Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas - documento n. 476 - (art. 1-bis, co. 2, D.L. 105/2010)
Riferimenti:
SCH.DEC 476/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 417
Data: 21/05/2012
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
DL N. 105 DEL 08-LUG-10     

 

21 maggio 2012

 

n. 417/0

 

 

Inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell’energia elettrica e del gas

Documento n. 476
(art. 1-bis, co. 2, D.L. 105/2010)

 

 

Numero del documento

476

Titolo

Indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell’energia elettrica e del gas

Organo competente

Autorità per l’energia elettrica e il gas

Norma di riferimento

Decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, art. 1-bis, co. 2

Date:

 

presentazione

2 maggio 2012

assegnazione

9 maggio 2012

termine per l’espressione del parere

8 giugno 2012

Commissione competente

X (Attività produttive)

 

 


Presupposti normativi

Il D.L. 105/2010, convertito dalla legge 129/2010, recante misure urgenti in materia di energia, prevede che sia istituito, presso l'Acquirente unico (AU), un Sistema Informativo Integrato (SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali.

 

In particolare, l'articolo 1-bis prevede, al comma 2, che i flussi informativi del SII potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali, sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

Il successivo comma 3 dispone che gli specifici criteri e le modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili sono adottate dall'AEEG nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Con la comunicazione del 13 marzo 2012 (prot. Autorità del 13 marzo 2012 n. 7671), l'Autorità ha trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali una nota di sintesi avente ad oggetto le proposte in tema di indirizzi generali, condivisa con il Garante stesso, al fine di assicurare, in particolar modo, che gli indirizzi generali siano coerenti con le previsioni in materia di protezione dei dati personali.

 

Contenuto

Con la deliberazione in esame, l’AEEG ha definito i suoi primi orientamenti sulla creazione, in seno al futuro Sistema Informativo Integrato (SII) dell’Acquirente unico (AU), della Banca dati degli inadempimenti contrattuali dei clienti finali del settore energetico (BICSE), chiedendo su di essi il parere delle commissioni parlamentari competenti come previsto dal D.L. 105/2010.

 

Secondo tali orientamenti la Banca dati sarà gestita da AU nel quadro del SII e sarà accessibile alle imprese di vendita. Conterrà informazioni su tutti i clienti finali con riferimento al regolare svolgimento dei rapporti di vendita e alla tempestività e regolarità dei pagamenti. L'adesione delle imprese alla BICSE sarà facoltativa, e il cliente dovrà essere opportunamente informato del trattamento dei suoi dati e potrà consultare la BICSE limitatamente alle informazioni che lo riguardano.

La creazione della BICSE si rende necessaria alla luce della rilevanza del fenomeno della morosità, che rappresenta un ostacolo allo sviluppo del mercato libero e pesa in varie forme sui prezzi dell'energia.

 

Il fenomeno della morosità dei clienti finali

Nell’Allegato I l’AEEG riporta i dati di un’indagine a campione realizzata dall'Autorità stessa sui clienti del settore elettrico. Nel biennio 2010-2011, circa 4,1 milioni di clienti sono stati colpiti da una richiesta di distacco della fornitura per morosità.

 

Siamo quindi di fronte ad un dato medio nazionale del 12% del totale dei clienti elettrici, con una netta prevalenza del Sud (1,7 mln) seguito dal Nord (1,5 mln) e dal Centro (0,9 mln). Il Sud si trova dunque sopra la media nazionale per incidenza delle richieste di distacco sul totale dei clienti (16%) a fonte del 12% del Centro e dell'9% del Nord.

 

In termini di tipologia di clienti, il fenomeno della morosità risulta di gran lunga più rilevante per le piccole imprese che per le famiglie: nel 2010 e 2011 le richieste hanno raggiunto in media il 19% del totale, con punte del 26% al Sud, mentre per le famiglie la media è stata del 10% (13% al Sud).

 

Il Sistema Informativo Integrato

L'evoluzione dell'assetto normativo dell'attività di vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas ha determinato una netta separazione delle strutture delle imprese operanti nel settore ed una conseguente articolazione dei relativi rapporti.

Sul lato consumatori, si registra pertanto oggi una specifica suddivisione di ruoli e responsabilità:

§       l'impresa distributrice, vale a dire il soggetto gestore della rete e responsabile di tutte le attività "fisiche" legate al punto di prelievo, comprese le attività volte alla connessione e al distacco fisico dei punti di prelievo connessi alla rete stessa;

§       la società di vendita, vale a dire il soggetto che conclude con il cliente finale il contratto di somministrazione.

 

L'introduzione del SII è intesa ad agevolare e semplificare la gestione del cliente finale, tenuto conto che la separazione delle responsabilità tra distributori e venditori comporta la necessità dell'implementazione di continui scambi di flussi informativi tra i due operatori.

 

La disponibilità di informazioni relative agli inadempimenti contrattuali del cliente finale potrebbe quindi contribuire a minimizzare le registrate asimmetrie informative.

 

La BICSE

L’implementazione della Banca dati degli inadempimenti contrattuali dei clienti finali del settore energetico mira a consentire a quei venditori che entrano nella fase precontrattuale di contatto con il singolo cliente finale, o durante l'esecuzione del contratto stesso, di ottenere - nel rispetto della normativa a tutela dei clienti finali con particolare riferimento alla protezione dei dati personali - ulteriori elementi informativi utili per valutare la convenienza della conclusione di un singolo contratto di fornitura ed in generale l'affidabilità del cliente stesso durante lo svolgersi del rapporto contrattuale.

 

L'Autorità, con la deliberazione 162/2012/R/com in esame, ha avviato il procedimento finalizzato – una volta ottenuto il parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli indirizzi generali - all'implementazione della BICSE.

Ai fini dell'istituzione e del funzionamento della BICSE dovranno essere successivamente stabiliti, in coerenza con gli indirizzi generali, i livelli di dettaglio delle informazioni in essa contenute, le modalità di caricamento e aggiornamento dei dati nonché gli obblighi in capo ai soggetti che possono accedere alla citata banca dati, anche al fine di garantire la tutela dei clienti finali.

 

Nell'ambito del procedimento verranno effettuate anche specifiche consultazioni, con operatori, associazioni dei consumatori e tutti i soggetti interessati, sui criteri e sugli elementi di dettaglio relativi all’implementazione della BICSE e saranno stabilite le tempistiche di funzionamento della BICSE stessa, tenendo conto dell'eventuale esigenza di adottare misure - volte alla messa a disposizione di informazioni sugli inadempimenti dei clienti finali - transitorie e limitate, in coerenza con gli indirizzi generali e nelle more della completa operatività del SII.

 

Per consentire l'avvio del SII, l'Autorità ha previsto che le procedure di accreditamento degli operatori coinvolti debbano essere ultimate entro il 31 dicembre 2012 ed ha definito le modalità attraverso cui i distributori sono tenuti a caricare i dati dei punti di prelievo dei clienti finali nel Registro Centrale Ufficiale (RCU).

La collaborazione con il Garante per quanto concerne le tematiche in materia di privacy proseguirà per tutto l'iter procedurale che porterà alla definizione ed implementazione della BICSE.

 

Il soggetto che gestisce la BICSE è l'Acquirente unico, in quanto gestore del SII. La predisposizione della BICSE tiene dunque conto delle modalità di alimentazione e delle regole di standardizzazione previste per i processi gestiti nell'ambito del SII.

 

La predisposizione della BICSE comporta la definizione di indirizzi e criteri generali e, una volta approvati, di specifiche regole, anche nell'ambito dell'implementazione del SII, in tema di:

a)  contenuto delle informazioni presenti nella BICSE;

b)  identificazione dei soggetti che possono accedere alla BICSE;

c)  tutela dei clienti finali interessati, vale a dire i clienti finali cui si riferiscono i dati contenuti nella BICSE.

 

Nel paragrafo seguente sono definiti gli indirizzi generali, individuati nella forma di criteri, da intendersi come complementari e non alternativi gli uni agli altri, in relazione ai quali viene richiesto il parere alle Commissioni parlamentari competenti.

 

Gli indirizzi generali per la BICSE

1° criterio: contenuto della BICSE

La BICSE dovrà contenere informazioni relativamente a tutti i clienti finali distinguibili in:

a)  informazioni desumibili da altri processi che il SII dovrà gestire;

b)  informazioni, appositamente caricate dai soggetti che possono accedere alla BICSE, relative ai rapporti contrattuali di cui sia parte un cliente finale.

 

2° criterio: soggetti che possono accedere alla BICSE

Gli operatori che possono chiedere di accedere alla BICSE sono i soggetti operanti nel settore energetico, come i venditori al dettaglio di energia elettrica e di gas o gli altri operatori comunque legittimati, sulla base della regolazione emanata dall'Autorità, ad interfacciarsi con il distributore/trasportatore ai fini dell’esecuzione dei contratti e dell'equilibrio del sistema.

 

3° criterio: partecipazione alla BICSE

La partecipazione alla BICSE è facoltativa, fatto salvo il caso in cui l'Autorità rilevi necessario prevedere un gruppo di soggetti obbligati, comprendente, ad esempio, gli esercenti i regimi di tutela con riferimento ai clienti da tali esercenti serviti. I soggetti che richiedono di accedere alla BICSE assumo la qualifica di partecipanti.

 

4° criterio: modalità di alimentazione e consultazione della BICSE

I partecipanti, per poter consultare i dati della BICSE, sono tenuti ad alimentare la BICSE stessa, caricando le informazioni relative ai clienti finali serviti. La BICSE potrà essere consultata solo relativamente ad alcuni momenti del rapporto contrattuale.

 

5° criterio: responsabilità dei partecipanti alla BICSE rispetto ai dati caricati

Le informazioni, caricate nella BICSE, relative ai clienti finali e ai punti di prelievo serviti devono essere veritiere, aggiornate e corrette. A tal fine dovranno essere definiti appositi obblighi in capo ai partecipanti e al Gestore del SII.

 

6° criterio: informativa al cliente finale cui i dati si riferiscono

Ciascun venditore sarà tenuto ad informare il cliente finale sul fatto che le informazioni, caricate nella BICSE, relative al medesimo cliente saranno integrate con quelle archiviate nell'RCU, e pertanto nel SII, con riferimento ai punti che risultano nella titolarità del cliente finale medesimo.

 

7° criterio: tempi di caricamento delle informazioni

Con riferimento alle informazioni relative agli inadempimenti, ciascun partecipante dovrà provvedere a caricare le informazioni entro un termine ritenuto congruo dal momento in cui l'informazione acquisisce titolo ad essere registrata nel sistema

 

8° criterio: tempi di conservazione dell'informazione

I dati saranno conservati per periodi non superiori ad un triennio in caso di informazioni relative agli inadempimenti mai sanati; i tempi di conservazione dei dati in caso di morosità successivamente sanate risulteranno, invece, non superiori al tempo medio di durata dei contratti di fornitura, pari a un anno.

 

9° criterio: possibilità di accesso ai dati da parte dei clienti finali

Ciascun cliente ha diritto di richiedere, sia presso i partecipanti che hanno effettuato l'iscrizione sia direttamente presso il Gestore, quali dati relativi alla propria posizione sono contenuti nella BICSE. Il cliente, nel rispetto della normativa vigente, potrà inoltre esercitare tutti diritti di cui all'articolo 7 del Codice della privacy.

 

 


 

 

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574  – *st_attprod@camera.it

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