Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||
Titolo: | Recupero dei diritti di segreteria non versati alle camere di commercio - Schema di Regolamento n. 218 - (art. 20, L. 59/1997 e art. 1, co. 2, all. A, n. 10, L. 340/2000) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 194 | ||
Data: | 01/06/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | X-Attività produttive, commercio e turismo | ||
Altri riferimenti: |
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1° giugno 2010 |
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n. 194/0 |
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Recupero dei
diritti di segreteria
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Numero dello schema di regolamento |
218 |
Titolo |
Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese |
Ministro competente |
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione |
Norma di riferimento |
L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20 e L. 24 novembre 2000, n. 340, art. 1, co. 2, allegato A, n. 10 |
Numero di articoli |
3 |
Date: |
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presentazione |
21 maggio 2010 |
assegnazione |
26 maggio 2010 |
termine per l’espressione del parere |
25 luglio 2010 |
Commissione competente |
X (Attività produttive) |
Rilievi di altre Commissioni |
V (Bilancio) |
Lo schema di regolamento, predisposto in attuazione della legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999), è volto a disciplinare il procedimento di recupero coattivo dei diritti di segreteria non versati al Registro delle imprese.
Lo schema consta di tre articoli.
L’articolo 1 reca le definizioni necessarie ai fini dell’identificazione della materia oggetto di regolazione.
Tra tali definizioni si segnala quella di “diritti di segreteria”, da intendersi come i diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del Registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio, come determinati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 580/1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
L’articolo 2, comma 1, individua come oggetto specifico del provvedimento la disciplina del procedimento di recupero coattivo dei diritti di segreteria non versati, che costituiscono proventi delle camere di commercio ai sensi dell’art. 18, commi 1, lett. d), e 3, della legge 580/1993.
Si ricorda che l‘articolo 18 della legge 580/1993 al comma 1, lett. d), individua tra le fonti di finanziamento ordinario delle camere di commercio i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni in vigore. Ai sensi del comma 3 le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati e aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi (a tale disposizione si è data attuazione con D.Dirett. 2 dicembre 2009, Aggiornamento ed istituzione dei diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione delle tabelle A e B).
Il comma 2 dell’articolo conferma la possibilità per le camere di commercio di cedere a terzi a titolo oneroso i crediti relativi ai diritti di segreteria, ai sensi dell’art. 76, comma 1, della legge 342/2000.
L’art. 76, comma 1, della L. 342 cit. (Misure in materia fiscale) consente, appunto, agli enti locali e alle camere di commercio la cessione a terzi a titolo oneroso dei loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, stabilendo che i rapporti con il cessionario siano regolati mediante convenzione.
L’articolo 3 disciplina in dettaglio il procedimento di recupero coattivo.
In particolare il comma 1 prevede che le camere di commercio, dopo aver verificato gli importi dei diritti di segreteria che risultino non pagati (aumentati degli accessori dovuti a qualsiasi titolo) procedano, tramite il responsabile del procedimento, alla valutazione circa la convenienza economica del ricorso alla procedura di recupero. Tale valutazione è effettuata ai sensi dell’art. 26, comma 10, del DPR254/2005 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio).
Ai sensi del comma 10 cit. gli atti per ottenere la riscossione dei crediti sono esclusi qualora la stima del costo per tale esperimento superi l’importo da recuperare.
Il comma 2 stabilisce che la suddetta valutazione viene effettuata entro un anno dal momento in cui sorge l’obbligo del pagamento e viene comunicata al collegio dei revisori dei conti della camera di commercio.
Si osserva che nel nuovo testo allegato allo schema (non adottato formalmente dal Consiglio dei ministri), che tiene conto del parere del Consiglio di Stato, viene accolta l’unica osservazione contenuta in tale parere volta alla soppressione della previsione secondo cui la valutazione della convenienza della procedura di recupero debba avvenire entro un anno dal momento in cui sorge l’obbligo del pagamento.
Ai sensi del comma 3 il responsabile del procedimento, a seguito dell’esito positivo della valutazione, intima all’interessato il pagamento delle somme dovute - avvalendosi delle modalità anche telematiche in uso presso le camere di commercio - entro trenta giorni dal ricevimento dell’intimazione. Contestualmente il responsabile del procedimento avverte l’interessato che in caso di mancato pagamento volontario la camera di commercio procederà alla riscossione coattiva dell’importo dovuto mediante iscrizione a ruolo.
Il comma in esame precisa, inoltre, che l’intimazione vale come atto di costituzione in mora del debitore, anche ai sensi dell’art. 2943, comma 3 (rectius: quarto comma), del codice civile.
L’art. 2943 c.c., relativo all’interruzione della prescrizione di un diritto da parte del titolare, ai commi dal primo al terzo dispone che la prescrizione viene interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio o dalla domanda proposta nel corso di un giudizio, mentre al quarto comma dispone che la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Il comma 4 prevede che la riscossione coattiva dei diritti di segreteria è effettuata mediante ruolo.
Lo schema di regolamento è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico-normativa, nonché dalla relazione AIR (Analisi di impatto della regolamentazione). E’ inoltre precisato che il provvedimento, poiché tratta una materia che non comporta oneri né diretti né indiretti a carico del bilancio dello Stato, non necessita della relazione tecnico-finanziaria.
Sono altresì allegati i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Al riguardo si consideri che, oltre allo schema deliberato dal Consiglio dei ministri in via preliminare il 24 luglio 2009, è stato trasmesso un nuovo testo predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (ma non adottato formalmente dal Consiglio dei ministri) tenendo conto dell’osservazione contenuta nel parere espresso dal Consiglio di Stato.
La predisposizione dello schema di regolamento in esame è prevista dall’articolo 1, commi 1 e 2, e dal punto 10 dell’allegato A della legge 340/2000 (legge di semplificazione 1999).
In particolare, l’articolo 1, comma 1, della legge 340/2000 dispone, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge 59/1997, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell’allegato A annesso alla medesima legge. Il successivo comma 2 dispone che alla delegificazione ed alla semplificazione dei procedimenti di cui all’allegato A si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 400/1988, nel rispetto dei criteri, principi e procedure di cui all’art. 20 della legge 59/1997.
L’art. 20 cit. prevede che il Governo presenti, con cadenza annuale, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo - con cui procedere tra l’altro alla delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - indicando i criteri e principi per l’esercizio della potestà regolamentare improntati alla semplificazione ed accelerazione dei procedimenti.
Il punto 10 dell’allegato A prevede la semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al Registro delle imprese.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 17, comma 2, della L. 400/1988 (che disciplina l’emanazione di regolamenti di delegificazione in materie non coperte da riserva assoluta di legge) e dell’art. 20, comma 6, della L. 59/1997, il regolamento in esame deve essere emanato - su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa - con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, del parere del Consiglio di Stato nonché del parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro 90 giorni dalla richiesta, mentre quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
Si osserva che l’articolo 18 della legge 580/1993 è stato modificato dall’articolo 19 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, recante Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Nel testo dello schema i riferimenti alle disposizioni di tale articolo 18 non appaiono corrette, poiché hanno presente la formulazione di tale articolo precedente a quella attualmente in vigore introdotta dal citato D.Lgs. 23/2010.
In particolare, all’articolo 1, lettera b), il riferimento al comma 2 dell’articolo 18 non è corretto, poiché attualmente le modalità di determinazione dei diritti di segreteria sono disciplinate dal comma 3 del medesimo articolo.
Per lo stesso motivo, all’articolo 2, comma 1, il riferimento al comma 2 dell’articolo 18 andrebbe sostituito con quello al comma 3 di tale articolo.
Il provvedimento non produce nuovi oneri per le imprese, poiché interviene solamente a disciplinare le modalità procedurali per il recupero dei diritti di segreteria non versati fermo restando la disciplina sostanziale relative agli importi dei diritti di segreteria dovuti.
Il provvedimento servirà invece a disciplinare in modo unitario il procedimento di riscossione coattiva dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per l’attività certificativa svolta e per l’iscrizione in ruoli, registri e albi, ciò che appare necessario in considerazione del fatto che il sistema delle camere di commercio deve adottare procedure omogenee su tutto il territorio nazionale. L’attuazione della prescritta procedura di recupero da parte delle camere di commercio non richiederà da parte di queste particolari adeguamenti organizzativi.
All’articolo 3, comma 3, il riferimento all’art. 2943, comma 3, del codice civile non appare corretto, mentre occorrerebbe far riferimento al quarto comma del medesimo art. 2943 (cfr. supra).
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File: AP0129_0.doc