Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Modifica all'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo
Serie: Documentazione per le Commissioni - Attività dell'Unione europea    Numero: 125    Progressivo: 1
Data: 22/02/2011
Descrittori:
ELEZIONI EUROPEE   PARLAMENTO EUROPEO

Modifica dell’Atto relativo all’elezione dei membri del

Parlamento europeo

Progetto di relazione del Parlamento europeo

L’articolo 223 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che:

- il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principî comuni a tutti gli Stati membri;

- il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

- il Parlamento europeo, di sua iniziativa, stabilisce – previo parare della Commissione e con l’approvazione del Consiglio – lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l’unanimità in sede di Consiglio.

Sulla base di queste disposizioni, l’on. Andrew Duff (ALDE, UK) ha presentato presso la commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, il 5 luglio 2010, un progetto di relazione che, in seguito alla discussione in commissione, è stato modificato il 5 novembre 2010.

Il voto in commissione sul progetto di relazione è previsto per il 19 aprile 2011.

L’esame della plenaria è previsto nell’ambito della sessione del 10-12 maggio 2011.

Il progetto, una volta approvato dal Parlamento europeo, sarà trasmesso al Consiglio.

Nel progetto di relazione il relatore propone modifiche:

·       ai Trattati ed al protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato ai Trattati;

·       all’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976.

Modifiche della composizione del Parlamento europeo e dell’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo

Il progetto di relazione, al fine di  riformare la procedura elettorale per il Parlamento europeo in tempo utile prima delle prossime elezioni del 2014, propone di modificare le disposizioni dei Trattati relative alla composizione del Parlamento europeo, in particolare l’articolo 14, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea e le disposizioni dell’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (decisione del Consiglio, del 20 settembre 1976, 76/787/CECA, CEE, EURATOM e successive modifiche).

In particolare, il progetto di relazione propone che:

·       il numero dei seggi del Parlamento europeo sia fissato a 751 e siano assegnati alle circoscrizioni costituite negli Stati membri (nella formulazione attuale del Trattato si prevede che il numero dei seggi non possa essere superiore a 750, più il Presidente);

·       la distribuzione dei 751 seggi tra gli Stati membri sia rivista periodicamente secondo una formula matematica basata sulla popolazione residente totale degli Stati, nel rispetto del principio della proporzionalità degressiva stabilito dall’articolo 14, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea. In particolare, al più tardi dodici mesi prima del termine di ciascuna legislaturadel Parlamento europeoe ove obiettivamente giustificato dai dati autorizzati di Eurostat, il Consiglio europeo, su iniziativa del Parlamento europeo e con l’approvazione di quest’ultimo, dovrebbe adottare all’unanimità una decisione sulla redistribuzione dei seggi secondo una formula matematica conforme ai criteri stabiliti nei Trattati[1];

·       25 deputati europei siano eletti a partire da una circoscrizione unica supplementare corrispondente all'intero territorio dell'Unione europea; le liste transnazionali sono composte di candidati provenienti da almeno un terzo degli Stati e sono equilibrate sotto il profilo del genere. Tali seggi si aggiungerebbero ai 751 da assegnare alle circoscrizioni costituite negli Stati membri;

·       ciascun elettore disponga di un voto per la lista UE in aggiunta al suo voto per la lista nazionale o regionale; il voto per la circoscrizione UE avviene sulla base del sistema preferenziale di lista semi-aperta (dove i voti vanno alla lista di partito o a candidati individuali in seno ad una lista); i seggi sono assegnati con il metodo Sainte-Laguë[2];

·       sia istituita un'autorità elettorale a livello di Unione europea, composta di rappresentanti del Parlamento europeo, della Commissione europea e degli Stati membri, incaricata di disciplinare lo svolgimento e di verificare i risultati dell'elezione basata sulla lista UE;

·       gli Stati membri possano prevedere una soglia minima per l’attribuzione dei seggi ripartiti in circoscrizioni nazionali e/o regionali. Tale soglia non deve essere fissata a livello nazionali oltre il 5% dei suffragi espressi. Per l’attribuzione dei seggi della circoscrizione dell’Unione europea non è, invece, prevista una soglia minima;

·       ciascuno Stato membro possa fissare un massimale per le spese per la campagna elettorale a livello nazionali e/o regionale dei candidati e dei partiti politici. Il massimale per le spese dei candidati e dei partiti politici per la campagna elettorale a livello europeo è fissatodall’autorità elettorale a livello di Unione europea;

·       gli Stati membri ed i partiti politici promuovano una migliore rappresentanza delle donne e dei candidati appartenenti alle minoranze etniche;

·       sia incentivato maggiormente il diritto dei cittadini dell’UE che risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio a partecipare alle elezioni nel paese di residenza e si chiede alla Commissione europea di presentare una nuova proposta di revisione della direttiva 93/109/CE;

·       per quanto riguarda i membri eletti negli Stati membri, ciascuno Stato stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi resisi vacanti; quando la legislazione di uno Stato membro prevede la sostituzione temporanea di una membro del Parlamento nazionale in congedo di maternità, detto Stato può decidere di applicare tali disposizioni ai membri del Parlamento europeo eletti nello Stato in questione; quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo eletto in tale Stato membro, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione, che non possono essere adottate con effetto retroattivo; quando il seggio di un membro eletto negli Stati membri si rende vacante per dimissioni o decesso, il Presidente del Parlamento europeo ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro interessato;

·       per quanto riguarda i membri eletti nella circoscrizione dell'Unione europea, le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti sono stabilite nelle misure di applicazione dell’Atto elettorale. Quando la legislazione dell'Unione europea stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo eletto sulla lista dell'Unione europea, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Quando un seggio della lista dell'Unione europea si rende vacante per dimissioni o decesso, il Presidente del Parlamento europeo ne informa senza indugio l'autorità elettorale istituita a livello europeo;

·       spetti al Parlamento europeo decidere sulle contestazioni che potrebbero essere presentate in base alle disposizioni dell’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo e che riguardino il diritto dell’Unione;

·       la data delle elezioni sia anticipata da giugno a maggio.

 

In base ai Trattati vigenti, la procedura di revisione dei Trattati prevede che le modifiche debbano essere ratificate da tutti gli Stati membri, in esito ad una Conferenza intergovernativa. La Conferenza intergovernativa è preparata da una Convenzione composta di rappresentanti dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, dei Capi di Stato o di Governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una Convenzione qualora l’entità delle modifiche non lo giustifichi e, quindi, definire direttamente il mandato per una Conferenza intergovernativa. Nella prima versione del progetto di relazione si proponeva espressamente, ai fini della revisione dei Trattati, di convocare una Convenzione, composta da rappresentanti dei Parlamenti nazionali, dei Capi di Stato o di Governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione.

 

 

 

 

Modifiche al Protocollo sui privilegi e le immunità

Il progetto di relazione propone, inoltre, di modificare gli articoli 7, 8 e 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato ai Trattati (tali modifiche non erano contenute nel progetto di relazione inizialmente presentato dal relatore).

La modifica dei protocolli allegati ai Trattati è sottoposta alle stesse disposizioni relativa alla procedura di revisione dei Trattati richiamata sopra (quindi: Conferenza intergovernativa, eventuale convocazione di una Convenzione e ratifica da parte di tutti gli Stati membri).

Le modifiche sono volte a configurare un regime sovranazionale e uniforme attraverso un sistema volto a consentire al Parlamento europeo di disciplinare in modo autonomo sui privilegi e le immunità dei suoi membri.

In particolare, il progetto di relazione propone che:

·       i membri del Parlamento godano di libertà di movimento in tutto il territorio dell’Unione europea e che tale diritto non possa essere limitato dalla legge o su ordine di un’autorità pubblica;

Il vigente articolo 7 del Protocollo sui privilegi e le immunitàstabilisce che nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano. Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi: a) dal proprio Governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea; b) dai Governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

·       i membri del Parlamento non possano in alcun momento essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle iniziative prese, dei voti espressi o delle dichiarazioni rese nell’esercizio del loro mandato. Spetta al Parlamento decidere, su richiesta di un membro, se un’iniziativa o una dichiarazione sia stata presa nell’esercizio del mandato. Disposizioni di applicazione dovranno essere stabilite nel regolamento interno del Parlamento europeo;

Il vigente articolo 8 stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.

·       ogni restrizione della libertà personale di un membro sia soggetta all'autorizzazione preventiva del Parlamento europeo, tranne nel caso di flagrante delitto. Il sequestro dei documenti o del materiale su supporto elettronico di un membro, la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, o l'intercettazione della sua corrispondenza e delle sue telefonate possano essere disposti solo su autorizzazione del Parlamento europeo e solo su richiesta da parte delle autorità competenti in forza del diritto nazionale. I membri abbiano il diritto di rifiutarsi di deporre in merito ad informazioni ricevute nell'esercizio del mandato o a persone dalle quali hanno ottenuto tali informazioni ovvero alle quali le hanno fornite. Le indagini o i procedimenti penali nei confronti di un membro siano sospesi su richiesta del Parlamento europeo.

Il vigente articolo 9 prevede che per la durata delle sessioni i membri del Parlamento europeo beneficiano: sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese; sul territorio di ogni altro Stato membro, delle esenzioni da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’impatto sulla normativa nazionale

La proposta di relazione modifica la disciplina dell’immunità degli europarlamentari contenuta nel Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. Poiché tale Protocollo si applica automaticamente a tutti i deputati europei, le modifiche oggetto della proposta non sembrano rendere necessaria l’adozione di norme nazionali di recepimento.

Viceversa, alcune delle modifiche all’Atto elettorale potrebbero richiedere interventi sulla normativa nazionale, di seguito evidenziati, sempreché, ovviamente, la proposta di relazione venga approvata.

La creazione della circoscrizione trans-europea non ha conseguenze di rilievo sulla normativa elettorale interna in quanto la composizione del Parlamento europeo e la distribuzione dei seggi nei Paesi attualmente non sono di competenza dei singoli Paesi membri ma sono stabilite dal Trattato. Ed infatti la proposta prevede la modifica di quest’ultimo per assegnare 25 seggi alla circoscrizione. Tuttavia, dal momento che l’elettore avrà la possibilità di votare, oltre che per i candidati a rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, anche per quelli della nuova circoscrizione, sarà necessario integrare la normativa nazionale, che attualmente prevede l’espressione del voto in una sola scheda elettorale, prevedendo la consegna di due schede elettorali. In particolare bisognerà modificare gli articoli 14 e 15 della legge elettorale europea (L. 18/1979).

Le operazioni attinenti al procedimento elettorale (presentazione delle candidature, modalità di voto, formato delle scheda, scrutinio ecc.), saranno disciplinate a livello europeo; la proposta di relazione, infatti, ne demanda la definizione a provvedimenti del Consiglio (emendamento 20 della proposta). Si prevede, inoltre, l’istituzione di una autorità elettorale con il compito di gestire e verificare il processo elettorale per l’elezione dei deputati della nuova circoscrizione (emendamento 3).

Per quanto riguarda le altre modifiche all’Atto elettorale si segnala quanto segue.

L’emendamento 7 della proposta modifica l’art. 4 dell’Atto elettorale prevedendo che ciascuno Stato può fissare un massimale per le spese della campagna elettorale oltre che dei candidati (come ora previsto), anche dei partiti politici. Attualmente, la legge italiana non prevede limiti massimi per le spese della campagna elettorale né dei canditati, né dei partiti politici che concorrono alle elezioni europee.

L’emendamento 17 della proposta sostituisce i paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 13, con il nuovo articolo 13-bis, disponendo, tra l’altro, che, qualora la legislazione di uno Stato membro preveda la sostituzione temporanea di un membro del Parlamento nazionale in congedo di maternità, questo Stato possa applicare tali disposizioni anche ai membri del Parlamento europeo eletti nello Stato medesimo. A tal proposito, si osserva che l’ordinamento italiano non prevede norme volte a sospendere temporaneamente un parlamentare dall’esercizio del suo mandato.

Si segnalano, inoltre, due punti del dispositivo della proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla modifica dell’Atto elettorale che, pur non implicando modifiche puntuali sulla normativa interna, impegnano l’Italia, come tutti gli altri Stati membri, a intervenire sulla propria legislazione per:

·   promuovere una migliore rappresentanza della donne e dei candidati appartenenti a minoranze etniche;

·   incentivare la partecipazione alle elezioni dei cittadini dell’Unione europea che risiedono in un Paese diverso da quello di cittadinanza.

 

Per quanto riguarda la rappresentanza di genere, si ricorda che la L. 90/2004 ha previsto, limitatamente alle elezioni europee del 2004 e del 2009, che nelle liste di candidati nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati presenti nella lista, allo scopo di incrementare il tasso di partecipazione femminile alla vita politica e istituzionale del Paese.

Per favorire la possibilità delle minoranze linguistiche più numerose e concentrate in alcune zone del Paese (cioè le minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia) di eleggere propri rappresentanti al Parlamento europeo, la legge prevede che le liste di candidati presentate da partiti o gruppi che siano espressione di queste minoranze possano collegarsi con un’altra lista della stessa circoscrizione presentata da un partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno (legge 18/1979, art. 12, 9° comma).

Si ricorda, infine, che le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza sono disciplinate dal decreto legislativo 197/1996, emanato in attuazione della direttiva 94/80/CE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI legislatura –Documentazione per le Commissioni – Attività dell’UE, n. 125/1, 22 febbraio 2011

Il bollettino è stato curato dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (' 066760.2145 - * cdrue@camera.it)

Il paragrafo ‘L’impatto sulla normativa nazionale’ è stato curato dal Servizio Studi, Dipartimento Istituzioni
(
' 066760.9475)

 



[1]L’articolo 14, paragrafo 2 del Trattato sull’Unione europea prevede che la rappresentanza sia garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di 6 seggi ed una soglia massima di 96 seggi per Stato membro).

[2] Il metodo Sainte-Laguë utilizza i divisori 1, 3, 5, 7 ecc. ed è stato applicato nelle elezioni europee del 2009 in Germania, Lettonia e Svezia. Esso produce un risultato leggermente più proporzionale rispetto al metodo D'Hondt.