Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale - Schema di Decreto n. 489 (art. 11, comma 6, L. 383/2000) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 489/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 432
Data: 09/07/2012
Descrittori:
ASSOCIAZIONI   CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE
ELEZIONI   L 2000 0383
OSSERVATORIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO     
Organi della Camera: XII-Affari sociali
Altri riferimenti:
L N. 383 DEL 07-DIC-00     

SIWEB

 

9 luglio 2012

 

n. 432/0

 

 

Disciplina delle modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale

Schema di Decreto n. 489
(art. 11, comma 6, L. 383/2000)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto

489

Titolo

Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383

Ministro competente

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Norma di riferimento

L. 7 dicembre 2000, n. 383, art. 11, comma 6

Numero di articoli

5

Date:

 

presentazione

21 giugno 2012

assegnazione

27 giugno 2012

termine per l’espressione del parere

17 luglio 2012

termine per l’emanazione dell’atto

11 gennaio 2004

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 

 


Presupposti normativi

Lo schema di decreto ministeriale in esame è stato emanato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383[1]. Il citato comma infatti, prevede che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro per la solidarietà sociale - oggi Ministro del lavoro e delle politiche sociali -, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali. Il regolamento avrebbe quindi dovuto essere emanato entro l’11 gennaio 2004.

Contenuto

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo è un organo con funzioni consultive e parzialmente deliberative, istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge 383/2000 ed operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E' formato dai rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e adotta diverse iniziative per diffondere la conoscenza dell'associazionismo sociale presente in Italia. Attualmente il suo funzionamento  è disciplinato da un regolamento interno del 23 ottobre 2002. All'Osservatorio sono assegnate alcune delle seguenti competenze:

§      assistenza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;

§      promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;

§      sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla legge 383/2000.

 

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 11, entro tre anni dall’entrata in vigore della L. 383/2000, il Ministro per la solidarietà sociale - oggi Ministro del lavoro e delle politiche sociali -, sentite le Commissioni parlamentari competenti, avrebbe dovuto emanare un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali e delle PA.

L’Osservatorio, presieduto dal Ministro del lavoro, è infatti composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti. Ai sensi dell’articolo 11, l'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.

Il presente decreto ha pertanto lo scopo di dare attuazione alle previsioni della L. 383/2000, in particolare al comma 6 dell’articolo 11.

 

Lo schema di decreto si compone di 5 articoli.

L’articolo 1 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali indica, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata, l'elezione di venti membri dell'Osservatorio, rappresentativi delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle PA. Nella comunicazione devono essere indicati la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento delle elezioni. Il termine tra la data di comunicazione dell'avvenuta indizione delle elezioni e lo svolgimento delle stesse non può essere inferiore a novanta giorni.

L’articolo 2 regola l’elettorato attivo e passivo per le associazioni a carattere nazionale[2] iscritte nel registro nazionale. A tal fine si prevede che le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale che risultino maggiormente rappresentative, in relazione al numero degli aderenti quali singoli individui aventi diritto di voto nell'Assemblea nazionale, concorrano ad eleggere dieci membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante l'espressione di una preferenza. Vengono esclusi per il computo della maggiore rappresentatività, i circoli affiliati e le articolazioni territoriali[3]. Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che, secondo le norme statutarie, hanno la rappresentanza legale delle associazioni (comma 2). Ai fini dell'individuazione del requisito della maggiore rappresentatività, la Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali del Ministero richiede idonea dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000[4], relativa al numero degli aderenti. Gli esiti di tali dichiarazioni sono adeguatamente pubblicizzati sul sito istituzionale del Ministero ed in base ad essi, la Direzione provvede all'indizione delle elezioni, invitando le prime trenta associazioni con un maggior numero di aderenti a designare almeno un candidato. L'elenco dei candidati designati dalle Associazioni è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero almeno venti giorni prima la data di effettuazione delle elezioni e comunque reso disponibile presso la sede elettorale. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L. 383/2000, istitutivo dell’Osservatorio, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito la carica di componente dell'Osservatorio per due mandati.

Si segnala che, per una migliore formulazione del testo al comma 4, primo periodo, sembrerebbe opportuno inserire, dopo invitando, le parole a parteciparvi.

L’articolo 3 regola l’elettorato attivo e passivo per le associazioni iscritte nei registri regionali e delle PA, disponendo che tali associazioni concorrano ad eleggere dieci membri dell’Osservatorio, esprimendo una preferenza. Per le associazioni regionali e provinciali vale, per la maggiore rappresentatività e il diritto di voto, quanto detto per le associazioni nazionali: l’elettorato attivo spetta infatti ai rappresentanti legali delle prime trenta associazioni iscritte nei registri regionali e delle PA. Anche rispetto all’elettorato passivo vale quanto stabilito per le associazioni nazionali: non possono essere rieletti coloro che sono stati componenti dell’Osservatorio per due mandati.

L’articolo 4 dispone in materia di svolgimento delle elezioni, da tenersi in un'unica data, a Roma, previa convocazione da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto e sono effettuate con l'istituzione di due distinti seggi, uno relativo all'elezione dei dieci membri rappresentativi delle associazioni a carattere nazionale, l'altro relativo all'elezione dei restanti dieci membri rappresentativi delle associazioni provinciali e regionali. Ciascun avente diritto al voto attesta il proprio titolo nell'ambito del seggio di relativa pertinenza, attestando gli estremi identificativi della registrazione dell'associazione nel registro di appartenenza, nonché la propria qualifica di rappresentante legale e il relativo titolo di registrazione, con particolare riguardo alle pertinenti disposizioni statutarie.

L’articolo 5 dispone su: proclamazione degli eletti, nomina degli esperti e durata in carica di tutti i componenti. Esaurite le procedure di elezione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con decreto, alla proclamazione degli eletti, tenuto conto che ciascuna associazione non può conseguire un numero di componenti eletti superiore ad uno. Nel caso in cui più candidati abbiano riportato un numero eguale di voti, l'individuazione del membro o dei membri dell'Osservatorio avviene tramite sorteggio. Il Ministro provvede, inoltre, a nominare membri dell'Osservatorio sei esperti qualificati, scelti nel campo della ricerca scientifica universitaria o appartenenti alla pubblica amministrazione. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno dei membri dell'Osservatorio, il Ministro provvede alla sostituzione con proprio decreto, nominando il primo dei non eletti nell' ambito del seggio preso il quale era risultato eletto il membro da

sostituire. L'Osservatorio dura in carica tre anni; sei mesi prima della scadenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla comunicazione di indizione di nuove elezioni.

 

Attualmente il funzionamento dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo è disciplinato dal regolamento interno, approvato nella seduta del 23 ottobre 2002.

Osservazioni

La relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che per la stesura dello schema è stato sentito lo stesso Osservatorio. Sono stati inoltre acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le PA, ed è stato acquisito il prescritto parere del Consiglio di Stato. A questo proposito si rileva che il Consiglio di Stato si è espresso in via interlocutoria il 27 gennaio  2011, chiedendo chiarimenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Successivamente, lo stesso Ministero ha trasmesso un nuovo testo, modificando le parti che erano state giudicate poco conformi allo spirito della normazione primaria e non in grado di assicurare una rappresentatività adeguata al vasto mondo delle associazioni. Il Consiglio di Stato, nel parere del 13 gennaio 2012, reso sul secondo testo, pur apprezzando gli sforzi compiuti per eliminare le incongruenze ed illegittimità, evidenzia come non sia stato raggiunto un adeguato bilanciamento tra la rappresentatività dell’Osservatorio e la funzionalità dei meccanismi che sovrintendono alla sua formazione, in quanto l’attribuzione dell’elettorato passivo ad ogni associazione, a parere del Consiglio di Stato, potrebbe determinare una posizione predominante delle associazioni minori rispetto a quelle di maggiore consistenza5. Il Consiglio inoltre segnala una serie di problemi irrisolti, in particolare:

§      il mancato coordinamento dello schema con il D.M. 14 novembre 2001, n. 4716 per la parte relativa alla fissazione dei criteri per il giudizio di maggiore o minore rappresentatività di una associazione nazionale nonché per l’esclusione delle articolazioni territoriali/circoli dal computo per la maggiore rappresentatività delle associazioni nazionali (riferimento all’articolo 2, comma 3);

§      la poco puntuale disciplina dell’elettorato passivo;

§      l’assenza di una adeguata regolamentazione delle modalità di svolgimento delle operazioni elettorali (computo dei voti, redazione delle schede, presentazione delle candidature, etc).

Il Consiglio di Stato ha quindi espresso parere favorevole condizionatamente alla soluzione delle criticità qui riassunte.

Come sottolineato dalla relazione al provvedimento, tali questioni poste dal Consiglio di Stato, non costituendo rilievi, sono state ritenute superabili in sede di attuazione del regolamento.

 

 

 

 

 

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5 Secondo il Consiglio di Stato, ciò in parte avverrebbe per le associazioni nazionali, ma soprattutto per le associazioni iscritte nei registri provinciali e regionali, in quanto nelle regioni meno popolose otterrebbero l’elettorato attivo associazioni molto meno diffuse e numerose di quelle maggiormente rappresentative individuate nelle regioni più grandi.

6 D.M. 14 novembre 2001, n. 471, Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della L. 7 dicembre 2000, n. 383.

 


 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali

( 066760-3266 – *st_affarisociali@camera.it

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File: AS0421a.doc


 



[1]Legge 7 dicembre 2000, n. 383, Disciplina delle associazioni di promozione sociale

[2]  Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

[3]Sul punto l’art.7 della L. 383/2000. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefìci connessi alla iscrizione nei registri regionali e provinciali.

[4]    D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.