Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Riforma della disciplina sulle Camere di commercio - Schema di D.Lgs. n. 177 - (art. 53, L. 99/2009) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 177/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 160
Data: 22/01/2010
Descrittori:
CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
L N. 99 DEL 23-LUG-09     

 

22 gennaio 2010

 

n. 160/0

 

 

Riforma della disciplina sulle Camere di commercio

Schema di D.Lgs. n. 177
(art. 53, L. 99/2009)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

177

Titolo

Schema di decreto legislativo recante riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Norma di delega

Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 53

Numero di articoli

4

Date:

 

presentazione

30 dicembre 2009

assegnazione

11 gennaio 2010

termine per l’espressione del parere

31 gennaio 2010

termine per l’esercizio della delega

15 febbraio 2010

Commissione competente

X (Attività produttive)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 

 


Contenuto

Lo schema in esame dà attuazione alla delega legislativa di cui all’art. 53 della legge 99/2009, novellando il testo della legge 580/1993 che aveva precedentemente riordinato le camere di commercio.

La riforma razionalizza un quadro giuridico-amministrativo partendo da elementi che si sono consolidati dall’ultima riforma del 1993 ad oggi ed introduce norme volte ad un ulteriore rafforzamento del sistema delle camere di commercio e della loro capacità di intervento in qualità di soggetti di promozione e sviluppo delle realtà produttive locali.

Il provvedimento è caratterizzato da una parte dal riconoscimento del ruolo di autonomie funzionali delle camere di commercio con conseguenti compiti e funzioni e dall’altro dalla previsione del ricorso in determinati casi all’esercizio associato per attività comuni.

Il provvedimento rafforza le funzioni delle camere di commercio a sostegno del sistema produttivo con particolare riguardo alla tenuta del Registro delle imprese, alla semplificazione per avviare e svolgere l’attività d’impresa, al supporto dell’internazionalizzazione delle imprese, alla promozione dell’innovazione anche tramite la telematica e alla promozione dello sviluppo delle economie locali per favorirne la competitività.

L’articolo 1 dello schema provvede a novellare numerosi articoli della legge 580/1993; delle novità introdotte con tali novelle si dà conto di seguito.

All’articolo 1 della menzionata legge, si fanno rientrare le camere di commercio nella categoria delle autonomie funzionali, tramite il richiamo del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost.

Viene introdotto il concetto di “sistema camerale”.

Si precisa che la costituzione di nuove province non comporta necessariamente l’istituzione di nuove camere di commercio. Condizione per l’istituzione di nuove camere di commercio – con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico previa intesa con la Conferenza Stato-regioni – è che in ciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento risultino iscritte o annotate nel Registro delle imprese almeno 40.000 imprese e venga comunque garantito un sufficiente equilibrio economico-finanziario.

All’articolo 2 si provvede ad indicare espressamente alcuni compiti delle camere di commercio a sostegno del sistema delle imprese, progressivamente assunti dalle camere dalla riforma del 1993.

Si dispone che, per le camere di commercio di minori dimensioni, cioè con meno di 40.000 imprese nel Registro delle imprese, le seguenti funzioni devono essere espletate in forma associata: costituzione di commissioni arbitrali e conciliative; predisposizione di contratti-tipo tra imprese e consumatori; promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti; vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio di certificati d’origine.

Inoltre si provvede a disciplinare con maggiore chiarezza e dettaglio le aziende speciali, prevedendo in particolare che le camere di commercio possono costituirle anche in forma associata.

All’articolo 3, in aggiunta alla potestà statutaria, si attribuisce alle camere di commercio la potestà regolamentare.

Si prevede l’inserimento nello statuto di norme volte ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e a promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali.

Si precisa che le modifiche statutarie vanno approvate con lo stesso quorum previsto per l’approvazione dello statuto (voto dei due terzi dei componenti).

Si dispone la pubblicazione dello statuto sul sito internet della camera di commercio.

All’articolo 4 si stabilisce che l’attività di vigilanza è finalizzata a garantire un esercizio unitario di funzioni e compiti del sistema camerale.

Si dispone che la vigilanza sulle camere di commercio, sulle loro unioni e aziende speciali spetta allo Stato e alle Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze.

Inoltre, la vigilanza viene esercitata negli ambiti riguardanti l’attività amministrativo-contabile, il funzionamento degli organi e lo svolgimento dei compiti di interesse generale.

L’articolo 4-bis, riguardante l’esercizio della vigilanza nell’ambito dell’attività amministrativo-contabile, prevede che con regolamento adottato con decreto interministeriale sia disciplinata la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio e delle loro aziende speciali.

L’articolo 5 ripartisce il potere di scioglimento dei consigli camerali tra il Ministro e la Regione a seconda delle cause di scioglimento (innovando così rispetto alla disciplina vigente in base alla quale il potere di scioglimento spetta in tutti i casi al Ministro). In particolare si dispone che spetta al Ministro dello sviluppo economico sciogliere il consiglio camerale, oltre che per gravi motivi di ordine pubblico, anche nei casi di gravi e persistenti violazioni di legge e di mancata ricostituzione del consiglio dopo i 180 giorni di proroga previsti dall’art. 38 della legge 273/2002.

Invece spetta al presidente della Regione interessata sciogliere il consiglio camerale allorché non ne possa essere assicurato il normale funzionamento, non è approvato nei termini previsti il preventivo economico o il bilancio di esercizio e nell’ipotesi di mancata elezione del presidente.

Inoltre, nel caso di mancata predisposizione nei termini di legge del preventivo economico o del bilancio d’esercizio da parte della giunta camerale, la Regione nomina un commissario ad acta con il compito di svolgere tale adempimento.

E’ stabilito che con i provvedimenti di scioglimento il Ministro dello sviluppo economico o la Regione nominano un commissario straordinario individuato tra i dirigenti pubblici, anche in quiescenza.

Si dispone inoltre che il commissario deve avviare le procedure per il rinnovo del consiglio camerale entro 150 giorni dall’emanazione dal decreto di nomina, pena la decadenza dall’incarico.

L’articolo 5-bis prevede due diversi tipi di relazione annuale riguardanti l’attività delle camere di commercio:

§       una di carattere generale del Ministro dello sviluppo economico da presentare al Parlamento anche sulla base dei dati forniti da Unioncamere (già prevista dalla normativa vigente all’art. 4);

§       un’altra predisposta da ciascuna Unione regionale e da presentare alle Regioni, concernente l’attività camerale a favore delle economie locali.

All’articolo 6, in materia di unioni regionali:

§       si rende obbligatoria l’adesione delle camere di commercio alle unioni regionali;

§       si chiariscono i compiti e funzioni delle unioni regionali;

§       si dispone che l’Unioncamere individua principi e linee guida per gli statuti delle unioni regionali;

§       si stabilisce che le camere di commercio possono avvalersi delle unioni regionali per svolgere propri compiti e funzioni;

§       si attribuisce alle unioni regionali la possibilità di formulare pareri e proposte alle Regioni;

§       si attribuiscono alle unioni regionali funzioni di monitoraggio dell’economia locale.

All’articolo 7 si dispone che l’Unioncamere – che viene riconosciuto espressamente quale ente pubblico – possa stipulare accordi di programma e intese in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono tenuti a darne attuazione. L’Unioncamere formula altresì direttive ed indirizzi ai soggetti del sistema camerale per lo svolgimento dei loro compiti.

Si provvede inoltre a disciplinare il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Unioncamere e dei dirigenti.

Viene ampliata la composizione del Comitato esecutivo di cui fanno parte, oltre ai rappresentanti delle camere di commercio, altri 6 membri, di cui 3 nominati dal Ministro dello sviluppo economico e 3 dalla Conferenza unificata.

Infine si stabilisce che l’Unioncamere esercita anche funzioni eventualmente delegate dal Ministro dello sviluppo economico.

All’articolo 8, in materia di Registro delle imprese, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero della giustizia e sentita l’Unioncamere, emana direttive vincolanti sulla tenuta del Registro stesso.

Si dispone che con apposito regolamento sono stabilite norme di adeguamento del regolamento istitutivo del Registro delle imprese, per assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione.

All’articolo 10, che disciplina il Consiglio, si prevede che il regolamento per la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di riferimento deve basarsi sulla classificazione ISTAT delle attività economiche e deve tener conto del numero delle imprese, dell’indice di occupazione e del valore aggiunto di ciascun settore nonché dell’ammontare del diritto annuale versato dalle imprese di ciascun settore.

Si dispone inoltre che, oltre ai due componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori, faccia parte dei consigli camerali anche un componente in rappresentanza dei liberi professionisti.

All’articolo 11 viene inserita, tra le funzioni del consiglio, la determinazione degli emolumenti per i componenti degli organi delle camere di commercio e delle aziende speciali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

All’articolo 12, recante disposizioni in materia di costituzione del consiglio:

§       viene precisato che per la rappresentatività delle organizzazioni che devono designare i consiglieri si deve far riferimento ai parametri già individuati all’art. 10 (cfr. supra);

§       si dispone che le organizzazioni sono tenute a presentare alle camere di commercio gli elenchi dei propri associati e che le organizzazioni che intendono apparentarsi sono tenute a presentare in maniera disgiunta i dati sulla rappresentatività;

§       viene introdotto un meccanismo di “scorrimento” per la designazione dei consiglieri in base al quale, in caso di mancata designazione da parte dell’organizzazione maggiormente rappresentativa, si ricorre all’organizzazione dello stesso settore produttivo immediatamente successiva in termini di rappresentatività. In caso di inerzia anche da parte di questa seconda organizzazione, il presidente della giunta regionale nomina i componenti del consiglio tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con particolare riferimento al settore da rappresentare;

§       si stabilisce che il consiglio camerale, nel caso di dimissioni di uno o più consiglieri, sia validamente costituito e funzionante, a condizione che siano ancora in carica almeno due terzi del totale dei consiglieri.

All’articolo 13, in materia di requisiti per la nomina a consigliere e relative cause ostative, sono previste due nuove ipotesi di incompatibilità, in particolare per coloro che già ricoprano l’incarico di consigliere di un’altra camera di commercio o ricoprano la carica di assessore regionale. Si provvede inoltre alla riformulazione ed aggiornamento delle cause di incompatibilità di cui alla lett. d), comma 2, art. 13, prevedendo che non possano far parte del consiglio camerale coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all’art. 58 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

All’articolo 14, con riferimento alle funzioni esercitate dalla giunta, si prevede quanto segue:

§       predisposizione anche della relazione previsionale e programmatica in aggiunta al preventivo economico (e relativo aggiornamento) e al bilancio d’esercizio;

§       adozione di provvedimenti necessari alla realizzazione del programma di attività, oltre che sulla base della stessa legge 580/1993 e delle relative norme attuative (come previsto nel testo in vigore), anche sulla base dello statuto e dei regolamenti.

All’articolo 15, in materia di riunioni e deliberazioni del consiglio e della giunta, si modifica in primo luogo la tempistica delle riunioni ordinarie del consiglio, che si riunisce entro giugno per l’approvazione del bilancio d’esercizio, entro ottobre per l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro luglio per l’aggiornamento del preventivo economico, entro dicembre per l’approvazione del preventivo economico.

Inoltre, per quanto riguarda le deliberazioni del consiglio e della giunta – che normalmente sono assunte a maggioranza dei presenti - sono fatti salvi i casi in cui, a norma di legge o di statuto, sia richiesta una maggioranza qualificata.

Con la novella dell’articolo 16 sono introdotte le seguenti modifiche:

§       non è più prevista espressamente la nomina di un commissario (da parte del Ministro) nel caso in cui il consiglio decada a seguito della mancata elezione del presidente al quarto scrutinio, né il successivo rinnovo degli organi. Ciò è una conseguenza della previsione, all’art. 5, co. 4 (cfr. supra), di una norma generale sulla nomina del commissario straordinario nei casi di scioglimento e sul conseguente avvio delle procedure per il rinnovo del consiglio camerale;

§       in caso di urgenza il presidente provvede a tutti gli atti di competenza della giunta (e non più solo a quelli sottoposti a vigilanza ai sensi dell’art. 4, come previsto nel testo vigente).

All’articolo 17, relativo al collegio dei revisori dei conti, si stabiliscono le modalità per garantire il funzionamento del collegio anche in caso di ritardo di nomina di qualche componente, precisando che tali disposizioni sono applicabili anche alle aziende speciali camerali. Si stabilisce inoltre che i membri del collegio possono essere designati per due sole volte consecutive.

All’articolo 18, in materia di finanziamento delle camere di commercio, si prevede che il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte non sia più necessariamente determinato e aggiornato su base annuale, ma sia aggiornato solamente in caso di variazioni significative del fabbisogno del sistema camerale o di rideterminazione della partecipazione del sistema camerale al contenimento della spesa pubblica.

Viene inoltre introdotto espressamente il principio che il diritto annuale viene stabilito in misura fissa per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al Registro delle imprese, mentre per tutti i restanti soggetti è commisurato al fatturato.

All’articolo 20 si introducono le seguenti novità riguardo al segretario generale:

§       si dispone che l’accesso all’apposito elenco (tra i cui iscritti è nominato il segretario generale) avviene a seguito del superamento di una selezione nazionale per titoli a cui sovrintende una commissione ad hoc;

§       si prevede la formazione permanente dei segretari generali;

§       si prevede la possibilità, per le camere di commercio che non raggiungono un sufficiente equilibrio economico, di avvalersi, in forma associata e in regime di convenzione, di un segretario generale titolare di altra camera di commercio.

L’articolo 2 dello schema, recante disposizioni di coordinamento, definisce i termini entro cui devono essere adottati, in sede di prima applicazione, i regolamenti attuativi previsti dallo schema medesimo.

L’articolo 3 reca la disciplina transitoria per gli organi del sistema camerale già insediati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Infine, l’articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dal provvedimento in esame non devono conseguire maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico-finanziaria, dalla relazione tecnico-normativa e dalla relazioneAIR (Analisi di impatto della regolamentazione), ma risulta privo dell’intesa della Conferenza Stato-regioni, che il Ministro per i rapporti con il Parlamento si riserva di trasmettere al Parlamento non appena acquisita.

Conformità con la norma di delega

La delega relativa allo schema in esame è recata dall’articolo 53 della legge 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), che autorizza il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La riforma, che tiene conto anche del mutato quadro costituzionale successivo all’approvazione del nuovo Titolo V Cost., non sembra confliggere con le competenze legislative regionali; ciò è garantito anche dalla prevista previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

All’art 1, capoverso “art. 8”, si osserva che il testo del comma 5 mantiene ancora il riferimento alle sezioni speciali del registro, previste inizialmente dal comma 4, successivamente abrogato dal D.P.R. 558/1999 che ha previsto un’unica sezione speciale. Sarebbe pertanto necessario far riferimento alla sezione speciale di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.P.R. 558/1999.

Formulazione del testo

All’art 1, capoverso “art. 10”, la legge n. 400 richiamata al comma 3 è erroneamente indicata come del 1998 (anziché del 1988).

All’art 1, capoverso “art. 12”, si osserva che al comma 9, per un refuso si fa riferimento in maniera incompleta alla “previa intesa con la Conferenza” (si tratta presumibilmente della Conferenza Stato-regioni).

All’art 1. capoverso “art. 14”, il testo relativo alla lettera a) del comma 5 risulta incompleto per un mero errore materiale. In particolare, dopo le parole “programma di attività e” andrebbero inserite le seguenti: “per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale”.

All’art 1, capoverso “art. 14”, si segnala che, al comma 2, nel confermare la previsione relativa all’aggiornamento dei diritti di segreteria, per individuare tali diritti si rinvia erroneamente alla lettera e) del comma 1, anziché alla lettera d) del medesimo comma.

All’articolo 3 dello schema il comma 3, per un probabile refuso, reca erroneamente l’espressione “recente decreto” anziché “presente decreto”.

 


 

 

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

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