Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||||
Titolo: | Progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia - Direttiva 2009/125/CE - Schema di D.Lgs. n. 294 - (art. 1, co. 3, L. 96/2010) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 264 | ||||
Data: | 02/12/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo XIV - Politiche dell'Unione europea | ||||
Altri riferimenti: |
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2 dicembre 2010 |
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n. 264/0 |
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Progettazione
ecocompatibile
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Numero dello schema di decreto legislativo |
294 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia |
Norma di delega |
Art. 1 e all. B, legge 4 giugno 2010, n. 96 |
Numero di articoli |
20 articoli e 5 allegati |
Date: |
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presentazione |
19 novembre 2010 |
assegnazione |
19 novembre 2010 |
termine per l’espressione del parere |
29 dicembre 2010 |
termine per l’espressione dei rilievi della V Comm. |
9 dicembre 2010 |
termine per l’esercizio della delega |
18 febbraio 2010 |
Commissione competente |
X Attività produttive, XIV Politiche dell’UE (ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento) |
Rilievi di altre Commissioni |
V Bilancio (ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento) |
Lo schema di decreto legislativo in esame, ai sensi della legge comunitaria 2009 (L. 96/2010), è volto a recepire la direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.
Tale direttiva estende l’ambito di applicazione della direttiva 2005/32/CE - già modificata in precedenza - relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, al fine di includere tutti i prodotti connessi all’energia. Per motivi di chiarezza si è ritenuto opportuno procedere alla rifusione della predetta direttiva, che è stata quindi abrogata e sostituita integralmente dalla direttiva 2009/125/CE. Con la stessa logica, per l’attuazione della direttiva 2009/125/CE lo schema in esame provvede ad abrogare e sostituire integralmente il vigente decreto legislativo in materia (D.Lgs. 201/2007) che aveva attuato la precedente direttiva 2005/32/CE.
La direttiva 2005/32/CE definiva «prodotto che consuma energia» un prodotto che, dopo l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio, dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare secondo l'uso cui è destinato, mentre la definizione di «prodotto connesso all’energia» data dalla nuova direttiva 2009/125/CE ricomprende qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l’utilizzo.
Sotto un profilo pratico, sembra quindi che molti materiali da costruzione - come taluni infissi, finestre, apparecchi idraulici, rubinetti, materiali isolanti vari – possano essere ricompresi all’interno di tale definizione e quindi rientrare tra i prodotti soggetti alle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei beni.
Si ricorda che le modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici e delle lavastoviglie per uso domestico sono stabilite rispettivamente dal reg. (CE) n. 1015/2010 e dal reg. (CE) n. 1015/2010.
L’estensione del campo di applicazione è stata effettuata in considerazione della necessità di armonizzare con le norme vigenti negli altri Stati dell’Unione europea le specifiche per la progettazione ecocompatibile di tutti i prodotti significativi connessi all’energia, in quanto le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nel mercato interno dell’UE. Inoltre ai prodotti connessi all’energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nell’UE, e molti di essi presentano notevoli potenzialità di miglioramento in termini di riduzione degli impatti ambientali e di risparmio energetico, mediante una progettazione migliore che determina anche economie per le imprese e gli utilizzatori finali.
Come già nella direttiva 2005/32/CE, all’articolo
16 della direttiva 2009/125/CE si prevede che
Il termine di recepimento della direttiva è il 20 novembre 2010.
Lo schema di decreto legislativo in esame, pertanto, abroga e sostituisce integralmente, con limitate modifiche sostanziali, il vigente D.Lgs. 201/2007, in coerenza con la scelta fatta dal legislatore comunitario che ha integralmente sostituito, e non novellato, la direttiva precedente in materia.
In particolare, l’articolo 1 definisce l’oggetto e l’ambito d’applicazione del provvedimento. Esso riprende l’articolo 1 della direttiva e riproduce la citata normativa nazionale vigente in materia, riadattandola alla definizione più estensiva (le parole “prodotti che consumano energia” sono sostituite con “prodotti connessi all’energia”). Come già in precedenza, ed in coerenza con la direttiva, si escludono dal campo di applicazione i mezzi di trasporto.
L’articolo 2 reca le definizioni dei termini usati nel provvedimento. Corrisponde all’articolo 2 della direttiva e provvede ad adattare la normativa nazionale vigente in funzione del più esteso campo di applicazione. L'articolo reca inoltre le definizioni di “recupero”, “rifiuto” e “rifiuto pericoloso”, in linea con le corrispondenti definizioni previste dallo schema di decreto n. 250, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri e attualmente in attesa di pubblicazione, che modifica il D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale) al fine di recepire le nuove disposizioni in materia dettate dalla direttiva rifiuti 2008/98/CE.
Anche l’articolo 3 riproduce, con leggere modifiche, la normativa vigente sull’immissione nel mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all’energia. Si stabilisce che l’immissione sul mercato ovvero la messa in servizio sono consentite solo per i prodotti che rispettino le misure di esecuzione e siano provvisti della marcatura CE. Per tali prodotti la circolazione è libera. Tale articolo corrisponde sostanzialmente all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 6 della direttiva.
L’Autorità competente per la sorveglianza del mercato – ai fini dell’attuazione del provvedimento- è designata dall’articolo 4 nel Ministero dello sviluppo economico, che garantisce il necessario coordinamento con le Regioni e con le altre Amministrazioni interessate nell’attuazione delle misure di esecuzione, anche tramite la convocazione di periodiche conferenze di servizi. Le funzioni di tale Autorità sono specificate dal successivo articolo 5 (vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del provvedimento, organizzazione di controlli e verifiche della conformità dei prodotti connessi all’energia alla misura di esecuzione applicabile, efficace sorveglianza del mercato). Tali articoli corrispondono al comma 2 dell’articolo 3 della direttiva e apportano solo marginali modifiche alla normativa attualmente vigente, in coerenza con la nuova direttiva.
L’articolo 6 prevede che il supporto al Ministero dello sviluppo economico, quale Autorità competente nella materia oggetto dello schema, sia fornito dall’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), sia in campo energetico che ambientale. Tale disposizione era già prevista dalla normativa vigente (che coinvolgeva anche l’Ispettorato tecnico dell'Industria del Ministero dello sviluppo economico e l'APAT), soppressa dallo schema in esame, e risulta comunque tuttora corredata di una specifica clausola di salvaguardia finanziaria. La relazione tecnica segnala inoltre che l’ENEA già fornisce supporto al Ministero dello sviluppo economico per le attività correlate a quelle previste per l’attuazione della direttiva.
L’articolo 7 fornisce indicazioni di massima per quanto concerne i controlli disposti dall’Autorità competente per verificare la conformità dei prodotti connessi all’energia alle misure di esecuzione o ai provvedimenti attuativi delle medesime. Le norme procedurali per i controlli sono stabilite con decreto ministeriale, così come la determinazione delle tariffe per le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformità, che sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati o, in mancanza, degli importatori, e solo stabilite sulla base del costo effettivo delle prestazioni. Per i controlli, il Ministero può avvalersi dell’ENEA, delle Camere di commercio, dell’Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e degli altri organismi pubblici con competenza in materia, i quali provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale disposizione riproduce, con lievi modifiche, la normativa nazionale vigente in materia. In particolare, ai soggetti esplicitati dalla normativa in essere si aggiungono le Camere di commercio e l’Agenzia delle dogane.
L’articolo 8 stabilisce che, qualora il fabbricante non abbia domicilio o sede nel territorio comunitario e in mancanza di un mandatario, gli obblighi di garantire che il prodotto sia conforme alle misure di esecuzione e riporti la marcatura CE incombono sull’importatore. Analogamente, rientra nella responsabilità dell’importatore anche detenere e rendere disponibile la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di conformità eseguita. Tale disposizione corrisponde all’articolo 4 della direttiva e riproduce, con lievi modifiche, la normativa nazionale vigente in materia.
L’articolo 9 definisce le specifiche tecniche per l’apposizione della marcatura CE sui prodotti connessi all’energia (rinviando all’Allegato I), vietando l’apposizione di marcature ingannevoli, e definisce le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione CE di conformità (rinviando all’Allegato II). La norma stabilisce inoltre che il fabbricante è tenuto a fornire le informazioni sul prodotto di cui all’Allegato III, redatte in lingua italiana e rese disponibili nel momento in cui il prodotto raggiunge l’utilizzatore finale. Tale disposizione corrisponde all’articolo 5 della direttiva e ripropone, con leggere modifiche, la normativa nazionale vigente.
L’articolo 10 definisce gli interventi che l’Autorità competente deve attuare per garantire la conformità dei prodotti alle norme di esecuzione (clausola di salvaguardia), come il divieto temporaneo di commercializzazione del prodotto sospetto non conforme, l’ordine al fabbricante di rendere conforme il prodotto accertato non conforme, il divieto di immissione sul mercato ovvero di messa in servizio dopo che sia trascorso il termine massimo fissato per garantire la conformità del prodotto. L’Autorità competente può anche disporre il ritiro temporaneo dal mercato o dal servizio dei prodotti privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformità, a cura e spese del fabbricante, del mandatario o dell’importatore. La norma disciplina, infine, la trasmissione alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni relative alle decisioni prese sulla base della disposizione in esame. In pratica, la norma, che recepisce l’articolo 7 della direttiva, riproduce la disciplina nazionale vigente, con marginali modifiche.
L’articolo 11 prevede che la valutazione della conformità del prodotto rispetto alla pertinente misura di esecuzione venga fatta dal fabbricante (o dall’importatore), sulla base delle indicazioni fornite dalla misura stessa. Il fabbricante (o l’importatore) può scegliere tra due procedure di valutazione: la prima basata sul controllo interno della progettazione (Allegato IV) e la seconda basata sull’adozione di un sistema di gestione degli elementi ambientali (Allegato V). Tale disposizione corrisponde all’articolo 8 della direttiva e riproduce, con lievi modifiche, la normativa nazionale vigente in materia.
L’articolo 12 stabilisce che l’Autorità di sorveglianza del mercato è tenuta a riconoscere come conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile (presunzione di conformità) ogni prodotto provvisto della marcatura CE. Se sussistono dubbi in proposito, spetta all’Autorità competente dimostrare che alcuni requisiti essenziali previsti dalle misure di esecuzione non sono soddisfatti e quindi adottare i provvedimenti necessari per impedire la libera circolazione del prodotto, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 10. La disposizione in esame corrisponde all’articolo 9 della direttiva e riproduce, con lievi modifiche, la normativa nazionale vigente.
L’articolo 13 disciplina l’utilizzo, nell’ambito delle misure di esecuzione, delle norme armonizzate (specifiche tecniche adottate da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione europea), fornendo indicazioni sulla loro predisposizione, il loro aggiornamento e la diffusione a livello nazionale delle determinazioni della Commissione europea in materia. Tale disposizione corrisponde all’articolo 10 della direttiva e riproduce, con lievi modifiche, la normativa vigente.
L’articolo 14 riguarda i componenti e le sottounità dei prodotti contemplati dalle misure di esecuzione, e stabilisce che, qualora richiesto dalle stesse misure, i fabbricanti, i mandatari o gli importatori devono fornire tutte le informazioni necessarie su tali componenti/unità. La disposizione corrisponde all’articolo 11 della direttiva e riproduce la disciplina nazionale vigente, con marginali modifiche.
L’articolo 15 disciplina la collaborazione amministrativa e lo
scambio di informazioni tra l’Autorità nazionale competente,
L’articolo 16 riguarda l’informazione ai consumatori, e dispone che – qualora richiesto dalla pertinente misura di esecuzione – i fabbricanti debbano fornire ai consumatori le informazioni sull’uso sostenibile del prodotto nonché sul profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell’ecoprogettazione. Tale disposizione recepisce l’articolo 14 della direttiva e riproduce, con lievi modifiche, la normativa nazionale vigente in materia.
L’articolo 17 reca le sanzioni per le violazioni delle prescrizioni del provvedimento, definite sulla base di criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasione e irrogate dalla Camera di commercio territorialmente competente. In particolare sono sanzionati i fabbricanti che immettono in commercio dispositivi privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità, appongono la marcatura CE indebitamente o appongono marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori, non ottemperano ai provvedimenti di limitazione di immissione sul mercato ovvero della messa in servizio adottati dall’Autorità in base alla clausola di salvaguardia, ovvero non tengono a disposizione dell’Autorità per il periodo previsto i documenti sulle valutazioni di conformità eseguite e sulle dichiarazioni di conformità emesse. La disposizione dà attuazione all’articolo 20 della direttiva e riproduce, con lievi modifiche, la normativa già vigente in materia. In particolare, si precisa che le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
L’articolo 18 recepisce all’articolo 24 della direttiva, prevedendo l’abrogazione del D.Lgs. 201/2007 di attuazione della precedente direttiva 2005/32/CE.
L’articolo 19, che costituisce un’innovazione rispetto alla normativa vigente, dispone che alle modifiche degli allegati allo schema di decreto, derivanti da modifiche della direttiva 2009/125/CE, si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
L’articolo 20 contiene la clausola di salvaguardia finanziaria, già prevista anche dalla normativa vigente.
Allo schema sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnico-finanziaria, la relazione tecnico-normativa e la relazione AIR (Analisi di impatto della regolamentazione). Manca invece il parere della Conferenza Stato-regioni, che il Governo si riserva di trasmettere non appena acquisito.
Poiché la finalità principale del provvedimento è, tramite la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi, quella di accrescere l’efficienza energetica e la tutela ambientale aumentando, al contempo, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, la disciplina prevista dal medesimo è riconducibile, in primo luogo, alla materia "tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali" riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ma anche alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” che il terzo comma dell’art. 117 Cost. rimette alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Inoltre, considerata anche la finalità del provvedimento di garantire la libera circolazione dei menzionati prodotti nel mercato interno, rileva altresì la “tutela della concorrenza”, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.
Il provvedimento amplia gli obblighi dei fabbricanti di fornire ai consumatori dei prodotti connessi all’energia le informazioni necessarie sul profilo ecologico dei prodotti e sui vantaggi dell’ecoprogettazione, con conseguente incremento della conoscenza ed informazione dei consumatori che potranno così orientare le proprie preferenze verso scelte più vantaggiose sia sul piano economico sia su quello della salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosostenibilità.
Il provvedimento inoltre, sul versante delle pubbliche amministrazioni interessate, pur non prevedendo nuovi compiti di vigilanza e controllo rispetto a quelli attuali, provvede a razionalizzarli con conseguente maggiore efficienza dell’attività amministrativa.
Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive |
( 066760-9574 – *st_attprod@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: AP0167_0.doc