Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||
Titolo: | Localizzazione e realizzazione di impianti nucleari - D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31 - Schede di lettura | ||
Serie: | Atti del Governo Numero: 151 Progressivo: 2 | ||
Data: | 25/03/2010 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: |
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
X-Attività produttive, commercio e turismo |
|
|
|
Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
|
|
|
Documentazione per l’esame di |
Localizzazione e
realizzazione |
D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31 |
Schede di lettura |
|
|
|
|
|
|
|
n. 151/2 |
|
25 marzo 2010 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive ( 066760-9574 – *st_attprod@camera.it Con la collaborazione del dipartimento ambiente ( 066760-9253 - *st_ambiente@camera.it |
|
|
|
|
|
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: AP0099b.doc |
INDICE
Titolo I – Disposizioni generali
§ Articolo 3 (Strategia del Governo in materia nucleare)
§ Articolo 4 (Autorizzazione degli impianti nucleari)
§ Articolo 5 (Requisiti degli operatori)
§ Articolo 6 (Programmi di intervento degli operatori)
§ Articolo 7 (Disposizioni per la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari)
§ Articolo 9 (Valutazione Ambientale Strategica ed integrazione della Strategia nucleare)
§ Articolo 10 (Istanza per la certificazione dei siti)
§ Articolo 11 (Certificazione dei siti)
§ Articolo 12 (Attività preliminari)
§ Articolo 14 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione unica)
§ Articolo 16 (Relazione annuale del titolare dell'autorizzazione unica)
§ Articolo 17 (Strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa)
§ Articolo 18 (Sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti)
§ Articolo 19 (Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi)
§ Articolo 20 (Disposizioni in materia di disattivazione degli impianti)
§ Articolo 21 (Fondo per il “decommissioning”)
§ Articolo 22 (Comitati di confronto e trasparenza)
§ Articolo 24 (Decadenza dei Benefici)
§ Articolo 25 (Deposito nazionale e Parco tecnologico)
§ Articolo 27 (Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico)
§ Articolo 28 (Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attività istruttoria)
§ Articolo 30 (Misure compensative)
Titolo IV - Campagna di informazione
§ Articolo 31 (Campagna di informazione)
§ Articolo 33 (Sanzioni penali)
§ Articolo 34 (Sanzioni amministrative)
1. Con il presente decreto si attua il riassetto della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e si definiscono:
a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nonché per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;
b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;
c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;
d) la disciplina della localizzazione del Deposito nazionale, connesso ad un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse e future di impianti nu-cleari e similari, nel territorio nazionale;
e) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;
f) le misure compensative relative alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;
g) un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di infor-mazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare";
h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.
Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante “Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella seduta del 10 febbraio 2010, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 dell’8 marzo 2010, ed è quindi entrato in vigore il 23 marzo 2010.
Si segnala che risultano pendenti giudizi di costituzionalità promossi da varie Regioni nei confronti dell’articolo 25 della legge n. 99/2009[1], recante la norma di delega in attuazione della quale è stato emanato il decreto legislativo.
Peraltro, il Governo ha impugnato alcune leggi regionali che precludono l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché l'installazione di depositi di materiali e rifiuti radioattivi nel loro territorio.
Si ricorda che il citato art. 25 della legge 99/2009 ha delegato il Governo ad adottare, entro il 15 febbraio 2010, uno o più decreti legislativi per disciplinare la localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi, e individuare le misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. Con i medesimi decreti si provvede altresì a stabilire le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione dei citati impianti.
I princìpi e criteri direttivi della delega sono i seguenti:
a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;
b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell’ambiente;
c) riconoscimento di benefìci diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;
d) previsione delle modalità che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;
e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e università;
f) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione;
g) previsione che la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
h) previsione che l’autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate; l’autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi; l’autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;
i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;
l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell’autorizzazione unica;
n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;
o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti;
p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi;
q) previsione, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.
L’articolo 1 del decreto in esame ne individua l’oggetto e ne riassume i contenuti principali, disponendo che il decreto procede al riassetto della disciplina sulla localizzazione in Italia di impianti nucleari e definisce:
§ le procedure autorizzative e i requisiti degli operatori per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di degli impianti nucleari;
§ il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;
§ le misure compensative da corrispondere alle popolazioni residenti nel territorio di insediamento degli impianti;
§ la disciplina della localizzazione del Deposito nazionale destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi e le procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio del Deposito nazionale;
§ le misure compensative compensative relative all’attività del Deposito nazionale;
§ un programma per una “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”;
§ le sanzioni per la violazione del provvedimento in esame.
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) "Agenzia" è l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b) "area idonea" è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi pa-rametri di riferimento che qualificano l'idoneità all'insediamento di impianti nucleari;
c) "sito" è la porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o più impianti nucleari;
d) "Conferenza unificata" è la Conferenza prevista all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni;
e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all'impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;
f) "operatore" è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l'interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;
g) "AIEA" è l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;
h) "AEN-OCSE" è l'Agenzia per l'energia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi.
i) "deposito nazionale" è il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari ed all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla pregressa gestione di impianti nucleari.
l)"Strategia nucleare" indica il documento programmatico del Governo con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare.
L’articolo 2 fornisce alcune definizioni specifiche di concetti e termini utilizzati nel decreto.
In particolare si intende per:
§ "Agenzia", l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'art. 29 della legge 99/2009;
§ “area idonea”, la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l’idoneità all’insediamento di impianti nucleari;
§ “sito”, la porzione dell’area idonea che viene certificata per l’insediamento di uno o più impianti nucleari;
§ “impianti nucleari”, gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all’impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all’immissione in rete dell’energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;
§ “operatore”, la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l’interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;
§ “deposito nazionale”, il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari ed all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dall’esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla pregressa gestione di impianti nucleari.
§ “Strategia nucleare”, il documento programmatico del Governo con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare.
Si ricorda che la definizione normativa di rifiuti radioattivi è contenuta nell’art. 4, comma 3, lettera i), del decreto legislativo n. 230 del 1995 - che specifica le caratteristiche nel modo seguente: “qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la riutilizzazione”.
Per quanto riguarda il combustibile irraggiato, la relativa definizione normativa è stata introdotta nell’ordinamento nazionale solo recentemente, dal comma 6 dell’art. 1, del D.Lgs. 20 febbraio 2009, n. 23, che ha aggiunto l’art. 7-bis al citato decreto legislativo 230/1995[2]. Ai sensi del citato art. 7-bis, comma 1, lettera b), per combustibile esaurito si intende il “combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi”.
Si ricorda che il citato D.Lgs n. 230, successivamente modificatodal D.Lgs n. 241/2000 (“Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), nel Capo VI (“Regime giuridico per le installazioni e particolari disposizioni per i rifiuti radioattivi ) contiene l’intera disciplina dei rifiuti radioattivi.
In merito alla gestione dei rifiuti radioattivi si segnala altresì che, nella Guida Tecnica n. 26[3] dell’ENEA (1987), il Rifiuto radioattivo è definito come “materiale prodotto o utilizzato nell'impiego pacifico dell'energia nucleare contenente sostanze radioattive e per il quale non è previsto il riutilizzo; non sono da computarsi i radionuclidi delle famiglie dell'uranio e del torio naturalmente presenti nei materiali, purché in concentrazioni inferiori a quelle stabilite dal Consiglio delle comunità europee ai sensi dell'art. 197 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica; non sono altresì da considerarsi rifiuti radioattivi gli elementi di combustibile irraggiato”.
La Guida, inoltre, classifica i rifiuti radioattivi nelle seguenti tre categorie, in relazione alle caratteristiche tecniche e alle concentrazioni dei radioisotopi contenuti, a ciascuna delle quali corrispondono diverse modalità di gestione e, in particolare, diverse soluzioni di smaltimento:
- I categoria(bassa attività)
rifiuti radioattivi che richiedono tempi dell'ordine di mesi, sino ad un tempo massimo di alcuni anni, per decadere a livelli di radioattività al di sotto dei minimi previsti dal D.Lgs. n. 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti;
- II categoria(media attività)
rifiuti radioattivi che richiedono tempi variabili da qualche decennio fino ad alcune centinaia di anni per raggiungere concentrazioni di radioattività dell'ordine di alcune centinaia di Bq/g nonché quei rifiuti contenenti radionuclidi a vita molto lunga purché in concentrazione di tale ordine;
- III categoria(alta attività)
rifiuti radioattivi che richiedono tempi dell'ordine di migliaia di anni e oltre per raggiungere concentrazioni di radioattività dell'ordine di alcune centinaia di Bq/g.
Le categorie meno pericolose di residui sono di solito classificate come residui a bassa e media attività, smaltibili in siti in superficie o a poca profondità. Dopo la chiusura del sito, va mantenuto un controllo regolamentare (o istituzionale) per circa 300 anni per impedire che le attività umane disturbino i residui mentre persiste un pericolo radiologico.
I residui più pericolosi, invece, sono classificati come residui altamente radioattivi e a lunga vita. Il combustibile nucleare esaurito può essere trattato per estrarre il materiale di scarto e riciclare l’uranio e il plutonio non utilizzati nella fabbricazione di combustibile nucleare fresco. Questo processo è noto come “ritrattamento”. I residui altamente radioattivi sono di solito fusi in vetro (vetrificazione) per conservarli in una forma adatta allo stoccaggio e successivamente allo smaltimento definitivo. Questi residui vetrificati, o il combustibile esaurito stesso se il ritrattamento non è praticato, sono considerati residui ad alta radioattività. Questo tipo di residui rimane pericoloso per migliaia di anni.
Relativamente alla pregressa gestione degli impianti nucleari si ricorda che lo smantellamento (decommissioning) degli impianti nucleari - resosi necessario dopo il referendum del 1987 con cui venne sancito l'abbandono, da parte dell'Italia, del ricorso al nucleare come forma di approvvigionamento energetico - e la gestione dei relativi rifiuti radioattivi è affidato, dal 1999, alla Sogin S.p.A.
Articolo 3
(Strategia del Governo in materia
nucleare)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta un documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare. Il documento indica la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare, gli interventi in materia di ricerca e formazione, valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni inquinanti ed emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione.
2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. La Strategia nucleare indica, in particolare:
a)l'affidabilità dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;
b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introdu-zione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;
c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;
d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;
e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell'industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;
f) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;
g) gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di disattivazione degli impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli impianti dismessi;
h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;
i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare;
l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arric-chimento del combustibile nucleare.
L’articolo 3 concerne la Strategia del Governo in materia nucleare.
Il comma 1 dispone che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il Consiglio dei Ministri adotti un documento programmatico, definito già all’articolo 2, comma 1, lettera l), “Strategia nucleare”.
Tale documento programmatico:
§ viene adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell’Agenzia per la sicurezza nucleare[4], di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
§ delinea gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra cui, prioritariamente, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare;
§ indica la consistenza degli impianti nucleari da realizzare, la relativa potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli stessi, gli interventi in materia di ricerca e formazione;
§ valuta il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali;
§ delinea le linee guida del processo di realizzazione degli impianti;
§ costituisce parte integrante della Strategia energetica nazionale.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 112/2008, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;
d-bis)promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
Ai sensi del comma 3, la Strategia nucleare indica, in particolare:
§ l'affidabilità dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione[5];
§ i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;
§ gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;
§ il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;
§ il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell'industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;
§ gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;
§ gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di disattivazione degli impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli impianti dismessi;
§ i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;
§ la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare;
§ gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.
Articolo 4
(Autorizzazione degli impianti nucleari)
1. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore e previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.
L’articolo 4 dispone che la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza dell’operatore, con decretoadottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la Conferenza unificata.
Tale disposizione dà attuazione al criterio di delega previsto dalla lettera g) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009.
Articolo 5
(Requisiti degli operatori)
1. Gli operatori, anche in forma associata, devono essere in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza, nonché disporre di adeguate risorse umane e finanziarie, comprovati in relazione alle attività da realizzare, comprese le attività di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti nucleari, stoccaggio e gestione dei rifiuti radioattivi, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall'AIEA.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'emanazione della delibera CIPE di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1, nonché le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Non possono comunque essere autorizzati allo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti i soggetti:
a)che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b)nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c)nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
d)che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e)che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
f)che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
4. L'operatore attesta l'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 3 mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
5. Ai fini degli accertamenti relativi alle condizioni ostative di cui al comma 3, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’articolo 5 riguarda i requisiti degli operatori, che, ai sensi dell’articolo 2, sono le persone fisiche o giuridiche ovvero i consorzi di persone fisiche o giuridiche che manifestano l’interesse o sono titolari di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare.
Gli operatori, anche in forma associata, devono essere in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza, nonché disporre di adeguate risorse umane e finanziarie, comprovati in relazione alle attività da realizzare, comprese le attività di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti nucleari, stoccaggio e gestione dei rifiuti radioattivi, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall'AIEA (comma 1).
I criteri esplicativi di tali requisiti e le modalità per dimostrarne il possesso sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'emanazione della delibera CIPE di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 99/2009 (comma 2).
Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 26, comma 2, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali, per la costruzione e l’esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale ai sensi di un’altra delibera del CIPE (prevista dal precedente comma 1), da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 99/2009 e previo parere della Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
Il comma 3 elenca i casi di esclusione, disponendo che non possono comunque essere autorizzati allo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423[6] (sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più Province, obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575[7] (applicabili nei confronti di soggetti sottoposti con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione antimafia nonché alle persone condannate con sentenza definitiva o, anche se non definitiva, già confermata in appello, per uno dei gravi delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.[8]; esse operano anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi).
L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda:
- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale,
- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio.
L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
- del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55[9];
Si ricorda che, ai sensi del comma 3 del citato articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso. Tale provvedimento è stato emanato con d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187[10].
e) che hanno commesso violazioni, accertate in via definitiva, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
f) che hanno commesso violazioni gravi, accertate in via definitiva, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
Secondo il comma 4, l’operatore attesta l'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 3 mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445[11], in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Si ricorda che la Sezione V (articoli da 46 a 49) del citato testo unico contiene norme in materia di dichiarazioni sostitutive. Secondo l’articolo 46, comma 1, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i fatti di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
Il comma 5 prevede che ai fini degli accertamenti relativi alle condizioni ostative di cui al comma 3, si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Secondo il citato articolo, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'articolo 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Articolo 6
(Programmi di intervento degli operatori)
1. Gli operatori di cui all'articolo 5, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, presentano al predetto Ministero il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, tenendo conto delle linee programmatiche individuate dal Governo ai sensi dell'articolo 3 e delle delibere CIPE di cui all'articolo 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il Ministero dello sviluppo economico, valutato il possesso dei requisiti da parte dell'operatore, trasmette copia del programma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al programma di intervento, che non riguarda la localizzazione degli impianti, si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
Secondo l’articolo 6, gli operatori presentano il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, allo stesso Ministero dello sviluppo economico.
Tale programma di intervento:
§ tiene conto delle linee programmatiche individuate dal Governo nel documento programmatico recante la “Strategia nucleare” (ai sensi dell’articolo 3);
§ tiene conto delle delibere CIPE di cui all’articolo 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Si ricorda che il citato articolo 26 prevede - al comma 1 - che con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi e previo parere della Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, siano definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale e – al comma 2 – che con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, siano individuati, senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l’esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi;
§ è soggetto al diritto di accesso agli atti, di cui alla legge n. 241/1990;
§ è soggetto al diritto di accesso all’informazione ambientale, di cui al d.lgs. n. 195 del 2005[12];
Si ricorda che il decreto legislativo n. 195/2005 stabilisce i princìpi generali in materia di informazione ambientale ed è volto, fra l’altro, a garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio. In particolare, gli articoli dal 3 al 7 trattano dell’accesso all'informazione ambientale su richiesta, dei punti d'informazione, dei casi di esclusione del diritto di accesso e della tutela del diritto di accesso;
§ non riguarda la localizzazione degli impianti.
Il Ministero dello sviluppo economico, valutato il possesso dei requisiti da parte dell'operatore, trasmette copia del programma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 7
(Disposizioni per la verifica tecnica dei
requisiti
degli impianti nucleari)
1. Gli operatori che intendono proporre la realizzazione di impianti nucleari, richiedono all'Agenzia l'effettuazione delle verifiche per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza, dandone contestuale informazione al Ministero dello sviluppo economico. L'Agenzia accerta la rispondenza degli impianti ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall'AIEA, alle linee guida ed alle migliori pratiche raccomandate dall'AEN-OCSE; le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche di impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, previa approvazione dell'Agenzia, sono considerate valide in Italia. Entro 90 giorni dalla trasmissione della richiesta, l'Agenzia effettua le verifiche richieste e trasmette le proprie determinazioni all'operatore richiedente e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.
Secondo l’articolo 7, gli operatori che intendono proporre la realizzazione di impianti nucleari richiedono all’Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare di procedere alle verifiche per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza degli impianti proposti, dandone contestuale informazione al Ministero dello sviluppo economico.
L’Agenzia accerta la rispondenza ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica delle Nazioni Unite e alle linee guida ed alle migliori pratiche raccomandate dall’Agenzia per l’energia nucleare presso l’OCSE. Le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche di impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, previa approvazione dell’Agenzia, sono considerate valide in Italia.
Entro 90 giorni dalla trasmissione della richiesta, l’Agenzia effettua le verifiche richieste e trasmette le proprie determinazioni all’operatore richiedente e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.
In merito agli accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare si ricorda che il 24 febbraio 2009 i Governi italiano e francese hanno firmato un accordo sulla cooperazione nel settore dell’energia nucleare, di cui il Ministro dello sviluppo economico ha illustrato i contenuti alle Commissioni riunite X Camera e 10a Senato, nella seduta dell’11 marzo 2009. Il Protocollo, avente carattere di “accordo-quadro”, rimette a successivi accordi operativi la definizione dei singoli aspetti concreti della cooperazione tra i due Stati ed inoltre lascia impregiudicata la scelta delle tipologie di impianti nucleari da realizzare nel territorio nazionale e non contiene clausole che introducono vincoli di “esclusiva”.
Si ricorda che il principio b) della delega prevede la definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell’ambiente. Inoltre il principio i) riguarda la previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN/OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare.
Si segnala anche che il 25 giugno 2009 il Consiglio ha approvato la direttiva 2009/71/EURATOM[13], che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, a cui gli Stati membri devono conformarsi entro il 22 luglio 2011.
Tale direttiva mira a:
§ rafforzare il principio della responsabilità nazionale degli Stati membri per quanto concerne la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (che costituisce il principio fondamentale, sancito dalla convenzione sulla sicurezza nucleare, in base al quale la comunità internazionale ha elaborato la regolamentazione in materia di sicurezza nucleare);
§ rafforzare il principio della responsabilità primaria per la sicurezza nucleare di un impianto nucleare, che spetta al titolare della licenza sotto il controllo della sua autorità di regolamentazione nazionale competente;
§ potenziare il ruolo e l’indipendenza delle autorità di regolamentazione competenti.
Ai sensi dell’articolo 4, gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari che attribuisce le responsabilità riguardo all’adozione di requisiti nazionali di sicurezza nucleare, alla concessione di licenze, alla supervisione della sicurezza nucleare, e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti.
L’articolo 5 dispone che gli Stati membri istituiscano e forniscano i mezzi a un’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, e ne garantiscono la separazione funzionale da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o nell’utilizzazione dell’energia nucleare, compresa la produzione di energia elettrica, al fine di assicurare l’effettiva indipendenza da ogni influenza indebita sul suo processo decisionale regolatorio.
L’articolo 6 dispone che la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari resti in capo ai titolari delle licenze, e che essa non possa essere delegata. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze, sotto la supervisione dell’autorità di regolamentazione competente, di valutare e verificare periodicamente nonché di migliorare costantemente la sicurezza nucleare dei loro impianti nucleari in modo sistematico e verificabile.
Infine si segnala che, per quanto riguarda gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall’Agenzia, l’articolo 15, comma 2 (su cui v. infra) prevede – coerentemente con il principio l) di delega - che essi siano a carico del titolare dell’autorizzazione unica.
Articolo 8
(Definizione delle caratteristiche delle
aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari)
1. L'individuazione delle aree potenzialmente destinate alla localizzazione degli impianti nucleari segue i criteri tecnici, in linea con le migliori pratiche internazionali, atti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione del documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, con particolare riferimento ai seguenti profili:
a) popolazione e fattori socio-economici;
b) idrologia e risorse idriche;
c) fattori meteorologici;
d) biodiversità;
e) geofisica e geologia;
f) valore paesaggistico;
g) valore architettonico-storico;
h) accessibilità;
i) sismo-tettonica;
l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;
m) strategicità dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;
n) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.
2. Lo schema di cui al comma 1 è pubblicato sui siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Agenzia, dando contestualmente avviso della pubblica zione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pub-blica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Ai fini di quanto stabilito nell'articolo 9, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali, adotta con proprio decreto - Io schema de-finitivo dei parametri di cui al comma 1. Tale decreto è adottato entro i trenta giorni successivi alla conclusione della consultazione di cui al comma 2, adeguando i parametri indicati nello schema iniziale, su proposta dell'Agenzia formulata tenendo conto delle osservazioni pervenute. L'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni stesse deve essere adeguatamente motivato. Gli esiti della consultazione sono pubblicati sui siti Internet di cui al comma 2.
L’articolo 8 riguarda le modalità di definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari, ed è improntato all’esigenza di garantire i più elevati livelli di sicurezza dei siti, in termini di tutela della salute della popolazione e di protezione dell’ambiente.
In particolare il comma 1 stabilisce che l'individuazione delle aree potenzialmente destinate alla localizzazione degli impianti nucleari segue i criteri tecnici, in linea con le migliori pratiche internazionali, atti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza per la salute della popolazione e per la protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti norme in materia.
Inoltre si dispone che, entro sessanta giorni dall’adozione del documento programmatico denominato “Strategia nucleare”, venga definito uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici cui devono rispondere le aree idonee, con particolare riferimento ad alcune caratteristiche ambientali e tecniche (cfr. infra).
Tale schema sarà definito dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, formulata entro 30 giorni dall’adozione della “Strategia nucleare” ed in coerenza con la stessa e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l’ISPRA[14], l’ENEA[15] e le università che si esprimono entro lo stesso termine.
Si ricorda che il punto e) dei principi di delega prevede espressamente l’acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e le università.
Le caratteristiche ambientali e tecniche da considerare nello schema - con riferimento ai quali stabilire i parametri esplicativi dei criteri tecnici cui devono rispondere le aree idonee - sono le seguenti:
a) popolazione e fattori socio-economici;
b) idrologia e risorse idriche;
c) fattori meteorologici;
d) biodiversità;
e) geofisica e geologia;
f) valore paesaggistico;
g) valore architettonico-storico;
h) accessibilità;
i) sismo-tettonica;
l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;
m) strategicità dell’area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;
n) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.
Il comma 2 riguarda la pubblicità dello schema, nell’ottica secondo cui il procedimento di definizione ed approvazione dei parametri debba essere ispirato alla massima pubblicità e partecipazione.
Lo schema infatti sarà pubblicato sui siti internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Agenzia, dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale. In tal modo, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, potranno formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agenzia per la sicurezza nucleare appositamente indicato.
Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani dovranno indicare le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge n. 241/1990.
Ai sensi del comma 3, ai fini delle procedure di valutazione ambientale strategica di cui al successivo articolo 9, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i beni e le attività culturali, dovrà adottare con proprio decreto lo schema definitivo dei parametri entro i trenta giorni successivi alla conclusione della consultazione effettuata a seguito della pubblicità dello schema, adeguando i parametri dello schema iniziale sulla base di una proposta dell’Agenzia formulata tenendo conto delle osservazioni pervenute e motivando adeguatamente l’eventuale mancato accoglimento delle stesse. Gli esiti della consultazione sono pubblicati sui medesimi siti internet.
Articolo 9
(Valutazione Ambientale Strategica ed
integrazione della Strategia nucleare)
1. La Strategia nucleare di cui all'articolo 3, insieme ai parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché al rispetto del principio di giustificazione di cui alla Direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio del 13 maggio 1996.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cura lo svolgimento della consultazione pubblica, secondo i principi e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed iniziative volte a consentire la partecipazione al procedimento delle popolazioni.
3. Al termine della procedura di valutazione ambientale strategica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro per i beni e le attività culturali.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adeguano, per le parti di rispettiva competenza, la Strategia e le disposizioni di cui al comma 1 secondo le conclusioni della Valutazione ambientale strategica e sottopongono gli atti così adeguati all'approvazione del Consiglio dei Ministri. I testi approvati sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
L’articolo 9 assoggetta la Strategia nucleare, insieme ai parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee, a valutazione ambientale strategica (VAS) – dettando altresì disposizioni volte ad integrare quelle previste in via generale per la VAS dal D.Lgs. 152/2006 - e al rispetto del principio di giustificazione di cui alla direttiva 96/29/EURATOM.
In particolare, il comma 1 assoggetta la Strategia nucleare di cui all’articolo 3, insieme ai parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee ai sensi del comma 3 dell’articolo 8:
§ alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) previste dal D.Lgs. 152/2006;
Si sottolinea che l’oggetto della VAS è la valutazione dell’incidenza sull’ambiente di piani e programmi di area vasta o ad incidenza spaziale molto ampia.
La VAS non rappresenta un giudizio a valle su uno schema di piano già definito, ma (come sancito dall’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008) parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. La procedura di VAS, infatti, non è finalizzata a valutare ex post un singolo progetto, soprattutto infrastrutturale, già definito, quanto piuttosto ad intervenire nel processo di formazione dell’atto pianificatorio al fine di garantire un’analisi a tutto campo degli effetti cumulativi, indiretti e sinergici delle diverse opzioni di una determinata politica sull’ambiente generale.
Il procedimento di VAS previsto dal D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente)
La procedura di VAS prende avvio contestualmente al processo di formazione del piano o programma. L’autorità incaricata dell’approvazione del piano o programma dovrà, infatti, richiedere all’autorità competente in materia di VAS un parere in merito all’assoggettabilità della relativa proposta alla VAS, ai sensi dell’art. 12. L’autorità ambientale competente (che per programmi di rilevanza nazionale è il Ministero dell’ambiente) dovrà emettere il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS e rendendo pubblico il relativo risultato. A seguito dell’esito positivo della verifica si procederà con la vera e propria fase di valutazione ambientale, che diventa parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. Le due autorità dovranno poi collaborare per definire le forme, i soggetti della consultazione pubblica, l’impostazione del rapporto ambientale e le successive modalità di monitoraggio del piano. Il piano o programma sottoposto a VAS dovrà, quindi, essere oggetto di uno specifico rapporto ambientale preparato dall’autorità competente e trasmesso all’autorità ambientale. Oltre alla verifica istruttoria delle autorità, il Codice prevede anche una fase di consultazione del pubblico.
I risultati delle fasi valutative e di consultazione della popolazione saranno raccolti in un parere motivato che dovrà essere messo dall’autorità competente in materia ambientale in collaborazione con l’autorità procedente la quale provvederà, se del caso, a rivedere il piano o programma alla luce della valutazione ambientale e a trasmettere tutta la documentazione all’organo competente all’adozione o approvazione del piano o programma. Una nuova pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale è prevista anche per la decisione finale.
§ nonché al rispetto del principio di giustificazione di cui alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio del 13 maggio 1996.
L’art. 6 della direttiva 96/29/EURATOM impone agli Stati membri di far sì “che tutte le nuove categorie o tipi di pratica implicanti un'esposizione a radiazioni ionizzanti siano giustificati, anteriormente alla loro prima adozione o approvazione, dai loro vantaggi economici, sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che ne può derivare” e che “le categorie o tipi di pratica esistenti sono verificati per quanto concerne la giustificazione ogniqualvolta emergano nuove e importanti prove della loro efficacia o delle loro conseguenze”.
Il comma 2 affida al Ministero dell’ambiente:
§ lo svolgimento della consultazione pubblica, secondo i principi e le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006;
Tale parte riproduce nella sostanza quanto già previsto dal D.Lgs 152/2006. L’art. 14 del codice ambientale dispone, infatti, che “L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web” e che, nei termini previsti, “chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”.
§ la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione al procedimento delle popolazioni.
Ai sensi del comma 3, al termine della procedura di VAS, il Ministro dell’ambiente trasmette il parere motivato ai Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
Lo stesso comma prevede che tale parere sia adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro per i beni e le attività culturali.
Si ricorda, in proposito, che l’art. 15 del D.Lgs. 152/2006 dispone, tra l’altro, che l'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini fissati dall’art. 14 per la consultazione del pubblico.
Il comma 4 impone l’adeguamento – da parte dei Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, per le parti di rispettiva competenza – della strategia nucleare e dei parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee al fine di conformarle all’esito della VAS.
Successivamente, gli atti così adeguati sono sottoposti per l’approvazione al Consiglio dei ministri e, una volta approvati, pubblicati sulla G.U.
Anche in tal caso la disposizione appare in linea con la procedura generale di VAS. L’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 prevede, infatti, che “L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione”.
Articolo 10
(Istanza per la certificazione dei siti)
1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, comma 4, ciascun operatore interessato - avvia il procedimento di autorizzazione unica con la presentazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'Agenzia dell'istanza per la certificazione di uno o più siti da destinare all'insediamento di un impianto nucleare.
2. Ulteriori istanze possono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere per ciascun sito, a pena di irricevibilità, almeno i seguenti dati ed informazioni, analiticamente identificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti:
a) identificazione del soggetto istante, completa degli elementi sui requisiti richiesti dall'articolo 5;
b) puntuale indicazione del sito destinato all'istallazione dell'impianto e delle titolarità dei diritti che insistono su tale area;
c) progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, delle principali caratteristiche tecniche, dei principi di funzionamento, nonché la definizione della capacità massima installata;
d) cartografia con la localizzazione del perimetro dell'impianto nell'ambito del sito indicato;
e) documentazione relativa alle indagini tecniche effettuate sulle aree;
f) documentazione relativa alla valutazione preliminare di sicurezza di cui all'articolo 7;
g) documentazione relativa alla valutazione degli effetti ambientali;
h) documentazione relativa agli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica;
i) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;
l) ogni altra documentazione tecnica necessaria a comprovare ed a verificare la rispondenza del sito prescelto alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1, nonché alla coerenza del progetto con la Strategia nucleare.
L’articolo 10 riguarda la presentazione delle istanze per la certificazione di uno o più siti nucleari da parte degli operatori interessati.
Entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 9, comma 4, ciascun operatore interessato, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, può presentare al Ministero dello sviluppo economico ed all’Agenzia per la sicurezza nucleare l’istanza per la certificazione di un sito da destinare all’insediamento di un impianto nucleare. Oltre la suddetta scadenza, ulteriori istanze possono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno successivo.
L’articolo in questione elenca anche, al comma 3, i dati e le informazioni che devono essere contenuti in ciascuna istanza, pena l’irricevibilità della stessa. Tale documentazione riguarda:
§ il soggetto che presenta l’istanza, inclusi gli elementi sui requisiti prescritti dall’art. 5 (v. la relativa scheda);
§ il sito destinato all’istallazione dell’impianto (indagini tecniche effettuate sulle aree, valutazione preliminare di sicurezza, valutazione degli effetti ambientali, strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi, ogni altra documentazione tecnica necessaria a comprovare ed a verificare la rispondenza del sito prescelto alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all’articolo 8, comma 1, nonché alla coerenza del progetto con la Strategia nucleare);
§ l’impianto (progetto preliminare dell'impianto, rapporto preliminare di sicurezza, cartografia con la localizzazione del perimetro dell’impianto nell’ambito del sito indicato).
L’analitica identificazione degli stessi dati e informazioni è rinviata ad uno specifico decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Agenzia per la sicurezza nucleare, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (quindi entro il 21 giugno 2010).
Articolo 11
(Certificazione dei siti)
1. Fatte salve le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ambiente secondo la normativa vigente, l'Agenzia effettua l'istruttoria tecnica sulle singole istanze di cui all'articolo 10, comma 1, dopo aver completato la verifica della regolarità formale delle istanze medesime, complete di documentazione, entro 30 giorni della relativa ricezione.
2. L'Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La suddetta richiesta interrompe i termini di cui al comma 3 fino all'acquisizione degli elementi richiesti.
3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Agenzia, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero dal ricevimento delle informazioni e integrazioni di cui al comma 2, rilascia la certificazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto, previa verifica della sua rispondenza:
a) alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1, approvati ai sensi dell'articolo 9, comma 4,
b) alle scelte tecniche relative all'interazione sito-impianto,
c) alla strategia nucleare di cui all'articolo 3, con riguardo alla capacità produttiva dell'impianto, ai tempi di realizzazione ed entrata in esercizio previsti e alle tecnologie proposte.
4. L'Agenzia trasmette le certificazioni dei siti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni, sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere del comune interessato.
6. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede entro i trenta giorni successivi alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro, che assicura la presenza di un rappresentante del comune interessato. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.
7. L'intesa ovvero il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione.
8. Al termine della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministro dello sviluppo economico trasmette l'elenco dei siti certificati, sui quali è stata espressa l'intesa regionale o è intervenuto il decreto sostitutivo di intesa, alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro i termini di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito o sulla base dei decreti sostitutivi di intesa.
9. Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata ovvero la deliberazione motivata di cui al comma 8, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta entro trenta giorni il decreto di approvazione dell'elenco dei siti certificati. Con il medesimo decreto ciascun sito certificato ed approvato è dichiarato di interesse strategico nazionale, soggetto a speciali forme di vigilanza e protezione; il diritto di svolgere le attività di cui all'articolo 12 è attribuito in via esclusiva all'operatore richiedente. Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, dei Ministeri concertanti e dell'Agenzia.
10. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, entro i dodici mesi dalla pubblicazione di cui al comma 9, la Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare procede adegua il proprio Piano Energetico Ambientale tenendo conto dell'intesa ovvero del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6.
11. Per ciascun sito certificato l'operatore interessato deve presentare l'istanza di cui all'articolo 13, comma 1, entro ventiquattro mesi dalla emanazione del decreto di cui al comma 9; salvo motivata richiesta di proroga da parte del medesimo operatore, da presentarsi prima della scadenza del termine, l'inutile decorso di tale termine rende inefficace la certificazione del singolo sito e si estingue il diritto di svolgere le attività di cui all'articolo 12. Da tale inefficacia consegue la responsabilità dell'operatore per i danni economici conseguenti all'avvenuta certificazione del sito.
12. Il termine di cui al comma 11 può essere prorogato, con la procedura prevista dal presente articolo, una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi.
L’articolo 11 descrive la procedura per la certificazione dei siti, che si svolge successivamente alla presentazione delle istanze.
L’Agenzia per la sicurezza nucleare:
§ entro trenta giorni dalla ricezione delle istanze, dopo aver completato la verifica della regolarità formale delle stesse, effettua l’istruttoria tecnica sulle singole complete di documentazione (comma 1);
§ può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La suddetta richiesta interrompe i termini di cui al comma 3 fino all’acquisizione degli elementi richiesti (comma 2);
§ in caso di esito positivo dell’istruttoria, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero dal ricevimento delle informazioni e integrazioni di cui al comma 2, rilascia la certificazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto, previa verifica della sua rispondenza alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all’articolo 8, alle scelte tecniche relative all’interazione sito-impianto, alla “Strategia nucleare” (comma 3);
§ trasmette le certificazioni dei siti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 4).
I commi 5, 6 e 7 riguardano l’intesa con la Regione interessata.
Il Ministro dello sviluppo economico, infatti, entro 30 giorni sottopone ciascuno dei siti certificati all’intesa della Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere del comune interessato (comma 5).
Nel caso in cui tale intesa non venga definita entro il termine di sessanta giorni, viene costituito entro i 30 giorni successivi un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall’altro, che assicura la presenza di un rappresentante del comune interessato.
Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso. Il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.
Qualora non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell’intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede all’intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata (comma 6).
L’intesa ovvero il D.P.R. di cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione (comma 7).
A questo punto, il Ministro dello sviluppo economico trasmette l’elenco dei siti certificati sui quali è stata espressa l’intesa regionale o è intervenuto il decreto sostitutivo d’intesa alla Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni dall’iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
In mancanza di intesa con la Conferenza unificata entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito o sulla base dei decreti sostitutivi di intesa (comma 8).
In merito ai commi 6 e 8, si ricorda che il punto f) dei principi di delega prevedeva la determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione.
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata ovvero la deliberazione motivata di cui al comma 8, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta entro 30 giorni il decreto di approvazione dell’elenco dei siti certificati che:
§ dichiara di interesse strategico nazionale, soggetto a speciali forme di vigilanza e protezione, ciascun sito certificato ed approvato;
Tale previsione risulta in accordo con il principio a) della delega, che riguarda la possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione.
§ attribuisce in via esclusiva all’operatore richiedente il diritto di svolgere le attività preliminari di cui all’articolo 12;
§ viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei siti internet del Ministero dello sviluppo economico, dei Ministeri concertanti e dell’Agenzia (comma 9).
La Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare ha tempo dodici mesi dalla pubblicazione di cui al comma 9 per adeguare il proprio Piano energetico ambientale tenendo conto del disposto dell’intesa ovvero del decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo dell’intesa (comma 10).
Per ciascun sito certificato, l’operatore interessato deve presentare entro ventiquattro mesi dall’emanazione del decreto di approvazione dell’elenco dei siti certificati l’istanza[16] al Ministero dello sviluppo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto nucleare e per la certificazione dell’operatore stesso. Salvo motivata richiesta di proroga da parte dell’operatore da presentarsi prima della scadenza del termine, trascorsi ventiquattro mesi dall’emanazione del suddetto decreto senza che venga presentata l’istanza, la certificazione del singolo sito diviene inefficace e si estingue il diritto a svolgere le attività preliminari. Come si è detto, l’operatore interessato può presentare prima della scadenza del termine una motivata richiesta di proroga; il termine tuttavia può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi.
Dal venire meno dell’efficacia della certificazione consegue la responsabilità dell’operatore per i danni econonomici conseguenti all’avvenuta certificazione del sito (commi 11 e 12).
Articolo 12
(Attività preliminari)
1. La certificazione del sito approvata, ai sensi dell'articolo 11 e su cui è stata acquisita l'intesa della Regione interessata ovvero è intervenuto il decreto sostitutivo di intesa costituisce titolo con il quale l'operatore può svolgere, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, le seguenti attività:
a)effettuazione di rilievi;
b)indagini geognostiche;
c)indagini ambientali specifiche;
d)allacci tecnologici di cantiere;
e) recinzione delle aree.
2. Le suddette attività devono essere comunicate o denunciate all'ente locale interessato secondo la normativa vigente.
3. Nel caso in cui l'area sulla quale l'operatore è abilitato a svolgere le attività di cui al comma 1 non siano nella disponibilità dell'operatore medesimo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 49 deldecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Al proprietario dell'area è dovuta l'indennità di occupazione ai sensi dell'articolo 50 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. I relativi oneri sono a carico dell'operatore beneficiario dell'occupazione. Qualora, per qualsivoglia motivo, l'operatore non pervenga alla realizzazione dell'impianto nucleare, l'operatore stesso provvede alla riduzione in pristino dell'area e, ove questa non sia possibile, è tenuto a risarcire al proprietario il danno arrecato al bene.
Secondo l’articolo 12, la certificazione del sito approvata ai sensi dell’articolo 11 e su cui è stata acquisita l’intesa della Regione interessata ovvero è intervenuto il decreto sostitutivo di intesa, costituisce titolo con il quale l’operatore può svolgere, prima del rilascio dell’autorizzazione unica, alcune attività preliminari espressamente elencate (comma 1):
a) effettuazione di rilievi;
b) indagini geognostiche;
c) indagini ambientali specifiche
d) allacci tecnologici di cantiere;
e) recinzione delle aree.
Tali attività devono essere comunicate o denunciate all’ente locale interessato secondo la normativa vigente (comma 2).
Il comma 3 dispone che, qualora l'area sulla quale l'operatore è abilitato a svolgere le attività preliminari previste dal comma 1 non sia nella disponibilità dell'operatore stesso, si possa procedere all’occupazione temporanea dell’area ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 327/2001 (cd. T.U. in materia di esproprio).
Si ricorda che il citato art. 49 del D.P.R. 327/2001 disciplina il procedimento di dell’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio. Esso prevede che l’autorità espropriante possa disporre l'occupazione temporanea di tali aree qualora sia necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti, attraverso la notifica, al proprietario del fondo, di un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea. Al momento della immissione in possesso dovrà essere redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante.
Il comma in esame prevede, quindi, che al proprietario dell'area venga corrisposta l'indennità di occupazione come determinata dall'art. 50 del citato D.P.R. e che il relativo onere sia a carico dell'operatore beneficiario dell'occupazione.
E’ previsto, infine, che nel caso in cui l'operatore non realizzi, per qualsiasi motivo, l'impianto nucleare, egli dovrà provvedere alla riduzione in pristino dell'area e, se ciò non sia possibile, a risarcire al proprietario il danno arrecato al bene.
L’art. 50 del DPR 327/2001 determina l’indennità, dovuta al proprietario, per l'occupazione dell’area: essa è pari, per ogni anno, ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo di quella annua.
In caso di mancato accordo, su istanza di chi vi abbia interesse, l’indennità è determinata dalla commissione provinciale competente (alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio prevista dall'art. 41) che ne dà comunicazione al proprietario con atto notificato con le forme degli atti processuali civili.
Avverso la determinazione della commissione è proponibile l'opposizione alla stima secondo le modalità indicate dal successivo art. 54, che prevedono la determinazione giudiziale dell'indennità da parte della corte d'appello.
Articolo 13
(Autorizzazione unica per la costruzione
e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore)
1. Entro il termine di cui all'articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo arti-colo, l'operatore titolare del sito certificato propone al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito e direttamente connesse con l'impianto nucleare, nonché per la certificazione del proponente, agli eventuali oneri derivanti si prov-vede nell'ambito del quadro economico-finanziario dell'opera.
2. L'istanza deve contenere, a pena di irricevibilità, i seguenti dati ed informazioni, analiticamente identificati con decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, concernenti:
a) denominazione e ragione sociale dell'istante o del consorzio, con i relativi assetti societari;
b) documentazione comprovante la disponibilità delle capacità tecniche di cui all'articolo 5;
c) documentazione comprovante la solidità finanziaria dell'operatore e la sussistenza di idonei strumenti di copertura finanziaria degli investimenti;
d) documentazione relativa agli atti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica.
e) progetto definitivo dell'impianto, rispondente, tra l'altro, ai dettami in tema di sicurezza ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche e la durata dell'impianto e delle opere connesse, le modalità operative per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e le relative strutture ubicate nello stesso sito e connesse all'impianto nucleare;
f) studio di impatto ambientale ai fini della procedura VIA;
g) rapporto finale di sicurezza;
h) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare:
1) manuale per la gestione in qualità;
2) regolamento di esercizio;
3) schema di manuale operativo;
4) programma delle prove funzionali a freddo;
5) programma generale di prove con il combustibile nucleare;
6) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;
i) studio preliminare di disattivazione dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, e con indicazione dei relativi costi previsti;
l) elenco delle servitù di pubblica utilità su beni circostanti che si rendono necessarie;
m) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed internazionali in tema di responsabilità civile derivante dall'impiego pacifico dell'energia nucleare. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, sono definite le modalità per l'estensione della garanzia alle attività di cui all'articolo 19, comma 2, del presente decreto legislativo;
n) idonea documentazione attestante la sussistenza di strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica, secondo le modalità fissate con il decreto di cui all'articolo 17;
o) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom;
p) stima aggiornata dell'ammontare dei contributi dovuti, ai sensi dell'articolo 23, a titolo di misure compensative per le persone residenti e le imprese operanti nel territorio circostante il sito e per gli enti locali interessati, con l'indicazione delle scadenze previste per il versamento degli stessi.
3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti.
4. L'istanza viene inoltrata dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia, la quale provvede all'istruttoria tecnica, anche avvalendosi degli organi tecnici esistenti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; l'Agenzia si pronuncia con parere vincolante entro dodici mesi dalla ricezione dell'istanza stessa e della relativa documentazione da parte del Ministero dello sviluppo economico anche al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente.
5. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia richiede alle amministrazioni interessate, individuate sulla base dello specifico progetto da valutare, i pareri e le autorizzazioni di competenza, che devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta.
6. L'Agenzia, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, con parere motivato delle rispettive commissioni e si adegua ai loro esiti.
7. La commissione VIA non duplica le valutazioni da essa già effettuate in sede di VAS ed anche ai fini dell'AIA, effettua le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi previsti. Resta ferma la valuta-zione dell'Agenzia con riguardo alla localizzazione del sito.
8. L'Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sarà soggetto l'impianto. Le prescrizioni tecniche costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica. L'Agenzia definisce, inoltre, le eventuali prescrizioni ai fini della certificazione del proponente.
9. Il Ministero dello sviluppo economico effettua, ai sensi del trattato Euratom, le notifiche all'Unione Europea ai fini dell'acquisizione dei previsti pareri della Commissione Europea.
10. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, anche in base all'esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguentidellalegge 7 agosto 1990, n. 241 con l'Agenzia, i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia.
11. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma precedente, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa, è adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell'intesa.
12. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione unica, disponendone la pubblica zione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia. Il predetto decreto vale anche come certificazione del possesso dei requisiti da parte del titolare dell'au-torizzazione unica.
13. L'autorizzazione unica indica:
a) l'identità del titolare dell'autorizzazione;
b) la natura, le caratteristiche, la durata dell'impianto e delle opere connesse;
c) il perimetro dell'installazione;
d) la sua decorrenza e durata nonché la periodicità delle revisioni;
e) i criteri di accettabilità che assicurino la conformità dell'impianto e delle sue infrastrutture a quanto prescritto;
f) le ispezioni, i test e le analisi che il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare, con la specificazione delle modalità tecniche di svolgimento;
g) le prescrizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria;
h) le prescrizioni e gli obblighi di informativa, comprensivi di modalità e termini, per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela dell'ambiente;
i) le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi;
l) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per la tutela dell'ambiente e della pubblica utilità.
14. L'autorizzazione unica vale anche quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, anche ai sensi dell'art. 6dellalegge 31 dicembre 1962, n. 1860, previa acquisizione da parte dell'operatore dei necessari atti di approvazione relativi ai collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia.
15. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.
L’articolo 13 disciplina il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell’operatore.
Il comma 1 prevede la presentazione, da parte dell’operatore titolare del sito, di apposita istanza di autorizzazione unica al Ministero dello sviluppo economico per:
§ la costruzione e l’esercizio dell’impianto;
§ lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito e direttamente connesse con l’impianto nucleare;
§ la certificazione del proponente.
Ai sensi del comma 3 l’istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell’ambiente, anche ai fini dell’avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), nonché al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 1 disciplina inoltre i termini per la presentazione dell’istanza, fissati in 24 mesi (eventualmente prorogabili di ulteriori 6 mesi dietro motivata richiesta) dalla pubblicazione in G.U. del decreto di certificazione del sito.
Il comma 1 dispone altresì che agli eventuali oneri istruttori si provvede nell’ambito del quadro economico-finanziario dell’opera.
Il comma 2 disciplina i contenuti informativi dell’istanza, la quale deve contenere, a pena di irricevibilità, una serie di dati ed informazioni, analiticamente identificati con apposito decreto interministeriale (che dovrà essere adottato entro il 21 giugno 2010 dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quelli dell’ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Agenzia), concernenti, tra l’altro, la disponibilità delle capacità tecniche del proponente, la solidità finanziaria, gli atti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, il progetto definitivo dell’impianto insieme con lo studio di impatto ambientale ai fini della procedura VIA.
Ai sensi del comma 4 l'istanza viene inoltrata dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia per la sicurezza nucleare, la quale provvede all'istruttoria tecnica, anche avvalendosi degli organi tecnici esistenti presso il Ministero dell’ambiente.
Lo stesso comma fissa il termine per l’espletamento della stessa, disponendo che l’Agenzia si pronunci con parere vincolante entro 12 mesi dalla ricezione dell’istanza stessa e della relativa documentazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell’ambiente.
Il comma 5 prevede che, nell’ambito dell’istruttoria, l’Agenzia richieda alle amministrazioni interessate, individuate sulla base dello specifico progetto da valutare, i pareri e le autorizzazioni di competenza, che devono essere resi entro 60 giorni dalla richiesta.
Ai sensi del successivo comma 6 l’Agenzia, ai fini della conclusione dell’istruttoria, acquisisce la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), con parere motivato delle rispettive commissioni, e si adegua ai rispettivi esiti.
Il comma 7 dispone che la commissione VIA non duplica le valutazioni da essa già effettuate in sede di VAS e, anche ai fini dell’AIA, effettua le valutazioni di cui al codice ambientale, con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi previsti.
Si ricorda che tale esigenza di evitare duplicazioni è già sottesa nelle norme procedurali previste dal Codice per la VIA, la VAS e l’AIA. Tale decreto, infatti, come recita l’art. 4, comma 2, individua “nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure” previste dal D.Lgs. 59/2005 per il rilascio dell’AIA. Ulteriori norme generali di semplificazione e coordinamento tra VIA, VAS e AIA sono dettate dall’art. 11 del codice.
Lo stesso comma 7 dispone che resta ferma la valutazione dell’Agenzia con riguardo alla localizzazione del sito.
Ai sensi del comma 8 l’Agenzia provvede alla definizione delle:
§ prescrizioni tecniche cui sarà soggetto l’impianto, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione unica;
§ eventuali prescrizioni ai fini della certificazione del proponente.
Il comma 9 affida al Ministero dello sviluppo economico il compito di effettuare, ai sensi del trattato Euratom, le notifiche all’Unione Europea ai fini dell’acquisizione dei previsti pareri della Commissione Europea.
Ai sensi del comma 10, l’istruttoria dell’Agenzia, fermo restando l’esito delle procedure di VIA, si conclude con un parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico (nel termine di 12 mesi previsto dal comma 4)
Nei successivi 30 giorni, il Ministero indice una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 241/1990.
La conferenza di servizi
L’istituto della conferenza di servizi, la cui disciplina generale è stata fissata dalla legge 241/1990[17] (artt. 14-15), è uno strumento organizzativo attivabile dalle pubbliche amministrazioni nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi al fine di accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte.
Quando risulti opportuno esaminare contestualmente più interessi pubblici ovvero sia necessario acquisire una pluralità di atti di intesa (concerti, nulla osta, pareri, etc.) l’amministrazione procedente indice una conferenza di servizi, le cui decisioni sostituiscono, a tutti gli effetti, ogni atto di tutte le amministrazioni partecipanti.
Al di fuori di questa ipotesi, le amministrazioni pubbliche possono comunque concludere tra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
La legge prevede tre tipi di conferenza dei servizi:
- conferenza istruttoria;
- conferenza su istanze o progetti preliminari;
- conferenza decisoria.
La conferenza istruttoria costituisce la fattispecie più generale: essa, infatti, è indetta di regola ogni qual volta sia opportuno un confronto tra più amministrazioni portatrici di interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. La conferenza è convocata dall’amministrazione responsabile del procedimento.
La conferenza su istanze o progetti preliminari, istituita dalla L. 340/2000, è un particolare tipo di conferenza “preliminare” convocata – su richiesta dell’interessato – per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi prima della presentazione di un’istanza o di un progetto definitivo.
L’obiettivo della conferenza preliminare è di verificare le condizioni alle quali potrebbe essere dato l’assenso sull’istanza o sul progetto definitivo stesso, in modo di eliminare, od almeno limitare, l’emersione di ostacoli amministrativi nelle fasi ulteriori della procedura. La conferenza, in tale sede, è tenuta a pronunciarsi entro un temine determinato (30 giorni).
Tempi più lunghi sono previsti nel caso in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA). In ogni caso l’autorità competente alla VIA è tenuta ad esprimersi in tempi definiti, ed il suo intervento costituisce parte integrante della procedura di VIA che prosegue anche dopo la presentazione del progetto definitivo.
Le indicazioni fornite dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza preliminare, comprese quelle eventuali dell’autorità competente alla VIA, non possono essere modificate in assenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.
La terza e principale fattispecie è la conferenza decisoria. Essa interviene nei procedimenti che prevedono, per il loro perfezionamento, l’assenso, sotto forma di intesa, concerto, nulla osta, o comunque altrimenti denominato, di più autorità. In questi casi l’amministrazione responsabile del procedimento è tenuta prima ad esperire la procedura normale richiedendo formalmente, al momento dell’avvio del procedimento, l’assenso alle altre amministrazioni interessate. Se questo non è ottenuto entro 30 giorni dalla richiesta (o si è verificato il dissenso di una amministrazione coinvolta) si procede con la convocazione della conferenza.
La legge definisce le procedure di convocazione della conferenza, dello svolgimento e della conclusione dei lavori. In particolare, le amministrazioni convocate devono subito stabilire il termine per l’adozione della decisione conclusiva, che comunque non può pervenire oltre i 90 giorni dalla prima seduta, così come da ultimo stabilito dalla L. 340/2000 che per la prima volta definisce un termine certo per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui è richiesta la VIA c’è la possibilità di prolungare i termini (di 90 giorni), ma essi devono comunque rientrare in limiti definiti.
La legge disciplina l’espressione di eventuali dissensi in seno alla conferenza da parte di rappresentanti di una o più amministrazioni: in questi casi il dissenso deve essere espresso in sede di conferenza, deve essere motivato, deve riferirsi a questioni connesse al procedimento e, soprattutto, deve indicare le modifiche necessarie per l’ottenimento dell’assenso. La risoluzione dei dissensi è demandata, a seconda dei soggetti coinvolti, al Consiglio dei ministri, alla Conferenza Stato-regioni o alla Conferenza unificata.
La conferenza di servizi, nel testo originario della L. 241/1990, prevedeva la partecipazione unicamente delle amministrazioni pubbliche. L’unica apertura a soggetti esterni (tuttora prevista) era costituita dalla possibilità di convocazione su richiesta dell’interessato, quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso di più amministrazioni pubbliche (art. 14, co. 4).
Successivamente, la L. 15/2005 ha ampliato la possibilità di intervento da parte di soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Innanzitutto, ha stabilito che, in caso di affidamento di lavori pubblici, la conferenza di servizi può essere convocata su richiesta, oltre che del concedente, anche del concessionario (art. 14, co. 5). In secondo luogo, sempre nel caso di lavori pubblici, i concessionari partecipano alla conferenza di servizi, senza diritto di voto, così come partecipano, anch’essi senza diritto di voto, i soggetti privati che intervengono in una operazione di project financing (art. 14-quinquies). La legge 69/2009 ha ulteriormente esteso la possibilità di partecipazione ad altri soggetti esterni, quali i proponenti il progetto dedotto in conferenza e i concessionari e i gestori dei pubblici servizi (art. 14-ter, commi 2-bis e 2-ter).
Alla Conferenza partecipano l’Agenzia, i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell’ambito dell’istruttoria svolta dall’Agenzia.
Si ricorda che il criterio di delega previsto dalla lettera h) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009 prevede che l’autorizzazione debba essere rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il comma 11 disciplina i casi in cui, in sede di conferenza di servizi, manca la necessaria intesa con un ente locale coinvolto.
In tal caso, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all’ente interessato un congruo termine per esprimere l’intesa; decorso inutilmente il quale viene adottato apposito D.P.C.M. sostitutivo dell’intesa.
Tale decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle infrastrutture.
Tale comma consente di attuare il criterio di delega previsto dalla lettera f) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009 che richiede la “determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione”.
L’art. 120 Cost. dispone che “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.
Ai sensi del comma 12, nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell’istruttoria, viene rilasciata l’autorizzazione unica con apposito decreto interministeriale emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quelli dell’ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti.
Lo stesso comma dispone che tale decreto sia pubblicato sulla G.U. e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell’Agenzia.
Tale decreto vale anche come certificazione del possesso dei requisiti da parte del titolare dell’autorizzazione unica.
Il comma 13 disciplina il contenuto dell’autorizzazione unica, che deve contenere, tra l’altro, l’identità del titolare dell’autorizzazione, i dati dell’impianto e delle opere connesse, le prescrizioni volte ad assicurare la conformità dell’impianto nonché gli obblighi cui è soggetto il titolare del medesimo.
Ai sensi dei commi 14 e 15 l’autorizzazione unica:
§ vale quale licenza per l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, anche ai sensi dell'art. 6 della legge 1860/1962, previa acquisizione da parte dell’operatore dei necessari atti di approvazione relativi ai collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall’Agenzia;
§ vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere;
§ ove occorra, vale quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi;
§ costituisce variante agli strumenti urbanistici;
§ sostituisce ogni altro atto comunque denominato previsto dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato.
In merito alla dichiarazione di pubblica utilità, si ricorda che essa attribuisce alle opere, anche qualora private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative.
Pertanto, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti”.
Relativamente alla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza si ricorda che essa costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento d'occupazione d'urgenza. Ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. 327/2001, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione della procedura ordinaria, può essere emanato decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari.
Si ricorda, infine che l’art. 19 del citato D.P.R. n. 327/2001 prevede anche varianti al piano regolatore qualora l'opera da realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche. In tal caso l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.
Quanto suindicato consente di attuare il criterio di delega recato dalla lettera g) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009.
Articolo 14
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione
unica)
1. In caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite, nonché in caso di commissione di taluno dei reati previsti dall’articolo 33, il Ministro dello sviluppo economico può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell’autorizzazione unica.
L’articolo 14 consente al Ministro dello sviluppo economico di disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell’autorizzazione unica, nei seguenti casi:
§ gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite;
§ commissione di taluno dei reati previsti dall’art. 33.
Si ricorda che i reati richiamati attengono alla costruzione o all’esercizio dell’impianto nucleare senza la prescritta autorizzazione unica, nonché al mancato rispetto di prescrizioni impartite dall’Agenzia per la sicurezza nucleare.
Articolo 15
(Responsabilità del titolare
dell'autorizzazione unica in materia di controlli di sicurezza e di
radioprotezione)
1. Ferme restando le disposizioni in tema di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione, il titolare dell'autorizzazione unica è altresì responsabile:
a) della sicurezza dell'impianto;
b) della formazione dei lavoratori dell'impianto, con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi, legati alle attività di costruzione e di esercizio dell'impianto medesimo;
c) dell'osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia in materia di sicurezza ed, in particolare, di quelle attinenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti;
d) dell'attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la gestione dell'impianto nucleare oggetto dell'autorizzazione stessa.
2. Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall'Agenzia, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate e devono essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica.
3. E' posta in capo al titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento della sicurezza nucleare dell'impianto in modo sistematico e verificabile, garantendo l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare, di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze, di idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti, nonché prevedendo e mantenendo risorse finanziarie e umane per adempiere ai suddetti obblighi.
Il comma 1 dell'articolo 15 affida al titolare dell’autorizzazione unica alcune specifiche responsabilità in materia di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione, ferme restando le disposizioni vigenti (recate principalmente dal D.Lgs. 230/1995).
Le citate responsabilità riguardano:
a) la sicurezza dell’impianto nucleare;
b) la formazione dei lavoratori dell’impianto, con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi, legati alle attività di costruzione e di esercizio dell’impianto medesimo;
c) l’osservanza delle prescrizioni dell’Agenzia in materia di sicurezza ed, in particolare, di quelle attinenti alla costruzione ed all’esercizio degli impianti;
d) l’attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, per creare le condizioni idonee alla realizzazione e alla gestione dell’impianto nucleare oggetto dell’autorizzazione stessa.
Relativamente a quest’ultima disposizione si fa notare che recepisce il criterio di delega recato dalla lettera o) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009.
Il comma 2 pone a carico del titolare dell’autorizzazione gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall’Agenzia.
Lo stesso comma dispone che tali controlli devono:
§ comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate;
§ essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività.
Tale disposizione recepisce il dettato del criterio di delega previsto dalla lettera l) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009.
Il comma 3 pone in capo al titolare dell’autorizzazione unica, sotto la supervisione dell’Agenzia, anche la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento della sicurezza nucleare dell’impianto in modo sistematico e verificabile, mediante:
§ l’implementazione di:
- sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare;
- di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze;
- di idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;
§ la previsione e il mantenimento di risorse finanziarie e umane per adempiere ai suddetti obblighi.
Articolo 16
(Relazione annuale del titolare
dell'autorizzazione unica)
1. Il titolare dell'autorizzazione unica ha l'obbligo di trasmettere all'Agenzia in modo tempestivo le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione verificatisi all'interno del sito e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute delle persone e sull'ambiente.
2. Il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell'impianto nucleare, trasmette all'Agenzia un rapporto contenente:
a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sulla tempistica di realizzazione;
b) le modalità adottate per il corretto adempimento a tutte le prescrizioni impartite con l'autorizzazione unica, anche relativamente alle fasi di cantiere e eventualmente al periodo di prova antecedente l'entrata a regime dell'impianto;
c) le misure adottate a garanzia della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;
d) la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall'Impianto Nucleare nell'ambiente;
e) la natura e la quantità dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell'impianto nucleare, così come le misure adottate per limitarne la loro produzione e gli effetti sulla salute e sull'ambiente.
3. Il rapporto è trasmesso altresì al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 22 ed è pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.
Il comma 1 dell'articolo 16 prevede l’obbligo, per il titolare dell’autorizzazione unica, della tempestiva trasmissione all’Agenzia delle informazioni circa:
§ gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione verificatisi all’interno del sito;
§ le conseguenti misure di ripristino del corretto funzionamento e di tutela della salute delle persone e dell’ambiente.
Il comma 2 prevede invece l’obbligo di trasmissione annuale (entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell’impianto nucleare) all’Agenzia, da parte del titolare dell’autorizzazione unica, di un rapporto contenente:
a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sui tempi di realizzazione;
b) le modalità adottate per il corretto adempimento di tutte le prescrizioni impartite con l’autorizzazione unica, anche relativamente alle fasi di cantiere e eventualmente al periodo di prova antecedente l’entrata a regime dell’impianto;
c) le misure adottate a garanzia della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;
d) la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall’impianto nucleare nell’ambiente;
e) la natura e la quantità dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell’impianto nucleare, così come le misure adottate per limitarne la loro produzione e gli effetti sulla salute e sull’ambiente.
Ai sensi del comma 3 il rapporto è altresì:
§ trasmesso al Comitato di confronto e trasparenza di cui all’art. 22;
§ pubblicato su internet, nei siti web del titolare dell’autorizzazione unica e dell’Agenzia.
Articolo 17
(Strumenti di copertura finanziaria ed
assicurativa)
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati gli strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti per motivi indipendenti dal titolare dell’autorizzazione unica, con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori che rimangono in capo al titolare stesso.
L’articolo 17 prevede l’individuazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti, per motivi indipendenti dal titolare dell’autorizzazione e con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori che rimangono in capo al titolare stesso.
Il termine ultimo per l’adozione del decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è fissato in 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
Articolo 18
(Sorveglianza e sospensione
amministrativa degli impianti)
1. L'Agenzia è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa.
2. Fermo restando quanto previsto per i casi di violazione delle disposizioni di legge e delle prescrizioni, se nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla costruzione e l'esercizio dell'impianto e le salvaguardie, l'Agenzia rileva la presenza di elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive atte alla sua eliminazione, assegnando un termine per l'esecuzione delle prescrizioni e delle misure previste.
3. Il titolare dell'autorizzazione unica adotta senza indugio e comunque nei termini previsti, le misure di sicurezza indicate come indifferibili nelle prescrizioni dell'Agenzia; entro trenta giorni dalla emissione delle prescrizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione unica potrà proporre all'Agenzia, per l'approvazione, soluzioni tecniche e misure attuative idonee a garantire condizioni ulteriormente migliorative.
4. Entro i successivi quindici giorni, l'Agenzia conferma la prescrizione adottata ovvero ne emette una nuova, definitiva, e fissa il termine perentorio entro cui il titolare dell'autorizzazione unica deve uniformarsi alle prescrizioni ed alle misure indicate. In caso di inosservanza delle medesime nel termine fissato, l'Agenzia dispone la sospensione delle attività di cui all'autorizzazione unica.
5. I provvedimenti adottati dall’Agenzia vengono resi pubblici sul sito istituzionale e su quello del Ministero dello sviluppo economico.
L’articolo 18 dispone che l’Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento, da parte del titolare dell’autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione.
L’Agenzia, se nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla costruzione e l’esercizio dell’impianto e le salvaguardie rileva elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive per la sua eliminazione assegnando un termine per la loro esecuzione.
Il titolare dell’autorizzazione unica è tenuto quindi ad adottare immediatamente e comunque nei termini previsti le misure di sicurezza indicate come indifferibili dall’Agenzia; inoltre, entro 30 giorni dall’emissione delle prescrizioni potrà proporre all’Agenzia soluzioni tecniche ulteriormente migliorative.
Nei successivi 15 giorni l’Agenzia conferma la prescrizione adottata o ne emette una nuova e definitiva, fissando il termine tassativo entro il quale il titolare dell’autorizzazione unica è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni indicate, pena la sospensione delle attività di cui all’autorizzazione unica.
E’ prevista la pubblicità dei provvedimenti adottati dall’Agenzia sul sito istituzionale e su quello del Ministero dello sviluppo economico.
Articolo 19
(Disposizioni in materia di sistemazione
dei rifiuti radioattivi)
1. Il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto. A tal fine per rifiuti operazionali si intendono quelli prodotti durante l'esercizio dell'impianto nucleare, che vengono gestiti dall'operatore nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, che possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto stesso in attesa del loro conferimento nel Deposito nazionale.
2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e le prescrizioni di esecuzione impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti operazionali, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale ed all'immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il medesimo Deposito nazionale.
3. I costi delle attività di cui al comma 2 sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica.
L’articolo 19 pone in capo al titolare dell’autorizzazione unica la responsabilità, per tutta la durata della vita dell’impianto, della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare, nonché l’obbligo di provvedere – a proprie spese – al trattamento e smaltimento dei rifiuti e all’immagazzinamento del combustibile presso il Deposito nazionale.
In particolare, il comma 1 pone in carico al titolare dell’autorizzazione unica la responsabilità, per tutta la durata della vita dell’impianto, della gestione:
§ dei rifiuti radioattivi operazionali;
§ del combustibile nucleare.
Lo stesso comma definisce i “rifiuti operazionali” quali quelli prodotti durante la costruzione e l’esercizio dell’impianto nucleare, che:
§ vengono gestiti dall’operatore nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia;
§ possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell’impianto stesso in attesa del loro conferimento nel Deposito nazionale.
Ai sensi dei commi 2 e 3, lo stesso titolare deve provvedere a proprie spese, secondo la normativa vigente, ed in particolare le norme del Capo VII del D.Lgs. 230/1995 e le prescrizioni di esecuzione impartite dall'Agenzia:
§ al trattamento e condizionamento dei rifiuti operazionali e al loro smaltimento presso il Deposito nazionale;
§ all’immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il medesimo Deposito nazionale.
Si ricorda il D.Lgs. 230/1995 recante Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”, disciplina al capo VII l’autorizzazione, l’esercizio e la disattivazione di impianti nucleari.
Articolo 20
(Disposizioni in materia di
disattivazione degli impianti)
1. All'attività di disattivazione degli impianti attende la Sogin S.p.A. in coerenza con gli scopi statutari, le linee di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 27 comma 8 dellalegge 23 luglio 2009, n. 99, nonché delle vigenti disposizioni in materia.
2. La Sogin S.p.A., al termine della vita dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi.
3. La Sogin S.p.A., al termine della vita dell'impianto, effettua una valutazione dei costi di disattivazione in contraddittorio con l'operatore, richiedendo, se del caso, parere di congruità ad un qualificato organismo terzo.
4. Il finanziamento delle attività di disattivazione avviene per il tramite del fondo di cui all'articolo 21, alimentato con i contributi dei titolari dell'autorizzazione unica.
5. Qualora, al termine della vita operativa di ciascun impianto, la valutazione dei relativi costi di disattivazione operata dalla Sogin S.p.A. risulti superiore rispetto a quanto versato dal titolare dell'autorizzazione unica, questi è tenuto ad integrare il Fondo con la relativa differenza.
6. Si applicano alla Sogin S.p.a. le disposizioni di cui agli articoli 15, 18 e 22, in quanto compatibili.
Il comma 1 dell'articolo in esame affida alla Sogin S.p.A. l’attività di disattivazione degli impianti, che deve essere svolta in coerenza con:
§ gli scopi statutari;
§ le linee di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia di cui all'art. 27, comma 8, della legge 99/2009;
§ le vigenti disposizioni in materia.
Si ricorda che la Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. (SOGIN)[18] è stata istituita nel quadro del riassetto del mercato elettrico disposto dal D.Lgs. 79/1999; con la trasformazione dell'ENEL in una Holding formata da diverse società indipendenti, le attività nucleari sono state trasferite alla SOGIN, che ha pertanto incorporato le strutture e le competenze precedentemente applicate alla progettazione, alla costruzione e all’esercizio delle centrali elettronucleari italiane, ed ha conseguentemente acquisito le quattro centrali nucleari italiane di Trino, Caorso, Latina e Garigliano di Sessa Aurunca. Poiché con il referendum del 1987 è stata bloccata la possibilità di costruire nuove centrali nucleari, la SOGIN, oltre ad essere impegnata in attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in campo nucleare, energetico e ambientale, ha avuto come missione lo smantellamento (decommissioning) degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi[19].
Si fa notare che l’art. 27, comma 8, della legge 99/2009, prevede l’emanazione di un atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze per la ridefinizione dei compiti e delle funzioni della società Sogin Spa, prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della società Sogin Spa ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20%, operanti nel settore energetico. Il comma successivo, nelle more dell’attuazione del citato atto, ha demandato ad apposito D.P.C.M. la nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. A tale ultima disposizione è stata data attuazione con il D.P.C.M. 16 agosto 2009 con cui l’ing. Francesco Mazzuca è stato nominato Commissario, mentre per le figure di vicecommissario sono stati nominati Giuseppe Nucci e Claudio Nardone.
Ai sensi dei commi 2 e 3, la Sogin S.p.A., al termine della vita dell’impianto:
§ prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo;
§ svolge tutte le attività relative alla disattivazione dell’impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi;
§ effettua una valutazione dei costi di disattivazione in contraddittorio con l'operatore, richiedendo, se del caso, parere di congruità ad un qualificato organismo terzo.
Il comma 4 dispone che il finanziamento delle attività di disattivazione avvenga tramite il Fondo per il “decommissioning” di cui all’art. 20, alimentato con i contributi dei titolari dell’autorizzazione unica.
Il comma 5 disciplina i casi in cui la valutazione dei costi di disattivazione operata dalla Sogin S.p.A. superi l’importo versato dal titolare dell’autorizzazione unica.
In tali casi è prevista l’integrazione del Fondo succitato, da parte del titolare dell’autorizzazione, con la relativa differenza.
Il comma 6 prevede l’applicazione alla Sogin S.p.A. delle disposizioni di cui agli artt. 15, 18 e 22, in quanto compatibili.
Articolo 21
(Fondo per il “decommissioning”)
1. Il Fondo per il "decommissioning" di cui all'art. 25, comma 2, lettera n) della legge 23 luglio 2009, n. 99 è istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ed è alimentato dai titolari dell'autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto. Il Fondo è articolato in tante sezioni per quanti sono gli impianti nucleari, a ciascuno dei quali afferiscono i contributi versati dai singoli titolari a decorrere dalla conclusione del primo anno di esercizio dei relativi impianti. La Cassa gestisce il Fondo e può effettuare investimenti fruttiferi, qualora gli stessi non pregiudichino la liquidità necessaria e abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato.
2. La misura del contributo periodico di cui al comma 1 è determinata dall'AEEG, su proposta della Sogin s.p.a. e previo parere dell'Agenzia, assumendo a parametro analoghe esperienze internazionali con la medesima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto della stima delle operazioni per la disattivazione degli impianti presentata dagli operatori nella fase autorizzativa. L'importo è aggiornato ogni anno secondo gli indici definiti dall'AEEG e sottoposto a nuova valutazione ogni cinque anni.
3. La verifica ed il controllo delle risorse finanziare che alimentano il Fondo è operata su base annuale dall'AEEG che provvede mediante la Cassa Conguaglio di cui al comma 1 all'erogazione dei fondi per stato d'avanzamento dei relativi lavori, previo controllo e validazione dei progetti e costi di disattivazione degli impianti nucleari, condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi, presentati dagli operatori, secondo la normativa vigente.
L’articolo 21 istituisce, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, il Fondo per il “decommissioning”, di cui all’art. 25, comma 2, lettera n) della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia).
Si ricorda che il principio n) della delega recata dall’art. 25 cit. reca la previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning».
Il “decommissioning” di un impianto nucleare è la fase di declassamento, decontaminazione e smantellamento, che ha lo scopo finale di giungere alla demolizione dell’impianto e alla rimozione di ogni vincolo dovuto alla presenza di materiali radioattivi nel sito. Il conseguimento di questo obiettivo passa attraverso le seguenti fasi:
- sistemazione del combustibile nucleare esaurito (irraggiato) presente sugli impianti;
- trattamento, condizionamento e avvio al deposito dei rifiuti radioattivi accumulati in fase di esercizio;
- decontaminazione e smantellamento delle apparecchiature, degli impianti e degli edifici;
- trattamento, condizionamento e avvio al deposito (se radioattivi) o allo smaltimento per via ordinaria dei materiali derivanti dalle operazioni di smantellamento;
- caratterizzazione, riqualificazione e rilascio del sito per altri usi.
Il termine “decommissioning”, quando applicato nella sua accezione più ampia agli impianti nucleari, include le fasi di disattivazione e smantellamento. La prima copre le attività amministrative e tecniche legate alla definitiva cessazione del funzionamento dell’impianto. La seconda si estende alla rimozione completa o parziale dell’impianto dal sito attraverso la decontaminazione delle strutture e dei componenti, la rimozione dei componenti, la demolizione delle strutture, lo smaltimento dei rifiuti prodotti, il risanamento e il rilascio del sito.
L’obiettivo di queste attività è consentire la rimozione parziale o totale di tutti i controlli normativi cui è soggetto un sito nucleare, assicurando al contempo la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle attività e la sicurezza a lungo termine della popolazione e dell’ambiente. In generale, l’obiettivo è il ripristino del sito in condizioni tali da consentirne il rilascio per l’eventuale riutilizzo senza restrizioni di tipo radiologico[20].
Il Fondo per il decommissioning:
§ viene alimentato dai titolari dell’autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell’impianto;
§ si articola in tante sezioni per quanti sono gli impianti nucleari, a ciascuno dei quali afferiscono i contributi versati dai singoli titolari a decorrere dalla conclusione del primo anno di esercizio dei relativi impianti;
§ è gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, che può effettuare investimenti fruttiferi, nel caso non pregiudichino la liquidità necessaria e abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas:
§ determina la misura del contributo periodico destinato al Fondo - su proposta della Sogin s.p.a. e previo parere dell’Agenzia per la sicurezza nucleare - assumendo a parametro analoghe esperienze internazionali con la medesima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto della stima delle operazioni per la disattivazione degli impianti presentata dagli operatori nella fase autorizzativa[21]. L'importo del contributo viene aggiornato con cadenza annuale, secondo gli indici definiti dall’Autorità stessa, e ogni cinque anni viene sottoposto ad una nuova valutazione;
§ verifica e controlla su base annuale le risorse finanziare che alimentano il Fondo;
§ provvede, mediante la Cassa conguaglio, all’erogazione dei fondi per stato d’avanzamento dei relativi lavori, previo controllo e validazione dei progetti e costi di disattivazione degli impianti nucleari, condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi, presentati dagli operatori, secondo la normativa vigente[22].
Articolo 22
(Comitati di confronto e trasparenza)
1. Presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito certificato ai sensi dell'articolo 11, comma 4 e nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Deposito nazionale, è istituito un "Comitato di confronto e trasparenza", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, finalizzato a garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente.
2. Ai fini di cui sopra, il titolare del sito è tenuto a corrispondere alle richieste del Comitato di confronto e trasparenza, fornendo allo stesso tutte le informazioni ed i dati richiesti, ad eccezione delle informazioni commerciali sensibili e di quelle relative alle misure di protezione fisica dell'impianto nucleare.
3. Chiunque sia interessato ad ottenere informazioni sul progetto, sulle attività dell'impianto nucleare e sulle misure adottate per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e delle esposizioni, può rivolgersi al Comitato di confronto e trasparenza il quale è tenuto a comunicare le informazioni in suo possesso o acquisite all'uopo dal titolare dell'autorizzazione unica.
4. Il Comitato di confronto e trasparenza, costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con oneri a carico dell'operatore, è composto da:
a) il Presidente della Regione interessata o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente del Comitato;
b) il Presidente della Provincia interessata o suo delegato;
c)il Sindaco del Comune o dei Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'impianto nonché i Sindaci dei Comuni limitrofi, come definiti dall'articolo 23 comma 4;
d) il Prefetto o suo delegato;
e) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
g) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università;
h) un rappresentante dell'ISPRA;
i) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
l) un rappresentante dell'ARPA della Regione interessata;
m) un rappresentante dell'Agenzia;
n) un rappresentante del titolare del sito e, a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione unica, del titolare di quest'ultima;
o) un rappresentante dell'associazione ambientalista maggiormente rappresentativa a livello regionale;
p) un rappresentante dell'imprenditoria locale indicato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;
q) un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello regionale;
r) un esperto qualificato di radioprotezione designato dall'Agenzia.
5. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni, salvo quelli che sono tali in forza di una carica elettiva, che mantengono la funzione per tutta la durata di quest'ultima. Il Comitato di confronto e trasparenza è convocato in via ordinaria dal Presidente con frequenza almeno annuale ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.
6. Il Comitato di confronto e trasparenza può richiedere eventuali analisi in ordine a particolari aspetti tecnici, radioprotezionistici ed ambientali a qualificati soggetti pubblici, quali le Università, gli Enti pubblici di ricerca, l'ISPRA o le ARPA, i cui oneri sono posti dall'operatore a detrazione dei contributi annuali di cui agli articoli 23 e 30.
L’articolo 22 prevede l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato di confronto e trasparenza presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito certificato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, nonché presso la Regione in cui si trova il sito prescelto per la realizzazione del Deposito nazionale.
Il suddetto Comitato è diretto a garantire alla popolazione l’informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull’attività riguardante il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l’esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, e sulle misure adottate a garanzia della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione nonché della salvaguardia dell’ambiente (comma 1).
Si ricorda che la lettera o) della delega (art. 25, comma 2, della legge 99/2009) richiede la previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti.
Per le finalità suindicate, il titolare del sito è tenuto a conformarsi alle richieste del Comitato fornendogli tutte le informazioni ed i dati da esso richiesti, ad esclusione delle informazioni commerciali sensibili e di quelle concernenti le misure di protezione fisica dell’impianto nucleare[23] (comma 2).
Al Comitato di confronto e trasparenza possono rivolgersi i soggetti interessati ad ottenere informazioni sul progetto, sulle attività dell’impianto nucleare e sulle misure adottate per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e delle esposizioni. Il Comitato, da parte sua è tenuto a comunicare le informazioni in suo possesso o acquisite al bisogno dal titolare dell’autorizzazione unica (comma 3).
La costituzione del Comitato è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli oneri sono posti a carico dell’operatore.
Compongono il Comitato di confronto e trasparenza:
§ il Presidente della Regione interessata o un suo delegato, cui spettano le funzioni di presidente;
§ il Presidente della Provincia interessata o un suo delegato;
§ il Sindaco del comune o dei comuni nel cui territorio viene realizzato l’impianto, nonché i sindaci dei comuni limitrofi, come definiti dall’art. 23, comma 4 del decreto;
§ il Prefetto o un suo delegato;
§ un rappresentante :
- del Ministero dello sviluppo economico;
- del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- del Ministero dell’istruzione, della ricerca e dell’università;
- dell’ISPRA;
- del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- dell’ARPA della Regione interessata;
- dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;
- del titolare del sito e, a decorrere dal rilascio dell’autorizzazione unica, del titolare di quest’ultima;
- dell’associazione ambientalista maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- dell’imprenditoria locale indicato dall’associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- dell’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello regionale;
§ un esperto qualificato di radioprotezione designato dall’Agenzia (comma 4).
La durata in carica dei componenti del Comitato è stabilita in cinque anni. E’ fatta eccezione per i componenti che sono tali in forza di una carica elettiva, i quali mantengono la funzione per tutta la relativa durata. Il Comitato è convocato in via ordinaria dal Presidente con frequenza almeno annuale oppure ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l’opportunità Non sono previsti compensi o emolumenti a favore dei componenti del Comitato (comma 5).
Il Comitato di confronto e trasparenza ha la facoltà di richiedere eventuali analisi in ordine a particolari aspetti tecnici, radioprotezionistici ed ambientali a qualificati soggetti pubblici, quali le Università, gli enti pubblici di ricerca, l’ISPRA o le ARPA. I relativi oneri sono posti dall’operatore in detrazione delle misure compensative corrisposte annualmente di cui agli articoli 23 e 30 (comma 6).
In proposito si ricorda che la lettera e) della delega di cui alla L. 99/2009 (art. 25, comma 2) prevede l’acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e università.
Articolo 23
(Benefici economici diretti alle persone
residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio)
1. Il rilascio dell'autorizzazione unica deve essere contestuale all'assunzione del vincolo da parte dell'operatore alla corresponsione di benefici in favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare e degli enti locali interessati, con oneri a carico esclusivo delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture oggetto di autorizzazione unica.
2. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4:
a)a decorrere dall'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, un beneficio economico omnicomprensivo, da corrispondere per ciascun anno solare, o parte dello stesso, compreso nel programma di costruzione dell'impianto nucleare come assentito dall'autorizzazione unica; l'aliquota unitaria alla base del suddetto beneficio è commisurata alla potenza elettrica nominale dell'impianto in via di realizzazione ed è pari a 3.000 Euro/MW sino a 1600 MW realizzati nel sito, maggiorata del 20% per l'eventuale potenza installata eccedente il predetto livello;
b) a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto, un beneficio economico om-nicomprensivo su base trimestrale da corrispondere posticipatamente per ciascun trimestre, o parte dello stesso, di esercizio dell'impianto nucleare, commisurato all'energia elettrica prodotta e immessa in rete ed è pari a 0,4 Euro/MWh.
3. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4 un beneficio economico da corrispondere posticipatamente per ciascun anno, o parte dello stesso, di esercizio dell'impianto, calcolato secondo criteri definiti con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
4. I benefici economici di cui ai commi 2 lettera a) e 3 sono territorialmente ripartiti per il 10% alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l'impianto, per il 55% al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35% ai comuni limitrofi, intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 20 km dal perimetro dell'impianto di produzione di energia elettrica, o di 10 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all'interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l'altro, di criteri di perequazione territoriale.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata è definito le schema-tipo delle convenzioni da stipulare tra il titolare dell'autorizzazione unica e gli enti locali di cui al comma 4 con le quali sono stabiliti criteri e modalità di corresponsione del beneficio di cui al comma 2, lettera a), così suddiviso:
a)per il 40% a favore degli enti locali;
b)per il 60% a favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare mediante la riduzione della spesa energetica, della TARSU, delle addizionali IRPEF, dell'IRES e dell'ICI.
6. Nell'ambito dei benefici economici di cui al comma 5 lettera a), le convenzioni di cui al medesimo comma possono prevedere uno o più interventi strutturali in tema di salute della popolazione, ambiente e patrimonio culturale, nonché le modalità di conferimento delle opere realizzate agli enti locali.
7. I benefici di cui al comma 2, lettera b) e di cui al comma 3 sono destinati alla riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti finali ubicati nei territori degli enti locali di cui al comma 4, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentiti gli enti locali interessati.
8. I benefici di cui al comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per famiglie ed imprese a livello nazionale.
9. Ai soggetti onerati è fatto divieto di trasferire sugli utenti finali i costi dei benefici di cui al presente articolo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto di detto divieto.
L’articolo 23 riguarda le misure compensative in recepimento del criterio c) di delega[24], che prevede il riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito.
L’articolo in esame stabilisce, innanzitutto, che il rilascio dell’autorizzazione unica deve essere contestuale all’assunzione del vincolo da parte dell’operatore[25] di corrispondere i menzionati benefici, con oneri a carico esclusivo delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle infrastrutture oggetto di autorizzazione unica (comma 1).
Ai soggetti gravati dall’onere il comma 9 vieta di trasferire sugli utenti finali i costi dei benefici previsti dall’articolo in commento, affidando all’Autorità per l’energia elettrica e il gas la vigilanza sul rispetto di tale divieto.
I commi 2 e 3 disciplinano la corresponsione dei benefici distinguendo tra titolari di autorizzazione unica relativa ad impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e titolari di autorizzazione unica relativa ad impianti di fabbricazione del combustibile nucleare.
Si ricorda che l’articolo 2 del presente decreto fornisce una definizione di “impianti nucleari”, che ricomprende al suo interno sia gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare sia gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare.
Ai sensi del comma 2, il titolare dell’autorizzazione unica relativa agli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare riconosce ai soggetti beneficiari, in solido con gli altri soggetti gravati dall’onere:
a) a decorrere dall’inizio dei lavori di costruzione dell’impianto, un beneficio economico omnicomprensivo, da corrispondere per ciascun anno solare, o parte dello stesso, compreso nel programma di costruzione dell’impianto nucleare come assentito dall’autorizzazione unica. L’aliquota unitaria alla base del suddetto beneficio è commisurata alla potenza elettrica nominale dell’impianto in via di realizzazione ed è pari a 3.000 €/MW sino a 1600 MW realizzati nel sito, mentre viene maggiorata del 20% per l’eventuale potenza installata eccedente il predetto livello;
b) a decorrere dall’entrata in esercizio dell’impianto, un beneficio economico omnicomprensivo su base trimestrale da corrispondere posticipatamente per ciascun trimestre, o parte dello stesso, di esercizio dell’impianto nucleare.
Tale beneficio è commisurato all’energia elettrica prodotta e immessa in rete ed è pari a 0,4 €/MWh.
Ai sensi del comma 3, il titolare dell’autorizzazione unica relativa agli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare riconosce ai soggetti beneficiari, in solido con gli altri soggetti onerati, un beneficio economico da corrispondere posticipatamente per ciascun anno, o parte dello stesso, di esercizio dell’impianto, calcolato secondo criteri definiti con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.
Il comma 4 riguarda la ripartizione territoriale dei benefici economici di cui ai commi 2, lettera a) e 3 che sono così destinati:
§ alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l’impianto, per il 10%;
§ al comune o ai comuni ove è ubicato l’impianto, per il 55%;
§ ai comuni limitrofi, per il 35%;
Per “comuni limitrofi” si intendono quelli la cui superficie ricada in tutto o in parte all’interno di un’area compresa nei 20 km dal perimetro dell’impianto di produzione di energia elettrica, o di 10 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all’interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l’altro, di criteri di perequazione territoriale.
I commi da 5 a 7 riguardano la destinazione dei benefici economici di cui ai commi 2 e 3.
In particolare, ai sensi del comma 5, il beneficio di cui alla lettera a) del comma 2è corrisposto secondo criteri e modalità fissati da specifiche convenzioni da stipulare tra il titolare dell’autorizzazione unica e gli enti locali cui al comma 4. Lo schema-tipo delle suddette convenzioni viene definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sentita la Conferenza unificata.
Il suddetto beneficio è destinato:
a) per il 40% a favore degli enti locali;
b) per il 60% a favore delle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell’impianto nucleare, mediante la riduzione della spesa energetica, della TARSU[26], delle addizionali IRPEF, dell’IRES e dell’ICI.
Nell’ambito dei benefici previsti dal precedente comma 5, lettera a), le convenzioni possono prevedere uno o più interventi strutturali in tema di salute della popolazione, ambiente e patrimonio culturale, nonché le modalità di conferimento delle opere realizzate agli enti locali (comma 6).
I benefici di cui al comma 2, lettera b) e al comma 3 sono destinati alla riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti finali ubicati nei territori degli enti locali. I criteri e le modalità della destinazione dei benefici saranno fissati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e sentiti gli enti locali interessati (comma 7).
Il comma 8 prevede, infine, l’aggiornamento annuale dei benefici di cui al comma 2, mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’andamento dei prezzi al consumo per famiglie ed imprese a livello nazionale.
Articolo 24
(Decadenza dei Benefici)
1. Nel caso in cui la realizzazione o l’esercizio dell’impianto subisca, per qualunque ragione, un arresto definitivo i benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese decadono automaticamente con effetto dal momento dell’arresto, senza eventuale ripetizione dei benefici erogati anticipatamente.
L’articolo 24 dispone la decadenza automatica dei benefici riconosciuti ai residenti, agli enti locali e alle imprese in caso di arresto definitivo della realizzazione o dell’esercizio dell’impianto, qualunque ne sia la causa, precisando che comunque non vanno restituiti e quindi rimangono definitivamente acquisiti i benefici erogati anticipatamente .
Articolo 25
(Deposito nazionale e Parco tecnologico)
1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 2, lettera i), nell'ambito del Parco Tecnologico di cui al presente articolo, ferme restando le altre disposizioni normative e prescrizioni tecniche vigenti in materia.
2. Il Parco Tecnologico è dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio nonché lo svolgimento, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione.
3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dal finanziamento delle attività di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione del Centro di studi e sperimentazione.
Con l’articolo 25 si apre il Titolo III destinato a disciplinare le procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e delle relative misure compensative.
Smaltimento dei rifiuti radioattivi in un deposito nazionale – Quadro normativo
Con il decreto-legge n. 314 del 14 novembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono state introdotte nell’ordinamento nazionale disposizioni relative alla realizzazione di un deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.
Con l’emanazione del decreto-legge n. 314, il Governo ha provveduto all’individuazione di un sito ove realizzare sia gli impianti e le infrastrutture per il deposito definitivo dei rifiuti a bassa e media attività e a breve vita (II categoria) - che rappresentano volumetricamente la quantità principale di rifiuti - sia il deposito temporaneo in bunker del combustibile irraggiato e dei rifiuti ad alta attività e/o a lunga vita (III categoria).
Nell’originaria versione del provvedimento, il sito in cui localizzare il deposito nazionale veniva indicato nel comune di Scanzano Jonico, in Basilicata, in quanto giudicato il più idoneo sulla base della conformazione geologica e dei requisiti di sicurezza raccomandati in ambito internazionale con riferimento alla tipologia di deposito prescelta .
A seguito dell’approvazione di un emendamento del Governo, durante l’iter parlamentare per la conversione del decreto-legge, è stata eliminata l’indicazione del sito di Scanzano Jonico (che aveva generato forti proteste della comunità locale) e l’individuazione del sito più idoneo è stata demandata al Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 2 del decreto, previo parere di una apposita Commissione tecnico-scientifica istituita con compiti di valutazione e di alta vigilanza ai sensi dello stesso articolo 2 del decreto e previa intesa in sede di Conferenza unificata. In mancanza di intesa, si prevede l'individuazione definitiva del sito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In sede di conversione sono state altresì modificate le norme che disciplinano le modalità di allocazione dei rifiuti radioattivi, attraverso la previsione che nel deposito nazionale vengano allocati e gestiti in via definitiva solamente i rifiuti radioattivi di III categoria ed il combustibile irraggiato. Per gli altri rifiuti radioattivi di I e II categoria, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, delle attività produttive e della salute, si provvederà alla loro messa in sicurezza e al loro stoccaggio, avvalendosi del supporto operativo della SOGIN Spa.
La realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, che viene affidata alla SOGIN S.p.a., avrebbe dovuto essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.
Il decreto nella versione definitivamente approvata prevede, infine, misure di compensazione territoriale, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.
Successivamente alla conversione del decreto-legge 314/2003, nuove modifiche alla disciplina in esame sono state apportate dai commi 98-106 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004 , n. 239 (cd. legge Marzano)[27].
Alcune sono intervenute in forma di novella del decreto-legge n. 314 ed hanno riguardato prevalentemente la garanzia di una protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti nella fase della sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi presso il previsto deposito nazionale (comma 106).
Altre, invece, sostanzialmente più rilevanti, non hanno forma di novella diretta, ma integrano la disciplina complessiva introducendo nuove norme in tema di gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi (commi dal 98 al 105).
In particolare il comma 98 ha previsto che la gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi di combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti sull'intero territorio nazionale, venga svolta secondo le disposizioni di cui ai successivi commi da 99 a 106.
Il comma 99 ha disposto che la SOGIN Spa provveda alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003.
Con il comma 100 vengono adottate le stesse procedure di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 n. 314 del 2003 per l’individuazione del sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II categoria.
Il comma 104 dispone, inoltre, che i soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di cui al comma 100 conferiscano tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 100 o a quello di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 314 a seconda della categoria di appartenenza.
In attuazione dell'art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 368 del 2003 che stabilisce che “la sola esportazione temporanea dei materiali di III categoria è autorizzata ai fini del loro trattamento e riprocessamento” e delle disposizioni integrative contenute nella legge n. 239 del 2004, è stato successivamente emanato il D.M. attività produttive 2 dicembre 2004 (cd. decreto Marzano), con il quale la Sogin S.p.a. provvede, tra l’altro, a “valutare per quanto riguarda il combustibile nucleare irraggiato esistente presso le centrali nucleari e i siti di stoccaggio nazionali la possibilità di una sua esportazione temporanea ai fini del trattamento e riprocessamento”. A tale decreto ha fatto seguito l'ordinanza del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari del 16 dicembre 2004.
Nonostante la citata produzione normativa, negli anni successivi non si è pervenuti all’individuazione di un sito di deposito nazionale dei rifiuti radioattivi[28].
Tali ritardi si spiegano anche in relazione alla presentazione da parte della Regione Basilicata del ricorso n. 40 del 2004 alla Corte Costituzionale, con cui sono stati impugnati in via principale il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 e la relativa legge di conversione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza del 29 gennaio 2005, n. 62, ha parzialmente accolto il ricorso della Regione Basilicata, affermando in particolare la necessità, nella localizzazione del sito per la costruzione del deposito nazionale, di un maggior coinvolgimento delle Regioni interessate.
La Corte Costituzionale ha infatti censurato la previsione recata dall’articolo 1, comma 4-bis, che non prevede «forme di partecipazione», della Regione interessata dal deposito nazionale, alla fase di «validazione». Questa fase viene descritta come quella della «specifica localizzazione e realizzazione dell’impianto», che avviene «una volta individuato il sito». Nell’attuale formulazione del decreto, alla fase di validazione «provvede» il Consiglio dei ministri, «sulla base degli studi della Commissione tecnico-scientifica, sentiti i soli pareri di enti nazionali (APAT, CNR ed Enea). Per la Corte è necessario far partecipare a «questo procedimento» anche la Regione, «fermo restando che in caso di dissenso irrimediabile possono essere previsti meccanismi di deliberazione definitiva da parte di organi statali, con adeguate garanzie procedimentali».
L’altra obiezione avanzata dalla Regione Basilicata e accolta dalla Corte riguarda la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto, laddove affida esclusivamente al Commissario statale «l’approvazione dei progetti, anche in deroga alla normativa vigente». Anche in questo caso - ad avviso dei giudici costituzionali - è necessario coinvolgere la Regione sul cui territorio sarà realizzato il deposito. Ma anche in questo caso vale quanto già detto prima: se il «dissenso» della Regione è «irrimediabile» la legge può in ogni caso prevedere meccanismi di deliberazione definitiva.
Con la medesima sentenza, nonché con la successiva sentenza n. 247 del 28 giugno 2006 la Corte ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale di quattro leggi regionali (approvate nel corso del 2003 dalle regioni Sardegna, Basilicata e Calabria e nel 2005 dalla regione Molise) che avevano dichiarato “denuclearizzato” il proprio territorio impedendo sul medesimo il transito e la presenza di materiale radioattivo non prodotto in loco. In proposito la Corte ha affermato che “la comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi (secondo il noto detto “not in my backyard”), non può tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale”.
Si segnala, infine, che il problema della gestione dei rifiuti radioattivi rappresenta una tematica di grande rilevanza sia nell’ambito dell’Unione europea che a livello internazionale.
Con la legge n. 282/2005 si è provveduto alla ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, conclusa a Vienna il 5 settembre 1997.
Con il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 è stata invece recepita la direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
L’8 settembre 2008 la Commissione ha presentato la sesta relazione sulla situazione della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nell'Unione europea (COM(2008)542) intesa ad offrire una panoramica della situazione attuale della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nella UE e a proporre, altresì, azioni a livello comunitario e nazionale al fine di procedere verso la creazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.
Il 16 dicembre 2008 il Consiglio ha approvato una risoluzione sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi che, tra l’altro, ritiene imperativa l'attuazione da parte di ciascuno Stato membro di un piano nazionale di gestione a lungo termine del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Il 26 novembre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio (Euratom) relativa alla predisposizione di un quadro comunitario per la sicurezza nucleare (COM(2008)790) intesa a definire gli obblighi fondamentali e i principi generali per gli impianti nucleari che tutti gli Stati membri della UE sono tenuti ad applicare, sulla base di principi e prescrizioni disciplinati a livello UE.
Il comma 1 dell'articolo in esame assoggetta alle disposizioni del Titolo III la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale nell’ambito del Parco Tecnologico, ferme restando le altre disposizioni normative e prescrizioni tecniche vigenti in materia.
Il comma 2 definisce le strutture di cui si compone il Parco Tecnologico, il quale dovrà essere dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato.
Di queste attività connesse vengono ricordate la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio nonché lo svolgimento di tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione.
Relativamente a queste ultime attività di ricerca e formazione, il comma in esame dispone che esse vengano svolte secondo modalità definite con apposito decreto interministeriale, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quelli dell’ambiente e dell’istruzione.
Ai sensi del comma 3 la realizzazione del Parco Tecnologico, ed in particolare del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto, è affidata alla Sogin S.p.A.
Lo stesso comma dispone che la Sogin vi provveda con i fondi provenienti dal finanziamento delle attività di competenza.
Nella relazione illustrativa allo schema di decreto (atto n. 174) viene sottolineato che la copertura finanziaria è assicurata dai proventi, per le attività nucleari pregresse, derivanti dagli oneri generali del sistema elettrico e dai proventi, a carico degli operatori industriali, per il conferimento dei rifiuti e del combustibile al deposito.
Le risorse finanziarie impiegate da Sogin per l'attuazione dei programmi di messa in sicurezza e smantellamento degli impianti derivano:
- dai fondi trasferiti a Sogin dall’Enel all’atto del conferimento delle attività nucleari (fondo smantellamento impianti e fondo trattamento e smaltimento del combustibile nucleare);
- da una parte della tariffa elettrica (componente A2) determinata periodicamente dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AAEEGG).
Sia il fondo trasferito dall'Enel sia le risorse derivanti dalla tariffa elettrica hanno per oggetto esclusivo la copertura dei costi di smantellamento degli impianti e di sistemazione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi (attività di core business), e non possono essere utilizzati per scopi diversi.
Sogin agisce in regime di separazione contabile relativamente alle attività non facenti parte del core business.
E’ prevista inoltre l’eventuale partecipazione di altri soggetti al finanziamento della realizzazione del Centro di studi e sperimentazione, mediante la stipula di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati.
1. La Sogin S.p.A, in coerenza con l'atto di indirizzo previsto dall'articolo27, comma 8dellalegge 23 luglio 2009, n. 99, è il soggetto responsabile della disattivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi.
A tal fine:
a) gestisce le attività finalizzate alla localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi dell'articolo 25;
b) cura le attività connesse al procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
c) provvede alla realizzazione ed all'esercizio del Parco Tecnologico;
d) riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti, calcolate ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo;
e) promuove diffuse e capillari campagne di informazione e comunicazione alla popolazione in ordine alle attività da essa svolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti.
2. Lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 è sottoposto al controllo ed alla vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente a quelle di cui alla lettera d), anche al controllo ed alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
L’articolo 26 attribuisce alla Sogin SpA la responsabilità della disattivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Parco Tecnologico e Deposito nazionale e definisce puntualmente le attività di competenza.
Il comma 1 ribadisce che la Sogin S.p.A, in coerenza con l'atto di indirizzo previsto dall'art. 27, comma 8, della legge 99/2009, è il soggetto responsabile:
§ della disattivazione degli impianti a fine vita e del mantenimento in sicurezza degli stessi (come già enunciato dall’art. 20);
§ della realizzazione ed esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'art. 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi.
Lo stesso comma individua, per le finalità suindicate, i seguenti compiti che vengono affidati alla Sogin:
a) gestione delle attività finalizzate alla localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi del successivo art. 27;
b) cura delle attività connesse al procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
c) realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico;
d) riscossione dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi del corrispettivo per le attività svolte ed erogazione agli enti locali delle quote ad essi spettanti, calcolate ai sensi dell’art. 29.
Viene altresì previsto che le tariffe e le modalità di riscossione siano stabilite con apposito decreto interministeriale (adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con quello dell’economia e delle finanze);
e) promozione di diffuse e capillari campagne di informazione e comunicazione alla popolazione in ordine alle attività da essa svolte, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti.
In proposito si fa notare che tale disposizione recepisce il criterio di delega recato dalla lettera o) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009.
Il comma 2 sottopone lo svolgimento delle attività della Sogin riguardanti la realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico, la riscossione del corrispettivo per lo smaltimento e la promozione di campagne di informazione alla popolazione (di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente) al controllo e alla vigilanza dell’Agenzia.
Limitatamente alle attività di riscossione (di cui alla lettera d) citata) viene previsto anche il controllo e la vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
Articolo 27
(Autorizzazione unica per la costruzione
e l'esercizio del Parco Tecnologico)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'ALEA e dall'Agenzia e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'articolo 9, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo al contempo un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonché un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso.
2. Il progetto preliminare di massima contiene gli elementi ed è corredato dalla documentazione di seguito indicati:
a) documentazione relativa alla tipologia di materiali radioattivi destinati al Deposito nazionale (criteri di accettabilità a deposito; modalità di confezionamento accettabili; inventario radiologico; ecc.);
b) dimensionamento preliminare della capacità totale del Deposito nazionale, anche in funzione di uno sviluppo modulare del medesimo;
c) identificazione dei criteri di sicurezza posti alla base del progetto del deposito;
d) indicazione delle infrastrutture di pertinenza del Deposito nazionale;
e) criteri e contenuti per la definizione del programma delle indagini per la qualificazione del sito;
f) indicazione del personale da impiegare nelle varie fasi di vita del Deposito nazionale, con la previsione dell'impiego di personale residente nei territori interessati, compatibilmente con le professionalità richieste e con la previsione di specifici corsi di formazione;
g) indicazione delle modalità di trasporto del materiale radioattivo al Deposito nazionale e criteri per la valutazione della idoneità delle vie di accesso al sito;
h) indicazioni di massima delle strutture del Parco Tecnologico e dei potenziali benefici per il territorio, anche in termini occupazionali;
i) ipotesi di benefici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nel territo-rio circostante il sito ed agli enti locali interessati e loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento.
3. La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare di massima e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA la quale dà contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonché l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed alle misure compensative di cui all'articolo 30, comma 2.
5. La Sogin SpA, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi precedenti e formalmente trasmesse alla stessa entro il termine di 30 giorni dal Seminario medesimo, entro i sessanta giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico.
6. Il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell'Agenzia, che si esprime entro il termine di sessanta giorni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico. La Carta è pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri e dell'Agenzia.
7. Entro trenta giorni dall'approvazione della Carta, la Sogin SpA invita le Regioni e gli enti locali delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico a comunicare il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento, da formalizzare con uno specifico protocollo di accordo. La semplice manifestazione d'interesse non comporta alcun impegno da parte delle Regioni o degli enti locali. In caso di assenza di manifestazioni d'interesse, la Sogin SpA promuove trattative bilaterali con tutte le Regioni interessate. In caso di più protocolli, ciascuno di questi reca il livello di priorità dell'area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa, così come definito dalla Sogin SpA sulla base dei criteri indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l'intesa delle Regioni interessate.
8. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 7 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede entro trenta giorni alla costituzione di un Comitato interistituzionale per tale intesa, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite entro il medesimo termine con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il predetto Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.
9. Al termine della procedura di cui ai commi 7 e 8, il Ministro dello sviluppo economico trasmette la proposta di aree potenzialmente idonee sulle quali è stata espressa l'intesa regionale alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che esprime la relativa intesa entro i termini di cui all'articolo 3 di tale ultimo decreto legislativo e, comunque, non oltre novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3 sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.
10. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa, nell'ordine di idoneità di cui al comma 7 e fino all'individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco Tecnologico, la Sogin SpA effettua, entro 270 giorni dal protocollo di cui al medesimo comma, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia. Si applica quanto previsto dall'articolo 12. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dello sviluppo economico parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin SpA formula una proposta di localizzazione al Ministero dello sviluppo economico.
11. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli aspetti relativi all'attività di ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Sogin S.p.A e del parere vincolante dell'Agenzia, individua con proprio decreto il sito per la realizzazione del Parco Tecnologico e ne attribuisce il diritto di svolgere le attività di cui al presente articolo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A. Con il medesimo decreto, la relativa area viene dichiarata di interesse strategico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione e vengono definite le relative misure compensative. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e contestualmente sui siti internet dei suddetti Ministeri, della Sogin SpA e dell'Agenzia.
12. Nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli Enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terrà conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della tutela ambientale, nonché quelle relative alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e alle misure compensative previste, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.
13. Entro quattro mesi dalla pubblicazione di cui al comma 11, la Sogin S.p.A. presenta istanza al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell'autorizzazione unica secondo modalità di cui all'articolo 28, per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e di tutte le altre opere connesse comprese nel Parco Tecnologico, la cui istruttoria è svolta dall'Agenzia entro e non oltre il termine di un anno dalla presentazione della istanza.
14. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, anche in base all'esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti dellalegge 7 agosto 1990, n. 241 con i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia.
15. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma 14, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa, è adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell'intesa.
16. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia.
17. Nell'autorizzazione unica sono definiti:
a) le caratteristiche del Deposito nazionale e delle altre opere connesse ricomprese nel Parco Tecnologico;
b) il perimetro dell'installazione;
c) le ispezioni, i test e le analisi che la Sogin S.p.A., a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica, è tenuta ad effettuare;
d) i criteri di accettabilità che assicurino che il Parco Tecnologico, le opere connesse e le relative pertinenze siano costruiti ed eserciti in conformità con quanto indicato nella documentazione posta a corredo dell'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 28, specificando inoltre le modalità tecniche di svolgimento delle ispezioni, dei test e delle analisi;
e) le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico della Sogin S.p.A. al fine di garantire la salvaguardia e la tutela della popolazione e dell'ambiente, nonché il termine entro il quale le opere devono essere realizzate.
Le disposizioni dell'articolo 27 delineano le seguenti fasi procedurali per addivenire al rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico:
I fase. procedura per l’individuazione del sito (commi 1-12)
II fase. procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica (commi 13-17)
Il comma 1 affida alla Sogin S.p.A. il compito di provvedere, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, alla definizione di:
§ una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo al contempo un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate;
§ un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso.
Lo stesso comma prevede che tali documenti siano elaborati:
§ tenendo conto dei criteri indicati dall'Agenzia e dall’AIEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica);
§ sulla base delle valutazioni della VAS prevista dall’art. 9.
Il comma 2 disciplina il contenuto informativo e la documentazione di corredo del progetto preliminare di massima.
Il comma 3 dispone la pubblicazione tempestiva dei documenti citati nei commi precedenti (cioè della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l’ordine di idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, nonché del progetto preliminare di massima e della documentazione di corredo) nelle seguenti forme:
§ sito Internet della Sogin S.p.A.;
§ avviso (a cura della Sogin S.p.A.) della pubblicazione su almeno cinque quotidiani a diffusione nazionale.
Lo stesso comma precisa che tali forme di pubblicità sono finalizzate a consentire a regioni, enti locali e soggetti portatori di interessi qualificati, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione, di poter formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin S.p.A. appositamente indicato.
Viene altresì previsto che le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indichino le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte.
La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 241/1990.
Il comma 4 dispone che, entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, nel corso del quale sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell’AIEA e dell’Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed alle misure compensative.
Ai sensi del comma 5, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario e formalmente trasmesse alla Sogin entro il termine di 30 giorni dal Seminario medesimo, la Sogin, entro i 60 giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico.
In base al comma 6 la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico è approvata con decreto interministeriale (adottato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con quelli dell’ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti), previa acquisizione da parte del Ministro dello sviluppo economico del parere tecnico dell’Agenzia, la quale si esprime nel termine di 60 giorni.
La Carta è pubblicata sui siti della Sogin, dei suddetti Ministeri e dell’Agenzia.
Il comma 7 dispone che, entro 30 giorni dall'approvazione della Carta, la Sogin invita le Regioni e gli enti locali delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico a comunicare il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate all’insediamento del Parco stesso, da formalizzare con uno specifico protocollo di accordo.
La semplice manifestazione d’interesse non comporta alcun impegno da parte delle Regioni o degli enti locali.
In caso di assenza di manifestazioni d’interesse, la Sogin promuove trattative bilaterali con tutte le Regioni interessate.
Viene altresì disciplinato il caso di più protocolli, ciascuno di questi reca il livello di priorità dell’area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa, così come definito dalla Sogin SpA sulla base dei criteri indicati dall’AIEA e dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l’intesa delle Regioni interessate.
Il comma 8 disciplina il caso in cui non venga stipulato alcun protocollo di accordo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta dell’intesa.
Nel caso in esame viene prevista la costituzione - entro 30 giorni - di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall’altro.
Il comma in esame demanda ad apposito decreto interministeriale (da emanarsi entro lo stesso termine di 30 giorni) la definizione delle modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale.
Tale decreto dovrà essere adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quelli dell’ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta del parere stesso.
Lo stesso comma dispone che il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.
Viene infine disciplinato il caso in cui non si riesca a pervenire comunque alla definizione di un’intesa entro i 60 giorni successivi alla costituzione del Comitato, eventualmente per l’impossibilità di costituire il Comitato stesso.
In tal caso si provvede all’intesa con apposito D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.
Ai sensi del comma 9, al termine della procedura di cui ai commi 7 e 8, il Ministro dello sviluppo economico trasmette la proposta di aree potenzialmente idonee sulle quali è stata espressa l’intesa regionale alla Conferenza unificata, che esprime la relativa intesa entro i termini di cui all’art. 3 di tale ultimo decreto legislativo e, comunque, non oltre 90 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
L’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 281/1997 dispone che quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.
In mancanza di intesa, provvede il Consiglio dei Ministri con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dal citato art. 3 del D.Lgs. 281/1997 sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.
Il comma 10 prevede, con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa, nell’ordine di idoneità di cui al comma 7 e fino all’individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco Tecnologico, l’effettuazione da parte della Sogin, entro 270 giorni dal protocollo di cui al medesimo comma 7, delle indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia e sotto la vigilanza della stessa.
A tal fine il comma prevede l’applicabilità delle disposizioni recate dall’art. 12 finalizzate a consentire le attività preliminari.
Lo stesso comma dispone che l'Agenzia esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dello sviluppo economico parere vincolante sulla idoneità del sito proposto.
In esito alle indagini tecniche, la Sogin formula una proposta di localizzazione al Ministero dello sviluppo economico.
Il comma 11 prevede l’emanazione - entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta proposta - di apposito decreto interministeriale (adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quelli dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’istruzione per gli aspetti relativi alle attività di ricerca) che, sulla base della proposta formulata dalla Sogin S.p.A e del parere vincolante dell'Agenzia:
§ individua il sito per la realizzazione del Parco Tecnologico;
§ ne attribuisce il diritto di svolgere le attività di cui al presente articolo in via esclusiva alla Sogin S.p.A.;
§ dichiara la relativa area di interesse strategico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione;
Tale parte del comma in esame recepisce integralmente il criterio di delega previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009.
§ definisce le relative misure compensative.
Il decreto è pubblicato nella G.U. e contestualmente sul web, nei siti internet dei suddetti Ministeri, della Sogin S.p.A. e dell’Agenzia.
Ai sensi del comma 12, nella regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia - entro 30 giorni - una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale.
In tale campagna informativa si terrà conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della tutela ambientale, nonché quelle relative alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e alle misure compensative previste, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.
La previsione di una capillare e diffusa campagna d’informazione recepisce il criterio di delega previsto dalla lettera o) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009.
In base al comma 13, entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto che individua il sito (comma 11), la Sogin S.p.A. presenta istanza al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell'autorizzazione unica, secondo modalità di cui al precedente articolo 28, per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e di tutte le altre opere connesse comprese nel Parco Tecnologico.
Si ricorda che il criterio di delega previsto dalla lettera g) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009 prevede, tra l’altro, che la costruzione e l’esercizio di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e di tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e, previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ulteriori criteri volti ad informare le procedure per il rilascio dell’autorizzazione unica sono recati dal criterio di delega recato dalla successiva lettera h) che prevede, tra l’altro, che l’autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Lo stesso comma 13 incarica l’Agenzia dello svolgimento dell’istruttoria del procedimento autorizzativo, che deve essere completata entro e non oltre il termine di un anno dalla presentazione della istanza.
Ai sensi del comma 14, a conclusione dell’istruttoria, l’Agenzia, anche in base all’esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico.
Viene poi prevista – in accordo con il citato criterio di delega recato dalla lettera g) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009 – l’indizione, sulla base del citato parere ed entro 30 giorni dalla comunicazione del parere stesso, di una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990.
Lo stesso comma individua i partecipanti alla conferenza nei Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell’ambito dell’istruttoria svolta dall’Agenzia.
Il comma 15 disciplina il caso di mancata intesa, in sede di conferenza di servizi, con un ente locale coinvolto.
In tal caso il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all’ente interessato un congruo termine per esprimere l’intesa, decorso inutilmente il quale viene adottato apposito D.P.C.M. sostitutivo dell’intesa.
Tale decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle infrastrutture.
Si noti come le disposizioni del comma in esame riproducano quelle previste dall’art. 13 per l’autorizzazione degli impianti nucleari.
In base al comma 16, nei 30 giorni successivi alla positiva conclusione dell’istruttoria, l’autorizzazione unica viene rilasciata con apposito decreto interministeriale (adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quelli dell’ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti).
Viene altresì disposta la pubblicazione del citato decreto sulla G.U. e sul web, nei siti internet dei relativi Ministeri e dell’Agenzia.
Il comma 17 disciplina il contenuto dell’autorizzazione unica, nella quale devono essere definiti:
a) le caratteristiche del Deposito nazionale e delle altre opere connesse ricomprese nel Parco Tecnologico;
b) il perimetro dell'installazione;
c) le ispezioni, i test e le analisi che la Sogin S.p.A., a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica, è tenuta ad effettuare;
d) i criteri di accettabilità che assicurino che il Parco Tecnologico, le opere connesse e le relative pertinenze siano costruiti ed eserciti in conformità con quanto indicato nella documentazione posta a corredo dell'istanza per l'autorizzazione di cui all’art. 28, specificando inoltre le modalità tecniche di svolgimento delle ispezioni, dei test e delle analisi;
e) le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico della Sogin S.p.A. al fine di garantire la salvaguardia e la tutela della popolazione e dell’ambiente, nonché il termine entro il quale le opere devono essere realizzate.
Articolo 28
(Istanza per il rilascio
dell'autorizzazione unica e attività istruttoria)
1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere connesse deve contenere la seguente documentazione:
a) progetto definitivo del Parco Tecnologico;
b) studio di impatto ambientale ai fini della procedura di VIA;
c) rapporto finale di analisi di sicurezza;
d) documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare:
1) regolamento di esercizio;
2) manuale operativo;
3) programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;
4) organigramma del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità.
e) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;
f) idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 22dellalegge 31 dicembre 1962, n. 1860;
g) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom;
2. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia:
a) valuta la documentazione allegata all'istanza, anche al fine della definizione delle prescrizioni tecniche a cui sarà soggetto il Deposito nazionale;
b) richiede alle amministrazioni interessate i pareri di competenza, da rilasciarsi entro il termine di 60 giorni dalla relativa richiesta;
c) acquisisce l'esito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), condotta nel rispetto dalle norme vigenti;
d) promuove le notifiche previste dal Trattato Euratom, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione Europea.
3. All'esito dell'istruttoria, l'Agenzia formula il proprio parere vincolante al Ministro dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 27.
Il comma 1 dell'articolo in esame disciplina il contenuto informativo dell’istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere connesse.
Tale istanza deve contenere la seguente documentazione:
a) progetto definitivo del Parco Tecnologico;
b) studio di impatto ambientale ai fini della procedura di VIA;
c) rapporto finale di analisi di sicurezza;
d) documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare regolamento di esercizio; manuale operativo; programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi ed organigramma del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;
e) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;
f) idonea garanzia finanziaria;
g) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom;
Il comma 2 disciplina, invece, le modalità di svolgimento dell’istruttoria da parte dell’Agenzia. Viene infatti previsto che l’Agenzia:
a) valuti la documentazione allegata all'istanza, anche al fine della definizione delle prescrizioni tecniche a cui sarà soggetto il Deposito nazionale;
b) richieda alle amministrazioni interessate i pareri di competenza, da rilasciarsi entro il termine di 60 giorni dalla relativa richiesta;
c) acquisisca l'esito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), condotta nel rispetto dalle norme vigenti;
d) promuova le notifiche previste dal Trattato Euratom, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione Europea.
Il comma 3 dispone che, a conclusione dell’istruttoria, l'Agenzia formuli un parere vincolante al Ministro dello sviluppo economico.
Articolo 29
(Corrispettivo del conferimento dei
rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato)
1. Le tariffe per il conferimento, al Deposito nazionale, dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato provenienti da impianti nucleari, sono determinate annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei costi di sistemazione in sicurezza dei rifiuti stessi effettuata dalla Sogin SpA che tengano conto tra l'altro degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti, quali la caratterizzazione, il condizionamento, il riconfezionamento, e delle misure compensative di cui all'articolo 30.
L’articolo in esame prevede che le tariffe per il conferimento, al Deposito nazionale, dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato siano determinate annualmente dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
Lo stesso articolo disciplina le modalità di determinazione delle tariffe prevedendo che vengano fissate secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei costi di sistemazione in sicurezza dei rifiuti stessi effettuata dalla Sogin SpA che tengano conto tra l’altro degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti (caratterizzazione, condizionamento e riconfezionamento) e delle misure compensative di cui all’art. 30.
Articolo 30
(Misure compensative)
1. Al fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, è riconosciuto al terri-torio circostante il relativo sito un contributo di natura economica riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti.
2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'eco-nomia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 23 comma 4.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall'art. 7-ter deldecreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.
4. Le modalità di trasferimento dei contributi agli enti locali interessati sono regolate da una specifica convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A.
5. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai precedenti commi sono tenuti a riversare una quota percentuale degli stessi, secondo criteri e modalità trasparenti e predeterminati, alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito in un ambito territoriale di 20 chilometri, attraverso una corrispon-dente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o attraverso misure analoghe.
Il comma 1 dell'articolo in esame, al fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, prevede il riconoscimento, al territorio circostante il sito del Parco Tecnologico stesso, di due contributi di natura economica riferiti, rispettivamente:
§ ai rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo;
Per tali rifiuti il comma 2 prevede che il contributo sia posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con apposito decreto interministeriale (adottato dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con quelli dell’ambiente e dell’economia e finanze) che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Il comma 2 prevede altresì che il contributo in oggetto sia ripartito secondo quanto previsto all'art. 23, comma 4.
§ ai rifiuti radioattivi derivanti da attività disciplinate da norme precedenti.
Ai sensi del comma 3, per i rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, rimane ferma la disciplina di cui all’art. 4 del D.L. 314/2003 (convertito dalla L. 368/2003), come modificato dall’art. 7-ter del D.L. 208/2008 (convertito dalla L. 13/2009).
Si ricorda che il citato art. 4, comma 1, del D.L. 314/2003 ha previsto il riconoscimento di misure di compensazione territoriale, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Lo stesso comma dispone che alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale previsto dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge (ma mai realizzato – vedi scheda all’articolo18) le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente all’allocazione dei rifiuti radioattivi.
Il successivo comma 1-bis, come modificato dall’art. 7-ter del D.L. 208/2008, disciplina invece l’ammontare complessivo annuo del contributo previsto dal comma precedente ed i criteri per la sua ripartizione tra gli enti locali.
Viene infatti stabilito che tale contributo è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del CIPE sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con D.M. ambiente, su proposta dell'ISPRA, valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50% in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25% in favore della relativa provincia e nella restante misura del 25% in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.
Con le delibere CIPE n. 101/2007 (G.U. 28 novembre 2007, n. 277) e n. 111/2008 (G.U. 25 marzo 2009, n. 70) sono stati ripartiti i contributi previsti dal comma 1-bis.
In base al comma 4 le modalità di trasferimento dei contributi agli enti locali interessati sono regolate da una specifica convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A.
Il comma 5 prevede il riversamento di una quota percentuale dei contributi, da parte degli enti locali beneficiari dei contributi stessi, mediante una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o misure analoghe:
§ alle persone residenti;
§ ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito in un ambito territoriale di 20 km.
Lo stesso comma dispone che la suddetta quota percentuale sia calcolata secondo criteri e modalità trasparenti e predeterminati. Non viene peraltro specificato il soggetto tenuto a definire detti criteri e modalità.
Articolo 31
(Campagna di informazione)
1. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare", avvalendosi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, tramite stipula di un'apposita convenzione, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A e prevedendo, nell'ambito di detta convenzione, il coinvolgimento di un rappresentante dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, dell'ISPRA, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del soggetto di particolare competenza di cui al comma 2.
2. Il programma di cui al comma 1, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e finanze, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce l'obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatari ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione; la relativa strategia di diffusione, unitamente alle modalità, ai mezzi ed agli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione, sono definiti da un soggetto di particolare competenza nel settore, individuato nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, al quale sono altresì affidate l'ideazione, la programmazione e la realizzazione della campagna medesima.
3. La campagna di informazione di cui al comma 1 è condotta avvalendosi dei migliori e più moderni mezzi di comunicazione di massa disponibili, come la creazione di un adeguato portale internet di riferimento e approfondimento con modalità di interazione con l'utenza, e ricorrendo altresì al supporto del sistema tecnico-scientifico e industriale nazionale.
4. La campagna di informazione di cui al comma 1 è avviata entro i 90 giorni successivi all'approvazione di cui al comma 2.
L’articolo 31 prevede la promozione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell’ambiente e delle infrastrutture, di un programma volto a definire e a realizzare una “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”.
A tal fine il Ministero si avvarrà – nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili per tale scopo - dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A mediante stipula di un’apposita convenzione, nell’ambito della quale sarà previsto il coinvolgimento di un rappresentante dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, dell’ISPRA, dell’ENEA, dell’Area istituzioni, territorio e ambiente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del soggetto di particolare competenza previsto dal successivo comma 2 (comma 1).
L’approvazione del programma mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell’ambiente, delle infrastrutture e dell’economia, previo parere del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, dovrà avvenire entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
Il programma dovrà definire l’obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna. L’ideazione, la programmazione e la realizzazione della medesima campagna vengono affidati ad un soggetto di particolare competenza nel settore, individuato nell’ambito della suddetta convenzione, cui spetta anche definire la strategia di diffusione della campagna, le modalità, i mezzi e agli strumenti ritenuti maggiormente efficaci (comma 2).
Per la conduzione della campagna di informazione saranno utilizzati i migliori e più moderni mezzi di comunicazione di massa disponibili, quali la creazione di un portale internet di riferimento e approfondimento, e si potrà ricorrere anche al supporto del sistema tecnico-scientifico e industriale nazionale (comma 3).
L’avvio della campagna di informazione è previsto entro i novanta giorni successivi all’approvazione del programma di cui al comma 2 (comma 4).
1. In considerazione dei particolari profili di necessità ed urgenza, la campagna è realizzata mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
L’articolo 32, in considerazione dei particolari profili di necessità ed urgenza, prevede che la campagna di informazione sia realizzata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006.
Si ricorda che il citato art. 57 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) disciplina i casi in cui i contratti pubblici possono essere aggiudicati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Ai sensi del comma 40 dell’art. 3 del medesimo decreto le procedure negoziate sono “le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto”.
1. Chiunque costruisce o pone in esercizio un impianto di produzione di energia elettrica di origine nucleare ovvero un impianto di fabbricazione del combustibile nucleare, senza avere ottenuto l'autorizzazione unica di cui all'articolo 13, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da cinquecentomila a 5 milioni di euro. La presente disposizione non si applica alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 13, comma 14, agli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, in relazione alle quali continua a trovare applicazione l'articolo 30 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.
2. Chiunque non ottempera alle prescrizioni impartite dall'Agenzia nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 13, ad eccezione di quelle indicate al comma 13, lettera f), è punito con le pene previste dal comma 1, diminuite della metà.
3. Il titolare dell'autorizzazione unica che non ottempera alle prescrizioni relative al trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti operazionali di cui all'articolo 19, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da cinquantamila a cinquecentomila euro; alla stessa pena soggiace il produttore o detentore di rifiuti radioattivi generati da attività industriali e medicali che non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 18 comma 4.
L’articolo 33 individua le sanzioni penali previste per le seguenti fattispecie di reati:
§ costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica nucleare o di fabbricazione del combustibile nucleare senza autorizzazione unica o con autorizzazione sospesa o revocata. In tal caso si prevede l’arresto da due a tre anni e l’ammenda da 500 mila a 5 milioni di euro. La disposizione in esame non si applica alle autorizzazioni rilasciate - ai sensi dell’art. 13, comma 14 - agli impianti per il trattamento e l’utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall’art. 30 della legge 1860/1962.
L’articolo 30 in questione prevede l'arresto da due a tre anni e l'ammenda da 15 milioni a 30 milioni di lire nel caso di esercizio di un impianto nucleare senza averne ottenuta l'autorizzazione prevista dalla stessa legge, facendo comunque salve le pene applicabili per reati previsti dal codice penale. La medesima pena si applica nel caso in cui l'esercente l'impianto nucleare continui nell'esercizio nonostante sia stata sospesa l'autorizzazione.
§ violazione delle prescrizioni dell’Agenzia contenute nell’autorizzazione unica di cui all’art. 13 del presente decreto, fatta eccezione per quelle contemplate al comma 13, lett. f) (ispezioni, test ed analisi che il titolare dell’autorizzazione è tenuto ad effettuare). Il reato viene punito con le pene di cui al punto precedente ridotte della metà;
§ violazione delle prescrizioni relative al trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti operazionali di cui all’art. 19, comma 2, da parte del titolare dell’autorizzazione unica. Il reato è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 50 mila a 500 mila euro. La stessa pena è prevista anche per chi produce o detiene rifiuti radioattivi provenienti da attività industriali e medicali, che non ottempera alle prescrizioni di cui all’art. 18, comma 4.
Articolo 34
(Sanzioni amministrative)
1. Il titolare dell'autorizzazione unica che non trasmette il rapporto di cui all'articolo 16, comma 2 o lo trasmette incompleto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.
2. Il titolare dell'autorizzazione unica che omette di effettuare le ispezioni, i test e le analisi di cui all'articolo 13, comma 13, lettera f) ovvero non le effettua secondo le modalità stabilite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 euro a 50.000.000 di euro.
3. I soggetti tenuti alla corresponsione dei benefici compensativi di cui all'articolo 23 che non ottemperano agli obblighi di versamento dei benefici stessi entro i termini previsti dalle convenzioni di cui al comma 5 del predetto articolo e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 7 dell'articolo medesimo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 10 milioni di euro.
4. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dai commi 1 e 2, le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate nella loro entità, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.
5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l'Agenzia, con ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nei casi di maggiore gravità, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo di tempo da uno a sei mesi, ovvero della revoca dell'autorizzazione.
8. I ricorsi avverso le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Agenzia.
L’articolo 34 definisce le sanzioni amministrative in coerenza con il sistema generale.
In particolare i commi 1-3 prevedono le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
§ da 100.000 a 1.000.000 di euro, a carico del titolare dell’autorizzazione unica, in caso di mancata o incompleta trasmissione del rapporto previsto dall’articolo 16, comma 2, del decreto in esame;
§ da 500.000 euro a 50.000.000 di euro, a carico del titolare dell’autorizzazione unica, in caso di mancata o non conforme effettuazione delle ispezioni, dei test e delle analisi di cui all’art. 13, comma 13, lettera f);
§ da 300.000 a 10 milioni di euro a carico dei soggetti che non ottemperano all’obbligo di corresponsione dei benefici compensativi previsti dall’articolo 23 entro i termini stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 5 di tale articolo e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 7 del medesimo articolo.
Ai sensi del comma 4, nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti dai “commi 1 e 2” (rectius: commi 1, 2 e 3), le sanzioni sono effettivamente determinate tenendo conto, oltre che dei criteri generali di cui all’art. 11 della legge 689/1981, della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto di ciascuna infrazione, di specifiche qualità personali del colpevole, oltre che del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può procurare al colpevole.
L’art. 11 della legge 689/1981 (Modifiche al sistema penale) dispone che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Il comma 5 prevede quindi che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo in esame non si applichi il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge 689/1981.
Tale disposizione ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
L’accertamento delle violazioni amministrative e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie compete all’Agenzia per la sicurezza nucleare, che vi provvede con ordinanza-ingiunzione (comma 6).
E’ previsto inoltre che nei casi più gravi, oltre alle suddette sanzioni amministrative pecuniarie, si applica anche la sanzione accessoria della sospensione dell’attività da uno a sei mesi, ovvero della revoca dell’autorizzazione (comma 7).
Infine, il comma 8 attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i ricorsi avverso le sanzioni amministrative previste dall’articolo in esame. La competenza spetta al T.A.R. del luogo ove ha sede l’Agenzia per la sicurezza nucleare.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a)articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
b)articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.
2. Le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 si applicano in quanto compatibili con il presente decreto.
L’articolo 35 al comma 1 dispone l’abrogazione delle seguenti disposizioni:
§ articolo 10 della legge 1860/1962;
L’art. 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare) consente la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti della L. 2359/1865 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica), delle opere necessarie per la costruzione di impianti nucleari autorizzati dal Ministro per l'industria.
§ articoli 1-7 (centrali nucleari), 20, 22 e 23 (disposizioni finali e transitorie) della legge 2 agosto 1975 n. 393 recante Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica.
Il comma 2 consente l’applicabilità delle disposizioni della richiamata legge 1860/1962 in quanto compatibili con il decreto legislativo in esame.
[1] Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
[2] Recante “Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito”.
[4] L'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare è stata istituita dall’art. 29 della legge 99/2009 che ne disciplina l’organizzazione ed il funzionamento. L’Agenzia, composta dal presidente e da quattro membri, è l’unica autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare, all’Agenzia spetta la regolamentazione tecnica, il controllo e l’autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell’energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, nonché la vigilanza sulla costruzione, l’esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica. All’Agenzia viene inoltre riconosciuto il potere di proporre ad altre istituzioni l’avvio di procedure sanzionatorie..
[5] La Commissione europea nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 26 marzo 2009, intitolata «Comunicazione relativa alla non proliferazione nucleare» [COM(2009) 143 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale] ha esposto la situazione mondiale del nucleare e il rinnovato interesse suscitato da questo tipo di energia. Di fronte ai potenziali rischi dell’uso di questa energia, la Commissione propone di rafforzare gli strumenti esistenti in materia di non proliferazione nucleare.
La Commissione propone le seguenti opzioni in materia di non proliferazione nucleare:
- rafforzare il sostegno al trattato di non proliferazione e ai controlli di sicurezza, attraverso la ridefinizione del quadro internazionale, la lotta contro i traffici illeciti e l'attuazione di sanzioni pertinenti in caso di violazione degli impegni;
- ampliare la cooperazione con le principali potenze nucleari nel quadro di accordi Euratom e attraverso la conclusione di nuovi accordi bilaterali;
- contribuire allo sviluppo di un sistema internazionale di forniture garantite di combustibile nucleare attraverso l’istituzione di una banca del combustibile nucleare sotto il controllo dell’AIEA.
[6] Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.
[7] Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere.
[8] Tra i quali sono ricompresi: l’associazione mafiosa e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni d’intimidazione del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, l’associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti in materia di contraffazione, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, l’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
[9] Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.
[10] Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.
[11] Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
[12] Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
[13] Il testo è reperibile al link
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:IT:PDF
[14] Istituito dall’articolo 28 del decreto-legge n. 112/2008, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 dell’articolo istitutivo, sono soppressi. L’insediamento dei commissari è avvenuto in data 24 luglio 2008.
[15] Si ricorda che l'articolo 37 della legge 99/2009 ha istituito, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile. L'Agenzia svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che è soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei commissari – tale insediamento è avvenuto il 15 settembre 2009 - a cui è affidata l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'effettivo avvio del funzionamento dell'Agenzia (che coinciderà con la costituzione degli organi amministrativi e di controllo dell’Agenzia).
[16] In relazione a tale istanza, si veda la scheda relativa all’articolo 13.
[17] L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. L’istituto della Conferenza di servizi è stato modificato più volte e parzialmente riformato dalla legge 127/1997 . Una completa riforma è stata operata dalla legge di semplificazione per il 1999, la legge 340/2000 (artt. 9-15) che ha novellato la legge 241/1990. Modifiche di rilievo sono state apportate dalla legge 15/2005 (artt. 8-13) e, da ultimo, dalla legge 69/2009 (art. 9).
Sulla Sogin, vedi anche la relazione della Corte dei Conti riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti nucleari per azioni (SOGIN SPA) per l’esercizio 2007 (DOC XV, n. 119) - Luglio 2009 http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezione-de/Anno-2009/All-55-09/Relaz--SOGIN-2007-corretta-dopo-adunanza---Ant-il-22-7-09.doc_cvt.htm
[19] Nel 2003 le sono stati affidati in gestione gli impianti di ricerca sul ciclo del combustibile di ENEA (l'impianto EUREX di Saluggia, gli impianti OPEC e IPU della Casaccia, l’impianto ITREC di Rotondella), mentre nel 2005 è stato acquisito l'impianto di Bosco Marengo. Per una panoramica dello stato delle procedure di decommissioning degli impianti si veda l’articolo di M. Cumo, Il decommissioning degli impianti nucleari italiani, dell’ottobre 2008, disponibile all’indirizzo web http://www.latermotecnica.net/pdf_riv/200810/20081015002_1.pdf.
[20] Tratto da Il decommissioning degli impianti nucleari italiani, di M. Cumo, La Termotecnica, ottobre 2008. Tale articolo è reperibile in versione integrale al link
http://www.latermotecnica.net/pdf_riv/200810/20081015002_1.pdf
[21] Si veda l’articolo 13, comma 2, lettera i).
[22] In ordine all’articolo in esame la relazione tecnica, allegata allo schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare (atto n. 174), nel ribadire l’assenza di oneri per la finanza pubblica sottolinea che il fondo per il “decommissioning” è alimentato esclusivamente da risorse private essendo finanziato dai contributi versati, per ogni anno di esercizio dell’impianto, dai titolari dell’autorizzazione unica.
[23] Al link http://europa.eu/legislation_summaries/energy/nuclear_energy/l27080_it.htm si può trovare la Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari, a cui la Comunità europea dell'energia atomica ha aderito con la Decisione 2007/513/Euratom del Consiglio, del 10 luglio 2007. Tale convenzione ha l'obiettivo di proteggere le materie e gli impianti nucleari e di garantire la sanzione delle infrazioni in questo ambito e la cooperazione tra gli Stati parti della convenzione.
[24] Legge 99/2009, art. 25.
[25] Si ricorda che l’operatore, ai sensi dell’art. 2, è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l’interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare.
[26] Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
[27] Recante Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia e pubblicata nella G.U. 13 settembre 2004, n. 215.
[28]Per un aggiornamento sulla questione vedi:
[29]Scheda tratta dalla sezione “bilanci” del sito web della Sogin S.p.A. all’indirizzo www.sogin.it/chisiamo/Pagine/bilanci.aspx.