Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali - Schema di D.Lgs. n. 23 (artt. 1 e 27, L. 34/2008) - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 23/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 29
Data: 14/10/2008
Descrittori:
ISPEZIONI SANITARIE   VETERINARIA
Organi della Camera: XII-Affari sociali
Altri riferimenti:
L N. 34 DEL 25-FEB-08     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Atti del Governo

Disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali

Schema di D.Lgs. n. 23

(artt. 1 e 27, L. 34/2008)

 

 

 

 

n. 29

 

 

14 ottobre 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

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File: AS0035.doc

 


INDICE

Schede di lettura

§      Il quadro normativo  5

§      Il contenuto dello schema di decreto  8

§      Procedure di contenzioso (a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)16

§      D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 27. Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.21

§      D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 432. Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale.29

§      D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 123. Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali. (Art. 4, co. 3)38

§      D.M. 13 aprile 1999. Finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale e modalità tecniche di determinazione e di versamento dei contributi di cui al D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 432.39

§      D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 80. Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi.42

§      L. 5 giugno 2003, n. 131. Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. (Art. 8)60

§      D.Lgs. 17 giugno 2003, n. 223. Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.61

§      L. 25 febbraio 2008, n. 34. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007). (Artt. 1 e 27)69

Normativa comunitaria

§      Dec. 17 aprile 2007, n. 2007/275/CE. Decisione della Commissione relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE.73

§      Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 854/2004. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.79

§      Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 882/2004. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.97

 


Schede di lettura

 


Il quadro normativo

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 27 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge comunitaria 2007).

Più in particolare, l’articolo citato conferisce, al comma 1, una delega al Governo per la definizione delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, di cui al regolamento (CE) n. 882/2004[1]. I controlli in oggetto (inerenti ai rischi sia per gli esseri umani sia gli animali) sono quelli "intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali".

Il regolamento sopracitato fa parte del c.d. “pacchetto igiene”, elaborato dalla Commissione europea e dai Paesi membri al fine di prevenire e limitare le situazioni di crisi alimentari, riducendone le conseguenze sanitarie ed economiche.

Infatti, nel gennaio 2000 la Commissione ha proposto una rifusione completa della normativa riguardante l'igiene dei prodotti alimentari e le questioni veterinarie (« pacchetto igiene »). La riorganizzazione si compone di cinque atti relativi ai seguenti aspetti :

a)  l' igiene dei prodotti alimentari (cfr. Regolamento (CE) n. 852/2004)

b)  le norme specifiche d'igiene dei prodotti alimentari d'origine animale (cfr.   Regolamento (CE) n. 853/2004);

c)  i controlli ufficiali dei prodotti d'origine animale destinati al consumo umano (Regolamento (CE) n. 854/2004);

d)  le norme di polizia sanitaria che disciplinano la produzione, l'immissione in commercio e l'importazione di prodotti d'origine animale destinati al consumo umano (Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2002);

e)  i controlli ufficiali dei prodotti alimentari e dei mangimi, oggetto del regolamento 882/2004 in esame e la cui adozione è prevista dal Libro bianco sulla sicurezza alimentare .

 

Si ricorda che il regolamento citato ha, tra l'altro, sostituito la disciplina della direttiva 85/73/CEE[2], abrogando la medesima. Esso si compone di 67 articoli e VIII Allegati. La nuova normativa comunitaria - direttamente operativa, essendo di fonte regolamentare - prevede un ambito più esteso di controlli, precedentemente limitato ai soli animali e a taluni prodotti di origine animale ed ora concernente i prodotti alimentari, di origine animale e non, i mangimi e la salute ed il benessere degli animali.

La previgente disciplina comunitaria, di cui alla suddetta direttiva 85/73/CEE, è stata recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 432, il quale, di conseguenza, prevede l'applicazione di tariffe solo con riferimento alla vecchia tipologia di controlli.

In sintesi, il regolamento mira a:

§       prevenire o eliminare i rischi che potrebbero derivare direttamente dall'ambiente per gli esseri umani e gli animali, oppure ridurre tali rischi a un livello accettabile;

§       garantire pratiche eque per quanto riguarda il commercio dei mangimi e dei prodotti alimentari e la tutela degli interessi dei consumatori, ivi comprese l'etichettatura dei mangimi e dei prodotti alimentari e qualsiasi altro tipo di informazioni destinate ai consumatori.

Esso non si applica ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alle regole sull'organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli (art. 1).

Per controllo ufficiale si intende "qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali “(art. 2).

Mentre i principi fondamentali in materia di responsabilità spettante alle autorità degli Stati membri sono fissate nel regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare. il regolamento (CE) 882/2004 descrive in maggiore dettaglio come si debbano interpretare e attuare tali principi.

I controlli ufficiali ad opera degli Stati membri devono consentire loro di verificare e assicurare il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di mangimi e alimenti. A tal fine i controlli ufficiali sono effettuati su base regolare, di massima senza preavviso e in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi e degli alimenti. I controlli sono organizzati tenendo conto dei rischi identificati, dell'esperienza e delle conoscenze acquisite dai controlli precedenti, dell'affidabilità dei controlli già eseguiti dagli operatori dei settori interessati e del sospetto di una possibile inadempienza (art. 3).

Gli Stati membri designano le autorità competenti ad eseguire i controlli ufficiali. Dette autorità devono soddisfare criteri operativi che garantiscano la loro efficienza, efficacia e imparzialità. Devono disporre pertanto di attrezzature adeguate e di personale adeguatamente qualificato, nonché di piani di emergenza. Per garantire che le autorità competenti raggiungano gli obiettivi fissati dal regolamento, potranno essere effettuati audit interni o esterni. Qualora la competenza ad eseguire una parte dei controlli sia delegata a organismi regionali o locali, occorre una collaborazione efficace tra l'autorità centrale e i diversi organismi. L'autorità competente può delegare mansioni specifiche di controllo a organismi non governativi purché questi ultimi soddisfino una serie di condizioni rigorosamente definite dal regolamento. Non può invece essere delegata l'adozione di misure di attuazione. L'autorità competente può effettuare audit o ispezioni degli organismi cui è stata conferita la delega (artt. 4-6).

In tema di trasparenza è previsto (art. 7) che le autorità competenti devono rendere disponibili al pubblico le informazioni di interesse, in particolare laddove esistano motivi ragionevoli per sospettare che un prodotto alimentare o un mangime presenti un rischio per la salute umana o animale. Il personale delle autorità competenti è tenuto a non divulgare le informazioni ottenute nell'esercizio delle sue attività di controllo che, per loro natura, sono soggette al segreto professionale.

Vengono poi dettate particolari disposizioni sui metodi di campionamento ed analisi (artt. 11-12) e sui piani di emergenza (art. 13) in cui si delineano le misure da attuarsi, in casi di emergenza, allorché risulti che mangimi o alimenti presentano, direttamente o tramite l'ambiente, un serio rischio per gli esseri umani o gli animali

Il Capo V (artt. 14-25) detta poi specifiche disposizioni sul controllo dei prodotti provenienti da paesi terzi. In tema di finanziamento dei controlli ufficiali il capo VI (artt. 26-29) stabilisce che gli Stati membri devono garantire la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per l'organizzazione degli stessi. Ove s'impongano tasse d'ispezione agli operatori del settore dei mangimi e di quello degli alimenti, si devono osservare principi comuni per fissare il livello di tali tasse; inoltre i metodi e i dati usati per il calcolo di tali tasse sono pubblicati o resi altrimenti disponibili al pubblico.

Viene poi stabilita una procedura per indicare i casi e le condizioni in cui deve essere rilasciata una certificazione ufficiale (art. 30) e sono previsti una serie di compiti per I laboratori comunitari di riferimento (fornire ai laboratori nazionali di riferimento indicazioni sui metodi di analisi, organizzare test comparativi e coordinare, nella loro sfera di competenza, le attività pratiche e scientifiche necessarie per ottenere nuovi metodi di analisi, condurre corsi di formazione, fornire assistenza tecnica alla Commissione). Gli Stati membri assicurano che per ciascun LCR siano designati uno o più laboratori nazionali di riferimento. Questi ultimi fungono da punto di comunicazione tra l'LCR e tutti i laboratori ufficiali negli Stati membri (artt. 32-33).

Viene poi disciplinata un’assistenza amministrativa tra le autorità qualora i controlli ufficiali richiedono l’intervento di più di uno Stato membro (artt. 34-40), prevista l’elaborazione, da parte degli Stati membri, di un Piano di controllo nazionale pluriennale integrato (artt. 41-44), stabiliti controlli comunitari effettuati dalla Commissione negli Stati membri e in Paesi terzi (artt. 44-46), regolamentato un quadro comunitario per la formazione del personale preposto ai controlli (art. 51). Viene infine riconosciuto il diritto dei Paesi terzi di organizzare controlli negli Stati membri (art. 52), disciplinate le misure nazionali che devono essere adottate da parte delle autorità competenti nel caso di riscontrate infrazioni (artt. 54-55) e le misure di salvaguardia che possono essere adottate dalla Commissione nel caso di riscontrate carenze del sistema di controllo degli Stati membri (art. 56).

 

Il decreto legislativo deve essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 4 del precedente articolo 1, che prevedono tra l’altro l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

I princìpi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono costituiti dalla previsione che le tariffe siano determinate tenendo conto dei criteri di cui all'art. 27 del citato regolamento (CE) n. 882/2004, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera a) dell’articolo in commento.

 

L'art. 27 fa tra l'altro riferimento: ai costi sostenuti dalle autorità competenti; al tipo di azienda del settore interessata ed ai relativi fattori di rischio; agli interessi delle aziende del settore a bassa capacità produttiva; ai metodi tradizionali impiegati per la produzione, il trattamento e la distribuzione di alimenti; alle esigenze delle aziende del settore situate in regioni soggette a particolari difficoltà di ordine geografico.

Si ricorda che, per alcune tipologie di controlli, il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i valori minimi delle tariffe .

 

Altri criteri e princìpi direttivi sono recati dalla lettera b) dello stesso comma, secondo il quale l'imputazione del costo derivante dai controlli supplementari di cui all'art. 28 del regolamento (CE) n. 882/2004 dovrà essere a totale carico degli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico.

 

Si ricorda in breve che i controlli supplementari - i quali "vanno al di là della normale attività di controllo dell'autorità competente" - sono svolti qualora lo richieda la rilevazione dei casi di non conformità.

 

Il comma 2 dell'articolo 27 pone una norma transitoria, intesa alla copertura in via immediata - cioè, anche prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo - dei costi dei controlli svolti ai sensi della nuova disciplina comunitaria. Il comma specifica che, in tale periodo transitorio, continuano ad applicarsi (per le tipologie di controlli già contemplati nella previgente normativa comunitaria) le tariffe previste dal d.lgs. n. 432 del 1998 - o quelle eventualmente rideterminate con disposizione regionale -, qualora esse siano superiori ai limiti minimi stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004.

Il contenuto dello schema di decreto

Lo schema di decreto legislativo in esameè diretto sostanzialmente a introdurre tariffe uniformi per tutto il territorio nazionale, al fine di evitare eventuali problemi di disomogeneità nell’applicazione delle tariffe a livello territoriale.

Attualmente infatti, come evidenziato anche dalla relazione tecnica che accompagna il provvedimento, la copertura dei costi per l’effettuazione dei controlli ufficiali è disciplinata in parte dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 (Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale), del quale l’articolo 17 del provvedimento in esame dispone l’abrogazione, e in parte da norme statali o regionali. Tale frammentazione crea notevoli incertezze e disomogeneità nell’applicazione delle tariffe a livello territoriale, tanto che i rappresentanti delle categorie interessate hanno più volte lamentato una disparità di trattamento a seconda del luogo ove svolgono la propria attività lavorativa. Fenomeno, questo, che contraddice le regole della concorrenza leale e genera distorsioni commerciali, costituendo una motivazione per emanare subito un provvedimento contenente tariffe uniformi per tutto il territorio.  

Peraltro, come sopra ricordato, l’articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004, obbliga gli Stati membri a rendere disponibili adeguati finanziamenti per l’organizzazione delle attività di controllo, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di riscuotere tasse o diritti per la copertura dei costi dei controlli.

Nello schema di decreto sono pertanto fissate la tipologia e gli importi delle tariffe da porre a carico degli operatori dei settori interessati per l’espletamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti su animali, prodotti di origine animale e mangimi.

I controlli sono quelli effettuati dalle A.S.L., su animali e prodotti, allevati o ottenuti e commercializzati da allevamenti o stabilimenti italiani e quelli sulle merci in importazione da Paesi terzi, di competenza degli Uffici periferici del Ministero(Posti di Ispezione Frontaliera-PIF e Uffici di sanità marittima aerea e frontiera (USMAF).

 

Lo schema di decreto si compone di 17 articoli e di 3 allegati.

L’articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, diretto a stabilire le modalità di finanziamento dei controlli sanitari di cui al Titolo II del Regolamento (CE) n. 882/2004 (cfr. supra), eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (comma 1).

Per il finanziamento dei citati controlli viene prevista l’applicazione delle tariffe riportate negli allegati al provvedimento in esame (comma 2), secondo le modalità specificate nel successivo articolo 2.

Viene poi stabilito che le nuove tariffe, che sostituiscono qualsiasi altra tariffa già prevista, siano a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli, salva la facoltà di stabilire, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un contributo specifico per la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche.

 

Il termine epizoozie designa l'improvviso e diffuso insorgere di malattie infettive negli animali d'allevamento. Si definiscono epizoozie le malattie fortemente diffuse, ma limitate nel tempo, mentre si parla di enzoozie quando l'epidemia scoppia con frequenza in una regione geograficamente circoscritta.

 

L’articolo 2 richiama le tariffe di cui all’Allegato A, per i controlli effettuati sul territorio nazionale presso gli operatori dei settori interessati (comma 1), le tariffe di cui all’Allegato B per i controlli effettuati all’importazione di alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e animali vivi (comma 2), ed il costo effettivo del servizio per la determinazione delle tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti di cui all’articolo 31 del citato Regolamento (CE) n. 882/2004 (comma 3).

Viene poi stabilito che qualora vengano effettuati contemporaneamente diversi controlli ufficiali in un solo stabilimento, l’autorità competente li considera quale attività unica e riscuote una sola tariffa che assicura la copertura dei costi dei servizi resi (comma 4).

Viene poi richiamata (comma 5) l’applicazione dell’articolo 27, paragrafo 9, del Regolamento comunitario sopraccitato.

 

Il richiamato paragrafo stabilisce che le tasse non vengono rimborsate, direttamente o indirettamente, a meno che non sono state indebitamente riscosse.

 

L’articolo 3 richiama, per la determinazione e l’aggiornamento delle tariffe, oltre al costo effettivo del servizio, i criteri di cui all’Allegato VI del regolamento comunitario n. 882/2004 (comma 1).

 

Il citato Allegato VI fa riferimento agli stipendi ed ai costi per il personale partecipante e addetto ai controlli ufficiali, nonché ai costi di analisi di laboratorio e di campionamento.

 

 

Viene poi prevista una maggiorazione - nella misura prevista dal Contratto collettivo nazionale e dai contratti integrativi – degli importi tariffari riscossi dagli uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per i controlli effettuati fuori dalla fascia ordinaria di apertura degli uffici, destinata a garantire il funzionamento degli uffici fuori dall’orario di servizio (comma 2).

 

La fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici, per effetto del richiamo alla sezione II dell’Allegato C dello schema di decreto – che richiama, a sua volta, i commi 1 e 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 374/1990 , è quella che va dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nella giornata di sabato, con esclusione dei giorni festivi, salva la facoltà dei direttori degli uffici di disporre una diversa articolazione ovvero una riduzione dell'orario di apertura degli uffici qualora le esigenze di servizio lo consentano.

 

Anche per le tariffe riscosse dalle ASL è prevista una maggiorazione del 30% in presenza di controlli effettuati, su richiesta dell’operatore del settore, in orario festivo o notturno (comma 3).

In generale, per la determinazione degli importi delle tariffe, vengono richiamati - salva, naturalmente, la copertura del costo effettivo del servizio - i paragrafi 5 e 6 dell’articolo 27 del Regolamento n. 882/2004, che richiamano una serie di elementi, tra i quali il tipo di azienda e i relativi fattori di rischio, i metodi impiegati per la produzione, le esigenze delle aziende del settore (comma 4). Viene poi prevista la facoltà di fornire, con provvedimento da adottare in sede di Conferenza Stato-regioni, specifiche indicazioni di calcolo in rapporto ai tempi In particolare minimi di ispezione relativamente alle attività di ispezione negli impianti di macellazione.

 

L’articolo 4 definisce i controlli supplementari, integrativi e rafforzati richiamando alcuni articoli del regolamento comunitario. In particolare, vengono definiti controlli supplementari ed integrativi, rispettivamente, i controlli di cui agli articoli 28  e 14 comma 1 del regolamento n. 882/2004 (lettera a) del comma 1).

 

A tale proposito l’articolo 28 si riferisce a controlli ufficiali che vanno al di là della normale attività di controllo dell’autorità competente specificando che le attività che esulano dalle normali attività di controllo comprendono il prelievo e l'analisi di campioni come anche altri controlli necessari per accertare l'entità del problema e verificare se sia stato effettuato un intervento correttivo, o per individuare e/o provare casi di non conformità.

L’articolo 14 si riferisce invece a controlli ufficiali integrativi svolti dall'autorità competente designata a norma della direttiva 97/78/CE, per la verifica della conformità agli aspetti della normativa in materia di mangimi e di alimenti non coperti da tale direttiva, compresi gli aspetti di cui al titolo VI, capo II, del regolamento.

 

Si definiscono poi controlli rafforzati quelli di cui all’articolo 15, paragrafo 5 del regolamento n. 882/2004 – ovvero quelli sui mangimi e sugli alimenti di origine non animale che, sulla base dei rischi noti o emergenti, deve essere oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata nei territori di cui all'allegato I.-  nonché quelli qualificati come tali da provvedimenti comunitari e nazionali (lettera b) del comma 1)

 

Le spese derivanti dai controlli sopra descritti vengono poi poste a totale carico degli operatori (comma 2) dei settori interessati e sono determinate tenendo conto del costo orario del servizio .prestato per effettuare il controllo e dell’eventuale costo di analisi di laboratorio da corrispondere direttamente alla struttura che ha effettuato l’analisi. Per la determinazione del costo orario del servizio si fa riferimento al successivo articolo 5 del provvedimento e all’allegato C – sezione I – dello stesso (cfr. infra)

Tali disposizioni si applicano anche ai controlli effettuati su richiesta dell’operatore, compresi quelli effettuati ai fini della certificazione.

 

L’articolo 5 reca la definizione di costo orario del servizio, qualificando in tal modo il costo medio complessivo di un ora di lavoro prestato dall’addetto ai controlli sanitari di cui al citato regolamento (CE) n. 882/2004.

In tal senso vengono richiamate le indicazioni di cui all’Allegato C Sezione I dello schema di decreto.

Il citato Allegato calcola in Euro 50,00 il costo orario del servizio prestato dal personale del SSN e da quello degli Uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

L’articolo 6 disciplina le modalità di adeguamento e aggiornamento delle tariffe, rimettendo ad un decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche sulla base dei dati di cui al successivo articolo 8:

§      l’adeguamento periodico, almeno biennale, degli importi delle tariffe riscosse per i controlli effettuati negli stabilimenti nazionali (Allegato A), delle tariffe riscosse dai Posti di Ispezione Frontaliera per i prodotti importati (Allegato B) e di quelle relative al costo orario di cui all’articolo 5 (lettera a);

§      l’aggiornamento delle tariffe di cui all’Allegato A, anche mediante l’introduzione di nuove tariffe, tra le quali quelle relative alla salute ed al benessere degli animali, previo parere favorevole della Conferenza Stato-regioni (lettera b);

§      l’aggiornamento delle tariffe di cui all’Allegato B, anche introducendone di ulteriori, tra quelle previste dal Regolamento (CE) n. 882/2004 (lettera c).

Viene poi precisato che in ogni caso occorre tener conto del costo effettivo delle prestazioni rese (comma 2). 

 

Il comma 1 dell’articolo 7 indica nel dettaglio quote e destinatari dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe indicate nell'allegato A (si tratta delle tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04).

Più in particolare la quota del 90 per cento è destinata alle aziende sanitarie per la copertura delle spese relative alla programmazione e all'attuazione del piano aziendale integrato dei controlli (lettera a).

Ulteriori quote sono ripartite tra le Regioni (3,5 per cento), gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (3,5 per cento ), e i laboratori nazionali di referenza (1 per cento) addetti ai controlli ufficiali.

Infine la quota del 2 per cento, é versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la copertura delle spese relative al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli.

Per gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione I (si tratta delle tariffe riscosse dai posti di ispezione frontaliera per i controlli sanitari effettuati su tutte le merci e sugli animali vivi di cui alla Decisione della Commissione 17 aprile 2007, n. 275 e sui mangimi di origine animale di cui al decreto legislativo 25 giugno 2003, n. 223), il comma 2, indica le quote destinate rispettivamente alle Regioni (7 per cento) agli istituti zooprofilattici sperimentali (5 per cento) ed all’entrata del Bilancio (83 per cento). Sempre all’entrata del bilancio è destinata l’ulteriore quota del 5 per cento per essere riassegnata al Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

I proventi delle quote derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione II (si tratta delle tariffe riscosse dagli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera applicabili agli alimenti) sono, ai sensi del comma 3, destinati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (8 per cento), alle Regioni e province autonome (7 per cento), sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dagli Uffici di Sanità marittima, aerea e di frontiera, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e agli altri laboratori addetti al controllo ufficiale (5 per cento). La quota del 80 per cento è destinata all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, le Regioni e le province autonome pubblicano nel Bollettino Ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle somme percepite e quelli relativi ai costi del servizio prestato.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione (comma 2), le Regioni e le Province autonome trasmettono copia del Bollettino Ufficiale Regionale al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze per la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti previsti dal provvedimento in esame.

 

L’articolo 9, comma 1 precisa che al verificarsi delle condizioni indicate dal paragrafo 6, dell'articolo 27, del Regolamento (CE) n. 882/2004[3], qualora le Regioni e le Province autonome verificano la copertura dei costi del servizio con una tariffa. diversa da quelle stabilite nel presente provvedimento, previo accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato Regioni, rideterminano le tariffe fino a concorrenza della copertura dei costi.

A tal fine, le Regioni interessate trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione motivata, redatta secondo le modalità indicate dal predetto articolo 27.

La predetta relazione è trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Qualora la rideterminazione comporti l'applicazione di tariffe inferiori agli importi minimi previsti dagli allegati IV, sezione B o dalI'allegato V, sezione B del Regolamento (CE) n. 882/2004, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali invia la relazione alla Commissione europea per le valutazioni di competenza (comma 2)

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano pubblicano nel Bollettino Ufficiale Regionale le rideterminazioni di cui ai comma 1, dandone tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 3).

 

Ai sensi dell’articolo 10 con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con provvedimenti delle Regioni (da adottarsi per entrambi entro 60 giorni dalla data dì entrata in vigore decreto) dovranno essere definite le modalità tecniche di versamento delle tariffe

In via transitoria l'ammontare dei contributi dovuti in base al presente decreto è determinato dal soggetto incaricato ad effettuare i controlli (comma 2)

Le tariffe dovute devono essere versate dagli operatori prima dell'effettuazione della prestazione (comma 3).

Gli importi relativi ai pagamenti di cui alla sezione 6 dell'allegato A sono versati entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento (comma 4).

In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento da parte degli operatori si applicano le procedure per la riscossione coattiva. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento della tariffa, in caso di incompleto pagamento della medesima, l'importo è maggiorato del 30%.

Decorsi inutilmente ulteriori 15 giorni, l’Azienda sanitaria competente procede alla sospensione del riconoscimento di idoneità o alla sospensione dell'attività.

 

L’articolo 11 reca disposizionirelative alle tariffe degli allegati A[4]e B[5].

In particolare, è prevista:

§      una maggiorazione del 20 per cento delle tariffe dell'allegato A, fino alla verifica dell'avvenuta effettiva copertura, del costo del servizio prestato, che in caso di esito negativo dà luogo alla  rideterminazione della suddetta maggiorazione fino a concorrenza del costo sostenuto (comma 1);

§      la trasmissione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell' economia e delle finanze della, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, della rendicontazione delle Regioni e delle province autonome sui costi sostenuti e sulle somme riscosse dalle Aziende sanitarie locali (comma 2 );

§      la possibilità del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza, permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome, di modificare, anche in riduzione, le tariffe, fino a concorrenza della copertura dei costi. Lo stesso decreto disporne in materia di atti sostitutivi da adottare per assicurare che la quota spettante allo Stato venga versata entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la riscossione da parte dell'azienda sanitaria locale (comma 3);

§      l’attuazione del Piano di controllo nazionale[6] attraverso una maggiorazione dello 0,5 per cento delle tariffe di cui all'articolo 2, applicata al momento della riscossione (comma 4).

Le entrate previste dal comma 4 sono destinate e vincolate per le finalità citate in appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (comma 5).

 

L’articolo 12 prevede che il decreto indicato all'articolo 10, comma 1, disciplini la modulistica di rendicontazione delle tariffe riscosse da parte delle regioni e delle province autonome, nonché dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, dall'Istituto Superiore di Sanità e dai laboratori destinatari delle risorse di cui all' articolo 7 (comma 1). Tali enti comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno,  i dati relativi ai costi del servizio prestato e delle somme percepite (comma 2).

 

L’articolo 13 stabilisce che:

§      i proventi riscossi sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti comunitari[7] (comma 1);

§      il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica alla Commissione europea:

a)        i dati relativi alla ripartizione ed all'utilizzazione dei contributi;

b)        il metodo di calcolo delle tariffe (comma 2).

Sono previsti altresì controlli della Commissione europea al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto (comma 3).

L’articolo 14 consente l’applicazione del potere sostitutivo previsto all'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131[8].

 

L’articolo 120 Cost., al secondo comma, prevede che il Governo possa sostituirsi a organi delle regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto, tra l’altro, di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria………. ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali..

Viene poi demandata alla legge la definizione delle procedure atte a garantire l’esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione. In tal senso ha disposto il citato articolo 8 della legge n. 131/2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.), riguardante l’attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.

 

L’articolo 15 prevede la clausola di invarianza finanziaria, prescrivendo che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate.

L’articolo 16 consente l’applicazione delle disposizioni riguardanti le modalità tecniche di versamento e riscossione contenute nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità 13 aprile 1999[9], in attesa dell’emanazione di quelle previste nei provvedimenti di cui all’articolo 10, comma 1.

L’articolo 17 prevede cheil decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. (comma 1). Conseguentemente risulta abrogato il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432.

 

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Nel 2008 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[10] per la mancata attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici. Tale direttiva, che avrebbe dovuto essere recepita entro il 1° maggio 2008, è stata poi recepita dal D. Lgs. 4 agosto 2008, n. 148; tuttavia, la procedura d’infrazione non risulta ancora archiviata.

 

 

 




[1]    Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

[2]    Direttiva 85/73/CEE del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

[3]    La disposizione citata, indica le modalità che consentono agli Stati membri la possibilità di fissare la tassa per i controlli ufficiali ad un livello inferiore all'importo minimo stabilito dal Regolamento (CE) 882/2004 (articolo 27 paragrafo 4, lettera b), a condizione che lo Stato membro interessato trasmetta alla Commissione una relazione in cui si specifica:

      a) il tipo di mangime, alimento o attività interessato;

      b) i controlli effettuati nell'azienda del settore degli alimenti e dei mangimi interessata;

      c) il metodo di calcolo della riduzione della tassa.

[4]    Tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali.

[5]    Tariffe riscosse dai posti di ispezione frontaliera per i controlli sanitari ufficiali effettuati su tutte le merci e sugli animali vivi. 

[6]    Cfr. l'articolo 41 del Regolamento (CE) n. 882/2004.

[7]    Cfr. il Regolamento (CE) n. 892/2004.

[8]    Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[9]    Finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale e modalità tecniche di determinazione e di versamento dei contributi di cui al D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 432.

[10] Procedura d’infrazione n. 2008/558.