Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento agricoltura | ||
Titolo: | Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi - A.C. 1823 e A.C. 2132 Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 563 | ||
Data: | 08/11/2011 | ||
Organi della Camera: | XIII-Agricoltura |
8 novembre 2011 |
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n. 563/0 |
Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufiA.C. 1823 e A.C. 2132Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
1823 |
2132 |
Titolo |
Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi |
Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi |
Iniziativa |
Parlamentare |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
No |
Numero di articoli |
12 |
12 |
Date: |
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Presentazione alla Camera |
22 ottobre 2008 |
30 gennaio 2009 |
Assegnazione |
8 gennaio 2009 |
13 aprile 2010 |
Commissione competente |
XIII Commissione (Agricoltura) |
XIII Commissione (Agricoltura) |
Sede |
Referente |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), V, VI (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), X, XIV, Questioni regionali |
Commissioni I, II (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), V, VI (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), X, XIV, Questioni regionali |
Le due proposte di legge in esame, di contenuto pressoché equivalente, apportano alcune modifiche alla normativa vigente in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi al fine di tener conto dei cambiamenti intervenuti nel settore e di garantire una tracciabilità dell’origine del prodotto attraverso una diversa normativa fiscale.
Tali provvedimenti riprendono il testo elaborato dalla XIII Commissione Agricoltura nel corso della XIV Legislatura (A.C. 3906).
Gli articoli 1-9 apportano modifiche alla legge n.752 del 1985, che attualmente regola la materia della raccolta e commercializzazione dei tartufi.
La legge n.752/1985 reca la normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, individuando le specie che possono essere destinate al consumo, i soggetti legittimati all’accertamento in caso di dubbio e le modalità di acquisizione del diritto di proprietà che, nei boschi e terreni non coltivati, spetta a chi effettua la raccolta mentre nelle tartufaie coltivate o controllate spetta a chi conduce il fondo. In tal caso è necessario installare apposite tabelle delimitanti le tartufaie. Possono essere istituiti consorzi volontari per la difesa del tartufo. Per praticare la raccolta del tartufo, è necessario sottoporsi ad un esame per l’accertamento dell’idoneità; la ricerca deve essere eseguita con l’ausilio di un cane addestrato. Le regioni emanano norme per la disciplina degli orari e dei calendari di raccolta. Per poter essere messi in vendita i tartufi devono essere distinti per specie e varietà, liberi da impurità, con indicazione del nome di ciascuna specie e della zona geografica di raccolta. La lavorazione del tartufo può essere effettuata dalle ditte che operano nell’industria delle conserve alimentari, dai consorzi volontari per la difesa del tartufo e da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi muniti di etichetta nella quale sono indicati il nome della ditta che ha effettuato il confezionamento e la relativa sede, il nome, la classifica ed il peso netto in grammi dei tartufi snocciolati. Vengono poi definite le modalità di conservazione e le caratteristiche del contenuto dei barattoli. La vigilanza sull’applicazione delle disposizioni in esame è affidata agli agenti del Corpo forestale. Le regioni sono autorizzate ad istituire un tassa di concessione regionale per il rilascio dell’abilitazione. Ogni violazione delle norme comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria definita con legge regionale secondo i principi indicati nella legge in esame.
Le proposte di legge in esame intervengono modificando la legge 752/1985 nelle seguenti parti:
- all’art. 1, prevedendo che le regioni disciplinino con propria legge anche la ricerca, la commercializzazione delle piante micorizzate ed i relativi controlli, da effettuare anche avvalendosi di istituti tecnici specializzati; le leggi regionali sono finalizzate, altresì, a tutelare l’ambiente tartufigeno naturale, attraverso l’incentivazione delle attività delle aziende agricole forestali volte al miglioramento ambientale (artt. 1);
- stabilendo che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sia rivisto l’elenco dei generi e delle specie di tartufi di cui all’art. 2 e che l’accertamento delle specie possa essere svolto, oltre che dai Centri già indicati, anche da altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni o province autonome (artt. 2 e 3);
- all’art. 3, aggiungendo che non solo la raccolta ma anche la ricerca sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati e che le regioni istituiscono un registro in cui sono annotate la quantità di prodotto commercializzato nell’anno e raccolto nella regione; viene, inoltre, previsto che le regioni definiscano la percentuale massima su base provinciale del territorio a produzione di tartufi che è possibile destinare alla raccolta riservata ed individuino le modalità per il controllo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate, con particolare riferimento alla certificazione dell’impresa vivaistica relativa all’avvenuta micorizzazione (artt.4);
- all’art. 4, prevedendo che le regioni definiscano d’intesa apposite norme per garantire l’uniformità normativa dell’attività dei consorzi volontari per la difesa del tartufo qualora interessino il territorio di più regioni (artt. 5);
- all’art. 5, stabilendo che la deroga al divieto di ricerca e raccolta del tartufo durante le ore notturne sia definita dalle relative leggi regionali senza più alcun riferimento alle usanze locali(artt. 6);
- all’art. 7, aggiungendo che la delimitazione della zona di raccolta possa avvenire anche con atto di intesa tra le amministrazioni regionali quando la zona interessata comprende territori di due regioni tra loro confinanti (art. 7);
- all’art. 11, riguardante le modalità di conservazione dei tartufi e di etichettatura delle confezioni, prevedendo che:
o qualora siano utilizzate diciture che esaltano la presenza di tartufo nel prodotto, in etichetta devono essere indicati la specie del tartufo, il relativo nome latino e la provenienza geografica, con facoltà di indicare, oltre al Paese, la regione o la località di origine;
o nel prodotto deve essere presente una percentuale minima di tartufo del 3 per cento del peso totale del prodotto e la stessa deve essere riportata nell’etichetta;
o i prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo non possono evocare in etichetta il termine tartufo e devono indicare la dicitura “prodotto contenente aromi di sintesi” (art. 8)
- all’art. 18, aggiungendo tra le violazioni che comportano sanzioni amministrative e pecuniarie il commercio di prodotti a base di tartufo o contenenti aromi di sintesi non conformi a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 11. (art. 9)
Gli articoli 10 e 11 delle proposte in esame, di contenuto sostanzialmente identico (salve alcune differenze che verranno in seguito rilevate) recano misure in materia fiscale relative alla raccolta di tartufi, modificando sia il vigente regime IVA della cessione da parte di raccoglitori non soggetti a IVA, sia il regime IRPEF di questi ultimi.
In primo luogo, il comma 1 degli articoli 10 di entrambe le proposte intende abrogare l'articolo 1, comma 109 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), recante il regime IVA dell'acquisto di tartufi, nell’esercizio di impresa, da parte di raccoglitori non professionisti.
Le richiamate norme della legge finanziaria 2005 hanno previsto, nei confronti dei soggetti che effettuano nell'esercizio d'impresa acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti e occasionali non muniti di partita IVA, l'obbligo di emettere autofattura e di versare all'erario, senza diritto alla detrazione, l'IVA concernente le operazioni autofatturate. Dall'altro lato, le medesime disposizioni hanno consentito agli acquirenti di non dover indicare nell'autofattura le generalità del raccoglitore/cedente, che non è titolare di obblighi contabili. Il raccoglitore dovrà, tuttavia, indicare nella propria dichiarazione dei redditi, ai fini della determinazione del relativo reddito commerciale, l'ammontare dei corrispettivi percepiti e delle spese inerenti all'attività occasionalmente esercitata, ai sensi dell'articolo 67, lettera i), del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR (DPR n. 917/1986).
Entrambe le proposte (comma 2 degli artt. 10) intendono novellare la vigente disciplina IVA della raccolta dei tartufi mediante l'introduzione di un articolo 74-sexies nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (recante la disciplina generale dell’IVA).
Sotto il profilo degli adempimenti del raccoglitore autorizzato non soggetto a IVA, il comma 4 dell'articolo 74-sexies intesta a tale soggetto l'obbligo di rilasciare una ricevuta, nella quale sia specificata l'indicazione di alcune caratteristiche del prodotto ceduto (natura, qualità, quantità, data e luogo o area di raccolta) e del corrispettivo ricevuto, ove ceda i prodotti a soggetti esercenti attività di impresa.
Per quanto riguarda gli adempimenti dell'acquirente, le disposizioni (comma 1 dell'articolo 74-sexies) prevedono che l'imposta sia commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all'acquisto. L’imposta è liquidata con le modalità ordinariamente previste per le dichiarazioni e i versamenti periodici IVA (articolo 1 del DPR n.100 del 1998) ovvero secondo la disciplina prevista per i commercianti al minuto e assimilati (articolo 27 del DPR 633/1972).
Viene poi prevista (comma 2 del nuovo articolo 74-sexies) la possibilità di optare comunque per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, per ciascuna cessione, mediante comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuarsi nella dichiarazione annuale. La scelta del regime speciale vieta l'indicazione in fattura, fatto salvo il caso di scelta per il regime ordinario, dell'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo (comma 3).
In sostanza, l'opzione per il “regime ordinario” – una volta abrogato il citato comma 109– sembra implicare il ritorno al regime vigente pre-finanziaria 2005, secondo cui il primo acquirente soggetto a IVA (imprenditore), al momento della successiva cessione del tartufo, riceveva l'importo dell'IVA sulla vendita, versandolo successivamente all'erario.
Ai sensi del comma 5 del proposto articolo 74-sexies, i contribuenti che applicano il regime speciale devono annotare in apposito registro gli acquisti (con indicazione di alcune informazioni sul prodotto raccolto) e le cessioni dei tartufi, riportando specifiche informazioni relative a ciascuna operazione (natura, qualità, quantità, prezzo d'acquisto e corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativo alla cessione, nonché la differenza tra questi ultimi due importi). Le annotazioni relative agli acquisti devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto medesimo, e comunque non oltre la data di annotazione della rivendita; quelle relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini previsti per i commercianti al minuto e assimilati (di cui all'articolo 24, primo comma del DPR 633/1972). Inoltre, l'applicazione del regime speciale obbliga alla conservazione delle ricevute prodotte dal raccoglitore e alla tenuta del predetto registro secondo la disciplina generale IVA per i documenti contabili, recata dall'articolo 39 del DPR 633/1972.
Poiché la disposizione recata dall'articolo 1, comma 109, della legge finanziaria 2005 si riferisce ai “raccoglitori occasionali” senza specificare che deve trattarsi di soggetti autorizzati, il nuovo regime introdotto con l’articolo 74-sexies sembra potersi applicare solo nei confronti dei soggetti aventi i requisiti di legge richiesti per la raccolta dei tartufi; stante l’abrogazione del predetto comma 109, per la raccolta da soggetti non autorizzati – ove comunque effettuata - sembrerebbero operare le ordinarie regole IVA.
Il comma 3 dell'articolo 10 (comma 2 per l’A.C. 1823) subordina l'efficacia delle disposizioni introdotte all’assenso del Consiglio europeo (ai sensi dell’articolo 269 della direttiva sul sistema comune dell’IVA, direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006), che – in presenza di determinate condizioni – può autorizzare gli Stati membri a emanare misure particolari volte a semplificare l'obbligo di presentazione di elenchi riepilogativi, in deroga a quanto previsto dalle medesime norme europee.
Inoltre (successivi commi 4 e 5
dell’articolo
Il comma 6 dell'articolo 10 (comma 5 per l’A.C. 1823) integra il testo unico sulle imposte sui redditi (inserendo il comma 2-bis all’articolo 71 del DPR n. 917 del 1986) al fine di introdurre una speciale modalità di determinazione del reddito derivante dall'attività di raccolta di tartufi, valida per i raccoglitori autorizzati. Tale reddito, in deroga alla disciplina generale sulla determinazione degli altri redditi imponibili a fini IRPEF (di cui all’articolo 71, comma 2 del citato TUIR) , anziché essere costituito dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla produzione del reddito, viene quantificato mediante le risultanze delle ricevute rilasciate agli imprenditori cessionari (introdotte dall’articolo 74-sexies, comma 4, commentato supra).
Entrambe le proposte di legge dispongono che il reddito così determinato sia ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese, sebbene in misure diverse: l'AC 2132 ne dispone la riduzione del 50 per cento, mentre l'AC 1823 prevede che sia ridotto del 60 per cento a regime. Entrambe fissano l'applicazione della riduzione così determinata a partire dal 1° gennaio 2012.
Le proposte recano infine una disciplina transitoria (introducendo un articolo 191-bis al citato TUIR).
In primo luogo, l'A.C. 1823 prevede che le nuove disposizioni sulla determinazione dei redditi derivanti dalla raccolta di tartufi si applichino dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011, mentre l'A.C. 2132 ne fissa l'applicazione a partire dal periodo d'imposto in corso al 1° gennaio 2010.
Occorrerebbe dunque adeguare la decorrenza dell’applicazione delle norme appena commentate affinché non configurino una deroga a quanto previsto dall'articolo 3 dello statuto del Contribuente (legge n. 212 del 2000), che dispone la generale irretroattività delle disposizioni che impongono un prelievo tributario.
Analoga normativa transitoria è prevista anche in relazione alla misura della detrazione forfettaria applicabile.
Le disposizioni recate dall’articolo 11 di entrambe le proposte sono volte ad assoggettare i tartufi al regime speciale IVA, previsto per i prodotti agricoli, di cui all'articolo 34 del DPR n. 633/1972, nonché a determinare l’aliquota impositiva da applicare.
Il settore agricolo si è tradizionalmente avvalso di un regime IVA speciale, la cui disciplina è dettata dell'articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972, che si differenzia, rispetto a quello ordinario, essenzialmente per i diversi criteri di detrazione e di applicazione dell'imposta. La detrazione dell’imposta, infatti, è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare delle cessioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.
Il comma 1 dell’articolo
Il comma 2 novella la parte III del DPR n. 633/1972, assoggettando all’aliquota IVA del 10 per cento i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi (n. 21) e, mediante l'inserimento di un n. 21-bis, anche i tartufi freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificamente preparati per il consumo immediato; sono assoggettati a tale aliquota anche i tartufi disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati. Parallelamente, viene modificato il numero 70) della tabella, al fine di ricomprendere nei prodotti soggetti ad aliquota agevolata i tartufi e gli altri prodotti spontanei di pregio del sottosuolo preparati o conservati senza aceto o acido acetico.
Infine, il comma 3 dell’articolo 11 dell'A.C. 1823 stabilisce che le suddette norme si applichino a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009, mentre l'AC 2132 ne dispone invece l'applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2010.
In merito vale l’osservazione formulata in relazione all’articolo 10, ultimo comma di entrambe le proposte.
Gli articoli 2 delle proposte di legge in esame rinviano ad un decreto di natura non regolamentare la revisione dell’elenco dei generi e delle specie di tartufi contenuta nel primo comma dell’art. 2 della legge 752/1985 nonostante tale elenco sia da considerarsi parte integrante di tale normativa; ogni eventuale modifica andrebbe, pertanto, apportata con atto normativo primario, a meno di non prevedere un’apposita norma di delegificazione della materia.
Le disposizioni ivi contenute incidono su materie inerenti il sistema tributario, di competenza esclusiva dello Stato, la tutela della salute e l’alimentazione, attribuite alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni.
La proposta C. 2132, all’articolo 10 contiene alcuni riferimenti interni che dovrebbero essere riformulati come segue: i commi 3, 4 e 5 andrebbero rinumerati come 2, 3 e 4. All’interno del comma 3 il riferimento al comma 2 andrebbe sostituito facendo rinvio al comma 1 mentre al comma 5 il riferimento al comma 4 andrebbe sostituito con il comma 3.
Si rileva inoltre che l’articolo 10 dell’A.C. 1823 presenta due commi numerati come comma 2.
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( 066760-3610 – *st_agricoltura@camera.it |
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File: Ag0233_0.doc