Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Composizione del Parlamento europeo (VII Legislatura 2009-2014)
Serie: Documentazione per le Commissioni - Attività dell'Unione europea    Numero: 71
Data: 16/06/2009
Descrittori:
PARLAMENTO EUROPEO     

Composizione del Parlamento europeo

(VII Legislatura 2009-2014)

A seguito delle elezioni che si sono svolte dal 4 al 7 giugno 2009, secondo un calendario differenziato in ogni Stato membro dell’UE, il nuovo Parlamento europeo (VII legislatura, 2009-2014) terrà la seduta costitutiva a Strasburgo, dal 14 al 16 luglio 2009.

Nel corso della seduta costitutiva il Parlamento europeo provvederà ad eleggere il proprio Presidente, i Vicepresidenti  e Questori ed ad approvare la composizione delle Commissioni parlamentari.

In tale occasione il Parlamento europeo dovrebbe, inoltre, procedere a pronunciarsi sulla designazione del nuovo Presidente della Commissione europea, che dovrebbe essere indicato dal Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 (a meno che non sia prorogato il mandato dell’attuale Commissione in attesa dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona).

Le riunioni costitutive delle commissioni parlamentari, per l’elezione dei rispettivi presidenti e vicepresidenti, si svolgeranno durante la settimana successiva, dal 20 al 23 luglio 2009.

Composizione del Parlamento europeo e seggi assegnati all’Italia

Trattati vigenti

Nella legislatura 2004-2009 il Parlamento europeo è stato composto da 785 membri in rappresentanza di 27 Stati membri dell’UE; i membri italiani erano 78.

A partire dalla legislatura 2009-2014, in mancanza dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Parlamento europeo conterà 736 membri, secondo quanto previsto dal Trattato di Nizza, come modificato da ultimo dai Trattati di adesione di Bulgaria e Romania. I membri spettanti all’Italia scenderanno dagli attuali 78 a 72.

All'inizio della legislatura 2004-2009 il numero massimo di seggi era di 732, tetto previsto dall’articolo 190, paragrafo 2, del Trattato CE, come modificato dal Trattato di Nizza del 2002. In seguito alle modifiche apportate al Trattato di Nizza dal Trattato di adesione di Bulgaria e Romania, nel gennaio 2007 il numero dei seggi è stato temporaneamente aumentato a 785, ed è stato stabilito che, a partire dalle elezioni del 2009, il numero massimo di seggi al PE scendesse a 736.

Trattato di Lisbona

Il Trattato di Lisbona, in corso di ratifica, prevede che il Parlamento europeo sia composto da un numero massimo di 750 membri, più il Presidente (751 membri). Ai sensi del Trattato di Lisbona, la composizione del Parlamento europeo è stabilita con decisione all’unanimità del Consiglio europeo, su iniziativa e con l’approvazione del Parlamento europeo. Sempre secondo il Trattato di Lisbona, i membri spettanti all’Italia saranno 73.

Una apposita Dichiarazione allegata al Trattato di Lisbona, su richiesta dell’Italia, ha disposto che il seggio supplementare - rispetto alla ripartizione inizialmente definita sulla base del limite massimo di 750 membri (che comprendeva anche il Presidente) - sia attribuito all’Italia. Il Parlamento europeo, nell’ambito dei lavori della Conferenza intergovernativa, aveva invece proposto una ripartizione dei seggi che, non basandosi sul criterio dei cittadini – come espressamente previsto dal Trattato di Lisbona – bensì su quello dei residenti, attribuiva 74 seggi alla Francia, 73 al Regno Unito e 72 all’Italia, alterando così la situazione fin qui consolidata secondo cui, in assenza di significative variazioni demografiche, ai tre Stati più popolosi dopo la Germania, vale a dire Gran Bretagna, Francia e Italia, è sempre stato attribuito lo stesso numero di seggi.

Successivamente il Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008 ha deciso che, nell’ipotesi di entrata in vigore del Trattato di Lisbona dopo le elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009, saranno adottate misure transitorie per aumentare, fino al termine della legislatura 2009-2014, il numero dei membri del Parlamento europeo degli Stati membri per i quali, nel quadro della Conferenza intergovernativa, è stato previsto un aumento. Pertanto, nella legislatura 2009-2014, a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e fino al termine di tale legislatura, il numero complessivo dei membri del Parlamento europeo passerà transitoriamente da 736 - composizione prevista dai Trattati vigenti - a 754. Il Consiglio europeo ha auspicato che tale modifica entri in vigore, se possibile, nel corso del 2010.

Come si è detto, tra gli Stati membri per i quali è previsto un aumento del numero dei seggi nel passaggio dalle disposizioni dei Trattati vigenti a quelle del Trattato di Lisbona vi è anche l’Italia, che passerebbe da 72 a 73 seggi.

Ciò implicherà che nell’ambito delle elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009 verranno inizialmente proclamati eletti 72 deputati italiani. Se il Trattato di Lisbona entrerà in vigore, nel corso del 2010, sulla base di disposizioni approvate dal Consiglio europeo, sidovrà procedere alla proclamazione di un ulteriore deputato italiano al Parlamento europeo.

 

Verifica dei poteri

La carica di membro del Parlamento europeo è soggetta ad incompatibilità con alcune cariche. Le incompatibilità sono fissate sia a livello europeo sia a livello nazionale.

L’articolo 3 del regolamento del Parlamento europeo prevede che a seguito delle elezioni al Parlamento europeo, il Presidente inviti le autorità competenti degli Stati membri a comunicare immediatamente al Parlamento i nomi dei deputati eletti ed attiri, al contempo, l'attenzione delle suddette autorità sulle disposizioni pertinenti dell'Atto del 20 settembre 1976, invitandole ad adottare le misure necessarie al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il mandato di deputato al Parlamento europeo.

Si prevede inoltre che ciascun deputato dichiari per iscritto, prima di sedere in Parlamento, di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo.

Tale dichiarazione deve essere presentata entro la data della seduta costitutiva del Parlamento. Fintantoché i poteri di un deputato non siano stati verificati o non si sia deciso in merito ad eventuali contestazioni, il deputato siede con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché abbia previamente firmato la suddetta dichiarazione scritta.

Il Parlamento può, inoltre, procedere direttamente a dichiarare la decadenza di un deputato ed a constatare la vacanza del seggio, qualora venga accertato, sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, che questi ricopra una carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell'Atto del 20 settembre 1976.

Il Parlamento, sulla base di una relazione della sua commissione competente (la commissione giuridica), procede immediatamente dopo lo svolgimento delle elezioni alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri neoeletti, nonché in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni dell'Atto del 20 settembre 1976, eccettuate quelle fondate sulle leggi elettorali nazionali.

 

Incompatibilità

Incompatibilità definite a livello europeo

Ai sensi dell’articolo 6 della decisione del Consiglio 76/787/CECA/CEE/Euratom, concernente l’ Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, modificata da ultima dalla decisione 2002/772/CE, Euratom (attuata in Italia con la legge n. 78 del 2004,  la carica di parlamentare europeo è incompatibile con quella di:

·          membro di un Parlamento nazionale (incompatibilità introdotta a partire dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004);

·          membro del Governo di uno Stato membro;

·          membro della Commissione europea;

·          giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado;

·          membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

·          membro della Corte dei conti delle Comunità europee;

·          mediatore delle Comunità europee;

·          membro del Comitato economico e sociale della Comunità europea;

·          membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diritto di gestione amministrativa;

·          membro del Consiglio d'amministrazione, del Comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;

·          funzionario o agente, in attività di servizio, delle Istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

Ai sensi dell’articolo 263 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la carica di membro del Parlamento europeo è inoltre incompatibile con quella di membro del Comitato delle regioni dell’UE.

Incompatibilità definite a livello nazionale

La decisione 76/787/CECA/CEE/Euratom prevede, inoltre, che ogni Stato membro può estendere le incompatibilità applicabili sul piano nazionale.

La legge n. 18 del 1979, relativa all’ elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oltre a riprende i casi di incompatibilità fissati a livello europeo, ha previsto che la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia sia incompatibile con le seguenti cariche:

·          Presidente di Giunta regionale;

·          Assessore regionale;

·          Consigliere regionale;

·          Presidente di Provincia;

·          Sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Le prime tre incompatibilità, riferite a cariche in organi della Regione, sono previste anche dall’articolo 122 della Costituzione e dagli statuti delle Regioni a statuto speciale.

Ai sensi della legge n. 18 del 1979, quando si verifichi una delle sopraelencate incompatibilità, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'Ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'Ufficio elettorale nazionale avanti la Corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

Leggi specifiche fissano poi altre incompatibilità con la carica di parlamentare europeo, quale l’incompatibilità con la carica di presidente e componente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (legge n. 936 del 1986).

Si segnala inoltre che, per alcune cariche, la legge prevede in via generale l’incompatibilità con altri uffici pubblici di qualsiasi natura ovvero con cariche pubbliche di carattere elettivo (è il caso dei giudici della Corte costituzionale e dei membri delle Autorità indipendenti).

 

Statuto dei Deputati al Parlamento europeo

Lo Statuto dei deputati al Parlamento europeo, adottato il 23 settembre 2005, entrerà in vigore il primo giorno della prossima legislatura del Parlamento europeo (14 luglio 2009). Lo Statuto stabilisce la regolamentazione e le condizioni generali di esercizio delle funzioni dei deputati europei.

Tra le più importanti innovazioni introdotte dallo Statuto si segnalano:

·          l’introduzione di una indennità unica - a carico del bilancio comunitario - per i membri del PE. Tale indennità è equivalente al 38,5% del trattamento di base di un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee, che corrisponde attualmente a circa 7.665,31 euro mensili lordi, pari a 5963,33 euro netti, per dodici mensilità (fino alla corrente legislatura, l'indennità dei membri del Parlamento europeo è stata pari a quella dei membri dei rispettivi Parlamenti nazionali ed era a carico dei bilanci degli Stati membri. Le indennità percepite variavano quindi in misura notevole in relazione al paese di appartenenza). L’indennità è sottoposta all’imposta comunitaria.

·          le pensioni di anzianità (diritto per gli ex deputati alla pensione al compimento del 63° anno di età, pari al 3,5% dell’indennità per ogni anno compiuto di esercizio di mandato, sino ad un massimo complessivo del 70% della suddetta indennità), di invalidità e di reversibilità;

·          diritto al rimborso delle spese per l’esercizio del mandato, in particolare di viaggio e missione;

·          diritto al rimborso delle spese mediche e alla copertura assicurativa;

·          diritto ad assistenti e collaboratori personali.

Lo Statuto contiene alcune disposizioni transitorie:

·          per quanto riguarda il regime dell’indennità e della pensione, i deputati già in carica e rieletti prima dell’entrata in vigore dello Statuto possono optare, per l’intera durata della attività parlamentare, per il regime nazionale in vigore (art. 25 dello Statuto).Tale opzione deve essere comunicata entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello Statuto (art. 26).

Si segnala che gli eurodeputati italiani rieletti che volessero avvalersi della possibilità di optare per il regime nazionale in vigore, non sarebbero coperti da alcun regime pensionistico. Infatti, in assenza di disposizioni nell’ordinamento italiano sul trattamento pensionistico per i deputati al Parlamento europeo, i membri italiani (come anche quelli francesi) usufruiscono attualmente di un regime pensionistico a carico del bilancio dell’UE, nella sezione Parlamento europeo. La previsione di tale trattamento pensionistico “surrogatorio” in assenza di un regime nazionale è però contenuta nelle disposizioni approvate dall’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo attualmente in vigore. Tali disposizioni, a partire dall’entrata in vigore del nuovo Statuto, saranno sostituite da nuove norme recanti disposizioni di attuazione dello Statuto dei deputati, per le quali il solo ed unico trattamento pensionistico previsto è quello collegato al regime europeo, senza previsione alcuna di regime surrogatori.

·          gli Stati membri possono stabilire per i propri deputati al Parlamento europeo una regolamentazione in deroga alle disposizioni dello Statuto in materia di indennità e pensioni per un periodo transitorioche non può superare la durata di due legislature del Parlamento europeo (teoricamente quindi fino al 2019). In tale caso, però, i pagamenti sono interamente a carico del bilancio dei rispettivi Stati membri (art. 29 dello Statuto). Al momento, secondo i dati forniti dagli Uffici del Parlamento europeo, 17 Stati membri, tra cui l’Italia,risultano aver comunicato di non voler usufruire della possibilità di tale deroga.

Nel caso in cui uno Stato membro decidesse di definire una regolamentazione nazionale in deroga alle disposizioni dello Statuto, secondo quanto indicato dagli Uffici del Parlamento europeo tutti i deputati dello Stato membro sarebbero soggetti a tali disposizioni definite in deroga, senza quindi poter optare per le disposizioni definite a livello europeo dallo Statuto.

Ripartizione dei seggi al Parlamento europeo

 

 

Legislatura

2004-2009

A partire dalla legislatura

2009-2014

 

Trattati vigenti

Trattati vigenti

Trattato di Lisbona*

Germania

99

99

99

(96 dalla legislatura 2014-2019)

Francia

78

72

74

Italia

78

72

73

Regno Unito

78

72

73

Spagna

54

50

54

Polonia

54

50

51

Romania

35

33

33

Paesi Bassi

27

25

26

Belgio

24

22

22

Grecia

24

22

22

Portogallo

24

22

22

Repubblica Ceca

24

22

22

Ungheria

24

22

22

Svezia

19

18

20

Bulgaria

18

17

18

Austria

18

17

19

Danimarca

14

13

13

Finlandia

14

13

13

Slovacchia

14

13

13

Irlanda

13

12

12

Lituania

13

12

12

Lettonia

9

8

9

Slovenia

7

7

8

Cipro

6

6

6

Estonia

6

6

6

Lussemburgo

6

6

6

Malta

5

5

6

TOTALE

785

736

754

(751 dalla legislatura 2014-2019)

* Il numero dei seggi e la loro ripartizione è subordinata all’adozione di misure transitorie che dovranno essere adottate nel corso del 2010.

 

XVI legislatura –Documentazione per le Commissioni – Attività dell’UE, N. 71, 16 giugno 2009

Il bollettino è stato curato dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (tel. 2145)

Il paragrafo ‘Incompatibilità’ è stato curato dal Servizio Studi, Dipartimento Istituzioni (tel. 9475)