Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Attuazione della direttiva 2006/121/CE sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose (REACH) Schema di D.Lgs. n. 2 (art. 1, commi 1 e 3, L. n. 34/2008) - Schede di lettura | ||||
Serie: | Atti del Governo Numero: 2 | ||||
Data: | 09/06/2008 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
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XVI LEGISLATURA |
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Atti del Governo |
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Attuazione della direttiva 2006/121/CE sulla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose (REACH) Schema di
D.Lgs. n. 2 |
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9 giugno 2008 |
Dipartimento Affari sociali
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: AS0004.doc
INDICE
§ Il contenuto dello schema di decreto e il quadro normativo
Schema di Decreto legislativo n. 2
Lo schema di decreto in esame, attuativo della direttiva 2006/121/CE, che modifica la precedente direttiva 67/548/CE, interviene sulla disciplina nazionale recata dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. La direttiva 2006/121 citata, è finalizzata ad assicurare il coordinamento della normativa vigente con il regolamento (CE) n. 1907/2006, precedentemente emanato, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH, acronimo di Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) ed istitutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
In particolare lo schema di decreto, adottato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34), disciplina la notifica, la valutazione dei rischi, l’imballaggio, la classificazione e l’etichettatura delle sostanze pericolose, per l’uomo e per l’ambiente, immesse sul mercato comunitario. Prima di passare all’esame degli articoli del provvedimento è opportuno illustrare sinteticamente il contenuto della normativa comunitaria sopra richiamata.
Il Regolamento n. 1907/2006 (REACH)
Il Regolamento (CE) n. 1907/2006[1] definisce un complesso sistema di registrazione, valutazione ed autorizzazione delle sostanze e dei preparati chimici (complessivamente circa 30.000 sostanze).
Tale Regolamento, approvato, in codecisione ed in seconda lettura, dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione europea il 13 e 18 dicembre 2006, è costituito da 141 articoli e 17 allegati tecnici ed è entrato formalmente in vigore il 1° giugno 2007. Per l’applicazione di alcune disposizioni, tuttavia, sono fissati termini più ampi.
Il cosiddetto sistema REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) obbliga il produttore e l’importatore ad espletare alcuni adempimenti relativi alla registrazione, valutazione ed autorizzazione di determinate sostanze e preparati chimici[2]. Questi adempimenti vigono per tutta la catena di approvvigionamento e produzione delle suddette sostanze, onde garantirne la sicurezza per la salute umana e per l’ambiente.
Il regolamento introduce un sistema integrato unico di registrazione, di valutazione e di autorizzazione dei prodotti chimici e istituisce un'Agenzia chimica europea.
Sono escluse dal campo di applicazione del regolamento:
§ le sostanze radioattive (in quanto soggette ad altra normativa);
§ le sostanze assoggettate a controllo doganale che si trovano in deposito temporaneo, in zona franca, in deposito franco in vista di una riesportazione o in transito;
§ le sostanze intermedie non isolate.
La registrazione costituisce un passaggio fondamentale del sistema REACH. Le sostanze chimiche fabbricate o importate in quantitativi superiori ad una tonnellata all'anno devono essere obbligatoriamente registrate in una banca dati centrale. In mancanza della registrazione, i prodotti in questione non possono essere né fabbricati né importati, eccetto alcuni gruppi di sostanze esentate da tale adempimento.
I fabbricanti e gli importatori hanno altresì l’obbligo di comunicare alla citata Agenzia europea una serie di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze, ivi inclusi gli usi, la classificazione, l’etichettatura, le precauzioni d'impiego. In mancanza di dati disponibili, è previsto l’obbligo di effettuare appositi test sperimentali per l’individuazione delle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche, ambientali ed ecotossicologiche delle sostanze.
Oltre alla previsione dell’obbligo di registrazione, i principali ambiti di intervento del regolamento riguardano:
§ la valutazione dei test supplementari proposti dalle imprese e delle sostanze considerate “prioritarie” (per maggiori dettagli sulle procedure di valutazione delle sostanze v. infra);
§ la valutazione della sicurezza chimica per le sostanze prodotte o importate in quantità superiore a dieci tonnellate all’anno, che importa l’obbligo di stilare una specifica relazione da parte dei soggetti dichiaranti (fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle);
§ l’autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze “estremamente preoccupanti” (ossia quelle che presentano proprietà cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, in categoria 1 e 2, o che si qualificano come persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), ovvero molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), o ancora le sostanze che perturbano il sistema endocrino - ECD).
L'autorizzazione è di norma rilasciata dalla Commissione se il rischio per la salute umana o per l'ambiente è adeguatamente controllato, tenendo conto del parere del Comitato per la valutazione dei rischi;
§ l’adozione di restrizioni alla fabbricazione, all'uso o all'immissione sul mercato di sostanze e preparati che presentino peculiari rischi per l’ambiente e la salute umana;
§ l’istituzione - come già segnalato - di un’Agenzia chimica europea con compiti scientifici e di coordinamento. Nell’ambito del ruolo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal regolamento, l’Agenzia, la cui sede è stabilita a Helsinki, organizza una banca dati per raccogliere e gestire i dati forniti per la registrazione delle sostanze, anche allo scopo di garantire l’accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche. Al riguardo, va segnalato che il regolamento prevede un sistema tariffario destinato a finanziare, in parte, l’attività dell’Agenzia europea.
Rilevanti attività sono affidate, poi, alle Autorità nazionali competenti, soprattutto in materia di valutazione delle sostanze, in coordinamento con l’Agenzia chimica europea. La valutazione delle sostanze selezionate in ambito comunitario è effettuata dalle Autorità nazionali secondo un ordine di priorità che tiene conto delle informazioni relative ai pericoli, dell’esposizione e del tonnellaggio complessivo, in conformità ai criteri definiti dalla stessa Agenzia europea. Quest’ultima determina i criteri per l’identificazione delle sostanze prioritarie in cooperazione con gli Stati membri, al fine di pervenire ad un approccio armonizzato e all’adozione di un Piano d’azione a rotazione a livello comunitario, che indica le sostanze da valutare ogni anno.
Il regolamento (articolo 121), oltre a sancire l’obbligo per gli Stati membri di designare l'Autorità competente, dispone che gli stessi Stati mettano a disposizione degli organismi designati risorse sufficienti all’assolvimento, in maniera efficace e nei tempi prescritti, degli adempimenti previsti dalla nuova normativa.
Gli Stati membri devono garantire, tra l’altro, la partecipazione alle attività dell’Agenzia europea, nominando rappresentanti ed esperti nazionali nei seguenti organi:
§ Consiglio di amministrazione dell’Agenzia;
§ Forum per lo scambio delle informazioni tra le autorità nazionali;
§ Comitato degli Stati membri;
§ Comitato per la valutazione dei rischi;
§ Comitato per l’analisi socio-economica.
Gli Stati membri devono altresì istituire servizi nazionali di assistenza (cosiddetto “help-desk”), al fine di fornire alle imprese - produttori, importatori, utilizzatori a valle[3] - e agli altri soggetti coinvolti adeguate informazioni sugli obblighi e sulle responsabilità che sono loro assegnate per effetto del regolamento, con particolare riguardo alla procedura di registrazione.
Gli Stati membri instaurano, infine, un sistema di controlli ufficiali adeguato alle circostanze e prevedono misure sanzionatorie per eventuali inadempienze da notificare alla Commissione europea entro il 1° dicembre 2008.
Le attività svolte dagli Stati, in attuazione del regolamento REACH, sono, tra l’altro, oggetto di relazioni periodiche[4] e di verifiche da parte della Commissione europea.
Specifiche disposizioni sono altresì dedicate all’accesso alle informazioni, alla cooperazione tra le Autorità nazionali e alla cooperazione con paesi terzi ed organizzazioni internazionali.
Per completezza, si ricorda che la disciplina relativa al controllo sui prodotti chimici e sulle sostanze pericolose è altresì definita dai seguenti provvedimenti comunitari:
§ direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, n. 67/548/CEE[5], concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
§ direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 maggio 1999, n. 1999/45/CE[6], concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (modificata dal regolamento REACH).
Si ricorda, inoltre, che il regolamento REACH ha abrogato i seguenti atti comunitari:
§ la direttiva 91/155/CEE;
§ le direttive 93/105/CE e 2000/21/CE e i regolamenti (CEE) n. 793/93 e (CE) n. 1488/94, che sono abrogati con effetto dal 1° giugno 2008;
§ la direttiva 93/67/CEE, che è abrogata con effetto dal 1° agosto 2008;
§ la direttiva 76/769/CEE, che è abrogata con effetto dal 1° giugno 2009.
La direttiva 2006/121/CE
La direttiva in esame[7] modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose.
Si ricorda che la direttiva 67/548/CEE, sottoposta nel corso degli anni a numerose modifiche, è nata dall'esigenza di armonizzare i processi volti alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi, al fine di garantire la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, assicurando al contempo la libera circolazione di detti prodotti all'interno dell'Unione europea.
Le disposizioni sono dirette ad assicurare il coordinamento della normativa vigente con il regolamento (CE) n. 1907/2006[8], concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ed istitutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
A tal fine, la direttiva 2006/121/CE sopprime, tra l’altro, le norme della direttiva 67/548/CEE relative alla notifica delle sostanze, allo scambio di informazioni sulle sostanze notificate ed alla valutazione dei rischi che le stesse possono presentare per l'uomo e per l'ambiente.
Gli Stati membri devono garantire, altresì, che le sostanze immesse sul mercato siano imballate ed etichettate nel rispetto delle disposizioni sancite dalla stessa direttiva 67/548/CEE (artt. da 22 a 25[9]) e, per le sostanze registrate, sulla base delle informazioni acquisite mediante l’applicazione delle disposizioni del regolamento REACH (artt. 12 e 13)[10].
Tra le altre novità di rilievo si segnala che i test relativi alle sostanze chimiche contemplati nella direttiva 67/548/CEE devono essere effettuati conformemente alle prescrizioni del regolamento REACH (art. 13)[11].
Sono infine coordinate le indicazioni contenute negli allegati della direttiva con quelle contenute negli allegati del citato regolamento.
Nel dettaglio con l’articolo 1 dello schema di decreto legislativo si interviene sul campo di applicazione del decreto legislativo n. 52/1997. Le modifiche apportate, riguardanti testualmente il comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 52 del 1997, in armonia con quanto disposto dalla Direttiva 2006/121CE[12], sopprimono le procedure di notifica e di valutazione del rischio delle sostanze e delimitano il campo di applicazione del decreto legislativo alle sole procedure di classificazione imballaggio ed etichettatura.
Con l’articolo 2 lo schema di decreto interviene sulle definizioni recate dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo.
Tali definizioni forniscono l’esplicitazione, ai sensi della normativa vigente, di una serie di termini (sostanze, preparati, polimeri, notifica, immissione sul mercato ecc.)
La riformulazione operata con lo schema di decreto in esame sopprime, coerentemente con quanto disposto dalla direttiva comunitaria[13], le definizioni riferite ai polimeri, alle procedure di notifica ed a quelle che si riferiscono ai sistemi di ricerca (ricerca e sviluppo scientifico e ricerca e sviluppo di processo), viene inoltre introdotta l’indicazione dell’elenco europeo delle nuove sostanze chimiche (ELINCS).
L’articolo 3 dello schema di decreto legislativo modifica l’articolo 3 del decreto legislativo che disciplina la determinazione e valutazione delle proprietà delle sostanze.
Attualmente le prove relative ai prodotti chimici sono effettuate, di norma, conformemente ai metodi definiti nell'allegato V del decreto legislativo in particolare, la determinazione delle proprietà fisico-chimiche delle sostanze è effettuata conformemente ai metodi previsti dall'allegato V, parte A; la determinazione della loro tossicità è effettuata conformemente ai metodi di cui all'allegato V, parte B, e quella della loro ecotossicità secondo i metodi prescritti nell'allegato V, parte C.
La riformulazione dell’articolo 3, disposta dallo schema in esame, precisa che i test relativi alle sostanze devono essere effettuati conformemente alle prescrizioni dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 [14].
Con l’articolo 4 si introducono modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo che descrive le condizioni che devono essere rispettate ai fini l’immissione in commercio delle sostanze pericolose oggetto del provvedimento. Le nuove disposizioni eliminano il riferimento all’obbligo di notifica, confermano l’obbligo di rispettare le disposizioni del decreto legislativo che disciplinano le procedure di imballaggio ed etichettatura (artt. 19, 20 21, 22 e allegato VI), e introducono l’obbligo del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1907/2006[15]. Viene inoltre precisato che le predette disposizioni si applicano fino all’inserimento della sostanza nell’allegato I o sino al momento in cui è adottata, ai sensi delle specifiche misure comunitarie, la decisione di non inserirla nello stesso allegato.
Va rilevato che il comma 2 del nuovo articolo 5, modificato dall’articolo 4 in esame, richiama, ai fini dell’inserimento della sostanza nell’allegato 1, la procedura disciplinata dall’articolo 29 della direttiva 92/32/CE, mentre la direttiva in questione si compone soltanto di quattro articoli.
L’articolo 5 interviene sulle misure disposte dall’articolo 20 del decreto legislativo che descrive le procedure di etichettatura relative alle sostanze pericolose. In particolare con le novelle previste dallo schema di decreto si interviene sulle cosiddette “frasi tipo” riportate sulle etichette allo scopo di indicare i rischi (frasi R) ed i consigli di prudenza (frasi S) connessi all’impiego delle sostanze etichettate.
Le disposizioni previste dallo schema aggiornano le tipologie di allegati che devono essere consultati ai fini della formulazione delle “frasi tipo”[16].
L’articolo 6 modifica il comma 4 dell’articolo 22 del decreto legislativo, in cui sono previste le deroghe alle norme di etichettatura e di imballaggio riguardanti le munizioni e gli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre esplosioni o effetti pirotecnici[17].
L’articolo 22 del decreto legislativo n. 52 del 1997 prevede alcune deroghe alle norme di etichettatura e di imballaggio delle sostanze pericolose disponendo che le norme generali[18] in materia non si applicano alle munizioni ed agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre esplosioni o effetti pirotecnici, per i quali restano ferme le disposizioni vigenti; inoltre, specifiche prescrizioni sono dettate per gli imballaggi di dimensione ridotta. Il comma 4 dell’articolo in esame prevede che, con decreto adottato di concerto con altri ministeri, il Ministro della salute stabilisca i casi in cui gli imballaggi delle sostanze che non sono esplosive, molto tossiche o tossiche, possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo sia per le persone che manipolano tali sostanze che per terzi.
In particolare, la modifica in esame prevede l’emanazione di un decreto del Ministero della salute (invece che di un decreto interministeriale), sentito il parere dell’Istituto Superiore di Sanità, per la definizione dei casi in cui l’etichettatura delle piccole confezioni, in relazione a sostanze non esplosive ma tossiche, di quantitativo estremamente ridotto, possa avvenire in deroga alle disposizioni generali.
L’articolo 7 aggiunge i commi 7, 8 e 9 all’articolo 28 del decreto legislativo che disciplina i controlli per l'immissione sul mercato e per la commercializzazione delle sostanze pericolose.
L’articolo 28 del decreto legislativo n. 52 del 1997, riguardante i controlli per l'immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose, prevede che al fine dell'accertamento dell'osservanza delle norme del decreto, l'immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose siano soggette alla vigilanza degli uffici competenti, in base alle vigenti disposizioni, delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Vengono poi disciplinate le modalità del controllo e le misure adottabili dallo Stato e dagli enti locali nel caso in cui siano accertate infrazioni.
Nello specifico, il nuovo comma 7 stabilisce che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame (1° giugno 2008), in base alle vigenti disposizioni, resta in capo agli uffici competenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, l’attività di vigilanza sull'immissione sul mercato e sulla commercializzazione delle sostanze pericolose.
Il nuovo comma 8 prevede l’adozione, entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministero dell’economia e delle finanze, in cui siano stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per l’integrale copertura dei costi dei controlli previsti dal presente articolo e le relative modalità di versamento. Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
Infine il nuovo comma 9 stabilisce che il decreto del Ministero della salute,previsto al comma 8, sia applicato anche alle regioni e alle province autonome, nell’ambito dei controlli di loro competenza, sino all’emanazione di specifiche tariffe, sulla base del costo effettivo del servizio, con proprie disposizioni.
Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, capoverso 7, va rilevato che esse riproducono sostanzialmente il contenuto del vigente comma 1 dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 52 del 1997. Pertanto non sembra opportuno formularle come novella al citato articolo 28.
Inoltre dovrebbe essere valutata l’opportunità di stabilire un termine temporale diverso (rispetto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, fissata al 1° giugno 2008) per l’adozione del decreto interministeriale di cui al capoverso 8 del medesimo articolo 7.
L’articolo 8 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo, relativo ad esami e analisi di campioni, sostituendo il comma 2.
Attualmente il citato comma 2 stabilisce che quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dal decreto legislativo, il direttore del laboratorio trasmette immediata denuncia all'autorità competente, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo i risultati dell'analisi. Analoga comunicazione è fatta al fabbricante, all'importatore o al distributore nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali; entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione gli interessati possono presentare alla autorità che ha disposto il prelievo istanza di revisione di analisi.
Rispetto all’attuale formulazione del comma 2 viene stabilito che alla presentazione dell’istanza di revisione di analisi gli interessati debbano allegare la ricevuta di versamento della somma indicata nel tariffario dei servizi resi a pagamento dell'Istituto Superiore di Sanità.
L’articolo 9 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 36 del decreto legislativo, in cui sono disciplinate le sanzioni per chi viola le norme ivi previste.
L’articolo 36 del decreto legislativo n. 52 del 1997 prevede che l’immissione nel mercato delle sostanze pericolose in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 nonché in violazione delle disposizioni sulla classificazione è punito con l'ammenda da lire duecentomila a lire dieci milioni (comma 1). Nei casi di maggiore gravità si applica anche la pena dell'arresto fino a sei mesi (comma 2). Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante al dettaglio che pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo sostanze pericolose in confezioni originali, sempreché non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione (comma 3). L’effettuazione di una notifica non conforme alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 15 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Alla stessa pena sono assoggettati coloro che violano le disposizioni sulla pubblicità, di cui all'articolo 23, o sulla scheda informativa, di cui all'articolo 25, o sulla valutazione del rischio di cui all'articolo 34 (comma 4).
In particolare, il nuovo articolo 36 prevede, salvo che il fatto costituisca più grave reato, un’ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro per chiunque immette nel mercato le sostanze pericolose di cui al presente decreto in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 nonché in violazione delle disposizioni sulla classificazione di cui all'articolo 4 (comma 1). Viene quindi disposto un aumento dell’entità dell’ammenda precedentemente stabilita.
Non risulta invece più contemplata l’applicazione, nei casi di maggiore gravità, della pena dell'arresto fino a sei mesi.
Il comma 2 punisce altresì, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con un’ammenda da 2.000 euro a 15.000 euro chiunque violi la disposizione di cui all'articolo 23 in tema di pubblicità (comma 2). Rispetto alla precedente previsione, l’illecito amministrativo viene quindi trasformato in reato contravvenzionale; vengono inoltre soppresse le fattispecie di illecito connesse alle violazioni degli articoli 25 e 34, abrogati dal successivo articolo 11 del provvedimento.
Il comma 3 riproduce le disposizioni di cui al corrispondente comma del vigente decreto legislativo, stabilendo che le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante al dettaglio che pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo sostanze pericolose in confezioni originali, sempre che non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.
Va rilevato che le disposizioni dell’articolo in esame, che introducono nuove fattispecie di reato o aggravano le sanzioni per esse stabilite, non possono applicarsi retroattivamente, stante il principio generale di cui all’articolo 25, secondo comma Cost. In tal senso andrebbe pertanto conseguentemente modificato il disposto dell’articolo 13 del provvedimento che ne prevede l’entrata in vigore il 1° giugno 2008.
L’articolo 10 sostituisce l'articolo 37 del decreto legislativo, concernente gli adempimenti successivi.
L’articolo 37 del decreto legislativo n. 52 del 1997riguardante gli adempimenti successivi, indica che con decreto del Ministro della salute, si provvede al recepimento di una serie di direttive specificamente indicate (91/632/CEE, 92/37/CEE, 92/69/CEE, 93/21/CEE, 93/72/CEE, 93/101/CE e 94/69/CE, della Commissione, rispettivamente del 28 ottobre 1991, del 30 aprile 1992, del 31 luglio 1992, del 27 aprile 1993, del 1° settembre 1993, del 1° novembre 1993, e del 19 dicembre 1994) e alla pubblicazione integrale degli allegati da I a IX (comma1). Viene poi rimesso ad un decreto del Ministro della salute, previa comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro dell'ambiente, di provvedere al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati; il decreto è emanato di concerto con i Ministri sopracitati ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento (comma 2). I decreti di cui ai commi 1 e 2, salvo che sia diversamente indicato dalle direttive che con essi si recepiscono, concedono sei mesi per lo smaltimento delle sostanze pericolose già immesse sul mercato alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non conformi, nell'imballaggio e nell'etichettatura, alle disposizioni dei decreti medesimi (comma 3).
Le nuove disposizioni riproducono pressoché testualmente le norme del vigente articolo 37, salvo la mancata indicazione di direttive da attuare puntualmente nominate. Infatti, il nuovo articolo 37 rimette ad un decreto del Ministro della salute, previa comunicazione al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati; nel caso in cui invece una nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento, il decreto del Ministro della salute dovrà prevedere il concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 1). Viene poi confermato il termine di sei mesi, fissato dai decreti, per lo smaltimento delle sostanze pericolose già immesse sul mercato e non conformi alle disposizioni dei decreti medesimi.
L’articolo 11 reca modifiche ed abrogazioni agli allegati e agli articoli del decreto legislativo n. 52 del 1997.
In particolare, sono abrogati gli allegati V[19], VIIA[20], VIIB[21], VIIC[22], VIID[23] e VIII[24] (comma 1).
La norma prevede altresì che i riferimenti agli allegati VIIA, VIIB, VIIC, VIID e VIII sono da intendersi come riferimenti ai corrispondenti allegati VI[25], VII[26], VIII[27], IX[28], X[29], XI[30] del regolamento (CE) n. 1907/2006 (comma 2).
L'allegato VI[31] è sostituito dall'allegato I dello schema di decreto in esame relativo ai requisiti generali per la classificazione e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi (comma 3).
Va rilevato che il comma 3 sopra illustrato nel testo è erroneamente indicato come comma 2.
Sono infine abrogati gli articoli 7 (Notifica completa), 8 (Notifica semplificata), 9 (Sostanze già notificate), 10 (Immissione sul mercato delle sostanze notificate), 11 (Quantitativi per sostanze fabbricate fuori dall'Unione europea), 12 (Polimeri), 13 (Deroghe), 14 (Aggiornamento delle informazioni), 15 (Notifiche successive - Norme intese ad evitare la ripetizione di esperimenti su animali vertebrati), 16 (Valutazione del fascicolo notificato), 17 (Riservatezza delle informazioni), 24 (Tariffe per la notifica), 25 (Scheda informativa in materia di sicurezza), 27 (Unità di notifica), 30 (Definizioni ai fini della valutazione del rischio), 31 (Princìpi della valutazione del rischio), 32 (Valutazione del rischio relativo alla salute umana), 33 (Valutazione del rischio relativo all'ambiente), 34 (Conclusioni della valutazione del rischio), 35 (Relazione da inviare alla Commissione europea) del decreto legislativo n. 52 del 1997.
L’articolo 12, recante le disposizioni finanziarie, stabilisce che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1) e che le amministrazioni interessate provvedono all'espletamento delle attività di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).
L’articolo 13 stabilisce l’entrata in vigore del decreto prevista il 1 ° giugno 2008.
Poiché in base a tale disposizione tutte le norme del provvedimento avrebbero un’efficacia retroattiva, andrebbe valutata l’opportunità di prevedere un’efficacia diversa, anche alla luce dei principi generali sull’efficacia della legge nel tempo (art. 11 disp. prel. c.c.).
[1] Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE)
[2] Per preparati chimici si intendono le miscele o soluzioni di due o più sostanze.
[3] Per utilizzatore a valle si intende ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle.
[4] Il regolamento prevede, tra l’altro, che ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sul funzionamento del regolamento nei rispettivi territori. La prima relazione è presentata entro il 1° giugno 2010. 2. Ogni cinque anni, poi, l'Agenzia europea presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento del regolamento. La prima relazione è presentata entro il 1° giugno 2011. Entro la stessa data l’Agenzia presenta una relazione sui metodi di sperimentazione che non utilizzano gli animali. Ogni cinque anni, infine, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita in relazione al funzionamento del regolamento e sull’entità e la distribuzione delle risorse stanziate per lo sviluppo e la valutazione di metodi di sperimentazione alternativi. La prima relazione è pubblicata entro il 1° giugno 2012.
[5] Direttiva recepita con D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1335, legge 29 maggio 1974, n. 256, D.M. 17 dicembre 1977, D.M. 23 febbraio 1988, n. 84, D.P.R. 20 febbraio 1988, n. 141 e D.M. 20 dicembre 1989.
[6] Direttiva recepita con legge 30 luglio 2002, n. 180 e con decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.
[7] Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche.
[8] In attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 è stato adottato il D.M. 22 novembre 2007 (Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)).
[9] Si tratta delle disposizioni riguardanti le modalità di imballaggio e di etichettatura e le relative deroghe.
[10] Si tratta delle prescrizioni concernenti, rispettivamente, le informazioni da comunicare in funzione del tonnellaggio e le informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze.
[11] In particolare, secondo il citato articolo 13 del Regolamento REACH, le informazioni relative alla tossicità umana sono acquisite, ove possibile, ricorrendo a mezzi diversi dai test su animali vertebrati, attraverso l'uso di metodi alternativi. Quando per acquisire informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze è necessaria l’effettuazione di test, questi sono eseguiti secondo i metodi specificati nel regolamento della Commissione o secondo altri metodi internazionali riconosciuti dalla Commissione o dall'Agenzia. Inoltre, i test e le analisi ecotossicologiche e tossicologiche sono eseguiti nel rispetto dei principi delle buone pratiche di laboratorio.
[12] Cfr. in particolare l’articolo 1 della direttiva 67/548/CEE, come modificato dall’articolo 1 della direttiva 2006/121/CE.
[13] Cfr, in particolare l’articolo 2 della direttiva 67/548/CEE, come modificato dall’articolo 1 della direttiva 2006/121/CE.
[14] Analoga disposizione è prevista dall’articolo 3 della direttiva 67/548/CEE, come modificato dall’articolo 1 della direttiva 2006/121/CE.
[15] Cfr. l’articolo 5 della direttiva 67/548/CEE, come modificato dall’articolo 1 della direttiva 2006/121/CE.
[16] Cfr. l’articolo 23 della direttiva 67/548/CEE.
[17] Cfr. l’articolo 25 della direttiva 67/548/CEE.
[18] Gli articoli 19, 20 e 21 recano norme concernenti rispettivamente l’imballaggio, l’etichettatura e l’attuazione delle norme di etichettatura per le sostanze pericolose.
[19] Metodi per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche, della tossicità e dell'ecotossicità.
[20] Informazioni richieste per il fascicolo tecnico.
[21] Caratteristiche che formano oggetto del fascicolo tecnico.
[22] Caratteristiche che formano oggetto del fascicolo tecnico.
[23] Disposizioni specifiche relative ai fascicoli tecnici (fascicolo di base) contenuti nelle notifiche di cui all'articolo 12.
[24] Informazioni e prove complementari richieste conformemente all'articolo 7, comma 2.
[25] Prescrizioni in materia di informazioni da comunicare ai fini generali della registrazione di cui all'articolo 10.
[26] Prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata.
[27] Prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate.
[28] Prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate.
[29] Prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1000 tonnellate.
[30] Norme generali per l'adattamento del regime di sperimentazione standard di cui agli allegati da VII a X.
[31] Criteri generali di classificazione e di etichettatura delle sostanze pericolose.