Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Modifiche al DPR 162/1999 sugli ascensori in attuazione della direttiva 2006/42/CE - Schema di Regolamento n. 221 - (art. 17, co. 2, L. 400/1988 e art. 16, D.Lgs. 17/2010) - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 221/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 197
Data: 07/06/2010
Descrittori:
ASCENSORI E MONTACARICHI   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
L N. 400 DEL 24-AGO-88     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

 

 

Modifiche al DPR 162/1999 sugli ascensori in attuazione della direttiva 2006/42/CE

Schema di Regolamento n. 221

(art. 17, co. 2, L. 400/1988
e art. 16, D.Lgs. 17/2010)

 

 

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 197

 

7 giugno 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574 – *st_attprod@camera.it

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AP0131.doc


INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo   3

Contenuto del provvedimento

§      Articolo 1 - Finalità. 13

§      Articolo 2 - Modifiche all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162  14

§      Articolo 3 - Modifiche all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162  17

§      Articolo 4 - Modifiche all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162  21

§      Articolo 5 - Modifiche all’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162  22

§      Articolo 6 - Modifiche all’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162  27

§      Articolo 7 - Modifiche all’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162  30

§      Articolo 8 - Modifiche all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162  33

§      Articolo 9 - Modifiche all’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162  35

§      Articolo 10 - Modifiche all’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162  37

§      Articolo 11 - Modifiche all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162  41

§      Articolo 12 - Disposizioni finanziarie. 42

 


Schede di lettura

 


 

Quadro normativo

 

 

La legislazione nazionale attualmente in vigore in materia di ascensori è costituita dal regolamento di cui al DPR 30 aprile 1999, n. 162 (Norme per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli Ascensori/Montacarichi e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per Ascensori e Montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio).

Il DPR citato ha recepito la direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, così come stabilito dall'articolo 5 della legge comunitaria 1995-1997 (legge n. 128/1998) e attenendosi ai criteri generali indicati dall’articolo 32 della stessa legge comunitaria.

Il DPR provvede altresì alla abrogazione di alcune disposizioni in materia ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59,che all'articolo 20 consente al Governo di operare la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, allo scopo di semplificarli. Nell'Allegato 1 della L. 59/1997 sono indicati alcuni procedimenti da delegificare, concernenti la materia in esame[1].

Il provvedimento si articola in due capi: il Capo I adegua le norme nazionali alla direttiva comunitaria e riguarda i soli ascensori; il Capo II, avente per oggetto sia gli ascensori che i montacarichi in servizio privato, reca disposizioni per la messa in esercizio degli impianti.

Nel campo di applicazione del regolamento, definito dall'articolo 1, rientrano gli ascensoriin servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, compresi i relativi componenti di sicurezza, gli ascensori a pantografo e, in generale, gli ascensori che non utilizzano guide rigide (commi 1 e 2). Sono invece esclusi alcuni impianti di tipo particolare come gli impianti a fune, gli ascensori utilizzati per scopi militari o di ordine pubblico, quelli installati nei mezzi di trasporto, i treni a cremagliere e alcuni tipi di elevatori utilizzati nei luoghi di lavoro.

In tema di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, individuati dall'articolo 4, il regolamento richiede la rispondenza degli ascensori ai requisiti elencati nell'allegato I al provvedimento. La conformità alle prescrizioni sono attestate dalla presenza per ogni impianto della marcatura e dalla dichiarazione CE. La commercializzazione di prodotti privi della marcatura CE è consentita esclusivamente ai componenti destinati ad essere incorporati in ascensori che dovranno essere muniti della marcatura (comma 3).

Il DPR introduce il principio della collaborazione tra il responsabile della costruzione dell'edificio e l'installatore dell'ascensore, che oltre a comunicarsi ogni elemento utile e a prendere le necessarie misure, al fine di garantire la sicurezza degli impianti, devono assicurarsi dell'assenza nel vano di corsa dell'ascensore di tubazioni o installazioni estranee al funzionamento dell'ascensore stesso.

L'articolo 5, concernente le norme armonizzate[2], pone l'obbligo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), delle norme tecniche[3] nazionali che le traspongono. Tali norme nazionali, qualora prevedano requisiti di sicurezza, devono essere rispettate nella costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza. In mancanza di norme armonizzate il Ministro con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale provvede all'emanazione delle norme tecniche nazionali necessarie alla corretta applicazione dei requisiti di sicurezza indispensabili previsti dall'allegato I. Il provvedimento assicura la partecipazione delle parti sociali interessate, cioè delle associazioni di costruttori, installatori, consumatori, ecc., alla formazione delle norme armonizzate prevedendo che gli enti normatori italiani[4] adottino le procedure necessarie allo scopo. Il Ministero adisce il comitato permanente di normalizzazione[5] della Commissione europea, se le norme armonizzate non appaiono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza, esponendone i motivi.

Le fasi del procedimento di valutazione di conformità ai requisiti di sicurezza relativi ai componenti di sicurezza (comma 1) e agli ascensori (commi 2-5) sono regolate dall'articolo 6.

Il procedimento di valutazione, preliminare alla commercializzazione dei prodotti, per quanto riguarda i componenti di sicurezza si articola in tre fasi (comma 1):

1.    il fabbricante presenta un modello del componente per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e lo sottopone ai controlli della produzione per campione da parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato XI. In alternativa al controllo per campione il fabbricante può applicare il sistema di garanzia qualità dei prodotti (allegato VIII) oppure il sistema garanzia qualità totale (allegato IX);

2.    la seconda fase prevede l'applicazione del fabbricante della marcatura CE e la redazione di una dichiarazione di conformità secondo il modello previsto dall'allegato II, la dichiarazione deve tener conto delle prescrizioni contenute nell'allegato VIII, IX o XI, a seconda del sistema di garanzia che si è scelto;

3.    infine, il fabbricante è tenuto a conservare una copia della dichiarazione di conformità per 10 anni.

 

Più complesso il sistema previsto per gli ascensori.

Prima della commercializzazione, ogni ascensore deve essere costruito, installato e provato attuando alternativamente:

§      il sistema di controllo finale (all. VI), ossia la procedura con cui l'installatore accerta che l'ascensore commercializzato soddisfa i requisiti della direttiva 95/16/CE;

§      il sistema di garanzia di qualità (all. XII), ossia la procedura con cui l'installatore accerta che l'ascensore soddisfa i requisiti della direttiva 95/16/CE in quanto conforme al tipo oggetto dell'esame CE;

§      il sistema di garanzia di qualità di cui all'allegato XIV.

Quest’ultima procedura è sufficiente nei seguenti casi:

§      se l'ascensore è stato progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all'esame CE, finalizzato proprio ad accertare che un "ascensore modello" soddisfi le prescrizioni della direttiva 95/16/CE (v. all. V lett. B);

§      se l'ascensore è stato progettato in conformità ad un ascensore modello (v. all.V, già ricordato);

§      se l'ascensore è stato progettato in conformità ad un ascensore per il quale si sia attuato un sistema di garanzia totale (all. XIII), ossia la procedura con cui l'installatore accerta che gli ascensori soddisfano i requisiti della direttiva 95/16/CE applicabili all'apparecchio, integrato da un controllo del progetto per la parte non conforme alle norme armonizzate.

Se l'ascensore non rientra in questi casi, si fa luogo alla verifica del singolo prodotto (allegato X), con la quale l'installatore dell'ascensore accerta e dichiara, sulla base delle prove eseguite da un organismo tecnico di verifica di conformità, che l'ascensore immesso sul mercato è conforme ai requisiti della direttiva 95/16/CE.

Un'ulteriore ipotesi può essere quella della garanzia qualità totale, ossia la procedura con cui l'installatore dell'ascensore dichiara che gli ascensori soddisfano i requisiti della direttiva applicabili all'apparecchio, sulla base dell'approvazione del suo sistema di progettazione, fabbricazione, montaggio, installazione e controllo finale degli ascensori. Alla fine della procedura l'installatore appone la marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformità dell'ascensore e dei componenti di sicurezza (allegato II), conservandone una copia che va conservata per 10 anni e esibita in caso di richiesta da parte della Commissione UE degli Stati membri e degli organismi addetti al controllo.

Da segnalare che se l'installatore o il fabbricante del componente di sicurezza non rispettano gli obblighi previsti nell'art. 6, i medesimi si trasferiscono in capo a chi immette i prodotti sul mercato; tali obblighi gravano anche su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale.

L'articolo 7 detta la normativa sulla marcatura CE, costituita dalle iniziali "CE". Come previsto anche in altri casi, la marcatura deve essere apposta in modo chiaro e ben visibile e quindi - con riferimento agli ascensori - all'interno della cabina e, per quanto riguarda i componenti di sicurezza, su ciascuno di essi. In caso di violazione di questa disposizione, il Ministero dell'industria (ora dello sviluppo economico) deve fissare le condizioni necessarie per far cessare l'infrazione. Se questa persiste, lo stesso Ministero detta le misure per limitare o vietare la commercializzazione del componente di sicurezza o ad impedire l'utilizzo dell'ascensore.

Ai Ministeri dell'industria (ora dello sviluppo economico) e del lavoro, che intervengono a campione o su segnalazione in coordinamento permanente per evitare duplicazioni di controlli, l'articolo 8 demanda il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. Per gli accertamenti di carattere tecnico tali amministrazioni si avvalgono dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici tecnici dello Stato.

Nel caso di accertamento di ascensori o componenti di sicurezza non corrispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza, gli organismi di vigilanza ne danno comunicazione ai Ministeri dell'industria e del lavoro. Il Ministero dell'industria, ove constati che un ascensore o un componente di sicurezza - pur munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione - causa pericolo alla sicurezza e alla salute di persone o beni, dopo una verifica dei rischi, ordina il ritiro temporaneo dei beni dal mercato e il divieto della loro utilizzazione. Della questione viene informata la Commissione europea, in particolare distinguendo i casi in cui il provvedimento deriva da "non conformità ai requisiti di sicurezza" dai casi di applicazione non corretta delle norme tecniche nazionali o di loro lacuna. Dopo la procedura di accertamento svolta dalla Commissione europea, i provvedimenti provvisori vengono definitivamente confermati, modificati o revocati.

Gli oneri derivanti dal ritiro dal mercato degli ascensori o dei componenti di sicurezza sono a carico dell'installatore dell'impianto o del fabbricante dei componenti di sicurezza.

Le norme relative agli organismi di certificazione sono contenute nell'articolo 9. Si tratta degli organismi che possono espletare le procedure di valutazione di conformità degli impianti e dei componenti di sicurezza prescritti all'articolo 6. Essi sono autorizzati e notificati secondo le procedure descritte dal comma 6 del presente articolo e dall'art. 10. Anche gli organismi notificati dagli altri Paesi dell'Unione possono procedere alle verifiche di conformità degli impianti prodotti e commercializzati in Italia, secondo il principio della libera circolazione dei beni e servizi all'interno dell'Unione.

Gli organismi di certificazione, per ottenere l'autorizzazione, devono essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'allegato VII, tra cui l'indipendenza dell'organismo rispetto al produttore e all'installatore. Altri requisiti, come per esempio l'iscrizione alla camera di commercio, sono prescritti dal decreto del Ministro dell'industria 22 marzo 1993 (Determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo dei dispositivi di protezione individuale), che indica anche la documentazione necessaria per richiedere l'autorizzazione.

A carico dei diversi soggetti sono posti gli oneri dei procedimenti:

§      le spese relative all'istruttoria per la concessione dell'autorizzazione sono a carico dei richiedenti;

§      le spese relative alla certificazione del tipo o del modello o del sistema di qualità sono a carico dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del componente di sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione;

§      le spese relative alla certificazione del singolo ascensore, secondo gli allegati VI e X, sono a carico dell'installatore.

Per assicurare l’omogeneità dell'attività di certificazione il Ministero dell'industria e quello del lavoro determinano i necessari indirizzi. Inoltre, le due amministrazioni, che operano in coordinamento tra loro, vigilano sull'attività degli organismi autorizzati, con la possibilità di effettuare anche ispezioni per accertare la permanenza dei requisiti nel tempo e il regolare svolgimento delle procedure.

Al Ministero dell'industria sono affidati, tramite il Ministero degli affari esteri, compiti di comunicazione alla Commissione dell'Unione europea delle notizie relative agli organismi autorizzati. Il Ministero dell'industria cura, inoltre, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati.

Il Ministero dell'industria, infine, revoca l'autorizzazione nel caso in cui l'organismo di certificazione non soddisfi più i requisiti richiesti.

L'articolo 10 detta norme relative agli organismi di certificazioni operanti e autorizzati in via provvisoria. Questi, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DPR, richiedono all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria la conferma dell'autorizzazione, indicando le eventuali modificazioni intervenute nella struttura dell'organismo e completando la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione definitiva previsto, ai sensi dell'articolo 9, entro 90 giorni.

Le norme relative alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi sono contenute nel Capo II del regolamento. In particolare l'articolo 11 nedefinisce il campo di applicazione che comprende gli ascensori e i montacarichi in servizio privato, ad esclusione di quelli: per miniere; con corsa inferiore a 2 m; azionati a mano; non installati stabilmente; con portata pari o inferiore a 25 kg se si tratta di montacarichi.

Ai sensi dell’articolo 12 la messa in esercizio di ascensori in servizio privato e di montacarichi è soggetta a comunicazione al comune competente che deve essere effettuata entro il termine di 10 giorni dalla data di dichiarazione di conformità CE dell’impianto di cui all’art. 6, co. 5, lett. a) del DPR.

La comunicazione deve indicare:

§      l’indirizzo dello stabile in cui l’impianto è istallato;

§      la velocità, la portata, la corsa, il numero di fermate e il tipo di azionamento,

§      il nominativo o la ragione sociale dell’installatore, se si tratta di ascensore, o del costruttore se si tratta di montacarichi;

§      la copia della citata dichiarazione di conformità;

§      l’indicazione della ditta incaricata della manutenzione, che risulti abilitata ai sensi della legge 46/90[6];

§      l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche dell’impianto previste dall’articolo 13 ,comma 1.

L’ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla comunicazione, assegna all’impianto un numero di matricola che viene comunicato al proprietario o al suo legale rappresentante e di cui viene informato anche il soggetto incaricato delle verifiche periodiche. La comunicazione al comune è prevista anche nel caso in cui siano apportate modifiche costruttive all’impianto, previo adeguamento dell’impianto - relativamente alle parti sostituite o modificate - alle disposizioni del presente regolamento .

Le verifiche periodiche cui devono essere sottoposti gli impianti, sono disciplinate dall'articolo 13.

Alle verifiche di impianti installati presso stabilimenti industriali o aziende agricole provvedono ogni due anni, per mezzo di personale fornito di laurea in ingegneria, l’Azienda sanitaria locale ovvero l'ARPA (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), quando le leggi regionali di attuazione della legge 61/1994[7] assegnano ad essa tale competenza, e la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Qualora i predetti organismi non vi provvedano entro i termini prescritti, le verifiche sono effettuate, su incarico del proprietario o del legale rappresentante, da un organismo di certificazione notificato ai sensi del presente regolamento.

Al proprietario e alla ditta incaricata della manutenzione viene rilasciato dal soggetto che ha effettuato la verifica il relativo verbale. L’esito, qualora risulti negativo, deve essere comunicato all’ufficio comunale competente.

Le verifiche periodiche sono finalizzate all’accertamento dell’efficienza delle parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto, nonché del funzionamento regolare dei dispositivi di sicurezza e dell’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite precedentemente. L’esecuzione di dette operazioni spetta all’incaricato della manutenzione dell’impianto.

I mezzi e gli aiuti necessari all’effettuazione delle verifiche sono forniti dal proprietario dell’impianto o dal suo legale rappresentante.

Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri possono provvedere autonomamente alle verifiche dei propri impianti. In tal caso l’eventuale esito negativo della verifica deve essere trasmesso al competente ufficio tecnico dell’amministrazione che dispone il fermo dell’impianto

Il regolamento, all’articolo 14, prevede anche verifiche straordinarie effettuate a seguito di verbali di verifiche periodiche con esito negativo. In tal caso l’ufficio comunale competente dispone il fermo dell’impianto fino alla data di verifica straordinaria con esito positivo.

Le predette verifiche sono effettuate dai soggetti indicati dall'articolo 13 su richiesta del proprietario, avanzata successivamente alla rimozione delle cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica periodica. La verifica straordinaria è prevista, altresì, in caso di incidente di rilievo, anche se non seguito da infortunio.

Nel caso siano apportate all’impianto le modifiche costruttive individuate all’art. 2, co. 1, lett. i), del DPR (si tratta di verifiche non rientranti nell'ordinaria e straordinaria manutenzione) la verifica straordinaria viene eseguita dagli organismi indicati all'art. 13.

Le spese della verifica straordinaria sono poste a carico del proprietario dello stabile in cui è installato l'impianto. Infine, anche per quanto riguarda la verifica straordinaria, le amministrazioni aventi propri ruoli di ingegneri vi possono provvedere autonomamente.

Per quanto concerne la manutenzione degli impianti l’articolo 15 stabilisce che debba essere affidata dal proprietario a persona munita di certificato di abilitazione, o ad una  ditta specializzata, ovvero ad un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente.

Il certificato di abilitazione richiesto viene rilasciato dal prefetto a seguito di esito positivo di una prova teorico-pratica da sostenersi davanti ad apposita commissione d’esame ai sensi degli articoli 6-10 del DPR 1767/1951, che non vengono abrogati dal DPR 162/1999.

All’incaricato della manutenzione compete anche la manovra di emergenza che, comunque, può essere effettuata anche da personale di custodia opportunamente istruito.

Le operazioni cui provvede periodicamente il manutentore sono le seguenti:

§      verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici;

§      verifica dello stato di conservazione di funi e catene;

§      operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti.

Inoltre il manutentore, almeno ogni sei mesi per gli ascensori e un anno per i montacarichi provvede:

§      a verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;

§      a verificare minuziosamente le funi, le catene e i relativi attacchi;

§      a verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza del collegamento con la terra;

§         ad annotare i risultati delle precedenti verifiche su un apposito libretto (cfr. art. 16).

Alle riparazioni o sostituzioni provvedono prontamente  il proprietario o il suo legale rappresentante

Nel caso in cui rilevi un pericolo in atto, il manutentore è tenuto a fermare l’impianto fino ad avvenuta riparazione, e ad informarne immediatamente non solo il proprietario ma anche il soggetto incaricato delle verifiche periodiche.

I verbali delle verifiche, sia straordinarie che periodiche, e gli esiti delle visite di manutenzione sono annotati ai sensi dell'articolo 16 in un apposito librettonel quale è contenuta anche copia delle dichiarazioni di conformità CE e delle comunicazioni del proprietario al competente ufficio comunale, nonché quelle di tale ufficio al proprietario  relative al numero di matricola assegnato all’impianto.

In occasione delle verifiche previste o in caso di controllo dell’impianto ai sensi dell’art. 8, co. 1, del decreto, il proprietario deve assicurare la disponibilità del libretto.

E' cura del proprietario provvedere all’esposizione in ogni cabina delle avvertenze d’uso e di una targa recante le seguenti indicazioni:

§      soggetto incaricato delle verifiche periodiche;

§      installatore e numero di fabbricazione;

§      numero di matricola;

§      portata complessiva in Kg;

§      numero massimo di persone.

L’articolo 17 fissa il divieto dell’uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di 12 anni non accompagnati da persone di età superiore, nonché degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alle persone con ridotta funzionalità degli arti e ai minori di 12 anni anche se accompagnati. Inoltre, viene confermato il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni nei lavori di manovra.

Relativamente alle procedure di certificazione e/o di attestazione finalizzate alla marcatura CE, l’articolo 18 rinvia alla legge comunitaria 1994 (legge 6 febbraio 1996, n. 52) e in particolare all’articolo 47, le cui disposizioni dovranno essere applicate a disciplina di dette procedure.

Infine l’articolo 19 recantenorme transitoriestabilisce che, fatti salvi i requisiti essenziali di sicurezza conformi alla norma comunitaria identificati dall’art. 3 del DPR, fino al 30 giugno 1999 è consentita la commercializzazione e la messa in servizio degli ascensori, nonché dei componenti di sicurezza, conformi alle norme vigenti fino all’entrata in vigore del presente regolamento.

Per quanto riguarda gli impianti sprovvisti - alla data di entrata in vigore del regolamento - della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio prevista dalla legge 1415/1942, nonché gli impianti conformi alle norme di sicurezza vigenti fino all'entrata in vigore del presente regolamento, il DPR riconosce la loro legittima messa in servizio nel caso di invio da parte del proprietario o del suo legale rappresentante al competente ufficio comunale - entro il 30 giugno 2001 - dell’esito positivo del collaudo effettuato ai sensi delle norme vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento.

Il collaudo deve essere stato effettuato:

§      dagli organismi competenti ai sensi della L. 1415/1942 e dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

§      da uno degli organismi di certificazione individuati secondo le procedure di cui all’art. 9 del regolamento;

§      dall’installatore avente il proprio sistema di qualità certificato ai sensi del presente regolamento;

§      mediante autocertificazione dell’installatore, corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all’albo .

Una copia della documentazione di collaudo deve essere inviata dal proprietario all’organismo già competente per il collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415[8].

 


Contenuto del provvedimento

Articolo 1 - Finalità

L’articolo 1 illustra le finalità dello schema in esame che consistono  nell’adeguare, attraverso opportune modifiche, il DPR 30 aprile 1999, n. 162, di attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, alle disposizioni introdotte dalla direttiva 2006/42/CE (c.d. nuova direttiva “macchine”) limitatamente alla parte che modifica la citata direttiva 95/16/CE (comma 1).

Per l’adozione di successive modifiche da apportare agli allegati al citato DPR 162 in attuazione di direttive comunitarie il comma 2 rinvia, ai sensi dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), a decreti del Ministro dello sviluppo economico.

 

La legge 11/2005 all’articolo 13 (in materia di adeguamenti tecnici) prevede che il Governo, nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato, dia attuazione in via amministrativa alle norme comunitarie non autonomamente applicabili che modifichino caratteristiche di ordine tecnico e modalità esecutive di direttive già recepite nell’ordinamento nazionale; l’attuazione avviene, in particolare, con decreto del Ministro competente ed è previsto altresì l’obbligo di comunicazione dell’adozione di tali atti al Dipartimento per le politiche comunitarie (comma 1)[9]. Circa l’attuazione da parte delle regioni (nelle materie di propria competenza legislativa), è previsto un potere sostitutivo dello Stato nel caso di inerzia di queste, con modalità analoghe a quelle previste per la mancata attuazione delle ordinarie direttive (comma 2).


Articolo 2 - Modifiche all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

L’articolo 2 novella l’articolo 1 del DPR 162/1999 ridefinendo l’ambito di applicazione del provvedimento in coerenza con la nuova disciplina comunitaria prevista dalla direttiva 2006/42/CE (nuova direttiva “macchine”).

In particolare si interviene sui comma 2 e 3.

Nel comma 2 del testo, così come novellato, tra gli apparecchi che rientrano nel campo di applicazione del provvedimento non sono più contemplati gli ascensori a pantografo.

In relazione al comma 2 si segnala che nel testo (allegato allo schema in esame) predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, a scopo meramente collaborativo (di seguito Testo B), sulla base delle osservazioni formulate dalla Conferenza Unificata, il termine “ascensore” è sostituito dall’espressione “apparecchi di sollevamento”. Pertanto si prevede che rientrino nel campo di applicazione del regolamento gli “apparecchi di sollevamento” che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.

Il comma 3 esclude dal campo di applicazione del regolamento, rispetto alla normativa vigente, anche gli apparecchi di sollevamento aventi una velocità di discesa minore o uguale a 0,15 m/s nonché le scale mobili e i marciapiedi mobili.

Si consideri tuttavia che il Capo II si applica anche ai suddetti apparecchi di sollevamento aventi una velocità di discesa minore o uguale a 0,15 m/s, in servizio privato. Al comma 3 in esame sarebbe quindi opportuno sostituire l’alinea con la seguente: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:”.

 

Di seguito si riporta un prospetto recante, con riferimento all’articolo 1 del regolamento, il testo a fronte tra il DPR 162/1999 in vigore, il DPR come modificato dallo schema approvato dal Consiglio dei ministri e il DPR come modificato dal testo predisposto sulla base del parere della Conferenza Unificata a fini meramente collaborativi.

Analogo testo a fronte verrà riportato nelle schede successive relative agli altri articoli del regolamento novellati.

 

 

DPR 162/1999
(testo vigente)

DPR 162/1999
(come modificato dallo schema deliberato dal Consiglio dei ministri)

DPR 162/1999
(come modificato dallo schema predisposto a fini meramente collaborativi sulla base del parere della Conferenza Unificata)

 

 

 

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente rego­lamento si applicano agli ascensori, in servizio permanen­te negli edifici e nelle costru­zioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascen-sori ed elencati nell'allegato IV.

1. Identico.

1. Identico.

2. Rientrano nel campo di appli­cazione del presente regolamen­to gli ascensori a pantografo e gli altri ascensori che si spo­stano lungo un percorso perfet­tamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.

2. Gli ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'appli­cazione del presente rego-lamento.

2. Gli apparecchi di solle­vamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applica-zione del presente regolamento.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

3. Identico:

3. Identico:

 

a) gli apparecchi di solle­vamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;

a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;

 

b) gli ascensori da cantiere [vedi lett. h) del testo vigente];

b) gli ascensori da cantiere [vedi lett. h) del testo vigente];

a) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone;

c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;

c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;

b) gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;

d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;

 

e) gli apparecchi di solleva­mento dai quali possono essere effettuati lavori;

e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;

c) gli ascensori al servizio di pozzi miniera;

f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

d) gli elevatori di scenotecnica;

g) gli apparecchi di solle­vamento destinati al solleva­mento di artisti durante le rappresentazioni;

g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresen-tazioni;

e) gli ascensori installati in mezzi di trasporto;

h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;

h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;

f) gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro;

i) gli apparecchi di solle­vamento collegati ad una mac-china e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manu­tenzione e ispezione delle macchine;

i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e de­stinati esclusivamente all'acces­so ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispe­zione delle macchine;

g) i treni a cremagliera;

l) i treni a cremagliera;

l) i treni a cremagliera;

 

m) le scale mobili e i marciapiedi mobili;

m) le scale mobili e i marciapiedi mobili;

h) gli ascensori da cantiere [vedi lett. b) degli altri due testi];

 

 


 

Articolo 3 - Modifiche all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

L’articolo 3 modifica l’articolo 2 del regolamento, relativo alle definizioni, al fine di renderle maggiormente coerenti con la nuova disciplina comunitaria di cui alla direttiva 2006/42/CE.

 

Le novità introdotte riguardano in particolare le definizioni di:

§      ascensore (lettera a)), considerato non più “apparecchio a motore” bensì “apparecchio di sollevamento”. In tale definizione si fa riferimento a “supporto del carico” in luogo di “cabina” (cfr. infra);

Andrebbe considerata l’opportunità di specificare che si tratta di un “apparecchio di sollevamento a motore”.

§      montacarichi (lettera b)), considerato non più “apparecchio a motore” bensì “apparecchio di sollevamento a motore”. Anche in questo caso il termine di “cabina” viene sostituito con l’espressione “supporto del carico”;

§      supporto del carico (lettera b-bis)): “la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle”. Tale definizione non è presente nel testo in vigore del DPR 162/1999;

§      messa in esercizio (lettera h)), che viene definita come la prima utilizzazione non solo dell’ascensore o del componente di sicurezza ma anche (ciò non figura nel testo vigente) del montacarichi o dell’apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;

§      modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione (lettera i)). La modifica riguarda esclusivamente la sostituzione del termine “cabina” con l’espressione “supporto del carico”;

§      ascensori e montacarichi in servizio privato (lettera m)): “gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s [il riferimento a tali apparecchi è stata aggiunta dallo schema] installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico”.

 

Si segnala che nel testo B allegato allo schema, recependo una proposta di modifica della Conferenza Unificata, la definizione di commercializzazione non è più unica, ma viene scissa in due definizioni, una relativa specificamente alla “commercializzazione di un ascensore” (lettera e): “ha luogo allorché l’installatore mette per la prima volta l’ascensore a disposizione dell’utente”) e l’altra alla “commercializzazione di un componente di sicurezza” (lettera f): “la prima immissione sul mercato dell’Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego”).

Inoltre nel testo B con riferimento alla definizione di “messa in esercizio” si ripristina quanto previsto dal testo vigente del DPR 162/1999; anche tale modifica recepisce una proposta di modifica della Conferenza Unificata.

 

 

DPR 162/1999
(testo vigente)

DPR 162/1999
(come modificato dallo schema deliberato dal Consiglio dei ministri)

DPR 162/1999
(come modificato dallo schema predisposto a fini meramente collaborativi sulla base del parere della Conferenza Unificata)

 

 

 

Art. 2

(Definizioni)

Art. 2

(Definizioni)

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1. Identico.

1. Identico.

a) ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno;

a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:

1) di persone,

2) di persone e cose,

3) soltanto di cose, se il sup­porto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:

1) di persone,

2) di persone e cose,

3) soltanto di cose, se il sup­porto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

b) montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno;

b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 Kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 Kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

 

b-bis) supporto del carico: la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;

c)supporto del carico: la parte dell'ascensore o del monta­carichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;

c) installatore dell'ascensore: il responsabile della progetta­zione, della fabbricazione, del­l'installazione e della commer­cializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

c) installazione dell’ascensore: il responsabile della progetta­zione, della fabbricazione, del­l’installazione e della commer­cializzazione dell’ascensore, che appone la marcature CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

d) installazione dell’ascensore: il responsabile della progetta­zione, della fabbricazione, de­ll’installazione e della commer­cializzazione dell’ascensore, che appone la marcature CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

d) commercializzazione: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;

d) commercializzazione: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;

e) commercializzazione di un ascensore: ha luogo allorché l’installatore mette per la prima volta l’ascensore a disposizione dell’utente;

 

 

f) commercializzazione di un componente di sicurezza: la prima immissione sul mercato dell’Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;

e) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;

e) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;

g) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;

f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbrica­zione dei componenti di sicu­rezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbrica­zione dei componenti di sicu­rezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

h) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbrica­zione dei componenti di sicu­rezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

g) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requi­siti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascen­sore modello e quelli derivati dallo stesso. È permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispo­sitivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;

g) identica;

i) identica;

h) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza;

h) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore, del montacarichi, dell'apparecchio di solleva­mento rispondente alla defini­zione di ascensore la cui velo­cità di spostamento non supe-ra 0,15 m/s o del componente di sicurezza;

l) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza;

i) modifiche costruttive non rien-tranti nell'ordinaria o straordi-naria manutenzione, in part­icolare:

i) identica:

m) identica:

1) il cambiamento della velocità;

1) identico;

1) identico;

2) il cambiamento della portata;

2) identico;

2) identico;

3) il cambiamento della corsa;

3) identico;

3) identico;

4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;

4) identico;

4) identico;

5) la sostituzione del macchi­nario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;

5) la sostituzione del macchi-nario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;

5) la sostituzione del macchi­nario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;

l) norme armonizzate: le dispo­sizioni di carattere tecnico adot­tate dagli organismi di norma­zione europea su mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comuni­tà europee e trasposte in una norma nazionale;

l) identica;

n) identica;

m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

 

 


 

Articolo 4 - Modifiche all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

 

L’articolo 4 modifica l’articolo 11 del DPR 162/1999 che definisce il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Capo II del regolamento (relative agli ascensori e montacarichi in servizio privato), al fine di adeguarlo alla nuova disciplina comunitaria.

Le modifiche all’articolo 11 comportano l’estensione delle disposizioni del suddetto Capo, già riguardanti gli ascensori e i montacarichi in servizio privato, anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento è inferiore o uguale a 0,15 m/s (in servizio privato).

Vengono peraltro confermate specifiche esclusioni dal campo di applicazione (comma 2).

 

 

DPR 162/1999
(testo vigente)

DPR 162/1999
(come modificato dallo schema deliberato dal Consiglio dei ministri)

DPR 162/1999
(come modificato dallo schema predisposto a fini meramente collaborativi sulla base del parere della Conferenza Unificata)

 

 

 

Art. 11

(Ambito di applicazione)

Art. 11

(Ambito di applicazione)

Art. 11

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato. Le disposizioni del pre­sente capo si applicano anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.

2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori e montacarichi:

2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di solleva­mento rispondenti alla defini­zione di ascensore la cui velo­cità di spostamento non supera 0,15 m/s:

2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:

a) per miniere e per navi;

a) identica;

a) identica;

b) aventi corsa inferiore a 2 m;

b) identica;

b) identica;

c) azionati a mano;

c) identica;

c) identica;

d) che non sono installati sta­bilmente;

d) identica;

d) identica;

e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

e) identica.

e) identica.

 

 

Articolo 5 - Modifiche all’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

L’articolo 5 modifica l’articolo 12 del DPR 162/1999 relativo alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato.

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 12 (nel testo vigente) la messa in esercizio di montacarichi e di ascensori inservizio privato è soggetta a comunicazione al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente e deve essere effettuata entro il termine di 10 giorni dalla data di dichiarazione di conformità CE dell’impianto di cui all’art. 6 , co. 5, lett. a) del DPR.

La comunicazione deve indicare:

a)       l’indirizzo dello stabile in cui l’impianto è istallato;

b)       la velocità, la portata, la corsa, il numero di fermate e il tipo di azionamento;

c)       il nominativo o la ragione sociale dell’installatore, se si tratta di ascensore, o del costruttore se si tratta di montacarichi;

d)       la copia della citata dichiarazione di conformità;

e)       l’indicazione della ditta incaricata della manutenzione, che risulti abilitata ai sensi della legge 46/1990;

f)         l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche dell’impianto previste dall’art. 13, comma 1 (comma 2).

L’ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla comunicazione, assegna all’impianto un numero di matricola che viene comunicato al proprietario o al suo legale rappresentante e di cui viene informato anche il soggetto incaricato delle verifiche periodiche (comma 3).

La predetta comunicazione al comune è prevista anche nel caso in cui siano apportate modifiche costruttive all’impianto, previo adeguamento dell’impianto relativamente alle parti sostituite o modificate alle disposizioni del presente regolamento (comma 4).

È vietato porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, o aggiornate le comunicazioni previste dal presente articolo (comma 5).

Spetta al comune ordinare l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal DPR, ferme restando le funzioni di controllo in capo agli organi competenti e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore (comma 6).

In caso di inosservanza degli obblighi imposti dal DPR, gli organi preposti al controllo sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al comune competenti (comma 7).

 

In coerenza con quanto previsto dall’articolo 11 come novellato (cfr. supra), la disciplina dell’articolo 12 viene estesa alla messa in esercizio di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento è inferiore o uguale a 0,15 m/s, in servizio privato.

Inoltre in più parti dell’articolo si fa riferimento al decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine (decreto legislativo n. 17/2010, come precisato nel testo B allegato allo schema). In particolare al comma 2, in riferimento alla dichiarazione di conformità CE dell’impianto, dalla quale decorrono i 10 giorni previsti per l’invio della comunicazione (alinea) e di cui una copia deve essere allegata alla stessa comunicazione (lettera d)), si rinvia, oltre che all’articolo 6, comma 5, del DPR 162/1992 (come già previsto dal testo vigente), anche all’articolo 3, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17. Inoltre alla lettera c) del suddetto comma 2, nel prevedere tra le indicazioni contenute obbligatoriamente nella comunicazione il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell’apparecchio di sollevamento sopra indicato, si fa riferimento all’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17.

 

L’articolo 3 del D.Lgs. 17/2010, in attuazione della citata direttiva, dispone che possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del medesimo decreto legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone nonché degli animali domestici o dei beni, quando sono installate in modo idoneo, mantenute in efficienza e utilizzate in conformità alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili. Inoltre attribuisce ai fabbricanti la responsabilità di attestare la conformità delle macchine alla direttiva e di apporre la marcatura “CE”.

In particolare il comma 3 stabilisce che il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina, si accerta che tale macchina soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I al D.Lgs, e che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile. Inoltre è tenuto: a fornire in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni; ad espletare le procedure di valutazione della conformità ai sensi dell’art. 9; a redigere la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A accertandosi che la stessa accompagni la macchina (lettera e) citata); ad apporre la marcatura CE ai sensi dell'art. 12.

 

Si consideri inoltre che lo schema, alla lettera e), con riferimento all’indicazione della ditta abilitata cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto, mantiene il riferimento alla legge 46/1990[10] per quanto riguarda la disciplina relativa all’abilitazione.

Al riguardo si ricorda che la suddetta legge è stata abrogata, ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16, dal comma 1 dell’articolo 3 del DL 300/2006, come modificato dalla relativa legge di conversione n. 17/2007, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22 gennaio 2008, n. 37[11] che è subentrato alla disciplina della stessa legge. Tra gli articoli abrogati rientrano quindi anche gli articolo 2 e 3 che individuano i soggetti abilitati all’installazione, trasformazione, ampliamento e a manutenzione degli impianti e ne definiscono i requisiti tecnico-professionali richiesti.

In considerazione di ciò, nel testo B allegato allo schema, recependo una proposta di modifica della Conferenza Unificata, si aggiorna il riferimento normativo richiamando il suddetto DM 22 gennaio 2008, n. 37.

 

 

DPR 162/1999
(testo vigente)

DPR 162/1999
(come modificato dallo schema deliberato dal Consiglio dei ministri)

DPR 162/1999
(come modificato dallo schema predisposto a fini meramente collaborativi sulla base del parere della Conferenza Unificata)

 

 

 

Art. 12

(Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato)

Art. 12

(Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato)

Art. 12

(Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato)

1. È soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per terri­torio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.

1. È soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per terri­torio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.

1. È soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per terri­torio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.

2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), contiene:

2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all’arti­colo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo che rece­pisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, contiene:

2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, del presente rego­lamento ovvero all’articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, contiene:

a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;

a) identica;

a) identica;

b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;

b) identica;

b) identica;

c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'a-scensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi dell'arti­colo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'a­scensore o del fabbricante del montacarichi o dell’apparec­chio di sollevamento rispon­dente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'a-scensore o del fabbricante del montacarichi o dell’apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5;

d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'arti­colo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo che rece-pisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente rego­lamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;

e) identica;

e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;

f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'im-pianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.

f) identica.

f) identica.

3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rap-presentante dandone conte­stualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

3. Identico.

3. Identico.

4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo adegua­mento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regola­mento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

4. Identico.

4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), il proprietario, previo ade­guamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

5. È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.

5. Identico.

5. Identico.

6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.

6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore e/o del fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inos­servanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.

6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore e/o del fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inos­servanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.

7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune terr­itorialmente competente dell'i­nosservanza degli obblighi impo­sti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.

7. Identico.

7. Identico.

 

 


 

Articolo 6 - Modifiche all’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

L’articolo 6 apporta un’unica modifica all’articolo 14 del DPR 162/1999, consistente nella sostituzione, al comma 2, della parola “ascensore” con la parola “impianto”.

 

Si ricorda che l’articolo 14 che disciplina le verifiche straordinarie (cfr. quadro normativo) al comma 2 stabilisce che in caso di incidente di rilievo, anche se non seguito da infortuni, per la rimessa in servizio dell'ascensore è necessaria una verifica straordinaria con esito positivo.

 

 

DPR 162/1999
(testo vigente)

DPR 162/1999
(come modificato dallo schema deliberato dal Consiglio dei ministri)

DPR 162/1999
(come modificato dallo schema predisposto a fini meramente collaborativi sulla base del parere della Conferenza Unificata)

 

 

 

Art. 14

(Verifiche straordinarie)

Art. 14

(Verifiche straordinarie)

Art. 14

(Verifiche straordinarie)

1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favo­revole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richie­sta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica.

1. Identico.

1. Identico.

2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il pro­prietario o il suo legale rappre-sentante danno immediata notizia al competente ufficio co-munale che dispone, immedia­tamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'ascensore, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 1.

2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il pro­prietario o il suo legale rappre­sentante danno immediata notizia al competente ufficio co­munale che dispone, immedia­tamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'impianto, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 1.

2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il pro­prietario o il suo legale rappre­sentante danno immediata notizia al competente ufficio co­munale che dispone, immedia-tamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'impianto, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 1.

3. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), la verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1.

3. Identico.

3. Identico.

4. Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.

4. Identico.

4. Identico.

5. Nell'ipotesi prevista dall'ar­ticolo 13, comma 5, le amministrazioni statali possono provvedere alla verifica straor­dinaria avvalendosi degli inge­gneri dei propri ruoli.

5. Identico.

5. Identico.

 

Si segnala che nel Testo B allegato allo schema, recependo una proposta di modifica della Conferenza Unificata, l’articolo in commento (che in tale testo diventa pertanto l’articolo 7) è preceduto da un articolo 6 recante modifiche all’articolo 13 del DPR 162/1999 disciplinante le verifiche periodiche.

La modifica consiste nella sostituzione delle parole “degli ascensori e montacarichi” con le parole “degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s”. In sostanza, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 11 del regolamento come novellato (cfr. supra), la disciplina dell’articolo 13 viene estesa alla verifica periodica di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento è inferiore o uguale a 0,15 m/s.

 

DPR 162/1999
(testo vigente)

DPR 162/1999
(come modificato dallo schema deliberato dal Consiglio dei ministri)

DPR 162/1999
(come modificato dallo schema predisposto a fini meramente collaborativi sulla base del parere della Conferenza Unificata)

 

 

 

Art. 13

(Verifiche periodiche)

Art. 13

(Verifiche periodiche)

Art. 13

(Verifiche periodiche)

1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l’azienda sanitaria locale competente per territorio, ov­vero, l’ARPA, quando le dispo­sizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Mini­stero del lavoro e della previ­denza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all’allegato VI o X.

1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei monta­carichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l’azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l’ARPA, quan­do le disposizioni regionali di attua­zione della legge 21 gen­naio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonché, gli organismi di certi­ficazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all’allegato VI o X.

 

2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l’esito al com­petente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.

2. Identico.

2. Identico.

3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolar­mente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della veri­fica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.

3. Identico.

3. Identico.

4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'im­pianto.

4. Identico.

4. Identico.

5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici pos­sono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il ver­bale della verifica, ove negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico dell'ammini­strazione che dispone il fermo dell'impianto.

5. Identico.

5. Identico.

6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.

6. Identico.

6. Identico.


 

Articolo 7 - Modifiche all’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

L’articolo 7[12]modifica l’articolo 15 del DPR 162/1999 concernente la manutenzione degli impianti (cfr. quadro normativo).

Si tratta, come per gli artt. 6 e 9 dello schema, di modifiche esclusivamente di carattere definitorio.

Infatti al comma 1 del suddetto articolo 15 si provvede alla sostituzione delle parole “degli ascensori e montacarichi” con le parole “degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s”.

Al comma 4 del citato articolo 15 la modifica consiste nella sostituzione della parola “ascensori” con le parole “ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s”.

In sostanza, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 11 del regolamento come novellato (cfr. supra), la disciplina dell’articolo 15 viene estesa alla manutenzione di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento è inferiore o uguale a 0,15 m/s.

 

 

DPR 162/1999
(testo vigente)

DPR 162/1999
(come modificato dallo schema deliberato dal Consiglio dei ministri)

DPR 162/1999
(come modificato dallo schema predisposto a fini meramente collaborativi sulla base del parere della Conferenza Unificata)

 

 

 

Art. 15

(Manutenzione)

Art. 15

(Manutenzione)

Art. 15

(Manutenzione)

1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manu­tenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montaca­richi a persona munita di certifi­cato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un opera­tore comunitario dotato di spe­cializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato.

1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manu­tenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di solleva­mento rispondenti alla defini­zione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s a persona munita di certificato di abili­tazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comuni­tario dotato di specializzazione equivalente che debbono prov­vedere a mezzo di personale abilitato.

Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico - pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commis­sione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10  del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manuten­zione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s a persona munita di certi-ficato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un opera­tore comunitario dotato di spe-cializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato.

Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico - pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commis­sione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10  del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emer­genza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.

2. Identico.

2. Identico.

3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:

3. Identico:

3. Identico:

a) a verificare il regolare funzio­namento dei dispositivi mecca­nici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;

a) identica;

a) identica;

b) a verificare lo stato di conser­vazione delle funi e delle catene;

b) identica;

b) identica;

c) alle operazioni normali di puli­zia e di lubrificazione delle parti.

c) identica.

c) identica.

4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all'anno per i montacarichi:

4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno una volta all'anno per i montacarichi:

4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno una volta all'anno per i montacarichi:

a) a verificare l'integrità e l'effi­cienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;

a) identica;

a) identica;

b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;

b) identica;

b) identica;

c) a verificare l'isolamento del-l'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;

c) identica;

c) identica;

d) ad annotare i risultati di que­ste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16.

d) identica.

d) identica.

5. Il manutentore promuove, al­tresì, tempestivamente la ripa-razione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.

5. Identico.

5. Identico.

6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.

6. Identico.

6. Identico.

7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

7. Identico.

7. Identico.

 

 


 

Articolo 8 - Modifiche all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

L’articolo 8[13], come i precedenti articoli 6 e 7 e il successivo articolo 9, introduce modifiche definitorie rese necessarie dalla direttiva 2006/42/CE.

Tuttavia in questo caso, come si evince dalla relazione illustrativa, si è preferito sostituire l’intero testo dell’articolo 16 del DPR 162/1999 “al fine di evitare un eccesso di interpolazioni con conseguente difficoltà di sistemazione del testo”.

Si ricorda brevemente che l’articolo 16 disciplina l’obbligo di annotazione dei verbali delle verifiche, sia straordinarie che periodiche, e degli esiti delle visite di manutenzione in un apposito libretto contenente anche copia delle dichiarazioni di conformità CE e delle comunicazioni del proprietario al competente ufficio comunale e di questo al proprietario relative al numero di matricola assegnato all’impianto (cfr. quadro normativo).

Il testo dell’articolo 16, così come novellato, al comma 1, con riferimento alla dichiarazione di conformità CE dell’impianto rinvia (analogamente all’articolo 12 del regolamento: cfr. supra), oltre che all’articolo 6, comma 5, del DPR 162/1999, anche all’articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/42/CE, vale a dire - come precisato nel testo B allegato allo schema - il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17.

Inoltre, con riferimento all’obbligo posto in capo al proprietario dell’impianto di assicurare la disponibilità del libretto in occasione delle verifiche previste o in caso di controllo – previsto dal comma 2 dell’articolo 16 - il testo novellato rinvia, oltre che all’art. 8, comma 1, del DPR 162/1999 (cfr. quadro normativo), anche all’articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/42/CE (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, come precisato nel testo B allegato allo schema).

L’articolo 6 del D.Lgs. 17/2010, che disciplina la sorveglianza del mercato, conferma al comma 1 le funzioni di sorveglianza per il controllo della conformità di macchine (e quasi-macchine) svolte dai Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro.

 

Nel comma 3 dell’articolo 16 la parola “cabina” viene sostituita da “supporto del carico”, ciò che consegue alle modifiche introdotte all’articolo 2 del regolamento relativo alle definizioni[14], mentre l’indicazione del numero massimo di persone, attualmente prevista tra le indicazioni da fornire obbligatoriamente nella targa apposta al supporto del carico, nel testo previsto dallo schema sembra lasciata ad una valutazione di opportunità.

 

DPR 162/1999
(testo vigente)

DPR 162/1999
(come modificato dallo schema deliberato dal Consiglio dei ministri)

DPR 162/1999
(come modificato dallo schema predisposto a fini meramente collaborativi sulla base del parere della Conferenza Unificata)

 

 

 

Art. 16

(Libretto e targa)

Art. 16

(Libretto e targa)

Art. 16

(Libretto e targa)

1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie deb­bono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichia­razioni di conformità di cui all'articolo 6, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunica­zione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.

1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manuten­zione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legi­slativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comuni-cazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.

1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente rego­lamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del com­petente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.

2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1.

2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all’ar­ticolo 6, comma 1, del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.

2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regola-mento ovvero all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

3. In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:

3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:

3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:

a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;

a) identica,

a) identica,

b) installatore e numero di fabbricazione;

b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;

b) installatore/fabbricante e nu­mero di fabbricazione;

c) numero di matricola;

c) identica,

c) identica,

d) portata complessiva in chilogrammi;

d) identica,

d) identica,

e) numero massimo di persone.

e) se del caso, numero massimo di persone.

e) se del caso, numero massimo di persone.

 


 

Articolo 9 - Modifiche all’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

Anche l’articolo 9[15]dello schema introduce modifiche definitorie relative, in questo caso, all’articolo 17 del DPR 162/1999.

Tale articolo reca alcuni divieti tra i quali, al comma 1, rientra quello relativo all’uso degli ascensori e dei montacarichi da parte dei minori di 12 anni non accompagnati da persone di età più elevata.

 

Con la modifica apportata al comma 1 le parole ”degli ascensori e dei montacarichi” sono sostituite dalle seguenti: “degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s”.

In sostanza, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 11 del regolamento come novellato (cfr. supra), il divieto previsto dal comma 1 dell’articolo 17 viene estesa alla manutenzione di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento è inferiore o uguale a 0,15 m/s.

 

 

DPR 162/1999
(testo vigente)

DPR 162/1999
(come modificato dallo schema deliberato dal Consiglio dei ministri)

DPR 162/1999
(come modificato dallo schema predisposto a fini meramente collaborativi sulla base del parere della Conferenza Unificata)

 

 

 

Art. 17

(Divieti)

Art. 17

(Divieti)

Art. 17

(Divieti)

1. È vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.

1. È vietato l'uso degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento ri­spondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.

1. È vietato l'uso degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.

2. È, inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alla persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se accompagnati.

2. Identico.

2. Identico.

3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della tabella A annessa al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.

3. Identico.

3. Identico.

 

 


 

Articolo 10 - Modifiche all’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

L’articolo 10[16]aggiunge ulteriori commi all’articolo 18 del DPR 162/1999 che, come anticipato nel quadro normativo, rinvia alla legge comunitaria 1994 (legge 6 febbraio 1996, n. 52) e in particolare all’articolo 47, per quanto concerne le procedure di certificazione e/o di attestazione finalizzate alla marcatura CE e di autorizzazione degli organismi di certificazione, la vigilanza sugli organismi stessi, nonché l'effettuazione dei controlli sui prodotti.

 

In particolare l’articolo 47 della legge n. 52/1996, modificato dall’articolo 9 della legge 25/1999 (comunitaria 1998) ha disposto che le speserelative alle procedure di certificazione e/o attestazioneper l'apposizione del marcatura CE, nonché le spese conseguenti alle procedure di riesame delle istanze che vengono presentate per le stesse finalità, siano poste a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea, mentre le spese per le procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le proceduresuindicate sono a carico del richiedente. L'onere delle spese per i successivi controlli sugli organismi autorizzati è posto a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia di prodotti. I controlli possono avvenire anche con un esame a campione di prodotti certificati. I proventi derivanti sia dalle attività di certificazione e/o attestazione - qualora esse siano effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato - sia dall'attività di autorizzazione degli organismi di certificazione, dovranno essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), agli stati di previsione dei singoli ministeri interessati, sui capitoli di spesa (ora unità previsionali di base) relativi al funzionamento dei servizi finalizzati allo svolgimento delle attività di certificazione e di attestazione e alla effettuazione dei controlli successivi sul mercato da parte delle autorità competenti, anche attraverso l'acquisizione a titolo gratuito dei prodotti.

L'articolo 47, al comma 4, dispone, inoltre, che le tariffe relative alle attività di certificazione e/o attestazione e di autorizzazione degli organismi di certificazione, se effettuate da organi dell'amministrazione dello Stato, nonché le relative modalità di riscossione delle tariffe medesime e dei proventi a copertura delle spese destinate ai controlli previsti, siano determinate e aggiornate almenoogni due anni con uno o più decreti dei ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi effettivi dei servizi resi.

Il termine di emanazione dei decreti ministeriali di cui al comma 4 dell’art. 47 viene fissato in sessanta giorni dall’entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l’apposizione della marcatura CE. Richiamando quanto già disposto dall’art. 12 della legge 128/1998, il comma 6 dell’art. 47, così come modificato, stabilisce che, trascorso il predetto termine, si provvederà con un DPCM emanato di concerto con il Ministro del tesoro. Il comma specifica, inoltre, che le amministrazioni che risultano inadempienti sono tenute a fornire i dati di loro competenza.

Si ricorda che, con riferimento alle tariffe relative alle attività effettuate dal Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) finalizzate all'autorizzazione degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli stessi e all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del DPR 162/1999, è stato adottato il decreto interministeriale 13 febbraio 2004[17] (G.U. n. 84 del 9 aprile 2004).

 

Il nuovo comma 1-bis affida ad un decreto interministeriale, “da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”, la rideterminazione delle tariffe di cui al suddetto decreto interministeriale 13 febbraio 2004,nonché delle relative modalità di versamento. Stabilisce, inoltre, che tali tariffe siano aggiornate, con le stesse modalità, con cadenza almeno biennale sulla base del costo effettivi del servizio.

Sul piano della formulazione si osserva che nel testo dello schema si fa ancora riferimento al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anziché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali[18]. La denominazione corretta del Ministero è invece contenuta nel testo B allegato allo schema.

Si osserva inoltre che non appare corretto prevedere che il decreto di rideterminazione delle tariffe sia adottato “entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”. Poiché la disposizione del comma 1-bis novella l’articolo 18 del DPR 162/1999, tale formulazione lascerebbe intendere che il decreto di rideterminazione delle tariffe debba essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DPR 162/1999 e non – come invece dovrebbe essere - dall’entrata in vigore del DPR in esame che lo modifica.

In sostanza occorrerebbe sostituire le parole “dall’entrata in vigore del presente decreto” con le seguenti “dall’entrata in vigore del presente comma”; in alternativa, ancora meglio, la previsione sull’entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle tariffe andrebbe traslata in un apposito comma 2 dell’articolo 10 dello schema (e quindi espunta dal testo novellato del DPR 162/1999).

 

Ai sensi del comma 1-ter le somme derivanti dalle tariffe “di cui al comma 2” (rectius: “di cui al comma 1-bis”, come precisato nel testo B allegato allo schema) sono riattribuite agli stati di previsione dei Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro, limitatamente – con riferimento a quest’ultimo - alla parte di competenza relativa all’attività di sorveglianza di cui all’art. 8 del DPR 162/1999 (cfr. quadro normativo), sulla base di quanto stabilito dall’art. 2, commi da 615 a 617 della legge 244/2007 (finanziaria 2008)

Quanto alla legge finanziaria per il 2008 le richiamate disposizioni di cui ai commi da 615 a 617 prevedono il divieto di iscrizione di alcuni stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all’entrata autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nell’elenco 1 allegato alle legge finanziaria stessa, e l'istituzione di Fondi in cui confluiranno parte delle somme relative.

 

Il comma 1-quaterconferma la permanenza in vigore del citato DM 13 febbraio 2004 fino all’entrata in vigore del decreto con il quale si provvederà a rideterminare le tariffe previsto “dal comma 2” (rectius: “dal comma 1-bis”, come precisato nel testo B allegato allo schema).

 

 

DPR 162/1999
(testo vigente)

DPR 162/1999
(come modificato dallo schema deliberato dal Consiglio dei ministri)

DPR 162/1999
(come modificato dallo schema predisposto a fini meramente collaborativi sulla base del parere della Conferenza Unificata)

 

 

 

Art. 18

(Norma di rinvio)

Art. 18

(Norma di rinvio)

Art. 18

(Norma di rinvio)

1. Alle procedure relative all’attività di certificazione di cui all’articolo 6 e a quelle finaliz­zate alla autorizzazione degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all’effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell’articolo 47  della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

1. Identico.

1. Identico.

 

1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'en­trata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto intermini­steriale 13 febbraio 2004, e le relative modalità di versa-mento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto interministeriale 13 febbraio 2004, e le relative mo­dalità di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

 

1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008.

1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008.

 

1-quater. Il decreto inter­ministeriale 13 febbraio 2004, concernente "Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e dell'art. 47 della L. 6 febbraio 1996, n. 52" resta in vigore fino all'entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle tariffe previsto dal comma 2 del presente articolo.

1-quater. Il decreto intermini­steriale 13 febbraio 2004, concernente "Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamen­to, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e dell'art. 47 della L. 6 febbraio 1996, n. 52" resta in vigore fino all'entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle tariffe previsto dal comma 1-bis del presente articolo.

 


 

Articolo 11 - Modifiche all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

L’articolo 11[19]apporta le necessarie modifiche di carattere definitorio all’allegato I del DPR 162/1999 che fissa i Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza.

Le modifiche riguardano in particolare il punto 1.2 dell’allegato, disciplinante i requisiti della cabina.

Si ricorda che l’espressione “cabina” nell’articolato del regolamento viene sostituita con quella di “supporto del carico[20]. Conseguentemente, al punto 1.2 la voce “cabina” viene sostituita con “supporto del carico”, precisando che il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La parte sostanziale della norma, riguardante i requisiti della cabina, non viene modificata rispetto al testo vigente.

 


 

Articolo 12 - Disposizioni finanziarie

L’articolo 12[21]reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che l’attuazione del regolamento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 


 



[1]     Le norme da delegificare elencate nell'allegato I sono: la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni; il regolamento approvato con DPR 24 dicembre 1951, n. 1767; il regolamento approvato con DPR 29 maggio 1963, n. 1497; il DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19.

[2]     Per "norme armonizzate", si intendono le norme elaborate dagli enti europei di normazione (CEN/CENELEC), sulla base di un mandato della Commissione delle Comunità Europee, in relazione alle Direttive comunitarie del tipo "Nuovo Approccio" che fissano i principi di sicurezza cui debbono attenersi i prodotti considerati come pericolosi o associati a gravi rischi e sui quali deve essere apposta la marcatura CE. Il prodotto realizzato sulla base delle norme armonizzate beneficia di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali fissate dalle predette direttive comunitarie. Tuttavia va rilevato che affinché la presunzione di conformità possa operare, é necessario che il riferimento della norma armonizzata sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e che la norma armonizzata sia stata trasposta a livello nazionale.

[3]     Si ricorda che le norme tecniche, sono "specifiche" che definiscono le caratteristiche e/o i requisiti di prestazioni di prodotti, servizi, ecc. Le norme tecniche sono elaborate dagli enti di normazione, secondo procedure riconosciute ed ufficiali, e si caratterizzano per la volontarietà, a differenza delle le regole tecniche hanno natura obbligatoria, essendo contenute in atti emanati dall'autorità pubblica.

[4]     Gli enti normatori sono quelli riconosciuti dalla direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche recepita dal nostro ordinamento dalla l. 21 giugno 1986, n. 317 e sono l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e il Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

[5]     Il comitato in questione è quello istituito dall'articolo 5 della citata direttiva 83/189/CEE ed è composto dai rappresentanti dei Governi dei Paesi membri e degli enti di normalizzazione riconosciuti e svolge un compito consultivo presso la Commissione sugli argomenti in materia.

[6]     Si tratta della L. 5 marzo 1990, n. 46 recante Norme per la sicurezza degli impianti .

[7]     Si tratta della L. 21 gennaio 1994, n. 61 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

[8]     Lalegge 24 ottobre 1942, n. 1415 recante Impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato (abrogata con il DPR 162/1999) costituiva, con il relativo DPR di esecuzione 24 dicembre 1951, n. 1767 (anch'esso parzialmente abrogato), la principale fonte normativa in materia di ascensori prima dell'entrata in vigore del DPR 162/1999.

[9]    Si segnala che la fattispecie in esame sembra comprendere una tipologia ampia di atti amministrativi i quali, ove abbiano natura di regolamento ministeriale, dovrebbero essere sottoposti al previo parere del Consiglio di Stato, secondo quanto previsto in generale per i regolamenti governativi e ministeriali dall'art. 17, comma 4, della L. 400/1988. Il D.Lgs. 281/1997 dispone poi (articolo 5, comma 2) che, su richiesta dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato-regioni esprima parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee.

[10]   Norme per la sicurezza degli impianti.

[11]   Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

[12]   Che viene rinumerato come articolo 8 nel testo B allegato allo schema.

[13]   Che viene rinumerato come articolo 9 nel testo B allegato allo schema.

[14]   Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 come novellato, per “supporto del carico” si intende “la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle”. Tale espressione viene introdotta nel testo del DPR 162/1999 in sostituzione di quella di cabina.

[15]   Che viene rinumerato come articolo 10 nel testo B allegato allo schema.

[16]   Che viene rinumerato come articolo 11 nel testo B allegato allo schema.

[17]   Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e dell'art. 47 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

[18]   La legge 13 novembre 2009, n. 172, ha istituito nuovamente il Ministero della salute, scorporandolo dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

[19]   L’espressione  viene rinumerata come articolo 12 nel testo B allegato allo schema.

[20]   Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, per “supporto del carico” si intende “la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle”.

[21]   Che viene rinumerato come articolo 13 nel testo B allegato allo schema.