Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Il ruolo dei parlamenti nazionali nel Trattato di Lisbona
Serie: Documentazione per le Commissioni - Attività dell'Unione europea    Numero: 103
Data: 15/03/2010
Descrittori:
PARLAMENTO   TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA

 

Il ruolo dei Parlamenti nazionali nel Trattato di Lisbona

 

Il Trattato di Lisbona – entrato in vigore il 1° dicembre 2009 – contiene disposizioni volte a rafforzare il  ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea.

Il ruolo dei Parlamenti nazionali è affermato in via generale nel testo del Trattato e precisato nei due protocolli sul ruolo dei Parlamenti nazionali e sui princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché in alcune disposizioni specifiche del medesimo Trattato.

In particolare, il Trattato di Lisbona introduce nel Trattato sull’Unione europea (TUE), nel titolo II “Disposizioni relative ai principi democratici”, un nuovo articolo 12 che definisce il ruolo dei Parlamenti nazionali nel contesto europeo:

 “I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:

a)  venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi europei in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea;

b)  vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

c)  partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto trattato;

d)  partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell'articolo 48 del presente trattato;

e)  venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'articolo 49 del presente trattato;

f)   partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea."

 

Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali e protocollo sui princìpi di sussidiarietà e proporzionalità

Trasmissione diretta di documenti

Il protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali dispone la trasmissione diretta ai Parlamenti nazionali:

·       dei documenti di consultazione della Commissione;

·       di tutte le proposte legislative, nonché delle loro modifiche nel corso del procedimento;

·       del programma legislativo annuale, della strategia politica annuale e degli altri strumenti di programmazione della Commissione;

·       della relazione annuale della Commissione sull’applicazione dei principi fondamentali in tema di delimitazione delle competenze;

·       della relazione annuale della Corte dei conti.

Periodo di garanzia

Il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali prevede che debba intercorrere un periodo di otto settimane tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglioai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. Nel corso di queste otto settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo; tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni. Sono ammesse eccezioni nei casi urgenti debitamente motivati.

Informazione sui lavori del Consiglio

Il protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali prevede la comunicazione diretta ai Parlamenti nazionali degli ordini del giorno e dei risultatidei lavori del Consiglio –compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi -  nello stesso momento in cui sono comunicati ai Governi degli Stati membri.

Controllo di sussidiarietà

Il protocollo sui princìpi di sussidiarietà e proporzionalità disciplina una procedura per il controllo sull’applicazione del principio di sussidiarietà. In base a tale procedura ciascun Parlamento nazionale (o Camera) può sollevare obiezioni, entro un termine di otto settimane dalla data di trasmissione di un progetto, sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà (cosiddetto early warning o allerta precoce) in relazione alle proposte legislative.

L’obiezione assume la forma di un parere motivato, da inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, nel quale sono esposte le ragioni per le quali si ritiene che la proposta in causa  non sia conforme al principio di sussidiarietà. Il Trattato di Lisbona prevede che qualora i pareri motivati rappresentino almeno un terzo dell’insieme dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali il progetto deve essere riesaminato (cosiddetto “cartellino giallo”).

A tal fine, ciascun Parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale; in un sistema parlamentare nazionale bicamerale ciascuna delle due Camere dispone di un voto. Ciascun Parlamento nazionale o ciascuna Camera può consultare all’occorrenza i Parlamenti regionali con poteri legislativi. La soglia per l’obbligo di riesame è abbassata a un quarto nel caso di proposte della Commissione o di iniziative di un gruppo di Stati membri relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Al termine del riesame, il progetto di atto legislativo in questione può essere – con una decisione motivata da parte dell’istituzione che l’ha presentato - mantenuto, modificato o ritirato.

A questo il Trattato di Lisbonaaffiancauna ulteriore procedura (cosiddetto “cartellino arancione”)  in base alla quale, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta legislativa rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, è previsto che:

·       la proposta sia riesaminata dalla Commissione, che può decidere di mantenerla, modificarla o ritirarla; qualora scelga di mantenerla la Commissione deve spiegare, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà;

·       il parere motivato della Commissione e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione (Consiglio e Parlamento europeo), affinché ne tenga conto nella procedura: prima della conclusione della prima lettura, il legislatore esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione; se, a maggioranza del 55% dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.

Il medesimo Protocollo prevede inoltre la facoltà per ciascun Parlamento nazionale (o Camera) di presentare – attraverso la trasmissione effettuata dai relativi Stati membri - un ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà.

Cooperazione interparlamentare

Il protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali prevede:

·          l’organizzazione di una efficace e regolare cooperazione interparlamentare definita congiuntamente da Parlamento europeo e Parlamenti nazionali;

·          la possibilità per la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei (COSAC) di sottoporre all'attenzione delle istituzioni europee i contributi che ritiene utili; la Conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i Parlamenti degli Stati membri e il Parlamento europeo, nonché tra le loro commissioni specializzate, e può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e nella politica di sicurezza e di difesa comune.

 

Altre disposizioni del Trattato

Procedura di revisione

L’articolo 48 del Trattato sull’Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, relativamente alla procedura di revisione ordinaria, stabilisce che:

·       i progetti di modifica del Trattato sono notificati ai Parlamenti nazionali;

·       nel caso in cui il Consiglio europeo decida di procedere nell’esame delle modifiche proposte, esso convoca una Convenzione composta da rappresentanti dei Parlamenti nazionali, dei Governi, del Parlamento europeo e della Commissione. La Convenzione esamina i progetti di revisione e adotta per consenso una raccomandazione alla Conferenza dei rappresentanti dei Governi, cui spetta di comune accordo di stabilire le modifiche da apportare al Trattato.

Sempre l’articolo 48 del TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, prevede che ogni iniziativa del Consiglio europeo volta ad applicare la cosiddetta “clausola passerella” - ovvero ad estendere, deliberando all’unanimità, la procedura legislativa ordinaria ed il voto a maggioranza qualificata ai settori cui si applicano procedure legislative speciali o il voto all’unanimità - sia trasmessa ai Parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale, notificata entro sei mesi dalla data di trasmissione, la decisione non è adottata.

Adesione dei nuovi Stati membri

L’articolo 49 del TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, relativo alla procedura di adesione all’Unione europea, prevede che i Parlamenti nazionali (e il Parlamento europeo) siano informati della domanda di adesione proveniente da uno Stato europeo che desideri diventare membro dell’Unione.

Controllo sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

L’articolo 70 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che i Parlamenti nazionali siano informati dei risultati della valutazione dell’attuazione delle politiche dell’Unione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'articolo 71 del TFUEprevede che i Parlamenti nazionali siano tenuti informati dei lavori del Comitato politico istituito in seno al Consiglio dell’UE per promuovere e rafforzare la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna.

L' articolo 81 del TFUEdispone che i Parlamenti nazionali sono informati in merito a proposte su aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali. Se un Parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata.

Gli articoli 85 e 88 del TFUEprevedono che i Parlamenti nazionali siano associati, rispettivamente, alla valutazione delle attività di Eurojust ed al controllo delle attività di Europol.

Clausola di flessibilità

L'articolo 352 del TFUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, prevede che se un’azione appare necessaria per realizzare obiettivi stabiliti dalla Costituzione, senza che questa abbia previsto i poteri d’azione da parte dell’Unione, il Consiglio dei ministri può adottarla deliberando all’unanimità, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo (clausola di flessibilità). In questo caso la  Commissione europea deve richiamare l’attenzione dei Parlamenti nazionali, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI legislatura –Documentazione per le Commissioni – Attività dell’UE, n. 103, 15 marzo 2010

Il bollettino è stato curato dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (' 066760.2145 - * cdrue@camera.it)