Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: D.L. 78/2009 ' A.C. 2561 Documentazione per l'esame in sede consultiva - XII Commissione Affari sociali
Riferimenti:
AC N. 2561/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 187    Progressivo: 12
Data: 07/07/2009
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: XII-Affari sociali
Altri riferimenti:
DL N. 78 DEL 01-LUG-09   DL N. 78 DEL 01-LUG-09
DL N. 78 DEL 01-LUG-09     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Documentazione per l'esame in
sede consultiva
XII Commissione Affari sociali

D.L. 78/2009 – AC 2561

 

 

 

 

 

 

 

n. 187/12

 

 

 

7 luglio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali

( 066760-3266 – * st_affarisociali@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Studi – Area finanza pubblica

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

Servizio Bilancio dello Stato

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it 

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

§       La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AS0105.doc

 


INDICE

Sintesi del contenuto

§      Contenuto  3

§      Quadro di sintesi degli effetti finanziari17

Disposizioni di competenza della XII Commissione

§      Articolo 20 (Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)25

§      Articolo 22 (Settore sanitario)30

§      Articolo 23, comma 8 (Estinzione dei crediti pregressi vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I)42

 

 


SIWEB

Sintesi del contenuto

 


 

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 2561

Numero del decreto-legge

78/2009

Titolo del decreto-legge

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

Numero di articoli

 

testo originario

26

Date:

 

Emanazione

1 luglio 2009

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

1 luglio 2009

approvazione del Senato

-

Assegnazione

1 luglio 2009

Scadenza

30 agosto 2009

Commissione competente

V Bilancio e VI Finanze

Pareri previsti

I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali

 

 


Contenuto

 

Il decreto legge reca una serie di misure dirette a contrastare la crisi economica in atto, nonché disposizioni per la proroga di termini in scadenza e per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

 

L’articolo 1 reca misure a favore dell’occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali.

In particolare:

§      si prevede la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, destinando gli stessi ad un’attività produttiva finalizzata all’addestramento, erogando nel contempo ai richiamati lavoratori una retribuzione pari alla differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione (commi 1-4);

§      si destinano nuove risorse per la CIGS in caso di cessazione di attività (comma 5);

§      si aumenta l’integrazione salariale per i lavoratori che riducono l’orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi (comma 6);

§      si introducono misure di sostegno per l’attività imprenditoriale posta in essere da lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito (commi 7-8).

 

L’articolo 2 reca misure per io contenimento del costo delle commissioni bancarie. A tal fine il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento e che la data di disponibilità economica per il beneficiario per i medesimi titoli non può superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento, mentre a decorrere dal 1° aprile 2010 la stessa data di disponibilità economica non potrà superare i quattro giorni per tutti i titoli.

Il comma 2, al fine di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, prevede che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non possa comunque superare lo 0,5 per cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento.

Il comma 3 interviene in materia di surroga dei mutui immobiliari, prevedendo l’obbligo di risarcire il cliente in capo alla banca surrogata in caso di ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta. Ai sensi del comma 4 le disposizioni recate dai commi 2 e 3 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

L’articolo 3 reca misure per la riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie, improntate sulla promozione dell’efficienza e della concorrenza nel mercato del gas naturale. A tal fine si prevede che con decreto sia adottate specifiche misure che vincolano ciascuna azienda fornitrice di gas che abbia un peso assai rilevante sul mercato nazionale, ad offrire in vendita un determinato volume di gas tramite procedure concorrenziali alle condizioni e modalità stabilite dall’AEEG (comma 1). Il prezzo da riconoscere all’azienda che vende il gas in tali procedure concorrenziali è stabilito con decreto sulla base dei prezzi medi dei mercati europei verificando che il prezzo da riconoscere sia congruo rispetto ai costi di approvvigionamento del cedente (comma 2). Si prevede inoltre l’adozione di apposite misure da parte dell’AEEG per consentire un’efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le menzionate procedure concorrenziali (comma 3). Nel caso i termini per i suddetti adempimenti non fossero rispettati, i relativi provvedimenti sono transitoriamente adottati con DPCM (comma 4).

 

L’articolo 4 reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico. Per l’autorizzazione e realizzazione degli interventi è prevista la nomina di commissari straordinari del Governo con poteri di sostituzione e di deroga, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

 

L’articolo 5 introduce, in favore dei titolari di reddito d’impresa, un regime di detassazione degli utili reinvestiti in determinati beni strumentali. Il comma 1 dispone la detassazione di un ammontare corrispondente al 50 per cento degli investimenti in macchinari ed apparecchiature inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010. Ai sensi del comma 2 la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999.

Il comma 3 stabilisce che il beneficio è revocato in caso di cessione del bene oggetto dell’investimento ovvero di destinazione dello stesso a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto.

 

L’articolo 6 dispone che, entro il 31 dicembre 2009, saranno modificati alcuni coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili indicati nel decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988. I nuovi coefficienti saranno diretti a favorire una accelerazione dell’ammortamento dei beni a più avanzata tecnologia e dei beni che producono risparmio energetico; sul piano finanziario, gli effetti saranno compensati dalle modifiche ai coefficienti di ammortamento dei beni industrialmente meno strategici.

 

L’articolo 7 reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari. In particolare, per nuovi crediti erogati a decorrere dal 1° luglio 2009 e limitatamente alla parte eccedente la media dei due anni precedenti si dispone:

§      l’incremento dallo 0,3% allo 0,5% della quota deducibile nell’anno per svalutazione o accantonamento fiscale;

§      la riduzione da 18 a 9 anni del periodo in cui è ripartita la deduzione della quota eccedente il predetto limite annuo.

Il comma 3 reca norme antielusive dirette ad evitare che i contratti già in corso vengano sostituiti o rinnovati al fine di fruire dei benefici introdotti.

 

L’articolo 8 demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione – denominato “export banca” - attraverso l’attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A, volto a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese, assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A.

 

L’articolo 9 introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento delle somme dovute dalle P.A. per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La nuova disciplina è volta ad evitare in futuro ritardi eccessivi nei pagamenti della P.A. e pertanto a ridurre i possibili oneri a carico delle imprese, nonché a sanare i debiti pregressi attraverso l’avvio di un processo di liquidazione dei residui cumulati nel passato. A tale ultimo fine si prevede una rilevazione straordinaria dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 e che risultano iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l’anno 2009, al fine di renderli liquidabili nei limiti delle risorse stanziate con l’assestamento del bilancio dello Stato.

 

L’articolo 10 interviene sulla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento alle disposizioni in materia di crediti IVA vantati dai contribuenti. Le principali modifiche introdotte riguardano il rinvio ad un decreto ministeriale che potrà prevedere, con decorrenza 2010 e tenendo conto delle esigenze di bilancio, l’aumento da 516.190 euro a 700.000 euro del limite massimo di credito compensabile nell’anno da ciascun contribuente e l’introduzione di misure finalizzate a contrastare gli abusi in materia di utilizzo in compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro quale, ad esempio, l’obbligo del visto di conformità delle dichiarazioni nelle quali risulti un credito IVA superiore a 10.000 euro da utilizzare in compensazione. In merito alla decorrenza, si segnala che il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 1° luglio 2009; tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha emanato il 2 luglio 2009 un comunicato stampa al fine di precisare che le disposizioni contenute nell’articolo 10 “avranno effetto a decorrere dall’1 gennaio del 2010”.

 

L’articolo 11 prevede l’integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati allo scopo di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali.

 

L’articolo 12, al fine di dare attuazione a convenzioni internazionali tra i paesi dell’OCSE, reca norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti “paradisi fiscali”. In particolare, dispone che gli investimenti e attività di natura finanziaria, ove detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, si presumano costituiti – ai fini fiscali e salva la prova contraria - mediante redditi sottratti a tassazione. Viene all’uopo inasprito l’apparato sanzionatorio; si prevede inoltre che venga creata apposita unità speciale presso l’Agenzia delle entrate.

 

L’articolo 13, allo scopo di contrastare la pratica dell’indebito arbitraggio fiscale, subordina l’accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, ad una verifica di effettività sostanziale, modificando all’uopo alcune disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917.

 

L’articolo 14 prevede una tassazione separata dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale.

 

L’articolo 15 reca diverse disposizioni in materia di accertamento e di riscossione. In particolare, si semplifica la disciplina delle verifiche reddituali per determinare le prestazioni previdenziali ed assistenziali; nel caso di pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta alla fonte, si individua nel terzo esecutato il soggetto tenuto agli adempimenti fiscali; si modifica la disciplina del diritto al discarico per inesigibilità; si amplia l’ambito operativo del pagamento rateizzato delle imposte; infine, per gli atti prodotti con sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del responsabile dell’atto con la sua è equiparata con l’indicazione a stampa del medesimo.

 

L’articolo 16 reca, al comma 1, la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni ivi indicate, attraverso l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal provvedimento. Il comma 2 prevede l’utilizzo di una parte di tali maggiori entrate e minori spese, non utilizzate a copertura finanziaria, per il finanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Tali risorse iscritte sul Fondo sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013 (comma 3).

 

L’articolo 17 modifica, con i commi 1-9, la disciplina sul riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici, di cui all’articolo 2, comma 634 e seguenti della legge finanziaria per il 2008 e all’articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008.

In particolare, il comma 1 differisce dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l’applicazione del meccanismo cd. “taglia-enti”, ovvero la soppressione ex lege degli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti per i quali non siano intervenuti provvedimenti di riordino. Il comma 2differisce al 31 ottobre 2009 il termine per l’emanazione dei regolamenti di riordino degli enti pubblici, modificando nel contempo la loro procedura di adozione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio complessivamente ascritti al processo di riordino degli enti pubblici, pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009, il comma 3 prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, vengano assegnati a ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009.  Nelle more dell’adozione del decreto recante gli obiettivi di risparmio, il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e finanze ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato. Il comma 5prevede l’adozione da parte delle amministrazioni vigilanti di ulteriori interventi di contenimento strutturale della spesa, idonei a garantire il conseguimento dell’obiettivo di risparmio di cui al comma 3. Il comma 6 integra i principi e criteri direttivi cui devono attenersi i regolamenti di riordino, introducendo ulteriori previsioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio. Il comma 7 dispone che le amministrazioni e gli enti interessati dai piani di razionalizzazione e riordino, non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione. Il comma 8 prevede che entro il 30 novembre 2009 le Amministrazioni vigilanti comunichino alla Ragioneria Generale e al Dipartimento della Funzione Pubblica le economie conseguite in via strutturale. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT della pubblica amministrazione, fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Il comma 8 mantiene inoltre ferma, nell’ ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, l’applicazione di una clausola di salvaguardia finanziariain base alla quale si deve operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici  Il comma 9 prevede infine che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sia determinata la quota di risorse da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3.

I commi da 10 a 19 recano una serie di norme e di proroghe in materia di concorsi ed assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

I commi 20-22, conferiscono carattere definitivo alla disciplina transitoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2008, che aumenta da 3 a 4 il numero dei componenti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

I commi 23 e 24 modificano in più parti l’articolo 71 del D.L. 112/2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici.

In particolare, viene escluso che gli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale del dei Vigili del fuoco, possano essere ridotti in caso di assenze per malattia; si prevede che nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, per il rilascio della certificazione medica, oltre a una struttura sanitaria pubblica, si può ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; vengono ridotte le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali effettuare le visite mediche di controllo; viene abrogata la norma che prevedeva la non assimilazione delle assenze dal servizio di qualsiasi tipo alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa; si prevede che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico delle aziende sanitarie locali.

Il comma 25 stabilisce che il termine per l’adozione dei regolamenti di delegificazione volti ad attuare il piano programmatico di interventi per la scuola, fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008 (termine, quindi, scaduto il 25 giugno 2009), si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri.

Il comma 26 modifica in più parti l’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare:

§      si include il lavoro accessorio tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili nella pubblica amministrazione (lettera a));

§      si prevede che con direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione vengano definiti i criteri per la redazione di un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e sui lavoratori socialmente utili (LSU) utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, il quale redige un rapporto annuale al Parlamento; inoltre, si prevede che al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato (lettere b) e c));

§      riconosce a favore dei lavoratori flessibili nella P.A. il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato (lettera d)).

Il comma 27 prevede che il rapporto informativo introdotto dal comma 27 (riguardante le tipologie di lavoro flessibile e i lavoratori socialmente utili utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento delle funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, la quale redige un rapporto annuale al Parlamento) dia conto anche gli incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 17, ai commi 28 e 29, modifica il Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) consentendo, ai fini della presentazione telematica di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni, l’identificazione del cittadino tramite le credenziali per l’accesso alla sua utenza personale di posta elettronica certificata e istituendo, a fini di trasparenza amministrativa, un Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, gestito dal CNIPA.

Il comma 30 estende l’ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all’affidamento di studi o consulenze.

Il comma 31 prevede che, in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, il Presidente della Corte dei conti può richiedere alla sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale alle quali le sezioni regionali si devono conformare.

Il comma 32 autorizza le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati al fine esclusivo della salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle rispettive posizioni finanziarie.

I commi 33 e 34 autorizzano l’ENAC ad impiegare la quota dell’avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali in spese per investimenti e ricerca, finalizzate anche alla sicurezza, previa determinazione da parte del Ministero infrastrutture e trasporti.

Il comma 35 destina ad obiettivi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione le risorse già stanziate in favore delle imprese di autotrasporto merci, sotto forma di agevolazioni fiscali volte a ridurne i costi di esercizio.

 

L’articolo 18 prevede l’adozione di decreti del Ministro dell’economia volti a disciplinare la gestione delle disponibilità finanziarie delle società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, nonché degli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche; tali soggetti possono, tra l’altro, essere obbligati a detenere tutte le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato, mentre il ricorso a forme di indebitamento viene subordinato alla assenza di risorse sui relativi conti di tesoreria.

 

L’articolo 19,comma 1, estende le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, valevoli per amministrazioni pubbliche, alle società pubbliche, alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara; alle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; e alle società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Tali società hanno l’obbligo di adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

Il comma 3, che novella l’articolo 7-octies del D.L. n. 5/2009, raddoppia la percentuale di rimborso riconosciuto ai titolari di obbligazioni Alitalia e concede un rimborso anche ai titolari di azioni della stessa società.

Il comma 4prevede l’applicazione delle attuali condizioni più favorevoli anche agli obbligazionisti che abbiano presentato domanda di rimborso prima dell’entrata in vigore del presente decreto-legge e aumenta l’autorizzazione di spesa in relazione ai maggiori oneri derivanti dal comma 3.

Le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi da 5 a 13modificano la disciplina relativa agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate dallo Stato, novellando a tal fine la disciplina introdotta dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008). In particolare, il comma 2 prevede l’invio alla sezione competente della Corte dei Conti delle delibere autorizzative all’assunzione di nuove partecipazioni e al mantenimento delle attuali e proroga al 30 settembre 2009 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche controllanti devono cedere a terzi - nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica - le società e le partecipazioni vietate. 

Il comma 5 permette alle amministrazioni  dello Stato di affidare  direttamente  la gestione di fondi o interventi pubblici a società a  capitale  interamente pubblico dalle stesse controllate.

Il comma 6 reca un’interpretazione autentica dell’articolo 2497, primo comma, del codice civile, relativo alla responsabilità di società e di enti nella loro attività di direzione e coordinamento di società.

I commi 7 e 8 prevedono prevede che l’organo di amministrazione - previa delibera dell’assemblea dei soci - possa attribuire deleghe operative al presidente, e fissarne in concreto contenuto e compenso; nonché delegare proprie attribuzioni ad un solo componente al quale, unitamente al Presidente, nell’ipotesi in cui ad esso siano state attribuite deleghe operative, possono essere riconosciuti compensi .Il comma 10 reca disposizioni in ordine all’entrata in vigore delle modifiche statutarie, mentre il comma 9 abroga la norma che disponeva la riduzione a tre del numero dei membri del consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e della Sogin S.p.A.

I commi 11-12 recano disposizioni relative all’Istituto poligrafico dello Stato, demandando ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle  finanze la ridefinizione dei compiti e delle funzioni dell’Istituto.

Il comma 13 è finalizzato a far salve le specifiche disposizioni vigenti inerenti lo statuto della Cassa depositi e prestiti.

 

L’articolo 20 detta disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in tutte la fasi del procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità e di concessione dei conseguenti benefici nonché un maggiore coinvolgimento dell’Istituto nei procedimenti giurisdizionali. Viene inoltre prevista la nomina, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile.

 

L’articolo 21 interviene in tema di rilascio di concessioni di giochi, autorizzando l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) ad avviare le procedure di gara per la concessione, a decorrere dal mese di giugno 2010, della raccolta delle lotterie nazionaliad estrazione istantanea e differita.

 

L’articolo 22 reca una serie di disposizioni in materia di programmazione delle risorse destinate al settore sanitario.

In primo luogo viene prorogato al 15 settembre 2009 il termine per la stipula della specifica Intesa tra Stato e regioni cui è subordinato il finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale.

Viene istituito, a decorrere dal 2010, un fondo, con dotazione pari a 800 milioni di euro, per la realizzazione di interventi destinati al settore sanitario che dovranno essere definiti con apposito decreto interministeriale.

Viene disciplinata l’adozione del provvedimento di diffida della regione Calabria , da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ad adottare, entro settanta giorni, un piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale.

Viene istituito, a decorrere dal 2009, a valere su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo di 50 milioni di euro, per l’erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell’ospedale “Bambino Gesù”.

 

L’articolo 23 reca una serie di proroghe di termini in scadenza di disposizioni di legge. 

In particolare, ilcomma 1, sospende per ulteriori sei mesi - fino al 31 dicembre 2009 - le procedure esecutive di rilascio per finita locazione (sfratto) previste dal decreto-legge 158/2008.

Il comma 2 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 la sospensione dell’efficacia della nuova normativa in materia di attività di trasporto mediante autoservizi non di linea, introdotta dall’art. 29, comma 1-quater, deldecreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009.

Il comma 3 novella l’articolo 41, commi 1-4, del decreto-legge n.248 del 2007, disponendo l’ulteriore proroga  (dal 30 giugno 2009 al 30 settembre 2009) di una serie di termini relativi ad assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento a personale delle polizia di Stato.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2009 le graduatorie dei concorsi riservati ai vigili del fuoco volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali si attinge in parti uguali, nonché del concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2.

Il comma 5dell’articolo 23 differisce dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A.), ora INVITALIA, per quanto concerne in particolare la cessione alle regioni delle società regionali dell’Agenzia.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2009 il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica previsto dall’art. 159 del D.Lgs. 42/2004 (c.d. Codice del paesaggio).

Il comma 7 proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l’attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio.

Il comma 8, proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine per l’esercizio della facoltà attribuita al commissario liquidatore per la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma.

Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2010 il termine per completare l’adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere alle norme di prevenzione incendi.

Il comma 10differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l’accumulo e la distribuzione dell’acqua.

Il comma 11 proroga di tre mesi (e quindi sino al 18 settembre 2009) il termine previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 188/2008, per l’iscrizione dei produttori di pile e accumulatori al Registro nazionale istituito dal comma 1 del medesimo articolo, necessaria per l’immissione sul mercato dei prodotti medesimi.

Il comma 12 differisce di ulteriori sei mesi – dal 1° luglio 2009 al 1°gennaio 2010 - l’operatività dell’abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa, ovvero le disposizioni dettagliatamente elencate all’articolo 354, comma 1, del Codice nonché delle relative norme di attuazione.

Il comma 13 è volto a differire l’applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per avviare l'attività d’impresa, disponendo che essa si applichi dal 1° ottobre 2009.

Il comma 14 dispone, a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma dell’aprile 2009, la proroga di sei mesi dei termini indicati dagli artt. 191, 192 e 193 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005), rispettivamente nelle ipotesi di motivata richiesta di proroga, di documentata richiesta di ripresa della procedura, di motivata e documentata istanza di reintegrazione nei diritti, onde evitare che il mancato rispetto di detti termini comporti la perdita di un diritto di proprietà industriale da parte del titolare. Alle richieste e istanze in oggetto l’interessato è tenuto ad allegare unicamente l’autocertificazione attestante la condizione di residente in uno dei comuni danneggiati dal sisma.

Il comma 15, in connessione con il sisma dell’aprile 2009, differisce al 30 aprile 2010 l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell’Abruzzo; conseguentemente viene prorogato il termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio.

Il comma 16 differisce di ulteriori sei mesi (quindi al 1° gennaio 2010) l’entrata in vigore della disciplina della class action introdotta dalla legge finanziaria 2008 nell’ambito del Codice del consumo (art. 140-bis).

I commi 17-19, attraverso novelle alla legge istitutiva del Consiglio della magistratura militare e l’abrogazione delle previsioni della legge finanziaria 2008, prevedono un’ulteriore riduzione dei componenti del Consiglio della magistratura militare e recano le conseguenti modifiche nella composizione del Consiglio. Le medesime disposizioni prorogano di due mesi l’attuale composizione del Consiglio.

Il comma 20 conferma il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

Il comma 21 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine (introdotto dall’art. 5, comma 2-quater, del decreto-legge 208/2008) oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell’emanazione da parte del Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della TIA stessa.

 

Le disposizioni introdotte dai commi 1-72 dell’articolo 24 sono volte ad assicurare, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso. La norma di cui al comma 76 autorizza una spesa di 510 milioni di euro per le finalità indicate dall’insieme delle disposizioni.

 

L’articolo 24, comma 73 modifica la legge di riforma dei servizi di informazione (legge 124/2007) sotto il profilo della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza, prevedendo l’emanazione di un apposito regolamento del Presidente del Consiglio in materia, la cui attuazione è affidata al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ed escludendo, per la trattazione delle informazioni classificate come “riservate” (livello minimo di segretezza), l’obbligo di nulla osta di sicurezza (NOS) che permane per le classifiche più delicate: segretissimo, segreto e riservatissimo.

 

Il comma 74, autorizza la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia.La proroga può essere disposta per ulteriori due semestri, con incremento del contingente di 1.250 militari, per un totale complessivo di 4.250 unità.

Il comma 75prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate la corresponsione di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

 

Il comma 1dell’articolo 25 autorizza una spesa di 284 milioni di euro, per l’anno 2009, in soli di termini di competenza, destinati alla partecipazione dell’Italia a banche e fondi internazionali.

 

I commi 2 e 3  dispongono il recupero – in 24 mensili a decorrere dal mese di gennaio 2010 - dei versamenti fiscali e contributivi sospesi per il periodo dal 6 aprile al 30 novembre 2009 nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici.

 

I commi 4 e 5 provvedono ad incrementare di 55 milioni per il 2009, 289 milioni per il 2010 e di 84 milioni per il 2011, le risorse finanziarie utilizzabili dal CIPE per gli interventi di ricostruzione e le altre misure di sostegno in favore dei medesimi territori.

 

Il comma 6 precisa che il finanziamento per i programmi di sviluppo della banda larga per il periodo 2007-2013, di cui all’art. 1 della legge n. 69/2009, è garantito fino ad un limite massimo di 800 milioni di euro.

 


Quadro di sintesi degli effetti finanziari

Per quanto concerne i profili finanziari, il provvedimento non reca effetti in termini di variazione dell’indebitamento netto della P.A.

Occorre tuttavia rilevare che l’articolo 16, comma 2, del decreto stabilisce che quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal decreto medesimo che non sono utilizzate a copertura dello stesso siano destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), per un importo pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, 3,4 milioni per l'anno 2010, 3,9 milioni per l'anno 2011 e 1.907,4 milioni per l'anno 2012.

Ai sensi del successivo comma 3, le suddette risorse iscritte sul Fondo sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013[1].

Per quanto concerne il saldo netto da finanziare (nonché il fabbisogno) il provvedimento reca effetti positivi di miglioramento nell’intero quadriennio 2009-2012.

 

La tabelle seguenti riepilogano gli effetti complessivi del decreto-legge in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare per il quadriennio 2009-2012, disaggregandoli tra quelli relativi al reperimento delle risorse (in termini di maggiori entrate e minori spese) e quelli che ne indicano gli impieghi (minori entrate e maggiori spese[2]).

 


 


INDEBITAMENTO NETTO P.A.
 (mln euro)

 

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

1.084

2.689

2.527

2.093

Minori Spese

 154

 1.099

 889

 1.009

Totale reperimento risorse

1.239

3.789

3.416

3.103

Minori entrate

 513

 1.872

2.469

 336

Maggiori spese

723

 1.913

943

 859

Totale impieghi

 1.236

 3.785

3.412

 1.195

Dotazione FISPE

2

3

4

1.907

Variazione Indebitamento netto

-

-

-

-

 


SALDO NETTO DA FINANZIARE
 (mln euro)

 

2009

2010

2011

2012

Maggiori entrate

1.384

2.034

1.372

1.093

Minori Spese

354

 2.254

 2.044

 2.009

Totale reperimento risorse

1.739

4.289

3.416

3.103

Minori entrate

203

 1.872

 2.469

 336

Maggiori spese

1.276

 1.359

859

 859

Totale impieghi

1.479

 3.231

 3.328

 1.195

Dotazione FISPE

2

3

4

1.907

Variazione Saldo netto da finanziare

257

1.054

84

-

 

 

Per quanto concerne le risorse reperite dal provvedimento, le stesse ammontano - in termini di saldo netto – ad un importo pari, in valori cumulati nel quadriennio 2009 -2012, a circa 12,5 miliardi di euro, di cui circa 5,9 miliardidi maggiori entrate e 6,6 miliardidi minori spese.

Tale importo comprende sia le disposizioni indicate nella norma di copertura (art. 16), sia quelle contenute negli articoli che recano congiuntamente la disposizione onerosa e quella a copertura.

Al netto della destinazione al Fondo per interventi di politica economica sopra richiamata, tali risorse sono utilizzate - sempre in termini cumulati per il quadriennio 2009-2012 - per un importo di 9,2 miliardi di euro e generano un miglioramento del saldo netto da finanziare nell’intero periodo pari a circa 1,4 miliardi di euro.

 

Le maggiori entrate derivano principalmente dagli interventi di contrasto alla illecita compensazione dei crediti (art. 11) ed ai paradisi fiscali (art.12), nonchè agli arbitraggi fiscali internazionali (art.13), dalle misure in materia di tassazione delle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti (art.14), dalla riforma della disciplina in materia di rilascio di concessioni nel settore dei giochi (art.21) e dal potenziamento delle attività di riscossione (art.15).

 

Le minori entrate sono essenzialmente ascrivibili alla detassazione degli utili reinvestiti in macchinari (art.5), all’incremento della svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza (art.7) e alle misure di natura tributaria e contributiva in favore dei contribuenti colpiti dai recenti eventi sismici nella regione Abruzzo (art.25, c.2-3).

 

Dal lato della spesa, le nuove economie derivano essenzialmente dalle misure dirette a prevenire gli abusi in materia di compensazione dei crediti fiscali (art.10) e a contrastare le frodi in materia di invalidità civile (art. 20).

 

Le maggiori spese sono, infine, prevalentemente riconducibili alla proroga delle missioni internazionali di pace (art. 24), agli interventi  in materia di partecipazione a banche e fondi internazionali (art.25, c.1), al rimborso delle obbligazioni Alitalia (art.19, c.3) e ad altre misure conseguenti gli eventi sismici in Abruzzo (art.25, c2-3).

 

Si rileva, infine, che il decreto legge reca una serie di ulteriori interventi di spesa che vengono coperti a valere su risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, come nel caso, ad esempio, delle disposizioni dirette ad introdurre un premio di occupazione ai datori di lavoro e a rifinanziare la cassa integrazione guadagni straordinaria (art.1), i cui oneri sono posti a carico delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. a segnalare anche la riduzione del tetto della spesa farmaceutica (art. 22), destinata alla creazione di un Fondo per interventi nel settore sanitario.

Altre misure di carattere agevolativo per i cittadini e le imprese introdotte dal provvedimento non determinano invece nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come ad esempio quelle dirette al contenimento del costo delle commissioni bancarie (art.2), alla riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie (art.3), alla creazione di un sistema integrato di «export banca» per l'internazionalizzazione delle imprese (art.8) e all’accelerazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art.9).

 

I grafici seguenti descrivono la composizione degli interventi previsti dal decreto-legge in termini di reperimento delle risorse finanziarie (maggiori entrate e minori spese correnti) e di utilizzo delle stesse (minori entrate e maggiori spese correnti). Il valore preso a riferimento è il saldo netto da finanziare

Il differenziale degli importi riportati nei grafici indica, per ciascun anno, l’ammontare destinato al miglioramento del saldo.

 

 

 

 

 


Effetti del Decreto legge per gli anni 2009-2012

 

 

Saldo netto da finanziare
(in milioni di euro)

Indebitamento netto
(in milioni di euro)

Art.

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

 

REPERIMENTO RISORSE

1.738,5

4.288,6

3.416,1

3.102,5

1.238,5

3.788,5

3.416,0

3.102,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate

1.384,4

2.034,4

1.371,9

1.093,4

1.084,4

2.689,4

2.526,9

2.093,4

5

Effetti indotti di recupero del gettito per acquisti macchinari detassati

160,0

 -

 -

 -

 160,0

 -

 -

 -

10

Contrasto alla illecita compensazione  dei crediti fiscali

 -

 -

 -

 -

 200,0

 1.000,0

 1.000,0

 1.000,0

14

Tassazione plusvalenze riserve auree

500,0

 500,0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

12

Contrasto evasione nei paesi a fiscalità privilegiata -“ Paradisi fiscali

 -

 415,0

 650,0

 473,0

 -

 415,0

 650,0

 473,0

13

Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali

 -

 606,0

 346,0

 346,0

 -

 606,0

 346,0

 346,0

15

Potenziamento attività di riscossione

224,4

 311,9

 274,4

 274,4

 224,4

 311,9

 274,4

 274,4

21

Concessioni in materia di giochi

500,0

 100,0

 -

 -

 500,0

 100,0

 -

 -

25,
c. 2-3

Recupero tributi e contributi previden­ziali sospesi sisma Abruzzo

 -

 101,5

 101,5

 -

 -

 256,6

 256,6

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese

354,1

 2.254,2

 2.044,2

 2.009,1

 154,1

 1.099,1

 889,1

 1.009,1

1, c. 2

Riduzione Fondo sociale per l’occupazione e formazione a copertura della flessibilità utilizzo ammortizzatori sociali

20,0

 150,0

 -

 -

20,0

 150,0

 -

 -

1, c. 5

Riduzione Fondo sociale per l’occupazione e formazione a copertura integrazione salariale per crisi aziendali

25,0

 

 

 

25,0

 

 

 

1, c. 6

Riduzione Fondo sociale per l’occupazione e formazione a copertura contratti di solidarietà

40,0

80,0

 

 

40,0

80,0

 

 

10

Contrasto illecita compensazione crediti fiscali

200,0

 1.000,0

 1.000,0

 1.000,0

 -

 -

 -

 -

19, c. 3

Rimborso risparmiatori Alitalia

 -

 -

 -

 100,0

 -

 -

 -

 100,0

20

Contrasto frodi invalidità civile

 -

 10,0

 30,0

 50,0

 -

 10,0

 30,0

 50,0

16, c. 1

Riduzione autorizzazione di spesa Fondo missioni di pace

10,0

 -

 -

 -

 10,0

 -

 -

 -

17,
c. 23-24

Riduzione del FISPE per copertura oneri delle visite fiscali a carico delle Aziende sanitarie

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

22, c. 2

Riduzione tetto spesa farmaceutica per istituzione del Fondo interventi nel settore sanitario

-

800

800

800

-

800

800

800

22, c. 6-7

Riduzione del FSN per contributo ospedale Bambino Gesù

50

50

50

50

50

50

50

50

25, c. 2-3

Recupero tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo

 -

155,1

155,1

 -

 -

 -

 -

 -


 

 

 

Saldo netto da finanziare
(in milioni di euro)

Indebitamento netto
(in milioni di euro)

Art.

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

 

IMPIEGHI DELLE RISORSE
(al netto della destinazione al FISPE)

1.478,8

 3.230,6

 3.328,1

 1.195,1

 1.236,1

 3.785,1

 3.412,1

 1.195,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate

203,0

 1.872,0

 2.469,0

 336,0

 513,0

 1.872,0

 2.469,0

 336,0

5

Detassazione degli utili reinvesti in macchinari

 -

 1.833,0

 2.390,0

 224,0

 -

 1.833,0

 2.390,0

 224,0

7

Incremento svalutazione fiscale crediti in sofferenza

 -

 39,0

 79,0

 112,0

 -

 39,0

 79,0

 112,0

25,
c. 2-3

Agevolazioni tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo

203,0

 -

 -

 -

 513,0

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese

1.275,8

 1.358,6

859,1

 859,1

723,1

 1.913,1

 943,1

 859,1

1, c. 2

Flessibilità utilizzo ammortizzatori sociali per progetti di formazione e lavoro

20,0

 150,0

 -

 -

20,0

 150,0

 -

 -

1, c. 5

Proroghe biennali del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendali

25,0

 

 

 

25,0

 

 

 

1, c. 6

Contratti di solidarietà per riduzione orario di lavoro

40,0

80,0

 

 

40,0

80,0

 

 

17,
c. 23-24

Oneri delle visite fiscali a carico delle Aziende sanitarie (comparto sicurezza e Vigili del Fuoco)

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

19, c. 3

Rimborso risparmiatori Alitalia

 -

 230,0

 -

 -

 -

 230,0

 -

 -

22, c. 2

Fondo per interventi nel settore sanitario

-

800

800

800

-

800

800

800

22, c. 6-7

Contributo per l’ospedale pediatrico Bambino Gesù

50

50

50

50

50

50

50

50

24

Proroga missioni di pace

510,0

 -

 -

 -

 510,0

 -

 -

 -

24, c. 74

Presidio territorio Forze armate

27,7

 39,5

 -

 -

 14,0

 21,0

 -

 -

25, c. 1

Partecipazione a banche e fondi internazionali

284,0

 -

 -

 -

 -

 284,0

 -

 -

25, c. 2-3

Tributi e contributi previden­ziali sospesi sisma Abruzzo - IRAP e addizionali

310,0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

25, c. 4

Fondo compensazione effetti finanziari

 -

 -

 -

 -

 55,0

 289,0

 84,0

 -

16, c. 2

Integrazione Fondo Interventi Strutturali di Politica Economica

2

3

4

1.907

2

3

4

1.907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Disposizioni di competenza della XII Commissione

 


Articolo 20
(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.

4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.

5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) nel primo periodo è soppressa la parola «anche»;

       b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;

       c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e»;

       d) è aggiunto, infine il seguente comma:

       «6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.».

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, e successive modificazioni. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

 

L’articolo 20 detta disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in tutte la fasi del procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità e di concessione dei conseguenti benefici nonché un maggiore coinvolgimento dell’Istituto nei procedimenti giurisdizionali. L’attuazione delle nuove disposizioni non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, essendo infatti previsto che l’Inps si avvalga delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, come integrate ad opera del D.P.C.M. 30 marzo 2007, che ha completato il trasferimento delle funzioni sulle procedure di invalidità dal Ministero dell’economia e delle finanze all’Istituto medesimo.

 

Viene in primo luogo disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’integrazione con un medico dell’INPS della composizione delle commissioni mediche delle ASL competenti agli accertamenti sanitari sulle invalidità e sull’handicap. In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’Inps.

 

Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle ASL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 [3], che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Le stesse commissioni sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia. La materia è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi.

 

All’Inps viene anche attribuita la competenza ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità, disponendosi, nel caso di accertata insussistenza degli stessi, l’immediata sospensione cautelativa del pagamento dei benefici economici, seguita dalla revoca degli stessi (art. 5, comma 5 del D.P.R. n.698/1994). A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2010 le domande dirette ad ottenere i benefici, corredate della necessaria certificazione medica, devono essere presentate all’Inps che provvederà a trasmetterle, in via telematica, alle Aziende sanitarie locali. 

Viene poi demandata ad un accordo quadro tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza Stato-regioni la disciplina delle modalità di affidamento all’Inps delle attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità e viene contemplata la successiva stipulazione di specifiche convenzioni tra l’Inps e le regioni per regolare gli aspetti tecnici e informativi relativi al procedimento per l’erogazione dei trattamenti di invalidità civile.

Infine, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina dei procedimenti giurisdizionali - mediante un intervento sull’articolo 10 del D.L. n. 203/2005[4] -. Da un lato, viene eliminato l’obbligo di notificare all’Avvocatura dello Stato gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile e le sentenze e i provvedimenti in essi pronunciati; dall’altro viene stabilito che nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie ed assistenziali nei casi in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, su richiesta di quest’ultimo al direttore della sede provinciale dell’Inps, alle indagini assista un medico legale dell’ente. Viene inoltre stabilito che nell’ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007, vale a dire dal momento in cui l’Inps, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. 30 marzo 2007, è subentrato al Ministero dell’economia nella controversie instaurate, provveda comunque l’Inps all’onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale

 

Con l’articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 è stato completato il trasferimento all’Inps delle residue competenze in merito ai procedimenti giurisdizionali ed alla verifica dei requisiti medico-legali e di reddito, relativi alle prestazioni economiche in materia di invalidità civile, cecità, sordomutismo, handicap e disabilità, competenze precedentemente attribuite alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile[5] incardinata presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed attualmente svolte dalle Commissioni di verifica[6] dell’INPS.

A seguito dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2007, a decorrere dal 1° aprile 2007, l’lNPS è subentrato definitivamente nell'esercizio delle suddette funzioni residuate allo Stato.

 

L’articolo in esame si chiude con la previsione della nomina, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992[7]. Viene espressamente previsto che dall’attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Profili finanziari (articolo 20)

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Minori spese correnti

0

10

30

50

0

10

30

50

0

10

30

50

 

La relazione tecnica afferma che i risparmi di spesa sono calcolati tenendo conto di quanto già previsto a legislazione vigente nonché della gradualità con cui le innovazioni opereranno sulle nuove concessioni di prestazioni.

Infatti, le disposizioni in esame sono dirette a integrare il processo di razionalizzazione delle competenze amministrative nell’iter di riconoscimento e concessione dei trattamenti di invalidità civile già delineato dall’articolo 42 del decreto-legge n. 269/2003[8], dall’articolo 10 del decreto-legge n. 203/2005[9] nonché, in attuazione di tali disposizioni, dal DPCM 30 marzo 2007. Pertanto, esse sono funzionali, in primo luogo, a potenziare il grado di conseguibilità degli obiettivi di economia ad esse associati e scontati nelle previsioni a legislazione vigente. In secondo luogo, introducendo aspetti innovativi di semplificazione e razionalizzazione, tali disposizioni appaiono suscettibili di recare effetti positivi per la finanza pubblica anche in termini di minori erogazioni di prestazioni non dovute, al momento non puntualmente quantificabili, in grado comunque di compensare anche i possibili effetti di riduzione dei tempi di liquidazione delle nuove prestazioni anche per le semplificazioni adottate.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, trattandosi di risparmi la cui quantificazione è accertabile solo a consuntivo, non appare prudenziale che essi siano scontati nei saldi di finanza pubblica ed utilizzati tra i mezzi di copertura di maggiori oneri certi e di definito ammontare (cfr. il successivo articolo 16, comma 1, lettera b).

Appare infine opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di invarianza degli oneri relativa al comma 6 sia riferibile sia all’istituzione di una commissione per la revisione delle tabelle delle percentuali di invalidità sia agli effetti di tale revisione.

Appare, infine, opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione recata dal comma 6, che attribuisce all’INPS l’onere delle spese legali nell’ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell’economia, possa derivare un maggiore onere, rispetto alla normativa vigente, a carico dell’Istituto, con conseguenti effetti negativi sull’indebitamento netto.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva l’opportunità di sostituire nella clausola di invarianza l’inciso “oneri aggiuntivi” con le seguenti parole “nuovi o maggiori oneri” in conformità alla prassi consolidata.

 

 


 

Articolo 22
(Settore sanitario)

 

1. All'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

       a) al comma 1-bis le parole: «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009»;

       b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009».

2. È istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.

3. Il fondo di cui al comma 2 è alimentato dalle economie conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'attività amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. In sede di riparto del finanziamento del servizio sanitario nazionale è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano in entrata al bilancio dello Stato.

4. Attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti disposizioni:

       a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché a provvedere a quanto previsto dall'articolo 1, comma 174 della medesima legge;

       b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero per i rapporti con le regioni, sulle cui conclusioni è sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, da redigere all'esito del riaccertamento dei debiti pregressi nonché dell'attivazione delle procedure amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente l'attendibilità degli stessi conti. Alla riunione del Consigli dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

       c) l'anzidetto Piano è approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne affida contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai sensi della precedente lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso; contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, cessa dal suo incarico;

       d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma.

5. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di criticità in essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le attività già espletati da Comitato e Tavolo anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.

6. Per la specificità che assume la struttura indicata dall'articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133:

       a) per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro;

       b) le parole da «comprensivi» fino a «15 febbraio 1995» sono soppresse.

7. L'importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è erogato alla struttura sanitaria di cui al comma 6 per le medesime finalità di cui al comma 6.

8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera b) dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP.

 

 

L’articolo 22 reca una serie di disposizioni in materia di programmazione delle risorse destinate al settore sanitario. In particolare si dispone:

§      il differimento al 15 settembre 2009 dei due termini fissati al 31 ottobre 2008 dalla disciplina previgente[10] per il rispetto delle condizioni necessarie per l’accesso, da parte delle Regioni, al finanziamento integrativo per gli anni 2010 (103.945 milioni di euro) e 2011 (106.265 milioni di euro)rispetto al livello fissato per il 2009 (102.683 milioni di euro). I predetti termini riguardano, rispettivamente, la stipula di un’intesa fra lo Stato e le regionicontenente specifici impegni (riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri; riduzione delle spese per il personale degli enti del SSN, l’adozione, per i casi in cui si profili uno squilibrio di bilancio nel settore sanitario, di forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini) e l’ emanazione , nel caso del mancato raggiungimento della predetta intesa, di un regolamento del  Ministro della salutecontenentele suddette misure di razionalizzazione della spesa;

§      la costituzione, a decorrere dal 2010, di un fondo, con dotazione pari a 800 milioni di euro, per la realizzazione di interventi destinati al settore sanitario che dovranno essere definiti con apposito decreto interministeriale[11]. Il fondo è alimentato attraverso le economie di spesa derivanti dalle misure recentemente adottate con il decreto legge n. 39/2009 - convertito dalla legge n. 77/2009 – in materia di spesa farmaceutica.

In particolare, con il decreto-legge è stata disposta una rimodulazione[12], con riferimento ai farmaci equivalenti, delle spettanze dell’azienda farmaceutica, del grossista e del farmacista sul prezzo di vendita al pubblico, pari, rispettivamente, a 58,65 per cento, 6,65 per cento e 26,7 per cento, con una quota rimanente dell’8 per cento ridistribuita tra grossista e farmacista, per il quale resta fermo comunque il limite minimo del 26,7 per cento[13].

Il Fondo è inoltre alimentato dalla attività di contrattazione dell’AIFA dei prezzi dei medicinali equivalenti di nuova immissione sul mercato[14]. Viene altresì rideterminato in riduzione (800 milioni di euro in valore assoluto e nella misura del 13,3 per cento in valore percentuale) per il 20010 il tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica[15] territoriale. Conseguentemente il livello di spesa cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro per l’anno 2010;

§      l’adozione del provvedimento di diffida della regione Calabria , da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ad adottare, entro settanta giorni, un piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale, in conseguenza dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo di verifica previsti dall’Intesa del 23 marzo 2005, relativamente agli anni 2007 e 2008.

 

Si ricorda che l’articolo 12 dell’Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito un Tavolo di verifica degli adempimenticherichiede ed esamina la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti, effettua una valutazione del risultato di gestione, riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

L’articolo 9 della citata Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito, presso il Ministero della salute, il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza cui è affidato il compito di vigilare sull’erogazione dei LEA, in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché sulla congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio sanitario nazionale. Il Comitato, istituito con decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, è composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Regioni.

Il mancato rispetto del predetto termine o la non congruità del piano comporta la nomina di un commissario per la predisposizione di un piano triennale di rientro dai disavanzi da redigere all’esito del riaccertamento dei debiti nonché dell’attivazione delle procedure amministrativo-contabili necessarie per valutare positivamente l’attendibilità degli stessi conti. Il piano, approvato dal Consiglio dei ministri - al quale partecipa anche il Presidente della Giunta regionale -, è attuato dal predetto Commissario che sostituisce gli organi della Regione nell’attuazione del medesimo. Contestualmente alla nomina del citato Commissario viene disposta la cessazione dall’incarico del Commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del21 dicembre 2007, n. 3635.

 

In proposito va ricordato che con D.P.C.M. dell’11 dicembre 2007, è stato dichiarato, nel territorio della regione Calabria, lo stato di emergenza socio-economico-sanitaria. E’ stata poi successivamente emanata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007 che, nello stabilire disposizioni urgenti per fronteggiare il predetto stato di emergenza, ha nominato altresì un Commissario delegato per la realizzazione degli interventi  necessari specificando i compiti ad esso attribuiti.

Va ricordata inoltre l’emanazione della Legge regionale 30 aprile 2009, n. 11 sul ripiano del disavanzo di esercizio per l’anno 2008 e sull’accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale. A tale legge ha fatto seguito la deliberazione della Giunta regionale del 5 maggio scorso che ha disposto misure per il contenimento della spesa per l’anno 2009.

 

Ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 159/2007[16]. Tale disposizione prevede che i crediti per i quali sia stata inoltrata ai creditori richiesta di informazioni da rendere entro un termine definito, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la citata comunicazione, i crediti non producono interessi; Risultano inoltre applicabili, in quanto compatibili, le procedure di cui al comma 2 dell’articolo 4 citato, relative alla nomina di commissari e subcommissari ad acta.

§      l’esclusione dei componenti della Regione Calabria, in sede di verifica sull’attuazione dei piani di rientro, dalle riunioni del Comitato e del Tavolo di verifica previsti dalla citata Intesa del 23 marzo 2005, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse, e la tempestiva designazione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, di altrettanti componenti supplenti. Le disposizioni in esame fanno comunque salvi gli atti espletati dal Comitato e dal Tavolo anteriormente all’entrata in vigore delle norme in commento;

§      l’istituzione, a decorrere dal 2009, a valere su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo di 50 milioni di euro, per l’erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell’ospedale “Bambino Gesù”. Tale disposizione viene giustificata in forza delle riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell’assistenza erogata dalla struttura sanitaria citata;

§      la rideterminazione, in diminuzione per tale importo, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2009-2011 e l’abrogazione delle disposizioni recate dall’articolo 79, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, nella parte in cui si specifica che gli importi stanziati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2009-20011 risultano comprensivi della somma di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale Bambino Gesù;

§      la precisazione che l'importo di 50 milioni di euro, destinati dalla legge finanziaria per il 2007, per gli anni 2007 e 2008, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato all’ospedale  «Bambino Gesù», sia erogato alla predetta struttura per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell’assistenza;

§      il coinvolgimento della Consip[17], nell’ambito del procedimento di verifica[18] degli adempimenti regionali in materia di acquisto di beni e servizi destinati alle strutture sanitarie.

Profili finanziari (articolo 22)

 

Il prospetto riepilogativo non ascriveal comma 1 alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non prende in considerazione le norme.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che alle disposizioni il cui termine viene prorogato, unificandolo al 31 ottobre 2009, non erano ascritti effetti diretti di miglioramento dei saldi.

Tali effetti (2 miliardi nel 2010 e 3 miliardi nel 2011) derivano, infatti, dalla riduzione, rispetto al tendenziale, del livello di finanziamento del sistema sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e alla conseguente riduzione attesa della spesa sanitaria. La relazione tecnica al ddl di conversione del DL 112/2008 precisava al riguardo che, a fronte delle minori risorse statali, le regioni, per garantire l’equilibrio finanziario del settore, avrebbero dovuto adottare misure di contenimento della spesa, ovvero coperture con risorse di bilancio extrasanitari [19]

 

Non vengono comunque modificate le disposizioni di cui all’art 79, commi 1-bis e 1-ter, del DL 112/2008, secondo cui per il 2010 ed il 2011 l’accesso al finanziamento integrativo rispetto al livello 2009 resta subordinato alla sottoscrizione di un’Intesa, il cui termine è spostato dal 31 ottobre 2008 al 31 ottobre 2009. Qualora non venga sottoscritta l’Intesa, la fissazione degli standard necessari per promuovere le misure di contenimento della spesa ospedaliera è adottata con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni[20]

 

Il prospetto riepilogativo ascriveai commi 2 e 3 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 2

0

800

800

800

0

800

800

800

0

800

800

800

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 3

0

800

800

800

0

800

800

800

0

800

800

800

Effetto netto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica afferma che le economie di 800 milioni di euro sulla spesa farmaceutica territoriale, da riversare nel fondo per interventi nel settore sanitario, sono garantite dall’andamento della spesa per farmaci equivalenti, su cui è intervenuto l’articolo 13 del decreto-legge n. 39/2009[21] allo scopo di porre fine al fenomeno degli extrasconti.

In particolare, le economie sono garantite dalla rimodulazione delle quote di spettanza (articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 39/2009) e dall’effetto dell’ordinaria attività di contrattazione dei prezzi dei farmaci equivalenti di nuova immissione sul mercato svolta dall’AIFA[22]. Tali fattori consentono una riduzione del tetto della spesa farmaceutica di 800 milioni di euro a decorrere dal 2010, corrispondenti, in termini percentuali, ad una riduzione dal 14 al 13,3 per cento[23].

La quantificazione è fatta sulla base dei seguenti parametri:

- il volume di spesa per farmaci equivalenti è stimabile in via prudenziale per il 2010 pari ad almeno 4.000 milioni di euro, sulla base dei dati AIFA sulla relativa crescita. Infatti, come risulta dalla tabella che segue, pur ipotizzando una crescita annua (20 per cento) significativamente inferiore a quella registrata nell’ultimo biennio (34 per cento in media), si determina nel 2010 un valore pari a 4.350 milioni di euro:

Volume di spesa farmaci equivalenti

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

(fonte AIFA)

(stima – ipotesi di crescita prudenziale del 20%)

Valore assoluto

1.689

2.334

3.020

3.624

4.349

Variazione %

 

38,19

29,39

20,00

20,00

 

- la riduzione dei prezzi evidenziata dal recente andamento delle contrattazioni sui prezzi dei farmaci equivalenti è pari ad almeno il 20 per cento rispetto ai prezzi precedentemente applicati (pari a 800 milioni di euro su un totale di 4.000 milioni di euro su base annua)[24];

- l’introduzione, da parte del citato decreto-legge n. 39/2009, di sanzioni per il contrasto del fenomeno degli extrasconti garantisce il mantenimento di questo nuovo e più basso livello dei prezzi a carico del SSN per i farmaci equivalenti;

- la riduzione del tetto di spesa farmaceutica territoriale garantisce comunque il conseguimento delle economie quantificate in quanto, qualora il tetto dovesse essere superato, opererebbe il meccanismo del ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, dei grossisti e dei farmacisti previsto dall’articolo 5 del decreto-legge n. 159/2007[25].

 

In merito ai profili di quantificazione, tenendo conto del fatto che i dati alla base della quantificazione sono omogenei a quelli della relazione tecnica al decreto-legge n. 39/2009 e che la quantificazione dei risparmi è basata su criteri prudenziali, non si hanno osservazioni da formulare[26].

 

 

Il prospetto riepilogativo non ascriveai commi 4 e 5 effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, con riferimento al comma 4, rileva che, in considerazione dell’urgente necessità di tutelare l’erogazione delle prestazioni sanitarie ricomprese nei Lea e, al contempo, di far fronte alla situazione di grave squilibrio economico-finanziario del comparto sanitario della regione Calabria, le disposizioni in esame sono dirette all’attivazione della procedura di cui all’art. 1, comma 180, della legge 311/2004, ai fini della presentazione di un Piano di rientro. Si prevede inoltre, l’eventuale estensione delle disposizioni, già previste per le regioni che hanno sottoscritto i Piani, in materia di commissariamento, nonché l’applicazione delle norme in materia di prescrizione dei debiti in esito all’attivazione delle procedure di riconciliazione dei debiti.

La RT precisa che il comma 5 introduce, con riferimento alle riunioni per la valutazione dei Piani di rientro, una condizione di incompatibilità per i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome che siano appartenenti alla regione assoggettata alla verifica. Ciò al fine di prevenire un possibile conflitto di interesse e assicurare imparzialità di giudizio. In tal caso, la Conferenza provvede alla nomina di supplenti, ferma restando la possibilità dei Tavoli di verifica di procedere nelle more ai propri lavori.

 

Al riguardo, si ricorda che, secondo le prime valutazioni del Tavolo di monitoraggio e del Comitato permanente LEA, la regione Calabria, già risultata inadempiente per gli anni 2001, 2005 e 2006, ha presentato disavanzi non coperti anche nel successivo biennio per complessivi 322,7 milioni (di cui 198 milioni relativi al 2007), a fronte di un debito “ancora di non chiare dimensioni”[27].

 

Con riferimento al comma 4, lett. a), che prevede l’attivazione della procedura di diffida e la sottoscrizione di un Accordo e relativo Piano di rientro, si osserva che tra i provvedimenti che la regione deve adottare sono compresi quelli previsti dall’art. 1, comma 174, della medesima legge 311.

Il comma 174 prevede che, ove dal monitoraggio del IV trimestre si evidenzi uno squilibrio di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i necessari provvedimenti o essi siano insufficienti, con la procedura di cui all’art. 8, comma 1, della legge 131/2003, la regione sia diffidata a provvedere entro il 30 aprile dell’anno successivo. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta determina il disavanzo di gestione e adotta i provvedimenti necessari al ripiano, ivi inclusi gli aumenti dell’addizionale IRPEF e la maggiorazione dell’aliquota IRAP entro le misure stabilite dalla normativa vigente. Qualora tali provvedimenti non siano adottati entro un mese, scatta comunque l’aumento delle aliquote, nella misura massima.

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se il richiamo al comma 174 debba essere inteso come l’obbligo per la regione non solo di adottare provvedimenti di contenimento e riqualificazione della spesa, ma anche di attivare la leva fiscale, entro i limiti massimi previsti dalla legislazione vigente.

 

Nulla da osservare per quanto riguarda le disposizioni del comma 4, lett b) e c), dirette al contenimento della spesa del sistema sanitario regionale.

 

Il comma 4, lett. d), estende le disposizioni di cui all’art. 4, comma 2-bis, del DL 159/2007 ai crediti della regione Calabria interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008.

Si ricorda che la relazione tecnica relativa alla norma citata non attribuiva a tale disposizione effetti finanziari, ma rilevava come essa rafforzasse il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica programmati nel settore sanitario. A fronte della mancata risposta, da parte dei creditori dei servizi sanitari regionali, alle richieste regionali di invio di dati, la norma è diretta a dare certezza alle regioni circa il livello del debito in essere e a garantire loro una corretta programmazione finanziaria.

Il Governo ha precisato al riguardo[28] che tale procedura ha lo scopo di consentire una quantificazione esatta della posizione debitoria delle regioni impegnate nei piani di rientro, e solo in via incidentale può presentare un beneficio finanziario per le stesse, valutabile solo al termine della procedura di ricognizione e certificazione dei debiti.

Ha infine ribadito quanto già precisato dalla relazione circa il fatto che la cessazione della maturazione degli interessi decorre dall’inutile scadere dei termini per la risposta.

 

Il comma 4, lett. d), estende inoltre alla regione Calabriale disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del DL 159/2007, che attribuiscono al commissario la facoltà di sospendere dalle funzioni i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere anche universitarie e degli ICCRS, prevedono la possibilità di nomina di uno o più sub-commissari, e pongono a carico della regione gli oneri della gestione commissariale.

Si ricorda che nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del DL 154/2007, con riferimento alla disposizione concernente i direttori generali, é stato osservato[29] che la sospensione degli stessi, fermo restando il trattamento economico in godimento, potrebbe comportare, rispetto alla normativa vigente un aggravio di oneri in capo alla regione.

Sul punto il Governo ha precisato che[30] tali norme sono dirette a potenziare gli strumenti di attuazione dei piani. Ha inoltre rilevato che il mantenimento del trattamento in godimento dei direttori generali é diretto ad evitare che le aziende sanitarie siano coinvolte in contenziosi (che sarebbero sicuramente avviati dagli interessati), con ciò esponendole ad esiti imprevedibili, anche in termini finanziari.

 

Nulla da osservare per quanto concerne la lettera d), anche tenuto conto di quanto precisato dal Governo in occasione della presentazione delle disposizioni la cui applicazione viene ora estesa alla regione Calabria.

 

Nulla da osservare, infine, riguardo al comma 5, trattandosi di una norma priva di effetti finanziari e diretta ad assicurare il miglior funzionamento dei Tavoli di verifica e del Comitato Lea .

 

Il prospetto riepilogativo ascriveai commi 6 e 7 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 6

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 6

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

effetto netto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica afferma che le norme, disponendo solo un diverso procedimento erogativo del contributo di 50 milioni di euro annui già previsto dalla vigente legislazione, non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto si tratta di una diversa modalità di erogazione di un finanziamento già previsto dalla normativa vigente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascriveal comma 8 effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 


 

Articolo 23, comma 8
(Estinzione dei crediti pregressi vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I)

 

8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

 

 

L’articolo 23, al comma 8, proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine per l’esercizio della facoltà attribuita al commissario liquidatore per la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma.

Infatti, con l’articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 248/2007 – su cui interviene l’articolo in esame – si autorizza il commissario liquidatore a stipulare transazioni al fine di estinguere i debiti pregressi certi, liquidi ed esigibili a carico dell'azienda universitaria citata.

L'autorizzazione opera nel limite massimo del 90 per cento del valore accertato della parte capitale del credito, con esclusione del riconoscimento di ogni forma di interesse e rivalutazione monetaria. La conclusione della transazione presuppone la "previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa". Ai fini della stipulazione delle transazioni, la citata lettera c) ha autorizzato una spesa pari a 250 milioni di euro per il 2008, disponendo il trasferimento della somma su un conto vincolato della gestione commissariale, ai fini dell'effettuazione dei pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2009, come risultante dalla proroga in esame. Le somme non impiegate entro il suddetto termine (come ora modificato) sono riversate al bilancio dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Profili finanziari (articolo 23, comma 8)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica ed, anzi, è finalizzata ad evitarne l’insorgenza per il futuro. Infatti, la proroga del termine per l’estinzione dei crediti pregressi vantati nei confronti del Policlinico Umberto I si è resa necessaria per l’impossibilità, evidenziata dal Commissario liquidatore, di concludere entro il termine del 30 giugno 2009 tutte le operazioni relative alle transazioni effettuate, evitando ulteriori aggravi di spesa per possibili maggior pretese da parte dei creditori non soddisfatti per la mancata conclusione delle procedure transattive.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma dispone lo slittamento del termine dei pagamenti nell’arco del medesimo esercizio finanziario.

 

 

 


 



[1]    Si segnala altresì che, come afferma la Relazione tecnica, una quota della variazione positiva  in termini di indebitamento netto viene utilizzata, ai sensi dell’art.25, commi 4 e 5, del provvedimento, ad incremento della disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui al DL 154/2008, per gli importi di 55 milioni di euro per il 2009, 289 milioni per il 2010 e 84 milioni per il 2011. Tali risorse sono contestualmente utilizzate per garantire maggiori margini di spendibilità per l’assegnazione, con delibere CIPE, della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ai fini del DL 39/2009 per l’emergenza derivante dal sisma in Abruzzo.

[2]   I dati contenuti nella tabella sono tratti dalla Relazione tecnica allegata al provvedimento. In proposito occorre tuttavia tenere conto che, per quanto concerne gli effetti finanziari per il 2009  relativi all’articolo 10, gli stessi potrebbero risultare modificati sulla base di quanto riportato nel Comunicato stampa del 2 luglio diramato dall’Agenzia delle entrate. Per un approfondimento al riguardo si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 10 del dosser n 187.

 

[3]    In materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.

[4]    Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito dalla legge 248/2005.

[5]    Di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.

[6]    Le Commissioni di verifica ricevono ed esaminano i verbali delle Commissioni delle ASL; possono convalidare i verbali oppure sospenderli per accertamenti ulteriori. Trascorsi 60 giorni dalla ricezione, in assenza di sospensione, il suddetto verbale è ritenuto accolto. Può inoltre effettuare visite a campione previste dalla normativa vigente.

[7]    Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.

[8]    Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.

[9]    Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005.

[10]   Cfr. in particolare l’articolo 79, cc. 1-bis e 1-ter dell’articolo 79 del 25 giugno 2008 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[11]   Il predetto atto deve essere adottato dal  Ministro del lavoro, della salute,  e delle politiche sociali con il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

[12]   Introdotta con l’articolo 13, comma 1, lett.b) del decreto legge 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

[13]   La legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 40 fissa per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal SSN pari, rispettivamente, al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7. Inoltre, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA che si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile. Tali quote di sconto sono pari al 3,75 per cento per i prodotti per prezzo finito è inferiore a euro 25,81, al 6 per cento per le specialità medicinali con prezzo al pubblico compreso tra euro 25,82 e 51,64, al 9 per cento per i medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra 51,65 e103,28, al 12,5 per cento per i medicinali il cui prezzo al pubblico è compreso tra euro 103,29 e euro 154,93 e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94.

[14]   Ai sensi del’articolo 7, comma 1 del decreto legge 16 novembre 2001, n. 347 i medicinali, aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione.

[15]   Si segnala che il tetto di spesa farmaceutica è stato fissato al 14 per cento dall’articolo 5, comma 1 dall’articolo 5, comma 1 del decreto legge 159/2007 e rideterminato al 13,6 per cento  per il solo anno 2009, dall’articolo 13, comma 1, lett. c) del  decreto legge  39/2009.

[16]   Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222

[17]   La Consip è una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). L’azienda ha un consiglio d’amministrazione composto da cinque membri e un Collegio Sindacale con tre componenti. Le attività della Consip fanno riferimento a due aree principali, la gestione e lo sviluppo dei servizi informatici per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fornendo consulenza progettuale, tecnica e organizzativa e la realizzazione del Programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e di modalità innovative per gli acquisti.

[18]   Ai sensi dell’Allegato 1, comma 2, lett.b) dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, le regioni sono tenute ad adempiere alle disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi, così come previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni.

[19]   Ferma restando l’attivazione della leva fiscale in presenza di eventuali disavanzi sanitari non coperti, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 174, della legge 311/2004 e dall’art. 1, comma 796, della legge 296/2006.

[20]   Procedura di cui all’art. 1, comma 169, della legge 311/2004.

[21]   Tale decreto-legge, convertito da ambedue i rami del Parlamento, non risulta ancora pubblicato sulla G.U. alla data del 1.7.2009.

[22]   La relazione tecnica precisa che degli effetti di miglioramento del fenomeno degli extrasconti, dovuti al decreto-legge n. 39/2009, l’AIFA già tiene conto.

[23]   Si segnala che, limitatamente all’anno 2009, il decreto-legge n. 39/2009 ha disposto la riduzione del tetto di spesa farmaceutica territoriale dal 14 al 13,6 per cento, in relazione alle economie recate in tale anno dalle disposizioni per contrastare il fenomeno degli extrasconti.

[24]   Secondo i dati AIFA, dopo l’emersione del fenomeno degli extrasconti e l’applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 39/2009, il 40 per cento dei farmaci contrattati ha registrato una riduzione di prezzo superiore al 50 per cento, fino ad un massimo del 62 per cento.

[25]   Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007.

[26]   Si segnala che gli ultimi dati disponibili relativi all’andamento della spesa farmaceutica territoriale riguardano il bimestre gennaio-febbraio 2009 e, quindi, non riflettono gli effetti delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 39/2009.

[27]   Cfr Corte dei conti, Relazione annuale 2008, Capitolo I.

[28]   Cfr Nota del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, presentata alla Commissione Bilancio della Camera in data 7 novembre 2007.

[29]   Cfr dossier n. 37 del 18 novembre 2008, Verifica delle quantificazioni, Servizio Bilancio dello Stato e Servizio Commissioni della Camera dei deputati.

[30] Cfr Nota del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, presentata alla Commissione Bilancio della Camera in data 19 novembre 2008