Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||||
Titolo: | Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa - Schema di D.Lgs. n. 491 (art. 2, L. 183/2010, e art. 1, co. 2, L. 14/2012) - Schede di lettura | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 433 | ||||
Data: | 10/07/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
IV-Difesa
XII-Affari sociali | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa Schema di D.Lgs. n. 491 |
(artt. 2, L. 183/2010 e 1, co. 2, L. 14/2012) |
Schede di lettura |
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n. 433 |
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10 luglio 2012 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali ( 066760-3266 – * st_affarisociali@camera.it |
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Ha partecipato alla redazione del dossier il seguente dipartimento del Servizio Studi Dipartimento Difesa ( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it
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File: AS0415 |
INDICE
Contenuto dello schema di decreto legislativo
§ I tempi previsti dagli articoli 1 e 2 sulla riorganizzazione della CRI
§ Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI)
§ Il Corpo militare della Croce rossa italiana
Lo schema di decreto in esame, predisposto in attuazione della delega di cui all’articolo 2, della legge 183/2010[1], con scadenza prorogata al 30 giugno 2012dall’articolo 1, comma 2, della legge 14/2012[2], deve uniformarsi ai seguenti criteri e i principi direttivi:
§ la semplificazione e snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa;
§ l’efficacia, l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
§ la razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento;
§ la ridefinizione del rapporto di vigilanza.
Con l’articolo 1, comma 2, della L. 14/2012, sono stati aggiunti i seguenti criteri riguardanti la sussidiarietà e la valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile.
Si ricorda che in attuazione della norma di delega della L. 183/2010, nel mese di novembre 2011, il Governo ha presentato lo schemadi decreto legislativo n. 424, su cui le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso parere[3].
In particolare, la XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, nella seduta del 18 gennaio 2012, ha approvato un parere favorevole con condizioni dirette a prevedere che:
a) all'articolo 1, siano introdotte norme che rendano omogeneo lo status giuridico del personale di tutti e quattro i livelli organizzativi della Croce rossa, nazionale, regionale, provinciale e locale;
b) all'articolo 1, comma 4, lettera a), alla fine siano aggiunte le seguenti parole: «qualora non gestiti da altri soggetti pubblici o privati»;
c) all'articolo 1, comma 4, sia soppressa la lettera i);
d) sia modificato l'articolo 2, in quanto appare problematica la differenziazione dello status giuridico dei comitati locali e provinciali da quello nazionale;
e) all'articolo 3, venga soppressa la disposizione che prevede la riduzione del 40 per cento della spesa per il personale in servizio, si preveda la stabilizzazione del personale a tempo determinato e si definisca la pianta organica sulla base dell'attuale dotazione di personale prevedendo, se necessario, le opportune misure di mobilità;
f) all'articolo 4, sia inserita una disposizione volta alla stabilizzazione delle 346 unità di personale ausiliario militare a tempo determinato;
g) sia modificato l'articolo 5, prevedendo che la proprietà di una parte del patrimonio immobiliare e mobiliare già utilizzato dai comitati provinciali e locali venga agli stessi trasferita.
h) si preveda che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto si proceda alla elezione degli organi statutari;
i) siano recepiti i rilievi mossi dal Comitato per la Legislazione, in particolare quelli relativi alla corretta formulazione, al coordinamento interno e alla tecnica di redazione del testo.
La 12° Commissione Igiene e Sanità del Senato, nella seduta n. 301 del 18 gennaio 2012, ha espresso un parere contrario, “evidenziando che lo schema di decreto legislativo non risponde, se non in minima parte, alle criticità emerse durante l'indagine conoscitiva e non appare coerente con le conclusioni cui questa stessa Commissione è giunta in materia di riorganizzazione della Croce rossa italiana. Si invita, pertanto, il Governo a presentare in tempi rapidi un nuovo progetto di riforma della Croce rossa italiana che recepisca le linee d'intervento indicate nel documento conclusivo della citata indagine”.
Lo schema di decreto di riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), composto da 9 articoli, prevede tre distinte fasi temporali:
§ una prima fase, fino al 31 dicembre 2013,durante la qualesi perfeziona la fine del Commissariamento e avviene l’elezione degli organi che predispongono lo statuto provvisorio dell’Associazione e dell’Ente (art. 3);
§ una seconda fase, a partire dal 1° gennaio 2014, in cui la CRI viene separata in Associazione della Croce Rossa italiana ed Ente Croce Rossa, denominato “Ente strumentale alla Croce Rossa italiana” (artt. 1 e 2), vigilato dalla Stato (art. 7);
§ una terza fase, a partire dal 1° gennaio 2016, in cui l’Ente Croce Rossa è soppresso e posto in liquidazionee tutti rapporti e le funzioni trasferite all’ Associazione (art. 8).
Per quanto riguarda il patrimonio della CRI,è compitodelCommissario e del Presidente nazionale, fino al 31 dicembre 2013, e dell’Ente, fino al 31 dicembre 2015, redigere lo stato patrimoniale e predisporre un piano di valorizzazione e di dismissione degli immobili, al fine di ripianare gli eventuali debiti accumulati (art. 4).
E’ previsto inoltre che il Corpo Militare della CRI sia costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, ausiliari delle Forze armate, e iscritto in un ruolo unico. Il personale in servizio transita in un ruolo ad esaurimento nell’ambito del personale civile della CRI (art. 5).
Entro il mese di marzo 2014, l’Ente e l’Associazione determinano il loro fabbisogno relativo al personale civile a tempo indeterminato della CRI, che potrà scegliere di essere assunto con contratto di diritto privato presso l’Associazione ovvero rimanere presso l’Ente. Per il personale in esubero sono previsti contratti di solidarietà, mobilità, assunzioni presso altre amministrazioni pubbliche e infine la collocazione in disponibilità(artt. 6 e 8).
I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI permangono fino al 31 dicembre 2013 (art. 6).
Il Ministro della salute e il Ministro della difesa esercitano la funzione di vigilanza sulla CRI e sull’Ente, che può essere commissariato in caso di difficoltà (art. 7).
Il Presidente nazionale,eletto dall’assemblea straordinaria dei Presidenti regionali, provinciali e locali dell’Associazione, in sostituzione del commissario della CRI, dal 1° gennaio 2014 è anche Presidente dell’Ente (artt. 2, comma 3, lett. a) e 3, comma 1, lett. c).
Lo schema di decreto in commento è costituito da 9 articoli.
L’articolo 1 prevede dal 1 gennaio 2014 la costituzionedell’Associazione della Croce Rossa italiana, associazione privata di interesse pubblico, con le seguenti caratteristiche:
§ è persona giuridica di diritto privato[4];
§ è iscritta di diritto nel registro nazionale e in quelli regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale;
§ ad essa sono applicabili - per quanto non diversamente disposto dal decreto in esame -, le disposizioni della legge sull’associazionismo di promozione sociale[5];
§ è un’associazione interesse pubblico;
§ è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario;
§ è posta sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica (comma 1);
§ dal 1° gennaio 2014 viene qualificata quale unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale, come organizzazione di soccorso volontario conforme alla Convenzione di Ginevra, ai protocolli aggiuntivi, ai principi del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;
§ è riconosciuta dal Comitato Internazionale della Croce Rossa;
§ è ammessa alla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (comma 2);
L’Associazione della Croce Rossa Italiana ha, tra l’altro, facoltà:
§ di svolgere le funzioni di interesse pubblico, già spettanti alla Croce Rossa, riguardanti il soccorso, le attività umanitarie, di protezione civile, sociali, quelle formative e previste nello statuto (commi 4 e 5);
§ di stipulare, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), convenzioni con la PA;
§ diconcorrere all’erogazionedi diversi fondi (volontariato, protezione civile e cooperazione internazionale) compresi quelli derivanti dalla donazione del cinque per mille (comma 6).
L'articolo 1 dello schema di decreto n. 424 qualificava - in conformità alla disciplina vigente – la CRI (Comitato centrale e regionali) ente pubblico non economico su base associativa, definendo invece i comitati provinciali e locali, come personalità giuridiche di diritto privato.
L’articolo 2 prevede, dal 1° gennaio 2014, la trasformazione della CRIin Ente Croce Rossa, denominato “Ente strumentale alla Croce Rossa italiana”, quale ente pubblico non economico (non più anche associativo), con limitate funzioni di supporto tecnico-logistico e/o formativo per la nuova Associazione[6]. (comma 1). In particolare l’Ente:
§ è presieduto dal Presidente nazionale;
§ assume le decisioni circa il patrimonio e il personale della CRI (comma 2).
§ si articola nei seguenti organi: un comitato[7], presieduto dal Presidente nazionale, un collegio dei revisori dei conti[8], e un amministratore, con compiti di rappresentanza legale e di gestione, nominato dal Ministro della salute (comma 3);
§ l’Ente e gli organi che lo compongono cessano il 31 dicembre 2015;
§ l’incarico di amministratore è incompatibile con ogni altra attività esterna all’Ente e all’Associazione;
§ il trattamento economico dell’amministratore e dei componenti del collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute;
§ l’incarico di Presidente e di componente del comitato è svolto a titolo gratuito (comma 4);
Le risorse finanziarie dello Stato, diverse da quelle dei fondi (volontariato, protezione civile e cooperazione internazionale) e del “cinque per mille”, da erogarsi alla CRI sono attribuite ad Ente e Associazione con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell’economia e delle finanze e della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze e in relazione alle funzioni di interesse pubblico affidate (comma 5).
L’articolo 3 disciplina le scadenze per gli atti costituitivi e per gli statuti dell’Associazione e dell’Ente, nella fase transitoria (passaggio dalla CRI alla separazione nei due organi previsti), fino al 1°gennaio 2014.
Più in particolare:
§ entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario della CRI, con propria ordinanza, modifica lo statuto vigente della CRI, riducendo il numero delle componenti volontaristiche civili (comitato nazionale femminile, pionieri, donatori di sangue), secondo criteri di semplificazione, omogeneità ed efficienza e applicando le risoluzioni e le linee guida del Movimento (comma 1, lett. a));
Tale intervento era già previsto nello schema di decreto n. 424 (art. 7, comma 1)
§ entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Commissario predispone e trasmette al Ministro della salute uno schema di nuovo regolamento elettorale, da emanare nei successivi dieci giorni, e convoca quindi le elezioni per i presidenti regionali, provinciali e locali della CRI, che esercitano le loro funzioni fino al 1° gennaio 2014 (comma 1, lett. b));
§ entro 120 giorni dalla data di cui sopra, si svolge l’Assemblea straordinaria, precedentemente convocata dal Commissario, costituita esclusivamente dai Presidenti regionali, provinciali e locali, che elegge il Presidente nazionale e i due Vice Presidenti, in carica fino al 1 gennaio 2014, e che conseguentemente determina la cessazione del commissariamento (comma 1, lett. c));
Il Presidente nazionale e i Vice Presidenti predispongono una proposta di atto costitutivo e di statuto provvisorio dell’Associazione, sottoposta ad un’ulteriore Assemblea straordinaria. L’Associazione è costituita una volta approvato l’atto costitutivo e lo statuto e acquista la personalità giuridica, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361[9], il 1° gennaio 2014, previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche (comma 2).
Il Commissario della CRI ovvero il Presidente nazionale sono autorizzati ad utilizzare l’avanzo amministrativo (esclusi i fondi finalizzati), nonché i beni immobili da dismettere, a garanzia di mutui, prestiti o anticipazioni, al fine di fronteggiare carenze di liquidità (comma 3).
Dal 1° gennaio 2014 l’Associazione subentra:
§ in tutte le convenzioni della CRI, i beni mobili e le risorse strumentali necessari, salvo quelli acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l’esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle Infermiere volontarie[10].
§ negli altri rapporti attivi e passivi della CRI, determinati da un decreto del Ministro della salute, su proposta del Presidente nazionale.
Il Presidente nazionale, in data antecedente al 1° gennaio 2014, stabilisce:
§ le linee operative provvisorie e lo schema di fabbisogno personale per l’Ente e l’Associazione;
§ un piano di utilizzazione provvisorio del personale della CRI da parte dell’ Ente e dell’ Associazione (comma 4).
L’articolo 4 disciplina gli atti riguardanti la gestione del patrimonio della CRI, assunti dal Commissario e poi dal Presidente nazionale, fino al 31 dicembre 2013, e dall’Ente, dalla predetta data fino al 31 dicembre 2015. In particolare tali soggetti:
a) verificano lo stato di consistenza patrimoniale e valorizzano gli immobili per il ripiano dei debiti accumulati, anche a carico di singoli comitati;
b) identificano i beni immobili, non pervenuti da donazioni[11], a garanzia dell’Ente;
c) dismettono, in deroga alla normativa vigente[12], gli immobili della CRI, escludendo le donazioni, quelli necessari al perseguimento dei fini statutari, istituzionali e di interesse pubblico dell’Associazione;
d) trasferiscono all’Associazione, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i beni donati alla CRI e concedono in uso gratuito alla medesima quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali;
e) affittano[13] gli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
f) rinunciano a donazioni di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari;
g) restituiscono, sentite le amministrazioni pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
h) trasferiscono all’Associazione, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l’esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle Infermiere volontarie, (comma 1).
L’articolo 5dello schema di decreto n. 424 disciplinava il patrimonio della CRI, specificando che il patrimonio immobiliare e mobiliare della CRI è destinato al perseguimento dei fini statutari. Conformemente a tali finalità può anche essere utilizzato, in comodato d’uso gratuito, dai Comitati .locali e provinciali, a carico dei quali rimangono comunque gli oneri indiretti ed i costi di manutenzione.
Fino al 31 dicembre 2015 il Commissario, e successivamente il Presidente nazionale, provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI ed istituisce un’apposita gestione separata (comma 2).
E’ stabilità altresì la procedura dei ricorsi per i creditori esclusi (comma 3) e il limite delle transazioni liquidatorieriguardantile pretese dei creditori (comma 4).
Entro il 31 ottobre 2015, il Ministero della Salute approva il piano di riparto finale predisposto dal Commissario o dal Presidente nazionale (comma 5), trasmesso al Tribunale di Roma, che pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della CRI e dell'Ente. Contro l'atto di approvazione del piano, i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Roma e successivamente ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità (comma 6). L'articolo si conclude con una disposizione finale che rinvia, in quanto compatibili, alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa[14] (comma 7).
L’articolo 4 dello schema di decreto n. 424, riguardante il Corpo militare della Croce rossa[15], provvede alla sola istituzione di un apposito contingente ad esaurimento con un numero massimo di 848 unità dipersonale assunto a tempo indeterminato, senza collocarli in congedo e mantenendo lo status economico previsto.
L’articolo 5, composto da sei commi,interviene sulla materia relativa al Corpo militare della Croce rossa italiana che, assieme al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa[16], costituiscono un Corpo ausiliario delle Forze armate istituito per l’assolvimento dei compiti umanitari stabiliti dalle convenzioni e dalle risoluzioni internazionali.
Per quanto attiene allo stato giuridico relativo agli appartenenti al Corpo militare della Croce Rossa, si rinvia al capitolo “Quadro normativo” in calce alle schede di lettura.
Nello specifico, la disposizione in esame, oltre a modificare la denominazione del Corpo in esame, da Corpo militare della Croce Rossa a Corpo militare volontario e ad attribuire la qualifica di “soci” a coloro che ne fanno parte, reca una serie di disposizioni riguardante il futuro assetto del Corpo militare volontario e l’impiego del personale che attualmente presta servizio in via continuativa nel Corpo militare della CRI.
In particolare si prevede che:
1) il Corpo militare volontario sarà composto esclusivamente da personale volontario in congedo iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari, dei farmacisti, nonché delle categorie del personale di assistenza.
Tale disposizione troverà applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di cui al successivo articolo 6 riguardante i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale civile della CRI e quello militare della CRI.
2) Il servizio prestato dagli appartenenti al Corpo militare volontario sarà reso a titolo gratuito, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 1758 del D.Lgs. 15-3-2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)[17];
3) gli appartenenti al Corpo militare volontario, saranno sottoposti alle disposizioni del codice dell’ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari dell’ordinamento militare, limitatamente alle disposizioni riguardanti il personale in congedo del Corpo militare della Croce Rossa. Non troveranno, invece, applicazione nei loro confronti le disposizioni del codice penale militare e quelle in materia di disciplina militare (comma 4)., che, viceversa, in base alle disposizioni vigenti trovano applicazione per il personale del Corpo militare, nell’esercizio delle loro funzioni.
Al riguardo, si osserva che, attualmente, in base all’articolo 1653 del codice dell’ordinamento militare, nell’esercizio delle loro funzioni, gli iscritti nei vari ruoli del personale militare della Croce Rossa, escluso il personale per l'assistenza spirituale, sono militari e sono sottoposti alle norme della disciplina militare e dei codici penali militari.
In relazione al comma 4 dell’articolo 5 dello schema di decreto in esame, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi, andrebbe valutata l’opportunità di specificare meglio lo status giuridico del personale appartenente al Corpo militare della CRI nell’esercizio delle loro funzioni e ciò in quanto se da una lato, l’esclusione dell’applicabilità delle disposizioni penali e disciplinari militari porta a qualificarli come “civili”, dall’altro lato, il richiamo all’applicabilità nei loro confronti di alcune norme del Codice dell’ordinamento militare, sembra presupporre la qualifica militare del richiamato personale.
Per quanto riguarda, invece, il personale che attualmente presta servizio a tempo indeterminato nel Corpo militare della CRI, il comma 3 dell’articolo in esame prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente n.1, tale personale transiterà in un ruolo unico ad esaurimento istituito nell’ambito del personale civile della CRI (e successivamente dell’Ente) ed iscritto a domanda nel ruolo unico del Corpo militare volontario. Il richiamato personale:
Ø sarà posto in congedo nell’ambito del ruolo unico ad esaurimento;
Ø manterrà, fino alla data di determinazione del fabbisogno di personale dell’Associazione, il trattamento economico in godimento, con assegno ad personam riassorbibile;
Ø sarà soggetto alle disposizioni di cui ai commi 1 e 21 dell’articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010.
Il comma 1 blocca, per il triennio 2011-2013, il trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, prevedendo che esso non possa in ogni caso superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010. Il comma 21 stabilisce che – per gli anni 2011, 2012 e 2013 – non si applicano al personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 165/2001i meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448[18], ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi.
Per quanto riguarda, invece, i procedimenti disciplinari avviati in sede militare nei confronti del personale militare, il comma 3 dell’articolo in esame precisa che i medesimi saranno riassunti in sede civile. Restano interrotti, fino alla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame i termini per la contestazione dell’addebito e per la conclusione del procedimento.
In relazione alla disposizione, in esame, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire in maniera esplicita le disposizioni che si applicheranno ai giudizi riassunti in sede civile, ed in particolare se quelle vigenti al momento dell’avvio del procedimento, previste dal codice dell’ordinamento militare, ovvero quelle che regolano i giudici civili degli appartenenti al Corpo della CRI.
Ai sensi del comma 6, al fine di assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi resi dai Corpi ausiliari delle Forze armate, è mantenuto un Corpo militare in servizio attivo, composto da duecento unità, regolamentato da un decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro della salute e successivamente alimentabile, nei limiti delle duecento unità, unicamente con personale civile avente la qualifica di militare in congedo.
Gli appartenenti al Corpo militare in servizio attivo, che potranno, altresì, concorrere agli impieghi di protezione civile, transiteranno nel ruolo civile dell’Ente alla data determinata nel richiamato decreto del Ministero della difesa e comunque non oltre il primo gennaio 2016.
Per quanto attiene alla attuale composizione del Corpo militare della Croce Rossa, si ricorda, come precisato dall'Ispettore nazionale del Corpo militare della CRI nel corso della seduta della Commissione sanità del Senato del 16 giugno 2011[19], il Corpo è attualmente composto da:
Ø un contingente di 848 unità (pari al 4 per cento del totale) in servizio continuativo;
Ø un contingente di 350 persone richiamato in servizio temporaneamente (pari al 2 per cento).
Ø un serbatoio di personale in congedo, pari a 19.587 unità (corrispondenti al 94 per cento della consistenza);arruolato su base volontaria e altamente specializzato: medici, odontoiatri, psicologi, chimici-farmacisti, commissari, contabili, infermieri e soccorritori.
Gli iscritti nei ruoli in congedo del Corpo sono richiamati in servizio attivo, con precetto, al verificarsi di particolari emergenze nazionali o estere, ovvero per formazione e addestramento.
L’articolo 6 disciplina le seguenti fattispecie riguardanti il personale della CRI: equiparazione dei livelli contrattuali, riduzione del personale, contratto di diritto privato, contratti di solidarietà, mobilità, contratti a tempo determinato e collocamento in disponibilità.
In particolare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell’economia e finanze, della difesa e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Presidente nazionale:
§ è prevista l’equiparazione dei livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale militare;
§ è prevista l’equiparazione fra i livelli di inquadramento delle due predette categorie di personale CRI e quelli, previsti dai contratti collettivi, dei diversi comparti della PA (comma 1).
Entro marzo 2014, l’Ente e l’Associazione, sulla base di quanto predisposto dal Presidente nazionale prima del 1° gennaio 2014, definiscono il fabbisogno e i requisiti del proprio personale.
Fino al 31 dicembre 2015, il personale della CRI può:
§ richiedere l’assunzione con contratto di diritto privato in Associazione;
§ permanere in servizio presso l’Ente.
Coloro che scelgono l’assunzione presso l’Associazione devono essere in possesso dei requisiti necessari, rientrare nel fabbisogno previsto, e preferibilmente nel personale già utilizzato dalla CRI, per l’esercizio delle convenzioni, a rapporto a tempo indeterminato ovvero determinato (comma 2).
Il personale a tempo indeterminato in esubero presso l’Ente, usufruisce dei contratti di solidarietà dell’Ente medesimo e del regime di mobilità[20] per il personale della PA (comma 3). In caso di assunzione, tale personale gode esclusivamente del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti del comparto della stessa amministrazione[21], che può procedere all’assunzione esclusivamente secondo determinate condizioni[22] (comma 5).
E’ prevista l’istituzione di una sede di confronto sul processo di mobilità in corso (comma 4).
Le risorse statali erogate alla CRI e quindi all’Ente per gli stipendi del personale in mobilità assunto sono ripartite, con decreti:
a) per un terzo a favore dell’amministrazione di destinazione, per 5 anni;
b) per un terzo è ridotta di pari importo;
c) per un terzo è assegnata alla CRI e quindi all’Ente e all’Associazione fino al 1° gennaio 2016 (comma 5).
Al fine di riassorbire il personale eccedente, è possibile, a determinate condizioni, la riqualificazione e la collocazione di detto personale presso il Servizio sanitario nazionale (comma 6), e l’attivazione, per tre anni, della convenzione per il pronto soccorso aeroportuale, trasferito alle Regioni[23] (comma 7).
Infine, I contratti di lavoro a tempo determinato del personale della CRI, vigenti ovvero scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2013 (comma 8).
L’articolo 3 dello schema di decreto n. 424 interviene sul personale della CRI, disponendo che per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presente presso il Comitato centrale e i Comitati regionali, continuano a trovare applicazione le disposizioni del pubblico impiego (D.lgs. 165/2001) e del CCNL di comparto[24].
Per il personale invece presente presso i Comitati provinciali e locali è previsto:
§ l’equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione per la mobilità presso altre pubbliche amministrazioni;
§ la permanenza presso la CRI fino a copertura dell’effettivo fabbisogno,
§ l’assunzione con contratto di diritto privato presso i predetti Comitati
§ la mobilità presso la PA con le risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento economico del personale (articolo 30, comma 2-quinquies del D.Lgs.165/2001).
I contratti di lavoro a tempo determinato continuano la vigenza fino alla loro scadenza e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2012.
Il Commissario straordinario della CRI propone un piano di riallocazione del personale in servizio a tempo indeterminato, sulla base dei fabbisogni esistenti presso Il comitato Centrale, i comitati regionali e delle province di Trento e di Bolzano.
L’articolo 7 individuanelMinistro della salute e, per quanto di competenza, nel Ministro della difesa, gli organi di vigilanza della CRI e dell’Ente, che svolgono i loro compiti, attraverso atti di indirizzo, ispezioni e verifiche (commi 1 e 2). In particolare, gli atti della CRI e poi dell’Ente sono trasmessi al Ministero della salute, che li approva o li annulla (commi 3 e 4). E’ facoltà del Ministro della salute nominare un commissario ad acta, per assicurare il funzionamento dell’Ente (comma 5).
L’articolo 6 dello schema di decreto n. 424 definisce il rapporto di vigilanza intercorrente fra la CRI, il Ministero della salute e il Ministro della difesa. Il Ministro della salute emana atti di indirizzo, e può approvare o annullare gli atti della CRI.
L’articolo 8 (Norme transitorie) stabilisce che:
§ fino al 1° gennaio 2014, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto della CRI (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 97 del 2005);
§ dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le norme legislative in vigore riguardanti la CRI (decreto-legge 19 novembre 2004, n.276[25], fatto salvo l’articolo 2, relativo alle procedure di nomina dei vertici del Corpo militare della CRI, il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.613 (Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978) e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97 (Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa).
L’art. 2 del decreto-legge 276/2004 è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1031) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).
§ alla CRI sono assegnate le risorse di bilancio dello Stato per gli anni 2012 e 2013 e i fondi del volontariato e del cinque per mille per la competenza dell’anno 2011. Per gli anni 2012 e 2013 le convenzioni vigenti restano in capo alla CRI (comma 1);
§ dal 1° gennaio 2016, l’Associazione subentra all’Ente,che è soppresso emessoin liquidazione[26], adesclusione del personale rimasto dipendente dell’Ente, che rimane presso la gestione liquidatoria;
§ il personale rimasto presso l’Ente è collocato in disponibilità[27];
§ entro il 1° gennaio 2016, l’Associazione stipula convenzioni annuali con lo Stato, finanziate con risorse pubbliche, decurtate, rispetto a quelle del 2014, del 10 per cento nel 2016 e del 20 per cento a decorrere dal 2017 (comma 2);
§ il Commissario straordinario rimane in carica fino alla data di elezione del Presidente nazionale, e comunque non oltre il 31 gennaio 2013 (comma 3);
§ Fino al 31 dicembre 2013 la CRI continua ad esercitare i compiti istituzionali previsti (comma 4).
L’articolo 7 dello schema di decreto n. 424 proroga al 31 dicembre 2012 il Commissario straordinario della CRIche:
§ approva i bilanci anni 2010 e 2011;
§ riduce le componenti volontaristiche della CRI;
§ approva lo Statuto provvisorio della CRI.
Lo Statuto definitivo è deliberato dall’Assemblea dei soci, entro dodici mesi dalla ricostituzione degli organi elettivi.
L’articolo 9 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
dal 1° gennaio 2014 |
Separazione della CRI in ASSOCIAZIONE e ENTE |
dal 1° gennaio 2016 |
Soppressione dell’ENTE e trasferimento funzioni all’ASSOCIAZIONE |
Entro 30 giorni |
- Il Commissario modifica lo statuto della CRI per la riduzione delle componenti volontaristiche non ausiliarie delle Forze Armate |
Entro 20 giorni |
- Il Commissario prepara il nuovo regolamento elettorale; - Il Ministro della salute emana nei 10 giorni successivi il regolamento elettorale |
Entro 90 giorni |
- Svolgimento delle elezioni per la nomina dei Presidenti regionali, provinciali e locali nell’Assemblea straordinaria |
Entro 120 giorni |
- Il Commissario convoca l’Assemblea straordinaria per la nomina del Presidente nazionale e di due Vice presidenti; - Il Commissario cessa dalle sue funzioni con la nomina del Presidente nazionale |
Entro il 1° gennaio 2014 |
- Il Presidente nazionale e i due Vice presidenti predispongono l’atto costitutivo e lo statuto provvisorio dell’Associazione; - L’Assemblea straordinaria costituita dal Presidente nazionale, dai due Vice presidenti, dai Presidenti regionali, provinciali e locali approva l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione; - L’Assemblea elegge i membri del Comitato dell’Ente |
Dal 1° gennaio 2014 |
- Nascita dell’Associazione a seguito dell’approvazione dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’acquisizione della personalità giuridica; - L’Associazione subentra alla Cri, che cessa di esistere |
L'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), ente di diritto pubblico non economico con prerogative di carattere internazionale, ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale. Ente di alto rilievo, è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica[28]. La CRI fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa, nelle sue azioni a livello internazionale si coordina con il Comitato Internazionale della Croce Rossa, nei Paesi in conflitto, e con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per gli altri interventi.
Il commissariamento della Croce rossa italiana, stabilito con D.P.C.M. 30 ottobre 2008, è stato prorogato al 30 settembre 2012 dall’art. 2 del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216[29]
Il D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97, Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, evidenzia come la Croce Rossa sia stata costituita in conformità alle leggi nazionali che la disciplinano e sulla base delle Convenzioni di Ginevra e delle altre norme internazionali in materia recepite nell'ordinamento italiano. Conseguentemente, la CRI possiede una sorta di triplice natura: ente pubblico funzionale, di cui alla L. 70/1975[30], associazione di volontariato, di cui alla L. 266/1991[31]; organizzazione umanitaria di diritto internazionale, di cui alle Convenzioni di Ginevra. Lo statuto dell’Associazione del 2005 definisce tra l’altro i seguenti principali compiti della CRI: assistenza sanitaria nazionale/internazionale (nei conflitti, in tempo di pace, in occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza), diffusione della coscienza trasfusionale e collaborazione con le società di Croce rossa degli altri Paesi. La Croce rossa italiana può svolgere i suoi compiti, mediante la stipula di convenzioni.
L’Associazione è inoltre organizzata in una componente istituzionale ed in una volontaristica, alla quale fanno capo i soci attivi appartenenti ai volontari del soccorso, al comitato nazionale femminile, ai pionieri e ai donatori di sangue, disciplinati da appositi regolamenti. Nella componente volontaristica possono essere ricompresi i seguenti corpi ausiliari: il Corpo Militare e il Corpo delle Infermiere Volontarie.
La Croce rossa italiana si articola su quattro livelli: comitato centrale (assemblea nazionale; consiglio direttivo; presidente nazionale e collegio unico dei revisori dei conti); comitati regionali, comitati provinciali e comitati locali.
Il Corpo militare della Croce rossa italiana (CRI), assieme al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa, costituisce un Corpo ausiliario delle Forze armate istituito per l’assolvimento dei compiti umanitari stabiliti dalle convenzioni e dalle risoluzioni internazionali.
Il Corpo Militare, ai sensi della normativa vigente, esplica le proprie attività istituzionali sia in tempo di guerra che in tempo di pace.
In tempo di guerra il Corpo militare provvede all’assistenza, allo sgombero e alla cura dei feriti e delle vittime, tanto civili quanto militari; organizza ed esegue misure di difesa sanitaria antiaerea; disimpegna il servizio di ricerca e assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e dei rifugiati; svolge attività di assistenza sanitaria in relazione alla difesa civile. In tempo di pace il Corpo militare provvede al mantenimento e alla gestione dei centri di mobilitazione e delle basi logistiche; cura la custodia e il mantenimento delle dotazioni sanitarie; provvede all’addestramento e all’aggiornamento del proprio personale (anche – e soprattutto – in congedo); si occupa della diffusione del diritto internazionale umanitario e delle norme di pronto soccorso sanitario tra il personale delle Forze armate; concorre al servizio di assistenza sanitaria nel caso di grandi manifestazioni ed eventi, nonchè per esercitazioni militari; è impiegato in caso di calamità naturali o disastri, con funzioni di protezione civile.
Per quanto attiene all’organizzazione, attualmente il Corpo Militare è organizzato territorialmente in un Ispettorato Nazionale sito in Roma, in 11 Centri di Mobilitazione (Torino, Milano,Genova, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari), in Nuclei Arruolamento e Attività Promozionale a livello locale (N.A.A.Pro.), in Centri Operativi Deposito Addestramento Militare (C.O.D.A.M.) e in Formazioni Sanitarie Campali compresi i Nuclei Operativi di Pronto Impiego (N.O.P.I.). Per l’espletamento dei servizi istituzionali connessi all’ausiliarietà delle Forze armate, il Corpo dispone di una serie di unità sanitarie campali e mezzi di livello tecnologicamente elevato in rapporto agli standard richiesti per i moderni impieghi operativi nei vari teatri.
Lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'amministrazione del personale del Corpo militare della Croce rossa sono disciplinati dal "Codice dell'ordinamento militare" (D.Lgs. 66/2010) che ha assorbito quasi interamente il Regio Decreto n. 484 del 10 febbraio 1936 che per primo ha disciplinato la materia in esame e dal D.P.R. n. 90 del 2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).
Ai sensi dell’articolo 1653 del codice dell’ordinamento militare, nell’esercizio delle loro funzioni, gli iscritti nei vari ruoli del personale militare dell'associazione, escluso il personale per l'assistenza spirituale, sono militari e sono sottoposti alle norme della disciplina militare e dei codici penali militari.
Ai sensi dell’articolo 985, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il personale chiamato in servizio porta le stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico militare.
Dopo la nomina, il medesimo personale presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e, quando presta servizio, è considerato anche pubblico ufficiale.
Per quanto attiene alla composizione del Corpo militare della Croce Rossa, come precisato dall'Ispettore nazionale del Corpo militare della CRI nel corso della seduta della Commissione Sanità del Senato del 16 giugno 2011[32], il Corpo è attualmente composto da:
Ø un contingente di 848 unità (pari al 4 per cento del totale) in servizio continuativo;
Ø un contingente di 350 persone richiamato in servizio temporaneamente (pari al 2 per cento).
Ø un serbatoio di personale in congedo, pari a 19.587 unità (corrispondenti al 94 per cento della consistenza);arruolato su base volontaria e altamente specializzato: medici, odontoiatri, psicologi, chimici-farmacisti, commissari, contabili, infermieri e soccorritori.
Gli iscritti nei ruoli in congedo del Corpo sono richiamati in servizio attivo, con precetto, al verificarsi di particolari emergenze nazionali o estere, ovvero per formazione e addestramento. Le domande di arruolamento, corredate della documentazione richiesta, devono essere presentate presso il Centro di Mobilitazione competente territorialmente. Possono essere arruolati Ufficiali (ad es. medici, farmacisti, contabili ), Sottufficiali e truppa (ad es., infermieri, automobilisti, meccanici, cuochi, inservienti). All'atto dell'arruolamento può essere riconosciuto il grado posseduto dagli interessati se già rivestito nelle FF.AA..
Inoltre, possono essere arruolati, con nomina diretta al grado di Sergente: gli studenti di medicina e chirurgia che abbiano compiuto il 4° anno di università e che diano prova di conoscere le norme del regolamento di disciplina militare; Caporal Maggiore: gli studenti di medicina e chirurgia che abbiano compiuto il 2° anno di università e diano prova di conoscere il regolamento di disciplina militare, i militari in congedo che abbiano frequentato il corso di aiutanti di sanità, gli infermieri professionali diplomati; Caporale: gli studenti di farmacia che abbiano compiuto il 1° anno di corso e diano prova di conoscere il regolamento di disciplina militare.
Per quanto riguarda più specificatamente il contingente di personale militare in servizio continuativo, che rappresenta circa il 4 per cento del totale della forza del Corpo, si segnala che tale personale è preposto ad assicurare sia la gestione dell’Unità centrale e di quelle territoriali (Ispettorato nazionale e Centri di mobilitazione), che a supportare, su tutto il territorio nazionale, le molteplici attività della Croce rossa italiana, nonché degli enti militari e civili richiedenti.
Al riguardo, si segnala che nel corso della citata audizione al Senato, l’Ispettore nazionale del Corpo militare della CRI ha precisato che ”il personale in servizio continuativo (ossia assunto a tempo indeterminato) è stato assunto in seguito a tre provvedimenti legislativi. In base alla legge n. 730 del 1986 è stata espletata una prova concorsuale con l’immissione in servizio di un certo numero di unità di personale, che aveva i requisiti richiesti e aveva superato le prove previste. Altre due selezioni concorsuali sono state effettuate fra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta, a seguito di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, in deroga alle leggi finanziarie dell’epoca, avevano autorizzato la Croce rossa italiana ad espletare delle prove concorsuali per l’immissione in servizio di questo personale. Per quanto attiene al personale richiamato in servizio, allo stato[33] viene richiamato un numero di militari pari soltanto al 2 per cento del ruolo generale del personale in congedo. Attualmente si tratta di 350 militari, che fanno riferimento ad una chiamata in servizio temporanea legata all’assolvimento di servizi civili dell’Associazione, assunti in maniera convenzionale. L’Associazione fa convenzioni con organismi pubblici e per assolvere a questa funzione ha scelto la via, fino ad oggi o fino a poco tempo fa, del richiamo in servizio di personale militare, trovandolo evidentemente più congeniale anche per la rapidità di risposta alla richiesta istituzionale”.
Per quanto riguarda l'accesso delle donne nel Corpo Militare, la normativa del Corpo non prevede l'arruolamento femminile. Alcuni ricorsi amministrativi in tal senso sono stati accolti ma da ultimo il Consiglio di Stato, (la sentenza è riportata nel dossier n. 371/4) ha accolto il ricorso presentato dal Ministero della difesa contro la decisione del TAR del Lazio che aveva annullato il provvedimento con il quale il Comandante del Corpo militare della CRI aveva respinto la domanda della ricorrente di arruolamento nel Corpo stesso.
Per quanto riguarda da ultimo, il bilancio relativo al Corpo militare della Croce rossa si segnala che, in generale, il bilancio della Croce Rossa è unico e la predisposizione, sia di quello di previsione che del consuntivo, ricade sotto le competenze del Direttore Generale dell’Ente. Per ciò che specificatamente attiene la gestione dei fondi derivanti dal contributo ordinario del Ministero della Difesa di cui all’articolo 273 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, va osservato che tali fondi sono vincolati alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei Corpi CRI ausiliari delle FF.AA., al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza.
Al riguardo si ricorda l’articolo 11, comma 2 lett. e) del Regolamento di organizzazione e di funzionamento della CRI (sottoposto all’approvazione dei Ministeri vigilanti nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri) che prevede, tra le competenze dell’Ispettore Nazionale del Corpo Militare, la proposizione al Presidente Nazionale della CRI di un piano annuale relativo all’acquisto di beni e servizi e forniture finanziati con fondi del Ministero della Difesa e finalizzati all’organizzazione delle funzioni ausiliarie attribuite al Corpo Militare.
Le competenze attribuite al vertice del Corpo Militare della CRI nella sfera finanziaria, stante la previsione di un Centro di Responsabilità Amministrativa in capo a un Dirigente civile dell’Ente CRI, attengono, quindi, esclusivamente alla pianificazione delle spese nell’ambito dei relativi capitoli di pertinenza, in quanto ogni effettiva determinazione di natura gestionale non è prevista attraverso provvedimenti a firma dello stesso vertice militare.
[1] L. 4 novembre 2010, n. 183, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
[2] L. 24 febbraio 2012, n. 14, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.
[3] Lo schema in esame deve essere emanato su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri previsti, previo parere della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi, rispettivamente, entro 30 giorni dalla trasmissione ed entro 40 giorni dall’assegnazione: Trascorsi tali termini, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
[4] Libro Primo, titolo II°, capo II° del codice civile.
[5] Legge 7 dicembre 2000, n. 383.
[6] Al fine di svolgere le attività che lo Stato italiano si è impegnato ad assicurare in applicazione delle Convenzioni e protocolli, delle risoluzioni internazionali degli organi del Movimento, nonché per lo svolgimento delle altre attività dell’Associazione. L’Ente e l’Associazione sottoscrivono una convenzione per disciplinare l’utilizzo, da parte dell’Ente, degli emblemi di cui alle Convenzioni e protocolli.
[7] Composto dal Presidente nazionale dell’Associazione, da tre componenti nominati dal Presidente nazionale tra i soci della CRI, e da tre componenti nominati dal Ministri della salute, dell’economia e della difesa.
[8] Costituito da tre componenti, di cui uno magistrato della Corte dei Conti, con funzioni di Presidente, uno nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
[9] Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59). In particolare, l’art. 1 prevede che per l'acquisto della personalità giuridica sia dimostrata la consistenza del patrimonio da idonea documentazione allegata alla domanda.
[10] Vedi l’articolo 4, comma 1, lett. h).
[11] Negozi giuridici modali.
[12] In materia economico-finanziaria e di contabilità degli enti pubblici non economici.
[13] Negozi giuridici di godimento.
[14] Titolo V del regio decreto n. 267 del 1942.
[15] Il personale in servizio continuativo ammonta a 848 unità ed è preposto ad assicurare sia la gestione dell’Unità centrale e di quelle territoriali (Ispettorato nazionale e Centri di mobilitazione), che a supportare, su tutto il territorio nazionale, le molteplici attività della Croce rossa italiana, nonché degli enti militari e civili richiedenti. Il personale in servizio continuativo (ossia assunto a tempo indeterminato) è stato assunto negli anni compresi tra il 1986 e il 1988 per effetto di specifici provvedimenti.
[16] Tale corpo, disciplinato dagli articoli 1729 e seguenti del codice dell’ordinamento militare, non è trattato dall’articolo in esame.
[17] Ai sensi dell’art. 1758 del D.Lgs. 15-3-2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) le infermiere volontarie, in servizio fuori del comune di residenza, ovvero obbligate, anche nel comune di residenza, ad alloggiare presso unità sanitarie o formazioni speciali, fruiscono di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, dell'unità o della formazione. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, le infermiere volontarie hanno diritto al trattamento economico di missione di cui al titolo IV, capo IV, sezione I del libro VI e, in tempo di pace, al rimborso delle spese di viaggio, per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di servizio e viceversa. Mediante accordi annuali da stabilire con apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la presidenza nazionale della Croce rossa italiana, è determinata una somma da versare dal Ministero suddetto all'Ispettorato del corpo infermiere volontarie a titolo di occorrenze speciali di equipaggiamento e per rimborso di altre spese vive.
[18] L. 23 dicembre 1998, n. 448, “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.
[19] L’audizione è stata svolta nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla Croce Rossa Italiana con particolare riguardo ai rapporti contrattuali nell’ambito sanitario del soccorso e alle prospettive di sviluppo delle attività istituzionalmente svolte.
[20] L’articolo 30 del D.lgs. n. 165/2011 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro dei dipendenti con stessa qualifica presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i crIteri di scelta. La contrattazione collettiva definisce le procedure e i crIteri generali per l'attuazione di quanto sopra previsto, mentre sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. Inoltre, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, le amministrazioni devono attivare le procedure di mobilità sopra indicate, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.
[21] Articolo 30, comma 2-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
[22] Il personale della CRI e quindi dell’Ente in mobilità può essere assunto da altre amministrazioni pubbliche per le quali si verifichino tutte le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere a nuove assunzioni; inoltre le amministrazioni devono già aver conseguito l’autorizzazione a procedere, tramite concorso da bandire o già bandito, alle predette nuove assunzioni, con risorse finanziarie all’uopo già destinate, ovvero deve trattarsi di assunzioni già programmate e con disponibilità di risorse già assicurate.
[23] L’art. 4, comma 89, L. 183/2011 stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
[24] Si ricorda che al personale C.R.I. si applica il ccnl relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 1° ottobre 2007, nonché il contratto integrativo del personale non dirigente della C.R.I. anni 2006/2009 firmato l’11 marzo 2009.
[25] Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana, convertito dalla legge 19 gennaio 2005 n. 1.
[26] Ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale) e successive modificazioni.
[27] Ai sensi del comma 7 dell’articolo 33 e dell’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme sul lavoro pubblico). In particolare, l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. Da quel momento, l lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi.
[28] Cfr. D.P.R. 613/1980
[29] Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
[30] L. 20 marzo 1975, n. 70, Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.
[31] L. 11 agosto 1991, n. 266, Legge-quadro sul volontariato.
[32] L’audizione è stata svolta nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla Croce Rossa Italiana con particolare riguardo ai rapporti contrattuali nell’ambito sanitario del soccorso e alle prospettive di sviluppo delle attività istituzionalmente svolte.
[33] I dati si riferiscono al 16 giugno 2011, data dell’audizione al Senato dell’ispettore nazionale del Corpo militare della Croce rossa italiana Gabriele Lupini.