Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||
Titolo: | Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica A.C. 4083 Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 597 | ||
Data: | 21/02/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali |
21 febbraio 2012 |
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n. 597/0 |
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Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogeneticaA.C. 4083Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
4083 |
Titolo |
Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
7 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
15 febbraio 2011 |
assegnazione |
22 giugno 2011 |
Commissione competente |
XII Commissione affari sociali |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costitituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura), XIV (Politiche comunitarie) e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
La proposta di legge in esame, composta da 7 articoli, è diretta a definire l’indagine farmaco genetica e a disciplinarne alcuni aspetti.
La farmacogenetica è lo studio degli effetti delle variazioni genetiche nella risposta individuale ai farmaci, includendo in ciò la sicurezza, l’efficacia e le interazioni tra gli stessi farmaci . Come tale la farmacogenetica è finalizzata allo sviluppo di terapie personalizzate, così come il test farmacogenetico è finalizzato all'identificazione di sequenza nel Dna in grado di predire la risposta "individuale" a farmaci in termini di efficacia e di rischio relativo di eventi avversi.
Obiettivo finale della farmacogenetica è l’uso delle conoscenze, delle metodologie e dei dati genetici per il miglioramento della sicurezza e dell’efficacia dei farmaci. Per quanto riguarda la sicurezza, l’approccio farmacogenetico offre il vantaggio di evitare trattamenti terapeutici inappropriati e che possano comportare rischi per il paziente dovuti principalmente a reazioni avverse.
L’articolo 1 definisce l’indagine farmacogenetica un’analisi, condotta con metodi di sequenziamento diretto o indiretto del DNA, volta all'identificazione di polimorfismi[1] per i quali è noto o è sospettato un ruolo nel modificare la sensibilità di un individuo a un farmaco, o ad un'associazione di farmaci, in termini di biodisponibilità, attività, resistenza e tossicità. Sono esclusi da tale definizione gli accertamenti e le indagini volti a stabilire una diagnosi o una predisposizione di malattia su base genetica.
L’articolo 2 definisce i soggetti abilitati[2] a eseguire e ad interpretare l’indagine farmaco genetica rimettendo alle regioni, sulla base di una determinata procedura, la messa a punto di elenchi regionali di soggetti abilitati alla effettuazione delle indagini sopracitate. Sempre alle regioni spetta l’individuazione, secondo le procedure di cui al successivo articolo 3, di strutture di carattere ospedaliero, pubbliche o private, quali centri per l’esecuzione e la refertazione di indagini farmaco genetiche a scopo diagnostico. L’articolo 3 rimette ad un decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, l’adozione delle linee guida per l’autorizzazione dei centri di cui all’articolo 2: sulla base di queste ultime le regioni disciplinano le procedure per il rilascio dell’autorizzazione. Solo in caso di protratta inadempienza regionale i centri interessati all’acquisizione dell’autorizzazione possono presentare domanda al Ministero della salute, che provvede al rilascio sulla base delle linee guida. L’articolo 4 fornisce una definizione scientifica di indagine farmaco genetica ed informazione farmaco genetica: quest’ultima è conservata nel fascicolo unico del paziente nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali.
L’articolo 5 disciplina le indagini farmaco genetiche condotte all’interno di studi scientifici diretti all’ottimizzazione delle terapie sottoponendole a consenso informato. Viene poi rimessa alle regioni l’individuazione sul proprio territorio di un centro di riferimento unico operante all’interno del servizio sanitario regionale, che ha natura giuridica pubblica, nel quale è presente un’unità operativa di farmacologia clinica. Presso il centro, che opera come ente strumentale della regione, sono conservati i risultati delle indagini farmaco genetiche e il materiale biologico ad esse relativo, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il centro provvede ad istituire una banca dati con finalità di documentazione farmaco genetica: non è ammessa l’istituzione di banche dati di farmaco genetica da parte di strutture diverse dai centri di riferimento unico regionali. L’articolo 6 prevede che il Ministro della salute promuova la costituzione presso l’AIFA di un tavolo di lavoro per la farmacogenetica - del quale viene disciplinata la composizione - con finalità di diffusione dell’informazione, di messa a punto di programmi di ricerca e di monitoraggio dell’attività dei centri autorizzati. Viene rimessa al Ministero della salute l’adozione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni delle linee guida per l’utilizzo della farmaco genetica nelle strutture assistenziali e viene contemplata la messa a punto di specifici crediti formativi in materia di farmaco genetica da parte della Commissione nazionale per la formazione continua.
L’articolo 7 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento.
Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, corredata, pertanto, della sola relazione illustrative.
Il provvedimento si propone l’obbiettivo di definire l’analisi farmaco genetica e di disciplinare modalità e forme della sua effettuazione.
E’ da valutare la possibilità di perseguire gli obbiettivi avuti di mira mediante il ricorso ad una fonte secondaria.
La proposta di legge intende definire e disciplinare le modalità di effettuazione dell’indagine farmaco genetica al fine di assicurare la risposta più efficace delle terapie farmacologiche prescritte e di limitare al massimo la possibilità di eventi avversi. La materia trattata sembra pertanto potersi ricondurre alla tutela della salute oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione.
Nella relazione sul settore farmaceutico
(COM(2009)351) presentata nel luglio 2009,
La ricerca in materia
di farmacogenetica rientra tra le attività sostenute dal Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico
(7º PQ) per il periodo 2007-2013. Attraverso il
programma specifico Cooperazione, l’UE ha provveduto infatti allo
stanziamento complessivo di 6,1 miliardi di euro per le iniziative legate alle
biotecnologie e alla tecnologia per la
salute, alla applicazione dei risultati della ricerca alla pratica clinica e
all’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria dei cittadini. Il 23 gennaio 2012
Si segnala infine che, nell’ambito dell’Agenzia europea per le medicine, è attivo il Pharmacogenomics Working Party, composto da 14 esperti europei con il compito di formulare raccomandazioni al Comitato per i prodotti medicinali per uso umano (CHMP). Il 10 febbraio 2012 l’Agenzia ha pubblicato il documento Linee guida sulla farmacogenetica, rivolto alle società farmaceutiche, contenente indicazioni sul modo in cui integrare lo studio sugli effetti della variabilità genetica tra pazienti nella valutazione farmacocinetica dei prodotti medici.
Gli articoli 2 e 3 prevedonol’emanazione di un decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, per disciplinare, rispettivamente, l’individuazione dei soggetti abilitati all’indagine farmaco genetica e l’adozione delle .linee guida per l’autorizzazione dei centri per l’esecuzione e la refertazione delle indagini medesime.
Per le osservazioni alla formulazione del testo si fa rinvio al contenuto delle schede di lettura.
Dipartimento Affari sociali ( 066760-3266 – *st_affarisociali@camera.it
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
[1]I polimorfismi genetici configurano situazioni di diversità nella costituzione genetica di singoli individui o di popolazioni di individui caratterizzabili anche come gruppi etnici. La variazione minima che genera un polimorfismo è il cambiamento di una base del DNA, che può avere un effetto sulla funzione di un gene coinvolto nel processo patogenetico o nella risposta al trattamento farmacologico.
[2]Si tratta dei laureati in medicina e chirurgia, in chimica e tecnologia farmaceutica e in farmacia e dei laureati magistrali in scienze biologiche o in scienze biotecnologiche, in possesso delle specializzazioni in farmacologia e tossicologia.