Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Norme per promuovere l'auto elettrica - A.C. 2844 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2844/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 395
Data: 04/10/2010
Descrittori:
AUTOMOBILI   ENERGIA ELETTRICA
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
X-Attività produttive, commercio e turismo

 

4 ottobre 2010

 

n. 395/0

Norme per promuovere l'automobile elettrica

A.C. 2844

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2844

Titolo

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica

Iniziativa

On. Lulli ed altri

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

20 ottobre 2009

assegnazione

1° dicembre 2009

Commissioni competenti

Commissioni riunite IX Trasporti e X Attività produttive

Sede

Referente

Pareri previsti

Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII Ambiente, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

La proposta di legge in esame reca disposizioni volte allo sviluppo dell'automobile elettrica, in modo da consentire all'Italia di allinearsi ai maggiori Paesi europei per quanto riguarda l'innovazione nel campo della mobilità a emissioni zero.

Come si sottolinea nella relazione illustrativa tale tipo di automobile costituisce attualmente l'unica tecnologia in grado di consentire in tempi relativamente brevi il raggiungimento dell’obiettivo delle emissioni zero, in quanto tra i vantaggi del motore elettrico rispetto a quello termico (ad esempio maggior efficienza, minor rumorosità e usura) rientra proprio l’assenza di emissione di anidride carbonica, polveri sottili e altre sostanze inquinanti durante l’utilizzo.

Tuttavia l’uso dell’auto elettrica comporta anche una serie di problematiche quali, in particolare, la mancanza di infrastrutture per il rifornimento e i costi di acquisto.

A tal fine la proposta in commento intende promuovere la creazione di infrastrutture di servizio per le auto elettriche attraverso l’elargizione di incentivi agli enti locali e alle compagnie elettriche, incrementando quelli attualmente destinati a promuovere l’acquisto dei veicoli elettrici e puntando sulle fonti rinnovabili - in particolare sull'eolico e sul solare fotovoltaico - per alimentare le batterie delle automobili elettriche, al fine di raggiungere l'obiettivo delle emissioni zero.

La proposta, che consta di un articolo unico, prevede quanto segue.

Il comma 1, al fine di sviluppare una rete diffusa di distribuzione per il rifornimento dei veicoli ad esclusiva alimentazione elettrica, prevede il rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile, previsto dal comma 1121 e segg. dell’art. 1 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), nella misura di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

Il comma 2 prevede un incremento delle risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, al fine di incentivare losviluppo di impianti eolici e fotovoltaici destinati al rifornimento dei veicoli ad esclusiva alimentazione elettrica.

Il comma 3prevede che per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 – funzionali allo sviluppo dell'automobile elettrica- sono utilizzabili anche i fondi destinati ai contratti di area, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 662/1996.

Ai sensi del comma 4 i finanziamenti previsti ai precedenti commi 1 e 2 sono destinati, in particolare, alla realizzazione di progetti promossi dai comuni o dalle regioni concernenti:

a) la realizzazione e l'esclusivo utilizzo di impianti eolici e fotovoltaici per il rifornimento dei veicoli ad esclusiva alimentazione elettrica;

b) la diffusione sul territorio comunale, regionale e nazionale, specie in città e sulla rete autostradale, di stazioni,colonnine e strutture di ricarica o di scambio delle batterie;

c) l'acquisto di flotte pubbliche e di autobus elettrici;

d) la realizzazione di parcheggi e strisce verdi gratuiti dotati di colonnine di rifornimento;

e) la priorità nelle gare d'appalto per il car-sharing alle società o alle organizzazioni che utilizzano veicoli elettrici.

Il comma 5 novella l’articolo 1 del D.L. 5/2009, con il quale sono stati concessi, sino al 31 dicembre 2009, incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici. La modifica è volta ad aumentare gli incentivi per l’acquisto di veicoli ad esclusiva alimentazione elettrica.

I commi 6 e 7 prevedono l’introduzione di misure fiscali finalizzate ad incentivare l’utilizzo delle auto elettriche.

Il comma 6 affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione di modalità e criteri relativi alle seguenti agevolazioni fiscali:

a) riduzione del periodo di ammortamento dei veicoli acquistati da società;

b) esclusione dal pagamento di tasse specifiche sull'elettricità fornita dagli impianti eolici e fotovoltaici destinati al rifornimento dei veicoli in oggetto.

Il comma 7 stabilisce che le regioni dovranno disporre un regime di esenzione dal pagamento della tassa di proprietà dei veicoli (bollo auto) ad esclusiva alimentazione elettrica.

Il comma 8 prevede che le amministrazioni locali devono consentire la circolazione dei veicoli ad esclusiva alimentazione elettrica nelle aree a traffico limitato e devono escludere tali veicoli dai blocchi della circolazione.

Il comma 9 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, pari a 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provveda utilizzando le entrate derivanti da un contributo di 1,5 centesimi di euro per ogni bottiglia in materiale plastico venduta al pubblico.

 

Relazioni allegate

La proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario poiché si prevedono incentivi per lo sviluppo dell’auto elettrica, con la devoluzione di risorse a determinati Fondi, la previsione di agevolazioni per l’acquisto di veicoli elettrici nonché di agevolazioni fiscali.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Poiché la finalità principale del provvedimento è quella di incentivare la diffusione dei veicoli elettrici – il cui rifornimento avvenga preferibilmente con energia prodotta da fonti rinnovabili - rispetto a quelli che utilizzano carburanti tradizionali a maggiore impatto ambientale, in modo da abbattere le emissioni inquinanti e quindi contribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico, la disciplina prevista dal medesimo è riconducibile, in via generale, alla materia "tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali" riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Inoltre, considerati gli effetti positivi sul piano della salubrità dell’aria, il provvedimento attiene anche alla materia della tutela della salute, di competenza legislativa concorrente di Stato e regioni ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, Cost.

 

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 28 aprile la Commissione ha presentato una strategia per promuovere i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico (COM(2010)186) intesa a garantire la sostenibilità della mobilità nel lungo termine in accordo con gli obiettivi definiti dalla strategia UE 2020 che perseguono la promozione di un’economia più verde, competitiva ed efficace nell’utilizzo delle risorse, nonché la "decarbonizzazione" del settore dei trasporti (riduzione delle emissioni tra l’80 e il 95% entro il 2050).

In tale contesto, la strategia considera necessario definire un quadro politico adeguato e neutro dal punto di vista tecnologico per il settore dei veicoli alimentati da un motore ricaricato con energia elettrica - immagazzinata in batterie o altri dispositivi di stoccaggio a bordo, individuando una serie di azioni specifiche per favorirne lo sviluppo, con interventi riguardanti in particolare:

§       l’introduzione sul mercato al fine di garantire che i veicoli a propulsione alternativa siano sicuri quanto i veicoli tradizionali;

§       la standardizzazione dei sistemi di ricarica compresi gli aspetti relativi alla sicurezza, alla compatibilità elettromagnetica e alla ricarica intelligente;

§       le infrastrutture al fine di creare un’adeguata rete di ricarica per le batterie, necessaria per favorire la diffusione delle auto elettriche;

§       la produzione e la distribuzione di energia elettrica con particolare riferimento alla gestione dell’incremento della domanda di elettricità connesso alla diffusione dei veicoli elettrici;

§       il riciclaggio e il trasporto delle batterie al fine di favorire un tasso di riciclaggio elevato.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Si ricorda che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha recentemente approvato un provvedimento (delibera ARG/elt 56/10) che rende possibile ricaricare l'auto elettrica direttamente presso la propria abitazione, il garage o nel parcheggio condominiale, eliminando i vincoli normativi che ostacolavano la predisposizione di eventuali punti di ricarica anche presso le utenze domestiche.

 

Attribuzione di poteri normativi

Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la fissazione, per i veicoli ad esclusiva alimentazione elettrica, di modalità e criteri relativi alla riduzione dei tempi di ammortamento per i veicoli acquistati da società nonché all’esclusione dal pagamento di tasse specifiche sull'elettricità fornita da impianti eolici e fotovoltaici e destinata alla ricarica dei veicoli in oggetto.

Il comma 9, affida al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione dei criteri e delle modalità di versamento del contributo previsto dalla stesso comma per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento (cfr. supra).

 

Coordinamento con la normativa vigente

In merito alla effettiva sussistenza e disponibilità dei fondi stanziati per i contratti d’area che, in base al comma 3, potrebbero essere destinati al finanziamento dei progetti di sviluppo dell'automobile elettrica, sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Si segnala che il comma 5, che aumenta gli incentivi per l’acquisto di veicoli ad esclusiva alimentazione elettrica, non può trovare applicazione, perché gli incentivi che vengono maggiorati sono stati concessi solo fino al 31 dicembre 2009.

Sul piano finanziario, il comma 7 determina una riduzione del gettito fiscale in favore delle regioni. Al riguardo si ricorda che la disciplina sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) favorisce una più ampia autonomia impositiva delle regioni.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si ricorda che presso la X Commissione della Camera è in corso l’esame delle proposte di legge A.C. 2172 e abb. recanti disposizioni in materia di utilizzo del metano come carburante per autotrazione.

Presso la IX Commissione della Camera è invece all’esame il testo unificato delle proposte di legge A.C. 2184 e abb. recante misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Il provvedimento, incentivando la diffusione dei veicoli elettrici – il cui rifornimento avvenga preferibilmente con energia rinnovabile - rispetto a quelli che utilizzano carburanti tradizionali a maggiore impatto ambientale, potrà produrre indubbi benefici sul piano della tutela dell’ambiente e della salute, garantendo un minore inquinamento atmosferico e una maggiore salubrità dell’aria grazie alla riduzione delle emissioni inquinanti.

Inoltre, non è da trascurare l’impatto positivo sul settore del mercato automobilistico che potrebbero produrre le agevolazioni per l’acquisto di veicoli elettrici.

 

Formulazione del testo

Al comma 5, lettera b), non è chiaro se il nuovo comma 3-bis introdotto all’articolo 1 del D.L. 5/2009 disciplini un contributo riferibile alle stesse fattispecie di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, poiché in tal caso la norma risulterebbe inapplicabile[1], o se voglia semplicemente concedere alle autovetture ad esclusiva alimentazione elettrica un contributo pari a quello di cui al comma 3 (1.500 euro) più 5.500 euro e agli autocarri ad esclusiva alimentazione elettrica un contributo pari a quello di cui al comma 4 (4.000 euro) più 3.000 euro.

Al comma 6 sarebbe opportuno prevedere un termine per l’emanazione del decreto. Alla lettera a) sarebbe opportuna una precisazione diretta a chiarire se la norma, facendo riferimento agli acquisti effettuati dalle “società”, intenda escludere dall’ambito soggettivo del beneficio gli imprenditori individuali. Inoltre alla lettera b) si segnala che la norma, non individuando specificatamente le tasse interessate dal regime agevolato, rinvia, di fatto, ad una norma di rango secondario la scelta delle tasse relativamente alle quali si dispone l’esclusione.

Al comma 9 sarebbe opportuno esplicitare che la definizione dei criteri e delle modalità di versamento del contributo avviene con decreto, prevedendo un termine per l’emanazione dello stesso decreto.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574  – *st_attprod@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AP0115_0.doc



[1]  Si evidenzia infatti che i commi 3 e 4 concedono contributi per l’acquisto di alcune tipologie di veicoli diverse da quelli ad esclusiva alimentazione elettrica.