Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale | ||||
Serie: | Documentazione per le Commissioni - Attività dell'Unione europea Numero: 116 | ||||
Data: | 15/06/2010 | ||||
Descrittori: |
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Consultazione pubblica
Il 10 giugno 2010 la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica delle parti interessate (in particolare, fornitori e utenti di servizi pubblici e loro associazioni, amministrazioni pubbliche, cittadini) in merito all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale. La consultazione, avviata tramite la pubblicazione sul sito della Direzione generale per la Concorrenza di un questionario on-line, si concluderà il 10 settembre 2010.
La disciplina vigente in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale è fondata sull’articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell’UE (già articolo 86 del Trattato CE) e su alcuni atti normativi adottati sulla base di tale disposizione nel 2005, a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa Altmark (del 2003).
L’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE stabilisce che le imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico (o aventi carattere di monopolio fiscale) sono sottoposte alle norme del trattato e in particolare alle regole di concorrenza “nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata”. In ogni caso “lo sviluppo degli scambi, infine, non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità”.
Con la sentenza Altmark Trans GmbH del 24 luglio 2003, la Corte di giustizia, interpretando l’articolo del Trattato in questione, ha stabilito che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, par. 1, TCE (attuale art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea- TFUE), purché siano rispettati quattro criteri cumulativi:
· l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
· i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione in questione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
· la compensazione non può eccedere l'importo necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole;
· quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto, avrebbe dovuto sostenere.
Qualora anche uno solo dei criteri fissati nella sentenza Altmark non sia soddisfatto, e siano presenti altri criteri in relazione agli aiuti di Stato, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico costituisce un aiuto di Stato.
In coerenza con i principi indicati nella sentenza, la Commissione europea ha adottato, nel luglio 2005, il “pacchetto servizi di interesse economico generale (SIEG)”, che definisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico possono essere considerati compatibili con il mercato unico. Il pacchetto comprende:
· la decisione 2005/842/CE della Commissione, riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, TCE (attuale art. 106, par. 2, TFUE) agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. La decisione specifica le condizioni alle quali la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese è ritenuta compatibile con le norme sugli aiuti di Stato e non deve essere notificata alla Commissione. La decisione dispensa in particolare dall’obbligo di notificazione: le compensazioni di importo annuo inferiore a 30 milioni di EUR concesse ad imprese con un fatturato annuo inferiore a 100 milioni di EUR; le compensazioni concesse ad ospedali e ad imprese aventi incarichi di edilizia popolare che svolgono attività considerate dallo Stato membro come servizi d’interesse economico generale; le compensazioni concesse ai collegamenti aerei o marittimi verso le isole con traffico annuale non superiore a 300.000 passeggeri; e le compensazioni concesse ad aeroporti e porti con un traffico annuale medio non superiore a 1.000.000 di passeggeri per gli aeroporti e a 300.000 passeggeri per i porti;
· la direttiva 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che, modificando la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, prevede la separazione contabile per le imprese beneficiarie di compensazioni di obblighi di servizio pubblico, a prescindere dalla loro natura di aiuti di Stato. La versione consolidata della normativa è costituita dalla direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006;
· la disciplina degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (adottata con la comunicazione 2005/C 297/04), che specifica le condizioni alle quali la Commissione può valutare compatibili le rimanenti compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non contemplate dalla decisione e che devono pertanto essere notificate. Tali condizioni prevedono l’esistenza di un atto d’incarico contenente una definizione precisa e corretta del servizio d’interesse economico generale, la definizione dei parametri sulla base dei quali viene calcolato l’importo esatto della compensazione, l’assenza di sovracompensazione e le modalità di salvaguardia volte a evitare eventuali sovracompensazioni.
La consultazione avviata dalla Commissione mira, in particolare, ad acquisire il parere di tutte le parti interessate sull’applicazione del pacchetto SIEG, tenuto conto che sia la decisione 2005/842/CE sia la comunicazione sulla disciplina degli aiuti di Stato sopra richiamate prevedono che la Commissione elabori una relazione di valutazione sulla base di elementi concreti e dei risultati di ampie consultazioni che avrà effettuato.
Tra i quesiti posti allo scopo di valutare l’applicazione del pacchetto SIEG, la Commissione chiede alle parti interessate di indicare:
· i casi in cui sia stata applicata la sentenza Altmark da parte di tribunali nazionali o autorità pubbliche nazionali e le eventuali difficoltà riscontrate nell’applicazione dei criteri Altmark, in particolare per quanto riguarda la quarta condizione;
· le eventuali difficoltà riscontrate nell’applicazione della normativa comunitaria in relazione a: concetto di atto di incarico; calcolo dei costi e delle entrate concernenti la fornitura di un servizio di interesse economico generale; separazione della contabilità;
· la validità delle categorie individuate dalla decisione e dalla disciplina per l’imputazione dei costi tra i vari servizi;
· l’eventuale incidenza degli aspetti relativi alla qualità nel calcolo dell’importo della compensazione;
· il metodo utilizzato per il calcolo del margine di utile ragionevole nei casi concreti in cui un fornitore di servizi d’interesse economico generale abbia beneficiato di compensazioni (se è stato utilizzato come base il tasso di remunerazione del capitale proprio, come stabilito dalla decisione e dalla disciplina, oppure secondo quali criteri sia stato scelto un altro tipo di tasso);
· i meccanismi attuati nel proprio Stato membro per il controllo della sovracompensazione e in particolare se l’assenza di sovracompensazione sia stata controllata da revisori esterni;
· le eventuali difficoltà riscontrate nell’applicazione dell’ articolo 6 della decisione, secondo cui una sovracompensazione che non supera il 10% dell’importo della compensazione annua (il 20% per il settore dell’edilizia popolare) può essere riportata al periodo annuale successivo e dedotta dall’importo della compensazione da versare relativamente a tale periodo;
· le eventuali difficoltà riscontrate nella individuazione delle singole fattispecie in relazione alle categorie di compensazioni individuate nella decisione e la adeguatezza dei massimali di categoria fissati nella decisione stessa come criteri per la dispensa della notifica.
La Commissione chiede inoltre alle parti interessate di valutare:
· se i principi su cui si basano la decisione e la disciplina (in particolare l’atto d’incarico e l’assenza di sovracompensazione) siano idonei a garantire condizioni eque tra i fornitori di servizi d’interesse economico generale e i fornitori commerciali nonché a evitare distorsioni della concorrenza e degli scambi intracomunitari;
· se la decisione e la disciplina siano riuscite a raggiungere il giusto equilibrio tra l’adempimento della missione di servizio pubblico e l’applicazione di condizioni eque tra le imprese e tra gli Stati membri nel mercato unico.
XVI legislatura –Documentazione per le Commissioni – Attività dell’UE, n. 116, 15 giugno 2010
Il bollettino è stato curato dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (' 066760.2145 - * cdrue@camera.it)