Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Modifiche al DPR 162/1999 sugli ascensori in attuazione della direttiva 2006/42/CE - Schema di Regolamento n. 221 - (art. 17, co. 2, L. 400/1988 e art. 16, D.Lgs. 17/2010) - Elementi per l'ìistruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 221/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 197
Data: 07/06/2010
Descrittori:
ASCENSORI E MONTACARICHI   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
L N. 400 DEL 24-AGO-88     

 

7 giugno 2010

 

n. 197/0

 

Modifiche al DPR 162/1999 sugli ascensori
in attuazione della direttiva 2006/42/CE

Schema di Regolamento n. 221
(art. 17, co. 2, L. 400/1988 e art. 16, D.Lgs. 17/2010)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di regolamento

221

Titolo

Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori

Ministro competente

Ministero dello sviluppo economico

Norma di riferimento

Art. 17, co. 2, legge 24 agosto 1988, n. 400 e art. 16 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17

Numero di articoli

12

Date:

 

presentazione

26 maggio 2010

assegnazione

27 maggio 2010

termine per l’espressione del parere

26 giugno 2010

Commissione competente

X (Attività produttive), XIV (Politiche dell’UE) ai sensi dell'art. 126, co. 2, del regolamento

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 

 


Contenuto

Lo schema di regolamento sottoposto al parere parlamentare provvede a modificare il DPR 30 aprile 1999, n. 162 al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni contenute nella direttiva 2006/42/CE (c.d. nuova direttiva “macchine”) relativamente alla parte che modifica la direttiva 95/16/CE in materia di sicurezza degli ascensori.

Le innovazioni introdotte rispetto alla normativa vigente sono circoscritte e limitate. Tra le più rilevanti, si segnala: l’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento di cui al DPR 162/1999 degli apparecchi di sollevamento aventi una velocità di discesa minore o uguale a 0,15 m/s (ai quali tuttavia, se in servizio privato, si applica il Capo II) nonché delle scale mobili e i marciapiedi mobili; la definizione di “ascensore” è resa più generale con l’introduzione dell’espressione “supporto del carico” al posto di “cabina”. Inoltre, si prevede la rideterminazione delle tariffe relative alle attività effettuate dal Ministero dello sviluppo economico finalizzate all'autorizzazione degli organismi di certificazione per l'apposizione del marcatura CE.

L’articolo 1 illustra le finalità dello schema in esame.

L’articolo 2 novella l’articolo 1 del DPR 162/1999 ridefinendo l’ambito di applicazione del provvedimento in coerenza con la nuova disciplina comunitaria prevista dalla direttiva 2006/42/CE.Tra gli apparecchi che rientrano nel campo di applicazione del provvedimento non sono più contemplati gli ascensori a pantografo mentre sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento anche gli apparecchi di sollevamento aventi una velocità di discesa minore o uguale a 0,15 m/s nonché le scale mobili e i marciapiedi mobili.

L’articolo 3 modifica l’articolo 2 del regolamento, relativo alle definizioni, al fine di renderle maggiormente coerenti con la nuova disciplina comunitaria di cui alla direttiva 2006/42/CE.

Le novità introdotte riguardano in particolare le definizioni di:

§       ascensore (lettera a)), considerato non più “apparecchio a motore” bensì “apparecchio di sollevamento”. In tale definizione si fa riferimento a “supporto del carico” in luogo di “cabina”;

§       montacarichi (lettera b)), considerato non più “apparecchio a motore” bensì “apparecchio di sollevamento a motore”. Anche in questo caso il termine di “cabina” viene sostituito con l’espressione “supporto del carico”;

§       supporto del carico (lettera b-bis)): “la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle”. Tale definizione non è presente nel testo in vigore del DPR 162/1999;

§       messa in esercizio (lettera h)), che viene definita come la prima utilizzazione non solo dell’ascensore o del componente di sicurezza ma anche (ciò non figura nel testo vigente) del montacarichi o dell’apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;

§       modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione (lettera i)). La modifica riguarda esclusivamente la sostituzione del termine “cabina” con l’espressione “supporto del carico”;

§       ascensori e montacarichi in servizio privato (lettera m)): “gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s [il riferimento a tali apparecchi è stata aggiunta dallo schema] installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico”.

L’articolo 4 modifica l’articolo 11 del DPR 162/1999 che definisce il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Capo II del regolamento (relative agli ascensori e montacarichi in servizio privato), al fine di adeguarlo alla nuova disciplina comunitaria. Le modifiche all’articolo 11 comportano l’estensione delle disposizioni del suddetto Capo, già riguardanti gli ascensori e i montacarichi in servizio privato, anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento è inferiore o uguale a 0,15 m/s (in servizio privato).

L’articolo 5 modifica l’articolo 12 del DPR 162/1999 relativo alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 11 come novellato (cfr. supra), la disciplina dell’articolo 12 viene estesa alla messa in esercizio di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento è inferiore o uguale a 0,15 m/s, in servizio privato. Inoltre in più parti dell’articolo si fa riferimento al decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine (decreto legislativo n. 17/2010).

L’articolo 6 modifica l’articolo 14 del DPR 162/1999, relativo alle verifiche straordinarie, sostituendo, al comma 2, la parola “ascensore” con la parola “impianto”.

L’articolo 7 modifica l’articolo 15 del DPR 162/1999 concernente la manutenzione degli impianti. Si tratta di modifiche esclusivamente di carattere definitorio. In sostanza, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 11 del regolamento come novellato, la disciplina dell’articolo 15 viene estesa alla manutenzione di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento è inferiore o uguale a 0,15 m/s.

L’articolo 8 introduce modifiche definitorie all’articolo 16 del DPR 162/1999 (che disciplina l’obbligo di annotazione dei verbali delle verifiche e degli esiti delle visite di manutenzione in un apposito libretto contenente anche copia delle dichiarazioni di conformità CE) rese necessarie dalla direttiva 2006/42/CE.

Anche l’articolo 9 introduce modifiche definitorie relative, in questo caso, all’articolo 17 del DPR 162/1999, che reca alcuni divieti tra i quali rientra quello relativo all’uso degli ascensori e dei montacarichi da parte dei minori di 12 anni non accompagnati da persone di età più elevata.

L’articolo 10 aggiunge ulteriori commi all’articolo 18 del DPR 162/1999 che rinvia alla legge comunitaria 1994 (legge 6 febbraio 1996, n. 52) e in particolare all’articolo 47, per quanto concerne le procedure di certificazione e/o di attestazione finalizzate alla marcatura CE e di autorizzazione degli organismi di certificazione, la vigilanza sugli organismi stessi, nonché l'effettuazione dei controlli sui prodotti.

Il nuovo comma 1-bis affida ad un decreto interministeriale la rideterminazione delle tariffe di cui al decreto interministeriale 13 febbraio 2004 (relative alle attività effettuate dal Ministero dello sviluppo economico finalizzate all'autorizzazione degli organismi di certificazione per l'apposizione del marcatura CE),nonché delle relative modalità di versamento. Stabilisce, inoltre, che tali tariffe siano aggiornate, con le stesse modalità, con cadenza almeno biennale sulla base del costo effettivi del servizio.

Ai sensi del comma 1-ter le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 (rectius: “di cui al comma 1-bis”) sono riattribuite agli stati di previsione dei Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro, limitatamente – con riferimento a quest’ultimo - alla parte di competenza relativa all’attività di sorveglianza di cui all’art. 8 del DPR 162/1999 (cfr. quadro normativo), sulla base di quanto stabilito dall’art. 2, commi da 615 a 617 della legge 244/2007 (finanziaria 2008).

Il comma 1-quaterconferma la permanenza in vigore del citato DM 13 febbraio 2004 fino all’entrata in vigore del decreto con il quale si provvederà a rideterminare le tariffe previsto “dal comma 2” (rectius: “dal comma 1-bis”).

L’articolo 11 apporta le necessarie modifiche di carattere definitorio all’allegato I del DPR 162/1999 che fissa i Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza. Le modifiche riguardano in particolare il punto 1.2 dell’allegato, disciplinante i requisiti della cabina.

Si ricorda che l’espressione “cabina” nell’articolato del regolamento viene sostituita con quella di “supporto del carico”. Conseguentemente, al punto 1.2 la voce “cabina” viene sostituita con “supporto del carico”, precisando che il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La parte sostanziale della norma, riguardante i requisiti della cabina, non viene modificata rispetto al testo vigente.

L’articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che l’attuazione del regolamento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di regolamento è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico-normativa e dalla relazione AIR (Analisi di impatto della regolamentazione.)

Sono altresì allegati i pareri della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato. Al riguardo si consideri che, oltre allo schema deliberato dal Consiglio dei Ministri, è stato trasmesso (“a scopo meramente collaborativo”) un testo predisposto sulla base delle proposte di modifica della Conferenza Unificata (di seguito: testo B).

 

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

Legge di autorizzazione

Come si evidenzia nella relazione illustrativa che accompagna il testo dello schema riformulato secondo le indicazioni della Conferenza unificata, la novella per via regolamentare del DPR 30 aprile 1999, n. 162 di recepimento della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, al fine di adeguare il citato DPR alle modifiche introdotte dalla direttiva 2006/42/CE, è prevista dall’articolo 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori).

Infatti il suddetto articolo 16 rinvia l’adozione delle disposizioni attuative della nuova direttiva “macchine” (direttiva 2006/42/CE), limitatamente alla parte disciplinante gli ascensori, ad un regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, co. 2, della legge n. 400 del 1988, che modifichi il regolamento di cui al DPR 162/1999.

Procedura di emanazione

Ai sensi del comma 2, art. 17, della L. 400/88 (che disciplina l’emanazione di regolamenti di delegificazione in materie non coperte da riserva assoluta di legge) il regolamento in esame deve essere emanato con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Adempimenti normativi

L’articolo 10, novellando l’articolo 18 del DPR 162/1999, al comma 1-bis affida ad un decreto interministeriale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, la rideterminazione delle tariffe di cui al decreto interministeriale 13 febbraio 2004[1],nonché delle relative modalità di versamento. Stabilisce, inoltre, che tali tariffe siano aggiornate, con le stesse modalità, con cadenza almeno biennale sulla base del costo effettivi del servizio.

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 12 del DPR 162/1999, come novellato dall’articolo 5 dello schema, alla lettera e) del comma 2, con riferimento all’indicazione della ditta abilitata cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto, mantiene il riferimento alla legge 46/1990 per quanto riguarda la disciplina relativa all’abilitazione.

Al riguardo si ricorda che la suddetta legge è stata abrogata, ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16, dal comma 1 dell’articolo 3 del DL 300/2006, come modificato dalla relativa legge di conversione n. 17/2007, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22 gennaio 2008, n. 37 che è subentrato alla disciplina della stessa legge. Tra gli articoli abrogati rientrano quindi anche gli articolo 2 e 3 che individuano i soggetti abilitati all’installazione, trasformazione, ampliamento e a manutenzione degli impianti e ne definiscono i requisiti tecnico-professionali richiesti. In considerazione di ciò, nel testo B allegato allo schema, recependo una proposta di modifica della Conferenza Unificata, si aggiorna il riferimento normativo richiamando il suddetto DM 22 gennaio 2008, n. 37.

Formulazione del testo

L’articolo 1, comma 3, del DPR 162/1999, come novellato dall’articolo 2 dello schema, esclude dal campo di applicazione del regolamento, rispetto alla normativa vigente, anche gli apparecchi di sollevamento aventi una velocità di discesa minore o uguale a 0,15 m/s nonché le scale mobili e i marciapiedi mobili.

Si consideri tuttavia che il Capo II si applica anche ai suddetti apparecchi di sollevamento aventi una velocità di discesa minore o uguale a 0,15 m/s, in servizio privato. Al comma 3 in esame sarebbe quindi opportuno sostituire l’alinea con la seguente: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:”.

All’articolo 2 del DPR 162/1999, come novellato dall’articolo 3 dello schema, con riferimento alla definizione di ascensore (lettera a)), andrebbe considerata l’opportunità di specificare che si tratta di un “apparecchio di sollevamento a motore”.

L’articolo 18 del DPR 162/1999, come novellato dall’articolo 10 dello schema, al comma 1-bis affida ad un decreto interministeriale, “da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”, la rideterminazione delle tariffe di cui al decreto interministeriale 13 febbraio 2004,nonché delle relative modalità di versamento. Stabilisce, inoltre, che tali tariffe siano aggiornate, con le stesse modalità, con cadenza almeno biennale sulla base del costo effettivi del servizio.

Sul piano della formulazione si osserva che nel testo dello schema si fa ancora riferimento al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anziché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali2 . La denominazione corretta del Ministero è invece contenuta nel testo B allegato allo schema.

Si osserva inoltre che non appare corretto prevedere che il decreto di rideterminazione delle tariffe sia adottato “entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”. Poiché la disposizione del comma 1-bis novella l’articolo 18 del DPR 162/1999, tale formulazione lascerebbe intendere che il decreto di rideterminazione delle tariffe debba essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DPR 162/1999 e non – come invece dovrebbe essere - dall’entrata in vigore del DPR in esame che lo modifica.

In sostanza occorrerebbe sostituire le parole “dall’entrata in vigore del presente decreto” con le seguenti “dall’entrata in vigore del presente comma”; in alternativa, ancora meglio, la previsione sull’entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle tariffe andrebbe traslata in un apposito comma 2 dell’articolo 10 dello schema (e quindi espunta dal testo novellato del DPR 162/1999).

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

2    La legge 13 novembre 2009, n. 172, ha istituito nuovamente il Ministero della salute, scorporandolo dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

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File: AP0131_0.doc



[1]     Che determina le tariffe relative alle attività effettuate dal Ministero dello sviluppo economico finalizzate all'autorizzazione degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli stessi e all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del DPR 162/1999.