Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Concorrenzialità nel mercato del gas naturale - Schema di D.Lgs. n. 213 - (art. 30, co. 6 e 7, L. 99/2009) - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 213/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 193
Data: 25/05/2010
Descrittori:
CONCORRENZA   GAS NATURALI
TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
L N. 99 DEL 23-LUG-09     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Concorrenzialità nel mercato
del gas naturale

Schema di D.Lgs. n. 213

(art. 30, co. 6 e 7, L. 99/2009)

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 193

 

25 maggio 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574 – *st_attprod@camera.it

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AP0120.doc


INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo

§     Liberalizzazione del settore del gas. 3

§     La “direttiva gas” 2009/73/CE.. 9

Criticità del settore del gas naturale

§     Indagine conoscitiva congiunta AEEG - AGCM.. 11

§     Relazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ex art. 28, L. 99/2009)13

Contenuto dello schema

§     Articolo 1 (Finalità ed oggetto)17

§     Articolo 2 (Definizioni)20

§     Articolo 3 (Obblighi per i soggetti che immettono gas nella rete di trasporto  e verifica degli obblighi)23

§     Articolo 4 (Sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale)27

§     Articolo 5 (Misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas)29

§     Articolo 6 (Partecipazione di soggetti investitori alle procedure)37

§     Articolo 7 (Diritti di utilizzo dei soggetti investitori delle infrastrutture di stoccaggio)40

§     Articolo 8 (Disposizioni a favore di soggetti titolari di stoccaggio  e degli enti locali)43

§     Articolo 9 (Anticipazione degli effetti nel mercato dello sviluppo  degli stoccaggi)47

§     Articolo 10 (Norme transitorie)50

§     Articolo 11(Misure a favore della flessibilità dell'offerta nel mercato del gas naturale)51

§     Articolo 12 (Entrata in vigore)53

Documentazione allegata

§     AEEG, Segnalazione al Parlamento e al Governo relativa allo schema di Decreto Legislativo recante misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale, 18 maggio 2010  57

§     AGCM. Segnalazione sul decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale, 19 maggio 2010. 67

 

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo

Liberalizzazione del settore del gas

Il mercato del gas naturale è stato completamente riformato dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 con il quale, in attuazione della delega conferita dall’articolo 41 della legge n. 144 del 1999, è stata recepita nell’ordinamento interno la direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Il provvedimento ha avviato una complessiva riforma del sistema nazionale del gas naturale, introducendo elementi di apertura del mercato che, nell’insieme, sono andati oltre le norme minime comuni previste dalla direttiva, intervenendo, in maniera organica o con modifiche circoscritte, su tutte le fasi della filiera del gas, comprese quelle non disciplinate dalla direttiva o non specificamente richiamate dalla delega.

Le linee guida della riforma del mercato del gas naturale attuata con il decreto legislativo n. 164/2000, possono essere così riassunte:

§      sostanziale liberalizzazione delle attività di importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento e vendita di gas naturale;

§      introduzione di un regime concessorio per le attività di coltivazione e di stoccaggio;

§      introduzione del principio dell’affidamento soltanto mediante gara pubblica, e per periodi limitati, dei servizi di distribuzione del gas naturale a livello locale;

§      obbligo di allacciamento alla rete e di parità di trattamento per tutti i soggetti che ne facciano richiesta;

§      progressiva apertura del mercato, con attribuzione della qualifica di cliente idoneo a tutti i consumatori a partire dal 1° gennaio 2003;

§      promozione della concorrenza e ridimensionamento dell’operatore dominante, con progressiva riduzione dei limiti di vendita e immissione nella rete al di sopra dei quali si configura l’abuso di posizione dominante;

§      affidamento di compiti di regolazione e controllo all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con particolare riferimento ai profili tariffari;

§      separazione e trasparenza contabile per le imprese operanti in diverse fasi della filiera.

 

Norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza (artt. 19,20 e 21)

Ai fini della tutela e dello sviluppo della concorrenza, il decreto ha fissato quote massime di vendita ai clienti finali (50% dei consumi nazionali) e di immissione di gas nella rete nazionale (dai 75% dei consumi nazionali progressivamente fino all’attuale 61%). Le percentuali sono calcolate al netto delle perdite e detratte le quantità di gas utilizzato per consumi interni.

I tetti hanno effetto dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2010 per le vendite e dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2010 per l'immissione di gas.

In caso di superamento dei limiti è stata prevista l’adozione di sanzioni da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il decreto legislativo ha altresì dettato norme diseparazione societaria, gestionale e contabile.

Oggetto di separazione societaria a decorrere dal 1° gennaio 2002 sono state:

-          l’attività di trasporto e dispacciamento;

-          l’attività di distribuzione;

-          l’attività di vendita, che può essere svolta unicamente da società che non svolgano altre attività nel settore del gas che non siano quelle di importazione, esportazione e coltivazione.

Quanto all'attività di stoccaggio, è stata prevista la separazione contabile dalle attività di trasporto e dispacciamento, nonché la separazione societaria per tutte le altre attività della filiera.

Accesso all’attività di stoccaggio

L'attività di stoccaggio di gas naturale, disciplinata dall’articolo 11 del D.Lgs. 164/2000, è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria (ora dello sviluppo economico) ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del decreto stesso, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 26 aprile 1974, n. 170 (Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi), così come modificata dallo stesso D.Lgs. 164/2000.

L’articolo 1 della legge n. 170/74 stabiliva che il diritto di utilizzare giacimenti per lo stoccaggio di gas appartiene allo Stato. In base all’art. 2 l’attività “dello stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi” era riconosciuta in regime di esclusiva a favore di Eni nella Pianura padana e nel tratto di mare Adriatico prospiciente, mentre era soggetta a regime di concessione nelle restanti zone, per una durata di trent’anni, rinnovabili per periodi di dieci anni (art. 5).Il successivo D.Lgs. 625/1996, di (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) ha disposto la cessazione dell’esclusiva territoriale in favore di Eni a partire dal 1° gennaio 1997 (art. 23) - riconoscendole il diritto all'attribuzione di concessioni di stoccaggio “a salvaguardia dei diritti maturati in regime di esclusiva” con decorrenza dal 1° gennaio 1997 - ed ha ridotto la durata delle concessioni di stoccaggio a vent’anni (art. 13).

Il D.Lgs. 164/2000, ha confermato il regime di concessione - non esclusiva - dell’attività di stoccaggio di gas in sotterraneo (sia in terraferma che in mare).

In base agli artt. 11 e 29 del D.Lgs. le concessioni di stoccaggio sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di criteri e procedure obiettivi e non discriminatori, ed hanno una durata massima di venti anni. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 164/2000 (cioè il 21 giugno 2000) sono confermate per la loro originaria scadenza e comprendono le concessioni di coltivazione di gas, con i rispettivi diritti e obbligazioni, che vengono a cessare alla stessa data.

Si ricorda che l’art. 5 della legge 26 aprile 1974, n. 170, prevede che la concessione scaduta possa essere rinnovata per periodi di dieci anni, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli[1]. Il comma 61, art. 1, della legge 239/2004di riordino del settore energetico (cd. legge Marzano) ha stabilito,in proposito, chei titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possano usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio ed adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.

Il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 164/2000, ha approvato con DM 26 agosto 2005 il nuovo disciplinare tipo delle concessioni di stoccaggio e stabilito le modalità di conferimento delle stesse. Tale decreto prevede che il decreto di conferimento della concessione di stoccaggio, contenente eventuali vincoli o disposizioni formulati in sede di valutazione d’impatto ambientale, venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia (BUIG) e sul sito del MISE, con l’estratto del programma dei lavori approvato, i tempi di realizzazione e le motivazioni seguite nel selezionare le domande in concorrenza (art. 4 del DM 26 agosto 2005). Il conferimento della concessione di stoccaggio, tuttavia, non conclude l’iter che porta all’operatività del nuovo campo di stoccaggio. Il concessionario, infatti, deve a questo punto negoziare il benestare degli enti locali. L’art. 1, co. 5, della legge n. 239/2004 riconosce a regioni ed enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche o dal potenziamento/trasformazione di infrastrutture esistenti il diritto di raggiungere un accordo con il soggetto proponente per definire le misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi di politica energetica nazionale.

Accesso di terzi ai servizi di stoccaggio

Per quanto concerne l’accesso al sistema, si ricorda come esso sia attualmente disciplinato dagli artt. 24-26 del D.Lgs. 164/2000.

In particolare, alle imprese di stoccaggio è imposto l’obbligo di consentire l’accesso alle reti e ai giacimenti di stoccaggio a coloro che ne facciano richiesta (obbligo di TPA), mentre spetta all’Autorità per l’energia elettrica e il gas fissare con delibera i criteri a garanzia della libertà di accesso.

Le direttive 98/30/CE[2] e 2003/55/CE[3] di liberalizzazione del settore hanno lasciato liberi gli Stati membri di scegliere tra un sistema di accesso allo stoccaggio regolato o negoziato.

Con il D.Lgs. 164/2000 si è optato per un accesso interamente regolato con il quale all’Autorità per l’energia elettrica e il gas è stato attribuito il potere di fissare con delibera i criteri di erogazione dei servizi di stoccaggio e i relativi obblighi delle imprese (art. 12, comma 7, D.Lgs. 164/2000) nonché le condizioni economiche di offerta dei servizi di stoccaggio per la capacità soggetta all’accesso di terzi (art. 23, comma 2, del D.Lgs. 164/2000).

Tre sono i casi in cui è previsto il rifiuto all'accesso: mancanza di capacità; obblighi di servizio pubblico; difficoltà economiche dovute a contratti take or pay (che impegnano gli importatori a garantire ai fornitori i ricavi indipendentemente dalla quantità prelevata).

Nei casi di rifiutoper mancanza di capacità o per obblighi di servizio pubblico, la verifica della fondatezza del rifiuto spetta all’Autorità che si esprime con atto motivato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione.

Qualora il Ministero, sentito il parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ritenga di dover concedere la deroga, notifica la sua decisione alla Commissione UE. In caso di rifiuto definitivo alla concessione della deroga l’impresa è obbligata a fornire l’ascesso all’impresa richiedente.

L'art. 25, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 164/2000, prevede in particolare che l’accesso non può essere rifiutato ove il cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacità o di connessione. Da ciò discende un accesso prioritario per detto cliente, in quanto soggetto utilizzatore delle opere, nel rapporto con altri soggetti interessati all’accesso al sistema.

 

La legge 273/2002, che ha destinato contributi per il potenziamento e la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, di trasporto e stoccaggio di gas naturale da paesi esteri, nonché la realizzazione di terminali di rigassificazione e l'avvio di studi per la realizzazione di un elettrodotto tra Nord-Africa e Italia, all’art. 27, comma 2, ha previsto che i soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare una quota pari all’80% delle nuove capacità realizzate in regime di accesso, di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, per un periodo pari a venti anni.

 

La legge 23 agosto 2004, n. 239[4](c.d. Legge Marzano) finalizzata al complessivo riordino del settore energetico, al comma 17 dell’art. 1 ha introdotto, relativamente al settore del gas, la facoltà di richiedere una esenzione dalla disciplina sul diritto di accesso dei terzi per i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nei seguenti ambiti:

§       realizzazione all’estero di nuove capacità di interconnessionetra le reti nazionali di trasporto del gas degli Stati membri della UE;

§       realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale;

§       potenziamenti significativi delle capacità delle strutture suindicate che consentano lo sviluppo della concorrenza, nonché di nuove fonti di approvvigionamento del gas.

L’esenzione, che può essere richiesta limitatamente alle capacità di nuova realizzazione, viene accordata dal Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota corrispondente almeno all’80% della nuova capacità.

La disposizione in commento richiede che sia sentito il parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Inoltre, se la capacità di nuova realizzazione deriva da una interconnessione con uno Stato membro della UE, l’esenzione viene accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato interessato.

Sono fatte salve le esenzioni accordate,ai sensi del D.Lgs. 164/2000 e dell’art. 27 della legge 273/2002, prima dell’entrata in vigore della legge. Tali disposizioni valgono in particolare per le concessioni rilasciate ai sensi delle norme vigenti e per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999).

Per la definizione di modalità e principi di rilascio dell’esenzione e per l’accesso alla rete nazionale dei gasdotti italiani, la disposizione in esame rinvia ad un decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico).

La stessa legge n. 239/04 all’art. 1, co. 5 ha riconosciuto a regioni ed enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche o dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti il diritto di raggiungere un accordo con il soggetto proponente per definire le misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi di politica energetica nazionale.

Un ulteriore onere in capo ai titolari di concessioni di stoccaggio è stato successivamente introdotto a partire dal 1° gennaio 2008, dall’art. 2, commi 558 e 559, della legge n. 244/07 (legge finanziaria 2008). L’onere consiste in un importo annuo pari all’1% del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio che il concessionario deve corrispondere alle regioni nelle quali hanno sede i relativi campi di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio. La regione interessata provvede poi a ripartire tale contributo, destinando almeno il 60% del totale al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, e il resto ai comuni confinanti.

Le funzioni dello stoccaggio

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 164/2000 (art. 12, comma 2) e dalla disciplina di settore definita dall’AEEG con delibera n. 119/05, i titolari di concessioni di stoccaggio hanno “l’obbligo di assicurare e fornire” - prioritariamente e per la capacità soggetta a TPA[5] (obbligo di accesso ai terzi) i servizi di stoccaggio:

          - strategico;

          - per il bilanciamento operativo del sistema di trasporto;

          - minerario;

          - di modulazione.

Lo stoccaggio strategico è volto a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti di gas o di crisi del sistema del gas. L’onere della costituzione e mantenimento di tale stoccaggio è posto in capo alle imprese che importano gas prodotto in paesi extra-UE, le quali, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 164/2000, sono tenute a disporre di stoccaggio strategico ubicato nel territorio nazionale nella misura del 10% delle quantità di gas naturale importato ogni anno. Ai sensi del successivo comma 3 compete al MISE la modifica con proprio decreto dei quantitativi di gas da destinarsi a riserva strategica, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema gas. In applicazione di tale disposizione il MISE ha definito i criteri per determinare la riserva di stoccaggio strategico con decreto del 9 maggio 2001.

Lo stoccaggio per il bilanciamento operativo del sistema di trasporto consente alle imprese di trasporto di mantenere costantemente in equilibrio i flussi fisici di gas complessivi, in entrata e in uscita dalla rete.

Lo stoccaggio minerario – definito dal D.Lgs. 164/2000 – è quello necessario a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano.

Lo stoccaggio di modulazione è il servizio cui accedono le imprese di vendita del gas per soddisfare la modulazione dell’andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi dei clienti finali. Esso è conferito in via prioritaria ai soggetti ai quali compete ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 3, del D.Lgs. 164/2000, l’obbligo di assicurare la modulazione della domanda dei clienti finali con consumi annui inferiori o pari a 200.000 Smc di gas (clienti di piccola dimensione, in particolare domestici e del commercio e servizi).

 

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 164/2000 e dalla disciplina di settore definita on delibera n. 119/05 dell’AEEG, la capacità di stoccaggio disponibile nel sistema è conferita, per periodi annuali, con il seguente ordine di priorità:

          1. strategico;

          2. bilanciamento operativo del sistema di trasporto;

          3. minerario;

          4. modulazione.

La “direttiva gas” 2009/73/CE

La legge comunitaria 2009, che ha recentemente completato il suo iter parlamentare ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente regole comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la precedente direttiva 2003/55/CE. Tale direttiva dovrà essere recepita entro il 3 marzo 2011.

La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ha dato un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas naturale. Tuttavia le norme in materia di separazione giuridica e funzionale in essa contenute non hanno consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di trasporto. In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di produzione e fornitura vi è un rischio di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti. La Commissione europea ha dunque giudicato necessario ridefinire le regole, al fine di garantire una concorrenza equa e una protezione adeguata dei consumatori. Pertanto la direttiva 2009/73/CE stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi.

Per quanto riguarda in particolare trasporto e stoccaggio, a partire dal 3 marzo 2012 gli Stati membri dovranno separare le reti di trasporto dai gestori delle reti. Un’impresa dovrà innanzitutto esser certificata prima di essere designata ufficialmente come gestore di rete di trasmissione. In seguito sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE verrà pubblicato un elenco dei gestori di rete di trasporto designati dagli Stati membri. Gli Stati membri dovranno designare anche uno o più gestori di impianti di stoccaggio e di GNL incaricati di:

-        gestire, mantenere e sviluppare impianti di trasporto, stoccaggio e/o di GNL rispettando l’ambiente;

-        garantire la non-discriminazione tra gli utenti;

-        fornire informazioni agli altri gestori di reti di trasporto, di impianti di stoccaggio, di GNL e/o di reti di distribuzione in grado di garantire l’interconnessione del trasporto e dello stoccaggio del gas naturale;

-        fornire agli utenti della rete le necessarie informazioni per l’accesso alla rete.

I gestori di rete (o sistema) di trasporto dovranno costruire sufficienti capacità transfrontaliere in grado di permettere l’integrazione dell’infrastruttura europea di trasporto. I gestori ogni anno presentano all’autorità di regolazione un piano decennale di sviluppo della rete indicante le principali infrastrutture che devono essere costruite o rinnovate, e gli investimenti da realizzare negli anni a seguire.

Gli Stati membri o le competenti autorità di regolazione debbono definire le condizioni di accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack[6], adottare misure che garantiscono l’accesso dei clienti idonei alle reti dei gasdotti a monte ed organizzare un sistema di accesso dei terzi alle reti di trasporto e distribuzione. Le imprese di gas possono rifiutare l’accesso alla rete in caso di insufficiente capacità o qualora l’accesso possa compromettere l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico.


 

Criticità del settore del gas naturale

Indagine conoscitiva congiunta AEEG - AGCM

Il 3 giugno 2009 si è chiusa l’indagine conoscitiva sull’attività di stoccaggio di gas naturale in Italia, condotta congiuntamente dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), avviata alla fine del 2007 per indagare sulla presenza di eventuali ostacoli allo svilupparsi di nuova capacità di stoccaggio, valutare l’esistenza e la potenzialità di strumenti di flessibilità alternativi allo stoccaggio, valutare l'accessibilità sia ai servizi di stoccaggio sia agli altri strumenti di flessibilità da parte di nuovi operatori, e inoltre valutare l’impatto del contesto normativo e regolamentare sulle dinamiche competitive del settore.

In premessa si sottolinea come lo stoccaggio di gas naturale costituisca una risorsa cruciale per il funzionamento del sistema e per lo sviluppo di un contesto effettivamente concorrenziale. Infatti, a fronte di una domanda di gas non costante nel tempo e caratterizzata da un’elevata modulazione tra estate ed inverno e da un giorno all’altro, e di modalità di approvvigionamento di gas (produzione nazionale e importazioni via gasdotto e rigassificatori) che presentano una rilevante rigidità nel profilo d’immissione in rete, il sistema necessita di risorse ulteriori che consentano un’adeguata flessibilità delle immissioni di gas in rete e una di queste è costituita appunto dallo stoccaggio che consiste nell’immagazzinare il gas per un utilizzo successivo.

Lo stoccaggio di gas, ritenuto una fonte privilegiata di flessibilità, consente alle imprese di vendita di modulare le proprie forniture (c.d. stoccaggio di modulazione) in funzione delle variazioni (sia stagionali che di più breve periodo) della domanda espressa dalla clientela in particolare, ma non solo, civile. Tale attività svolge anche funzioni di riserva a fini di sicurezza del sistema (c.d. stoccaggio strategico), di ausilio alla produzione nazionale (c.d. stoccaggio minerario) e di ausilio per la gestione della rete di trasporto (c.d. stoccaggio per il bilanciamento operativo del sistema di trasporto). Lo stoccaggio di gas può, infine, assolvere ad altre funzioni ed essere, ad esempio, utilizzato con finalità di arbitraggio, favorendo una maggiore liquidità del mercato all’ingrosso del gas e, quindi, una maggiore flessibilità operativa e commerciale per le imprese di vendita ed una maggiore efficienza del sistema gas.

 

Nelle conclusioni le due Autorità rilevano innanzitutto il permanere di aspetti di criticità del sistema che rendono vulnerabile il sistema Paese ed hanno reso necessari, per la sua salvaguardia, interventi di prevenzione da parte del Governo, con maggiori oneri per imprese e famiglie.

 

Le più evidenti criticità riguardano il soddisfacimento della domanda giornaliera di gas in "condizioni anomale" sul lato della domanda o della disponibilità di gas.

Infattil’attuale disponibilità di capacità di stoccaggio non è sufficiente a garantire la copertura della domanda di gas in condizioni anomale, come ad esempio ondate di freddo particolarmente severe e situazioni che possono essere aggravate da eventi di natura tecnica, commerciale o politica (come la crisi Russo-Ucraina) che "limitino la capacità di importazione".

Pertanto un significativo rafforzamento della capacità di stoccaggio con particolare riferimento alla disponibilità di punta di erogazione, costituisce un elemento essenziale per rafforzare il grado di sicurezza del sistema.

Un’ulteriore criticità è costituita dalla carenza di stoccaggio utilizzabile per la modulazione della domanda di clienti industriali e termoelettrici almeno in parte dovuta al fatto che Eni, per le sue prerogative, dato l’attuale contesto regolatorio, riesce a condizionare l’accesso alla capacità di stoccaggio da parte degli altri operatori.

Le due autorità sottolineano al riguardo il ruolo rilevante dello stoccaggio nel soddisfacimento delle esigenze complessive di modulazione stagionale e giornaliera dei consumi e come l’accesso allo stoccaggio rappresenti lo strumento più efficace e diretto per assicurare la flessibilità necessaria a dare esecuzione ai contratti di somministrazione con i clienti finali.

Dall’analisi condotta nell’indagine emerge che uno dei nodi centrali, sotto il profilo concorrenziale, è costituto dal vero e proprio razionamento dello stoccaggio cui sono soggette le imprese che vendono gas - o vorrebbero venderlo – in particolare ai clienti industriali e termoelettrici.

Pur non essendo l’attività di stoccaggio un monopolio naturale, attualmente in Italia esiste un monopolio di fatto, dal momento che per il 97% l’attività è detenuta dall'operatore dominante Eni attraverso Stogit (ora confluita in Snam Rete Gas).

I potenziamenti delle capacità di stoccaggio sinora effettuati dall'operatore dominante sono stati “assolutamente marginali” e insufficienti sia a garantire maggior sicurezza nel sistema energetico nazionale, sia ad assicurare la necessaria flessibilità agli operatori per competere efficacemente nel mercato liberalizzato. Dall’avvio della liberalizzazione del settore del gas ad oggi la capacità di stoccaggio è aumentata per effetto di potenziamenti dei campi in esercizio, ma nessun nuovo campo di stoccaggio è entrato in funzione. L’indagine ha evidenziato anche carenze e ritardi delle procedure da seguire (per legge) al fine di accrescere la capacità di stoccaggio disponibile per il sistema, che hanno contribuito allo scarso sviluppo della capacità di stoccaggio. E’ emerso quindi che la carenza di capacità di stoccaggio e i ritardi nello sviluppo di nuova capacità hanno favorito l’Eni nella competizione sul mercato nazionale del gas, in quanto l’Eni dispone di strumenti di flessibilità alternativi di entità maggiore e a costo inferiore rispetto ai propri concorrenti (in particolare la flessibilità associata ai contratti di importazione).

Per incidere positivamente su tale situazione Antitrust e AEEG sottolineano la necessità di intervenire per eliminare le barriere e le attuali distorsioni allo sviluppo di nuova capacità, facendo evolvere la regolazione del bilanciamento dell’accesso e dell’utilizzo delle capacità di stoccaggio.

Sotto il profilo concorrenziale tra le misure proposte si segnala in particolare quella relativa alla cessione a terzi da parte dell'Eni "di sottoinsiemi di asset", come già sperimentato nel mercato elettrico per favorirne la liberalizzazione (modello Genco).

Per Antitrust ed AEEG, un'operazione di questa natura nel settore degli stoccaggi potrebbe avere diverse ricadute positive quali:

§      l'ingresso di nuovi operatori con la creazione di più imprese di stoccaggio indipendenti;

§      la riduzione, da parte dell'operatore dominante, della propria influenza nell'attività di stoccaggio; una maggiore e più rapida apertura ad iniziative di sviluppo competitivo;

§      il conseguente sviluppo di nuova capacità.

Relazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ex art. 28,
L. 99/2009)

Nella Relazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sullo stato del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili del 29 gennaio 2010, redatta in attuazione dell’art. 28 della legge 99/2009 e allegata allo schema in esame, sono evidenziate – con riferimento al settore del gas - le criticità del mercato sotto il profilo della concorrenza, dell’assetto proprietario e della dotazione infrastrutturale.

Per quanto riguarda il profilo della concorrenzialità l’AEEG individua come causa principale degli scarsi livelli raggiunti nel mercato del gas, molto inferiori a quelli del mercato elettrico, la persistente posizione dominante di Eni, che rappresenta ancora circa il 70% delle disponibilità nazionali (importazioni nette più produzione nazionale), comprese le cosiddette “vendite innovative” (cessioni alla frontiera). I principali concorrenti, Enel ed Edison, coprono rispettivamente l’11% e l’8% del rimanente 30%.

La posizione dominante di Eni viene sottolineata anche in riferimento alla situazione proprietaria delle infrastrutture di importazione, stoccaggio e trasporto, in quanto l’operatore :

-       risulta proprietario della maggior parte della produzione nazionale;

-       controlla il principale operatore della rete nazionale di trasporto (Snam Rete Gas);

-       detiene o controlla tutte le infrastrutture di approvvigionamento (metanodotti ed il rigassificatore di Panigaglia), ad eccezione del solo terminale di rigassificazione di Rovigo;

-       detiene o controlla la quasi totalità delle infrastrutture di stoccaggio e dei campi di produzione riconvertibili a stoccaggio;

-       assicura la gestione del servizio di dispacciamento attraverso una società controllata.

Nel documento si segnalano anche le criticità legate a carenze infrastrutturali (evidenziate dalle gravi crisi di approvvigionamento verificatesi negli ultimi anni) che, persino in una situazione congiunturale caratterizzata da eccesso di offerta a causa della crisi economica - determinano il persistere di un elevato divario tra prezzi registrati nei principali mercati europei e quelli prevalenti nelle negoziazioni al Punto di scambio virtuale (PSV) nazionale.

La dotazione infrastrutturale (rigassificatori, gasdotti, stoccaggi) del Paese secondo l’Autorità rimane, infatti, “insufficiente, sia ai fini dello sviluppo della competizione sia ai fini di una gestione in sicurezza dei rischi connessi ad un eventuale inverno particolarmente rigido o ad eventuali temporanee interruzioni, anche accidentali, di anche uno solo dei maggiori gasdotti di importazione”[7]. Per assicurare al sistema produttivo e agli utenti finali un mercato del gas che garantisca la continuità e l’economicità delle forniture, “è necessario un livello di offerta capace non solo di seguire la dinamica della domanda, ma di anticiparla proattivamente con un “fisiologico” eccesso di offerta; eccesso presente in tutti i settori veramente competitivi, e senza il quale nessun mercato può definirsi concorrenziale ed espletare la propria funzione calmierante sui prezzi. E’ infatti evidente che solo una situazione infrastrutturale di piena sicurezza può supportare lo sviluppo di un compiuto mercato concorrenziale”.

L’AEEG ritiene che il deficit infrastrutturale sia grave e destinato a durare in quanto la realizzazione di nuovi stoccaggi (oltre che rigassificatori e metanodotti) risulta attualmente incerta e comunque differita nel tempo.

Nella Relazione sono presenti anche considerazioni sull’esigenza di rendere disponibili per il mercato del gas le necessarie risorse di flessibilità per quanto riguarda sia i servizi di bilanciamento che il servizio di stoccaggio, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture.

Con riferimento specifico al mercato all’ingrosso del gas la relazione individua alcune criticità (assenza di mercati liquidi e dei necessari strumenti di flessibilità) che condizionano il grado di integrazione verticale del settore e  quindi il grado di concorrenza, nonostante l’adozione da parte del Governo di recenti provvedimenti che hanno cercato di dare risposte a dette criticità - seppur parziali - come ad esempio l’art. 30 della L. 99/2009 che ha affidato al Gestore del mercato elettrico (GME) l’organizzazione e la gestione della Borsa del gas e la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas e di tutti i servizi connessi.

Alla mancanza di una struttura concorrenziale nell’offerta non hanno potuto dare piena soluzione anche i recenti interventi legislativi di cui ai commi 1 e 2, art. 3, del D.L. 78/2009 - che hanno imposto all’operatore dominante un obbligo di offerta (gas realase) a condizioni predefinite – a causa della durata temporale limitata della misura, del particolare momento dell’anno in cui è diventata operativa, della sostanziale impossibilità di accesso di famiglie e PMI e della ridotta dimensione quantitativa dell’obbligo di offerta.

Per quanto riguarda il mercato al dettaglio l’AEEG segnala, con riferimento allo stato generale della concorrenza, che al 30 settembre 2009 la percentuale dei clienti, domestici e non domestici, che risultano essere transitati nel mercato libero è pari a circa il 7%[8]. Si tratta di una percentuale esigua se raffrontata al settore elettrico.

Tra i possibili interventi atti a ridurre le criticità del settore l’AEEG indica una serie di misure da adottare, sia ad effetto immediato che strutturali con effetti attesi nel medio periodo.

Tra le misure ad effetto immediato rientrano:

§      gas release e Borsa del gas.

Per ridurre l’elevatissima concentrazione dell’offerta nel mercato all’ingrosso del gas, che ostacola lo sviluppo di una vera e propria Borsa del gas, si potrebbe introdurre legislativamente degli obblighi per l’operatore dominante di offerta a condizioni predefinite e per volumi notevolmente superiori a quelli che hanno caratterizzato la recente gas release di cui all’art. 3, co. 1 e 2, del D.L. 78/2009. A tale offerta deve poter accedere tutta la domanda, per un periodo pluriennale consono allo sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio;

§      interventi nella distribuzione.

Secondo l’AEEG attraverso l’emanazione di regole certe per la definizione di bandi e criteri di gara per ridurre i costi di transazione, si favorisce l’entrata di nuovi operatori e offrire al cliente finale nuove possibilità di fruire di un servizio efficiente a condizioni economiche sempre migliori.

Le misure strutturali prevedono:

§      separazione proprietaria delle attività di trasporto.

Il dispacciamento fisico del gas deve essere svolto da un soggetto terzo rispetto al mercato. Da qui la necessità e l’urgenza della separazione proprietaria tra le attività di trasporto e di dispacciamento, come già previsto per il settore elettrico dal D.L. 239/2003, convertito con modificazioni dalla L. 290/2003. L’attuazione di tale misura si rende ancor più urgente e necessaria alla luce della recente approvazione in ambito comunitario del c.d. Terzo pacchetto energia, che fissa al 3 marzo 2011 il termine entro il quale gli Stati membri devono adeguarsi alle nuove disposizioni;

§      attribuzione al gestore indipendente del trasporto dei diritti di trasporto sui metanodotti internazionali di adduzione in Italia, detenuti dall’operatore dominante.

Osserva l’AEEG che l’esistenza di un operatore indipendente che disponesse anche dei diritti di trasporto internazionali consentirebbe allo stesso di partecipare alle iniziative di sviluppo dei gasdotti transfrontalieri, nonché alla creazione di un hub italiano per il Sud Europa;

§      separazione proprietaria delle attività di stoccaggio.

Anche nelle attività di stoccaggio, osserva l’AEEG, l’indipendenza e la terzietà nella gestione e nella proprietà può consentire di recuperare il ritardo nello sviluppo di nuova capacità, che costituisce il necessario presupposto ai fini di un’evoluzione in senso concorrenziale dei servizi di stoccaggio e della loro regolazione;

§      obbligo di cessione per l’operatore dominante di una significativa quota della produzione nazionale, con particolare riferimento ai campi riconvertibili a stoccaggio.

La cessione da parte d Eni a terzi di sottoinsiemi di asset di produzionesarebbe opportuna al fine di accelerare l’emergere di competitori attivi sul mercato italiano;

§      tetti antitrust.

La riformulazione dei tetti attualmente previsti per le importazioni e le vendite sul mercato finale appare necessaria per abbassare progressivamente la percentuale fino al 50% (già prevista per il settore elettrico) entro tempi certi (ad es. entro il 31 dicembre 2015), dal momento che l’imposizione dei tetti in vigore non ha sortito gli effetti sperati, in quanto finora l’Eni ha eluso tali vincoli ricorrendo alla cessione pre-frontiera nazionale del gas.

 

 

 


Articolo 1
(Finalità ed oggetto)

1. Il presente decreto legislativo è emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, al fine di procedere alla revisione delle norme previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 19, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e di definire misure che promuovano l'incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta.

 

 

L’articolo 1 definisce finalità ed oggetto del provvedimento in esame che viene emanato in attuazione della delega contenuta nel comma 6 dell’articolo 30 della legge “sviluppo” (L. 99/2009).

Il richiamato comma 6 ha, infatti, delegato il Governo all’adozione, entro un anno dall’entrata in vigore della legge 99/2009, di un decreto legislativo volto a garantire la competitività dei clienti industriali finali caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere alla revisione delle norme dell’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164[9], al fine di rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale;

Si ricorda che ilD.Lgs. 164/2000 di recepimento nell’ordinamento interno della direttiva 98/30/CE, ha provveduto ad una complessiva riforma del sistema nazionale del gas naturale, introducendo elementi di apertura del mercato. L’articolo 19, al fine di ridurre il ruolo dominante dell’ENI nel mercato nazionale del gas e quindi di favorire un’effettiva concorrenzialità nel medesimo mercato, ha fissato quote massime di vendita ai clienti finali (50% dei consumi nazionali) e di immissionedi gas nella rete nazionale (75% dei consumi nazionali). In particolare il comma 2 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può vendere ai clienti finali, direttamente o indirettamente, più del 50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale. Ai sensi del comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può immettere gas importato o prodotto in Italia, nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o indirettamente, per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale; tale percentuale è ridotta di due punti percentuali per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%. Le percentuali sono calcolate al netto delle perdite e detratte le quantità di gas utilizzato per autoconsumo.

b) definire misure che promuovano l’incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l’offerta, al fine di garantire l’effettivo trasferimento dei benefici della concorrenzialità del mercato anche agli stessi clienti finali industriali.

La delega prevede dunque una revisione dei tetti, in funzione pro-concorrenziale, con un trasferimento dei benefici dell’aumentata concorrenzialità del mercato ai clienti finali, in particolare a quelli industriali caratterizzati da un elevato e costante utilizzo del gas naturale.

Gli obblighi stabiliti dal citato articolo 19 del D.Lgs. 164/2000, oltre a scadere entro il 2010, hanno avuto un’efficacia limitata nello sviluppo di una effettiva concorrenza anche perché sono stati attuati dall’operatore dominante mediante vendite del gas da importare appena fuori dalla frontiera italiana ad altri operatori del mercato del gas senza una procedura pubblica e a condizioni tali da non permettere a questi ultimi di praticare forniture concorrenziali ai clienti finali.

Tale aspetto, sottolineato nella relazione di analisi di impatto della regolamentazione allegata al presente schema, è stato segnalato anche nelle indagini svolte dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG).

Si consideri inoltre che, con riferimento allo schema in esame, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha adottato una Segnalazione al Parlamento e al Governo (PAS 10/10), con cui formula alcune osservazioni.

L’Autorità ritiene che, in via generale, le misure previste dal provvedimento possano produrre effetti positivi in termini di una maggiore concorrenzialità del mercato del gas naturale, sia attraverso l’ampliamento dell’offerta dei servizi di stoccaggio e bilanciamento, sia attraverso l’aumento della liquidità del mercato all’ingrosso e la pluralità dell’offerta[10].

Tuttavia l’AEEG sottolinea che lo schema di decreto legislativo presenta alcuni profili di criticità, posti in rilievo con la Segnalazione, auspicando che possano essere valutati dalle competenti Commissioni parlamentari. Tra i profili di criticità più rilevanti, viene evidenziato che la non idoneità delle conseguenze dell’eventuale superamento dei tetti antitrust e gli obblighi di entità troppo esigua previsti per chi scelga di assumere l’impegno a sviluppare nuova capacità di stoccaggio per elevare il livello dei medesimi tetti sembrano eccessivamente favorevoli per l’operatore dominante (Eni) e rischiano di vanificare l’efficacia dell’intero intervento normativo. Inoltre, un altro profilo di criticità che potrebbe compromette l’efficacia del provvedimento è relativo alla possibilità (che secondo l’AEEG dovrebbe essere assolutamente esclusa) che il soggetto che si impegna a realizzare le nuove infrastrutture di stoccaggio possa divenire (anche in via indiretta) titolare dei diritti di utilizzazione delle stesse infrastrutture, ciò che praticamente farebbe venir meno ogni effetto proconcorrenziale del provvedimento.

Inoltre, l’AEEG mette in evidenza la palese disparità degli effetti delle misure recate dal provvedimento sulle diverse categorie di clienti finali, poiché i clienti industriali potranno trarre benefici sia diretti sia indotti, mentre i clienti civili solo benefici indiretti. Sebbene tale impostazione è in linea con la norma di delega, l’Autorità auspica che il legislatore intervenga – evidentemente nell’ambito di un diverso intervento legislativo – per prevedere ulteriori misure volte a ridurre on annullare la suindicata disparità di effetti.

Anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), per i profili di competenza, ha adottato una Segnalazione con cui formula alcune osservazioni sul provvedimento in esame.

L’Autorità ritiene che lo schema di decreto legislativo va nella giusta direzione perché consentirà di aumentare in maniera sostanziale la capacità di stoccaggio del Paese. Difatti le misure previste sono valutate nel complesso positivamente, poiché l’assunzione da parte dell’operatore dominante nel settore del gas nazionale (Eni S.p.A.) – se intende superare il valore-soglia di quota di mercato (40%) - di un impegno a porre in atto un ingente piano di potenziamento della capacità di stoccaggio[11] ed in alternativa ad una serie di procedure annuali di cessione di gas a condizioni regolamentate (gas release)[12], appare una misura in grado di migliorare le condizioni di flessibilità e di liquidità del mercato del gas nazionale con benefici concorrenziali a vantaggio di tutti i clienti finali.

L’Autorità rileva inoltre che il decreto rappresenta un punto di sintesi tra le esigenze generali del sistema gas italiano di veder realizzati in breve tempo i necessari investimenti in nuova capacità di stoccaggio (ancorché in prevalenza da parte dell’operatore dominante nazionale anche per il tramite della propria società controllata Stogit S.p.A.) e quelle più specifiche degli operatori terzi che intendono sviluppare nuovi progetti di sviluppo di capacità di stoccaggio (cfr. art. 8, co. 1).

Tuttavia l’AGCM pone in rilievo alcuni profili di criticità sul piano concorrenziale, che potrebbero ostacolare il pieno esplicarsi degli effetti di aumento della competitività del sistema nazionale del gas che il provvedimento persegue.

Di tali osservazioni si darà conto nell’illustrare le disposizioni a cui specificamente si riferiscono.

 


 

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui alI'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164.

 

 

L’articolo 2conferma la validità ai fini del presente decreto delle definizioni recate dall’articolo 2 del D.Lgs. 164/2000[13].

Si riportano di seguito le definizioni maggiormente significative in relazione allo schema di decreto in esame.

 

cliente finale

consumatore che acquista gas per uso proprio

cliente grossista

la persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attività di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita od opera

cliente idoneo

la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema

codice di rete

codice contenente regole e modalità per la gestione e il funzionamento della rete

codice di stoccaggio

codice contenente regole e modalità per la gestione e il funzionamento di un sistema di stoccaggio

cogenerazione

la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas

coltivazione

l'estrazione di gas naturale da giacimenti

cushion gas

quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che è necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio

dispacciamento

l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori

disponibilità di punta giornaliera

quantità di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito di un giorno

disponibilità di punta oraria

quantità di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito di un'ora, moltiplicata per le 24 ore

distribuzione

trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti

fornitura

la consegna o la vendita di gas naturale

impianto di GNL

impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL

impianto di stoccaggio

l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà o gestito da una impresa di gas naturale, ad esclusione della parte di impianto utilizzato per attività di coltivazione

impresa di gas naturale

la persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle seguenti attività: importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, vendita, acquisto, o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, di seguito denominato GNL, e che risulta responsabile per i compiti commerciali, tecnici, o di manutenzione legati alle predette attività

impresa di gas naturale integrata orizzontalmente

un'impresa che svolge almeno una delle attività di importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale ed una attività che non rientra nel settore del gas naturale

impresa di gas naturale integrata verticalmente

un'impresa di gas naturale che svolge due o più delle seguenti attività: importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale

linea diretta

un gasdotto che rifornisce un centro di consumo in modo complementare al sistema interconnesso

periodo di punta giornaliera

periodo compreso tra le ore 7 e le ore 22 di ciascun giorno nel periodo di punta stagionale

periodo di punta stagionale

il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ciascun anno

programmazione a lungo termine

l'individuazione degli approvvigionamenti e della capacità di trasporto delle imprese di gas naturale necessarie al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, diversificare le fonti e assicurare l'offerta ai clienti nel lungo termine


 

rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream

ogni gasdotto o rete di gasdotti costruiti o gestiti quale parte di un progetto di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più impianti di coltivazione fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero

servizi accessori

i servizi necessari per la gestione di una rete di trasporto o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione della pressione, il bilanciamento del carico, la miscelazione

sicurezza

la sicurezza di approvvigionamento e di consegna ai clienti, nonché la sicurezza tecnica

sistema interconnesso

un insieme di sistemi reciprocamente collegati

sistema

le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano in base ad atti internazionali di proprietà o gestiti dalle imprese di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione

stoccaggio di modulazione

lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi

stoccaggio minerario

lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano

stoccaggio strategico

lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas

trasporto

il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione

utente del sistema

la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema

working gas

quantitativo di gas presente nei giacimenti in fase di stoccaggio che può essere messo a disposizione e reintegrato, per essere utilizzato ai fini dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico, compresa la parte di gas producibile, ma in tempi più lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari

 


 

Articolo 3
(Obblighi per i soggetti che immettono gas nella rete di trasporto
 e verifica degli obblighi)

1. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di trasporto italiana, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, attesta la propria quota di mercato all'ingrosso entro la fine di ogni anno convenzionale, intendendosi per anno convenzionale il periodo intercorrente tra il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto ed il giorno antecedente la data omologa nell'anno solare successivo.

2. La quota di mercato all'ingrosso di ciascun soggetto è determinata secondo una metodologia definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico a partire dal valore assunto dalla quota annua di immissione rispetto al volume di gas naturale destinato al mercato nazionale nel medesimo anno convenzionale, incrementata, al fine di tenere conto dell'eventuale aumento della posizione di mercato del soggetto, in ragione di acquisti e cessioni di gas all'ingrosso operate dal medesimo soggetto. L’attestazione è sottoscritta dal legale rappresentante ed è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero, ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata Autorità garante.

3. Ai soli fini del calcolo per l'attestazione della quota annua di immissione di cui al comma 1, qualora non siano disponibili i dati effettivi, si assume che:

a) il volume di gas immesso dal singolo soggetto nelle ultime due settimane dell'anno convenzionale oggetto di attestazione sia convenzionalmente pari a quello effettivamente immesso nell'omologo periodo dell'anno precedente;

b) il volume di gas complessivamente destinato al mercato nazionale sia pari, su base annua, al quantitativo totale di gas immesso nella rete nazionale di trasporto, al netto dei quantitativi in transito verso mercati esteri, tenendo conto delle iniezioni nette negli stoccaggi nazionali ed adottando la convenzione di cui alla lettera a). Tale volume è reso noto dal Ministero su dati forniti dall'impresa maggiore di trasporto entro il termine di ciascun anno convenzionale.

4. Ciascun soggetto di cui al comma 1 che attesti una quota di mercato alI’ingrosso superiore al valore soglia fissato all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, eventualmente modificato ai sensi del comma 5, è tenuto ad attuare quanto previsto dalI'articolo 5, comma 2.

5. Il valore soglia di cui al comma 3 è elevato al 60% per tutti gli anni convenzionali a partire da quello in cui il soggetto si impegna all'attuazione delle misure di cui all'articolo 5, comma 1.

6. Nel caso in cui il soggetto che immette gas nella rete di trasporto italiana omette di presentare nei termini l'attestazione di cui al comma 1 ovvero attesta, contrariamente al vero, una quota di mercato all'ingrosso inferiore al valore soglia di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, eventualmente modificato ai sensi dei comma 5, l'Autorità garante, con le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligge al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata o è stata effettuata l'attestazione.

7. La vigilanza sull'erogazione dei servizi di cui. al presente decreto legislativo, sugli adempimenti e sulle procedure poste in essere ai sensi degli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 è attribuita alI'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, di seguito denominata Autorità di regolazione.

 

 

L’articolo 3prevede l’obbligo in capo ad ogni soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di trasporto italiana - direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante - di attestare annualmente la propria quota di mercato all'ingrosso.

Tale attestazione deve avvenire entro la fine di ogni anno convenzionale, intendendosi per anno convenzionale il periodo intercorrente tra il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto ed il giorno antecedente la data omologa nell'anno solare successivo (comma 1).

Ai sensi del comma 2, la quota di mercato all'ingrosso di ciascun soggetto è determinata secondo una metodologia definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico (appare opportuno prevedere un termine per l’emanazione del decreto ministeriale)a partire dal valore assunto dalla quota annua di immissione rispetto al volume di gas naturale destinato al mercato nazionale nel medesimo anno convenzionale, incrementata, al fine di tenere conto dell'eventuale aumento della posizione di mercato del soggetto, in ragione di acquisti e cessioni di gas all'ingrosso operate dal medesimo soggetto. L’attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante, è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico (MISE) ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Si consideri che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), nellagià richiamata Segnalazione al Parlamento e al Governo (PAS 10/10) sullo schema in esame, valuta positivamente la sostanziale modifica operata dal provvedimento con riferimento al parametro per misurare il rispetto dei tetti antitrust. Difatti, l’AEEG evidenzia che “il rispetto del tetto antitrust viene ora misurato facendo riferimento alla quota di mercato detenuta da ciascun operatore e non più alla quota di immissione di gas naturale destinata al mercato nazionale attribuita al medesimo soggetto. La quota di mercato di un soggetto è calcolata a partire dalla suddetta quota di immissione che, sulla base di una metodologia da definire con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, viene incrementata tenendo conto degli acquisti e delle vendite operate dal soggetto e di come queste operazioni possano aumentare la sua posizione di mercato. Tale quota di mercato può dunque assumere solo un valore non inferiore alla quota di immissione. Il nuovo riferimento, alla quota di mercato, è da valutare positivamente poiché dovrebbe consentire, in ragione della metodologia contenuta nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di tenere conto anche di eventuali pratiche elusive dei tetti, in alcuni casi oggi in atto, da parte degli operatori (es.: acquisti di gas in Italia non finalizzati a coprire contratti di vendita già stipulati; cessioni, appena prima della frontiera, di gas destinato comunque all’immissione nel sistema italiano). Inoltre, è apprezzabile che nella determinazione della quota di immissione non vengono scontati gli autoconsumi (ed in particolare, quindi, il gas destinato alla produzione termoelettrica). Ciò assume una rilevanza particolarmente positiva nell’attuale scenario di evoluzione dei consumi di gas naturale per il complesso del parco termoelettrico nazionale: calcolare la quota di importazione al netto degli autoconsumi potrebbe portare, nell’attuale contesto, ad adottare strategie di offerta nel mercato elettrico determinate non da reale efficienza, ma dall’obiettivo di rispettare le soglie nel mercato gas, con uno spiazzamento non necessariamente efficiente degli impianti a gas dei competitori di ENI. E’ essenziale che questa nuova impostazione degli obblighi rimanga inalterata, pena il sostanziale svuotamento delle misure contenute nel decreto.”.

 

Invece nella sua Segnalazione l’Autorità Antitrust suggerisce che, ai fini della verifica del superamento della soglia oltre la quale scatta l’obbligo in capo alle società che immettono gas nella rete nazionale di attuare gli interventi per la maggiore concorrenzialità del mercato del gas naturale di cui all’art. 5 del decreto, si faccia riferimento alla quota annua di immissione di gas e non, come indicato nel decreto, a una non meglio specificata quota sul mercato all’ingrosso, la cui definizione sarebbe affidata a un successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.

 

Qualora non siano disponibili i dati effettivi, il valore da attestare si calcola assumendo che:

a) il volume di gas immesso dal singolo soggetto nelle ultime due settimane dell'anno convenzionale oggetto di attestazione sia convenzionalmente pari a quello effettivamente immesso nell'omologo periodo dell'anno precedente;

b) il volume di gas complessivamente destinato al mercato nazionale sia pari, su base annua, al quantitativo totale di gas immesso nella rete nazionale di trasporto, al netto dei quantitativi in transito verso mercati esteri, tenendo conto delle iniezioni nette negli stoccaggi nazionali ed adottando la convenzione di cui alla lettera a). Tale volume è reso noto dal MISE su dati forniti dall'impresa maggiore di trasporto entro il termine di ciascun anno convenzionale (comma 3). 

 

Il comma 4 fa riferimento ad un valore soglia della quota di mercato all’ingrosso, e dispone l’obbligo di svolgere procedure di cessione di gas (ai sensi del successivo articolo 5, comma 2) per i soggetti che attestino una quota di mercato alI’ingrosso superiore a tale valore soglia.

Come valore soglia di riferimento si assume quello fissato all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 78/2009[14] (il 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale), eventualmente modificato ai sensi del comma 5.

Il comma 5 prevede che il valore soglia di cui al comma 3 sia elevato al 60% per i soggetti che si impegnano all'attuazione delle misure relative allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, di cui all'articolo 5, comma 1, per tutti gli anni convenzionali a partire da quello in cui si assume tale impegno.

L’AEEG, nellagià richiamata Segnalazione al Parlamento e al Governo (PAS 10/10) sullo schema in esame, valuta positivamente, in funzione proconcorrenziale, il valore percentuale, fissato al 40%, della quota di mercato che ciascun operatore non deve superare. Peraltro esprime forti perplessità sulla adeguatezza degli interventi posti a carico degli operatori - tra cui in particolare uno specifico programma di sviluppo della capacità di stoccaggio per 4 miliardi di metri cubi i cui diritti di utilizzazione devono essere resi disponibili al mercato secondo specifiche modalità (cfr. art. 5, comma 1) - che intendono elevare tale valore-soglia al 60%. In particolare l’AEEG pone in rilievo che “il fatto che lo Schema di d.lgs. preveda la possibilità per gli operatori di elevare il valore di detta soglia al 60%, pur a fronte degli specifici impegni previsti, sovrastima l’effetto proconcorrenziale dell’aumento di 4 miliardi di mc di capacità di stoccaggio (dei cui servizi/prestazioni dovrebbero potersi avvalere solo soggetti diversi da quello obbligato) a cui è condizionato l’innalzamento del tetto. In effetti 4 miliardi di mc di stoccaggio nella disponibilità di terzi consentono di spostare meno del 10% di quote di mercato nel periodo invernale, che pure è quello in cui si concentrano le maggiori criticità in termini concorrenziali.”.

Il comma 6 riguarda le sanzioni per mancata o mendace attestazione. Nel caso in cui l'attestazione non sia presentata entro i termini, ovvero dichiari, contrariamente al vero, una quota di mercato all'ingrosso inferiore al valore soglia, l'AGCM, con le modalità di cui alla legge n. 287/1990[15], irroga al medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria fino all' 1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui doveva essere effettuata o è stata effettuata l'attestazione.

Il comma 7 attribuisce alI'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) la vigilanza sull'erogazione dei servizi di cui al presente schema di decreto legislativo, sugli adempimenti e sulle procedure poste in essere ai sensi degli articoli 6, 7, 9, 10 e 11.

Articolo 4
(Sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale)

1. Il Ministero redige e pubblica sul proprio sito internet, in prima applicazione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente entro il 31 luglio di ogni anno un rapporto che contiene indicazioni su:

a) le infrastrutture di stoccaggio di gas naturale oggetto di concessione, sia in terraferma che nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, per le quali sia stato già presentato da parte del titolare un progetto per lo sviluppo di nuova capacità o l'aumento delle capacità esistenti, e per le quali non sia stata rilasciata la relativa autorizzazione all'esercizio definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) le infrastrutture di stoccaggio di gas naturale per le quali sia stata già presentata istanza di concessione di stoccaggio e per il cui progetto sia stata già effettuata positivamente la valutazione di impatto ambientale da parte delle autorità competenti.

2. I titolari delle infrastrutture ovvero i proponenti i progetti di cui al comma 1, su richiesta del Ministero, comunicano le informazioni necessarie alla redazione del rapporto di cui al medesimo comma.

3. Il rapporto di cui al comma 1 contiene, per ciascun progetto, informazioni che consentano ai soggetti interessati di valutare tempi e costi previsti per la realizzazione, ovvero, nel caso di progetti volti all'aumento delle capacità esistenti, esclusivamente i costi incrementali per la realizzazione del progetto, le caratteristiche prestazionali del progetto, nonché di rendere noti i titoli autorizzativi necessari all'esercizio come stoccaggi di gas naturale, unitamente allo stato delle procedure di rilascio dei medesimi titoli. .

4. Il rapporto di cui al comma 1 può contenere a titolo indicativo informazioni relative a ulteriori progetti, non rientranti tra quelli di cui al comma 1, per cui i promotori abbiano comunicato al Ministero le·informazioni relative.

 

 

L’articolo 4prevede la redazione da parte del Ministero dello sviluppo economico (MISE) di un rapporto sui progetti di aumento di capacità di stoccaggio già oggetto di concessione e in concessioni di prossimo conferimento.

Ai sensi del comma 1, tale rapporto viene pubblicato sul sito internet del Ministero, in prima applicazione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e successivamente entro il 31 luglio di ogni anno, e contiene indicazioni sulle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale:

a) oggetto di concessione, sia in terraferma che nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, per le quali sia stato già presentato da parte del titolare un progetto per lo sviluppo di nuova capacità o l'aumento delle capacità esistenti, e per le quali non sia stata rilasciata la relativa autorizzazione all'esercizio definitivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame;

b) per le quali sia stata già presentata istanza di concessione e la valutazione di impatto ambientale abbia già avuto esito positivo da parte delle autorità competenti.

Le informazioni necessarie alla redazione del rapporto sono comunicate al MISE, su richiesta dello stesso, dai titolari delle infrastrutture ovvero dai proponenti i progetti (comma 2).

Il rapporto reca, per ciascun progetto, informazioni atte a consentire ai soggetti interessati di valutare tempi e costi previsti per la realizzazione, ovvero, nel caso di progetti volti all'aumento delle capacità esistenti, esclusivamente i costi incrementali per la realizzazione del progetto, le caratteristiche prestazionali del progetto, nonché di essere informati sui titoli autorizzativi necessari all'esercizio come stoccaggi di gas naturale, unitamente allo stato delle procedure di rilascio dei medesimi titoli (comma 3).

A titolo indicativo, possono essere inserite nel rapporto informazioni relative a ulteriori progetti per i quali non sia ancora stato avviato l’iter autorizzativo, per i quali i promotori abbiano comunicato al Ministero le informazioni relative (comma 4).

La relazione illustrativa afferma che, sulla base di tale rapporto, i clienti industriali potranno decidere se chiedere ai soggetti che realizzeranno tali progetti un contratto di servizi di stoccaggio di durata pluriennale oppure di partecipare direttamente alla realizzazione di uno o più progetti, assumendone quote di partecipazione e quindi divenendo proprietari di una parte delle nuove infrastrutture di stoccaggio.

Nellagià richiamata Segnalazione al Parlamento e al Governo (PAS 10/10), l’AEEG afferma che la pubblicazione di un rapporto contenente informazioni sia sulle caratteristiche tecniche sia sui tempi e costi di realizzazione dei progetti relativi ad infrastrutture di stoccaggio, consultabile da tutti gli operatori, costituisce “un’opportuna iniziativa informativa a beneficio della trasparenza del mercato del gas naturale italiano e della sua possibile evoluzione.”.

 


 

Articolo 5
(Misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas)

1. Il soggetto che aderisce all'attuazione delle misure disciplinate al presente comma:

a) assume, nel rispetto della normativa vigente e mediante stipula di appositi contratti anche con società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, in cui si definiscono i casi di inadempimento e le adeguate forme di garanzia, impegni vincolanti in termini di caratteristiche prestazionali e tempi di realizzazione, per lo sviluppo di nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o al potenziamento di quelle esistenti, nell'ambito delle iniziative contenute nel rapporto di cui all'articolo 4, commi 1 e 3 ovvero di quelle determinate ai sensi del comma 7, che rendano disponibile nuova capacità di stoccaggio. Tali impegni riguardano volumi complessivamente pari a 4 miliardi di metri cubi;

b) consente la partecipazione di soggetti terzi alle iniziative di sviluppo infrastrutturale di cui alla lettera a) selezionati sulla base delle procedure di cui all'articolo 6, per un volume minimo determinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, indicandone la quota non superiore ad un terzo da riservare alle aggregazioni di piccole e medie imprese di cui all'articolo 6 comma 2;

c) si impegna a fornire i servizi relativi alle misure di cui all'articolo 9, comma 2, a condizioni economiche e per volumi determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità di regolazione, per un volume complessivo comunque non superiore a 1 miliardo di metri cubi, fissato in ragione delle condizioni di mercato che si verificano in ciascun periodo intercorrente tra l'1 ottobre di un anno ed il 30 settembre dell'anno successivo (di seguito: anno termico). Tali condizioni economiche prevedono corrispettivi non superiori a corrispettivi massimi determinati con riferimento alle quotazioni del gas all'ingrosso nei diversi periodi dell'anno e rilevabili nei mercati europei rilevanti. In alternativa all'erogazione dei servizi alle predette condizioni, il medesimo soggetto corrisponde, per ciascun anno termico, al Gestore dei servizi energetici un importo pari a 50 milioni di euro a titolo di compensazione del maggior onere sostenuto da quest'ultimo per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 3. Tale importo, definito dal Ministro dello sviluppo economico con il decreto di cui sopra, in ciascun anno termico è progressivamente ridotto in ragione della realizzazione delle infrastrutture di cui alla lettera a).

2. Il soggetto per cui ricorrono le condizioni di superamento del valore soglia di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero, ove applicabile, del valore soglia di cui all'articolo 3, comma 5, svolge, per l'anno termico successivo, procedure di cessione di gas con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, per volumi complessivamente non superiori a 4 miliardi di metri cubi da offrire e secondo tempi determinati con decreti del Ministro dello sviluppo economico in ragione del superamento, da parte del medesimo soggetto, del relativo valore soglia e delle condizioni di mercato.

3. Il soggetto si impegna ad attuare le misure di cui al comma 1 trasmettendo al Ministero, all'Autorità garante ed all'Autorità di regolazione entro l'1 settembre di ciascun anno un programma o un aggiornamento del programma in essere per l'attuazione delle misure di cui al comma 1 comprensivo dei tempi di realizzazione, volto a realizzare la nuova capacità di stoccaggio secondo criteri di efficacia, celerità ed efficienza.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante e l'Autorità di regolazione, è approvato il programma o il relativo aggiornamento di cui al comma 3, fermo restando l'obbligo per il soggetto che attua le misure di cui al comma 1 di richiedere le ulteriori necessarie autorizzazioni. Nell'approvazione del programma si tiene preferenzialmente conto dei progetti caratterizzati dal minor costo e dei minori tempi di realizzazione.

5. La vigilanza sul rispetto del programma approvato di cui al comma 4 ovvero delle procedure di cessione di gas di cui al comma 2 è attribuita all'Autorità garante la quale, nei casi di omesso, ritardato, parziale od inesatto adempimento, avvia un'istruttoria con le modalità ed i poteri di cui al Titolo II, Capo II della legge 10 ottobre 1990 n. 287, all'esito della quale, sentito il Ministero, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato delI'anno precedente.

6. Il soggetto che attua le misure di cui al comma 1, qualora intenda sviluppare infrastrutture di stoccaggio diverse da quelle indicate nel rapporto di cui all'articolo 4, di cui ai commi 1 e 3, è tenuto a produrre al Ministero idonea documentazione con un contenuto informativo sufficiente a consentire le valutazioni di cui all'articolo 4, comma 3 ai fini della sua pubblicazione.

7. In caso di valutazione positiva da parte del Ministero la realizzazione delle infrastrutture di stoccaggio di cui al comma 6 è inserita nel programma vincolante di cui al comma 3.

 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame, già richiamato in precedenza dall’articolo 3, comma 5, elenca gli impegni vincolanti per la realizzazione di nuove infrastrutture di stoccaggio che devono assumere i soggetti che intendono alzare il valore della soglia limite relativa alla loro quota di mercato all’ingrosso al 60%.

In particolare detti soggetti sono tenuti:

a)      ad assumere impegni vincolanti, in termini di caratteristiche prestazionali e tempi di realizzazione, per lo sviluppo di nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o il potenziamento di quelle esistenti per volumi complessivamente pari a 4 miliardi di metri cubi.

L’impegno deve avvenire mediante stipula di appositi contratti anche con società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, in cui si definiscono i casi di inadempimento e le adeguate forme di garanzia.

L’ampliamento di capacità di stoccaggio deve avvenire nell'ambito delle iniziative contenute nel rapporto di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, ovvero di quelle determinate ai sensi del comma 7 dell’articolo in esame;

b)      a consentire la partecipazione a tali iniziative di sviluppo infrastrutturale di soggetti terzi selezionati sulla base delle procedure di cui all'articolo 6, per un volume minimo determinato con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, indicandone la quota non superiore ad un terzo da riservare alle aggregazioni di piccole e medie imprese di cui al comma 2 dello stesso articolo 6;

In sostanza, il previsto decreto del Ministro dello sviluppo economico determinerà quanta parte dei diritti relativi alla nuova capacità di stoccaggio sarà riservata a soggetti terzi che si impegnano a finanziare l’investimento e selezionati tramite apposite procedure concorsuali riservate a clienti finali industriali caratterizzati da elevato prelievo di gas naturale. La restante parte dei diritti medesimi potrà invece essere offerta dai soggetti realizzatori degli stoccaggi al mercato attraverso procedure concorsuali aperte a tutti gli interessati.

Si consideri che l’AEEG, nella Segnalazione al Parlamento e al Governo (PAS 10/10), osserva che la misura in esame, finalizzata a realizzare nuova capacità di stoccaggio, è in linea con quanto la stessa Autorità ha segnalato nell’ambito dell’indagine conoscitiva svolta congiuntamente all’Autorità Antitrust (cfr. supra). Peraltro l’AEEG evidenzia che, affinché tale misura si riveli pienamente efficace, la nuova capacità di stoccaggio deve essere resa disponibile al mercato in tempi certi e ragionevolmente rapidi, e senza inutili vincoli di utilizzazione che finiscano per creare legami commerciali tra soggetto realizzatore e clienti industriali finanziatori. Inoltre, “al fine di promuovere la concorrenza nel mercato all’ingrosso, si deve prevedere espressamente che il soggetto obbligato (ENI) non possa divenire titolare (direttamente od indirettamente) di diritti allocati ai soggetti finanziatori, né, tanto meno, essere il mandatario di detti soggetti. Va notato infine che il programma di investimenti è qualificato solo in termini di spazio e non di servizi di punta, in merito ai quali una soglia minima andrebbe invece fissata.”.

c)      ad impegnarsi a partecipare, per un volume massimo pari ad 1 miliardo di metri cubi, al meccanismo anticipatorio dei benefici verso i clienti finali industriali che partecipano quali investitori. In alternativa, i soggetti concorrono alla compensazione dell’onere relativo all’anticipazione dei benefici con un importo massimo pari, per ciascun anno termico[16], a 50 milioni di euro.

Più in particolare, i servizi relativi alle misure di cui all'articolo 9, comma 2, disciplinate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), devono essere forniti a condizioni economiche e per volumi determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'AEEG, per un volume complessivo comunque non superiore a 1 miliardo di metri cubi, fissato in ragione delle condizioni di mercato che si verificano in ciascun anno termico. Le condizioni economiche prevedono corrispettivi non superiori a corrispettivi massimi determinati con riferimento alle quotazioni del gas all'ingrosso nei diversi periodi dell'anno e rilevabili nei mercati europei rilevanti.

In alternativa all'erogazione dei servizi alle predette condizioni, il medesimo soggetto corrisponde, per ciascun anno termico, al Gestore dei servizi energetici un importo massimo pari a 50 milioni di euro a titolo di compensazione del maggior onere sostenuto da quest'ultimo per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 3. Tale importo, definito in concreto dal Ministro dello sviluppo economico con il decreto di cui sopra, in ciascun anno termico è progressivamente ridotto in ragione della realizzazione delle infrastrutture di cui alla lettera a).

Si osserva che, per rendere più chiara la formulazione della disposizione in esame, sarebbe opportuno sostituire le parole “un importo pari a 50 milioni di euro” con le seguenti: “un importo comunque non superiore a 50 milioni di euro”.

L’AEEG, nella Segnalazione al Parlamento e al Governo (PAS 10/10), valuta positivamente la previsione di cui alla lettera c), secondo cui il soggetto obbligato è tenuto a contribuire a fornire i servizi che il GSE deve svolgere a favore dei soggetti finanziatori che intendono ottenere anticipatamente effetti equivalenti a quelli che avrebbero pro-quota qualora la nuova capacità di stoccaggio fosse operativa (cfr. art. 9, commi 2-4). Difatti, tale previsione riduce il rischio che il soggetto obbligato possa trarre beneficio dalla richiesta dei soggetti finanziatori di avvalersi dell’anticipo degli effetti, dal momento che in assenza della misura prevista dal provvedimento il soggetto obbligato potrebbe trarre persino profitto dalla sua assunzione di impegni, fornendo al GSE i servizi di cui necessita (e che gli altri operatori non sono in grado fornire economicamente) a fronte di corrispettivi anche sensibilmente superiori al loro costo. Peraltro – osserva ancora l’AEEG – “si deve tuttavia evidenziare che la dimensione dell’obbligo di contribuire alla fornitura di servizi al GSE, imposto dal provvedimento è limitata a solo 1 miliardo di mc, a fronte di una domanda che potrebbe raggiungere i 4 miliardi di mc. Anche in questo caso, la dimensione massima dell’obbligo finisce per ridurre le potenzialità dell’obbligo stesso: il soggetto obbligato, infatti, potrebbe comunque trarre un beneficio dalla decisione dei soggetti finanziatori di avvalersi dell’anticipo degli effetti. Nella stessa logica, sebbene si comprenda l’esigenza di limitare il costo potenziale dell’impegno di offerta posto sul soggetto obbligato, consentendogli la possibilità di corrispondere al GSE un importo predefinito invece che fornire i servizi relativi alle misure di anticipazione degli effetti, il fatto che detto importo sia pari a soli 50 milioni di euro (poi progressivamente ridotti in proporzione alla realizzazione delle infrastrutture di stoccaggio) rischia di trasformare questa possibilità in un modo per trarre profitto dall’obbligo (ottenendo dalla cessione di servizi al GSE ben più di quanto allo stesso versato nonché del costo da sostenere per rendere i servizi stessi). Si ritiene dunque necessario che tale importo sia fissato a valori non inferiori a 200 milioni di euro.”.

Si ricorda altresì che nella sua Segnalazione sullo schema l’Autorità Antitrust ritiene che andrebbe eliminato il suddetto tetto massimo di 50 milioni di euro posto alla spesa che graverà sul soggetto che si impegni allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio (in particolare di Eni) per anticipare i benefici del piano di potenziamento stoccaggi agli utilizzatori industriali: si tratta di una spesa progressivamente decrescente man mano che verranno realizzati gli stoccaggi stessi. Secondo l’Antitrust, l’avere individuato un limite predefinito alla spesa che Eni dovrà sostenere annualmente per anticipare ai beneficiari gli effetti del potenziamento degli stoccaggi potrebbe però ridurre gli incentivi a realizzare nel più breve tempo possibile gli investimenti, rispetto ad una situazione in cui il costo della misura anticipatoria non sia noto in anticipo.

 

Il comma 2 riguarda le procedure di cessione di gas per il superamento del valore soglia, che – si ricorda - può essere, in percentuale del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale:

§      il 40% in assenza di realizzazione di nuova capacità di stoccaggio (articolo 3, comma 4);

§      il 60% a fronte di realizzazione di nuova capacità di stoccaggio (articolo 3, comma 5).

Il soggetto per cui ricorrono le condizioni di superamento del valore soglia deve svolgere, per l'anno termico successivo, procedure di cessione di gas (gas release), per volumi complessivamente non superiori a 4 miliardi di metri cubi. Nei singoli casi i volumi del programma di gas release saranno determinati – insieme alla relativa tempistica - con decreti del Ministro dello sviluppo economico in ragione del superamento, da parte del medesimo soggetto, del relativo valore soglia e delle condizioni di mercato.

Si osserva che il comma in esame andrebbe formulato in maniera più chiara, esplicitando che con il suddetto decreto sono stabiliti i volumi da cedere con le procedure di “gas release” oltre alla relativa tempistica.

Appare inoltre opportuno prevedere un termine per l’emanazione del decreto ministeriale.

 

Nellagià richiamata Segnalazione al Parlamento e al Governo (PAS 10/10), l’AEEG afferma che suscita perplessità “la previsione per cui tale gas release compensativa non potrà essere comunque superiore a 4 miliardi di mc, nonché il fatto che la sua durata rimanga limitata all’anno termico successivo lo sforamento della soglia. Infatti, pur dando per assunto che, qualora il superamento della soglia sia accompagnato a pratiche anticoncorrenziali, il soggetto sia comunque esposto anche alle opportune sanzioni da parte dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, un superamento delle quote di mercato può produrre effetti negativi in termini di concorrenzialità del mercato non solo di brevissimo periodo. Pertanto, in caso di superamento della soglia, il programma di gas release dovrebbe avere durata pluriennale, consentendo così di ricostituire i soggetti acquirenti quali nuovi concorrenti di medio periodo dell’operatore. Soprattutto, paiono inadeguati i volumi per cui il soggetto che supera la soglia è tenuto ad effettuare il programma di gas release; un valore massimo di 4 miliardi di mc non solo non è adeguato in caso di superamenti sensibili della soglia definita, ma rischia di rendere nulla la misura di incentivo allo sviluppo dello stoccaggio implicita nella possibilità di alzare il livello del tetto dal 40% al 60%. Infatti, qualora un operatore ritenga che la sua quota di mercato sia in futuro tale da superare stabilmente e significativamente anche la soglia del 60%, non avrà alcun interesse né a modificare il proprio comportamento né ad impegnarsi al programma di sviluppo degli stoccaggi, sapendo che in ogni caso sarà tenuto a effettuare dei programmi di gas release di soli 4 miliardi di mc”.”

Le modalità delle procedure di cessione sono quelle previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78/2009.

Il D.L. 78/2009[17] all’articolo 3 reca disposizioni per la riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie. In particolare, il comma 1 contiene una delega al Governo per l’emanazione di un decreto per l’adozione di misure che vincolino, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico[18]. Il comma 2 riguarda il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente nelle procedure di cessione di gas naturale, che deve essere fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'AEEG, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente, verificati dall’AEEG sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell’AEEG, tenendo conto dei mandati dei clienti[19].

I commi da 3 a 7 riguardano nuovamente gli impegni da assumere al fine di elevare il valore soglia al 60%.

Secondo il comma 3, il soggetto si impegna ad attuare le misure di cui al comma 1 trasmettendo al Ministero, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ed all'AEEG entro l'1 settembre di ciascun anno un programma o un aggiornamento del programma in essere per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, comprensivo dei tempi di realizzazione, volto a realizzare la nuova capacità di stoccaggio secondo criteri di efficacia, celerità ed efficienza.

Il programma (o il relativo aggiornamento) trasmesso è approvato, ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'AGCM e l’AEEG, fermo restando l'obbligo per il soggetto che attua le misure di cui al comma 1 di richiedere le ulteriori necessarie autorizzazioni. Nell'approvazione del programma si tiene preferenzialmente conto dei progetti caratterizzati dal minor costo e dei minori tempi di realizzazione.

La relazione illustrativa evidenzia che il programma, con l’approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, diviene vincolante.

Il comma 5 attribuisce all’AGCMla vigilanza:

§      sul rispetto del programma approvato (di cui al comma 4);

§      sulle procedure di cessione di gas - gas release (di cui al comma 2).

L’AGCM, nei casi di omesso, ritardato, parziale od inesatto adempimento, avvia un'istruttoria con le modalità ed i poteri di cui al Titolo II, Capo II, della legge n. 287/1990[20], all'esito della quale, sentito il Ministero, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato dell’anno precedente.

Al riguardo, nella sua Segnalazione sullo schema, l’Autorità Antitrust osserva che il potere sanzionatorio previsto dalla norma, per essere un efficace deterrente nei riguardi di condotte omissive o dilatorie del soggetto obbligato dovrebbe essere più efficacemente definito. Da questo punto di vista l’Antitrust ritiene che l’attuale formulazione del comma 5 dell’articolo 5, che prevede che la stessa Autorità prenda una eventuale decisione sanzionatoria sentito il Ministero dello sviluppo economico, debba essere modificata nel senso di prevedere uno specifico ruolo di consulenza tecnica degli Uffici dello stesso Ministero all’interno del procedimento istruito dall’Autorità, al fine di sottoporre a verifica eventuali motivazioni tecniche addotte dal soggetto obbligato a giustificazione di ritardi nella realizzazione del piano di potenziamento degli stoccaggi.

 

I commi 6 e 7 considerano l’eventualità che il soggetto che assume gli impegni di cui al comma 1 al fine di elevare il valore soglia al 60% intenda sviluppare infrastrutture di stoccaggio diverse da quelle indicate nel rapporto redatto dal Ministero dello sviluppo economico (di cui all'articolo 4, commi 1 e 3).

In tal caso, il soggetto in questione è tenuto a produrre al Ministero stesso idonea documentazione con un contenuto informativo sufficiente a consentire le valutazioni di cui al citato articolo 4, comma 3 ai fini della sua pubblicazione.

In caso di valutazione positiva da parte del Ministero, la realizzazione di tali infrastrutture di stoccaggio è inserita nel programma vincolante di cui al comma 3 dell’articolo 5 in esame.

Nellagià richiamata Segnalazione al Parlamento e al Governo (PAS 10/10), l’AEEG rileva che le misure recate dallo schema finalizzate ad incentivare la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio ed a favorire l’incontro tra domanda, rappresentata dai clienti finali industriali e dalle loro aggregazioni, e l’offerta dei servizi di stoccaggio, dà seguito a quanto la stessa Autorità ha segnalato nell’ambito dell’indagine conoscitiva svolta congiuntamente all’Autorità Antitrust (cfr. supra). In particolare l’AEEG afferma che la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio non solo consente (qualora i diritti di utilizzazione dei relativi servizi siano attribuiti a soggetti terzi) di favorire la concorrenza nel mercato all’ingrosso del gas, ma anche di ridurre i costi di approvvigionamento dell’intero sistema, oltre che rappresentare un prerequisito affinché l’Italia possa svolgere un ruolo di hub internazionale del gas. L’AEEG evidenzia inoltre che l’incremento della capacità di stoccaggio, insieme ad un’adeguata crescita dei servizi di punta, garantisce un aumento dei livello di sicurezza del sistema gas sia nazionale che europeo.

 


 

Articolo 6
(Partecipazione di soggetti investitori alle procedure)

1. Sono ammessi a partecipare soggetti terzi in qualità di soggetti investitori (di seguito: soggetti investitori) alla realizzazione dei progetti di sviluppo di capacità di stoccaggio come individuati dal programma approvato di cui all' articolo 5, comma 4, i clienti finali industriali caratterizzati:

a) da elevato prelievo di gas naturale definito secondo modalità fissate dal Ministero e attestate dall'impresa di trasporto o da quella di distribuzione alla cui rete è allacciato il punto di prelievo del cliente finale;

b) aventi centri di consumo in Italia nonché negli Stati membri che, in condizioni di reciprocità, ammettono l'accesso di clienti finali industriali italiani a misure analoghe a quelle di cui al presente decreto, attestate come tali con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, con riferimento alle capacità di stoccaggio realizzate negli stessi Stati;

c) per una quota non superiore ai propri consumi nell'anno termico precedente lo svolgimento delle procedure richiesta di partecipazione.

2. Sono altresì ammessi a partecipare i consorzi ed i mandatari dei clienti finali industriali con le caratteristiche di cui al comma 1, lettera a) e b) nei limiti di cui alla lettera c), nonché aggregazioni di piccole e medie imprese, anche promosse dalle relative associazioni di categoria, che abbiano:

a) in termini di consumo complessivo, le caratteristiche di cui al comma 1;

b) come mandatario dell'aggregazione un cliente finale industriale di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono altresì affidare mandato a soggetti operanti nel mercato del gas, per quanto riguarda la loro partecipazione secondo modalità di cui all'articolo 7, comma 1, e previa comunicazione all'Autorità garante che ne valuta le relative posizioni sul mercato del gas naturale.

4. I soggetti interessati a concorrere al supporto dei progetti di sviluppo di capacità di stoccaggio come individuati dal programma approvato di cui all'articolo 5, comma 4, entro l'1 settembre di ogni anno, inviano al Ministero apposita comunicazione, con cui manifestano con effetti non vincolanti il proprio interesse.

5. Successivamente alla approvazione del programma il soggetto che aderisce alle misure dell'articolo 5, comma 1, indice direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante una procedura concorsuale e non discriminatoria per la selezione dei soggetti investitori, a cui sono ammessi a partecipare i soggetti investitori che ai sensi del comma 4 hanno manifestato il proprio interesse e attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 od al comma 2.

6. Su indirizzo del Ministero, l'Autorità di regolazione disciplina le procedure che devono essere adottate per l'attuazione di quanto previsto dal comma 5.

 

L’articolo 6individua i requisiti generali dei soggetti terzi investitori che intendono partecipare alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio e che vengono selezionati sulla base di procedure concorsuali. Si tratta di:

-          clienti finali industriali;

-          consorzi e mandatario dei medesimi;

-          aggregazione di PMI.

 

In particolare, ai sensi del comma 1 possono partecipare alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio i clienti finali industriali purché in possesso delle seguenti caratteristiche:

a)        elevato prelievo di gas naturale definito secondo le modalità fissate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) e che sono attestate dall’impresa di trasporto o di distribuzione alla cui rete sia allacciato il punto di prelievo del cliente finale;

b)        aventi centri di consumo in Italia e negli Stati UE che consentono ai clienti industriali finali - in condizioni di reciprocità - l’accesso a misure analoghe a quelle previste dal provvedimento in esame, attestate come tali con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, in relazione alle capacità di stoccaggio realizzate nei medesimi Stati;

Si osserva che sarebbe opportuno indicare la natura del provvedimento del Ministro dello sviluppo economico.

c)        partecipazione alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio per una quota non superiore ai propri consumi nell’anno termico precedente allo svolgimento delle procedure alle quali richiedono di partecipare.

Si osserva che tale disposizione andrebbe formulata più correttamente. Poiché non riguarda requisiti che devono possedere i clienti finali industriali ma stabilisce un limite massimo di partecipazione, sarebbe opportuno trasfondere il contenuto della lettera c) in un periodo autonomo. Inoltre, le parole “richiesta di partecipazione” andrebbero sostituite con le seguenti: “cui è richiesta la partecipazione”.

Il comma 2 ammette a partecipare anche i consorzi ed i mandatari dei clienti finali industriali, purché risultino in possesso delle caratteristiche  indicate alle lettere a) e b) del precedente comma e nei limiti di cui alla lettera c), e le aggregazioni di PMI - che possono anche essere promosse dalle relative associazioni di categoria - a condizione che abbiano:

a)        le caratteristiche indicate dal comma 1 in termini di consumo complessivo;

b)        come mandatario dell’aggregazione un cliente finale industriale, di cui al comma 1.

Ai soggetti indicati ai precedenti commi 1 e 2 è riconosciuta – relativamente alla loro partecipazione secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7, comma 1 - la facoltà di affidare mandato a soggetti che operano nel mercato del gas, previa comunicazione all’Autorità Antitrust che valuta le posizioni nel mercato del gas dei suddetti soggetti (comma 3).

Nella sua Segnalazione sullo schema di decreto l’Autorità Antitrust osserva, al riguardo, che è necessario escludere esplicitamente che l’Eni, obbligata alla misura pro-concorrenziale di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, possa contemporaneamente gestire la medesima capacità aggiuntiva per conto dei soggetti grandi utilizzatori di gas: l’Eni, in qualità di soggetto mandatario, avrebbe infatti la possibilità di rientrare nella disponibilità della gestione della nuova capacità di stoccaggio, vanificando gli effetti pro-concorrenziali della misura. Ai fini della competizione è invece essenziale che i mandati vengano gestiti da imprese attive nel settore del gas (i c.d. shipper) concorrenti di Eni.

Il comma 4 prevede che i soggetti interessati ai progetti di sviluppo di capacità di stoccaggio come individuati dal programma approvato (cfr. art. 5, comma 4 dello schema) manifestino il loro interesse, senza effetti vincolanti, inviando un’apposita comunicazione al Ministero entro il 1° settembre di ogni anno.

Successivamente all’approvazione del programma il soggetto che si impegna a realizzare nuove capacità di stoccaggio ai sensi dell’art. 5, comma 1, indice, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una procedura concorsuale non discriminatoria per selezionare i soggetti investitori. Sono ammessi a partecipare a tale procedura i soggetti investitori che abbiano manifestato il loro interesse ai sensi del comma 4 e che attestino il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o 2 del presente articolo (comma 5).

La disciplina delle suddette procedure concorsuali viene definita dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in conformità agli indirizzi del MISE (comma 6).


 

Articolo 7
(Diritti di utilizzo dei soggetti investitori delle infrastrutture
di stoccaggio)

1. I diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio, riconosciuti ai soggetti investitori secondo le procedure di cui alI'articolo 6, si realizzano in misura corrispondente alla quota per cui risultano assegnatari mediante una delle seguenti modalità:

a) sottoscrizione un contratto di stoccaggio pluriennale, di durata non inferiore ad anni cinque, rinnovabili, per la fornitura di un servizio di stoccaggio, anche di tipo aciclico, a fronte di corrispettivi determinati dall'Autorità di regolazione con riferimento ai corrispondenti costi effettivi di realizzazione e gestione relativi ai progetti; ovvero

b) sottoscrizione un contratto che disciplina i diritti di utilizzo per una capacità di stoccaggio corrispondente alle quote di partecipazione in forma di contitolarità in uno o più progetti di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale in nuove concessioni di stoccaggio o in concessioni conferite ma non ancora operative alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le clausole relative all'accesso e all'utilizzo dello stoccaggio nei contratti che regolano i rapporti tra i soggetti che aderiscono alle misure di cui all'articolo 5, comma 1, ed i soggetti investitori, ivi compresi quelli regolanti i diritti di cui al comma 1, sono sottoposte dai soggetti che aderiscono alle misure di cui all'articolo 5, comma 1 al Ministero per l'approvazione, sentita l'Autorità di regolazione. I rapporti di contitolarità in una concessione di stoccaggio di cui al comma 1 lettera b) sono regolati da un contratto tipo approvato dal Ministero.

3. I contratti di cui al comma 1, nonché le obbligazioni da essi derivanti possono essere ceduti dai soggetti investitori a soggetti con i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6, solo a partire dall'entrata in esercizio delle capacità di stoccaggio ad essi relative.

4. I contratti che regolano i rapporti tra i soggetti che aderiscono alle misure di cui all'articolo 5, comma 1 ed i soggetti investitori, ivi compresi quelli regolanti i diritti di cui al comma 1, prevedono la possibilità per il soggetto investitore di recedere senza oneri dall'impegno assunto almeno nei seguenti casi, in quanto rilevanti:

a) qualora la nuova capacità di stoccaggio non entri in operatività entro il termine massimo di un anno rispetto a quanto previsto dal programma approvato da apposito decreto, di cui al comma 4 dell'articolo 5;

b) nei casi di cui al comma 1 lettera b) entro un termine di 3 mesi dal momento in cui il soggetto titolare alla realizzazione della nuova capacità di stoccaggio comunichi i costi effettivi connessi allo sviluppo di detta capacità e/o i corrispettivi relativi ai diritti di cui al comma 1 nella misura in cui dipendano dal valore assunto da detti costi;

c) nei casi di cui al comma lettera b) qualora i costi di cui alla medesima lettera b) in corso di progetto vengano rettificati per importi superiori al 20% rispetto a quanto comunicato ai sensi della lettera a).

 

 

L’articolo 7disciplina il riconoscimento ai soggetti investitori di diritti di utilizzo dei servizi di stoccaggio.

In particolare il comma 1 stabilisce che tali diritti sono riconosciuti - sulla base delle procedure definite dal precedente articolo 6 - in misura corrispondente alla quota di cui i soggetti stessi sono assegnatari, mediante una delle seguenti modalità:

a)      sottoscrizione di un contratto di stoccaggio pluriennale (di durata almeno quinquennale) rinnovabile, anche di tipo aciclico, a fronte di corrispettivi stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in relazione ai costi effettivi di realizzazione e di gestione dei progetti;

b)      sottoscrizione di un contratto disciplinantei diritti di utilizzo per una capacità di stoccaggio corrispondente alle quote di partecipazione come contitolare in uno o più progettidi sviluppo di nuove capacità in nuove concessioni di stoccaggio o in concessioni conferite ma ancora non operative alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Sul piano formale, alle lettere a) e b) dopo la parola “sottoscrizione” andrebbe aggiunta la seguente: “di”.

Secondo il comma 2, le clausole relative all'accesso e all'utilizzo dello stoccaggio nei contratti che regolano i rapporti tra i soggetti che aderiscono alle misure per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio (di cui all’art. 5, comma 1) ed i soggetti investitori – compresi i contratti regolanti i diritti previsti dal comma 1 - sono sottoposte al MISE per l'approvazione, sentita l'AEEG. I rapporti di contitolarità in una concessione di stoccaggio (cfr. supra, lett. b) del comma 1) sono regolati da un contratto tipo approvato dal Ministero.

Il comma 3 consente la cessione da parte dei soggetti investitori ad altri soggetti (clienti finali industriali e relativi consorzi e mandatari nonché aggregazioni di PMI) in possesso dei requisiti fissati dall’art. 6, commi 1 e 2, dei contratti di cui al comma 1 e relative obbligazioni che ne derivano, esclusivamente a partire dall’entrata in esercizio delle relative capacità di stoccaggio.

Il comma 4 stabilisce i casi in cui i contratti regolanti i rapporti tra i soggetti che aderiscono alle misure per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio (di cui all’art. 5, comma 1) –compresi quelli regolanti i diritti di utilizzo dei servizi di stoccaggio  di cui al comma 1 - devono consentire al soggetto investitore di recedere dagli impegni assunti senza oneri.

Il recesso è consentito:

a)    in caso di mancata operatività della nuova capacità di stoccaggio entro il termine massimo di un anno rispetto a quanto stabilito dal programma  approvato ai sensi del comma 4 dell’art. 5 dello schema;

b)    nei casi di un contratto per la partecipazione in forma di contitolarità (cfr. comma 1, lett. b)), entro tre mesi dalla comunicazione da parte del titolare alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio dei costi effettivi connessi allo sviluppo di detta capacità e/o dei corrispettivi relativi ai diritti di utilizzo dei servizi di stoccaggio (di cui al comma 1);

c)    in caso di rettifica in corso di progetto dei costi di cui alla lett. b), in misura superiore al 20% rispetto a quanto comunicato.

Si osserva che la lettera c) non appare correttamente formulata. Sulla base della ratio della norma, sembrerebbe che la stessa sia da riformulare nel modo seguente: “c) nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora i costi di cui alla lettera b) del presente comma in corso di progetto vengano rettificati per importi superiori al 20% rispetto a quanto comunicato ai sensi della medesima lettera b)”.

 


 

Articolo 8
(Disposizioni a favore di soggetti titolari di stoccaggio
 e degli enti locali)

1. Al fine di incentivare la realizzazione di ulteriore capacità di stoccaggio per una maggiore concorrenzialità e sicurezza del mercato del gas naturale nonché di tutelare le iniziative di stoccaggio già intraprese, i soggetti diversi da quelli che aderiscono alle misure di cui alI'articolo 5 comma 1, e che sono titolari delle infrastrutture di stoccaggio o dei progetti di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 secondo modalità tecnico-operative definite dal Ministro con decreto di natura non regolamentare, al fine di sviluppare le stesse capacità di stoccaggio, previa approvazione del Ministero che assume carattere vincolante, per capacità incrementali di stoccaggio complessivamente non superiori a 2 miliardi di mc.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, resta ferma la possibilità per gli stessi soggetti di avvalersi delle stesse disposizioni in materia di esenzione dall'accesso dei terzi relative a nuove capacità di stoccaggio di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239.

3. I contratti per l'accesso e l'utilizzo dello stoccaggio tra i soggetti di cui al comma 1 ed i clienti industriali di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, prevedono corrispettivi determinati in esito alle procedure concorsuali di selezione dei soggetti finanziatori, prevedendo comunque in caso di mancata assegnazione della nuova capacità di stoccaggio, il riconoscimento di corrispettivi commisurati ai soli costi per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture determinati dall'Autorità di regolazione.

4. Ai fini di favorire la realizzazione dei progetti di infrastrutture di stoccaggio di cui al presente decreto, il contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è stabilito pari all'1% del valore della nuova capacità di stoccaggio di gas naturale effettivamente entrata in operatività ed è corrisposto unicamente ai Comuni dove hanno sede i relativi stabilimenti che lo destinano, per almeno il 60%, a favore delle persone residenti e delle imprese aventi sedi operative nei Comuni.

 

 

L’articolo 8in esame, al fine di incentivare la realizzazione di ulteriori capacità di stoccaggio per una maggiore concorrenzialità e sicurezza del mercato del gas, nonché di tutelare le iniziative già intraprese, estende alcuni meccanismi di incentivazione previsti dal provvedimento ai soggetti che non aderiscono alle misure per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio di cui all’articolo 5, comma 1, e tuttavia volontariamente intendono attuare progetti per sviluppare nuova capacità di stoccaggio.

Il comma 1 dell’articolo 8, infatti, consente ai soggetti diversi da quelli che aderiscono alle misure per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio - titolari delle infrastrutture di stoccaggio o dei progetti per lo sviluppo di nuove capacità o per l’aumento della capacità esistenti (di cui all’art. 4, commi 1 e 3) - di avvalersi delle disposizioni recate dagli artt. 6, 7, 9, 10 e 11 del presente schema, sulla base di modalità tecnico-operative fissate con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, al fine di sviluppare le medesime capacità di stoccaggio, previa approvazione vincolante del MISE, per capacità incrementali di stoccaggio fino a 2 miliardi di metri cubi.

Ai sensi del comma 2, per i suindicati soggetti resta ferma, in alternativa a quanto disposto dal precedente comma 1, la possibilità di avvalersi delle disposizioni in materia di esenzione dall’accesso dei terzi relative alle nuove capacità di stoccaggio introdotte dalla legge 239/2004.

La legge 23 agosto 2004, n. 239[21](c.d. Legge Marzano) finalizzata al complessivo riordino del settore energetico, al comma 17 dell’art. 1 introduce, relativamente al settore del gas, la facoltà di richiedere una esenzione dalla disciplina sul diritto di accesso dei terzi per i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nei seguenti ambiti:

-        realizzazione all’estero di nuove capacità di interconnessionetra le reti nazionali di trasporto del gas degli Stati membri della UE;

-        realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale;

-        potenziamenti significativi delle capacità delle strutture suindicate che consentano lo sviluppo della concorrenza, nonché di nuove fonti di approvvigionamento del gas.

L’esenzione, che può essere richiesta limitatamente alle capacità di nuova realizzazione, viene accordata dal Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota corrispondente almeno all’80% della nuova capacità.

La disposizione in commento richiede che sia sentito il parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Inoltre, se la capacità di nuova realizzazione deriva da una interconnessione con uno Stato membro della UE, l’esenzione viene accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato interessato.

Sono fatte salve le esenzioni accordate,ai sensi del D.Lgs. 164/2000 e dell’art. 27 della legge 273/2002, prima dell’entrata in vigore della legge. Tali disposizioni valgono in particolare per le concessioni rilasciate ai sensi delle norme vigenti e per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999).

Per la definizione di modalità e principi di rilascio dell’esenzione e per l’accesso alla rete nazionale dei gasdotti italiani, la disposizione in esame rinvia ad un decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico).

Nella relazione illustrativa si precisa che i soggetti volontari possono offrire le loro capacità di stoccaggio anche in forma aggregata.

Si sottolinea, inoltre, che i clienti industriali finali – in base al combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 8 – possono scegliere la modalità per avvalersi dei servizi di stoccaggio (contratto di stoccaggio a lungo termine o partecipazione in joint venture nelle concessioni) e il soggetto a cui rivolgersi (soggetti che aderiscono alle misure ai fini di un innalzamento del valore soglia o soggetti che aderiscono volontariamente alle misure).

I corrispettivi che i clienti finali industriali di cui all’art. 6, commi 1 e 2, devono corrispondere per l'accesso e l'utilizzo della nuova capacità di stoccaggio di cui al comma 1, sono determinati in esito alle procedure concorsuali di selezione dei soggetti finanziatori.

Comunque, in caso di mancata assegnazione della nuova capacità di stoccaggio, è previsto il riconoscimento di corrispettivi commisurati ai soli costi per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture determinati dall’AEEG (comma 3).

Il comma 4 prevede la corresponsione ai comuni in cui hanno sede di stabilimenti di stoccaggio, di un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio (ex art. 2, comma 558, della L. 244/2007) pari all’1% del valore della nuova capacità di stoccaggio effettivamente entrata in operatività. Il contributo è corrisposto esclusivamente ai comuni dove hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio che lo destinano, almeno per il 60%, a favore dei residenti e delle imprese con sedi operative nei medesimi comuni.

Si ricorda che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) ai commi 558 e 559 ha previstol’istituzione di un "contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio" corrisposto, dai concessionari per le attività di stoccaggio del gas naturale, alle regioni (di cui tuttavia beneficia il comune sede dello stabilimento ed i comuni contermini).

Il comma 558, in particolare, prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, i soggetti titolari di concessioni per l’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all’installazione e all’esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondano alle regioni - nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio - un importo annuo pari all’1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio.

Il comma 559 disciplina l'ulteriore ripartizione del contributo compensativo, prevedendone la devoluzione:

a)  al comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

b)  aicomuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all’estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

Nella relazione illustrativa si evidenzia come la disposizione in esame corregga quella attualmente in vigore che, in modo contraddittorio rispetto alla finalità della norma, devolve il contributo anche a favore dei comuni confinanti con quelli sede di impianti.


 

Articolo 9
(Anticipazione degli effetti nel mercato dello sviluppo
 degli stoccaggi)

1. Nell'ambito della realizzazione di nuova capacità di stoccaggio, la quota residuale rispetto a quella assegnata ai soggetti investitori ai sensi dell'articolo 7 è offerta al mercato in base a procedure concorsuali aperte a tutti i richiedenti secondo modalità ed a fronte di corrispettivi determinati sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione, a fronte di indirizzi stabiliti dal Ministero, prevedendo il riconoscimento a favore di ciascun soggetto obbligato di corrispettivi commisurati ai soli costi per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture.

2. L'Autorità di regolazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, su indirizzi del Ministero, disciplina misure che consentono ai soggetti investitori di cui all'articolo 6 di ottenere anticipatamente, effetti equivalenti a quelli che avrebbero qualora la capacità di stoccaggio corrispondente alle quote assegnate fosse immediatamente operativa.

3. Le misure di cui al comma 2 prevedono la possibilità per i soggetti investitori che ne facciano richiesta di ottenere, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove capacità di stoccaggio e per un periodo comunque non superiore a 5 anni, la disponibilità di servizi definiti dall'Autorità di regolazione che comprendano, almeno, la possibilità, per quantità massime corrispondenti alle quote della nuova capacità di stoccaggio non ancora entrata in esercizio e loro assegnata ai sensi dell'articolo 7, di stoccare il gas naturale nel periodo estivo per un suo utilizzo nel periodo invernale. Detti servizi sono fomiti dal Gestore dei servizi energetici, che può avvalersi dell'impresa maggiore di trasporto. A fronte di detti servizi, i soggetti investitori sono tenuti, oltre a quanto previsto al comma 7, a riconoscere al Gestore dei servizi energetici corrispettivi determinati dall'Autorità di regolazione a sconto, in ragione dei minori servizi offerti, rispetto alle tariffe di stoccaggio.

4. Il Gestore dei servizi energetici fornisce i servizi di cui al comma 3 aggregando le richieste dei soggetti investitori, ed ottimizza le operazioni di fornitura del servizio di stoccaggio di cui al medesimo comma, al fine di contenerne l'onere complessivo, avvalendosi anche di quanto disposto all'articolo 5, comma 1, lettera c), a carico dei soggetti di cui al medesimo comma.

5. Gli oneri relativi alla differenza tra il costo sostenuto dal Gestore dei servizi energetici per rendere disponibili i servizi di cui al comma 3 ed i corrispettivi applicati per i medesimi servizi sono fatti valere sui corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalità dei clienti finali nel mercato del gas.

6. Qualora un soggetto investitore intenda avvalersi delle misure di cui al comma 2, i diritti detenuti dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, sono ridotti di una quota pari al 10% a decorrere dall'entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio per un periodo pari al doppio del periodo medio per cui il soggetto si è avvalso delle misure di cui al comma 2; i servizi corrispondenti a detta quota sono offerti per il medesimo periodo al mercato secondo modalità e a fronte di corrispettivi determinati dalI'Autorità di regolazione. Il gettito derivante dall'applicazione di detti corrispettivi è destinato a copertura dei costi di distribuzione applicati ai clienti finali, le cui condizioni economiche per l'erogazione della fornitura prevedono l'applicazione di tariffe di distribuzione.

7. Le misure di cui al comma 2 prevedono altresì la possibilità per i soggetti investitori e per i loro mandatari di consegnare il gas in mercati esteri precedentemente individuati dall'Autorità di regolazione sulla base di criteri stabiliti dal Ministero. In tal caso i soggetti investitori selezionati sono tenuti a riconoscere al Gestore dei servizi energetici corrispettivi specifici appositamente determinati dall'Autorità di regolazione ed ulteriori rispetto a quelli dalla stessa determinati ai sensi del comma 3.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 9 prevede che, nell’ambito della realizzazione di nuove capacità di stoccaggio, le quote residuali rispetto a quella assegnata ai soggetti investitori ai sensi dell’art. 7 (anche a causa di rinunce o di recessi) vengano offerte al mercato sulla base di procedure concorsuali a cui possono accedere tutti i richiedenti .

L’offerta al mercato – a fronte di corrispettivi – avviene in base a criteri fissati dall’AEEG secondo indirizzi ministeriali e prevede il riconoscimento a favore di ciascun soggetto obbligato di corrispettivi commisurati ai soli costi per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture.

Ai sensi del comma 2, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento l'AEEG, conformandosi ad indirizzi del MISE, definisce misure che consentono ai soggetti investitori di ottenere anticipatamente effetti equivalenti a quelli che avrebbero qualora la capacità di stoccaggio corrispondente alle quote assegnate fosse immediatamente operativa (“fase virtuale”).

Il comma 3 dispone che le suddette “misure virtuali” prevedono la possibilità per i soggetti investitori che ne facciano richiesta di ottenere, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove capacità di stoccaggio e comunque per un periodo non superiore a 5 anni, la disponibilità di nuovi servizi definiti dall’AEEG. Tali servizi devono almeno comprendere la possibilità, per quantità massime corrispondenti alle quote della nuova capacità di stoccaggio non ancora entrata in esercizio e già assegnata, di stoccare il gas naturale nel periodo estivo per un suo utilizzo nel periodo invernale.

I servizi relativi allo “stoccaggio virtuale” sono forniti dal Gestore dei servizi energetici (GSE) cui è consentito di avvalersi dell’impresa maggiore di trasporto; a fronte di tali servizi al GSE sono riconosciuti da parte dei soggetti investitori corrispettivi determinati dall’AEEG e scontati rispetto alle tariffe di stoccaggio in relazione ai minori servizi offerti .

Per contenere l’onere complessivo il GSE fornisce i servizi di cui al comma precedente accorpando le richieste dei soggetti investitori ed ottimizza le operazioni di fornitura del servizio di stoccaggio avvalendosi anche, come previsto dall’art. 5, co. 1, lett. c), della partecipazione (nell’erogazione dei servizi o tramite compensazione economica) dei soggetti obbligati allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio (comma 4).

NellaSegnalazione al Parlamento e al Governo (PAS 10/10), l’AEEG rileva che “è positivo che le misure di anticipazione degli effetti dello stoccaggio aggiuntivo possano configurarsi non solo come uno strumento per consentire da subito ai clienti industriali di ottenere dei benefici dalla loro partecipazione al finanziamento delle nuove infrastrutture di stoccaggio, ma anche come stimolo all’aumento della concorrenza nell’offerta dei servizi di stoccaggio, favorendo la pluralità nell’offerta di tali servizi.”.

La differenza tra il costo sostenuto dal GSE per rendere disponibili i servizi di “stoccaggio virtuale” di cui al comma 3 e i corrispettivi applicati per tali servizi grava sui corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento posti a carico della generalità dei clienti finali del mercato del gas (comma 5).

Ai sensi del comma 6 i diritti all’utilizzo della nuova capacità di stoccaggio detenuti dai soggetti investitori che si avvalgono delle misure introdotte dal comma 2 (anticipo degli effetti degli stoccaggi), a partire dall’entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio sono decurtati di una quota pari al 10% per un periodo pari al doppio del periodo medio per cui il soggetto si è avvalso delle suddette misure.

Durante tale periodo i servizi corrispondenti alla quota decurtata sono offerti al mercato secondo modalità e a fronte di corrispettivi determinati dall’AEEG. Il gettito che deriva dall’applicazione di tali corrispettivi è destinato alla copertura dei costi di distribuzione applicati ai clienti finali.

Nella sua Segnalazione sullo schema in esame l’Antitrust rileva che in base al provvedimento i clienti finali industriali caratterizzati da un elevato prelievo di gas naturale potranno usufruire da subito dei vantaggi derivanti dai futuri nuovi stoccaggi, individuati dal differenziale di prezzo tra il gas invernale e il gas estivo (cfr. art. 9, co. 3). Per l’Antitrust occorre tuttavia assicurare che il costo di queste agevolazioni non sia pagato dai consumatori domestici e termoelettrici tramite un incremento delle tariffe di trasporto, come invece previsto al comma 5 dell’art. 9.

 

Le misure di cui al comma 2 prevedono anche la possibilità per i soggetti investitori di consegnare il gas in mercati esteri in precedenza individuati dall’AEEG in base a criteri fissati dal MISE. In tal caso i soggetti investitori selezionati sono tenuti alla corresponsione al GSE di ulteriori corrispettivi determinati appositamente dall’AEEG (comma 7).

 


 

Articolo 10
(Norme transitorie)

1. Le misure di cui all'articolo 9, comma 2, prevedono che in luogo dei servizi disciplinati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 9, comma 3, ed a fronte dei medesimi corrispettivi, ai soggetti investitori che abbiano fatto richiesta di avvalersi di dette misure possa essere riconosciuta la differenza, se positiva, tra le quotazioni del gas nel periodo invernale e nel periodo estivo come rilevata sulla base di metodologie e in mercati esteri determinati dall'Autorità di regolazione. La presente disposizione si applica per il primo anno termico successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e termina comunque con l'avvio operativo delle misure di cui all'articolo 9 comma 3.

2. La determinazione degli importi da riconoscere ai soggetti investitori ai sensi del comma 1 nonché l'erogazione della differenza tra detti importi ed i corrispettivi determinati ai sensi del medesimo comma è affidata al Gestore dei servizi energetici. Il Gestore dei servizi energetici regola l'importo corrispondente alla suddetta differenza attraverso i corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalità dei clienti finali nel mercato del gas.

 

 

L’articolo 10 al comma 1 reca una norma transitoria secondo cui, durante la “fase virtuale” di cui all’articolo 9, in luogo dei servizi “fisici” disciplinati dall’AEEG e a fronte dei medesimi corrispettivi, ai soggetti investitori possa essere riconosciuta la differenza, se positiva, tra le quotazioni del gas nel periodo invernale e in quello estivo, rilevata secondo metodologie e in mercati esteri determinati dall’AEEG.

L’applicazione di tale disposizione è limitata al primo anno termico successivo all’entrata in vigore del provvedimento e comunque cessa con l’effettiva operatività delle misure della “fase virtuale” recate dall’art. 9, comma 3.

Spetta al GSE determinare gli importi da riconoscere ai soggetti investitori e l’erogazione della differenza tra tali importi e i corrispettivi determinati ai sensi del comma 1. Viene precisato che il GSE provvede a regolare l’importo corrispondente alla differenza tramite i corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati a tutti i clienti finali del mercato del gas comma 2).

 

 


 

Articolo 11
(Misure a favore della flessibilità dell'offerta nel mercato
del gas naturale)

1. Al fine di promuovere la liquidità del mercato all'ingrosso del gas, le misure di cui all'articolo 9, comma 2, prevedono l'obbligo per i soggetti investitori che si avvalgano di dette misure di offrire in vendita nei sistemi di negoziazioni gestiti dal Gestore dei mercati energetici i quantitativi di gas agli stessi resi disponibili nel periodo invernale attraverso i servizi di cui al comma 3 del medesimo articolo 9.

2. Al fine di consentire che i clienti finali del mercato del gas possano compiutamente beneficiare della maggiore flessibilità dell'offerta nel mercato all'ingrosso del gas a seguito della implementazione delle misure di cui al presente decreto, l'Autorità di regolazione definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso, la disciplina del bilanciamento di merito economico nel mercato del gas naturale, nel rispetto di appositi indirizzi del Ministero.

3. Il sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 comprende le piattaforme di negoziazione e il mercato del gas gestiti dal soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al quale si applicano le disposizioni relative alle cessioni di gas destinato ad essere immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di trasporto e di distribuzione per essere successivamente erogato.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 11 prevede, a carico dei soggetti investitori che si avvalgono delle misure stabilite dall’AEEG ai sensi dell’art. 9, comma 2[22], l’obbligo di offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal Gestore dei mercati energetici (GME) i quantitativi di gas resi loro disponibili nel periodo invernale attraverso i servizi di cui al comma 3 dello stesso art. 9 (consistenti sostanzialmente in un’anticipazione dei servizi di stoccaggio). L’obbligo è finalizzato alla promozione della liquidità del mercato all’ingrosso del gas.

Il comma 2 affida all’AEEG il compito di definire - entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento – la disciplina del bilanciamento di merito economico nel mercato del gas, nel rispetto di indirizzi appositi del MISE. Lo scopo è quello di consentire ai clienti finali del mercato del gas di beneficiare della maggiore flessibilità dell’offerta nel mercato all’ingrosso determinata dalle misure introdotte dal provvedimento in esame.

Il comma 3 prevede che nel sistema del gas naturale come definito dal D.Lgs. 164/2000, art. 2, comma 1, lett. ee), siano ricomprese anche le piattaforme di negoziazione e il mercato del gas gestiti dal Gestore dei mercati energetici, al quale vengono applicate le norme relative alle cessioni di gas destinato all’immissione diretta nelle tubazioni delle reti di trasporto e di distribuzione per essere successivamente erogato.

Ai sensi della lett. ee) nel «sistema» rientrano: le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano in base ad atti internazionali di proprietà o gestiti dalle imprese di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione.

Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) è la società, costituita dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (attualmente Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.), a cui è affidata l’organizzazione e la gestione economica del mercato elettrico, secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra produttori e che assicura, inoltre, la gestione economica di un’adeguata disponibilità della riserva di potenza ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Ai sensi dell'art. 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, viene affidata in esclusiva al GME la gestione economica del mercato del gas naturale, che il GME organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. A tal fine il GME predispone la disciplina del gas naturale, che viene poi approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (comma 1). Inoltre il GME assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge (comma 2).

Alla disposizione di cui al citato comma 2 è stata data una prima applicazione con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 marzo 2010[23], che dispone che le quote del gas naturale importato di cui all'art. 1, comma 1, del D.M. 19 marzo 2008[24], a decorrere dal 10 maggio 2010, sono offerte dagli importatori esclusivamente nell'ambito di una Piattaforma di negoziazione (denominata P-GAS) la cui organizzazione e gestione è affidata al GME. Si dispone inoltre che il GME entro il 1° ottobre 2010 assume le funzioni di controparte nella Piattaforma di negoziazione.

 


 

Articolo 12
(Entrata in vigore)

1. I regolamenti previsti dal presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

L’articolo 12 dispone che sia il decreto legislativo sia i regolamenti da esso previsti entrino in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si osserva che non è chiaro il riferimento ai “regolamenti”, poiché nel testo dello schema non si prevede espressamente l’adozione di regolamenti. Nell’articolato si prevede in varie disposizioni l’adozione di decreti del Ministro dello sviluppo economico (art. 3, co. 2; art. 5, co. 1, lett. c); art. 5, co. 4; art. 6, co. 1, lett. c)[25]; art. 8, co. 1), precisandosi solo in un caso (art. art. 8, co. 1) che si tratta di decreto di natura non regolamentare; peraltro, anche laddove non sia espressamente indicata la natura non regolamentare, nella maggioranza dei casi, per il loro contenuto, i decreti assumono una valenza chiaramente non regolamentare.

In conclusione:

§      nelle varie disposizioni laddove si prevede l’adozione di decreti, andrebbe precisato espressamente, a fini di chiarezza, quali eventualmente siano di natura regolamentare;

§      all’art. 12 il riferimento ai “regolamenti” andrebbe sostituito con quello ai “decreti”.

NellaSegnalazione al Parlamento e al Governo (PAS 10/10), l’AEEG rileva che l’articolo 12 dello schema nella sua formulazione “contiene un’esplicita qualificazione della natura regolamentare delle disposizioni attuative della nuova disciplina ed è suscettibile di essere interpretata nel senso che tutti gli atti governativi contemplati nel decreto legislativo siano soggetti alla disciplina di adozione dei regolamenti. Pertanto, i decreti ministeriali a cui viene demandata l’attuazione della nuova disciplina dovrebbero essere adottati ai sensi dell’art.17 della legge n. 400 del 1988 previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò sarebbe in evidente contrasto, sia con la natura dei provvedimenti affidati alla decretazione, in molti casi chiaramente di natura non regolamentare, sia, soprattutto, con l’esigenza di dare immediata attuazione alla nuova disciplina che vedrebbe compromessa la sua tempestiva implementazione fino al punto di vanificare notevolmente la finalità dell’intervento legislativo.”.

 

Si consideri inoltre, più in generale, che nella sua Segnalazione sullo schema in esame, l’Antitrust ritiene che nel decreto legislativo ci sia un numero eccessivo di rinvii a provvedimenti attuativi, ciò che potrebbe accrescere notevolmente l’incertezza applicativa sia per il mercato sia per i soggetti istituzionali. Pertanto si auspica che il provvedimento sia rivisto nel senso di ridurre i rinvii a decreti attuativi, specificando le previsioni direttamente nel decreto legislativo e affidando a provvedimenti di rango secondario solamente le disposizioni di dettaglio.

 

 


Documentazione allegata

 


Segnalazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al parlamento e al governo relativa allo schema di decreto legislativo (atto senato n. 213) adottato dal consiglio dei ministri in data 23 aprile 2010 ai sensi dell’articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali

 

 

 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità), nell’esercizio della funzione consultiva e di segnalazione al Parlamento e al Governo nelle materie di propria competenza, di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, intende formulare, attraverso la presente segnalazione, le proprie osservazioni in merito allo Schema di decreto legislativo recante misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 aprile 2010 ed attualmente all’esame in sede consultiva del Parlamento (atto n. 213), emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

 

 

Premessa

Vale osservare sin d’ora che il provvedimento in esame, nella sua attuale formulazione, potrebbe produrre progressi verso la realizzazione in Italia di un mercato del gas naturale più concorrenziale, sia attraverso l’ampliamento dell’offerta dei servizi di stoccaggio e bilanciamento, sia attraverso l’aumento della liquidità del mercato all’ingrosso e la pluralità dell’offerta. Nello Schema di decreto legislativo in esame, non mancano tuttavia taluni elementi di criticità che si auspica possano essere valutati dalle competenti Commissioni parlamentari. Si segnala, inoltre, che alcuni degli interventi delineati nel menzionato decreto si inseriscono nel più ampio quadro delle proposte, per lo sviluppo del mercato nel medio e nel lungo termine, già formulate da questa Autorità nella Relazione al Parlamento e al Governo dello scorso gennaio (PAS 3/10). Tuttavia, fra tali proposte, alcune importanti misure, riguardanti la separazione delle reti di trasporto e dello stoccaggio, la produzione nazionale ed i gasdotti per l’importazione, non hanno ancora trovato riscontro.

 

 

Le principali misure contenute nello Schema di decreto legislativo

Il provvedimento in esame procede ad una revisione sostanziale degli obblighi di cui all’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che prevedevano dei tetti massimi alla quota delle immissioni (produzione ed importazione) nel sistema, oltre che delle vendite sul mercato finale del gas naturale, di un singolo operatore (i cosiddetti tetti antitrust). La revisione proposta nello Schema di decreto legislativo ai sensi dell’articolo 30, comma 6, lettera a), della legge 23 luglio 2009, n. 99, come meglio analizzato successivamente, modifica non solo i livelli dei tetti antitrust e le modalità di calcolo delle quote di mercato di ciascun operatore, ma anche la natura degli obblighi. Inoltre, il provvedimento prevede misure volte ad incentivare la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio ed a favorire l’incontro tra domanda, rappresentata dai clienti finali industriali e dalle loro aggregazioni, e l’offerta dei servizi di stoccaggio, ai sensi dell’articolo 30, comma 6, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99. Infine, detto Schema contiene misure finalizzate ad aumentare la liquidità della nascente Borsa del gas ed a promuovere, più in generale, la flessibilità dell’offerta nel mercato del gas naturale, riconoscendo l’esigenza, già segnalata dall’Autorità con un’apposita consultazione nel corso dell’anno 2008, di introdurre una disciplina del bilanciamento di merito economico. Condizioni, queste, necessarie per superare le attuali rigidità del sistema e consentire, almeno con riferimento ai clienti di dimensioni medio-grandi, un maggiore sviluppo della concorrenza nell’attività di vendita, con un maggiore allineamento tra prezzo applicato al cliente finale e valore della commodity nel mercato all’ingrosso.

 

 

La revisione dei tetti Antitrust

Lo Schema in esame, come rilevato, provvede ad una sostanziale modifica degli obblighi di rispetto dei tetti antitrust. Innanzitutto, il rispetto del tetto antitrust viene ora misurato facendo riferimento alla quota di mercato detenuta da ciascun operatore e non più alla quota di immissione di gas naturale destinata al mercato nazionale attribuita al medesimo soggetto. La quota di mercato di un soggetto è calcolata a partire dalla suddetta quota di immissione che, sulla base di una metodologia da definire con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, viene incrementata tenendo conto degli acquisti e delle vendite operate dal soggetto e di come queste operazioni  possano aumentare la sua posizione di mercato. Tale quota di mercato può dunque assumere solo un valore non inferiore alla quota di immissione. Il nuovo riferimento, alla quota di mercato, è da valutare positivamente poiché dovrebbe consentire, in ragione della metodologia contenuta nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di tenere conto anche di eventuali pratiche elusive dei tetti, in alcuni casi oggi in atto, da parte degli operatori (es.: acquisti di gas in Italia non finalizzati a coprire contratti di vendita già stipulati; cessioni, appena prima della frontiera, di gas destinato comunque all’immissione nel sistema italiano). Inoltre, è apprezzabile che nella determinazione della quota di immissione non vengono scontati gli autoconsumi (ed in particolare, quindi, il gas destinato alla produzione termoelettrica). Ciò assume una rilevanza particolarmente positiva nell’attuale scenario di evoluzione dei consumi di gas naturale per il complesso del parco termoelettrico nazionale: calcolare la quota di importazione al netto degli autoconsumi potrebbe portare, nell’attuale contesto, ad adottare strategie di offerta nel mercato elettrico determinate non da reale efficienza, ma dall’obiettivo di rispettare le soglie nel mercato gas, con uno spiazzamento non necessariamente efficiente degli impianti a gas dei competitori di ENI.  E’ essenziale che questa nuova impostazione degli obblighi rimanga inalterata, pena il sostanziale svuotamento delle misure contenute nel decreto.

 

Un’altra significativa modifica apportata dal provvedimento, e valutata positivamente dall’Autorità, è relativa al valore percentuale della quota di mercato che ciascun operatore non deve superare, posto pari al 40%. Tale valore può tuttavia essere portato al 60% nel caso in cui il soggetto si sia impegnato ad una serie di interventi tra cui, in particolare, uno specifico programma di sviluppo di stoccaggi per 4 miliardi di metri cubi, i cui diritti di utilizzazione devono essere resi disponibili al mercato secondo specifiche modalità (che saranno esaminate nei paragrafi successivi). Ora, una soglia alle quote di mercato posto al 40% potrebbe contribuire allo sviluppo di un mercato all’ingrosso concorrenziale; inoltre, lo sviluppo di ulteriore capacità di stoccaggio - nei limiti in cui i relativi diritti siano conferiti a soggetti terzi - è una misura strutturale (con effetti duraturi) e con una serie di ricadute positive in termini di maggiore concorrenzialità anche nell’ambito del servizio di bilanciamento del sistema. Tuttavia, il fatto che lo Schema di d.lgs. preveda la possibilità per gli operatori di elevare il valore di detta soglia al 60%, pur a fronte degli specifici impegni previsti, sovrastima l’effetto proconcorrenziale dell’aumento di 4 miliardi di mc di capacità di stoccaggio (dei cui servizi/prestazioni dovrebbero potersi avvalere solo soggetti diversi da quello obbligato) a cui è condizionato l’innalzamento del tetto. In effetti 4 miliardi di mc di stoccaggio nella disponibilità di terzi consentono di spostare meno del 10% di quote di mercato nel periodo invernale, che pure è quello in cui si concentrano le maggiori criticità in termini concorrenziali.

 

Significativa appare anche la misura relativa alla natura dell’obbligo introdotto dai tetti antitrust. Tale tetto si trasforma da vincolo a incentivo comportamentale (più che di tetto quindi si può parlare di soglia), con espresse misure da applicare nel caso in cui un operatore superi la soglia individuata. In tale evenienza, un operatore è infatti obbligato ad effettuare, per l’anno termico successivo, un programma di gas release con modalità analoghe a quelle di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78. I volumi di detto programma di gas release sono determinati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico in ragione del superamento, da parte del medesimo soggetto, del relativo valore soglia e delle condizioni di mercato. Discutibile appare, piuttosto, la previsione per cui tale gas release compensativa non potrà essere comunque superiore a 4 miliardi di mc, nonché il fatto che la sua durata rimanga limitata all’anno termico successivo lo sforamento della soglia. Infatti, pur dando per assunto che, qualora il superamento della soglia sia accompagnato a pratiche anticoncorrenziali, il soggetto sia comunque esposto anche alle opportune sanzioni da parte dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, un superamento delle quote di mercato può produrre effetti negativi in termini di concorrenzialità del mercato non solo di brevissimo periodo. Pertanto, in caso di superamento della soglia, il programma di gas release dovrebbe avere durata pluriennale, consentendo così di ricostituire i soggetti acquirenti quali nuovi concorrenti di medio periodo dell’operatore. Soprattutto, paiono inadeguati i volumi per cui il soggetto che supera la soglia è tenuto ad effettuare il programma di gas release; un valore massimo di 4 miliardi di mc non solo non è adeguato in caso di superamenti sensibili della soglia definita, ma rischia di rendere nulla la misura di incentivo allo sviluppo dello stoccaggio implicita nella possibilità di alzare il livello del tetto dal 40% al 60%. Infatti, qualora un operatore ritenga che la sua quota di mercato sia in futuro tale da superare stabilmente e significativamente anche la soglia del 60%, non avrà alcun interesse né a modificare il proprio comportamento né ad impegnarsi al programma di sviluppo degli stoccaggi, sapendo che in ogni caso sarà tenuto a effettuare dei programmi di gas release di soli 4 miliardi di mc.

Come l’Autorità ha già avuto modo di segnalare, le dimensioni dei programmi di gas release – di cui peraltro si condividono le modalità implementative1[26] – dovrebbero essere tali per cui l’operatore dominante non sia più in grado di determinare – almeno unilateralmente – il prezzo della domanda residua (cioè al netto di tali quantità) ovvero non abbia interesse a farlo preferendo aumentare la propria quota di mercato pur a fronte di prezzi “bassi”, piuttosto che mantenere prezzi “elevati” a costo di una forte contrazione della propria quota di mercato. 

 

 

L’incentivo allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio

Il provvedimento contiene un insieme di interventi volti ad incentivare la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio ed a favorire l’incontro tra domanda, rappresentata dai clienti finali industriali e dalle loro aggregazioni, e l’offerta dei servizi di stoccaggio. Questo insieme di interventi si inserisce nell’ambito di quanto l’Autorità ha già avuto modo di segnalare in esito all’istruttoria condotta congiuntamente all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.  D’altra parte, lo sviluppo di capacità di stoccaggio non solo, come già detto,  consente ­qualora i diritti di utilizzazione dei relativi servizi siano conferiti a soggetti terzi - di promuovere la concorrenza nel mercato all’ingrosso del gas e del bilanciamento in particolare, ma anche di minimizzare i costi di approvvigionamento dell’intero sistema, oltre che rappresentare un prerequisito affinché il nostro Paese possa assurgere al ruolo di hub internazionale del gas.È inoltre evidente che l’incremento della capacità di stoccaggio, unitamente ad un’adeguata crescita dei servizi di punta, offre un aumento dei livello di sicurezza del sistema gas sia nazionale che europeo. Si noti infine che l’attuale situazione di carenza delle infrastrutture di stoccaggio, in assenza dell’intervento prospettato dallo Schema di decreto, non è mitigata dalla recente crisi dei consumi, ciò anche in ragione del fatto che, proprio a causa della suddetta crisi, gli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale aumentano le proprie esigenze di modulabilità dei prelievi.

 

La prima misura messa in campo dallo Schema di d.lgs. in tema di incentivo allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio è relativa alla realizzazione da parte del MSE di un rapporto, aggiornato annualmente e pubblicato sul sito internet dello stesso, contenente informazioni rilevanti sia sulle caratteristiche tecniche prestazionali che sui tempi e costi di realizzazione dei diversi progetti relativi ad infrastrutture di stoccaggio oggetto di concessione. La realizzazione di un simile database centralizzato consultabile da tutti gli operatori rappresenta, a giudizio dell’Autorità, un’opportuna iniziativa informativa a beneficio della trasparenza del mercato del gas naturale italiano e della sua possibile evoluzione. La pubblicazione di informazioni rilevanti circa i programmi di sviluppo del sistema di stoccaggio, costituisce inoltre un elemento necessario a garanzia dell’efficacia delle ulteriori misure in materia contenute nello Schema di d.lgs.

 

Una seconda misura, sempre finalizzata a realizzare nuova capacità di stoccaggio, è connessa all’eventuale2[27] assunzione da parte di ENI, quale unico operatore immediatamente interessato dall’applicazione delle soglie previste all’articolo 3 dello Schema di decreto, degli impegni disciplinati dall’articolo 5, comma 1, dello stesso.  Come si è visto, l’operatore che voglia innalzare il livello della soglia dal 40 al 60% (di seguito: soggetto obbligato) si deve fare carico di un programma di investimenti – avvalendosi o di società controllate/collegate e/o di terzi -  per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio e/o per il potenziamento di quella esistente, per un aumento complessivo di 4 miliardi di mc. I diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio connessi alla capacità incrementale realizzata sulla base di detto programma verrebbero poi trasferiti a terzi a fronte di corrispettivi correlati ai soli costi di realizzazione e gestione delle infrastrutture. In particolare, sulla base di un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico sarà determinato quanta parte dei diritti relativi alla nuova capacità di stoccaggio:

-       sarà riservata a soggetti che si impegnano a finanziare l’investimento e che sono selezionati sulla base di apposite procedure concorsuali riservate a clienti finali caratterizzati da elevato prelievo di gas naturale definito secondo modalità fissate dal MSE, ovvero anche a raggruppamenti di PMI che abbiano come mandatario uno dei predetti clienti;

-       sarà offerta al mercato attraverso procedure concorsuali aperte a tutti i richiedenti secondo modalità ed a fronte di corrispettivi determinati sulla base di criteri determinati dall’Autorità.

 

La predetta misura è in linea con quanto già segnalato dall’Autorità in esito all’istruttoria condotta congiuntamente all’Antitrust.  È tuttavia necessario segnalare che, affinché la misura si riveli pienamente efficace, la nuova capacità di stoccaggio deve essere resa disponibile al mercato in tempi certi (e ragionevolmente rapidi) e senza inutili vincoli di utilizzazione che finiscano per creare legami commerciali tra soggetto obbligato e clienti industriali finanziatori; ciò richiede che:

a)  il programma di investimenti, cui il soggetto obbligato si impegna, sia riferito ai progetti effettivamente caratterizzati dai tempi e costi di realizzazione più bassi e che ci sia un chiaro vincolo in capo al soggetto stesso a rispettarli;

b)  i contratti che disciplinano i diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio, riconosciuti ai soggetti finanziatori, possano essere dagli stessi liberamente ceduti anche a soggetti terzi e, comunque, non vincolino i finanziatori ad utilizzare direttamente i servizi corrispondenti ai diritti dagli stessi detenuti.

Soprattutto, al fine di promuovere la concorrenza nel mercato all’ingrosso, si deve prevedere espressamente che il soggetto obbligato (ENI) non possa divenire titolare (direttamente od indirettamente) di diritti allocati ai soggetti finanziatori, né, tanto meno, essere il mandatario di detti soggetti. Va notato infine che il programma di investimenti è qualificato solo in termini di spazio e non di servizi di punta, in merito ai quali una soglia minima andrebbe invece fissata.

 

Il provvedimento prevede poi che il soggetto obbligato debba contribuire a fornire i servizi che il GSE deve rendere ai soggetti finanziatori che intendano ottenere anticipatamente (ai sensi degli articoli 9 e 10 dello Schema di d.lgs.) effetti equivalenti a quelli che avrebbero qualora la capacità di stoccaggio corrispondente alle quote dagli stessi finanziate, e di cui acquisiscono i diritti, fosse immediatamente operativa. Questa ulteriore previsione in capo al soggetto obbligato presenta alcuni aspetti positivi:

-       evita (o meglio, riduce il rischio) che il soggetto obbligato possa trarre beneficio dalla richiesta da parte dei soggetti finanziatori di avvalersi dell’anticipo degli effetti; infatti, è verosimile che (anche in ragione del fatto che i nuovi stoccaggi non sarebbero ancora divenuti operativi) la concorrenza nel fornire al GSE i servizi a favore dei soggetti finanziatori sia ridotta, se non su volumi contenuti. Pertanto, in assenza della misura prevista dallo Scherma di d.lgs., l’operatore obbligato potrebbe trarre persino profitto dalla sua assunzione di impegni; esercitando il suo potere di mercato, potrebbe fornire al GSE i servizi di cui necessita (e che gli altri operatori non sono in grado fornire economicamente) a fronte di corrispettivi anche notevolmente superiori al loro costo;

-       incentiva il soggetto obbligato ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di stoccaggio, sebbene la garanzia del rispetto del vincolo alla realizzazione degli stessi in tempi (ed a fronte di costi) congrui sia riposta nell’approvazione del programma da parte del MSE prima e nella vigilanza dell’Antitrust poi.

 

Si deve tuttavia evidenziare che la dimensione dell’obbligo di contribuire alla fornitura di servizi al GSE, imposto dal provvedimento è limitata a solo 1 miliardo di mc, a fronte di una domanda che potrebbe raggiungere i 4 miliardi di mc. Anche in questo caso, la dimensione massima dell’obbligo finisce per ridurre le potenzialità dell’obbligo stesso: il soggetto obbligato, infatti, potrebbe comunque trarre un beneficio dalla decisione dei soggetti finanziatori di avvalersi dell’anticipo degli effetti.  Nella stessa logica, sebbene si comprenda l’esigenza di limitare il costo potenziale dell’impegno di offerta posto sul soggetto obbligato, consentendogli la possibilità di corrispondere al GSE un importo predefinito invece che fornire i servizi relativi alle misure di anticipazione degli effetti, il fatto che detto importo sia pari a soli 50 milioni di euro (poi progressivamente ridotti in proporzione alla realizzazione delle infrastrutture di stoccaggio) rischia di trasformare questa possibilità in un modo per trarre profitto dall’obbligo (ottenendo dalla cessione di servizi al GSE ben più di quanto allo stesso versato nonché del costo da sostenere per rendere i servizi stessi).  Si ritiene dunque necessario che tale importo sia fissato a valori non inferiori a 200 milioni di euro.

 

La terza misura volta allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio è relativa all’incentivo alla realizzazione di nuove infrastrutture di stoccaggio da parte di soggetti terzi.  Lo Schema di d.lgs. prevede (cfr. articolo 8, comma 1) che i soggetti terzi possano avvalersi – sino a concorrenza con 2 miliardi di nuova capacità di stoccaggio – degli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10. In particolare, ciò significa che eventuali clienti industriali che finanzino la capacità che sarà sviluppata da soggetti terzi possono beneficiare delle misure di anticipazione degli effetti derivanti dalla realizzazione della capacità di stoccaggio da loro finanziata (misure disciplinate, appunto, agli articoli 9 e 10). Il valore attribuito a queste misure dai soggetti finanziatori degli stoccaggi sviluppati da soggetti terzi dovrebbe tuttavia essere trasferito, almeno in parte, a favore di questi ultimi; costituendo così un incentivo ai corrispondenti progetti di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio. Infatti, nel caso degli stoccaggi sviluppati da terzi, i corrispettivi che i soggetti finanziatori sono chiamati a riconoscere allo sviluppatore, a fronte dei diritti di utilizzazione della capacità di stoccaggio, sono liberamente determinati in esito alle gare di selezione di detti soggetti finanziatori (diversamente dal caso degli stoccaggi sviluppati dal soggetto obbligato, al quale sono riconosciuti corrispettivi  commisurati ai soli costi di realizzazione e gestione delle infrastrutture). Pertanto, le offerte presentate dai clienti industriali intenzionati a finanziare le nuove infrastrutture di stoccaggio dei terzi saranno più elevate in proporzione al valore attribuito alle misure di anticipazione previste dallo Schema di d.lgs.. La maggiore disponibilità da parte dei clienti industriali (o dei loro mandatari) a finanziare detti progetti di sviluppo aumenterà conseguentemente il valore di questi progetti.

 

Inoltre, è positivo che le misure di anticipazione degli effetti dello stoccaggio aggiuntivo possano configurarsi non solo come uno strumento per consentire da subito ai clienti industriali di ottenere dei benefici dalla loro partecipazione al finanziamento delle nuove infrastrutture di stoccaggio, ma anche come stimolo all’aumento della concorrenza nell’offerta dei servizi di stoccaggio, favorendo la pluralità nell’offerta di tali servizi. 

 

 

Le misure a favore della liquidità del mercato 

L’Autorità valuta infine con favore il fatto che il provvedimento preveda, all’articolo 11, misure che dovrebbero promuovere significativamente l’aumento della liquidità del mercato. Una Borsa del gas liquida e trasparente potrà consentire, almeno con riferimento ai clienti di dimensioni medio-grandi, un maggiore sviluppo della concorrenza nell’attività di vendita, sia favorendo l’operatività di soggetti non integrati verticalmente che aumentando la trasparenza delle condizioni di mercato. Ciò che dovrebbe portare ad un sempre maggiore allineamento tra prezzo applicato al cliente finale e valore della commodity nel mercato all’ingrosso.

 

 

Considerazioni conclusive

In conclusione, l’Autorità ritiene che, in via generale, le misure previste nello Schema di d.lgs. possano produrre effetti positivi in termini di maggiore concorrenzialità del mercato del gas.  Tuttavia, l’atto in definizione presenta alcuni profili di criticità; in particolare, sia le conseguenze dell’eventuale superamento dei tetti (solo 4 miliardi mc di gas release) che gli obblighi ancillari previsti per chi decida di assumere l’impegno a sviluppare nuovi stoccaggi per elevare il livello dei tetti (solo 1 miliardo di mc di servizi resi a condizioni regolate nel periodo precedente all’operatività dei nuovi stoccaggi) paiono eccessivamente favorevoli all’operatore dominante e rischiano di compromettere l’efficacia dell’intero intervento normativo. Altro elemento che potrebbe vanificare l’intero impianto dello Schema di d.lgs. è relativo alla possibilità - che dovrebbe essere categoricamente esclusa - che il soggetto che si impegna a realizzare i 4 miliardi di nuove infrastrutture di stoccaggio possa divenire - anche indirettamente - titolare dei diritti di utilizzazione di dette infrastrutture: un simile evento renderebbe nullo ogni effetto proconcorrenziale dell’emanando provvedimento. 

Infine, non si può non notare l’evidente disparità relativa agli effetti delle misure contenute nello schema di d.lgs. sulle diverse categorie di clienti finali. I clienti industriali potranno, infatti, beneficiare delle disposizioni contenute nello Schema di d.lgs. sia direttamente - in quanto finanziatori delle nuove infrastrutture di stoccaggio – che indirettamente - attraverso i benefici indotti (sia in termini di maggiore concorrenzialità del mercato che di riduzione dei costi ed aumento della sicurezza del sistema) dall’aumento delle risorse di flessibilità e della liquidità del mercato. I clienti civili, diversamente, sono chiamati a contribuire (sebbene in misura parziale) all’incentivazione alla realizzazione delle nuove infrastrutture di stoccaggio per ottenerne solo  benefici indiretti.  Sebbene si tratti di una impostazione dello Schema di decreto legislativo direttamente riconducibile al mandato della legge delega, appare auspicabile a questa Autorità che il Parlamento intervenga al fine di rendere possibili ulteriori misure volte ad azzerare, o comunque ridurre ulteriormente la suddetta disparità di effetti; ciò pervenendo quindi ad una diversa allocazione dei benefici tra le diverse tipologie di clienti. Infine nell’art. 12 (Entrata in vigore) si legge che “I regolamenti previsti dal presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”. Tale disposizione, così com’è formulata, contiene un’esplicita qualificazione della natura regolamentare delle disposizioni attuative della nuova disciplina ed è suscettibile di essere interpretata nel senso che tutti gli atti governativi contemplati nel decreto legislativo siano soggetti alla disciplina di adozione dei regolamenti. Pertanto, i decreti ministeriali a cui viene demandata l’attuazione della nuova disciplina dovrebbero essere adottati ai sensi dell’art.17 della legge n. 400 del 1988 previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò sarebbe in evidente contrasto, sia con la natura dei provvedimenti affidati alla decretazione, in molti casi chiaramente di natura non regolamentare, sia, soprattutto, con l’esigenza di dare immediata attuazione alla nuova disciplina che vedrebbe compromessa la sua tempestiva implementazione fino al punto di vanificare notevolmente la finalità dell’intervento legislativo.

 

18 maggio 2010

 

Il Presidente: Alessandro Ortis

 

 


AGCM
Segnalazione  sul decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale

 

 

Nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in merito al decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell’art. 30 commi 6 e 7 della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

In primo luogo, si apprezza che le misure contenute nel decreto risultino coerenti con le conclusioni dell’indagine conoscitiva in materia di stoccaggio di gas svolta nel corso del 2009 dall’Autorità congiuntamente con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas[28]. Tali misure sono valutate, nel loro complesso, positivamente dall’Autorità in considerazione del fatto che l’assunzione da parte del soggetto dotato di maggior potere di mercato nel settore del gas nazionale - Eni S.p.A. – di un impegno a porre in atto un ingente piano di potenziamento della capacità di stoccaggio pari a 4 miliardi di metri cubi di nuova capacità (aumentabile sino a 6 miliardi di metri cubi in virtù della partecipazione anche di terzi soggetti), ed in alternativa ad una serie di procedure di cessione di gas annuali (gas release), appare una misura in grado di migliorare le condizioni di flessibilità e di liquidità del mercato del gas nazionale con benefici concorrenziali a vantaggio di tutti i clienti finali.

Il testo del decreto si ritiene rappresenti dunque un punto di sintesi tra le esigenze generali del sistema gas italiano di veder realizzati in breve tempo i necessari investimenti in nuova capacità di stoccaggio - ancorché in prevalenza da parte dell’incumbent nazionale anche per il tramite della propria società controllata Stogit S.p.A. - e quelle più specifiche degli operatori terzi che intendono sviluppare nuovi progetti di sviluppo di capacità di stoccaggio. All’articolo 8, comma 1, infatti, il decreto consente a questi soggetti di potersi avvalere, per una capacità incrementale sino a 2 miliardi di metri cubi, delle misure che incentivano la compartecipazione ai progetti di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio da parte dei soggetti investitori di cui all’art. 6 e delle misure di anticipazione degli effetti dello sviluppo degli stoccaggi sul mercato di cui all’art. 9.

Prima di passare alla illustrazione di alcune specifiche previsioni del decreto che l’Autorità ritiene presentino delle criticità di natura

concorrenziale, e che potrebbero non consentire il pieno esplicarsi degli effetti di aumento della competitività del sistema nazionale del gas che il decreto persegue, si intende porre l’attenzione su alcuni aspetti di natura generale relativi al provvedimento.

Il primo di tale aspetti generali trova la sua origine nell’art. 30 della legge 23 luglio 2009 n. 99 che ha delegato il Governo ad emanare il decreto. Ci si riferisce al fatto che una particolare categoria di clienti finali, i c.d. soggetti investitori, caratterizzati da elevato prelievo di gas naturale, e che verranno individuati secondo modalità successivamente fissate dal Ministero per lo Sviluppo Economico, potranno usufruire da subito dei vantaggi derivanti dai nuovi stoccaggi (individuati dal differenziale di prezzo tra il gas invernale ed il gas estivo). Tale anticipazione degli effetti benefici sarà a carico della generalità dei consumatori di gas - e dunque sia quelli domestici, sia quelli termoelettrici - attraverso un incremento delle tariffe di trasporto. Il decreto, prevede, all’articolo 9, comma 6, un meccanismo teoricamente idoneo a consentire che alcuni tra i consumatori che dovranno, in un primo momento, finanziare l’agevolazione fornita ai consumatori gas intensive (quelli domestici) potranno, in un secondo momento, vedersi restituire tali somme attraverso progressive riduzioni delle tariffe di distribuzione. L’Autorità al riguardo chiede che si eviti di traslare sui consumatori finali il costo delle agevolazioni erogate ai soggetti investitori, anche nella forma di anticipazioni finanziarie recuperabili a distanza di anni.

In ogni caso, con riferimento a questi aspetti, si intende sottolineare che la presente segnalazione non riguarda in alcun modo eventuali profili di compatibilità dei meccanismi di cui all’art. 9 (Anticipazione degli effetti nel mercato dello sviluppo degli stoccaggi) e 10 (Norme transitorie) del decreto in esame con le norme del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato, la cui applicazione è di esclusiva competenza della Commissione Europea.

Il secondo aspetto generale su cui si intende porre l’attenzione è relativo alla presenza, nel testo del decreto, di un numero eccessivo di rinvii a futuri interventi sia di natura regolamentare, sia di natura non regolamentare, che dovranno specificare le norme in esso contenute. Come si avrà modo di argomentare in materia di individuazione delle soglie oltre le quali scattano obblighi a carico dei soggetti operanti nel mercato del gas, tale tecnica normativa potrebbe accrescere in maniera eccessiva l’incertezza ex ante, sia nei confronti del mercato, sia nei confronti dei soggetti istituzionali, come l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, cui il decreto affida compiti di vigilanza sulle norme da esso statuite. Si auspica pertanto che il decreto possa essere rivisto nel senso di specificare fin da subito il maggior numero di previsioni in esso enunciate, lasciando a futuri provvedimenti esclusivamente la definizione di dettaglio.

Quanto ad alcune specifiche previsioni normative contenute nel decreto, le seguenti considerazioni possono essere svolte.

 

Sull’individuazione della soglia superata la quale i soggetti che immettono gas nella rete di trasporto sono obbligati ad adottare le misure pro-concorrenziali (art. 3 del decreto)

 

All’art. 3 del decreto sono individuate le soglie in termini di “quota di mercato all’ingrosso” al superamento delle quali le società che immettono gas nel sistema nazionale sono tenute ad adottare le misure per la maggior concorrenzialità del mercato del gas previste all’art. 5 dello stesso.

La metodologia di calcolo di tale quota di mercato all’ingrosso non è tuttavia individuata puntualmente nel decreto, ma è rimandata nel concreto ad un successivo provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare, mentre i dati da prendere a riferimento per il calcolo della “quota annua di immissione” sono esplicitati nel decreto al comma 3 dell’art. 3, restano da definire i valori degli “acquisti e cessioni di gas all’ingrosso” e la metodologia che si utilizzerà per incrementare la quota annua di immissione, al fine di tenere conto dell’eventuale aumento della posizione di mercato delle società che immettono gas nella rete di trasporto nazionale.

Pur ammettendo che una interpretazione letterale della norma sembra indicare che la correzione del dato sulle immissioni con quello sugli acquisiti e cessioni all’ingrosso potrebbe aversi solo nel caso in cui la prima quota sulle immissioni debba essere aumentata da acquisti netti positivi, si intende sottolineare come la criticità di tale previsione sia in ogni caso connessa all’indeterminatezza ex ante della metodologia per il calcolo della quota di mercato all’ingrosso. È infatti importante, affinché l’eventuale superamento della soglia risulti concretamente verificabile dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in esecuzione dei compiti di vigilanza di cui all’art. 3, comma 5, del decreto – e, quindi, affinché i relativi obblighi divengano cogenti per le imprese - che la soglia stessa sia calcolata sulla base di una metodologia chiara e sulla base di dati effettivi conoscibili immediatamente ed il più incontrovertibili possibile. 

Sotto questo profilo i dati e la metodologia di calcolo della quota annua di immissione appaiono dei parametri oggettivi molto più affidabili di quelli idealmente utilizzabili per l’individuazione di una ancora non meglio specificata quota sul mercato all’ingrosso.

 

Sulla possibilità per il soggetto che si impegna a sviluppare nuova capacità di stoccaggio di essere anche il mandatario dei soggetti investitori ai fini dell’utilizzo della medesima nuova capacità di stoccaggio (art. 6, comma 3, del decreto)

 

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto i soggetti investitori, ai fini dell’utilizzo della nuova capacità di stoccaggio, possono affidare mandato a imprese attive nel settore gas (c.d. shipper), ivi inclusa l’impresa che si impegni allo sviluppo della medesima nuova capacità di stoccaggio. Tale previsione è assistita dall’introduzione di una competenza di verifica da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato della posizione sul mercato del gas naturale delle imprese che intendono porsi come shipper mandatari dei soggetti investitori.

In concreto, ove i soggetti investitori volessero affidare ad Eni (o a qualsiasi altro shipper) un mandato a gestire una parte della nuova capacità di stoccaggio che la stessa Eni si sia obbligata a realizzare in base al decreto, essi dovrebbero comunicare tale intendimento all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il testo della norma è in proposito lacunoso atteso che non specifica se la valutazione della posizione del mandatario sul mercato del gas naturale – nel caso il mandatario sia il soggetto incumbent Eni – possa tradursi nel divieto del mandato. È di tutta evidenza che, rispetto a questa problematica previsione del decreto, sia preferibile l’introduzione di una incompatibilità assoluta tra il ruolo di soggetto obbligato alla misura pro-concorrenziale di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio e il ruolo di mandatario dei soggetti investitori per l’utilizzo della medesima nuova capacità di stoccaggio.

In mancanza di tale divieto, Eni, in qualità di soggetto mandatario dei soggetti investitori, avrebbe infatti la possibilità di rientrare nella disponibilità della gestione della nuova capacità di stoccaggio da realizzarsi.

Tale aspetto assume rilievo anche tenuto conto del fatto che, in ragione della complessità operativa dell’utilizzo della capacità di stoccaggio a regime, e plausibilmente anche dei servizi di stoccaggio virtuali previsti dalle misure anticipatorie di cui all’art. 9 del decreto, si ritiene che i clienti finali industriali utilizzeranno in prevalenza lo strumento del mandato agli shipper.

L’ampio ricorso allo strumento del mandato da parte di shipper concorrenti di Eni avrebbe, peraltro, ricadute positive sui mercati della vendita di gas, in quanto, da un lato, consentirebbe a tali shipper di poter accedere ad una maggiore capacità di stoccaggio; dall’altro, gli shipper stessi potrebbero utilizzare la capacità di stoccaggio a regime anche per soddisfare esigenze di flessibilità diverse e ulteriori rispetto a quelle dei clienti industriali (tra cui quelle dei clienti termoelettrici). 

Perché tali ricadute positive della misura possano concretamente esplicarsi, tuttavia, è necessario che nel decreto sia esplicitamente indicata l’incompatibilità tra la figura del soggetto obbligato a realizzare i nuovi stoccaggi e quella del mandatario a gestire tali stoccaggi per conto degli utilizzatori finali. Diversamente, Eni, anche grazie alla sua attuale posizione di forza nel settore del gas, potrebbe infatti risultare il soggetto mandatario per una quota rilevante della nuova capacità di stoccaggio, vanificando gli effetti pro-concorrenziali della misura; Eni, che come emerso nella citata indagine conoscitiva svolta congiuntamente con l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, già si avvale della più ampia parte delle risorse di flessibilità presenti nel sistema nazionale, ove dovesse avere la disponibilità anche di un’ampia parte della nuova capacità di stoccaggio incentivata dal decreto, potrebbe godere di un ulteriore e rilevante vantaggio competitivo nei confronti dei propri concorrenti nella vendita di gas ai clienti finali, in particolare industriali e termoelettrici.

Si suggerisce, pertanto, di inserire nel decreto, ed, in particolare, al comma 3 dell’articolo 6, un divieto esplicito in capo al soggetto obbligato di rivestire il ruolo di mandatario dei soggetti investitori.

 

Sulle caratteristiche dell’impegno di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), a carico del soggetto che aderisce alle misure per lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio 

 

Il decreto prevede all’art. 5, comma 1, lett. b, che il soggetto che si impegni allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio possa, in alternativa all’adozione pro quota dei servizi di cui all’art. 9, comma 2, del decreto (per un massimo di 1 miliardo di metri cubi di gas annui), corrispondere al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) un importo pari a 50 milioni di euro, a titolo di compensazione del maggior onere sostenuto da quest’ultimo per l’attuazione – in luogo del soggetto obbligato – di tali misure anticipatorie per tutti i 4 miliardi di metri cubi relativa alla nuova capacità di stoccaggio. Tale importo – che in concreto rappresenta un tetto massimo alla spesa che graverà su Eni per anticipare i benefici del piano di potenziamento stoccaggi agli utilizzatori industriali – è progressivamente ridotto in ragione della realizzazione della nuova capacità di stoccaggio.

Dal punto di vista concorrenziale, le misure anticipatorie di cui all’art. 9, comma 2, rilevano esclusivamente nella misura in cui, comportando un onere annuo per il soggetto che si impegni allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, costituiscono un incentivo economico alla realizzazione in tempi rapidi della nuova capacità di stoccaggio. 

Ancorché si potrebbe argomentare che la cifra di 50 milioni di euro sia stata misurata sulla base di una stima ragionevole dell’attuale differenziale tra il costo del gas invernale ed il costo del gas estivo, si ritiene in ogni caso preferibile eliminare tale tetto massimo, di modo che si mantenga in capo al soggetto obbligato il rischio connesso all’incertezza del peso della misura anticipatoria che graverà su di esso.

Preoccupa in tale prospettiva il fatto che nel decreto sia stato fissato un tetto massimo a tale onere annuo, nella misura di 50 milioni di euro nel primo anno, progressivamente decrescente in funzione della capacità di stoccaggio che si viene via via a realizzare. Tale previsione di un tetto alla spesa del soggetto che si impegni allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio potrebbe, infatti, operare nella direzione di ridurre gli incentivi a realizzare nel più breve tempo possibile gli investimenti, rispetto ad una situazione in cui il costo della misura anticipatoria a carico di tale soggetto non sia noto ex ante.

Al riguardo, si deve anche rilevare che il decreto opportunamente prevede, come ulteriore meccanismo teso ad incentivare la realizzazione da parte del soggetto obbligato del programma di potenziamento degli stoccaggi nei tempi previsti, un potere sanzionatorio in capo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei casi di parziale, incompleto o mancato adempimento da parte del medesimo degli obblighi previsti nel programma approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Tale potere sanzionatorio, tuttavia, per essere un efficace deterrente nei riguardi di condotte dilatorie del soggetto obbligato dovrebbe essere più efficacemente definito. Da questo punto di vista si ritiene che l’attuale formulazione del comma 5 dell’articolo 6 – che prevede che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prenda una eventuale decisione sanzionatoria sentito il Ministero dello Sviluppo Economico – debba essere modificata nella direzione di prevedere uno specifico ruolo di consulenza tecnica degli Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico all’interno del procedimento istruito dall’Autorità, al fine di sottoporre a verifica eventuali motivazioni tecniche addotte dal soggetto obbligato a giustificazione di ritardi nella realizzazione del piano di potenziamento degli stoccaggi.

Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato auspica una revisione del decreto in esame al fine di garantire che le misure ivi previste possano pienamente raggiungere l’obiettivo ispiratore della disciplina di migliorare la concorrenzialità del sistema nazionale del gas naturale.

 

 

Il Presidente

Antonio Catricalà

 


 



[1]     A carico dei titolari di concessioni di stoccaggio il D.Lgs. 164/2000 pone una serie di obblighi, tra i qualirientrano: la gestione in modo coordinato e integrato delle capacità di stoccaggio se si tratta di titolare di più concessioni; la fornitura di capacità di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta e il cui sistema abbia idonee capacità e purché i servizi richiesti siano realizzabili sia economicamente che tecnicamente, sulla base dei criteri di cui al DM 9 maggio 2001 e al DM 26 settembre 2001 (articolo 12).

[2]    La direttiva, abrogata a decorrere dal 1° luglio 2004 dalla direttiva 2003/54/CE, stabiliva la libertà di accesso dei terzi alla rete (ATR) lasciando liberi i Pesi di membri di scegliere tra una procedura di accesso negoziato(articolo 15) e una procedura diaccesso regolamentato(articolo 16), ferma restando la possibilità di utilizzarle entrambe (articolo 14). Con l'accesso negoziato i clienti idonei negoziano l'accesso alla rete con le società di trasporto concludendo contratti di vettoriamento sulla base di accordi commerciali volontari. Nel caso dell'accesso regolamentato, invece, l'accesso alla rete per i clienti idonei è automatico e le condizioni economiche sono stabilite attraverso tariffe regolamentate.

[3]    La direttiva è stata abrogata, con effetto dal 3 marzo 2011, dalla direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

[4]    Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

[5]    Che allo stato costituisce la totalità della capacità di stoccaggio in esercizio in Italia.

[6]    Si definisce linepack lo stoccaggio di gas mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni.

[7]    Come evidenziato dalla Relazione, infatti, “per valutare le criticità del sistema gas è necessario analizzare il bilanciamento della domanda e dell’offerta non a livello annuale (come impropriamente viene spesso proposto) ma a livello giornaliero, in quanto la domanda di gas naturale è molto variabile in funzione delle esigenze di riscaldamento civile. Il fatto che la capacità annuale di importazione e produzione superi la domanda annuale non è il sintomo di una situazione di eccesso di offerta; è solo un requisito, necessario e non sufficiente, per soddisfare la domanda tenendo conto del suo profilo stagionale. Una più corretta valutazione porta a ritenere che in Italia un sistema del gas adeguato alla attuale domanda, in grado di fronteggiare anche interruzioni invernali prolungate di una delle principali fonti di approvvigionamento, dovrebbe disporre di almeno 80 Mmc/g aggiuntivi di offerta; questo è un valore molto rilevante se confrontato con gli investimenti in corso. Basti considerare che il rigassificatore di Rovigo ha apportato appena 25 Mmc/g aggiuntivi.”.

[8]    Nel settore del gas la completa liberalizzazione del mercato e la connessa possibilità per i clienti finali domestici di scegliere un venditore sul mercato libero è avvenuta a partire dal 1° gennaio 2003.

[9]    Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[10]   L’AEEG evidenzia che alcuni degli interventi delineati nel provvedimento si inseriscono nel più ampio quadro delle proposte, per lo sviluppo del mercato nel medio e nel lungo periodo, già formulare dalla stessa Autorità nella Relazione al Parlamento del 29 gennaio 2010 sullo stato del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale. Tuttavia, fra tali proposte, alcune importanti misure, riguardanti la separazione delle reti di trasporto e dello stoccaggio, la produzione nazionale ed i gasdotti per l’importazione, non hanno ancora trovato riscontro nemmeno nello schema di decreto in esame.

[11]   Pari a 4 miliari di metri cubi di nuova capacità.

[12]   In ogni caso il gas release andrà realizzato qualora l’operatore dominante superi la quota del 60% del mercato.

[13]   Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[14]   Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge. 3 agosto 2009, n. 102.

[15]   L. 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato. All’articolo 31, per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.

[16]   L’anno termico è il periodo intercorrente tra l'1 ottobre di un anno ed il 30 settembre dell'anno successivo.

[17]   Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, pubblicato nella G. U. 1° luglio 2009, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[18]   Le misure attuative del comma 1 sono state adottate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2009 (G.U. n. 274 del 24 novembre 2009). Inoltre con la delibera n. ARG/gas 114/09 del 7 agosto 2009 l’AEEG ha definito le condizioni e modalità delle procedure concorrenziali di cui al medesimo comma 1 (sulla base degli indirizzi contenuti nel suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico).

[19]   Tali criteri sono stati definiti con il menzionato decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2009.

[20]   Norme per la tutela della concorrenza e del mercato. Il Titolo II, Capo II, riguarda i poteri dell'Autorità in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante.

[21]   Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

[22]   Si ricorda che tali misure consentono ai soggetti investitori di ottenere anticipatamente effetti equivalenti a quelli che avrebbero qualora la capacità di stoccaggio corrispondente alle quote assegnate fosse immediatamente operativa.

[23]   Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010.

[24]   Si tratta, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 7/2007, delle quote dell'importazione di gas da offrire al mercato regolamentato delle capacità - PSV, in misura rapportata ai volumi complessivamente importati autorizzati.

[25]   In tale disposizione, per la verità, si prevede più genericamente l’adozione di un “provvedimento” del Ministro.

[26]    Vale ricordare che le modalità di cessione previste all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, sono coerenti con quanto più volte segnalato dall’Autorità; dette modalità, infatti, prevedono che il prezzo di acquisto sia determinato in esito alle aste per la cessione al mercato del gas; mentre quanto riconosciuto al cedente sia indipendente dagli esiti di dette aste; ciò annulla l’interesse del cedente a mantenere il prezzo di mercato elevato, almeno con riferimento ai volumi oggetto di gas release.

[27]    Si è già detto che prevedere un programma di gas release per volumi massimi di soli 4 miliardi di mc riduce sensibilmente l’incentivo da parte di ENI ad assumere gli impegni di cui all’articolo 5, comma 1, del d.lgs.. 

[28]    Cfr. l’indagine conoscitiva IC38 - MERCATO DELLO STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE, chiusa con provv. dell’Autorità, del 28 maggio 2009, n. 19925 e deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, dell’8 maggio 2009, VIS n. 51/09.