che le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica di determinate zone sono interamente soddisfatte in ragione dei vincoli e delle prescrizioni contenute nel piano, in queste zone, a partire dalla data di entrata in vigore del piano, non è più richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

3. In sede di approvazione possono essere apportate al piano esclusivamente le modifiche indispensabili per assicurare la sua compatibilità con il piano urbanistico provinciale.

4. Il piano territoriale della comunità entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione che lo approva, anche per estratto.

5. Il piano territoriale della comunità è tenuto in libera visione del pubblico presso la sede della comunità e dei comuni che ne fanno parte.

 

Art. 25

Varianti al piano territoriale della comunità.

1. Il piano territoriale della comunità può essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario. Varianti puntuali al piano possono essere effettuate solo per ragioni di necessità e d'urgenza adeguatamente motivate.

2. Per le varianti al piano territoriale della comunità si applicano le disposizioni per la formazione del piano con le seguenti eccezioni:

a) si prescinde, di norma, dalla conferenza per la definizione dell'accordo-quadro di programma ai sensi dell'articolo 22, salvo che la comunità ritenga opportuno convocare la predetta conferenza in relazione all'importanza o alla complessità della variante;

b) i termini indicati negli articoli 23 e 24 sono ridotti a metà;

c) il parere della CUP è sostituito da quello della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, fatta salva la facoltà del servizio medesimo, in relazione all'importanza o alla complessità della variante, di devolvere alla CUP la valutazione di propria competenza; in tal caso la valutazione tecnica della CUP è resa entro novanta giorni.

3. La comunità determina preliminarmente se il progetto di variante al piano deve essere sottoposto ad autovalutazione ai sensi dell'articolo 6, quando può avere effetti significativi sull'ambiente, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004.

 

Art. 26

Rettifica delle previsioni del piano territoriale della comunità.

1. Non richiedono la procedura di variante al piano territoriale della comunità la correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del piano e gli adeguamenti conseguenti agli elaborati redatti allo scopo di eliminare previsioni contrastanti tra loro.

2. Gli atti di rettifica relativi al comma 1 sono approvati dalla comunità e sono comunicati ai comuni interessati e alla Provincia. La comunità pubblica per notizia gli atti di rettifica nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Non richiedono la procedura di variante al piano territoriale della comunità, inoltre, l'adeguamento delle rappresentazioni grafiche e degli altri elaborati a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti costituenti varianti ai piani territoriali delle comunità in forza di legge o dell'avvenuta esecuzione di opere concernenti infrastrutture da potenziare o progettate. In tal caso le comunità adeguano d'ufficio e tempestivamente gli elementi del piano, dandone notizia nell'albo della comunità e trasmettendo copia degli elaborati alla Provincia e ai comuni interessati.

 

Art. 27

Salvaguardia del piano territoriale della comunità.

1. La comunità, all'atto di adozione del piano, individua le previsioni nei cui confronti si applica la salvaguardia e ne determina le modalità. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del progetto di piano territoriale della comunità, nonché delle sue revisioni o varianti, e fino alla loro entrata in vigore, i comuni, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, devono sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia relative a interventi soggetti alle misure di salvaguardia. Inoltre sono sospesi gli effetti delle denunce d'inizio di attività relative a questi interventi.

2. In caso di variazioni al progetto di piano o di variante deliberate dalla comunità in considerazione di osservazioni pervenute, la misura di salvaguardia può essere modificata e va riferita al progetto così come variato.

3. Le sospensioni previste da questo articolo non possono essere protratte oltre due anni dalla data di adozione del progetto di piano o di variante.

4. L'entrata in vigore di un nuovo piano territoriale della comunità o di sue revisioni o varianti sospende con effetto immediato l'applicazione delle prescrizioni contenute nei piani regolatori comunali divenute incompatibili, fino al loro adeguamento al piano territoriale della comunità. Se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24, comma 2, i vincoli e le prescrizioni in materia di tutela e valorizzazione paesaggistica previsti dal piano territoriale della comunità si osservano anche in deroga alle prescrizioni, vigenti e adottate, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi comunali.

5. Per il periodo della salvaguardia il comune, con provvedimento da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del piano territoriale della comunità. Se i lavori non possono essere ripresi per la diversa disciplina data dal piano alle aree interessate, il soggetto che ha eseguito interventi o sostenuto spese ha titolo per ottenere dall'ente che adotta le modificazioni il rimborso delle spese e degli oneri relativi alle opere eseguite, per la parte divenuta inutilizzabile.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'entrata in vigore di nuove previsioni del piano territoriale della comunità comporta la decadenza delle concessioni e delle denunce d'inizio di attività in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e siano ultimati entro tre anni dalla data d'inizio dei lavori, sempre che non intervenga una proroga per l'ultimazione concessa dal comune ai sensi dell'articolo 103, comma 6.

 

Art. 28

Adeguamento dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali.

1. I comuni e gli enti di gestione dei parchi naturali provinciali adeguano il piano regolatore generale e il piano del parco entro i termini stabiliti dal piano territoriale della comunità.

2. I comuni possono adottare piani regolatori generali o loro revisioni o varianti solo contestualmente o dopo il loro adeguamento al piano territoriale della comunità o alle sue revisioni o varianti. Sono fatte salve le varianti per la realizzazione di opere pubbliche e il rilascio di concessioni in deroga, ai sensi di questa legge, che la CPC ha ritenuto compatibili con le previsioni del piano territoriale.

 

Capo VI - Piano regolatore generale

 

Art. 29

Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale.

1. Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione urbanistica predisposto dal comune, nell'esercizio delle funzioni di governo generale del suo territorio non esplicitamente attribuite ad altri livelli di pianificazione dal piano urbanistico provinciale o dalla legislazione di settore.

2. Il piano regolatore generale, in coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità, assicura le condizioni e i presupposti operativi per l'attuazione del programma strategico di sviluppo sostenibile delineato dal piano territoriale della comunità. In particolare il piano regolatore generale assume efficacia conformativa con riguardo alle previsioni e alle destinazioni urbanistiche riservate al piano urbanistico provinciale, al piano territoriale della comunità e ad altri livelli di pianificazione, fatte salve le integrazioni, le specificazioni e la disciplina espressamente attribuita al piano regolatore generale dai predetti strumenti di pianificazione o dalla legislazione di settore, e fatti salvi gli effetti conformativi demandati dalla legislazione vigente ad altri livelli di pianificazione.

3. Nel quadro dei commi 1 e 2 il piano regolatore generale definisce i suoi contenuti, tra i quali sono essenziali:

a) l'individuazione delle funzioni ammesse nelle diverse aree del territorio comunale e la disciplina per l'organizzazione e la trasformazione del territorio;

b) la precisazione dei perimetri delle aree di tutela ambientale individuate dal piano urbanistico provinciale, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale medesimo;

c) la precisazione delle unità minime d'intervento, degli indici edilizi e in generale delle regole per la trasformazione o conservazione delle aree urbanizzate e da urbanizzare;

d) la determinazione del dimensionamento residenziale, nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti ai sensi del piano urbanistico provinciale, eventualmente specificati dal piano territoriale della comunità, e delle disposizioni in materia di residenza contenute negli articoli 56 e 57;

e) la definizione delle singole categorie d'intervento ammesse per gli edifici soggetti alla tutela degli insediamenti storici, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 60 e della disciplina integrativa eventualmente stabilita dal piano territoriale della comunità;

f) la fissazione delle regole per il razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente, secondo gli indirizzi e criteri previsti dall'articolo 61;

g) la localizzazione dei servizi, dei comparti produttivi e delle infrastrutture di esclusivo interesse comunale;

h) l'evidenziazione delle aree soggette a pericolosità in base alla carta di sintesi della pericolosità e delle reti ecologiche e ambientali;

i) la rappresentazione del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali;

j) la precisazione e la modificazione non sostanziale delle aree sciabili, nei limiti consentiti dal piano urbanistico provinciale;

k) l'indicazione delle fasce di rispetto stradali e cimiteriali, nel rispetto delle norme in materia;

l) l'individuazione delle aree soggette a piano attuativo e le eventuali priorità per la loro approvazione;

m) l'eventuale individuazione di beni d'uso civico che richiedono un mutamento della destinazione d'uso, ai fini della verifica di compatibilità di tale mutamento prevista dalle disposizioni provinciali in materia di usi civici;

n) ogni altra indicazione demandata al piano regolatore generale dal piano urbanistico provinciale e dal piano territoriale della comunità o dalle leggi di settore, purché non sia in contrasto con quanto riservato al piano territoriale della comunità dalla legislazione vigente.

4. Se il comune intende utilizzare tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione urbanistica, il piano regolatore generale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione e della compensazione urbanistica, in coerenza con gli articoli 53 e 55.

5. Il piano regolatore generale è costituito dai seguenti elementi essenziali:

a) la relazione illustrativa e relativi allegati;

b) la struttura cartografica;

c) le norme di attuazione.

6. La relazione illustrativa riporta in un apposito allegato la rendicontazione urbanistica prevista dall'articolo 6.

 

Art. 30

Accordi tra soggetti pubblici e privati.

1. I comuni possono concludere accordi con soggetti privati per recepire nel piano regolatore generale proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di previsioni del piano, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

3. Gli accordi previsti da questo articolo possono essere stipulati secondo la disciplina sugli accordi di programma di cui all'articolo 43 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige).

 

Art. 31

Adozione del piano regolatore generale.

1. Il comune elabora il progetto di piano regolatore generale, tenendo conto degli eventuali accordi di cui all'articolo 30, anche avvalendosi dei dati conoscitivi del SIAT e organizzando appositi confronti istruttori con le strutture provinciali competenti per gli aspetti concernenti la pericolosità e la mobilità.

2. Il progetto di piano regolatore generale adottato è depositato per novanta giorni consecutivi in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto ambientale relativo alla rendicontazione urbanistica, a disposizione del pubblico. Il deposito decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di adozione del piano nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le date di deposito del piano, inoltre, sono rese note mediante avviso pubblicato sui quotidiani locali. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse.

3. Contemporaneamente al deposito il piano è trasmesso alla CPC per valutarne la coerenza con il piano territoriale della comunità. La CPC si esprime entro novanta giorni dal ricevimento; decorso tale termine il comune può comunque procedere. Se è previsto il mutamento di destinazione di beni d'uso civico, la relativa documentazione è trasmessa anche all'organo provinciale competente per la valutazione di compatibilità prevista dalle disposizioni provinciali in materia di usi civici; l'organo provinciale competente si esprime entro novanta giorni dal ricevimento.

4. Il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni, è definitivamente adottato dal comune. Con l'adozione definitiva del piano viene effettuata la rendicontazione urbanistica ai sensi dell'articolo 6. La rendicontazione urbanistica stabilisce le modalità e gli strumenti per assicurare il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano.

5. Se l'accoglimento di osservazioni comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, il comune dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica; in tal caso i termini previsti dai commi 2 e 3 sono ridotti a metà, e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni. Non è ulteriormente richiesta la valutazione della CPC ai sensi del comma 3 se le modifiche accolgono le osservazioni già presentate dalla CPC.

 

Art. 32

Approvazione ed entrata in vigore del piano regolatore generale.

1. Il piano regolatore generale è approvato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento. Il termine per l'approvazione del piano è elevato a novanta giorni nei seguenti casi:

a) se la CPC, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, ha evidenziato elementi d'incoerenza del piano regolatore generale rispetto al piano territoriale della comunità; l'approvazione del piano è preceduta dall'acquisizione del parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica in merito agli elementi evidenziati dalla CPC;

b) qualora il comune presenti osservazioni sulle previsioni del piano concernenti l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale n. 11 del 2007.

2. Se in sede di approvazione del piano la Giunta provinciale riconosce che le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica di determinate zone sono interamente soddisfatte in ragione dei vincoli e delle prescrizioni contenute nel piano, in queste zone, a partire dalla data di entrata in vigore del piano, non è più richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

3. In sede di approvazione possono essere apportate al piano esclusivamente le modifiche indispensabili per assicurare la sua compatibilità con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità.

4. Il piano regolatore generale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione che lo approva, anche per estratto, ed è tenuto in libera visione del pubblico presso la sede del comune.

 

Art. 33

Varianti al piano regolatore generale.

1. Il piano regolatore generale può essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario o opportuno.

2. Per le varianti al piano regolatore generale si applicano le disposizioni per la formazione del piano con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 31, fermo restando che non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio e non è ammessa l'adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale, salvi i casi di motivata urgenza e gli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento.

 

Art. 34

Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale.

1. Non richiedono la procedura di variante al piano regolatore generale la correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del piano e gli adeguamenti conseguenti agli elaborati redatti allo scopo di eliminare previsioni contrastanti tra loro.

2. Gli atti di rettifica relativi al comma 1 sono approvati dal comune e sono comunicati alla comunità e alla Provincia. Il comune pubblica per notizia gli atti di rettifica nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Non richiedono la procedura di variante al piano regolatore generale, inoltre, l'adeguamento delle rappresentazioni grafiche e degli altri elaborati del piano regolatore a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti costituenti varianti ai piani regolatori in forza di legge o dell'avvenuta esecuzione di opere concernenti infrastrutture da potenziare o progettate. In tal caso i comuni adeguano d'ufficio e tempestivamente gli elementi del piano, dandone notizia nell'albo comunale e trasmettendo copia degli elaborati alla Provincia e alla comunità.

 

Art. 35

Salvaguardia del piano regolatore generale.

1. A decorrere dall'adozione del progetto di piano regolatore generale o di sue revisioni o varianti e fino alla loro entrata in vigore i comuni, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, devono sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia o sulle denunce d'inizio di attività relative agli interventi, individuati dal comune all'atto di adozione del progetto di piano o di variante, che possono comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione.

2. In caso di variazioni al progetto di piano deliberate dal comune in considerazione di osservazioni pervenute la misura di salvaguardia può essere modificata e va riferita al piano definitivamente adottato.

3. Le sospensioni previste da questo articolo non possono essere protratte per più di tre anni dalla data di adozione del piano o della variante.

4. Per il periodo della salvaguardia il comune, con provvedimento da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del piano. Se i lavori non possono essere ripresi per la diversa disciplina data dal piano alle aree interessate, il soggetto che ha eseguito interventi o sostenuto spese ha titolo per ottenere dall'ente che adotta le modificazioni il rimborso delle spese e degli oneri relativi alle opere eseguite, per la parte divenuta inutilizzabile.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'entrata in vigore di nuove previsioni del piano regolatore generale comporta la decadenza delle concessioni e delle denunce d'inizio di attività in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e siano ultimati entro tre anni dalla data d'inizio dei lavori, sempre che non intervenga una proroga per l'ultimazione concessa dal comune ai sensi dell'articolo 103, comma 6.

 

Capo VII - Regolamento edilizio comunale

 

Art. 36

Contenuti del regolamento edilizio comunale.

1. Ogni comune ha un regolamento edilizio che determina:

a) le modalità e la documentazione per presentare al comune i progetti di opere per la richiesta di concessione edilizia o la presentazione della denuncia d'inizio di attività e per la richiesta e il rilascio del certificato di destinazione urbanistica e del certificato di agibilità;

b) i criteri e le modalità per il decoro esterno degli edifici, la sistemazione e le caratteristiche delle aree di pertinenza degli edifici e le caratteristiche delle recinzioni, nonché l'eventuale disciplina delle modalità costruttive per la realizzazione di specifiche tipologie di opere; il regolamento, in particolare, può prevedere - ai fini della valorizzazione e della tutela paesaggistico-ambientale anche del territorio non assoggettato a tutela del paesaggio - norme sulla tipologia, le altezze, la cubatura, i caratteri architettonici, i materiali e le sistemazioni esterne degli edifici, la tutela di elementi caratterizzanti il paesaggio e ogni altra prescrizione di carattere tecnico che risulti conveniente;

c) le disposizioni integrative degli standard stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 58 per quanto concerne le distanze fra le costruzioni e dai confini, le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche, i parcheggi a servizio degli edifici;

d) l'eventuale fissazione di una superficie minima degli alloggi, anche superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia abitativa pubblica e agevolata;

e) le modalità di calcolo del contributo di concessione, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 115;

f) le caratteristiche tipologiche dei cartelli o altri mezzi pubblicitari da collocare all'interno dei centri abitati;

g) i modi di approvvigionamento dalle reti dei servizi e le norme igieniche d'interesse edilizio;

h) gli interventi soggetti al parere obbligatorio della CPC, in luogo della commissione edilizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 5;

i) l'eventuale ordinamento della commissione edilizia, se il comune intende costituire tale organo, e l'individuazione dei casi in cui è richiesto il parere della commissione;

j) ogni altro elemento utile a disciplinare l'attività edilizia.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti i metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni. Queste disposizioni prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori comunali in contrasto con esse.

3. La Giunta provinciale, sentito il parere della CUP e del Consiglio delle autonomie locali, approva uno schema di regolamento edilizio tipo per la redazione dei regolamenti edilizi.

 

Capo VIII - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), in materia di pianificazione

 

Art. 37

Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in materia di pianificazione.

1. I piani dei parchi naturali provinciali e i piani di gestione delle riserve naturali provinciali sono disciplinati dalle disposizioni provinciali in materia in coerenza con il sistema della pianificazione provinciale.

2. Relativamente al parco nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e dalle altre norme statali e provinciali di riferimento.

3. Per i territori ricadenti nei parchi naturali provinciali il piano del parco tiene luogo dei piani regolatori generali. Prima della sua approvazione il piano del parco è sottoposto al parere della CUP, nella fase procedurale stabilita dalle disposizioni regolamentari previste dalla legge provinciale n. 11 del 2007; la CUP verifica la coerenza del piano del parco con il piano urbanistico provinciale e con i piani territoriali delle comunità interessate.

4. Fino all'approvazione della disciplina legislativa provinciale prevista dall'articolo 15 della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico), il piano regolatore generale dei comuni il cui territorio ricade anche nel parco nazionale dello Stelvio ha efficacia anche nel territorio del parco. A questo fine i comuni interessati adottano il piano regolatore generale previo parere del comitato di gestione del parco, per assicurare le necessarie misure di compatibilità e la salvaguardia dell'area protetta.

5. Resta ferma la disciplina prevista dalla legge provinciale n. 11 del 2007 in materia di vincolo idrogeologico. Il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 14 della legge provinciale n. 11 del 2007 assicura appropriate forme di coordinamento e integrazione con le procedure di approvazione dei piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali per il rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, anche in deroga, ove occorra, alle disposizioni procedurali di questa legge.

 

Capo IX - Attuazione della pianificazione urbanistica

 

Sezione I - Disposizioni comuni

 

Art. 38

Disposizioni generali.

1. Il piano attuativo è lo strumento per la pianificazione urbanistica di dettaglio di determinate parti del territorio comunale, in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

2. I piani attuativi si distinguono in piani d'iniziativa pubblica, d'iniziativa privata e d'iniziativa mista pubblico-privata.

3. La formazione di un piano attuativo è obbligatoria nei casi previsti dal piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 29 e in presenza delle condizioni previste dall'articolo 42 per i piani di lottizzazione. In questi casi, fino all'approvazione del piano sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle costruzioni esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso, senza aumento di volume.

4. Il piano attuativo può apportare lievi modificazioni ai perimetri delle zone individuate dal piano regolatore generale per rispettare i confini catastali o per regolarizzare aree che per la loro conformazione non sono suscettibili di razionale utilizzazione, purché di ridotte dimensioni e di collocazione periferica. Nel caso dei piani di lottizzazione, inoltre, è richiesta l'espressa dichiarazione dei proprietari interessati alla modifica di non voler aderire alla lottizzazione.

5. Se il piano attuativo richiede delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale per una più razionale programmazione degli interventi la deliberazione del consiglio comunale che lo approva, nel caso di piani attuativi d'iniziativa privata e mista pubblico-privata, o che lo adotta, nel caso di piani attuativi d'iniziativa pubblica, costituisce adozione di variante al piano regolatore generale. In questo caso si applica la procedura di approvazione delle varianti al piano regolatore generale.

Art. 39

Comparti edificatori.

1. Il piano regolatore generale o i relativi piani di attuazione possono prevedere la formazione di comparti edificatori, comprendenti uno o più edifici o aree costituenti insieme un'unità minima d'intervento.

2. Se sono stati individuati comparti edificatori il comune può notificare al proprietario o ai proprietari un invito a dichiarare, entro un termine prefissato, se intendono procedere agli interventi previsti, a meno che non vi provvedano direttamente, in maniera congiunta, i proprietari interessati.

3. Entro il termine fissato ai sensi del comma 2 il proprietario propone un programma esecutivo relativo all'intero comparto, comprensivo di rilievi e progetti, e uno schema di convenzione nel quale sono fissati i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi. In presenza di più proprietari il programma esecutivo può essere presentato da un consorzio tra essi costituito con il concorso di almeno il 60 per cento della volumetria degli edifici del comparto. In caso di mancata presentazione del programma nel termine prescritto vi provvede d'ufficio il comune.

4. Il programma è approvato dal consiglio comunale. In sede di approvazione possono essere apportate le modifiche necessarie e opportune a garantirne la conformità alle previsioni e ai criteri direttivi del piano regolatore generale. L'avviso dell'intervenuta approvazione dei programmi è notificato ai proprietari interessati per la stipulazione della convenzione. I lavori devono essere eseguiti entro il termine fissato.

5. A seguito dell'approvazione del programma il comune fissa un termine per la sottoscrizione della convenzione allegata al programma da parte di coloro che non l'hanno già sottoscritta in precedenza. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione da parte di alcuni dei proprietari, il comune procede all'espropriazione dei beni con l'osservanza della normativa provinciale in materia. Il comune procede all'espropriazione anche se i lavori non risultano eseguiti nei termini previsti dal programma.

 

Art. 40

Limiti alle variazioni di piano.

1. Se è stato approvato un piano attuativo i comuni non possono disporre nei nuovi piani regolatori, prima che scadano i termini previsti all'articolo 52, commi 2 e 3, una disciplina dei relativi terreni difforme da quella già autorizzata, a meno che non ne forniscano adeguata motivazione sulla base di circostanze o esigenze sopravvenute.

2. Se viene approvata una nuova disciplina di aree regolate dai piani o dalle lottizzazioni di cui al comma 1, il soggetto che ha eseguito interventi o sostenuto spese ha titolo per ottenere dall'ente che adotta le modificazioni il rimborso delle spese e degli oneri finanziari relativi alle opere eseguite, per la parte divenuta inutilizzabile.

3. Decorsi i termini previsti all'articolo 52, commi 2 e 3, i comuni possono dare diversa destinazione alle aree senza particolare motivazione.

 

Art. 41

Contenuti dei piani attuativi d'iniziativa pubblica e di quelli d'iniziativa privata.

1. Il regolamento di attuazione determina i contenuti dei piani attuativi d'iniziativa pubblica e d'iniziativa privata prevedendo, in particolare:

a) le modalità di redazione e i contenuti delle rappresentazioni grafiche;

b) l'ulteriore documentazione tecnica da allegare;

c) i contenuti degli schemi di convenzione da stipulare fra gli interessati e il comune, le garanzie da prestare e i termini, comunque non superiori a dieci anni, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, la misura del contributo di concessione da corrispondere in relazione all'entità delle opere da realizzare direttamente a cura dei proprietari, le modalità della cessione gratuita al comune delle opere di urbanizzazione realizzate.

 

 

Sezione II - Piani d'iniziativa privata

 

Art. 42

Oggetto dei piani.

1. Sono piani attuativi d'iniziativa privata:

a) i piani di lottizzazione;

b) i piani di recupero;

c) i piani per l'edilizia abitativa agevolata, come definita dalle leggi provinciali in materia;

d) gli insediamenti produttivi.

2. I piani di lottizzazione sono obbligatori quando sono espressamente previsti dal piano regolatore generale e nei seguenti casi:

a) quando si mira all'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione, alla creazione di una pluralità di edifici oppure di un rilevante insieme di unità a scopo abitativo o produttivo, anche se facenti parte di un unico edificio, compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica di aree già edificate, e che richieda l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o il loro adeguamento;

b) quando la trasformazione urbanistica o edilizia di una o più aree di estensione superiore ai 5.000 metri quadrati è predisposta attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti edificabili, o atti equivalenti, e l'utilizzo comporta l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria; non costituisce lottizzazione ai sensi di questa legge il frazionamento che consegue a una divisione ereditaria.

3. I piani di recupero hanno a oggetto la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente e sono presentati al comune dai privati interessati, proprietari di almeno il 60 per cento della volumetria degli edifici dell'area.

4. I piani per l'edilizia abitativa agevolata sono presentati dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme provinciali in materia e individuano, entro le zone residenziali edificate e di nuovo sviluppo, le aree e gli edifici da riservare a edilizia abitativa agevolata, determinandone la disciplina.

5. I piani attuativi per gli insediamenti produttivi disciplinano aree destinate a opere e impianti di carattere industriale, artigianale e commerciale, a impianti e servizi turistici e a complessi destinati alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli o ad allevamenti zootecnici. Questi piani hanno l'obiettivo di promuovere un efficace e coordinato utilizzo delle aree che essi disciplinano.

 

Art. 43

Piano guida.

1. Quando è obbligatoria l'approvazione di un piano di lottizzazione ai sensi dell'articolo 42, il comune può approvare, previo parere della CPC, un apposito piano guida di carattere preliminare, allo scopo di orientare le iniziative private di lottizzazione e di consentire all'interno di ciascuna zona l'adozione di piani di lottizzazione parziali, nel quadro di previsioni estese a tutta la zona.

2. Il piano guida, nel rispetto dei parametri stabiliti dal piano regolatore generale, stabilisce le indicazioni da osservare per la buona sistemazione urbanistica della zona e il suo inserimento nel territorio circostante, con particolare riferimento alla destinazione delle singole aree, alla tipologia edilizia, alle opere di urbanizzazione primaria e, se occorre, secondaria. All'interno di ogni area soggetta a piano di lottizzazione il piano guida può determinare ambiti d'intervento distinti; in tal caso il piano di lottizzazione può riguardare anche un singolo ambito d'intervento, a condizione che rimanga sempre assicurata la contestuale realizzazione delle corrispondenti opere di urbanizzazione primaria.

3. Se il piano guida, per una più razionale programmazione degli interventi, richiede delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale, la deliberazione del consiglio comunale che lo approva costituisce adozione di variante al piano regolatore generale; quindi si applica la procedura per l'approvazione delle varianti.

4. Al piano guida non si applicano le disposizioni concernenti i piani attuativi contenute nell'articolo 52.

 

Art. 44

Formazione dei piani attuativi d'iniziativa privata.

1. I piani attuativi d'iniziativa privata sono approvati dal comune, previo parere della CPC.

2. La richiesta di approvazione del piano può essere presentata dai proprietari che rappresentino almeno il 60 per cento degli indici edilizi ammessi dal piano regolatore generale; in tal caso si applica il comma 4 dell'articolo 50. La richiesta di approvazione del piano deve essere accompagnata dai provvedimenti elencati nell'articolo 101, se necessari.

3. Il comune approva anche lo schema di convenzione e successivamente ne promuove la stipula. Per gli immobili interessati dal piano attuativo il certificato di destinazione urbanistica riporta gli estremi dell'atto di approvazione del piano e della relativa convenzione.

4. Con il provvedimento di approvazione del piano il comune può aumentare fino a un massimo del 30 per cento l'incidenza del contributo di concessione previsto dall'articolo 115, in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona, allo stato delle opere di urbanizzazione.

 

Sezione III - Piani d'iniziativa pubblica

 

Art. 45

Piano attuativo d'iniziativa pubblica.

1. Il piano attuativo d'iniziativa pubblica riguarda:

a) la lottizzazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 50;

b) il recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) l'edilizia abitativa di cui alla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)" di seguito definita edilizia abitativa pubblica, nonché l'edilizia agevolata, come definita dalle leggi provinciali in materia;

d) gli insediamenti produttivi.

2. Si può compilare un piano di recupero del patrimonio edilizio esistente d'iniziativa pubblica nei casi espressamente previsti dal piano regolatore generale e quando il ricorso a questo strumento è ritenuto necessario per un migliore utilizzo di determinate zone, in assenza d'iniziativa da parte dei proprietari interessati. In tal caso si osservano le disposizioni dell'articolo 50.

 

Art. 46

Formazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica.

1. I piani attuativi d'iniziativa pubblica sono adottati dal consiglio comunale, previo parere della CPC. La proposta di piano deve essere accompagnata dai provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, se necessari.

2. Il piano, adottato in tutti i suoi elementi, è depositato presso gli uffici del comune, a libera visione del pubblico, per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni nel pubblico interesse.

3. Successivamente il piano, modificato in conseguenza dell'eventuale accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato dal consiglio comunale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, a cura del comune, dell'avviso sull'esecutività della relativa deliberazione.

4. L'entrata in vigore del piano attuativo d'iniziativa pubblica comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e degli interventi in esso previsti. L'esecuzione delle opere pubbliche e degli interventi deve avvenire entro il periodo di efficacia del piano attuativo.

 

Art. 47

Espropriazioni a fini di edilizia abitativa.

1. I comuni possono espropriare le aree comprese nei piani attuativi per l'edilizia abitativa pubblica e agevolata, nonché gli immobili che formano oggetto dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.

2. Le aree e gli immobili espropriati possono essere utilizzati dal comune per la realizzazione di opere di edilizia abitativa pubblica o cedute in proprietà, previa stipula di apposita convenzione:

a) a ITEA s.p.a., per l'attuazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa;

b) alle imprese convenzionate di cui all'articolo 4, comma 5, della legge provinciale n. 15 del 2005 per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo;

c) alle cooperative edilizie e a richiedenti singoli, sempre che questi e i soci delle cooperative siano in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per essere ammessi ai benefici dell'edilizia agevolata;

d) a privati, per la realizzazione delle attrezzature d'interesse pubblico previste dai piani. 3. Il comune stabilisce l'ordine di priorità di assegnazione delle aree ai soggetti indicati nel comma 2.

4. Le aree necessarie all'esecuzione di programmi di edilizia abitativa possono essere espropriate direttamente da ITEA s.p.a., previa loro individuazione da parte del comune medesimo, nell'ambito dei piani attuativi per l'edilizia abitativa pubblica e per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

5. Se compatibile con le esigenze dei soggetti indicati nel comma 2, e comunque tenuto conto del coordinato utilizzo delle aree, una quota non superiore al 50 per cento, in termini volumetrici, delle aree comprese nei piani attuativi per l'edilizia abitativa pubblica e agevolata può essere utilizzata dai proprietari, singoli o riuniti in cooperativa, purché in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per essere ammessi ai benefici dell'edilizia agevolata, con eccezione del rispetto dei limiti di reddito. A tal fine i proprietari, entro le quantità volumetriche e i termini annualmente fissati dal comune, possono presentare domanda di costruire direttamente sulle aree stesse, nel rispetto delle prescrizioni dei piani. I proprietari che si avvalgono di questa facoltà devono ultimare le costruzioni entro un triennio dal rilascio della concessione edilizia, a pena di decadenza.

6. I proprietari che intendono costruire direttamente ai sensi del comma 5 devono presentare al comune un atto unilaterale d'obbligo con il quale s'impegnano a rispettare le caratteristiche costruttive e d'uso degli edifici, nonché i connessi vincoli. La mancata ultimazione dei lavori nel triennio dal rilascio della concessione edilizia ed entro la scadenza di proroghe eventualmente concesse comporta l'applicazione, da parte del comune, di una sanzione pecuniaria in misura pari a metà del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 129.

 

Art. 48

Espropriazioni per il recupero degli insediamenti storici.

1. Qualora i proprietari delle aree e degli edifici individuati come insediamenti storici non provvedano all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti nel piano regolatore generale o nei piani attuativi, nel termine fissato dal rispettivo piano o stabilito con provvedimento del comune, il comune medesimo può deliberare di procedere all'espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici relativi; ove necessario, la deliberazione del comune costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e degli interventi. Se l'immobile può essere destinato a residenza, il comune ha la facoltà di demandare direttamente a ITEA s.p.a. l'espropriazione. Gli immobili espropriati entrano a far parte del patrimonio del comune o di ITEA s.p.a.

2. Ferma restando la disciplina dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e dei comparti edificatori, qualora i proprietari di almeno il 60 per cento in termini volumetrici di un edificio facente parte di un insediamento storico intendano effettuare interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione e l'esecuzione dei lavori debba, per ragioni strutturali o di convenienza economica, interessare anche le parti residue dell'edificio i cui proprietari non abbiano aderito all'esecuzione dei lavori, si provvede nel seguente modo:

a) su richiesta degli interessati, il comune invita i restanti proprietari ad associarsi all'iniziativa entro un termine stabilito;

b) la mancata presentazione al comune, entro il termine fissato, della domanda di concessione edilizia per i lavori inclusi nei progetti, equivale a rifiuto di adesione all'esecuzione dei lavori;

c) ove ricorrano i presupposti di cui alla lettera b), il comune può provvedere per la parte residua in conformità a quanto previsto dal comma 1.

3. L'esproprio di immobili da parte del comune è sempre possibile quando, secondo il piano regolatore generale o secondo i relativi piani attuativi, occorra procedere a demolizione degli immobili ed i proprietari, benché intimati, non vi abbiano provveduto nel termine fissato. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma 1.

4. Ove per l'esecuzione dei lavori o di opere previste dal piano regolatore generale e dai relativi piani attuativi sia necessario poter disporre temporaneamente, anche solo in parte, di edifici o di aree contigue o prossime a quelle su cui tali lavori o opere debbono eseguirsi, la Provincia, su richiesta del comune o anche dei diretti interessati, autorizza l'occupazione temporanea, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).

 

Art. 49

Espropriazioni per insediamenti produttivi.

1. I comuni possono espropriare le aree comprese nei piani attuativi d'iniziativa pubblica riguardanti insediamenti produttivi.

2. Le aree espropriate sono utilizzate mediante la cessione in proprietà o mediante la concessione del diritto di superficie, con la stipula di una convenzione che disciplina gli oneri posti a carico del concessionario e dell'acquirente e le sanzioni in caso d'inosservanza.

 

Art. 50

Piano di lottizzazione d'ufficio.

1. Si può compilare un piano di lottizzazione anche per iniziativa comunale. A tal fine il comune invita tutti i proprietari delle aree esistenti nelle singole zone a presentare il progetto di lottizzazione entro un congruo termine. La presentazione può avvenire anche se manca l'adesione di proprietari di aree che, per la loro configurazione o minima estensione, non pregiudicano il raggiungimento degli scopi di una pianificazione organica dell'area.

2. A decorrere dalla data in cui il comune ha comunicato l'invito a presentare il progetto di lottizzazione e fino all'esecutività del provvedimento con cui il comune ha autorizzato il piano di lottizzazione, il comune sospende ogni determinazione sulle domande di concessione che riguardano l'area da lottizzare. La sospensione non può protrarsi per un periodo superiore a dodici mesi.

3. Decorso inutilmente il termine fissato il comune dispone la compilazione d'ufficio del piano di lottizzazione. Quindi il piano di lottizzazione è adottato, previo parere della CPC, e approvato dal comune con le procedure previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 46, tenendo conto in particolare delle osservazioni eventualmente presentate dai proprietari delle aree.

4. Il comune può espropriare gli immobili dei proprietari che non hanno accettato la lottizzazione. Quando è opportuno e tecnicamente possibile, in alternativa all'espropriazione degli immobili, il consiglio comunale può deliberare di ridurre l'ambito della lottizzazione ai soli immobili dei proprietari che l'hanno accettata, anche disponendo solamente l'espropriazione degli immobili necessari all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, fermo restando l'accollo dei relativi oneri ai lottizzanti. In tal caso l'edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione resta subordinata all'approvazione di un piano di lottizzazione integrativo e al pagamento del contributo di concessione previsto dall'articolo 115 in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative concessioni edilizie.

 

Sezione IV - Piani d'iniziativa mista pubblico-privata

 

Art. 51

Programmi integrati d'intervento d'iniziativa mista pubblico-privata.

1. Costituiscono piani d'iniziativa mista pubblico-privata i programmi integrati d'intervento promossi dal comune o da altri soggetti pubblici e privati per riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale o per programmare interventi edilizi di particolare complessità e impegno finanziario. Il programma integrato d'intervento è caratterizzato dalla presenza di una pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie d'intervento, comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.

2. Se il programma è promosso da soggetti pubblici e privati, singoli o riuniti in consorzio o associati, essi devono risultare proprietari di almeno il 60 per cento della superficie interessata dal piano.

3. Il regolamento di attuazione può stabilire i criteri per la redazione dei programmi d'intervento prevedendo:

a) le modalità di redazione delle rappresentazioni grafiche e i relativi contenuti;

b) l'ulteriore documentazione tecnica da allegare, anche sulla proprietà e disponibilità delle aree;

c) la documentazione concernente il quadro generale delle risorse mobilitabili;

d) lo schema-tipo di convenzione da stipulare fra gli interessati e il comune, con particolare riferimento alle garanzie finanziarie, all'ordine temporale di realizzazione delle opere o alle eventuali priorità da assegnare agli interventi, e le sanzioni applicabili.

4. La previsione del piano regolatore generale circa la necessità di utilizzare un'area previa formazione di un piano attuativo si ritiene soddisfatta con la formazione del programma d'intervento. Se la formazione del piano attuativo o del programma d'intervento è prevista come obbligatoria dal piano regolatore generale, si applica l'articolo 50, comma 4.

5. I programmi sono approvati dal comune, previo parere della CPC. La concessione edilizia o la denuncia d'inizio di attività per gli interventi previsti nel programma possono riguardare anche singoli lotti funzionali.

 

Capo X - Durata ed effetti degli strumenti di pianificazione territoriale

 

Art. 52

Durata ed effetti dei piani.

1. Il piano urbanistico provinciale, il piano territoriale della comunità e il piano regolatore generale hanno valore a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto da questo articolo.

2. Il piano regolatore generale può stabilire che determinate previsioni concernenti aree specificatamente destinate a insediamento, la cui attuazione assume particolare rilevanza per la comunità locale, cessano di avere efficacia se entro il termine stabilito dal piano stesso, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, non è stato presentato il piano attuativo, se richiesto, o la domanda di concessione edilizia o la denuncia d'inizio di attività per la realizzazione degli interventi.

3. I piani attuativi hanno efficacia per dieci anni dalla loro approvazione. Decorso questo termine il piano attuativo diventa inefficace per la parte non ancora eseguita relativa alle opere di urbanizzazione. In tal caso, entro novanta giorni dalla cessazione di efficacia deve essere predisposto un nuovo piano per il necessario assetto della parte rimasta inattuata.

4. Le disposizioni dello strumento urbanistico che prevedono l'obbligo di predisposizione di piani attuativi conservano efficacia per dieci anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico definitivamente approvato, salvo che il piano regolatore generale non preveda un termine inferiore ai sensi del comma 2.

5. In considerazione della necessità di tutelare le limitate risorse territoriali esistenti nella provincia le indicazioni del piano territoriale della comunità e del piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati e li assoggettano a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità, conservano efficacia per dieci anni, salvo che nel frattempo non si sia proceduto al deposito della domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo o non siano entrati in vigore i piani attuativi. Resta ferma la possibilità per il piano territoriale della comunità e per il piano regolatore generale di prevedere un'efficacia del vincolo per periodi inferiori.

6. I vincoli previsti dal comma 5 possono essere motivatamente reiterati una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni, purché il comune provveda alla corresponsione al proprietario, previa sua richiesta dalla quale risulti la sussistenza del danno effettivamente prodotto, di un indennizzo, salvo rivalsa del comune nei confronti del soggetto nell'interesse del quale il vincolo è stato reiterato se la richiesta di reiterazione è stata formulata da questo soggetto. L'indennizzo è determinato come segue (4):

a) in misura pari all'interesse legale calcolato sull'indennità di esproprio, sulla base dei tassi vigenti al momento della determinazione dell'annualità, per ciascun anno successivo alla scadenza del vincolo decennale;

b) l'indennità di esproprio di cui alla lettera a) è calcolata in base ai parametri vigenti per la sua determinazione alla data di entrata in vigore del provvedimento di reiterazione del vincolo;

c) l'indennizzo è corrisposto in annualità entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, a decorrere dall'anno successivo a quello di reiterazione del vincolo; in caso di esproprio l'indennizzo annuale è quantificato in ragione del numero di mesi decorsi prima del pagamento dell'indennità di esproprio ed è liquidato entro il terzo mese successivo al pagamento dell'indennità.

7. L'indennizzo non è dovuto:

a) nel caso di vincoli che incidono con carattere di generalità su intere categorie di beni;

a-bis) nel caso di vincoli che incidono su aree non destinate specificatamente ad edificazione (5);

b) nel caso di vincoli che subordinano la realizzazione d'interventi all'approvazione di piani attuativi d'iniziativa privata o d'iniziativa mista pubblico-privata di cui alle sezioni II e IV del capo IX di questo titolo;

c) se in alternativa all'esproprio è stipulata una convenzione per la compensazione urbanistica ai sensi dell'articolo 55;

d) se nelle aree soggette a vincolo i piani regolatori generali ammettono, in attesa dell'espropriazione delle aree o dell'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica, la realizzazione di strutture prefabbricate di carattere precario ai sensi dell'articolo 97, comma 2, e altri interventi, secondo criteri da stabilire con regolamento, per l'esercizio di attività compatibili con la destinazione di zona; dopo l'attivazione della procedura espropriativa queste strutture devono essere rimosse a cura e spese degli interessati nei termini stabiliti dal comune, eventualmente prorogabili; decorso inutilmente il termine le strutture sono equiparate a opera abusive realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio.

8. Decorsi i termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 e fino all'adozione delle varianti ai piani regolatori generali recanti la nuova disciplina delle aree interessate, queste aree sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato, e comunque nel rispetto delle altre norme, anche più restrittive, previste dal piano regolatore generale per le aree destinate ad attività agricole.

9. In alternativa all'espropriazione i comuni possono acquisire le aree soggette ai vincoli preordinati all'espropriazione mediante il ricorso alla perequazione urbanistica e alla compensazione urbanistica disciplinate dal capo XI di questo titolo.

10. L'obbligo di predisposizione di un piano attuativo e la previsione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità è riportata nel certificato di destinazione urbanistica relativo agli immobili interessati.

 

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(4) Alinea così modificato dall’art. 38, comma 1, L.P. 12 settembre 2008, n. 16.

(5) Lettera aggiunta dall’art. 38, comma 1, L.P. 12 settembre 2008, n. 16.

 

Capo XI - Disposizioni particolari per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale

 

Art. 53

Perequazione urbanistica.

1. Il piano regolatore generale può essere redatto secondo tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione urbanistica.

2. La perequazione urbanistica persegue un'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione tra i proprietari delle aree alle quali si riferisce.

3. Il piano regolatore generale individua:

a) gli ambiti territoriali entro i quali si applica la perequazione;

b) gli indici edificatori convenzionali riferiti alla capacità edificatoria territoriale complessivamente attribuita alle aree comprese negli ambiti, anche differenziati per parti dell'ambito e per classi in base allo stato di fatto e di diritto degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche eventualmente assegnate alle singole aree;

c) gli indici urbanistici riferiti alla capacità edificatoria delle sole aree destinate a insediamento, da rispettare in ogni caso ai fini della pianificazione urbanistica attuativa e del rilascio della concessione edilizia, anche in seguito all'eventuale riconoscimento di crediti edilizi ai sensi degli articoli 55 e 56;

d) le aree e gli immobili degradati e incongrui o ricadenti in aree con penalità elevate secondo le previsioni della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 14, anche non compresi negli ambiti di cui alla lettera a), che richiedono interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione la cui esecuzione può determinare un credito edilizio ai sensi dell'articolo 55, comma 1;

e) gli eventuali obblighi di cessione al comune di aree, anche specificatamente individuate, per la realizzazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive e in genere di opere pubbliche;

f) gli ulteriori criteri e modalità per l'applicazione dell'istituto della perequazione.

4. L'ammontare complessivo del dimensionamento degli interventi corrispondente agli indici edificatori convenzionali previsti dal comma 3, lettera b), ai crediti edilizi di cui agli articoli 55 e 56, e agli indici edificatori previsti per le aree destinate a insediamento non comprese negli ambiti territoriali oggetto di perequazione, non deve risultare superiore al nuovo carico insediativo massimo complessivo definito per i diversi interventi e deve risultare coerente, per quanto riguarda la residenza, con i parametri per il dimensionamento residenziale stabiliti ai sensi del piano urbanistico provinciale, eventualmente integrati e specificati dai piani territoriali delle comunità.

5. Il piano regolatore generale stabilisce gli indici urbanistici per la realizzazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive e in genere di opere pubbliche, o i criteri per la loro determinazione, mediante i piani attuativi previsti dal capo IX di questo titolo. Questi indici sono determinati in modo indipendente e ulteriore rispetto agli indici convenzionali riconosciuti ai proprietari delle aree ai sensi del comma 3, lettera b).

6. I diritti corrispondenti agli indici edificatori convenzionali di cui al comma 3, lettera b), e i crediti edilizi di cui agli articoli 55 e 56, ad avvenuta approvazione dei piani attuativi previsti dall'articolo 54, comma 1, e delle convenzioni previste dagli articoli 55 e 56, sono negoziabili fra i soggetti interessati. Le negoziazioni producono effetti nei confronti del comune nei modi previsti da questa legge e dal piano.

7. Ogni comune tiene il registro dei diritti edificatori e dei crediti edilizi previsti dagli articoli 55 e 56. L'entità dei diritti edificatori e dei crediti edilizi è indicata nel certificato di destinazione urbanistica previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

8. In attesa delle varianti generali ai piani regolatori redatte per l'utilizzo di tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione urbanistica, i comuni possono applicare la perequazione in forma semplificata, anche per attuare pienamente la compensazione urbanistica, sempre che siano osservati i principi generali desumibili da questo articolo e dall'articolo 54. Per l'applicazione di questa perequazione possono essere utilizzate anche le varianti speciali previste per l'attuazione degli articoli 56 e 57 e dei corrispondenti articoli 18-quinquies e 18-sexies della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

 

Art. 54

Strumenti di attuazione della perequazione.

1. La perequazione si attua mediante i piani attuativi previsti dal capo IX di questo titolo. I piani attuativi possono riguardare uno o più ambiti oggetto di perequazione, anche non contigui.

2. I piani attuativi previsti dal capo IX di questo titolo individuano le aree in cui concentrare l'edificazione, nonché le eventuali aree da cedere gratuitamente al comune e da destinare alla realizzazione delle dotazioni territoriali per spazi pubblici o attività collettive o opere pubbliche, o a eventuali interventi di riqualificazione ambientale.

3. I piani attuativi devono essere accompagnati da uno schema di convenzione per disciplinare i rapporti tra il comune e i proprietari delle aree comprese nei piani. Per gli immobili interessati dal piano attuativo il certificato di destinazione urbanistica riporta gli estremi dell'atto di approvazione del piano e della relativa convenzione.

4. Il piano regolatore può determinare le priorità da seguire nella redazione dei piani attuativi, prevedendo i termini massimi entro i quali i proprietari delle aree devono presentare la proposta di piano; decorsi inutilmente i termini il comune può procedere d'ufficio alla redazione del piano.

 

Art. 55

Compensazione urbanistica.

1. Se un immobile è soggetto a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, lettera d), il piano regolatore generale può riconoscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori da utilizzare nelle aree destinate a edificazione. L'efficacia del riconoscimento del credito edilizio è subordinata alla realizzazione degli interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione. Salvo il caso in cui il riconoscimento del credito edilizio è effettuato nell'ambito dei piani attuativi previsti dall'articolo 54, comma 1, il riconoscimento deve essere preceduto da una convenzione che determini, in particolare, le modalità di realizzazione degli interventi e l'entità del credito edilizio.

2. In caso di aree assoggettate a vincoli espropriativi già ricadenti in zone specificatamente destinate a insediamenti dal piano regolatore generale prima dell'imposizione del vincolo il comune, in alternativa all'espropriazione e contro cessione gratuita dell'area a suo favore, può disporre il trasferimento a titolo di credito edilizio di diritti edificatori su altre aree destinate a edificazione o la permuta con altre aree di proprietà del comune. I criteri per la determinazione dei diritti edificatori a titolo di credito edilizio sono stabiliti dal piano regolatore generale, fermo restando che tali diritti non possono risultare superiori ai diritti edificatori riconosciuti dal piano prima dell'imposizione del vincolo. L'eventuale permuta di aree può essere effettuata tenendo conto non solo del valore economico dell'operazione ma anche del rapporto costibenefici complessivi dello scambio ai fini della realizzazione dell'intervento. La stima del valore economico delle aree è effettuata mediante perizie asseverate redatte da professionisti abilitati. I rapporti tra il comune e il proprietario interessato sono regolati mediante convenzione.

3. Il comma 2 si applica anche ai vincoli espropriativi imposti su aree non specificatamente destinate a insediamenti, prima dell'imposizione del vincolo da parte del piano regolatore generale. In tal caso i diritti edificatori trasferibili non possono essere superiori a quelli convenzionali determinati ai sensi dell'articolo 53, comma 3, lettera b).

4. Il credito edilizio riconosciuto per i fini previsti dai commi 1, 2 e 3 può essere utilizzato, in aggiunta agli indici convenzionali previsti, unicamente in ambiti omogenei oggetto di perequazione individuati dal piano regolatore generale, anche diversi da quello in cui ricade l'immobile che dà titolo alla compensazione. Se il credito edilizio è utilizzato a incremento degli indici convenzionali in ambiti oggetto di perequazione, il piano regolatore generale individua l'entità massima di credito edilizio utilizzabile per l'incremento in coerenza, per quanto riguarda gli interventi di carattere residenziale, con i parametri per il dimensionamento previsti dall'articolo 53, comma 4. Il trasferimento dei diritti edificatori non richiede il procedimento di variante al piano regolatore generale. Se il comune, su richiesta dell'interessato, ritiene opportuno consentire l'utilizzo del credito edilizio in aree non comprese negli ambiti oggetto di perequazione, le relative convenzioni sono soggette ad approvazione del consiglio comunale secondo le procedure e con gli effetti previsti dal comma 2 dell'articolo 5 (Disposizioni in materia di edifici costituenti il patrimonio edilizio montano esistente) della legge provinciale n. 10 del 2004. Se l'interessato intende cedere i diritti edificatori riconosciuti a titolo di credito edilizio a un altro soggetto per la loro utilizzazione in aree non comprese negli ambiti oggetto di perequazione, la cessione dei diritti edificatori e la relativa annotazione nel registro previsto dall'articolo 53, comma 7, sono subordinate alla stipula di una convenzione fra i soggetti interessati e il comune, da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale secondo le procedure e con gli effetti previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2004.

5. Le opere e i servizi pubblici previsti dal piano regolatore generale possono essere realizzati direttamente dai proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione, previa convenzione con il comune volta ad assicurare l'effettiva realizzazione e destinazione pubblica delle attrezzature e dei servizi, le loro modalità di realizzazione e di gestione. Resta fermo in capo ai proprietari delle aree l'obbligo di rispettare la normativa comunitaria in materia di appalti, quando gli importi per la realizzazione di attrezzature e servizi superano le soglie comunitarie.

6. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche, in alternativa all'espropriazione, alle opere pubbliche e d'interesse pubblico di competenza della Provincia, della Regione e dello Stato. In tal caso le convenzioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 sono sottoscritte, oltre che dal comune e dai proprietari delle aree, dall'amministrazione competente a eseguire l'opera e stabiliscono, in particolare, le modalità di cessione delle aree all'amministrazione medesima. La sottoscrizione delle convenzioni può essere preceduta da un accordo di programma ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 1 del 1993.

7. Se, per effetto di vincoli sopravvenuti diversi da quelli di natura urbanistica, non è più esercitabile, in tutto o in parte, il diritto di edificare già riconosciuto dal piano regolatore generale prima dell'imposizione del vincolo, il titolare del diritto può chiedere al comune il trasferimento di diritti edificatori, la cui entità è stabilita con la convenzione prevista da questo comma, a titolo di credito edilizio, su altre aree destinate a edificazione, o la permuta con altre aree di proprietà del comune o dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo contro cessione a titolo gratuito, al comune o all'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, dell'area interessata dal vincolo sopravvenuto. In caso di accoglimento dell'istanza, sentita l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, i rapporti tra il comune, l'interessato e l'amministrazione predetta sono regolati mediante convenzione. Per la permuta di aree si applicano i criteri del comma 2; per la determinazione e l'utilizzo dei crediti edilizi si applica il comma 4. L'accoglimento dell'istanza non costituisce titolo per richieste d'indennizzo quando, secondo le norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non è indennizzabile. Quando, ai sensi della normativa vigente, il titolare del diritto di edificare può chiedere l'indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, il riconoscimento del credito edilizio è computato ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.

 

Art. 56

Disposizioni in materia di edilizia abitativa.

1. Il piano regolatore generale può prescrivere che nelle aree destinate a residenza vengano riservate quote d'indice edificatorio per la realizzazione d'interventi di edilizia abitativa disciplinati dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), e dalla legge provinciale n. 15 del 2005.

2. Per i comuni dichiarati ad alta tensione abitativa con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la previsione della riserva di quote d'indice edificatorio costituisce un obbligo.

3. I comuni dichiarati ad alta tensione abitativa, d'accordo con la Provincia, quantificano la riserva di quote d'indice edificatorio mediante variante ai piani regolatori generali. La variante è adottata entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 2. Se il comune non adotta la variante nei termini stabiliti la Giunta provinciale, previa diffida, può nominare un commissario per la sua adozione.

4. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 55 si applicano anche per l'acquisizione di aree da destinare alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge provinciale n. 21 del 1992 e dalla legge provinciale n. 15 del 2005. In tal caso gli accordi di programma e le convenzioni previste da queste leggi sono integrati con i contenuti delle convenzioni previste dall'articolo 55.

5. Il piano regolatore generale può prevedere che il comune possa riconoscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori da utilizzare nelle aree destinate a edificazione, ai soggetti che s'impegnano a cedere alloggi a ITEA s.p.a., in proprietà o in disponibilità per la successiva locazione agli aventi diritto, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 15 del 2005. La cessione in disponibilità per la successiva locazione non può essere inferiore a quindici anni. I rapporti tra l'interessato, il comune e ITEA s.p.a., compresa la determinazione dei prezzi di cessione in proprietà o in disponibilità per la successiva locazione, sono regolati con convenzione. Il riconoscimento del credito edilizio e la sua annotazione nel registro previsto dall'articolo 53, comma 7, sono subordinati alla preventiva cessione degli alloggi a ITEA s.p.a. Per l'utilizzazione dei diritti edificatori riconosciuti si applica l'articolo 55.

6. Il piano regolatore generale può inoltre prevedere che il comune possa riconoscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori da utilizzare nelle aree destinate a edificazione, alle imprese convenzionate di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 15 del 2005 che realizzano alloggi o mettono a disposizione alloggi già esistenti ai sensi della medesima disposizione. La convenzione tra il comune e le imprese stabilisce, in particolare, la durata dell'obbligo di mantenere la destinazione degli alloggi alle finalità della predetta disposizione per un periodo comunque non inferiore a quindici anni, nonché l'applicazione delle penalità e le relative garanzie, anche di carattere finanziario, in caso di violazione degli obblighi assunti. Il riconoscimento del credito edilizio e la sua annotazione nel registro previsto dall'articolo 53, comma 7, sono subordinati alla preventiva stipulazione della convenzione. Per l'utilizzazione dei diritti edificatori riconosciuti si applica l'articolo 55.

 

Art. 57

Disciplina degli alloggi destinati a residenza.

1. Per favorire la conservazione delle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio provinciale e la sua identità insediativa, contenendo il suo consumo nei limiti delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione stabilmente insediata, questo articolo disciplina le modalità per assentire la realizzazione di alloggi destinati a residenza, in modo tale da privilegiare il soddisfacimento delle esigenze abitative per alloggi destinati a residenza ordinaria rispetto a quelle per alloggi per tempo libero e vacanze.

2. Per i fini del comma 1 l'edilizia residenziale è distinta nelle seguenti categorie d'uso:

a) alloggi per tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi;

b) alloggi destinati a residenza ordinaria, cioè alloggi diversi da quelli previsti dalla lettera a).

3. In considerazione del diverso rilievo che assume nei comuni la diffusione degli alloggi per tempo libero e vacanze, con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali, la CUP e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati i comuni che presentano una consistenza di alloggi per tempo libero e vacanze rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, tanto da richiedere l'applicazione di questo articolo, eventualmente anche a specifiche aree del territorio comunale. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale stabilisce il dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria, tenuto conto, in particolare, della consistenza della popolazione residente, delle diverse destinazioni d'uso degli alloggi residenziali esistenti, della ricettività turistica, delle presenze turistiche e delle tendenze dello sviluppo residenziale comunale, con particolare riferimento alla domanda di nuovi alloggi da destinare ad abitazione principale. La deliberazione della Giunta provinciale è coerente con i parametri per il dimensionamento della residenza stabiliti dal piano urbanistico provinciale e determina il dimensionamento relativo alle nuove edificazioni e al mutamento d'uso delle costruzioni esistenti. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, concernente "Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica". Il cambio di destinazione d'uso dei volumi non residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2005 per la nuova destinazione ad alloggi per tempo libero e vacanze è disciplinato dai piani regolatori generali, fermo restando che non può superare il limite massimo del 50 per cento del volume per il quale è chiesto il cambio di destinazione d'uso residenziale. Il piano regolatore generale può determinare eccezioni all'applicazione di questo limite, in ragione delle limitate dimensioni volumetriche e della localizzazione della costruzione esistente. I piani territoriali delle comunità possono modificare il limite del 50 per cento per il cambio di destinazione d'uso in determinate aree del territorio comunale ai fini di garantire la sostenibilità e la qualità dello sviluppo socio-economico nonché la salvaguardia dell'identità locale.

4. I comuni individuati dalla deliberazione prevista dal comma 3 adeguano le previsioni dei piani regolatori comunali ai contenuti della deliberazione, specificando:

a) le previsioni di sviluppo residenziale del comune nel successivo decennio, con particolare riferimento ai nuovi alloggi da destinare ad abitazione principale;

b) gli effetti attesi sulle infrastrutture viarie, sull'approvvigionamento idrico, energetico, sullo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti e i costi di realizzazione e manutenzione presumibili per le nuove opere di urbanizzazione necessarie o per il potenziamento di quelle esistenti;

c) il dimensionamento degli interventi destinati ad alloggi per tempo libero e vacanze ritenuto compatibile con le esigenze di tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e con le effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione;

d) i casi in cui il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di alloggi per tempo libero e vacanze è subordinato all'approvazione di un piano attuativo.

5. L'eventuale aumento del dimensionamento degli alloggi da destinare a residenza disposto da successive varianti al piano regolatore generale non produce effetti sul dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per tempo libero e vacanze fissato dalle previgenti disposizioni di piano ai sensi della lettera c) del comma 4, fino a quando non sia stato realizzato almeno l'80 per cento del dimensionamento degli alloggi destinati a residenza ordinaria previsto dalle previgenti disposizioni di piano.

6. La concessione edilizia o la denuncia d'inizio di attività per la realizzazione di nuovi alloggi residenziali, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, precisa la destinazione a residenza ordinaria o ad alloggio per tempo libero e vacanze delle unità immobiliari. Il comune provvede alla tenuta di un elenco dei titoli abilitativi edilizi che specificano la destinazione degli alloggi e all'annotazione nel libro fondiario, a spese dell'interessato, della destinazione a residenza ordinaria degli alloggi a ciò destinati. L'annotazione è richiesta dal comune sulla base del titolo edilizio e di un'attestazione del comune in cui sono riportate le particelle e le porzioni materiali soggette al vincolo. Il comune può, in base alla dichiarazione di fine lavori, presentare istanza tavolare per la cancellazione dell'annotazione dalle unità immobiliari non oggetto di vincolo. La cancellazione del vincolo può essere altresì richiesta dall'interessato sulla base di una certificazione rilasciata dal comune che autorizza la cancellazione del vincolo sulla base dell'accertata conformità urbanistica della trasformazione d'uso dell'edificio. Le spese di cancellazione sono a carico dell'interessato (6).

7. Il cambio d'uso da alloggio per tempo libero e vacanze a residenza ordinaria è sempre ammesso; quello da altre destinazioni d'uso ad alloggio per tempo libero e vacanze è ammesso solo nei limiti stabiliti dal piano regolatore generale ai sensi del comma 3 e della lettera c) del comma 4. Il proprietario dell'alloggio, o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, è responsabile nei confronti del comune per il mantenimento della destinazione a residenza ordinaria degli edifici assentiti a questi fini.

8. Il comune vigila sul mantenimento della destinazione delle costruzioni e sul loro utilizzo, anche mediante la verifica dei contratti delle aziende erogatrici di servizi, dei controlli ai fini fiscali e dei contratti di locazione stipulati. I controlli, che i comuni possono delegare alle comunità, devono riguardare un campione di unità immobiliari comunque non inferiore, annualmente, al 10 per cento del totale. Nell'ambito dei poteri di vigilanza attribuiti alla Provincia dal titolo VI essa effettua accertamenti sull'esecuzione dei controlli di competenza dei comuni.

9. La realizzazione abusiva, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, di alloggi per tempo libero e vacanze comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 15.000 euro. La violazione è accertata dal comune, al quale spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione; per il pagamento delle sanzioni si applica l'articolo 136. I proventi delle sanzioni riscossi dal comune sono destinati a interventi di edilizia pubblica o agevolata o a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale.

10. Ciascun accertamento della violazione di cui al comma 9 da parte degli organi comunali successivo al precedente costituisce un'autonoma violazione e comporta una distinta sanzione, sempre che fra il precedente accertamento e quello successivo sia decorso un periodo non inferiore a tre mesi. Per la prima violazione la sanzione pecuniaria può essere ridotta sino a un quinto del suo importo, tenuto conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione delle conseguenze della violazione, della personalità e delle condizioni economiche dell'interessato.

11. Con regolamento, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i casi in cui il comune può autorizzare temporaneamente, in deroga a questo articolo, l'utilizzazione di un alloggio destinato a residenza ordinaria come alloggio per tempo libero e vacanze da parte del proprietario dell'alloggio o di suoi parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado, stabilendone le condizioni e i termini, eventualmente prorogabili.

12. Questo articolo non si applica agli alloggi destinati alle attività extra-alberghiere di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e f-bis), della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica), nonché agli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 61, limitatamente a quelli che possono essere destinati a fini abitativi solamente in modo non permanente, ferma restando la possibilità di mutamento d'uso di tali alloggi nel rispetto dei vincoli previsti da questo articolo e dalle disposizioni speciali che li concernono.

13. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria possono essere comunque utilizzati quali alloggi per tempo libero e vacanze nei seguenti casi:

a) alloggi compresi nel medesimo edificio o in edifici contigui, nel limite di tre per ciascun proprietario o usufruttuario, ceduti in locazione a turisti in forma non imprenditoriale e con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, a condizione che i proprietari risiedano nell'edificio medesimo o in uno degli edifici contigui; il proprietario o l'usufruttuario comunicano al comune l'utilizzo di tali alloggi per tempo libero e vacanze; il comune tiene un elenco di tali alloggi, che ne specifica la destinazione;

b) alloggi di proprietà di emigrati trentini all'estero ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti); alloggi di proprietà di persone che abbiano risieduto nel comune interessato per un periodo non inferiore a dieci anni e che abbiano successivamente trasferito la residenza in un altro comune, o di proprietà del coniuge o di parenti di primo grado; questa lettera si applica con riguardo a un unico alloggio per i soggetti interessati.

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(6) Comma così modificato dall’art. 38, comma 2, L.P. 12 settembre 2008, n. 16.

 

Art. 58

Standard urbanistici.

1. La Giunta provinciale può determinare, per zone territoriali omogenee, i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà, nonché i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, che devono essere osservati dagli strumenti di pianificazione territoriale e dai relativi piani attuativi.

2. La Giunta provinciale determina i limiti e i rapporti di cui al comma 1, previo parere della CUP. Se il parere della CUP non perviene entro sessanta giorni dalla richiesta la Giunta provinciale approva egualmente gli standard. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta provinciale continuano ad applicarsi le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 41-quinquies, nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).

 

Art. 59

Spazi per parcheggio.

1. La Giunta provinciale, avuto riguardo alle varie destinazioni d'uso, alla collocazione nel contesto urbano e alla caratterizzazione economica della località, determina gli standard di parcheggio da osservare in caso di nuove costruzioni, di ampliamenti o di mutamenti di destinazione d'uso di costruzioni esistenti.

2. Con la deliberazione prevista dal comma 1 possono essere individuati:

a) i casi di esenzione dall'obbligo di rispettare le quantità minime di parcheggio, se è accertata l'oggettiva impossibilità di reperire gli spazi richiesti;

b) i casi in cui l'esenzione è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti, da determinare con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 115;

c) le modalità e il titolo per l'acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto degli standard di cui al comma 1, i casi e le condizioni in cui è ammesso l'utilizzo di un medesimo parcheggio da parte di attività funzionalmente diverse o, sulla base di una convenzione con il comune, di parcheggi pubblici, se l'utilizzo multifunzionale risulta compatibile con la funzione degli standard e dei parcheggi pubblici.

3. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di mantenere gli standard prescritti il trasgressore deve versare una sanzione pecuniaria definita dal regolamento di attuazione di questa legge, compresa tra un minimo pari al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, determinato ai sensi del comma 2, lettera b), equivalente allo standard mancante, e un massimo pari al doppio di questo costo (7).

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(7) Si veda la Delib.G.P. 22 agosto 2008, n. 2100, inerente gli spazi di parcheggio.

 

Art. 60

Tutela degli insediamenti storici.

1. La tutela del tessuto storico, sociale, culturale ed economico degli insediamenti storici costituisce elemento necessario per la pianificazione urbanistica.

2. Per garantire l'omogeneità della pianificazione degli insediamenti storici la Giunta provinciale, sentita la CUP, stabilisce indirizzi e criteri generali per l'individuazione e la disciplina da parte dei comuni degli insediamenti storici, nonché le categorie degli interventi ammissibili sugli immobili e i siti in essi compresi.

3. Il piano territoriale della comunità può precisare gli indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici da parte dei comuni.

4. Con propria deliberazione la Giunta provinciale, su proposta dei comuni interessati e d'intesa con essi, può individuare e definire come insediamenti storici siti, beni e complessi di beni e stabilire per ciascuno di essi gli interventi ammissibili.

5. L'individuazione del bene e le modalità d'intervento stabiliti ai sensi del comma 4 comporta obbligo di adeguamento delle previsioni del piano regolatore generale.

 

Art. 61

Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente.

1. I piani regolatori comunali e i regolamenti edilizi dei comuni, anche per consentire il riutilizzo a fini abitativi del patrimonio edilizio tradizionale, disciplinano le condizioni e le modalità da osservare nell'esecuzione degli interventi di recupero, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale destinato originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali.

2. Il piano regolatore generale e il regolamento edilizio, per i fini del comma 1 e nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al comma 3, prevedono:

a) l'individuazione degli edifici tradizionali esistenti o da recuperare e delle relative pertinenze che richiedono interventi di manutenzione ambientale, tenuto conto delle indicazioni in materia di interventi ambientali e paesaggistici contenuti nel piano territoriale della comunità;

b) la definizione, anche per aree omogenee, dei caratteri tipologici, degli elementi costruttivi, dei materiali, delle sistemazioni esterne, delle modalità da osservare nell'esecuzione dei lavori e di ogni altro elemento necessario per una corretta progettazione degli interventi;

c) le specifiche condizioni, comprese quelle di carattere igienico-sanitario, indispensabili per consentire l'utilizzo abitativo, anche non permanente, degli edifici.

3. La Giunta provinciale, sentita la CUP, stabilisce indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero previsti dal comma 2 e fissa i requisiti igienico-sanitari che i regolamenti edilizi dei comuni devono rispettare per consentire l'utilizzo a fini abitativi, anche non permanente, degli edifici.

4. Se i piani regolatori comunali o le loro varianti adottati dal comune per i fini del comma 1 soddisfano le esigenze di tutela paesaggistica, ai sensi di questa legge, rimane fermo quanto disposto dall'articolo 32.

5. Gli interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale sono effettuati, di norma, senza la realizzazione di nuove opere d'infrastrutturazione. L'esecuzione delle opere necessarie per rendere abitabile l'edificio non costituisce titolo per chiedere la riduzione del contributo di concessione ai sensi dell'articolo 104.

6. Nel caso di recupero degli edifici tradizionali a fini abitativi il rilascio della concessione edilizia o la presentazione della denuncia d'inizio di attività sono subordinati alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale i richiedenti s'impegnano a effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni e con le modalità stabilite dalla convenzione, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'edificio. In caso di violazione degli obblighi la convenzione prevede l'esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del comune a spese del richiedente.

7. Agli interventi previsti da questo articolo non si applica la legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).

8. Agli interventi edilizi riguardanti immobili individuati dal piano regolatore generale ai sensi della lettera a) del comma 2, con esclusione di quelli soggetti a restauro, si applica, se ne ricorrono i presupposti, il comma 3 dell'articolo 121.

 

Art. 62

Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura.

1. Nelle aree destinate all'agricoltura dal piano regolatore generale, con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, purché ricadenti in un ambito comunale o di comuni confinanti. Nel caso di aziende a prevalente indirizzo zootecnico possono essere utilizzate aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria, su parere conforme del comitato di cui al comma 9, formulato tenendo conto dei criteri eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Se sono utilizzate anche aree ricadenti in un comune confinante interessato la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal rispettivo piano regolatore generale; il comune competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, acquisisce il nulla osta dei comuni confinanti.

3. Ai sensi dell'articolo 48 dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", con regolamento sono stabiliti i casi e le condizioni per consentire l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa nell'ambito della medesima impresa agricola al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, nonché per l'utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali.

4. Non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo. Ogni comune tiene e aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria ai sensi dei commi 1 e 2, con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati, e degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola.

5. In presenza di eventi del tutto particolari e adeguatamente motivati il consiglio comunale, sentito il parere del comitato previsto dal comma 9 e previo nulla osta della Giunta provinciale, può autorizzare il mutamento di destinazione degli edifici di cui al comma 4 per usi che risultino comunque compatibili con le aree agricole.

6. Il vincolo di destinazione agricola degli edifici realizzati ai sensi del comma 1 e di quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario. L'annotazione è richiesta dal comune ad avvenuta presentazione della dichiarazione di fine lavori e prima del rilascio del certificato di agibilità, sulla base del titolo edilizio e di un'attestazione del comune in cui sono riportate le particelle edificali e le eventuali porzioni materiali soggette al vincolo. La cancellazione del vincolo può essere chiesta dall'interessato sulla base di una certificazione rilasciata dal comune competente che autorizza la cancellazione sulla base dell'accertata conformità urbanistica della trasformazione d'uso dell'edificio.

7. Ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera b), dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", nelle aree destinate all'agricoltura la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali e dei criteri generali, concernenti le tipologie costruttive e i materiali da utilizzare, stabiliti con regolamento, tenuto conto dell'estensione delle superfici coltivate e dell'orientamento colturale prevalente.

8. Nelle aree destinate all'agricoltura gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore di questa legge, nonché le costruzioni destinate alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli su scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto degli interventi di recupero previsti dall'articolo 99, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori comunali. Nel caso di più edifici contigui l'aumento volumetrico corrispondente alla somma di quello relativo a ciascun edificio può essere utilizzato in modo indipendente dalle singole costruzioni, sulla base di un piano attuativo di recupero organico del compendio edilizio.

9. È istituito il comitato per gli interventi nelle aree agricole, con il compito di rilasciare l'autorizzazione richiesta dal piano urbanistico provinciale in relazione agli interventi edilizi da realizzare in aree agricole. Il comitato è composto da:

a) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di aziende agricole;

b) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di urbanistica;

c) un esperto designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale, che potrà avvalersi del supporto del comitato territoriale di sviluppo rurale competente;

d) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali.

10. Le funzioni di segretario del comitato per gli interventi nelle aree agricole sono svolte da un dipendente della Provincia assegnato alla struttura provinciale competente in materia di aziende agricole. Il comitato stabilisce le sue modalità di funzionamento e le modalità di nomina del presidente.

11. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione d'interventi in aree destinate a insediamento individuate dai piani territoriali delle comunità o dai piani regolatori generali mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, ai sensi dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", è subordinato:

a) alla redazione di un progetto unitario che preveda contestualmente l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento per la coltivazione delle aree individuate per la compensazione, in seguito alla loro acquisizione sulla base di un titolo idoneo ai sensi dell'articolo 101, comma 1;

b) alla stipula di una convenzione fra i richiedenti e le comunità o i comuni interessati, con la quale sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini da osservare per la realizzazione degli interventi d'infrastrutturazione e apprestamento per la coltivazione delle aree individuate per la compensazione, assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dalla comunità o dal comune.

12. Nel caso di opere pubbliche e d'interesse pubblico da realizzare in aree individuate dai piani territoriali delle comunità o dai piani regolatori generali mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, per le quali è esperibile la procedura espropriativa ai sensi delle leggi in materia, l'approvazione del progetto unitario per la realizzazione degli interventi, l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento delle aree ai sensi del comma 11 costituiscono titolo per l'espropriazione delle aree che formano oggetto di compensazione. In tal caso l'indennità di espropriazione da corrispondere per l'acquisizione delle aree agricole di pregio è aumentata in misura pari alla maggiorazione prevista in assenza di rideterminazione dell'indennità di esproprio e di opposizione alla stima ai sensi delle disposizioni provinciali in materia. In alternativa all'espropriazione si può fare ricorso alla compensazione urbanistica di cui all'articolo 55.

13. Per favorire l'acquisizione delle aree da fornire a titolo di compensazione per la riduzione della aree agricole di pregio si osserva, in quanto applicabile, l'articolo 44 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura).

 

Art. 63

Tutela dagli inquinamenti, sicurezza del territorio e igiene.

1. Nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione e delle loro varianti devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze di tutela dall'inquinamento atmosferico, idrico, acustico e di smaltimento dei rifiuti, di stabilità e di sicurezza dei terreni, in relazione alla localizzazione degli interventi sul territorio.

2. In particolare, nello stabilire i vincoli di destinazione delle zone si deve tener conto delle disponibilità idriche e della convenienza di raggruppare utilizzazioni omogenee ai fini della più efficiente ed economica realizzazione dei servizi d'igiene ambientale.

3. Comunque devono essere fatti tutti gli accertamenti tecnici previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza idrologica, geologico-geotecnica e valanghiva, nel rispetto della disciplina della carta di sintesi della pericolosità di cui all'articolo 14.

4. La verifica di compatibilità dei piani regolatori comunali con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione è effettuata dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del piano.

5. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione, anche per specifiche tipologie edilizie, i requisiti igienico-sanitari per l'edilizia residenziale cui i regolamenti edilizi comunali devono uniformarsi.

 

Art. 64

Distanze di rispetto stradali e ferroviarie.

1. Nell'edificazione si osservano distanze minime a protezione del nastro stradale e ferroviario, nel rispetto dei criteri, delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 2.

2. Con regolamento sono stabilite:

a) le modalità di determinazione delle fasce di rispetto, i limiti del loro utilizzo, ivi comprese le opere di natura precaria e i depositi, e gli interventi ammessi;

b) le modalità di misurazione della larghezza delle strade;

c) le modalità per la classificazione dei tracciati stradali, ai fini del dimensionamento e della definizione della relativa fascia di rispetto, tenuto conto dei seguenti elementi:

1) il dimensionamento delle nuove strade va riferito alla domanda di trasporto, individuata sulla base del volume di traffico, della sua composizione e velocità;

2) la definizione dei tracciati e delle caratteristiche tecniche considera le caratteristiche del paesaggio al fine di perseguire il migliore inserimento ambientale;

3) le caratteristiche tecniche sono orientate alla massima integrazione della rete viabilistica e dei trasporti, favorendo l'intermodalità e il rafforzamento del transito ferroviario e la massima connettività reticolare;

4) per la connessione degli assi viari principali con la rete stradale locale i piani regolatori generali individuano appositi snodi;

d) gli aspetti funzionali e geometrici per la costruzione delle strade, ferma restando la disciplina statale in materia di autostrade.

3. Le disposizioni del regolamento prevalgono su quelle contrastanti degli strumenti di pianificazione delle comunità e dei comuni.

 

Art. 65

Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali.

1. L'apertura di nuove strade nell'interno delle zone agricole o silvo-pastorali è consentita al solo fine di permettere l'accesso ai terreni per i lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti. Queste strade non devono avere una larghezza superiore a tre metri utili, fatto salvo quanto previsto dalla specifica disciplina provinciale in materia di strade forestali.

 

Art. 66

Fasce di rispetto cimiteriale.

1. Fatto salvo quanto previsto da questo articolo le fasce di rispetto cimiteriale non possono essere inferiori a cinquanta metri.

2. La Giunta provinciale, previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, può autorizzare la riduzione della distanza minima di cinquanta metri nei seguenti casi:

a) per la realizzazione di nuovi cimiteri quando non è possibile provvedere altrimenti e non vi si oppongono ragioni di carattere igienico-sanitario, purché non oltre il limite di venticinque metri dalle zone residenziali;

b) per la realizzazione di zone residenziali, mediante l'approvazione dei piani regolatori generali o di loro varianti che le prevedono e subordinatamente alla redazione di un piano attuativo, fino a una distanza di venticinque metri dai cimiteri esistenti, per motivate esigenze di natura urbanistica e se non vi si oppongono ragioni di carattere igienico-sanitario;

c) per l'ampliamento di cimiteri esistenti, anche prescindendo dal limite minimo di cui alle lettere a) e b), quando non è possibile provvedere altrimenti e non vi si oppongono ragioni di carattere igienico-sanitario.

3. Nelle fasce di rispetto cimiteriale, previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, è consentita la realizzazione dei servizi e delle strutture connessi con l'attività cimiteriale nonché di opere pubbliche, d'interesse pubblico e di altri interventi edilizi ritenuti compatibili, nei casi e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale e osservando le procedure previste dagli articoli 112 e 114. Il titolo edilizio per questi interventi può essere acquisito senza ricorrere alle procedure degli articoli 112 e 114, previa acquisizione del solo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, in caso di adeguamento dei piani regolatori generali ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale o in presenza di previsioni dei piani regolatori vigenti corrispondenti a questi criteri.

4. All'interno delle fasce di rispetto cimiteriale per gli edifici esistenti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 99, comma 1, lettere da a) a f). Gli edifici esistenti, nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica e previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, possono essere ampliati per migliorarne le condizioni di utilizzo e possono formare oggetto di cambi di destinazione d'uso e di demolizioni e ricostruzioni ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera g).

 

TITOLO III

La tutela del paesaggio

Capo I - Disposizioni generali

 

Art. 67

Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio.

1. La Provincia, nell'esercizio della propria competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, esercita questa tutela in coerenza e in attuazione del piano urbanistico provinciale, quale piano avente valenza di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, ai sensi dell'articolo 11.

2. La tutela del paesaggio si attua nelle forme e con le modalità previste da questo capo e nel rispetto della carta delle tutele paesistiche, della carta del paesaggio e delle relative linee guida del piano urbanistico provinciale, previste dall'articolo 13, approfondite e integrate dai piani territoriali delle comunità e dai piani regolatori generali con riferimento al relativo territorio, ai sensi degli articoli 21 e 29, nonché della carta di regola del territorio prevista dall'articolo 21, comma 3, lettera c).

 

Art. 68

Lavori assoggettati ad autorizzazione paesaggistica.

1. A fini di tutela del paesaggio sono soggetti alle autorizzazioni previste da questo capo:

a) in qualunque parte del territorio provinciale i lavori relativi ad aeroporti, linee ferroviarie, nuove strade statali e provinciali, miniere, costruzione di dighe e relativi impianti idroelettrici, discariche, piste da sci e relativi bacini d'innevamento, impianti a fune, posa di condotte principali per il trasporto di fluidi energetici e non; nelle aree non destinate specificatamente all'insediamento dagli strumenti di pianificazione, inoltre, la realizzazione di nuove linee elettriche o la sostituzione di quelle esistenti di competenza statale e provinciale di potenza superiore a 30.000 volt nonché di impianti eolici;

b) qualunque lavoro non soggetto ad autorizzazioni ai sensi della lettera a) che possa alterare lo stato fisico:

1) del territorio compreso nel parco nazionale dello Stelvio;

2) dei parchi naturali provinciali;

3) delle aree di tutela ambientale individuate dalla carta delle tutele paesistiche del piano urbanistico provinciale;

4) dei beni ambientali riportati in appositi elenchi allegati al piano urbanistico provinciale, aggiornati e integrati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 69;

c) il taglio di piante ad alto fusto con diametro del tronco superiore a 40 centimetri, nell'ambito dei centri abitati, se non conseguenti a lavori soggetti a concessione edilizia e non ricadenti nelle aree indicate nella lettera b), numero 3);

d) la posa di cartelli o di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

2. L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, e per l'esercizio dell'attività agrosilvo-pastorale che non comporti alterazioni permanenti dello stato dei luoghi. L'autorizzazione paesaggistica, inoltre, non è richiesta per gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta e per le reti d'impianti tecnologici. Si prescinde dall'autorizzazione paesaggistica per le opere previste in piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio che contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la loro realizzazione o sono realizzate in conformità a manuali tipologici.

3. Nelle aree a bosco sono consentite, senza l'autorizzazione paesaggistica, le attività e gli interventi come specificati all'articolo 56, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2007.

 

Art. 69

Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi.

1. La Giunta provinciale, sentita la CPC competente per territorio, individua i beni immobili, anche non compresi nelle aree di tutela ambientale individuate dal piano urbanistico provinciale, che rivestono cospicui caratteri di bellezza naturale o rappresentano singolarità ecologica o formano punti di vista o di belvedere, nonché quelli costituiti da opere d'infrastrutturazione del territorio e manufatti che, indipendentemente dalla loro soggezione alle norme per la tutela delle cose d'interesse storico o artistico, si distinguono, singolarmente o nell'insieme, per la loro non comune bellezza o per la loro peculiare configurazione locale. Tra questi beni la Giunta provinciale può individuare le aree agricole di pregio, che per la presenza di singolari produzioni tipiche o per lo speciale rilievo paesaggistico, si configurano come beni ambientali non suscettibili di riduzione ai sensi dell'articolo 62.

2. Fra i beni di cui al comma 1 possono essere individuati anche alberi monumentali caratterizzati da uno o più dei seguenti elementi distintivi: rarità di specie, forma particolare o peculiare pregio estetico, testimonianza e simboli della storia, della tradizione o della cultura locale o di attività agricole cadute in oblio (8).

3. La proposta d'individuazione di beni ai sensi di questo articolo può essere avanzata da chiunque presenti a tal fine un'adeguata documentazione. La Giunta provinciale, se non dichiara manifestamente infondata la proposta, deve provvedere su di essa mediante un'idonea istruttoria tecnica, sentito il comune interessato. Se il parere del comune non perviene entro quaranta giorni dalla richiesta la Giunta provinciale provvede ugualmente.

4. La deliberazione della Giunta provinciale che individua i beni è notificata al proprietario, al possessore o al detentore ed è pubblicata all'albo dei comuni interessati per trenta giorni. Se la notifica risulta particolarmente difficile in ragione del numero o della non agevole reperibilità dei soggetti, la deliberazione della Giunta provinciale, invece, è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. I comuni possono contribuire alla valorizzazione dei beni individuati ai sensi di questo articolo in proprio o affidando l'intervento a soggetti privati ovvero alle amministrazioni separate per i beni di uso civico, anche mediante la predisposizione di percorsi adeguatamente segnalati; inoltre possono contribuire alla loro manutenzione. Le competenti strutture provinciali possono fornire ai comuni o ai soggetti privati coinvolti, su richiesta, la consulenza necessaria per un'adeguata manutenzione degli alberi monumentali e per il loro controllo fitosanitario.

6. Se per fatti sopravvenuti un bene immobile incluso nell'elenco ha perduto le caratteristiche ambientali e intrinseche tutelate da questa legge, il proprietario può chiederne la cancellazione mediante domanda motivata corredata dalla necessaria documentazione. Se la Giunta provinciale, sentita la CPC competente, constata la fondatezza della domanda, ordina la cancellazione del bene dall'elenco, dandone comunicazione al richiedente. La Giunta provinciale può procedere alla cancellazione anche su richiesta del comune nel cui territorio è situato il bene o d'ufficio, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

7. I beni individuati ai sensi di questo articolo sono inclusi in appositi elenchi allegati al piano urbanistico provinciale, aggiornati e integrati con le modalità previste dal piano.

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(8) Per l'inserimento in elenco di alberi monumentali si veda la Delib.G.P. 9 maggio 2008, n. 1184.

 

Art. 70

Caratteristiche e validità dell'autorizzazione paesaggistica.

1. Il soggetto che vuole intraprendere i lavori o le opere previsti dall'articolo 68 deve presentare all'organo competente una domanda di autorizzazione, corredata da adeguata documentazione, e astenersi dall'iniziarli fino a quando non ha ottenuto l'autorizzazione. Nel caso d'interventi soggetti a concessione edilizia alla richiesta provvede il comune, ai sensi dell'articolo 101.

2. Dell'autorizzazione deve munirsi anche il soggetto che intende procedere alla formazione dei piani attuativi previsti da questa legge, compresi i piani guida, nell'ambito dei territori sottoposti a tutela del paesaggio.

3. I lavori e le opere devono essere iniziati entro tre anni dall'autorizzazione, o entro cinque anni se si tratta di una lottizzazione; trascorso tale periodo e comunque in caso di cessazione dell'efficacia della concessione edilizia o della denuncia d'inizio di attività, per decorrenza del termine previsto per l'ultimazione dei lavori, o del piano attuativo, l'autorizzazione deve essere nuovamente richiesta.

4. Nel rilasciare l'autorizzazione l'organo competente può apporvi clausole per prescrivere l'adozione di misure particolari di tutela.

5. L'autorizzazione è richiesta anche se i lavori o le opere previsti dall'articolo 68 devono svolgersi a cura dei comuni o di altri enti pubblici; non è dovuta per le opere destinate alla difesa nazionale.

6. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 120, comma 3, se si verifica una particolare necessità per cui ogni indugio può essere pregiudizievole, gli interessati possono provvedere direttamente ai lavori necessari a evitare l'aggravamento del danno o l'avverarsi di un danno irreparabile, dandone contemporaneamente notizia all'organo di tutela competente.

7. Le varianti in corso d'opera disciplinate dall'articolo 107 non sono soggette all'autorizzazione prevista da questo articolo.

 

Capo II - Organi competenti e disposizioni procedurali

 

Art. 71

Autorizzazioni per opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia.

1. Spetta alla Giunta provinciale, sentita la CUP, il rilascio dell'autorizzazione riguardante opere pubbliche di spettanza dello Stato o della Regione. I relativi provvedimenti sono emessi d'intesa con le amministrazioni interessate.

2. Per i lavori di competenza della Provincia, al controllo ai fini paesaggistici provvede direttamente la struttura provinciale competente in materia. La determinazione di tale struttura è resa nell'ambito di una conferenza di servizi indetta dalla struttura provinciale competente in via principale ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). Sono fatte salve le eventuali procedure speciali previste dalle leggi provinciali vigenti.

 

Art. 72

Autorizzazioni per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale.

1. Salvo quando disposto dall'articolo 71, per i lavori oggetto di valutazione d'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), nei territori di cui all'articolo 68, comma 1, lettera b), numero 3), spetta alla struttura provinciale competente esprimere il parere in materia di tutela del paesaggio nel corso del relativo procedimento e con i tempi previsti dalla legge provinciale n. 28 del 1988.

 

Art. 73

Autorizzazioni di competenza della CUP.

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 71 e 72, il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 68, comma 1, lettera a), spetta alla CUP.

2. Se la CUP ritiene che gli interventi previsti non siano compatibili con la tutela del paesaggio, prima di pronunciarsi negativamente comunica al richiedente i motivi che impediscono il rilascio dell'autorizzazione. Entro il termine stabilito dalla CUP l'interessato può proporre soluzioni alternative coerenti con le osservazioni della CUP. Decorso inutilmente il termine la CUP adotta il provvedimento definitivo di diniego. Se sono fornite soluzioni alternative la CUP si pronuncia definitivamente sulle nuove soluzioni.

 

Art. 74

Autorizzazioni di competenza della CPC.

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 71, 72 e 73, il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori nei casi previsti dall'articolo 68, comma 1, spetta alla CPC della comunità competente per territorio.

2. Se ritiene che gli interventi previsti non siano compatibili con la tutela del paesaggio, la CPC, prima di pronunciarsi negativamente, comunica al richiedente i motivi che impediscono il rilascio dell'autorizzazione. Entro il termine stabilito dalla CPC l'interessato può proporre soluzioni alternative coerenti con le osservazioni della CPC. Decorso inutilmente il termine la CPC adotta il provvedimento definitivo di diniego. Se sono fornite soluzioni alternative la CPC si pronuncia definitivamente sulle nuove soluzioni.

 

Art. 75

Limiti alle facoltà degli organi competenti alle autorizzazioni.

1. Gli organi competenti nel pronunciarsi sulle domande di autorizzazione a fini paesaggistici non possono imporre limiti alle altezze e alle cubature diversi da quelli previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale per le zone specificatamente destinate a edificazione.

 

Art. 76

Annullamento di autorizzazioni e ricorsi.

1. La Giunta provinciale può annullare motivatamente le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla CUP e dalle CPC entro sessanta giorni dal rilascio. A tal fine le CPC trasmettono copia delle autorizzazioni rilasciate alla struttura provinciale competente in materia di paesaggio.

2. Avverso i provvedimenti della CUP gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale. Avverso i provvedimenti delle CPC gli interessati possono proporre ricorso all'organo esecutivo della comunità. La Giunta provinciale e l'organo esecutivo della comunità si esprimono in via definitiva, sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.

3. I ricorsi devono essere proposti entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dei relativi provvedimenti e decisi entro novanta giorni.

 

Art. 77

Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali).

1. L'autorizzazione rilasciata dal soprintendente competente ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, sostituisce le determinazioni di cui agli articoli 71, comma 2, 72, 73 e 74.

 

Art. 78

Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio.

1. Per promuovere il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo degli insediamenti storici, nonché per la conservazione e la tutela del paesaggio e la realizzazione di programmi e iniziative di particolare rilevanza degli ecomusei, è attivato nell'ambito del bilancio provinciale il fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio.

2. Il fondo è destinato al finanziamento di:

a) progetti e interventi integrati, pubblici e privati, compresi eventuali interventi diretti della Provincia individuati dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione, anche in deroga alle disposizioni provinciali in materia di programmazione, e realizzati, se occorre, previa convenzione con i proprietari degli immobili, finalizzati a:

1) recuperare il patrimonio edilizio pubblico, con priorità per quello di rilevanza storica e artistica o comunque situato in contesti di rilevante pregio paesaggistico-ambientale o espressivo dei valori culturali e identitari locali;

2) recuperare il patrimonio edilizio privato che presenti i requisiti di cui al numero 1) o che sia comunque funzionale a un processo di sviluppo socio-economico della comunità interessata, di miglioramento dei livelli di vivibilità, di valorizzazione turistica e di rafforzamento o avvio di pertinenti attività commerciali, di servizio e artigianali;

3) recuperare e sistemare strutture, manufatti ed elementi di accessibilità e arredo urbano collegati agli interventi previsti dai numeri 1) e 2) (9);

b) progetti e interventi, pubblici e privati, finalizzati alla conservazione, alla sistemazione o al ripristino del paesaggio, sia a carattere puntuale che di area vasta, compreso il paesaggio rurale;

c) programmi e iniziative di particolare rilevanza degli ecomusei.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione del fondo, le modalità di concessione dei finanziamenti, anche nell'ambito di accordi di programma o avvalendosi, anche parzialmente, degli enti locali. I finanziamenti possono essere concessi anche in annualità, con modalità stabilite nella deliberazione della Giunta provinciale. Con la deliberazione della Giunta provinciale che approva i progetti preliminari o le valutazioni di fattibilità degli interventi, anche integrati, si provvede all'impegno di spesa delle somme previste per l'attuazione dei progetti e interventi. Nel caso di av-valimento degli enti locali, la deliberazione può stabilire modalità e criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni da parte degli enti locali ai soggetti che partecipano alla realizzazione dei progetti e interventi in questione. Annualmente la Giunta provinciale individua la quota del fondo da destinare alle iniziative di cui al comma 2, tenendo conto, ai fini degli interventi di recupero del patrimonio edilizio privato di cui al comma 2, lettera a), numeri 2) e 3), della disciplina di cui all'articolo 79 e prevedendo per questi la concessione di contributi in conto capitale per le spese di restauro, di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei relativi arredi e strumenti di lavoro, nonché contributi per spese connesse all'aumento del canone di locazione (10).

4. I finanziamenti a valere sul fondo sono concessi:

a) per gli enti locali, fino al limite d'intervento definito ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale);

b) per le imprese, fino al limite massimo previsto dalle leggi di settore, con le maggiorazioni eventualmente previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nei limiti da questa stabiliti;

c) per gli altri soggetti pubblici e privati, fino al limite definito dall'articolo 55 della legge provinciale n. 21 del 1992 per i soggetti di prima fascia, maggiorato fino a 20 punti percentuali.

5. Con il fondo possono essere finanziati interventi di completamento di opere già ammesse a finanziamento sulla base della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22) (11).

6. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, questo articolo e le deliberazioni di cui al comma 3, quando riguardano misure qualificate come aiuti di Stato, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

 

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(9) Lettera così modificata dall’art. 38, comma 3, L.P. 12 settembre 2008, n. 16.

(10) Comma così modificato dall’art. 38, comma 3, L.P. 12 settembre 2008, n. 16. Si veda, anche, la Delib.G.P. 26 settembre 2008, n. 2415, Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio.

(11) Si veda, anche, la Delib.G.P. 23 maggio 2008, n. 1295.

 

Art. 79

Censimento dei locali storici.

1. La Provincia in relazione agli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettera a), numeri 2) e 3), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede con il concorso dei comuni al censimento sul proprio territorio degli esercizi commerciali e artigianali aperti al pubblico, con almeno sessanta anni di vita, che hanno valore storico, artistico, ambientale e la cui attività costituisce testimonianza delle tradizioni storiche e culturali della comunità locale, anche con riferimento agli antichi mestieri, istituisce l'elenco provinciale dei suddetti locali e detta disposizioni per la sua tenuta e per il suo aggiornamento periodico.

2. La Provincia in relazione agli adempimenti di cui al comma 1 con propria deliberazione definisce i criteri per l'individuazione dei locali storici, le modalità per la rilevazione e la scheda tipo per il censimento che riporta, in particolare, i seguenti dati:

a) localizzazione della sede e descrizione dell'attività;

b) inventario degli arredi e degli strumenti, nonché relativo stato di conservazione;

c) datazione del patrimonio e delle attività significative sul piano delle tradizioni storico-culturali.

3. I comuni entro centoventi giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2 effettuano, sulla base dei criteri e della metodologia di rilevazione definita dalla Provincia, la ricognizione dei locali storici presenti sul proprio territorio ed elaborano una relazione tecnica corredata da elaborati grafici e fotografici che documenta l'esistenza di locali aventi le caratteristiche descritte al comma 1.

4. L'effettiva anzianità dell'esercizio, a prescindere dalla titolarità, è attestata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o comprovata da altra idonea documentazione.

5. Le associazioni per la tutela dei locali storici, nonché le associazioni, gli organismi e gli istituti aventi finalità di tutela del patrimonio culturale possono indicare ai comuni i locali meritevoli di essere censiti e fornire elementi utili alla predisposizione della relazione.

6. I comuni trasmettono alla Provincia la scheda di censimento dei locali storici esistenti sul proprio territorio; la Provincia, effettuata la verifica di compatibilità dei dati in essa indicati con i criteri stabiliti per l'individuazione dei locali storici, provvede alla successiva iscrizione nell'elenco provinciale.

7. L'iscrizione nell'elenco comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico.

8. I comuni possono effettuare revisioni annuali del censimento, comunicandone gli esiti alla Provincia per gli ulteriori adempimenti.

 

Art. 80

Interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica.

1. Se non è specificatamente previsto dalle vigenti leggi provinciali di settore, la Provincia può effettuare interventi di conservazione e di sistemazione dei beni e dei territori soggetti a tutela paesaggistica con progetti di ripristino dei valori ambientali alterati.

2. Per il ripristino di un bene compreso nei territori sottoposti a tutela del paesaggio, o soggetto esso stesso a tutela, danneggiato da atti o fatti non imputabili al proprietario, e per interventi di restauro o di manutenzione straordinaria o di valorizzazione dei beni ai sensi dell'articolo 69, la Provincia è autorizzata a corrispondere appositi sussidi, anche sulla base di una specifica convenzione con gli interessati. In luogo della concessione dei sussidi può essere disposta la fornitura diretta di materiale tradizionale di copertura e di finitura degli edifici.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i tempi di presentazione delle domande, i criteri di priorità, le spese ammissibili e i tempi e le modalità di erogazione dei sussidi previsti dal comma 2.

 

TITOLO IV

Disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato

Capo I - Disposizioni generali

 

Art. 81

Finalità.

1. La Provincia, le comunità e i comuni, anche mediante gli interventi previsti da questo titolo, promuovono e incentivano l'adozione e la diffusione dell'edilizia sostenibile attraverso la tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale, la valorizzazione delle caratteristiche proprie dei luoghi, la salvaguardia della salute e delle risorse naturali, il contenimento dei consumi energetici, l'uso di fonti energetiche rinnovabili, il miglioramento delle condizioni di sicurezza e del benessere abitativo, favorendo inoltre lo sviluppo economico attraverso il miglioramento della competitività dei settori interessati e l'avanzamento tecnologico delle filiere produttive locali.

 

Art. 82

Formazione e informazione.

1. Per favorire la crescita di una cultura biosostenibile e per sensibilizzare gli operatori del settore ai principi della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, la Provincia, le comunità e i comuni, anche in collaborazione con l'Università, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione professionale, gli ordini professionali e le associazioni di categoria interessate, promuovono la conoscenza delle tecniche di edilizia sostenibile attraverso seminari informativi, iniziative culturali, di formazione e aggiornamento rivolte ai soggetti interessati.

2. La Provincia e gli altri enti locali possono altresì promuovere concorsi di idee o di progettazione per la realizzazione di interventi secondo i principi dell'edilizia sostenibile.

 

Capo II - Disposizioni in materia di edilizia sostenibile

 

Art. 83

Ambito di applicazione.

1. Questo capo si applica:

a) agli edifici di nuova costruzione, intesi come fabbricati per la cui realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio dopo la data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di questo capo, o singole unità immobiliari dei medesimi fabbricati;

b) agli edifici esistenti, intesi come fabbricati per la cui realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di questo capo o legittimamente esistenti prima di quella data, o singole unità immobiliari dei medesimi fabbricati, se sono sottoposti ai lavori di recupero previsti dall'articolo 99, con esclusione della manutenzione ordinaria.

2. Per l'applicazione di questo capo agli edifici esistenti il regolamento di attuazione prevede modalità specifiche ispirate a criteri di gradualità e semplificazione.

 

Art. 84

Prestazione e certificazione energetica degli edifici.

1. Per migliorare i consumi energetici e valorizzare gli investimenti di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili effettuati sul patrimonio edilizio sono definite le prestazioni energetiche degli edifici ed è istituita la certificazione energetica, anche in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e in coerenza con le disposizioni statali in materia.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 83 il certificato energetico è redatto da soggetti abilitati aventi i requisiti previsti dal regolamento di attuazione. Il certificato è trasmesso in copia al comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori; in caso di mancata trasmissione la dichiarazione di fine lavori è inefficace.

3. Il certificato energetico comprende le informazioni che consentono agli utenti di valutare e confrontare i consumi energetici dell'edificio, anche usando indicatori sintetici. Il certificato è corredato dalle eventuali indicazioni d'interventi migliorativi delle prestazioni, con i rispettivi costi e benefici.

4. Ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari il certificato è allegato all'atto di trasferimento; nel caso di locazione il certificato è messo a disposizione del conduttore dal proprietario.

5. Il regolamento di attuazione di questo capo individua i requisiti di prestazione energetica, i criteri e le modalità di redazione e rilascio del certificato energetico, in coordinamento con le disposizioni sul libretto del fabbricato di cui al capo III di questo titolo.

 

Art. 85

Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici.

1. I proprietari di edifici o di singole unità immobiliari possono chiedere ai soggetti abilitati aventi i requisiti previsti dal regolamento di attuazione di questo capo il rilascio del certificato di sostenibilità ambientale con le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento. Copia del certificato è trasmessa al comune.

 

Art. 86

Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile.

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono definiti gli indirizzi di carattere generale volti a definire criteri e modalità di redazione di strumenti di pianificazione territoriale che favoriscano la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile.

2. I piani regolatori generali possono individuare apposite aree da destinare alla realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), ivi compreso il recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante l'utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile, con particolare riferimento all'utilizzo del legno come elemento strutturale; per l'acquisizione delle aree o degli immobili ai fini della realizzazione degli interventi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 47.

3. I regolamenti edilizi possono prevedere l'obbligo di rispettare livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli previsti dal regolamento di attuazione di questo capo, con particolare riferimento agli edifici di nuova costruzione, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi e delle altre disposizioni in materia stabilite dal regolamento. Per gli interventi edilizi che rispettano determinati livelli di prestazioni energetiche e di sostenibilità ambientale, attestati dalle certificazioni previste dagli articoli 84 e 85, i comuni possono prevedere le seguenti forme d'incentivazione:

a) la riduzione del contributo di concessione in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento; tale riduzione può essere prevista fino alla misura della metà per le costruzioni realizzate per almeno il 50 per cento del loro volume con legname provvisto di certificazione di gestione forestale sostenibile e relative catene di custodia;

b) modalità di calcolo degli indici edilizi intese a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche ai fini del calcolo del contributo di concessione, quali lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di costruzioni in legno lo scomputo predetto è effettuato in misura pari a quello applicabile ad un edificio equivalente realizzato in muratura con le medesime prestazioni energetiche;

c) sgravi tariffari e fiscali consentiti dalla normativa vigente;

d) altre forme d'incentivo individuate a livello locale.

4. La Provincia, le comunità e i comuni, anche sulla base di protocolli d'intesa e convenzioni con le categorie, associazioni e organismi interessati, promuovono la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile anche attraverso iniziative culturali, di formazione e aggiornamento professionale.

5. La Provincia può promuovere la creazione di un marchio, volto a valorizzare edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale.

6. La Provincia, anche sulla base di convenzioni con gli istituti di credito, favorisce l'accesso a forme agevolate di credito per interventi che soddisfino determinati requisiti documentabili mediante le certificazioni energetiche e ambientali di questo capo.

7. Nella determinazione dei criteri per la concessione delle agevolazioni alle imprese previste dalle leggi provinciali in materia si tiene conto della partecipazione delle imprese richiedenti alle filiere produttive locali che operano nel settore del risparmio energetico e dell'edilizia sostenibile. Gli strumenti di programmazione provinciale che prevedono la realizzazione di edifici pubblici o il loro finanziamento individuano criteri e modalità per la diffusione di tecniche di progettazione e costruzione degli edifici pubblici ispirate ai principi dell'edilizia sostenibile.

8. La concessione di contributi per l'edilizia agevolata previsti dalla legge provinciale n. 21 del 1992 e la valutazione dei progetti nell'ambito delle procedure di convenzionamento con le imprese previste dalla legge provinciale n. 15 del 2005 è effettuata tenendo conto dei livelli di prestazioni energetiche e di sostenibilità ambientale, attestati dalle certificazioni previste dagli articoli 84 e 85.

9. Nel finanziamento degli interventi di competenza di ITEA s.p.a. effettuati ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992 e della legge provinciale n. 15 del 2005 la Giunta provinciale può stabilire l'entità della quota minima d'interventi che devono osservare i criteri per il rilascio del certificato di sostenibilità ambientale.

 

Art. 87

Criteri di selezione dei materiali da costruzione.

1. Con il regolamento di attuazione di questo capo sono individuati i materiali da costruzione da utilizzare ai fini della certificazione di sostenibilità ambientale secondo i seguenti criteri di selezione:

a) utilizzo di materiali il cui ciclo di vita sia scientificamente valutato come ecologicamente sostenibile sulla base di una serie di requisiti, fra i quali la riciclabilità globale, la loro natura di materie prime rinnovabili, il risparmio energetico nelle fasi di estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento;

b) utilizzo di materiali, tecniche e tecnologie costruttive locali, al fine di incentivare il recupero e la salvaguardia delle tradizioni socio-culturali e delle filiere produttive locali che operano nel settore del risparmio energetico e dell'edilizia sostenibile, e di ridurre i costi dei trasporti, incentivando l'innovazione e la sua diffusione;

c) assenza di sostanze riconosciute nocive per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

d) assenza di radioattività riconosciuta nociva per la salute dell'uomo;

e) rispetto dei ritmi naturali delle risorse rigenerabili.

2. I materiali isolanti termoacustici, oltre a rispondere ai criteri di cui al comma 1, devono soddisfare i seguenti ulteriori requisiti sulla base di soglie da definire con il regolamento di cui al comma 1:

a) possedere permeabilità al vapore e alta traspirabilità;

b) essere elettricamente neutri ovvero tali da non alterare il campo elettrico naturale dell'aria e il campo magnetico terrestre;

c) essere inalterabili nel tempo.

 

Art. 88

Utilizzo di acqua piovana, fonti energetiche rinnovabili e permeabilità dei suoli urbanizzati.

1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti in occasione di lavori di ristrutturazione è previsto l'utilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili attraverso la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi.

2. Negli edifici di cui al comma 1 è previsto il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione-rigenerazione per soddisfare almeno il 50 per cento dei fabbisogni di acqua calda per usi igienico-sanitari e almeno il 20 per cento per il riscaldamento dell'edificio e la produzione di energia elettrica. La progettazione cura l'integrazione degli impianti con le strutture del fabbricato o del quartiere.

3. Le sistemazioni esterne agli interventi devono prevedere una copertura naturale in grado di mitigare l'effetto noto come isola di calore e conservare la naturalità e la permeabilità del sito.

4. Il regolamento di cui all'articolo 89 disciplina le modalità di attuazione di questo articolo.

 

Art. 89

Regolamento di attuazione.

1. Per l'attuazione di questo capo con uno o più regolamenti, sentita l'agenzia provinciale per l'energia, sono disciplinati:

a) i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, anche con riguardo agli interventi sugli edifici esistenti ai fini del rilascio delle relative certificazioni;

b) i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione energetica; nel rispetto dell'ordinamento comunitario il regolamento può prevedere che le predette certificazioni o l'abilitazione dei soggetti che le pongono in essere siano affidate ad un soggetto, anche partecipato direttamente o indirettamente dalla Provincia, e può altresì prevedere che siano riconosciute le certificazioni effettuate da altri soggetti individuati con modalità trasparenti e non discriminatorie purché l'attività certificatoria di tali soggetti garantisca il rispetto delle metodologie e degli standard individuati dalla Provincia;

c) i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono al processo di certificazione, anche avvalendosi dei soggetti di cui alla lettera b);

d) le modalità per l'istituzione e l'utilizzo del marchio previsto dall'articolo 86, comma 5;

e) la tipologia di edifici eventualmente esclusi dall'obbligo della certificazione energetica in ragione delle caratteristiche dimensionali, del valore culturale e paesaggistico e delle modalità d'uso;

f) la porzione minima di edificio soggetto alla certificazione energetica;

g) modalità semplificate per la certificazione energetica per gli edifici esistenti e per le unità immobiliari con superficie ridotta;

h) le modalità di trasmissione della copia dei certificati ai comuni, anche su supporto informatico, ai sensi degli articoli 84 e 85;

i) la validità temporale dei certificati;

j) eventuali indirizzi e criteri per la fissazione con il regolamento edilizio di modalità di calcolo degli indici edilizi ai sensi dell'articolo 86, comma 3.

2. Per il rilascio della certificazione energetica il regolamento stabilisce inoltre:

a) i termini dai quali decorrono gli obblighi per la certificazione energetica, prevedendo un'applicazione graduale e semplificata della certificazione in relazione al tipo d'intervento, con particolare riferimento agli edifici esistenti;

b) le tipologie di edifici che richiedono l'esposizione del certificato energetico, in maniera visibile e nel luogo più frequentato.

 

Art. 90

Adeguamento dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali.

1. I comuni adeguano i regolamenti edilizi e, se occorre, i piani regolatori comunali alle disposizioni di questo capo e al suo regolamento di attuazione. In attesa dell'adeguamento, le disposizioni di questo capo e del regolamento di attuazione dichiarate direttamente applicabili prevalgono sulle disposizioni contrastanti dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali.

 

Art. 91

                                                 Vigilanza sull'attività di certificazione.      

1. L'agenzia provinciale per l'energia vigila sull'attività di certificazione energetica e di sostenibilità ambientale degli edifici svolta dai soggetti abilitati, disponendo controlli a campione sulle certificazioni rilasciate ed eventualmente irrogando le sanzioni stabilite dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005 in quanto compatibili con questo capo. La vigilanza è effettuata anche mediante accertamenti e ispezioni in corso d'opera, o entro cinque anni dalla data di fine lavori.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 l'agenzia provinciale per l'energia può avvalersi dei soggetti individuati dal regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera b).

 

Capo III - Libretto del fabbricato

 

Art. 92

Finalità e oggetto.

1. Per consentire un'adeguata conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio provinciale, per individuare tempestivamente situazioni a rischio e promuovere la conoscenza dell'utilizzo di tecniche di efficienza energetica e di edilizia sostenibile ai sensi del capo II di questo titolo è istituito il libretto del fabbricato.

2. Il libretto del fabbricato assicura una conoscenza adeguata dei fabbricati a partire dall'epoca della loro costruzione, riportando le modificazioni e gli adeguamenti eventualmente introdotti. Il libretto concerne ogni fabbricato di nuova costruzione, sia privato che pubblico, e i fabbricati esistenti, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 94, comma 5, e dal regolamento di attuazione di questo capo.

 

Art. 93

Definizioni.

1. Ai fini di questo capo s'intendono:

a) per fabbricati di nuova costruzione, quelli per la cui realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio dopo la data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di questo capo, o le loro singole unità immobiliari;

b) per fabbricati esistenti, quelli per la cui realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di questo capo, o le loro singole unità immobiliari;

c) per soggetti interessati, i soggetti che hanno ottenuto i titoli abilitativi edilizi per la costruzione dei nuovi fabbricati o per la realizzazione degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti;

d) per proprietari, il singolo proprietario dell'intero fabbricato o, in solido, i proprietari delle singole porzioni materiali, se non è costituito il condominio, o il condominio, se costituito.

 

 

Art. 94

Contenuti del libretto del fabbricato.

1. Per i fabbricati di nuova costruzione, il libretto del fabbricato è presentato dagli interessati al comune competente per territorio, anche su supporto informatico, contestualmente alla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. Il libretto è sottoscritto dal progettista o direttore dei lavori.

2. A seguito della presentazione del libretto il comune verifica la completezza dei suoi dati e ne rilascia agli interessati una copia vidimata. I dati del libretto forniti al comune su base informatica sono utilizzati per la costituzione dell'anagrafe comunale degli immobili prevista dal comma 7.

3. Il libretto del fabbricato è depositato presso il comune. Il comune può rilasciare in ogni tempo una copia vidimata del libretto del fabbricato, su richiesta del proprietario o dei soggetti comunque aventi titolo idoneo a chiedere il rilascio della concessione edilizia o a presentare una denuncia d'inizio di attività per interventi edilizi sull'edificio.

4. Il proprietario del libretto del fabbricato deve esibirne la copia vidimata, su richiesta, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai funzionari e incaricati dei comuni, delle comunità e della Provincia.

5. Il libretto contiene, per il fabbricato e le pertinenze, le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa previste dal regolamento ed è soggetto ad aggiornamenti periodici, comunque effettuati in occasione d'interventi edilizi interessanti il fabbricato, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di questo capo. I soggetti interessati diversi dal proprietario devono trasmettere al proprietario la documentazione necessaria per l'aggiornamento del libretto.

6. Per i fabbricati esistenti il regolamento di attuazione di questo capo determina le condizioni, i termini e le modalità per la redazione del libretto, secondo principi di gradualità e semplificazione purché sia assicurata la dotazione del libretto per tutti gli edifici entro dieci anni dall'entrata in vigore di questa legge.

7. Il complesso dei dati forniti ai comuni su base informatica concernenti i libretti dei fabbricati costituisce l'anagrafe comunale degli immobili, utilizzata dagli enti locali per attuare una politica di prevenzione e corretta gestione territoriale e per ottimizzare i servizi sul territorio. I comuni mettono a disposizione della Provincia e della comunità competente, nell'ambito del SIAT, i dati del libretto, ai fini dello sviluppo e aggiornamento del sistema della pianificazione territoriale.

8. Al fine di favorire la redazione del libretto per gli edifici esistenti, nonché l'avvio della gestione dell'anagrafe comunale degli immobili di cui al comma 7, possono essere concessi contributi ai soggetti interessati secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

 

Art. 95

Regolamento di attuazione.

1. Con regolamento sono stabilite:

a) le modalità con cui gli interessati devono presentare al comune il libretto per i fabbricati di nuova costruzione, anche su base informatica;

b) le modalità di rilascio delle copie vidimate del libretto agli interessati da parte del comune;

c) le forme, i termini e le modalità per l'aggiornamento del libretto in occasione d'interventi interessanti il fabbricato che richiedono un titolo abilitativo edilizio, fermo restando che il comune provvede all'aggiornamento d'ufficio dell'anagrafe comunale degli immobili sulla base della documentazione di cui è o viene in possesso, ai fini del coordinamento delle banche dati previsto dalla lettera f);

d) i contenuti del libretto e i relativi schemi, che per gli edifici esistenti devono risultare semplificati; il libretto deve comunque comprendere la certificazione energetica e l'eventuale certificazione di sostenibilità ambientale dell'edificio;e) per i fabbricati esistenti eventuali modalità e criteri per la realizzazione di progetti sperimentali per la stesura del libretto, termini e modalità per la sua presentazione al comune fermo restando quanto stabilito dall'articolo 94, comma 6, secondo principi di gradualità e semplificazione, prevedendo le eventuali priorità dell'obbligo di presentazione del libretto in relazione al tipo di penalità previsto dalla carta di sintesi della pericolosità per la zona in cui ricade il fabbricato e le eventuali esclusioni dall'obbligo in relazione alle modalità costruttive, al valore storico-culturale e alla destinazione d'uso del fabbricato;

f) eventuali modalità e criteri di tenuta dell'anagrafe comunale degli immobili, anche ai fini di coordinamento con i registri dei crediti edilizi di cui all'articolo 53, e della destinazione residenziale di cui all'articolo 57, commi 7 e 13, nonché con altre banche dati dei comuni riguardanti l'urbanistica e l'edilizia, con il catasto e con il SIAT.

 

Art. 96

Sanzioni.

1. Se i soggetti interessati, ancorché diffidati dal comune, non presentano al comune il libretto del fabbricato o i suoi aggiornamenti o non integrano la documentazione mancante o incompleta, secondo le condizioni e i termini previsti da questo capo e dal suo regolamento di attuazione, i comuni applicano una sanzione pecuniaria da 50 a 300 euro. Se a seguito di un'ulteriore diffida del comune gli interessati non provvedono nei termini prescritti, si applica la sanzione pecuniaria da 75 a 450 euro per ogni diffida inevasa; le diffide prevedono comunque un termine per provvedere non inferiore a sessanta giorni.

2. Se il proprietario del fabbricato o l'amministratore di condominio non esibiscono, su richiesta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dei funzionari e incaricati dei comuni, delle comunità e della Provincia il libretto del fabbricato, il comune applica una sanzione pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascuna violazione. Resta ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni del comma 1 in caso di mancata presentazione al comune del libretto o dei suoi aggiornamenti.

 

TITOLO V

Disposizioni in materia di titoli abilitativi

Capo I - Disposizioni generali

 

Art. 97

Disciplina degli interventi sul territorio.

1. Le attività comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio possono essere iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, solo sulla base della concessione o a seguito della presentazione di una denuncia d'inizio di attività in base a questa legge. Non sono subordinate a concessione o a preventiva presentazione di denuncia d'inizio di attività:

a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'articolo 99, comma 1, lettera a);

b) gli appostamenti di caccia disciplinati dalle disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica e esercizio della caccia, con esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico;

d) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, come precisate dal regolamento di attuazione, con esclusione degli interventi che comportano la trasformazione di un'area originariamente boscata, nonché i tunnel temporanei utilizzati per le colture intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante, ai sensi dell'articolo 98, comma 3;

e) l'attività mineraria di estrazione e discarica nell'ambito dell'area di concessione mineraria;

f) gli interventi pubblici disciplinati dagli articoli 108, 109, 110 e 111;

g) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti quali pertinenze di edifici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione;

h) l'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, entro i limiti dimensionali stabiliti dal regolamento di attuazione;

i) gli allestimenti mobili di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e dalle relative norme regolamentari;

j) le opere precarie di cui al comma 2.

2. Le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee sono soggette a preventiva comunicazione al comune secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi. In caso di violazione delle disposizioni di cui a questo comma le opere si considerano realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio. Gli adempimenti previsti da questo comma non si applicano con riferimento ai manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti di intervento per i quali sia stato acquisito il titolo abilitativo edilizio.

3. L'installazione d'impianti fissi di telecomunicazione con potenza massima al connettore d'antenna non superiore a 5 watt non è soggetta a denuncia d'inizio di attività, né ai provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 100, comma 1, lettera c). Questi impianti sono considerati opere d'infrastrutturazione del territorio ai sensi delle norme vigenti e possono essere installati senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamenti degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tali impianti sono soggetti esclusivamente all'osservanza dei limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di campi elettromagnetici e devono essere segnalati all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e ai comuni territorialmente interessati entro sessanta giorni dalla loro installazione.

4. Per la coltivazione delle cave e torbiere restano ferme le disposizioni provinciali in materia.

 

Art. 98

Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico.

1. L'installazione di serre per le produzioni intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante è soggetta a denuncia d'inizio di attività ai sensi di questo capo e, se ne ricorrono i presupposti, al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche previste dal titolo III.

2. Le serre possono essere installate in aree in cui è consentita l'attività agricola. Le serre costituite da tunnel permanenti possono essere insediate anche in altre aree in cui l'attività agricola è transitoriamente praticabile, in attesa della diversa utilizzazione delle aree secondo la destinazione di zona prevista dallo strumento di pianificazione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione. Il piano regolatore generale può escludere l'installazione di serre per determinate zone del territorio in relazione alla vicinanza ad aree già insediate o a particolari ragioni paesaggistico-ambientali.

3. I tunnel temporanei utilizzati per le colture intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante non comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e conseguentemente non sono soggetti a denuncia d'inizio di attività e al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l'installazione dei tunnel temporanei sono stabilite dal regolamento di attuazione, fermo restando che deve essere garantita la tutela igienico-sanitaria degli insediamenti interessati dalla permanenza di persone.

 

Art. 99

Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti.

1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) interventi di restauro: quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile; comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di risanamento conservativo: quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici, migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale;

e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso; comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi e il modo d'uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite;

f) interventi di sostituzione edilizia: quelli rivolti alla demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio nel rispetto del sedime e della volumetria esistenti;

g) interventi di demolizione e ricostruzione: quelli rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti;

h) interventi di demolizione: quelli rivolti alla sola demolizione dei manufatti esistenti.

 

Capo II - Concessione e denuncia d'inizio di attività

Sezione I - Concessione edilizia

 

Art. 100

Interventi soggetti a concessione.

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 97, 98 e 105, sono soggetti al rilascio della concessione edilizia i seguenti interventi:

a) la realizzazione di nuove costruzioni o l'ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o superfici utili, con esclusione degli interventi di cui all'articolo 105, comma 1, che sono soggetti a denuncia d'inizio di attività;

b) gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 99, comma 1, lettera g), e gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 121, comma 3;

c) gli interventi relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva o agli impianti fissi di telecomunicazione di cui alla legislazione provinciale in materia, concernenti la realizzazione di strutture a palo o tralicci con altezza superiore a sei metri;

d) le opere interne alle costruzioni che comportano un aumento di numero delle unità immobiliari o la modificazione della destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari;

e) i muri di sostegno e contenimento di altezza superiore a tre metri;

f) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e d'infrastrutturazione del territorio.

2. Il regolamento di attuazione può precisare le tipologie di opere e interventi che rientrano nelle categorie di cui al comma 1.

 

Art. 101

Presentazione della domanda di concessione.

1. Possono chiedere la concessione i proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo. Nel caso d'interventi concernenti insediamenti produttivi del settore secondario la richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante della singola impresa o delle imprese associate che intendono realizzare gli interventi per svolgere una delle attività ammesse dalla destinazione di zona o dai soggetti cui è affidato l'apprestamento delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia.

2. La domanda di concessione deve essere corredata dalla prescritta documentazione tecnica in adeguato numero di copie e da ogni atto di assenso, comunque denominato, previsto da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, la concessione edilizia costituisce l'atto conclusivo finale per procedere alla realizzazione delle opere richieste ed è subordinata all'avvenuto rilascio di ogni atto di assenso, comunque denominato, previsto da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio.

4. Per gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del titolo III o al parere per la qualità architettonica previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera c), il comune richiede direttamente tali atti all'organo competente qualora non siano stati già presentati dall'interessato; in tal caso i termini per la conclusione del procedimento rimangono sospesi fino al ricevimento dell'atto da parte del comune.

5. Prima di rilasciare la concessione il comune deve accertare che il progetto delle opere sia stato sottoposto al parere della struttura competente in materia di servizi antincendi della Provincia, se il suo parere è prescritto dalle norme in vigore.

6. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle domande e delle concessioni rilasciate.

Art. 102

Rilascio della concessione.

1. Il comune si pronuncia sulla domanda di concessione nei termini previsti dal regolamento di attuazione.

2. Se non sono stati allegati alla domanda di concessione tutti gli atti di assenso di competenza comunale richiesti, il comune li acquisisce d'ufficio. Se non sono allegati alla domanda tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, il regolamento edilizio può prevedere la loro acquisizione d'ufficio da parte del comune.

3. Il regolamento di attuazione stabilisce:

a) le modalità e i termini per l'acquisizione degli atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale; il regolamento può prevedere anche il ricorso alle conferenze di servizi previste dalla legge provinciale n. 23 del 1992;

b) i termini e le modalità per il rilascio della concessione edilizia, eventualmente differenziati in relazione alle dimensioni dei comuni interessati, alle tipologie di intervento e alle ipotesi di cui all'articolo 105, comma 3, ferma restando la facoltà dei comuni di prevedere, nel proprio regolamento edilizio, termini più ampi e ulteriori modalità per il rilascio della concessione edilizia rispetto a quanto previsto nel regolamento di attuazione;

c) le modalità per assicurare la pubblicità delle concessioni rilasciate;

d) eventuali ulteriori precisazioni sul procedimento di rilascio della concessione, comprese le ipotesi di sospensione del procedimento.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105, la domanda di concessione per interventi da eseguire su aree dotate di un piano attuativo o di un piano di lottizzazione in vigore s'intende accolta se, entro il termine stabilito per il rilascio della concessione, non è stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso il richiedente, purché in possesso dei provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, se necessari, può dar corso ai lavori dandone comunicazione al comune, previa corresponsione degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 115, calcolati in via provvisoria dal richiedente, salvo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune.

5. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con esse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano ultimati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio, sempre che non intervenga la proroga per l'ultimazione concessa dal comune ai sensi dell'articolo 103, comma 6.

 

Art. 103

Caratteristiche e validità della concessione.

1. La concessione edilizia è rilasciata in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica edilizia vigente.

2. Il rilascio della concessione edilizia è comunque subordinato all'esistenza d'idonee opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune della loro attuazione nel successivo triennio, o all'impegno degli interessati di procedere alla loro attuazione, secondo quanto previsto dall'articolo 104.

3. La concessione non può avere durata superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che deve comunque avvenire entro un anno dal rilascio della concessione ed essere comunicato al comune. Per inizio dei lavori s'intende la realizzazione di consistenti opere che non si riducano all'impianto del cantiere, all'esecuzione di scavi o di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.

4. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere consentito dal comune esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche costruttive o della situazione climatica della zona. I lavori s'intendono ultimati quando la struttura e le caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco.

5. Se i lavori non sono iniziati o ultimati entro i termini previsti dai commi 3 e 4 il concessionario deve chiedere una nuova concessione, fermo restando che i lavori eventualmente necessari per rendere l'opera abitabile o agibile sono soggetti a denuncia d'inizio di attività ai sensi dell'articolo 105.

6. È ammessa la proroga del termine previsto per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori solo per eventi e fatti di carattere straordinario sopravvenuti, tali da ritardare l'inizio o l'esecuzione dei lavori.

7. La concessione è trasferibile ai successori o agli aventi causa ed è irrevocabile. La voltura della concessione deve essere richiesta al comune.

 

Art. 104

Condizioni particolari per il rilascio della concessione e per la presentazione della denuncia d'inizio di attività.

1. Quando le opere di urbanizzazione primaria mancano o non sono idonee e non è prevista la loro esecuzione da parte del comune entro un triennio, la concessione può essere rilasciata e la denuncia d'inizio di attività può essere presentata solo se i richiedenti si impegnano a eseguire le opere contestualmente alle costruzioni.

2. Se ricorrono le condizioni di cui al comma 1 il contributo di concessione previsto dall'articolo 115 è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria o del minor costo delle opere realizzate, la cui congruità è accertata dal comune in sede di rilascio della concessione e di presentazione della denuncia d'inizio di attività.

3. Se le opere di urbanizzazione primaria si prestano a essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio della concessione e della presentazione della denuncia d'inizio di attività si può stipulare una convenzione con il comune per fissare le modalità necessarie a consentire questo utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche più ridotta di quanto previsto il contributo per le spese di urbanizzazione a carico dell'interessato.

er le opere da destinare all'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia, il rilascio della concessione e la presentazione della denuncia d'inizio di attività è subordinato all'accertamento dell'iscrizione del richiedente nell'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica.

5. Il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della denuncia d'inizio di attività per la realizzazione d'interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi del settore secondario, a favore di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 101, è subordinato alla stipula di una convenzione fra il comune e i richiedenti. La convenzione stabilisce le condizioni e i termini da osservare per l'insediamento nei fabbricati delle imprese che hanno titolo per esercitare l'attività ammessa dal piano regolatore, e deve essere assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dal comune. La stipula della convenzione è richiesta, inoltre, per il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della denuncia d'inizio di attività per il riutilizzo, con o senza opere, di strutture produttive del settore secondario aventi le caratteristiche, anche dimensionali, individuate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. La Giunta provinciale può emanare direttive per l'applicazione di questo comma.

6. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per realizzare, anche con il solo cambio d'uso degli edifici esistenti, unità residenziali nelle aree produttive del settore secondario è ammesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite ai sensi delle norme di attuazione in materia di cui all'allegato B della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale". Ai sensi dell'articolo 48 dell'allegato B (Norme di attuazione) della medesima legge provinciale, con regolamento sono stabiliti i casi e le condizioni per consentire l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa nell'ambito della medesima impresa al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali.

 

Sezione II - Denuncia d'inizio di attività

 

Art. 105

Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività.

1. Sono soggetti a denuncia d'inizio di attività gli interventi che non rientrano fra quelli previsti dagli articoli 97 e 100. Sono comunque soggetti a denuncia d'inizio di attività i seguenti interventi:

a) volumi tecnici;

b) sopraelevazioni, ampliamenti e pertinenze prive di autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti, sempre che gli strumenti urbanistici contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali da osservare per la loro realizzazione;

c) interventi previsti dai piani attuativi, purché contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali;

d) lavori di cui all'articolo 103, comma 5, per rendere l'opera abitabile o agibile;

e) parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali a piano terreno degli edifici, da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari;

f) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti.

2. Prima di presentare la denuncia d'inizio di attività l'interessato deve acquisire i provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, l'autorizzazione paesaggistica prevista dal titolo III e il parere per la qualità architettonica di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), in quanto richiesti.

3. In alternativa alla presentazione della denuncia d'inizio di attività è sempre consentito agli interessati presentare la domanda per il rilascio della concessione edilizia, secondo le relative disposizioni.

 

Art. 106

Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività.

1. Possono presentare denuncia d'inizio di attività i proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo.

2. Trenta giorni dopo la data di presentazione della denuncia possono essere iniziati i lavori per i seguenti interventi:

a) interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, sostituzione edilizia e demolizione d'immobili di cui all'articolo 99, comma 1, lettere c), d), e), f) e h);

b) interventi previsti dai piani attuativi contenenti precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali;

c) sopraelevazioni, ampliamenti e pertinenze costituenti volume prive di autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti, in presenza di strumenti urbanistici contenenti precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali;

d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumi;

e) impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e impianti fissi di telecomunicazione di cui alla legislazione provinciale in materia, concernenti la realizzazione di strutture a palo o tralicci con altezza inferiore a sei metri;

f) parcheggi da realizzare nel sottosuolo o nei locali a piano terreno degli edifici, da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari.

3. Per gli interventi diversi da quelli del comma 2 il regolamento edilizio può stabilire termini più brevi per l'inizio dei lavori.

4. La denuncia d'inizio di attività è corredata dalla prescritta documentazione tecnica in adeguato numero di copie, dai provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, in quanto richiesti, e, fatti salvi i casi individuati dal regolamento edilizio concernenti opere di lieve entità, da una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato, in cui è indicato il nominativo del direttore dei lavori, se richiesto ai sensi della legge. La relazione, inoltre, assevera:

a) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di contrasti con quelli adottati;

b) il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;

c) l'eventuale subordinazione dell'intervento ai vincoli indicati dall'articolo 101 e l'avvenuto rilascio di tutti i prescritti atti autorizzativi;

d) nel caso di interventi riguardanti edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici previsti dall'articolo 99, comma 1, lettere c), d) ed e), ovvero del patrimonio edilizio tradizionale di cui all'articolo 61, lo stato esistente e l'eventuale presenza di elementi decorativi - quali affreschi, portali e contorni dei fori in genere in pietra, collegamenti verticali e parapetti particolari ed altri elementi decorativi significativi - mediante la presentazione di idonea documentazione fotografica, nonché con l'indicazione degli interventi previsti per la tutela e valorizzazione dei predetti elementi decorativi; in ordine alla presenza degli elementi decorativi e alla relativa documentazione fotografica il comune dà esplicito riscontro.

5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al titolo VI, il comune verifica la completezza della documentazione presentata, accerta che l'intervento rientri fra quelli di cui all'articolo 105 e determina l'ammontare del contributo di concessione, in quanto dovuto, fissando il termine per il suo pagamento. In caso di mancato pagamento del contributo di concessione entro il termine prescritto, il comune stabilisce un nuovo termine per il pagamento, mediante diffida; decorso inutilmente il termine l'efficacia della denuncia d'inizio di attività è sospesa fino al pagamento della somma dovuta. Nel caso degli interventi previsti dall'articolo 99, comma 1, lettere c), d) ed e), soggetti alla disciplina degli insediamenti storici, il controllo è esteso ai contenuti della relazione prevista dal comma 4; per gli altri interventi i controlli ai contenuti della relazione sono facoltativi. Se riscontra l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il comune notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere denunciate e, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla comunicazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di responsabilità del progettista. In tal caso il termine per l'inizio dei lavori o, se il predetto termine è già decorso, l'efficacia della denuncia d'inizio di attività restano sospesi fino al ricevimento dell'eventuale documentazione integrativa o delle modifiche necessarie agli elaborati.

6. La denuncia d'inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni dalla data di presentazione. Il termine è prorogabile su richiesta, da presentare prima della scadenza, solo per fatti di carattere straordinario sopravvenuti, tali da ritardare l'esecuzione dei lavori.

7. L'interessato comunica al comune la data di ultimazione dei lavori. Alla comunicazione è allegato un certificato finale sulla regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato, che attesta la conformità delle opere al progetto presentato. Si prescinde dal certificato di regolare esecuzione per i lavori che non richiedono la relazione del progettista.

8. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle denunce d'inizio di attività presentate. Si applicano alle denunce d'inizio di attività, inoltre, le forme di pubblicità stabilite dal regolamento per la concessione edilizia.

9. I comuni effettuano controlli successivi sulle denunce d'inizio di attività, anche mediante controlli su campioni che rappresentino almeno il 10 per cento degli interventi in corso o realizzati. Resta fermo l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte della Provincia ai sensi di questa legge.

10. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle denunce d'inizio di attività in contrasto con esse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano ultimati entro tre anni dalla data di presentazione, sempre che non intervenga la proroga per l'ultimazione concessa dal comune ai sensi del comma 6.

 

Art. 107

Varianti in corso d'opera soggette a denuncia d'inizio di attività.

1. Sono soggette a denuncia d'inizio di attività le variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, purché siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non siano in contrasto con quelli adottati, non comportino, nel caso di edifici, variazioni eccedenti il 5 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza, oppure modificazioni tali da alterare l'armonia dei prospetti e la tipologia complessiva dell'intervento, e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari e il loro numero. La variazione di superficie utile dei poggioli è calcolata in relazione alla loro superficie. Costituiscono varianti in corso d'opera ai sensi di questo articolo anche le variazioni al progetto riguardanti le sistemazioni esterne dell'area di pertinenza delle opere.

2. La denuncia d'inizio di attività deve essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Se la denuncia non viene presentata nei termini previsti si applica la sanzione stabilita dal comma 6 dell'articolo 134.

3. Questo articolo non si applica agli immobili vincolati ai sensi della legge provinciale n. 1 del 2003 e agli immobili soggetti al vincolo del restauro.

 

Capo III - Opere pubbliche e linee elettriche

Art. 108

Opere pubbliche di competenza dello Stato.

1. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 la Provincia, su richiesta dell'amministrazione interessata, accerta che le opere pubbliche di competenza dello Stato non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi.

2. L'accertamento è compiuto sentito il comune territorialmente competente, che si esprime entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta, previo parere della CPC.

3. Le varianti al progetto assentito che comportano modificazioni in aumento delle misure di progetto sono sottoposte a un nuovo procedimento di accertamento della conformità urbanistica. Le varianti che comportano modificazioni in diminuzione delle misure di progetto, o che corrispondono a quelle che possono essere eseguite previa denuncia d'inizio di attività ai sensi dell'articolo 107, sono soggette a semplice comunicazione al comune territorialmente competente.

4. Per gli interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività l'accertamento può essere sostituito da una comunicazione al comune accompagnata dagli elaborati progettuali e dalla dettagliata relazione di un tecnico abilitato attestante la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di contrasto con quelli adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. In alternativa alla comunicazione al comune è consentito il ricorso alle procedure di accertamento di conformità ai sensi di questo articolo.

5. Questo articolo non si applica alle opere destinate alla difesa nazionale.

 

Art. 109

Opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione e di altri enti territoriali.

1. Per le opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione o di altre regioni e relativi enti territoriali l'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione spetta alla Provincia. Per queste opere si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 108.

 

Art. 110

Opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni.

1. Le opere pubbliche di competenza delle comunità, dei comuni e delle loro forme associative sono deliberate dagli organi competenti in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione e alle norme in vigore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, prima della deliberazione di approvazione del progetto deve essere sentito il parere della CPC e devono essere acquisiti, se necessari, i provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101.

3. Se l'opera pubblica contrasta con gli strumenti di pianificazione territoriale l'efficacia della relativa deliberazione è subordinata all'ottenimento dei provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 114 salvi i casi nei quali la legge provinciale prevede espressamente che la deliberazione di approvazione dell'opera pubblica ha il valore di variante.

4. Le varianti al progetto assentito che comportano modificazioni in aumento delle misure di progetto sono sottoposte a un nuovo procedimento di accertamento della conformità urbanistica. Le varianti che comportano modificazioni in diminuzione delle misure di progetto o che corrispondono a quelle che possono essere soggette a denuncia d'inizio di attività ai sensi dell'articolo 107 sono soggette a semplice comunicazione alla struttura comunale competente in materia di edilizia.

5. Per gli interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività il parere della CPC è sostituito da quello della struttura del comune competente in materia di edilizia, attestante la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, l'assenza di contrasto con quelli adottati e il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

 

Art. 111

Linee elettriche.

1. Le opere edilizie adibite a stazioni e cabine di trasformazione sono soggette a concessione edilizia.

2. La costruzione di linee elettriche e di posti di trasformazione a palo non è subordinata a concessione o a preventiva denuncia d'inizio di attività.

3. Per le opere concernenti linee elettriche soggette ad autorizzazione di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) di competenza statale spetta alla Giunta provinciale, sentito il comune interessato, accertare la compatibilità delle opere con gli strumenti di pianificazione territoriale.

4. Per le opere concernenti linee elettriche di competenza provinciale con tensione superiore a 30.000 volt, la compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale è accertata in sede di rilascio dell'autorizzazione provvisoria o definitiva su conforme parere della struttura provinciale competente in materia di pianificazione territoriale, alla quale spetta di sentire il comune interessato.

5. Per le opere concernenti le altre linee elettriche si prescinde dalla verifica di compatibilità urbanistica.

 

Capo IV - Realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche

 

Art. 112

Esercizio dei poteri di deroga.

1. I poteri di deroga previsti dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione, sia in vigore che adottati, o dal regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico.

2. Il regolamento di attuazione individua le opere qualificate d'interesse pubblico ai fini dell'esercizio del potere di deroga.

3. La realizzazione in deroga di opere d'interesse pubblico e di opere pubbliche diverse da quelle previste dall'articolo 114, anche per gli interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività, è subordinata al rilascio della concessione edilizia previa autorizzazione del consiglio comunale, che si esprime dopo aver acquisito il parere della CPC.

4. Il rilascio della concessione in deroga ai sensi del comma 3 è subordinato, oltre che all'autorizzazione del consiglio comunale e al parere della CPC, al nulla osta della Giunta provinciale, nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona. In tal caso l'autorizzazione del consiglio comunale è preceduta dalla pubblicazione all'albo della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo non inferiore a venti giorni, entro i quali chiunque può presentare osservazioni; il comune trasmette alla Provincia le osservazioni presentate nel periodo di deposito.

5. Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte a un nuovo procedimento di deroga, a eccezione di quelle che rientrano nei limiti indicati all'articolo 107 nonché di quelle che prevedono modifiche in diminuzione dei valori di progetto, che sono soggette solamente a denuncia di inizio di attività.

 

Art. 113

Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali in deroga.

1. La realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici con destinazione residenziale, commerciale o a servizi può essere autorizzata dal comune anche se risulta in contrasto con gli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale e i regolamenti edilizi, mediante il rilascio della concessione in deroga ai sensi di questo articolo, senza ricorrere al procedimento disciplinato dall'articolo 112. Nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona resta ferma l'applicazione dell'articolo 112.

2. Il regolamento di attuazione stabilisce i criteri che i comuni devono osservare per il rilascio della concessione edilizia in deroga.

3. I parcheggi realizzati ai sensi di questo articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. Gli atti di cessione redatti in violazione di questo divieto sono nulli, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).

 

Art. 114

Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione.

1. Se le opere pubbliche di competenza dello Stato, della Provincia, della Regione o di altre regioni e relativi enti territoriali contrastano con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale, la deroga alle relative norme può essere concessa dalla Giunta provinciale nell'ambito del procedimento previsto dagli articoli 108 e 109, sentito il consiglio comunale. Il parere del consiglio comunale deve essere espresso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta e sostituisce quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 108.

2. Per le opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni contrastanti con i loro strumenti di pianificazione l'autorizzazione a derogare è accordata dall'organo competente all'adozione dello strumento di pianificazione interessato, salvo che per gli interventi in contrasto con la destinazione di zona, per i quali l'autorizzazione dell'organo competente deve essere seguita dal nulla osta della Giunta provinciale.

3. L'autorizzazione della Giunta provinciale è preceduta dalla pubblicazione all'albo della Provincia della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici della struttura provinciale competente in materia di urbanistica per un periodo non inferiore a venti giorni, entro i quali chiunque può presentare osservazioni. Per le opere pubbliche di competenza dei comuni autorizzate dal consiglio comunale si applica il comma 3 dell'articolo 112.

4. Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte a un nuovo procedimento di deroga ai sensi dei commi 1 e 2, a eccezione di quelle che rientrano nei limiti indicati all'articolo 107 nonché di quelle che prevedono modifiche in diminuzione dei valori di progetto, le quali sono preventivamente comunicate al comune.

5. Per opere pubbliche di competenza della Provincia, delle comunità e dei comuni, ai fini di questo articolo e degli articoli 109 e 110, s'intendono:

a) le opere da realizzare da questi enti o da soggetti da essi delegati o da loro enti strumentali di diritto pubblico o da fondazioni costituite dalla Provincia (12);

b) le opere da realizzare da società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, direttamente affidatarie o concessionarie di lavori e servizi da parte degli enti in questione, purché i lavori e le opere riguardino il lavoro o il servizio affidato.

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(12) Lettera così modificata dall’art. 38, comma 4, L.P. 12 settembre 2008, n. 16.

 

Capo V - Contributi e oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi

 

Art. 115

Contributo di concessione.

1. Il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della denuncia d'inizio di attività per interventi che comportano un aumento del carico urbanistico è subordinato alla presenza d'idonee opere di urbanizzazione primaria o all'impegno formale del richiedente a realizzarle, e alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, salvi i casi espressamente previsti da questa legge.

2. L'incidenza del contributo di concessione non può essere complessivamente inferiore al 5 per cento né superiore al 20 per cento del costo medio della costruzione determinato ai sensi del comma 4.

3. Ai fini di quanto previsto dai successivi articoli, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione è pari, ciascuna, a un terzo del complessivo contributo di concessione.

4. Con regolamento sono individuati:

a) gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico e richiedono il pagamento del contributo di concessione;

b) le modalità e i termini per il pagamento del contributo, anche in relazione al titolo edilizio richiesto;

c) le diverse categorie tipologico-funzionali degli interventi edilizi, distinguendo, nell'ambito delle categorie residenziali, la residenza ordinaria da quella per tempo libero e vacanze di cui all'articolo 57;

d) i criteri per la determinazione del costo di costruzione per ciascuna delle categorie tipologico-funzionali di cui alla lettera c), da effettuare con deliberazione della Giunta provinciale soggetta ad aggiornamento annuale in base all'andamento degli indici ISTAT riferiti alla città di Trento.

5. Ciascun comune stabilisce e aggiorna le misure percentuali e le modalità di determinazione del contributo richiesto a norma di questo articolo, tenuto conto dei limiti minimi e massimi del comma 2, del regolamento previsto dal comma 4 e dei costi medi di costruzione stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, lettera d).

 

Art. 116

Casi di riduzione del contributo di concessione.

1. Il contributo di concessione è commisurato esclusivamente all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, come fissate dall'articolo 115, comma 3, per i seguenti interventi:

a) costruzioni e impianti destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi;

b) costruzioni e impianti destinati a ospitare allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988 e delle altre disposizioni in materia;

c) costruzioni e impianti industriali, artigianali, di trasporto o destinati al commercio all'ingrosso;

d) costruzioni e impianti destinati a strutture sanitarie e assistenziali operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica;

e) impianti di risalita.

2. Il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione, per i seguenti interventi:

a) costruzioni e impianti destinati ad attività direzionali;

b) costruzioni e impianti destinati ad attività commerciali, compresi i pubblici esercizi e con esclusione di quelli destinati al commercio all'ingrosso;

c) costruzioni e impianti destinati ad attività dirette alla prestazione di servizi;

d) interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 99, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 117.

3. Per la realizzazione o per la modifica di complessi ricettivi turistici all'aperto il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria come fissata dall'articolo 115, comma 3, eccetto le strutture edilizie ricettive permanenti, per le quali il contributo è commisurato anche al costo di costruzione.

 

Art. 117

Esenzione dal contributo di concessione.

1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 116, il contributo di concessione non è dovuto:

a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:

1) opere da realizzare in funzione della coltivazione del fondo, nonché per l'attività di acquacoltura esercitata da imprenditori ittici;

2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica;

3) fabbricati a uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di quattrocento metri cubi di costruzione e purché costituiscano prima abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi delle leggi provinciali vigenti;

b) per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi seicento metri cubi di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente;

c) per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari;

d) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche;

e) per le opere d'interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale e da altri soggetti privi di fini di lucro;

f) per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o sulla base di convenzioni con il comune previste da questa legge;

g) per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche;

h) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

i) per i nuovi impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili e al risparmio energetico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 86, comma 3, lettera a);

j) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggior onere dipendente dagli aggiornamenti del costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 115.

2. Nel caso di edifici di nuova costruzione destinati a scopo abitativo, a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente, purché non qualificata di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), il contributo di concessione, limitatamente ai primi quattrocento metri cubi di volume, è commisurato esclusivamente all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Questa esenzione parziale può essere riconosciuta anche alle cooperative edilizie aventi come oggetto sociale la realizzazione della prima casa, se ciascun socio è in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e stipula la convenzione prevista dal comma 4. Con la convenzione ciascun socio si assume gli obblighi da essa previsti impegnandosi, in caso di violazione, a pagare direttamente le somme dovute ai sensi del comma 4, relativamente alla propria unità immobiliare.

3. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale o totale per la prima abitazione i soggetti interessati devono risultare in possesso dei requisiti previsti per ottenere le agevolazioni di cui alle disposizioni provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata.

4. L'esenzione parziale o totale per la prima abitazione è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il comune vigila sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

5. Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque ha titolo al godimento del bene in base a un provvedimento degli organi competenti, il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria.

 

Art. 118

Edilizia convenzionata.

1. Per gli interventi di edilizia residenziale, se il richiedente si impegna, a mezzo di una convenzione stipulata con il comune, a cedere o locare gli alloggi a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 117, comma 3, il contributo di concessione può essere ridotto come segue:

a) nella misura di un terzo, corrispondente all'incidenza del costo di costruzione, nel caso di nuovi edifici;

b) nella misura di due terzi, corrispondenti all'incidenza del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione secondaria, per gli interventi di recupero di edifici esistenti.

2. Se la convenzione prevede la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione primaria e se sono stabilite le modalità per la loro realizzazione, nonché idonee garanzie finanziarie per la corretta esecuzione, la quota di contributo di concessione può essere ulteriormente ridotta sino alla concorrenza delle spese sostenute.

3. La convenzione prevede, in particolare:

a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

b) l'obbligo di cessione o di locazione degli alloggi ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti entro diciotto mesi dalla conclusione dei lavori, termine eventualmente prorogabile dal comune su richiesta motivata dell'interessato; la cessione dell'alloggio deve essere preceduta dall'assunzione da parte dell'acquirente degli obblighi previsti dal comma 4 dell'articolo 117, mediante la stipula fra l'acquirente e il comune della convenzione prevista dal medesimo comma;

c) in caso di disdetta dei contratti di locazione, l'obbligo di sostituire entro sei mesi dalla cessazione della locazione precedente, salvo eventuale proroga del comune su richiesta motivata del richiedente, i precedenti locatari con altri soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1;

d) la durata degli effetti della convenzione, che non può essere inferiore a dieci anni;

e) idonee forme di garanzia finanziaria per il rispetto degli obblighi convenzionali, anche mediante la presentazione di atti di fidejussione.

4. La convenzione prevede che l'interessato s'impegni a garantire il rispetto degli obblighi da essa previsti anche da parte di eventuali aventi causa, fatto salvo il caso di assunzione diretta degli obblighi da parte di questi ultimi.

5. In caso di mancato rispetto degli obblighi convenzionali il comune chiede al soggetto che li ha assunti il pagamento della quota di contributo non corrisposta ai sensi del comma 1, in proporzione alla durata residua della convenzione, applicando le tariffe vigenti al momento della richiesta di pagamento. Per la riscossione di queste somme il comune può avvalersi anche delle garanzie fidejussorie previste dal comma 3, lettera e).

 

Art. 119

Destinazione dei proventi delle concessioni.

1. I proventi delle concessioni edilizie introitati dai comuni ai sensi di questa legge sono iscritti nei loro bilanci e sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione di aree e d'immobili per l'edilizia abitativa, al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. 2. Le somme introitate dai comuni ai sensi del comma 2 dell'articolo 59 sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici.

 

TITOLO VI

Obblighi particolari, vigilanza e sanzioni

Capo I - Obblighi particolari

 

Art. 120

Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e della tutela del paesaggio.

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni immobili devono provvedere al regolare completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili e devono osservare il divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e del paesaggio.

2. In caso d'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal comma 1 il comune può ordinare che si provveda entro un congruo termine al completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili o alla cessazione degli usi non compatibili con i fini di cui al comma 1. Inoltre il comune può prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare i beni, compresa, se necessario, la demolizione di opere in stato di degrado e la rimessa in pristino dei luoghi. Se gli interessati non provvedono nei termini stabiliti il comune, previa diffida, può procedere d'ufficio a spese degli inadempienti. In caso d'inerzia del comune può provvedere la Provincia.

3. Quando si verifica un evento che comporti danno imminente o pericolo di danno imminente a uno dei beni immobili compresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale o contenuti nell'elenco previsto dall'articolo 69, il proprietario o il soggetto che ha il godimento del bene devono darne notizia alla struttura provinciale competente; questa impartisce gli ordini e i divieti che reputa opportuni per la protezione del paesaggio. Gli ordini e i divieti sono di competenza del comune se il bene tutelato ricade in zone per le quali il piano regolatore generale ha soddisfatto le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 32, comma 2. In caso d'inerzia del comune provvede la Provincia.

 

Art. 121

Interventi d'urgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici.

1. Se occorre intervenire in via d'urgenza su edifici o strutture soggetti alla tutela del paesaggio e degli insediamenti storici per impedire il verificarsi di compromissioni o danni difficilmente riparabili e se i proprietari non hanno provveduto nel termine fissato, il comune può chiedere alla Provincia di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere, avvalendosi eventualmente, se si tratta di edifici a prevalente destinazione residenziale, di ITEA s.p.a. La Provincia può procedere, se occorre, all'espropriazione del bene e contestualmente all'esecuzione delle opere. L'immobile espropriato, se ha prevalente destinazione residenziale, è conferito o trasferito a ITEA s.p.a. per essere utilizzato a fini di locazione abitativa.

2. Le opere previste dal comma 1 possono essere eseguite anche senza espropriazione del bene, se il proprietario rimborsa alla Provincia le spese da essa sostenute; con convenzione sono disciplinati i tempi e le modalità di rimborso delle spese e la destinazione d'uso dell'immobile.

3. Nel caso d'interventi riguardanti edifici soggetti a risanamento conservativo o a ristrutturazione, se l'interessato dimostra al comune mediante la presentazione di una perizia che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme urbanistiche per ciascuna tipologia d'intervento, il consiglio comunale può autorizzare il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione del progetto di recupero proposto, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Il consiglio comunale autorizza il rilascio della concessione edilizia previo parere conforme della struttura provinciale competente in materia di urbanistica. In deroga al titolo III il parere della struttura provinciale competente costituisce autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, se richiesta.

4. Il comma 3 non si applica nel caso di crolli e demolizioni parziali o totali già avvenuti, salvo che l'interessato non fornisca adeguata documentazione intesa a dimostrare che i crolli parziali o totali non sono stati causati volontariamente oppure da grave negligenza e imperizia nell'esecuzione di interventi in corso di svolgimento sulla costruzione o che eventuali demolizioni parziali o totali sono state eseguite in ottemperanza ad ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal comune al fine di garantire la sicurezza pubblica. In tal caso il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, secondo le procedure previste dal medesimo comma, è subordinato alla valutazione favorevole da parte della Provincia in merito all'adeguatezza delle motivazioni prodotte dall'interessato sulle cause dei crolli.

5. Il comma 4 si applica, nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo comma, anche alle demolizioni ed eventuali ricostruzioni già effettuate alla data di entrata in vigore di questa legge (13).

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(13) Comma così modificato dall’art. 38, comma 5, L.P. 12 settembre 2008, n. 16.

 

Art. 122

Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti.

1. Il rilascio della concessione o la presentazione della denuncia d'inizio di attività edilizia per la ricostruzione di edifici esistenti danneggiati o distrutti in seguito a eventi calamitosi o sinistri o in seguito a crolli spontanei non avvenuti in concomitanza d'interventi svolti sull'edificio sono ammessi, anche in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, vigenti o adottati, delle comunità e dei comuni, purché i fabbricati siano ricostruiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, degli elementi costruttivi, delle dimensioni planivolumetriche e della destinazione d'uso originali. Il comune può autorizzare la ricostruzione anche su sedime diverso, sentito il parere della CPC, se ciò risulta funzionale a un migliore inserimento dell'edificio nel contesto paesaggistico-ambientale o a ridurre il grado di esposizione a eventuali pericoli o alla realizzazione di opere di difesa, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Nelle aree soggette alla disciplina della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 14, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo se conformi a questa disciplina.

 

Capo II - Vigilanza

Art. 123

Vigilanza sull'attività edilizia.

1. Il comune esercita la vigilanza sulle attività che comportano trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle disposizioni legislative e regolamentari, agli strumenti di pianificazione territoriale e ai provvedimenti di concessione o alle denunce d'inizio di attività. A tal fine si avvale di funzionari comunali o d'incaricati.

2. I funzionari o gli incaricati dei controlli possono accedere ai cantieri, alle costruzioni e ai fondi muniti di mandato, ai sensi dell'articolo 124.

3. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, se nei luoghi in cui sono realizzate le opere non è esibito il titolo edilizio o non è stato apposto il prescritto cartello, o in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno comunicazione al comune, che verifica la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti, all'autorità giudiziaria e alla Provincia. La Provincia, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri previsti dagli articoli 139 e 140, verifica i provvedimenti adottati dal comune, mediante controlli a campione delle comunicazioni pervenute ai sensi di questo comma.

4. Il comune redige e pubblica mensilmente nell'albo comunale l'elenco dei rapporti di cui al comma 3 e delle relative ordinanze di sospensione, e lo trasmette all'autorità giudiziaria e alla Provincia.

5. Per le opere di cui agli articoli 108 e 109, se risultano violate le disposizioni o gli strumenti citati nel comma 1, il comune informa immediatamente la Provincia, alla quale compete l'adozione dei provvedimenti previsti da questa legge.

 

Art. 124

Accesso alla proprietà privata.

1. Allo scopo di acquisire ogni elemento di conoscenza opportuno ai fini degli atti e dei provvedimenti previsti da questa legge i componenti della CUP, delle CPC e delle commissioni edilizie, nonché le persone incaricate dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni, hanno facoltà di accedere alle proprietà private e di compiervi le operazioni inerenti al loro incarico, purché siano munite di autorizzazione nominativa.

2. Il rilascio dell'autorizzazione spetta alla Provincia se l'accesso deve essere effettuato da componenti di commissioni provinciali o da persone incaricate dalla Provincia; spetta alla comunità o al comune se l'accesso deve essere effettuato da componenti di commissioni o da persone da essi incaricate.

3. Almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni il provvedimento è notificato al proprietario e all'attuale possessore, con la specificazione del giorno dell'accesso.

4. Alle persone autorizzate all'accesso è consentito disporre le riprese fotografiche e i rilievi necessari ai fini del comma 1.

 

Art. 125

Ordinanza di sospensione.

1. Quando constata l'esecuzione di opere in contrasto con leggi, regolamenti, prescrizioni urbanistiche, atti di concessione o di denuncia d'inizio di attività, il comune emette un'ordinanza d'immediata sospensione di ogni attività contrastante con queste norme e prescrizioni.

2. Con l'ordinanza o con atto successivo il comune può ordinare o consentire l'esecuzione di opere provvisionali strettamente necessarie a prevenire pericoli per l'incolumità pubblica o privata, per la stabilità dei manufatti e per la tutela dell'ambiente.

3. L'ordinanza è notificata a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale o comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della concessione o al soggetto che ha presentato la denuncia d'inizio di attività o al proprietario, al direttore dei lavori e al loro esecutore.

 

Art. 126

Effetti dell'ordinanza di sospensione.

1. Spetta al comune il controllo sull'osservanza dell'ordine di sospensione; a tal fine il comune può ordinare l'apposizione di sigilli e la nomina di un custode. Le spese per le misure cautelari e di custodia sono addebitate in solido ai soggetti responsabili ai sensi dell'articolo 127 e sono riscosse, anche coattivamente, ai sensi della normativa vigente.

2. L'ordinanza di sospensione dell'attività edilizia eseguita in difformità dalla concessione o dalla denuncia d'inizio di attività perde efficacia, fermi restando gli effetti già maturati, se entro sessanta giorni dalla sua notificazione il comune non ha adottato e notificato i provvedimenti definitivi previsti da questo titolo.

3. L'ordinanza di sospensione ha vigore a tempo indeterminato quando riguarda opere eseguite in assenza di concessione o senza che sia stata previamente presentata denuncia d'inizio di attività, od opere eseguite in totale difformità dalla concessione o dalla denuncia.

 

Art. 127

Responsabilità del soggetto avente titolo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista.

1. Il titolare della concessione o della denuncia d'inizio di attività, il committente, il costruttore, il direttore dei lavori e il progettista sono responsabili secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

 

Capo III - Costruzioni abusive e sanzioni

Art. 128

Definizione delle costruzioni abusive.

1. Per i fini di questa legge sono costruzioni abusive quelle realizzate:

a) in assenza di concessione o di denuncia d'inizio di attività, o in difformità da esse;

b) in base a un titolo abilitativo derivante dalla concessione o dalla presentazione della denuncia d'inizio di attività annullato o scaduto;

c) prima che sia decorso il termine per poter iniziare i lavori in base alla denuncia d'inizio di attività;

d) in base a denuncia d'inizio di attività presentata dopo l'inizio dei lavori o scaduta.

2. Le opere realizzate in base a concessione o a denuncia d'inizio di attività scadute sono equiparate a quelle eseguite in loro assenza.

3. Si considerano costruzioni eseguite in totale difformità quelle che comportano:

a) la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche e planivolumetriche rispetto a quello assentito;

b) l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso autonomamente utilizzabile;

c) la realizzazione di opere eccedenti i limiti massimi stabiliti per le variazioni essenziali dal comma 4;

d) il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari, con o senza opere, incompatibile con la destinazione di zona, in seguito a dichiarazione del consiglio comunale previo parere della CPC.

4. Si considerano costruzioni eseguite con variazioni essenziali:

a) la violazione delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge provinciale n. 1 del 1991;

b) le variazioni che, anche singolarmente, eccedono il 10 per cento ma non superano il 30 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni legittimamente preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza, fermo restando quanto previsto dalla lettera c);

c) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione di cui all'articolo 99;

d) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non riguarda questioni procedurali;

e) ogni intervento difforme da quanto concesso o autorizzato su immobili ricadenti nel parco nazionale dello Stelvio o nei parchi naturali provinciali;

f) il mutamento della destinazione d'uso, con o senza opere, delle unità immobiliari, salvo quanto previsto dal comma 3, lettera d).

5. Si considerano costruzioni eseguite in difformità parziale:

a) quelle che non importano essenziali variazioni al progetto come definite nel comma 4;

b) le variazioni non essenziali apportate alle opere legittimamente preesistenti, anche in difetto di concessione edilizia.

6. Le costruzioni abusive realizzate in vigenza delle norme urbanistiche anteriori al 30 gennaio 1977 in difetto o in difformità di licenza edilizia o in base a licenza edilizia annullata o scaduta restano soggette alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 1150 del 1942. Tuttavia il parere della sezione urbanistica compartimentale previsto dall'articolo 32 della legge n. 1150 del 1942 s'intende sostituito dal parere della commissione edilizia comunale.

7. Le costruzioni abusive eseguite a decorrere dal 30 gennaio 1977 e fino alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), restano soggette alle sanzioni amministrative previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli).

8. Se i competenti organi comunali ritengono che le opere abusive di cui ai commi 6 e 7 non contrastino con rilevanti interessi urbanistici, in luogo delle sanzioni previste dai commi 6 e 7 possono essere applicate le sanzioni pecuniarie previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 135, maggiorate del 20 per cento e comunque in misura non inferiore a 4.000 euro. Se le opere abusive di cui ai commi 6 e 7 risultano realizzate anche in assenza o difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche, rimane ferma l'applicazione dell'articolo 133.

9. I commi 6, 7 e 8 si applicano limitatamente alle costruzioni abusive che non abbiano conseguito la sanatoria di cui al capo IV della legge n. 47 del 1985.

 

Art. 129

Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione.

1. In caso di opere abusive eseguite in assenza di concessione o in difformità da essa il comune emette ingiunzione di rimessa in pristino entro il termine perentorio di novanta giorni, eventualmente prorogabile solo per provate ragioni tecniche.

2. L'ingiunzione è notificata al proprietario e agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 127. Se questi non provvedono nei termini si applicano le sanzioni previste da questo articolo.

3. Le opere eseguite in assenza di concessione sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio del comune con l'area di sedime e con quella necessaria ad assicurare l'accesso e le distanze dai confini e, se necessario, ad assicurare il rispetto degli standard per parcheggi. Tali opere devono essere demolite con ordinanza del comune a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione del consiglio comunale non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici. Per l'acquisizione si applicano le condizioni e procedure previste dall'articolo 132. In caso di opere insistenti su aree in comproprietà con altri soggetti l'acquisizione è disposta per la quota che attiene l'opera abusiva. Su richiesta dell'interessato il comune può limitare l'acquisizione alla sola opera abusiva, ai fini della sua successiva demolizione, non provvedendo all'acquisizione dell'area di sedime, purché l'interessato provveda al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore venale dell'area.

4. Le opere eseguite in totale difformità sono acquisite al patrimonio del comune alle condizioni previste dal comma 3, se il comune riconosce che l'opera può essere utilizzata per fini pubblici. Negli altri casi, e per le opere eseguite in assenza di concessione consistenti in ampliamenti o sopraelevazioni di fabbricati esistenti o comunque prive di una specifica autonomia funzionale e non rientranti tra quelle di cui all'articolo 128, comma 5, lettera b), il comune ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso.

5. Per le opere eseguite con variazioni essenziali il comune ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso oppure, se esse non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e comunque quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il pagamento di una sanzione pecuniaria determinata in misura pari al 150 per cento del valore delle opere abusive. Se l'abuso consiste nella mancata esecuzione di opere o modalità costruttive prescritte o nell'utilizzo di materiali diversi da quelli richiesti la sanzione è pari al 150 per cento del valore delle opere non realizzate. Se l'abuso consiste nel mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari, la sanzione è pari al valore venale delle unità immobiliari interessate. In caso di violazione delle norme riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche il comune ordina l'esecuzione delle opere in conformità al progetto che ha ottenuto la concessione, a spese dei responsabili.

6. Per le opere eseguite in difformità parziale il comune ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso oppure, se esse non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e comunque quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il pagamento di una sanzione determinata in misura pari al valore delle parti eseguite in difformità. Se l'abuso consiste nella mancata esecuzione di opere o modalità costruttive prescritte o nell'utilizzo di materiali diversi da quelli richiesti la sanzione è pari al valore delle opere non realizzate.

7. In ogni caso le sanzioni pecuniarie previste dai commi 5 e 6 non possono essere inferiori a 1.500 euro.

8. Assieme alle sanzioni pecuniarie previste dai commi 5 e 6 il comune ordina il pagamento del contributo di concessione, se dovuto.

9. La rimessa in pristino e la demolizione delle opere abusive a spese dei responsabili previste dai commi 5 e 6, se risultano possibili, sono comunque disposte se l'opera abusiva contrasta con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali e se gli interessati, ancorché diffidati, non hanno provveduto nei termini stabiliti dal comune, eventualmente prorogati su richiesta motivata, al pagamento delle sanzioni e dei contributi, fermo restando quanto disposto dal comma 13.

10. Nel caso di opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici il comune, se non si è ottemperato all'ingiunzione di cui al comma 1, ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso dandone comunicazione al proprietario del suolo, salvo che l'ente competente dichiari che l'opera può essere utilizzata per fini pubblici e purché il comune accerti che non contrasta con rilevanti interessi urbanistici o paesaggistico-ambientali ai sensi dell'articolo 132, comma 3.

11. Se il comune, in seguito all'accertamento che è impossibile rimuovere i vizi delle procedure amministrative e rimettere in pristino, annulla la concessione, applica una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o delle parti abusivamente eseguite e comunque non inferiore a 1.500 euro.

12. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria e il pagamento del contributo di concessione producono gli effetti della concessione. Successivamente l'interessato presenta la denuncia d'inizio di attività per l'esecuzione degli eventuali lavori di completamento strettamente necessari all'utilizzo dell'opera previa acquisizione, se necessario, dei provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101.

13. Se il responsabile dell'abuso provvede alla rimessa in pristino o al pagamento delle sanzioni e dei contributi dopo la scadenza dei termini fissati ai sensi di questo articolo ma prima dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 132, si prescinde dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 o dal proseguimento delle procedure di riscossione coattiva purché l'interessato, entro il termine perentorio stabilito dal comune, provveda al pagamento di una sanzione pari a 1.500 euro e delle spese procedurali eventualmente sostenute dal comune.

14. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 121.

 

Art. 130

Lottizzazioni abusive.

1. Se il comune accerta una lottizzazione di terreni a scopo edificatorio in assenza dell'autorizzazione comunale, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree e agli altri soggetti indicati nell'articolo 127 ne dispone la sospensione. La sospensione comporta gli effetti previsti dall'articolo 30, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

2. Entro centoventi giorni dall'ordinanza gli interessati possono presentare richiesta di autorizzazione alla lottizzazione in sanatoria. Quando per l'autorizzazione sono necessari i provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, il comune, su richiesta, può prorogare il termine per consentire il completamento della documentazione.

3. Se non viene presentata richiesta di autorizzazione o se la richiesta è respinta il comune, previa ingiunzione effettuata ai sensi dell'articolo 129, commi 1 e 2, ordina la rimessa in pristino del terreno a spese dei responsabili dell'abuso.

4. L'ordinanza prevista dal comma 1 cessa i suoi effetti con il rilascio dell'autorizzazione alla lottizzazione o con l'accertata avvenuta rimessa in pristino del terreno.

 

Art. 131

Determinazione del valore venale delle costruzioni.

1. Il valore delle opere al quale sono commisurate le sanzioni pecuniarie di competenza comunale è riferito alla data della richiesta di stima al soggetto incaricato dal comune ed è quello risultante dalla valutazione dell'opera considerata come finita e agibile, tenendo conto dell'incremento di valore del terreno per effetto dell'eseguita costruzione abusiva. Le spese sostenute dal comune per la valutazione sono poste a carico dei responsabili dell'abuso.

2. Per la valutazione delle opere alle quali va commisurata la sanzione pecuniaria il comune può avvalersi dell'agenzia del territorio competente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La stima dell'agenzia e le spese per la valutazione sono comunicate ai destinatari della sanzione in allegato al provvedimento d'irrogazione della sanzione; i responsabili dell'abuso provvedono direttamente al pagamento delle spese all'agenzia del territorio.

3. Se è stipulata una specifica convenzione con la comunità interessata, la valutazione del valore venale delle opere può essere richiesta dai comuni alla comunità sulla base di tariffe definite nell'intesa. Per la comunicazione della stima ai responsabili dell'abuso e per il pagamento delle spese si applica il comma 2.

 

Art. 132

Demolizione di opere e acquisizione gratuita.

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per la demolizione il comune invita il proprietario a provvedere allo sgombero dell'immobile. In caso d'inottemperanza nessun obbligo di custodia di cose o animali incombe sull'amministrazione comunale.

2. L'acquisizione dell'opera abusiva e del terreno di pertinenza è disposta con ordinanza motivata del comune corredata, se del caso, dal tipo di frazionamento. L'ordinanza ha gli effetti previsti dall'articolo 31, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

3. Se si procede all'acquisizione gratuita e le opere sono state realizzate in assenza o in difformità delle autorizzazioni paesaggistiche, il comune ne dà notizia alla Giunta provinciale segnalando le caratteristiche dell'opera abusiva. La Giunta provinciale comunica al comune, entro sessanta giorni, se l'opera contrasta con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali. In tal caso il comune ordina la demolizione.

 

Art. 133

Coordinamento delle sanzioni pecuniarie.

1. Quando si deve applicare la sanzione pecuniaria per opere abusive realizzate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche il comune trasmette all'organo di tutela del paesaggio competente gli atti relativi al procedimento.

2. L'organo competente accerta se l'opera:

a) è ammissibile sotto il profilo paesaggistico-ambientale;

b) non reca grave pregiudizio all'assetto paesaggistico-ambientale;

c) contrasta con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali.

3. Gli accertamenti previsti dal comma 2 comportano i seguenti effetti:

a) nell'ipotesi della lettera a), l'irrogazione da parte del comune della sanzione pecuniaria;

b) nell'ipotesi della lettera b), l'aumento della sanzione pecuniaria nella misura del 40 per cento; in alternativa, se il coordinamento delle sanzioni pecuniarie è richiesto per il rilascio dei provvedimenti di sanatoria di cui agli articoli 134 e 135, l'organo competente in materia di tutela del paesaggio può subordinare il rilascio della sanatoria paesaggistica all'esecuzione, entro un congruo termine, d'interventi finalizzati a rendere l'opera abusiva compatibile con la tutela paesaggistico-ambientale; se accerta che gli interventi prescritti non sono eseguibili, in quanto privi della conformità urbanistica, il comune provvede d'ufficio ad applicare l'aumento della sanzione pecuniaria, dandone comunicazione all'organo competente in materia di tutela del paesaggio;

c) nell'ipotesi della lettera c), l'esclusione dell'irrogazione da parte del comune della sanzione pecuniaria e l'ordine da parte della Provincia, per le opere di competenza di organi di tutela del paesaggio provinciali, o della comunità competente, negli altri casi, di demolire l'opera entro novanta giorni, prorogabili per provate ragioni tecniche; in caso d'inosservanza dell'ordine di demolizione l'ente competente, previa diffida, provvede d'ufficio a spese degli inadempienti seguendo le procedure dell'articolo 137.

4. Ai provvedimenti previsti dal comma 2 si applicano le disposizioni in materia di annullamento di autorizzazioni e ricorsi di cui all'articolo 76.

 

 

Art. 134

Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d'inizio di attività.

1. Nel caso d'interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività eseguiti in assenza della denuncia o in difformità da essa o iniziati prima dei termini stabiliti dai commi 2 e 3 dell'articolo 106, il comune emette un'ingiunzione ai sensi dell'articolo 129, commi 1 e 2.

2. Se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini di cui all'articolo 129, comma 1, il comune applica le seguenti sanzioni:

a) nel caso degli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui agli articoli 99, comma 1, lettere e) e f), di sopraelevazioni, ampliamenti e pertinenze ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), d'interventi previsti da piani attuativi ai sensi dell'articolo 105, comma 1, lettera c), e di mutamenti di destinazione d'uso senza opere, le sanzioni previste dall'articolo 129;

b) nel caso d'interventi diversi da quelli della lettera a), fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 129, comma 6, e dal comma 3 di questo articolo, una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere e comunque non inferiore a 1.500 euro; se le opere risultano in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria il comune può ordinare la rimessa in pristino a spese dei responsabili dell'abuso.

3. Quando le opere realizzate in assenza della denuncia o in difformità da essa riguardano interventi eseguiti su immobili soggetti al vincolo del restauro o risanamento conservativo e sono diverse da quelle di cui all'articolo 129, comma 6, se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini di cui all'articolo 129, comma 1, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, lettera b), di questo articolo, il comune può ordinare la rimessa in pristino a spese del contravventore, irrogando inoltre una sanzione pecuniaria da 1.500 a 6.000 euro.

4. Nel caso di violazione delle disposizioni concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche il comune ordina l'esecuzione delle opere, a spese dei responsabili, in conformità al progetto autorizzato.

5. Fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 129, comma 1, il responsabile dell'abuso o altro soggetto avente titolo, fermo restando l'obbligo di munirsi preventivamente dei provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, in quanto richiesti, possono chiedere al comune il rilascio del provvedimento di sanatoria:

a) nel caso degli interventi di cui al comma 2, lettera a), alle condizioni previste dall'articolo 135;

b) nel caso d'interventi diversi da quelli della lettera a), se le opere realizzate in assenza o difformità dalla denuncia d'inizio di attività risultano conformi agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati, e se risultano conformi, inoltre, al regolamento edilizio vigente; in tal caso il rilascio del provvedimento di sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 1.500 euro, oltre al pagamento di eventuali oneri connessi al rilascio del provvedimento; per la procedura di rilascio del provvedimento di sanatoria si applicano i commi 2, 3 e 6 dell'articolo 135.

6. In caso di presentazione della denuncia d'inizio di attività quando le opere sono in corso e nel caso d'inizio dei lavori prima che sia decorso il termine dopo il quale possono essere iniziati i lavori, il comune applica la sanzione pecuniaria di 1.500 euro.

7. Le sanzioni previste da questo articolo non si applicano se le opere sono eseguite a seguito di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale.

8. Si osserva l'articolo 129, commi da 8 a 14, in quanto applicabile.

 

Art. 135

Concessione in sanatoria.

1. Fino alla scadenza dei termini per l'esecuzione dell'ingiunzione prevista dall'articolo 129, comma 1, il responsabile dell'abuso o altro soggetto avente titolo possono chiedere la concessione in sanatoria se l'opera è conforme agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Quando per la sanatoria sono necessari i provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, il comune, su richiesta, può prorogare i termini fissati nell'ingiunzione per consentire l'acquisizione e la presentazione della relativa documentazione.

3. Sulla richiesta di concessione in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trascorsi i quali la richiesta s'intende respinta.

4. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento del contributo di concessione e di una sanzione pecuniaria pari al valore del contributo. Nei casi di esenzione o di riduzione del contributo la sanzione pecuniaria è pari al contributo dovuto negli altri casi. Nei casi di difformità il contributo e la relativa sanzione sono calcolati con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 1.500 euro.

5. Se non sono applicabili i criteri per il calcolo del contributo di concessione, la misura della sanzione è determinata dal comune entro il limite minimo di 1.500 e massimo di 6.000 euro.

6. Se le opere abusive, inoltre, sono state realizzate in assenza o difformità dalle autorizzazioni paesaggistiche, il comune invia all'organo di tutela del paesaggio competente in materia una copia degli atti ai fini del coordinamento delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 133. L'invio sospende il termine per il rilascio della concessione in sanatoria di cui al comma 3.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, resta salvo il potere, ai soli fini amministrativi, di rilasciare la concessione edilizia quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l'opera per la quale è richiesta è già stata realizzata abusivamente. In tal caso le sanzioni pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono aumentate del 20 per cento.

 

Art. 136

Pagamento delle sanzioni e dei contributi. Interessi e riscossioni.

1. Se il pagamento delle sanzioni, dei contributi e delle spese, comunque previsti da questa legge e a eccezione dell'articolo 137, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 129, comma 10, non avviene nei termini previsti nel relativo provvedimento, la riscossione coattiva è effettuata con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Le somme dovute sono maggiorate degli interessi legali calcolati per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, a far data dal termine fissato nel provvedimento e fino all'effettivo pagamento.

3. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste da questo titolo, se effettuato entro i termini iniziali indicati dal relativo provvedimento, importa una riduzione pari al 25 per cento della sanzione irrogata.

 

Art. 137

Sanzioni a tutela del paesaggio.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 138, se sono stati iniziati lavori senza le preventive autorizzazioni paesaggistiche o la loro esecuzione avviene in modo difforme da quanto previsto nelle autorizzazioni paesaggistiche, la Provincia o la comunità, secondo la rispettiva competenza, ordinano la sospensione immediata dei lavori, se non vi ha già provveduto il comune ai sensi dell'articolo 129, comma 1, dandone notizia alla Provincia o alla comunità. Entro i novanta giorni successivi all'ordinanza la Provincia o la comunità ordinano la rimessa in pristino o l'esecuzione delle opere ritenute indispensabili per tutelare il paesaggio.

2. In caso d'inosservanza degli ordini previsti dal comma 1, la Provincia o la comunità, previa diffida, possono procedere d'ufficio a spese degli inadempienti. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento dell'ente competente ed è riscossa secondo le disposizioni vigenti per la riscossione delle entrate patrimoniali.

3. La Provincia o la comunità, qualora ritengano motivatamente di non adottare i provvedimenti di cui al comma 2, applicano alternativamente una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite o pari al valore del bene distrutto o danneggiato. Il valore venale delle opere è determinato conformemente ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 131.

4. Se le violazioni di cui al comma 1 consistono nel taglio di piante ad alto fusto di cui all'articolo 68, comma 1, lettera c), si applica una sanzione pecuniaria da 250 a 1.500 euro; qualora le violazioni consistano nella manomissione, nel danneggiamento o nella deturpazione di un albero monumentale individuato ai sensi dell'articolo 69 si applica una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro. L'ammontare della sanzione è determinato dalla comunità.

5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questo articolo si osserva, se non diversamente stabilito, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 di competenza della Provincia spetta al dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.

6. L'integrale pagamento delle sanzioni pecuniarie previste da questo articolo o dall'articolo 133, limitatamente alla parte irrogata per opere abusivamente eseguite agli effetti paesaggistici, produce i medesimi effetti delle autorizzazioni paesaggistiche.

7. Le sanzioni pecuniarie previste da questo articolo non si applicano nel caso di acquisizione di opere abusive al patrimonio del comune.

8. Le somme riscosse ai sensi di questo articolo sono introitate nel bilancio della Provincia o nel bilancio della comunità, secondo la rispettiva competenza.

 

Art. 138

Sanzioni a tutela del paesaggio per l'apposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari non autorizzati.

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari apposti anche su mezzi mobili, limitatamente ai casi di sosta nel medesimo luogo per un periodo superiore a ventiquattro ore, in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, devono essere rimossi a cura e spese dei responsabili dell'abuso, in solido con il soggetto beneficiario della pubblicità, entro un termine congruo, comunque non superiore a sessanta giorni, fissato con ordinanza della comunità competente.

2. Decorso inutilmente il termine stabilito nell'ordinanza la rimozione viene effettuata dalla comunità a spese, in solido, del proprietario del cartello o del mezzo pubblicitario, del beneficiario della pubblicità e del proprietario del suolo.

3. La nota delle spese è resa esecutiva con provvedimento della comunità ed è riscossa secondo le disposizioni in materia per la riscossione delle entrate patrimoniali della comunità.

4. L'assenza dell'autorizzazione paesaggistica o la difformità da essa comporta in ogni caso l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro a carico, in solido, del proprietario del cartello o mezzo pubblicitario, del beneficiario della pubblicità e del proprietario del suolo. Se il cartello non viene rimosso entro due giorni dalla notificazione dell'ordinanza prevista dal comma 1, si applica l'ulteriore sanzione di 100 euro per ciascun giorno di ritardo nella rimozione.

5. Le somme recuperate ai sensi di questo articolo sono introitate nel bilancio della comunità.

 

Capo IV - Poteri d'intervento della Provincia

 

Art. 139

Annullamento di provvedimenti.

1. Le deliberazioni e i provvedimenti dei comuni e delle comunità non conformi alle leggi urbanistiche, ai regolamenti e agli strumenti di pianificazione territoriale, o che li violano, possono essere annullati dalla Giunta provinciale, entro dieci anni dalla loro adozione.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse all'amministrazione comunale o alla comunità nonché, se necessario, al titolare della concessione, al proprietario dell'opera e al progettista, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine prefissato.

3. Quando vengono eseguite opere in contrasto con le leggi urbanistiche, i regolamenti e gli strumenti di pianificazione territoriale, la Giunta provinciale, in pendenza della procedura di annullamento, può disporre la sospensione dei lavori da notificare ai soggetti di cui al comma 2. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non è stato emesso il provvedimento di annullamento.

 

Art. 140

Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale.

1. Se i competenti organi del comune o della comunità non provvedono agli adempimenti cui sono obbligati da questa legge, la Giunta provinciale può assegnare un breve termine per adempiervi.

2. Scaduto il termine la Giunta provinciale può sostituirsi e adottare, tramite commissario, le deliberazioni di loro competenza.

3. In tal caso le spese sono iscritte d'ufficio nel bilancio dell'ente inadempiente.

 

TITOLO VII

Snellimento delle procedure, disposizioni transitorie e finali

Capo I - Snellimento delle procedure in materia di valutazione d'impatto ambientale e direalizzazione di opere pubbliche

 

Art. 141

Ambito di applicazione.

1. Questo capo detta disposizioni per assicurare lo snellimento delle procedure amministrative relative a:

a) opere e interventi privati soggetti a valutazione d'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988, su espressa richiesta del proponente formulata all'atto della presentazione della domanda di compatibilità ambientale;

b) interventi e opere pubbliche eseguiti dalla Provincia o da eventuali soggetti delegati dalla Provincia, nei casi individuati con apposita deliberazione della Giunta provinciale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione; interventi e opere, individuati dalla stessa deliberazione, realizzati da enti strumentali di diritto pubblico della Provincia e da società a partecipazione provinciale, diretta o indiretta, direttamente affidatarie di lavori e servizi da parte della Provincia, purché gli interventi e le opere riguardino il lavoro o il servizio affidato;

c) opere degli enti locali individuati dalla deliberazione prevista dalla lettera b), sentito il Consiglio delle autonomie locali; interventi e opere, individuati dalla stessa deliberazione, realizzati da loro enti strumentali di diritto pubblico o da società partecipate direttamente o indirettamente da tali enti e direttamente affidatarie di lavori e servizi da parte degli stessi enti, purché gli interventi e le opere riguardino il lavoro o il servizio affidato;

d) determinazioni di competenza della Provincia relativamente ai progetti di opere d'interesse statale, nei casi individuati dalla deliberazione prevista dalla lettera b).

2. Con apposito regolamento sono stabilite le disposizioni procedurali volte ad assicurare, anche in deroga, ove occorra, alle disposizioni legislative in vigore, appropriate forme di coordinamento e di integrazione della disciplina prevista da questo capo con le leggi provinciali in materia di piste da sci e impianti a fune, di derivazioni di acque e di cave. Nelle more di emanazione delle predette disposizioni regolamentari, questo capo non si applica agli interventi indicati da questo comma.

 

Art. 142

Procedimento per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale.

1. Se il progetto di un'opera o di un intervento previsto dall'articolo 141, comma 1, lettera a), è soggetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, il conseguente procedimento si svolge osservando le disposizioni della legge provinciale n. 28 del 1988 e del suo regolamento di esecuzione concernenti i progetti di massima o preliminari, fatto salvo quanto diversamente stabilito da questo capo.

2. Il comitato provinciale per l'ambiente formula il parere di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 28 del 1988 entro novanta giorni dall'inizio del procedimento di valutazione d'impatto ambientale. Entro quindici giorni dalla sua adozione il parere, a cura del dipartimento provinciale competente in materia di ambiente, è comunicato al proponente, alle strutture provinciali, alle amministrazioni e agli enti coinvolti nella fase istruttoria.

3. Entro novanta giorni dal ricevimento del parere del comitato il proponente chiede al dipartimento provinciale competente in materia di ambiente l'indizione della conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto, per l'acquisizione delle intese, dei pareri e di ogni altro provvedimento concessorio o autorizzativo necessario, allegando alla domanda il progetto definitivo dell'opera e l'elenco degli atti da acquisire per la realizzazione del progetto in base alle disposizioni riguardanti gli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi, ambientali, igienico-sanitari, storici, artistici, archeologici o di altra natura. Alla domanda d'indizione della conferenza è allegata una copia del parere di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 28 del 1988. Se il proponente non effettua la richiesta entro novanta giorni il procedimento è estinto.

4. I titoli abilitativi edilizi e gli atti che autorizzano il mero esercizio di opere o impianti, anche sotto il profilo commerciale, sono acquisiti in conformità alle norme vigenti, dopo la conclusione del procedimento previsto da questo articolo.

5. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta prevista dal comma 3 il dipartimento competente in materia di ambiente trasmette il progetto definitivo alle strutture e alle amministrazioni interessate, in via telematica o informatica.

6. Entro venti giorni dal ricevimento della richiesta prevista dal comma 3 il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di ambiente indice una conferenza di servizi alla quale sono invitati le strutture provinciali, le agenzie e le altre amministrazioni pubbliche competenti all'emanazione degli atti indicati nel comma 3. Alla conferenza di servizi possono essere invitate altre amministrazioni o enti interessati.

7. Le determinazioni dei dirigenti delle strutture provinciali rese in sede di conferenza sostituiscono gli atti previsti dalle leggi provinciali vigenti, anche se demandati a organi collegiali della Provincia.

8. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo entro sessanta giorni dalla sua convocazione. Se necessario la conferenza può chiedere chiarimenti e documenti direttamente ai progettisti o ai proponenti; in tal caso il termine procedimentale è sospeso fino al ricevimento delle relative informazioni.

9. Le determinazioni rese in sede di conferenza di servizi devono essere formulate tenuto conto dei pareri istruttori già espressi nel corso dello svolgimento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale o di verifica, con riferimento ai corrispondenti progetti di massima o preliminari, e in conformità agli esiti e alle prescrizioni risultanti dal parere previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 28 del 1988.

10. Se alla conferenza di servizi il rappresentante di una struttura provinciale o di un'amministrazione invitata è assente o non è dotato di adeguati poteri di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta entro quindici giorni dall'ultima convocazione e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle strutture e amministrazioni invitate e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza degli intervenuti.

11. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena d'inammissibilità, le indicazioni sulle modifiche progettuali necessarie all'assenso.

12. Sulla base del verbale della conferenza di servizi e del parere del comitato provinciale per l'ambiente la Giunta provinciale, entro i trenta giorni successivi alla conferenza, si esprime in via definitiva, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla valutazione dell'impatto ambientale del progetto e assorbe nella deliberazione gli atti indicati nel comma 3, pronunciandosi in via definitiva anche con riguardo ai casi considerati nei commi 10 e 11.

13. Ai fini di questo capo non si applicano l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7 della legge provinciale n. 28 del 1988. Con riguardo ai progetti individuati ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettere b), c) e d), non si applicano, inoltre, l'articolo 6, comma 4, lettera b), e l'articolo 9 della legge provinciale n. 28 del 1988.

14. Contro il parere del comitato provinciale per l'ambiente, le determinazioni della conferenza di servizi e la deliberazione della Giunta provinciale disciplinati da questo articolo non sono ammessi i ricorsi amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti.

15. Per quanto non diversamente disposto da questo capo, ai fini dello svolgimento della conferenza di servizi si applica la legge provinciale n. 23 del 1992, in quanto compatibile.

 

Art. 143

Procedimento per opere pubbliche di competenza della Provincia.

1. Per gli interventi e le opere previste dall'articolo 141, comma 1, lettera b), realizzati dalla Provincia o dai soggetti da essa delegati, si applica l'articolo 142, in quanto compatibile, fermo restando che nel caso d'interventi e opere non soggette a valutazione d'impatto ambientale:

a) non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 142;

b) in mancanza di dissensi manifestati in sede di conferenza di servizi non si applica il comma 12 dell'articolo 142 e il verbale della conferenza assorbe gli atti indicati nel comma 3 del medesimo articolo.

2. Per i soggetti previsti dall'articolo 141, comma 1, lettera b), diversi dalla Provincia e dai soggetti da essa delegati, il ricorso alle procedure di cui all'articolo 142 e a questo articolo è facoltativo.

3. Prima della convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 142 il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di ambiente verifica l'avvenuto deposito del progetto e l'effettuazione delle relative comunicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 4-bis, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici d'interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti). La conferenza di servizi si esprime sul progetto dopo aver acquisito le osservazioni formulate nella procedura prevista dall'articolo 18, commi 4-bis e 4-ter, della legge provinciale n. 26 del 1993.

4. Il progetto definitivo delle opere realizzate dalla Provincia è approvato dal dirigente della struttura competente, salvo che nel caso previsto dall'articolo 144, comma 6.

5. Il parere tecnico-amministrativo ed economico che le leggi provinciali vigenti attribuiscono alla competenza del comitato tecnico-amministrativo istituito dall'articolo 56 della legge provinciale n. 26 del 1993 è reso in conferenza di servizi dal suo presidente, previa deliberazione del comitato approvata in tempo utile per la riunione della conferenza di servizi.

 

Art. 144

Conformità urbanistica.

1. Fatto salvo quanto previsto da questo articolo gli interventi e le opere indicati nell'articolo 141, comma 1, devono essere conformi agli strumenti di pianificazione territoriale. Resta ferma l'applicazione del regime di deroga alle norme urbanistiche disciplinato dal capo IV del titolo V.

2. Se nella fase procedimentale disciplinata dall'articolo 142, comma 2, o nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 142, viene accertato che i progetti di opere e d'interventi indicati nell'articolo 141, comma 1, lettere b), c) e d), non sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale o ai piani settoriali con effetto conformativo, il procedimento avviato ai sensi di questo capo è sospeso fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione.

3. Se nella fase procedimentale disciplinata dall'articolo 142, comma 2, o nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 142, viene accertato che gli interventi o le opere indicati nell'articolo 141, comma 1, lettera b), sono contemplati dal sistema complessivo della pianificazione urbanistica o che la loro localizzazione di massima è stata effettuata dalla Provincia ma che essi non sono stati localizzati in via definitiva dal pertinente strumento di pianificazione territoriale o da un piano settoriale avente efficacia equivalente, il dirigente della struttura competente, oltre alla comunicazione a fini espropriativi e occupativi prevista dall'articolo 18, commi 4-bis e 4-ter, della legge provinciale n. 26 del 1993, cura la pubblicazione di un avviso che illustra l'opera sotto il profilo urbanistico. L'avviso è pubblicato su un quotidiano locale e affisso per almeno dieci giorni all'albo della Provincia e a quello dei comuni nel cui territorio deve essere realizzata l'opera. L'avviso contiene l'invito a presentare osservazioni alla struttura competente per la realizzazione dell'opera entro trenta giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo della Provincia.

4. Per i fini del comma 3, se le norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o specifiche norme di settore non dispongono diversamente, spetta alla Giunta provinciale, sentiti il comune e la comunità competenti, la localizzazione di massima delle opere o degli interventi indicati nell'articolo 141, comma 1, lettera b).

5. Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi del comma 3 è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 142. Alla conferenza partecipa un rappresentante dell'amministrazione competente a localizzare definitivamente l'opera con il pertinente strumento di pianificazione territoriale o settoriale, secondo quanto previsto da questa legge e dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale. Se la localizzazione definitiva è riservata a piani provinciali, alla conferenza partecipa direttamente il dirigente del dipartimento provinciale competente per materia. Se la localizzazione definitiva è demandata agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità o dei comuni o degli enti di gestione dei parchi naturali provinciali, alla conferenza partecipa il rappresentante dell'amministrazione competente, dotato dei necessari poteri di decisione. Se il rappresentante dell'amministrazione non è stato autorizzato a decidere sul progetto del quale è stato accertata la non conformità urbanistica, la conferenza di servizi è riconvocata non prima del ventesimo giorno successivo per consentire al consiglio comunale o all'organo competente della comunità o dell'ente parco di conferire i necessari poteri al rappresentante. L'avviso di convocazione della conferenza contiene l'avvertenza che, se il rappresentante dell'amministrazione non partecipa alla riunione o non è munito dei necessari poteri, la conferenza può comunque pronunciarsi a maggioranza, con gli effetti previsti dal comma 6.

6. Se il rappresentante dell'amministrazione, nella conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 5, esprime il suo dissenso sul progetto definitivo, la Giunta provinciale decide ai sensi degli articoli 142, comma 12, tenuto conto dell'interesse provinciale alla realizzazione dell'opera, provvedendo anche all'approvazione del progetto definitivo.

7. L'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta provinciale ai sensi del comma 6 ha efficacia conformativa e costituisce, se occorre, integrazione o variante allo strumento di pianificazione territoriale o settoriale cui è riservata la localizzazione definitiva dell'opera. Il dirigente responsabile del progetto trasmette al SIAT e all'amministrazione eventualmente interessata copia degli atti e della documentazione necessaria per l'adeguamento d'ufficio delle rappresentazioni grafiche e degli elaborati degli strumenti di pianificazione.

8. Ai soli fini di questo capo questo articolo sostituisce la disciplina generale in materia di conformità urbanistica delle opere pubbliche stabilita da questa legge.

9. Sono fatte salve le modalità di localizzazione degli impianti e delle opere disciplinate dalla normativa provinciale in materia di gestione dei rifiuti e di trattamento delle acque reflue urbane.

10. Per la valutazione di conformità urbanistica delle opere d'interesse statale di cui all'articolo 145 si provvede secondo quanto previsto dal medesimo articolo, nel rispetto delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale e delle disposizioni di specificazione previste da questa legge.

11. La disciplina sulla conformità urbanistica delle opere indicate nell'articolo 141, comma 1, lettera c), è stabilita dalle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 145, comma 1, che si attengono ai seguenti criteri:

a) all'accertamento di conformità urbanistica dell'opera provvede l'ente locale competente alla sua localizzazione;

b) in caso di accertamento negativo, se l'organo competente dell'ente locale non si pronuncia favorevolmente sull'effetto di variante dello strumento di pianificazione territoriale, la procedura si estingue.

 

Art. 145

Opere degli enti locali e d'interesse statale.

1. Ferma restando l'applicazione delle leggi provinciali di settore, il regolamento di attuazione detta le disposizioni a carattere procedurale per l'applicazione di questo capo alle opere indicate nell'articolo 141, comma 1, lettera c), prevedendo i casi e le modalità di sostituzione degli organi e delle strutture provinciali considerati da questo capo con quelli dei comuni o delle comunità. L'ente locale può affidare alla Provincia o ad altri enti locali, mediante convenzione, l'indizione della conferenza di servizi e l'esecuzione degli altri adempimenti procedurali di sua competenza previsti dal regolamento.

2. Nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalle amministrazioni statali relativamente ai progetti di opere d'interesse statale individuate ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera d), le determinazioni della Provincia previste dai commi 3 e 4 sono rese dal dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di ambiente o da un suo delegato, previa deliberazione della Giunta provinciale.

3. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 2 costituisce la fase conclusiva interna all'amministrazione provinciale, funzionale all'acquisizione delle intese, dei pareri e di ogni altro provvedimento concessorio o autorizzativo di competenza della Provincia, necessari ai fini dell'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse statale. A tal fine si applicano le disposizioni procedurali di questo capo. Alla conferenza di servizi possono essere invitati anche gli enti locali o altre amministrazioni o enti interessati.

4. Con la deliberazione prevista dal comma 2 la Giunta provinciale si pronuncia ai fini della formazione delle intese previste dallo Statuto speciale e dalle sue norme di attuazione, nonché dalla disciplina sulla valutazione d'impatto ambientale di competenza statale.

5. Se le amministrazioni statali, nei casi previsti dal comma 2, non danno corso al procedimento della conferenza di servizi, la deliberazione della Giunta provinciale adottata in conformità ai commi 3 e 4 tiene luogo di tutte le determinazioni di competenza della Provincia necessarie per la realizzazione dei progetti di opere d'interesse statale.

 

Art. 145-bis

Indagini geologiche.

1. Con riferimento al proprio territorio la Provincia svolge i compiti spettanti al servizio geologico nazionale ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464 (Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale).

Le comunicazioni previste dall'articolo 1 della legge n. 464 del 1984 sono inviate alla struttura provinciale competente in materia geologica e alla struttura medesima spettano i poteri che la legge citata attribuisce al servizio geologico nazionale.

2. La struttura provinciale competente fornisce periodicamente, anche su richiesta, alla competente struttura statale i dati raccolti e le informazioni in proprio possesso relativi ai risultati geologici e geofisici acquisiti in seguito anche alle comunicazioni di cui al comma 1.

3. L'obbligo di comunicazione previsto dalla legge n. 464 del 1984 si intende assolto se il dato richiesto è, a qualunque titolo, nella disponibilità della Provincia o dell'ente competente al rilascio di un titolo autorizzatorio o di un contributo. In tal caso l'ente competente provvede alla trasmissione del dato alla struttura provinciale competente in materia geologica (14).

 

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(14) Articolo aggiunto dall'art. 113, L.P. 24 luglio 2008, n. 10.

 

Capo II - Disposizioni transitorie e finali.

Art. 146

Disposizioni particolari per il territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

1. Nel caso del comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, la convenzione prevista dal medesimo articolo individua:

a) le modalità di svolgimento della conferenza di cui all'articolo 22;

b) le modalità per l'approvazione dei provvedimenti di adozione del piano territoriale;

c) le modalità di nomina della CPC; in alternativa, la convenzione può prevedere che la commissione edilizia del comune di Trento assuma le funzioni della CPC per tutti i comuni del territorio, sempre che sia nominato nella commissione un soggetto designato dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 6, lettera b), dell'articolo 8, al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7 del medesimo articolo.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo articolo, le disposizioni di questa legge concernenti le comunità si applicano anche al territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006.

 

Art. 147

Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio.

1. La Provincia realizza programmi di formazione e aggiornamento permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio avvalendosi della società per la formazione permanente del personale prevista dall'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia, con gli indirizzi e le direttive impartite alla società per la formazione permanente del personale, chiede la costituzione di un apposito comitato scientifico al quale affidare i compiti d'indirizzo e coordinamento per la programmazione e realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio, in cui sono rappresentati:

a) almeno due componenti designati dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente in materia di urbanistica;

b) due esperti scelti fra due terne proposte dall'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e dall'ordine degli ingegneri;

c) un rappresentante del Consorzio dei comuni trentini.

3. I programmi di formazione sono effettuati in coordinamento con le iniziative formative del Consorzio dei comuni trentini e si propongono in particolare di:

a) fornire a neolaureati, professionisti e dipendenti pubblici che operano nel settore dell'urbanistica, della tutela del paesaggio, dell'architettura e dell'edilizia sostenibile una specifica formazione o l'approfondimento e l'aggiornamento in tali materie;

b) organizzare in via prioritaria corsi di aggiornamento per i componenti delle CPC e per i dipendenti delle strutture della Provincia che operano nel settore dell'urbanistica, della tutela del paesaggio e dell'edilizia.

4. I programmi di formazione possono prevedere altresì seminari, programmi formativi e di aggiornamento per operatori economici che svolgono l'attività nei settori dell'edilizia sostenibile e del risparmio energetico.

 

Art. 148

Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge ciascuna comunità, per il territorio di propria competenza, convoca una conferenza per la stipulazione dell'accordo-quadro di programma volto a stabilire i criteri e gli indirizzi ai sensi dell'articolo 22. Se la comunità non è stata ancora costituita o non provvede entro il termine, alla definizione dei criteri e indirizzi provvede la Provincia, previa intesa con i comuni che rappresentano almeno il 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato e con gli enti parco interessati. Ai fini di questo comma ciascun ente si esprime sull'intesa proposta entro sessanta giorni dalla richiesta; decorsi i sessanta giorni si prescinde dalla sua posizione in merito all'intesa, anche ai fini del calcolo del 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato.

2. Entro duecentosettanta giorni dalla definizione degli indirizzi e dei criteri ai sensi del comma 1 la comunità o, se questa non è stata costituita o non vi provvede, la Provincia elabora il progetto di piano territoriale della comunità sulla base di questi indirizzi e criteri e lo adotta ai sensi dell'articolo 23. Nei termini previsti dall'articolo 23 la comunità adotta definitivamente il piano. Se la comunità non provvede o non è costituita, all'adozione definitiva provvede la Provincia, previa intesa con i comuni che rappresentano almeno il 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato e con gli enti parco interessati. Ai fini di questo comma ciascun ente si esprime sull'intesa proposta entro sessanta giorni dalla richiesta; decorsi i sessanta giorni si prescinde dalla sua posizione in merito all'intesa, anche ai fini del calcolo del 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato.

3. I comuni adottano i propri piani regolatori generali adeguando le previsioni dei piani regolatori vigenti alle disposizioni di questa legge sui piani regolatori generali mediante la procedura di approvazione prevista dall'articolo 32. L'adeguamento è effettuato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del piano territoriale della comunità. Questo comma si applica anche per l'adeguamento dei piani dei parchi naturali provinciali.

4. Fino alla data di approvazione del primo piano territoriale della comunità i comuni possono approvare varianti ai piani regolatori generali con le procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991. In sede di approvazione di queste varianti la Provincia verifica la coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità eventualmente adottato.

5. Per l'approvazione delle varianti ai piani regolatori generali ai sensi del comma 4, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il parere della CUP, previsto dall'articolo 40, comma 4, della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito da una valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, espressa entro quarantacinque giorni, fatta salva la facoltà del servizio medesimo, in relazione all'importanza o alla complessità della variante, di devolvere alla CUP la valutazione di propria competenza; in tal caso la valutazione tecnica della CUP è resa entro sessanta giorni;

b) il termine per l'approvazione del piano da parte della Giunta provinciale di cui all'articolo 41, comma 1, della legge provinciale n. 22 del 1991 è ridotto a sessanta giorni;

c) fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e b), per le varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità i termini previsti dall'articolo 40 della legge provinciale n. 22 del 1991 sono ridotti a metà e si prescinde dal parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio previsto dall'articolo 41, comma 1, della medesima legge;

d) se l'accoglimento di osservazioni comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, il comune dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica; in tal caso i termini previsti dall'articolo 40 della legge provinciale n. 22 del 1991 sono ridotti a metà e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni. Non è ulteriormente richiesta la valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio o della CUP se le modifiche accolgono le osservazioni già espresse dal servizio medesimo o dalla CUP; negli altri casi la valutazione tecnica della CUP, ove richiesta, è sostituita dalla valutazione del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Provincia nomina la CUP. Fino alla nomina della CUP le competenze a essa attribuite sono svolte dalla commissione urbanistica provinciale e dalla commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC le competenze in materia di tutela del paesaggio previste da questa legge sono svolte dagli organi competenti in materia di tutela del paesaggio disciplinati dalla legge provinciale n. 22 del 1991, in base a quest'ultima legge.

7. Fino all'approvazione del piano territoriale della comunità l'esercizio della funzione di tutela del paesaggio da parte degli organi competenti è effettuato in conformità con la carta del paesaggio e con le relative linee guida, nonché, in quanto compatibili, con i criteri per la tutela del paesaggio contenuti nella relazione illustrativa del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7.

8. Nella prima applicazione dell'articolo 22, comma 4, qualora non siano costituite tutte le comunità il cui territorio è interessato da aree destinate a parchi naturali provinciali, alla sottoscrizione dell'intesa prevista dal medesimo comma 4 provvedono i comuni territorialmente interessati.

 

Art. 149

Altre disposizioni transitorie.

1. Per l'approvazione del progetto di piano urbanistico provinciale adottato alla data di entrata in vigore di questa legge si applicano le procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991, a eccezione delle modalità di pubblicazione del piano, per le quali si applica l'articolo 18, comma 2, di questa legge.

2. In sede di trattazione del progetto di piano urbanistico provinciale adottato alla data di entrata in vigore di questa legge il Consiglio provinciale, oltre agli ordini del giorno, può approvare specifici atti d'indirizzo. Questi atti d'indirizzo sono trattati con le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio provinciale e impegnano la Giunta provinciale nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione provinciale previsti dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale.

3. Gli atti d'indirizzo previsti dal comma 2 impegnano la Giunta provinciale anche oltre la scadenza della legislatura in corso, in quanto costituiscono indirizzi a carattere generale o specifico, che stabiliscono anche priorità, tempi di realizzazione e indicazioni metodologiche. Se la Giunta provinciale, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione provinciale previsti dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, intende discostarsi, per chiare ragioni oggettive, da questi atti d'indirizzo, presenta al Consiglio provinciale una relazione che contiene le specifiche modificazioni degli indirizzi approvati dal Consiglio provinciale e la relativa motivazione. Entro trenta giorni il Consiglio provinciale, con gli strumenti previsti dal suo regolamento interno, discute la relazione e si pronuncia in merito. Decorso il termine la Giunta provinciale può comunque provvedere.

4. La disciplina in materia di autovalutazione e rendicontazione urbanistica prevista dall'articolo 6 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni integrative della disciplina regolamentare emanata ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004. Queste disposizioni integrative sono approvate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge e contengono anche la necessaria disciplina transitoria.

 

Art. 150

Disposizioni attuative e abrogative.

1. Uno o più regolamenti adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabiliscono le disposizioni per la sua attuazione. I regolamenti possono prevedere norme transitorie per la prima applicazione della legge.

2. A decorrere dalla data stabilita dai regolamenti o dalle deliberazioni di attuazione sono abrogate le seguenti disposizioni (15):

a) articolo 18 (Diffusione degli elementi costituenti il piano urbanistico provinciale) della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7;

b) legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), tranne gli articoli 91-ter, 155 e 156-bis;

c) articolo 11-bis e titolo III della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (16);

d) articolo 63 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;

e) articolo 38 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36;

f) articolo 24 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7;

g) lettere gg), hh) e ii) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;

h) articolo 54 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

i) articoli 23 e 24 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;

j) articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

k) articoli 64, 65 e 66 e commi 3-bis e 4 dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (17);

l) articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4;

m) articolo 14 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

n) articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

o) articolo 39 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1;

p) articolo 11 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5;

q) articoli 3 e 4 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;

r) legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, concernente "Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica", tranne gli articoli 11 e 12;

s) articoli 52 e 54 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (18);

t) lettera u) del comma 2 dell'articolo 115 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.

3. Fino alla data stabilita ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge provinciale n. 22 del 1991 e le relative disposizioni regolamentari o deliberazioni di attuazione, in quanto compatibili con questa legge.

4. Le disposizioni di questa legge che, per la loro attuazione, rinviano a regolamenti o deliberazioni si applicano a decorrere dalla data stabilita da questi regolamenti o da queste deliberazioni. Le deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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(15) Alinea così modificato dall’art. 38, comma 6, L.P. 12 settembre 2008, n. 16.

(16) Lettera così modificata dall’art. 38, comma 6, L.P. 12 settembre 2008, n. 16.

(17) Lettera così sostituita dall’art. 38, comma 6, L.P. 12 settembre 2008, n. 16.

(18) Lettera così modificata dall’art. 38, comma 6, L.P. 12 settembre 2008, n. 16.

 

Art. 151

Modificazioni della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13, e dell'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di opere pubbliche, e connesse disposizioni organizzative e transitorie.

1. Per assicurare un'agevole attuazione della disciplina concernente lo snellimento delle procedure stabilita dal capo I di questo titolo può essere costituita un'apposita struttura ai sensi del capo VII, sezione I, della legge provinciale n. 3 del 2006, anche mediante razionalizzazione di altre strutture provinciali.

2. Il capo I di questo titolo si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Giunta provinciale tenuto conto dell'adeguamento riorganizzativo di cui al comma 1. A decorrere da tale data sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 2, 2-bis, 4, 5, 6, 7, 8-bis e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di opere pubbliche;

b) articolo 49 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

c) articolo 31 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

d) articolo 75 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, ad eccezione del comma 4;

e) articolo 17 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5;

f) articolo 24 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

3. Le disposizioni abrogate dal comma 2 continuano ad applicarsi ai procedimenti avviati e non ancora conclusi alla data di abrogazione.

4. Con effetto dalla data individuata ai sensi del comma 2, all'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per i lavori pubblici d'interesse provinciale si applica il capo I del titolo VII della legge provinciale concernente "Pianificazione urbanistica e governo del territorio", nei casi da esso contemplati.";

b) il comma 2-bis è abrogato.

5. Fino alla costituzione delle comunità, se la localizzazione definitiva di un'opera è demandata alle comunità, nella procedura prevista dall'articolo 144, comma 5, interviene, al posto della comunità, il comune territorialmente interessato.

 

Art. 152

Sostituzione dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo al piano generale degli interventi per la viabilità.

1. L'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 52

Piano provinciale della mobilità.

1. Il piano provinciale della mobilità è approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera a), della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), e costituisce lo strumento pianificatorio per l'attuazione delle politiche provinciali e per la programmazione degli interventi in materia di mobilità, in attuazione del piano urbanistico provinciale e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

2. L'approvazione del piano provinciale della mobilità e dei relativi stralci o aggiornamenti ha efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico e prevale su ogni altro strumento di pianificazione territoriale per gli interventi espressamente definiti a livello cartografico dal piano.

3. Il piano provinciale della mobilità è approvato, anche per stralci tematici o territoriali, previa conclusione di un'intesa con le comunità interessate, se costituite, ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). L'intesa è sottoscritta entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inoltrata dalla Provincia; il termine è dimezzato nel caso di varianti.

4. Per i fini del comma 2 e parallelamente alla procedura disciplinata dal comma 3, la proposta di piano provinciale della mobilità è trasmessa ai comuni territorialmente interessati e alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica, per l'acquisizione dei loro pareri entro quarantacinque giorni successivi alla ricezione. Inoltre la proposta è affissa per trenta giorni all'albo di ciascun comune interessato; chiunque, nel periodo di affissione, può presentare osservazioni ai comuni, che le trasmettono al dipartimento provinciale competente in materia. La proposta di piano è altresì trasmessa dalla Giunta provinciale alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

5. Decorsi i termini stabiliti dal comma 4 e a conclusione della procedura disciplinata dal comma 3 la Giunta provinciale approva il piano, tenuto conto dei pareri acquisiti e delle osservazioni pervenute. Il piano è pubblicato, anche per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

6. Per la realizzazione delle opere previste dal piano provinciale della mobilità si applicano gli articoli 141, 142, 143, 144, 145 e 151 della legge provinciale concernente "Pianificazione urbanistica e governo del territorio"."

 

Art. 153

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette).

1. All'articolo 14 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per le trasformazioni dei boschi in un'altra forma di utilizzazione del suolo e dei movimenti di terra è rilasciata dalla Giunta provinciale con l'approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni e delle comunità, per le previsioni in essi contenute che abbiano efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico, secondo quanto previsto dal comma 2.";

b) nella lettera c) del comma 2 le parole: "sul parere del comitato tecnico forestale" sono soppresse;

c) nel comma 6 le parole: "gli strumenti urbanistici comunali" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti urbanistici previsti dal comma 1".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 11 del 2007 è inserito il seguente:

"2-bis. I perimetri dei parchi naturali provinciali individuati dal piano urbanistico provinciale ovvero ai sensi del comma 3 possono essere ampliati con deliberazione della Giunta provinciale, su richiesta dei comuni interessati, purché sia assicurata la continuità territoriale e la coerenza della richiesta con le finalità del parco, sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura e previa intesa con l'ente parco interessato. In tal caso, per l'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale si applicano le procedure previste dall'articolo 15, comma 5, della legge provinciale concernente "Pianificazione urbanistica e governo del territorio."

3. Al comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale n. 11 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) è effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura nei confronti dei progetti diversi da quelli indicati dalla lettera a) e sentito l'ente di gestione del parco interessato per i progetti che ricadono in tutto o in parte nei territori dei parchi.";

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

 

Art. 154

Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), in materia di indennità di espropriazione.

1. L'articolo 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Indennità per le aree edificabili.

1. Per le aree edificabili l'indennità di espropriazione è determinata in misura pari al valore venale del bene quantificato dalla struttura provinciale competente in materia di espropriazioni. Il predetto valore è ridotto di un importo pari all'indennità eventualmente corrisposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 20.

2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento quando l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere o interventi di riforma economico-sociale individuati dal regolamento di cui al comma 4. Rientrano comunque tra tali opere e interventi quelli disposti in attuazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", e del piano provinciale della mobilità, nonché le attrezzature di livello provinciale e le altre infrastrutture e opere di riforma economica previste dal piano urbanistico provinciale e individuate dal predetto regolamento.

3. Per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale il valore di mercato è determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico, della destinazione urbanistica dei terreni circostanti.

4. Il regolamento di attuazione di questo articolo è approvato previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, reso entro trenta giorni dalla richiesta, e disciplina in particolare:

a) i criteri e le modalità, anche organizzative, per la quantificazione del valore venale delle aree edificabili;

b) le disposizioni transitorie eventualmente necessarie."

2. All'articolo 20 della legge provinciale n. 6 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora i proprietari delle aree non edificabili non chiedano la rideterminazione dell'indennità e non propongano l'opposizione alla stima ai sensi dell'articolo 9, l'indennità di espropriazione e di asservimento è maggiorata del 30 per cento. Analoga maggiorazione spetta nei casi di espropriazione eseguita tramite la procedura abbreviata.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi di espropriazione di aree edificabili, edificate e non edificabili eseguita tramite la procedura abbreviata, qualora sia intervenuta l'aggiudicazione di lavori pubblici ai sensi della normativa applicabile in materia e sussista il consenso degli aventi diritto all'occupazione delle aree da espropriare ai fini dell'immediato inizio dei lavori, è dovuta, altresì, una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità della sola area.";

c) al comma 2, dopo le parole: "Se l'area da espropriare" sono inserite le seguenti:", classificata non edificabile,";

d) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "L'indennità prevista da questo comma è corrisposta anche nel caso di espropriazione di area classificata edificabile o edificata; per quest'ultima la maggiorazione è calcolata sul valore agricolo medio attribuito all'orto."

3. Le modificazioni della legge provinciale n. 6 del 1993 previste da questo articolo sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 14 della medesima legge, come sostituito dal comma 1 di questo articolo. Fino a tale data sono efficaci le disposizioni della legge provinciale n. 6 del 1993 attualmente vigenti. Le indennità determinate sulla base dei nuovi criteri introdotti da questo articolo trovano applicazione, ove più favorevoli, anche per i procedimenti espropriativi in corso, alla data di entrata in vigore di questa legge, per i quali siano esperibili o pendenti i ricorsi per la rideterminazione dell'indennità avanti alla commissione provinciale per le espropriazioni e i ricorsi in opposizione alla stima avanti all'autorità giudiziaria.

 

Art. 155

Modificazioni dell'articolo 13-bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13-bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Per tutti gli esercizi alberghieri è comunque fatto divieto di divisione delle unità abitative come definite all'articolo 2 in unità immobiliari autonome. Il mancato rispetto del divieto comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria, irrogata al proprietario dell'esercizio alberghiero, pari al valore venale del bene frazionato.

1-ter. Il valore venale del bene al quale è commisurata la sanzione pecuniaria è quello risultante dalla valutazione dello stesso quale unità immobiliare autonoma considerata finita ed agibile. La determinazione del valore venale è effettuata dall'agenzia del territorio su richiesta del servizio provinciale competente in materia di turismo. La stima dell'agenzia e le spese per la valutazione sono comunicate ai destinatari della sanzione in allegato al provvedimento d'irrogazione della sanzione medesima; i responsabili dell'abuso provvedono direttamente al pagamento delle spese all'agenzia del territorio.".

 

Art. 156

Disposizioni finanziarie.

1. Per i fini degli articoli richiamati nella tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini delle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio provinciale 2008-2010 indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.



[1] (Si segnala che con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 è stato approvato il nuovo piano urbanistico provinciale)