Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: L'attività delle Commissioni nella XV legislatura - Commissione affari sociali
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 1    Progressivo: 12
Data: 14/05/2008
Descrittori:
AGRICOLTURA   COMMISSIONI E GIUNTE PARLAMENTARI


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Documentazione e ricerche

L’attività delle Commissioni
nella XV legislatura

Commissione affari sociali

 

 

 

 

n. 1/12

parte seconda

 

Maggio 2008

 


La documentazione di inizio legislatura predisposta dal Servizio Studi e, quanto ad alcune parti, dall’Ufficio per i Rapporti con l’Unione europea, dal Servizio Biblioteca, dal Servizio Bilancio dello Stato, dal Servizio Commissioni e dal Servizio per il Controllo parlamentare, si compone di:

§         un dossier ipertestuale su CD-ROM (Documentazione e ricerche, n. 1), che illustra analiticamente le principali politiche legislative e attività istituzionali svolte dalla Camera dei deputati nel corso della XV legislatura;

§         14 fascicoli di accompagnamento (Documentazione e ricerche, nn. da 1/1 a 1/14 – prima parte) recanti, per ciascuna Commissione, una nota di sintesi sulle aree tematiche di interesse, sull’attività svolta e sugli adempimenti governativi nelle materie di competenza;

§         14 volumi (Documentazione e ricerche, nn. da 1/1 a 1/14 – seconda parte) recanti, per ciascuna Commissione, un estratto del dossier ipertestuale concernente le politiche legislative e l’attività istituzionale nelle materie di competenza.

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AS0001b.doc

 


INDICE

 

Politiche legislative e attività istituzionale

Sanità

Controllo della spesa sanitaria  5

Evoluzione della spesa sanitaria  11

Organizzazione del Servizio Sanitario  23

Farmacie  29

Tutela della salute  33

Ricerca sanitaria  41

Enti del settore sanitario  45

Assistenza, previdenza e assicurazioni

Riparto delle competenze istituzionali51

Spesa sociale: i fondi settoriali57

Altre misure di assistenza sociale  63

Famiglia e infanzia

Misure in tema di famiglia e minori71

Occupazione, lavoro e professioni

Tutela della salute nei luoghi di lavoro  79

Professioni sanitarie  85

Attività presso le istituzioni dell’Unione europea (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Famiglia  93

§      Infanzia  93

Politica sociale  95

§      Dimensione sociale dell’UE   95

§      Protezione e inclusione sociale  96

§      Inclusione attiva  97

§      Sfida demografica  98

§      Giovani98

§      Disabili99

Salute degli animali101

Sanità  103

§      Servizi e cure sanitarie  103

§      Farmaci105

Politiche legislative nei principali Paesi europei (a cura del Servizio Biblioteca – Ufficio Legislazione straniera)

Bioetica e procreazione  109

§      Germania  109

§      Regno Unito  110

§      Spagna  111

Schede di approfondimento

Sanità

I disavanzi sanitari regionali119

Attività libero-professionale  125

Tessuti e cellule umani139

Rintracciabilità del sangue  147

Sistema di qualità per i servizi trasfusionali151

Sicurezza dell’attività trasfusionale  155

Assistenza, previdenza e assicurazioni

Fondo nazionale per le politiche sociali163

§      L’evoluzione della disciplina del Fondo  163

§      Le risorse finanziarie negli anni 2001-2007  165

§      Tabella di raffronto anni 2004- 2007  166

§      Le risorse per le politiche sociali per il 2008  169

Famiglia e infanzia

Il Fondo per le politiche della famiglia  173

I servizi socio-educativi177

 

 


Politiche legislative e attività istituzionale

 


Sanità

 


Controllo della spesa sanitaria

Al fine di contemperare la piena attuazione dei livelli essenziali di assistenza con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nel corso della XV legislatura sono proseguiti gli interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria.

Nel mese di settembre 2006 il protocollo tra il Governo, le regioni e le province autonome, recante un “Patto per la salute”, ha ridefinito il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e confermato la disciplina delineata dall’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 (e dalle successive disposizioni legislative) in ordine alle misure di contenimento della spesa sanitaria, ai criteri di verifica e alle modalità di copertura di eventuali deficit. E’ stata inoltre concordata un’ulteriore contribuzione a carico dello Stato, al fine di garantire il ripiano dei disavanzi delle regioni in difficoltà economico-finanziaria.

In linea con il Patto per la salute, la legge finanziaria per il 2007 ha fissato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007[1], in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009[2]. Contestualmente, il finanziamento per l’anno 2006 è stato incrementato di 2 miliardi di euro[3]. Per quanto concerne i dati relativi all’evoluzione della spesa sanitaria, v. la Relazione generale sulla Situazione Economica del Paese 2007 (Vol. II, cap. VII) nonché le tavole riportate in calce al presente capitolo.

Con la manovra finanziaria per il 2007 è stato istituito inoltre un Fondo transitorio (1.000 milioni di euro nel 2007; 850 milioni di euro nel 2008; 700 milioni di euro nel 2009) destinato alle regioni nelle quali si è registrato un elevato disavanzo sanitario[4]. L’accesso al suddetto Fondo è stato subordinato alle seguenti condizioni:

§      la sottoscrizione di uno specifico accordo con i Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze, inclusivo di un piano di rientro finalizzato al raggiungimento entro il 2010 dell’equilibrio economico-finanziario nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

§      l’innalzamento ai livelli massimi consentiti dalla legislazione vigente dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e della maggiorazione dell’aliquota Irap[5];

§      l’affiancamento delle regioni interessate da parte dei citati Ministeri (per ulteriori dettagli, v. la scheda I disavanzi sanitari regionali, pag. 119).

La medesima legge finanziaria per il 2007 ha definito specifiche norme in merito all’attività delle strutture private erogatrici di prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale[6]. In particolare, è stata disposta la cessazione degli accreditamenti provvisori, escludendo che le regioni possano concedere nuovi accreditamenti in assenza di uno specifico provvedimento di ricognizione.

Ulteriori norme di razionalizzazione dei volumi di spesa hanno interessato i dispositivi medici[7] e il mancato ritiro dei risultati delle visite e degli esami diagnostici da parte degli utenti[8].

Tra le previsioni più significative della legge finanziaria per il 2007 si segnala anche quella concernente il progressivo aumento della partecipazione della regione Sicilia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nel suo territorio[9].

È stata altresì ridefinita, anche in attuazione del Patto per la salute, la disciplina sui vincoli di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale[10]. Conseguentemente, la spesa per il suddetto personale, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, viene ridotta dell'1,4 per cento rispetto a quella del 2004.

Nel quadro delle misure riguardanti i disavanzi strutturali dei servizi sanitari regionali, il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23[11] ha autorizzato il concorso straordinario dello Stato (per un importo di 3 miliardi di euro[12]) al ripiano dei disavanzi relativi al periodo 2001-2005, a beneficio delle regioni che stipulano gli accordi per l’accesso al citato Fondo transitorio. Oltre a sottoscrivere tali accordi, le regioni interessate sono tenute ad attivare specifiche misure fiscali ovvero a destinare al ripiano del deficit quote di manovre fiscali già adottate o quote di tributi erariali, in via ulteriore rispetto all’incremento nella misura massima dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Con riferimento alle regioni che non rispettano gli adempimenti stabiliti dai piani di rientro, il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[13]ha previsto la possibilità di nomina di commissari ad acta, al fine di assicurare il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale anche sotto il profilo amministrativo e contabile.

La finanziaria per il 2008[14] ha incrementato la quota del concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria corrente nella misura di 661 milioni per il 2008 e di 398 milioni annui dal 2009, in attuazione delle intese tra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego[15]. Per quanto attiene all’attuazione dei piani di rientro, la stessa legge ha stabilito un'anticipazione finanziaria, per un ammontare non superiore a 9.100 milioni di euro, in favore delle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, al fine di agevolare l’estinzione dei debiti di natura finanziaria e commerciale cumulati fino al 31 dicembre 2005[16].

Da ultimo, per le regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi di risanamento contenuti nei piani di rientro, il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248[17] ha previsto, con riferimento all’anno 2007, una deroga all’obbligo di innalzare oltre i livelli massimi l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, limitatamente all’importo per il quale le regioni medesime hanno adottato misure di copertura idonee a conseguire l’equilibrio economico nel settore sanitario. Con lo stesso decreto-legge è stato incrementato il Fondo transitorio per i disavanzi sanitari regionali di 14 milioni di euro per il 2008[18].

La compartecipazione alla spesa

In relazione alla compartecipazione alla spesa sanitaria[19], la legge finanziaria per il 2007 ha introdotto una quota fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale[20], limitatamente ai cittadini non esenti, pari a 10 euro. Analogamente, per le prestazioni in regime di pronto soccorso non urgenti (cosiddetto “codice bianco”) è stato fissato un ticket di 25 euro, con l’esclusione dei soggetti fino a 14 anni di età e di quelli che hanno subito traumi e avvelenamenti.

La disciplina relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale è stata poi integrata dal decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300[21], che, a decorrere dal 31 marzo 2007, ha dato facoltà alle regioni di assumere provvedimenti alternativi all’applicazione della quota fissa di 10 euro, consentendo le seguenti opzioni:

§      l’adozione di altre misure di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da sottoporre alla verifica di un apposito tavolo tecnico;

§      la stipula con i Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze di un accordo per la definizione di misure equivalenti sotto il profilo dell’equilibrio economico-finanziario e dell’appropriatezza.

Da ultimo, la legge finanziaria per il 2008[22] ha prorogato a tutto il 2008 la sospensione del ticket sulla specialistica ambulatoriale, già prevista dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23[23]. Il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è stato incrementato, quindi, per lo stesso anno di 834 milioni di euro.

La spesa farmaceutica

Lalegge finanziaria per il 2007[24] ha confermato i tetti della spesa farmaceutica stabiliti dalla precedente normativa, che fissava il limite per l'assistenza farmaceutica territoriale e per l'assistenza farmaceutica complessiva, rispettivamente, al 13 e al 16 per cento della spesa sanitaria corrente[25].

Per l’anno 2007 restano altresì immutate le misure già assunte dall’AIFA per la riduzione del prezzo dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale[26].

La novità prevista dalla citata legge finanziaria per il 2007 riguarda la facoltà delle aziende farmaceutiche di chiedere la sospensione della riduzione del prezzo dei farmaci, pari al 5 per cento, deliberata dall’AIFA il 27 settembre 2006. Tale facoltà è subordinata tuttavia al versamento alle regioni da parte delle suddette aziende di un importo corrispondente a quello derivante dalla menzionata riduzione di prezzo. In tal modo, è stato introdotto il cosiddetto meccanismo del pay-back, in base al quale le aziende farmaceutiche versano direttamente alle regioni gli importi finanziari corrispondenti all’eventuale sforamento dei tetti di spesa.

E’ stato inoltre stabilito che le regioni nelle quali siano stati registrati negli anni 2005 e 2006 sfondamenti dei tetti della spesa farmaceutica possono comunque accedere alle risorse statali integrative, purché ottemperino ad alcune condizioni:

§      per quanto riguarda la farmaceutica territoriale, l’applicazione di un ticket ovvero l’adozione di misure alternative;

§      per quanto concerne la farmaceutica non convenzionata, la predisposizione di un piano regionale di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera.

Successivamente, il citato decreto-legge n. 159 del 2007[27] ha rimodulato il limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, fissandolo, a decorrere dal 2008, al 14per cento del finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale. Nel nuovo tetto - oltre alla distribuzione di medicinali da parte delle farmacie pubbliche e private convenzionate al lordo dei ticket regionali - rientra la distribuzione diretta per uso domiciliare da parte delle farmacie ospedaliere o di quelle convenzionate per conto delle ASL. Contestualmente, il limite per la spesa farmaceutica ospedaliera è stato ridotto al 2,4 per cento.

Lo stesso decreto-legge prevede altresì che dal 2008 entri in vigore un nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, in base al quale l'AIFA attribuisce ad ogni azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci un budget annuale, calcolato distintamente per i medicinali equivalenti e per quelli coperti da brevetto. La somma dei budget di ciascuna azienda, incrementata dal Fondo relativo alla spesa per i farmaci innovativi e dal Fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d’anno, deve corrispondere all'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale. In caso di superamento del tetto per la farmaceutica territoriale a livello nazionale, tale eccedenza è ripartita tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote sui prezzi dei medicinali, fermo restando l’obbligo per le regioni di adottare le necessarie misure di contenimento. In virtù di tale procedura (pay-back), le aziende interessate versano, direttamente alle regioni in cui si sono determinate le eccedenze, la quota di spettanza nel superamento dei tetti di spesa.

La legge finanziaria per il 2008[28]ha previstoinoltre la possibilità di impiegare i medicinali in corso di validità non utilizzati dal paziente da parte delle aziende sanitarie locali, delle residenze sanitarie assistenziali e delle organizzazioni non lucrative che si occupano di assistenza sanitaria.

Il citato decreto-legge n. 248 del 2007[29] proroga infine al 31 dicembre 2008 la facoltà per le aziende farmaceutiche di chiedere la sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei medicinali dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale.

 


Evoluzione della spesa sanitaria

Le tabelle che seguono forniscono elementi di valutazione sull'andamento della spesa sanitaria pubblica e privata.

La tavola 1 mette a confronto i dati nazionali relativi alla spesa sanitaria pubblica e privata in rapporto al PIL relativamente all’anno 2005 con quelli dei principali Paesi dell'OCSE. La base di riferimento è costituita dal Factbook OCSE 2008. Con riferimento al rapporto spesa sanitaria/prodotto interno lordo, nel 2005 i Paesi OCSE hanno consumato in media l’8,9 per cento del PIL in spese mediche. L’Italia ha registrato un dato medio vicino a quello OCSE (6,8 per cento la spesa pubblica; 2,1 per cento la spesa privata), mentre il Paese che più spende sono gli Stati Uniti con il 15,3 per cento del PIL, seguiti dalla Svizzera, dalla Francia e dalla Germania. Nella maggior parte dei Paesi OCSE, il settore pubblico rappresenta la componente di spesa sanitaria più consistente, eccetto che negli Stati Uniti e in Grecia.

La tavola 2 illustra, sulla base dei dati forniti dal Ministero della salute (SIS), la spesa sanitaria relativa al periodo 2003-2006, con l’indicazione dei valori complessivi e di quelli relativi a ciascuna regione.

Con riferimento allo stesso periodo, nella tavola 3 sono riportati i dati relativi ai costi e ricavi del Servizio sanitario nazionale suddivisi per regioni.

In un’ottica di lungo periodo, la tavola 4 descrive il trend di crescita della spesa sanitaria corrente nel periodo 1995-2005, con l’indicazione dei dati concernenti ciascuna regione (fonte: Agenzia per i servizi sanitari regionali).

La tavola 5 illustra l’incidenza delle singole funzioni (personale, beni e e servizi, medicina di base, farmaceutica, ospedaliera convenzionata, specialistica c convenzionata, altre prestazioni e oneri finanziari) sul totale della spesa sanitaria corrente nel periodo 2001-2005. I dati sono forniti dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Con riferimento alla spesa farmaceutica, la tavola 6 evidenzia, sulla base di un’elaborazione dell’OSMED di dati del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’IMS Health, l’andamento della spesa farmaceutica (pubblica e privata) in Italia nel periodo 1985-2007.

Infine, le tavole 7 e 8 mettono in luce i dati della spesa farmaceutica convenzionata - anni 2006 e 2007 - con l'indicazione della spesa netta  complessiva e di quella relativa a ciascuna regione nonché delle variazioni percentuali rispetto agli anni precedenti (dati del Ministero della salute).


Tavola 1

§           Spesa sanitaria – Paesi OCSE – anno 2005

§        Paesi OCSE – Spesa sanitaria in percentuale sul PIL

§Dati in percentuale sul PIL

§                                                  Pubblica          Privata          totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corea

3,2

2,8

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polonia

4,3

1,9

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messico

2,9

3,5

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repubblica Slovacca

5,3

1,8

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repubblica Ceca

6,4

0,8

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finlandia

5,9

1,6

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irlanda

5,8

1,7

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turchia

5,4

2,2

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lussemburgo

7,1

0,7

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giappone

6,6

1,4

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungheria

5,7

2,4

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regno Unito

7,2

1,1

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spagna

5,9

2,4

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

6,8

2,1

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OECD media

6,4

2,5

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuova Zelanda

7

2

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danimarca

7,7

1,4

9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norvegia

7,6

1,5

9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svezia

7,7

1,4

9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olanda

5,7

3,5

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australia

6,4

3,1

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islanda

7,9

1,6

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada

6,9

2,9

9,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grecia

4,3

5,8

10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Austria

7,7

2,5

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portogallo

7,4

2,8

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgio

7,4

2,9

10,3

OECD Factbook 2008: Economic, Environmental and Social Statistics - OECD 2008

 

Germania

8,2

2,5

10,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francia

8,9

2,2

11,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svizzera

6,9

4,7

11,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stati Uniti

6,9

8,4

15,3


Tavola 2

SPESA DEL SSN
Anni 2003-2006

(milioni di euro)

 

2003

2004

2005

2006

 

 

+ / -

 

 

+ / -

 

 

+ / -

 

 

+ / -

 

 

 

anno

procapite

 

anno

procapite

 

anno

procapite

 

anno

procapite

 

 

preced.

euro

 

preced.

euro

 

preced.

euro

 

preced.

euro

 

 

%

 

 

%

 

 

%

 

 

%

 

PIEMONTE

6.145,739

5,0

1.446

7.110,731

15,7

1.654

7.192,655

1,2

1.661

7.452,207

3,6

1.721

V. AOSTA

197,592

3,9

1.627

208,997

5,8

1.707

224,758

7,5

1.829

246,122

9,5

2.003

LOMBARDIA

12.716,438

0,0

1.386

13.396,702

5,3

1.437

14.777,327

10,3

1.573

15.353,112

3,9

1.635

PA BOLZANO

907,932

5,5

1.934

937,446

3,3

1.976

982,400

4,8

2.059

1.022,758

4,1

2.144

PA TRENTO

804,212

6,7

1.651

822,149

2,2

1.664

856,642

4,2

1.722

899,062

5,0

1.807

VENETO

6.530,028

4,0

1.416

6.966,003

6,7

1.491

7.560,710

8,5

1.609

7.858,703

3,9

1.672

FRIULI

1.731,769

3,7

1.449

1.885,340

8,9

1.569

1.987,822

5,4

1.650

2.104,379

5,9

1.747

LIGURIA

2.471,386

2,8

1.569

2.862,378

15,8

1.806

2.922,780

2,1

1.836

2.960,414

1,3

1.859

E. ROMAGNA

6.110,902

4,1

1.507

6.710,160

9,8

1.630

7.053,411

5,1

1.699

7.295,581

3,4

1.757

TOSCANA

5.130,930

2,6

1.449

5.671,978

10,5

1.583

5.927,252

4,5

1.647

6.104,356

3,0

1.696

UMBRIA

1.276,166

7,2

1.517

1.342,779

5,2

1.573

1.398,837

4,2

1.629

1.465,758

4,8

1.706

MARCHE

2.083,768

2,3

1.394

2.276,704

9,3

1.506

2.345,038

3,0

1.544

2.441,240

4,1

1.607

LAZIO

8.072,280

7,8

1.560

9.697,558

20,1

1.852

10.107,400

4,2

1.918

10.299,280

1,9

1.954

ABRUZZO

1.972,322

8,2

1.541

1.953,022

-1,0

1.511

2.246,372

15,0

1.729

2.213,498

-1,5

1.704

MOLISE

526,421

16,5

1.638

519,568

-1,3

1.614

654,418

26,0

2.033

581,761

-11,1

1.807

CAMPANIA

7.788,404

3,0

1.356

8.765,836

12,5

1.518

9.663,536

10,2

1.669

9.120,349

-5,6

1.575

PUGLIA

5.126,498

1,7

1.271

5.422,360

5,8

1.337

6.160,918

13,6

1.514

6.323,304

2,6

1.554

BASILICATA

769,244

5,4

1.289

826,589

7,5

1.385

897,681

8,6

1.505

899,922

0,2

1.509

CALABRIA

2.585,899

1,3

1.287

2.768,011

7,0

1.377

2.858,194

3,3

1.423

3.047,220

6,6

1.517

SICILIA

6.642,986

2,6

1.332

7.494,782

12,8

1.497

7.825,438

4,4

1.561

8.381,001

7,1

1.672

SARDEGNA

2.272,758

2,8

1.386

2.439,577

7,3

1.482

2.682,759

10,0

1.626

2.612,661

-2,6

1.583

TOTALE

81.863,675

3,4

1.421

90.078,671

10,0

1.548

96.326,348

6,9

1.648

98.682,688

2,4

1.688

Fonte: MINISTERO DELLA SALUTE: SIS: dati di consuntivo. Per l'ultimo anno, dati al 4° trimestre.

Per Spesa del SSN si intende la somma dei costi di produzione delle sole funzioni assistenziali con il saldo della gestione straordinaria (Ricavi straordinari e Costi straordinari, stimati e variazione delle rimanenze) e con il saldo relativo all'intramoenia.

Si ricomprendono:

- i valori della mobilità passiva verso il B. Gesù e lo Smom (dal 2004).

Non si ricomprendono:

- i valori della mobilità passiva interregionale ed infraregionale;

- le voci introdotte dalla contabilità economica: "Ammortamenti", "Svalutazione crediti", "Svalutazione attività finanziarie".


Tavola 3

COSTI E RICAVI DEL SSN
Anni 2003-2004
(milioni di euro)

 

2003

2004

 

COSTI

RICAVI

Saldi Mobilità Sanitaria interregionale

Risultato di esercizio

procapite euro

COSTI

RICAVI

Saldi Mobilità Sanitaria interregionale

Risultato di esercizio

procapite euro

 

 

 

PROVVISORI

 

 

 

 

PROVVISORI

 

 

 

A

B

C

B - A + C

 

A

B

C

B - A + C

 

PIEMONTE

6.342,991

6.262,048

-19,525

-100,469

-24

7.358,254

6.706,126

-19,003

-671,132

-156

V. AOSTA

200,888

204,603

-14,150

-10,435

-86

211,994

214,974

-16,282

-13,302

-109

LOMBARDIA

13.030,457

12.687,391

406,728

63,661

7

13.625,233

13.318,055

438,503

131,324

14

PA BOLZANO

912,639

880,899

6,495

-25,245

-54

949,752

968,363

6,600

25,211

53

PA TRENTO

812,858

820,925

-13,106

-5,039

-10

844,383

850,794

-15,381

-8,970

-18

VENETO

6.684,505

6.426,929

112,304

-145,273

-32

7.149,291

7.038,690

116,280

5,679

1

FRIULI

1.758,667

1.760,979

17,079

19,391

16

1.939,222

1.933,065

15,520

9,363

8

LIGURIA

2.520,823

2.480,901

-8,509

-48,431

-31

2.909,442

2.599,584

-19,052

-328,910

-208

E. ROMAGNA

6.307,700

6.017,890

249,486

-40,324

-10

6.879,404

6.228,596

270,712

-380,096

-92

TOSCANA

5.292,189

5.227,292

85,247

20,351

6

5.826,637

5.482,618

103,664

-240,356

-67

UMBRIA

1.300,633

1.219,095

35,646

-45,892

-55

1.364,215

1.284,587

27,252

-52,376

-61

MARCHE

2.119,269

2.083,752

-35,863

-71,379

-48

2.344,902

2.227,092

-44,959

-162,769

-108

LAZIO

8.248,848

7.487,206

51,062

-710,581

-137

9.857,867

8.146,083

42,503

-1.669,281

-319

ABRUZZO

2.011,188

1.778,482

16,227

-216,478

-169

1.984,788

1.863,697

17,377

-103,714

-80

MOLISE

530,154

453,681

3,462

-73,011

-227

530,542

486,595

0,261

-43,686

-136

CAMPANIA

7.915,842

7.623,570

-263,725

-555,998

-97

8.927,914

8.006,674

-260,570

-1.181,810

-205

PUGLIA

5.282,495

5.518,245

-126,872

108,877

27

5.589,169

5.784,351

-153,548

41,634

10

BASILICATA

782,649

819,319

-55,822

-19,152

-32

835,647

858,389

-53,928

-31,186

-52

CALABRIA

2.614,535

2.749,777

-192,544

-57,302

-29

2.806,498

2.888,712

-210,573

-128,359

-64

SICILIA

6.774,034

6.710,526

-203,928

-267,436

-54

7.608,010

7.055,671

-195,353

-747,692

-149

SARDEGNA

2.298,529

2.205,009

-49,690

-143,210

-87

2.467,637

2.278,137

-50,023

-239,523

-145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

83.741,894

81.418,519

0,000

-2.323,375

-40

92.010,802

86.220,851

-0,000

-5.789,950

-100

 

 

SOLO PERDITE

-2.535,655

 

 

SOLO PERDITE

-6.003,162

 

 

 

SOLO UTILI

 

212,280

 

 

SOLO UTILI

 

213,212

 


Anni 2005-2006
(milioni di euro)

 

2005

2006

 

COSTI

RICAVI

Saldi Mobilità Sanitaria interregionale

Risultato di esercizio

procapite euro

COSTI

RICAVI

Saldi Mobilità Sanitaria interregionale

Risultato di esercizio

procapite euro

 

 

 

PROVVISORI

 

 

 

 

PROVVISORI    2005

 

 

 

A

B

C

B - A + C

 

A

B

C

B - A + C

 

PIEMONTE

7.529,994

7.541,601

-10,732

0,874

0

7.621,642

7.580,782

-10,732

-51,593

-12

V. AOSTA

228,080

231,762

-17,597

-13,914

-113

249,364

252,991

-17,597

-13,969

-114

LOMBARDIA

15.077,616

14.641,398

422,094

-14,124

-2

15.591,483

15.156,845

422,094

-12,544

-1

PA BOLZANO

993,858

1.015,790

6,129

28,061

59

1.031,265

1.046,324

6,129

21,188

44

PA TRENTO

881,567

894,551

-15,825

-2,840

-6

909,324

926,713

-15,825

1,565

3

VENETO

7.732,002

7.499,530

118,374

-114,098

-24

7.992,248

7.890,197

118,374

16,323

3

FRIULI

2.057,630

2.069,538

15,261

27,169

23

2.133,569

2.130,500

15,261

12,192

10

LIGURIA

2.968,178

2.733,640

-18,642

-253,180

-159

3.005,165

2.916,695

-18,642

-107,112

-67

E. ROMAGNA

7.241,089

6.935,590

289,197

-16,302

-4

7.488,586

7.103,464

289,197

-95,925

-23

TOSCANA

6.064,150

5.945,233

103,932

-14,985

-4

6.251,092

6.071,941

103,932

-75,219

-21

UMBRIA

1.442,715

1.415,867

18,612

-8,236

-10

1.486,455

1.424,564

18,612

-43,279

-50

MARCHE

2.399,394

2.424,935

-43,837

-18,297

-12

2.482,188

2.497,265

-43,837

-28,761

-19

LAZIO

10.472,976

8.676,197

63,863

-1.732,916

-329

10.544,690

8.864,567

63,863

-1.616,260

-307

ABRUZZO

2.277,577

2.023,351

13,306

-240,919

-185

2.255,175

2.106,205

13,306

-135,663

-104

MOLISE

661,880

516,152

6,354

-139,374

-433

584,354

514,715

6,354

-63,285

-197

CAMPANIA

9.794,638

8.276,162

-269,287

-1.787,763

-309

9.208,387

8.819,175

-269,287

-658,499

-114

PUGLIA

6.321,349

6.082,802

-173,009

-411,556

-101

6.396,940

6.330,664

-173,009

-239,285

-59

BASILICATA

915,923

921,122

-47,960

-42,761

-72

907,548

940,323

-47,960

-15,185

-25

CALABRIA

2.880,116

3.012,744

-211,732

-79,104

-39

3.110,321

3.255,964

-211,732

-66,089

-33

SICILIA

7.943,504

7.566,260

-196,493

-573,737

-114

8.451,821

7.739,098

-196,493

-909,216

-181

SARDEGNA

2.721,329

2.455,861

-52,010

-317,478

-192

2.641,701

2.591,693

-52,010

-102,018

-62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

98.605,565

92.880,086

-0,000

-5.725,479

-98

100.343,318

96.160,683

-0,000

-4.182,635

-72

 

 

SOLO PERDITE

-5.781,583

 

 

SOLO PERDITE

-4.233,902

 

 

 

SOLO UTILI

 

56,104

 

 

SOLO UTILI

 

51,267

 


Tavola 4


Tavola 5

 

 

 


Tavola 6

 

 


Tavola 7

 

 


Tavola 8

 

Spesa Farmaceutica Convenzionata - Anno 2007

 

 

 

 

Tabella n. 2

 

 

 

Regione

 

 

gen-dic 07

D07/06

PIEMONTE

838.755.554,63

3,3%

LAZIO

1.208.838.610,00

-19,6%

LIGURIA

315.266.901,03

-16,6%

PUGLIA

779.367.857,68

-16,4%

CAMPANIA

1.028.674.772,55

-15,6%

CALABRIA

446.537.390,90

-13,5%

SICILIA

1.138.239.743,85

-12,8%

BOLZANO

56.058.096,60

-12,0%

UMBRIA

152.637.293,56

-11,1%

BASILICATA

106.256.306,12

-10,7%

ITALIA

11.141.031.437,68

-9,7%

TRENTO

72.791.210,71

-9,6%

VENETO

724.091.957,92

-9,4%

V. AOSTA

20.220.316,87

-9,4%

SARDEGNA

338.682.734,12

-9,1%

ABRUZZO

265.810.301,20

-7,9%

MOLISE

63.221.625,85

-5,6%

TOSCANA

652.543.822,32

-3,3%

LOMBARDIA

1.628.730.091,19

-3,2%

E. ROMAGNA

769.734.201,65

-3,0%

FRIULI V.G.

232.937.078,93

-2,1%

MARCHE

301.635.570,00

-1,2%

 

(I dati riportati nella Tabella 2 sono stimati e non ancora definitivi)

 


Organizzazione del Servizio Sanitario

Anche le norme che in tema di organizzazione del Servizio sanitario sono state esaminate dalla XII Commissione nel corso della XV legislatura, sono per lo più contenute nelle due leggi finanziarie approvate in tale arco temporale o in provvedimenti eterogenei, dal contenuto ampio ed articolato, attribuiti in via principale alla competenza di altre commissioni. Si tratta di misure diverse, attinenti, di volta in volta, ad aspetti organizzativi, a dotazione o regolamentazione di personale, a sanzioni comminate per determinati illeciti commessi a danno del Servizio sanitario medesimo.

 

Ad aspetti latu sensu organizzativi attengono alcune disposizioni contenute nella manovra finanziaria per il 2008 e nella legge 3 agosto 2007 n. 120  in materia di attività libero-professionale intramuraria, esaminata, in sede referente, dalla XII Commissione.

Con la legge finanziaria per il 2008[30]sono statedisposte misure volte al riordino, in attuazione dell’accordo Stato-regioni del 1° agosto 2007, del sistema di educazione continua in medicina (E.C.M.), valorizzando il ruolo della Commissione nazionale per la formazione continua, che viene incardinata nell’Agenzia per i servizi sanitari regionali[31]. Quest’ultima assume la nuova denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

 

Il continuo sviluppo della medicina ed, in generale, delle conoscenze biomediche, e delle innovazioni sia tecnologiche che organizzative, rendono sempre più difficile per il singolo operatore della sanità mantenere queste tre caratteristiche al massimo livello, ovvero "aggiornato e competente". Per questo motivo, in numerosi Paesi del mondo, sono nati i programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.). Il sistema ECM comprende l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da chiunque lo desideri (si tratti di una società scientifica o di una società professionale, di una azienda ospedaliera, o di una struttura specificamente dedicata alla formazione in campo sanitario, ecc.), con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità. Il sistema E.C.M. in Italia è stato istituzionalizzato con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. L'elaborazione del programma di E.C.M. è stata affidata ad una Commissione Nazionale per la Formazione Continua, che ha il compito, tra l'altro, di "...definire i crediti formativi che devono essere maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo..." e di "...definire i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative...". Il programma nazionale di E.C.M., riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica. Ai sensi del d.lgs n. 229/1999, la formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.

 

Le norme dettano, quindi, specifiche disposizioni in ordine alla composizione della citata Commissione nazionale, rimessa ad un decreto del Ministro della salute, e al personale dipendente dalla suddetta Agenzia. La dotazione organica del personale di ruolo della medesima Agenzia è fissata in sessanta unità, di cui quarantotto di personale non dirigenziale e dodici di personale con funzioni dirigenziali.

Sono poi da ricordare le disposizioni adottate con la legge3 agosto 2007 n. 120 in materia di attività libero-professionale intramuraria, (v. la scheda Attività libero-professionale, pag. 125) dove in particolare si dispone che le regioni adottino idonee iniziative volte ad assicurare la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia necessari all'esercizio delle prestazioni sanitarie intramoenia entro il 31 gennaio 2009. Entro la stessa data le regioni devono assicurare il definitivo passaggio al regime ordinario della attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e di quella universitaria, anche ricorrendo all’acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, mediante contratti di compravendita o di locazione e la stipula di convenzioni.

Si sancisce, inoltre, la risoluzione degli accordi di programma relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati a garantire l’attività libero-professionale intramuraria, per i quali non sia stato effettuato il collaudo entro il citato termine del 31 gennaio 2009.

Vanno poi ricordate le varie disposizioni più strettamente attinenti alla gestione del personale.

Con il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[32]è stata inserita una modifica al comma 297 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006) che statuisce, tra l’altro, che, al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'AIFA (Agenzia italiana del farmaco) volte a garantire il monitoraggio in tutte le sue componenti dell'andamento della spesa farmaceutica e il rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia[33].

 

L'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) è un organismo di diritto pubblico che opera sulla base degli indirizzi e della vigilanza del Ministero della Salute, in raccordo con le Regioni, l'Istituto Superiore di sanità, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le Associazioni dei pazienti, i Medici e le Società Scientifiche, il mondo produttivo e distributivo. Tra i suoi compiti vanno ricordati quello di promuovere la conoscenza e la cultura sul farmaco e la raccolta e valutazione delle best practices internazionali, di favorire e premiare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) in Italia, di rafforzare i rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMEA) e con gli altri organismi internazionali, di garantire l'accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute, di provvedere al governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività dell'industria farmaceutica, di assicurare la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni.

 

La novella incrementa la dotazione organica dell’AIFA, stabilendo che dal 1º gennaio 2008 tale dotazione è definita nel numero di 250 unità.

La norma della citata legge finanziaria per il 2007 autorizza, altresì, l'AIFA ad avviare, entro due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica anche riservate al personale non di ruolo, già in servizio presso l'AIFA, in forza di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003[34], n. 269 e dell'articolo 26 del decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2004, n. 245.

Sempre sulle tematiche relative al personale si ricorda che con il decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300[35], sono state assunte disposizioni volte a prorogare di cinque mesi, ovvero dal 31 dicembre 2006 al 31 maggio 2007, gli interventi previsti dal D.L. n. 402/2001, finalizzati a fronteggiare la carenza di infermieri e di tecnici sanitari di radiologia medica, mediante diverse misure quali la riammissione in servizio di pensionati, la stipula di contratti a tempo determinato, la previsione di prestazioni orarie aggiuntive presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le residenze assistenziali, le case di riposo e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Tale termine è stato da ultimo differito con la legge 3 agosto 2007, n. 120, già citata (v. la scheda Attività libero-professionale, pag. 125), fino alla definizione della disciplina di tali prestazioni aggiuntive nell'ambito del contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009 e non oltre la data di entrata in vigore del contratto medesimo.

Ancora in tema di personale vanno ricordate le disposizioni della legge finanziaria per il 2008[36] che stabiliscono che al personale del ruolo sanitario del S.S.N. non si applica la disciplina in materia di riposo giornaliero di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 66/2003 - in base alla quale, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, spetta al lavoratore il diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore[37] - mentre per lo stesso personale valgono le vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Si rammenta inoltre che l’articolo 24, comma 3 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248[38] proroga, fino al 31 dicembre 2009, il rapporto di lavoro del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 (Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell’anno 2000), già oggetto di successive proroghe ad opera di diversi interventi normativi[39].

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 della citata legge n. 494/99, Il Ministero della sanità, dal 30 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001, per l’assolvimento dei compiti di profilassi internazionale è autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di centosessanta unità, di medici, personale tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla pubblica amministrazione.

 

Va inoltre menzionato il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181[40]che è intervenuto sui titoli necessari per l’accesso alla carica di direttore generale delle aziende sanitarie locali, ripristinando la disciplina antecedente alla legge 1 febbraio 2006, n. 43[41].

Allo stato, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 502 del 1992[42], gli aspiranti alle cariche di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario nelle ASL devono possedere i seguenti requisiti:

a)   diploma di laurea;

b)   esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.

In particolare, il decreto-legge n. 181 del 2006 ha abrogato la disposizione in base alla quale l’accesso alle suddette cariche era consentito anche a chi aveva espletato il mandato di deputato, senatore o consigliere regionale, pure in mancanza dei titoli di cui alla citata lettera b).

 

Infine vanno ricordate in questa sede le disposizioni che prevedono e disciplinano particolari sanzioni amministrative a carico di soggetti dipendenti dal Servizio sanitario.

Con la legge finanziaria per il 2007[43] sono state introdotte misure sanzionatorie a carico di farmacisti e sanitari che commettano truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale (art. 1, commi 811-812).

In particolare si dà facoltà all’autorità competente di disporre la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia nei confronti del farmacista titolare di farmacia privata o di direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti[44] che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa nei confronti del Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi della disciplina previgente, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica, tra l’altro, anche nel caso di “constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica[45].

Le nuove disposizioni prevedono che la decadenza può essere disposta anche in assenza delle condizioni sopra indicate ed è comunque dichiarata in caso di danno accertato superiore a 50.000 euro, incluse le ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

Ove la fattispecie descritta, accertata con sentenza passata in giudicato, sia posta in essere da altri sanitari (personalmente o per il tramite di una società di cui sono responsabili), si prevede l’immediato avvio delle procedure di risoluzione del rapporto in essere con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto è risolto di diritto in caso di danno accertato superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

 


Farmacie

In tema di farmacie le norme illustrate in questo capitolo sono quelle più strettamente attinenti agli aspetti organizzativi della struttura farmaceutica; infatti le disposizioni sulla spesa farmaceutica, sul personale o sugli illeciti commessi da farmacisti in danno del Servizio sanitario sono state già illustrate, rispettivamente, nel capitolo sul Controllo della spesa sanitaria, pag. 5e in quello sull’Organizzazione del Servizio sanitario, pag. 23.

Le misure adottate in tale ambito sono contenute in una delle due manovre finanziarie intervenute nell’arco della XV legislatura e nel c.d. “pacchetto Bersani” sulle liberalizzazioni, approvato con il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 e definitivamente convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006. Si tratta, anche in tal caso, di un provvedimento onnicomprensivo, diretto a promuovere la liberalizzazione di diversi settori (assicurazioni, banche, professionisti, pubblici esercizi, alimentari, farmaci etc.), assegnato, in sede referente, alla X Commissione attività produttive della Camera.  

 

Allo scopo di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, la legge finanziaria per il 2007[46](art. 1, comma 826) ha prorogato, per il periodo 2007-2009, i benefici attualmente previsti per le farmacie con un fatturato ridotto, consistenti in una ulteriore riduzione della percentuale di sconto del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale (agevolazione introdotta dall’articolo 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273)[47].

La misura della riduzione è determinata con un decreto annuale del Ministro della salute, adottato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle entrate e sentita la Conferenza Stato Regioni, nel rispetto del limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro annui per il 2007, 2008 e 2009.

 

L’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, stabilisce il criterio di calcolo delle somme spettanti alle aziende farmaceutiche, ai grossisti e ai farmacisti per la vendita dei medicinali posti a carico del Servizio sanitario nazionale: le quote di spettanza sono fissate, rispettivamente, al 66,65 per cento (aziende), al 6,65 per cento (grossisti) e al 26,7% (farmacie), calcolate sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il Servizio sanitario nazionale, nel corrispondere alle farmacie quanto dovuto (in base alla percentuale suddetta del 26,7%), trattiene, a titolo di sconto, una quota percentuale del prezzo di vendita al pubblico; la percentuale varia a seconda dell’intervallo di prezzo in cui si colloca il medicinale.

Lo stesso comma 40 stabilisce, all’ultimo periodo, che le farmacie con un fatturato annuo, in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA, non superiore ad euro 258.228,4, usufruiscono di una riduzione dello sconto nella misura del 60 per cento.

Per quanto concerne le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e che hanno un fatturato annuo (in regime di Servizio sanitario nazionale ed al netto dell'IVA) non superiore a lire 750 milioni, si applica invece una quota fissa di sconto[48], pari all'1,5 per cento (del prezzo di vendita al pubblico, determinato anche in tal caso al lordo dei ticket e al netto dell'IVA).

Da ultimo, come già ricordato, l’articolo 38 del citato decreto-legge n. 273del 2005 ha stabilito un'ulteriore riduzione, per il periodo 1° marzo-31 dicembre 2006, della percentuale di sconto a carico delle predette farmacie, demandata ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto del limite massimo di spesa di 2,1 milioni di euro per il 2006.

 

Inoltre, come sopra ricordato, l’articolo 5 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006[49], reca alcune innovazioni al sistema di vendita dei farmaci, con particolare riferimento alla vendita di farmaci non soggetti a prescrizione medica al di fuori delle farmacie, alla disciplina degli sconti sui medesimi farmaci, alla revisione degli obblighi a carico dei distributori di farmaci e alla disciplina della titolarità delle farmacie. Le disposizioni in esame, volte a favorire una maggiore concorrenza nel settore della distribuzione dei farmaci, recepiscono anche le indicazioni provenienti dall’Autorità per la concorrenza e gli orientamenti emersi a livello comunitario.

Quanto alla vendita dei farmaci non soggetti a prescrizione medica, è autorizzata la vendita al pubblico dei farmaci e prodotti da banco e di automedicazione, non soggetti a prescrizione medica da parte degli esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie e grande strutture di vendita).

La vendita è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, nell'ambito di un apposito reparto, con l’assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono in ogni caso vietati, per i medicinali in oggetto, i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo.

 

In attuazione dell’articolo 5 del decreto legge in esame è stata emanata dal Ministero della salute la circolare 3 ottobre 2006, n. 3 (Vendita di alcune tipologie di medicinali al di fuori della farmacia: “applicazione dell’articolo 5, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), diretta a precisare e regolamentare nel dettaglio una serie di aspetti toccati dalla normativa in oggetto.

Viene quindi chiarito, in primo luogo, che l’ambito di applicazione della nuova normativa concerne anche i medicinali per uso veterinario e i prodotti omeopatici che possono essere acquistati senza ricetta medica, mentre non riguarda le preparazioni medicinali non industriali. Viene poi disciplinata la presenza del farmacista (che dovrà indossare apposito distintivo) nella struttura e vengono specificate le caratteristiche dell’”apposito reparto” destinato alla vendita dei farmaci. Infine vengono specificate le modalità di comunicazione di inizio attività e delle denominazioni che possono essere utilizzate per individuare gli esercizi commerciali abilitati. Molte regioni, a seguito delle disposizioni sopra descritte, hanno adottato una specifica normativa in materia[50]

 

E’ modificata, inoltre, la disciplina sugli sconti che i distributori al dettaglio possono praticare sui farmaci non soggetti a prescrizione medica. La nuova disciplina sopprime il limite massimo del 20 per cento (precedentemente previsto), prescrivendo tuttavia che le condizioni di prezzo siano esposte in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano riconosciute a tutti gli acquirenti.

Risultano modificati, tra l’altro, gli obblighi a carico dei distributori, con riferimento ai medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale, al fine di ridurre gli oneri di detenzione delle scorte a carico dei distributori all'ingrosso e di consentire ai medesimi di determinare autonomamente la propria politica di approvvigionamento sulla base dell'effettiva domanda, incrementando la concorrenza.

Con riferimento alle disposizioni sulle farmacie, si consente che le società di persone e le società cooperative a responsabilità limitata gestiscano farmacie private. In tale settore, sono inoltre puntualmente definiti i requisiti dei singoli soci ed è soppressa l'incompatibilità della posizione di socio (di società di gestione delle farmacie) con l’attività di distribuzione dei medicinali.

La nuova disciplina, infine, sopprime alcuni vincoli posti dalla normativa pregressa:

§      il divieto, per le società di gestione di farmacie private, di titolarità dell'esercizio di più farmacie ed il vincolo in base al quale la farmacia, ai fini della medesima titolarità, deve essere ubicata nella provincia ove si trova la sede legale della società;

§      il divieto di partecipare a più di una società di gestione di farmacie private;

§      la norma che limitava la possibilità di gestione delle farmacie private ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia.

Si prevede, inoltre, che ciascuna società possa essere titolare dell’esercizio di non più di quattro farmacie nella provincia in cui ha sede legale.

E’ stato abrogata anche la previsione secondo la quale, l'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili.

Una nuova disciplina concerne, poi, le fattispecie di successione mortis causa in una partecipazione di una società di gestione di farmacie private nonché di successione mortis causa nella titolarità di una farmacia privata (individuale e non gestita in forma societaria) da parte di aventi causa non in possesso dei necessari requisiti.

La nuove norme prevedono che gli eredi che acquisiscano partecipazioni nelle società di gestione di farmacie, in assenza dei prescritti requisiti professionali, possano mantenere tale partecipazione per un periodo massimo di due anni, periodo entro il quale essa deve essere comunque dismessa. Il medesimo termine di due anni è previsto per la vendita della farmacia da parte degli eredi del titolare privi dei prescritti requisiti professionali.

 


Tutela della salute

Sul tema della tutela della salute le misure esaminate ed approvate nel corso della XV legislatura riguardano aspetti eterogenei, sui quali la XII Commissione si è pronunciata in sedi diverse: si tratta, per lo più, di misure contenute nelle due manovre finanziarie approvate in tale arco temporale, alle quali si affiancano alcuni provvedimenti esaminati in sede referente ed alcuni decreti legislativi emanati dal Governo e sui quali la commissione è stata chiamata ad esprimere parere. 

 

Sono contenute nella legge finanziaria per il 2007[51] le norme che, in  attuazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008[52], istituiscono (articolo 1, commi 805-807) il Fondo per il cofinanziamento dei progetti volti a superare le disomogeneità tra le diverse aree territoriali, il cui importo annuale, fissato per il triennio 2007-2009, è pari a 65,5 milioni di euro. E’ infatti lo stesso Piano sanitario a considerare la necessità che lo Stato e le regioni si impegnino in una cooperazione sinergica per individuare le strategie condivise al fine di superare le disuguaglianze ancora presenti in termini di risultati di salute, di accessibilità e di promozione di una sempre maggiore qualità dei servizi, nel rispetto delle autonomie regionali e diversità territoriali.

 

La citata manovra finanziaria ripartisce l’importo annuale del Fondo in 5 milioni da destinare a iniziative nazionali e 60,5 milioni da assegnare alle regioni e alle province autonome, con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la conferenza Stato-regioni, per progetti in materie determinate attinenti a:

§         sperimentazione del modello assistenziale case della salute (10 milioni di euro);

§         salute della donna e tutela delle gestanti e del neonato (10 milioni di euro);

§         malattie rare (30 milioni di euro);

§         potenziamento della rete delle unità spinali unipolari (10,5 milioni di euro).

 

Viene poi precisato che il Ministro della salute, con decreto adottato su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA)[53], assegni i fondi alle regioni che abbiano presentato progetti nelle materie sopra indicate, in conformità alle linee progettuali definite dallo stesso Ministro. Con successivo decreto del 10 luglio 2007[54], il Ministro della salute ha poi confermato l’accesso al Fondo di cofinanziamento alle regioni che presentino progettualità specifiche coerenti con le linee indicate nell’allegato[55].

Peraltro, la legge finanziaria per il 2008[56] (articolo 2, comma 374), ha ridefinito, per gli anni 2008 e 2009, le destinazioni del Fondo sopra descritto.

 

Pur lasciando invariato l’importo complessivo del Fondo destinato alle regioni (60,5 milioni di euro), la disposizione ha modificato l’elenco delle finalità cui devono essere prioritariamente volti i menzionati progetti attuativi del Piano sanitario nazionale, non specificando più l’importo destinato a ciascuna finalità. Rispetto all’elenco recato dall’articolo 1, comma 806, della legge finanziaria per il 2007 sono espunte le iniziative per la salute della donna, delle gestanti e dei neonati, ed inserite le seguenti ulteriori finalità:

§       attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, sottoscritto il 1° agosto 2007 tra il Governo, le regioni e le province autonome. In esso sono contenute le linee strategiche generali per le attività del Ministero della salute e delle regioni, che devono realizzarsi attraverso piani di attività su ambiti prioritari di salute nei luoghi di lavoro;

§       promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;

§       attuazione del documento programmatico “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”[57].

 

Particolarmente significativa appare poi l’istituzione - con deliberazione della Camera del luglio 2007 -, della Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali (Doc. XXII, n. 8) commissione monocamerale la cui costituzioneè stata esaminata e discussa, in sede referente, dalla XII Commissione affari sociali della Camera. L’originario oggetto dell’inchiesta parlamentare, relativo alla questione della sicurezza delle cure e degli errori nel settore sanitario, si è poi allargato a comprendere le cause dei disavanzi sanitari regionali.

 

Alla commissione di inchiesta sono stati attribuiti – come stabilito dalla deliberazione istitutiva del 25 luglio 2007 – i compiti di indagare sulle cause e sulle responsabilità degli errori commessi nelle strutture sanitarie pubbliche e private (verificando la quantità e la gravità di tali errori e individuando contestualmente le categorie cui sono più frequentemente riconducibili, provvedendo altresì ad indicare possibili correttivi), e sulle cause di ordine normativo, amministrativo, gestionale, finanziario, organizzativo, funzionale ovvero attinenti al sistema di monitoraggio e controllo che, nelle regioni interessate dal decreto legge 20 marzo 2007, n. 23[58], hanno contribuito alla formazione di disavanzi sanitari non sanabili autonomamente dalle regioni medesime, anche al fine di accertare le relative responsabilità.

 

La Commissione, costituitasi con l'elezione dell'Ufficio di Presidenza nella seduta del 24 ottobre 2007, avrebbe dovuto svolgere il suo mandato entro la fine dell’anno 2009; tuttavia, a causa della fine anticipata della XV legislatura, essa ha concluso la sua attività con l’approvazione di una relazione conclusiva il 19 febbraio 2008.

 

Numerose sono poi le disposizioni introdotte in materia di sangue, attività trasfusionale, tessuti e cellule umani. Se la maggior parte della nuova disciplina è intervenuta in attuazione di normative comunitarie dettate in tale ambito, alcuni aspetti di essa trovano collocazione nella legge finanziaria per il 2007. Quest’ultima ha modificato (commi 821-824 dell’articolo 1) la disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati recata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191[59] e dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219[60].

 

Si interviene in primo luogo sulle convenzioni per la lavorazione del plasma raccolto in Italia tra le Regioni ed i centri e le aziende di frazionamento e produzione di emoderivati, mediante la prescrizione di particolari requisiti degli stabilimenti dei centri e delle aziende citati, anche per quanto attiene all’ubicazione. Alcune innovazioni vengono dettate poi in tema di importazione ed esportazione di sangue per uso terapeutico, profilattico e diagnostico, nonché di lavorazione del plasma per conto terzi affidata da committenti esteri, escludendo l’autorizzazione del Ministro della salute oltre che per il sangue e gli emocomponenti ad uso autologo, anche per l’esportazione di emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma regolarmente importato, a condizione che gli stessi risultino autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari. Viene infine precisato che il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea ed alle direttive europee in materia.

 

In attuazione di alcune direttive comunitarie sono poi stati emanati dal Governo alcuni decreti legislativi, sui quali la XII Commissione è stata chiamata ad esprimere parere (conformemente a quanto avvenuto presso l’omologa commissione del Senato).

 

Si tratta del decreto legislativo n. 191 del 6 novembre 2007[61] (v. la scheda Tessuti e cellule umani, pag. 139), del decreto legislativo n. 207 del 9 novembre 2007[62] (v.la scheda Rintracciabilità del sangue, pag. 147), del decreto legislativo n. 208 del 9 novembre 2007[63] (v. la scheda Sistema di qualità per i servizi trasfusionali, pag. 151) e del decreto legislativo n. 261 del 20 dicembre 2007[64] (v. la scheda Sicurezza dell’attività trasfusionale, pag. 155).

 

In tema di cellule staminali del cordone ombelicalesono state recentemente dettate alcune disposizioni dall’articolo 8-bis del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007[65], convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Più in particolare, viene prorogato al 30 giugno 2008 il termine (previsto dall’articolo 10 della legge n. 219/2005) per l’emanazione del decreto ministeriale destinato a predisporre un progetto per l’istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale; a tal fine viene contestualmente autorizzata la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio di cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate senza oneri aggiuntivi per il Servizio Sanitario nazionale.    

 

In materia di edilizia sanitariae, più in generale, di spesa per infrastrutture, le disposizioni principali sono contenute nell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, indicando anche gli obbiettivi di massima da perseguire (ristrutturazione della rete ospedaliera ed extraospedaliera, costituzione di nuove residenze assistenziali per anziani, adeguamento impianti etc.). Nel corso della XV legislatura alcuni interventi in merito sono stati disposti dalle due manovre finanziarie; in tal senso, la legge finanziaria per il 2007 (art. 1, co. 796, lettera n), oltre ad elevare, da 17 a 20 miliardi di euro, – fermo restando il limite annuo delle risorse stanziate a bilancio – la spesa complessiva pluriennale per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico, indica anche puntualmente i vincoli di destinazione di una quota di tali risorse (tra i quali la riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico e la realizzazione strutture residenziali dedicate alle cure palliative). Il maggior importo è inoltre ripartito tra le regioni con riferimento alla valutazione dei bisogni delle singole realtà regionali, secondo criteri e linee prefissati. Nella stessa direzione interviene la legge finanziaria per il 2008 (art. 2, co. 279-280) che eleva da 20 a 23 miliardi di euro la spesa complessiva pluriennale per gli interventi sopraccitati, e introduce ulteriori specifiche finalità cui devono essere destinate le risorse (tra le quali il potenziamento delle unità di risveglio dal coma e delle unità di terapia intensiva neonatale).

 

Tuttavia successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 45, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità dei suddetti vincoli di destinazione, limitando tuttavia la sua censura al testo originario, contenuto nell’articolo 1, comma 796, lettera n), vigente dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. In particolare, secondo la Corte, la citata proposizione normativa pone dei vincoli puntuali di destinazione di fondi in ambiti materiali appartenenti alla potestà legislativa concorrente, con ciò violando l'art. 119, terzo comma, e l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, secondo quanto affermato, con giurisprudenza costante, dalla medesima Corte (ex plurimis, sentenze n. 105 del 2007, n. 118 del 2006 e n. 423 del 2004).

 

Le misure adottate, nel corso della XV legislatura, in tema di sanità penitenziaria sono contenute nella legge finanziaria per il 2008, e sono dirette ad attuare la riforma avviata con il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230[66].

A tale proposito va sinteticamente ricordato che l’articolo 5 della legge n. 419 del 1998[67] ha delegato al Governo, mediante l’emanazione di uno o più decreti legislativi, la riorganizzazione del settore della medicina penitenziaria, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi. In attuazione della citata delega è stato emanato il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, che ha sostanzialmente disposto l’avvio del trasferimento dell’assistenza sanitaria dagli istituti penitenziari al Servizio sanitario nazionale e ha contestualmente ripartito le competenze in materia tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome e le ASL. Successivamente il decreto legislativo del 22 dicembre 2000, n. 433, ha previsto, in luogo del trasferimento delle funzioni di cui al d.lgs. n. 230/1999, il riordino della medicina penitenziaria.

Trova collocazione nella recente legge finanziaria (art. 2, commi 283-284 della legge n. 244/2007) la riforma della sanità penitenziaria avviata nel 1999; è prevista l’emanazione di un d.p.c.m., da adottare su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, al fine di dare piena attuazione al riordino della medicina penitenziaria, con inclusione dell’assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari.

 

Nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza[68] definiti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie previste è compito del d.p.c.m. definire il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dalla amministrazione penitenziaria e dalla giustizia minorile, le modalità per il trasferimento al Servizio medesimo dei rapporti di lavoro in essere relativi all’esercizio di funzioni sanitarie nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile, il trasferimento al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie contestualmente definite e ripartite tra lo stato di previsione del Ministero della giustizia e quello del Ministero della salute, i criteri per la distribuzione delle risorse medesime alle regioni e province autonome e il trasferimento delle attrezzature e dei beni strumentali di proprietà della amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile. Vengono poi dettate alcune disposizioni transitorie dirette a prorogare le funzioni del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia quali uffici erogatori in attesa del sopra illustrato trasferimento di funzioni al Servizio sanitario nazionale.

 

Possono ricondursi alla generale categoria delle iniziative di prevenzione una serie di misure definite, relative ad ambiti diversi, contenute nell’articolato delle due leggi finanziarie approvate nel corso della XV legislatura.

Tra esse vanno ricordati gli stanziamenti (comma 808 della legge finanziaria per il 2007) per il triennio 2007-2009, finalizzati alla prosecuzione, nelle regioni meridionali ed insulari, degli interventi di screening oncologici previsti dalla legislazione vigente[69] e, riferito al medesimo arco temporale, il contributo straordinario annuo per il consolidamento dell’attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori (comma 817 della medesima legge). Sono invece contenute nella legge finanziaria per il 2008 alcune misure dirette ad incentivare, mediante la destinazione di specifiche risorse, la promozione e sicurezza della rete trapiantologica (commi 307-308) nonché a consolidare e rafforzare, attraverso l’erogazione di un contributo straordinario, le strutture e l’attività dell’assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori (comma 354). Infine viene destinato uno specifico stanziamento per la concessione di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome per agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV (protezione contro il virus del papilloma umano), mediante l’offerta attiva del vaccino (comma 372).

 

Sono poi da ascriversi alla materia degli indennizzi riconosciuti dalla legge per particolari patologie le misure disposte da alcuni provvedimenti normativi.

Con riferimento ai soggetti danneggiati in ambito sanitario sono intervenuti, in successione cronologica, l’articolo 33 del decreto-legge n. 159 del 2007 e l’articolo 2 (commi 361-364) della legge finanziaria per il 2008. Si tratta, più in particolare, di un’autorizzazione di spesa per le transazioni da stipulare con soggetti affetti da particolari patologie, danneggiati da trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno intrapreso azioni risarcitorie tuttora pendenti. Viene rimessa ad un decreto del Ministro della salute (da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) la definizione dei criteri in base ai quali, nell’ambito di un piano pluriennale, sono definite le transazioni in esame. Inoltre è sempre la legge finanziaria per il 2008 (art. 1, commi 241-246) a istituire presso l’INAIL un fondo per le vittime dell’amianto che, in caso di premorte, opera in favore degli eredi.

 

Va infine ricordata l’attribuzione al “Comitato nazionale per la sicurezza alimentare”, istituito con l’Intesa Stato-Regioni del 17 giugno 2004 e già operativo presso il Ministero della salute, della nuova denominazione di “Autorità nazionale per la sicurezza alimentare” (comma 356 della legge finanziaria per il 2008, che attribuisce alla stessa finanziamenti per gli anni 2008-2010) e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, di “Agenzianazionale per la sicurezza alimentare”, con sede in Foggia (v. il capitolo Sicurezza alimentare nel dossier relativo alla Commissione agricoltura).

 

A conclusione di questa esposizione è opportuno ricordare brevemente due provvedimenti dei quali la XII Commissione non ha concluso l’esame in sede referente.

Si tratta, in primo luogo, del testo unificato (C. 780 ed abb.) delle proposte di legge dirette a promuovere la diffusione di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni, quali dispositivi atti a incidere favorevolmente sulla riduzione della mortalità da arresto cardiaco. Il provvedimento disciplina i criteri per l’individuazione dei luoghi e delle strutture fisse e mobili nei quali ne è prevista la dotazione, i corsi di formazione e addestramento all’utilizzo dei dispositivi, l’istituzione di un apposito registro dei soccorritori e degli istruttori e stabilisce alcune agevolazioni fiscali in relazione all’acquisto dei defibrillatori. Dopo una prima lettura alla Camera, il provvedimento è stato approvato, con modificazioni, dal Senato nel gennaio di quest’anno. L’iter dello stesso si è tuttavia interrotto a causa della fine anticipata della legislatura.

Appaiono poi particolarmente significativi i diversi progetti di legge (C. 589 ed abb[70].) esaminati, in sede referente, in un testo unificato, dalla XII Commissione, contenenti nuove norme in materia di parto. Si tratta di un provvedimento molto articolato che affronta diversi temi, tra i quali, essenzialmente quelli dell’assistenza alla nascita, della tutela dei diritti e della salute della gestante e del neonato, della promozione del parto fisiologico, dell’allattamento materno e delle tecniche di analgesia nel travaglio-parto; vengono anche stabiliti specifici criteri per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore della gestante, della partoriente e del neonato, fissati requisiti organizzativi e di personale delle relative strutture e viene disciplinata la formazione e l’aggiornamento del personale addetto all’assistenza socio-sanitaria della donna.

L’esame del provvedimento, tuttavia, iniziato nel novembre 2006, si è protratto per circa un anno presso la commissione affari sociali, senza giungere a conclusione per difficoltà tecniche relative alla copertura finanziaria dello stesso.

 


Ricerca sanitaria

Con riferimento al settore della ricerca scientifica in ambito sanitario le iniziative adottate nel corso della XV legislatura sono state introdotte attraverso le due manovre finanziarie intervenute in tale arco temporale.

 

Alcune disposizioni della legge finanziaria per il 2007[71] recano misure per il finanziamento della ricerca sanitaria.

In particolare una quota delle risorse destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria[72] (di cui alla tabella C allegata alla legge finanziaria), è vincolata, per gli anni 2007, 2008 e 2009[73], al finanziamento delle seguenti iniziative:

§      10 milionidi euro per progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti;

§      9 milionidi euro complessivi (3 milioni per ciascuna iniziativa) a favore del finanziamento di progetti concernenti:

-       il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare, anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani;

-       l’utilizzo delle cellule staminali;

-       la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Ulteriori misure autorizzano altresì, lo stanziamento di 8 milioni di europer gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell’Istituto superiore di sanità, ai fini del completamento delle attività relative alla tutela della salute pubblica, di sorveglianza dei fattori critici incidenti sulla salute e di gestione dei registri nazionali previsti dalla vigente legislazione[74].

Inoltre per gli anni 2007 e 2008, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse definite nell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (come determinate nella tabella C allegata alla legge in commento) è destinata a finanziare, in via sperimentale, i progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui all’articolo 12-bis, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 (ossia dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, con l’eventuale concorso delle Università, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri enti di ricerca, nonché delle imprese pubbliche e private).

I progetti di ricerca in questione devono essere presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, previamente valutati da un Comitato, secondo la tecnica di valutazione tra pari.

 

L’articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992, sopra richiamato, detta disposizioni concernenti il Fondo sanitario nazionale. In particolare, si prevede che il Fondo di parte corrente e in conto capitale sia alimentato da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Il relativo ammontare è quindi annualmente determinato dalla legge finanziaria.

 

Il summenzionato Comitato di valutazione è composto da ricercatori italiani o stranieri, di età inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la metà, presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani, che siano riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l’impact factor ed il citation index (ossia di criteri e metodologie per la valutazione della qualità scientifica).

L’attuazione di tali disposizioni è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria.

Gli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento del predetto Comitato di valutazione sono quantificati in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

Si rammenta che con il DPCM 27 luglio 2007, recante Finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, è stata data attuazione alle citate disposizioni della legge finanziaria per il 2007. Con tale provvedimento sono state definite le tipologie di ricerca ed è stato esplicitamente precisato che In coerenza con le linee generali del programma della ricerca sanitaria le proposte dovranno essere ispirate alle priorità del VII Programma Quadro della Unione europea e riguardare le tre principali tipologie di ricerca:

§       la Ricerca Innovativa, intesa a favorire lo sviluppo anche in fase precoce, di innovazioni attraverso il sostegno a filoni di ricerca più promettenti nelle aree tematiche che verranno di seguito specificate. Questa tipologia deve prevedere una forte integrazione tra gli IRCCS e le regioni e, in particolare, con le Università e le altre istituzioni di eccellenza;

§       la Ricerca Valutativa, di trasferimento dell'innovazione per il governo clinico e per l'ottimizzazione della dimensione-organizzativa dei servizi. Questa tipologia sarà di interesse precipuo delle regioni, che dovranno ricercare attivamente le competenze degli IRCCS, delle Università e di altre istituzioni pubbliche e private non profit con documentata esperienza nel campo della Health Services Research e del Health Technology Assessment in Italia;

§       la Ricerca Orientata ad acquisire conoscenze e fornire soluzioni innovative, per le questioni socio-sanitarie emergenti, anche coinvolgendo attivamente nella ricerca le nuove professioni sanitarie.

Si ricorda inoltre che il decreto in commento ha precisato che i destinatari sono ricercatori in servizio, anche a tempo determinato, presso gli enti di cui al citato articolo 12-bis, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonchè presso università e istituzioni di ricerca pubbliche e private, che alla data di scadenza dell’apposito  bando non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.

Inoltre agli effetti del decreto si specifica che i ricercatori interessati sono:

§       i tecnologi, i ricercatori, i primi ricercatori e i dirigenti di ricerca degli enti pubblici di ricerca, ivi compresi gli enti contemplati dall'art. 12-bis, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

§       i professori e i ricercatori universitari;

§       i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti di ricerca;

§       i ricercatori operanti nel settore delle imprese private e per i quali l'impresa di appartenenza ne attesti la qualifica professionale rivestita;

§       i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'espletamento di attività di ricerca presso gli enti di cui alle lettere precedenti.

I progetti possono essere presentati solo da ricercatori integrati o esterni rispetto alle istituzioni e alle imprese sopra elencate, con posizioni a tempo sia indeterminato che determinato, purché esista un ente o impresa ospite che si impegni formalmente a sostenere il ricercatore per tutta la durata del progetto, assicurandogli il necessario supporto tecnico e logistico.

Ogni ricercatore proponente può presentare una sola domanda di finanziamento come «Principal Investigator».

 

Con la legge finanziaria per il 2008[75] è stata infine novellata la disciplina, introdotta dalla citata legge finanziaria per il 2007, in materia di progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, rendendo permanente la quota di riserva del Fondo sanitario nazionale destinata a tali progetti ed elevandola (con decorrenza dal 2008) dal 5 al 10 per cento.

 


Enti del settore sanitario

Per quanto concerne gli enti che operano nel settore sanitario, importanti interventi legislativi hanno interessato l’Ordine mauriziano di Torino[76].

In proposito, si ricorda che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277[77], le attività di tipo sanitario e ospedaliero dell’originario Ente ordine mauriziano, unitamente agli immobili e alle attrezzature, sono state trasferite all’azienda ospedaliera Ordine mauriziano di Torino, istituita dalla legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39.

Contestualmente, è stata istituita la Fondazione Ordine Mauriziano con il compito di gestire il patrimonio e i beni dell’Ente Ordine Mauriziano (ad eccezione delle strutture ospedaliere e di alcuni beni sabaudi affidati ad un’altra fondazione), di provvedere al risanamento del dissesto finanziario dell’Ente e di conservarne e valorizzarne il patrimonio culturale. La Fondazione è quindi subentrata all’Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compreso il relativo contenzioso e le situazioni creditorie e debitorie, con la sola eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti concernenti l’esercizio delle attività sanitarie svolte dal presìdio ospedaliero Umberto I di Torino e dall’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo.

Per assicurare il riequilibrio economico, la legge finanziaria per il 2007[78] ha previsto specifiche misure di risanamento della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino. Nell’ambito di tali interventi è stata posta integralmente a carico dell’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino la gestione dell’attività sanitaria dell’Ente Ordine Mauriziano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 277 del 2004. L’Azienda sanitaria è subentrata pertanto nei contratti di durata (ad esempio, contratti ad esecuzione continuata o periodica) di cui era titolare il suddetto Ente, con esclusivo riferimento alle obbligazioni sorte successivamente alla data di istituzione della stessa Azienda sanitaria. Inoltre, sono stati dichiarati inefficaci nei confronti della citata Azienda ospedaliera i decreti ingiuntivi e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 277 del 2004, qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell’Ente Ordine Mauriziano per obbligazioni anteriori alla data di istituzione della predetta Azienda. Per quanto concerne le azioni esecutive avviate in forza dei citati titoli, all’Ente ordine mauriziano succede la Fondazione ordine mauriziano.

La stessa legge finanziaria per il 2007 ha chiarito poi che la proprietà dei beni già appartenenti all’Ente Ordine Mauriziano è da ritenersi attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano, con esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dei menzionati presidi ospedalieri.

A causa del profondo dissesto finanziario della citata Fondazione, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia con il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[79], che ha disposto il commissariamento e la liquidazionedei crediti e di una parte dei beni della medesima Fondazione(con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali). Da ultimo, tali norme sono state integrate e perfezionate dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248[80].

Specifiche disposizioni sono state emanate dalla legge finanziaria per il 2008[81] anche in relazione al personale dell’Associazione italiana della Croce rossa.

In particolare, è stata prevista la conferma dei contratti di lavoro a tempo determinatostipulati dalla Croce rossasulla base delle convenzioni relative al settore dei servizi sociali e socio-sanitari fino alla durata delle stesse convenzioni. Si tratta delle convenzioni stipulate con le aziende sanitarie locali, i Ministeri e le amministrazioni pubbliche locali per il trasporto di infermi ed il soccorso urgente 118, per l'assistenza socio-sanitaria presso i centri di accoglienza profughi, per il servizio di pronto soccorso aeroportuale e per le attività sociali e socio-sanitarie. Negli altri casi di utilizzazione di forme di lavoro flessibile si continua ad applicare la disciplina volta a limitarne l’impiego[82].

Alla copertura di tali oneri, l'Associazione italiana della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni stipulate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo 3 del D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97, recante l’approvazione del nuovo statuto dell’ente, consente alla Croce rossa di stipulare convenzioni per gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale e di essere incaricata, sempre mediante convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e da enti pubblici, allo svolgimento di altri compiti, purché compatibili con i suoi fini istituzionali, ivi comprese le attività formative.

L’articolo 4, comma 2, prevede specifiche convenzioni che la Croce rossa italiana può stipulare con le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università ed altri enti pubblici o privati, per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e dei soci attivi, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico. Il comma 3 del citato articolo 4 prevede, altresì, che per la formazione delle infermiere la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le Regioni, ferma restando la possibilità di assicurare la formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole.

Da ultimo, l’articolo 48 stabilisce che il consiglio direttivo nazionale disciplina, con apposito regolamento, le modalità e i criteri per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione per i servizi delegati di cui al citato articolo 3.

 

Contestualmente, la medesima legge finanziaria per il 2008 ha incentivato la stabilizzazione del suddetto personale a tempo determinato[83], richiamando le disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, per il personale che non può beneficiare della stabilizzazione per mancanza di posti vacanti nell'organico della Croce rossa italiana si procede ad un graduale assorbimento presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure vigenti e dei vincoli di contenimento della spesa.

Tale stabilizzazione avviene sulla base di uno specifico protocollo da stipulare con le regioni, con il quale sono altresì definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in essere.

Una peculiare disciplina è stata dettata dal citato decreto-legge n. 248 del 2007[84] anche per la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma.

In particolare, è stata data facoltà al commissario liquidatore di effettuare, entro il 30 giugno 2008, transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa.

Per tale finalità è stata autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008.

Lo stesso decreto-legge[85] ha assicurato, infine, la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), mediante una nuova autorizzazione di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

La Fondazione, nata su iniziativa del Ministero della salute, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’economia e delle finanze e della regione Lazio, ha, tra i propri obiettivi, quello di realizzare un progetto internazionale concernente la cura, la ricerca, la formazione e la condivisione del patrimonio di conoscenza nel campo delle malattie ematologiche e della talassemia, patologie diffuse principalmente nell’area mediterranea[86].

 

 


Assistenza, previdenza e assicurazioni

 


Riparto delle competenze istituzionali

Per quanto concerne i profili relativi alle competenze istituzionali, il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181[87], recante Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ha modificato per più aspetti l’organizzazione del Governo stabilita dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[88], con particolare riferimento all’articolazione e alle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, il cui numero è passato da 14 a 18.

Nell’ambito di tale riordino, il medesimo decreto-legge[89] ha istituito il Ministero della solidarietà sociale, al quale sono state attribuite le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza[90], divigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori immigrati[91] nonché di politiche di integrazione degli stranieri immigrati, competenze precedentemente spettanti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali[92], la cui denominazione è stata conseguentemente sostituita da quella di Ministero del lavoro e della previdenza sociale[93].

Tale nuovo assetto ha determinato il trasferimento delle inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

 

Le funzioni in materia di politiche sociali e di assistenza, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 300 del 1999, riguardano:

§       i princìpi e gli obiettivi della politica sociale, nonché i criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale;

§       gli standard organizzativi delle strutture interessate;

§       gli standard dei servizi sociali essenziali;

§       i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;

§       la politica di tutela abitativa in favore delle fasce sociali deboli ed emarginate;

§       l'assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;

§       i rapporti con gli organismi internazionali ed il coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari;

§       i requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione;

§       il controllo e la vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati.

 

Al Ministero della solidarietà sociale sono state trasferite, altresì, le competenze in materia di politiche antidroghe e di organizzazione, indirizzo e controllo delServizio civile nazionale, precedentemente attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

In particolare, al Ministero della solidarietà sociale è stato trasferito l’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze. L’Osservatorio, istituito con la legge finanziaria per il 2006[94] presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, unitamente al Fondo nazionale per le politiche giovanili, ha assunto tale denominazione per effetto dell’articolo 1, comma 1293, della legge finanziaria per il 2007.

E’ stato abrogato, quindi, l’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303[95], che istituiva, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito Dipartimento per il coordinamento delle politiche volte a prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza[96].

Il personale in servizio presso il soppresso Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato presso le altre strutture della Presidenza del Consiglio.

 

Al Ministero del lavoro e della previdenzasociale permangono invece le competenze - precedentemente attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - in materia di:

§      politiche previdenziali. In virtù dell’attribuzione al Ministero della solidarietà sociale della competenza in materia di politiche assistenziali, il decreto-legge n. 181 del 2006 prevede che le competenze relative al controllo e alla vigilanza sugli enti che operano in ambito previdenziale e assistenziale, spettano congiuntamente allo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero della solidarietà sociale[97];

§      politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori(con esclusione, come già ricordato, della vigilanza dei flussi dei lavoratori stranieri).

Si stabilisce inoltre che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite nonché alla determinazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, assicurando l’invarianza della spesa[98].

Con il medesimo D.P.C.M. sono individuate “le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore”. Al fine di una più razionale ed efficiente utilizzazione del personale, si dispone che “possono essere individuate forme di avvalimento per l’esercizio delle rispettive funzioni”.

In attuazione di quanto disposto all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2007[99], che ha provveduto alla ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale.

 

Il D.P.C.M. 30 marzo 2007, nell’effettuare la suddetta ricognizione dell’articolazione delle citate strutture ministeriali, dispone il trasferimento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero della solidarietà sociale delle funzioni (nonché delle inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale) relative alle strutture di primo livello attribuite a ciascuno (articoli 1 e 2).

L’articolo 3 provvede alla individuazione provvisoria del contingente minimo degli uffici di diretta collaborazione dei medesimi Dicasteri, con le corrispondenti risorse umane e finanziarie.

L’articolo 4, al fine di consentire al Ministero della solidarietà sociale l’espletamento delle funzioni di carattere strumentale già svolte presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla Direzione generale delle risorse umane e affari generali e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica, dispone il trasferimento al citato Ministero della solidarietà sociale di un contingente di 40 unità. In via transitoria, si prevede, poi, che le menzionate Direzioni generali continuano ad espletare i propri compiti anche per il Ministero della solidarietà sociale.

Si prevede, inoltre, che il Ministero della solidarietà sociale, nell’ambito delle proprie competenze, possa avvalersi delle Direzioni provinciali e regionali del lavoro per quanto riguarda le attività già svolte da queste strutture territoriali in riferimento a funzioni trasferite al medesimo Ministero.

L’articolo 5 precisa che, fatte salve le specifiche norme che dispongono il trasferimento di determinati contingenti di personale tra i suddetti Dicasteri, il personale delle strutture amministrative resta in servizio presso i rispettivi uffici, conservando lo stato giuridico ed economico.

L’articolo 6 statuisce che i rapporti pendenti, compresi quelli contrattuali, già facenti capo al soppresso Ministero del lavoro e delle politiche sociali, proseguono con uno dei due Ministeri derivanti dalla riorganizzazione, tenendo conto sia dei criteri di ripartizione delle risorse sia dell’articolazione delle strutture.

L’articolo 7 opera il riparto, tra i medesimi Ministeri, degli immobili in cui erano ubicati gli uffici centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’articolo 8 provvede all’individuazione delle forme di esercizio coordinato delle funzioni che presentano profili sia di natura assistenziale che previdenziale, ivi incluse quelle di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore[100].

L’articolo 9 rinvia, infine, ad un successivo provvedimento la definizione dei rapporti tra i medesimi dicasteri e l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), Italia lavoro S.p.A. e l’Istituto di medicina sociale (IIMS)[101].

 

Il decreto-legge n. 181 del 2006[102] ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonché le competenze concernenti gli interventi a sostegno della famiglia.

 

Successivamente, con il D.P.C.M. 15 giugno 2006 sono state assegnate al Ministro delle politiche per la famiglia le seguenti deleghe:

a)  promuovere e coordinare le azioni di Governo volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché ad assicurare l’attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito;

b)  adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure di sostegno alla famiglia;

c)  promuovere e coordinare la comunicazione istituzionale in materia di politiche della famiglia;

d)  promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di regime giuridico delle relazioni familiari e a cooperare esprimendo l’intesa sulle azioni del Ministro per i diritti e le pari opportunità in materia di diritti, prerogative e facoltà delle persone che prendono parte ad unioni di fatto;

e)  promuovere e coordinare le azioni di Governo dirette a contrastare la crisi demografica;

f)   promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di interventi per il sostegno della maternità e della paternità; misure volte a favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità ed alla natalità;

g)  promuovere e coordinare le attività di Governo in materia di consultori familiari, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute.

Il Ministro delle politiche per la famiglia è delegato altresì ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di adozioni di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri nell’ambito della Commissione istituita dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476.

Il Ministro coordina l’attività di Governo in relazione all’attività dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione ed analisi dell’infanzia e dell’adolescenza. Rappresenta, infine, il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e comunitari aventi competenza in materia di tutela della famiglia.

 

Al Presidente del Consiglio dei ministri sono state attribuite anche le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili[103]. In precedenza le competenze in materia di politiche giovanili erano esercitate, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera c), del citato D.Lgs. n. 300/1999, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso la Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR). Il citato decreto-legge n. 181 del 2006 specifica che il trasferimento riguarda anche le funzioni di competenza statale in materia di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente al Ministro della solidarietà sociale.

Con il D.P.C.M. 15 giugno 2006[104] è stata conferita la delega relativa alle funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative in questo settore al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attività sportive.

 

In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive è delegato:

a)  a coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea;

b)  a coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili;

c)  ad esercitare, congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale, le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù nonché a presiedere il Forum nazionale dei giovani.

 

Per i profili di carattere generale e per ulteriori approfondimenti sul decreto legislativo n. 181/2006, v. il capitolo Assetto dei Ministeri nel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali.

 


Spesa sociale: i fondi settoriali

Per quanto riguarda le politiche di assistenza, anche nella XV legislatura il principale strumento per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali è stato il Fondo nazionale per le politiche sociali,le cui risorse sono ripartite annualmente con decreto ministeriale tra il Ministero della solidarietà sociale, l’INPS, le regioni, le province autonome e i comuni. Per il 2007 le risorse ripartite sono risultate complessivamente pari a circa 1.565 milioni di euro, mentre per il 2008 quelle stanziate in bilancio ammontano a circa 1.696 milioni di euro (per un maggiore approfondimento, v. la scheda Fondo nazionale per le politiche sociali, pag. 163).

Per quanto concerne le risorse dedicate alla famiglia, il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223[105]ha istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri il Fondo per le politiche della famiglia, finalizzato alla realizzazione e promozione di interventi per la tutela della famiglia, la cui dotazione ammonta a 220 milioni di euro per il 2007 e a 180 milioni di euro per il 2008 (perulteriori dettagli, v. il capitolo Misure in tema di famiglia e minori, pag. 71).

 

Al riguardo si segnala che la Corte costituzionale, con la sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità delle modalità di distribuzione degli stanziamenti del suddetto Fondo, in quanto la normativa vigente non prevede che il decreto ministeriale di riparto sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata, secondo il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

 

Per quanto riguarda gli interventi per l’infanzia, sono state dettate specifiche disposizioni in ordine al Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza[106]e alsistema territoriale dei servizi socio-educativi[107] (v. ilcapitolo Misure in tema di famiglia e minori, pag. 71).

Nell’ambito delle politiche giovanilisono stati effettuati diversi interventi per la promozione di azioni positive in campo sociale ed economico, in particolare, attraverso la costituzione di appositi fondi.

Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale[108], anche mediante l’accesso all'abitazione e al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, è stato istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri il Fondo per le politiche giovanili[109].Lo stanziamento iniziale di tale Fondo, pari a 3 milioni di euro per il 2006 e a 10 milioni di euro annui dal 2007, è stato successivamente incrementato dalla manovra finanziaria per il 2007 di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009[110]. Successivamente, il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[111] ha ridotto la dotazione del Fondo di 500 mila euro per gli anni 2008 e 2009, per finanziare l’attività dell’Agenzia nazionale per i giovani.

Per favorire l’accesso al credito dei giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il credito ai giovani[112], dotato di personalità giuridica e di un finanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è destinato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.

Presso il Ministero della solidarietà sociale è stato altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili[113], per realizzare azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento è destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale (comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione), mentre il restante 75 per cento è assegnato alle associazioni e reti giovanili.

Per garantire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali a favore delle persone non autosufficienti, è stato istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per le non autosufficienze[114], la cui dotazione fissata dapprima in 100 milioni di euro per il 2007 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, è stata successivamente incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2008 e a 200 milioni di euro per il 2009[115].

In tema di integrazione sociale delle persone immigrate, presso il Ministero della solidarietà socialeè stato istituito un Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati, dotato inizialmente di un finanziamento pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 e, successivamente, integrato di 50 milioni di euro per l’anno 2008[116]. Tale fondo è finalizzato, tra l’altro, alla realizzazione di un piano per l’accoglienza degli alunni stranieri allo scopo di favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l’utilizzo, a fini non didattici, dei cosiddetti “mediatori culturali”.

 

La Corte costituzionale (sentenza n. 50 del 2008) ha sancito l’illegittimità della norma istitutiva del Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati, poiché essa, “non prevedendo un intervento pubblico connesso alla programmazione dei flussi di ingresso ovvero al soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale, non rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di immigrazione, ma inerisce ad ambiti materiali regionali, quali quelli dei servizi sociali e dell'istruzione (sentenza n. 300 del 2005, nonché, sia pure con riferimento ad una fattispecie diversa, sentenza n. 156 del 2006)”. La Corte ha comunque chiarito che la natura sociale delle provvidenze erogate richiede che sia assicurata, in ossequio ai principi di solidarietà sociale, la continuità di erogazione, con conseguente salvezza dei procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti.

 

Al fine di promuovere interventi in materia di diritti e pari opportunità, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al quale è stata assegnata la somma di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, incrementata poi di 40 milioni di euro per il 2007 e per i due anni successivi[117]. Una quota di tali risorse è destinata al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

 

Sempre la sentenza n. 50 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, comma 1261, della legge finanziaria per il 2007 nella parte in cui non prevede il parere della Conferenza unificata in sede di adozione del decreto di riparto del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

 

Presso il Ministero della solidarietà sociale è stato istituito altresì il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010[118]. Il Fondo, oltre a sostenere la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese[119], finanzia una conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa.

Per quanto concerne le politiche di sostegno alla disabilità, la legge finanziaria per il 2007 e la legge 24 dicembre 2007 , n. 247[120] hanno assegnato al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili[121] 37 milioni di euro per il 2007 e 42 milioni di euro per il 2008. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo, mediante l’erogazione di contributi a favore dei datori di lavoro pubblici e privati che promuovono l'integrazione lavorativa dei disabili.

Un altro specifico intervento ha riguardato il Fondo per la mobilità dei disabili,istituito presso il Ministero dei trasporti, al quale la legge finanziaria per il 2008[122] ha assegnato 5 milioni di euro per il 2008 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, al fine di realizzare un parco ferroviario destinato al trasporto di disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti in Italia.

Si ricorda, altresì, che al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, la legge finanziaria per il 2007[123] ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro, destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese sostenute, entro il 31 dicembre 2008[124], per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico.

 

Anche il menzionato Fondo per l’eliminazione delle barriere architettoniche è stato oggetto della giurisprudenza costituzionale. In particolare, La Corte, con la più volte citata sentenza n. 50 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità della norma istitutiva, in quanto essa, prevedendo un finanziamento vincolato in una materia rientrante nella competenza residuale delle regioni, viola l'autonomia finanziaria e legislativa regionale.

 

Nella tabella seguente sono descritte le risorse (arrotondate in milioni di euro) dei principali Fondi concernenti le politiche sociali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

2007

2008

Fondo per le politiche sociali[125]

1.625

1.565

1.696

Fondo per le politiche della famiglia[126]

       3

   220

   190

Fondo per le non autosufficienze[127]

-

   100

   300

Fondo per le politiche giovanili[128]

       3

   130

   137

Fondo per la responsabilità sociale d’impresa[129]

-

-

       1

Fondo per l’infanzia e l’adolescenza[130]

     44

     44

     44

Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità[131]

       3

     50

     64

Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati[132]

-

     50

   100

Fondo per le comunità giovanili[133]

       5

       5

       5

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili[134]

     31

     37

     42

Piano straordinario per i servizi socio-educativi

-

   125[135]

   170

Fondo per i servizi socio-educativi Ministero della difesa

-

-

       3

Fondo per la mobilità dei disabili[136]

-

-

       5


Altre misure di assistenza sociale

Nel corso della XV legislatura la maggior parte degli interventi legislativi nel campo dell’assistenza sociale sono contenuti nelle leggi finanziarie e nei collegati di finanza pubblica.

Al riguardo, particolare rilievo riveste la proroga (fino al 30 giugno 2007) della sperimentazione dell’istituto del reddito minimo di inserimento disposta dalla legge finanziaria per il 2007[137], che ha consentito l’utilizzo delle risorse stanziate per gli anni 2001 e 2002[138].

 

L’istituto del reddito minimo di inserimento è stato introdotto, in via sperimentale, dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449[139] a valere sul Fondo per le politiche sociali. In attuazione della delega contenuta nella suddetta legge è stato adottato il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237[140], che ha definito le modalità di attuazione dell’istituto. La misura riguarda i soggetti privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in lire 500.000 (258 euro) mensili per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone, tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza allegata al decreto legislativo.

Si ricorda che il reddito minimo di inserimento è stato sostituito, di fatto, dal c.d. “reddito di ultima istanza” a seguito dell’approvazione dellalegge finanziaria per il 2004[141]. Quest’ultimo beneficio economico, la cui concreta attuazione rientra nella discrezionalità delle regioni,è collegato ai programmi di reinserimento sociale e destinato alle famiglie a rischio di esclusione sociale e i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori destinati a soggetti privi di lavoro. Sull’istituto del reddito di ultima istanza è peraltro intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza 16 dicembre 2004, n. 423, ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni che disciplinano tale istituto, in quanto riferite ad interventi di natura assistenziale rientranti nella competenza esclusiva delle regioni.

 

Con riferimento alle iniziative di sostegno ai giovani, il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297[142] ha istituito l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma in attuazione della decisione comunitaria n. 1719/2006/CE, che ha definito il programma “Gioventù in azione” per il periodo 2007-2013 al fine di sviluppare la cooperazione in tale settore tra i Paesi dell’Unione europea[143]. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le politiche giovanili e il Ministro della solidarietà sociale esercitano congiuntamente le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla suddetta Agenzia, alla quale sono state trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della soppressa Agenzia nazionale italiana gioventù.

Sulla stessa materia è intervenuto poi il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[144], che hadeterminato la dotazione organica della citata Agenzia in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia. Fino al completamento delle procedure concorsuali, è stato consentito all'Agenzia di assumere, nel limite massimo di 15 unità, personale a tempo determinato con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonché di ricorrere al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale. La copertura dei relativi oneri (pari a 500.000 euro per gli anni 2008 e 2009) è assicurata mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche della famiglia.

Per quanto attiene alle misure di sostegno economico per la malattia e la disabilità, il citato decreto-legge n. 159 del 2007[145] ha concesso, per l’anno 2007, diversi contributi straordinari ad enti ed associazioni, quali l’Istituto Gaslini di Genova (36 milioni di euro), l’Unione italiana ciechi (1 milione di euro), l’Ente nazionale sordi (1 milione di euro), l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, l’Ente nazionale sordomuti, l’Unione nazionale mutilati per servizio e l’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (complessivamente 1 milione di euro) nonché la Lega del filo d’oro (1 milione di euro).

La legge finanziaria per il 2008 ha previsto inoltre specifiche agevolazioni per i non udenti e per i ciechi. In particolare, è stata estesa anche ai sordi l’esenzione dalla tassa di concessione governativa per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (telefonini),attualmentegiàprevista per gli invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché per i non vedenti[146].

La medesima legge finanziaria[147] ha innovato anche la disciplina concernente il contributo statale ad enti operanti per l’assistenza e la formazione dei ciechi[148], disponendo altresì l’incremento a 176 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dell’indennità speciale per i ciechi parziali[149], le cui modalità dierogazione sono state  in parte uniformate a quelle previste per gli invalidi civili.

Tra le misure di solidarietà in favore degli anziani, si segnala, a decorrere dal 2008, l’esonero dal pagamento del canone RAI per gli ultrasettantacinquenni con redditoproprio e del coniuge non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità[150].

Ai fini del contrasto alla violenza sulle donne, anche in ambito domestico, appare rilevante l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2008, destinato a finanziare un Piano contro la violenza alle donne[151].

Sempre la legge finanziaria per il 2008 ha autorizzato una spesa di 1,5 milioni di euro per le iniziative finanziate dal Ministero della solidarietà sociale in materia di tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, incluso il sostegno alle attività della ONLUS “S.O.S. - Telefono Azzurro”[152].

Nel quadro degli interventi volti al contrasto della povertà e dell’emarginazione e al rafforzamento della solidarietà sociale, si collocano le disposizioni che favoriscono i gruppi di acquisto solidale (c.d. G.A.S.), definiti come soggetti associativi, senza scopo di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo e di distribuzione di beni esclusivamente a favore degli aderenti, senza applicazione di margini di profitto[153]. In particolare, le attività svolte dai G.A.S., dalle quali sono comunque escluse somministrazione e vendita, sono considerate di natura non commerciale ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte sui redditi (TUIR).

Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione, soprattutto quella a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo, il citato decreto-legge n. 159 del 2007 ha previsto la costituzione di un’apposita società di scopo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale società è volta a promuovere la formazione di nuovi strumenti finanziari immobiliarifinalizzati all'acquisizione, alla ristrutturazione o alla realizzazione di immobili ad uso abitativo, anche con l’utilizzo di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per la costituzione di tale società è stata autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro[154].

Con riferimento all’attività svolta dagli organismi del terzo settore, è stato rivisitato l’istituto del 5 per milledell’IRE(ex IRPEF).

In particolare, la legge finanziaria per il 2007[155] ha disposto che una quota pari al 5 per milledell’imposta è destinata, sulla base delle scelte dei contribuenti, al:

§      sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione socialeiscritte negli appositi registri, delle associazioni riconosciuteche operano in determinati settori (quali assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, tutela dei diritti civili).

§      finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;

§      finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

Una quota pari allo 0,5 per cento del totale è destinata all’Agenzia ONLUS e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle associazioni che possono beneficiare del 5 per mille (tale quota di riserva è stata successivamente soppressa per il 2008). Ad un decretodi natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri è stata quindi rimessa l’individuazione dei soggetti beneficiari e delle modalità di riparto. Rispetto alla disciplina del 5 per mille introdotta, in via sperimentale, dalla legge finanziaria per il 2006, si segnalano le seguenti differenze:

§      l’eliminazione della facoltà di destinare il 5 per mille ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

§      l’eliminazione della facoltà di destinare il 5 per mille a fondazioni che operano in ambito sociale o culturale (a meno che le medesime non siano ONLUS);

§      l’introduzione di un limite massimo di spesa pari a 250 milioni di euro.

Il decreto-legge n. 159 del 2007[156] poi ha integrato di 150 milionidieuro, per l’anno 2007, la dotazione relativa al 5 per mille, ammettendo al riparto anche le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I (tale misura è stata estesa all’anno 2008 dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248[157]).

La legge finanziaria per il 2008[158] ha previsto il rifinanziamento del5 per mille nel limite massimo di 380 milioni di europer l’anno 2009[159]nonché l’innalzamento a 400 milioni di euro del limite di spesa per il 2007.

Rispetto a quanto previsto dalla finanziaria per il 2007, le associazioni riconosciute che possono beneficiare della misura debbono essere senza scopo di lucro ed operare in via esclusiva o prevalente nei settori indicati dall’art. 10 del D.lgs. n. 460/97. E’ stato sancito inoltre, in capo ai soggetti beneficiari del riparto,uno specifico obbligo di rendicontazione da cui risulti la destinazione delle somme ad essi attribuite.

Specifiche norme, infine, sono dirette a consentire un’efficace e tempestiva gestione del processo di erogazione dei contributi del 5 per mille per gli anni 2006 e 2007 da parte del Ministero della solidarietà sociale, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con intermediari finanziari.

Per ulteriori dettagli, v. la scheda Il 5 per mille nel dossier relativo alla Commissione Bilancio.

 


Famiglia e infanzia

 


Misure in tema di famiglia e minori

Il tema della famiglia e dei minori, oggetto di grande attenzione da parte del legislatore, presenta aspetti ed implicazioni non completamente riconducibili alla competenza di una sola commissione. Infatti, anche nel corso della XV legislatura, accanto al lavoro legislativo e di esame svolto dalla XII Commissione affari sociali, si collocano misure che, di volta in volta, sono state oggetto di esame da parte di altre commissioni: si pensi, ad esempio, a tutta la materia della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di competenza della XI Commissione lavoro, a quella delle detrazioni per carichi di famiglia, di competenza della VI Commissione finanze, al tema dei servizi socio-educativi di interesse della VII commissione cultura. 

In questo capitolo ci si soffermerà, in particolare, sui provvedimenti esaminati dalla commissione affari sociali, anche se contenuti, come già accade in altre materie, nelle manovre finanziarie o in provvedimenti di contenuto più ampio.

Le disposizioni stabilite in tale ambito possono ricondursi ad alcuni sottogruppi: in primo luogo vengono in rilievo le norme riguardanti le competenze istituzionali, poi quelle riguardanti i diversi Fondi settoriali, le risorse e la normativa riguardanti i servizi socio-educativi, ed infine, le misure di sostegno alla natalità.

Un cenno a parte merita l’illustrazione dell’ampia ed articolata indagine conoscitiva che sul tema delle “condizioni sociali delle famiglie in Italia” si è svolta presso la XII Commissione affari sociali.

 

Rinviando a quanto già illustrato, in modo più dettagliato, nel capitolo Riparto delle competenze istituzionali, pag. 51, va in questa sede ricordata l’attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri, ad opera del decreto-legge n. 181 del 2006[160], delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglianelle sue componenti e problematiche generazionali”, nonché delle competenze concernenti gli interventi a sostegno della famiglia. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono state attribuite anche le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili[161], in precedenza esercitate, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 300/1999, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso la Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese.

 

Per quanto concerne le risorse finanziarie dedicate alla famiglia e all’infanziava ricordata l’istituzione[162], presso la Presidenza del consiglio dei ministri, del fondo per le politiche della famiglia (v. la scheda Il Fondo per le politiche della famiglia, pag. 173), finalizzato alla realizzazione e promozione di interventi di tutela della famiglia, i cui stanziamenti iniziali[163] sono stati successivamente incrementati dalla legge finanziaria per il 2007[164].

 

Va ricordato che, nel riparto delle risorse del fondo, operato con il decreto ministeriale 2 luglio 2007, sono stati contemplati anche gli interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi, per un totale di 50 milioni di euro.

 

Da ultimo, la legge finanziaria per il 2008[165] ha ampliato il novero delle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo, con particolare riferimentoalla permanenza o il ritorno nella comunità familiare di soggetti non autosufficienti e alle iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione degli abusi sessuali nei confronti di minori.

 

Specifiche disposizioni sono state dettate dalla leggefinanziaria per il 2007[166] anche con riferimento al Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285[167]. In particolare, è stato stabilito che, a decorrere dal 2007, tale Fondo sia provvisto di una dotazione determinata annualmente dalla legge finanziaria[168].

 

Il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale destinati a favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza (art. 1 della legge n. 285/1997).

Le risorse del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro della solidarietà sociale tra le regioni e le province autonome. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari.

La legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 470)specifica che la Tabella C della legge finanziaria può rimodulare ogni anno (con variazione positiva o negativa) solo una quota del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, anziché l'intera dotazione del medesimo. La quota a cui viene limitata la possibilità di rimodulazione è quella riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni sopracitati.

 

Per quanto attiene alle nuove risorse stanziate per i servizi socio-educativi (asili nido, servizi integrativi e servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati), e rinviando alla scheda analitica per un esame più approfondito (v. la scheda I servizi socio-educativi, pag. 177) va in questa sede ricordato che alcune misure in tale ambito sono state previste dalle due manovre finanziarie intervenute nella XV legislatura nonché dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159[169]. La legge finanziaria per il 2007[170] ha promossolo sviluppodel sistema territoriale dei servizi socio-educativi autorizzando la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009; essa ha inoltre previsto l’attivazione di progetti sperimentali di formazione rivolti a bambini dai 24 ai 36 mesi di età(cosiddette “sezioni primavera”), previo accordo in sede di Conferenza unificata[171].

Successivamente, come sopra ricordato,  l’articolo 45 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[172] ha integrato di 25 milioni di euro, per l’anno 2007, lo stanziamento stabilito dalla legge finanziaria per il 2007 per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi. Ulteriori risorse destinate ad integrare i fondi destinati allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi sono state assegnate, per il medesimo anno, dal decreto ministeriale del 19 dicembre 2007.

Da ultimo, è intervenuta sulla materia dei servizi socio-educativi la legge finanziaria per il 2008[173].

 

In particolare, l’articolo 2, comma 457,haridefinito le autorizzazioni di spesa per lo sviluppo del sistema territoriale degli asili nido previsto dalla legge finanziaria per il 2007, lasciando inalterata l’autorizzazione di spesa relativa al 2007 e al 2009 (pari a 100 milioni di euro annui) e portando a 170 milioni di euro lo stanziamento per il 2008, precedentemente fissato a 100 milioni di euro.

 

Possono infine ricondursi alla categoria delle misure di sostegno della natalità alcune disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2007 e nel decreto legge n. 81 del 2 luglio 2007 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria)[174].

 

Le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007 (art. 1, co.1287-1289) sanciscono l’indiretta attribuzione di un beneficio, prescrivendo la non ripetibilità dei benefici economici (1.000 euro nel 2006) erroneamente attribuiti a cittadini extracomunitari, previsti dalla legge finanziaria per il 2006, in favore dei genitori, in caso di nascita o di adozione di un bambino.

 

L’articolo 1, commi 331-334, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha riservato, infatti, tale beneficio esclusivamente ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia.

In particolare, il predetto assegno di 1.000 euro era concesso per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 (comma 331) e per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato (comma 332). Gli assegni erano riscossi presso gli uffici postali di zona dall'esercente la potestà sui figli, purché residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare (da individuarsi ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 22 gennaio 1993 del Ministro della sanità) con un reddito complessivo non superiore ad euro 50.000 (comma 333). Le legge n. 266 del 2005 ha autorizzato, per la corresponsione degli assegni, la spesa di 696 milioni di euro per l'anno 2006 (comma 334). Per l’attuazione della disciplina in esame, il Ministero dell’economia si avvale della Sogei s.p.a.

 

Oltre a prevedere la non ripetibilità delle somme indebitamente percepite dai soggetti sprovvisti di cittadinanza italiana e comunitaria viene dichiarata l’inefficacia delle ordinanze-ingiunzioni  emesse a norma dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la restituzione delle suddette somme, e stabilita l’estinzione dei procedimenti di opposizione eventualmente pendenti.

Sempre in tema di bonus bebé, ricollegandosi alle citate disposizioni della legge finanziaria per il 2006, l’articolo 7, comma 1 del citato decreto legge n. 81 del 2 luglio 2007 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria)[175], ha stabilito un’integrazione di 40 milioni di euro per le spese connesse alla concessione dell’assegno per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 e per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato, di cui al già citato articolo 1, commi 331-334, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

 

Particolare rilievo ha rivestito lo svolgimento, presso la XII Commissione, della sopraccitata indagine conoscitiva sul tema delle “condizioni sociali delle famiglie in Italia”: deliberata nell’agosto del 2006 l’indagine si è conclusa, con l’approvazione del documento conclusivo, nell’aprile del 2007.

Secondo il programma deliberato dalla Commissione, il ricorso all’indagine si è reso necessario al fine di acquisire una migliore conoscenza dello stato dei servizi sociosanitari ed educativi, nelle diverse realtà territoriali, anche in relazione all’attività di sostegno svolta dalle associazioni di volontariato e dal terzo settore, e ad ottenere elementi di valutazione sull’esperienza offerta da alcune misure previste dalla legislazione nazionale (quali gli assegni di maternità,  ai nuclei familiari, i contributi per i genitori dei bambini nati o adottati, il reddito minimo di inserimento, gli assegni nei casi di invalidità civile, cecità e sordomutismo). Il programma ha altresì sottolineato la necessità, in relazione ai cambiamenti demografici e sociologici intervenuti nel contesto familiare, di qualificare meglio le caratteristiche della domanda di servizi e di assistenza da parte dei nuclei familiari, di ridefinire gli strumenti previsti dalla legislazione vigente e di avviare un dibattito sull’entità delle risorse finanziarie da destinare a tale ambito. Dopo un ciclo di audizioni piuttosto articolato e sulla scorta delle indicazioni emerse in tale sede, il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva ha descritto il processo di trasformazione che caratterizza le famiglie italiane, analizzando, nel dettaglio, le trasformazioni demografiche, i modelli e le dinamiche familiari, il rapporto famiglia-lavoro e la complessiva situazione socio-economica della compagine familiare; sono stati altresì evidenziati diversi profili di criticità, con particolare riferimento ai temi della denatalità, delle relazioni intrafamiliari, della violenza contro le donne e in ambito domestico, della gestione del rapporto famiglia-lavoro, del ruolo di protezione sociale della famiglia, del sistema fiscale e previdenziale e delle politiche sociali. Sono state messi in luce anche gli squilibri relativi agli strumenti di sostegno alla non autosufficienza e alla disabilità, all’impoverimento e al sovraindebitamento delle famiglie, alle carenze del sistema sanitario, alla peculiare condizione delle famiglie immigrate.

L’ultima parte del documento conclusivo reca, infine, una disamina dei possibili interventi finalizzati al miglioramento della condizione delle famiglie.

 

Va infine ricordato che il 24, 25 e 26 maggio 2007 si è svolta a Firenze la Conferenza nazionale della famiglia, che ha rappresentato un momento istituzionale di ascolto, di elaborazione e di partecipazione sui temi che interessano le famiglie italiane, anche al fine di favorire un incontro tra conoscenze professionali e responsabilità politico-istituzionali, esperienze associative e rappresentanze sociali.

La Conferenza nazionale della famiglia si colloca nel quadro delle iniziative finalizzate allo sviluppo e al rilancio delle politiche familiari, intese come fattore di coesione e di sviluppo sociale e come strumento per promuovere la crescita economica e l’occupazione.

L’evento ha coinvolto, oltre ai responsabili istituzionali e governativi, anche regioni, enti locali, studiosi, ricercatori, organizzazioni di categoria e tutte le realtà associative impegnate a vario titolo sulle tematiche familiari.

 


Occupazione, lavoro e professioni

 


Tutela della salute nei luoghi di lavoro

Al fine di riorganizzare e di rendere più efficace la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nel corso della XV legislatura è stata approvata la legge 3 agosto 2007, n. 123[176].

Con tale legge è stata attribuita una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione dei lavoratori immigrati[177].

Per l’esercizio della delega sono stati individuati i seguenti principi e criteri direttivi: riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti; estensione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori (autonomi, subordinati ed equiparati); semplificazione degli adempimenti formali; riordino della disciplina in materia di macchine, impianti, attrezzature, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale; razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio; revisione dei requisiti e delle attribuzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale.

La legge delega ha dettato, altresì, alcune disposizioni di immediata applicazione, allo scopo di assicurare, fin da subito, una maggiore tutela dei lavoratori. In particolare, è stato novellato l’articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626[178], prevedendo, tra l’altro, l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi in caso di affidamento di lavori in appalto o a lavoratori autonomi per evitare pericoli di interferenza. Nell’ambito dello stesso articolo 7 sono state determinate anche le modalità di nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, valorizzandone il ruolo[179].

La citata legge n. 123 del 2007 ha rafforzato, tra l’altro, il potere del personale ispettivo (del Ministero del lavoro e delle ASL) di sospendere i lavori irregolari, definendo puntualmente le condizioni per la revoca del relativo provvedimento[180]. Contestualmente è stata delineata una specifica disciplina per i ribassi d’asta negli appalti al fine di garantire il principio di intangibilità dei costi per la sicurezza[181].

E’ stata sancita, inoltre, la responsabilità delle imprese e degli enti con riferimento ai reati di omicidio e di lesioni che interessano il lavoratore, prevedendo una sanzione non inferiore a mille quote e altre specifiche misure interdittive[182].

Infine, è stato introdotto l’obbligo della tessera di riconoscimento per il personale occupato nelle imprese appaltatrici, individuando misure alternative per le imprese con meno di dieci dipendenti[183].

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 123 del 2007, il Governo ha adottato il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81[184], costituito da 306 articoli e 51 allegati, che ridisegna la materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, accorpando tutta la normativa in un testo unico.

Il Titolo I, che reca i “Principi comuni”, contiene le maggiori novità. Innanzi tutto, sono state fornite alcune puntuali definizioni, tra le quali risultano particolarmente rilevanti quelle di datore di lavoro, di dirigente, di preposto, di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di medico competente, di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché di sorveglianza sanitaria, di prevenzione, di salute (secondo i criteri stabiliti dall’Organizzazione mondiale della sanità), di pericolo, di rischio, di norma tecnica, di buone prassi e di responsabilità sociale delle imprese[185].

Il provvedimento ha ampliato, inoltre, il campo di applicazione della normativa di settore, conformemente a quanto stabilito nella legge delega (c.d. principio di effettività della tutela)[186], attuando contestualmente una semplificazione degli obblighi meramente formali a carico delle aziende.

Per quanto concerne gli organismi istituzionali, è da segnalare l’istituzione presso il Ministero della salute di un Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con il compito di stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in questo comparto, di individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica, di programmare il coordinamento delle attività di vigilanza, di garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali e di definire le priorità di ricerca. A questo Comitato si affianca la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, incardinata presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In ogni regione opera inoltre un Comitato regionale di coordinamento[187].

In tale contesto è stata prevista anche la realizzazione di un Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), con lo scopo di fornire dati per programmare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per indirizzare gli interventi di vigilanza[188].

Nell’ottica di una razionalizzazione complessiva dell’attività istituzionale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono state meglio definite e coordinate le competenze dell’INAIL, dell’IPSEMA e dell’ISPESL[189].

Una particolare attenzione è stata dedicata alle iniziative promozionali pubbliche e private, con particolare riguardo ai progetti per le piccole e medie imprese e all'inserimento nei programmi scolastici e universitari di specifici percorsi formativi interdisciplinari volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza sul lavoro[190].

Specifiche disposizioni concernono le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, nell’ambito della quale il datore di lavoro è tenuto a considerare tutti i potenziali rischi riferibili alla salute e alla sicurezza dei lavoratori[191]. Quanto alla formazione e all’informazione dei lavoratori, la nuova disciplina è stata uniformata al principio della facile comprensione, ad esempio sancendo l’obbligo di informare i lavoratori immigrati previa verifica della comprensione della lingua utilizzata[192].

Il decreto legislativo ha potenziato, poi, le attività connesse alla sorveglianza sanitaria, definita come l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Per quanto riguarda le attribuzioni del medico competente, quest’ultimo, oltre ad essere incaricato della sorveglianza sanitaria, collabora alla valutazione dei rischi, all’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, alla formazione e informazione dei lavoratori, all’organizzazione del servizio di primo soccorso e alla valorizzazione dei programmi di promozione della salute, provvedendo altresì alla tenuta di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Il medico fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa. Il medico competente ha infine l’onere di informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria, di comunicare i risultati anonimi collettivi della sorveglianza medesima nonché di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o con diversa cadenza in relazione alle risultanze della valutazione dei rischi[193].

Il decreto legislativo n. 81 del 2008, nel definire i titoli ed i requisiti del medico competente, ha specificato che l’attività di tale figura professionale deve essere ispirata ai principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICHO). La nuova disciplina prevede, tra l’altro, l’istituzione di un apposito elenco dei medici competenti presso il Ministero della salute.

Il provvedimento ha disciplinato, altresì, le modalità ed i tempi con i quali il medico competente trasmette ai servizi interessati i dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, demandando alle regioni la trasmissione delle informazioni, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL.

In relazione all’esigenza di favorire l’aggiornamento professionale, altra significativa novità riguarda l’obbligo del medico competente di partecipare al programma di educazione continua in medicina[194].

Quanto ai contenuti e alle modalità della sorveglianza sanitaria, il decreto legislativo, modificando la disciplina previgente (che contemplava solo accertamenti preventivi e periodici), ha stabilito che la sorveglianza sanitaria include la visita medica preventiva, intesa a valutare l’idoneità alla mansione specifica, la visita medica periodica, la visita medica richiesta dal lavoratore (ove ricorrano determinate condizioni), la visita medica svolta in occasione del cambio della mansione e la visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In caso di accertata inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro applica le misure indicate dal medico competente e adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni compatibili con il suo stato di salute[195].

Il legislatore ha provveduto ad una puntuale e organica regolamentazione anche della gestione delle emergenze, del primo soccorso e della prevenzione incendi[196].

Degno di nota è inoltre il rafforzamento delle rappresentanze aziendali dei lavoratori, con particolare riferimento all’introduzione di un rappresentante di sito produttivo per le realtà più complesse e pericolose e nei contesti caratterizzati dalla compresenza di più ditte o cantieri[197].

I Titoli da II a XI sono dedicati all’attuazione delle norme comunitarie che hanno integrato la disciplina introdotta dalla direttiva “madre” 89/391/CEE. In particolare, sono state definite specifiche disposizioni per i luoghi di lavoro, per l’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, per i cantieri temporanei o mobili, per la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, per la movimentazione manuale dei carichi, per le attrezzature munite di videoterminali, per gli agenti fisici, per le sostanze pericolose, per l’esposizione ad agenti biologici e per la protezione da atmosfere esplosive.

Per quanto riguarda l’apparato sanzionatorio(Titolo XII), il decreto legislativo ha rivisitato l’attuale disciplina, rimodulando le fattispecie e le relative sanzioni. Al fine di favorire l'adeguamento agli obblighi di legge, il testo unico ha previsto particolari benefici per i datori di lavoro che si mettono in regola, con esclusione delle ipotesi di recidiva o degli infortuni con danni alla salute del lavoratore conseguenti alla mancata valutazione del rischio. Restano inalterate le norme del codice penale per l'omicidio e le lesioni colpose (articoli 589 e 590) dovute al mancato rispetto delle prescrizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento detta, infine, alcune norme transitorie e finali (Titolo XIII), volte ad abrogare disposizioni incompatibili o ad attuare interventi di armonizzazione della normativa vigente.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al capitolo Salute e sicurezza sul lavoro relativo al dossier della Commissione Lavoro.

 


Professioni sanitarie

Con riferimento alle professioni sanitarie, le iniziative assunte nel corso della legislatura hanno interessato diversi ambiti di intervento.

In primo luogo, per quanto concerne le professioni sanitarie non mediche, la legge 17 ottobre 2007, n. 189[198] ha prorogato al 4 marzo 2008 il termine previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43 per l'esercizio da parte del Governo della delega legislativa volta all'istituzione degli Ordini e degli Albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

Nonostante la proroga del termine, la delega non ha tuttavia ricevuto attuazione nel corso della XV legislatura.

 

L’articolo 4 della citata legge n. 43/2006 ha conferito una delega al Governo da attuare attraverso uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle commissioni parlamentari competenti, sulla base di determinati princìpi e criteri direttivi, tra i quali, in particolare:

§       la trasformazione dei collegi professionali esistenti in ordini professionali, con l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste, per ciascuna delle aree di professioni sanitarie;

§       la possibilità di costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie individuate;

§       l’eventuale istituzione di ordini separati per le professioni i cui albi abbiano almeno ventimila iscritti;

§       l’aggiornamento della definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie previste dalla legge n. 251 del 2000[199];

§       l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale, in relazione al numero degli operatori.

 

Nel quadro della disciplina concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea ai fini dell'esercizio in Italia delle relative attività professionali, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206[200] ha dettato specifiche norme in materia di formazione e di riconoscimento dei titoli relativi alle professioni sanitarie.

Il provvedimento, nel rispetto della normativa comunitaria (in particolare, la direttiva 2005/36/CE), è volto a consentire a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro di accedere alla professione e di esercitarla in un altro Stato con gli stessi diritti dei cittadini di quest’ultimo.

Il citato decreto legislativo ha sancito pertanto il principio del riconoscimento automatico dei titoli: in particolare, i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario e farmacista, rilasciati a cittadini di Stati dell’Unione europea da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorità competenti (il Ministero della salute) con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso, rispettivamente, all'attività di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario e farmacista[201].

La nuova normativa precisa quindi che, fatti salvi i diritti acquisiti specificamente disciplinati dal decreto, i titoli di formazione che danno accesso alle suddette attività professionali, in possesso di cittadini di Stati membri dell’Unione europea e non rispondenti ai prescritti requisiti di formazione, sono riconosciuti se attestano una formazione iniziata prima di determinate date e se sono accompagnati da un attestato che certifichi l'esercizio dell'attività nei 5 anni che precedono il rilascio dell'attestato stesso[202].

Il provvedimento è intervenuto, poi, a disciplinare dettagliatamente la formazione dei medici chirurghi, specificando i requisiti in termini di conoscenze ed esperienza che tale formazione deve assicurare e sottolineando la rilevanza della formazione continua per l’aggiornamento professionale successivo al compimento degli studi[203]. La formazione di medico chirurgo deve infatti comprendere un percorso formativo di durata minima di 6 anni o un minimo di 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o sotto il controllo di una università.

Con riferimento alla formazione medica specialistica, sono stati definiti i requisiti finalizzati al conseguimento di un diploma di medico chirurgo specialista e le norme per il riconoscimento dei diritti acquisiti specifici dei medici specialisti, prevedendo che, a determinate condizioni, i titoli di formazione di medico specialista siano riconosciuti anche nelle ipotesi in cui essi non rispondono ai requisiti stabiliti dalla nuova normativa[204].

Analogamente, è stata disciplinata la formazione specifica in medicina generale, individuando le condizioni di accesso, la durata (almeno tre anni) e le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione; sono state altresì dettate disposizioni volte a salvaguardare i diritti acquisiti specifici deimedici di medicina generale, determinando i requisiti, le condizioni e le certificazioni a cui è subordinata l’ammissione all’esercizio dell’attività professionale in medicina generale[205].

In tale contesto, è stata regolamentata la formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, in conformità alle disposizione recate dalla direttiva 2005/36/CE, prevedendo, in particolare, modalità, durata, obiettivi e requisiti minimi delle attività formative[206]. L'ammissione alla formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata al compimento di una formazione scolastica generale di 10 anni sancita da un diploma rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame d'ammissione alle scuole per infermieri. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi o 4.600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Per gli infermieri responsabili dell’assistenza generale sono stati puntualmente definiti anche il contenuto delle attività professionali e i diritti acquisiti specifici[207].

Il decreto legislativo n. 206/2007 ha disciplinato, inoltre, la formazione dell’odontoiatra, con particolare riferimento ai contenuti, alla durata e alle finalità della percorso formativo volto al conseguimento del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria[208] nonché la formazione dell’odontoiatra specialista, specificando, tra l’altro, i requisiti necessari per l’ammissione alle scuole di specializzazione in odontoiatria. Sono stati, tra l’altro, puntualmente regolamentati i diritti acquisiti specifici degli odontoiatri, con particolare riguardo ai titoli e alle condizioni a cui è subordinato l’esercizio della professione per i cittadini in possesso del titolo di medico rilasciato in Italia, Spagna, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia[209].

Per quanto concerne i medici veterinari, sono stati definiti i contenuti e le finalità del percorso formativo volto al conseguimento del titolo di veterinario nonché i diritti acquisiti specifici dei medici veterinari, inclusi i requisiti e le condizioni per il riconoscimento del titolo di medico veterinario ai cittadini degli Stati membri che abbiano conseguito tale titolo in Estonia[210]. La nuova normativa prescrive che il diploma di laurea in medicina veterinaria si consegue a seguito di un corso di studi universitari teorici e pratici, della durata minima di 5 anni, svolti a tempo pieno ed effettuati presso un'università o sotto il controllo di un'università.

Il provvedimento ha delineato, inoltre, il contenuto, la durata e le condizioni di accesso alla formazione di ostetrica. Si prefigurano, al riguardo, due percorsi formativi alternativi:

§      il primo prevede una formazione specifica a tempo pieno di almeno 3 anni di studi teorici e pratici secondo un programma prestabilito;

§      il secondo comprende una formazione specifica a tempo pieno di 18 mesi vertente su analogo programma, le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale.

Per il primo percorso formativo l'accesso alla formazione di ostetrica è subordinato al compimento di almeno i primi dieci anni di formazione scolastica generale. Per il secondo è richiesto, invece, il possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale.

Il decreto ha puntualmente disciplinato anche le condizioni per il riconoscimento del titolo di formazione di ostetrica, i contenuti e le competenze che caratterizzano tale attività professionale nonché i diritti acquisiti specifici, con particolare riferimento ai requisiti per il riconoscimento dei titoli rilasciati dalla ex Repubblica democratica tedesca e dalla Polonia[211].

Infine, sono state individuate le competenze alla cui acquisizione è finalizzata la formazione di farmacistae le attività che possono essere esercitate con tale titolo[212]. In particolare, si prevede che il titolo di formazione di farmacista sancisca una formazione della durata di almeno 5 anni, di cui almeno 4 anni d'insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in una università o in un istituto di livello equivalente e 6 mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale.

Per un più generale inquadramento del decreto legislativo n. 206/2007, v. il capitolo Interventi in materia di professioni nel dossier relativo alla Commissione Giustizia.

Infine, per quanto attiene alle cd. professioni sanitarie “non convenzionali”, la legge finanziaria per il 2008[213]haistituito presso il Ministero della saluteun registro dei dottori in chiropratica senza oneri a carico della finanza pubblica.

L'iscrizione nel suddetto registro è consentita a coloro che siano in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o di titolo equivalente. La norma, seppur formulata implicitamente con riguardo al titolo necessario per l’esercizio della professione di chiropratico, istituisce una nuova laurea specialistica; rinviando ad un regolamento la definizione delle disposizioni attuative.

Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente, come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente.

Il chiropratico può essere inserito nelle strutture del Servizio sanitario nazionale o essere convenzionato con le medesime, nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

Ad un regolamento del Ministro della salute da adottarsi entro il 1° luglio 2008 è demandata la concreta attuazione di tali norme.

 

Per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale in materia di professioni sanitarie, appare utile ricordare che nei primi mesi della XV legislatura la Consulta ha confermato – come già sancito in precedenza (v., tra le altre, le sentenze nn. 319 e 353 del 2005) – che la competenza legislativa relativa all’individuazione delle figure professionali in ambito sanitario, alla definizione dei relativi profili, alla regolamentazione degli ordinamenti didattici e alla disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni compete allo Stato.

In particolare, con la sentenza n. 449/2006 è stato dichiarato illegittimo l'articolo 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 novembre 2005, n. 10, che istituisce il profilo professionale sanitario del massaggiatore/massofisioterapista, rimettendo a una determinazione della Giunta provinciale la definizione dei contenuti e della durata della formazione e riconoscendo l'equipollenza tra il titolo di massaggiatore/massofisioterapista e altri titoli acquisiti in Italia o all'estero.

Lo stesso principio è stato affermato con la sentenza n. 424/2006, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18, relativa alla figura professionale di musicoterapista.

 

 

 


Attività presso le istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

 


Famiglia

La Commissione ha assicurato il proprio sostegno all’Alleanza europea per la famiglia - proposta dal Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007 - costituita da una piattaforma di scambi e di conoscenze sulle politiche a favore delle famiglie e sulle buone prassi adottate negli Stati  membri, destinate a rispondere alle sfide dell’evoluzione demografica.

La comunicazione della Commissione “Promuovere la solidarietà tra le generazioni” (COM(2007)244), presentata il 10 maggio 2007, accoglie favorevolmente l’iniziativa di una Alleanza europea per la famiglia, intesa a fornire una piattaforma per lo scambio di conoscenze e di esperienze sulle politiche favorevoli alle famiglie e sulle buone pratiche degli Stati membri, destinate a rispondere alle sfide poste dal cambiamento demografico. In occasione del terzo forum demografico[214], previsto per il 2010, la Commissione presenterà una relazione sulle realizzazioni portate a termine nel quadro dell’Alleanza.

Il Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008 ha sottolineato che l’Alleanza europea per la famiglia può contribuire al raggiungimento degli obiettivi di conciliare la vita professionale con la vita privata e familiare per le donne e gli uomini, di ridurre sostanzialmente i differenziali retributivi di genere e di attuare il patto europeo per la parità di genere (vedi capitolo Attività UE: parità di genere, nel dossier relativo alla Commissione Lavoro).

Infanzia

I diritti dei minori fanno parte dei diritti umani universali che l’UE si è impegnata a rispettare in forza di trattati internazionali ed europei, tra cui, in particolare, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e i suoi due protocolli[215].

Il 4 luglio 2006 la Commissione europea ha presentato la comunicazione intitolata “Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori” (COM(2006) 367), con la quale propone di elaborare una strategia globale dell’UE per promuovere e salvaguardare i diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell’Unione europea, e di sostenere gli sforzi degli Stati membri in questo settore.

Obiettivo della comunicazione “Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell’UE” (COM(2008)55), presentata il 5 febbraio 2008, e dei documenti che la accompagnano – il piano d’azione sui “Diritti dei minori nell’azione esterna” e il documento di lavoro “I minori in situazioni di emergenza e di crisi”, è di predisporre un quadro per un approccio comunitario a largo raggio inteso a tutelare e promuovere i diritti dei minori nei paesi terzi.

Con decisione n. 779 del 20 giugno 2007 è stato istituito il programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (Daphne III)” nell’ambito del programma generale “Diritti fondamentali e giustizia”.

Il programma, istituito per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 con una dotazione di 116,85 milioni di euro, prevede i seguenti obiettivi specifici:

-      prevenire e combattere tutte le forme di violenza che si verificano nel settore pubblico o privato contro i bambini, i giovani e le donne, adottando misure preventive e sostenendo le vittime e i gruppi a rischio;

-      promuovere azioni transnazionali.

Con la proposta di decisione relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano internet e le altre tecnologie di comunicazione (2009-2013) (COM(2008)106), presentata il 27 febbraio 2008, la Commissione intende istituire un programma concepito in modo da permettere di anticipare gli sviluppi futuri dell’ambiente in linea, oggi sconosciuti, e le connesse minacce che negli anni a venire saranno sempre più gravi.

Il programma prevede quattro azioni: ridurre i contenuti illeciti e lottare contro i comportamenti dannosi in linea, promuovere un ambiente in linea più sicuro, sensibilizzare il pubblico e creare una base di conoscenze.

 


Politica sociale

Dimensione sociale dell’UE

In coerenza con la strategia di Lisbona rivista, la Commissione europea ha avviato, a partire dal 2006, alcune iniziative intese a valutare l’assetto e l’evoluzione dei modelli sociali europei e  a definire la dimensione sociale della medesima strategia.

In vista dell’elaborazione di iniziative politiche future, quali la revisione intermedia dell’agenda della Commissione per la politica sociale, prevista per il 2008[216], la Commissione ha presentato, il 26 febbraio 2007, una relazione intermedia sull’inventario della realtà sociale (COM(2007) 63), della quale il Consiglio europeo di primavera dell’8 e 9 marzo 2007 ha sottolineato l’importante contributo ai fini del dibattito sulle questioni sociali.

Come enunciato nel programma legislativo per il 2008, la Commissione include tra le priorità di comunicazione per il 2008 il bilancio della realtà sociale.

Il Consiglio occupazione del 29 febbraio 2008 ha ribadito di attendere con interesse, entro il primo semestre del 2008, la proposta della Commissione relativa ad un’agenda sociale rinnovata, che dovrebbe offrire una visione e delle misure concrete per far fronte alle sfide sociali e occupazionali cui l’UE è confrontata. L’agenda sociale dovrebbe svolgere un ruolo capitale nel rafforzare la dimensione sociale della strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione ed il mercato unico, al fine di articolare meglio il principio della libera circolazione con le norme sociali ed i diritti dei lavoratori.

Il Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008, nelle conclusioni della Presidenza, attende con interesse la proposta della Commissione relativa ad una Agenda sociale rinnovata capace di rafforzare la dimensione sociale della strategia di Lisbona (vedi capitolo Attività UE: La Strategia di Lisbonae scheda Governance economicanel dossier relativo alla Commissione Politiche dell’Unione europea), tenendo conto delle nuove realtà sociali e lavorative dell’Europa e contemplando inoltre i problemi relativi ai giovani, all’istruzione, ai flussi migratori e alla situazione demografica nonché il dialogo interculturale.

Nell’ambito del pacchetto di iniziative[217] presentate dalla Commissione il 20 novembre 2007 al fine di rendere il mercato unico (vedi capitolo Attività UE: Mercato interno nel dossier relativo alla Commissione Attività produttive) più moderno e vantaggioso per i cittadini europei, la Commissione ha presentato la comunicazioneOpportunità, accesso e solidarietà: verso una nuova visione sociale per l’Europa del XXI secolo” (COM(2007)726).

La comunicazione contribuisce alla consultazione indicando possibili settori di intervento e il ruolo che l’UE potrebbe svolgere a tal fine. Sulla base di tale consultazione, la Commissione redigerà un programma sociale rinnovato che, unitamente al riesame del mercato unico, dovrebbe consentire di fornire ulteriori risultati concreti ai cittadini europei.

Nell’ambito del citato pacchetto di iniziative compare inoltre la comunicazioneI servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo” (COM(2007)725) con la quale la Commissione si prefigge di contribuire alla chiarezza, alla coerenza e alla conoscenza delle norme UE, in modo che i servizi di interesse generale possano assolvere alla loro missione e contribuire a migliorare la qualità di vita dei cittadini europei. La Commissione annuncia che la comunicazione sarà presto seguita da un’iniziativa sui servizi di assistenza sanitaria.

Protezione e inclusione sociale

Il Consiglio occupazione del 29 febbraio 2008 ha adottato la relazione congiunta della Commissione e del Consiglio sulla protezione e l’inclusione sociale, sulla base della proposta della Commissione (COM(2008) 42) del 30 gennaio 2008. La relazione congiunta[218] riguarda le politiche in materia di inclusione sociale, pensioni, sanità e assistenza di lunga durata. Essa esamina l’interazione di questi settori tra il metodo di coordinamento aperto e la strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione e definisce i futuri sviluppi del metodo di coordinamento aperto.

Entro settembre 2008 gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione le prossime relazioni strategiche nazionali[219] sulla protezione sociale e l’inclusione sociale relative al periodo 2008-2010.

Inclusione attiva

Il programma legislativo della Commissione per il 2008 prevede la presentazione, tra le sue iniziative prioritarie, di una raccomandazione della Commissione sull’inclusione attiva, considerata complementare – nell’ambito della strategia di Lisbona – alla strategia di “flessicurezza” (vedi capitolo Attività UE: Lavoronel dossier relativo alla Commissione Lavoro) in quanto destinata alle persone più lontane dal mercato del lavoro.

Il 17 ottobre 2007 la Commissione europea ha avviato la seconda fase di una consultazione dei partner sociali sul coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro.

Il 12 dicembre 2007 la Commissione ha presentato la proposta di decisione relativa all’Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale (2010) (COM(2007)797), accompagnata da un documento di lavoro contenente una sintesi della valutazione di impatto (SEC(2007)1662)[220].

Il Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008sottolinea che la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, la promozione dell’inclusione attiva e l’aumento delle opportunità occupazionali per le persone più lontane dal mercato del lavoro rivestono notevole importanza.

Il Consiglio europeo, considerato l’aumento della carenza di personale qualificato in alcuni settori, invita la Commissione a presentare una valutazione esauriente dei futuri bisogni europei per quanto riguarda le competenze fino al 2020, che tenga conto delle ripercussioni dei cambiamenti tecnologici e dell’invecchiamento della popolazione e a proporre iniziative per anticipare le esigenze future. Richiama inoltre l’attenzione sull’impatto occupazionale e sociale della migrazione di cittadini di paesi terzi nel contesto delle proposte della Commissione relative ad una politica comune in materia di migrazione (vedi capitolo Attività UE: Immigrazione e asilo nel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali).Il Consiglio europeo esorta gli Stati membri a intraprendere azioni concrete al fine di:

§         ridurre il numero di giovani incapaci di leggere correntemente e il numero di giovani che abbandonano prematuramente la scuola;

§         fare in modo che un maggior numero i adulti partecipino ad attività di istruzione e formazione e facilitare la mobilità geografica e occupazionale;

§         promuovere una maggiore partecipazione complessiva della forza lavoro e combattere la segmentazione per garantire l’inclusione sociale attiva;

§         migliorare la coerenza e il coordinamento delle politiche economiche, sociali e occupazionali per rafforzare la coesione sociale.

Sfida demografica

Il 10 maggio 2007 la Commissione ha presentato la comunicazionePromuovere la solidarietà tra le generazioni” (COM(2007)244), volta ad aiutare gli Stati membri ad affrontare la sfida demografica.

La comunicazione fa seguito a quella presentata il 12 ottobre 2006, “Il futuro demografico dell’Europa, trasformare una sfida in un’opportunità” (COM(2006) 571), che sottolinea la capacità degli Stati membri di far fronte alle sfide dell’assottigliarsi della forza lavoro e dell’invecchiamento demografico. La comunicazione definisce cinque nuovi ambiti d’azione per aiutare gli Stati membri ad adeguare i loro contesti nazionali al cambiamento demografico:

-      aiutare i lavoratori ad aiutare i lavoratori ad equilibrare la vita professionale, familiare e privata, in modo che i potenziali genitori possano avere il numero di figli che desiderano;

-      migliorare le opportunità di lavoro per i lavoratori anziani;

-      aumentare la produttività e la competitività potenziale valorizzando il contributo apportato sia dai lavoratori anziani sia da quelli giovani;

-      sfruttare l’impatto positivo dell’immigrazione sul mercato del lavoro;

-      garantire finanze pubbliche sostenibili per consentire di assicurare la protezione sociale a lungo termine.

La comunicazione della Commissione “Promuovere la solidarietà tra le generazioni” accoglie favorevolmente l’iniziativa di una Alleanza europea per la famiglia (vedi capitolo Attività UE: Famiglia, pag. 93), annunciata dal Consiglio europeo di primavera.

Il 21 febbraio 2008 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul futuro demografico dell’Europa.

Giovani

Con la decisione n. 1719 del 15 novembre 2006 è stato istituito il programma Gioventù in azione” dell’Unione europea per il periodo 2007-2013.

Il programma ha lo scopo di continuare e rafforzare l'azione e la cooperazione dell'UE nel quadro del programma " Gioventù" per il periodo 2000-2006 e del programma del 2004-2006 per la promozione di organismi attivi nel settore dei giovani. Allo scopo di associare attivamente i giovani alla società in qualità di cittadini, il programma si prefigge di rafforzare il loro sentimento di appartenenza all'Europa.

Il 5 settembre 2007 la Commissione ha presentato la comunicazionePromuovere la piena partecipazione dei giovani all’educazione, al mondo del lavoro e alla società” (COM(2007) 498). La comunicazione è accompagnata da due documenti, il primo dei quali analizza per la prima volta la situazione occupazionale dei giovani tra i 15 e i 30 anni nell’UE-27, e il secondo presenta una rassegna analitica delle politiche nazionali sulle attività giovanili di volontariato.

Il Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008 ha ritenuto necessario prestare un’attenzione costante all’occupazione giovanile, e in particolare al passaggio dallo studio al mondo del lavoro nell’ambito dell’attuazione del patto europeo per la gioventù.

Disabili

Il 26 novembre 2007 la Commissione ha presentato la comunicazione “La situazione dei disabili nell’Unione europea: il piano d’azione europeo 2008-2009” (COM(2007) 738), che si prefigge i seguenti scopi: analizzare l’evoluzione della situazione delle persone con disabilità; fare un bilancio della seconda fase del piano d’azione per i disabili 2006-2007; definire le priorità per il periodo 2008-2009 in vista del conseguimento degli obiettivi strategici del PAD (piano d’azione dell’Unione europea 2003-2010 a favore delle persone disabili). Il PAD si articola in fasi della durata di due anni ciascuna, caratterizzate da diverse priorità strategiche tese ad eliminare le differenze di trattamento subite dalle persone disabili.

Il Consiglio ha raggiunto, il 29 febbraio 2008, un accordo politico sulla risoluzione sulla situazione delle persone con disabilità. In essa, in particolare, si invitano gli Stati membri e la Commissione a far sì che le persone con disabilità godano pienamente dei loro diritti umani e abbiano un migliore accesso all’occupazione, l’istruzione e la formazione, ai beni, servizi e infrastrutture correnti, e ciò costituisca una condizione preliminare per la loro autonomia e la loro inclusione e partecipazione. Nella risoluzione, inoltre, il Consiglio chiede che vengano avviati i lavori su una futura strategia europea in materia di disabilità che subentri al piano d’azione attuale.

Il Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008 ha ritenuto necessario prestare attenzione all’occupazione delle persone con disabilità.

 


Salute degli animali

L’obiettivo della politica europea in questo settore è, da un lato, proteggere e migliorare lo stato di salute e le condizioni di vita degli animali nella Comunità, soprattutto degli animali da produzione alimentare, al fine di consentire il commercio intracomunitario e le importazioni di animali e prodotti animali in conformità con le norme sanitarie appropriate e gli obblighi internazionali. Dall’altro lato, di garantire che gli animali non siano sottoposti a malesseri o sofferenze evitabili.

Pertanto, il 19 settembre 2007, la Commissione ha presentato una comunicazione su una nuova strategia per la salute degli animali nell’Unione europea 2007-2013 “Prevenire è meglio che curare” (COM(2007)539). La nuova strategia sarà relativa allasalute di tutti gli animali allevati nell'UE, sia di quelli destinati alla produzione di alimenti, sia di quelli allevati per le attività sportive, per la compagnia, per lo spettacolo e nei giardini zoologici. Essa comprende anche animali selvatici e animali utilizzati nella ricerca scientifica quando esiste il rischio che trasmettano malattie ad altri animali o all'uomo. La strategia riguarda inoltre la salute degli animali durante il trasporto da, per o all'interno dell'UE.

Il documento, su cui il Consiglio ha approvato conclusioni il 17 dicembre 2007, definisce il quadro delle misure da adottare nel corso dei prossimi sei anni, mettendo l’accento sulle misure di precauzione, sulla sorveglianza delle malattie, sulla ricerca e sulle misure di lotta contro tali malattie al fine di ridurre la loro incidenza e limitare al massimo le conseguenze negative; viene proposto un piano d’azione basato su quattro pilastri:

§      definizione delle priorità d’intervento;

§      quadro comunitario della salute animale;

§      prevenzione, sorveglianza e preparazione;

§      scienza, innovazione e ricerca.

Nell’ambito di tale strategia, la Commissione ha annunciato la presentazione nel 2008 di un piano d’azione.

L’8 gennaio 2008 la Commissioneha inoltre presentato una comunicazione sui vari sistemi di allevamento delle galline ovaiole (COM(2007)865), in particolare sui sistemi di cui alla direttiva 1999/74/CE che stabilisce le norme minime per la protezione di tali animali e definisce in particolare disposizioni applicabili ai sistemi con gabbie (modificate e non) e ai sistemi alternativi senza gabbie.

La Commissione ha quindi presentato, il 3 marzo 2008, una proposta di regolamento sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi (COM(2008)124), unitamente ad una valutazione d’impatto delle misure prospettate.

La Commissione intende procedere alla revisione della legislazione relativa alla circolazione e uso dei mangimi. L’alimentazione animale rappresenta il fattore di costo più significativo corrispondente al 47% del valore dei prodotti di origine animale nell’UE e il settore à lavoro a circa 100 mila persone distribuite in circa 4 mila imprese. A questi dati vanno aggiunti quelli relativi alla produzione di alimenti per animali da compagnia che riguarda un indotto di circa 30 mila persone. Inoltre i mangimi sono connessi al rischio di insorgenza di talune malattie (come per es. l’encefalopatia spongiforme trasmissibile) e la loro corretta produzione ed etichettatura è quindi un elemento fortemente richiesto dalla pubblica opinione.

 


Sanità

Servizi e cure sanitarie

Il 25 marzo 2008 la Commissione ha avviato una consultazione sulla sicurezza dei pazienti.

Alcuni studi indicano che il 10% delle ospedalizzazioni è da associare a ferite o a malattie nosocomiali. La Commissione intende raccogliere pareri sulle politiche che potrebbero essere attuate in materia di informazione, formazione, cultura e gestione ospedaliera per ridurre il numero di errori medici e incidenti di diversi tipi.

La consultazione si concluderà il 20 maggio 2008 e la Commissione intende presentare entro il 2008, sulla base dei risultati raccolti, un pacchetto sanità costituito da:

§      una comunicazione e proposta di raccomandazione del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti e sulla qualità dei servizi sanitari aventi come obiettivo di fornire sostegno agli Stati membri per garantire ai pazienti il massimo livello di sicurezza in tutti i servizi sanitari e di rassicurare i cittadini sul livello di informazioni in loro possesso sulla sicurezza dei sistemi sanitari dell’Ue nonché sugli operatori sanitari del proprio e degli altri Paesi;

§      una proposta di raccomandazione del Consiglio sulle infezioni associate all’assistenza sanitaria recante una serie di misure specifiche da attuare da parte degli Stati membri per contenere la diffusione di tali infezioni (misure preventive e di controllo, prevenzione delle infezioni, programmi di controllo, istituzione di sistemi di vigilanza attiva o potenziamento degli stessi, promozione dell’istruzione, formazione, ricerca, scambio di informazioni in materia di prevenzione e controllo).

La Commissione, nel suo programma legislativo e di lavoro per il 2008, ricorda come l’Unione debba dotarsi dei mezzi necessari per neutralizzare i rischi per la salute e per la sicurezza insiti in un mondo aperto.  A tale fine, ha annunciato la presentazione di tutta una serie di iniziative nel corso del 2008. Si tratterà in particolare di:

§      un libro verde sugli operatori sanitari in Europa volto ad avviare un processo di riflessione ad alto livello sui problemi legati alla mobilità degli operatori sanitari;

§      una proposta di direttiva sulle cure transfrontaliere volta a migliorare l’accesso dei pazienti alle cure mediche;

§      una comunicazione su un’azione europea nel settore delle malattie rare[221], ivi comprese le malattie genetiche, volta a migliorare le possibilità dei pazienti di ottenere cure e informazioni adeguate sulle malattie rare e invertire l’attuale situazione di incertezza e invisibilità delle persone affette da tali malattie;

§      una comunicazione sulla telemedicina e sulle tecnologie innovative per la gestione delle malattie croniche nella quale verranno proposti alcuni opportuni meccanismi di valutazione e accreditamento delle tecnologie al fine di evitare la frammentazione del mercato e migliorare la trasparenza e la sicurezza dei pazienti.

Il Parlamento europeo, in una risoluzione del 12 dicembre 2007 sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008, ha chiesto  alla stessa Commissione di contribuire al rafforzamento della sicurezza del paziente, dell’informazione di quest’ultimo, dei suoi diritti e della sua tutela e di affrontare le cause delle malattie rare. Ha chiesto inoltre, sempre alla Commissione, di intensificare gli sforzi per mettere a punto una politica coerente con riferimento alle emergenze nel settore sanitario, alle persone con disabilità, alle malattie croniche e all’informazione dei pazienti; e, infine, di prestare particolare attenzione alla questione delle misure di preparazione alle pandemie.

 

Il 6 dicembre 2007 il Consiglio ha approvato conclusioni sulla  comunicazione della Commissione sulla “Donazione e trapianto di organi: azioni politiche a livello UE” (COM(2007)275) presentata il 30 maggio dello stesso anno.

Il documento della Commissione illustra le iniziative ritenute opportune per garantire la qualità e la sicurezza degli organi, per fare aumentare la loro disponibilità e combatterne il traffico, e per rendere più efficienti e accessibili i sistemi dei trapianti. La Commissione avrebbe intenzione quindi di proporre nel corso del 2008:

§      un piano d’azione per una cooperazione rafforzata fra Stati membri;

§      una proposta di direttiva sulla qualità e la sicurezza della donazione e del trapianto di organi recante un quadro giuridico inglobante l’istituzione di autorità nazionali di sorveglianza o responsabilità dell’attuazione della direttiva, un insieme comune di norme sulla qualità e sulla sicurezza, la garanzia della rintracciabilità e la segnalazione di gravi eventi o reazioni, l’istituzione di strutture ispettive e di misure di controllo, la garanzia di una completa caratterizzazione degli organi per dar modo alle equipes di trapianto di procedere ad una appropriata valutazione del rischio.

Farmaci

Secondo la Commissione i pazienti sono divenuti utilizzatori più responsabili delle terapie e cercano quindi di ottenere sempre più informazioni sulle malattie e sulle opzioni terapeutiche, compresi i medicinali. Tali informazioni  tuttavia possono provenire da fonti sempre più numerose e diversificate, compresa l’utilizzazione di Internet che nel corso degli ultimi anni ha reso indispensabile la messa a disposizione on-line di informazioni affidabili e di buona qualità. Su tali problematiche, il 20 dicembre 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione concernente la relazione sulle attuali prassi in materia di comunicazione e informazioni sui medicinali ai pazienti; il documento analizza quindi le azioni avviate dagli Stati membri in questo settore (COM(2007)862).

La Commissione ha annunciato anche di voler presentare alcune iniziative sempre nel corso del 2008, riguardanti in modo specifico i medicinali. Si tratterà in particolare di un “pacchetto prodotti farmaceutici”, costituito da:

§      una comunicazione sul futuro del mercato unico dei prodotti farmaceutici per uso umano;

§      una proposta di direttiva sull’uso dei prodotti farmaceutici e l’informazione dei pazienti anche attraverso l’uso di Internet;

una proposta di regolamento sul rafforzamento e razionalizzazione della farmacovigilanza nell’UE volta ad accrescere la sicurezza dei prodotti farmaceutici.

 

 

 


Politiche legislative nei principali Paesi europei
(a cura del Servizio Biblioteca – Ufficio Legislazione straniera)


Bioetica e procreazione

Germania

A seguito dell’approvazione della Gesetz zur Einrichtung des Deutschen Ethikrats (Ethikratsgesetz – EthRG) vom 16. Juli 2007[222]  (Legge istitutiva del Consiglio etico tedesco), è stato istituito un organismo autonomo e permanente, costituito da 26 esperti, provenienti da diversi settori scientifici, che si occupano in particolare di questioni morali, sociali, scientifiche, mediche e giuridiche, nonché delle presumibili conseguenze che tali questioni possono avere per la sfera individuale e per quella sociale. Il Consiglio etico tedesco sostituisce il Consiglio etico nazionale (Nationaleer Ethikrat Deutschlands) che era stato creato il 2 maggio 2001 non con una legge ad hoc ma da una decisione del Governo federale. L’attività del Consiglio etico nazionale si è quindi conclusa con l’entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo Consiglio.

Tra i compiti del nuovo Consiglio, definiti dall’art. 2 della legge istitutiva, figurano in particolare: l’informazione del pubblico e la promozione del dibattito sociale su temi etici; la formulazione di pareri e raccomandazioni ai fini dell’attività politica e legislativa; la cooperazione con consigli etici e istituzioni similari di altri paesi e di organizzazioni internazionali. Il nuovo Consiglio si caratterizza infatti per la sua duplice funzione di forum nazionale di dialogo sociale e di organo consultivo per i principali soggetti dell’attività politico-istituzionale.

Una volta all’anno il Consiglio è tenuto a realizzare una manifestazione pubblica su questioni etiche, in particolare nel campo delle scienze biologiche. Può inoltre organizzare ulteriori manifestazioni, audizioni e riunioni pubbliche.

Il Consiglio etico formula pareri sulla base di una propria decisione, per conto del Parlamento o del Governo federale. A tali organi istituzionali presenta una relazione scritta annuale sulle attività svolte nel corso dell’anno e sullo stato del dibattito sociale.

Nello svolgimento delle sue funzioni e delle sue attività il Consiglio etico è autonomo e indipendente ed è vincolato soltanto allo svolgimento dei compiti che gli sono affidati sulla base della legge in esame. I membri del Consigli etico esercitano la loro carica in modo autonomo e personale; non possono appartenere a nessun organo legislativo sia esso federale o regionale, né al Governo federale o a quello di un Land.

La nomina dei 26 membri del Consiglio spetta al Presidente del Bundestag, sulla base delle proposte formulate per metà dallo stesso Bundestag e per metà dal Governo.

La durata della carica è di quattro anni ed è possibile la rielezione. Ciascun membro può tuttavia comunicare per iscritto al Presidente del Bundestag la volontà di ritirarsi dal Consiglio etico in qualsiasi momento.

 

Per quanto riguarda l’organizzazione interna, il Consiglio etico può istituire al suo interno gruppi di lavoro ad hoc, affinché si occupino di temi specifici. Per l’esecuzione delle sue funzioni il Consiglio è inoltre assistito da un ufficio di carattere amministrativo, allestito dal Presidente del Bundestag e sottoposto al Presidente dello stesso Consiglio.

Il Consiglio si riunisce di solito una volta al mese; le discussioni del Consiglio sono di regola pubbliche, così come i pareri, le raccomandazioni e le relazioni che possono dar conto anche delle eventuali opinioni divergenti sostenute da alcuni membri. Il Consiglio può tuttavia decidere di riunirsi non pubblicamente e di non rendere pubblici gli esiti delle discussioni non pubbliche.

 

Regno Unito

L’8 novembre 2007 il Governo inglese ha presentato alla House of Lords lo Human Fertilisation and Embryology Bill,[223] disegno di legge di revisione della normativa esistente in materia di procreazione medicalmente assistita e di ricerca sull’embrione, con particolare riferimento allo Human Fertilisation and Embryology Act 1990.

Il progetto apporta quindi modifiche al testo base del 1990, al fine di adeguare la normativa agli sviluppi scientifici attuali ed ai cambiamenti avvenuti nella società, pur mantenendo sostanzialmente inalterato l’impianto fondamentale della legge.

I punti fondamentali del testo, che è suddiviso in tre parti, sono i seguenti:

§           garanzia che la creazione e l’utilizzo di tutti gli embrioni umani al di fuori del corpo della donna, qualunque sia il procedimento con il quale sono stati prodotti, siano soggetti a regolamentazione, integrando la legislazione vigente, che fa riferimento soltanto alla fecondazione mediante sperma ed ovociti;

§           divieto per legge di selezione del sesso dei nascituri per motivi non strettamente medici (al momento contenuto soltanto nelle linee-guida emanate dall’ente competente in materia, la Human Fertilisation and Embryology Authority);

§           mantenimento del dovere di considerare il “benessere del bambino”, nell’ambito dei trattamenti di procreazione assistita, eliminando il coesistente riferimento al “bisogno del genitore”;

§           riconoscimento delle coppie dello stesso sesso come “genitori legali”, nei riguardi dei figli concepiti mediante la donazione di sperma, ovociti o embrioni (riconoscimento al momento limitato ai genitori biologici);

§           eliminazione di alcune restrizioni esistenti all’utilizzo ed alla diffusione dei dati contenuti nei registri tenuti dalla Human Fertilisation and Embryology Authority, al fine di favorire il monitoraggio successivo delle attività di ricerca in corso di svolgimento;

§           inserimento di disposizioni volte a consentire alcune attività di ricerca sull’embrione, vietate dalla legge del 1990, tra le quali le sperimentazioni sugli “embrioni interspecie”, cioè provenienti da gameti umani e animali.

 

Spagna

Con l’approvazione della Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida[224]il primo governo Zapatero, a guida socialista, ha voluto sostituire la normativa esistente in materia di procreazione assistita, introdotta alla fine degli anni Ottanta (Legge 35/1988) e modificata nella legislatura precedente, guidata dal governo dei popolari di Aznar (Legge 45/2003).

Come sottolineato nella esposizione dei motivi che precede l’articolato, la Commissione Nazionale per la Riproduzione Umana Assistita aveva espresso forti critiche alle novità introdotte nel 2003, con particolare riguardo sia alla limitazione a tre del numero di ovociti prodotti in ogni ciclo riproduttivo sia alla differenziazione del destino degli embrioni soprannumerari prodotti prima dell’entrata in vigore della nuova legge, dato che solo essi potevano essere utilizzati a fini di ricerca scientifica, mentre tale possibilità veniva di fatto esclusa per gli embrioni prodotti successivamente all’entrata in vigore della riforma del 2003.

 

Innanzi tutto la nuova legge ha introdotto in modo chiaro il concetto di “preembrione”, utilizzato anche nella legge del 1988 ma individuato informalmente soltanto nella relazione alla legge, definendolo come “l’embrione in vitro costituito dall’insieme di cellule derivanti dalla divisione progressiva dell’ovocito dal momento della fecondazione fino a 14 giorni dopo”.

La seconda novità riguarda la tipologia delle tecniche di riproduzione assistita che possono essere praticate. L’elencazione delle tecniche riconosciute, allo stato attuale della pratica scientifica, non determina infatti un’esclusione definitiva per altre tecniche sperimentali. La lista presente nell’allegato alla legge e che enumera:

§           Inseminazione artificiale

§           Fecondazione in vitro e iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi provenienti da eiaculato, con gameti propri o di donatore e con trasferimento di preembrioni

§           Trasferimento intratubarico di gameti

potrà quindi essere modificata ed aggiornata mediante decreto governativo, ascoltato il parere della Commissione Nazionale per la Riproduzione Umana Assistita, una volta verificata la validità clinica e scientifica di una nuova tecnica.

Non vi sono invece novità rilevanti in materia di requisiti soggettivi per l’accesso alle tecniche di riproduzione assistita, che resta consentito a tutte le donne maggiorenni con piena capacità di agire, ma con l’aggiunta di un riferimento esplicito alla “indipendenza dal loro stato civile ed orientamento sessuale”.

Nessuna novità anche per quanto riguarda la fecondazione eterologa, che può avvenire sia con donazione di gameti (sperma o ovuli) che con cessione di embrioni tout court, mentre resta vietata ogni forma di “maternità surrogata” (gestación por sustitución).

L’eliminazione del limite dei tre ovociti fecondati per ogni ciclo riproduttivo (mentre resta il limite di tre preembrioni trasferibili nella donna in ogni tentativo) ha invece reso necessaria la disciplina della crioconservazione di gameti e di preembrioni soprannumerari e l’elencazione dei loro possibili destini finali, che sono:

§           utilizzazione successiva da parte della donna stessa o del suo coniuge;

§           donazione con fini riproduttivi;

§           donazione a fini di ricerca;

§           fine della conservazione senza utilizzazione.

E’ stata quindi confermata anche la facoltà di utilizzare gameti ed embrioni a fini di ricerca scientifica, nel rispetto di una serie di requisiti già presenti nella legge 35/1988, così come è stata mantenuta la possibilità di effettuare diagnosi pre-impianto sull’embrione nei primi 14 giorni di sviluppo, al fine di individuare la presenza di malattie ereditarie gravi o di altre alterazioni che possano compromettere la salute dell’embrione.

 

Per la disciplina dei profili non considerati dalla Legge 14/2006 (ad esempio la tematica della cosiddetta “clonazione terapeutica”) è stata poi approvata la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica,[225] in materia di ricerca biomedica.

Il testo si basa, secondo quanto detto nell’esposizione dei motivi che precede l’articolato, sui principi dell’integrità della persona e della protezione della dignità e identità dell’essere umano, in qualunque ricerca biomedica che implichi interventi su di esso, con particolare attenzione alla libera autonomia dell’individuo, al divieto di discriminazioni, al dovere di riservatezza di coloro che accedono ad informazioni di carattere personale ed al principio della gratuità delle donazioni di materiale biologico.

 

Con riferimento all’oggetto della legge, la “ricerca biomedica” comprende:

§            le ricerche legate alla salute umana che implichino procedimenti invasivi;

§            la donazione e utilizzazione di ovociti, spermatozoi, preembrioni, embrioni e feti umani, o loro cellule, tessuti e organi, per finalità legate alla ricerca biomedica e alle sue possibili applicazioni cliniche;

§            il trattamento di campioni biologici;

§            la conservazione e lo spostamento di campioni biologici.

 

Da segnalare l’istituzione del Comitato di Bioetica di Spagna (Comité de Bioética de España), organismo indipendente, di carattere consultivo, per gli aspetti etici e sociali della biomedicina e delle scienze della salute, composto da personalità qualificate del mondo scientifico, giuridico e bioetico, nominate dal Ministro della Salute su proposta di diversi ministeri e delle Comunità autonome. In aggiunta ad esso, la legge prevede anche l’istituzione dei Comitati Etici di Ricerca (Comités de Ėtica de la Investigación), che dovranno essere costituiti all’interno di ogni centro che pratica la ricerca biomedica ed essere accreditati presso l’autorità statale o regionale competente, che ne garantisce l’indipendenza e l’imparzialità.

Particolare interesse riveste la parte della legge sulla donazione, l’utilizzo e la ricerca con cellule e tessuti provenienti da embrioni umani ed altre cellule simili, che, nel rispetto della Legge 14/2006 sulla procreazione assistita, consente l’uso esclusivo degli embrioni soprannumerari e ribadisce il divieto della creazione di preembrioni ed embrioni a fini di ricerca scientifica; ogni progetto di ricerca con campioni biologici provenienti da embrioni dovrà inoltre ottenere il parere favorevole della neoistituita Commissione di Garanzia per la Donazione e l’Utilizzazione di Cellule e Tessuti Umani, organo ascritto all’Istituto della Salute Carlo III. La legge permette però l’utilizzazione di “qualunque tecnica per ottenere cellule staminali umane”, con fini terapeutici o di ricerca, senza la creazione di embrioni, quindi anche attraverso “l’attivazione di ovociti mediante trasferimento nucleare”, secondo le tecniche sperimentali afferenti alla cosiddetta “clonazione terapeutica” (enucleazione, sostituzione e riprogrammazione cellulare). A tale proposito è prevista anche la costituzione della Banca Nazionale delle Linee Cellulari, con struttura a rete coordinata centralmente dall’Istituto della Salute Carlo III.

Viene infine definito lo statuto giuridico delle “biobanche” (biobancos), la cui costituzione, per le biobanche di carattere nazionale, dovrà essere autorizzata dal Ministero della Sanità e del Consumo, mentre per le altre sarà richiesta l’autorizzazione dell’ente regionale competente, che provvederà comunque alla loro iscrizione nel Registro Nazionale delle Biobanche per la Ricerca Biomedica, posto anch’esso sotto la dipendenza dell’Istituto della Salute Carlo III.

 

 


Schede di approfondimento

 


Sanità

 


Controllo della spesa sanitaria

I disavanzi sanitari regionali

Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di riequilibrio dei servizi sanitari regionali per il triennio 2007-2009, la legge finanziaria per il 2007[226] haistituito un Fondo transitorio (1.000 milioni di euro nel 2007; 850 milioni di euro nel 2008; 700 milioni di euro nel 2009) destinato alle regioni nelle quali si è registrato un elevato disavanzo sanitario[227].

L’accesso a tali risorse, ripartite con decreto del Ministro della salute[228] previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, è condizionato, tra l’altro:

§           alla sottoscrizione di un apposito accordo, stipulato, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione interessata per l’individuazione degli interventi necessari al perseguimento dell'equilibrio economico. A tale accordo deve accompagnarsi un piano di rientro dai disavanzi comprensivo delle misure di riequilibrio dei livelli essenziali di assistenza, conformemente al Piano sanitario nazionale e al D.P.C.M. 29 novembre 2001[229], delle misure necessarie al ripiano dei disavanzi entro il 2010 nonché degli obblighi e delle procedure fissate dall’articolo 8 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005[230];

§           all’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisichee dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive[231].

 

L’articolo 1, comma 180, della citata legge n. 311 del 2004 disciplina le ipotesi di inadempimento - da parte delle regioni - degli obblighi di contenimento della spesa sanitaria (definiti, nel dettaglio, dalla successiva Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005), ovvero i casi di disavanzo di gestione (di cui all’articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004[232]).

In tali ipotesi, la regione interessata, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. Inoltre, essa stipula con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze un accordo che definisca gli interventi necessari per il conseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti summenzionati.

La sottoscrizione dell'accordo e la verifica (in senso positivo) dell'attuazione del programma sono condizioni necessarie ai fini della riattribuzione (anche in maniera parziale e graduale) alla regione del maggior finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 164, della medesima legge n. 311 del 2004, ossia delle risorse aggiuntive (rispetto al finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato) destinate al ripiano dei disavanzi nel settore sanitario.

 

La medesima legge finanziaria per il 2007 prevede che, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo previsti dal piano di rientro, è disposto l’automatico innalzamento – per l’anno di imposta relativo all’esercizio successivo – dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente e fino alla copertura integrale dei disavanzi. La maggiorazione dei suddetti tributi ha carattere generalizzato e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Viceversa, ove la regione abbia conseguito risultati quantitativamente migliori rispetto agli obiettivi stabiliti, è consentita una riduzione del predetto carico tributario per la quota corrispondente.

Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, svolge un’attività di affiancamento nei confronti delle regioni che hanno sottoscritto l’accordo per l’accesso alle risorse del Fondo transitorio. Tale affiancamento è finalizzato a garantire il monitoraggio dei piani di rientro dai disavanzi, l’emanazione dei provvedimenti regionali che necessitano della preventiva approvazione ministeriale e la realizzazione dei Nuclei con funzioni di supporto tecnico da realizzarsi nelle singole Regioni nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS)[233].

Infine, la legge finanziaria per il 2007 ha limitato al solo anno 2006 l’incremento del livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, pari a 1.000 milioni di euro, stabilito dalla legge finanziaria dell’anno precedente[234]. Tale incremento deve essere ripartito tra le regioni sulla base di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine di pervenire alla riduzione strutturale del disavanzo.

Nel quadro delle misure definite dalla legge finanziaria per il 2007, il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23[235] ha previsto il concorso straordinario dello Stato, per il periodo 2001-2005, nel ripiano dei disavanzi strutturali pregressi dei servizi sanitari regionali, a condizione che le regioni interessate assolvano ad alcuni adempimenti, tra i quali la sottoscrizione degli accordi con lo Stato[236](comprensivi dei piani di rientro) che consentono l’accesso al citato Fondo transitorio.

Al fine di ripianare i disavanzi pregressi (periodo 2001-2005), è stata quindi autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro[237] per l’anno 2007 a beneficio delle regioni che, oltre a sottoscrivere i suddetti accordi con lo Stato, attivano specifiche misure fiscali ovvero destinano quote di manovre fiscali già adottate o quote di tributi erariali attribuite alle regioni, in via ulteriore rispetto all’incremento nella misura massima dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario[238].

 

E’ previsto, altresì, che gli esiti della verifica annuale dei piani di rientro sono tempestivamente trasmessi dal Ministro dell'economia e delle finanze alla Corte dei conti per le valutazioni di competenza, anche ai fini dell'avvio di un eventuale giudizio di responsabilità amministrativa e contabile (articolo 1-bis).

 

Il citato decreto-legge prevede inoltre che, per il periodo di imposta 2007-2010, nelle regioni che abbiano approvato con delibera della Giunta l’accordo stipulato con lo Stato per il rientro dai disavanzi, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e la maggiorazione dell'aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive si applicano nella misura massima prevista dalla legislazione vigente[239]. I suddetti incrementi non riguardano le regioni in cui tali maggiorazioni, benché scattate in modo automatico[240], non siano state applicate in seguito al raggiungimento, entro il 30 giugno 2006, di un accordo con il Governo sulla copertura dei disavanzi del servizio sanitario regionale[241].

Restano ferme le disposizioni della legge finanziaria per il 2007[242] che prevedono, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi di riduzione dei disavanzi, l’innalzamento dell’addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive oltre i livelli massimi. Analogamente si conferma che la maggiorazione dei suddetti tributi ha carattere generalizzato e che, ove siano conseguiti gli obiettivi intermedi con risultati quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre il carico tributario[243].

Al fine di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale anche sotto il profilo amministrativo e contabile, il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[244]ha previsto la nomina di commissari ad acta nelle regioni che non rispettano gli adempimenti previsti dai piani di rientro dai deficit sanitari.

In particolare, è stato attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di diffidare la regione interessata ad adottare, entro 15 giorni, tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel piano di rientro. La procedura prevista per l’adozione dell’atto di diffida è quella disciplinata dall’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131[245], che dà attuazione all'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo[246].

Lo stesso decreto-legge n. 159 del 2007 stabilisce altresì che la diffida sia adottata nel caso di mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi piani tale da mettere in pericolo la tutela dell’unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni. Restano ferme le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006. L’accertamento della mancata osservanza degli adempimenti prescritti avviene nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli piani di rientro effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, con le modalità previste dai citati accordi.

 

Si ricorda che l’articolo 12 dell’Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito un Tavolo di verifica degli adempimentipresso la Ragioneria generale dello Stato al quale le regioni forniscono le informazioni necessarie all’effettuazione della verifica e che istruisce le determinazioni correttiverimesse successivamente ad un Tavolo politico,composto da rappresentanti del Governo e delle Regioni. In particolare, il Tavolo di verifica degli adempimenti richiede ed esamina la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti, effettua una valutazione del risultato di gestione, riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

L’articolo 9 della citata Intesa del 23 marzo 2005 ha istituito, presso il Ministero della salute, il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza cui è affidato il compito di vigilare sull’erogazione dei LEA, in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché sulla congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio sanitario nazionale. Il Comitato, istituito con decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, è composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Regioni. Al Comitato sono affidati, tra l’altro, i seguenti compiti:

§       certificazione e verifica degli adempimenti cui sono tenute le Regioni per il triennio 2005-2007 ai fini dell’accesso all’incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, da riportare al Tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e finanze;

§       verifica della realizzazione dei piani regionali di contenimento delle liste di attesa;

§       monitoraggio del rapporto costi/livelli essenziali di assistenza.

 

Il decreto-legge 159/2007prevede la nomina di un commissario ad acta, per l’intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nell’ipotesi che la regione non adempia alla suddetta diffida, ovvero nel caso in cui gli atti posti in essere, valutati dal Tavolo tecnico e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione interessata.

Il commissario ad acta ha la facoltà di proporre la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere; la sua nomina è incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione commissariata.

Si prevede infine che i crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari, per i quali sia stata inoltrata ai creditori richiesta di informazioni da rendere entro un termine definito, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i suddetti crediti non producono interessi.

Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248[247] prevede,con riferimento all’anno 2007, che le regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi di risanamento economico-finanziario contenuti nei piani di rientro dai disavanzi sanitari non sono tenute ad innalzare l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente[248], limitatamente all’importo per il quale le regioni medesime hanno adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee a conseguire l’equilibrio economico nel settore sanitario.

Lo stesso decreto-legge n. 248/2007[249] ha incrementato il Fondo transitorio istituito dalla legge finanziaria per il 2007 di 14 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2008.


Organizzazione del Servizio Sanitario

Attività libero-professionale

La legge 3 agosto 2007 n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), è un provvedimento ampio e onnicomprensivo che, nei suoi quattro articoli,  interviene sulla disciplina relativa all’attività libero-professionale intramuraria, introduce disposizioni in ordine all’inquadramento dei dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari, detta norme in materia di lavoro a tempo parziale per i dirigenti sanitari e dispone sui termini relativi alle prestazioni aggiuntive degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica.

Nel dettaglio il comma 1 dell’articolo 1, statuisce che, al fine di garantire lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome[250] assumono le iniziative idonee ad assicurare che presso le strutture del servizio sanitario nazionale (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, policlinici universitari a gestione diretta e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico) siano realizzati gli interventi di ristrutturazione edilizia necessari a rendere disponibili i locali destinati a tale attività.

L’adozione delle citate iniziative deve essere portata a termine entro 18 mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007 (ossia, entro il 31 gennaio 2009). Limitatamente a tale periodo e alle strutture in cui non siano ancora state adottate le iniziative sopra descritte, continuano ad applicarsi, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223[251], i provvedimenti già adottati per assicurare lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria.

 

Si rammenta che il comma 2 dell’articolo 22-bis del decreto-legge n. 223 del 2006 ha modificato il comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prorogando la possibilità - già prevista dalla normativa previgente[252] - di utilizzare gli studi professionali privati (cosiddetta “intramoenia allargata”[253]), in caso di carenza di spazi idonei all’attività libero-professionale in regime ambulatoriale. Tale possibilità, vincolata al rispetto delle modalità individuate dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000[254], è stata quindi procrastinata fino alla data del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza dei necessari interventi di adeguamento logistico-strutturale e, comunque, non oltre il 31 luglio 2007.

La citata disposizione lascia immutate, per l'attività libero professionale in regime di ricovero, le previsioni di cui all'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448[255]. Viene confermata, tra l’altro, la facoltà dell’azienda sanitaria di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Analogamente, resta ferma la possibilità per le regioni di disciplinare in modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali.

Con il D.P.C.M. del 27 marzo 2000 sono stati fissati i criteri direttivi per le specifiche iniziative che i direttori generali delle aziende sanitarie devono adottare per la riduzione delle liste d'attesa nell’ambito delle attività istituzionali e per il reperimento - finché non siano disponibili idonee strutture proprie – di spazi sostitutivi fuori dall'azienda. A tal fine, è riconosciuta la possibilità di avvalersi di strutture non accreditate o di autorizzare l'impiego di studi professionali privati. Il medesimo D.P.C.M. prevede che tutte le disposizioni relative all’organizzazione dell’attività intramuraria (articoli da 5 a 13) cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina regionale in materia (articolo 1).

Con l’atto di indirizzo e coordinamento di cui al citato D.P.C.M. del 2000 si è precisato, inoltre, che per attività libero-professionale del personale medico e delle altre professioni della dirigenza del ruolo sanitario si intende l’attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dall’orario di lavoro, in regime ambulatoriale e di ricovero, a favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni, o fondi sanitari integrativi (articolo 2).

Le disposizioni dell’atto di indirizzo e coordinamento si applicano a tutto il personale medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante personale sanitario dell'équipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale (articolo 3).

I direttori delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, avvalendosi del Collegio di direzione, adottano, in conformità alle direttive regionali, alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e all’atto di indirizzo e coordinamento, un apposito atto aziendale per definire le modalità organizzative dell'attività libero-professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in équipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero (articolo 5). Gli spazi utilizzabili per l'attività libero-professionale non possono essere inferiori al 10 e superiori al 20 per cento di quelli destinati all'attività istituzionale.

Con riferimento, in particolare, all’attività ambulatoriale esercitata in regime libero-professionale, il D.P.C.M. 27 marzo 2000 precisa che tale attività può essere svolta anche negli spazi utilizzati per l'attività istituzionale, fermo restando che l'organizzazione del servizio deve assicurare orari diversi per le due attività (istituzionale e libero-professionale), privilegiando comunque l'attività istituzionale. Nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno della azienda idonee strutture, gli spazi necessari sono temporaneamente reperiti all'esterno dell'azienda in strutture non accreditate. Fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei, i direttori generali prevedono specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda sanitaria, studi professionali per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramurale. L'esercizio straordinario dell'attività libero-professionale intramuraria in studi professionali è informato a precisi criteri direttivi (articolo 7). Specifiche disposizioni dell’atto di indirizzo e coordinamento riguardano, poi, il ricovero in regime libero-professionale (articolo 6).

 

Il comma in esame prevede, altresì, che nell’intervallo temporale sopra indicato - ossia, 31 luglio 2007-31 gennaio 2009 -, le regioni e le province autonome individuano ed attuano le misure finalizzate a garantire, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle previsioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario della attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria, del Servizio sanitario nazionale e di quella universitaria di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

L’articolo 102 del D.P.R. 328 del 1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) prevede che il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università, convenzionati ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assumono i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale, nel rispetto, tra l’altro, delle modalità definite in appositi schemi tipo di convenzione tra regioni e università.

Al personale in questione è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni.

Le corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli universitari ed il personale medico del Servizio sanitario nazionale sono determinate nel seguente modo:

§         i professori ordinari e straordinari sono equiparati ai medici in posizione apicale;

§         i professori associati sono equiparati ai medici in posizione intermedia;

§         gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati ai medici in posizione iniziale.

In caso di posti vacanti nelle strutture assistenziali a direzione universitaria, possono essere attribuite ai professori associati, agli assistenti ed ai ricercatori qualifiche di livello immediatamente superiore ai fini assistenziali.

Il citato articolo 102 precisa, inoltre, che il rapporto di lavoro dei professori universitari che svolgono attività assistenziale può essere a tempo pieno o a tempo definito. L'opzione, reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di ricerca, ha durata almeno biennale.

 

Il comma 3 stabilisce che la risoluzione degli accordi di programma prevista dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006), si applica anche alla parte degli accordi di programma che concerne gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati a garantire l’attività libero-professionale intramuraria, per i quali non sia stato effettuato il collaudo entro il termine del 31 gennaio 2009.

 

Al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse destinate all’attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), il comma 310 della citata legge n. 266 del 2005 prevede la risoluzione degli accordi di programma sottoscritti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[256], e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente agli interventi per i quali la richiesta di ammissione al finanziamento non sia stata presentata al Ministero della salute entro 18 mesi dalla sottoscrizione. Alla risoluzione consegue la revoca dei corrispondenti impegni di spesa[257].

 

Ai sensi del comma 4, le misure per il definitivo passaggio al regime ordinario della attività libero-professionale intramuraria (di cui al comma 2) possono contemplare, ove ne sia provata la necessità e nei limiti delle risorse disponibili, l’acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l’esercizio sia di attività istituzionali sia di attività in regime di libera professione intramuraria. Tali spazi, che devono corrispondere ai criteri di congruità ed idoneità per l'esercizio delle citate attività, possono essere acquisiti mediante la conclusione di contratti di acquisto o di locazione o mediante la stipula di convenzioni, previo parere vincolante da parte del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o, qualora esso non sia costituito, di una Commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria, istituita a livello aziendale.

 

Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992, il Collegio di direzione è costituito in ogni azienda sanitaria.

Il direttore generale dell’azienda si avvale del Collegio per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio partecipa, altresì, alla predisposizione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione della attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti. Il direttore generale, infine, si avvale del Collegio per l’elaborazione del programma di attività dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale, e per l'utilizzazione delle risorse umane (comma 1).

Alla regione è affidata la disciplina dell'attività e della composizione del Collegio di direzione (comma 2), fermo restando che, fino all'entrata in vigore della normativa regionale, tale organismo opera nella composizione e secondo le modalità stabilite da ciascuna azienda sanitaria, con la presenza dei membri di diritto stabiliti dalla normativa vigente (comma 2-bis).

 

Le regioni e le province autonome devono comunque garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l’attività libero-professionale intramuraria, assicurandone il corretto esercizio nel rispetto delle seguenti modalità:

Con riferimento a quest’ultima previsione, il Ministro della salute è tenuto a presentare una relazione annuale al Parlamento sull’esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quaterdecies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992[262], con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell’accesso ai servizi sanitari pubblici.

Il comma 5 stabilisce che le aziende sanitarie ed ospedaliere, i policlinici e gli altri istituti interessati predispongono un piano aziendale relativo ai volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramurariariferiti alle singole unità operative.

Le stesse strutture ed istituti assicurano adeguata pubblicità ed informazione in ordine ai suddetti piani, provvedendo, in particolare, alla loro esposizione nelle strutture ospedaliere e all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio di direzione o (qualora esso non sia costituito) della apposita Commissione paritetica. L’informazione al pubblico deve riguardare, tra l’altro, le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.

Il comma 6 disciplina gli adempimenti procedurali per l’approvazione dei citati piani aziendali. In fase di prima applicazione, i piani aziendali sono presentati alla regione competente entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, entro 3 anni dall'approvazione del piano precedente. La regione approva il piano (o richiede variazioni e chiarimenti) entro 60 giorni dalla presentazione. Le variazioni o i chiarimenti sono presentati entro 60 giorni dalla richiesta ed esaminati dalla regione entro i successivi 60 giorni. Subito dopo l'approvazione, la regione trasmette il piano al Ministero della salute. Decorsi 60 giorni dalla trasmissione, ove non siano state formulate osservazioni dal Ministero della salute, i piani diventano operativi.

Il comma 7 prevede che le regioni assicurano il rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo in commento (in particolare, commi 1, 2, 4, 5 e 6) anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti interessati.

Qualora la nomina dei direttori generali sia di competenza di organi statali, questi ultimi adottano il provvedimento di destituzione su richiesta della regione o provincia autonoma. In caso di inosservanza degli obblighi appena descritti, alle regioni inadempienti è precluso l'accesso ai finanziamenti statali integrativi rispetto ai livelli di cui all'Accordo dell'8 agosto 2001 sancito in sede di Conferenza Stato-regioni[263].

Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle regioni, secondo la procedura prevista dalla legge[264], anche con riferimento ai casi di destituzione previsti dal comma in esame.

Il comma 8 stabilisce l’obbligo a carico di ciascuna regione di trasmettere al Ministro della salute una relazione sull'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, con cadenza trimestrale, fino al definitivo passaggio al regime ordinario dell’attività libero-professionale intramuraria, e successivamente con cadenza annuale.

Il comma 9 reca una peculiare previsione per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale: esclusivamente per tali prestazioni gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l’attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto del principio di separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.

Il comma 10 precisa che le convenzioni per l’acquisizione degli spazi destinati all’attività libero professionale intramuraria sono autorizzate dalle regioni per il periodo necessario al completamento, da parte delle aziende, policlinici o istituti interessati, degli interventi strutturali necessari e comunque non oltre il termine del 31 gennaio 2009.

Il Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992, o (qualora esso non sia costituito) la Commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 dell’articolo in commento sono incaricati di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale intramuraria (comma 11).

Per quanto concerne l’attività libero-professionale dei dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale, le regioni definiscono le modalità per garantire l’effettuazione delle prestazioni che, per la loro tipologia e modalità di erogazione, esigono una specifica regolamentazione (comma 12).

Il comma 13 prevede che, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, è attivato l'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, previsto dal citato articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo n. 502 del 1992.

La costituzione ed il funzionamento delle Commissioni paritetiche individuate al comma 4 e le misure relative alla risoluzione del contenzioso di cui al comma 11, non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 14).

 

L’articolo 2 detta norme in materiadi dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari.

Il comma 1 prevede l’inquadramento in distinta sezione del ruolo di cui all'articolo 1 del D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108[265] per i dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari individuati dall'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del D.P.C.M. 13 dicembre 1995 ed inquadrati ai sensi dell'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[266]. L’inquadramento nel ruolo della dirigenza di cui al D.P.R. n. 108 del 2004 avrà effetto a decorrere dalla data in cui sarà istituito presso il Ministero della salute il suddetto ruolo dirigenziale.

 

Il D.P.R. n. 108 del 2004 (Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) prevede l’istituzione del ruolo dei dirigenti in ciascuna delle amministrazioni dello Stato elencate in un apposito allegato (in cui figura anche il Ministero della salute), ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Contestualmente, viene soppresso il ruolo unico dei dirigenti dello Stato, ferme restando le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1).

Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda fascia dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale dirigenziale individuato negli atti di organizzazione dell'amministrazione (comma 2).

Nell'ambito di ciascun ruolo, ove sia necessario garantire le specificità dei dirigenti in relazione alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione, possono essere definite apposite sezioni. Alla istituzione, modifica e soppressione delle sezioni ciascuna amministrazione provvede di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica (comma 3).

Il ruolo dei dirigenti è adottato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (quali enti di ricerca e sperimentazione, Consiglio di Stato, tribunali amministrativi regionali, Corte dei conti, Avvocatura generale dello Stato), il medesimo provvedimento è adottato dall'organo di vertice nel rispetto della specificità dei rispettivi ordinamenti.

Il ruolo è pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione e di tale pubblicazione ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il D.P.C.M. 13 dicembre 1995 ha previsto l’inquadramento del personale del Ministero della salute di cui all’articolo 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo) nella dirigenza del ruolo sanitario, articolato su due livelli (articolo 1).

L’articolo 2, comma 2, lettera b) del predetto D.P.C.M. n. 73 del 1995 stabilisce che il personale appartenente alla posizione funzionale corrispondente ai profili professionali di direttore medico, direttore veterinario, direttore chimico, direttore farmacista, direttore biologo, direttore psicologo nonché ai rispettivi profili professionali di direttore coordinatore, è inquadrato nel primo livello dirigenziale e nella fascia economica di cui all’articolo 18, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 502 del 1992.

La lettera c) del citato comma 2 dell’articolo 2 prevede che il personale appartenente alla posizione iniziale corrispondente ai profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico farmacista, biologo e psicologo è inquadrato nel primo livello dirigenziale e nella fascia economica di cui all’articolo 18, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Ai sensi del citato comma 2-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992, in sede di prima applicazione, il primo livello dirigenziale del personale sanitario è articolato in due fasce economiche nelle quali è inquadrato rispettivamente:

a)  il personale della posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario;

b)  il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello del ruolo medesimo, il quale mantiene il trattamento economico in godimento.

Si ricorda, inoltre, che gli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 disciplinano i principali aspetti dell’organizzazione e dell’inquadramento della dirigenza sanitaria. In particolare, si prevede un ruolo dirigenziale unico, al posto dei due precedenti livelli dirigenziali (articolo 15). Al dirigente, inoltre, sono attribuiti incarichi di struttura semplice o di struttura complessa (articolo 15-ter), intendendosi per struttura l’articolazione organizzativa per la quale è prevista responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie, ed, in particolare, per struttura complessa i dipartimenti e le strutture già riservate, dalla normativa pregressa, ai dirigenti di secondo livello (art. 15-quinquies).

Lo stesso decreto legislativo stabilisce, infine, l’esclusività del rapporto di lavoro dirigenziale (articolo 15-quater), che, originariamente comportava il divieto dell’attività libero professionale extramuraria e la possibilità di esercizio unicamente di attività libero-professionale intramoenia.

 

Il comma 2 dell’articolo in commento reca la clausola di invarianza degli oneri, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni sopra riportate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo 3 reca disposizioni in materia di applicazione dell’istituto del tempo parziale alla dirigenza sanitaria.

In particolare, al comma 1, si prevede una deroga alla disciplina del lavoro a tempo parziale per i dirigenti sanitari di cui all’articolo 39, comma 18-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449[267], consentendo il ricorso a tale istituto ai dirigenti medesimi esclusivamente nei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e fermo restando il rapporto di lavoro esclusivo. Il ricorso al part time implica la contestuale sospensione, fino al ripristino del rapporto a tempo pieno, dell'attività libero-professionale intramuraria.

Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 39, comma 18-bis, della legge n. 449 del 1997 prevede che l'accesso ad un regime di impegno ridotto è consentito unicamente per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici. Gli effetti sul trattamento economico sono definiti secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

Con riferimento alla disposizione dettata dal comma 18-bis dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, si segnala che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 336 dell’8-19 ottobre 2001, ha ritenuto che, il legislatore, pur perseguendo finalità di riduzione della spesa attraverso un incremento dei contratti a tempo parziale, “abbia considerato inopportuno, in relazione alla specificità delle funzioni della dirigenza medica, che tale regime negoziale potesse riguardare anche gli appartenenti a tale categoria. E' quindi ragionevole interpretare il comma 18-bis come una esplicita esclusione per i dirigenti sanitari medici dalla generale previsione di accesso ad un regime di impegno ridotto[268].

 

Il comma 2 stabilisce specifici limiti per il ricorso all’istituto del rapporto a tempo parziale. In particolare, si prevede che le strutture del Servizio sanitario nazionale ammettono i dirigenti all’impegno ridotto in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica complessiva dell’area dirigenziale sanitaria di cui ai contratti collettivi di lavoro, incrementabile, in presenza di idonee situazioni organizzative o di gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, fino ad ulteriori due punti percentuali. In ogni caso, la quota dei dirigenti in rapporto a tempo parziale non può superare i limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La contrattazione collettiva individua i motivi familiari o sociali che consentono il ricorso all’istituto del lavoro a tempo parziale e i criteri in base ai quali sono definiti gli effetti sul trattamento economico (comma 3).

 

L’articolo 4, concerne il differimento del termine per le prestazioni aggiuntive da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica.

Il comma 1 è diretto a consentire la continuità delle prestazioni aggiuntive rese dagli infermieri e dai tecnici sanitari di radiologia medica, nel rispetto dei provvedimenti in materia di contenimento delle spese di personale. A tal fine, la norma differisce il termine del 31 maggio 2007 previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300[269] fino alla definizione della disciplina delle suddette prestazioni aggiuntive nell'ambito del contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009 e, comunque, non oltre la data di entrata in vigore del contratto medesimo.

 

L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 300 del 2006 ha prorogato, infatti, al 31 maggio 2007 (ossia di ulteriori cinque mesi rispetto al termine previsto dalla normativa pregressa) gli interventi di cui all’articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314[270], al fine di garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l’emergenza nel settore infermieristico e tecnico, in attesa della definizione della materia da parte della contrattazione collettiva di comparto.

L’esistenza di una vera e propria “emergenza infermieristica” ha indotto il legislatore ad emanare dapprima il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 (Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario)[271], con la finalità di colmare le forti carenze di organico relative a figure professionali con il titolo di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica, e, successivamente, a prorogare le misure ivi previste con il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355[272] (articolo 16) ed il già citato decreto-legge n. 314 del 2004 (art. 6-quinquies).

In particolare, il decreto-legge n. 314 del 2004 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 402 del 2001. Le disposizioni in questione prevedono una varietà di strumenti che gli enti interessati (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, residenze sanitarie assistenziali, case di riposo) possono adottare, previa autorizzazione regionale, nel rispetto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili e dei principi in materia di contenimento della spesa per il personale.

Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 402 del 2001 prevede le seguenti misure:

§         riammissione in servizio degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia che hanno risolto il rapporto d'impiego volontariamente da non oltre 5 anni (lett. a);

§         stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato per la durata di un anno, ancorché rinnovabili (lett. b).

Il comma 1-bis estende la facoltà di adottare tali provvedimenti anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle vacanze di organico di cui alla programmazione triennale.

Il comma 2 prevede un ulteriore strumento utilizzabile, previa autorizzazione regionale, dalle aziende sanitarie e ospedaliere, dalle residenze sanitarie per anziani, dagli istituti di riabilitazione, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dalle case di riposo: si tratta della remunerazione di prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio dagli infermieri dipendenti, in possesso di specifici requisiti. Tali prestazioni sono svolte in regime libero professionale e sono assimilate al lavoro subordinato ai fini fiscali e contributivi.

I requisiti richiesti per le prestazioni orarie aggiuntive sono i seguenti:

§         essere in servizio con rapporto a tempo pieno da almeno 6 mesi;

§         non essere soggetti a limitazioni o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;

§         non beneficiare della riduzione dell’orario di lavoro, comprese le assenze per malattia (comma 3).

Le amministrazioni dei predetti enti ed istituti utilizzano le prestazioni aggiuntive prioritariamente al fine di assicurare i livelli standard di assistenza nei reparti di degenza e nelle sale operatorie (comma 4).

La tariffa relativa alle prestazioni aggiuntive e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, nel rispetto dei prescritti vincoli finanziari (comma 5).

Il comma 6, infine, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1, lett. b), 2 e 5 si applicano in conformità alle previsioni dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) .

 

L’articolo in esame prevede, altresì, che la definizione da parte del contratto collettivo nazionale di comparto delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 non deve comportare maggiori oneri sul livello di finanziamento del contratto collettivo nazionale di comparto medesimo, quantificato secondo i criteri ed i parametri previsti per tutto il pubblico impiego (comma 2).

La norma dispone, infine, che sono fatti salvi i contratti per le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1, eventualmente conclusi per il periodo dal 1º giugno 2007 alla data di entrata in vigore della legge in esame, purché compatibili con i vincoli di contenimento della spesa per il personale (comma 3).

 


Tutela della salute

Tessuti e cellule umani

Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (Attuazione della direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani), adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nell’allegato A[273] della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005) si compone di trenta articoli, suddivisi in sei capi, e un allegato.

Il Capo I (artt. 1-4)contiene disposizioni generali. In particolare, l’articolo 1, nel definiregliobiettivi del provvedimento, precisa che esso fissa norme di qualità e sicurezza per i tessuti e le cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana.

L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione della normativa, specificando che essa si applica alla donazione, all’approvvigionamento, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio e alla distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo e ai prodotti derivati. In ogni caso, la normativa nazionale vigente in materia di attività trasfusionale[274] continua a trovare applicazione per la donazione, la raccolta, il controllo e la conservazione di cellule staminali emopoietiche. Analogamente, resta ferma l’applicazione della normativa concernente le cellule riproduttive, i tessuti, le cellule fetali e le cellule staminali embrionali[275].

Sono esclusi dal campo di applicazione dello schema di decreto:

§         i tessuti e le cellule, utilizzati per un trapianto autologo nell'ambito dello stesso intervento chirurgico;

§         il sangue ed suoi componenti, secondo la definizione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191 (Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti);

§         gli organi o le parti di organi, qualora la loro funzione sia quella di essere utilizzati per lo stesso scopo dell'organo intero nel corpo umano.

L’articolo 3 reca le definizioni contenute nel decreto legislativo ed, in particolare, individua come “istituto dei tessuti”, una banca dei tessuti, un’unità di un ospedale pubblico, un settore di un servizio trasfusionale, una struttura sanitaria senza fini di lucro, in cui si effettuano attività di lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani, o, infine, una struttura sanitaria autorizzata, ai sensi dell’articolo 10 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).

La norma in esame prevede, altresì, che le indicazioni per l’autorizzazione e le linee guida per l’accreditamento di tali istituti siano emanate dal Centro nazionale per i trapianti[276], dal Centro nazionale sangue[277] e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, per le rispettive competenze.

L’articolo 4 demanda al Ministero della salute, alle Regioni, al Centro nazionale per i trapianti e al Centro nazionale sangue, l’attuazione dei requisiti prescritti per l’esercizio delle attività previste dal provvedimento in esame.

Il Capo II (artt. 5-11)definisce gliobblighi delle autorità competenti.

L’articolo 5 disciplina la vigilanza sull’approvvigionamento ed il controllo dei tessuti e delle cellule umani, che devono essere effettuati da personale in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e fornito di formazione e di esperienza adeguate. Tali attività sono svolte secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro della salute, nel rispetto della normativa vigente nel settore ed in conformità ai requisiti di cui all'articolo 28 dello stesso decreto (vedi infra). I controlli, compresi gli esami analitici, richiesti per i donatori sono effettuati dalle strutture a tali fini specificatamente individuate, autorizzate ed accreditate, secondo le modalità previste dalle Regioni.

L’articolo 6 disciplina l’autorizzazione e l’accreditamento degli istituti dei tessuti e dei procedimenti di preparazione dei tessuti e delle cellule. Un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce i requisiti minimi organizzativi e strutturali degli istituti dei tessuti e le linee guida per l’accreditamento, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale per i trapianti, dal Centro nazionale sangue e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Gli istituti dei tessuti in cui si svolgono attività di controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani destinati a applicazioni sull'uomo sono autorizzati ed accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai fini dello svolgimento di tali attività, ai sensi della normativa vigente e del presente decreto.

La Regione, dopo aver verificato che l'istituto dei tessuti ottemperi ai requisiti di cui al successivo articolo 28 ed alla normativa vigente, lo autorizza e lo accredita, indicando le attività che può svolgere e a quali condizioni.

La Regione, tra l’altro, ha la facoltà di sospendere o revocare l'accreditamento e l'autorizzazione di un istituto dei tessuti o di un procedimento di preparazione dei tessuti e delle cellule, qualora le misure di controllo dimostrino che tale istituto o procedimento non soddisfa i requisiti prescritti.

L’articolo 7 disciplina i principi ed i criteri cui devono uniformarsi le Regioni nell’organizzazione delle ispezioni e dei controlli presso gli istituti dei tessuti.

Le ispezioni devono essere effettuate ad intervalli regolari e comunque non superiori ai due anni. Con Accordo in sede di Conferenza Stato- Regioni vengono stabiliti, anche in conformità alle indicazioni fornite dagli Organismi europei, i criteri relativi alle condizioni delle ispezioni e delle misure di controllo, nonché alla formazione e alla qualificazione del personale interessato, al fine di raggiungere un livello omogeneo di competenza e rendimento. Le Regioni organizzano ispezioni ed attuano misure di controllo adeguate in caso di reazioni o eventi avversi gravi, avvalendosi del supporto del Centro nazionale per i trapianti e del Centro Nazionale Sangue.

L’articolo 8 concerne la disciplina della tracciabilitàper le cellule ed i tessuti umani. Con apposito decreto di recepimento di direttive tecniche europee, sono definite norme per la tracciabilità nel percorso dal donatore al ricevente e viceversa. Con lo stesso decreto è garantita l'istituzione di un sistema di individuazione dei donatori che assegni un codice unico a ciascuna donazione.

Tutti i tessuti e le cellule devono essere identificati tramite un'etichetta contenente le informazioni o i riferimenti che consentono un collegamento con le fasi previste all'articolo 28.

Con il decreto di cui sopra sono fissati altresì i requisiti di tracciabilità per tessuti e cellule, così come per prodotti e materiali che entrano in contatto con i tessuti e le cellule in questione e che ne influenzano la qualità e la sicurezza.

L’articolo 9 disciplina l’importazione e l’esportazione di tessuti e cellule umani.

In particolare, con decreto del Ministro della salute, sono individuate le misure necessarie ad assicurare che le importazioni di tessuti e cellule da paesi terzi siano effettuate da istituti dei tessuti accreditati, designati, autorizzati o titolari di una licenza e che i tessuti e le cellule importati siano rintracciabili. Gli istituti dei tessuti che ricevono tali importazioni da paesi terzi assicurano che esse siano conformi a norme di qualità e sicurezza equivalenti a quelle fissate dalla normativa vigente e dal provvedimento in esame.

Il medesimo decreto regola anche l'importazione e l'esportazione di tessuti e cellule specifici di cui all'articolo 6, l'importazione o l'esportazione delle stesse sostanze, in caso di emergenza.

L’articolo 10 contiene norme finalizzate a disciplinare il registro degli istituti dei tessuti e l’obbligo di presentare relazioni.

In particolare, gli istituti dei tessuti tengono un registro delle loro attività, nel quale sono riportati i tipi e le quantità di tessuti e/o di cellule utilizzati, nonché l'origine e la destinazione dei tessuti e delle cellule destinati ad applicazioni sull'uomo. Gli istituti presentano alle Regioni, al Centro nazionale trapianti, al Centro nazionale sangue e all’Istituto superiore di sanità, una relazione annuale sulle attività svolte, accessibile al pubblico. Alle Regioni spetta di istituire ed aggiornare un registro degli istituti dei tessuti, accessibile al pubblico, nel quale sono specificate le attività per le quali ciascun istituto è autorizzato e accreditato. A livello europeo viene poi definita la rete dei registri nazionali degli istituti dei tessuti.

L’articolo 11 disciplina la notifica di eventi e reazioni avversi gravi, statuendo che, con decreto di recepimento di direttive tecniche europee, sia definito un sistema atto a notificare, controllare, registrare e trasmettere le informazioni riguardanti eventi e reazioni avversi gravi che possono influire sulla qualità e la sicurezza di tessuti e cellule

Il responsabile dell’istituto dei tessuti garantisce che la Regione e il Centro nazionale trapianti o il Centro nazionale sangue siano informati degli eventi o reazioni avversi gravi e ricevano una relazione analitica sulle cause e conseguenze. La relativa procedura è stabilita con apposito decreto di recepimento di direttive tecniche europee, secondo le indicazioni formulate in sede comunitariaIl Capo III (12-23) reca le norme per la selezione e la valutazione dei donatori.

L’articolo 12, nel definire iprincipi della donazione di tessuti e cellule, stabilisce che le donazioni di tessuti e cellule sono volontarie e gratuite.

Il Ministero della salute, le Regioni, il Centro nazionale trapianti o il Centro nazionale sangue, in collaborazione con le associazioni e federazioni dei donatori, adottano le misure necessarie per assicurare che le attività di promozione e pubblicità a favore della donazione di tessuti e cellule umani siano conformi alla legislazione vigente.

L’articolo 13 detta disposizioni in materia di consenso, statuendo che l'approvvigionamento di tessuti o cellule umani sia autorizzato solo se sono soddisfatti i requisiti relativi al consenso informato o all'autorizzazione alla donazione. Con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definite le misure necessarie per assicurare che i donatori, i loro congiunti o le persone che danno l'autorizzazione per conto dei donatori ricevano informazioni appropriate, incluse quelle riportate in allegato.

L’articolo 14 nel regolamentare la protezione dei dati e la tutela della riservatezza, prevede che l’approvvigionamento dei tessuti sia effettuato in modo che i dati siano resi anonimi in modo tale che né il donatore né il ricevente siano identificabili.

L'identità del o dei riceventi non è rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa, nel rispetto della normativa vigente.

L’articolo 15 detta norme sulla selezione, valutazione e approvvigionamento. L'approvvigionamento dei tessuti è effettuato in modo da assicurare che la valutazione e la selezione del donatore nonché il prelievo, il confezionamento e il trasporto dei tessuti e delle cellule si svolgano nel rispetto della normativa vigente e conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28.

Il responsabile dell’istituto garantisce che le attività connesse con l'approvvigionamento dei tessuti si svolgano conformemente alla legislazione vigente e ai requisiti di cui al citato articolo 28.

Il Capo IV (artt. 16-24) delinea le disposizioni relative alla qualità e sicurezza dei tessuti e delle cellule.

L’articolo 16 diretto a disciplinare la gestione della qualità, prevede che con apposito decreto di recepimento di direttive tecniche europeesono individuate le misure per assicurare che ciascun istituto dei tessuti istituisca e aggiorni un sistema di qualità, fondato sui principi di buona pratica. Tale decreto recepisce altresì le norme comunitarie per le attività relative al sistema di qualità.

Gli istituti dei tessuti adottano le misure necessarie ad assicurare che il sistema di qualità comprenda procedure operative standard, orientamenti, manuali di formazione e di riferimento, moduli per le relazioni, dati relativi ai donatori, informazioni sulla destinazione finale dei tessuti o delle cellule.

Gli istituti dei tessuti devono rendere disponibile la documentazione in caso di ispezione da parte delle autorità competenti e custodire i dati necessari per garantire la rintracciabilità.

L’articolo 17 prevede che l’ente titolare dell’autorizzazione designa una persona responsabile, che sia in possesso di un diploma, certificato o altro titolo che sancisca una qualificazione formale nel settore delle scienze mediche o biologiche rilasciato al termine di un corso di studi universitario e abbia esperienza pratica di almeno due anni nel settore. La persona designata ha la responsabilità di assicurare che i tessuti e le cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo siano prelevati, controllati, lavorati, stoccati e distribuiti ai sensi delle disposizioni vigenti.

L’articolo 18 stabilisce che il personale degli istituti dei tessuti che interviene direttamente nelle attività connesse con l'approvvigionamento, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule deve possedere le qualifiche necessarie a svolgere tali funzioni e riceve adeguata formazione professionale.

L’articolo 19,concernente il ricevimento dei tessuti e delle cellule, precisa che gli istituti dei tessuti assicurano che i controlli sulle donazioni di tessuti e cellule umani nonché la selezione e l'accettazione degli stessi siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 28.

L’articolo 20 disciplina la lavorazione dei tessuti e delle cellule. Gli istituti dei tessuti includono nelle procedure operative standard ogni processo di lavorazione che incida sulla qualità e la sicurezza e assicurano che il materiale utilizzato, l'ambiente di lavoro, nonché l'organizzazione, il convalidamento e le condizioni di controllo dei processi siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 28.

L’articolo 21 determina le condizioni di stoccaggio dei tessuti e delle cellule, facendo obbligo agli istituti dei tessuti di assicurare che tutte le procedure connesse con lo stoccaggio di tessuti e cellule siano documentate dalle procedure operative standard e che le condizioni di stoccaggio siano conformi alla normativa vigente e ai requisiti di cui all'articolo 28.

Gli istituti dei tessuti istituiscono e attuano procedure anche per il controllo dei reparti di imballo e stoccaggio, al fine di prevenire qualunque evento che possa compromettere la funzione o l'integrità dei tessuti e delle cellule. In ogni caso, i tessuti o cellule lavorati non sono distribuiti fino a che tutti i requisiti previsti dalla normativa non sono stati soddisfatti.

Con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definite le prescrizioni relative agli accordi e procedure che gli istituti dei tessuti concludono al fine di garantire che, in caso di cessazione dell'attività, i tessuti e le cellule stoccati siano trasferiti ad altri istituti autorizzati o accreditati a norma dell'articolo 6.

Gli articoli 22 e 23 stabiliscono l’obbligo per gli istituti dei tessuti di assicurare la conformità dell'etichettatura, della documentazione e dell'imballo ai requisiti di cui all’articolo 28, nonché di garantire la qualità dei tessuti e delle cellule durante il trasporto e la distribuzione.

 

L’articolo 24 disciplina i rapporti fra istituti dei tessuti e terzi, precisando che gli istituti medesimi concludono un accordo scritto con terzi ove siano previsti interventi esterni che possano influire sulla qualità e la sicurezza dei tessuti e delle cellule lavorati ed, in particolare, nei seguenti casi:

Ø      qualora l'istituto dei tessuti affidi a terzi una fase della lavorazione dei tessuti o cellule;

Ø      qualora i terzi forniscano beni e servizi aventi un'incidenza sulla garanzia di qualità e di sicurezza dei tessuti o cellule;

Ø      qualora un istituto dei tessuti distribuisca tessuti o cellule lavorati da terzi.

Integrando le previsioni della direttiva 2004/23/CE, l’articolo in commento prevede, inoltre, che, ove i terzi intervengano in una fase di lavorazione preliminare alla stipula dell’accordo, essi sono sottoposti da parte del Centro nazionale sangue o dal centro nazionale trapianti alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, cui segue il rilascio da parte del Ministero della salute di un nulla osta.

Gli istituti dei tessuti conservano un elenco completo degli accordi stipulati con terzi, fornendone una copia alla Regione e, secondo il riparto delle competenze, al Centro nazionale sangue o al Centro nazionale trapianti. Tali accordi devono specificare le responsabilità che gravano sui terzi e le relative procedure dettagliate.

Il Capo V (artt. 25-27)recauna puntuale disciplina in ordine alloscambio di informazioni, alle relazioni e alle sanzioni.

In particolare, l’articolo 25 prevede la codificazione delle informazioni, demandando al decreto di cui all’articolo 8, comma 1, l’istituzione di un sistema per l'identificazione dei tessuti e delle cellule umani, al fine di garantirne la completa rintracciabilità.

La norma prevede, inoltre, che in ambito europeo sia elaborato un unico sistema di codificazione, al fine di fornire informazioni sulle caratteristiche e proprietà fondamentali dei tessuti e delle cellule.

L’articolo 26, prevede che il Ministero della salute presenti una relazione sulle attività svolte alla Commissione europea, anteriormente al 7 aprile 2009, e successivamente ogni tre anni. Tale relazione include un rendiconto delle misure adottate in materia di ispezione e di controllo.

L’articolo 27 reca le sanzioni penali ed amministrative per le violazioni degli obblighi imposti dal decreto. Il Capo VI (28-30) reca le disposizioni finali.

L’articolo 28 contiene alcune disposizioni concernenti i requisiti tecnici e il loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico. In particolare, si precisa che, con appositi decreti, si provvede al recepimento delle norme comunitarie finalizzate all’adeguamento dei requisiti su specifiche materie dettagliatamente elencate.

Gli articoli 29 e 30 recano rispettivamente leclausole di invarianza, e di cedevolezza.

L’ Allegato, distinto in due sezioni, contiene le informazioni da fornire sulla donazione di tessuti e/o di cellule.

 


Tutela della salute

Rintracciabilità del sangue

Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi, già recepita con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191[278], dà attuazione alla delega legislativa contenuta nell’articolo 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006).

Il provvedimento è costituito da 12 articoli e 3 allegati.

L’articolo 1 reca alcune definizioni tra le quali si segnalano le seguenti:

L’articolo 2, detta norme in materia di rintracciabilità, prevedendoche i servizi trasfusionali e le unità di raccolta garantiscono la rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti attraverso le procedure di identificazione, la tenuta dei registri e l’etichettatura conforme alla normativa vigente.

Le medesime strutture devono garantire che il sistema di rintracciabilità in vigore consenta la rintracciabilità degli emocomponenenti stabilendo dove e in quale fase di lavorazione essi si trovino, conformemente alla normativa vigente. Si prevede, inoltre, l’approntamento di un sistema specifico per l’identificazione di ciascun donatore, di ciascuna unità di sangue o di emocomponente prelevata e di ciascuna struttura ricevente.

Le strutture riceventi, ossia gli ospedali, le cliniche, i produttori, gli istituti di ricerca biomedica cui possono essere consegnati sangue ed emocomponenti, devono approntare un sistema di registrazione di ogni unità di sangue o emocomponente e della destinazione finale di tali unità.

L’articolo 3 interviene sulla procedura di verifica per la consegna di sangue o di emocomponenti, imponendo ai servizi trasfusionali di disporre di procedure in grado di verificare che ogni unità di sangue o di emocomponente consegnata sia stata trasfusa al ricevente previsto o, qualora non sia stata trasfusa, di accertarne la sua successiva destinazione.

Ai sensi dell’articolo 4, concernente la registrazione di dati relativi alla rintracciabilità, i servizi trasfusionali, le unità di raccolta e le strutture alle quali sono consegnati sangue ed emocomponenti conservano per almeno 30 anni i dati dettagliatamente indicati nell’allegato I, in forma appropriata e leggibile.

L’articolo 5, disciplina la notifica degli effetti indesiderati gravi. In particolare, le strutture dove si effettuano trasfusioni di sangue devono predisporre procedure per la conservazione delle registrazioni delle trasfusioni e per la tempestiva notifica ai servizi trasfusionali che hanno conservato il sangue di eventuali gravi effetti indesiderati, attribuibili alla qualità e alla sicurezza del sangue o dei suoi componenti. Vengono poi stabiliti alcuni obblighi di comunicazione dei centri notificanti all’autorità regionale competente.

Ai sensi dell’articolo 6, che concerne la notifica di incidenti gravi,i servizi trasfusionali hanno l’obbligo di conservare il registro di qualsiasi incidente grave suscettibile di ripercuotersi sulla qualità o sicurezza del sangue.

I centri notificanti devono predisporre procedure atte a dare immediata comunicazione all’autorità regionale competente di tutte le informazioni relative agli incidenti gravi che potrebbero mettere in pericolo donatori o riceventi diversi da quelli coinvolti nell’incidente verificatosi.

Sempre i centri notificanti sono tenuti a valutare gli incidenti gravi per individuarne le cause, a completare la notifica degli incidenti, non appena l’indagine sia stata conclusa e a presentare all’autorità regionale competente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un rapporto completo sugli incidenti gravi.

Con l’articolo 7 sono definite prescrizioni per il sangue e gli emocomponenti d’importazione. In particolare, si precisa che per l’importazione di unità di sangue da Paesi terzi le strutture richiedenti devono garantire che le strutture di provenienza osservino sistemi di rintracciabilità e di notifica equivalenti a quelli previsti dalla disciplina in commento.

L’articolo 8 prevede l’obbligo di effettuare rapporti annuali, prescrivendo, in particolare, che le Regioni comunichino annualmente (entro il 30 marzo) all’autorità nazionale competente un rapporto sulle notifiche degli effetti indesiderati e degli incidenti gravi ricevute nell’anno precedente.

L’articolo 9 disciplina la comunicazione di informazioni fra autorità competenti,demandando al Ministero della salute il compito di assicurare la comunicazione delle informazioni ai rispettivi organismi degli Stati membri in relazione agli effetti indesiderati ed agli incidenti gravi, al fine di assicurare che le unità di sangue difettose o ritenute tali vengano ritirati dalla circolazione.

L’articolo 10 regolamenta le modalità di recepimento della nuova normativa.

Le Regioni ed il Ministero della difesa, limitatamente al servizio trasfusionale delle Forze armate, attuano con proprio provvedimento le disposizioni contenute nel decreto.

Si stabilisce altresì, che Regioni e il Ministero della difesa adottano i provvedimenti necessari a garantire che i servizi trasfusionali, le unità di raccolta e le strutture cui vengono consegnati sangue ed emoderivati realizzino un sistema di rintracciabilità e di notifica conforme alla normativa vigente.

L’articolo 11 reca la clausola di cedevolezza.

L’articolo 12 reca le disposizioni relative alla copertura degli oneri finanziari. In particolare, gli oneri derivanti dall’applicazione del sistema di qualità in ambito trasfusionale previsto del decreto sono quantificati in 5 milioni di euro per il 2007, 3 milioni di euro per il 2008 e 1,5 milioni di euro per il 2009.

 


Tutela della salute

Sistema di qualità per i servizi trasfusionali

Il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 208[279] (Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali) è stato adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nell’articolo 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (comunitaria per il 2006).

Il provvedimento si compone di cinque articoli e di un allegato tecnico, costituito, a sua volta, da una premessa introduttiva e da nove paragrafi tematici.

L’articolo 1 reca una serie di definizioni volte ad agevolare la comprensione delle disposizioni recate dal provvedimento, tra le quali si segnalano quelle relative a:

§      “sistema di qualità“: ossia la struttura organizzativa, le responsabilità, i processi e le risorse finalizzati ad attuare la gestione della qualità;

§      “gestione di qualità”: ossia le attività coordinate per dirigere e controllare un’organizzazione sul piano della qualità a tutti i livelli nell’ambito di un servizio trasfusionale e di un’unità di raccolta;

§      “controllo della qualità”: ossia la parte di un sistema di qualità incentrata sul rispetto dei requisiti di qualità;

§      “tracciabilità inversa”[280], ossia il processo consistente nell’indagare presunte reazioni avverse associate alla trasfusione in un ricevente, al fine di identificare un donatore potenzialmente implicato;

§      “sito mobile”: ossia un sito temporaneo o mobile per la raccolta del sangue che si trova all’esterno di un servizio o dell’unità di raccolta, ma sotto la responsabilità tecnica del predetto servizio;

§      “buona prassi”: ossia tutti gli elementi di una prassi consolidata in grado di garantire che il sangue e i suoi componenti siano conformi alle norme stabilite.

 

L’articolo 2 definiscenorme e specifiche da applicare al sistema di qualità, precisando che le Regioni e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale delle Forze armate assumono iniziative volte a garantire che i servizi trasfusionali e le unità di raccolta gestite dalle Associazioni di donatori attuino un sistema di qualità conforme alla normativa nazionale e comunitaria di cui all’allegato del decreto in commento.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 24 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze previste dalla disciplina recata dalla legge medesima. L'autorità militare favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue da parte dei militari di leva presso le strutture trasfusionali militari e civili.

Il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue.

Per la realizzazione delle predette finalità sono stipulate apposite convenzioni tra le Regioni e il Ministero della difesa.

 

Sono previste, altresì, disposizioni volte a garantire che, in caso di importazione di sangue ed emocomponenti da Paesi terzi destinato alla terapia trasfusionale, i servizi trasfusionali e le unità di raccolta sangue del Paese di provenienza applichino un sistema di qualità equivalente a quello previsto dal decreto.

Analogamente, l’importazione di plasma da Paesi terzi destinato alla produzione industriale di plasmaderivati comporta che i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del Paese di provenienza siano dotati di sistemi di qualità equivalenti a quello disciplinato dal decreto in esame.

L’articolo 3, concernente il recepimento della nuova disciplina, precisa che le Regioni adottano, con proprio provvedimento, le disposizioni recate dal decreto in esame.

L’articolo 4 reca la clausola di cedevolezza, prevedendo che, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme che incidono su ambiti di competenza regionale si applicano, a decorrere dal termine previsto per l’attuazione della direttiva 2002/98/CE, nelle Regioni in cui non sia stata ancora adottata la normativa di recepimento e fino all’entrata in vigore della normativa medesima.

L’articolo 5 contempla disposizioni in materia di oneri di spesa, statuendo che la copertura finanziaria degli oneri conseguenti all’applicazione del sistema di qualità in ambito trasfusionale, valutati in 7 milioni di euro per il 2007, 6 milioni di euro per il 2008 e 2 milioni di euro per il 2009, è garantita mediante il ricorso alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 che, a tal fine, sono versate allo stato di previsione dell’entrata per la successiva rassegnazione, in deroga all’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266[281], con le seguenti modalità:

§         quanto a 80.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009, ai pertinenti capitoli del Ministero della difesa;

§         per i restanti importi per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute

L’allegato tecnico reca norme e specifiche applicabili al sistema di qualità.

Il paragrafo 1 (introduzione e principi generali), fornisce le indicazioni generali relative al sistema di qualità e precisa che la responsabilità di controllare la qualità compete a tutti coloro che prestano la loro attività nei servizi trasfusionali, la cui direzione deve garantire un approccio sistematico incentrato sulla qualità.

Il sistema di qualità comprende la gestione, la garanzia e il miglioramento costante della qualità, il personale, i locali e l'attrezzatura, la documentazione, la raccolta, il controllo e la lavorazione, la conservazione, la distribuzione, il controllo della qualità, il ritiro degli emocomponenti, gli audit esterni ed interni, la gestione dei contratti, la non conformità e l'autocontrollo.

La direzione del servizio valuta periodicamente l'efficacia del sistema ed applica, qualora lo ritenga necessario, misure correttive.

Per assolvere ai loro obblighi i servizi trasfusionali e le unità di raccolta gestite dalle Associazioni di donatori sono coadiuvati da una funzione di garanzia della qualità, interna o associata, che collabora nella soluzione di tutte le problematiche correlate.

Il paragrafo 2 (personale e organizzazione) definisce l’obbligo per i servizi trasfusionali e le unità di raccolta di dotarsi di personale sufficiente e qualificato, sulla scorta della programmazione regionale, per lo svolgimento delle attività di raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue.

I responsabili dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta affidano la responsabilità della gestione dei processi e quella della garanzia della qualità a persone diverse ed indipendenti.

Il paragrafo 3 (locali) contiene le indicazioni relative all’organizzazione dei locali destinati all’espletamento delle attività trasfusionali (nei quali devono essere allestite aree riservate al colloquio con i donatori di sangue, aree destinate alla raccolta, aree finalizzate all’analisi e alla lavorazione del sangue e aree adibite alla conservazione del sangue e degli emocomponenti).

Il paragrafo 4 (attrezzature e materiali) detta prescrizioni in materia di collaudo iniziale e manutenzione periodica delle attrezzature, al fine di ridurre i rischi per i donatori, per il personale e per gli stessi emocomponenti e di migliorare l’efficienza delle attviità trasfusionali. I materiali, i reagenti e e le attrezzature devono essere conformi alla disciplina relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, o a norme equivalenti in caso di raccolta nei Paesi terzi.

Il paragrafo 5 (documentazione) fornisce precisazioni in merito all’aggiornamento, alla registrazione ed alla conservazione della documentazione connessa alle attività svolte dai servizi trasfusionali.

Il paragrafo 6 (raccolta, analisi e lavorazione del sangue) prevede procedure specifiche per l’identificazione sicura dei donatori, per il colloquio di accertamento dell’idoneità e per la verifica di ammissibilità della donazione. Inoltre, sono dettagliatamente disciplinate le procedure per la raccolta del sangue e degli emocomponenti, per l’effettuazione delle analisi di laboratorio, per la lavorazione e validazione, per l’etichettatura e per l’autorizzazione dell’uso clinico del sangue e degli emocomponenti.

Il paragrafo 7 (conservazione, distribuzione e assegnazione) precisa che i sistemi di qualità dei servizi trasfusionali devono assicurare che i criteri di conservazione e di distribuzione per la fabbricazione di prodotti medicinali e per la cessione ad altri servizi trasfusionali nonché i criteri di assegnazione ai pazienti siano conformi alla disciplina vigente.

Si segnala inoltre, l’obbligo di approntare procedure convalidate di conservazione per garantire la qualità del sangue e degli emocomponenti durante l’intero periodo di conservazione del sangue.

Il paragrafo 8 (gestione dei contratti) prevede la definizione di uno specifico contratto per le attività esternalizzate.

Il paragrafo 9 (non conformità) indica i casi in cui può essere eccezionalmente autorizzato l’impiego di emocomponenti non conformi ai requisiti di qualità e definisce le procedure connesse ai reclami ed alle segnalazioni relativi ad effetti indesiderati o ad incidenti gravi, nonché le procedure e gli interventi connessi all’eventuale ritiro del sangue o degli emocomponenti. E’ inoltre prevista la predisposizione di un sistema volto a garantire l’applicazione di azioni correttive e preventive, in caso di non conformità degli emocomponenti e di eventuali criticità in ordine alla qualità degli stessi.

Il paragrafo 10 (autocontrollo audit e miglioramento) prevede la predisposizione di sistemi di autocontrollo o di audit in tutte le fasi operative, al fine di verificare la rispondenza alle norme definite dal decreto in esame.

 


Tutela della salute

Sicurezza dell’attività trasfusionale

Il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (Revisione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti), è stato adottato in attuazione della delega di cui alla legge 20 giugno 2007, n. 77[282].

L’articolo 1 della predetta legge ha conferito, infatti, una delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive del citato decreto n. 191 del 2005, fissando modalità e termini del relativo esercizio.

Il provvedimento, nel rivisitare la disciplina definita dal decreto n. 191 del 2005 (che è contestualmente abrogato), tiene conto delle innovazioni introdotte nel settore trasfusionale dalla legge21 ottobre 2005, n. 219, recante la Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati.

Il decreto legislativo si compone di 29 articoli e 3 allegati.

L’articolo 1 delinea il campo di applicazione del provvedimento, precisando che esso si applica alla raccolta e al controllo del sangue umano e dei suoi componenti, a qualunque uso siano destinati, nonché alla loro lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione, qualora siano destinati alla trasfusione. La norma specifica che tale disciplina non si applica alle cellule staminali del sangue.

L’articolo 2 contiene alcune definizioni volte a chiarire le disposizioni recate decreto. In particolare, si chiarisce che per “sangue” si intende il sangue intero prelevato da un donatore e trattato per la trasfusione o per l'elaborazione di prodotti derivati, mentre per “emocomponenti” si intendono i componenti del sangue (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, plasma) che possono essere preparati a fini terapeutici con vari metodi. Con il termine “emovigilanza” sono definite l’insieme delle procedure di sorveglianza organizzate relative agli incidenti o alle reazioni indesiderate gravi o inaspettate dei donatori o dei riceventi.

Si segnala, inoltre, la definizione di “trasfusione autologa”, come trasfusione di sangue o di emocomponenti ottenuta attraverso predeposito, in cui il donatore e il ricevente sono la stessa persona.

Il medesimo articolo reca altresì, le definizioni di “servizi trasfusionali” e di “unità di raccolta”. Nei servizi trasfusionali rientrano le strutture e le relative articolazioni organizzative, comprese quelle per le attività di raccolta, previste dalla normativa vigente secondo i modelli organizzativi regionali, che sono responsabili della raccolta e del controllo del sangue umano e dei suoi componenti, quale ne sia la destinazione, nonché della lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione quando gli stessi sono destinati alla trasfusione.

L’articolo 3 individua quali autorità responsabili dell’osservanza delle prescrizioni del decreto il Ministero della salute, il Centro nazionale sangue, le Regioni e le Province autonome nonché il Ministero della difesa, limitatamente al servizio trasfusionale militare.

L’articolo 4 prevede che le attività regolamentate dal decreto sono effettuate unicamente dai servizi trasfusionali e dalle unità di raccolta, che abbiano ottenuto l'autorizzazione e l'accreditamento secondo le modalità definite a livello regionale. Ogni modifica sostanziale alle attività di un sevizio trasfusionale o di una unità di raccolta è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della regione o della provincia autonoma.

L’articolo 5 reca norme finalizzate a disciplinare le ispezioni e le misure di controllo da parte delle regioni, definendone la periodicità (non superiore a due anni) e i poteri del personale ispettivo. Le ispezioni e le altre misure di controllo sono sono organizzate in caso di incidenti gravi o reazioni indesiderate gravi o sospetti.

L’articolo 6 definisce competenze e requisiti della persona responsabiledel servizio trasfusionale e delle unità di raccolta,che esegue i seguenti compiti:

garantire che ciascuna unità di sangue o di emocomponenti, a qualunque uso destinata, sia raccolta e controllata e, se destinata alla trasfusione, sia lavorata, conservata, distribuita e assegnata conformemente alle norme vigenti;

fornire le informazioni necessarie per le procedure di autorizzazione e accreditamento;

assicurare che il servizio trasfusionale soddisfi i requisiti previsti dal decreto in commento.

L’articolo 7 reca norme in materia di qualificazione e formazione del personale che interviene nelle attività di raccolta e lavorazione del sangue, tale personale possiede le qualificazioni previste dalla normativa vigente e un’adeguata formazione professionale, periodicamente aggiornata.

L’articolo 8 demanda alleRegioni l’adozione delle misure necessarie affinché i servizi trasfusionali e le unità di raccolta istituiscano un sistema di qualità basato sui principi di buona prassi.

Gli articoli 9 e 10 definiscono gli adempimenti dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta relativamente alla tenuta della documentazione e dei registri. Presso i servizi trasfusionali viene curata la registrazione e la conservazione dei dati e delle informazioni prescritte ai fini del Registro nazionale e regionale sangue e plasma.

L’articolo 11 reca disposizioni volte a garantire la tracciabilità del percorso del sangue e degli emocomponenti dal donatore al ricevente e viceversa, anche per le unità importate da Paesi terzi. I dati necessari ai fini della completa tracciabilità sono conservati per almeno trenta anni.

L’articolo 12 detta norme per la notifica di incidenti e di reazioni indesiderate gravi da parte dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta alle Regioni e al Centro nazionale sangue. I servizi trasfusionali stabiliscono una procedura accurata, efficace e verificabile per ritirare dalla distribuzione il sangue e gli emocomponenti associati alla notifica di incidente grave e di reazioni indesiderate, e ne curano l'attuazione.

Gli articoli 13 e 14 contengono, altresì, norme volte a definirele informazioni da fornire e da richiedere ai candidati donatori.

L’articolo 15 reca una specifica disciplina in materia di idoneità del donatore, In particolare, si stabilisce che il servizio trasfusionale e l'unità di raccolta assicurano l'attuazione di procedure di valutazione per tutti i donatori di sangue e di emocomponenti e il rispetto dei criteri per le donazioni stabiliti dalla normativa vigente, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d). Le disposizioni in esame fanno comunque salva l'osservanza, da parte delle unità di raccolta, delle procedure tecniche stabilite dal servizio trasfusionale di riferimento per le attività di raccolta del sangue e di emocomponenti.

I risultati della valutazione e del controllo del donatore sono documentati e al predetto viene comunicato qualsiasi risultato anomalo.

L’articolo 16 statuisce che la selezione del donatore è eseguita secondo la procedura prevista dalle disposizioni vigenti in materia di protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti.

L’articolo 17 reca norme dirette a favorire la donazione volontaria e gratuita del sangue. Si precisa che il Ministero della salute, le regioni e le province autonome, in collaborazione con le associazioni e le Federazioni dei donatori volontari di sangue e con il Ministero della difesa, adottano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, apposite misure per promuovere la donazione del sangue e dei suoi componenti. Tale donazione è volontaria e non remunerata.

E’ posto l’obbligo per il Ministero della salute, entro i due anni successivi all’entrata in vigore della direttiva 2002/98/CE e in seguito ogni tre anni, di presentare alla Commissione europea una relazione sulle suddette misure.

L’articolo 18 disciplina le modalità di controllo delle donazioni. Nel dettaglio, i servizi trasfusionali garantiscono che ciascuna donazione di sangue o di emocomponenti sia controllata in conformità a quanto previsto all'allegato III.

Il Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, dirama le opportune istruzioni tecniche, affinché il sangue e gli emocomponenti importati rispondano ai requisiti di cui all'allegato III.

L’articolo 19 determina, le modalità di conservazione, trasporto e distribuzione del sangue e degli emocomponenti.

In particolare si fa onere ai servizi trasfusionali di garantire che le citate modalità di conservazione, trasporto e distribuzione del sangue e di emocomponenti siano conformi alle disposizionivigenti.

Si statuisce altresì che le unità di raccolta garantiscano la conservazione e il trasporto del sangue e degli emocomponenti raccolti, in conformità alle procedure tecniche stabilite dal servizio trasfusionale di riferimento.

L’articolo 20 reca disposizioni in materia direquisiti di qualità e di sicurezza relativi al sangue e agli emocomponenti, specificando, in particolare, che sia i servizi trasfusionali sia le unità di raccolta devono garantire la rispondenza dei requisiti di qualità e di sicurezza del sangue e degli emocomponenti ai parametri elevati richiesti dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera f) del decreto in commento.

L’articolo 21 statuisce che, anche allo scopo di promuovere l'armonizzazione dei criteri ispettivi, l'attività di formazione nel settore ispettivo ai fini dell'attuazione e verifica del sistema di qualità e di emovigilanza, è garantita dalle strutture previste dalla normativa vigente, con l'impiego esclusivo delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 22 disciplina, le misure necessarie alla protezione dei dati e alla tutela della riservatezza. Si precisa che i dati, comprese le informazioni di carattere genetico, raccolti ai sensi delle disposizioni vigenti, a cui hanno accesso terzi, sono resi anonimi, in modo tale che il donatore non sia più identificabile.

A tal fine si prevede che siano adottate misure di protezione dei dati e misure di salvaguardia per prevenire aggiunte, soppressioni o modifiche non autorizzate negli archivi riguardanti i donatori o nei registri di donatori esclusi, o trasferimenti indebiti di informazioni. Inoltre, sono poste in essere procedure volte a risolvere le divergenze tra i dati e a garantire che non vi sia alcuna divulgazione indebita di tali informazioni, nel rispetto del principio di tracciabilità delle donazioni.

L’articolo 23 sancisce l’obbligo per il Ministero della salute di presentare appositerelazioni alla Commissione europea, entro il secondo anno da quello di entrata in vigore della direttiva 2002/98/CE e successivamente ogni tre anni.

L’articolo 24 elenca le sanzioni, di carattere penale ed amministrativo, per eventuali violazioni agli obblighi previsti dal decreto.

L’articolo 25 reca norme in materia direquisiti tecnici e loro adeguamento al progresso tecnico e scientifico. In particolare, si affida al Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, il compito di recepire, in conformità alla procedura prevista in ambito europeo (ossia, secondo le indicazioni del Comitato di regolamentazione previsto dalla direttiva 2002/98/CE), le disposizioni per l'adeguamento dei requisiti tecnici al progresso tecnico e scientifico nelle materie di seguito elencate:

requisiti in materia di tracciabilità del percorso;

informazioni da fornire ai donatori;

informazioni da richiedere ai donatori, comprese l'identificazione, gli antecedenti medici e la firma del donatore;

requisiti relativi all'idoneità dei donatori di sangue e di plasma e al controllo del sangue donato, inclusi i criteri di esclusione definitiva ed eventuali deroghe ed i criteri di esclusione temporanea;

requisiti per la conservazione, il trasporto e la distribuzione;

requisiti di qualità e sicurezza del sangue e dei componenti del sangue;

requisiti applicabili alle trasfusioni autologhe;

norme e specifiche comunitarie relative a un sistema di qualità per le strutture trasfusionali;

procedura comunitaria di notifica di gravi incidenti o reazioni indesiderate gravi e modulo della notifica.

L’articolo 26 disciplina laproduzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma, estendendo a tali attività l’applicazione delle disposizioni del decreto in commento.

Gli articoli 27 e 28 recano, rispettivamente, la clausola di cedevolezza e quella di invarianza degli onerifinanziari. Da ultimo, l’articolo 29 abroga il decreto legislativo n. 191 del 2005 con decorrenza dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

L’Allegato I fornisce indicazioni in ordine al contenuto della relazione sulla attività svolta dal servizio trasfusionale nell'anno precedente.

Gli Allegati II e III stabiliscono, infine, che per quanto riguarda i requisiti in materia di etichettatura e gli esami al fini della validazione biologica delle unità di sangue e di emocomponenti, si fa riferimento alla normativa vigente.

 


Assistenza, previdenza e assicurazioni

 


Spesa sociale: i fondi settoriali

Fondo nazionale per le politiche sociali

L’evoluzione della disciplina del Fondo

Il Fondo nazionale per le politiche sociali è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri[283] dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per il 1998, articolo 59, commi 44-46), per le finalità connesse al contrasto della povertà, alla promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, alla tutela della condizione degli anziani, alla prevenzione e al trattamento delle tossicodipendenze, all’inserimento dei cittadini stranieri.

Nel tempo si è registrato un mutamento significativo della natura del Fondo e della consistenza delle risorse ad esso destinate.

 

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha stabilito che affluiscano al citato Fondo le risorse previste da ulteriori leggi di settore e, in generale, le risorse statali destinate ad interventi in materia di “servizi sociali” (articolo 133). La determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo è riservata allo Stato (articolo 129, comma 1, lettera e)).

La legge 8 novembre 2000, n. 328, approvata al fine di realizzare un sistema integrato di interventi e di servizi sociali, ha determinato, altresì, le seguenti novità:

§         l’incremento delle risorse finanziarie;

§         la previsione di un regolamento di delegificazione per la definizione di modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo, secondo determinati princìpi e criteri direttivi[284];

§         la determinazione da parte della legge finanziaria dell’ammontare del suddetto Fondo in tabella C;

§         la ripartizione annuale delle risorse finanziarie tra le Regioni, da attuarsi attraverso un decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e d’intesa con la Conferenza Unificata Stato regioni e autonomie locali (secondo i criteri definiti dal Piano dei servizi sociali ed altri parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulla situazione occupazionale).

Si ricorda, inoltre, che la legge 23 dicembre 2000, n. 388[285] e la legge 28 dicembre 2001, n. 448[286],hanno ulteriormente incrementato la dotazione del Fondo, statuendo la confluenza nel citato Fondo di ulteriori stanziamenti, già previsti da leggi settoriali di spesa.

In attuazione della legge n. 328 del 2000, con il D.P.R. 3 maggio 2001è stato approntato il primo Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, in cui tra l’altro viene fornito lo schema generale di ripartizione delle “risorse indistinte” del Fondo (non vincolate cioè ad una destinazione indicata per legge) per macro-aree di intervento.

La disciplina del Fondo è stata modificata significativamente anche dall’articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289[287] (legge finanziaria per il 2003). In particolare, a seguito di tale norma sono confluiti nel Fondo ulteriori stanziamenti relativi a numerosi interventi disciplinati da altre disposizioni. In tale contesto, sono stati eliminati i vincoli che condizionavano la destinazione dei finanziamenti medesimi, fatta eccezione per le risorse destinate a soddisfare diritti soggettivi. Peraltro, la stessa legge ha destinato almeno il 10 per cento delle risorse a sostegno delle politiche per la famiglia di nuova costituzione, attraverso misure volte a favorire l’acquisto della prima casa e la natalità.

Successivamente, con il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269[288], è stata destinata un’ulteriore quota consistente delle risorse del Fondo, al fine di finanziare le politiche familiari (articolo 21, comma 6).

La legge 24 dicembre 2003, n. 350(legge finanziaria per il 2004) ha poi introdotto ulteriori finalizzazioni per complessivi 197 milioni di euro, con riferimento alle politiche a favore della famiglia (in particolare, per gli anziani ed i disabili), all’abbattimento delle barriere architettoniche, all’integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap, ai servizi per la prima infanzia. 

La Corte Costituzionale ha affrontato in modo organico la questione del sistema di disciplina e di finanziamento del Fondo per le politiche sociali, nella fase di transizione al modello di federalismo fiscale delineato dall’articolo 119 della Costituzione. La Corte ha sottolineato che l'articolo 119 della Costituzione ha posto precisi limiti al legislatore statale nella disciplina delle modalità di finanziamento delle funzioni spettanti al sistema delle autonomie, quali, nel caso di specie, quelle rientranti nel campo dell’assistenza sociale.

La Corte, con la sentenza n. 423 del 2004, ha dichiarato l’illegittimità dei vincoli di destinazione previsti dal legislatore nazionale.

Da ultimo, con la recente sentenza n. 118 del 2006, la Corte ha sancito l’illegittimità costituzionale di una disposizione della legge finanziaria per il 2005 (articolo 1, comma 153, della legge n. 311 del 2004) con la quale una quota, ancorché limitata, del Fondo nazionale per le politiche sociali veniva utilizzata per promuovere politiche giovanili finalizzate a favorire la partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale.

La Corte, ribadendo la giurisprudenza in materia, ha sottolineato che la disposizione viola l’autonomia delle regioni, impegnando risorse rientranti nella disponibilità delle stesse.

 

Al fine di razionalizzare l’impiego delle risorse relative al Fondo e in attesa del decreto di riparto delle somme previste, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha stabilito, all’articolo 2, commi da 471 a 473, che il Ministero della solidarietà sociale, le regioni e le province autonome beneficino di un'anticipazione finanziaria, nel limite massimo del 50 per cento, delle risorse stanziate annualmente per il Fondo, al netto della quota destinata al finanziamento dei diritti soggettivi ed in proporzione alla quota assegnata alle stesse nella ripartizione avvenuta l'anno precedente.

Le risorse finanziarie negli anni 2001-2007

La tabella seguente indica le risorse complessivamente affluite al Fondo nazionale per le politiche sociali nel periodo 2001-2007, come definite nei decreti annuali di riparto[289].

 

 

 

 

 

 

 

(importi in euro)

Anno

Risorse complessive del Fondo nazionale per le politiche sociali

2001

1.590.713.072

2002

1.622.889.199

2003

1.716.555.931

2004

1.884.346.940[290]

2005

1.308.080.940

2006

1.624.922.940

2007

1.564.917.148[291]

Tabella di raffronto anni 2004- 2007

La tabella riportata nelle pagine seguenti consente di porre a confronto le risorse finanziarie affluite al citato Fondo per gli anni 2004-2007 e la loro ripartizione tra i diversi soggetti istituzionali (amministrazioni statali, INPS, regioni, comuni).

 

 

(importi in euro)

 

2004

2005

2006

2007

Totale risorse

1.884.346.940[292]

1.308.080.940

1.624.922.940

1.564.917.148[293]

 

 

 

 

 

A) Totale fondi destinati all’INPS

(diritti soggettivi) di cui

808.630.000

706.630.000

755.429.000

732.000.000

A1) Assegni ai nuclei familiari etc (L. n. 448/98, art. 65)

366.000.000

344.000.000

326.000.000

319.000.000

A2) Assegni di maternità etc (L. n. 448/98, art. 66)

275.000.000

253.000.000

240.000.000

233.000.000

A3) Agevolazioni di soggetti con handicap grave (L. n. 104/92, art. 33)

61.000.000

106.000.000

148.000.000

176.400.000

A4) Lavoratori affetti da talassemia major (L. n. 448/2001, art. 39)

3.630.000

3.630.000

3.600.000

3.600.000

A5) Onere pregresso

103.000.000

------

37.829.000

 

B) Somme destinate ai comuni (promozione diritti dell’infanzia ex lege n. 285/1997)

44.466.939

44.466.939

44.466.940

44.466.940

C) Risorse del Dipartimento politiche anti-droghe della Presidenza del Consiglio

14.000.000

----[294]

----

----

D) Totale risorse destinate a Regioni e province autonome

di cui

1.000.000.000 [295]

518.000.000

775.000.000

745.000.000

D1) Risorse indistinte

479.565.306

518.000.000

775.000.000

745.000.000

D2) Risorse di cui all’ex Fondo per gli asili nido (L. n. 448/2001, art. 70)

150.000.000

----- [296]

 

 

D3) Politiche per la famiglia, l’acquisto della prima casa ed il sostegno della natalità

173.434.694

 

 

 

D4) Misure di sostegno della povertà

------

 

 

 

D5) Politiche per la famiglia e in particolare per gli anziani e disabili

70.000.000

 

 

 

D6) Abbattimento barriere architettoniche (L. 1989, n. 13)

20.000.000

 

 

 

D7) Integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap

40.000.000

 

 

 

D8) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia

67.000.000

 

 

 

E) Risorse destinate al Ministero del lavoro per interventi di carattere sociale

di cui

17.250.001

38.984.000

50.027.000

43.450.208

E1) Fondo immigrazione (D.lgs. n. 286/98)

 3.000.000

Non specificato

15.750.000[297]

 

E2) Contributo Federazione pro ciechi (L. n. 284/97)

1.032.914

Non specificato

1.382.914[298]

 

E3) Infanzia (L. n. 285/97; L. n. 451/97)

1.200.000

e 1.410.000

Non specificato

3.150.000

 

E4) Famiglia (L. n. 328/2000)

1.770.900

Non specificato

_

 

E5) Volontariato e associazionismo (L. n. 266/91; L. n. 342/2000; L. n. 438/1998)

6.088.473

Non specificato

25.518.473

 

E6) Politiche sociali e reddito ultima istanza (L. n. 328/2000)

2.329.114

Non specificato

629.000

 

E7) Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro per la costruzione di asili nido (art.91 della L. 289/2002-legge finanziaria 2003)[299].

 

----------

 

 

 

 

 

E8) altre voci

 

 

1.880.000

 

E9) Somme da ripartire in seguito

418.600

 

1.716.613

 

Le risorse per le politiche sociali per il 2008[300]

Per il 2008, gli stanziamenti indicati nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale risultano pari ad un importo di 1.695.878.940 euro.

Si precisa che di seguito sono descritte le risorse iscritte nei capitoli di bilancio cui fa riferimento l’ultimo decreto di riparto del 16 giugno 2007:

§         capitolo 3671[301] (Fondo da ripartire per le politiche sociali): risultano iscritti euro 1.581.565.000[302];

§         capitolo 3535[303]: (Assegno a nuclei familiari disagiati), risultano presenti euro 105.000.000;

§         capitolo 3532[304]: (Benefici ai parenti di soggetti portatori di handicap)risultano stanziati euro 6.713.940;

§         capitolo 3537[305]: (Benefici per lavoratori affetti da talassemia major e depranocitosi), risultano stanziati euro 2.600.000.


Famiglia e infanzia

 


Misure in tema di famiglia e minori

Il Fondo per le politiche della famiglia

Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223[306] (articolo 19, comma 1) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le politiche della famiglia con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per il 2006 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Tale fondo è espressamente finalizzato a:

§         realizzare e promuovere interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali;

§         supportare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia.

Successivamente la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007)[307] ha disposto un ulteriore stanziamento di 210 milioni di euro per l’anno 2007 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Tali risorse devono essere utilizzate per le seguenti finalità:

§      istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia[308], prevedendo la partecipazione delle amministrazioni statali, delle regioni, degli enti locali e del terzo settore;

§      iniziative di conciliazione del tempo di vita e lavoro di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;

§      iniziative per la riduzione dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;

§      iniziative di sostegno dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile[309], dell’Osservatorio per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia[310];

§      valorizzazione delle iniziative degli enti locali ed imprese in materia di politiche familiari;

§      sostegno delle adozioni internazionali e della Commissione per le adozioni.

La citata legge finanziaria per il 2007[311] ha dispostoaltresì che il Ministro per le politiche della famiglia utilizzi il Fondo in esame per le seguenti ulteriori finalità:

§      finanziare un piano nazionale per la famiglia, acquisire indicazioni per il piano medesimo e verificarne l’efficacia, mediante l’organizzazione, con cadenza biennale, di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

§      realizzare, in collaborazione con il Ministro della salute, un’intesa in sede di Conferenza unificata relativa alla riorganizzazione dei consultori familiari;

§      promuovere un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

 

Al riparto delle risorse del Fondo, per il 2007, si è provveduto con il decreto ministeriale 2 luglio 2007.

In particolare, le risorse, ammontanti nel complesso a 220 milioni di euro, sono state ripartite fra i seguenti settori di intervento:

§         interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale, pari ad un totale di 73 milioni di euro, così suddivisi:

-         finanziamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia: 3 milioni di euro;

-         attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia: 2, 5 milioni di euro;

-         adozioni internazionali: 14, 5 milioni di euro;

-         organizzazione della Conferenza nazionale sulla famiglia ed elaborazione del Piano nazionale per la famiglia: 10 milioni di euro;

-         progetti in materia di politiche familiari di enti locali ed imprese: 3 milioni di euro;

-        iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro: 40 milioni di euro;

§         interventi da attuare a seguito di intesa in sede di Conferenza Unificata, per un importo complessivo di 97 milioni di euro finalizzati a:

-         riorganizzazione dei consultori familiari;

-         qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;

-         abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;

§         interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi, per un totale di 50 milioni di euro.

Successivamente, il decreto ministeriale del 19 dicembre 2007 ha destinato le risorse non utilizzate riguardanti le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro e quelle non ripartite, per un importo complessivo pari a 25 milioni di euro, che vanno ad integrare i fondi destinati allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi.

 

Da ultimo, la legge 24 dicembre 2007, n. 244[312](legge finanziaria per il 2008) ha ampliato il novero delle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo, con particolare riferimentoalla permanenza o il ritorno nella comunità familiare di soggetti non autosufficienti e alle iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione degli abusi sessuali nei confronti di minori.

 

Per l’anno 2008 il decreto ministeriale 22 gennaio 2008 ha ripartito le risorse afferenti al Fondo, ammontanti complessivamente a 190 milioni di euro, fra i seguenti settori di intervento:

§         interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale, pari ad un totale di 58 milioni di euro, così suddivisi:

-         finanziamento dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia: 3 milioni di euro;

-         attività dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia: 1,5 milioni;

-         adozioni internazionali: 14,5 milioni di euro;

-         Piano nazionale per la famiglia: 10 milioni;

-         progetti in materia di politiche familiari adottate da soggetti pubblici e privati: 3 milioni;

-         iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro: 20 milioni;

-         attività dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile: 6 milioni;

§         interventi da attuare a seguito d’intesa in sede di Conferenza Unificata, per un ammontare complessivo di 97 milioni di euro, finalizzati a:

-         riorganizzazione dei consultori familiari;

-         qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;

-         abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;

§         iniziative da realizzare con un’intesa in sede di Conferenza unificata per i servizi alla persona, per favorire la permanenza o il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio sanitarie per un ammontare complessivo di 25 milioni.

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 46-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248[313] ha modificato l’articolo 1, comma 1250, secondo periodo, della citata legge finanziaria per il 2007. In particolare, è stato stabilito che nello sviluppo di progetti che diffondono e valorizzano le migliori iniziative in materia di politiche familiari siano comprese le iniziative adottate da enti pubblici e privati e da associazioni, oltre a quelle promosse da enti locali e imprese, come già previsto in precedenza.

 

Per quanto concerne le modalità di distribuzione degli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia, la Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50 ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del comma 1252 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, nella parte in cui non prevede che il decreto di riparto del Ministro delle politiche per la famiglia sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata.

In particolare, la Corte chiarisce che la suddetta normativa si trova all'incrocio di materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e regionale, senza che sia individuabile un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri. Come evidenziato dalla giurisprudenza costante della Corte (sentenze nn. 201, 24 del 2007; nn. 234 e 50 del 2005), la concorrenza di competenze, in assenza di criteri contemplati in Costituzione, giustifica l'applicazione del principio di leale collaborazione, che deve “permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie”.

 


Misure in tema di famiglia e minori

I servizi socio-educativi

La legge finanziaria per il 2007[314] ha promossolo sviluppodel sistema territoriale dei servizi socio-educativi (commi 1259 e 1260), al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, autorizzando la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

A tale proposito va ricordato che l'asilo nido è sorto in Italia come servizio pubblico per la fascia di età fino a tre anni grazie alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato).

La legge definisce l'assistenza negli asili nido come un servizio sociale di interesse pubblico, nel quadro di una politica per la famiglia tesa anche ad assicurare l'accesso della donna al mondo del lavoro. Al fine di realizzare la costruzione in un quinquennio di 3.800 asili nido, la legge istituisce uno speciale fondo per gli asili nido che il Ministro della sanità ripartisce annualmente fra le regioni; le Regioni titolari di fondi assegnano contributi ai Comuni per la costruzione o per la gestione degli asili nido, che possono essere integrati dalle Regioni direttamente o attraverso altre forme di finanziamento. La verifica dello stato di attuazione dei piani annuali degli asili nido è di competenza del Ministro della sanità, mentre la vigilanza igienica è affidata alle ASL.

Dell’ammontare dei contributi così riscossi si tiene una contabilità separata.

I criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido sono stabiliti dalla Regione con proprie norme legislative.

Successivamente il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) stabilisce che province e comuni definiscano la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, compresi gli asili nido, da finanziarsi tramite tariffe o contribuzioni o entrate specificamente destinate (articolo 6). Il medesimo decreto-legge, pur definendo alcuni servizi pubblici a domanda individuale (asili nido, bagni pubblici, mercati, impianto sportivi, servizio trasporti funebri, colonie e soggiorni, teatri e parcheggi comunali) ha demandato al Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze - sentite l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia, l’Unione delle province d’Italia e l’Unione nazionale comuni, comunità e enti montani – l’emanazione di un decreto che individui esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale. Il D.M. 31 dicembre 1983, emanato in ottemperanza a tale disposto, ha esplicitamente ribadito l’appartenenza degli asili nido alla categoria dei servizi pubblici a domanda individuale.

Vanno poi sinteticamente richiamati due provvedimenti legislativi attinenti a tale materia. Il primo è la legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), che prevede finanziamenti per le attività socio-educative in favore della prima infanzia; l'altro è la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), che costituisce il quadro istituzionale di riferimento anche per le misure di sostegno e promozione della condizione dell’infanzia, dell’adolescenza e delle responsabilità familiari, da realizzare attraverso servizi, misure economiche e organizzazione dei tempi tali da favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare.

 

Tornando alle misure disposte dalla legge finanziaria per il 2007, in particolare, il comma 1259 ha previsto che, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali, il Ministro delle politiche per la famiglia promuove un’intesa in sede di Conferenza unificata[315], avente ad oggetto la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei criteri sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati.

Il piano straordinario è finalizzato al conseguimento, entro il 2010, dell’obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e alla riduzione degli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese.

Con il comma 1260 è stato previsto, altresì, che per le finalità del suddetto piano venga utilizzata anche una parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia (v. scheda Il Fondo per le politiche della famiglia, pag. 173).

In particolare, il decreto ministeriale 2 luglio 2007, concernente la ripartizione degli stanziamenti del suddetto Fondo per le politiche della famiglia ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge n. 296 del 2006, ha assegnato per il 2007 risorse per 50 milioni di euro in relazione alle esigenze dei servizi socio-educativi, di cui 10 milioni destinate all’attuazione delle cosiddette “sezioni primavere”.

 

La leggefinanziaria per il 2007 ha previsto inoltre l’attivazione di progetti sperimentali di formazione rivolti a bambini dai 24 ai 36 mesi di età(cosiddette “sezioni primavera”), previo accordo in sede di Conferenza unificata[316].

Tale norma prevede l'attivazione di progetti tesi all'ampliamento qualificato della suddetta offerta formativa, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età.

Per la copertura della spesa connessa ai nuovi percorsi, la medesima legge finanziaria ha disposto l’utilizzazione delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione delle iscrizioni anticipate alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria[317].

L’Accordo 14 giugno 2007, n. 44, stipulato in sede di Conferenza unificata, ha provveduto all’attuazione delle cosiddette “sezioni primavera” o “ponte” per l’anno scolastico 2007/2008. Il citato Accordo ha previsto un sostegno finanziario entro il limite dei seguenti finanziamenti:

§      10 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione (articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006);

§      9,8 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero della solidarietà sociale, utilizzando i finanziamenti già destinati ai datori di lavoro per la realizzazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro, ex articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003)[318]. L’accordo ha rinviato poi ad una apposita norma per la riassegnazione di tale somma al Ministero della pubblica istruzione. Il citato adempimento è avvenuto con l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 147/2007[319], che ha sbloccato le disponibilità in conto residui della spesa autorizzata per gli asili nido;

§      10 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero delle politiche per la famiglia[320], finalizzati, in particolare, al miglioramento ambientale, agli arredi, al materiale ludico. L’Intesa conclusa in sede di Conferenza Unificata il 14 giugno 2007 ha destinato infatti una parte delle somme del Fondo per le politiche della famiglia - finalizzate alla realizzazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi - al finanziamento delle citate “sezioni primavera”.

 

Successivamente il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[321](articolo 45) ha integrato di 25 milioni di euro, per l’anno 2007, lo stanziamento stabilito dalla legge finanziaria per il 2007 per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

Ulteriori risorse destinate ad integrare i fondi destinati allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi sono state assegnate per il 2007 dal decreto ministeriale del 19 dicembre 2007: si tratta delle risorse non utilizzate, per le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, e di quelle non ripartite, per un importo complessivo di 25 milioni di euro.

Da ultimo, è intervenuta sulla materia dei servizi socio-educativi la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

In particolare, l’articolo 2, comma 457,haridefinito le autorizzazioni di spesa per lo sviluppo del sistema territoriale degli asili nido previsto dalla legge finanziaria per il 2007, lasciando inalterata l’autorizzazione di spesa relativa al 2007 e al 2009 (pari a 100 milioni di euro annui) e portando a 170 milioni di euro lo stanziamento per il 2008, precedentemente fissato a 100 milioni di euro.

Si ricorda, altresì, che i commi 458-460 del medesimo articolo 2 hanno istituito un Fondo, pari a 3 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010, per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di età compresa tra 0 e 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa.

Ai sensi del comma 459, la programmazione e la progettazione relative ai servizi socio-educativi presso enti e reparti del Ministero della difesa è svolta, nel rispetto della normativa vigente nelle regioni ove sono ubicate le sedi di tali servizi, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza.

 

Con il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103[322] è stata effettuata una riorganizzazione dell’Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, già istituiti con la legge 23 dicembre 1997, n. 451.

L'Osservatorio, presieduto dal Ministro delle politiche per la famiglia e dal Ministro della solidarietà sociale, predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo.

Ai sensi dell’articolo 3 del citato D.P.R. n. 103 del 2007, l'Osservatorio si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

Per lo svolgimento delle funzioni del suddetto Centro, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarietà sociale possono stipulare convenzioni con qualificati enti di ricerca pubblici o privati. L'Osservatorio annualmente elabora il programma di attività del Centro e ne definisce le priorità. Al Centro sono affidate le seguenti attività:

-        raccogliere le normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali, dati statistici e pubblicazioni scientifiche;

-        realizzare, sulla base delle indicazioni regionali, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale e delle risorse destinate all'infanzia;

-        analizzare le condizioni dell'infanzia;

-        predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e del rapporto previsto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo;

-        formulare proposte per l’elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

-        promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche;

-        raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

Gli organi del Centro nazionale di documentazione e analisi sono: il Presidente, il Coordinatore delle attività scientifiche e il Comitato tecnico-scientifico (articolo 4).

L’articolo 6 dello stesso regolamento prevede che il Comitato tecnico-scientifico è composto dal presidente, dal coordinatore delle attività scientifiche, dai due responsabili delle strutture ministeriali di supporto, da due membri nominati rispettivamente con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia tra i membri dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia. Il Comitato tecnico-scientifico concorre a determinare l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attività del Centro di documentazione e analisi e coadiuva il Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero della solidarietà sociale nelle funzioni di direzione e di monitoraggio delle attività.

 

I servizi socio-educativi istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dello stesso Ministero e concorrono ad integrare l’offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (comma 460).

 

 



[1]    La relazione generale sulla situazione economica del Paese per il 2007 indica che la spesa complessiva effettiva del SSN sostenuta nell’anno 2007 ammonta a 102,519 miliardi di euro, di cui 102,002 riferiti alle regioni e 0,517 miliardi agli altri enti finanziati dallo Stato.

[2]    Cfr. l’art. 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[3]    Cfr. l’art. 1, comma 797, della citata legge n. 296 del 2006.

[4]    Cfr. art. 1, comma 796, lett. b).

[5]    La legge finanziaria per il 2008 (art. 2, commi 50 e 51) ha stabilito che l’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), cui è subordinato l’accesso alle risorse del suddetto Fondo transitorio, non si applica agli esercenti una attività imprenditoriale ovvero una libera arte o professione che abbiano denunciato richieste estorsive.

[6]    Cfr. l’art. 1, comma 796, lettere s),t),u).

[7]    Cfr. l’art. 1, comma 796, lettera v). La norma demanda ad un decreto ministeriale la determinazione dei prezzi da assumere come base d’asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. A tale adempimento si è provveduto con il D.M. 11 ottobre 2007.

[8]    Cfr. l’art. 1, comma 796, lettera r).

[9]    Cfr. l’art. 1, commi 830-832. La percentuale della partecipazione è pari al 44,85 per cento del fabbisogno regionale per il 2007, al 47,5 per cento per il 2008 e al 49,11 per cento per il 2009.

[10]   Cfr. l’art 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006.

[11]   Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64.

[12]   Le somme concernenti il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario sono state ripartite con il D.M. 4 maggio 2007. Si ricorda che le regioni interessate da disavanzi strutturali hanno stipulato l’accordo inclusivo del piano di rientro nelle seguenti date: le regioni Lazio e Liguria, il 28 febbraio 2007, la regione Abruzzo il 6 marzo 2007, la regione Campania il 13 marzo 2007, la regione Molise il 27 marzo 2007 e la regione Sicilia il 31 luglio 2007.

[13]   Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. V. art. 4. Al commissario ad acta è stata attribuita, tra l’altro, la facoltà di proporre la sostituzione dei direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere. Specifiche norme concernono, inoltre, le procedure di accertamento e riconciliazione dei debiti al 31 dicembre 2005.

[14]   Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[15]   Cfr. l’art. 3, comma 139.

[16]   Cfr. l’art. 2, commi da 46 a 49. Tale anticipazione deve essere restituita dalle regioni interessate entro un periodo non superiore a trenta anni.

[17]  Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Cfr. l’art. 8, comma 1, lett. a).

[18]   Art. 8-ter.

[19]   Cfr. il citato Patto per la salute - punto 4.5 e la legge finanziaria per il 2007, art. 1, comma 796, lettere p) e r).

[20]   Art.1, comma 796, lett. p). Tale quota fissa si cumula con il ticket già vigente pari ad euro 36,15.

[21]    Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Cfr. l’art. 1, comma 796, lettera p-bis), della legge finanziaria per il 2007.

[22]   Cfr. l’art. 2, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[23]    Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64.

[24]   Legge 27 dicembre 2006, n. 296, cfr. l’art. 1, comma 796 lettere f), g), h), i), l).

[25]   Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

[26]   In misura pari al 10 per cento.

[27]   Cfr. l’art. 5.

[28]   Cfr. l’art. 2, commi 348-352.

[29]   Cfr. l’art. 9.

[30]   Articolo 2, co.357-360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[31].   L'Agenzia è stata istituita con il D. Lgs. n. 266 del 1993 e svolge essenzialmente compiti di collaborazione nei confronti delle Regioni e delle Province Autonome in materia sanitaria, anche a supporto delle loro iniziative di auto-coordinamento. I compiti dell'Agenzia sono stati stabiliti con provvedimenti normativi succedutisi nel tempo e riguardano la rilevazione, l'analisi, la valutazione, la formulazione di proposte in materia di organizzazione dei servizi, l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli gestionali, di qualità e costi dell'assistenza.

[32]   Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007.

[33]   La norma demanda, inoltre, ad un successivo provvedimento la ripartizione della dotazione organica ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui al D.M. 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute.

[34]   Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

[35]   Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse, convertito dalla legge n. 17 del 26 febbraio 2007.

[36]   Cfr. articolo 3, co. 85.

[37]   L’articolo stabilisce altresì che il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

[38]   Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008.

[39]   A seguito delle disposizioni di cui all’articolo 12 della legge n. 494/99, la proroga dei rapporti di lavoro sopraccitati è stata disposta, successivamente, dall’articolo 19 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002), dall’articolo 34, coma 19, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), dall’articolo 3, comma 62, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004), dall’articolo 1, comma 117, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), dall’articolo 1, comma 237, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) e dall’articolo 1, comma 521, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). 

[40]   Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Cfr. l’articolo 1, comma 24-novies

[41]    Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali. Cfr. al riguardo il dossier progetti di legge n. 856 (XIV legislatura) del Servizio Studi.

[42]    D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[43]   Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[44]    Ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, la titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata.

[45]    Cfr. l’articolo 113, comma 1, lett. e), del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

[46]    Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[47]   Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

[48]   Di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

[49]   Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006.

[50] Vanno in questa sede menzionati i provvedimenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta.

 

[51]   Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[52]   Approvato con D.P.R. 7 aprile 2006.

[53]   Il Comitato in questione è previsto dall’articolo 9 dell’intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza Stato-regioni, pubblicata nel S.O. n. 83 alla Gazz. Uff. n. 105 del 7 maggio 2005. Il Comitato, istituito presso il Ministero della salute, si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali ed opera sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2001, nonché dei flussi informativi afferenti al nuovo Sistema informativo sanitario. Il Comitato è composto da quattro rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

[54]   Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 ottobre 2007.

[55]   Più in particolare, nell’ambito delle linee guida per l’accesso al cofinanziamento vengono esattamente definite le materie oggetto dei progetti beneficiari del Fondo e contestualmente fissati alcuni parametri da rispettare e realizzare.

[56]   Legge 24 dicembre 2007, n. 244

[57]   Tale documento, approvato con il D.P.C.M. 4 maggio 2007 , è un programma di intervento volto a promuovere scelte salutari, attraverso campagne informative che mirino a modificare i comportamenti che favoriscono l’insorgere di malattie degenerative di grande rilevanza epidemiologica.

[58]    “Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario”, convertito con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64. Le regioni alle quali si fa riferimento sono quelle che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo del Servizio sanitario nazionale, hanno sottoscritto un accordo con lo Stato per la predisposizione di uno specifico piano di rientro, a seguito del quale, ai sensi del citato decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, lo Stato concorre al ripiano del relativo disavanzo sanitario regionale.

[59]   Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.

[60]    Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati.

[61] Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

[62] Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.

[63] Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

[64] Revisione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.

[65]   Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[66] Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

[67] Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale.

[68] Va ricordato che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 796, lettera q) della legge finanziaria per il 2007, è stato emanato nel mese di aprile 2008 il d.p.c.m. recante i nuovi livelli essenziali di assistenza sanitaria, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

[69] Cfr. art. 2-bis del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

[70]   Tra i quali un disegno di legge governativo (C. 1923) ed una proposta del Consiglio regionale del Piemonte (C.2230).

[71]   Cfr. articolo 1 co.813-816 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Legge finanziaria per il 2007.

[72]    Cfr. l’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge. 23 ottobre 1992, n. 421).

[73]    La tabella C allegata alla legge finanziaria prevede uno stanziamento complessivo di 339.383 milioni di euro per il 2007.

[74]    Si tratta delle attività previste dall’art. 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e dall’art. 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

[75]   Cfr. art. 2, co.316-317

[76]   L’Ordine Mauriziano è previsto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, la quale dispone che esso “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. In attuazione di tale norma, è intervenuta la legge 5 novembre 1962, n. 1596 (Nuovo ordinamento dell’Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione).

[77]   Il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino).

[78]   Cfr. l’articolo 1, commi 1349 e 1350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[79]   Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Cfr. l’articolo 30.

[80]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria). Cfr. l’articolo 16.

[81]   Cfr. i commi 366 e 367 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[82]   Cfr. l’articolo 3, commi 76-80, della citata legge n. 244 del 2007.

[83]   Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria, il personale interessato dalla norma è pari ad oltre 1850 unità.

[84]   Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, cfr. articolo 8, comma 1, lettera c).

[85]   Cfr. l’articolo 10.

[86]   L’articolo 2, comma 2, del decreto legge 23 aprile 2003, n. 89 (Proroga dei termini relativi all’attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche. nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti), convertito dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, autorizzava, per il funzionamento e l’attività di ricerca della Fondazione, la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

[87]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

[88]   Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[89]   Cfr. l’articolo 1, comma 6.

[90]   Si tratta delle competenze enucleate dall’articolo 46, comma 1, lett. c), del citato decreto legislativo n. 300 del 1999.

[91]   Si tratta della funzione di vigilanza sui flussi migratori di cui alla lettera d) dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

[92]   Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

[93]   Cfr. l’articolo 1, commi 11 e 18.

[94]   Cfr. l’articolo 1, comma 556, della legge 2 dicembre 2005, n. 266.

[95]   Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[96]   Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (e successive modificazioni).

[97]   Cfr. l’articolo 1, comma 6.

[98]   Cfr. il comma 10 dell’articolo 1.

[99]   Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2007, n. 125.

[100]In particolare, si dispone che le funzioni che presentano congiuntamente profili di natura previdenziale e assistenziale, ivi comprese quelle di indirizzo e vigilanza, sono esercitate:

a)   dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro della solidarietà sociale, ove sia prevalente la natura previdenziale della funzione;

b)   dal Ministro della solidarietà sociale d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove sia prevalente la natura assistenziale della funzione.

Inoltre, è stato predisposto l'esercizio congiunto delle funzioni di indirizzo e vigilanza relativamente agli enti di settore secondo determinate modalità (comma 2). In particolare:

-          le proposte di nomina degli organi dell'INPS, dell’INPDAP e dell’ENPALS sono formulate, oltre che con il concerto delle Amministrazioni indicate nei provvedimenti di riferimento, anche con il concerto del Ministro della solidarietà sociale;

-          il collegio dei sindaci dell'INPS è costituito da tre rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;

-          il collegio dei sindaci dell'INPDAP e dell’ENPALS sono costituiti da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;

-          il Comitato amministratore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) è integrato da un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale.

[101]Cfr. il D.P.C.M. 23 novembre 2007 (Definizione dei rapporti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, relativi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), a Italia Lavoro S.p.A. e dell'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS))

[102]Cfr. l’articolo 1, comma 19, lettera e).

[103]Cfr. l’articolo 1, comma 19, lettera d), del decreto-legge n. 181 del 2006.

[104]Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2006, n. 149.

[105]Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Cfr. l’art. 19.

[106]Cfr. l’art. 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

[107]Cfr. l’art. 1, commi 1259 e 1260, della citata legge n. 296 del 2006.

[108]  Si ricorda che, nell’ambito delle politiche giovanili, l’art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, ha previsto l’istituzione dell’Agenzia nazionale per i giovani.

[109]  Cfr. l’art. 19 del citato decreto-legge n. 223 del 2006.

[110]Cfr. l’art. 1, comma 1290, della citata legge n. 296 del 2006.

[111]Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Cfr. l’art. 28, comma 4-ter.

[112]Cfr. l’art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

[113]Si ricorda che l’art. 1, comma 1293, della legge n. 296 del 2006 ha istituito il suddetto Fondo presso il Ministero della solidarietà sociale.

[114]Cfr. l’art. 1, commi 1264-1265, della suddetta legge n. 296 del 2006.

[115]Cfr. l'art. 2, comma 465, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[116]Cfr. l’art. 1, commi 1267-1268, della legge n. 296 del 2006 e l’art. 2, comma 536, della legge n. 244 del 2007.

[117]Cfr. l’art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 e l’art. 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006. Una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è destinata al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere

[118]Cfr. l’art. 2, commi 437-439, della legge finanziaria per il 2008.

[119]La fondazione è stata istituita dall’art. 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

[120]Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. Cfr. l’art. 1, comma 37, lett. c).

[121]Il Fondo, istituito dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, è stato assegnato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in seguito all’adozione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

[122]Cfr. l’art. 2, comma 474.

[123]Cfr. l’art. 1, comma 389.

[124]Il suddetto termine, originariamente stabilito al 31 dicembre 2007, è stato così prorogato dall’art. 4 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[125]  Per gli anni 2006 e 2007, cfr. i decreti ministeriali di riparto del 25 agosto 2006 e del 16 giugno 2007. All’importo relativo al 2007 vanno aggiunti 186.237.791 euro, per effetto del disaccantonamento delle somme di cui all’art. 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007 nonché ulteriori 25 milioni di euro di cui all’art. 45 del decreto-legge n. 159 del 2007. Per il 2008, si è tenuto conto delle risorse iscritte nei seguenti capitoli di bilancio (ossia quelli a cui fa riferimento l’ultimo decreto di riparto adottato):

§       cap. 3671 (Fondo da ripartire per le politiche sociali): euro 1.581.565.000;

§       cap. 3535 (Assegno a nuclei familiari disagiati), euro 105.000.000;

§       cap. 3532 (Benefici ai parenti di soggetti portatori di handicap): euro 6.713.940;

§       cap. 3537 (Benefici lavoratori affetti da talassemia major e depranocitosi): euro 2.600.000.

[126]  Per il 2007 e il 2008, cfr. i decreti di riparto (D.M. 2 luglio 2007 e D.M. 22 gennaio 2008).

[127]Per il 2007, cfr il decreto ministeriale di riparto del 12 ottobre 2007; per il 2008, cfr. lo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (u.p.b. 1.3.2 - cap. 3538).

[128]Per il 2007, le risorse sono quelle risultanti dal D.M. 21 giugno 2007; per il 2008, cfr. lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (u.p.b. 22.2.3 - cap. 2106).

[129]Cfr. lo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (u.p.b. 3.1.2 - capitolo 3318).

[130]Per le risorse relative al 2006 e al 2007, cfr. i decreti di riparto del Fondo per le politiche sociali (D.M. 25 agosto 2006 e D.M. 16 giugno 2007); per il 2008, cfr. lo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (u.p.b. 1.1.2 - cap. 3527).

[131]Per il 2007 si fa riferimento alle risorse individuate dal decreto di riparto del 13 giugno 2007. Per il 2008 cfr. lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (u.p.b. 17.4.3 - capitolo 2108). Tali risorse includono i 20 milioni di euro destinati dall’art. 2, comma 463, della legge finanziaria per il 2008 al Piano contro la violenza alle donne.

[132]Per il 2007, v. le previsioni di bilancio assestate; per il 2008, cfr. lo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (u.p.b. 2.1.2 - cap. 3694; u.p.b. 2.2.2 - cap. 3784).

[133]Per il 2006 si fa riferimento al conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2007; per il 2007 si è tenuto conto delle previsioni di bilancio assestate; per il 2008, cfr. lo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (u.p.b. 1.4.2 - capitolo 5251).

[134]Per il 2006 e il 2007, cfr., rispettivamente, il rendiconto generale dello Stato 2006 e le previsioni di bilancio assestate 2007; per il 2008, v. lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (u.p.b. 1.1.2 - cap. 3975; u.p.b. 2.2.2 - cap. 3892; u.p.b. 2.3.2. - cap. 3893).

[135]  In tale importo confluiscono i 100 milioni di euro stanziati dalla legge finanziaria per il 2007 e i 25 milioni di euro stanziati dal decreto-legge n. 159 del 2007. Sempre per il 2007, ulteriori 25 milioni di euro sono stati assegnati dal D.M. 19 dicembre 2007: si tratta delle risorse non utilizzate per le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro e di quelle non ripartite.

[136]V. lo stato di previsione del Ministero dei trasporti (u.p.b. 1.5.6. - cap. 7142).

[137]Articolo 1, commi 1285 e 1286. Ai sensi del comma 1286, le somme non spese dai comuni entro la suddetta data confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali.

[138]  Le risorse in questione erano state stanziate dall’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria per il 2001) per un importo pari a 350 miliardi di lire per il 2001 e 430 miliardi di lire per il 2002.

[139]Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. Cfr. l’articolo 59, comma 47.

[140]  Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento.

[141]  Legge 24 dicembre 2003, n. 350. Cfr. l’articolo 3, comma 101.

[142]Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio. Il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15. Cfr. l’articolo 5.

[143]In particolare, gli obiettivi generali del programma sono i seguenti: promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare; sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza fra i giovani, in particolare per rafforzare la coesione sociale dell’Unione europea; favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi; contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi in sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù; favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù. Il programma è attuato attraverso cinque azioni, dettagliatamente elencate dalla stessa decisione comunitaria: gioventù per l'Europa; il servizio volontario europeo; gioventù nel mondo;sistemi di sostegno per i giovani; sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù.

[144]Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Cfr. l’articolo 28, commi da 4-bis a 4-quater. Si ricorda, inoltre, che, con il D.P.R. 27 luglio 2007, n. 156, è stato emanato lo statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani.

[145]Cfr. l’articolo 31.

[146]Cfr. il comma 203 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'invalidità deve essere attestata dalla competente ASL e la certificazione va prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento. La tassa di concessione governativa sulle utenze dei telefonini è dovuta nella misura di 5,16 euro per le utenze residenziali e di 12,91 euro per le utenze affari, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento.

[147]Cfr. l’articolo 2, commi 466-469, della legge finanziaria per il 2008.

[148]La legge n. 379 del 1993 ha previsto un contributo annuo, pari ad euro 2.300.000 a decorrere dal 2006, in favore dell'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.). La legge finanziaria per il 2008 ha abrogato il comma 318 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, in base al quale il contributo era erogato direttamente agli enti di formazione destinatari.

[149]L’articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) prevede che ai ciechi parziali (ossia ai cittadini con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione) è corrisposta una indennità al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato. A seguito della circolare INPS n. 3 del 4 gennaio 2007, l’importo della provvidenza per il 2007 ammontava a 167,48 euro per 12 mensilità.

[150]Cfr. l’articolo 1, comma 132 della legge finanziaria per il 2008.

[151]Cfr. l’articolo 2, comma 463 della legge finanziaria per il 2008.

[152]Cfr. l’articolo 2, comma 464, come riformulato dall’articolo 11-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria).

[153]Cfr. l’articolo 1, commi 266-268, della legge finanziaria per il 2008.

[154]Cfr. l’articolo 41 del decreto-legge n. 159 del 2007.

[155]Articolo 1, commi 1234-1237.

[156]Articolo 20.

[157]Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria). Cfr. l’articolo 45.

[158]Articolo 3, commi 4-11.

[159]Il limite di spesa è riferito all’anno 2009, in quanto tiene conto, verosimilmente, dei tempi tecnici necessari per l’erogazione delle somme.

[160]Cfr. l’articolo 1, comma 19, lettera e).

[161]Cfr. l’articolo 1, comma 19, lettera d) del decreto-legge n. 181 del 2006.

[162]Cfr. l’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[163]3 milioni di euro per il 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

[164]Art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che ha previsto un ulteriore stanziamento di 210 milioni di euro per il 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

[165]Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 462.

[166]Cfr. articolo 1, comma 1258.

[167]Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

[168]Tale dotazione è determinata con le modalità di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio). La legge finanziaria 2007 prevede altresì che le somme impegnate ma non liquidate, entro la chiusura dell’esercizio finanziario, in favore dei comuni indicati all’articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per cinque anni.

[169]Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[170]Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[171]Cfr. l’articolo 1, comma 630, della legge 296/2006.

[172]Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[173] Legge 24 dicembre 2007,  n. 244.

[174] Convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

[175] Convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

[176]Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

[177]  Cfr. l’articolo 1.

[178]Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

[179]  Cfr. l’articolo 3 della legge n. 123 del 2007.

[180]  Cfr. l’articolo 5.

[181]Cfr. l’articolo 8.

[182]Cfr. l’articolo 9.

[183]Cfr. l’articolo 6.

[184]Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il provvedimento è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.

[185]Cfr. l’articolo 2.

[186]Cfr. l’articolo 3.

[187]Cfr. gli articolo 5, 6 e 7.

[188]Cfr. l’articolo 8.

[189]Cfr. l’articolo 9.

[190]   Cfr. l’articolo 11.

[191]Cfr. gli articoli da 28 a 30.

[192]Cfr. gli articoli 36 e 37.

[193]Cfr. l’articolo 25.

[194]Cfr. gli articoli da 38 a 40.

[195]Cfr. gli articoli 41 e 42.

[196]Cfr. gli articoli da 43 a 46.

[197]Cfr. gli articoli da 47 a 50.

[198]Differimento del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

[199]Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.

[200]Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

[201]Cfr. l’articolo 31.

[202]Cfr. l’articolo 32

[203]Cfr. l’articolo 33.

[204]Cfr. gli articoli 34 e 35.

[205]Cfr. gli articoli 36 e 37.

[206]Cfr. l’articolo 38.

[207]Cfr. gli articolo 39 e 40.

[208]In particolare, la formazione dell'odontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di 5 anni svolti a tempo pieno.

[209]Cfr. gli articolo da 41 a 43.

[210]Cfr gli articoli 44 e 45.

[211]Cfr. gli articoli da 46 a 49.

[212]Cfr. gli articoli 50 e 51.

[213]Cfr. il comma 355 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[214]  La Commissione ha organizzato, il 30 e 31 ottobre 2006, il primo Forum biennale sulla demografia, che ha riunito gli esperti dei governi nazionali di questo settore. Il secondo Forum è previsto per l’autunno del 2008.

[215]Protocolli sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini.

[216] Il 9 febbraio 2005 la Commissione ha presentato la comunicazione sull’”Agenda sociale” (COM(2005) 33), relativa al periodo 2006-2010, volta ad affrontare l’ammodernamento del modello sociale europeo. L’Agenda prospetta una serie di azioni chiave relativamente all’occupazione, alle pari opportunità e all’inclusione.

[217]Il 20 novembre 2007 la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative per rendere il  mercato unico più moderno e vantaggioso per i cittadini europei: la comunicazione “Un mercato unico per l’Europa del XXI secolo” (COM(2007) 724), la comunicazione “I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo” (COM(2007) 725) e la citata comunicazione “Opportunità, accesso e solidarietà”.

[218]La relazione è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2008) 91), che presenta un’analisi più dettagliata degli sviluppi e delle sfide nei settori selezionati, nonché un’analisi del modo in cui gli Stati membri finanziano la protezione sociale e una valutazione del modo in cui la dimensione sociale è stata integrata nei programmi operativi dei fondi strutturali 2007-2013 degli Stati membri.

[219]In seguito alla razionalizzazione del metodo aperto di coordinamento per la protezione sociale e l’inclusione sociale, gli Stati membri sono tenuti a tradurre gli obiettivi comuni in piani nazionali nei tre settori dell’inclusione sociale, pensioni, cure sanitarie di lunga durata. Questi piani, che coprono periodi di due anni, sono sottoposti alla Commissione sotto forma di relazioni nazionali sulle strategia di protezione sociale e di inclusione sociale.

[220]La Commissione ha elaborato la valutazione dell’impatto della proposta di decisione (SEC(2007)1661).

[221]  Si ricorda che sulle malattie rare, la Commissione ha aperto una consultazione terminata il 15 febbraio 2008, i cui risultati verranno utilizzati dalla Commissione stessa per la preparazione delle eventuali proposte ritenute opportune.

[222]Il testo della legge è all’indirizzo Internet http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s1385.pdf.

[223]  Il testo del progetto, nella versione approvata dalla Camera dei Lord e presentata alla Camera dei Comuni il 5 febbraio 2008, può essere consultato all’indirizzo Internet http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmbills/070/2008070.pdf

 

[224] Il testo della legge è disponibile in http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/A19947-19956.pdf.

 

[225] Testo della legge consultabile in http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/04/pdfs/A28826-28848.pdf.

 

[226]Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cfr, l’articolo 1, comma 796, lettera b).

[227]Si tratta delle regioni che presentano un disavanzo pari o superiore al 7 per cento nell’anno precedente e/o nelle quali sia entrata in vigore la massimizzazione dell’aliquota di addizionale IRE e della maggiorazione IRAP.

[228]Il decreto ministeriale 23 aprile 2007 ha assegnato alle regioni Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia le risorse per il triennio 2007-2009 di cui al citato Fondo transitorio.

[229]Definizione dei livelli essenziali di assistenza.

[230]L’articolo 8 della citata Intesa del 23 marzo 2005 disciplina le condizioni per la stipula dell’accordo tra le regioni e lo Stato per l’accesso al maggior finanziamento. In particolare, tale accordo:

§       individua le modalità per l'erogazione e per la sospensione del maggior finanziamento;

§       definisce adeguate forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi;

§       definisce le modalità di affiancamento alle attività di gestione e programmazione del servizio sanitario regionale nonché i provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria da sottoporre a preventiva approvazione ministeriale;

§       prevede eventuali forme di partenariato con le altre Regioni.

[231]Il comma 50 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha fatto salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura). Il comma 51, articolo 2, della medesima legge finanziaria per il 2008 ha stabilito, inoltre, che le agevolazioni di cui al citato comma 50 si applicano nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.

[232]L’articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 prevede che, al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi. Qualora la regione non adempia alla diffida, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il termine stabilito, nella regione interessata si applicano nella misura massima l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.

[233]Il SiVeAS è stato istituito dall’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), presso il Ministero della salute, al fine di valutare l'efficienza e l'adeguatezza delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

[234]Cfr. articolo 1, comma 796, lettera a).

[235]Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64.

[236]Si ricorda che le regioni che presentano disavanzi strutturali hanno stipulato l’accordo inclusivo del piano di rientro dal deficit sanitario nelle seguenti date: le regioni Lazio e Liguria, il 28 febbraio 2007, la regione Abruzzo il 6 marzo 2007, la regione Campania il 13 marzo 2007, la regione Molise il 27 marzo 2007 e la regione Sicilia il 31 luglio 2007.

[237]Le somme concernenti il citato ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario sono state ripartite con il decreto ministeriale 4 maggio 2007.

[238]Cfr. gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 23 del 2007.

[239]  Cfr. l'articolo 1, comma 174, ultimo periodo, della citata legge n. 311 del 2004 (finanziaria per il 2005).

[240]Ai sensi del citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004.

[241]Ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234. 

[242]  Si tratta del sesto, settimo e ottavo periodo della lettera b) del comma 796 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

[243]Cfr. l’articolo 2 del citato decreto-legge n. 23 del 2007.

[244]Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Vedi l’articolo 4.

[245]Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[246]Il secondo comma dell’articolo 120 disciplina l’esercizio da parte dello Stato di poteri sostitutivi rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni. Tali poteri sono attivabili quando si riscontri che tali enti non abbiano adempiuto a norme e trattati internazionali o alla normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza e l’incolumità pubblica, ovvero lo richieda la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e, in particolare, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La disposizione costituzionale demanda ad una successiva legge statale la disciplina dell’esercizio dei poteri sostituitivi, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

[247]  Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Cfr. l’articolo 8, comma 1, lettera a).

[248]Come previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[249]Articolo 8-ter.

[250]Numerose regioni hanno regolamentato, in maniera puntuale e con diversi strumenti normativi, lo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria del personale medico delle strutture sanitarie. Da ultimo, la materia è stata disciplinata dalle seguenti regioni:

§          Calabria (delib.G.R. 30 gennaio 2007, n. 56, Piano regionale sulla libera professione intramuraria);

§          Liguria (L.R. 7 dicembre 2006, n. 41, Riordino del Servizio Sanitario Regionale. Art. 49 Attività libero-professionale intramuraria);

§          Lombardia (Circ. 14 novembre 2006, n. 27, Indirizzi operativi per l'identificazione degli spazi e attrezzature per l'attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale);

§          Piemonte (Delib.C.R. 28 giugno 2005, n. 10-20273 Ratifica, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, dello Statuto, della Delib.G.R. 23 maggio 2005, n. 49-121 relativa all'adeguamento ed alla reimpostazione degli investimenti in materia di edilizia sanitaria).

§          Puglia (L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia. Art. 29 Riqualificazione dell'assistenza sanitaria in regime libero-professionale).

§          Sardegna, (L.R. 29 maggio 2007, n. 2 - Legge finanziaria 2007 - Art. 32, Disposizioni nel settore sanitario);

§          Veneto (L.R. 19 febbraio 2007, n. 2, Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007. - Art. 38 - Autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero-professionale dei dirigenti medici dipendenti di aziende sanitarie di altre regioni). Tale normativa integra la disciplina introdotta con i seguenti provvedimenti: delib.G.R. 14 settembre 2001, n. 2345 - Art. 1 D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254, Potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale. Approvazione studio di fattibilità e proposta riparto; circ. P.G.R. 10 maggio 2001, n. 5, Adozione linee guida per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria; delib.G.R. 11 febbraio 2005, n. 360, Libera professione intramuraria. Integrazione linee-guida approvate con Delib.G.R. 2 maggio 2001, n. 1049.

Si segnala, inoltre, che specifici interventi normativi sono stati adottati meno recentemente dalle seguenti regioni: l’Abruzzo (Delib.G.R. 9-8-2000 n. 1098), la Basilicata (Delib.G.R. 6 novembre 2000, n. 2364), la Campania (Delib.G.R. 5 ottobre 2001, n. 4683; Delib.G.R. 7 settembre 2001, n. 4061), l’Emilia-Romagna (Delib.G.R. 28-1-2002 n. 54), il Lazio (Delib.G.R. 13 marzo 2001, n. 376), la Toscana (Delib.C.R. 28 dicembre 2000, n. 284; Delib.G.R. 19 marzo 2001, n. 283; Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 355, Delib.G.R. 6 agosto 2001, n. 941), la Valle d’Aosta (Delib.G.R. 2 agosto 2004, n. 2618).

[251]Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[252]Tale possibilità, introdotta con l’articolo 3 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, è stata originariamente consentita sino al  31 luglio 2003. Tuttavia, il mancato adeguamento delle strutture edilizie, indispensabile per garantire su tutto il territorio nazionale lo svolgimento del servizio di intramoenia in regime ambulatoriale all’interno delle strutture pubbliche, ha reso indispensabile il reiterato slittamento del temine fissato dal legislatore.

[253]La Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2007, ha sancito l’illegittimità dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, nella parte in cui prevede che «per il personale del ruolo sanitario è esclusa ogni forma di esercizio di attività libero-professionale extramuraria». Secondo la Consulta, la norma censurata, che non consente alcuna possibilità di adeguamento in via interpretativa al principio fondamentale espresso dal nuovo comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incompatibile con il sopravvenuto riconoscimento, da parte del legislatore statale, del diritto di opzione in favore di tutti i dirigenti sanitari.

[254]Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000.

[255]         Il comma 11 dell’articolo 72 della legge n. 448 del 1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) conferma, per il personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della libera professione extramuraria, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. L'inosservanza di tale divieto o la mancata assunzione da parte del direttore generale delle iniziative necessarie a consentire il pieno esercizio della libera professione intramuraria al personale che vi abbia optato, precludono il rinnovo dell'incarico e, nei casi più gravi, possono determinare la revoca dell'incarico di direttore generale. In particolare il direttore generale, fino alla realizzazione dei necessari interventi logistici e strutturali, è tenuto ad assumere specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzo di studi privati, garantendo altresì la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività istituzionali, sulla base di quanto previsto da un apposito atto di indirizzo e coordinamento. Fino all'emanazione di tale atto continuano ad applicarsi le linee guida adottate dal Ministro della sanità con decreto del 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997.

 

[256]L’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce che, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988, il Ministero della salute può stipulare, di concerto con il Ministero dell’economia e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi a oggetto la copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

[257]La disposizione in questione si applica anche alla parte degli accordi di programma che concerne interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro 24 mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro 9 mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini sopra indicati decorrono dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista per i singoli interventi.

[258]Ai sensi dell’articolo 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Tale previsione è finalizzata ad equilibrare il rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale, nonché a ridurre progressivamente le liste di attesa. La definizione del corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale, nel rispetto di specifici principi, è affidata alla contrattazione collettiva nazionale. Cfr. altresì gli articoli 5, comma 2, lettere f) e g) e 7, comma 4, lettera d), del D.P.C.M. 27 marzo 2000.

[259]Cfr. anche l’articolo 7, comma 4, lettera f), del D.P.C.M. 27 marzo 2000.

[260]I criteri per la definizione del tariffario sono dettati, tra l’altro, dagli articoli 5, comma 2, lettera e)  e 7, comma 4, lettera e), del D.P.C.M. 27 marzo 2000.

[261]Per le misure finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, cfr. anche l’articolo 10 del D.P.C.M. 27 marzo 2000.

[262]L’articolo 15-quaterdecies disciplina l’attività dell’Osservatorio per l'attività libero-professionale, prevedendo, in particolare, che il citato Osservatorio è organizzato presso il Ministero della salute, con il compito, tra l’altro, di elaborare, in collaborazione con le regioni, proposte per la predisposizione della relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento.

 

[263]Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 (repertorio atti 1004) e il 22 marzo 2001 (repertorio atti 1210) in materia sanitaria, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. In particolare, il suddetto Accordo prevede che il Governo si impegna ad incrementare il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2001 fino ad un totale di lire 138.000 miliardi. In caso di emersione di disavanzi rispetto alla somma determinata in tale sede, le regioni assumono a proprio carico la copertura degli oneri relativi, facendo ricorso a determinate misure. Successivamente all’accordo dell’8 agosto 2001, sono state siglate l’intesa tra lo Stato e le regioni del 23 marzo 2005 e, da ultimo, il Patto per la salute del 28 settembre 2006, che hanno stabilito un livello di finanziamento per il Servizio sanitario regionale finalizzato a garantire l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie in condizioni di efficienza ed appropriatezza, lasciando a carico delle regioni la spesa derivante dall’erogazione di livelli di prestazioni superiori ovvero da eventuali disfunzioni dei servizi. Si ricorda che, da ultimo, la legge finanziaria 2007 ha stabilito i seguenti livelli di finanziamento del Servizio sanitario nazionale: 96.040 milioni di euro per il 2007 (a tale importo si sommano i 1.000 milioni di euro relativi al Fondo transitorio per le regioni in disavanzo); 99.082 milioni di euro per il 2008; 102.285 milioni di euro per il 2009. Il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 (Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale) ha previsto, infine, il concorso straordinario dello Stato, per il periodo 2001-2005, al ripiano dei disavanzi strutturali dei servizi sanitari regionali, a condizione che le regioni interessate assolvano ad alcuni adempimenti. A tal fine, è stata autorizzata una spesa di 3000 milioni di euro per il 2007.

[264]Cfr. in particolare l’articolo  8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

[265]Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2004, n. 100.

[266]L’articolo 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sono estese, nell'ambito della contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della salute attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili.

[267]Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

 

[268]Secondo la Corte, una conferma a tale interpretazione può essere tratta dall’articolo 64, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 per l'area della dirigenza medica e veterinaria, che, anche se con norma programmatica, dichiara che le parti prendono "atto che nell'articolo 20, comma 1, punto 18-bis della legge n. 488/1999 l'istituto del part-time non è consentito ai dirigenti sanitari", pur concordando sulla necessità di affrontare il problema dell'utilizzazione di tale istituto esclusivamente nei casi di comprovate, particolari esigenze familiari o sociali, ferma restando la disciplina del rapporto di lavoro esclusivo.

[269]Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

[270]Convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

[271]Convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1.

[272]Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

[273]Ai sensi del citato articolo 1, commi 1 e 3.

[274]Cfr. la legge 21 ottobre 2005, n. 219, (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati). Vedi anche l’Accordo 10 luglio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Linee-guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)».

[275]Cfr. la legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti). In attuazione di quanto disposto dall’articolo 15, comma 1, sulle strutture per la conservazione dei tessuti prelevati, della citata legge n. 91 del 1999, vedi anche l'Accordo 23 settembre 2004 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su: «Linee guida sulle modalità di disciplina delle attività di reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione di cellule e tessuti umani a scopo di trapianto».

[276]Istituito presso l'Istituto superiore di sanità, dall’articolo 8 della citata legge n. 91 del 1999, al fine di curare l’organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti.

[277]Istituito, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 della citata legge n. 219 del 2005, con decreto ministeriale del 26 aprile 2007, presso l'Istituto superiore di sanità, al fine del raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed a supporto del coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale.

[278]  Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.

[279]Recepimento della direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

[280]La direttiva fa riferimento alla definizione di "ricostruzione del percorso" in luogo della dizione di  "tracciabilità inversa" utilizzata dal decreto.

[281]L’articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria per il 2006) prescrive che, a decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle dellle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché di quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

[282]Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonchè per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE.

[283]In seguito all’approvazione del decreto-legge n. 181 del 2006 recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è stata modificata in più aspetti l’organizzazione del Governo stabilita dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con particolare riferimento all’articolazione e alle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, il cui numero è passato da 14 a 18. Nell’ambito di tale riordino, l’articolo 1, comma 6, del medesimo decreto-legge ha istituito il Ministero della solidarietà sociale, al quale sono state attribuite le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza, di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori immigrati, nonché di politiche di integrazione degli stranieri immigrati, competenze precedentemente spettanti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui denominazione è stata conseguentemente sostituita da quella di Ministero del lavoro e della previdenza sociale (commi 11 e 18). Tale nuovo assetto ha determinato, altresì, il trasferimento delle inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

[284]Il regolamento non è stato emanato.

[285]Legge finanziaria per il 2001, art. 80, commi 13 e ss.

[286]Legge finanziaria per il 2002, art. 52, comma 2.

[287]La legge n. 289 del 2002 ha, inoltre, previsto la determinazione con DPCM dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, attraverso i quali garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale le prestazioni nel campo sociale, con una procedura analoga al modello definito con i livelli essenziali di assistenza nel comparto sanitario (LEA). Peraltro, tale disposizione non ha trovato attuazione.

[288]Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

[289]La ripartizione per le diverse finalità avviene con decreto annuale del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali. I decreti di riparto fino ad oggi adottati sono i seguenti:

§          Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 22 marzo 2001, Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2001;

§          Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 febbraio 2002, Ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie affluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2002 (GU n. 107 del 9 maggio 2002);

§          Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 aprile 2003, Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003 (GU n. 171 del 25 luglio 2003);

§          Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° luglio 2004, Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2004 (GU n. 228 del 2 settembre 2004);

§          Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 luglio 2005, Riparto delle risorse finanziarie affluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2005 (GU n. 220 del 21 settembre 2005);

§          Decreto del Ministro della solidarietà sociale 25 agosto 2006, Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2006 (GU n. 235 del 9 ottobre 2006);

§          Decreto del Ministro della solidarietà sociale 16 giugno 2007, Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2007 (GU n. 213 del 13 settembre 2007).

[290]Tale importo comprende anche i 150 milioni di euro relativi all’ex Fondo per gli asili nido.

[291]A tale importo si devono aggiungere: 186.237.791 euro per effetto del disaccantonamento delle somme di cui all’articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), avvenuto ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto–legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e 25.000.000 euro di cui all’articolo 45 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, ad integrazione delle somme del suddetto Fondo per l’anno 2007.

[292]Tale importo include anche i 150 milioni di euro inizialmente destinati al Fondo per gli asili nido.

[293]A tale importo vanno aggiunti 186.237.791 euro per effetto del disaccantonamento delle somme di cui all’articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), avvenuto ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto–legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 nonché 25.000.000 euro di cui all’articolo 45 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, ad integrazione della dotazione per l’anno 2007.

[294]Le risorse finanziarie per il funzionamento del Dipartimento non fanno più parte del Fondo in quanto sono state imputate a diverso capitolo di bilancio.

[295]Tale importo comprende anche 150 milioni di euro inizialmente finalizzati agli asili nido ai sensi dell’art. 70 della legge n. 448 del 2001.

[296]L’articolo 1, comma 59, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004) dispone che lo stanziamento destinato dalla legge n. 448 del 2001 per gli asili nido sia compreso nel calcolo definitivo della compartecipazione all’IVA, con conseguente soppressione del Fondo. Tale disposizione si è resa necessaria a seguito della sentenza n. 370 del 17 dicembre 2003 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità dell’art. 70 della legge n. 448 del 2001, che prevedeva la creazione di un Fondo vincolato per gli asili nido.

[297]Di cui 10 milioni di euro riguardano risorse per la gestione del decreto flussi.

[298]L’articolo 1, comma 112, della citata legge finanziaria 2005 ha disposto l’aumento di tale importo a decorrere dal 2005 di 350.000 euro.

[299]La Corte Costituzionale, con sentenza n. 320 del 2004, ha dichiarato l’illegittimità del Fondo.

[300]Per la ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 (approvato con legge 24 dicembre 2007, n. 245), vedi il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2007.

[301]U.p.b. 1.1.3 - Oneri comuni di parte corrente.

[302]Si ricorda che l’articolo 2, comma 437, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha ridotto lo stanziamento iniziale del Fondo di 1.250.000 euro destinandoli al finanziamento del Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese.

[303]U.p.b 1.1.2 – Interventi.

[304]U.p.b 1.1.2 – Interventi.

[305]   U.p.b 1.1.2 – Interventi.

 

[306]Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[307]Articolo 1, comma 1250.

[308]L’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia – con decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242, è un organismo di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia.

[309]  Ai sensi dell’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia.

[310]  L’articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Ai sensi dell’articolo 3 della stessa legge, l'Osservatorio si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, con i seguenti compiti: raccogliere e rendere pubblici normative e dati statistici; realizzare una mappa aggiornata dei servizi e delle risorse destinate all'infanzia; analizzare le condizioni dell'infanzia; formulare proposte per migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva e per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale; promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche; raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

[311]Articolo 1, comma 1251.

[312]Articolo 2, comma 462.

[313]Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[314]Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[315]Vedi l’Intesa del 25 settembre 2007.

[316]Cfr. l’articolo 1, comma 630, della legge 296/2006.

[317]Si tratta delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, della citata legge 53/2003.

[318]L’articolo 91 della legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) aveva istituito il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che avessero realizzato, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi. Il 5 novembre 2004 la Corte costituzionale con la sentenza n. 320/2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale fondo. Le somme stanziate dalla finanziaria non sono state quindi erogate e possono essere utilizzate per finanziare l’accordo sopra menzionato.

[319]Decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.

[320]Cfr. il già richiamato D.M. 2 luglio 2007.

[321]Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[322]Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.