Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||||
Titolo: | Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali - Schema di D.Lgs. n. 379 (art. 1, L. 96/2010) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 330 | ||||
Data: | 20/07/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali | ||||
Altri riferimenti: |
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SIWEB
20 luglio 2011 |
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n. 330/0 |
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Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturaliSchema di D.Lgs.
n. 379
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Numero dello schema di decreto legislativo |
379 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali |
Norma di delega |
Art. 1, legge 4 giugno 2010, n. 96 |
Numero di articoli |
35 |
Date: |
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presentazione |
8 luglio 2011 |
assegnazione |
8 luglio 2011 |
termine per l’espressione del parere |
17 agosto 2011 |
termine per l’esercizio della delega |
8 ottobre 2011 |
Commissioni competenti |
XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell’Unione europea) |
Rilievi di altre Commissioni |
V (Bilancio), ai sensi del comma 2 dell’art. 96-ter Reg. Camera |
Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sulla commercializzazione delle acque minerali naturali, disciplina che assorbe, confermandola in larga misura, quella vigente posta dal D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105[1], e dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339[2]. Esso è suddiviso in 3 Capi e si compone di 35 articoli.
Il Capo I (artt. 1-19), riguarda le acque minerali naturali
L’articolo 1 stabilisce che l’applicazione della disciplina in esame non riguarda le acque minerali naturali e le acque di sorgente destinate alle esportazioni in Paesi terzi.
L’articolo 2 reca la definizione di acque minerali e disciplina le loro caratteristiche, distinguendole dalle ordinarie acque potabili (purezza originaria, conservazione, tenore in minerali, oligoelementi, effetti).
L'articolo 3 prevede che i criteri di valutazione delle acque minerali siano indicati con decreto del Ministro della salute.
Gli articoli 4 e 5 stabiliscono le modalità per ottenere il riconoscimento ministeriale di acqua minerale naturale.
L’articolo 6 dispone che l’utilizzazione della sorgente di acqua minerale naturale è subordinata ad un’autorizzazione regionale.
L’articolo 7 reca le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.
L’articolo 8 disciplina i trattamenti autorizzati e quelli non autorizzati su un'acqua minerale naturale, aggiornati con decreto del Ministro della salute. In particolare, è consentita l'aggiunta di anidride carbonica ed è vietata la sua potabilizzazione.
Gli articoli 9 e 10 recano, rispettivamente, le caratteristiche microbiologiche, alla sorgente e durante la commercializzazione, dell’acqua minerale naturale, e le modalità di attribuzione della denominazione per ogni acqua minerale naturale.
L’articolo 11 vieta il trasporto dell’acqua minerale naturale con recipienti non destinati al consumatore finale, eliminando l’obbligo vigente di utilizzo di recipienti di capienza massima di due litri[3].
L’articolo 12 reca le indicazioni (obbligatorie e facoltative) da riportare sull’etichettatura dell’acqua minerale naturale, con l’obbligo di aggiornamento dell’etichetta almeno ogni cinque anni. Un decreto del Ministro della salute adegua le suddette disposizioni alle direttive emanate in materia di etichettatura dalla Comunità europea.
L’articolo 13 consente l’utilizzazione delle acque minerali naturali per la preparazione di bevande analcoliche.
L’articolo 14 consente l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, con validità del riconoscimento ministeriale massimo di cinque anni.
L’articolo 15 concerne i rapporti intracomunìtari per la commercializzazione acque minerali naturali. In particolare, il Ministero della salute può temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la commercializzazione di un prodotto ritenuto non conforme.
Gli articoli 16 e 17 recano, rispettivamente, disposizioni sulla vigilanza per l’utilizzazione, gli eventuali trattamenti, e il commercio delle acque minerali naturali, esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome, e, a tale fine, l’applicazione delle norme vigenti sulla disciplina igienica per la produzione e la vendita di sostanze alimentari e delle bevande.
L’articolo 18 vieta la dicitura di acque minerali naturali per le acque potabili condizionate.
L’articolo 19 disciplina la pubblicità delle acque minerali naturali, sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero della salute, limitatamente alle menzioni relative alle proprietà favorevoli alla salute.
Il Capo II (artt. 20-32) riguarda le acque di sorgente.
Per quanto riguarda la disciplina dell’acqua di sorgente, che si distinguono dalle acque minerali per non possedere caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute,l’articolo 20 reca le definizioni e le caratteristiche, la cui valutazione è effettuata secondo i criteri delle acque minerali naturali.
Gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 recano la disciplina riguardante, rispettivamente, il riconoscimento, l’immissione in commercio, le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, le operazioni consentite e non consentite, le modalità di utilizzazione, le etichette, la preparazione di bevande analcoliche, l’importazione e il riconoscimento, prevedendo le medesime norme delle acque minerali naturali.
Gli articoli 29 e 30, come per le acque minerali, naturali, prevedono, rispettivamente, la competenza delle regioni e province autonome, per la vigilanza sulla utilizzazione ed il commercio dell’acqua di sorgente, e l’applicazione delle norme vigenti sulla disciplina igienica per la produzione e la vendita di sostanze alimentari e delle bevande.
L’articolo 31 reca norme sulla pubblicità.
L’articolo 32 applica alle acque di sorgente, le norme previste in materia di ricerca e coltivazione per le miniere dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.
Il Capo III (artt. 33-53) reca normesulle sanzioni nonché di disposizioni transitorie.
L’articolo 33 disciplinale violazioni e le sanzioni amministrative. Le sanzioni sono irrogate dalle regioni e dalle province autonome, ad esclusione della violazione della norma prevista per l’acqua di sorgente che vieta in etichetta l’indicazione di superiorità di un’acqua rispetto ad un’altra (di cui all’articolo 26, comma 3, del provvedimento).
L’articolo 34 prevede che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i citati decreti legislativi n. 105 del 1992 e n. 339 del 1999.
Fino all'emanazione del decreto ministeriaIe che definisce i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali e le acque di sorgente, previsto all'articolo 3, comma 1, resta in vigore il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni.
L’articolo 35 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, per l’applicazione delle norme esaminate.
Lo schema di decreto è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnico-finanziaria, dell’analisi tecnico-normativa, dell’analisi di impatto della regolamentazione.
Lo schema di decreto in esame è diretto a dare attuazione alla delega contenuta nella legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), finalizzata al recepimento della direttiva 2009/54/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, contenuta nell’allegato B della legge medesima.
L’articolo 1 della legge comunitaria 2009, conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. In particolare, il comma 1, nel fare richiamo ai due elenchi di direttive comprese negli allegati A e B, fa coincidere il termine generale per l’esercizio della delega, con il termine di recepimento previsto da ciascuna direttiva.
Il comma 3 prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell’allegato B, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari e che decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
I princìpi e i criteri direttivi della delega sono quelli generali di cui all’articolo 2 della legge n. 96/2010.
Nel complesso lo schema di decreto appare conforme ai principi dettati dalla legge delega.
Il provvedimento è diretto a recepire nell’ordinamento la direttiva 2009/54/CE sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, anche al fine dell’armonizzazione delle disposizioni ad essere relative e del miglioramento della loro libera circolazione nel mercato interno. Si tratta di una disciplina a tutela della salute dei consumatori che stabilisce anche condizioni di prevenzione e di intervento in caso di minaccia alla salute pubblica.
La materia trattata appare pertanto riconducibile alla tutela della salute, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3 Cost..
Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sulla commercializzazione delle acque minerali naturali, entrata in vigore il 16 luglio 2009, con l’obiettivo di rifondere le norme in vigore, abrogando la direttiva 80/777/CEE[4] e successive modificazioni[5], al fine di tutelare la salute dei consumatori e la commercializzazione delle acque minerali naturali nel mercato interno.
Rientrano nel campo di applicazione della direttiva:
§ le acque estratte dal suolo di uno Stato membro, riconosciute e conformi alle norme di cui all’all. I, parte I della direttiva;
§ le acque riconosciute estratte dal suolo di un Paese terzo e importate come acque minerali naturali dall’autorità responsabile di uno Stato membro.
La direttiva in esame non è applicabile:
§ alle acque che sono dei medicinali[6];
§ alle acque minerali naturali utilizzate a fini curativi alla sorgente (negli stabilimenti termali o idrotermali);
§ alle acque minerali naturali destinate all'esportazione in Paesi terzi.
I trattamenti delle acque minerali naturali autorizzati riguardano:
§ separazione degli elementi instabili (come i composti di ferro e zolfo);
§ separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell’arsenico da talune acque;
§ separazione di componenti indesiderabili.
Le norme generali di etichettatura, di presentazione e di pubblicità, sono disciplinate dalla direttiva 2000/13/CE[7]. La direttiva in esame consente indicazioni di proprietà salutari per un’acqua minerale naturale, a condizione del rispetto della direttiva medesima o di criteri nazionali, basati su metodi scientificamente sperimentati. Gli Stati possono inoltre adottare particolari disposizioni per menzioni concernenti l’idoneità di un’acqua minerale naturale per l’alimentazione dei lattanti.
La commercializzazione di un’acqua minerale naturale può temporaneamente essere sospesa o limitata da uno Stato membro, qualora abbia motivo di ritenere che un'acqua minerale naturale non sia conforme alle indicazioni della direttiva o presenti un pericolo per la salute pubblica.
Trattandosi, essenzialmente, di rifusione di normativa in vigore da tempo, non sono indicati termini per il recepimento della direttiva in esame.
Come evidenziato anche nell’analisi tecnico-normativa, lo schema di decreto legislativo appare complessivamente conforme alla direttiva comunitaria.
L’analisi tecnico-normativa evidenzia che l’intervento normativo è conforme al riparto delle competenze previste dalla normativa vigente tra le Regioni e gli enti locali.
Come sottolineato dall’Analisi di impatto della regolamentazione destinatari diretti degli effetti dell’intervento sono il Ministero della salute, le Regioni, i produttori, i beneficiari sono i consumatori.
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File: AS0317a.doc
[1] Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali.
[2]Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE.
[3] Art. 10 del D.lgs. n. 105 del 1992.
[4]Recepita con il D.lgs. n. 105 del 1992.
[5]Direttiva 96/70/CE, recepita con il D.lgs. n. 339 del 1999
[6]Ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, recepita con il D.Lgs. n. 219 del 2006.
[7] Direttiva 2000/13/CE in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, nonché della loro pubblicità, recepita con il D. Lgs. n. 181 del 2003.