Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Recepimento direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori Schema di D.Lgs. n. 32 (art. 1, L. 25 febbraio 2008, n. 34)
Riferimenti:
SCH.DEC 32/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 30
Data: 14/10/2008
Descrittori:
APPARECCHI ELETTRICI   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
RECUPERO E RICICLAGGIO   RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO
SMALTIMENTO DI RIFIUTI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
L N. 34 DEL 25-FEB-08     

Casella di testo: Atti del Governo14 ottobre 2008                                                                                                                                 n. 30/0

Recepimento direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori

Schema di D.Lgs. n. 32

(art. 1, L.  25 febbraio 2008, n. 34)

Elementi per l’istruttoria normativa

Numero dello schema di decreto legislativo

32

Titolo

Recepimento direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE

Norma di delega

art. 1, L.  25 febbraio 2008, n. 34

Numero di articoli

26

Date:

 

Presentazione

26 settembre 2008

assegnazione

29 settembre 2008

termine per l’espressione del parere

5 novembre 2008

termine per l’esercizio della delega

25 novembre 2008

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Rilievi di altre Commissioni

XIV Commissione Politiche dell’Unione europea

 


Contenuto[1]

Lo schema di decreto reca il recepimento della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori. Esso si compone di 26 articoli e 5 allegati.

L’articolo 1 dello schema di decreto indica le finalità dello stesso, che è volto a dettare:

·   le norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori;

·   le norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di tali materiali.

L’ambito di applicazione include tutte le pile e gli accumulatori indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati, con alcune eccezioni correlate alla sicurezza dello Stato e a fini spaziali, diversamente dalla normativa vigente (DM 3 luglio 2003 n. 194) ove l’ambito di applicazione viene definito con riguardo alle caratteristiche chimiche dell’unico aggregato definito genericamente “pila o accumulatore”.

Al fine di delimitare il campo di applicazione, l’articolo 2 reca le definizioni.

L’articolo 3 prevede il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose ovvero mercurio o cadmio in quantità percentuali di peso esplicitamente indicate.

L’articolo 4 demanda ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico l’adozione di misure dirette a favorire ed incentivare l'impiego di modalità di progettazione e di fabbricazione che consentano una maggiore efficienza ambientale.

L’articolo 5 garantisce l’immissione sul mercato per le pile o gli accumulatori conformi ai requisiti dello schema di decreto, senza alcun tipo di restrizione, mentre per quelli non conformi stabilisce un divieto di immissione e, in caso di inosservanza, l’immediato ritiro da parte delle autorità competenti.

Gli articoli 6 e 7 prevedono due distinti sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori a seconda del tipo del rifiuto, al fine di massimizzarne la raccolta separata.

L’articolo 8 introduce nella legislazione nazionale tassi di raccolta minima per pile e accumulatori portatili da conseguire per fasi successive:

§         25% entro il 26 settembre 2012;

§         45% entro il 26 settembre 2016.

L’articolo 9 prevede che i produttori progettino apparecchi in cui siano facilmente rimovibili i rifiuti di pile e accumulatori e vengano immessi sul mercato corredati di istruzioni per la loro rimozione in sicurezza.

L’articolo 10 dispone che entro il 26 settembre 2009 siano istituiti sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori basati sulle migliori tecniche disponibili in termini di tutela della salute e dell'ambiente e attribuisce una funzione ispettiva alle Province. Viene altresì previsto che il trattamento soddisfi i requisiti minimi di cui all’allegato II, parte A, e che il processo di riciclaggio soddisfi le efficienze di riciclaggio di cui all’allegato II, parte B.

L’articolo 11 prevede che il Ministero dell’ambiente, di concerto con quelli dell’economia e dello sviluppo economico, promuova misure volte allo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento, nonché la diffusione negli impianti di trattamento dei sistemi certificati di gestione ambientale (EMAS/ISO 14000).

L’articolo 12 vieta lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli.

L’articolo 13 prevede che il finanziamento del sistema di raccolta, trattamento e riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per autoveicoli sia a carico dei produttori.

Gli articoli 14 e 15 provvedono ad istituire un articolato sistema di registrazione. La gestione del Registro è affidata al Ministero dell’ambiente, mentre spettano all’ISPRA le ispezioni a campione sulla corretta iscrizione al Registro da parte dei produttori.

L’articolo 16 affida le funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti all’esistente Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE istituito dall’art. 15 del d.lgs. n. 151/2005, i cui oneri sono postia carico dei produttori. Viene quindi prevista un’integrazione della composizione del Comitato - attualmente di sei componenti – con altri due membri designati uno dal Ministero dell’Ambiente e l’altro da quello dell’Economia e delle finanze.

L’articolo 17 individua nel COBAT - Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi - il sistema di raccolta.

In proposito si osserva che l’art. 7 dello schema in esame non sembra chiarire quali siano i soggetti partecipanti al sistema di raccolta, diversamente dall’art. 6 che lo identifica nel COBAT. Tale ambiguità persiste nell’articolo in esame, ove si parla genericamente delle disposizioni del presente decreto, facendo così sorgere il dubbio che anche il sistema previsto dall’art. 7 sia posto in capo al COBAT. Si segnala, inoltre, che in altre parti dell’articolato si parla di sistema di cui agli artt. 6 e 7 (art. 13, comma 1), come se il sistema fosse unico, o si utilizza l’espressione generica “sistema di raccolta” (art. 10, comma 1, lett. a), che sembrerebbe avvalorare l’ipotesi dell’esistenza di un unico sistema in capo al COBAT.

Ulteriori dubbi emergono dalla lettura dell’art. 18, comma 1, in cui si prevede che “Il sistema … di cui agli articoli 6, 7 e 10 evita ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza e agli stessi possono partecipare tutti gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni competenti”. Insomma nell’art. 18 prima si parla di sistema di raccolta come se fosse unico, poi si dice che “agli stessi” (che sembra volersi riferire ai sistemi di raccolta) possono partecipare “tutti gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni competenti”.

Ciò premesso sembra pertanto opportuno riformulare sia l’articolo 17 che il comma 1 dell’art. 18 al fine di chiarire il ruolo del COBAT e la partecipazione dei vari soggetti nei sistemi di raccolta.

Un altro aspetto rilevante riguarda l’esistenza di un solo consorzio, il COBAT appunto, prevista dall’art. 235 del d.lgs. n. 152/2006 (cd. codice ambientale), come modificato dal d.lgs. n. 4/2008. Da più parti viene auspicato l’allargamento del sistema verso una soluzione basata su una pluralità di consorzi gestiti dai produttori, a garanzia di una reale efficacia e concorrenzialità del sistema.

Sul punto è intervenuta anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato con la segnalazione del 26 settembre 2008 in cui pur riconoscendo come lo schema “sembri determinare il sostanziale superamento dell’attuale unicità” del COBAT, si auspica che all’interno dello schema in esame venga più chiaramente esplicitata “la facoltà di costituire sistemi alternativi di raccolta e smaltimento in concorrenza tra loro (in particolare rispetto all’articolo 17 dello schema, ove si prevede la persistenza del consorzio COBAT)”.

Si segnala peraltro che la segnalazione sembrerebbe riferita ad un vecchio testo e che alcune delle osservazioni ivi contenute sembrano essere recepite nello schema in esame.

L’articolo 18 dispone la libera partecipazione al sistema di raccolta, ritiro, trattamento e riciclaggio di cui agli articoli 6, 7 e 10 di tutti gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni.

Si prevede inoltre la costituzione, da parte del Ministero dell’ambiente, di un tavolo di consultazione permanente volto a consentire la partecipazione dei soggetti interessati al processo di verifica e revisione del sistema di gestione adottato.

L’articolo 19 prevede l’obbligo, per i produttori, di effettuare, anche attraverso il sistema di raccolta, campagne di informazione per gli utilizzatori finali.

L’articolo 20 prevede i seguenti obblighi da ottemperare entro il 26 settembre 2009:

·   etichettatura visibile, leggibile e indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV, di tutte le pile e gli accumulatori immessi sul mercato;

·   indicazione aggiuntiva del simbolo chimico dei metalli pericolosi presenti nelle pile, accumulatori e pile a bottone, qualora vengano superate determinate soglie percentuali.

L’articolo 21 reca l’obbligo di trasmissione triennale, da parte del Ministero dell’ambiente, alla Commissione europea dei dati relativi all’attuazione del decreto in esame, attraverso l’invio, con precise scadenze temporali – per la prima volta entro il 26 giugno 2013 per il periodo fino al 26 settembre 2012 - di una specifica relazione.

L’articolo 22 stabilisce una serie di sanzioni amministrative pecuniarie di diversa entità a carico di produttori o distributori, a seconda della violazione compiuta, salvo che il fatto costituisca reato.

L’articolo 23 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la modifica degli allegati in conformità alle modifiche o integrazioni intervenute in sede comunitaria.

L’articolo 24 sulle disposizioni finanziarie reca l’usuale clausola di invarianza della spesa.

L’articolo 25 rimette ad un decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dello sviluppo economico la definizione dei requisiti organizzativi minimi del sistema di raccolta necessari a soddisfare le esigenze di adeguatezza, e ad evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza.

L’articolo 26 reca le seguenti abrogazioni:

a) il DM sanità del 20 marzo 1997, recante “Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE, relativa a pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose”;

b) il DM attività produttive del 3 luglio 2003, n. 194, recante “Regolamento concernente l’attuazione della direttiva 98/101/CE del 22 dicembre 1998 della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 91/157/CEE del Consiglio relative alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose”;

c) l’art. 15, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla composizione del Comitato di vigilanza e di controllo sui RAEE;

d) l’articolo 9-quinquies del decreto legge n. 397/1988, convertito dalla legge n. 475/1988, relativo alla raccolta e al riciclaggio delle batterie esauste;

e) il DM ambiente del 18 ottobre 2005, relativo alla determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto dal citato art. 9-quinquies, comma 8, del decreto legge n. 397/1988.

Si osserva, in merito alle citate norme, che non appare opportuna l’abrogazione dell’articolo 9-quinquies del decreto legge n. 397/1988 - istitutivo del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT) e richiamato anche dall’art. 235 del d.lgs. n. 152/2006 (cd. codice ambientale) - visto che il COBAT continuerà, ai sensi dell’art. 17 dello schema in esame, a svolgere la propria attività e non viene prevista una disciplina sostitutiva.

Inoltre, in merito all’abrogazione del DM ambiente del 18 ottobre 2005 relativo alla determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, del decreto legge n. 397/1988, se ne suggerisce l’abrogazione solo successivamente all’entrata in vigore del DM previsto dall’art. 13, comma 2, dello schema in esame, con il quale dovranno essere definiti i criteri per la determinazione dei costi a carico dei produttori.

Gli Allegati

L’Allegato I reca le modalità di calcolo delle percentuali di raccolta di pile e accumulatori portatili che dovranno essere elaborate dall’ISPRA, ai sensi dell’art. 8, comma 3, dello schema di decreto. Tale Allegato riproduce esattamente quanto previsto dall’Allegato I della direttiva 2006/66/CE.

L’Allegato II indica i requisiti dettagliati in materia di trattamento (parte A) e di riciclaggio (parte B) previsti rispettivamente dai commi 2 e 4 dell’art. 10.

Rispetto al corrispondente Allegato della direttiva europea – Allegato III – è interamente nuova la parte A relativa al trattamento, ove vengono introdotte norme tecniche relative ai requisiti tecnico gestionali degli impianti di stoccaggio e di trattamento di pile e accumulatori e di rifiuti di pile e accumulatori.

La parte B, relativa al riciclaggio, ripropone esattamente le norme dell’Allegato III della direttiva che riguardano sia il trattamento che il riciclaggio.

Si osserva, al riguardo, che anche se la parte B è rubricata come “riciclaggio” , nei primi due punti si fa, invece, riferimento al trattamento che andrebbe, pertanto, collocato nella parte A dell’Allegato.

L’Allegato III indica le modalità di iscrizione al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, previste dall’art. 14, comma 2.

L’Allegato IV reca il simbolo della raccolta differenziata per pile e accumulatori, come indicato dall’Allegato II della direttiva europea.

L’Allegato V, che non compare nel testo della direttiva, porta alcuni esempi delle definizioni di “pile o accumulatori portatili” e le “pile e accumulatori industriali”, di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) e f).

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto reca la relazione illustrativa. Quest’ultima precisa che non è invece allegata la relazione tecnico-finanziaria in quanto il decreto stabilisce che i produttori debbono farsi carico di tutti gli oneri inerenti la raccolta, il trattamento e il riciclaggio delle pile e degli accumulatori.

Si segnala che lo schema non è corredato dal prescritto parere della Conferenza unificata.

Conformità con la norma di delega

Lo schema sembra recepire nella sostanza tutte le disposizioni contenute nella direttiva 2006/66/CE.

Quest’ultima è inclusa nell’allegato B della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007), per la quale viene conferita delega al Governo, ai sensi dell’art. 1, di adottare il relativo decreto di recepimento entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla direttiva stessa. Ai sensi dell’articolo 26 della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie entro il 26 settembre 2008. Nonostante tale termine sia scaduto, il termine per l’esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni, ai sensi del comma 3 del citato art. 1.

Tal comma prevede, infatti che decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Rispetto al provvedimento in esame viene in rilievo la materia della tutela dell’ambiente che l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione rimette alla competenza esclusiva dello Stato.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Lo schema di decreto in esame recepisce la direttiva 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori.

Nei considerando della direttiva si sottolinea, infatti, come la precedente direttiva 91/157/EE, sebbene avesse consentito il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia, non fosse però riuscita a raggiungere gli obiettivi che intendeva perseguire.

Allo scopo di tutelare l’ambiente da questa fonte di rischio, nel 1991 venne emanata la direttiva 91/157/CEE (modificata dalle direttive 93/86/CEE e 98/101/CE) il cui scopo principale era quello di vietare la commercializzazione di pile contenenti livelli di metalli pesanti superiori ai limiti prefissati e di indirizzare verso la raccolta differenziata tutte le pile che contenevano tali elementi.

Dato che le disposizioni introdotte hanno trovato applicazione solo nei confronti di una ristretta tipologia di batterie ed accumulatori, e constatata l’inefficacia della raccolta differenziata strutturata secondo i dettami della direttiva 91/157/CEE accanto alla crescita del contenuto di cadmio da batterie nei RSU, si è riscontrata la necessità di una revisione delle norme della citata direttiva. Pertanto, nel luglio 2006 il Parlamento europeo prima ed il Consiglio successivamente, hanno approvato un testo condiviso le cui disposizioni hanno preso corpo nella direttiva 2006/66/CE in esame.

Le principali novità recate dalla direttiva riguardano una restrizione sull'uso di sostanze pericolose nelle nuove pile e l’introduzione di precisi obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, nonché la previsione di obblighi di registrazione in capo a ciascun produttore e di etichettatura per tutte le pile, accumulatori e pacchi batterie.

Si ricorda, infine, che la direttiva avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati membri entro il 26 settembre 2008 (art. 26), data di abrogazione della precedente direttiva 91/157/CEE (art 28). Recentemente essa ha subito alcuni adeguamenti di natura tecnica da parte della direttiva 2008/12/CE. Per agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno presentato una proposta di direttiva - COM(2008)211 def. - che prevede la possibilità di commercializzazione delle pile non rispondenti agli standard previsti dalla direttiva 2006/66/CE, purché immesse sul mercato prima del 26 settembre 2008.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Rifiuti

Nel quadro del sesto programma d’azione per l’ambiente[2], il 21 dicembre 2005 la Commissione ha presentato la strategia per la prevenzione e il riciclo di rifiuti, che comprende una comunicazione[3]e una proposta di direttiva[4] volta ad ottimizzare le disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti 2006/12/CE.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 5, comma 4, demanda ad un decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni, l’individuazione da parte del Ministero dell’ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, le autorità competenti a ritirare le pile e gli accumulatori che non soddisfino i requisiti del decreto in esame immessi sul mercato.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13, con decreto interministeriale del Ministero dell’ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di vigilanza e controllo di cui al decreto in esame, sono definiti i criteri per la determinazione dei costi a carico dei produttori secondo i parametri indicati nell’articolo stesso.

L’articolo 16, comma 3 prevede demanda ad un decreto l’integrazione della composizione del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE con altri due membri designati, uno dal Ministero dell’Ambiente e l’altro da quello dell’Economia e delle finanze.

L’articolo 20 demanda ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità di misurazione della capacità delle pile e degli accumulatori portatili e per veicoli.

L’articolo 23 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possano essere modificati gli allegati in conformità alle modifiche o integrazioni intervenute in sede comunitaria.

Ai sensi dell’articolo 24, comma 5, con decreto interministeriale sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri del decreto, nonché le relative modalità di versamento.

L’articolo 25 prevede che sia un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, a determinare i requisiti organizzativi minimi del sistema di raccolta necessari a soddisfare le esigenze di adeguatezza, e ad evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza.

Impatto sui destinatari delle norme

L’articolo 14 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori e solo i produttori iscritti a tale Registro – in via telematica presso la Camera di commercio di competenza - potranno immettere sul mercato le pile e gli accumulatori prodotti (commi 1 e 2). L’iscrizione al Registro avviene, ai sensi del comma 4, dietro pagamento di un corrispettivo annuale da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi del servizi, con il provvedimento di cui all’articolo 24, comma 5.

Gli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento sono posti a carico dei produttori.



[1]  Per un’analisi più dettagliata del contenuto si rinvia alle schede di lettura pubblicate in un dossier separato.

[2] Il programma è stato istituito con la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002.

[3] COM (2005) 666.

[4]  COM (2005) 667.